XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Delega al governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari A.C. 4735-B - Iter al Senato: esame in Assemblea | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 436 Progressivo: 2 | ||
Data: | 05/10/05 | ||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Delega al governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari A.C. 4735 - B Iter al Senato: esame in Assemblea |
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n. 436/2 [parte quinta] |
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xiv legislatura 5 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
Il presente dossier è così articolato:
§ Il primo volume, n. 436 (seconda edizione), contiene le schede di sintesi per l’istruttoria legislativa, la normativa di riferimento ed i provvedimenti presentati per l’esame in prima lettura alla Camera dei deputati.
§ Il secondo volume, n. 436/1 contiene la scheda di sintesi e il disegno di legge nel testo licenziato dal Senato e in corso di esame alla Camera dei deputati
§ Il terzo volume, n. 436/2 riporta l’iter completo del provvedimento (A.C.4735-B) ed è suddiviso in 5 parti: la prima reca le proposte presentate alla Camera dei deputati e al Senato e abbinate al disegno di legge; la seconda contiene l’esame dei provvedimenti presso le Commissioni in sede referente e consultiva alla Camera dei deputati; la terza riporta i lavori dell’Assemblea della Camera dei deputati in prima lettura; la quarta contiene i lavori del Senato in sede referente e in sede consultiva; ed infine la quinta che riporta la discussione completa presso l’Assemblea del Senato
Dipartimento Cultura
SIWEB
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File: CU0260_B_5.doc
INDICE
Seduta del 27 settembre 2005 (Allegato A)
Seduta del 27 settembre (pomeridiana)
Seduta del 28 settembre 2005 (Allegato A)
Seduta del 29 settembre 2005 (Allegato A)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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867a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2005 |
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Presidenza
del presidente PERA,
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Discussione dei disegni di legge:
(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (Approvato dalla Camera dei deputati)
(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università
(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria
(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari
(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari
(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato
(1150) SODANO Tommaso ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente
(1163) FRAU. - Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato
(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria
(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia
(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto
(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato
(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario
(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(ore 10,01)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 3328, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 604, 692, 850, 946, 1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 1856 e 3127.
Ha facoltà di parlare il presidente della 7a Commissione permanente, senatore Asciutti, per riferire sui lavori della Commissione.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come è noto, il disegno di legge governativo sullo stato giuridico dei professori universitari è giunto in Senato lo scorso mese di giugno, dopo quasi due anni di intenso dibattito presso l'altro ramo del Parlamento.
La 7a Commissione permanente ne ha sollecitamente iniziato l'esame e lo ha proseguito per ben 13 sedute, anche notturne, tra la fine di giugno ed il mese di luglio. Contemporaneamente, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto un intenso programma di audizioni, ascoltando ben 21 soggetti istituzionali che ne avevano fatto richiesta.
A conclusione della discussione generale, sono stati, peraltro, presentati 700 emendamenti, che - presentando indubbi aspetti di rilievo con riferimento all'organizzazione della pubblica amministrazione e alla copertura finanziaria del provvedimento - sono stati inviati alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.
La 5a Commissione permanente ha inoltre richiesto al Governo la relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento. La 7a Commissione, in attesa dei predetti pareri, ha comunque proceduto all'esame degli emendamenti, illustrandoli tutti in numerose sedute, anche notturne, prima della sospensione estiva.
In assenza dei pareri, la Commissione non ha peraltro proceduto alla votazione degli emendamenti, in ossequio alla circolare del 1° gennaio 1997 del Presidente del Senato sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, che impone alle Commissioni di attendere i pareri obbligatori prima di concludere l'esame... (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è troppa confusione in Aula e non si riesce ad ascoltare la relazione. I colleghi vorrebbero giustamente poter ascoltare.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, non si può far finta di niente!
GARRAFFA (DS-U). Dovrebbe venire a riferire il Governo! (Vivaci commenti dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. Ho capito, onorevoli colleghi. Il senatore Asciutti, però, sta riferendo sui lavori della Commissione. (Vivaci commenti dal Gruppo DS-U).
PAGANO (DS-U). Non si può!
PRESIDENTE. Il merito evidenzierà una situazione di difficoltà della Commissione. Fateci sentire in che termini il Presidente della 7a Commissione relazionerà sulla questione.
GARRAFFA (DS-U). Dovrebbe parlare il ministro Moratti!
PRESIDENTE. Certamente, la signora Ministro dovrebbe poter essere messa nelle condizioni di ascoltare. (Commenti dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
L'invito era rivolto a tutta l'Assemblea, non soltanto ad una parte di essa. (Il senatore Bordon fa cenno di voler intervenire).
Su che cosa, senatore Bordon? Facciamo finire il senatore Asciutti. Prego, senatore Asciutti.
ASCIUTTI (FI). Come dicevo, in assenza dei pareri, la Commissione non ha, peraltro, proceduto alla votazione degli emendamenti, in ossequio alla circolare del 1° gennaio 1997 del Presidente del Senato sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, che impone alle Commissioni di attendere i pareri obbligatori prima di concludere l'esame in sede referente, salvo che ciò risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea.
Solo due giorni fa, tuttavia, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha calendarizzato il provvedimento in Assemblea, indipendentemente dalla conclusione dell'esame in Commissione, e solo ieri la Commissione bilancio ha reso il proprio parere sul testo del disegno di legge n. 3497, nonché sugli emendamenti.
La Commissione istruzione non si è trovata quindi nelle condizioni di poter concludere l'esame del disegno di legge in tempo utile per incardinarlo questa mattina in Assemblea e il provvedimento giunge pertanto all'esame dell'Aula senza relatore.
Mi sia conclusivamente consentito di esprimere un personale rammarico a fronte di tale situazione, che non ha purtroppo rappresentato il logico coronamento dell'intesa unanime invece raggiunta, sia in Commissione che in Assemblea, in occasione dell'esame dell'affare assegnato sulle questioni universitarie. Ciò, nonostante, in qualità di relatore alla Commissione, io stesso avessi presentato numerose proposte emendative (che ho ora ripresentato in Assemblea), che si ponevano chiaramente in linea con le risultanze dell'affare assegnato.
PAGANO (DS-U). Bravo Asciutti! Sei una persona con dignità.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Asciutti, il disegno di legge n. 3497, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, neppure orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.
(omissis)
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3497, 604, 692, 850, 946,
1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 2856 e 3127 (ore 11,27)
TESSITORE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, intendo sollevare una questione sospensiva in ordine alla inopinata decisione di portare in Aula un provvedimento di estrema delicatezza e complessità, qual è quello sullo stato giuridico della docenza universitaria, senza consentirne la conclusione dell'esame presso la Commissione competente, esame che peraltro si era avviato con generale impegno e rigore grazie anche alla Presidenza della Commissione.
In proposito, desidero compiere alcune osservazioni che possono confortare la questione sospensiva da me avanzata. In primo luogo, desidero sottolineare l'impegno del presidente Asciutti che, tuttavia, è caduto in ragione di una decisione ministeriale che ha tolto spazio a lui e a quanti, dell'opposizione e della maggioranza, si erano impegnati con rigore.
Ricordo - ed è la seconda osservazione - che a metà giugno ci venne proposto un calendario dei lavori con sedute notturne per esaminare ed approvare il disegno di legge in una o due settimane. Ci fu poi una richiesta dell'opposizione che consentì al Presidente di dar vita ad un più articolato calendario che impegnò la Commissione per cinque settimane, quindici giorni di lavoro, fermo restando il progetto del Governo di incardinare il provvedimento in Aula indicando prima la data del 28 giugno e infine quella del 28 luglio. Ciò venne fatto, anche se con la clausola «qualora concluso in Commissione», caduta il giorno 20 di questa settimana.
Tutto ciò manifesta, a mio credere, una precisa volontà del Ministro di strozzare la discussione e il lavoro della 7a Commissione. Nonostante ciò - ed è la terza osservazione - la Commissione ha lavorato con serietà. Gli emendamenti presentati dall'opposizione non erano ostruzionistici - è stato riconosciuto nella seduta di ieri - ma migliorativi o alternativi, tanto che alcuni di essi erano risultati comuni o assai vicini ad alcuni di quelli presentati dalla maggioranza.
Questo clima costruttivo è stato turbato bruscamente una prima volta dalla relazione del Ministro, conclusiva della discussione generale. Una relazione di netta chiusura e di ostinata difesa del testo approvato dalla Camera, ritenuto degno di rispondere ai requisiti del merito, del rigore e della trasparenza. Sono parole testuali. Ascoltai queste parole quasi incredulo, considerando che il testo uscito dall'altro ramo del Parlamento aveva ceduto a tutte le possibili pressioni corporative e del peggiore sindacalismo.
Voglio ricordare che i lavori della Commissione si interruppero perché non giunsero i pareri della 5a Commissione, a sua volta messa in condizione di non lavorare, dapprima per l'insufficienza della documentazione ministeriale in tema di copertura finanziaria e poi per il ritardo nel fornire le integrazioni richieste che arrivarono solo intorno alla metà di settembre.
Vengo ora al merito della mia richiesta di avanzare una questione sospensiva. È evidente che questo provvedimento di tanta importanza non ha la copertura finanziaria ed è solo surrettizia, per non dire falsa, la dichiarazione dell'articolo 6 circa la mancanza di oneri per lo Stato: una disposizione del testo smentita dall'evidente costo di molte proposte. Come si possono bandire concorsi ed assumerne i vincitori senza oneri? Come si può riconoscere - come questo provvedimento fa - ad una moltitudine di persone, la maggior parte delle quali senza una qualificazione sufficiente, un titolo di professore associato, anche questo senza oneri e senza alcun riferimento all'enorme contenzioso giudiziario che certamente ne deriverebbe?
Del resto, lo stesso articolo 3, comma 1, lettera e), prevede che la copertura degli accessi - e, dunque, un riconoscimento della necessità della spesa - venga garantita dal turnover, che peraltro si realizzerà in un numero di anni non breve (credo in circa dieci anni). Una tale disposizione è certamente contrastante con le leggi finanziarie sempre seguite e ribadite dal Tesoro, anche in questa occasione, tanto che la 5a Commissione ha chiesto la soppressione del periodo indicato dall'articolo 3, comma 1, lettera e).
Dunque, il provvedimento costa, ma è senza copertura. Voglio, però, ammettere che sia praticabile questa assurda modalità di copertura. Mi domando, allora, qual è lo spirito di sistema di una simile disposizione, condizionata da una doppia causalità: quella dell'anagrafe e quella dell'antichità e consistenza delle sedi. Infatti, solo le sedi che hanno in ruolo numerosi docenti e che sono molto anziane possono disporre di un fondo del turnover.
Vorrei sapere, dunque, che ne sarà delle piccole sedi, talvolta non meno prestigiose delle grandi, e delle nuove sedi che sono proprio quelle che hanno maggiore bisogno di fondi per programmare il proprio sviluppo. Si deve dedurre che il disegno occulto del Ministro sia quello, talvolta ventilato parlando di trasformazione delle università in fondazioni, di puntare su 14 o 15 atenei e di lasciare che tutti gli altri si arrangino. Si crede di realizzare in tal modo una privatizzazione, poco importa se in forme zoppe e rozze, l'opposto di una rigorosa privatizzazione liberale.
Non accenno neppure agli squilibri territoriali che si determinerebbero se siffatto criterio di finanziamento divenisse legge. Inoltre, un siffatto criterio è destinato a provocare un ulteriore sfascio, tanto più in quanto inserito - come ho già evidenziato - in un provvedimento che si caratterizza per il cedimento più completo al corporativismo grande e piccolo e al peggiore sindacalismo. Infatti, le situazioni più deboli, ma forse anche quelle più resistenti sarebbero sottoposte a pressioni fortissime e dovrebbero certamente affrontare un pesante contenzioso giudiziario.
Sono convinto che la prosecuzione di un rigoroso dibattito, che si è avviato in Commissione di merito, potrebbe individuare soluzioni più idonee alle più urgenti questioni delle università, utilizzando anche - è bene non dimenticarlo - il lavoro concordemente compiuto con la risoluzione dell'affare assegnato che, come si ricorderà, fu approvato in Commissione ed in quest'Aula all'unanimità. Credo sia stata una situazione eccezionale in questa legislatura! Tale orientamento non è assolutamente compatibile, come è stato riconosciuto quasi da tutti, con il testo oggi all'esame dell'Assemblea.
Consentendo il ritorno in Commissione, si soddisferebbe una richiesta dell'intera università e non soltanto dell'opposizione. Oltretutto un lavoro concorde potrebbe contribuire ad attenuare l'opposizione di tutta - sottolineo "tutta" - l'università a questo provvedimento. Basti ricordare la relazione svolta il 20 settembre scorso dal Presidente della CRUI, che ha incontrato il consenso più ampio di una vastissima platea rappresentativa di tutte le componenti universitarie.
Credo che il ritorno in Commissione non sia un interesse di alcuni, ma un interesse di tutti. Sottolineo che dovrebbe essere considerato anche un interesse del Ministro, se il ministro Moratti fosse interessato al consenso reale del mondo della scuola e dell'università e non solo al consenso mediatico più o meno astutamente (non dico abilmente) organizzato. Questi, però, sono fatti del ministro Moratti che a me non interessano anche perché io ho fiducia nell'intelligenza della nostra gente che sa capire e che rispetto e non circuisco. Infatti, mi preoccupo dell'essere e non dell'apparire.
In conclusione, chiedo che non si passi alla discussione generale e che i provvedimenti in titolo ritornino all'esame della Commissione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un).
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustrerò una questione pregiudiziale non valutando fino in fondo il merito del provvedimento, che lascio alla collega Albertina Soliani, la quale, per il Gruppo della Margherita, insieme ai senatori Monticone e D'Andrea ha seguito questo provvedimento così complesso e particolare.
Mi sia consentita prima una riflessione di ordine generale che riprende in parte, ma senza alcuna vena polemica, quanto successo fino a poco fa qui in quest'Aula, per dire che dal mio punto di vista le dimissioni del ministro Siniscalco sono particolarmente gravi, e non solo perché si verificano mentre è in discussione e sta per essere varata la manovra finanziaria (e sappiamo come all'interno del Governo ci siano atteggiamenti assolutamente contrapposti rispetto al contenuto della legge finanziaria stessa). Infatti, da un lato, c'è chi, come il ministro Siniscalco, immagina una legge finanziaria come strumento tecnico che serve a ristabilire certi parametri che ormai sono stati sforati e superati, e, dall'altro, chi invece la immagina come strumento di battaglia politica in prossimità della competizione elettorale. E ciò avviene non solo rispetto a questo, ma anche rispetto ad un altro provvedimento molto significativo che abbiamo in Aula, quello relativo alla riforma del credito, come lei, signor Presidente, sa benissimo.
Ancora una volta, si tratta di dimissioni che toccano direttamente il lavoro di questa Assemblea perché è il disegno di legge che abbiamo in discussione, anche se dire "abbiamo in discussione" mi sembra per la verità assurdo, visto che in due settimane di lavori non siamo riusciti ad effettuare che pochissime votazioni. Questo offre il quadro di una maggioranza che dice di essere fisicamente presente, e magari, con qualche piccolo aiuto, riesce pure a garantire la presenza del numero legale (aiuto le cui motivazioni, a volte, non riesco a comprendere), ma che sostanzialmente non riesce a portare avanti come dovrebbe quel lavoro parlamentare che è fondamentale in una situazione come questa, che vede le Camere pronte a realizzare, attraverso le leggi, le scelte politiche volte a creare il futuro della nostra Nazione.
Quindi, non vi è solo la riforma del credito, con le misure relative anche al Governatore della Banca d'Italia, ma pure questo provvedimento, e lo ha detto molto bene, poco fa, il collega dei DS, il senatore Fulvio Tessitore, quando ha chiesto "ma la copertura finanziaria dov'è?".
È mai possibile immaginare una scelta così complessa, che può essere discussa nel merito, ma che comunque deve avere una indicazione, come quella della riforma universitaria, senza che ci sia un'effettiva copertura? Obiettivamente no.
Quindi, ancor più, a mio avviso, occorreva aprire una discussione seria sulle dimissioni del ministro Siniscalco, perché esse non toccano solo marginalmente questa istituzione e quest'Aula, il Senato, questa maggioranza, bensì offrono il quadro di un conflitto ormai non più sanabile, anche di natura ideologica, all'interno della maggioranza.
Come prima questione, quindi, mi rifaccio chiaramente alla questione pregiudiziale che il collega Tessitore ha già svolto in merito alla copertura del provvedimento in esame.
Detto questo, vorrei sottolineare che il disegno di legge Atto Senato n. 3497 detta disposizioni concernenti il reclutamento e lo stato giuridico della docenza universitaria. Nelle intenzioni del Governo, dunque, tale disegno di legge avrebbe dovuto costituire un'organica riforma della docenza universitaria italiana; le vicende parlamentari invece segnalano all'attenzione di quest'Aula l'elaborazione di un testo che determina un insieme del tutto eterogeneo e privo di una matrice razionalmente unitaria.
Su questo argomento voglio dire al presidente Asciutti (il quale non ha potuto relazionare in Aula sul merito del provvedimento, ma ha dovuto dare conto solo dei lavori svolti in Commissione), che questo è un ulteriore elemento che segnala all'attenzione di tutti, nostra innanzitutto, quello stallo istituzionale e quella paralisi parlamentare che devono essere correttamente considerati: non sono le parole, a volte enfatiche delle opposizioni, ma - ripeto - gli elementi e i fatti che raccogliete in ogni momento in Aula.
Il provvedimento al quale stiamo facendo riferimento, signor Ministro, è criticabile sotto diversi profili. Secondo me, deve essere rimarcato quello relativo alla possibilità di riservare nei giudizi di idoneità per professore ordinario una quota pari al 25 per cento a favore dei professori associati con anzianità di servizio non inferiore ai 15 anni; quello relativo alla famosa riserva del 15 per cento dei posti a favore di determinate categorie nelle prime quattro tornate nei giudizi di idoneità e, infine, quello relativo all'incremento del 100 per cento del numero dei soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica nelle prime quattro tornate dei giudizi.
Suddette misure, secondo noi, avranno, se approvate, il solo effetto di ampliare oltre misura i ruoli del personale docente delle università italiane, avendo come conseguenza logica, signor Ministro, quella di impedire per molti anni l'accesso dei giovani alla docenza universitaria.
La situazione concreta che ho brevemente delineato determina in maniera evidente, concreta e incontestabile un vulnus alla libertà di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantita dal primo comma dell'articolo 33 della Costituzione, impedendo il necessario costante afflusso di leve e di docenti delle nuove generazioni al sistema universitario.
Ecco perché, signor Presidente, sulla base di tali considerazioni, invito l'Aula ad accogliere la pregiudiziale di costituzionalità che ho brevemente esposto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendo illustrare tre richieste di non passare all'esame del provvedimento per tre questioni essenziali.
La prima, in considerazione delle conseguenze di ordine finanziario del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In questo senso, l'esame del disegno di legge in queste ore mi pare, per tale ragione, strettamente connesso anche con ciò che è avvenuto in quest'Aula nelle prime ore della mattinata con la richiesta di sospensione dei lavori a seguito delle dimissioni del ministro dell'economia Siniscalco. Le cose sono strettamente connesse nel merito, perché nel provvedimento si parla, e alla grande, delle conseguenze finanziarie che lo stesso comporta. In realtà, le condizioni in cui l'Aula stamattina affronta l'esame del disegno di legge sulla docenza universitaria è perfino peggiore di quelle che abbiamo constatato ieri sera nella 7a Commissione.
Non c'è un governo dei processi politici che riguardano il merito del provvedimento e forse lo sta scoprendo anche il Ministro, constatando come la sua sola presenza fisica qui non basti; il suo silenzio, infatti, è parso configurare più una sorte di interesse suo - mi verrebbe da dire interesse privato in atti di ufficio - a che il provvedimento comunque cammini, oppure una sorta di inconsapevolezza riguardo a ciò che stava accadendo dentro e fuori dall'Aula. (Commenti dal Gruppo AN). Non ci si può affidare - la politica è qualcosa di più - solo ai meccanismi automatici del voto, che soli possono consentire la prosecuzione di un iter che non può essere pensato fuori dal contesto necessario.
Non è, cari colleghi, una ordinaria amministrazione, come si può far credere, avulsa dal contesto il parere della 5a Commissione, contestualmente alle dimissioni del Ministro dell'economia, mentre l'università italiana fuori sta attendendo di capire che cosa le succederà, anche a fini di natura finanziaria, nel suo futuro. Quello della 5a Commissione è un parere complesso e di primario rilievo.
Nella prima pregiudiziale diciamo proprio questo: sono discutibili i punti del provvedimento che prevedono l'ampliamento di organico disposto ope legis, così come devono ritenersi onerose le disposizioni relative all'obbligo di bandire per ciascun settore disciplinare non meno di un posto per quinquennio per ciascuna fascia, così come deve dirsi discutibile la legittimità di prevedere un raddoppio dell'impegno didattico del personale docente senza nessun tipo di incremento economico. Quindi, l'invarianza di spesa del provvedimento, a nostro parere, è davvero in violazione dell'articolo 81 della Costituzione.
La seconda pregiudiziale tocca un altro tema essenziale del provvedimento, che ha a che fare con l'articolo 33 della Costituzione, con l'autonomia delle università. Il primo comma dell'articolo 33 della Costituzione recita: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento», mentre per le università è detto, all'ultimo comma, che l'autonomia è fondamentale.
Ebbene, in questo provvedimento ci troviamo di fronte ad una configurazione centralistica del sistema di valutazione. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 2, che non prevede, anzi esclude, l'organismo di rappresentanza delle università dal procedimento di formazione del decreto ministeriale che disciplina il sistema di valutazione. Davvero sono in gioco la libertà di insegnamento e di docenza, che invece dovrebbero muovere gli organismi e gli interi processi di governance dell'università.
L'università italiana si è incamminata responsabilmente per darsi una collocazione autonoma nel sistema del Paese e non vuol essere mortificata con provvedimenti del genere.
La terza pregiudiziale riguarda il fatto che nel provvedimento si prevede la possibilità d'instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, contratti che dovrebbero costituire la forma di ingresso nella carriera universitaria degli studiosi più giovani. Si prevede poi il generale ricorso a forme di rapporto di lavoro subordinato di tipo privatistico a tempo determinato. Tali elementi introducono - a nostro avviso - elementi di incertezza, di precarietà e di insicurezza nel futuro lavorativo dei giovani studiosi. Questo provvedimento, in sostanza, sbarra la strada ai giovani.
Per tale ragione abbiamo posto la questione pregiudiziale, perché anche questo è da noi considerato, dal punto di vista strutturale, in controtendenza rispetto alla volontà costituzionale e a quella del Paese di aprire la strada alle nuove generazioni. Con il provvedimento così come configurato si mira al consolidamento delle strutture esistenti, quindi alla conservazione dell'esistente, frapponendo ostacoli all'ingresso dei giovani nell'università e nella ricerca.
In conclusione, signor Presidente, ci troviamo in Aula ad esaminare questo provvedimento e non nella Commissione competente, la 7a, per effetto della sottrazione forzata, per non dire scippo (non credo che il termine sia pertinente con i lavori del Senato) della materia alla Commissione di merito.
Signora Ministro, lei, ieri sera, non si trovava in Commissione e il suo rappresentante non è intervenuto. Ora che è presente in Aula le chiedo di intervenire spiegando perché ciò è accaduto: ci dica per quale ragione ha impedito che dopo il grande lavoro compiuto dalla Commissione e dall'Aula, lavoro che ha visto l'unità di intenti di maggioranza ed opposizione (penso all'affare assegnato) lei ha scelto questa scorciatoia. Il Presidente della 7a Commissione, che ha relazionato questa mattina in Aula brevemente, ma essenzialmente, meritava ben altra conclusione.
Il lavoro - ripeto - è stato serio ed abbiamo il diritto di sapere perché quando si arriva al dunque delle scelte tutto viene scippato e ricondotto direttamente in Aula, senza relatore, quindi con ulteriori difficoltà per migliorare il testo, a fronte, peraltro, di quanto pronunciato solo l'altro ieri dalle Università italiane. Il Parlamento e il Paese non meritavano questa conclusione.
Per queste tre ragioni che ho illustrato e per questa motivazione politica di fondo chiediamo che questo argomento non venga discusso. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un. Congratulazioni).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Soliani.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.
MODICA (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, intervengo per sostenere l'opportunità che questo disegno di legge torni alla Commissione di merito, da dove è stato sottratto con inopinata decisione di martedì scorso dell'Ufficio di Presidenza.
Articolerò il mio ragionamento su due punti, anticipando subito peraltro che condivido la totalità delle osservazioni che i colleghi Tessitore, Manzione e Soliani nel merito e nel metodo hanno già fatto. Aggiungo due ulteriori punti di vista.
PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MORO (ORE 11,45)
(Segue MODICA). Richiamando dalla Commissione di merito questo disegno di legge si fa un cattivo servizio alle nostre università. Una legge sullo stato giuridico - non è da ora che lo penso - è necessaria: bisogna scrivere in modo diverso e ripensare profondamente le regole di funzionamento del lavoro dei docenti universitari. Quindi, abbiamo salutato con soddisfazione l'idea che il Governo si cimentasse in questo peraltro difficile compito ed abbiamo cercato di dare in 7a Commissione del Senato un contributo, ma non c'è stato reso possibile.
Non sono un esperto di prassi parlamentare, ma non so in quanti altri casi si sia verificato che sia stato richiamato in Aula, senza relatore, un disegno di legge esaminato in sole venti riunioni, in meno cioè di un mese e mezzo, dalla Commissione di merito senza che sia iniziata la votazione degli emendamenti. Credo sia un fatto molto raro, se non unico, che denota una determinata volontà, non so se del Ministro o della maggioranza; voci parlamentari, non so se vere ma certamente verosimili, lo attribuiscono ad un vero e proprio diktat del Ministro e del Governo nei confronti del Parlamento.
Invito allora tutti i senatori a resistere ai diktat su temi di questo genere non per rinviare all'infinito la discussione, ma per permettere a chi di noi si occupa con più attenzione dei temi della cultura, della scuola, dell'università e della ricerca, di fornire a tutti i colleghi dell'Assemblea il distillato di un dibattito, di una posizione equilibrata, che certamente non sarà il risultato esatto (che credo non sia gradito nemmeno alla maggioranza) del testo pervenutoci dalla Camera e non sarà nemmeno il testo che l'opposizione vorrebbe, ma, appunto, il lavoro di un Parlamento, un Parlamento che martedì scorso è stato privato della sua sede referente!
Attenzione: noi abbiamo rifiutato di avere come referenti un gruppo di noi che formalmente ed ufficialmente si occupano dei temi dell'istruzione e dell'università. Ovviamente, da un punto di vista politico, non posso nascondere - ma penso sia noto a tutti - che la mossa governativa creerà, anzi ha già creato agitazione. Penso che il Presidente del Senato abbia già ricevuto un appello della Conferenza dei Rettori che esprime sconcerto, preoccupazione e, soprattutto, fa appello alla responsabilità di tutti i senatori affinché il dibattito possa condursi nei modi e nei tempi previsti.
Il secondo aspetto è di tipo più regolamentare e mi scuso subito se la mia appartenenza ad una disciplina diversa da quella del diritto può farmi anche compiere errori. Guardo però più alla sostanza che alla forma: l'articolo 44 del nostro Regolamento disciplina i lavori delle Commissioni in sede referente e in effetti prevede al comma 1 che le Commissioni in sede referente hanno due mesi dall'assegnazione per la presentazione delle relazioni. Tale tempo è certamente trascorso, ma solo perché c'è stata di mezzo l'estate; comunque, è trascorso.
Al comma 3 dell'articolo 44 si dice che, scaduto questo termine dei due mesi, il disegno di legge è preso in considerazione per essere discusso in Aula anche senza relazione: il caso che si è determinato. Il comma però continua: «(…)salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori». Quindi, in linea di principio, deve essere reso possibile alla Commissione richiedere all'Assemblea una proroga temporale.
È successo questo? No, la Commissione non ha avuto tecnicamente la possibilità di avanzare questa richiesta, e provo a spiegarne la ragione. La Commissione era in attesa del parere della Commissione bilancio, che è arrivato ieri, 21 settembre, prima di poter passare alla votazione degli emendamenti.
Prima che ciò avvenisse, quindi prima che la Commissione si riunisse con questo argomento all'ordine del giorno, è intervenuta la decisione della Conferenza dei Capigruppo di calendarizzare per oggi il disegno di legge. Ieri ho fatto presente alla Commissione 7a questo problema, e il Presidente, consultati gli uffici, mi ha comunicato che non potevamo come Commissione, una volta stabilito il calendario, chiedere la proroga dei termini.
E allora io avanzo una richiesta, sinceramente, senza polemica alcuna, a voi e agli uffici: se oggi l'Aula non può pronunciarsi sulla possibilità di una proroga, qual è la funzione di questo comma 3 dell'articolo 44? Occorre allora riconoscere definitivamente che è un comma vuoto, che non trova applicazione in nessun caso, perché la richiesta della Commissione non può avvenire prima della decisione della Presidenza, e non può avvenire nemmeno dopo.
Diversamente, avanzo alla Presidenza la proposta che l'Aula si pronunci dopo le pregiudiziali altresì sulla possibilità che venga assegnato un nuovo termine, anche breve (nel nostro caso dovevamo solo votare gli emendamenti), alla Commissione per riferire all'Aula su questo testo e per permettere - lo dico con sincera solidarietà personale - al presidente Asciutti di svolgere, come merita e come a noi interessa che faccia, le sue funzioni di relatore. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
BETTA (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BETTA (Aut). Signor Presidente, intervengo per unire la mia preoccupazione a quella dei colleghi che hanno già parlato in merito alla questione della discussione di questo disegno di legge, associando alla loro anche la mia richiesta di rinvio in Commissione.
Il testo che ci è pervenuto dalla Camera è un testo molto complesso, modificato in un dibattito parlamentare, certamente con il contributo della maggioranza e dell'opposizione, ma fatto proprio dal Governo nella sua responsabilità e dal Governo difeso durante le discussioni che abbiamo avuto modo di tenere in sede di 7a Commissione.
Il giudizio complessivo di tutto il mondo dell'università su questo disegno di legge è di forte preoccupazione, è un giudizio negativo, e noi possiamo dirlo perché all'interno della Commissione, grazie alla guida intelligente del Presidente, siamo riusciti ad ascoltare più di 50 organismi rappresentativi dell'università. Dalla stragrande maggioranza di questi è venuta una forte preoccupazione, che ha trovato anche eco nella recente presentazione del rapporto della CRUI ai senati accademici e al Paese, che si è svolta nel corso di questa settimana.
Il lavoro della Commissione è stato poi bloccato perché la Commissione bilancio non poteva esprimere il proprio parere sul testo e sugli emendamenti, in quanto il Governo non aveva presentato le necessarie delucidazioni. Questo ha impedito alla nostra Commissione di entrare nel merito, nonostante un proficuo confronto tra maggioranza ed opposizione.
Ebbene, io penso che troncare il dibattito, anche per ragioni propagandistiche del Ministro, sia sbagliato perché ci troviamo in una situazione estremamente delicata, a conclusione di una legislatura difficile e con una situazione dell'università e dell'economia assolutamente complessa.
Pensare poi di fare riforme di questa portata senza la necessaria messa a disposizione delle risorse economiche è ancora più preoccupante e grave. L'abbiamo visto, anche come conseguenza negativa, con la riforma della scuola, costretta ad avanzare a piccoli passi e continui rinvii in tutte le sue articolazioni, proprio per mancanza di risorse.
Questo fenomeno ha portato anche ad utilizzare alcuni artifici contabili per riuscire a far funzionare, almeno in parte, il settore della scuola. Ma l'autonomia dell'università e l'organizzazione del settore universitario non permettono di utilizzare questi strumenti per far funzionare l'università, scaricando quindi il costo di questa riforma direttamente sull'università stessa.
Vista la responsabilità del Governo, vista questa situazione e - se me lo consentite - visto anche il momento politico che stiamo attraversando, in cui molti colleghi - almeno spero - anche della maggioranza sono preoccupati per le dimissioni del Ministro dell'economia, ed in cui certamente tutti sono preoccupati per la discussione sulla riforma elettorale, cercare di fare le corse per approvare un provvedimento non accettato dalla maggioranza degli operatori universitari, dei docenti, dei ricercatori, un provvedimento che penalizza i giovani, che scarica sulle università i costi, penso sia, anche dal punto di vista politico, complessivamente sbagliato.
Piuttosto che fare una cattiva legge, è meglio non fare alcuna legge: questa è la mia conclusione. (Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U e del senatore Modica. Congratulazioni).
CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, vorrei dare un'informazione a lei e ai colleghi in Aula, proprio relativamente al dibattito che ha interessato le prime ore dei lavori di oggi, a seguito delle dimissioni annunciate dal ministro Siniscalco. Alle ore 11,36 di stamane, in una situazione analoga alla nostra, il presidente Casini, alla Camera, ha sospeso i lavori dell'Aula e ha convocato i Capigruppo, cosa che qui è sembrata prima, anche dall'intervento del senatore Schifani, un assurdo, una sorta di eversione e di provocazione da parte dell'opposizione.
Non so se è parte delle patologie che hanno a che fare con «metastasi» o altro, ma sta di fatto che il presidente Casini, credo con un senso dei tempi e delle istituzioni, ha preso atto di una situazione particolare proprio prima di una stagione che ci vedrà interessati da una legge di bilancio che sarà molto difficile fare in una situazione di recessione.
Intervengo a favore delle questioni pregiudiziali già illustrate dal collega Tessitore e dalla collega Soliani, questioni che avevamo già ripreso in Commissione. Lo faccio oggi qui, alla presenza anche del ministro Moratti, augurandomi che ella dopo sia in grado di argomentare e di rispondere rispetto al merito delle questioni che solleviamo.
C'è una prima questione che è di relazione, se riconosciamo che è strategico, nella società della conoscenza, il ruolo delle università e dei suoi operatori. È possibile, rispetto a un ruolo così particolare che ha a che fare con un'impresa cognitiva come quella dell'università, pensare di fare una riforma contro l'università? Un'istituzione può pensare di fare una riforma insieme all'università, in collegialità, assumendosi le responsabilità che le prerogative parlamentari e di Governo le assegnano, ma senza dubbio non una riforma che non ascolta, non tiene conto, non si relaziona con gli operatori di un settore così particolare come quello della conoscenza, dell'università.
Noi oggi creiamo, in questo modo, un pregiudizio molto grave nelle relazioni con questo mondo, che sarà totalmente sulle spalle non soltanto del prossimo Parlamento e del prossimo Governo, ma anche sulle spalle, penso, di tantissimi giovani ricercatori e docenti, che si troveranno in una situazione nella quale ognuno cercherà di arrangiarsi come può, dando così spazio a cordate, a percorsi, a interessi personali che in qualche modo speravamo, pur con non molto dispiacere, relegati soltanto, come vediamo, al mondo della finanza e del sistema bancario.
Questo stile e queste modalità rischiano di travolgere un settore strategico, che ha a che fare con il mondo della conoscenza. Allora, in riferimento alla prima pregiudiziale, che riguarda l'aumento di organici ed interventi che comporteranno per forza oneri per lo Stato, è impossibile pensare che non ci sia un'implicazione tale da determinare oneri, e che a questo si venga meno. Mi sembra che i colleghi abbiano già illustrato tutto ciò con molta chiarezza.
La seconda pregiudiziale investe questioni che molto hanno a che fare con quanto ho detto un attimo fa. Non si possono fare le riforme contro l'università, e se c'è qualcosa di importante per l'università - che è stato esteso dai Governi di centro-sinistra nella scorsa legislatura anche al resto del mondo dell'istruzione - è l'autonomia. Con il sistema di valutazione le università vedono la loro autonomia totalmente trascurata, vanificata, in qualche modo perfino sbeffeggiata.
Ritengo che ciò violi interamente le possibilità e le prerogative di autonomia dell'università, e mi domando quali prospettive di evoluzione didattica e quale funzione all'interno della società della conoscenza può avere l'università se perde la dimensione dell'autonomia.
La terza pregiudiziale - che mi sta molto a cuore ed è affrontata anche in una serie di emendamenti che abbiamo presentato e depositato - riguarda una sorta di nuova strana equazione: più precariato nell'università e nella ricerca equivarrebbe a più qualità nella produzione dell'università e della ricerca.
Non si capisce da dove si derivi questo tipo di equazione, non si comprende perché una condizione di precariato, di mancanza di dignità tanto sul piano intellettuale quanto sul piano confessionale per chi deve fare carriere accademiche dovrebbe produrre più qualità e invece non, paradossalmente, una dipendenza assoluta dalle necessità dei finanziatori a breve, che sono le imprese. Queste ultime fanno riferimento con i loro manager a bilanci a volte addirittura trimestrali e devono avere ritorni di profittabilità per gli investimenti eventualmente concordati con l'università e con ricercatori dell'università entro i termini di quei bilanci.
Tutto ciò mi dovete dire che tipo di qualità determinerà nel lavoro di ricerca e di didattica, nella produzione della società della conoscenza da parte dell'università. Queste sono le tre pregiudiziali, che hanno a che fare con la prima questione che ho posto.
Ma c'è una seconda questione che va ricordata ai colleghi. Nella Commissione istruzione è invalsa, già dalla scorsa legislatura, una tradizione, una consuetudine di rapporti di reciproca stima, nel rispetto delle prerogative parlamentari assegnate a maggioranza ed opposizione ma anche ad ogni singolo membro di Commissione. Tutto ciò ci ha consentito un confronto a volte nel merito molto aspro e distante, ma che si è svolto, credo, onorando appieno le funzioni del Parlamento e di una Commissione parlamentare.
Ebbene, dopo quel lavoro molto positivo fatto insieme sull'affare assegnato, che ci vedeva in gran parte distanti ma in alcuni tratti convergere al fine di predisporre possibili soluzioni migliorative del testo presentato dal Governo, in qualche modo mitigative, cioè volte ad una riduzione del danno, con la decisione, che è stata assunta, di togliere alla Commissione tale atto per sottoporlo direttamente all'Aula è stata fatta una forzatura molto grave che non solo pregiudicherà questi ultimi mesi, ma credo lascerà una brutta eredità anche sui lavori della prossima legislatura. E' un precedente veramente grave.
Oggi il Ministro è qui e ci aspettiamo che giustifichi le scelte che ha fatto. Credo però che sarebbe stato rispettoso, per il Parlamento come istituzione e per i singoli membri della Commissione istruzione (che, ripeto, hanno lavorato insieme con grande rispetto), venire a spiegare e a giustificare prima in Commissione un atto che ci avrebbe visti contrari, però avremmo rispettato le scelte autonome del Governo.
Questo atto, questa forzatura mi sembrano coerenti con tutto ciò che questo centro-destra ha fatto in questi anni, cioè usare la struttura pubblica, le istituzioni e il terreno legislativo per risolvere ed imporre scelte di natura privata. Credo che la relazione tra istituzioni e società abbia un altro tipo di tratto e debba rispondere ad interessi generali, di questa e delle future generazioni.
Il settore dell'istruzione, e in particolare dell'università, non può essere trattato come un mercato nel quale, con le buone o con le cattive, si fanno cordate, scalate azionarie a questa o a quella banca. Qui siamo in una situazione molto diversa e tutti noi dobbiamo riconoscere questo come un bene comune, un bene che appartiene alla nostra comunità e alle nostre istituzioni, altrimenti porteremo grave danno non soltanto alle generazioni attuali ma anche a quelle future. (Applausi della senatrice Acciarini).
*D'ANDREA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, i colleghi che mi hanno preceduto e che hanno illustrato i contenuti delle pregiudiziali depositate hanno dato già ragione della scelta di chiedere che una materia come quella della riforma dello stato giuridico della docenza universitaria venga affrontata dal Senato con le procedure ordinarie. Queste ultime, infatti, salvaguardano il potere referente della Commissione di merito e consentono di arrivare in Aula con un testo, sia pure licenziato a maggioranza, che abbia un relatore che se ne possa assumere la responsabilità politica e che possa essere difeso dalla stessa maggioranza, ove lo ritenga opportuno, con la consapevolezza di una scelta condivisa.
La strada che invece questa mattina, da parte del Governo e della maggioranza, si intende scegliere è l'esatto contrario di quella che abbiamo sostenuto e sosteniamo doversi seguire. Questo provvedimento è controverso. Il Ministro sa bene che l'iter della Camera si è rivelato particolarmente faticoso. I colleghi della maggioranza sanno bene che la difficoltà registratasi nell'esame di queste materie è pari alle difficoltà che si sono registrate al Senato nella maggioranza in sede di esame in Commissione.
Basterebbe leggere la relazione con la quale il Presidente relatore ha aperto i lavori in Commissione istruzione e gli interventi in sede di discussione generale per capire che sulla materia non è emersa un'univocità di intenti. Ma la ragione del tormentato procedimento legislativo che ha accompagnato questo tema non è di merito, signor Presidente e onorevole Ministro - e lei lo sa bene -, è soprattutto di metodo.
La ragione riguarda il metodo legislativo seguito alla Camera, con l'abuso del ricorso alla delega legislativa e il tema della trasparenza del rapporto con il mondo accademico e di coloro, i giovani, che aspirano ad essere protagonisti della vita scientifica nazionale non riuscendo ad esserlo in maniera adeguata. Noi, infatti, non riusciamo a dare centralità a questa aspirazione del mondo giovanile italiano e lamentiamo poi l'invecchiamento del nostro sistema universitario.
Lamentiamo anche - e legittimamente - la caduta di qualità, immaginando però di poter risolvere tale problema attraverso la fuga dell'individuazione di pochi punti di eccellenza, anziché attraverso il recupero di una forte qualità, senza che venga meno la quantità degli accessi all'università, fondamentale per essere al passo rispetto agli altri Paesi occidentali. Dobbiamo addirittura recuperare quanto a numero di laureati.
Dovremmo domandarci - perché non mi è chiaro - con quale ordine si intende esaminare in Aula questo provvedimento. Infatti, non essendovi il relatore dovremmo iniziare l'esame del provvedimento dal testo licenziato dalla Camera ma considerato superato da tutti, a meno che non si voglia procedere ad un esame sommario in questa sede, come si preannuncia, per approvare le modifiche concordate altrove e imposte a questo ramo del Parlamento a colpi di fiducia o di maggioranza.
Mercoledì ultimo scorso, i rettori delle università ci hanno chiesto di avviare un grande confronto con il mondo universitario, di non fare altri atti che manomettano il già precario equilibrio complessivo e di cominciare a fare riforme pensate e meditate, possibilmente condivise ed in grado di reggere al tempo. La risposta del Governo e della maggioranza, a meno di 48 ore, è stata, sì, quella di ricordarsi dell'università, ma solo dell'università che piace ad un pezzo, e non dell'università che piace all'intero sistema di coloro che con la loro attività ed il loro impegno danno lustro al mondo accademico e scientifico italiano.
Credo che la pagina che noi oggi stiamo per scrivere in Parlamento sia particolarmente oscura. Vi è un'ennesima caduta della trasparenza; vi è un'ennesima mancanza di chiarezza di intenti. Da parte del Governo e della maggioranza vi è solo l'esigenza di aggiungere un lustrino in una sorta di albo d'onore che bisognerà esibire agli elettori, ignorando che gli elettori sapranno giudicare. Infatti, tutto ciò, anziché conferire un maggiore onore alla capacità del Governo e della maggioranza, probabilmente è proprio quello che ne denuncia il disonore per non riuscire ad avere con il Paese e con il Parlamento un rapporto franco ed aperto, di dialettica vera, non occultata da altri interessi, che sia in grado di promuovere un reale avanzamento del mondo dell'università e della ricerca e, attraverso di esso, di porre il Paese in condizioni di reggere alla sfida della competitività.
Per tale motivo, esprimeremo un voto favorevole sulle questioni pregiudiziali e sospensiva che ci auguriamo vengano accolte dall'Assemblea. Riteniamo, infatti, che sia veramente indecoroso affrontare il tema oggi al nostro esame con il metodo che oggi si vuole imporre con la forza dei numeri mortificando l'autonomia al Senato. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
(omissis)
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3497, 604, 692, 850, 946,
1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 2856 e 3127 (ore 12,16)
COMPAGNA (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, voteremo contro la questione pregiudiziale avanzata e lo faremo proprio alla luce degli argomenti cui si richiamava adesso il senatore Angius e che hanno caratterizzato la prima parte dei lavori della mattinata.
Cosa voglio dire? Eravamo molti a criticare il testo del disegno di legge scaturito dalla Camera, sul quale erano stati approvati molti emendamenti dell'opposizione che avevano del tutto privato il testo legislativo di quello spirito di sistema al quale si richiamava prima il senatore Tessitore.
Nel corso dei lavori della Commissione eravamo, da due mesi, in fase di stallo, perché aspettavamo, comprendendo le scadenze e incombenze che l'attendevano, che si pronunziasse la 5a Commissione.
Capisco il disagio del senatore Asciutti e di tutti noi; però, la decisione di quarantotto ore fa qualcosa ha partorito e non è un topolino, ma una montagna. Infatti, la decisione della Commissione bilancio asciuga fortissimamente il provvedimento e quindi consente al Governo, inteso come istituzione collegiale e non come corpi separati (e siamo molto comprensivi di tale eventuale esigenza del Governo stesso), di rinviare il proprio intervento nel merito. Infatti, in questo caso e su questo provvedimento la Commissione bilancio ha tutto il diritto di essere e sentirsi Commissione di merito, proprio perché - cito ancora il senatore Tessitore - neanche nella prima versione si trattava di un provvedimento di privatizzazione all'anglosassone.
Ecco perché ritengo opportuno, quali che siano il percorso e il destino del provvedimento (conosciamo tutti le scadenze di lavoro legislativo di questa settimana e di questa legislatura), respingere la questione pregiudiziale sollevata e ritornare, proprio in quello spirito di connessione, di rapporto tra Governo e Parlamento in cui il Governo in Parlamento è un'istituzione irrinunciabile, agli argomenti e, se me lo consente, ai sentimenti che l'amico Angius ha espresso poc'anzi. (Applausi dal Gruppo UDC e FI).
BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, forse è un po' insolito, ma, se mi è permesso, vorrei chiederle - e mi pare che vi fosse anche una comunicazione ufficiale in tal senso - se il presidente Pera, che lei prima ha ricordato ed evocato, le ha ….
PRESIDENTE. Senatore Bordon le ho già risposto, non intendo riaprire il dibattito.
BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, se lei mi consente di intervenire. Capisco che gli Uffici sono zelanti nell'interpretare il mio pensiero, ma le assicuro che il mio pensiero è solo il mio.
Mi sembrava di capire - credo sia così da Regolamento - che quando il Presidente si reca all'estero c'è un Presidente vicario che lo sostituisce in tutti gli adempimenti.
Allora, chiedo nuovamente a lei, che è il Presidente vicario, per i motivi che sono stati suesposti, soprattutto in questo momento, di assumersi la responsabilità (perché non possiamo attendere la prossima settimana: cerchiamo di evitare almeno il ridicolo) di convocare la Conferenza dei Capigruppo.
La mia richiesta formale è dunque che convochi immediatamente lei, che ne ha tutta l'autorità, senza attendere che torni il presidente Pera da Washington, la Conferenza dei Capigruppo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, ma intendo procedere con i lavori.
Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.
Verifica del numero legale
PAGANO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Senatore Garraffa, non si sostituisca ai senatori segretari, che hanno il compito di sorvegliare. Vicino al senatore Compagna credo ci sia il senatore Callegaro.
PAGANO (DS-U). Senatore Mulas, tolga quel telefonino e disinserisca la scheda!
PRESIDENTE. Accanto al senatore Mulas chi c'è? Senatore Mulas, sollevi l'impermeabile, per cortesia. Ecco, non c'è nessuno.
PAGANO (DS-U). Senatore Mulas, disinserisca però la scheda! Senatore Mulas!
PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale. (Proteste dal Gruppo DS-U).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3497, 604, 692, 850, 946,
1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 1856 e 3127
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Manzione e Soliani.
Non è approvata.
Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Tessitore.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. (Applausi del senatore Specchia).
PAGANO (DS-U). Senatore Specchia, che cosa si applaude? Tanto va a casa domani!
PRESIDENTE. Senatrice Pagano!
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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869a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 27 SETTEMBRE 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza
del vice presidente MORO
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Seguito della discussione dei disegni di legge:
(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (Approvato dalla Camera dei deputati)
(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università
(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria
(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari
(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari
(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato
(1150) SODANO Tommaso ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente
(1163) FRAU. - Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato
(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria
(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia
(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto
(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato
(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario
(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(ore 10,12)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3497, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 604, 692, 850, 946, 1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 2856 e 3127.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 22 settembre il senatore Asciutti, presidente della 7a Commissione permanente, ha riferito sui lavori della Commissione, sono state respinte una questione pregiudiziale ed una questione sospensiva ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Asciutti, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, giunge finalmente (anche se devo ammettere che avremmo preferito la presenza di un relatore in Aula, cosa che purtroppo non è stata possibile) all'esame dell'Assemblea il disegno di legge governativo riguardante lo stato giuridico dei docenti universitari. Si tratta di un provvedimento molto atteso, di una riforma doverosa, necessaria, non più procrastinabile.
I temi relativi allo stato giuridico ed al reclutamento dei docenti sono stati sempre largamente avvertiti sia in Parlamento che nel Paese, anche se certamente essi non possono esaurire in una normativa tutte le criticità che le università incontrano quotidianamente nel loro agire. L'intenso, proficuo dibattito svoltosi con la comunità accademica, con la CRUI, con il CUN, con gli operatori del settore ha consentito di mettere a fuoco ulteriori aspetti della complessa problematica e di pervenire a soluzioni innovative, senza tuttavia operare rotture o strappi vistosi rispetto alla disciplina esistente. E ciò nella difficile ricerca di equilibrio tra la necessità di ammodernare, da un lato, e quella di riconoscere, dall'altro, l'operato positivamente svolto nelle università da varie figure professionali, in particolare a partire dai ricercatori.
Nel corso del dibattito in Commissione è emersa in maniera forte, per la verità fra tutte le forze politiche, la consapevolezza dell'opportunità di un intervento riformatore. Ciò al fine di adeguare le nostre università ai numerosi cambiamenti che hanno caratterizzato la società italiana in questi ultimi anni.
L'iter, oggi, di questo disegno di legge vive dunque nei propri atti, nelle tappe e nelle decisioni che lo hanno preceduto ed accompagnato fino all'esame in questa Assemblea. Anche noi viviamo nei nostri atti, non certo solo nelle nostre intenzioni. Tutti i nostri atti, anzi, non sono che il frutto di un incontro, e cioè della convergenza e delle coerenza tra i nostri princìpi, le nostre idee, da un lato, e i nostri comportamenti dall'altro. È da questa corrispondenza tra idee e fatti, tra pensieri ed azioni, che nasce l'etica politica.
Desidero ricondurre questa pacata considerazione al destino singolare e all'iter travagliato di questo disegno di legge, così fortemente voluto da tutti noi, in Parlamento, in Commissione, dall'Esecutivo, dalla CRUI, dal CUN, dall'intera comunità accademica; ma di fatto, poi, sostanzialmente tradito e disatteso nei suoi contenuti rispetto ai buoni propositi dichiarati nella risoluzione. Tradito e disatteso - io ritengo - non da noi, ma da giochi di basso profilo che si svolgono, forse e quasi sicuramente, fuori dalle Aule parlamentari, raggirati da calcoli e furberie che non riescono a vincere pressioni corporativistiche, le quali purtroppo ancora esistono e fanno sentire il loro peso; turbato, infine, da insostenibili fughe in avanti e spinte sindacali che riducono, a volte, inevitabilmente gli spazi per un proficuo lavoro parlamentare.
Come si sa, il lavoro svolto nella scorsa legislatura non andò a buon fine, non certo per responsabilità degli schieramenti politici a quel tempo all'opposizione, bensì per le difficoltà incontrate nell'ambito di quelle forze che, allora dalla maggioranza, oggi dall'opposizione, contrastano l'approvazione di una riforma a portata di mano, il cui disegno di legge investe l'avvenire delle nostre università, la formazione delle future generazioni, lo sviluppo della ricerca scientifica e, quindi, la crescita dell'intero Paese.
Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, non sono passati molti mesi da quando il confronto tra le varie forze politiche sulle questioni afferenti al sistema universitario ha innescato nel corso del dibattito, prima in Commissione, poi in questa Assemblea, dinamiche virtuose di ampia collaborazione, dinamiche che hanno determinato non solo decisioni comuni e convergenze condivise, ma addirittura decisioni, esiti e conclusioni finali tali da mutarsi in una risoluzione in seno alla 7a Commissione accolta, apprezzata e sottoscritta alla unanimità.
In quella risoluzione, di enorme rilievo politico, il senatore Tessitore, ben interpretando le opinioni dei molteplici interventi da parte dei colleghi, è egregiamente riuscito a condensare l'ampio dibattito in un documento che ha visto poi l'impegno convergente di tutte le forze politiche spendersi a favore ed in direzione di una azione riformatrice del nostro sistema universitario.
È perciò oggi motivo di grande rammarico per me dover constatare quanto sia difficile tradurre quei princìpi in atti normativi. Se a ciò si aggiunge il fatto che l'esame del disegno di legge in titolo è stato giudicato inadeguato nella versione approvata dall'altro ramo del Parlamento, si capisce bene perché i termini di un accordo complessivo sulle modifiche da introdurre sono diventati più laboriosi e più ardui. Tutto questo nonostante io stesso, nella qualità di relatore in Commissione, abbia fornito ampie aperture di mediazione, con emendamenti innovativi in linea con le risultanze dell'affare assegnato; emendamenti che accolgono alcune significative esigenze dell'opposizione e di gran parte della comunità scientifica degli atenei.
Certo, il clima animoso di fine legislatura non aiuta la serenità del dibattito e delle convergenze. E tuttavia, proprio per ribadire l'importanza della posta in gioco, dirò - citando la relazione risolutiva del senatore Tessitore - che «la constatazione prioritaria che emerge» in tutti noi «è la comune consapevolezza (...) della situazione di crisi in cui versa la vita universitaria italiana».
Se ciò è vero, «sarebbe certamente errato» - sottolinea il senatore Tessitore in quella relazione - «non vedere in questa crisi una più profonda e generale condizione di sofferenza, la quale trae origine da fattori non contingenti, ma, al contrario, fondanti la vita universitaria».
Se queste sono le analisi, i princìpi che abbiamo tutti accolto, apprezzato e condiviso, cos'è allora che ci separa dal raggiungere l'intesa sulle modifiche da apportare al testo della Camera?
Conosciamo tutti i nodi che affliggono i nostri atenei. Si tratta di intrecci e correlazioni strutturali che non si possono affrontare isolatamente. Come non si possono isolare i problemi della didattica da quelli della ricerca; i problemi dell'autonomia, della governance, del personale docente, da quelli degli studenti; i problemi infine del diritto allo studio da quelli dei finanziamenti.
Ecco allora: è proprio nella coscienza di un ammodernamento complessivo del sistema universitario, nella consapevolezza della necessità di un cambiamento, che sono maturi i tempi per una riforma dello stato giuridico della docenza. E, in particolare, dei ricercatori universitari.
Il disegno di legge, oggi all'esame dell'Assemblea, ha come scopo più immediato un intervento diretto a riallineare il sistema universitario alle esigenze di una società in forte evoluzione. Ciò impone grande innovazione sul piano della governance, un profondo cambiamento sul piano della didattica e degli studi universitari, un deciso processo di trasformazione ed ammodernamento dell'intero sistema universitario.
Ebbene, è a tali obiettivi che è finalizzato il testo di legge governativo, il quale si prefigge d'inquadrare la docenza universitaria in fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.
Ma lo scopo del provvedimento è anche quello di offrire, in particolare, agli attuali ricercatori l'opportunità di partecipare ai giudizi idoneativi a professore associato; di modificare, insomma, l'attuale stato giuridico dei docenti universitari attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla tipologia dei rapporti di lavoro fino alla struttura dei diritti e dei doveri.
A tale proposito, accogliendo le istanze di gran parte delle istituzioni accademiche, e tenendo conto del contributo dato al dibattito da parte dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione, ho presentato, a mia firma, significativi emendamenti; tra essi, alcuni in cui vengono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per i posti di professore e ricercatore e viene conservata l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento per i candidati giudicati idonei e non chiamati a seguito di procedure già espletate.
In particolare, uno di tali emendamenti, relativo alla copertura dei posti di ricercatore, bandisce fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnati e contrattisti, di borsisti post-dottorato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della odierna legge; e questo per non disperdere il lavoro giunto quasi a termine di tanti giovani che si vanno affacciando al mondo accademico.
Un altro emendamento recepisce e accoglie alcune istanze emerse durante il dibattito sul sistema di valutazione. In esso viene proposto uno studio di fattibilità preordinato alla istituzione di un'Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario, che sia in sintonia con i criteri e i parametri utilizzati nel campo della valutazione in ambito europeo.
Un successivo emendamento interviene sulle liste di idoneità nazionali. In esso viene previsto un robusto ampliamento della quota degli idonei per le prime quattro tornate di giudizi idoneativi, a favore ovviamente di quelle figure che già svolgono da tempo attività didattica. Tutto ciò nel rispetto di ragioni equitative.
Ma l'emendamento innovativo che recepisce richieste provenienti sia da parte della maggioranza che dall'opposizione riguarda i professori aggregati, il cui titolo va conferito soltanto a coloro i quali svolgono effettive funzioni didattiche; titolo che comunque deve rimanere solo per la durata dell'incarico. Tutte queste proposte emendative accolgono - come già detto - legittime istanze di altre forze politiche, di istituzioni accademiche come la CRUI e il CUN, di figure altamente rappresentative del mondo universitario ascoltate nel corso delle proficue audizioni.
In modo particolare - e di questo va dato atto anche ai colleghi dell'opposizione - si è cercato di veicolare l'impianto normativo lungo una linea di coerenza con le risultanze dell'Affare assegnato in materia universitaria.
C'è da dire inoltre che il disegno di legge, nel testo in cui è stato licenziato dalla Camera dei deputati, investiva profili tecnici che hanno richiesto, qui al Senato, in sede di Commissione, un approfondito esame anche nel corso della elaborazione delle proposte emendative.
Da qui l'atteggiamento di ulteriore apertura da me assunto, che ha prodotto - là dove è stato possibile - soluzioni condivise e convergenti. Laddove invece si è provato a dare spazio a qualche forzatura, la mediazione è venuta meno e i ruoli tra maggioranza ed opposizione non potevano non rimanere distinti.
La normativa, nell'insieme del suo articolato, sembra focalizzare e volere individuare tre nodi fondamentali per questa riforma: il sistema di valutazione; l'idoneità scientifica nazionale distinta per fasce; le norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari.
Per quanto concerne il primo punto - come già ampiamente chiarito - l'articolato prevede l'istituzione di un sistema di valutazione nazionale il quale intende garantire una migliore qualità della docenza attraverso la dimensione nazionale della selezione e l'elevato livello scientifico-culturale dei componenti le commissioni giudicatrici, tra cui vanno compresi docenti designati dall'Unione Europea.
Non v'è dubbio, in questo senso, che la carriera dei docenti vada articolata in modo tale che il rigore delle procedure concorsuali si concili con i princìpi di autonomia delle sedi, perché sono queste ultime che, attraverso il reclutamento dei docenti, realizzano le proprie offerte, finalità e progetti culturali.
Quello dell'idoneità nazionale è - come ho già avuto modo di chiarire - un problema delicatissimo. Restano, tuttavia, alcune perplessità e diverse cose da verificare; una fra tutte: il rapporto, per esempio, con la chiamata del docente da parte delle singole sedi, nonché la mancanza di una cadenza certa per lo svolgimento delle prime tornate concorsuali.
Punti di convergenza, inoltre, ma anche perplessità si sono riscontrati sulle quote di riserva dei giudizi d'idoneità per docenti ordinari ed associati. Anche in questo caso sento di condividere tali perplessità, ma in un'ottica di promozione del merito che rifugga da qualunque inquadramento ope legis.
Sempre sul tema della valutazione credo che bisogna prendere atto che l'articolo 2 del provvedimento trasmesso dalla Camera ha riscosso perplessità e critiche da pressoché tutti gli intervenuti nel dibattito. Ben più opportunamente, invece, è emersa e si è fatta strada la richiesta di un'Authority, vale a dire di una struttura indipendente sia dal Ministero - e quindi dal potere politico - sia dagli atenei.
Tale Authority va preposta per la valutazione dell'intero sistema universitario, ma ad essa va affiancata una valutazione da parte dei singoli atenei sui docenti. Un'impostazione, questa, ampiamente condivisa in seno alla Commissione, che potrebbe spingere gli atenei a prefigurarsi come scelta strategica e politica per garantirsi migliori finanziamenti quella di elevare la qualità degli studi e puntare, anziché sulla quantità e sul numero degli studenti, sul livello di eccellenza dell'università, nonché sulla centralità e valorizzazione del capitale umano.
Ma il punto nodale dell'intera riforma è quello di dare soluzione alla ibrida situazione in cui è tenuta la fascia dei ricercatori e, al tempo stesso, di prefigurare ai giovani che si avvicinano alla carriera universitaria una certezza sul loro futuro, soprattutto in una società così poco mobile come quella italiana.
Che fare? Bisogna intanto offrire, nell'immediato, agli attuali ricercatori l'opportunità di partecipare a giudizi idoneativi a professore associato e, nello stesso tempo, puntare su un'ampia formazione accademica di giovani dediti alla ricerca, da immettere successivamente nella docenza in base al criterio della selezione meritocratica.
In tale prospettiva è possibile prevedere l'assunzione a tempo determinato di giovani dediti essenzialmente alla ricerca e preparare poi il successivo accesso alla docenza tramite un'adeguata selezione per coloro che dimostrano di avere raggiunto il requisito previsto di «maturità scientifica».
In tale direzione si muove la normativa prefigurata nel disegno di legge governativo. La quale risulta coerente e in piena sintonia con i sistemi adottati nei principali Paesi europei.
In Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, ad esempio, l'accesso alla docenza universitaria è subordinato all'accertamento della necessaria qualificazione accademica a livello nazionale, sulla base comunque di criteri uniformi adottati a livello internazionale e afferenti la valutazione della ricerca.
Non c'è dubbio, allora, che il nostro sistema universitario, per il groviglio di problemi che affliggono i nostri atenei, se vuole sciogliere e dare soluzione ai nodi dell'autonomia, della ricerca, del diritto allo studio, se vuole risolvere i problemi dei docenti e degli studenti entro un quadro complessivo e sistematico, necessita di una governance.
Governance deve significare, però, che a tutte queste sfide innovative, occorre dare risposte non di mera efficienza tecnicistica, canalizzate solamente entro l'ottica della produttività, dell'utilità e della funzionalità; ma servono, accanto ad interventi mirati di natura finanziaria, anche e soprattutto riscontri di natura etica e sociale, che sappiano coniugare il sapere scientifico con la determinazione critica dei valori dello spirito e dei fini. E sui valori dell'etica e dello spirito - io credo - nessun disegno di legge, per fortuna, potrà scrivere l'ultima parola.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di aver concluso. Desidero ringraziare, come relatore in Commissione, i colleghi senatori tutti, per la sensibilità, l'attenzione e l'impegno che hanno profuso nel corso del dibattito e per il costruttivo apporto recato all'esame di questo provvedimento.
Nel trarre le conclusioni, vorrei rivolgere un'esortazione ed un invito a fare ancora un ultimo sforzo di mediazione sulle tematiche che abbiamo affrontato e, quindi, su quegli emendamenti che ci avvicinano. Ciò, proprio per dare al provvedimento lo spirito e l'impronta che hanno caratterizzato la risoluzione approvata all'unanimità il 6 ottobre 2004.
Produrre conoscenza, ricerca, formazione. Porre la centralità del rapporto tra docente e studente come momento fondamentale del processo formativo. Accrescere, infine, la capacità di attrazione da parte dei nostri atenei e la competitività dell'istruzione terziaria italiana nello scenario mondiale: sono queste - io credo - le sfide che ci attendono per il prossimo futuro.
Con questa riforma innovativa abbiamo cominciato a farcene carico. Ma altre ancora premono e incalzano per la costruzione di un sistema universitario meno autoreferenziale, più moderno, più efficiente, capace di rispondere alle esigenze della società e delle nuove generazioni. (Applausi dei senatori Carrara e Moncada e dai banchi del Governo. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Acciarini. Ne ha facoltà.
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi senatori e senatrici, giungiamo alla discussione del disegno di legge sullo stato giuridico dei professori universitari nelle peggiori condizioni possibili.
Il testo di un provvedimento così delicato è stato improvvisamente e scorrettamente strappato alla Commissione di merito sulla base di un vero e proprio pretesto: la decorrenza dei due mesi dal momento della data di assegnazione del disegno di legge alla Commissione. Non si è tenuto conto di qualcosa che è agli atti. Infatti, nei giorni precedenti questo tipo di scelta era sempre stato regolarmente iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge, accompagnato dalla dicitura canonica «ove pervenuto il parere della 5a Commissione». Ovviamente, la discussione degli emendamenti e la loro votazione richiedeva tale presupposto. Tutti lo sappiamo. Il parere, però, non giungeva e quindi la Commissione non discuteva e non votava gli emendamenti. Il parere è stato reso, sia sul testo che sugli emendamenti, il pomeriggio del 21 settembre, alla vigilia dell'apertura della discussione generale in Aula.
Aggiungo, però, ancora qualcosa: in una precedente seduta ho fatto una dichiarazione che è a verbale e su cui richiamo l'attenzione della Presidenza del Senato. Ho chiesto, infatti, che quella seduta, che comunque si interponeva tra la discussione in Aula e il momento in cui la Commissione bilancio aveva reso il parere sia sul testo che sugli emendamenti, venisse destinata a far sì che la Commissione di merito svolgesse il proprio compito, cioè collegare tra l'altro agli emendamenti presentati dai componenti della Commissione i pareri della Commissione bilancio. Questo non è stato fatto; ci si è dedicati ad altri provvedimenti.
Pertanto, la Commissione non è stata messa in grado, neanche nel momento in cui è si verificata la condizione evidenziata nell'ordine del giorno per parecchio tempo, di discutere gli emendamenti. Richiamo dunque l'attenzione della Presidenza sul punto e mi chiedo sulla base di quali scelte normative sia stato fatto questo tipo di deviazione dei lavori.
Ho voluto sottolineare tale aspetto semplicemente perché il parere della Commissione bilancio non è di poco conto. Si tratta di un parere molto ricco e serio soprattutto in ordine al testo e le osservazioni - ne sottolineerò solo due per motivi di tempo - rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione non si possono né ignorare né tanto meno considerare ininfluenti rispetto alla sua struttura.
In tali osservazioni risulta evidente il fatto che un intero articolo, precisamente l'articolo 2 relativo al sistema di valutazione, deve essere completamente cancellato perché palesemente privo di copertura finanziaria. Così come viene richiesta la cancellazione (sarebbe opportuno scendere maggiormente nel particolare, ma per ora mi limito a riassumere il senso dell'osservazione resa ai sensi dell'articolo 81) di quelle parti degli articoli di finanza creativa (Tremonti ha fatto scuola), vale a dire di quei passaggi in cui si collega, in maniera approssimativa (per usare un eufemismo), l'andamento dei pensionamenti alle possibilità di assunzione da parte delle strutture universitarie. Argomento che, tra l'altro, è stato oggetto di una discussione abbastanza seria in sede di Commissione bilancio.
Dunque, alla vigilia di una legge finanziaria assai complessa, con un Ministro dell'economia che si è appena dimesso e con un altro che è appena subentrato, il Ministro dell'istruzione forza palesemente la mano. Molte delle dichiarazioni rese dalla stessa maggioranza fanno comprendere il senso di tale forzatura. E così arriva in Aula un testo che non può che essere il testo pasticciato, criticato ed inadeguato pervenuto dalla Camera dei deputati. A ciò si aggiunga il fatto di non poterlo approfondire alla luce dei rilievi espressi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Parti di questo testo devono essere cancellate.
È difficile lavorare in questo modo. È difficile, ma noi ci proviamo. Voglio provare a giudicare lo strumento che ci viene dato alla luce di alcuni princìpi che credo siano condivisi da molti membri della Commissione appartenenti all'opposizione. Abbiamo detto che eravamo interessati - il percorso dell'Affare assegnato lo ha evidenziato - a procedere nella materia universitaria in senso possibilista - mi sento di dire - affinché potessimo giungere ad un provvedimento che rispondesse alle grandi domande che l'università sta ponendo come espressione del mondo della cultura, conscia delle grandi funzioni che ha rispetto al Paese in questa delicatissima fase.
Il primo punto riguarda i giovani. Si tratta di aprire loro le porte dell'università. Non è un mistero che veniamo da quasi quattro anni di blocco delle assunzioni. Chiedevamo e chiediamo tuttora, molto concretamente, un programma decennale di assunzione di almeno 10.000 docenti ogni anno, con cadenza annuale regolare, che dia prospettive effettive (accettando, quindi, anche l'idea di proseguire nelle legislature successive in un programma concordato). Chiaramente ciò che abbiamo in mente è un'assunzione rigorosa ed infatti in merito a questo punto non siamo né per l'ope legis né per altri fattori che impedirebbero di dare risposte concrete a ciò che la società italiana sta chiedendo.
Ebbene, nel provvedimento al nostro esame non c'è niente di tutto questo, anzi si tende all'ope legis. Basta leggere le lettere c) d) ed e) dell'articolo 3, così come il comma 11 dell'articolo 4. Si fa per così dire il discorso del tappo, cioè tutti quelli che al momento sono dentro devono trovare una risposta, ma in realtà chi è fuori resta fuori. Questa è la realtà.
Quanto al problema di sviluppare un sistema di valutazione, credo vi sia stato un ragionamento anche nell'ambito dell'Affare assegnato. Si è da più parti ripetuto che il sistema di valutazione per essere utile deve avere carattere di indipendenza.
Evidentemente, alla luce del parere reso dalla Commissione bilancio, quel che dico perde anche un po' significato. Tuttavia, è chiaro che la linea scelta non è quella dell'agenzia, del soggetto terzo, che è indipendente sia dall'accademia, sia dal Governo e che quindi può fornire, alla luce di obiettivi che certamente devono essere dati dal Paese all'università, alcuni di quei servizi che l'università sta offrendo.
Infatti, se vogliamo chiedere - e credo che lo si dovrà chiedere - che il Paese compia scelte forti a favore dell'università, dobbiamo avere un sistema di valutazione che dia un senso alle scelte che vengono effettuate.
In merito al rilancio della ricerca, certamente si sa che l'Europa per raggiungere gli obiettivi di Lisbona dispone di un numero di ricercatori molto inferiore a quello necessario e che l'Italia, dentro questo quadro, mostra una particolare carenza. E, allora, bisogna riconoscere la funzione svolta dai ricercatori universitari e noi, in questo senso, pensiamo alla terza fascia della docenza, ma anche al riguardo, qui non c'è alcuna risposta.
Tutto questo anche perché questa legge recita la canonica frase - che però, come ho detto, non è sembrata sufficiente alla Commissione bilancio - secondo cui "Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica". Chiaramente tutti gli interventi che ho indicato costano, e lo sappiamo, e se li si vuole realmente e correttamente realizzare, evitando di approvare un provvedimento meramente virtuale, bisogna trovare i fondi necessari.
Ciò evidentemente non è compito mio in questo momento, per cui svolgerò solo alcune considerazioni. Sappiamo che ci sono risorse accantonate per la società Sviluppo Italia; ci risulta circa 1 miliardo di euro non spesi e ci risulta altresì che l'Istituto italiano di tecnologia, il nostro "MIT dei poveri" come qualcuno lo ha impietosamente definito, abbia risorse nel cassetto, perché ha una capacità di spesa di 14 milioni di euro (di fatto, il programma è allo stato che tutti conosciamo) a fronte dei 100 milioni di dotazione che gli sono stati attribuiti.
Di questi aspetti si sarebbe potuto parlare molto serenamente; se si fosse puntato a questi obiettivi (integrabili, di cui si poteva discutere, di fronte ad un testo vero) si sarebbe potuta veramente operare la scelta che l'università attendeva.
In questi giorni - lo dico molto sinceramente - mi sono chiesta spesso: perché imporre un testo di questo genere? Perché voler infliggere una tale umiliazione all'università italiana? Perché piegare l'università sotto il giogo di un provvedimento sbagliato, che non dà speranza ai giovani, non sostiene la ricerca, non fornisce strumenti corretti di valutazione?
Anche il problema serissimo del reclutamento dei docenti universitari, se non affrontato alla luce di un'idea di università e di dove la vogliamo portare, diventa una questione burocratica difficile da risolvere. Ma perché questa fretta e questa volontà?
Sono domande che si pone non solo l'università, ma anche il Paese e credo che non siano buone risposte quelle che vengono date, perché si ha l'impressione che, appunto, non ci sia attenzione verso un mondo che invece la meriterebbe.
Signor Ministro, sembrerebbe - lo riporto al condizionale - che uno dei suoi obiettivi sia quello di rappresentarsi come "un Ministro che fa" e questa è anche una legittima aspirazione. Tuttavia, a differenza dei voti, che, come sempre si dice, "si contano e non si pesano", i provvedimenti non si contano, si pesano. E questo provvedimento pesa poco, anzi ha addirittura un peso negativo.
E allora, perché non lavorare per un'idea di università?
Per chiudere questo mio intervento citerò una frase di Edgar Morin che mi sembra indichi bene cosa è l'università: «L'Università conserva, memorizza, integra, ritualizza un'eredità culturale di sapere, idee, valori; la rigenera mentre la riesamina, la trasmette; genera sapere, idee, valori che rientreranno nell'eredità. Così essa è conservatrice, rigeneratrice, generatrice.» È questa la funzione, se vogliamo, anche circolare dell'università, che parte dall'eredità culturale, la rigenera e la trasmette.
Noi non abbiamo bisogno soltanto di modernizzare la cultura, ma anche di disporre di una cultura della modernità. La sfida sull'università, colleghi, è una sfida alta, indipendentemente da scelte che certamente possono essere tutte sottoposte a discussione ed anche in qualche modo modificabili. Se però non si guarda in alto alla fine si partoriscono topolini di questo genere.
Noi invece nell'università crediamo molto, sappiamo che vive numerosi problemi e vogliamo intervenire con provvedimenti di riforma, cosa che faremo quando il voto popolare toglierà a questo Governo in agonia il potere di danneggiare il Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Soliani. Ne ha facoltà.
SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signora Ministro, colleghi senatori, stiamo avviando un dibattito che per certi versi appare surreale. Oggi è all'esame un provvedimento che voleva rappresentare una riforma. In realtà, approda in quest'Aula un insieme scombinato di norme confuse e contraddittorie. È un provvedimento del tutto inadeguato alla società della conoscenza in cui oggi il mondo e l'Italia vivono, e al quale è destinato, del tutto incapace di affrontare il problema strutturale del nostro Paese di fronte alle sfide internazionali.
In Italia i laureati e i ricercatori sono troppo pochi e la gran parte di questi è costretta a guardare fuori dai confini del nostro Paese. Non siamo capaci di attrarre studenti e ricercatori dal resto del mondo, dalla Cina o dall'India in particolare, come invece accade non solo negli Stati Uniti, ma anche in Germania e nel Regno Unito.
Se si analizza questa manciata di articoli, non si riscontra la portata che dovrebbe essere propria di un provvedimento di riforma dello stato giuridico di docenti e dei ricercatori universitari, che dovrebbe invece essere oggi all'altezza della strategia di cui il Paese ha bisogno.
Su questo provvedimento qui al Senato si è consumato un iter che ancora una volta rivela il pessimo rapporto del Governo - e del Ministro in particolare - con il Parlamento. La sera di mercoledì scorso abbiamo appreso, in Commissione pubblica istruzione, che si interrompeva il serio lavoro compiuto fino a quel momento in quella sede, precludendo così un esito migliore del testo: un'interruzione forzata mai motivata dal Governo, né in Commissione né in Aula, e ciò è accaduto qui in Senato dopo l'iniziativa sull'affare assegnato relativo all'università, che resta uno dei frutti migliori di questa legislatura.
Siamo qui in Aula senza relatore, come se la discussione ampia che ha visto impegnati molti colleghi, a cominciare dal Presidente della Commissione, nell'elaborazione di emendamenti utili e non ostruzionistici, fosse stata del tutto inutile. Ci troviamo dunque ad esaminare esclusivamente il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, un testo approvato dopo che ogni ratio e coerenza erano state travolte per la palese incapacità del Governo e della maggioranza di governarne l'iter.
Proprio un testo siffatto, privo di organicità, aveva davvero bisogno di modifiche serie. Siamo turbati da un provvedimento che appare disomogeneo rispetto all'Europa, ma soprattutto privo del suo respiro e della sua visione.
Dov'è Lisbona? Dov'è lo spazio europeo della ricerca? L'università italiana, che segue da mesi questo travaglio, merita davvero di più. Merita che si prendano sul serio le parole ascoltate nelle audizioni, così come con riferimento alla relazione del Presidente nella recente assemblea della CRUI, e la voce intera della società italiana.
La conoscenza, la ricerca e l'innovazione sono fondamentali per il Paese e l'università, i docenti e i ricercatori ne rappresentano il motore. È noto che l'economia italiana, il sistema industriale, in particolare quello delle piccole e medie imprese, ha bisogno di un'università e di una ricerca di qualità per competere sul piano internazionale.
Sappiamo bene che non possiamo sprecare alcun talento, che ad ogni giovane deve essere assicurata l'opportunità di studiare, di esprimere le proprie capacità e i propri talenti.
È la cultura della cittadinanza che oggi ci induce a pensare che è l'istruzione superiore l'asse attorno a cui si determina oggi l'innalzamento del livello di istruzione della società italiana dove i capaci e i meritevoli, secondo Costituzione, devono poter accedere ai livelli più elevati e determinare così mobilità e dinamicità nella società italiana.
Passa essenzialmente di qui anche quel risveglio culturale ed etico dell'Italia che solo può aprire la via del futuro e sempre ogni rinascita ha visto protagonisti la cultura, l'università, le nuove generazioni.
È la cultura costituzionale che esige un livello più alto di elaborazione politica, di scelte di Governo, un confronto più aperto e un ascolto vero della comunità scientifica. Qui cade la capacità di Governo.
Abbiamo bisogno di un programma, di un piano di assunzioni e di investimenti sulla base delle necessità del progetto di sviluppo del Paese, ma per vedere questo dovremo attendere la prossima legislatura.
Il provvedimento oggi al nostro esame compie una scelta diversa rispetto a queste attese, una scelta piccola piccola: chiude ai giovani.
Per molti anni sarà precluso loro l'accesso alla docenza, ne sarà ritardato l'ingresso e, quand'anche potessero entrare, il rapporto di lavoro sarà precario e senza prospettive: spreco di talenti nell'età più fertile della creatività, come già negli Anni '20 in occasione di altri tentativi di riforma (ricordava Pietro Calamandrei).
Come siamo lontani dalla Carta europea dei ricercatori che invoca stabilità nel rapporto di lavoro e facilitazioni per l'assunzione dei ricercatori!
Rattrappita la visione sul futuro e sul ruolo dell'università, si perde ogni idea di sistema. Siamo - mi verrebbe da dire - al bricolage.
All'articolo 1, che dovrebbe rappresentare il fondamento di un provvedimento di riforma, non vi è traccia del profilo della missione dei docenti e dei ricercatori. Secondo l'articolo 33 della Costituzione l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
In questo provvedimento, lo spazio della libertà non solo non viene evocato ma è davvero ben modesto, né si percepisce in questo provvedimento l'apporto di nuove energie.
Questo provvedimento vale solo per chi è dentro. Nessuna opportunità per favorire sviluppo, mobilità e iniziativa; si appesantisce addirittura l'esistente istituendo ope legis la figura del professore aggregato, configurando come tali tutti coloro che rivestono determinate qualifiche all'interno del sistema, e non si istituisce quella terza fascia dei professori che, certamente, aprirebbe prospettive più solide per l'università.
Questo provvedimento mortifica l'autonomia che lo stesso ultimo comma dell'articolo 33 costituzionalmente sancisce (cito, ad esempio, il centralismo dell'articolo 2 sulla valutazione e il disconoscimento di una governance attiva e partecipante).
Ben diverso avrebbe dovuto essere l'impianto di un provvedimento che pure è necessario per dare forza e stabilità all'università italiana. Occorre un provvedimento europeo aperto, trasparente, comparabile sul piano internazionale che riconosca il merito ed investa sull'autonomia e sui risultati. Che investa, appunto, perché questo provvedimento non prevede un euro. Si veda il parere espresso dalla 5a Commissione che ne sopprime parti, ne modifica altre a causa dei mancati oneri finanziari previsti.
Se non si prevedono risorse adeguate al rilancio dell'università, di questo provvedimento rimarrà soltanto la burocrazia poiché senza raccordo fra merito, valutazione e riconoscimento economico non si incentiva né la ricerca, né la docenza.
Ben altro che l'articolo 2 sulla valutazione si invoca per mettere le università italiane nella condizione di misurarsi con obiettivi altissimi di qualità, di individuare i migliori docenti e ricercatori, di promuovere la qualità del Paese attraverso strategie di aree territoriali con il coinvolgimento di soggetti istituzionali ed economici, nonché il confronto costante con le università europee e i centri di ricerca delle diverse aree del mondo.
Di fronte a questo stato delle cose, di fronte alla proposta così minimalista ed improvvida del Governo, la Conferenza dei rettori ha espresso profondo sconcerto, ricordando l'allarme e la contrarietà a questa riforma manifestati dalle università italiane i cui organi accademici si sono pronunciati lo scorso 30 giugno.
Inizia nelle prossime settimane il nuovo anno accademico. E' grande la preoccupazione per la situazione che potrà determinarsi nelle università. In queste ore cresce la protesta. Per domani, di fronte al Senato, è preannunciata una manifestazione nazionale. Ma allora perché, perché questa fretta e questa sciatteria? Perché questo procedere inesorabile verso il voto, dove contano solo i numeri, non le parole, non le idee, non le scelte nei confronti della società italiana, dell'università, delle nuove generazioni? Perché, signor Ministro, questa ostinazione?
Lei ci dirà - me lo immagino già - che va tutto bene così: volerà sui massimi sistemi, ma la realtà è un'altra. Ora a lei interessa solo concludere, peraltro per ragioni che lei e noi conosciamo. Ma anche questo provvedimento è la prova che una sola conclusione sarebbe necessaria, quella della legislatura. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modica, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G102. Ne ha facoltà.
MODICA (DS-U). Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, inizio il mio intervento con un breve cenno all'ordine del giorno G102, che illustro, a firma mia e della collega Soliani. Un tema circoscritto, ma di grande rilevanza, che riguarda di quegli istituti di ricerca indipendenti che la riforma degli enti di ricerca ha fatto confluire o nel CNR o nelle università. Nonostante le assicurazioni in proposito, il trasferimento di quegli enti di ricerca al CNR o alle università, che doveva avvenire salvaguardando i diritti dei lavoratori e dei ricercatori e lo stesso prestigio di istituzioni importanti, non è andato in questa direzione.
Richiamo solo due casi per esemplificare, sperando che il Governo voglia assicurare il proprio impegno per risolvere questioni di carattere tecnico - non penso dipendano da volontà politiche - che stanno creando gravi difficoltà. Il primo caso è quello dell'INFM (Istituto nazionale di fisica della materia), ormai confluito nel CNR, che aveva un proprio sistema, regolarmente disciplinato, di assunzione di giovani attraverso quel meccanismo che, con termine americano, viene chiamato tenure track, cioè il percorso in un ruolo ove siano iscritte persone già messe alla prova e positivamente valutate prima della definitiva assunzione.
Questo meccanismo, un fiore all'occhiello del nostro INFM, è stato invece travolto dai regolamenti del CNR in cui è confluito, con problemi che in futuro produrranno anche contenzioso; infatti, non sono pochi i ricercatori a tempo determinato già assunti attraverso tale meccanismo che si trovano in una situazione di incertezza normativa.
Il secondo caso, circoscritto ma non meno importante, a mio giudizio, riguarda una istituzione piccola piccola, ma di assoluto prestigio in Italia e a livello internazionale, cioè l'unico Istituto che si occupa di papirologia. Capisco che si tratta di una tematica che riguarda poche persone, ma un istituto come questo è presente solo in Italia ed in Gran Bretagna. E' un nostro fiore all'occhiello. L'Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli" era una istituzione di ricerca autonoma, fatta poi confluire nell'università di Firenze (e fin qui, poco male). Tuttavia, per una anomalia legislativa, il personale ricercatore di tale istituto, che ha vinto un regolare concorso per ricercatore, si trova declassato - mi si perdoni il termine - a personale di elevata professionalità, ma facente parte del ruolo tecnico-amministrativo. Il problema riguarda pochissimi ricercatori, che però non sono più collocati nel proprio ruolo e sono sottoposti ad un'autorità amministrativa naturalmente legittima, ma scollegata dalla loro esperienza e dalla loro preparazione professionale.
Sono due casi circoscritti citati nell'ordine del giorno G102 che chiedo al Ministro di voler esaminare proprio perché hanno riferimento diretto con la norma che stiamo esaminando. Chiediamo un impegno del Governo affinché tali problemi siano risolti, per evitare che i nostri ricercatori nei due campi anzidetti (l'uno molto ampio, come quello della fisica della materia, l'altro molto circoscritto, come quello della papirologia, ma ambedue prestigiosi a livello internazionale) non debbano sopportare le conseguenze di scelte, forse, non ben meditate.
Passo ora alla parte del mio intervento che riguarda il complesso del disegno di legge al nostro esame. Mi associo al rammarico già manifestato da altri colleghi perché quanto emerso nel lungo dibattito svoltosi prima in 7a Commissione e poi in Aula sul tema generale dell'università - dibattito che ha riguardato una risoluzione approvata dalla stessa 7a Commissione a conclusione dell'esame di un affare assegnato sulle questioni afferenti il sistema universitario italiano - è stato stravolto senza pietà e senza rispetto per la nostra dignità di senatori da un provvedimento che nulla recepisce del lavoro allora svolto.
Vorrei anche protestare - lo faccio sinceramente - perché già da giugno i partiti dell'opposizione hanno avanzato al Ministro, al Governo, la proposta di riesaminare con spirito sgombro da pregiudizi il tema difficile, importante ed urgente dello stato giuridico, con riferimento ad aspetti su cui, in questo scorcio agitato di legislatura, si sarebbe potuto benissimo trovare un accordo tra maggioranza ed opposizione, attraverso norme che potessero davvero essere di aiuto al nostro sistema universitario.
Non abbiamo avuto nessuna risposta, mai. La signora ministro Moratti è lodevolmente intervenuta in Commissione di ritorno da un lungo viaggio negli Stati Uniti d'America e ha letto una lunga dichiarazione del tutto indipendente dalla discussione svoltasi, del tutto staccata dal dibattito che si era tenuto, in una difesa - mi perdoni, signora Ministro - anche un po' arrogante di un testo che ci arriva dalla Camera e che oggi è al nostro esame, frutto, inevitabilmente, di emendamenti scollegati fra loro e scollegati dal testo stesso: un vero pasticcio, dobbiamo riconoscerlo. Mai nessuna risposta, mai nessuna attenzione a proposte che - voglio ribadire la sensazione già espressa dalla senatrice Soliani, che sembra di assistere alla recita di una commedia più che un dibattito nel Parlamento italiano - restano agli atti; spero che i senatori e il Governo ci ripensino, voglio ostinarmi a sperarlo.
La nostra università sta morendo di vecchiaia e non stiamo facendo nulla per aiutare i nostri giovani migliori, quelli più dotati di talento, a seguire le proprie aspirazioni di svolgere didattica e ricerca nelle università. Due anni di blocco delle assunzioni e un sistema che tende ad emarginare i giovani hanno letteralmente portato al soffocamento della capacità innovativa, della voglia innovativa, della freschezza intellettuale dei giovani nelle nostre università.
Non c'è stato verso di trattare questo tema, come ha già detto la senatrice Acciarini. Ora si propone - mi si scusi il termine forse pesante, ma si tratta di un vero e proprio inganno sulla pelle dei giovani - di eliminare la fascia dei ricercatori, dando l'incredibile spiegazione che ciò renderebbe loro più facile diventare professori associati, come se nei concorsi per professori associati i ricercatori attuali - più di 20.000 collocati in una fascia ad esaurimento - non avessero il diritto, ma anche la voglia, io credo, di competere. Si fa un unico calderone del concorso per la fascia dei professori associati, aggravando la competizione e spingendo inevitabilmente i migliori ad andarsene.
È un sistema che non riesce ad offrire altro che una figura professionale, quella del professore associato, per la quale concorreranno i moltissimi giovani precari e gli attuali ricercatori del ruolo ad esaurimento: è veramente un inganno sulla pelle dei nostri giovani migliori.
Vorrei, inoltre, citare un aspetto che mi preoccupa culturalmente quasi più che normativamente. Con un'università che accoglie solo persone di età superiore ai quaranta anni, che cioè spazza via, sotto il peso della precarietà, dell'incertezza, quei giovani che sono nella fase più produttiva, intellettualmente parlando, della loro vita, quella fra i trenta ed i quaranta anni, come possiamo evitare che il nostro Paese, eliminando questa freschezza intellettuale e questa voglia innovativa con una lunga precarietà, non decada? Rischiamo di aggiungere questo ad altri fattori di declino del Paese. Non si dà nessuna risposta al problema dei giovani.
Non si dà nessuna risposta nemmeno ad un problema di cui è diventato ormai frequente leggere sulla stampa (quasi l'unica cosa che vi si legge), cioè quello dei purtroppo molti - va riconosciuto - scandali di nepotismo accademico familiare che colpiscono le nostre università. Forse gli scandali, come tutte le forme di comunicazione di massa, tendono a evidenziare i problemi in modo, per così dire, sovrabbondante rispetto alla realtà; però, è inutile negare che il meccanismo di reclutamento delle nostre università è malato, lo è stato per decine di anni e lo è ancora.
Bisognava, dunque, e bisogna certamente intervenire. Tuttavia - mi si perdoni - come si può pensare che un intervento che semplicemente ripristina le stesse regole concorsuali che vigevano fino a sette anni fa possa essere risolutivo? Nei diciotto anni tra il 1980 e il 1998, gli anni in cui vigevano queste regole concorsuali, altrettanti erano gli scandali e le proteste.
Come si pensa di poter affrontare e risolvere in modo così passatista un problema delicato, serio, che tocca al fondo, anche in questo caso, la competitività del nostro Paese, attraverso il degradarsi dei meccanismi di valutazione dei docenti universitari? Si torna indietro e improvvisamente tutto dovrebbe sistemarsi. Anche in proposito, lamentiamo l'assoluta sordità del Governo e del Ministro, ma anche della maggioranza, in questo caso, rispetto a proposte di sistemi concorsuali non dico da accettare a scatola chiusa (ci mancherebbe altro), ma che sono precise, tecnicamente fondate. Certo, non esiste sistema concorsuale che renda il reclutamento immune da patologie; parlo però di proposte che abbiano un valore e una possibilità di reazione al malcostume odierno maggiore dell'attuale.
È un problema delicato, non banale, un problema in cui devono avere un ruolo l'autonomia degli atenei (che alla fine si fanno carico della persona che assumono) e lo stesso parere della comunità, nazionale e internazionale, che coopta la persona. È un equilibrio delicato che va studiato, che abbiamo approntato e per il quale abbiamo avanzato proposte attraverso emendamenti, articoli di giornale, saggi, senza ottenere nessuna attenzione, nessuna risposta, nemmeno negativa, come avessimo parlato al vento.
Speravamo vi fosse la possibilità di avere una legge migliore, con riferimento anche allo stesso problema della valutazione. Continuiamo a far finta che non esista - anzi, lo aggraviamo con questa normativa - un problema serissimo: non abbiamo ancora, in Italia, nonostante molti esempi di sperimentazione interessanti, anche di successo (e anche alcuni problemi inevitabili), un sistema nazionale di valutazione; non abbiamo nulla che, in modo indipendente dagli atenei e anche dal potere politico, da quello esecutivo, svolga il ruolo terzo, garante, della qualità dell'attività didattica e di ricerca nelle nostre università. È una garanzia che dobbiamo ai cittadini: un'autorità garante, come lo sono molte autorità che garantiscono i diritti fondamentali dei cittadini.
Siamo convinti - io lo sono - che un diritto fondamentale dei cittadini, di tutti e in particolare di coloro che fanno parte di questo sistema, sia che la nostra formazione avanzata, la nostra ricerca, sia valutata e giudicata per la qualità che pone in campo. Di tutto ciò non vi è traccia e ciò anche in un modo straordinariamente banale. Voglio essere duro: qual è quell'altro lavoro che, come quello del professore universitario, non prevede alcuna forma di avanzamento di carriera per merito, salvo i concorsi di reclutamento? Dov'è un sistema analogo a quello che permette ad un professore arrivato alla fascia più alta (ora ce ne saranno solo due; quindi, alla prima fascia dei docenti ordinari) di trascorrere la sua intera vita professionale senza che nessuno vada a controllare la qualità del suo lavoro o addirittura la sua capacità di svolgere i propri delicati compiti?
Come è possibile che continuiamo a sfuggire al problema della carriera per merito dei professori, al contrario di quanto avviene in tutti i Paesi del mondo? So bene che in passato non c'era, ma l'università di oggi non è quella di cinquant'anni fa: i professori universitari sono oltre 50.000, non i 2.000 degli anni Cinquanta, quando la selezione - e comunque anche allora ho dato il mio giudizio - era ben diversa dall'attuale.
Il discorso sulla mancanza di un sistema di valutazione si estende, ovviamente, dal tema della didattica a quello della ricerca. Non era proprio possibile trovare, in proposito, un accordo tra maggioranza e opposizione? Sono temi che davvero toccano il dibattito politico tra maggioranza e opposizione? Non lo credo affatto. Sono temi che, a mio avviso, meritavano un dibattito dello stesso tipo e della stessa profondità di quello svolto in quest'Aula pochi mesi fa.
Vi è un altro tema, di carattere più transitorio, che intendo affrontare perché mi sembra importante. La legge sullo stato giuridico dei professori universitari risale al 1980, per cui abbiamo, al riguardo, un'esperienza di venticinque anni. Questa legge, la n. 28, così come il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dello stesso anno (che regola attualmente, o come spesso io dico, in realtà non regola il lavoro dei professori), indubbiamente hanno avuto grandi meriti, guidando l'università nella fase di transizione da università di élite a università di massa.
Non possiamo, però, dimenticare che quella normativa, attualmente vigente, ha un problema di fondo: la fascia iniziale della docenza. Lo dico in modo chiaro, perché i ricercatori sono docenti universitari, giacché svolgono ricerca e didattica; certo, chi meglio e chi peggio (c'è chi è più bravo e chi lo è meno, ci mancherebbe), ma sono comunque docenti universitari a tutti gli effetti. Non c'è modo di evitare questo nodo e non inganni il nome, come tante volte si legge sulla stampa. Come i professori universitari sono coloro che insegnano, ma fanno e devono fare ricerca, così i ricercatori universitari sono coloro che fanno ricerca, ma altrettanto obbligatoriamente e nei fatti insegnano, ovviamente a livello di terza fascia docente.
Possibile che questo tema che si dibatte ormai da dieci anni, ossia quello del chiarimento definitivo dello stato giuridico di questi docenti universitari (i ricercatori universitari, che di fatto svolgono tale ruolo da venticinque anni), non possa essere preso in considerazione, anzi venga adottato un sistema punitivo che li pone - si tratta di 22.000 persone - in una fascia ad esaurimento? Mi sembra sfuggire, in una fase come questa, a problemi che rendono il provvedimento sgradito a tutto il mondo universitario, e non solo alla categoria dei ricercatori.
Concludo il mio intervento tornando a importanti questioni di metodo. Siamo sotto gli occhi dell'università italiana; la sentiamo oggi - e credo che anche il Ministro la percepisca così - umiliata per il fatto che si discute di un settore che tutti definiamo cruciale per il futuro del nostro Paese in un'Aula vuota, avendo sottratto, o per meglio dire scippato, la discussione alla Commissione di merito.
Non abbiamo votato un solo emendamento in Commissione, perché - come ha già spiegato la senatrice Acciarini - non era ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio; peggio ancora, senza che nemmeno fosse passato quel periodo minimo di due mesi che il nostro Regolamento garantisce affinché si svolga una discussione di merito. Ricordo che abbiamo lavorato esclusivamente quarantaquattro giorni, cioè meno di due mesi, tenuto conto del tempo ottenuto sommando le ferie estive e l'attesa di un parere obbligatorio della Commissione bilancio.
Questa sottrazione, questo scippo di democrazia è umiliante per l'università, per tutti coloro - e sono la grandissima maggioranza - che lavorano nell'università e danno molto più di quanto è loro richiesto dalla legge attuale, per serietà, per passione, perché questo è il lavoro che hanno scelto e che amano.
Io penso che il mondo universitario non meritasse e non meriti questa umiliazione.
Inoltre, si vocifera nei corridoi nel Senato, ma anche nel Paese, che domani, addirittura, anche l'Aula sarà scippata del dibattito, cioè che la discussione che stiamo facendo è, ancora una volta, una grande commedia. Al Governo e alla maggioranza non interessa che si discuta di università. Forse ne avete timore, forse avete timore che dai banchi della maggioranza persone serie possano leggere diversamente questo provvedimento e rendersi conto del danno che si infligge alla nostra università.
Mi auguro che la saggezza prevalga e che in tempi brevi (non chiediamo tre anni di discussione, anche perché la legislatura sta per finire, per fortuna) venga dato lo spazio per discutere un problema così serio e per affrontare i temi più urgenti ed importanti in un clima di apertura alle università e soprattutto ai nostri giovani, ciò che questo disegno di legge, purtroppo, non ha. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitore. Ne ha facoltà.
TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, ho già indicato, in sede di intervento sulla richiesta di rinvio in Commissione di questo scriteriato disegno di legge, le ragioni che rendono incredibile la decisione ministeriale - che non esito a definire una testimonianza di tracotanza politica e forse non solo politica - di fare approvare in fretta e furia, senza relatore, un provvedimento che, nientemeno, dovrebbe essere l'avvio della riforma universitaria e per questo fine si era cercato un accordo che si stava trovando - mi dispiace che il senatore Asciutti sia assente - nella Commissione di merito.
Devo riconoscere - non l'avrei fatto se non ci fosse stato l'intervento del senatore Asciutti - la mia ingenuità di relatore dell'Affare assegnato sulle questioni afferenti il sistema universitario italiano, quando ho lavorato pensando che la mia onestà intellettuale fosse, se non condivisa, rispettata dal Ministro e, devo dirlo oggi, anche dalla maggioranza.
È da qui che nasce la mia indignazione. L'indignazione - me lo si lasci ricordare - di un vecchio uomo di scuola che quest'anno compie 41 anni di ordinariato, non di insegnamento (sono di più), e che vede umiliata questa lunga professione. Spero che almeno non si rallegri nessuno di questa umiliazione inflitta, perché ci sarebbe soltanto da vergognarsi, almeno per chi ha ancora la dignità della vergogna.
Si tratta, dicevo, di una decisione irragionevole perché questo provvedimento è persino lontano da quello che lo stesso Ministro aveva presentato al Parlamento. Non condividevo neppure quel documento, che era fuori del tempo per le motivazioni che lo animavano. Eppure, gli riconoscevo una logica. Questo che abbiamo davanti è, come ho già detto e come dicono tutti quelli che sanno leggere e hanno ancora la dignità della lettura, un cedimento completo alle più ottuse pressioni corporative e al peggiore sindacalismo.
Ne devo purtroppo ricavare il convincimento, che ho ormai fermissimo, che al Ministro non interessano i contenuti dei provvedimenti che avalla con il proprio nome. Al Ministro interessa soltanto aggiungere alla propria, ormai stanca, litania di cifre inventate e di portentose conquiste immaginarie lo "scalpo" dell'università. E poco male se tutta l'università, a partire dalla CRUI (che non è proprio un'associazione di pericolosi rivoluzionari cripto-comunisti) protesta, respinge la proposta e la bolla di irragionevolezza; già, irragionevolezza.
Cercherò di dimostrarlo, non prima tuttavia di aver dichiarato che, nonostante tutto, sono soddisfatto che il Ministro abbia deciso di far proprio questo sgangherato documento che, se approvato - come lo sarà - ed applicato - spero di no - segnerà la fine dell'università italiana. Ha fatto bene il Ministro a farlo proprio perché così ha legato il proprio nome in forme incontrovertibili ad una delle pagine più buie dell'accidentata storia della scuola e dell'università italiana, almeno quanto a interventi legislativi.
È vero, infatti, che la gloria e il prestigio dell'università italiana sono affidate non certo all'improvvisata professionalità ministeriale ma alla genialità dei nostri ricercatori, alla libera fantasia dei nostri giovani, alla dedizione della stragrande maggioranza dei nostri docenti. Sono costoro e le loro qualità ciò che consente di avere ancora speranza, ciò che garantirà l'avvenire della nostra scuola.
Ho parlato poc'anzi di irragionevolezza perché è irragionevole la modalità di gestione di questa materia delicata e dell'iter parlamentare di questo sciagurato provvedimento.
È irragionevole pensare di poter gestire monocraticamente la scuola italiana come se fosse un'azienda di famiglia, fingendo di ascoltare alcuni, seguendo qualche altro e mentendo a tutti.
È irragionevole pretendere di far approvare un documento di tutela di interessi di parte, fingendo di scambiarlo per un avvio di riforma universitaria.
È irragionevole contrabbandare per riforma un documento infarcito di contraddizioni ed inconsapevolezze, senza copertura finanziaria, come risulta evidente persino dal parere della Commissione bilancio.
È irragionevole innescare un meccanismo diabolico imponendo, con la forze dei numeri e rifiutando ogni vero confronto, riforme di parte, così da entrare nella logica di continue modificazioni in materie quali la scuola e l'università che non sono interesse di alcuni, ma bene di tutti.
Purtroppo questo Governo ha seguito la logica errata di questo Ministro, che ha già tentato di imporre una riforma della scuola secondaria che dovrà essere cancellata (come del resto ha fatto questo stesso Ministro con ciò che ereditava e che, invece, con saggezza, poteva essere modificato, senza sottoporre la scuola ad anni di tensione).
Forse l'università è più fortunata perché questa sciancata proposta viene imposta, se l'arroganza vincerà, in articulo mortis, in una fase di vero e proprio accanimento terapeutico-politico per tenere artificialmente in vita un cadavere.
Per fortuna questo provvedimento, se diverrà legge, lo sarà senza copertura finanziaria, in forme di vera e propria inapplicabilità (ed io fin da ora faccio appello alle università perché, in virtù dell'autonomia conquistata e difesa in barba a questo Ministro, non diano attuazione a questo sbilenco prodotto di errata legislazione, come del resto è facilissimo, purché si sia disposti a resistere, come è doveroso fare, dinanzi a pressioni indebite e perfino a traballanti contenziosi giudiziari).
Questo sconnesso provvedimento è del tutto incoerente con le esigenze delle università italiane a cui la Commissione cultura del Senato, con lavoro approfondito e convergente di tutte le sue componenti politiche e culturali, aveva cercato di dare risposta senza presunzione, senza tentare di imporre niente a nessuno che non lo volesse, ma con la ragionevolezza della tenace ricerca di un punto di equilibrio che potesse costituire il terreno per un proficuo lavoro di tutti quanti coloro che operano con buona volontà. Mi riferisco ai lavori per l'affare assegnato e alla relativa risoluzione, approvata all'unanimità in Commissione e in quest'Aula, non nel secolo passato, ma solo qualche mese fa.
Il deforme provvedimento che abbiamo dinanzi è incoerente con tutto ciò perché non risponde a quello spirito di sistema, dove ogni parte si tiene per comporre un tutto armonico, così come può avvenire quando non si curino interessi di parte, ma l'interesse dell'istituzione.
Lo ripeto, questo scombinato provvedimento è una cessione vergognosa ad interessi corporativi e di ottuso sindacalismo deteriore.
Anziché seguire il lavoro della Commissione, che pure era venuto a condividere, il Ministro viene qui a sostenere uno sbardellato provvedimento che contrasta con ciò che gli si chiedeva con la risoluzione dell'Affare assegnato. E cioè non di inventare, in quattro e quattr'otto, una riforma completa ed organica, quale pure servirebbe, ma alcuni provvedimenti urgenti, che però rispondessero ad una logica di sistema, ossia a quelle linee direttive generali che unanimemente erano state condivise ed approvate.
A ciò non risponde questo scardinato provvedimento che il Ministro chiede di approvare e certo la situazione non migliorerà se, come si sente dire, si tenterà l'ultima sopraffazione: quella di un maxiemendamento su cui porre la fiducia per soddisfare qualche specifico interesse. Penso, ad esempio, ai concorsi; materia questa certamente delicata, che tanto affascina gli appassionati del potere per il potere.
Poveri illusi i quali pensano che l'autorevolezza nell'università si acquisti gestendo privatisticamente qualche concorso per ricercatore, per associato e persino per ordinario.
L'autorevolezza nell'università si consegue con la profondità degli studi, con la forza dell'insegnamento, con la probità dei maestri, con la dignità della professione, con il senso dell'istituzione, con il rispetto dei giovani. Gli altri, i cosiddetti potenti, sono meteore che passano illudendosi di contare qualcosa, e non sanno che non contano un bel niente, perché sono circondati dalla disistima degli onesti, che nelle nostre università sono ancora, per fortuna, la stragrande maggioranza di quanti vi operano.
Alla luce di quanto fin qui affermato, un provvedimento di riforma dello stato giuridico della docenza, ossia un pezzo (pur importante) del sistema universitario, doveva mostrare d'essere consapevole della situazione culturale che oggi si vive, non perché il legislatore si facesse filosofo, ma perché agisse con cognizione di causa. E questa impone di sapere che, in una università per molti (che è un punto di non ritorno, perché non è solo una insuperabile conquista sociale, ma anche un'esigenza invincibile di una società globalizzata che non voglia divenire una società massificata), bisogna prendere atto del superamento della vecchia figura del professore universitario quale dotto di incontroversa fama e di eccezionale dottrina a vantaggio non di un generalizzato sistema del todos caballeros (come fa questo ignorante provvedimento e quanti pensano all'indiscriminato conferimento del titolo di professore aggregato in esso previsto a vantaggio di ex infermieri, tecnici di laboratorio e simili), bensì di differenziate figure di docenti che, senza assurde gerarchie, sappiano rispondere alle diverse funzioni da assolvere in una istituzione che non può che poggiare sulla conservazione e il potenziamento del nesso didattica-ricerca.
Insomma, serve un sistema in cui possano convivere e vicendevolmente alternarsi nell'esercizio della didattica e delle tecniche di formazione, l'ottimo didatta e l'eccellente ricercatore. Il docente, a proposito del nesso tra didattica e ricerca, deve essere consapevole che la coscienza critica della ricerca chiede oggi di saper capire la irriducibilità della riflessione delle scienze in una onnicomprendente teoria, che universalmente le unifichi in superiore ordinabilità concettuale.
Oggi le specializzazioni e le particolarità dei saperi non sono una diminuzione di valore, ma la scoperta, sempre più precisa, della inesauribile ricchezza della realtà. Dunque, l'università deve realizzarsi attraverso l'interazione dei saperi positivi in ragione della loro diversa destinazione professionale. Il che significa innovazione e pluralizzazione dei percorsi di studio e delle figure dei docenti (altro che riduzione! Da due poi arriveremo ad uno e forse, prima o poi, si abolirà anche quell'uno!)
A ciò certo non risponde una proposta traballante che determina una situazione di incertezza, di caos, di ottuse rivendicazioni formali ignare del merito, così da aggravare l'atteggiamento sfiduciato dei giovani di cui già si avvertono inquietanti segnali.
Per reagire a tutto ciò serve un sistema di concorsi per l'accesso all'università che assicuri l'ingresso dei giovani meritevoli, sconfiggendo il localismo e la provincializzazione, rompendo l'attuale situazione di invecchiamento senza ricambio.
Per far ciò non serve un meccanismo di liste chiuse, non assistite da un rigoroso sistema di valutazione, affidato ad un'autorità terza rispetto al Ministero e alle università, così da soddisfare le tre istanze che devono governare l'accesso all'insegnamento universitario: la garanzia della qualità disciplinare; le necessità delle sedi; la programmazione didattica e scientifica delle singole strutture universitarie.
Nulla di tutto ciò si riscontra in questo scardinato provvedimento, come abbiamo cercato di mostrare con i nostri emendamenti, che non sono ostruzionistici, ma alternativi o disperatamente migliorativi. Per riformare, o almeno iniziare a riformare l'università (come si poteva sperare di fare in concorde impegno) non serve la presuntuosa certezza delle proprie idee, ammesso che idee siano. Serve il dialogo vero, sapendo che la verità è la ricerca della verità e, dunque, il confronto senza pregiudizi.
Se questa situazione non fosse terribilmente seria, mi verrebbe di dire che rispetto a questo provvedimento sfasciato non possono applicarsi neppure i versi che pronuncia don Tammaro nel "Socrate immaginario", forse di Ferdinando Galiani o di Giovan Battista Lorenzi: "Sa che sa, se sa chi sa, che se sa, non sa se sa. Chi sol sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa".
In questo caso bisognerebbe avere la verve galianea per dire qualcosa di diverso - e mi auguro che l'abate Galiani non si rivolti nella tomba - che potrebbe suonare nel seguente modo: "Chi non sa di non sapere e pur crede di sapere non sa più di chi ne sa ma neppur di chi non sa".
L'opera buffa - e tale è quella che state rappresentando - l'ho voluta concludere con un sorriso.
MONCADA (UDC). Non fate ridere!
TESSITORE (DS-U). Il mio è un sorriso amaro, confortato solo dalla fiducia che la fine di questa farsa mediatica è vicina; confortato dalla speranza riposta nei giovani che operano nella nostra università e che sapranno respingere un provvedimento incapace, introduttore di un vero sfasciume che la vita degli studi, quella seria, cancellerà con ignominia. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Franco Vittoria. Ne ha facoltà.
*FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, colleghi, signora Ministro, nel tentativo insensato, peraltro fallito, di dare agli italiani l'illusione di abbassare le tasse, questo Governo ha operato tagli a istituzioni che forniscono servizi e svolgono attività di primaria importanza per un Paese civile e moderno. L'università è tra queste.
Durante questo Governo è successo per la prima volta nella storia del nostro Paese che i rettori di tutte le università italiane si siano dimessi di fronte all'impossibilità di chiudere i bilanci a causa della diminuzione delle risorse. Se per l'università non vi è stata, come è accaduto per la scuola, una controriforma complessiva, sono stati tuttavia assunti provvedimenti che hanno indebolito la struttura dell'università pubblica e hanno ridotto il livello di autonomia raggiunto, per non dire del blocco dei concorsi per ben tre anni che ha impedito un regolare turnover generazionale, tuttora lento e faticoso.
Il disegno di legge alla nostra attenzione va anch'esso nella direzione di depotenziare la qualità di sviluppo dell'università italiana.
Sono provvedimenti tali da far sospettare al mondo universitario che lo Stato si stia a poco a poco dimenticando di una delle sue istituzioni più importanti e prestigiose ed è sintomatico di uno Stato di grande preoccupazione il fatto che il Presidente della CRUI nella sua recente relazione sullo stato delle università italiane abbia sentito il bisogno di precisare che la richiesta delle risorse adeguate è fatta nel nome dei giovani e della capacità della cultura di creare un mondo migliore. È per loro che si chiede di voler considerare la spesa in università una spesa di investimenti nel capitale della conoscenza.
Signora Ministro, si è creata, cosa di cui si è parlato spesso anche in Commissione in sua presenza, nelle nostre università una vera e propria emergenza giovani. Sono davvero troppo poche le posizioni loro riservate e troppo esigue le loro possibilità di carriera e questo disegno di legge aggrava tale stato di emergenza.
È facile prevedere che lo stato giuridico dei docenti universitari prefigurato da questo disegno di legge non solo non frenerà la fuga dei cervelli, innanzitutto dei giovani, ma lo aggraverà lasciando le nostre università più povere di ricercatori, di intelligenze creative, costretti a trovare all'estero riconoscimenti e gratificazioni che il Paese in cui si sono formati non riesce a dare loro. Che errore, signora Ministro! Che errore mortificare così la classe dei nostri cervelli, di coloro che sono destinati a contribuire a costruire il futuro del nostro Paese e dell'Europa.
La proposta che è stata presentata sembra prescindere dalla nuova missione dell'università. È presente a tutti noi la lentezza del processo di trasformazione dell'università, da luogo di alta formazione per pochi a università per molti e, possibilmente, per tutti, come ricordava poc'anzi il senatore Tessitore.
Ma ora questa missione si specifica nell'essere l'università la sede privilegiata della costruzione della società e dell'economia della conoscenza.
È chiaro ed evidente che a tale strategia il Governo non crede e questo disegno di legge ne è l'ulteriore prova.
Vi è contenuto a chiare lettere uno spirito di mortificazione della figura del docente che, di fatto, diventa un precario a vita senza la effettiva possibilità, una volta che abbia superato le prove necessarie, di dedicarsi con tranquillità allo studio, alla ricerca, all'insegnamento, gratificato nel riconoscimento del suo valore.
Lei, signora Ministro, spesso ha sostenuto che le parole d'ordine del Governo per l'università sono: qualità e merito.
Noi condividiamo questo obiettivo. Mi chiedo, però, come possano stare insieme l'obiettivo della qualità e i contenuti di questo provvedimento che prevede un ope legis generalizzata, protezionismi di categoria e sbarra la strada ai giovani.
Sappiamo - ne siamo convinti anche noi - che la missione dell'università va ripensata come missione molteplice adeguata anche alla complessità delle nuove figure professionali.
Se è così, occorre anche differenziare l'offerta formativa mantenendo quella qualità che solo l'università può garantire, in quanto istituzione nella quale ricerca e didattica sono collegate.
Nel disegno di legge, però, troviamo soprattutto ope legis e intenti punitivi. Questo provvedimento dà l'idea di una università assestata sull'esistente, sulla difensiva, incapace di aprirsi al futuro: non dà fiducia ai giovani, agli studenti innanzitutto che rivendicano il diritto ad avere docenti e studi qualificati, né ai giovani laureati e dottorati che vogliono coltivare la speranza di poter trovare la loro strada anche nella carriera universitaria.
Consideriamo allora un errore l'eliminazione del ruolo di ricercatore universitario e troviamo inaccettabile, perché offensivo della dignità italiana, la generalizzata attribuzione del titolo di professore aggregato, oltre che ai ricercatori confermati (magari anche a quelli che non hanno mai insegnato), a chiunque sia passato per qualche ragione per l'università.
Chi sono i «soggetti in possesso della qualifica di elevata professionalità» di cui si parla al comma 11 dell'articolo 4? Hanno a che fare con l'insegnamento, con la ricerca, hanno a che fare con l'università? Sono gli impiegati che diventano professori?
Concedendo il titolo di professore aggregato, che vorrei definire universale, si mettono fra l'altro sullo stesso piano ricercatori confermati con anni di docenza e di corsi ad ogni livello, oltre che di attività di ricerca, e chi ha avuto un contratto per uno o due corsi.
Oggi - chi vive nel mondo universitario lo sa benissimo - si arriva ad un concorso per ricercatore dopo un lungo percorso di studio e di addestramento alla ricerca: specializzazione, dottorato, borse post-dottorato, borse all'estero (in alcuni casi), ricercatori a contratto. È un tempo che consente di produrre, di mettere in grado di essere selezionati per il primo livello. Allungarlo ulteriormente con periodi di precarietà, oltre ad essere mortificante per un giovane ormai trentenne, significa di fatto trattenere nel settore solo i più abbienti e, magari, non proprio i migliori.
Punto cruciale del disegno di legge è quello che riguarda il reclutamento e, oltre a questo, le modalità delle procedure concorsuali. Sono convita che su tali modalità concorsuali occorra intervenire perché diventino davvero procedure tali da selezionare i migliori in base al merito.
Il nuovo meccanismo dei concorsi, introdotto con la riforma Berlinguer, ha avuto il merito di aver sbloccato un immobilismo non più sostenibile provocato da concorsi nazionali banditi ad intervalli troppo lunghi.
Non abbiamo nostalgia per quei tempi che furono. È vero, però, anche che alla nuova modalità è legato un localismo dannoso per la qualità dell'università, anche se quel localismo si è diffuso non tanto per la modalità del concorso in sé, quanto per problemi economici. Per risparmiare risorse, infatti, le università sono, il più delle volte, costrette a privilegiare la carriera dei ricercatori o dei docenti associati interni rispetto a coloro che provengono da altre università.
La conseguenza è stata una scarsa mobilità che, invece, è necessaria per moltiplicare interessi, metodologie, capacità di innovazione, esperienze di confronto con realtà differenti. Sono convinta, però, anche che se la selezione per merito è l'obiettivo, non vi è forma di concorso che tenga se essa non è collegata a meccanismi premiali legati alla valutazione dell'università e se non si crea anche un sistema diffuso di responsabilità individuale e collettivo.
I meccanismi meritocratici funzionano e sono efficaci se si istituisce un sistema autonomo di valutazione; un sistema terzo, come lo abbiamo definito, dell'università, in base a criteri trasparenti, basati sull'accountability, sul rendere conto pubblicamente della qualità della ricerca, della didattica, del lavoro svolto, della differenziazione degli obiettivi e dell'interazione con le domande del territorio.
Episodi di mal costume sono stati chiamati a sostegno della nuova forma concorsuale. Nei concorsi questi episodi esistono, sono sempre esistiti purtroppo, e vanno denunciati e condannati con grande forza.
Mi chiedo anche, però, se uno stato di abbandono dell'università, sottratta alla valutazione terza, non crei un humus più favorevole ad episodi di tal fatta che danneggiano le istituzioni universitarie, che dovrebbero invece essere guidate dal rigore e dal principio del merito e della maggiore competenza.
Contavamo signora Ministro - è stato detto dai colleghi intervenuti prima di me - sulla possibilità che si potesse discutere con tranquillità e serietà di un provvedimento tanto importante per l'università italiana. La 7a Commissione ha dimostrato di saperlo fare con una discussione approfondita, che ha registrato dissensi tra maggioranza ed opposizione, ma anche convergenze importanti. Una comune sensibilità era peraltro emersa durante la più volte richiamata discussione sull'affare assegnato. Mi sembra che anche il Presidente Asciutti abbia dato testimonianza di questo. Quella discussione si era conclusa con un documento, che si potrebbe definire programmatico sull'università, condiviso.
Allora stupisce tanto più la decisione improvvisa di voler richiamare in Aula il provvedimento prima che fossero conclusi i lavori in Commissione; decisione che abbiamo deplorato, le cui ragioni ci risultano tuttora incomprensibili. Per noi resta una espressione di arroganza che non solo umilia la Commissione, ma costituisce un segnale di sfida verso un mondo universitario che non condivide in nulla i contenuti di questo disegno di legge. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.
*VALDITARA (AN). Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, voglio iniziare con un riferimento un po' più generale, facendo una considerazione che tocca il discorso della competitività di un Paese. E' noto a tutti che nell'era della globalizzazione la competitività di una nazione si misura, anche e soprattutto, in termini di conoscenza. E' la creazione e la diffusione di idee che rende un Paese competitivo. Il compito dell'università al giorno d'oggi è dunque quello di creare e diffondere conoscenze ad un livello di eccellenza.
L'Italia, che ha contribuito così significativamente a creare l'università moderna, ha oggi una università non adeguata ad un Paese che vuole stare al passo dei suoi competitori internazionali. Quali sono i problemi? Intanto, l'assenza di un sistema di eccellenza, salvo casi isolati, peraltro anch'essi lontani dai livelli delle migliori università internazionali; manca una adeguata selezione dei docenti. Si registra anzi un progressivo scadimento della loro qualità.
Ci sono troppe figure a tempo indeterminato, inamovibili, "a vita". Questo tipo di personale è assolutamente preminente e, tra l'altro, già a partire dai livelli di ingresso. Se facciamo i confronti con le realtà britannica, tedesca, francese e spagnola, ci rendiamo conto che questa è un'anomalia italiana.
Vi è una eccessiva rigidità e una ancora inadeguata autonomia, soprattutto finanziaria, di entrata oltre che di spesa. Le università hanno ancora troppa poca libertà nel gestire i propri affari, nell'essere responsabilizzate e, dunque, nel disporre del proprio destino. Sono necessarie più risorse, soprattutto per finanziare la ricerca applicata, il settore dove siamo più indietro, quello più immediatamente funzionale alla crescita del Paese.
Si fa poca ricerca veramente innovativa, pochi i brevetti, inferiori alla media le citazioni sulle principali riviste internazionali. L'università rischia sempre più di trasformarsi in un super liceo, caratterizzato da sempre più insegnamento, sempre più burocrazia, sempre più incarichi di gestione affidati ai professori e sempre meno ricerca (anche a causa della esplosione anomala dei corsi di laurea). Il professore è un impiegato statale nella forma, nella mentalità, nonché nella considerazione propria ed altrui.
D'altro canto, non vi è nessuna incentivazione economica per i docenti, non si possono pagare in modo differenziato sulla base di criteri di mercato; è troppo limitato il rapporto tra università e impresa, scarso l'intervento dei privati, gli studenti non sono minimamente responsabilizzati con un sistema che leghi tasse e rendimento; paradossalmente il costo sociale dell'università è ancora troppo alto per chi proviene dalle fasce deboli, mentre coloro che provengono da ceti agiati beneficiano di un sistema di semigratuità. Né mi consola sapere che sono aumentati gli studenti se poi la qualità dei laureati rischia di abbassarsi. Certo, se rendo il percorso più facile avrò meno abbandoni, ma anche una più bassa preparazione.
In un recente studio dell'università di Shangai, pubblicato sull'«Economist», fra le prime 20 università al mondo 17 sono americane, due inglesi e una giapponese. L'università americana è anche quella che, sfatando antichi pregiudizi, garantisce il successo al più alto numero di studenti provenienti da famiglie povere: il 20 per cento di coloro che terminano la undergraduate vengono da famiglie al o sotto il livello di povertà. Un terzo degli studenti provengono da minoranze razziali, la maggioranza sono donne. È anche il Paese in cui più alta è la percentuale di coloro che terminano il percorso universitario.
Perché funziona il modello USA? Perché non esiste un sistema, non c'è un piano centrale che uniforma e irrigidisce tutte le università. Il modello è molto flessibile. Non esiste il valore legale della laurea. Le università si strappano gli studenti e si fanno vera concorrenza e quindi offrono agli studenti servizi e formazione i migliori possibili. Non essendovi il valore legale del titolo gli studenti non hanno interesse ad andare dove si garantiscono promozioni facili, ma dove la formazione e i servizi sono migliori.
D'altra parte sono molti meno che in Europa i docenti stabili, con contratto «a vita», con la cosiddetta tenure, questi sono anzi una minoranza; c'è molta più mobilità e le università si contendono i professori migliori offrendo loro condizioni vantaggiose di vario genere, in primo luogo economiche. I contratti in America seguono una logica di mercato. Inoltre l'università americana è molto meno dipendente dallo Stato delle università europee. Quote importanti dei finanziamenti vengono infatti dai privati.
La Gran Bretagna, l'altra nazione rappresentata fra le cosiddette top twenty, detto per inciso, è la nazione europea che, dopo le riforme della Thatcher, più si è avvicinata al modello americano.
Dunque riformare l'università italiana è urgente.
Devo dire che la discussione è iniziata alla Camera nell'aprile del 2002 e, da quando è stato presentato il disegno di legge governativo, ci si è confrontati con varie organizzazioni, associazioni, la CRUI, il CUN. Molte delle richieste dei rettori, ad esempio, sono state accolte; il Ministro una volta ne ha ricordate più di una dozzina. Bene ha fatto la Conferenza dei Capigruppo a esercitare a maggioranza una prerogativa che il Regolamento rende pienamente legittima, disponendo il passaggio in Aula.
Se ciò non fosse avvenuto non ci sarebbero più stati i tempi tecnici in questa legislatura per varare la riforma. Capisco che questo avrebbe potuto far piacere all'opposizione, che avrebbe potuto accusare il Governo di non aver saputo riformare l'università, ma sarebbe stato un atto di irresponsabilità da parte di questa maggioranza non dare una risposta su un tema così delicato e strategico per lo sviluppo Paese. Per almeno altri due o tre anni avremmo avuto una paralisi decisionale.
Più in particolare, sia la relazione del senatore Tessitore sull'Affare assegnato, approvata dalla 7a Commissione all'unanimità, sia il presidente Tosi all'assemblea della CRUI hanno sottolineato che non è più dilazionabile la riforma dei concorsi. Tessitore ha parlato testualmente di "fallimento del sistema concorsuale in vigore: il principio dei due vincitori basato su giudizi relativi e non assoluti che soprattutto evidenzia una deficiente valutazione sistematica".
Il senatore Tessitore aggiunge che sono favoriti i candidati interni alle singole sedi in quanto l'interno comporta un esborso finanziario ridotto. Aggiungerei poi che con il membro interno si è ulteriormente accentuato un sistema clientelare e nepotistico. Dunque, conclude Tessitore: "Viene rafforzato in questo modo il localismo e la provincializzazione degli atenei" con un perverso peggioramento della qualità dei nuovi docenti. Tosi, d'altro canto, ha sollecitato una riforma dei concorsi "per smontare lo stereotipo del concorso-truffa" e l'esasperato localismo che si è affermato con il modello concorsuale vigente che, non va dimenticato, è stato introdotto dal centrosinistra nella passata legislatura con il pieno consenso, direi di più, con la attiva collaborazione, del vertice della CRUI dell'epoca, il cui Presidente, lo voglio ricordare, siede ora nei banchi dei DS.
Ciò premesso, vediamo quali sono i possibili miglioramenti che apporta il disegno di legge in discussione.
Intanto, perché dico «possibili»? Perché la Camera ha devastato l'impianto del disegno di legge grazie a decisivi emendamenti dell'opposizione. Coloro che si impalcano a maestri, alla loro prima prova hanno fatto un misero flop! Penso al nuovo testo dell'articolo 3, un pasticcio che rende inapplicabile il nuovo sistema di reclutamento: il ritorno del localismo in una cornice che rimane nazionale! La valutazione certamente è un passaggio importante, ma nel testo passato alla Camera si immagina un modello di valutazione vagamente sovietico e un po' demagogico (mi ricorda un po' il modello di valutazione della DDR: con il risultato che gli scaffali delle università erano pieni di libri inutili); penso ancora al comma 11 dell'articolo 4, che ha trovato un consenso trasversale, una norma confusa, inapplicabile, clientelare (lo abbiamo detto con grande chiarezza in Commissione).
Dunque, giudicherò il disegno di legge alla luce degli emendamenti del relatore preventivamente concordati da tutta la maggioranza.
Intanto ritornano i concorsi nazionali. Il punto è talmente atteso e condiviso che non serve giustificarlo. È il tentativo, in questa cornice istituzionale, di ridare un minimo di serietà al reclutamento, tornando a privilegiare la valutazione dell'accademia nel suo complesso su un quoziente nazionale di idoneità che dunque stimola una maggiore concorrenza e una più efficace selezione. Certo, è il modello migliore nelle attuali condizioni, perché la chiamata diretta da parte di un consiglio di amministrazione accademico, in astratto il sistema più adeguato, presuppone tuttavia, per funzionare, intanto che vi sia un consiglio di amministrazione e non un consiglio di facoltà, e poi un meccanismo virtuoso che leghi le risorse destinate alle università alla qualità del servizio e della ricerca.
In un sistema virtuoso, l'autonomia è innanzitutto finanziaria e presuppone una responsabilizzazione dell'università. Ho interesse a chiamare i professori migliori perché attirano più studenti, più finanziamenti dai privati (che valutano i risultati concreti delle ricerche) e dallo Stato (che valuta la qualità delle ricerche). Se i soldi invece li prendo comunque e gli studenti sono indotti, per l'esistenza del valore legale del titolo, a iscriversi dove più facilmente e più in fretta ci si laurea, allora ecco che posso chiamare impunemente l'amico o l'amica, il nipote, il valletto, l'aiutante e via dicendo, e certamente un concorso locale più facilmente si espone a rischi di questo tipo.
È dato un forte impulso al finanziamento da parte delle imprese di programmi di ricerca, con la possibilità, fra l'altro, di istituire e retribuire nuovi insegnamenti anche da parte di privati e anche per soggetti non strutturati nell'università, così come con la possibilità per le imprese di finanziare programmi di ricerca affidati a professori strutturati, con la definizione di compensi aggiuntivi.
Si incoraggia la chiamata di docenti stranieri e il cosiddetto «rientro dei cervelli». Teniamo presente al riguardo che le migliori università a livello mondiale hanno una percentuale rilevante di professori stranieri. Anche in ciò è bene accentuare l'autonomia dei singoli atenei. Si consente fra l'altro, su nostra esplicita richiesta, una deroga alla legge Bossi-Fini per favorire l'ingresso di docenti extracomunitari (questo passaggio è sfuggito a tutti).
Si istituzionalizza la possibilità di una retribuzione aggiuntiva per quei docenti che più si impegnano in ricerca e didattica. A questo proposito si dovranno tuttavia prevedere fondi adeguati, altrimenti si rischia che questa disposizione rimanga lettera morta. Però intanto si è generalizzato un principio importante.
Sui ricercatori: mi sarei aspettato più determinazione, ma riconosco che il fuoco di sbarramento della conservazione ha impedito soluzioni più coraggiose, e comunque anche qui si fa un passo avanti importante istituzionalizzando la figura del ricercatore a contratto, accanto, peraltro, a quella del ricercatore a tempo indeterminato, a cui si potrà ricorrere ancora per i prossimi otto anni.
Questa soluzione è stata concepita apposta per venire incontro alle preoccupazioni dei rettori. Si fa un primo passo importante nella giusta direzione, senza traumatizzare un'università malata di immobilismo e di ipergarantismo. È opportuno infatti, per stimolare la ricerca e poter selezionare i migliori, che i livelli di ingresso non siano rigidi e a tempo indeterminato. È quanto avviene in tutte le università dei principali Paesi dell'OCSE. Quando non si hanno più prospettive di carriera succede infatti spesso che il ricercatore si adagi sull'insegnamento, abbandonando la ricerca, tanto il suo posto è intoccabile.
Non passa la terza fascia. Ne abbiamo fatto una questione di principio. La terza fascia sarebbe stata l'ultimo colpo (ovviamente faccio riferimento agli emendamenti concordati dalla maggioranza, non al testo proveniente dalla Camera) per squalificare l'università italiana. Sarebbero infatti diventati professori ope legis circa 22.000 ricercatori, senza alcuna valutazione della ricerca svolta: fra i tanti sarebbero passati anche incapaci o inesperti. Non dimentichiamoci, infatti, che il 30 per cento dei ricercatori attuali non ha mai avuto incarichi di insegnamento e alcuni di quelli che insegnano sono stati incaricati di anno in anno di svolgere corsi più per far fronte alla moltiplicazione degli insegnamenti conseguente all'esplosione dei corsi di laurea dovuta al 3 più 2 che per reale merito.
Avremmo soprattutto creato una rigidità intollerabile prevedendo il diritto-obbligo a svolgere corsi sino al pensionamento a prescindere dalle reali esigenze e dalla programmazione delle università. Si sarebbe così bloccato per anni l'accesso dei giovani.
Si sarebbe determinata inoltre una forte spinta verso la liceizzazione dell'università: la motivazione di un tal provvedimento era infatti che una parte degli attuali ricercatori già insegna, non invece l'aver fatto ricerche di qualità.
Se poi per diventare ordinario si richiede la piena maturità scientifica e per diventare associato la maturità scientifica, si sarebbe avuto il paradosso che i professori di terza fascia sarebbero stati docenti non ancora pienamente maturi! Essere professori comporta fra l'altro una serie di prerogative connesse alla maturità scientifica che qui non sarebbe mai stata valutata.
Infine, vi sono motivazioni legate alla ordinata gestione dell'università e di natura finanziaria che sconsigliano questa soluzione: i ricercatori oggi, per legge, sono ancora tenuti a effettuare attività didattica integrativa; chi svolgerebbe questa funzione se diventassero tutti professori? Avremmo l'ulteriore paradosso di un'università formata da 60.000 professori e nessun ricercatore.
La soluzione scelta appare equilibrata, offre grandi opportunità ai ricercatori di valore per diventare associati e riconosce il lavoro svolto a chi si impegna nella didattica.
Si è dunque resistito - nell'interesse di un bene di tutti quale è l'università - a pressioni demagogiche, corporative e clientelari condivise invece dal centro-sinistra. A tale riguardo devo constatare con rammarico che chi dall'opposizione attacca questo disegno di legge ha presentato indecorose e pericolose proposte di legge (che sono agli atti) volte a produrre ope legis generalizzate, di massa.
Spiace anche constatare che molti rettori, smentendo quanto privatamente più volte affermato e garantito, in pubblico abbiano sposato, per mediocri motivazioni elettorali, rivendicazioni della parte meno qualificata dell'università italiana, quella cioè che non chiede opportunità per poter emergere, ma sistemazioni ope legis. Ma si sa, alla base di molti atteggiamenti di questo tipo c'è il desiderio di essere riconfermati alla prossime elezioni da rettore.
Cosa non ci piace? Il 100 per cento di idoneità in più rispetto ai posti da coprire è un quoziente troppo elevato e tuttavia va chiarito che non vi è l'obbligo di raddoppiare gli idonei rispetto alle necessità, così come non fa nascere un obbligo anche la percentuale di idoneità riservata ai ricercatori e agli associati anziani: nulla vieta di non integrare ulteriormente la lista degli idonei se le commissioni non giudicheranno positivamente certi candidati. La norma non è una garanzia di idoneità: è una opportunità in più che si dà a persone di una certa esperienza, responsabilizzando l'accademia.
A regime, non ha poi molto senso porre un limite di sei anni per i ricercatori a contratto; meglio sarebbe non introdurre alcun limite, perché ciò dà maggiore flessibilità, consentendo più tempo al ricercatore per maturare, e più autonomia all'università. Potendosi fare tuttavia ricercatori a tempo indeterminato sino al 2013, il limite dei sei anni appare accettabile.
Dico invece (ed è l'unico punto su cui, a titolo personale, dichiaro che voterò contro) che proprio non mi va la riserva dell'1 per cento per i tecnici laureati, estranea originariamente al disegno di legge governativo. La definisco, senza patemi, una "marchetta", francamente anche un po' ridicola. Su questo punto preannuncio che intendo mantenere fermo il mio emendamento soppressivo.
Il problema delle risorse è certamente un problema reale, ma andrà affrontato in finanziaria per consentire ad alcuni aspetti della riforma di essere veramente efficaci. Esso riguarda, in particolare, la retribuzione integrativa legata al merito (se non ci saranno maggiori risorse, sarà difficile che si possono trovare risorse adeguate per pagare di più chi più lavora) e la retribuzione dei ricercatori a contratto, che dovrà essere senz'altro più elevata di quella degli attuali ricercatori a tempo indeterminato.
In ogni caso, la battaglia dovrà farsi in finanziaria, l'unico luogo in cui si possono prevedere nuove e più adeguate poste; qui si sono fissati dei principi importanti. E a una finanziaria che abbia a cuore i problemi dell'università daremo, come abbiamo sempre fatto in questi anni, il nostro contributo.
Dunque il disegno di legge che andiamo a votare è senz'altro un passo avanti importante verso il rinnovamento ed il miglioramento qualitativo del sistema universitario italiano. Certamente niente di eversivo. Chi dice che questa riforma distrugge l'università italiana o ragiona secondo vecchi schemi ideologici, o è in malafede, o difetta di capacità di comprensione dei fenomeni.
Ho sentito in questi giorni dichiarazioni francamente ridicole di alcuni Consigli di facoltà che chiamano alla resistenza e all'opposizione con ogni mezzo, tanto eversive nella loro ingenuità da apparire goffamente deliranti e strumentali. Ho anche sentito qualche esponente dell'accademia usare le stesse parole d'ordine dell'opposizione. Ecco, se la ricerca presuppone una valutazione oggettiva e onesta della realtà, la presenza nell'università italiana di gente che ha fatto della politicizzazione, della demagogia e dell'estremismo una scelta di vita sta a significare la decadenza della nostra accademia o la modestia scientifica della relativa disciplina.
Infine voglio ringraziare i colleghi D'Andrea e Monticone, due autentici democratici che hanno espresso il loro dissenso, con grande pacatezza e serietà di argomenti.
Cari colleghi dell'opposizione, con serenità vi dico basta con questa isteria per cui tutto ciò che fa questo Governo è il diluvio universale, il disastro, e va demonizzato qui e nelle piazze. Questa mentalità è da vecchio PCI anni Cinquanta, il PCI stalinista che delegittimava moralmente gli avversari, altro che centro!
Dico al senatore Tessitore, di cui ho stima, che le leggi si rispettano anche se non piacciono. Egli ha compiuto qui testualmente un fatto molto grave: ha chiesto alle università di boicottare e di non dare corso alle riforme. Quello che lei propone, senatore Tessitore, non è una legge sgangherata, bensì una democrazia sgangherata e pericolosa e credo che questo sia ancora peggio.
Di fronte a questa propaganda culturalmente retrograda, conservatrice e di basso profilo noi andremo avanti comunque, sapendo di venire incontro, almeno su molti punti, alle attese di quella parte seria anche se silenziosa dell'università italiana (basta guardare le migliaia di firme raccolte da "Il Riformista", non certo un "giornalaccio" conservatore o reazionario), quella che non urla e non occupa, ma attende da tempo un segnale di svolta, un segnale che soprattutto aspetta il Paese: pur tra mille difficoltà e qualche contraddizione, qui abbiamo iniziato a darlo. (Applausi dei senatori Bevilacqua e Moncada).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha facoltà.
*BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con interesse e con piacere l'intervento dell'unico senatore appartenente alla maggioranza che questa mattina ha preso la parola in quest'Aula. Mi riferisco al senatore Valditara. Quando egli dice "andremo avanti comunque", mi verrebbe voglia di sapere avanti verso dove, poiché in questo momento non è chiara la linea che la maggioranza ed il Governo intenderanno adottare su questo insieme di norme in ordine al quale le valutazioni critiche non vengono soltanto dalle file dell'opposizione ma anche dall'interno della maggioranza.
Con stupefacente linguaggio il senatore Valditara dice, a proposito di una norma compresa in questo disegno di legge, che essa è - mi perdonino i resocontisti -una "marchetta". Mai avevo sentito dire qualcosa di simile nell'Aula del Senato a proposito di norme che qui vengono in discussione.
Ebbene, il quadro degli orientamenti presenti in questo momento nella maggioranza è quello che emerge dall'unico intervento che abbiamo qui ascoltato questa mattina. Infatti, l'intervento svolto dal Presidente della Commissione istruzione era, se non mi inganno, pieno di notazioni critiche ed ispirato ad una complessiva presa di distanza dal testo così com'è.
Pur non avendo seguito il lavoro della Commissione, di cui non faccio parte, intervengo in questo dibattito, signor Presidente, per due ragioni. Innanzitutto, desidero esprimere - lo hanno già fatto i colleghi, ma è opportuno che lo faccia anch'io che non appartengo al nucleo ristretto di parlamentari che seguono ogni giorno le questioni dell'istruzione e dell'università - l'orientamento complessivo del Gruppo dei Democratici di sinistra, che è fortemente contrario a questo disegno di legge. Noi consideriamo questo testo di legge un vero e proprio obbrobrio normativo, espressione di una politica universitaria che avversiamo nel suo insieme, poiché la riteniamo dannosa per la cultura italiana e per il Paese.
La seconda ragione del mio intervento è che vorrei manifestare anche il mio personale dissenso. In questi anni ho sempre tenuto ben distinta la mia attività di studio e di ricerca dalla battaglia politica e dall'impegno parlamentare. Credo però di dover pronunziare qualche parola oggi anche rientrando nei miei panni di professore universitario, ormai anziano, che ha visto numerose modificazioni dell'ordinamento universitario italiano, numerose velleità, tentativi, errori, ma ha anche visto complessivamente una continuità dell'impegno scientifico e culturale ed il formarsi in questi anni, a partire dalla fine degli anni Sessanta che segnò una vera e proficua svolta nella storia dell'università italiana, di giovani generazioni di studiosi, che hanno contribuito a dare alla cultura accademica di questo Paese nuovi contenuti ed un più marcato orientamento critico.
Quando sento questa polemica dai toni oscuri e francamente rattristanti contro l'accademia, i professori universitari e, tanto per cambiare, contro la politicizzazione dei professori universitari, avverto un senso di preoccupazione. Sono le stesse parole che ho sentito pronunziare da un altro parlamentare dai banchi della destra a proposito dei magistrati e dell'associazionismo dei magistrati. Mi preoccupano questo orientamento del Governo e questo linguaggio della maggioranza per cui si è contro i professori oggi, contro i magistrati domani e contro gli avvocati dopo domani. In sostanza si muove guerra all'insieme della società civile italiana che avrà pure tanti difetti (mi riferisco tra gli altri agli studiosi, agli universitari, ai liberi professionisti), ma mi chiedo se sia mai possibile governare il Paese andando contro tutti i ceti professionali, contro tutti i professori universitari, contro tutti i magistrati, contro tutti gli avvocati e così via.
Invito la maggioranza ed il Governo a riflettere: l'epilogo di tutta la vicenda del Governo di centro-destra è segnato dall'isolamento nel Paese, dal conflitto con alcuni tra i soggetti fondamentali della società italiana con i quali, invece, bisognerebbe costruire alleanze e che, al contrario, ogni giorno vengono presi a calci impunemente. Io dico che vi sbagliate, colleghi della maggioranza, e mieterete i frutti di questi errori con la perdita di consenso nel Paese, già evidente nelle ultime prove elettorali.
Anche in qualità di professore mi sento di esprimere questo dissenso. Nel presente disegno di legge non c'è niente di ambizioso; ci sono semplicemente norme che impediscono all'università di funzionare e che peggiorano le condizioni del personale docente all'interno dell'università. So che sono necessarie nuove norme sui concorsi e al riguardo possiamo tener conto dell'esperienza di questi anni. Una cultura che porta in sé l'idea della dialettica e del dialogo con chi la pensa diversamente, consente di ripensare, sulla base dell'esperienza concreta, le cose fatte e di introdurre cambiamenti e miglioramenti, possibilmente sulla base del confronto e non a colpi di diktat della maggioranza.
Sulla base dell'esperienza di questi anni crediamo - ripeto - che la disciplina concorsuale debba essere mutata. Parto dalla mia circoscritta conoscenza delle materie che coltivo e che conosco. La tendenza localistica si è effettivamente accentuata al di là di quanto non fosse previsto da coloro che hanno scritto la legge vigente in tema di concorsi qualche anno fa.
Si avverte l'esigenza di porre un freno, un limite, a tale tendenza localistica, perché quest'ultima porta a conferire potere, nella scelta dei professori universitari delle università minori, ai notabili locali e non alle scuole, non agli studiosi che esercitano, attraverso le recensioni, le riviste e il controllo che spetta alla comunità scientifica, un ruolo di selezione e di critica nei confronti della produzione scientifica, in particolare dei più giovani.
Mi sento alieno e fondamentalmente ostile alla politica universitaria di questo Governo e di questa maggioranza anche per alcuni dettagli, che spesso sono rivelatori.
Penso, ad esempio, alla vicenda a cui ha fatto riferimento il collega Modica poc'anzi, relativa all'Istituto papirologico italiano, intitolato a Vitelli, e che è stato ora trasformato in una struttura scientifica dell'Università di Firenze. Questa vicenda è emblematica. Stiamo parlando di un istituto di grande importanza e rilievo per la cultura italiana, pur rappresentando una nicchia - credo si dica così nel linguaggio del mercato - nel quadro della ricerca scientifica. Questo istituto viene spostato, trasformato e, soprattutto, i ricercatori che vi lavorano vengono declassati. Mi chiedo se si sia mai vista una cosa del genere. Un declassamento di studiosi che sono apprezzati in Italia e sul piano internazionale!
Vede, signor Presidente, la papirologia è una disciplina importante, ancorché coltivata da pochi, e basta ricordare maestri come Vincenzo Arangio Ruiz e Edoardo Volterra, che hanno scritto una parte consistente delle proprie opere - essi erano storici e giuristi - proprio lavorando sulla documentazione dei papiri, che è documentazione ricca e anche crescente sulla base delle scoperte archeologiche.
I primi di settembre ho partecipato ad un seminario internazionale di diritto romano, nel corso del quale un giovane studioso polacco (di poco più di trent'anni) ha svolto una relazione su papiri di recente rinvenimento mostrando una conoscenza invidiabile di questo genere di documenti, che vorrei anche i ricercatori del mio Paese potessero continuare a mostrare.
Vorrei che i ricercatori del mio Paese venissero riconosciuti e premiati per questo tipo di conoscenze, per questo tipo di ricerche "superflue". E vorrei dire al senatore Valditara che il superfluo è uno degli elementi più rilevanti ed utili della ricerca scientifica. La papirologia è superflua.
Vorrei fare un elogio del superfluo e vorrei che ci fosse più spazio per esso nelle nostre università, per ricerche quali quelle di etruscologia e per tutte le forme di storiografia. E qui vedo invece ricercatori che sono declassati e ridotti a personale amministrativo, perché non c'è una normativa che sia in grado di riconoscere la peculiarità del loro lavoro: questa è la politica universitaria del Governo di centro-destra!
Questa politica si esprime anche nel modo in cui il testo normativo arriva in quest'Aula: sottratto alla Commissione attraverso un espediente, in fretta arriva in Aula ed ora Governo e maggioranza non sanno che fare. È vero, correvano voci sul contingentamento dei tempi e sulla questione di fiducia, ma invece nulla di tutto questo: né contingentamento, né fiducia. Ma allora, perché avete avvertito la necessità di sottrarre il dibattito alla Commissione, di impedire alla Commissione di discutere con serietà e confrontando le opinioni?
Ma come pensate di poter legiferare su queste materie ignorando il contributo dell'opposizione, mortificando il dibattito in Parlamento, evitando che la Commissione referente svolga la propria funzione istituzionale?
In questo testo di legge non c'è nulla che favorisca l'ingresso dei giovani, né la progressione rapida dei migliori. È soppresso il ruolo dei ricercatori e credo che questo sia una scelta negativa, perché la soppressione del ruolo dei ricercatori si lega strettamente ad una assoluta precarietà della fase iniziale di ingresso e di progressione nella carriera entro l'università. Ciò gerarchizza la ricerca scientifica, l'attività didattica e la vita universitaria.
Vorremmo invece che vi fossero norme e regolamenti tali da garantire l'indipendenza e l'autonomia degli studiosi, ove essi meritino, anche dei più giovani, e, quindi, l'indipendenza e l'autonomia dei ricercatori, che hanno superato un concorso ed entrano in un ruolo e vorremmo che non fossero assoggettati ad un ordine gerarchico tale da controllare la loro vita scientifica, il loro lavoro e le loro ricerche.
Si prevede un sistema di reclutamento insicuro quindi, all'insegna del precariato. Ciò rafforza la tendenza alla gerarchia mentre, dall'altra parte, nei concorsi, si introduce una riserva vincolante e forte di posti per gli anziani. Ma gli anziani, se hanno una produzione scientifica che li metta in grado di superare un concorso, devono concorrere con gli altri; cos'è questa riserva così alta per i professori anziani che intendano accedere ad una fascia superiore rispetto a quella che occupano?
Si tracciano le linee normative di un sistema di valutazione indefinito e questo è uno degli aspetti più gravi di questo testo di legge. Non so se troverete una copertura finanziaria. Ma si tratta comunque di un sistema di valutazione indefinito, perché se ne fissano i criteri e non si indica quale sia l'organo che dovrà formulare le valutazioni, e tale sistema di valutazione, così indefinito, può dar luogo a rischi per l'autonomia dell'università, della ricerca e della didattica.
In questa legge di delega non sono fissati con chiarezza i limiti delle competenze dei poteri del Governo. Siamo in questo caso di fronte ad istituzioni la cui autonomia è costituzionalizzata perché secondo l'articolo 33, comma 1, della Costituzione "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Al successivo comma 6 si definisce l'autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie.
Quindi, norme legislative che regolino l'organizzazione e il funzionamento di istituzioni che hanno una autonomia costituzionalizzata devono innanzitutto definire con chiarezza uno sbarramento ai poteri e alle competenze del Governo. Di questo nelle norme al nostro esame non si parla, salvo la clausola di stile "fermo restando l'autonomia delle istituzioni universitarie". È comunque una clausola insufficiente a segnare con precisione le competenze del Governo.
Vi sarà una competenza del Governo nei sistemi di valutazione? Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà dire la sua? Come? In quali forme? Di tutto ciò nel disegno di legge non si parla. Badate, che si tratta di valutazioni rilevanti perché nel vostro testo di legge si prevedono effetti sanzionatori dalla valutazione negativa. La progressione economica del professore interessato rimane sospesa nel caso di una valutazione negativa. Si può arrivare perfino alla rimozione del professore universitario che abbia ricevuto valutazioni negative, cosa in linea di principio non priva di senso e da discutere, purché sia chiaro chi formuli la valutazione, a quali condizioni essa venga esercitata, quale sia il rapporto tra università di appartenenza e istituzioni centrali.
Si parla di valutazioni "nell'ambito del relativo sistema nazionale", ma ciò non vuol dire nulla. Il linguaggio di queste norme colpisce e irrita quando, in presenza del dettato costituzionale dell'articolo 33, comma 1, si pretende di specificare che i professori "esercitano liberamente attività di diffusione culturale". Ma cos'è la diffusione culturale? Credo che colui che ha scritto la norma sia un lettore del «Readers Digest». Si parla di attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali. C'è bisogno di una legge che riconosca ai professori universitari il diritto di scrivere libri? Io non ho mai letto norme di questo genere neanche nei momenti più oscuri della legislazione in materia di università.
Voi riprendete la categoria dei professori aggregati. Io ricordo che i professori aggregati erano una figura introdotta per breve tempo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta. Rappresentavano un gradino intermedio. Chi non ce la faceva a diventare professore ordinario, per ragioni di scuola o perché non aveva scritto abbastanza, veniva promosso professore aggregato. Un discorso analogo valeva per i "maturi". Chi non rientrava nella terna o tra i vincitori di concorso era un maturo. Nel primo concorso al quale partecipai - ed ero giovanissimo - ero tra i maturi e quello era considerato un gradino.
Adesso si ritorna a questo assetto gerarchico articolato, inventando la categoria dei professori aggregati e quindi riprendendo anche sotto il profilo terminologico uno schema di quel tempo e ci si mette dentro di tutto: dagli assistenti ai ricercatori fino ai soggetti in possesso della qualifica di "elevata professionalità. Non si comprende perché l'espressione sia posta tra virgolette e quale ne sia il significato. Magari si fa riferimento a qualche regolamento ministeriale. Mi auguro che il Presidente della Commissione possa darmi una risposta soddisfacente al riguardo, considerato che ho perso l'abitudine a leggere questi regolamenti.
Cosa si intende con questa espressione? Chi decide su questa elevata professionalità? Se diventano professori questi soggetti faranno parte degli organi di governo dell'Ateneo? In base all'articolo 1 del testo in esame sembrerebbe di sì e dunque un certo potere sono destinati ad esercitarlo. Sulla base di quale valutazione, di quale vaglio delle loro capacità? Poi è umiliante che vengano messi sullo stesso piano categorie così diverse, magari chi ha insegnato per tre anni e persone di elevata professionalità. Sono tante le persone di elevata professionalità. Anche il mio idraulico, con tutto il rispetto, trattandosi di una categoria fondamentale e soggetto essenziale per garantire la nostra vita quotidiana, è di elevata professionalità. Lo vogliamo far diventare professore aggregato? Può darsi che rientri nei vostri programmi.
Tuttavia, ciò non va bene, non possiamo accettarlo. Si spiegano così i toni vibranti della nostra opposizione, si spiega così l'intervento del collega senatore Tessitore.
Non voglia demonizzarlo, senatore Valditara, non voglia dire che la democrazia è sgangherata quando si manifesta la passione politica di un professore che ha vissuto la sua vita, tutta intera, nell'università italiana e l'ha onorata (ero neolaureato quando il mio maestro mi mise tra le mani un libro del professore Tessitore: uno dei più bei libri che ho letto in ordine allo storicismo giuridico, di cui allora mi occupavo). E allora, un po' più di rispetto, senatore Valditara!
Se ci sono tanti anziani e giovani che dicono che questo testo di legge è da buttare, ponetevi seriamente il problema di rivederlo, di riesaminarlo, di discutere, tornando in Commissione, perché questa arroganza, di cui è emblematica la presenza del Ministro questa mattina soltanto per alcuni interventi e poi il suo silenzioso esodo, nuoce anzitutto a voi stessi. Noi, anzi, dovremmo rallegrarci, signor Presidente, di questa spirale di arroganza dalla quale la maggioranza ed il Governo non riescono ad uscire perché - perdonatemi il riferimento così immediato e materiale alla ragione per la quale noi siamo qui - ciò significa che perderete molti voti. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Tommaso Sodano. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha facoltà.
MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi sono domandato perché vi sia bisogno di una riforma universitaria ma, soprattutto, perché il Governo abbia portato in Aula la riforma della docenza universitaria oggi, quando siamo prossimi alla fine della legislatura e quando il Governo stesso nel 2001, esponendo i suoi tratti programmatici, aveva rinunciato a cambiare radicalmente o a cassare la riforma universitaria compiuta nella legislatura precedente, mentre era intervenuto così radicalmente nei confronti della scuola.
Mi sembrava - forse mi illudevo - che il Governo volesse in qualche modo accompagnare la realizzazione della riforma precedente seppur intervenendo, di volta in volta, sui punti che risultassero in contraddizione con la realtà effettiva o con il suo orientamento programmatico.
A questa domanda in questi giorni mi sono risposto ricordando a me stesso che l'università è in continua evoluzione. La riforma universitaria non può arrestarsi perché l'evoluzione della società, i progressi della scienza, nonché il cambiamento del sistema scolastico sottostante, quello cioè che precede l'accesso all'università, e il profilo delle professioni a cui devono poi giungere i laureati della nostra università, tutto questo cambia continuamente. Vi è bisogno, semmai (come qualcuno in quest'Aula ha già fatto), di osservare il rapporto tra l'evoluzione della società e i bisogni di rinnovamento, di adeguamento, di sviluppo dell'università.
Vorrei sottolineare che l'università non è in crisi oggi. L'università è sempre in crisi se ha consapevolezza e se soprattutto i suoi protagonisti, cioè i docenti ma anche gli studenti e il personale, e tutti coloro che vivono nell'università sono attenti e riversano in essa la ricchezza delle problematiche e degli stimoli che vengono dalla società.
Credo che ciascuno di noi che ha frequentato l'università (certo, in tempi molto lontani per quanto riguarda me, ma non per molti di voi), sa che quello è il momento di discutere, di criticare ciò che si fa per l'ansia del nuovo, per l'ansia di affrontare il futuro.
Quindi, certamente, l'università ha grandi problemi, ma non è con una riforma di questo genere che si può intervenire a risolvere questa crisi, nel senso etimologico degli studi, della cultura, della vita delle persone, docenti e studenti nell'università. Proprio oggi c'è il bisogno di un intervento legislativo urgente su alcuni aspetti, in particolare sul rapporto tra la didattica e la ricerca. Infatti, la sfida della didattica oggi è accresciuta dalla diversità di velocità della società, della tecnologia, della cultura e dell'insegnamento universitario.
Vi è urgenza certamente di provvedere al diritto allo studio calibrandolo, dopo una stagione particolarmente aperta all'università di massa, ad una università di base della struttura sociale. E' certamente necessario provvedere ad orientare gli studi universitari ai fini dell'utilizzo del titolo - al di là del suo valore legale - nella società, tanto più che con l'ultima riforma delle classi docenti è intervenuto un problema di adeguamento dei titoli e delle professionalità. Comunque vi è urgenza di rinsaldare, di chiarire il rapporto tra la ricerca e la didattica; ma solo in conseguenza, in dipendenza di questo, c'è urgenza di modificare le forme di reclutamento del personale docente. Se non vi è questa finalizzazione si rimane certamente nelle difficoltà dei concorsi universitari, di stratificazioni, di procedimenti di localismo; se si rimane all'interno di questo orizzonte non si risponde alle esigenze dell'università.
Se è vero che dopo presenteremo emendamenti e si svolgerà un dibattito sui singoli argomenti, oggi ci troviamo però di fronte al vecchio testo pervenutoci dalla Camera: insomma, ripartiamo da una base che avevamo già affrontato preventivamente, come è stato ricordato, nel dibattito sull'affare assegnato, largamente trattato in sede di Commissione.
Il dato di fatto rilevante in questa vicenda è la delega contenuta in uno degli articoli del provvedimento, presentata a fine legislatura. Il MIUR è già impegnato - come abbiamo saputo durante la discussione - ad approntare i decreti legislativi sulla scuola e spetta a noi affrontarne la valutazione in Commissione.
Ebbene, tutto questo configura, a mio modo di vedere, una sorta di ingorgo istituzionale nell'ambito del Ministero dell'istruzione che si connette con la finanziaria e con le altre vicende cui stiamo assistendo e che stiamo vivendo tutti, sia la maggioranza sia l'opposizione. Metodologicamente è questo un problema vero, che non è solo una protesta dell'opposizione o di qualcun altro su singoli argomenti, ma un problema oggettivo di percorso. Per la verità, il Governo non ha dedicato molta attenzione all'università in questi ultimi tempi, a parte le problematiche connesse alla riforma.
Una delega all'immediata vigilia della legge finanziaria, una delega peraltro che non prevede per questi aspetti e contenuti una copertura, è un rischio ulteriore, perché potremmo trovarci di fronte alla consuetudine di articoli della legge finanziaria che intervengono sulle strutture della scuola, dell'università, senza che queste rispondano all'elaborazione, alla discussione avvenuta nella stessa maggioranza. Io non vorrei che in qualche articolo della finanziaria, mentre nel DPEF c'era soltanto un accenno all'università, tanto per nominarla, ci trovassimo di fronte a disposizioni che riprendono alcune norme del provvedimento in esame. Io credo che queste siano ragioni metodologiche da avanzare in dissenso a questo modo di procedere.
È vero che tra Camera e Senato l'iter di questo provvedimento si è protratto, soprattutto alla Camera. Un danno è già stato creato dalla disposizione del Ministero, in attesa della legge, in parte di questa legge delega, che a partire dal maggio scorso modifica il sistema concorsuale con un solo idoneo, consentendo però, al momento dell'annuncio di questa disposizione, che le università che avevano disponibilità e possibilità di bandire concorsi lo potessero fare entro maggio ancora con la duplice idoneità.
Questo ha comportato di fatto - prendiamo le statistiche - una pletora di concorsi che in realtà costituiscono un ulteriore ostacolo ai contenuti stessi di questa legge (di cui io non condivido l'impostazione, per le cose che dirò dopo), circa i concorsi universitari. Essi rappresentano un tappo, un blocco, perché una volta espletati avranno introdotto un numero ancor superiore di persone (che legittimamente hanno occupato quei posti) col risultato di bloccare il turnover. Quindi anche le disposizioni che adesso si vogliono far passare slitteranno, diventeranno più complicate.
L'università ha bisogno di interventi per rendere più corrispondente il sistema attuale alle complesse esigenze delle varie discipline, nonché delle attività nella società, nella cultura, nella scienza che ne derivano. Ma, a partire dai docenti, è il passo giusto? E le attese degli studenti?
Lo stesso mondo universitario ha ripetutamente segnalato esigenze e avanzato proposte non tanto sul piano dei concorsi o della docenza, ma dei contenuti della didattica, e soprattutto dell'applicazione di quel sistema che è complesso, che probabilmente va anche ritoccato per alcuni aspetti, della laurea specialistica e delle varie canalizzazioni delle discipline. Tutto questo quindi si può fare, e lo faceva egregiamente l'affare assegnato con la relazione del senatore Tessitore, ma in un quadro di risposta a tali elementi di fondo.
A me pare che questo provvedimento, a partire dai docenti, ripeta purtroppo un vezzo di diverse riforme intervenute nei decenni passati. Io non sono ovviamente favorevole a proteste che non abbiano una ragione concreta e che non esprimano la vivacità dei giovani verso l'avvenire ed il contributo anche da parte loro alla vita delle università.
Tuttavia, se fossi uno studente, mi sentirei un po' deluso, di fronte ai miei problemi del diritto allo studio, della frequenza all'università, delle possibilità di lavoro, dal fatto che si incominci con il regolamentare i concorsi universitari con urgenza a fine legislatura, mentre si poteva fare diversamente; forse non si sarebbe riusciti in Commissione a completare il lavoro, ma in ogni caso si sarebbe aperta una traccia.
Non entro nei dettagli del provvedimento perché mi riservo, insieme ai colleghi tutti, di dibattere concretamente ciascuno dei suoi elementi. È chiaro che cercheremo di impedire che il provvedimento passi in questo modo, che non mi pare il modo migliore, bensì un modo che sarebbe dannosissimo per l'università.
Il provvedimento contiene dei gravi difetti, che oscurano alcuni indirizzi positivi. Per esempio, è positivo l'indirizzo di una lista nazionale degli idonei e la ricerca di evitare il localismo puntando, quindi, a quella cooptazione che in tutti i Paesi del mondo è nella prassi di coloro che operano nello stesso settore scientifico; soltanto che il provvedimento non esercita bene questo richiamo al livello scientifico generale e finisce per non chiarire il rapporto tra il bando nazionale dei concorsi e l'autonoma scelta degli atenei.
Non introduce, poi, una quota riservata di idoneità, le quali possono tradursi per molti versi in forme di ope legis (come è stato ripetutamente sottolineato anche da molti colleghi), sulla base del servizio prestato nel livello inferiore (senza che l'aggettivo «inferiore» possa denotare una mancanza di qualità). Crea la figura del professore aggregato, che andrebbe anche incontro alle aspettative di una parte dei ricercatori, ma che mette ad esaurimento proprio il ruolo dei ricercatori.
Non solo: qualche collega ha richiamato la vicenda dei professori aggregati di una trentina di anni fa, ma quei professori aggregati poi sono stati fatti ope legis professori ordinari e quindi fu una via diversa per arrivare all'ordinariato ed anche in questo caso era qualche cosa che allora non garantiva il livello effettivamente scientifico dell'accesso alla docenza universitaria. Anche a questo riguardo, come già molti hanno detto, cadremmo nello stesso errore.
La legge non facilita l'accesso dei giovani alla docenza, perché prolunga di fatto gli anni dell'attività con finanziamento a tempo determinato. Capisco che possano esservi delle forme di selezione più accurata, ma quando a un giovane fra i 30 e i 40 anni che oggi si trova di fronte alla necessità di impostare la propria vita e anche la propria attività di ricerca viene offerto un prolungamento del periodo di attesa e di sperimentazione delle sue capacità, quale ricchezza e anche quale freschezza avremo nella docenza universitaria?
Ancora, direi che il sistema di valutazione in sé è un fatto essenziale, ma viene proposto in maniera non attenta all'autonomia e, a mio avviso, poco funzionale.
Non vorrei che ad un certo momento il Governo presentasse un maxiemendamento per tagliare corto, magari recependo alcuni emendamenti. Sarebbe una sorte strana per una legge delega, nella quale il Governo indica a se stesso i criteri della delega. Mi si dice che probabilmente ciò non avverrà, ma vorrei scongiurare il pericolo.
L'università ha bisogno di attenzione, di risorse, di indicazioni generali sulla direzione di marcia, non certo di brusche sterzate e di ritornare al prevalere del centro direzionale del Ministero. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Sodano Tommaso).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne ha facoltà.
SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, stiamo discutendo un provvedimento che riguarda uno tra i settori più strategici del Paese - sotto tutti i profili - e lo facciamo in un clima di crescente contestazione e di critica nei confronti del testo giunto alla nostra attenzione. Un testo il cui esame non è nemmeno terminato in Commissione, come hanno sottolineato con rammarico lo stesso presidente Asciutti e i colleghi che mi hanno preceduto. Viene spontaneo domandarsi: tanta era la fretta di accontentare le lobbies cui prodigate favori?
Eppure le critiche che hanno accolto a gran voce questo disegno di legge sono state molto diffuse, interessando anche istituzioni autorevoli dello stesso mondo accademico. È addirittura il professor Tosi, presidente della CRUI, a dover far notare che «questa norma disattende una precisa direttiva della Commissione europea, che raccomanda di stabilizzare i ricercatori dopo un periodo di prova non più lungo di quattro anni».
Ancora una volta il Governo riesce a scontentare tutti: le istituzioni, che hanno espresso un dissenso netto e radicale, di metodo e di merito, e le parti in causa, che hanno manifestato anche drammaticamente il loro dissenso, con gli scioperi della fame messi in atto da molti ricercatori precari. Questi sono decine di migliaia e, grazie a loro, in un sistema a forte e graduale precarizzazione, negli ultimi anni la nostra università ha potuto continuare a manifestare e a mantenere un ruolo di qualità nello scenario europeo ed internazionale e nell'offerta formativa.
Sono in gioco il destino ed il futuro di questa straordinaria risorsa costituita dalla nostra università e, con essi, il destino, il futuro e le tante aspirazioni di giovani ricercatori e di intelligenze, desideri e passioni brillanti ed importanti del nostro Paese, che si vedono drammaticamente posti di fronte ad un provvedimento che ci consegna un'università svuotata della sua missione più alta, una missione sociale e culturale che le è conferita dalla nostra Carta costituzionale.
Il destino e il futuro di decine di migliaia di importanti aspirazioni si sbriciolano di fronte al disegno di una università che si configura come una fabbrica di precariato, subordinata a logiche mercantili ed aziendaliste, che pervadono lo stesso sistema universitario e lo rendono, in questo senso, subalterno esclusivamente ad una logica di mercato e di interesse produttivo.
È un provvedimento che sembra sovvertire qualsiasi rigor di logica da assumere dinanzi a un nodo fondamentale come quello del riordino della docenza. Un problema del tutto eluso da un impianto che ci propone una gerarchizzazione feroce ed una precarizzazione come elemento fondativo del modello di università.
Oltre al merito di un provvedimento che rischia di sfasciare una delle istituzioni più importanti del nostro Paese, abbiamo di fronte anche un drammatico iter che nel metodo, a mio avviso, non fa onore a questo Parlamento. Infatti, ne ha disatteso le competenze e, soprattutto, lo ha reso del tutto sordo ed impermeabile ad un confronto democratico con il mondo accademico che lo contesta radicalmente.
Abbiamo assistito ad un vero colpo di mano accademico-politico per imporre il provvedimento, con un rito accelerato, al mondo universitario che invece ne chiede da mesi il ritiro. È stata forzata una procedura per volere di un gruppo minoritario, un potente gruppo accademico, una lobby trasversale che condiziona pesantemente il Parlamento con l'obiettivo di demolire l'università statale a vantaggio dei propri cosiddetti centri di eccellenza.
Pur non volendo ritornare sulle argomentazioni di merito che comunque denotano il paradosso cui siamo giunti e che consiglierebbero al Governo e alla maggioranza di fare una pausa di buonsenso, dobbiamo prendere atto che non volete ascoltare quello che invece vi sta dicendo l'intero mondo dell'università. Anzi, persino ambienti confindustriali, che dovrebbero essere i vostri maggiori alleati, hanno espresso la loro critica, prendendo in qualche modo le distanze da un provvedimento che denota inconsistenza ed incongruenza da qualsiasi parte lo si voglia analizzare.
Tali considerazioni inviterebbero la maggioranza ed il Governo ad assumersi maggiori responsabilità, mentre invece, attraverso un provvedimento che non sta in piedi, pasticciato, pieno di incongruenze e paradossi, privo addirittura di copertura finanziaria, si espone il mondo dell'università ad un orizzonte che non potrà non essere privo di contenzioso.
Voi state compiendo un vero sopruso, regalando il titolo e il ruolo a 30.000 nuovi docenti, che potranno scrivere sul loro bigliettino da visita «professore universitario» senza avere sostenuto una prova concorsuale e addirittura senza che neppure vi sia - questo è il paradosso - la copertura finanziaria, e sbarrate la strada a decine di migliaia di giovani, di studenti e studentesse, di risorse e di giovani ricercatori destinati a un futuro precario senza fine. State introducendo norme meritocratiche che accentuano la flessibilità salariale del corpo docente; state accentuando la gerarchizzazione e sostanzialmente state disegnando un modello di università permeato di una logica di flessibilità e di precarietà.
Niente di tutto quello che sarebbe utile e fondamentale fare in questa fase per l'università italiana è sfiorato minimamente da questo provvedimento. Niente che riguardi un salto di qualità sul terreno dello stato giuridico e dei diritti acquisiti che consenta di dare garanzie e certezza di diritto ai tanti ricercatori precari che rappresentano un motore fondamentale per l'università italiana.
In più sedi, raccogliendo anche le istanze dei movimenti e di alcuni sindacati, abbiamo sostenuto la necessità dell'istituzione di un ruolo unico dei docenti articolato in tre fasce, col riconoscimento degli attuali ricercatori come terza fascia docente e la previsione di forti investimenti per istituire migliaia e migliaia di nuovi posti per i giovani, in modo da riempire i vuoti determinati dai pensionamenti e superare drasticamente il precariato.
Sarebbero certamente necessarie risorse significative, che già da subito potrebbero incominciarsi a reperire sopprimendo enti inutili e costosi come l'Istituto italiano di tecnologia, istituito da questo Governo, e dotato di un miliardo di euro, dei quali questo contenitore vuoto ha finora saputo spendere appena 10 milioni, o sbloccando i 300 milioni stanziati e non spesi per sostenere la sperimentazione o ancora tagliando le regalie distribuite ai privati mentre le università pubbliche sono vicine al collasso finanziario.
Purtroppo, nessun passo in questo senso si può ravvisare nel testo che ci sottoponete. E' l'inadeguatezza stessa della vostra proposta, la sua contraddittorietà, che dovrebbe convincervi a cambiare atteggiamento. Il vostro provvedimento, infatti, lungi dal definire un unico ruolo dei professori universitari - cosa richiesta, oramai, dalla stragrande maggioranza del mondo accademico - fissa artificiose differenziazioni nell'ambito delle funzioni didattiche, scientifiche e di governo degli atenei, accentua, come detto, la gerarchizzazione e, con riferimento al reclutamento, prospetta l'adozione generalizzata di rapporti di lavoro precari, destinati a durare indefinitamente, con l'ovvio risultato di allontanare dalla carriera universitaria i migliori giovani studiosi, introduce valutazioni periodiche assai incerte nella definizione dei meccanismi, caratterizza la funzione docente in senso centralistico e burocratico, in contrasto con i princìpi e con i criteri di autonomia degli atenei, prescrive orari e vincoli, anziché definire funzioni, competenze, qualità scientifiche e momenti di pubblicizzazione dei risultati conseguiti.
Insomma, di quali diritti e doveri stiamo e state parlando se viene a mancare un adeguato impianto complessivo? Com'è possibile procedere in questa direzione?
Una democratizzazione della docenza e del reclutamento non risolverebbe certamente tutti i problemi, ma rappresenterebbe una precondizione per un diverso funzionamento dell'università. Un corpo docente finalmente liberato da logiche feudali di subordinazione personale può dare il senso giusto all'autogoverno universitario e può permettere allo stesso di progettare democraticamente il proprio futuro. Non v'è traccia di tutto ciò nel provvedimento in esame; anzi, necessità così importanti e salienti vengono contraddette.
Davvero l'incongruenza dei fatti, a fronte di ciò che si sta puntualmente realizzando, meriterebbe una maggiore attenzione; ed occorre maggiore chiarezza nei confronti non solo del mondo universitario nelle sue varie articolazioni, ma anche di tutta la società. Infatti, il tema dell'università non riguarda solo l'istituzione universitaria; ed è del tutto evidente che l'importanza di tale istituzione richiama una funzione sociale e, quindi, l'interesse dell'intera collettività.
Sinceramente auspichiamo che questo ennesimo schiaffo all'università pubblica sia risparmiato e che, una volta tanto, quest'Aula non sia sorda alle richieste che ci arrivano a gran voce dalla società e dai soggetti direttamente interessati dal provvedimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha facoltà.
BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, quando ho partecipato - sia pure per non molto tempo - alla discussione del provvedimento in Commissione ho capito, da una serie di ragionamenti fatti anche con il Presidente della stessa Commissione, che avevamo tutti maturato un giudizio comune sul testo che era di assoluta inadeguatezza e che c'erano spazi per introdurre modificazioni che lo potessero migliorare.
Abbiamo lavorato in questa direzione nella speranza che un passo avanti si potesse compiere, dal momento che sembravano esservene le condizioni. Ho personalmente assunto l'atteggiamento - che manterrò anche oggi - di chi intende eliminare ogni particolare asprezza di natura politica (di cui talvolta vi è pur bisogno) per guardare al provvedimento come potrebbero farlo un uomo o una donna che hanno vissuto parte della loro vita nelle istituzioni universitarie, che si vedono prospettare questi risultati e guardano a questo provvedimento come a quello che regolerà il futuro prossimo della loro esistenza.
Dopo aver letto e riletto il testo del disegno di legge e dopo aver valutato il fatto che oggi è necessario riesaminare il vecchio testo dal quale siamo partiti, rimane il mio sconcerto, perché francamente non capisco quali saranno il sistema universitario e lo stato giuridico vero del personale universitario che risulteranno da questo intervento.
Innanzitutto, a mio giudizio, nell'articolo 2 del disegno di legge si abbozzava il tentativo di introdurre un ragionamento sulla carriera del docente universitario, e forse si prefigurava anche un aspetto di notevole interesse, vale a dire la possibilità di separare le progressioni economiche o di livello del docente universitario dalle valutazioni relative alla sua capacità scientifica.
Il ricercatore universitario, infatti, ha bisogno di essere continuamente all'altezza della frontiera più avanzata della ricerca, anche quando le risorse economiche posticipano il tempo dei concorsi e li rarefanno; quando, in sostanza, l'impossibilità finanziaria di accedere ad un posto rallenta la possibilità di ottenere un livello di ricerca e di qualità professionale soddisfacente.
Due però sono gli elementi che - a mio avviso - mancano. Innanzi tutto, il giudizio espresso dalla Commissione bilancio sembra eliminare gran parte delle novità introdotte al riguardo. In secondo luogo, manca lo strumento cardine del sistema di valutazione: in più punti si fa riferimento all'esistenza di un sistema nazionale di valutazione, ma non si specifica che forse si rinvia ad un successivo decreto la definizione precisa di tale strumento.
È chiaro allora che introdurre un sistema di valutazione, lasciar capire che questo sistema può avere, almeno nella prima fase, una sua dimensione locale - e ciò non è positivo - in attesa della costruzione del sistema nazionale e poi dire che quello stesso sistema si realizzerà dopo fa sì che resti l'idea di qualcosa di incompiuto, di non completamente consistente, che potrebbe non funzionare per un lungo periodo di tempo. È proprio questo che mi porta ad essere perplesso in ordine all'articolo 2.
Quanto all'articolo 3, contenente norme di delega per il riordino del reclutamento dei professori universitari, vi è da dire che, intanto, si procede con una delega che di per sé ha i suoi tempi, le sue ampiezze e che può anche essere rimessa in discussione dopo diciotto mesi dall'emanazione dei decreti delegati.
Si tratta di previsioni che non mi soddisfano, ma che tuttavia sono possibili. Penso, altresì, che i tempi stabiliti per la discussione in Parlamento (Camera e Senato) del primo provvedimento di delega siano troppo ristretti. Essi andrebbero ampliati, giacché per provvedimenti meno importanti di questo è stata consentita in entrambe le letture una adeguata discussione parlamentare. Tuttavia, è soprattutto all'indicazione della delega che vorrei si dedicasse una attenzione maggiore di quella prestata fino ad oggi.
Intanto, un punto: il numero massimo dei soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica. Nel testo si dice che solo in seguito si stabilirà il modo in cui si realizza la definizione di questo numero ma, nella sostanza, già si prefigura l'idea che questo numero sia eccedente quello che le università, con una modalità che qui non è definita, riterranno necessario. Quindi, si introduce già l'idea che, se da un sistema di interpellanza delle università si dovesse fissare a un numero X, il livello dei docenti necessari nell'anno per la procedura di valutazione comparativa, per essi è fissata una copertura finanziaria, ma poi si incrementa quel numero di una quantità pari a un 25 per cento, arrivando ad un livello per il quale non è stabilita alcuna copertura finanziaria.
Resto dell'idea che, tutto sommato, qui ci sia una sovrapposizione tra il sistema concorsuale ordinario, che viene, sì, riformato ma resta di quel tipo, e il sistema della valutazione della carriera. Naturalmente, la possibilità di accedere ad un'idoneità, non coperta finanziariamente da un posto, è più caratteristica della valutazione di capacità scientifica e di ricerca rispetto all'accesso alla professione effettiva. Su questo penso che bisognerebbe riflettere ancora.
A questo punto - ed è questo un elemento che il senatore Tessitore ha bollato con forza notevole - iniziano una serie di riserve nel provvedimento, alcune veramente molto estese, per professori associati con una certa anzianità, per incaricati stabilizzati o ricercatori confermati. Insomma, inizia una procedura che ha caratteristiche sostanzialmente corporative, che noi conosciamo. Le spinte dei vari gruppi e dei vari comparti, anche quelle - come diceva il senatore Tessitore - sindacali più deteriori agiscono rispetto a queste misure per avere spazi e inserire una protezione particolare; qui queste protezioni ci sono tutte, sono elencate, una dietro l'altra: gli associati, gli incaricati stabilizzati (dei quali non so se esista ancora qualche figura, dispersa in un nascondiglio di qualche ateneo!), i ricercatori confermati, i tecnici laureati, con delle specificazioni relative a quelli già ammessi alla terza tornata, come se si conoscesse quasi il target di coloro cui si sta attribuendo questa riserva. É una questione che suscita in me profonda perplessità.
Infine, sempre su questo punto, si fa uno sforzo per lasciare la possibilità ai ricercatori attuali di accedere al ruolo di associati. Ma, anche in questo caso, si individua un sistema di autofinanziamento per compiere questo passaggio e finanziare i differenziali stipendiali, passaggio basato su un'aspettativa che non è sicuro sarà soddisfatta. Infatti, si dovrebbero utilizzare le risorse rinvenienti dalla cessazione di attività o dal passaggio ad altra attività di questo personale per finanziare il differenziale di stipendio.
È chiaro che l'unica fonte vera di finanziamento è la messa in quiescenza del personale, perché, per il resto, è vero che qualche ricercatore diventa associato, ma si porta dietro il suo trattamento economico, pertanto da questi passaggi non derivano risorse. Le uniche risorse che si rendono disponibili derivano dalle uscite e non credo che si sarà un turn over così forte da garantire addirittura la copertura di tutti i posti pari al 100 per cento del fabbisogno indicato. Ho la sensazione che questa sia un'aspirazione, ma non qualcosa che si può realmente realizzare.
All'articolo 4, relativo alle norme concernenti lo stato giuridico, si comincia a delineare poi la figura del professore aggregato. In una prima fase sembra che la si introduca in modo abbastanza indolore. Si parla di incarichi di insegnamento pluriennali che possono essere attribuiti ai professori aggregati. Man mano che si va avanti nella lettura del testo, si scopre che la figura del professore aggregato non riceve solo incarichi per periodi di tempo limitati ma ripetibili - in tal caso potrebbe avere un senso - ma sembra costituire un vero e proprio livello dello stato giuridico del personale in cui confluiscono tutti coloro che stanno al di sotto del professore associato.
Come si fa a dire che non si tratta di un terzo livello? È a tutti gli effetti un terzo livello di docenza. È così. L'aspetto che colpisce è che, rispetto all'ingresso in questo terzo livello, gli attuali ricercatori confermati possono anche rimanere fuori ed essere collocati in una categoria ad esaurimento.
Si prefigura, dunque, anche un'ulteriore sacca che dovrebbe contenere parte ulteriore del personale. Pertanto, lo stato giuridico si sfrangia, si differenzia, e alla base della piramide della ricerca e della didattica dell'ateneo si viene a formare una massa molto ampia di personale che obbligatoriamente intaserà l'ingresso. Non è possibile, o almeno è molto difficile, vedere in altri termini la questione. Questa è la verità. Si sta costruendo un basamento della struttura universitaria che costituirà un filtro potentissimo all'ingresso di giovani ricercatori.
Infine, andrebbe riconsiderata anche un'altra questione, pur se molto particolare e rispetto alla quale i colleghi non si sono soffermati. Riguarda il limite massimo di età per il collocamento a riposo, che viene fissato entro il compimento del settantesimo anno di età. Intanto questo principio vale solo per i nuovi. I professori ordinari che arrivano a questa definizione sulla base delle disposizioni indicate dalla presente legge sono soggetti a questo limite, mentre per gli altri si mantengono le precedenti disposizioni.
Per quanto concerne invece i professori di materie cliniche, che non rientrano in questo sistema - e anche in questo caso viene introdotta una differenziazione - e a prescindere se sono giunti a tale livello sulla base del vecchio o del nuovo sistema di valutazione, la loro funzione è inscindibile da quella primariale e viene esercitata fino al settantesimo anno di età.
Forse tale passaggio non è del tutto chiaro, ma in questo momento nel sistema sanitario si sta sviluppando un fortissimo conflitto fra le amministrazioni sanitarie e quelle universitarie che convivono entro le stesse strutture sanitarie, ad esempio i policlinici universitari o convenzionati, proprio per il fatto che la norma introdotta per i primari fissa il limite di primariato a sessantotto anni. In questo caso per i professori universitari che sono anche primari si fa una eccezione.
La norma andrebbe, dunque, a mio avviso, riconsiderata e posta in correlazione con le altre perché già adesso si aprono contese enormi. Dopo se ne apriranno altre ancora e quindi non mi sembra il caso, senza aver prima fatto un approfondito ragionamento sulla questione, di stabilire sulla base del disegno di legge in esame da che parte sia la ragione o il torto.
Per tutti questi motivi faremmo bene - se non è possibile tutto cade nel vuoto - a riportare la discussione sul terreno di profonde modifiche al testo in esame. Si tratta di emendamenti possibili, che tendono a dare all'intervento una dimensione generale e non corporativa o di categoria, che possono essere approvati nell'ambito di una discussione che consenta anche di fare qualche passo avanti rispetto alla divisione che si è evidenziata finora.
Purché lo si voglia, ciò è possibile! So che alcuni colleghi in modo molto valente durante la discussione in Commissione erano riusciti ad individuare gruppi di emendamenti che attribuivano nuovamente un senso unitario a questo tipo di proposta.
Penso che tornare ad una discussione di quel tipo sia la cosa migliore da fare per l'università, per noi che ci siamo impegnati, per il Senato e per il Paese, perché a questo dobbiamo puntare. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.
*VILLONE (DS-U). Signor Presidente, dai quotidiani di oggi credo si possa notare con ogni evidenza che, avvicinandoci alla fine della legislatura e al tempo dei bilanci, si possono stilare due liste: una, molto breve e per altro verso corposa, contenente i successi dell'attuale Governo in cui (come dicevo, lo si vede dai quotidiani di oggi) è contenuta tra l'altro la legge sul falso in bilancio, cui presto si aggiungerà l'ex Cirielli, a quanto dicono. L'altra, molto lunga, in cui sono elencati i fallimenti di questo Governo tra i quali, certamente, si colloca il disegno di legge in esame. Alla lista dei fallimenti si aggiunge il disegno di legge sull'università e la delega di fine legislatura in esso contenuta, indirizzata ad un Governo che quasi certamente sarà mandato a casa dagli elettori.
È veramente curioso vedere che chi sta per uscire dal fiume della storia vuole deviarne il corso in articulo mortis. Ma queste sono le cose della politica e credo che, se mai questa legge verrà alla luce, sarà il decreto delegato a non vedere la luce.
I colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente illustrato le carenze tecniche di questo testo e, altrettanto ampiamente, hanno dimostrato (da ultimi il senatore Sodano e il senatore Paolo Brutti) come si potrebbe, volendo e qualora ve ne fosse la consapevolezza e l'intenzione, raddrizzarlo.
Sono rimasto colpito dalla lettura del testo di questo disegno di legge, essendo tra coloro che l'università l'hanno praticata per diverso tempo (alcuni decenni), dalla evidente inidoneità di questa proposta al raggiungimento del fine, se il fine è quello di dotare il Paese di un sistema avanzato di insegnamento e di ricerca universitaria.
In realtà, è difficile sottrarsi alla sensazione che sia un testo raccogliticcio e buttato giù prendendo qualche idea qui e là, privo di un qualsiasi disegno strategico di qualità che lo sostenga, contenente persino delle stranezze. Senza ripercorrere ora gli argomenti esposti dai colleghi, che condivido e faccio miei, voglio sottolineare qualche punto che ha colpito la mia attenzione.
Nell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, per esempio, che definisce i diritti e i doveri dei professori universitari, alla fine del comma 1 è presente uno strano paragrafo. Nessuno mi sembra lo abbia citato e per questo voglio farlo io. Secondo tale paragrafo: «i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali». Perché, qualcuno ne ha mai dubitato? È necessario prevederlo in una legge? Si lascia intendere che se non fosse scritto non sarebbe consentito. E questa è una maggioranza liberale secondo cui tutto quello che non è scritto è permesso? Invece, vale esattamente il contrario! L'idea che si debbano catalogare perfino attività, ovviamente esercizio di libertà costituzionali, lascia assolutamente perplessi.
Guardiamo poi i sistemi di valutazione che dovrebbero essere uno dei nodi centrali dell'innovazione. Mi riferisco all'articolo 2, lettera a) laddove è scritto che "…sono valutate le innovazioni scientifica e culturale e la qualità…" va tutto bene; ma udite, udite quanto segue dopo: "…l'intensità e la continuità della produzione scientifica". Ebbene, se vi è un problema che affligge l'università - e lo sanno tutti coloro che la praticano qui ed all'estero - è la massiccia produzione cartacea: si produce una infinità di scritti che sarebbe meglio non produrre! Figuriamoci cosa succederà quando l'intensità e la continuità saranno elemento di valutazione oggettivamente stabilito per legge!
Tra l'altro vi è una netta diversità tra discipline: come ben sanno tutti quelli che si occupano di università e che l'hanno vissuta, nei settori scientifici la produzione scientifica in senso proprio è caratterizzata per una molteplicità di lavori di piccole dimensioni, magari importantissimi (relazioni su esperimenti e quant'altro) mentre nelle scienze umane non è così: la produzione scientifica si articola infatti su saggi e monografie. Può darsi benissimo - e secondo me è commendevole - che qualcuno scriva un libro oggi ed il prossimo tra cinque anni. Probabilmente saranno buoni sia il primo sia il secondo. Se scrive nel frattempo settantadue articoli e saggi, probabilmente saranno di cattiva qualità il libro di oggi, quello successivo ed i settantadue saggi scritti nel frattempo! Però, dove mettiamo l'intensità e la continuità?
Vi sono ben noti autori che nel nostro sistema universitario hanno scritto uno o due libri nella loro intera vita, che sono rimasti come pietre miliari nella riflessione - nel mio campo ad esempio - giuridica.
Passiamo ora alla lettera b): per quanto riguarda la didattica sono valutati la qualità (e questa passi!), la capacità comunicativa. In tal caso ci mandiamo Santoro ad impartire lezioni! Quando esercitavo - e tornerò ad esercitare - la professione di professore universitario mi chiamavano "core ingrato", due parole napoletane, che non ho bisogno di tradurre. Eppure credo di essere stato un docente di un certo successo.
Cos'è la capacità comunicativa? Mi sono trovato a fare lezione in un cinema, nel quale erano seduti tra i 1.200 e 1.300 studenti. Era l'epoca, per fortuna passata, dei cinema e quant'altro! Cosa significa avere capacità comunicativa in un cinema con 1.200 studenti seduti che ascoltano? Forse la capacità di fare spettacolo, di produrre un ragionamento che su 1.100 seguono solo in cento, di parlare anche a quello che all'ultima fila fa l'amore con la ragazza? Un insieme di queste cose. Che cos'è e chi la misura?
Passiamo ora alla lettera c): per quanto riguarda la gestione, è valutata "l'efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie permanenti o temporanee". Anche in tale ambito ho dell'esperienza. Sono stato per ben sei anni consigliere di amministrazione dell'Università Federico II di Napoli che significava - alla mia epoca, diversa dall'attuale - avere pieni poteri su una città di 120.000 abitanti con un fatturato tra gli otto ed i novecento miliardi più o meno di vecchie lire dell'epoca. Sto parlando della metà degli anni ottanta! Storia antica, Presidente.
Quindi, so benissimo che cosa è la responsabilità di gestire una struttura universitaria, avendola praticata al massimo livello possibile.
La domanda che pongo: è giusto che questo entri a far parte di un criterio di valutazione dei docenti? È giusto o no? E se io, ad esempio, avessi avuto in quell'epoca una informazione di garanzia? Poteva accadere, perché chi si assume una responsabilità di gestione si espone a rischi di questo tipo. Che sarebbe successo, poi, ai fini della valutazione della mia complessiva figura di docente, visto che questo è un elemento necessario di valutazione che la legge pone? Secondo me questo aspetto andava lasciato fuori; dovrebbe essere semplicemente eliminato come criterio di valutazione. Infatti, la responsabilità di gestione nulla ha a che fare con la funzione didattica o di ricerca del docente.
Il docente, se ha una responsabilità di gestione, la assume come un di più, un extra rispetto all'attività. Certamente è un extra per il quale risponde, ben inteso, per il quale può essere buono o cattivo; ma i risultati di quella attività non possono essere assunti come parametro di valutazione del suo essere docente.
E poi, chi è che valuta i risultati dell'azione di una gestione amministrativa? Che vuol dire? Che si sono, che so, costruite aule? Che si sono fatti più convegni, più seminari? Che nell'attività assistenziale presso i policlinici si sono curati più malati, che si sono avuti meno morti? Che cosa vuol dire? Si tratta di criteri assolutamente estrinseci ed eterogenei rispetto a quelli che sono i criteri appropriati per la valutazione di un docente.
Arriviamo alla lettera e). Che cosa succede nel caso di valutazione negativa, passaggio ovviamente decisivo? Se io sono valutato negativamente, o se non chiedo la valutazione, vado incontro a sanzioni. Quali sanzioni? Due, fondamentalmente: sospensione della progressione economica e, nel caso di mancata richiesta di valutazione per un periodo di otto anni, sospensione dall'impiego, ovvero, ove possibile, collocamento a riposo. Io credo che questa sia una norma incostituzionale.
Vedete, può darsi che il soggetto che non chiede la valutazione sia per altro verso il migliore professore del mondo. Allora, non si può sottoporre a sanzione qualcuno in relazione alle sue capacità di docente nelle funzioni didattico-scientifiche per il fatto estrinseco che non ha chiesto la valutazione. Semmai si può dire che, se non la chiede, la si fa obbligatoriamente e, se il risultato è negativo, lo si manda a riposo, ma non è che la mancata richiesta può determinare la conseguenza a carico, essendo altro il terreno sul quale porre la valutazione di quel soggetto. Questo, io credo, è assolutamente irrazionale come sistema, probabilmente incostituzionale, perché pone tutto il meccanismo su un elemento che è e rimane estrinseco rispetto alla qualità nell'esercizio delle funzioni proprie del docente. Non è che si può dire: io non pago le tasse e allora c'è la sanzione. Non è questo il ragionamento che si può fare: siccome tu hai omesso di ottemperare all'obbligo, per l'omissione soltanto io ti sanziono.
Questo per dire, signor Presidente, come una piccola spigolatura da un punto di vista diverso rispetto a quello che hanno giustamente prospettato i colleghi, con argomentazioni che io condivido e faccio mie, ci dice come questo sia un disegno dappoco e destinato a non produrre alcun risultato.
Lo affermo anche perché, come è stato detto, dopo i primi due articoli, che io personalmente ho trovato divertenti, più che altro, tali da generare il riso in chi se ne intende, si introducono tutti quei meccanismi, che sono stati richiamati, di moltiplicazione delle figure e dei modelli contrattuali; si introduce, per modificare l'attuale sistema che di sicuro assolutamente non va bene, un sistema idoneativo che non ci dice nulla di buono. Tra l'altro devo dire che personalmente sono stato sempre e sarò fondamentalmente contrario all'introduzione di qualunque sistema di sorteggio, che parimenti introduce soltanto elementi di totale erraticità nel sistema della valutazione, senza correggerne i difetti.
Tutte queste complicazioni e superfetazioni, questo piccolo insieme di clientelismo e di precarietà che viene introdotto, per cui a questa articolazione artificiosa si giustappongono e si contrappongono poi concorsi riservati praticamente per tutti, perché ognuno ha il suo concorsetto, la sua fascetta riservata e così via, ci dicono come non sia questa la strada per arrivare a ciò di cui pure il Paese avrebbe assoluto bisogno, signor Presidente, cioè un'università di qualità.
Io non credo che il Ministro capisca molto di università, lo dico senza malizia, semplicemente ho l'impressione che non ne sappia un granché. Se il Ministro sapesse di università, capirebbe che il problema dell'università è che oggi come oggi non è più appetibile: oggi un giovane di qualità non sceglie più l'università, questo è il vero problema della stessa.
Quando io scelsi l'università, molti anni addietro, c'erano 7.000 professori ordinari e circa 200.000 studenti. Diciamo che io sono uno degli ultimi sopravvissuti dell'università di élite, per così dire, prima che diventasse università di massa. quando mi laureai, essendo io uno studente di ottimo livello, potevo scegliere: il concorso in magistratura, l'avvocatura, una qualunque carriera. Scelsi l'università.
Vedete, all'epoca l'università era la via più precaria. Io non sono tanto d'accordo quando sento qui parlare di precarietà: allora la via universitaria era quella massimamente precaria. Perché un giovane di qualità sceglieva l'università? Perché aveva il senso di essere sulla linea avanzata, sulla prima linea. Oggi, quando i miei figli, laureati anche loro brillantemente, hanno dovuto scegliere, ho detto loro: non fate carriera universitaria, perché lì non c'è più la prima linea. Se volete confrontarvi, dovete andare altrove. Uno mi ha seguito, uno no. La storia dirà chi aveva ragione. Il punto è che con questo disegno di legge noi non diciamo a un giovane di qualità perché dovrebbe scegliere l'università a preferenza di altre strade, non lo incoraggiamo e, anzi, probabilmente lo scoraggiamo. Questa non è la via giusta. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.
D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, non vorrei sollevare una questione complicata di ordine dei lavori, ma vorrei capire meglio come si procederà in questa discussione generale. Infatti, secondo l'elenco degli iscritti a parlare non sarebbe ora il mio turno; vorrei sapere se ciò significa che sarò io a concludere la discussione generale oppure no.
È chiaro che la Presidenza è libera di articolare gli interventi d'Aula nella maniera più funzionale ai lavori della stessa, ma, dato il rilievo di questo dibattito ed essendo stato concepito dalla Presidenza un ordine dei lavori studiato e corretto in relazione alla fase finale della discussione, vorrei sapere se quell'ordine verrà rispettato oppure no.
PRESIDENTE. Se lei ritiene di intervenire nel pomeriggio, non c'è nessun problema; il senatore Flammia è pronto a farlo adesso. Io ho dato la parola in base all'ordine di iscrizione, man mano che vedevo i senatori arrivare in Aula.
D'ANDREA (Mar-DL-U). Allora, signor Presidente, le chiedo cortesemente di poter intervenire nella seduta pomeridiana.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
È iscritto a parlare il senatore Flammia. Ne ha facoltà.
FLAMMIA (DS-U). Mi sono chiesto, signor Presidente, quale sia la filosofia che anima il disegno di legge in discussione, quali obiettivi di fondo si proponga di raggiungere, e confesso di non essere riuscito a cogliere chiaramente alcun razionale senso di marcia.
Ciò che emerge dal provvedimento non è certo una finalità positiva e valorizzatrice dell'università e delle sue professionalità, anzi, il provvedimento si nutre di una visione negativa, se non di vero e proprio disprezzo, dell'università e particolarmente della ricerca italiana.
Ma di quale riordino si può parlare, se nel testo manca del tutto un modello di università entro cui i docenti possano essere chiamati ad operare? Qui si procede in maniera pasticciata, incoerente, contraddittoria, senza una bussola, in contrasto con le esigenze notevoli di carattere finanziario che le università hanno, in dispregio dell'autonomia, in offesa di ogni valorizzazione del merito.
Ma dove volete approdare, a quale filosofia formativa volete ispirarvi? In realtà, al di là degli intenti punitivi nei confronti del mondo universitario, al di là di un palese intento neocentralistico attraverso il meccanismo della normazione secondaria, al di là degli intenti clientelari ed elettoralistici, questo disegno di legge non ha assolutamente niente di organico.
Se alla base ci fosse un'idea ben visibile, per quanto non condivisibile, il provvedimento avrebbe un senso. In realtà, un'idea questo provvedimento non ce l'ha; in realtà, di ideologico c'è solo il disprezzo del confronto, anzi la ricerca dello scontro, non solo con l'opposizione ma anche con l'intero mondo accademico. Ma l'università, signori della maggioranza e signori del Governo, non è un'azienda di famiglia, per cui potrebbe anche essere concepibile non tenere conto delle opinioni diverse dalla propria.
Noi, comunque, non ci arrendiamo e le nostre opinioni le vogliamo ugualmente esternare, non solo per onorare la nostra funzione e il mandato elettorale, ma anche nella speranza di trovare finalmente qualche orecchio senza tappi. Come vedete, signori della maggioranza e del Governo, non lo fanno solo i colleghi specialisti della materia, ma anche chi, come il sottoscritto, pur non seguendo specificamente la materia considera l'università una istituzione fondamentale per restare al passo con i tempi nel contesto europeo e mondiale.
Eppure dovremmo ricordare che siamo in un'epoca di sfrenata competizione tra individui e Paesi. Posso capire che a buona parte degli esponenti di questa maggioranza possano non piacere regole serie e rigorose di valutazione dei meriti, possa dare fastidio l'offerta di condizioni di pari opportunità, ma occorre rendersi conto che senza valorizzazione del merito l'impegno personale si riduce, la spinta al cimento positivo viene meno, la crescita dell'essere umano si blocca. Questo provvedimento, soprattutto rispetto alla ricerca, opera proprio in dispregio dei diritti, delle pari opportunità, in totale contrasto con la Carta europea dei ricercatori.
Veramente, io mi chiedo, qualcuno può pensare che la precarietà e l'instabilità dei rapporti di lavoro può migliorare la produttività scientifica? Come si fa a non capire che, seguendo questa strada, si è destinati ad uscire dal quadro europeo ed internazionale, dove le carriere e le retribuzioni sono parametrate ai risultati e quindi ai meriti?
Il culto del personalismo e la ricerca esasperata del successo personale già costituiscono in sé elementi distorcenti dell'equilibrio sociale. Ma se il perseguimento di siffatto obiettivo si basa su condizioni di privilegio per alcuni e mancanza di garanzia per altri, su percorsi preferenziali per alcune categorie di persone e chiusura e precarietà per altre, prescindendo dalla valutazione del merito, esso finisce per creare guasti sociali e culturali irreparabili e snatura alla base il ruolo delle istituzioni. E proprio questo è il risultato di questo provvedimento sciagurato.
In questo quadro, l'università andrà incontro ad un processo di invecchiamento, di perdita di dinamismo, amplificherà gli elementi negativi e parassitari già presenti in alcune sue strutture e, soprattutto, la ricerca subirà un ulteriore colpo distruttivo.
Invece dovrebbe essere chiaro a tutti che, nel quadro della competizione tra Stato e mercato globale, la professione dei ricercatori dovrebbe essere resa più attraente, più sicura, meno precaria attraverso risorse sufficienti e regole selettive basate sul merito e sulla valutazione continua dei percorsi. Ma per muoversi in questa direzione non bisognerebbe adottare misure per soddisfare un interesse a danno di altri, bensì prendere in considerazione tutti i legittimi interessi in campo trascurando, come invece fa insensatamente questo provvedimento, soprattutto quello dei giovani talenti.
Infatti, come si può pensare di trattenere i giovani talenti nelle università italiane? Forse con i contratti precari, sottopagati, senza prospettiva, con procedure di reclutamento centralistico, con assegnazione di privilegi a corporazioni, con le corsie privilegiate, ad esempio, per i tecnici laureati, con l'introduzione della figura del professore aggregato che, in definitiva, rappresenta solo un mero titolo e nient'altro?
Il riordino, signori della maggioranza, non può essere determinato dalla sommatoria di interventi pasticciati, particolaristici, specifici, avulsi da princìpi e criteri direttivi di carattere generale ed organico. Purtroppo, questo è un percorso ed un metodo sconosciuto a questo Governo. Lo è, invero, non solo nel campo dell'università e della scuola, ma anche negli altri campi, basti vedere quello che è stato fatto particolarmente nei settori della giustizia, dell'ambiente, dell'economia.
In ognuno di questi settori la legge e le istituzioni sono state sempre piegate, sottomesse agli interessi particolari, ora per sottrarre qualcuno alla giustizia dei tribunali, ora per garantire a qualche altro l'arbitrio di fare e strafare ciò che alla collettività non è consentito, ora per procurare alle proprie aziende facili arricchimenti.
In sostanza, anche con questo provvedimento, si è detto al popolo italiano: di quali diritti, di quali pari opportunità, di quali competizioni tra media vai parlando? Noi abbiamo vinto e per noi vittoria elettorale significa delega a fare tutto quello che ci interessa. Il resto sono tutte chiacchiere, purtroppo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cortiana. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a fare questo dibattito in Parlamento rispettando procedure regolamentari in un'Aula vuota, mentre nel Paese assistiamo alla preoccupazione e alla mobilitazione di migliaia e migliaia di persone, per l'alterità rispetto a questo provvedimento e alle modalità con cui viene discusso, al fine di essere tempestivamente approvato da parte della maggioranza e del Governo.
Queste persone sono rettori (penso alla Conferenza dei rettori), docenti universitari, ricercatori, associati e studenti. Stiamo assistendo, anche in questo caso, ad una reazione che, mi auguro, faccia ben sperare, dando a noi dell'Unione, oltre alla responsabilità di ricostituire la qualità della proposta accademica e della ricerca, la possibilità di far tesoro di questo potenziale sociale come risorsa per costruire il futuro del Paese.
L'iter di questo provvedimento è forzato nei tempi e nei modi con cui il Governo (nella persona del ministro Moratti) ha voluto sottrarlo, con un colpo di mano formalmente legittimo, alla Commissione di merito competente per portarlo in Aula. Innanzitutto ritengo che ciò abbia compromesso i rapporti tra maggioranza e opposizione, rapporti che in un sistema democratico, se il clima è positivo, si fondano, per quanto attiene al lavoro in Commissione, sull'apporto e sul concorso di ogni membro, al fine di definire, modificare e migliorare un testo laddove presenti incongruenze evidenti, come in questo caso, e sulle quali mi soffermerò in seguito.
Credo, inoltre, che la forzatura a cui abbiamo assistito e di cui ci sentiamo vittime quali membri della Commissione istruzione abbia leso non tanto l'orgoglio o le nostre aspettative, bensì la natura e l'identità del lavoro parlamentare e, soprattutto, abbia precluso la possibilità di riuscire a modificare qualitativamente il provvedimento in modo tale che esso possa rispondere alle preoccupazioni e alle necessità manifestate che interessano migliaia di persone lungo tutta la dorsale delle accademie e delle loro istituzioni.
Se vogliamo ragionare su questo provvedimento, dobbiamo partire da ciò che si prefigge con le sue scelte e le sue definizioni di figure professionali accademiche e di ricercatori. Questo disegno di legge si prefigge di affrontare una frontiera in qualche modo nuova, che anche la dimensione digitale interconnessa della rete di Internet, nella sua potenza di calcolo interattiva, presenta in modi inediti, potenzialmente esplosivi: in sostanza, la frontiera della conoscenza.
Viviamo ormai pienamente all'interno della società della conoscenza ed io credo che questo elemento ben si contrapponga alla società legata all'uso e all'abuso di risorse limitate e ai modelli di relazione non solo industriale, ma internazionale ad esse legati. Penso, ad esempio, alla guerra permanente e preventiva attuata in Iraq per il controllo di una risorsa scarsa e limitata come il petrolio.
Ritengo che la conoscenza presenti una caratteristica tutta nuova e particolare perché si tratta di un valore e di una merce immateriale, non scarsa: di una merce o di un bene che più circola, più è condiviso e più si moltiplica come qualità nonché come quantità. Ebbene, all'interno di questo sistema - è evidente - sta la nostra sfida.
Il nostro Paese è stato interessato nell'ultimo anno - penso in particolar modo alle ultime settimane - dalle riflessioni e dalle polemiche relative all'aggressività del mercato cinese su quello internazionale, spesso nel mancato rispetto degli accordi del WTO (l'Organizzazione mondiale del commercio). Aggressione legata alle contraffazioni, al costo del lavoro bassissimo, che va al di là di ogni regola, anche sindacale, posta a tutela della dignità del lavoro, sia esso minorile, femminile o degli adulti. Nel nostro Paese ancora oggi si pensa all'ipotesi di imporre dazi come strumento in grado di salvaguardare la competitività del nostro sistema.
Ebbene, è evidente che la società della conoscenza si presenta come alternativa logica e strutturale a questo tipo di confronto che non potrebbe che vedere comunque, in ogni caso, un Paese delle dimensioni della Cina vincente. Infatti, se il confronto avviene sul costo del lavoro, ci sarà sempre una provincia cinese capace di avere costi inferiori a quelli di qualsiasi provincia italiana, ancorché precarizzata dalla legge n. 30 del 2003.
È quindi evidente che soltanto l'investimento sulla conoscenza ci può dare quella dimensione di qualità e competitività capace di coniugare l'innovazione con il nostro retroterra umanistico e di welfare europeo.
A questo punto dovremmo vedere se gli assi principali di questo provvedimento governativo del ministro Moratti in qualche modo rispondono con efficacia a questa sfida, a questa opportunità della società della conoscenza.
Da questo punto di vista, la prima cosa che dobbiamo notare è la proposizione, per le varie figure accademiche a partire dai ricercatori, della condizione di precarietà, vantata anche dal Governo come condizione per una miglior qualità del prodotto accademico, scientifico e della ricerca.
Nessuno ha ancora spiegato perché si darebbe questa equazione: perché ad un aumento della precarietà e all'indefinitezza della condizione persino generazionale di queste figure precarie, dovrebbe corrispondere qualità nella loro produzione, nel loro lavoro come impresa cognitiva collettiva, perché questo sono e dobbiamo considerarli.
Si tratta di una questione molto delicata, che direi centrale. Allora bene ha fatto il senatore Modica, anche in Commissione e oggi in un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera», a proporre invece un'Authority di valutazione e verifica della qualità della produzione accademica e della ricerca, perché indubbiamente abbiamo bisogno di verificare questa qualità di produzione, ma è indubbio che la condizione di precarietà non ha nulla a che vedere con le possibilità di un continuum nella produzione di ricerca, nella produzione scientifica e accademica.
Gli stessi colleghi della maggioranza - penso ad esempio al presidente della Commissione, senatore Asciutti - avevano presentato alcuni emendamenti, che credo siano anche depositati qui in Aula, che cercavano di andare incontro alla problematizzazione della questione della precarietà, tentando di prolungare il tipo di contratto, sia pure a tempo determinato, arrivando, se non vado errato, fino ad otto anni in modo da dare una certa continuità al lavoro accademico e di ricerca.
Credo che le forzature che sono state operate all'interno dei tempi e delle procedure di trattazione di tale questione, sottraendola al lavoro che stava svolgendo la Commissione, non possano altro che farci prefigurare l'idea che quegli emendamenti saranno ritirati o autorespinti dalla stessa maggioranza laddove non ritirati e trasformati in ordini del giorno.
È evidente, infatti, che il Governo vuole forzare i tempi indipendentemente e indifferentemente dall'intera dorsale accademica della ricerca italiana per portare a casa un suo disegno, che nella destrutturazione del sistema accademico trova evidentemente la possibilità di sviluppare alcuni interessi di cordate particolari, che in questi ultimi mesi devono riuscire a fare sacco della cosa pubblica, così come è stato fatto sacco della giustizia per ciò che riguarda, ad esempio, il falso in bilancio.
Credo che gli stessi colleghi della maggioranza dovranno avere la capacità di reggere; mi auguro di poterci guardare negli occhi rispetto al lavoro che avevamo iniziato insieme in Aula, anche con la trattazione dell'affare assegnato, che ha registrato un lavoro molto proficuo da parte dei membri della Commissione, indipendentemente dal fatto che appartenessero alla maggioranza o all'opposizione.
Voglio vedere come i colleghi della maggioranza argomenteranno il fatto che qui non si trova alcuna rispondenza con gli incontri che abbiamo avuto con la CRUI e che hanno registrato risposte da parte di tutti (noi e loro) di un certo tipo, di ascolto e sensibilità; nonché il fatto che gli emendamenti presentati verranno loro rimessi in tasca dal Governo e dal ministro Moratti.
Un'altra questione che fa il paio con quella relativa alla condizione del mondo dei ricercatori e dei docenti è quella che riguarda il finanziamento del lavoro di queste figure, degli aspetti di ricerca accademico-scientifica che, nel disegno del Governo, verrebbero affidati all'interesse immediato delle imprese (private o pubbliche che siano non importa in questa riflessione).
Dico ciò perché l'idea della profittabilità immediata (che - vorrei ricordarlo - per manager di grandi imprese è legata a verifiche di bilanci trimestrali, rispetto ai quali se i manager non riescono a dimostrare che gli investimenti e le sponsorizzazioni da loro operati non hanno un ritorno di profittabilità possono anche perdere il posto) subordina e snatura completamente le funzioni accademiche di ricerca.
Diverso è pensare agli ambiti compresi tra dimensione del mercato e suoi attori (pubblici o privati, non importa) e dimensione accademica della ricerca come luoghi in cui vi sia trasferibilità al sistema e all'articolazione delle imprese del know-how delle ricerche, delle scoperte, di tutto ciò che si è messo a punto nel corso del lavoro accademico e di ricerca.
Invece di prefigurare tutto ciò, si esegue un cortocircuito legando strettamente i finanziamenti alla ricerca e ai ricercatori a quelle che diventano delle commesse da parte dell'industria (ripeto ancora una volta, non importa se privata o pubblica).
In tal modo, si crea ciò che dovrebbe essere il nostro asse portante per quella che poc'anzi definivo un'impresa cognitiva collettiva all'interno della società della conoscenza e noi lo snaturiamo per farlo diventare semplicemente e letteralmente un mercato di domande e di offerte completamente fuori da ogni logica di autonomia.
Infatti - e questa rappresenta la terza questione che sollevo relativamente al provvedimento - viene snaturata completamente l'autonomia delle varie accademie italiane. In sostanza, si attua una evidente ed esplicita centralizzazione.
Mi domando, allora, come tutto ciò possa rispondere alla capacità di articolazione riconosciuta, invece, alle accademie autonome, grazie alla quale queste ultime possono dar luogo ad un positivo concorso competitivo per rispondere alle profonde domande dettate dai cambiamenti della nostra realtà, sia dal punto di vista globale, sia per ciò che riguarda la dimensione europea (per noi, la dimensione italiana). È evidente, infatti, che l'Italia è articolata, che le dimensioni regionali non sono tutte uguali e, quindi, pongono problemi diversi. Le relazioni intrattenute da certe Regioni col mondo del mercato e dell'impresa sono diverse da quelle di altre Regioni.
È evidente che le accademie, in condizione di autonomia, possono sviluppare e proporre soluzioni senz'altro condivisibili e replicabili, mentre laddove tutto è centralizzato, a partire dalla selezione del corpo docente, tutto ciò sfuggirà al controllo. Ci si troverà in presenza di una subordinazione di natura politico-partitica che in questo Paese ha già provocato danni clamorosi e che, sul piano della conoscenza e della dimensione cognitiva credo violi una delle condizioni per cui essa deve essere fornita come prodotto qualitativo che rappresenta proprio la condizione di libertà di pensiero e di libertà di ricerca.
Credo che tutto questo venga altamente compromesso da ciò che si è fatto. Evidentemente spenderemo, e ci spenderemo, usando tutti i termini regolamentari per riuscire a fare opposizione. Badate bene, però, che il nostro scopo principale, la nostra ambizione, oltre a contestare il fondamento di un provvedimento che troviamo delittuoso per la società della conoscenza futura, è riuscire a mostrare a quel mondo, all'articolazione di rettori, di docenti, di assistenti e ricercatori, precari e non, che hanno una interlocuzione nelle istituzioni, che possono ancora averla, che il Paese può rinnovare il proprio patto sociale, poiché non è in una situazione di deriva, in cui ognuno usa la cosa pubblica a seconda della propria potenza e prepotenza per soddisfare i propri problemi ed interessi particolari se non personali.
Questo vale nel campo della giustizia come dell'organizzazione mass-mediatica e del digitale terrestre, della telefonia, della dimensione accademica e della ricerca scientifica nel nostro caso. Il messaggio che cerchiamo di dare come parlamentari, in specie dell'Unione, a quella parte della società italiana, che si sta mobilitando anche in queste ore e che avrà delle presenze, a partire da domani, proprio di fronte al Senato, è dire che ci siamo, ascoltiamo, raccogliamo la preoccupazione relativa alla destrutturazione della cosa pubblica che avviene in un campo così strategico come quella della conoscenza.
Ci faremo carico anche di questo nella ricostituzione di un patto sociale, considerando il mondo dell'accademia e tutte le figure che adesso concorrono e partecipano come una risorsa, e non come qualcosa da trascurare o da sentire stancamente all'interno delle audizioni previste dal Regolamento. (Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice Soliani).
PRESIDENTE. Il prossimo iscritto a parlare è il senatore Gaburro al quale, data l'ora, chiedo se preferisce prendere la parola subito o rinviare il suo intervento alla seduta pomeridiana.
GABURRO (UDC). Signor Presidente, preferirei intervenire nel pomeriggio.
PRESIDENTE. A questo punto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
ALLEGATO A
DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
(*) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497)
Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604)
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692)
Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850)
Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946)
Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091)
Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137)
Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150)
Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163)
Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416)
Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764)
Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920)
Norme in materia di idoneità a professore associato (2827)
Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856)
Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127)
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(*) Testo preso a base dall'Assemblea
ORDINI DEL GIORNO G100 E G102
G100
ASCIUTTI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3497, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari,
al fine di sviluppare e migliorare la qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio,
impegna il Governo a definire, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano programmatico di investimenti, corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:
a) garantire l’accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;
b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;
c) razionalizzare l’offerta formativa e l’orientamento agli sbocchi professionali;
d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;
e) favorire l’accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell’offerta didattica e della ricerca;
f) potenziare la ricerca di base e l’alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;
g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;
h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell’Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti;
i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l’efficacia della didattica».
G102
MODICA, SOLIANI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3497, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori",
premesso che:
l’articolo 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), ha disposto la confluenza nel C.N.R. dell’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), dell’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) e dell’Istituto papirologico "Girolamo Vitelli"; per quest’ultimo istituto si è prevista, in effetti, l’immediata trasformazione in struttura scientifica dell’Università di Firenze e solo in subordine – "ove risulti non realizzabile tale soluzione" – l’accorpamento al C.N.R. secondo le modalità previste per gli altri enti;
nel merito, la nuova norma disponeva che, a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, il personale degli enti citati fosse trasferito al C.N.R. "mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto" (art. 23, c. 4, lettera c), del decreto legislativo n. 127 del 2003);
con specifico riferimento agli enti INFM, IDAIC e INOA, la stessa disciplina prevedeva che i nuovi regolamenti stabilissero le modalità per l’accorpamento di essi nel C.N.R., assicurando loro il mantenimento della denominazione e della sede, quali strutture scientifiche del C.N.R;
in particolare, per l’I.N.F.M., si disponeva che venissero "salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le università e le imprese, la specificità dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne" (art, 23, c. 2, D.Lgs. n. 127 del 2003);
considerato che:
i regolamenti del C.N.R. adottati in attuazione del decreto legislativo n. 127 del 2003, in vigore dal 1º giugno 2005, sono risultati in concreto largamente elusivi delle prescrizioni di legge; in particolare, non solo non sembrano idonei a garantire in concreto ai ricercatori degli enti accorpati il pieno mantenimento dello stato giuridico ed economico, ma omettono di assicurare agli enti di ricerca confluiti nel C.N.R. un adeguato riferimento alle rispettive denominazioni e sedi, indispensabile per dare continuità e riconoscibilità a strutture e linee di ricerca già dotate di specifica visibilità nell’ambito della comunità scientifica nazionale e internazionale;
con riferimento all’INFM, i nuovi regolamenti non prevedono che siano fatte salve le forme innovative di collaborazione con le università, né che sia salvaguardata la specificità dei rapporti di lavoro dei ricercatori;
in particolare, è omesso ogni riferimento all’istituto del cosiddetto "tenure track", cioè allo strumento – estensivamente adottato in altri ordinamenti – che ha permesso all’ente di ricerca una politica graduale di assunzione, con verifica in itinere delle capacità del personale;
peraltro, questa omissione – in assenza di interventi interpretativi o correttivi dei nuovi regolamenti su tale aspetto – rischia di esporre tutti i ricercatori già assunti con concorso selettivo dall’INFM, sulla base di un bando recante espresso riferimento al "tenure track", alla possibilità di vedersi precluso l’accesso all’immissione nei ruoli a tempo indeterminato al termine del periodo soggetto a valutazione, a prescindere dagli esiti della valutazione stessa e dall’effettivo rilievo dell’attività di ricerca svolta;
quanto all’Istituto Papirologico "G. Vitelli", la sua trasformazione in struttura scientifica dell’Università di Firenze ha posto ulteriori e tuttora insoluti problemi all’amministrazione dello stesso ateneo, che si è trovata nella difficoltà di stabilire l’inquadramento universitario del personale ricercatore (contrattualizzato) proveniente dall’Istituto soppresso; infatti, da un lato, per il personale universitario contrattualizzato (personale tecnico-amministrativo) non sono previste qualifiche e profili professionali di ricercatori, e ,dall’altro, le norme sull’accesso ordinario al ruolo di ricercatore universitario non sembrano permettere una nomina diretta di un ricercatore di ente pubblico di ricerca senza un vero e proprio stravolgimento dei principi in materia di reclutamento del personale docente,
impegna il Governo:
a provvedere sollecitamente affinché i regolamenti del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), adottati in attuazione del decreto legislativo n. 127 del 2003, siano resi pienamente conformi alle disposizioni dettate dal medesimo decreto, sotto il profilo delle garanzie di mantenimento dello stato giuridico ed economico del personale già dipendente degli enti accorpati, nonché di visibilità e riconoscibilità – organizzativa e funzionale – di ciascuna delle strutture scientifiche riconducibili agli stessi enti;
in particolare, ad intervenire affinché siano conferite adeguate garanzie di continuità e riconoscibilità alle strutture e linee di ricerca riconducibili agli enti accorpati al C.N.R. – ad oggi del tutto trascurate dai regolamenti in vigore – al fine di tutelare la visibilità, la dignità e il prestigio, nell’ambito della comunità scientifica internazionale, di segmenti significativi della ricerca pubblica italiana;
inoltre, a disporre il pieno riconoscimento dell’istituto del "tenure track", anche in funzione di prevenzione del contenzioso amministrativo destinato a determinarsi con riferimento ai ricercatori già assunti attraverso questo strumento dagli enti successivamente confluiti nel C.N.R.;
in via generale, ad adottare ogni iniziativa idonea a salvaguardare e promuovere le forme di integrazione e collaborazione tra università ed enti di ricerca pubblici che si sono dimostrate più efficaci nell’esperienza nazionale, oltre che meglio calibrate sui modelli organizzativi più diffusamente adottati nei Paesi occidentali».
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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870a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005 (Pomeridiana)
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Presidenza
del presidente PERA,
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Seguito della discussione dei disegni di legge:
(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (Approvato dalla Camera dei deputati)
(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università
(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria
(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari
(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari
(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato
(1150) SODANO Tommaso ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente
(1163) FRAU. - Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato
(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria
(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia
(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto
(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato
(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario
(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)(ore 19,26)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3497, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 604, 692, 850, 946, 1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 2856 e 3127.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Gaburro. Ne ha facoltà.
GABURRO (UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il provvedimento all'esame propone una riforma - attesa da tanti anni - della disciplina dello stato giuridico dei docenti universitari e dei ricercatori nei diversi aspetti.
Una scelta decisa e coerente verso un'università che sia sede primaria della ricerca e della trasmissione critica del sapere e che vede protagonisti atenei in competizione tra di loro, all'interno di regole che premiano la qualità, richiede che siano stabiliti requisiti di accreditamento decisamente più rigorosi rispetto a quelli attuali, norme di accreditamento che lascino alle università un margine di scelta, risorse adeguate agli standard internazionali, apertura all'apporto dei privati allo sviluppo della ricerca.
Entrando nel merito del provvedimento, intendo limitare il mio intervento ad alcune riflessioni riguardanti solo tre aspetti, che ritengo particolarmente importanti e significativi.
Con riferimento al reclutamento, giudichiamo positivamente l'introduzione di procedure finalizzate al conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale, bandite annualmente dal Ministero per le fasce degli ordinari e degli associati e per settori scientifico-disciplinari. Preferiamo l'idoneità nazionale, considerata, nell'esperienza, l'inadeguatezza dell'attuale sistema di selezione a livello locale.
Si tratta della riforma del sistema dei concorsi, che ha come presupposto una valutazione negativa nei confronti della riforma introdotta nel 1998, riconosciuta anche in sede di esame del più volte citato affare assegnato.
Nella risoluzione conclusiva, tra le soluzioni prefigurate vi è quella relativa alla lista nazionale di idonei, con una maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso. Anche altri colleghi, non solo di maggioranza, nel corso della discussione generale in Commissione, si sono espressi in senso favorevole al sistema delle idoneità nazionali. I dati disponibili sul reclutamento universitario confermano la necessità di un intervento in tale direzione, atteso che, rispetto alle attuali modalità procedurali, l'idoneità nazionale garantisce maggior coinvolgimento e responsabilità della comunità scientifica e maggiore e più ampia competizione.
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Gaburro, se la interrompo, ma chiedo cortesemente al vice presidente Salvi di «prelevarmi». È già stato avvertito da un po' di tempo ed io ho bisogno di alzarmi.
GABURRO (UDC). La maggioranza ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del provvedimento, per predisporre, con urgenza, una proposta di fattibilità tendente a promuovere concretamente la cultura della qualità, lungo le linee di esperienze standard e le procedure affermatesi nei Paesi europei più avanzati. Si tratta di un sistema di valutazione indipendente da affidare ad una Authority esterna. Attraverso un organismo indipendente di valutazione, vogliamo mettere in moto un processo di sana competizione tra gli atenei che si sviluppi nel tempo, puntando ad arrivare alla piena autonomia decisionale delle università.
Infine, vi è il problema cruciale, quello dei ricercatori. Si tratta del giusto riconoscimento per gli attuali ricercatori, da anni impegnati nell'attività di docenza oltre che di ricerca. È la loro attività di docenza a consentire lo svolgimento di molti corsi di studio.
Presidenza del vice presidente SALVI (ore 19,30)
(Segue GABURRO). La domanda cruciale è volta a capire se è giusto individuare la terza fascia.
La soluzione prospettata nel disegno di legge è sofferta e coraggiosamente lontana dalla logica dell'ope legis esplicita o mascherata. Per le prime quattro tornate si prevede l'allargamento delle opportunità del 100 per cento di idoneità nazionale a professore associato rispetto alle richieste delle università. Una buona parte dei 20.000 ricercatori attuali è composta da studiosi di valore, meritevoli di diventare con urgenza professori associati, che per una ragione o per l'altra sono stati sfortunati.
Noi riteniamo doveroso offrire loro con urgenza l'opportunità di ottenere finalmente giustizia attraverso un incremento dei regolari concorsi ad associato e non attraverso i cosiddetti giudizi di idoneità che, come sappiamo per esperienza consolidata da decenni (direi da sempre), diventerebbero l'ennesima, ope legis, burla più o meno mascherata. È una scelta seria e non demagogica per ridurre la sperequazione tra opportunità e merito.
Infine, vi è una proposta nuova, nata dalla riflessione e dal confronto con alcuni rappresentanti dei giovani ricercatori e formulata con l'emendamento 3.35, presentato dal senatore Asciutti, che a nostro avviso può rappresentare un vero progetto a favore di tanti giovani di valore che stanno affacciandosi con interesse al mondo della ricerca e all'università: si tratta di una proposta di grandissima importanza.
Attualmente nelle università vi sono ricercatori con contratti a tempo determinato per molte tipologie; si tratta di oltre 50.000 giovani. È evidente, rispetto a quei giovani, il significato e la portata di tale proposta, che offre loro opportunità reali di emergere dalla selezione per adire fino al 30 settembre 2013 i ruoli dei ricercatori.
Nei confronti del testo dell'emendamento, ho personalmente due suggerimenti che ritengo migliorativi: in primo luogo, nel nostro tempo, il dottorato di ricerca deve essere considerato una condizione necessaria e non un semplice titolo preferenziale; in secondo luogo, ritengo opportuno ed equo ampliare la specificazione dei titoli preferenziali alle attività svolte in qualità di assegnisti, contrattisti, borsisti, post-dottorato non solo presso le università, ma anche presso gli enti pubblici di ricerca.
Avviandomi alla conclusione, vorrei invitare i colleghi a considerare che il finanziamento del sistema universitario non è un lusso che un Paese può scegliere se permettersi o no, ma, al contrario, il più importante investimento per il suo futuro.
L'università italiana è interessata da un processo di riforma che ha messo in moto un ripensamento dei suoi compiti. Ne scaturiscono sfide, prospettive di rinnovamento di grande portata. Da un lato, l'epoca contemporanea sembra, infatti, dominata da una prospettiva tecnicistica che pone modelli di sviluppo e di lavoro improntati all'ottica dell'avere, che tendono a limitare il campo della scienza al calcolo ottimale dei mezzi, senza la determinazione critica dei fini, ne deriva uno sviluppo scientifico senz'altro straordinario, esposto tuttavia alla tentazione di trascurare le dimensioni dell'etico e dello spirituale. Dall'altro lato, si diffonde una marcata sfiducia nella capacità della ragione umana di raggiungere solide certezze in ordine al vero e al bene. Non è, tuttavia, scomparsa la razionalità che si interroga sui fini, sui valori e sulla qualità.
La riforma dell'università non può e non deve, quindi, ignorare il servizio all'uomo come persona da un lato e la ricerca della verità dall'altro. La logica dell'efficienza, cui spesso ci si richiama come principio guida dell'organizzazione e della riorganizzazione del sistema universitario, pur apprezzabile e necessaria, non può costituire il riferimento unico della riforma, a mio avviso neanche il principale. Al primo posto deve rimanere la risposta alla domanda di formazione, così come occorre riaffermare la rilevanza sociale dell'università.
Grazie all'autonomia, l'università deve potersi rinnovare come luogo privilegiato di elaborazione di un sapere critico e di una ricerca libera da condizionamenti politici ed economici, ma chiara e decisa nella funzione sociale che è chiamata ad esercitare.
Nell'ambito di un quadro giuridico, capace di garantire il controllo e la partecipazione più diretta dei soggetti coinvolti, occorre dare spazio ad una progettualità che orienti le risorse e costruisca intese con altri soggetti. Incoraggiante, in questa prospettiva, è l'accresciuta consapevolezza del legame tra ambito scientifico ed etico, in una prospettiva di impegno intellettuale capace di significati, oltre che di procedure.
Nel contesto delle riforme che incidono sulla qualità dell'università, e quindi sul futuro dei giovani, molto dipende dai docenti, dalla loro disponibilità e dalla loro dedizione personale. La maggioranza degli atenei del nostro Paese si caratterizza per l'elevata qualità, come si conferma dalla presenza di molti docenti e ricercatori nei principali centri di eccellenza e di ricerca internazionale.
Con questo provvedimento sullo stato giuridico noi vogliamo offrire un aiuto concreto ed equo al nostro sistema universitario, proponendo ai docenti universitari, ai ricercatori e ai giovani strumenti più adeguati per le nuove generazioni, che si aprono alla responsabilità del pensiero e a quella testimonianza culturale ed umana che è il contrassegno degli autentici maestri. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.
*PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, affrontando una riforma di un settore fondamentale per lo sviluppo non solo economico, ma anche civile di un Paese qual è l'istruzione universitaria, credo che avremmo dovuto dedicare maggiore attenzione all'articolato di quanta non ne sia stata dedicata nei lavori delle Commissioni, e soprattutto, forse, non avremmo dovuto usare lo strumento della legge delega, che lascia ampi margini di incertezza circa la reale portata di alcuni meccanismi che vengono introdotti (penso, ad esempio, ai meccanismi concorsuali).
Vedremo più avanti il perché del ricorso alla legge delega, che è già per noi motivo di perplessità nei confronti di questo provvedimento. Ma ben altri sono i motivi non solo di perplessità, ma di rifiuto di questo provvedimento, un rifiuto che tutta l'università italiana sta manifestando: lo manifesta la Conferenza dei rettori, lo manifestano i docenti, lo manifestano gli studenti. Io mi sono formato in un modello di università diverso da quello che oggi vige in Italia, e ho insegnato a lungo sia nella precedente università di élite - ormai così viene definita - sia nell'università qual'essa è oggi. Qual'era il difetto, e quali erano i pregi del modello dell'università di élite? I pregi erano quelli di una formazione molto accurata di quei pochi studenti che la frequentavano; erano la qualità degli studi, ma - ripeto - destinata ad un numero di studenti molto limitato, e con una allocazione delle risorse tra i vari campi disciplinari che non era quella necessaria allo sviluppo economico del Paese. Che cosa, però, abbiamo sostituito a quel modello?
Per passare da un'università di élite ad un'università di massa che assolvesse ai compiti ed alle funzioni che si voleva assegnarle, sarebbero stati necessari massicci investimenti, un meccanismo di reclutamento efficace e forse, anzi sicuramente, una scuola secondaria superiore di grande qualità: tutti elementi che non ci sono stati.
Abbiamo avuto invece l'abbassamento qualitativo che negli anni ha segnato tutta l'istruzione superiore ed universitaria; abbiamo avuto un degrado della scuola media superiore; abbiamo avuto percentuali molto alte di abbandono della frequenza universitaria e abbiamo avuto anche altri fenomeni preoccupanti: la progressiva localizzazione dell'insegnamento universitario, la scarsa circolazione dei docenti universitari sul territorio nazionale, che era uno dei grandi pregi del precedente modello. Questo fenomeno di scarsa circolazione è stato largamente determinato da meccanismi concorsuali che hanno prevalentemente premiato esigenze locali.
Inoltre è stato attivato un numero forse eccessivo di corsi di laurea, proprio per assicurare un incarico di docenza al numero crescente di quanti venivano promossi all'interno delle singole realtà locali, senza - ripeto - alcun confronto nazionale.
Soprattutto, il grande difetto è stato che, aumentando il numero degli studenti e quello dei docenti, non è cambiata, o addirittura in taluni casi è cambiata in peggio, l'allocazione delle risorse tra i vari campi disciplinari. Vi sono stati momenti in Italia (non so qual è la situazione attuale), in cui le cattedre di Arte del giardinaggio sono state in numero superiore a quelle di Biologia molecolare; non ho nulla contro, anzi, ho una grande passione per la landscape architecture, l'arte del giardinaggio, però forse un Paese si deve chiedere se è più importante la biologia molecolare o il diritto pubblico americano o il diritto regionale sardo (visto che anche in tali discipline si sono registrate alcune fioriture di cattedre).
Credo che questa sia una delle questioni che non sono state affrontate in passato, ma che certo questo disegno di legge non affronta. Infatti, dobbiamo chiederci se questo disegno di legge, e la delega che esso assegna, è funzionale ad affrontare i problemi strutturali dell'università italiana: la risposta è assolutamente negativa, soprattutto perché questo disegno non permette un adeguato spazio di reclutamento dei giovani e anzi penalizza le new entries; è un disegno che in sostanza prevede una sistemazione dell'attuale corpo docente più nominalistica che reale, perché non si mettono adeguate risorse sul tavolo; e naturalmente solo mettendo risorse sul tavolo si ottiene un modello nuovo e funzionante di università. Parenteticamente, faccio notare che lo stesso strumento di valutazione che la legge introduce non trova copertura finanziaria (lo dice la Commissione bilancio); quindi, se non copriamo nemmeno gli strumenti innovativi che si intendono introdurre con questo disegno di legge, figuriamoci se gli investimenti che questo disegno di legge sottintende come necessari sono a disposizione: non lo sono.
Sinora ho fatto un discorso di carattere generale. Ora credo si debba rapidamente esaminare quali sono le principali insufficienze dell'articolato. Se lo esaminiamo, vediamo che queste insufficienze emergono con grande chiarezza.
Prendiamo, ad esempio, l'articolo 3, guardiamo cioè agli istituti fondamentali di questo disegno e di qualsiasi modello di università; guardiamo, ad esempio, come viene innovato il reclutamento. Il Governo è delegato, entro sei mesi dalla data di approvazione della legge, ad approvare, con decreti legislativi, un nuovo modello basato su un'idoneità scientifica nazionale, con commissioni che vengono sorteggiate tra un corpo di commissari nazionali potenziali. Le singole realtà locali non possono partecipare alle commissioni se chiedono l'attivazione della procedura di idoneità. E su questo non ho obiezioni. Ma questa parte della procedura, che appare così garantista, in realtà poi si scontra con la seconda parte della procedura stessa, secondo la quale, raggiunto un certo numero di idonei, questi ultimi possono essere chiamati dalle singole università secondo i regolamenti che le singole università si daranno. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una procedura che dà l'idoneità a livello nazionale, ma lascia poi a disposizione delle singole realtà locali, secondo regolamenti che queste si daranno in assoluta autonomia, la chiamata dei singoli docenti. Credo che quella progressiva localizzazione della docenza, che lamentavamo come uno dei mali dell'odierna università, continuerà in futuro. Vi saranno infornate di idonei a livello nazionale e poi i giochi continueranno ad essere fatti a livello locale. I giovani si laureeranno in una facoltà, e se riusciranno a mettere un piede nell'università, continueranno a fare la loro carriera in un'unica sede.
Il meccanismo è pieno di ulteriori difetti. Innanzitutto, quanti soggetti possono essere resi idonei per ciascuna fascia? La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 dispone che si procederà, per ciascuna fascia e settore disciplinare, in misura pari al fabbisogno indicato dalle università per cui è garantita la relativa copertura finanziaria. Non si parte dai bisogni, non c'è una programmazione: si parte dalla copertura finanziaria e non viceversa! Nessuna programmazione! Invece, una legge che vuole essere innovativa prima detta le grandi linee di sviluppo di un sistema universitario, poi va alla ricerca della loro copertura, magari pluriennale; se si deve fare un progetto per un modello di università all'altezza delle esigenze del Paese si deve partire dal progetto, non dalle risorse finanziarie esistenti, che abbiamo già visto essere insufficienti. Questo progetto di legge non risolve minimamente il problema dell'università italiana, anzi lo aggrava proprio perché, al di là della sua apparente ambizione innovativa, in realtà è un progetto rinunciatario.
Ma non è solo questo il difetto. Ho detto prima che vi è una penalizzazione dei giovani molto forte, perché per ciascun settore disciplinare deve essere bandito un concorso per non meno di un posto: uno! Le materie di frontiera, le materie nuove avranno insomma non meno di un posto in un quinquennio.
La lettura di questo articolato fa rabbrividire: non c'è alcuna flessibilità, alcuna possibilità di spostare risorse da un settore disciplinare a un altro. Non vi è alcuna nuova risorsa. Tutto è previsto in legge; si ha l'ardire - pur trattandosi di una legge delega - di non lasciarlo nemmeno al decreto legislativo: si mette nero su bianco che per ciascun settore disciplinare deve essere bandito un concorso "per almeno un posto" in un quinquennio.
Inoltre, gli idonei, una volta raggiunta l'idoneità, rimangono tali per quattro anni, il che significa, appunto, che ci sarà un concorso ogni quadriennio o quinquennio, cioè non ci sarà nessuna mobilità, nessuna capacità di adattarsi alle nuove esigenze disciplinari e nessuna possibilità per i giovani di entrare massicciamente nell'università.
Il numero di idonei, infine, non solo è rapportato alle risorse e alle allocazioni oggi esistenti tra i vari campi disciplinari (quindi già in ritardo rispetto alle esigenze), ma viene aumentato ope legis: il 25 per cento dei posti è riservato ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni. Nei sistemi universitari che funzionano, dopo quindici anni che si è in una fascia se non si è vinto un concorso per andare nella fascia superiore, si è professori scadenti.
In Italia per lungo tempo non si sono fatti sufficienti concorsi; di conseguenza, il vero problema è che prevediamo di allocare il 25 per cento dei posti di prima fascia a favore di persone che sono già estremamente anziane, alle soglie della pensione. Lasceranno queste persone risorse disponibili per le new entries? No, perché queste risorse verranno destinate al finanziamento dei differenziali stipendiali. Non c'è nessuna risorsa per i giovani, nessuna risorsa per le fasce più basse della carriera universitaria. Se si vuole innovare un sistema universitario si comincia dalle fasce più basse, non si promuovono con una ope legis i docenti di fascia alta da una fascia a quella superiore.
Ci sono altri esempi che potrei citare per dimostrare che non si destinano risorse per promuovere nuovi ingressi nella docenza universitaria. Per esempio, si dice che l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università - un fabbisogno, ripeto e ricordo, rapportato alle attuali risorse - è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo. Sostanzialmente, si può rendere idonei, con i prossimi concorsi, il doppio delle posizioni per le quali esistono risorse. Questo che cosa significa? Che noi avremo il doppio di posizioni nelle materie oggi forti, e penalizzeremo ulteriormente le materie nuove. È un sistema universitario vecchio che codifica la sua vecchiezza; è un sistema universitario vecchio nelle materie e vecchio nelle persone; è una gerontocrazia che continua a riprodursi come gerontocrazia. Ed è una gerontocrazia che siede su cattedre in materie spesso obsolete. E noi stiamo aggravando questo male.
Credo che basti pensare a questi fattori per esprimere un giudizio negativo; ma non sono i soli, ce ne sono altri. Infatti, noi stiamo strutturando la nostra università secondo alcuni profili professionali che sono quelli degli ordinari, degli associati, e di tutti gli altri ruoli delle persone che operano nelle università e che confluiranno nel nuovo ruolo dei professori aggregati. Fra di essi vi sono ricercatori confermati, vecchi incaricati stabilizzati. Sono stato incaricato 40 anni fa; pensavo che non esistessero più gli incaricati stabilizzati, ma chiaramente ce ne è ancora qualcuno e infine, assistenti ordinari di un ruolo ad esaurimento, e soprattutto tecnici laureati. Diciamo le cose come stanno: i tecnici laureati sono concentrati nelle facoltà di medicina, in particolare a Roma. Qui si sta pagando un piccolo prezzo alle facoltà di medicina e all'università di Roma, levando risorse a tutte le università per i nuovi ingressi, e promuovendo tecnici laureati che, in taluni casi, hanno tutti i requisiti del docente, perché non essendovi a disposizione alcun altro posto si sono dati posti di tecnico laureato a persone che hanno svolto in effetti un'attività di docente. Non avendo posti per bandire concorsi per ricercatore si sono create posizioni di tecnico laureato. Però, nella massima parte dei casi, gli attuali tecnici laureati sono effettivamente tali e non hanno nulla a che vedere con la docenza, e poco a che vedere, se non in una funzione servente, con la ricerca scientifica.
Ancora un esempio. Il comma 4 dell'articolo 4 prevede la possibilità, sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, di reclutare professori di altissimo livello scientifico-professionale, con trattamenti economici integrativi diversi da quelli della normale docenza. Oltre a questi super-contratti c'é poi la figura dei normali contrattisti, che è l'unica figura che permette un accesso futuro all'università. Per questa figura si prevede un trattamento economico rapportato di norma "almeno" a quello degli attuali ricercatori confermati. Ma, signor Sottosegretario, dove sono le risorse per permettere agli attuali contrattisti, e soprattutto ai nuovi futuri contrattisti, di avere trattamenti economici "almeno" pari a quelli degli attuali ricercatori confermati? Specie quando le risorse lasciate da quei ricercatori confermati che diventassero associati saranno assorbite per coprire i differenziali stipendiali?
Io credo che si potrebbe continuare a lungo ad illustrare le incongruenze interne di questo progetto di legge, ma il punto di fondo è che questo provvedimento non innova la nostra Università, anzi, ne congela i ritardi; non sostituisce ad un modello deficitario un altro modello innovativo con possibilità di successo; non investe nuove risorse; non prende ad esempio modelli stranieri. Io credo che l'unica vera innovazione - e chiudo, signor Presidente - negli ultimi anni sia stata l'introduzione del modello del 3+2. Era un modello che aveva come scopo quello di orientare la grande massa degli studenti verso un titolo, e di permettere ad un numero più basso di studenti di proseguire in una professionalizzazione più avanzata, o di accedere a posizioni di ricerca e di lavoro scientifico.
Se questo fosse stato fatto, se si fosse proseguito in questa direzione, noi avremmo avuto la possibilità di investire risorse nuove prioritariamente sul secondo biennio: avremmo, insomma, avuto la possibilità di decidere una strategia per settori disciplinari differenziati. Tutto questo in questa proposta di legge non c'è. Quanto ci viene proposto è, quindi, una riforma nominalistica, che non risolve i problemi e che permetterà solo al Ministro di dire di avere portato a compimento la sua riforma. Ma sarà una pessima riforma. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Betta. Ne ha facoltà.
BETTA (Aut). Signor Presidente, intervenire ad un'ora così tarda ovviamente è davvero poco stimolante, però voglio comunque fare una riflessione sulle motivazioni che mi portano ad esprimere un forte giudizio di perplessità su questo disegno di legge concernente le disposizioni relative ai professori e ai ricercatori universitari, e la delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.
In realtà, dietro ad un complesso di norme relative al reclutamento e allo status giuridico della docenza, c'è una concezione dell'università e della ricerca che differisce profondamente dalla mia. Posso riconoscere che nel corso del suo iter questo disegno di legge ha visto anche dei miglioramenti rispetto alla stesura inizialmente proposta dal Governo. Mi riferisco, in specifico, ai passaggi che prevedevano per la docenza universitaria la compatibilità con lo svolgimento esterno di attività professionali e di consulenze e con la direzione di strutture di ricerca anche private. Penso che se fosse rimasta all'interno del disegno di legge tale possibilità, questo sarebbe stato un passaggio molto discutibile, che - se concretizzato - avrebbe potuto portare, anche nel medio periodo, ad una qualche situazione di rischio per la qualità dell'insegnamento e dell'offerta formativa.
Ma certamente non possiamo neppure dimenticare la mancanza, che nell'attuale testo è stata comunque recuperata, di un chiaro riferimento all'attività di ricerca quale attività primaria dei docenti universitari, insieme con la stessa docenza. Quindi, questi passaggi discutibili sono stati modificati o attenuati nel dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati. Tuttavia, rimangono molte perplessità e questo disegno di legge, secondo me, è insufficiente rispetto alle aspettative che su questi temi ha tutto il mondo dell'università.
Credo che oggi siamo davanti ad una legge che, con queste modifiche ed altre che sono state introdotte, ha perso, per certi aspetti, la sua carica riformatrice è diventando un testo che risponde in maniera burocratica, privo forse di quella necessaria innovazione che sola potrebbe dare vero slancio al sistema dell'università.
Dico tutto questo perché, a mio giudizio, la necessità di una riforma esiste. Il sistema universitario abbisogna di una riforma che ne adegui le caratteristiche alle nuove esigenze di complessità e di compatibilità proprie della società attuale.
Forse, quello che oggi non esiste è la reale volontà di fare tutto questo. Come Commissione abbiamo incontrato più di 50 associazioni, enti, organismi rappresentativi del mondo universitario e da parte di tutti è venuta forte la richiesta di una riforma, di una modifica che consenta all'università italiana di affrontare una situazione di competizione e di confronto con le altre realtà europee e mondiali.
Quello di cui stiamo discutendo è un disegno di legge che nei suoi articoli sembra smentire questa aspirazione, che dovrebbe invece essere suo primo presupposto; un disegno di legge che forse non valorizza sufficientemente l'importanza della ricerca, della libertà della stessa, ma anche l'autonomia e la responsabilità che dovrebbero spettare ai docenti universitari.
Dispiace. Dispiace perché ci troviamo davanti ad una proposta che sembra non comprendere sino in fondo i problemi complessi dei processi di produzione e di elaborazione della cultura scientifica e umanistica.
Credo tuttavia che nel discutere di questo testo sia anche necessario parlare del concetto di università, dell'idea di università. L'articolo 1 della versione precedente veniva aperto da una definizione di università che credo sia trasversalmente condivisibile e che la voleva quale sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, che coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà.
Oggi, nel testo al nostro esame, questa parte è stata eliminata. Vorrei comunque partire da qui per analizzare poi, con maggior precisione, lo spirito di questo disegno di legge.
In questa prospettiva, è bene sottolineare come il sistema dell'università ricopra un ruolo fondamentale, non solo per la crescita culturale del sistema Italia, ma anche per un accrescimento complessivo del Paese. Una crescita che poggia fortemente sulla ricerca e, in particolare, sulla ricerca di base e sulla capacità del complesso universitario di interagire con il territorio e con i mondi vitali in esso inseriti, ma anche sulla capacità del Paese di fare sistema con l'università, insieme con le proprie università, evitando in questo modo anche il preoccupante fenomeno noto come fuga dei giovani cervelli e dei giovani scienziati.
Il ruolo dei docenti universitari e dei ricercatori è allora assolutamente strategico e va necessariamente riformato, affinché possa rispondere al meglio alle premesse fin qui esposte, cosa che però non trovo nella proposta di legge.
Credo sia chiaro a tutti che uno dei nodi principali che devono essere affrontati è il progressivo invecchiamento del nostro corpo docente. Per dare alcuni dati, che ci sono stati forniti dal MIUR, l'età media dei ricercatori supera ormai i quarant'anni, quella dei professori associati i cinquanta e la maggior parte degli ordinari ha più di sessant'anni di età. Sono situazioni che non riscontriamo negli altri Paesi, con i quali pur dobbiamo confrontarci.
Sono dati che non possiamo permetterci di trascurare, perché dimostrano come in realtà la carriera accademica così come oggi è strutturata sia difficilmente accessibile da parte delle nuove generazioni, anche se queste hanno la volontà di cimentarsi con essa. Infatti, sono molti i nostri giovani laureati ed esperti ed i giovani scienziati che per questa ragione non si inseriscono nel nostro sistema di ricerca e nel nostro sistema universitario, ma preferiscono andare in altri Paesi europei o del mondo, in particolare negli Stati Uniti.
Eppure, è consapevolezza comune che in realtà avremmo un profondo bisogno di riuscire ad invertire questa tendenza, che ho prima ricordato. Ebbene, il testo in esame non affronta compiutamente le cose, non avanza proposte vere per cambiare questa situazione, che pure è definita inaccettabile. Si preferisce, in qualche maniera, trovare soluzioni che possono essere solo soluzioni-tampone.
In particolare, non vengono messe a disposizione risorse per poter affrontare compiutamente tale nodo. Penso che in questi anni abbiamo già visto una situazione di questo tipo: abbiamo voluto riformare la scuola senza mettere a disposizione le necessarie risorse e ciò, naturalmente, ha avuto conseguenze estremamente negative. Non vorrei che anche questo disegno di legge, che in qualche maniera prevede una autocopertura delle risorse, poi diventi un forte limite.
Ancora, per quanto riguarda questa tentazione di dare risposte non sufficienti, riscontro un esempio di ciò nella figura del professore aggregato. È noto che l'attuale assetto del sistema universitario risente fortemente e pesantemente di un processo di precarizzazione generalizzata di una parte della docenza e, soprattutto, di grande parte della ricerca.
Vi sono moltissime figure non strutturate che oggi operano all'interno del sistema universitario. I dati del MIUR parlano di oltre 50.000 precari che lavorano nell'università. Ebbene, tutti questi ricercatori, assistenti, tecnici laureati e così via potrebbero diventare, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, professori aggregati. Ma cosa rappresenta questa figura, che tipo di ruolo potrà esercitare dentro l'università? La legge non lo dice.
L'impressione è quella di trovarci di fronte ad una risposta generica, che risolve solo in minima parte i problemi posti da questa presenza dentro l'università, senza tener conto che scelte di questo tipo generano naturalmente forti aspettative e grandi speranze in tutte le persone coinvolte.
Credo che la figura del professore aggregato sia anche il sintomo di una certa difficoltà, di una certa ritrosia da parte del Governo ad affrontare il tema della ricerca con attenzione, con fiducia, mettendo a disposizione le risorse necessarie. Penso infatti che mettere ad esaurimento il ruolo dei ricercatori, così come viene fatto, sostituendolo con questa figura e semplificando il modello di riferimento della docenza universitaria, sia una soluzione sbagliata. A mio avviso, questa figura generica che si inserisce in maniera non chiara all'interno della struttura universitaria dovrebbe essere respinta o modificata in qualche modo.
Abbiamo ricordato prima quanto è emerso dalle audizioni che la Commissione ha svolto su questo tema, ma anche il presidente della CRUI ha ribadito recentemente che c'è una forte volontà di contribuire alla soluzione dei problemi del Paese. Si è consapevoli del ruolo che l'università può esercitare, se naturalmente il suo ruolo viene accettato e condiviso, se il lavoro di ricerca dell'università (e in particolare della ricerca di base) viene finanziato.
Diceva il presidente della CRUI, in rappresentanza di tutti i rettori, che «Se si vuole sottrarre il Paese alla recessione, bisogna decisamente puntare sull'investimento in ricerca, in particolare quella di base, perché è attraverso di essa, con le sue piattaforme tecnologiche, che si producono innovazione, sviluppo e quindi una nuova competitività del Paese». Naturalmente siamo tutti d'accordo su questo. La domanda è: come lo facciamo, con quale convinzione il Parlamento e soprattutto il Governo danno risposte a questo tipo di aspettativa, di volontà di contribuire? Mi sembra che il disegno di legge in esame delinei un'università che contribuisce poco sulla strada della ricerca e dell'innovazione.
Particolare perplessità e preoccupazione ha generato in me anche l'idea di poter ricorrere a contratti di diritto privato per affrontare il problema della ricerca. Non sono pregiudizialmente contrario a questo strumento, penso anzi che esso possa essere utilizzato; tuttavia, sappiamo che, quando esso viene proposto in presenza di risorse limitate, può costituire una scorciatoia e, anziché contribuire al miglioramento dell'organizzazione e dei risultati della ricerca, può causare un impoverimento. Pertanto, prevedere il ricorso a questa figura giuridica potrebbe essere una scorciatoia per utilizzare questo strumento in maniera impropria.
Molte critiche sono riecheggiate in quest'Aula, pronunciate da diversi colleghi. Penso che queste critiche debbano essere accolte, perché forse il disegno di legge oggi al nostro esame, proposto dal Governo e modificato dalla Camera dei deputati, non è la migliore riforma possibile per la nostra università. Forse dovremmo ancora riflettere, ragionare e comunque confrontarci di più su questo tema.
La strada che qui ci viene proposta, cioè quella di discutere il provvedimento in poco tempo, pendente la sessione di bilancio, mi sembra non possa essere condivisa; viceversa, dovremmo individuare soluzioni condivise e per questo più forti per un problema che tutti riconosciamo come reale, cioè quello del ruolo della nostra università.
Quanto ho visto finora mi convince ulteriormente del fatto che questa sia una strada pericolosa che con coraggio e responsabilità, pur sostenendo la necessità della riforma, dovremmo affrontare e discutere maggiormente, approfondendola di più.
Vorrei concludere il mio intervento rivolgendo un pensiero ai giovani che, se la riforma verrà approvata, saranno quelli più penalizzati dalle sue conseguenze.
Io penso che tutti noi dobbiamo imparare a fidarci di più delle nuove generazioni; credo fortemente, infatti, che molti giovani sarebbero disposti a restare in Italia e ad intraprendere qui la carriera accademica, anche affrontando notevoli sacrifici, se soltanto la politica e le istituzioni di cui noi oggi siamo rappresentanti fossero in grado di elaborare strategie capaci non tanto di risolvere i problemi dall'oggi al domani, ma quanto meno di restituire senso di prospettiva al loro essere e lavorare all'interno delle università e degli istituti, al loro impegno, al loro fare ricerca.
Ritengo che questa sia una grande responsabilità anche per tutti noi. A mio avviso, infatti, il fare sistema deve necessariamente vedere impegnato e presente tutto il Paese; naturalmente un ruolo importante è anche quello del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e soprattutto del Governo.
Non possiamo permetterci di condannare l'università e tutti coloro che la vivono in una condizione di costante precariato ed incertezza. (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brignone. Ne ha facoltà.
BRIGNONE (LP). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la rilevanza politica e sociale della riforma degli ordinamenti didattici universitari e quella del secondo ciclo scolastico, ambedue all'esame del Parlamento e della necessaria e conseguente definizione dello stato giuridico dei docenti, disposto per l'università da questo disegno di legge e per la scuola ancora purtroppo incerto, hanno suscitato un dibattito vasto ed intenso, ma - ahimè! - limitato per lo più agli addetti ai lavori.
Sono emerse voci dissenzienti non tanto sugli obiettivi di per sé condivisi, quanto piuttosto sugli strumenti per raggiungerli e sulla valutazione dell'efficacia dei medesimi. Trattandosi di scelte di grande valore strategico per il futuro dei nostri giovani e per la crescita civile ed economica del Paese (la definizione di modelli formativi e di percorsi didattici scolastici ed universitari spiccatamente professionalizzanti oppure no, la possibilità che il valore legale dei titoli di studio possa essere superato da un sistema nazionale di valutazione non scevro da riferimenti almeno europei), il peso di scelte politiche che possono determinare rigidità organizzative lesive anche dell'autonomia degli atenei avrebbe richiesto una differente partecipazione e ben altro coinvolgimento nel dibattito, al fine di individuare scelte più condivise.
Nella scorsa legislatura, la strategia a mosaico delle riforme scolastiche determinò - come certamente ricorderanno i colleghi che già allora parteciparono ai lavori della 7a Commissione - esiti talvolta contraddittori e sovente non collocati in un disegno organico di riforma.
La riforma universitaria del tre più due, appianata da opportune strategie di sostegno finanziario, non è riuscita tuttora a coniugare un alto livello dei corsi, contro lo svilimento delle lauree, con la finalità strategica di incrementare il numero dei laureati, che contrasta con le limitazioni di accesso a numero chiuso, così caro a certi ordini professionali.
È noto che la necessità di approntare i regolamenti didattici per non incorrere in meccanismi di disincentivazione ha determinato in non pochi casi l'allentamento dei controlli, non solo sulla validità e coerenza scientifica dei corsi di nuova istituzione, con conseguente, ulteriore proliferazione delle lauree nell'arengo della concorrenza fra gli atenei, ma anche degli opportuni spazi e servizi connessi, spesso così inadeguati, specie nel Far west del decentramento universitario.
Come si può osservare, non sempre i problemi dell'università sono conseguenza di scelte governative. Il proposito di semplificazione delle lauree da 286 a 157 classi ha comunque consentito in molti casi addirittura il raddoppio e la triplicazione dei corsi: il che pone seri interrogativi non solo sul valore legale del titolo, ma soprattutto sulla sua effettiva spendibilità, al di là dell'incremento delle immatricolazioni e della necessità di ricollocare la docenza nei nuovi corsi.
È chiaro che l'autonomia e la discrezionalità degli atenei nell'attivare i corsi e nel promuoverli - conquistando studenti con tecniche quasi pubblicitarie, fenomeno peraltro sempre più diffuso anche nella scuola media superiore dopo l'introduzione dei parametri dimensionali dell'autonomia - non può prescindere dalla valutazione dei costi, delle risorse, del fabbisogno e dalla necessità di stabilire, più che regole, criteri ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, prevista dall'articolo 3 di questo disegno di legge.
Non sarebbe corretto, però, sottolineare soltanto gli aspetti negativi del sistema universitario italiano per giustificare la necessità della riforma. Pur con innegabile insufficienza di risorse, pur con un rapporto docenti-studenti decisamente inferiore alla media OCSE, appare comunque in ascesa il numero dei laureati ed in diminuzione quello degli abbandoni, nonostante l'orientamento sia ancora inadeguato anche per l'accesso ed il successo nella scuola secondaria di secondo grado, non solo nell'università.
Rimangono pesanti problemi strutturali che questo disegno di legge però non può risolvere: la complessità degli adempimenti burocratici e delle procedure ordinamentali, la precarietà dell'edilizia universitaria, il livello dei servizi didattici, il decentramento dei megatenei, il ridimensionamento della massa dei fuori corso che caratterizza gli atenei italiani.
Il disegno di legge, come sappiamo, ha suscitato dispute e rimostranze dell'opposizione ed anche di parte cospicua del mondo accademico per le norme, soprattutto quelle recate dall'articolo 4, concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, sulle quali comunque potrebbero essere possibili affinamenti per via emendativa.
La delega al Governo è però vincolata a princìpi e limiti ben determinati, come le modalità di sorteggio e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che secondo taluni rappresenterebbero un sovradimensionamento del ruolo ministeriale nel mondo universitario. Al contempo, la valenza assegnata all'idoneità scientifica e le modalità del suo conseguimento; le norme di valutazione recate dall'articolo 2, che però potrebbero e dovrebbero essere rese ancora più efficaci; l'adozione di decreti per favorire l'internazionalizzazione della docenza rappresentano comunque nuove e concrete opportunità, nonostante lo scarso entusiasmo dimostrato da una parte del corpo docente a partecipare al processo riformatore dell'università.
PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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871a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente SALVI
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Seguito della discussione dei disegni di legge:
(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (Approvato dalla Camera dei deputati)
(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università
(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria
(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari
(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari
(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato
(1150) SODANO Tommaso ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente
(1163) FRAU. - Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato
(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria
(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia
(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto
(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato
(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario
(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(ore 9,35)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3497, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 604, 692, 850, 946, 1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 2856 e 3127.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.
MORANDO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia cresce poco; in particolare, cresce ad un ritmo inferiore a quello medio europeo (già basso se paragonato al ritmo di crescita dell'economia mondiale) da oltre venti anni. Negli ultimi cinque la crescita non ha mai raggiunto il punto percentuale e nell'ultimo si è sostanzialmente arrestata, tanto che proprio in queste settimane si assiste ad uno strano dibattito tra gli ottimisti che sostengono che la crescita sarà pari a zero e i pessimisti che ritengono che il ritmo di crescita sarà negativo.
C'è chi sostiene che non abbia senso drammatizzare il dato della crescita debole. Proprio nel pomeriggio di ieri, il Presidente del Consiglio in quest'Aula ha fornito un buon esempio di questo approccio. In sostanza, egli ci ha detto che abbiamo già raggiunto un elevato livello di sviluppo e di qualità della vita; che abbiamo consumi tipici delle società opulente - e l'esempio più facile, in proposito, è quello a cui è ricorso anche ieri il Presidente del Consiglio: i telefonini, le automobili e così via - e che non abbiamo bisogno di ritmi elevati di crescita; basta che manteniamo il livello già raggiunto sotto il profilo dello sviluppo complessivo.
Ora, questa è la tesi: se si è già raggiunto un livello elevato di sviluppo, si può stare fermi e non è il caso, se si sta fermi, di farne un dramma, perché non deriva da questa situazione alcun danno reale.
È un approccio, signor Presidente, signora Ministro, che ha dalla sua argomenti di buonsenso piuttosto evidenti; peccato, però, che sia un approccio che ha contro l'evidenza fornitaci dalla storia delle economie nelle fasi di globalizzazione, cioè nelle fasi di mercati aperti.
Come sapete, signor Presidente, colleghi, non è la prima volta che l'economia mondiale si presenta come un'economia globale con mercati completamente aperti: già alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento abbiamo avuto fasi di questo tipo. Ebbene, in tutte queste fasi di economia globalizzata e mercati molto aperti, siccome nella dimensione dell'economia globale la competizione è fortissima, è sempre accaduto che i Paesi che stanno fermi, quale che sia il loro livello di sviluppo, in realtà arretrino, cioè se si ha un ritmo basso di crescita del prodotto interno lordo annuo, in realtà, nel contesto dell'economia globale questo elemento non consente di mantenere il livello di sviluppo presente, ma determina un arretramento.
E infatti, se guardiamo alla realtà del nostro Paese nel contesto dell'economia mondiale, che cosa vediamo? Vediamo qualcosa di assolutamente preoccupante, cioè che l'economia italiana, nel contesto dell'economia globale, in soli dieci anni ha perso il 30 per cento della sua quota di commercio mondiale. Non c'è un solo caso di un grande Paese industriale avanzato, nella economia successiva alla Seconda Guerra mondiale, che abbia conosciuto qualcosa di simile.
È un dato veramente impressionante, che deve essere spiegato. Perché? Perché questa perdita in dieci anni? Come vede, signora Ministro, non sto facendo una cattiva propaganda: non dico che è tutto accaduto nel corso degli ultimi cinque anni per responsabilità del Governo di centro-destra. No, si tratta di un fenomeno di lungo periodo che ha a che fare con quel ritmo basso di crescita. Il ritmo basso di crescita si traduce in una perdita drammatica di quota del commercio mondiale, in un contesto nel quale l'economia globale cresce, nel 2004, al ritmo più elevato nel corso degli ultimi vent'anni.
Perché perdiamo quota di commercio mondiale? La risposta a questa domanda è precisa: perdiamo quota di commercio mondiale perché abbiamo una crescita della produttività totale dei fattori del nostro sistema economico troppo bassa, decisamente più bassa non rispetto alla Cina o agli Stati Uniti d'America, bensì alla Germania e alla Francia, cioè ai nostri competitori nell'area dell'euro.
Questo è il problema: crescita troppo bassa della produttività totale dei fattori. Il che significa, certamente, della produttività del lavoro, ma non soltanto; anzi, per la verità, soprattutto se si guarda alla parte più avanzata del nostro sistema produttivo di beni e servizi, quella del Centro-Nord, vediamo che in presenza di una produttività del lavoro valutata, azienda per azienda, piuttosto elevata, è la produttività totale dei fattori, cioè quella che nasce dal buon funzionamento del sistema, che deprime le capacità competitive del nostro Paese.
La domanda che occorre porsi, quindi, è la seguente (e ha molto a che fare con il tema dell'università, di cui ci stiamo occupando): come si fa ad invertire questa tendenza disastrosa? Dovrebbe essere del tutto chiaro che dobbiamo sforzarci di invertirla, perché stare fermi in questa situazione significa decadere, come sta accadendo, in un contesto di economia globale aperta, da ormai qualche decennio.
A mio avviso, alla domanda "come si fa ad invertire questa tendenza?" si possono dare sostanzialmente due risposte, delle quali una è di carattere immediato e riguarda la politica economica del breve periodo, l'altra è più di prospettiva e concerne il medio e lungo periodo.
Nell'immediato c'è sicuramente la priorità delle priorità: la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. Se, in presenza di un problema di competitività di prezzo dei nostri prodotti, che nasce dallo scarso sviluppo della produttività totale dei fattori di cui vi ho parlato, si riuscisse a ridurre in maniera intensa nel tempo e con particolare riferimento ai settori che competono nell'economia globale il cuneo fiscale sul lavoro, apriremmo uno spazio per conseguire sostanzialmente due obiettivi: da un lato, recuperare competitività di prezzo, dall'altro, riaprire uno spazio per la contrattazione tra capitale e lavoro che affronti la questione salariale il cui determinarsi è alla base ed è uno degli elementi principali del cattivo andamento dei consumi e, più in generale, dell'economia nel nostro Paese. Questo problema riguarda comunque il breve periodo e non ha molto a che fare con il tema di cui si sta discutendo.
Nel medio-lungo periodo, invece, il problema della scarsa produttività totale dei fattori del nostro Paese si affronta, a mio giudizio, pressoché esclusivamente aumentando gli elementi di conoscenza insiti nel sistema produttivo italiano. Bisogna che i prodotti italiani - in questo senso intendo certamente le merci ma anche i servizi - incorporino una quantità più elevata di conoscenza rispetto a quanto non accada oggi per fare in modo che essi diventino più competitivi nell'ambito dell'economia globale e ci consentano così di reggere meglio la competizione che in quella sede è molto aspra. Del resto, che questa sia l'esigenza fondamentale nel medio-lungo periodo ci viene suggerito dalle stesse parole che usiamo per descrivere la realtà nella quale viviamo.
La società contemporanea viene infatti definita "società della conoscenza" perché il fattore fondamentale di sviluppo, anche economico oltre che sociale e culturale, è la conoscenza. Questa risorsa, incorporata nel processo produttivo, è decisiva per consentire il successo (o l'insuccesso, quando è assente) nella competizione globale.
E veniamo ora, scusandomi per questa introduzione un po' più lunga di quanto non avrei voluto, al tema in discussione: l'università. Se lo si affronta fuori da questo contesto si fa un'operazione che ha poco senso. L'università è un tema cruciale proprio nel quadro di una strategia che affronti il tema del recupero di capacità competitive in un Paese che sta perdendo queste capacità competitive ad un ritmo davvero impressionante.
Ora, si dovrebbe disporre di una università che ci consenta di fare iniezioni di conoscenza nel sistema produttivo al fine di realizzare prodotti che, incorporando più conoscenza, risultino più competitivi nell'economia globale. L'università è dunque decisiva e, paradossalmente, lo è in modo particolare per l'Italia, che presenta una specificità tutta particolare.
Lo sviluppo delle conoscenze negli altri Paesi industriali avanzati nostri competitori - non soltanto nell'economia globale ma anche in quella europea, come nel caso della Germania, della Francia e del Regno Unito - avviene in modo diverso. In quelle realtà lo sviluppo della conoscenza è largamente frutto di investimenti privati organizzati dalle grandi imprese private che sviluppano una loro iniziativa volta a far sì che i loro prodotti, beni o servizi che siano, incorporino più conoscenza. Sono sostanzialmente i privati ad investire in ricerca e sviluppo di conoscenza. L'Italia - non è necessariamente un elemento di demerito o di difficoltà - ha un sistema produttivo in cui le pochissime grandi imprese esistenti sono poco vocate - questo però è un altro problema - all'iniziativa di sviluppo della ricerca.
In ogni caso, il sistema produttivo italiano, nel bene e anche nel male - nel settore della ricerca questo è un elemento di handicap, quindi è un male - è fondato sulla piccola e media impresa. Questa ha un'elevata capacità di adattamento alla competizione globale e da tale punto di vista il nostro sistema economico è favorito rispetto ai sistemi organizzati attorno alle grandi corporation. Non c'è dubbio, però, che sotto il profilo dello sviluppo della conoscenza la presenza diffusa e dominante delle microimprese nel nostro sistema economico costituisce un serio problema, perché le imprese piccole non hanno le risorse necessarie per sviluppare l'attività di ricerca. Quindi, a mio avviso, in Italia la componente pubblica della ricerca deve essere, per ragioni obiettive di tipo strutturale, assolutamente prevalente.
In questo contesto si affronta il tema dell'università, perché la spesa pubblica per la ricerca in Italia è in primo luogo spesa per l'università e dell'università. Ecco perché il tema dell'università, lungi dall'essere settoriale, è assolutamente centrale nell'ambito di una strategia di politica economica volta a ridare capacità competitive al nostro Paese.
La domanda allora è la seguente: l'università italiana è oggi in grado di fornire al Paese quel contributo che le dobbiamo chiedere e che per ragioni strutturali possiamo chiedere solo all'università, per lo sviluppo delle nostre capacità competitive? Credo che a questa domanda occorra rispondere con equilibrio; bisogna stare attenti a non buttare via il bambino con l'acqua sporca, a dare giudizi sommari.
Nell'università italiana ci sono punti di eccellenza, quindi non c'è dubbio che un contributo nella direzione giusta da parte dell'università italiana può venire, ma mediamente dobbiamo riconoscere che l'università non è in grado oggi, nelle condizioni in cui si trova, con il volume di risorse che le viene dedicato e con le attuali modalità di organizzazione dell'attività didattica e di ricerca, di fornire tutto il contributo necessario, sia pure incorporandone gli elementi di eccellenza, che non solo non vanno negati ma esaltati perché sono le basi su cui lavorare per un rilancio.
Ora, se questa è la realtà, che cosa occorrerebbe fare nell'ipotesi di una riforma dell'università sul versante sia delle risorse sia dell'organizzazione? Mi sembra che la domanda induca una risposta piuttosto semplice e chiara. È evidente che c'è un problema di volume complessivo delle risorse dedicate e da questo punto di vista non c'è dubbio che il Governo nel corso di questi cinque anni non è stato in grado di compiere le scelte prioritarie indispensabili.
Non mi voglio ulteriormente soffermare su questo elemento, signor Presidente, se non per segnalare che il dibattito sta completamente ignorando il parere delle 5a Commissione che è stato trasmesso all'Aula in merito a tale disegno di legge, il quale colpisce e affonda alcuni dei sui articoli fondamentali, ponendo la questione della loro soppressione a pena di una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Mi riferisco in particolare al sistema di valutazione oggetto di queste attenzioni della 5a Commissione, che sento citare come grande elemento di innovazione proposto da questo disegno e dai colleghi della maggioranza.
Tale proposta non potrà concretizzarsi perché se andate a leggere il parere della 5a Commissione permanente, in esso si dice che bisogna abolire l'articolo relativo al sistema di valutazione, in quanto non è finanziato con le risorse necessarie. Quindi, o si prevedono le risorse o la norma, così com'è, non può avere corso.
Tornando rapidamente all'università, per concludere questo intervento, mi sembra piuttosto chiaro che bisogna intervenire in due direzioni, per raggiungere l'obiettivo che ho indicato.
In primo luogo, nel quadro di un volume maggiore di risorse da destinare all'università, dobbiamo prevedere un forte premio al merito - anche di incentivo economico - all'interno delle università, che selezioni quei punti di eccellenza che sono lo snodo intorno ai quali costruire un'ipotesi di rilancio dell'intero sistema economico italiano. Infatti, per la ragione che ho detto, sul versante della ricerca è l'università il punto su cui in Italia si può investire, visto che nel nostro Paese mancano quelle grandi imprese che provvedono da sole alla ricerca, come avviene in altri Paesi.
Occorre quindi costruire la possibilità di confrontare le performance di ricerca dei punti di eccellenza italiani con gli altri punti di eccellenza in Europa e nel mondo e assegnare un incentivo a crescere a quella parte dell'università che sul versante della ricerca appare effettivamente in grado di competere con i punti di eccellenza presenti nel resto del mondo. In ciò vedo un primo limite del sistema che ci viene proposto all'attenzione da questo disegno di legge.
In secondo luogo, bisogna dotare il sistema Italia di un sistema di valutazione - mi scuso per la ripetizione - per le performance delle università che, come è stato detto giustamente, costituisca un riferimento non solo per il Governo e il Parlamento nazionale nel momento dell'assegnazione delle risorse, ma anche e soprattutto per gli studenti, per gli utenti e per le imprese. Queste, se hanno un problema di sviluppo della ricerca, magari da sviluppare secondo una tecnica consortile, devono sapere quali sono le università italiane a cui possono rivolgersi positivamente perché sono in grado di realizzare performance utili.
Da questo punto di vista, abbiamo un disegno di legge paradossale. Da un lato, sono previste garanzie per tutti: coloro che operano all'interno dell'università sono tutti professori universitari, todos caballeros. Ciò non ha alcuna giustificazione, a me pare, nell'analisi che ho fornito prima, volta a premiare l'eccellenza. Dall'altro lato, il sistema di valutazione è del tutto incapace di corrispondere a quelle esigenze di giudizio e di selezione che secondo me sono cruciali per orientare l'intero sistema economico-sociale nella giusta direzione.
Per tali motivi, il disegno di legge al nostro esame, nell'attuale formulazione, non per motivi di pregiudizio di partenza, ma sulla base delle performance necessarie per l'università e per aiutare il sistema economico italiano, merita un giudizio molto severo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Michelini. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, per risolvere i problemi di malfunzionamento, anziché far funzionare bene gli ordinamenti in vigore, si preferisce troppo spesso riformare gli ordinamenti stessi. Constatato, dopo qualche anno, che anche in presenza di nuovi ordinamenti continuano ad esistere disfunzioni, a volte peggiori di quelle precedenti, si procede ad una nuova riforma degli ordinamenti medesimi, e così via.
La storia delle riforme universitarie del dopoguerra sarebbe al riguardo istruttiva. Lasciare alla storia la propria impronta riformatrice è ambizione di ogni politico di razza; contribuire a far funzionare bene un servizio ad ordinamento invariato è cosa di poco conto.
E così, nella scorsa legislatura si sono inventati i concorsi autonomi di sede con più idonei per rimediare ad alcune disfunzioni registrate nel precedente ordinamento, che prevedeva concorsi nazionali con un numero di vincitori pari al numero di posti da assegnare. Ora, di fronte alle disfunzioni registrate (e del tutto prevedibili, come testimoniano gli interventi nella scorsa legislatura di chi vi parla), si torna ai concorsi nazionali.
La riforma degli ordinamenti non può porre rimedio a disfunzioni derivanti da carenze di etica professionale, ma questa trova un terreno di sassi e di spine, nel quale non può attecchire e crescere se il clima complessivo della vita pubblica è tutto orientato a soddisfare esigenze di clientela o di scambio politico, anziché il bene comune, che richiede di premiare onestà e competenza.
Pur convinto che la libertà della scienza e della ricerca richieda una forte e incondizionata autonomia delle istituzioni universitarie e di ricerca, considero un fatto positivo che il disegno di legge delega che abbiamo all'esame ritorni ad un sistema di valutazione per il reclutamento dei professori organizzato su base nazionale.
Anch'esso soffre dei limiti di etica professionale dei valutatori, ma limita gli esasperati localismi inefficienti del sistema introdotto nella scorsa legislatura. Non convince, invece, l'espandere fino a più che raddoppiare, quasi triplicare, il numero di vincitori (chiamati idonei, come se alcuni dei non vincitori non lo possano anch'essi essere). A che cosa serve ripetere per più tornate successive tale moltiplicazione rispetto alle risorse delle quali dispongono le università? Vogliamo moltiplicare le aspettative destinate ad essere deluse? O prevediamo più fondi per le università in modo da poter assumere, oppure facciamo un'operazione sbagliata.
Riservare, poi, quote di possibili idonei a figure che, nonostante la larga possibilità di ottenere un'idoneità a professore universitario negli ultimi anni, non l'hanno ottenuta è la premessa per un gioco al ribasso circa la qualità dei docenti universitari, pur sapendo che possono esistere eccezioni di qualità non riconosciute. In ogni caso, la possibilità di chiamata da un insieme di idonei sovranumerari consente di ripetere, in parte, il difetto del sistema attuale, ossia quello di favorire localismi inefficienti, con danno delle università più soggette a tali deviazioni.
Se, al riguardo, l'attuale riforma non può comunque peggiorare il sistema vigente, ma semmai, forse, con qualche probabilità lo può migliorare, certamente essa lo peggiora per quanto attiene alla composizione del corpo docente: la possibilità, senza limiti quantitativi, di affidare corsi universitari tramite contratti a persone esterne, unita a persistenti rigidità dei bilanci universitari, indurrà le università a moltiplicare i più economici contratti di incarico rispetto al reclutamento di personale docente di ruolo.
La possibilità di affidare corsi per contratti di incarico rappresenta un'opportunità utile a garantire una certa elasticità nella programmazione degli studi e un rapporto proficuo anche per l'attività didattica e di ricerca con i mondi esterni all'università, specie nel campo della ricerca, della professione, e così via. Tuttavia, va posto un limite; un'università non può essere di qualità se ha pochi professori di ruolo e una marea di incaricati, strategia necessitata dall'esigenza di risparmiare. L'esperienza di questo tipo, propria di università sudamericane, dovrebbe indurre cautela.
Anche le disuguaglianze di trattamento economico dei docenti - non solo per quelli a contratto, ma anche per quelli di ruolo o legati a convenzioni - sono premesse di malfunzionamento, di gelosie, di conflitti; senza contare che ai docenti a tempo pieno si raddoppiano le ore di insegnamento frontale senza alcun aumento di stipendio e senza contare che l'impegno del tempo pieno differisce da quello a tempo definito non più, come era, per la diversa centralità assegnata alla propria funzione docente e di ricerca, ma per alcune ore di impegno didattico: un modo per disincentivare l'impegno a tempo pieno e spostare fuori dell'università il baricentro dell'impegno. La possibilità di compenso per attività organizzative o di direzione o per altre ancora, oltre quanto già accade, toglie il gusto, poi, per l'impegno scientifico e didattico.
Da ultimo, merita un commento la creazione della figura del docente aggregato. Chi non è giovane ricorderà come la figura dell'aggregato fu, nella circostanza di una riforma, l'occasione per fare degli ordinari ope legis. Qui essa è usata per dare unità e riconoscimento simbolico a tante forme di lavoro universitario: tutti professori, anche i laureati dell'area tecnico-scientifica o socio-assistenziale, previa una più che probabile idoneità di facoltà. Un titolo non si nega a nessuno. In altri Paesi europei si continua a prevedere che chi ha visto riconosciuta la sua "piena maturità scientifica" possa essere utile a guidare un giovane meritevole che intenda intraprendere la professione di docente universitario con connesse attività di ricerca.
In Italia sono tutti indipendenti, tutti professori, salvo tornare poi a princìpi tradizionali nella selezione per i concorsi per i borsisti, per i contratti, per i concorsi per ricercatore, per professore associato e professore ordinario. Le "scuole" attorno a uno o più professori esperti si ricreano in modo informale, nonostante lo status giuridico, ed emergono anche nella fase concorsuale. Perché, allora, creare una distanza fra struttura formale e struttura reale?
Si è cominciato con la creazione della figura del ricercatore, si è proseguito in alcune realtà attraverso i dottorati di ricerca e con molte fattispecie di contratti e di borse di studio. Eppure, l'università funziona con "maestri" e persone che da essi imparano, con essi collaborano, dedicati tutti alla migliore didattica e alla migliore ricerca.
L'etica professionale dei maestri garantisce la buona selezione degli onesti e dei capaci. Non ci crediamo più, purtroppo; alla cultura dell'impegno etico per il risultato sostituiamo quella della regolazione giuridica dei diritti, della valutazione per indicatori facili, convenzionali, ma spesso fallaci.
Capisco come la signora Ministro si sia trovata a muoversi in una realtà difficile, con ostilità politiche, con rivendicazioni sindacali di lunga data, con scarsità di risorse. Serviva, però, più coraggio. Serviva porre un limite alla quota di docenti a contratto; serviva riconoscere come "strutturale" un rapporto di collaborazione e di "discepolato" entro l'università, senza fare tutti "professori"; serviva favorire il fatto che la maggior parte dei professori facciano del loro lavoro universitario di docenza e di ricerca il centro della loro attività.
Purtroppo, nel disegno di legge al nostro esame tutto questo non c'è. E' necessario aspettare ancora. (Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Monticone).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.
*D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la discussione generale sul provvedimento relativo allo stato giuridico della docenza universitaria si sta concludendo in una condizione del tutto anomala e particolare.
Innanzitutto, non capiamo ancora quale testo stiamo esaminando. È stata preannunciata dalla cortesia comunicativa dal presidente della 7a Commissione permanente, senatore Asciutti, la volontà del Governo di ricorrere alla fiducia su un maxiemendamento di cui non si conosce il merito; esso potrebbe raccogliere per lo meno una parte della riflessione sviluppatasi nella 7a Commissione, ma verrà presentato a questa Assemblea all'improvviso, senza concedere naturalmente il tempo necessario per svolgere una valutazione ed un esame approfondito dei suoi contenuti. Si tratta francamente di una scelta umiliante per l'Assemblea del Senato.
Non valgono le argomentazioni relative al numero di emendamenti depositati in Commissione e poi riproposti in Aula grazie alla procedura seguita di non licenziare il testo in Commissione e di non nominare un relatore che potesse venire in Aula assumendosene le responsabilità e magari addirittura elaborando un emendamento condiviso e concordato.
Non valgono le ragioni relative al numero delle proposte modificative perché - come il senatore Asciutti ricorderà molto bene - l'ostruzionismo ai lavori della Commissione non è venuto dagli emendamenti presentati, ma semmai dalla 5a Commissione permanente, nel disperato tentativo di individuare qualche meccanismo di copertura prima per il testo licenziato dalla Camera dei deputati e poi per gli emendamenti proposti. Questo tentativo disperato, a giudicare dal parere espresso, non è andato peraltro a buon fine.
Tra breve tornerò sugli aspetti di carattere finanziario sui quali si è soffermato, anche con alcuni riferimenti alla situazione economica generale del Paese, da ultimo il senatore Morando.
In realtà, la riforma in esame - così come il Servizio bilancio del Senato sin dall'inizio ha messo in evidenza - è stata varata dalla Camera dei deputati con meccanismi di copertura improbabili o del tutto fantasiosi, come quelli legati al turnover che si realizzava con le cessazioni dal servizio qua e là, nei vari atenei.
Ieri su questo argomento la senatrice Acciarini ha sviluppato un ragionamento che condivido pienamente.
Dunque, la decisione di adottare, invece, una procedura parlamentare umiliante (la continuo a definire così), che ha previsto l'esame in Aula del provvedimento senza la presenza del relatore (siamo di fronte, peraltro, ad un testo che sicuramente non servirà come testo base per il voto del Senato, in quanto si propone di sostituirlo con un maxiemendamento che nel giro di qualche ora verrà presentato, offerto alla valutazione e sottoposto al voto di fiducia, con l'evidente intenzione di riprodurre il medesimo meccanismo anche alla Camera in terza lettura), non corrisponde alla esigenza di trasparenza dei procedimenti legislativi che dovrebbe riguardare la generalità delle materie, ma che nel caso specifico della riforma dello stato giuridico dei docenti universitari dovrebbe costituire un elemento fondamentale della metodologia di governo dei processi.
Se le istituzioni non sono in grado di mantenere un colloquio vivo ed aperto con il mondo universitario e della ricerca, qualsiasi disegno di riforma è destinato a fallire. Quanto impressiona di più è il fatto che il mondo accademico ha sollecitato più volte l'apertura di un serio tavolo di confronto, senza però ricevere risposte soddisfacenti o esaurienti: ha proposto un metodo, quello della convocazione degli stati generali dell'università; ha proposto di tener conto delle varie proposte ed esigenze emerse qua e là in questi anni nella vita delle università; ha richiamato l'attenzione delle forze politiche sull'esigenza di varare una vera riforma condivisa e durevole, vale a dire capace di resistere al tempo: una riforma che, per essere definita, avrebbe bisogno di un impegno che andasse oltre la fine della legislatura e che, per ciò stesso, non potrebbe che riguardare sia la maggioranza che l'opposizione, anche nell'ipotesi di una intercambiabilità di questi ruoli, tipica di un sistema politico bipolare.
Nonostante questo, invece, si è assistito in questi giorni ad un arroccamento, che oggi ci costringe ad esaminare questo provvedimento senza conoscerne il merito. Mi sento umiliato (lo affermo nuovamente e per la terza volta), perché non mi è capitato quasi mai di dovermi esprimere su un testo che non conoscevo e che non avevo potuto leggere, o di dover svolgere una discussione generale su un testo che non serve più (lo so da oggi, perché è stato annunciato), in quanto quello licenziato dalla Camera (per valutazione non nostra, dell'opposizione, ma della maggioranza, del relatore che ha espresso le sue convinzioni con grande linearità anche presso la Commissione istruzione pubblica del Senato) verrà integralmente sostituito.
Anche la Commissione bilancio ha espresso il suo parere sul testo condizionandolo alla soppressione di quel comma 11 dell'articolo 4, che prevede l'attribuzione del titolo (infatti, solo di un titolo si tratta) di professore aggregato e che fissa la possibilità di accesso allo stesso.
La Commissione bilancio ne ha chiesto la soppressione e non so se con qualche artificio o raggiro lo riproporrete nel maxiemendamento. Non mi meraviglierei neanche del fatto che la Commissione bilancio (caro senatore Morando, lei non c'entra nulla, ma mi rivolgo a lei) possa cambiare opinione, perché non è la prima volta che accadrebbe in questa sede. In questi cinque anni in Senato abbiamo assistito alla presenza di due variabili, purtroppo indipendenti: in quest'Aula le questioni di costituzionalità e di copertura finanziaria non sono mai state applicate con rigore. Non si tratta di un problema né di maggioranza né di opposizione, piuttosto di dignità del Senato e di chi, al vertice della seconda Camera dello Stato, deve garantire la regolarità del procedimento legislativo… (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U). …proprio attraverso l'esame di costituzionalità, quando viene sollevato, e la rigorosa applicazione delle regole di copertura finanziaria che dovrebbero essere implicite nella logica del buon governo. Ma evidentemente il buon governo non alberga da queste parti; evidentemente non è una preoccupazione di chi ci guida in questo momento.
Noi c'era alcuna ragione oggettiva per seguire la strada prescelta, onorevole Ministro, se non l'esigenza di blindare un testo qualsiasi e piantare la bandierina sulla vetta della agognata riforma - come le ho detto un'altra volta - solo per aggiungere un lustrino agli altri di cui andare fiera. Oppure - lo devo dire - per punire la Conferenza dei rettori, i Senati accademici, le facoltà, i docenti, i ricercatori, rei di lesa maestà, rei di aver gridato ai quattro venti di non condividere gli indirizzi di questa riforma, di paventarne gli effetti paralizzanti nella vita degli atenei, di denunciarne le contraddizioni e le insufficienze, di reclamare un'attenzione vera per i problemi delle università e sollecitare la scelta di promuovere finalmente una stagione riformatrice caratterizzata dalla condivisione e dalla concertazione, non dalla negazione di qualsiasi forma di dialogo e di confronto.
Abbiamo fatto delle audizioni. Do atto al presidente Asciutti di averne promosse tantissime nel mese di luglio. Abbiamo avuto un dissenso diffuso e generalizzato. Se invece di audire uno ad uno i vari interlocutori li avessimo convocati in un'unica assemblea plenaria, noi avremmo registrato un coro di dissenso. Rimanemmo tutti colpiti da questa generale opinione negativa sul percorso che stavamo seguendo, tanto che ci proponemmo di modificare significativamente, sensibilmente il testo e ci ponemmo il problema di dover mandare in Aula un testo diverso da quello che era arrivato dalla Camera!
Eppure, restituire ancora una volta centralità all'università e alla ricerca non è più solo una scelta possibile, ma diventa una necessità, lo ricordava poco fa il senatore Morando, se si vuole evitare il declino prossimo venturo. A meno che non continueremo nell'illusione di misurare lo sviluppo del nostro Paese dalla quantità di telefonini che ognuno di noi possiede, dimenticando peraltro che non vengono nemmeno prodotti in Italia e quindi non possono essere nemmeno assunti a simbolo di una tecnologia avanzata che riesce a reggere la sfida della competitività internazionale, in un settore nel quale una volta noi eravamo probabilmente addirittura leader nel mondo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
Noi abbiamo un'università che ha a che fare con un altissimo tasso di disoccupazione intellettuale, che ha pochi laureati rispetto alle necessità, soprattutto in discipline scientifico-tecnologiche, che registra bassi investimenti nel settore privato, che ha un'offerta di lavoro corrispondente all'alta formazione dal mondo industriale (cifre di Confindustria) che si limita all'8 per cento rispetto al 23 per cento di media dell'Unione Europea. Un'università che ha registrato il paradosso del blocco dei concorsi, delle assunzioni, la precarizzazione esasperata, mettendo in moto un meccanismo di ripiegamento anziché di espansione delle energie e delle potenzialità, che pure potevano essere sostenute con intelligenza e disponibilità.
Questa è l'università di fronte alla quale noi siamo e a questa università si risponde con il provvedimento che noi ci accingiamo a varare.
In seno alla Commissione istruzione e poi in Aula avevamo discusso - con l'affare assegnato dell'università - di un disegno organico per affrontare queste questioni. Tesi analoghe sono state sostenute dal Presidente della Conferenza dei rettori, che ci ha richiamati ad una metodologia di questo tipo. Onorevole Ministro, anche Confindustria, nel corso delle audizioni in seno alla 7a Commissione del Senato, ci ha richiamati all'esigenza di non adattare un provvedimento particolare senza aver sciolti i nodi generali sul ruolo dell'università rispetto allo sviluppo e alle attese del futuro del Paese.
Personalmente sono da anni favorevole ad uno sforzo straordinario, di respiro decennale, che possa impegnare due legislature, che possa sostenere e promuovere lo sviluppo del sistema universitario nazionale, valorizzando l'autonomia degli atenei attraverso meccanismi di incentivazione finanziaria volti al raggiungimento di obiettivi condivisi e concordati. Penso ad una svolta necessaria che dia anche un senso diverso alla qualità dei servizi di alta formazione offerti agli studenti e alle famiglie, ai territori e alle relative comunità, anche attraverso un coraggioso ripensamento dei modelli di governance e di accesso alle risorse.
Mi aspettavo che si proponesse una terapia d'urto, finanziando la massiccia immissione di qualche decina di migliaia di giovani nel mondo universitario e negli enti di ricerca, recuperando risorse qua e là, e non un provvedimento finto - perché di questo si tratta - a costo zero, come se si trattasse di un mero provvedimento di semplificazione normativa.
Considero fuori dalla grazia di Dio affermare che sia possibile finanziare il provvedimento di espansione che qui viene previsto, attraverso i risparmi legati alle cessazioni dal servizio. Non mi sarei aspettato di vedere giocherellare con le più diverse figure di possibili candidati al titolo di professore aggregato, che mi ricordano tanto funzioni esclusivamente onorarie, giacché si propone di attribuire il titolo di professore aggregato come se si trattasse del titolo di cavaliere oppure di un canonicato, oppure come si faceva una volta nella chiesa quando, non riuscendo ad organizzare le funzioni reali in relazione ai vari pretendenti, si distribuivano quelle che i vescovi, censurandole, chiamavano ordinazioni vaghe e senza titolo. Coloro che studiano diritto canonico sanno bene a cosa mi riferisco. Noi distribuiamo ordinazioni vaghe e senza titolo. Vaghe perché prive di copertura finanziaria; senza titolo perché comprendiamo tutti, indipendentemente da ogni verifica.
Ed allora, signor Presidente, al senatore Valditara che ha alzato la bandiera del rigore per dire no all'istituzione della terza fascia dei ricercatori, argomentando tale diniego con la tesi secondo la quale finirebbero con il diventare professori di terza fascia anche tanti ricercatori che non hanno mai svolto attività didattiche e che non sanno cosa sia; dico che se tale bandiera va alzata, va alzata sempre e non in funzione delle convenienze del momento.
In conclusione, ritengo sia stato sbagliato eludere la questione prioritaria della valutazione e della certificazione di qualità, così come chiesto dalla CRUI. Ed è sbagliato non concentrare ulteriormente l'attenzione sul reclutamento; così come è sbagliato non istituire subito la terza fascia docente con i ricercatori che hanno svolto un'attività didattica.
Tra le tante e-mail che popolano la nostra posta elettronica ne ho ricevuta tempo fa una, di una ricercatrice universitaria che ha scritto: «Se io mi fossi rifiutata di tenere i corsi avrei messo la facoltà in forte difficoltà. Tieni presente che avendo corsi di base ho sempre avuto molti studenti e l'impegno con gli studenti dei primi anni è notevole. Tutto questo però non ha alcun valore».
Ebbene, signor Presidente, la propaganda ha preso il sopravvento sul buon governo, la demagogia sul rigore delle scelte. La maggioranza su questo tema avrebbe potuto riabilitarsi agli occhi del Paese. Non è stato così. Non solo non ha raggiunto l'obiettivo di portare più avanti il livello di ricerca, l'offerta di alta formazione, il processo di ringiovanimento, ma si è ostinata a mettere in moto meccanismi destinati a portarci ancora più indietro, qua e là inseguendo anche misure passatiste e rétro, come il ritorno alla differenziazione degli accessi alle università in base al tipo di diploma di maturità e alzando inopinatamente contro la terza fascia dei ricercatori la bandiera della selezione rigorosa.
Ci dispiace molto. Avevamo pensato, almeno per l'università, di non dover ricominciare tutto daccapo tra qualche mese: purtroppo, ciò non sarà possibile. Ed al mondo accademico, ai giovani che aspirano a diventare docenti universitari e a impegnarsi nell'università e nella ricerca, agli studenti, alle famiglie, al mondo della produzione e delle imprese non resta altro che aspettare la fine ormai prossima di questa parentesi negativa per tornare a guardare con fiducia al futuro. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Michelini. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bevilacqua. Ne ha facoltà.
BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, com'è noto questo disegno di legge, sulla riforma dello stato giuridico dei docenti universitari, giunge in Aula senza aver concluso il suo iter istruttorio in Commissione. Essendosi infatti verificato un ritardo nella espressione dei pareri da parte della Commissione bilancio, il Governo e la maggioranza hanno compiuto una scelta politica: avvicinandosi la sessione di bilancio e la fine della legislatura, si trattava di decidere se approvare o meno questo disegno di legge. La maggioranza ha deciso che tale riforma andava varata ed ecco perché il provvedimento giunge in Aula senza relatore e senza aver concluso il prescritto iter. Ma da qui a dire, come alcuni colleghi dell'opposizione stanno facendo e hanno fatto, che il dibattito parlamentare è stato strozzato ce ne corre!
Vorrei ricordare che questo disegno di legge attraversa le Aule di Camera e Senato dall'aprile 2002: sono ben tre anni e mezzo che si parla di riforma dello stato giuridico della docenza universitaria. Quindi, quale strozzamento del dibattito parlamentare? Mi sembra davvero un'argomentazione fuori luogo. Su questo non siamo d'accordo.
Né si può dire che siamo costretti a dibattere, come ha affermato qualche collega, in un'Aula vuota: se si parla in un'Aula vuota è colpa tanto della maggioranza quanto dell'opposizione, vuol dire che sul disegno di legge non c'è un grande interesse da parte né di uno schieramento, né dell'altro.
Voglio rivolgermi ad un collega che generalmente apprezzo per il senso di equilibrio e la capacità di analisi sui problemi della scuola e che ha invece utilizzato ieri, intervenendo in quest'Aula, un linguaggio scomposto, invitando addirittura le università a non dare applicazione alla legge, quindi alla disobbedienza in nome della loro autonomia, rispolverando, tra l'altro, un motto utilizzato da un autorevolissimo magistrato quando ha invitato le università a "resistere, resistere, resistere!".
Credo che dobbiamo cercare di essere più equilibrati quando discutiamo di leggi dello Stato; ne discutiamo da posizioni politiche diverse, ma credo sia necessario un confronto sereno su ciò che dobbiamo fare, su cui possiamo anche non essere d'accordo. Credo che la civiltà del confronto sia cosa utile per tutti, per la maggioranza e per l'opposizione.
Presidenza del presidente PERA (ore 10,24)
(Segue BEVILACQUA). Ci sono punti che non condividiamo e non abbiamo condiviso in riferimento a questo disegno di legge, ma mi auguro, sono anzi certo, che il maxiemendamento del quale si parla in maniera negativa terrà conto di quel che non abbiamo condiviso, maggioranza e opposizione. Mi riferisco, ad esempio, all'esasperato localismo dei concorsi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 210 del 1998, alle difficoltà di accesso dei giovani alla carriera universitaria, all'assenza di un'adeguata cultura della valutazione. Sono alcune delle tematiche su cui si registra un consenso unanime e che non a caso hanno costituito i pilastri essenziali della risoluzione recentemente approvata dal Senato in materia universitaria.
Né va dimenticato che già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva lavorato a lungo sulla riforma dello stato giuridico della docenza universitaria, senza, tuttavia, riuscire ad approvare un testo.
A mio avviso, per il bene dell'università italiana e per l'accrescimento complessivo delle capacità competitive del nostro Paese è stato indispensabile accantonare rivendicazioni ed orgogli, assicurando al provvedimento l'unico iter che può consentirne l'approvazione definitiva in questa legislatura.
Né coglie a mio giudizio nel segno la critica, in questi giorni spesso sollevata dall'opposizione, secondo cui in Aula non si riuscirebbe a svolgere un attento lavoro di merito come in Commissione. Se ciò è vero da un punto di vista generale, connesso alla maggiore formalità dei lavori dell'Assemblea, non va però dimenticato che il risultato finale dipende essenzialmente da chi ai lavori dell'Assemblea partecipa, e quindi da tutti noi. A nome mio personale e anche del Gruppo che rappresento dichiaro pertanto fin d'ora massima disponibilità ad entrare nel merito del provvedimento onde apportare quelle modifiche che sono senz'altro indispensabili a migliorarne il testo.
Poiché non è stato possibile concludere l'esame del provvedimento in Commissione, esso giunge in Assemblea nel testo originariamente licenziato dall'altro ramo del Parlamento, su cui erano state tuttavia manifestate numerose e legittime perplessità. Mi sembra utile ricordare che l'originario disegno di legge presentato dal Governo alla Camera è stato infatti stravolto nel corso dell'iter presso quel ramo del Parlamento, anche a seguito dell'improvvida approvazione di emendamenti dell'opposizione che rispondevano ad una logica opposta, ed è pervenuto pertanto al Senato privo di una coerenza di fondo.
Spetta dunque a questo ramo del Parlamento impegnarsi per ridare compattezza al testo, anche alla luce dell'approfondito dibattito svoltosi in Parlamento.
A tal fine, la maggioranza ha lavorato con impegno, concordando su una serie di modifiche che sono state tradotte in emendamenti a firma del presidente Asciutti, oggi mi auguro recepite dal maxiemendamento. Fra questi, molti conseguono ad indicazioni puntuali emerse nella discussione generale e che io stesso ebbi modo di sottolineare. Ad esempio, si è ritenuto indispensabile un sistema di valutazione universitario con carattere di terzietà rispetto sia al Governo che ai singoli atenei per la valutazione di sistema, restando invece affidata alle singole sedi quella sui docenti.
Inoltre, è apparso necessario rafforzare i meccanismi di tutela dei giovani nell'accesso alla carriera universitaria, ricercando una più equilibrata mediazione tra le esigenze di flessibilità e quelle di stabilità.
Ancora, si è convenuto sulla necessità di definire meglio il rapporto fra lista di idoneità nazionale e chiamata degli atenei, nonché di cancellare l'attribuzione indiscriminata del titolo di "professore aggregato" ad una sterminata platea di soggetti non sempre in possesso di adeguata qualificazione. Questo lo dico anche per tranquillizzare il senatore D'Andrea che aveva manifestato preoccupazione in tal senso. Sono tutte richieste che avevo fatto intervenendo in Commissione e che mi auguro l'Aula voglia approvare nell'ambito del maxiemendamento preannunciato in cui spero siano ricomprese.
A titolo personale, esprimo invece rammarico per le difficoltà incontrate nell'istituire una vera e propria terza fascia della docenza che avrebbe reso giustizia al lavoro da anni svolto da migliaia di ricercatori. Se si intende limitare a due le fasce della docenza, rinnovo comunque l'appello affinché siano quanto meno garantiti meccanismi certi per l'accesso dei ricercatori alla seconda fascia. Trattandosi infatti di studiosi che sono stati chiamati a superare un concorso di accesso e a dare prova della propria competenza, ritengo non sia sufficiente la disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera d), che si limita a prevedere una quota di riserva nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità senza che sia neanche stabilito in maniera inequivocabile il lasso temporale entro cui tali prove devono essere effettuate.
Certamente, non è di poco conto che su alcune delle modifiche proposte dalla maggioranza la Commissione bilancio abbia alla fine espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritengo tuttavia che, almeno in alcuni casi, si possa giungere alla revisione di quel parere perché le norme appaiono davvero esenti da profili di criticità finanziaria.
La maggioranza e il Governo erano comunque al lavoro per individuare soluzioni idonee a superare il parere della Commissione bilancio, ed in questo senso vanno i miei auspici, anche se il problema dovrebbe essere ormai superato alla luce del maxiemendamento preannunciato.
Non va infatti dimenticato che l'obiettivo finale non può non essere quello di assicurare un sistema efficace e coerente di reclutamento della docenza universitaria, anche al fine di restituire attrattività ai nostri atenei ed assicurare la migliore formazione delle nuove generazioni. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Favaro. Ne ha facoltà.
FAVARO (FI). Signor Presidente, il disegno di legge in esame sul riordino della docenza universitaria giunge all'esame dell'Assemblea dopo un lungo dibattito alla Camera e in 7a Commissione al Senato. Il presidente Asciutti nel suo primo intervento ha ricordato i tempi del dibattito e le numerose riunioni in Commissione che lo hanno caratterizzato.
D'altra parte, l'argomento è importante e il testo proposto è articolato riguardando lo stato giuridico dei professori universitari e dei ricercatori in tutti i suoi aspetti, anzitutto i diritti e i doveri dei docenti, le norme relative al reclutamento, alle tipologie contrattuali e quindi al trattamento economico.
Questo è un provvedimento lungamente discusso e lungamente atteso. Il Governo presentò un suo disegno di legge più di due anni fa, ma molti disegni di legge sull'argomento giacevano da tempo presso i due rami del Parlamento. Tutto il sistema universitario italiano, del resto, è stato oggetto di un lungo dibattito in 7a Commissione permanente, dal 15 marzo al 29 ottobre 2003, nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato sulle questioni afferenti il sistema universitario italiano, con una discussione durata 11 sedute, interventi dei commissari, consultazioni di organismi di rappresentanza universitaria, nonché un articolato intervento del ministro Moratti.
Parve opportuno allora fare un'analisi quanto più possibile completa del sistema universitario italiano, in crisi non per cause contingenti ma per motivazioni legate alla crisi dei contenuti e dei metodi del sapere, che hanno costituito per il passato la struttura fondante della società italiana ed europea in cui si è formato il nostro sistema universitario. Il lungo dibattito si concluse con una risoluzione della 7a Commissione, approvata poi all'unanimità in quest'Aula il 6 ottobre ultimo scorso. Cito testualmente la prima parte di tale risoluzione (in parte è già stata citata ma repetita iuvant): «La constatazione prioritaria che emerge da tutti gli interventi è la comune consapevolezza, ora resa esplicita, ora mantenuta implicita, della situazione di crisi in cui versa la vita universitaria italiana».
Il documento continua dicendo che questa crisi è: «(…) la conseguenza di una più profonda e generale condizione di sofferenza, la quale trae origine da fattori non contingenti ma, al contrario, fondanti la vita universitaria e ciò che a questa vita si riporta come suo presupposto, ovvero come sue manifestazioni e conseguenze».
Con il cambiamento della società sono cambiati i ruoli e i compiti dell'università. Nel frattempo in questi anni si è rafforzata in tutti, non solo negli addetti ai lavori, la convinzione che il ruolo dell'università è centrale nelle politica dello sviluppo del nostro Paese, perché essa è il luogo centrale della ricerca, soprattutto in Italia dove mancano o sono pochissime le grandi imprese in grado di fare autonomamente ricerca. È da prendere in considerazione poi il passaggio epocale dall'università per pochi all'università per molti (1.092.000 erano gli allievi nel 1992, 1.850.000 sono stati gli allievi nel 2004; in vent'anni c'è stato un aumento del 70 per cento).
Poi c'è il problema di come collegare l'università con il mondo, con l'Europa in particolare, con il mondo del lavoro e i problemi della diversificazione dell'offerta formativa che deve comunque essere sempre attenta agli sbocchi professionali dei giovani.
In fondo sono tutti problemi creati positivamente dalla necessità di cogliere e valorizzare tutte le opportunità offerte dall'autonomia universitaria, dalla possibilità di diversificare l'offerta formativa operando sul piano della ricerca, sul piano della didattica e dei servizi che ogni singolo ateneo può offrire diversamente dagli altri e in concorrenza con loro.
L'autonomia deve comportare concorrenza tra gli atenei, altrimenti può solo diventare un'ulteriore possibilità di istituire corsi inutili o di assumere docenti con criteri che ignorano il merito e la competenza.
Bisogna fare leva quindi sul binomio autonomia e valutazione. Quest'ultima va potenziata e bisognerà passare dalla valutazione dei singoli atenei alla valutazione dei docenti, dei ricercatori, riconoscendo quelli che fanno un lavoro utile, produttivo, che va riconosciuto anche in termini economici. Mi rendo conto che si tratta di un obiettivo complesso, che presuppone una fase di studio, per cui, nell'ipotesi che non fosse possibile da subito l'istituzione di una Authority, mi riservo di presentare un ordine del giorno che impegni il Ministro ad effettuare uno studio al riguardo ed a riferire al Parlamento.
Nel processo di riforma del nostro sistema universitario, è fondamentale il ruolo della docenza, senza la cui collaborazione non può essere attuata nessuna riforma, e dalla qualità della quale dipende in gran parte la qualità dell'università.
Nella risoluzione approvata all'unanimità dal Senato, «a conclusione dell'esame dell'Affare assegnato sulle questioni afferenti il sistema universitario nazionale», alcuni passaggi riguardano specificamente la docenza universitaria. Cito testualmente: «si individuino nuovi criteri per le procedure concorsuali di accesso alla docenza»; si aggiunge poi che in Commissione sono emerse due posizioni: «superamento del principio dell'idoneità a favore del principio del giudizio, e cioè prevedere la conclusione delle procedure concorsuali con un vincitore unico; lista nazionale degli idonei in base alla maggiorazione del numero dei posti messi a concorso. I sostenitori dell'uno e dell'altro sistema concordano sulla necessità che il rigore delle procedure concorsuali (…) non annullino i principi dell'autonomia delle sedi».
Da queste considerazioni aperte e condivise era lecito sperare che il dibattito sull'argomento docenza si concretizzasse in alcune posizioni forti, condivise. Non fu così, non è così. In Commissione i numerosi emendamenti presentati, 700, e le sedute notturne sanno più di ostruzionismo che di dibattito costruttivo. Invece, la scelta di idoneità nazionale, seguita da una procedura concorsuale di ateneo riservata agli idonei nazionali, non solo è coerente con il suggerimento emerso nell'affare assegnato, ma è anche nuova rispetto al vecchio sistema dei concorsi, di cui tutti hanno rivelato i limiti, ed è l'unica coerente con i due principi del rigore e dell'autonomia.
Propongo alcune considerazioni sui ricercatori. Si tratta di un ruolo nato con il decreto n. 382 del 1980, come mezzo rapido per giungere alla docenza, un ruolo quindi per sua natura transitorio: si prevedeva che, in un tempo più o meno lungo, il ricercatore dovesse passare al ruolo di docente. In realtà, per una serie di interventi normativi, i ricercatori finirono per essere una fascia di docenti necessari al funzionamento dell'università, senza appartenere però al ruolo dei docenti.
La legge n. 341 del 1990 riconosce in pratica il loro ruolo di docenti, agganciando tra l'altro il loro stipendio a quello dei professori associati, in pratica istituendo la terza fascia. Ai ricercatori vanno riconosciuti i molti meriti che hanno nei riguardi dell'università, coprendo circa il 40 per cento dei corsi universitari, con scarso riconoscimento, in una situazione che va superata gradualmente, senza lasciare per strada nessuno. E che vada superata lo attesta l'insoddisfazione di questa categoria, che si è fatta ampiamente sentire per tutto il dibattito.
Il provvedimento in discussione vuole offrire agli attuali ricercatori un canale privilegiato per accedere al ruolo di professore associato, lasciando il passo ad altri ricercatori più giovani. I ricercatori in servizio, nel frattempo, manterranno il loro stato giuridico.
Del resto, l'unica soluzione che l'opposizione ha voluto prospettare (e che ha proposto anche oggi), quella della trasformazione dei ricercatori in terza fascia, era stata introdotta alla Camera e successivamente fu espunta dal testo perché bocciata dalla Commissione bilancio per le conseguenze economiche non completamente prevedibili. Il tutto sarà favorito dalla fisiologica uscita dall'università dei professori associati attuali. In questo spirito mi pare degno di considerazione l'emendamento 3.35 del senatore Asciutti.
Il testo che ci viene dalla Camera è frutto di un dibattito lungo anni; al Senato l'argomento è stato lungamente dibattuto in Commissione.
Il presidente Asciutti ha già dato informazioni sulla lunghezza e sulla serietà del dibattito.
Dal mese di giugno la 7a Commissione ha dedicato all'argomento ben 13 sedute, ascoltando in audizione tutti i soggetti istituzionali che ne hanno fatto richiesta. Sono stati illustrati in numerose sedute anche i 700 emendamenti presentati. Nonostante questo, il testo è arrivato in Aula senza relatore. È un vero peccato. Ma siamo alla fine della legislatura: il protrarsi così a lungo del dibattito su questo argomento fa perdurare nei nostri atenei un clima di incertezza che non serve a nessuno.
E d'altra parte alcune delle soluzioni proposte, e discusse a lungo, tra l'altro, con grande disponibilità da parte della maggioranza e del Governo a recepire osservazioni anche dalla minoranza, sono ampiamente condivise: penso al problema dei ricercatori, a quello del reclutamento con le idoneità su base nazionale, con un numero di idonei che può essere dal 20 per cento al 40 per cento (sono percentuali discutibili in questo caso).
Per questo motivo io credo che sia opportuno procedere alla discussione in Aula del presente disegno di legge fino alla sua approvazione. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moncada. Ne ha facoltà.
MONCADA (UDC). Signor Presidente, parlare per ultimo offre al tempo stesso il vantaggio di aver ascoltato tutti e lo svantaggio di aver poco da aggiungere perché quasi tutto è stato detto.
Vorrei fare una prima osservazione, già avanzata da un collega che mi ha preceduto. Sono rimasto piuttosto sorpreso per il modo di esprimersi di alcuni senatori, soprattutto di chi ha avuto responsabilità molto importanti nella gestione della vita universitaria. Quello dell'università non è un problema facile e non si può affrontare con spunti demagogici, né con affermazioni curiose.
Malgrado la stima ed il rispetto che provo per il collega D'Andrea, non ho capito che cosa vuol dire quando sostiene che bisognerebbe stanziare decine di miliardi per l'accesso all'università di altri giovani. È molto chiaro - è banalmente chiaro - che se si disponesse di decine di migliaia di miliardi il problema dell'università sarebbe facilmente affrontabile.
La verità è che, come è noto, ci troviamo in un periodo di grave carenza di risorse; abbiamo problemi finanziari non indifferenti e non è facile stornare grosse cifre, anche se, per la verità, il ministro Moratti negli anni passati ha sempre difeso lo stanziamento per la scuola e l'università con le unghie e con i denti, cercando di ridurre al minimo il danno provocato dall'attuale situazione economica.
Sono state mosse altre critiche nel corso dell'odierno dibattito. Ad esempio, ho sentito affermare che con questa legge sono todos caballeros, cioè tutti cavalieri. È un'espressione un po' infelice, facile adesso a pronunciarsi da parte dell'opposizione, ma che l'opposizione stessa certo non usava quando era maggioranza. La realtà è che esiste nell'università una massa notevole di personale, di età anche elevata, che ha responsabilità di ricerca e didattiche e che da anni preme per veder riconosciuto il proprio status giuridico.
Nella passata legislatura facevo parte della commissione universitaria del CCD e ricordo che i sindacati premevano per sistemare questi ricercatori, che in molte facoltà (mi riferisco alla mia, che è quella che conosco meglio, cioè quella di ingegneria) sono dei veri e propri colleghi; in molti casi di grande valore, in altri meno. Tuttavia, se in alcuni casi lo sono meno, non dobbiamo dimenticare che anche nel ruolo dei professori associati e ordinari ci sono molte persone di scarsa qualifica, arrivate ad occupare quella posizione per una serie di ope legis, o di concorsi facilitati di cui portiamo la responsabilità tutti noi, nessuno escluso, nemmeno i rettori che sono intervenuti ieri. Allora, todos caballeros: si tratta di sistemare queste persone.
Non mi scandalizza il fatto che si dia o non si dia il titolo di professore aggregato; non è questo il problema. Forse, è semplicemente un riconoscimento formale, che non porta nessuno spostamento finanziario. È il riconoscimento di un ruolo che effettivamente svolgono. Credo che tutto ciò non dovrebbe scandalizzare più di tanto i colleghi.
Qualcuno la prende alla lontana e si chiede il motivo per cui prima di predisporre questo provvedimento non si è parlato della governance dell'università in Italia e del significato dell'università nel nostro Paese. Sono venti anni che sento discutere del ruolo dell'università italiana e del valore legale del titolo di studio. Mentre con i passati Governi, sia di centro-sinistra che di centro-destra, discutevamo questi problemi, veniva creata un'infinità di piccole università al servizio di piccoli territori, dove c'era un deputato o senatore che doveva fare la propria campagna elettorale. Ecco dunque un altro problema molto grave, signori miei: siamo pieni di piccole università, mentre invece le dimensioni e le finalità della ricerca moderna richiederebbero aggregazioni di strutture molto qualificate e specializzate.
D'altra parte, vorrei ricordare che il ministro Moratti, nell'avviare la riforma universitaria, ha dato avvio contemporaneamente alla riforma del CNR e dell'ENEA. È dunque da questo insieme e da questo sistema che si deve considerare la ricerca italiana e non certo da una pseudo-governance che tende peraltro a sanare situazioni che, purtroppo, a volte sono ai limiti del lecito.
Si afferma che il provvedimento al nostro esame non prevede alcuna novità e ci riporta indietro di anni. Parliamo, allora, dei concorsi. Ho fatto parte di decine di commissioni di concorso e ritengo ci si debba chiedere se è meglio un concorso fatto con la presenza di un membro interno, in cui gli idonei si mercanteggiano come merce di scambio e il membro interno viene scelto sulla base di determinati criteri o se, invece, è meglio una lista nazionale elettiva, non lesiva quindi dell'autonomia dell'università, giacché la lista nazionale è, per l'appunto elettiva e sulla base di essa si può compiere una scelta per sorteggio. Mi sembra che questo sia uno dei modi migliori per affrontare il problema.
Evidentemente, i pasticci sono sempre possibili, anche perché la natura umana consente di farne in qualsiasi caso e devo riconoscere che i professori universitari, in fatto di pasticci, hanno veramente una grande esperienza! (Applausi dai Gruppi UDC e AN).
ASCIUTTI (FI). È importante l'autocritica!
MONCADA (UDC). A parte i sogni del collega D'Andrea sulle varie decine di milioni che tutti ci auguriamo arrivino presto, occorre ricordare che la formazione dei giovani ricercatori viene fatta attraverso un dottorato di ricerca di due anni e con un contratto triennale rinnovabile: si tratta circa di dieci anni, perché non si può ipotizzare che avvenga una cosa dopo l'altra.
Onorevoli colleghi, farò ora un'osservazione che, forse, vi scandalizzerà. Quella del ricercatore dovrebbe essere un'attività strutturalmente precaria. Non si tratta, infatti, di impiegati statali che mettono dei timbri! Il ricercatore deve avere meriti propri o qualifiche specifiche, altrimenti è meglio - e il provvedimento dà questa facoltà - che concorra per posti di dirigenza, se è riconosciuto idoneo, o nella pubblica amministrazione. Non abbiamo ancora bisogno di ricercatori bravi solo per anzianità.
È falso affermare che non si è parlato del sistema di valutazione. L'articolo 2 regola il sistema di valutazione, prevedendo anche l'esclusione di coloro che sono in aspettativa; ho sentito anche ipotizzare una Authority, che sarebbe certamente auspicabile, ma non so se tale proposta verrà accolta.
Si pone poi il problema dei professori esterni. L'amico senatore Gubert è terrorizzato perché pensa che ad un certo punto vi saranno più professori esterni che professori ordinari e associati. In realtà, ci sono dei limiti. Vorrei ricordare ancora una volta che l'università deve essere una struttura molto aperta e concorrenziale. Il modello presente in Italia, invece, è assai rigido. Poter disporre di forze diverse, di docenti che provengano dall'industria o dall'estero, è una ricchezza cui non possiamo rinunciare. La quota del 10 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 3 mi trova consenziente, ma se fosse pari al 20 per cento sarebbe ugualmente condivisibile: ciò vorrebbe dire infatti che si può fare, che ci sono i mezzi per la chiamata diretta di questi soggetti.
Nel provvedimento si prevede, inoltre, la possibilità di stipulare convenzioni con l'industria e le fondazioni, ai fini della sottoscrizione di contratti di ricerca, con professori a tal fine impiegati.
Avevo chiesto alla signora ministro Moratti di prevedere una durata di questi contratti pari a quella disposta per i contratti di ricerca: si è preferito invece prevedere una durata di tre anni, ma tali norme potranno essere affinate in corso d'opera. È importantissimo, però, che rimanga scritto che l'università deve trovare i propri mezzi di sostentamento anche al di fuori dello Stato: non concepisco, infatti, un'università finanziata esclusivamente dallo Stato, perché accanto alle università che utilizzano bene i fondi ce ne sono altre di mantenuti che non producono assolutamente alcunché, e ciò non è corretto, come ci sono professori che meritano il più grande rispetto ed uno stipendio adeguato e altri che non fanno alcunché e sono solo capaci di muovere critiche. Dobbiamo saperci dire queste cose anche tra noi. La signora ministro Moratti non c'entra in tutto ciò, perché si tratta di un problema interno ai professori universitari.
Non ho molte altre questioni da affrontare; mi sembra infatti di aver detto gran parte di quanto intendevo dire. Vorrei, però aggiungere qualche ulteriore considerazione, ad esempio, sul problema del sistema di valutazione e dei concorsi. Sfido chiunque di voi a stabilire una regola per i concorsi che eviti scorrettezze: non può esistere. La regola prevista dal provvedimento è tuttavia una regola possibile: l'autonomia dell'università è garantita perché la lista nazionale è composta dai professori; le commissioni sono nominate per sorteggio e non c'è più, quindi, la possibilità di un mercanteggiamento degli idonei. Credo che più di questo, onestamente, sarebbe stato difficile fare, anche se mi piacerebbe sentire ulteriori proposte in tal senso.
Alcune norme non mi piacciono. Ad esempio, il comma 11 dell'articolo 4.
ASCIUTTI (FI). È stato soppresso!
MONCADA (UDC). Molto bene. È una norma che non mi piaceva, perché dava la possibilità di attribuire la qualifica di aggregato a chiunque, forse anche a qualche senatore.
Signor Presidente, non credo di aver detto niente di nuovo. Vorrei soltanto invitare l'Assemblea a considerare che il problema dell'università non può essere trattato come un affare comune, un affare corrente. Università vuol dire ricerca, formazione ed etica, senza la quale ultima non credo si possa fare alcunché. È un problema, quindi, da trattare con molta delicatezza e con grande senso di collaborazione.
Concludo riprendendo quanto ho detto all'inizio del mio intervento. Mi spiace che si usi un tono aspro e cattivo nei confronti di una persona che ha avuto il torto di voler rimettere sul tappeto il problema della riforma universitaria, che tutte (dico: tutte) le categorie sollecitavano da anni.
Ringrazio, pertanto, la signora ministro Moratti, augurandole di proseguire con coraggio questa sua battaglia, sicuro come sono che l'unanimità, nel nostro mondo universitario, non esiste. (Applausi dai Gruppi UDC e FI. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la signora Ministro.
MORATTI, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto la Commissione e l'Assemblea per l'attenzione dedicata al progetto di legge in esame, che evidenzia la consapevolezza di tutte le forze politiche circa il ruolo strategico che l'università riveste per la crescita culturale, scientifica, sociale ed economica del nostro Paese.
Altro aspetto sottolineato da tutti gli interventi è la necessità di un profondo rinnovamento del sistema universitario italiano per gli obiettivi di convergenza europea e di competitività internazionale della nostra università, e l'esigenza di puntare alla qualità, valorizzando il merito e la selezione.
Condivido pienamente tale consapevolezza cui si è ispirata, d'altra parte, l'intera azione del mio Ministero. Il disegno di legge sullo stato giuridico e sul reclutamento dei professori universitari rappresenta solo un tassello, sia pure importante, di una politica di interventi assai più ampia.
Vorrei rammentare, infatti, che le leggi finanziarie dal 2002 al 2005 hanno investito su scuola, università e ricerca, preservando tali settori dalla contrazione della spesa pubblica, necessaria ed effettivamente operata in tutti gli altri settori dell'amministrazione. Questa linea del Governo, consolidata e rafforzata nel corso della legislatura, rappresenta un preciso impegno anche per il futuro. Ciò comporta comunque la necessità di responsabilizzare gli atenei circa una efficiente gestione delle risorse loro attribuite, che ammontano, per il solo Fondo di finanziamento ordinario, a circa 7 miliardi di euro, con un incremento negli ultimi anni del 13 per cento.
Vorrei rammentare, inoltre, alcuni dati sugli investimenti nelle università.
L'incremento per il 2005 del Fondo ordinario di finanziamento, rispetto al Fondo ordinario del 2001, è di circa 760 milioni di euro. A questi si aggiungono le risorse destinate alla ricerca di base, il cui destinatario principe è il sistema universitario.
Come è noto, le attività di ricerca e di formazione delle università vengono sostenute anche attraverso i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN). Dal 2002 ad oggi sono stati destinati a questi interventi 407 milioni di euro, per una media superiore ai 130 milioni di euro l'anno.
La ricerca nelle università è sostenuta, inoltre, dal Fondo investimenti per la ricerca di base istituito con la legge finanziaria per il 2001 e finanziato allora, una tantum, con i proventi della vendita dei diritti UMTS. Questo Fondo è stato da questo Governo consolidato, stabilizzato e rifinanziato incrementandolo attraverso una tassa introdotta dall'articolo 56 della finanziaria per il 2003. Negli ultimi tre anni a questo Fondo sono state assegnate risorse finanziarie pari a 600 milioni di euro, e per l'anno in corso sono ancora disponibili oltre 150 milioni di euro. La partecipazione delle università italiane ai progetti finanziati da questo fondo supera la quota percentuale del 65 per cento.
In conclusione, posso affermare di aver incrementato le risorse destinate complessivamente alle università, in rapporto al 2001, di quasi un miliardo di euro l'anno. Del resto, la stessa crescita del sistema testimonia l'investimento fin qui effettuato. L'università italiana ha oggi oltre 50.000 matricole e oltre 10.000 docenti e ricercatori in più rispetto al 2001.
Ritengo quindi assolutamente infondati i rilievi mossi dall'opposizione circa la carenza di adeguate risorse a sostegno del provvedimento.
Quanto al disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea, vorrei rammentare che sia il Parlamento che il Governo hanno dedicato ad esso ampio spazio.
Mi preme ricordare che la materia è molto complessa, tanto che ha impegnato fortemente Parlamento e Governo anche nelle precedenti legislature, senza che sia stato possibile pervenire ad una soluzione complessiva ed organica bensì dando luogo ad interventi frammentari su specifici aspetti. La difficoltà ad individuare risposte adeguate ha determinato una diffusa insoddisfazione e comprensibili spinte verso soluzioni qualificabili come sanatorie o ope legis, che, ove accolte, rischierebbero peraltro di pregiudicare per molto tempo gli obiettivi di qualità e rinnovamento, obiettivi che sono prioritari per il sistema universitario. (Applausi dei senatori Valditara, Boldi e Moncada).
Questo è il contesto difficile nel quale il Parlamento ha svolto il suo compito, che lo ha impegnato per quasi un'intera legislatura. Alla Camera dei deputati la 7a Commissione ha affrontato il tema già dall'aprile 2002, nell'ambito di proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia universitaria, e nel marzo 2004 ha avviato un lungo ed intenso dibattito sul disegno di legge presentato dal Governo che si è protratto per oltre un anno. Rammento, inoltre, che l'Assemblea della Camera ha ritenuto di dover rinviare il provvedimento in Commissione per ulteriori approfondimenti e che il Governo si è sempre mostrato disponibile a modificare il testo, accogliendo quasi tutte le richieste formulate dalla comunità accademica (CRUI e CUN) in relazione a criticità della disciplina e nella condivisione di principi di equità, di merito e di rigore. (Applausi della senatrice Boldi).
Mi riferisco, in particolare, alla richiesta di subordinare la prosecuzione dell'esame all'esenzione delle università dal blocco delle assunzioni e allo stanziamento di adeguate risorse (condizioni queste assicurate dalla legge finanziaria 2005) nonché alla richiesta di ricorrere allo strumento della legge delega soltanto per la disciplina del reclutamento, disciplinando lo stato giuridico con legge ordinaria, alla richiesta di conservazione della distinzione tempo pieno - tempo definito, all'esigenza di prevedere l'assunzione subito a tempo indeterminato per i professori ordinari ed associati con conseguente eliminazione del periodo iniziale a tempo determinato previsto dalla versione originaria del disegno di legge.
Ciò che il Governo non ha accettato e non può accettare sono posizioni di rigetto senza motivazioni e senza proposte. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).
Il testo licenziato dalla Camera, con gli opportuni miglioramenti, può corrispondere agli obiettivi sopra richiamati. In tale ottica le condizioni poste dalla 5a Commissione, che il Governo intende recepire integralmente, hanno segnato un fondamentale passaggio consentendo di superare ogni profilo critico relativo alla copertura finanziaria del provvedimento.
Inoltre, la 7a Commissione ha svolto un prezioso lavoro di approfondimento attraverso l'audizione dei rappresentanti delle componenti universitarie e il confronto politico. Comprendo il rammarico espresso dal presidente della 7a Commissione Asciutti e da tutti gli onorevoli senatori per la mancata conclusione dei lavori in sede referente nei tempi assegnati alla Commissione. Mi preme sottolineare, al riguardo, che la decisione adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di calendarizzare il provvedimento in Assemblea indipendentemente dalla conclusione dell'esame in Commissione si fonda esclusivamente sulla consapevolezza di non poter ulteriormente prolungare i tempi di una riforma così importante per il Paese anche in considerazione del prossimo arrivo del disegno di legge finanziaria in Parlamento che lascerà esigui spazi all'esame di altri provvedimenti. Non si tratta di una forzatura bensì di una valutazione di opportunità, strettamente politica, di procedere subito all'esame, una volta scaduti i tempi assegnati alla Commissione, proprio per non vanificare, in relazione alle esigenze del calendario parlamentare, il lavoro fin qui svolto.
Ringrazio la 7a Commissione ed in particolare il presidente Asciutti che in qualità di relatore attraverso il suo prezioso lavoro ha consentito la formulazione di alcune modifiche migliorative del testo, ripresentate in Aula dallo stesso Asciutti sulla base di un accordo di maggioranza condiviso dal Governo.
Il provvedimento introduce importanti e qualificanti innovazioni, i cui aspetti fondamentali vorrei brevemente richiamare.
L'attuale sistema di reclutamento, che ha dato luogo ad un eccessivo localismo, ad una insufficiente selettività e talora a dubbi di trasparenza, viene sostituito da un nuovo sistema basato sull'idoneità nazionale quale presupposto per la successiva chiamata da parte delle università a seguito, peraltro, di trasparenti procedure di valutazione comparativa. Non si tratta, quindi, di un ritorno al vecchio sistema, ma di una soluzione che garantisce qualità sul territorio nazionale e, al tempo stesso, salvaguarda l'autonomia degli atenei. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LP).
Un secondo aspetto che ritengo qualificante, riguarda l'introduzione della nuova figura di ricercatore a tempo determinato, essenzialmente dedicata all'attività di ricerca, che assicura non solo la necessaria formazione per il successivo accesso, attraverso la selezione basata sul merito, alla docenza vera e propria, articolata su due fasce, ma anche quelle professionalità elevate necessarie al sistema produttivo, agli enti di ricerca, alle complessive esigenze del Paese, in linea con gli obiettivi richiesti da Lisbona. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).
Si è data inoltre una concreta soluzione alle aspirazioni degli attuali ricercatori, molti dei quali finora non avevano avuto l'opportunità di partecipare ai concorsi per l'accesso alla docenza universitaria. Tale opportunità è ora offerta a tutti, attraverso la previsione di apposite riserve e maggiorazioni, nell'ambito delle procedure di idoneità nazionale.
Vorrei anche dichiarare la disponibilità del Governo a recepire la condizione posta dalla 5a Commissione per cui di tali riserve e maggiorazioni va tenuto conto nell'ambito dei limiti e delle procedure condizionanti la copertura dei posti di docenza. In tal modo, a tutti gli idonei è assicurata l'opportunità non astratta, ma concreta, di essere chiamati. Verrà così superata l'attuale situazione di molti idonei non chiamati in quanto nel sistema previgente non vi era una programmazione - che invece ora è garantita dalla nuova normativa - che garantisse corrispondenza tra il numero degli idonei e i posti da coprire.
Come ho detto, quindi, l'opportunità del passaggio ad associato è offerta in termini concreti ed effettivi a tutti gli attuali ricercatori. Peraltro, a coloro che non intendessero avvalersene, ovvero non vi riuscissero, è dato il giusto riconoscimento del lavoro svolto attraverso l'attribuzione del titolo di "professore aggregato".
I ricercatori attualmente in servizio sono 22.200, di cui oltre 5.000 con più di vent'anni di servizio e circa 6.500 con non più di tre anni di servizio. I ricercatori più anziani non avranno convenienza a transitare nella seconda fascia, poiché ne avrebbero una diminuzione di retribuzione, per cui prevedibilmente non affronteranno i giudizi di idoneità. A questi, peraltro, va il titolo di professore aggregato, quale riconoscimento dell'attività finora svolta. A tutti gli altri è data una concreta opportunità di passaggio, assicurata dal fortissimo incremento del turnover, che nel periodo dal 2010 al 2017 sarà di circa 2.000 unità all'anno.
Infine, per corrispondere alle aspettative di coloro che hanno già lavorato nelle università come assegnisti o contrattisti di ricerca e che aspirano a divenire ricercatori a tempo indeterminato è prevista una priorità nell'accesso a tale figura, consentita fino al 30 settembre 2013.
Mi preme sottolineare l'essenziale importanza della valutazione, aspetto questo fortemente evidenziato nel corso del dibattito in Commissione e ricordato anche in Aula da autorevoli colleghi della maggioranza e dell'opposizione, che non può trovare una soddisfacente soluzione in questa sede, in quanto l'introduzione di un nuovo apposito organismo indipendente richiede una specifica copertura. La sede idonea per tale intervento è pertanto la legge finanziaria, nell'ambito della quale mi impegno ad introdurre questa apposita previsione.
Il progetto di riforma del Governo si fonda su una visione già attuata nei principali Paesi dell'Unione Europea, basata su un'ampia immissione di giovani che si formano nella ricerca e sul loro successivo inserimento nella docenza in base al criterio della selezione meritocratica.
In questa prospettiva si prevede l'assunzione a tempo determinato dei ricercatori dedicati essenzialmente alla ricerca, con l'obiettivo di un massiccio inserimento di giovani nel sistema, necessario non solo per assicurare il ricambio generazionale nelle università, ma per rispondere alle esigenze della ricerca nelle imprese e nel mondo produttivo.
Questa previsione è stata oggetto di critiche in quanto è stata intesa come "precarizzazione del ruolo dei ricercatori". Il Governo si era pertanto mostrato disponibile ad introdurre, così come è effettivamente avvenuto nel nuovo testo base approvato dalla Camera, una nuova figura dedicata alla ricerca, a tempo indeterminato, per i nuovi ricercatori che non superino il giudizio di idoneità a professore associato: l'aggregato di ricerca. Tuttavia la predetta previsione di una figura dedicata prevalentemente alla ricerca non è stata condivisa dalla comunità accademica, dalla CRUI né dallo stesso Parlamento e pertanto è stata esclusa nella versione approvata dall'Assemblea della Camera.
In merito alla figura del ricercatore a tempo indeterminato, prevista nel testo licenziato dalla VII Commissione il 1° giugno scorso (articolo 5, comma 6), ricordo che l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato gli emendamenti soppressivi della norma, fra loro identici, presentati da forze di opposizione e di maggioranza.
Il Governo ritiene pertanto che la soluzione più idonea sia quella di opportune misure transitorie che contemperino l'esigenza di introdurre nelle università il nuovo modello meritocratico fondato su due sole fasce di docenza, con l'esigenza di tener conto di aspettative fondate sul vecchio modello. Il Governo, infatti, pur riconoscendo insieme a tutte le forze politiche la necessità che la docenza non sia limitata alla fascia dei professori ordinari e a quella degli associati nonché il prezioso apporto fin qui dato dai ricercatori, non ha condiviso l'istituzione di una terza fascia di docenza stabilizzata, optando invece per l'istituzione di un terzo livello legato ad incarichi di insegnamento anche pluriennali secondo il modello europeo, ciò anche in considerazione della necessità di verificare non solo l'attitudine alla ricerca, come avviene nei corsi di dottorato, ma anche la capacità di gestire autonomamente un progetto di ricerca e di comunicare la propria conoscenza, come si richiede nell'insegnamento.
La docenza universitaria è infatti contraddistinta dal diritto di decidere in piena libertà contenuti e metodi del proprio insegnamento. Questo specifico diritto, garantito anche costituzionalmente, è attribuito in ragione della maturità scientifica, verificata attraverso apposite procedure "idoneative" selettive e non può essere esteso a coloro che non sono in possesso di tale idoneità. Le esigenze di coprire specifici insegnamenti possono peraltro essere soddisfatte attraverso l'attribuzione di incarichi appositi, sotto la responsabilità dell'università che, qualora i docenti incaricati non si dimostrassero all'altezza, può in ogni momento eliminare gli effetti negativi non rinnovando l'incarico.
Del resto nel dibattito non è mai emerso quale possa essere la distinzione tra prima, seconda e terza fascia, né è mai stato chiarito quali possano essere i requisiti per accedere alla terza fascia. Infatti, il requisito previsto per gli ordinari è la "piena maturità scientifica", e per gli associati la "maturità scientifica". Se anche per la terza fascia il requisito fosse la "maturità scientifica", non vi sarebbe ragione per differenziarla dagli associati né, ovviamente, per retribuirla in misura inferiore a quanto previsto per gli stessi associati. Se, invece, il requisito fosse collocato a livello inferiore, ne deriverebbe una dequalificazione della docenza. Vorrei aggiungere che la formazione del docente universitario va assicurata attraverso un periodo dedicato alla ricerca, che non va compromesso da un prematuro affidamento di incarichi didattici.
Vorrei a questo punto richiamare l'attenzione sulla coerenza del nuovo modello proposto dal disegno di legge con i sistemi adottati nei principali Paesi europei, così come risulta dallo studio sulla docenza universitaria nell'Unione Europea effettuato dal Servizio studi del Senato nello scorso mese di maggio.
In Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, l'accesso alla docenza universitaria è subordinato all'accertamento della necessaria qualificazione accademica, a livello nazionale ovvero, come avviene nel solo Regno Unito a livello di ateneo, sulla base peraltro di criteri uniformi adottati a livello internazionale per la valutazione della ricerca. Per coloro che non hanno conseguito tale qualificazione sono previsti vari tipi di contratto a tempo determinato, che rappresentano in ogni Paese circa la metà del complessivo impiego di docenza, e in Germania addirittura i tre quarti. Ritengo quindi che il confronto internazionale valga a fugare le perplessità espresse nel dibattito circa il rischio di "precarizzazione" della docenza universitaria. Non vedo inoltre come possa essere recepita la Carta europea dei ricercatori che riguarda figure dedicate esclusivamente alla ricerca.
Confermo l'impegno del Governo per l'istituzione di un organismo indipendente per la valutazione del sistema universitario, così come richiesto sia da esponenti della maggioranza che dell'opposizione, nonché dalla CRUI e dal CUN; il provvedimento per tale istituzione dovrà trovare copertura nelle prossime leggi finanziarie.
L'approvazione di questo disegno di legge rappresenta in conclusione un importantissimo passo in avanti per la crescita della qualità del sistema universitario, fondata in primo luogo sulla meritocrazia, e porrà le università in grado di competere a livello europeo ed internazionale e di formare il capitale umano, elemento essenziale per la crescita di tutti i Paesi nella società della conoscenza. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, come ha sottolineato nel suo intervento il ministro Moratti, il Governo annette particolare importanza al disegno di legge sui professori universitari (Atto Senato n. 3497, già approvato dalla Camera dei deputati), oggi al nostro esame.
Poiché sul testo sono stati presentati circa 800 emendamenti, a nome del Governo, e a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza modificazioni o articoli aggiuntivi, dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 6.
PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro. Colleghi, a questo punto, come già fatto in analoghe circostanze, l'emendamento 1.2000 sarà trasmesso alla 5a Commissione permanente affinché esprima un parere all'Aula secondo le modalità seguite altre volte, e comunque salvaguardando le prerogative del Governo.
Sospendo quindi la seduta e convoco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per decidere le modalità della discussione e della votazione sulla questione di fiducia. La Conferenza è pertanto convocata per le ore 12.
Allegato A
DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
(*) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497)
Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604)
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692)
Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850)
Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946)
Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091)
Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137)
Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150)
Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163)
Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416)
Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764)
Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920)
Norme in materia di idoneità a professore associato (2827)
Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856)
Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127)
________________
(*) Testo preso a base dall'Assemblea
EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 6 CHE COMPONGONO
IL DISEGNO DI LEGGE N. 3497
________________
N.B. Il testo dell'emendamento è riprodotto in bozza non corretta
1.2000
Il Governo
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1. - 1. L’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l’organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell’anno sabbatico, concesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all’utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.
5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l’idoneità non comporta diritto all’accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell’Ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l’idoneità;
b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un’anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico- disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni.
c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell’1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l’accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l’incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), n. 1, l’incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.
8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, previo parere del CUN, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.
11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.
12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell’idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell’inserimento dei corsi di studio nell’offerta formativa delle università, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.
15. Il conseguimento dell’idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell’organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.
17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell’anzianità acquisita.
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
21. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l’abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
25. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (Approvato dalla Camera dei deputati)
(604) TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
(692) COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università
(850) EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria
(946) ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari
(1091) GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari
(1137) BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato
(1150) SODANO Tommaso ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente
(1163) FRAU. - Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato
(1416) TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria
(1764) CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia
(1920) VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto
(2827) TATO' e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato
(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario
(3127) TATO'. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(ore 9,04)
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3497
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3497, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 604, 692, 850, 946, 1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 2856 e 3127.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Ha chiesto di parlare il Ministro della pubblica istruzione. Ne ha facoltà.
MORATTI, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione per quanto riguarda il comma 22 dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo. Va precisato che, laddove è scritto «le procedure in atto alla predetta data», si deve intendere che la data è quella del 30 settembre 2013.
Quindi, al fine di evitare qualsiasi ambiguità interpretativa, al comma 22, le parole: «dal 30 settembre 2013. Sono...» vanno sostituite dalle seguenti: « dal 30 settembre 2013; sono...».
PRESIDENTE. La Presidenza dà atto di questa precisazione.
Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 3497, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
LAURO (Misto-CdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAURO (Misto-CdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, il sistema universitario italiano necessita di un radicale intervento di riforma che aggiorni meccanismi e procedure, selezioni i docenti sulla base di criteri scientifici precisi, razionalizzi la spesa, indichi la strada del sostegno effettivo alla ricerca.
Il percorso di questo provvedimento è stato contrastato, anche se ha avuto momenti di ampia convergenza.
Tuttavia si ode la pressione esterna su questa legge e certo in finale di legislatura il Parlamento viene pressato affinché nulla modifichi, perpetuando una precarietà complessiva che è l'anticamera della stasi, dell'immobilismo, dello sperpero di risorse in rivoli e miriadi di canali didattici e della ricerca.
L'università ha bisogno di un sistema moderno di governance, mentre occorre innovare, sia pure coniugando utilità, produttività, efficacia, funzionalità e responsabilità.
Ecco perché, anche se la norma appare perfettibile, occorre sostenerla, in una concezione della formazione universitaria che guardi agli studenti prima dei docenti e dei ricercatori.
Per questo desidero comunicare il sostegno del partito Casa delle Libertà al disegno di legge e dunque il mio voto favorevole alla mozione di fiducia.
MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, questo provvedimento legislativo, su cui il Governo ha posto la fiducia, ha suscitato la contrarietà di tutto il mondo accademico italiano. È stato sottratto alla discussione in Commissione e quindi al confronto con le proposte alternative avanzate dall'opposizione, non risponde alle esigenze e alle aspettative delle università, né va nella direzione di aumentare le conoscenze del nostro sistema produttivo, fondamentali per il futuro della scienza e dello stesso sviluppo economico del Paese.
Questo provvedimento renderà sempre più precario il lavoro nella ricerca e la precarietà, come sappiamo, incide negativamente sulla stessa specializzazione professionale.
Dopo una politica dissennata di tagli alle università e ai centri di ricerca, ai quali sono state negate le necessarie risorse, dopo il blocco delle assunzioni dei ricercatori, si imponevano provvedimenti specifici volti ad accrescere la qualità delle università italiane, che sono il punto strategico per la ricerca e l'innovazione tecnologica. Questo provvedimento, invece, non risponde all'esigenza di riaprire alle giovani generazioni le porte della docenza e della ricerca universitaria.
Per perseguire l'obiettivo della crescita del Paese occorre aumentare le conoscenze. Senza crescita, è anche difficile raddrizzare i conti, quindi, occorrevano cospicui investimenti in istruzione e formazione, non i regali fiscali alla Tremonti. Il provvedimento al nostro esame è un bluff, perché tra l'altro non prevede risorse aggiuntive, quindi non incentiva né la ricerca né la didattica.
È stato evitato il confronto con l'opposizione, ma questo provvedimento rende sempre più difficile l'ingresso dei giovani nel mondo accademico e penalizza i giovani ricercatori attuali, disconoscendo il loro ruolo negli atenei.
Il Presidente della Conferenza dei rettori ha detto che questo disegno di legge manda nel caos le università. Di qui noi Comunisti Italiani negheremo la fiducia al Governo su questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).
SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, signor Ministro, non vi è bastato portare questo provvedimento direttamente in Aula, esautorando la Commissione istruzione e troncando la necessaria discussione.
Non vi è bastato imbrigliare la discussione attorno ad una delega assolutamente insufficiente e rigettata dalla maggior parte dei diretti interessati.
Tanta era la fretta di accontentare una parte, minoritaria ma decisamente influente, del mondo universitario italiano, che avete pensato bene di dare un ennesimo schiaffo alla democrazia di questo Paese esautorando anche il Parlamento, ponendo l'ennesima fiducia.
E' indecente che su una materia così strategica per il futuro del Paese la maggioranza tenga un atteggiamento così sordo alle voci critiche che si levano dalla società.
E, badate bene, quella di cui parliamo è una fetta di società largamente rappresentativa del sistema universitario, che ha chiesto esplicitamente di fermare l'iter della riforma.
Ma il ministro Moratti sembra non dar peso a queste proteste, dichiarando che il Governo non è intenzionato ad accettare posizioni preconcette! Forse sfugge al Ministro che la riforma che dovrà regolare carriere e lavoro negli atenei italiani è stata ufficialmente bocciata da quasi tutti i senati accademici.
Addirittura, il corpo accademico dell'università di Basilicata, che non ci sembra essere un covo di pericolosi estremisti, ha approvato all'unanimità un documento in cui sollecita la Conferenza dei rettori a «mettere in atto ogni forma di protesta, spingendosi fino alle dimissioni di tutti i rettori, per impedire l'approvazione della legge».
A queste contestazioni, alle richieste di ascolto che provengono dal mondo universitario come avete risposto? Con un maxiemendamento, ponendo la fiducia e congelando la discussione in Parlamento, permettendo alle forze dell'ordine di spintonare via ricercatori, docenti e studenti che ieri protestavano pacificamente davanti a Palazzo Madama.
La verità è che non volete ascoltare, non vi interessa discutere il futuro della ricerca e dell'istruzione italiana perché non ne sareste in grado.
Con questa delega sbarrate la strada alle giovani aspirazioni e alle speranze di decine di migliaia di ricercatori precari che, con questo sistema di reclutamento, ponete in una situazione di precariato senza fine.
Compromettete il livello di qualità, di sviluppo e di efficienza dell'intero sistema universitario, costringendo anche le migliori intelligenze a rivolgersi all'estero, per cercare la fuga verso università che garantiscono diversi trattamenti e diversi accessi alle professioni.
Ma a tutte queste obiezioni voi non siete assolutamente in grado di rispondere e con l'ennesimo colpo di mano istituzionale imbavagliate il Parlamento per portare a termine un'operazione assolutamente demagogica che farà comodo solo a qualche lobby universitaria. Ancora una volta, perseguendo gli interessi di pochi, aggravate le già precarie condizioni del sistema formativo italiano.
Non ci rimane che esprimere tutta la nostra più profonda indignazione per i pericolosi colpi di coda di una maggioranza allo sbando e disperata, consapevoli che rappresentiamo la voglia di cambiamento della maggioranza degli italiani.
Rifondazione Comunista vi negherà la fiducia, e continuerà a chiedere con forza le elezioni anticipate; nel contempo assumiamo l'impegno, di fronte al mondo dell'università e della ricerca, di modificare questa legge appena saremo al Governo, così come dovremo fare per le altre nefandezze volute dal Governo Berlusconi sia sul terreno sociale che su quello dei diritti. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Marino. Congratulazioni).
FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ancora una volta la maggioranza passa all'approvazione di un provvedimento ricorrendo al voto di fiducia. La circostanza è particolarmente grave perché il provvedimento sul quale è stato chiesto il voto di fiducia riguarda norme sul nostro sistema universitario, cioè la sede della formazione delle classi dirigenti di questo Paese.
Ieri abbiamo sentito dire dal ministro Moratti che l'opposizione non ha saputo tenere un ruolo propositivo. Pochi istanti dopo il ministro Giovanardi ha presentato la questione di fiducia dicendo che questa veniva posta perché in presenza di circa 800 emendamenti. Ci pare piuttosto improbabile e anche un po' presuntuosa l'idea che all'interno di un numero così ampio di proposte emendative non vi fossero anche proposte di qualità. Su quelle proposte la maggioranza avrebbe dovuto aprire un confronto con la minoranza, che invece è mancato.
La caratteristica di questo Governo e di questa maggioranza è quella di fuggire al contraddittorio, specie su materie di largo interesse come una riforma della docenza universitaria che non coinvolge solo gli interessati al reclutamento, ma tutto il sistema universitario.
Ammesso che la riforma della docenza del 1998 non abbia dato i frutti sperati, ma anzi abbia prodotto degli "errori" nel reclutamento dei docenti universitari, le modifiche andavano concordate con chi, la maggioranza di allora, aveva approvato quella riforma.
Non si possono cambiare le regole di reclutamento ogni cinque o sei anni, perché altrimenti si aggiunge caos al caos, si somma incertezza alla cronica mancanza di risorse del nostro sistema universitario.
Il ministro Moratti continua ad assicurarci che non mancheranno i fondi per questa riforma, così come non mancano le risorse per l'università.
In realtà, signora Ministro, in un sistema universitario come quello italiano, largamente dipendente - per circa il 90 per cento delle risorse a disposizione - dai finanziamenti pubblici, le percentuali di spesa pubblica per il sistema universitario sono, per assurdo, inferiori persino a quelle degli Stati Uniti, dove il sistema universitario, come tutti sanno, è in massima parte finanziato dai privati.
Tanto per fornire dei dati: l'incidenza dei finanziamenti pubblici per il settore dell'istruzione universitaria sul totale della spesa pubblica è in Italia pari all'1,8 per cento, contro una media dei Paesi OCSE del 3 per cento; la spesa per l'istruzione universitaria è in Italia pari allo 0,9 per cento del PIL, contro una media OCSE dell'1,3 per cento. Siamo, in sostanza, al ventiseiesimo posto, avendo davanti a noi anche Paesi industrialmente e culturalmente meno progrediti di noi. Quale quinto Paese industrializzato, l'Italia dovrebbe ambire e arrivare a raggiungere i livelli più alti, che superano il 2 per cento di spesa rispetto al PIL.
Il finanziamento statale per le università in Italia, dopo avere subito una crescita costante negli anni di governo del centro-sinistra, è ora, in termini reali, al livello della finanziaria 2001. Questo mostra lo scarso interesse della maggioranza per un settore vitale per il Paese. Del resto, questa legge si conclude con un comma che non lascia adito a dubbi: "Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Questa riforma, al di là delle promesse, parte su basi deboli, in assenza di risorse ed è destinata a scontentare tutti coloro che avevano dirette aspettative per una carriera universitaria, penalizzando il comparto della docenza universitaria e, di conseguenza, condannando alla regressione l'intero sistema universitario.
Per questi motivi voteremo contro la fiducia al Governo.
BISCARDINI (Misto-SDI-US). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BISCARDINI (Misto-SDI-US). Signor Presidente, secondo noi socialisti non vi è nessuna ragione che giustifichi il ricorso al voto di fiducia per l'approvazione di questo disegno di legge, se non la ragione strettamente politica - come ha ammesso nel suo intervento il Ministro - di fare in fretta e di sottrarre il Governo ad un confronto di merito con l'intero Parlamento. Un confronto anche su numerosi emendamenti presentati da tutti i Gruppi, non solo dall'opposizione.
Ma perché votare allora un disegno di legge che non affronta con lungimiranza il tema dell'università e dello stato giuridico dei docenti in rapporto al bisogno strategico di produrre ricerca e conoscenza? Perché votare un disegno di legge che al di là di qualche punto condiviso scontenta tutti? Una legge confusa e frettolosa, come è stato dichiarato, che viene vissuta come uno schiaffo ai rettori, ai docenti, ai ricercatori e agli studenti delle nostre università.
Perché votare un disegno di legge che terrà fuori dall'università le giovani leve, anche se migliori delle vecchie? Qualcuno dice: per vendetta, perché il Ministro vuole, prima di concludere il suo mandato, vendicarsi contro il mondo che ha contrastato questa riforma e il suo operato; oppure per consentire al Ministro di concludere la legislatura legando il suo nome ad una riforma purché sia, anche se fosse destinata a produrre danni al sistema già gracile della nostra università.
Forse le due tesi sono vere entrambe, ma credo che ve ne sia una terza: in questo scorcio di legislatura nella maggioranza sembra scattata una logica degenerativa del sistema di governo del Paese secondo la quale ognuno (ogni Ministro, ogni parte) deve portarsi a casa qualcosa.
In particolare, il ministro Castelli l'ordinamento giudiziario, la Lega il federalismo, l'UDC la riforma elettorale, Previti la ex Cirielli, Fazio una non riforma e il ministro Moratti l'università. E così via, ne vedremo ancora probabilmente.
Contro questa logica e questo strano modo di governare e di fare politica, il voto dei senatori dello SDI sarà contrario con convinzione, per il merito, per il metodo e per il pericolo che sottende questo modo di fare politica.
Una classe politica che pensa di poter governare a colpi di fiducia non è una classe dirigente. È su questo criterio, intorno a tale questione, che credo il Paese giudicherà l'azione del vostro Governo.
THALER AUSSERHOFER (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, mi dispiace che la signora Ministro sia uscita, perché sinceramente penso che sarebbe utile ascoltare almeno le dichiarazioni di voto.
Onorevoli colleghi, intervengo a nome del mio Gruppo per esprimere un forte giudizio di perplessità sul disegno di legge relativo ai professori e ai ricercatori universitari e la delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.
Desidero sottolineare che il sistema universitario ricopre un ruolo fondamentale non solo per la crescita culturale, ma, più in generale, per la crescita complessiva del Paese. Una crescita che si basa sulla ricerca e sulla capacità di integrare il mondo universitario con il mondo del lavoro e con quello dell'economia, e sul contrasto alla fuga dei giovani scienziati verso altri Paesi.
Siamo convinti della necessità di una riforma del sistema universitario le cui caratteristiche devono essere adeguate alle nuove esigenze di complessità e di competitività con le altre realtà europee e mondiali. C'è bisogno di una innovazione forte per dare slancio al sistema università. Temo, però, che il disegno di legge in esame sia insufficiente rispetto alle aspettative che su questi temi ha il mondo dell'università e lo si è potuto constatare anche nelle varie audizioni svoltesi presso la competente Commissione con i rappresentanti del mondo universitario.
Nella discussione generale il nostro collega senatore Mauro Betta, che rappresenta il Gruppo Per le Autonomie nella Commissione istruzione, ha svolto alcune considerazioni evidenziando dettagliatamente i punti più complessi sui quali nutriamo forti perplessità: la questione giovani, la questione valutazioni e la questione risorse. Punti sui quali non troviamo risposte o solo risposte insoddisfacenti nel disegno di legge in questione.
Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, siamo molto rammaricati che nell'Aula del Senato non sia stata data la possibilità di trattare in modo approfondito un tema di tanta importanza e siamo altresì rammaricati del fatto che ancora una volta ci troviamo costretti ad esprimere un giudizio di fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge sul tema universitario.
Avremmo voluto un sereno confronto sull'argomento; avremmo voluto contribuire costruttivamente al dibattito. Non possiamo quindi accettare che il confronto politico venga ancora una volta stroncato dalla richiesta di fiducia.
Per tali considerazioni non siamo disposti ad esprimere la fiducia al Governo su questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Tessitore. Congratulazioni).
CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, il provvedimento in esame contiene una delega al Governo in materia universitaria. Con la delega il Governo dispone di un ampio potere discrezionale d'intervento; pertanto, si presume che il Parlamento possa, attraverso la definizione di un orientamento e l'approvazione di proposte emendative, contribuire alla migliore definizione del provvedimento.
Stava accadendo questo in Commissione: il Governo si era incontrato per l'ennesima volta con la CRUI, che avevamo peraltro audito diverse volte raccogliendo le criticità che questa sollevava sul provvedimento e il ministro Moratti è uscita da quell'incontro dicendo che aveva bisogno di una riflessione sulle questioni sollevate. Il giorno dopo il provvedimento è stato tolto dalla discussione presso la 7a Commissione e portato in Aula.
Abbiamo ripreso il dibattito in Aula, con lo stesso spirito di concorrere a definire al meglio questo provvedimento, raccogliendo i risultati del dialogo con il mondo dell'accademia e della ricerca, di chi vi lavora dentro, e il Governo, malgrado ciò, ha posto la fiducia.
Ora, dobbiamo chiederci se il provvedimento in esame, magari per una via assolutamente decisionista che mette sotto schiaffo il Parlamento, risponda alla sfida dell'innovazione che la società della conoscenza propone. Abbiamo sentito nella discussione generale, in maniera argomentata da colleghi non solo dell'Unione, quanti punti critici vi sono e soprattutto come il tratto di destrutturazione della dimensione pubblica e autonoma dell'accademia e della ricerca emerga con molta chiarezza; quanta subordinazione vi sia alle commesse a breve, immediate, delle imprese, considerate come una delle poche fonti di indirizzo e di finanziamento dell'università; quanto la moltiplicazione di offerta dei corsi, in una logica da supermercato, diventi l'altra voce di finanziamento per l'università senza alcuno strumento terzo di valutazione della qualità dell'insegnamento.
Abbiamo osservato, inoltre, che la moltiplicazione delle figure che concorreranno a ricoprire un ruolo docente all'interno dell'università creerà ulteriori contraddizioni. Già nell'ambito degli altri livelli del sistema dell'istruzione (penso all'istruzione primaria e secondaria) ciò pone problemi incredibili di armonizzazione, in qualche modo di sanatoria, di messa a regime, rispetto a funzioni che vengono svolte da figure che, nel corso degli anni, hanno avuto le giustificazioni più diverse di accredito nell'ambito docente. Qui accadrà la stessa cosa: il saldo finale di tutto questo, in una riforma attuata peraltro senza finanziamenti, sarà una grande crisi, una grande confusione, relativamente alla qualità dell'offerta, a come il sistema italiano accademico e di ricerca affronterà le sfide e le opportunità della società della conoscenza in una dimensione globalizzata.
L'altro tratto critico è in questo caso metodologico e non riguarda il Parlamento, le Commissioni, l'Aula, la possibilità di un confronto parlamentare, ma il rapporto con il mondo dell'accademia e della ricerca che dovremmo riconoscere come impresa cognitiva collettiva e quindi con i lavoratori della conoscenza. Credo sia difficile pensare ad una riduzione solo strumentale, magari guidata dalle forze dell'Unione, delle criticità e della mobilitazione che da più di un anno sta interessando non solo la Conferenza dei rettori, non soltanto i senati accademici, ma proprio il mondo della docenza e della ricerca: chiunque di noi sia stato invitato ed è andato a questi confronti ha potuto verificarlo.
Il fatto che non venga presa in alcuna considerazione la proposta di concorrere da parte dei lavoratori della conoscenza a definire le riforme necessarie affinché il sistema dell'accademia e della ricerca possa risultare competitivo nella società della conoscenza credo la dica tutta relativamente all'efficacia e alla miopia sostanziale di queste scelte.
Rispetto a tutto ciò, noi ci sentiamo di fare una considerazione: sicuramente il Ministro e il Governo troveranno, all'interno di quest'Aula, la fiducia necessaria richiesta sul provvedimento, ma credo che sia totalmente compromessa, tale fiducia, nel mondo dell'accademia e della ricerca, da parte di tutte le figure che appartengono a quel mondo. Dobbiamo constatare come riforme sostanziali, di cui pure il Paese avrebbe bisogno, vengano fatte a dispetto, a discapito e indipendentemente da chi ne dovrebbe essere direttamente protagonista: vale per il mondo della sanità come per quello della giustizia.
Mi domando se il Governo come classe dirigente si chieda mai per quale motivo, nell'ambito della giustizia, dai magistrati agli avvocati siano contrari alle riforme; come mai, nel settore della sanità, dai primari, ai medici, agli infermieri, siamo contrari alle riforme, come mai, nel mondo dell'accademia, dai rettori ai docenti, agli associati, ai ricercatori, siamo contrari alle riforme.
Ci rendiamo conto che stiamo minando, destrutturando il patto sociale di questo Paese che, per intero, andrà rimesso in piedi? È evidente che anche come Unione dobbiamo raccogliere un monito forte da tutto questo. Non sarà più possibile pensare di ricostituire un patto sociale all'altezza della sfida proposta dell'innovazione, laddove non lo faremo con il concorso cooperativo dei soggetti direttamente interessati: stiamo parlando dei lavoratori della conoscenza, una specificità particolare, non propria di un lavoro meramente riproduttivo e materiale, ma che concorre a definire il progetto; quindi, non si può evitare un coinvolgimento.
Ebbene, il giudizio del Gruppo dei Verdi rispetto a tutto questo è ampiamente negativo. Ieri, come parlamentari, ci siamo recati all'incontro svoltosi qui di fronte con le figure rappresentanti le varie realtà di questo settore: erano presenti un prorettore dell'Università di Roma, docenti e ricercatori. Cercare di trasporre una reazione, peraltro assolutamente comprensibile, pacifica per quanto esasperata, su un piano di ordine pubblico sarebbe una miopia ulteriore relativamente alla consunzione del patto sociale e dei fondamenti di una società complessa in uno Stato di diritto come il nostro.
Diffidiamo, quindi, il Governo e chiediamo al ministro Pisanu di porre un'attenzione particolare: rispetti il diritto al conflitto politico e non lo trasformi in una questione di ordine pubblico perché faremmo un danno ulteriore al Paese!
Il giudizio del Gruppo dei Verdi è negativo per cui non darà la propria fiducia al Governo su questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Aut e del senatore Tessitore).
BRIGNONE (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRIGNONE (LP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'organizzazione della docenza universitaria risale, come sappiamo, al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ultima e ormai remota iniziativa di riforma. In esso, col Capo I del Titolo I, veniva istituito allora il ruolo dei ricercatori e al Capo V la relativa dotazione organica di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi, nonché i compiti, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni didattiche e scientifiche assegnate ai ricercatori.
Negli anni successivi, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni '70, con gli effetti della liberalizzazione degli accessi ai vari corsi di laurea ed il conseguente aumento del numero degli studenti, col mutamento qualitativo, non solo quantitativo della domanda che ha determinato la moltiplicazione dell'offerta didattica, l'università è totalmente cambiata tanto da richiedere l'introduzione di un nuovo modello, il «3+2», che, seppure controverso e non privo di difficoltà attuative, pare più rispondente alle trasformazioni in atto nei saperi e nelle società e più attento ai modelli europei.
Nel mio intervento in discussione generale ho sottolineato che la riforma, nonostante perplessità diffuse, si è però ampliata e consolidata forse ancor più del previsto, grazie anche ad opportune strategie di sostegno finanziario e, all'interno degli atenei, all'individuazione di occasioni per ridisegnare equilibri anche di potere.
Purtroppo l'urgenza di approntare i regolamenti didattici per non incorrere in meccanismi di disincentivazione e l'accentuazione della concorrenza fra gli atenei hanno dato luogo a situazioni in vivo contrasto con i propositi semplificativi, come la proliferazione dei corsi e l'effettiva spendibilità dei nuovi titoli nel mercato del lavoro, nonostante il valore legale ad essi ancora attribuito.
Nonostante queste difficoltà, delle quali comunque si è già ampiamente discusso nelle varie sedi, non solo parlamentari, e che in larga parte non derivano da scelte governative appare evidente che nessuna riforma, sia essa nel campo dell'università o della scuola, è attuabile senza l'apporto della comunità territoriale, della società civile, e soprattutto senza l'impegno dei docenti e la partecipazione attiva degli studenti.
Le resistenze all'innovazione, però, troppo spesso derivano dalla mera contrapposizione politica che determina fratture non tanto sugli obiettivi, sovente condivisi, quanto piuttosto sugli strumenti da utilizzare per raggiungerli e sull'efficacia dei medesimi.
A ciò si aggiunge la resistenza dei tanti che da tempo si sono adagiati nei ritmi consolidati del proprio lavoro e temono che, nel proliferare di atenei e di sedi decentrate, nel venir meno della validità e coerenza scientifica dei nuovi corsi e nella diffusa inadeguatezza degli spazi e servizi connessi, potrebbero e dovrebbero essere privilegiate le eccellenze, soprattutto nella ricerca.
Eppure, la mancata revisione dello stato giuridico dei docenti universitari e l'annosa questione dei ricercatori, divenuti ormai parte consistente del corpo docente, venivano e vengono diffusamente indicati come i restanti punti deboli della riforma dell'università.
Non vi è dubbio che ogni cambiamento possa recare nuovi problemi, ma è vero anche che essi sono ampiamente compensati dalle nuove opportunità e prospettive offerte da questo disegno di legge e, in particolare, dalle norme recate dall'emendamento presentato dal Governo che è frutto di lunghe riflessioni e ponderate valutazioni della maggioranza. Ad esso si aggiungono le confortanti, valide ed apprezzate argomentazioni recate ieri dal Ministro nella sua replica. Risultano pertanto superflue, in questa sede, argomentazioni ulteriori e più dettagliate sul provvedimento.
Per tale motivo mi limito, quindi, ad annunciare il voto positivo e convinto di fiducia da parte del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).
GABURRO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GABURRO (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, innanzitutto desidero ringraziare i colleghi Moncada, Compagna e Gubert che hanno spiegato vari aspetti e le ragioni per le quali l'UDC è favorevole, insieme agli altri partiti della Casa delle Libertà, a questo provvedimento di riforma dello stato giuridico dei docenti universitari e dei ricercatori.
Ricordo poi i punti fondamentali che caratterizzano il disegno di legge sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia e sul quale saremo chiamati a votare dicendo anche perché la maggioranza ritiene giusto procedere all'approvazione di questo provvedimento con una procedura che ha tutti i caratteri dell'eccezionalità.
Non siamo chiamati a votare sull'ordinamento universitario in genere, ma su un argomento specifico quale l'ordinamento della docenza universitaria. Una materia comunque complessa, qualcuno la definisce esplosiva, tanto che anche all'interno della maggioranza c'è chi ha manifestato perplessità sull'opportunità di approvare un simile provvedimento che, per la sua stessa natura, rompe equilibri e mira ad eliminare posizioni di privilegio che si sono consolidate in decenni, e di approvarlo per di più in un clima preelettorale.
Credo che siano le stesse considerazioni che sono state fatte nella precedente legislatura. Un provvedimento analogo fu, infatti, discusso alla Camera dei deputati sei anni fa, ma all'ultimo momento fu abbandonato. Considerazioni di opportunità politica o difficoltà a giungere ad una soluzione condivisa almeno dalla maggioranza? Non mi pare che ci sia grande differenza tra i due quesiti.
Un nuovo disegno di legge sullo stesso argomento ha iniziato il suo iter alla Camera due anni fa e oggi è al Senato, in una stesura che è figlia di un lungo dibattito interno e di numerose consultazioni.
Sappiamo benissimo, perché leggiamo i giornali, i comunicati stampa, vediamo le manifestazioni pubbliche e riceviamo telefonate da colleghi ed amici che hanno responsabilità all'interno del mondo accademico, che le posizioni sono molte. Potremmo fermarci, rinviare a tempi migliori; potremmo giustificare la rinuncia facendo riferimento a un precedente illustre, alla fine della passata legislatura.
Un puro calcolo, non dico politico, perché la politica ha dignità e nobiltà, ma elettorale, forse consigliava di lasciar stare e rinviare l'approvazione a tempi migliori. Non l'abbiamo fatto, abbiamo preferito scegliere la strada più difficile, quella della responsabilità di fronte al mondo universitario, di fronte ai giovani, di fronte al mondo produttivo, di fronte al Paese.
Con l'opposizione abbiamo discusso per oltre un anno di università, trovando ampia convergenza in occasione del dibattito sull'affare assegnato. Su questo provvedimento specifico, invece, la minoranza di sinistra ha fatto opposizione frontale su tutto. L'unico apporto è stato la proposta della terza fascia, non possibile anche per l'intervento della V Commissione della Camera, che l'ha giudicata in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, richiamato paradossalmente in tanti interventi dell'opposizione.
Come maggioranza esprimiamo la volontà politica di dare avvio, senza ulteriori ritardi, alla riforma della docenza universitaria; disposti ad assumerci il rischio di pagare anche un conto elettorale, perché siamo convinti che ritardare questa riforma comporti un costo troppo alto per la cultura, per la ricerca, per i giovani e per il Paese.
Il testo che ci viene sottoposto per l'approvazione tiene conto del dibattito anche di questi giorni e mira a mediare alcune posizioni (pensiamo, ad esempio, ai professori aggregati). I punti caratterizzanti sono stati illustrati dal Ministro e da altri intervenuti della maggioranza. Vediamo qualche aspetto.
In primo luogo, il superamento dell'attuale sistema di reclutamento, che ha dato luogo a un eccessivo localismo (o clientelismo, familismo, eccetera) e a qualche preoccupante episodio di corruzione. Ora, con l'idoneità nazionale e la chiamata da parte delle università, si garantisce (o si mira a garantire) qualità sul territorio nazionale e salvaguardia dell'autonomia.
In secondo luogo, l'introduzione della nuova figura del ricercatore a tempo determinato, che mentre si dedica alla ricerca si prepara ad accedere alla docenza. Agli attuali ricercatori verrà riconosciuto il lavoro svolto, nessuno verrà lasciato per strada e verranno loro riservati canali di accesso per la docenza. Così si apriranno possibilità ulteriori di assunzioni per giovani ricercatori, che passeranno attraverso una selezione meritocratica e si prepareranno così alla docenza.
Tra l'altro, il ricercatore universitario avrà tale arricchimento da potersi spendere non solo nella docenza universitaria, ma anche nel mondo del lavoro. Il nuovo ricercatore con regolare contratto di lavoro sostituirà il vecchio rapporto dei ricercatori, che erano stati inseriti nell'università negli ultimi anni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed erano quindi veri precari, i Co.Co.Co. della ricerca. Si avranno dei precari con un regolare contratto di lavoro.
In terzo luogo, prendiamo atto con soddisfazione dell'impegno del Ministro di inserire nella prossima legge finanziaria un organismo indipendente di valutazione.
Questa maggioranza e il Governo da essa espresso rivendicano di aver fatto per la scuola e per l'università un lavoro che nessun altro Governo ha fatto, lavoro che ha riguardato sia aspetti minimi di organizzazione che riforme strutturali.
L'inizio dell'anno scolastico fino all'anno 2000 era un'odissea per molte scuole, per molte classi, per molte famiglie. Possiamo dire che oggi non è più così. Gli ultimi anni scolastici sono iniziati con quasi tutti gli insegnanti in cattedra.
Né si può dimenticare quanto si è fatto per i docenti e per tutto il personale della scuola in termini di riconoscimento economico e di riduzione del precariato: 130.000 assunzioni dall'agosto del 2001, con una riduzione del precariato del 50 per cento. Dal 2001 al 2005 l'incremento della spesa complessiva per l'area dell'istruzione è stata del 13,70 per cento.
E poi l'innalzamento dell'obbligo scolastico a diciotto anni, concepito come diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
Ma soprattutto la riforma scolastica, votata nella legge quadro e già in attuazione per quanto riguarda il primo ciclo. Con soddisfazione generale, nonostante alcune resistenze, senza comunque provocare la ribellione delle piazze che alcuni speravano.
Una riforma promossa a pieni voti dalla Comunità Europea quando era presidente Prodi. Su questa strada di riforma noi intendiamo procedere, convinti di fare un servizio all'Italia e in particolare ai nostri giovani.
Voteremo per questo disegno di legge, che è un tassello di una riforma più generale del sistema educativo italiano, scolastico e universitario, che rappresenta il fondamento e il cuore del programma di rinnovamento del nostro Paese.
Nell'evoluzione in atto risulta spesso in difficoltà il rapporto fra ricerca e didattica. L'UDC esprime l'auspicio che l'università rinsaldi tale rapporto, difficile ma essenziale, ricollocandolo creativamente nel quadro delle esigenze poste dalla nuova domanda formativa e dai nuovi modelli di istruzione superiore.
Non è possibile per un educatore comunicare un contenuto senza desiderare di comunicare anche il metodo, avviando i discenti in un percorso di conoscenza critica, di motivazioni profonde e di convincimento personale. L'università è nata con questa dinamica, come comunità di uomini che condividono con il maestro non solo la scienza e i suoi contenuti, ma anche un cammino di crescita umana.
Se ai docenti è richiesto un forte impegno educativo, agli studenti è richiesto un forte impegno per una formazione integrale della propria personalità. Il periodo formativo che trascorrono all'università è tanto più fecondo quanto più essi sanno entrare in collaborazione e dialogo con i propri docenti.
L'università non può non sentirsi impegnata a favorire la scoperta e l'approfondimento di una motivazione personale al sapere: compito non facile, anche perché alla frammentazione del sapere corrisponde spesso una condizione di diffusa dispersione psicologica dei giovani, che rende più problematica la maturazione dell'identità della persona.
Esprimendo il voto favorevole dell'UDC, auspico che il rinnovamento dell'università consenta di offrire agli studenti le risorse umane e strumentali indispensabili per la loro valorizzazione personale e incoraggi la loro presenza ben più di quanto sia stato fatto finora, favorendo il loro concreto contributo alla gestione degli spazi didattici e delle iniziative culturali, oltre alla loro partecipazione alle attività di ricerca. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Asciutti e Valditara. Congratulazioni).
*D'ANDREA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, onorevole Vice ministro, onorevoli senatori, questo non è il primo voto di fiducia della legislatura e, presumibilmente, visto quello che si annuncia, non sarà nemmeno l'ultimo, in questa agonia prolungata dall'accanimento terapeutico con il quale ci si ostina a tenere in vita una maggioranza ed un Governo sempre più distanti dall'interesse generale del Paese e sempre più inadeguati, assolutamente non in grado di sciogliere i nodi strutturali e di affrontare le aggravanti congiunturali che caratterizzano l'evidente crisi del sistema Italia.
L'ultimo autunno della legislatura è stato segnato dalle ennesime dimissioni, per contrasti, in seno al Governo e alla maggioranza, di un Ministro responsabile di un Dicastero fondamentale come l'Economia, così come era accaduto già per l'Interno e per gli Affari esteri, e con il ritorno a quella medesima responsabilità dell'ineffabile ministro Tremonti. Come dire? Dove non è riuscita ad arrivare l'economia adesso ci riprovi la fantasia. Oppure, forse più esattamente, essendosi arresi i medici, non resta che rivolgerci agli stregoni; magari per esorcizzare l'incantesimo che tiene lì inchiodato alla sua poltrona, il governatore Fazio. Così si riprende a navigare, tra giocatori di prestigio ed illusionisti, continuando a far del male al Paese e a comprometterne le speranze di ripresa.
E questo provvedimento sul reclutamento e lo stato giuridico dei docenti universitari è una nuova puntata della medesima fiction. Anche qui si sono fatti esercizi di finanza creativa e si è alimentata irresponsabilmente l'illusione di risolvere con l'elargizione di un titolo onorifico la questione nodale dell'accesso alle carriere.
È stato parzialmente modificato, è vero, il testo approvato dalla Camera, ma mantiene tuttora queste caratteristiche illusorie. Il maxiemendamento presentato dal Governo si può anche non leggere, per andare direttamente all'ultimo comma, che stabilisce in maniera inequivocabile che: «Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Questo è confermato, peraltro, da ciò che viene ribadito in un comma precedente il sesto, con il quale si vincola tutta l'applicazione della nuova normativa al rispetto dei limiti già fissati dalla legge finanziaria in vigore. Ed è persino ovvio - non sto dicendo una banalità - perché l'unico modo per avere una copertura di questo provvedimento era esattamente il ricorso a questa finzione, che equivale a dire che non ci sono risorse disponibili e non se ne richiedono altre, e comunque non si devono superare i limiti attuali. Come a dire: non si può, e non si deve, fare nulla, o molto poco.
Il nostro rilievo relativo all'inadeguatezza della copertura finanziaria resta quindi tutto intero ed è pienamente fondato. Ieri il Ministro, nella replica, ci ha snocciolato le cifre attraverso le quali, a suo dire, si sarebbe ottenuto un incremento della disponibilità di risorse destinate a questo settore nelle varie finanziarie e nei vari provvedimenti che si sono succeduti. Ha eluso però - non poteva fare diversamente - la ragione per la quale non si prevedono risorse specifiche per questo provvedimento, che avrebbero potuto conferirgli qualche briciolo di credibilità.
Capisco la ragione, perché queste risorse non ci sono, ma non posso che trarre la conclusione che si tratta di una manovra propagandistica - l'ho già detto - cioè solo un tentativo illusionistico di dire a coloro che aspirano a diventare docenti universitari, o almeno uscire dalla condizione di precarietà in cui sono attualmente collocati, che esiste una prospettiva ed è questa. Ci si dimentica però di ammettere, con onestà, che si tratta di una prospettiva futuribile, che si potrà realizzare chissà quando nel nostro Paese e solo se vi saranno risorse finanziarie che, intanto, chi fa questa promessa si guarda bene dal proporre e dal disporre, magari attraverso una efficacie azione di rastrellamento, che pure si poteva fare, qua e là tra le rubriche del bilancio.
Al termine del dibattito di ieri, nella sua replica, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche accentuando il tono della voce, tra il severo e il risentito ha respinto quasi con sdegno le cosiddette critiche immotivate, «le posizioni di rigetto senza motivazioni e senza proposte».
Vorrei chiedere al Ministro e alla maggioranza se sia o meno alternativa al disegno che si prefigge la nostra proposta di istituire preliminarmente un sistema nazionale di valutazione, l'unico in grado di supportare una disciplina del reclutamento che sia sottratta alle degenerazioni e alle pressioni che ci sono state e che ci possono essere nell'intreccio tra interessi di categoria ed interessi localistici dei singoli atenei. È o non è un disegno alternativo questo?
È un disegno alternativo quello di chiedere di affrontare preliminarmente o contestualmente o parallelamente i nodi della governance dei nostri atenei?
Ed ancora, è un disegno alternativo pensare di affrontare le questioni del reclutamento e la riorganizzazione del reclutamento futuro, risolvendo preliminarmente il problema dei ricercatori attuali, di quelli che hanno svolto attività didattica, di quelli che legittimamente aspirano ad essere riconosciuti come terza fascia della docenza, peraltro in assenza di costi aggiuntivi; proposta rigettata perché, ad avviso della Commissione bilancio, avrebbe determinato nuovi ulteriori oneri finanziari.
Presidenza del presidente PERA (ore 9,53)
(Segue D'ANDREA). Certo, il titolo di professore aggregato, di cui prima si proponeva l'elargizione per un tempo illimitato, a vita, e che ora viene limitato al periodo di svolgimento delle funzioni contrattualistiche - lo dico al senatore Asciutti - precarie, provvisorie, di partecipazione alle attività didattiche può non determinare un onere aggiuntivo dal punto di vista finanziario; ma proprio per questo resta sempre più solo un titolo onorifico ed il solo fatto che si pensi di risolvere attraverso l'elargizione di un titolo onorifico la questione nodale dell'accesso alle carriere universitarie, me lo consenta, signora Ministro, è offensivo; questo sì è alternativo, ma lo è all'intelligenza, alla buona fede e alla fiducia nel futuro che il mondo accademico manifesta e dichiara di avere. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
Ebbene, ci troviamo di fronte ad un provvedimento sul quale, anche dal punto di vista procedurale in quest'Aula sono stati formulati numerosi rilievi.
Signora Ministro, cosa fa? Scrive lei stessa l'emendamento con il quale dà la delega a se stessa, senza che il Parlamento in questa sede possa mettere becco, tra l'altro formulando un emendamento chiaramente sostitutivo del testo che l'altro ramo del Parlamento ha approvato, poi ricorre al voto di fiducia e si propone di fare altrettanto alla Camera?
Ma cosa ne è dei rapporti tra Parlamento e Governo? Certo, sono state emanate alcune deleghe ed è stata chiesta la fiducia sulla delega anche se non si poteva. Per la verità sono state previste delle deleghe anche nei decreti-legge, sebbene non fosse possibile, ma la sola idea che il Governo decida di scrivere e presentare formalmente l'emendamento con il quale dà la delega a se stesso, determinando quella sorta di corto circuito a cui accennava efficacemente il collega Monticone qualche giorno fa, non sta né in cielo né in terra. Ed io mi sarei aspettato che chi ha la responsabilità di guidare questa Assemblea avesse speso anche solo una parola, almeno per rispetto allo spirito del messaggio inviato recentemente dal Capo dello Stato al Parlamento sulla correttezza del procedimento legislativo. Invece nulla.
Mi avvio a concludere ricordando che molto onestamente il Ministro dell'istruzione ha riconosciuto che il provvedimento era urgente e che bisognava ricorrere ad una procedura sommaria, correggendo qui anche la pietosa bugia che il suo collega, il Ministro dei rapporti con il Parlamento, ha detto, quando ha sostenuto che si ricorreva alla fiducia per l'eccesso di emendamenti: cosa manifestamente non vera e comunque non influente in questa circostanza.
Ebbene, nell'esprimere con la più profonda convinzione il nostro diniego alla richiesta di fiducia intendiamo esprimere tre no:il primo a questo provvedimento e alle politiche per l'università, l'istruzione e la ricerca, assolutamente carenti; il secondo, all'insieme delle politiche governative, che ormai si manifestano, come dicevo, palesemente inadeguate; ma il terzo, signor Presidente e concludo, al modo con il quale anche lei, in questi cinque anni, ci ha costretto a legiferare, penosamente e con grandi umiliazioni, in questo Senato. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un. Congratulazioni).
*VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALDITARA (AN). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dunque oggi staremmo apprestandoci a produrre il disastro dell'università italiana. Ma in che cosa consisterebbe questo disastro?
Forse nel ritorno dei concorsi nazionali, che anche molti illustri esponenti della sinistra hanno condiviso in questi anni? Credo che se vogliamo realmente il ritorno dei concorsi nazionali, questa sia l'unica strada: tertium non datur.
Forse nella quota del 100 per cento di idonei in più per i primi due anni? Ma il senatore Modica ed il centro-sinistra, nella passata legislatura, hanno proposto addirittura la lista aperta!
PAGANO (DS-U). Modica non c'era!
VALDITARA (AN). Il senatore Modica in Commissione in questa legislatura e il centro-sinistra nella passata legislatura hanno proposto addirittura la lista aperta.
Da questo punto di vista, certamente dal vostro punto di vista, sarebbe stato ben peggio. E poi, il 100 per cento di idonei in più non significa l'obbligo di creare più idonei, ma la possibilità, si dà cioè un'opportunità in più, fondata comunque su un concorso e dunque sul merito: chiamiamo l'accademia alle sue responsabilità.
Forse consisterebbe nei professori a contratto? Ma la possibilità di ricorrere massicciamente e diffusamente ai professori a contratto è stata data, nella passata legislatura, proprio da voi. Non è questa la novità del provvedimento. Voglio solo ricordare che oggi ci sono ben 40.000 docenti a contratto, tanti quanto gli strutturati.
Forse nei ricercatori a contratto? A parte che già oggi ci sono gli "assegnisti", a parte che già Zecchino li aveva proposti, a parte che le figure iniziali non sono affatto stabili, come dice il senatore Modica, negli altri Paesi dell'Occidente, ma sono normalmente a tempo determinato, perché per noi è importante la figura del ricercatore a contratto? Perché stimola a diventare professori; l'obiettivo non deve essere infatti quello di cristallizzare a vita posizioni di ingresso, ma di incoraggiare il raggiungimento della piena maturità scientifica e dunque della docenza da parte di coloro che sono più meritevoli e più motivati. Inoltre, favorisce l'accesso all'università di giovani bravi e volenterosi. Sono le posizioni di ingresso a vita che costituiscono il vero blocco, il vero tappo all'accesso dei giovani alla carriera universitaria. Semmai, il problema si sposta sulle retribuzioni e questa è una battaglia che dobbiamo fare nella legge finanziaria.
Forse dicendo no alla terza fascia, sfasciamo l'università italiana? No, cari amici, abbiamo evitato che si penalizzassero i nostri giovani creando ancora una volta un tappo, un blocco al loro accesso alla carriera universitaria. Voi proponevate di sfasciare l'università italiana con la proposta della terza fascia!
Siamo stati attaccati per aver introdotto la possibilità di differenziare le retribuzioni, ma questa credo sia la vera sfida.
Siamo stati anche condannati per aver incentivato e incoraggiato i rapporti tra imprese e università: abbiamo dato invece l'opportunità per far arrivare all'università più risorse, per incrementare la ricerca di base.
Ma qual è, d'altro canto, la proposta della sinistra? Quella della scorsa legislatura, fallimentare, da cui anche molti di voi oggi prendono le distanze? Gli emendamenti pasticciati, disastrosi fatti da voi alla Camera, che hanno stravolto il testo originario del Governo e a cui noi abbiamo rimediato? Oppure le ope legis, todos caballeros, vecchio cavallo di battaglia della CGIL e di D'Alema? Oppure le proposte confuse sui concorsi nazionali, magari, come abbiamo appreso oggi dall'intervento del senatore D'Andrea, investendo l'Authority anche di compiti di controllo sui concorsi? Ma questo vuol dire sfiduciare l'accademia, l'università italiana. E poi, mi scusi senatore e collega D'Andrea, lei sa quanta stima ho per lei, ma questa è una proposta assolutamente ridicola: abbiamo le Commissioni concorsuali che devono dare un parere e giudicare l'idoneità di un candidato e faremmo intervenire altri colleghi a giudicare sul lavoro di queste Commissioni? Oppure lo slogan velleitario e demagogico del "in cattedra a trent'anni"?
Vorrei qui ricordare per un attimo soltanto alcune reazioni, in primo luogo quella della CRUI. La CRUI dichiara inaccettabile la forzatura della prassi parlamentare, dichiara inaccettabile l'interruzione del dibattito parlamentare: ebbene, credo che non spetti alla CRUI giudicare le vicende del dibattito parlamentare. Mi pare anche francamente un po' ridicola, livorosa e narcisistica (lo dico agli amici docenti professori della CRUI) l'attribuzione a sé di aver determinato gli unici miglioramenti di questo testo rispetto al provvedimento della Camera.
Questi miglioramenti, queste modifiche, che avevo già preannunciato in Commissione tempo fa, sono il frutto di una trattativa tra le forze di maggioranza e prescindono da presunti interventi emendativi della CRUI. Ma poi quello che più mi sorprende è che i vertici della CRUI, smentendo quanto più volte hanno affermato anche a livello personale, si dichiarano invece ora improvvisamente a favore della terza fascia. I vertici della CRUI hanno sempre sostenuto che la terza fascia rischierebbe di sfasciare l'università italiana; oggi, demagogicamente, per prendere qualche consenso in più in vista di una loro rielezione alle cariche accademiche, improvvisamente si mobilitano. È chiaro che si tratta di un intervento politico: la CRUI non è più un interlocutore.
Per quanto riguarda la stampa, ho qui un articolo del quotidiano «la Repubblica»: ne leggo alcuni passi, perché credo ci dia la dimensione della disinformazione che certi organi di stampa stanno perseguendo. «Per i 25.000 ricercatori di ruolo, età media vicino ai cinquant'anni, l'attesa della pensione»; ma io spero che molti di essi possano accedere all'idoneità da associato o da ordinario. «E per i 50.000 precari? Due contratti da tre anni l'uno poi stop. Arrivederci e grazie.».
Ma attenzione, udite udite: «Anche per i professori associati la prospettiva sono i contratti a termine.». Stiamo scherzando? Il giornalista conosce la realtà o inventa? «Stesso stipendio per i docenti che scelgono l'impegno a tempo pieno e quelli che optano anche per la libera professione»: ma questa norma è stata cancellata da mesi e mesi. «Nasce una nuova figura professionale: il prof a sovvenzione … ma forse svanirà la figura del professore aggregato»! E, attenzione, il ministro Moratti rispetto alla versione proveniente dalla Camera ha opposto la blindatura del testo. Ebbene, credo che qui vogliamo veramente prenderci in giro.
Devo dire che sono piuttosto amareggiato, cari colleghi. Sono amareggiato perché negli interventi della gran parte di voi, tranne i pochi che provengono da una tradizione autenticamente democratica, ho sentito tanto odio, tanta violenza, tanta demagogia, tanto disprezzo, tanta disinformazione; una sostanziale difesa dell'esistente; una confusa critica degli aspetti più indifendibili dell'attuale sistema; un no a tutto, pregiudiziale, a testa bassa. Interventi senza contenuto.
Il problema grave è che voi state ingannando il Paese; il problema ancora più grave è che non avete un serio programma alternativo e sulla base di questi presupposti state fomentando lo scontro nell'università e nel Paese. È apparso chiaro che non avete a cuore né l'interesse dell'università italiana né quello della Nazione, ma solo la frenesia di voler a tutti i costi conquistare la cittadella "per fare prigionieri".
Noi oggi, pur consapevoli che tutto è perfettibile e che certamente si potrà fare anche di meglio, diamo un'opportunità in più all'università, ai nostri giovani, all'Italia, con un disegno culturalmente coerente e rimediando ai guasti che, quando avete governato, voi avete prodotto. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI. Congratulazioni).
PAGANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (DS-U). Signor Presidente, mi consenta di dire, all'inizio del mio intervento, che stiamo riproducendo, come al solito, uno scenario desolante, un copione che si ripete in modo disperante, per cui spesso ci coglie - soprattutto coloro che sono ancora interessati al bene del Paese - il senso dell'inutilità di quello che facciamo.
Le parole e il confronto non servono più. La politica intesa come passione, impegno e rappresentanza dei bisogni non esiste più. La maggioranza, quella che ha ancora la passione politica o una tradizione politica, tristemente si acconcia a votare secondo il detto "non capisco, ma mi adeguo". Gli altri, che devono solo alzare la mano, dal momento che non partecipano ad alcun lavoro né di Commissione né di Aula, fastidiosamente vogliono archiviare l'ennesima pratica e l'Aula di questa mattina è la testimonianza di quanto sto affermando.
C'è un particolare, però, signor Presidente e onorevoli colleghi: la pratica è il futuro del Paese, del nostro Paese, dei nostri figli, di quelli che verranno.
Questo Governo - il senatore Valditara ci ha appena impartito la solita lezione e vorrei conoscere le vicende di chi va in cattedra, ma è altra storia - dal momento del suo insediamento ci ripete, quasi a voler convincere se stesso, che la sua missione è quella di rinnovare, innovare, modernizzare il Paese, di toglierlo dalle secche di un conservatorismo insopportabile, da un inciucio tra i vecchi conservatori di qualsiasi schieramento.
L'Agenda di Lisbona, spesso citata ma mai applicata, sembra essere la stella polare: innovazione e imprenditorialità, riforma del mercato e inclusione sociale, capitale umano e riqualificazione del lavoro, pari opportunità, liberalizzazione dei mercati e dei prodotti, sviluppo sostenibile. Pertanto, no allo statalismo, no al clientelismo, sì al mercato, alla concorrenza, all'innovazione e alla liberalizzazione.
Se questo fosse vero, avremmo dovuto avere leggi che portano il segno di questo ambizioso programma. Non è così. Purtroppo, tutte le leggi portano segni ben diversi: centralismo asfissiante, in barba a qualsiasi predicato federalismo; clientelismo d'accatto nelle pieghe di tante navette che nelle leggi omnibus sono passate in questo Parlamento.
Per quanto riguarda l'innovazione - c'è perfino un Ministro - non si rileva traccia di consistenti stanziamenti in nuove tecnologie. Vi ricordo che importiamo i telefoni cellulari, non li fabbrichiamo e, quindi, non favoriamo nuove tecnologie, non investiamo in questo settore.
Ovviamente, non c'è traccia di premialità. In tutte le sedi avete fatto todos caballeros e i caballeros che avete premiato non erano certamente i primi.
Le riforme sono necessarie e ritengo debbano essere radicali in tutti i campi: smantellamento di vecchie nicchie di privilegi, apertura di credito ai tanti giovani che si affacciano nel mondo del lavoro, svecchiamento della burocrazia e del potere burocratico, riforma radicale dello Stato.
Sanità, scuola, università e giustizia: mi direte che avete fatto queste riforme o che le state facendo. Bisogna, allora, intendersi sul termine riforma. Riformare significa avere il coraggio di scegliere una strada dopo aver ascoltato davvero. Decidere non significa mettere insieme - caro Valditara - privilegi nascosti per alcuni e punizioni per altri, peraltro smarrendo nel percorso addirittura l'idea iniziale che si voleva perseguire e soprattutto non ascoltando coloro che in quel settore vivono.
Certo, poi si sceglie, ma le riforme devono essere condivise. Come ben ricorderete, la maggiore critica che avete rivolto al nostro Governo era che le nostre riforme non erano venute dal basso, non erano condivise, erano state calate sul popolo italiano che non le condivideva e che per questo ci ha punito.
Il senatore Morando ha dimostrato, con ineccepibili argomenti, il reale andamento dell'economia del Paese, che si riassume nella crescita troppo bassa della sua produttività e della produttività totale dei fattori. In questi fattori c'è sicuramente l'investimento nella conoscenza.
Il Ministro - tra parentesi - ha ragione quando afferma che, nel 2004-2005, si è registrato un incremento dei fondi universitari. Peccato, però, che, al netto dei conti, dal 2001 ad oggi, il saldo è negativo, caro Ministro, e non positivo.
Nel 2000-2001, con la nostra ultima finanziaria, l'incremento c'è stato; poi ci sono stati un fermo nel 2002-2003 ed una ripresa nel 2004. La matematica non è un'opinione: facendo la somma, siamo sotto l'investimento iniziale del 2000.
Prendiamo, allora, il disegno di legge sul quale oggi ci chiedete la fiducia. Sul metodo molto è stato detto e ovviamente la fiducia si può chiedere per molti motivi: la si chiede per l'urgenza del provvedimento e anche per altre vicende. Spesso avviene - come, credo, in questo caso - quando si è al limite della confusione, quando la Babele delle lingue non è più governabile, quando si è smarrita la stella polare del progetto iniziale, quando si ha paura dell'Assemblea, quando non si possono aggirare i dissensi della maggioranza. Dissentiamo sempre da questo metodo, come ha ben detto il mio collega D'Andrea; in questo caso, ancora di più, data la peculiarità del provvedimento.
Vorrei brevemente addentrarmi, prendendo ad esempio questo provvedimento, nella non riforma fatta non solo in questo, ma anche in altri casi.
Caro Ministro, avrebbe dovuto perseguire con forza e determinazione il suo progetto iniziale, radicalizzandolo ancora di più. Questa sarebbe dovuta essere la risposta del centro-destra: una liberalizzazione agli estremi. Avrebbe dovuto liberalizzare il reclutamento, le retribuzioni, gli stipendi, gli incarichi, dare forza alle autonomie delle università, promuovere l'eccellente, costruire incentivi e disincentivi per la produttività dell'università, dire quali università funzionano e quali no. Su questo avrebbe sfidato i conservatori di destra e di sinistra; su questo ci saremmo misurati, avremmo probabilmente abbandonato alcuni elementi di conservatorismo, ma saremmo venuti in mare aperto a sfidarla sul versante dell'innovazione.
Questo non è stato fatto, caro Ministro, perché il maxiemendamento si presenta, come ha ben detto il senatore Modica, con riserve di posti, di idoneità, con la cancellazione della valutazione della qualità delle attività universitarie e con nessuna fiducia nei giovani che vi entrano. Il senatore Valditara dice che la possibilità c'è. No, caro Ministro, e non può esserci: il concorso nazionale sposta il problema dal locale al nazionale, i rapporti interpersonali saranno, anziché intramoenia, extramoenia, se non daremo incentivi e disincentivi, se non affronteremo fino in fondo alla radice la governance dell'università.
Non vogliamo difendere i privilegi delle corporazioni; vogliamo che le università eccellenti vadano avanti con forza, per merito; vogliamo che i giovani vengano a studiare in Italia. Il dato che qui nessuno cita non è tanto la fuga di cervelli all'estero: è legittimo che un giovane vada a fare esperienza all'estero, a condizione che possa tornare in Italia. Lo scandalo è che le università e la politica di questo Governo non attirano in Italia un ragazzo straniero. Siamo al di sotto di qualsiasi media europea.
Ebbene, caro Ministro, sono profondamente delusa; avrei voluto fare una battaglia non di retroguardia e non già vedere annaspare in un guazzabuglio di norme e normine, in cui si celano privilegi vecchi e nuovi, con le quali non si dà nessuna sicurezza ai giovani e non si sottolinea il lavoro costante di tanti professori universitari, condannando così il Paese alla recessione ed alla decadenza perché non si è scommesso veramente sull'università, sulla ricerca, sulla scuola, sul sapere e sul futuro dei giovani. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Aut. Congratulazioni).
ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il confronto serrato di due giorni sul disegno di legge governativo in titolo, giunto oggi a conclusione, indubbiamente lascia amareggiati un po' tutti. Maggioranza e opposizione, solitamente durante e dopo la discussione, si ricercano sempre degli spazi di mediazione per licenziare dall'Assemblea un provvedimento nella maniera migliore possibile.
Purtroppo però, contrariamente a quanto sarebbe stato auspicabile in seno all'opposizione, oltre al proficuo apporto non sono mancate alcune inaccettabili forzature che hanno costretto il Governo a chiedere il voto di fiducia, onde evitare che gli sforzi costruttivi portati avanti sino ad ora fossero resi vani dall'ostinazione e pervicacia di pochi che, aprioristicamente, hanno rifiutato ogni confronto dichiarando demagogicamente che questo disegno di legge non conteneva elementi innovativi di riforma.
L'importanza strategica del provvedimento governativo è, in ogni caso, certamente fuori discussione. L'intenso dibattito svoltosi in Commissione con gli operatori del settore e con i colleghi senatori ha, comunque, consentito di pervenire a soluzioni migliorative perché premia il principio meritocratico, trova una soluzione di mediazione tra la necessità di innovare (ridisegnando il sistema) e quella di rendere legittime le esigenze della varie figure professionali, in particolare quella dei ricercatori.
Ma, ancor più, il provvedimento va in direzione di una crescita valutativa delle nostre università, di un sapere altamente qualificato, dato che la canalizzazione dei giovani verso la ricerca favorisce le opportunità di lavoro all'interno degli atenei e apre le porte ad un sistema di istruzione superiore nel quale a ciascuno siano offerte le condizioni più favorevoli per individuare il proprio campo di specializzazione.
Da questa esperienza, per certi aspetti singolare, ma forte, rimane la consapevolezza del lungo cammino da percorrere ancora sulla strada delle riforme in seno all'università perché, forse, manca (o non è ancora matura) in molti di noi la precisa coscienza della centralità e della profondità della questione universitaria.
A tal proposito, non possiamo che ammirare la rapidità con cui è stato convocato il Comitato di presidenza della CRUI. Ad horas ieri, immediatamente, il Comitato di presidenza ha emesso un proclama. Il bello di questo proclama, a cui il senatore Valditara ha già accennato, è che contiene un insieme di menzogne che qui con forza si deve avere il coraggio di denunciare.
In un punto si dice: «Esprime la propria totale disapprovazione sul fatto che nessun riferimento alla ricerca come primario diritto-dovere…». Probabilmente, al Comitato di presidenza della CRUI bisognerebbe suggerire di leggere il testo. Non ha letto il testo; forse non ha avuto il tempo, o forse è stato male informato. Ritiene, poi: «che non siano state individuate reali possibilità, basate sul merito, per l'accesso ai ruoli universitari dei giovani meritevoli». Ma, santa pazienza, abbiamo eliminato il localismo, abbiamo previsto l'idoneità nazionale proprio per scongiurare il nepotismo, e si dice che non è previsto un criterio di merito? I concorsi vengono effettuati dagli stessi docenti che affermano di non scorgere il merito: si dimettessero questi rettori!
Si dice poi: «Constata con rammarico che è scomparso ogni riferimento alla valutazione e all'istituzione di un'Agenzia di valutazione indipendente». Ma non è scomparso; non c'è mai stato. Era prevista in un mio emendamento che il Ministro si è impegnato a presentare in sede di finanziaria: si potrà discutere se istituirla, oppure no, ed allora entreremo nel merito. Infine, «ribadisce ancora una volta come l'istituzione della terza fascia di docenza sarebbe stata la soluzione al problema del giusto riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte dagli attuali ricercatori». Parliamone della terza fascia!
Apprezzo davvero il fatto che finalmente la CRUI e i rettori hanno ripensato ad una loro posizione: finalmente vogliono la terza fascia. Strano! Per anni non l'hanno voluta perché avevano paura di perdere il potere, perché se i 22.000 ricercatori fossero andati a votare, avrebbero deciso il futuro delle singole università. Adesso si apprezza e la terza fascia la vogliono anche loro.
Credo che questo sia un proclama prelettorale. Di tutti quei rettori che aspirano ad un collegio sicuro della sinistra per essere promossi, visti i meriti che sono quelli che vediamo oggi e che abbiamo visto ieri fuori dal Senato per boicottare una riforma da loro richiesta e voluta che va nel segno, appunto, delle loro richieste. Probabilmente, molti di questi rettori vorrebbero presto sedere nei banchi di questo Parlamento, quindi devono acquisire i meriti verso di voi. Grazie; complimenti!
Il Governo, quindi, è stato costretto a ricorrere al voto di fiducia per evitare che atteggiamenti ostruzionistici di alcuni settori della minoranza facessero sì che tale riforma non venisse vanificata.
Dichiaro, pertanto, in maniera convinta, il voto favorevole di Forza Italia alla fiducia chiesta dal Governo su questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).
BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, intervengo soltanto per fare un annuncio.
I parlamentari del centro-sinistra hanno partecipato ai lavori con assiduità ed impegno. Non parteciperanno, invece, al voto di fiducia. Esprimeremo così la nostra contrarietà a questo disegno di legge e la nostra viva riprovazione verso l'arroganza del Governo e verso il metodo anomalo imposto al Senato della Repubblica. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2000 (testo corretto).
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Indíco pertanto la votazione nominale con appello sull'emendamento 1.2000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3497, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.
Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
Hanno chiesto di votare per primi i ministri Calderoli e La Loggia, poiché devono recarsi alla Camera dei deputati.
Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.
(I predetti senatori rispondono all'appello).
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Battaglia Antonio).
Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Battaglia Antonio.
Presidenza del vice presidente MORO (ore 10,27)
BETTONI BRANDANI, segretario, fa l'appello.
Rispondono sì i senatori:
Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini
Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boscetto, Bosi, Brignone, Bucciero
Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Crinò, Cursi, Curto, Cutrufo
Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Demasi, D'Ippolito, D'Onofrio
Eufemi
Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo, Frau
Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubert, Guzzanti
Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo
Kappler
La Loggia, Lauro
Maffioli, Malan, Manfredi, Manunza, Marano, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas
Nania, Nessa, Nocco, Novi
Ognibene
Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera
Ragno, Ronconi, Ruvolo
Salerno, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni
Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Trematerra, Tunis
Ulivi
Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini
Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli
Rispondono no i senatori:
Andreotti
Bettoni Brandani
De Paoli
Kofler
Rollandin
Thaler Ausserhofer
Villone.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3497, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
Senatori votanti
167
Maggioranza
84
Favorevoli
160
Contrari
7
Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).
PAGANO (DS-U). Vergognatevi! La riforma dell'università per tre voti.
PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la prego.
Risultano, pertanto, preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli del disegno di legge.
Restano assorbiti i disegni di legge nn. 604, 692, 850, 946,
1091, 1137, 1150, 1163, 1416, 1764, 1920, 2827, 2856 e 3127.
Allegato A
DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
(*) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497)
Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604)
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692)
Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850)
Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946)
Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091)
Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137)
Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150)
Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163)
Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416)
Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764)
Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920)
Norme in materia di idoneità a professore associato (2827)
Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856)
Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127)
________________
(*) Testo preso a base dall'Assemblea
EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 6 CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3497
1.2000 (TESTO CORRETTO)
Il Governo
Approvato
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1. - 1. L’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l’organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell’anno sabbatico, concesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all’utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.
5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l’idoneità non comporta diritto all’accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell’Ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l’idoneità;
b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un’anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico- disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni.
c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell’1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l’accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l’incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), n. 1, l’incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.
8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, previo parere del CUN, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.
11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.
12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell’idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell’inserimento dei corsi di studio nell’offerta formativa delle università, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.
15. Il conseguimento dell’idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell’organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.
17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell’anzianità acquisita.
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
21. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l’abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013; sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
25. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
ARTICOLI DA 1 A 6 CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3497 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, NON POSTI IN VOTAZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 1.2000 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DI ESSI
ART. 1.
(Diritti e doveri dei professori universitari)
1. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere funzioni di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
2. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l’organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.
3. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell’anno sabbatico è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all’utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.
Art. 2.
(Sistema di valutazione)
1. L’attività didattica e di ricerca è soggetta a valutazione nell’ambito del relativo sistema nazionale sulla base dei seguenti princìpi, tenendo anche conto delle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l’innovazione scientifica e culturale e la qualità, l’intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità comunicativa, l’impegno e la dedizione dell’attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell’avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l’efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati ed è affidata a professori universitari esperti del settore scientifico-disciplinare e alle autorità accademiche, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione nei termini definiti ai sensi della lettera d), la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo. Nel caso di mancata richiesta di valutazione per un periodo di otto anni, il professore interessato è sospeso dall’impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo;
f) sono esclusi dalla valutazione, durante il relativo mandato, i professori chiamati a far parte del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario o del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e i professori che ricoprano le cariche di rettore, preside o direttore di dipartimento, nonchè i professori collocati in aspettativa ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata dell’aspettativa stessa.
Art. 3.
(Norme di delega per il riordino del reclutamento dei professori universitari)
1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonchè le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali, con esclusione dei docenti dell’ateneo che ha bandito la procedura concorsuale;
4) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
5) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l’idoneità;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche;
c) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un’anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell’1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l’accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
e) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l’incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata degli idonei da parte delle università, una quota pari al 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università stesse per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori universitari è destinata, per un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.
Art. 4.
(Norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari)
1. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto.
2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, previo parere del CUN, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
3. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Ai titolari degli incarichi di cui al presente comma che non siano professori ordinari o associati è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, il titolo di professore aggregato, secondo quanto previsto al comma 11.
4. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell’idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), nè farne parte, e sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.
5. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
6. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato di norma almeno a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.
7. Il conseguimento dell’idoneità scientifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.
8. Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell’organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonchè in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale.
9. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
10. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, nonchè ai professori incaricati stabilizzati, è attribuito, a domanda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il titolo di professore aggregato quale terzo livello di docenza. Ai soggetti in possesso della qualifica di «elevata professionalità» e ai laureati dell’area tecnico-scientifica e socio-assistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito, a domanda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo stesso titolo, previa positiva valutazione, da parte di una apposita commissione presieduta da un membro esterno e composta pariteticamente da membri interni ed esterni, secondo quanto deciso dalla facoltà di appartenenza, dell’attività scientifica o didattica svolta opportunamente documentata. I professori aggregati hanno la responsabilità di corsi e moduli curriculari loro affidati, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti di tutorato e di didattica integrativa. Il titolo di professore aggregato è attribuito per il periodo di durata dell’incarico ai titolari di incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, nonchè ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
12. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell’anzianità acquisita.
13. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni nè contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni nè contributi previdenziali.
14. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 3 e 4.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 3, comma 1, sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e l’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Art. 5.
(Norme procedurali)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 3, comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui all’articolo 3, comma 1, possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 6.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.2000, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 6 CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3497
G100
ASCIUTTI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3497, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari,
al fine di sviluppare e migliorare la qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio,
impegna il Governo a definire, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano programmatico di investimenti, corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:
a) garantire l’accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;
b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;
c) razionalizzare l’offerta formativa e l’orientamento agli sbocchi professionali;
d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;
e) favorire l’accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell’offerta didattica e della ricerca;
f) potenziare la ricerca di base e l’alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;
g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;
h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell’Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti;
i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l’efficacia della didattica».
G101
IERVOLINO
«Il Senato,
considerato che:
ad oggi, lo stato giuridico del personale collaboratore e funzionario tecnico in possesso del diploma di laurea e che abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca alla data di entrata in vigore della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, e che a tutt’oggi svolge attività didattica nelle università, risulta fortemente deficitario e del tutto inidoneo a garantire, per tale categoria, un adeguato inquadramento nel ruolo docente anche alla luce delle ultime modifiche normative introdotte in merito allo stato giuridico dei docenti universitari,
impegna il Governo:
a perseguire un’opera di riequilibrio dello stato giuridico del personale laureato dell’area tecnico-scientifica e socio-assistenziale al fine di sanare il gap tuttora esistente tra la suddetta categoria e la restante classe dei docenti universitari consentendo la partecipazione ai concorsi previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 1999 per ricercatore universitario al personale collaboratore e funzionario tecnico in possesso del diploma di laurea e che abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Tali concorsi saranno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i finanziamenti saranno a carico del bilancio delle università, così come previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio 1999».
G102
MODICA, SOLIANI
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3497, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori",
premesso che:
l’articolo 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), ha disposto la confluenza nel C.N.R. dell’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), dell’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) e dell’Istituto papirologico "Girolamo Vitelli"; per quest’ultimo istituto si è prevista, in effetti, l’immediata trasformazione in struttura scientifica dell’Università di Firenze e solo in subordine – "ove risulti non realizzabile tale soluzione" – l’accorpamento al C.N.R. secondo le modalità previste per gli altri enti;
nel merito, la nuova norma disponeva che, a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, il personale degli enti citati fosse trasferito al C.N.R. "mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto" (art. 23, c. 4, lettera c), del decreto legislativo n. 127 del 2003);
con specifico riferimento agli enti INFM, IDAIC e INOA, la stessa disciplina prevedeva che i nuovi regolamenti stabilissero le modalità per l’accorpamento di essi nel C.N.R., assicurando loro il mantenimento della denominazione e della sede, quali strutture scientifiche del C.N.R;
in particolare, per l’I.N.F.M., si disponeva che venissero "salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le università e le imprese, la specificità dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne" (art, 23, c. 2, D.Lgs. n. 127 del 2003);
considerato che:
i regolamenti del C.N.R. adottati in attuazione del decreto legislativo n. 127 del 2003, in vigore dal 1º giugno 2005, sono risultati in concreto largamente elusivi delle prescrizioni di legge; in particolare, non solo non sembrano idonei a garantire in concreto ai ricercatori degli enti accorpati il pieno mantenimento dello stato giuridico ed economico, ma omettono di assicurare agli enti di ricerca confluiti nel C.N.R. un adeguato riferimento alle rispettive denominazioni e sedi, indispensabile per dare continuità e riconoscibilità a strutture e linee di ricerca già dotate di specifica visibilità nell’ambito della comunità scientifica nazionale e internazionale;
con riferimento all’INFM, i nuovi regolamenti non prevedono che siano fatte salve le forme innovative di collaborazione con le università, né che sia salvaguardata la specificità dei rapporti di lavoro dei ricercatori;
in particolare, è omesso ogni riferimento all’istituto del cosiddetto "tenure track", cioè allo strumento – estensivamente adottato in altri ordinamenti – che ha permesso all’ente di ricerca una politica graduale di assunzione, con verifica in itinere delle capacità del personale;
peraltro, questa omissione – in assenza di interventi interpretativi o correttivi dei nuovi regolamenti su tale aspetto – rischia di esporre tutti i ricercatori già assunti con concorso selettivo dall’INFM, sulla base di un bando recante espresso riferimento al "tenure track", alla possibilità di vedersi precluso l’accesso all’immissione nei ruoli a tempo indeterminato al termine del periodo soggetto a valutazione, a prescindere dagli esiti della valutazione stessa e dall’effettivo rilievo dell’attività di ricerca svolta;
quanto all’Istituto Papirologico "G. Vitelli", la sua trasformazione in struttura scientifica dell’Università di Firenze ha posto ulteriori e tuttora insoluti problemi all’amministrazione dello stesso ateneo, che si è trovata nella difficoltà di stabilire l’inquadramento universitario del personale ricercatore (contrattualizzato) proveniente dall’Istituto soppresso; infatti, da un lato, per il personale universitario contrattualizzato (personale tecnico-amministrativo) non sono previste qualifiche e profili professionali di ricercatori, e ,dall’altro, le norme sull’accesso ordinario al ruolo di ricercatore universitario non sembrano permettere una nomina diretta di un ricercatore di ente pubblico di ricerca senza un vero e proprio stravolgimento dei principi in materia di reclutamento del personale docente,
impegna il Governo:
a provvedere sollecitamente affinché i regolamenti del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), adottati in attuazione del decreto legislativo n. 127 del 2003, siano resi pienamente conformi alle disposizioni dettate dal medesimo decreto, sotto il profilo delle garanzie di mantenimento dello stato giuridico ed economico del personale già dipendente degli enti accorpati, nonché di visibilità e riconoscibilità – organizzativa e funzionale – di ciascuna delle strutture scientifiche riconducibili agli stessi enti;
in particolare, ad intervenire affinché siano conferite adeguate garanzie di continuità e riconoscibilità alle strutture e linee di ricerca riconducibili agli enti accorpati al C.N.R. – ad oggi del tutto trascurate dai regolamenti in vigore – al fine di tutelare la visibilità, la dignità e il prestigio, nell’ambito della comunità scientifica internazionale, di segmenti significativi della ricerca pubblica italiana;
inoltre, a disporre il pieno riconoscimento dell’istituto del "tenure track", anche in funzione di prevenzione del contenzioso amministrativo destinato a determinarsi con riferimento ai ricercatori già assunti attraverso questo strumento dagli enti successivamente confluiti nel C.N.R.;
in via generale, ad adottare ogni iniziativa idonea a salvaguardare e promuovere le forme di integrazione e collaborazione tra università ed enti di ricerca pubblici che si sono dimostrate più efficaci nell’esperienza nazionale, oltre che meglio calibrate sui modelli organizzativi più diffusamente adottati nei Paesi occidentali».
01.100
GABURRO
Prima dell’articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Principi). 1. L’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai professori universitari è garantita la libertà di scelta sui contenuti e sulla metodologia degli insegnamenti.
2. Al finanziamento dell’università concorrono fondi pubblici e privati, allocati secondo criteri di qualità, competenza, merito, attrattività, utilità sociale e competitività.
3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano programmatico di investimenti, corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:
a) garantire l’accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;
b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonchè in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonchè con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;
c) razionalizzare l’offerta formativa e l’orientamento agli sbocchi professionali;
d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;
e) favorire l’accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell’offerta didattica e della ricerca;
f) potenziare la ricerca di base e l’alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonchè la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;
g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;
h) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l’efficacia della didattica.
4. All’attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 si provvede nei limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».
01.2
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 01. - (Principi del sistema universitario nazionale) 1. L’università è sede primaria della ricerca scientifica e della trasmissione critica del sapere. Essa si fonda sulla libertà di ricerca ed insegnamento dei suoi docenti ed è titolare di autonomia normativa, finanziaria e gestionale strumentale alla tutela e promozione di tali libertà.
2. L’autonomia del sistema universitario nel suo complesso e delle singole università si esercita nell’ambito delle disposizioni generali stabilite dalla legge.
3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario, è stabilito, nell’ambito di specifici stanziamenti di bilancio annualmente definiti, un piano programmatico di investimenti. Tale piano è adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere obbligatorio della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN) e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materie».
01.5
TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 01. - (Ruolo dell’università). – 1. L’università è il luogo primario della ricerca scientifica e della formazione professionale e culturale dei giovani. 2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 gli atenei si avvalgono delle proprie strutture didattiche e di ricerca, quali sono previste dalla legge e dagli statuti degli atenei».
01.3
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 01. - (Principi del Sistema universitario nazionale) 1. Il Sistema universitario nazionale si compone delle università e degli istituti di istruzione di livello universitario statali e delle università e degli istituti di istruzione di livello universitario privati legalmente riconosciuti.
2. Fanno parte del Sistema universitario nazionale la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ed il Consiglio universitario nazionale (CUN).
3. Il Sistema universitario nazionale concorre, nelle sue diverse articolazioni, alla elaborazione della ricerca scientifica ed alla trasmissione critica del sapere.
4. L’autonomia del sistema universitario nel suo complesso e delle singole università si esercita nell’ambito delle disposizioni generali stabilite dalla legge, al fine di promuovere e tutelare la libertà di ricerca ed insegnamento.
5. La definizione delle risorse finanziarie da destinare al Sistema universitario nazionale è annualmente operata in sede di approvazione della legge finanziaria, acquisito, nel corso della sessione di bilancio, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, il parere della CRUI».
01.4
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 01. (Integrazione del Sistema universitario italiano in quello europeo) 1. Il Sistema universitario nazionale si inserisce nello Spazio europeo della ricerca, promuovendo la ricerca scientifica e la formazione superiore.
2. Il Sistema universitario nazionale favorisce la circolazione degli studenti e del personale docente e ricercatore tra i Paesi membri dell’Unione europea. A tal fine valorizza tutte le iniziative volte ad incentivare la mobilità tra sedi universitarie, anche attraverso la riserva di apposite disponibilità finanziarie.
3. Le commissioni di concorso a professore universitario di prima e seconda fascia devono prevedere, salvo accertata impossibilità adeguatamente motivata, la presenza di almeno un componente proveniente dai ruoli del personale docente di qualifica sostanzialmente corrispondente di uno dei Paesi membri dell’Unione europea. A tal fine, il CUN tiene costantemente aggiornato un elenco, distinto per settori scientifico-disciplinari, di docenti stranieri che abbiano preventivamente dichiarato la loro disponibilità ad entrare nelle commissioni di concorso per professore universitario. Ogni professore straniero non può far parte di più di tre commissioni di concorso nell’arco di un anno e non può permanere nella lista per più di un triennio. È consentito un nuovo inserimento decorso un quinquennio dalla cancellazione dalla lista».
1.6
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Sopprimere l’articolo.
1.100
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere l’articolo.
1.37
TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, PAGLIARULO, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, PASSIGLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Doveri dei docenti). 1. I docenti di ogni ordine e grado sono tenuti, nell’espletamento dei propri compiti, al rispetto dei seguenti doveri:
a) garantire la qualità della ricerca e della didattica nell’interesse dei giovani e dello sviluppo del paese;
b) ispirare i propri comportamenti alla trasparenza e alla efficienza con rigorosa aderenza ai princìpi della deontologia professionale;
c) assicurare un intenso rapporto con gli studenti;
d) operare per la difesa della centralità della ricerca quale strumento indispensabile per l’accrescimento del sapere e lo sviluppo della società;
e) rispettare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti da realizzare in base a parametri rigorosi e di efficace leggibilità;
f) onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione;
g) svolgere corsi di insegnamento finalizzati e coerenti con gli obbiettivi fissati per le strutture didattiche di appartenenza;
h) favorire, in fedeltà alla universalità della cultura, i processi di integrazione tra i popoli, ad iniziare da quelli europei, per conseguire una effettiva e rigorosa interculturalità in virtù dei corsi di insegnamento ispirati dai principi e criteri della multiculturalità».
1.2
ASCIUTTI
Al comma 1, premettere il seguente comma:
«01. L’università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
Conseguentemente modificare la rubrica come segue: «(Principi e diritti e doveri dei professori universitari)».
1.7
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI, PASSIGLI
Sopprimere il comma 1.
1.4
BEVILACQUA
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le università, nel rispetto della programmazione universitaria autonomamente elaborata sulla base delle leggi vigenti, assicurano, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, ai professori universitari, il diritto e il dovere di svolgere funzioni di ricerca e di didattica con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi della ricerca, nonché dei contenuti e della impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento».
1.42
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, sostituire le parole: «professori universitari» e le parole «i professori», ovunque ricorrano, con le seguenti «professori ordinari ed associati».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «professori universitari» con le seguenti «professori ordinari ed associati» e al comma 3, sostituire la parola «professore» con le seguenti « professore ordinario ed associato».
1.200
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, dopo le parole: «I professori» aggiungere le seguenti: «ed i ricercatori».
1.38
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il diritto e il dovere» con le seguenti: «il compito istituzionale e l’obbligo».
1.201
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, sopprimere le parole: «e il dovere».
1.3
ASCIUTTI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «funzioni di ricerca e di didattica» con le seguenti: «attività di ricerca e di didattica».
1.40
MODICA, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «funzioni di ricerca e di didattica», aggiungere le seguenti: «nella propria università».
1.202
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, dopo le parole: «e dei metodi delle ricerche», aggiungere le seguenti: «e dell’attività didattica».
1.10
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento».
1.39
MODICA, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, PASSIGLI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nel rispetto della programmazione» a «legge 31 marzo 2005, n. 43» con le seguenti: «nel rispetto della programmazione didattica e delle indicazioni di coordinamento spettanti ai competenti organi collegiali delle università».
1.24
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della programmazione universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento», con le seguenti: «del potere di coordinamento attribuito ai consigli di facoltà ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al solo fine di assicurare la completezza dell’offerta formativa ed evitare duplicazioni o lacune nell’ambito dei contenuti dei propri corsi di insegnamento».
1.23
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «universitaria di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento», con le seguenti: «di ateneo, per quanto riguarda l’offerta didattica agli studenti, dei contenuti dei propri corsi di insegnamento».
1.203
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, ovunque ricorra sostituire la parola: «culturale» con la seguente: «scientifica».
1.204
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, sostituire le parole: «dei propri corsi di insegnamento» con le seguenti: «dei propri insegnamenti».
1.22
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «corsi di insegnamento» aggiungere le seguenti: «, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 33, primo comma, della Costituzione».
1.43
TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, dopo le parole «propri corsi di insegnamento;» inserire le seguenti «i professori hanno il dovere di garantire la qualità della ricerca e della didattica nell’interesse dei giovani e dello sviluppo del Paese;».
1.44
FRANCO VITTORIA, TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, PAGANO
Al comma 1, dopo le parole «propri corsi di insegnamento;» inserire le seguenti «i professori hanno il dovere di ispirare i propri comportamenti alla trasparenza e alla efficienza con rigorosa aderenza ai princìpi della deontologia professionale;».
1.205
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, dopo le parole: «corsi di insegnamento», aggiungere le seguenti: «nonché dei seminari».
1.206
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, dopo le parole: «corsi di insegnamento» aggiungere le seguenti: «ed in generale delle proprie lezioni».
1.41
TESSITORE, D’ANDREA, TOGNI, MODICA, MANIERI, BETTA, MONTICONE, PAGLIARULO, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO
Al comma 1, sopprimere le parole da «i professori di materie cliniche» fino alla fine del comma.
1.14
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «i professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca;».
1.300
ASCIUTTI
Al comma 1, dopo le parole: «esercitano altresì» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,».
1.16
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca».
1.45
BETTA, PAGLIARULO, MODICA, D’ANDREA, MONTICONE, TOGNI, ACCIARINI, TESSITORE, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, MANIERI
Al comma 1, dopo le parole: «di insegnamento e di ricerca;» aggiungere le seguenti: «ai professori competono inoltre attività di governo e organizzazione delle università e delle relative strutture didattiche e di ricerca;».
1.46
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, dopo le parole «di insegnamento e ricerca;» inserire le seguenti «i professori hanno il dovere di assicurare un intenso rapporto con gli studenti e di operare per la difesa della centralità della ricerca quale strumento indispensabile per l’accrescimento del sapere e lo sviluppo della società;».
1.47
FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO
Al comma 1, dopo le parole «di insegnamento e ricerca;» inserire le seguenti «i professori hanno il dovere di onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione;».
1.5
BEVILACQUA
Al comma 1, sopprimere le parole da: «; i professori esercitano infine» fino alla fine del comma.
1.15
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, sopprimere le parole da: «; i professori esercitano infine» fino alla fine del comma.
1.51
PAGANO, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «; i professori» inserire la seguente «universitari».
1.50
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola «infine».
1.25
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «attività di», aggiungere le seguenti «elaborazione e».
1.207
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, sostituire le parole: «diffusione culturale», con le seguenti: «divulgazione dei risultati della propria attività scientifica».
1.12
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche» fino alla fine del comma.
1.11
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali».
1.13
CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «del mantenimento».
1.26
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «del mantenimento dei propri obblighi istituzionali» con le seguenti: «degli obblighi discendenti dal proprio status».
1.48
ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I professori hanno altresì il dovere di onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione e di favorire, in fedeltà alla universalità della cultura, i processi di integrazione tra i popoli, ad iniziare da quelli europei».
1.49
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I professori hanno altresì il dovere di rispettare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti da realizzare in base a parametri rigorosi e di efficace leggibilità e di svolgere corsi di insegnamento finalizzati e coerenti con gli obiettivi fissati per le strutture didattiche di appartenenza».
1.21
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Costituiscono diritti-doveri dei professori universitari, nonché criteri di riferimento per le funzioni svolte dai docenti e ricercatori a contratto: lo svolgimento di attività di ricerca – inclusiva della diffusione dei risultati – secondo gli standard della comunità scientifica internazionale; la partecipazione alla cooperazione e alla competizione scientifica e culturale nonché ai processi di autogoverno delle comunità scientifiche di appartenenza; la partecipazione alle procedure per l’assegnazione di finanziamenti per la ricerca e l’innovazione didattica; la partecipazione alla programmazione, progettazione ed esercizio della didattica universitaria, inclusiva della valutazione degli studenti di ogni livello; la partecipazione agli organismi di gestione e di rappresentanza; la partecipazione alle procedure di reclutamento e selezione dei professori e dei titolari di contratto di ricerca ed insegnamento; la partecipazione alle attività di valutazione, nazionali e di ateneo, delle attività di ricerca, di didattica e di gestione».
1.8
CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Sopprimere il comma 2.
1.52
TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, BETTA, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, MODICA, D’ANDREA, PAGANO, ACCIARINI, PAGLIARULO
Sopprimere il comma 2.
1.53
MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA
Al comma 2, sopprimere le parole «agli organi accademici e».
1.18
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 2, sopprimere la parola: «ufficiali».
1.208
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 2, sopprimere la parola: «ufficiali».
1.32
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 2, sostituire le parole da: «ufficiali riguardanti la didattica» fino alla fine del comma, con le seguenti: «competenti in materia di didattica, organizzazione e coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca.».
1.54
MODICA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA
Al comma 2, dopo le parole «la didattica,» aggiungere le parole «la ricerca,».
1.19
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 2, sopprimere le parole: «esistenti nella sede universitaria di appartenenza».
1.31
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 2, sostituire le parole «esistenti nella sede universitaria di appartenenza», con le seguenti: «in grado di incidere sulla libertà di ricerca ed insegnamento».
1.55
MODICA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA
Al comma 2, sostituire le parole «nella sede universitaria» con le seguenti: «nell’università».
1.209
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 2, sostituire le parole: «sede universitaria», con le seguenti: «Università».
1.27
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli ordinamenti delle singole università promuovono la più ampia informazione sull’attività di tali organi, al fine di favorire la partecipazione degli interessati».
1.28
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tutte le decisioni che incidono sulla libertà di ricerca e di insegnamento del singolo professore devono essere adottate nel contraddittorio con l’interessato».
1.29
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nei casi in cui non è prevista la partecipazione diretta del professore agli organi accademici e collegiali, gli ordinamenti delle singole università definiscono procedure decisionali volte ad assicurare agli interessati la possibilità di avanzare agli organi medesimi richieste ed osservazioni».
1.30
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La partecipazione può essere diretta od a mezzo di rappresentanti, nel solo caso in cui ragioni di funzionalità del collegio impediscano la partecipazione diretta. I rappresentanti devono essere eletti da organi dei quali facciano parte tutti i titolari delle libertà di ricerca ed insegnamento interessati».
1.56
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO VITTORIA
Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai professori compete altresì l’uso di strutture idonee all’adeguato svolgimento dei compiti istituzionali».
1.57
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «I professori godono altresì del diritto alla garanzia della creazione e del potenziamento delle condizioni necessarie all’adeguato svolgimento dei compiti istituzionali».
1.58
TESSITORE, PAGANO, MODICA, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI
Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «I docenti di ogni ordine e grado, in conseguenza dell’adempimento dei doveri di cui al comma 1, godono del diritto di accesso a tutte le forme e fonti di finanziamento della didattica e della ricerca in base alla legge, agli statuti universitari e ai collegati regolamenti».
1.9
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Sopprimere il comma 3.
1.59
TESSITORE, D’ANDREA, MODICA, TOGNI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, BETTA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGLIARULO, PAGANO, MANIERI, PASSIGLI
Sopprimere il comma 3.
1.60
MODICA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I professori universitari hanno il diritto di presentare richieste di finanziamento per la ricerca e di utilizzare i fondi di ricerca di cui dispongono anche durante i periodi di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica di cui all’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e i periodi di esclusiva attività scientifica in alternanza ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
1.61
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 3, dopo le parole: «Il professore» aggiungere la seguente: «universitario».
1.20
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 3, sopprimere le parole: «a qualunque livello appartenga».
1.35
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 3, sostituire le parole: «nel periodo dell’anno sabbatico» con le seguenti: «durante i periodi di svolgimento di attività di ricerca scientifica ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
1.34
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 3, sostituire le parole: «nel periodo dell’anno sabbatico» con le seguenti: «nei periodi di congedo per motivi di studio ai sensi dell’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311».
1.33
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 3, sostituire le parole: «dell’anno sabbatico» con le seguenti: «di congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica».
1.301
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 3, dopo le parole: «dell’anno sabbatico», inserire le seguenti: «, concesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».
1.17
CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «senza restrizione alcuna».
1.210
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «di ricerca».
1.36
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai ricercatori universitari, in quanto compatibili».
1.620
MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
«3-bis. L’organico dei professori di ciascun ateneo è rideterminato periodicamente dagli organi competenti dell’ateneo in base alle esigenze didattiche e di ricerca, nonché alle proprie strategie di sviluppo, nel rispetto delle compatibilità di bilancio presenti e future verificate in base a criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e fermi restando in ogni caso i limiti e la procedura di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
1.1
TATÒ
Aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. L’articolo 19 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. L’anno accademico comincia il 1º ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo"».
1.0.1
TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Diritti dei docenti)
1. I docenti di ogni ordine e grado, in conseguenza dell’adempimento dei doveri di cui all’articolo 1, godono dei seguenti diritti:
a) rispetto rigoroso della libertà dell’insegnamento e della ricerca in coerenza con le finalità della istituzione universitaria. Le attività di programmazione e coordinamento dei corsi, operate dagli organi di governo delle strutture didattiche e di ricerca cui i docenti afferiscono, sono tenute a rispettare la libertà d’insegnamento e di ricerca della docenza;
b) uso di strutture idonee all’adeguato svolgimento dei compiti istituzionali;
c) garanzia della creazione e del potenziamento delle condizioni necessarie all’adeguato svolgimento dei compiti istituzionali;
d) accesso a tutte le forme e fonti di finanziamento della didattica e della ricerca in base alla legge, agli statuti universitari e ai collegati regolamenti».
2.300
ASCIUTTI
Sopprimere l’articolo.
2.6
MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI, PASSIGLI
Sopprimere l’articolo.
2.100
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere l’articolo.
2.3
ASCIUTTI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Sistema di valutazione). – 1. L’attività didattica e di ricerca è soggetta a valutazione nell’ambito del relativo sistema nazionale, tenendo anche conto delle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori, con particolare riferimento alla qualità, continuità e diffusione della produzione scientifica, alla qualità e alla intensità delle attività di insegnamento, di orientamento di tutoraggio e alla direzione delle strutture universitarie.
2. Il Governo è tenuto ad effettuare, entro il 31 dicembre 2005, uno studio di fattibilità preordinato alla istituzione di una Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario, tenendo conto di parametri e criteri utilizzati nel campo della valutazione in ambito europeo».
2.301
FAVARO
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - Sistema di valutazione). – 1. L’attività didattica e di ricerca delle strutture universitarie anche interne ai singoli atenei è soggetta a valutazione nell’ambito del relativo sistema nazionale, tenendo anche conto delle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti delle attività svolte dai singoli docenti, con particolare riferimento alla qualità, continuità e diffusione della produzione scientifica, alla qualità e alla intensità delle attività didattica, di orientamento, di tutoraggio e alla direzione delle strutture universitarie.
2. Il Governo è tenuto ad effettuare, entro il 31 dicembre 2005, uno studio di fattibilità preordinato alla istituzione di una Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario, tenendo conto di parametri e criteri utilizzati nel campo della valutazione in ambito europeo».
2.34
TESSITORE, SOLIANI, BETTA, MODICA, D’ANDREA, PAGLIARULO, MONTICONE, MANIERI, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, PASSIGLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Sistema di valutazione). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Comitato nazionale della valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. È istituito, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il CUN e la CRUI ed in base al parere delle Commissioni parlamentari competenti, il sistema nazionale della valutazione delle attività didattiche e di ricerca delle università, che si struttura secondo le forme e i modi di una apposita «Autorità per la valutazione del sistema universitario: strutture, didattica e ricerca», di seguito denominata Autorità.
3. L’Autorità fornisce annualmente motivate valutazioni dell’operatività degli atenei in base ai parametri che la stessa Autorità è tenuta a formulare entro due mesi dalla costituzione, recepiti in apposito decreto ministeriale, sul quale deve obbligatoriamente essere espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. L’Autorità rende pubblici gli obiettivi, i criteri e i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi in un’apposita Relazione annuale al Parlamento, che le Commissioni competenti devono esaminare con propria risoluzione. La Relazione suddetta va trasmessa, a cura del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alle università che devono discuterla nei senati accademici e nei consigli di amministrazione.
5. I componenti della Autorità sono nominati, su conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con apposito decreto. Essi sono previsti in numero di nove compreso il presidente, che è eletto, tra di essi, dai componenti dell’Autorità. Non possono essere nominati componenti dell’Autorità professori universitari di ogni ordine e grado, nonchè dirigenti e funzionari del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, salvo che non siano in quiescenza. I suddetti componenti devono essere scelti tra personalità di riconosciuta competenza professionale e di elevata qualità culturale. Tra di essi, in misura non superiore a tre, possono essere presenti esperti di nazionalità non italiana.
6. I componenti dell’Autorità durano in carica 4 anni e non possono essere confermati immediatamente.
7. Le università sono tenute a trasmettere annualmente all’Autorità, in base alle regole fissate dalla stessa Autorità, le informazioni concernenti gli insegnamenti impartiti, i risultati delle ricerche singole, dipartimentali o interdipartimentali, nonchè i risultati conseguiti dalle strutture, anche amministrative, operanti negli atenei.
8. I docenti universitari sono tenuti a sottoporsi alla valutazione così come definita dall’Autorità. In casi di giudizio negativo la progressione di carriera del docente è sospesa fino ad un rinnovato giudizio di valutazione. In casi di particolare gravità l’Autorità avanza al rettore competente l’invito a sospendere il docente dal servizio. Il docente sospeso dall’impiego può essere, a richiesta, inquadrato in altro settore della pubblica amministrazione, ovvero collocato a riposo con il godimento dei diritti acquisiti ovvero con la retribuzione minima prevista dalla legge per il trattamento di quiescenza, qualora il docente non abbia raggiunto il minimo pensionabile».
2.36
ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, FRANCO VITTORIA
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Sistema di valutazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi, sentiti il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, la CRUI ed il CUN e previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo contenente le modalità di valutazione dell’attività didattica e di ricerca, secondo i seguenti principi:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l’innovazione scientifica e culturale e la qualità, l’intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità comunicativa, l’impegno e la dedizione dell’attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell’avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l’efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati;
e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione nei termini definiti ai sensi della lettera d), la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo e lo stesso non potrà essere eletto nelle liste di commissari nazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2;
f) sono esclusi dalla valutazione, durante il relativo mandato, i professori chiamati a far parte del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario o del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e i professori che ricoprano le cariche di rettore, preside o direttore di dipartimento, nonchè i professori collocati in aspettativa ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata dell’aspettativa stessa.
2. L’organismo di valutazione costituisce soggetto terzo, indipendente sia rispetto alle università, sia rispetto al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per la valutazione della produzione scientifica sono acquisiti i pareri di esperti stranieri, appartenenti a liste di valutatori predisposte dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Per la valutazione delle attività didattiche e gestionali sono acquisite le valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori».
2.37
FRANCO VITTORIA, PAGANO, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Sistema di valutazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata della presente legge, sentiti il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, la CRUI ed il CUN e previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo contenente le modalità di valutazione dell’attività didattica e di ricerca, secondo i seguenti principi:
a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l’innovazione scientifica e culturale e la qualità, l’intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;
b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità comunicativa, l’impegno e la dedizione dell’attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell’avviamento dei giovani alla ricerca;
c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l’efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;
d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati.
2. L’organismo di valutazione costituisce soggetto terzo, indipendente sia rispetto alle università, sia rispetto al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per la valutazione della produzione scientifica sono acquisiti i pareri di esperti stranieri, appartenenti a liste di valutatori predisposte dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Per la valutazione delle attività didattiche e gestionali sono acquisite le valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori».
2.5
MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D’ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, CORTIANA, PASSIGLI
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. È istituito un sistema nazionale di valutazione, mediante la trasformazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in apposita "Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca", come agenzia autonoma e indipendente, con funzioni di Autorità per la valutazione esterna della ricerca, della didattica e degli atenei, nonché del sistema universitario e della ricerca nel suo insieme. All’agenzia sono attribuiti, in prima attuazione, i compiti e le funzioni attualmente svolti, per l’ambito universitario, dai citati organismi. L’agenzia rende pubblici gli obiettivi, i criteri e i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi e propone annualmente un rapporto al Parlamento sullo stato delle università».
2.38
MODICA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. È istituita l’Autorità garante per la valutazione della qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università. L’Autorità ha il compito di preparare e rendere pubblici periodicamente rapporti di valutazione, anche comparativi, sulle attività universitarie e di diffondere la cultura della valutazione, confrontandosi con la dimensione europea e internazionale. L’Autorità è indipendente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché dalle università e dai loro organi di rappresentanza. I componenti dell’Autorità, in numero di cinque, sono nominati dal Presidente della Repubblica tra persone esperte di didattica, di ricerca e di gestione universitaria. L’Autorità utilizza a pieno tempo esperti e consulenti per i diversi aspetti della valutazione e per le diverse aree disciplinari e, per le singole attività valutative, ricorre al giudizio di revisori esperti, nazionali ed internazionali, ai quali garantisce l’anonimato. Nel caso in cui i componenti dell’Autorità e gli esperti e consulenti in servizio a tempo pieno presso l’Autorità fossero professori universitari, essi vengono posti in aspettativa per il periodo del mandato e sollevati da ogni incarico o compito universitario; non possono altresì concorrere all’assegnazione od utilizzare finanziamenti statali per la ricerca. Il finanziamento del funzionamento e delle attività dell’Autorità è garantito destinando ad essa l’1 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
2.39
MODICA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «è soggetta a valutazione» a «nei confronti dei propri professori:» con le seguenti: «dei professori universitari è soggetta a valutazione periodica nell’ambito di un sistema nazionale guidato e gestito dall’Autorità garante per la valutazione della qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università ed a sistemi di valutazione istituiti autonomamente presso i singoli atenei sulla base dei seguenti criteri direttivi:».
2.24
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, alinea, dopo la parola: «valutazione», aggiungere la seguente: «triennale».
2.23
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, alinea, dopo la parola: «valutazione», aggiungere la seguente: «periodica».
2.17
CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «anche».
2.25
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, alinea, dopo la parola: «professori», aggiungere le seguenti: «e ricercatori».
2.7
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.101
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.18
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e culturale».
2.212
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «l’intensità».
2.26
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della sua» con le seguenti: «la sua».
2.102
GUBERT
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a livello nazionale e internazionale» con le seguenti: «nella comunità scientifica rilevante nello specifico settore di ricerca».
2.8
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.103
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.40
MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati, anche tenendo conto del giudizio degli studenti, la qualità della didattica e la dedizione del professore nelle attività didattiche per i corsi di studio ad ogni livello, nell’orientamento e tutorato per gli studenti, nella supervisione alla preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, nell’avviamento dei giovani alla ricerca».
2.13
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la capacità comunicativa».
2.14
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «l’impegno e la dedizione».
2.12
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e la dedizione».
2.213
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «nelle iniziative di orientamento», sino alla fine della lettera.
2.214
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per la preparazione», aggiungere le seguenti: «di eventuali tesine,».
2.15
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «magistrale».
2.16
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, e nell’avviamento dei giovani alla ricerca».
2.9
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.104
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.27
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «nonché la costanza della partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dei quali il docente faccia parte».
2.10
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.105
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.41
MODICA, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, sostituire le lettere d), e) ed f) con la seguente:
«d) sono esclusi dalla valutazione, per il periodo del mandato, i rettori e i professori che fanno parte del Consiglio universitario nazionale o di altri organi nazionali di rappresentanza, di gestione, di valutazione o di indirizzo del sistema universitario; sono altresì esclusi i professori collocati fuori ruolo o in aspettativa ai sensi delle disposizioni vigenti».
2.28
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) la valutazione è affidata a professori universitari esperti del settore scientifico-disciplinare per quanto riguarda la ricerca scientifica e al consiglio di facoltà od al consiglio di corso di laurea, per quanto concerne l’attività didattica. Le modalità di valutazione della ricerca sono stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottato previo parere conforme del CUN. Le modalità di valutazione della didattica sono definite mediante appositi regolamenti di facoltà o di corso di laurea;».
2.22
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «è effettuata su richiesta degli interessati ed».
Conseguentemente, alla lettera e), al primo periodo, sopprimere le parole: «o di mancata richiesta di valutazione» e sopprimere il secondo periodo.
2.1
BEVILACQUA
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «è effettuata su richiesta degli interessati ed».
2.106
GUBERT
Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «professori universatari» inserire le seguenti: «ordinari da almeno dieci anni o da professori ordinari in quiescenza di età non superiore ad anni 75».
2.42
ACCIARINI, MODICA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «secondo procedure» fino alla fine della lettera.
2.215
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
2.43
TESSITORE, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «secondo procedure» fino alla fine della lettera con le seguenti: «Le relative procedure sono fissate con uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie».
2.44
MODICA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, alla lettera d) sostituire le parole: «secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca» con le parole: «secondo norme, procedure e criteri stabiliti in appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».
2.216
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, alla lettera d) sostituire le parole: «secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca» con le seguenti: «secondo procedure stabilite dalla CRUI»
2.45
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «secondo procedure» inserire le seguenti «modalità e tempi» e sostituire la parola: «stabilite» con la seguente: «stabiliti».
2.46
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «che garantiscano la pubblicità degli atti e l’imparzialità e trasparenza di giudizio;».
2.47
PAGANO, MODICA, TESSITORE, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI
Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «che indichino criteri oggettivi omogenei».
2.31
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «adottato previo parere conforme del CUN e della CRUI».
2.29
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, adottato previo parere conforme del CUN».
2.30
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «adottato previo parere conforme della CRUI».
2.48
SOLIANI, MODICA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2.11
MODICA, SOLIANI, CORTIANA, ACCIARINI, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI, PASSIGLI
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2.107
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2.49
MODICA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, TESSITORE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) nel caso di valutazione negativa nei termini definiti dalla lettera d) le procedure sanzionatorie nei confronti dei professori interessati sono stabilite da appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».
2.50
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) in caso di giudizio negativo, la procedura di valutazione può essere affrontata per una seconda volta, dopo due anni dal giudizio conclusosi negativamente. Qualora anche la seconda volta il giudizio di valutazione risulti negativo il docente è collocato a riposo con l’anzianità conseguita, ovvero, se non ha conseguito l’anzianità sufficiente al godimento della pensione, con retribuzione pari al minimo previsto per i compensi di pensionamento».
2.2
BEVILACQUA
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) nel caso di valutazione negativa la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo. La valutazione deve essere effettuata non prima di tre anni di servizio prestato e non oltre i cinque; in caso contrario il professore interessato è sospeso dall’impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo».
2.51
ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o di mancata richiesta di valutazione»; conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2.52
TESSITORE, MODICA, PAGANO, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, lettera e), sostituire la parole: «la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo.» con le seguenti: «la procedura di valutazione può essere affrontata per una seconda volta, dopo due anni dal giudizio conclusosi negativamente.».
2.19
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI, PASSIGLI
Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il secondo periodo.
2.4
BEVILACQUA
Al comma 1, lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: «I regolamenti universitari possono prevedere limitazioni nell’accesso ai fondi per la ricerca e per la didattica e per la partecipazione alle cariche direttive delle strutture di ricerca per i professori universitari che per otto anni non abbiano richiesto la valutazione secondo un sistema di autovalutazione del SSD di appartenenza.».
2.217
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, alla lettera e), secondo periodo, dopo le parole: «nel caso di», inserire la seguente: «ripetuta».
2.218
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, alla lettera e), sostituire la parola: «otto», con la seguente: «sette».
2.32
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, alla lettera e), dopo la parole: «è sospeso dall’impiego», aggiungere le seguenti: «e destinato ad altra funzione dirigenziale presso un ufficio delle pubbliche amministrazioni, fino a quando la valutazione non si svolga ed abbia esito positivo,».
2.20
ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.108
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.54
TESSITORE, CORTIANA, PAGLIARULO, BETTA, MODICA, MANIERI, ACCIARINI, SOLIANI, TOGNI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) sono esonerati dalla valutazione i docenti universitari collocati in aspettativa o fuori ruolo per l’espletamento di altre funzioni pubbliche previste dalla legge e per il periodo del mandato.».
2.33
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «sono esclusi dalla valutazione, durante il relativo mandato,», con le seguenti: «ai fini della valutazione si adottano criteri specifici, per tutta la durata dei rispettivi mandati, per».
2.219
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario».
2.220
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca».
2.21
CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, alla lettera f), sopprimere le parole: «, preside o direttore di dipartimento,».
2.221
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «preside».
2.222
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o direttore di dipartimento».
2.55
MODICA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «in aspettativa» aggiungere le seguenti: «o fuori ruolo».
2.56
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, lettera f), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla valutazione, su delibera del senato accademico, i soggetti cui l’università assegna compiti di particolare impegno e responsabilità».
2.57
MODICA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura regolamentare sono stabilite nuove norme sulla progressione economica dei professori universitari che, pur salvaguardando i diritti acquisiti, tengano conto dei risultati della valutazione di cui al comma 1. In particolare il decreto stabilisce l’obbligo per i professori universitari di sottoporre le proprie attività alla valutazione periodica di cui al comma 1 e le relative sanzioni per chi non vi ottemperasse, prevedendo comunque che ad una valutazione negativa segua il blocco della progressione della carriera del professore interessato fatto salvo l’incremento annuale di cui all’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».
2.0.1
D’ANDREA, MODICA, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, PAGLIARULO
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario)
1. È istituito il sistema nazionale di valutazione della qualità delle attività universitarie e della ricerca mediante la trasformazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in "Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario". L’Autorità opera in conformità ai principi di indipendenza, di autonomia organizzativa e di trasparenza e pubblicità degli atti.
2. Sono compiti dell’Autorità:
a) la valutazione esterna della ricerca, della didattica e delle università, o di singole strutture didattiche o di ricerca, anche interdipartimentali o interatenei, con riferimento all’efficienza, all’efficacia e alla qualità delle attività e delle strutture;
b) la valutazione dello stato del sistema universitario nel suo insieme, anche in comparazione con i sistemi universitari europei ed extra-europei;
c) la promozione e la diffusione della cultura della qualità e delle metodologie della valutazione, con particolare riferimento all’autovalutazione negli atenei e in tutte le strutture e attività universitarie;
d) la realizzazione di banche dati e la circolazione dei flussi informativi all’interno e all’esterno delle università e del sistema universitario nel suo insieme;
e) l’indirizzo e la vigilanza sull’espletamento, da parte delle università, delle funzioni ad esse attribuite, ai sensi del comma 1, in materia di valutazione periodica delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte da ciascun professore, anche mediante la definizione di criteri ai quali si uniformano i nuclei di autovalutazione degli atenei;
f) la vigilanza sulla completezza e la correttezza delle informazioni al pubblico degli atenei in materia di offerta formativa e di servizi e strutture per l’utenza;
g) la definizione delle condizioni e dei requisiti per la costituzione o il riconoscimento di nuove università o di particolari strutture didattiche e di ricerca, con riferimento soprattutto ai centri e alle iniziative di eccellenza, e per l’accreditamento dei corsi di studio, nonché la verifica circa la sussistenza nei singoli casi delle condizioni e dei requisiti prefissati e la vigilanza sulla loro permanenza nel tempo;
h) la valutazione dell’attività di ricerca conferita al CIVR dalla legislazione vigente.
3. In prima attuazione, l’Autorità assume le funzioni già attribuite al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR), limitatamente, quanto a quest’ultimo, alla ricerca in ambito universitario, con esclusione delle attività consultive di qualsiasi tipo svolte da tali organismi per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. L’Autorità rende pubblici i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi mediante un rapporto annuale al Parlamento e al Governo. Alla copertura delle spese di funzionamento dell’Autorità si provvede mediante assegnazione all’Autorità stessa di una quota annua pari al due per mille del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Con apposito decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede, in conformità ai principi e criteri contenuti nel presente articolo all’attivazione delle procedure di costituzione dell’Autorità, alla contestuale soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato per gli indirizzi della ricerca, al trasferimento all’Autorità delle attrezzature, dei servizi e delle risorse informative in dotazione dei precitati organismi, alla messa a disposizione di una sede adeguata, nonché alla definizione delle modalità per la determinazione dei compensi dei componenti e del Presidente dell’Autorità, in analogia con quanto previsto per le altre Autorità indipendenti già costituite».
2.0.2
ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, FRANCO VITTORIA
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Il ruolo dei professori universitari)
1. È istituito il ruolo dei professori universitari articolato nelle seguenti tre fasce, correlate ai diversi gradi di maturità scientifica, con differenti funzioni e responsabilità organizzative:
a) professore ordinario;
b) professore associato;
c) professore aggregato.
2. Tutti i professori svolgono attività di ricerca e di insegnamento».
2.0.3
TESSITORE, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA, PAGANO
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Nucleo di valutazione)
1. Presso ogni ateneo è costituito un nucleo di valutazione dell’attività didattica, della ricerca e dell’amministrazione. I nuclei sono costituiti in base alla legge e agli statuti degli atenei.
2. I nuclei di valutazione di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al rettore, al termine di ogni anno accademico e in ogni caso entro il 31 dicembre di ciascun anno, una dettagliata e documentata relazione, che, nel trimestre successivo, è discussa dal senato accademico dell’ateneo e dagli organismi collegiali di gestione delle varie strutture didattiche e di ricerca.
3. Il senato accademico, anche in base alle osservazioni dei vari organismi collegiali dell’ateneo, redige una propria nota di cui il nucleo di valutazione tiene conto obbligatoriamente nel prosieguo del proprio lavoro».
3.44
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Sopprimere l’articolo.
3.69
ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, D’ANDREA, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, MANIERI, PAGLIARULO, BETTA, TOGNI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Sopprimere l’articolo.
3.200
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 5.
3.70
TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, SOLIANI, BETTA, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, CORTIANA, PAGLIARULO, FRANCO VITTORIA, D’ANDREA, MODICA, PASSIGLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. – (Inquadramento dei docenti). – 1. I docenti di ogni ordine e grado sono immessi in ruolo in base alle procedure previste dalla normativa vigente e sono inquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari così come definiti dall’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, all’interno di ciascuna facoltà, nei corsi di laurea triennali, nei corsi di laurea specialistici o magistrali o nei corsi per la formazione superiore post-universitaria.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche delle strutture di didattica e ricerca, anche in considerazione delle tipologie e disponibilità delle strutture stesse. Su richiesta dei docenti e in ragione delle esigenze delle suddette strutture gli inquadramenti previsti dal comma 1 possono essere rivisti dopo tre anni di insegnamento.
3. Gli statuti degli atenei possono prevedere l’inquadramento dei docenti in altre forme di strutture didattiche e di ricerca, previa delibera degli organi competenti, adottata con maggioranza qualificata, e in base al parere favorevole del Consiglio universitario nazionale (CUN). In relazione agli inquadramenti conseguiti i docenti sono tenuti a garantire adeguati contenuti e modalità della didattica.
4. Tutti i docenti devono aderire ad un dipartimento, in base alle competenze disciplinari e in conformità degli statuti degli atenei e dei connessi regolamenti.
5. La titolarità e il godimento dei fondi da parte dei docenti di ricerca sono connessi all’inquadramento in un dipartimento.
6. Alle procedure di chiamate da concorsi o per trasferimento dei professori ordinari partecipano solo i professori ordinari; a quelle dei professori associati, soltanto i professori ordinari ed associati; a quelle dei professori aggregati, i professori delle tre fasce».
3.71
MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TESSITORE, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, TOGNI, PASSIGLI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. – (Riordino delle procedure di valutazione comparativa di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210). – 1. II ruolo dei professori universitari è articolato in fasce di professore ordinario, professore associato e professore di terza fascia. La fascia di professore ordinario e il relativo titolo corrispondono al più alto grado di maturità scientifica.
2. II Governo, con uno o più decreti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN), e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, riordina le procedure con cui le università provvedono alla costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e alla copertura dei relativi posti di ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) le valutazioni comparative sono bandite per settori scientifico-disciplinari o gruppi di settori scientifico-disciplinari affini, elencati in apposito decreto ministeriale, in modo che a ciascun settore o gruppo di settori affini afferiscano non meno di cinquanta professori ordinari;
b) i professori universitari, distintamente per fascia e gruppi di settori scientifico-disciplinari affini, provvedono ogni due anni ad eleggere fra di loro coloro che sono designati ad assumere il ruolo di valutatori e garanti della valutazione in tutte le valutazioni comparative che si svolgono nel successivo biennio in numero pari al venti per cento degli elettori; trascorso il biennio, i professori interessati non sono più rieleggibili, nemmeno per settori scientifico-disciplinari diversi, per le due successive tornate elettorali;
c) i professori universitari eletti ad assumere il ruolo di valutatori e garanti della valutazione hanno diritto, a richiesta, ad aver ridotti o sospesi i propri impegni didattici per il biennio corrispondente;
d) le università, per formare le commissioni giudicatrici di ciascuna valutazione comparativa, ne sorteggiano i membri all’interno dei professori eletti di cui alle lettere precedenti, escludendo comunque i professori dell’ateneo che bandisce la valutazione comparativa;
e) le commissioni giudicatrici sono tenute ad assicurare la pubblicità degli atti e l’imparzialità e trasparenza di giudizio, utilizzando nel proprio lavoro di valutazione criteri oggettivi omogenei, nonché il parere comparativo sui candidati o su gruppi di candidati espresso in forma scritta da esperti internazionali, di cui almeno due stranieri, garantendo loro l’anonimato;
f) ciascuna commissione indica all’università esclusivamente il candidato giudicato più meritevole a seguito della valutazione, ferma restando la possibilità per l’ateneo di non procedere alla sua chiamata con delibera motivata.
3. Per la copertura dei posti dei professori della terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
4. Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2. I candidati giudicati idonei e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di quattro anni.».
3.78
ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, PAGLIARULO, CORTIANA, D’ANDREA, TOGNI, SOLIANI, PAGANO, MANIERI, FRANCO VITTORIA
Prima del comma 1, premettere il seguente:
«01. Il ruolo dei professori universitari comprende le fasce di professore ordinario, professore associato e professore di terza fascia.».
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dei professori associati» con le seguenti: «, dei professori associati e dei professori di terza fascia».
3.77
MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, CORTIANA, BETTA, TOGNI, SOLIANI, TESSITORE, D’ANDREA, MANIERI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, PAGLIARULO
Sopprimere il comma 1.
3.74
FRANCO VITTORIA, MODICA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;
2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione di sette membri, di cui almeno tre stranieri, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a cinque anni;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche;
c) le università bandiscono procedure concorsuali di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore aggregato, nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari di cui alle lettere a) e b);
d) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità per la elezione e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure concorsuali di cui alla lettera c), nonché le modalità per la loro indizione ed il loro espletamento, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici.».
3.76
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari, e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;
2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione di sette membri, di cui almeno tre stranieri, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a cinque anni;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche».
3.75
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, MODICA, PAGANO, TESSITORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;
2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione di sette membri, di cui almeno tre stranieri, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a cinque anni».
3.79
FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «al riordino della disciplina concernente il reclutamento» con le seguenti: «alla riforma dello stato giuridico».
3.80
FRANCO VITTORIA, TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, PAGANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».
3.45
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».
3.81
MODICA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «istituzioni universitarie» con la seguente: «università».
3.201
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi», con le seguenti: «un decreto legislativo».
3.84
TOGNI, ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, CORTIANA, MONTICONE, BETTA, TESSITORE, D’ANDREA, MANIERI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.82
PAGANO, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, TESSITORE, MODICA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
«a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca indica entro il 31 marzo di ciascun anno il numero di vacanze di posti per ciascun settore scientifico- disciplinare e ciascuna università evidenziandone le caratteristiche: ovvero se assenti oppure presenti in forma di contratto, di supplenza, di mutazione, assegnato per incarico, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3;
a-bis) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno in una unica tornata nazionale, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università e rapportato al numero di posti vacanti di cui alla lettera a), incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonchè le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l’eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) il mantenimento, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l’idoneità».
3.83
FRANCO VITTORIA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca indica entro il 31 marzo di ciascun anno il numero di vacanze di posti per ciascun settore scientifico-disciplinare e ciascuna università evidenziandone le caratteristiche: ovvero se assenti oppure presenti in forma di contratto, di supplenza, di mutazione, assegnato per incarico, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3;».
3.202
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole da: «, con proprio decreto» fino alla fine del comma con le seguenti: «con propri decreti procedure finalizzate al conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale al ruolo di professore ordinario entro il 30 giugno di ciascun anno, cui possono partecipare coloro che abbiano completato il secondo biennio dei contratti di cui al comma 5 dell’articolo 5».
3.86
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per settori scientifico-disciplinari», aggiungere le seguenti: «o gruppi di settori scientifico-disciplinari affini».
3.203
GUBERT
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «idoneità scientifica» inserire la seguente: «concorsuale».
3.87
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro il 30 giugno di ciascun anno» con la seguente: «annualmente».
3.204
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro il 30 giugno» con le seguenti: «entro il 1º maggio».
3.205
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: «ordinari e dei professori associati» con la seguente: «universitari».
3.46
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dei professori associati» con le seguenti: «, dei professori associati e dei professori di terza fascia».
3.85
TESSITORE, BETTA, MODICA, CORTIANA, MANIERI, MONTICONE, SOLIANI, ACCIARINI, TOGNI, PAGLIARULO, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «professori associati», aggiungere le seguenti: «e dei professori aggregati».
3.88
SOLIANI, FRANCO VITTORIA, CORTIANA, MONTICONE, BETTA, TOGNI, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGLIARULO, D’ANDREA, MANIERI, PAGANO
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d) ed e).
3.206
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d) ed e).
3.41
MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D’ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, CORTIANA
Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1), 2) 3), 4) e 5) con i seguenti:
«1) che l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e settori disciplinari costituisce titolo per l’accesso alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento nei singoli atenei, di cui alla legge n. 210 del 1998, e non dà diritto all’immissione in ruolo;
2) le modalità di elezione dei componenti delle commissioni giudicatrici per gruppi di settori scientifico-disciplinari affini, nonché le regole di non rieleggibilità;
3) le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi d’idoneità, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;».
3.89
TESSITORE, MODICA, MONTICONE, BETTA, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, MANIERI, D’ANDREA, TOGNI, PAGLIARULO
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) nelle more dell’attuazione del sistema disciplinato dalla presente legge, e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, ai ruoli universitari si accederà mediante procedura di valutazione disciplinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e sulla base dei seguenti criteri:
a) formazione di liste nazionali di idonei per ciascuna fascia, determinate da commissioni di valutazione di area;
b) temporaneità delle suddette liste di idonei;
c) periodica formulazione delle liste medesime;
d) chiamata diretta da parte delle università interessate secondo criteri espressi nella loro autonomia e sulla base di valutazioni di docenti anche non appartenenti alle università medesime;».
3.207
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) i giudizi di idoneità sono a numero aperto».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d) ed e).
3.90
MODICA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «le modalità» a: «nonché».
3.91
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento».
3.26
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole: «una quota ulteriore non superiore al 20 per cento» con le seguenti: «una quota non superiore al 100 per cento».
Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere il primo periodo.
3.36
FAVARO
Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole: «una quota ulteriore non superiore al 20 per cento» con le seguenti: «una quota non superiore al 40 per cento».
3.92
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «al 20 per cento» con le seguenti: «al 15 per cento».
3.48
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole «nonché le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici».
3.93
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «giudizi idoneativi» aggiungere le seguenti: «alla docenza universitaria»
3.94
D’ANDREA, ACCIARINI, BETTA, TOGNI, FRANCO VITTORIA, PAGLIARULO, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, MANIERI
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «da svolgere presso le università» fino alla fine del numero.
3.220
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da svolgere presso le università» con le seguenti: «da svolgere per ogni settore disciplinare presso una università individuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
3.95
FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «assicurando la pubblicità degli atti e» aggiungere le seguenti: «l’imparzialità e la trasparenza».
3.96
TESSITORE, PAGLIARULO, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «per ciascun settore» fino alla fine del numero.
3.51
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per quinquennio per ciascuna fascia».
3.97
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «per ciascun settore» aggiungere la seguente: «scientifico».
3.27
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «almeno».
3.208
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «non meno di un posto» aggiungere le seguenti: «di idoneo».
3.209
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «dodicennio».
3.49
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «quinquennio» con le seguenti: «decennio».
3.98
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «per ciascuna fascia» aggiungere le seguenti: dei professori ordinari e associati».
3.50
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole università».
3.210
FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; per la partecipazione alle procedure comparative di cui all’articolo 4, comma 1, il conseguimento dell’idoneità non è comunque necessario per i soggetti già in possesso dei medesimi stato giuridico e funzioni dei professori ordinari;».
3.100
MODICA, D’ANDREA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).
3.211
TATÒ
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
«a) alla lettera a) sopprimere i numeri 2), 3) e 4);
b) sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) indipendentemente dalle procedure di cui alla precedente lettera a), sono indette quattro tornate di giudizi di idoneità per la fascia di professore associato, senza limitazione numerica, riservate ai ricercatori confermati che abbiano svolto attività di insegnamento nei corsi di studio universitari per supplenza o affidamento";
c) alla lettera e) sopprimere il primo periodo».
3.101
MODICA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3), 4).
3.212
TATÒ
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3), 4).
3.213
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
3.28
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2), 3) e 4), con i seguenti:
«2) l’eleggibilità, per ciascun settore scientifico disciplinare, di una lista di commissari comprendente anche professori in quiescenza e docenti designati da atenei dell’Unione Europea, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) la formazione delle commissioni giudicatrici per ogni tornata di giudizi di idoneità nazionale e per ciascun settore scientifico disciplinare, mediante sorteggio di commissari in numero da cinque a nove, ricompresi nelle liste di cui al n. 2);».
3.102
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «l’eleggibilità» con le seguenti: «le modalità per l’elezione periodica» e sopprimere le parole: «, ogni due anni,».
3.103
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, ogni due anni,».
3.14
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ogni due anni».
3.104
FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni tre anni».
3.214
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «tre anni».
3.18
BEVILACQUA
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni anno».
3.20
EUFEMI
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni anno».
3.40
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «di una lista di commissari nazionali» con le seguenti: «di un numero di commissari nazionali pari al doppio di quelli sorteggiati ai sensi del successivo n. 3)».
3.105
PAGANO, MODICA, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «con opportune regole di non immediata rieleggibilità» con le seguenti: «rieleggibili per non più di una volta».
3.19
EUFEMI
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «L’elettorato attivo e passivo è costituito dai professori delle due fasce degli ordinari e degli associati, ad esclusione dei professori fuori ruolo».
3.106
MANIERI, TESSITORE, MONTICONE, PAGLIARULO, ACCIARINI, TOGNI, MODICA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, BETTA, D’ANDREA
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
3.215
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
3.107
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) la formazione della commissione nazionale composta di cinque, sette e nove membri in relazione al numero di idoneità nazionali da assegnare per ciascun settore scientifico-disciplinare. I membri della commissione sono individuati per sorteggio nell’ambito della lista di commissari di cui al numero 2);».
3.108
FRANCO VITTORIA, MODICA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 3), alle parole: «la formazione» premettere le seguenti: «le modalità per».
3.3
TATÒ
Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «ciascuna valutazione comparativa» inserire le seguenti: «locale per la chiamata di cui all’articolo 4, comma 1».
3.216
FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «ciascuna valutazione comparativa» inserire le seguenti: «locale per la chiamata di cui all’articolo 4, comma 1».
3.16
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «di cinque commissari nazionali» con le seguenti: «di commissari nazionali in numero da cinque a nove».
3.110
FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».
3.109
ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».
3.217
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «cinque commissari», aggiungere le seguenti: «per i concorsi da professore associato e sette commissari per i concorsi da professore ordinario».
3.15
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «, con esclusione» fino a: «procedura concorsuale».
3.111
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere infine le seguenti parole: «e di quelli che hanno pubblicazioni insieme ai candidati».
3.218
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a carico del quale ateneo sono altresì posti tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione».
3.219
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tranne che per un componente che non può, comunque, assumere le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice».
3.29
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
3.17
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
3.220a
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
3.112
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «, in quanto compatibili,».
3.113
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:
«4-bis) la definizione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, da parte del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, dei requisiti minimi della produzione scientifica dei candidati, da possedere per l’ammissione al giudizio idoneativo;».
3.114
MODICA, D’ANDREA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
3.221
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
3.115
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le seguenti parole: «non superiore a quattro anni,».
3.222
GUBERT
Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «non superiore a quattro anni» con le seguenti: «che può variare a seconda del settore disciplinare in ragione del ritmo temporale di produzione scientifica ad esso normale e del numero di cultori e che, comunque, non può essere inferiore a quattro anni».
3.223
GUBERT
Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «otto».
3.116
PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire la parola: «quattro» con la seguente «cinque».
3.224
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire la parola: «quattro» con la seguente «tre».
3.117
MONTICONE, MODICA, D’ANDREA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO
Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le parole da: «e il limite» a «non conseguono l’idoneità».
3.225
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: «il limite di ammissibilità» aggiungere le seguenti: «non inferiore a due e non superiore a cinque».
3.118
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere le seguenti parole: «, avendovi partecipato,».
3.6
TATÒ
Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente numero:
«5-bis) l’esonero dalla prova didattica, ove prevista, per i candidati che l’abbiano già sostenuta o che abbiano avuto in almeno tre anni accademici la responsabilità didattica di un insegnamento nei corsi di studi di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all’articolo 3 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 novembre 1991, n. 509, anche per supplenza o affidamento a titolo gratuito;».
3.226
FAVARO
Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente numero:
«5-bis) l’esonero dalla prova didattica, ove prevista, per i candidati che l’abbiano già sostenuta o che abbiano avuto in almeno tre anni accademici la responsabilità didattica di un insegnamento nei corsi di studi di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all’articolo 3 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 novembre 1991, n. 509, anche per supplenza o affidamento a titolo gratuito».
3.30
ASCIUTTI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.158
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.119
TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, SOLIANI, D’ANDREA, PAGANO, PAGLIARULO, FRANCO VITTORIA, PASSIGLI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.227
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.120
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE, MODICA
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche, al massimo sei mesi prima dell’indizione della prima tornata dei giudizi idoneativi, di cui alla lettera a);».
3.121
FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di cui alla lettera a)».
3.122
FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per riduzione e accorpamento».
3.228
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «per riduzione».
3.52
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche».
3.123
TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salvo che per le discipline più marcatamente specialistiche».
3.124
FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «più marcatamente».
3.125
PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «marcatamente».
3.53
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «I provvedimenti di ridefinizione sono adottati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca previo parere vincolante del CUN».
3.126
BETTA, MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO
Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).
3.229
GUBERT
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.54
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.128
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA, TESSITORE, BETTA, D’ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, MODICA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, PAGLIARULO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.127
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:
«c) le modalità con cui le università reclutano professori ordinari o associati mediante procedure di valutazione comparativa regolate dai propri statuti e regolamenti, prevedendo comunque che l’accesso a tali procedure sia riservato ai soggetti in possesso dell’idoneità scientifica nazionale e che le commissioni giudicatrici siano composte mediante sorteggio da liste di commissari nazionali eletti ogni due anni da parte dei professori di ciascun settore scientifico-disciplinare e non immediatamente rieleggibili, con esclusione degli eventuali commissari nazionali appartenenti all’ateneo che bandisce la procedura;
c-bis) le modalità e le procedure con cui le università promuovono professori già in servizio presso l’ateneo da una fascia alla successiva, prevedendo comunque che tali promozioni siano riservate ai soggetti in possesso dell’idoneità scientifica nazionale.».
3.42
SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, D’ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, CORTIANA
Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:
«c) le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa di cui alla legge n. 210 del 1998 sono nominate da ciascun ateneo mediante sorteggio effettuato su liste di valutatori nazionali eletti ogni tre anni, per ciascun gruppo di settori scientifico-disciplinari affini, tra i professori dei medesimi gruppi, con esclusione dei professori dell’ateneo che ha bandito la procedura;
c-bis) i valutatori nazionali non sono immediatamente rieleggibili;».
3.129
PAGLIARULO, MODICA, TOGNI, MONTICONE, CORTIANA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, D’ANDREA, PAGANO, MANIERI, BETTA
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) nell’ambito del piano programmatico di investimenti e dei relativi finanziamenti, è realizzato un programma straordinario per il reclutamento, nel primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di 6.000 professori universitari di terza fascia in aggiunta al fabbisogno programmato dalle università per il medesimo periodo, in ragione di 2.000 posti per ciascun anno;».
3.130
TESSITORE, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, MANIERI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, MODICA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) le strutture competenti, in fase di prima attuazione della presente legge, e in ogni caso non oltre la seconda tornata dei giudizi concorsuali, sono tenute a dare precedenza alla richiesta di bandi di concorso per le discipline coperte da professori associati, se trattasi di concorsi per professori ordinari, o da professori aggregati, se trattasi di concorsi per professore associato. Tali deliberazioni, da adottare con specifica motivazione attinente alle esigenze didattiche delle strutture universitarie, sono approvate dal senato accademico della sede richiedente.».
3.230
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «i criteri e».
3.231
IERVOLINO
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati» con le seguenti: «una quota aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a) numero 1), pari al numero dei professori associati».
3.232
FAVARO
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1)» con le seguenti: «una quota pari al 35 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a) numero 1), e comunque di non meno di una unità».
3.131
PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «pari al 25 per cento».
3.57
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
3.233
TOFANI
Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
3.4
TATÒ
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «25» con la seguente: «35».
3.159
BALBONI
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «pari al 25 per cento» con le seguenti: «pari ad un terzo».
3.37
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «25» con la seguente: «15».
3.132
PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «pari al 25 per cento» con le seguenti: «pari al 20 per cento».
3.234
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1)».
3.5
TATÒ
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «numero 1)» inserire le seguenti: «e comunque di non meno di una unità,».
3.235
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «15 anni» con le seguenti: «12 anni».
3.59
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «o in settori affini».
3.31
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni».
3.55
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3.133
MANIERI, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, D’ANDREA, MONTICONE, TOGNI, PAGLIARULO, BETTA, CORTIANA, SOLIANI, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3.236
GUBERT
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3.237
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3.134
TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all’estero, contratti di ricerca e di avviamento all’insegnamento. I titolari del contratto, oltre all’attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni del presente comma. Hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all’accesso al ruolo dei professori universitari. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, attività di ricerca e di avviamento all’insegnamento dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Il trattamento economico è pari a quello in atto per i ricercatori confermati. Il numero dei contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abolite le borse di studio di cui all’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti di cui al presente comma le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all’articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni e integrazioni, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all’insegnamento anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell’ambito del piano programmatico di investimenti di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e dei relativi finanziamenti è realizzato un programma straordinario per la stipula, nel primo triennio accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno 6.000 contratti di ricerca e di avviamento l’insegnamento per giovani studiosi, in ragione di almeno 2.000 contratti per ciascun anno. I titolari di contratti sono tenuti a compilare ogni trimestre un registro delle attività svolte, che va consegnato alle autorità competenti, obbligatoriamente alla fine di ciascun anno accademico. In mancanza si darà luogo a procedura di annullamento del contratto. I contratti, in conformità dei regolamenti predisposti dai singoli atenei, contengono necessariamente le indicazioni relative all’impegno temporale richiesto per l’assolvimento dei compiti assegnati mediante le procedure contrattuali.».
3.238
TATÒ
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) indipendentemente dalle procedure di cui alla precedente lettera a), sono indette quattro tornate di giudizi di idoneità per la fascia di professore associato, senza limitazione numerica, riservate ai ricercatori confermati che abbiano svolto attività di insegnamento nei corsi di studio universitari per supplenza o affidamento».
3.135
CORTIANA, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, BETTA, TOGNI, PAGLIARULO, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, D’ANDREA, MANIERI
Al comma 1, lettera d), sopprimere il primo periodo.
3.137
PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «nelle prime quattro» fino a: «è riservata» con le seguenti: «sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare».
3.58
MANIERI, BETTA
Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».
3.239
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «quattro tornate» con le seguenti: «due tornate».
3.7
TATÒ
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professori associati» inserire le seguenti: «e per la fascia dei professori ordinari».
3.138
PAGANO, MODICA, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del 15 per cento».
3.160
BALBONI
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «quota del 15 per cento» con le seguenti: «quota pari ad un terzo».
3.60
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
3.61
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «10 per cento».
3.139
PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «10 per cento».
3.240
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1)».
3.136
ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, CORTIANA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ai professori incaricati stabilizzati e».
3.241
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ai professori incaricati stabilizzati e».
3.32
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professori incaricati stabilizzati» inserire le seguenti: «, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento».
3.9
TATÒ
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professori incaricati stabilizzati» inserire le seguenti: «, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento».
3.242
FAVARO
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professori incaricati stabilizzati» inserire le seguenti: «, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento».
3.23
VALDITARA
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professori incaricati stabilizzati» inserire le seguenti: «, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento».
3.62
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «almeno tre anni» con le seguenti: «almeno cinque anni».
3.243
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «almeno tre anni» con le seguenti: «almeno cinque anni».
3.63
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 1, lettera d), sopprimere l’ultimo periodo.
3.21
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, lettera d), sopprimere l’ultimo periodo.
3.140
SOLIANI, MODICA, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO
Al comma 1, lettera d), sopprimere l’ultimo periodo.
3.244
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera d), sopprimere l’ultimo periodo.
3.64
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dell’1 per cento» con le seguenti: «dello 0,5 per cento».
3.245
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».
3.8
TATÒ
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «tecnici laureati» con le seguenti: «ricercatori universitari ex contrattisti medici e ai tecnici laureati».
3.246
FAVARO
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «tecnici laureati» con le seguenti: «ricercatori universitari ex contrattisti medici e ai tecnici laureati».
3.56
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.141
TESSITORE, D’ANDREA, BETTA, SOLIANI, TOGNI, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.247
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.33
FAVARO
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l’incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata degli idonei da parte delle università, una quota fino al 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università stesse per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori universitari è utilizzata, per un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati. Nell’ambito della programmazione, per i successivi otto anni alla data di entrata in vigore della presente legge, gli atenei assicurano la possibilità di attivare procedure per la copertura di posti di professore associato, di cui all’articolo 4, comma 1, per una percentuale non inferiore al 50 per cento del numero dei titolari dei contratti di ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 6, attivi da più di tre anni».
3.47
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nelle prime tre tornate concorsuali per professore di terza fascia, all’interno della programmazione degli atenei, una quota almeno pari al 40 per cento dei posti da bandire per le valutazioni dei dottori di ricerca titolari di contratti di ricerca e di insegnamento, nonché di assegni e di borse post-dottorato».
3.142
CORTIANA, MODICA, ACCIARINI, PAGLIARULO, BETTA, TOGNI, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, SOLIANI, TESSITORE, PAGANO, D’ANDREA, MANIERI
Al comma 1, lettera e), sopprimere il primo periodo.
3.67
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera e), sopprimere il primo periodo.
3.248
TATÒ
Al comma 1, lettera e), sopprimere il primo periodo.
3.65
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «quattro» con le seguenti: «due».
3.249
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».
3.250
FAVARO
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per la fascia dei professori associati» inserire le seguenti: «e perla fascia di professori ordinari».
3.66
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «100 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
3.251
GUBERT
Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «100» con la cifra: «30».
3.700
EUFEMI
Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: «da parte delle Università» aggiungere le seguenti: «con priorità agli idonei già tali alla data di entrata in vigore della presente legge».
3.701
EUFEMI
Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: «al 30 per cento» con le seguenti: «al 50 per cento».
3.252
ASCIUTTI
Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.
3.143
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Al comma 1, lettera e) sopprimere il secondo periodo.
3.253
GUBERT
Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.
3.144
FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: «pari al 30 per cento».
3.145
BETTA, MODICA, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, TESSITORE, D’ANDREA, MANIERI, FRANCO VITTORIA, TOGNI, SOLIANI, PAGANO
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: «e al finanziamento del costo medio dei professori associati nel caso di chiamata di idonei non strutturati o strutturati in altro ateneo».
3.34
FAVARO
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), n. 1, l’incremento del numero massimo di soggetti che possano conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.».
3.43
SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, D’ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, CORTIANA
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) i regolamenti elettorali devono assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi tra gli eletti;».
3.146
TOGNI, TESSITORE, PAGLIARULO, BETTA, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) la revisione della normativa concorsuale al fine di differenziare le procedure per il reclutamento e quelle relative al passaggio tra le diverse fasce del ruolo dei professori universitari».
3.254
IERVOLINO
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) È legittimato a partecipare ai concorsi previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 1999 per ricercatore universitario il personale collaboratore e funzionario tecnico in possesso del diploma di laurea in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca».
3.99
MODICA, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, TESSITORE, BETTA, MANIERI, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. I decreti legislativi di cui al presente articolo devono essere corredati del parere del CUN prima di essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per acquisire il parere favorevole necessario alla loro pubblicazione».
3.1
TATÒ
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto alla fine il seguente comma:
"La data di presa in servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo".
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, valutato in euro 750.000 a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera 1-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.147
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA, PAGANO, D’ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, BETTA, FRANCO VITTORIA, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, PAGLIARULO, TESSITORE
Sopprimere il comma 2.
3.35/1
FAVARO
All’emendamento 3.35, comma 2-bis, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero di "elevate professionalità"».
3.35
ASCIUTTI
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato sono bandite esclusivamente le procedure di cui al comma 1, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.
2-bis. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della presente legge».
3.150
MANIERI, MODICA, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, ACCIARINI, BETTA, FRANCO VITTORIA, PAGLIARULO, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
3.38
BEVILACQUA
Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «dei decreti legislativi di cui al presente articolo».
3.151
PAGLIARULO, MANIERI, ACCIARINI, MODICA, MONTICONE, TESSITORE, BETTA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, TOGNI, D’ANDREA
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «dei decreti legislativi di cui al comma 1».
3.152
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «esclusivamente».
3.153
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «al comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «nonché le procedure di valutazione bandite dalle singole università per reclutare nuovi professori o per promuovere professori già in servizio presso l’ateneo.».
3.68
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «oltre a quelle per ricercatore universitario, secondo la disciplina vigente».
3.300
ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere, le seguenti parole: «ed i concorsi per posti di ricercatore».
3.301
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere, le seguenti parole: «e c)».
3.25
FAVARO
Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore già bandite alla medesima data. Per i ricercatori, le procedure di valutazione comparativa saranno invece fatte salve se bandite entro i prossimi quattro anni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge».
3.39
BEVILACQUA
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e ricercatore».
3.154
PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «di procedure già espletate» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».
3.155
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «i cui atti sono approvati» aggiungere le seguenti: «prima della data di entrata in vigore della presente legge».
3.255
BOLDI
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «per un periodo» aggiungere la seguente: «effettivo».
3.10
TATÒ
Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «conseguimento» inserire le seguenti: «, periodo automaticamente prorogato durante l’appartenenza ai ruoli ad esaurimento di cui alla presente legge».
3.256
FAVARO
Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quelle riguardanti i soggetti con lo stesso stato giuridico e funzioni dei professori ordinari».
3.257
FAVARO
Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, periodo automaticamente prorogato durante l’appartenenza ai ruoli ad esaurimento di cui alla presente legge».
3.258
ASCIUTTI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultanti idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), d) ed e) del precedente comma 1, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
3.2
TATÒ
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. A domanda sono ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità per l’inquadramento nella fascia di professore associato i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere a), f) e i) dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a tutt’oggi in servizio, che abbiano maturato un’anzianità giuridica superiore a 15 anni, un’attività di docenza superiore a 5 anni e che abbiano prodotto attività di ricerca scientifica opportunamente attestata dai presidi di facoltà o, comunque, risultante da pubblicazioni e lavori originali, anche se realizzati in collaborazione con altri studiosi.
2-ter. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, i giudizi di idoneità, da svolgersi in due successive tornate, di cui la seconda per chi non superi la prima, sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica.
2-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2-bis, valutato in euro 2.000.000, a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’Fondo speciale’dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-bis anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera 1-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.259
TATÒ
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l’inquadramento nella fascia di professore associato di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 i ricercatori universitati confermati di cui alle lettere a), f) ed i) dell’articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto e relative funzioni.
2-ter. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità dovrà svolgersi in due successive tornare, delle quali la seconda per colo che nons uperano l prima. Tale giudizio dovrà essere disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dovrà tenere conto dell’attività di ricerca scientifica e didattica computa dal candidato in Italia e all’estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e dovrà essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali per se realizzati in collaborazione con altri studiosi.
2-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2-bis, valutato in euro 2.000.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
3.260
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. I professori universitari di prima fascia che provengono dal ruolo degli associati e che abbiano conseguito la conferma in tale ruolo sono esonerati dallo straordinario. 2-ter. I professori universitari di seconda fascia che prevengono dal ruolo dei ricercatori o degli assistenti ordinari e che abbiano conseguito la conferma nel ruolo di provenienza sono esonerati dal periodo di prova».
3.156
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È abrogato il comma 10 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117».
3.157
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Fino al 31 dicembre 2015 le università sono autorizzate ad assumere ricercatori universitari a tempo indeterminato a carico dei rispettivi bilanci, sulla base di procedure di valutazione comparativa regolate dagli statuti e dai regolamenti degli atenei. I ricercatori universitari mantengono lo stato giuridico e il trattamento economico vigenti.».
3.261
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il periodo trascorso tra il conseguimento dell’idoneità e la presa di servizio viene considerato ai fini del computo del periodo di prova dei professori di prima e seconda fascia se in quel periodo l’interessato ha prestato servizio come docente di ruolo o come ricercatore titolare di un incarico di insegnamento presso una università».
3.72
FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO
Alla rubrica sostituire le parole: «del reclutamento» con le seguenti: «dello stato giuridico».
3.73
FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO
Alla rubrica sostituire le parole: «dei professori» con le seguenti: «dei docenti».
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dei professori» con le seguenti «dei docenti».
3.0.2
TESSITORE, SOLIANI, MANIERI, MONTICONE, MODICA, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, CORTIANA, BETTA, FRANCO VITTORIA, D’ANDREA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Compiti dei docenti)
1. I docenti inquadrati nei corsi di laurea triennale sono tenuti allo svolgimento di non meno di sessanta ore annuali di lezioni cattedratiche e di sessanta ore annuali di esercitazioni. Le sessanta ore di esercitazione possono essere ridotte nella misura del 50 per cento quando ai docenti venga affidato un secondo corso di insegnamento o un secondo modulo didattico.
2. I docenti inquadrati nei corsi di laurea specialistici o magistrali sono tenuti allo svolgimento di non meno di sessanta ore annuali di lezioni cattedratiche e di trenta ore annuali per attività seminariali.
3. I docenti inquadrati nei corsi di formazione superiore post-universitaria sono tenuti allo svolgimento di non meno di sessanta ore annuali di attività seminariali.
4. Tutti i docenti sono inoltre tenuti a documentare non meno di trecento ore di attività connesse agli obblighi didattici.
5. I docenti inquadrati in corsi di formazione post-universitaria devono dedicare adeguato impegno, da quantificare documentariamente, per favorire l’apprendimento dei metodi della ricerca scientifica o l’acquisizione delle capacità necessarie al rigoroso svolgimento delle attività produttive da parte dei giovani.
6. Tutti i docenti sono tenuti alla partecipazione agli organi collegiali previsti dagli statuti degli atenei di appartenenza.
7. L’attività dei docenti è documentata da un registro annuale, predisposto da ciascun ateneo in conformità ai propri statuti e regolamenti, da consegnare alle autorità accademiche competenti entro il 31 dicembre di ciascun anno. La mancata consegna di tale registro comporta l’irrogazione delle sanzione della censura. Il rettore e i presidi di facoltà possono chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione del suddetto registro.
8. I docenti possono godere di periodi di congedo retribuito per lo svolgimento di attività di ricerca e o di didattica presso istituzioni universitarie o di ricerca italiane e straniere diverse da quelle di appartenenza, su conforme parere della struttura in cui risultano inquadrati e compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca di queste ultime. Tali periodi possono essere utilizzati per non più di due anni ogni decennio.
9. I docenti, previa delibera adottata congiuntamente dalle strutture di governo delle sedi interessate, possono svolgere periodi di attività didattiche e di ricerca presso sedi universitarie italiane e straniere, legate tra loro da rapporti convenzionali.».
3.0.3
TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, D’ANDREA, SOLIANI, TOGNI, BETTA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, PAGLIARULO, PASSIGLI
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ruolo dei docenti)
1. Il ruolo dei docenti universitari prevede le seguenti figure:
a) professore ordinario, inquadrato nella prima fascia;
b) professore associato, inquadrato nella seconda fascia;
c) professore aggregato, inquadrato nella terza fascia.
2. Ai suddetti ruoli si accede mediante procedure di valutazione le cui modalità sono stabilite con decreto ministeriale, da adottare su parere delle Commissioni parlamentari competenti sulla base dei seguenti criteri:
a) le procedure concorsuali sono bandite con decreto del Rettore della sede richiedente, che lo comunica al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’accertamento delle condizioni di legittimità e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b) il giudizio delle Commissioni concorsuali di valutazione si conclude con la proclamazione di un solo vincitore per ciascun posto messo a concorso. Il vincitore è votato all’interno di una terna di idonei precedentemente definita dalla Commissione;
c) le commissioni concorsuali sono composte di cinque membri, dei quali uno nominato dalla sede che ha bandito il concorso, eletto con maggioranza qualificata dalla struttura collegiale competente. Tali docenti devono appartenere al settore scientifico-disciplinare per il quale si richiede il concorso o a settore dichiarati affini. Essi possono appartenere anche a sede universitaria diversa da quella che ha richiesto il bando. Gli altri quattro componenti della commissione sono eletti dai docenti appartenenti al settore scientifico-disciplinare a cui si riferisce il concorso bandito. Per risultare eletti è necessario conseguire la maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto. Se dopo la prima votazione non si completa la composizione della Commissione, i votanti sono integrati con gli appartenenti a settori scientifico-disciplinare affini, in base a delibera del CUN;
d) nessun settore scientifico-disciplinare chiamato ad eleggere le Commissioni concorsuali può avere un numero di elettori inferiori a cinquanta. In tale ipotesi l’elettorato attivo è integrato con i docenti di settori affini.
3. Le affinità di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto ministeriale su conforme parere del CUN. Le affinità tra i settori scientifico-disciplinari sono definite dal CUN prescindendo dalle procedure concorsuali in ogni caso prima dei bandi. Tali affinità possono essere modificate solo in ipotesi di modificazione dei settori scientifico-disciplinari.
4. I docenti che abbiano fatto parte di una commissione concorsuale non possono far parte di analoghe commissioni per procedure concorsuali immediatamente seguenti, neppure in qualità di componenti designati dalle strutture competenti di cui al comma 2, lettera c).
5. L’università che ha emanato il bando può, con motivata deliberazione da assumere con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, non procedere alla chiamata del vincitore, quando il suo profilo scientifico non risponda alle comprovate esigenze didattiche e scientifiche della facoltà. In tale caso la facoltà può chiedere l’indizione di una nuova procedura valutativa qualora non assuma la deliberazione di chiamata o lasci trascorrere inutilmente il termine dei sessanta giorni di cui al presente comma. Tale rinnovata richiesta di bando per il medesimo settore scientifico disciplinare può essere assunta solo dopo che siano trascorsi due anni dall’accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla procedura di valutazione non utilizzata dalla facoltà proponente. Il vincitore della procedura comparativa relativa a posti di professore associato e ordinario, salvo il caso di rinuncia, ha titolo alla nomina in ruolo da parte delle università italiane entro il termine di tre anni decorrente dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che lo ha proposto».
3.0.200
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il ruolo unico dei professori universitari è articolato in tre fasce.
2. Gli attuali ricercatori universitari sono inquadrati a domanda nella terza fascia del ruolo unico dei professori universitari.
3. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i laureati dell’area tecnico-scientifica che abbiano svolto almeno 3 anni di attività didattica sono inquadrati a domanda nella terza fascia del ruolo unico dei professori universitari.
4. Il passaggio da una fascia all’altra del ruolo unico di professore universitario avviene previa valutazione richiesta da ogni professore ad una commissione di valutazione nazionale, unica per ogni settore scientifico-disciplinare».
3.0.201
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato in rurolo dei professori di terza fascia. I professori di terza fascia hanno gli stessi diritti e doveri dei professori associati e ordinari, fatte salve le riserve di legge».
3.0.202
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il ruolo dei ricercatori è traformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori universitari assumono la denominazione di "professori universitari di terza fascia", conservando l’anzianità pregressa e il trattamento economico in godimento. Le stesse disposizioni si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. I professori universitari di terza fascia, nella unità della funzione docente, sono utilizzati didatticamente dagli organici didattici ai quali afferiscono, nell’ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente e del settore discplinare di appartenenza o dei settori affini, con deliberazioni assunte con il consenso degli interessati; hanno elettorato attivo per tutte le cariche accademiche e partecipano con diritto di voto ai consigli di facoltà, di corso di laurea, di dipartimento e di scuola di specializzazione, salvo che per le deliberazioni che concernono le persone dei professori di prima e seconda fascia.
3. L’elettorato passivo dei professori di terza fascia e la loro partecipazione agli organi di governo accademico è definita dagli statuti delle università.
4. I professori di seconda fascia sono eleggibili a tutte le cariche accademiche salvo che a quella di rettore».
3.0.203
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Le università sono autorizzate a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato già in essere alla data del 1º gennaio 1998 relativi al personale addetto ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi ateneri».
4.16
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere l’articolo.
4.400
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere l’articolo.
4.17
TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, PASSIGLI
Sopprimere il comma 1.
4.211
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Sopprimere il comma 1.
4.401
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 1.
4.265
MODICA, BETTA, MANIERI, SOLIANI, TESSITORE, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Le università reclutano professori ordinari o associati mediante procedure di valutazione comparativa regolate dai propri statuti e regolamenti, prevedendo comunque:
a) che l’accesso a tali procedure sia riservato ai soggetti in possesso dell’idoneità scientifica nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
b) che le commissioni giudicatrici siano composte mediante sorteggio da liste di commissari nazionali eletti ogni due anni da parte di tutti i professori appartenenti a gruppi di settori scientifico-disciplinari affini e non immediatamente rieleggibili, con esclusione degli eventuali commissari nazionali appartenenti all’ateneo,
c) che le commissioni giudicatrici siano tenute ad utilizzare nel proprio lavoro di valutazione criteri oggettivi nonché il parere comparativo sui candidati o su gruppi di candidati espresso in forma scritta da esperti internazionali, di cui almeno due stranieri, garantendo loro l’anonimità;
d) che ciascuna commissione indica all’università esclusivamente il candidato giudicato più meritevole a seguito della valutazione, ferma restando la possibilità per l’ateneo di non procedere alla sua chiamata con delibera motivata;»;
e) che gli atti delle procedure siano pubblici.
1-bis. Le università promuovono i professori già in servizio presso l’ateneo da una fascia alla successiva con modalità e procedure di valutazione stabilite nei propri statuti e regolamenti, prevedendo comunque:
a) che tali promozioni siano riservate ai soggetti in possesso dell’idoneità scientifica nazionale;
b) che alla valutazione partecipino anche professori in servizio presso altre università italiane o straniere;
c) che gli atti delle procedure siano pubblici.
1-ter. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto quanto agli impegni didattici e di ricerca del professore, fermo restando il trattamento economico di cui al comma 8. Nel caso di assunzione di professori a tempo determinato ai sensi del comma 4, la delibera di chiamata indica i soggetti che assumono il carico totale o parziale del trattamento economico del professore e deve essere preceduta dalla stipula delle relative convenzioni di durata almeno pari alla durata del rapporto di lavoro.».
4.267
MODICA, TESSITORE, TOGNI, PAGLIARULO, D’ANDREA, MONTICONE, MANIERI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, PASSIGLI
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. È istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari. Nella terza fascia sono inquadrati a domanda i ricercatori universitari che abbiano svolto almeno tre anni di docenza nell’ultimo quinquennio, o ne completino lo svolgimento entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i ricercatori che non abbiano svolto attività di docenza l’inquadramento nella terza fascia è subordinato ad un giudizio idoneativo da parte della facoltà di appartenenza sulla base di apposito regolamento adottato dal senato accademico.
1-bis. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e, in generale, quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia. Ai professori di terza fascia spetta l’elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori di prima e seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell’attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche, nonché di accesso ai fondi per la ricerca. Ai professori di terza fascia si applica il regime di impegno orario in vigore per i ricercatori universitari.
1-ter. Le università provvedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato in conformità alle procedure previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti dei professori della terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica».
4.402
TATÒ
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I ricercatori confermati, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i tecnici laureati i quali abbiano svolto per almeno tre anni attività di insegnamento per supplenza o affidamento, nonché i professori incaricati stabilizzati, assumono la denominazione di professori aggregati e sono inquadrati, a domanda, nel terzo livello dei professori universitari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai professori aggregati sono assegnati dai competenti organi accademici i compiti didattici con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita».
4.268
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, primo periodo, alle parole: «Le università» premettere le seguenti: «Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio».
4.269
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO
Al comma 1, dopo le parole: «Le università» aggiungere le seguenti: «previa verifica della pianta organica».
4.270
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «copertura dei posti» aggiungere le seguenti: «di docente universitario nei ruoli».
4.202
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alla copertura dei posti» aggiungere le seguenti: «di ruolo».
4.21
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «ordinario e associato».
4.403
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «ordinario e associato».
4.18
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ordinario e».
4.20
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ordinario e associato» con le seguenti: «universitario».
4.271
MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «professore ordinario e» aggiungere la seguente «professore».
4.19
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e associato».
4.203
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «associato» aggiungere le seguenti: «e di professore di terza fascia».
4.212
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 1, sostituire le parole da «a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti» fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: «nell’ambito dei possessori dell’idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).».
4.22
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, disciplinate con propri regolamenti,».
4.272
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «valutazione comparativa dei candidati» inserire le seguenti «, l’imparzialità e la trasparenza di giudizio».
4.23
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e la pubblicità degli atti».
4.24
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «riservate ai possessori» fino alla fine del periodo.
4.404
FAVARO
Al comma 1, dopo le parole: «lettera a)» inserire le seguenti: «e ai soggetti con lo stesso stato giudirico e funzioni dei professori ordinari».
4.25
D’ANDREA, CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.213
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.273
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, BETTA, TOGNI, FRANCO VITTORIA, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, PAGLIARULO, PAGANO, D’ANDREA, MANIERI
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.405
GUBERT
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.274
MODICA, SOLIANI, D’ANDREA, PAGLIARULO, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto quanto agli impegni didattici e di ricerca del professore, fermo restando il trattamento economico di cui al comma 8. Nel caso di assunzione di professori a tempo determinato ai sensi del comma 4, la delibera di chiamata indica i soggetti che assumono il carico totale o parziale del trattamento economico del professore e deve essere preceduta dalla stipula delle relative convenzioni di durata almeno pari alla durata del rapporto di lavoro.».
4.184
ASCIUTTI
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, prevedendo» con le seguenti: «La delibera di chiamata, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, prevede».
4.3
VALDITARA, FAVARO
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, prevedendo» con le seguenti: «La delibera di chiamata, tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, prevede».
4.275
MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «fondamentali».
4.191
BEVILACQUA
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del rapporto» inserire le seguenti: «fissate per legge».
4.26
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «tenuto conto di quanto disposto dal comma 8,».
4.37
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo il trattamento» fino alla fine del comma.
4.204
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo il trattamento» fino alla fine del comma.
4.192
BEVILACQUA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prevedendo» con le seguenti: «riconoscendo in conformità alla legge».
4.35
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «a tempo pieno» fino alla fine del comma.
4.406
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «a tempo pieno» fino alla fine del comma.
4.27
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «a tempo pieno ovvero».
4.28
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero a tempo definito della corrispondente fascia».
4.36
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, anche a carico» fino alla fine del comma.
4.407
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, anche a carico» fino alla fine del comma.
4.215
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da «anche a carico totale o parziale» fino alla fine del periodo.
4.29
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati,».
4.30
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «totale o».
4.31
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «o parziale».
4.32
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «pubblici o».
4.33
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole «o privati».
4.34
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, al secondo periodo, in fine, sopprimere le parole: «di durata almeno pari alla durata del rapporto».
4.214
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e comunque non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la convenzione pluriennale, resta fermo l’obbligo dell’università di assicurare il trattamento economico del professore».
4.366
TATÒ
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I ricercatori confermati con tre anni di insegnamento, dopo verifica dell’attività didattica e scientifica, da svolgersi presso l’ateneo di appartenenza, acquisiscono l’idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)».
4.408
ASCIUTTI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico dell’università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
4.367
TATÒ
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I professori associati e i ricercatori universitari confermati, in possesso di un’anzianità giuridica o di servizio pari ad almeno 20 anni ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, a domanda, nella fascia immediatamente superiore a quella di appartenenza previo superamento di giudizio di idoneità riservato bandito dalle università e a seguito di chiamata dell’idoneo da parte della facoltà. Sotto il profilo giuridico, ad essi viene riconosciuta l’anzianità maturata fino al momento dell’immissione nella nuova fascia di appartenenza, mentre sotto il profilo economico esso decorre dalla effettiva presa di servizio. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca provvederà ad istituire le commissioni per il giudizio di idoneità riservati agli aventi diritto per l’accesso alla fascia immediatamente superiore. Il candidato che non fosse ritenuto idoneo ha diritto a partecipare ad una seconda tornata di giudizio sempre riservato da bandirsi con le stesse modalità entro due anni dalla conclusione del primo giudizio».
4.38
TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, PASSIGLI
Sopprimere il comma 2.
4.409
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 2.
4.277
ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO VITTORIA, TESSITORE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al cinque per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, previo parere del CUN, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina».
4.278
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le università possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al cinque per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello».
4.410
ASCIUTTI
Al comma 2, al primo perido, premettere le seguenti parole: «Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio,» e al secondo periodo dopo le parole: «le università» aggiungere le seguenti: «, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci,».
4.279
FRANCO VITTORIA, MODICA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 2, primo periodo, alle parole: «Le università» premettere le seguenti: «Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio,».
4.280
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le università» aggiungere le seguenti: «previa verifica della pianta organica».
4.281
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «non superiore al 10 per cento».
4.282
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
4.40
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
4.283
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «10 per cento dei posti» aggiungere le seguenti: «di docente universitario nei ruoli».
4.284
ACCIARINI, MODICA, PAGLIARULO, SOLIANI, MONTICONE, TESSITORE, D’ANDREA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TOGNI, MANIERI, BETTA, PASSIGLI
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «posti di professore ordinario» fino alla fine del comma con le seguenti: «propri posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta in ruolo di professori italiani o stranieri in servizio stabile, con qualifica accademica equipollente, presso istituzioni universitarie straniere o internazionali con sede principale nell’Unione europea, ovvero, esclusivamente su posti di ordinario, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama impegnati stabilmente all’estero. L’università procede alla nomina a seguito di giudizio valutativo sulla qualificazione scientifica del candidato espresso da una commissione internazionale di esperti nominata con procedure stabilite nei regolamenti dell’università. La delibera di nomina è sottoposta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, sentito il Consiglio universitario nazionale, può concedere il nulla osta o rifiutarlo, motivando la propria opposizione. Se il nulla osta è rifiutato, nel caso di professori di università straniere o internazionali, l’università è tenuta a rideliberare confermando o annullando definitivamente la nomina, mentre, nel caso di studiosi di chiara fama, la delibera di nomina è nulla. Decorsi i sessanta giorni, il nulla osta si intende concesso».
4.43
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ordinario e associato».
4.411
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ordinario e associato».
4.41
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ordinario e».
4.44
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ordinario e associato» con le seguenti: «universitario».
4.285
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «professore ordinario e» aggiungere la seguente «professore».
4.42
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e associato».
4.286
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole «studiosi stranieri o».
4.288
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, sostituire le parole da «di studiosi stranieri» fino a «di pari livello» con le seguenti «di professori italiani o stranieri, con qualifica accademica equipollente, presso istituzioni universitarie straniere o internazionali».
4.287
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, sostituire la parola: «studiosi» con la seguente: «docenti».
4.45
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «stranieri, o».
4.46
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «o italiani impegnati all’estero».
4.294
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «all’estero» con le seguenti: «in università straniere o internazionali».
4.47
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero che, sulla base» fino a: «università italiane».
4.217
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole «ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane».
4.289
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, sulla base dei medesimi requisiti,».
4.48
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
4.293
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «nelle università italiane, e possono altresì» con le seguenti: «nelle università italiane. L’università procede alla nomina a seguito di giudizio valutativo sulla qualificazione scientifica del candidato espresso da una commissione internazionale di esperti nominata con procedure stabilite nei regolamenti dell’università. Le università possono altresì».
4.49
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e possono altresì procedere» fino alla fine del periodo.
4.290
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi» inserire le seguenti «italiani o stranieri».
4.291
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari».
4.50
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, in fine, sopprimere le parole: «cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari.».
4.51
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, in fine, sostituire le parole: «il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari.» con le seguenti: «il medesimo livello retributivo spettante ai professori ordinari della corrispondente fascia.».
4.52
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, primo periodo, in fine, sopprimere le parole: «più alto».
4.292
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «più alto spettante ai professori ordinari» con le seguenti: «riconosciuto ai professori ordinari».
4.39
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.216
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.295
ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.296
TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine le Università acquisiscono il parere obbligatorio e non vincolante del CUN.».
4.297
MODICA, MONTICONE, ACCIARINI, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «A tal fine» con le seguenti: «Al fine della chiamata diretta di studiosi di chiara fama».
4.298
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che» inserire le seguenti «entro il termine perentorio di sessanta giorni,».
4.299
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «previo parere del CUN» con le seguenti «sentito il Consiglio universitario nazionale».
4.193
BEVILACQUA
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «previo» con le seguenti: «in conformità al».
4.53
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».
4.218
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».
4.54
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, in fine, dopo le parole: «parere del CUN» aggiungere le seguenti: «e sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI),».
4.300
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «concede o rifiuta» aggiungere le seguenti: «, motivando la propria opposizione,».
4.180
FAVARO
Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per l’accesso ai posti di ricercatore a tempo indeterminato è richiesto il requisito di essere stati titolari dei contratti di cui al comma 6 per il periodo massimo di quattro anni, ovvero essere ex funzionari della pubblica amministrazione ovvero di enti locali e già provvisti di contratto a tempo indeterminato. L’accesso avviene a seguito di procedure selettive disciplinate da ciascuna università con propri regolamenti, secondo la programmazione del fabbisogno di personale».
4.55
TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 3.
4.219
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Sopprimere il comma 3.
4.412
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 3.
4.185
ASCIUTTI
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.
3-bis. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 2-bis dell’articolo 3, ove ad essi siano affidati corsi o moduli».
Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
4.56
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio».
4.57
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «disciplinate con propri regolamenti,».
4.303
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «valutazione comparativa dei candidati» inserire le seguenti «, l’imparzialità e la trasparenza di giudizio».
4.58
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e la pubblicità degli atti».
4.304
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le università» aggiungere le seguenti: «, previa verifica della pianta organica,».
4.59
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «anche pluriennali».
4.413
GUBERT
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche pluriennali,».
4.220
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «anche pluriennali», con le seguenti: «al massimo biennali e non rinnovabili».
4.415
TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anche pluriennali» con le seguenti: «annuali, rinnovabili non più di due volte» e sopprimere il secondo e il terzo periodo.
4.414
PAGANO, TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, al primo periodo sostituire le parole: «anche pluriennali» con le seguenti: «annuali, rinnovabili non più di due volte» e sopprimere l’ultimo periodo.
4.305
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «a soggetti» con le seguenti: «a studiosi».
4.60
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «italiani e».
4.306
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «a soggetti italiani e» aggiungere la seguente: «studiosi».
4.61
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «e stranieri».
4.307
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «a soggetti italiani e stranieri» aggiungere le seguenti: «in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale».
4.62
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università,».
4.308
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «ad esclusione del» aggiungere le seguenti: «personale docente, ricercatore e».
4.63
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e professionali».
4.416
NANIA
Al comma 3, dopo le parole: «requisiti scientifici e professionali» aggiungere le seguenti: «e a soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata».
4.222
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da «sulla base di criteri e modalità» sino alla fine del periodo.
4.223
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il», con le seguenti «su determinazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del».
4.221
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN», con le seguenti «acquisiti i pareri vincolanti rispettivamente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN)».
4.417
GUBERT
Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il numero di incarichi così attribuiti non può superare per ciascun anno, in ciascuna facoltà, il dieci per cento del numero di insegnamenti attivati nell’anno».
4.64
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4.311
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «sulla base di parametri» fino a: «funzione pubblica».
4.312
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sentito il Ministro per la funzione pubblica».
4.65
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «sentito il Ministro per la funzione pubblica».
4.224
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed acquisito il parere della CRUI e del CUN».
4.310
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN».
4.66
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
4.309
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
4.68
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «ordinari o».
4.67
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «o associati».
4.314
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « è attribuito» aggiungere le seguenti: «in via temporanea e».
4.418
TATÒ
Al comma 3, all’ultimo periodo, sostituire la parola: «aggregato» con: «incaricato»; sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Per i professori universitari il limite di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età»; sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. I ricercatori confermati, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i tecnici laureati i quali abbiano svolto per almeno tre anni attività di insegnamento per supplenza o affidamento, nonché i professori incaricati stabilizzati assumono la denominazione di professori universitari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai professori aggregati sono assegnati dai competenti organi accademici i compiti didattici con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita»; al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «L’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 si applica anche con riferimento al servizo di tecnico laureato prestato prima dell’immisione nel ruolo di ricercatore».
4.419
TATÒ
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «aggregato» con la seguente: «incaricato».
4. 205
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le università possono realizzare specifici programmi universitari di ricerca avanzata e di didattica d’eccellenza, sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, chiamando studiosi di chiara fama internazionale a coordinare e dirigere dette attività, o a collaborarvi, con incarichi triennali rinnovabili sulla base di nuova convenzione per periodi complessivamente non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma.».
4.420
TOFANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai ricercatori e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai tecnici laureati di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 382 che hanno svolto otto anni di attività di ricerca scientifica, nonché agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il consenso, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico, ai ricercatori reclutati come previsto all’articolo 3, comma 2-bis, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari».
4.69
SOLIANI, CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 4.
4.225
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Sopprimere il comma 4.
4. 421
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 4.
4.315
TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore ordinario o associato da coprire mediante conferimento di incarichi a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari o per quella dei professori associati. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari o associati con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.».
4.316
PAGANO, MODICA, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore ordinario o associato da coprire mediante conferimento di incarichi a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari o per quella dei professori associati. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.».
4.70
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «imprese o».
4.71
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: «o fondazioni».
4.72
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «pubblici o».
4.73
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «o privati».
4.74
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per periodi non superiori a sei anni,».
4.317
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per periodi non superiori a sei anni».
4.318
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «per periodi» aggiungere la seguente «complessivamente».
4.234
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «sei anni», con le seguenti: «tre anni».
4.75
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «cinque anni».
4.226
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola «straordinario».
4.227
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola «straordinario» con la seguente «associato».
4.229
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola «straordinario» aggiungere le seguenti: «o associato o di ricercatore».
4.228
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola «straordinario» aggiungere le seguenti: «o associato».
4.76
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «rinnovabili sulla base di una nuova convenzione».
4.233
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «rinnovabili sulla base di una nuova convenzione.».
4.319
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 4, dopo le parole: «della durata massima di tre anni, rinnovabili» aggiungere le seguenti: «per non più di una volta».
4.231
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari» aggiungere le seguenti: «o associati, ovvero siano risultati vincitori in procedure di valutazione comparative per ricercatore universitario».
4.230
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari» aggiungere le seguenti: «o associati».
4.232
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.».
4.320
FRANCO VITTORIA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «ovvero a soggetti in possesso di elevata qualifica scientifica e professionale».
4.77
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale».
4.194
BEVILACQUA
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale».
4.321
TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA
Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: «Il possesso dei requisiti di elevata qualificazione scientifica e professionale è stabilito da commissioni apposite costituite secondo modalità fissate dalle università con proprio regolamento.».
4.235
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola «ordinari» con la seguente «associati».
4.422
GUBERT
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione».
4.322
PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con eventuali integrazioni economiche, ove previste della convenzione».
Conseguentemente, al medesimo comma, al quarto periodo, dopo le parole: «anche a titolo di» aggiungere la seguente: «maggiore».
4.78
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione».
4.236
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione».
4.190
ASCIUTTI
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «I soggetti non possessori» con le seguenti: «I titolari degli incarichi, ove non possessori».
4.79
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e sono esclusi» fino alla fine del periodo.
4.81
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «attivo e».
4.80
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «e passivo».
4.323
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole «alle cariche di preside di facoltà e rettore» con le seguenti «a tutte le cariche accademiche».
4.324
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «di preside di facoltà e di rettore» con «accademiche».
4.82
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «e di rettore».
4.83
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
4.84
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 4, al quarto periodo, sopprimere le parole: «anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma».
4.237
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la piena salvaguardia della libertà di ricerca del docente nominato secondo la procedura del presente comma».
4.238
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 4, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «È fatto divieto al soggetto che stipula la convenzione con l’università di indirizzare qualsivoglia direttiva in ordine alle modalità di svolgimento della ricerca da parte del docente nominato ai sensi del presente comma. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto della convenzione salvo l’obbligo del soggetto convenzionato con l’università di assolvere all’onere finanziario assunto per la parte residua».
4.239
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le università ai sensi del presente comma devono prevedere la possibilità di svolgere attività di ricerca di base come elemento integrante inscindibile del rapporto convenzionale».
4.325
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Sopprimere il comma 5.
4.85
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 5.
4.423
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 5.
4.87
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 5, dopo le parole: «affidati a professori» aggiungere le seguenti: «e ricercatori».
4.195
BEVILACQUA
Al comma 5 sostituire le parole: «con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle» con le seguenti: «con autonomia di gestione delle».
4.326
FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI
Al comma 5, dopo le parole: «compenso aggiuntivo» aggiungere le seguenti: «, legato al raggiungimento di risultati ed obiettivi,».
4.86
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 5, sopprimere le parole: «e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico».
4.240
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le università ai sensi del presente comma devono prevedere la possibilità di svolgere attività di ricerca di base come elemento integrante inscindibile del rapporto convenzionale».
4.241
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 5, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «È fatto divieto al soggetto che stipula la convenzione con l’università di indirizzare qualsivoglia direttiva in ordine alle modalità di svolgimento della ricerca da parte del docente nominato ai sensi del presente comma. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto della convenzione salvo l’obbligo del soggetto convenzionato con l’università di assolvere all’onere finanziario assunto per la parte residua».
4.242
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la piena salvaguardia della libertà di ricerca del docente individuato secondo la procedura del presente comma».
4.327
TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai soggetti che siano stati titolari dei contratti di cui al comma 5 per un periodo di sei anni è consentita la partecipazione a procedure per l’accesso a posti di ricercatore a tempo indeterminato. L’accesso avviene con procedure selettive disciplinate da ciascuna università con proprio regolamento, tenuto conto della propria programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie disponibili.».
4.328
ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA, TESSITORE, MODICA
Sopprimere il comma 6.
4.243
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Sopprimere il comma 6.
4.88
MONTICONE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 6.
4. 424
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 6.
4.186
ASCIUTTI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato di norma almeno al 70 per cento del trattamento economico dei professori associati confermati è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. In sede di ripartizione annuale del fondo di finanziamento ordinario destinato alle università sono previsti appositi incentivi per favorire la stipula dei contratti di cui al presente comma. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».
4.206
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche ogni anno le università assicurano, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, per il conferimento di contratti di diritto privato a tempo determinato per la ricerca e l’insegnamento universitario riservati a laureati che abbiano conseguito dottorati di ricerca o titoli equipollenti in Italia o all’estero. Costituiscono titoli preferenziali il conseguimento del dottorato attraverso le forme di co-tutela internazionale, come pure le esperienze di ricerca acquisite con la partecipazione a programmi di ricerca internazionale. Costituisce ulteriore titolo preferenziale l’avere conseguito il titolo di dottore di ricerca presso ateneo diverso da quello in cui viene fatta domanda di contratto. Fatta salva la copertura finanziaria, alla scadenza del primo biennio di contratto, la valutazione positiva comporta l’obbligo da parte delle università dell’individuazione del budget necessario a bandire un nuovo posto corrispondente alla posizione di ruolo di professore di terza fascia. I titolari dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario, di cui al presente comma, svolgono attività di ricerca universitaria anche con fondi autonomi e possono essere responsabili di convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati. Essi svolgono le attività didattiche in base alle disposizioni dei regolamenti universitari e hanno rappresentanza negli organi accademici. I contratti di ricerca e di insegnamento universitario di cui al presente comma sostituiscono a tutti gli effetti gli assegni di ricerca e le borse post-dottorato. Il contratto di ricerca di cui al presente comma non è incompatibile con l’incarico di insegnamento di cui al comma 3. Tali contratti includono i trattamenti previdenziali di legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica affidate a soggetti con il titolo di dottore di ricerca, le università possono utilizzare esclusivamente la forma giuridica di contratto prevista dal presente comma.».
4.331
MODICA, D’ANDREA, PAGLIARULO, MONTICONE, ACCIARINI, TESSITORE, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, MANIERI, TOGNI, BETTA, PASSIGLI
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Al fine di avviare i giovani alla ricerca e all’insegnamento universitario, le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all’estero, contratti di diritto privato a tempo determinato denominati "contratti di ricerca e di avviamento all’insegnamento". I titolari del contratto, oltre all’attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti. I contratti danno luogo a tutti gli effetti a un rapporto di lavoro subordinato e sono disciplinati dalle disposizioni del presente comma. Hanno durata biennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di due anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all’accesso al ruolo dei professori universitari. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca e di avviamento all’insegnamento dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche è collocato in aspettativa senza assegni. Il trattamento economico è pari a quello in atto per i ricercatori confermati. Il numero dei contratti, comunque non superiore al doppio del numero dei posti di professore di terza fascia che l’ateneo programma di bandire nel triennio successivo, è determinato da ciascuna università nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abolite le borse di studio di cui all’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti di cui al presente comma le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all’articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni e integrazioni, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all’insegnamento anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell’ambito del piano programmatico di investimenti di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e dei relativi finanziamenti, è realizzato un programma straordinario per la stipula, nel primo triennio accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno seimila contratti di ricerca e di avviamento all’insegnamento per giovani studiosi, in ragione di almeno duemila contratti per ciascun anno».
4.425
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le università per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con possessori del titolo di dottore di ricerca o con titoli esteri equipollenti. Tali contratti hanno durata biennale e possono venire rinnovati una sola volta a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta. Al termine del secondo biennio si accede alle valutazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3. Le università, a far data dall’approvazione della presente legge, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa possono solamente utilizzare la forma giuridica di contratto prevista dal presente comma. Il trattamento economico iniziale di tali contratti è pari a quello degli attuali ricercatori confermati ed il loro numero è definito dagli atenei in relazione alla programmazione del futuro reclutamento di professori universitari».
4.332
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA
Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti vincitori di un concorso nazionale che si esplica con le stesse procedure e modalità per l’espletamento dei giudizi idoneativi, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a- bis), e pertanto con una commissione nazionale in carica due anni per ciascun settore scientifico-disciplinare ed una unica tornata concorsuale una volta all’anno.».
4.333
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE, MODICA
Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti vincitori di un concorso nazionale che si esplica con le stesse procedure e modalità per l’espletamento dei giudizi idoneativi.».
4.89
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «e di didattica integrativa».
4.426
IL GOVERNO
Al comma 6, sopprimere la parola: «integrativa».
Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell’inserimento dei corsi di studio nell’offerta formativa delle Università, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma».
4.90
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al primo periodo, sopprimere la parola: «integrativa».
4.207
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «integrativa».
4.427
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «previo espletamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «istituiscono un’unica figura di titolare di assegno triennale non rinnovabile. Il trattamento economico è pari a quello de ricercatore non confermato. L’assegnista è titolare di un contratto a tempo determinato. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione o dal master universitario costituiscono titoli preferenziali. Gli assegnisti hanno titolo preferenziale per la partecipazione ai concorsi per professore di terza fascia».
4.334
ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole «disciplinate con propri regolamenti».
4.336
PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole «valutazione comparativa dei candidati» inserire le seguenti «, l’imparzialità e la trasparenza di giudizio».
4.92
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «a tempo determinato».
4.91
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «o equivalente».
4.93
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «o all’estero».
4.244
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università».
4.335
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da «ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente sono soppresse, all’inizio del quarto periodo del medesimo comma, le parole da «Il possesso del titolo» a «ovvero».
4.94
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale».
4.245
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica».
4.95
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «o altri studiosi».
4.96
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «valutata secondo procedure stabilite dalle università».
4.97
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
4.337
FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: «massima».
4.246
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quinquennale».
4.98
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al secondo periodo, sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «biennale».
4.99
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «e possono essere rinnovati».
4.100
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «durata massima triennale e» inserire la seguente: «non».
4.428
TESSITORE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, ACCIARINI
Al comma 6, al secondo periodo aggiungere alla fine le seguenti parole: «una sola volta» e sopprimere il terzo periodo.
4.429
FRANCO VITTORIA, TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI
Al comma 6, al secondo periodo aggiungere alla fine le seguenti parole: «una sola volta».
4.101
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
4.102
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al terzo periodo, sopprimere le parole: «rapportato di norma almeno a quello degli attuali ricercatori confermati,».
4.10
VALDITARA, FAVARO
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «rapportato di norma almeno a quello degli attuali ricercatori confermati,» con le seguenti: «rapportato di norma almeno al 70 per cento di quello dei professori associati confermati,».
4.430
ASCIUTTI
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «di norma almeno».
4.247
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di norma».
4.103
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: «almeno».
4.104
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al terzo periodo, sopprimere le parole da: «e tenuto conto dei criteri» fino alla fine del periodo.
4.338
FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere la seguente parola: «generali».
4.105
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «, di concerto» fino alla fine del periodo.
4.248
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 6, terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «dopo aver acquisito il parere vincolante della CRUI e del CUN».
4.339
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA
Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
4.106
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
4.107
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al quarto periodo, sopprimere le parole: «del titolo di dottore di ricerca o».
4.108
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al quarto periodo, sopprimere le parole: «o del diploma di specializzazione,».
4.109
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al quarto periodo, sopprimere le parole da: «ovvero l’espletamento» fino a: «in vigore della presente legge,».
4.362
DELOGU
Al comma 6, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Una quota di un terzo di tali contratti è riservata a coloro che hanno completato dottorato e post-dottorato oppure dottorato e specializzazione medica».
4.110
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, sopprimere il quinto periodo.
4.249
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 6, sostituire il quinto periodo con il seguente: «L’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo prevalente rispetto a qualsiasi altro nei concorsi nelle pubbliche amministrazioni».
4.111
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 6, al quinto periodo, sopprimere la parola: «obbligatoriamente».
4.13
VALDITARA, FAVARO
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «È fatta la salva la possibilità per le università di ricorrere anche agli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il regime fiscale vigente».
4.196
BEVILACQUA
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta ferma, per le singole facoltà, la possibilità discrezionale di assumere ricercatori in luogo dei contrattisti di cui al presente comma, tenendo conto della identità di spesa. In tal caso si può prevedere un termine non superiore a dieci anni entro il quale il ricercatore viene confermato nel ruolo ovvero viene autorizzato a passare nei ruoli della pubblica amministrazione compatibili con la formazione acquisita».
4.208
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: «I contratti di diritto privato a tempo determinato per la ricerca e l’insegnamento universitario sostituiscono a tutti gli effetti gli assegni di ricerca e le borse post-dottorato».
4.6
BEVILACQUA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Per l’accesso ai posti di ricercatore a tempo indeterminato è richiesto il requisito di essere stati titolari dei contratti di cui al comma 6 per il periodo massimo di sei anni ivi previsto. L’accesso avviene in base alle stesse modalità previste dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3».
4.112
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 7.
4.431
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 7.
4.250
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 7, dopo la parola «legittimante» aggiungere le seguenti: «e preferenziale».
4.113
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 7, sopprimere le parole: «ed è titolo valutabile» fino alla fine del comma.
4.251
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 7, dopo la parola «valutabile» aggiungere le seguenti: «con prevalenza rispetto ad ogni altro».
4.114
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 8.
4.432
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 8.
4.252
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il trattamento economico dei professori universitari è articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito ed è determinato sulla base dell’impegno dedicato all’attività di ricerca, didattica e di gestione».
4.340
TESSITORE, PAGANO, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, MODICA
Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Resta fermo, secondo l’attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito, compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno.».
4.341
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il trattamento economico dei professori ordinari, associati ed aggregati, articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito, resta fermo all’attuale struttura retributiva rispettivamente dei professori ordinari, associati e ricercatori confermati, compreso l’assegno aggiuntivo per le figure a tempo pieno.».
4.115
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al primo periodo, sopprimere le parole: «secondo l’attuale struttura retributiva,».
4.116
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al primo periodo, sopprimere le parole: «a tempo pieno ovvero a tempo definito».
4.343
TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 8, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole «, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno previsto per i professori di ruolo attualmente in servizio».
4.117
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
4.3450
FRANCO VITTORIA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA
Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale trattamento è correlato per i professori ordinari ed associati all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica.» e sopprimere il terzo periodo.
4.3440
PAGANO, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE
Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale trattamento è correlato all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica.» e sopprimere il terzo periodo.
4.118
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8 , al secondo periodo, sopprimere le parole: «e all’impegno per le altre attività».
4.346
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 8, secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole «ore annue di didattica» con le parole «ore annue di attività didattiche».
4.4
VALDITARA, FAVARO
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «350 ore annue di didattica» inserire le seguenti: «comprensive dei compiti di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».
4.119
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui 120 di didattica frontale».
4.433
GUBERT
Al comma 8, secondo periodo, sostituire la cifra: «120» con la cifra: «60» e la cifra: «80» con la cifra: «60».
4.120
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui 120» con le seguenti: «di cui 100».
4.122
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui 80 di didattica frontale».
4.121
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui 80» con le seguenti: «di cui 60».
4.123
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.
4.124
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dell’organizzazione didattica e».
4.125
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e della specificità».
4.126
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e della diversità».
4.127
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e del rapporto docenti-studenti».
4.128
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole da: «sulla base di parametri» fino alla fine del periodo.
4.342
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole «sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
4.5
VALDITARA, FAVARO
Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «e della ricerca» inserire le seguenti: «e applicati dalle singole facoltà».
4.255
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 8, terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed acquisito il parere della CRUI e del CUN».
4.347
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «dell’università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «sentito il CUN».
4.434
GUBERT
Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.
4.11
VALDITARA, FAVARO
Al comma 8, quarto periodo, sopprimere la parola: «eventuale».
4.253
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 8, quarto periodo, sopprimere la seguente parola: «eventuale».
4.254
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «nei limiti delle disponibilità di bilancio».
4.129
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, al quarto periodo, sopprimere le parole: «nonché in relazione ai risultati conseguiti,».
4.435
ASCIUTTI
Al comma 8, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni».
4.436
FAVARO
Al comma 8, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per il personale medico o laureato sanitario universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, equiparante a tutte le voci della dirigenza ospedaliera, adeguati agli incrementi dai contratti nazionali, aggiungendo in tale trattamento economico erogato dall’università anche le intere indennità posizioni, responsabilità, struttura, esclusività, nonché gli accessori spettanti, in attuazione dei criteri di congruità e proporzione ai contratti nazionali disposti dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per lo svolgimento di attività assistenziali per conto del servizio sanitario nazionale».
4.197
BEVILACQUA
Al comma 8, all’inizio dell’ultimo periodo premettere le seguenti parole: «Fermo restando il trattamento differenziato per il regime prescelto».
4.363
DELOGU
Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «Per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento previsto» inserire le seguenti: «dal vigente articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, equiparante agli stipendi dirigenza medica ed aggiungendo ad esso, se spettanti, indennità intere e accessori».
4.130
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 8, all’ultimo periodo, dopo le parole: «attività assistenziali» aggiungere le seguenti: «e primariali».
4.437
CAVALLARO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«Al quarto comma dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) è incompatibile con le funzioni di rettore"».
4.438
GUBERT
Sopprimere il comma 9.
4.439
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 9.
4.348
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO, PASSIGLI
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Fino all’approvazione di una nuova normativa organica e complessiva sul collocamento a riposo dei professori universitari, il periodo di fuori ruolo per limiti di età è sostituito da un periodo di ulteriore servizio in ruolo.».
4.501
TESSITORE, D’ANDREA, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGLIARULO, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. I docenti inquadrati in base alle prescrizioni della presente legge sono collocati a riposo al raggiungimento del 70º anno di età.
2. Restano salvi i diritti acquisiti dal personale docente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità delle norme regolanti le relative fasce di appartenenza.».
4.440
TATÒ
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Per i professori universitari il limite di età per il collocamento a riposo è determinato, al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70º anno di età».
4.132
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 9, sostituire le parole: «ordinari e associati» con le seguenti: «universitari».
4.131
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 9, sopprimere le parole: «e associati».
4.209
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 9, dopo le parole: «ordinari e associati» aggiungere le seguenti: «nonché per i professori di terza fascia».
4.133
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 9, sostituire la parola: «settantesimo» con la seguente: «settantunesimo».
4.134
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 9, sopprimere le parole da: «ivi compreso» fino a: «e successive modificazioni,».
4.135
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 9, sopprimere le parole da: «ed è abolito» fino alla fine del comma.
4.187
ASCIUTTI
Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: «Per gli stessi professori è abolito il periodo di straordinariato di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
4.183
GABURRO, COMPAGNA
Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: «Per gli stessi professori è abolito il periodo di straordinariato di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
4.136
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 10.
4.441
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 10.
4.349
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere, con deliberazione del direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria d’intesa con il rettore dell’università, le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al compimento del settantesimo anno di età.».
4.500
TESSITORE, SOLIANI, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, PAGLIARULO, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA
Sostituire il comma 10, con il seguente:
«10. I professori universitari di discipline mediche e chirurgiche, in servizio all’atto dell’entrata in vigore della presente legge e quelli che verranno assunti in servizio in base alla presente legge, conservano le funzioni assistenziali fino al collocamento in quiescenza, ovvero nel fuori ruolo per coloro che ne abbiano diritto.».
4.442
TATÒ
Al comma 10, dopo le parole: «i professori di materie cliniche» aggiungere le seguenti: «e dei servizi in convenzione».
4.137
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 10, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «al 31 dicembre 2005».
4.139
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 10, sopprimere le parole: «assistenziali e».
4.138
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 10, sopprimere le parole: «e primariali».
4.141
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 10, sopprimere le parole: «insegnamento e».
4.140
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 10, sopprimere le parole: «e ricerca».
4.142
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 10, sopprimere le parole: «e ad esse complementari».
4.443
GUBERT
Al comma 10, sostituire le parole: «dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età» con le seguenti: «dell’ultimo anno accademico di insegnamento e di ricerca».
4.143
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 10, sostituire la parola: «settantesimo» con la seguente: «settantunesimo».
4.144
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 10, sopprimere le parole da: «ferma restando» fino alla fine del comma.
4.444
GABURRO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Il comma 4 dell’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il comma 4 è così sostituito:
"4. Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del Servizio sanitario nazionale, previste dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:
a) i professori ordinari sono direttori di un’unità operativa complessiva;
b) i professore associati sono direttori di un’unità operativa;
c) i ricercatori sono direttori di unità operativa semplice o responsabili di un incarico di natura professionale".
10-ter. Il comma 5 dell’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:
"5. In rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori sono attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma".
10-quater. All’articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, le parole: "può essere affidata" sono sostituite dalle seguenti: "è affidata"».
4.446
ASCIUTTI
Sopprimere il comma 11 e, conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, secondo quanto previsto al comma 11».
4.445
GUBERT
Sopprimere il comma 11.
4.145
TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 11.
4.2
VALDITARA, FAVARO
Sopprimere il comma 11.
4.447
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 11.
4.256
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Sopprimere il comma 11.
4.201
MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D’ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, CORTIANA, PASSIGLI
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. I ricercatori universitari, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i professori incaricati stabilizzati sono inquadrati a domanda nella terza fascia del ruolo, purché nell’ultimo quinquennio abbiano svolto almeno tre anni di docenza, o ne completino lo svolgimento entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. I professori di terza fascia svolgono attività di ricerca e di insegnamento, vengono valutati sui risultati delle loro attività scientifiche, didattiche e di gestione e godono dell’elettorato attivo per le cariche di ateneo. I professori di terza fascia di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca.».
4.350
FRANCO VITTORIA, PAGANO, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. I ricercatori confermati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati a domanda nel ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori aggregati, previa valutazione positiva del consiglio di facoltà. Resta fermo il trattamento economico percepito, compreso l’eventuale compenso per la copertura di una supplenza retribuita.».
4.351
TESSITORE, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, MODICA
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. I ricercatori confermati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere inquadrati a domanda nel ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori aggregati, previa valutazione positiva del consiglio di facoltà.».
4.448
FAVARO
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Ai ricercatori e alle figure equiparate ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e della legge n. 370 del 1999, nonché ai professori incaricati stabilizzati, che abbiano svolto almeno 3 anni di attività didattica, è attribuita a domanda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il titolo di professore aggregato. I professori aggregati hanno la responsabilità di corsi e moduli curriculari loro affidati, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti di tutorato e di didattica integrativa».
4.449
MANZIONE
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Ai ricercatori ed alle figure equiparate ai sensi della legge 341 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni, e della legge 370 del 1999, nonché ai professori incaricati stabilizzati, che abbiano svolto almeno tre anni di attività didattica, è attribuito a domanda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il titolo di professore aggregato. I professori aggregati hanno la responsabilità di corsi e moduli curriculari loro affidati, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti di tutorato e di didattica integrativa».
4.450
IERVOLINO
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Ai ricercatori ed alle figure equiparate ai sensi dell’articolo 16 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e dell’articolo 8 comma 10 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è attribuito, a domanda, il titolo di professore aggregato. I professori aggregati hanno la responsabilità di corsi di moduli curriculari loro affidati, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti di tutorato e di didattica integrativa».
4.451
IZZO
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Ai ricercatori ed alle figure equiparate ai sensi dell’articolo 16 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e dell’articolo 8 comma 10 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è attribuito, a domanda, il titolo di professore aggregato. I professori aggregati hanno la responsabilità di corsi di moduli curriculari loro affidati, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sono altresì tenuti ad assolvere i compiti di tutorato e di didattica integrativa».
4.352
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 11, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Ai ricercatori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento è attribuito, a domanda, il titolo di professore aggregato quale terzo livello di docenza.».
4.147
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: «Ai ricercatori,».
4.452
GUBERT
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: «ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, nonché ai».
4.148
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: «agli assistenti del ruolo ad esaurimento,».
4.3530
TESSITORE, FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, PAGANO
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole «e ai tecnici laureati».
4.149
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: «e ai tecnici laureati,».
4.257
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole «e ai tecnici laureati».
4.150
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: «nonché ai professori incaricati stabilizzati,».
4.199
FAVARO
Al comma 11, dopo le parole: « nonché ai professori incaricati stabilizzati» inserire le seguenti: «e ai lettori e collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso tutti gli atenei».
4.151
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: «a domanda,».
4.354
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, a domanda,».
4.152
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al primo periodo, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
4.258
D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole «quale terzo livello di docenza».
4.453
GUBERT
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole «quale terzo livello di docenza».
4.259
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
4.146
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
4.355
TESSITORE, FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, PAGANO
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
4.454
GUBERT
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
4.356
FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA
Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole «Ai soggetti in possesso della qualifica di elevata professionalità e».
4.153
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole: «soggetti in possesso della qualifica di "elevata professionalità", e ai».
4.455
GENTILE
Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «ai soggetti in possesso della qualifica di "elevata professionalità"», aggiungere le seguenti: «assunti in ruolo con laurea specialistica (medicina e chirurgia)».
4.154
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «e ai laureati» fino a: «socio-assistenziale».
4.357
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, TESSITORE, MODICA
Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole «e ai laureati dell’area tecnico-scientifica e socio-assistenziale».
4.155
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole: «a domanda,».
4.156
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
4.157
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al secondo periodo, sopprimere le parole: «presieduta da un membro esterno e».
4.260
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole «composta pariteticamente da membri interni ed esterni, secondo quanto deciso dalla facoltà di appartenenza» con le seguenti: «composta per quattro quinti da membri esterni designati dal CUN».
4.8
IZZO
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «scientifica o didattica» con le seguenti: «svolta nelle università».
4.158
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.
4.261
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.
4.159
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al terzo periodo, sopprimere le parole da: «e sono altresì» fino alla fine del periodo.
4.160
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al terzo periodo, sopprimere le parole: «di tutorato e».
4.161
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e di didattica integrativa».
4.162
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, sopprimere il quarto periodo.
4.358
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 11, sopprimere il quarto periodo.
4.163
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al quarto periodo, sopprimere le parole: «per il periodo di durata dell’incarico».
4.164
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al quarto periodo, sopprimere le parole da: «del regolamento» fino a: «nonché ai sensi».
4.165
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 11, al quarto periodo, sopprimere le parole da: «nonché, ai sensi» fino alla fine del periodo.
4.166
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 12.
4.456
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 12.
4.9
VALDITARA, FAVARO
Al comma 12, sopprimere le parole: «, i ricercatori universitari».
4.200
FAVARO
Al comma 12, dopo le parole: «gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento» inserire le seguenti: «e ai lettori e collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso tutti gli atenei».
4.364
DELOGU
Al comma 12, dopo le parole: «conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento» inserire le seguenti: «ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno».
4.188
ASCIUTTI
Al comma 12, sostituire le parole: «tempo pieno, con possibilità di opzione» con le seguenti: «tempo pieno. I professori possono optare».
4.365
DELOGU
Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «È altresì salvaguardato tutto il servizio prestato come collaboratori o funzionari tecnici o assimilate fasce D ed EP, considerandolo valido sia ai fini dell’anzianità universitaria che assistenziale».
4.457
TATÒ
Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si applica anche con riferimento al servizio di tecnico laureato prestato prima dell’immissione in ruolo di ricercatore».
4.12
VALDITARA, FAVARO
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Per i vincitori di concorso per posti di prima fascia non ancora confermati è abolito il periodo di straordinariato di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
4.167
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 13.
4.458
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 13.
4.7
BEVILACQUA
Al comma 13, sostituire le parole: «delle amministrazioni statali sono» con le seguenti: «delle amministrazioni statali e degli enti pubblici hanno diritto ad essere».
4.168
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 13, sopprimere le parole da: «in aspettativa» fino a: «ovvero,».
4.169
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.
4.459
TATÒ
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Al terzo comma dell’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 dopo le parole: "dall’articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28" sono aggiunte le seguenti: "ed il servizio prestato nei ruoli dell’area tecnico-scientifica e socio sanitaria dai vincitori di concorso riservato di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4". La domanda per il riconoscimento dei servizi prestati può essere presentata dai soggetti interessati entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge».
4.170
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 14.
4.460
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 14.
4.174
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 14, sopprimere le parole da: «adottato di concerto» fino a: «delle politiche sociali».
4.171
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 14, sopprimere le parole: «dell’interno,».
4.172
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 14, sopprimere le parole: «degli affari esteri».
4.173
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 14, sopprimere le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali».
4.262
BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE
Al comma 14, dopo le parole: «del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «e sentite la CRUI ed il CUN».
4.175
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 14, sopprimere le parole: «non appartenenti all’Unione Europea».
4.178
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 14, sopprimere le parole da: «chiamati a ricoprire» fino a: «ovvero».
4.176
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 14, sostituire le parole: «ordinario e associato» con le seguenti: «universitario».
4.210
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI
Al comma 14, dopo le parole: «ordinario e associato» aggiungere le seguenti: «e di terza fascia».
4.177
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Al comma 14, in fine, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.
4.263
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Al comma 14, sopprimere le parole: «ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 3 e 4».
4.264
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Sopprimere il comma 15.
4.179
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Sopprimere il comma 15.
4.461
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 15.
4.189
ASCIUTTI
Sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 3, comma 1, sono abrogati l’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l’abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.».
4.359
ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE
Sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 3, comma 1, sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e l’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per quanto non compatibile con la presente legge.».
4.360
TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, MODICA, PAGANO
Al comma 15, dopo le parole «sono abrogati» inserire le seguenti «, per quanto incompatibili con le disposizioni previste nella presente legge,».
4.361
MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Al comma 15, sopprimere le parole da «e l’articolo 12» sino alla fine del comma.
4.462
NOCCO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. I docenti italiani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, i quali siano stati inviati presso istituzioni universitarie estere a seguito di concorsi ai sensi della legge n. 604 del 1982 o del decreto legislativo n. 297 del 1994 e abbiano colà prestato servizio per almeno nove anni, anche non consecutivi, nella funzione di lettori di italiano presso Università straniere sulla base di accordi internazionali, hanno titolo all’inquadramento a domanda nei ruoli dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, presso un Dipartimento di indirizzo linguistico o letterario di una Università dello Stato, a condizione di aver precedentemente conseguito un’idoneità ovvero di aver sostenuto con esito positivo un concorso per l’accesso ai ruoli dei ricercatori universitari in Italia.
15-ter. Le istanze di inquadramento possono essere presentate ad una Università e per una Facoltà di scelta del candidato in costanza di servizio all’esero o entro un anno dal rientro nei ruoli metropolitani.
15-quater. Ai fini della successiva carriera, il servizio prestato all’estero come lettore nominato dal Ministero degli affari esteri è valutato come servizio di ruolo effettivo in patria come ricercatore universitario. Al personale di cui ai commi precedenti, si applica la facoltà di proroga dell’assunzione prevista dall’articolo 24 della legge n. 417 del 1989».
4.463
IERVOLINO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, è aggiunto il seguente:
"10-bis. Ai concorsi riservati, di cui al precedente comma, può altresì partecipare il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta il profilo di funzionario e collaboratore tecnico dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria e che, alla predetta data, risulti in possesso del diploma di laurea e abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca».
4.1
TATÒ
Aggiungere in fine il seguente comma:
«15-bis. L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpreta nel senso che l’esercizio dell’opzione per il biennio di ulteriore permanenza in servizio è un diritto per tutti i professori, ricercatori, assistenti ed equiparati».
Conseguentemente, al comma 9 sopprimere le parole: «, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,».
4.464
FAVARO
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpreta nel senso che l’esercizio dell’opzione per il biennio dell’ulteriore permanenza in servizio è un diritto per tutti i professori, ricercatori, assistenti ed equiparati».
Conseguentemente all’articolo 4, comma 9, sopprimere le parole: «ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».
4.15
CORTIANA, MODICA, MANIERI, TESSITORE, SOLIANI, D’ANDREA, ACCIARINI, TOGNI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MONTICONE, PAGANO, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Alla rubrica, sopprimere le parole: «e dei ricercatori».
4.0.1
FAVARO
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382)
1. All’articolo 13, sesto comma, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 le parole: "essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per le elezioni delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "essi mantengono, ferma restando l’incompatibilità di cui al primo comma, n. 1), l’elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per le elezioni delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma"».
4.0.2
TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, PAGLIARULO
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Lettori di madre lingua straniera)
1. Gli organici degli atenei possono prevedere, in base a documentate esigenze didattiche, la presenza di un adeguato numero di lettori di madre lingua straniera da assumere mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta.
2. La titolarità dei contratti di cui al comma 1 non dà, in nessun caso, luogo a inquadramenti a tempo indeterminato. I compiti dei lettori, così come definiti dagli statuti e dai regolamenti di ateneo o dei centri linguistici, non danno luogo, in nessun caso, ad una equiparazione ai docenti. I suddetti contratti sono goduti presso i centri linguistici di ateneo lì dove istituiti in base ai regolamenti dei centri.».
4.0.3
TESSITORE, MANIERI, PAGLIARULO, BETTA, MODICA, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA
Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Dottorati di ricerca)
1. Gli atenei, in base ai propri regolamenti, possono istituire, nell’ambito delle strutture deputate alla formazione post-universitaria, i dottorati di ricerca.
2. I dottorati, pur non costituendo l’unica via di accesso alla carriera universitaria, sono valutati quali titoli rilevanti nell’ambito delle procedure concorsuali per l’inquadramento nei ruoli della docenza.».
4.0.4
TESSITORE, MONTICONE, BETTA, MODICA, MANIERI, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, PAGLIARULO, D’ANDREA
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contratti di insegnamento per le scuole di alta formazione)
1. Gli atenei, esclusivamente per i corsi previsti nelle strutture per la formazione superiore post-universitaria, possono prevedere, in base ad appositi regolamenti, contratti di insegnamento da affidare a docenti universitari anche non italiani, ad eminenti personalità di ricercatori scientifici, ad autorevoli esponenti del mondo produttivo.
2. I compiti dei titolari dei contratti di cui al comma 1 sono definiti dai regolamenti di ateneo e dagli stessi contratti istitutivi.
3. I titolari dei contratti partecipano agli organi collegiali di governo delle strutture didattiche e di ricerca presso cui sono inquadrati, con voto consultivo.
4. La partecipazione non modifica il quorum per la validità delle riunioni così come stabilito dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli atenei.
5. Le università, in base ai propri bilanci e ad eventuali appositi stanziamenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono stipulare contratti di incentivazione delle attività didattiche e di ricerca con i propri docenti nelle forme e nei modi stabiliti da appositi regolamenti, adottati anche in base a prescrizioni legislative quando esistenti.».
4.0.5
TESSITORE, TOGNI, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA, PASSIGLI
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Terza fascia della docenza)
1. I ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con almeno tre anni di servizio sono inquadrati nella terza fascia della docenza, previo giudizio di idoneità formulato dai consigli di corso di laurea di appartenenza. Il giudizio può essere richiesto una sola volta. I professori di terza fascia, che non optino per lo stato giuridico previsto dalla presente legge, conservano lo stato giuridico ed economico di cui alla normativa previgente.
2. Il giudizio di idoneità può essere richiesto al compimento del triennio di servizio da ricercatori che già non lo abbiano maturato alla data di entrata in vigore della presente legge.».
4.0.6
TESSITORE, CORTIANA, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, PAGANO, D’ANDREA
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Attività libero professionali o extra universitarie)
1. I professori universitari non possono esercitare l’industria ed il commercio, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1-bis, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e, fermi restando i casi di incompatibilità di cui all’articolo 13, possono esercitare, previa autorizzazione, attività libero-professionale e assumere incarichi retribuiti conferiti da enti pubblici e privati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal rettore dopo aver acquisito i pareri favorevoli del preside di facoltà e del direttore di dipartimento e dopo che sia stata accertata la compatibilità delle attività con l’adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l’insussistenza di conflitti di interesse con l’ateneo. È dovere d’ufficio del rettore controllare che non insorgano incompatibilità e conflitti d’interesse.
3. L’autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse.
4. I professori che, previa autorizzazione, svolgano attività libero-professionale non saltuaria o assumano incarichi particolarmente impegnativi in termini di tempo, sottoscrivono con l’università di appartenenza, secondo modalità deliberate da ciascun ateneo, un contratto di diritto privato che prevede la riduzione dei compiti didattici di cui all’articolo 3-bis, commi 1, 2 e 3, dal 40 al 60 per cento e la contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale. In vigenza di tale contratto:
a) ai professori non si applicano i commi da 7 a 13 dell’articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) i professori non possono ricoprire le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.
5. I professori universitari eletti al Parlamento della Repubblica possono svolgere attività di ricerca nelle strutture universitarie o presso enti di ricerca senza partecipare alla richiesta dei fondi e senza alcuna titolarità di fondi.
6. I docenti, con il loro consenso, per periodi definiti, possono essere distaccati presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.».
4.0.9
TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Progetti di riorganizzazione didattica)
1. Nel triennio 2006-2008 le università possono predisporre progetti di riorganizzazione didattica. In tali progetti può essere previsto:
a) il potenziamento di corsi già esistenti;
b) l’ampliamento della offerta formativa;
c) l’organizzazione di servizi di orientamento e tutorato;
d) l’adozione di misure per la messa in qualità dei corsi di studio;
e) la chiamata di professori ordinari e associati, nonché la copertura di posti di professore aggregato.
2. I costi per la realizzazione dei progetti sono a carico delle università, tranne che per la copertura degli interessi dei prestiti di cui al comma 3.
3. Per la copertura di posti di professore aggregato le università possono beneficiare di prestiti erogati da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. A tal fine potranno stipulare con tali soggetti apposite convenzioni contenenti il piano di restituzione del prestito entro il 2012. Per la restituzione del prestito le università potranno utilizzare le risorse che si libereranno per la cessazione dal servizio di professori ordinari e ricercatori.
4. È assegnato a Sviluppo Italia S.p.A. un fondo per la copertura degli interessi da trasferire alla banca concessionaria del prestito per la chiamata di 5.000 professori aggregati nel 2006, 5.000 professori aggregati nel 2007 e 10.000 professori aggregati nel 2008.
5. I progetti di cui al comma 1 possono essere proposti da ciascuna università singolarmente o in forma associata con regioni, province autonome e/o con fondazioni universitarie, che concorrono alla copertura dei costi.
6. I progetti di cui al comma 1 sono valutati dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, che stilerà una graduatoria al fine della concessione dei contributi in conto interessi, di cui al comma 4.
7. I criteri per la valutazione dei progetti da parte del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario sono definiti con decreto ministeriale da emanare entro sei mesi, sentiti la CRUI ed il CUN. In tale decreto sono anche definite le modalità operative per la compilazione e la presentazione dei progetti e le procedure per la loro realizzazione e rendicontazione».
4.0.10
ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, FRANCO VITTORIA, MODICA
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4 bis.
(Progetti di riorganizzazione didattica)
1. Nel triennio 2006-2008 le università possono predisporre progetti di riorganizzazione didattica. In tali progetti può essere previsto:
a) il potenziamento di corsi già esistenti;
b) l’ampliamento della offerta formativa;
c) l’organizzazione di servizi di orientamento e tutorato;
d) l’adozione di misure per la messa in qualità dei corsi di studio;
e) la chiamata di professori ordinari e associati, nonché la copertura di posti di professore aggregato.
2. I costi per la realizzazione dei progetti sono a carico delle università, tranne che per la copertura degli interessi dei prestiti di cui al comma 3.
3. Per la copertura di posti di professore aggregato le università possono beneficiare di prestiti erogati da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. A tal fine potranno stipulare con tali soggetti apposite convenzioni contenenti il piano di restituzione del prestito entro il 2012. Per la restituzione del prestito le università potranno utilizzare le risorse che si libereranno per la cessazione dal servizio di professori ordinari e ricercatori.
4. I progetti di cui al comma 1 possono essere proposti da ciascuna università singolarmente o in forma associata con regioni, province autonome e/o con fondazioni universitarie, che concorrono alla copertura dei costi.
5. I progetti di cui al comma 1 sono valutati dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, che stilerà una graduatoria al fine della concessione dei contributi in conto interessi, di cui al comma 4.
6. I criteri per la valutazione dei progetti da parte del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario sono definiti con decreto ministeriale da emanare entro sei mesi, sentiti la CRUI ed il CUN. In tale decreto sono anche definite le modalità operative per la compilazione e la presentazione dei progetti e le procedure per la loro realizzazione e rendicontazione».
4.0.11
TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ricognizione della copertura degli insegnamenti)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al massimo sei mesi prima dell’indizione della prima tornata dei giudizi idoneativi, di cui alla lettera a-bis), promuove una ricognizione, in ciascuna università e per ciascun corso di studio, sulla copertura degli insegnamenti con professori di ruolo e sulle vacanze di posti per ciascun settore scientifico-disciplinare, evidenziandone le caratteristiche: ovvero se assenti oppure presenti in forma di contratto, di supplenza, di mutazione».
4.0.12
ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ricognizione della copertura degli insegnamenti)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al massimo sei mesi prima dell’indizione della prima tornata dei giudizi idoneativi, di cui alla lettera a-bis), promuove una ricognizione, in ciascuna università e per ciascun corso di studio, sulla copertura degli insegnamenti con professori di ruolo e sulle vacanze di posti per ciascun settore scientifico disciplinare, evidenziandone le caratteristiche».
5.3
BETTA, PAGLIARULO, TESSITORE, MODICA, D’ANDREA, MANIERI, MONTICONE, CORTIANA, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO VITTORIA, TOGNI, SOLIANI
Sopprimere l’articolo.
5.400
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere l’articolo.
5.4
PAGLIARULO, TOGNI, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGANO, D’ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI
Sopprimere il comma 1.
5.401
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 1.
5.5
ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA, TESSITORE
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono adottati» aggiungere le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge,».
5.6
TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «il Ministro dell’economia e delle finanze e con».
5.7
FRANCO VITTORIA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: «d’intesa con».
5.8
ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».
5.1
MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previo parere», aggiungere la seguente: «vincolante».
5.9
PAGANO, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, MODICA
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per materia e per le conseguenze di carattere finanziario».
5.2
MANIERI, SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «trenta giorni» con le seguenti «novanta giorni».
5.11
MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «trenta giorni» con le seguenti «sessanta giorni».
5.10
ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO VITTORIA, PAGANO, MODICA
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».
5.12
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».
5.13
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «corredato da relazione tecnica» aggiungere le seguenti: «, contenente la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e le relative coperture,».
5.14
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella relazione tecnica sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli eventuali oneri, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare».
5.15
MANIERI, MODICA, D’ANDREA, PAGLIARULO, TESSITORE, BETTA, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, TOGNI, PAGANO
Sopprimere il comma 2.
5.403
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere il comma 2.
5.16
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 2, dopo le parole: «possono essere adottate» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».
5.17
MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, PAGANO
Al comma 2, sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi».
5.0.1
TESSITORE, FRANCO VITTORIA, MODICA, ACCIARINI, PAGANO
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Prerogative ed obblighi dei professori di prima e seconda fascia nonché dei ricercatori di ruolo)
1. I professori di prima e seconda fascia e i ricercatori di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge conservano prerogative ed obblighi secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data stessa.».
5.0.400
IL GOVERNO
Dopo l’articolo, 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di scuole non statali, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconduzione di tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie;
b) definizione delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento;
c) definizione delle caratteristiche essenziali delle scuole non paritarie, con l’esclusione della possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale e di assumere denominazione identiche o comunque corrispondenti a quelle proprie delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
d) esclusione, per le attività sprovviste dei requisiti per ottenere la parità scolastica ovvero delle caratteristiche di cui alla lettera c), della possibilità di utilizzare la denominazione di scuola, nonché di essere sede per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
e) conservazione delle disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in materia di sussidi e contributi alle scuole non statali da ricondursi, nell’ambito del sistema della legge 19 marzo 2000, n. 62, a favore delle scuole paritarie, assicurando alle scuole primarie già parificate livelli di contribuzione non inferiori a quelli fruiti in precedenza;
f) abrogazione delle disposizione del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 incompatibili con quelle della legge n. 62 del 2000;
g) disciplina della fase transitoria connessa alla riconduzione delle scuole non statali nelle due tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie, assicurando il completamento dei corsi già iniziati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Nell’articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono soppresse le parole da "e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (3), anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie"».
5.0.401
FIRRARELLO, BARELLI, CHIRILLI
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 5 novembre 2004, n. 263)
All’articolo 5-quater, infine, le parole: "2006", sono sostituite dalle seguenti: "2007"».
5.0.402
FERRARA
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
I funzionari della ex carriera direttiva, inquadrati come Direttori Amministrativi – qualifica funzionale C posizione economica 3 – con almeno 20 anni di anzianità, muniti di laurea e di specializzazione universitaria, che abbiano svolto su incarico dell’Amministrazione, compiti specialistici in materia di elaborazione tecnica di testi normativi, negli anni anteriori e utilmente collocati in graduatorie ancora valide relative a concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale delle Amministrazioni statali e per le quali sussiste la deroga, sono inquadrati nella qualifica dirigenziale presso l’Amministrazione di appartenenza, nei limiti dei posti in organico. Al relativo onere si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di cui al comma 96, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
5.0.403
SOLIANI
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
Al personale già impiegato della pubblica amministrazione, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999 sia stato assunto nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, l’articolo 8, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sia interpretata nel senso che all’atto della conferma o del superamento del periodo di straordinario l’assegno personale non riassorbibile venga ridotto solo in ragione del miglior trattamento derivante dall’eventuale riconoscimento dei servizi previsto dall’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 1980, n. 382.».
6.1
SOLIANI, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI
Sopprimere l’articolo.
6.2
MODICA, PAGANO, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, TESSITORE
Sopprimere l’articolo.
6.100
TOGNI, SODANO TOMMASO, MALABARBA
Sopprimere l’articol o
Documentazione parlamentare