XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio |
Titolo: | Armonizzazione dei bilanci pubblici - Schema di D.Lgs. n. 589 (art. 1, co. 4, L. 131/2003) |
Serie: | Pareri al Governo Numero: 520 |
Data: | 25/01/06 |
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
Servizio studi |
pareri al governo |
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Armonizzazione dei bilanci pubblici Schema di D.Lgs. n. 589 (art. 1, co. 4, L. 131/2003) |
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n. 520 |
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xiv legislatura 25 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
Dipartimento Istituzioni - Sezione documentazione regionale
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: BI0932.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
§ Procedimento di approvazione del decreto, relazioni e pareri allegati
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Coordinamento con la normativa vigente
§ L’armonizzazione dei bilanci pubblici
§ Articolo 1 (Armonizzazione dei bilanci pubblici)
§ Articolo 2 (Unità economica della Repubblica)
§ Articolo 3 (Metodo della programmazione economico-finanziaria)
§ Articolo 4 (Rendicontazione)
§ Articolo 5 (Equilibrio di bilancio)
§ Articolo 6 (Principi del bilancio)
§ Articolo 7 (Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese)
§ Articolo 8 (Quadro generale riassuntivo)
§ Articolo 9 (Assestamento del bilancio)
§ Articolo 10 (Variazioni di bilancio)
§ Articolo 11 (Impegni di spesa)
§ Articolo 13 (Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione)
§ Articolo 14 (Principi del bilancio)
§ Articolo 15 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)
§ Articolo 16 (Caratteristiche e struttura del bilancio)
§ Articolo 17 (Relazione previsionale e programmatica)
§ Articolo 18 (Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale)
§ Articolo 19 (Variazioni al bilancio di previsione)
§ Articolo 20 (Gestione delle entrate e della spesa)
§ Articolo 21 (Risultati di amministrazione)
§ Articolo 22 (Principi per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese)
§ Articolo 23 (Equilibri di bilancio)
§ Articolo 24 (Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio)
§ Articolo 25 (Programmazione degli investimenti)
§ Articolo 26 (Principi per il ricorso all’indebitamento)
§ Articolo 27 (Principi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione)
§ Articolo 28 (Conto del bilancio)
§ Articolo 29 (Conto economico)
§ Articolo 30 (Conto del patrimonio)
§ Articolo 31 (Comunicazione alla Corte dei conti – Sezione enti locali)
§ Articolo 32 (Modelli contabili)
§ Le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 non richiamate dallo schema di decreto
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici
Riferimenti normativi
§ Costituzione della Repubblica italiana (artt. 76, 86, 117, 119)
§ L. 14 ottobre 1957, n. 1203 Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati (art. 104)
§ L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11)
§ L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 8)
§ L. 25 giugno 1999, n. 208 Disposizioni in materia finanziaria e contabile (art. 1)
§ D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208 (artt. 1, 2, 4, 5, 7, 9-11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 32)
§ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 46, 149-233)
§ L. 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (artt. 28, 29)
§ L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 1)
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
589 |
Titolo |
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici |
Norma di delega |
Legge 5 giugno 2003, n. 131, articolo 1, comma 4 |
Settore d’intervento |
Bilanci pubblici |
Numero di articoli |
32 |
Date |
|
§ presentazione |
17 gennaio 2006 |
§ assegnazione |
17 gennaio 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
18 marzo 2006 |
§ scadenza della delega |
11 giugno 2006 |
Commissioni competenti |
V Bilancio; Commissione bicamerale per le questioni regionali |
Lo schema di decreto legislativo in esame reca la ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, materia che rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).
Esso riguarda i bilanci degli enti territoriali ed è stato presentato in attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131[1] (cd. “legge La Loggia”) (su cui v. infra).
Lo schema di decreto è così suddiviso:
§ Principi per l’armonizzazione dei bilanci pubblici, contenuti nel Capo I (artt. 1-2)
§ Principi per l’armonizzazione dei bilanci regionali, contenuti nel Capo II (artt. 3-12)
§ Principi per l’armonizzazione dei bilanci degli enti locali, contenuti nel Capo III (artt. 13-32).
I principi per l’armonizzazione dei bilanci regionali riprendono quelli fissati nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, il quale già prevede i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni.
I principi per l’armonizzazione dei bilanci locali sono invece tratti dal testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha a sua volta riprodotto le disposizioni del precedente decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
L’articolo 1, comma 4, della legge “La Loggia” (legge n. 131/2003) prevede una procedura alquanto complessa per l’approvazione dei decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali, sintetizzabile nelle seguenti fasi:
1) deliberazione preliminare dello schema di decreto da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta per lo schema in esame il 29 luglio 2005;
2) acquisizione del parere preliminare della Conferenza Stato-Regioni;
3) acquisizione del parere preliminare da parte delle Commissioni parlamentari competenti, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere deve essere reso entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni; per lo schema di decreto il termine scade il 18 marzo 2006;
4) ulteriore deliberazione preliminare dello schema di decreto da parte del Consiglio dei ministri;
5) nuova trasmissione del testo del Governo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni per il parere definitivo, da rendersi entro trenta giorni;
6) nuova trasmissione – contestuale a quella del punto precedente - del testo del Governo, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, alle Camere per il parere definitivo, che deve essere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali entro sessanta giorni.
7) qualora il Governo ritenga di emanare il testo definitivo del decreto legislativo senza conformarsi alle indicazioni dei pareri parlamentari definitivi – relative all’assenza di alcuni principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente ovvero alla presenza di principi innovativi o di norme di dettaglio - deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.
Il testo trasmesso dal Governo risulta corredato, oltre che della relazione illustrativa, del parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è negativo: le motivazioni sono contenute nell’allegato al parere medesimo.
E’ inoltre allegato inoltre il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, depositato il 5 luglio 2004, che peraltro si riferisce ad un testo precedente a quello deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere.
La documentazione contiene infine un ulteriore documento in cui sono indicate una serie di eventuali modifiche riferite al Capo III (artt. 13-32) dello schema di decreto, relativo all’armonizzazione dei bilanci degli enti locali, concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città in una riunione tecnica del 26 ottobre 2005.
Pur in assenza di una prescrizione legislativa, il Governo ha ritenuto infatti di acquisire anche il parere della Conferenza Stato-città. Tale parere non è stato peraltro ancora emanato: le Commissioni parlamentari non potranno pertanto esprimersi prima della trasmissione dello stesso da parte del Governo.
Le suddette modifiche non sono state in alcun modo formalizzate e sono portate a conoscenza delle Camere a titolo informativo: il parere della Commissioni parlamentari dovrà avere ad oggetto il testo deliberato dal Consiglio dei ministri.
Lo schema di decreto in esame è stato presentato in attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (cd. “legge La Loggia”), che reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla riforma del titolo V della Costituzione (L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).
Come è noto, la riforma del titolo V ha operato ad una ridistribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, procedendo ad una ripartizione delle materie in materie di competenza esclusiva dello Stato (elencate dall’art. 117, secondo comma, Cost.), materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni (elencate dall’art. 117, terzo comma, Cost.) e materie di competenza esclusiva delle Regioni (individuate in via residuale: trattasi di tutte le materie non comprese nei due precedenti elenchi).
Nelle materie di competenza concorrente, la potestà legislativa spetta alle Regioni; alla legislazione dello Stato è riservata esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali (art. 117, terzo comma, Cost.).
Il citato articolo 1, comma 4, prevede una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, attenendosi ai princìpi di esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi.
L’attribuzione al Governo di tale compito avviene, per espressa previsione normativa, «in sede di prima applicazione» e il suo scopo è quello di «orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali».
La norma di delega è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004, nella quale la Corte si è pronunciata nel senso di una «lettura minimale» della delega stessa: si tratta «di un quadro ricognitivo di principi già esistenti, utilizzabile transitoriamente fino a quando il nuovo assetto delle competenze legislative regionali, determinato dal mutamento del Titolo V della Costituzione, andrà a regime», cioè – come già detto – fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali. La Corte si spinge addirittura ad affermare che «è soltanto un quadro di primo orientamento destinato ad agevolare – contribuendo al superamento di possibili dubbi interpretativi – il legislatore regionale nella fase di predisposizione delle proprie iniziative legislative, senza peraltro avere carattere vincolante e senza comunque costituire di per sé un parametro di validità delle leggi regionali, dal momento che il comma 3 dello stesso art. 1 ribadisce che le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato, "o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti."»
La Corte ritiene dunque che la delega legislativa in esame «può essere assimilata, date le reciproche implicazioni tra attività ricognitiva e attività di coordinamento normativo, a quella di compilazione dei testi unici … per il coordinamento e la semplificazione di una pluralità di disposizioni vigenti in una determinata materia. La prassi parlamentare relativa a questi tipi di delega mostra una certa indistinzione nell’uso dei termini "delega" o "autorizzazione" da parte delle rispettive leggi di conferimento ed anche casi di leggi formalmente di delega caratterizzate dall’assenza o vaghezza dei principi direttivi, le quali, nonostante il nomen e la formale attribuzione della "forza di legge" ai relativi decreti, in realtà consentono al Governo soltanto il coordinamento di disposizioni preesistenti.
Sulla scorta di queste affermazioni, con la citata sentenza, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 1, che consentivano di estendere la ricognizione alle disposizioni che, nell’ambito delle materie di legislazione concorrente, fossero comunque riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo articolo 117, secondo comma, della Costituzione (comma 5) ed, individuavano i criteri direttivi della delega (comma 6).I commi 5 e 6 risultavano infatti in contrasto con l’oggetto ‘minimale’ della delega, così come configurato dal comma 4 in termini di ‘mera ricognizione’ dei principi fondamentali vigenti, dal momento che indirizzavano, «in violazione dell’art. 76 della Costituzione, l’attività delegata del Governo in termini di determinazione-innovazione dei medesimi princìpi sulla base di forme di ridefinizione delle materie e delle funzioni».
L’affermazione della natura meramente ricognitiva della delega si viene dunque a porre come parametro di costituzionalità alla luce del quale i decreti legislativi debbono essere valutati: in ossequio a tale principio il Governo non potrebbe modificare i princìpi fondamentali vigenti, ma dovrebbe limitarsi a farli emergere nella loro testuale formulazione attualmente vigente nell’ordinamento
L’esame in sede parlamentare dello schema di decreto, come prevede espressamente la norma di delega, deve rilevare se:
§ non siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali;
§ vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non semplicemente ricognitivo;
§ vi siano disposizioni che si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale (ccdd. norme di dettaglio).
Circa l’eventuale mancata indicazione di alcuni principi fondamentali si rileva quanto segue.
Con riferimento ai bilanci regionali, lo schema di decreto non assume come principio fondamentale l’adozione del conto del bilancio, previsto dalla legislazione vigente (articoli 25, comma 2, e 26, D.Lgs. n. 76/2000)
Con riferimento ai bilanci degli enti locali, lo schema di decreto non detta principi riguardo alle seguenti materie disciplinate dal decreto legislativo n. 267/2000:
§ regolamento di contabilità (articolo 152 D.Lgs. n. 267/2000);
§ certificazioni di bilancio (articolo 161 D.Lgs. n. 267/2000);
§ debiti fuori bilancio (articolo 194 D.Lgs. n. 267/2000);
§ principi in materia di controllo di gestione (articolo 196 D.Lgs. n. 267/2000);
§ tesoreria degli enti locali (Titolo V della parte seconda, D.Lgs. n. 267/2000);
§ revisione economico-finanzaria (Titolo VII della parte seconda, D.Lgs. n. 267/2000).
Non è inoltre riconosciuta agli enti locali la facoltà di adottare, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze, attualmente prevista dall’articolo 232 del D.Lgs. n. 267/2000.
In materia di gestione provvisoria dei bilanci, l’articolo 15 dello schema di decreto non prevede tra i principi fondamentali le limitazioni alla gestione provvisoria previste dalla normativa vigente (art. 163, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000).
Con riferimento alla disciplina dei residui, l’articolo 20 dello schema di decreto si limita a riproporre unicamente le definizioni di residui attivi e passivi (commi 15-16), senza prevedere alcun principio in materia di conservazione dei medesimi. La normativa vigente prevede il divieto di conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate entro il termine dell’esercizio, che costituiscono economie di spesa e concorrono, in quanto tali, a determinare i risultati finali della gestione.
Circa la presenza di disposizioni di contenuto innovativo si rileva quanto segue.
Con riferimento ai bilanci regionali, l’obbligo di adozione del cd. budget economico sembra avere carattere innovativo rispetto alla normativa vigente, come rilevato dalla Conferenza Stato-regioni.
Con riferimento ai bilanci degli enti locali,si rileva che le disposizioni dell’articolo 20, commi 1 (fasi di gestione dell’entrata), 3 (riscossione), 4 (versamento), 5 (fasi di gestione della spesa), 13 (liquidazione), dell’articolo 21, comma 1 (risultato di amministrazione), dell’articolo 26, comma 2 (destinazione vincolata delle entrate derivanti da indebitamento) corrispondono a norme del decreto legislativo n. 267/2000 che sono derogabili dai regolamenti di contabilità degli enti locali ai sensi dell’articolo 152, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 267. Può conseguentemente dubitarsi della possibilità di riconoscere queste disposizioni come principi fondamentali.
L’articolo 26, comma 1, dispone che il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Il richiamo generico alle forme e i limiti previsti dalle leggi vigenti sembrerebbe implicare l’applicabilità di tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 267/2000 – quali quelle che pongono vincoli più stringenti per l’indebitamento (art. 204) o prevedono limiti per la contrazione di aperture di credito (art. 205-bis) - e delle eventuali ulteriori specifiche disposizioni di legge in materia. Occorre valutare dunque la natura di principio fondamentale dell’articolo in esame.
Si ricorda peraltro che le limitazioni previste dalla legislazione statale al ricorso all’indebitamento possono giustificarsi come riconducibili più alla materia del coordinamento della finanza pubblica che a quella dell’armonizzazione dei bilanci.
Altri principi, pur non trovando una corrispondenza immediata nella disciplina vigente, possono essere considerati comunque ricavabili dal complesso del sistema.
Ci si riferisce ai principi di confrontabilità e trasparenza, previsti dall’articolo 6 per i bilanci delle regioni, ed al principio di coerenza, previsto dall’articolo 14 per i bilancio degli enti locali.
Più complessa appare la valutazione circa l’eventuale presenza di norme che possono essere considerate di dettaglio.
Si segnala comunque la disposizione dell’articolo 11, comma 2, che prescrive forma e contenuto del prospetto allegato bilancio al quadro generale riassuntivo del bilancio delle regioni (l’introduzione di questa norma è stata peraltro richiesta dalla Corte dei Conti).
Per ulteriori osservazioni si rinvia alle schede di lettura.
Lo schema di decreto in esame riguarda unicamente la materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e non quelle del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonostante esse risultino strettamente connesse; l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione considera infatti le predette materie unitariamente.
La scelta di emanare un decreto ricognitivo solo dei principi fondamentali sull’armonizzazione dei bilanci è stata criticata dalla Conferenza Stato-Regioni, che, nell’allegato al parere negativo, rileva che «di questo carattere fortemente parziale del decreto si trova conferma all’interno del testo, dove sono frammiste disposizioni che riguardano semplicemente l’armonizzazione contabile dei bilanci e norme che hanno un carattere sostanziale, riferendosi ad esempio al rispetto del patto di stabilità e ad obiettivi di bilancio.»
Si ricorda che lo schema di decreto in esame si limita ad una mera ricognizione dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente al solo scopo di orientare l’iniziativa legislativa regionale nella materia dell’«armonizzazione dei bilanci pubblici», di competenza concorrente.
La normativa vigente resta dunque in vigore in ogni sua parte, fino all’emanazione da parte delle regioni di una diversa disciplina di dettaglio conforme ai suddetti principi fondamentali.
In base all’articolo 10, relativo alle variazioni dei bilanci delle regioni, tutte le disposizioni contenute dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 76/2000 sono qualificate come principi fondamentali ai fini della ricognizione. Ne consegue che il rinvio potrebbe divenire incongruo se il futuro legislatore decidesse di intervenire successivamente modificando l’articolo 16 del decreto legislativo. Se invece si dovesse ritenere che il rinvio all’articolo 16 è fatto soltanto ai principi fondamentali che esso reca e non alle disposizioni formulate (che, per altro, stabiliscono in dettaglio un certo numero di prescrizioni), allora l’articolo in esame non adempirebbe la delega dacché rimetterebbe all’interprete l’individuazione e la formulazione del principio.
Non appare pertanto chiaro – come per altro osserva il parere della Corte dei conti – la ragione per la quale l’articolo precedente ripete come principio fondamentale tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 76 in tema di assestamento di bilancio, mentre l’articolo in esame ricorre al rinvio per le disposizioni sulle variazioni di bilancio.
Con riferimento all’articolo 15, relativo ai bilanci degli enti locali, si osserva che esso prevede vincoli più stringenti nei casi – oramai fisiologici – di esercizio provvisorio, in cui la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio è fissata successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, che nei casi – patologici - di gestione provvisoria, in cui il bilancio di previsione non è stato deliberato nei termini.
Con riferimento all’articolo 17, comma 3, si osserva che l’espressione «indirizzo vincolante», riferita al rapporto tra relazione previsionale e programmatica ed i successivi atti di previsione e gestione, non appare chiara.
Nel caso in cui l’espressione «indirizzo vincolante» sia da intendere nel senso che da essa discende un obbligo per gli atti di previsione e gestione di adeguarsi alle finalità dei programmi e dei progetti previsti dalla relazione previsionale e programmatica, andrebbe valutata l’eventuale natura innovativa rispetto alla normativa vigente.
Per ulteriori osservazioni si rinvia alle schede di lettura.
L’armonizzazione dei bilanci pubblici
Quadro normativo
Il processo di normalizzazione ed armonizzazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di adeguarle alle norme di contabilità europea, ha preso l’avvio con la legge n. 94 del 1997 e con il relativo decreto attuativo (decreto legislativo n. 279 del 1997).
Relativamente al bilancio dello Stato, le modifiche della struttura del bilancio e del rendiconto, previste nella citata legge n. 94 hanno investito, in primo luogo, gli strumenti di classificazione, sia di tipo economico che funzionale[2]. È stato inoltre elaborato il Sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 279/97, Titolo III) che, limitatamente alle amministrazioni centrali, ha introdotto una forma di contabilità analitica per centri di costo
Al fine di estendere i suddetti strumenti di classificazione anche ai documenti di bilancio delle altre amministrazioni pubbliche, è stata approvata la legge 25 giugno 1999, n. 208, che ha appunto posto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni - con esclusione degli enti locali – di adeguare il sistema di contabilità ai principi contenuti nella legge n. 94 del 1997.
Per ciò che attiene alle regioni, la predetta esigenza ha trovato attuazione con l’adozione del decreto legislativo n. 76 del 2000, recante i principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni. Tale decreto ha, da un lato, confermato e precisato alcuni principi già contenuti nella precedente legge n. 335 del 1976 – quali la necessaria copertura delle leggi di spesa, gli equilibri del bilancio ed i limiti all’indebitamento - e ha, dall’altro, introdotto principi ulteriori, quali il concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE, la facoltà di adozione di una legge finanziaria, la nuova classificazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base e funzioni obiettivo.
Per gli enti locali - esclusi, come già ricordato dall’ambito di applicazione della legge n. 208 del 1999 – la disciplina contabile, dettata dal decreto legislativo n. 77 del 1995, successivamente confluito nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non ha risentito del processo di armonizzazione ed è stato improntato a criteri propri, comunque ispirati alla logica della programmazione finanziaria. Tali criteri tengono conto infatti dei principi fondamentali del bilancio, privilegiano una lettura dei fatti di gestione per programmi e richiedono la tenuta di una contabilità integrata economico finanziaria e patrimoniale.
Articolo 1
(Armonizzazione dei bilanci pubblici)
Il Capo I dello schema di decreto reca i principi generali per l’armonizzazione dei bilanci pubblici.
L’articolo 1 individua l’oggetto dell’armonizzazione dei bilanci pubblici nell’omogeneità dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile delle Regioni e degli Enti locali, rispetto al bilancio dello Stato, e nelle conseguenti procedure di consolidamento dei conti pubblici ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del patto di stabilità e crescita (comma 1).
I vincoli del Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea si riferiscono infatti al complesso di tutta la pubblica amministrazione, dal momento che le grandezze su cui valutare il disavanzo e il debito sono state individuate rispettivamente nell’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche e nel debito pubblico. Gli Stati membri risultano pertanto responsabili degli andamenti del complesso della finanza pubblica, che solo in parte è gestita attraverso il bilancio dello Stato.
Il comma 2 prevede che le disposizioni sull’armonizzazione dei bilanci pubblici si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
La Conferenza Stato-Regioni ha rilevato la necessità di modificare il comma 2 dell’articolo 1 introducendo una clausola di salvaguardia specifica dell’autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto con le prerogative già riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 2
(Unità economica della Repubblica)
L’articolo 2 prevede che, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, la finanza di regioni ed enti locali concorre con la finanza statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione (comma 1).
Il richiamo al concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in base ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, è frequente nella normativa vigente, in particolare con riferimento alle regole, previste in sede manovra di finanza pubblica, del cd. Patto di stabilità interno (cfr. da ultimo l’articolo 1, comma 138, della legge finanziaria 2006 – legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Il Patto di stabilità interno è lo strumento con il quale regioni ed enti locali sono investiti della responsabilità di concorrere al rispetto degli obiettivi e dei vincoli finanziari assunti dallo Stato in sede comunitaria.
Il patto di stabilità interno è stato introdotto nel 1998 e viene annualmente rivisto nell’ambito della manovra di finanza pubblica.
Analogamente al patto di stabilità e crescita, sono fissati obiettivi quantitativi relativi alla gestione finanziaria, definendo procedure di monitoraggio e controllo e prevedendo sanzioni per l’eventuale inadempimento.
Il principio è inoltre espresso dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante i principi fondamentali in materia di bilancio e di contabilità delle regioni.
Il comma 2 ribadisce che le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali concorrono, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita e ne condividono le relative responsabilità.
La Conferenza Stato-Regioni ha criticato il richiamo ai principi di coordinamento della finanza pubblica, i quali, pur pienamente condivisibili, non dovrebbero essere introdotti in un decreto legislativo in materia di armonizzazione dei bilanci.
Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’articolo in esame, in quanto principi (fondamentali) per l’armonizzazione dei bilanci pubblici che danno attuazione al principio costituzionale dell’unità economica della Repubblica, si applicano alle potestà legislative delle regioni e delle province autonome senza riguardo al grado di tali potestà o alle specificità stabilite dagli statuti. Esse pertanto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
In proposito il parere reso dalla Conferenza Stato regioni richiede che all’articolo 2 sia inserita una «clausola di salvaguardia specifica dell’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome per assicurare il necessario coordinamento delle previsioni contenute nello schema di decreto legislativo con le prerogative già riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».
Si osserva però che solitamente le ‘clausole di salvaguardia’ sono intese ad escludere le regioni a statuto speciale e le province autonome dalla ’applicabilità della disciplina cui si riferiscono, intendendo che ad esse si applica (o applicherà) una disciplina diversa (eventualmente meno ‘restrittiva) rispettosa delle specifiche (e maggiori) potestà e prerogative.
Una simile clausola di salvaguardia non potrebbe però valere nei confronti dei principi fondamentali (e delle disposizioni) recati dall’articolo 2 in esame. In primo luogo perché essi derivano direttamente dalla Costituzione e, pertanto, si impongono anche rispetto alla potestà legislativa primaria, comunque essa sia configurata ed estesa. In secondo luogo perché le materie ‘coordinamento della finanza pubblica’ e ‘armonizzazione dei bilanci pubblici’ (congiuntamente ex articoli 117 e 119 Cost.) sono materie ‘concorrenti’ soltanto per la parte in cui la loro disciplina incide sulle ‘materie coordinate’: ordinamento contabile della regione, potestà tributaria della regione e ordinamento finanziario della regione. I principi in base ai quali sono stabilite le disposizioni di coordinamento derivano direttamente da ordinamenti – per questo aspetto - sovraordinati a quello regionale: l’ordinamento dello Stato, l’ordinamento europeo, quello internazionale per quanto rileva.
Diversa configurazione assumerebbe invece una ‘clausola di salvaguardia’ intesa a stabilire disposizioni attuative di quei principi secondo procedimenti, estensione e modalità che incidano sulle ‘materie di competenza’ delle regioni a statuto speciale e delle province autonome rispettandone la maggiore ampiezza e le diverse prerogative. Si tratta, con ogni evidenza, di una clausola che ripete in questo contesto la necessità del ricorso alla procedura delle ‘norme di attuazione degli statuti, principio già affermato e vigente in via generale, e – in quel contesto – alla predisposizione di norme che non contrastino con le competenze specifiche di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma.
In questo senso la eventuale clausola di salvaguardia avrebbe potuto ripetere che le disposizioni del Capo II (principi per l’armonizzazione dei bilanci regionali) non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in quanto – per altro espressamente – dirette dal decreto legislativo n. 76/2000 alle regioni a statuto ordinario.
Va però considerato che, sebbene adottati con procedimento specifico, per le funzioni e la natura stessa del coordinamento, le norme di coordinamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome potranno stabilire principi fondamentali diversi da quelli stabiliti qui per le regioni a statuto ordinario soltanto per aspetti ed elementi che non incidono sul principio in quanto tale. Non potranno aversi cioè due (diversi) principi ‘fondamentali’ di coordinamento, ad esempio, dei “principi del bilancio” (art. 6): uno per le regioni a statuto ordinario e l’altro per le speciali e le province autonome.
Articolo 3
(Metodo della programmazione
economico-finanziaria)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 3 Metodo della programmazione economico-finanziaria |
Art. 1 |
1. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa e dei costi e proventi dei bilanci delle Regioni si ispirano al metodo della programmazione economico-finanziaria. 2. A tal fine, ciascuna Regione adotta, ogni anno, insieme al bilancio finanziario e al budget economico annuali, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale. |
2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale. |
3. Le Regioni possono adottare, nella propria autonomia ed in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. |
3. La regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
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Art. 2 Bilancio pluriennale |
4. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo. |
1. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo. |
5. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri. |
2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri. |
6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate. |
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, ne ad eseguire le spese in esso contemplate.
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L’adozione del metodo della programmazione economico-finanziaria nel processo di formazione delle decisioni regionali di bilancio è principio fondamentale recato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 76/2000:
- all’articolo 1 nella sua formulazione generale,
- nelle disposizioni successive quanto alla determinazione e definizione degli atti e delle attività che concretano tale principio.
Per consentire la “armonizzazione dei bilanci pubblici” il principio definisce natura e caratteristiche fondamentali del procedimento di programmazione economico-finanziaria cui le regioni devono attenersi; in particolare:
§ oggetto ed efficacia della legge finanziaria (art. 1, co. 3 D.Lgs. 76/2000)
§ adozione, insieme al bilancio annuale, del bilancio pluriennale - e sua disciplina generale (art. 2, D.Lgs. 76/2000);
§ introduzione del budget economico, documento nel quale sono evidenziati i costi ed i proventi della gestione finanziaria della regione.
Le disposizioni sugli strumenti di bilancio, assunte come principio fondamentale, sono di fatto formulate in termini di “regola positivamente stabilita” e recano norme di contabilità regionale (materia connessa) che non hanno il livello di “maggiore astrattezza” che caratterizza la formulazione dei ‘principi fondamentali’ (v., in proposito, tra le altre, C. cost., sentenze n. 65/2001, 4 e 37 del 2004). Esse tuttavia – secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (v., tra le altre, le sentenze n. 482/1995, n. 307/2003, n. 196/2004) – pur formulate in termini di dettaglio, contengono “i nuclei essenziali del contenuto normativo” che costituiscono i principi fondamentali enunciati, i quali sono da esse (e solo da esse) desumibili.
Si segnala che l’integrale trasposizione delle disposizioni del D.Lgs. 76/2000 relative alla legge finanziaria e al bilancio pluriennale, è stata suggerita dalla Corte dei Conti in occasione del parere espresso sullo schema di decreto legislativo[3]. Conformemente a quanto assunto dalla citata giurisprudenza costituzionale, esse sono, a giudizio della Corte dei conti, strumenti essenziali per l’applicazione del principio della programmazione nelle procedure di bilancio.
Quanto al «contenuto innovativo dei principi fondamentali» il parere - per altro complessivamente negativo - della Conferenza Stato-regioni, segnala che l’obbligo di adozione del “budget economico” (e delle conseguenti prescrizioni contabili) costituisce principio di contenuto innovativo ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 131/2003, in quanto quella disposizione non è contenuta nel D.Lgs. 76/2000.
Le regioni affermano, tuttavia, di non essere contrarie all’introduzione della contabilità economica, anzi di essere già impegnate attivamente nella riclassificazione economica dei documenti di bilancio nell’ambito del progetto del SIOPE previsto dalla legge finanziaria 2003[4].
Di avviso parzialmente conforme è anche il parere della Corte dei Conti, la quale rileva che l’introduzione del budget economico e quindi della contabilità analitica per centri di costo, pur essendo (opportuna e) condivisibile, non trova piena corrispondenza nelle disposizioni recate dal decreto legislativo 76/2000.
Ricorda infatti che il decreto legislativo n. 76/2000 non ripete per le regioni (a statuto ordinario) principi e disposizioni del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni disciplinato dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 279/1997, ma si limita a disciplinare l’introduzione dei centri di responsabilità amministrativa (commi 9 e 10[5] dell’articolo 4) per consentire l’attribuzione diretta ai dirigenti regionali delle risorse di bilancio e della responsabilità del raggiungimento degli obiettivi che questi vi connette e l’analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa nonché la verifica dei risultati raggiunti.
Da questa limitazione il parere della Corte dei conti non fa discendere la ‘novità’ del principio, ma il consenso alla sua mera enunciazione senza le ulteriori prescrizioni di contenuto e di dettaglio perché «occorre tener conto dello spazio lasciato alle regioni dal decreto legislativo n. 76/2000 in coerenza con la natura essenzialmente di programmazione dell’attività svolta, …»
Si ricorda peraltro che il parere della Corte dei Conti è precedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei criteri di delega per l’emanazione del decreto legislativo, fra i quali rientrava l’individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 4 Rendicontazione |
Art. 25 Rendiconto generale |
1. I risultati della gestione delle entrate e delle spese e dei costi e proventi, classificati in base ai criteri dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 76/2000, sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione e del budget economico. |
1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.
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2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio. |
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Art. 27. Conto generale del patrimonio. |
2. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce: a) le attività e le passività finanziarie; b) i beni mobili e immobili; c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. |
1. Il conto generale del patrimonio, indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce: a) le attività e le passività finanziarie; b) i beni mobili e immobili; c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. |
3. Al fine di consentire l’armonizzazione dei rendiconti regionali con quello dello Stato, i medesimi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. |
2. Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello relativo al patrimonio dello Stato, i conti stessi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3. |
4. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
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3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio. |
L’articolo in esame riproduce le disposizioni recate dal D.Lgs. 76/2000 riguardo gli strumenti della rendicontazione:
§ il rendiconto generale, quale documento che dimostra i risultati della gestione (art. 25, co. 1, D.Lgs. 76/2000),
§ il conto generale del patrimonio (art. 27, D.Lgs. 76/2000)
Non sono invece assunti come principio fondamentale l’adozione del conto del bilancio (art. 25, comma 2 e art. 26 D.Lgs. 76/2000) e le modalità per la formazione e l’approvazione del rendiconto (art. 29 D.Lgs. 76/2000).
Va segnalato in proposito che per quanto attiene al conto di bilancio l’articolo 26 del decreto legislativo n. 76/2000 ne prescrive le finalità senza imporne struttura e contenuto. Per altro l’obiettivo di “consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, in relazione agli indicatori di efficacia e di efficienza”, obiettivo che ai sensi dell’articolo 26 presiede alla struttura e formazione del conto di bilancio è interamente assorbito dal principio di adozione del budget economico già enunciato all’articolo 1.
Anche a tal fine il rendiconto generale annuale si conforma all’introduzione del budget economico e alla struttura del bilancio di previsione.
Il parere della Corte dei Conti segnala invece che forma e contenuto del documento concretizzano anche in questo caso il principio generale dell’armonizzazione dei bilanci e che pertanto il principio di conformazione che l’articolo 4 afferma per la rendicontazione (rendiconto generale e conto del patrimonio) dovrebbe estendersi anche al ‘conto di bilancio’, che non è ricompresso tra i principi fondamentali e resta, tuttavia, documento prescritto dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 76/2000.
Articolo 5
(Equilibrio di bilancio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 5 Equilibrio di bilancio |
Art. 5. Equilibrio del bilancio |
1. In ciascun bilancio annuale, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. |
1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. |
2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. |
2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23. |
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Costituzione |
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3. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall’ordinamento.
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I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni (...) Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. |
Il principio dell’equilibrio di bilancio è testualmente ripreso dall’art. 5 del D.Lgs. 76/2000.
Il rispetto dell’equilibrio di bilancio deve essere verificato dal pareggio delle due seguenti poste:
- pareggio delle autorizzazioni di cassa (1 comma)
- pareggio delle autorizzazioni di competenza (2 comma)
Nel testo in esame il secondo comma è stato aggiunto su indicazione della Corte dei Conti che sottolinea come sia necessario esplicitare il pareggio di entrambe le poste, in quanto il ricorso all’indebitamento si configura nelle regioni come elemento della manovra di bilancio.
Il terzo comma - la cui introduzione è contestata come ‘innovazione dal parere delle regioni - riprende la disposizione introdotta nel testo dell’art. 119, quinto comma, della Costituzione con la riforma recata dalla legge costituzionale n. 3/2001 e sancisce il divieto al ricorso all’indebitamento se non per spese di investimento.
Articolo 6
(Principi del bilancio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 6 Annualità del bilancio |
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1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
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Art. 6 Principi del bilancio |
Art. 7 Universalità ed integrità del bilancio |
1. I bilanci delle Regioni si uniformano ai principi dell’annualità, universalità, veridicità ed integrità del bilancio, confrontabilità e trasparenza. |
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2. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. |
1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. |
3. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative. |
2. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative. |
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio delle Regioni e degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione.
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3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'articolo 12, comma 1. |
L’articolo 6 enuncia i princìpi cui deve conformarsi il bilancio regionale:
§ annualità: il principio è enunciato dall’articolo 6 del D.Lgs. 76/2000 che stabilisce inoltre la decorrenza dell’esercizio finanziario;
§ universalità e integrità: sono ripresi testualmente dall’articolo 7 del D.Lgs. 76/2000 e sono i soli ad essere esplicitati;
§ veridicità: questo principio non è esplicitato nel D.Lgs. 76/2000, esso è comunque presente nell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti locali[6]
§ confrontabilità e trasparenza: questi due principi non sono presenti – nominativamente - nel decreto legislativo n. 76/2000, né sono enunciati in altre disposizioni che disciplinano il coordinamento dei bilanci delle regioni. Il principio di trasparenza (alla quale deve ispirarsi l’azione amministrativa pubblica) è enunciato (ma non definito) a partire dalla legge n. 59/1997 (art. 20, comma 3, lett. c), mentre il principio della confrontabilità (delle scritture contabili) è indicato come parametro nei “Principi e regole contabili del sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni” (D.M. 30/12/2002) ed informa – pur senza specifica enunciazione – il Titolo III del decreto legislativo n. 279/1997, “Contabilità analitica per centri di costo”. In proposito il parere della Corte dei Conti fa presente che i due principi, pur non essendo enunciati e, perciò, tratti dal decreto legislativo n. 76/2000, tuttavia essi devono ritenersi presenti “in tutte le riforme amministrative e costituzionali intervenute dagli anni ’90”.
Si deve tuttavia osservare che sebbene i due principi possano farsi derivare dal più generale principio di adozione della contabilità economica e, ancor più in generale, dall’osservanza del Patto di stabilità e crescita, essi tuttavia non sono esplicitamente enunciati né in qualche modo definiti nelle rispettive implicazioni ed effetti e, pertanto, difficilmente possono ritenersi oggetto della ricognizione cui la delega si riferisce. La loro ricognizione in questo contesto può farsi derivare perciò soltanto dalla assunzione che essi siano mera esplicitazione, o specificazione, dei principi già affermati dal decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e altri strumenti di contabilità delle regioni.
Articolo 7
(Omogeneità della classificazione
finanziaria ed economica
delle entrate e delle spese)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 7 Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese |
Art. 10 Specificazione e classificazione
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1. Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, nei bilanci regionali, la classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa è unificata in conformità ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria. |
3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, le modalità idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato. |
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Art. 9. Classificazione delle entrate |
2. Nei bilanci delle Regioni le entrate e le spese seguono, comunque, la classificazione prevista dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. |
1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione; |
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Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; |
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Titolo III: entrate extratributarie; |
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Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale; |
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Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie; |
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Titolo VI: entrate per contabilità speciali. |
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2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del consiglio regionale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione. |
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Art. 10. Specificazione e classificazione |
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1. La legge regionale, nel rispetto dei princìpi determinati dai commi 2 e 3, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale. |
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2. Nel bilancio della regione le spese sono, comunque, ripartite in: |
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1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione; |
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2) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso prestiti; |
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3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6, dell'articolo 4, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. |
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 28. Acquisizione di informazioni |
3. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui l’articolo 28, commi 3, 4 e 5 della legge n. 289 del 2002. |
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. |
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4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5. |
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5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
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L’articolo 7 dello schema di decreto in esame reca il principio della omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese; contiene le seguenti disposizioni:
§ necessità della riclassificazione, anche economica, delle entrate e delle spese (comma 1):La disposizione era già prevista dal comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. 76/2000, questo fa riferimento ad un atto di indirizzo e coordinamento da adottare d’intesa con le regioni in sede di Conferenza unificata, atto che non è stato adottato. La disposizione in esame affida invece alla legge il compito di unificare
§ conferma del sistema di classificazione delle entrate e delle spese nei bilanci delle regioni prevista dalla normativa vigente (comma 2) attraverso il rinvio agli articoli 9 (per le entrate) e 10 (per le spese) del D.Lgs. 76/2000
§ si applicano le delle regole di cui alle disposizione della legge finanziaria 2003 relative al progetto SIOPE (sistema informativo delle operazioni deglienti pubblici) (comma 3). Si segnala a tale proposito che in attuazione dell’art. 28, comma 5, della legge 289/2000, è stato adottato il Decreto ministeriale 18 febbraio 2005, recante “Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Articolo 8
(Quadro generale riassuntivo)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 8 Quadro generale riassuntivo |
Art. 11 Quadro generale riassuntivo |
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese. |
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese. |
2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
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2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22. |
L’articolo in esame riproduce testualmente l’articolo 11 del D.Lgs. 76/2000. Esso prescrive la redazione di alcuni quadri riassuntivi e dimostrativi delle entrate e delle spese, indicandone inoltre i contenuti minimi:
§ quadro riassuntivo del bilancio: deve riportare il totale delle entrate distinte per titoli e il totale delle spese distinte per funzioni obiettivo (comma 1);
§ prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese derivanti da destinazioni dello Stato e della Unione europea (comma 2). Questo prospetto, allegato al bilancio, è inteso a dare dimostrazione delle somme assegnate “con destinazione specifica” dallo Stato e dall’U.E. alle regioni.
Il prospetto dovrà essere formato secondo i seguenti criteri:
- entrate e spese sono poste corrispettivamente a raffronto distinte per UPB;
- ciascuna UPB (di entrata e di spesa) reca l’indicazione della destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o riparto delle somme;
- in ciascun bilancio il totale degli stanziamenti di spesa non può essere inferiore al totale delle rispettive entrate di competenza;
- la ‘parificazione’ può essere realizzata anche in via compensativa fra più esercizi quando la regione – secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 22 – anticipa, e successivamente compensa, con risorse proprie il pagamento per destinazioni finanziate da fondi assegnati dallo Stato o dalla U.E.
Si segnala che il comma 2 è stato inserito nel testo in esame secondo l’indicazione che in tal senso la Corte dei conti ha dato nel parere più volte citato. In proposito la Corte sostiene che il prospetto che mette a fronte l’origine delle entrate e la corrispettiva destinazione delle spese è fondamentale ai fini di evidenziare l’utilizzo delle risorse libere da vincoli di destinazione. Si tratta per altro di disposizioni che hanno un alto grado dettaglio perché prescrivono forma e contenuto di un prospetto di bilancio. esse dunque possono essere ritenute come formulazione di principio fondamentale soltanto in quanto assunte come “nucleo essenziale” del contenuto normativo del principio di corrispondenza fra destinazione delle entrate alle corrispettive spese, secondo quanto ricordato in margine all’articolo 3 del testo in esame.
Articolo 9
(Assestamento del bilancio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 9 Assestamento del bilancio |
Art. 15 Assestamento del bilancio |
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l’assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui al comma 3, lettera a), ed al comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo 76 del 2000, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli derivanti dall’equilibrio del bilancio.
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1. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 5. |
Le disposizioni di principio cui deve attenersi la legge regionale concernenti l’assestamento del bilancio – che riproducono le identiche recate dall’articolo 15 del D.Lgs. 76/2000, sono le seguenti:
§ il termine entro il quale deve essere approvata la legge di assestamento del bilancio; il termine è stabilito al 30 giugno di ciascun anno;
§ la legge di assestamento aggiorna, secondo quanto determinato dalla approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente:
- l’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente (art. 4, comma 3, lett. a) D.Lgs. 76/2000);
- il saldo finanziario positivo o negativo dell’esercizio precedente (art. 4, comma 5);
- la giacenza di cassa (art. 4, comma 5);
§ le altre variazioni apportate al bilancio sono effettuate nel rispetto dei medesimi vincoli derivanti dall’equilibrio di bilancio.
Articolo 10
(Variazioni di bilancio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 10 Variazioni di bilancio |
Art. 16. Variazioni di bilancio |
1. Le variazioni di bilancio si uniformano ai principi di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. |
1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. |
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2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14. |
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3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'àmbito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. |
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4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce. |
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5. La giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'àmbito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il relativo provvedimento è comunicato al consiglio regionale.
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L’articolo in esame, rubricato “Variazioni di bilancio” opera un rinvio ai principi contenuti nell’articolo 16 del D.Lgs. 76/2000.
Per la disciplina delle variazioni di bilancio da apportare in via amministrativa il D.Lgs 76/2000 conferma le disposizioni già presenti nell’articolo 15 della legge n. 335/1976. Queste disposizioni sono per altro modificate ed integrate in ragione della mutata struttura del bilancio (UPB, capitoli) e “al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio” e per e rendere più agevole le variazioni adottate all’interno di destinazioni che fanno capo alla medesima UPB o a spese relative alla medesima funzione obiettivo. Le variazioni di bilancio in via amministrativa possono sono consentite in via generale, quando compensative e intervengono fra capitoli della medesima UPB, o tra UPB in conto capitale, e secondo espressa autorizzazione disposta dalla legge di bilancio. In particolare:
§ in via generale e senza specifica autorizzazione legislativa:
- la Giunta regionale può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima UPB, quando quelle spese non abbiano natura obbligatoria, non riguardino spese in annualità e a pagamento differito e non siano direttamente regolate con legge (comma 2, primo periodo);
- la Giunta regionale, può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima, o di differenti UPB di conto capitale, i cui stanziamenti siano autorizzati anche da leggi diverse, se il finanziamento, o il rifinanziamento di quella spesa è classificato nell’ambito della medesima funzione obiettivo; il provvedimento è comunicato al Consiglio regionale (comma 5);
§ per spese vincolate da parte dello Stato o della U.E.:
- la legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare la Giunta regionale ad introdurre le variazioni di entrata e di spesa conseguenti alla assegnazione di nuove entrate da parte dello Stato o della Unione europea, per spese già disciplinate “tassativamente” da leggi in vigore (comma 1);
§ previa autorizzazione contenuta nella legge regionale:
- la legge regionale può autorizzare la giunta ad effettuare variazioni compensative fra capitoli con medesima classificazione economica ma appartenenti ad UPB diverse se “strettamente” collegate nell’ambito della medesima funzione obiettivo, di un medesimo programma o progetto (comma 3, primo periodo); la legge deve indicare in questo caso le UPB tra le quali le variazioni possono intervenire;
- la legge regionale può autorizzare la giunta ad effettuare variazioni compensative fra UPB diverse quando quelle variazioni siano necessarie per dare attuazione a interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata (comma 3, secondo periodo);
Viene per altro affermato il principio generale (come clausola di chiusura) il quale impone che – salvo le variazioni amministrative consentite per la gestione dei Fondi di riserva (art. 13) e dei fondi speciali (art. 14) – ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale (comma 2, secondo periodo).
Si osserva che secondo la disposizione recata da questo articolo tutte le disposizioni contenute dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 76/2000 sono qualificate come principi fondamentali ai fini della ricognizione. Con la conseguenza che, poiché la delega risulterà esaurita, il rinvio potrebbe divenire incongruo se il futuro legislatore decidesse di intervenire successivamente modificando l’articolo 16 del decreto legislativo. Se invece si dovesse ritenere che il rinvio all’articolo 16 è fatto soltanto ai principi fondamentali che esso reca e non alle disposizioni formulate (che, per altro, stabiliscono in dettaglio un certo numero di prescrizioni), allora l’articolo in esame non adempirebbe la delega dacché rimetterebbe all’interprete l’individuazione e la formulazione del principio.
Non appare pertanto chiaro – come per altro osserva il parere della Corte dei conti – la ragione per la quale l’articolo precedente ripete come principio fondamentale tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 76 in tema di assestamento di bilancio, mentre l’articolo in esame ricorre al rinvio per le disposizioni sulle variazioni di bilancio.
Articolo 11
(Impegni di spesa)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 11 Impegni di spesa |
Art. 18 Impegni di spesa |
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso. |
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso. |
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione, in base a legge, contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio. |
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. |
3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale formano impegni sugli stanziamenti dell’esercizio, le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio medesimo. |
3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. |
4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: |
4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: |
a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale; |
a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale; |
b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse. |
b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse. |
5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. |
5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. |
Le disposizioni concernenti i limiti di spesa riproducono, apportandovi una minima modifica testuale, l’articolo 18 del D.Lgs. 76/2000.
§ definizione dei limiti di impegno e limiti entro i quali possono essere assunti (commi 1 e 2)
§ obbligazioni a carattere pluriennale (comma 3): dal testo dell’art. 18 è eliminato il preciso riferimento al tipo di obbligazioni di cui trattasi
§ definizione dei casi nei quali possono essere assunti impegni sugli esercizi successivi (commi 4 e 5) “al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione”.
In particolare la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi quando:
- esse siano relative alla attuazione di piani finanziari di programmazione o di cassa approvati dall’Unione europea e dalle relative delibere CIPE di cofinanziamento (utilizzazione di finanziamenti dell’U.E.);
- o siano relative a quadri finanziari di programmazione o di cassa contenuti nelle deliberazioni CIPE che ripartiscono le risorse (utilizzazione di finanziamenti nazionali);
in tali casi le obbligazioni sono assunte nei limiti dell’importo del finanziamento e secondo la distribuzione temporale prevista dal piano o quadro finanziario (comma 4).
I pagamenti derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 4 sono autorizzati annualmente nel limite delle somme determinate dai rispettivi piani o quadri finanziari (comma 5).
Si segnala che la Corte dei Conti, nel già citato parere, ha segnalato la necessità di introdurre, ad integrazione della norma di principio, la disciplina recata dai commi 4 e 5 dell’artico 18 del D.Lgs. 76/2000 in cui vengono circoscritte le ipotesi nelle quali possono essere assunti impegni negli esercizi successivi.
Articolo 12
(Trasparenza e cooperazione informativa
Stato-Regioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilanci)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 12 Trasparenza e cooperazione informativa Stato-Regioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilanci |
Art. 32 Cooperazione Stato-regioni |
1. Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilancio, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della leale cooperazione.
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1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione. |
L’articolo pone il principio della collaborazione e cooperazione informativa ed informatica. Il testo in esame aggiunge al medesimo articolo 35 del D.Lgs. 76/2000 che tale collaborazione deve essere condotta secondo i principi della trasparenza e della leale collaborazione.
Il rapporto informativo è posto fra i singoli organi statali e la regione, intendendosi che questa può disciplinare quali siano i soggetti autorizzati o tenuti a fornire la collaborazione e le informazioni richieste. Per la collaborazione informatica la legge prevede che si proceda d’intesa a determinare le condizioni e le modalità secondo le quali sia possibile avvalersi dei rispettivi sistemi informativi (della contabilità e del bilancio).
Articolo 13
(Sistema della programmazione finanziaria
e della rendicontazione)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 13 Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione |
Art. 151 Princìpi in materia di contabilità |
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1. Il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all’andamento dell’ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. 2. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale. |
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Art. 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta |
3 Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo. |
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. |
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Art. 151 Princìpi in materia di contabilità |
4. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale ed è deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce.
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1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge. 3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. 4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. |
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Art. 169 Piano esecutivo di gestione |
5. A supporto delle relazioni tra l’organo esecutivo e responsabili dei servizi è deliberato il piano esecutivo di gestione sulla base di quanto previsto nel bilancio di previsione. |
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. |
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2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. |
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3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.
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Art. 151 Princìpi in materia di contabilità |
6. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico, che viene deliberato entro il 30 giugno dell’anno successivo. |
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. |
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6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. |
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7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo. |
L’articolo 13 pone i principi fondamentali in materia di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione degli enti locali.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005
Le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono, al comma 2, la specificazione che i contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.
Esse prevedono inoltre la modifica del comma 5, con l’adozione di un testo che riprende testualmente il comma 1 dell’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000.
Rispetto alla normativa vigente, i principi del comma 5 modificato:
§ prevedono che il piano esecutivo di gestione è deliberato solo «ove previsto».
Si osserva che non è specificata la fonte normativa che dovrebbe prevedere il piano esecutivo di gestione.
§ specificano che il piano esecutivo di gestione può riflettere, al fine della determinazione degli obiettivi, le relative gestioni in conto residui.
Si osserva che questo principio non è previsto alla legislazione vigente.
E’ infine prevista la soppressione del comma 6. La materia è trattata dall’articolo 27, comma 10, del testo concordato tra Governo e Conferenza Stato-città, che - riprendendo l’attuale contenuto dell’articolo 232 del decreto legislativo n. 267/2000, prevede che gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione, adottano il sistema di contabilità economico-finanzaria che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.
Articolo 14
(Principi del bilancio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 14 Princìpi del bilancio |
Art. 162 Princìpi del bilancio |
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l’anno successivo nel rispetto dei seguenti principi: |
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo. |
a) unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge; |
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. |
b) coerenza: le previsioni derivano dall’attività di pianificazione e di programmazione; |
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c) annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto; |
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. |
d) universalità: la gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione e sono pertanto vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. |
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e) integrità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. |
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. |
f) veridicità ed attendibilità: il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento; |
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. |
g) pareggio finanziario ed equilibrio della situazione corrente: il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza relative alle entrate correnti salvo le eccezioni previste per legge; |
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. |
h) pubblicità: gli enti locali assicurano ai cittadini, agli organismi di partecipazione e agli altri portatori di interessi interni ed esterni la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del sistema del bilancio di previsione con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.
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7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti. |
L’articolo 14 detta i principi in materia di bilancio di previsione annuale degli enti locali, riproponendo in sostanza i principi previsti dalla legislazione vigente ed aggiungendo il principio di coerenza, in base al quale le previsioni derivano dall’attività di pianificazione e programmazione.
Si valuti l’eventuale innovatività del principio di coerenza rispetto alla disciplina vigente. Si osserva che lo stesso non è infatti previsto esplicitamente da alcuna disposizione, ma potrebbe ritenersi implicito nella previsione delle attività di programmazione.
Il principio di coerenza trova ulteriore specificazione nell’articolo 17, comma 3, nell’articolo 18, comma 2, alinea, e nell’articolo 227 (per i quali si rinvia alle relative schede di lettura).
Con riferimento al principio di pubblicità, si osserva che occorre valutare l’innovatività della previsione che estende la possibilità di prendere conoscenza dei contenuti del bilancio ai tutti i portatori di interessi interni ed esterni (la normativa vigente la prevede solo per i cittadini e per gli organismi di partecipazione).
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005.
Le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono una modifica del comma 1 in cui principi per la redazione del bilancio sono semplicemente elencati, senza esplicitazione del contenuto. Essi corrispondono comunque a quelli previsti dallo schema di decreto.
Inoltre Il principio di pareggio finanziario ed equilibrio della situazione corrente non è previsto al comma 1 ma disciplinato in un nuovo comma 2, in maniera sostanzialmente corrispondente alla disciplina vigente.
Articolo 15
(Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 15 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria |
Art. 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria |
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1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. |
1. Ove non sia stato deliberato nei termini il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio definitivamente deliberato, ove esistenti. |
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. |
2. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
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3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato. |
L’articolo 15 detta i principi per la gestione provvisoria ed esercizio provvisorio del bilancio.
La gestione provvisoria è consentita nei casi i cui non sia stato deliberato nei termini il bilancio di previsione. Essa è effettuata nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio definitivamente deliberato, ove esistenti (comma 1).
In particolare, l’articolo 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
L’esercizio provvisorio è consentito quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento e sino a tale termine (comma 2).
La disposizione riproduce la normativa vigente, in base alla quale gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Articolo 16
(Caratteristiche e struttura del bilancio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 16 Caratteristiche e struttura del bilancio |
Articolo 164 |
(cfr. comma 5) |
1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto. |
1. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. |
2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. |
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3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti. |
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Articolo 165 |
2. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa. |
1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa. |
3. La parte entrata è ripartita in: a) titoli, in relazione alla fonte di provenienza dell’entrata; b) categorie, in relazione, alla tipologia dell'entrata; c) risorse, in relazione alla specifica individuazione dell’oggetto dell’entrata. |
2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. |
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3. I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono: |
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Titolo I - Entrate tributarie; |
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Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione; |
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Titolo III - Entrate extratributarie; |
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Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; |
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Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; |
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Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi. |
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4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono: |
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Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione; |
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Titolo II - Entrate extratributarie; |
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Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; |
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Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; |
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Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi. |
4. La parte spesa è ripartita in: a) titoli, in relazione alla natura della spesa; b) funzioni, in relazione alla destinazione della spesa; c) servizi, in relazione ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività; d) interventi, in relazione alla natura economica dei fattori produttivi. |
5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'àmbito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. |
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6. I titoli della spesa sono: |
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Titolo I - Spese correnti; |
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Titolo II - Spese in conto capitale; |
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Titolo III - Spese per rimborso di prestiti; |
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Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi. |
5. Tra i titoli di entrata e di spesa vanno considerati i servizi per conto di terzi articolati per capitoli. |
(cfr. comma 1, secondo periodo) |
6. La parte spesa è leggibile anche per programmi, i quali costituiscono il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente. Può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni. |
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più funzioni. |
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8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile. |
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9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. |
7. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indica: |
10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano: |
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso ; |
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso; |
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. |
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. |
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11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese. |
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12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali. |
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13. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi. |
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14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 157. |
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Articolo 166 |
8. Il bilancio di previsione può comprendere un fondo di riserva, il quale è utilizzato dall'organo esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti. |
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. |
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2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. |
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Articolo 167 |
9. E’ data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni da utilizzare nell’esercizio.
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1. È data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229. |
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2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo 187.
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L’articolo 16 disciplina la struttura del bilancio degli enti locali.
E’ mantenuta l’attuale partizione delle entrate in titoli, categorie e risorse e delle spese in titoli, funzioni, servizi ed interventi (commi 2-5), nonché la possibilità di leggere la spesa anche per programmi (comma 6).
Non sono invece specificati i singoli titoli dell’entrata e della spesa.
La previsione di un fondo di riserva, da utilizzare dall’organo esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, è resa facoltativa e non sono previsti limiti alla dotazione del medesimo (comma 8).
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005
Le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono la soppressione dei commi da 2 a 7, sostituiti da una rinvio integrale alla disciplina sulla classificazione ed indicazione delle entrate e della spese attualmente prevista dall’art. 165 del D.Lgs. n. 165/2000.
La previsione del fondo di riserva è considerata altresì obbligatoria.
E’ infine prevista, come modifica di carattere formale, la ricollocazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 18, relativo al bilancio pluriennale, quali commi finali dell’articolo 16 in esame.
Articolo 17
(Relazione previsionale e programmatica)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 17 Relazione previsionale e programmatica |
Articolo 170 |
1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario. 2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica è costituto: a) dall’illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente; b) dall’indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti; c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; d) per la parte spesa da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate. 3. Le finalità individuate all’interno dei programmi e degli eventuali progetti costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di previsione e gestione, in applicazione del principio della coerenza. |
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. 2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. 3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. 4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. |
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5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. 6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201. 8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici. 9. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.
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L’articolo 17 reca la disciplina di principio sulla relazione previsionale e programmatica, sostanzialmente corrispondente a quella attualmente vigente.
Non trova corrispondenza nella disciplina vigente il comma 3, in base al quale le finalità individuate all’interno dei programmi e degli eventuali progetti previsti dalla relazione previsionale e programmatica costituiscono «indirizzo vincolante per i successivi atti di previsione e gestione, in applicazione del principio della coerenza».
Si osserva che l’espressione «indirizzo vincolante» non appare chiara.
Si osserva altresì che andrebbe valutata l’eventuale natura innovativa del comma 3 rispetto alla normativa vigente, soprattutto nel caso in cui l’espressione «indirizzo vincolante» sia da intendere nel senso che da essa discende un obbligo per gli atti di previsione e gestione di adeguarsi alle finalità dei programmi e dei progetti previsti dalla relazione previsionale e programmatica. Appare opportuno un chiarimento al riguardo.
Articolo 18
(Caratteristiche e struttura del bilancio
pluriennale)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 18 Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale |
Articolo 171 |
1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche: a) è redatto in termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell’annualità; b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale. 2. Il bilancio pluriennale, tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede: a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacità di ricorso alla fonti di finanziamento; b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascuno degli anni considerati, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.
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1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei princìpi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualità. 2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento. 3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati. 4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale. |
L’articolo 18 reca la disciplina di principio sul bilancio pluriennale, sostanzialmente corrispondente a quella attualmente vigente.
Non trova corrispondenza nella disciplina vigente la previsione dell’alinea del comma 2, in base al quale il bilancio pluriennale è redatto tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005
Come già ricordato, le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono la ricollocazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 18 quali commi finali dell’articolo 16.
Articolo 19
(Variazioni al bilancio di previsione)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 19 Variazioni al bilancio di previsione |
Articolo 175 |
1. Le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio. 2. I provvedimenti di variazione di bilancio e dei suoi allegati possono essere adottati secondo i seguenti principi: a) le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno; b) le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, nei limiti e nelle modalità di legge; c) entro l’esercizio in corso l’organo consiliare procede alla ratifica delle variazioni deliberate in via d’urgenza dall’organo esecutivo. Adotta, altresì i provvedimenti di sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate; d) non sono consentiti finanziamenti di altre voci del bilancio con fondi previsti per i servizi per conto di terzi e spostamenti di somme tra residui e competenza; e) rispetto del principio dell’equilibrio della situazione corrente di cui all’articolo 14, comma 1, lett. g).
|
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli. |
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7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. |
3. Al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, entro il 30 novembre di ciascun anno è deliberata la variazione di assestamento generale per la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva. |
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. |
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9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. |
L’articolo 19 reca la disciplina di principio sul bilancio pluriennale, ricavando i relativi principi dalla normativa vigente.
Articolo 20
(Gestione delle entrate e della spesa)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 20 Gestione delle entrate e della spesa |
Articolo 178 |
1. Le entrate sono acquisite attraverso le seguenti fasi: accertamento, riscossione e versamento. |
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento. |
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Articolo 179 |
2. Mediante l’accertamento viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. |
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. |
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2. L'accertamento delle entrate avviene: |
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a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; |
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b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; |
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c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; |
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d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. |
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3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente. |
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Articolo 180 |
3. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente ed è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria. |
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210. |
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3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno: |
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a) l'indicazione del debitore; |
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b) l'ammontare della somma da riscuotere; |
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c) la causale; |
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d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; |
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e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza; |
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f) la codifica; |
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g) il numero progressivo; |
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h) l'esercizio finanziario e la data di emissione. |
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4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. |
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Articolo 181 |
4. Il versamento consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente. |
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. |
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2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. |
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3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità. |
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Articolo 182 |
5. La spesa è effettuata attraverso le seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. |
1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. |
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Articolo 183 |
6. L’impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria |
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'àmbito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. |
7. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: |
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: |
a) per gli oneri del personale dipendente, esclusi i compensi accessori; |
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; |
b) per tutti gli oneri finanziari dei mutui, dei prestiti e delle aperture di credito; |
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; |
c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. |
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. |
8. Per le procedure in via di espletamento possono essere prenotati impegni i quali decadono e costituiscono economia se entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati. |
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati. |
9. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione. |
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione. |
10. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove siano finanziate con l’assunzione di mutui o altri prestiti a specifica destinazione, con l’avanzo di amministrazione, con l’emissione di prestiti obbligazionari, con aperture di credito e con entrate proprie. L’impegno di tali spese opera nei limiti delle relative entrate accertate. |
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
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b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; |
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c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; |
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c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; |
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d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. |
11. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. |
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. |
12. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese. |
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese. |
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7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo. |
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8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità. |
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9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4. |
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Articolo 184 |
13. La liquidazione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto. |
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. |
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2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. |
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3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. |
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4. Il servizio finanziario effettua, secondo i princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
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Articolo 185 |
14. L’ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente locale di provvedere al pagamento delle spese. |
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese. |
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2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: |
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a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; |
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b) la data di emissione; |
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c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; |
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d) la codifica; |
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e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; |
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f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; |
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g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; |
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h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; |
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i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. |
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3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. |
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4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. |
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Articolo 189 |
15. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. |
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. |
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2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito. |
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3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito. |
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4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. |
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Articolo 190 |
16. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. |
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. |
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2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183. |
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3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
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Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 28 Acquisizione di informazioni |
17. I mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso ed i dati di competenza economica rispettano i criteri di codifica secondo quanto previsto dall’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. |
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4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5. |
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5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
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L’articolo 20 detta i principi fondamentali in materia di gestione delle entrate, attraverso le fasi dell’accertamento, riscossione e versamento (commi 1-4), e delle spese, attraverso le fasi dell’impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento (commi 5-14) ed in materia di residui (commi 15-16). I principi sono ricavati dalla disciplina vigente, della quale non viene riproposta la normativa considerata di dettaglio.
Si osserva peraltro che le disposizioni dei commi 1 (fasi di gestione dell’entrata), 3 (riscossione), 4 (versamento), 5 (fasi di gestione della spesa), 13 (liquidazione) corrispondono a norme del decreto legislativo n. 267/2000 derogabili dai regolamenti di contabilità degli enti locali ai sensi dell’articolo 152, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 267.
Può conseguentemente dubitarsi della possibilità di riconoscere queste disposizioni come principi fondamentali.
Alcune limitate differenze si riscontrano con riferimento al comma 7, che disciplina la costituzione automatica di impegno su determinati stanziamenti a seguito dell’approvazione del bilancio, che usa una diversa definizione per gli oneri del personale dipendente (lettera a)) rispetto a quella della normativa vigente (art. 183, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 267/2000) e che estende la disciplina per gli oneri finanziari dei mutui anche alle aperture di credito (lettera b)).
Si ricorda che la possibilità per gli enti locali di contrarre aperture di credito è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto l’articolo 205-bis del D.Lgs. n. 267/2000)
Con riferimento alla disciplina dei residui, lo schema di decreto si limita a riproporre unicamente le definizioni di residui attivi e passivi (commi 15-16), senza prevedere alcun principio in materia di conservazione dei medesimi.
Si osserva che lo schema di decreto non considera quale principio fondamentale il divieto di conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate entro il termine dell’esercizio, che costituiscono economie di spesa e concorrono, in quanto tali, a determinare i risultati finali della gestione.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005
Le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono la soppressione della seconda parte del comma 3 relativa alle modalità di effettuazione della riscossione (a mezzo di ordinativo di incasso).
Da un punto di vista formale è altresì previsto l’accorpamento dei commi 15 e 16 in un unico comma.
Articolo 21
(Risultati di amministrazione)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 21 Risultati di amministrazione |
Articolo 186 |
1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. |
1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. |
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Articolo 187 |
2. L’avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento. |
1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. |
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2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato: |
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a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; |
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b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; |
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c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; |
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d) per il finanziamento di spese di investimento. |
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3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati. |
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Articolo 188 |
3. L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto, è applicato al bilancio di previsione in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione. |
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
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L’articolo 21 detta i principi in materia di risultati di amministrazione.
Si osserva peraltro che la disposizione del comma 1 (risultato di amministrazione), corrisponde ad una norma del decreto legislativo n. 267/2000 derogabile dai regolamenti di contabilità degli enti locali ai sensi dell’articolo 152, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 267.
Anche in tal caso, può dubitarsi della possibilità di riconoscere questa disposizione come principio fondamentale.
Tra le norme vigenti, non viene considerata quale principio fondamentale la destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione a finalità specifiche (articolo 187, comma 2, D.Lgs. n. 187/2000).
Ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 187/2000, l'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
Articolo 22
(Principi per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spese)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 22 Principi per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese |
Articolo 191 |
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente stanziamento del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria. Dell’impegno viene data comunicazione al terzo interessato. |
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. |
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2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. |
2. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. |
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione. |
3. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dei principi per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento quale debito fuori bilancio dell’ente. |
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. |
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5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
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L’articolo 22 reca i principi per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, ricavandoli dall’articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000.
Rispetto alla normativa vigente, i principi prevedono, al comma 3, la possibilità di riconoscere quali debiti fuori bilancio dell’ente, senza alcuna limitazione, i debiti derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in violazione dei principi per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese.
In base alla normativa vigente (art. 194, comma, lettera e), D.Lgs. n. 267/2000), il riconoscimento può avvenire nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'àmbito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Si ricorda che, in assenza del riconoscimento, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Si osserva in via generale che lo schema di decreto non prevede principi in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (disciplinati dall’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000).
Non è altresì considerato principio fondamentale il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge per gli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di ripiano (articolo 191, comma 5, d.lgs. n. 267/2000). Trattasi peraltro di norma derogabile ai sensi dell’articolo 152, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000.
Articolo 23
(Equilibri di bilancio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 23 Equilibri di bilancio |
Articolo 193 |
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. |
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
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L’articolo 23 detta il principio di equilibrio del bilancio.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005
Da un punto di vista meramente formale, le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono la ricollocazione degli articoli 24 (Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 25 (Programmazione degli investimenti) quali commi 2 e 3 dell’articolo 23 in esame.
Articolo 24
(Stato di attuazione dei programmi
e salvaguardia degli equilibri di bilancio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 24 Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio |
Articolo 193 |
1. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando anche atto del permanere degli equilibri generali finanziari di bilancio. In caso di accertati squilibri, sono adottati, contestualmente alla verifica, i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi. |
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. |
L’articolo 24 detta la disciplina di principio sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Rispetto alla disciplina vigente, non è considerato principio fondamentale l’obbligo per l’ente locale di attivarsi per ripristinare il pareggio qualora, in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo. I provvedimenti per il ripiano degli squilibri devono essere infatti adottati solo in caso di squilibri accertati.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005
Le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città - oltre a prevedere la ricollocazione dell’articolo in esame quale commi 2 dell’articolo 23 – prevedono l’aggiunta di un periodo finale che prevede che unitamente alla verifica degli equilibri finanziari di bilancio si analizzano i riflessi in termini economici e patrimoniali.
Articolo 25
(Programmazione degli investimenti)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 25 Programmazione degli investimenti |
Articolo 200 |
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l’organo deliberante, nell’approvare il progetto od il piano esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonché del permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale. |
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.
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L’articolo 25 detta la disciplina di principio in materia di programmazione degli investimenti, ricavandola dall’articolo 200 del decreto legislativo n. 267/2000.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005.
Come già ricordato, le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono la ricollocazione dell’articolo 25 quale comma 3 dell’articolo 23.
Articolo 26
(Principi per il ricorso
all’indebitamento)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 26 Principi per il ricorso all’indebitamento |
Articolo 202 |
1. Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge. |
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge. |
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata. |
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata. |
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Articolo 203 |
3. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: |
1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: |
a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; |
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; |
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. |
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
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Articolo 204 |
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1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. |
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2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: |
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a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; |
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b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; |
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c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; |
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d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; |
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e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; |
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f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto. |
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2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. |
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3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo. |
L’articolo 26 detta i principi fondamentali per il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali, riprendendo le disposizioni degli articoli 202 e 203 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il comma 1 dispone in particolare che il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti.
Si osserva che il richiamo generico alle forme e i limiti previsti dalle leggi vigenti sembrerebbe implicare l’applicabilità di tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 267/2000 – quali quelle che pongono vincoli più stringenti per l’indebitamento (art. 204) o prevedono limiti per la contrazione di aperture di credito (art. 205-bis) - e delle eventuali ulteriori specifiche disposizioni di legge in materia. Occorre valutare dunque la natura di principio fondamentale dell’articolo in esame.
Si ricorda peraltro che le limitazioni previste dalla legislazione statale al ricorso all’indebitamento possono giustificarsi come riconducibili più alla materia del coordinamento della finanza pubblica che a quella dell’armonizzazione dei bilanci.
Il comma 1 fa inoltre riferimento ai debiti fuori bilancio, per i quali, come già rilevato, non vengono dettati principi nello schema di decreto in esame.
Con riferimento al comma 2 (destinazione vincolata delle entrate derivanti da indebitamento),si osserva che tale disposizione corrisponde ad una norma del decreto legislativo n. 267/2000 derogabile dai regolamenti di contabilità degli enti locali ai sensi dell’articolo 152, comma 4, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 267.
Può conseguentemente dubitarsi della possibilità di riconoscere questa disposizione come principio fondamentale.
Anche il comma 3, in materia di condizioni per il ricorso all’indebitamento, corrisponde ad una norma considerata derogabile dall’articolo 152, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. La derogabilità sembra peraltro superata dalle modifiche apportate da varie disposizioni di legge all’articolo 204 del medesimo decreto legislativo che richiamano il rispetto dell’articolo 203 per l’assunzione di nuovi mutui e prevedono ulteriori limiti.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005.
Le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono, al comma 1, secondo periodo, un riferimento al ricorso all’indebitamento in luogo del riferimento, più limitato, al ricorso a mutui passivi.
Articolo 27
(Principi per la rilevazione e
dimostrazione dei risultati di gestione)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 27 Principi per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione |
Articolo 227 |
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. |
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. |
2. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 giugno dell’anno successivo. |
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133. |
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3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni. |
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4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. |
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5. Sono allegati al rendiconto: |
3. Al rendiconto è allegata una relazione finalizzata a fornire informazioni integrative, esplicative e complementari nel rispetto del principio della trasparenza. La relazione contiene: a) valutazioni in ordine allo stato di attuazione dei programmi; b) analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni e motivazione delle cause che li hanno determinati; c) indicazione dei criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche e finanziarie; d) dimostrazione della coerenza dei risultati finanziari con i risultati economici |
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6; |
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b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d); |
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c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. |
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6. (cfr. infra, art. 31 dello schema di decreto) |
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Articolo 231 |
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1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. |
Gli articoli da 27 a 30 dello schema di D.Lgs. in esame dettano i principi della legislazione nazionale volti a regolare in modo uniforme la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione degli enti locali.
Non sono richiamate dall’art. 27 dello schema in commento le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000, all’articolo 227, comma 2, finalizzate a regolare in dettaglio la procedura di approvazione del rendiconto, né quelle relative all’invio del rendiconto approvato all’organo regionale di controllo.
Quest’ultima esclusione pare trovare giustificazione nella riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001. L’articolo 130 Cost. che prevedeva che un organo della Regione esercitasse il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli enti locali, è stato infatti abrogato.
A seguito di tale abrogazione, sono
state raggiunte intese informali tra il Governo, le Regioni, l’ANCI e l’UPI,
grazie alle quali si è giunti ad una interpretazione condivisa della riforma
costituzionale sul tema dei controlli: dall’8 novembre 2001 gli enti locali
hanno infatti interrotto l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali
di controllo.
La sopravvenienza del sistema di controlli affidati ai CORECO dipende dunque,
allo stato, dalla sua previsione o meno nella normativa regionale, con
eventuali differenze da Regione a Regione.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005
Le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono, una modifica del comma 2 nel senso di sopprimere la disposizione che specifica il contenuto della relazione.
E’ altresì prevista la ricollocazione, quali commi finali dell’articolo in esame, delle disposizioni, parzialmente modificate, degli articoli 28, 29 e 30.
Articolo 28
(Conto del bilancio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 28 Conto del bilancio |
Articolo 228 |
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. |
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. |
2. Il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: |
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: |
a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; |
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; |
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. |
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. |
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3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui. |
3. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo. |
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo. |
4. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto. |
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto. |
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6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale. |
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7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
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Per ciò che concerne il conto del bilancio, l’articolo 28 riprende taluni commi dell’art. 228 del D.Lgs. n. 267, tralasciando quelli recanti disposizioni più specificamente procedurali relative al riaccertamento dei residui attivi e passivi prima dell’inserimento degli stessi nel conto del bilancio, nonché al riconoscimento agli enti locali della possibilità di individuare nel regolamento di contabilità ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005.
Le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono – oltre all’accorpamento del presente articolo con il precedente – una modifica del comma 2 (che diverrebbe la seconda parte del comma 4 dell’articolo 27).
Il citato comma 2 prevede che il contenuto del conto del bilancio comprenda distintamente, per residui e competenza, a) per l’entrata : le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa: le somme impegnate, con distinzione di quelle pagate e di quelle ancora da pagare.
Il testo concordato con la Conferenza Stato-città non reca tale specificazione, ma prevede che il conto del bilancio dimostri i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si concluda con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo pareggio e disavanzo.
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 29 Conto economico |
Articolo 229 |
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo principi di competenza economica. |
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. |
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. |
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. |
|
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo. |
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4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: |
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a) i risconti passivi ed i ratei attivi; |
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b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; |
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c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; |
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d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; |
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e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; |
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f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. |
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5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo. |
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6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: |
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a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi; |
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b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze; |
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c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; |
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d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; |
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e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. |
3. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati secondo le vigenti leggi. |
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: |
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a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%; |
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b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%; |
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c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%; |
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d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%; |
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e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%; |
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f) altri beni al 20%. |
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8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo. |
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9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. |
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10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160. |
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Articolo 232 |
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1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.
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L’articolo 29 riprende la disposizione dell’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa in via generale il contenuto del conto economico, prevedendo che esso sia dato dalle componenti positive e negative dell’attività dell’ente, evidenziate secondo principi di competenza economica.
Non è richiamato invece il comma dell’art. 229 volto a fissare i coefficienti di determinazione degli ammortamenti eventualmente compresi nel conto economico.
Quale principio fondamentale, l’articolo in esame afferma infatti che gli ammortamenti sono calcolati secondo le leggi vigenti.
Si ricorda inoltre che l’art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, gli enti locali adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.
Tale disposizione non è riproposta quale principio fondamentale dallo schema di decreto in esame.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005.
Le modifiche concordate tra il Governo e la Conferenza Stato-città prevedono – oltre all’accorpamento del presente articolo con l’articolo 27 – la soppressione del comma 2, che disciplina le caratteristiche strutturali del conto economico prevedendo in proposito che esso sia redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
E’ previsto altresì l’introduzione di una disposizione che riprende quale principio fondamentale il contenuto del richiamato articolo 232, che, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, gli enti locali adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.
Articolo 30
(Conto del patrimonio)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 30 |
Articolo 230 |
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. |
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. |
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. |
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. |
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. |
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. |
4. I criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono i seguenti, salvo diverse disposizioni da parte di leggi vigenti: |
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue: |
a) le immobilizzazioni immateriali e materiali e i beni mobili sono iscritti al costo; b) i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale; c) i censi, livelli ed enfiteusi sono iscritti in base alla capitalizzazione delle rendite al tasso legale; |
a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo; |
d) gli altri elementi dell’attivo e del passivo sono iscritti secondo le norme del codice civile. |
b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo; |
|
c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo; d) i mobili sono valutati al costo; e) i crediti sono valutati al valore nominale; f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale; g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile; h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo. |
5. I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sono conservati nel conto del patrimonio in apposita voce sino al compimento dei termini di prescrizione. |
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. |
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6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori. |
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7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari. |
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8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore. |
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9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
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L’articolo 30 dello schema riproduce i commi 1-3 dell’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo in via generale che il conto patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
L’articolo 30 indica inoltre, al comma 4, i criteri di iscrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi nel conto patrimoniale, facendo salve disposizioni diverse da parte di norme vigenti.
A questo proposito si rileva che i debiti sono iscritti nel conto patrimoniale secondo il valore nominale. Nell’art. 230, comma 4, lett. h) del D.Lgs. n. 267 si prevede invece che i debiti siano valutati secondo il valore residuo.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005.
Nello schema di decreto con le modifiche concordate con la Conferenza - oltre ad essere previsto l’accorpamento del presente articolo con l’articolo 27 - non figura tra i principi fondamentali in materia di redazione del conto patrimoniale la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 230 del D.Lgs. n. 267, in virtù della quale il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
Nello schema non è inoltre ripreso il comma 3 del suddetto articolo 230, in virtù del quale gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
Articolo 31
(Comunicazione alla Corte dei conti –
Sezione enti locali)
Schema di D.Lgs. ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 31 (Comunicazione alla Corte dei Conti – Sezione Enti Locali) |
Articolo 227 |
1. Gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo tempi, modalità e protocollo da stabilire con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Corte dei Conti. |
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti |
L’articolo 31 prevede l’invio alla Corte dei conti – Sezione enti locali dei rendiconti e degli altri documenti rilevanti per l’analisi finanziaria degli enti locali, anche attraverso strumenti informatici[7].
Si ricorda che la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), al comma 166, prevede l’obbligo per gli organi degli enti locali di revisione economico finanziaria di trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell’esercizio di competenza. Tale disposizione è esplicitamente finalizzata alla tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.
Il comma 167 della suddetta legge attribuisce inoltre alla Corte dei Conti il compito di definire unitariamente criteri e linee guida cui gli enti locali debbono attenersi nella predisposizione della suddetta relazione, la quale, in ogni caso, deve dare conto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento, previsto dall’art. 119, ult. co Cost., e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
Articolo 32
(Modelli contabili)
Schema di D.Lgs ricognitivo dei principi fondamentali |
Normativa vigente |
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Art. 32 (Modelli contabili) |
Articolo 160 |
1. Ai fini dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica i modelli approvati ai sensi dell’articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai seguenti principi fondamentali: |
1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati: |
a) per il bilancio di previsione: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione e ad evidenziare i risultati differenziali per dimostrare l’esistenza degli equilibri; |
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi; b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa; |
b) per il bilancio pluriennale: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione; |
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale; |
c) |
(cfr. comma 2) |
d) per il conto del bilancio: garantire le informazioni relative alle entrate accertate e riscosse ed alle spese impegnate e pagate e la redazione di appositi quadri riepilogativi che evidenzino i risultati della gestione di competenza e quella di amministrazione; |
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali; |
e) per il conto del patrimonio: garantire la rappresentazione patrimoniale dell’ente locale; |
g) i modelli relativi al conto del patrimonio; |
f) per il conto economico e prospetto di conciliazione: garantire la rappresentazione del risultato economico della gestione di competenza; |
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione; |
g) per il conto del tesoriere: garantire le informazioni atte a dimostrare, per la gestione residui e per quella di competenza, le somme riscosse e quelle pagate; |
d) i modelli relativi al conto del tesoriere; |
h) per il conto degli agenti contabili: garantire la dimostrazione dei movimenti di denaro e dei beni. |
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'articolo 227. |
c) per la relazione previsionale e programmatica: garantire la rappresentazione degli elementi strutturali dell’ente locale, dimostrare l’attendibilità e la veridicità delle previsioni di entrata ed evidenziare nell’ambito di ciascuna attività programmata le risorse necessarie per l’attuazione; |
2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. |
L’articolo 32 in commento detta i principi fondamentali cui debbono adeguarsi i modelli contabili, approvati ai sensi dell’art. 160 del già citato T.U.E.L.
Secondo la relazione illustrativa allo schema in esame, la redazione dei modelli assume particolare importanza in quanto rende possibile due importanti finalità: il confronto dei bilanci tra tutti gli enti locali e l’estrapolazione dei dati finanziari ed economici ai fini del consolidamento dei conti pubblici.
Modifiche concordate con la Conferenza Stato-città in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005.
Nel testo dello schema di decreto con le modifiche concordate in sede di riunione tecnica del 26 ottobre 2005 dalla Conferenza Stato- città ed autonomie locali, vengono altresì dettati principi fondamentali in materia di servizi economico finanziari negli enti locali.
In particolare, l’articolo 33 di tale schema prevede che negli enti locali le funzioni finanziarie siano svolte da apposito servizio, disciplinato con regolamento di organizzazione. Tale servizio, nel rispetto dei principi desumibili dalla vigente normativa, provvede alla verifica di veridicità delle impostazioni programmatiche e previsionali dei bilanci, alle rilevazioni e alle registrazioni dei fatti di gestione e al rilascio delle attestazioni di regolarità contabile, alla predisposizione del rendiconto e alla verifica degli equilibri di bilancio, segnalando i fatti che li pregiudicano.
Si ricorda che la disciplina del servizio economico e finanziario è contenuta nell’art. 153 del T .U. E. L.. I principi suesposti richiamano, in particolar modo, i commi 1, 4, 5 e 6 dell’art. 153.
Nello stesso articolo 33 sono poi dettati principi fondamentali relativi all’ organo di revisione contabile e finanziaria degli enti locali, il quale è eletto, secondo i principi stabiliti dalla vigente normativa (tale richiamo dovrebbe essere espunto, essendo l’articolo in esame la norma di principio in materia), dagli organi consiliari degli enti locali. Tale organo di revisione collabora con l’ente secondo le disposizioni dello statuto, formula pareri sulle impostazioni programmatiche, previsionali e di variazioni di bilancio, suggerendo anche ai consigli le misure atte ad assicurarne l’attendibilità; relaziona sul rendiconto della gestione; formula referti su eventuali gravi irregolarità di gestione, anche con denunce alle autorità giudiziarie.
Si ricorda, in proposito che la disciplina dell’attività di revisione economico-finanziaria degli enti locali è contenuta negli artt. da 234 a 241 che costituiscono il Titolo VII, parte II del T.U.E.L.. I principi sopraccitati sono in particolar modo ravvisabili nell’art. 234, comma 1 e nell’art. 239, comma 1, lett. a), b),d), e).
Le disposizioni del decreto
legislativo n. 267/2000
non richiamate dallo schema di decreto
Lo schema di decreto legislativo in esame, come più volte ricordato, ricava i principi in materia di armonizzazione traendoli dalla parte seconda (Ordinamento finanziario e contabile) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000.
Ai fini di una verifica della indicazione nello schema di decreto di tutti i principi previsti dalla legislazione vigente, si riporta un breve elenco delle disposizioni della citata parte seconda, titoli I-VII, non considerate quali principi fondamentali.
Si segnala che non sono riportate le disposizioni che il d.lgs. n. 267/2000 considera derogabili dal regolamento di contabilità.
Si ricorda in proposito che lo schema di decreto in esame riguarda unicamente la materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e non quella del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Di conseguenza alcuni principi possono non essere riprodotti in quanto riferibili a questa seconda materia: tra questi rientrano sicuramente i principi generali in materia di finanza propria e derivata (art. 149 D.Lgs. n. 267/2000).
Per altre disposizioni può apparire problematico rilevare se l’omissione sia dovuta al fatto che la norma è stata considerata norma di dettaglio o al fatto che non è stata ritenuta riconducibile alla materia dell’armonizzazione dei bilanci.
Tra le norme del Titolo I (Disposizioni generali), le disposizioni di maggior rilievo non comprese nello schema di decreto sono le seguenti:
§ l’articolo 152, sul regolamento di contabilità;
§ l’articolo 158, sul rendiconto dei contributi straordinari;
§ l’articolo 161, sulle certificazioni di bilancio.
Tra le disposizioni del Titolo II (Programmazione e bilanci), non sono considerate le norme sugli allegati al bilancio di previsione (art. 172), sui valori monetari (art. 173) e sul procedimento di approvazione del bilancio (art. 174).
Tra le disposizioni del Titolo III (Gestione del bilancio), non sono considerati:
§ l’articolo 192, sulle procedure le determinazioni a contrattare;
§ l’articolo 194, sul riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
§ l’articolo 195, sull’utilizzo di entrate a specifica destinazione;
§ l’articolo 196, che detta i principi in materia di controllo di gestione.
Tra le disposizioni del Titolo IV (Investimenti), non sono considerati:
§ l’articolo 201, sul finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario;
§ l’articolo 205-bis, sulla contrazione di aperture di credito;
§ l’articolo 206, sulla delegazione di pagamento.
Non è poi considerato l’intero Titolo V, in materia di tesoreria degli enti locali.
§ Tra le disposizioni del Titolo VI (Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione), non è considerato l’articolo 232, che consente agli enti locali, per la predisposizione del rendiconto della gestione, di adottare il sistema di contabilità che più ritengono idoneo alle proprie esigenze.
Non è infine considerato l’intero Titolo VII, in materia di revisione economico-finanziaria.
Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici
[1] Recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla riforma del titolo V della Costituzione (L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).
[2] Nel 1999 è stata introdotta la classificazione funzionale COFOG come classificazione di riferimento del bilancio dello Stato e dal 2000 è stata adottata la nuova classificazione economica.
[3] Corte dei Conti, Sezioni riunite, Parere n. 2/2004 (5/7/2004), espresso su di un testo precedente a quello in esame.
[4] (SIOPE) sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (art. 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311). Si segnala a tale proposito il Decreto ministeriale 18 febbraio 2005, recante “Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Si veda inoltre infra la scheda relativa all’articolo 7 del testo in esame.
[5] La Giunta regionale ripartisce le UPB per capitoli secondo l’assegnazione che decide di farne ai dirigenti amministrativi i quali divengono, per questo, titolari della loro gestione e responsabili della relativa rendicontazione (comma 9). La legge pone solo il criterio direttivo per il quale a ciascun centro di responsabilità amministrativa (secondo l’articolazione amministrativa della regione) siano assegnate “le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati “.
Per introdurre e rendere efficace il controllo interno, inoltre, la regione deve “adottare misure organizzative” idonee a questo scopo (comma 10). Il principio posto dal decreto legislativo richiede che l’intera attività amministrativa della regione sia sottoposta al controllo dei costi e dei relativi rendimenti. In particolare, per quanto attiene al bilancio, richiede che siano sottoposte a controllo e a verifica di corrispondenza le decisioni organizzative assunte e la corretta quantificazione “delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa”.
[6] v. artt. 151, 153 e 162 - D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
[7] Lo schema di decreto in esame ha dunque recepito le osservazioni sollevate dalla Corte dei Conti, nel parere reso in data 5 luglio 2004. Essa aveva infatti rilevato l’opportunità di richiamare tra i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici quanto previsto dal comma 6 dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 28, comma 6 del D.Lgs. 289/2002.