XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2006 - Emendamenti approvati dalla Camera dei deputati - A.C. 6177 e A.C. 6177-A
Serie: Progetti di legge    Numero: 835    Progressivo: 5
Data: 21/12/05
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
AC n.6177/14   AC n.6177-A/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Finanziaria 2006

A.C. 6177 e A.C. 6177-A

Emendamenti approvati dalla Camera dei deputati

n. 835/5

 

XIV LEGISLATURA
21 dicembre 2005


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

Consiglieri:

Chiara MARTUSCELLI (tel. 2852)

Documentaristi:

Laura BELLINI (tel. 2523)

Gian Paolo BOSCARIOL (tel. 2513)

Francesca CORICA (tel. 3075)

Segretari:

Anna Maria PAZZAGLINI (tel. 9932)

Gabriella TRICARICO (tel. 2233)

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: BI0900a.doc


I N D I C E

 

 

 

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 3613), i testi approvati dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 3613-A), dall'Assemblea del Senato (A.C. 6177), dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 6177-A) e dall'Assemblea della Camera (A.S. 3613-B)3

Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 6177) approvati dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati25

Appendice 1 - Riepilogo degli effetti sulle tabelle degli emendamenti approvati dalla V Commissione bilancio della Camera al disegno di legge finanziaria (A.C. 6177)131

§      TABELLA A. 133

§      TABELLA B.. 136

§      TABELLA C.. 137

§      TABELLA D.. 139

§      TABELLA E.. 140

Maxi emendamento al disegno di legge finanziaria (A.C. 6177-A) approvato dall’Assemblea della Camera. 143


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 3613), i testi approvati dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 3613-A), dall'Assemblea del Senato (A.C. 6177), dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 6177-A) e dall'Assemblea della Camera (A.S. 3613-B)

 


 

Titolo

A.S. 3613

A.S. 3613-A

A.C. 6177

A.C. 6177-A

A.S. 3613-B

 

Articolo

Articolo

Articolo 1:

Articolo 1:

Articolo 1:

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1-4

1-4

1-4

Fondi di riserva

2
Stralciato

 

 

 

 

Destinazione dei maggiori proventi delle dismissioni immobiliari all’ammortamento del debito pubblico

 

 

 

4-bis

5

Contenimento delle spese per consumi intermedi

3, co. 1

3, co. 1

5

5

6

Frazionamento della spesa del bilancio dello Stato per dodicesimi

 

 

 

5-bis
e 5-ter

7-8

Contenimento delle spese per consulenze, di rappresentanza e per auto di servizio

3, co. 2-4

3, co. 2-4

6-8

6-8-bis

9-11

Non applicazione per gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni di contenimento delle spese

 

 

 

8-bis

12

Contenimento delle spese per investimenti fissi lordi discrezionali

4, co. 1

4, co. 1

9

9

13

Contenimento spesa centri di accoglienza

-

4, co. 2

10

10

14

Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese

5

5

11-12

11-12

15-16

Istituzione di un fondo presso il Ministero e le attività dei beni culturali per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali

 

 

 

 

17

Incremento del fondo di funzionamento della Corte dei conti

 

 

 

 

18

Finanziamento emittenti televisive locali

 

 

 

12-bis

19

Flessibilità del bilancio

6

6

13

13

20

Sospensione di impegni di spesa e titoli di pagamento

 

 

 

co. 13-bis

21

Limitazioni all’acquisto di beni e servizi della P.A.

 

 

 

 

22

Monitoraggio compravendita di immobili

 

 

 

 

23-26

Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza

7

7

14-15

14-15

27-28

Istituzione del Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri

 

 

16

16

29

Interventi volti alla soluzione di crisi industriali

 

 

17

17

30

Convenzione tra Ministero dell’economia e Poste Italiane Spa per tasso di interesse sulle giacenze dei conti correnti

 

 

18

18

31

Rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio sicurezza delle Nazioni Unite

 

 

19

19

(v. 235)

Personale in servizio del Ministero degli affari esteri per missione IRAQ

 

 

20

20

(v. 238)

Limitazione dei pagamenti (ANAS, Fondo innovazione tecnologica, Spese per investimenti fissi lordi)

8, co. 1-3

8, co. 1-3

21-23

21-23

32-34

Limitazione dei pagamenti dei titolari di contabilità speciali di tesoreria

8, co. 4-6

8, co. 4-6

co. 24-26

co. 24-26

35-37

Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati

9

9, co. 1-3

27-29

27-29

38-40

Rideterminazione della quota del fondo patrimoniale dell’Istituto del credito sportivo

 

 

 

 

41

IVA agevolata per l’energia elettrica impiegata da consorzi di bonifica

 

 

 

80-bis

42

Finanziamento delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio

-

9, co. 4-6

30-32

30-32

43-45

Riassegnazioni di entrate

10, co. 1

10, co. 1

33

33

46

Assegnazione di risorse al Consiglio di Stato e ai TAR

10, co. 2

10, co. 2

34

34

47

Versamento accantonamenti enti pubblici

11

11

35-36

35-36

48-49

Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato

12

12

37

37

50

Trasmissione, conservazione e riproduzione informati­ca di corrispondenza e di atti

 

 

 

37-bis

51

Individuazione e applicazione di parametri di prezzo-qualità per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

37-ter-37-septies

Soppressi

Composizione delle commissioni giudicatrici della Consip SpA

 

 

 

co. 37-octies-37-nonies

Soppressi

Riduzione dei costi della politica

13, co. 1-8

1, co. 1-8

38-45

38-45

52-59

Applicazione disposizioni di riduzione della spesa del servizio consultivo tributario; riduzione indennità organi di vertice della Scuola superiore dell’economia

 

 

 

 

60

Relazione sull’attuazione delle disposizioni

13, co. 9

13, co. 9

46

46

61

Riduzione compensi spettanti ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura, dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)

13, co. 10

13, co. 10

47

47

62

Utilizzo economie derivanti dalla riduzione dei costi della politica

 

 

 

48

63

Non applicazione delle disposizioni dei commi 56-60 e 63 agli enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale

 

 

 

48-bis

64

Autofinanziamento delle Authorities

14

14

49-55

49-55

65-71

Attribuzione all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze in materia di sorveglianza della sicurezza ferroviaria.

 

 

 

 

67, ultimo periodo

Autofinanziamento delle Agenzie fiscali

15

15

56-61

56-61

72-77

Rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 166, e di ulteriori interventi infrastrutturali

16, co. 1

16, co. 1

62

62

78

Fusione della società Infrastrutture SpA nella Cassa depositi e prestiti SpA

 

 

 

62-bis-62-sexies

79-83

Interventi nel settore ferroviario

17

17

65

65

84

Esclusione dell’esecuzione forzata su limiti di impegno

 

 

 

 

85

Disposizioni riguardanti il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e beni immobili di Ferrovie Spa

 

 

 

 

86-88

Disposizioni sul patrimonio di enti soppressi e relativo trasferimento

 

 

 

276-septies-276-decies

89-90

Liquidazioni gravemente deficitarie e liquidazioni coatte amministrative degli enti soppressi di cui all’art. 9 del D.L. n. 63/2002

 

 

 

 

91

Contributi per le fiere

 

 

 

62-septies

92

Dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza

16, co. 2

16, co. 2

63

63

93

Immobili vicini all’aeroporto di Milano Malpensa

 

16, co. 3

64

64

94

Interventi nel settore ferroviario

17

17

65

65

v. co. 84

Sviluppo dell'industria per la difesa

 

17-bis

66

66

95

Contratto di programma Poste

18

18

67

67

96

Missioni di pace

19

19

68

68

97

Partecipazione dell’Italia al G8 per cancellazione del debito Paesi poveri

 

 

 

 

98

Contributo per partecipazione a iniziative internazionali di vaccinazione

 

 

 

 

99

Protezione civile

20, co. 1

20, co. 1

69

69

100

Contributo per i campionati mondiali di ciclismo

 

 

 

69-bis

101

Stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po

 

20, co. 2

70

70

102

Trasferimento delle funzioni di gestione del demanio idrico

 

20, co. 3

71

Soppresso

 

Fondo per la ristrutturazione in favore dell’autotrasporto merci

 

 

72 e 74

72 e 74

Soppresso

Interventi in materia di autotrasporto

 

 

 

 

103-112

Copertura dell’onere per interventi autotrasporto

 

 

73

73

113

Contributo di solidarietà nazionale in favore della regione Sicilia

 

 

75

75

114

Proroghe di agevolazioni fiscali

21, co. 1-12

21, co. 1-13

76-87

76-80, 81-87

115-127

Pubblicità nelle manifestazioni sportive dilettantistiche

 

 

 

87-bis

128

Proroga deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante

21, co. 13

21, co. 14

88

88

129

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

 

 

 

88-bis

130

Tassazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni

 

 

 

 

131

Tassazione delle municipalizzate

 

 

 

 

132

Esclusione eventuali rimborsi per esenzioni ICI e enti ecclesiastici e no profit

 

 

 

 

133

Differimento termine TARSU

 

21, co. 15

89

89

134

Scambi culturali e scientifici

 

21, co. 16

90

90

135

Contributo Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO)

 

21, co. 17

Soppresso

 

 

Opere infrastrutturali fiera di Milano

 

21, co. 18

co. 91

co. 91

136

Limite minimo al versamento del debito e al rimborso del credito di imposta

 

21-bis

92

92

137

Patto di stabilità interno

22

22

93-103

93-102

138-150

Norme in materia di retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti

 

 

104

104

151

Compartecipazione comunale e provinciale all’IRPEF

23, co. 1

23, co. 1

105

105

152

Termini per l’accertamento dell’ICI

 

 

 

105-bis

Soppresso

Determinazione dei trasferimenti agli enti locali

23, co. 2-3

23, co. 2-3

106-107

106-107

153-154

Proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e scioglimento dei consigli comunali

 

 

 

107-septies 107-octies

155-156

Acquisti di beni e servizi degli enti locali e degli enti decentrati di spesa

 

 

 

107-bis
107-quinquies

157-160

Applicazione delle disposizioni sugli acquisti di beni e servizi degli enti locali e degli enti decentrati di spesa solo in caso di scostamenti

 

 

 

107-sexies

Soppresso

Sistema informativo operazioni degli enti pubblici - SIOPE

24

24

108

108

161

Finanziamento del Fondo nazionale per la montagna

 

 

 

108-bis

162

Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni

25

25

109

109

163

Esclusione dei comuni con meno di 3.000 abitanti dall’obbligo di redazione del conto economico

 

 

 

109-vicies

164

Proroga della sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali regionali all’IRPEF e delle maggiorazioni di aliquota dell’IRAP

 

 

 

109-undevicies

165

Attività di controllo della Corte dei conti sugli enti locali

 

 

 

109-bis, 109-ter
e 109 sexies

166-168

Funzioni di controllo della Corte dei Conti e ricorso ad esperti

 

 

 

109-septies

169

Estensione delle disposizioni del controllo da parte della Corte dei conti agli enti del Servizio sanitario nazionale

 

 

 

 

170

Ulteriori funzioni di controllo della Corte dei Conti

 

 

 

109-octies 109-decies

171-173

Trasmissione alla procura regionale della Corte dei conti degli atti di spesa

 

 

 

109-undecies

Soppresso

Tutela dei crediti erariali

 

 

 

109-duodecies

174

Assunzioni di personale da parte della Corte dei conti per l’esercizio delle funzioni di controllo

 

 

 

 

175

Concordato preventivo per i tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni

 

 

 

109-terdecies-109-duodevicies

Soppressi

Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d’intesa del 27 maggio 2005

26, co. 1

26, co. 1

110

110

176

Risorse contrattuali e per incentivazione della produttività biennio 2004-2005

26, co. 2-7

26, co. 2-7

111

111-116

177-182

Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007

27

27

117-120

117-120

183-186

Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato

28

28

121-122

121-122

187-188

Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario

29

29

123-131

123-131

189-197

Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale

30, co. 1-9

30, co. 1-3, 5-9

132-134, 136-140

132-134, 136-140

198-200, 202-206

Riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali degli enti locali

 

30, co. 4

135

135

201

Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale

31

31

141-154

141-149, 150-154

207-215, 219-223

Rimborsi e indennità per missioni all’estero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

149-bis
149-ter

216-217

Trasferimento personale ATA degli enti locali alle
dipendenze dello Stato

 

 

 

149-quater

218

Interpretazione autentica dell’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001

 

 

 

154-bis

224

Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993 (assegno ad personam)

 

 

 

154-quater

226

Vicedirigenza

32

32

155

155

227

Mobilità

33

33

156-158

156-158

228-230

Definizione agevolata nei giudizi di responsabilità contabile

 

 

 

231-bis-231-ter
231-quater

231-233

Rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio sicurezza delle Nazioni Unite

 

 

19

19

234

Funzionamento dell’Alto Commissario anticontraffazione

 

 

 

 

235

Personale in servizio del Ministero degli affari esteri per missione IRAQ

 

 

20

20

236

Proroga contratti a tempo determinato

34

34

159-167

159-167

237-245

Assunzioni di personale

35

35, co. 1-8

168-175

168-175

246-253

Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione

 

 

 

175-bis
175-ter

254-255

Definizione del contenzioso in materia di IVA per i servizi di vigilanza privata

 

 

 

175-quater

Soppresso

Organi di certificazione dei contratti di lavoro

 

35, co. 9

176

176

256

Assunzioni di personale di Polizia penitenziaria

 

35, co. 10

177

177

257

Modifica del contributo per la proroga del rapporto di lavoro di lavoratori socialmente utili

 

 

 

177-bis

258

Dirigenti e personale delle Forze di Polizia

 

 

178-181

178-181

259-262

Gestioni previdenziali

36, co. 1-5

36, co. 1-5

182-186

182-186

263-267

Assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia per i lavoratori industria mineraria siciliana

 

36, co. 6

187

187

268

Rimodulazione risorse TFR

 

 

 

 

269-271

Indennizzo in favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica

 

36, co. 7

188

188

272

Finanziamento degli accordi relativi al trattamento di malattia degli addetti ai pubblici servizi di trasporto

 

 

 

188-bis

273

Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale

37

37

189-190

189,
189-bis, 189-ter

274-276

Automatismi dell’addizionale per copertura disavanzi sanitari

 

 

 

 

277

Livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale

 

 

 

190

278

Concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi finanziari regionali

38, co. 1-2

38, co. 1-2

191-192

191-192

279-280

Evidenziazione andamenti negativi spesa sanitaria per regione

 

 

 

 

281

Prenotazione delle prestazioni rientranti nell'àmbito dei livelli essenziali di assistenza

38, co. 3-5

38, co. 3-5

193-195

193-195

282-284

Interventi di costruzione, ristrutturazione e adegua­mento di presìdi ospedalieri

39, co. 1

39, co. 1

196

196

285

Donazione di attrezzature sanitarie ai Paesi in via di sviluppo o in transizione

39, co. 2-3

39, co. 2-3

197-198

197-198

286-287

Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS)

39, co. 4-5

39, co. 4-5

199-200

199-200

288-289

Compiti della Commissione unica sui dispositivi medici

39, co. 6

39, co. 6

201

201

290

Certificazione dei bilanci degli enti sanitari

39, co. 7

39, co. 7

202

202

291

Mobilità sanitaria interregionale

39, co. 8

39, co. 8

203

203-203-bis

Soppressi

Rimodulazione dei livelli essenziali di assistenza

 

39, co. 9-10

39, co. 9-10

204-205

204-205

292-293

Esclusione dall'assoggettamento a procedure di esecu­zione forzata

39, co. 11

39, co. 11

206

206

294

Disposizioni finanziarie e organizzative concernenti l'Agenzia Italiana del Farmaco

39, co. 12-15

39, co. 12-15

207-210

207-210

295-298

Esenzione dall’IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona

 

 

 

210-bis

299

Medici specializzandi

 

 

 

210-ter-210-quater

300

Piani di investimento immobiliare da parte dell’INAIL

 

 

 

 

301

Finanziamento programma straordinario ricerca oncologica

 

 

 

 

302-304

Finanziamento Istituti zooprofilattici

 

 

 

 

305

Abrogazione dell’aliquota IVA ridotta per prestazioni socio-assistenziali

 

 

 

210-quinquies

306

Farmaci di automedicazione

 

39, co. 17

211

211

307

Norme concernenti l’Agenzia per i servizi sanitari regionali e nomina dei vertici

 

39, co. 16

212-213

212-213

308-309

Attuazione del programma di edilizia sanitaria: Disciplina degli Accordi di programma delle regioni

 

 

214-216

214-216

310-312

Incentivi per la ricerca farmaceutica

 

 

217-221

217-221

313-317

Disciplina delle erogazioni dei contributi ai ciechi

 

 

 

 

318

Modificazioni alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56

40

40

222-227

222-227

319-324

Ammortamento beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività di trasporto e distribuzione del gas, di gestione della rete elettrica nazionale e di distribuzione di energia elettrica

 

 

228 e 229-331

228-331

325-328

Concessione di beni artistici e storici agli enti territoriali

 

 

 

228-bis

Soppresso

Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati

41

41

Soppresso

 

 

Grandi reti di trasmissione di energia

42

42

Soppresso

 

 

Aggiornamento sanzioni

43

43

232

232

329

Violazioni di disposizioni relative al settore oleario

 

 

 

232-bis

Soppresso

Fondo famiglia e solidarietà

44

44

233

233

330

Assegno per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e nel 2006

 

 

234-238

234-238

331-334

Completamento processo di trasformazione Poste italiane

 

 

 

237-bis

Soppresso

Deduzioni per le baby sitter

 

 

 

239, lett. a) 239-bis

Soppressi

Detrazioni per spese sostenute dai genitori per asili nido e deduzioni per le baby sitter

 

 

239

239, lett. b)

335

Modifica della legge n. 493/1999, in materia di infortuni domestici (Assicurazione delle casalinghe)

 

 

 

239-ter, 239-quater

Soppressi

Fondo garanzia mutui acquisto prima casa

 

 

 

239-quinquies

336

5 per mille per volontariato e ricerca

45

45

240-243

240-243

337-340

Ricerca biotecnologica

 

 

 

243-bis

341

Contributo Istituto di geofisica

 

 

 

243-ter

342

Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi fiscali

46,co. 1-3

46,co. 1-3

244-246

244-246

343-345

Cessione del “quinto”

 

46, co. 4

247

247

346

Accesso dei pensionati alle prestazioni creditizie agevolate dell’INPDAP

 

 

 

247-bis

347

Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori

47

47

248-249

248-249

348-349

Fondo per i progetti regionali di innovazione tecnologica nel settore della sicurezza

 

 

 

249-bis

350

Eliminazione della tassa sui brevetti

48

48

250-251

250-251

351-352

Detassazione della ricerca

49

49

252-254

252-254

353-355

Fatturazione dei beni ceduti in esenzione d’IVA a soggetti extracomunitari

 

 

 

254-bis

356

Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione

50

50

255-258

255-258

357-360

Riduzione del costo del lavoro

51

51

259-260

259-260

361-362

Proroga di termini contributivi per imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa

 

 

 

260-bis

363

Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL

52

52

261-262

261-262

364-365

Distretti produttivi

53

53

263-268

263-266, 387.4,
267-268

366-372

Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell’attività di ricerca avanzata nel settore della fisica

 

 

 

265-bis

Soppresso

Sovracanoni idroelettrici

 

 

 

268-bis

Soppresso

Proroga termine per l’applicazione dei limiti al possesso o alla gestione di reti di trasporto di energia e gas

 

 

 

268-quinquies

373

Iscrizione ai fini previdenziali delle imprese artigiane e commerciali alle camere di commercio

 

 

 

268-ter

374

Definizione dei criteri per le agevolazioni sulle tariffe elettriche

 

 

 

268-quater

375

Banca del Sud

54

54

269-271

269-271

376-378

Disposizioni in materia di strumenti del debito pubblico

 

 

 

271-bis-271-ter

379-380

Categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi

55

55

272-277

272-276
(273 e 277 soppressi)

381-384

Destinazione dei proventi di sanzioni e attribuzione di altre risorse al Fondo per l’usura

 

 

 

 

276-bis
276-ter

385-386

Delega di funzioni in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite

 

 

 

276-quater

387

Regime di transizione nell’attività di distribuzione di gas naturale

 

 

 

276-quinquies

soppresso

Abrogazioni conseguenti alle nuove disposizioni sul patrimonio di enti soppressi e relativo trasferimento e disposizioni sulle garanzie

 

 

 

276-sexies
e
276-undecies

Soppressi

Conversione dei mutui dello Stato, delle regioni e degli enti locali

 

 

 

276-duodecies

388

Cartolarizzazione di crediti

 

 

 

276-tedecies

389

Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane

 

55-bis

278

Soppresso

 

Trasferimento di autoveicoli

56, co. 1-3

56, co. 1-3

279-281

279-281

390-392

Proroga del regime transitorio per l’affidamento di servizi di trasporto regionale

 

 

 

281-ter

393

Proroga termine per il mantenimento degli affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale

 

 

 

281-bis

394

Gestione dei fondi pubblici da parte dei Confidi

 

56, co. 4

282

282

395

Promozione commerciale all'estero del settore turistico

 

56, co. 5-6

283-284

283-284

396-397

Sostegno al settore turistico

 

 

 

 

398

Criteri per l’attribuzione di case costruite da cooperative

 

56, co. 7

285

285

399

Diritto d’autore

 

56, co. 8

Soppresso

Soppresso

 

Effetti della cessione di immobili pubblici non adibiti ad uso abitativo

 

 

 

285-bis

400

Disposizioni in materia di personale impiegato per far fronte ad esigenze sanitarie, e nella lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali

 

56, co. 9-10

286-287

286-287

401-402

Deroga alle limitazioni per le assunzioni nei servizi veteri­nari degli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione all’emergenza sanitaria connessa all’influenza aviaria

 

 

288

288

403

Esclusione dalle limitazioni alla spesa pubblica dei progetti dell’Istituto Nazionale Fauna selvatica

 

 

289

289

404

Finanziamento Fondo bieticolo nazionale

 

 

290

290

405

Modernizzazione dei settori dell’agricoltura, pesca, acquicoltura alimentazione e foreste

 

 

291-292

291-292

506-407

Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica

 

 

293

293

408

Razionalizzazione degli acquisti da parte del servizio sanitario nazionale

 

 

 

 

409

Concessioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale

 

 

294

294

410

Utilizzazione delle risorse per cassa integrazione guadagni e proroga dei trattamenti straordinari

 

 

 

294-bis

411

Credito di imposta per il Sud

57

57

295

295

412

Finanziamento di interventi di risanamento nel settore agricolo

 

 

 

295-bis

413

Interventi ISA nel settore del commercio e della trasformazione di prodotti agricoli

 

 

 

295-ter

414

Servizio idrico integrato nel Mezzogiorno

 

 

 

co. 387.11 e 387.12

415-416

Interventi di ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare

58, co. 1

58, co. 1

296

296

417

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la concentrazione di imprese

 

 

297

297

418

Estensione del credito d’imposta per la concentrazione di imprese agli imprenditori agricoli

 

 

298

298

419

Modifiche alla disciplina in materia di imprenditorialità giovanile in agricoltura

 

 

299

299

420

Interventi in materia di agricoltura

58, co. 2

58, co. 2

300

300

421

Promozione filiere agro-energetiche

 

 

301

301

422

Norma interpretativa in materia di produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali

 

 

302

302

423

Regime speciale IVA per gli imprenditori ittici

 

 

 

302-bis

Soppressi

Disciplina di giuochi e scommesse ippiche

 

 

 

302-ter

424

Utilizzo delle immagini di gare ippiche da parte dell’UNIRE

 

 

 

302-quater e co. 367

425

Partecipazione del Ministero delle politiche agricole alla diffusione della cultura gastronomica

 

 

 

302-quinquies

426

Finanziamento di Agecontrol Spa per l’attività di controllo sugli ortofrutticoli freschi

58, co. 3

58, co. 3

303

303

427

Impiego di risorse attribuite all’ISMEA

 

 

 

303-bis

428

Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa

59

59

304

304

429

Indennità di maternità per le atlete

 

 

 

304-bis-304-ter-304-quater

Soppressi

Proroga di convenzioni per attività socialmente utili

 

 

 

304-quinquies

430

Contributo al Centro sperimentale di cinematografia

 

 

 

304-sexies

431

Disposizioni per la tutela dell’ambiente

60
co. 1-3 stralciati

 

 

 

 

Fondo per esigenze di tutela ambientale

60, co. 4

60, co. 1

305

305

432

Attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto

60, co. 5

60, co. 2

306

306

433

Bonifica e ripristino ambientale

60, co. 6-9

60, co. 3-6

307-310

307-310

434-437

Danni ambientali e sanzioni

60, co. 10-18

60, co. 7-15

311-319

311-319

438-443 e 445-450

Disciplina fiscale dell’indennità di occupazione di terreni con determinate caratteristiche

 

 

 

 

444

Finanziamento di infrastrutture per l’Autorità portuale di Manfredonia

 

 

 

319-bis

451

Subconcessioni dell’ANAS

 

 

 

319-ter

452

Interventi abitativi per agevolare la mobilità del personale della pubblica amministrazione

 

 

 

319-quater

453

Disposizioni in materia di carte d’identità elettronica

61
stralciato

 

 

 

 

Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica

62
stralciato

 

 

 

 

Contributi per l’editoria

63

63

320-331

320-331

454-465

Imposta sul materiale pornografico ed esclusione delle trasmissioni di carattere pornografico dall’IVA ridotta

 

 

 

331-ter-331-quater

466-467

Personale dei rami d’azienda ceduti dai concessionari della riscossione.

 

 

 

331-bis

468

Disposizioni in materia di revisione delle rendite catastali

 

 

 

331-quinquies--331-vicies semel

Soppressi

Rivalutazione di beni d’impresa e di aree edificabili

64

64

332-339

332-339

469-476

Interpretazione di disposizioni limitative dell’attività dei concessionari della riscossione

 

 

 

339-bis

477

Demanio

65

65

340-341

340-341

478-479

Finanziamento di progetti infrastrutturali mediante i fondi dell’INAIL

 

 

 

341-ter

480

Regime tributario fondi comuni d’investimento immobiliare

 

 

 

341-bis

481

Alienazione immobili della difesa

 

 

 

 

482

Concessioni idroelettriche

 

 

 

 

483-492

Sogin - maggiori entrate da componente tariffaria A2 sull’energia elettrica

 

 

 

 

493

Sospensione dei trasferimenti erariali per funzioni amministrative trasferite

 

 

 

 

494

Potenziamento lotta all’evasione fiscale nel settore immobiliare

 

 

 

 

495

Imposta sostitutiva cessione di immobili

 

 

 

 

496

Prezzo del valore degli immobili

 

 

 

 

497-498

Concordato fiscale

 

 

 

 

499-520

Aumento coefficiente di ammortamento per avviamento

 

 

 

 

521

Modifica al D.L. n. 203/2005, art. 11-quater, co. 2, ammortamento beni imprese settore energetico

 

 

 

 

522

Potenziamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale

 

 

 

110-bis-110-ter

523-524

Giochi

66,
co. 1-25, 27-28

66,
co. 1-25, 27-28

342-369

342-369

525-551

Limitazione all’esercizio della raccolta delle scommesse in sportelli distaccati

 

 

 

367

(v. co. 425)

Scommesse ippiche e raccolta a distanza gioco Bingo e lotterie

66, co. 26 e 29

66, co. 26 e 29

Soppressi

Soppressi

 

Capitale per l’iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati alla riscossione di tributi delle province e dei comuni

 

 

 

369-bis

Soppresso

Contratti di lavoro autonomo degli enti vigilati del Ministero politiche agricole

 

 

370

370

552

Documento unico di regolarità contributiva delle imprese

 

 

371

371

553

Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze degli studenti universitari

 

 

372-373

372-373

554-555

Istituzione del Fondo nazionale per le comunità giovanili presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

 

 

374

374

556

Monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale

 

 

375

375

557

Assunzioni effettuate da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste

 

 

376

376

558

Emittenti radiofoniche locali

 

 

377

377

559

Rete di telecomunicazione GSM per sicurezza traffico ferroviario

 

 

378

378

560

Bonifica di aree industriali

 

 

379

379

561

Finanziamenti in favore delle vittime del dovere

 

 

380-383

380-383

562-565

Partecipazione del CNR alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito di programmi ONU

 

 

384

384

566

Lavoratori marittimi esposti all’amianto

 

 

385

385

567

Attività negoziali della difesa e contributi pluriennali

 

 

 

 

568-571

Salvaguardia di disposizioni previgenti in materia di pensionamento

 

 

 

385-bis

Soppresso

Agevolazioni per segnali televisivi in tecnica digitale terre­stre nelle aree all-digital della Sardegna e della Valle d’Aosta

 

 

386

386

572

Interventi di protezione ambientale nel Gennargentu

 

 

 

386-bis

573

Contributo imprese editrici

 

 

387

387

574

Finanziamento di interventi per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali e soppressione del contributo per il Convegno internazionale interconfessionale

 

 

 

co. 387.77

575

Esenzione bollo

 

 

 

 

576

Dipendenti Agenzia del demanio

 

 

 

 

577

Finanziamento scuola

 

 

 

 

578

Incentivi alle PMI

 

 

 

 

579

Comitato italiano Paraolimpico – Promozione attività sportiva dei disabili

 

 

 

 

580

Ricerca nel settore oncologico

 

 

 

 

581

Autorizzazione all’utilizzazione di risorse all’ENAC

 

 

 

 

582

Insediamenti turistici di qualità

 

 

 

co. 387.65-387.75

583-593

Indennizzi ai cittadini ex-Jugoslavia

 

 

 

 

594

Divieto di assunzioni per fondazioni lirico-sinfoniche

 

 

 

 

595

Contratti co.co.co. stipulati Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

596

Semplificazioni in materia di alienazione degli immobili degli IACP

 

 

 

319-quinquies-319-octies

597-600

Tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti

 

 

 

co. 387.2

Soppresso

Sportello unico per le attività produttive

 

 

 

co. 387.4

Soppresso

Sanzioni in materia tributaria

 

 

 

co. 387.5 e 387.6

Soppresso

Obbligo denaturazione gasolio per uso di riscaldamento

 

 

 

co. 387.7

Soppresso

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti

 

 

 

co. 387.8-387.10

Soppresso

Legge obiettivo per le città

 

 

 

co. 387.13-387.23

Soppresso

Imposta sulla pubblicità per i servizi di trasporto pubblico locale

 

 

 

co. 387.24

Soppresso

Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica

 

 

 

co. 387.25-387.30

Soppresso

Accesso delle cooperative ai finanziamenti per il Mezzogiorno

 

 

 

co. 387.31-387.33

Soppresso

Confidi

 

 

 

co. 387.34

Soppresso

Disposizioni per l’internazionalizzazione delle imprese

 

 

 

co. 387.35-387.45

Soppresso

Reindustrializzazione e promozione industriale

 

 

 

co. 387.46

Soppresso

Esenzione fiscale per cessioni di computer

 

 

 

co. 387.47

Soppresso

Trasmissione telematica di atti relativi ad adempimenti amministrativi

 

 

 

co. 387.48-387.52

Soppresso

Corresponsione dell’imposta di bollo in misura forfetaria

 

 

 

co. 387.53

Soppresso

Autorizzazione di spesa

 

 

 

co. 387.54

Soppresso

Rimborso dell’IVA per i soggetti operanti in regime monofase

 

 

 

co. 387.55

Soppresso

Realizzazione di opere pubbliche mediante locazione finanziaria

 

 

 

co. 387.56-387.64

Soppresso

Erogazioni liberali in materia di beni culturali

 

 

 

co. 387.76

Soppresso

Fondi speciali e tabelle

67, co. 1-6

67, co. 1-6

388-393

388-393

601-606

Eccedenze di spesa

67, co. 7

67, co. 7

394

394

607

Fondi unici investimenti

67, co. 8

67, co. 8

395

395

608

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

68

68

396-399

396-399

609-612

 


Emendamenti al disegno di legge finanziaria (A.C. 6177)
approvati dalla V Commissione bilancio della
Camera dei deputati


Articolo 1, comma 4-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge il comma 4-bis che prevede che a decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato siano conferiti al Fondo ammortamento titoli di Stato. Eventuali diverse destinazioni di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

 

 


Articolo 1, commi 5-bis-5-ter

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter. In particolare, il comma 5-bis prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo in ciascun mese della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.

Ai sensi del comma 5-ter, al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative fra le unità previsionali di base ai sensi della vigente normativa.

0.1.4547.5

Giorgetti Alberto

AN

6.12 Nott.

Modifica il comma 5-bis, escludendo il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso dal divieto di assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.


Articolo 1, comma 8-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4549

Relatore

 

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 8-bis che esclude l’applicazione per le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, relative al contenimento delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

 


Articolo 1, comma 11 e 12-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.2404

Blasi

FI

7.12 Nott.

Modifica il comma 11, escludendo le emittenti radiotelevisive locali dall’ambito di applicazione della norma, relativa alla costituzione dei Fondi unici per i trasferimenti correnti alle imprese.

Introduce il comma 12-bis che prevede che i contributi alle emittenti radiotelevisive locali rimangano determinati complessivamente in 98,678 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.


Articolo 1, comma 13-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge il comma 13-bis che prevede che, qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa (riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli) sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro può disporre con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.

Analoga facoltà può essere esercitata, su segnalazione del Servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.

Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.


Articolo 1, comma 37-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.3384

Blasi

FI

5.12

Introduce il comma 37-bis che prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente.

 


Articolo 1, commi 37-bis-37-decies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi da 37-ter a 37-novies.

In particolare i commi da 37-ter a 37-novies riguardano i criteri per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi. A tal fine, è previsto che il Ministero dell'economia, anche attraverso Consip S.p.A., predisponga e metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità(comma 37-ter). Il Ministero dell'economia è altresì tenuto a predisporre e a mettere a disposizione la documentazione di gara e gli strumenti anche tecnici per l'individuazione dei relativi parametri di prezzo-qualità, rendendo disponibile periodicamente sul proprio sito internet l'oscillazione della misura minima e massima del parametro di prezzo-qualità per categoria merceologica (comma 37-quater). Al fine dell'individuazione dei parametri di prezzo-qualità, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione o al controllo interno trasmettono, anche in via telematica, al Ministero dell'economia la relazione annuale sull’acquisto di beni e servizi, contenente l'indicazione dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria.

Il comma 37-septies dispone che le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 1 luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Il comma 37-octies disciplina la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla Consip S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi, stabilendo che esse siano composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza e capacità professionale. Il sub-emendamento 0.1.4547.3 Crosetto ha soppresso i criteri di nomina dei componenti della Commissioni.

Il comma 37-novies abroga l'articolo 3 del D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325 relativo ai criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

0.1.4547.3

Crosetto

FI

6.12 Nott.

Modifica il comma 37-octies sopprimendo i criteri di nomina dei componenti della Commissioni ivi previsti.

Sopprime altresì le disposizioni introdotte dall’emendamento del relatore che prevedevano che il CIPE si costituisse in Comitato per la razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione con il compito di effettuare rilevazioni e studi nel settore della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi.


Articolo 1, comma 47       

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.2909

Leone Antonio

FI

5.12

Modifica il comma 47 prevedendo la riduzione del 10% delle indennità spettanti ai componenti togati del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.


Articolo 1, comma 48       

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4549

Relatore

 

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 48-bis che esclude le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale dall’applicazione delle disposizioni di cui ai seguenti commi volti a ridurre i “costi della politica”:

-commi 42 e 43 (riduzione del 10% delle indennità e compensi per incarichi di consulenza da parte delle P.A. e divieto di incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza),

-commi 44 e 45 (riduzione del 10% delle indennità e compensi corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo; consigli di amministrazione; organi collegiali comunque denominati, e divieto di incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria)

-comma 46 (relazione delle amministrazioni al ministro dell’economia e delle finanze sull’attuazione delle disposizioni in questione)

- comma 48 (destinazione delle economie di spesa derivanti dai precedenti commi al Fondo nazionale per le politiche sociali).


Articolo 1, commi 49-52

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4550

Relatore

 

6.12 Nott

Sostituisce i commi da 49 a 52.Rispetto alla precedente versione che prevedeva che dal 2007 le Autorità fossero finanziate dal mercato di competenza con conseguente soppressione dei finanziamenti previsti dalla Tabella C, la nuova formulazione del comma 49 prevede che a partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione siano finanziate dal mercato di competenza solo per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

I nuovi commi 50 e 51 recano disposizioni specifiche sulle contribuzioni destinate rispettivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La nuova formulazione del comma 50 prevede che, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni sia fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi. Per gli anni successivi, l’Autorità di può adottare variazioni entro il limite massimo del 2 per mille dei ricavi.

Il nuovo comma 51 stabilisce che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza e ne stabilisce le modalità di riscossione.In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25% dei valore complessivo dei mercato di competenza.

Il nuovo comma 52 dispone l’abrogazione di alcune norme che attualmente regolano forme di contribuzione degli operatori del mercato:

Conseguentemente:

in Tabella C vengono rifinanziate per gli anni 2007 e 2008 le autorizzazioni di spesa relative alla CONSOB, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 3.437;

2007: - 21.800;

2008: - 13.247.

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2006: -18.773;

2008: - 8.553.


Articolo 1, comma 62

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Sostituisce il comma 62 con una nuova formulazione che autorizza un contributo annuale di 197 milioni di euro (cfr. sub 0.1.4551.3) per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento:

a)  degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001;

b)  degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico, relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000;

c)  del potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all’1% delle risorse disponibili (cfr. sub 0.1.4551.9);

d)  della circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta tra Governo e Regione veneto e correlata alle opere del Passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al DPEF 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5% delle risorse disponibili;

e)  della realizzazione delle opere di cui al sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese, in una misura non inferiore al 2% delle risorse disponibili;

f)   del completamento del «sistema Accessibilità Valcamonica, SS 42 del Tonale e della Mendola, in una misura non inferiore allo 0,5% delle risorse disponibili

g)  della realizzazione delle opere di cui al sistema “Accessibilità della Valtellina”, per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

h)  del consolidamento, manutenzione e potenziamento di opere e infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione, per un importo pari a 10 milioni di euro per il triennio 2006-2008 (cfr. sub 0.1.4551.20);

i)   dell’interazione del Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al DPEF 2006-2009, in una misura non inferiore al 2% delle risorse disponibili;

l)   della realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, Pedemontana di Formia (cfr. sub. 0.1.4551.19), in una misura non inferiore all’1% delle risorse disponibili;

m)(…) (cfr. sub 0.1.4551.9);

m)della realizzazione delle opere di ammodernamento della SS12 Abetone e Brennero, con collegamento alla SP 450. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per 15 anni, a favore dell'ANAS;

n)  del completamento dell’Autostrada Asti-Cuneo e viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in misura non inferiore allo 0,5% delle risorse disponibili.

0.1.4551.3

Alberto Giorgetti

AN

7.12 Nott.

Modifica l’emendamento del relatore riducendo da 200 a 197 milioni di euro l’autorizzazione di spesa ivi prevista.

Inoltre aggiunge il comma 62-septies, che autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

Conseguentemente

Alla tabella B, Ministero dell’economia e finanze:

2006: -3.000;

2007: -3.000.

0.1.4551.19

Antonio Leone

FI

7.12 Nott.

Modifica l’emendamento del relatore alla lettera l) specificando che il finanziamento è destinato anziché genericamente al corridoio tirrenico, al tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, Pedemontana di Formia.

0.1.4551.20

Antonio Leone

FI

7.12 Nott.

Modifica l’emendamento del relatore alla lettera h) prevedendo, in luogo del contributo di 1 milione di euro per 15 anni, un contributo di 10 milioni di euro per il triennio 2006-2008 per le infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali.

Inserisce i commi da 331-quinquies a 331-vices semel, in materia di revisione delle rendite catastali (cfr. la relativa scheda).

0.1.4551.9

Sergio Rossi

Lega Nord

7.12 Nott.

Modifica l’emendamento del relatore alla lettera c) destinando al potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti con i capoluoghi di provincia interessati un importo pari all’1% delle risorse disponibili anziché dello 0,5%.

Sopprime la originaria lettera m) relativa alla destinazione di fondi in una misura non inferiore allo 0,5% delle risorse disponibili per la realizzazione delle opere di variante alla SS 47 Valsugana, tratto Pian degli Zocchi - Pove del Grappa.


Articolo 1, commi 62-bis-62-sexies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge i commi da 62-bis a 62-sexies che prevedono la fusione della società Infrastrutture S.p.A., per incorporazione, con effetto dal 1o gennaio 2006, nella Cassa depositi e prestiti S.p.A., la quale assume tutti i beni, diritti, e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture S.p.A., incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

 


Articolo 1, commi 69 e 69-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Modifica il comma 69 prevedendo che i contributi quindicennali stanziati per interventi ed opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali (26 milioni di euro), siano destinati nella quota di 7 milioni di euro alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nella quota di 5 milioni agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria (cfr. sub 0.1.4551.26).

A valere sulle medesime risorse, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici del 1980/81.

A valere sulle medesime risorse, è altresì concesso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 1 milione annuo dall’anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume Po, sentita l'Autorità di Bacino competente.

0.1.4551.26

Agostini

DS-Ulivo

7.12 Nott.

Modifica l’emendamento del relatore prevedendo che 5 milioni di euro siano utilizzati per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria.

0.1.4551.1

Guido Dussin

Lega Nord

7.12 Nott.

Modifica l’emendamento 1.4551 del relatore introducendo il comma 69-bis che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2006 a favore degli enti locali organizzatori dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’interno:

2006: - 2.000

2007: - 2.000

2008: - 2.000.


Articolo 1, comma 71       

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.127

identico a
1.128
1.123
1.130
1.125
1.135

Zanetta


Paniz
Parolo
Scherini
Boato
Zacchera

FI


FI
Lega Nord
FI
Misto
AN

6.12 Ant.

Sopprime il comma 71. Il comma disponeva, a sua volta, l’abrogazione dei commi 38, 39, 40 e 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le norme abrogate avevano disposto il trasferimento dalle regioni alle province composte per almeno il 95% da comuni classificati come montani della gestione del demanio idrico, nonché degli introiti provenienti dai canoni relativi alla utilizzazione del demanio stesso.


Articolo 1, comma 80-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Inserisce il comma 80-bis prevedendo l’applicazione del regime agevolato dell’IVA al 10% per l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.


Articolo 1, comma 87-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.3142 riformulato

Dussin Guido

Lega Nord

6.12 Pom.

Aggiunge il comma 87-bis che, recando una norma interpretativa del comma 11-bis dell’art. 90 della legge n. 289/2002, stabilisce l’esenzione dall’imposta per la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, negli impianti utilizzati dagli stessi soggetti rivolta all’interno degli impianti stessi per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti.


Articolo 1, comma 88-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.1646

Volonté

UDC

6.12 Pom.

Aggiunge il comma 88-bis che, novellando la legge n. 311 del 2004, introduce il comma 430-bis che estende anche alle imprese operanti con esercizi nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande l’applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già previste per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione.

Tali imprese devono comunque rispettare i limiti dimensionali previsti dal comma 430 (aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti).


Articolo 1, commi 93-103

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4549

0.1.4549.52

Relatore

Governo

 

7.12 Ant.

L’emendamento del relatore - come modificato dal sub-emendamento del Governo - ridefinisce le regole del Patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il 2006, disciplinato dai commi 93-103. In particolare:

modifica il comma 93 prevedendo l’esclusione dall’applicazione del Patto, limitatamente all’anno 2006, i comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti;

sostituisce il comma 94ridefinendo il vincolo all’incremento delle spese delle regioni nel 2006. In particolare:

§  ilcomplesso delle spese correntiper ciascuna regione nell’anno 2006 non può essere superioreal corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8% e, per il 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4% e del 2,5%.

§  Il complesso delle spese in conto capitale, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8% (rispetto al 6,9% previsto dal testo del Governo) e, per il 2007 e 2008, al complesso delle spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4%.

sostituisce il comma 95 ridefinendo il vincolo all’incremento delle spese degli enti locali nel 2006. In particolare, per l’anno 2006:

§   il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5% limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza, appositamente indicata, e diminuito dell’8% per i restanti enti locali. Per le comunità montane la riduzione è del 6,5%. Per l’anno 2007, per tutti enti locali si applica una riduzione dello 0,3% rispetto alle spese correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9% rispetto alle spese correnti dell’anno 2007.

§  il complesso delle spese in conto capitale, non può essere superiore, per l’anno 2006, all’ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1% (invece del 10% come previsto dal testo del Governo) e, per gli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4%.

%

Modifica i commi 96 e 97 escludendo dai vincoli del Patto di stabilità:

-         le spese per interessi passivi;

-         le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sia di parte corrente che in conto capitale;

-         le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

-         le spese sia di parte corrente che in conto capitale derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. A tal fine, il livello di spesa corrente e di conto capitale per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo, rispettivamente, per la riduzione del 3,8% e per l’aumento del 4,8%, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti.

Aggiunge il comma 98-bis che prevede che regioni ed enti locali possono effettuare spese di investimento in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti, nei limiti dei maggiori proventi derivanti da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche per l’alienazione di beni immobili e mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

Aggiunge il comma 98-ter che prevede che regioni ed enti locali possono effettuare spese di investimento in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti, nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui all’art. 1 del D.L. n. 203/2005.

Aggiunge il comma 98-quater che esclude, per il solo anno 2006, dal Patto le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dai fondi europei, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Sopprime il comma 101che introduceva una disposizione di coordinamento della disciplina del Patto di stabilità interno con le disposizioni di contenimento delle spese per consulenze, rappresentanza e autovetture che, a seguito dell’emendamento 1.4549 del Relatore, non si applicano più agli enti locali (cfr. comma 8-bis).

Modifica il comma 102 estendendo l’applicazione delle disposizioni sul monitoraggio ai comuni con popolazione tra 20.000 e 30.000 abitanti.

Sopprime il comma 103che fissava i limiti di spesa per gli enti locali in misura più o meno favorevole rispetto a quelli previsti al comma 95, in relazione al livello della spesa annua pro capite di ciascun ente considerata in rapporto alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004. La soppressione è disposta in conseguenza della ridefinizione delle regole del Patto.


Articolo 1, commi 105-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.164

Mariotti

DS-Ulivo

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 105-bis che proroga al 31 dicembre 2006 i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI, limitatamente all’annualità di imposta 2001 e successive.


Articolo 1, commi 107-bis-107-sexies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi da 107-bis a 107-sexies che, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, nonché al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, prevedono che le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai fini dell’acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale (comma 107-ter).

Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni Consip, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente (comma 107-quater). Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A. (comma 107-quinquies).

Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 107-quinquies si applicano a decorrere dal 1° luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea (comma 107-sexies).

 

 

Articolo 1, commi 107-septies-107-octies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4549

Relatore

 

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 107-septies che differisce al 30 aprile 2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2006 (fissato dalla normativa vigente al 31 dicembre).

Aggiunge il comma 107-octies che conferma per l’anno 2006 l’applicazione delle disposizioni che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali nell’ipotesi di mancata approvazione del bilancio entro i termini previsti.


Articolo 1, comma 108    

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

0.1.4547.1

Manzini

DS-Ulivo

6.12 Nott.

Il subemendamento all’emendamento 1.4547 del relatore modifica il comma 108 escludendo gli organi costituzionali dall’obbligo di procedere alla codificazione uniforme delle operazioni di incasso e pagamento che riguarda tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, necessaria per garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi.

 


Articolo 1, comma 108-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 108-bis che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006 per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

Per la copertura è stata utilizzata quota parte delle risorse autorizzate dall’emendamento 1.4548 del Relatore (incremento di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 delle risorse previste dall'art. 6, co. 2, della legge n. 428/1990, e dall'art. 1 del D.L. n. 90/2001, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti), approvato nella seduta notturna del 6 dicembre, che è risultata eccedente rispetto alle esigenze.

 


Articolo 1, commi 109-bis-109-duodecies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi da 109-bis a 109-quaterdecies. In particolare:

I commi da 109-bis a 109-sexies recano disposizioni in merito al controllo dalla Corte dei conti sui bilanci degli enti locali. In particolare, è previsto che gli organi di revisione contabile degli enti locali inviano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni e verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti. Con riguardo agli enti che non hanno rispettato l’obbligo di presentazione della relazione, riferisce ai Consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del Patto di stabilità.

Il comma 109-septies autorizza la Corte dei conti ad avvalersi di esperti esterni per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Il comma 109-octies, novellando l’art. 2 della legge di contabilità (L. 468/1978), modifica la disciplina della formazione del bilancio dello Stato stabilendo che il Governo debba tener conto, in sede di formulazione delle previsioni di spesa, degli esiti del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche effettuato dalla Corte di conti.

Il comma 109-noviesinterviene anch’esso sulle procedure di comunicazione alla Corte dei conti delle misure adottate dalle amministrazioni interessate in seguito ai controlli di gestione della Corte stessa, fissando un termine massimo (sei mesi dal momento della ricezione della relazione) entro il quale procedere a tale comunicazione.

I commi 109-decies e 109-undecies prescrivono l’invio alla competente procura regionale della Corte dei conti degli atti di spesa superiore a 1.000 euro delle pubbliche amministrazioni relativi al conferimento di studi e incarichi di consulenza ed a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 109-decies); alla determinazione delle indennità degli amministratori regionali e locali e dei componenti di organi della P.A o di società ed enti controllati (comma 109-undecies).

Il comma 109-duodecies introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 26 del R.D. 1038/1933, che, nel contesto del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, rinvia, per i procedimenti contenziosi, alle norme ed ai termini della procedura civile, in quanto applicabili e non modificati dal regolamento stesso.


Articolo 1, commi 109-terdecies-109-duodevicies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4549

Relatore

 

7.12 Ant.

Aggiunge i commi da 109-terdecies a 109-duodeviciesche prevedono per le regioni, le province e gli enti locali la possibilità di introdurre, relativamente ai tributi propri, un concordato preventivo di durata non inferiore a 2 anni a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006. La possibilità di avvalersi del concordato preventivo è prevista per i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

 

 

Articolo 1, comma 109-undevicies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.1913

Verro

FI

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 109-undeviciesche, novellando l’art. 1, comma 61, della legge n. 311/2004 conferma fino al 31 dicembre 2006 la sospensione della efficacia degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati dalle regioni e della maggiorazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

 

Articolo 1, comma 109-vicies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.1922

Dussin Guido

Lega Nord

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 109-vicies che esclude dall’obbligo della redazione del conto economico, aisensi dell’articolo 229 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

 


Articolo 1, commi 110-bis-110-ter

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi 110-bis e 110-ter, recanti disposizioni volte a potenziare nel triennio 2006-2008 l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale mediante appositi piani di intervento, da gestire e realizzare anche congiuntamente tra Ministero del lavoro, INPS ed INIAL, al fine di contrastare il lavoro sommerso e quello irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva.

In particolare il comma 110-bis fissa l'importo minimo dei maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi, nonché per sanzioni amministrative e civili, che gli enti sopra indicati dovranno conseguire grazie al potenziamento dell’attività ispettiva: tali importi sono pari ad almeno 420 milioni di euro per il 2006, e ad 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Per il conseguimento di tale obiettivo, il comma 110-ter autorizza il Ministero del lavoro ad assumere 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, in deroga al blocco delle assunzioni stabilito dalla legge n. 311/2004.

Ai fini della copertura dell’onere (20 milioni di euro per il 2006 e 30,5 milioni di euro a decorrere dal 2007) si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa sul Fondo per l’occupazione. A tal fine è ridotta da 40 a 5 milioni di euro a decorrere dall'ano 2006 la finalizzazione di spesa, a valere sulle risorse del Fondo, relativa alla flessibilità dell’orario di lavoro delle madri lavoratrici(ex art. 9, co. 1, della legge n. 53/2000). E’ altresì ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, la finalizzazione di spesa a valere sulle risorse del Fondo, prevista dall'art. 3, co. 8, della legge n. 448/1998, per agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.


Articolo 1, commi 117-118

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 117 riducendo da 230 a 222 milioni di euro per l'anno 2006 e da 335 a 322 milioni a decorrere dall'anno 2007 le risorse stanziate per la contrattazione collettiva nazionale.

Modifica il comma 118 aumentando da 100 a 108 milioni di euro per l'anno 2006 e da 170 a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 le risorse stanziate per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico.


Articolo 1, comma 120

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 120 prevedendo che ai fini degli indirizzi dettati in sede di contrattazione i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale.


Articolo 1, comma 122

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.275 riformulato

Castellani Carla

AN

6.12 Pom.

Modifica il comma 122 includendo gli istituti zooprofilattici sperimentali tra quelli che possono effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in deroga ai limiti di spesa previsti per le pubbliche amministrazioni (60% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003).


Articolo 1, comma 131

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.284

Alberto Giorgetti

AN

6.12 Pom.

Modifica il comma 131 escludendo dalla riduzione del 10% gli stanziamenti relativi alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell’Ispettorato centrale repressioni frodi.


Articolo 1, comma 133

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 133, lettera b)relativamente alladefinizione dell'aggregato relativo alle "spese di personale", sottoposto a riduzione, prevedendo che in tale aggregato rientrano le spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 


Articolo 1, comma 137

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 137 precisando che anche gli effetti prodotti delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno, in tema di limitazioni alle assunzioni per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono valutati nell'ambito del "tavolo tecnico" per la verifica degli adempimenti previsto all'art. 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005.


Articolo 1, comma 149-bis-149-quater

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi da 149-bis a 149-quater. In particolare:

Il comma 149-bis introduce norme di contenimento delle spese di personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che al personale che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, spetta un rimborso delle spese di viaggio in aereo nel limite delle spese per la classe economica, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili. È altresì abrogato il comma 5 dell'art. 12 della legge n. 836/1973 che prevedeva l’uso della prima classe per i dirigenti per i viaggi di servizio in aereo sia all’estero che all’interno del Paese.

Il comma 149-ter abroga il secondo comma dell’art. 3 del R.D. 941/1926, che riconosce ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione individuale all'estero la maggiorazione del 30% sulle indennità giornaliere spettanti ai dipendenti civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, comunque per un periodo non superiore ai 30 giorni.

Il comma 149-quater reca una norma interpretativa in merito al trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, di cui all’articolo 8, comma 2, della L. 124 del 1999. In particolare, si precisa che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.


Articolo 1, commi 154-bis-154-quater

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi da 154-bis a 154-quater. In particolare:

Il comma 154-bis detta una norma di interpretazione autentica volta a rendere inapplicabile ai dipendenti pubblici una disposizione relativa alla retribuzione nei giorni di festività nazionali ricadenti di domenica.

Il comma 154-ter dispone in merito al trattamento economico del personale dell’autorità per l’informatica della pubblica amministrazione. In particolare, la norma precisa che l'art. 42, co. 3, della legge n. 675/1996 si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico ivi previsto è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dal 1° gennaio 2006 e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.

Il comma 154-quater dispone che nel passaggio di carriera tra amministrazioni dello Stato, non si consideri, ai fini dell’eventuale assegno ad personam, le indennità di risultato.

 


Articolo 1, comma 175-bis e 175-ter

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Inserisce i commi 175-bis e 175-ter che recano novelle all’art. 1, co. 4 della legge n. 3/2003 prevedendo che l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione si avvalga di un vice commissario vicario, scelto dal Presidente del Consiglio, e di un vice commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio e di cinque esperti scelti tra i magistrati ordinari e gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.

0.1.4554.5

Antonio Leone

FI

7.12 Nott.

Inserisce il comma 175-quater che prevede l’estinzione con compensazione tra le parti delle spese processuali relative alle controversie in corso aventi ad oggetto l’IVA relativa a prestazioni di soli servizi di vigilanza e custodia svolti a mezzo di guardie giurate dipendenti presso gli istituti di vigilanza privata dal periodo dal 2 marzo 1983 al 29 dicembre 1993.

 


Articolo 1, comma 176    

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.192 riformulato

Maninetti

UDC

6.12 Pom.

Modifica la lettera a) del comma 176, introducendo il capoverso c-ter), in base al quale vengono abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro anche i consigli provinciali dei consulenti del lavoro limitatamente ai contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento. Tale inclusione opera esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento, e nel caso in cui non rechi oneri per la finanza pubblica.


Articolo 1, coma 177-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4549

Relatore

 

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 177-bische, novellando l’art. 8-bis del D.L. n. 203/2005, specifica che il contributo complessivo di 18 milioni di euro per il 2006, autorizzato per incrementare l’occupazione nelle regioni interessate dai programmi ricompresi nell’ambito dell’obiettivo 1 del QCS 2000-2006, ha carattere di una tantum.

La disposizione estende l’ambito dei comuni beneficiari - situati nelle zone obiettivo 1 - da quelli con almeno 300.000 abitanti a quelli con almeno 230.000 abitanti.

Si precisa altresì che tali risorse sono destinate alla proroga nel 2006 dei rapporti di lavoro LSU in atto (e non più solo per quelli a tempo determinato).


Articolo 1, comma 188-bis         

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.1286

Leone Antonio

FI

6.12 Pom.

Aggiunge il comma 188-bis che prevede che le somme residuali delle risorse stanziate a garanzia della spesa per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, in riferimento complessivamente al periodo 2004-2007, siano destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 148, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i trattamenti di malattia dei predetti lavoratori siano dovuti secondo le norme le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell’industria

 


Articolo 1, comma 189-bis-189-ter

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi 189-bis e 189-ter. In particolare:

Il comma 189-bis dispone nuovi adempimenti per le Regioni, che costituiscono requisiti per avere diritto alla quota integrativa del concorso statale alle spese del SSN. In particolare, sono dettate condizioni per la corresponsione dell’indennità di collaborazione informatica per i medici di medicina generale e i pediatri nonché per le prestazioni sanitarie aggiuntive deliberate dalle regioni.

Il comma 189-ter, novellando l'art. 50 del D.L. n. 269/2003, interviene sulla disciplina relativa alla tessera sanitaria, disponendo misure per garantire un maggiore rigore nel sistema di rilevazione dei dati sulle ricette mediche, al fine di consentire il contenimento della spesa sanitaria. In particolare:

a)  è disposta l’anticipazione al 31 marzo 2006 (rispetto al 30 giugno) del termine per la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari.

b)  è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, per lo sviluppo delle tecnologie che permettono la rilevazione dei dati della ricetta medica;

c)  dopo il comma 8 del D.L. n. 269/2003 sono inseriti i commi 8-bis-8-quinquies che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata o tardiva trasmissione dei dati della ricetta medica nei termini previsti o di mancanza di uno o più elementi nella ricetta. L'accertamento della violazione è effettuato dalla Guardia di finanza.

d)  dopo il comma 10 del D.L. n. 269/2003 è inserito il comma 10-bis che precisa che i dati delle ricette resi disponibili rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti.


Articolo 1, comma 192    

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 192precisando il criterio di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive (2.000 milioni di euro) destinate a coprire i disavanzi sanitari per gli anni 2002-2004 delle regioni. Il riparto avverrà sulla base del numero dei residenti, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.


Articolo 1, comma 196    

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 196 intervenendo sulla destinazione delle risorse residue destinate alla costruzione ed ammodernamento delle strutture ospedaliere, precisando che tali risorse siano utilizzabili anche per interventi volti a garantire l’adeguamento delle strutture ai requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente.


Articolo 1, commi 203 e 203-bis           

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 203, prevedendo l’accordo in sede di conferenza Stato regioni per la definizione del tetto massimo regionale per il rimborso delle prestazioni effettuate nei confronti di cittadini residenti in altre regioni.

Aggiunge il comma 203-bis che esclude le cure termali dall’ambito di applicazione della disciplina relativa al tetto massimo regionale.


Articolo 1, commi 210-bis-210-quinquies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi da 210-bis a 210-quinquies. In particolare:

Il comma 210-bisprevede che le regioni possono estendere il regime agevolatoper i tributi localideliberato nei confronti delle ONLUS, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

I commi 210-ter e 210-quater, novellando il D.Lgs. n. 368/1999, disciplinano i nuovi contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi (in luogo dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente) stabilendo i principi del trattamento retributivo e di quello previdenziale.E’ inoltre previsto l’incremento di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 delle risorse previste dall'art. 6, co. 2, della legge n. 428/1990, e dall'art. 1 del D.L. n. 90/2001, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti.

Il comma 210-quinquies sopprime il comma 467 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, che assoggettava all'aliquota IVA ridotta del 4 per cento una serie di prestazioni socio-assistenziali qualora effettuate da parte di cooperative e loro consorzi.


Articolo 1, comma 220

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 220limitando al solo anno 2006 la riduzione di 100 milioni di euro della spesa per l’edilizia sanitaria.


Articolo 1, comma 228-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4469

Fratta Pasini

FI

6.12 Pom.

Aggiunge il comma 228-bis che novellando l’articolo 27 del D.L. n. 269/2003, aggiunge il comma 13-bis che autorizza l'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito agli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai fini del recupero, della conservazione della manutenzione e della valorizzazione. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene.


Articolo 1, comma 231-bis, 231-ter e 231-quater

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4550

Relatore

 

6.12 Nott.

Aggiunge i commi da 231-bis a 231-quater. In particolare è previsto che, relativamente alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti per fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2006, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza (comma 231-bis).

La Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento (comma 231-ter). II giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposto della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello (231-quater).


Articolo 1, comma 232-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.2492

Marinello

FI

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 232-bis che prevede che costituiscano reato, da sanzionare ai sensi degli artt. 515 e 517 c.p., qualunque violazione delle disposizioni relative al settore oleario che riguardi quantitativi superiori ai 10.000 ettolitri, disponendo, altresì, che la metà delle risorse conseguentemente acquisite dallo Stato vengano assegnate all’Ispettorato centrale repressione frodi, per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare.


Articolo 1, commi 235-238

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Sostituisce i commi 235 e 236 prevedendo che in luogo del contributo di sostegno alle famiglie con bambini di età inferiore a tre anni sia erogato un contributo pari a 1.000 euro per ogni figlio nato, secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato nell’anno 2006 (comma 235). Il Ministero dell’economia e delle finanze, per la erogazione degli assegni, si avvale della Sogei Spa (comma 236).

Modifica il comma 237 diminuendo da 6 a 5 milioni di euro il limite di spesa entro il quale stipulare la convenzione con Poste Italiane S.P.A. per l’erogazione degli assegni;

Modifica il comma 238 riducendo da 800 a 795 milioni di euro l’autorizzazione di spesa complessiva per l’erogazione degli assegni per ogni figlio nato negli anni 2005 e 2006.

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 237-bis, che prevede che ai fini del definitivo completamento del processo di trasformazione di Poste italiane ai bilanci di esercizio 2005 e 2006 della società Poste italiane S.P.A. si applichino le previsione e le procedure di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 19 del DL 333/1992.


Articolo 1, comma 239, e commi 239-bis-239-quater

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Sostituisce il comma 239, che prevedeva un contributo di 632 euro annui per ogni figlio che frequenta gli asili nido, con due nuove disposizioni che, modificando il D.P.R. n. 917/1986, recano disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia. In particolare, la nuova formulazione del comma 239 aggiunge il comma 4-bis all’art. 12 del DPR 917/1986, con il quale è introdotta una deduzione dal reddito complessivo fino ad un massimo di 2.150 euro per le spese documentate sostenute dal contribuente per le persone addette (baby-sitter) all’assistenza ed alla cura dei bambini fino al compimento del sesto anno di età.

E’ inoltre modificato l’articolo 15 del DPR 917/1986, comma 1, prevedendo detrazioni per oneri relativi a spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 2.150 euro annui per ogni figlio ospitato.

Il comma 239-bis dispone che tali disposizioni si applichino a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005.

Aggiunge i commi 239-ter e 239-quater. Le disposizioni recano modifiche alla legge n. 493/1999, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici delle casalinghe. In particolare, l’assicurazione è estesa ai casi di morte, alle inabilità permanenti non inferiori al 26% (anziché al 33%), alle casalinghe fino a 70 anni (anziché 65 anni). Sono inoltre estese le ipotesi di esenzione dal contributo.

 

Articolo 1, comma 239-quinquies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

0.1.4552.1

Verro

FI

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 239-quinquiesche istituisce un fondo presso il Ministero dell’economia dotato di 10 milioni di euro per la concessione di garanzia di ultima istanza dagli intermediari finanziari bancari e non, per la contrazione di mutui diretti all’acquisto della prima casa da parte dei soggetti che rientrino in determinate condizioni.

Conseguentemente

Alla Tabella B, Ministero dell’economia e finanze:

2006: -10.000


Articolo 1, comma 243-bis-243-ter

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge i commi 243-bis e 243-ter.

Il comma 243-bis autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a costituire una fondazione allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli stati Uniti d’america (cfr. sub. 0.1.4552.2). A tal fine autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006, 20 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di euro per l’anno 2009

Il comma 243-ter autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, in favore dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) insieme al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGL4M), al fine di provvedere alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio, allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico/ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate.

0.1.4552.2

Giudice

FI

7. 12 Nott.

Sostituisce il comma 243-bisprevedendo che l’autorizzazione di spesa ivi previstasia destinata alla costituzione di una fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli stati Uniti d’America.


Articolo 1, comma 246    

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.3155

Crosetto

FI

6.12 Nott

Modifica il comma 246 prevedendo che il fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie, sia alimentato anche dall’importo dei conti correnti dormienti all’interno del comparto assicurativo, oltre che di quello bancario e finanziario.

 

 


Articolo 1, commi 247 e 247-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 247, lettera a), in materia di cessione del quinto, escludendo che la previsione secondo cui l’effetto della cessione decorre dalla notifica al debitore si applichi alle pubbliche amministrazioni.

Aggiunge il comma 247-bis che dispone che con decreto siano stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, anche per i pensionati, già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, anche per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP

 


Articolo 1, comma 249-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 249-bis che istituisce un fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2006, per la realizzazione di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza.

 


Articolo 1, commi 250 e 251

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.3149

Leone Antonio

FI

6.12 Nott

Sostituisce i commi 250, che prevedeva l’abrogazione degli articoli 9 e 10 del D.M. Finanze 28/12/1995, relativo alle tariffe delle tasse sulle concessioni governative, con una nuova formulazione che:

-sopprime l'articolo 9 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità;

-sopprime l’articolo 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dai quinquenni successivi al primo.

 


Articolo 1, comma 252    

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 252 estendendo la deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca agli enti vigilati dal Ministro della salute.

 


 

Articolo 1, comma 254-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4221

Leone Antonio

FI

6.12 Nott

Introduce il comma 254-bis che novellando l'art. 38-quater, co. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, precisa le modalità di indicazione nella fattura degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente ai fini dello sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea.


 

Articolo 1, comma 256    

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Sostituisce il comma 256 prevedendo che la dotazione finanziaria del Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato al finanziamento del Piano elaborato nell’ambito della strategia di Lisbona, sia stabilita a decorrere dall'anno 2007 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter) della legge n. 468/1978.

In sede di coordinamento formale è stato modificato anche il comma 255, differendo al 2007 l’anno di istituzione del Fondo.

 


Articolo 1, comma 260-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.2987

Paolone

AN

7.12 Nott.

Introduce il comma 260-bis che prevede che ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006, si applichi la definizione automatica della propria posizione di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 289/2002.

Il termine di versamento è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione è fissato al 1° ottobre 2006.

 


Articolo 1, comma 261

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Sostituisce il comma 261, prevedendo che la misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanzapubblica registratisi, per l’INAIL, nella legge di bilancio dell’anno precedente.

 


Articolo 1, commi 263-266

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.1103

Crosetto

FI

7.12 Pom.

Modifica il comma 263 relativoalla definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi precisando che si tratta di libere aggregazioni di imprese dotate di personalità giuridica. A tal fine è istituita una Commissione di studio, senza oneri per la finanza pubblica, volta ad indicare le modalità di attuazione delle disposizioni relative ai distretti industriali.

1.1109

Scaltritti

FI

7.12 Pom.

Modifica il comma 264 prevedendo che anche le imprese della pesca possano aderire ai distretti.

1.1127

Alberto Giorgetti

AN

7.12 Pom.

Modifica il comma 265, lettera c), punto 5.2 prevedendo la possibilità per i distretti di stipulare contratti per conto delle imprese secondo le norme in materia di mandato.

1.1131 nuova formulazione

Identico a
1.1117

Alberto Giorgetti


Crosetto

AN



FI

7.12 Pom.

Modifica il comma 265, lettera c), punto 5.2 prevedendo che, nell’ambito delle misure che il Ministro dell’economia dovrà adottare per favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi e la loro operatività, i fondi di garanzia interconsortile possano essere destinati alla prestazione di servizi ai Confidi soci.

1.1136

Leone Antonio

FI

7.12 Pom.

Modifica il comma 266 specificando che le relative disposizioni si applicano ai consorzi per il commercio estero nel caso di aggregazioni di imprese rivolte all’internazionalizzazione e nel caso in cui il distretto si avvalga dei consorzi in discorso per l’esercizio di funzioni relative sempre all’internazionalizzazione.

1.2756

Blasi

FI

7.12 Pom.

Aggiunge il comma 266-bis che, novellando l’art. 23, co. 3, del D.Lgs. n. 112/1998, prevede che le funzioni di assistenza alle imprese attribuite ai comuni, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali, sono esercitate anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei Consorzi di sviluppo industriale.

 

Articolo 1, commi 265-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 265-bis che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la prosecuzione degli interventi di promozione e sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica.


Articolo 1, comma 268-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.2734

Zanetta

FI

7.12 Pom.

Aggiunge il comma 268-bis che prevede l’applicazione dei sovracanoni idroelettrici a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

1.2752

Angelino Alfano

FI

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 268-terche sostituisce il comma 8 dell’articolo 44 del DL 269/2003 relativo alle procedure di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali.

In particolare rispetto alla disciplina previgente, la nuova formulazione prevede che anche le domande di annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camera di commercio dalle imprese artigiane abbiano effetto ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti. La modulistica deve essere integrata dal Ministero delle Attività produttive anziché dalle Camere di commercio. Le Camere di commercio si avvalgano del proprio sistema informatico anziché di quello dell’Unioncamere per la trasmissione agli Enti previdenziali dei dati.

Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.

Viene ribadito l’esonero dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali a partire dal 1° gennaio 2006. Entro l'anno 2007 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.

1.2746

Saglia

AN

7. 12 Nott.

Aggiunge il comma 268-quater che prevede che al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate, in misura non inferiore al 15% del totale delle famiglie italiane.


 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.1611 riformulato

Sergio Rossi

Lega Nord

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 268-quinquies che proroga al 31 dicembre 2010 la data attualmente fissata al 1° luglio 2007 a decorrere dalla quale le società operanti nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale e le società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operino direttamente nei medesimi settori, non possono detenere, direttamente o indirettamente quote superiori al 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

 


Articolo 1, comma 269

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.1144

Blasi

 

7.12 Nott.

Modifica il comma 269prevedendo che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria sia istituito il Comitato promotore con il compito di dare attuazione all’istituzione della Banca del Mezzogiorno.

 


Articolo 1, comma 271-bis-271-ter, e da 272 a 276

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4429

Crosetto

FI

7.12 Nott.

Aggiunge i commi 271-bis e 271-ter che recano modifiche al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. In sostanza, è introdotta la possibilità di operare sul mercato interno ed estero mediante emissione non solo di strumenti finanziari, ma anche di altri prodotti finanziari.

Sostituisce i comma da 272 a 277 con i seguenti:

-il nuovo comma 272, modificando la disciplina relativa alla cosiddetta poison pil,stabilisce che gli statuti delle società possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi ovvero creare categorie di azioni che attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere, a favore di questi ultimi, l’emissione di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto.

-il comma 274 stabilisce che le deliberazioni assembleari relative alla creazione delle azioni o degli strumenti finanziari non attribuiscono diritto al recesso.

-il comma 275 conferma che le clausole inserite nello statuto, ai sensi dei commi precedenti, possano essere modificate con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e sono inefficaci se non approvate dall’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari indicati al comma 272.

-il comma 276 dispone che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può subordinare all’approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti sopra descritti l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole che stabiliscono un limite massimo al possesso di quote di partecipazione. In questo caso, tale limite non decade neppure qualora venga superato a seguito di offerta pubblica d’acquisto.

 


Articolo 1, comma 276-bis-276-terdecies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4429

Crosetto

FI

7.12 Nott.

Aggiunge i commi 276-bis e 276-ter con i quali vengono destinati al Fondo per la prevenzione dell’usura gli importi delle sanzioni irrogate per violazione delle leggi valutarie, sull’usura e sul riciclaggio.

Aggiunge il comma 276-quater che prevede che l’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso possa essere delegata alle Direzioni provinciali dei servizi vari.

Aggiunge il comma 276-quinquies che, novellando il comma 69 dell’articolo unico della legge n. 239/2004, di riordino del settore energetico, precisa che il periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni di distribuzione di gas naturale in essere al 21 giugno 2000 - decorso il quale l'ente locale deve procedere all'affidamento del servizio mediante gara - termina il 31 dicembre 2007 e che tale periodo può essere ulteriormente incrementato qualora ricorra almeno una delle condizioni stabilite dall’art. 15, co. 7, del D.Lgs. n. 164 del 2000.

Aggiunge i commi da 276-sexies a 276-undecies. Le disposizioni introdotte consentono di trasferire il patrimonio di alcuni enti soppressi ad una società controllata dallo Stato, salva la garanzia di quest’ultimo per la soddisfazione dei creditori.

Aggiunge il comma 276-duodecies che interviene in materia di conversione e rinegoziazione dei mutui dello Stato, delle regioni e degli enti locali, prescrivendo che la conversione dei mutui sia operata a condizione che il valore nominale delle nuove passività non ecceda del 5% il valore delle passività preesistenti.

Aggiunge il comma 276-terdecies che interviene sul comma 4 dell’articolo 7-bis della legge n. 130 del 1999, recante la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite, stabilendo che i finanziamenti concessi alle società che acquistano i crediti posti a garanzia di queste obbligazioni e le garanzie prestate dalle stesse società non sono assoggettabili ad azione revocatoria.

 


Articolo 1, comma 278    

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

E’ soppresso il comma 278, che consentiva la proroga delle convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane.

 


Articolo 1, comma 281-bis-281-ter

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.1074

Antonio Leone

FI

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 281-bis, prorogando al 31 dicembre 2006 il termine del periodo transitorio nel corso del quale vi è la facoltà per le società di trasporto pubblico locale di mantenere tutti gli affidamenti.

1.1075

Antonio Leone

FI

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 281-ter, che aggiunge cinque commi all’articolo 18 del D.Lgs 422/12997 prevedendo la possibilità per le regioni di una eventuale proroga di quattro anni del regime transitorio entro il quale poter affidare il servizio di trasporto agli attuali affidatari in presenza di determinati requisiti.

 


Articolo 1, comma 285-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.2671

Antonio Leone

FI

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 285-bis, che prevede, al dichiarato scopo di favorire la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, che la cessione di tali immobili faccia venire meno l'uso governativo, ovvero l'uso pubblico, e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita, nonché gli eventuali vincoli di destinazione.

Restano fermi comunque gli obblighi derivanti dalle prescrizioni urbanistiche vigenti e dagli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici.

 


Articolo 1, comma 291    

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4550

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 291prevedendo che l’incremento di risorse (1,55 milioni) previsto per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali sia destinato anche al miglioramento dei servizi inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi.


Articolo 1, comma 294

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4547

Relatore

 

6.12 Nott.

Modifica il comma 294 riducendo da 505 a 480 milioni di euro il limite complessivo di spesa a carico del Fondo per l'occupazione per la concessione in deroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale


Articolo 1, comma 294-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.2714

Stucchi

Lega Nord

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 294-bis che prevede che le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di crisi occupazionali non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e il supporto tecnico delle Agenzie Strumentali del Ministero del Lavoro. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La misura di tali trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga in deroga, del 30% nel caso di seconda proroga in deroga, del 40% per le successive proroghe in deroga. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all’articolo 7-duodecies del D.L. n. 7/2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006.


Articolo 1, comma 295-bis-295-ter

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge i commi da 295-bis a 295-ter.

Il comma 295-bis - novellando il comma 8 dell’art. 10-ter del D.L. n. 203/2005 - prevede che gli interventi per il risanamento e il riordino produttivo e commerciale del settore bieticolo-saccarifero e della trasformazione e commercializzazionedei prodotti agricoli e zootecnici, sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, in attuazione delle disposizioni già previste dall’art. 66, co. 1, della legge n. 289/2002 che prevede il finanziamento della filiera agroalimentare a valere sul Fondo aree sottoutilizzate.

Il comma 295-ter novella il comma 132-ter dell’articolo 2 della legge n. 662/1996 prevedendo che l’ISA nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli debba avvalersi dei fondi propri escludendo la possibilità che tali fondi possano essere integrati dal Fondo per le aree sottoutilizzate.


Articolo 1, comma 300

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Sostituisce il comma 300, prevedendo che il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazioni, realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera.

Con decreto del Ministro dell’economia è determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale.


Articolo 1, comma 301

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Sostituisce il comma 301, prevedendo che le risorse destinate al Progetto sperimentale «bioetanolo», che al termine del corrente anno risultino inutilizzate, siano destinate per l'anno 2006:

-fino a 20 milioni di euro, per l’aumento fino a 40.000 tonnellate del contingente di cui al comma 300 (contingente annuo di biodiesel, puro o miscelato con olî minerali, esentato dall'accisa nell'ambito di un programma della durata di sei anni, dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, fino alla quantità di 200.000 tonnellate);

-fino a 5 milioni di euro, per programmi di sperimentazione e ricerca del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico;

-per il restante importo, alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare secondo le linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili.


Articolo 1, comma 302

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Sostituisce il comma 302, prevedendo che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario.

La norma ha lo scopo di fare rientrare nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale, l’attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agroforestali, qualificandola come attività connessa all’attività agricola


Articolo 1, commi 302-bis - 302-quinquies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4553

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 302-bis che prevede che in via sperimentale per l’anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima si applichi il regime speciale forfetario per l’assolvimento dell’IVA previsto per i produttori agricoli di cui all’articolo 34 del DPR n. 633/1972 (IVA).

1.4553 riformulato

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge i commi 302-ter e 302-quater che novellano l’art. 11-quinquiesdecies del D.L. n. 203/2005, apportando modificazioni alla disciplina relativa a giuochi e scommesse (cfr. sub. 0.1.4553.1).

Il comma 302-ter in particolare dispone:

1)         che, per la definizione delle regole di raccolta delle scommesse relative al lotto, ai concorsi pronostici e alle scommesse per via telematica, televisiva e telefonica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisca anche l’avviso dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE);

2)         che nel disporre la variazione della posta unitaria delle scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato debba acquisire l’avviso dell’UNIRE, limitatamente alle scommesse sulle corse dei cavalli.

Il comma 302-quater reca l’interpretazione autentica dell’articolo 12, co. 2 del DPR 169/1998, specificando che la remunerazione corrisposta per l'utilizzazione delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse si riferisce ai servizi di ripresa televisiva e non ha per oggetto il diritto relativo all'utilizzazione delle immagini, la cui titolarità resta attribuita all'UNIRE.

0.1.4553.1 Nuova formulazione

Leone Antonio

FI

7.12 Nott.

Modifica l’emendamento del relatore relativamente al comma 302-bis, eliminando alcune disposizioni.

0.1.4553.6 Nuova formulazione

Alberto Giorgetti

AN

7.12 Nott.

Introduce il comma 302-quinquies che autorizza il Ministero delle politiche agricole a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, ad enti pubblici o privati che hanno quali finalità la diffusione della cultura gastronomica e la tutela delle produzioni tipiche.

Conseguentemente

Alla tabella B, Ministero dell’economia:

2006: -3.000.


Articolo 1, commi 303

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Modifica il comma 303, che autorizza una spesa di 13 milioni di euro per il 2006 per l’effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli affidati ad AgecontrolSpa, modificando i riferimenti normativi che dispongono in merito ai controlli.

 

Articolo 1, commi 303-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 303-bis, che, modificando l’articolo 1-quinquies del DL 182/2005, autorizza l’ISMEA ad utilizzare le risorse ad esso attribuite per il finanziamento del Fondo per l’ampliamento delle aziende agricole montane non più per fini di garanzie creditizie in agricoltura (art. 17 del D.Lgs. n. 102/2004), ma per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.


Articolo 1, comma 304-bis-304-sexies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge i commi da 304-bis a 304-quater che prevedono una forma di tutela per la maternità delle atlete che esercitano l’attività sportiva in modo esclusivo. In particolare, le disposizioni prevedono:

-nel caso di rapporto di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità di cui al testo unico approvato con D.Lgs. 151/2001. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle atlete, a valere sulle retribuzioni degli atleti di entrambi i sessi, nella misura prevista per i lavoratori dello spettacolo (comma 304-ter).

-in caso di rapporto di lavoro non subordinato, l'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, è posta a carico dei soggetti che erogano i compensi un contributo nella misura percentuale dello 0,5% degli stessi compensi, determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi (comma 304-quater).

Aggiunge il comma 304-quinquies autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, nel limite complessivo di 35 milioni (cfr. sub. 0.1.4552.5), limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. A tal fine il Fondo per l’occupazione è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni nel 2006.

Il Ministero del lavoro è altresì autorizzato a stipulare nel limite di 1 milione di euro nel 2006 con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno sette anni di comuni con meno di 50.000 abitanti (cfr. sub 0.1.4552.5).

Aggiunge il comma 304-sexies concede un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo.

0.1.4552.5

Marinello

FI

7.12 Nott

Aggiunge un periodo al comma 304-quinquies che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno sette anni di comuni con meno di 50.000 abitanti, nel limite di 1 milione nel 2006.

Conseguentemente riduce da 36 a 35 milioni di euro l’autorizzazione di spesa prevista dal primo periodo.


Articolo 1, comma 305

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Modifica il comma 305 stabilendo che il 50% del Fondo da ripartire per le esigenza di tutela ambientale sia destinato alle finalità previste dal D.L. n. 180/1998, relativo alla prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.


Articolo 1, comma 312

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Sopprime il comma 312 che prevedeva che le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali fossero elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.


Articolo 1, commi 313-316 e commi 316-bis – 316-quinquies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Sostituisce i commi da 313 a 317 con quattro nuovi commi.

In particolare, il nuovo testo del comma 313, relativo al risarcimento in conseguenza di un danno ambientale, introduce, rispetto alla precedente formulazione, il riferimento diretto alla direttiva comunitaria 2004/35/CE, si specificano le fattispecie che non consentono il risarcimento da parte del responsabile del danno ambientale e si prevede un termine di 60 giorni, in luogo dei precedenti dieci, per il pagamento della somma pari al valore economico del danno accertato.

Rispetto alla precedente formulazione, il nuovo comma 314, relativo alla quantificazione del danno ambientale, non prevede più che in caso di impossibilità di quantificazione del danno l’ordinanza ne determini l’ammontare in via equitativa; si prevede invece l’esclusione di un aggravio dei costi in capo all’operatore come conseguenza di una azione concorrente e si rende fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati di agire in giudizio nei confronti del responsabile.

Il comma 315 prevede, a differenza di quanto previsto dalla precedente formulazione del comma 316, la non applicazione ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 22/97 e D.M. 471/99)

Il comma 316 prevede quanto già previsto dalla precedente formulazione del comma 316, (possibilità di ricorso al TAR competente o al Presidente della Repubblica avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti) prevedendo un termine di 120 giorni (in luogo dei precedenti 60), e specificando che il termine è in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

0.1.4551.10

Crosetto

FI

7.12 Nott.

Modifica l’emendamento 1.4551 del relatore introducendo i commi da 316-bis a 316-quinquiesin materia di benefici a favore di soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994 in Piemonte.

Le norme estendono a venticinque anni, invece degli attuali quindici, la durata dei finanziamenti disposti per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione e concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 del D.L. n. 220 del 2004.


Articolo 1, comma 319-bis - 319-octies

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 319-bis con il quale si prevede che le risorse stanziate per le infrastrutture diportistiche nelle aree del Basso Adriatico, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, siano destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali per l’Autorità portuale di Manfredonia.

Il comma 319-ter che novella l’art. 6-ter, co. 1, lett. e) del D.L. n. 203/2005 (che a sua volta inserisce il comma 5-bis nell’art. 7 del DL n. 138/2002), prevedendo per l’ANAS la possibilità di subconcedere ad una o più società da essa costituite i propri compiti di gestione e manutenzione sia effettuata relativamente a tratte stradali assoggettate o assoggettabili non solo a pedaggio reale o figurativo ma anche a corrispettivi di servizi.

Il comma 319-quater abolisce l’obbligo della contiguità delle aree e prevede che gli interventi abitativi per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 110 della legge n. 311 del 2004 e dall’art. 18 della legge n. 203 del 1991, possano essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa Regione.

1.2317

Crosetto

FI

7.12 Nott.

Aggiunge i commi da 319-quinquies a 319-octies recanti disposizioni di semplificazione in materia di alienazioni di immobili di proprietà per gli Istituti Autonomi Case Popolari. È altresì previsto che, al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione e alla vendita dei singoli beni immobili a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica.


Articolo 1, comma 331-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4549

Relatore

 

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 331-bis che novellando l’art. 3 del D.L. n. 203/2005 dispone che, nelle ipotesi in cui una società concessionaria ceda ad altra società il ramo d’azienda relativo alla riscossione di entrate di enti locali, il personale addetto a tali attività sia contestualmente trasferito con le garanzie di continuità, mantenimento delle posizioni maturate e inamovibilità fino al 31 dicembre 2010.

 

Articolo 1, commi 331-ter e 331-quater

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge i commi 331-ter e 331-quater.

Il comma 331-ter istituisce un’imposta speciale sulla vendita e sul noleggio di materiale pornografico (definito come giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, ogni opera visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, avente carattere pornografico, nonché ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche ad esclusione delle opere d’arte).

L’imposta si applica alle operazioni di vendita o di noleggio, inclusa la messa a disposizione tramite internet o attraverso canali televisivi a pagamento o comunque in via telematica o telefonica, effettuate nell’esercizio di un’attività commerciale, nei riguardi di soggetti la cui attività non sia a sua volta costituita dalla vendita o dal noleggio del medesimo materiale. La base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per la vendita o per il noleggio, computato al netto dell’imposta sul valore aggiunto. L’aliquota di imposta è fissata nella misura del 20%. L’imposta è dovuta dal venditore o noleggiatore o comunque dal soggetto che percepisce il corrispettivo.

Il comma 331-quater esclude dall’IVA agevolata al 10% le trasmissioni televisive a pagamento di contenuto pornografico.


Articolo 1, commi 331-quinquies - 331-vices semel

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

0.1.4551.20

Antonio Leone

FI

7.12 Nott.

Inserisce i commi da 331-quinquies a 331-vices semel, in materia di revisione delle rendite catastali (cfr. la relativa scheda). In particolare:

Il comma 331-quinquies introduce una procedura di controllo delle dichiarazioni catastali presentate presso l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni.

Il comma 331-sexies riduce il termine entro cui debbono essere denunziati i fabbricati nuovi e tutte le altre stabili costruzioni nuove che debbono considerarsi immobili urbani.

Il comma 331-septies riduce il termine entro cui dev’essere presentata agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio la dichiarazione relativa alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite.

Il comma 331-octies prevede l’istituzione di un modello unico digitale per l’edilizia da utilizzare per presentare ai comuni, in via telematica, le denunzie di inizio attività e le domande per il rilascio di permessi di costruire.

I commi da 331-novies a 331-duodecies dispongono che nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 e E/9 non possano essere compresi immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato. Per l’individuazione della nuova categoria catastale, è quindi disposta la revisione degli immobili aventi siffatte destinazioni attualmente censiti nella categoria catastale E (immobili a destinazione particolare).

Il comma 331-terdecies regola la presentazione di alcuni tipi di atti relativi a diritti sugli immobili mediante procedure telematiche.

Il comma 331-quaterdecies rimette a decreto del Ministro dell’economia l’individuazione delle voci di tariffa e la determinazione, in misura forfetaria, degli importi dell’imposta di bollo per gli atti trasmessi con procedure telematiche alle Conservatorie.

Il commi da 331-quinquiesdecies a 331-septiesdecies dettano disposizioni per il funzionamento dei servizi di consultazione telematica dei dati ipotecari e catastali.

Il comma 331-duodevicies disciplina la richiesta e la successiva trasmissione telematica di certificati catastali.

Il comma 331-undevicies dispone l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione e comunicazione ai fini dell’ICI nel caso in cui le variazioni degli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti soggetti a registrazione, trascrizione e voltura con procedure telematiche e da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni.

 

Il comma 331-vicies detta disposizioni concernenti la determinazione del prezzo di vendita di alcune unità immobiliari oggetto delle procedure di cartolarizzazione previste dal decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Il comma 331-vicies semelmodifica l’orario di apertura al pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari.


Articolo 1, comma 339-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4549

Relatore

 

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 339-bis in materia di riscossione e accertamento delle entrate. La disposizione individua limiti per alcuni concessionari in merito all’accesso dati personali e all’attività di recupero crediti.

 


Articolo 1, comma 341 e commi 341-bis – 341-ter

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Modifica il comma 341 precisando che le competenze della Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa relativamente agli acquisti di immobili è limitata alle esigenze delle Amministrazioni dello Stato anziché delle amministrazioni pubbliche.

Aggiunge il comma 341-ter cheprevede che per l’anno 2006 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della PA, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell’articolo 1, della legge n. 311/2004, possono presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio INAIL che risultino disponibili per investimenti.

1.3157

Verro

FI

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 341-bis che modifica l’articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, riguardante il regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare. Le disposizioni introdotte prevedono che, qualora le quote di tali fondi siano immesse in un sistema di deposito accentrato autorizzato secondo la legge italiana, la ritenuta è applicata dai soggetti, residenti e no, aderenti al medesimo sistema, presso i quali sono depositate le quote. Qualora si tratti di soggetto non residente, questo è tenuto a nominare un idoneo rappresentante fiscale.

 


Articolo 1, comma 358

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.2908

Gioacchino Alfano

 

7.12 Nott.

Modifica il comma 358 prevedendo che l'installazione di macchine per il giuoco autorizzate che non distribuiscono premi in denaro sia consentita anche nelle attività di spettacolo viaggiante.

 


Articolo 1, comma 367

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4553

0.1.4553.1

Relatore

Leone Antonio

 

FI

7.12 Nott.

L’emendamento del relatore prevedeva la soppressione del comma 367 che vieta agli affidatari delle concessioni per l’accettazione di scommesse di esercitare l’attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

La norma soppressiva è stata a sua volta soppressa dall’approvazione del sub emendamento 0.1.4553.1. Di conseguenza, il comma 367 risulta non emendato


Articolo 1, comma 369-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4549

Relatore

 

7.12 Ant.

Aggiunge il comma 369-bis che aumenta l’importo minimo del capitale sociale (5 milioni di euro) per l’iscrizione all’albo dei concessionari per la riscossione e accertamento tributi comunali e provinciali. L’adeguamento deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2006.

 


Articolo 1, comma 374

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Modifica il comma 374 aumentando da 5 a 10 milioni di euro il Fondo nazionale per le comunità giovanili istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.


Articolo 1, comma 385-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.1299 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 385-bis che autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per la predisposizione di un apposito Piano, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro emanato di concerto con i Ministri dell’economia e delle attività produttive, che preveda il mantenimento del regime previdenziale ora vigente, ai soli fini delle pensioni di anzianità, in favore dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria (CIGS) o in mobilità o che comunque siano stati dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica o delle telecomunicazioni.

Conseguentemente

Alla tabella C, Ministero delle attività produttive, legge n. 549/1995, contributi a enti:

2008: -10.000


Articolo 1, comma 386-bis

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 386-bis con il quale:

a)                  vengono destinate ai comuni dell’area montana del Gennargentu risorse per 3,5 milioni di euro nell’anno 2006 per la realizzazione di interventi di protezione ambientale nell’area montana stessa, a valere sul Fondo unico per gli investimenti a difesa del suolo e della tutela ambientale, che viene conseguentemente integrato della medesima somma. Si dispone inoltre che il riparto dello stanziamento di 3,5 milioni di euro tra i comuni è effettuato sulla base dell’estensione delle aree precedentemente vincolate;

b)                  vengono soppresse le disposizioni che prevedono l’istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei del Gennargentu. La norma prevede peraltro l’istituzione di un’area parco nella zona del Gennargentu sulla base di una intesa Stato-Regione Sardegna.


Articolo 1, commi 387.2 – 387.76

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4285 nuova formulazione

Crosetto

FI

7.12 Nott.

Introduce nel ddl finanziaria le disposizioni contenute nel disegno di legge A.C. 5736 recante Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato (A.S. 3533). In particolare:

-il comma 387.2 stabilisce che gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata;

-il comma 387.3 interviene mediante interpretazione autentica sulla disciplina relativa al potere di asseverazione degli spedizionieri doganali, disponendo che esso possa venire esercitato anche successivamente all’espletamento dell’operazione doganale;

-il comma 387.4 dispone che le funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei Consorzi di sviluppo industriale;

-i commi 387.5 e 387.6 modificano la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni commesse dai responsabili dei centri di assistenza fiscale e dai professionisti che prestano assistenza fiscale, nonché dagli intermediari che trasmettono le dichiarazioni per via telematica (commi 387.5 e 387.6);

-il comma 387.7 stabilisce che la denaturazione del gasolio da riscaldamento mediante aggiunta di colorante sia obbligatoria soltanto nel caso in cui l'aliquota d'accisa per esso vigente sia inferiore almeno del 10% rispetto a quella prevista per il gasolio usato come carburante;

-i commi da 387.8 a 387.10 prevedono un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l’estero, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, cui compete l’emanazione, con decreto, di norme regolanti il relativo procedimento di rilascio. Il Ministero dell’ambiente provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica di conformità delle opere al progetto, mentre restano ferme, nell’ambito di tale procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento di conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

-i commi 387.11 e 387.12 dispongono che, al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore;

-i commi da 387.13 a 387.23 riguardano la c.d. “Legge obiettivo per le città”, disciplinando una procedura volta a definire l’attuazione di interventi di riqualificazione in ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale attraverso l’approvazione di piani presentati dai Comuni, al fine di aumentare le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale degli ambiti stessi;

-Il comma 387.24 facoltizza gli enti locali a escludere dall’imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare i servizi e l’offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.

-l commi da 387.25 a 387.30 recano disposizioni relative all’utilizzo del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT).

-I commi da 387.31 a 387.33 demandano ad un decreto del Ministro delle attività produttive la definizione delle modalità per l’accesso agli interventi previsti dalla legge 488/92 alle cooperative e ai loro consorzi, nonché la disciplina dei profili inerenti la concessione, l’erogazione e le modalità di applicazione degli incentivi pubblici che sono destinati alle cooperative e ai loro consorzi.

-Il comma 387.34, modifica la vigente disciplina in materia di confidi.

-I commi da 387.35 a 387.45 recano disposizioni in materia di internazionalizzazione.

-Il comma 387.46 stabilisce l’ambito di applicazione delle disposizioni del DL n. 120/89 e del DL n. 35/05 in materia di interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale, stabilendo che esso è circoscritto ai comuni nel cui territorio si trova la sede degli stabilimenti industriali interessati, nonché ai comuni che con essi confinano, purché questi rientrino nel territorio della provincia di appartenenza.

-Il comma 387.47 esenta dalle imposte sui redditi, dovute dall’impresa cedente, le cessioni a titolo gratuito di personal computer con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, se effettuate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di altri soggetti operanti nel settore del volontariato, della ricerca e della protezione ambientale.

-I commi da 387.48 a 387.52, concernenti la trasmissione telematica di atti relativi a adempimenti amministrativi, intervengono sugli aspetti della politica d’innovazione digitale del Governo più strettamente connessi all’attività delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di semplificare e accelerare le comunicazioni tra le stesse amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.

-Il comma 387.53 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle voci di tariffa e la determinazione, in misura forfetaria, degli importi dell’imposta di bollo per gli atti trasmessi in via telematica alle Conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.

-il comma 387.55 reca disposizioni circa il rimborso dell’IVA per i soggetti operanti in regime monofase;

-i commi da 387.56 a 387.64 autorizzano l’utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di locazione finanziaria (leasing) ai fini della realizzazione, acquisizione od adeguamento di opere pubbliche.

-i commi da 387.65 a 387.75 prevedono una procedura per l’esecuzione di progetti volti alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. Tali progetti possono prevedere anche la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti e godono di una concessione di beni demaniali marittimi.

-il comma 387.76 ridefinisce il trattamento fiscale delle erogazioni liberali per lo svolgimento o la promozione di attività culturali e per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Conseguentemente:

Alla Tabella A Ministero dell’economia e finanze:

2006: -3.400;

2007: -3.400;

2008: -1.800.


Articolo 1, comma 387.77

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Aggiunge il comma 387.77, secondo periodo, che sopprime il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies del D.L. n. 203/2005 che autorizzava una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2006 per l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti necessari allo svolgimento del Convegno internazionale interconfessionale

0.1.4551.2

De Laurentis

UDC

7.12 Nott.

Modifica il comma 387.77, aggiungendo un primo periodo, con il quale viene modificato l’articolo11-bis del DL 203/2005, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005).

 


Articolo 1, comma 388

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4550

Relatore

 

6.12 Nott.

Alla tabella A:

- Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 3.437;

2007: - 21.800;

2008: -13.247.

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2006: -18.773;

2008: - 8.553.

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze:

- Decreto legge n. 95 del 1974 (CONSOB):

2007: + 13.000;

2008: + 13.000

- Legge n. 109 del 1994, art. 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

2007: + 4.000;

2008: + 4.000.

- Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

2006: - 4.600;

2007: + 4.000;

2008: + 4.000.

Alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- Legge n. 335 del 1995, art. 13: Vigilanza sui fondi pensione:

2007: + 800;

2008: + 800.


 


Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

Alla tabella A:

- Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: -;

2007: - 3.000;

2008:-.

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2006: -22.200;

2007: -19.200;

2008: - 22.200

- Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

- Ministero della salute:

2006: -305.000;

2007: -305.000;

2008: - 305.000.

1.1299 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Alla tabella C, Ministero delle attività produttive, Legge n. 549/1995: contributi a enti:

2008: -10.000

Copertura del finanziamento di 10 milioni a decorrere dal 2008 per il finanziamento di un piano diretto a prevedere il mantenimento delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità er soggetti ex dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica o delle telecomunicazioni


 


Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -80.000

Alla tabella D:

- inserire la voce: Ministero delle attività produttive, Legge n. 350 del 2003, art. 4, co. 86: trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania:

2006: + 4.000

- inserire la voce: Ministero dell’istruzione, Legge n. 910/1986, art. 7, c. 8: Edilizia universitaria:

2007: +40.000

Alla tabella E:

- Ministero dell’economia e finanze, Legge n. 311/2004, art. 1, co. 28: Contributi enti locali per risanamento e recupero ambiente e tutela dei beni culturali, gli importi sono così sostituiti:

2006: -50.000 (riduzione del definanziamento di 20.000);

2007: -20.000 (riduzione del definanziamento di 40.000).

- Ministero dell’istruzione, Legge n. 910/1986, art. 7, co. 8: Edilizia universitaria, gli importi sono così sostituiti:

2006: -50.000 (riduzione del definanziamento di 10.000).

Per la copertura è stata utilizzata quota parte delle risorse autorizzate dall’emendamento 1.4548 del Relatore (incremento di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 delle risorse previste dall'art. 6, co. 2, della legge n. 428/1990, e dall'art. 1 del D.L. n. 90/2001, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti), approvato nella seduta notturna del 6 dicembre, che è risultata eccedente rispetto alle esigenze.

0.1.4551.3

Alberto Giorgetti

AN

7.12 Nott.

Alla Tabella B, Ministero dell’economia:

2006: -3.000

2007: -3.000.

A copertura del contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.


 


Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

0.1.4551.1

Guido Dussin

Lega Nord

7.12 Nott.

Alla Tabella A, Ministero dell’interno:

2006: - 2.000

2007: - 2.000

2008: - 2.000

A copertura del contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore degli enti locali organizzatori dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008.

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Alla Tabella A:

- Ministero dell’economia e delle finanze:

2007: -1.000;

- Ministero del lavoro:

2006: -5.000;

2008: -1.000.

Alla Tabella B, Ministero dell’economia e finanze:

2006: -3.500.

Alla Tabella C, Ministero dell’istruzione, Legge n. 147/1992, diritto allo studio:

2006: +30.000.

0.1.4552.1

Verro

FI

7.12 Nott.

Alla Tabella B, Ministero dell’economia e finanze:

2006: -10.000.

A copertura del finanziamento di 10 milioni nel 2006 del fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, dagli intermediari finanziari bancari e non, per la contrazione di mutui diretti all’acquisto della prima casa

0.1.4553.6 Nuova formulazione

Alberto Giorgetti

AN

7.12 Nott.

Alla tabella B, Ministero dell’economia e finanze

2006: -3.000.

A copertura del finanziamento di 3 milioni in favore del Ministero delle politiche agricole per la partecipazione ad enti pubblici o privati con finalità di diffusione della cultura gastronomica e tutela delle produzioni tipiche.


 


Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Alla Tabella A:

- Ministero del lavoro:

2006: -3.000.

- Ministero dell’interno:

2006: -3.000;

2007: -2.000;

2008: -3.000.

- Ministero delle politiche agricole :

2006: -2.155;

2007: -2.155;

2008: -1.155.

Alla tabella D,Ministero dell’economia, sopprimere la voce: D.Lgs. n. 102/2004, art. 15, co. 2: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.

Alla tabella D, Ministero dell’agricoltura, D.Lgs. n. 102/2004, art. 15, co. 2: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi

2006: + 80.000;

2007: +100.000;

2008: +100.000.

Alla tabella E, Ministero dell’economia, D.Lgs. n. 102/2004, art. 15, co. 2: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori

2006: - 50.000 (aumento del definanziamento di 30.000).

Tab.B.87

Menia

AN

7.12 Nott.

Alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze:

2006: - 10.000.

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze

- aggiungere la voce: Legge n. 26/1986, art. 6, co. 1, lett. b), Fondo per Trieste:

2006: + 6.000;

- aggiungere la voce: Legge n. 26/1986, art. 6, co. 1, lett. c), Fondo per Gorizia:

2006: + 4.000.

Tab. A.56

Liotta

UDC

7.12 Nott.

Alla Tabella A, Ministero delle infrastrutture e trasporti:

2006: +500;

2007: +500;

2008: +500.

Alla tabella C, Ministero delle attività produttive, legge n. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti

2006: - 500;

2007: - 500;

2008: - 500.

 


 

APPENDICE 1

Riepilogo degli effetti sulle tabelle degli emendamenti approvati
dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati al disegno di legge finanziaria
(A.C. 6177)


TABELLA A

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2006

2007

2008

1.4550

Relatore

 

6.12 Nott.

Copertura parziale dell’emendamento 1.4550 del relatore che ha sostituito i commi da 49 a 52, relativi al sistema di finanziamento di alcune Autorità amministrative indipendenti

-3.437

-21.800

-13.247

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

 

 

-3.000

 

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

 

 

-1.000

 

1.4285 nuova formulazione

Crosetto

FI

7.12 Nott.

Copertura dell’emendamento che introduce nel ddl finanziaria le disposizioni contenute nel ddl A.C. 5736 “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”

-3.400

-3.400

-1.800

 

 

Ministero del lavoro

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2006

2007

2008

1.4550

Relatore

 

6.12 Nott.

Copertura parziale del maxi emendamento 1.4550 del relatore che ha sostituito i commi da 49 a 52, relativi al sistema di finanziamento di alcune Autorità amministrative indipendenti

-18.773

-

-8.553

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

 

-22.200

-19.200

-22.200

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Copertura del maxi emendamento 1.4552 del Relatore, nella parte in cui modifica il comma 374 aumentando da 5 a 10 milioni di euro il Fondo nazionale per le comunità giovanili presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

-5.000

-

-1.000

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Copertura parziale del comma 249-bis relativo all’istituzione di un fondo per la realizzazione di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, dotato di 5 milioni nel 2006

-3.000

 

 

 

Ministero dell’interno

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2006

2007

2008

0.1.4551.1

Guido Dussin

Lega Nord

7.12 Nott.

Copertura delcomma 69-bis aggiunto dal sub emendamento che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2006 a favore degli enti locali organizzatori dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008

-2.000

-2.000

-2.000

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Copertura dei commi175-bis e 175-ter(nomina di un vice commissario vicario dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella P.A. e di un suo vice commissario aggiunto) e del comma 265-bis (promozione e sostegno di attività di ricerca avanzata nel settore della fisica), nonché copertura parziale del comma 249-bis relativo all’istituzione di un fondo per la realizzazione di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, dotato di 5 milioni nel 2006

-3.000

-2.000

-3.000

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2006

2007

2008

Tab. A.56

Liotta

UDC

7.12 Nott.

 

500

500

500

 

Ministero delle politiche agricole

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2006

2007

2008

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

 

-2.000

-2.000

-2.000

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Copertura delle modifiche apportate al comma 302, in materia di reddito agrario

-2.155

-2.155

-1.155

 

Ministero della salute

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2006

2007

2008

1.4548

Relatore

 

6.12 Nott.

Copertura dei commi 210-ter e 210-quater, che recano la disciplina dei nuovi contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi

-305.000

-305.000

-305.000


TABELLA B

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Finalizzazioni

2006

2007

2008

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

 

 

-80.000

 

0.1.4551.3

Alberto Giorgetti

AN

7.12 Nott.

Copertura del comma 62-bis aggiunto dal sub emendamento che ha autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova

-3.000

-3.000

-

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Copertura del comma 386-bis con il quale vengono destinate ai comuni dell’area montana del Gennargentu risorse per 3,5 milioni di euro nell’anno 2006 per la realizzazione di interventi di protezione ambientale nell’area montana stessa

-3.500

 

 

0.1.4552.1

Verro

FI

7.12 Nott.

Coperturadel comma 239-quinquies che istituisce un fondo presso il Ministero dell’economia dotato di 10 milioni di euro per la concessione di garanzia di ultima istanza dagli intermediari finanziari bancari e non, per la contrazione di mutui diretti all’acquisto della prima casa da parte dei soggetti che rientrino in determinate condizioni

-10.000

 

 

0.1.4553.6 Nuova formulazione

Alberto Giorgetti

AN

7.12 Nott.

Copertura del comma 302-quinquies che autorizza il Ministero delle politiche agricole a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, ad enti pubblici o privati che hanno quali finalità la diffusione della cultura gastronomica e la tutela delle produzioni tipiche.

-3.000

 

 

Tab.B.87

Menia

AN

7.12 Nott.

 

-10.000

 

 

 


TABELLA C

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.4550

Relatore

 

6.12 Nott.

Decreto-legge n. 95 del 1974 (CONSOB)

Legge n. 109 del 1994, art. 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Legge n. 249 del 1997: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Rifinanziamento delle Authorities ai sensi del maxi emendamento 1.4550 del relatore che ha sostituito i commi da 49 a 52, relativi al sistema di finanziamento di alcune Autorità amministrative indipendenti

 



-4.600

 

13.000

4.000


4000

 

13.000

4.000


4.000

 

 

Ministero delle attività produttive

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.1299 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Legge n. 549/1995: contributi a enti

Copertura del comma 385-bische autorizza la spesa di 10 milioni a decorrere dal 2008 per la predisposi­zione di un Piano per il mantenimento del regime previdenziale in favore dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria o in mobilità o che comunque siano stati dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica o delle telecomunicazioni

 

 

-10.000

Tab. A.56

Liotta

UDC

7.12 Nott.

Legge n. 549/1995: contributi a enti

-500

-500

-500

 


Ministero del lavoro

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.4550

Relatore

 

6.12 Nott.

Legge n. 335 del 1995, art. 13: Vigilanza sui fondi pensione

 

800

800

 

Ministero dell’istruzione

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.4552 nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

Legge n. 147 del 1992: Diritto allo studio

30.000

 

 

 


TABELLA D

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

D.Lgs. n. 102/2004, art. 15, co. 2: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori

-50.000

-100.000

-100.000

Tab.B.87

Menia

AN

7.12 Nott.

Legge n. 26/1986, art. 6, co. 1, lett. b), Fondo per Trieste

+6.000

 

 

 

Ministero delle attività produttive

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Legge n. 350 del 2003, art. 4, co. 86: trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania

4.000

 

 

Tab.B.87

Menia

AN

7.12 Nott.

Legge n. 26/1986, art. 6, co. 1, lett. c), Fondo per Gorizia

4.000

 

 

 

Ministero dell’istruzione

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Legge n. 910/1986, art. 7, co. 8: Edilizia universitaria

 

40.000

 

 

Ministero dell’agricoltura

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

D.Lgs. n. 102/2004, art. 15, co. 2: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi

+80.000

+100.000

+100.000


TABELLA E

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Legge n. 311/2004, art. 1, co. 28: Contributi enti locali per risanamento e recupero dell’ambiente e delle tutela dei beni culturali

+20.000

+40.000

 

1.4554 Nuova formulazione

Relatore

 

7.12 Nott.

D.Lgs. n. 102/2004, art. 15, co. 2: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi

-30.000

 

 

 

Ministero dell’istruzione

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2006

2007

2008

1.4551

Relatore

 

7.12 Nott.

Legge n. 910/1986, art. 7, co. 8: Edilizia universitaria

+10.000

 

 

 


Maxi emendamento al disegno di legge finanziaria (A.C. 6177-A)
approvato dall’Assemblea della Camera


Articolo 1

Maxi emend.
1.2000 Governo

A.C. 6177-A

Oggetto

Note

Co. 5

Co. 4-bis

Dispone, a decorrere dal 2006, la destinazione dei maggiori proventi derivanti da dismissioni immobiliari dello Stato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. L’eventuale diversa destinazione resta subordinata alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita.

Il maxiemendamento del Governo ha specificato che i proventi delle dismissioni sono destinati alla riduzione del debito e che la verifica della compatibilità con gli obiettivi del programma di stabilità e crescita avviene con il coinvolgimento della Commissione europea.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.)

Modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 7-8

Co. 5-bis e 5-ter

Il maxiemendamento del Governo modifica la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, che prevede che le amministrazioni statali possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con alcune esclusioni. Rispetto al testo approvato dalla Commissione, la disposizione non si applica più ai pagamenti.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 15-16

Co. 11-12

Istituzione, nello stato di previsione di ciascun Ministero, dei fondi unici relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, cui affluiscono le dotazioni delle UPB indicate nell'elenco 3, relativamente alle quali è contestualmente operata una riduzione. Nel corso dell’esame parlamentare sono state escluse dall’applicazione della norma le scuole non statali, limitatamente all’anno 2006, l’Università di Urbino, nonché le emittenti radiotelevisive locali.

Testo originario

Modificato dal Senato, dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.2404 Blasi 7.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

Co. 17

 

Istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l’anno 2006, di 10 milioni di euro.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 18

 

Prevede l’incremento del fondo per il funzionamento della Corte dei conti di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2006,

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 21

Co. 13-bis

Il maxi emendamento conferma la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, prevedendo non la facoltà ma l’obbligo del Ministro competente di disporre la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio qualora l'andamento della spesa non assicuri il rispetto delle previsioni originarie oppure qualora la prosecuzione dell'attività non risulti corrispondente a criteri di efficienza e di efficacia.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 22

(cfr. co. da 37-ter a 37-septies soppressi)

Vengono introdotte disposizioni che recano limitazioni all’acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale. Qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, è previsto che, a decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, le P.A. hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. I contratti stipulati in violazione sono nulli; il dipendente che li ha sottoscritti risponde a titolo personale.

La disposizione va a sostituire la disciplina in materia recata dai commi da 37-ter a 37-septies introdotti dalla Commissione e soppressi dal maxiemendamento.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 23

 

E’ introdotta una disposizione di contenimento delle spese della P.A. per acquisto di immobili. In particolare, è previsto che le Amministrazioni pubbliche, con eccezione degli enti territoriali, possano annualmente acquisire immobili a decorrere dall’anno 2006 per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 24

 

E’ introdotta una disposizione che prevede una riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti agli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno e alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 25

 

Si dispone che le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 26

 

Ai fini del monitoraggio delle spese per acquisto di immobili, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative al Ministero dell'Economia e all’Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 41

 

Viene rideterminata la quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per il Credito Sportivo, da restituire allo Stato, nella misura di 450 milioni di euro.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 42

Co. 80-bis

E’ mantenuta la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio della Camera che prevede la riduzione dal 20 al 10% dell’aliquota IVA da applicare sulla fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione. Il maxiemendamento del Governo ha peraltro subordinato l’efficacia della disposizione all’approvazione da parte della Commissione europea.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4554 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 46

Co. 33

E’ stabilito, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata, nell’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005.

Il maxiemendamento del Governo ha specificato che l’importo complessivi delle rassegnazioni deve essere considerato al netto di quelle che non hanno impatto sul conto economico consolidato delle P.A. e di quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

Testo originario, modificato dal maxiemendamento del Governo

 

Co. da 37-ter a 37-septies

Il maxiemendamento del Governo non contiene le disposizioni, introdotte dalla Commissione bilancio della Camera, relative alla determinazione dei parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi delle P.A., da applicare a decorrere dal 1o luglio 2006, soltanto ove si verifichino scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica indicati nel programma di stabilità e crescita.

Sulla materia è stato peraltro introdotto il nuovo comma 22.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.)

 

Co. 37-octies e 37-novies

Il maxiemendamento del Governo non contiene le disposizioni, introdotte dalla Commissione bilancio della Camera, relative ala nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla CONSIP S.p.a. per l'acquisizione di beni e servizi

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.)

Co. 52-59

Co. 38-45

Norme volte a ridurre i “costi della politica”. In sintesi:

§       il comma 52 riduce del 10% l’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato e ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia;

§       il comma 53 riduce del 10% il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato e il comma 55 impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni;

§       il comma 54 riduce del 10% le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali, nonché le utilità comunque spettanti ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali;

§       Il comma 56 riduce del 10% le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e il comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni, l’incremento dell’ammontare complessivo della spesa relativa a contratti di consulenza;

§       Il comma 58 riduce del 10% le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di “organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati” presenti sia nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali, sia negli enti da queste controllate; il successivo comma 59 impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni Il maxiemendamento ha escluso le società controllate dalle amministrazioni centrali e locali

Testo originario

Il comma 58 è stato modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 60

 

Il maxiemendamento introduce la riduzione del 10% anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10% e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 62

Co. 47

Il maxiemendamento del Governo modifica la disposizione che prevede la riduzione del 10% rispetto al 2005 dei compensi (con esclusione del trattamento retributivo di servizio) dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e dei componenti del CNEL, eliminando la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, relativa alla riduzione dell’indennità spettante ai componenti togati del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e introducendo, invece, la riduzione dei compensi dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia. Permane la riduzione, nel limite del 10 per cento dell'importo assegnato nell'esercizio 2005, degli stanziamenti in favore del CSM, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.2909 Antonio Leone 5.12) e dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 65-68

Co. 49-52

E’ introdotta una nuova disciplina per il finanziamento delle Authorities.

In particolare, le disposizioni, come riformulate dalla commissione bilancio della Camera, prevedono che dall’anno 2007 la CONSOB, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione siano finanziate dal mercato di competenza per la sola parte di finanziamento non coperta a carico del bilancio dello Stato. Sono inoltre disciplinate le modalità di determinazione delle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati.

E’ inoltre disciplinata la prima applicazione del nuovo metodo di finanziamento per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’anno 2006.

Sono disciplinate altresì le contribuzioni dovute all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, condizionando altresì la partecipazione alle procedure di gara al versamento di un contributo. Il maxiemendamento del Governo ha introdotto una ulteriore disposizione con la quale è prevista l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria.

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4550 Relatore 6.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 78

Co. 62

Il maxiemendamento del Governo ha modificato il testo della disposizione rispetto a quanto approvato dalla Commissione bilancio della Camera, ripristinando il finanziamento complessivo nell’importo di 200 milioni di euro. Il finanziamento è destinato ai seguenti interventi:

-   realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale,

-   programma nazionale degli interventi nel settore idrico,

-   passante di Mestre,

-   sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese,

-   sistema Accessibilità Valcamonica, SS 42 del Tonale e della Mendola,

-   Accessibilità della Valtellina,

-   infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali,

-   Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano,

-   realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, Pedemontana di Formia,

-   opere di ammodernamento della SS12 Abetone e Brennero,

-   completamento dell’Autostrada Asti-Cuneo e viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba.

Rispetto al testo della Commissione, il maxiemendamento del Governo, ha fissato al 25% delle risorse disponibili il finanziamento per gli interventi nel settore idrico ed ha inserito il finanziamento di 4 milioni di euro per quindici anni per gli interventi di restauro e sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale, nonché per gli interventi di restauro della Domus Aurea.

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4551 Relatore 7.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 79-83

Co. da 62-bis a62-sexies

E’ prevista la fusione della società Infrastrutture S.p.A., per incorporazione, con effetto dal 1o gennaio 2006, nella Cassa depositi e prestiti S.p.A., la quale assume tutti i beni, diritti, e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture S.p.A., incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

Il maxiemendamento del Governo ha inoltre inserito una ulteriore disposizione che stabilisce che le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da ISPA fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria sono integralmente garantiti dallo Stato.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4551 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 84

Co. 65

E’ prevista la concessione alla società Ferrovie dello Stato S.P.A., o a società del gruppo, di contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema alta velocità/alta capacità” e per il completamento delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona.

Il maxiemendamento del Governo ha modificato la disposizione rispetto al testo approvato dal Senato, aumentando il finanziamento quindicennale previsto a decorrere dal 2006 in favore del Sistema alta velocità/alta capacità da 60 a 85 milioni di euro e riducendo da 40 a 15 milioni di euro il contributo per il completamento delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona.

Testo originario, modificato al Senato dal maxiemendamento del Governo (Em. 1.2000 Governo 11.11) ulteriormente modificato dal maxiemendamento del Governo alla Camera

Co. 85

 

Viene modificata la disciplina di cui all’art. 4, co. 177, della legge n. 350/2003, relativa ai limiti di impegno precisando che le somme concesse come contributi quindicennali non possono essere comprese nell’ambito di procedure di esecuzione cautelari e di esecuzione forzata (oltre che nell'ambito di procedure concorsuali come già previsto dalla normativa vigente).

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 86-88

 

Sono introdotte disposizioni di modifica del sistema di finanziamento del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. In particolare, il comma 86 prevede che i finanziamenti concessi a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, sono a titolo di contributo in conto impianti; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 85, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e non riducono il valore fiscale del bene.

Il comma 87 dispone che l’ammortamento degli investimenti, comprensivo degli oneri accessori, effettuati per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie deve avvenire con metodo “a quote variabili in base ai volumi di produzione”. In sostanza, ai fini civilistici, la quota di ammortamento annua, determinata al termine di ciascun esercizio, deve essere proporzionata al volume della produzione. Il medesimo comma chiarisce che ai fini fiscali, invece, le quote di ammortamento annuo deducibili dal reddito saranno determinate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento indicate nel comma 86 (ossia con le quote di ammortamento figurativo relative agli investimenti effettuati con i finanziamenti di cui al comma 86 da considerare a titolo di contributo in conto impianti).

Il comma 88 prevede una regolarizzazione dal punto di vista urbanistico ed edilizio dei beni immobili appartenenti a FS spa e alle società da essa integralmente controllate, attraverso l’ottenimento da parte delle amministrazioni locali della documentazione attestante la regolarità edilizia e urbanistica mancante. Entro tre anni FS spa e le società da essa controllate possono ottenere dal comune tale documentazione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, e possono proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione, subordinatamente alla presentazione di una serie di documenti (dichiarazione dalla quale risulti la descrizione delle opere, certificazione di un perito in caso l’opera superi i 450 mc e non sia stata mai collaudata, documentazione catastale, attestazione del versamento di una somma). La dichiarazione sostitutiva è equiparata ad una concessione in sanatoria a meno che il comune non riscontri un abuso non sanabile.

NUOVI
(maxiemendamento del Governo)

Co. 89-91

Co. 276-sexies- 276-undecies

Sono introdotte disposizioni in materia di patrimonio di enti soppressi e relativo trasferimento. E’ in particolare previsto il trasferimento del complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi dei ccdd. enti inutili, alla società direttamente controllata dallo Stato, cui è stata affidata la procedura di liquidazione (il testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera prevedeva la facoltà del Ministero dell’economia di procedere al detto trasferimento). In caso di mancato soddisfacimento dei creditori continua ad applicarsi la garanzia dello Stato, con l’eccezione dei crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative.

E’ inoltre previsto che le norme contenute nell'articolo 9 del D.L. n. 63/2002, recante disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate con decreto del Ministero dell’economia, nonché alle liquidazioni degli enti inutili.

Il maxiemendamento del Governo non contiene invece la disposizioni introdotte dal comma 276-sexies del testo approvato dal Commissione Bilancio della Camera, che abrogava l'articolo 9, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2002 e dal comma 276-undecies, che rimetteva ad un decreto del Ministro dell’economia l’attuazione della nuova disciplina.

Introdotti dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4429 Crosetto 7.12 Nott.) e modificati dal maxiemendamento del Governo

Co. 92

Co. 62-septies

Il maxiemendamento del Governo riproduce la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, che autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 in favore degli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova, precisando che tali somme sono a valere sulle risorse autorizzate ai sensi del comma 78, che stanzia risorse per interventi infrastrutturali(peraltro a decorrere dal 2007).

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Sub. Em. 0.1.4551.3 Alberto Giorgetti 7.12 Nott.)
e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 93

Co. 63

Autorizza l’erogazione di complessivi 40 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2006 in favore del Corpo della Guardia di Finanza.

Il maxiemendamento del Governo ha autorizzato un ulteriore finanziamento di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo della guardia di finanza.

Testo originario, modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 98

 

Autorizza la partecipazione dell’Italia all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di 63 milioni di euro per il periodo 2006-2008, suddiviso in 30 milioni per l’anno 2006, 29 milioni per l’anno 2007 e 4 milioni per l’anno 2008

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 99

 

Autorizza la partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di 504 milioni di euro, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari a 3 milioni per l’anno 2006, a 6 milioni per l’anno 2007 e a 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 100

Co. 69

La Protezione civile è autorizzata ad erogare contributi quindicennali di 26 milioni di euro per interventi ed opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali. Rispetto al testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, il maxiemendamento del Governo ha diversamente ripartito le risorse autorizzate, destinando 10 milioni annui (anziché 7) per le zone colpite dagli eventi sismici del Molise, 4 milioni annui (invece di 5) alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria e assegnando 2 milioni annui per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004. Per l’anno 2006 il maxiemendamento del Governo ha altresì autorizzato la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera ( Em. 1.4551 Relatore e sub. 0.1.4551.26 Agostini 7.12 Nott.)
e modificato dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 72 e 74

Il maxiemendamento del Governo non contiene le disposizioni, introdotte dal Senato, che prevedevano l’istituzione di un Fondo in favore dell’autotrasporto merci, dotato, per l’anno 2006, di 475 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

In materia di autotrasporto, intervengono i nuovi commi 104-114.

Introdotto dal maxiemenda­mento del Governo al Senato (Em. 1.2000 Governo 11.11) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo alla Camera (v. ora commi 104-114)

Co. 103-113

(comma. 72-74)

Le disposizioni, introdotte dal Senato, che prevedevano l’istituzione di un Fondo in favore dell’autotrasporto merci, dotato, per l’anno 2006, di 475 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono state sostituite da una serie di disposizioni specifiche in materia di autotrasporto.

In particolare, il comma 103 prevede l’utilizzo quale compensazione ai fini dei versamenti delle imposte tra le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al S.S.N. sui premi di assicurazione R.C.Auto per veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate (fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo), e i versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Viene fissato il tetto di spesa in 75 milioni di euro.

Il comma 104 autorizza il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro quale contributo al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per interventi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture autostradali, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

Il comma 105 autorizza una ulteriore spesa di 50 milioni di euro per gli interventi concernenti la riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi.

Il comma 106 autorizza una stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno 2006 da destinare quale deduzione forfetaria, per il solo periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, di spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.

Introdotti dal maxiemendamento del Governo al Senato (Em. 1.2000 Governo 11.11)
e modificati dal maxiemendamento del Governo alla Camera

 

segue

Co. 103-113

 

(comma. 72-74)

Il comma 107 esonera per il 2005 le imprese di autotrasporto dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20 ore, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

Il comma 108 prevede l’istituzione di un fondo denominato “Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica”, dotato di 80 milioni per il 2006. Il comma 109 esclude gli autotrasportatori di cose per conto terzi dall’applicazione delle disposizioni relative alle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

Il comma 110 proroga dal 2003 al 2006 la decorrenza del limite di impegno quindicennale di 20 milioni per le c.d. “Autostrade del mare”.

Il comma 111 differisce dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 il termine ultimo entro il quale le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti richiesti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 395/2000.

Il comma 112 sopprime la lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998, che destinava parte delle maggiori entrate derivanti dalla carbon tax a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci.

Il comma 113, non modificato dal maxiemendamento del Governo, reca la norma di copertura degli interventi in materia di autotrasporto di cui ai commi precedenti, valutati in 475 milioni di euro, prevedendo che si provvede, nel limite di 335 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dalla legge finanziaria medesima e, per 140 milioni di euro, con le somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 454/1997, in materia di autotrasporto, mantenute in conto residui per essere versate nell’anno 2006 all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione

 

Co. 114

Co. 75

E’ disposto il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per la regione Sicilia per gli anni 2006 e 2007 con un finanziamento di 94 milioni di euro per il 2006 e un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007.

Il maxiemendamento del Governo ha introdotto, rispetto al testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, la disposizione di copertura degli oneri derivanti dalla norma, stabilendo che si provveda mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 dal fondo per le aree sottoutilizzate.

Introdotto dal maxiemendamento del Governo al Senato (Em. 1.2000 Governo 11.11)
e modificato dal maxiemendamento del Governo alla Camera

Co. 116

 

Conferma la vigenza dell’imposta sulla produzione e sui consumi degli oli lubrificanti e dell’agevolazione fiscale prevista per gli oli lubrificanti rigenerati (pagamento dell’imposta nella misura del 50%), specificando che tale agevolazione è riservata agli oli lubrificanti rigenerati derivanti da oli usati raccolti in Italia.

Aumenta infine l’aliquota dell’imposta sulla produzione e sui consumi degli oli lubrificanti da 650,74 euro a 842 euro per mille chilogrammi.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 121

Co. 81

Reca la proroga, per l’anno 2006, della detraibilità delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. E’ prorogata, inoltre, per l’anno 2006, la detraibilità delle spese per il recupero del patrimonio edilizio effettuate da imprese di costruzione e cooperative edilizie e relative ad immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2007. Entrambe le disposizioni elevano la percentuale di spesa ammessa in detrazione dal 36 al 41%.

Testo originario, modificato dal maxiemendamento del Governo al Senato
(Em. 1.2000 Governo 11.11)

Co. 130

Co. 88-bis

Estende la facoltà concessa alle imprese della grande distribuzione, di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ad ulteriori imprese da individuare con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera estendeva invece la predetta facoltà alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero attività mista di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.1646 Volonté 6.12 Pom.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 131

 

E’ introdotta una disposizione ai sensi della quale, nella cessione di partecipazioni, ai fini della determinazione del valore fiscale della plusvalenza o minusvalenza, non rilevano le svalutazioni, relative alle medesime partecipazione, imputate prima dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2002.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 132

 

La disposizione interviene sull’articolo 27 della legge n. 62/2005 (comunitaria 2004) concernente la procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Si tratta, in particolare, del recupero delle imposte non corrisposte dalle società esercenti servizi pubblici locali in virtù del regime di esenzione fiscale disposto dagli articoli 3 della legge n. 549/95 e 66 del D.L. n. 331/93

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 133

 

Si esclude la possibilità di ottenere rimborsi della eventuale imposta comunale sugli immobile pagata dagli enti non commerciali beneficiari dell’ampliamento della esenzione ICI disposta dalla legge di conversione del D.L. n. 203/2005. L’articolo 7, comma 2-bis¸ del citato decreto ha infatti disposto che per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie , didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, l’esenzione si applica indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle attività stesse.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 138-150

Co. 93-102

I commi da 138 a 150 recano la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti territoriali per gli anni 2006-2008, confermando, per la gran parte, il testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera.

Il comma 138prevede l’applicazione del Patto a regioni, province autonome, province, comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, confermando l’esclusione dall’applicazione del Patto, per il solo anno 2006, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Il comma 139definisce il vincolo all’incremento delle spese delle regioni nel 2006. In particolare:

§  ilcomplesso delle spese correntiper ciascuna regione nell’anno 2006non può essere superioreal corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8% (per il 2007 e 2008, le spese correnti sono pari a quelle dell’anno precedente aumentate dello 0,4% e del 2,5%).

§  Il complesso delle spese in conto capitale, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8% e, per il 2007 e 2008, al complesso delle spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4%.

I commi 140 e 141definiscono i vincoli all’incremento delle spese degli enti locali. In particolare:

§  il complesso delle spese correnti per l'anno 2006, con esclusione di quelle di carattere sociale, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004, diminuito del 6,5%, per i ccdd. enti virtuosi (cioè gli enti che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza, appositamente indicata), e diminuito dell’8% per i restanti enti locali. Per le comunità montane la riduzione è del 6,5%.

Per l’anno 2007, per tutti gli enti locali, si applica la percentuale di diminuzione dello 0,3% rispetto al 2006 e, per il 2008, la percentuale di incremento dell’1,9% rispetto al 2007;

§  per tutti gli enti locali, il complesso delle spese in conto capitale nel 2006 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004, aumentato dell’8,1%.

Per gli anni 2007 e 2008, si applica la percentuale di incremento del 4% al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente.

 

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio della Camera e dal maxiemendamento del Governo

segue

Co. 138-150

 

Co. 93-102

Sono escluse dai vincoli del patto(commi 142-143):

-   le spese di personale;

-   le spese per la sanità, per le regioni, e le spese di carattere sociale per gli enti locali, quali risultano dalla classificazione per funzioni prevista dal regolamento di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

-   le spese per trasferimenti destinati ad amministrazioni pubbliche, sia di parte corrente che di conto capitale;

-   le spese per interessi passivi;

-   le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sia di parte corrente che in conto capitale;

-   le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

-   le spese sia di parte corrente che in conto capitale derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005;

-   le spese connesse ad alcune operazioni di carattere finanziario. Con riferimento a tale categoria di spesa esclusa, il maxiemendamento del Governo ha modificato la norma prevedendo che siano escluse le sole spese derivanti da concessioni di crediti (e non quelle derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, e da conferimenti di capitale).

Limitatamente all’anno 2006, dall’ammontare delle spese in conto capitale soggette al Patto di stabilità sono escluse anche le spese in conto capitale cofinanziate dall’Unione europea (comma 147).

 

 

segue

Co. 138-150

 

Co. 93-102

Le regioni e gli enti locali possono effettuare spese di investimento in eccedenza rispetto ai vincoli stabiliti nei soli limiti:

-   derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite (co. 144);

-   dei maggiori proventi derivanti da soggetti diversi dalle P.A. per erogazioni a titolo gratuito e liberalità (co. 145). Il maxiemendamento del Governo ha escluso la possibilità di effettuare spese di investimento eccedenti a valere sui maggiori proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili e mobili a soggetti diversi delle P.A.;

-   proventi dei comuni derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui all’art. 1 del D.L. n. 203/2005 (co. 146).

Il comma 148 dispone in merito al Patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, è previsto che tali enti concordino con il Ministero dell’economia e finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché i relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni relative alla disciplina generale del Patto di stabilità interno.

E’ inoltre confermata la disciplina relativa al monitoraggio, con riferimento a regioni, province autonome, province, comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti (co. 150).

 

 

Co. 105-bis

Il maxi emendamento del Governo non contiene la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, che prevedeva la proroga al 31 dicembre 2006 dei termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI, limitatamente all’annualità di imposta 2001 e successive

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.164 Mariotti 7.12 Ant.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 107-sexies

Il maxiemendamento del Governo non contiene la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, che prevedeva che le norme volte a disciplinare le modalità di acquisto di beni e servizi da parte degli enti decentrati di spesa, si applicasse soltanto a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 166-168

Co. da 109-bis a 109-sexies

Il maxiemendamento del Governo riformula le disposizioni introdotte dalla Commissione bilancio della Camera, in tema di controllo da parte della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali.

E’ previsto l’invio da parte dell’organo di revisione economico finanziaria degli enti locali di una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Nella nuova formulazione si prevede che la Corte dei conti definisce i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione, specificando che, in ogni caso, essa deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. Qualora le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 169

Co. 109-septies

La Corte dei conti è autorizzata ad avvalersi di esperti esterni per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo, fino ad un massimo di 10 unità.

Il maxiemendamento del Governo prevede inoltre cheper le esigenze delle sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti è altresì autorizzata ad avvalersi del personale degli enti locali, fino ad un massimo di 50 unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 170

 

Il maxiemendamento del Governo estende l’applicazione delle disposizioni dei commi 167 e 168, relative al controllo sui bilanci degli enti locali, anche agli enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo, nella ipotesi di mancata presentazione della relazione relativa ai bilanci e ai rendiconti, che la Corte deve trasmettere la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 173

Co. 109-decies

Prevede che gli atti di spesa delle pubbliche amministrazioni concernenti spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro debbono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Il maxiemendamento del Governo, rispetto al testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo degli atti di spesa oggetto di comunicazione e ha soppresso la disposizione che prevedeva la responsabilità erariale in caso di effettuazione della spesa in violazione di legge

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 109-undecies

Il maxiemendamento del Governo non contiene la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, che prescriveva l’invio alla competente procura regionale della Corte dei conti degli atti di spesa superiore a 1.000 euro delle pubbliche amministrazioni relativi alla determinazione delle indennità degli amministratori regionali e locali e dei componenti di organi della pubblica amministrazione o di società ed enti controllati

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e soppresso dal maxiemend­amento del Governo

Co. 175

 

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di controllo sui bilanci degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché sul bilancio dello Stato, autorizza la Corte dei conti ad un concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente non superiore a 50 unità dell’area C, da destinare alle sezioni regionali.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

 

Co. 109-terdecies-109-duodevicies

Il maxiemendamento del Governo non contiene le disposizioni introdotte dalla Commissione bilancio della Camera, che prevedevano la facoltà per le regioni, le province e i comuni di introdurre un concordato preventivo avente ad oggetto i tributi propri.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4549 Relatore 7.12 Ant.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 216

Co. 149-bis

Prevede, allo scopo di contenere la spesa pubblica, che al personale delle amministrazioni pubbliche, che si rechi in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio aereo spetti nel limite delle spese per la classe economica.

La disposizione, come riformulata dal maxi emendamento del Governo, non reca più, rispetto al testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, l’eccezione prevista per i dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.)

Modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 223

Co. 154

Qualifica le disposizioni dei commi da 207 a 220, ad eccezione di quelle di cui ai commi 209 e 216, 217 e 218, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

Testo originario modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 235

 

La norma istituisce due Vice Alti Commissari per la lotta alla contraffazione, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per il potenziamento delle relative strutture di supporto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro dal 2006.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 256

Co. 176

Reca alcune modifiche all’art. 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, concernente le commissioni di certificazione abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro

Introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato (Em. 4.1000 t. 2 Relatore 4.11 Nott.)

Co. 269-271

 

Recano alcune modifiche alle norme di carattere finanziario in materia di previdenza complementare e a quelle riguardanti le misure, in favore dei datori di lavoro, intese a compensare la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento. La disciplina è connessa al differimento (rispetto allo schema originario di decreto legislativo) dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2008 dell'entrata in vigore del suddetto D.Lgs. n. 252/2005, in materia di previdenza complementare. In particolare:

§       il comma 269 reca alcune modifiche - derivanti dal suddetto differimento - alla disciplina delle seguenti misure compensative: l'agevolazione (in favore delle imprese) dell'accesso al credito mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia; la riduzione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro e di pertinenza dell'INPS;

§       il comma 270 ridetermina gli oneri finanziari relativi all'attuazione della riforma della previdenza complementare, mentre il comma 271 specifica che i risparmi derivanti da tale rideterminazione (pari a 197 milioni di euro per il 2006 e a 527 milioni per il 2007) sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

NUOVI

(maxiemendamento del Governo)

Co. 274-275

Co. 189 e 189-bis

Nel precisare gli interventi di monitoraggio e razionalizzazione della spesa sanitaria da parte delle regioni, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui, dal 2006, le risorse finanziarie del Servizio sanitario nazionale, il cui versamento è condizionato dalla stipula di specifici accordi con le regioni che individuino obiettivi di contenimento spesa.

In particolare, il comma 275,introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, dispone nuovi adempimenti per le Regioni, che costituiscono condizione per avere diritto alla quota integrativa del concorso statale alle spese del SSN. Le regioni devono adottare, tra gli altri, provvedimenti in merito alla ”indennità di collaborazione informatica” per il medico di medicina generale ed al pediatri di libera scelta. La corresponsione di tale indennità deve essere, infatti subordinata al riscontro della stampa informatizzata di “almeno il 90%” delle prescrizioni da parte di ciascun medico. A tale riscontro si provvede utilizzando il sistema di monitoraggio basato sulla tessera sanitaria.

Con le modifiche recate dal maxiemendamento si dispone che l’indennità in esame sia subordinata ad accordi integrativi regionali del contratto collettivo nazionale di categoria, mentre la percentuale di stampa informatizzata è ricondotta al 70% del totale delle prescrizioni.

Testo originario




Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 276

Co. 189-ter

Il comma, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, ha disposto una serie di modifiche alla disciplina della tessera sanitaria e la rilevazione ottica dei dati sulle ricette mediche al fine di rendere più incisiva l’attività di monitoraggio della spesa sanitaria.

Con il maxiemendamento del Governo si precisa tra l’altro che il farmacista non è responsabile per la mancata corrispondenza del codice fiscale sulle ricette redatte manualmente dal medico.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 277

 

Il comma reca due disposizioni ‘di chiusura’ del procedimento per il risanamento dello squilibrio finanziario che sia accertato nell’anno 2005 a carico della spesa sanitaria corrente di una regione. L’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 (LF 2005) dispone che qualora il sistema di monitoraggio accerti una situazione di squilibrio il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, deve adottare misure di risanamento che comprendano, ove necessario, anche l’aumento delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’IRAP. Il nuovo comma dispone che se quelle misure non sono adottate entro il 31 maggio 2006, le aliquote di imposta non possono essere aumentate dopo quella data e per l’anno 2006 le due imposte si applicano nella regione con la loro aliquota massima

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 281

 

Con il comma 281, introdotto con il maxiemendamento, per le regioni che hanno registrato un disavanzo della spesa superiore alla media è altresì disposto l’obbligo di sottoscrivere ulteriori accordi integrativi con i Ministeri della salute e dell’economia, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio prefissati.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 285-298

Co. 196-210

I commi dettano una serie di interventi per razionalizzare la spesa sanitaria, al fine di consentire il contenimento della spesa complessiva nei limiti prefissati dalla legge finanziaria.

Nel maxiemendamento è stata soppressa la disposizione volta a modificare la disciplina sulla mobilità interregionale dei pazienti all’interno del SSN .

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4548 Relatore 6.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

Co. 300

Co. 210-ter e 210-quater

Il comma disciplina i nuovi contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi (in luogo dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente) stabilendo i principi del trattamento retributivo e di quello previdenziale e disponendo risorse finanziarie integrative degli stanziamenti esistenti.

Nel maxiemendamento è stata modificata in particolare la procedura per la determinazione del trattamento economico e per la ripartizione delle risorse per la formazione fra le università. La nuova normativa si applica a partire dall’anno accademico 2006-2007

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4548 Relatore 6.12 Nott.) e modificato dal maxi emendamento del Governo

Co. 301

 

Stabilisce che i piani di investimento immobiliare dell’INAIL sono deliberati dall’Istituto sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi de-liberati dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 302-304

 

E’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2006 per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

NUOVI
(maxiemendamento del Governo)

Co. 305

 

Nell’ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del D.Lgs. n. 502/1992, è riservata, per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 318

 

Dispone che il contributo annuale in favore dell'Unione italiana ciechi da destinare all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), ai sensi della legge n. 379 del 1993, sia erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione.

NUOVO

(maxiemendamento del Governo)

Co. 319-324

Co. 222-227

Presenti nel testo approvato dal Senato e confermate integralmente dalla Commissione bilancio della Camera le modifiche al sistema di federalismo fiscale introdotto dal decreto legislativo n. 56/2000 sono intese a disciplinare la ripartizione ed attribuzione alle regioni delle somme non attribuite per gli anni 2002-2005 e a disporre per la ripartizione delle somme spettanti per l’anno 2006.

Le modifiche apportate dal maxiemendamento ai commi 319, 321 e 323 riguardano soltanto l’anno 2006 e la determinazione definitiva delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

Per l’anno 2006 a ciascuna regione sono assegnate somme direttamente proporzionali all’ammontare dei trasferimenti soppressi. Conseguentemente dal decreto legislativo n. 56/2000 è eliminata la disposizione che stabilisce una diversa commisurazione. Infine, mentre il testo approvato in prima lettura differiva al 31 dicembre 2006 la disciplina provvisoria, le modifiche introdotte dal maxiemendamento rinviano la disciplina definitiva del federalismo fiscale alle norme che saranno emanata in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e stabilizzano pertanto, sino ad allora, le norme dettate qui a ‘correzione’ del decreto legislativo n. 56/2000.

Testo originale, modificato dal maxiemendamento del Governo del Governo al Senato (Em. 1.2000 Governo 11.11) e modificato dal maxiemendamento del Governo alla Camera

 

Co. 228-bis

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che consentiva all’Agenzia del demanio di concedere in uso gratuito agli enti territoriali, su loro richiesta e per un periodo massimo di novantanove anni, beni d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti al demanio dello Stato al fine del loro recupero, conservazione, manutenzione e valorizzazione, secondo modalità e condizioni fissate mediante l’atto di concessione

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera(Em. 1.4469 Fratta Pasini 6.12 Pom.) e soppresso dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 232-bis

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che configurava come reato, da sanzionare ai sensi degli artt. 515 e 517 c.p., qualunque violazione delle disposizioni relative al settore oleario che riguardi quantitativi superiori ai 10.000 ettolitri, disponendo, altresì, che la metà delle risorse conseguentemente acquisite dallo Stato vengano assegnate all’Ispettorato centrale repressione frodi

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera(Em. 1.2492 Marinello 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 333-334

Co. 236-238

Il maxi emendamento del Governo ha riformulato il comma 333, rispetto al testo introdotto dal Senato e approvato dalla Commissione bilancio della Camera, introducendo termini e condizioni ai fini della riscossione degli assegni riconosciuti, dai commi 331 e 332, rispettivamente per i figli nati nel 2005 e per i figli nati nel 2006.

In particolare, il maxiemendamento del Governo ha previsto che gli assegni possono essere riscossi laddove il reddito complessivo del nucleo familiare, non sia superiore a 50.000 euro per l’anno 2004 per l’assegno di cui al comma 331, e a 50.000 euro per l’anno 2005 per l’assegno di cui al comma 332. La condizione reddituale deve essere inoltre autocertificata dall’esercente la patria potestà, all’atto della riscossione.

Per la erogazione degli assegni, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale della Sogei Spa.

Il maxiemendamento del Governo ha ridotto l’autorizzazione di spesa per gli assegni familiari da 795 a 696 milioni di euro (l’autorizzazione di spesa era peraltro già stata ridotta dalla Commissione bilancio della Camera da 800 a 795 mln.)

Introdotto dal maxiemendamento del Governo al Senato
(Em. 1.2000 Governo 11.11)
modificato dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4552 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 237 e 237-bis

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni relative alla convenzione con Poste italiane Spa per l'erogazione degli assegni e le disposizioni relative al processo di trasformazione di Poste italiane Spa, con particolare riferimento ai bilanci di esercizio 2005 e 2006 della suddetta società.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4554 Relatore 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemendamento del Governo

Co. 335

Co. 239

Il maxiemendamento del Governo ha sostituito il testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, riproducendo, in sostanza, le disposizioni introdotte dal Senato.

In sostanza, rispetto al testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, il maxiemendamento non contiene più la deduzione dal reddito complessivo fino ad un massimo di 2.150 euro per le spese documentate sostenute dal contribuente per le persone addette (baby-sitter) all’assistenza ed alla cura dei bambini fino al compimento del sesto anno di età, ma soltanto la detrazione, limitata al 2006, per oneri relativi a spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore 632 euro annui (che nel testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera era prevista a regime e per un importo non superiore a 2.150 euro annui).

Introdotto dal maxiemendamento del Governo al Senato (Em. 1.2000 Governo
11.11) modificato dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4552 Relatore 7.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 239-ter e 239-quater

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni, introdotte dalla Commissione bilancio della Camera, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici delle casalinghe. In particolare, l’assicurazione veniva estesa ai casi di morte, alle inabilità permanenti non inferiori al 26% (anziché al 33%), alle casalinghe fino a 70 anni (anziché 65 anni). Sono inoltre estese le ipotesi di esenzione dal contributo.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4552 Relatore 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 341

Co. 243-bis

Rispetto al testo introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, il maxiemendamento del Governo ha aumentato la spesa prevista per la costituzione di una fondazione finalizzata a promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America.

Il maxiemendamento ha altresì modificato la modalità di copertura, prevedendo che vi si provveda mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate in misura pari a 30 milioni di euro per il 2006, 60 milioni di euro per il 2007 e il 2008 e 180 milioni di euro per l’anno 2009.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Sub. Em. 0.1.4552.2 Giudice 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 350

Co. 249-bis

E’ istituito un fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2006, per la realizzazione di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza.

Il maxiemendamento del Governo ha ridotto l’autorizzazione legislativa a 2 milioni di euro.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4554 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 351-352

Co. 250-251

Il maxi emendamento del Governo ha riformulato i commi, annullando le modifiche approvate dalla Commissione bilancio della Camera, riproponendo il testo originario.

I commi come riformulati prevedono, rispettivamente, la soppressione della tassa sui brevetti e l’esenzione dall’imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali

Testo originario, modificato, dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.3149 Antonio Leone 6.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

Co. 357-360

Co. 255-258

I commi prevedono l’istituzione del Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, nonché gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute.

Rispetto al testo iniziale, che istituiva il Fondo a decorrere dal 2006, con una dotazione di 3 miliardi derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato, la Commissione bilancio della Camera aveva posticipato al 2007 l’istituzione del Fondo, disponendo che la dotazione del fondo medesimo fosse rimessa alla legge finanziaria.

Il maxiemendamento del Governo prevede invece l’istituzione già nel 2006, demandando il reperimento delle necessarie risorse a successivi provvedimenti legislativi.

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio della Camera(Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

Co. 363

Co. 260-bis

Il maxi emendamento del Governo ha riformulato la norma introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, prevedendo la semplice proroga dei termini per il versamento e la rateizzazione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa.

In sostanza, il testo della disposizione, come riformulata dal maxiemendamento del Governo non contiene più la definizione automatica delle posizioni contributive e previdenziali delle imprese in questione.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.2987 Paolone 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 364-365

Co. 261-262

Le disposizioni sono volte ad introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad infortuni e malattie professionali.

In particolare, è previsto che lamisura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanzapubblica.

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio della Camera
(Em. 1.4554 Relatore
7.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

Co. 366-372

Co. 263-268

Le norme recano disposizioni in materia fiscale, finanziaria e amministrativa concernenti i distretti produttivi. In particolare:

Il comma 366 dispone che, ai fini della nuova disciplina, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano precisate le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, qualificati come libere aggregazioni di imprese dotate di personalità giuridica e articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, al fine di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione. Il maxiemendamento del Governo riproduce nella sostanza il testo approvato dal Senato, sopprimendo la qualifica di soggetti dotati di personalità giuridica ai distretti produttivi, introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, e la norma che prevedeva l’istituzione dellacommissione di studio incaricata di indicare le modalità di attuazione della disciplina relativa agli stessi distretti.

L’adesione ai distretti è libera: vi possono aderire le imprese industriali, agricole, dei servizi, turistiche e della pesca (comma 367).

Il comma 368 determina le disposizioni agevolative applicabili ai distretti produttivi. Con esse viene prevista, in sintesi, la possibilità, per le imprese appartenenti ai distretti, di dare vita a un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi, la finanza e le attività di ricerca e sviluppo.

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio delSenato (Em. 4.1000 t. 2 Relatore 4.11 Nott.), dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.1109 Scaltritti
7.12 Pom) e dal maxiemendamento del Governo


 

segue

Co. 366-372

 

Co. 263-268

Il comma 369, come modificato dal maxiemendamento del Governo, estende l'applicazione delle disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, ai distretti rurali e agroalimentari, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, ai distretti industriali, ai consorzi di sviluppo industriale, nonché ai consorzi per il commercio estero tout court (senza prevedere la limitazione prevista dal testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, alle sole aggregazioni di imprese in forma distrettuale rivolte in via specifica alla internazionalizzazione). Non è inoltre più prevista la disposizione volta ad attribuire al Ministro delle attività produttive le competenze in materia di interventi finanziari riguardanti i consorzi costituiti da imprese aventi sede in più regioni, che non prevedono la concessione dei relativi contributi. Il maxiemendamento del Governo riproduce nella sostanza il testo approvato dal Senato.

Il comma 371 prevede che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 366-372, "fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria", avrà luogo in un primo tempo, in via sperimentale, limitatamente ad uno o più distretti che saranno individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 372 pone un limite massimo di spesa per l’attuazione dei precedenti commi pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006

 

 

Co. 265-bis

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la prosecuzione degli interventi di promozione e sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica (INAF).

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera(Em. 1.4554 Relatore 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 268-bis

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che prevedeva l’applicazione dei sovracanoni idroelettrici a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4554 Relatore 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 373

Co. 268-quinquies

Il maxiemendamento del Governo ha riformulato la norma introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, prorogando al 31 dicembre 2008 (e non al 31 dicembre 2010)la data attualmente fissata al 1° luglio 2007 a decorrere dalla quale le società operanti nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale e le società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operino direttamente nei medesimi settori, non possono detenere, direttamente o indirettamente quote superiori al 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.1611 Sergio Rossi 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 381-384

Co. 272, 274-276

I commi recano disposizioni in materia di emissione di specifiche categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi da parte delle società di interesse nazionale, nelle quali lo Stato sia presente con una partecipazione azionaria. In particolare, il maxi emendamento del Governo ha modificato il testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, limitando tale possibilità di emissione di strumenti finanziari partecipativi sole alle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante (si ricorda che nel testo originario si faceva riferimento ad una qualificata partecipazione azionaria da parte dello Stato, mentre il testo approvato dalla Commissione, non contenendo alcuna indicazione di partecipazione dello Stato sembrava riferirsi alle società in genere).

In particolare:

-  il comma 381, modificando la disciplina relativa alla cosiddetta poison pil,stabilisce che gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi ovvero creare categorie di azioni che attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere, a favore di questi ultimi, l’emissione di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto;

-il comma 382 stabilisce che le deliberazioni assembleari relative alla creazione delle azioni o degli strumenti finanziari non attribuiscono diritto al recesso;

-  il comma 383 conferma che le clausole inserite nello statuto in virtù dei commi precedenti possono essere modificate con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e sono inefficaci se non approvate dall’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari in questione;

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4429 Crosetto 7.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

segue

Co. 381-384

 

Co. 272, 274-276

-  il comma 384 dispone che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può subordinare all’approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti sopra descritti l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole che stabiliscono un limite massimo al possesso di quote di partecipazione. In questo caso, tale limite non decade neppure qualora venga superato a seguito di offerta pubblica d’acquisto. Il maxi emendamento del Governo ha altresì disposto che con l’approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere efficacia l’articolo 3 del D.L. n. 332/1994. Si tratta, in particolare, del limite massimo di possesso azionario, diretto o indiretto, fissato nella misura del 5%. In caso di patti o accordi per l’esercizio del diritto di voto, il limite massimo è fissato nella misura del 10% e del 20% delle azioni con diritto di voto, rispettivamente, per le società quotate e per quelle non quotate.

 

Co. 387

Co. 276-quater

Il comma prevede che l’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso possa essere delegata alle Direzioni dei servizi vari (e non alle Direzioni provinciali dei servizi vari come previsto dal testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera).

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4429 Crosetto 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 276-quinquies

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che, novellando il comma 69 dell’articolo unico della legge n. 239/2004, di riordino del settore energetico, stabiliva che il periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni di distribuzione di gas naturale in essere al 21 giugno 2000 - decorso il quale l'ente locale deve procedere all'affidamento del servizio mediante gara - terminasse il 31 dicembre 2007.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4429 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 393

Co. 281-ter

Il comma, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, interviene in materia di trasporto pubblico locale, introducendo disposizioni – formulate in termini di novella all’articolo 18 del decreto legislativo 422/1997 - concernenti il regime transitorio in vista dell’affidamento dei relativi servizi attraverso le procedure ad evidenza pubblica.

Il maxiemendamento del Governo, in particolare, ha modificato il testo approvato dalla Commissione bilancio prevedendo che le regioni possano disporre una proroga dell’affidamento, fino a un massimo di 1 anno, anziché quattro anni, in favore dei soggetti che soddisfino – entro il termine del periodo transitorio una delle condizioni espressamente indicate.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.1075 Antonio Leone 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 398

 

Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno del settore turistico.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 409

 

Con il comma si dispone che la classificazione dei dispositivi medici prevista dalla disciplina vigente debba essere approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo sancito con la Conferenza Stato-Regioni. Con identica procedura devono essere indicate le modalità di funzionamento della banca dati del Ministero della salute finalizzate all’istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici.

Sono altresì indicati nel dettaglio gli obblighi posti a carico delle aziende produttrici, in particolare le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5% delle spese autocertificate e i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della Salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo.

NUOVO

(maxiemendamento del Governo)

Co. 421

Co. 300

Modifica la disciplina concernente la ripartizione e l’immissione al consumo del contingente annuo di 200.000 tonnellate di biodiesel esentato dall'accisa fino al 31 dicembre 2010.

La Commissione bilancio della Camera ha precisato che il contingente annuo di biodiesel esentato dall'accisa sia utilizzato su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Rispetto al testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, il maxi-emendamento del Governo stabilisce che la destinazione ai contratti di coltivazione si applica limitatamente ad un contingente di 20 mila tonnellate di biodisel, nell’ambito del suddetto contingente complessivo di 200 mila tonnellate.

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4554 Relatore 7.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

Co. 422

Co. 301

La disposizione, introdotta dal Senato e modificata dalla Commissione bilancio della Camera, prevede che le risorse destinate al Progetto sperimentale «bioetanolo», che, al termine del corrente anno, risultino inutilizzate, siano destinate, per il 2006, all’incremento del contingente annuo di biodiesel esente da accisa (nella misura massima di 20 milioni di euro, per l'aumento fino a 40.000 tonnellate), a programmi di sperimentazione e ricerca del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico e alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche.

Il maxi-emendamento ha ridotto del 50% l’importo che può essere utilizzato per l’aumento del contingente dell’anno 2006 (misura massima di 10 milioni di euro per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente).

Introdotto dal maxiemendamento del Governo al Senato
(Em. 1.2000 Governo
11.11) modificato dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4554 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo alla Camera

 

Co. 302-bis

Il maxiemendamento del Governo non contiene più la norma che le dispone che, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2006, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima si applichi il regime speciale forfetario per l’assolvimento dell’IVA previsto per i produttori agricoli.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4553 Relatore 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 424

Co. 302-ter

La norma, introdotta dalla Commissione bilancio della Camera e confermata nella sostanza dal maxi emendamento del Governo, stabilisce che, per la definizione delle regole di raccolta delle scommesse relative al lotto, ai concorsi pronostici e alle scommesse per via telematica, televisiva e telefonica, nonché per la variazione della posta unitaria per le scommesse sulle corse dei cavalli, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato debba acquisire anche l’avviso dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE).

Il maxi-emendamento del Governo ha introdotto una nuova lettera c), che sopprime il co. 5 dell’articolo 11-quinquiesdecies del D.L. n. 203 del 2005 (legge n. 248 del 2005), il quale stabilisce che il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4553 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 425

Co. 302-quater

Co. 367

Il maxiemendamento ha riunito in un unico comma le disposizioni di cui ai commi 302-quater e 367.

Il primo periodo della disposizione, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera e confermata dal maxi emendamento del Governo, interpreta l'art. 12, co. 2, lettera d), del D.P.R. n. 169 del 1998, specificando che la remunerazione corrisposta per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse si riferisce ai servizi di ripresa televisiva e non ha per oggetto il diritto relativo all'utilizzazione delle immagini, la cui titolarità resta attribuita all'UNIRE.

Il secondo periodo del comma (che corrisponde al testo dell’ex. comma 367, introdotto dall’Assemblea del Senato) vieta agli affidatari delle concessioni per scommesse ippiche o concorsi pronostici di esercitare l’attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4553 Relatore 7.12 Nott.)

Introdotto dal maxiemendamento del Governo al Senato (Em. 1.2000 Governo 11.11)

Modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 426

Co. 302-quinquies

La norma autorizza il Ministero delle politiche agricole a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, ad enti pubblici o privati che hanno quali finalità la diffusione della cultura gastronomica e la tutela delle produzioni tipiche. A tal fine autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2006.

Il maxi-emendamento del Governo ha introdotto la copertura dell’onere mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole).

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Su. Em. 0.1.4553.6 Alberto Giorgetti 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 304-bis, 304-ter e 304-quater

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le norme che prevedevano una forma di tutela per la maternità delle atlete che esercitano l’attività sportiva in modo esclusivo.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera(Em. 1.4552 Relatore 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 430

Co. 304-quinquies

La norma, introdotta dalla Commissione bilancio della Camera e confermata dal maxi emendamento del Governo, reca disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili (ASU). Il particolare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro.

Il Ministero del lavoro è autorizzato a stipulare nuove convenzioni direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno sette anni.

Il maxiemendamento del Governo ha introdotto la copertura degli oneri complessivi derivanti dalla norma, mediante riduzione per l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4552 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 444

 

Reca una disposizione interpretativa dell’articolo 35, comma 6, del D.P.R. n. n. 327 del 2001 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità), specificando che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 451

Co. 319-bis

La norma, introdotta dalla Commissione bilancio della Camera e confermata, nella sostanza, dal maxi emendamento del Governo, prevede che le risorse finanziarie stanziate per le infrastrutture diportistiche nelle aree del Basso Adriatico per le quali non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione siano destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali dell’Autorità portuale di Manfredonia.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4551 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 452

Co. 319-ter

La norma, introdotta dalla Commissione bilancio della Camera e confermata nella sostanza dal maxiemendamento del Governo, novella l’art. 6-ter, co. 1, lett. e) del D.L. n. 203/2005, prevedendo per l’ANAS la possibilità di subconcedere ad una o più società da essa costituite i propri compiti di gestione e manutenzione sia effettuata relativamente a tratte stradali assoggettate o assoggettabili non solo a pedaggio reale o figurativo ma anche a corrispettivi di servizi.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4551 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 453

Co. 319-quater

La norma, introdotta dalla Commissione bilancio della Camera e confermata dal maxi emendamento del Governo, prevede, allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, l’abolizione dell’obbligo della contiguità delle aree di localizzazione degli interventi all’interno della stessa Regione

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4551 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 466-467

Co. 331-ter e 331-quater

Il comma 466, introdotti dalla Commissione bilancio della Camera, prevede l’istituzione di una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché delle società di persone ed assimilate. L’addizionale si applica, nella misura del 25% alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni nel periodo d’imposta precedente.

Il maxiemendamento del Governo ha modificato la disciplina introdotta dalla Commissione bilancio della Camera, che prevedeva un'imposta speciale sulla vendita e sul noleggio di materiale pornografico, con aliquota del 20 per cento. L'imposta si sarebbe applicata alle operazioni di vendita o di noleggio, inclusa la messa a disposizione tramite INTERNET o attraverso canali televisivi a pagamento o comunque in via telematica o telefonica, effettuate nell'esercizio di un'attività commerciale, nei riguardi di soggetti la cui attività non fosse a sua volta costituita dalla vendita o dal noleggio del medesimo materiale.

Il comma 467esclude i canoni per le radiodiffusioni codificate e le trasmissioni radiotelevisive con accesso condizionato riferiti a programmi di carattere pornografico dalla fruizione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4552 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 469-476

Co. 332-339

Dispongono la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d’impresa e delle aree edificabili delle imprese, estendendo, in quest’ultimo caso, la facoltà di rivalutazione anche ai beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. beni-merce). Viene altresì consentito l’affrancamento del saldo di rivalutazione mediante pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

L’Assemblea del Senato ha introdotto la facoltà per le imprese interessate di affrancare la riserva di rivalutazione attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP in misura pari al 7% della riserva medesima. In conseguenza dell’affrancamento, la riserva di rivalutazione non è più considerata una riserva in sospensione d’imposta. Pertanto, non è più soggetta ai limiti di utilizzo indicati nell’articolo 13 della legge n. 342/2000 ed è liberamente distribuibile ai soci.

Il maxi-emendamento ha inoltre modificato la norma stabilendo che la rivalutazione si riferisce ai beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2004, anziché ai quelli risultanti dal bilancio chiuso a tale data.

Testo originario, modificato dal maxiemendamento del Governo al Senato (Em. 1.2000 Governo 11.11) e dal maxiemendamento del Governo alla Camera

Co. 477

Co. 339-bis

La norma reca una disposizione interpretativa dell’art. 4, co. 2-decies, del D.L. n. 209/2002, diretta ad individuare le attività consentite ai comuni e ai concessionari della riscossione dei tributi e di altre entrate di comuni e province, in merito all’accesso dati personali e all’attività di recupero crediti.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4549 Relatore
7.12 Nott.)

Co. 478

Co. 340

La norma detta disposizioni per il rinnovo dei contratti di locazione stipulati da amministrazioni dello Stato, prevedendo misure volte alla rinegoziazione dei canoni con riduzione dei loro importi

Testo originario, modificato dalla Commissione Bilancio del Senato(Em. 65.1 Legnini
3.11 Ant.)

Co. 482

 

Il comma disciplina le procedura per la dismissione degli immobili militari, ferma restando la destinazione dei proventi alla riduzione del debito pubblico ai sensi del comma 5. In particolare il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell'economia, Agenzia del demanio, individua con decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, con l’eventuale supporto di una società pubblica o a partecipazione pubblica particolarmente qualificata nel settore immobiliare, in deroga alla normativa vigente in materia alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato di cui alla legge n. 783/1903 e alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell' ordinamento giuridico contabile;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità da parte di una commissione nominata ad hoc. Con la stessa determinazione, sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati, in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa;

d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene sia inferiore a 400.000 euro;

e) ai fini della dismissione, il Ministero della difesa comunica l'elenco degli immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione di interesse culturale ai sensi del codice per i beni culturali, con conseguente necessità delle approvazioni e autorizzazioni previste dal medesimo codice, che sono rilasciate o negate entro novanta giorni. Le disposizioni del codice per i beni culturali, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 483-484

 

Il comma 483 novella la disciplina delle concessioni idroelettriche, recata dal D.Lgs. n. 79/1999 di riordino del settore energetico, art. 12, sostituendone i commi 1 e 2 e abrogandone i commi 3 e 5. In particolare, i nuovi commi 1 e 2, come sostituiti dal maxiemendamento in esame, recano disposizioni circa la procedura di rilascio delle concessioni, prevedendo l’indizione di una gara ad evidenza pubblica da parte dell’amministrazione competente per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo trentennale, cinque anni prima dello scadere della concessione e nei casi di decadenza, rinuncia, revoca e laddove l’amministrazione competente non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico. L’amministrazione è tenuta a tener conto dell’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata. Restano ferme le condizioni di compatibilità della concessione, come enunciate dall’art. 4 dell’articolo 12 novellato.

E’ conseguentemente abrogato l’art. 16 del D.Lgs. n. 79/99, recante la disciplina delle prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, in materia energetica (comma 484).

NUOVI
(maxiemendamento del Governo)

Co. 485

 

E’ disposta la proroga di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste dalla vigente disciplina (commi 6, 7 e 8 dell’art. 12 del D.Lgs.79/99), di tutte le grandi concessioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti dal successivo comma 487.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 486

 

Il comma dispone l’obbligo per il soggetto titolare della concessione del versamento, entro il 28 febbraio per quattro anni a partire dal 2006, di un canone aggiuntivo unico riferito all’intera durata della concessione, pari a 3600 MW di potenza nominale installata, e dispone che relative somme affluiscano all’entrata del bilancio dello Stato per 50 mln di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati per 10 mln di euro per ciascun anno.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 487

 

Il comma definisce gli interventi di ammodernamento congrui, ai fini dell’applicazione della proroga delle grandi concessioni idroelettriche prevista dal sopra commentato comma 485.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 488

 

Dispone l’obbligo, per i titolari delle concessioni, di autocertificare, entro sei mesi dalle scadenze previste dai commi precedenti, gli investimenti effettuati, in corso o deliberati, allegandone la relativa documentazione. All’amministrazione competente è demandato il compito di verificare la congruità degli investimenti, il mancato completamento dei quali, nei termini stabiliti, è causa di decadenza della concessione

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 489-492

 

Il comma 489 prevede che nei bandi di gara per concessioni idroelettriche possa essere previsto il trasferimento della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione da parte del concessionario uscente al concessionario entrante, secondo modalità tali da garantire la continuità gestionale e secondo un prezzo entrambi predeterminanti dall’amministrazione competente e dal concessionario uscente prima dell’offerta, e resi noti nei documenti di gara

Il comma 490 dispone che, in caso di mancato accordo tra le parti, si provveda alle relative determinazioni attraverso tre soggetti terzi, indipendenti e qualificati, e dispone in ordine alle modalità di scelta degli stessi (due nominarti dalle parti e uno dal presidente del Tribunale competente territorialmente), e alle modalità con le quali essi sono tenuti ad operare.

Il comma 491 precisa che le disposizioni che recano la disciplina delle concessioni idroelettrica sono da intendersi quali norme di competenza legislativa esclusiva statale, ex art. 117, comma 2, lett. e) e attuative dei principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione del 4 gennaio 2004.

Le Regioni e le Province autonome, sono tenute ad armonizzare i propri ordinamenti alle norme recate dai commi 483 a 491 (comma 492).

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 493

 

Assicura, a decorrere dall’anno 2006, maggiori entrate per 35 mln di euro annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, come fissato in base alle disposizioni recanti i criteri di determinazione del corrispettivo a carico dei clienti finali a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Nel caso di specie, la componente A2 è la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali nucleari e alla loro chiusura.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 494

 

Prevede la sospensione dei trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali (cd. legge Bassanini), con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. Sono conseguentemente incrementati di 10 milioni di euro i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e Bolzano

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 495

 

Prevede che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinino quote significative delle proprie risorse al contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle vendite immobiliari.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 496

 

Deroga alle disposizioni del TUIR che prevedono, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni edificabili, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Il comma in esame consente alla parte venditrice di chiedere, in alternativa a quanto sopra indicato, l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%. Il notaio rogante, che provvede all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva, deve comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle suddette cessioni.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 497

 

Consente alla parte acquirente, nelle cessioni di immobili ad uso abitativo tra privati, i quali non agiscono nell’esercizio dell’impresa, né di attività artistiche o professionali, di richiedere che la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sia costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pattuito, dichiarato in atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20%.

NUOVO
(maxiemendamento del governo)

Co. 498

 

Esclude dai controlli di cui al comma 495 i contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497.

NUOVO
(maxiemendamento del governo)

Co. 499-509

 

Programmazione fiscale triennale, applicabile ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, attraverso la quale si determina preventivamente la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (co. 499). Il co. 500 individua i soggetti esclusi dall’applicazione dell’istituto della programmazione. L’Agenzia delle entrate sottoporrà ai contribuenti una proposta individuale, formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria (co. 501); i contribuenti potranno accettare, entro il 16 ottobre 2006, gli importi proposti, perfezionando in tal modo la programmazione (co. 502). Il co. 503 ammette la definizione della proposta di programmazione in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Il co. 504 elenca le conseguenze del perfezionamento della programmazione (inibizione dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria; riduzione di quattro punti delle aliquote delle imposte sui redditi, successive alla prima; applicazione dei contributi previdenziali e dell’IRAP esclusivamente sul reddito programmato). Ai fini IVA (co. 505) la programmazione produce le seguenti conseguenze, fermi restando i relativi obblighi formali e sostanziali: applicazione di un’aliquota appositamente determinata per gli eventuali maggiori ricavi o compensi rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili; inibizione dei poteri di accertamento spettanti all’amministrazione finanziaria. Qualora si verifichi una divergenza tra gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli oggetto di programmazione l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA (co. 506). I co. 507-508 indicano i casi nei quali non si verifica l’inibizione dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria, confermando tale inibizione nell’ipotesi in cui il reddito conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento il reddito dichiarato. Il co. 509 stabilisce la cessazione degli effetti della programmazione quando l’attività esercitata dal contribuente vari nel corso del triennio considerato.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 510-518

 

Il co. 510 prevede che nei confronti dei soggetti ai quali viene proposta la programmazione fiscale sia formulata anche una proposta di adeguamento dei redditi, ai fini dell’imposta sui redditi, e della base imponibile, ai fini IRAP, relativi ai periodi di imposta in corso al 31/12/2003 e al 31/12/2004. A tali si importi si applica un’imposta sostitutiva con aliquota del 28% per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale e del 23% per gli altri soggetti (co. 511). Il co. 512 prevede, ai fini IVA, l’applicazione di un’aliquota, appositamente determinata, ai maggiori ricavi o compensi. L’adeguamento per gli esercizi pregressi è consentito solo ai contribuenti che aderiscono alla programmazione triennale e si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione della suddetta programmazione, degli importi dovuti, che non possono essere inferiori ai limiti indicati. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni e interessi (co. 513). Il co. 514 consente il pagamento rateale (seconda rata, pari al 50%, da pagare entro il 16 dicembre), qualora l’importo dovuto superi determinati limiti. L’omesso versamento nei termini non comporta l’inefficacia dell’adeguamento e viene recuperato mediante iscrizione a ruolo delle somme non corrisposte, incrementate di un importo del 30% a titolo di sanzione (importo ridotto alla metà se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla relativa scadenza). Non si applica il ravvedimento operoso.

L’adeguamento non esclude l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA quando sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e non inferiore a 77.468,53 euro (co. 515). L’adeguamento per gli anni pregressi esclude la rilevanza di eventuali perdite, che non possono essere riportate a nuovo. Lo stesso trattamento di applica al credito di imposta ai fini IVA (co. 516).

Il co. 517 individua i casi nei quali i soggetti che hanno aderito all’adeguamento decadono dai relativi benefici con conseguente applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997 (disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), mentre il co. 518 individua i soggetti esclusi dall’applicazione dell’istituto dell’adeguamento.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 519

 

Abroga l’articolo 1, commi 387-398, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) relativi alla programmazione fiscale concordata.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 520

 

Dispone l’incremento dell’azione di contrasto dell’evasione fiscale nei confronti dei soggetti ai quali non si applica la programmazione fiscale.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 521

 

Riduce, con effetto dal periodo di imposta 2005, da 20 a 18 anni il periodo di ammortamento del costo di avviamento iscritto in bilancio. Tale periodo era stato elevato da 10 a 20 anni dal DL n. 203/2005.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 522

 

Modifica le disposizioni sugli ammortamenti di beni strumentali delle società energia elettrica e gas. In particolare, il comma modifica la disciplina transitoria, introdotta dal DL n. 203/2005 per il solo periodo d’imposta 2005, prevedendo la riduzione del 20 per cento della quota annua di ammortamento determinata in base alla vita utile

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 523-524

Co. 110-bis e 110-ter

Le norme sono volte a potenziare nel triennio 2006-2008 l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale mediante appositi piani di intervento, che andranno ad aggiungersi alle attività ispettive ordinarie previste dal D.Lgs. n. 124/2004.

In particolare, con le disposizioni del comma 523 vengono previsti per il triennio 2006-2008 piani di intervento, da gestire e realizzare anche congiuntamente tra Ministero del lavoro, INPS e INAIL, al fine di contrastare il lavoro sommerso e quello irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva. Il maxi emendamento del Governo ha modificato il testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, eliminando la disposizione che fissava l'importo minimo che le tre amministrazioni sopra menzionate avrebbero dovuto conseguire, in termini di maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi, nonché per sanzioni amministrative e civili (pari ad almeno 420 milioni di euro per il 2006 e a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008).

Per il conseguimento di tale obiettivo, con il comma 524 viene data al Ministero del lavoro l’autorizzazione ad effettuare assunzioni in deroga al blocco delle assunzioni stabilito dalla legge finanziaria per il 2005.

Il maxi emendamento del Governo ha modificato il riferimento normativo con riferimento al quale è disposta la copertura finanziaria degli oneri recati dalle nuove assunzioni, che permangono comunque a carico del Fondo per l’occupazione.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4547 Relatore 6.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 369-bis

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che elevava la misura minima di capitale sociale richiesto per l’iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. L’adeguamento alla nuova misura dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2006.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4549 Relatore 7.12 Ant.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 556

Co. 374

Il comma prevede l’istituzione presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il “Fondo nazionale per le comunità giovanili”, al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrastare l'uso di sostanze stupefacenti.

Rispetto al testo approvato dallaCommissione bilancio della Camera(che aveva aumentato da 5 a 10 milioni lo stanziamento del Fondo per il 2006), il maxi emendamento del Governo ha stabilito la dotazione finanziaria del Fondo per le comunità giovanili per l’anno 2006 nell’importo di 5 milioni di euro, ed ha altresì previsto l’istituzione di un ”Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze”.

Le risorse del Fondo sono destinate, nella misura del 5%, ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio dell’Osservatorio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza, e nella misura del 95% del Fondo alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.

Introdotto dal maxiemendamento del Governo al Senato
(Em. 1.2000 Governo
11.11)

Modificato dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4552 Relatore 7.12 Nott.) e dal maxiemendamento del Governo

Co. 568-569

 

Prevedono che, ai fini del contenimento delle spese relative ai mezzi in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge sul controllo dei materiali di armamento.

NUOVI
(maxiemendamento del Governo)

Co. 570-571

 

Autorizzano la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dal 2006, per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale.

NUOVI
(maxiemendamento del Governo)

 

Co. 385-bis

Il maxiemendamento del Governo non contiene più la disposizione che prevedeva la predisposizione di un apposito Piano per il mantenimento del regime previdenziale ora vigente, ai soli fini delle pensioni di anzianità, in favore dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria (CIGS) o in mobilità o che comunque siano stati dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica o delle telecomunicazioni

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.1299 Relatore 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 573

Co. 386-bis

La disposizione reca disposizioni relative al Parco nazionale del Golfo di Orosei del Gennargentu.

Rispetto al testo approvato dalla Commissione bilancio (che prevedeva la soppressione delle disposizioni relative alla istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei del Gennargentu, la destinazione ai comuni dell’area di 3,5 milioni di euro nel 2006 per la realizzazione di interventi di protezione ambientale nell’area montana stessa e l’istituzione di un’area parconella zona del Gennargentu sulla base di una intesa Stato-Regione Sardegna), la nuova formulazione del comma subordina l’applicazione del decreto istitutivo dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu ad un’intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna, che determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie in base all'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni interessati possono aderire all'Intesa e far parte dell'area parco con deliberazione consiliare.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4552 Relatore 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 575

Co. 387.77

La disposizione dispone una autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, individuati sulla base di un atto di indirizzo parlamentare ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005).

Il maxiemendamento del Governo ha soppresso il periodo che prevedeva l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies del D.L. n. 203 del 2005, che autorizza una spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2006 per l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti necessari allo svolgimento del Convegno internazionale interconfessionale.

Introdotto dalla Commissione bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e modificato dal maxiemendamento del Governo

Co. 576

 

Il comma interviene in materia di esenzione tributaria dei trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni in favore di fondazioni o società, limitando l’esenzione per le società alle sole società di cartolarizzazione e estendendo l’esenzione alle associazioni riconosciute

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 577

 

Il commadispone che i dipendenti dell’Agenzia del demanio che hanno esercitato, a seguito della trasformazione dell’agenzia in ente pubblico economico, il diritto di opzione per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali hanno esercitato l’opzione; prevede inoltre l’emanazione di un decreto dirigenziale per la disciplina di tale transito.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 578

 

Il comma autorizza la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per il piano programmatico piano programmatico di interventi finanziari per l’attuazione della delega sulla riforma del sistema scolastico e per garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico e riduce contestualmente l’autorizzazione di spesa per il finanziamento dell’Istituto italiano di tecnologia.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 579

 

Il commaprevede che, per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, con decreto del Ministro dell’economia sono disciplinate le caratteristiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria; possono inoltre essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 580

 

Il comma prevede un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 581

 

Il commareca un finanziamento di 50 milioni di euro per le attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 582

 

Il commaautorizza l’ENAC ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005 anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

 

Co. 387.2

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che stabilisce che gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiutisi intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.3

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione recante una interpretazione autentica sulla disciplina relativa al potere di asseverazione degli spedizionieri doganali, disponendo che esso possa venire esercitato anche successivamente all’espletamento dell’operazione doganale.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.5 e 387.6

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni che modificano la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni commesse dai responsabili dei centri di assistenza fiscalee dai professionisti che prestano assistenza fiscale, nonché dagli intermediari che trasmettono le dichiarazioni per via telematica.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.7

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che stabilisce che la denaturazione del gasolio da riscaldamento mediante aggiunta di colorante sia obbligatoria soltanto nel caso in cui l'aliquota d'accisa per esso vigente sia inferiore almeno del 10% rispetto a quella prevista per il gasolio usato come carburante.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.8-387.10

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni che prevedono un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l’estero, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, cui compete l’emanazione, con decreto, di norme regolanti il relativo procedimento di rilascio. Il Ministero dell’ambiente provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica di conformità delle opere al progetto, mentre restano ferme, nell’ambito di tale procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento di conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemendamento del Governo

 

Co. 387.13-387.23

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni che riguardano la c.d. “Legge obiettivo per le città”, disciplinando una procedura volta a definire l’attuazione di interventi di riqualificazione in ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale attraverso l’approvazione di piani presentati dai Comuni, al fine di aumentare le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale degli ambiti stessi.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.24

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che facoltizza gli enti locali a escludere dall’imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare i servizi e l’offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.25-387.30

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni che recano disposizioni relative all’utilizzo del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT).

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.31-387.33

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni che demandano ad un decreto del Ministro delle attività produttive la definizione delle modalità per l’accesso agli interventi previsti dalla legge 488/92 alle cooperative e ai loro consorzi, nonché la disciplina dei profili inerenti la concessione, l’erogazione e le modalità di applicazione degli incentivi pubblici che sono destinati alle cooperative e ai loro consorzi.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.34

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che modifica la vigente disciplina in materia di confidi.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.35-387.45

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387. 46

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che stabilisce l’ambito di applicazione delle disposizioni del DL n. 120/89 e del DL n. 35/05 in materia di interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale, stabilendo che esso è circoscritto ai comuni nel cui territorio si trova la sede degli stabilimenti industriali interessati, nonché ai comuni che con essi confinano, purché questi rientrino nel territorio della provincia di appartenenza.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.47

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che esenta dalle imposte sui redditi dovute dall’impresa cedente le cessioni a titolo gratuito di personal computer con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, se effettuate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di altri soggetti operanti nel settore del volontariato, ricerca e protezione ambientale.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.48-387.52

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni concernenti la trasmissione telematica di atti relativi a adempimenti amministrativi, che intervengono sugli aspetti della politica d’innovazione digitale del Governo più strettamente connessi all’attività delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di semplificare e accelerare le comunicazioni tra le stesse amministrazioni e tra queste e i soggetti privati.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.53-54

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni che demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle voci di tariffa e la determinazione, in misura forfetaria, degli importi dell’imposta di bollo per gli atti trasmessi in via telematica alle Conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.55

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che reca disposizioni circa il rimborso dell’IVA per i soggetti operanti in regime monofase.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.56-387.64

Il maxi emendamento del Governo non contiene più le disposizioni che autorizzano l’utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di locazione finanziaria (leasing) ai fini della realizzazione, acquisizione od adeguamento di opere pubbliche.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

 

Co. 387.76

Il maxi emendamento del Governo non contiene più la disposizione che ridefinisce il trattamento fiscale delle erogazioni liberali per lo svolgimento o la promozione di attività culturali e per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera (Em. 1.4285 Crosetto 7.12 Nott.) e soppresso dal maxiemenda­mento del Governo

Co. 594

 

Il comma autorizza il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e finanze a rinnovare le convenzioni stipulate con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, rivolte ad accelerare la procedura di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 595

 

Il comma prevede, per gli anni 2006 e 2007, il divieto per le fondazioni lirico sinfoniche diprocedere ad assunzioni a tempo indeterminato e un limite per il personale a tempo determinato, che non può superare il 20 per cento dell’organico.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 596

 

Il comma prevede,per l’anno 2006, la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo determinato dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, nel limite massimo di 95 unità.

NUOVO
(maxiemendamento del Governo)

Co. 601-608

Co. 388-395

Fondi speciali e tabelle.

Rispetto al testo approvato dalla Commissione, il maxiemendamento del Governo ha disposto:

§        una riduzione del 2 per cento degli stanziamenti iscritti in Tabella C per complessivi 91,7 milioni di euro per il 2006, 88,2 milioni per il 2007 e 87,9 milioni per il 2008.

§        in Tabella E, alla voce Ministero della difesa,un definanziamento di 55 milioni di euro per ogni annualità del triennio con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145, co. 4, della L. n. 388/2000, concernente il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico.