XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2006 - Lavori preparatori al Senato - A.S. 3613-B - Esame del disegno di legge - Parte XIII
Serie: Progetti di legge    Numero: 835    Progressivo: 2
Data: 30/12/05
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
AS n.3613-B/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Finanziaria 2006

Lavori preparatori al Senato

A.S. 3613-B

Esame del disegno di legge

n. 835/2

Parte XIII


xiv legislatura

30 dicembre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: BI0892o.doc

 


INDICE

 

 

 

 

Volume XIII

Esame in sede consultiva

Commissione 1a (Affari costituzionali)

§      Seduta del 20 dicembre 2005 (notturna)3

Commissione 2a (Giustizia)

§      Seduta del 21 dicembre 2005 (1a pomeridiana)8

Commissione 3a (Affari esteri)

§      Seduta del 21 dicembre 2005 (antimeridiana)12

Commissione 4a (Difesa)

§      Seduta del 21 dicembre 2005. 15

Commissione 6a (Finanze)

§      Seduta del 20 dicembre 2005. 20

§      Seduta del 21 dicembre 2005. 26

Commissione 7a (Istruzione pubblica)

§      Seduta del 21 dicembre 2005. 31

Commissione 8a (Lavori pubblici)

§      Seduta del 21 dicembre 2005. 37

Commissione 9a (Agricoltura)

§      Seduta del 21 dicembre 2005. 44

Commissione 10a (Industria)

§      Seduta del 21 dicembre 2005. 53

Commissione 11a (Lavoro)

§      Seduta del 21 dicembre 2005. 57

Commissione 12a (Igiene e sanità)

§      Seduta del 21 dicembre 2005. 68

Commissione 13a (Territorio)

§      Seduta del 21 dicembre 2005 (1a antimeridiana)75

Commissione 14a (Politiche dell’Unione europea)

§      Seduta del 20 dicembre 2005 (notturna)80

Esame in sede referente

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 20 dicembre 2005 (notturna)85

§      Seduta del 21 dicembre 2005 (antimeridiana)90

§      Seduta del 21 dicembre 2005 (pomeridiana)106

Esame in Assemblea

§      Seduta del 21 dicembre 2005 (pomeridiana)117

§      Seduta del 22 dicembre 2005 (antimeridiana)165


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

martedì 20 dicembre 2005

585a Seduta (notturna)

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole, con osservazioni, sulla Tabella 2 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, limitatamente a quanto di competenza. Rapporto favorevole sulla Tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria)

 

Il senatore BOSCETTO (FI), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell’interno, illustra le variazioni apportate dalla Camera dei deputati agli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C). In particolare, vi è un aumento del 35,4 per cento del Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato e una riduzione del 2 per cento del Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle risorse destinate alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Si sofferma, quindi, sul comma 155 dell’articolo unico del disegno di legge finanziaria, che differisce al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2006, e sul successivo comma 156, che conferma l’applicazione delle disposizioni sullo scioglimento dei consigli comunali degli enti locali nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti.

Dà conto, poi, delle disposizioni relative alle attività di controllo della Corte dei conti sugli enti locali e sul Servizio sanitario nazionale, introdotte durante l’esame da parte della Camera dei deputati e modificate con l’emendamento del Governo. In particolare, il comma 166, al fine di tutelare l’unità economica della Repubblica e il coordinamento della finanza pubblica, prevede che gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria, inviano alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul relativo rendiconto, in base a criteri e linee guida definiti unitariamente dalla stessa Corte dei conti (comma 167). Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti vigilano sull’adozione delle necessarie misure correttive, sul rispetto dei vincoli e delle regole del patto di stabilità interno (comma 168). Nel caso in cui siano gli enti del Servizio sanitario nazionale a non rispettare gli obblighi previsti, la Corte trasmette la propria segnalazione alla Regione interessata per i conseguenti provvedimenti (comma 170).

Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza citate, la Corte dei conti è autorizzata ad avvalersi di esperti esterni (comma 169) e può avviare un apposito concorso per il reclutamento di un contingente non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato, in deroga alle norme che prevedono il blocco del turn over.

Conclude, proponendo un rapporto favorevole alla 5ª Commissione sulla tabella 8 del disegno di legge n. 3614-B e sulla relativa nota di variazioni, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 3613-B.

 

Il senatore MAFFIOLI (UDC), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di competenza della Commissione, illustra le variazioni agli stanziamenti di cui alla tabella C del disegno di legge n. 3613-B.

Commenta, quindi, alcune disposizioni del disegno di legge finanziaria, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Il comma 22 reca una disciplina speciale volta a razionalizzare e a contenere le spese delle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi: essa troverà applicazione solo se, a decorrere dal secondo bimestre del 2006, i controlli metteranno in evidenza un andamento tale da pregiudicare gli obiettivi indicati dal patto di stabilità e crescita. In tal caso, le pubbliche amministrazioni potranno procedere all’acquisto di beni e servizi, o aderendo alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi di spesa.

Dà conto anche del comma 51, che consente alle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificare le procedure, di stipulare convenzioni con le concessionarie di pubblici servizi, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tale contesto, le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurano l’integrità del messaggio attraverso la certificazione con firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscono l’integrità legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale (Poste Italiane S.p.A.) può convertire in supporto informatico i documenti su carta attestanti i pagamenti in conto corrente, individuando i responsabili della certificazione di conformità del documento informatico a quello su carta. Inoltre, le copie su carta generate mediante l’impegno di mezzi informatici, sostituiscono l’originale a ogni effetto di legge, se la conformità è assicurata da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il comma 60 estende la riduzione del 10 per cento delle indennità, compensi e retribuzioni al servizio consultivo e ispettivo tributario e ad altri organi. Analoga riduzione è applicata all’indennità del rettore e del prorettore della Scuola superiore di economia e finanza.

Illustra quindi il comma 89, che trasferisce i rapporti attivi e passivi degli enti cosiddetti inutili a una società controllata dallo Stato: lo scopo è quello di ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio di talune funzioni, attraverso il conferimento a soggetti di diritto privato.

Con riguardo all’acquisto di beni e servizi degli enti locali, illustra le disposizioni finalizzate ad assicurare il concorso delle autonomie locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi agli obblighi comunitari. In particolare, il comma 158 prevede che le aggregazioni di enti locali o enti decentrati di spesa espletino le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali del medesimo ambito territoriale, mentre il comma 159 fa salva la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi della citata legge n. 488 del 1999 ovvero di procedere autonomamente agli acquisti nel rispetto dei parametri qualità-prezzo. Si precisa che la stipulazione di contratti in difformità dai parametri contenuti nelle convenzioni CONSIP, costituisce causa di responsabilità amministrativa e che la differenza di prezzo è tenuta in considerazione nella determinazione del danno erariale. Inoltre, il dipendente che sottoscrive il contratto, deve allegare apposita dichiarazione che attesta il rispetto dei parametri di qualità e prezzo fissati nelle convenzioni CONSIP.

Commenta, quindi, il comma 577, in base al quale i dipendenti dell’Agenzia del demanio che abbiano esercitato il diritto di opzione possono transitare nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, e il comma 595, che per le fondazioni lirico-sinfoniche stabilisce il blocco delle assunzioni e il divieto di avere alle proprie dipendenze personale a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento dell’organico funzionale, per il biennio 2006-2007.

Infine, ricorda il comma 596, che dispone la trasformazione in contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 95 unità, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi della disciplina sui lavori socialmente utili.

Con riguardo al comma 216, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 449 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione della legge finanziaria per il 2004 che nega il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi diverse da quella economica ai funzionari di livello inferiore ai dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni: la previsione di limiti all’entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un vincolo puntuale di spesa. Quanto al comma 430, in materia di lavori socialmente utili, ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2005, che ha giudicato incostituzionale una analoga disposizione della legge finanziaria per il 2004, nella parte in cui prevede convenzioni stipulate direttamente con i Comuni, senza il coinvolgimento delle Regioni; la norma, infatti, non tiene conto che potrebbero essere coinvolte materie di competenza legislativa regionale, come le politiche sociali e la formazione professionale.

Conclude, proponendo di redigere un rapporto favorevole, con osservazioni relative ai commi 216 e 430, sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e sulla relativa nota di variazioni per quanto di competenza, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

 

Il presidente PASTORE propone di fissare alle ore 21,45 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle tabelle 2 e 8 del disegno di legge n. 3614-B.

 

La Commissione conviene.

 

Il presidente PASTORE dispone, quindi, una breve sospensione dei lavori.

 

La seduta, sospesa alle ore 21,30, è ripresa alle ore 21,45.

 

Il presidente PASTORE avverte che non sono stati presentati emendamenti.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore Maffioli, pubblicata in allegato al presente resoconto, sulla tabella 2 del disegno di legge n. 3614-B e sulla relativa nota di variazioni (n. 3614/2-quater), limitatamente alle parti di competenza, nonché sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 3613-B.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, inoltre, la Commissione approva la proposta di rapporto favorevole formulata dal relatore Boscetto, pubblicata in allegato al presente resoconto, sulla tabella 8 del disegno di legge n. 3614-B, sulla relativa nota di variazioni (n. 3614/8-quater) e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 3613-B.

 


RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(3614-B – Tabella 2) (limitatamente a quanto di competenza)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

(Estensore: MAFFIOLI)

 

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, limitatamente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, si pronuncia in senso favorevole, osservando - quanto al disegno di legge n. 3613-B - che i commi 216 e 430 contengono disposizioni che potrebbero evocare alcune censure già formulate dalla Corte costituzionale, in riferimento a disposizioni corrispondenti della legge finanziaria per il 2004.

Il primo di essi, infatti, dispone direttamente per le spese di viaggio sostenute dal personale delle Regioni, che potrebbe non essere considerato come un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un vincolo puntuale di spesa (sentenza n. 449 del 2005).

L'altro reca una disciplina dei lavori socialmente utili, prevedendo tra l'altro convenzioni stipulate direttamente con i Comuni, senza interpellare le Regioni: si tratta, però, di una disciplina che potrebbe coinvolgere anche materie di pertinenza regionale, come le politiche sociali e la formazione professionale (sentenza n. 219 del 2005).

 

 

 

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL’INTERNO

(3614-B – Tabella 8) (limitatamente a quanto di competenza)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

(Estensore: BOSCETTO)

 

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sullo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006 e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, si pronuncia in senso favorevole.


GIUSTIZIA (2a)

mercoledì 21 dicembre 2005

539a Seduta (1a pomeridiana)

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputat

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto non ostativo)

 

Riferisce alla Commissione il senatore GRILLOTTI (AN) il quale sottolinea che i documenti di bilancio dopo la lettura presso la Camera dei deputati non presentano significative variazioni, per quanto di competenza della Commissione, rispetto al testo varato dal Senato, fatta eccezione per una non rilevante diminuzione di 102.000 euro, imputabili per 100.000 euro al Centro di responsabilità dell'amministrazione penitenziaria (Interventi in favore detenuti tossicodipendenti) e per 2.000 euro al Gabinetto ed uffici del Ministro (somme da erogare a Enti, istituti ecc.).

Si tratta quindi di una sostanziale conferma delle dotazioni assegnate allo stato di previsione del Ministero con la seconda nota di variazioni approvata dal Senato e che, peraltro, attestano un aumento degli stanziamenti pari 5,4 per cento sull'anno precedente, essendo passati dai 7.416 milioni di euro dell'assestato 2005 ai 7.819 delle previsioni per il 2006.

Per quanto riguarda le parti di interesse del disegno di legge finanziaria, il relatore ritiene di non dover svolgere particolari osservazioni.

Propone conclusivamente un rapporto non ostativo da trasmettere alla Commissione Bilancio.

 

Si apre il dibattito.

 

Interviene il senatore LEGNINI (DS-U) il quale, ricordando le ragioni del voto contrario sulla manovra finanziaria già espresse dal suo gruppo nella precedente fase, rileva come continuino a risultare totalmente insufficienti le risorse assegnate al Dicastero della giustizia, in particolare per quanto riguarda la necessità di finanziare le procedure di riqualificazione del personale e consentire la conservazione dei posti di lavoro per i lavoratori socialmente utili. La scarsità delle dotazioni risulta ancora più preoccupante se si tiene conto che, nel corso dell'anno 2006, diverranno operative importanti leggi, quali quelle in tema di ordinamento giudiziario e riforma del codice di procedura civile.

Rilievi critici svolge quindi con riferimento ad alcune parti del disegno di legge finanziaria ed in particolare sui commi 231 e 232 dell'articolo 1 laddove si dispone l'ennesimo condono a favore di chi è stato giudicato responsabile, con sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte dei conti, di danno erariale. La norma non appare peraltro chiara nei criteri che dovrebbero consentire la definizione della somma dovuta.

Quanto poi al comma 466, introdotto dalla Camera dei deputati, istitutivo della cosiddetta "pornotax", il senatore Legnini pone in rilievo come questa norma si presti a difficoltà di interpretazione in fase applicativa, essendo alquanto indefinita la nozione di materiale pornografico da assoggettare a tassazione. E' pur vero che a tal fine la norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale, ma con ogni probabilità risulterà impossibile individuare con precisione quale parte della produzione e vendita di detto materiale concorrerà a determinare la base imponibile sulla quale applicare la nuova tassa - in quanto lecita - e quanta parte invece trovi già una specifica configurazione come illecito penale e per ciò stesso non potrà risultare tassabile.

 

Il presidente Antonino CARUSO, pur giudicando meritevoli di considerazione i rilievi testé svolti, osserva peraltro che la materia della definizione dei giudizi innanzi alla Corte dei conti rientra nella sfera di competenza di altra Commissione ed in specie della Commissione Affari costituzionali.

 

Ha quindi la parola il ministro CASTELLI il quale invita ad una più attenta lettura delle norme recate dai commi 231 e 232 in particolare nella parte in cui si prevede quella che ritiene essere una la facoltà e non già un obbligo della Corte dei conti di definire, mediante il pagamento di una somma, i procedimenti per danno erariale e sottolinea quindi che la stessa origina dall'esigenza di definire più rapidamente possibile un contenzioso che normalmente si protrae per lungo tempo, per di più con scarsi risultati in termini di cassa.

 

Il senatore BUCCIERO (AN), a tale riguardo, sottolineata l'importanza della disposizione, ricorda di aver presentato insieme a numerosi senatori un disegno di legge volto a definire l'istituto della conciliazione presso la Corte dei conti, disegno di legge mai esaminato.

 

Interviene successivamente il senatore ZANCAN (Verdi-Un) per evidenziare l'assurdo giuridico nel quale si incorre nel momento in cui si affida alla sezione di appello, in caso di accoglimento della richiesta di definizione mediante pagamento, la determinazione della somma dovuta; questo organo infatti è lo stesso chiamato a giudicare nel merito sulla controversia. In relazione all'istituzione della "pornotax" giudica paradossale la tassazione del materiale pornografico non essendo possibile in alcun modo sottoporre ad imposta attività economiche illegali per le quali non è immaginabile altra misura che non il sequestro e la successiva confisca.

 

Dopo che il relatore GRILLOTTI (AN) ha invitato la Commissione ad attenersi all'oggetto della discussione, ferma restando la possibilità di intervenire nel merito delle disposizioni sulle quali i commissari si sono soffermati nel corso dell'esame in Assemblea, il PRESIDENTE, avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a redigere un rapporto non ostativo sui documenti di bilancio, come proposto dal relatore medesimo.

 

I senatori LEGNINI (DS-U), DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN (Verdi-Un) annunciano, a nome dei rispettivi gruppi, un voto contrario, mentre i senatori GUBETTI (FI), TIRELLI (LP), CIRAMI (UDC) e BOBBIO (AN) il voto favorevole.

 

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce il mandato al relatore nel senso sopra indicato.

 


RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(DISEGNO DI LEGGE N. 3614-B - Tabella 5)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

 

La Commissione giustizia,

 

esaminati lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2006, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, così come modificati dalla Camera dei deputati, formula un rapporto non ostativo.

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

mercoledì 21 dicembre 2005

267a Seduta (antimeridiana)

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 – 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2006.

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

 

Riferisce alla Commissione il senatore CASTAGNETTI (FI), rilevando come, fra le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nel corso della seconda lettura del disegno di legge finanziaria e afferenti alla competenza della Commissione affari esteri, vada posta in risalto in primo luogo quella recata dal comma 98 dell’articolo 1 come formulato a seguito dell’approvazione presso l’altro ramo del Parlamento dell’emendamento del Governo che ha significativamente riscritto il provvedimento in oggetto. Con tale norma si autorizza, infatti, la partecipazione italiana all’iniziativa del G8 relativa alla cancellazione del debito estero dei Paesi a più basso reddito maggiormente indebitati. Lo stanziamento in questione – precisa il relatore - è pari a 30 milioni di euro per il 2006, a 29 milioni per il 2007 e a 4 milioni per il 2008, per complessivi 63 milioni di euro, che bilanciano in parte la contrazione delle risorse per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo determinato in Tabella C alla voce concernente lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Egli ricorda inoltre che, in occasione del vertice di Londra dei Ministri finanziari del G8 dello scorso giugno, era stata decisa la totale cancellazione del debito dei 18 Paesi maggiormente indebitati e giunti al completamento del programma di riduzione della povertà. L’ammontare complessivo del debito che verrebbe così a essere cancellato a vantaggio degli Stati più poveri (la maggior parte dei quali africani) è stimato essere attorno ai 40 miliardi di dollari; cifra cui dovrebbe essere aggiunta la somma di 1,5 miliardi di dollari, riguardanti l’ulteriore beneficio per gli Stati interessati derivante dal non più dovuto pagamento degli interessi. La partecipazione italiana a tale iniziativa riveste pertanto un particolare significato, anche considerando che l’ultima decisione normativa nazionale di rango legislativo in materia di cancellazione del debito risale al luglio 2000 e cioè alla legge n. 209 di quell’anno, in seguito modificata dalla legge finanziaria per il 2003. Egli sottolinea poi che il successivo comma 99 del disegno di legge in esame autorizza la partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (IFFIm) stanziando all’uopo apposite risorse. Al riguardo, sebbene si tratti di una disposizione che rientra nelle competenze della Commissione sanità, non può sfuggire l’impatto che essa potrà avere per i Paesi più poveri nel campo medico-sanitario con particolare riguardo ai vaccini, anche qui venendo incontro a uno specifico punto delle Conclusioni del citato vertice di Londra dei Ministri finanziari del G8.

Il relatore si sofferma quindi sul comma 216, sempre dell’articolo 1, il quale stabilisce che a tutto il personale delle amministrazioni dello Stato che si rechi in missione o in viaggio di servizio all’estero spetta un rimborso delle spese di viaggio in aereo nel limite del prezzo del biglietto per la classe economica. Egli ricorda poi che il comma 234 prevede un’autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. Quanto al comma 236, egli specifica che esso dispone il finanziamento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2005 (quindi non più per il solo 2005, come previsto dalla legge n. 37 del 2005) per l’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri. Infine, il relatore evidenzia la portata del comma 341, relativo alla costituzione di una fondazione volta a promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti.

In conclusione, egli invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sulle parti modificate dalla Camera dei deputati dei provvedimenti in titolo, formulando pertanto un rapporto favorevole alla Commissione bilancio.

 

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, prende quindi la parola per dichiarazione di voto il senatore TONINI (DS-U), il quale conferma il giudizio negativo del suo Gruppo sulla manovra finanziaria predisposta dal Governo, ritenendo che le modifiche introdotte presso l’altro ramo del Parlamento abbiano carattere di dettaglio e non incidano sulla sostanza dei documenti in esame. Egli richiama poi le principali critiche rivolte alla manovra finanziaria in occasione della prima lettura della stessa, quando aveva denunciato la complessiva contrazione delle risorse destinate alla politica estera, che appariva contraddittoria rispetto alle ambizioni italiane formalmente prospettate dal Governo. Ricorda altresì che era stato stigmatizzato il rilevante taglio degli stanziamenti finalizzati all’aiuto allo sviluppo, con ciò venendo meno a puntuali impegni assunti in sede multilaterale, dal rispetto dei quali l’Italia si sta progressivamente allontanando. Nell’osservare infine che il citato comma 98 dell’articolo 1, concernente la cancellazione del debito dei Paesi più poveri, attenua solo in parte la drastica riduzione dei finanziamenti per gli aiuti allo sviluppo, il senatore annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del relatore di formulare un rapporto favorevole.

 

Intervenendo anch’egli per dichiarazione di voto, il senatore MORSELLI (AN) sottolinea come l’opposizione dimostri ancora una volta di essere prevenuta nei confronti del Governo e di voler osteggiare in ogni caso quanto proposto dalla maggioranza e dal suo Esecutivo, anche laddove tali proposte vadano incontro a storiche richieste delle forze politiche di minoranza. Al contrario, egli giudica assai significative le variazioni introdotte in seconda lettura dalla Camera dei deputati e ritiene opportuno dare atto al Ministero degli affari esteri e al Governo tutto di essersi attivati concretamente per migliorare i documenti di bilancio, riuscendo a reperire importanti risorse per gli obiettivi specificati dal relatore. Per queste ragioni, si esprime convintamente a favore della proposta avanzata dallo stesso relatore.

 

Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo anche il senatore NESSA (FI), per il quale non si possono sottacere i risultati conseguiti dal Governo a fronte di un quadro di estrema difficoltà sotto il profilo economico.

 

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un rapporto favorevole alla 5a Commissione permanente.

 

 

La seduta termina alle ore 9,50.

 


DIFESA (4a)

mercoledì 21 dicembre 2005

200a Seduta

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2006.

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

 

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI (FI), il quale, dopo aver richiamato le perplessità già espresse in occasione del precedente esame dei documenti di bilancio in ordine alla scarsità delle risorse messe a disposizione del comparto della Difesa, rileva che la manovra di contenimento della spesa posta in essere è comunque pienamente riconducibile agli obiettivi di politica economica che il Governo e la maggioranza stanno perseguendo sin dall'inizio della legislatura. Si sofferma quindi in modo dettagliato ad illustrare le modifiche introdotte al disegno di legge finanziaria durante l'esame condotto dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, si riferisce al comma 5, laddove si precisa che i maggiori proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. Illustra quindi il comma 7, finalizzato ad un maggior controllo della spesa, che all'uopo dispone che le Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della Sicurezza e del Soccorso, assumano mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità revisionale di base, con esclusione delle spese fisse o aventi natura obbligatoria.

Rileva quindi che il comma 482 prevede invece un nuovo programma di dismissione di immobili con modalità che non consentono però la diretta destinazione alla Difesa dei relativi introiti, mentre i commi 568 e 569 autorizzano la Difesaad adottare procedure semplificate per la stipula di contratti e convenzioni nel campo della ricerca, del potenziamento, dell'ammodernamento e della manutenzione di mezzi e materiali in dotazione alle Forze armate. Infine, segnala le norme che prevedono l’autorizzazione di spesa annua di 55 miliardi per 15 anni a decorrere dal 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, per consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze della Difesa (commi 570 e 571) e la previsione volta a facilitare la realizzazione di interventi abitativi in ambito militare.

Pur nella consapevolezza che la manovra penalizza in modo consistente il bilancio del comparto, propone conclusivamente di formulare un rapporto favorevole.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore NIEDDU (DS-U) rileva che le pur numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati non hanno modificato la manovra nel senso auspicato dalla sua parte politica nel corso della precedente lettura. Le consistenti penalizzazioni del bilancio del comparto mettono anzi a suo giudizio in discussione la stessa realizzabilità del nuovo modello di difesa, in quanto addossano sostanzialmente al bilancio del Dicastero le complessive esigenze di contenimento della spesa pubblica. Per queste ragioni il suo Gruppo non può che confermare il giudizio contrario sulla manovra economico-finanziaria del Governo.

 

Il senatore GUBERT (UDC) manifesta innanzitutto disagio per il fatto che la Commissione sia chiamata a valutare entro un lasso di tempo così ristretto le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio. Questa situazione riduce il ruolo della Commissione in ambiti meramente residuali e l'esame di un documento tanto importante a pura ritualità. A ciò si aggiunge la considerazione che ormai da molti anni si riscontra su questi temi una certa ripetitività, che pare non tener conto del fatto che i tagli delle risorse compromettono il complesso dei progetti di ammodernamento del comparto. In assenza di risorse, evidentemente occorrerebbe piuttosto ripensare il modello di difesa ed interrogarsi sulla autentica attualità e realizzabilità degli obiettivi, anche in termini di presenza militare italiana a livello internazionale.

 

Il sottosegretario CICU interviene brevemente per precisare che oltre il 70 per cento dei fondi previsti nel bilancio della Difesa sono destinati alla copertura di spese per il personale. Data la situazione di ristrettezza di bilancio, considerata la trasformazione dello strumento militare in strumento professionale, il Governo ha provveduto ad una momentanea riduzione delle spese per le strutture. Questa fetta della spesa è peraltro destinata ad aumentare nei prossimi anni, attraverso una politica di rateizzazione degli investimenti. Ciò renderà possibile il mantenimento degli impegni assunti, anche a livello internazionale, in ordine alla realizzazione di nuovi strumenti militari.

 

Il senatore PERUZZOTTI (LP), premessa una completa adesione alle considerazioni svolte dal relatore, auspica che, in occasione dell'esame della prossima manovra di bilancio, si svolga preliminarmente una seria disamina delle risorse complessivamente disponibili, che individui altri comparti nei quali è possibile operare tagli di risorse ed evitando che essi penalizzino ulteriormente il comparto Difesa. Ciò è soprattutto vero nel momento attuale, nel quale il problema della sicurezza è assai sentito dai cittadini, che chiedono all'uopo strumenti idonei ed efficaci. In particolare, egli sottolinea l'esigenza che si dia un particolare sostegno all'Arma dei Carabinieri, fortemente impegnata proprio sul versante della sicurezza, anche alla luce dei recenti accadimenti.

 

Il senatore MANFREDI (FI), premesso il pieno favore del suo Gruppo nei confronti della manovra di bilancio, rileva l'esigenza di tener conto delle risorse date, ferma restando la rilevata penalizzazione del comparto della Difesa. Per converso, va registrato che si è finalmente realizzata quella razionalizzazione delle spese di competenza del Dicastero che era da tempo auspicata, ciò che è indice di coraggio e lungimiranza. Rileva quindi che l'elemento centrale nel sistema della Difesa è costituito dalla risorsa uomo. Auspica pertanto che il Governo voglia tener conto della necessità di motivare adeguatamente il personale militare, sia sotto l'aspetto intrinseco che sotto quello della garanzia di un adeguato livello di benessere, come peraltro più volte è stato affermato dalla Commissione difesa.

 

La senatrice DE ZULUETA (Verdi-Un) condivide le lamentele avanzate dal senatore Gubert in ordine alla ristrettezza dei tempi di esame dei documenti di bilancio, rilevando che il continuo ricorso al voto di fiducia da parte del Governo ha ingenerato una situazione nella quale la manovra economico-finanziaria dell'Esecutivo non viene esaminata, ma semplicemente commentata dal Parlamento.

Fa quindi osservare che le modifiche apportate ai disegni di legge finanziaria e di bilancio nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati hanno lasciato impregiudicate le critiche da lei avanzate nel corso dell'esame in prima lettura. Esprime quindi solidarietà ai militari italiani coinvolti nell'attentato in Afghanistan, rilevando che in quel Paese è in corso un mutamento sostanziale dell'utilizzo delle forze a disposizione della missione ISAF. Proprio nella consapevolezza dell'estremo rilievo dell'impegno dei militari italiani in quel fronte, aveva chiesto un'audizione del generale Del Vecchio prima che egli assumesse il comando di tale missione. Ritiene comunque che sulla complessiva questione delle prospettive del coinvolgimento italiano sul fronte afgano sarebbe opportuno che il Governo riferisse alle Camere alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'interruzione per le festività natalizie.

Quanto alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, rileva che la sproporzione delle risorse dedicate al personale, a discapito di quelle per investimenti, rappresenta un evidente segnale di debolezza: l'Italia è un Paese che destina risorse scarse all'acquisizione degli strumenti e ciò è manifestazione di un punto di criticità del sistema. Rileva quindi l'enorme peso dovuto al finanziamento delle missioni internazionali e stigmatizza l'indebita appropriazione a favore del bilancio della Difesa delle risorse provenienti dal contributo dell'otto per mille destinato dai cittadini a spese sociali, pur riconoscendo che tale forzatura per la verità non è attribuibile in toto al Governo attualmente in carica. Per queste ragioni, preannuncia la propria contrarietà alla manovra di bilancio in esame.

 

Il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

 

Il sottosegretario CICU, premesso un ringraziamento nei confronti del relatore per la puntuale ed efficace illustrazione dei passaggi modificati nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento, osserva che la senatrice De Zulueta ha posto delle questioni centrali, che il Governo ha valutato e cercato di ricondurre in un alveo di razionalità complessiva. L'Italia è peraltro fortemente impegnata non solo e non tanto nel teatro iracheno e in quello afgano: è piuttosto nei Balcani che le Forze armate italiane sono presenti con un forte dispiegamento di uomini e di mezzi. A questo proposito, non può sottacersi che il Governo Berlusconi ha dato una impostazione organica ottimale alle spese per le missioni, finalmente ricondotte all'interno di un quadro unitario. Condivide conclusivamente le espressioni di apprezzamento e sostegno nei confronti dell'Arma dei Carabinieri, la cui valorizzazione ha per il Governo una forte centralità, attesi i delicati compiti che all'Arma sono attribuiti sul piano della sicurezza.

 

Il presidente CONTESTABILE avverte che non sono pervenuti emendamenti o ordini del giorno e mette quindi ai voti il rapporto favorevole formulato dal relatore.

 

Il senatore GUBERT (UDC) pur preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, ribadisce il disagio per la ristrettezza dei tempi nei quali l'esame dei documenti di bilancio si è svolto.

 

Il senatore PERUZZOTTI (LP) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

 

Il senatore BISCARDINI (Misto-Rnp) conferma il giudizio negativo e le preoccupazioni già formulate sulla manovra economico-finanziaria nel corso della prima lettura dei documenti, rilevando che i tagli delle risorse ai danni del comparto dimostrano la gracilità complessiva del settore e la sproporzione esistente tra le ambizioni del comparto della Difesa e la possibilità di garantire con efficacia l'allineamento al sistema di difesa europeo. Un ulteriore elemento di forte criticità è rappresentato dalle stesse modalità con le quali il Parlamento è chiamato ad esprimersi, risultando esso sostanzialmente espropriato delle stesse possibilità di dibattito, con una procedura che va degenerando in pura e semplice liturgia e che, con il continuo ricorso al voto di fiducia, è inoltre indice della scarsa credibilità dell'Esecutivo in carica.

 

A giudizio del senatore BONATESTA (AN) sono ben note le difficoltà con le quali il comparto della Difesa è chiamato a misurarsi. Questa è tuttavia la migliore manovra di bilancio che il Governo aveva la possibilità di porre in essere. Preso atto con compiacimento delle considerazioni svolte dal Sottosegretario, che si è fatto carico delle valutazioni e delle stesse perplessità espresse anche da taluni rappresentanti dell’opposizione, rileva che perciò il voto del suo Gruppo è ancor più convintamente favorevole.

 

Il senatore MANFREDI (FI), pur comprendendo il disagio espresso dal senatore Gubert, nota che l'esiguità delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio non è tale da rendere necessari ulteriori spazi temporali di esame. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

 

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di rapporto favorevole, formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


FINANZE E TESORO(6a)

martedì 20 dicembre 2005

309a Seduta

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

 

Interviene il senatore CANTONI (FI), relatore sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla tabella 1 del disegno di legge di bilancio e alle parti corrispondenti del disegno di legge Finanziaria.

Fa anzitutto presente che il disegno di legge finanziaria, come risultante dall’approvazione, in sede di esame da parte della Camera dei deputati, di un emendamento governativo che ha apportato numerose modifiche al testo originario, si compone di un solo articolo, suddiviso in 612 commi.

Con riferimento agli aspetti del provvedimento maggiormente significativi e rientranti negli ambiti di competenza della 6a Commissione sul versante delle entrate, segnala in primo luogo il comma 132,che stabilisce che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni medesime è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002. In tal modo, il costo fiscalmente riconosciuto risulta più elevato e, di conseguenza, la plusvalenza più bassa, con conseguenti effetti negativi in termini di gettito a partire dal 2006.

Si sofferma poi sul comma 133, recante una serie di modifiche all’articolo 27 della legge comunitaria 2004, con il quale è stata disciplinata la procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea. Ricorda, in proposito, che tale ultima aveva stabilito l'incompatibilità con le norme sulla concorrenza che regolano il mercato comune europeo di alcuni regimi di aiuti concessi dallo Stato italiano a società per azioni a prevalente capitale pubblico esercenti servizi pubblici locali.

Dopo aver richiamato il comma 134 - che stabilisce che l’esenzione dall’ICI prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 203 del 2005 per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali ovvero di religione o di culto, non dà luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta relativamente ai pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto - passa a commentare i commi da 335 a 338, in materia di riconoscimento di un assegno di 1.000 euro per figli nati o adottati nell'anno 2005, ovvero per ogni figlio nato nel 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita o adozione. Ricorda che la Camera dei deputati ha altresì introdotto, nel comma 337, ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, il requisito del rispetto di un limite di reddito del nucleo familiare.

Richiama poi il comma 473, istitutivo di una addizionale alle imposte sul reddito, da applicarsi alla quota di reddito proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi. Il successivo comma 474 esclude invece i canoni per le radiodiffusioni codificate e le trasmissioni radiotelevisive con accesso condizionato riferiti a programmi di carattere pornografico dalla fruizione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento che è determinata, invece, al 20 per cento.

Passa quindi a commentare il comma484, recante una disposizione interpretativa dell’articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge n. 209 del 2002 volta a potenziare l’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, per assicurare il conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti al patto stesso.

Ricorda inoltre che il comma 503 è diretto al potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale mediante la previsione della destinazione di parte rilevante delle risorse dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza al settore delle vendite immobiliari.

Con riferimento ai commi da 504 a 506, rileva che essi recano disposizioni in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari. In particolare, il comma 504introduce la previsione di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 12,5 per cento sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e in caso di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Il comma 505, invece, introduce un nuovo principio di individuazione della base imponibile per determinate cessioni di immobili ad uso abitativo tra persone fisiche, prevedendo che, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, la base imponibile sia costituita dal valore dell’immobile, indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nell’atto. In tale ipotesi, viene altresì disposta la riduzione del 20 per cento degli onorari notarili.

Fa quindi notare che i commi da 507 a 528 introducono l'istituto della programmazione fiscale. Tale programmazione copre il triennio 2006-2008 e riguarda, con alcune esclusioni, i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nei cui confronti si applicano gli studi di settore o i parametri accertativi. L'Agenzia delle entrate determina preventivamente la base imponibile per il triennio interessato e tale proposta dovrà essere accettata entro il 16 ottobre 2006. Contestualmente alla proposta per la programmazione ne viene presentata anche una per la definizione del biennio 2003-2004, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2005 valida ai fini dell'imposta sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP. Sottolinea che l'istituto della programmazione riprende, con alcune modifiche, quello della pianificazione fiscale concordata, introdotto dalla legge finanziaria del 2005: si tratta, in entrambi i casi, di un meccanismo avente ad oggetto la definizione anticipata dei redditi relativi ad un periodo triennale, permettendo in tal modo ai soggetti che se ne avvalgono una pianificazione della variabile fiscale e garantendo all'erario un introito certo per quel periodo. Nuova risulta essere invece la proposta di adeguamento per gli anni precedenti contestuale alla programmazione.

Richiama infine i contenuti del comma 590, in materia di trattamento dei dipendenti dell’Agenzia del demanio.

Dà quindi conto delle modifiche alla Tabella 1, concernente lo stato di previsione dell'entrata per il 2006, che recepiscono gli effetti contabili ascrivibili anche alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria precedentemente illustrate.

In particolare, rileva un aumento delle entrate tributarie pari a 2.695,3 milioni di euro, ascrivibili principalmente all’incremento delle imposte sostitutive pari a 562 milioni di euro, all’aumento degli introiti per condoni e sanatorie pari a 680 milioni di euro ed all’incremento degli accertamenti e controlli pari a 600 milioni di euro.

 

Interviene poi il senatore EUFEMI (UDC), relatore sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla tabella 2 del disegno di legge di bilancio e alle parti corrispondenti del disegno di legge Finanziaria.

Svolge anzitutto talune considerazioni concernenti l’esigenza di salvaguardare le prerogative parlamentari nell’ambito dell’esame dei provvedimenti che definiscono la manovra annuale di finanza pubblica. Rileva altresì la necessità di definire strumenti legislativi di agevole leggibilità e omogenei nei contenuti.

Con riferimento ai contenuti dei disegni di legge in esame, preannuncia talune considerazioni che potranno essere ricomprese nel rapporto da esprimere alla Commissione bilancio, concernenti il patto di stabilità interno e le spese degli enti locali, ritenendo opportuno ribadire l’esigenza di assegnare una maggiore discrezionalità agli enti locali per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie. Un ulteriore profilo meritevole di approfondimento ritiene sia la valutazione dell’opportunità, in generale, di tenere sotto controllo le spese correnti, salvaguardando, viceversa, le risorse in conto capitale, essenziali per l’azione di rilancio della competitività del Paese; in tale ambito, sottolinea la rilevanza dell’apporto del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) nell’ottica del conseguimento dell’obiettivo del controllo dei conti pubblici.

Con riferimento agli aspetti del disegno di legge finanziaria maggiormente significativi e rientranti negli ambiti di competenza della 6a Commissione, segnala in primo luogo il comma 65, da inserirsi nell'ambito delle disposizioni che, con riguardo ad alcune autorità amministrative indipendenti, prevedevano la cessazione dei trasferimenti erariali a decorrere dal 2007 e introducevano correlativamente la previsione del finanziamento integrale da parte del mercato di competenza. La nuova formulazione del comma 65 - che interessa, tra le altre autorità, la CONSOB - precisa che tale modalità di finanziamento riguarda la parte non coperta da contribuzione a carico del bilancio dello Stato e appare presupporre in via generale il permanere di una quota di stanziamenti a carico del bilancio statale.

Richiama poi i commi da 79 ad 83, che dispongono la fusione per incorporazione della Infrastrutture Spa nella Cassa depositi e prestiti Spa: a seguito della fusione, la Cassa depositi e prestiti assume la titolarità di tutti i diritti e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Infrastrutture, incluso il patrimonio separato.

Passando ai commi da 139 a 151, che disciplinano il patto di stabilità interno per le regioni ed enti locali per il triennio 2006-2008, rileva che il testo approvato dal Senato è stato modificato in più parti nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati. In particolare, sono stati esclusi dall’applicazione del Patto, limitatamente all’anno 2006, i comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore ai 5.000 abitanti; è stato ridefinito il vincolo all’incremento delle spese degli enti territoriali nel 2006; sono state escluse, dai vincoli del Patto di stabilità, talune specifiche spese; è stata infine estesa la possibilità, per le regioni e gli enti locali, di effettuare spese di investimento in eccedenza rispetto ai limiti prestabiliti, nel limite dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e mobili a soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche, e dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale.

Si sofferma poi sui commi da 271 a 273,recanti alcune modifiche alle norme di carattere finanziario in materia di previdenza complementare e a quelle riguardanti le misure, in favore dei datori di lavoro, intese a compensare la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento (riduzione derivante dalla presumibile crescita degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto che verranno destinati alle forme pensionistiche complementari).

Dopo aver richiamato le disposizioni recate dai commi da 322 a 327, sull’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, si sofferma sulle disposizioni dettate dal disegno di legge in materia di distretti produttivi e, in particolare, sul comma 372, che interviene, tra l’altro, anche in materia di confidi: allo scopo di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, viene affidato al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare o proporre misure volte anche a favorire il rafforzamento patrimoniale e l'operatività dei confidi; con disposizione introdotta nel corso dell’esame presso la Camera si è stabilito a tale riguardo che i fondi di garanzia interconsortile possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci, per l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Rileva poi che il comma 378 novella la disposizione recata dall’art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003,sulla corrispondenza automatica tra iscrizione e cancellazione al Registro delle imprese e quella agli Enti previdenziali, ai fini del versamento dei contributi obbligatorida parte degli assicurati, stabilendo che si prenda in considerazione non solo il Registro delle imprese ma anche il REA. Fa notare, in proposito, come tale previsione corrisponda alle proposte da lui avanzate in sede di esame del citato provvedimento d’urgenza.

Riguardo il comma 385, fa osservare che esso prevede che, al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell’investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possano prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi ovvero creare particolari categorie di azioni.

Si sofferma poi sul comma 488, che interviene sulla disciplina del regime tributario dei fondi comuni d’investimento immobiliare, nonché sul comma 489, che detta disposizioni relative all'alienazione del patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa e, in particolare, sul procedimento di dismissione, prevedendo che tali procedure siano effettuate direttamente dal Ministero, a partire dall'anno 2006. Richiama, a tale ultimo proposito, i contenuti di un ordine del giorno da lui presentato nel corso dell’esame della legge n. 326 del 2003.

Fa quindi osservare che il comma 592 prevede che, nel quadro degli interventi per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, possano essere emessi titoli di debito, da parte delle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito.

Ricorda inoltre che i commi da 602 a 612 riprendono taluni dei contenuti del disegno di legge in materia di competitività approvato dalla Camera dei deputati nel luglio 2005 e attualmente all’esame del Senato. In particolare, tali norme prevedono una procedura per l’esecuzione di progetti volti alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. Detti progetti possono prevedere anche la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti e godono di una concessione di beni demaniali marittimi.

Infine, fa notare che il comma 613 autorizza il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze a rinnovare per il 2006 apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, al fine di affidare loro l'istruttoria delle domande di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana, e ricorda che la Commissione ha posto all’ordine del giorno una serie di provvedimenti proprio in materia di indennizzi per beni perduti all’estero.

In conclusione, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine allo stato di attuazione della previsione di cui all’articolo 11-quinquiesdecies, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005, recante l’autorizzazione al Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006", sottolineando l’estrema rilevanza di tale disposizione e la necessità che essa trovi al più presto piena applicazione.

 

Dopo che il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) si è associato alla richiesta da ultimo formulata dal relatore, il senatore EUFEMI (UDC) conclude la propria relazione illustrativa descrivendo le modifiche alla Tabella 2, concernente lo stato di previsione della spesa relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, laddove si registra una diminuzione complessiva della spesa pari a 1.888milioni di euro per il 2006.

In particolare, osserva che le spese correnti diminuiscono per un totale di 1.468 milioni di euro, ascrivibili per 802 milioni di euro a minori spese per interventi e per 664 milioni di euro a minori spese per oneri comuni. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si registrano minori spese per investimenti pari a 420 milioni di euro.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


FINANZE E TESORO (6a)

mercoledì 21 dicembre 2005

310a Seduta

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporti favorevoli con osservazioni)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Interviene in discussione generale il senatore PASQUINI (DS-U), il quale condivide le osservazioni critiche espresse dal senatore Eufemi circa le modalità e i tempi di esame dei documenti di bilancio, che ancora una volta producono un risultato assolutamente insoddisfacente dal punto di vista della chiarezza e leggibilità delle norme. Non si tratta solo di un dato formale, ma di un elemento che segnala la incapacità del Governo di tenere sotto controllo i conti pubblici, come dimostrato dal fatto che da settembre ad oggi, non solo sono stati rivisti i saldi dell'intera manovra di bilancio per il 2006, ma si sono susseguite anche manovre correttive dell'andamento dei conti pubblici dell'esercizio in corso. Dal calcolo, sia pure sommario, dell'entità complessiva dei vari interventi proposti dal Governo, si desume che, allo stato attuale la manovra ammonta a circa 33,5 miliardi di euro, senza conseguire risultati significativi dal punto di vista della finanza pubblica e da quello, più generale, della politica economica.

Passando sinteticamente a commentare alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, l'oratore critica sia l'introduzione della programmazione fiscale preventiva per il triennio 2006-2008 - in sé una riproposizione del concordato preventivo già previsto lo scorso anno - sia soprattutto la possibilità di ridefinire gli imponibili per gli anni d'imposta 2003-2004: si tratta dell'ennesima misura di sanatoria che conferma una politica insostenibile di clemenza fiscale, i cui esiti negativi per la finanza pubblica sono sotto gli occhi di tutti.

Dopo aver convenuto con il presidente PEDRIZZI - che sottolinea l'omogeneità della previsione in commento tra i lavoratori autonomi e le aziende che operano nei distretti produttivi - l'oratore ribadisce la propria netta contrarietà alle misure proposte dal Governo, sottolineando tra l'altro che l'imponibile eccedente i valori concordati con l'amministrazione finanziaria sarà sottoposto ad aliquote marginali ridotte del 4 per cento, ad eccezione dell'aliquote dei redditi più bassi (23 per cento).

Per quanto riguarda invece i distretti produttivi giudica le disposizioni previste dal disegno di legge finanziaria poco aderenti alle effettive esigenze delle aziende operanti nei distretti.

Passando alla materia della finanza degli enti locali, l'oratore rimarca come il divieto di richiesta di rimborso delle somme pagate dagli enti di culto esercenti attività di tipo commerciale a titolo di imposta comunale sugli immobili conferma, tra l'altro, che la norma di esenzione (disposta con il decreto-legge n. 203 del 2005), era priva di copertura finanziaria.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati per quanto riguarda la finanza locale non modificano il giudizio ampiamente negativo della propria parte politica, anche per quanto riguarda, tra le altre cose, i riflessi sui bilanci degli enti locali della mancata revisione degli estimi catastali. Inoltre, rimane fondato il timore che anche gli enti locali più virtuosi rimarranno penalizzati dai tagli ai trasferimenti erariali. Da ultimo, la riduzione delle risorse a disposizione degli enti locali per l'erogazione di numerosi servizi a carattere sociale non è in alcun modo riequilibrata dalle provvidenze disposte a favore del secondo nato nel 2006.

Conclude il proprio intervento rilevando polemicamente come tra le misure a carattere localistico la maggioranza abbia privilegiato i progetti infrastrutturali per la fiera di Milano, di Verona e di Bari, tralasciando completamente tutto il settore fieristico di Bologna, per mero calcolo elettoralistico.

 

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U), pur condividendo le osservazioni critiche del senatore Eufemi circa le modalità di esame dei documenti di bilancio, ritiene tale intervento una mera perorazione retorica, alla quale non corrisponde nessuna iniziativa politica significativa.

In termini generali, la manovra per il 2006 costituisce la terza manovra della storia della Repubblica italiana per entità della correzione proposta, senza, che tale dimensione abbia un qualche effetto positivo sia in termini di finanza pubblica che economici.

Inoltre, osserva polemicamente come anche in occasione dell'ultima manovra di bilancio del Governo Berlusconi venga riproposto un sostanziale condono per gli anni 2003-2004, in linea con una disastrosa politica fiscale condotta nel corso del quadriennio.

In tale contesto, rischia anche di apparire inutile rimarcare la circostanza che il ministro Tremonti aveva più volte negato la volontà di proporre una condono fiscale per gli anni di imposta 2003-2004.

Commentando la incorporazione della Infrastrutture S.p.A. nella Cassa Depositi e Prestiti, ritiene che tale misura testimoni il sostanziale fallimento della politica del ministro Tremonti che aveva puntato su una serie di società pubbliche per varare infrastrutture e opere pubbliche mai realizzate.

Dopo aver criticamente commentato anche le modifiche della Camera dei deputati in materia di Patto di stabilità interno, conclude il proprio intervento sottolineando i gravi rischi di carattere ambientale e speculativo connessi ai progetti di insediamenti turistici da realizzarsi anche con la vendita o la cessione di aree appartenenti al demanio marittimo: si tratta di una posposta che, in un primo tempo, aveva registrato la fiera opposizione dei ministri Pisanu, Miccichè e Alemanno e che invece, a dispetto di tali posizioni, è divenuta essa stessa legge.

 

Dopo che i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno rinunciato ad intervenire, il senatore CANTONI (FI), relatore sulla Tabella 1 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, illustra la proposta di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

 

Il senatore TURCI (DS-U) interviene in dichiarazione di voto contrario sulla proposta di rapporto favorevole con osservazioni illustrata dal senatore Cantoni, preannunciando peraltro analogo orientamento di voto sulla successiva proposta del senatore Eufemi, rilevando come il testo consegnato al Senato dalla Camera dei deputati contiene misure peggiorative rispetto all'originale deliberazione del Senato.

In particolare, in un contesto caratterizzato da interventi a carattere microsettoriale, e di natura palesemente elettoralistica (che in alcuni casi hanno provocato addirittura un rifiuto da parte dei soggetti interessati a ricevere le provvidenze proposte), spicca la proposta di condono fiscale per gli anni 2003-2004, mascherata come adesione del contribuente a proposta dell'Amministrazione finanziaria contestualmente alla definizione programmatica degli imponibili 2006-2008.

 

Anche il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del senatore Cantoni.

 

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, dopo la dichiarazione di voto favorevole da parte delle rispettive parti politiche dei senatori BALBONI (AN), CORRADO (LP), GENTILE (FI) ed EUFEMI (UDC), viene approvata la proposta di rapporto favorevole con osservazioni proposta dal senatore Cantoni.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), relatore sulla Tabella 2 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, illustra la proposta di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

 

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U),nel preannunciare il voto contrario a nome della propria parte politica, sottolinea polemicamente la circostanza che il disegno di legge finanziaria ha drasticamente ridotto le risorse per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Torino, come confermato anche da importanti esponenti del Governo competenti in materia.

 

Dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche dei senatori BALBONI (AN), CORRADO (LP) e GENTILE (FI),interviene il senatore EUFEMI (UDC), il quale sollecita nuovamente il rappresentante del Governo a fornire una risposta circa le risorse assegnate per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Torino e, in particolare, sullo stato di attuazione della disposizione volta a organizzare una lotteria istantanea, il cui gettito va interamente devoluto alle Olimpiadi invernali.

 

Posta ai voti, viene quindi approvata la proposta di rapporto favorevole con osservazioni proposta dal senatore Eufemi.

 


RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(disegno di legge n. 3614-B - Tabella 1)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

La 6a Commissione, esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006 nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sottolineando in particolare il valore delle misure a sostegno della natalità e delle famiglie, che peraltro si muovono nella direzione sempre indicata dalla Commissione anche alla luce dell'indagine conoscitiva sul trattamento fiscale della famiglia.

In particolare, la Commissione esprime apprezzamento per la determinazione del limite di reddito complessivo per fruire di tali provvidenze, in corrispondenza con l'orientamento del Governo e della maggioranza di favorire e sostenere i ceti meno abbienti.

La Commissione inoltre valuta positivamente l'introduzione del meccanismo della pianificazione tributaria per il triennio 2006-2008, giudicando tale strumento idoneo a dare certezza al contribuente rispetto all'entità della propria obbligazione tributaria, in linea con un rapporto collaborativo e di fiducia tra il fisco e il contribuente.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

mercoledì 21 dicembre 2005

456a Seduta

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006

- (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame. Tabella 7 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole)

 

Il PRESIDENTE dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per il 2006, come modificati dalla Camera dei deputati, ricordando che esso è limitato alle sole parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.

 

Il relatore DELOGU (AN) dà anzitutto conto delle modifiche recate alle parti relative all'istruzione, università e ricerca introdotte al disegno di legge finanziaria nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnalando in primo luogo lo stanziamento per l'attuazione del piano programmatico previsto dalla legge n. 53 del 2003 (cosiddetta legge Moratti). Nello specifico, l'articolo 1, comma 579, destina 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a detta finalità, oltre che al sostegno di iniziative di sviluppo tecnologico e all'alta formazione tecnologica. Al contempo, viene rideterminata l'autorizzazione di spesa recata all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 269 del 2003 (che destinava all'Istituto italiano di tecnologia 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a partire dal 2005 sino al 2014) in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

Inoltre, è stata riformulata la norma che prevede una detrazione fiscale delle spese sostenute dai contribuenti per la frequenza dei figli agli asili nido, che ora può giungere sino a 2.150 euro annui per ciascun figlio, rispetto ai 632 euro recati dalla versione accolta in prima lettura.

Relativamente alla disposizione (introdotta all’articolo 1, comma 24), volta a ridurre i trasferimenti erariali spettanti agli enti territoriali chiamati a rispettare il Patto di stabilità interno in misura pari all'eccedenza delle spese immobiliari nel 2006 rispetto alla media sostenuta nel precedente quinquennio, il relatore segnala che il successivo comma 25 stabilisce opportunamente che essa non si applica all'acquisto di immobili da destinare a sedi, fra l'altro, di scuole e asili.

All'articolo 1, comma 218, viene introdotta una norma interpretativa dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, relativa al personale ATA degli enti locali trasferito alle dipendenze dello Stato.

In particolare, si sancisce che l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali avvenga sulla base del trattamento economico complessivo goduto al momento del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo goduto al 31 dicembre 1999. Si stabilisce inoltre la corrisponsione di ogni eventuale differenza fra quest’ultimo e lo stipendio spettante a seguito dell’inquadramento, che sarà peraltro riconosciuta ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Vi sono poi norme in materia di medici specializzandi, dirette a modificare il decreto legislativo n. 368 del 1999, con cui erano state recepite talune direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei rispettivi titoli.

Con riferimento al settore della ricerca, il relatore segnala che al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti, l'articolo 1, comma 341, autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a istituire un'apposita fondazione. A quest'ultima, sono destinati 30 milioni di euro per il 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, nonché 180 milioni di euro per l'anno 2009.

Il successivo comma individua un contributo, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, per l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) e per il Centro di geomorfologia integrata per l'area del mediterraneo, al fine di definire tecnologie innovative e metodologie scientifiche atte a ridurre i danni derivanti da rischi sismici, idrogeologico-ambientali e vulcanici.

Infine, il relatore rileva che - a seguito di una modifica introdotta dall’altro ramo del Parlamento - gli stanziamenti relativi alle scuole non statali, limitatamente all’esercizio finanziario relativo al 2006, sono esclusi dall’elenco n. 3 allegato al disegno di legge finanziaria, recante le unità previsionali di base (con le rispettive dotazioni) relative ai trasferimenti correnti alle imprese destinate a confluire in un fondo unico per ciascun ministero.

Quanto alle principali modificazioni alle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, egli sottolinea anzitutto che non vi sono variazioni alle Tabelle A e B riferite ai settori in esame. Rileva poi con favore il consistente incremento recato alla Tabella C (recante gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria), pari al 20,4 per cento dello stanziamento iniziale, per il diritto allo studio degli studenti universitari, mentre le restanti voci risultano invariate.

Passando direttamente alle modifiche introdotte in Tabella E, atteso che non ve ne sono alla Tabella D, il relatore segnala la riduzione della decurtazione dello stanziamento destinato all’edilizia universitaria, ora pari a 50 milioni di euro (rispetto ai 60 milioni previsti nel testo accolto in prima lettura).

Con riferimento alle modifiche introdotte al disegno di legge di bilancio, egli rileva che nella terza nota di variazione riferita alla Tabella 7 si registra un incremento di oltre 78 milioni di euro della spesa corrente e di 11 milioni in conto capitale.

Quanto alla ripartizione per funzioni obiettivo, i richiamati incrementi sono principalmente diretti al settore dell’istruzione superiore (circa 14 milioni di euro), alle infrastrutture universitarie (10 milioni di euro), al diritto allo studio (30 milioni di euro), oltre che alla programmazione e coordinamento del settore dell’istruzione (44 milioni di euro).

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore MODICA (DS-U) ribadisce le critiche nei confronti dei documenti di bilancio, stigmatizzando anzitutto l'assenza di una specifica norma che autorizzi gli enti pubblici di ricerca a procedere a nuove assunzioni, ponendo fine al blocco delle assunzioni. Si tratta a suo avviso di una scelta miope e grave, che priva il comparto della ricerca pubblica (con la sola eccezione delle università) di nuove leve, che possono contare solo su contratti di precariato.

Deplora inoltre la riduzione di oltre 75 milioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università che ha effetti nefasti per il settore, tanto più che esso riguarda le sole spese non incomprimibili. Confrontando l'andamento della spesa universitaria nell'ultimo quinquennio rispetto a quello registrato nella precedente legislatura, si evince dunque una complessiva riduzione di risorse per l'università.

Inoltre, il senatore critica l'ulteriore taglio, pari al 40 per cento, dello stanziamento per l'edilizia universitaria che, considerato congiuntamente ad analoga decurtazione effettuata con la finanziaria per il 2002, fa sì che lo stanziamento assegnato nell'ultimo anno del Governo di Centro-sinistra, pari a 250 milioni di euro, sia ridotto a soli 90 milioni di euro.

A fronte di tali riduzioni, egli stigmatizza la scelta di destinare specifici finanziamenti, che non esita a definire "regalie di fine legislatura", ad istituti di recentissima costituzione, quali quelli di Lucca e di Firenze. Si tratta infatti di centri che non hanno avuto ancora il tempo di dimostrare caratteristiche di eccellenza; anzi, l'ateneo di Lucca è stato addirittura oggetto di una valutazione negativa da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Senza peraltro negare l'utilità di ampliare il numero delle scuole di eccellenza, egli rileva dunque che tale scelta finisce per turbare il sistema senza alcuna garanzia di un miglioramento complessivo.

Conclude stigmatizzando il ricorso alla questione di fiducia sui documenti di bilancio, che comprime il dibattito e rende sostanzialmente inutile l'esame parlamentare.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) giudica anzitutto non significative per lo sviluppo del Paese le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che si limitano a minori incrementi di risorse in un quadro complessivo di tagli nei settori in esame. Mentre sarebbe stato necessario perseguire un cambiamento strutturale, nella manovra si privilegiano interventi che assumono la veste di regalie e misure di carattere provvisorio, secondo un approccio non certo definibile di buon governo.

Nello specifico, ella stigmatizza che, a fronte dell'incapacità ad investire in modo strutturale in settori strategici, sia stato possibile individuare risorse da destinare ad un'apposita fondazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la cooperazione scientifica con gli Stati Uniti. Con le stesse modalità con cui era stato realizzato e finanziato l'Istituto italiano di tecnologia, viene così adottata una misura senza alcun confronto parlamentare ed istituito un organismo che si pone al di fuori del settore pubblico della ricerca.

Né vanno dimenticati, ella prosegue, i tagli operati nei confronti degli enti locali, che non considerano le numerose iniziative culturali promosse dal territorio.

 

Il senatore BETTA (Aut) ribadisce il proprio giudizio critico nei confronti degli atti in titolo, giudicando inadeguate le risorse destinate ai settori in esame. In particolare, egli avrebbe ritenuto indispensabili maggiori investimenti in settori strategici, quali la biotecnologia e la climatologia, sui quali invece puntano ad esempio gli Stati Uniti, come del resto è stato possibile appurare nel corso del sopralluogo svolto in tale Paese nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica.

 

Il senatore TESSITORE (DS-U), pur riconoscendo la necessità che le scuole superiori operanti nel settore della formazione post-laurea siano istituzionalizzate in maniera rigorosa e generalizzata, anche in considerazione del ruolo indispensabile svolto a seguito delle novità introdotte con riferimento agli ordinamenti didattici, critica le disposizioni in favore egli istituti di Lucca e di Firenze, che non si inquadrano in un contesto organico e sistematico.

La scelta di procedere ad interventi di carattere occasionale rappresenta infatti a suo avviso un elemento negativo ai fini della sistemazione complessiva del settore, che dovrebbe invece privilegiare - come del resto riconosciuto unanimemente nel documento conclusivo sull'affare assegnato in materia di università - le scuole che puntino a favorire l'integrazione fra il settore pubblico e quello privato.

 

La senatrice ACCIARINI (DS-U) manifesta il proprio disappunto per il ripetuto ricorso alla fiducia, che non ha consentito al Parlamento di svolgere un esame proficuo dei documenti in titolo.

Inoltre, in analogia a quanto avvenuto nel corso dell'esame di altri provvedimenti, come ad esempio il decreto-legge n. 250 del 2005 (atto Senato n. 3684), anche in questo caso è assente una strategia complessiva sulla finanza pubblica e si privilegia l'adozione di specifici interventi, di cui non è agevole comprendere l'effettiva portata anche finanziaria, come del resto evidenziato nei dossier del Servizio Studi e del Servizio del bilancio del Senato.

Ciò stride tuttavia con i toni trionfalistici e le dichiarazioni in merito a consistenti investimenti nei settori della scuola, dell'università e della ricerca, espressi anche in Commissione.

Si registra invece un'incapacità complessiva di programmazione, l'adozione di provvedimenti progressivamente peggiorativi, nonché il mancato stanziamento delle ventilate risorse, come ad esempio quelle riferite al Piano programmatico per il finanziamento della riforma scolastica (legge n. 53 del 2003).

 

Il senatore VALDITARA (AN) replica anzitutto alla senatrice Acciarini, asserendo che l'impegno del Governo - del resto assunto con l'accoglimento di un suo ordine del giorno - prevedeva un finanziamento complessivo pari a 4 miliardi di euro al settore dell'istruzione, da destinare a molteplici interventi, come ad esempio gli incrementi stipendiali per il personale docente, effettivamente condotti a termine.

Quanto al disegno di legge finanziaria, egli sottolinea che esso contiene elementi senz'altro positivi, alcuni dei quali sollecitati in particolare da Alleanza nazionale, quali ad esempio la destinazione di una quota, pari al 5 per mille, del gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche alla ricerca, nonché la defiscalizzazione dei contributi a favore dell'università e della ricerca.

Giudica complessivamente con favore le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento ai documenti di bilancio, anch'esse in linea con le richieste della sua parte politica. Fra queste, cita l'incremento della detrazione fiscale per le spese sostenute per la frequenza dei figli agli asili nido da un lato e delle risorse per il diritto allo studio e l'edilizia universitaria dall'altro, nonché l'individuazione di uno specifico finanziamento per l'attuazione della riforma scolastica.

Ciò premesso, egli riconosce la frammentarietà di taluni interventi, che invece sarebbe stato preferibile inquadrare in una logica di sistema. Inoltre, sollecita una riflessione, di cui occorrerà tener conto in sede di definizione del programma per la prossima legislatura, in merito alla necessità di accrescere ulteriormente gli investimenti per i settori strategici, quali l'università e la ricerca.

Al riguardo, coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare l'atteggiamento di parte del mondo accademico, arroccato in atteggiamenti polemici nei confronti della riforma universitaria, attraverso il ricorso a dispendiosi appelli su mezzi di comunicazione, a scapito del conseguimento di obiettivi prioritari.

 

Il senatore FAVARO (FI) sottolinea che i documenti in esame confermano la tendenza registrata sin dall'inizio della legislatura ad un costante aumento degli stanziamenti a favore della scuola e dell'università, nonostante le difficoltà economiche del Paese. In proposito, esprime compiacimento per le risorse destinate all'attuazione del Piano programmatico previsto dalla legge n. 53 del 2003, per l'incremento della detrazione fiscale relativa alla frequenza agli asili nido e dei finanziamenti per il diritto allo studio, nonché per l'istituzionalizzazione della collaborazione con gli Stati Uniti nel campo delle biotecnologie.

 

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore DELOGU (AN), il quale raccomanda l'espressione di un rapporto favorevole alla Commissione bilancio.

 

Nessun senatore chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, si passa alla votazione della proposta di rapporto favorevole del relatore, che la Commissione approva.

 

In considerazione del termine per l'espressione dei rapporti alla Commissione bilancio, in scadenza alle ore 10, nonché dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, il PRESIDENTE avverte che non si procederà all'esame della tabella 14-Mbac e delle modifiche al disegno di legge finanziaria in materia di beni culturali.

 

Prende atto la Commissione.


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

mercoledì 21 dicembre 2005

526a Seduta

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006

- (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio. Esame della Tabella 10 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni. Esame della tabella 11 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole.)

 

Il relatore, senatore PEDRAZZINI (LP) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni contenuto nella tabella 11 del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2006-2008 e le parti connesse del disegno di legge finanziaria per l’anno 2006, rilevando che marginali sono stati i cambiamenti introdotti. Propone quindi l'espressione di un rapporto favorevole alla 5a Commissione.

 

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di rapporto favorevole avanzata dal Relatore che risulta approvata.

 

Il relatore, senatore CICOLANI (FI) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenuto nella tabella 10 del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2006-2008 e le parti connesse del disegno di legge finanziaria per l’anno 2006, soffermandosi in particolare su quest'ultima. Richiama anzitutto all'attenzione della Commissione, il comma 67 della legge finanziaria che disciplina l'autonomia organizzativa e finanziaria dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e che attribuisce alla medesima compiti di vigilanza sulla sicurezza ferroviaria esprimendo al riguardo perplessità. Esprime successivamente un giudizio negativo sul comma 78 del medesimo disegno di legge finanziaria il quale, in aggiunta agli interventi della legge obiettivo ne prevede alcuni specifici attribuendo ad essi una sostanziosa parte di finanziamenti. Ritiene infatti che tale modo di procedere sia profondamente sbagliato e contrario allo spirito e alle finalità con cui la legge obiettivo fu approvata all'inizio della legislatura. Si sofferma quindi sui commi 79 e seguenti che prevedono l'incorporazione e la fusione della società Infrastrutture S.p.A. (ISPA) nella Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni. I commi successivi prevedono invece la prosecuzione degli interventi sulle linee di Alta Velocità - Alta Capacità. Segnala poi i commi 87 e 88 che contengono norme rilevanti soprattutto per la gestione dei bilanci della società. Ferrovie dello Stato S.p.A. Holding ed in particolare della società RFI S.p.A.. Si sofferma quindi sull'illustrazione dei commi 103 e seguenti che disciplinano una serie di aiuti al mondo dell'autotrasporto e sul comma 393 che detta norme in materia di trasporto pubblico locale. Esprime quindi un giudizio positivo sul comma 415 per contributi finalizzati a infrastrutturazioni di aree ricadenti nell'obiettivo 1 secondo i parametri dell'Unione europea. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sul comma 583 che prevede norme concernenti l'utilizzo di risorse da parte dell'ENAC ed esprime infine forti perplessità sulla normativa contenuta nei commi 584 e seguenti che al fine di promuovere il turismo di qualità prevedono una disciplina parallela, per la costruzione di siti turistici di interesse pubblico, rispetto a quella generale stabilita dalla legge quadro in materia di opere pubbliche.

 

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

 

Il senatore MENARDI (AN) annunciando il suo voto favorevole sulla manovra economica varata dal Governo sulla quale, peraltro, è stata posta la fiducia, fa tuttavia presente che il taglio di finanziamenti alle opere infrastrutturali operato dalla manovra medesima mette in forti difficoltà gli operatori del settore che, sulla scorta di finanziamenti più ampi precedentemente previsti, hanno già preso impegni ai quali sarà difficile poter far fronte. Preannuncia pertanto la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a dare supporto, con mezzi alternativi, a questo settore.

 

La senatrice DONATI (Verdi-Un) esprime anzitutto un giudizio negativo su tutta la manovra economica elaborata dal Governo ma in particolare sui forti tagli operati ai bilanci delle Ferrovie dello Stato sia in tabella E che in tabella F. Si tratta infatti di una precisa scelta del Governo contro le Ferrovie dello Stato volta a mettere in difficoltà l'azienda soprattutto nella gestione dell'ordinario. Se si considera poi che le risorse sottratte (tra gli altri soggetti anche all'ANAS) sono destinate alle grandi opere che poi diventano quelle del citato comma 78 del disegno di legge finanziaria ricordato dal Relatore, la mancanza di strategia del Governo nel razionale impiego degli scarsi finanziamenti a disposizione appare evidente. A tale valutazione negativa deve essere aggiunta quella relativa ai circa 465 milioni di euro destinati all'autotrasporto che rendono evidente la volontà del Governo, contrariamente a quanto affermato anche in questi giorni, di voler ridimensionare il trasporto su gomma a favore di quello ferroviario. Posto che siano necessari aiuti agli autotrasportatori essi dovrebbero essere indirizzati ad aiutare la categoria ad effettuare un trasporto di maggiore qualità e meno inquinante. Sottolinea quindi come nessuna risorsa sia prevista per le città e per la sicurezza stradale e stigmatizza, infine, la norma che attribuisce all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici poteri di vigilanza sulla sicurezza ferroviaria per la qual cosa servirebbe un soggetto davvero qualificato e non quello inverosimilmente prescelto.

 

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dichiara di condividere molte delle osservazioni sia del relatore che della senatrice Donati nel merito della manovra, ma ritiene soprattutto deprecabile la tecnica ormai sistematica adottata dal Governo di presentare maxi emendamenti votati con la fiducia tali pertanto da non poter essere esaminati dal Parlamento. E' incredibile che misure di importanza strategica quali quelle concernenti le ferrovie o Infrastrutture S.p.A., per esempio, siano completamente sottratte ad una discussione parlamentare e che di tali strategie nessuno, neanche il Ministro dell'economia, dia alcuna spiegazione al Parlamento. Sottolinea infine come la gran parte delle norme siano scritte in modo sciatto ed incomprensibile, il che renderà assai difficile la loro interpretazione ed applicazione.

 

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) sottolinea come il testo approvato dalla Camera dei deputati sia stato molto peggiorato anche rispetto a quello non propriamente apprezzabile approvato dal Senato. I settori ferroviario e stradale sono davvero fortemente penalizzati nelle loro possibilità di intervento infrastrutturale e ciò, negli anni a venire, comporterà un progressivo regresso di queste infrastrutture che per funzionare hanno bisogno di una manutenzione costante. Esprime quindi forti perplessità anche sulle norme relative al trasporto pubblico locale, rispetto alle quali nulla viene recepito del dibattito parlamentare svoltosi in questi anni. Al contrario la liberalizzazione di questo settore viene ogni volta rinviata. Inoltre, appare fortemente discutibile che di tutti questi settori l'unico Ministro autorizzato a decidere possa essere quello dell'economia. Esprime dunque forti perplessità sulla normativa parallela a quella generale sui lavori pubblici inventata nel maxi emendamento per i siti di interesse turistico di qualità. Infine, per quanto riguarda il comma 78 e le opere in esso contenute il giudizio non può che essere negativo rappresentando questo sistema un brutto precedente che rende poco credibile l'idea propagandata in questi anni dal Governo che le risorse per infrastrutture debbano essere quelle per opere realmente strategiche per il Paese. Annuncia pertanto sin d'ora il voto contrario del suo Gruppo sull'intera manovra e sull'eventuale proposta di parere favorevole del Relatore.

 

Interviene quindi il presidente GRILLO che dichiara il proprio sconcerto per il modo di procedere del Governo su taluni temi. Ritiene anzitutto assai discutibile la norma concernente la vigilanza sulla sicurezza ferroviaria da parte dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, così come tutta la normativa relativa ai siti turistici di qualità non ha alcuna ragione di stravolgere le ordinarie regole stabilite dalla legge quadro sui lavori pubblici. Dichiara infine di condividere il giudizio negativo del Relatore sul comma 78 riguardante talune opere da finanziare al di fuori della legge obiettivo, strumento che invece continua a ritenere importante e necessario per il Paese. Invita quindi il Relatore ad inserire queste osservazioni nel rapporto che sarà inviato alla Commissione Bilancio.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

 

Il vice ministro TASSONE, in sede di replica, tiene anzi tutto a precisare che il Ministero delle infrastrutture ha potuto esaminare assai superficialmente le norme che, pur di diretta competenza del suo Dicastero sono state dal Ministero dell'economia nel maxi emendamento, compresa quella che attribuisce all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici poteri in materia di sicurezza ferroviaria. Stessa osservazione vale anche per il comma 78 del disegno di legge finanziaria in relazione alle opere ivi individuate. Dà quindi atto che anche sulle norme relative al trasporto pubblico locale la direzione intrapresa non sia esattamente quella indicata dal dibattito parlamentare svoltosi in questi anni nelle commissioni competenti. Poco condivisibile per il suo Dicastero è anche la diminuzione di risorse di taluni settori (per esempio il taglio di finanziamenti alla Tirrenia comporterà tra qualche tempo problemi di collegamenti con le isole) e poco discussa è stata anche tutta l'operazione della fusione e dell'assorbimento della società ISPA nella Cassa Depositi e Prestiti. Per quanto riguarda invece le norme sull'autotrasporto e i relativi aiuti fa presente come le norme facciano riferimento ad un accordo tra le associazioni di categoria e Governo. Rispondendo alla senatrice Donati, fa poi presente che le norme sulla sicurezza stradale sono state dichiarate inammissibili dal presidente della Camera dei deputati. Su questo tema sarà pertanto necessario intervenire nuovamente con un provvedimento d'urgenza. Infine, in merito al tema generale circa i poteri del Parlamento in materia di esame della manovra economica ritiene che sia necessario un approfondimento che veda nuovamente il Senato e la Camera dei deputati riacquisire le prerogative loro assegnate dalla Costituzione.

 

Il relatore, senatore CICOLANI (FI), in sede di replica, propone l'espressione di un parere favorevole, richiamando tutte le osservazioni già espresse nel rapporto alla V Commissione Bilancio in occasione della prima lettura dei documenti di bilancio e facendo proprie le tre osservazioni avanzate dal presidente Grillo.

 

Il senatore MENARDI (AN) illustra l'ordine del giorno n. 0/3613-B/1/8a.

 

Il relatore, senatore CICOLANI (FI),esprime il proprio parere favorevole e il vice ministro TASSONE dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

 

La Commissione approva infine la proposta di rapporto favorevole con osservazioni proposta dal Relatore dando mandato al medesimo a redigere il testo.


ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - LEGGE FINANZIARIA 2006 -

 

0/3613-B/1/8a

Menardi

 

"L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3613-B (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), premesso che:

 

- disposizioni del disegno di legge finanziaria 2005 intervengono con riduzione di spesa e definanziamenti per le esigenze connesse agli obiettivi di finanza pubblica;

- in taluni casi tuttavia trattasi di stanziamenti disposti da precedenti leggi a seguito dei quali sono stati già assunti i relativi impegni con atti giuridicamente perfezionati, anche in relazione a trasferimenti a soggetti privati per la realizzazione di investimenti infrastrutturali di interesse strategico;

- l'operatività dei definanziamenti in questione comprometterebbe, in difformità dai canoni della contabilità pubblica, il sottostante rapporto sinallagmatico con responsabilità di sicuro riflesso civilistico a carico dell'Amministrazione;

- in ottemperanza alla legge 5 agosto 1978, n. 468 lo stesso disegno di legge finanziaria nonché il disegno di legge di bilancio prevedono nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanza il rifinanziamento dei fondi di riserva per le spese obbligatori e d'ordine e per le spese impreviste;

- i provvedimenti di riforma in materia di bilancio, approvati dal Parlamento in questi anni, consentono successivi e puntuali interventi correttivi quanto necessari;

 

impegna il Governo

 

ad utilizzare tutti gli strumenti contabili consentiti dalla normativa vigente per compensare la riduzione di trasferimenti a soggetti privati per impegni già perfezionati per la realizzazione di investimenti infrastrutturali di interesse strategico."

 


RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(Disegno di legge n. 3614-B - TABELLA 10)
(limitatamente a quanto di competenza)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2006, nonchè le connesse parti del disegno di legge finanziaria, esprime avviso favorevole osservando tuttavia quanto segue:

 

- non essendo state accolte le osservazioni avanzate nel rapporto espresso in occasione della prima lettura del disegno di legge finanziaria, si ribadisce in primo luogo il contenuto del medesimo;

- considerate, inoltre le modifiche apportate dalla Camera dei deputati:

- si esprime anzitutto una assoluta contrarietà sulla norma contenuta nel comma 67 del disegno di legge finanziaria ove si prevede l'attribuzione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria. Infatti, un organismo dedicato a questa funzione ha delicatissimi compiti tecnici di indirizzo, di ispezione e di indagine e che non hanno alcuna attinenza con il ruolo e con le competenze dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

- si esprimono forti perplessità in relazione al comma 68 che utilizza risorse della legge obiettivo al di fuori delle procedure della legge stessa, introducendo una grave lesione nel metodo di pianificazione e di concertazione fra i vari livelli di governo, che con grande impegno è stato costruito in questi anni proprio grazie a tale legge;

- si esprimono infine forti perplessità sulla normativa contenuta nei commi 583 e seguenti dove, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità per la realizzazione di interventi infrastrutturali turistici di interesse nazionale si prospetta una normativa parallela a quella prevista dalla legge quadro in materia di lavori pubblici senza che siano chiaramente comprensibili le necessità di opere fuori dalla normativa ordinaria e utilizzando la medesima soltanto per taluni limitati aspetti.

 

 


RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

(Disegno di legge n. 3614-B - TABELLA 11)
(limitatamente a quanto di competenza)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2006, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime un avviso favorevole.

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

mercoledì 21 dicembre 2005

360a Seduta

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l’anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

 

Il relatore PICCIONI (FI) fa rilevare che la manovra finanziaria per il 2006 e per il triennio 2006-2008 torna all’esame del Senato dopo un ampio ed approfondito dibattito nel corso del quale sono state introdotte numerose e rilevanti modifiche al testo approvato in prima lettura, recepite nel maxiemendamento presentato dal Governo.

Trattandosi di un esame in terza lettura, avverte che si soffermerà unicamente sulle innovazioni di più diretta competenza della Commissione, precisando sin d’ora che nel testo in esame sono comunque rimaste ferme le disposizioni di interesse del comparto primario già affrontate dalla Commissione in prima lettura.

Si sofferma, in particolare sul comma 42, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA al 10 per cento per l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di allevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione, rilevando poi che la Camera dei deputati ha inserito una puntualizzazione al comma 367, che prevedeva la libera adesione ai distretti produttivi per talune categorie di imprese ricomprendendo ora espressamente, oltre alle imprese agricole, anche quelle operanti nel comparto della pesca.

I commi 406 e 407 prevedono un’importante precisazione rispetto a quanto già disposto circa l’incremento delle risorse destinate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del MIPAF, in quanto viene specificato che tra essi vanno ricompresi anche quelli inerenti l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi.

Strettamente connesso – prosegue il relatore - appare altresì il comma 197 nel quale, nel corso dell’esame alla Camera, è stato ricompreso nelle deroghe al cosiddetto taglio degli straordinari anche il personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi.

Il comma 415 prevede la possibilità per il CIPE di accantonare un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro per investimenti e per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno.

Con riguardo poi alla materia dei biocarburanti, i commi 421 e 422 modificano la disciplina dell’esenzione del biodiesel dall’accisa, prevista dalla legge, nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate: tale esenzione potrà essere accordata su autorizzazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera. Relativamente al decreto con il quale vengono determinati i requisiti per partecipare al programma pluriennale nel cui ambito è inserita l’esenzione testé descritta, il comma 421 precisa ora che con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biorcarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale. Gli importi non utilizzati destinati al programma "bioetanolo" (si tratta di un programma di ricerca e sperimentazione del MIPAF in campo bioenergetico) vengono destinati alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche.

Il comma 423 stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli si considerano produttive di reddito agrario, in quanto attività connesse a quella principale, mentre i commi 424 e 425 sono volti ad introdurre, in primo luogo, alcune modifiche al decreto-legge 203 del 2005, con particolare riguardo alle misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale, ricomprendendo l’UNIRE tra gli Enti per cui il Ministero dell’economia definisce le regole di raccolta delle scommesse. Il comma 425 contiene una norma di interpretazione autentica circa l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse.

Il comma 426 autorizza la spesa massima di 3 milioni di euro al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno e lo sviluppo della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche: il MIPAF è infatti autorizzato a partecipare a enti pubblici o privati a ciò finalizzati, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie.

Al comma 427 è stata introdotta una correzione formale al decreto-legge n. 22 del 2005, in ordine alla spesa per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol S.p.a., mentre un’ulteriore correzione, riferita al decreto-legge n. 182 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 2005, è prevista per quanto concerne l’ISMEA, con particolare riguardo al tema delle garanzie creditizie in agricoltura, dal comma 428.

Si sofferma poi sul comma 444, nel quale è contenuta un’importante norma di interpretazione autentica riferita al testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, in quanto viene ora stabilito che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D: restano pertanto escluse le tipologie "E", corrispondenti alle zone agricole. Al riguardo, ricorda che tale problema si era recentemente posto in relazione anche ai lavori per la costruzione del tratto autostradale Torino-Milano, in quanto l’Agenzia delle entrate aveva notificato avvisi di accertamento agli agricoltori che avevano percepito le indennità di espropriazione. Ritiene pertanto particolarmente apprezzabile l’introduzione di tale comma, che elimina una interpretazione a suo avviso iniqua del Testo unico, contribuendo a restituire maggiore serenità ad agricoltori che già si trovano ad aver subito un procedimento espropriativo.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore BONGIORNO (AN), espresso preliminarmente apprezzamento per le modifiche al disegno di legge finanziaria apportate dall’altro ramo del Parlamento, ed in particolar modo per la ricomprensione delle imprese di pesca nelle disposizioni relative ai distretti produttivi, ritiene tuttavia che il complesso delle norme relative alla costituzione ed alla gestione di tali distretti potrebbe essere ulteriormente migliorato.

Ritiene comunque positive le disposizioni relative ai biocarburanti, ed in particolare il collocamento delle autorizzazioni nell’ambito generale dei contratti quadro delle intese di filiera, coerentemente con gli orientamenti del Governo per il comparto primario in generale.

Pur ritenendo apprezzabili le misure per il sostegno e lo sviluppo delle produzioni tipiche, osserva tuttavia che l’intera materia, comprese le denominazioni protette, necessita, per il futuro, di nuovi approfondimenti per valutare l’opportunità nel lungo periodo di tali politiche di sostegno.

Con riguardo poi al ruolo svolto dall’ISMEA, quale vero e proprio ente di garanzia per il comparto primario, richiama l’attenzione della Commissione sulla necessità di valutare gli orientamenti che in sede UE emergeranno con riguardo alla legge n. 71 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2005.

Nel ribadire in ogni caso il proprio apprezzamento per l’impianto complessivo della manovra, presenta l’ordine del giorno n. 0/3613-B/1/9a (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), che illustra alla Commissione.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), pur prendendo atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ribadisce il proprio giudizio negativo sull’impianto complessivo della manovra finanziaria per il 2006, esprimendo in generale forti perplessità sulla introduzione delle disposizioni in materia di concordato fiscale preventivo, nonché sulle norme relative al contenuto dei provvedimenti di concessione delle spiagge e di altre aree demaniali.

Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione, ritiene discutibile la previsione di un ingente stanziamento per la promozione della ricerca nel campo delle biotecnologie, nell’ambito di appositi accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti, a scapito del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Nell’esprimere inoltre forti perplessità per la soppressione delle disposizioni che prevedevano un’aliquota IVA più favorevole anche per le imprese della pesca, si sofferma poi sulle modifiche concernenti il settore dei biocarburanti, che ritiene complessivamente deludenti in quanto, pur apportando alcuni miglioramenti alla normativa vigente, sarebbe stato, a suo avviso, necessario aumentare il limite dei contingenti annui.

Pur ritenendo astrattamente condivisibili le disposizioni volte alla costituzione di un apposito Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, considera necessario adottare politiche più coraggiose ed incisive sul punto, tenendo ad esempio conto delle forti potenzialità già espresse dalla filiera dello zucchero, che dovrebbero essere maggiormente valorizzati. Sottolinea pertanto la necessità di prevedere risorse più rilevanti e di adottare un metodo ispirato ad una programmazione di più ampio respiro, anche attraverso l’adozione di appositi Piani.

Si sofferma poi sulle tematiche connesse alla tutela dei prodotti, rilevando la necessità di rafforzare i marchi identificativi – anche in considerazione del deludente esito del round di Hong Kong in sede WTO – attraverso misure come la costituzione di un apposito Fondo atto a favorire il deposito di marchi di tutela nei registri operanti al di fuori dell’Unione europea, come già sta accadendo per alcuni consorzi di produzione del vino negli Stati Uniti.

Ritiene pertanto complessivamente insufficienti le disposizioni di interesse agricolo contenute nel disegno di legge finanziaria, tanto più ove si considerino i recenti dati diffusi da EUROSTAT, dai quali, a fronte di una riduzione media del reddito degli agricoltori pari a circa il 6 per cento, emerge una riduzione nel panorama italiano di oltre il 9 per cento.

Nel lamentare poi la mancata introduzione nella manovra di bilancio delle pur preannunciate misure per la ristrutturazione delle filiere agroalimentari, si sofferma poi analiticamente sulle questioni concernenti il riordino dei contributi previdenziali in agricoltura, stigmatizzando la mancata introduzione di una disposizione ad hoc nel maxiemendamento presentato dal Governo, nonostante tali aspetti fossero stati attentamente approfonditi nel corso dell’esame del Senato in prima lettura. Al riguardo, richiama l’attenzione della Commissione sul fatto che è stata convertita in legge la disposizione di cui al comma 7, dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, che subordina, anche per il settore primario, l’erogazione alle imprese dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie al pieno adempimento di tutti gli obblighi contributivi, nonostante le rassicurazioni in più occasioni fornite dal Governo, esprimendo sul punto le più vive perplessità.

Auspica pertanto che il senatore Bongiorno possa integrare l’ordine del giorno testé illustrato, inserendo un richiamo specifico al problema delle ricadute negative per il settore a causa della perdurante vigenza di tale disposizione.

Con tali precisazioni, preannuncia un voto contrario.

 

Il senatore PIATTI (DS-U) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice De Petris in quanto, a suo avviso, la manovra finanziaria in esame ha il principale difetto di non prevedere disposizioni per promuovere la competitività delle imprese agricole. Tale mancanza risulta poi confermata proprio dall’annuncio, da parte del ministro Alemanno, di voler presentare un Piano straordinario per il riordino delle filiere, che, a suo avviso, costituisce la più evidente ammissione della inadeguatezza delle misure varate dal Governo.

Nel rilevare la necessità di rafforzare il sistema dei controlli, si sofferma poi sul settore della ricerca, rilevando che per tale comparto vi sono numerosi istituti la cui dotazione finanziaria è stata fortemente ridotta. Ritiene, in particolare, necessario che sia garantita al Consiglio per la ricerca in agricoltura l’opportuna autonomia finanziaria e gestionale, salvaguardandolo da un’eccessiva ingerenza del Ministero.

Si sofferma poi sul problema del riordino dei contributi previdenziali in agricoltura, lamentando fortemente la mancata adozione di misure atte a regolare il regime dei debiti pregressi delle aziende: a suo avviso, la mancata adozione delle misure necessarie è sintomatico dell’esistenza di problemi in ordine al reperimento delle risorse. Pur ritenendo condivisibile l’ordine del giorno presentato dal senatore Bongiorno, esprime forti preoccupazioni per la mancata soluzione di un problema ormai risalente.

Per tali ragioni ritiene complessivamente insufficiente la manovra finanziaria in esame, preannunciando un voto contrario.

 

Il senatore VICINI (DS-U) ribadisce le considerazioni critiche già formulate nel corso dell’esame in prima lettura, in quanto ritiene insufficienti le misure previste per il comparto agricolo, al quale il Governo, a suo avviso, avrebbe dovuto dedicare un’attenzione di gran lunga maggiore.

Pur considerando astrattamente condivisibili le modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, che contribuiscono a migliorare, sia pur lievemente, il testo approvato dal Senato, sottolinea la necessità di adottare interventi più incisivi per sostenere il comparto agricolo ed agroalimentare, in particolare rendendo più efficace la tutela delle denominazioni d’origine protette, che costituiscono una risorsa strategica per il futuro della produzione nazionale.

Si sofferma poi sulle disposizioni a favore dell’Ispettorato centrale repressione frodi, che ritiene apprezzabili, tanto più ove si considerino le recenti vicende che hanno interessato il settore agroalimentare.

Dichiara poi di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice De Petris con riguardo al settore dei biocarburanti, esprimendo peraltro apprezzamento per le misure di cui al comma 426 del disegno di legge finanziaria, volte a razionalizzare gli interventi a sostegno della cultura gastronomica e delle produzioni tipiche.

Ritiene in ogni caso che il limite complessivo della manovra sia da individuarsi nella mancanza di politiche di sistema, che riconoscano al comparto primario il ruolo fondamentale che occupa nel tessuto produttivo nazionale.

Esprime infine apprezzamento per il tenore complessivo dell’ordine del giorno presentato dal senatore Bongiorno, preannunciando tuttavia il proprio voto contrario sul complesso della manovra.

 

Il senatore BONGIORNO (AN) dichiara di accogliere l’invito della senatrice De Petris, riformulando l’ordine del giorno già illustrato in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

I senatori VICINI (DS-U) e MINARDO (FI) aggiungono la propria firma all’ordine del giorno 0/3613-B/1/9a (testo 2).

 

Il relatore PICCIONI (FI), nel prendere atto delle valutazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene tuttavia ingenerose alcune delle critiche formulate dai senatori di opposizione, in quanto la manovra in esame, per quanto migliorabile, costituisce a suo avviso un adeguato punto di equilibrio tra le necessità del settore e le risorse concretamente disponibili. Richiama in particolare l’attenzione della Commissione sul comma 78 del disegno di legge finanziaria, modificato dalla Camera dei deputati, nel quale è prevista l’autorizzazione allo stanziamento di un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi infrastrutturali. Fa osservare che per le misure di realizzazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, con riguardo alla prosecuzione delle opere infrastrutturali, l’autorizzazione è prevista nella misura di ben il 25 per cento delle risorse disponibili. Ritiene pertanto che tale modifica risulti particolarmente apprezzabile, in quanto il completamento delle opere idriche determinerà indubbi benefici per il comparto primario in generale.

Esprime parere favorevole sull’ordine del giorno 0/3613-B/1/9a (testo 2).

Illustra quindi alla Commissione uno schema di rapporto favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

 

Il sottosegretario VALDUCCI esprime parere favorevole sull’ordine del giorno 0/3613-B/1/9a (testo 2).

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione l’ordine del giorno 0/3613-B/1/9a (testo 2), che risulta approvato all’unanimità.

 

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazioni di voto, il presidente Ronconi pone quindi in votazione lo schema di rapporto favorevole presentato dal relatore.

 

La Commissione approva.

 

La seduta termina alle ore 9,55.

 


RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2006 (DISEGNO DI LEGGE N. 3614-B TABELLA 13) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

(Estensore: PICCIONI)

 

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

 

preso atto con favore che è stato previsto un contributo annuale per interventi infrastrutturali, nel cui ambito sono autorizzati gli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001 e le misure di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico, relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141 della legge n. 388 del 2000, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;

valutata altresì positivamente l’introduzione di una norma di interpretazione autentica riferita al Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, che esclude le tipologie corrispondenti alle zone agricole da quelle le cui indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile, e pertanto concorrenti alla formazione di redditi diversi;

 

formula un rapporto favorevole.

 

Sen. PICCIONI, estensore


ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

0/3613-B/1/9a

BONGIORNO, SALERNO, SPECCHIA, TOFANI, MORSELLI, TATO’, PACE, MUGNAI, FORLANI, PICCIONI, OGNIBENE.

 

La 9a Commissione permanente del Senato,

 

in sede di esame, per le parti di competenza, del disegno di legge finanziaria per il 2006,

 

preso atto dei contenuti del testo approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato della Repubblica;

 

rilevato che il testo in esame non contiene alcuna disposizione inerente il riordino del sistema previdenziale agricolo, né prevede alcuna norma per la regolamentazione del relativo pregresso contributivo;

 

rilevato che tale mancata previsione risulta in contrasto con gli interessi degli agricoltori italiani;

 

impegna il Governo

 

ad adottare tempestivamente apposito provvedimento legislativo volto a riordinare il sistema previdenziale agricolo al fine di renderlo omogeneo a quelli vigenti negli altri Paesi dell’Unione europea, nonché a ridefinire il relativo pregresso contributivo.

 

 

0/3613-B/1/9a (testo 2)

BONGIORNO, SALERNO, SPECCHIA, TOFANI, MORSELLI, TATO’, PACE, MUGNAI, FORLANI, PICCIONI, OGNIBENE, MINARDO, VICINI

 

La 9a Commissione permanente del Senato,

 

in sede di esame, per le parti di competenza, del disegno di legge finanziaria per il 2006,

 

preso atto dei contenuti del testo approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato della Repubblica;

 

rilevato che il testo in esame non contiene alcuna disposizione inerente il riordino del sistema previdenziale agricolo, né prevede alcuna norma per la regolamentazione del relativo pregresso contributivo;

 

sottolineato che tale mancata previsione risulta in contrasto con gli interessi degli agricoltori italiani;

 

ribadito altresì che tale mancata previsione appare ancora più grave, tenuto conto che è stata da poco convertita in legge anche la disposizione di cui al comma 7, dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relativo all’obbligo che subordina, anche per il settore primario, l’erogazione alle imprese dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie al pieno adempimento di tutti gli obblighi contributivi;

 

impegna il Governo

 

ad adottare tempestivamente apposito provvedimento legislativo volto a riordinare il sistema previdenziale agricolo al fine di renderlo omogeneo a quelli vigenti negli altri Paesi dell’Unione europea, nonché a ridefinire il relativo pregresso contributivo.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

mercoledì 21 dicembre 2005

291a Seduta

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tab. 3) Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

 

Il relatore IERVOLINO (UDC) sottolinea come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge finanziaria non abbiano alterato l'impianto complessivo del provvedimento. In talune materie hanno anzi rafforzato la struttura normativa e finanziaria della manovra confermandone gli obiettivi complessivi.

Per ciò che si riferisce agli ambiti di più diretta competenza della 10^ Commissione, è necessario segnalare che il meccanismo di programmazione fiscale che è stato introdotto rappresenta un elemento di maggiore certezza per le aziende che ne saranno interessate, in tal modo contribuendo a determinare le condizioni per l'attivazione di iniziative e investimenti.

Vanno poi segnalate le modificazioni che determinano un maggior sostegno al settore turistico, per il quale è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2006 nonchè la proroga al 31 dicembre 2006 della sospensione degli aumenti delle addizionali alla imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP.

Di grande rilievo anche sociale l'istituzione dell'apposito fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, al quale sono ammessi anche i danneggiati dai bond argentini. Il fondo è alimentato dai depositi dormienti del sistema bancario, del comparto assicurativo e finanziario.

In materia di partecipazioni pubbliche, si è stabilito che le norme antiscalata saranno applicabili a tutte le società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante, essendo prevista inoltre la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi. L'obbligo di ridurre entro il 20 per cento la partecipazione dell'Eni in Snam-Rete gas slitta peraltro dal luglio 2006 al 31 dicembre 2008. Sempre in materia di energia, il comma 375 stabilisce che il Ministro delle attività produttive definisca i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente svantaggiate.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, si deve segnalare lo stanziamento di 1 milione di euro per le spese relative al funzionamento dell'Alto commissariato per la lotta alla contraffazione. Altre risorse al riguardo sono previste, come è noto, nello schema di decreto di ripartizione delle somme provenienti delle sanzioni antitrust. E' stato peraltro incrementato di 15 milioni di euro il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, nonchè quello delle risorse da erogare a enti, istituti e associazioni operanti nel campo delle attività produttive.

 

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) , dopo aver espresso forti perplessità sulle modalità di esame dei documenti di bilancio ed aver rilevato come sia estremamente difficoltoso nei tempi limitati a disposizione compiere un'analisi approfondita del loro contenuto, si richiama alle valutazioni espresse dal relatore sull'impianto complessivo della manovra. In effetti, le modificazioni introdotte alla Camera dei deputati non hanno alterato tale impianto, ma, per quanto si evince da un esame non superficiale ma certamente affrettato, è innegabile che siano state apportate correzioni di carattere peggiorativo. Per quanto concerne le materie di più stretta competenza della Commissione industria colpisce in senso negativo, ad esempio, la modifica riguardante il meccanismo di funzionamento delle Autorità indipendenti.

Con riferimento alla tabella relativa allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, sottolinea come siano state previste riduzioni degli stanziamenti per l'Enit, per l'Enea e per l'ICE e ciò appare in contraddizione anche rispetto a quanto sottolineato dal relatore riguardo agli stanziamenti per il turismo. Desta stupore poi, il significativo incremento di finanziamento per la sola Camera di commercio di Gorizia.

Si sofferma, infine, sui fondi destinati al sistema fieristico. Ricorda al riguardo che in una precedente legge finanziaria era stato previsto un intervento a favore delle Camere di commercio di Milano, Verona e Bari. Successivamente, per rimuovere le disparità di trattamento che si erano determinate, prima la Camera e poi il Senato, con limitate correzioni, hanno approvato un disegno di legge che prevede contributi a favore della Fiera di Bologna. La rilevanza internazionale di tale ente imponeva, infatti, che esso fosse considerato almeno alla stregua degli altri che erano stati oggetto del precedente intervento. Il disegno di legge finanziaria per il 2006 invece di confermare tale impostazione e di rimuovere quindi lo squilibrio che si era determinato, contiene nuovi finanziamenti per 15 anni a favore delle Fiere di Bari, Foggia, Verona e Padova. Nonostante la richiesta unanime dei deputati di maggioranza e di opposizione della provincia di Bologna, nulla è stato previsto a favore della Fiera di questa città. Si tratta di un modo di procedere assolutamente ingiustificato, che non può non essere stigmatizzato nel modo più netto.

 

Il relatore IERVOLINO (UDC) , dopo aver dato atto al senatore Chiusoli della battaglia che sta conducendo con riferimento alla situazione finanziaria del settore fieristico, si richiama alle valutazioni espresse nella relazione introduttiva e propone di formulare parere favorevole sulle parti di competenza della Commissione industria dei documenti di bilancio.

 

Il sottosegretario VALDUCCI si associa alle considerazioni del relatore.

 

Il presidente PONTONE dà quindi lettura di un ordine del giorno presentato dal senatore Chincarini.

 

Il senatore MONTI (LP) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno.

 

Il sottosegretario VALDUCCI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

 

Il senatore MONTI (LP) prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo.

 

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sullo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

 

La seduta termina alle ore 9,50.

 


ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

0/3613-B/1/10^

CHINCARINI, MONTI

Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006;

considerato che:

- le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) sono 72 realtà operanti in 47 Paesi del Mondo, che associano 23.000 imprese e sviluppano più di 350 mila contatti di affari. Si tratta di un sistema unico di promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane che associa, su base volontaria, aziende locali ed italiane desiderose di ampliare le relazioni commerciali bilaterali, pienamente inserito nel sistema italiano di promozione come definito dalla legge n. 56 del 2005;

- questo sistema è radicato sui territori esteri, costituisce un punto di coagulo delle comunità di affari locali e italo-locali e consente al nostro Paese di disporre di una rete originale di presenza all'estero, basata su associazioni private a fortissima presenza italiana che, in virtù del loro importante ruolo, sono riconosciute dal nostro Governo;

- ai sensi delle leggi 10 luglio 1970, n. 518 e della legge n. 549 del 1995, le Camere di commercio italiane all'estero sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento dei loro programmi di promozione, nell'ambito delle disponibilità di cui alla tabella C., cap. 2280 (Upb 3.1.2.4) del Ministero delle attività produttive della legge finanziaria;

- ogni anno con decreto del Ministro delle attività produttive viene effettuata la ripartizione del capitolo sulla base dei programmi presentati e approvati. Lo scorso anno nel capitolo era stanziata la somma di 30,159 milioni di euro di cui 10,150 milioni sono stati destinati al parziale finanziamento delle attività realizzate dal network delle CCIE, per la realizzazione di un volume di attività pari a 31 milioni. Questo contributo ha comportato una partecipazione alle spese che si colloca al 32%, largamente inferiore quindi al possibile 50% previsto dalla legge;

- nell'anno 2005 il Ministero ha approvato 67 programmi di attività da parte di altrettante CCIE, che prevedono complessivamente una spesa di oltre 37 milioni di euro (con un incremento molto consistente quindi rispetto allo scorso anno dell'attività programmata);

- lo sforzo di autofinanziamento sul mercato da parte delle Camere italiane all'estero è già particolarmente elevato, e che grazie alla partecipazione finanziaria dei privati, ogni euro investito nel programma delle Camere italiane all'estero è in grado di generare un effetto promozionale per l'Italia di quasi quattro volte superiore all'investimento;

- in sede di ripartizione del cap. 2280 (Upb 3.1.2.4) ad assicurare alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo non inferiore a 12 milioni di euro, al fine di realizzare una coerente copertura dei programmi già attuati, per quanto largamente inferiore in termini percentuali a quella possibile sulla base della legge.

 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

mercoledì 21 dicembre 2005

358a Seduta

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame. Rapporto favorevole con osservazioni)

 

Introduce l'esame il presidente ZANOLETTI il quale osserva preliminarmente che, per quanto riguarda le parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, il testo licenziato dalla Camera dei deputati ha confermato integralmente numerose disposizioni varate da questo ramo del Parlamento.

Non sono peraltro mancate modifiche ed integrazioni, della quali si dà brevemente conto di seguito.

La Camera dei deputati ha inserito all'articolo unico di cui si compone il disegno di legge finanziaria, due nuovi commi, 523 e 524, volti a potenziare nel triennio 2006-2008 l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, mediante appositi piani di intervento, in aggiunta alle attività ispettive ordinarie previste dal decreto legislativo n. 124 del 2004, gestiti e realizzati anche congiuntamente dal Ministero del lavoro, dall’INPS e dall’INAIL, per contrastare il lavoro sommerso e quello irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva.

La Camera dei deputati ha altresì introdotto alcune modifiche al comma 256, che integra l’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di commissioni abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro.

In particolare, al comma 1 del citato articolo 76 vengono inserite alcune disposizioni aggiuntive: con la lettera c-bis) è inclusa tra gli organi abilitati alla certificazione, la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamene a talune tipologie di datore di lavoro; con la lettera c-ter) si includono tra gli organi abilitati alla certificazione i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, limitatamente ai contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento e solamente nel caso in cui non vi siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione all'esame aggiunge infine al citato articolo 76, il comma 1-bis in base al quale le commissioni di certificazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione istituita presso il Ministero, solamente nel caso individuato dalla nuova lettera c-bis).

Con il comma 258, introdotto dalla Camera dei deputati, viene modificato l’articolo 8-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248, recante disposizioni volte ad incrementare l’occupazione nelle regioni interessate dai programmi previsti nell’ambito dell’Obiettivo 1 del Quadro Comunitario di Sostegno, per il periodo di programmazione 2000-2006. Tale norma prevede che sia assegnato un contributo finalizzato alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, ripartito proporzionalmente tra i comuni con oltre 300.000 abitanti, situati nelle aree sopra indicate, che abbiano avviato - tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge – iniziative per la trasformazione dei rapporti relativi ad attività socialmente utili, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma in esame specifica che il predetto contributo è erogato per il solo anno 2006, sopprime il riferimento ai contratti a tempo determinato, per quanto riguarda l’utilizzazione del contributo medesimo, e amplia la platea dei comuni potenzialmente beneficiari della norma, da 300.000 a 230.000 abitanti.

Sul versante delle politiche previdenziali, non sono state modificate dalla Camera dei deputati le disposizioni, gia approvate dal Senato e ora ai commi da 263 a 265, con cui si determina l'adeguamento e la ripartizione, per l'anno 2006, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, nonché le altre disposizioni, ai commi 266 e 267, relative, rispettivamente, al finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione di pensioni ed assegni di invalidità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti e alla soppressione del contributo all'ENPALS a carico dello Stato.

Il comma 268 riproduce la disposizione già varata dal Senato, in materia di versamenti volontari in favore dei dipendenti dell’industria mineraria siciliana, mentre i commi da 269 a 271 sono stati introdotti dalla Camera dei deputati. Essi recano alcune modifiche alle norme di carattere finanziario in materia di previdenza complementare e a quelle riguardanti le misure intese a compensare le imprese per la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento derivante dal presumibile incremento degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto che verranno destinati alle forme pensionistiche complementari. Le modifiche introdotte dai commi all'esame sono connesse al differimento - rispetto allo schema originario di decreto legislativo - dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2008 della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252, di riordino della previdenza complementare. In relazione a tale differimento, il comma 269 modifica la disciplina delle misure compensative riguardanti l'agevolazione dell'accesso al credito da parte delle imprese mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia; e la riduzione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro e di pertinenza dell'INPS. Il comma 270 ridetermina gli oneri finanziari relativi all'attuazione della riforma della previdenza complementare, mentre il comma 271 specifica che i relativi risparmi, pari a 197 milioni di euro per il 2006 e a 527 milioni per il 2007, sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 347, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, dispone che con il decreto ministeriale di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto legge n. 35 del 2005 sono stabilite, tra l'altro, le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP per i pensionati e per i dipendenti, o ex dipendenti in pensione, di amministrazioni pubbliche iscritti presso forme previdenziali non gestite dall’INPDAP, senza ulteriori o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Altre disposizioni in materia previdenziale, riguardano, al comma 363, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la definizione dei termini e delle modalità di pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in favore dei soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa; e, ai commi 364 e 365, la rideterminazione dei premi assicurativi INAIL, secondo una disciplina invariata rispetto a quella varata dal Senato.

La Camera dei deputati - prosegue il Presidente - ha apportato alcune modifiche, al comma 410, alle disposizioni già varate dal Senato, in base alle quali, non oltre il 31 dicembre 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con quello dell'economia – può - anche in deroga alla normativa in materia di ammortizzatori sociali - concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, subordinatamente alla realizzazione di programmi per la gestione di crisi occupazionali, definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2006, anche con riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi, nonché nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari interessate dall’influenza aviaria: l'altro ramo del Parlamento ha ridotto la relativa autorizzazione di spesa da 505 a 480 milioni di euro. E' altresì autorizzata la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, con riduzione progressiva della misura dei trattamenti in proporzione al numero di proroghe concesse. L’ultimo periodo del comma in esame modificando l’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350 del 2003, (legge finanziaria per il 2004) proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 il termine entro il quale il Ministro del lavoro, di concerto il Ministro dell'economia, può concedere e prorogare, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Il comma 411, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che le risorse finanziarie attribuite, con accordo governativo, nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali, ai sensi del comma precedente e dell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), se non completamente utilizzate, possono essere finalizzate: a trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa; ad azioni miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d’intesa con le province interessate e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro.

Passando ad esaminare le misure di sostegno alla famiglia, il Presidente ricorda che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata confermata, al comma 330, l'istituzione del Fondo per la realizzazione di interventi in favore delle famiglie ed il relativo stanziamento di 1.140 milioni di euro per il 2006, secondo quanto a suo tempo approvato dal Senato. Sono stati invece modificati i commi successivi, da 331 a 334: nel testo all'esame, essi prevedono, al comma 331, un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005; e un assegno dello stesso importo per ogni figlio nato nel 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato, ai sensi del comma 332.

La Camera dei deputati ha altresì introdotto, al comma 333, ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, il requisito del limite di reddito del nucleo familiare pari a 50 mila euro, riferito al 2004 e al 2005, rispettivamente, per le due fattispecie summenzionate. Per l’attuazione della disciplina in esame, il Ministero dell’economia si avvale della Sogei s.p.a., come precisa l'ultimo periodo del comma 333; l’autorizzazione di spesa per i benefici in esame è pari a 696 milioni di euro per il 2006, ai sensi del comma 334.

Il comma 335 conferma il testo varato dal Senato relativamente alle disposizioni concernenti la detrazione fiscale delle spese sostenute per la frequenza dei figli all’asilo nido.

Vanno inoltre segnalate le seguenti disposizioni, introdotte dalla Camera dei deputati: il comma 318, che attribuisce il contributo di cui alla legge n. 379 del 1993, direttamente all'I.E.R.F.O.P. Onlus (Istituto Europeo per la Ricerca, la Formazione e l’Orientamento Professionale) ed all'I.Ri.Fo.R. Onlus (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), modificando la disciplina vigente, secondo la quale il contributo medesimo viene erogato in favore dell'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione per i predetti istituti; e il comma 430, che autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente al2006, le convenzioni stipulate con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro.

Il Presidente osserva quindi che possono risultare opportuni alcuni riferimenti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla disciplina del pubblico impiego, che, pur esulando dalle materie di competenza della Commissione, presenta numerose ricadute su di esse e costituisce comunque una parte rilevante della manovra di finanza pubblica all'esame.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di contrattazione per il pubblico impiego, rispetto al testo licenziato dal Senato, va segnalata, al comma 183, la ridefinizione delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale del personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007, portate da 230 a 222 milioni di euro per il 2006 e da 335 a 322 milioni di euro per il 2007; al successivo comma 184, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, gli stanziamenti per il 2006 sono stati portati a 108 milioni di euro, rispetto ai 100 milioni previsti nel testo licenziato del Senato, e a 183 milioni di euro a decorrere dal 2007, rispetto ai 170 milioni indicati nel testo varato dal Senato.

La Camera dei deputati non ha altresì modificato la disciplina già varata dal Senato relativamente agli interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del pubblico impiego - commi da 189 a 196 - e al lavoro straordinario, al comma 197, salvo l'inclusione dell'Ispettorato centrale repressione frodi tra le amministrazioni per le quali non opera la riduzione degli stanziamenti relativi alle remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario. Analogamente, al comma 188, l'elenco degli istituti ed enti di ricerca per i quali opera la deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato, è stato integrato con l'inclusione degli Istituti zooprofilattici sperimentali. Con i commi da 216 a 218, la Camera dei deputati ha introdotto una serie di disposizioni volte a contenere i rimborsi per spese di viaggio aereo e le indennità di missione per il personale dello Stato che si rechi in missione o viaggio di servizio all’estero.

Con il comma 218, la Camera dei deputati ha introdotto una disposizione riguardante il trasferimento di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli enti locali alle dipendenze dello Stato.

Vanno poi ricordate le disposizioni, anch'esse introdotte dalla Camera dei deputati, di cui al comma 224, sull’inapplicabilità al pubblico impiego dell’articolo 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica;al comma 225, sul trattamento economico previsto per il personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e al comma 226, di interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, relativamente alla esclusione di qualunque voce retributiva collegata al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi, nella determinazione dell’assegno ad personam, spettante al personale delle amministrazioni dello Stato nel caso di passaggio di carriera con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione.

Nella Tabella A, allegata al disegno di legge finanziaria, l'accantonamento del Ministero del lavoro nel fondo speciale di parte corrente, è ridotto a 60.597 migliaia di euro per il 2006, 12.75 migliaia di euro per il 2007 e 197 migliaia di euro per il 2008, rispetto alla previsione contenuta nel testo licenziato dal Senato, di 109.570 migliaia di euro per il 2006 e 31.950 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla Tabella C, sono rimodulati gli stanziamenti previsti per la vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 335 del 1995, che passano a 784 migliaia di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a fronte della previsione di una spesa limitata al 2006, pari a 800 migliaia di euro per il solo 2006. Tale rimodulazione si rende necessaria per il rinvio al 2008 dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla previdenza complementare. Sono altresì rimodulati gli stanziamenti per i contributi ad enti per la formazione professionale, di cui all'articolo 80, comma 4, della legge n. 448 del 1998: si prevede una spesa di 1960 migliaia di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a fronte di 2.000 migliaia per ciascun anno del medesimo triennio a2007 previste dal testo licenziato dal Senato.

Gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge finanziaria sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono riportati nella Terza nota di variazioni, presentata dal Governo, alla quale si rimanda per le singole voci di spesa.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) osserva che nel testo del disegno di legge finanziaria per il 2006 licenziato dalla Camera dei deputati permangono le stesse gravi lacune già segnalate nel corso del dibattito al Senato dai Gruppi politici dell'opposizione e, soprattutto, risulta evidente che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 è del tutto inadeguata a risolvere i gravi problemi strutturali che affliggono il sistemo economico e produttivo italiano.

L'anno in corso si conclude, infatti, con un tasso di crescita pari allo zero, mentre si accentua la perdita di competitività delle imprese, ed il debito pubblico è del tutto fuori controllo, a causa di un costante e vistoso incremento della spesa pubblica nel corso dell'attuale Legislatura.

Si evidenzia quindi ancor più l'inconsistenza delle promesse elettorali del Governo di centro-destra, che non riesce né a ridurre il debito, né ad imprimere al sistema economico quella scossa più volte chiesta dal Presidente della Repubblica e per la quale si era impegnato, purtroppo soltanto a parole, anche il Presidente del Consiglio. Per questo aspetto, dunque, l'esito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento dei disegni di legge finanziaria e di bilancio appare del tutto deludente.

L'unica misura apprezzabile contenuta nel disegno di legge finanziaria riguarda infatti la riduzione di un punto percentuale del costo del lavoro. Si tratta tuttavia di un intervento tardivo, e insufficiente a produrre gli auspicati effetti di rilancio degli investimenti e dei consumi. Se lo scorso anno l'Esecutivo non avesse operato un'improvvida riduzione dell'imposizione fiscale sui redditi più elevati, rivelatasi molto onerosa e del tutto priva di ricadute economiche di rilievo, sarebbe stato possibile oggi disporre di risorse sufficienti a realizzare una riduzione del costo del lavoro nella misura di circa il 3 per cento, tale, cioè, da conseguire i più volte auspicati risultati di riduzione degli oneri a carico delle imprese e di rilancio del sistema produttivo.

Nella manovra di finanza pubblica all'esame - prosegue il senatore Battafarano - vengono anche vanificati interventi che pure, in passato, avevano prodotto risultati interessanti. Si pensi, ad esempio, alle agevolazioni fiscali previste per la manutenzione edilizia, e collegate alla riduzione dell'IVA: si tratta di misure introdotte nella passata Legislatura, che hanno rilanciato l'attività del settore favorendo inoltre l'emersione di attività irregolari, e che sono incomprensibilmente cancellate dal disegno di legge finanziaria all'esame.

Si deve inoltre registrare con profondo disappunto la rinuncia del Governo ad attuare il riordino della previdenza complementare, rinviato al 2008: il differimento di due anni dell'entrata in vigore della riforma danneggia gravemente i lavoratori più giovani e impedisce il rafforzamento dei fondi pensione che, in altri Paesi, sono protagonisti indispensabili del mercato, nella loro qualità di investitori istituzionali.

Poiché, come si è detto, l'altro ramo del Parlamento non ha provveduto a rettificare le principali storture del testo licenziato dal Senato, nel disegno di legge finanziaria all'esame permangono i vistosi tagli alla spesa degli enti locali e del sistema sanitario, nonché il ridimensionamento della spesa per il personale temporaneo della pubblica amministrazione, destinato a creare non poche difficoltà alla funzionalità degli uffici. Si parla infatti di una riduzione di circa 45mila posti negli enti locali e di 27mila posti nell'amministrazione dello Stato.

Inoltre, la Legislatura si avvia a conclusione senza il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, che pure avrebbe potuto compensare almeno in parte gli effetti negativi della riforma del mercato del lavoro attuata con il decreto legislativo n. 276 del 2003. Anche per quanto riguarda la possibilità di dare un impulso allo sviluppo della strategia europea di Lisbona, il disegno di legge finanziaria all'esame perde un'importante occasione: l'articolo 50 del disegno di legge originario recava infatti l'istituzione di un fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione destinato a finanziare il Piano di rilancio della strategia di Lisbona, deciso dal Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, individuando la relativa dotazione finanziaria - fino a 3 miliardi di euro - negli eventuali extra-proventi derivanti dalle operazioni di dismissioni immobiliare effettuate nel 2006. Il negativo andamento di tali dismissioni nell'esercizio finanziario in corso - che ha costretto l'Esecutivo a presentare un emendamento compensativo delle minori entrate - ha dimostrato quindi che tale copertura aveva un carattere del tutto virtuale e fittizio e, conseguentemente, il cosiddetto maxi-emendamento presentato dal Governo alla Camera dei deputati ha eliminato ogni riferimento a tali proventi. Tuttavia, lungi dall'individuare un effettivo finanziamento, il testo attualmente all'esame, al comma 358 dell'articolo unico fa riferimento alle risorse finanziarie da reperire con successivi e non meglio specificati provvedimenti legislativi. A fronte di tale genericità, alcuni senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione presentano un ordine del giorno, di cui è primo firmatario lo stesso senatore Battafarano, al fine di impegnare il Governo ad adottare con la massima sollecitudine i provvedimenti legislativi di cui al citato comma 358.

Concludendo il suo intervento, il senatore Battafarano preannuncia che, stante il giudizio complessivamente negativo che la sua parte politica esprime sulla manovra di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, il voto sul rapporto che il Presidente si accinge a presentare sarà contrario.

 

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione, e rinuncia alla replica.

 

Anche il sottosegretario ROMANO rinuncia alla replica.

 

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno n. 0/3613-B/1/11a, già illustrato dal senatore Battafarano e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta.

 

Su tale ordine del giorno, esprimono parere contrario il Rappresentante del GOVERNO ed il PRESIDENTE, in qualità di relatore.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, l'ordine del giorno n. 0/3613-B/1/11a è posto ai voti e respinto.

 

Il PRESIDENTE illustra quindi uno schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta.

 

Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazioni di voto, si passa alla votazione dello schema di rapporto.

 

La Commissione approva quindi il rapporto favorevole con osservazioni, nel testo illustrato dal Presidente.

 

 

La seduta termina alle ore 9,15.

 


RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(3614-B E 3614-QUATER - TABELLA 4 E 4-QUATER)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

 

La Commissione, esaminato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2006-2008 e, per la parti di competenza, il disegno di legge finanziaria per il 2006, nel testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

 

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

 

a) sarebbe opportuno chiarire se la dotazione di 1.140 milioni euro, prevista al comma 330 dell'articolo 1 sia da considerarsi integralmente utilizzata per la copertura dell’assegno a favore dei figli nati o adottati, o viceversa, qualora l’utilizzo sia da intendersi parziale, andrebbe precisata la destinazione delle somme residue;

 

b) occorrerebbe valutare la possibilità di prevedere che anche le risorse contemplate nel comma 410 dell'articolo 1 a favore delle imprese agricole e agroalimentari interessate dall'influenza aviaria, e da queste non completamente utilizzate, possano essere destinate alle finalità di cui al comma 411;

 

c) dal punto di vista meramente formale, al comma 411 dell'articolo 1 sarebbe preferibile sostituire le parole "attribuite con accordo governativo" con le seguenti: "sulla base di accordo governativo".

 


ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

 

0/3613-B/1/11a

Battafarano, Treu, Montagnino, Piloni, Viviani, Dato, Gruosso, Di Siena

 

La Commissione 11a, in sede di esame dell'atto Senato n. 3613-B (legge finanziaria per l'anno 2006),

 

rilevato che:

 

l'articolo 50 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 presentato dal Governo al Senato recava l'istituzione di un "fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione" destinato a finanziare il Piano per il rilancio della Strategia di Lisbona, deciso dal Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005;

la stessa disposizione prevedeva per il fondo una dotazione finanziaria (fino a 3 miliardi di euro) del tutto virtuale, in quanto condizionata agli eventuali extra-proventi derivanti nel 2006 dalle operazioni di dismissione immobiliare, cioè a incassi assolutamente inverosimili considerato che delle entrate da dismissione previste dall'ultima Finanziaria per il 2005 - come anticipato da mesi dalla Corte dei Conti - ne sono state incassate meno del 9%;

il carattere fittizio di quella copertura finanziaria, denunciato dai gruppi dell'opposizione fin dall'esame in prima lettura al Senato, ha dovuto infine essere riconosciuto anche dallo stesso Governo, costretto a presentare un emendamento correttivo dei tendenziali di bilancio per l'anno 2006, che tenesse conto del "buco" da circa 5 miliardi di euro determinato dai mancati incassi da dismissioni per il 2005, "scoperto" dal Governo solo tardivamente;

tale disposizione è stata infatti modificata attraverso il maxi-emendamento presentato dal Governo alla Camera, eliminando ogni riferimento ai proventi delle dismissioni immobiliari; tuttavia, lungi dal reperire una vera copertura finanziaria, con una formula di assoluta inconsistenza prescrittiva, il Governo si è limitato a disporre il rinvio a "successivi provvedimenti legislativi" per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

 

considerato altresì che:

 

la legge finanziaria per il 2006 non reca alcuna politica per lo sviluppo e la competitività idonea a recuperare in tempo utile i numerosi deficit di competitività che ci separano dagli obiettivi che fin dal 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato per l'anno 2010;

 

impegna il Governo

 

ad adottare con la massima sollecitudine i provvedimenti legislativi di cui al comma 358 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, al fine di assicurare tempestivamente una congrua dotazione finanziaria al fondo per il finanziamento dei progetti previsti dalla Strategia di Lisbona, di consistenza evidentemente non inferiore ai 3 miliardi di euro, corrispondenti alla valutazione effettuata dal Governo in sede di presentazione alle Camere del disegno di legge finanziaria.

 


IGIENE E SANITÀ (12a)

mercoledì 21 dicembre 2005

306a Seduta

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 15) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) lamenta l’assenza del Governo, ritenendola sintomatica di un atteggiamento di grave sottovalutazione del ruolo delle istituzioni parlamentari, oltretutto chiamate ad esprimersi sui documenti di bilancio in mancanza di spazi reali di confronto a causa dell’abuso da parte del Governo dello strumento del voto di fiducia.

 

Il presidente TOMASSINI concorda circa la necessità e l’opportunità politica della presenza del Governo. Osserva tuttavia che sempre in passato l’esame in terza lettura dei documenti di bilancio è stato effettuato, per ragioni tecniche, in tempi particolarmente ristretti. Dispone infine la sospensione della seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 9,10.

 

Essendo intervenuto il rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dispone la ripresa della seduta e dà la parola al relatore.

 

Il relatore TREDESE (FI) introduce l’esame soffermandosi sulle parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, modificate dalla Camera dei deputati. Osserva dapprima che il comma 99 dell’articolo unico prevede un contributo dell'Italia in favore dell’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), pari complessivamente a 504 milioni di euro per gli anni dal 2006 al 2025. Ricorda che l'IFFIm rappresenta un'iniziativa dell’Unione globale per i vaccini e l'immunizzazione (GAVI), volta al reperimento di risorse da destinare in favore di programmi di immunizzazione nei paesi beneficiari.

Rileva, poi, che il comma 275 dispone nuovi adempimenti per le regioni, che costituiscono condizione per avere diritto alle quote integrative del concorso statale alle spese del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, le regioni devono: stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, accordi relativi all'indennità di collaborazione informatica per il medico di medicina generale e per il pediatra di libera scelta, prevedendo che la corresponsione di tale indennità sia subordinata al riscontro del rispetto della soglia della stampa informatizzata del 70 per cento delle prescrizioni da parte di ciascun medico (a tale riscontro si provvede utilizzando il sistema di monitoraggio basato sulla tessera sanitaria); adottare, nei casi in cui la regione medesima contempli l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato, in relazione alla condizione economica dell'assistito, provvedimenti volti a far esclusivo riferimento ai criteri di determinazione del reddito familiare di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1993.

Il comma 276, prosegue il relatore, dispone una serie di modifiche alla disciplina della tessera sanitaria e della rilevazione ottica dei dati sulle ricette mediche, al fine di rendere più incisiva l’attività di monitoraggio della spesa sanitaria.

Illustra poi il comma 277 che concerne le procedure di ripiano dell'eventuale disavanzo del Servizio sanitario regionale. Evidenzia come la presente novella disponga che, qualora il presidente della regione non adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo entro il 31 maggio, con riferimento esclusivo all’anno di imposta 2006, si applichino l'addizionale e la maggiorazione sull'IRPEF e sull'IRAP nella misura massima prevista dalla vigente normativa.

In merito al comma 281 precisa che esso prevede un concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, a titolo di regolazione debitoria, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2006. Il testo pervenuto dalla Camera dispone che l'attuazione del concorso in esame - attribuito sulla base del numero dei residenti - sia subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti per la copertura del residuo disavanzo a loro carico per i medesimi anni. Per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano registrato, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero un incremento del disavanzo nell’anno 2005, rispetto all’anno 2001, pari o superiore al 200 per cento, l'attribuzione della quota di concorso è subordinata alla stipulazione di un apposito accordo delle regioni medesime con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze per l'adeguamento alle indicazioni del piano sanitario nazionale 2006-2008 e per il perseguimento dell'equilibrio economico.

Passa quindi al comma 285, concernente il programma di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Le disposizioni, nel testo modificato dalla Camera, riguardano anche gli interventi necessari per il rispetto, da parte dei presìdi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005, dei requisiti minimi strutturali e tecnologici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Evidenzia poi come il comma 300 disciplini i contratti di formazione specialistica per i medici. La disciplina vigente prevede i contratti di formazione-lavoro, ma questi ultimi non sono stati ancora attivati e, di conseguenza, continua ad essere applicata la normativa sulle borse di studio di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. La lettera e) del comma specifica che quest'ultima normativa resta operante fino all'anno accademico 2005-2006, mentre a decorrere dall'anno accademico successivo si applica la nuova disciplina. Il comma reca altresì le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 368 del 1999: è prevista la stipula di un nuovo contratto annuale di "formazione specialistica" (lettera a); è abrogato l’articolo 39, comma 2, che rinvia ad un decreto interministeriale per la determinazione triennale del trattamento economico per la frequentazione del corso da parte dei medici in formazione specialistica.

Rileva che il comma 301, concernente i piani di investimento immobiliare dell'INAIL, prevede, al secondo periodo, che il Ministro della salute, con proprio decreto, individui annualmente i singoli interventi di edilizia sanitaria.

Con riferimento ai commi 302, 303 e 304 osserva che essi riguardano un programma straordinario per la ricerca oncologica. Il primo prevede che, per favorire la ricerca oncologica intesa alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destini risorse aggiuntive e promuova un programma straordinario a carattere nazionale per l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica o di collaborazione internazionale. Ai sensi del secondo, le linee generali del programma, l'individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati e le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria, di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono definite con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 15 febbraio 2006. Il terzo dispone uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2006 per l'attuazione del programma straordinario. Le relative risorse sono assegnate ai soggetti individuati ai sensi dell’appena menzionato decreto ministeriale, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.

Il comma 305, prosegue il relatore, pone una quota di riserva, pari a 10 milioni di euro per il 2006, per il finanziamento della ricerca - da svolgersi da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali - intesa alla sicurezza degli alimenti destinati all’uomo ed agli animali o concernente la salute ed il benessere degli animali.

Sottolinea poi come il comma 318 disponga che il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, - attualmente assegnato all'Unione italiana ciechi, e quindi da questa trasferito - sia attribuito direttamente, in parti uguali, all'Istituto Europeo per la Ricerca, la Formazione e l'Orientamento professionale ed all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione.

Precisa inoltre che il comma 409 è inteso alla razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Le lettere a) e b) prevedono che con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente, si definiscano: la classificazione dei dispositivi medici; le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie all'istituzione e alla gestione del repertorio generale dei suddetti dispositivi e all'individuazione di quelli nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono inviare al Ministero della Salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici; le informazioni previste dal comma 5 dell’articolo 57 della legge n. 289 del 2002; la data a decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel suddetto repertorio. Ai sensi delle lettere c) e d), le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici versano allo Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, un contributo pari al 5 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti, al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

La lettera e) - oltre a stabilire le tariffe per i costi di istituzione e di gestione del suddetto repertorio - reca norme sanzionatorie per i produttori e i commercianti di dispositivi medici che non adempiano ad alcuni obblighi di comunicazione al Ministero della salute, intesi a garantire il controllo e la vigilanza.

Il comma 581, riferisce infine il relatore Tredese, destina 50 milioni di euro al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico, svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore.

 

Si apre quindi la discussione generale.

 

Interviene il senatore TATO' (AN), esprimendo apprezzamento per lo sforzo del Governo per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, per l’attenzione dedicata alla questione dei medici specializzandi, all’edilizia sanitaria, ed alla ricerca. Si esprime invece in senso critico rispetto alle disposizioni sanzionatorie, di natura pecuniaria, di cui al comma 276, previste a carico dei medici per i casi di mancata o tardiva trasmissione dei dati relativi alle ricette emesse. Manifesta altresì perplessità circa i meccanismi di ripiano finanziario di cui al comma 281. Conclude affermando la propria valutazione complessivamente positiva circa il disegno di legge finanziaria in esame.

 

Il senatore LONGHI (DS-U) rileva che l’atteggiamento tenuto dal Governo nel corso dell’esame dei documenti di bilancio è lesivo delle prerogative parlamentari, in quanto il ricorso sistematico al voto di fiducia impedisce ai componenti delle Camere di svolgere un ruolo realmente significativo nell’iter di approvazione, oltre a mettere in evidenza lo stato di disgregazione dell’attuale maggioranza.

 

Il senatore CARELLA (Verdi-Un) valuta negativamente la soppressione da parte della Camera, in conseguenza dell’approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo, del comma 203 dell’articolo 1 del testo del disegno di legge finanziaria licenziato dal Senato, che prevedeva opportune disposizioni atte a disciplinare correttamente, dal punto di vista finanziario, il fenomeno della mobilità dei pazienti tra le diverse regioni. Passando ad una valutazione di carattere generale, afferma di considerare deludente il bilancio dell’azione dell’attuale Governo lungo tutto l’arco della legislatura in corso, rilevando come nell’intero periodo non sia stata realizzata alcuna riforma degna di nota in materia sanitaria. Conclude manifestando un giudizio complessivamente negativo sulla manovra finanziaria del Governo, di cui stigmatizza il ripetuto ricorso al voto di fiducia.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) ritiene che il Governo abbia il torto di non aver predisposto alcuno strumento di coordinamento unitario delle dinamiche finanziarie al livello delle regioni, così che è destinata a perpetuarsi una situazione caratterizzata da ampie differenze nei disavanzi e nelle conseguenti misure di copertura. Sarà pertanto necessario, nella prossima legislatura, approntare strumenti idonei a garantire il necessario coordinamento finanziario.

 

Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione generale. Dà quindi la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le repliche.

 

Il relatore TREDESE (FI) ritiene debba essere dato atto al Governo di avere approntato una manovra finalizzata al conseguimento di obiettivi di reale rilevanza, anziché essersi dedicato a ricercare un facile consenso in vista delle prossime elezioni politiche. Mette in evidenza come disegno di legge finanziaria in esame si caratterizzi positivamente in particolar modo per l’attenzione dedicata alla necessità di responsabilizzare le regioni in un’ottica di tipo federale, per cui sarà in primo luogo nei confronti dei rispettivi cittadini che i governi regionali dovranno rispondere della propria gestione finanziaria. Propone, infine, che la Commissione rediga un rapporto favorevole.

 

Il sottosegretario ALBERTI CASELLATI ritiene che il disegno di legge finanziaria in esame si caratterizzi in primo luogo per la completezza dei contenuti e per la tendenza all’innovazione. Rileva come sia rispondente a criteri di efficienza ed equità l’adeguamento delle risorse messe a disposizione alle particolari situazioni caratterizzanti ogni territorio regionale, anziché predisporre misure ispirate ad un astratto criterio di uniformità. Inoltre, sottolinea come la dotazione finanziaria messa a disposizione della sanità dal Governo in carica, nel corso dell’attuale legislatura non abbia eguali nel passato; a tale sforzo finanziario si è oltretutto sommata la positiva definizione dei livelli essenziali di assistenza, con la quale il Governo ha dato prova dell’ispirazione etica della propria politica sanitaria. Pone quindi l’accento sull’ammontare delle risorse messe a disposizione della ricerca, mai riscontrato in passato, congiuntamente alla valorizzazione dell’apporto finanziario volontario alla ricerca stessa dei singoli cittadini, resi così protagonisti di un sistema di sostegno ispirato alle logiche della sussidiarietà. Prosegue mettendo in evidenza le ulteriori innovazioni condotte dal Governo, riguardanti la nuova tessera sanitaria – che consente una completa conoscenza della storia sanitaria del paziente e permette una corretta allocazione delle risorse -, la soluzione della questione del contratto dei medici specializzandi, il ripiano dei disavanzi dei sistemi sanitari regionali, nonché l’edilizia sanitaria.

 

Il presidente TOMASSINI illustra l’ordine del giorno 0/3613-B/1/12a , riportato in allegato.

 

Il relatore TREDESE (FI) si esprime favorevolmente sull’ordine del giorno, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

 

Viene quindi posta in votazione la proposta di rapporto favorevole del relatore.

 

Interviene in sede di dichiarazione di voto il senatore DI GIROLAMO (DS-U), il quale, riconosciuta la sussistenza, nel testo del disegno di legge finanziaria in esame, di elementi anche positivi, quali la destinazione di un contributo per la ricerca agli istituti zooprofilattici sperimentali, il sostegno alla ricerca in campo oncologico e la soppressione della norma riguardante la mobilità dei pazienti tra le regioni, che in precedenza era stata inserita nel testo senza il necessario accordo con le regioni medesime, considera l’azione del Governo fortemente carente sul piano del finanziamento della sanità, soprattutto in un’ottica di comparazione con i paesi più sviluppati, nonchè rispetto all’attuazione dei livelli essenziali di assistenza. Giudica inoltre in maniera negativa l’atteggiamento centralistico del Governo, che ha predisposto previsioni relative al ripiano dei disavanzi assolutamente lesive delle potestà attribuite ai Governi regionali. Ritiene inoltre che la soluzione del problema riguardante lo stato giuridico ed economico dei medici specializzandi sia stata eccessivamente dilazionata nel tempo e che tuttora l’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento della ricerca sia eccessivamente basso. Prevede che, nel complesso, la manovra finanziaria in esame determinerà serie conseguenze in danno al sistema sanitario, per cui annuncia il voto contrario della sua parte politica.

 

Il senatore CARELLA (Verdi-Un), dopo aver ribadito la propria critica nei confronti dell’assenza di un coerente disegno riformatore da parte della maggioranza governativa, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

 

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) prende la parola esprimendo a sua volta, a nome del proprio Gruppo, l’intenzione di voto contrario, facendo presente di disapprovare tanto i contenuti dei documenti di bilancio, quanto le modalità con cui il Governo e la maggioranza hanno voluto affrontarne l’esame parlamentare.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta di rapporto favorevole presentata dal relatore.

 

La seduta termina alle ore 10.

 


ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613-B

 

 

0/3613-B/1/12a

TOMASSINI

 

La 12a Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3613-B con specifico riferimento al comma 300 dell'articolo unico,

 

premesso che

il Governo, durante la discussione della legge finanziaria 2003, aveva già accolto un ordine del giorno che stabiliva il riconoscimento dei titoli di carriera per tutti i medici che si siano specializzati secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 257 del 1991; dal 1991 perdura il grave disagio dei medici «specializzandi» di tutte le facoltà di medicina d'Italia che, frequentando le scuole di specializzazione a tempo pieno, di fatto partecipano attivamente alle attività assistenziali dall'entrata in vigore della legge comunitaria 1990 ad oggi, tutti i medici iscritti alle scuole di specializzazione hanno goduto dei medesimi diritti e dei medesimi doveri;

considerato che

l'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che ai medici che conseguono la specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per lavoro dipendente; l'articolo 53 della legge n. 289 del 2002 è oggetto di controverse interpretazioni, alcune delle quali determinano una grave discriminazione e penalizzano ingiustamente i medici che hanno frequentato la scuola di specializzazione a tempo pieno, come sancito dai decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a riconoscere ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione secondo le modalità previste dai decreti legislativi n. 25 del 1991 e n. 368 del 1999 ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

mercoledì 21 dicembre 2005

464a Seduta (1a antimeridiana)

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno finanziario 2006

- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza)

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole sulle Tabelle 2, 10 e 14 limitatamente alle parti di competenza ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole sulla Tabella 9 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria)

 

Il relatore, senatore IZZO (FI) , dopo aver rilevato che il disegno di legge finanziaria risulta complessivamente migliorato dopo l’esame da parte della Camera dei deputati, si sofferma sulle parti di più stretta attinenza per la Commissione, ad iniziare dall’articolo 1, comma 100, nel quale si autorizza la Protezione civile ad erogare contributi quindicennali per interventi ed opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per un importo annuo pari a 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 per quindici anni.

La Camera dei deputati ha introdotto una serie di modifiche al testo licenziato dal Senato, volte a riservare quote dello stanziamento complessivo a specifici interventi (tutti connessi ad eventi calamitosi). In particolare, sono previsti 7 milioni di euro annui per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del Molise; 5 milioni di euro annui per gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 1997; 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, per il soddisfacimento di esigenze abitative nei territori dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia, colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981; 1 milione di euro annui, a decorrere dall’anno 2006 e per 15 anni, per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po. Il finanziamento è assegnato all’Agenzia interregionale per il Po che effettuerà gli interventi "sentita l’Autorità di bacino competente".

Il comma 162, introdotto dalla Camera, reca un’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, relativa al solo 2006, da destinare al Fondo nazionale per la montagna, che con l’esercizio in corso avrebbe visto esaurirsi le risorse ad esso destinate.

La Camera dei deputati ha inoltre soppresso il comma 312 del testo Senato, che elevava di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali. I commi 415-416, introdotti dalla Camera dei deputati, autorizzano il CIPE ad accantonare – nell’ambito delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate – una quota pari a 300 milioni di euro, destinata a "premiare" i comuni e le province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali, risultino avere affidato entro 9 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria in esame il servizio idrico integrato a un soggetto gestore, sempreché il servizio sia operativo.

I commi da 438 a 443 e i commi 449 e 450 prevedono invece una serie di norme in materia di danno ambientale. Le modifiche recate durante l’esame presso la Camera dei deputati integrano e rendono più chiaro il testo licenziato dal Senato in prima lettura, in particolare con il prevedere un riferimento esplicito alle modalità di ripristino prescritte dalla direttiva 2004/35/CE e con l’individuare il soggetto passivo dell’ordinanza nel responsabile del danno ambientale così come definito dalla direttiva comunitaria. Non vengono tenute ferme, inoltre, le disposizioni riguardanti la determinazione del danno in via equitativa, che invece erano presenti nel testo licenziato dal Senato della Repubblica

Il comma 445, introdotto dalla Camera dei deputati estende a venticinque anni, invece degli attuali quindici, la durata dei finanziamenti disposti dall’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione e concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 dello stesso decreto n. 220 del 2004. I commi 446, 447 e 448, pure introdotti dalla Camera, recano disposizioni di attuazione del comma 445.

Il comma 444, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che l’articolo 35, comma 6, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 recante il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Il comma 573, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che la concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del D.P.R. 30 marzo 1998, relativo all’istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, avviene previa intesa Stato – Regione Sardegna, nella quale si determina anche la base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell’area individuata potranno aderire all’intesa e far parte dell’area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.

In conclusione, propone l’espressione di un rapporto favorevole sulle diverse tabelle e sulle rispettive e connesse parti del disegno di legge finanziaria in esame.

 

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione, sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

 

Il senatore MONCADA (UDC) , dopo avere ringraziato il relatore per la chiarezza della sua esposizione, osserva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non solo non stravolgono lo spirito originario della manovra di bilancio, ma apportano miglioramenti sostanziali mediante misure ed interventi per la difesa del suolo, per la salvaguardia delle zone montane e per la integrazione delle norme per il risarcimento del danno ambientale. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto favorevole dei senatori dell’UDC.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) , pur prendendo atto che le modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento non sono tali da stravolgere l’articolato approvato in prima lettura dal Senato, non può che ribadire il proprio giudizio complessivamente negativo sui documenti di bilancio; infatti, se è positiva l’introduzione di una norma per il finanziamento del fondo per le zone montane, si deve però constatare che le risorse messe a disposizione sono ancora poco significative.

Tuttavia, le maggiori preoccupazioni devono concentrarsi sui commi che propongono la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, tramite concessione di beni demaniali marittimi: si è di fronte ad una vera e propria operazione di sdemanializzazione e cessione delle spiagge e degli arenili, operata attraverso l’edificazione di strutture che devono assicurare l’assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. Tale operazione riaffiora dopo alcuni tentativi che l’attuale maggioranza ed il Governo avevano prospettato in passato, senza però alcun risultato anche grazie all’intervento dell’opposizione. Ora, tale iniziativa rischia di contribuire al depauperamento di beni demaniali che, come tali, dovrebbero essere fruiti da tutti i cittadini; inoltre, tale proposta si pone in contraddizione con altre che, da parte di alcune regioni, sono state assunte di recente: basti pensare, ad esempio, che l’attuale giunta regionale della Sardegna si sta impegnando per tutelare l’integrità delle proprie coste.

Oltre alle considerazioni di merito, la possibilità di realizzare insediamenti turistici su beni demaniali marittimi rappresenta un segnale negativo perché questi beni già sono oggetto di concessioni permanenti che, talvolta, impediscono lo stesso accesso alle spiagge. Peraltro, mediante tali misure, si segue un’impostazione del tutto illusoria, in quanto associa lo sviluppo turistico a modelli che rischiano facilmente di entrare in crisi, soffrendo la concorrenza di altri paesi capaci di offrire condizioni turistiche migliori. In realtà, sarebbe stato necessario puntare sulla qualità culturale e ambientale, sul turismo ecosostenibile e sul miglioramento dei servizi.

 

Il presidente NOVI fa presente al senatore Giovanelli che nell’Italia centro-meridionale le aree demaniali sono oggetto di lottizzazione abusiva da parte dei soggetti privati e, pertanto, l’iniziativa di prevedere insediamenti turistici su alcuni demaniali marittimi dovrebbe essere salutata positivamente, anche per i suoi indubbi riflessi occupazionali. Per quanto concerne poi le critiche avanzate verso un’operazione con la quale si procederebbe alla vendita e alla cessione delle spiagge, si deve ricordare che iniziative analoghe furono assunte in passato dalla maggioranza di centro-sinistra e, soltanto grazie all’intervento del ministro Tremonti, non furono adottati i necessari decreti attuativi.

 

Il senatore MULAS (AN) , dopo aver ringraziato il relatore, osserva che è assai facile esprimere valutazioni sull’attuale situazione in Sardegna, senza però avere modo di conoscere appieno la realtà dell’isola. Infatti, la stessa giunta regionale guidata dal presidente Soru è stata responsabile dell’arresto dello sviluppo delle coste, come pure del cessato funzionamento di alcuni impianti eolici.

Condividendo le considerazioni espresse dal relatore, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale.

 

Ad avviso del senatore ROLLANDIN (Aut) le norme introdotte a sostegno delle zone montane costituiscono di certo un primo segnale positivo, tuttavia ancora timido data l’inadeguatezza delle risorse finanziarie rese disponibili poiché, a fronte della disponibilità di 20 milioni di euro, sarebbe stato necessario un impegno per almeno 100 milioni di euro. Più in generale, si conferma l’esigenza di individuare, come hanno tentato di fare i disegni di legge presentati su tali tematiche, meccanismi tali da garantire un flusso costante di risorse finanziarie che impedisca di procedere, anno dopo anno, a successive integrazioni.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) esprime un giudizio negativo sui documenti di bilancio all’interno dei quali ritiene assai grave la previsione di norme che consentirebbero insediamenti turistici nelle parti libere delle coste. Si tratta peraltro di una misura che non risulta coerente con quelle adottate da altri paesi, come la Francia, dove le amministrazioni pubbliche acquistano parti di spiagge e coste. Inoltre, appaiono analogamente inaccettabili le norme dirette ad un’ulteriore alienazione dei beni immobili appartenenti all’amministrazione della Difesa, beni che sono stati occasione per la riqualificazione delle città storiche, nonché le norme che prevedono la dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in quanto c’è bisogno di garantire soprattutto le fasce sociali più deboli. Infine, appare altresì criticabile la disposizione concernente il parco del Gennargentu dove si rischia di attenuare ulteriormente il livello di protezione e di non assicurare il riscatto di parti di quel territorio sempre più abbandonate.

 

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

 

Il relatore, senatore IZZO (FI), confermando il giudizio positivo sui documenti di bilancio, osserva che la maggioranza avrebbe certamente voluto realizzare molti dei propositi richiamati negli interventi in discussione che potranno quindi essere presi in considerazione nella prossima legislatura.

 

Il sottosegretario NUCARA si associa alle valutazioni del relatore.

 

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a redigere rapporti favorevoli sulle tabelle di bilancio in titolo e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 

Il senatore MONCADA (UDC), nell’annunciare il voto favorevole del gruppo dell’UDC, ritiene non criticabile la proposta di realizzare insediamenti turistici presso beni demaniali marittimi sia perché i progetti di tali opere saranno sottoposti a verifica, sia perché essi potranno avere riflessi positivi sull’occupazione.

 

Il senatore GIOVANELLI (DS), dichiarando il voto sfavorevole dei senatori del gruppo DS, conferma la propria contrarietà sulle norme che consentirebbero l’edificazione di insediamenti turistici su spiagge e coste; infatti, tali norme non solo sono inidonee a risollevare l’economia turistica, ma si ripercuoteranno soprattutto sulla qualità ambientale delle spiagge, delle coste e degli arenili. Inoltre, attraverso tale iniziativa si tende a seguire un modello di turismo deteriore, presente in altre aree del mondo e non in sintonia con la storia dell’Italia. Più in generale, è criticabile che tale operazione – che la maggioranza e il Governo avevano sempre dichiarato di non realizzare – si sta ora compiendo al termine della legislatura, attraverso quella che si può configurare come una vera e propria cessione permanente di beni demaniali marittimi. A questo punto, ritiene che soltanto le regioni e gli enti locali hanno la possibilità di bloccare questa grave iniziativa.

Ulteriori parti dell’articolato sono oggetto di giudizio negativo attengono alle norme per il risarcimento del danno ambientale, nella parte in cui prevedono che la legittimazione ad agire spetti esclusivamente al Ministero dell’ambiente e non ad altri enti ed associazioni. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Turroni, le norme sul parco del Gennargentu rappresentano un compromesso accettabile affinché si costruisca il necessario consenso da parte delle popolazioni locali.

 

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, con separate votazioni, la Commissione approva la proposta di conferire al relatore Izzo mandato a redigere rapporti favorevoli sulle tabelle di bilancio in titolo e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

 


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

martedì 20 dicembre 2005

126a Seduta (notturna)

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza)

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 )

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

 

Il relatore GIRFATTI (FI) introduce l'esame congiunto sui provvedimenti in titolo, dando conto delle modifiche di competenza della Commissione apportate nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.

Originariamente il disegno di legge finanziaria prevedeva l’istituzione del Fondo innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la finalità di finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, per il quale era autorizzata la spesa di 3 miliardi di euro per l’anno 2006, subordinatamente all’acquisizione di maggiori proventi di pari importo derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato.

Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento è stato introdotto il comma 5, secondo il quale i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare sono destinati al Fondo per l’ammortamento del debito pubblico, salva eventuale diversa destinazione subordinata alla verifica, insieme alla Commissione europea, della compatibilità con il Patto di stabilità e crescita.

Si tratta di una norma diretta a rispondere a quanto richiesto in sede europea in occasione anche della raccomandazione del 12 luglio 2005 del Consiglio dei ministri economici e finanziari (Ecofin), relativa alla procedura d’infrazione per deficit eccessivo. Questo comma, introdotto dal maxiemendamento del Governo, tuttavia, pone in secondo piano l’esigenza di dare attuazione alle politiche che rientrano nella Strategia di Lisbona, per le quali è destinato il Fondo per l’innovazione di cui al comma 357. Infatti, il successivo comma 358 precisa che gli interventi individuati dal Piano per l’innovazione potranno essere realizzati nei limiti di quanto previsto dal predetto comma 5 (ovvero compatibilmente con la riduzione del debito pubblico e il rispetto del Patto di stabilità) e con successivi provvedimenti legislativi che rispettino la regola della copertura finanziaria.

Per quanto riguarda la Banca del Mezzogiorno prevista dal comma 376, il maxiemendamento del Governo ha introdotto il termine di 30 giorni entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dell’economia che dovrà disciplinare il funzionamento della Banca, nonché la figura del "Comitato promotore" avente il compito di dare attuazione all’istituzione della Banca stessa. Il Relatore sottolinea il ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’economia delle regioni meridionali che potrà svolgere la banca di nuova istituzione.

Il successivo comma 439 fa riferimento alla definizione del danno ambientale, come recata dalla direttiva 2004/35/CE, la cui attuazione è prevista entro il 30 aprile 2007.

I commi da 483 a 494 recano disposizioni inerenti la liberalizzazione del settore dell’energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Le norme tendono ad ottenere uno snellimento delle procedure per il rinnovo delle concessioni idroelettriche, prevedendo inoltre che "in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica", tutte le grandi concessioni idroelettriche sono prorogate di 10 anni, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento.

A tale riguardo il Relatore ricorda che la direttiva 96/92/CE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2003/54/CE che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la piena realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il termine di attuazione di tale ultima direttiva è previsto al 1° luglio 2004: la delega per l’emanazione delle norme di attuazione non risulta essere stata ancora esercitata, ancorché sia stata prevista già nella legge comunitaria 2004. Il comma 491, peraltro afferma che le norme in oggetto "attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004".

Il comma 580 prevede disposizioni finalizzate a favorire il credito alle piccole e medie imprese. In particolare è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale per la disciplina dell’emissione dei titoli di debito non rimborsabili anticipatamente, e per la disciplina di specifiche forme di incentivi fiscali per i certificati di deposito di istituti di credito a medio termine finalizzati al finanziamento delle piccole e medie imprese. In proposito il Relatore osserva che gli incentivi fiscali rientrano nella categoria degli aiuti di Stato per la quale esiste una specifica normativa comunitaria. In particolare per le piccole e medie imprese vige il regolamento (CE) n. 1595/2004 dell’8 settembre 2004 che prevede la possibilità di concedere aiuti per determinate finalità e a determinate condizioni. Va menzionato poi il regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), che consente l’erogazione di aiuti ad una medesima impresa per un importo complessivo non superiore a 100.000 euro su un periodo di tre anni. Entrambi i regolamenti sono destinati a decadere il 31 dicembre 2006.

A conclusione della propria illustrazione, il Relatore propone di trasmettere alla Commissione bilancio un rapporto favorevole.

 

Il sottosegretario VENTUCCI, ringraziato il Relatore per la puntuale illustrazione, sottolinea che la manovra finanziaria in esame non ha alcuna funzione elettorale ma è diretta ad avviare concretamente lo sviluppo economico del Paese.

 

Il senatore BASILE (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto contrario confermando i motivi di perplessità di carattere generale espressi in prima lettura, ed in particolare con riferimento alla istituenda Banca per il mezzogiorno.

 

Il senatore CHIRILLI (FI), espresso apprezzamento per l’esaustiva relazione, dichiara il proprio voto favorevole esprimendo ampia condivisione per le linee generali della manovra. Tuttavia non può non rilevare con un certo rammarico la mancanza di misure di sostegno per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero della regione Puglia.

 

Anche il senatore Calogero SODANO (UDC) dichiara voto favorevole.

 

Il presidente GRECO (FI) esprime l’auspicio che le risorse a sostegno del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero della Puglia possano essere reperite attraverso un altro provvedimento legislativo, come indicato dal Ministro dell’economia.

 

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore Girfatti il mandato a redigere per la Commissione bilancio un rapporto favorevole sui provvedimenti in titolo.

 


Esame in sede referente


BILANCIO (5a)

martedì 20 dicembre 2005

807a Seduta (notturna)

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

 

Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

 

Il senatore CICCANTI (UDC), relatore sull’atto Senato n. 3614-B, fa presente che nel corso dell’esame svoltosi presso la Camera dei deputati sono state apportate una serie di modifiche, anche di notevole rilievo, al disegno di legge di bilancio 2006. In particolare, il nuovo testo ritrasmesso dall’altro ramo del Parlamento ha introdotto, all’articolo 2, mediante un emendamento di iniziativa governativa, un incremento della dotazione del Fondo canoni di locazione per 100 milioni di euro, destinato a provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici, per i quali si prevede la dismissione con successivo riaffitto alla pubblica amministrazione.

Con la medesima proposta emendativa, sono state introdotte modifiche ad alcuni stati di previsione della spesa, operando una riallocazione, all’interno delle stesse tabelle, di voci di spesa già presenti nel bilancio dello Stato, al fine di renderle maggiormente aderenti alla classificazione SEC 95. In particolare, osserva che, trattandosi in alcuni casi di riduzioni di spese di parte corrente a favore di incrementi di spese di conto capitale, si ha un duplice beneficio, in quanto da una parte di determina un effetto migliorativo sui saldi, dall’altra si aumentano le dotazioni riservate agli investimenti. Nella stessa direzione si colloca una variazione di carattere compensativo introdotta con un altro emendamento, che sposta 1,5 milioni di euro dalla tabella dell’economia e delle finanze (spese di funzionamento dell’amministrazione generale), ai fondi per investimenti destinati all’edilizia di servizio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto concerne le altre variazioni delle tabelle, particolare rilievo riveste poi la modifica apportata allo stato di previsione dell’entrata, che ha ridotto rispettivamente di 2 e di 2,3 miliardi di euro i proventi derivanti della vendita degli immobili ed altri cespiti per gli anni 2007 e 2008: si tratta di una modifica resa necessaria al fine di correggere le previsioni di entrata correlate alle dismissioni degli immobili dello Stato anche per gli anni 2007 e 2008 che completa la correzione riferita al 2006 già effettuata nel corso della prima lettura in Senato. Contestualmente, con un incremento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, sono state corrette in aumento le previsioni di entrata relative alla voce "redditi da capitale", riducendo in tal modo gli effetti negativi sul gettito derivanti dalle precedenti modifiche.

Infine, segnala un’altra variazione di particolare rilievo introdotta al testo in esame mediante un emendamento di iniziativa governativa che riduce il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine per 300 milioni di euro e, in misura corrispondente, i saldi finanziari, così da contenere la spesa pubblica. Peraltro, come è stato chiarito dal rappresentante del Governo nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, con la riduzione attuale di 300 milioni, residuano sul fondo di riserva 2,5 miliardi che rappresentano, in ogni caso, una cifra notevolmente superiore a quella appostata negli anni precedenti, per cui non dovrebbero ragionevolmente sussistere motivi di preoccupazione circa la capienza del fondo di riserva per far fronte alle finalità istituzionali per cui esso è istituito.

 

Il presidente AZZOLLINI, relatore sull’atto Senato n. 3613-B, si sofferma sulle modifiche più significative introdotte dalla Camera dei deputati. In particolare, illustra i miglioramenti dei saldi conseguenti all’esame da parte dell’altro ramo del Parlamento in termini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del fabbisogno pubblico e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Illustra quindi le nuove misure concernenti la tassazione sulle cessioni immobiliari (commi da 495 a 498 dell’articolo 1) e in particolare l’istituzione di un’imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento sulle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione a titolo oneroso dei beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. Viene peraltro estesa la tipologia di cespiti soggetti alla nuova imposta e viene prevista una nuova metodologia di determinazione della base imponibile.

Viene poi introdotto lo strumento della programmazione fiscale (commi da 499 a 509 dell’articolo 1) con la finalità di offrire al contribuente un accordo con l’amministrazione finanziaria volto a determinare preventivamente per un triennio, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta. Ai destinatari della proposta di programmazione fiscale viene formulata anche una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo relativa ai periodi di imposta 2003 e 2004 (commi da 510 a 520 dell’articolo 1).

E’ stata poi ulteriormente raffinata la normativa relativa al patto di stabilità interno. Essa è stata ridefinita confermando, per ciascuna regione a statuto speciale le percentuali di variazione delle spese correnti già previste nel testo iniziale.

Un’altra misura che qualifica il contenuto della manovra di bilancio per l’anno 2006 è anche la fusione della Società Infrastrutture S.p.A. (ISPA) nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) (commi da 79 a 83 dell’articolo 1).

Il passaggio presso l’altro ramo del Parlamento ha consentito anche di individuare la soluzione più adeguata per gli assegni ai figli (commi da 331 a 334 dell’articolo 1). Le nuove norme hanno introdotto l’estensione dei benefici ai figli nati anche nell’anno 2006, con l’eccezione dei primogeniti, prevedendo altresì un tetto di reddito per l’erogazione dell’assegno.

Sono stati inoltre reintrodotti nell’ordinamento i controlli della Corte dei conti sulle risultanze contabili degli enti locali e del servizio sanitario nazionale. Si tratta anche in questo caso di misure opportune per armonizzare la gestione della finanza pubblica al fine di evitare andamenti fuori controllo della spesa.

Infine, illustra le misure indicate nei commi 466 e 467 dell’articolo 1 volti ad istituire un prelievo addizionale del 25 per cento sul reddito delle imprese, degli esercenti arti e professioni e su quello prodotto in forma associata per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza.

Conclude, rilevando come l’esame presso l’altro ramo del Parlamento abbia migliorato il complesso della manovra introducendo misure utili per il Paese.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il vice ministro VEGAS interviene incidentalmente per sottolineare che la manovra è uscita dalla Camera rafforzata sia dal punto di vista sia quantitativo, in relazione all’ulteriore miglioramento dei saldi rispetto alla manovra iniziale, sia qualitativo, essendo state introdotte misure – quali quelle concernenti controlli sulle autonomie locali – che rendono più concreti gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tenuto conto anche delle disposizioni che destinano al miglioramento dei saldi le risorse del fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari (comma 269 dell’articolo 1), si rafforza la cornice finanziaria della sessione di bilancio in esame che è costituita prevalentemente da misure di carattere strutturale.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara che, anche dopo la lettura della Camera dei deputati, la manovra in esame non è quella necessaria per il Paese. Infatti, non contiene misure adeguate per il sostegno alla crescita, per favorire le liberalizzazione dei mercati, per garantire efficaci politiche sociali, né per perseguire valide politiche fiscali.

Per quanto attiene al primo aspetto, il sostegno alla crescita, le modifiche introdotte in merito al Fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (commi da 357 a 360 dell’articolo 1) – già oggetto di critiche da parte dell’opposizione in quanto finanziato attraverso i proventi incerti di ventilate dismissioni patrimoniali – hanno svuotato definitivamente gli interventi per il rilancio della Strategia di Lisbona rinviando a successivi provvedimenti legislativi il reperimento delle risorse. Alla scarsa realizzabilità delle norme indicate del testo iniziale, si è ora aggiunta l’eliminazione di ogni ambiguità confermando che per l’anno 2006 non vi sono risorse da destinare allo scopo.

Ancor più grave, ai fini del sostegno della crescita, è stata la decisione di rinviare al 2008 le agevolazioni concernenti l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari. Infatti, ricorda che durante il dibattito sulla riforma delle pensioni del 1995, il nuovo regime meno favorevole ai lavoratori è stato introdotto nel presupposto che venisse contemporaneamente avviato un processo di sviluppo della previdenza complementare. Rispetto al ritardo finora accumulato in un decennio, il Governo ha deciso di aggiungere un ulteriore differimento di due anni. Si tratta di una scelta irresponsabile per gli effetti che essa produce sia sul reddito dei futuri pensionati, sia sul sistema finanziario nel suo complesso perdurando l’assenza di investitori istituzionali che, attraverso il mercato finanziario, possano dare un contributo positivo per il finanziamento dello sviluppo del sistema produttivo.

Con riferimento al tema dello sviluppo connesso alla finanza pubblica, fa presente inoltre che le nuove norme concernenti il Patto di stabilità interno determinano un sistema che premia le amministrazioni che hanno gestito le risorse pubbliche in modo più irresponsabile e penalizza quelle più virtuose. Pur comprendendo le ragioni sostenute dal Governo di evitare un eccessivo aumento della pressione fiscale da parte delle autonomie locali, tuttavia denuncia che gli effetti distorsivi di un vincolo imposto sul livello delle spese, anziché sul saldo, determina situazioni aberranti. Giacché quindi il tetto alle spese non funziona, ritiene doveroso - come più volte proposto dall’opposizione – un radicale cambiamento dell’impostazione di fondo sostituendo le norme ora previste con un vincolo sulla differenza tra entrate e uscite degli enti territoriali.

La previsione, poi, di un frazionamento della spesa per dodicesimi (commi 7 e 8 dell’articolo 1) combinata con la rideterminazione dei fondi di riserva è suscettibile di determinare un tale irrigidimento della gestione della finanza pubblica da sollevare forti preoccupazioni sul futuro incremento delle eccedenze di spesa. A ciò si aggiunga che, con riferimento all’andamento della finanza pubblica, la norma interpretativa dell’esenzione ICI per gli immobili degli enti ecclesiastici – volta a escluderne l’applicazione retroattiva – dimostra, come più volte denunciato dall’opposizione, che in passato gli enti citati hanno già pagato le imposte comunali sugli immobili ed, in tal modo, viene palesemente ammesso che l’agevolazione prevista dal decreto-legge fiscale n. 203 del 2005 è manifestamente scoperta.

Per quanto attiene alla questione della liberalizzazione dei mercati, la manovra contiene misure inadeguate volte a prorogare il termine entro il quale l’ENI deve ridurre le proprie partecipazioni in SNAM e viene introdotta una norma che maschera, in modo peraltro abbastanza ingenuo, il mantenimento delle golden share dello Stato nelle principali realtà industriali del Paese.

Deludenti sono anche gli interventi per le politiche sociali, tenuto conto che il bonus per i nuovi nati rappresenta una misura di carattere smaccatamente elettoralistico (essendo limitata ai due anni), mentre le stesse risorse, ove fossero state concentrate per favorire l’accensione di prestiti da parte delle giovani coppie per l’acquisto della prima casa, avrebbero prodotto, in termini sociali, risultati più efficaci. Peraltro, in questo settore più che in altri si avverte il bisogno di prevedere politiche strutturali.

In merito infine alle politiche fiscali, non poteva mancare l’ennesimo condono. Dai risultati di alcuni studi, è stato dimostrato che il gettito procapite aggiuntivo dei condoni voluti dal Ministro Tremonti è stato di 26 euro. E’, quindi, legittimo domandarsi se sia valsa la pena di pregiudicare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione fiscale per ottenere un risultato così modesto.

In merito poi all’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso degli immobili, ritiene che dovrebbe essere chiarito se davvero ciò comporti un incremento della pressione fiscale sui destinatari della norma, in quanto non è del tutto da escludersi che gli stessi redditi siano oggi tassati, nel caso delle persone fisiche, sulla base di aliquote marginali superiori rispetto alla aliquota dell’imposta sostitutiva ora introdotta. Anche con riferimento alla cosiddetta "pornotax" ritiene doveroso un chiarimento in merito all’esistenza o meno di una legge del 1956 che vieta la produzione e la commercializzazione di prodotti e materiale pornografico. Ove l’esistenza di tale divieto fosse confermata, sarebbe preferibile razionalizzare la materia al fine di risolvere un’evidente incongruenza.

Infine, per quanto attiene alla dismissione del patrimonio pubblico, sebbene condivida l’obiettivo di utilizzare l’attivo dello Stato per abbattere il debito e liberare risorse attualmente impiegate per corrispondere gli interessi sul debito stesso al fine di promuovere la crescita, osserva come, al contrario, sia stato avviato un rilevante processo di dismissione del patrimonio pubblico che ha tuttavia portato ad un ridottissimo decremento del debito pubblico. Ritiene che su tali questioni occorrerà in futuro svolgere serie riflessioni.

Conclude, quindi, sottolineando come la manovra di bilancio all’esame del Senato non sia in grado di rispondere alle legittime attese del Paese.

 

Il PRESIDENTE relatore, propone di proseguire la discussione generale nella seduta di domani e, in replica ad una richiesta avanzata dal senatore MORANDO (DS-U), propone altresì di posticipare alle ore 12 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti agli atti Senato in titolo.

 

La Commissione conviene con le proposte del Presidente ed il seguito dell’esame congiunto viene pertanto rinviato.

 


BILANCIO (5a)

mercoledì 21 dicembre 2005

808a Seduta (antimeridiana)

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta si è avviata la discussione generale, in sede congiunta, sui disegni di legge in titolo.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) osserva come la manovra finanziaria predisposta dal Governo per il 2006 sia enormemente lievitata nel corso dell’esame parlamentare, passando da 19 a 28 miliardi di euro. Tale crescita, a dir poco sorprendente, è avvenuta attraverso decisioni assunte autonomamente dal Governo senza minimamente coinvolgere il Parlamento: in particolare, rileva come i cambiamenti apportati alla manovra si siano resi necessari a causa della pressione imposta dall’Unione europea, che ha obbligato fin da subito il Governo italiano ad assumere iniziative più incisive e realistiche delle misure delineate nella versione originale dei documenti di bilancio presentati in Parlamento.

Si è così assistito ad un susseguirsi di cambiamenti sia per quanto riguarda i dati macro-economici di riferimento, non solo per gli anni 2006-2008 del nuovo bilancio triennale, ma dello stesso esercizio 2005 ancora in corso, sia per quanto concerne le misure concretamente inserite nella manovra finanziaria. Tuttavia, il Parlamento è stato assolutamente tenuto all’oscuro delle ragioni che hanno determinato le suddette modifiche, privandolo delle informazioni necessarie ad espletare il proprio ruolo di controllo sull’andamento dei conti pubblici. Ciò rappresenta a suo avviso una grave violazione delle procedure formali e sostanziali, e un vero e proprio deficit di democrazia nel rapporto tra Governo e Parlamento.

Per quanto concerne le misure adottate concretamente nella manovra, in particolare quelle inserite nel disegno di legge finanziaria, ritiene che emerga complessivamente un quadro del tutto opaco e frammentario, proprio a causa delle continue modifiche apportate alle cifre e alle misure dei provvedimenti di bilancio. Richiama al riguardo la grave situazione di dissesto dei conti pubblici, testimoniata da ultimo dalla recente Relazione trimestrale di cassa, che ha evidenziato un significativo peggioramento del fabbisogno del settore della pubblica amministrazione, una crescita abnorme dell’indebitamento netto (ormai superiore al 5 per cento del PIL), una contrazione fortissima dell’avanzo primario (passato dall’1,5 per cento del PIL nel 2004 allo 0,1 per cento nel 2005). Altrettanto preoccupanti sono i dati relativi alle entrate e alle spese, in particolare quelle di carattere corrente: gli incassi dello Stato sono infatti calati rispetto al 2004 dell’1,4 per cento, a causa essenzialmente di una contrazione del gettito derivante dalle imposte sui redditi, dovuta sia all’effetto disincentivante dei vari condoni degli anni passati, che alla riforma fiscale del 2004, fatta senza una adeguata copertura finanziaria. Sul fronte delle spese, ricorda poi il livello sempre più alto degli esborsi della pubblica amministrazione, cresciuti di oltre il 7 per cento (per quanto riguarda i consumi intermedi e in misura assai elevata anche per le spese sanitarie).

Tutto questo quadro, di per sé assai preoccupante, ha determinato la necessità di una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica per 5,6 miliardi di euro, attraverso una serie di interventi frammentari ed incoerenti. Rileva, inoltre, che l’attuale manovra in esame rappresenta, per dimensioni, una delle più rilevanti mai attuate da un Governo negli ultimi anni: d’altra parte, ricorda che in questa legislatura, fra il 2001 e il 2005, il Governo Berlusconi ha messo in campo manovre finanziarie pari complessivamente a 109,7 miliardi di euro, laddove i Governi di centro-sinistra nelle precedenti legislature del periodo 1996-2001 erano arrivati, tutti insieme, ad un valore di appena 62 miliardi di euro. Mentre però le manovre del centro-sinistra erano servite a risanare effettivamente i conti pubblici e a portare l’Italia nell’ambito della moneta unica europea, quelle del centro-destra, lungi dal correggere la finanza pubblica, hanno finito solo per aggravarne l’andamento negativo.

A questo riguardo, prende in considerazione le principali misure introdotte nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria presso la Camera dei deputati, al fine di risanare i conti pubblici. Si è pertanto previsto che i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari dello Stato fossero destinati direttamente alla riduzione del debito pubblico anziché, come colpevolmente fatto negli anni precedenti, al finanziamento delle spese correnti: sottolinea tuttavia che tale disposizione, sebbene certamente apprezzabile, ha avuto come conseguenza perniciosa il rinvio ad esercizi futuri dell’attuazione delle misure di sviluppo e coesione sociale dell’Agenda di Lisbona, posto che i 3 miliardi di euro inizialmente stanziati a tal fine per il 2006 sono stati destinati al miglioramento dei saldi.

L’altra importante innovazione riguarda l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di attuare una gestione per dodicesimi dei rispettivi bilanci: si tratta, evidentemente, di un passo indietro rispetto ad una gestione di tipo moderno ed efficiente, posto che si determina una totale ingessatura delle attività delle pubbliche amministrazioni. Tale aspetto è reso ancora più grave dalla possibilità, concessa al Ministero dell’economia e delle finanze, di bloccare discrezionalmente l’assunzione di impegni di spesa da parte dei vari enti e, in generale, dalla previsione che le spese debbano essere contenute entro una percentuale definita del totale dell’anno precedente. Ritiene che tale impostazione denunci un fallimento complessivo nella politica di contenimento della spesa pubblica messa in atto dal Governo Berlusconi, considerato anche che, negli ultimi due anni, le spese correnti sono invece aumentate del 2,3 per cento.

Anche per quanto concerne le entrate, osserva un quadro particolarmente negativo. L’Unione europea ha imposto, rispetto all’impianto originario della manovra presentata in Parlamento, una serie di correttivi molto forti, giudicando insufficienti o addirittura aleatorie le iniziali previsioni di entrata. Non a caso, il Governo è stato costretto a ricorrere, ancora una volta, allo strumento dei condoni fiscali, pur avendo il ministro Tremonti inizialmente dichiarato di non voler più adottare tali politiche. Invece, il disegno di legge finanziaria licenziato dalla Camera dei deputati prevede un concordato preventivo a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi (la cosiddetta "programmazione finanziaria"), i quali potranno negoziare con l’amministrazione finanziaria il livello di tassazione per il prossimo triennio 2006-2008 e, soprattutto, accedere a quello che è, in realtà, un vero e proprio condono fiscale generalizzato per gli anni 2003 e 2004, i soli che non fossero stati ancora toccati da procedure di sanatoria o amnistia tributaria.

Osserva che in tal modo l’attuale Governo ha conseguito un primato poco invidiabile, ossia quello di aver realizzato condoni in tutti gli anni della legislatura: peraltro quello introdotto dal disegno di legge finanziaria in esame per il 2003 e il 2004 risulta assai conveniente per le imprese ed i lavoratori autonomi interessati. Ancora una volta, censura tale modo di procedere del Governo Berlusconi e in particolare del ministro Tremonti, che sembra voler premiare a tutti i costi gli evasori e mortificare i contribuenti onesti: al di là delle considerazioni di carattere etico, questa politica ha prodotto enormi danni al sistema tributario, accrescendo il già alto livello di evasione e di elusione fiscale. Peraltro, nonostante la propaganda del Governo e della maggioranza di Centro-destra, i vari condoni non sono riusciti a razionalizzare le procedure fiscali e a ristabilire un corretto rapporto tra i cittadini e l’erario, agevolando una riduzione della pressione fiscale. Quest’ultima, infatti, è andata progressivamente crescendo nel corso dell’attuale legislatura e, anche in questo disegno di legge finanziaria, sono state introdotte nuove imposte più o meno mascherate a danno dei contribuenti.

Cita, in proposito, l’imposta forfetaria del 12,50 per cento introdotta sulle plusvalenze immobiliari che, per quanto condivisibile a fini antispeculativi, inciderà prevalentemente sulle famiglie. Ancora richiama la disciplina più restrittiva introdotta sull’ammortamento dei beni strumentali per le aziende di distribuzione e trasporto di gas ed energia elettrica, nonché sull’ammortamento dei canoni di leasing, che penalizzeranno certamente le attività delle relative imprese. Infine, segnala, tra le altre misure di irrigidimento fiscale, l’aumento delle tasse sulle concessioni idroelettriche e l’introduzione della cosiddetta porno-tax. Si tratta di tutta una serie di esempi che dimostrano chiaramente il carattere propagandistico delle affermazioni del ministro Tremonti, quando dichiara di aver determinato una riduzione della pressione fiscale in Italia.

In realtà, sottolinea come il Governo Berlusconi in questi anni, anziché adottare una politica di sviluppo e di risanamento della finanza pubblica, abbia adottato una politica basata sui tagli indiscriminati alle spese della pubblica amministrazione e sulle manovre correttive, che hanno finito per impoverire il paese ed aggravare la situazione economica già compromessa. La crescita del PIL è passata dal 2 per cento nel 2001 allo zero per cento nel 2005: ciò ha sicuramente reso più difficile la situazione dei conti pubblici, ma rimane il fatto che nello stesso periodo il resto del mondo ha conosciuto uno sviluppo economico assai sostenuto, e gli stessi altri paesi della Unione europea sono cresciuti, in media, il doppio dell’Italia. Ritiene pertanto pretestuose le giustificazioni, spesso invocate dal Governo, circa gli effetti negativi della congiuntura economica internazionale, in quanto si tratta solo del tentativo di nascondere i fallimenti della propria politica economica, che non ha saputo o voluto favorire lo sviluppo. Malgrado già nel 2001 fosse ormai chiaro che la congiuntura economica internazionale sarebbe stata più negativa del previsto, il Governo ha scelto di aumentare le spese pubbliche correnti, al fine di sostenere la domanda interna. Tuttavia, la spesa per consumi delle famiglie è andata calando e molti nuclei familiari monoreddito sono ormai al disotto della soglia di povertà. Per quanto concerne il mondo aziendale, inoltre, la produttività del lavoro è passata da una media dell’1 per cento nel periodo 1996-2001 con il Governo di centro-sinistra, a valori addirittura negativi nel periodo 2001-2005, sotto il Governo di centro-destra.

Ritiene pertanto sostanzialmente fallimentare la politica economica messa in atto dall’attuale Esecutivo e denuncia la contraddizione insita nelle dichiarazioni iniziali fatte dal ministro Tremonti, all’atto della presentazione del disegno di legge finanziaria 2006 in Senato, quando aveva riconosciuto le difficoltà strutturali dell’economia italiana e la necessità di adottare politiche incisive che rilanciassero lo sviluppo e la coesione, in particolare attuando la cosiddetta Agenda di Lisbona, rispetto alle misure concretamente adottate nell’ambito della manovra finanziaria, dove come già ricordato si è scelto proprio di rinviare l’adozione delle politiche di Lisbona. Anche sul fronte degli investimenti la manovra in esame appare sostanzialmente insufficiente a recuperare il grave deficit infrastrutturale che affligge ormai il nostro paese: peraltro, evidenzia che le poche grandi opere previste nel disegno di legge finanziaria in esame, pur certamente utili e necessarie, sembrano essere concentrate quasi esclusivamente nelle regioni centro-settentrionali, penalizzando così ancora una volta la possibilità di sviluppo dell’Italia meridionale e insulare. Denuncia poi i gravi ritardi anche nel settore della liberalizzazione dei servizi: si prevede infatti di prorogare, ancora una volta, le attuali concessioni (ad esempio nel settore idroelettrico e del trasporto pubblico locale), con il risultato di consentire il perpetuarsi di situazioni di oligopolio o monopolio che penalizzano i cittadini e le imprese.

Fa quindi presente una norma a suo avviso del tutto incongrua, che chiama ancora una volta in causa i numerosi conflitti di interesse che riguardano il Presidente del Consiglio. Si riferisce infatti alla proroga, contenuta nel disegno di legge finanziaria 2006, delle agevolazioni per l’acquisto dei decoder per la televisione digitale, che beneficia direttamente il principale produttore e commercializzatore di tali apparecchi e delle relative schede, ossia il gruppo Mediaset di proprietà della famiglia del Presidente del Consiglio. Si tratta di una evidente stortura che il Parlamento dovrebbe denunciare e sanzionare.

Infine, lamenta ancora una volta l’assenza di qualsiasi risposta da parte del Governo in merito alla questione della perequazione fiscale della regione Sardegna. Ricorda, infatti, che, in questi ultimi anni la regione Sardegna ha ricevuto dallo Stato, a titolo di compartecipazione all’IRPEF e all’IVA, un gettito inferiore di ben 900 milioni di euro all’anno rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, in quanto, di fatto, la regione incassa solo quattro decimi dell’IRPEF relativo ai redditi prodotti sul suo territorio, mentre la normativa vigente prevede una compartecipazione pari a sette decimi. Analogamente, finora la regione ha ricevuto il 20 per cento dell’IVA relativa a beni e servizi scambiati sul territorio regionale, anziché il 40 per cento come previsto dalle norme in vigore. Ritiene pertanto indispensabile che il Governo ponga rimedio a tale situazione, restituendo alla regione Sardegna le somme di sua spettanza, indispensabili per consentire una corretta erogazione dei servizi ai cittadini.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di sospendere brevemente i propri lavori, al fine di consentire lo svolgimento di una seduta della Sottocommissione per i pareri, in relazione alla trattazione di alcuni provvedimenti di particolare urgenza.

 

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,50.

 

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) si associa alle considerazioni svolte nei precedenti interventi dei senatori dell’opposizione, con particolare riguardo all’intervento del senatore Morando. Preannuncia, pertanto, l’intenzione di limitare il proprio intervento ad alcune osservazioni di carattere generale, riservandosi di integrare le stesse nel corso dell’esame in Assemblea.

Conferma quindi il giudizio ampiamente negativo sulla manovra finanziaria 2006 presentata dal Governo Berlusconi, rimarcando in particolare l’assurdo susseguirsi di modifiche che, mediante decreti-legge ed emendamenti, hanno di fatto stravolto l’impianto originario della manovra stessa e finanche il quadro di riferimento per l’esercizio 2005. Si è trattato di una violazione delle regole formali e sostanziali, che nel caso delle procedure di bilancio hanno però una precisa funzione di garanzia ai fini della trasparenza e del controllo del Parlamento. Ricorda, in proposito, che anche il Fondo monetario internazionale, nella relazione finale dello scorso 2 novembre, al termine della periodica missione in Italia, ha rilevato la "scarsa trasparenza" delle procedure di bilancio messe in atto dall’attuale Governo.

Dal punto di vista sostanziale, i ripetuti aggiustamenti della manovra ne hanno fatto lievitare l’importo, come già ricordato dal senatore Caddeo, da 19 a ben 28 miliardi di euro, ossia circa 2 punti percentuali di PIL. Al riguardo, mentre il Governo sembra vantare come un successo tale susseguirsi di variazioni, affermando che la manovra ne è uscita rafforzata e migliorata sotto il profilo dei saldi, rileva che proprio tale circostanza è la migliore dimostrazione di quanto fosse inadeguato ed insufficiente il testo originario presentato dal ministro Tremonti in prima lettura al Senato. Inoltre, durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, attraverso il maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia, sono state inserite molte nuove disposizioni, che certamente il Parlamento non ha avuto modo di approfondire e che, peraltro, sembrano aver colto alla sprovvista anche molti ministri del Governo, a giudicare dalle reazioni e dai commenti riportati dagli organi di stampa.

Sottolinea, comunque, la scarsa trasparenza e leggibilità delle disposizioni recate dalla manovra e, in particolare dal disegno di legge finanziaria in esame, per il quale riesce difficile valutare l’effettivo impatto sulle famiglie e sulle imprese. In merito ai contenuti, denuncia anch’egli la reiterazione dello strumento del condono, in materia ambientale, in materia di controllo contabile della Corte dei conti e, naturalmente, in materia fiscale, con la sanatoria per il 2003 e il 2004 che avrebbe dovuto comunque essere più attentamente valutata, al fine di evitare che si traducesse in un semplice "regalo" fatto a certe categorie di contribuenti piuttosto che ad altre.

Rimangono invece completamente irrisolti i problemi della finanza pubblica: in particolare, evidenzia come il Governo Berlusconi abbia sostanzialmente fallito nelle politiche di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, a cominciare proprio da quelle dello Stato centrale. Ancora, censura la norma che prevede la gestione dei bilanci degli enti pubblici per dodicesimi, trattandosi di un’autentica sconfitta nella politica di gestione della cosa pubblica. Infine, critica l’ennesima decurtazione dei fondi per gli investimenti, che aggrava ulteriormente la carenza di dotazioni infrastrutturale del Paese e frena le prospettive dello sviluppo.

Complessivamente, ritiene che questa manovra, per il modo nel quale è stata condotta, rappresenti una sconfitta del Parlamento nel suo ruolo di controllo dell’Esecutivo e che, soprattutto, si tratti di una serie di misure che non rispondono agli effettivi bisogni del Paese.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, in considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, la Commissione conviene di sospendere la seduta e di riprenderla alla fine dei suddetti lavori.

 

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11.

 

Il senatore MICHELINI (Aut) si associa anch’egli alle argomentazioni svolte nei precedenti interventi dei senatori dell’opposizione, confermando il giudizio ampiamente negativo sia sul metodo che sul merito delle disposizioni contenute nella manovra ed in particolare nel disegno di legge finanziaria 2006.

Sottolinea anch’egli la crescita esponenziale della dimensione della manovra, che ha tra l’altro confermato un trend crescente della spesa pubblica, salita nell’ultimo anno di ben 2,8 miliardi di euro, pari allo 0,2 per cento del PIL, che si tradurranno in un inevitabile aumento della pressione fiscale. Peraltro, in materia di spesa pubblica, osserva che il disegno di legge finanziaria contiene una serie di norme di carattere fortemente vincolistico, sulle quali sarebbe stata opportuna una maggiore riflessione: cita, in proposito, i commi 7 e 21, nonché il comma 171, che inseriscono norme di carattere contabile che, oltre a porre un problema di ammissibilità sotto il profilo del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, non sembrano comunque in grado di contenere efficacemente la spesa pubblica, trattandosi di interventi sul fronte delle erogazioni di cassa ma non delle norme sostanziali che determinano gli obblighi della pubblica amministrazione di impegnare determinate spese.

In merito ai commi 138 e seguenti del disegno di legge finanziaria, relativi al Patto di stabilità interno, concorda con l’osservazione del senatore Morando circa il fatto che le regole ivi indicate, anziché frutto di una collaborazione e di un’intesa tra lo Stato centrale e gli enti territoriali, configurano piuttosto un’imposizione da parte dello stesso Stato centrale, ciò che ne riduce ovviamente l’efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica.

La Camera dei deputati ha apportato una serie di modifiche alle suddette regole, nel senso di ridurre i vincoli sulle spese in conto capitale e, in parte, su quelle in conto corrente, tuttavia ciò non attenua il carattere di forzatura che le suddette disposizioni impongono nei confronti degli enti territoriali periferici. Rileva, inoltre, che anche l’esclusione dei comuni sotto i 5.000 abitanti dai vincoli del Patto di stabilità interno, in definitiva si traduce in un’esclusione di tali enti dal concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che non potrebbe non produrre effetti negativi.

Richiama poi altre disposizioni che sembrano sottintendere un intento punitivo nei confronti degli enti territoriali ed in particolare delle regioni a Statuto speciale. Si riferisce innanzitutto ai commi 24 e 25, laddove si introduce un disincentivo all’acquisizione di immobili da parte degli enti territoriali soggetti al Patto di stabilità interno, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti a tali enti. Secondo la norma, ciò sarebbe finalizzato a garantire le prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione, e come principio di equilibrio tra stock patrimoniale e flussi dei trasferimenti erariali. Sottolinea che tali disposizioni, peraltro di ben difficile applicazione, penalizzano in modo particolare le regioni a Statuto speciale.

Richiama poi il comma 494, che prevede che gli enti territoriali che abbiano ricevuto trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge Bassanini e che dispongano di altre fonti di finanziamento statale per le medesime funzioni, debbono rinunciare ai suddetti trasferimenti erariali e rileva come negli Statuti delle regioni ad autonomia speciale siano contenute disposizioni che contrastano nettamente con tali prescrizioni. Peraltro, nel medesimo comma si prevede che 10 milioni di euro a valere sui predetti trasferimenti sospesi debbano essere destinati alle province confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano. Posto che non si capisce il senso di tale previsione, segnala in maniera polemica come autorità di altre regioni abbiano plaudito a tale disposizione rivendicandola come una sorta di vittoria nei confronti di ingiusti privilegi attribuiti alle autonomie speciali. Osserva al riguardo che tale posizione è del tutto inaccettabile, posto che i diritti delle autonomie speciali sono espressamente sanciti e riconosciuti da norme di rango costituzionale e non possono pertanto essere derogati da norme di rango ordinario. Inoltre, ritiene che innescare polemiche o conflitti di carattere localistico non aiuti un ordinato sviluppo della vita civile del paese, né contribuisca a risolvere i problemi finanziari dei vari enti locali.

 

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di sospendere brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,30.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) rileva il carattere eccessivamente scarno dei chiarimenti forniti sia nell’illustrazione introduttiva dei relatori ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, che nella esposizione del vice ministro Vegas. Atteso infatti che, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono state apportate sostanziali modifiche all’impianto della manovra finanziaria, avrebbe ritenuto opportuno un approfondimento di tali aspetti. Peraltro, sottolinea come la necessità di correggere i testi presentati inizialmente dimostri quanto gli stessi fossero inadeguati e insufficienti rispetto agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, considerata anche l’ampiezza della correzione complessivamente apportata (da 19 a 28 miliardi di euro). Appare quindi evidente l’infondatezza delle rassicurazioni fornite dal ministro Tremonti all’atto della presentazione del disegno di legge finanziaria in Senato circa la situazione di controllo dei conti pubblici.

Critica quindi alcune delle disposizioni inserite nel disegno di legge finanziaria durante il passaggio presso l’altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo al rinvio dell’introduzione della previdenza integrativa che, a suo avviso, è stato motivato non soltanto dall’esigenza di reperire fondi per correggere l’andamento tendenziale del deficit, ma anche dalla necessità clientelare di accontentare le richieste delle assicurazioni private, i cui fondi pensione erano stati in qualche modo penalizzati dall’accordo intervenuto tra il Governo e le parti sociali.

Richiama altresì le conseguenze negative derivanti dal rinvio dell’attuazione delle misure previste nell’Agenda di Lisbona, che hanno comportato la sottrazione di 3 miliardi di euro da importanti finalità di carattere sociale e di sviluppo. Viceversa, ancora una volta si è voluto introdurre una forma di sanatoria fiscale per certe categorie di contribuenti, in particolare le imprese e i lavoratori autonomi, attraverso la programmazione fiscale per il triennio 2006-2008 e, soprattutto, il condono per gli anni 2003 e 2004, secondo uno schema ormai consolidato della politica economica dell’attuale Governo.

Evidenzia come anche la manovra in esame, nonostante le rassicurazioni fornite dal Governo, non riuscirà a centrare gli obiettivi di risanamento preannunciati. Peraltro, il nostro paese è sotto osservazione sia da parte dell’Unione europea, che diffida ormai della finanza creativa del Governo Berlusconi, sia soprattutto da parte dei mercati, che già hanno cominciato a penalizzarci in termini di differenziale sui tassi di interesse sul debito pubblico.

Per quanto concerne le altre misure inserite nel disegno di legge finanziaria presso la Camera dei deputati, richiama le disposizioni a favore della famiglia finanziate in parte con la cosiddetta porno-tax, alla quale si è aggiunta una ulteriore tassa sui film che incitano alla violenza. Esprime quindi perplessità su tali forme di copertura, sia sotto un profilo etico, sia da un punto di vista sostanziale, risultando comunque difficile determinare in concreto quali siano i prodotti soggetti a tassazione e pertanto essendo alquanto aleatorio il relativo gettito. D’altra parte, ritiene che le stesse disposizioni a favore della famiglia, come il bonus per i figli, siano del tutto insufficienti ad offrire un concreto sostegno ai nuclei familiari e men che mai ad incentivare un aumento delle nascite.

Richiama poi con preoccupazione la norma che ridisciplina il settore delle concessioni delle spiagge del demanio marittimo. Si prevede infatti che i privati possano ottenere l’assegnazione di spiagge sulle quali edificare complessi alberghieri e turistici, sulla base di un semplice progetto, corredato di un non meglio precisato piano di fattibilità ambientale, il tutto da approvarsi sulla base del cosiddetto silenzio-assenso. Tale procedura risulta lacunosa e chiaramente insufficiente per assicurare adeguati livelli di protezione ambientale, per cui rischia a suo giudizio di tradursi in una svendita del demanio marittimo dello Stato ai privati, in nome della speculazione più selvaggia. Inoltre, tale politica è miope anche per quanto concerne le concrete possibilità di sfruttamento turistico, posto che interventi ad alto impatto ambientale come quelli previsti finiscono per rovinare le attrattive dei luoghi e disincentivare l’afflusso dei turisti.

Sempre in materia ambientale, denuncia le norme che prevedono un’attenuazione delle sanzioni a carico dei soggetti responsabili dei danni ambientali: si introduce infatti il principio che, a fronte dell’impossibilità per i trasgressori di ripristinare la situazione originaria, gli stessi possano pervenire ad una transazione pagando una somma corrispondente al valore del danno causato. Tuttavia, la procedura di accertamento dell’impossibilità di ripristino e del valore del danno da risarcire appare alquanto vaga e potrebbe facilmente prestarsi ad elusioni della normativa ambientale, traducendosi in una sorta di sanatoria permanente degli abusi ecologici. Infine, richiama le disposizioni del disegno di legge finanziaria che istituiscono, accanto al Commissario per la lotta alla contraffazione, due nuove figure di Vice Commissari. Si tratta, a suo giudizio, di norme di natura clientelare con le quali si è voluto attribuire incarichi ben remunerati a determinate personalità.

 

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) osserva che anche l’ultima manovra finanziaria della legislatura si è rivelata inferiore alle aspettative e incapace di risolvere i problemi economici del Paese. Inoltre, le numerose correzioni dimostrano l’inadeguatezza della manovra, nella sua prima versione illustrata dal ministro Tremonti in Parlamento, a far fronte agli ambiziosi obiettivi di risanamento che si erano posti: viene da pensare che, se non si fosse ormai a fine legislatura, il Governo avrebbe cercato di cambiare ancora il testo in esame.

Questo modo di procedere mina la credibilità dell’Italia dinanzi ai partner dell’Unione europea e ai mercati, posto che sono stati disattesi gli impegni assunti dallo stesso Governo nei precedenti passaggi istituzionali, primo fra tutti il documento di programmazione economica e finanziaria presentato in Parlamento quest’estate. Infine, rileva come il disegno di legge finanziaria in esame manchi di una complessiva visione strategica e si riveli assai modesto nelle ambizioni e nei risultati. Appare quindi necessario che il Parlamento vigili costantemente sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei futuri esecutivi che dovranno assumersi il compito di risanare l’economia del paese.

Nel concludere il suo intervento, si associa alle considerazioni già formulate dai colleghi dell’opposizione, riservandosi di integrare le proprie argomentazioni nel corso dell’esame in Assemblea.

 

Il senatore MARINO (Misto-Com) censura anch’egli il metodo seguito dal Governo nella predisposizione della manovra finanziaria, posto che le ripetute modifiche apportate presso la Camera dei deputati hanno stravolto l’impianto dei documenti di bilancio esaminati al Senato e, peraltro, il Parlamento è stato sostanzialmente estromesso dalle relative decisioni.

Ciononostante, il Governo ed il Presidente del Consiglio continuano ad affermare la bontà di questa manovra e, complessivamente, della politica economica adottata in questi anni, rivendicando successi in particolare nel campo dell’occupazione. Al riguardo, osserva tuttavia che l’aumento degli occupati negli ultimi anni, al quale fa sempre riferimento il Presidente del Consiglio dei ministri, nasce in realtà essenzialmente dalla regolarizzazione di 748 mila immigrati clandestini, a seguito della Legge Bossi-Fini, i quali in precedenza lavoravano in nero e non figuravano pertanto nelle statistiche ufficiali, mentre, una volta regolarizzati, sono entrati nel computo.

Censura quindi il reiterato ricorso al voto di fiducia da parte del Governo, già nella prima lettura del disegno di legge finanziaria, chiedendosi per quale motivo il Governo lo abbia richiesto se poi, in seconda lettura, ha praticamente stravolto il testo del provvedimento.

Entrando nel merito delle singole misure adottate, rileva che le stesse non risolvono il problema del declino produttivo del Paese, mentre aumentano il divario tra il Nord ed il Sud, eliminando la fiscalità di vantaggio che aveva consentito un rilancio del Mezzogiorno, nonché il divario tra ricchi e poveri. La stessa politica di contenimento delle spese della pubblica amministrazione appare viziata, posto che molte spese vengono semplicemente posticipate, intervenendo sul lato della cassa piuttosto che su quello della norma sostanziale.

Critica poi il progetto di privatizzazione del patrimonio immobiliare degli ex Istituti autonomi case popolari (IACP): le procedure sono infatti vaghe, non danno certezza dei relativi proventi e rischiano di tradursi nell’ennesimo regalo fatto agli speculatori immobiliari. Sulla stessa stregua sembra porsi anche la privatizzazione delle spiagge demaniali, posto che vengono meno i riferimenti previsti dalla normativa vigente per la fissazione dell’importo dei relativi canoni, con il rischio di ridurre drasticamente gli incassi per lo Stato e di svendere il patrimonio del demanio marittimo. Analoghe preoccupazioni richiama in merito al rinvio dell’attuazione dell’Agenda di Lisbona, a dimostrazione che l’Esecutivo in carica non fa nulla a favore dello sviluppo e della coesione sociale.

Cita quindi il comma 78 del disegno di legge finanziaria, in merito alle opere infrastrutturali ivi previste: pur trattandosi di lavori certamente importanti e necessari, come già rilevato in altri interventi, sembrano tutti concentrati nelle regioni centro-settentrionali, mentre non sono previsti analoghi interventi a favore del Mezzogiorno, che pure presenta una più grave carenza dal punto di vista infrastrutturale. Peraltro, i pesanti tagli apportati ai fondi per investimenti dell’ANAS e delle Ferrovie dello Stato, attraverso la rimodulazione delle relative voci della tabella E, compromette ulteriormente la realizzazione di investimenti nelle regioni del Sud.

Sempre relativamente alle risorse finanziarie stanziate a favore delle regioni meridionali, denuncia i numerosi tagli apportati anche in questa manovra al fondo per le aree sottoutilizzate, che ammontano, complessivamente, a ben 300 milioni di euro nell’arco del triennio 2006-2008. In vari casi, infatti, si è attinto alle risorse del fondo per finanziare una serie di altri interventi del tutto incongruenti e relativi ad altre regioni del Paese, con ciò venendo meno alle finalità istituzionali del fondo. Cita al riguardo, il prelievo di risorse per finanziare il contributo di solidarietà alla regione Sicilia per il 2006, di cui al comma 114, il finanziamento concesso alla fondazione di ricerca scientifica Italia-USA di cui al comma 341, o ancora la proroga dei lavoratori socialmente utili prevista al comma 430.

Segnala quindi le norme di cui ai commi 79 e seguenti, relative all’incorporazione di Infrastrutture S.p.A. (ISPA) all’interno di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.). Al riguardo, lamenta le scarse informazioni fornite, soprattutto in merito ai prevedibili effetti sulla finanza pubblica, posto che non appare chiaro il regime di separazione tra gestione privata e gestione pubblica all’interno della nuova società: ad esempio, ove ISPA avesse emesso obbligazioni in regime di diritto privato, una volta incorporata in CDP S.p.A. i relativi oneri potrebbero gravare sul debito pubblico, per cui chiede al Governo un chiarimento in merito.

Conclusivamente, ribadisce un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge finanziaria 2006 e sulla complessiva manovra economica del Governo, che non contiene alcuna risposta alle esigenze di sviluppo del Paese, penalizza le regioni meridionali e, soprattutto, sembra presentare una forte impostazione antisociale, in considerazione dei tagli al fondo per le politiche sociali e per la sanità, nonché delle limitate risorse stanziate a favore delle famiglie. Per tali ragioni, nel richiamarsi ancora una volta alle considerazioni sviluppate dagli altri colleghi dell’opposizione, preannuncia fin d’ora il proprio voto contrario sul disegno di legge finanziaria in esame.

 

Il senatore IZZO (FI) esordisce ringraziando la Segreteria della Commissione Bilancio, il Servizio Studi ed il Servizio del Bilancio per il prezioso supporto e la documentazione fornita relativamente ai documenti di bilancio in esame. Ritiene quindi opportuno replicare agli interventi dei senatori dell’opposizione circa l’inadeguatezza della manovra finanziaria in esame, che appare invece a suo avviso idonea ad affrontare i problemi dello sviluppo e del risanamento dei conti pubblici, pur all’interno della situazione economica certamente difficile degli ultimi anni.

Entrando nel merito delle singole misure del disegno di legge finanziaria in esame, osserva, in replica al senatore Marino, che l’incorporazione di ISPA in CDP S.p.A. di cui ai commi 79 e seguenti, oltre ad obbedire ad esigenze di razionalizzazione dell’intervento pubblico nell’economia, porterà certamente nuove, preziose risorse nelle casse dello Stato. Per quanto concerne invece il Patto di stabilità interno di cui ai commi 138 e seguenti, evidenzia le disposizioni che prorogano l’esclusione dei comuni al disotto dei 5.000 abitanti dai vincoli del Patto, che certamente potranno agevolare la situazione degli enti locali minori. Richiama poi il comma 165, che dispone la sospensione degli aumenti delle addizionali IRE e IRAP per il 2006, venendo così incontro ai problemi creati sia ai cittadini che alle imprese dagli aumenti ingiustificati deliberati da talune amministrazioni locali, in particolare dalla Giunta regionale della Campania. Evidenzia, infatti, che tali aumenti rischiavano di vanificare, ad esempio, gli sgravi fiscali predisposti dal Governo e dalla maggioranza di centro-destra (e dei quali egli stesso si era fatto promotore con un apposito emendamento in sede di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005), a favore delle nuove assunzioni nel Centro-Sud. Si chiede, in proposito, come mai certi settori dell’opposizione di centro-sinistra sembrano "remare contro" anche in presenza di norme obiettivamente favorevoli dal punto di vista sociale.

In merito alle contestazioni del senatore Marino sul numero dei nuovi posti di lavoro effettivamente creati nel corso della legislatura dal Governo e dalla maggioranza di centro-destra, evidenzia che i dati forniti sono corretti e che, pur tenendo conto del numero degli immigrati regolarizzati, vi è stata comunque una notevole riduzione del tasso di disoccupazione grazie alle misure adottate da questo Esecutivo. Certamente, si può e si deve fare di più, sia per l’occupazione che per favorire lo sviluppo del Sud d’Italia: nel confermare il costante impegno in tal senso della propria maggioranza, anche attraverso la manovra finanziaria in esame, osserva tuttavia che un vero progresso in tali settori non passa attraverso la reiterazione di misure di tipo assistenziale come il credito d’imposta, quanto piuttosto creando le condizioni strutturali e istituzionali per un vero sviluppo del tessuto produttivo locale.

Cita poi sinteticamente le altre innovazioni più significative introdotte nel disegno di legge in esame durante la lettura presso l’altro ramo del Parlamento, a cominciare dai commi 495-498 che riformano la tassazione nel settore immobiliare introducendo l’imposizione delle plusvalenze, estendendo le tipologie dei terreni assoggettabili ad imposizione e riordinando la base imponibile. In materia di razionalizzazione delle procedure fiscali, richiama la positiva novità prevista dai commi 499 e seguenti, che introducono lo strumento della programmazione fiscale per consentire ai lavoratori autonomi e alle imprese ivi indicate di determinare, in accordo con il fisco, la base imponibile per il triennio 2006-2008. Si tratta di una procedura innovativa che stabilisce finalmente un corretto rapporto tra contribuenti e amministrazioni finanziarie, peraltro sul modello di positive esperienze come l’Irlanda. Per quanto concerne poi le disposizioni che introducono la definizione delle pendenze fiscali per gli anni 2003 e 2004, evidenzia l’intento di recuperare a tassazione le aree di irregolarità fiscale maturate in quegli anni, senza tuttavia che ciò comporti il venir meno della lotta all’evasione e all’elusione, anche con il concorso dei comuni introdotto dal decreto-legge n. 203 del 2005 che accompagnava la manovra finanziaria. Sulla stessa linea si pone la reintroduzione del controllo della Corte dei conti sulla spesa pubblica, in particolare sulle spese nel settore della sanità previsto dai commi 170 e seguenti.

In merito quindi ai commi 466 e 467, che istituiscono un prelievo addizionale sui redditi derivanti dalla produzione o commercializzazione di materiale pornografico ovvero suscettibile di incitamento alla violenza, non condivide le riserve avanzate dagli esponenti dell’opposizione, posto che mediante tale strumento sarà comunque possibile reperire risorse finanziarie aggiuntive senza aggravare la pressione fiscale complessiva delle famiglie e delle imprese.

Conclusivamente, pur riconoscendo che resta ancora molta strada da fare per risolvere i problemi economici e finanziari del Paese, ritiene tuttavia che la manovra finanziaria varata dal Governo, lungi dall’assumere il carattere meramente clientelare o elettorale lamentato, si ponga invece come una risposta seria e rigorosa alle effettive necessità del Paese, come testimoniato peraltro dagli interventi sempre puntuali del Presidente del Consiglio Berlusconi, del ministro Tremonti e del vice ministro Vegas che ha costantemente seguito l’iter della manovra.

Nel ritenere che l’attuale maggioranza di centro-destra potrà anche nella successiva legislatura assumere la guida del Governo e portare a compimento il processo di rinnovamento e risanamento dell’Italia, auspica che possa per il futuro instaurarsi un più sereno e proficuo confronto tra le forze politiche per il bene del Paese.

 

Il senatore GRILLOTTI (AN) esprime anch’egli il proprio apprezzamento complessivo sull’impianto della manovra finanziaria presentata dal Governo, pur evidenziando le proprie riserve su alcuni punti specifici. In particolare, dal punto di vista metodologico, ricorda come in Senato, tanto la Commissione bilancio, quanto l’Assemblea, si siano sforzati di conservare un carattere di rigore e serietà alla manovra, evitando di sovraccaricare i documenti di bilancio con norme di carattere settoriale o ininfluente, ai fini degli obiettivi di sviluppo e risanamento economico. Per contro, lamenta fortemente che un tale rigore non sia invece stato seguito presso l’altro ramo del Parlamento, che ha dilatato a dismisura l’ampiezza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, introducendo, accanto a norme di grande rilievo, anche norme molto discutibili e di limitato interesse, spesso già respinte in prima lettura.

In ogni caso, ritiene che su molte delle nuove disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati avrebbero dovuto essere fornite maggiori delucidazioni: ad esempio, sull’introduzione dell’imposta forfettaria del 12,50 per cento sulle plusvalenze immobiliari di cui al comma 495, sarebbe opportuno chiarire i concreti effetti a carico dei soggetti privati, mentre auspica che la definizione delle pendenze fiscali per gli anni 2003 e 2004 prevista dai commi 510 e seguenti possa essere rapidamente attuata, al fine di colmare un’evidente lacuna normativa e stabilire anche per tali esercizi un processo di razionalizzazione fiscale.

Esprime, invece, forti perplessità in merito alla reiterata proroga delle concessioni di pubblici servizi già in essere, che oltre a non consentire la liberalizzazione dei settori interessati, non introduce neanche condizioni di efficienza nell’erogazione dei servizi stessi. A suo avviso, infatti, al fine di superare le attuali inefficienze e situazioni di monopolio e oligopolio createsi in questi comparti, anche a causa della presenza di varie società di diritto privato partecipate da pubbliche amministrazioni, occorrerebbe revocare le attuali concessioni e procedere o alla loro privatizzazione, ovvero all’affidamento diretto agli enti locali, con adeguati parametri di prezzo-qualità.

Conclusivamente, nel ribadire il suo sostegno alla manovra complessivamente delineata dal Governo Berlusconi, auspica che la stessa possa essere attuata in modo rapido e completo, posto che trasparenza e tempestività sono requisiti essenziali di ogni buona azione amministrativa.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore sul disegno di legge finanziaria n. 3613-B, passando a svolgere la propria replica, in risposta al senatore Marino, ricorda che nella propria esposizione iniziale aveva comunque affrontato anche la questione dell’incorporazione di ISPA da parte di CDP S.p.A., pur con la sintesi richiesta dall’ampiezza degli argomenti da trattare, su molti dei quali si è rimesso all’ampia documentazione fornita dagli Uffici e alle valutazioni del rappresentante del Governo. Avendo quindi ciascuna parte politica espresso in modo articolato la propria posizione, si limita a richiamare le considerazioni già svolte nell’esposizione introduttiva, ritenendo tuttavia opportuno soffermarsi sulle disposizioni di cui ai commi 170 e seguenti del disegno di legge finanziaria, che reintroducono una forma di controllo della Corte dei conti sulle spese degli enti pubblici.

Ricordando di aver più volte auspicato in passato l’adozione di misure di analogo tenore, sottolinea l’importanza della questione posto che il processo sempre più spinto di decentramento delle decisioni di spesa da parte delle varie amministrazioni pubbliche non potrà comunque prescindere, in futuro, da una necessaria forma di armonizzazione e coordinamento dei vari interventi.

Per quanto concerne il disegno di legge di bilancio n. 3614-B, stante l’assenza del relatore Ciccanti, si rimette al vice ministro Vegas per le eventuali considerazioni finali.

 

Il vice ministro VEGAS, dopo aver ringraziato il Presidente relatore e tutti i senatori intervenuti nel dibattito per il prezioso lavoro svolto, sottolinea l’impianto rigoroso e corretto della manovra in esame. Per quanto concerne il disegno di legge di bilancio, ricorda che, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono state apportate alcune modifiche di notevole rilievo, tra cui il taglio di 300 milioni al fondo per le spese obbligatorie e d’ordine per il 2006, finalizzato al miglioramento dei saldi, ed una correzione delle previsioni di entrata, pari rispettivamente a 2 e a 2,3 miliardi di euro per gli anni 2007 e 2008. Tali misure hanno tutte concorso ad una razionalizzazione della manovra e ad una più chiara definizione della stessa, che è stata completata da una serie di riclassificazioni di alcuni voci di spesa, miranti a fornire una più coerente configurazione del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, in replica al senatore Grillotti, osserva che anche il Senato ha in realtà inciso in maniera rilevante sulla configurazione finale del provvedimento, anche se alcune differenze regolamentari e procedurali tra i due rami del Parlamento possono avere determinato un maggiore o minore grado di controllo sulle singole disposizioni introdotte. A proposito poi delle critiche circa le numerose correzioni apportate alla manovra nel corso dell’iter, precisa che tali interventi sono stati decisi sulla base delle indicazioni costantemente fornite dalla Commissione europea, proprio al fine di rendere la manovra quanto più possibile credibile ed efficace, anche alla luce delle più precise informazioni via via disponibili su alcune variabili fondamentali inerenti, tra l’altro, al quadro tendenziale di riferimento. Infine, in merito alle perplessità espresse da più parti circa il rinvio dell’attuazione del sistema di previdenza integrativa e delle misure legate all’Agenda di Lisbona, pur condividendo l’importanza dei suddetti interventi, sottolinea l’inevitabilità del rinvio, stante l’attuale difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie nonché l’esigenza di assicurare una sincronizzazione tra l’entrata in vigore della riforma previdenziale a regime e quella delle misure sulla previdenza complementare.

Per quanto concerne le disposizioni di programmazione fiscale e di adeguamento dei redditi per gli esercizi 2003 e 2004, sottolinea che si tratta non di condoni, ma di misure di razionalizzazione fiscale che avranno effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Peraltro, in merito ai condoni attuati in questa legislatura, osserva che gli stessi hanno consentito un ampliamento della base imponibile e un riordino delle procedure, garantendo comunque una stabilità delle entrate, come può essere facilmente verificato sulla base dei dati disponibili.

Circa l’obiezione del senatore Caddeo, sul fatto che il Governo di centro-destra nel corso di questa legislatura abbia attuato manovre finanziarie per complessivi 109,7 miliardi di euro, contro i 62 miliardi delle manovre realizzate dai Governi di centro-sinistra durante il periodo 1996-2001, ritiene che tale circostanza sia piuttosto un motivo di merito che di demerito. Viene anzi da chiedersi, a suo avviso, quale Governo abbia attuato un vero risanamento e se le misure introdotte dal Governo Prodi per il rispetto dei parametri di Maastricht in vista dell’ingresso dell’euro non siano state piuttosto una sorta di window dressing.

Per quanto riguarda poi i servizi pubblici locali, pur condividendo pienamente la necessità di conseguire una maggiore liberalizzazione del settore, sottolinea come tale obiettivo debba essere conseguito agendo anche sul fronte delle spese degli enti locali e quindi attraverso le regole del Patto di stabilità interno: in tal senso, ad esempio, si pongono alcune norme che prevedono l’esclusione di determinate spese come quelle cofinanziate dall’Unione europea dai vincoli del Patto stesso.

Relativamente ai rilievi del senatore Caddeo sul mancato riconoscimento delle somme dovute dallo Stato centrale alla regione Sardegna, a titolo di compartecipazione al gettito fiscale dell’IRE e dell’IVA, precisa che tali questioni non potevano trovare posto nel disegno di legge finanziaria, trattandosi non di materia di carattere legislativo ma bensì amministrativo. Per quanto concerne l’IRE, infatti, un’apposita commissione sta procedendo ad una verifica, di concerto con i rappresentanti della regione Sardegna, al fine di accertate l’effettivo ammontare delle somme di pertinenza della regione. Relativamente all’IVA, secondo gli accordi interventi tra Stato e regione Sardegna, gli eventuali incrementi della compartecipazione all’imposta non possono essere concessi automaticamente sulla base dell’incremento nel gettito a livello nazionale, ma sulla base delle funzioni cosiddette normali effettivamente trasferite dallo Stato centrale alla regione. Anche in tale ambito, comunque, sono in corso trattative e verifiche a livello amministrativo da parte della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la regione.

In merito alla cosiddetta porno-tax, evidenzia l’opportunità delle modifiche introdotte al meccanismo di imposizione, al fine di evitare interferenze con l’IVA sanzionabili dinanzi all’Unione europea. Eventuali problemi di applicazione potranno meglio essere affrontati in corso d’opera: in ogni caso, fa presente che si tratta di una misura che porterà concretamente ulteriore gettito nelle casse dell’erario, senza incidere sulle tasche dei cittadini: per quanto riguarda l’utilizzo di tali risorse per finanziare misure a favore della famiglia, evidenzia che si tratta di disposizioni già previste nel testo originario del disegno di legge.

In risposta ad una richiesta del senatore MORANDO (DS-U), si riserva poi di fornire in altra sede dati più precisi circa eventuali divieti di commercializzazione dei prodotti oggetto della suddetta tassa: evidenzia tuttavia che certamente esistono in commercio prodotti di tale tipo consentiti dalla legge, ai quali si potrà quindi applicare la nuova imposta.

Contesta poi le critiche dell’opposizione sul carattere propagandistico della manovra, sottolineando che si tratta invece di un provvedimento estremamente rigoroso, che segna un cambio di rotta rispetto al passato. In particolare, non condivide le valutazioni del senatore Marino circa un presunto carattere anti-sociale del disegno di legge finanziaria, richiamando tutte le misure a favore di tale settore. Piuttosto, rileva che in alcuni casi si è scelto un diverso approccio al finanziamento delle iniziative sociali, come la previsione di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF ad attività di volontariato e di ricerca.

In merito alla incorporazione di Infrastrutture S.p.A. all’interno di Cassa depositi e prestiti S.p.A., precisa che tale scelta si è resa necessaria alla luce del mutato scenario istituzionale e dei nuovi compiti attribuiti a Cassa depositi e prestiti nel campo degli incentivi alle imprese e del finanziamento delle infrastrutture, che hanno reso obsoleto lo strumento di ISPA. Per quanto riguarda la questione del trattamento all’interno o all’esterno del comparto della pubblica amministrazione delle risorse finanziarie di pertinenza di ISPA, sottolinea che Cassa depositi e prestiti S.p.A. opera già, per una parte rilevante della sua gestione, in regime di diritto privato, per cui tutte le attività di ISPA nate in regime privatistico continueranno ad essere trattate come tali.

 

Il senatore MARINO (Misto-Com), nel prendere atto delle risposte fornite dal vice ministro Vegas in merito all’attività della Cassa depositi e prestiti S.p.A., sottolinea l’esigenza che su tale tema sia comunque condotta una riflessione più approfondita, eventualmente mediante una specifica procedura informativa.

 

Il presidente AZZOLLINI ringrazia conclusivamente il vice ministro Vegas ed i senatori intervenuti per il proficuo contributo fornito ai lavori della Commissione e si riserva di approfondire in altra sede, in relazione alla programmazione dei successivi lavori della Commissione, le condivisibili procedure informative proposte dal senatore Marino.

 

Il seguito dell’esame congiunto viene pertanto rinviato.


BILANCIO (5a)

mercoledì 21 dicembre 2005

809a Seduta (pomeridiana)

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

 

Il PRESIDENTE relatore ricorda che nella precedente seduta sono state svolte le repliche dei relatori e del Governo. Avverte, altresì, che non sono stati presentati emendamenti all’Atto Senato n. 3614-B. In merito, poi, agli emendamenti riferiti all’Atto Senato n. 3613-B, dichiara inammissibili per mancanza della copertura finanziaria le proposte 1.39 (limitatamente alle parole: "e con le rispettive norme di attuazione") e 1.40. Propone, inoltre, di rinviare, come prassi della Commissione, l’esame degli ordini del giorno dopo la votazione degli emendamenti.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di accantonare l’esame degli ordini del giorno.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3613-B (pubblicati in allegato al resoconto).

 

Il senatore MICHELINI (Aut) illustra la proposta 1.2, in merito alla quale rileva la sostanziale inconstituzionalità del principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, ivi richiamato, che non trova domicilio nella letteratura specialistica.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) illustra la proposta 1.11, ribadendo che la scelta di governare il patto di stabilità interno imponendo un vincolo alle spese, piuttosto che sul saldo tra le entrate e le spese degli enti locali, determina effetti devastanti in quanto favorisce le amministrazioni meno responsabili sanzionando quelle più virtuose. L’emendamento in questione propone un mutamento radicale dell’impostazione adottata dal Governo, volto ad evitare che i Comuni, come diffusamente accade, esternalizzino attraverso società private i servizi peggiorando strutturalmente i bilanci degli enti locali.

Illustra poi la proposta 1.19 volta a sopprimere il differimento al 2008 dell’accesso al credito delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari. Infatti, ritiene che la scelta del Governo è particolarmente grave per le conseguenze che essa produce sia sul tenore di vita dei futuri pensionati sia sul processo di avvio della previdenza complementare. Questa rappresenta per l’Italia, dove il livello di contribuzione è molto elevato, l’unica strada per compensare gli effetti negativi derivanti dalla riforma pensionistica del 1995. Rispetto ad un ritardo di un decennio, di cui è stato in parte responsabile anche il centro-sinistra, l’attuale Governo si è assunto la responsabilità di un’ulteriore proroga di due anni, sempre che la nuova disciplina sia effettivamente in grado di produrre effetti positivi.

Illustrando la proposta 1.35, concernente la sostituzione della cosiddetta "pornotax" con l’incremento della tassazione sulle rendite, fa presente che si intende in tal modo evitare la confusione normativa creata dal Governo che ha introdotto, a fini meramente propagandistici, un’imposta che non darà alcun gettito, tenuto conto delle norme penali che spingono i produttori stessi al sommerso.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) illustra la proposta 1.16, volta ad evitare che il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) venga reinquadrato in un ruolo inferiore e con uno stipendio più basso, effetti questi, che sono associati alla norma proposta dal Governo, nonché la proposta 1.20, rilevando che, a differenza delle scelte operate dal Governo, con essa si intende dotare il Fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari, di risorse aggiuntive al fine di rendere più efficaci le misure previste dal comma 336 dell’articolo 1. In merito alla proposta 1.22, ritiene necessario sottolineare l’importanza di reintrodurre gli stanziamenti per il Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, a differenza di quanto proposto dal Governo, che ha inizialmente stanziato limitatissime risorse per poi rinviare la copertura finanziaria a successivi provvedimenti legislativi. Con riferimento all’emendamento 1.23, concernente la Banca del Sud, ritiene del tutto ininfluente l’istituzione di un Comitato promotore volto ad accelerarne la costituzione. Tale misura appare quasi provocatoria tenuto conto, di converso, della dotazione infrastrutturale che la legge finanziaria prevede per il Nord. Illustra, quindi, l’emendamento 1.13, dichiarando che gli interventi di cui al comma 410 sono dotati di risorse insufficienti che meritano di essere incrementate, e la proposta 1.31, volta a sostituire il condono previsto dalla legge finanziaria in esame con un incremento della tassazione dei redditi di capitale, facendo presente che in tal modo, si tenta di attenuare i problemi di bilancio futuri derivanti dall’inevitabile reazione negativa dei contribuenti nei confronti dell’assolvimento dell’obbligo tributario.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) illustra la proposta 1.32 volta a sopprimere le norme concernenti il silenzio-assenso introdotte sotto false spoglie per vendere le spiagge e il demanio statale. Attraverso una procedura del tutto improbabile, si intende dismettere parte del demanio marittimo per fare cassa. E’ inaccettabile che su tali temi il Parlamento non ne possa discutere nella sede più opportuna che non è quella della manovra di bilancio.

 

Il senatore GUBERT (UDC) illustra la proposta 1.38 volta ad evitare una ingiustificata violazione delle competenze delle Regioni a Statuto speciale. Riformula poi la proposta 1.39 al fine di superare i profili critici di ammissibilità e la illustra rilevando che si tratta di una formulazione alternativa ma del tutto analoga alla proposta 1.38.

 

Tutti i restanti emendamenti si danno per illustrati.

 

Si passa ai pareri del relatore e del Governo.

 

Il PRESIDENTE relatore esprime avviso contrario su tutte le proposte emendative. Replicando, poi, alle osservazioni sulla scarsa dotazione del Fondo per l’innovazione, la crescita e l’innovazione, rileva che la proposta del Governo deve necessariamente tener conto delle compatibilità finanziarie dell’intera manovra e ciò determina scelte allocative che talvolta possono non essere condivise ma che risultano necessitate dalla contingente situazione della finanza pubblica. Per quanto attiene poi alle proposte emendative dell’opposizione riferite al Patto di stabilità interno, afferma che un vincolo posto sul saldo anziché sulle spese comporta la necessità di trovare risorse di copertura, mentre la proposta del Governo è compatibile con la necessità di contenere le spese per ottemperare al vincolo esterno europeo. Anche la sostituzione della programmazione fiscale con la tassazione delle rendite, proposta dall’opposizione, rientra nell’ambito di una visione di politica economica completamente alternativa a quella del Governo. Per quanto concerne poi la questione del TFR, lo slittamento all’anno 2008 è giustificato dalla necessità di allineare tale disciplina all’entrata in vigore della riforma previdenziale approvata dal Governo. Dal momento che il differimento comporta una ridottissima percentuale di riduzione delle prestazioni previdenziali, il differimento non determina i rischi paventati dall’opposizione. In replica, infine, al senatore Gubert, in merito alle proposte 1.38 e 1.39 (testo 2), fa presente che il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica comporta la necessità di conciliare il rispetto delle autonomie territoriali con l’adempimento degli obblighi assunti dinanzi l’Unione europea.

 

Il vice ministro VEGAS esprime avviso contrario, conformemente al relatore, su tutti gli emendamenti, specificando che lo stato dell’iter dei documenti di bilancio preclude la possibilità di migliorare ulteriormente il testo in esame. In replica alle osservazioni del senatore Gubert, fa presente che, in base all’articolo 120 della Costituzione si possono prevedere misure volte a coordinare norme statali con quelle di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. In riferimento alla cosiddetta "pornotax" precisa che si tratta di una imposta etica che si applica a tutte quelle fattispecie non espressamente vietate dalla legge. Su tutte le altre questioni emerse dal dibattito, si rimette alle osservazioni svolte dal relatore.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti.

 

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l’emendamento 1.1.

 

Dopo che il senatore GUBERT (UDC) ha manifestato la richiesta di aggiungere la propria firma all’emendamento 1.2, quest’ultimo, posto ai voti, viene respinto.

 

Con separate votazioni, sono respinte, altresì, le proposte da 1.3 a 1.10.

 

Sulla proposta 1.11 interviene in dichiarazione di voto il senatore MORANDO (DS-U) ribadendo che occorre superare il pregiudizio ideologico del Governo sulla natura del vincolo del Patto di stabilità interno, che deve passare dal tetto alle spese ad un vincolo in termini di saldo al fine di rispettare l’autonomia finanziaria degli enti locali.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.11 a 1.18.

 

Sulla proposta 1.19 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore MORANDO (DS-U).

 

Posta ai voti, viene respinta la proposta 1.19.

 

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.20, interviene il senatore CADDEO (DS-U) per sottolineare che, pur riconoscendo la scarsa possibilità di apportare modifiche in questa fase dell’iter, sulla questione dell’accesso delle giovani coppie all’acquisto della prima casa occorre svolgere in futuro una meditata riflessione.

 

In esito a distinte votazioni, vengono respinte le proposte da 1.20 a 1.22.

 

Sulla proposta 1.23, interviene in dichiarazione di voto contraria, il senatore CURTO (AN) per dichiarare di non condividere le osservazioni svolte dal senatore Caddeo in fase di illustrazione. Infatti, la dotazione di risorse prevista dal provvedimento in esame, è strettamente connessa al ricorso al capitale privato per il finanziamento dell’attività della Banca.

 

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.23, il senatore MORANDO (DS-U) per rilevare che dai dati forniti dalla Banca d’Italia emerge un fenomeno nuovo per cui in un periodo nel quale si riducono il numero delle banche aventi sede legale nel Mezzogiorno, si riscontra un forte incremento delle disponibilità di risparmi generati in tale area del Paese. A ciò si aggiunga che sembra emergere una scarsa competitività nella fornitura dei servizi bancari tra gli istituti operanti in tale area del Paese, con ciò prefigurando che, anche l’ingresso nel mercato di nuove realtà produttive straniere, non contribuisce ad incrementare la concorrenza, bensì le banche assorbono i proventi derivanti dalle rendite oligopolistiche.

 

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.23 e 1.24.

 

In dichiarazione di voto favorevole, dopo aver chiesto di aggiungere la propria firma sull’emendamento 1.13, interviene il senatore PIZZINATO (DS-U) per ricordare l’impegno che il Governo aveva assunto sin dall’inizio della legislatura di introdurre un sistema universale di ammortizzatori sociali. Le risorse stanziate dalla finanziaria risultano inadeguate rispetto alle richieste sempre più crescenti di ricorso alla cassa integrazione guadagni, tenuto peraltro conto che nel medesimo provvedimento si prevede un drastico taglio degli occupati con contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione. Pertanto, in modo del tutto inedito, vengono ridotti numerosi posti di lavoro senza peraltro prevedere misure compensative di sostegno del reddito.

 

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 1.13 a 1.34.

 

Dopo la richiesta del senatore GUBERT (UDC) di apporre la propria firma sull’emendamento 1.35, interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore LEGNINI (DS-U) che rileva come le norme previste dal provvedimento in esame determinino, in contraddizione con le norme del codice penale previste agli articoli 527 e seguenti, un incentivo indiretto a svolgere attività di produzione e commercializzazione di materiale pornografico. Ricorda, inoltre, che sono stati depositati in Parlamento alcuni disegni di legge della maggioranza che intervengono in termini opposti sulla materia.

 

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 1.35 a 1.37.

 

Dopo l’intervento in dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT (UDC) sulla proposta 1.38, quest’ultima, posta ai voti, viene respinta.

 

Sulla proposta 1.39 (testo 2), interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore GUBERT (UDC) lamentando che non si possa giustificare una manifesta violazione dell’autonomia delle regioni e delle province a Statuto speciale, per sostenere interessi dello Stato centrale.

 

Interviene poi il senatore MICHELINI (Aut) per sostenere l’approvazione dell’emendamento in quanto, senza tale modifica, il testo del disegno di legge in esame risulterebbe suscettibile di essere dichiarato costituzionalmente illegittimo da parte della Corte costituzionale.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 1.39 (testo 2) a 1.Tab.C.1.

 

Si passa all’esame degli ordini del giorno (pubblicati in allegato al Resoconto).

 

Il PRESIDENTE relatore propone di procedere ad una reiezione tecnica di tutti gli ordini del giorno per consentirne un più approfondito esame in Assemblea.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) interviene per sottolineare l’esigenza di procedere invece ad un esame attento degli ordini del giorno presentati già in Commissione.

 

Il PRESIDENTE e la Commissione convengono con l’esigenza rappresentata dal senatore Eufemi.

 

Il PRESIDENTE relatore si rimette all’avviso del Governo sugli ordini del giorno.

 

Dopo che il senatore CURTO (AN) ha fatto proprio l’ordine del giorno O/3613-B/1/5a, il vice ministro VEGAS dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

 

Accogliendo la disponibilità del Governo, l’ordine del giorno O/3613-B/1/5a non viene posto in votazione.

 

L’ordine del giorno O/3613-B/2/5a, dato per illustrato dal presentatore GRILLOTTI (AN), viene accolto dal GOVERNO come raccomandazione.

 

Dopo che il senatore EUFEMI (UDC) ha dato per illustrato l’ordine del giorno O/3613-B/3/5a, il GOVERNO dichiara che sarebbe disponibile ad accoglierlo come raccomandazione ove vengano introdotte alcune modificazioni.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) accoglie la proposta del vice ministro Vegas e non insiste per la votazione dell’ordine del giorno O/3613-B/3/5a (testo 2), che viene, quindi, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

Dopo che il senatore CURTO (AN) ha illustrato l’ordine del giorno O/3613-B/8/5a, il vice ministro VEGAS manifesta la disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione ove venga opportunamente riformulato.

 

Il senatore CURTO (AN) riformula l’ordine del giorno O/3613-B/8/5a (testo 2), che viene accolto dal Governo come raccomandazione.

 

Dopo che il senatore MORANDO (DS-U) ha chiesto di apporre la propria firma all’ordine del giorno O/3613-B/11/5a , dandolo per illustrato, il vice ministro VEGAS esprime avviso contrario.

 

Posto ai voti, l’ordine del giorno O/3613-B/11/5a viene quindi respinto dalla Commissione.

 

Dopo che il senatore DETTORI (Mar-DL-U) ha chiesto di apporre la propria firma, l’ordine del giorno O/3613-B/9/5a è dato per illustrato. Il vice ministro VEGAS propone di riformularlo al fine di renderlo idoneo ad un eventuale accoglimento come raccomandazione.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) , dopo averlo fatto proprio, riformula l’ordine del giorno O/3613-B/9/5a che non viene posto in votazione in quanto viene accolto dal Governo come raccomandazione (testo 2).

 

Dopo l’illustrazione da parte del senatore EUFEMI (UDC) dell’ordine del giorno O/3613-B/4/5a, prende la parola il vice ministro VEGAS per proporre una riformulazione.

 

Dopo che il senatore EUFEMI (UDC) ha riformulato l’ordine del giorno O/3613-B/4/5a secondo le indicazioni fornite dal Governo, l’ordine del giorno O/3613-B/4/5a (testo 2) non viene posto in votazione in quanto accolto dal Governo.

 

Sull’ordine del giorno O/3613-B/7/5a prende dapprima la parola il senatore CICCANTI (UDC) per illustrarlo e per dichiararsi tra l’altro disponibile a riformularlo anche al fine di invitare, anziché impegnare, il Governo, ad adottare le iniziative ivi indicate, e poi il vice ministro VEGAS per dichiarare che nella nuova formulazione, l’ordine del giorno è accolto dal Governo.

 

L’ordine del giorno O/3613-B/5/5a (testo 2), riformulato secondo le indicazioni fornite dal GOVERNO, al quale aggiungono la propria firma i senatori CURTO (AN), NOCCO (FI), CICCANTI (UDC), IZZO (FI) ed il presidente relatore AZZOLLINI (FI), viene accolto dal Governo.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra poi l’ordine del giorno O/3613-B/6/5a del quale sollecita un accoglimento da parte del Governo al fine di consentire al Commissario di Governo di disporre la sospensione dei tributi per le zone delle Marche interessate tuttora da interventi di ricostruzione a seguito delle calamità naturali del 1997.

 

Il vice ministro VEGAS propone una riformulazione dello stesso in grado di assicurare l’accoglimento da parte del Governo.

 

Dopo che il senatore CICCANTI (UDC) ha riformulato l’ordine del giorno O/3613-B/6/5a (testo 2), questo viene accolto dal Governo e non è posto pertanto in votazione.

 

Dopo che la senatrice STANISCI (DS-U) ha illustrato l’ordine del giorno O/3613-B/10/5a , il GOVERNO ne propone una riformulazione al fine di accoglierlo come raccomandazione.

 

Dopo l’intervento della senatrice STANISCI (DS-U) volto ad accogliere il suggerimento del Governo, interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore CURTO (AN) che chiede di poter aggiungere la propria firma.

 

L’ordine del giorno O/3613-B/10/5a (testo 2) viene accolto infine dal Governo come raccomandazione.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) interviene, poi, per far proprio l’ordine del giorno O/3613-B/12/5a (testo 2). Riformulato secondo le indicazioni fornite dal GOVERNO, l’ordine del giorno stesso non viene posto in votazione in quanto accolto come raccomandazione.

 

Dopo che l’ordine del giorno O/3613-B/13/5a è stato dato per illustrato, con l’avviso contrario del GOVERNO, esso viene respinto dalla Commissione.

 

Dopo che il senatore FASOLINO (FI) ha fatto proprio l’ordine del giorno O/3613-B/14/5a (testo 2), riformulato secondo le indicazioni fornite dal GOVERNO, l’ordine del giorno stesso non viene posto in votazione in quanto accolto come raccomandazione.

 

Avendo il senatore MORANDO (DS-U) preannunciato il voto contrario della propria parte politica nonché la presentazione di una relazione di minoranza da svolgersi in forma orale, non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto finale, con distinte votazioni, la Commissione conferisce mandato ai relatori sui disegni di legge in titolo a riferire favorevolmente in Assemblea autorizzandoli a chiedere di svolgere le relazioni orali.


Esame in Assemblea


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

928a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 21 DICEMBRE 2005

(pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del presidente PERA
e del vice presidente MORO

 

 

 

 

Discussione congiunta dei disegni di legge:

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

 

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,05)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge 3614-B e 3613-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Azzollini ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale sul disegno di legge n. 3613-B. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azzollini, al quale ricordo (per evitare, secondo la celebre storia della coperta del militare, di lasciare scoperti i piedi ai colleghi) che ai relatori sono assegnati complessivamente venti minuti di tempo.

 

AZZOLLINI, relatore sul disegno di legge n. 3613-B. Ho la netta sensazione, signor Presidente, che la coperta sarà molto ampia questa sera.

Così come ho fatto in Commissione, mi soffermerò sostanzialmente sulle grandi questioni introdotte dalle modifiche al disegno di legge finanziaria durante il suo iter alla Camera dei deputati. Mi sembra, questo, un approccio utile, perché poi i colleghi in discussione generale oppure i rappresentanti del Governo nei loro interventi potranno soffermarsi più opportunamente su alcune norme specifiche.

Ciò che segna il cammino della legge finanziaria alla Camera dei deputati è senza dubbio il notevole, considerevole e significativo ulteriore miglioramento dei saldi. La manovra, così come approvata dall'altro ramo del Parlamento, reca un miglioramento dei tre saldi, che cifra, nella misura minore, a circa 2 miliardi e 600 milioni di euro e, per le altre grandezze, arriva a 3 miliardi e 700 milioni di euro per l'anno 2006. Tali cifre negli anni successivi sono inferiori, ma comunque sempre importanti.

Questo a dimostrazione della serietà della manovra, a dimostrazione cioè che l'intento dichiarato dal Governo di non varare una manovra di carattere elettorale, ma una manovra assai rigorosa e tale da riportare sotto controllo gli aggregati di finanza pubblica, per poter ottemperare in maniera puntuale agli impegni presi in sede europea dal nostro Governo, è stato seguito dai fatti, e da fatti assai significativi.

Va detto subito che le norme che, in maniera preponderante, contribuiscono al miglioramento dei saldi sono i commi da 495 a 498, in materia di tassazione sulle cessioni immobiliari, e i commi da 499 a 520, concernenti lo strumento della programmazione fiscale.

Per quel che riguarda la tassazione sulle cessioni immobiliari, il comma 496 istituisce un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, nonché di alcune tipologie di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Si comprende bene il senso di questa norma.

Al di là della sua stima, che per il 2006 quantifica una maggiore entrata di 450 milioni di euro, vi è anche il suo rilievo economico e sociale, in un periodo in cui le cessioni immobiliari e le plusvalenze realizzate sulle stesse sono state rilevanti e hanno costituito una posta importante dei relativi proventi. Ciò naturalmente dà anche una cifra sociale dell'intervento fatto dal Governo, che risponde a sollecitazioni di vario genere, oltre che ad un'esigenza importante sul piano economico.

Quanto alla programmazione fiscale, va evitata la strumentale denominazione di condono. La programmazione fiscale, invece, ha una finalità precisa, quella di offrire al contribuente un accordo con l'amministrazione finanziaria, volto a determinare preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta.

È cioè una vera e propria esigenza di snellimento e di certezza nel rapporto tra cittadino e amministrazione, che da questa norma viene incentivata. La relazione tecnica quantifica il maggior gettito in misura assai importante, con una competenza pari a 990 milioni di euro e con variazioni complessive per 2 miliardi e 30 milioni di euro per il 2006.

Il Governo, dunque, con questa operazione, continua nella sua linea di non aggravare di tasse o di imposte i cittadini; punta a snellire e a rendere più certo il rapporto tra i cittadini, le imprese e le amministrazioni finanziarie; consegue per questa via maggiori entrate e le destina al miglioramento dei saldi, ottemperando così in maniera significativa agli impegni presi in sede di Unione Europea.

Mi pare questa una linea di coerenza, di fronte alla quale ben poco si può dire. Si può dire di non essere d'accordo, ma si deve dire anche come, senza gravare sulle tasche degli italiani, si possono conseguire maggiori entrate ed ottemperare in maniera puntuale agli impegni europei, seguendo appunto strade alternative.

Ho già detto, infatti, e qui ripeto, che non mi convincono le osservazioni dell'opposizione, soprattutto per la loro contraddittorietà logica. Si può dire che le misure proposte da questo Governo per un rigoroso controllo del conti pubblici non sono efficaci; noi non siamo d'accordo, ma ciò ha una sua logica. Si può dire che le misure proposte da questo Governo sono insufficienti; noi non siamo d'accordo, ma ciò ha una sua logica. Ciò che non si può dire è che queste misure sono allo stesso tempo inefficaci e, per altro verso, eccessivamente rigorose. Tutto questo certamente non è possibile sostenere.

Un altro aspetto di rilievo delle norme novellate durante il cammino alla Camera riguarda il cosiddetto patto di stabilità interno. Con le norme introdotte alla Camera dei deputati è migliorato il rapporto tra lo Stato, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche nel loro complesso; è migliorato pur sempre con la finalità di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica che ci si è proposti. È migliorato sia sotto l'aspetto del procedimento, con un maggior coinvolgimento nella decisione degli enti interessati, sia nel merito, perché le norme oggi lasciano margini più ampi, sia nella qualità che nella quantità, alla spesa degli enti locali, privilegiando - ribadisco - le spese di investimento e tenendo invece in maniera molto serrata il controllo sulla spesa corrente, che è il problema della finanza pubblica italiana.

A questo proposito, l'ho già detto anche in Commissione, saluto con piacere l'introduzione di nuove forme di controllo sui bilanci, in particolare con l'intervento della Corte dei conti. L'anno scorso avevo presentato un emendamento apposito al riguardo, che non fu approvato; quest'anno il problema è stato sollevato in sede di prima lettura in Commissione e oggi si introducono degli elementi di controllo.

È necessario che in un sistema federale, in cui si privilegia l'autonomia decisionale dei vari organi delle pubbliche amministrazioni, in qualche modo ci siano delle esigenze di controllo che servano a razionalizzare la spesa pubblica nel suo complesso, a monitorarla al fine di perseguire gli obiettivi che ci si è proposti e soprattutto al fine di non effettuare interventi sulle specifiche autonomie degli enti interessati, collaborando invece con gli stessi al contenimento della finanza pubblica in generale. Mi sembra che si vada nella direzione giusta.

Un'altra misura significativa è stata quella tesa a migliorare l'utilizzo del fondo famiglia. Come è noto, la concessione dell'assegno è stata estesa ad ogni figlio nato o adottato nell'anno 2006 (mentre durante la nostra prima lettura la norma era riferita soltanto ai figli nati nell'anno 2005) e, soprattutto, è stato posto un tetto al reddito complessivo del nucleo familiare per potere usufruire di tale disposizione. Questa mi sembra una misura di importante sensibilità sociale.

Un'altra norma introdotta - e che cito perché ha costituito parte rilevante del dibattito anche sulla stampa e nella comunità politica - è quella del prelievo addizionale del 25 per cento sul reddito delle imprese, per esercenti altre professioni e su quello prodotto in forma associata per la produzione, distribuzione e vendita e rappresentazione di materiale pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza.

Si discute molto sull'effettiva incidenza di tale norma giacché in Italia esistono norme penali che vietano la vendita di materiale pornografico. Questa però è un'iniziativa nuova che sottolinea la penalizzazione della produzione, del commercio e della vendita di materiale pedo-pornografico, di cui si avvertiva la necessità nella nostra società. Si tratta di una norma che certamente ha un suo rilievo sociale e noi ci auguriamo possa avere, seppure per via indiretta, un importante riscontro anche sul piano economico.

Un'altra questione di rilievo concerne la fusione della società Infrastrutture Spa nella Cassa depositi e prestiti; una misura importante di razionalizzazione, da inquadrarsi tra le misure necessarie per accelerare gli investimenti in Italia, di cui sentivamo il bisogno. A proposito del Patto di stabilità, puntuale riferimento meritano l'esclusione da quest'ultimo dei cofinanziamenti dell'Unione Europea (una misura particolarmente richiesta dalle comunità locali e che qui trova un riscontro), nonché il miglioramento ed il potenziamento di alcuni interventi infrastrutturali.

Questo, in sostanza, è il senso della manovra finanziaria che ci apprestiamo a varare. Essa, come ho detto, contiene delle poste importanti e ci auguriamo possa servire, da un lato ad ottemperare agli impegni assunti in sede di Unione Europea, dall'altro a cogliere le opportunità di crescita che si delineano nell'orizzonte economico della nostra Nazione.

Colgo l'occasione per sottolineare che non è stato ancora possibile introdurre la razionalizzazione e la riforma organica dei contributi agricoli unificati. Parlamento e Governo hanno studiato a lungo una formulazione seria, che abbia copertura finanziaria e che sia idonea a venire incontro alle esigenze del comparto. La norma è quasi pronta e sta per essere definita in ogni suo dettaglio. Esprimiamo l'auspicio che essa possa essere approvata durante l'esame dei prossimi provvedimenti all'esame del Parlamento. (Applausi dei senatori Ciccanti e Pastore).

 

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Ciccanti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale sul disegno di legge n. 3614-B. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ciccanti.

 

CICCANTI, relatore sul disegno di legge n. 3614-B. Signor Presidente, signor Vice ministro, onorevoli colleghi, nel rimettermi per i dati più significativi relativi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle allocazioni delle partite di bilancio alla relazione scritta, mi preme integrare, con alcuni richiami molto sommari, gli aspetti più salienti e significativi di questo bilancio, riservandomi di intervenire più a fondo in sede di replica, sulla base degli stimoli che verranno dal dibattito che seguirà a questa fase di trattazione della manovra finanziaria.

Il primo rilievo che devo avanzare è che si tratta del bilancio terminale della XIV legislatura, dopo cinque anni di risanamento dei conti pubblici, in cui si sono dovuti fare i conti con una bassa crescita, tra le più penalizzanti degli ultimi anni per il nostro Paese.

È stato ricordato anche da autorevoli rappresentanti dell'opposizione che la manovra complessiva, stimata da alcuni statistici, di questo Governo è stata di circa 109 miliardi di euro, rispetto ai 65 miliardi di euro della manovra del centro-sinistra. Proprio in questa rilevante cifra sta tutta la drammaticità del sistema della finanza pubblica con cui abbiamo dovuto fare i conti; con ciò non si intende incolpare nessuno, ma solo prendere atto della realtà della situazione.

Noi abbiamo dovuto affrontare una difficoltà in più nel risanamento dei conti pubblici, perché la tenaglia dentro la quale ci siamo trovati è stata quella da un lato di imporre delle significative riforme in termini sociali, che avrebbero però comportato in qualche modo l'impegno di risorse finanziarie, e dall'altro di garantire la tenuta sotto controllo dei conti pubblici rispetto ai cosiddetti parametri di Maastricht.

Ebbene, fin dalla prima finanziaria questo Governo disse che non avrebbe fatto macelleria sociale. Il risanamento, quindi, doveva camminare parallelamente ad una politica di sviluppo e soprattutto ad una politica di salvaguardia dei redditi. Certamente le politiche di sviluppo si fanno riformando, ma - ripeto - molte riforme richiedono impegno di nuove risorse finanziarie.

La crescita del Paese, da quando ne abbiamo assunto la guida, ha registrato questi dati: 1,5 per cento nel 2001, 0,4 per cento nel 2002, 0,3 per cento nel 2003, 1,2 per cento nel 2004, zero per cento nel 2005. (Applausi del senatore Cambursano). Ogni critica basata su tali cifre che venga da una opposizione onesta intellettualmente trova nei dati stessi la risposta. Non è pensabile, infatti, ricorrendo soltanto al buonsenso, che dall'ingresso al Governo di Silvio Berlusconi, con tutti i mali che gli si possono imputare, di colpo l'economia sia scesa dal 3 per cento di crescita del PIL del 2000, alla metà sostanzialmente nello stesso anno, per scivolare allo 0,4 per cento dell'anno successivo.

Il peggior Governo, che ce la mettesse tutta per rovinare l'economia, non riuscirebbe a fare…

 

CHIUSOLI (DS-U). Voi siete capaci di questo ed altro!

 

CICCANTI, relatore sul disegno di legge n. 3614-B. Grazie. Sta di fatto che abbiamo ereditato la situazione che ho descritto proprio da chi è stato capace di fare questo ed altro. È proprio vero: abbiamo ereditato una difficoltà di carattere strutturale del Paese che, quando cresceva…

 

GARRAFFA (DS-U). Siete stati per cinque anni al Governo! (Richiami del Presidente).

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, cos'è questa partenza così a razzo?

 

CICCANTI, relatore sul disegno di legge n. 3614-B. Quando la crescita era del 3 per cento nel 1999 e nel 2000 non venivano fatte le riforme necessarie.

 

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, la prego di controllare il tempo, perché è già scaduto.

 

CICCANTI, relatore sul disegno di legge n. 3614-B. Chiedo scusa, non sapevo di avere un tempo così…

 

PRESIDENTE. È il famoso discorso della coperta che ho fatto prima, ma mi hanno detto che non c'era problema.

 

CICCANTI, relatore sul disegno di legge n. 3614-B. Concludo con una valutazione molto sommaria.

Dobbiamo fare i conti con questa situazione, con un debito pubblico di 1.400 miliardi di euro, con una rigidità del bilancio, con una difficoltà - caso forse unico in Europa - di ordine demografico relativa all'anzianità della popolazione, con costi dei servizi sociali più alti che negli altri Paesi e con una popolazione attiva molto bassa che non consente di…

 

PRESIDENTE. Potrà proseguire in sede di replica, senatore Ciccanti.

 

CICCANTI, relatore sul disegno di legge n. 3614-B. Termino con queste indicazioni sommarie, signor Presidente, riservandomi in sede di replica di affrontare meglio i singoli aspetti. (Applausi dai Gruppi UDC, AN e FI).

 

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Morando, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale sui disegni di legge nn. 3613-B e 3614-B. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il senatore Morando.

 

MORANDO, relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613-B e 3614-B. Signor Presidente, la manovra, comprensiva di legge di bilancio e di legge finanziaria, a questo punto ha assunto finalmente un assetto definitivo: ce n'è voluto quest'anno, perché gli interventi modificativi, anche in modo significativo, dell'entità della manovra sono stati ripetuti, insistiti e significativamente innovativi rispetto ai testi precedenti. Tuttavia, ora possiamo formulare un giudizio.

La domanda che ci dobbiamo porre è se questa manovra è ciò che serve a questo Paese. Per rispondere credo che sia opportuno preliminarmente dare uno sguardo rapidissimo, perché i minuti sono pochi, alla realtà del Paese stesso.

In primo luogo, l'Italia cresce molto poco. Il senatore Ciccanti poco fa ha ricordato puntualmente l'andamento della crescita del prodotto interno lordo e naturalmente quei numeri sono esatti. In buona sostanza, possiamo descrivere la situazione così: il Paese oscilla tra la recessione dell'ultimo trimestre del 2004 e del primo trimestre del 2005 (il prodotto interno lordo è diminuito per sei mesi, quindi anche tecnicamente è corretto parlare di recessione) e la stagnazione dei mesi successivi che probabilmente porterà ad una crescita zero nel 2005.

Il Paese, soprattutto sotto il profilo della sua capacità produttiva, perde quote di commercio mondiale - sta succedendo ormai ininterrottamente da dieci anni - secondo un ritmo che per certi aspetti non è esagerato definire drammatico.

In secondo luogo, il Paese è sempre più ingiusto, non soltanto perché nella distribuzione del reddito la quota disponibile di reddito per l'ultimo decile della popolazione italiana cresce ad un ritmo intenso nel corso di questi anni mentre il reddito disponibile del primo decile, cioè quello della popolazione più debole dal punto di vista reddituale, non cresce affatto, anzi diminuisce, quindi le distanze sociali stanno aumentando, ma per una ragione che considero più rilevante, signor Presidente.

Un bambino che nasca domani mattina in una famiglia che abbia almeno un genitore laureato, signor Presidente, in Italia ha una probabilità di laurearsi durante la sua vita da adulto sette volte superiore rispetto a quella di un bambino che nasce in una famiglia nella quale il livello di istruzione dei genitori non raggiunga il diploma di scuola media secondaria superiore. Lo sottolineo: sette volte questa probabilità a favore del bambino "più fortunato".

Faccio notare che nel Paese del darwinismo sociale, che non conosce lo Stato sociale secondo il modello europeo, cioè gli Stati Uniti d'America, questa stessa proporzione, in termini di responsabilità, è di 4,5 volte a favore del bambino più fortunato: 4,5 contro 7! La mobilità sociale è bloccata in Italia fondamentalmente per questa ragione: perché il sistema di promozione rappresentato, sul versante della formazione, dal sistema della pubblica istruzione non funziona e ha risultati tragici. Nella società della conoscenza chi non sa, domani sarà emarginato e quindi è questa la fonte di emarginazione fondamentale.

Il nostro è un Paese che ha un enorme debito pubblico, come tutti sappiamo, e la cui finanza pubblica sta conoscendo un nuovo peggioramento: la finanza pubblica è tornata in un' area di instabilità perché, come già sappiamo, nel 2005 avremo un dato a consuntivo per cui, per la prima volta negli ultimi dieci anni, il volume globale del debito tornerà ad aumentare. Lo farà sicuramente come, dicono anche i dati dello stesso Governo per il 2006.

E infine questo è un Paese nel quale, essendo la finanza pubblica tornata in un area di così grave instabilità, registriamo un livello della cosiddetta compliance fiscale tra cittadino e Stato in grave caduta, fondamentalmente a causa del ricorso sistematico ai condoni. Questa è la situazione del Paese che abbiamo di fronte.

La legge finanziaria e la legge di bilancio, la manovra al nostro esame, rappresentano ciò di cui un Paese in questa situazione ha bisogno? Noi qui ci dobbiamo occupare soltanto - e a questo mi atterrò - di discutere le modifiche che sono state introdotte dalla Camera dei deputati: avrei altri argomenti da usare per affrontare ognuna delle questioni aperte dalla descrizione del Paese che ho appena fatto, ma mi riferirò alle innovazioni introdotte nella manovra durante la lettura alla Camera dei deputati.

Questa manovra non è ciò che serve, in primo luogo sotto il profilo del sostegno alla crescita: prendiamo ad esempio la cosiddetta Agenda di Lisbona. Sapete tutti di cosa sto parlando: le politiche per la crescita nella società della conoscenza sono in primo luogo politiche per lo sviluppo della conoscenza, per la creazione, per la diffusione di informazione e conoscenza. Bene: nella versione che noi abbiamo esaminato qui al Senato la sostanziale impossibilità finanziaria di attuare il piano predisposto dal Governo per l'Agenda di Lisbona, era nascosta sotto quella che possiamo chiamare una "foglia di fico".

Secondo il testo licenziato dal Senato, i 3 miliardi di euro rivenienti - qualora rivenissero - da un eccesso di dismissione patrimoniale rispetto ai programmi, saranno destinati al finanziamento dell'Agenda di Lisbona.

Una foglia di fico, signor Presidente, colleghi della maggioranza, perché risultava evidente che il Governo già non è stato capace di fare le dismissioni programmate; figuratevi se sarebbe stato capace nel 2006 di fare 3 miliardi in più delle dismissioni programmate!

Tuttavia a volte anche le foglie di fico servono per nascondere qualcosa, mascherare una realtà antipatica. Cosa è accaduto alla Camera? Hanno appunto tolto la foglia di fico e quello che si vede è effettivamente una vergogna: infatti il Governo ha predisposto un piano per l'Agenda di Lisbona, degno della massima attenzione. Lo voglio dire per apprezzamento anche di coloro che si sono dedicati alla sua stesura. Ovviamente dal mio punto di vista non è interamente condivisibile, ma quel piano per l'Agenda di Lisbona ha un'asse interessante e per molti aspetti anche condivisibile.

Cosa stabilisce nella decisione della Camera la legge finanziaria? Tutto ciò che verrà da dismissioni dovrà andare a riduzione del debito e il finanziamento del piano per l'Agenda di Lisbona è rinviato alle prossime leggi finanziarie. Ma noi sappiamo, cari colleghi, signor Presidente, che le prossime leggi finanziarie saranno presentate non so da quale Governo, ma certamente non da questo! Su questo punto vi è quindi una rinuncia del Governo e della maggioranza di centro-destra di questa legislatura ad operare. Vi è poi l'intervento realizzato sull'accantonamento del TFR verso i fondi pensione integrativi.

A mio avviso, lo spettacolo offerto dalla maggioranza di centro-destra e dal Governo in proposito è davvero impressionante perché per il sostegno alla sviluppo la creazione concentrata nel tempo, immediata, di forti fondi pensione integrativi è essenziale. In Italia non vi sono quegli investitori istituzionali che dovunque, nel mondo occidentale, sono costituiti esattamente da forti fondi pensione. Ne abbiamo bisogno per l'aspetto economico; ne abbiamo ancora più bisogno sotto il profilo sociale perché è noto a tutti che, con la riforma delle pensioni del 1995, se non facciamo partire - diceva la legge del 1995 - immediatamente i fondi pensione integrativi, tra 15-20 anni noi avremo un'intera generazione di lavoratori che avranno prestato servizio per trentacinque, quaranta anni, durante tutta la loro vita, e che avranno una pensione da fame, con un tasso di sostituzione pensione rispetto all'ultimo salario che dall'attuale 70 per cento con il metodo retributivo passerà al 40, massimo al 50 per cento con il metodo interamente contributivo.

Economicamente e socialmente far partire i fondi pensione integrativi è quindi essenziale. Ma in Italia, per far ciò, bisogna che a quello scopo sia destinato l'accantonamento del TFR: non possiamo, infatti, aumentare ancora il risparmio contributivo dei lavoratori italiani che già risparmiano per la previdenza più di qualsiasi altro lavoratore al mondo. Quindi, è essenziale creare le condizioni per questo passaggio: dal TFR attuale al fondo pensione integrativo.

Cosa stabilisce con la decisione della Camera la manovra finanziaria? Questo non avverrà nemmeno nel 2005, cioè dopo 10 anni. Il centro-sinistra aveva maturato una responsabilità grave non facendo partire i fondi pensione; il centro-destra termina la sua legislatura, non fa partire i fondi pensione e rinvia tutto addirittura al 2008. (Applausi del senatore Brunale). È qualcosa di veramente irresponsabile. Ci stiamo assumendo di fronte al Paese la responsabilità di non avere un soggetto investitore essenziale al suo sviluppo e di avere domani una generazione di lavoratori poveri, dopo una vita di lavoro, quando andranno in pensione.

La legge finanziaria, in secondo luogo, non è ciò che serve dal punto di vista specifico della gestione della finanza pubblica. Su questo aspetto voglio ricordare soltanto che vi sono stati alla Camera alcuni interventi, anche positivi, per modificare il cosiddetto Patto di stabilità interno, ma resta inalterato, anzi per certi aspetti addirittura aggravato, la natura del Patto di stabilità interno, quello che lega la finanza centrale alla finanza regionale e locale. Qual è il problema? Molto semplicemente, tra il 1996 ed il 2001 il Patto di stabilità interno era fondato sulla logica del saldo.

Lo Stato centrale diceva al Comune ed alla Provincia: tu, Comune, devi realizzare il prossimo anno, nel rapporto tra entrate e uscite, il seguente obiettivo. Si discuteva su quel numero, si litigava, c'erano anche allora grandi divisioni tra Comuni e Stato centrale; alla fine, però si definiva un obiettivo espresso in termini di saldo, cioè di differenza tra entrate e uscite. Che cosa fa il Governo nel 2002, quando si insedia la maggioranza di centro-destra? Passa da un Patto di stabilità interno, fondato sui saldi, ad un Patto di stabilità interno fondato sul tetto di spesa. Il risultato lo vediamo questo anno.

Le prime simulazioni ci dicono che i Comuni malgovernati spendono e spandono a destra e a sinistra; i Comuni che sprecano davvero, quelli contro cui il ministro Tremonti ha giustamente lanciato i suoi strali nel corso di questi mesi, rispetteranno con facilità il Patto di stabilità espresso in termini di tetto di spesa. Tali Comuni hanno del grasso su cui agire prima di arrivare ad incidere sulla parte sensibile del loro bilancio, quella che serve per garantire davvero i servizi.

I Comuni ben governati sono in una situazione nella quale devono fare assurde operazioni di esternalizzazione, aumentando nel lungo periodo la spesa per stare dentro ad un Patto di stabilità che li penalizza. Ma un patto di stabilità interno, che dovrebbe produrre virtù finanziaria e che invece premia i peggiori e penalizza i migliori, è un'assurdità.

Su questo punto, purtroppo, la norma è rimasta inalterata e abbiamo invece un ulteriore irrigidimento del bilancio rappresentato da questa scelta, che trovo gravissima, di mettere limiti di spesa espressi in dodicesimi. Naturalmente questo significa che il bilancio, già irrigidito dalla scelta di ridurre i fondi di riserva, diventa qualcosa di veramente ingestibile: al primo incidente di percorso, il bilancio salta e si determinano eccedenze di spesa.

A questo proposito è intervenuta la decisione della Camera di aggiungere al testo la fusione di ISPA nella Cassa depositi e prestiti. Credo che il Governo dovrebbe al riguardo fornire delucidazioni, perché abbiamo una società ISPA (che non è parte del conto consolidato della pubblica amministrazione), che si fonde in un'altra società Cassa depositi e prestiti che è invece consolidata nel medesimo conto.

Quali sono gli effetti di tale fusione dal punto di vista del deficit e del volume del debito? Tali effetti, che non sono calcolati nella relazione tecnica, certamente ci sono, perché una società che è fuori dal conto entra in una società che è dentro il conto delle pubbliche amministrazioni. Quindi, è chiaro che ci sono degli effetti finanziari. Il Governo nasconde questa manovra dietro l'assenza di dati in relazione tecnica, ma questo non toglie che il problema esista.

Infine, la manovra al nostro esame non è ciò che serve, nemmeno sul versante delle liberalizzazioni del nostro sistema economico: lo dimostra la norma inserita dalla Camera, che proroga i termini per ridurre la partecipazione di ENI in SNAM Rete Gas, nel senso che tale partecipazione potrà permanere per un più lungo periodo di tempo, e questa è una norma chiaramente favorevole al mantenimento di una situazione di monopolio. Abbiamo norme per il rafforzamento - ma sarebbe meglio dire il mascheramento - della cosiddetta golden share a favore della presenza dello Stato e del mantenimento del controllo in capo allo Stato di società partecipate dallo Stato stesso.

La manovra al nostro esame non è ciò che serve, nemmeno sotto il profilo delle politiche sociali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma 410 inizia in questo modo: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali...» Vi ricordate il Patto per l'Italia? La legislatura si aprì sulla base della premessa che sarebbe stata la legislatura della riforma degli ammortizzatori sociali, nel senso che si sarebbe creato un sistema universale di ammortizzatori sociali.

La manovra di bilancio contiene una norma, il comma 410, che inizia in questo modo: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali». Credo che non ci sia da formulare altro commento. Ma sotto il profilo delle politiche sociali vorrei aggiungere che si tratta di una manovra che è stata corretta alla Camera nel senso di usare, in modo a mio avviso negativo e controproducente rispetto alle politiche sociali, la dotazione di 1.140.000.000, destinata per volontà del Governo e della maggioranza alle politiche per la famiglia. Insisto su questo punto.

Dal momento che avete i soldi solo per un anno, cioè per il 2006, ma sono tanti, abbiamo proposto di usarli per una dotazione in conto capitale delle famiglie, cioè per la politica della casa per le giovani coppie, che non si formano perché non hanno una casa e non vogliono vivere presso i genitori di lui o di lei.

Avete scelto la strada dei bonus bebè, che a mio avviso è del tutto inconcludente. Non esito a dire che a mio avviso si tratta di norme che vanno sostanzialmente abrogate, perché non hanno alcun carattere strutturale per aiutare davvero la famiglia, di cui pure vi riempite la bocca.

Infine, non è quello che serve sul versante delle politiche fiscali. Mancava il condono per il 2003 e il 2004, adesso c'è. Definitivamente, in un Paese nel quale il livello di compliance fiscale è stato compromesso dai condoni, la legislatura termina con un nuovo condono. Non c'era miglior modo per commentare la politica fiscale di questo Governo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e del senatore Betta).

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Acciarini, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G5. Ne ha facoltà.

 

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, inizio il mio intervento dando una buona notizia alla scuola, all'università e al mondo della ricerca italiana.

Il provvedimento che stiamo per esaminare e che giungerà a conclusione in questi giorni è l'ultima finanziaria targata Moratti, che riguarda appunto il mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Il Ministro va verso altri lidi e presumibilmente usa il Ministero in questo momento solo per gli atti funzionali alla propria campagna elettorale.

Certamente però le buone notizie finiscono qui. Si parlerà poi in un altro intervento del nostro Gruppo dei problemi relativi all'università e alla ricerca. Quando questo testo diventerà definitivo, avremo una conferma della politica di contenimento della spesa in tutto il settore, che è registrabile ormai in un dato certo: più di un miliardo di euro in meno nel bilancio di previsione, rispetto all'assestamento del 2005.

Elenco ora i punti più delicati di questa riduzione, dove avviene il taglio, dove si incide su elementi di qualità della scuola. Cito innanzitutto il Fondo per l'offerta formativa: è la risorsa a cui le scuole possono e debbono attingere per gestire la propria autonomia. Nell'ultima finanziaria del Governo di centro-sinistra, quella del 2001, questo Fondo aveva una dotazione di 260 milioni di euro (ho trasformato in euro la cifra espressa allora in miliardi di lire), oggi è di 181 milioni di euro. Come vedete, c'è stata una riduzione molto forte, malgrado - e lo dirò poi altre volte - l'inflazione e l'aumento degli studenti nelle scuole.

Vi è stata anche una riduzione per i fondi delle supplenze di 200 milioni di euro. Non è in questo modo che si attaccano gli sprechi. È giusto volere che gli insegnanti non stiano a casa, se non in caso ovviamente di malattia o di seri motivi di famiglia, ma è grave lasciare le scuole nella condizione di non poter provvedere alla vigilanza quando gli insegnanti mancano. Questo è un fatto che qualunque scuola oggi può documentare.

I tagli delle risorse sono destinati anche ad uffici centrali e periferici del Ministero, ridotte nella politica complessiva del taglio apportato. Si riducono in questo modo i trasferimenti delle risorse alle scuole, che garantiscono gli interventi integrativi per gli alunni disabili, le spese per il funzionamento amministrativo didattico, per l'acquisto delle attrezzature, le spese per l'igiene e la sicurezza, per il personale docente e ausiliario tecnico-amministrativo.

Ecco parliamo proprio del personale. Ho sintetizzato i dati, anche se sarebbe interessante per tutti un'analisi più ampia. Rispetto al momento in cui il centro-destra è andato al Governo si registrano ben 70.000 posti in meno per i docenti e più di 30.000 in meno per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Ogni tanto il Ministro annuncia dei piani. Stendo un velo pietoso, anche perché normalmente quando ne parlo i colleghi della maggioranza si innervosiscono. Ricordo che solo pochi milioni di euro sono stati stanziati a fronte della promessa di un piano straordinario di 8 miliardi di euro che avrebbe dovuto finanziare le trasformazioni annunciate, con grande clamore e molti spot televisivi, dal ministro Moratti.

In questa finanziaria non c'è traccia del piano triennale di assunzione per il personale a tempo indeterminato, previsto peraltro da una legge vigente, la n. 143 del 2004. Quindi, se, ad esempio, nel prossimo anno 20.000 insegnanti, come probabile, ma sto tenendo bassa la previsione, andranno in pensione, dovranno essere sostituiti da personale precario.

Esiste un piano per l'edilizia scolastica, ma manca il decreto ministeriale per la ripartizione dei mutui relativi all'annualità del 2005. Tale anno si sta per chiudere, ma questo piano non esiste, non si sa che fine abbia fatto. Lo chiedo di nuovo in questa sede, perché in Commissione il Ministro ha ritenuto di non rispondermi: dove è finita la disposizione che nella legge finanziaria 2005 prevedeva lo stanziamento annuo di 31 milioni di euro per i mutui relativi all'edilizia scolastica, previsti dalle leggi nn. 23 del 1996 e 362 del 1998?

È una finanziaria che, come tutte le altre, continua ad attestare la volontà di stringere, di ridurre le risorse ad una scuola cui si chiede, giustamente, sempre di più. Poco fa il collega Morando indicava, e io sono pienamente d'accordo con lui, la scuola e l'università, cioè tutto il mondo della formazione, come uno dei grandi elementi con cui ad ogni generazione si dovrebbe dare la possibilità di ridistribuire le carte, cioè di avere un diverso assetto rispetto ad una società sclerotizzata sempre nei medesimi ruoli. Ma per fare questo, ci vuole coraggio, ci vogliono scelte. Non bisogna continuare su questa strada.

Ritengo che la scuola stia crescendo. A volte, sento colleghi del centro-destra confrontare provvedimenti di legislature diverse e che avevano comunque una portata differente. I dati che ho citato indicano che alla scuola è stato tolto. Ci viene detto che anche noi abbiamo fatto delle politiche di contenimento del personale. Sarebbe però grave non accorgersi che l'andamento demografico scolastico è cambiato. Fino al 2000-2001 c'è stato un calo della popolazione scolastica, dopo tale biennio, una crescita, certamente anche per la significativa presenza degli allievi con cittadinanza non italiana, che rappresentano ormai il 4 per cento. Ma non si può continuare a ragionare, come sembrerebbe fare il Ministro, citando cifre assolute (peraltro, ho evidenziato dei numeri e ho dimostrato che c'è un segno meno) che vanno legate al valore della moneta, quindi all'inflazione, e al numero degli alunni, uno dei punti fondamentali da tener presente.

Quanto sto dicendo credo dimostri la necessità di una svolta, di un cambiamento. Occorre dare un nuovo segnale. La scuola è stata troppo a lungo umiliata da una politica condotta in modo miope e spilorcio. Bisogna avere una scuola cui chiedere e dare molto, perché nella scuola e, in generale, nella formazione, c'è il futuro del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Betta).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

 

DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, la manovra finanziaria 2006, che torna al nostro esame dopo il passaggio alla Camera, contiene in modo chiaro la strategia fallimentare del Governo Berlusconi sulla politica dei trasporti.

Si tagliano i fondi alle ferrovie per il triennio, rinviando ben 20 miliardi di investimenti al 2009. Solo nel 2006, per fare un esempio, si taglia il 92 per cento delle risorse previste. Il risultato sarà uno stop autentico agli investimenti sulla rete ferroviaria esistente, sulla sicurezza e sul materiale rotabile, soprattutto quello al servizio dei pendolari.

Anche il grave incidente ferroviario di ieri alla stazione di Roccasecca, con 56 feriti, di cui alcuni gravissimi (il secondo grave incidente nell'anno 2005), testimonia di un problema emergente che ha bisogno di investimenti. La sicurezza ferroviaria invece sarà bruscamente rallentata da questa manovra finanziaria.

Ancora di più voglio sottolineare che il comma 67 prevede che la vigilanza sulla sicurezza delle ferrovie venga attribuita all'autorità per i lavori pubblici, organismo che deve vigilare sulla corretta attuazione della legge Merloni in materia di appalti. Questo significa aver snaturato il senso e la funzione fondamentale, che ci viene richiesta da un Regolamento europeo, di controllo sulla sicurezza ferroviaria.

Questa manovra finanziaria, invece, purtroppo destina 2,3 miliardi di euro per far solo partire - non realizzare, solo partire - nuove tratte ad alta velocità, come ad esempio la Milano-Genova, che non sono prioritarie nel nostro piano di investimenti.

In questa legge finanziaria si confermano i tagli all'ANAS: circa il 50 per cento delle risorse, che, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Pozzi, lo costringeranno nel 2006 a sospendere ben il 60 per cento delle gare e dei cantieri in corso.

Si tagliano i fondi all'ANAS e si danno 2,3 miliardi di euro per grandi opere della legge obiettivo; anzi la Camera di queste risorse poi ne destina una buona parte ad opere d'interesse locale, con scelte molto discrezionali che comunque rendono l'idea di quali siano ancora una volta le esigenze reali dei nostri territori.

Ma la vera novità del testo al nostro esame sono i fondi che vengono assegnati all'autotrasporto: ben 475 milioni di euro in totale, sotto varie forme di agevolazioni ed incentivi. Un sostegno che spazza via, una volta per tutte, le vuote parole usate in queste settimane più volte dal Governo, che, per giustificare la partenza dei cantieri in Val di Susa per l'alta velocità Torino-Lione, dichiarava di puntare e volere la crescita del trasporto ferroviario.

Con questa manovra il Governo dimostra concretamente che l'unica cosa che vuole è l'incremento del trasporto su strada. Queste risorse invece dovrebbero andare a sostenere le autostrade del mare e l'intermodalità, anche aiutando i Tir ad intraprendere questa alternativa in modo concreto. Ma a queste innovative soluzioni di mobilità per le merci la manovra non destina alcuna risorsa. Quindi, continuerà la congestione sulle nostre strade.

Non vi sono risorse per la mobilità urbana e pertanto i nostri cittadini che si muovono nelle grandi e medie città italiane continueranno ad essere congestionati ed in fila come oggi. Non si rifinanzia il piano della sicurezza stradale, mentre smog, congestione e file sono vissuti ogni giorno dai cittadini come un grave problema da risolvere.

Già il collega Morando ha parlato di questa unificazione, di questa fusione tra ISPA e Cassa depositi e prestiti. Voglio ricordare che, quando nacque, ISPA sembrava la soluzione del problema agli investimenti delle grandi opere, che adesso vengono attribuite interamente alla garanzia della Cassa depositi e prestiti, senza peraltro quantificare quanto ciò produrrà un debito futuro e quanto snaturerà - ritengo - la stessa vocazione della Cassa depositi e prestiti, da sempre una cassa fondamentale per i nostri enti locali, che la stessa manovra finanziaria taglia.

Quindi, il risultato concreto di questa manovra è un incremento del peso negativo ambientale nei trasporti e l'assenza di ogni strategia e selezione nel campo delle grandi opere (almeno in quest'ultima legge finanziaria era lecito aspettarsi dal Governo che scegliesse, tra le 235 grandi opere promesse, quali sono le cinque sulle quali intende effettivamente puntare); soprattutto, continueranno e aumenteranno i disservizi per la mobilità dei cittadini, che riguarderanno sia il trasporto ferroviario, sia la rete stradale.

Quindi, possiamo parlare di un fallimento complessivo e di assenza totale di una politica dei trasporti sostenibile, che il Governo Berlusconi non ha mai impostato. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U e DS-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, sono sbalordito per aver sentito all'inizio di questa discussione il senatore Tofani chiederle di interpellare il Ministro dei lavori pubblici per conoscere la causa del grave incidente ferroviario di ieri ed i motivi per cui tali fatti si ripetono da non poco tempo. Il senatore Tofani dovrebbe avere il buon gusto di leggersi questa legge finanziaria perché vi troverebbe la spiegazione del perché le nostre Ferrovie sono diventate tra le più pericolose d'Europa.

I tagli operati al comparto, di cui parlava poc'anzi la senatrice Donati, e quelli realizzati in generale al sistema stradale e all'ANAS incidono direttamente sulle condizioni di sicurezza; si sommano ai tagli già operati l'anno scorso e, per quello che ci è dato sapere, l'anno prossimo le condizioni di sicurezza sulle linee ferroviarie e sulle strade saranno profondamente peggiorate rispetto a quelle di adesso. Per le Ferrovie dello Stato, dopo aver effettuato i tagli di cui si parla, al comma 88 del disegno di legge finanziaria è indicato un beneficio di sanatoria di abusi edilizi. Si dice che tutte le opere compiute dalle Ferrovie dello Stato, in qualunque epoca, sono considerate sin dall'origine in perfetta regola con i piani regolatori.

Si dice anche che tale sanatoria opera anche se nel frattempo le opere sono state vendute a privati e che, se per caso accade che nei prossimi tre anni le opere vengano vendute sempre a privati, essi potranno chiedere, come già oggi fanno le Ferrovie dello Stato, una sanatoria.

Ci si domanda che fine faccia la sicurezza. Verificate quanto scritto al comma 67 a proposito della sicurezza. Senatore Tofani, si dice che da oggi in poi l'autorità che vigilerà sulla sicurezza delle Ferrovie dello Stato sarà l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, quella a cui si rivolgono le società per ottenere conferme e accertamenti rispetto alla loro consistenza patrimoniale o alla possibilità di accedere a gare. Questa è l'Autorità a cui il Governo demanderà il compito di vigilare sulla sicurezza delle reti ferroviarie.

Il comma 78, poi, contiene un elenco di opere strategiche di cui mi limiterò a citarne solo alcune. Detto comma afferma che è autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. Tra le opere strategiche sono menzionate: la realizzazione del «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», il completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola», e potrei proseguire. Queste sono le opere statali di cui parla questa legge finanziaria.

Contemporaneamente si sopprime ISPA, senza dire niente. Si dice che ISPA cessa il suo funzionamento e non si sa che fine farà tutto quello che ISPA aveva messo in cantiere per quanto riguarda gli investimenti delle Ferrovie dello Stato per l'Alta velocità.

C'è una serie di misure - commi 393 e seguenti - che riguardano il trasporto pubblico locale, di cui non si è mai parlato, né in Commissione né in Aula, né alla Camera né al Senato. Per dire che cosa? Per dire che viene prorogato il sistema di affidamento diretto già esistente fino al 2006. Si stabilisce che i privati che si trovano in questa situazione possono usufruirne senza nulla chiedere, ma se per caso si tratta di un soggetto pubblico, questo deve cedere il 20 per cento dei propri servizi a terzi. In sostanza, si mantengono i monopoli, ma si vuole che siano privati. Io sono contro i monopoli privati e anche pubblici, ma almeno diamo le stesse prerogative ai monopoli privati e a quelli pubblici!

Ancora, ai commi 583 e 591, riguardanti il project financing per insediamenti turistici, si stabiliscono norme derogatorie rispetto a tutto quello è che stato previsto con la legge Lunardi, la n. 166 del 2001, e con il decreto-legge n. 190 del 2002, relativamente al modo di accedere al project financing.

Infine, al comma 572 - vi prego di leggerlo - che è un comma che si riferisce al "servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta" - si stanziano risorse per consentire il regime di agevolazione all'acquisto di decoder. E si afferma in un passo che i decoder da comprare, per i quali si può quindi avere il finanziamento, sono quelli "a canale interattivo, attivato su linea telefonica analogica commutata, supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V 90/V 92, fino a 56 kbits, ovvero una velocità almeno equivalente…". Ci mancava poco che indicassero il nome e la ditta che lo fabbrica. Si sa che questi decoder sono fabbricati da una ditta di proprietà di Piersilvio Berlusconi! (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha facoltà.

 

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, colleghi senatori, il passaggio alla Camera non ha conferito alla legge finanziaria del 2006 quella spinta, di cui ha parlato il presidente Ciampi, su cui hanno concordato i due schieramenti di maggioranza e di opposizione, necessaria a contribuire ad una ripresa economica dell'Italia.

Vorrei ricordare rapidamente qual è la situazione dell'Italia a fine 2005. Lo ricordava anche il relatore Ciccanti: avremo una crescita pari a zero; si riduce fortemente la quota di commercio estero italiano; abbiamo il debito pubblico più grande d'Europa; la mobilità sociale è bloccata; il tasso di fertilità è il più basso d'Europa.

L'Italia ha però anche grandi risorse nelle banche di affari di Londra: nella sala cambi su tre operatori uno è italiano. Al MIT di Boston abbiamo centinaia di ricercatori italiani. Al Museo d'Arte Moderna di New York il design è dominato dagli architetti italiani. Nella moda e nella cucina abbiamo un dominio dello stile italiano nel mondo. Abbiamo grandi risorse per storia, natura, capitale umano.

La finanziaria, allora, avrebbe dovuto affrontare i problemi e valorizzare le risorse cui mi sono richiamato nelle grandi linee. Purtroppo, la finanziaria non fa questo, e voglio citare solo alcuni esempi. C'è una riduzione del costo del lavoro di un punto percentuale, una misura senz'altro positiva, ma tardiva e inadeguata. Noi abbiamo proposto che il costo del lavoro fosse ridotto di tre punti percentuali, perché questo avrebbe dato impulso all'economia e avrebbe aumentato l'occupazione.

 

Presidenza del vice presidente MORO (ore 18,12)

 

(Segue BATTAFARANO). Abbiamo anche indicato in che modo finanziare l'operazione: poiché un punto del costo del lavoro costa 2 miliardi di euro, sarebbe stato sufficiente utilizzare i 6 miliardi di euro sprecati con la finanziaria di quest'anno per ridurre le tasse ai redditi più elevati, una misura che non è servita a dare impulso all'economia e alla crescita del Paese.

Ancora, una misura che ha funzionato in questi anni, introdotta dai Governi di centro-sinistra e mantenuta nella prima fase anche dal Governo di centro-destra, è di prevedere in edilizia una deduzione fiscale del 36 per cento per quanto riguarda la ristrutturazione degli alloggi e l'IVA al 10 per cento. Ciò ha permesso in questi anni l'emersione di una serie di attività economiche prima in nero, quindi - ripeto - una misura che ha funzionato. Ebbene, che cosa fa il Governo? Eleva al 41 per cento la deduzione fiscale, ma porta l'IVA sui materiali dell'edilizia al 20 per cento: è facile prevedere che tale misura porterà daccapo nel sommerso queste attività edilizie e non darà certo impulso all'economia.

Vi è poi la rinunzia a far partire dal 1° gennaio la riforma della previdenza complementare, la qual cosa sottrae due anni di pensione contributiva ai giovani, per le ragioni che ricordava poco fa il senatore Morando, e impedisce anche di arricchire i fondi pensione che in altri Paesi, in particolare quelli anglosassoni, sono invece investitori istituzionali e quindi contribuiscono alla crescita dell'economia e della competitività.

Ho richiamato questi esempi per indicare in che modo si poteva dare impulso all'economia e alla crescita. Purtroppo, invece, la legislatura si conclude senza la riforma degli ammortizzatori sociali. In Commissione lavoro al Senato abbiamo il cimitero degli elefanti, l'atto Senato n. 848-bis: tutto ciò che non si farà sta là dentro. Quindi, il Governo ha indebolito i lavoratori nel posto di lavoro con la legge n. 30 e non li rende più forti nel mercato del lavoro con una buona riforma degli ammortizzatori sociali.

C'è poi la Strategia di Lisbona: il comma 358 segna la rinunzia ad utilizzare le intelligenze degli italiani per far sì che l'Italia sia più attiva nella società della conoscenza. È un'occasione persa: purtroppo è la conclusione negativa di cinque anni negativi di politica economica.

All'indomani delle prossime elezioni ci sarà un nuovo Governo; seguirà una diversa politica economica nel segno della coesione sociale e nazionale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiusoli. Ne ha facoltà.

 

CHIUSOLI (DS-U). Signor Presidente, in dieci anni di vita parlamentare ho evitato accuratamente anche soltanto di sfiorare in Aula, salvo che per interpellanze ed interrogazioni, questioni che potessero essere collegate ad interessi particolari di collegio elettorale e con sostanziale pudore politico ho soltanto toccato le questioni giuste e lecite del più ampio territorio regionale.

Se oggi ho chiesto al mio Gruppo alcuni minuti in discussione generale è per rendere evidente un'indecente parzialità politica di cui il Governo ha intriso la legge finanziaria, sulla quale spenderò soltanto poche considerazioni generali e specifiche riferite alle attività produttive.

Ormai il metodo che il Governo ha istituzionalizzato delle finanziarie con fiducia a raffica rende pressoché vano il lavoro parlamentare ed umilia deputati e senatori in una situazione nella quale chi vuole lavorare con serietà ed approfondimento vede resi inutili la proposta ed il confronto parlamentare: opposizione coercita e maggioranza imbavagliata.

Nel merito delle questioni riguardanti le attività produttive, voglio qui soltanto evidenziare alcune norme particolarmente significative, a cominciare dalle certo numerose diminuzioni di stanziamento previste: i fondi per il turismo e per l'ENIT, tanto per citarne alcune, oppure quelli per l'Ente nazionale per l'energia alternativa, a proposito di impegni sbandierati. Intendo, però, sottolineare una perla straordinaria, nel complimentarmi con i colleghi di maggioranza della Provincia di Gorizia.

Infatti, mentre vengono incrementati di 15 milioni di euro i fondi a livello nazionale per gli interventi agevolati alle imprese, la sola Camera di commercio di Gorizia riceve un incremento del fondo destinato alla promozione dell'economia provinciale di 4 milioni di euro. Una cifra pari ad oltre il 25 per cento dell'incremento nazionale complessivo. Complimenti vivissimi! Ma dove si trova qui un'equilibrata azione di governo dell'economia? E questa è soltanto la punta dell'iceberg.

Siete riusciti, persino in questo momento economico quantomeno difficile che attraversano le famiglie e le imprese italiane, a creare, in campo energetico, un combinato disposto di norme, dai commi 485 a 493, capaci, come denuncia con toni allarmati l'Autorità indipendente per l'energia elettrica e il gas, di provocare un inevitabile aumento delle bollette elettriche al consumatore finale pari a oltre lo 0,4 per cento.

I tagli alla SOGIN e i nuovi canoni che avete introdotto per le società che gestiscono i grandi impianti, producono esattamente questo inevitabile, brillante risultato e l'Autorità non può evidentemente riuscire a tamponare tutte le falle tariffarie che questo Governo apre.

Ma non è tutto. Avete rimodulato, creando questa innovativa tassa sui vigilati in attesa del 2007, la strampalata iniziativa, tanto cervellotica quanto deleteria, dell'introduzione del concetto per il quale i vigilati tengono a libro paga i vigilanti, con la conseguenza pratica di snaturare il sistema e di caricare inevitabilmente l'utente finale di un onere aggiuntivo che ognuno può immaginare. Ancora complimenti! Ma volete presentarci una buona volta chi ispira queste brillanti e ingegnose trovate?

Sono poi in attesa di sapere se qualcuno ha riletto il comma 491, che cita in modo assurdo l'articolo 117, secondo comma, lettera c), della Costituzione in modo a dir poco incomprensibile. Dunque, mentre il Ministro delle attività produttive ci fa omaggio per Natale di un prezioso volumetto multilingue, con DVD incluso, nel quale è contenuto quel programma universale del Ministero che evidentemente il suo predecessore non ha svolto e che lui dovrebbe portare a compimento in meno di sessanta giorni (quelli che probabilmente mancano allo scioglimento delle Camere), mentre, dicevo, si vende una profusione di fumo elettoralistico, negli atti parlamentari continua a latitare, come per tutta la legislatura, uno straccio qualsiasi di politica industriale, sulla quale ostinatamente avete evitato quel confronto parlamentare costruttivo che periodicamente vi abbiamo riproposto.

Voglio concludere con la questione che ho posto all'inizio. Nella finanziaria del 2002 il Governo, compiendo una grave discriminazione, sceglieva di finanziare le infrastrutture relative alle Fiere di Milano, di Verona e di Bari, escludendo la Fiera di Bologna che è la seconda fiera nazionale e fra le prime in Europa. Successivamente, su iniziativa parlamentare unitaria di maggioranza e opposizione, prima l'Aula della Camera dei deputati e, dal luglio scorso, la Commissione industria del Senato in sede deliberante, approvavano all'unanimità un provvedimento di ordine generale sulle infrastrutture al servizio delle fiere, all'interno del quale era contenuto un parzialissimo riequilibrio nei confronti della Fiera di Bologna.

Ma, avendo dovuto nel frattempo modificare i riferimenti di bilancio, eravamo in attesa della terza, unanime lettura da parte della Camera dei deputati. Durante questa attesa l'attuale finanziaria, in prima lettura al Senato, introduceva una norma che assegnava al servizio della sola Fiera di Milano ulteriori 22 milioni e mezzo di euro; uno scandalo inaudito, un'ulteriore sperequazione ingiustificata e scandalosa, unicamente generata, forse, dalle ormai prossime elezioni amministrative.

Le fiere sono imprese che devono stare sul mercato, e il Governo italiano decide di sceglierne una da privilegiare, creando una distorsione di mercato contro la quale si stanno preparando ricorsi in tutte le sedi giurisdizionali possibili in Italia e in Europa.

Lo scandalo era ed è talmente grande che in incontri con i dirigenti della Fiera di Bologna, prima il Presidente della Camera e poi il Vice presidente del Consiglio si erano impegnati a intervenire per modificare la situazione. Nel frattempo i deputati locali di maggioranza e opposizione avevano messo a punto una proposta emendativa. Risultato finale: ulteriore finanziamento quindicennale di tre milioni di euro per le Fiere di Bari, Foggia, Verona e Padova.

Una porcheria per la quale non esistono termini consentiti alle persone civili. Se ne conclude che o il vice presidente Fini ed il presidente Casini hanno mentito ai dirigenti di Bologna, promettendo un impegno che non vi è stato oppure contano un fico secco e comunque meno delle lobby di Foggia, di Verona e di Padova. Si tratta, con tutta e solare evidenza, di una vendetta politica di un Governo in fuga che cerca di salvare gli amici assegnando a qualche quisling di turno il compito del killeraggio.

Trovo la vicenda semplicemente disgustosa e significativa del livello al quale questo Governo è giunto. Il 9 aprile, le italiane e gli italiani vi spazzeranno dalla storia del Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dettori. Ne ha facoltà.

 

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, la finanziaria 2006 - l'ultima della XIV legislatura - deve ritenersi in piena sintonia con la stagione politica che si sta chiudendo, certificandone la prolungata sofferenza con risultati modesti rispetto alle ambizioni annunciate.

Dopo l'approvazione definitiva - nelle pieghe della sessione di bilancio - della cosiddetta devolution, la legge finanziaria 2006 introduce il tassello finale che compone il quadro delle politiche per il territorio e per lo sviluppo locale adottate dall'attuale Governo lungo tutta la legislatura. Il modello di politiche per il Mezzogiorno che risulta, in via ormai definitiva, da questo quadro è semplice e inequivoco: il Mezzogiorno è progressivamente scivolato verso il fondo nell'agenda politica del Governo, fino a scomparire pressoché totalmente dall'ultima legge finanziaria.

La legge finanziaria per il 2006 non reca infatti alcuna nuova disposizione in materia di sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse. Manca dunque per intero uno dei temi cruciali per la credibilità ed efficacia delle politiche economiche e finanziarie del Governo. Nessun obiettivo economico o di finanza pubblica nazionale può infatti prescindere dal grado di dinamismo e reattività dell'economia meridionale.

Non a caso era stato il Mezzogiorno a trainare lo sviluppo e la crescita occupazionale degli anni 1998-2001, segnando l'ultima fase espansiva dell'economia meridionale, caratterizzata da risultati di crescita addirittura superiori a quelli del Centro-Nord. Quell'impulso era stato impresso in primo luogo dalle misure d'incentivo dei Governi dell'Ulivo, e in particolare dagli incentivi automatici per l'occupazione e gli investimenti previsti in forma più intensa per le aree depresse.

Il successivo svuotamento di quel modello di sostegno allo sviluppo da parte del Governo Berlusconi, operato attraverso interventi normativi prima di blocco e poi di continuo ridimensionamento degli incentivi, ha di fatto spento uno dei principali motori di crescita occupazionale del Mezzogiorno, senza che peraltro si fosse provveduto ad accenderne di nuovi.

Il nuovo Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), creato dal Governo per concentrarvi tutte le risorse assegnate alle Regioni meridionali da singoli provvedimenti già vigenti, ha finito per rendere del tutto opaca l'allocazione dei fondi tra le varie misure d'incentivo, ma anche a mascherare l'operazione di progressivo svuotamento finanziario del sistema degli incentivi. Il risultato è stato per il Mezzogiorno un brusco ripiegamento, una ritirata che ha finito per lasciarsi dietro nuove e più estese aree di depressione economica e sociale.

È l'ultimo rapporto SVIMEZ a confermarlo: nel 2004 il PIL meridionale è cresciuto dello 0,8 per cento, contro l'l,4 per cento del Centro-Nord, per appiattirsi verso lo zero nel 2005. La spesa pubblica indirizzata al Mezzogiorno ha ridotto anch'essa fortemente la sua dinamica di crescita rispetto al Nord, attestandosi nello scorso anno allo 0,3 per cento, contro lo 0,7 per cento registrato al Centro-Nord. Analogamente gli investimenti in opere pubbliche al Sud, su cui pure il Governo aveva concentrato le sue originarie ambizioni, sono rimasti fermi a poco più del 30 per cento del totale nazionale.

L'allarmante improvvisazione dimostrata dal Governo in questi tre mesi di sessione di bilancio è il suggello finale di questo fallimento, del definitivo abbandono di ogni ambizione di Governo.

Il provvedimento, presentato dal Governo alle Camere il 30 settembre scorso, un mese e mezzo dopo è stato pressoché riscritto con un maxiemendamento governativo giunto solo al termine della prima lettura del Senato, in manifesta umiliazione anche del lavoro fino ad allora svolto dalla sua maggioranza. Con identica tecnica, dopo un altro vano mese di dibattito parlamentare alla Camera, lo stesso testo è stato nuovamente stravolto da un nuovo maxiemendamento del Governo, che ha aggiunto ben 213 commi al precedente.

I singoli voti di fiducia che il Governo ha chiesto al Parlamento sulla legge finanziaria 2006 devono dunque ritenersi riferiti ad altrettante leggi finanziarie alternative a quelle presentate alle Camere.

Viene da pensare, signor Ministro, che senza la scadenza di fine anno, avremmo assistito ad ulteriori edizioni della legge finanziaria, da 600 a 1200 commi e così via, e che fra due mesi di tale documento, che oggi deve ritenersi come la sintesi più alta delle politiche economiche del Governo, il Ministro stesso ne denuncerebbe i limiti e le carenze. Queste evoluzioni in corso d'opera, cari colleghi, non stupiscono. Al contrario, sono stupito dell'atteggiamento di coloro che ostentano di avere sempre e comunque ragione.

Ma se il Governo e il suo Ministro avevano ragione allora nel sostenere il provvedimento varato a settembre, oggi nel difendere questo testo dovrebbero quanto meno ammettere torti o errori delle passate edizioni.

In Europa la nostra credibilità non è più a rischio: è già da tempo compromessa. La credibilità e l'efficacia delle politiche di bilancio passa anche e soprattutto attraverso la qualità e l'incisività delle politiche per lo sviluppo.

Su questo fronte, a spegnere ogni speranza sono i risultati di un'intera stagione di governo all'insegna di "riforme-manifesto" mai realizzate (liberalizzazioni, professioni, federalismo fiscale, modernizzazione infrastrutturale, riqualificazione della politica industriale e energetica, eccetera, "riforme-dissesto" che rischiano piuttosto di dissestare e squilibrare ulteriormente i settori che pretenderebbero di riformare, e infine "riforme scariche" in quanto dimostratesi in concreto prive dell'atteso impatto sui soggetti destinatari (in primo luogo, la riforma dell'IRPEG e la riforma del mercato del lavoro).

Se anche vi fossero state, nella legge finanziaria per il 2006, politiche per lo sviluppo finalmente adeguate alle domande di crescita e modernizzazione del Paese, queste non sarebbero ormai bastate a recuperare in tempo utile i numerosi deficit di competitivita che ci separano dagli obiettivi che fin dal 2000 l'Agenda di Lisbona aveva fissato per l'anno 2010. In questo senso è vero che l'Europa ci guarda, ma ormai da lontano! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Girolamo. Ne ha facoltà.

 

DI GIROLAMO (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, mai nella storia recente del Paese una legge finanziaria ha avuto un iter quale quello cui abbiamo assistito quest'anno. Non solo si è proceduto anche nella prima lettura - fatto davvero inconsueto - attraverso voti di fiducia ripetuti che espropriano il Parlamento della sua funzione legislativa, concentrando tutto il potere nelle mani dell'Esecutivo ed alterando quell'equilibrio dei poteri che è fondamentale nel gioco democratico, ma abbiamo assistito allo spettacolo poco edificante delle molteplici correzioni in corsa delle entità finanziarie previste, quasi che stessimo assistendo al Bingo o al gioco del Lotto e non all'atto di Governo più importante.

Ciò vale anche per le misure previste nel settore della sanità: viene riconfermata la quota di finanziamento per il Servizio sanitario nazionale che era stata prevista nella legge finanziaria dello scorso anno a 89.960 milioni di euro, in aumento del 2 per cento.

Su questa cifra, che viene sbandierata come congrua, voglio fare alcune osservazioni. In primo luogo, come si evince dalla relazione tecnica, mantenendo la regola del 2 per cento l'incidenza del Fondo sanitario nazionale sul PIL, che adesso si stima intorno al 6,5 per cento regredirà fino a tornare sotto il 6 per cento nel 2008, riportando così l'Italia molto al di sotto della media OCSE.

In secondo luogo, perché proprio guardando al fatto che nella sanità le dinamiche di spesa sono sicuramente superiori a quelle dei tassi inflattivi, voi avevate previsto in due successivi DPEF, quello 2005-2008 e quello 2006-2009, una dinamica di aumento medio del 3,7 per cento annuo, con un fondo che per il 2006 avrebbe dovuto essere pari a 95.610 milioni di euro.

In terzo luogo, perché la stima del fabbisogno finanziario per assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza si è attestata secondo quanto certificato dalla Commissione, per il 2004, intorno ai 91.000 milioni di euro, ben superiori quindi a tutto il fabbisogno previsto per il Servizio sanitario nazionale nel 2006.

In quarto luogo, perché non vengono finanziati in maniera specifica convenzioni e contratti della dirigenza medica. Da una parte il Governo firma i contratti e dall'altra non dà le risorse dedicate alle Regioni, ma attraverso il decreto fiscale già approvato le obbliga ad accantonare le somme per onorare questi contratti, alla faccia del federalismo e della devoluzione, cari colleghi. Ma questo non è l'unico vulnus che viene portato all'autonomia regionale.

Con il comma 277 viene stabilito che, qualora la Regione ritardi nel ripiano dei disavanzi pregressi, si applicano d'ufficio le maggiorazioni massime dell'addizionale IRPEF e dell'IRAP. Non solo, ma anche l'accesso alla ripartizione della quota di 2.000 milioni di euro che vengono stanziati per concorrere al ripiano dei disavanzi pregressi è subordinato alla copertura da parte delle Regioni del disavanzo posto a loro carico per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Ma con quali soldi le Regioni possono ripianare quei disavanzi, se il Governo continua nella sua opera di sottostima e di definanziamento? Intanto, un segnale importante potrebbe essere quello di erogare alle Regioni le somme arretrate, che hanno raggiunto la poco invidiabile cifra di 12,7 miliardi di euro.

Anche sul fronte dei medici le cose non vanno meglio. Vengono ulteriormente presi in giro i medici specializzandi, a cui viene cambiata la tipologia del rapporto di lavoro, ma i fondi necessari - pari a 300 milioni di euro - vengono stanziati solo a partire dal 2007. È un altro caso esemplare di norme finanziarie a futura memoria, di cui avete già dato prova encomiabile.

Insomma, voi continuate nell'opera di definanziare e depotenziare il Servizio sanitario nazionale, mettendolo a rischio di sopravvivenza; un sistema che nelle graduatorie si colloca al secondo posto nel mondo per indice di performance, ovvero per risultati ottenuti in base alle risorse investite.

Tutto ciò, insieme alla riduzione della metà del Fondo sociale e delle risorse trasferite agli enti locali, potrebbe mettere seriamente in crisi quella rete di sostegno ai soggetti più fragili, che consente non solo di dare concretezza alla parola solidarietà, ma anche di mantenere la coesione sociale del Paese. Ma forse è proprio quella coesione sociale che voi volete rompere, affinché i cittadini si trasformino in sudditi e i diritti in favori. Noi non ve lo permetteremo, ma soprattutto non ve lo permetteranno gli italiani con il loro voto alle prossime consultazioni elettorali. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, il disegno di legge finanziaria che ci torna dalla Camera con una serie di modifiche non può cambiare assolutamente il giudizio contrario e fortemente negativo, che abbiamo già espresso in prima lettura. Critichiamo anche le procedure che sono state usate, mai come quest'anno, visto che l'analisi della manovra finanziaria è stata estremamente superficiale. Non so se siamo chiamati a discutere e a dare il nostro apporto sulla finanziaria, o se ci viene chiesto soltanto di esprimere dei commenti. Questo, infatti, mi sembra che sia ormai il ruolo assegnato al Senato, ancora più che alla Camera.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, soprattutto con l'approvazione del maxiemendamento del Governo, non migliorano certo il contenuto della manovra. Si tratta, inoltre, a nostro avviso, di interventi estemporanei, che non possono apportare una modifica sostanziale, strutturale alla finanziaria.

Le principali disposizioni introdotte trovano i Verdi assolutamente contrari. Alcuni miei colleghi sono già intervenuti su alcuni aspetti. Ne cito altri, ad esempio l'intervento sul turismo di qualità, che in realtà è l'ennesima devastazione del nostro patrimonio ambientale.

Vorrei soffermarmi poi su un'altra norma introdotta, che questa volta pomposamente chiamate non "concordato preventivo fiscale", ma addirittura "programmazione fiscale" in favore di alcune categorie di titolari di impresa.

Cosa ci sia di programmatico non si comprende. È un concetto di programmazione che, ancora una volta, vuole nascondere il ricorso all'ennesimo condono. Voi chiedete il concordato preventivo per poter accedere al condono fiscale 2003-2004. Durante l'esame del decreto fiscale stranamente avevate introdotto il concetto di lotta all'evasione fiscale.

Con l'introduzione dell'ennesimo condono, abbiamo la conferma che la linea che avete perseguito in questi anni voi continuiate a perseguirla anche in quest'ultima finanziaria. Tra l'altro, pensate di avere un gettito che quantificate in più di 2 miliardi per il 2006 e in più di 1 miliardo per il 2007 e il 2008. Come al solito, sono previsioni molto gonfiate, se pensiamo a quanto ha fruttato il concordato preventivo della finanziaria 2004.

Ma ancora una volta, questo è ancor più grave, nel ricorrere al condono non fate altro che perpetuare una politica di incentivo all'elusione fiscale, al venire meno della lealtà fiscale e, soprattutto, della certezza dei rapporti con l'amministrazione. In più, introducete una piccola norma, che rappresenta una sorta di minaccia: chi non aderisce al concordato preventivo subirà tutti i controlli della finanza. Altro mi pareva fosse il discorso di una vera e seria lotta all'evasione fiscale.

Non solo, nel poco tempo rimastomi a disposizione, vorrei soffermarmi sulle tanto sbandierate risorse per il piano di investimenti connessi alla strategia di Lisbona. Ebbene, oggi, scomparsi gli immobili da dismettere per reperire i fondi necessari, rinviate a provvedimenti legislativi futuri.

Inoltre, cosa più incredibile, nel settore dell'agricoltura avete continuato con promesse e bugie. L'ultima promessa riguardava il riordino della riforma previdenziale e la sistemazione del pregresso. Non la rispettate. Il ministro Alemanno rimanda ad altri decreti, forse domani, ma qualcosa è rimasto e creerà problemi a tutta l'agricoltura italiana, in particolare del Centro-Sud: chi non è in regola con i pagamenti contributivi non potrà avere il premio della PAC.

Dopo tante promesse, questo è il capolavoro. Sappiate però che la politica delle promesse e delle bugie è arrivata al capolinea e che i cittadini vi presenteranno il conto. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U, DS-U e Aut).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cambursano. Ne ha facoltà.

 

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, il Parlamento non può che sentirsi offeso per come viene trattato, ormai da quasi cinque anni, da questo Governo. Il suo ruolo è stato stravolto, svuotato, anno dopo anno, sessione dopo sessione, fino alla sceneggiata di quest'anno.

Tutti i colleghi ricorderanno che il Presidente del Consiglio, all'indomani della presentazione della legge finanziaria, disse, rivolto, al ministro Tremonti: «E pensare che l'ha preparata in sole ottanta ore». E si è visto! Infatti, dopo di quella, ben cinque manovre: aggiuntive, correttive, integrative, sostitutive e aggiungete tutto quel che volete.

Stiamo facendo una cosa inutile, perché già sappiamo come finirà: questa proposta non potrà subire alcuna modifica, prendere o lasciare. È tutto solo poco più che un teatrino. Noi tutti siamo solo delle marionette. Siamo al grottesco.

Questo Governo batte un altro record: oltre ad avere approvato il maggior numero di leggi ad personam, oltre ad aver attivato il maggior numero di condoni, oggi ce ne propina un altro, ci propone una finanziaria composta di un solo articolo, ma con 631 commi. È illeggibile. È una congerie di norme di carattere localistico e settoriale che scontentano tutti - famiglia, imprese, pensionati, lavoratori, lavoratori in mobilità - e che non avranno coperture sufficienti.

Il Ministro aveva assicurato al Paese e al Parlamento che non ci sarebbero stati più condoni. Invece, eccolo di nuovo, neanche troppo mascherato: mi riferisco ai commi 507 e 528.

Su un giornale sicuramente non di sinistra, non comunista (com'è solito dire il Presidente del Consiglio), qualche giorno fa, il 16 dicembre, si leggeva che, senza adeguamento per il 2003-2004, il nuovo concordato fiscale non sarebbe nemmeno potuto partire per gli anni 2005-2007. Il giorno prima, in una nota trasmissione televisiva, il ministro Tremonti ha superato se stesso; ha detto testualmente, citato sempre da quella fonte che ho letto prima: «La nuova programmazione fiscale, cui è affidato un maggior gettito di due miliardi di euro nel 2006, non è stata decisa per ragioni di cassa» - udite, udite - «ma per ragioni di civiltà, di correttezza e stabilità del rapporto fiscale». Eh no, caro Ministro, questo è un vero e proprio condono ed ha un'unica finalità: fare cassa. Il concordato pure, solo che è anticipato.

Colleghi, vi ricordate con quale enfasi il Ministro annunciò la nascita di Infrastrutture Spa? Ebbene, oggi se ne annuncia la scomparsa, perché non è servita praticamente a nulla, non ha prodotto un metro lineare di ferrovie, di strade, di autostrade. La società viene incorporata nella Cassa depositi e prestiti, ma il risultato non cambierà; mi permetto di citare fonti assolutamente attendibili, come la Corte dei conti, che all'inizio di quest'anno diceva esattamente che dei costi previsti dal Governo, pari a 125 milioni di euro di opere, ma quantificati invece dalla stessa Corte dei conti in 196,268 milioni di euro, i finanziamenti disponibili erano soltanto 19 milioni di euro, meno del 10 per cento.

Ma c'è di più. Fonte ANCE: il rapporto 2005 sulle infrastrutture in Italia, volume 2, prima della legge Lunardi il tempo medio per arrivare alla gara d'appalto era di 1.902 giorni; dopo la legge Lunardi è salito a 2.859 giorni.

Secondo il CRESME, invece, delle opere definite strategiche previste dalla legge obiettivo ne sono state ultimate lo 0,01 per cento, lo 0,83 per cento sono quelle con progettazione esecutiva, il 5,83 per cento con progettazione definitiva, il 34,56 per cento con progettazione preliminare, il 22,14 per cento con il solo studio di fattibilità. Per il resto, si sono perse le tracce.

I commi 602 e 612, invece, recano la svendita dei litorali, per - udite ancora - realizzare insediamenti turistici di qualità, di interesse nazionale. Magari l'operatore sarà il medesimo che ha l'esclusiva per la commercializzazione dei decoder. Vi leggo, ora, quello che veniva detto sempre da quel giornale "comunista", il "Il Sole-24 ORE", il 26 aprile 2005, citando il vice presidente del Consiglio Giulio Tremonti, che diceva di voler vendere le spiagge per aiutare il Sud. Se fosse dipeso da lui, avrebbe venduto, con concessioni di cento anni, tutte le spiagge e tutti gli stabilimenti marittimi; con il ricavato avrebbe finanziato grandi piani turistici, veri e concreti, nel Mezzogiorno.

Ma il giorno dopo, il 27 aprile 2005, su un altro quotidiano si leggeva una dichiarazione del ministro dell'interno Giuseppe Pisanu, secondo cui finalmente la questione meridionale si sarebbe risolta ai pubblici incanti. Invece, il neoministro per il Mezzogiorno Miccichè affermava che se al Nord si fosse deciso di vendere il lago Maggiore, allora anche il Sud avrebbe potuto studiare di mettere sul mercato le proprie spiagge. Il ministro dell'agricoltura Giovanni Alemanno concludeva che si trattava solo di un'inopportuna battuta ad effetto, nulla di più. Peccato che questa battuta ad effetto si sia realizzata davvero e oggi ce la troviamo come legge dello Stato, come legge finanziaria.

E ancora, al comma 385, c'è un'altra ciliegina sulla torta della legge finanziaria, o meglio una polpetta avvelenata che impedirà la contendibilità delle società quotate. Non esiste in nessun Paese al mondo. Sapete come si risolverà? Quando una società - e sapete di che cosa si parla, specie in questi giorni: di OPA e di contro OPA - le società a rischio di scalata potranno emettere nuovi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali che ne impediranno l'esito. Non esiste in nessun Paese al mondo la possibilità di fare queste porcherie.

Quest'ultima finanziaria - come diceva uno dei relatori - non solo è l'ultima della XIV legislatura, ma ci auguriamo tutti che sarà anche l'ultima - ne sono certo -proposta dal centro-destra. Sarete cacciati dai cittadini perché alle promesse non sono seguiti i risultati. Cito quelle sulla sicurezza, che mi stanno particolarmente a cuore. Da fonti ISTAT risulta che i reati denunciati all'autorità giudiziaria negli anni 2002 e 2003 sono cresciuti in modo esponenziale, così come le truffe; in compenso, i latitanti mafiosi arrestati nel corso di questi quattro anni sono dimezzati rispetto a quelli degli anni 1998-2001.

Bel risultato, complimenti, andate avanti così, o meglio ancora, andatevene. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

 

MODICA (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dedicherò il mio intervento solo al tema dell'università e della ricerca; un tema non particolarmente amato da questo Governo, lo abbiamo visto in passato e ne abbiamo avuto conferma anche quest'anno.

Come osservato poc'anzi dalla senatrice De Petris, è francamente significativo quanto deludente che i tre commi, il 357, 358 e 359, riferiti alla strategia di Lisbona e allo sviluppo mediato da un investimento in cultura, ricerca ed informazione, sono tra i pochi che in questa finanziaria non ricevono alcun tipo di finanziamento. Si fa riferimento a future risorse da reperire per poter attuare niente meno che la strategia di Lisbona, cioè l'impegno che il nostro Paese, insieme a tutti gli altri dell'Unione, ha assunto nel 2000, di investire in cultura, in ricerca e in formazione.

Tale approccio evidenzia il disinteresse completo di questo Governo per questo tema. Inoltre, mi corre l'obbligo di riaffermare la totale illeggibilità del disegno di legge finanziaria, l'ennesima composta da un solo articolo, questa volta di 612 commi, per un totale di 228 pagine. Poc'anzi mi è capitato di perdere il segno - non lo dico per scherzo - ed ho dovuto ricorrere all'aiuto del bravissimo collega Morando per ritrovare il comma perduto tra i 612 senza titolo che compongono questo disegno di legge finanziaria.

Mi soffermerò su tre aspetti: su quello che non c'è, su quello che è rimasto e su quello che c'è di nuovo. So bene che dovrei parlare solo di quest'ultimo aspetto, ma quello che non c'è è qualcosa di troppo importante per non essere menzionato.

Non vi è nessuna norma di sblocco delle assunzioni degli enti di ricerca. Vorrei ricordare che il comparto degli enti pubblici di ricerca ha le assunzioni bloccate da tre anni e che quindi il prossimo sarà il quarto anno consecutivo di blocco.

Certamente la finanza pubblica ha dei problemi, ma la risposta di questo Governo è stata proprio di procedere al blocco delle assunzioni negli enti pubblici di ricerca, salvo qualche deroga, ovviamente di carattere clientelare. Ciò vuol dire che decine, centinaia, migliaia di giovani formati alla ricerca in questi ultimi tre anni e nel prossimo hanno dovuto e dovranno compiere la difficile scelta se abbandonare il mestiere per cui si sono formati e per cui il Paese ha tanto investito oppure se svolgerlo in Paesi più accoglienti, al di fuori delle nostre frontiere, capaci di utilizzare ciò che abbiamo costruito.

Questo è quello che non c'è ed è qualcosa di talmente importante da indurmi a dire che è l'aspetto di maggiore disinvestimento nel futuro che questa finanziaria fa.

Tra ciò che è rimasto (perché qualcosa, che invece sarebbe stato meglio togliere, è rimasto) vi è il comma 135. Ne parlo perché il comma in questione, con altro numero, è planato nella finanziaria nella notte che ha preceduto il voto di fiducia in Senato, quindi non ne abbiamo potuto parlare compiutamente in quest'Aula.

Voglio dire che si tratta di un piccolissimo intervento, 3 milioni di euro (niente rispetto alla finanziaria), che va a costituire due nuove università, una a Lucca e una a Firenze. Queste due nuove università vanno ad aggiungersi alle tante già esistenti. Quante volte ho sentito colleghi della maggioranza o autorevolissimi opinionisti del centro-destra dire che uno dei guai del nostro sistema era la proliferazione delle università? Ebbene, nessuno ha aperto bocca in questo caso. Lo ripeto: altre due università, una a Lucca e l'altra a Firenze.

 

TURRONI (Verdi-Un). Un po' strano a Lucca.

 

MODICA (DS-U). Sì, infatti, è un po' strano. Due università, che si autodefiniscono di eccellenza, che già esistevano. Non sono affatto contrario a che si dedichino spazio e risorse del nostro Paese alla formazione di altissima qualità, ma queste strutture già esistevano come consorzi di università; l'una, quella di Firenze, con una storia più lunga, l'altra con una storia brevissima, di appena qualche mese.

Evidentemente, in questo breve lasso di tempo ha avuto un tale successo di qualità ed eccellenza nella ricerca da meritare il passaggio ad istituzione autonoma, senza nemmeno consultare le università che, in modo consortile, avevano dato origine a questa istituzione: un vero e proprio scandalo. Lo chiamo così perché tale lo ritengo.

Si potrebbe dire (e infatti molti hanno così riflettuto): perché vi lamentate? Ci sono comunque 3 milioni di euro in più per la formazione. Peccato che accanto a questi 3 milioni di euro sono in più, ci sono 75 milioni di euro in meno. Le somme algebriche le sanno fare anche i cittadini. Quando si toglie 75 e si aggiunge 3 si è comunque tolto 72. Questo è l'effetto della manovra. Non si tratta di aggiungere nulla, ma di togliere leggerissimamente di meno di quel tanto che si è tolto a tutti per darlo a pochi.

Tra quello che è nuovo - perché anche quello che è nuovo è grave - si interviene, come elefanti in una cristalleria, su un tema particolarmente delicato, cioè gli stipendi del personale tecnico delle scuole, che sono passati dagli enti locali alle scuole. Si interviene a metà del giudicato: una parte avrà certi stipendi, un'altra avrà stipendi molto minori. Una vera ingiustizia!

Si interviene in modo scoordinato; forse all'insaputa di se stesso, il Ministro della salute dapprima dà 100 milioni di euro - commi 1, 2, 3 e 4 - per la ricerca oncologica, ma si dimentica di averne dati altri 50 milioni nel comma 581 sempre per la ricerca oncologica e lo sviluppo. Si coordineranno tra loro gli enti che riceveranno 150 milioni? Posso essere sicuro di no. (Richiami del Presidente).

Infine, concludo con un esempio, se posso avere ancora qualche secondo, quello del comma 341, dove si prevede l'istituzione di una fondazione che è destinata a sviluppare la ricerca biotecnologica - e ben venga - solo in rapporto con gli Stati Uniti d'America. A questa fondazione si assegnano 330 milioni di euro in quattro anni, cioè 82 milioni di euro l'anno in media: l'80 per cento di tutta la ricerca italiana universitaria, solo alla ricerca biotecnologica nel campo degli accordi di cooperazione con gli Stati Uniti d'America.

Mi sembra quasi il suggello di una cattiva finanziaria e di un pessimo Governo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Aut. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento parlare in tutti gli interventi di tanti tagli. Mi chiedo però dove questo Governo avrebbe tagliato (praticamente su tutto secondo l'opposizione!). Dove dunque sono andati a finire questi soldi? Delle due l'una: se sono andati a ridurre il deficit, vuol dire che probabilmente erano tagli necessari e quindi li avreste dovuti fare anche voi; se sono stati reinvestiti, allora vuol dire che sono tagli utili, perché gli investimenti portano sviluppo.

Ma sono poi reali questi tagli? O meglio: sono reali nella misura in cui sono stati indicati? Parlerò di scuola e di università. Voglio soltanto premettere che nella legge finanziaria del 1997 erano previsti tagli per circa 32.000 posti organici nella scuola. Questi tagli poi non sono stati attuati, anche se le risorse che derivavano da essi sono state comunque messe a bilancio, con un modo del tutto anomalo di considerare la finanza pubblica.

Non sono stati attuati perché i tagli sarebbero comunque derivati dall'applicazione della legge Berlinguer, che avrebbe comportato riduzioni di organico per circa 50.000 unità di personale.

La senatrice Acciarini ha parlato per questa legislatura di tagli relativi alla scuola per circa 70.000 unità. Ho qui con me i dati: con riferimento ai tagli complessivi sulla scuola, sono state praticate in questi quattro anni 18.000 riduzioni di organico. A fronte di ciò bisogna però ricordare 2.500 posti in organico aggiunti per sostenere l'anticipo, 1.100 posti in organico in più per l'insegnamento della lingua inglese alle elementari, 4.500 posti in organico in più per la seconda lingua, 1.000 posti in organico in più per le scuole d'infanzia, senza contare poi i 15.000 insegnanti di sostegno assunti in deroga che non creano nuovi posti di organico. I tagli, allora, ammonterebbero in realtà a circa 8.000-9.000 unità.

Fatta questa premessa, occorre aggiungere che abbiamo assunto 131.000 unità di personale - dicasi 131.000! - più altre 30.000 previste per i prossimi tre anni. È stato aumentato di 274 euro mensili lo stipendio degli insegnanti e di ben 444 euro mensili quello dei presidi. Sono stati poi assunti 3.000 presidi su un totale di 11.000. Credo, dunque, che complessivamente il bilancio sia positivo.

Devo anche aggiungere che abbiamo dovuto pagare spese non coperte che i Governi del centro-sinistra ci avevano lasciato: penso ai 570 milioni di euro all'anno per il trasferimento dagli enti locali allo Stato delle spese di pulizia delle scuole e una cifra sostanzialmente analoga per il trasferimento del personale ATA sempre dagli enti locali allo Stato. La spesa era coperta soltanto per le prime annualità anche per pagare i lavoratori socialmente utili: si tratta di 375 milioni di euro all'anno. La senatrice Acciarini ha poi sostenuto che non ci sarebbero le risorse per il piano triennale di assunzione dei precari. La senatrice Acciarini sa benissimo che non è necessario uno stanziamento ad hoc: la stessa affermazione fu, del resto, fatta dalla collega Acciarini nella scorsa primavera e poi il Governo a luglio ha assunto 40.000 tra insegnanti e personale ATA.

Quanto all'università, il senatore Modica faceva riferimento ad un taglio di 75 milioni di euro. Voglio però osservare che in questa finanziaria è stato introdotto il 5 per mille destinato alla ricerca e alle università che, secondo stime della Ragioneria, comporterà un incasso di circa 200-300 milioni di euro. A pieno regime la cifra potrebbe essere di ben 700 milioni di euro. È stata anche prevista una innovazione importante, da tempo richiesta tra l'altro da Alleanza Nazionale: la detraibilità fiscale per quanto riguarda i finanziamenti alle università e agli enti di ricerca. Dunque, potranno affluire altre risorse al sistema universitario e degli enti di ricerca. Inoltre, qui al Senato, grazie ad un emendamento di Alleanza Nazionale, sono stati stanziati 25 milioni di euro per la residenza degli studenti universitari, cioè per permettere a giovani spostatisi in altre località per motivi universitari di pagarsi l'affitto dell'appartamento.

Il catastrofismo delle forze di opposizione è in realtà semplicemente di carattere demagogico: in questi anni abbiamo assistito ad una serie di bugie propinate agli elettori italiani, e in particolare al mondo della scuola e dell'università. Nella prossima legislatura sarà necessario avviare un piano organico, strategico di investimenti, soprattutto nel settore dell'università e della ricerca, ma quanto compiuto dal Governo in questi cinque anni e in particolare quanto previsto nella finanziaria al nostro esame non è quello che viene descritto dall'opposizione. (Applausi del senatore Pellicini).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pizzinato. Ne ha facoltà.

 

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, siamo alla terza lettura della finanziaria 2006-2008, un testo frutto di maxiemendamenti e di voti di fiducia. La conseguenza è un'alterazione delle procedure di esame dei documenti di bilancio.

Per circa la metà dei commi che compongono il disegno di legge finanziaria non è stato consentito con questa procedura esaminarne il merito o formulare proposte alternative, poiché oggetto di maxiemendamenti del Governo. A ripetizione, per cinque volte, si è variato il volume finanziario da 19 miliardi di euro a 27,6 miliardi di euro, dati che dimostrano quanto non corrispondessero al vero le affermazioni iniziali e quanto non si sia certi tuttora della realtà finanziaria del Paese.

Si tratta di misure che complessivamente, però, non affrontano i problemi del rilancio dell'economia del Paese, che ha visto in questo quinquennio un calo della sua competitività e della sua capacità, tanto che l'incremento del PIL si è quasi ridotto a zero. Un bilancio del quinquennio che non solo ha visto una riduzione di capacità e competitività economica del Paese, ma che ha anche determinato al tempo stesso una perdita del commercio sul piano internazionale, mentre contemporaneamente - è un dato che è necessario sottolineare - si è avuto un aumento della diseguaglianza sociale e delle povertà.

Il numero delle famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà è, infatti, fortemente aumentato, ed è anche diminuita la quota di reddito destinata alle retribuzioni dei lavoratori, e in particolare degli operai, con una riduzione del reddito reale. Nello stesso tempo, però, gli altissimi livelli, i manager, hanno ricevuto incrementi, in molti casi, di due o tre volte rispetto ai loro compensi ad inizio legislatura e le società per azioni hanno visto aumentare i loro profitti come non mai.

Insieme al dato dell'accentuata diseguaglianza sociale, si ha sul versante delle nuove generazioni, dei giovani dai diciotto a trentadue anni, un vero e proprio massacro sociale. A dimostrarlo basta il dato della Lombardia: sono 650.000 i giovani tra i diciotto e trentadue anni che non hanno un rapporto di lavoro continuativo. Si è anche verificato un incremento del lavoro nero: oltre un quarto del PIL è realizzato, infatti, tramite lavoro irregolare.

Siamo di fronte a cose mai viste, come la dimensione assunta dal caporalato nel Nord Italia: vediamo come si è comportato e quali sono state le forme non solo di lavoro nero, ma anche di caporalato; altro che quelle viste negli anni Cinquanta e Sessanta nel Mezzogiorno! Ne è un esempio la costruzione della Fiera Rho-Milano, una delle più grandi d'Europa.

Contemporaneamente, vi sono più di 700.000 lavoratori over 45, di livelli medio-alti, espulsi dai processi lavorativi, ormai disoccupati di lunga durata, che non riescono ad essere reinseriti nell'attività produttiva.

 

Presidenza del vice presidente DINI (ore 19,05)

 

(Segue PIZZINATO). A fronte di questa realtà sociale, alla Camera dei deputati, con le modifiche apportate a questa legge finanziaria, si è ulteriormente peggiorata la situazione.

Sottolineava il senatore Morando, relatore di minoranza, la cui relazione condivido, come all'inizio di legislatura si fosse prevista una riforma degli ammortizzatori sociali. Oggi il comma 410 della legge finanziaria dice che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, si è fatta un'operazione: si sono tagliati gli stanziamenti, già insufficienti, non solo quelli per il 2006, ma anche per gli anni successivi.

Tutto ciò in un momento in cui registriamo un aumento delle aziende in crisi, della cassa integrazione e della mobilità e in cui il comma 121 della legge finanziaria prevede che i precari delle pubbliche amministrazioni debbano essere ridotti al 60 per cento di quelli del 2003. Ciò significa che quest'anno avremo 85.000-100.000 precari che perderanno il posto di lavoro e che, come mai avvenuto nella storia del nostro Paese dalla riforma sulla cassa integrazione del 1947, decine di migliaia di lavoratori non avranno più né un rapporto di lavoro, né ammortizzatori sociali. Si sono tagliati i finanziamenti per quanto riguarda l'Agenda di Lisbona.

In conclusione, non si ha sviluppo, ma aumento della diseguaglianza sociale; non riforma degli ammortizzatori sociali e finanziamenti del progetto dell'Agenda di Lisbona.

Saranno i cittadini che vi giudicheranno, sulla base di questo concreto bilancio che pesa drammaticamente, giorno per giorno, sia su chi lavora, sia su chi non riesce più ad avere un'occupazione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Aut e Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, premetto innanzitutto che noi Comunisti Italiani ci riconosciamo nelle valutazioni, nelle riflessioni e nelle argomentazioni esposte dal senatore Morando, relatore di minoranza a nome di tutta l'opposizione, in risposta ai messaggi propagandistici che ancora oggi vengono lanciati.

Mi riferisco ai dati sull'incremento dell'occupazione, ignorando o facendo finta di non sapere che ben 748.000 posti di lavoro sono solamente il risultato della regolarizzazione dei lavoratori immigrati; agli slogan propagandistici sul mantenimento degli impegni, senza dire quali e soprattutto in riferimento a quali ceti sociali; negando i problemi, addossando magari all'euro o al prezzo del petrolio la responsabilità dovuta proprio alle misure assunte nel corso di tutti questi cinque anni. Questa manovra passa dagli 11 miliardi iniziali a circa 28, ma non mi soffermerò tanto sulla sua consistenza; cercherò invece di intervenire su alcune delle scelte operate.

Non posso non constatare, signor Presidente, che rispetto a questa manovra complessiva, ormai più che raddoppiata (vi si comprende anche il maxiemendamento su cui è stata chiesta la fiducia alla Camera per stare in regola e soprattutto per rispondere alle linee formate a livello europeo), rispetto al bilancio di tutta una legislatura, risultato di una politica economica, portata avanti in tutti questi anni, a nostro avviso basata su errate previsioni di crescita, su tanti regali fiscali, su una caterva di condoni, sanatorie e una tantum, non ho notato una riflessione seria alla fine di questa legislatura, né alcun cenno di autocritica rispetto alle scelte portate avanti.

Il senatore Valditara, proprio ora, ha detto che l'opposizione fa del catastrofismo, ma i dati parlano da soli, signor Presidente: è stato completamente dilapidato l'avanzo primario ereditato, ridotto pressoché a zero; i 50 miliardi risparmiati di spesa sugli interessi per il debito sono stati praticamente utilizzati per i tanti regali fiscali, regali soprattutto destinati agli amici, come diceva Bruno Visentini. Insomma, non tutto è dipeso dalla congiuntura internazionale; non tutto può essere addebitato ad essa, che pure ha presentato ovviamente delle difficoltà.

Ma il dato di fatto è che il declino, non solamente industriale, è confermato da tutti gli istituti di analisi economica: dall'ISTAT, dalla Corte dei conti, da tutti insomma. Non si avverte ancora una ripresa del ciclo produttivo. L'industria non dà ancora segnali di ripresa. Persino il turismo è in difficoltà (mi riferisco, ovviamente, al turismo straniero nel nostro Paese) e c'è meno export. Questo non si è verificato negli altri Paesi europei, malgrado la situazione internazionale e l'euro abbiano interessato anche questi.

Signor Presidente, prima di ripercorrere le scelte operate in questo arco di tempo, nei cinque anni dal 2001 in poi, non posso non soffermarmi, così che resti agli atti, su una questione soprattutto di metodo. Il Governo ha chiesto la fiducia in prima lettura qui al Senato sul maxiemendamento: non è mai successo nella storia della Repubblica che la fiducia venga chiesta addirittura in prima lettura. Si tratta di una brutta pagina della storia parlamentare del nostro Paese.

Come si fa a negare che il divario tra Nord e Sud sia andato aumentando? Si parla di fiscalità di vantaggio per il Sud da richiedere a livello europeo, quando poi è stata cancellata quella adottata attraverso il credito d'imposta per le assunzioni e gli investimenti.

Si è allargato il divario tra ricchi e poveri e si prevede un ultimo condono di fine legislatura, un'ulteriore sanatoria, un ulteriore regalo fiscale fatto in particolare a chi ha evaso. Con le modificazioni apportate alla Camera, si introducono una sanatoria per il passato, per il 2003-2004 e un concordato preventivo per il 2005-2007, anziché portare avanti un'azione coerente e costante di lotta all'evasione e all'elusione.

Si tratta di una finanziaria che non fa altro che scaricare sul futuro Governo tanti oneri, comprese le erogazioni di cassa che vengono sospese. Non sarà una bella eredità. È una finanziaria che già per le scelte precedenti ha fatto sorgere un nuovo carrozzone, l'Istituto nazionale di tecnologia, che ha assorbito tante risorse, tagliando quelle previste per le Università e gli enti di ricerca (e qui non sto a richiamare quanto hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto). È una finanziaria fatta di svendite ad oltranza, a cominciare dalla stessa alienazione degli immobili degli ex IACP.

Al di là delle nostre giustissime perplessità in ordine al fatto che viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non solo la definizione delle procedure di alienazione, ma perfino la determinazione dei prezzi di vendita, si stabilisce addirittura la facoltà agli istituti autonomi per le case popolari di affidare a società private, con esperienza in materia immobiliare, tutta la parte della vendita di questo immenso patrimonio.

Per non parlare, poi, della realizzazione di insediamenti turistici tramite concessioni di beni demaniali marittimi. È un'operazione che già di per sé è molto pericolosa e, tra l'altro, poiché vengono escluse le disposizioni di cui al decreto-legge n. 400 del 1993, sostanzialmente si rimette alla libertà delle parti la determinazione del canone, il che lascia presagire che questo potrà essere di gran lunga inferiore a quello ricavabile dalle stesse disposizioni del suddetto decreto-legge.

Non starò qui a ripetere quanto già osservato dal senatore Morando, relatore di minoranza, per quanto attiene al Patto di stabilità interno e sul fatto che esso è organizzato sul tetto di spesa e non sui saldi, ma mi soffermerò un po' sul discorso delle infrastrutture.

Signor Presidente, il nostro Paese accusa chiaramente un deficit infrastrutturale e lei sa bene che è ancora più grave al Sud, che viene tuttavia ulteriormente penalizzato da questa finanziaria.

Bastano pochi dati, signor Presidente. Già nella discussione precedente, rilevammo - è a verbale - che per le aree sottoutilizzate ci sono ben 13 miliardi di euro in meno nel triennio. Poi il decreto taglia-spese ha contribuito di nuovo a ridurre il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Sono stati spostati al 2009 15 miliardi di euro che servono per il cofinanziamento degli interventi previsti dai fondi strutturali; inoltre, con vari provvedimenti (mi riferisco a quelli per il settore bieticolo-saccarifero, ad interventi urgenti per l'economia, al sostegno per la filiera agroalimentare, che riguardano tutto il territorio nazionale) sono state distolte risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Ancora: con questa finanziaria licenziata dalla Camera, signor Presidente, con il comma 114, in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione Sicilia, viene concesso un contributo di solidarietà nazionale di 94 milioni di euro a tale Regione per l'anno 2006, coperto sempre attraverso le risorse del FAS.

È giusto, signor Presidente, ma avrebbe dovuto essere un contributo aggiuntivo: non si dovevano togliere risorse a un Fondo che è stato più volte dimezzato. E poi, perché non farlo anche per la Sardegna?

Ancora, perché resti a verbale: vengono tolte risorse al Sud per ben 462 milioni di euro per il 2006, e così per gli anni successivi.

Per quanto riguarda le infrastrutture, il comma 78 parla chiaro: è previsto un contributo annuale di appena 200 milioni di euro, però a partire dall'anno 2007. Inoltre, nel comma citato sono previsti i più svariati interventi: il passante di Mestre, la circonvallazione orbitale, secondo l'intesa tra Governo e Regione Veneto, il sistema pedemontano lombardo, il sistema accessibilità della Valcamonica e della Valtellina, la variante di Martellago e Mirano. C'è di tutto! Il deficit infrastrutturale riguarda tutto il Paese, è vero, ma il Sud è nuovamente penalizzato da queste misure relative alle infrastrutture, anche perché il Fondo per le aree sottoutilizzate viene sempre più assottigliato. Al Sud vengono negate le risorse che gli spettavano.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, dato il poco tempo a disposizione. Desidero ricordare che questa è una finanziaria che, oltre ad avere un taglio antimeridionale, è anche, per molti versi, antisociale, poiché è stato dimezzato il Fondo per le politiche sociali. Si fa demagogia per la famiglia da un lato, ma dall'altro vengono distolte proprio le risorse che servono per la casa e la famiglia. Ripeto: si fa della demagogia. È una finanziaria assolutamente inaccettabile. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Michelini e Betta).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, è una finanziaria inaccettabile. Toccherò solo alcuni punti per dimostrare questo assunto.

Il comma 302 riguarda la prevenzione oncologica. Non pensiamo si debba solo favorire una ricerca volta a curare, magari anche attraverso la diagnosi precoce, le patologie tumorali. Per noi Verdi la vera prevenzione è la rimozione delle cause che provocano l'insorgere delle patologie. Vorrei qui richiamare l'attenzione sulle recenti scoperte di scienziati italiani, che hanno potuto dimostrare gli effetti cancerogeni delle nanoparticelle prodotte dalla combustione ad altissima temperatura di molti tipi di materiali.

Abbiamo acclarato che le malattie che hanno colpito tanti nostri militari in Kosovo e in altri scenari di guerra sono dovute alle nanoparticelle provocate dalle altissime temperature causate dalle esplosioni. Le stesse nanoparticelle, composte da metalli e da leghe di metalli, la cui infinitesima dimensione consente loro di incunearsi addirittura nel nucleo delle cellule, sono prodotte soprattutto dai termovalorizzatori e la loro capacità aggressiva nei confronti dei tessuti e degli organi e la loro cancerogenicità è ormai accertata.

Vorremmo che una parte delle risorse fosse destinata a ricerche che approfondissero questo tipo di cause di tumori e che aiutassero a scegliere politiche diverse da quelle in atto, che (come abbiamo visto ancora stamattina in occasione della discussione del decreto per l'emergenza rifiuti in Campania) privilegiano colpevolmente la realizzazione di termovalorizzatori, se non vogliamo con una mano dare soldi alla ricerca sul cancro e con l'altra promuovere la diffusione di questa terribile malattia.

Al comma 88, l'ennesima sanatoria edilizia riguarda gli edifici delle Ferrovie dello Stato. Siete il partito dei condoni, avete aiutato la criminalità organizzata con i precedenti condoni del 1994 e del 2001. Avete fatto l'interesse del Presidente del Consiglio quando avete cancellato i reati ambientali da lui commessi nella sua villa in Sardegna. Vi siete meritati la modifica appropriata del nome della vostra coalizione: siete la Casa abusiva delle Libertà. Ora condonate gli immobili delle Ferrovie, anche quelli venduti da anni, stravolgendo addirittura, ancora una volta, le norme che presiedono all'accertamento delle violazioni e al rilascio delle concessioni in sanatoria.

La vostra azione politica è volta all'incitamento alla manomissione del territorio e quindi alla crescita dei rischi per chi in esso vive e lavora. Per lavarvi la coscienza, date ancora una volta pochi spiccioli, un milione di euro per tre anni, all'Istituto di geofisica e vulcanologia nazionale. È davvero poca cosa.

Il comma 583 riguarda la vendita delle coste d'Italia. È il colpo finale al nostro paesaggio, alle nostre coste. Con la scusa di promuovere lo sviluppo turistico di qualità, acconsentite all'alienazione del demanio costiero per ricoprire le ultime aree rimaste libere dalle speculazioni edilizie, dai condoni che avete favorito, libere dalla ripugnante crosta di cemento e asfalto, così come Antonio Cederna definiva la distruzione delle coste d'Italia, per fare scempio di ciò che resta.

In Francia, il Bureau de la conservation du littoral, un ufficio pubblico, acquista dai privati, al fine di garantirne per sempre l'inedificabilità, le aree libere della costa e i cittadini sono felici di vendere quei terreni, perché essi possano restare liberi dal cemento.

Voi fate il contrario, favorite la più volgare speculazione immobiliare, che inevitabilmente si rivolgerà alle aree ancora libere, quelle a maggior contenuto di naturalità. Si favoriscono i nuovi furbetti del quartierino, cancellando quella straordinaria qualità del nostro territorio che da sola può garantire un futuro al nostro Paese e alle future generazioni. Siete ladri di futuro. Dobbiamo cacciarvi al più presto. L'Italia non ha bisogno di voi.

Il comma 597 fa riferimento alla vendita dell'edilizia residenziale pubblica. Volete continuare nella politica sbagliata di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, riducendo così, ancora una volta, lo stock di abitazioni da destinare alle persone a più basso reddito per risolvere il drammatico problema dell'abitare, che sempre più assume la caratteristica di diritto negato ad un sempre crescente numero di persone.

Il comma 482 disciplina la vendita degli immobili della Difesa. Riprovate a vendere, ancora una volta, il patrimonio storico del Ministero della difesa, gran parte del quale è di notevole interesse storico-artistico e che dovrebbe essere mantenuto nella proprietà pubblica, magari per dotare di servizi, musei, centri culturali e simili, le nostre città, che ne hanno bisogno, per la loro riqualificazione.

L'identità culturale del popolo italiano non può essere venduta per fare cassa. È ciò che state facendo da cinque anni, con un doppio obiettivo, fare soldi e, soprattutto, farli fare agli immobiliaristi, che trovano tante simpatie tra le vostre file. Noi Verdi condanniamo questa vostra finanziaria.

Signor Presidente, due ultime notazioni, per concludere, rubando pochi secondi. All'inizio di questa finanziaria si parla di ridurre le spese della politica. Noi siamo d'accordo, ma vorremo che si cominciasse con degli alti esempi. Per esempio, comprasse il Senato meno cosiddette opere d'arte, che rendono più penosa la nostra vita in questo edificio, che è già pieno di beni culturali. Non c'è bisogno di altre immondizie quali quelle che riempiono i nostri saloni.

Sottosegretario Vegas,…

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, immondizie proprio no. È questione di gusto, ma non è immondizia.

 

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, non è gusto questo. Il salone che si chiamava Garibaldi credo non stesse nella disponibilità di chi l'ha manomesso. Lì c'era il busto di Einaudi. Non riesco a capire per quale motivo sia stato alterato un pezzo della storia di questo Palazzo per metterci qualcosa di estraneo alla tradizione storica, artistica e culturale del nostro Paese.

Vangi vada in Giappone a costruire quelle cose, così come ha provato a manomettere il duomo di Pisa. In quel caso si rivoltò la cultura italiana. Aveva distrutto il transetto, che risaliva al 1300. Il duomo di Pisa è stato costretto a ripristinarlo. Qui purtroppo non succede perché c'è troppa paura tra i colleghi a dire apertamente quello che si dicono tra loro. Si tolga quell'«Italia», quella vergogna.

 

MASCIONI (DS-U). Vangi è il più grande scultore italiano contemporaneo.

 

TURRONI (Verdi-Un). Un'ultima cosa…

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la prego di concludere. Il suo tempo sta scadendo.

 

TURRONI (Verdi-Un). Certo, signor Presidente, ma alcuni colleghi, lei compreso, mi interrompono.

C'è qualche esponente troppo zelante che ha proposto di finanziare l'università di Lucca. Sono sicuro che se il Presidente del Senato lo avesse saputo, avrebbe chiesto di trattare quell'università come le altre, per non favorire l'ateneo che ha sede nella sua città. (Applausi dal Gruppo Verdi-Un e dei senatori Marino e Brutti Paolo).

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, le osservazioni che lei ha fatto sarebbero eventualmente proprie in sede di discussione del bilancio del Senato, non del bilancio dello Stato italiano. Quindi, se lei ritiene che ci siano spese, l'Assemblea ne discuterà quando verrà esaminato il bilancio interno del Senato.

È iscritto a parlare il senatore Tofani. Ne ha facoltà.

 

TOFANI (AN). Signor Presidente, intervengo perché mi sembra doveroso dopo aver ascoltato il collega Brutti, che ha cercato di utilizzare una situazione drammatica, quale quella che è accaduta ieri nella stazione ferroviaria di Roccasecca, per coinvolgere in qualche modo il Governo in responsabilità presenti e verosimilmente anche future.

Sono convinto che al senatore Brutti non sfugge un dato importante, che un po' è la cultura della logica tra causa ed effetto. Se dobbiamo parlare delle ferrovie italiane, parliamone bene, cercando di trovare ed individuare le responsabilità; e le responsabilità sono precise e risalgono già agli anni '80, quando si è determinato l'inizio del processo di privatizzazione delle ferrovie italiane. Oggi stiamo subendo politiche scellerate poste in essere negli anni passati, non solo in questo settore, ma anche in altri settori.

Allora posso capire che sia necessaria un'attenzione maggiore, tant'è vero, senatore Brutti, che non ho chiesto che il ministro Lunardi ci riferisse in modo generico talune cose, ho chiesto che il ministro Lunardi fosse invitato dal Presidente, perché questa è la procedura, a venire a riferire su questi gravi fatti e sulla sicurezza delle ferrovie italiane.

Senza fare un lungo excursus, perché non ne ho neanche il tempo, vorrei fare riferimento ad una riflessione di Loris Brioschi dell'ottobre del '99, proprio sulle ferrovie italiane. In riferimento al piano di ristrutturazione Dematté-Cimoli diceva: «La gestione Dematté-Cimoli, in ottemperanza alla direttiva del Governo D'Alema» - lo scriveva nel 1999, lo sottolineo per i verbi - «ha varato un piano d'impresa (...)» per «consentire un recupero di produttività di circa il 27 per cento, mentre ha stabilito che si deve raggiungere una riduzione del costo per dipendente da un minimo del 15 per cento fino al 32 per cento». «Inoltre» - aggiungeva Brioschi - «tutto il piano mira all'abbattimento del costo del lavoro (...), anche se finora nonostante la forte riduzione del personale addetto all'esercizio l'obbiettivo non è mai stato raggiunto. La riduzione del costo medio unitario è ipotizzata attraverso la riduzione di salari (...). Prima che iniziasse il processo di privatizzazione i ferrovieri erano in tutto 220.000 di cui 8.000 quadri e 870 dirigenti; oggi,» - ci si sta sempre riferendo al 1999 - «sono 116.000 di cui 15.400 quadri e 980 dirigenti». Attualmente, per cadenzare il tempo di oggi, nel processo si è ancora ridotto il personale, tanto che nel 2003 quel piano ha previsto una riduzione di ulteriori 4.710 dipendenti.

Allora - concludo, signor Presidente, perché non voglio andare oltre il termine che mi è stato assegnato - quando parliamo di queste cose, soprattutto persone che sono più addentro di me a temi di questo tipo non debbono volgere alla propaganda, perché non facciamo onore a questa Aula del Parlamento, soprattutto in presenza di situazioni tragiche, terribili.

Ed allora, facciamo discorsi seri per capire chi ha determinato quelle situazioni che oggi producono certi effetti. Mi auguro che non fosse questa l'intenzione del senatore Brutti Paolo e che fosse soltanto l'occasione per commentare dall'opposizione la manovra finanziaria. Forse, invece, è il momento di capire quanti errori negli ultimi 20 anni sono stati commessi anche in questo settore.

Ciononostante continueremo con attenzione ad occuparci della massima sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per gli operatori, ma anche per i cittadini, e cercheremo di dare risposte adeguate, non facendoci catturare da una facile e strumentale azione demagogica che non andrebbe a risolvere il problema. (Applausi dal Gruppo AN).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vicini. Ne ha facoltà.

 

VICINI (DS-U). Signor Presidente, signor Vice ministro, onorevoli colleghi, desidero brevemente e pacatamente ribadire in questa sede alcune considerazioni critiche che ho già formulato in Commissione agricoltura nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge finanziaria, in quanto ritengo del tutto insufficienti le misure previste per il comparto agricolo ed agroalimentare, un settore al quale il Governo - a mio avviso - avrebbe dovuto dedicare un'attenzione di gran lunga maggiore.

Pur considerando astrattamente condivisibili alcune modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che ovviamente contribuiscono a migliorare, seppur lievemente, il testo approvato in prima lettura dal Senato, desidero sottolineare che ci si è sottratti all'inderogabile necessità di adottare interventi più incisivi per sostenere il comparto agricolo e agroalimentare, in particolare rendendo più efficace la tutela delle denominazioni di origine protetta che costituiscono - come è noto - una risorsa veramente strategica per il futuro della produzione nazionale.

In linea di principio ritengo apprezzabile lo sforzo compiuto con lo stanziamento per favorire la filiera agroenergetica, per quanto non adeguatamente sostenuta a livello finanziario.

Valuto anche positivamente le disposizioni a favore dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, che ritengo apprezzabili tanto più ove si considerino le recenti vicende che hanno interessato il settore agroalimentare e che hanno causato danni enormi non solo al settore agroalimentare, ma a tutta l'economia del nostro Paese. Esse hanno generato paure nei consumatori che dobbiamo sventare nei tempi più rapidi possibili, arrivando alla determinazione di creare un'Authority nazionale, quindi un potere terzo, che ci consenta di interfacciare l'Authority europea per il settore alimentare, che con grande soddisfazione abbiamo ospitato nella nostra Parma.

Dichiaro di condividere le considerazioni che tanti colleghi prima di me, in particolare appartenenti al Gruppo dei Verdi, hanno svolto con riguardo al settore dei biocarburanti, esprimendo peraltro apprezzamento per le misure di cui al comma 426 del disegno di legge finanziaria, volte a razionalizzare gli interventi a sostegno della cultura gastronomica e delle produzioni tipiche.

Ritengo in ogni caso che il limite complessivo della manovra sia da individuarsi soprattutto nella mancanza assoluta di politiche di sostegno, che riconoscano al comparto primario il ruolo fondamentale che esso occupa nel tessuto produttivo nazionale.

Si rinvia, ancora una volta, un provvedimento importantissimo, qual è quello relativo alla sanatoria previdenziale, tanto attesa dal mondo agricolo.

Apprezzo le modifiche apportate nell'altro ramo del Parlamento dai colleghi deputati che consentono finalmente agli imprenditori del settore della pesca e a tutti gli imprenditori del settore agricolo di poter partecipare concretamente ai distretti produttivi, cosa, com'è noto, assai importante per il rilancio delle aggregazioni produttive in una realtà come la nostra, dove la parcellizzazione delle imprese costituisce un problema serio per sperare di essere competitivi, sia a livello europeo, sia a livello mondiale, ovviamente nel campo economico e anche nei vari settori della produzione.

Tuttavia, devo dire che questa finanziaria risulta assai frammentaria e dispersiva, un po' di qui e un po' di là, ma non vi è alcuna politica di vero sviluppo, che è il solo strumento concreto e idoneo per superare la grave crisi che attanaglia il nostro Paese e che pesa come un macigno soprattutto su tutto il settore agricolo e il settore agroalimentare.

Ribadisco anch'io che c'è bisogno, signor Presidente, di un profondo cambiamento che solo, per farla breve, un nuovo Governo può offrire al nostro Paese. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Michelini e Betta).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Michelini. Ne ha facoltà.

 

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, onorevole vice Ministro, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha prodotto molte norme che non hanno peraltro modificato il senso di marcia della finanziaria 2006 verso gli obiettivi che le sono propri e cioè quelli della crescita della nostra economia, in un periodo di forte stagnazione quale è quello che sta vivendo il Paese.

Le nuove norme vanno alla ricerca di ulteriori fonti di entrata, appesantendo così l'indice della pressione fiscale ed innalzando un po' ovunque palizzate per tentare di frenare l'impetuosa crescita delle spese.

Si tratta di disposizioni molto puntuali, che incidono sulle modalità di gestione dei bilanci pubblici, avendo cura di modificare ed integrare anche le norme di contabilità dello Stato, nonostante il divieto contenuto nella legge n. 468 del 1978.

Oltre a trasgredire il divieto di modificare con la finanziaria le norme di contabilità, il Governo abdica al principio della corresponsabilità nella gestione dei bilanci tra i diversi livelli preposti alla loro amministrazione e rinuncia anche a riformare i meccanismi che generano le spese.

Vi sono poi altre disposizioni volte, in particolare, alla disciplina dei rapporti tra Stato ed autonomie locali che, nel perseguimento ossessivo dell'obiettivo del contenimento della spesa, instaurano un regime tanto vincolistico da apparire una vera e propria dichiarazione di guerra, in particolare alle autonomie speciali.

Sul patto di stabilità interno si conferma ancora il principio della limitazione delle spese degli enti locali, introducendo i tetti di crescita delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

Differenziare poi l'altezza di questi tetti, come proposto con le modifiche introdotte dalla Camera, in relazione ai pro capite per classi di Comuni per le spese correnti, ovvero ampliare l'incremento delle spese per investimenti in relazione alle fonti di finanziamento, non comporta in superamento del criterio della limitazione delle spese nei bilanci degli enti locali.

Permane in questa disposizione la scelta politica non già dell'accordo tra gli enti pubblici che compongono la Repubblica secondo la Costituzione, ma dell'imposizione di regole e di vincoli che incidono sulla gestione dei bilanci degli enti locali, autonomie speciali comprese.

Eppure, se si ripete ormai da cinque anni un simile modo di procedere, segno è che siffatte disposizioni sono insufficienti e quindi inidonee a conseguire gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita convenuto in sede europea.

Nelle ulteriori disposizioni introdotte dalla Camera non solo non vi è alcun segno di ravvedimento per ragionare intorno ad un patto che, rispettando le responsabilità delle autonomie locali, faccia leva sui saldi qualitativi di finanza pubblica, ma vi è invece l'accentuazione del segno dell'imposizione, in dispregio ad ogni norma di tutela delle autonomie locali.

Di questa volontà, che assume i toni della persecuzione, vi è testimonianza in varie disposizioni. Prendiamo in considerazione, ad esempio, il comma 24, dove si prevede una riduzione dei trasferimenti erariali a favore degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno nel caso in cui la spesa da essi sostenuta nel 2006 (preciso, non da sostenere ma sostenuta) per l'acquisto da terzi di immobili si differenzi dall'ammontare della spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per le stesse finalità.

Dunque, gli enti territoriali, per non subire penalizzazioni nei trasferimenti erariali, dovrebbero acquistare nel 2006 immobili del valore pari a quello della media dell'ultimo quinquennio. Vi è una ragione? Sì: occorre osservare il principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale ed i flussi dei trasferimenti erariali, un principio che non si sa dove sia scritto, anche se il comma 24 cita il Programma di stabilità e crescita presentato dall'Italia all'Unione Europea.

A mio giudizio, è veramente ridicolo, ma se fosse vero, questo comma introduce il criterio del finanziamento degli enti locali secondo il metodo del vincolo di destinazione, in netto contrasto con quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione e dagli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

Prendiamo, ancora, in considerazione il comma 494, che dispone la sospensione, a decorrere dal 2006, dei trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge n. 59 del 1997 (quella che va sotto il nome di legge Bassanini) con riferimento agli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. Dispone ancora il comma che, a valere sulle risorse derivanti da dette sospensioni, lo Stato incrementa di 10 milioni di euro i propri trasferimenti in favore dei Comuni delle Province confinanti con quelle di Trento e Bolzano.

Una norma, questa, dal sapore molto localistico, che avalla le anticipazioni fatte sulla stampa locale dal Presidente della Regione Veneto, il quale non dorme sonni tranquilli dopo che il Comune di Lamon ha chiesto, con referendum, l'annessione alla provincia di Trento, ma una norma piena di aggressività, peraltro non nei fatti bensì solo nelle intenzioni.

Leggendo le due parti di cui si compone il comma 494 si ha l'impressione che le Province autonome di Trento e Bolzano ricevano per una stessa competenza sia fondi sulla Bassanini, sia fondi sul proprio Statuto di autonomia e che è quindi giusto togliere loro quelli della Bassanini per darli ai Comuni delle Province confinanti, ma non è così perché le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sempre contrastato sia le leggi di settore nelle materie di competenza, sia i relativi finanziamenti, e, dunque, se qualche doppione c'è, non può che essere ricercato in altri enti a partire dalle Regioni a statuto ordinario, Veneto compreso.

La norma del comma 494 è priva di effetti finanziari, ma è molto pericolosa sul piano politico, se si tiene conto anche delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 79 del 1999 in materia di concessione di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico.

Diversamente dal decreto legislativo citato, le nuove disposizioni introdotte dalla Camera, pur prorogando di 10 anni le concessioni, aprono alla liberalizzazione ed alla privatizzazione delle concessioni stesse in virtù del principio della libera concorrenza.

Si cancellano così norme che vedevano il coinvolgimento degli enti locali e non si tiene conto del fatto che gli impianti di derivazione delle acque per produrre energia elettrica hanno un grande impatto sul territorio e che il rapporto con gli enti locali non può esaurirsi con i sovracanoni: vi è infatti l'esigenza di un coinvolgimento degli stessi enti in tutto il percorso gestionale per contrastare i pericoli dello sfruttamento e del degrado ambientale.

Quando poi qualcuno si accorgerà che il prezzo dell'acqua usata per produrre energia elettrica è pressoché zero e che il prezzo del petrolio usato per gli stessi scopi, quindi per produrre energia elettrica, continua ad aumentare secondo le regole del mercato, non è escluso che si inneschi un percorso di rivendicazione da parte delle popolazioni locali.

Solo allora si constaterà che il liberismo che si fa beffe degli interessi delle comunità localmente organizzate può costituire la strada dalla quale parte la via della disgregazione del Paese. (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Marino e Crema).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G13. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LP). Signor presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, mi riconosco nelle analisi svolte dai relatori di maggioranza, che hanno in maniera apprezzabile evidenziato gli interventi più significativi contenuti nella legge finanziaria. Si tratta di una manovra che presenta scelte consapevoli e ben precise, non certo di tipo elettorale. Ciò è stato detto più volte anche alla luce di alcune scelte che hanno proprio un carattere impopolare.

Brevemente voglio scorrere gli aspetti più importanti che la legge finanziaria ha introdotto nel nostro sistema normativo, inserendosi quindi nella legge di bilancio: la lotta all'evasione fiscale, alla quale sono chiamati anche gli enti locali, che dovrebbe portare ad un recupero importante di gettito; alcune modifiche al Patto di stabilità - anche noi ne avevamo proposte- che vanno in una direzione che, se non è esattamente quella che avevamo cercato di fare approvare in Senato, vuole tutelare gli enti più virtuosi; le disposizioni che proseguono sulla via del contenimento della spesa pubblica, con l'obiettivo del risanamento dei conti.

Un altro intervento molto importante e significativo riguarda la riduzione del cuneo contributivo: mi sembra se ne sia parlato poco nella nostra discussione generale. Tale aspetto non è stato adeguatamente apprezzato. Ricordo, infatti, l'audizione dei rappresentanti dei movimenti sindacali, nessuno dei quali - eccezion fatta per il segretario generale della CISL - voleva riconoscere l'importanza dell'intervento come strumento per favorire nuove opportunità di impiego, in conseguenza dell'incremento delle risorse finanziarie delle imprese che esso viene a determinare tramite un'imposizione più leggera.

Un intervento, quindi, che va nella direzione da tanti auspicata, ma mai perseguita, di ridurre la differenza tra il costo del lavoro che deve sostenere l'azienda e quanto effettivamente è percepito dal lavoratore.

Questa legge finanziaria non si preoccupa, però, soltanto di ridurre la spesa pubblica, anche se il suo contenimento è l'aspetto più eclatante ed evidente, ma vuole altresì favorire la crescita economica. L'obiettivo della manovra è infatti di coniugare la stabilizzazione dei conti pubblici con lo sviluppo dell'economia, non soltanto alla luce degli impegni assunti in sede europea, ma soprattutto per offrire una risposta adeguata ad un'esigenza da tempo espressa dai cittadini.

Ricordo quanto importante possa essere la norma sui distretti industriali - vedremo se saremo in grado di applicarla concretamente negli anni futuri - che va proprio in tal senso, valorizzando una realtà tipicamente italiana, anche nell'ottica di favorire la competizione sui mercati internazionali. Lo ribadisco: una norma che finalmente va in tale direzione. Non bisogna dimenticare i segni di ripresa, pur lievi e contraddittori, della nostra economia, che hanno interrotto negli ultimi mesi una sequenza negativa, che si spera possa rimanere solamente un ricordo nelle prossime rilevazioni.

Sono state fatte anche delle analisi, riportate sulla stampa e sentite altresì in questa discussione, sul presunto carattere innovativo - che non condivido - della manovra rispetto alla passata politica economica del Governo con cui questa finanziaria si porrebbe in contrasto. Non è così. Infatti, non si tratta di una manovra avulsa da quelle che la maggioranza ha posto in essere nel corso della legislatura, ma semplicemente della individuazione di ulteriori strumenti, tra quelli possibili, in coerenza con l'evoluzione delle criticità poste dalla realtà economica del Paese.

Per un sistema economico complesso come quello italiano sono stati necessari interventi diversificati, quali sono quelli che la Casa delle Libertà - va dato atto - ha posto in essere nel corso della legislatura. Ricordo brevemente: la riduzione del carico tributario anche attraverso un aumento delle detrazioni e l'attivazione dei primi due moduli della riforma fiscale; l'incremento delle pensioni minime; le provvidenze in favore delle imprese e della ricerca; interventi una tantum di diverso ordine e tipo; anche i condoni in fin dei conti che, se possono essere indubbiamente esecrabili come principio, hanno consentito comunque ai contribuenti di chiarire e risolvere potenziali pendenze fiscali dai tempi e dai risultati indefinibili (è chiaro che un condono, una manovra una tantum, può avere una sua finalità solamente se ristretta nel tempo). Il settore non-profit ha anch'esso ricevuto in questa finanziaria degli interventi molto importanti; è una realtà assai significativa sia per il personale impegnato sia per i risultati ottenuti. I fondi per indennizzare i risparmiatori, vittime di frode, è un tema tornato alla ribalta proprio in questi giorni. La nostra speranza è che quanto prima questo intervento nella finanziaria possa essere coniugato con le misure per arrivare all'adozione di una legislazione moderna ed efficiente in materia di risparmio, anche per evitare il ripetersi di fenomeni che in fin dei conti vediamo anche oggi e che si presentano in maniera estremamente negativa per l'immagine e la concretezza dei nostri mercati finanziari.

Le risorse per la famiglia meriterebbero un'analisi molto lunga ed attenta. In Commissione lo abbiamo fatto. Io ritengo che le scelte operate ed indicate siano qualitativamente valide e molto utili, anche questo percorso che esprime con chiarezza un obiettivo: tentare di favorire la natalità nel nostro Paese. Penso che tutte le proposte elaborate (ad esempio quella sugli asili nido) comunque hanno, soprattutto per le nostre giovani coppie, possibilità di ottenere un riscontro positivo.

Anche il Patto di stabilità è argomento estremamente dibattuto, con tutti gli aspetti negativi che comporta una imposizione centrale, ma è stato comunque introdotto un criterio che cerca di porre in risalto le amministrazioni virtuose e migliori. L'aver inserito l'indice della spesa corrente media pro capite (quindi, se sopra o sotto questa media si ha un peso diverso sulla incidenza del Patto di stabilità) penso vada in questa direzione e lo considero molto utile ed importante.

Anche l'aspetto dei disavanzi regionali sulla sanità (ex articolo 39 nella numerazione originaria della finanziaria) e l'identificazione di un criterio che prima mancava, teso ad indicare la densità abitativa come fattore di suddivisione delle Regioni rispetto al debito sanitario che hanno accumulato, penso sia un criterio utile ed interessante, evitando che vi sia quel premio introdotto da chi ha costruito questi buchi finanziari.

Almeno ora c'è un criterio, anche se come movimento politico siamo contrari agli interventi centrali per il ripiano della sanità, che dovrebbe essere fatto con gli strumenti ordinari a disposizione delle Regioni (leggi ticket), che ovviamente, secondo il principio dell'eurofederalismo, rendono più stretto il rapporto di responsabilità tra i cittadini e chi li amministra. Speriamo che questi criteri facciano sempre più strada nel futuro e nei meccanismi di trasferimento delle risorse tra lo Stato e le Regioni, anche se il mio auspicio è che in futuro ci possa essere una riforma fiscale federale che attribuisca in maniera chiara ed univoca, senza alcun intervento sul tipo di quello dei ticket, le risorse agli enti locali, sulla base di scelte politiche specifiche, in modo da creare inequivocabilmente un rapporto responsabilità-risorse.

Concludendo, signor Presidente, andremo ad approvare una legge finanziaria che salvaguarda i saldi di bilancio e rispetta gli impegni internazionali - questo è vero e indubitabile - anche se mostra tutti i limiti della difficile situazione complessiva del Paese. È altrettanto evidente che la riduzione delle entrate fiscali e la difficoltà di contenere la spesa pubblica, soprattutto la difficoltà di incrementare il prodotto interno lordo, la difficoltà nelle esportazioni nei mercati internazionali delle nostre aziende che derivano da una struttura di supporto pubblico obsoleta, da trasformare in maniera radicale, penso che siano dei pesi molto consistenti per la nostra economia.

Questa trasformazione (si chiama crisi, meglio chiamarla trasformazione) in corso nel Paese, oltre a toccare tutti i comparti privati (perché, salvo delle eccezioni particolari come l'industria, l'agricoltura e i servizi, dove c'è un sistema semimonopolistico o oligopolistico vediamo che gli utili ci sono e anche i valori di borsa, diversamente c'è una grande sofferenza) sta modificando profondamente anche la funzione della finanza pubblica, penso che ormai ce ne siamo resi conto. Anzitutto, il sistema pubblico (sarebbe bello discorrere anche della funzione della finanza pubblica, in questo contesto totalmente diverso) deve cambiare.

I problemi che abbiamo visto con la definizione del bilancio europeo, la trasformazione delle destinazioni delle risorse obiettivo uno, obiettivo due, l'ingresso dei Paesi dell'Est è evidente che le risposte che devono essere date, devono anche essere istituzionalmente delle risposte diverse. Penso che la riforma costituzionale che abbiamo appena approvato vada in quella direzione, e un ritorno, come tanti auspicano, purtroppo con un referendum che sarà fatto l'anno prossimo, alla Costituzione vigente non aiuterà l'adeguamento del Paese a queste nuove esigenze.

Un'ultima considerazione, un rammarico evidentemente che rivolgo al Governo per lo scarso contributo che è stato consentito apportasse il Senato all'elaborazione della legge finanziaria. Al di là dei luoghi comuni, degli assalti alla diligenza di cui spesso è facile e comodo parlare, credo che negli anni scorsi il lavoro dell'Assemblea e della Commissione bilancio siano stati estremamente proficui e fattivi e che, magari solo in termini di chiarezza, i senatori avrebbero saputo creare un disposto più comprensibile e organico di quello che andremo ad approvare. Questo è un rammarico concreto, è stato esposto da altri colleghi anche in Commissione bilancio; effettivamente poco abbiamo potuto fare per apportare un contributo migliorativo. Questa è la verità.

Infine, signor Presidente, illustro l'ordine del giorno a prima firma del senatore Antonio Vanzo e sottoscritto da tutti i colleghi della Lega, il G13, che in maniera semplice afferma che sono prorogati i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI da parte dei Comuni; il termine del 2005 viene appunto prorogato al 2006.

Mi auguro che il Governo, al momento opportuno, vorrà accogliere questo ordine del giorno. (Applausi dal senatore Stiffoni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non è facile governare, dovendo, da un lato, non mortificare lo spirito di iniziativa e l'attrattività dell'Italia per investimenti allo scopo di non cadere in un ciclo recessivo e pertanto non sovraccaricare i produttori e i consumatori di imposte e di tasse e dovendo, d'altro lato, rispondere a bisogni crescenti di spesa pubblica per garantire una buona qualità delle infrastrutture, una buona qualità dei servizi pubblici, sicurezza sociale, adeguato contributo alla sicurezza e alla difesa collettive, e così via.

La finanziaria di quest'anno, come le precedenti, ha escogitato molteplici strade per raggiungere un certo equilibrio fra carico fiscale e risorse impiegabili per rispondere ai bisogni collettivi. Si deve dare atto al Governo di non aver scelto la strada più facile, quella di aumentare il carico fiscale sul reddito di persone e imprese o l'imposizione sul valore aggiunto, anche se ha scelto, purtroppo anche quest'anno, forme di condono che diseducano i cittadini a compiere il loro dovere fiscale.

Nel tentativo di controllare le spese, il Governo non ha tuttavia sempre rispettato le regole e in particolare non ha rispettato le autonomie locali e regionali. Già in altre precedenti occasioni, con interventi ed emendamenti sempre respinti, avevo evidenziato il problema.

Il Patto di stabilità europeo, che l'Italia è tenuta a rispettare, deve certo coinvolgere Regioni ed enti locali, ma vincolando gli eventuali squilibri dei loro bilanci, non anche l'articolazione interna di questi. E ciò deve valere tanto più perché questa maggioranza e questo Governo si dicono impegnati a trasformare lo Stato italiano in Stato federale. Finalmente la Corte costituzionale ha costretto il Governo a correggere in parte una sua eccessiva invasività nel campo riservato all'autonomia di Regioni ed enti locali, ma molto resta da fare.

Lo Stato deve rendersi conto che la sua sovranità è limitata anche in materia di entrata e spesa pubblica, sia in virtù dell'appartenenza all'Unione Europea, sia per il riconoscimento costituzionalmente esplicito dell'originaria autonomia delle comunità locali e regionali.

Lo stesso potere di coordinamento della finanza pubblica non è esclusivo dello Stato. Personalmente, apprezzo l'impegno del Governo a trovare le strade per rispondere ai bisogni collettivi evitando il più possibile di aumentare l'imposizione fiscale, ma non lo apprezzo affatto quando, per raggiungere tali obiettivi, viola le regole, nella consapevolezza che comunque, prima che il loro rispetto sia ripristinato da istanze giurisdizionali, qualche effetto lo avrà ottenuto.

Non è questa serietà nel governare. Ma talora non è solo il fine di tutelare interessi collettivi nazionali a far tentare al Governo la via della violazione di norme. La finanziaria, nel maxiemendamento proposto dal Governo alla Camera e approvato ricorrendo alla questione di fiducia, ha privilegiato gli interessi di ENEL e di Edison quando ha prorogato per dieci anni le concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico, nonostante in materia vi siano competenze di Regioni e Province autonome e nonostante la Provincia autonoma di Trento, in particolare, abbia anche disciplinato con propria legge recente la materia.

Si tratta di una palese, deliberata, voluta violazione degli Statuti approvati con legge costituzionale e delle loro norme di attuazione, promulgate dopo il paziente lavoro delle commissioni paritetiche fra Governo e Regioni. Vi è una lesione del dovere costituzionale, stabilito all'articolo 120, del principio di leale collaborazione, che non vale soltanto per gli enti locali e le Regioni nei confronti dello Stato, ma anche per lo Stato nei confronti delle Regioni. Signor Presidente, ciò non è assolutamente accettabile.

Le norme comunitarie, quando investono materie di competenza regionale, si applicano direttamente alla legislazione regionale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. La Provincia autonoma di Trento ha legiferato tenendo conto di tali norme. Lo Stato interferisce spostando nel tempo l'applicazione delle norme comunitarie, in un campo - le concessioni per le grandi derivazioni - nel quale la competenza è della Provincia autonoma e ciò per tutelare gli interessi di società private.

Come è possibile chiedere ad un parlamentare della maggioranza di votare a favore di una patente lesione dell'autonomia della sua terra, di votare contro il rispetto di norme che realizzano una multidecennale aspirazione delle popolazioni all'autonomia, anche in un settore vitale della loro vita sociale ed economica?

Il Governo, in sede di Commissione, ha rivendicato il diritto di intervenire anche in violazione di norme di attuazione degli Statuti di speciale autonomia, quando si ha in questione un interesse nazionale. Non ha però detto quale sia l'interesse nazionale tutelato, né ha richiamato tale principio nel testo di legge. Non ha detto che la Costituzione già prevede le forme consentite allo Stato di intervenire in merito alla legislazione regionale, qualora si ritenga che essa comprometta un interesse nazionale, che non è la legge ordinaria. Non ha motivato come mai non abbia seguito le procedure previste dagli Statuti, approvati con legge costituzionale, per dare attuazione alle norme statutarie.

Vorrei sottoporre all'attenzione di Governo e maggioranza una seconda nota critica di minore portata, che riguarda l'imposizione fiscale su produzione e commercializzazione di materiale pornografico. Viene chiamata imposta etica, ma essa è una diretta legittimazione della produzione e commercializzazione della pornografia.

Esiste certo una difficoltà a stabilire cosa sia o non sia pornografia; esiste certo un'ampia, per non dire totale, tolleranza di produzione e diffusione di materiale pornografico, ma dal momento in cui lo Stato qualifichi come pornografico un materiale, esso dovrebbe operare a norma di Costituzione (articolo 21) e di codice penale.

Non si dà una pornografia permessa ed una vietata. Essa è sempre vietata. E anche per il materiale che incita alla violenza la questione è simile. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati a bandire l'incitazione alla violenza, ritenendola negativa. Tassandola, invece, la si legittima.

Non posso, poi, non criticare la pressoché totale eliminazione di ogni fondo per le politiche della montagna.

Vi sarebbero molte altre osservazioni da fare, ma il tempo concesso e le circostanze non lo consentono. È deprimente constatare il ruolo marginale che il Governo, al quale, come membro di maggioranza, ho dato la fiducia, riserva al Parlamento. Una legge finanziaria con molte innovazioni e poche ore per discuterne. In Commissione, sono state due o tre, avendo avuto il testo soltanto in mattinata, senza alcuna possibilità di emendarlo.

Ricordo che nella scorsa legislatura, se non erro, nel 1996, le forze politiche dell'attuale maggioranza, scelsero una forma forte, l'Aventino, per protestare per lo scarso ruolo riservato allora al Parlamento in materia di legge finanziaria. Ora non se ne ricordano più, anzi qualcuno, e anche di autorevole, teorizza che sia giusto così, che sia il Governo a dover decidere e che il Parlamento possa solo confermare o meno in blocco tutto.

Non posso che denunciare, per l'ennesima volta, la crisi della democrazia parlamentare che, in realtà, è la crisi della democrazia. Essa non è solo italiana e a nulla vale al riguardo richiamare casi simili in Inghilterra o altrove. È una crisi più ampia, ma in materia di carenza di democrazia non possiamo dire «mal comune, mezzo gaudio». È sempre una perdita. Signor Presidente, almeno desidererei che fosse riconosciuto.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Prima di dare la parola ai relatori per la replica, sottolineo che il tempo rimasto a loro disposizione è praticamente esaurito e che quindi mi aspetto un intervento molto breve.

Ha ora facoltà di parlare il relatore, senatore Ciccanti.

 

CICCANTI, relatore sul disegno di legge n. 3614-B. Signor Presidente, signor Vice ministro, onorevoli colleghi, il dibattito ha sviluppato temi che meritano una certa riflessione, sia perché ineriscono alle singole disposizioni del provvedimento, sia perché ne è stata estrapolata l'incidenza sul sistema. In merito si era già intrattenuto, in sede di relazione, il collega Azzollini.

Lascio, dunque, a lui il compito di tornarvi. A me preme evidenziare gli aspetti più macroscopici del dibattito per quanto possono incidere sul bilancio dello Stato. La mia attenzione non può non andare agli strumenti che incidono nel sistema di finanza pubblica e sulla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha devoluto i poteri alle Regioni senza legare tale devoluzione all'attuazione del federalismo fiscale. Oggi abbiamo dei centri di spesa che non hanno un controllo perché i poteri sono senza argini, l'attuazione della devoluzione doveva necessariamente essere collegata con il federalismo fiscale.

Possiamo dire che probabilmente cinque anni sono passati inutilmente sotto questo aspetto. Possiamo essere criticati sotto questo profilo; ma va detto che in qualche modo alla XV legislatura questa maggioranza lascia il lavoro dell'Alta Commissione, che è sicuramente una piattaforma di riflessione. Non sono stati risolti tutti i problemi, ma su quella base si può sicuramente attuare l'articolo 119 della Costituzione.

Il Patto di stabilità interno di cui si è parlato, introdotto dal centro-sinistra, dal Governo D'Alema, nel 1999, in realtà non aveva prodotto gli effetti sperati. Certamente la letteratura e i dati statistici non ci aiutano a capire come esso abbia inciso sul contenimento della spesa pubblica per quanto riguarda il sistema delle autonomie locali. Però uno studio recente realizzato dall'ISAE ha detto, confortato anche dalla relazione della Corte dei conti, che il controllo della spesa attraverso i saldi non ha funzionato. Ecco il motivo per cui elementi di maggior controllo dovevano essere inseriti proprio incidendo sui tetti di spesa. Ce lo hanno detto questi organismi indipendenti, l'ISTAT, ce lo ha detto la Corte dei conti, ce lo ha suggerito l'ISAE. La scelta è stata oggettiva.

Infine va detto - concludo, signor Presidente - che avremmo dovuto realizzare la riforma della legge sulla contabilità pubblica. Due anni fa probabilmente eravamo al momento giusto per portare avanti questa riforma; ma una riforma della legge di contabilità pubblica non può essere fatta da una sola parte. L'intesa non c'è stata; credo che nella XV legislatura tra le priorità di chiunque governerà dovrà esserci proprio questo adempimento.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azzollini.

 

AZZOLLINI, relatore sul disegno di legge n. 3613-B. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia replica sarà molto breve. Non posso che replicare ai colleghi dell'opposizione riargomentando ciò che ormai in varie occasioni, ivi compreso il dibattito di oggi in Commissione e poi in Aula, ho già più volte illustrato e argomentato.

Dal dibattito di questa sera sono riemerse, com'era logico che riemergessero, le posizioni diverse che su questa legge finanziaria sono da tempo state esposte. Grandi novità nell'impostazione di fondo non possono più emergere; tutte le posizioni sono già state ampiamente illustrate ed argomentate.

Sui temi specifici ho già detto; non posso che confermare che questa legge finanziaria rimane rigorosa, che si è connotata per non avere carattere elettoralistico, che ha avuto il coraggio di affrontare problemi molto gravi e che, senza grande enfasi, ha assecondato le possibilità di ripresa che - ribadisco - emergono all'orizzonte dell'economia italiana.

Ci auguriamo che questa finanziaria possa servire - e sono certo che lo farà - a dare ottemperanza agli impegni assunti con l'Unione Europea, a cogliere le opportunità di sviluppo, ad improntare al rigore la finanza pubblica senza colpire i ceti sociali meno abbienti, mostrando quindi particolare sensibilità sociale, e a confermare il programma del Governo, che ha detto più volte e conferma con questa legge finanziaria di non voler aumentare l'imposizione fiscale.

Credo che questo, nel contesto dato, sia stato il miglior lavoro possibile. (Applausi del senatore Ciccanti).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Morando.

 

MORANDO, relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613-B e 3614-B. Signor Presidente, colleghi, mi limiterò a svolgere due considerazioni. La prima riguarda il tema specifico della gestione della finanza pubblica nel corso di questa fase, che si avvia al termine, di gestione della politica economica da parte del Governo di centro-destra.

Anche durante la discussione di oggi ho visto riproporsi un tema che merita un approfondimento. Mi riferisco alla cosiddetta eredità del centro-sinistra in termini di finanza pubblica, consegnata nel 2001 al centro-destra. In sostanza, sto parlando della polemica del cosiddetto "buco" lasciato dal centro-sinistra nei conti pubblici nel 2001 al centro-destra e che sarebbe alla base delle difficoltà di gestione della finanza pubblica che hanno caratterizzato tutta questa legislatura.

Ebbene, sul punto, sebbene il 2001 sia stato un anno in compartecipazione tra centro-sinistra e centro-destra nella gestione della finanza pubblica, voglio concedere in partenza che sarebbe ragionevole considerare le riclassificazioni di EUROSTAT sui conti pubblici del 2001 come acquisite e definitive. EUROSTAT ha affermato che nel 2001 il rapporto deficit-PIL in Italia - operate tutte le riclassificazioni del caso - è stato del 3,2 per cento. Quello è il dato.

Noi non lo abbiamo contestato, non ci siamo messi a litigare con EUROSTAT. Abbiamo acquisito, anche nel confronto con il centro-destra, quel dato. Emerge però il dato decisivo che voi continuate ad ignorare. È vero che nel 2001 il rapporto deficit-PIL era del 3,2 per cento, secondo le riclassificazioni di EUROSTAT, ma l'avanzo primario, cioè il dato decisivo per quel che riguarda la questione della finanza pubblica, nel 2001, operate tutte le riclassificazioni definite da EUROSTAT (e quindi riesaminati i conti alla luce di quelle riclassificazioni) era stabilmente al di sopra del 4 per cento. Non ricordo con precisione se fosse del 4,3 o del 4,4 per cento, ma certamente era al di sopra del 4 per cento. L'avanzo primario nel 2005 va progressivamente azzerandosi e nel 2006 è praticamente pari a zero, secondo il tendenziale che abbiamo discusso all'inizio di questa sessione di bilancio.

La verità è tutta in questo dato: perché l'avanzo primario peggiora così clamorosamente? Per la ragione elementare e precisa che la spesa corrente primaria aumenta rispetto al prodotto interno lordo nel corso degli ultimi quattro anni (cioè quelli che ci separano dal 2001) del 3,2 per cento sul prodotto interno lordo. Aumenta in rapporto al prodotto interno lordo, cioè si determina una situazione nella quale era necessario non diminuire la spesa corrente primaria in rapporto al PIL, ma semplicemente farla crescere tanto quanto - sarebbe stato meglio un po' meno - cresceva il prodotto interno lordo. Invece, il Governo di centro-destra, sorto sull'onda della deregolazione e della riduzione delle dimensioni della pubblica amministrazione, quindi con una promessa fatta al Paese di risanamento e ristrutturazione della pubblica amministrazione in chiave di risparmio, si è ridotto a fare un'operazione alla fine della quale la spesa corrente primaria è aumentata.

Questo - a mio avviso - dovrebbe essere il punto oggetto di confronto tra centro-sinistra e centro-destra a proposito di eredità lasciate dal primo e mal gestite dal secondo.

Non ci si può concentrare sul dato assoluto del rapporto deficit-PIL, anche perché riconosciamo pacificamente che quella riclassificazione di EUROSTAT è sostanzialmente corretta.

Che poi - termino, signor Presidente - a queste conclusioni si sia giunti per una miriade di piccoli atti impropri di gestione della finanza pubblica viene dimostrato anche da una sequenza di piccole misure - ne sceglierò una - contenute in tutti i provvedimenti legislativi, compresa questa finanziaria, che il Governo e la maggioranza hanno approvato nel corso di questi anni.

Consideriamo ad esempio i commi da 495 a 498, contenuti nell'attuale finanziaria, relativi alla tassazione delle rendite immobiliari. In quei commi si stabilisce che ci sia un'imposta sostituiva - una scelta a mio parere sostanzialmente corretta - sulle plusvalenze immobiliari, quando il possesso dell'immobile da parte del soggetto cedente non sia protratto dal momento dell'acquisto della costruzione per più di cinque anni.

Abbiamo una relazione tecnica, l'ennesima, che, signor Presidente, cerca di quantificare così la caduta di gettito, determinata dal fatto che si tratta di un'imposta sostituiva e che la legislazione vigente prevede che su quelle plusvalenze oggi si agisca con l'aliquota marginale dell'IRPEF, naturalmente, e introduce l'aliquota del 12,5 per cento, nel presupposto che si possa così contrastare meglio l'evasione fiscale e si determini quindi un aumento di gettito.

Non contesto la possibilità che questo avvenga, ma che la finanziaria rechi a copertura previsioni di aumento di gettito, quando la relazione tecnica quantifica - non sto scherzando - soltanto in 547 in un anno le transazioni che si determinano attualmente, nell'ambito applicativo della norma in questione, secondo la legislazione vigente. Perché 547? Perché la relazione tecnica afferma che il gettito che viene a mancare è di 18,5 milioni di euro; moltiplicato per l'aliquota media 33 per cento, diviso 102.400 euro, che è il valore medio di ogni transazione, cioè di ogni cessione, si ottiene 547.

Se si fa una relazione tecnica che parte alla previsione che vi siano solo 547 transazioni in un anno che danno luogo al prelievo e poi si ipotizza invece che con il 12,5 per cento si passi a 40.000 transazioni, come sostiene la relazione tecnica, è chiaro che poi si portano queste previsioni di gettito a copertura di spese certe e si determina una situazione per la quale, alla fine, la spesa corrente supera di gran lunga la crescita del PIL, anno per anno, determinando lo sfracello in cui siamo precipitati. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Amato).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la replica del Governo avrà luogo domani, in apertura della seduta antimeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ) (3613-B)

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

G5

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MANIERI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE, ZAVOLI, D’ANDREA, MONTICONE, TOGNI

 

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

con un emendamento per la finanziaria 2006 approvato dalla Camera il Governo taglia le retribuzioni dei lavoratori ATA e ITP della scuola proveniente dagli enti locali, inventandosi un’interpretazione «autentica» che stravolge l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e mira a disconoscere i diritti dei lavoratori stessi e a cancellare tutti i provvedimenti pendenti;

la Corte di Cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e che in base a sentenze favorevoli dello stesso organo della magistratura centinaia di lavoratori hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all’attività lavorativa prestata;

altre decine di migliaia di lavoratori nella stessa situazione giuridica, ma il cui procedimento di fronte alla Corte di Cassazione è ancora pendente, vedrebbero così negata ogni loro prospettiva con una perdita salariale annua stimabile in alcune migliaia di euro,

impegna il Governo a ripristinare il diritto al riconoscimento del servizio stabilito da ripetute sentenze della Cassazione e ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per evitare situazioni di disparità tra lavoratori, vessatorie e profondamente ingiuste.

 

 

G13

VANZO, FRANCO PAOLO, MONTI, CORRADO, STIFFONI, AGONI, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI

 

Il Senato della Repubblica,

in occasione della discussione della legge finanziaria per l’anno 2006, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 comma 3 della legge 21 luglio 2000, numero 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie,

impegna il Governo a prorogare i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili al 31 dicembre 2006, limitatamente alle annualità di imposta 2001 e successive.


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

929a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 22 DICEMBRE 2005

(antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente MORO

 

 

 

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

 

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,05)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge 3614-B e 3613-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Rammento anche che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione generale congiunta ed hanno avuto luogo la replica dei relatori di maggioranza e di minoranza.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, in realtà avrei svolto una replica molto più limitata, relativa alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, se nel corso del dibattito di ieri non fosse stata tirata in ballo una sorta di valutazione comparativa, alla fine della legislatura, tra questa finanziaria, o per lo meno fra come si sono compendiate le finanziarie in questi cinque anni, e quanto avvenne nella legislatura precedente, quasi che - questo è sembrato il tono di alcuni interventi - si sia dilapidato in questo periodo di tempo un patrimonio di credibilità o di coerenza economica che invece sussisteva nel passato.

Mi consenta, signor Presidente, di fornire solo pochi dati, che rendono conto di come la realtà non sia esattamente come la si è voluta dipingere.

Partiamo nel 2001 con un rapporto deficit-PIL reale - cioè quello che è stato considerato a consuntivo anche dagli organismi europei - del 3,2 per cento e con un saldo primario - cioè un avanzo al netto degli interessi - del 3,8 per cento; ci ritroviamo nel 2006 con un rapporto deficit-PIL del 3,8 per cento ed un saldo primario dello 0,8 per cento: ciò vorrebbe dire, in sostanza, che i nostri conti si sono deteriorati di 2,4 punti sul PIL.

Appunto, signor Presidente, il PIL: dobbiamo considerare che il prodotto interno lordo ha avuto in questi anni un andamento inferiore per motivi non attinenti alle politiche governative ma a fattori di carattere esterno, in qualche modo derivanti dalle contingenze internazionali, da una parte, e dagli inevitabili effetti di politiche di oltre dieci anni di deflazione, dall'altra parte. Non dimentichiamoci, infatti, che dall'inizio degli anni Novanta il Paese ha adottato sempre politiche di deflazione sostanziale per cui è ovvio che prima o poi qualche effetto sull'andamento dell'economia dovesse necessariamente registrarsi.

Al netto delle «colpe» che vengono attribuite dall'opposizione all'attuale Governo, è possibile valutare una diminuzione del PIL, un differenziale rispetto al dato registrato negli anni precedenti, intorno ai cinque punti, quindi in realtà constatiamo che, rispetto alla passata legislatura, anziché avere un deterioramento di 2,4 punti abbiamo attuato un'azione di miglioramento delle finanze pubbliche di circa 2,6 punti, ma diciamo pure 2,5 punti, il che sostanzialmente vuol dire che la realtà è esattamente l'opposto di come la si vuole dipingere.

Siamo riusciti in un periodo di forte difficoltà economica, per una serie di argomenti che è inutile ricordare in quest'Aula perché sono ben noti al Parlamento e al Paese, a migliorare l'andamento dei conti di circa 2,5 punti nell'arco di tempo preso a riferimento. Ciò è stato fatto sostenendo principalmente la spesa sociale, perché se consideriamo quello che era il livello della spesa sociale e consideriamo altresì l'aggregato macro, fatto 100 il totale della spesa nel 2001, l'andamento della crescita del PIL nel 2006 è circa 117, mentre la spesa sociale nel suo complesso equivale a circa 128, il che vuol dire che rispetto all'andamento del PIL abbiamo più di dieci punti di differenza destinati alla spesa sociale.

Allora, questo Governo, ben lungi dal non aver avuto attenzione ai problemi delle fasce più deboli del Paese, ha loro dedicato una quantità di risorse crescente, pur in un periodo di difficoltà di crescita dell'economia.

Credo siano dati rilevanti, che non vanno dimenticati e che dimostrano come tutta l'azione del Governo sia stata mirata a sostenere l'economia del Paese, soprattutto le fasce più deboli.

Sarebbe opportuno domandarsi, se fossero state attuate delle politiche differenti, per esempio politiche che anziché avere di mira il contenimento della spesa e della pressione fiscale avessero avuto di mira - come è stato evocato ieri in quest'Aula - più la questione dei saldi, quindi basate principalmente sull'inseguimento della spesa con l'aumento della pressione fiscale, quale sarebbe la condizione del Paese. È stato detto anche ieri, relativamente alla spesa delle Regioni e degli enti locali, di ritornare al sistema dei saldi: tale sistema è neutro e funziona solo se il livello di spesa è ragionevolmente basso e consente al sistema economico di disporre di risorse sufficienti per poter finanziare uno sviluppo.

Se la quantità della spesa pubblica si attesta a livelli pericolosamente alti, far riferimento ad un meccanismo di saldi è un atteggiamento assolutamente suicida, perché significa inseguire con la tassazione la spesa e pregiudicare qualsiasi possibilità di sviluppo del Paese. Lo si vede a livello di spesa statale, lo si vede a livello di spesa regionale e locale.

Ciò che è stato fatto in questi anni, e da ultimo con questa finanziaria, non è tanto di inseguire, come dicevo, la spesa con la tassazione, ma di porre un limite alla spesa e questi sono risultati visibili perché, come i colleghi sanno, la diminuzione della pressione fiscale e la diminuzione complessiva della spesa che si sono verificate sono segnali fondamentali per constatare ciò che è stato fatto in questi anni e per offrire al Paese qualche chance in più di sviluppo economico.

Non sono in grado di dire, attualmente, se il 2006 sarà un anno in cui la crescita economica sarà quella che è stata preventivata, perché tutti abbiamo avuto, negli ultimi anni, qualche delusione, anche rispetto agli obiettivi ed alle stime di crescita forniti dagli organismi internazionali (non dagli organismi interni), tuttavia se non si fosse adottato questo tipo di politica sarebbero mancate le premesse per poter attendere un minimo di crescita nell'anno prossimo.

Come dicevo, l'azione di questo Governo è stata mirata in due settori: l'aumento della spesa sociale, o socialmente sensibile (basti ricordare la questione delle pensioni, la diminuzione della tassazione, l'uscita dalla tassazione di famiglie e contribuenti più deboli, l'aumento notevole della spesa per il Servizio sanitario, che è aumentata di circa il 50 per cento in pochi anni: questo dimostra un'attenzione a questo tipo di spesa) e contemporaneamente il contenimento della spesa di funzionamento e il contenimento della richiesta fiscale, avendo qui come parametro la vera attuazione dell'articolo 53 della Costituzione, che prevede che le tasse possono essere richieste ai cittadini in ragione della loro capacità contributiva e non in ragione di ciò che serve all'amministrazione per funzionare.

Certo, questo ha comportato qualche sacrificio a molte amministrazioni, ma credo che i sacrifici, quando si tratta di far salve le ragioni del contribuente, siano giustamente da richiedersi, anzi da esigersi.

Per quanto riguarda, poi, il contenuto di questa finanziaria, in realtà le critiche sono state relativamente marginali; si è detto che non si dà corso alla spesa sociale laddove serve, si è detto che alcune norme non funzionano, che non ci sono liberalizzazioni sufficienti, ma in realtà queste critiche dovevano in qualche modo essere fatte, perché non si poteva invece sottolineare, da parte principalmente dell'opposizione, tutti i valori positivi che questa finanziaria riveste.

E' stato detto in quest'Aula che le manovre complessive fatte da questo Governo riguardano oltre 100 miliardi di euro, mentre quelle fatte dai Governi precedenti riguarderebbero circa la metà di tale ammontare; ciò significa proprio che ci siamo mossi nell'ottica del rigore e della serietà in questa manovra; se queste manovre fossero state fatte prima, in un periodo di PIL crescente, oggi ci troveremmo in una situazione decisamente migliore.

Non voglio, tuttavia, fare polemiche sul passato o sul presente; mi limito a dire che la finanziaria di cui stiamo concludendo l'esame è una finanziaria che contiene molte novità, a cominciare dal fatto che in un periodo preelettorale si fa una finanziaria rigorosa, che mira ad aumentare lo spazio di libertà economica dei cittadini per poter dare maggiori chance di sviluppo. Essa poi contiene una serie di misure che credo siano state volutamente dimenticate in quest'Aula, quali ad esempio le misure mirate non tanto alla moralizzazione ma al contenimento dei costi della politica, perché è giusto che in un momento in cui si chiedono sacrifici a tutti, coloro che le chiedono siano i primi a sottoporvisi.

Credo che questa sia una grande innovazione, che mai venne fatta, anche in anni più difficili, e che vada ascritto a merito di questo Governo e di questo Parlamento averla assecondata. Si tratta anche di tutte le misure di sviluppo a partire dalla riduzione del cosiddetto cuneo contributivo, che serve a diminuire i costi delle nostre imprese e quindi a renderle più competitive sui mercati, alla istituzione del sistema dei distretti.

Certo, si tratta di novità che non possono partire immediatamente e che richiedono un certo rodaggio per essere pienamente efficaci, ma si tratta comunque di una grandissima novità perché si cerca di dare quel volano, quella massa critica che i nostri distretti non hanno, pur avendo nel loro complesso dimensioni economiche non molto dissimili da quelle di grandi conglomerati industriali che esistono negli altri Paesi. Si cerca in qualche modo di ridurre il gap del nanismo di molte nostre piccole imprese per poterle aggregare e farle funzionare con le economie di scala che avrebbero se si trattasse di grandi imprese.

Si dice poi, per esempio, che per il Mezzogiorno si sarebbe fatto poco o niente. Consideriamo solo un fattore, quello della ripartizione della spesa secondo le diverse Regioni del nostro Paese. Intanto, nella legge finanziaria vi è un principio fondamentale, quello del rinvio dell'attuazione del famigerato decreto n. 56 del 2000 che, questo sì, avrebbe creato grandi problemi al Mezzogiorno se fosse stato attuato perché avrebbe ampliato sempre di più il solco esistente tra le Regioni cosiddette ricche e quelle cosiddette povere del Paese.

Il fatto di aver avuto il coraggio di fermare l'applicazione di questo decreto, figlio del Governo D'Alema, come tutti ricordano, il quale contiene di per sé meccanismi molto pericolosi e di averne rinviata l'attuazione fino all'entrata in vigore della riforma delle norme di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, credo sia un segno se non altro di saggezza con riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche.

Approfitto per contestare una piccola critica che è stata mossa, secondo la quale il Governo nominalmente federalista non lo sarebbe nei fatti. Se è ovvio che il federalismo deve essere attuato con la necessaria intelligenza, non si può pensare che un'attuazione del federalismo in modo acritico possa portare a creare problemi al bilancio dello Stato. Quindi, le due esigenze, quella di instaurare un sistema federale e quella di salvaguardare i conti pubblici, che in fondo riguardano l'intera collettività nazionale, devono essere conciliate.

Quindi, una solida azione di valutazione delle istanze centrifughe che si vanno mano a mano rafforzando in questo periodo è assolutamente indispensabile per consentire un'attuazione ragionevole di qualunque istanza di decentramento e di federalismo. Ciò è stato fatto in questi anni e ritengo sia un'azione importante; altrimenti, non solo vi sarebbe stato un pregiudizio per i conti pubblici, ma la reazione contro il federalismo mal attuato avrebbe portato alla disgregazione di questa impostazione ed alla sua sostanziale reiezione.

Un'ultima questione che rimarrà nell'agenda politica dei prossimi anni è relativa alla questione fiscale: se non fosse stato con chiarezza evidenziato che il problema fiscale era uno tra i principali, riguardanti non solo la finanza pubblica ma la vita dei nostri cittadini, ci troveremmo ancora davanti ad un meccanismo di contenimento della spesa pubblica, basato principalmente sulla leva fiscale e non su quella del contenimento della spesa stessa. Rispetto a tale problema credo comunque che nella prossima legislatura ci si dovrà confrontare e dovrà essere chiaro un aspetto, forse non emerso in modo evidente nel dibattito dell'attuale finanziaria. Infatti, per un verso si è dibattuto sulla critica secondo la quale la manovra è insufficiente per cui i conti pubblici sono a rischio, per altro verso poco è stato disposto di spesa per questo o quel settore, questa o quell'esigenza. Quindi, si è creata una certa confusione tra critiche di una parte e dell'altra; in qualche modo si è disvoluto ciò che si vuole, come direbbe il poeta.

Credo invece che avere posto in questa legislatura dei punti fermi aiuterà anche a chiarire nei prossimi mesi quali sono le reciproche posizioni delle forze che si confronteranno alle elezioni, in modo da far capire con chiarezza ai cittadini italiani quale sia l'impostazione generale, se si voglia cioè incrementare la spesa pubblica o contenerla contenendo la pressione fiscale e, nel primo caso, se l'incremento della spesa pubblica debba naturalmente portare ad un incremento della pressione fiscale ed in quali modi.

Attraverso gli emendamenti che sono stati presentati, non tanto in questa fase per la quale gli emendamenti sono di portata piuttosto modesta essendo relativi a parti già modificate dalla Camera, ma nella prima lettura, si è visto con chiarezza quale potrebbe essere la politica fiscale alternativa che dimostra per certi aspetti un ritorno al passato che, come dire, potrebbe pregiudicare le possibilità di sviluppo per il futuro.

Un'ultima battuta, signor Presidente, riguarda le critiche alla struttura della legge finanziaria. Si potrebbe quasi dire che avevamo i pantaloni corti quando abbiamo iniziato a sentir parlare di critiche alla struttura della legge n. 468 del 1978 e della necessità di rivederla in qualche modo. Sono state fatte due corpose modifiche della legge di contabilità, che lasciano tuttavia insoddisfatti. Allora - non intendo tanto lasciare ai posteri un'ipotesi di modifica, quanto piuttosto fissare semplicemente il punto della situazione alla data di oggi - è chiaro che la principale necessità di modifica della struttura dei conti pubblici non riguarda principalmente la questione dell'emendabilità - questione sicuramente rilevante, ma, direi, secondaria - bensì piuttosto la struttura stessa dei conti.

Ci confrontiamo con una legge di bilancio che sostanzialmente riguarda il comparto Ministeri, anche se le coperture debbono essere fatte con riferimento al fabbisogno, all'indebitamento netto, quindi con riferimento al settore della pubblica amministrazione. Questi conti non sono comparabili con quelli che servono come base di discussione e di confronto con l'Unione Europea: è un bilancio arretrato e che ha poco senso rispetto ai nostri impegni internazionali.

Dobbiamo arrivare a una riforma della legge di bilancio, non tanto riferita all'emendabilità, quanto alla struttura stessa del bilancio e alla sua latitudine. In sostanza, bisognerà arrivare prima o poi - è un tema su cui insisto da anni, ma credo che ormai sia arrivato il momento di affrontarlo - a una sorta di consolidato, non diversamente da quello che si fa nelle grande imprese private, del settore statale che sia costruito su grandezze comparabili con quelle che ci vengono richieste in sede europea. Solo così potremo avere il dominio della finanza pubblica, sia con riferimento al comparto Ministeri, sia con riferimento alle realtà territoriali (Regioni, Province e Comuni), sia con riferimento agli altri grandi enti pubblici, a cominciare in primis dagli enti previdenziali.

Detto questo, l'area di emendabilità o meno è anche molto legata alla struttura del Parlamento. La crisi che si è sofferta in questi anni dipende principalmente, a mio avviso, dal fatto che nel 1993 è stata adottata una legge elettorale maggioritaria, in base alla quale il Parlamento è stato eletto in modo sostanzialmente diverso rispetto al passato; tuttavia, i regolamenti parlamentari, la legge di bilancio, la legge di contabilità non sono cambiati assolutamente rispetto a un'impostazione che vedeva un Parlamento sostanzialmente costituito sul meccanismo proporzionale.

Sono convinto che col ritorno al sistema proporzionale, però a maggioranza garantita, come quello previsto dalla nuova legge elettorale, questi difetti (che si sono manifestati principalmente tramite un'esplosione di emendamenti di carattere microsettoriale, una specie di fuga di molti dalla responsabilità generale per rifugiarsi, oserei dire, in una responsabilità di collegio, nel fatto di pensare di rappresentare gli interessi generali attraverso gli interessi del collegio, che ha portato a una sorta di disgregazione della visione complessiva del bilancio) possano essere agevolmente superati con la nuova legge elettorale.

Detto questo, signor Presidente, credo che, essendo questa l'ultima occasione in questa legislatura di dibattere sulla legge finanziaria, in qualche modo il Governo non possa che ringraziare il Parlamento e segnatamente il Senato della Repubblica, dove si svolge l'ultimo passaggio dell'ultima legge finanziaria della legislatura che si va a chiudere, per aver sostanzialmente condiviso in questi anni manovre difficili, non sempre agevoli, anche dal punto di vista parlamentare, per avere dato sempre la sua fiducia, il suo appoggio al Governo, che ha sempre cercato di operare nelle innegabili difficoltà di questo turbolento periodo (alcuni dicono che economicamente sono stati gli anni più difficili dal dopoguerra), per il bene del Paese, per cercare di dare una maggiore chance economica a questo nostro Paese.

E sono convinto che, una volta superate le polemiche politiche, ciò che è stato fatto potrà essere ascritto a merito di tutti noi. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Maffioli).

 

PRESIDENTE. Con la replica da parte del rappresentante del Governo si è conclusa la discussione congiunta dei disegni di legge di bilancio e finanziaria.

(...)

 

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

 

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,29)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3613-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo chiede dieci minuti di sospensione per valutare gli emendamenti.

 

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la Presidenza accoglie la richiesta.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 9,45.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,29, è ripresa alle ore 9,45).

 

La seduta è ripresa.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno G5 e G13, già illustrati nel corso della discussione generale congiunta, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, sugli ordini del giorno G5 e G13 mi rimetto al Governo.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il Governo è disponibile ad accogliere gli ordini del giorno G5 e G13 come raccomandazione, tenendo presente - circa il G13 - che è stata tolta, dall'ultimo testo della Camera, la possibilità di proroga dell'accertamento dell'ICI, perché messa in relazione con il concordato delle imposte locali. Una volta caduto questo, ragionevolmente è caduta anche la proroga dell'ICI, dato che, ovviamente, si sarebbe trattato di una deroga al regime generale di prescrizione relativo a tutto il sistema delle imposte.

 

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono, gli ordini del giorno G5 e G13 non verranno posti ai voti.

Procediamo, dunque, all'esame del testo licenziato dalla Camera dei deputati, composto del solo articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.11 è, a nostro avviso, particolarmente importante poiché è di tutta l'Unione, cioè di tutti i Gruppi di opposizione. Si tratta della proposta di un Patto di stabilità interno organizzato non secondo la logica degli obiettivi di tetto di spesa, ma secondo quella degli obiettivi di saldo.

Il Patto di stabilità interno che lega la finanza centrale a quella regionale e locale, tra il 1997 e il 2001, è sempre stato organizzato secondo la logica degli obiettivi di saldo. In buona sostanza, si tratta di questo: lo Stato centrale prescrive al Comune di realizzare, nell'anno successivo, un determinato obiettivo nel rapporto tra entrate e uscite, e si fissa un obiettivo di saldo. Da questo punto di vista, il Patto di stabilità interno risulta coerente con quello di stabilità esterno, cioè quello europeo.

Nel 2002, il Governo di centro‑destra ha cambiato la connotazione e la natura del Patto di stabilità interno, e lo ha organizzato non secondo l'obiettivo del saldo, ma secondo obiettivi di tetto di spesa. Il risultato, a distanza di anni, è, a mio avviso, molto chiaro: si tratta di una lesione gravissima dell'autonomia delle amministrazioni comunali e provinciali, perché è del tutto evidente che se l'obiettivo è fissato in termini di tetto di spesa, in realtà chi governa veramente la finanza del Comune è colui che fissa il tetto di spesa, con la conseguente impossibilità, poi, contemporaneamente, da parte del Comune di agire sul versante delle entrate.

Attraverso l'emendamento in oggetto, proponiamo di tornare a obiettivi di saldo, in un contesto nel quale appare evidente che le amministrazioni locali che siano state governate bene nel corso degli anni scorsi sono penalizzate da un Patto di stabilità interno organizzato secondo la logica dell'obiettivo di tetto di spesa, perché il Comune che avrà speso malamente negli anni scorsi avrà ancora margini molto rilevanti per ridurre la spesa e, quindi, avrà agio nel realizzare l'obiettivo del tetto di spesa. Il Comune, invece, che avrà già ristrutturato e riorganizzato negli anni scorsi, si troverà in gravissima difficoltà, essendo stato ben governato anche negli anni scorsi, a realizzare l'obiettivo oggi fissato dal disegno di legge finanziaria in esame.

Il risultato è che si premiano i Comuni poco virtuosi finanziariamente e si penalizzano quelli virtuosi. Un risultato paradossale che andrebbe cancellato e che l'emendamento propone di cancellare. (Applausi dei senatori Caddeo e Chincarini).

 

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, con l'emendamento 1.16 proponiamo di sopprimere il comma 218 introdotto dalla Camera dei deputati con il quale il Governo vorrebbe regolare il rapporto di lavoro del personale degli ex enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale. Una volta assunto nei ruoli dello Stato, lo si vorrebbe inquadrare con un livello stipendiale inferiore a quello goduto nei Comuni di origine.

Non si capisce la ragione di un simile trattamento discriminatorio, quasi razzista, che interessa alcune decine di migliaia di lavoratori. Chiediamo, pertanto, di decidere con equità e di sopprimere tale comma introdotto dalla Camera del deputati.

 

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.20. Si tratta della previsione dell'istituzione di un Fondo di 1.000 milioni di euro per agevolare le giovani coppie nell'acquisto dell'abitazione.

È una scelta strategica. Le svariate politiche per la famiglia annunciate dal Governo si sono ridotte all'assegno di 1.000 euro per i nuovi nati nel 2005 e di 1.000 euro per i secondi nati nel 2006. Nessun orizzonte di politiche familiari pluriennali.

Poiché le disponibilità di questo Governo erano limitate, riteniamo che sarebbe stato invece opportuno un intervento strategico concentrato su uno dei grandi problemi che ostacolano la formazione delle nuove famiglie: l'impossibilità di accedere all'abitazione, in proprietà, perché si è realizzata una forte bolla speculativa, e in affitto perché i prezzi, specialmente nelle grandi aree urbane, sono talmente alti che spesso il reddito delle giovani coppie non è sufficiente per consentire un simile passo. Si tratterebbe di un intervento concreto, capace di dare una scossa alla possibilità di accesso all'abitazione. Essendo però un intervento concreto ed utile, il Governo non lo persegue.

È scomparsa dall'orizzonte la promessa di un intervento importante quale era la famosa donazione delle case popolari agli sfrattati. Si è ridotto alla previsione di un piano che verrà realizzato nei prossimi anni dopo essere stato concordato con le Regioni.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.38 che concerne la questione ben nota che nasce dal contenzioso aperto dall'Unione Europea sulla norma in materia di energia proposta dal Governo nella scorsa legislatura.

Il Governo, probabilmente in maniera corretta ed utile, proroga delle concessioni in corso, senza tenere conto però delle prerogative proprie delle Regioni a Statuto speciale. Conosco in particolar modo la situazione della Provincia autonoma di Trento, la quale, in virtù della norma di attuazione del proprio Statuto, concordato dalla Commissione dei 12 e successivamente promulgato dal Presidente della Repubblica, ha competenza in materia di concessioni di grandi derivazioni. La Provincia ha già prodotto una legge che disciplina tutta la materia, in accordo con i princìpi dell'Unione Europea; lo Stato interviene sostanzialmente contro tale legge provinciale, scavalcandola e violando anche le norme di attuazione dello Statuto.

Non credo si tratti di una questione di importi, che sono abbastanza modesti. È invece una questione che attiene alla tutela delle prerogative autonomistiche. Io credo che questo profilo sia molto importante. Capisco che il Governo in Commissione ha già dato parere contrario, ma la questione andrebbe ricontrollata, altrimenti ci sarà senz'altro un contenzioso presso la Corte costituzionale. Non credo che il Governo farebbe un buon servizio alla collettività se preferisse, nel Trentino e nelle altre Regioni a Statuto speciale, gli interessi delle due concessionarie maggiori, Edison ed ENEL, rispetto all'autonomia delle popolazioni locali, che erano garantite in precedenza.

 

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Morando, dal momento che lei è già intervenuto sull'emendamento 1.19, vuole intervenire in sede di dichiarazione di voto?

 

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, posso farlo, certo, però ci sono cinque o sei emendamenti presentati da tutta l'Unione e io sono relatore di minoranza. Secondo me, se si potesse…

 

PRESIDENTE. Essendo già intervenuto, credevo che li avesse illustrati tutti, senatore Morando.

 

MORANDO (DS-U). No, ne ho illustrato uno, come lei ha potuto ascoltare.

 

PRESIDENTE. Bene, quindi c'è un supplemento. Prego, senatore Morando.

 

MORANDO (DS-U). Molto rapidamente vorrei illustrare l'emendamento 1.19 e pregherei qualche collega dell'Unione di illustrare l'emendamento 1.31 - si tratta del tema del condono - in maniera da conferire un po' di ordine alla discussione. Inoltre mi pare che ci siamo comportati in questa discussione in modo tale da poter avere almeno qualche minuto per illustrare le poche proposte alternative che abbiamo presentato.

L'emendamento 1.19 affronta un tema che è stato molto dibattuto anche all'interno della maggioranza: il tema relativo alla scelta di rinviare al 2008 le misure necessarie per consentire che gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto possano essere rivolti al finanziamento dei fondi pensione integrativi e non, come oggi attualmente accade, al finanziamento, appunto, del trattamento di fine rapporto, quella che nel linguaggio comune viene chiamata liquidazione.

Si tratta di una questione che ha grandissimo rilievo sociale e grandissimo rilievo economico. Dal 1995, signor Presidente, si è aperto un problema assai serio: il sistema previdenziale, in quell'anno modificato, cambia il metodo di calcolo della pensione passando dal metodo di calcolo retributivo al metodo di calcolo contributivo. Questo, nel lungo periodo, determinerà un tasso… (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, c'è troppo brusìo in Aula. Non si riesce a sentire la voce del senatore Morando.

 

MORANDO (DS-U). Questo determinerà, dicevo, una diminuzione della percentuale della capacità della pensione di sostituire l'ultimo salario dall'attuale livello - intorno al 70-75 per cento - al 40 per cento circa.

Questo significa che noi ci stiamo preparando ad avere un'intera generazione di lavoratori che, dopo una vita di lavoro, saranno pensionati poveri, a meno che non nascano i fondi pensione integrativi.

Colpevolmente, i Governi di centro-sinistra fecero passare cinque anni - dal 1996 al 2001 - senza introdurre le riforme necessarie per consentire l'effettiva partenza dei fondi pensione integrativi. La legislatura del centro-destra si sta concludendo con una decisione altrettanto grave e, a mio giudizio, addirittura socialmente drammatica: anche nel corso di questi cinque anni i fondi pensione integrativi non sono partiti e partiranno, secondo la scelta che si fa in questa manovra finanziaria, soltanto nel 2008. Assurdamente la maggioranza si è messa a discutere, invece che della gravità di questa scelta, della destinazione alternativa dei fondi che servivano per finanziare questa misura ad altre misure. Si tratta di una scelta totalmente irresponsabile che, con questo emendamento, ci proponiamo di modificare facendo sì che il trasferimento degli accantonamenti del TFR verso i fondi pensione possa avvenire immediatamente. Questo è il senso dell'emendamento 1. 19.

 

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento con il quale ci proponiamo di abrogare la norma che introduce il condono fiscale per gli anni 2003 e 2004.

Abbiamo una determinazione che ci porta ad introdurre per il futuro la programmazione fiscale per i lavoratori autonomi e per le piccole imprese, che serve però anche ad introdurre per il triennio citato l'ennesimo condono fiscale. È ormai dal 2001 che abbiamo introdotto un regime condonistico perenne, che ha portato a gravissimi danni sul bilancio dello Stato e persino sullo spirito pubblico nazionale.

Abbiamo registrato un dilatarsi dei buchi della finanza pubblica causati dai condoni, abbiamo incentivato l'infedeltà fiscale fra troppi contribuenti, si è avuta persino la conseguenza che la pubblica amministrazione preposta alla gestione fiscale si è demotivata e mortificata e ci vorrà molto tempo per recuperare pienamente queste capacità amministrative: insomma, abbiamo fatto danni sotto molti punti di vista con il risultato che abbiamo una gestione della finanza pubblica anche per questi motivi fuori controllo.

Chiediamo in extremis che venga cancellata questa norma e che gli introiti previsti siano sostituiti dall'introduzione di una tassa sulle rendite finanziarie, misura su cui tutti conveniamo e che si è rivelata giusta e necessaria in considerazione delle vicende degli ultimi mesi.

 

RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, le chiedo un po' di comprensione, perché abbiamo ancora pochi minuti a disposizione e vorrei illustrare molto sinteticamente l'emendamento 1.31, sperando che ci venga concesso poi del tempo in sede di dichiarazione di voto.

L'emendamento interviene su una questione importante che riguarda la vendita delle spiagge, anche se ovviamente viene presentata sotto altro nome.

La norma prevede che gli enti locali ed i privati possano presentare proposte per l'utilizzo a fini turistici di aree demaniali marittime. A tal fine, devono essere previsti studi di fattibilità ambientale, anche se ho già fatto notare, signor Presidente, che la legislazione ambientale italiana non contempla lo studio di fattibilità ambientale: esiste la valutazione di impatto ambientale, esiste la valutazione di impatto ambientale strategica, ma non lo studio di fattibilità ambientale per cui non si capisce cosa si voglia dire. Deve essere altresì presentato un piano finanziario degli investimenti, per l'adeguamento dei servizi dell'area e delle infrastrutture necessarie.

Ovviamente non si tratta di piccoli interventi, ma di interventi di grande impatto perché devono occupare almeno 250 addetti. L'obiettivo della previsione legislativa è di sviluppare il cosiddetto turismo di qualità. Le domande devono essere presentate alle Regioni, che devono valutare e rispondere entro sessanta giorni; poi i Comuni ed i Ministri interessati hanno trenta giorni per esprimersi, altrimenti scatta il micidiale meccanismo del silenzio-assenso. In pratica, si privatizzano parti del demanio marittimo, dandole in concessione ai privati attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Si tratta di un tentativo di coinvolgere gli enti locali e le Regioni, perché sono in stretta finanziaria e possono in tal modo avere il 20 per cento dei canoni. Un impoverimento del nostro patrimonio demaniale; un'idea di turismo di grande impatto che deturpa i luoghi, le nostre bellezze naturali e alla fine riduce la stessa capacità di sviluppo del turismo.

Per tali motivi, signor Presidente, proponiamo la soppressione della norma in questione.

 

PIZZINATO (DS-U). Il comma 410 inizia con le parole: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa (...)»: si sottolinea cioè come, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, come si era impegnato a fare il Governo sin dall'inizio della legislatura, si preveda uno stanziamento al fine di far fronte ai problemi relativi alle crisi aziendali, della cassa integrazione e della mobilità. Alla Camera dei deputati sono stati tagliati gli stanziamenti precedentemente votati e contemporaneamente è stato confermato un taglio del 40 per cento degli addetti alle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro non continuativo.

Se non si accoglierà l'emendamento 1.13 che proponiamo, se non si sostituiscono cioè gli stanziamenti in modo tale da adeguarli alle esigenze, nel prossimo anno e negli anni 2007-2008, a fronte di difficoltà economiche, non avremo i finanziamenti per la cassa integrazione, né per la mobilità, né per la cassa integrazione straordinaria e non vi sarà nessun sostegno per gli 80.000-100.000 giovani precari che lavorano da anni nelle pubbliche amministrazioni e che, se non si modificherà la norma che prima richiamavo, saranno privi di occupazione e privi di ogni sostentamento sociale in una fase di disoccupazione.

Per questi motivi, con l'emendamento 1.13 proponiamo, come parlamentari dell'Unione, che il relativo stanziamento sia riportato da 480 a 550 milioni di euro per quest'anno; se ciò non avverrà, decine e decine di migliaia di operai, di impiegati, di giovani precari si troveranno senza gli adeguati sostentamenti dal punto di vista sociale. (Applausi dei senatori Morando e Sodano Tommaso).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

 

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti. Su alcuni di essi, tuttavia, un breve commento va fatto. Mi soffermerò dunque sulle questioni più importanti poste dai colleghi che propongono gli emendamenti.

Mi riferisco, innanzitutto, al Patto di stabilità interno. È vero che viene presentata una proposta che prevede una modifica sostanziale del Patto, riferendosi la stessa non più ai tetti di spesa, ma al saldo. Si tratta dunque di due proposte diverse, ma non v'è dubbio che la proposta per saldi, che ovviamente ha maggior rispetto per l'agire interno degli enti locali, ha minore cogenza, prevedendo esclusioni più ampie dal Patto, tant'è che gli emendamenti presentano rilevante copertura; non è stato quindi possibile, per il Governo, orientarsi verso simili forme, avendo necessità di un controllo più puntuale dell'insieme degli aggregati di finanza pubblica in questo particolare momento.

Ricordo a tutti l'importanza e la rigorosità della manovra. In questo contesto è necessario che il Governo abbia il controllo dell'insieme della pubblica amministrazione, come d'altra parte gli impongono la Costituzione e il Trattato di Maastricht.

Non vi è dubbio, tuttavia, che già nel percorso alla Camera, come ho avuto modo di ricordare, il Governo è venuto incontro in maniera significativa alle istanze degli enti locali e degli altri enti della pubblica amministrazione, proprio per rispettare e garantire il più possibile la loro autonomia, con un'attenzione particolare.

Il Governo ha cioè puntato ad un quadro coerente, per cui sono previsti aumenti per la spesa di investimento degli enti locali e contenimenti per la spesa corrente, avendo così un orientamento definito e molto coerente con l'insieme della politica finanziaria. Il miglioramento è anche di merito, perché è stato il più possibile concertato con le istanze associative delle autonomie locali e delle Regioni, prevedendo, in un momento in cui la finanza pubblica lo potrà consentire, un miglioramento delle forme del Patto di stabilità interno. Oggi, però, costituisce il modo più efficiente ed efficace per il controllo della finanza pubblica.

Stessa questione riguarda il TFR. È vero che la mancanza dei fondi è un vulnus all'impianto generale della riforma delle pensioni, ma questo Governo ha fatto la riforma delle pensioni ed ha risolto il problema del TFR. La scelta della finanziaria è fatta per allineare l'entrata in vigore, dal 2008, della riforma delle pensioni con l'entrata in vigore del TFR. È vero, dunque, che si scontano ritardi, ma il Governo e la maggioranza li colmano e cercano di dare un quadro coerente, allineando - ripeto - la riforma delle pensioni con quella del TFR. Questi mi paiono i rilievi più importanti. Pertanto, anche sugli emendamenti riferiti a tale tematica, come del resto su tutti gli altri, esprimo parere contrario.

Un'altra questione che intendo puntualizzare riguarda alcune significative appostazioni - penso, ad esempio, all'emendamento 1.22 - nel Fondo di innovazione e ricerca. È auspicabile una simile importante appostazione (si parla di tre miliardi di euro), ma il contesto della finanza pubblica in questo momento non lo consente. Pur tuttavia, sono stati fatti sforzi dal Governo in tal senso. La valutazione generale sugli emendamenti è quella già precedentemente chiarita. Non si può parlare di manovra elettoralistica e continuare ad appostare risorse. La manovra non è elettoralistica; le risorse sono quelle date in questo contesto, in rapporto ad un obiettivo da tutti condiviso: rispettare i parametri di Maastricht e tenere sotto controllo gli aggregati di finanza pubblica.

 

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, l'ampia disamina degli emendamenti testé fornita dal relatore mi esime dal soffermarmi su di essi. Mi limito, pertanto, ad esprimere parere contrario a nome del Governo, invitando a tener conto della necessità che la legge finanziaria sia approvata nel testo licenziato della Camera dei deputati.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Stiamo per approvare un atto importante. Credo, pertanto, opportuno verificare che i colleghi della maggioranza siano in numero sufficiente da consentire il prosieguo dei lavori. Chiedo quindi la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3613-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

 

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per esprimere voto favorevole su questo emendamento, ritornando solo per qualche secondo sul suo punto essenziale.

Il relatore ha messo in evidenza che, rispetto al Patto di stabilità interno, questo emendamento prevede alcune ulteriori esclusioni di materie, cioè di voci di bilancio degli enti locali, dal Patto di stabilità interno. Tuttavia, il nucleo essenziale dell'emendamento non è costituito da queste ulteriori esclusioni, ma da una proposta di mutamento della natura del Patto di stabilità interno.

Secondo me, non è vero quanto detto dal relatore, cioè che il Governo in questa legislatura abbia scelto di organizzare il Patto di stabilità interno sull'obiettivo espresso in termini di tetto di spesa anziché di saldo, in nome del fatto che il tetto di spesa sarebbe più efficace nel produrre virtù nella gestione della finanza locale.

Legittimamente il centro‑destra ha scelto fin dall'inizio di organizzare il Patto di stabilità interno sull'obiettivo di tetto di spesa, perché ha voluto impedire - lo dico in particolare ai colleghi della Lega - che le amministrazioni locali potessero agire anche sul versante delle proprie entrate, aumentandole. Il centro-destra ha agito ritenendo legittimamente sul piano politico che questa scelta fosse in contrasto con quella di ordine generale nel campo della politica economica, rivolta a fare della riduzione delle tasse l'asse fondamentale della politica economica del centro‑destra stesso. Si tratta di una scelta legittima che, però, sta determinando conseguenze aberranti nel campo della finanza locale.

Le amministrazioni locali si vedono private della loro effettiva autonomia, perché sul versante delle entrate non hanno nessuna possibilità di iniziativa. È solo paradossale che questa stessa maggioranza approvi una riforma della Costituzione che secondo alcuni - non secondo me - sarebbe orientata a una sorta di estremismo federalista. Altro che estremismo federalista, questo Patto di stabilità interno, organizzato secondo l'obiettivo di tetto di spesa, è un mostro di centralismo, non di estremismo federalista, questo è molto chiaro.

Più gravi e assai chiare, a mio avviso, sono le conseguenze operative del Patto di stabilità interno sui bilanci dei Comuni: le amministrazioni virtuose sono penalizzate e stanno facendo scelte di esternalizzazione dei loro servizi con la costituzione di società la cui finanza è esterna al bilancio del Comune. Queste società producono soltanto, nel lungo periodo, un aumento della spesa. Le amministrazioni gestite male, quelle meno virtuose, sono - invece - premiate, perché possono agevolmente rispettare il Patto di stabilità interno.

All'inizio della legislatura avete espresso un legittimo orientamento su questo punto, ma dovreste prendere atto che quell'orientamento - legittimo in sé perché rispondente a una logica che non condivido, ma che aveva un senso - sta provocando effetti paradossali.

Ecco perché consideriamo l'emendamento 1.11 un architrave di un'impostazione alternativa in termini di gestione della finanza pubblica del nostro Paese e insistiamo per la sua approvazione.

 

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, intervengo a titolo personale e dichiaro di votare a favore di questo emendamento.

Sono sempre stato autonomista e credo che il centro‑destra si sia presentato alle elezioni con un programma autonomista. Invece, la sua pratica di Governo è stata esattamente opposta e tesa a vincolare completamente le autonomie nei propri bilanci.

Il Patto di stabilità previsto dai nostri impegni in sede europea contempla un vincolo sui deficit della spesa, ma non sull'entità della spesa. Orbene, se lo Stato può consentirsi di stabilire quali sono i livelli di spesa e di attenersi al vincolo del deficit, non vedo perché, nel loro ambito, le autonomie locali e regionali non possano fare altrettanto. (Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Cambursano).

 

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su quest'emendamento.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3613-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Garraffa.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 1.17, presentato dai senatori Veraldi e Coletti.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

 

CADDEO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole a questo emendamento, che riguarda la dotazione iniziale di un miliardo di euro per l'acquisto della casa da parte delle giovani coppie.

Penso che il Governo dovrebbe in qualche modo recepire, anche con un'affermazione di volontà, una simile iniziativa, tenendo conto che ciò che ha proposto con la finanziaria non porta da nessuna parte; infatti, stanziare risorse per dare solo la garanzia di ultima istanza a giovani che comprano la casa a condizioni di mercato non risolverà il problema che oggi abbiamo di fronte, cioè quello della difficoltà, per le giovani coppie che stanno in famiglia, ad avere una casa e una vita proprie.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

 

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente anche su questo, che è un emendameneto volto a finanziare, con una quantità di risorse adeguata, la cosiddetta Agenda di Lisbona.

Il Governo, per la realizzazione delle politiche di Lisbona, ha molto di recente elaborato un piano, per molti aspetti condivisibile, in ogni caso di grande impegno culturale sul versante dell'elaborazione di proposte positive per la realizzazione di quella che chiamiamo la società della conoscenza. Si tratta di un piano molto ambizioso, che ha bisogno però di una quantità adeguata di risorse per essere realizzato.

Nel testo della legge finanziaria passato al Senato, quel piano - si diceva - trovava finanziamento in un'ipotesi molto remota, cioè che le dismissioni di patrimonio pubblico nel corso del 2006 potessero eccedere quelle programmate e si diceva che tutto quello che sarebbe venuto in più dalle dismissioni rispetto ai programmi stabiliti avrebbe potuto essere destinato al finanziamento del piano di Lisbona, che nel frattempo veniva presentato.

Alla Camera invece si è deciso (di qui il nostro emendamento) che, se ci saranno eccedenze rispetto ai programmi di dismissione realizzati, le destineremo alla riduzione del debito pubblico (e ciò rappresenta una scelta, dal punto di vista del rigore, anche condivisibile), e si è aggiunto che il finanziamento del piano di Lisbona si farà con le successive leggi finanziarie.

È chiaro che in questo modo una scelta di rigore, volta a destinare gli eventuali ricavi eccedenti i programmi di dismissioni al finanziamento della riduzione del debito pubblico, finisce per tradursi in un indebolimento della possibilità che il Paese faccia un salto nell'adeguamento alla competizione della cosiddetta economia della conoscenza.

A nostro avviso, si tratta di una scelta molto grave che abbiamo inteso sottolineare con l'emendamento 1.22 volto a finanziare l'Agenda di Lisbona. Infatti, paradossalmente è l'opposizione che si preoccupa di finanziare il piano per l'attuazione dell'Agenda di Lisbona elaborato dal Governo: è un paradosso che forse nella prossima primavera potrà trovare una soluzione.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

 

CADDEO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, noi vorremmo abrogare la norma introdotta alla Camera dei deputati che istituisce il comitato finalizzato alla creazione della Banca del Sud.

Questo è uno dei pochissimi provvedimenti che il disegno di legge finanziaria destina al Mezzogiorno. Infatti, questa parte del Paese viene praticamente ignorata e l'unico provvedimento è quello che istituisce - appunto - la Banca del Mezzogiorno, con uno stanziamento di 10 milioni di euro.

Signor Presidente,voglio sottolineare che il credito nel Mezzogiorno non è più nelle condizioni in cui si trovava dieci-quindici anni fa. Secondo un'indagine svolta dalla Banca d'Italia, nel Mezzogiorno non c'è razionamento del credito, anzi le banche che hanno sede legale fuori del Mezzogiorno sono quelle che distribuiscono più credito. Allora, la questione non è quella di creare una piccolissima Banca del Sud né quella di creare un comitato per l'istituzione di quella stessa banca (per poter affermare che si fa qualcosa per il Mezzogiorno); il problema è piuttosto quello di attuare politiche strutturali adeguate per lo sviluppo di questa parte del Paese.

Per altro verso, la finanziaria congela la spesa di 15 miliardi di euro per attuare il programma di fondi comunitari. Quindi, l'istituzione di un semplice comitato, come si vuole fare con la decisione assunta alla Camera dei deputati, suona quasi come una presa in giro. Sarebbe meglio eliminare questo comitato e prevedere politiche strutturali serie per valorizzare le risorse umane e ambientali di questa parte d'Italia.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

 

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, voglio sottolineare l'importanza dell'emendamento in esame, finalizzato ad assicurare i finanziamenti necessari per sostenere gli ammortizzatori sociali. Invito, pertanto, i colleghi ad esprimere su di esso un voto favorevole.

Chiedo inoltre che su tale emendamento l'Assemblea si esprima con una votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pizzinato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3613-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

 

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, diciamo la verità: l'attuale legislatura non poteva concludersi degnamente senza che nel disegno di legge finanziaria fosse previsto un condono fiscale. Malgrado le promesse contrarie fatte, il Governo alla Camera ha trovato il modo di provvedere ad una carenza che, effettivamente, si presentava come imbarazzante.

Abbiamo anche quest'anno il relativo condono fiscale: tutti gli anni di questa legislatura, così, anche il 2003 ed il 2004, che ne erano rimasti esenti, e si trattava di un'eccezione evidentemente considerata intollerabile dalla maggioranza del centro-destra, saranno coinvolti in un'operazione di condono. Riconosco in partenza che non si tratta di qualcosa di analogo al condono tombale realizzato per gli anni fino al 2003; qui si tratta di una forma alleggerita di condono.

Voglio sottolineare, però, signor Presidente, un dato emerso da un recente studio realizzato proprio su tali politiche dei condoni che si susseguono praticamente dal condono Visentini in poi. Qualcuno si è preso l'onere di studiare i condoni ed il loro effettivo livello di realizzazione, il gettito assicurato dai condoni nel corso di tutti questi anni, dal condono Visentini in poi, fino alla presente legislatura.

Che cosa emerge da tale studio? Che in realtà, se si va a vedere quanto gettito, in cifra relativa, è stato garantito attraverso i condoni, per ogni cittadino italiano, nel corso di tutti questi decenni, emerge che i condoni hanno garantito un gettito pari a 26 euro. Da tale risultato scaturisce una riflessione molto chiara: per 26 euro, per ogni cittadino italiano, valeva e vale la pena di continuare a distruggere il livello di compliance fiscale, cioè il rapporto positivo tra cittadino e Stato sul versante fiscale, così come certamente i condoni hanno fatto nel passato e continuano a fare? La nostra risposta è no. E sarebbe stato davvero meglio se il ministro Tremonti, per una volta, avesse mantenuto fede alla parola data, e cioè non avesse introdotto, almeno nel disegno di legge finanziaria in titolo, l'ennesimo condono.

Per i suddetti motivi insistiamo sulla votazione dell'emendamento 1.31.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

 

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, desidero intervenire per una brevissima dichiarazione di voto.

Volete vendere le coste dell'Italia, ma il turismo cerca qualità, ambienti sani, natura, bellezza, storia, cultura. Con il comma 584 ed i successivi, invece, cercate ancora una volta di favorire gli speculatori immobiliari, i cementificatori, i furbetti del quartierino, che vi sono tanto vicini. (Proteste dai banchi della maggioranza). Volete distruggere proprio i beni che sono a fondamento del turismo, e lo fate nel modo più volgare, introducendo ancora una volta la norma criminogena del silenzio-assenso.

In altri Paesi, il Governo acquista le ultime aree libere delle coste dai privati, che sono felici di vedere per sempre preservati dalla distruzione i terreni rimasti liberi. Volete sommergere le coste dell'Italia rimaste libere con cemento e asfalto, distruggendo ciò che resta del Bel paese. Ma l'Italia si ricorderà di questo e vi manderà a casa definitivamente fra pochi mesi. (Applausi del senatore Rotondo).

Chiedo la votazione elettronica su questo emendamento.

 

SALZANO (UDC). E basta!

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 1.36, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

GUBERT. (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, mi consenta una breve dichiarazione di voto a favore di questo emendamento.

Mi sarei aspettato almeno una parola da parte del Governo e del relatore per motivare le loro ragioni. Non sono un membro dell'opposizione che propone un emendamento ostruzionistico. Ho sollevato un problema di corretta gestione del potere dello Stato nei confronti delle autonomie locali. Mi sembra che in questo caso vi sia stata una scorrettezza e mi dispiace che non sia stata spesa nemmeno una parola di giustificazione in merito.

Voterò quindi a favore di questo emendamento, augurandomi che in futuro le cose migliorino.

 

MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.38 che ritengo dia sostanzialmente ragione, come è stato ribadito anche dal senatore Gubert, delle competenze di cui dispongono le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di concessione idroelettrica.

Ilcomma 485 prevede una proroga di dieci anni dei termini della scadenza delle concessioni, ma ciò che preoccupa in maniera particolare è l'insieme delle disposizioni contenute nei commi successivi che afferiscono alla liberalizzazione della materia. Ciò significa, sostanzialmente, una sottrazione delle competenze alla legislazione regionale.

Si tratta di un tema molto delicato, che coinvolge gli interessi delle popolazioni locali. Pertanto, data la rilevanza della proposta modificativa, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Michelini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Gubert.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3613-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.390, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42.

 

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, l'Unione ha presentato questo emendamento per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un tema particolare. La proposta emendativa mirerebbe a sopprimere il comma 575 che agisce su quella che nel linguaggio giornalistico è comunemente definita la «legge mancia».

Ebbene, rispetto a questo tipo di provvedimenti non ho quello che è l'atteggiamento diffuso, soprattutto nella stampa. In altri termini, tutto sommato si tratta di interventi microsettoriali o localistici che, tuttavia, hanno il carattere di scelte di investimento (solitamente sono interventi di carattere infrastrutturale, sia pure di minor conto) che certo al Paese male non fanno.

Abbiamo voluto però presentare l'emendamento in esame perché non si tratta di dare un giudizio moralistico su questo tipo di iniziative. A mio giudizio è importante valutare se nel contesto, data l'entità delle risorse destinate allo scopo di finanziare gli interventi localistici o microsettoriali, non sollevi un problema di priorità. Mi riferisco, in particolare, alla scelta che è stata compiuta di differire al 2008 l'intervento relativo al destino degli accantonamenti del TFR ai fondi pensione integrativi.

Sono convinto che, anche al di là del trasferimento al 2008, le risorse previste per finanziare gli interventi necessari per consentire il trasferimento degli accantonamenti per il TFR ai fondi pensione integrativi siano troppo scarse e mi chiedo se dal punto di vista della politica economica del Paese non sarebbe stato più positivo quest'anno destinare alcune centinaia di milioni di euro al finanziamento massiccio della partenza dei fondi pensione integrativi, in modo da ottenere un'accelerazione di tale processo.

Il Paese ha bisogno di questo e per tale ragione abbiamo voluto sottolineare con un emendamento come quest'anno l'ordine delle priorità avrebbe suggerito di destinare tali risorse a scopi riguardanti il Paese nel suo complesso, sacrificando gli interventi microsettoriali che, per quanto teoricamente utili e certamente non dannosi, tuttavia in questo caso finirebbero per privare delle risorse necessarie misure di politica economica maggiormente significative.

Per queste ragioni, invitiamo l'Assemblea ad approvare l'emendamento 1.42.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.C.1, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Avverto che le dichiarazioni di voto sui disegni di legge finanziaria e di bilancio saranno svolte congiuntamente. Avverto inoltre che è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

 

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, quella in discussione è l'ultima legge finanziaria della legislatura e speriamo, nell'interesse del Paese, che sia anche l'ultima in assoluto di un Governo di destra e rappresenta la cartina al tornasole del fallimento delle politiche del Governo in questi anni.

Una manovra economica pesante, da 28 miliardi di euro, in contrapposizione con le esigenze del Paese reale. Nel periodo 2001-2005 la crescita economica italiana è stata la metà della media europea, i conti pubblici sono fortemente peggiorati e sfuggiti al controllo. Siamo davanti ad una crisi strutturale di grandi dimensioni, ad un declino dell'economia, cui si accompagna una gravissima crisi sociale con un quadro preoccupante di straordinarie ingiustizie. Oltre quattro milioni di pensionati continuano a percepire pensioni inferiori a 515 euro al mese e la povertà tocca il 20 per cento delle famiglie italiane.

Il sistema produttivo italiano in molti settori di punta - da quello agricolo a quello industriale, a quello manifatturiero - diventa complessivamente marginale nella nuova dimensione internazionale delle produzioni e dei lavori. A questo si aggiungano gli errori gravi di politica economica del Governo, che non ha investito sull'innovazione del prodotto, sulla capacità di costruire programmi di settore, di rilanciare distretti industriali e di puntare sulla qualità del prodotto e non sulla competitività basata sull'inseguimento della forza lavoro al prezzo più basso, trascinando l'Italia nella palude della stagnazione.

La centralità nelle politiche del Governo è stata quella di abbassare le tasse ai ricchi, infrangendo anche il principio costituzionale della progressività nel fisco. La conseguenza è che il Governo ha portato il Paese in una spirale in cui convivono manovre antipopolari, stagnazione economica ed aumento del deficit: un fallimento totale.

In questa manovra, come già evidenziato in prima lettura, troviamo tagli alla spesa sociale, riduzione drastica nei trasferimenti agli enti locali con peggioramento complessivo delle condizioni generali del Paese, tagli nella sanità, nella scuola e nei sistemi di trasporto. Nel testo approvato alla Camera si rivede per l'ennesima volta la logica del condono, fiscale in questo caso, che ha caratterizzato l'agire del Governo Berlusconi.

Il Governo mostra anche in quest'ultimo atto di essere sordo alle richieste di milioni di persone che vivono una condizione di sofferenza, di disagio, di vero e proprio impoverimento di massa, con un processo di precarizzazione del lavoro e della vita di intere generazioni

I lavoratori metalmeccanici, che da mesi sono in lotta per il rinnovo del contratto di lavoro, sono invisibili ai vostri occhi.

Nelle università migliaia di precari pubblici entrano nei percorsi disperati della disoccupazione.

Il patrimonio edilizio pubblico viene privatizzato, proprio mentre nelle aree metropolitane il diritto all'abitare diventa una drammatica priorità.

Non c'è una parola sull'agricoltura, nonostante la costante propaganda del Ministro competente. Allo stesso modo è scomparso dall'agenda politica del Governo Berlusconi il tema del Mezzogiorno che rappresenta per voi solo un'area in cui sperimentare le flessibilità del lavoro più spinte e un modello di sviluppo distorto in cui privilegiare grandi opere, come il ponte sullo stretto di Messina, inutili e che arrecano gravi danni al territorio, all'ambiente e alimentano gli appetiti delle organizzazioni criminali.

Noi pensiamo invece che nel Mezzogiorno bisogna predisporre piani produttivi basati su uno sviluppo autocentrato, su una vera e propria politica industriale fondata sulla programmazione territoriale e su un intervento pubblico in alcuni settori strategici. Piani industriali, piani per il lavoro e la messa in sicurezza del territorio sono i presupposti minimi di una politica meridionalista.

 

Presidenza del vice presidente FISICHELLA(ore 10,46)

 

(Segue SODANO Tommaso). Ma essi sono negati ed avversati dall'antimeridionalismo che ispira l'asse Berlusconi-Tremonti-Bossi.

E' paradossale comunque che il Governo, da un lato, vari una controriforma costituzionale, vera e propria secessione liberista, che mette in competizione fra loro territori e comunità e, dall'altro, con puntualità in tutte le finanziarie attui un disegno di massima centralizzazione sul piano fiscale e finanziario.

Viene tagliato, in questa manovra, il 7 per cento circa dei trasferimenti di risorse agli enti locali, che stanno già raschiando da due anni il fondo del barile. Il Governo vuole che gli enti locali siano costretti a mettere le mani nelle tasche dei cittadini con tributi comunali, oppure ridurre sotto lo standard minimo i servizi sociali.

Davanti a questo disastro bisogna aspettare, come diceva Eduardo, che passi la nottata e rimboccarsi le maniche per voltare pagina drasticamente, anche con interventi decisi e con terapie d'urto che redistribuiscano le risorse, assegnino una posizione centrale alla questione sociale e salariale, finanziando le operazioni con la tassazione delle grandi rendite finanziarie e immobiliari e con una lotta senza quartiere a chi non ha mai pagato le tasse nel nostro Paese.

Dobbiamo ricostruire quel senso di appartenenza ad un progetto condiviso, che sappia mettere in relazione la capacità di ripresa del Paese con la radicalità delle vertenze sociali e territoriali, con il sapere collettivo maturo espresso da comunità come quelle di Scanzano, di Acerra, o della Val di Susa.

Una costruzione del programma dal basso e l'attenzione alle dinamiche sociali renderanno ancora più forte il progetto dell'Unione. Bisogna dire basta a questa destra e alle sue politiche, che ha portato l'Italia in guerra, che ha prodotto ferite profonde nel tessuto democratico ed ha aumentato le ingiustizie e i privilegi. È con questo spirito che stiamo lavorando alla costruzione di un'alternativa di Governo alle destre.

Dichiariamo il voto contrario di Rifondazione Comunista alla legge finanziaria 2006. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com. Congratulazioni).

 

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, il nostro è un voto convintamente contrario a una finanziaria contraddittoria, inefficace e, come le altre finanziarie del Governo Berlusconi, priva di un peso strutturale.

È soprattutto una finanziaria ingiusta e contraddittoria, con le stesse misure prese dal centro-destra negli esercizi di bilancio passati. Una finanziaria scritta dal Governo contro l'opposizione e contro la stessa propria maggioranza. Una finanziaria che non mantiene le promesse e che ha visto i fondi per le famiglie notevolmente ridotti durante l'iter parlamentare, caratterizzato soprattutto dal mancato rispetto delle più elementari prerogative parlamentari.

La finanziaria che a parole prometteva molto per la famiglia e che invece riesce a destinare misure episodiche e tra l'altro contraddittorie con quelle prese nella finanziaria precedente. Un esempio per tutti: il bonus bebè, che nel 2004 era destinato a tutti, persino alla figlia di Berlusconi che in quell'anno ha avuto un bellissimo bambino ma che non aveva certo bisogno di quei mille euro, e che ora, avendo ridotto gli stanziamenti in materia, 696 milioni di euro, sarà destinato solo alle famiglie con un reddito complessivo inferiore a 50.000 euro. Vale la pena rilevare che il reddito familiare di 50.000 euro fotografa una famiglia di due impiegati con un reddito netto di circa 1.300-1.500 euro al mese. La cifra è contraddittoria con il limite di 78.000 euro introdotta come parametro per le deduzioni per i familiari a carico dal secondo modulo fiscale. Anche qui, discriminazione tra i primi nati 2005 e quelli 2006, confusione, insomma, nelle scelte, approssimazione; il tutto credo si possa riassumere in una parola: pressappochismo.

Bisognava, invece, proseguire sulla strada introdotta dal secondo modulo fiscale delle imposte sui redditi; ampliare i termini delle deduzioni per i familiari a carico; ridisegnare quel secondo modulo all'interno del quale è possibili trovare le risorse per le famiglie che ora sono stati destinati ai single.

Bisognava disegnare, in questo come negli altri campi del sociale, una serie di politiche permanenti attraverso misure strutturali non solo in tema di tagli alla spesa pubblica, ma soprattutto in tema di entrate. Il ricorso a questo nuovo concordato fiscale, che si inserisce nella scia dei condoni delle precedenti finanziarie, segna una incertezza sostanziale della maggioranza nelle politiche fiscali e di bilancio. Sono solo misure una tantum che faranno avvertire il proprio vuoto nelle manovre future.

Sono ragioni sintetiche, quelle che abbiamo esposto, che marcano la differenza tra la vostra politica economica, segnata da passi incerti, sbagliati, spesso inutili, e i Governi seri, che varano misure serie e durature per percorrere la strada del risanamento dei conti pubblici, secondo le indicazioni europee, e favorire la crescita del Paese e una più equa distribuzione delle risorse tra gli strati sociali.

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il voto contrario dei senatori Popolari-Udeur.

 

*MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, occorre che resti agli atti parlamentari il fatto che per questa finanziaria è stata richiesta la fiducia addirittura in prima lettura al Senato, cosa che non è mai avvenuta in tutta la storia della Repubblica. Questa è una finanziaria che è stata blindata al Senato con un maxiemendamento e blindata nuovamente alla Camera con un altro maxiemendamento; è una finanziaria che chiude la legislatura e chiude anche una politica economica portata avanti dal 2001 in poi, basata su errate previsioni di crescita, su tanti regali fiscali attraverso i tanti condoni e sanatorie, attraverso la finanza creativa fatta di tante una tantum e attraverso privatizzazioni ad oltranza, senza affrontare i veri problemi strutturali del Paese e quindi il problema di un progressivo declino industriale, economico, sociale e culturale, che si è andato aggravando in tutti questi anni, come confermano gli istituti di analisi economica (l'ISTAT, la Corte dei conti ed altri).

Il Presidente del Consiglio cerca di scaricare le difficoltà sull'euro o sull'aumento del prezzo del petrolio, ma nulla è stato fatto dopo l'introduzione dell'euro per ostacolare e controllare i fenomeni speculativi che hanno comportato aumenti indiscriminati di prezzi e tariffe, a differenza degli altri Paesi europei, che pur hanno dovuto affrontare una congiuntura non facile.

L'avanzo primario ereditato è stato ridotto a zero; i 50 miliardi di risparmio di spesa per interessi sono stati sprecati in scelte fiscali che hanno favorito i più ricchi, altresì con i condoni e le sanatorie, sperperando sei miliardi di euro in questo senso ed evitando di condurre una lotta costante e coerente contro l'evasione e l'elusione fiscale. Non tutto è dipeso dalla congiuntura internazionale: quei 50 miliardi di risparmio potevano essere investiti nella ricerca, nell'innovazione tecnologica, affrontando la questione salariale, allargando la domanda interna. Questa manovra complessiva, che passa da 11 miliardi a circa 28 per rispondere ai rilievi formulati a livello europeo, al di là della sua consistenza, non affronta il declino che si è andato aggravando. Essa contiene ancora un condono di fine legislatura, con una sanatoria per gli anni passati (2003 e 2004), con un concordato preventivo per gli anni 2005-2007, fino al regalo di 90 euro per i decoder a qualcuno della famiglia.

Dalla Camera ci giunge un testo che prevede anche una svendita del patrimonio immobiliare degli ex istituti autonomi di case popolari, con affidamento a società con esperienza in materia immobiliare, cioè a società private. È prevista la privatizzazione dei beni demaniali marittimi per insediamenti turistici. Tutto sarà stato svenduto alla fine di questa legislatura: le partecipazioni azionarie dello Stato, i beni del demanio, i beni culturali, persino i crediti dello Stato; è una finanziaria che scarica sui futuri Governi tutti gli oneri a cui non si è voluto far fronte, compreso quello degli stanziamenti di cassa, che vengono sospesi.

Si è allargato il divario tra ricchi e poveri. Il fondo per le politiche sociali risulta dimezzato, mentre misure demagogiche per la famiglia vengono prese in assenza totale di una politica della casa, di una politica per un lavoro stabile, di una politica dei redditi a difesa dei ceti più deboli.

Si è allargato il divario Nord-Sud; il Sud è risultato penalizzato, con questo provvedimento che ci arriva dalla Camera, anche per quanto riguarda le infrastrutture: vengono stanziati 200 milioni a partire dal 2007, ma al comma 78 non è prevista alcuna opera che riguardi il Sud; il Sud riceve 13 miliardi di euro in meno negli anni 2006-2008 nonché altre decurtazioni con il decreto taglia spese.

E, ancora, con le altre misure prese per il settore bieticolo-saccarifero, per gli interventi urgenti per l'economia, per il sostegno alla filiera agroalimentare, che si riferiscono a tutto il territorio nazionale, le risorse sono state recuperate a scapito del Fondo per le aree sottoutilizzate, a scapito del Sud; sono stati spostati al 2009 15 miliardi di euro che servono per il cofinanziamento degli interventi previsti dai fondi strutturali.

E, ancora, il comma 114: è giusto dare alla Sicilia quello che spetta alla Sicilia, ma occorreva un contributo aggiuntivo, non intaccando nuovamente il Fondo per le aree sottoutilizzate. Lo stesso dicasi per i commi 341 e 430. Con il provvedimento che torna dalla Camera ancora 462 milioni di euro per il solo 2006 vengono sottratti al Fondo per le aree sottoutilizzate. È una finanziaria antimeridionale quindi, come tutte quelle che l'hanno preceduta; antisociale che non affronta i problemi dell'esclusione sociale, di cui ancora l'ISTAT ha parlato recentemente; contiene ulteriori regali fiscali ai più abbienti come le finanziarie precedenti; scarica sui futuri Governi il peso di un nuovo risanamento finanziario del Paese malgrado lo sforzo ed i sacrifici fatti nella passata legislatura; non va in direzione della ripresa del ciclo produttivo ed in tutti questi anni sono state sistematicamente respinte tutte le proposte e gli emendamenti presentati dall'opposizione in materia di fisco, di lavoro, soprattutto in direzione di quello precario, per superarlo, per il Sud, per la scuola, per la sanità.

Per tutte queste ragioni che brevemente ho richiamato, signor Presidente, i Comunisti Italiani voteranno contro la manovra finanziaria oggi al nostro esame. (Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice De Petris).

 

MARINI (Misto-Rnp). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINI (Misto-Rnp). Signor Presidente, colleghi, credo che questa finanziaria sia l'epilogo di una politica economica del Governo e della maggioranza caratterizzatasi in questi anni per un'approssimazione sui conti pubblici e per aver dato al Paese, al Parlamento, dati risultati poi in fase di consuntivo del tutto errati. Anche l'iter di questa finanziaria - siamo partiti con un'impostazione al Senato, successivamente modificata alla Camera - vede, in conclusione, uno sfasamento rispetto alle previsioni iniziali e dunque un aumento in fase finale della manovra correttiva.

Eppure, i due momenti maggiori della politica economica, rappresentati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla finanziaria, servono ad un Paese per tracciare in maniera certa linee di politica economica. Sappiamo che l'Italia, l'economia italiana, oggi, ha problemi gravi che andrebbero risolti in maniera tempestiva e con autorevolezza. Sappiamo tutti che viene segnalata una bassa competitività del sistema produttivo; vi è una preoccupante stagnazione e le stesse prospettive di ripresa che hanno investito buona parte dell'Europa in Italia appaiono del tutto timide e comunque le previsioni sono di una ripresa economica inferiore a quella che sarà la ripresa economica dei maggiori Paesi europei.

Vi è un aumento del debito pubblico consistente. La conseguenza è che crescono gli oneri per far fronte al servizio del debito pubblico. Sono insignificanti gli investimenti per la ricerca e l'innovazione rispetto ai maggiori Paesi europei ed è sempre crescente il deficit della bilancia commerciale. A questo si aggiunge - lo avevamo già del resto detto in occasione delle precedenti finanziarie - che vi è una debolezza non corretta della domanda interna.

Qual è stata la risposta del Governo a questa situazione preoccupante della nostra economia? Mi pare che la risposta sia stata del tutto debole ed improvvisata. Anche l'iter di formazione e costruzione di questa finanziaria lo sta a dimostrare.

Pertanto, si è persa un'altra occasione per iniziare a porre rimedio ai conti pubblici. E' importante guardare come si pensa di promuovere lo sviluppo in Italia; prendo, per esiguità di tempo, ad esempio la politica proposta dal Governo in ordine agli stanziamenti per attivare nuovi investimenti in futuro.

Pensiamo a uno dei problemi che oggi ha l'Italia: il problema delle infrastrutture, che riguarda i trasporti, e quindi il finanziamento dell'ANAS, l'azienda nazionale che deve provvedere ad una politica di infrastrutture. Da un lato, si dice che dobbiamo investire in infrastrutture; dall'altro, si limitano i trasferimenti all'ANAS, e lo si fa pesantemente, anche se si stabilisce che in futuro vi sarà una ripresa notevole degli stanziamenti stessi.

Allora, come si può promuovere una politica di sviluppo se si riducono i trasferimenti e si assumono impegni perché questi crescano nel futuro? Continua la politica dell'inganno, quella di far vedere ciò che non esiste e di promuovere un impegno futuro, mentre viene disattesa, nell'immediatezza, l'azione concreta.

Vorrei ricordare ai colleghi la politica del Governo nel Mezzogiorno d'Italia. Si è parlato, enfatizzandolo, dell'intervento nel Mezzogiorno; la stessa maggioranza, quasi debitrice per il successo elettorale delle ultime elezioni, ha enfatizzato sempre l'intervento che pensava di dovere attuare nel Mezzogiorno d'Italia.

Intanto, abbiamo registrato negli ultimi due o tre anni un dato nuovo ed allarmante: mentre a partire dal 1996 vi era stata una riduzione della forbice tra Nord e Sud perché il Mezzogiorno era cresciuto, negli anni prima del 1992-1993, più del Nord, dopo il biennio 1992-1993 la forbice ha cominciato ad allargarsi di nuovo e a dilatarsi la differenza tra Nord e Sud. Tutto ciò sta a dimostrare che la politica del Governo per il Mezzogiorno è stata del tutto disattesa.

La cosa più incredibile, signor Presidente, e onorevoli colleghi, è che mentre partecipiamo e tracciamo le linee di una politica europea, e sappiamo anche che tale politica è oramai diretta verso l'Est d'Europa, verso il Mediterraneo ed il Sud, non attrezziamo il nostro Paese perché sia presente da protagonista in questa politica.

Senza dubbio il Mezzogiorno può avere un ruolo importante nel momento in cui nasce una politica di interesse e ampliamento dell'Europa verso il Sud e verso il Mediterraneo, ma non si fa niente per far sì che lo stesso Mezzogiorno sia protagonista territoriale di tale politica. Il Mezzogiorno, per essere protagonista territoriale di questa politica, ha bisogno di infrastrutture, di servizi, di modernizzazione del proprio territorio.

Oggi il Mezzogiorno presenta due risorse indiscutibili: la risorsa umana e quella ambiente e territorio. Ebbene, rispetto a queste due risorse, nei documenti presentati dal Governo, sia il DPEF sia la finanziaria, non c'è alcun cenno, nemmeno l'intenzione di voler promuovere una politica in questa direzione.

Non si fa formazione professionale seria e quindi le risorse umane vengono abbandonate ad un destino di trasferimento in altre parti del Paese o nel Nord-Europa di forze giovani ed importanti. Lo stesso territorio non viene dotato dei servizi essenziali per immaginare di potere concorrere allo sviluppo futuro.

Questa politica del Governo per il Mezzogiorno sta ad indicare chiaramente come vi sia una disattenzione totale.

Credo che la caratterizzazione di questa legislatura consista proprio in un atteggiamento generale del Governo, il quale, attento ad alcune questioni che nulla hanno a che fare con l'interesse nazionale, è del tutto distratto rispetto alle grandi questioni nazionali.

Sono questi i motivi, signor Presidente, colleghi, per i quali voteremo contro questa finanziaria. Riteniamo sia un'occasione persa per il Paese e che tutta la politica economica del Governo di questi anni sia stata fallimentare ed abbia peggiorato la situazione dell'Italia. (Applausi dal Gruppo DS-U).

 

MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, il Gruppo Per le autonomie aveva espresso con forza il proprio dissenso sui provvedimenti che compongono la manovra finanziaria pubblica per il 2006 nella fase del loro primo esame in quest'Aula.

Le ragioni del dissenso erano sì legate alla procedura adottata dal Governo con la richiesta della fiducia, che non consentiva un confronto approfondito tra le proposte della maggioranza e quelle dell'opposizione, ma erano anche ispirate a ragioni di merito che ricordo brevemente: il Patto di stabilità interno imposto agli enti locali sui livelli di spesa corrente ed in conto capitale, in termini di competenza e di cassa, anziché un patto concordato con gli stessi su saldi qualificati e virtuosi; l'imposizione alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di un accordo, da stipularsi entro il 31 marzo di ogni anno, sui tetti di spesa e non già sui saldi, con la sanzione di un trattamento uguale alle Regioni ordinarie in caso di mancato accordo; l'ampliamento della presenza dello Stato nelle materie che la Costituzione attribuisce alle Regioni, come nel caso dell'agricoltura, delle politiche sociali, della sanità e dei trasporti; l'esclusione di qualsiasi disposizione in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a conclusione dei lavori dell'Alta commissione di studio, costituita per assolvere, appunto, a detto compito; la riproposizione dei fondi settoriali, con la conseguenza della duplicazione di spesa tra Regioni e Stato e la proliferazione delle assunzioni di personale nelle amministrazioni dello Stato e negli enti funzionali da esso dipendenti; l'inadeguatezza della finanziaria a perseguire l'obiettivo di crescita del prodotto interno lordo, considerato che l'incremento attorno all'1,5 per cento nel 2006 veniva assunto come un prodotto del mercato, anziché come risultato della manovra finanziaria, ovvero di un progetto di sviluppo e dunque la ripetizione di ciò che è stato nei quattro anni precedenti, dove l'obiettivo di crescita del prodotto interno lordo attorno al 3 per cento annuo, come proposto nel 2001 dal Governo, è stato largamente disatteso, essendosi manifestato con aliquote - lo ricordo - di qualche decimo di punto al di sopra dello zero; l'aumento dell'IVA al 20 per cento sulla ristrutturazione delle case, con il conseguente rallentamento degli investimenti ovvero con l'incentivazione all'evasione fiscale; la riduzione di molti stanziamenti significativi sul versante degli investimenti a favore della montagna, delle infrastrutture e del Mezzogiorno.

Questo per quanto riguarda il provvedimento che recava la legge finanziaria 2006, mentre sul provvedimento di conversione del decreto-legge n. 203, riguardante l'altra parte della manovra di finanza pubblica, la contrarietà del Gruppo per le autonomie ha tratto ragione dall'eterogeneità delle materie trattate, accentuata dal fatto che il maxiemendamento introduceva numerose disposizioni attraverso le quali si producevano interventi finalizzati al sostegno dei vari «questuanti» e all'appesantimento della pressione fiscale, con l'ampliamento delle basi impositive a carico soprattutto del settore produttivo.

La finanziaria 2006, che ci è stata restituita dalla Camera carica di ulteriori numerosi interventi, anche se assolve ad alcune delle ragioni che hanno visto la nostra contrarietà al momento del suo esame iniziale, mantiene tuttavia l'indirizzo originario ed in più aggrava di molto il rapporto con le autonomie locali, portandolo oramai ad un punto di rottura, in particolar modo per quanto riguarda quello con le autonomie speciali.

Se sul versante del Patto di stabilità interno le modifiche apportate hanno allentato solo di poco i vincoli imposti alla crescita delle spese correnti e delle spese in conto capitale; nulla è mutato sia per quanto riguarda il criterio impositivo, sia per quanto riguarda il disconoscimento del ruolo che la Costituzione assegna alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nei confronti di questi ultimi enti, il disconoscimento del loro ruolo non riguarda solo il Patto di stabilità interno, ma anche le disposizioni in materia di trasferimenti erariali (commi 24 e 494) ovvero in materia di competenza esclusiva delle Regioni stesse.

Il caso più evidente riguarda le modifiche introdotte sulla legislazione relativa alle concessioni idroelettriche ove si interviene in virtù del principio della libera concorrenza sopprimendo illegalmente la legislazione regionale in vigore, la quale - ricordo - è perfettamente allineata alle direttive dell'Unione Europea (lo affermo per buona pace del legislatore nazionale).

Ciò che offende di queste ulteriori disposizioni introdotte dalla Camera è il modo di operare del Governo: non interventi partecipati, volti a promuovere lo sviluppo della nostra economia valorizzando tutte le risorse istituzionali disponibili, ma interventi imposti su una pluralità di versanti, nessuno dei quali porterà ulteriore ricchezza, semmai, cosa più probabile, stagnazione economica in un quadro di disgregazione sociale e di conflittualità tra le pubbliche istituzioni.

Per queste ragioni ripetiamo il nostro dissenso sulla finanziaria 2006 ed anche sul bilancio che da essa deriva, tenendo conto, per quest'ultimo, del fatto che, diminuendo l'ammontare del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, si irrigidisce la struttura del bilancio e che non è una gestione finanziaria quella che prevede di pagare gli affitti degli uffici statali attingendo alle risorse provenienti dalla vendita degli immobili dove sono ubicati gli stessi uffici, quando invece si sarebbe dovuto attingere alle disponibilità del capitolo degli interessi passivi, a seguito della riduzione del debito pubblico effettuata con le risorse derivanti dalle vendite stesse. (Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U e DS-U).

 

RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi esprimerà un voto contrario sui disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Quest'anno, più di altre volte, l'esame ha evidenziato un'insofferenza del Governo alle procedure e ai controlli parlamentari. Sottolineo, però, che in politica il metodo è sostanza. Quest'anno l'esame del disegno di legge finanziaria si è sviluppato con scarsa trasparenza, cercando di limitare i controlli parlamentari; si è trattato di un esame disordinato anche perché in ogni passaggio sono stati apportati continui cambiamenti: modifica dei saldi in corso d'opera, scardinamento delle disposizioni della legge di contabilità e dei Regolamenti parlamentari (mi riferisco alle procedure per l'ammissibilità degli emendamenti, al contenuto proprio della finanziaria, alle coperture).

Il metodo è sostanza e il prodotto finito è radicalmente diverso da quello presentato in prima lettura al Senato; certamente qualcuno dirà che il testo è cambiato in meglio e qualcun altro dirà in peggio. Il Governo afferma che i saldi sono stati migliorati, ma io credo che ciò sia falso. La verità è che siamo di fronte ad una manovra correttiva in progressione: prima vi è stata la manovrina sul 2005, poi si è avuta l'ulteriore manovra sui tendenziali per il 2006 e poi vi è stata l'ulteriore manovra verificatasi durante l'esame alla Camera dei deputati pari allo 0,4 per cento del prodotto interno lordo.

 

Presidenza del vice presidente MORO(ore 11,15)

 

(Segue RIPAMONTI). È la dimostrazione che i conti pubblici non sono a posto e che il ministro Tremonti ha mentito al Parlamento quando ha affermato che lo erano.

I risparmi sul rinvio del TFR sono utilizzati per migliorare i saldi e ridurre il deficit. Il ministro Tremonti prende due piccioni con una fava perché, da una parte, cerca di ridurre il deficit e, dall'altra, accontenta le compagnie di assicurazione che erano un po' scontente, perché la riforma del TFR era stata concordata con Confindustria e con le organizzazioni sindacali: vi è il rinvio al 2007, a proposito di iniziative per la competitività!

Vi è anche il rinvio al 2007 dell'utilizzo del fondo per Lisbona (3 miliardi di euro!); e poi il nuovo condono, condono doppio (a proposito dell'era dei condoni che doveva essere finita!); vi è il concordato preventivo (i redditi d'impresa e dei professionisti degli anni 2005, 2006 e 2007, con un volume di affari inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposti a studi di settore): se vi si aderisce, vi è la garanzia dell'esclusione degli accertamenti. È un condono, questo? Credo di sì: è un condono preventivo. E poi vi è la "definizione agevolata" - perché cambiate i nomi, per cui adesso si chiama così - per gli anni rimasti fuori dal condono fiscale 2003 e 2004. Cosa è questo, un altro condono? Credo di sì: questo è un altro condono, anche se gli avete cambiato il nome.

Il Governo sta raschiando il fondo del barile, non ha più pudore, perché non sa più da che parte girarsi. Il nostro Paese è sotto controllo e sotto osservazione. Non sono i burocrati dell'Europa, signor Presidente, ma gli altri Paesi europei che non vogliono pagare la finanza creativa, le una tantum e il nostro debito. L'Europa non crede ai nostri conti ma soprattutto siamo sotto osservazione da parte dei mercati. Il Governo è impaurito e non ha il coraggio di parlare il linguaggio della verità. Il debito sta aumentando, aumenta il costo del servizio del debito; i tassi si alzano e, di conseguenza, aumenta ulteriormente il costo del servizio del debito. Il nostro Paese fa debito per pagare gli interessi sul debito: è questo il vero, anche se non l'unico, fallimento della politica economica della destra al Governo.

La ripresa non c'è, il Patto di stabilità non è rispettato, la finanza pubblica non è sotto controllo. Il 2005 potrebbe chiudersi con un deficit superiore al 5 per cento, a causa del fallimento della previsione del taglio di spesa al 2 per cento, delle dismissioni immobiliari che non si realizzano, degli studi di settore che non producono il gettito previsto, della vendita delle strade che non si fa più. Effetti sul 2006 certamente ve ne saranno: altro che 3,8 per cento di deficit in rapporto al PIL!

Eppure voi continuate con la politica economica fallimentare perché i condoni preventivi non hanno mai funzionato: i furbacchioni preferiscono prima non pagare le tasse, poi, eventualmente, condonare, non concordare prima di pagare. E proponete la pornotax, anzi, adesso la chiamate tassa etica, e proponete la mancia per le famiglie (a proposito di finanziaria elettorale!) nonché la vendita delle spiagge, patrimonio marittimo, la privatizzazione del demanio attraverso il silenzio-assenso: altro che turismo di qualità! Voi proponete la sanatoria ambientale permanente, l'istigazione all'abuso edilizio, e poi non si capisce chi deve stabilire il valore economico del danno ambientale.

Ed ancora vi è il condono erariale, cioè la sanatoria dei giudizi per danno erariale, un vero colpo di spugna. Come potete pensare, signori colleghi della maggioranza, che il Paese ce la faccia, che si rialzi, se vengono proposte simili misure? Come potete pensare di stimolare lo sviluppo, se per esso è prevista la riduzione di un punto del costo del lavoro attraverso la riduzione del cuneo fiscale? E non vi è alcun sostegno per i redditi più bassi ma, nello stesso tempo, con il disegno di legge finanziaria in esame, si sottraggono 25 miliardi di euro all'economia reale.

Mettete gli enti locali in ginocchio, devastate il territorio.

Fortunatamente è l'ultima finanziaria, fortunatamente il prossimo anno ci penserà l'Unione a far camminare il Paese e a rimettere in sesto i conti dello Stato. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

 

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto anche per ringraziare i relatori di maggioranza, il relatore di minoranza ed il Governo, che hanno lavorato per l'elaborazione della manovra finanziaria.

Sarebbe interessante ampliare alcuni temi del dibattito soprattutto con riferimento al Patto di stabilità e alle modalità con cui anche in questa finanziaria è stata affrontato - come ho detto in sede di discussione generale - con l'inserimento di un criterio che tende a mettere in evidenza quegli enti locali che hanno un'amministrazione più virtuosa rispetto agli altri (il criterio della media pro capite sulla spesa corrente). Sarebbe altrettanto interessante ampliare la discussione nel senso proposto dal senatore Morando sulla funzione diversa che potrebbe avere all'interno del Patto di stabilità l'impiego dei saldi rispetto a quello, utilizzato ormai da anni, dei tetti di spesa.

Alla base di tutto ciò c'è evidentemente una considerazione che riguarda la difficoltà di intervenire sui bilanci degli enti locali in maniera centralistica. Il percorso che auspico verrà affrontato dal Parlamento nella prossima legislatura è quello di un federalismo fiscale vero, che metta assieme risorse e responsabilità degli enti locali. Esso potrebbe aiutare a risolvere questo dualismo e questa discussione che potrà essere accesa e aperta, anche se personalmente sulla proposta di sostituire i tetti di spesa con i saldi al fine di valutare gli indici del Patto di stabilità nutro delle perplessità, giacché i saldi potrebbero essere mantenuti all'interno dei limiti o dei vincoli individuati dal Parlamento sia aumentando le spese sia aumentando le entrate e quindi, in definitiva, aumentando ulteriormente la pressione fiscale degli enti locali nei confronti dei cittadini e delle imprese. È evidente invece come i tetti di spesa impediscano che tutte e due le voci che compongono le punte differenziali di saldo tra entrate e spese si incrementino, con i pericoli che ho citato poco fa.

E' il federalismo fiscale che potràrisolvere questo dualismo. Naturalmente lo potrà fare a condizione che venga impressa al nostro Paese quella spinta alla crescita che fa aumentare i valori del prodotto interno lordo e, contemporaneamente contiene e riduce il debito pubblico. Si tratterebbe di una crescita di cui il nostro Paese avverte la necessità e che invece stenta ad avviarsi, come è possibile verificare dalle condizioni dell'economia interna ed internazionale.

Concludo dichiarando il voto favorevole della Lega sul disegno di legge finanziaria. (Applausi dal Gruppo LP).

 

*CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, signor vice Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'UDC voterà in modo convinto a favore sia del disegno di legge finanziaria che di bilancio per averne partecipato alla stesura.

Molti colleghi intervenuti sono stati autorevoli protagonisti del passato Governo di centro-sinistra. Da costoro è stato detto che questo centro-destra è stato incapace di governare. Forse qualche errore d'omissione è stato compiuto, ma non può evidenziarlo chi nel centro-sinistra nel 1997detronizzò Prodi per fare una politica di riforme senza che dal 1996 al 2000 una sola riforma fosse stata fatta.

Seppur con pudore, qualcuno ha vantato come riforma quella dell'allora ministro Treu che introdusse il part time. Leggo testualmente: «un importante elemento di innovazione dei meccanismi di entrata nel mercato del lavoro regolare»; (pagina 100 del DPeF 2000-2003 a firma del ministro Visco e del presidente del Consiglio D'Alema).

Lo stesso postulato dottrinario del centro-sinistra proseguiva sostenendo che il lavoro atipico a tempo determinato consente, leggo testualmente, «una più alta flessibilità anche nell'organizzazione del lavoro». Allora, i contratti di lavoro a tempo determinato, se sono di centro-sinistra, sviluppano occupazione, mentre, se sono di centro-destra, segnano incertezza, rubano futuro ai giovani e negano speranze.

Sta di fatto che durante i Governi del centro-sinistra sono stati persi 1.400.000 posti di lavoro; durante questi cinque anni di Governo del centro-destra sono stati creati 1.600.000 nuovi posti di lavoro così che il tasso di disoccupazione è diminuito dal 9,1 percento del 2001, lasciato dal centro-sinistra, all'attuale 6,9 per cento nonostante la stagnazione economica e la bassa crescita economica.

Il centro-sinistra ha detto che cambierà tutte le leggi del centro-destra - Rutelli permettendo - compresa la legge Bossi-Fini sull'immigrazione clandestina. Non possiamo sottacere che con quella legge, così come corretta dell'UDC con l'approvazione dell'emendamento Tabacci, si sono liberati dalla clandestinità e dallo sfruttamento 700.000 esseri umani ridotti in regime di semi-schiavitù.

Il centro-sinistra rimprovera della riforma della scuola primaria e secondaria il centro-destra ma è lo stesso centro-sinistra che promosse la riforma Berlinguer che è stato bocciata a furor di popolo dal mondo della scuola e non solo dal centro-destra.

Questo centro-sinistra, che critica il rinvio al 2008 deciso dal Governo di centro-destra delle provvidenze fiscali per il completamento della riforma previdenziale con l'avvio della pensione integrativa mediante l'utilizzo del TFR con le previste agevolazioni fiscali per dare alle future generazioni trattamenti pensionistici dignitosi, ricordo che è rimasto silente e inerte per quattro anni dopo la riforma Dini, come se il problema non esistesse.

Questo centro-destra, accusato di rubare il futuro ai giovani, ha completato la riforma pensionistica iniziata dal Governo Dini con il sostegno di un altro centro-sinistra per dare un futuro e una speranza proprio a quei giovani che una pensione non l'avrebbero forse avuta. Se ancora una volta avesse vinto la piazza, con ben quattro scioperi generali in quattro anni contro la riforma pensionistica, i giovani non avrebbero avuto questo futuro meno incerto.

Lo stesso centro-sinistra dei Governi Prodi, D'Alema e Amato ha rimproverato, attraverso il relatore di minoranza, questo centro-destra di non aver avuto una politica di sviluppo perché alla Camera è stato definanziata l'Agenda di Lisbona con la sua strategia di sviluppo della società della conoscenza. Abbiamo qualche perplessità che una strategia così complessa e articolata si possa attuare con una norma di una finanziaria di un Governo in scadenza.

Il centro-destra ha attuato la strategia di Lisbona con la riforma del Ministero dei beni culturali, con la costituzione dell'Agenzia nazionale per il turismo, con la riforma dell'università, con le agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei ricercatori, con la detassazione della registrazione dei brevetti e degli investimenti per la ricerca, con le agevolazioni finanziarie ed amministrative e organizzative sui distretti industriali, con il fondo per l'innovazione tecnologica, con la internazionalizzazione delle imprese, nonché con la semplificazione amministrativa e con le fusioni e aggregazioni delle piccole e micro-imprese perché possano migliorare la loro competitività sui mercati internazionali. Quindi, non una, ma decine di leggi e ogni manovra finanziaria hanno tenuto conto della strategia di Lisbona per recuperare il ritardo di competitività che si è accentuato durante i Governi di centro-sinistra. Così dovrà essere per il futuro.

Il centro-sinistra di oggi e di ieri ha rimproverato a questo centro-destra di aver attuato la riforma fiscale alla rovescia: togliere ai poveri per dare ai ricchi. Con quale coerenza e credibilità possono parlare coloro che hanno istituito una tassa come l'IRAP che, non solo tassa la micro e la piccola impresa più della grande, ma tassa soprattutto il costo del lavoro a danno dell'occupazione? Chi ha inventato l'addizionale IRPEF e IRAP? Chi ha inventato l'eurotassa? Solo per questo inglorioso passato di esattori degli italiani il silenzio per il centro-sinistra sarebbe doveroso.

A maggior ragione il silenzio è d'oro di fronte ad un centro-destra che ha ridotto le tasse a tutti e in qualche occasione anche a chi poteva aspettare. Il centro-destra ha ridotto l'IRAP, l'IRPEG e l'IRPEF, ha inventato l'area no tax per non far pagare le tasse ai redditi bassi fino a 7.500 euro, ampliando la platea degli esenti per i soggetti con figli o altri familiari a carico, ben 13 milioni, attraverso un'efficace sistema di detrazioni e di esenzioni che valorizza la centralità della famiglia inserendo elementi di perequazione di reddito di tipo familiare, sempre più simili ad un modello di quoziente familiare che sarà la riforma fiscale voluta dall'UDC per il prossimo Governo di centro-destra.

Il centro-destra, non il centro-sinistra, ha riconosciuto fin dal 2001 una pensione minima di 1 milione di vecchie lire a tutti coloro che avevano un reddito da povertà assoluta. Con il centro-destra i poveri in Italia non sono aumentati, con il centro-sinistra secondo l'ISTAT sì.

Altra occasione di accusa del centro-sinistra sono i condoni. I condoni hanno fatto emergere quel vasto mondo di evasori ed elusori che con il centro-destra adesso pagano le tasse che con il centro-sinistra non pagavano. Il 25 per cento di sommerso significa che un cittadino su quattro non paga le tasse: abbiamo chiesto a costoro di pagarle volontariamente, senza la minaccia delle manette. Ai proprietari di immobili abusivi, che con il centro-sinistra non pagavano né ICI, né Bucalossi, abbiamo offerto la possibilità di legalizzarsi pagando multe ed arretrati. Abbiamo cercato di legalizzare un Paese che il centro-sinistra proteggeva facendo finta che non esistesse. Oggi ci sono meno evasori di ieri.

Il centro-sinistra di ieri e di oggi ha accusato il centro-destra di barare sui conti pubblici, perché il tendenziale del 2005 e del 2006 non è veritiero. Il centro-destra ha fatto una manovra rigorosa e a più mani per garantire i mercati finanziari, la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale sulla correttezza dei nostri conti pubblici. La critica però non ci può venire da chi nel 2000 disse al popolo, elettore sovrano, per truccare le elezioni, che l'indebitamento era dello 0,7 per cento e invece l'EUROSTAT ha denunciato essere del 3,2 per cento, cioè circa quattro volte peggiore. Anche qui pudore e silenzio.

Avete sottolineato - voi, gli stessi del centro-sinistra di ieri - che questa finanziaria è un mostro legislativo con i suoi 612 commi, proprio voi che nel 2001 ne faceste una con 996 commi e 158 articoli. Anche qui pudore e decenza, soprattutto ricordando l'esordio nel 1996 del centro-sinistra con una finanziaria composta di 3 articoli e 824 commi.

Avete detto che il patto di stabilità interno non funziona e penalizza i Comuni, proprio voi di centro-sinistra che avete inventato nel 1999 il patto di stabilità interno e che fino al 2001 non ha dato nemmeno uno dei risultati previsti. Avete detto che soffochiamo la finanza locale, proprio voi che nel 1997 riduceste la spesa per gli enti locali di 4.500 miliardi di vecchie lire, oltre il 30 per cento dei tagli, introducendo per la prima volta i limiti di impegni di spesa e il limite ai prelievi di cassa per i Comuni. Anche qui per il centro-sinistra di ieri, di oggi e di domani pudore e silenzio.

Il Paese ha bisogno di riforme e di governabilità, voi non avete saputo dare né le une, né l'altra, a differenza del centro-destra.

Secondo il curriculum per la prossima campagna elettorale questo centro-sinistra non lo salverà l'ammucchiata elettorale con Bertinotti e con Di Pietro. Gli italiani sanno che non siamo i migliori, ma che di migliori non ce ne sono: questo non ci appaga, ma ci fa preoccupare per il rischio che il centro-sinistra rappresenta per il Paese e per il futuro delle giovani generazioni. (Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).

 

GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Vice Ministro, la legislatura dei Governi Berlusconi, quella che doveva essere la legislatura del miracolo economico, si conclude stancamente, con una manovra correttiva dei conti pubblici per 27,6 miliardi di euro: sono oltre due punti del prodotto interno lordo e vedremo quali effetti depressivi potrà avere su una economia già provata.

Manovre di queste dimensioni si sono fatte nel passato solo in due casi: o per grandi disastri o per grandi obiettivi. Mancano i grandi obiettivi, ma c'è un grande disastro: la gestione fallimentare della finanza pubblica di questi anni. Anche in quest'ultima manovra si trova la conferma dell'attitudine del Governo a mentire di fronte al Parlamento e all'opinione pubblica.

Il Governo, nel settembre di quest'anno, assicurava che sarebbe stata sufficiente una manovra correttiva di 19 miliardi di euro. Oggi, per raggiungere sostanzialmente gli stessi obiettivi di finanza pubblica, la manovra correttiva è accresciuta di 8,6 miliardi di euro e non basteranno neppure questi. Le molte osservazioni di istituzioni indipendenti, a partire dagli uffici del bilancio di Senato e Camera, sono lì a testimoniare che le molte entrate fasulle o sovrastimate e le molte spese sottostimate porteranno a scaricare anche nel 2006 un peggioramento dei conti dello Stato.

Questa è una legge finanziaria che, anche nella sua forma, esprime una sorta di disinteresse, se non di disprezzo, non solo delle corrette procedure parlamentari, ma anche dei cittadini; consta di un articolo unico con 613 commi, in gran parte sottratti al puntuale esame del Parlamento e perciò dell'opinione pubblica e delle parti sociali, attraverso i voti di fiducia; un ginepraio disordinato di norme in cui faticheranno a orientarsi gli utilizzatori e per gli utilizzatori professionali questo significa maggiori costi e per tutti minore certezza del diritto.

Sul piano dei contenuti, la lettura della Camera non ha prodotto miglioramenti significativi, al contrario ha introdotto qualche consistente peggioramento e per questo naturalmente resta il nostro voto negativo.

Quella al nostro esame resta una legge finanziaria rinunciataria, del tutto inadeguata ad affrontare la grave crisi di competitività. Non ripeto i tanti dati che descrivono impietosamente la situazione; mi limito a ricordare che sono di qualche giorno fa i dati della bilancia commerciale che registrano il più grave deficit da quattordici anni a questa parte: i dati della produzione industriale registrano purtroppo nell'ultimo trimestre un 2,7 per cento rispetto all'anno precedente; i dati dell'occupazione segnalano anch'essi, dopo un certo periodo, un calo dell'occupazione nel Mezzogiorno di 90.000 unità.

Non ci sarebbe tempo da perdere, signor Presidente, ma la cifra di questa finanziaria è quella di una maggioranza che non ha né la forza, né la determinazione, né la convinzione di compiere scelte coraggiose. Perciò la strada è quella del rinvio. Si rinvia una riforma del trattamento di fine rapporto, nonostante l'ampio consenso in Parlamento e tra le parti sociali e la sua urgente necessità per il futuro pensionistico di tanti giovani; la si deve rinviare perché tocca troppo da vicino gli interessi personali del Presidente del Consiglio.

Si rinvia l'Agenda di Lisbona e cioè il finanziamento di quelle politiche di ricerca, informatizzazione, innovazione e formazione del capitale umano così necessarie. Si è gravato il bilancio dello stato di 6 miliardi di euro annui per realizzare l'inutile riduzione delle imposte per i ceti più abbienti; non si trovano 3 miliardi di euro per costituire il futuro, erano stati inseriti pro forma nella finanziaria di settembre e già sono scomparsi: servivano solo per uno spot televisivo.

Si rinvia un intervento sugli ammortizzatori sociali così necessari per governare correttamente l'accentuata flessibilità del mercato del lavoro.

Si rinvia ogni intervento di liberalizzazione dei mercati protetti e anzi in questo settore, con alcune norme, si fanno dei passi indietro.

Sono costi aggiuntivi per il nostro sistema produttivo. Basti ricordare che, a causa della mancata concorrenza del settore bancario, dopo tanti anni di cura Fazio, il costo medio dei servizi bancari è in Italia più che doppio rispetto a quelli di Francia, Stati Uniti e Spagna ed è quattro volte quello del Regno Unito.

Si rinviano gli investimenti. In questi giorni da migliaia di manifesti (sei metri per tre) la faccia del Presidente del Consiglio ci assicura che finalmente si sono realizzate le grandi opere. Ebbene, l'Associazione nazionale costruttori edili - non cito una fonte dell'opposizione - ci dimostra nel suo ultimo rapporto che del programma delle opere strategiche, quello così pomposamente presentato all'opinione pubblica all'inizio della legislatura, risulta finanziato a fine legislatura solo l'11,5 per cento, peraltro in fase di aggiudicazione. Ciò significa che forse, tra qualche tempo, inizieranno i lavori per una percentuale pari a solo l'8,7 per cento.

Anche in questo campo un completo fallimento, mentre per il 2006 uno studio dello stesso Ministero delle infrastrutture dimostra che il 60 per cento dei pochi cantieri ANAS aperti resterebbe a giugno senza finanziamenti e si dovrebbe perciò fermare; questo a giugno, quindi dopo la campagna elettorale, ma ciò che c'è dopo la campagna elettorale non interessa questo Governo!

Il presidente delle Ferrovie, Catania, ha dovuto riconoscere che con i tagli della finanziaria il 2006 sarà un anno ad appalti zero. È inutile, colleghi, fare interrogazioni sull'incidente drammatico dei giorni scorsi: meno investimenti vuol dire meno sicurezza per le ferrovie.

Tanti rinvii perciò, ma non poteva mancare anche in questa finanziaria l'appuntamento con quella sorta di parola magica della maggioranza: condono! Parola magica. Questa ostinata convinzione che avete dimostrato che si debba sempre premiare chi si avvia alla violazione delle norme di comportamento collettivo.

Vi è un'ultima versione del condono fiscale che approfitta dell'ennesima versione della pianificazione fiscale. Certo, la forfetizzazione è una strada accettabile, ma avrebbe bisogno di stabilità e certezza. Siamo alla quarta versione della pianificazione fiscale ed introducete naturalmente un condono sulle dichiarazioni 2003 e 2004.

Ulteriori condoni in campo ambientale: si sanano gravi manomissioni dell'ambiente con una modesta dazione pecuniaria; un condono per chi ha causato un danno al pubblico erario ed è stato condannato dalla Corte dei conti.

Indebolire le regole della legalità, trasmettere l'idea che la violazione della legge non sarà alla fine punita è una pessima ricetta anche per lo sviluppo. È difficile attrarre investimenti seri in un Paese in cui il falso in bilancio viene considerato un reato minore, in cui le autorità di controllo sono faziose e non indipendenti, in cui la lealtà fiscale è un optional.

Se fosse qui il signor presidente Pera, che in questa fase della sua vita appare molto attento al magistero ecclesiale, lo potrei forse pregare di ricordare a se stesso e alla sua maggioranza quel documento dei vescovi italiani che si intitolava: «Educare alla legalità» (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U), il grande valore della legalità che orienta la convivenza dei cittadini, un valore da voi con tanta frequenza calpestato in questa legislatura, causa non ultima del così evidente fallimento anche delle politiche economiche; causa non ultima della battaglia politica che conduciamo nel Paese perché il prossimo anno il vostro Governo sia sconfitto dal voto degli elettori. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un e dei senatori Betta e Michelini. Molte congratulazioni).

 

GRILLOTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, mi esimo dal fare la distinta degli interventi puntuali, perché già lo hanno fatto egregiamente il collega Ciccanti ed altri colleghi durante la discussione generale.

Vorrei, però, fare qualche riferimento allo strano atteggiamento del centro-sinistra il quale, ogni volta che si discute di bilancio e di finanza, continua a dare interpretazioni soggettive dei numeri, facendo riferimento, a seconda di come fa comodo, alle percentuali o ai valori in senso assoluto.

Nelle affermazioni che sono state fatte, continuiamo a sentir parlare di sconti ai ricchi e di tasse ai poveri. Vorrei che qualcuno dalla sinistra mi spiegasse se quello che sto dicendo corrisponde al vero. Chi pagava 100 milioni di tasse, adesso ne paga 96‑97, perché lo sconto massimo è direttamente proporzionale al reddito. Chi, con 20 milioni di reddito, pagava due milioni e mezzo d'imposta, ora non paga una lira. Mi spiegate qual è il principio della vostra tesi? Chi pagava poche tasse ora è esentato al 100 per cento, tanto è vero che venti milioni di persone non fanno più la denuncia dei redditi.

Quindi, è una teorizzazione affermare che chi ha un reddito di 100 milioni paga cinque milioni in meno mentre lo stesso non accade per i redditi più bassi. Fare uno sconto superiore al 100 per cento in matematica è possibile, ma in pratica mi sembra difficile. Quindi è una falsità che ci si porta dietro ormai da troppo tempo.

La vostra proposta è di eliminare il secondo modulo, così potrete dire in campagna elettorale che non manteniamo le promesse e usiamo il secondo modulo per intervenire sull'abbattimento del cuneo fiscale, che darà sviluppo a questo Paese.

Un punto di cuneo fiscale vale 140‑150 euro per addetto. Poiché si dice che gli addetti medi delle società italiane non sono più di nove, stiamo parlando di uno sconto di circa 1.000 euro per azienda che incentiverà la competizione. Vorrei sapere come si può pensare in un'azienda di fare competizione con 2.000 euro all'anno in media.

È evidente che anche quella è una direzione da seguire, ma siccome la concorrenza e la competitività hanno bisogno di ben altro e hanno bisogno anche di un medio e lungo termine per estrinsecarsi, è meglio intervenire sulla riduzione di imposte, liberare risorse perché i consumi aiutino lo sviluppo del Paese. I consumi, infatti, insieme alle infrastrutture, sono investimenti di capitali e quindi aumento del prodotto interno lordo. L'aumento del PIL attraverso i grandi investimenti, la riduzione d'imposta che libera risorse e i consumi creeranno le disponibilità necessarie per fare meglio.

Si poteva fare di più in finanziaria? No. Si poteva fare meglio? Questione di visioni politiche. Le proposte alternative non mi convincono. Anche quella del TFR è un'altra favola metropolitana perché, se fosse nata con la riforma Dini ,10 o 12 anni di accantonamento forse avrebbero consentito la "terza gamba". Tuttavia, non l'avete fatta, anzi, l'avete rinviata. È vero che anche noi l'abbiamo rinviata, perché avrebbe creato forse una disponibilità di 10 o 15.000 lire del vecchio conio sull'aumento delle pensioni per il 2008.

 

MORANDO (DS-U). Con questa logica non si comincia mai.

 

GRILLOTTI (AN). Meglio di niente. Però abbiamo detto: usiamo questi fondi per altro. Si tratta di priorità non condivise. Posso non condividere questa enfasi sul TFR, che in due anni produrrebbe quasi zero? Io ritengo che la destinazione che il Governo ha scelto per i fondi TFR sia migliore, perché va a riduzione del debito. Poiché il debito costa di più, è meglio ridurre il deficit.

Un passaggio del mio intervento su condoni e concordato è obbligatorio. Sono stato relatore sulla finanziaria che contemplava i condoni, quindi nessuno più di me sa ciò che ho dovuto sentirmi dire su quell'aspetto. Ribadisco per l'ennesima volta: in un Paese ad illegittimità diffusa, qualcuno mi deve spiegare quale altra soluzione si può adottare.

I condoni prevedono ovviamente la chiusura del pregresso e la partenza del nuovo; in questa finanziaria è prevista una rivisitazione del funzionamento dell'Agenzia delle entrate e degli uffici preposti al controllo fiscale; quindi, non c'è condono, c'è concordato. Si dice: sì, ma il concordato si estende agli anni 2003 e 2004 e quindi di fatto è un condono per quel biennio. Rispondo: no, è l'applicazione del concordato previsto anche prima, mai partito per difficoltà di normativa e di regolamentazione rispetto al funzionamento dell'Agenzia delle entrate e degli uffici preposti all'incasso. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente). Avendo previsto in questa finanziaria la nuova organizzazione, sarà sicuramente possibile farlo partire.

Circa l'illegalità diffusa e le manette agli evasori, questa misura porterebbe a nuovi carcerati, quindi ci sentiremmo dire che le patrie galere sono troppo affollate e ci chiedereste un'ulteriore amnistia. Allora, delle due l'una: tra le manette agli evasori e il concordato c'è una bella differenza; non si può volere tutto e il contrario di tutto.

Queste sono le scelte fatte in alternativa alle vostre convinzioni.

Senza scordare il ripristino dell'invenzione dell'esenzione dal Patto di stabilità per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Per i pochi attenti, faccio presente che questi Comuni sono quasi il 60 per cento dei Comuni italiani, quindi se ragioniamo per numero di abitanti avete ragione voi, ma se ragioniamo per ente amministrato si tratta della stragrande maggioranza dei Comuni italiani.

Rispetto a ciò che è stato previsto in questa finanziaria - ripeto - si poteva fare di più? Secondo me no, stante la situazione oggettiva. Si poteva fare di meglio? Può darsi, ma con le proposte del centro-sinistra sicuramente avremmo fatto peggio. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

 

CADDEO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo tre mesi di discussioni la manovra finanziaria ha assunto la sua configurazione definitiva. Partita per recuperare 19 miliardi di euro, si è via via ingrossata ,per arrivare oggi a 27. Non è stato il Parlamento a gonfiare la finanziaria; ha fatto tutto il Governo e, soprattutto, hanno pesato i richiami alla realtà di Bruxelles.

La discussione in Parlamento è stata opaca, reticente e frammentata. Tutto si è complicato quando il 5 ottobre l'ISTAT ha rivelato che le pubbliche amministrazioni erano già indebitate per il 2005 per il 5,1 per cento del prodotto interno lordo e avevano ridotto a zero l'avanzo primario. Sta accadendo che la riforma fiscale di 6 miliardi, decisa l'anno scorso senza copertura finanziaria, e l'istigazione a non pagare le tasse operata dai condoni degli ultimi anni riducono le entrate dell'1,4 per cento. D'altra parte, la spesa per consumi intermedi dello Stato centrale è aumentata del 10 per cento.

Questa realtà e le preoccupazioni davvero giustificate hanno generato una finanziaria mastodontica. Sommando le manovre realizzate dal 2001 ad oggi, arriviamo ad un record di 109 miliardi; nella precedente legislatura del centro-sinistra si arrivò a 62 miliardi, ma il rigore servì a risanare le finanze pubbliche e ad entrare nell'Europa dell'euro. Oggi siamo tornati al peggio e vi è un debito pubblico crescente.

Signor Presidente, qual è la causa di questo disastro? In questi anni, da una parte, sono aumentate le spese correnti del 2 per cento del prodotto interno lordo, cioè sono cresciute più del prodotto nazionale per spese clientelari e soprattutto per le leggi approvate senza copertura; dall'altra, si sono ridotte le tasse per i ricchi e la politica dei condoni ha creato voragini nelle entrate. I buoi ormai sono scappati!

Per evitare l'irreparabile, alla Camera dei deputati si è deciso di spendere il bilancio dello Stato in dodicesimi, cioè procedendo a tentoni, mese per mese; si autorizzano, inoltre, i Ministri a bloccare impegni e pagamenti, a non superare negli acquisti la media degli ultimi anni. Sono decisioni da disperati, che non consentono alcuna programmazione ed obbligheranno a vivere alla giornata. Se sopraggiungerà un imprevisto, saremo disarmati.

Alla Camera dei deputati si è azionata poi la leva fiscale: per recuperare tre miliardi di euro si consentirà ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese la programmazione del pagamento delle tasse per i prossimi anni e soprattutto si è varato l'ennesimo condono fiscale per il 2003 e il 2004. Avremo così un interrotto regime condonistico dal 2001 che allargherà i buchi delle entrate, farà figli e figliastri tra i contribuenti, aumenterà l'infedeltà fiscale e mortificherà ulteriormente l'amministrazione finanziaria.

Con il condono sono poi sbucate nuove tasse. Accanto all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sulle plusvalenze nella vendita degli immobili (imposta di per sé condivisibile) sono stati introdotti la cosiddetta pornotax, nuovi balzelli sulle concessioni idroelettriche e la tassa del 5 per cento sulla vendita di nuovi presidi medici: l'impegno a ridurre il numero delle tasse e la semplificazione del sistema fiscale sono ormai un lontano ricordo.

Da cosa deriva questo affanno? Cosa ha provocato il fallimento nella gestione dei conti pubblici? Impietosamente bisogna constatare che è avvenuto proprio quello che si affermava di voler evitare. È prevalsa l'ossessione dei tagli, delle manovre correttive; sono mancate le politiche per la crescita. Mentre tra il 1996 e il 2001 l'aumento del prodotto interno lordo è risultato in media superiore al 2 per cento, nell'attuale legislatura è stato mediamente pari allo 0,5 per cento. I colleghi della maggioranza invocano ancora la malasorte; eppure, è mancata la capacità di cogliere le occasioni offerte da un'impetuosa crescita mondiale: certo, l'Europa è cresciuta poco, ma purtroppo l'Italia è cresciuta la metà degli altri Paesi del vecchio Continente.

Ha pesato il progressivo impoverimento delle famiglie italiane: chi ha un solo lavoro, con cui devono vivere in quattro, è sotto la soglia della povertà. Ampie fasce del ceto medio - insegnanti, impiegati, operai - non possono sostenere i consumi. Le esportazioni hanno perso terreno e gli investimenti sono crollati.

Si parla molto del declino: non è certo cominciato in questi anni, ma dura da molto; è certo, però, che chi governa non lo ha visto e non ha saputo contrastarlo. Tra il 1996 e il 2001 la produttività del lavoro italiano è cresciuta in media dell'1 per cento all'anno, mentre in Europa era dell'1,5. Tra il 2001 e il 2005 si sono registrati, purtroppo, valori negativi. Il tremontismo è stato un'ideologia, una visione fuori dalla realtà: basti pensare che ha insistito a finanziare nuovi capannoni, quando le imprese svuotavano quelli esistenti per andare a produrre all'estero.

Il Governo è partito aspettando l'alba di un nuovo boom economico: di fronte alle difficoltà, ha puntato l'indice prima contro il terrorismo dell'11 settembre, poi contro la Cina e l'Europa. Solo tre mesi fa ha capito che servono interventi strutturali per realizzare l'economia della conoscenza, cioè investimenti in formazione, ricerca, innovazione tecnologica, infrastrutture, liberalizzazioni e coesione sociale.

La conversione sulla via di Damasco è durata, però, lo spazio di un mattino: il Piano italiano per la crescita e l'occupazione è entrato in finanziaria, ma ne è uscito subito; alla Camera sono stati cancellati 3 miliardi destinati al suo avvio.

Altri programmi importanti sono rimasti fuori: così è stato per il varo della previdenza complementare dei fondi pensione, per le liberalizzazioni ed anche per l'utilizzo delle risorse umane ed ambientali del Mezzogiorno. Alla resa dei conti, la legislatura si chiude con un fallimento.

Partiti per conquistare un nuovo miracolo economico, siamo caduti in una pericolosa stagnazione. Il tarlo che rode la fiducia e la fibra della Nazione è generato da un Governo che antepone gli interessi di pochi a quelli collettivi, che privilegia il conflitto d'interessi di chi lo guida. Per la mia Sardegna, ad esempio, la finanziaria nega le entrate fiscali garantite dalla Costituzione per strangolare il bilancio di una Regione non considerata amica; offre, però, 90 euro alle famiglie per acquistare il decoder fabbricato dalla famiglia Berlusconi e una tessera per accedere a trasmissioni a pagamento di Mediaset. (Applausi dal Gruppo DS-U). Che bisogno ha il più ricco, che neppure sa quanto ha, di abbassarsi a tali miserie?

Noi del Gruppo DS-U voteremo contro il disegno di legge finanziaria in esame. Lo faremo con l'animo di chi è preoccupato, ma pronto - qualunque sia il mandato che il popolo ci affiderà - a farsi carico dei problemi gravissimi che questo Governo lascia in eredità. Ci sentiamo pronti a dare una mano all'Italia, perché possa riprendere la via della crescita: solo così sarà possibile alleviare le povertà, riattivare la mobilità sociale e ripristinare la giustizia. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Aut e Verdi-Un).

 

IZZO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

IZZO (FI). Signor Presidente, signor Vice ministro, signori rappresentanti del Governo, come ho avuto modo già di riferire in Commissione, non credo che ci troviamo a votare l'ultima finanziaria della trascorsa legislatura, ma la prima di un nuovo ciclo. Certamente questa maggioranza si presenta con le carte in regola per governare nuovamente questo Paese, e lo fa nella maniera più corretta, proponendo una finanziaria di rigore, ma anche di sviluppo, non certo, come avvenne nella scorsa legislatura, con il Governo di centro-sinistra, allorquando fu approvata finanziaria assolutamente elettorale, che aveva tra i grandi punti magnificati, ma che non riuscirono a determinare lo sviluppo del nostro Paese, il credito d'imposta.

In maniera molto sommessa, ma assolutamente convinta, vorrei contrastare quello che ha testé sostenuto il collega Caddeo, che contrapponeva l'importo complessivo della manovra 1996-2001 del centro-sinistra, pari a 62 miliardi di euro, ai 109,700 miliardi di euro della manovra del Governo di centro-destra.

Credo che questo debba essere valutato come elemento positivo e non negativo. Certo, non abbiamo fatto come il governo Prodi quando perrispettare i parametri di Maastricht - come sottolineato dal vice Ministro - fece soltanto un abbellimento di finestre. Questo è il fatto sostanziale.

Siamo convinti che la nostra manovra finanziaria possa consentire di affrontare i problemi dello sviluppo e del risanamento dei conti pubblici nel migliore dei modi, tenendo conto delle difficoltà incontrate dal nostro Paese in questo momento particolare dell'economia mondiale e, soprattutto, europea.

Attesa la scarsa disponibilità di tempo, desidero ripercorrere alcune tappe fondamentali della manovra finanziaria che, durante il suo iter, si è progressivamente adattata alla modifica degli indici del tendenziale e alle indicazioni che ci provenivano dall'Europa. Fatto che giudico non negativo. E così, abbiamo cercato di escludere dal Patto di stabilità ancora una volta i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e quelli che hanno rispettato i parametri del Patto.

Abbiamo dovuto procedere con il comma 165 a bloccare l'aumento dell'IRE e dell'IRAP, visto quanto accaduto in svariate Regioni amministrate dal centro-sinistra come, ad esempio, la Campania, dove il presidente Bassolino con una delibera di Giunta (e non con una legge regionale) che mi propongo di impugnare davanti al TAR ha aumentato dello 0,50 per cento l'IRAP rispetto allo 0,90 dell'anno precedente. Ha proceduto cioè all'aumento del 60 per cento del prelievo fiscale alle aziende. (Applausi dal Gruppo FI).

Noi, invece, con l'approvazione della legge sulla competitività abbiamo reintrodotto una riduzione degli sgravi con la possibilità per le aziende del Mezzogiorno d'Italia di occupare fino a cinque nuovi dipendenti con una riduzione di 20.000 euro pro capite. Questa sì che è una fiscalità di vantaggio. Certo, onorevoli colleghi, la fiscalità di vantaggio tanto reclamizzata da ciascuno di noi deve coniugarsi con le disponibilità dell'Unione Europea ad approvare le nostre iniziative. Dovremo muoverci in quel direzione perché solo in quel modo faremo gli interessi del Mezzogiorno d'Italia e, di conseguenza, di tutta la Nazione, con un ulteriore incentivo all'occupazione.

Spesso i colleghi dell'opposizione sottolineano che con la regolarizzazione di 740.000 extracomunitari avremmo aumentato l'occupazione. Sono dati che non devono essere messi insieme perché anzi quello è un fatto positivo. Meno male che è stata approvata la legge Bossi-Fini e meno male che vi è stato questo Governo che ha proposto tale tipo di soluzione per risolvere un problema gravissimo che affliggeva soprattutto le Regioni meridionali.

Infine, avviandomi a concludere, desidero spendere qualche parola sul tema della programmazione fiscale. Continuamente parlate del ripetersi dei condoni. Da ultimo ho sentito dire che con questo avremmo determinato un buco nel bilancio. È esattamente il contrario. Mi domando come sia possibile fare certe affermazioni. Questo non è un condono, bensì una programmazione fiscale ed una regolarizzazione che viene offerta dall'ufficio, sulla falsariga di quanto avvenuto in Irlanda e che ha determinato il rilancio forte all'interno dell'Unione Europea di quel Paese. In sostanza, in via preventiva, il contribuente aderisce ad una proposta avanzata dall'ufficio e non su iniziativa della parte. Certo, ne consegue che è necessario regolarizzare anche il 2003 e il 2004 per i condoni che abbiamo già fatto con le manovre finanziarie degli anni scorsi.

Essi hanno riguardato la risoluzione e, quindi, la capacità di poter determinare un'entrata nelle casse dello Stato di evasioni fatte nei Governi precedenti. Il Governo di centro-sinistra certamente non ha portato avanti la lotta all'evasione. Noi l'abbiamo avviata e vogliamo insistere in questa direzione. Siamo realmente convinti che questa maggioranza sarà capace di portare avanti questa politica di rivoluzione e di risanamento del Paese così da rilanciarlo nel prossimo quinquennio (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3613-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B)

 

Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo FI).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3614-B (ore 12,13)

 

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione del disegno di legge di bilancio.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3614-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B)

 

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

 

L'esame dei documenti di bilancio è così terminato.


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ) (3613-B)

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

 

G5

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MANIERI, BETTA, FRANCO VITTORIA, MODICA, TESSITORE, ZAVOLI, D’ANDREA, MONTICONE, TOGNI

Non posto in votazione (*)

 

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

con un emendamento per la finanziaria 2006 approvato dalla Camera il Governo taglia le retribuzioni dei lavoratori ATA e ITP della scuola proveniente dagli enti locali, inventandosi un’interpretazione «autentica» che stravolge l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e mira a disconoscere i diritti dei lavoratori stessi e a cancellare tutti i provvedimenti pendenti;

la Corte di Cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e che in base a sentenze favorevoli dello stesso organo della magistratura centinaia di lavoratori hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all’attività lavorativa prestata;

altre decine di migliaia di lavoratori nella stessa situazione giuridica, ma il cui procedimento di fronte alla Corte di Cassazione è ancora pendente, vedrebbero così negata ogni loro prospettiva con una perdita salariale annua stimabile in alcune migliaia di euro,

impegna il Governo a ripristinare il diritto al riconoscimento del servizio stabilito da ripetute sentenze della Cassazione e ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per evitare situazioni di disparità tra lavoratori, vessatorie e profondamente ingiuste.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

 

 

G13

VANZO, FRANCO PAOLO, MONTI, CORRADO, STIFFONI, AGONI, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI

Non posto in votazione (*)

 

Il Senato della Repubblica,

in occasione della discussione della legge finanziaria per l’anno 2006, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 comma 3 della legge 21 luglio 2000, numero 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie,

impegna il Governo a prorogare i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili al 31 dicembre 2006, limitatamente alle annualità di imposta 2001 e successive.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

 

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

ART. 1.

Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

 

1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. A decorrere dall’anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea.

6. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

9. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.

10. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.

11. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.

12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

13. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d’appalto.

15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10 milioni di euro.

19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.

20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

21. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio centrale del bilancio segnali che l’andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

22. A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.

24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, in attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.

25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.

27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.

30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno 2005.

32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro.

33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.

35. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.

36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.

37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze.

40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

41. La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

42. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;». L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

43. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

47. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.

48. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.

50. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l’integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrità legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

     a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

     b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

     c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agIi importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.

60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.

62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.

63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previsti dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.

68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.

69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

70. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

72. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

74. A decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:

     a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;

     b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;

     c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.

76. Restano invariate le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.

77. Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.

78. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

     a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;

     c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;

     d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

     e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

     f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

     g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

     h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

     i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

     l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;

     m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell’ANAS;

     n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;

     o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea.

79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

80. L’atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.

81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti di Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.

82. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.

84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

85. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».

86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento della infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.

88. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:

«6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all’articolo 3 comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».

89. Al fine di ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente comma. L’onere della predetta relazione di stima è a carico della società di cui al presente comma.

90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell’ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all’attivo della singola liquidazione.

91. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.

92. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.

93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.

94. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».

95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

96. Ai fini dell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

97. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

98. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l’anno 2006, in euro 29 milioni per l’anno 2007 e in euro 4 milioni per l’anno 2008.

99. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l’anno 2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008.

100. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l’importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall’anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume Po, sentita l’Autorità di Bacino competente. Per l’anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.

101. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.

102. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:

«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all’articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’assetto del piano aggiornato».

103. Le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazione sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.

104. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.

105. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

106. Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all’anno 2005, dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall’articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno 2006.

107. Relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.

109. All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi».

110. All’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a decorrere dall’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2006».

111. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

112. La lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.

113. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:

     a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato;

     b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

114. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

     a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

     b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

     c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

     d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

     e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

     f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

     g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

     h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

116. L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

117. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

118. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

119. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n 388.

120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

121. Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

     a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

     b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007.

122. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

123. Per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

125. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’85 per cento»;

     b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

126. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

127. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:

«430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».

131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

132. All’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;

     b) al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1» e le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno»; al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell’interno nonché»;

     c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;

     d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L’Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;

     e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;

     f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere».

133. All’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta».

134. All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l’ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell’ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell’ANAS, per le opere di viabilità per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008.

137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

138. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.

140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:

     a) per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:

1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;

2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;

3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;

4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;

5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;

6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;

7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;

8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;

9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;

10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;

11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;

     b) per l’anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007.

141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.

142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

     a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

     b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

     c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

     e) spese per interessi passivi;

     f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

     g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

     h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

     a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     b) spese derivanti da concessioni di crediti;

     c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

     d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.

145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

149. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

151. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.

152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.

153. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.

155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.

156. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni e degli enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.

160. Anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.

162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.

163. All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

164. La disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

165. Al comma 61 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».

166. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.

167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.

168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.

170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.

171. All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».

172. All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.

174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.

175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell’area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

176. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività.

177. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

178. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.

179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

180. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l’anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l’anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

187. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

189. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

191. L’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.

192. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

194. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

195. I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l’organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

199. Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:

     a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precendenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

     b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.

200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

201. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.

205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

207. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.

208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

209. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1º gennaio 2006.

212. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

213. L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.

218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

219. All’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell’amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato».

220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.

221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;

     b) all’articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».

223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l’articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l’articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l’applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l’applicazione del suddetto trattamento economico.

226. L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

227. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

228. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.

229. I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

230. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza.

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.

233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con l’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2006.

236. All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l’anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».

237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

239. Possono essere prorogati fino al 3l dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

240. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.

241. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’ENPALS.

242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005.

243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

244. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

245. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

246. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.

247. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.

250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.

252. A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.

253. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.

254. All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’alinea, dopo le parole: «L’Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell’ambito delle quali è scelto il Commissario,»;

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell’amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all’ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».

255. Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.

256. All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

     «c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro»;

     c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

257. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.

258. All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «una tantum» e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.

259. Allo scopo di incrementare la funzionalità all’Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;

     b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».

260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:

     a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;

     b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

     a) mediante l’affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

     b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.

262. All’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l’anno 2006, 1.063.000 euro per l’anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

263. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2006:

     a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’ENPALS;

     b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).

265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005:

     a) per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

     b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

268. Per i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell’articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

269. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;

     b) al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2008» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008»;

     c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

«TABELLA A

(prevista dall’articolo 8, comma 2)

2008      0,19 punti percentuali;

2009      0,21 punti percentuali;

2010      0,23 punti percentuali;

2011      0,25 punti percentuali;

2012      0,26 punti percentuali;

2013      0,27 punti percentuali;

dal 2014 0,28 punti percentuali».

270. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni di euro, per l’anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, in 530 milioni di euro.

271. I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

272. A favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente comma.

273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.

274. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

     a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

     b) l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

275. Fra gli adempimenti regionali indicati all’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:

     a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell’articolo 59, lettera B) – quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi – comma 11 del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l’accesso all’indennità di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera B), comma 11, per la corresponsione dell’indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l’attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;

     b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l’erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell’assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell’assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.

276. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

     b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

     c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l’azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile dalla mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;

     d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».

277. All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte».

278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. L’erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.

280. L’accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:

     a) l’elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell’intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

     b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell’intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco previsto dalla lettera a), con l’indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

     d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

     e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

     f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

281. L’accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, ovvero all’integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.

283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006.

284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.

285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presìdi ospedalieri ad interventi relativi a presìdi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presìdi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presìdi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.

286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all’Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

287. L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L’Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

     a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

     b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

295. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia.»;

     b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»;

     c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all’Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».

296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all’attuazione di quanto previsto al comma 295.

297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell’AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell’andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1º gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull’andamento della spesa farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione mensile.

298. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dall’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;

     b) all’articolo 39:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;

     c) all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

     d) all’articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007»;

     e) all’articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».

301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.

303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché l’individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.

304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.

305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.

306. Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

307. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».

308. Per consentire all’ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

309. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.

313. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l’obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l’attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).

314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l’Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione europea; valore ed incremento dell’export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo, nell’ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall’attuazione degli interventi programmati.

316. Per le medesime finalità, l’intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.

317. All’articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.

318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall’articolo 2 della medesima legge.

319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.

320. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all’allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall’anno 2004.

322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

323. Ai fini della determinazione dell’aliquota provvisoria di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del richiamato articolo 6 è abrogato.

324. All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota provvisoria».

325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate). – 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo 102:

     a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

     b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:

     a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate ’’durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture’’ ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

     b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata ’’capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti’’.

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».

326. Nell’articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».

327. Le disposizioni dell’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

328. È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

333. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.

334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.

335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:

     a) siano di età non superiore a 35 anni;

     b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;

     c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

337. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

     a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

     b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

     c) finanziamento della ricerca sanitaria;

     d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

338. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dal contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologia stipulati con gli Stati Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.

342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.

343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

345. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo»;

     b) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

     c) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.»;

     d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;

     e) all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;

     f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».

347. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.

348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

350. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.

351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

352. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.

355. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

356. All’articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;

     b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le seguenti: «, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale».

357. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.

359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

361. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

362. L’esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17, è fissato al 1º ottobre 2006.

364. La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

365. La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell’istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

366. Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

367. L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.

368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

     a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

     15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;

     b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell’interesse delle imprese aderenti si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;

2) al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;

     c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un’unica società cessionaria;

     2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

5) al fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

     5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

     5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tale fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

     5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

     5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;

     d) per la ricerca e lo sviluppo:

1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;

2) l’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;

3) l’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;

4) l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

370. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

371. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l’applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

372. Dall’attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2008.

374. Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:

«8. A decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.

8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.

8-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l’anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio 2006.

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».

375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

376. Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.

377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati:

     a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

     b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

     c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

     d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

378. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

379. All’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e»;

     b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».

380. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e».

381. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell’investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l’emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all’atto dell’attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all’ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all’articolo 2441 del codice civile.

382. Le deliberazioni dell’assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonché quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.

383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.

384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie, che l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con l’approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto l’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.

386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l’escussione delle garanzie.

387. L’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.

388. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:

«71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l’incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all’atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».

389. All’articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».

390. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all’albo.

391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.

392. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

393. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:

     a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

     b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

     a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

     b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

     c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

3-sexies. I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi».

394. Al comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

395. Al comma 55 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».

396. All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l’Italia».

397. All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia».

398. Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministero delle attività produttive si provvede all’attuazione del presente comma.

399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall’articolo 31»;

     b) all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».

400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l’eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l’osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all’atto della cessione, il cedente provvede all’istanza di cui all’articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità.

403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.

404. I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.

405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2006.

406. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, dell’alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall’anno 2006.

407. All’onere derivante dall’attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

408. Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

     «f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».

409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell’articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l’istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell’allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. Per l’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l’inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall’influenza aviaria. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d’intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d’intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

412. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all’agevolazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

     b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal caso l’istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell’identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

413. Al comma 8 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e».

414. Al comma 132-ter dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.

415. Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestività.

417. All’articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

418. All’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».

419. All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».

420. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;

     b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2».

421. All’articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell’ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;

     b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».

422. L’importo previsto dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell’anno 2005 è destinato per l’anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

423. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi» sono inserite le seguenti: «nonché l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;

     b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;

     c) il comma 5 è abrogato.

425. L’articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all’utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell’UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l’apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

426. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazone di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

428. All’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».

429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l’erogazione del contributo previsto all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mdiante riduzione per l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

433. Per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006.

434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l’iniziativa.

435. Al finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.

436. L’accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell’area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica.

437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.

438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.

440. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all’operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell’interesse proprietario leso.

441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

443. Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

444. L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

445. All’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venticinque».

446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

447. All’attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

448. Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.

449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio.

450. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

451. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

452. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi».

453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l’obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione.

454. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, non è più corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento.

455. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

456. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;

     b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

     c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11».

457. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

458. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.

459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.

460. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

     a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

     b) l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

     c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l’affitto della testata.

461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

462. L’entità del contributo riservato all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

463. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.

464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

465. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

466. È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta precedente.

467. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».

468. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:

«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».

469. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

471. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

472. Il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo l, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area.

475. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

     a) 40 per cento nel 2006;

     b) 35 per cento nel 2007;

     c) 25 per cento nel 2008.

476. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

477. Per il potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.

478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell’ambito dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

480. Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.

481. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia, e provvede a:

     a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

     b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».

482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:

     a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

     b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dai Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore ai 5 per cento e non superiore aI 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;

     c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

     d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;

     e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

483. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L’amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza istallata.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza istallata concernenti la procedura di gara»;

     b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487.

486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.

487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell’importo degli interventi da effettuare nell’ambito della derivazione.

488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro 6 mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l’entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.

489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.

490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.

493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

494. A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.

495. Nel quadro delle attività di contrasto all’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.

497. In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.

498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

499. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006, l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:

     a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

     b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:

     a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004;

     b) che svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell’anno 2004;

     c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;

     d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;

     e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.

501. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata dall’Ufficio, su iniziativa del contribuente.

503. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

504. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:

     a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

     b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

     c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

     d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

505. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 504, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

     a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

     b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;

     c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

507. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

508. Salva l’applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

509. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.

511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

512. L’accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.

513. L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

514. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

515. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

516. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 510, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

518. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i soggetti:

     a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;

     b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;

     c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;

     d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;

     e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;

     f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

519. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

520. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.

521. All’articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo».

522. Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».

523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell’attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.

524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. La finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

525. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

     a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

     b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».

526. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

527. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».

529. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

     a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

     c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

531. A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

533. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati.

534. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

     a) per l’attività di produzione o di importazione;

     b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

     c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

535. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa.

536. I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

537. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

539. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

540. Il comma 1 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

541. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

542. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

543. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale:

     a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

     b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

     c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

     d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

     e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

     f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

544. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

545. Il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88».

546. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria».

547. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

548. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-ter.(Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.

3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».

549. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

     b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;

     c) al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».

 

550. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».

551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi.

552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l’autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.

553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

554. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l’anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, «l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.

557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l’informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall’Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l’attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.

558. All’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1º gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».

559. All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».

560. Il comma 3-bis dell’articolo 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

561. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:

     «p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;

     p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».

562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

     a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

     b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

     c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

     d) in operazioni di soccorso;

     e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

     f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del programma promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l’attuazione del programma SHARE-Asia.

567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.

568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all’individuazione sia delle procedure attuative per l’erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.

572. Per l’anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell’area individuata potranno aderire all’intesa e far parte dell’area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.

574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi.

575. Il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «222 milioni per l’anno 2005», sono inserite le seguenti: «e di euro 5 milioni per l’anno 2006».

576. All’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «società» sono inserite le seguenti: «di cartolarizzazione, associazioni riconosciute».

577. I dipendenti dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all’esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l’opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell’Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.

578. Al fine di assicurare l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. L’articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.

579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l’incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.

580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell’attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.

581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

582. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall’atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell’insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.

585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall’elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l’assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l’adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l’area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell’insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l’assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.

590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l’effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

591. La stipula dell’accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l’effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

592. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell’accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all’articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l’applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l’esenzione, ovvero l’applicazione di riduzioni o detrazioni, dall’imposta comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

594. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l’anno 2006 gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell’organico funzionale approvato.

596. Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.

597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

598. I princìpi fissati dall’accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:

     a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

     b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

     c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell’edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.

601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

603. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

604. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

607. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.

608. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.

609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

612. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2006.

________________

N.B. Per gli elenchi 1, 2, 3 e 4, gli allegati 1 e 2, il prospetto di copertura, le regolazioni contabili e debitorie e le tabelle A, B, C, D, E e F si rinvia alle pagine da 229 a 387 dello stampato AS 3613-B

 

 

EMENDAMENTI

 

 

1.1

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 17, sostituire le parole da: correnti» fino a: «beni culturali» con le seguenti: «connesse con la tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali con particolare riferimento al loro restauro, risanamento conservativo e recupero, nonché adeguamento ad un migliore fruizione pubblica».

 

1.2

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Sopprimere il comma 24.

 

1.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale, per l’anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, alla Tabella C, alle rubriche: Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero delle attività produttive, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

 

1.4

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 67, sopprimere l’ultimo periodo.

 

1.5

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 84, primo periodo, dopo le parole: «sistema alta velocità/alta capacità» aggiungere le seguenti: «Torino-Milano-Napoli».

 

1.6

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 84 sopprimere il secondo periodo.

 

1.7

BOCO, ANGIUS, BORDON, TURRONI, RIPAMONTI, MARINO, GIOVANELLI, VALLONE, PAGANO, IOVENE, D’ANDREA, GASBARRI, DETTORI, ROTONDO, LIGUORI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 88.

Conseguentemente, alla Tabella C, alle rubriche: Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle attività produttive, Ministero della difesa, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle voce modificate, fino a concorrenza degli oneri.

 

1.8

TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN

Id. em. 1.7

Sopprimere il comma 88.

Conseguentemente, alla Tabella C, alle rubriche: Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle attività produttive, Ministero della difesa, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle voce modificate, fino a concorrenza degli oneri.

 

1.9

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi da 104 a 113 con il seguente:

«104. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, con dotazione, per l’anno 2006 di 475 milioni di euro, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le disponibilità del predetto Fondo sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l’abbattimento dei tempi di percorrenza e per l’estensione dell’utilizzo del sistema di trasporto combinato;

d) sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio».

 

1.10

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi da 104 a 113 con il seguente:

«104. La dotazione del "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti" di cui all’articolo 38, comma 6 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è incrementata, per l’anno 2006, di 200 milioni di euro.

104-bis. Al fine dello sviluppo del cabotaggio marittimo e delle autostrade del mare è autorizzata per l’anno 2006, la spesa di 275 milioni di euro. A tal fine il Ministro per le infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le modalità e i criteri di ripartizione del contributo di cui al presente comma».

 

1.11

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA GIOVANNI, DETTORI, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D’ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Respinto

Sostituire il comma 140 con i seguenti:

«140. Ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 140-bis, deve essere almeno pari a quello dell’anno 2004, incrementato del 4 per cento.

140-bis. Il saldo finanziario di cui al comma 140 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;

d) le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;

g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex articolo 31, comma 12, legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, sopprimere i commi 141 e 143.

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

1.12

GARRAFFA

Respinto

Al comma 157, dopo le parole: «di tutela della concorrenza», aggiungere le seguenti: «le agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 sono estese alle associazioni e agli enti locali e».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche modificate, fino a concorrenza degli importi.

 

1.15

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAGLIA GIOVANNI, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D’AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

Respinto

Sopprimere il comma 174.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

 

1.16

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, COLETTI, SOLIANI, DE PETRIS, VERALDI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, D’ANDREA, PAGLIARULO

Respinto

Sopprimere il comma 218.

Conseguentemente, al comma 603, tabella C ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

 

1.17

VERALDI, COLETTI

Id. em. 1.16

Sopprimere il comma 218.

Conseguentemente, al comma 603, Tabella C ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

 

1.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere i commi 254 e 255.

 

1.19

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Sopprimere i commi 269, 270 e 271.

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con i seguenti:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

467. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 466 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

1.20

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, DETTORI, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO, BATTAGLIA GIOVANNI

Respinto

Sostituire il comma 336 con il seguente:

«336. A decorrere dall’anno 2006, allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie all’acquisto della prima casa di abitazione è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari, con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, definisce i criteri per l’accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici e provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicazioni demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie di nuova costituzione».

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale i cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge lº dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1981, n. 649;

e) articolo 14 del decreto-legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

1.21

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 341.

 

1.22

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BAIO DOSSI, DE PETRIS, GAGLIONE, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Sostituire il comma 358 con il seguente:

«358. A decorrere dall’anno 2006, la dotazione del fondo di cui al comma 357 è stabilita in 3.000 milioni di euro in ragione d’anno».

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con i seguenti:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

467. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 466 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

1.23

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, COVIELLO, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, DETTORI, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA GIOVANNI, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CADDEO

Respinto

Al comma 376, sopprimere il secondo periodo.

 

1.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 400.

Conseguentemente, sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostituite sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

1.13

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, DETTORI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

Respinto

Al comma 410, sostituire le parole: «480 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

Conseguentemente,

alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per l’anno 2006, relativi a tutte le voci modificate, per l’importo complessivo di 65 milioni di euro.

Sopprimere il comma 575.

 

1.14

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 438 aggiungere il seguente:

«438-bis. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo».

 

1.25

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 439, sopprimere le parole: «così come definito dalla direttiva 2004/35/CE», ovunque ricorrano.

 

1.26

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 439, secondo periodo, sopprimere le parole: «, oppure eccessivamente oneroso,».

 

1.27

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 439, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia effettivamente tratto vantaggio».

 

1.28

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 440, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La quantificazione del danno di cui al comma 439 comprende comunque il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale, con riferimento anche al costo necessario per il suo ripristino, fermo restando il rispetto della disposizioni per la quantificazione del danno di cui all’allegato I della predetta direttiva comunitaria».

 

1.29

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 440, sopprimere il secondo periodo.

 

 

1.30

CAMBURSANO

Respinto

Sostituire i commi 466 e 447, con i seguenti:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

467. Per titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 466 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 498 a 519.

 

1.31

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAGLIA GIOVANNI, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D’AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

Respinto

Sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale ai cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, sopprimere i commi 510 e 519.

 

1.32

BOCO, ANGIUS, BORDON, TURRONI, RIPAMONTI, MARINO, GIOVANELLI, VALLONE, PAGANO, IOVENE, D’ANDREA, GASBARRI, DETTORI, ROTONDO, LIGUORI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative sulle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, sopprimere i commi 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 e 594.

 

1.33

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi 466 e 447, con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente, sopprimere il commi 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 e 594.

 

1.34

TURRONI

Respinto

Sostituire i commi 466 e 447, con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Conseguentemente sopprimere i commi da 597 a 600.

 

1.35

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO, RIPAMONTI, MORANDO, GIARETTA, BATTAGLIA GIOVANNI, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D’AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

Respinto

Sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

1.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 1.35

Sostituire i commi 466 e 467 con il seguente:

«466. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

1.37

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 482.

Conseguentemente, alla Tabella C, alle rubriche: Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero della difesa e Ministero delle attività produttive, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.

 

 

1.38

GUBERT

Respinto

Al comma 485 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le competenze in merito delle regioni a statuto speciale di autonomia e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle loro norme di attuazione».

Conseguentemente fino alla concorrenza delle minori entrate per il bilancio dello Stato e dei Comuni interessati, è aumentato l’importo del canone aggiuntivo unico di cui al successivo comma 486; al comma 492 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle competenze previste dalle leggi costituzionali di approvazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle loro norme di attuazione».

 

1.390

GUBERT

Respinto

Al comma 492, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in quanto compatibili per le regioni a statuto speciale di autonomia, con i loro statuti».

 

1.41

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 573.

 

1.42

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAGLIA GIOVANNI, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D’AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

Respinto

Sopprimere il comma 575.

 

1.Tab.C.1

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, DETTORI, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, TESSITORE, D’ANDREA, MANIERI, MONTICONE, ZAVOLI, CADDEO

Respinto

Alla Tabella C, voce. «Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp: 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:

2006 + 250.000;

2007 + 250.000;

2008 + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le voci modificate, fino a concorrenza degli oneri.