XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2006 - Lavori preparatori alla Camera - A.C. 6177-A - Esame in Assemblea - (sedute del 12, 13 e 14 dicembre 2005) - Parte IX | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 835 Progressivo: 2 | ||
Data: | 20/12/05 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Finanziaria 2006 Lavori preparatori alla Camera A.C. 6177-A Esame in Assemblea (sedute del 12, 13 e 14 dicembre 2005)
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n. 835/2 Parte IX |
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xiv legislatura 20 dicembre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
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File: BI0892i.doc
Esame in Assemblea
sedute del 12, 13 e 14 dicembre (allegato A, parte
I)
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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717.
Seduta di lunedì 12 dicembre 2005
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi
DEL VICEPRESIDENTE Alfredo Biondi
Discussione congiunta dei disegni di legge: S. 3613 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato) (A.C. 6177 ); S. 3614 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Approvato dal Senato) (A.C. 6178); Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (A.C. 6178-bis); Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (A.C. 6178-ter) (ore 10,35).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge, già approvati dal Senato: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2006); Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione congiunta sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
(Discussione congiunta sulle linee generali - A.C. 6177 e A.C. 6178)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle linee generali.
Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari di Rifondazione comunista e della Margherita, DL-L'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 6177, onorevole Garnero Santanchè, ha facoltà di svolgere la relazione.
DANIELA GARNERO SANTANCHÈ, Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 6177. Signor Presidente, onorevoli colleghi, iniziamo oggi la discussione del disegno di legge finanziaria su cui si è svolto in Commissione bilancio un esame approfondito molto impegnativo.
La Commissione è stata occupata nelle scorse settimane da un confronto molto serrato. Abbiamo lavorato intensamente, ricorrendo anche a sedute notturne, spinti dalla convinzione che non si dovesse rinunciare alla possibilità di intervenire per migliorare quello che rimane il provvedimento più importante di un intero anno: la legge finanziaria.
Si è svolta una discussione che ha coinvolto tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, e che ha coinvolto anche numerosi colleghi di altre Commissioni.
Abbiamo fatto un lavoro molto proficuo, che ci ha permesso di apportare numerose modifiche migliorative e consistenti integrazioni al testo che era stato approvato dal Senato.
Credo di interpretare una sensazione diffusa se rilevo che dall'esperienza di quest'anno esce ancora di più rafforzata la convinzione per cui una riforma della disciplina degli strumenti di bilancio è assolutamente necessaria.
Allo stesso tempo, però, non dobbiamo trascurare il fatto che l'esigenza di assumere tante decisioni importanti in un arco temporale ristretto, qual è quello a disposizione del Parlamento per la definizione della legge finanziaria, costringe tutti quanti, Governo e forze politiche, a uno sforzo aggiuntivo di responsabilità per mettere a fuoco le priorità alla luce della compatibilità, e per superare quella tendenza, molto diffusa nel nostro paese, a temporeggiare e a rinviare.
Insomma, se è vero che l'iter della finanziaria si conferma particolarmente convulso, è altrettanto vero che, paradossalmente, la legge finanziaria rimane lo strumento più efficace a disposizione del legislatore.
Dobbiamo allora domandarci se non si debba avviare un confronto per un riesame più generale delle riforme e delle procedure che regolano l'attività legislativa, e non soltanto la legge finanziaria, in modo da valorizzare i diversi strumenti a disposizione.
Fatta questa premessa di carattere generale, devo rilevare che nel caso specifico della legge finanziaria 2006, il lavoro che abbiamo svolto in Commissione ha permesso di affrontare e anche di risolvere numerosissimi problemi, tutt'altro che microsettoriali. Mi riferisco in primo luogo alle norme che sono state introdotte per rafforzare l'efficacia degli strumenti di controllo della spesa, ma anche alla modifiche apportate alle disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno. Allo stesso modo, sono stati fatti numerosi interventi per quanto riguarda il comparto del welfare, con particolare riguardo alla famiglia e senza trascurare le disposizioni finalizzate ad offrire strumenti utili per una ripresa dell'economia.
La manovra finanziaria del 2006 si è articolata, oltre che nella legge finanziaria, anche nel decreto-legge n. 203 del 2005, recentemente convertito in legge. È una manovra coraggiosa, in cui prevalgono gli interventi correttivi rispetto a quelli espansivi.
L'Europa e i mercati finanziari ci hanno sollecitato a dimostrare la nostra serietà. Il Governo e questa maggioranza non si sono sottratti e hanno risposto a queste sollecitazioni. Come hanno ammesso anche autorevoli rappresentanti dell'opposizione, la manovra è estremamente rigorosa e non ha assolutamente quel profilo elettoralistico che secondo alcuni critici avrebbe inevitabilmente connotato l'ultima finanziaria prima delle elezioni, a differenza - lo devo sottolineare - di quanto accaduto invece con la legge finanziaria approvata nell'ultimo anno della precedente legislatura.
L'onorevole Visco, in particolare, ha manifestato in Commissione un certo stupore per la scelta del Governo di porre in essere una manovra di contenimento piuttosto che di espansione della spesa, rilevando che in questo modo si sarebbe determinata una vera e propria inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, in cui l'attuale maggioranza e il Governo avrebbero, a giudizio dell'onorevole Visco, dimostrato scarsa sensibilità per l'esigenza della tenuta dei conti pubblici.
Naturalmente non posso condividere questo giudizio, in primo luogo perché la difficoltà di rispettare i parametri di Maastricht accomuna, prima di tutto, la Francia e la Germania, e poi l'Italia. Sarebbe allora opportuno che anche la nostra opposizione cominciasse a interrogarsi sulle ragioni per cui i maggiori paesi dell'UE vivono le stesse o comunque analoghe difficoltà, sia dal punto di vista dell'economia reale sia per quanto riguarda la finanza pubblica, e non limitarsi a descrivere invece con toni catastrofici la condizione dei nostri conti pubblici, che certamente è difficile, ma che questo Governo e questa maggioranza hanno saputo tenere sotto controllo.
In realtà, la manovra molto stringente di contenimento della spesa che è stata posta in essere con la legge finanziaria in esame è pienamente riconducibile agli obiettivi di politica economica che questo Governo e questa maggioranza stanno perseguendo sin dall'inizio della legislatura. Si tratta, in sostanza, di affrontare seriamente il problema, che a mio avviso è il problema dei problemi, della spesa pubblica, per smentire il luogo comune per cui il suo andamento risponderebbe sempre e comunque a logiche inerziali per la sua crescita, e sarebbe un fatto pressoché inevitabile.
La decisione di affrontare il nodo della spesa pubblica deriva in primo luogo dalla convinzione per cui non è più accettabile un ulteriore incremento della pressione fiscale, che deve anzi proseguire il percorso di discesa avviato, nonostante tutte le difficoltà finanziarie, in questa legislatura. Siamo infatti convinti che le entrate non debbano inseguire l'andamento della spesa. Allo stesso tempo, siamo convinti del fatto che la composizione della spesa deve cambiare, per cui la spesa va indirizzata verso le forme di impiego in grado di produrre effetti positivi sullo sviluppo dell'economia.
Ridurre la spesa pubblica nel nostro paese è sicuramente un'operazione molto difficile, perché immediatamente si scatenano le reazioni dei vari settori che lamentano sempre con toni tragici danni irreversibili, quando per lo più si tratta invece di intaccare privilegi. In una società fortemente «corporativizzata» come quella italiana ci vuole una buona dose di coraggio per affrontare questo tema, e questo coraggio lo hanno avuto sia il Governo sia la maggioranza del Parlamento. E allora mi domando se la nostra opposizione avrebbe avuto lo stesso coraggio e sarebbe stata in grado, soprattutto in una situazione economica difficile, di avviare le impegnative riforme strutturali, come quella del mercato del lavoro e quella previdenziale.
Questa convinzione ci ha indotto ad inserire nel testo del disegno di legge finanziaria, nel corso dell'esame in Commissione, in accordo con il Governo, alcune misure dirette a responsabilizzare ulteriormente i centri di spesa ad un comportamento che deve essere più rigoroso e ad una maggiore responsabilità, anche attraverso un più attivo coinvolgimento della Corte dei conti, con la quale la Commissione ha avviato un proficuo rapporto. In questo modo, otterremo l'ulteriore vantaggio di un costante monitoraggio dell'andamento della spesa a vantaggio oltretutto di quella trasparenza dei conti su cui ha insistito, anche in Commissione, l'onorevole Pennacchi.
Occorre, infatti, valorizzare le strutture a disposizione, piuttosto che inseguire, come abbiamo letto su alcuni giornali, fantasiose ipotesi di creare nuove autorità per quanto riguarda i conti pubblici.
In qualità di relatore, valuterò positivamente ulteriori iniziative per il contenimento della spesa che dovessero emergere nel prosieguo dell'esame della legge finanziaria.
Per quanto riguarda, invece, gli enti territoriali, siamo convinti che le modifiche che abbiamo apportato rispondano, oltre che ai rilievi avanzati dalla recente sentenza della Corte costituzionale, anche ad una logica di maggiore equità, per cui non si debbono penalizzare quegli enti virtuosi che, nel corso degli anni, hanno rispettato il patto di stabilità.
Abbiamo, quindi, riscritto interamente questa parte della legge finanziaria, definendo regole più flessibili e differenziate a seconda delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti, favorendo, in particolare, le spese destinate agli investimenti, per le quali sono stati individuati vincoli meno stringenti in relazione alle risorse che potranno essere reperite mediante l'alienazione di cespiti. Abbiamo, inoltre, provveduto a rifinanziare il fondo per la montagna.
Gli interventi di modifica più corposi che sono stati apportati al testo approvato dal Senato riguardano soprattutto la spesa sociale e, in particolare, la famiglia.
Su questo terreno rivendico con orgoglio il lavoro che abbiamo svolto in Commissione. Abbiamo insistito affinché si rafforzasse una connotazione sociale di questa legge finanziaria, perché siamo convinti che siano soprattutto i nuclei familiari che hanno dovuto affrontare i sacrifici più pesanti per il rialzo dei prezzi che si è registrato dopo l'introduzione dell'euro e soprattutto per il protrarsi di una bassa crescita dell'economia.
Sono a tutti noti le difficoltà e gli ostacoli che incontrano, in particolare, le giovani coppie che vogliono costruire una famiglia. Il livello bassissimo del tasso di natalità che si registra nel nostro paese - praticamente il più basso tra i paesi sviluppati - costituisce il più preoccupante indicatore di una condizione di crisi che non investe soltanto la sfera economica e che ha una valenza molto più generalizzata.
Siamo in presenza di un quadro che non sembra offrire sufficienti prospettive ai giovani, i quali, purtroppo, finiscono per investire poco sul loro futuro e per avere scarse possibilità nella crescita.
A soffrire di più in questa situazione - devo dirlo - sono le donne, strette tra la giusta aspirazione a svolgere un ruolo più attivo nella società e nel mondo del lavoro e le difficoltà di far fronte, tutti i giorni, agli impegni nei confronti della famiglia e dei figli, forse per la colpevole assenza di una coerente politica per la famiglia, a differenza di quello che, invece, avviene in altri paesi europei.
Ci auguriamo che le disposizioni che abbiamo introdotto in questo disegno di legge finanziaria possano contribuire a segnare una svolta in tal senso, almeno e soprattutto per quanto riguarda la consapevolezza del legislatore. Mi riferisco alle misure dirette a sostenere le famiglie, mediante la previsione di agevolazioni tributarie, con riferimento alle spese sostenute per le baby sitter o per gli asili nido.
Si tratta di interventi strutturali e non limitati ad una annualità. Per tale motivo abbiamo incrementato sia la dotazione del fondo nazionale per le comunità giovanili sia le risorse per il diritto allo studio e per l'edilizia universitaria. Abbiamo anche previsto uno stanziamento per la prestazione di fideiussioni per l'accensione di mutui volti all'acquisto, da parte dei giovani, della casa di abitazione.
È stato, poi, approvato un emendamento, presentato dal collega Crosetto, diretto a semplificare le procedure per l'alienazione degli immobili degli istituti per le case popolari. Tale emendamento è stato formulato in termini non vincolanti, in modo da rimettere agli enti territoriali interessati le decisioni da assumere in proposito. Si è provveduto anche a rimediare ad una palese ingiustizia modificando la disciplina in materia di tutela e sostegno della maternità per quanto concerne le donne atlete.
A fronte di queste misure, abbiamo previsto l'istituzione di quella che, sugli organi di stampa, è stata descritta, non senza qualche ironia, come la «pornotax». Personalmente, sono orgogliosa della disposizione che è stata inserita nel testo della legge finanziaria e mi auguro che, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, tale disposizione non sia posta in discussione. Si tratta, infatti, di una norma che sostanzialmente riproduce un regime già previsto in altri paesi, in particolare nella legislazione francese. Ricordo che la Comunità europea ha respinto un ricorso in cui si asseriva che tale tassa fosse da considerare una duplicazione dell'IVA. La «pornotax» non è una duplicazione dell'IVA, ma piuttosto un tributo speciale su particolari prodotti. Si tratta di una misura che, più che scoraggiare il consumo di prodotti pornografici, è diretta a reperire risorse da destinare a sostegno delle famiglie. Pertanto, la cosiddetta «pornotax» non vuole essere e non è un intervento di carattere moralistico, ma piuttosto il tentativo di definire una politica tributaria anche in funzione di quegli obiettivi di qualificazione della spesa cui ho fatto riferimento in precedenza.
Nell'ambito di questa categoria di interventi, ricordo anche le disposizioni dirette a definire il regime economico dei medici specializzandi, i quali svolgono un'attività molto importante all'interno delle strutture ospedaliere a cui, fino ad oggi, non ha fatto riscontro un corrispondente riconoscimento dal punto di vista economico. Abbiamo così risolto una questione che si trascinava da molti anni e che aveva generato condizioni di diffuso disagio.
Ricordo, inoltre, le disposizioni introdotte per quanto concerne il riparto dei due miliardi di euro destinati alle eccedenze di spesa registratesi negli scorsi anni; a tale riguardo, si è stabilito che si debba fare riferimento al parametro della popolazione. Richiamo, altresì, le disposizioni volte a stabilire che le risorse finanziarie non completamente utilizzate possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione e per azioni di impiego di lavoratori coinvolti in casi di crisi di interi comparti produttivi. Anche in questo caso si tratta di norme volte a garantire il miglior utilizzo delle risorse a disposizione.
Ho già avuto modo di ricordare le norme che sono state introdotte nel testo della Commissione allo scopo di creare tutte le condizioni per una ripresa dello sviluppo. Noi non abbiamo certo la pretesa di innescare un'immediata inversione di tendenza; ci sono tuttavia segnali di una ripresa che, se ancora non è robusta, è comunque incoraggiante. A tale proposito, abbiamo pensato che definire un tessuto normativo che supportasse le prospettive di ripresa potesse risultare utile. Larga parte di queste norme non comportano - desidero precisarlo - lo stanziamento di risorse ingenti.
Le condizioni della finanza pubblica non ci hanno permesso di disporre degli spazi di manovra che sarebbero stati auspicabili. Ciò nonostante, non si tratta comunque di norme meramente ordinamentali, ma piuttosto di disposizioni che sono dirette ad offrire al nostro sistema produttivo alcuni strumenti che potranno risultare utili per la ripresa dello sviluppo. Mi riferisco, in particolare, ad alcune disposizioni che, a suo tempo, la Commissione aveva già inserito nell'ambito del disegno di legge sulla competitività, che era stato approvato in prima lettura dalla Camera ma che, successivamente, si era arenato al Senato. Richiamo, a questo riguardo, le disposizioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, la realizzazione di interventi turistici di qualità e la previsione di un regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali a sostegno dei beni culturali, nonché per quanto riguarda la cosiddetta legge obiettivo per le città.
Sottolineo, per quanto concerne, in particolare, le disposizioni in materia di turismo di qualità, che le stesse vogliono rispondere alle sollecitazioni che sono state avanzate, tra gli altri, dal collega Ventura, nel corso dell'esame in Commissione, per un'azione più incisiva a favore delle imprese del turismo.
L'onorevole Ventura ha giustamente rilevato l'assurdità della situazione del nostro paese, per cui, nonostante la ricchezza incomparabile dei nostri beni culturali, dei monumenti, e la varietà del paesaggio, la quota di domanda turistica soddisfatta dall'Italia risulta costantemente in riduzione, a vantaggio di alcuni paesi concorrenti, tra cui, in particolare, la Spagna. Lo stesso onorevole Ventura ha giustamente sottolineato che la ripresa del turismo non richiede investimenti particolarmente dispendiosi o l'utilizzo di tecnologie avanzate, ma piuttosto l'adozione di interventi mirati, diretti, in primo luogo, a migliorare la qualità dell'offerta alberghiera.
A queste sollecitazioni, venute non solo dall'onorevole Ventura, ma anche da altri colleghi, durante il dibattito in Commissione bilancio, vogliono rispondere le disposizioni che abbiamo inserito nel testo del disegno di legge finanziaria.
Per quanto riguarda la cosiddetta legge obiettivo per le città, si è inteso prospettare un intervento a valenza generale ispirato all'obiettivo, certamente ambizioso, di concorrere all'avvio di quell'opera di recupero, salvaguardia e valorizzazione delle maggiori aree urbane che risulta necessaria non soltanto per il risanamento delle metropoli del Mezzogiorno, molte delle quali sono in condizioni di degrado, ma anche per le maggiori città del centro e del nord. Negli scorsi decenni, vi è stato sicuramente un grande assente nella politica italiana a livello centrale e locale: è mancata una coerente politica urbanistica che affrontasse in una logica organica la gestione degli spazi, la loro valorizzazione, la creazione di reti efficienti per quanto riguarda il trasporto pubblico e la riconversione e la ricostruzione delle zone non di pregio. Le misure introdotte hanno l'ambizione di rimediare a questo difetto. Se, malauguratamente, non dovesse scaturire nulla di concreto, si sarà trattato, in ogni caso, di una «sana provocazione» alla quale amministratori nazionali e soprattutto locali non potranno più sottrarsi.
Sono stati poi approvati alcuni importanti emendamenti per quanto concerne la gestione di talune partecipazioni pubbliche, con particolare riferimento alla proroga degli affidamenti e delle concessioni per la distribuzione del gas, oltre che in materia di trasporto locale. Sempre in materia di servizi pubblici locali, ricordo la disposizione diretta a promuovere la realizzazione di investimenti per la modernizzazione e la gestione unitaria del servizio idrico integrato nel Mezzogiorno, attraverso la previsione di una consistente riserva premiale, per un importo pari a 300 milioni di euro.
Per concludere, ribadisco che la Commissione ha svolto un lavoro molto consistente, come può evincersi facilmente dalla lettura del testo e dalle dimensioni delle modifiche introdotte.
Abbiamo lavorato in un clima che è stato quasi sempre sereno e, comunque, proficuo, avvalendoci dei contributi e dei preziosi interventi di numerosi colleghi. Abbiamo dimostrato che il Parlamento è in grado di fare proposte concrete, certamente perfezionabili, ma in ogni caso praticabili e meritorie; soprattutto, abbiamo smentito la tesi pessimistica di chi sostiene che ormai nelle decisioni di bilancio il ruolo del Parlamento è del tutto residuale.
Consegniamo, quindi, il lavoro svolto all'attenzione dell'Assemblea e dell'opinione pubblica. Mi auguro - e sarebbe necessario - che nel prosieguo dell'esame le decisioni adottate in Commissione non vengano smentite; ovviamente, sono possibili miglioramenti e correzioni e, a tal fine, come relatore, mi riprometto di lavorare con i colleghi e, soprattutto, con il Governo per verificare quali ulteriori modifiche si possono introdurre. Deve comunque essere chiaro che le modifiche dovranno essere limitate e non dovranno mettere in discussione le scelte più significative che abbiamo operato, in piena consapevolezza, in sede di Commissione bilancio.
Vorrei concludere il mio intervento in modo del tutto personale. Credo che la novità costituita da un relatore donna sulla legge finanziaria non sia un fatto irrilevante; abbiamo, infatti, dimostrato molto concretamente, al di là delle affermazioni di principio, che le donne non sono destinate a svolgere un ruolo marginale, ma possono giustamente rivendicare un ruolo attivo, di tutto rilievo, nei processi decisionali più importanti. Questo è avvenuto grazie alla maggioranza di questo Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Il relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 6178 e relative note di variazioni, onorevole Peretti, ha facoltà di svolgere la relazione.
ETTORE PERETTI, Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 6178 e relative note di variazioni. Signor Presidente, questo è il quinto ed ultimo disegno di legge di bilancio di questa legislatura. Sono stati cinque anni difficili per i conti pubblici, condizionati da diversi fattori, interni ed esterni alla pubblica amministrazione. Innanzitutto, la bassa crescita che, forse, è il fattore più significativo e più condizionante; noi, infatti, siamo partiti nel 2000 con una crescita del 3 per cento che, via via, è andata diminuendo (0,4 per cento nel 2002, 0,3 per cento nel 2003, 1,2 per cento nel 2004 e una crescita praticamente nulla nel 2005). Va, però, detto - per inciso - che, nonostante la bassa crescita, è aumentata l'occupazione e il tasso di disoccupazione è passato dal 9,1 per cento del 2001 al 7,7 per cento della fine del 2005.
Un altro fattore molto condizionante è il livello del debito, pari a 1.400 miliardi di euro (2 milioni e 800 mila miliardi di vecchie lire), che costano 71 miliardi di euro di bilancio; nonostante ciò, siamo riusciti, in qualche maniera, a passare dal 110,9 per cento del 2001 al 100,6 per cento del 2004, con una ripresa della crescita del rapporto debito-PIL nel 2005.
Un altro fattore condizionante riguarda la struttura del bilancio, che è caratterizzata da una grande rigidità nelle sue componenti più importanti: stipendi, pensioni, interessi, spese di funzionamento e investimento. Quindi, anche questo fattore rende difficile la tenuta dei conti.
Un'ulteriore caratteristica, molto importante, riguarda le decisioni di bilancio che portano, specie in Parlamento, a sovrastimare gli effetti delle misure di risparmio di spesa e di aumento di entrata, e a sottostimare, invece, gli effetti delle misure di aumento di spesa e di riduzione di entrata.
Infine, una difficoltà ulteriore per il contenimento del deficit è data dalla composizione demografica della popolazione, con un aumento della quota di anziani, e da una legislazione sociale particolarmente spostata verso la previdenza. Infatti, in Italia la spesa sociale è per il 64 per cento orientata verso le pensioni, contro il 46 per cento dell'Unione europea, precedentemente all'allargamento. Quindi, nel nostro paese si spende di più per le pensioni e di meno, ad esempio, per la sanità, per i portatori di handicap, per la famiglia, per i figli, per la disoccupazione, per l'abitazione e per contrastare l'esclusione sociale. Tutti questi fattori rendono particolarmente difficile una politica di bilancio che tenda a ridurre il debito ed il deficit.
In termini monetari e di competenza, questo bilancio prevede entrate finali per 384 miliardi di euro e spese finali per 435 miliardi di euro, delle quali la spesa corrente al netto degli interessi è pari a 322 miliardi di euro, la spesa per interessi è pari a 71 miliardi di euro, la spesa in conto capitale è di 41 miliardi di euro e il livello di rimborso di prestiti è di 188 miliardi di euro; il saldo netto negativo da finanziare è di 51 miliardi di euro, il risparmio pubblico negativo è di 16 miliardi di euro, l'avanzo primario è di 20 miliardi di euro e, infine, il ricorso al mercato, al lordo delle regolazioni debitorie, è pari a 243 miliardi di euro.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente, quindi, registrano una sostanziale stabilità del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2005, nell'importo di 51 miliardi di euro. Il bilancio a legislazione vigente per il 2006 evidenzia, tuttavia, rispetto al bilancio assestato 2005, una riduzione sia delle entrate finali sia delle spese finali per circa 6,8 miliardi di euro; in particolare, la riduzione di 6 miliardi di euro per le spese finali, rispetto alle previsioni assestate, è determinata da riduzioni di entrate tributarie per 3 miliardi di euro e di entrate extratributarie per 1 miliardo di euro oltre che da una riduzione delle entrate del titolo III, relative alla alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e rimborso di crediti, che diminuiscono anch'esse di 2 miliardi di euro. In questo bilancio è previsto un lieve incremento della spesa per interessi, pari a 217 milioni di euro.
In questi cinque anni, forse i più difficili della storia repubblicana, abbiamo tentato una quadratura difficile, abbiamo cercato di tenere insieme l'equilibrio di bilancio e il mantenimento del livello di spesa sociale e abbiamo cercato anche di assicurare risorse per lo sviluppo. Abbiamo dato alcune risposte in termini di riduzione della tassazione, abbiamo ridotto l'IRPEG, l'IRAP e l'IRPEF. Inoltre abbiamo ridotto il costo del lavoro dell'1 per cento per le imprese, cioè in misura forse insufficiente, ma la direzione di marcia è stata impostata. C'è stato un aumento delle pensioni minime ed un aumento molto consistente della detrazione per i figli, tanto che possiamo pensare di arrivare, in un futuro non molto lontano, al quoziente familiare. È aumentato, infine, il numero delle persone che non pagano l'imposta sul reddito e abbiamo mantenuto un forte carattere di progressività nel sistema fiscale.
Questo è quanto è stato previsto, ed è quanto è stato possibile: del resto, l'arresto della crescita è stato troppo brusco. Il sistema economico-produttivo ed il sistema politico-amministrativo stanno reagendo, con lentezza, ma stanno reagendo. Devo aggiungere che anche l'opinione pubblica sta cogliendo la portata ed i rischi di tale brusca trasformazione; ora vi è la necessità di compiere un salto di qualità, con la consapevolezza che deve essere propria sia della maggioranza sia dell'opposizione (quindi, una consapevolezza condivisa). Ciò significa anzitutto un vero e proprio controllo di gestione, che aiuti a capire, nel dettaglio ed in tutti i comparti della pubblica amministrazione, il reale rapporto tra costi e benefici delle spese che vengono effettuate e aiuti, altresì, a distinguere i comportamenti efficienti da quelli inefficienti. È il presupposto indispensabile per poter introdurre una vera e propria cultura della produttività e dell'efficienza con meccanismi premiali che selezionino in maniera rigorosa i comportamenti virtuosi, che vanno premiati, distinguendoli da quelli viziosi, che vanno invece penalizzati.
Infine, ritengo necessario un vero potenziamento della lotta all'evasione fiscale, che si può condurre certamente rafforzando e rendendo più efficiente l'amministrazione finanziaria, ma soprattutto introducendo nella nostra legislazione fiscale il principio del contrasto di interessi tra prestatori di servizi e fornitori di beni, da una parte, e utilizzatori dall'altra. Si pone, insomma, la necessità di creare una consapevolezza immediata e diretta del costo dell'evasione; ciò consentirebbe di togliere il paese dall'emergenza finanziaria e libererebbe risorse per potenziare i settori che devono dare al paese la forza per invertire la direzione di marcia, in particolare la scuola, l'università, la ricerca, le infrastrutture e l'energia.
Questo bilancio, seppur parzialmente, dà una risposta nella consapevolezza dei veri problemi del paese (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Morgando.
GIANFRANCO MORGANDO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, naturalmente il quadro complessivo delle nostre riflessioni e indicazioni in merito alla manovra di finanza pubblica di quest'anno è contenuto nel testo della relazione di minoranza che ho depositato; a questa, quindi, mi richiamo, limitandomi, in questo intervento, ad alcune considerazioni di carattere più generale.
La prima riflessione che vorrei svolgere è la seguente: in qualche misura, dopo aver ascoltato le relazioni dei relatori per la maggioranza sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, mi sembra di intervenire su una materia che non conosciamo.
Ho sentito citare i risultati di questa legge finanziaria in termini di effetto sui saldi e di controllo dei conti; ho altresì sentito sottolineare i risultati che questa legge determinerà sul fronte della ripresa, della crescita e dello sviluppo. Ebbene, mi pare, francamente, che siamo lontani dalla realtà. Siamo lontani dalla realtà, signor Presidente, anzitutto perché questa è una legge finanziaria difficile da individuare nei suoi contorni precisi; come è noto e come hanno rilevato in molti, è fatta di «pezzi» diversi: il disegno di legge finanziaria vero e proprio, presentato all'inizio del mese di ottobre; il decreto-legge collegato, diventato poi il decreto-legge n. 203; il decreto-legge n. 211, con la manovra sugli acconti del 2005; il maxiemendamento presentato dal Governo nel corso dell'esame condotto dal Senato, che ha modificato in modo molto significativo i contenuti del disegno di legge finanziaria. È molto difficile districarsi tra queste diverse fonti normative ed è altresì molto difficile, quindi, avere chiarezza su questioni di fondo relative agli elementi del quadro macroeconomico.
C'è confusione sull'entità della manovra correttiva. Infatti, la Relazione previsionale e programmatica prevedeva una manovra pari a 12,2 miliardi di euro, mentre il disegno di legge finanziaria prevede 16,3 miliardi, e non è chiaro il rapporto tra queste due previsioni. Non c'è chiarezza, inoltre, in ordine alla reale dimensione del fabbisogno, e su tale aspetto non siamo riusciti ad ottenere un chiarimento in sede di Commissione.
Che il fabbisogno sia un tema aperto di discussione è reso evidente dal «balletto» che si è registrato nel periodo in cui la manovra finanziaria è stata presentata, a Bruxelles, dal ministro dell'economia e delle finanze ed un folto stuolo - almeno così hanno raccontato le cronache dei giornali - di suoi funzionari, impegnati a dimostrare alla Commissione europea la bontà delle previsioni per il 2006. Tali previsioni non erano condivise dalla Commissione, inducendo il commissario Almunia a rilasciare, in un comunicato, dichiarazioni che avevano, sostanzialmente, un tono diplomatico.
Potrei continuare a sottolineare gli elementi che, dal punto di vista del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, non risultano chiari. Infatti, non ha contribuito a fare chiarezza - ed è il secondo aspetto che voglio evidenziare - il dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati; anzi, esso è stato caratterizzato da una sorta di «balletto» delle discussioni in ordine alla caratteristica stessa del disegno di legge finanziaria.
Vorrei ricordare che, ancora in questi giorni, il Governo, sui giornali, ha ricordato che il bilancio appartiene all'Esecutivo e non al Parlamento; poco fa, invece, la relatrice ha orgogliosamente rivendicato le prerogative parlamentari, sfidando, in qualche misura, il Governo sulle modifiche da apportare ai testi approvati in Commissione bilancio.
Su questo punto, vorrei svolgere alcune osservazioni. È falsa, infatti, l'immagine di un disegno di legge finanziaria che si preoccupa essenzialmente dei conti pubblici e non delle prossime scadenze elettorali. A tale riguardo, invito l'onorevole relatrice ed i colleghi a compiere un'operazione: si faccia il conto di tutti i fondi che, all'interno del provvedimento in esame, sono stati istituiti per le più disparate finalità. Apparirà evidente, infatti, che lo scopo elettoralistico del disegno di legge finanziaria che stiamo discutendo costituisce uno degli elementi fondamentali che preoccupa di più.
Inoltre, onorevoli colleghi, ritengo francamente che sia molto difficile, per noi, accettare che l'autonomia del Parlamento rispetto al Governo si esprima sul concordato preventivo per gli enti locali, oppure sull'introduzione della cosiddetta «pornotax». Non è questo, naturalmente, ciò che consente di verificare la capacità del Parlamento di definire, nell'ambito di un confronto dialettico con il Governo, una strategia di politica economica e finanziaria!
Siamo convinti, infatti, che i disegni di legge finanziaria e di bilancio siano del Parlamento, che opera in dialettica con il Governo, che fa valere, all'interno delle aule parlamentari, la sua maggioranza; non riteniamo, tuttavia, che si debba farlo instaurando una sorta di «braccio di ferro» su scelte che, francamente (come sostengono tutti i giornali, compresi quelli di oggi), sono difficilmente individuabili quali elementi caratterizzanti di una manovra di politica economica.
Tuttavia, signor Presidente, l'intento del mio intervento è svolgere una riflessione di carattere generale. Siamo in presenza, infatti, di un disegno di legge finanziaria (l'ultima dell'attuale legislatura) che ci consente di esprimere un giudizio complessivo sulle strategie di politica economica della maggioranza e dei Governi che si sono succeduti in questi anni, tutti caratterizzatisi sotto il segno politico del centrodestra.
Voi ricorderete certamente, infatti, quali erano le due grandi emergenze che contrassegnavano l'Italia negli anni Novanta: da un lato, la finanza pubblica fuori controllo, e dall'altro, la bassa crescita di un sistema economico che non era capace di ripartire. Ebbene, credo che oggi sia legittimo verificare come le diverse maggioranze che si sono succedute, a partire dall'inizio degli anni Novanta fino ai giorni nostri, hanno inciso, con le loro strategie, su tali questioni.
Vorrei osservare che gli anni Novanta sono stati caratterizzati da un grande sforzo di risanamento della finanza pubblica, che ha accomunato fasi politiche tra di loro molto diverse, a cominciare dalla manovra in più tempi realizzata nel 1992 dal Governo Amato. Complessivamente la situazione, al termine del decennio, si presentava sotto buoni auspici: l'indebitamento nel 2000 si collocava poco al di sotto del 2 per cento del PIL; il debito calava regolarmente, secondo gli impegni assunti in sede europea, ed era passato dal 124,3 per cento del 1995 al 111,3 per cento del PIL nel 2000; il saldo primario, inoltre, si attestava stabilmente intorno al 5 per cento del prodotto interno lordo, conformemente agli impegni assunti in sede europea già menzionati.
Nonostante l'artificiale polemica sul «buco», ridimensionata dallo stesso Ragioniere generale dello Stato, gli osservatori più autorevoli ritenevano che l'Italia fosse sostanzialmente uscita dal tunnel della crisi finanziaria.
Consideriamo la situazione nel 2005 attraverso le lenti di due soggetti insospettabili. Lo stesso Governo, nel Documento di programmazione economico-finanziaria riconosce che l'indebitamento si avvia a raggiungere il 5 per cento - con un tendenziale al 4,7 per cento - e prevede che il debito riprenda a crescere dal 106,6 per cento del 2005 al 108,2 per cento del 2006 ed ipotizza un avanzo primario dello 0,6 per cento.
Quello dell'avanzo primario è un tema delicato: si tratta di una grandezza molto importante, perché segnala la capacità del bilancio di produrre risparmi che consentano la progressiva riduzione del debito. Non a caso l'Italia aveva assunto un impegno a mantenerlo al di sopra del 5 per cento e nel 2000 il centrosinistra aveva lasciato in eredità alla nuova legislatura un avanzo primario al 5,7 per cento. L'andamento degli anni successivi è emblematico: 3,4 per cento nel 2001; 3 per cento nel 2002; 2,1 per cento nel 2003; 1,8 per cento nel 2004; la previsione per il 2005, come ho detto, è pari allo 0,6 per cento.
Il secondo insospettabile testimone della crisi della finanza pubblica italiana è l'Europa: nel consiglio Ecofin del 12 luglio 2005 si è formalmente preso atto che deficit, debito pubblico ed avanzo primario sono fuori controllo e richiedono interventi straordinari ed urgenti. Nella medesima seduta si è raccomandata all'Unione europea l'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, indicando le strategie che il nostro Governo dovrà seguire per riportare i conti pubblici in equilibrio: scendere sotto il 3 per cento entro il 2007; riprendere la riduzione del debito; conseguire un avanzo primario di livello adeguato. Siamo tornati alla situazione dell'inizio degli anni Novanta, sprecando un lungo percorso di risanamento, che aveva conosciuto difficoltà, ma che aveva prodotto significativi risultati.
Vale la pena di interrogarsi sulle ragioni che hanno determinato tale situazione. Secondo il Governo e la maggioranza le responsabilità sono tutte da attribuirsi alla crisi economica. L'ex ministro dell'economia, Siniscalco, presentando il DPEF, aveva insistito sulla bassa crescita quale fattore determinante del peggioramento dei conti. In realtà, non è così e la situazione ci deve allarmare, perché essa oltrepassa la soglia che sarebbe giustificata dallo sfavorevole andamento del ciclo. Le cause sono più profonde e strutturali: in Italia si è riprodotto un fenomeno che avevamo già conosciuto in passato, ossia sono diminuite le entrate ed è aumentata la spesa. I messaggi lanciati a più riprese dal Presidente del Consiglio contro la cosiddetta «truffa fiscale» e la strategia condonistica e di fiscalità straordinaria che ha caratterizzato l'intera legislatura hanno ottenuto il loro effetto: la pressione fiscale ordinaria - le entrate correnti - è calata dal 2001 al 2004 di circa un punto e mezzo di PIL, un calo che non è integralmente giustificato dalle misure discrezionali di riduzione dell'IRPEF, intraprese con la riforma fiscale, e dal calo dell'attività economica, che incide soprattutto sull'imposizione societaria.
A fronte del calo delle entrate correnti, registriamo il fallimento di tutti i tentativi di controllo della spesa. Come hanno ricordato molti ed autorevoli commentatori, il problema fondamentale della finanza pubblica italiana consiste nell'incapacità di controllare quantità e qualità della spesa pubblica. Basta un dato per dimostrare tale affermazione: nei primi quattro anni del decennio in corso la spesa corrente è cresciuta, in media, del 2,4 per cento l'anno, a fronte di un aumento medio del PIL dell'1 per cento. L'aumento della spesa corrente è stato finanziato dalla riduzione della spesa per interessi. Un autorevole quotidiano ha reso pubbliche cifre inconfutabili: nel 2001 la spesa corrente si attestava al 37,9 per cento del PIL; nel 2004 è passata al 39,3 per cento; e nel 2005 le previsioni affermano che salirà al 40,2 per cento. Vale la pena di ricordare quanto ha affermato la Corte dei conti, nell'audizione sul Documento di programmazione economico-finanziaria: le risorse liberate dalla convergenza dei tassi di interesse sui più bassi livelli prevalenti in Europa non sono state utilizzate né per correggere il disavanzo, né per ridurre in misura sensibile la pressione fiscale, né, infine, per ricomporre la spesa verso le voci in grado di accrescere la capacità di competere del nostro sistema produttivo. Si è, di fatto, consentita l'espansione della spesa corrente.
Sul tema della spesa si sono sprecate parole e provvedimenti, anche oggi, anche nella discussione sul presente disegno di legge finanziaria, parole e provvedimenti che regolarmente non hanno raggiunto gli obiettivi: il 2003 è stato l'anno del cosiddetto decreto «taglia spese», il 2004 quello del metodo Gordon Brown. Nessuno di tali interventi ha raggiunto lo scopo ed il loro fallimento si è riversato negli anni successivi in termini di eccedenza di spesa da finanziare. Basti pensare che nella composizione degli oneri correnti del disegno di legge finanziaria in discussione tali eccedenze di spesa costituiscono quasi il 20 per cento dell'intera manovra.
Dice, ancora, la Corte dei conti: «Le misure temporanee di controllo della spesa comportano un recupero più o meno pieno nell'anno successivo e impongono necessariamente l'adozione di nuove misure straordinarie».
Conclusivamente, signor Presidente, su questo punto possiamo ribadire che il frutto della legislatura che si avvia al termine è un peggioramento strutturale dei conti pubblici e l'incapacità di definire strategie in grado di affrontare il problema. Come è noto, queste consistono non tanto nell'individuazione di strumenti straordinari, che sono di dubbia efficacia e di dubbia tenuta, ma in una continuativa azione di gestione e di controllo, nella realizzazione di sistemi informativi adeguati, nella condivisione degli obiettivi di stabilità interna tra tutti gli attori del sistema: proprio ciò che è mancato in questi anni.
Signor Presidente, le cose non vanno meglio sul fronte dell'altra emergenza che caratterizza il nostro paese, ossia quella dell'economia reale. Non mi sono mai appassionato alle graduatorie di competitività, che contengono evidenti approssimazioni e semplificazioni. Tuttavia, non c'è dubbio che la nostra capacità di reggere il confronto con altre economie in questi anni si è molto indebolita, perché sono venuti al pettine alcuni nodi strutturali a cui non è stato posto rimedio.
I dati del prodotto interno lordo sono, in proposito, impietosi: dalla crescita del 3 per cento del 2000 siamo passati a cifre vicine allo zero nel 2002 e nel 2003. Il rimbalzo del 2004 si è rivelato a tal punto effimero che lo stesso Governo, nel documento di programmazione economico-finanziaria, prevedeva per l'anno in corso una crescita pari a zero.
Questa mattina è stato detto che vi sono dei segnali positivi. Tali segnali positivi sono le ultime indicazioni dell'ISTAT: una prospettiva di crescita dello 0,1 per cento riportata dai giornali di questa mattina. Se questi sono i segnali positivi, noi siamo molto preoccupati.
Faccio la stessa considerazione rispetto ad un'altra questione posta dal collega Peretti, concernente l'andamento del mercato del lavoro. È noto - e lo sostengono tutti coloro che studiano questi problemi - che la crescita dell'occupazione in Italia è una crescita falsata, che deriva più da regolarizzazioni di posizioni irregolari che non da un'effettiva capacità del sistema economico e produttivo di creare nuova occupazione. Attenzione, quindi, a leggere con cautela i dati! Attenzione a non immaginare una realtà diversa da quella che abbiamo di fronte!
In effetti, sono altri i dati che evidenziano i problemi strutturali dell'economia italiana. L'insoddisfacente crescita dell'Italia che, come ho ricordato prima, si è registrata fin dall'inizio degli anni Novanta non è un fenomeno transitorio, ma il manifestarsi di un vero e proprio declino dell'economia; è una situazione di crisi che ha coinvolto l'Europa nel suo complesso, ma che ha colpito noi in modo più grave rispetto agli altri paesi. Anche a questo proposito, i dati sono evidenti e, in qualche misura, drammatici: il reddito pro capite dell'Italia diminuisce rispetto al reddito pro capite europeo e passa dal 106 per cento al 98 per cento; diminuisce anche rispetto al reddito pro capite degli Stati Uniti.
Il tasso di crescita della produttività e del lavoro diminuisce costantemente. La nostra presenza sui mercati internazionali si è ridotta in modo significativo: mentre nel 1995 le esportazioni italiane rappresentavano il 4,5 per cento delle esportazioni mondiali, nel 2003 siamo arrivati al 3 per cento.
Bastano, quindi, i pochi dati che ho ricordato per evidenziare come la situazione economica del nostro paese sia in grave difficoltà; essa è determinata da ragioni di tipo strutturale, che si accompagnano ad una trasformazione preoccupante della struttura della nostra società, che apre interrogativi per il futuro a cui dobbiamo dare risposte.
Negli anni passati eravamo abituati a confrontarci con il modello della società dei due terzi, in cui il benessere aveva ormai raggiunto la maggioranza della popolazione ed i problemi da risolvere erano quelli del terzo più debole. Oggi, tutto è diventato terribilmente più complicato: l'impoverimento dei ceti medi ci presenta una società che qualcuno definisce «a clessidra», che richiede una rinnovata capacità di analisi e la definizione di politiche economiche e sociali nuove.
Le politiche dello Stato sociale, che non troviamo in questo disegno di legge finanziaria, se non come slogan, sono diventate, forse ancor più che in passato, elementi fondamentali della strategia di politica economica. Pensiamo soltanto alle politiche del lavoro, alle politiche dei servizi per consentire l'ingresso delle donne nel sistema produttivo e a tutte le altre politiche che concorrono a definire una strategia di welfare per lo sviluppo, di welfare funzionale alla ripresa della crescita e dello sviluppo.
Potrei citare molti altri dati per rendere plasticamente evidenti le difficoltà che attraversa l'economia reale del nostro paese. La colpa non è certo semplicisticamente ascrivibile al Governo in carica, ma a chi ha governato in questi anni e non ha fatto nulla per uscire da questa situazione di difficoltà. Nella relazione scritta cerco di dimostrare come le diverse manovre di politica economica del centrodestra siano state caratterizzate da un errore di impostazione strategica. Queste sono le ragioni per le quali rivolgiamo al Governo in carica l'accusa di aver lasciato incancrenire una situazione che oggi vede con difficoltà percorsi per la ripresa.
L'errore dell'impostazione strategica è tutto contenuto nel documento di programmazione del primo Governo Berlusconi: l'idea di una ripresa forte e duratura, di un nuovo miracolo economico, reso possibile essenzialmente dalle aspettative positive nei confronti del nuovo corso politico, e una strategia di riduzione del carico fiscale e dal taglio dei lacci e dei lacciuoli che tenevano incatenata l'economia.
Questa impostazione si è tradotta in una politica economica basata sul rafforzamento della domanda di consumi e di investimenti, con strumenti che, peraltro, poi si sono rivelati inadeguati, immaginando che da questa potesse emergere quasi miracolosamente la ripresa produttiva e la crescita del paese. Mai previsione fu più fallace, e i dati sono lì a dimostrarlo.
La causa dei mancati risultati è ascrivibile anche ad una sorta di eterogenesi dei fini della maggioranza di centrodestra. Nata per liberalizzare finalmente l'economia, in realtà ha rallentato il processo che il centrosinistra aveva avviato con significativi risultati. Nata pensando di dare risposte alla domanda di una nuova politica, si è ridotta alla tutela di interessi particolari, alla logica delle corporazioni dei gruppi di potere. Nata con l'ambizione di avviare una modernizzazione della pubblica amministrazione, anche come contributo alla crescita economica, ha riprodotto, in realtà, antiche logiche clientelari, coltivate anche attraverso un uso spregiudicato dello spoil system. Vi è qualche esempio, che per ragioni di tempo non voglio esaminare, anche in questa legge finanziaria. Per non parlare delle tutele, anche giudiziarie, di categorie ristrette e di una classe dirigente corrispondente sostanzialmente ad alcune cerchie amicali.
Non stupisce, di fronte a questo percorso, che le forze produttive del paese oggi abbiano maturato una posizione comune sui principali temi di politica economica, diversa da quella del Governo, che noi auspichiamo possa dare un contributo alla costruzione di una nuova prospettiva.
Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Ho illustrato le ragioni per le quali, a nostro avviso, ci troviamo di fronte al fallimento di un intero ciclo di politica economica. Potrei aggiungere agli argomenti esposti il «balletto» dei ministri: Tremonti prima, poi Berlusconi, poi Siniscalco, e poi nuovamente Tremonti. L'ultimo cambio ha portato qualche novità. Potremmo dire che la legge finanziaria in discussione costituisce un'ammissione di colpa, perché le tradizionali impostazioni vengono abbandonate. Non si parla più del completamento promesso della riforma fiscale, ancora fino a poco tempo fa individuato come il toccasana per la ripresa. È misteriosa anche la vicenda dell'IRAP. Al loro posto vi sono alcune indicazioni copiate un po' maldestramente dal centrosinistra: la riduzione del cuneo fiscale e la ripresa di un ragionamento di politica industriale, con una proposta sui distretti. Sembra di intravedere una nuova politica dell'offerta, fino a poco tempo fa guardata con sufficienza.
Naturalmente, è molto difficile pensare che lo stesso ministro delle una tantum, della finanza creativa e del fisco minimo sia in grado credibilmente di interpretare una nuova stagione. Il rischio è che ci troviamo di fronte a delle enunciazioni, cui poi non seguono i fatti. Abbiamo già qualche esempio nel passato. La legge finanziaria per il 2004 prevedeva - lo dico soltanto a titolo esemplificativo - la costituzione di un importante istituto di ricerca, l'Istituto italiano di tecnologia, che avrebbe dovuto imitare le grandi istituzioni internazionali e costituire un punto di forza della capacità innovativa del nostro sistema. A distanza di due anni, si sente parlare di quell'iniziativa soltanto perché non si capisce se la sua sede sarà a Genova oppure a Milano.
La Banca del sud rischia di fare la stessa fine: un buon manifesto di propaganda in vista delle elezioni, per tacitare le polemiche sul disimpegno del Governo verso il Mezzogiorno. Poi, tutto tornerà come prima.
PRESIDENTE. Onorevole Morgando...
GIANFRANCO MORGANDO, Relatore di minoranza. In sintesi - ho concluso, signor Presidente -, affrontiamo quest'anno il dibattito sulla manovra economica con la sensazione di intercettare fette crescenti di opinione pubblica delusa dal fallimento della politica economica del Governo e di Berlusconi in particolare. Il mito dell'imprenditore prestato alla politica, capace di portare una ventata di rinnovamento e di efficienza, sta rapidamente tramontando. Berlusconi ha vinto nel 2001 sulle questioni economiche e, probabilmente, perderà le prossime elezioni proprio sulle questioni economiche.
Le scelte in questo campo, quindi, si rivelano, ogni giorno di più, le vere scelte che contano, soprattutto in questa fase difficile per l'Italia. Il dibattito di questi giorni ci aiuterà a capire meglio quali sono le proposte del centrosinistra e per quali ragioni riteniamo che con questa legge finanziaria siamo giunti alla conclusione del ciclo politico del centrodestra (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.
PIETRO FOLENA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, nel momento in cui ci accingiamo ad esaminare in Assemblea il testo del disegno di legge finanziaria, che giunge dal Senato dopo l'ennesima posizione della questione di fiducia, avremmo potuto tranquillamente, come gruppo di opposizione e come opposizione nel suo complesso, limitarci ad «inveire» contro il testo senza entrare nel merito, dato il suo evidente carattere elettoralistico, di cui il collega Morgando ha parlato. Avremmo potuto farlo anche perché, tra due giorni, sarà presentato un maxiemendamento sul quale, ancora una volta, si porrà la questione di fiducia in relazione ad un provvedimento così importante, espropriando il Parlamento di uno dei suoi poteri fondamentali, ed anche perché è del tutto evidente (ogni elezione ormai lo conferma) che la maggioranza del paese è contro di voi: si voterà tra qualche mese e noi, in modo unito, stiamo lavorando tenacemente per diventare una nuova maggioranza politica che ripari i danni prodotti.
Tuttavia, non ci limiteremo ad «inveire», perché abbiamo in noi, da uomini di sinistra, da esponenti politici che fanno parte della grande tradizione politica e culturale della sinistra italiana, il senso di responsabilità, quel senso di responsabilità che, in modo un po' «abusivo», il Presidente della Camera, Presidente di garanzia, richiama nei manifesti che campeggiano in tutte le strade d'Italia, dove è scritto che bisogna tenere unito il paese. Ebbene, la manovra finanziaria costituisce l'ultimo tassello di un'opera di divisione del paese, divisione dei ricchi dai poveri, degli anziani dai giovani, del nord dal sud, una sorta di devolution sociale (potremmo dire «involution») che ci porta indietro, su alcuni terreni, di moltissimi anni e che accompagna la devolution istituzionale, che i cittadini italiani saranno chiamati a «cancellare» con il proprio voto nel referendum.
A noi che, all'epoca, abbiamo sempre contrastato la Democrazia cristiana verrebbe da dire che vi è da rimpiangere il carattere interclassista di quel partito. Non erano Governi dalla parte dei lavoratori, tuttavia mantenevano sempre un «occhio di riguardo» (non tutti, certamente) verso alcuni ceti sociali, mostrando attenzione ad una serie di istanze, di bisogni e di aspettative. Invece, voi vi siete preoccupati di inverare una delle previsioni meno riuscite di Carlo Marx, che sosteneva l'inevitabile scivolamento delle classi intermedie verso il proletariato. È un fatto tangibile per ogni cittadino.
Ormai non si parla più di «crisi» della quarta settimana, ma della terza. I lavoratori metalmeccanici sono in lotta da otto mesi per il rinnovo del contratto di lavoro e, ora che sta per ricominciare la trattativa, ottengono soltanto un arrogante niet da parte della Federmeccanica. Le vostre politiche fiscali hanno innalzato le tasse ai poveri ed abbassato quelle per i ricchi. Le vostre politiche economiche hanno portato il paese ad una situazione di «crescita zero».
Non ritornerò sui dati economici che il collega Morgando ha richiamato, se non su uno di essi, sul fatto cioè che il reddito pro capite in rapporto al PIL è letteralmente crollato, scendendo di 7,2 punti percentuali rispetto al 2001. In questi cinque anni, abbiamo perduto il 30 per cento dei mercati, e non a vantaggio della Cina o dell'India ma di nostri concorrenti europei, in primo luogo la Germania.
Il ministro Tremonti si è vantato, a più riprese, di aver salvato la Germania e la Francia dalle sanzioni dell'Unione europea a proposito dello sfondamento del tetto del 3 per cento. Ma, in realtà, la Francia e la Germania hanno sfondato quel tetto perché, per combattere la recessione, hanno investito; senza dirlo, si sono fatte gioco dei parametri monetari ed hanno pensato (bene o male, ma lo hanno fatto) alla loro economia reale. Per questo, oggi, quei paesi, sia pure tra molte difficoltà, vedono la «luce fuori dal tunnel», mentre noi siamo ancora molto indietro.
Non abbiamo simpatia per i parametri di Maastricht. Preferiremmo parametri radicalmente diversi, preferiremmo che l'Europa fosse - per così dire - molto meno monetaria e più sociale e politica. Tuttavia, voi, anche da questo punto di vista, avete dimostrato un fallimento. Siete ancora pervasi dalla logica che ha animato la politica dei grandi paesi occidentali negli anni Novanta, in base alla quale, togliendo le tasse ai ricchi, il paese si riprende perché, potendo i ricchi spendere di più, i benefici ricadranno un po' anche sui poveri. Mi viene in mente la parabola evangelica del ricco Epulone a proposito delle briciole di pane che cadono dalla mensa del ricco. In realtà, l'abbassamento delle tasse, soprattutto come l'avete realizzato voi, con i condoni, con lo scudo fiscale, con l'abolizione dell'imposta di successione e con la revisione delle aliquote, ha determinato un crollo del gettito fiscale. Così, poi avete tagliato i trasferimenti agli enti locali, che erogano gran parte del welfare. Avete controriformato le pensioni, abbassando la loro redditività; e adesso vi apprestate, pare, con un maxiemendamento, a sequestrare i fondi destinati alla previdenza integrativa del TFR, per metterli a ripiano del debito.
Insomma, vi state muovendo in una direzione che rischia di compromettere in maniera molto grave alcune delle prestazioni universalistiche faticosamente e in modo imperfetto conquistate dai lavoratori nel corso di questi anni.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, noi abbiamo un'idea del tutto differente: un'idea antiliberista, ma soprattutto non ideologica. In cinque anni avete visto i fallimenti delle vostre politiche: il paese è fermo e continuate ad insistere. Ancora adesso continuate con quelle vergognose politiche di privatizzazione e di cartolarizzazione che hanno contribuito a creare un mercato degli immobili in mano a pochi grandi gruppi e a far schizzare alle stelle i prezzi delle case. Per acquistare un appartamento, oggi, ci vogliono 18 anni di stipendio! Diciotto anni! È una vita di un lavoratore.
I colleghi del mio gruppo e quelli dell'opposizione, per gli emendamenti comuni, illustreranno le varie proposte emendative presentate. Non voglio nascondere che siamo molto preoccupati per il rischio del «colpo di grazia», inferto con questa legge finanziaria, alle finanze pubbliche.
Sulla parte strutturale della copertura ha già parlato il collega Morgando. Si tratta di proventi della lotta all'evasione contributiva non definiti, e quindi del tutto astratti. L'unica cosa certa è che, dei tagli alle spese per 12,7 miliardi, quelli certi sono solo i tagli relativi alla sanità e agli enti locali. I sindaci, non a caso, si lamentano. Ho ricevuto una lettera del sindaco del collegio nel quale sono stato eletto, quello delle Isole Tremiti, il quale scrive che, a partire da dicembre, taglierà l'erogazione dei servizi idrici, perché non ha i soldi. Questo caso riguarda qualche centinaio di cittadini, ma quanti «casi Isole Tremiti» avremo in Italia?
Per concludere, vorrei soffermarmi su due argomenti che riguardano il lavoro che svolgo come componente della Commissione ambiente e lavori pubblici.
Il primo argomento, al quale ho già accennato, riguarda la casa, che è una vera emergenza nazionale; ma nulla è previsto per alleviare il disagio abitativo. Eppure, il Presidente del Consiglio ne aveva parlato ampiamente; tutto però è rinviato a dopo le elezioni. Noi proponiamo un grande piano, che prevede che si ricostituisca un settore pubblico. Servono più case a basso prezzo; in realtà, sono stati tagliati anche i fondi per l'integrazione degli affitti, che dovrebbero servire come base per far riprendere un sistema che punti sui contratti concordati e non sui contratti di libero mercato, con i quali i lavoratori non hanno la possibilità di trovare casa. Serve bloccare gli sfratti, ma questo blocco il Governo non l'ha voluto. Serve una politica della casa come diritto: una politica generalizzata. Servono case per le giovani coppie, e servono case per gli anziani. Servono affitti equi per gli studenti fuori sede, che pagano 350-400 euro a testa per un posto letto. Non parliamo poi di una famiglia o di una giovane coppia!
Il secondo argomento riguarda la tutela comune dei beni del territorio. Noi, com'è noto, ci opponiamo - come Unione, dopo il vertice di Perugia - alla privatizzazione dei servizi idrici. Voi, dall'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002 in poi, avete imposto la privatizzazione; noi abbiamo presentato una proposta emendativa che cerca di cancellare tale norma. Allo stesso modo, ci opponiamo, senza alcun indugio, ad alcune opere inutili e dannose. Non voglio parlare in questa sede dell'alta velocità in Val di Susa, per la quale il Governo, attraverso il ministro Pisanu in quest'aula, ha detto nelle settimane passate parole che hanno eccitato e fomentato la violenza, senza favorire il dialogo.
È solo merito dei sindaci e della loro responsabilità, se oggi comincia a esserci un processo che riporta le decisioni nella loro sede naturale, che è la sede democratica, prima di tutto degli enti locali.
Per quello che riguarda il ponte sullo stretto è del tutto evidente: tutti sanno che è una opera inutile, un'opera dannosa, solo che il Governo Berlusconi doveva dire in campagna elettorale che realizzava una grande opera, dopo non averne fatta alcuna in cinque anni (se non qualche cantiere già aperto dal centrosinistra)...!
Voi vi esaltate per il ponte: ogni giorno, nello stesso momento, migliaia di automobilisti rimangono imbottigliati sulla Salerno-Reggio Calabria, oppure sull'autostrada più «inaugurata» nel pianeta, cioè la Messina-Palermo, appunto inaugurata in tutti i sensi di marcia ogni tre o quattro mesi.
Per andare da Napoli a Palermo, per unire le due capitali del sud, servono in treno dalle 9 alle 12 ore: c'è da vergognarsi a dirlo! Solo 35 minuti di questi tempi complessivi sono spesi per l'attraversamento dello stretto: con il ponte non ci sarebbe che un risparmio di pochi minuti.
Se quei soldi fossero investiti per migliorare le linee stradali e ferroviarie esistenti, i risparmi sarebbero enormi. Ma tutto questo non conta, perché bisogna fare favori alle aziende che vincono gli appalti, nonché agli amici degli amici.
Concludendo, signor Presidente, questa finanziaria, che trova la ferma opposizione del gruppo di Rifondazione comunista e di tutta l'Unione, è il giusto e naturale compimento - purtroppo - di quelle precedenti.
Per questo, per combattere l'impostazione ideologica che ha portato il paese verso una crisi grave ed ha posto i lavoratori, i disoccupati, i giovani in condizioni di precarietà e insicurezza senza precedenti, noi contrasteremo la finanziaria in questi giorni in Parlamento, a fianco dei lavoratori che hanno scioperato il 25 novembre e il 2 dicembre, a fianco degli insegnanti e degli studenti che sono scesi in piazza in ottobre contro i tagli e la privatizzazione dell'istruzione, e a fianco degli inquilini che hanno manifestato il loro disagio, nonché dei consumatori che hanno paura ogni volta che si recano al supermercato.
Ormai a Roma ogni giorno c'è una manifestazione di una diversa categoria che protesta: avete contro quasi tutte le categorie sociali! Ci sono voluti cinque anni, ma il paese adesso è vaccinato, e io spero che nei prossimi mesi, con la forza della lotta dei diritti, saprà darvi il benservito.
Non sarà facile riparare ai vostri danni, ma lo faremo, senza separare il risanamento dallo sviluppo e dalla coesione sociale; lo faremo dalla parte dei lavoratori e, signor Presidente, con responsabilità (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pennacchi. Ne ha facoltà.
LAURA MARIA PENNACCHI. Il nostro giudizio - quello di tutta l'opposizione di centrosinistra - sulla manovra di finanza pubblica che giunge ora qui alla Camera alle sue ultime battute è severamente negativo. Severamente negativo perché, innanzitutto, si tratta di una manovra molto consistente sul piano quantitativo. Questo va sottolineato: si tratta di una manovra che ha elementi elettoralistici, che però sono quisquilie piuttosto miserrime dal punto di vista delle quantità e dal punto di vista delle qualità (se una parola così importante come «qualità» può essere usata per queste quisquilie).
Nella sua intensità complessiva, tuttavia, la manovra è consistente: siamo intorno ai 24 miliardi di euro, più i tre miliardi che dovevano provenire da entrate relative a cartolarizzazioni ed essere destinati alla realizzazione di piani innovativi in adempimento dell'Agenda di Lisbona, che la Commissione europea ha già imposto (perché si tratta di una imposizione) di assegnare, se entrate ci saranno, (il «se» va sottolineato), a riduzione del fabbisogno.
Dunque, siamo di fronte a una manovra consistente. Il nostro giudizio è severamente negativo innanzitutto per questo, e anche però per un apparente paradosso: la manovra è consistente, ma non riesce a risanare la finanza pubblica, una finanza pubblica che è stata dissestata dal Governo in carica.
Non possiamo esimerci dal ricordare, anche in questo momento, in cui, come osservava il collega Morgando, ci troviamo nella situazione di trarre un doveroso bilancio dell'intera politica macroeconomica e microeconomica condotta dai Governi Berlusconi, che nel 2000 il deficit era pari allo 0,7 per cento del PIL ed era stato portato a tale livello partendo dal 7,6 per cento del 1996. Oggi, invece, ci troviamo - anche ipotizzando una piena realizzabilità della manovra in atto, che non si è mai verificata - nella condizione di non poter mantenere l'impegno, assunto con la Commissione europea, di conseguire il 3,8 per cento di deficit, e dunque di dover temere l'attivazione di una procedura per deficit eccessivo.
La manovra non risana la finanza pubblica, non rilancia lo sviluppo, non assicura cittadinanza e solidarietà. Si tratta di tre aspetti fondamentali, sui quali intendo soffermarmi.
La manovra, in primo luogo, non risana la finanza pubblica. Ne è testimonianza il fatto, senza precedenti, che la Commissione di Bruxelles ci ha sottoposto, addirittura in corso d'opera e dunque prima che avesse luogo il voto finale sulla manovra, ad un esame speciale: noi siamo sorvegliati speciali! La Commissione di Bruxelles ci ha sottoposto la scorsa settimana a questa verifica in corso d'opera - non era mai accaduto! - e durante l'esame in sede referente sono stati inseriti alcuni palliativi - dobbiamo, infatti, considerarli tali - per rassicurare la stessa Commissione di Bruxelles. Si tratta, forse, di uno dei pochi atti positivi da parte della Commissione di merito, il cui lavoro è stato assolutamente risibile e ridicolo, configurando un ulteriore esproprio del Parlamento, quell'esproprio del Parlamento che denunziamo ininterrottamente dal 2001. Questi palliativi costituiscono l'ulteriore ammissione di colpa di cui parlava l'onorevole Morgando e che l'onorevole Crosetto in Commissione ha riconosciuto esplicitamente come tale: sono l'ammissione che i conti sono fuori controllo!
Siamo dunque pienamente legittimati a identificare il fallimento della politica economica dei Governi Berlusconi. Il risanamento già realizzato è stato totalmente dissipato, e del resto non poteva che essere così se con la memoria, traendo il bilancio che dobbiamo trarre, torniamo agli atti che si sono succeduti dal 2001 in poi, dalla depenalizzazione del falso in bilancio alla soppressione dell'imposta di successione e donazione sui grandi patrimoni, allo scudo fiscale, alla «Tremonti bis», e il nostro elenco potrebbe continuare.
La compromissione del risanamento finanziario è stata resa possibile anche attraverso la lacerazione istituzionale del processo di assunzione della decisione di bilancio andata avanti negli scorsi anni. Quest'anno la manovra, che doveva essere assunta nella sua completezza e totalità, consentendo una lettura unitaria e completa, entro il 30 settembre, è stata invece assunta con sette provvedimenti diversi, cui se ne sono aggiunti di ulteriori, e se ne aggiungeranno ancora, con il maxiemendamento che sappiamo bene essere in corso di preparazione. Con tali provvedimenti è stata introdotta una correzione, è stata adottata una manovra correttiva per il 2005, senza che ciò fosse detto esplicitamente, e successivamente è stata adottata addirittura una correzione della correzione, che ancora non era stata votata, della manovra correttiva per il 2006. E ci troveremo, con i palliativi già adottati in Commissione e con ulteriori misure che saranno contenute nel maxiemendamento, di fronte a una correzione della correzione della correzione! Pensate un po'! È stato un crescendo, a cominciare dal provvedimento «taglia-spese», con cui si è operata una singolare interpretazione che rappresenta una violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in base al quale le coperture debbono essere non ex post ma ex ante.
Oggi, questo crescendo sfocia in una pessima qualità dei documenti di bilancio, nell'opacità lamentata in primo luogo da noi e, successivamente, da tanti osservatori, in particolare dal Fondo monetario internazionale, che ha dichiarato che i risultati della nostra manovra di finanza pubblica sono ben al di sotto degli standard dei paesi industrializzati! Questi risultati - cito le testuali parole del Fondo monetario internazionale - manifestano un «urgent need of improvement», un urgente bisogno di miglioramento rispetto ad una «lack of transparency», vale a dire una carenza di trasparenza che rende totalmente inaffidabili i nostri conti pubblici e mette il Parlamento nell'impossibilità di svolgere pienamente la sua funzione di controllo e di pungolo. Il Parlamento - lo affermiamo da tempo - è stato espropriato delle sue funzioni ed a tale situazione si dovrà porre un forte rimedio.
Si è preferito adottare provvedimenti sparsi e frammentati, poiché non si voleva svelare che le previsioni erano troppo sfavorevoli e, quindi, condizionare negativamente Bruxelles. Una volta che le correzioni sono state adottate surrettiziamente (persino una manovra correttiva per il 2005), non è stato spiegato in cosa la previsione precedente fosse sbagliata.
Così, rimangono fortissimi dubbi sia in noi sia nella Commissione di Bruxelles che, infatti, la scorsa settimana, ha chiamato a rapporto la struttura tecnica del Ministero dell'economia. Rimangono fortissimi dubbi sul fatto che i nuovi tendenziali nascondano ciò che, con un eufemismo, potremmo chiamare «altri errori», ma che errori non sono.
Oggi, vengono al pettine i nodi delle coperture. Su tantissimi punti c'è ancora un'oscurità assoluta (richiamo l'esempio dell'ANAS e delle Ferrovie), per importi molto rilevanti. I consumi intermedi, per i quali era prevista nel 2005 una riduzione del 30 per cento, sono, invece, aumentati del 10 per cento nel 2005, come stabiliscono i documenti ufficiali. Nella legge finanziaria per il prossimo anno si prevede, viceversa, un ulteriore taglio; ciò, peraltro, senza alcun effetto stabile, un effetto che potremmo definire privo di rimbalzo sui consuntivi.
È stata adottata l'estensione dell'esenzione dell'ICI senza che fosse presentata una relazione tecnica. L'abbiamo chiesta insistentemente, ma non è stata presentata e questo avviene ormai sistematicamente. Sono stati siglati solo alcuni contratti del pubblico impiego e, comunque, la loro efficacia partirà dal 2006. Erano stati tutti inseriti nei tendenziali per il 2005. Cosa succederà rispetto ai tendenziali del 2006?
A queste domande, in questa fase finale della legislatura, in sede di discussione sul disegno di legge finanziaria, non abbiamo ricevuto risposta. I tagli veri riguardano solo il funzionamento della pubblica amministrazione (quasi 10 miliardi di tagli sul funzionamento della pubblica amministrazione!). Rilevanti tagli sono stati attuati sui contratti a tempo determinato, che provocheranno la «messa in libertà» - per usare un eufemismo - un licenziamento - per usare una parola più propria - di un numero molto rilevante di persone, dalle settantamila alle centomila e forse di più; si tratta di giovani ad alta scolarità che vengono «messi in libertà».
Per quanto riguarda i tagli sulle amministrazioni locali, il collega Morgando precedentemente ha dichiarato che qualcosa grida vendetta contro lo Spirito Santo, perché i tagli sono molto consistenti e, sugli stessi, abbiamo dovuto subire - forse subire non è la parola esatta perché non ha prodotto su di noi molti effetti, se non quelli dell'indignazione -, abbiamo dovuto ascoltare che si trattava non di tagli, ma di economie di spesa, come se il dizionario italiano non ci consentisse di affermare che «economie di spesa» è uguale a «tagli».
Abbiamo sentito che poteva bastare che il sindaco di una grande città si scrivesse da sé i discorsi senza ricorrere al suo staff - a questo riguardo, ricordo che non abbiamo ricevuto risposte convincenti in merito alle 450 persone che lavorano nello staff del ministro dell'economia e delle finanze - o che poteva bastare non organizzare una «festa del rospo» o qualche altra festa per raggiungere l'entità del taglio delle risorse da realizzare. Ancora, poteva bastare «tagliare» le cosiddette auto blu e le consulenze. E ciò, fra l'altro, era previsto nella relazione tecnica del Governo che accompagna il disegno di legge finanziaria. In quella relazione si prevedeva, in particolare, che i risparmi per le auto blu, ammontanti a ben il 50 per cento della spesa dell'anno precedente, sarebbero aumentati a 30 milioni di euro e le consulenze a 70 milioni di euro. In tal modo si poteva arrivare, in totale, a 100 milioni di euro di tagli. Tagli che, per il patto di stabilità interno, sono pari a 3,1 miliardi di euro.
I tagli alle risorse apportati agli enti locali assumono rilievo con riferimento al secondo aspetto su cui desidero soffermarmi, e cioè sul fatto che il disegno di legge finanziaria al nostro esame non solo non sostiene ma è anche contro lo sviluppo. I tagli agli enti locali avranno, tenuto conto che tali enti sono grandi investitori, un impatto notevole sugli investimenti che essi potranno effettuare.
Ci sono anche altri elementi che bisogna ricordare in materia di sviluppo. In particolare, le maggiori entrate sono pari a 7,3 miliardi di euro: altro che riduzione della pressione fiscale e tributaria complessiva! Per oltre tre quarti, queste maggiori entrate gravano sulle imprese che, dunque, vedono assolutamente vanificata la risibile riduzione di un punto percentuale del costo del lavoro. Ci sono riduzioni dei trasferimenti alle imprese per 3,6 miliardi di euro e due terzi di queste riduzioni, per sottolineare aspetti che assumono un rilievo importante in tema di sviluppo, concernono i trasferimenti in conto capitale. Per non citare poi il limite assurdo posto alla spesa al fondo per l'innovazione tecnologica. Non saranno certo sufficienti a rilanciare lo sviluppo le poche decine di milioni di euro destinate ai distretti industriali, rispetto ai quali il professor Sylos Labini - venuto a mancare da pochissime ore e che ricordo come grandissima personalità della scienza economica italiana - ha avuto il tempo di dichiarare che le considerava assolutamente insoddisfacenti, quasi un'ingiuria. Allo stesso modo, non sarà sufficiente la Banca per il sud, su cui abbiamo chiesto chiarimenti che però non ci sono stati forniti, né sarà sufficiente lo 0,5 per mille. A quest'ultimo riguardo, abbiamo calcolato, assumendo come base la ex IRPEF attuale, che si potranno ottenere 600-700 milioni di euro che dovranno, però, essere destinati a vari scopi. Per dare un'idea: per raddoppiare la spesa per ricerca e sviluppo, che nel nostro paese è a livelli bassissimi, occorrerebbero 12 miliardi di euro. Lo 0,5 per mille svela, essendo esso finalizzato anche a sostenere la spesa e gli investimenti delle organizzazioni del volontariato e della società civile (organizzazioni che si sono dichiarate totalmente in disaccordo al ricorso a questa misura), una concezione residuale e caritatevole del welfare del Governo; talmente residuale che il welfare è da considerarsi praticamente nullo, come dimostra il fatto che il fondo per le politiche sociali non è stato rifinanziato e i tanto declamati bonus per i figli rappresentano una miserrima monetizzazione del bisogno. Inoltre, non si prevede nulla per la non autosufficienza, per il Mezzogiorno, per le crisi industriali e per le innovazioni tecnologiche.
L'Italia ha bisogno di ben altro! Ha bisogno di casa, di una struttura seria per la casa, e di servizi pubblici che possano consentire al tasso di attività femminile di riprendersi: se non si sblocca il potenziale di lavoro delle donne, questa società non potrà ripartire e rimarrà bloccata così com'è. Ha bisogno di tutte le altre cose che ricordavo. Ha bisogno, soprattutto, di etica pubblica, di senso civico, di grandi valori e idealità, di libertà - sì, in senso sostanziale -, di eguaglianza, di fraternità: grandi valori che la società italiana vuole vedersi ...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pennacchi, voglia concludere, per favore...
LAURA MARIA PENNACCHI. ... restituiti. Sarà compito del centrosinistra rilanciarli e restituirli alla società italiana (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Perrotta, iscritto a parlare; s'intende che vi abbia rinunziato.
È iscritto a parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.
LUIGI GIUSEPPE MEDURI. Signor Presidente, se dobbiamo essere sinceri, dobbiamo dire che, per fortuna, questa è l'ultima finanziaria di questo Governo di centrodestra!
Di fronte ad un paese che cresce poco e male, in cui i segnali di ripresa, ogni volta annunciati, non si palesano mai, oggi avviamo una discussione su un disegno di legge finanziaria che davvero non affronta i principali nodi della nostra vita economica e sociale. Per di più, il testo non è neppure quello definitivo, visto che, per domani, si preannuncia un nuovo maxiemendamento!
Si tratta di un provvedimento disattento, come al solito, verso il Mezzogiorno, in cui si parla di una fantomatica Banca del Mezzogiorno, ma in cui non si affronta il tema dei tassi di interesse e dell'enorme differenza esistente tra i tassi praticati al sud rispetto a quelli praticati nei confronti di imprenditori nelle stesse condizioni, ma residenti al nord: c'è una differenza media di tre o quattro punti percentuali che non si giustifica se non in assenza di una politica pubblica a favore della promozione degli investimenti.
Siamo delusi da un atteggiamento a dir poco provocatorio rispetto alle misure adottate in questo disegno di legge finanziaria dopo l'esame in Commissione. Dove sono le politiche industriali? Dove sono gli interventi per le infrastrutture strategiche? Vorrei chiedere ai cari colleghi del sud (se fossero presenti ...) eletti per la Casa delle libertà cosa li spingerà a votare un provvedimento in cui, al comma 62, tra i finanziamenti per 400 miliardi di vecchie lire sono state inserite, nell'ordine, le seguenti infrastrutture: sistema pedemontano lombardo; tangenziali di Como e di Varese; accessibilità Valcamonica; accessibilità della Valtellina; interventi per l'autostrada Asti-Cuneo. L'opera più a sud è a Formia!
Sicuramente si tratta di opere necessarie; ma quante ne sono state ignorate al sud? E perché questo Governo le ha ignorate? Complimenti davvero per questo! Mi chiedo se abbiate fatto un giro sulla A3 adesso, nel periodo invernale. Ve lo consiglio sinceramente, soprattutto nei prossimi giorni di esodo per le festività natalizie, così come vi consiglio di prendere un treno diretto dal nord al sud ...! Sono stato presentatore di un emendamento che impegnava a destinare le risorse derivanti dalla riduzione degli stipendi dei parlamentari al miglioramento del trasporto ferroviario nel sud. Con tale emendamento intendevo «adottare» i vagoni ferroviari dei treni a lunga percorrenza dalla Calabria al nord, e viceversa, in maniera tale da disinfestarli, per consentire all'utenza del sud di avere un trattamento qualitativamente normale rispetto ad un viaggiatore del nord.
In questi anni, le disuguaglianze si sono accentuate e, per volere della Lega, non vi è stata iniziativa o provvedimento che non fosse declinato a vantaggio del nord. Quali sono le misure a sostegno dello sviluppo del sud? Se quelle sono le infrastrutture, in che modo l'economia meridionale può essere rilanciata se mancano investimenti strategici di prospettiva? Non un intervento mirato, specifico, in grado di attirare anche dall'estero investimenti di multinazionali!
Ma non si è agito neppure sul fronte interno, per accrescere la sicurezza dei nostri territori. Occorrevano risposte che non troviamo o che non fanno altro che accentuare la frammentazione e quella declinazione minimalista, clientelare ed assurda che mortificano il paese: una pioggia di coriandoli regalati a destra ed a manca per mostrare lo scalpo del proprio impegno! Così, gli LSU diventano solo quelli di Messina, dove oggi ancora si vota per il ballottaggio, e si ignora che vi sono altre decine di migliaia di lavoratori socialmente utili, magari impegnati in quei piccoli comuni in cui il loro servizio diventa essenziale. Se non vi sono proroghe o processi di incentivazione alla stabilizzazione, servizi quali scuolabus, mensa e raccolta rifiuti rischiano di venire meno!
E i forestali calabresi? Cosa avete messo in piedi in questi 12 mesi di proroga? Nulla! Non siamo in grado nemmeno di capire se il ministro Calderoli è commissario oppure no e deve essere la regione a farsi carico delle istanze di rivendicazione e del recupero di ulteriori fondi di fronte all'inerzia del Governo.
Si tratta di una finanziaria scandalosa, per certi aspetti: taglia del 10 per cento - un ulteriore 10 per cento - l'assegno di mobilità per i lavoratori soggetti a proroga e in deroga: fate i deboli con i forti perché consentite al fratello del vostro Presidente del Consiglio dei ministri di continuare a beneficiare degli incentivi per l'acquisto dei decoder e, invece, tagliate l'assegno di mobilità mensile di 380 euro di un ulteriore 10 per cento!
Mi dite dove è finito il reddito di ultima istanza? Avete persino tassato con tanta enfasi le pensioni d'oro per finanziare quella misura già nel 2003; da allora sono trascorsi due anni e, quindi, vorremmo capire. Dove sono finiti i soldi del prelievo sulle pensioni d'oro e perché questo Governo non ha consentito, invece, la proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento?
Una gestione francamente fallimentare che non ha assolutamente posto in essere alcuna iniziativa di contrasto della povertà che, di fatto, nel sud è aumentata. Ci sono i nostri emendamenti, sia della Margherita sia dell'intero centrosinistra, a testimoniare il nostro impegno su temi come: la non autosufficienza, il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale nel Mezzogiorno e il sostegno alla maternità in maniera seria, non come avete fatto voi.
Dopo cinque anni, ci consegnate un paese stanco e sfiduciato e un Mezzogiorno che sta ancora peggio: più povero e nel quale è in atto una vera e propria desertificazione industriale. Fate l'elenco delle crisi e vi accorgerete che stanno scomparendo interi settori produttivi: per l'agricoltura di qualità non si promuovono investimenti, per la valorizzazione del turismo vi preoccupate di favorire i mega-impianti ricettivi, senza alcuna strategia di integrazione con il territorio; non c'è una visione di insieme delle voci dello sviluppo e del rilancio socio-economico di questo contesto territoriale massacrato dalle vostre politiche antimeridionaliste. Sfogliate le pagine di questa finanziaria e individuatemi una politica per il Mezzogiorno: in un minuto di tempo non riuscirete a citare un solo comma per il Mezzogiorno!
Vi apprestate pure a porre la questione di fiducia su questa finanziaria, una fiducia dettata esclusivamente dai vostri precari rapporti interni; infatti, si legge che persino i colleghi di Forza Italia si sono dichiarati insoddisfatti del lavoro della Commissione.
Una fiducia che voi darete consapevoli, però, che il paese reale, quello vero, la fiducia ve l'ha già tolta e ve la toglierà definitivamente alle prossime elezioni. Lascerete al paese un'eredità drammatica, ma noi saremo in grado di dare risposte all'altezza della sfida e dei bisogni veri dei cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Labate. Ne ha facoltà.
GRAZIA LABATE. Signor Presidente, colleghi, sottosegretario Vegas, la finanziaria per l'anno 2006 ci consente di trarre un bilancio complessivo della manovra presentata dal Governo e, al tempo stesso, di aprire una riflessione sulla politica economica e sociale che questo Governo ha perseguito in questi cinque anni. In sintesi, potremmo dire, senza alcun desiderio di giudizio ideologico, che siamo di fronte a delle politiche che hanno reso l'Italia un paese che non cresce e che ha i conti pubblici fuori controllo.
Tutti gli indicatori economici dimostrano questa mia affermazione: tutti gli indicatori sociali manifestano come siano cresciute le soglie di povertà in un'Italia già afflitta da problemi strutturali e gli indicatori riguardanti la salute dei cittadini italiani ci consegnano certamente una maggiore longevità, ma una qualità di vita in cui le patologie croniche più rilevanti hanno un'incidenza sulla salute degli italiani tanto forte da consentire che ogni famiglia spenda privatamente dai 6 mila ai 7 mila euro annui.
Dunque, siamo di fronte ad una manovra che assume in sé un carattere recessivo, non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese, da quello del rischio di declino economico a quello della distribuzione sperequata dal reddito, dalla riduzione del potere di acquisto dei ceti medi e popolari alla marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese. Inoltre, essa rappresenta - sento di affermarlo con forza e con passione in questa Assemblea - un grave, un duro colpo alle politiche di welfare. A causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica e sociale profondamente sbagliate e inique, il Governo si trova ad affrontare le problematiche della crescita e del rilancio dell'economia del paese senza la necessaria dotazione di risorse e, soprattutto, senza la necessaria capacità di far fronte ad una situazione certamente difficile dell'Italia, trovando un giusto punto di equilibrio tra politiche economiche e politiche sociali e tra compiti e poteri istituzionali dello Stato centrale, delle regioni e delle autonomie locali. Insomma, questo disegno di legge finanziaria è la prova tangibile, senza alcuna ideologia dei numeri, della vostra incapacità di scegliere fra declino e progresso.
Sul piano istituzionale ci avete inferto tante ferite e avete inferto ferite al Parlamento in merito all'analisi ed all'approvazione di questa manovra finanziaria e del collegato fiscale che, precedentemente, nelle scorse settimane, avete approvato, anche in quel caso a colpi di fiducia. Tutto questo ha reso sempre più ampia la vostra discrezionalità nel presentare proposte che si accavallano in maniera confusa ai testi già presentati e si accompagnano, comunque e sempre, a richieste di fiducia su maxiemendamenti che, in realtà, riscrivono in profondità e nel merito articoli complessi di questo disegno di legge.
Non so che cosa scriverete nel maxiemendamento di mercoledì ma so che tutte le motivazioni relative agli emendamenti, che il relatore e la maggioranza hanno presentato in queste notti difficili in sede di Commissione bilancio, saranno nuovamente messi in discussione. Lo apprendiamo dalla lettura dei quotidiani, questa mattina. Sarà, ancora una volta, la riprova dello stato confusionale, della logica elettoralistica e delle misure una tantum ed ad personam che voi tentate di approvare con questa manovra finanziaria. Altro che risanare i conti pubblici! Voi li aggravate, lasciando questo paese, dal 2006, in una situazione davvero difficile e compromessa in profondità!
Vorrei tornare problema delle politiche sociali, del quale tanto si è discusso e si è parlato in queste settimane, poiché sembrava che il Governo tendesse a mettere in campo, finalmente, una politica per le famiglie italiane. Naturalmente, noi non ci facevamo illusioni. Sappiamo benissimo che cosa c'è dietro alla logica del bonus per il figlio nato nel 2005 e per il secondo nato nel 2006, così come conoscevamo benissimo la logica secondo cui, lo scorso anno, ci avete dato una detrazione fiscale per le badanti che seguivano gli anziani, peraltro così miserevole da non coprire nemmeno il costo orario di paga sindacale di una badante e da non consentire alle famiglie di concludere contratti in regola con la contribuzione degli oneri previdenziali e sociali. Sapevamo benissimo tutto ciò. Eppure, dietro a questa politica della famiglia avete perso tre settimane di tempo - con il ministro della salute in testa - per dare un'immagine della famiglia italiana e delle donne italiane tutte improvvisamente impazzite e dedite all'aborto continuo, in questo paese! Ci costringete ad una indagine conoscitiva che sarà una farsa, una burletta da parte del Parlamento italiano.
In questa manovra finanziaria vi siete rifiutati di prendere in considerazione gli emendamenti costruttivi che l'Unione e i Democratici di sinistra hanno presentato proprio a sostegno delle strutture consultoriali del nostro paese, il cui finanziamento, in dieci anni, non avete mai aumentato di una sola lira.
Quanta retorica, quanta falsità dietro questa necessità di rilanciare una politica seria per le famiglie italiane, che, invero, sì, andrebbe rilanciata! Invece, nessun intervento strutturale, nessuna politica di potenziamento degli asili nido, nessuna politica per le giovani coppie, nessuna politica che dia serenità per il futuro: il tema degli anziani non autosufficienti esce come il grande sconfitto da queste aule parlamentari. Per ben due volte, in Parlamento, non avete consentito l'approvazione di una legge che avrebbe permesso, affrontando il dramma umano, sociale e di salute dei nostri anziani con patologie croniche rilevanti, di mettere in campo una politica di sostegno alle famiglie italiane, che portano tutto il carico complessivo di un anziano con malattia di Alzheimer o di Parkinson ovvero con patologie croniche degenerative; patologie che richiedono un sostegno da parte del sistema pubblico dei servizi ed incentivi di tipo economico e monetario per evitare quanto tragicamente avvenne due anni fa in Italia ovvero per evitare che, a seconda delle variazioni climatiche, muoiano nel nostro paese dai 7 mila agli 8 mila anziani.
Ecco a cosa ci avete ridotto! Non solo non avete avuto la minima intenzione di riqualificare il fondo per le politiche sociali rifinanziandolo e adeguando la consistenza dell'anno scorso al tasso di inflazione; addirittura, lo avete decurtato di 500 milioni di euro per il 2005 a fronte di impegni di spesa già assunti dalle regioni italiane e dal sistema delle autonomie locali per far fronte, con servizi reali alla popolazione, a quanto voi non siete stati in grado di mettere in campo con una vera politica sociale nel nostro paese. E poi ci fate tutti i conti, dichiarando che non è vero, che alle regioni ed agli enti locali, noi non diminuiamo la spesa per le politiche sociali e per la sanità. Ma il Presidente del Consiglio, che dichiara di voler compiere un'«operazione verità», prenda i documenti contabili e di bilancio, legga le intese tra Stato e regioni e faccia davvero l'«operazione verità». Scoprirà che il Governo, rispetto a quanto concordato, non onora i propri impegni e, anzi, continua la farsa della sottostima del Fondo sanitario nazionale consegnando al paese, sottosegretario Vegas, di anno in anno, una politica della sanità che non soltanto non copre i costi dei livelli essenziali di assistenza ma costringe le regioni italiane, anche per le modalità con cui trasferite le risorse, a ricorrere ad anticipazioni di cassa; e la voragine dei disavanzi pregressi aumenta nei trienni dal 2002 al 2006. Siamo stati tutti quanti rassicurati da voi, in questi mesi, all'insegna della parola d'ordine: le risorse per la sanità aumentano. Dove? Come? Anche nel vostro Documento di programmazione economico-finanziaria avevate giustamente calcolato il tendenziale - ve ne do atto - in 95 miliardi di euro, ma avete poi fatto di nuovo non l'«operazione verità» ma l'«operazione falsità».
PRESIDENTE. Onorevole Labate...
GRAZIA LABATE. Avete iscritto nel bilancio dello Stato una somma pari ad 89 miliardi di euro; l'avete incrementata di un miliardo di euro, con un rigido regime vincolistico dell'accesso alle regioni; ci avete detto: daremo altri due miliardi di euro, e li ancorate ad un sistema di vincoli che risultano la vergogna di questo paese. Un cittadino del Mezzogiorno non potrà più recarsi in una regione del centro-nord per sottoporsi ad un'operazione ortopedica raffinata ed importante perché avete messo vincoli anche sulla mobilità sanitaria ed avete cambiato in corso d'opera, con un colpo di mano, in Commissione bilancio, le modalità di ripartizione del fondo basate su solidarietà e peso dei bisogni di salute della popolazione nel nostro paese. Questo è il risultato delle vostre politiche sociali che ci consegnate.
Ma sono certa - e concludo, signor Presidente - che quanto ho affermato in questa Assemblea, nonché ciò che i cittadini proveranno nella loro esperienza di vita quotidiana, risulteranno la migliore «operazione verità» per mandarvi a casa, perché avete fallito!
Questa è la verità politica di questo paese, e sono sicura che i cittadini italiani, con intelligenza e con coraggio, cambieranno strada (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, signor viceministro, il rapporto dell'Economist intelligence unit sul sistema Italia dimostra che l'analisi della competitività effettiva nel periodo 2001-2005 vede l'Italia precipitare al trentunesimo posto nella classifica mondiale: il nostro paese perde, quindi, otto posizioni rispetto alla precedente valutazione.
La comparazione della realtà economica del nostro paese con lo scenario globale suscita, pertanto, grande preoccupazione. Vorrei segnalare che, nel 2004, il PIL mondiale è cresciuto del 5,1 per cento: ciò è stato certamente il frutto dell'esplosione economica dei paesi emergenti (Cina, India e Corea del nord), nonché della ripresa americana e giapponese. L'Italia, invece, è cresciuta appena dello 0,2 per cento: siamo, dunque, alla crescita zero.
Ciò che è più grave, tuttavia, è che il nostro paese non sembra essere in grado di cogliere le opportunità della ripresa che si sta prospettando nell'area dell'euro. Attraverso il disegno di legge finanziaria in esame, frutto di continue correzioni, di un decreto-legge fiscale collegato e di un maxiemendamento, il Governo di centrodestra dimostra di non avere una politica economica ed una strategia di rilancio del sistema paese per renderlo più competitivo all'esterno e più equo e solidale al proprio interno.
Ci troviamo di fronte ad una serie di proposte - anche se, certamente, qualcuna è anche condivisibile - scoordinate e minute, che tuttavia non rappresentano un'organica politica economica e finanziaria. In questi cinque anni, è stato vanificato quanto di buono, con fatica, erano riusciti a realizzare i Governi di centrosinistra. È stato quasi azzerato, infatti, l'avanzo primario; è aumentato il rapporto tra deficit e PIL, che difficilmente riuscirà ad attestarsi al 3,8 per cento; anche il debito pubblico ha ripreso a salire, invertendo il trend discendente faticosamente avviato dal Governo Prodi.
Si tratta di dati tanto inconfutabili quanto amari, eppure vorrei osservare che, in questi cinque anni, le varie manovre finanziarie non sono state irrilevanti: il loro ammontare complessivo, infatti, è stato pari a circa 100 miliardi di euro. Nel periodo considerato, anziché incrementare la spesa effettiva per gli investimenti, è aumentata la spesa corrente. Sono altresì crollati i consumi delle famiglie: vorrei segnalare che, per la prima volta, nel Mezzogiorno il calo ha riguardato e riguarda tuttora i consumi alimentari, diminuiti dell'11 per cento. Alla debolezza della domanda interna, purtroppo, non ha sopperito quella esterna, per le note difficoltà delle economie verso le quali tradizionalmente esportiamo.
Tutto ciò ha determinato un impoverimento complessivo del paese, accentuando ancor di più le disuguaglianze, le ingiustizie e le sperequazioni sociali. I ricchi, infatti, sono diventati più ricchi, come i clienti privilegiati della Banca popolare italiana e gli speculatori finanziari ed immobiliari, mentre i poveri, e perfino i ceti medi, sono sempre più poveri, a causa del forte aumento del costo della vita, il quale, per le famiglie «normali», è sicuramente molto più alto di quello calcolato dall'ISTAT.
Si è di fronte ad un paese in difficoltà di ripresa e, per certi versi, sfiduciato, nonostante vi sia una notevole ricchezza di risorse umane, imprenditoriali e professionali, oltre al vasto, e spesso unico, patrimonio ambientale, storico e culturale. Evidentemente, non sono stati affrontati, al di là dell'ottimismo governativo, i veri nodi strutturali della crescita, a partire dal Mezzogiorno.
Con le sue scelte inefficaci e deludenti, infatti, il Governo di centrodestra ha mortificato le speranze e la voglia di intraprendere. Non si è dato alcun riferimento credibile alle forze sane della nostra società, alle intelligenze ed alle passioni dei nostri giovani, al mondo della ricerca e delle università, agli imprenditori seri ed a quella parte di classe dirigente tuttora motivata che ancora si sente al servizio del paese. Permane l'incertezza del futuro e l'insicurezza diffusa, che sono cause non secondarie della mancata ripresa di cui, come sostiene il Censis, si intravede appena qualche barlume.
Dopo anni di proposte avanzate dal centrosinistra, in questo disegno di legge finanziaria, finalmente, si riduce il «cuneo fiscale». La riduzione dei costi delle imprese è pari all'1 per cento, ma alle stesse, contemporaneamente, si sono imposti, con il decreto-legge fiscale, maggiori oneri derivanti dal raddoppio del periodo di ammortamento degli oneri relativi all'avviamento.
Verso le imprese si continua, quindi, con la pratica del bastone e della carota. Le politiche fiscali del Governo verso le imprese sono contraddittorie, come dimostrano la stessa tardiva scoperta del «cuneo contributivo», le genericità relative ai nuovi distretti produttivi e l'irrisorietà degli stanziamenti. Peggio si fa ancora con la cosiddetta poison pill, estesa anche alle società private, in barba a qualsiasi logica di concorrenza, con il rischio che ci venga contestata in sede europea.
Il Mezzogiorno ha ancora bisogno di incentivi. Voi avete «tagliato» i contributi a fondo perduto previsti dalla legge n. 488 del 1992 e dal cosiddetto credito di imposta. Come dicevo, il Mezzogiorno ha ancora bisogno di incentivi, ha bisogno di una vera fiscalità di vantaggio, ha bisogno di infrastrutture adeguate e di una moderna logistica, che non solo riducano le diseconomie delle imprese e degli investitori ma servano a trasformare l'intera area meridionale in un naturale snodo dei traffici da e per l'Asia. Al sud occorre subito porre mano alla ristrutturazione di tutti i porti ed alla realizzazione della logistica e dei collegamenti, per rendere praticabili i traffici suddetti.
Il Mezzogiorno, come il resto del paese, ha senz'altro bisogno di sviluppare la ricerca e gli studi di eccellenza, di accrescere l'economia del sapere, ma le infrastrutture di cui ho parlato sono decisive per il suo «decollo» e per il nuovo ruolo che può svolgere rispetto ai traffici globali. Pertanto non è concepibile l'attuale arretratezza del sistema ferroviario meridionale, di cui ha parlato il collega Meduri, ed è assurdo che nell'area di Napoli non vi sia un grande hub aeroportuale.
Senza dotazioni infrastrutturali, non vi è speranza di intercettare i traffici di merci e di turisti provenienti dall'Asia. Si consideri, senatore Vegas, che nel 2020 i turisti cinesi saranno più di cento milioni. Il nostro paese difficilmente, in queste condizioni, riuscirà a catturane, come dovrebbe, una parte rilevante. Attualmente l'ENIT non ha nemmeno un ufficio in Cina, dove - tuttalpiù - ogni tanto girovaga qualche assessore regionale carico di brochure...
Gli interventi previsti in questo disegno di legge finanziaria spesso hanno finte coperture; altri sono quasi spot propagandistici, come la Banca del sud ed il fondo per indennizzare i risparmiatori truffati dalle vicende Parmalat, Cirio, bond argentini, ed altre.
La verità è che i conti che il centrodestra presenta al paese, anche con quest'ultimo suo disegno di legge finanziaria, sono fuori controllo ed amari per i cittadini italiani. La politica fiscale attuata in questi anni, costituita da condoni, «scudi fiscali», depenalizzazioni dei reati di falso in bilancio, oltre che immorale ed iniqua, ha di fatto incentivato l'evasione fiscale, che ha raggiunto dimensioni intollerabili.
A fronte di questa situazione disastrosa, il centrodestra, anziché dire la verità al paese e proporre poche ed efficaci misure, pensa alla costituzione di una superholding per gestire ulteriori dismissioni immobiliari e le privatizzazioni. Sarà un altro trucco, un'altra scelta «creativa», che non risanerà il debito pubblico, impoverirà ulteriormente il nostro paese e farà arricchire qualche «solito noto».
Noi ci opporremo con tutte le nostre forze, ma, per fortuna, ormai il centrodestra non avrà più il tempo di fare un'altra scelta scellerata (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Sasso. Ne ha facoltà.
ALBA SASSO. Signor Presidente, questa è una discussione «quasi virtuale», poiché non conosciamo, se non per grandi linee, il testo del maxiemendamento sul quale il Governo porrà la questione di fiducia. Per i settori cui intendo riferirmi nel mio intervento, ossia istruzione, università, ricerca e cultura, le linee sicuramente non saranno messe in discussione, perché sono già tracciate e rappresentano la naturale prosecuzione di un cammino già avviato con le precedenti leggi finanziarie e le scelte di questo Governo.
Si tratta di un cammino caratterizzato da «tagli», dal 2001 in poi: penso alla scuola, con il 44 per cento in meno per le spese di gestione ordinaria, la riduzione del 24 per cento dei fondi per l'offerta formativa, la riduzione degli organici e la precarizzazione del personale, nonostante un aumento significativo del numero degli studenti. Basta fare un esempio: quando fu varata la legge n. 53 del 2003, la cosiddetta riforma Moratti, si previde un finanziamento di 8 miliardi e 320 milioni di euro. Quella epocale riforma del sistema - come era stata definita - doveva essere finanziata con un grande stanziamento. Invece, sembra finanziata solo con i tagli e con gli ulteriori tagli che l'attuazione della legge comporta. A fronte degli 8 miliardi di euro, in questi anni sono stati stanziati solo 200 milioni di euro.
Nel disegno di legge finanziaria per il 2006 vengono ridotte le spese per le supplenze brevi, quelle per il miglioramento dell'offerta formativa, quelle per l'aggiornamento dei docenti e per gli straordinari dei dipendenti ed anche quelle per l'aggiornamento del personale ausiliario tecnico e amministrativo. Sono tagliate anche le spese per il funzionamento degli uffici ed è ridotta a 565 milioni di euro la spesa per le supplenze brevi del personale docente e del personale ATA.
Per di più non vi è traccia di quel piano pluriennale per le assunzioni dei docenti (era una legge di questo Governo), mancano gli stanziamenti per il piano programmatico di attuazione della legge n. 53 del 2003, mancano i fondi destinati a finanziare il rinnovo contrattuale del personale della scuola recentemente sottoscritto. Non vi è alcun intervento risolutivo per l'edilizia scolastica e non vi è ancora il piano di riparto dei mutui per il 2005. A ciò occorre aggiungere i tagli operati dal decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 211 e dal decreto-legge n. 203 del 2005, che prevede una riduzione dei finanziamenti alle scuole, in particolare una riduzione dei finanziamenti che garantiscono gli interventi integrativi per gli alunni disabili, le spese per l'igiene e la sicurezza, le spese per la formazione. Insomma, la spesa complessiva dello stato di previsione 2006 prevede una riduzione di un miliardo di euro rispetto all'assestamento di bilancio del 2005. Altro che - come dice il ministro Letizia Moratti - maggiori investimenti in questo settore! Altro che affermare - come dice sempre il ministro Letizia Moratti - che nessun altro Governo ha investito tanto per l'istruzione! Sembra quasi che non si distingua tra i costi e le spese di investimento.
Anche per il settore dell'università le cose non cambiano rispetto ad una domanda di formazione superiore e di ricerca innovativa che è in crescita. Vi è una nuova motivazione dei giovani verso gli studi universitari, con un aumento delle immatricolazioni del 20 per cento. Non crescono solo le iscrizioni dei giovani appena diplomati, ma tornano all'università anche coloro che l'avevano abbandonata o che non l'avevano scelta alla fine della scuola secondaria superiore.
Per un paese come il nostro che registra la più grave arretratezza nel basso numero dei laureati (la metà della media europea) dovrebbe essere una bella notizia. Invece, questo Governo, rispetto a tale fenomeno, che andrebbe coltivato come una piantina preziosa, c'è passato sopra con il diserbante. Proprio quando l'aumento della domanda avrebbe potuto generare sviluppo del sistema universitario, sono state fatte mancare le risorse per adeguare l'offerta. La legislatura volge al termine, senza che sia stato risolto alcun problema dell'università. Abbiamo visto solo norme improvvisate, tagli ai finanziamenti, blocco delle assunzioni e rilancio del centralismo.
Passando alle cifre reali, nei quattro anni dal 1998 al 2001, le università statali hanno avuto a disposizione in totale dallo Stato 3 miliardi e 228 milioni di euro in più rispetto al finanziamento del 1997. Nei successivi quattro anni - in cui era in carica questo Governo - dal 2002 al 2005, hanno avuto 750 milioni di euro in meno rispetto al finanziamento del 2001. Nella legge finanziaria per il 2006 vi è di nuovo un taglio di 75 milioni di euro. Può sembrare poco rispetto ai quasi 7 miliardi del totale (poco più dell'1 per cento), ma appena si riflette sul fatto che circa il 90 per cento di quei 7 miliardi è destinato a pagare gli stipendi del personale, che ovviamente non sono comprimibili, si comprende che il taglio effettivo alle spese è ben più pesante (intorno al 10 per cento). È pesantissimo il taglio all'edilizia universitaria (il 40 per cento in meno nel 2006), che si aggiunge all'identico taglio operato già nella prima legge finanziaria di questo Governo.
Il centrosinistra nel 2001 lasciò il capitolo sull'edilizia universitaria a 250 milioni di euro. Il centrodestra, nel 2006, lo lascerà a 90 milioni di euro, ossia circa 50 euro l'anno per studente - sì, proprio 50 euro: non è un errore! - per mantenere, ristrutturare, costruire e arredare aule, biblioteche, laboratori e dipartimenti, vale a dire tutte quelle spese che costituiscono strumenti per la qualità del sistema. Ben diversa è la musica suonata per le università non statali, le quali ottengono una crescita del finanziamento di circa il 10 per cento nel quadriennio.
Sui beni e le attività culturali, noi continuiamo a stupirci, malgrado tutto. Non che ci aspettassimo il reintegro dei tagli allo spettacolo e alla cultura in generale, ma certo non potevamo immaginare che le riduzioni - in particolare, ci riferiamo a quelle che si sono abbattute sul Fondo unico per lo spettacolo - potessero essere tanto pesanti.
Partiamo da due dati: la consistenza del FUS prevista dall'ultima legge finanziaria del centrosinistra è di 526 milioni di euro; lo stanziamento del FUS nella legge finanziaria per il 2005 ammontava a 464 milioni di euro; il Governo, in questa finanziaria, ci riserva due sorprese interessanti. Da un lato, riduce in tabella C lo stanziamento per il Fondo unico per lo spettacolo fino a 300 milioni di euro, mentre, dall'altro lato, nello stato di previsione del ministero risultano stanziati oltre 442 milioni di euro, circa 22 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Dunque, lo stanziamento previsto in bilancio sembrerebbe superare quello previsto dalla finanziaria. Sappiamo, però, che è meno di un reintegro sul filo di lana.
Fa testo il magro ed inadeguato stanziamento di 300 milioni di euro previsto in tabella C. La situazione sostanzialmente non muta, anche se nel passaggio dal Senato alla Camera il Governo ha deciso, sotto la spinta di vivissime proteste da parte dell'intero comparto della cultura, di aggiungere 85 milioni di euro in tabella C. Si rimane ancora di gran lunga al di sotto del finanziamento dello scorso anno ed è comunque una cifra assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze del settore.
Potremmo dilungarci su questi temi, sulle mancanze e sulla miopia di questo Governo in materia di cultura e di spettacolo. Tuttavia, ritengo che dobbiamo riferirci alla tragica e pericolosa emergenza che questa finanziaria e le scelte dell'attuale Governo stanno creando in questo delicatissimo e strategico settore per l'economia e la crescita del paese. Si stupirà il Governo per la chiusura di teatri pubblici e di grandi istituzioni culturali, ma anche di musei, area archeologica, biblioteche ed archivi? Quali risposte si daranno alle associazioni e alle istituzioni che dovranno interrompere la loro attività per mancanza di finanziamenti? Quali risposte si daranno ai cittadini che si vedranno sottrarre il loro diritto alla cultura? Come si pensa di provvedere al dimezzamento dell'attività del centro sperimentale di cinematografia o alla Mostra del cinema di Venezia? Come si provvederà alla perdita dei posti di lavoro? Come si rimedierà all'esclusione dei cittadini dalla fruizione della cultura e del sapere?
Credo che queste saranno le conseguenze delle scelte sbagliate di questo Governo. Non si tratta di risparmi o di razionalizzazione della spesa, ma di tagli indiscriminati, del crollo del sistema culturale italiano.
Ritengo che in questa finanziaria siano confermate tutte le scelte compiute in questi anni, tese ad impoverire l'intero comparto dell'istruzione, dell'università, della ricerca e della cultura. Tali tagli rispondono ad un'idea dietro la quale si nasconde un'immagine ben precisa di società, ossia un modello sociale in cui ad essere promossi non sono la solidarietà, i diritti di tutti, l'investimento nell'ingegno e nelle intelligenze, ma la competitività, l'egoismo e l'individualismo.
Questa finanziaria, in sintesi, non è minimamente ispirata a logiche di rigore o di sviluppo e non affronta in maniera strategica nessun problema di crescita del paese, valutando il ruolo della ricerca, delle infrastrutture, della cultura e dell'istruzione come premessa per una crescita del paese. Un paese cresce se cresce il livello culturale della maggior parte della sua popolazione.
È un pesante attacco allo Stato sociale realizzato anche attraverso la riduzione dei fondi per gli enti locali, riduzione che finirà con il penalizzare le «tasche» dei cittadini ed i settori e comparti di cui prima parlavo, con ciò penalizzano la speranza di futuro del paese.
Per noi investire in questi settori, invece, significa far crescere il paese, promuovere uguaglianza dei diritti, scommettere sulle intelligenze, sui talenti, sull'occupazione, preparare il futuro, un futuro diverso, di crescita per il paese, esattamente il contrario di quanto la manovra finanziaria e le scelte del Governo hanno compiuto (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.
ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, la relazione di minoranza dell'onorevole Morgando, gli interventi delle colleghe e dei colleghi e l'azione emendativa svolta unitariamente dall'Unione fanno emergere con chiarezza la manovra finanziaria alternativa del centrosinistra, che si contrappone al disegno di legge in esame, ultima finanziaria del centrodestra, caratterizzata da totale confusione, assoluta mancanza di chiarezza; e gli effetti disastrosi di questa situazione ricadranno sulla prossima legislatura e sul prossimo Governo.
Gli obiettivi di risparmio su cui avete impegnato l'Italia verso l'Europa in sede di Commissione e di Ecofin sono difficilmente conseguibili. Ecco perché siamo «osservati speciali». A rischio sono la credibilità e l'affidabilità internazionali del paese.
Intendo ricostruire brevemente (è stato già fatto) come si sono svolti i fatti. Il Governo ha presentato i disegni di legge finanziaria e di bilancio, non ha ritenuto necessario prevedere una nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria perché sosteneva sfacciatamente che le previsioni contenute nel Documento di luglio fossero ancora valide. In sede di audizione delle Commissioni riunite di Camera e Senato, il ministro dell'economia e delle finanze confermava, a domanda specifica, il rispetto degli obiettivi per il 2005 compresi i 6,5 miliardi di entrate da dismissioni immobiliari. Solo 6 giorni dopo, signor Presidente e colleghi, tutto ciò non esisteva più, perché il Governo presentava, con il decreto-legge n. 211, una manovra correttiva sui conti del 2005 che «cancellava» i 6,5 miliardi di entrate da dismissioni e li sostituiva abbondantemente con tagli alle spese che hanno paralizzato la spesa pubblica e gli enti nazionali e locali in questi ultimi giorni dell'anno.
Nessuno sa quale sia l'effetto e quanto valga il programma effettivo della dismissione del patrimonio, perché il Governo si è rifiutato di presentare non soltanto la nota di aggiornamento al DPEF ma anche le più volte richieste relazioni tecniche, per dimostrare che il 4,3 per cento del rapporto tra deficit e PIL nel 2005 sarà rispettato. Quel decreto-legge è stato poi ricompresso nel decreto-legge n. 203, già approvato dalla Camera.
In sostanza, è avvenuto che abbiamo iniziato una discussione con una manovra di 10 miliardi e 396 milioni e, a tutt'oggi, con una ricostruzione parziale (perché non abbiamo gli strumenti ed i dati per fare altro), siamo a circa 17 miliardi di euro. Naturalmente dallo 0,8 si passa all'1,2 per cento e tutto ciò è ancora in sospeso perché non sappiamo cosa farà il Governo con il maxiemendamento. Qualcosa in Commissione è già successo, con un contrasto aperto tra la relatrice per la maggioranza ed il viceministro Vegas, che rappresentava il Governo. I saldi non sono realizzabili. Questo è chiaro, lo diceva la collega Pennacchi e non intendo tornarvi.
Le coperture sono fittizie, in quanto esse portano, com'è già stato dimostrato per gli anni dal 2003 al 2005, ad uno slittamento della spesa e quindi ad un effetto rimbalzo. Pertanto, tutti i tagli di spesa, che voi prevedete per consistenti cifre - parliamo di diversi miliardi -, sono aleatori e saranno guai per la prossima legislatura e per il prossimo governo. Quello che succederà nel 2006 è ormai abbastanza chiaro. Accadrà che, poiché i tagli alla spesa negli enti territoriali sono imposti, essi verranno rispettati. Come dice la Corte dei conti e come ha ricordato il Ragioniere generale dello Stato, il patto di stabilità interno in questi anni è stato sempre rispettato da parte delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. Chi non ha rispettato questo impegno è il Governo nazionale. Abbiamo un peggioramento della situazione infrastrutturale nel paese, anche a seguito della manovra, di cui ai commi 21 e 26, che va sotto il titolo «limitazione ai pagamenti». Vorrei spiegare cosa significa ciò. Quando si tagliano 300 milioni di euro all'ANAS, 1200 milioni di euro al fondo innovazione tecnologica, 336 milioni di euro agli investimenti fissi lordi e 400 milioni di euro alla contabilità speciale, per un importo complessivo pari a circa 2,5 miliardi, significa che a parte il peggioramento dello stato delle strade, delle ferrovie e delle infrastrutture, vi sarà una difficoltà a tenere il rapporto tra questi enti e le imprese, che hanno già compiuto le opere ed aspettano il pagamento. Quanto costerà questo nel bilancio del prossimo anno allo Stato nel suo complesso, per effetto di contenziosi, che certamente vi saranno e che vedranno perdenti gli enti appaltanti, visto che quanto stabilito contrattualmente voi non lo potete aspettare?
Continua, colleghi, un attacco politico, istituzionale e costituzionale verso le regioni, le province, i comuni e le comunità montane. Si lede la loro autonomia, violando l'articolo 117 della Costituzione ed ostinandosi a non applicare l'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale. È stato veramente chiarissimo il viceministro Vegas in Commissione in sede di replica, quando ha detto che questo Governo non può accettare di costruire il patto di stabilità interno sui saldi. Si ostinerà, come ha fatto fino all'ultimo, a costruirlo sui tetti di spesa, perché non vuole che le entrate locali inseguano le spese, cioè non vuole riconoscere agli enti locali quello che essi meritano, cioè non vuole riconoscere la loro autonomia.
In ultima analisi, non si vuole riconoscere agli enti locali la possibilità di coniugare autonomia e responsabilità. Non si vuole quindi applicare l'articolo 117 della Costituzione, né l'articolo 119. Siamo di fronte ad un Governo ipercentralista, nonostante le chiacchiere che si fanno sul federalismo e sulla devolution. Sento un silenzio assordante di quelle forze politiche, che hanno puntato tutta la loro strategia sulla devolution e sul federalismo. Abbiamo di fronte una politica vessatoria, centralistica e incostituzionale verso il mondo delle autonomie. Questa chiaramente non è la mia opinione, ma è ciò che ha scritto la Corte costituzionale nella sentenza n. 417 del 14 novembre 2005.
Ricordo che gli enti locali hanno sempre rispettato i patti. Sono invece i ministeri a non rispettarli e ad aver provocato il deficit eccessivo. Lo diceva prima la collega Pennacchi, voglio ora ripeterlo - nella speranza che arrivi una qualche risposta da parte del viceministro Vegas -: come mai lo staff diretto di collaborazione del ministro dell'economia e delle finanze è composto da 442 persone? Si tratta di 156 in più rispetto al 2001! Per un costo, sul bilancio dello Stato, pari a 6 milioni di euro! Sono 103 i direttori generali nominati dall'attuale Governo in questi quattro anni e mezzo, nonostante la riforma fatta dal Governo di centrosinistra, che ha ridotto da 24 a 14 i dicasteri. E si continuano a tagliare i fondi agli enti locali!
Ma veramente pensate di continuare in questo modo a fare propaganda per coprire le vostre vergogne? Il combinato disposto tra l'emendamento del relatore ed il subemendamento del Governo approvato in Commissione bilancio ha comportato un peggioramento enorme del testo licenziato dal Senato per quanto riguarda gli enti territoriali perché, a parità di saldi, sono stati esclusi dal patto di stabilità interno i comuni con 3.500 abitanti.
Non vi è alcuna novità: nessuno può, pertanto, appendersi la medaglia per questo, perché già nel 2005 si registrava tale situazione. Quindi, non vi è stato alcun miglioramento nella condizione degli enti locali, mentre è accaduto che quelle poche risorse, in termini di saldi, sono state ripartite in modo da peggiorare le condizione degli altri comuni e delle province.
Rispetto alla spesa in conto capitale del 2004, si è passati dalla preventivata percentuale dell'8,1 per cento in più al 6,9 per cento, registrandosi, quindi, un peggioramento degli investimenti nei confronti degli enti locali.
Per quanto riguarda la spesa corrente per gli enti locali, cosiddetti non virtuosi (mi riferisco, quindi, a tutti gli enti locali), nel testo del Senato era previsto un aumento del 6,7 per cento rispetto alla percentuale del 2004, mentre oggi si registra una percentuale dell'8 per cento in meno. Vi è, quindi, un peggioramento palese rispetto alle loro capacità.
Lo stesso discorso vale per le regioni e mi riferisco, in modo particolare, alla spesa in conto capitale. L'aumento possibile rispetto alla spesa in conto capitale del 2004 diventa oggi del 4,8 per cento, mentre nel testo licenziato dal Senato era prevista una percentuale del 6,9 per cento.
Si introduce, inoltre, il concordato preventivo per i tributi propri di regioni, province e comuni.
Penso che questa misura rappresenti il cavallo di Troia, perché poi nel maxiemendamento sono previste altre forme di condono. In merito a ciò, saremo molto vigili e, soprattutto, ci attiveremo per spiegare ai cittadini italiani quello che avete combinato in questi cinque anni di Governo, sostenendo l'esigenza che il paese avverte di cambiare rotta con un nuovo Governo ed una nuova maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Valpiana, iscritta a parlare; si intende che vi abbia rinunziato.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15,15.
La seduta, sospesa alle 12,55, è ripresa alle 15,25.
Si riprende la discussione.
(Ripresa discussione congiunta sulle linee generali - A.C. 6177 e A.C. 6178)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Collè. Ne ha facoltà.
IVO COLLÈ. Signor Presidente, signor viceministro, onorevoli colleghi, dovremmo oggi discutere il testo della legge finanziaria per il 2006. Dico «dovremmo» perché in realtà non sappiamo ancora quale sarà il vero testo; infatti, in base a quanto apprendiamo dagli organi di informazione, solo oggi il Governo, dopo aver trovato i necessari equilibri all'interno della maggioranza, approverà un nuovo maxiemendamento, che solo nella giornata di domani sarà in nostro possesso.
Credo che la gravità di tale situazione sia chiara a tutti. È vero - come affermato questa mattina dalla relatrice, onorevole Santanchè - che in Commissione abbiamo svolto un lavoro impegnativo ed approfondito. Tuttavia, ci chiediamo legittimamente se e quanto del lavoro svolto sarà presente nel testo del maxiemendamento che il Governo sta scrivendo in queste ore.
Una metodologia questa, basata sulla questione di fiducia, che di fatto esaurisce sul nascere e sfiducia gli sforzi congiunti spesi per presentare una serie di necessari emendamenti. Una metodologia utile sostanzialmente per sanare e ripristinare i precari equilibri interni alla maggioranza, una metodologia che concretamente sminuisce il ruolo istituzionale e democratico di ogni rappresentante eletto in questo Parlamento.
Tale aspetto, alquanto criticabile, potrebbe tuttavia considerarsi tollerabile nel caso in cui potessimo ritrovare all'interno del documento finanziario validi elementi oggettivi atti a fornire le necessarie risposte ai nostri cittadini. Abbiamo forti dubbi in merito.
Anche in questo caso, constatiamo, nostro malgrado, l'assenza di attenzione e di dovuta considerazione in ordine a temi rilevanti che più volte sono stati da noi evidenziati in quest'aula e nelle opportune sedi istituzionali e per i quali abbiamo costantemente richiesto un dibattito ed un confronto serio e costruttivo. Mi riferisco in particolar modo a questioni da anni al vaglio di possibili quanto prospettate soluzioni, disattese dalle ultime leggi finanziarie. All'interno di questo generale contesto di preoccupazione e di incertezza, mi limiterò ad evidenziarne alcune in maniera da focalizzare e concentrare su di esse l'attenzione del Governo.
Inizierei con un tema delicato, che ci sta particolarmente a cuore: la montagna. Una realtà che non pretende privilegi o meri aiuti, ma esige le giuste risorse per poter sfruttare le proprie qualità ambientali, economiche e umane, al fine di affrontare in maniera appropriata lo sviluppo e la modernità. Una realtà che ha una sua dignità storica, culturale e sociale e può diventare un modello innovativo di riferimento per la riqualificazione del paesaggio e l'ampliamento delle proprie risorse.
Siamo sinceramente dispiaciuti che la legge sulla montagna non sia stata ancora approvata, nonostante la questione sia stata trasversalmente e ripetutamente rappresentata al Governo. Tuttavia, il segnale fornito in Commissione di alimentare il Fondo nazionale per la montagna può rappresentare un primo passo verso una realtà, quella delle popolazioni montane, che necessita della sua giusta dignità.
La montagna - lo sappiamo - racchiude al suo interno numerose realtà territoriali ed istituzionali, quali le comunità montane e i comuni. Ciò mi consente di affrontare una ulteriore questione.
Il duro taglio alle spese correnti, che questa manovra impone proprio alle regioni e agli enti locali in virtù del patto di stabilità, evidenzia l'ennesimo segnale negativo di un'azione indiscriminata verso quegli enti di media e piccola dimensione che ritroviamo soprattutto nelle zone di montagna e che più di ogni altro si collocano al fianco e al servizio dei nostri cittadini. Apprendiamo dai giornali che il tema del patto di stabilità è una delle questioni che proprio in queste ore la maggioranza sta affrontando.
Ci auguriamo che le molte considerazioni svolte in Commissione vengano responsabilmente accolte e recepite nel testo definitivo che la Camera dovrà approvare. Nel caso contrario, assisteremo ad effetti immediati che ricadranno inevitabilmente su settori di interesse collettivo quali il territorio, l'ambiente, la viabilità e i trasporti. Proprio l'argomento dei trasporti rappresenta un ulteriore aspetto che mi preme segnalare.
Si tratta di un settore di rilevanza nazionale, che deve poter contare su risorse economico-finanziarie idonee, per permettere un monitoraggio adeguato e per evitare riflessi negativi anche consistenti su realtà come quella che qui rappresento, la Valle d'Aosta.
Al concetto di viabilità deve inderogabilmente essere affiancato quello di sicurezza.
A tale proposito, da tempo attendiamo con impazienza l'avvio di alcuni lavori, peraltro già approvati dall'ANAS e confermati in alcuni incontri ufficiali dallo stesso ministro Lunardi, che riguardano la realizzazione della variante della strada statale n. 27 - che, voglio ricordarlo, è una strada internazionale che dalla Valle d'Aosta porta alla Svizzera -, nei pressi degli abitati di Saint-Oyen ed Etroubles, nonché della galleria di sicurezza del traforo del Gran San Bernardo. Stiamo ancora aspettando che si delinei una chiara intesa con le comunità francesi per stabilire congiuntamente quelle strategie operative idonee a fronteggiare l'evoluzione del traffico all'interno del traforo del Monte Bianco e dei trafori dell'arco alpino che collegano l'Italia alla Francia. La stessa rete ferroviaria valdostana, che, mi preme ricordarlo, è rimasta una delle ultime in Italia a non essere elettrificata, registra continui disservizi e ritardi inaccettabili, difficilmente riconducibili alla casualità perché versa in pessime condizioni di abbandono: questa situazione limita chiaramente il suo potenziale utilizzo e sviluppo in prospettiva di un possibile trasferimento di una parte del traffico stradale su gomma.
Nonostante gli impegni presi ed esternati a più riprese, questa manovra finanziaria, anziché ovviare a tali problematiche specifiche, incrementa le difficoltà oggettive prevedendo un drastico taglio dei fondi destinati ad ANAS e a Trenitalia. Relativamente a questi due aspetti, abbiamo presentato due emendamenti volti a trovare parziale soluzione al problema del reperimento dei fondi. L'augurio è di poter trovare queste soluzioni nel testo finale. Se oggi, come credo, difficilmente otterremo le risposte auspicate alla questione trasporti, da tempo sollevata, ciò non ci impedirà certamente di intraprendere da subito tutte le iniziative necessarie e le azioni immediate atte ad ottenere un responso chiaro ed inequivocabile, un responso che crediamo sia doveroso dare ai nostri cittadini prima del termine di questa legislatura.
Il clima generale di incertezza e confusione creatosi intorno al documento economico-finanziario più importante per il rilancio e lo sviluppo del nostro paese non lascia adito a dubbi sulla scomposta condotta di questa maggioranza: un esempio su tutti è la recente questione sollevata dalla Corte costituzionale in merito al principio di autonomia finanziaria e di spesa delle regioni e degli enti locali, fortemente messo in discussione dal disegno di legge in esame. Siamo consci della necessità di intervenire e sanare le situazioni di sperpero e di spesa non controllata, ma ciò deve avvenire seguendo una logica rigorosa, che allo stesso modo non penalizzi ma valorizzi il positivo operato di quelle regioni già orientate verso questi criteri.
Pertanto, in conclusione, signor Presidente, abbiamo non poche difficoltà a condividere l'operato di questa maggioranza, che ha creato le premesse per delineare un documento finanziario privo di quella sensibilità e di quella imparzialità necessarie per affrontare con consapevolezza e coscienza le problematiche del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Minoranze linguistiche, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fiori. Ne ha facoltà.
PUBLIO FIORI. Signor Presidente, i pochi minuti a mia disposizione mi consentono di fornire semplicemente un'indicazione su quella che sarà la nostra decisione. Parlo, naturalmente, a nome della Democrazia cristiana, che non si riconosce nel disegno di legge finanziaria per il 2006. Ciò non deve suscitare scandalo. Infatti, la DC, fino ad oggi, ha dato al Governo un appoggio esterno e non fa parte di questa maggioranza. Quindi, si riserva, come in questo caso, di valutare e di giudicare, di volta in volta, il comportamento del Governo.
Non siamo d'accordo con questo disegno di legge finanziaria per alcune ragioni di fondo. Innanzitutto, perché si tratta di una finanziaria minimalista, tutta preoccupata a rincorrere la spesa pubblica e che non guarda con vero interesse ad un rilancio effettivo dell'economia nazionale. Il semplice fatto che, per il prossimo anno, preveda un aumento del PIL dell'1,5 per cento testimonia sufficientemente che non si prospetta alcuna possibilità di una ripresa reale dell'economia. Infatti, con un tasso di sviluppo dell'1,5 non si risolvono i problemi del paese.
Le nostre proposte, che abbiamo formalizzato negli emendamenti, si possono così riassumere. Innanzitutto, una riduzione reale del costo del lavoro riservata alle imprese manifatturiere, che non sia limitata e neutrale così da andare a vantaggio solo delle grandi imprese, che si possa ripercuotere in maniera efficace ed efficiente sul prezzo dei prodotti. In secondo luogo, una ripresa della domanda pubblica che articoliamo su tre punti: il risanamento dei centri storici, l'ammodernamento degli ospedali del sud, il rifinanziamento della ricerca e dello sviluppo tecnologico, facendo riferimento esplicito ai trattati di Lisbona e di Barcellona.
Sul versante sociale, proponiamo il tema su cui, più volte, abbiamo inutilmente richiamato l'attenzione; mi riferisco alla perequazione delle pensioni ed ai pensionati previdenziali, che ogni anno devono perdere dal 3 al 5 per cento del loro potere d'acquisto e che non sono mai considerati nelle trattative connesse ai rinnovi dei contratti aziendali e nazionali. Riteniamo che tale situazione debba essere superata, perché va contro la Costituzione. Infatti, molto recentemente, anche la Corte costituzionale ha ricordato al Parlamento che la pensione è una retribuzione differita nel tempo; pertanto, in qualche modo, deve seguire, anche se non pedissequamente, l'andamento dei salari e degli stipendi. I pensionati, invece, percepiscono soltanto un parziale, parzialissimo, riconoscimento della svalutazione e non godono degli aumenti che, invece, le contrattazioni attribuiscono a coloro che sono in servizio. Ciò significa che dopo dieci anni i pensionati hanno già perso circa il 50 per cento del loro potere d'acquisto. Proprio nel momento in cui maggiormente si sente il bisogno di una maggiore disponibilità di mezzi per l'età, per le malattie e l'infermità, togliamo quindi a questi cittadini, che sono circa 17 milioni, la possibilità di avere un trattamento economico che consenta loro una vita dignitosa.
Proponiamo infine maggiori fondi per la famiglia ed un aumento delle indennità per disabili, ciechi e sordi, che hanno delle indennità che, francamente, suonano vergogna per un paese civile.
Naturalmente il Governo ci chiederà: come pensate di addivenire a coperture che non siano soltanto virtuali?
Abbiamo indicato le coperture. Esse si articolano in diversi modi: da un concordato fatto in maniera diversa e più equa rispetto a quello precedente ad una vendita del patrimonio mobiliare non residenziale con accorgimenti che consentirebbero di incassare veramente le somme che con altri tipi di vendite immobiliari non siamo riusciti a realizzare. Abbiamo inoltre proposto un tipo di copertura che segnalo all'attenzione del Parlamento. Esiste una norma che consente alle banche di dedurre dall'imponibile le perdite di esercizio. Faccio un esempio, per far comprendere meglio il fenomeno: ciò che le banche hanno perso nella vicenda Parmalat viene, di fatto, dedotto dall'imponibile. Ciò significa che il 40-45 per cento di queste somme sono pagate dai contribuenti. Tali somme sono di importo rilevante: per il solo 2004 esse ammontano a circa 9 miliardi di euro. Da ciò ne consegue che le banche non hanno pagato tasse - si tratta, comunque, di elusione fiscale legittima - per circa quattro miliardi di euro (ottomila miliardi delle vecchie lire). Con questa somma avremmo potuto e potremmo ora effettuare sia un'operazione tesa ad agganciare le pensioni alle retribuzioni sia interventi a sostegno della famiglia e per i meno fortunati che non avrebbero precedenti nella storia della nostra Repubblica.
Signor viceministro, noi ci attendiamo delle risposte concrete a questo riguardo ben sapendo che probabilmente i giochi sono già fatti. Tuttavia, c'è tempo. Non so se entro domani, quando sarà presentato il famoso emendamento sul quale l'esecutivo probabilmente porrà la questione di fiducia facendo così decadere tutti gli emendamenti presentati, il Governo riuscirà a svolgere una riflessione su questi aspetti; noi, comunque, solleviamo un problema di giustizia sociale, per risolvere il quale chiediamo che si faccia una scelta politica tra banche e pensionati, tra banche e inabili al lavoro e tra banche e famiglia.
Conosco bene le eventuali obiezioni che possono essere mosse a questa nostra proposta; tuttavia, quando la situazione sociale del paese, al di là delle responsabilità, evidenzia un malessere sociale quale quello che sta vivendo l'Italia, ritengo che il Governo e soprattutto il Parlamento abbiano il dovere di fare una scelta di fondo. Eliminiamo, allora, quello che riteniamo un privilegio indebito del sistema bancario e cerchiamo di reperire le risorse per coprire il fabbisogno sociale del paese (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Ecologisti democratici e del deputato Gerardo Bianco).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor viceministro, nella mia lunga esperienza parlamentare ho seguito, fin dagli inizi degli anni Ottanta, i dibattiti svoltisi sulle varie finanziarie presentate dai Governi all'esame del Parlamento ma non mi era mai capitato di sperimentare tanta approssimazione, confusione, sciatteria e tanto infastidito distacco da parte dei ministri fino al punto, or ora denunciato dal collega Collè, di giungere alla conclusione che finora si è discusso a vuoto perché non si conosce ancora la materia delle decisioni che si debbono prendere. Anche questo è un segno dei tempi e delle procedure che sono seguite dai ministri. Qualche giorno fa avevamo manifestato contentezza perché ci sembrava che il ministro Scajola fosse venuto in Commissione per discutere del disegno di legge finanziaria, ma poi, con grande sorpresa, ci siamo resi conto che altra era la ragione della presenza del ministro in quella sede. Ancora una volta, quindi, il vuoto nel dialogo con il Governo. La realtà è che il Governo non crede nella finanziaria - forse, lei sì, signor viceministro Vegas - perché la ritiene uno strumento ormai superato e considera il Parlamento un noioso ingombro che va evitato: altrove si decide!
La finanziaria allinea delle cifre sulle quali non mi soffermo; al massimo si pone il problema di controllare le spese al fine di rispettare il patto di stabilità. Di certo essa non assolve più quella che era la sua funzione originaria, cioè quella di essere un volano per la crescita, uno strumento per il riequilibrio territoriale, per lo sviluppo e per il rafforzamento della competitività. Il Governo, in realtà, rinuncia alla sua funzione.
Questa non è un'affermazione gratuita, perché è presente in molte dichiarazioni del ministro Tremonti (che avremmo gradito avere anche qui, per poter dialogare direttamente con lui).
In particolare, nel corso di un'audizione al Senato alla quale era presente anche lei, onorevole viceministro, ad alcune mie osservazioni relative alla mancanza di indirizzi e di scelte il ministro ha risposto (non si tratta, quindi, di una mia invenzione) nel modo seguente: lei ha un'idea dell'economia che è quella di un'economia di comando; lei ritiene che l'economia dipenda dal Governo (io mi domando da chi dipenda l'economia!) e, di conseguenza, che le cattive performance dell'economia siano dovute ad una cattiva politica del Governo (la realtà è che, essendoci una piccola ripresa, il Vicepresidente del Consiglio, Fini, se n'è ascritto il merito; tuttavia, se non ci sono demeriti, non ci dovrebbero essere neanche meriti). Questa semplificazione parapitagorica - io avevo parlato dei numeri del ministro dell'economia - non corrisponde alla realtà dell'economia liberale, occidentale ed evoluta, come quella nella quale viviamo.
Quindi, praticamente, il Governo non ha nulla da dire. Il ministro dell'economia vede nello scenario mondiale ed europeo i fattori determinanti dell'economia. Pertanto, l'Italia dovrebbe essere soltanto una sorta di agente passivo sul quale si riverserebbero le ricadute di decisioni prese altrove. Non c'è, dunque, che da rassegnarsi: il resto sarebbe illusione, antiquata sopravvivenza dirigistica.
Per capire i fenomeni in corso, bisogna guardare soprattutto alle date. Ecco: le date ed i numeri sono una particolare componente della filosofia, della dottrina economica del nostro ministro dell'economia. A tale proposito, credo valga la pena di leggere un suo volume, peraltro interessante, che però ci mette paura. Il titolo del volume del ministro è Rischi fatali. Conviene leggerlo. Io vi ritrovo il fascino dei numeri e le loro misteriose corrispondenze, che inquietano il ministro. C'è una formula cabalistica - 3 volte 5 - che getta le basi di quella rivoluzione che si è aperta con un altro numero, il numero 11: di settembre e, poi, di dicembre del 2001 (le date dell'attacco alle Torri gemelle e dell'ingresso della Cina - ahimè, la Cina! - nella World Trade Organization).
Sono soltanto un caso queste coincidenze, si chiede il ministro? Sembra che non sia così. Il ministro aggiunge: è così che inizia la nuova storia. Ed è una storia tremenda quella che ci prospetta, una storia che ci fa tremare, una storia da suicidio dell'Europa! Comincia, cioè, l'era del «mercantismo», termine inconsueto che non è registrato nei dizionari, neologismo che è denso di significati e che ci riserva sorprese. La maggiore delle sorprese - lo dico ai colleghi del gruppo dei DS - è che la vecchia tradizione del comunismo si è tramutata nel consumismo e che all'appello: «lavoratori di tutto il mondo, unitevi!» si è sostituito quello: «consumatori di tutto il mondo, unitevi!». Ciò è frutto - sostiene il ministro - di un imprevedibile spostamento da sinistra a destra, dal suo vecchio quadrante al quadrante opposto. Siamo, cioè, in una fase nuova (che deve essere considerata anche quando si guarda alla finanziaria), nella fase delle cosiddette ideologie mutanti.
Berlusconi è avvertito (e, credo, anche la maggioranza): il comunismo non è più là dove lui lo va a cercare, ma è annidato altrove! Può darsi perfino che lo abbia in casa propria se - mi pare che non si possa negarlo - il culto del consumo è presente (credo abbondantemente, per le logiche interne) nella cosiddetta Casa delle libertà!
Confesso che, su questo punto, sono un alleato del ministro: sono contro il pensiero unico, che tutto livella, e ritengo che occorra pure fare qualcosa. Allora, perché non partire proprio dalla finanziaria, invece di lasciarla allo sbando? Basterebbe puntare ad un paio di obiettivi, che sono un po' diversi, onorevole Fiori, da quelli da lei indicati; credo, infatti, che le rivendicazioni da lei esposte non possano trovare risposta in una finanziaria molto striminzita.
La prima grande questione è come ridurre il deficit pubblico, anche perché la ripartizione degli interessi e il deficit pubblico finiscono per arricchire le zone più ricche rispetto a quelle meno favorite. Come ridurre le distanze tra il nord e il sud? Non sarebbe questa - domando - una concezione più austera dell'economia per marcare con la cultura la diversità e contrastare, quindi, quello spettro del pensiero unico che turba i sogni del ministro Tremonti e anche i nostri? Non sarebbe uno stimolo per spezzare l'accidia - il grande peccato del nostro tempo -, la pigrizia, il rancore che attanagliano gli italiani ed impegnarsi per una grande battaglia civile, politica ed economica come quella di superare il dualismo esistente tra il nord e il sud? La dualità dell'Italia non è un'invenzione, ma è un dato incontrovertibile, ed è questione aperta come le cifre dimostrano; io le risparmio, ma siccome anch'io, qualche volta, so fare l'addizione, le ho raccolte in un'addendum che, ovviamente, tengo per me, anche perché i colleghi le conoscono. I dati della Svimez non sono piaciuti al ministro Miccichè in sede di Commissione, ma essi, comunque, denunciano che lo sviluppo positivo degli anni ...
PRESIDENTE. La prego, onorevole Bianco, concluda.
GERARDO BIANCO. ... tra il 1995 ed il 2000 si è interrotto, il divario è aumentato, la povertà è cresciuta, la disoccupazione non rallenta e, praticamente, non si determinano nuove iniziative, e i dati sono lì a dimostrarlo.
Questo non è né «piagnonismo» - mi dispiace che non ci siano i colleghi della Lega e neppure il Presidente - né rivendicazionismo, ma è un'intelligenza dell'economia che vuole crescere come sistema paese. Forse l'onorevole relatrice meritava maggiore attenzione da parte del Governo, come anche l'attento relatore sul bilancio, ma mi sembra che anche le vostre virtù non siano state ben comprese, perché siete stati abbandonati a voi stessi e, anzi, il lavoro fatto mi pare che diventi inutile; però, proprio in quello sguardo che il ministro Tremonti rivolge al mondo, alla «muraglia cinese», dovrebbe essere chiaro che il Mezzogiorno, come regione d'Europa, potrebbe svolgere per una politica complessiva dell'Italia, in un'area geopolitica fra le più rilevanti qual è quella del Mediterraneo, un ruolo assolutamente positivo: il Mezzogiorno come opportunità, come appunto ha sottolineato più volte il Presidente della Repubblica e come è dimostrato in uno scritto - non so se conosciuto dal viceministro Vegas - del compianto presidente della Svimez, professor Annesi.
Sono questi aspetti ben noti e convinzioni spesso...
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Bianco.
GERARDO BIANCO. ... ripetute, ma dov'è la vostra politica per affrontare tali questioni! Non ne vedo traccia in questa finanziaria senza forma e senza strategia. Risulta perfino una beffa quello stanziamento di 5 milioni di euro per la costituzione di una banca da tutti bocciata e che nessuno ritiene possibile. Le illusioni - ha detto il Presidente della Camera - sono appunto pericolose e corrompono la fibra morale di un popolo che, invece, è scosso con serietà e con severità dei fini e dei mezzi.
In conclusione, bisogna mobilitare la coscienza civile, farla uscire dal torpore delle delusioni che «leggi fotografia» e interessi personali e di gruppi provocano; ciò significa avviare ancora slancio creativo e, dunque, anche economico.
Termino - se mi permettete - con un ricordo che è quello di un grande economista di recente scomparso, Paolo Sylos Labini (al quale rendo omaggio), il quale ricordava che si può forse procedere positivamente nell'economia anche quando retrocede l'incivilimento ma, prima o poi, se le due cose non vanno insieme, anche l'economia decade.
È questo ciò che noi dovremmo fare: scuotere le coscienze, creare nuovo slancio, appunto. Vorremmo fornire un contributo, ma voi ce ne negate l'opportunità anche con i ripetuti voti di fiducia, che sono segno di debolezza del Governo piuttosto che di forza. Noi vorremmo un Governo autentico perché un Esecutivo debole, cari colleghi della maggioranza, rappresenta davvero un rischio fatale per il nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e del deputato Fiori - Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.
ALFIERO GRANDI. Il disegno di legge finanziaria in esame, l'ultimo della legislatura, proprio perché dovrebbe rappresentare un bilancio dei risultati, si presenta come un bilancio assolutamente negativo. In questi giorni continua la discussione, molto indicativa, sulla situazione economica del nostro paese. Il dibattito continua ad essere incentrato sulla crescita, cioè se essa sia pari a zero, se sia un poco inferiore allo zero oppure se sia superiore, nella misura dello 0,1 o 0,2 per cento, quest'ultima essendo considerato come un salvataggio rispetto alla difficoltà della situazione. La verità è che la situazione economica resta molto difficile e che l'Italia continua a navigare sul fondo. In questa situazione, la perdita di competitività, il calo delle esportazioni italiane, le difficoltà nei redditi di chi lavora e le condizioni economiche e sociali complessive, con l'allargamento della forbice tra i redditi e le condizioni di vita, indicano il fallimento della politica economica di questi anni.
Questo disegno di legge finanziaria è la degna chiusura di un periodo di politica economica sbagliata, in cui il Governo e la maggioranza hanno dovuto abbandonare i temi a loro più cari. I risultati, purtroppo, sono negativi e sono sulle spalle dei cittadini e del paese. La maggioranza ha dovuto abbandonare gli obiettivi che aveva annunciato al momento della sua formazione: penso, in particolare, a quella linea continua costituita dalla riduzione delle tasse, dall'abolizione dell'IRAP e da quel paese di Bengodi che era stato indicato e che avrebbe dovuto rappresentare il successo permanente del centrodestra. Non soltanto questo successo permanente non c'è stato, ma anche queste parole d'ordine, alla fine, hanno dovuto essere abbandonate.
Questo è il disegno di legge finanziaria che oggi si confronta, con grande fatica e con un incredibile affanno, con i conti dello Stato fuori regola e con una condizione che ha indotto il ministro ad affermare - secondo molti giornali - che l'Italia è un paese a sovranità limitata in campo di bilancio e di finanza rispetto agli organi di controllo del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea. Dopo una prima correzione, effettuata immediatamente dopo le elezioni regionali, sui conti dello Stato, che erano stati dipinti ottimisticamente prima da Tremonti, poi da Siniscalco e, di nuovo, da Tremonti, le previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria sono oggi ulteriormente oggetto di una iniziativa convulsa della maggioranza. Prima è stato emanato un decreto-legge, senza il quale non si poteva arrivare all'approvazione della finanziaria, che è stato via via incrementato, si potrebbe dire ulteriormente accresciuto nella sua capacità di entrata, perché altrimenti i conti dello Stato, nel 2005, sarebbero stati in difficoltà e non credibili. Poi, è stato definito il disegno di legge finanziaria vero e proprio, un provvedimento «a fisarmonica» di 19 miliardi - che saranno 22, se entreranno 3 miliardi di dismissioni immobiliari, che rappresentano l'elemento di non credibilità dell'azione di questi anni - che, però, a sua volta, ha già subito due correzioni. Una prima correzione è stata apportata in corso d'opera per far tornare i conti della finanza pubblica, dopo aver finto di non ascoltare le denunce dell'opposizione che aveva chiesto ragione di 6 miliardi di euro circa di mancate dismissioni immobiliari, le dismissioni che non sono state dismesse. Quando sono arrivati gli ispettori del Fondo monetario internazionale, che hanno controllato i conti, nessuno ha potuto continuare in questo giochetto. Di conseguenza, è intervenuto un primo robusto cambiamento dei conti, una correzione.
Una seconda correzione state, di fatto, apprestando adesso e verrà probabilmente recata dal maxiemendamento; ancora una volta, sarà intesa a migliorare il saldo dei conti pubblici.
La parte che si vede e che è nota, è il rinvio del TFR, che presenta il vantaggio, dal punto di vista dei conti dello Stato, semplicemente sul piano delle minori spese, di essere considerata nel saldo dei conti pubblici; ma poi ulteriori iniziative vengono assunte, sia con il rinvio della cassa dei contratti pubblici al 2006 sia con misure intese a realizzare quello 0,4-0,5 per cento che costituisce l'ulteriore scostamento che ancora non si riusciva a comprimere. In realtà, non avere ammesso a tempo debito che i conti pubblici erano fuori controllo e in sofferenza ha creato le classiche condizioni di un'iniziativa in ritardo, ammessa via via con fatica, in modo sempre parziale fino a giungere alle ammissioni di queste ore. Per arrivare a tale risultato di mezze verità (che non fanno, però, «la» verità), avete richiesto voti di fiducia a raffica - oltre che su altri provvedimenti, sul decreto prima e sulla legge finanziaria ora -, in spregio al Parlamento ed al suo ruolo, in attesa del fatidico maxiemendamento, che la Camera sarà chiamata a discutere e ad approvare nei prossimi giorni; un maxiemendamento che, come hanno ricordato alcuni colleghi intervenuti precedentemente, noi ancora non conosciamo.
Naturalmente, è molto grave che nei confronti del Parlamento - e in particolare, dell'opposizione - vi sia questo atteggiamento di vero e proprio disprezzo; lo abbiamo riscontrato anche nel corso della trattazione svolta in sede di Commissione bilancio, che ha costituito un lavoro sostanzialmente «finto» in cui la maggioranza ha operato pochissime manovre di sua competenza rifiutando, nei fatti, un dialogo ed un confronto con l'opposizione.
Ma la verità è che il maxiemendamento e la manovra esprimeranno inevitabilmente un disprezzo anche nei confronti dei parlamentari della maggioranza che non avranno di fatto modo di conoscere e discutere le misure proposte che, in quanto sottoposte al voto di fiducia, potranno essere soltanto approvate o respinte. Ciò, inevitabilmente, crea un problema per la stessa maggioranza in quanto, come osservano opportunamente i giornali di questi giorni, viene ad essere messo in discussione il recepimento di alcune delle proposte emendative da essa approvate in Commissione bilancio. Non è detto, quindi, che le proposte emendative che i parlamentari della maggioranza hanno ritenuto, a torto o a ragione, di dovere approvare saranno effettivamente inserite nel maxiemendamento; anzi, se dobbiamo stare a dichiarazioni molto autorevoli venute dal Governo, quelle modifiche approvate dalla maggioranza non saranno inserite nel maxiemendamento, il che significa che si sta creando una torsione negativa nei rapporti tra Governo e Parlamento. Tra l'altro, se dovessimo guardare, con lo sguardo un po' lungo - e soprattutto con l'opinione di chi spera non verrà confermata -, alla modifica costituzionale che voi avete approvato, vi è davvero da tremare sul ruolo del Parlamento; un ruolo che diventerebbe sempre più subalterno, praticamente di semplice approvazione di quanto viene deciso dal Governo e, in particolare, dal Presidente del Consiglio.
Dunque, le condizioni politiche che si sono create in questa fase sono di stravolgimento dei ruoli istituzionali, in particolare del Parlamento; ma quanto è peggio è che gli effetti di tale stravolgimento si risolvono in situazioni del paese assolutamente riprovevoli e gravi delle quali bisogna veramente preoccuparsi. A tale risultato, voi arrivate fondamentalmente perché non avete voluto ammettere che era necessario cambiare strada e che le scelte politiche via via operate nel corso di questi anni erano sbagliate. Mi riferisco, in particolare, a quelle adottate nel 2004, quando avete approvato un'ulteriore manovra di natura fiscale di 6 miliardi di euro circa, l'80 per cento della quale ha sostanzialmente costituito un intervento a favore dei redditi più alti - il cosiddetto secondo modulo fiscale -, del tutto inutile ai fini della ripresa, del tutto iniquo dal punto di vista sociale (sostanzialmente, ha premiato i redditi più alti) e del tutto lesivo per la condizione di quella parte della forbice costituita dai redditi bassi. Questi ultimi sono rimasti in una condizione di difficoltà e oggi stentano a reggere l'aumento dei prezzi, le condizioni di perdita del reddito e quant'altro.
Meglio sarebbe stato bloccare tale provvedimento e ripristinare, ad esempio, la restituzione del drenaggio fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati. Infatti, ormai da alcuni anni esso non viene corrisposto, e ciò, in realtà, rappresenta gran parte del finanziamento del primo modulo della riduzione fiscale.
Oggi, tuttavia, abbiamo l'esigenza di varare un intervento a favore dei redditi più bassi, vale a dire quelli che, sul piano delle condizioni di vita, attualmente soffrono di più le difficoltà che vive il paese; nonostante ciò, si vuole mantenere quella iniziativa di politica fiscale, pretendendo da un parte di condurre una politica di controllo del debito pubblico e, dall'altro, di garantire, al contempo, le risorse finanziarie per rilanciare l'economia.
È chiaro che tutto questo non è possibile e, di conseguenza, oggi stiamo pian piano avviandoci verso una situazione di enorme difficoltà, che non viene in alcun modo risolta dagli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria come, ad esempio, la riduzione dell'1 per cento degli oneri contributivi per le imprese. Infatti, anche tale riduzione, a causa del modo con cui è concepita, per l'assenza di finalità e, soprattutto, per il bilanciamento che viene operato da altre misure, contenute nelle manovre correttive approvate in questi mesi, finisce inevitabilmente per non determinare le condizioni per rilanciare l'economia.
Avete sbagliato con la riduzione fiscale, ed oggi sbagliate attribuendo a tale riduzione degli oneri contributivi un ruolo risolutivo di una situazione che richiederebbe, invece, una politica più complessa, interventi di varia natura e, soprattutto, una capacità di dialogo con le forze sociali, con gli imprenditori e con i sindacati che voi, oggi, non siete in grado di sviluppare.
Il livello del deficit è a rischio, mentre lo stock del debito pubblico torna a crescere; per di più, ciò avviene - ed è preoccupante - in presenza di tensioni sul mercato dei tassi di interesse, determinate anche dall'aumento (sia pure, per ora, contenuto) deciso dalla Banca centrale europea.
Tale grave situazione potrebbe essere alleggerita soltanto dalla capacità di indicare, al nostro paese, la strada di una ripresa economica perfino più sostanziosa di quell'1,5 per cento che voi segnalate. Purtroppo, contrariamente a quanto affermano alcuni colleghi, che, a mio avviso hanno una visione ottimistica...
PRESIDENTE. Onorevole Grandi...
ALFIERO GRANDI. ...del futuro, non è nemmeno detto che una ripresa di tale modesta portata si registrerà nel 2006.
L'economia, infatti, alla fine del 2005 è ancora pressoché ferma. Vi è una crisi di fiducia permanente, che non è risolta dagli interventi di politica economica adottati dal Governo. Ribadisco pertanto che il disegno di legge finanziaria in esame - al di là di qualche eccezione - non contiene un insieme di misure in grado di offrire, alle forze sociali, un riferimento sicuro per garantire la ripresa dell'economia e la fiducia del nostro paese.
Del resto, basti considerare, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, il livello degli investimenti pubblici, i tagli drammatici agli enti locali, alle regioni ed al comparto della sanità, nonché l'abolizione di ogni spesa concernente gli investimenti nell'informatica, per comprendere che sia sul versante del sostegno alla ripresa, sia per ciò che concerne la tutela sociale della parte del paese che più soffre della crisi in atto...
PRESIDENTE. Onorevole Grandi, si avvii a concludere!
ALFIERO GRANDI. ... ci troviamo in una condizione di difficoltà!
Per questi motivi, signor Presidente, concludendo il mio intervento, vorrei osservare che, se questo è tutto ciò che il ministro Tremonti sa indicare per il futuro dell'economia del nostro paese, siamo di fronte ad un ben piccolo colbertismo. Il ministro è stato «richiamato alle armi», ma l'unica cosa che, con grande chiarezza, si capisce relativamente a queste misure è che vi è un accentramento straordinario di poteri nelle mani del Ministero dell'economia delle finanze.
Si tratta, purtroppo, di poteri che non corrispondono agli interessi del paese e che provocheranno un avvitamento ancora più grave sia della situazione finanziaria, sia di quella economica. Tutto ciò, purtroppo, lo pagheranno l'insieme dell'economia, l'intero paese e, in particolare, gli strati sociali più deboli (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mazzocchi. Ne ha facoltà.
ANTONIO MAZZOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, siamo ormai all'esame della quinta ed ultima manovra di bilancio della legislatura, vale a dire dell'ultimo atto importante di un Governo che si appresta, tra pochi mesi, ad affrontare il giudizio degli elettori.
Ciò lo dico perché nel mio intervento svolgerò alcune osservazioni, se me lo consentite, in controtendenza.
Onorevoli colleghi, credo che nel sistema bipolare ogni Governo debba assumersi la responsabilità di presentare un programma, con tale programma chiedere il giudizio degli elettori e, annualmente, attraverso la presentazione del bilancio e della legge finanziaria, mettere in atto il citato programma. Quindi, tale programma non deve essere rivisto e ridimensionato dalle apposite Commissioni. Quante volte, anche d'accordo con l'opposizione, abbiamo detto che il disegno di legge finanziaria dovrebbe essere un atto unilaterale del Governo che il Governo stesso propone come fiducia al Parlamento? Infatti, se si pone attenzione, anche dopo lo svolgimento di animate discussioni nelle Commissioni, il Governo cosa fa? Presenta un maxiemendamento al disegno di legge finanziaria, chiedendo la fiducia. Per cui - me lo consenta il rappresentante del Governo - è tutto un «teatrino» che non porta nemmeno una qualificazione al Parlamento.
Ecco perché auspico che, quanto prima, tutte le forze politiche si mettano d'accordo - al di là di chi vincerà le prossime elezioni, il centrodestra o il centrosinistra - sul fatto che le leggi finanziarie siano atti del Governo che si portano alla discussione in Parlamento. Sicuramente, infatti, il Parlamento stesso deve discutere, deve capire se i provvedimenti in esse contenuti siano appropriati o no, ma successivamente è necessario arrivare ad una votazione conclusiva proprio sul programma e sul bilancio che presenta il Governo. Altrimenti, me lo consenta, onorevole Vegas, si arriva alle «furbate» - forse è una parola un po' grossa - che, alcune volte, deputati di maggioranza e di opposizione fanno in Commissione bilancio, approfittandosi magari delle ore notturne, quando vi è stanchezza, cercando non di rappresentare interessi di questa o di quella lobby - magari ! - o interessi della collettività, ma interessi personali. Le cito un esempio per tutti, che sicuramente grida scandalo (e gliene ho parlato anche privatamente): mi riferisco al comma 88-bis. Come si fa a dire a 200 mila - dico 200 mila! - esercenti di bar e ristoranti: voi continuate ad emettere lo scontrino fiscale e coloro che gestiscono un esercizio di oltre duecentocinquanta metri quadrati - tra l'altro, soggetti ben noti in Italia, trattandosi di società straniere, che magari fanno gli hamburger, o possiedono punti di ristoro nelle grandi autostrade -, non hanno più l'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale?
Dico la verità: voterò la fiducia a questo Governo, perché faccio parte della maggioranza che lo sostiene e sono convinto di questa legge finanziaria, ma chiedo veramente, con tutte le mie forze, proprio perché sono 12 anni che lavoro per le piccole e medie imprese, 12 anni che sto vicino ai commercianti, che questo comma non venga recepito dal Governo. Questo Governo ha lavorato per le piccole e medie imprese. Basterebbe pensare alla diminuzione del costo del lavoro, ridotto dell'1 per cento. Qualcuno affermava che questo Governo non ha fatto nulla per l'economia. Questo, invece, è stato il primo Governo che ha dato un grande ed importante segnale alle imprese, con un esonero che vuole, in primo luogo, ridurre l'aliquota contributiva per gli assegni familiari e sui contributi per maternità e disoccupazione.
In Italia vi sono circa 6 milioni di piccole e medie imprese e la minimum tax ha coperto soltanto poche imprese. È noto che la no tax area, ossia la non tassazione dei redditi, copre fino ad 8 mila euro. Noi avevamo proposto di arrivare, attraverso un concordato di massa, che non vuol significare condono - noi, infatti, siamo contro i condoni -, esaminando i vari studi di settore e gli importi che attraverso tali studi di settore i vari professionisti ed imprenditori avrebbero dovuto erogare, a dire che nel 2006-2007 tutti gli imprenditori e professionisti avrebbero dovuto pagare una certa somma. Ciò avrebbe portato due miliardi di maggiori entrate nelle casse dello Stato. In tal modo, avremmo potuto portare la no tax area da 8 mila a 15 mila euro, favorendo ben 2 milioni e 927 mila imprese (e sottolineo: 2 milioni e 927 mila imprese!). Con i restanti 300 milioni di euro avremmo potuto rafforzare l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie, previste giustamente anche nei distretti industriali (altro grande elemento innovativo introdotto da questo Governo). Infine, con gli altri 1000 milioni di euro avremmo potuto realizzare riforme strutturali per quanto riguarda la famiglia.
Come dicevo poc'anzi, la vera novità di questo disegno di legge finanziaria, che nessuno ha messo in risalto e che l'opposizione, casomai, finge di non voler vedere, sono proprio i distretti industriali: un sistema rivoluzionario per l'associazionismo delle imprese, ma soprattutto per aumentare la produzione e la competitività delle piccole e medie imprese. Anche se il sistema dei distretti industriali offre maggiore garanzia per i rapporti con il mondo del credito bancario, riteniamo tuttavia che sarà necessario, proprio in vista degli accordi interbancari di Basilea due e dei nuovi parametri di rating creditizio, sostenere con forza e con adeguata dotazione di risorse le misure previste dalla legislazione, per incentivare i nuovi processi di concentrazione e fusione fra i consorzi di garanzia fidi, fino al progetto di costituzione. Questa è la nostra proposta: un intermediario specializzato che, con una governance partecipata da parte delle associazioni imprenditoriali del settore e delle regioni, possa agire come soggetto pubblico di controgaranzia. Proprio tale rinnovata attenzione al tema dei distretti da parte di questo Governo è un dato positivo, perché evidenzia il ritorno dell'attenzione della politica economica sui modi concreti di operare di gran parte del tessuto imprenditoriale italiano.
Occorre, però, che questa normativa non sia solo un regime sperimentale; occorre che, in corso d'opera, sia colta e potenziata la sua applicazione nei confronti dei veri e propri distretti terziari; e possono essere considerati tali tanto i centri commerciali naturali quanto, per altro verso (ma estremamente collegato al sistema dell'offerta commerciale in senso ampio), i sistemi turistici locali. Ma anche su questo tema si dovrà sviluppare l'impegno del prossimo Governo, puntando in particolare a fare di questi distretti terziari gli agenti di riferimento per ampi processi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione delle aree urbane, che, in collegamento con gli enti locali, le camere di commercio e le associazioni imprenditoriali, e con l'apporto di una rinnovata e calmieratrice disciplina delle locazioni commerciali, sottraggano il tessuto produttivo dei servizi delle nostre città alla logica della rendita finanziaria e della speculazione immobiliare.
All'interno di questi distretti terziari, inoltre, dovrà essere massimizzata la capacità di impatto dei processi di associazionismo economico delle piccole e medie imprese.
Infine, vorrei menzionare un altro tema: lo diciamo tutti, ma credo che occorra essere molto razionali, ragionando anche sulla base delle capacità di entrata o, meglio, con le necessità di entrata di questo Governo. Mi riferisco ad un fisco equo e ad un rapporto trasparente con l'amministrazione finanziaria.
Anche rispetto a tale questione, dovremo impegnarci per un progetto relativo alle piccole e medie imprese. Ciò affinché il sistema degli studi di settore tarati in relazione all'effettivo andamento del ciclo congiunturale sia finalmente, per le imprese ed i contribuenti, un elemento di certezza e di tranquillità nel rapporto con l'amministrazione finanziaria. Affinché i principi dello statuto del contribuente non vengano inficiati da una continua produzione di norme fiscali, dettata più da esigenze di cassa del bilancio pubblico che dalla necessità dell'accertamento della coerenza e della congruità del contribuente. Affinché vengano definitivamente e compiutamente soppressi anacronistici balzelli, come la tassa sulle insegne.
Quante volte abbiamo parlato della tassa sulle insegne! Attraverso un nostro progetto di legge, essa è stata in parte eliminata, ma è necessario sopprimerla completamente. Infatti, i commercianti, con le insegne, vivificano le nostre città e garantiscono anche la sicurezza nelle varie strade delle nostre città.
Inoltre, occorre che il federalismo fiscale sia un'occasione per razionalizzare e ridurre l'impatto del prelievo fiscale complessivo sulle imprese e non l'avvio di una stagione di moltiplicazione dei tributi e di aggravi di compartecipazione al prelievo, come avviene spesso a livello locale. Tutto ciò, naturalmente, con realismo, senza indulgere al libro dei sogni e chiedendo ad ogni contribuente di fare tutta e sino in fondo la propria parte.
Bisogna sapere anche che la questione IRAP, che è stata introdotta non da questo Governo ma da altri, non certamente da Governi di centrodestra, e che è stata dichiarata illegittima da parte dell'Unione europea, deve essere affrontata e risolta con una gradualità che, attraverso l'innalzamento dell'attuale fascia di franchigia, restringa con decisione la platea delle imprese soggette all'imposta, disegnando un'ampia «no IRAP area».
Soprattutto, riteniamo che bisogna rafforzare i sistemi di lotta all'evasione, che - lo abbiamo letto nella legge finanziaria e siamo d'accordo - non passa soltanto attraverso un ampliamento dell'organico della Guardia di finanza, ma soprattutto attraverso un fisco equo, che faccia comprendere agli imprenditori che è più conveniente collaborare con lo Stato che evadere. Altre ricette, cari colleghi, non ve ne sono. Nella politica economica dobbiamo essere convinti, come si è sempre dimostrato, che la formula della prevenzione è vincente su quella della repressione.
Queste mie osservazioni vogliono soltanto offrire un minimo contributo alla politica delle piccole e medie imprese, che - non lo dimentichiamo mai - danno un contributo al prodotto interno lordo per oltre il 70 per cento, che anche quest'anno hanno assorbito oltre i due terzi del mondo del lavoro e che, soprattutto in questo momento, costituiscono un punto di riferimento per la ripresa economica del nostro paese, attraverso una produzione competitiva sempre di più alta qualità. La produzione del made in Italy ancora oggi può essere guardata dai mercati internazionali con quell'ammirazione che ha sempre contraddistinto l'economia del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bindi. Ne ha facoltà.
ROSY BINDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole viceministro, viene spontaneo iniziare questo intervento con una frase che non è di rito: «Per fortuna è l'ultima finanziaria della destra!». Ne viene un'altra da aggiungere molto spontaneamente. Di solito, si dice che si chiude in bellezza, ma non si può certamente dire che con questa legge finanziaria l'attuale Governo chiuda in bellezza.
Si tratta di una legge finanziaria che si caratterizza per il nulla, un nulla che ha avuto bisogno della fiducia del Senato per essere approvato e che, come si annuncerà già nel Consiglio dei ministri di domani mattina, avrà bisogno di un ulteriore voto di fiducia alla Camera.
Del resto, come sarebbe possibile dare vita ad un dibattito parlamentare costruttivo sul nulla? Questa legge finanziaria aggrava la situazione dei conti pubblici nel nostro paese e non contiene nessuna politica vera per lo sviluppo del paese, né per il rilancio del Mezzogiorno. Soprattutto, essa si caratterizza per la sua iniquità. È una legge finanziaria per un paese che non c'è, perché il paese che c'è è quello delle imprese che fanno sempre più fatica a produrre; è il paese dei lavoratori senza diritti; è il paese di un lavoro sempre più incerto e precario e dei contratti che non si rinnovano; è il paese delle famiglie in affanno e di un Mezzogiorno che è tornato a trovarsi nelle grandi difficoltà della sua storia, che solo alcuni anni fa erano state riscattate.
Per questi motivi, noi voteremo contro questa legge finanziaria, non soltanto perché il Governo porrà la questione di fiducia. Infatti, noi stiamo con quel paese che soffre e che, al tempo stesso, vuole un futuro, che certamente non gli viene assicurato dal nulla di questo provvedimento.
A fronte dell'ISTAT, che ci dice che nel Mezzogiorno un quarto delle famiglie sono povere e che una su tre nel resto d'Italia è in affanno e si avvicina alla soglia della povertà, in questa legge finanziaria non è prevista alcuna misura che davvero vada incontro a queste famiglie e al tentativo di una loro vera inclusione. Ancora una volta, è una legge finanziaria piena di provvedimenti spot per la famiglia, che viene sbandierata con grande retorica, indicata come un grande valore da questo Governo e da questa maggioranza, ma che non ha mai vissuto tante difficoltà come in questo periodo.
Per la famiglia vi è la solita «lotteria» dei mille euro che, peraltro, sono finanziati con il dimezzamento del fondo sociale, ridotto nel 2004 e nel 2005 a 500 mila euro, che viene finanziato con la diminuzione dei trasferimenti agli enti locali e che, naturalmente, servirà a pochissime coppie e bambini, i quali però non potranno contare sulla rete dei servizi, su nuove politiche per conciliare il lavoro delle donne e la vita della famiglia, a meno che non si intenda, ancora una volta, che le deduzioni fiscali per le baby sitter e gli asili nido siano un modo per aiutare la famiglia.
Ci si chiede perché la maggioranza si sia affannata ad affermare sui giornali che condivideva l'emendamento a firma degli onorevoli Bindi, Fioroni e Turco, un provvedimento serio perché allargava le tutele della maternità, di cui oggi godono le lavoratrici, a tutte le donne, alle lavoratrici precarie, alle immigrate con regolare permesso di soggiorno, alle casalinghe. Ci si è affannati a sostenere che fosse una misura seria, ma non si capisce per quale motivo in Commissione bilancio nessuno l'abbia votata e, inoltre, non sembra che nel maxiemendamento che sarà presentato troverà riscontro.
Si è affermato che il provvedimento sulla non autosufficienza sia una norma seria, ma per cinque anni consecutivi il Governo non ha ritenuto, da parte sua, di riconoscere il sistema di finanziamento che avevamo previsto, che la Commissione affari sociali aveva previsto, e, ancora una volta, quest'anno, un milione e mezzo di anziani non autosufficienti si troverà a constatare di essere stato abbandonato da parte delle politiche pubbliche.
Cosa dire della sanità? Si continua a dire che la sanità è finanziata da un fondo che aumenta ma il Governo, ed il viceministro Vegas nello specifico, sa bene che si tratta di un aumento fittizio. Mancano all'appello 4,5 miliardi di euro. Ciò sta portando le regioni italiane al collasso finanziario, soprattutto quelle del Mezzogiorno, e in particolare sta portando al collasso i bilanci delle famiglie, le quali fanno fronte, per ben il 30 per cento della spesa sanitaria, con i propri bilanci, con le pensioni e con gli stipendi, diventati sempre più inadeguati all'aumento del costo della vita.
Sappiamo bene che sono un finto finanziamento i 2 miliardi che dovrebbero andare ad incrementare un programma per l'abbattimento delle liste di attesa, misura assolutamente centralistica che non produrrà alcun effetto, se non quello di non dare 2 miliardi alle regioni (che, peraltro, fanno parte del debito pregresso); così come sappiamo bene che il miliardo effettivo di aumento, ben inferiore all'aumento tendenziale della spesa previsto dal DPEF, è condizionato all'attuazione di altri programmi che, a loro volta, non sono finanziati.
Per fortuna, apprendiamo da Trieste, dove il ministro sta parlando (più o meno opportunamente), che non vi sarà più la norma che stabiliva un tetto alla mobilità, considerata un modo per assicurare l'uniformità del Servizio sanitario nazionale ma che, in realtà, era una doppia beffa per le regioni del sud. Durante il prossimo anno, queste ultime non avrebbero potuto assicurare livelli adeguati di assistenza alla propria popolazione, che si sarebbe trovata davanti alle «frontiere» delle regioni del centro-nord, che non avrebbero potuto riceverla per le cure adeguate nei loro presidi sanitari. Sembra che il Governo vi abbia riflettuto e che nel maxiemendamento tale norma verrà soppressa. Ce lo auguriamo, perché era una doppia beffa, anche per le regioni del nord. Non certo per quelle regioni, come la Lombardia, che hanno gonfiato la loro offerta in questi anni soprattutto attraverso la mancata programmazione per i privati e che in maniera parassitaria hanno chiuso i loro bilanci sulla mobilità del sud, ma per quelle regioni che hanno al loro interno centri di eccellenza vera, che non possono evidentemente pensare ad un futuro se non erogando prestazioni sanitarie, oltre che agli abitanti delle proprie regioni, a tutti gli italiani, compresi quelli delle regioni del sud, proprio in quanto strutture di alta eccellenza.
Auspichiamo per la sanità del Mezzogiorno ben altro. Non le frontiere al centro-nord del sistema sanitario, ma interventi straordinari per adeguare la sanità del Mezzogiorno, soprattutto attraverso interventi strutturali e formativi. Tuttavia, anche su questo il Governo tace e respinge le nostre proposte emendative.
Per tutti questi motivi, meno male che è l'ultima legge finanziaria! Meno male che possiamo dire agli italiani: la notte sta per finire, il vostro futuro sarà ancora possibile grazie ad un Governo che saprà farsi carico dell'economia di questo paese e soprattutto delle attese delle famiglie, degli uomini e delle donne, dei giovani e degli anziani dell'Italia (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Giudice, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunziato.
È iscritto a parlare l'onorevole Lulli. Ne ha facoltà.
ANDREA LULLI. Signor Presidente, provo imbarazzo ad intervenire in quest'aula in tale dibattito. Se non fosse per il rispetto doveroso e per il ruolo centrale nella vita democratica di questo paese dato dai nostri padri costituenti all'istituzione del Parlamento, l'unica cosa giusta da fare sarebbe quella di disertare un dibattito truccato. Non sappiamo infatti neppure di che cosa stiamo discutendo. Non sappiamo se il testo sarà quello che, in voluminosi libri, è qui disponibile oppure se sarà un testo diverso, che peraltro il Consiglio dei ministri tarda a manifestare, perché incapace probabilmente di trovare la quadra al proprio interno.
Forse, dunque, sarebbe il caso di fare una riflessione sull'approdo al quale giunge il paese dopo quattro anni e mezzo di Governo di centrodestra. Lascio da parte le promesse, vacue promesse. Lascio da parte anche la polemica, che in realtà non sarebbe neanche tanto sbagliata, sui conflitti di interesse e su quello che è stato l'obiettivo principale di questi anni di Governo: risolvere una serie di problemi, non del paese, ma di alcuni interessi molto precisi.
Mi soffermo allora sulle questioni che interessano i nostri cittadini, le imprese, le famiglie e i giovani, che rischiano di essere smarriti in questo paese. Oggi ci consegnate dei conti pubblici che sono sostanzialmente fuori controllo, e non si capisce bene da dove arriverà l'equilibrio.
Sul fronte dei provvedimenti fiscali, si è favorita la rendita parassitaria: altro che riduzione fiscale per i ceti meno abbienti! Non si sono mai accumulati come in questi anni grandi patrimoni esentasse. Si è penalizzata la produzione e la costruzione di nuovi servizi avanzati, che un paese civile e degno di essere, come lo è l'Italia, la sesta potenza economica mondiale dovrebbe invece realizzare. Si è aumentato il deficit. Si è aumentata la spesa pubblica corrente. La polemica sugli enti locali francamente è risibile, visto che sappiamo molto bene che gran parte della spesa pubblica corrente si è incentrata in una centralizzazione della spesa della quale non abbiamo ben capito quali siano stati gli effetti e neppure i destinatari.
Per quanto riguarda la crescita economica del paese, siamo ultimi in Europa.
Tremonti può anche dire che le conseguenza dell'11 settembre, dello sviluppo della Cina sono state avvertite anche da altri paesi europei; eppure, il mondo non aveva mai conosciuto, come in questi anni, una crescita economica così impetuosa.
Se l'Europa arranca, l'Italia è ultima; è il fanalino di coda, tanto da essere considerati dei comici quando si fanno proclami di vittoria, perché si passa da una crescita negativa ad una percentuale dello 0,1 o 0,2 per cento del prodotto interno lordo.
Inoltre, da parte di almeno il 10 o il 15 per cento delle famiglie italiane si avverte la paura di varcare la soglia di povertà, di fronte alla mancanza di una politica industriale e via seguitando (potrei continuare, ma non lo faccio).
In realtà, la colpa più grave di questo Governo, caro viceministro, è il fatto di avere depresso l'Italia. Voi avete depresso un paese, la cui arte di arrangiarsi è stata da sempre una caratteristica vincente che lo ha fatto diventare una potenza industriale nel giro di pochi decenni.
La vostra preoccupazione maggiore, di fronte a questo dato, è quella di fare propaganda, anche con il disegno di legge finanziaria (che non so se rimarrà tale) del quale ci accingiamo a discutere!
Come rilevato molto meglio di me dall'onorevole Bianco, di fronte al disastro della politica per il Mezzogiorno, si inventa la banca del sud e si prevede una posta di bilancio risibile. Anche per quanto riguarda la questione del costo del lavoro, non è male prevedere di ridurre il costo del lavoro, soprattutto, per quelle imprese che, in questi anni, sono state lasciate sole a competere sulla scena internazionale. Tuttavia, vorrei far presente che gran parte della riduzione del costo del lavoro è stata «rimangiata» da quella norma sugli ammortamenti agli investimenti, senza pensare a quei ritardi, a quei tempi lunghissimi nella restituzione dell'IVA alle imprese esportatrici; è un modo per «spillare» sangue vivo alle imprese che lottano sul mercato internazionale (per fortuna sono tante!).
Con riferimento alla questione dei distretti, in Commissione ho riconosciuto l'importanza di discutere in ordine ai distretti industriali, anche perché (anche oggi sull'inserto economico de Il Corriere della sera se ne dà atto), i suddetti rappresentano ancora il cuore della nostra economia; ancora oggi combattono e contribuiscono a creare ricchezza nel paese, anche se settori come il tessile e l'abbigliamento, che più sono esposti alla concorrenza internazionale, stanno vivendo una situazione economica difficile. Nei distretti industriali si rinviene la capacità di reagire, di mantenere i livelli di occupazione, di coesione sociale e di civiltà nel modo di vivere, cercando nello stesso tempo di dare un contributo alla bilancia dei pagamenti del nostro paese, che certamente è molto deficitaria e non per colpa del sistema delle piccole imprese dei sistemi distrettuali!
Ma anche in questo caso, se pensiamo ai 50 milioni di euro, viene quasi da scoraggiarsi e speriamo non facciano la fine dei fondi sul made in Italy (vedo che il viceministro Vegas sta uscendo dall'aula): erano già pochi e sono stati dimezzati!
Anche per quanto riguarda la lotta alla contraffazione, dovremmo essere seri! Con la cosiddetta ex Cirielli, la lotta alla contraffazione è andata a farsi benedire, perché ridurre i tempi di prescrizione significa di fatto dare il via libera a chi effettua la contraffazione sul piano industriale, su grande scala. Sono risultati veramente scoraggianti!
Sempre con riferimento ai distretti, cosa significa rideterminare, per quanto riguarda i territori italiani, le modalità di definizione dei distretti? Esiste già una legislazione nazionale in tal senso, nonché legislazioni regionali; quindi, in questo modo si crea ulteriormente confusione, allungando i tempi. Pertanto, ciò che interessa è solo la propaganda, poiché si afferma di volersi impegnare in questo settore, avendo cura dei distretti.
Ma ciò costituisce un elemento che creerà ulteriore confusione, se non una aspettativa che rischia di essere delusa; e noi, come classe politica di questo paese, non abbiamo certo bisogno di deludere nuovamente chi lavora, chi si impegna e chi, in qualche modo, contribuisce alla costruzione della ricchezza del nostro paese.
Inoltre, vi è anche un po' di confusione in ordine a cosa significhi «distretti industriali». L'onorevole Crosetto - per il quale, peraltro, ho molto rispetto -, in Commissione, mi ha risposto che quanto contenuto nella finanziaria è un qualcosa di diverso dai distretti industriali tradizionali, un qualcosa che dovrebbe confrontarsi con la globalizzazione. A parte il fatto che i distretti industriali ogni giorno fanno i conti con la globalizzazione - anzi, qualcuno di essi ha anticipato la globalizzazione; infatti, il fatto di essere una piccola impresa non vuol dire non conoscere la dinamica dei mercati mondiali -, in realtà si rischia di porre in essere - pur con le migliori intenzioni, che do per scontate - strumenti di politica industriale non solo sperimentali, che potrebbero prestare il fianco a qualche manovra elettorale o poco chiara, ma anche più rigidi. Attribuire personalità giuridica ad un distretto industriale, anche se di tipo nuovo, significa non comprendere qual è stata, qual è oggi e quale sarà domani la forza dei distretti industriali che, accanto alla grande capacità imprenditoriale, alla grande creatività e alla volontà di rischiare sui mercati internazionali, è collegata ad un dialogo continuo con i governi locali, vale a dire a quel misto di coesione sociale e di competizione esterna ed interna al distretto che ne fanno uno degli esempi più importanti di formazione economica e sociale che altre economie più avanzate ci invidiano.
Da oltre due anni abbiamo presentato una proposta di legge, a prima firma del collega Nicola Rossi, nella quale sono inseriti i provvedimenti che, a nostro avviso, dovrebbero essere adottati (innovazione, internazionalizzazione, strumenti per chi vuol crescere sul piano dimensionale senza perdere il radicamento territoriale). Ciò non è nei vostri programmi, in quanto non siete in sintonia con il paese, non lo siete più!
Recentemente, un importante istituto internazionale di ricerche, che nei convegni che periodicamente si svolgono a Davos redige alcuni indici un po' particolari, ha presentato l'«indice di tristezza» sul piano internazionale.
CARLA CASTELLANI. Voi portate la bandiera!
ANDREA LULLI. Ebbene, l'«indice di tristezza» vede al primo posto l'Italia! Il Governo di centrodestra è riuscito a deprimere il paese del sole, è riuscito a deprimere il paese che ha fatto della vitalità imprenditoriale un elemento di punta.
Ritengo comunque che non ce la farete a concludere la vostra impresa, in quanto ci sono persone che, come noi, credono e hanno fiducia nell'Italia, nel suo sistema imprenditoriale, nella forza lavoro. Insieme, riusciremo dunque a dare la scossa per risalire la china (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole D'Antoni. Ne ha facoltà.
SERGIO ANTONIO D'ANTONI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ritengo che si stia svolgendo un dibattito particolare, in quanto discutiamo di una finanziaria, di un testo licenziato dalla Commissione bilancio che non ha il nostro consenso, pur essendo stato approvato dalla maggioranza della V Commissione. Tuttavia, non sappiamo quale sarà il testo finale di questa finanziaria.
Aspettiamo tutti - credo non soltanto l'opposizione, ma anche la maggioranza - di conoscere il testo finale: domani, dopo il Consiglio dei ministri, probabilmente la maggioranza renderà nota qual è effettivamente la legge finanziaria per il 2006. Ritengo che questo già di per sé la dica lunga sul modo, assolutamente inaccettabile, di concepire il rapporto fra Governo e Parlamento: che la legge finanziaria sia responsabilità del Governo è noto a tutti, ma il fatto che non vi sia alcun rispetto per il ruolo e la funzione del Parlamento credo sia assolutamente da condannare.
Il Parlamento ha una grande funzione che non può essere cancellata, tranne a modificare il rapporto, anche su questo punto, tra Governo e Parlamento, in un dibattito che, a mio giudizio, non varrebbe la pena di fare, se poi il Parlamento sarà costretto a prendere atto esclusivamente della proposta del Governo e, attraverso la questione di fiducia, a non poter partecipare con nessun ruolo. Ciò vale sicuramente per l'opposizione, che viene totalmente esclusa dalla possibilità di contribuire con proposte positive alla migliore stesura della legge finanziaria, ma anche per la maggioranza, che si vedrà tolta ogni possibilità di influenza, dopo l'approvazione del testo finale: tutto questo in una legge finanziaria non brillante, assolutamente inaccettabile, non adeguata ad affrontare i problemi del paese.
È stato richiamato da molti, ma ritengo vada sottolineato con grande chiarezza, il fatto che l'Italia non riesce a crescere e non crea ricchezza; e quando la ricchezza non si crea non si può distribuire, e quando non si può distribuire le condizioni di milioni di italiani che non hanno la possibilità di una via d'uscita finiscono per deprimersi e per determinare il peggioramento della qualità della vita.
Perché questo avviene? Il Governo ha sempre addotto motivi esterni, ha sempre cercato cause esterne alla mancata crescita dell'Italia: l'11 settembre, l'euro, la Cina, e via dicendo. Questi motivi esterni esistono per tutti i paesi europei e per tutti i paesi del mondo, ma l'Italia è il paese che cresce di meno in Europa. Bisogna dunque comprendere perché, nonostante i problemi ai quali ho fatto cenno siano presenti in tutti i paesi d'Europa, l'Italia è il fanalino di coda. La maggioranza dovrebbe chiedersi perché ciò avviene e il Governo dovrebbe dare una risposta a tale interrogativo. L'unica differenza tra gli altri paesi europei e l'Italia è costituita proprio da questa maggioranza e da questo Governo: se cresciamo poco e siamo il fanalino di coda in Europa, il vero motivo risiede in questa diversità, non nelle scuse che ci sono state proposte nel corso di questi anni e che, ancora una volta, ci vengono proposte all'atto della presentazione della legge finanziaria.
Da qui nasce la crisi di questa maggioranza; da qui nascono i motivi per cui il paese non riesce a crescere e a creare ricchezza; da qui nasce la necessità di un vero cambiamento. In questi anni non sono state affrontate le grandi questioni che interessano il paese. Ne citerò soltanto alcune, dato il tempo a disposizione.
Mi riferisco, in primo luogo, alla questione della giustizia fiscale, che resta un grande tema deprimente per la crescita del nostro paese. L'Italia, come è noto, ha avuto sempre una notevole evasione fiscale. Ciò ha creato uno squilibrio tra coloro che devono comunque pagare le tasse, perché hanno un reddito fisso con la trattenuta alla fonte, e coloro - e sono molti - che possono usufruire delle condizioni di elusione e di evasione. Ahimè, in questi anni l'evasione fiscale è cresciuta, e ciò dovrebbe far riflettere il Governo e il ministro dell'economia e delle finanze, che è un grande fiscalista. Perché è cresciuta?
Gli ultimi dati di questa mattina confermano che l'evasione fiscale, nell'ultimo anno, è cresciuta del 13,5 per cento, superando una soglia, in cifra assoluta, superiore ai 200 miliardi di euro: una cifra immensa!
Allora, qual è il vero punto? Cosa è avvenuto nel rapporto tra cittadino e fisco? In questi anni, attraverso i condoni ed una politica che non ha combattuto assolutamente l'evasione, è stata data l'impressione che fosse meglio usare gli strumenti dell'evasione ed aspettare. C'era chi predicava, a partire dal Presidente del Consiglio, che, tutto sommato, non era immorale evadere le tasse.
Credo che questo sia un elemento decisivo. Come si risanano i conti se non si cresce, se aumenta l'evasione fiscale? Si possono tagliare tutte le spese del mondo e creare mille ingiustizie, ma, alla fine, i conti non si aggiustano. Ed è lì il maggior buco che questo Governo lascerà a chi governerà successivamente, perché non ha saputo combattere il fenomeno e, anzi, lo ha premiato!
Ricordiamoci la manovra dello scorso anno. I sei miliardi di euro regalati ai redditi più alti, quelli che superavano i 100 mila euro annui, ai fini fiscali, sicuramente, sono stati un premio assolutamente ingiustificato che ha aggravato i conti, senza risolvere nessuna delle questioni che si ponevano attraverso quel vantaggio fiscale. Si sosteneva che quella misura avrebbe attivato un aumento dei consumi, ma, come abbiamo constatato, non ha innescato nulla. Tale meccanismo non poteva innescare nulla. Infatti, premiando i redditi alti, non può aumentare il consumo, perché si tratta di categorie che consumano già tanto. Quindi, si è trattato di un grande orrore che paghiamo considerevolmente.
La seconda grande questione riguarda lo sviluppo, a partire dalla disuguaglianza dello sviluppo: mi riferisco alla grande questione irrisolta del Mezzogiorno. Ebbene, in questi anni le condizioni si sono aggravate. Si discute poco di questo fenomeno (lo richiamo spesso perché è un fenomeno decisivo per le sorti del paese e del Mezzogiorno). Il paese non può crescere se non cresce il Mezzogiorno, perché nel sud ci sono i disoccupati, ossia il fattore umano necessario per crescere.
Se non si attua una politica per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno, per fare in modo che milioni di persone rimangano a lavorare nelle terre meridionali, si rischia di aumentare (è ciò che sta avvenendo) le distanze, la disuguaglianza sociale, tra i ceti e territoriale, fra le zone del paese, assolutamente inaccettabile. Basti guardare al fenomeno della nuova immigrazione meridionale, tanto sottovalutata e pochissimo discussa.
Sicuramente, più di centomila giovani meridionali diplomati e laureati ogni anno lasciano il Mezzogiorno per andare a lavorare nel nord del paese, e questo crea un'impressionante diminuzione di ricchezza umana. Infatti, questi giovani nuovi emigranti sono diversi da quelli di cinquant'anni fa: per la gran parte, si tratta di diplomati e di laureati, vale a dire la base su cui bisognerebbe creare il nuovo sviluppo nelle aree meridionali. Questi giovani lasciano il Mezzogiorno, privando quelle terre della possibilità di costruire un futuro.
PRESIDENTE. Onorevole D'Antoni...
SERGIO ANTONIO D'ANTONI. Ma come si costruisce il futuro, se questa ricchezza esce dal Mezzogiorno, se le famiglie meridionali, per mantenere questi giovani, sono costrette a trasferire le rimesse dal sud al nord, dalle zone povere a quelle ricche, per mantenere i figli che lavorano al nord?
Questa è una delle disuguaglianze peggiori, più grandi: eppure, non c'è un dibattito, non si fa nulla! Si era tanto discusso di fiscalità di vantaggio, ma l'unica fiscalità di vantaggio esistente, il credito d'imposta, è stata sostanzialmente cancellata e si rinvia all'Europa, si scarica sull'Europa un problema italiano. Se si vuole risolvere il problema dello sviluppo, bisogna ripartire dai luoghi dove ci sono i disoccupati, ossia dal Mezzogiorno, attraverso provvedimenti che rendano convenienti gli investimenti privati e pubblici nel Mezzogiorno stesso.
Questo faremo come centrosinistra, quando vinceremo le elezioni, perché da lì riparte il cammino vero di un nuovo paese, di un paese che crede nel suo futuro, nei suoi giovani, di un paese che può affrontare la sfida della competizione globale e vincerla e non, invece, ridursi come l'avete ridotto in tutti questi anni (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tidei. Ne ha facoltà.
PIETRO TIDEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è difficile, se non impossibile, rintracciare spunti positivi nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, anche perché ci troviamo in una situazione kafkiana in quanto, sebbene stiamo dibattendo, in effetti non conosciamo quale sarà e come verrà fuori questa finanziaria che sarà poi sottoposta al voto dell'Assemblea.
Con coscienzioso realismo, noi riteniamo che si tratti di una manovra che non garantisce sviluppo, non incentiva l'occupazione e non applica soluzioni strategiche per sanare il deficit dello Stato; soprattutto, è una manovra che, a dispetto delle dichiarazioni trionfalistiche del premier e del ministro Tremonti, si abbatterà come una scure sulle tasche degli italiani. Queste non sono le avventurose considerazioni di chi si diletta a prevedere catastrofismi, ma le obiettive riflessioni che maturano spontanee da un'attenta analisi dei conti pubblici e della stessa manovra economica predisposta dal Governo; riflessioni che testimoniano in tutti i settori strategici dello Stato un dato di fatto incontrovertibile: quattro anni di Governo di centrodestra si sono rivelati fallimentari! In quattro anni la spesa corrente primaria - di spesa corrente primaria parla sempre Tremonti - è aumentata del 2,3 per cento che, tradotto in moneta, significa 30 mila miliardi di vecchie lire.
Ancora una volta, siamo di fronte ad una finanziaria infarcita di una tantum - forse anche di condoni - e senza alcun reale intervento strutturale di lungo termine. Il tutto condito, secondo una logica assolutamente inaccettabile, da tagli indiscriminati, di cui si rendono vittime, in primo luogo, gli enti locali. La strategia del Governo è ormai chiara: non assumersi nessuna responsabilità per gli sbagli compiuti in questi anni scaricando, viceversa, sugli enti locali non solo l'onere di sanare i conti pubblici ma, addirittura, il compito di far ricadere sui cittadini le uniche due soluzioni a disposizione - entrambe sciagurate - per non mandare in dissesto finanziario un ente locale: aumentare le imposte oppure tagliare i servizi. Scelte che comunque obbligano i cittadini a mettere mano al portafoglio. Ecco dunque svelato l'inganno di chi afferma che questa finanziaria non inciderà sulle tasche degli italiani. Un inganno a cui fanno da corollario altre gravi bugie proprio in merito ai tagli inferti agli enti locali. Tali bugie desidero analizzare rapidamente, in maniera attenta. Si tratta di quasi tre miliardi di euro di minori spese, di cui 1,9 miliardi ricavati da comuni e province e 1,1 miliardi dalle regioni. Vengono, quindi, confermate le regole del patto di stabilità interno, dettate dalla finanziaria dello scorso anno. Ne risulta, conseguentemente, che per i comuni il taglio alle spese è pari al 6,7 per cento.
Hanno, quindi, ragione i sindaci quando affermano che questo dato, già esorbitante, è calcolato in difetto perché, se consideriamo che la finanziaria per il 2005 prevedeva per l'anno successivo un incremento di spesa del 2 per cento, i tagli effettivi della finanziaria per il 2006 ammontano all'8,7 per cento; tagli, peraltro, confermati anche per il 2007, per il quale sono indicati minori spese per lo 0,3 per cento, cui va aggiunto sempre un 2 per cento di riferimento del 2005, che porta i tagli al 2,3 per cento. Nel 2008 vengono poi indicate maggiori spese per 1,9 per cento rispetto al 2007. Si tratta, comunque, di previsioni non suffragate da nessuna certezza, come era una previsione quel 2 per cento in più calcolato dalla finanziaria 2005 per il 2006 che, invece, si è tramutato in un meno 6,7 per cento. Altro che qualcosa in più! Qui ci ritroviamo, lo ripeto, con un 6,7 per cento in meno.
È evidente, dunque, che questo Governo naviga a vista e si affida solamente alla buona sorte, sordo a qualunque richiesta di concertazione o revisione di scelte discutibili, ma soprattutto impassibile ed arrogante anche di fronte a sentenze costituzionali che evidenziano, in modo inequivocabile, la illegittimità dell'impianto stesso su cui si fonda l'asse portante di questa legge finanziaria. La riprova eclatante è arrivata in tal senso dalla sentenza con cui la Corte costituzionale ha bocciato il cosiddetto decreto «taglia spese» del luglio del 2004, specificando, a chiare lettere, che si è lesa l'autonomia delle regioni laddove si è imposto loro su quali capitoli eliminare le spese.
Di fronte ad una sentenza che, lo ripeto, sconfessa platealmente l'impostazione della finanziaria, qualunque normale Governo avrebbe accettato di rivedere il disegno di legge, correggendo gli aspetti ritenuti incostituzionali; invece, abbiamo assistito a reazioni di assoluta indifferenza, con il ministro Tremonti che è arrivato finanche ad affermare che la sentenza non intacca in nulla e per nulla la finanziaria per il 2006. Dunque, si va avanti come se niente fosse! Il disegno di legge finanziaria non subisce la benché minima modifica ed il ministro continua a rassicurarci che tutto va bene: la manovra è efficace e bisogna essere ottimisti, senza cadere nel catastrofismo.
Ma i conti pubblici non si controllano con gli scongiuri o con gli inganni! Nei tagli agli enti locali, che il Governo ha deciso di lasciare totalmente immutati, è celata una seconda bugia: il ministro Tremonti continua a ripeterci che da questa sforbiciata sono assolutamente esentate le spese a carattere sociale, ma non è così! Infatti, l'articolo 22, comma 4, del disegno di legge finanziaria specifica testualmente che le spese sociali escluse dalle riduzioni di spesa sono quelle che risultano dalla classificazione per funzioni prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996. Ebbene, in tale classificazione non sono comprese categorie di spese per servizi sociali di primaria importanza quali: istruzione e formazione; servizi per la cultura e beni culturali quali biblioteche, musei e pinacoteche; servizi turistici, sportivi e ricreativi; trasporti pubblici locali; viabilità ed urbanistica; parchi naturali; rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche; funzioni nel campo della tutela ambientale; servizi di protezione civile; servizio mensa nelle scuole ed altro ancora (l'elenco potrebbe continuare).
A ciò deve aggiungersi, poi, il taglio di 504 milioni di euro al fondo sociale per le regioni. Si tratta di finanziamenti che erano stati inseriti nella finanziaria per il 2005 e che, nel giro di un anno, si sono letteralmente volatilizzati! In pratica, questo Governo è riuscito nella comica impresa di mentire a se stesso a distanza di soli dodici mesi, dopo che svariati ministri, esponendosi in prima persona, avevano dato la loro parola che questi soldi sarebbero stati trasferiti. E sappiamo bene che il fondo sociale viene impiegato dalle regioni per la gestione di asili nido, disabilità degli anziani, tossicodipendenze e via dicendo.
Pertanto, non vi sono giustificazioni, né gli artificiosi rimandi alla Tabella 10 del decreto n. 194 del 1996 sono idonei a celare l'inganno. Si tratta di servizi sociali indispensabili, in relazione ai quali troviamo 504 milioni di euro in meno: una cifra che, obiettivamente, fa rabbrividire!
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 17,05)
PIETRO TIDEI. Avete un bel dire che le spese sociali non sono state intaccate dalla finanziaria!
Le cose non vanno meglio per il tetto di spesa alle risorse in conto capitale, giacché il patto di stabilità viene ad interessare anche queste: l'ammontare complessivo non potrà superare, per il 2006, il totale del 2004 aumentato del 10 per cento per i comuni e del 6,9 per cento per le regioni, mentre, per gli anni 2007 e 2008, l'aumento rispetto all'anno precedente non potrà superare il 4 per cento.
Il dato rende bene l'idea dell'assenza, che inutilmente continuiamo a rimproverarvi, di una strategia a lungo termine mirante a rilanciare lo sviluppo del paese. La spesa in conto capitale rappresenta, infatti, lo strumento più dinamico per la spesa degli enti decentrati. Essa è soggetta a variazioni di ampio respiro difficilmente ingabbiabili in rigidi parametri di stabilità. Questo perché da essa dipendono gli interventi strutturali e gli investimenti più significativi per una comunità, a cui sono vincolati, spesso, il reale miglioramento della qualità della vita e la concreta possibilità di incidere positivamente su sviluppo ed occupazione.
Voglio fornire un dato: solo nel 2004, per intenderci, il 74 per cento degli investimenti pubblici è stato realizzato dalle istituzioni locali! Porre rigidi limiti e paletti alla spesa in conto capitale significa impedire sul nascere quel rilancio economico del paese che solo da un'omogenea e sostenuta azione degli enti locali può prendere corpo.
Abbiamo tentato di avanzare proposte quali, ad esempio: lo spostamento del riferimento del tetto alla spesa media del triennio o quinquennio precedente; l'esclusione dal patto di stabilità dei piccoli comuni; l'aumento della spesa di investimento in virtù di maggiori entrate tributarie o di partecipazioni azionarie; l'esclusione dalle spese sottoposte al tetto di quelle necessarie per il cofinanziamento di opere pubbliche relative a bandi per obiettivi comunitari; l'attuazione del famoso articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale attraverso il trasferimento di tributi dallo Stato alle autonomie locali e regionali per finanziare le funzioni loro attribuite (e i comuni, purtroppo, stanno ancora aspettando...).
Proposte, tuttavia, rimaste inascoltate; infatti, l'unico consistente aiuto che questa finanziaria concede agli enti locali è il 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo nella lotta all'evasione fiscale. Si tratta di una concessione significativa che, tuttavia, cozza, anche in questo caso, con una realtà tutt'altro che rosea e appetibile rispetto a quella prospettata. Compartecipare alla lotta all'evasione, infatti, comporta per un comune la disponibilità di ingenti risorse umane e finanziarie, oltre che strumenti adatti all'operazione e adeguata formazione, ovvero una spesa di partenza che, in mancanza di certezza sugli effettivi introiti, pochissime amministrazioni si sentiranno in grado di azzardare, in quanto ogni investimento sarebbe vincolato da ipotetici e futuri ritorni economici.
Ecco, dunque, che il filo conduttore di questa finanziaria riappare costante: l'affidamento su positivi auspici in futuro. Questo sarebbe il nuovo miracolo italiano? Di miracoloso, probabilmente c'è solo, a questo punto, la permanenza al Governo di una coalizione che ha dimostrato di non riuscire a governare il paese: appare, peraltro, piuttosto grottesco concentrare oggi tutta questa attenzione sulla lotta all'evasione dopo che, per anni, si è incentivata l'illegalità, con condoni e premi per chi aveva costruito abusivamente, esportato capitale all'estero, evaso il fisco, falsato i bilanci e quant'altro.
Per questo, a fronte dei semplici numeri e degli esempi che ho elencato, l'accusa del ministro Tremonti agli enti locali di sperperare il danaro pubblico e l'invito a tagliare sprechi quali quelli finalizzati allo svolgimento di feste e, addirittura, alle auto blu suona come una inaccettabile offesa nei confronti degli amministratori italiani. Sono sindaco di una città, Santa Marinella, che conta 15 mila abitanti e sono presidente, da oltre cinque anni, della Lega delle autonomie locali del Lazio, che associa oltre 200 enti locali. Mi confronto quotidianamente con le difficoltà dei sindaci, dei presidenti delle comunità montane e delle università agrarie, che spesso non contano neanche mille abitanti. Del resto è noto che il 70 per cento dei comuni italiani ha una popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti...
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Tidei...
PIETRO TIDEI. Personalmente e quotidianamente mi confronto con la disperazione di questi amministratori che, ormai, non riescono a sopperire alle carenze dei comuni. Oggi noi dobbiamo dire che comuni, province, regioni, comunità montane ed università agrarie hanno contribuito con grande efficacia e responsabilità al processo di risanamento dei conti pubblici, rispettando nel 97 per cento dei casi il patto di stabilità come autonomamente certificato dalla Corte dei conti. Ma c'è un dato, oltre al taglio al fondo della comunità montana, che più di ogni altro dà l'idea di come questo Governo stia procedendo da anni a sperperi e soluzioni senza logica, a tutto discapito di milioni di cittadini comuni costretti, poi, a subire, sulla propria pelle, l'ingiustizia di certe scelte.
Tutti ricordano la riduzione dell'aliquota IRPEF, voluta, lo scorso anno, dal presidente Berlusconi; una riduzione ammontate a circa 6,2 milioni di euro di cui si è voluto far beneficiare tutti i cittadini senza alcuna distinzione, introducendo, dunque, la riduzione delle tasse anche per i redditi superiori ai 100 mila euro. Tale riduzione indiscriminata ha fatto sì che il risparmio medio annuale, per ogni famiglia italiana, sia stato alquanto modesto (150 euro) a fronte di spese maggiori dovute al consistente aumento del costo di molti servizi.
Ecco, dunque, che, anche in questo caso, ci troviamo di fronte all'ennesima soluzione priva di strategia da parte di questo Governo...
PRESIDENTE. Onorevole Tidei, bisogna che lei trovi il freno a mano...
PIETRO TIDEI. Questa è la vera profonda differenza che oggi ci divide e che, irreparabilmente, ci allontana; ed è per questo che sono convinto che la finanziaria sarà, probabilmente, approvata con il solito colpo di maggioranza, ma su questa strada l'attuale maggioranza certamente non andrà molto lontano.
Concludo, chiedendo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevole Tidei, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
È iscritto parlare l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.
GABRIELE FRIGATO. Signor presidente, cercherò, nei dieci minuti concessimi, di prospettare solo qualche «telegramma» indirizzato al Governo, che si accinge, anche in questa occasione - lo hanno già annunciato più volte gli organi di stampa -, a presentare, nella giornata di domani, il secondo maxiemendamento sul quale sarà posta la fiducia anche alla Camera.
Potremmo dire che, in un certo senso, siamo abituati a questo. Dico «in un certo senso», perché noi non vogliamo abituarci ad un Parlamento nel quale il dibattito è svilito ed il ruolo stesso delle Assemblee parlamentari è sostanzialmente annullato. Quindi, anche in questa occasione, signor Presidente, affermiamo con particolare intensità e con particolare forza che, a nostro avviso, il Parlamento è e deve rimanere il luogo nel quale le proposte sono formulate e dove lo spazio di dibattito è certamente garantito e trova anche una sostanza e una possibile conseguenza.
Proprio in questa direzione, mi permetto di proporre, come affermavo poc'anzi, qualche breve «telegramma» per il Governo il quale, domani, si riunirà per definire il maxiemendamento. Voglio ricordare soltanto quattro elementi, da sottoporre all'attenzione del signor viceministro. Il primo di essi è costituito dal cosiddetto «bonus-bebè» e dalle politiche sociali; il secondo, dal valore della sussidiarietà e della solidarietà, che non mi pare sia stato reso concreto nel taglio ai trasferimenti agli enti locali e, in particolare, alle municipalità; il terzo consiste negli ammortizzatori sociali, che subiscono una particolare riduzione e risultano insufficienti nei capitoli di bilancio; infine, il quarto elemento è costituito dallo sviluppo.
Voglio brevemente ricordare al Governo, signor Presidente, la giusta richiesta pervenuta da tutte le regioni affinché il fondo nazionale per le politiche sociali benefici di un adeguato investimento. Sappiamo che la partita è ancora aperta, relativamente agli anni 2004 e 2005. Ribadiamo che la richiesta proveniente da tutte le regioni del nostro paese ha bisogno di essere ascoltata perché il fondo nazionale per le politiche sociali riguarda i servizi sociali che sono offerti alle categorie deboli, che sono garantiti alle persone e alle famiglie in difficoltà.
La seconda riflessione, non scollegata dalla prima, riguarda il cosiddetto «bonus-bebè», così definito per brevità. Abbiamo la sensazione che questo bonus, questi mille euro per i secondi nati, nasconda obiettivamente una filosofia diversa da quella che nel nostro paese, come in tanta parte dell'Europa, ha caratterizzato le politiche sociali e i servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità. Questi servizi, sostanzialmente, si traducono nel farsi carico, da parte della comunità, di un problema esistente per una persona o una famiglia. Dare il «bonus-bebè», cioè mille euro una tantum, ci sembra sostanzialmente come dire: ti diamo un assegno da incassare come e quando vuoi, da spendere come e quando vuoi ma, alla fine, ricordati che, per quanto ci riguarda, noi abbiamo fatto tutto ciò che potevamo e, quindi, la partita è chiusa. Noi riteniamo che la cultura, la storia e la tradizione delle politiche sociali del nostro paese sia altra cosa. Affermiamo questo pensando, in particolare, ai nostri amici del gruppo dell'UDC i quali, secondo il nostro punto di vista, in questa Assemblea dovrebbero sostenere qualcosa di diverso.
C'è un ulteriore elemento, tuttavia, che si nasconde sotto questo modo di operare, sotto questo cosiddetto «bonus-bebè». Mi pare che, sostanzialmente, tutto sia fatto e tutto sia deciso dal centro.
Ricordo la lettera che, lo scorso anno, il ministro Maroni firmò, inviandola ai sindaci ed ai genitori dei neonati: il Governo si poneva in un rapporto diretto con i soggetti interessati. Noi riteniamo, invece, che, con riferimento alle politiche sociali, il soggetto più vicino alla comunità, alle famiglie ed alle persone sia il municipio, il comune.
Da tale punto di vista - e ci rivolgiamo in particolare agli amici della Lega -, ci chiediamo come sia possibile avere dedicato, in questa Assemblea, tante ore di discussione, di dibattito e di votazioni all'approvazione della cosiddetta devolution e constatare, invece, alla prova dei fatti, un accentramento dei poteri, delle decisioni e delle disponibilità finanziarie. Ci riferiamo non solo al «bonus-bebè» ma anche ai pesanti tagli alle diverse autonomie locali disposti da questa finanziaria.
Il quarto elemento, il quarto «telegramma», riguarda gli ammortizzatori sociali. A mio avviso, colleghi, tutti i dibattiti svolti in questa Assemblea (per la verità, sempre «spezzettati») relativamente alla situazione economica nel paese ed in Europa, alla competizione, all'allargamento dei mercati, alla Cina che emerge, all'India che avanza ed a quant'altro, ci inducono insieme a considerare che la situazione non solo è difficile ma implica, sostanzialmente, una trasformazione di tipo epocale per quanto riguarda il nostro sistema produttivo ed il sistema paese, nonché - potremmo anche aggiungere - per quanto concerne il sistema Europa. Ma, se le difficoltà sono così vaste e profonde da essere definite epocali, possiamo noi, come paese civile, pensare di fare pagare il peso di tali trasformazioni soltanto all'anello debole della catena, ai lavoratori dipendenti, a chi - un'azienda che ha delocalizzato o che attraversa delle difficoltà -, in vista di un'imminente chiusura, comunica la cessazione del rapporto di lavoro? Ebbene, ritengo che gli ammortizzatori sociali rappresentino veramente uno degli elementi che qualificano una società che vuole essere civile; una società che stabilisce che le grandi trasformazioni si affrontano insieme e che i pesi di tali trasformazioni si dividono insieme. Ma a noi, per l'appunto, sembra che gli stanziamenti da voi riservati per gli ammortizzatori sociali nei capitoli di bilancio siano obbiettivamente del tutto insufficienti dinanzi a tale situazione.
Per quanto concerne il tema dello sviluppo, voglio considerare soltanto un elemento: il turismo. I dati del settore rivelano che anche a tale proposito non possiamo «saltellare» e, per così dire, non ce la possiamo raccontare... Le difficoltà intaccano anche la prima azienda, il primo settore...
PRESIDENTE. Onorevole Frigato...
GABRIELE FRIGATO. Concludo, signor Presidente. Ebbene, non so quante e quali iniziative si possano intraprendere; so però che in questi anni, per il settore del turismo, il Governo e questa maggioranza hanno fatto poco; questa finanziaria, peraltro, riduce i fondi alla cultura, riduce i fondi ai teatri, mentre tutti abbiamo dichiarato più volte che, se l'Italia ha una carta da giocare nel settore del turismo, è proprio in relazione alla propria storia, al recupero dell'arte, alle tradizioni, alla cucina ed a quant'altro.
PRESIDENTE. Onorevole Frigato, per cortesia...
GABRIELE FRIGATO. Credo - porto un esempio molto banale che vuole, però, essere esemplificativo - che, se si riducono i fondi per la stagione lirica dell'Arena di Verona (lo dico solo a mo' di esempio), ciò sicuramente significa ridurre le potenzialità delle attività turistiche di un'intera zona che è quella del Veneto occidentale.
Ritengo, signor Presidente, che tali brevi considerazioni vadano certamente valutate insieme alle altre; non hanno la pretesa di essere esaustive, ma vogliono esprimere soltanto la speranza che nella notte che ci separa dalla posizione della fiducia domani, il Governo abbia qualche elemento di rinsavimento, particolare e generale (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Raffaldini. Ne ha facoltà.
Onorevole Raffaldini, le ricordo che ha 12 minuti di tempo a disposizione: come lei sa, sono «quasi» severo...
FRANCO RAFFALDINI. Signor Presidente, oggi inizia la discussione non solo del quinto disegno di legge finanziaria presentato dall'attuale Governo, ma anche del bilancio dell'attuale legislatura. È possibile, infatti, tracciare un bilancio onesto, poiché le cifre, le tabelle ed i conti ci sono tutti, e si può davvero compiere un'operazione-verità.
Per quanto riguarda il comparto dei trasporti, delle infrastrutture e della logistica, che desidero trattare in modo particolare, vorrei rilevare che il bilancio è pessimo: in questi anni non è stata adottata una politica dei trasporti, né vi è stato un ministro dei trasporti, e comunque guardiamo, constatiamo tale fallimento. Le città ed il trasporto pubblico locale e regionale, infatti, sono ormai diventate un'emergenza continua.
Anziché investire in tale settore, che il Governo stesso riconosce essere prossimo ad un'implosione finanziaria (3 miliardi di euro, indicati nel DPEF), attraverso il disegno di legge finanziaria in esame ne riduce ulteriormente le risorse, bloccando l'estensione delle metropolitane ed il rinnovo del parco autobus, nonché accrescendo il peso fiscale sulle aziende. L'IRAP, ad esempio, era un'imposta che Tremonti voleva sopprimere, ma l'ha introdotta nella legge finanziaria per il 2004, così come ha aumentato sia l'IVA, sia il costo del carburante.
I porti, inoltre, che dal 1996 al 2001 avevano recuperato posizioni e primati in Europa ed avevano anche riportato l'Italia al centro del Mediterraneo, da alcuni anni vengono bloccati nella loro capacità di investimento (che, invece, sarebbe necessaria come l'aria) e nella loro gestione (si sono moltiplicati, infatti, i commissariamenti delle autorità portuali).
È stata altresì bloccata la forza economica che il settore marittimo potrebbe sprigionare, e proprio in un momento in cui si allargano i traffici provenienti dal far east! Vorrei segnalare che, per la prima volta nella storia, tutti gli operatori del settore (dagli armatori ai terminalisti, dagli spedizionieri fino alle organizzazioni dei lavoratori) hanno acquistato mezza pagina de Il Sole 24 Ore per manifestare la loro protesta nei confronti del Governo.
Lo stesso è avvenuto per il trasporto ferroviario: infatti, siamo di fronte ad una schizofrenia incredibile. Vorrei ricordare, a tale riguardo, che entro trentasei mesi entrerà in esercizio la linea ad alta velocità Torino-Napoli (il più grande cantiere aperto in Europa, quasi completamente finanziato dal Governo di centrosinistra), che raddoppierà la capacità di tale linea; contemporaneamente, saranno liberate le linee ferroviarie regionali e metropolitane, le quali, a loro volta, raddoppieranno le loro rispettive capacità di trasporto.
Ebbene, tale opera potrebbe cambiare il volto dell'Italia, ma ciò esigerebbe un grande piano di investimenti in treni, materiale rotabile, alta tecnologia e sistemi di sicurezza. Il Governo, tuttavia, non ci ha pensato, e con il disegno di legge finanziaria in esame, invece, toglie altre risorse sia in conto capitale, sia nelle autorizzazioni di spesa, sia in conto esercizio, sia - addirittura - sui passanti ferroviari di Milano e di Torino!
In questo modo, le Ferrovie dello Stato avranno risorse fino al luglio 2006, ma poi i cantieri saranno bloccati, e saranno interrotti i pagamenti anche per i lavori già effettuati. Anche la situazione dell'ANAS è analoga.
Questi dati sono gli ultimi di un quinquennio. Se consideriamo il trend dell'ultimo decennio, possiamo verificare come, dal 1996 al 2001 (vale a dire, durante i Governi del centrosinistra), le risorse destinate agli investimenti siano cresciute del 12 per cento l'anno, mentre dal 2002 al 2005 il trend risulta esattamente invertito.
Rispetto alla «lavagna» delle opere presentata da Berlusconi nello studio televisivo di Bruno Vespa, con la firma del contratto con gli italiani, la situazione a fine legislatura è la seguente. L'elenco delle opere strategiche è arrivato, all'aprile del 2005 - è il Servizio studi della Camera a sostenerlo -, al numero di 235, per un fabbisogno finanziario di 264 miliardi di euro. Il CIPE, sempre nell'aprile dello stesso anno, ha deliberato 86 opere, che avrebbero bisogno di 53 miliardi di euro; le risorse esistenti, invece, sono 21 miliardi di euro, di cui solo 10 miliardi messi a disposizione dallo Stato.
Mancano, comunque, solo per le 86 opere citate, 32 miliardi. Rispetto ai 235 miliardi di fabbisogno per le opere disegnate sulla «lavagna», il Governo ha stanziato 10 miliardi. Se consideriamo lo stato di attuazione, i lavori conclusi sono l'1 per cento. Questo è il quadro! Queste sono le cifre di verità! Se queste sono le scelte e se i numeri della finanziaria saranno mantenuti, il problema diventa serio, perché non solo siamo di fronte ad un'enorme distanza tra ciò che è stato promesso e la realtà, tra le parole ed i fatti, ma vi è qualcosa di più profondo, ossia la politica dei trasporti è abbandonata dal centrodestra. Si trovano nuove parole d'ordine - la casa per tutti, la famiglia ed altro - mentre, in realtà, si abbandona il problema delle infrastrutture.
Ormai, quindi, questo è il bilancio. Ma per il Governo dire e disdire, fare e disfare, il fronte ed il retro sono la stessa cosa. Ma quando le parole sono usate per lungo tempo a sproposito si possono degradare e, con esse, si possono degradare anche le cose. Così le parole si stancano, si ritraggono, via via si rifugiano nel silenzio ed attendono un tempo nuovo in cui potranno essere usate per bene, di nuovo per suscitare passioni, per spingere alla verità, per cambiare la realtà. Noi useremo per bene quelle parole, che sono competitività, sviluppo, crescita e occupazione, sud, famiglie, giovani, fisco. Parleremo con onestà ai cittadini. Indicheremo una prospettiva credibile, così che le forze migliori possano indossare gli «stivali delle sette leghe» che permettano il passo da alpino, sicuro e continuo, ed il passo lungo, come è lunga l'Italia, come sono lunghi l'Europa ed il mondo, come è lungo il futuro che ci corre incontro.
Il Governo ha smarrito i punti cardinali del piano generale dei trasporti e della logistica, che erano l'Europa, il Mediterraneo, i nodi - ossia le città, i porti, e gli aeroporti -, l'intermodalità - ossia il riequilibrio modale -, la logistica, la sostenibilità ambientale, la politica industriale ed il lavoro. Siamo, quindi, alla fine di un quinquennio e di una legislatura, di fronte ad un Governo che ormai ha perso le parole ed è senza bussola (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Abbondanzieri, alla quale ricordo che ha a disposizione undici minuti per il suo intervento.
Prego, onorevole Abbondanzieri, ha facoltà di parlare.
MARISA ABBONDANZIERI. Signor Presidente, la manovra finanziaria per il 2006 predisposta dal Governo ha un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese, dal rischio del declino economico alla distribuzione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti popolari alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dall'ulteriore marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese alle necessità di modernizzazione dello Stato sociale.
Sul piano economico, il risultato dell'azione di Governo a fine legislatura si caratterizza per i risultati ampiamente negativi e la dimostrazione di tale fallimento è evidenziata dalla circostanza che il prodotto interno lordo del paese ha una crescita prossima allo zero, l'indebitamento netto viaggia, secondo le ultime stime, al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato, il debito pubblico è tornato a crescere, fino a raggiungere la cifra del 108,2 per cento, e l'evasione fiscale, come affermano oggi i giornali, tende ad un aumento pari al 13,5 per cento. Non so cosa ne pensi il ministro Tremonti. Mi piacerebbe saperlo e vorrei capire se davvero egli si ritenga indifferente rispetto a tali dati.
Il nostro paese è «sorvegliato speciale» in Europa, per la mancata tenuta dei conti pubblici, e la procedura comunitaria di infrazione per il disavanzo eccessivo ha comportato il varo di una manovra finanziaria correttiva per il 2006 per un ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui la parte più rilevante, pari a 16 miliardi, è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento.
Sul piano istituzionale si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e all'approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità del Governo nel presentare le proprie proposte. La manovra di 23,5 miliardi di euro è costituita da interventi di riduzione della spesa per la pubblica amministrazione e gli enti locali, da nuove entrate una tantum, da interventi vari di manutenzione del gettito, ed è poco credibile, tale da non consentire sicuramente il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2006 di contenimento del deficit entro la soglia del 3,8 per cento.
La manovra non rilancia l'economia, in quanto colpisce a pioggia le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare quelli del Mezzogiorno, in un momento economico difficile. L'applicazione di nuove misure restrittive alla spesa dell'amministrazione, in particolare degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa di spesa e di investimento, rovescerà sui cittadini, inevitabilmente, l'aumento dei costi e delle tariffe dei servizi, nonché delle imposte locali.
Si insiste nel dire che con questa manovra il Governo non mette le mani nelle tasche dei cittadini: ci penseranno le aziende a scaricare sui cittadini le maggiori imposte; con ogni probabilità le banche, le assicurazioni, l'ENEL si cimenteranno in questa opera. I tagli allo Stato sociale derivanti dalla riduzione della spesa prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2006 annullano e, anzi, superano gli stanziamenti del fondo per la famiglia. Il saldo complessivo per le famiglie sarà di 345 milioni di euro in negativo. I tagli del disegno di legge finanziaria alla spesa sociale dei comuni si tradurranno in un taglio di 544 euro l'anno per ogni famiglia povera, pari a 45 euro al mese. Pensate voi se, da questo punto di vista, si può dire che non accade niente!
Per quanto concerne le materie della Commissione ambiente e territorio, lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fa registrare, per il quinto anno consecutivo, una fortissima riduzione delle previsioni di spesa, confermando in tal modo la tendenza del Governo a considerare le politiche ambientali come un vincolo o un ostacolo allo sviluppo del paese. Dall'analisi comparata per gli anni 2005-2006, infatti, abbiamo una riduzione in termini percentuali pari a quasi il 20 per cento, operata, tra l'altro, prevalentemente sulla parte in conto capitale. Anche in questa occasione, inoltre, le scarsissime risorse destinate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono assegnate ai diversi centri di responsabilità con modalità a dir poco singolari: la maggior parte, infatti, viene inscritta in dotazione al gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. In linea di continuità con i cinque anni passati, anche quest'anno, dunque, le politiche ambientali risultano marginali rispetto alla manovra, facendo rilevare le maggiori riduzioni di spesa in tutti i comparti cardine dell'azione statale in materia di salvaguardia dell'ambiente.
In questo quadro, è ancora più eclatante il disinteresse del Governo verso il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, tra i quali quelli relativi al protocollo di Kyoto. L'Italia arriva con dati molto deludenti a questo appuntamento, e sulla base delle disposizioni del disegno di legge finanziaria si vorrebbe pensare di attuare le disposizioni relative alla legge di ratifica del protocollo di Kyoto soltanto impegnando 100 milioni di euro.
Per quanto riguarda la parte relativa alle infrastrutture, la situazione è ancora preoccupante. L'allegato al DPEF 2006-2008 prevedeva un fabbisogno di 8 miliardi di euro per il triennio, il minimo indispensabile per proseguire il programma della legge obiettivo. Il collega Raffaldini ha ricordato bene l'elenco delle opere, le risorse complessivamente disponibili e quelle che sarebbero necessarie. Noi registriamo che, al comma 62 del disegno di legge finanziaria per il 2006, tra l'altro, la Commissione bilancio ha ridotto il già esiguo contributo di 200 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dal 2007, a 197 milioni di euro, prevedendo di fatto risorse pari a 2,2 miliardi di euro.
Non capiamo davvero se il ministro Lunardi «c'è o ci fa», ovvero non sappiamo se fa finta di non vedere o se gli conviene non farlo, come ha fatto in tante altre occasioni, dimostrando la stessa superficialità che ha dimostrato anche in questi ultimi giorni sia sulla vicenda della TAV, sia su quella della neve nell'Italia del nord-ovest.
L'esiguità delle risorse disponibili e lo scarto enorme con il fabbisogno per realizzare il programma sanciscono il sostanziale fallimento degli impegni assunti per le infrastrutture, che il Governo aveva annunciato con tanta enfasi.
Una drastica riduzione delle disponibilità finanziarie riguarderà anche l'ANAS, tanto che il comma 21 prevede un taglio dei pagamenti molto considerevole, che già abbiamo avuto modo di considerare in occasione della discussione sul decreto-legge approvato pochi giorni fa.
A fronte di una richiesta di 2,2 miliardi, vengono previsti soltanto 400 milioni di euro. La limitazione nei pagamenti prevista per l'ANAS, connessa alla riforma della stessa società prevista nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 2006, rischia di creare una difficile situazione finanziaria, con la conseguente chiusura di diversi cantieri aperti e con gravi ripercussioni sulle ditte appaltatrici. Sappiano gli italiani che si è avviata la politica della messa a sistema delle tariffe anche sulle superstrade.
La previsione sul contenimento generale della spesa delle regioni e degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa di spesa e di investimento degli enti stessi, avrà come effetto immediato una riduzione del livello degli investimenti nel 2006 in opere di ammodernamento ed adeguamento infrastrutturale, con il conseguente rischio del blocco dei lavori in corso d'opera.
Non sono previste norme che rendano permanenti e strutturali le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie; anzi, la modifica delle disposizioni in favore delle ristrutturazioni edilizie, prevista dal comma 81, portando la detrazione dal 36 al 41 per cento e raddoppiando l'aliquota IVA sui lavori e sui materiali dal 10 al 20 per cento, rischia di ridurre fortemente la convenienza degli utenti a usufruire della detrazione.
Le risorse assegnate al fondo per l'accesso alle locazioni abitative risultano inadeguate a soddisfare le richieste delle famiglie a più basso reddito. In Commissione avete inserito l'articolo riguardante la legge obiettivo sulle città: potremmo dire che non va male, ma dovremmo ricordare comunque che avete di nuovo attinto alle risorse della legge n. 443, la legge obiettivo.
Che dice il ministro Lunardi a questo proposito? Anche questa volta farà finta di non essersene accorto? Tra l'altro, c'è anche il problema relativo al coordinamento con le leggi esistenti, rispetto ai programmi integrati e di recupero urbano previsti dalla legge n. 179 del 1993 e ai piani di recupero previsti dalla legge n. 457 del 1978.
Sarebbe necessario prevedere finalmente, dopo tanti annunci e promesse roboanti, un forte aumento degli investimenti per le opere pubbliche. Sarebbe necessario assicurare adeguate risorse per le opere ordinarie, per la riqualificazione delle reti idriche, per la difesa del suolo e per il risanamento idrogeologico, opere che tanta rilevanza hanno per la salvaguardia del territorio e sono spesso molto attese dalle comunità locali.
Il finanziamento di questa essenziale e vitale tipologia di infrastrutture, infatti, non può essere sacrificato alle cosiddette grandi opere, le quali vanno identificate nel novero ristretto delle opere di autentico valore strategico nazionale.
Un altro aspetto che desidero sottolineare è quello relativo alla protezione civile. La manovra finanziaria per il 2006 assegna alla protezione civile 26 milioni di euro e ne taglia 40 rispetto al 2005. Per erogare contributi quindicennali, i fondi sono insufficienti. Registriamo la scelta positiva compiuta per Marche, Umbria e Molise...
PRESIDENTE. Onorevole Abbondanzieri...
MARISA ABBONDANZIERI. Infine, la Commissione bilancio - mi scusi, signor Presidente - consegna all'aula il cosiddetto articolo in materia di alienazioni degli immobili IACP. Noi lo consideriamo uno spot elettorale sulla casa, ma non per questo lo sottovalutiamo. Per anni avete detto che il problema non esisteva; finalmente ve ne siete accorti. Meglio tardi che mai!
Però, l'articolato che avete previsto è inutile. È un «articolato manifesto», che vi serve soltanto per utilizzarlo sui manifesti sei per tre, perché la possibilità di alienare gli immobili da parte dello IACP è già regolamentato dalla legge n. 560 del 1993 e vi limitereste, perciò, a fare una riunione con le regioni in cui concordare il numero di alloggi che devono essere alienati. Per fare ciò, non vi era bisogno di uno spot elettorale ma andava aumentato il fondo per il sostegno all'affitto, che avete tagliato in maniera decisamente considerevole in questi anni (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicodemo Nazzareno Oliverio, al quale ricordo che ha a disposizione nove minuti. Ne ha facoltà.
NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO. Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, è stato detto molto ed anche scritto sul disegno di legge finanziaria al nostro esame da attenti analisti e commentatori, oltre che da parte di autorevoli colleghi, ma lasciare passare il provvedimento senza intervenire per evidenziarne le manchevolezze sarebbe, signori del Governo, darvi troppa soddisfazione.
Tutti gli interventi sulla spesa sono di natura strettamente finanziaria e non prevedono aspetti strutturali. Le questioni oggi non affrontate si ripresenteranno, pertanto, nel prossimo futuro e con gli interessi. Ma andiamo per gradi.
Ecco alcuni interventi sulla spesa e sulle pubbliche amministrazioni: si conferma la stretta sui consumi intermedi e discrezionali dei ministeri, si tagliano le spese di rappresentanza e le consulenze esterne, comprese quelle relative ai contratti a tempo determinato ed ai co. co. co.; tale spesa viene ridotta nel limite del 60 per cento di quella sostenuta nel 2003. Si tratta di quei lavoratori in larga parte giovani che le amministrazioni pubbliche hanno impiegato per sfuggire al blocco delle assunzioni e per garantire l'operatività di una serie di servizi essenziali che, altrimenti, non si sarebbero potuti erogare. Questo provvedimento mette a rischio il lavoro di oltre 100 mila persone.
Per quanto riguarda i contratti del pubblico impiego, quanto si sta proponendo è di estrema gravità, quasi una provocazione. Tre milioni di lavoratori restano in attesa di aggiornare il contratto, diminuiscono le risorse destinate alla contrattazione integrativa e si interviene anche sulle indennità di vacanza contrattuale. Si deve tenere presente che, per la scuola, gli statali in genere ed i vigili del fuoco - un milione di persone - si era raggiunta un'intesa tra Governo e parti sociali. Per questi contratti, che andranno in scadenza il 31 dicembre, tutto l'iter negoziale è stato espletato e manca solo l'approvazione del Consiglio dei ministri. Ora, il Governo propone che siano considerati tecnicamente sottoscritti entro la fine dell'anno ma senza erogazione di aumenti. Per tutti gli altri, e in particolare per il comparto della sanità e degli enti locali, si andrebbe all'anno prossimo. Siamo al dispregio di tutte le regole e intese!
Il patto di stabilità interno viene modificato. Nel 2006 le spese correnti dovranno diminuire rispetto al 2004 del 3,8 per cento per le regioni e del 6,7 per cento per le province ed i comuni. Si tagliano fondi per circa 2 miliardi alle comunità montane. Oltre che un problema di sopportabilità della riduzione delle risorse vi è una questione di legittimità posta dalla Corte costituzionale, che ha considerato il decreto «taglia tasse» un'inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti. Si riducono drasticamente le risorse per Anas, ferrovie e Poste. L'università subisce una penalizzazione di 400 milioni di euro, nonostante la spesa relativa sia in Italia nettamente inferiore a quella degli altri paesi europei.
Sulle politiche economiche si conferma il taglio di un punto percentuale, 2 miliardi di euro, delle aliquote contributive alla spesa, a fronte di un aggravio fiscale dovuto al prolungamento da dieci a vent'anni del periodo a disposizione delle imprese per operare l'ammortamento dell'avviamento iscritto a bilancio.
Si tagliano 560 milioni di euro al fondo rotativo per la promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Non si prevedono gli stanziamenti necessari per attivare i cofinanziamenti dell'Unione europea, rischiando di perdere 46 miliardi di euro nel prossimo biennio. Si rilancia la «fantomatica» Banca del sud che verrà avviata dallo Stato e poi gestita da soggetti privati. Si stanziano solo 480 milioni, importo insufficiente, per la proroga degli ammortizzatori sociali al 2006, che dovrebbero riguardare anche le aziende del settore agroalimentare colpite dalla crisi aviaria.
Sulle politiche sociali, a fronte delle tante proclamate promesse di sostanziosi e più adeguati sostegni a favore delle famiglie, trova conferma la scelta di interventi molto parziali, a tempo, non strutturali e propagandistici. La logica sembra essere quella di privilegiare pochi soldi subito, prima delle elezioni, e poi Dio ci pensa...!
Le misure indicate configurano più uno spreco di risorse che interventi veramente utili; questi, peraltro, sembrano essere meno utili delle misure che già avevamo avuto modo di criticare nel passato. Il bonus per i neonati (mille euro una tantum), essendo limitato ai nati nel 2005, non favorisce la natalità. A poco serviranno sia il contributo una tantum di 160 euro per ogni bambino nato nel corso degli ultimi tre anni, sia il bonus, per un massimo di 120 euro, utilizzabile sotto forma di detrazione d'imposta come parzialissimo rimborso dell'eventuale pagamento di rette per la frequenza degli asili nido, anche perché l'asilo nido costa dai 500 agli 800 euro mensili.
L'impostazione di tali misure denuncia ancora una volta la forte incapacità di affrontare il tema delle politiche familiari e di contrastare il declino demografico, che pesa sul futuro del nostro paese. Il declino demografico non solo comporterà tensione sul nostro sistema di welfare, in particolare sulla previdenza, ma richiederà soprattutto capacità di impegno e notevoli risorse in diversi ambiti, come quelli definiti dal binomio immigrazione-invecchiamento, dalle politiche familiari e dall'assistenza domiciliare alle persone anziane. In pratica, siamo obbligati a ridisegnare il nostro modello di welfare e ad impostare una reale politica per la famiglia.
Per ciò che concerne il tema della casa, al di là della propaganda del Presidente del Consiglio Berlusconi con lo slogan «una casa per tutti» - magari! -, le agevolazioni per le giovani coppie al fine di ridurre il peso degli affitti (100 milioni di euro) e il fondo per gli affitti degli studenti universitari fuorisede (25 milioni di euro) appaiono come provvedimenti estremamente limitati rispetto alle reali necessità, come anche il sindacato ha più volte sottolineato.
Per quanto riguarda la sanità e l'assistenza, rispetto alle preoccupazioni già espresse in ordine alla prima stesura della legge di bilancio, che ancora sussistono, occorre precisare che il tetto massimo di rimborsabilità e di compensabilità per la mobilità sanitaria interregionale, se non disciplinato correttamente da un accordo tra le regioni, potrebbe far saltare la libera scelta da parte del cittadino, penalizzando in particolare i meridionali.
Insomma, onorevoli colleghi, non avevamo sbagliato quando affermavamo che la finanziaria non avrebbe affrontato i problemi veri del paese. Eravamo e siamo consapevoli che da questo Governo non ci potevamo attendere grandi progetti. Le priorità indicate dai partiti dell'Unione sono state e sono di chiarezza estrema: Mezzogiorno, fiscalità di vantaggio, infrastrutture, politiche industriali con i provvedimenti per fronteggiare le crisi, incremento delle risorse per la cassa integrazione, tutela dei redditi da lavoro e da pensione, interventi di governance su prezzi e tariffe, restituzione del fiscal drag, interventi sull'emergenza sociale e sanitaria. Non ultimo, avevamo proposto l'emendamento Fioroni, Bindi, Turco in materia di natalità.
Su questi temi non ci sono state date risposte adeguate. Avete elaborato e presentato una finanziaria che risulta in molti aspetti peggiore di quella che era stata illustrata alle parti sociali agli inizi del mese di settembre. Ora ci troviamo di fronte ad una legge approvata dal Senato che non prevede fiscalità di vantaggio per il sud o infrastrutture per le aree più povere del paese, né stanziamenti per attivare i cofinanziamenti dell'Unione europea. Ci sono tagli alla sanità, agli enti locali, alle ferrovie, all'ANAS, alle Poste, alla cultura e allo spettacolo. Si mantiene il dimezzamento del fondo sociale destinato alle politiche per la famiglia, agli anziani, ai disabili, alla politica per l'immigrazione e alla lotta contro le dipendenze.
Manca qualunque tipo di risposta al sud del paese. Non solo mancano gli investimenti per le infrastrutture, in particolare per quelle viarie e legate al settore dei trasporti - penso alla strada statale 106 Jonica e all'autostrada A3 -, che restano in fondo alle priorità di un Governo, affascinato solo dal miraggio del ponte sullo stretto di Messina, ma la cosa gravissima è che i tagli all'ANAS, agli enti locali e al settore della forestazione colpiscono al cuore il sistema Mezzogiorno. Senza strade efficienti e senza capacità di azione positiva degli enti locali, lasciando nel dramma migliaia di famiglie e indebolendo la formazione, si toglie al sud tutto quello che esso richiede, non solo il sud popolare, ma anche quello degli imprenditori, quello a cui teoricamente un Governo conservatore avrebbe dovuto dare ascolto.
Il nuovo Governo dell'Unione si muoverà con una reale discontinuità, volta, in primo luogo, a mantenere in campo i valori ed i riferimenti alla giustizia sociale ed alla solidarietà.
La realtà dei fatti, la concretezza, la lungimiranza, il tratto chiaramente riformistico delle proposte del centrosinistra e della Margherita sono già oggi la cifra di un impegno forte per cambiare l'Italia in meglio, restituendo speranza a chi l'ha persa, futuro a chi chiede futuro, lavoro a chi vuole lavorare, per assicurare ai figli, soprattutto, ai figli del nostro sud e della mia Calabria un domani migliore (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marinello. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, cari colleghi, abbiamo ascoltato con attenzione gli interventi che si sono succeduti, così come siamo stati particolarmente attenti e presenti durante l'esame del disegno di legge finanziaria in Commissione bilancio.
È indubbio che il disegno di legge finanziaria in esame presenta una serie di aspetti positivi, ma non è assolutamente possibile definire e comprendere gli stessi se non si sottolinea la cornice del quadro macroeconomico che caratterizza oggi il sistema Italia, nel contesto di un'economia globale che tiene conto di quanto è accaduto e sta accadendo in Europa e nel resto del mondo.
Sappiamo tutti, tra l'altro, che l'ultimo anno è stato caratterizzato da una pesante crisi petrolifera: si è registrato un aumento enorme del costo del petrolio e delle fonti energetiche in un paese come il nostro basato esclusivamente o prevalentemente su un'economia di trasformazione, su enormi importazioni di energia dovute non solo alla crisi del petrolio, ma anche al fatto che le politiche e le scelte effettuate nel passato hanno ghettizzato eventuali misure importanti come, ad esempio, quella del nucleare. Tutto ciò si è tradotto in un aggravio enorme dello sviluppo del sistema economico del paese Italia in genere.
Il fatto di sottacere e di ignorare tali aspetti incide sulla possibilità di avere un quadro obiettivo della situazione, non consentendo assolutamente né in questa sede né all'esterno, quindi ai cittadini, di avere uno spaccato reale della situazione del nostro paese.
Sappiamo tutti che il nostro è un debito pubblico fra i più alti del mondo (non lo abbiamo inventato noi) che grava sul sistema Italia da diversi decenni e che, tra l'altro, anche i Governi che ci hanno preceduto non hanno assolutamente risolto (su tale problematica non hanno voluto o potuto incidere in maniera sostanziale).
Oggi vorrei puntualizzare alcuni aspetti, a mio avviso estremamente positivi, che caratterizzano il disegno di legge finanziaria così come si sta sviluppando dopo il lavoro che si è svolto in Commissione e come si svilupperà nelle prossime ore (si procederà alla definizione del maxiemendamento che tutti auspichiamo nel più breve tempo possibile). Mi riferisco, in particolare, a tutto ciò che riguarda il sistema produttivo agroalimentare italiano e ad un altro sistema, importante e strategico, che è quello del settore ittico. Vorrei concentrare il mio intervento specialmente su questi due aspetti.
In primo luogo, vorrei affrontare il sistema delle imprese ittiche proprie di un settore, di grande tradizione ed importanza, che è diffuso su tutto il territorio nazionale.
Vorrei subito sottolineare positivamente l'azione svolta dal nostro Governo nel suo complesso, ma anche dal sottosegretario delegato nel corso di questa intera legislatura, soprattutto quest'anno; si tratta di una politica mirata a valorizzare la peculiarità della pesca mediterranea ed a curare una serie di aspetti che vedono molto spesso il nostro paese soccombere di fronte ad alcune strategie adottate a livello di Unione europea, che sono, molto spesso, dissonanti rispetto alle nostre esigenze.
Proprio questo settore è stato falcidiato dalla crisi energetica e petrolifera. Tra l'altro, si tratta di un settore il cui costo di produzione è gravato per circa il 45-50 per cento dal costo del petrolio. Il Governo è riuscito a far fronte a tale situazione non soltanto con l'introduzione in Italia e in Europa del sistema de minimis, ma soprattutto attraverso iniziative importanti.
Tra l'altro, i parlamentari della maggioranza sono stati particolarmente attenti al riguardo, proponendo in questa finanziaria una serie proposte emendative assai rilevanti. A tal proposito, devo dare atto al relatore e al Governo di aver fornito risposte positive; mi riferisco in particolare a quell'emendamento recepito nel testo della Commissione che, per quanto riguarda l'intero settore ittico, consente per il 2006 di parametrare il sistema del comparto ittico con quanto già avviene in quello agricolo. Si tratta di un segnale importante che viene introdotto per un anno in via sperimentale, in quanto con esso siamo convinti di fornire un importante aiuto agli imprenditori ittici, favorendo in tal modo anche l'emersione del lavoro nero.
Per quanto concerne il sistema agroalimentare, occorre evidenziare che nel testo oggi al nostro esame sono contenute diverse iniziative positive. Mi riferisco in particolare ad una serie di norme che riguardano i biocarburanti e i biocombustibili, l'UNIRE e a quelle che prevedono un aumento sensibile, di circa il 70-80 per cento, del Fondo di solidarietà nazionale, nonché ad una serie di provvedimenti che riguardano in particolare lo sviluppo della cultura enogastronomica nel nostro paese e che vogliono rappresentare momenti importanti di promozione del made in Italy.
Inoltre, non può essere sottaciuta la grande attenzione che il Governo e la maggioranza stanno dimostrando nel fornire una risposta positiva ad una questione che da diverso tempo opprime l'agricoltura italiana, in particolare quella meridionale, vale a dire il sistema della previdenza agricola, assai trascurato in passato. Mi riferisco alle cessioni al sistema bancario, anche estero, contenute nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, approvata durante il Governo D'Alema.
In ordine al problema del condono in agricoltura, abbiamo presentato proposte serie che hanno trovato una particolare sensibilità da parte del Governo e che oggi sono oggetto di un confronto costruttivo e, mi auguro, risolutivo. Sono convinto che tali norme saranno recepite nel maxiemendamento, fornendo il senso del nostro impegno e della nostra fattività in un settore così delicato. Centinaia di migliaia di imprese agricole riusciranno finalmente a ricevere una risposta positiva!
Nella nostra proposta pensiamo non semplicemente ad un maxicondono, ripercorrendo strade proprie del passato, ma soprattutto a porre nuove basi con riferimento al sistema della previdenza agricola. Ciò in quanto siamo convinti che l'agricoltura sia un settore strategico del nostro paese, un settore che oggi si trova in gravi difficoltà proprio perché caratterizzato da un enorme costo del lavoro e di produzione. Dunque, proprio sul costo del lavoro intendiamo incidere positivamente, cercando di regolamentare e moralizzare il costo della previdenza in agricoltura.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di proposte concrete, che, al di là della demagogia e della propaganda dei nostri avversari, rappresentano un serio terreno di confronto. Su tali proposte vogliamo discutere e confrontarci. Siamo anche disponibili ad avviare momenti sereni di confronto con i nostri oppositori e con la nostra controparte politica, ma da quello che abbiamo ascoltato in aula e dalle polemiche che in questi giorni leggiamo sui giornali vediamo che c'è ben poca traccia di tale positività e che c'è invece voglia di demagogia e voglia di propaganda elettorale.
Questo è un paese che non ha bisogno di propaganda elettorale; questo è un paese che non ha bisogno di demagogia, ma che ha bisogno di spirito costruttivo, e un appello in tal senso ci viene dallo scranno più alto della Repubblica italiana e dagli inviti che il Presidente della Repubblica ripetutamente rivolge alla classe politica e alla classe dirigente.
Evidentemente, però, signor Presidente, tutto ciò ha poco senso per i nostri avversari e per i nostri oppositori, che sono più interessati a cercare di raccogliere demagogicamente qualche voto in più. Ma per noi questo è poco importante, e il nostro senso di responsabilità, la nostra moderazione, la nostra sensibilità nei confronti dei reali problemi del paese, il nostro senso del dovere - per usare un'espressione forse poco attuale, ma che sentiamo ancora viva su di noi - ci costringono - ma non con la forza, bensì con l'entusiasmo - a continuare su questa strada. Siamo convinti in tal modo di fare l'interesse del paese e, soprattutto, siamo convinti che gli italiani capiranno alla fine il senso del nostro lavoro (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Castellani. Ne ha facoltà.
CARLA CASTELLANI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, l'analisi della manovra economica prevista dal disegno di legge finanziaria per il triennio 2006-2008 deve necessariamente essere inquadrata nel contesto europeo, il solo che può rendere comprensibile il recente andamento dell'economia dei paesi europei e quindi anche dell'economia italiana. Credo non sfugga a nessuno che cinque dei sei più grandi paesi industrializzati d'Europa hanno superato il tetto del 3 per cento previsto dai parametri di Maastricht, e che paesi, come la Germania e la Francia, considerati da sempre il motore economico dell'Unione europea, hanno superato tra i primi, e già da qualche anno, tale parametro. Ciò dimostra che anche il recente dato italiano, che rende necessariamente la manovra in esame una manovra rigorosa e responsabile, non rappresenta certo un'eccezione, ma una conseguenza, forse ineludibile, della crisi strutturale dell'economia europea, vista nel contesto internazionale.
I paesi europei, infatti, sono stretti da una condizione di oggettiva difficoltà, per le regole assai rigorose che si sono dati con il patto di stabilità, che precludono la possibilità di sostenere una ripresa basata sull'aumento della domanda, ma anche per la difficoltà che comporta l'aggiornamento, peraltro inevitabile, dei propri assetti organizzativi. Tale aggiornamento implica necessariamente una rivisitazione dei modelli di welfare State, nonché una deregolamentazione e una sburocratizzazione dei sistemi paese. Si tratta di processi suscettibili di determinare conseguenze sul piano sociale, se non accompagnati da nuovi, più efficienti e meno costosi modelli organizzativi, in grado di contemperare la coesione sociale con la crescita e lo sviluppo.
È evidente che in questa strategia di cambiamento, che richiede tempo, si annidano le vere difficoltà che accomunano i maggiori paesi europei. Ma è altrettanto vero che è nella graduale attuazione di questa strategia che si basa la vera sfida di un'Europa moderna ed in grado di stare al passo con la competizione internazionale in un'economia globalizzata. È in questo quadro che va letta anche la bassa crescita italiana, che negli anni scorsi e fino al primo semestre del 2005 ha continuato a segnare tassi di sviluppo inferiori a quelli delle aree più dinamiche, sia europee sia extraeuropee.
Si tratta di una bassa crescita che è stata influenzata non tanto e non solo dalle conseguenze degli attentati dell'11 settembre, quanto e soprattutto dai contraccolpi che sul nostro sistema economico hanno determinato l'adozione dell'euro e la concorrenza aggressiva, soprattutto nel settore manifatturiero, di alcuni paesi asiatici, come la Cina, che hanno occupato ampi spazi di mercato non solo con i loro prodotti di importazione, ma anche producendo direttamente nel nostro paese, con regole e costi di produzione incompatibili con le norme e la legislazione che le nostre industrie sono tenute a rispettare.
Lo stesso ingresso nell'euro, pur se è stato un fattore positivo anche per il consolidamento del nostro debito pubblico, ha prodotto, però, ricadute negative sul sistema produttivo nazionale per il troppo repentino passaggio dalle periodiche svalutazioni competitive della lira ad una moneta sopravvalutata.
Inoltre, il change over della moneta, che non è stato neutrale in nessun paese europeo - il che può parzialmente spiegare i recenti risultati dei referendum sulla ratifica della Costituzione europea -, nel nostro paese ha avuto un effetto ancor più impattante, anche perché i cittadini italiani non erano abituati all'uso delle monete e, quindi, al valore effettivo di una moneta non cartacea.
Queste riflessioni si rendono necessarie anche per comprendere meglio come il Governo di centrodestra abbia cercato di operare nel paese ed in Europa in questi anni al fine di gettare le basi per un cambiamento culturale prima ancora che strutturale ed accompagnare così la ripresa dell'economia ed il rilancio di una competitività reale.
Riforme strutturali, come quelle del mercato del lavoro, della scuola, del sistema previdenziale, delle infrastrutture, e le stesse riforme istituzionali rappresentano svolte epocali per un percorso di modernizzazione del paese; riforme che nessun governo prima di questo era riuscito a realizzare negli ultimi 15 anni e con un'opposizione pregiudiziale in Parlamento e fuori del Parlamento da parte di un centrosinistra scarsamente responsabile che ha preferito perseguire in questi anni la politica del «tanto peggio tanto meglio», alimentando lo scontro sociale nel paese, pur sapendo che, se molte di queste riforme strutturali fossero state perseguite e realizzate già nella precedente legislatura, avrebbero permesso al nostro paese di competere al meglio sui mercati internazionali.
In questo momento particolarmente delicato per la finanza pubblica si incardina la legge finanziaria per il 2006, l'ultima di questa legislatura, definita da attenti analisti economici una finanziaria rigorosa e responsabile che si connota dal punto di vista politico con la volontà del Governo di razionalizzare in maniera strutturale la spesa pubblica, di ridurre il costo del lavoro, di prestare attenzione alle politiche di sostegno alla famiglia anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo, di incrementare ulteriormente le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per servizi, personale, innovazione e ricerca, individuando, tra l'altro, parametri più stringenti da concordare con le regioni, al fine di monitorare sempre meglio la spesa sanitaria e migliorare i servizi.
Una finanziaria, quindi, non elettoralistica, onorevoli colleghi del centrosinistra, come la vostra del 2000, che non vi ha impedito, comunque, di perdere, ma che intende dare al paese, nell'ambito delle risorse disponibili, risposte più utili alla crescita. Una legge finanziaria che, nel corso dell'esame sia nelle Commissioni di merito che in Commissione bilancio, ha visto l'approvazione di diverse proposte emendative, alcune anche dell'opposizione. Al riguardo, mi dispiace che l'onorevole Bindi non sia presente in aula, perché prima ha accusato di insensibilità la maggioranza ed il Governo per non aver approvato una proposta emendativa da lei sottoscritta insieme all'onorevole Turco riguardante la tutela della maternità. Sono stata presente ai lavori della Commissione bilancio tutti e tre i giorni, ma non ho visto l'onorevole Bindi in Commissione a difendere appassionatamente, come solo lei sa fare, questa proposta emendativa; a meno che non si trattasse di una proposta emendativa di bandiera o di propaganda, come sosteneva precedentemente anche il collega Marinello, legittima, per carità, visto che siamo in campagna elettorale, ma, se non ricordo male, la stessa onorevole Bindi e l'onorevole Turco sono state autorevoli esponenti del Governo che ha preceduto il nostro e non mi pare che avessero prestato così tanta attenzione alla tutela della maternità.
Dunque, sono state approvate proposte della maggioranza, dell'opposizione ed alcune della stessa relatrice. Tali proposte, nel rispetto della filosofia di fondo di rigore e sviluppo che ispira questa legge finanziaria, hanno indubbiamente migliorato l'impianto stesso del provvedimento sia in tema di contenimento della spesa degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni sia in tema di distretti industriali, di ricerca e innovazione tecnologica e di competitività delle nostre imprese.
Per quanto attiene alle misure a sostegno delle famiglie, l'emendamento della relatrice, approvato in Commissione bilancio, prevede l'estensione anche al 2006 del bonus per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2005. Prevede, inoltre, l'incremento del tetto da 632 a 2.152 euro annui per la detrazione d'imposta delle spese sostenute dalle famiglie per le rette degli asili nido e l'estensione di questa misura anche alle spese sostenute per le baby sitter. È innegabile che queste norme, che noi auspichiamo che il Governo voglia recepire nel maxiemendamento, insieme a quelle già previste in questa e nelle precedenti leggi finanziarie possono farci dire che questo Governo, pur nella criticità del momento, ha perseguito l'obiettivo di una concreta politica a favore delle famiglie.
In tema di sanità, le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale in questi cinque anni hanno smentito le false accuse di un centrosinistra a corto di idee propositive secondo cui la volontà del centrodestra sarebbe stata quella di smantellare il Servizio sanitario nazionale. I numeri sono inequivocabili: siamo passati dai 67 mila milioni di euro del 2001 ai 93.213 milioni di euro del 2006. Un incremento che ha portato il nostro fondo sanitario nazionale agli stessi livelli percentuali del PIL degli altri paesi europei e che ha fatto persino dire all'onorevole Visco, nel corso della discussione sulle linee generali in Commissione bilancio, che questo Governo aveva stanziato fin troppi soldi per la sanità. Ma la novità che accompagna l'incremento delle risorse è la definizione di norme sempre più cogenti, oltre alla conferma degli obblighi in capo alle regioni già previsti dall'intesa del 23 marzo del 2005 e dalla scorsa legge finanziaria, per il contenimento della dinamica della spesa ed il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario al fine di poter accedere alle risorse aggiuntive. Anche per il riparto del fondo di 2 miliardi di euro, stanziati per il ripiano dei disavanzi delle regioni per gli anni 2002, 2003 e 2004, è prevista, per accedere al fondo, la stipula di un'intesa Stato-regioni da siglare entro il 31 marzo 2006 e finalizzata alla riduzione delle liste di attesa e al miglioramento dei servizi, secondo quanto previsto dal piano sanitario nazionale 2006-2008.
In tema di edilizia sanitaria, le norme previste sono finalizzate al potenziamento delle strutture con almeno 250 posti letto per acuti e almeno 120 posti letto per lungodegenti e riabilitazione, evitando così di distrarre risorse per ospedali di piccolissime dimensioni caratterizzati, troppo spesso, da costi elevati ed elevate inefficienze. Sono misure, queste, tutte volte a garantire ai cittadini una migliore qualità dei servizi, ma anche ad ottimizzare le risorse, che, per quanto notevolmente incrementate, non sono certo illimitate perché, se è vero che la spesa sanitaria in questi anni è cresciuta a causa dell'invecchiamento della popolazione e con la definizione di livelli essenziali di assistenza sempre più qualificati e qualificanti, è altrettanto vero però che ci sono ancora ampi margini di intervento da parte delle regioni per contenere gli sprechi e razionalizzare i servizi, perché una spesa sanitaria fuori controllo potrebbe portare al collasso dell'intero sistema.
Anche in tema di ricerca sanitaria e innovazione tecnologica questa finanziaria presenta interessanti novità. Oltre ai 285 milioni di euro, già appostati per la ricerca, sarà possibile attingere al 5 per mille dell'IRPEF, alle erogazioni liberali - per le quali è prevista la deducibilità -, al fondo innovazione, istituito in attuazione della strategia di Lisbona, che prevede una specifica linea di finanziamento per interventi di adeguamento tecnologico del settore sanitario.
È stato previsto un incremento di risorse pari a 213 milioni di euro nell'ambito dell'adeguamento dei rinnovi contrattuali 2004-2005 quale concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria per il personale, ed è stato finalmente raggiunto l'obiettivo, grazie alla sensibilità mostrata dal ministro della salute e dal Governo, di risolvere l'annoso problema dei medici specializzandi, che sono poco più di 24 mila nel nostro paese. È stato, infatti, approvato un emendamento, sia in Commissione affari sociali sia in Commissione bilancio, che vede la trasformazione delle borse di studio in contratti di formazione specialistica con una retribuzione di base uguale per tutti ed una parte variabile correlata alla tipologia di specialità e al conseguente carico di lavoro e con un'adeguata tutela previdenziale e assistenziale.
Mi avvio a concludere con la consapevolezza che la finanziaria che approveremo in questi giorni, l'ultima della legislatura, tocca alcuni punti strategici e di interesse nevralgico per il paese e rappresenta certamente, per Alleanza nazionale, la linea di indirizzo politico e la filosofia di impostazione di quella che sarà la nostra azione di Governo anche nella prossima legislatura (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Castellani.
È iscritto a parlare l'onorevole Sardelli. Ne ha facoltà.
LUCIANO MARIO SARDELLI. Di quanti minuti dispongo, signor Presidente?
PRESIDENTE. Di nove minuti, onorevole Sardelli.
LUCIANO MARIO SARDELLI. Grazie, signor Presidente ...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Sardelli, ero stato troppo buono: dispone non di nove minuti, ma di cinque.
LUCIANO MARIO SARDELLI. Va bene, signor Presidente, mi atterrò ai tempi stabiliti.
PRESIDENTE. Si tratterà di un intervento sintetico, ma efficace ...
Prego, onorevole Sardelli.
LUCIANO MARIO SARDELLI. La valutazione del disegno di legge finanziaria non può che partire da una valutazione dello strumento di governo politico ed economico del paese e, quindi, da considerazioni politiche, da una premessa politica complessiva in ordine alla realtà di questo paese, come evolutasi in questi dieci anni, alla luce di due grandi direttive di cambiamento: da una parte, l'ingresso in Europa, nella moneta unica; dall'altra, non meno importante, la spinta verso un federalismo sempre più significativo nel governo della nazione.
Questi due fatti hanno sicuramente influenzato in maniera determinante le politiche del Governo degli ultimi dieci anni. Da un lato, sono stati affidati ruoli e competenze di governo agli enti territoriali, secondo il principio di sussidiarietà; dall'altro, si è creata in Parlamento una situazione anomala, una sperequazione fra territori che avevano rappresentanze politiche territoriali (il discorso vale per gran parte del nord Italia) ed altri che non avevano simili rappresentanze in quanto si riconoscevano in partiti nazionali. Ciò ha comportato, negli ultimi dieci anni, un aumento della forbice della differenza economica e sociale tra le due aree del paese del nord e del sud, ma anche tra aree contigue (penso ad alcune aree del nord che hanno patito, in questi anni, un processo di impoverimento).
Ebbene, io credo che il metro della democrazia di un paese sia costituito dall'omogeneità della crescita economica e sociale dei territori che lo compongono e dei cittadini che ne fanno parte. Se constatiamo che tale omogeneità manca, ci dobbiamo preoccupare e dobbiamo riflettere, affinché il vincolo di solidarietà nazionale permanga ed i ceti e i territori deboli godano di maggiore attenzione. In questo senso, crescita e solidarietà sono un binomio inscindibile e necessario in un paese moderno e democratico come l'Italia. Quando, com'è avvenuto in questi anni, la forbice tra le due aree del paese si allarga - aumenta la percentuale di povertà in alcune aree e diminuisce in altre (aumenta al sud e diminuisce al nord) - si creano le condizioni per una tensione sociale notevole che si scaricherà pesantemente sul futuro delle generazioni che verranno.
Lo sviluppo economico e sociale avviene soltanto in condizioni di progresso istituzionale e politico. Il progresso e le trasformazioni devono essere finalizzati allo sviluppo economico e sociale e non possono essere assolutamente finalizzati alla conservazione di privilegi da parte di alcune aree rispetto ad altre o, peggio, a creare nuovi privilegi a vantaggio di aree già ricche di per sé rispetto a territori più deboli.
Inoltre, desidero far riflettere i colleghi su un fenomeno non secondario verificatosi in questi anni. Mi riferisco al consolidamento degli oligopoli in alcuni settori (energia e telecomunicazioni) ed alle condizioni di assoluto favore in cui hanno operato e continuano ad operare alcuni sistemi (penso a quello bancario ed assicurativo), a spese del reddito di milioni e milioni di pensionati o di famiglie monoreddito, che in questi anni si sono impoverite.
Credo che sia la politica che deve riprendere il ruolo che gli compete ed è sempre la politica che deve permettere che l'apertura al mercato e alla libera concorrenza di alcuni settori vitali per la competitività del paese sia utile al paese stesso in termini di concorrenza e di capacità di competere e non sia, invece, utile alla nascita di oligopoli, appesantendo la capacità di competere e di produrre del paese stesso.
In questi ultimi dieci anni sono avvenuti fatti molto gravi proprio perché di tutto questo non si è tenuto conto: alcuni territori e alcuni interessi non sono stati rappresentati; credo, quindi, che sia necessario riaffermare con forza il ruolo della politica, perché è proprio la debolezza della politica e la sua incapacità di decidere e di guidare che permettono l'attuale debolezza del paese dal punto di vista economico e sociale.
La politica, indubbiamente, ha subito delle aggressioni dal 1992 in poi: è stata, in un certo senso, contestata nel suo valore primario e straordinario, anche con colpevoli responsabilità di una parte di alcuni partiti presenti in questo Parlamento. Basta pensare all'incalzare di alcune istituzioni, quali il sindacato e la magistratura, che hanno contestato alla politica stessa il diritto e la funzione democratica di rappresentanza degli interessi collettivi, cercando di eroderne ruolo e consenso, quindi, indebolendo complessivamente il paese e la sua capacità di guida e di governo.
Rispetto a questo, io voglio riaffermare che noi del Movimento per le autonomie crediamo che bisogna rimettere in atto un processo democratico forte di riaggregazione, intorno ad un progetto di ammodernamento della nazione, dei ceti deboli, delle donne, dei giovani e di tutti coloro che, in questi anni, sono stati espulsi dalla politica e dal gioco democratico del paese.
In questo contesto, quindi, il nostro giudizio sulla finanziaria è breve, sta in alcune valutazioni e in alcuni quesiti che noi poniamo al Governo e in base ai quali noi ci determineremo. Innanzitutto, crediamo che sia necessaria una fiscalità di vantaggio per alcune aree del paese; non crediamo ai contributi a fondo perduto e al sistema d'incentivazione attuale. Su questo c'è stato un parere negativo dell'ex commissario Monti; però, noi pensiamo che sia possibile riconsiderare con la Commissione europea questo aspetto e ottenere ciò che rappresenta un problema dirimente per il Mezzogiorno e per una possibilità di sviluppo diverso. Teniamo conto che fare impresa nel Mezzogiorno comporta difficoltà notevoli, costi aggiuntivi notevoli, costi di trasporto e di sistema; quindi, solo in questa maniera si può cercare di ridurre il gap...
PRESIDENTE. La prego, concluda, onorevole Sardelli.
LUCIANO MARIO SARDELLI. Finisco subito, signor Presidente...
PRESIDENTE. Le ho concesso due minuti e mezzo di più...
LUCIANO MARIO SARDELLI. Un minuto e finisco...
PRESIDENTE. No, facciamo mezzo minuto...
LUCIANO MARIO SARDELLI. Ricordo anche la necessità di infrastrutture; infatti, l'alta velocità non si può fermare a Napoli, ma deve arrivare fino in Sicilia e a Santa Maria di Leuca se vogliamo essere un paese unito.
Per quanto riguarda i contributi agricoli unificati, non basta ridurre il costo - che già è elevatissimo - della contribuzione, ma bisogna anche provvedere all'ingiusto salasso che hanno subito i nostri agricoltori con la cartolarizzazione, che ha favorito, inaspettatamente e ingiustamente, società finanziarie del nord Europa a spese dei nostri cittadini.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rava. Ne ha facoltà.
LINO RAVA. Signor Presidente, io non voglio affrontare gli aspetti generali della manovra, la situazione economica del paese e le risposte che la manovra finanziaria in esame propone e che, troppo spesso, giudico irresponsabili.
Il Governo e la maggioranza continuano nella manovra di trasferimento al futuro degli italiani dei debiti economici e strutturali. Di questo, ovviamente, si stanno assumendo tutte le responsabilità. Come dicevo, già altri hanno approfondito questi aspetti di straordinaria importanza. Perciò, voglio limitare il mio breve intervento alla situazione del comparto agricolo ed alle previsioni contenute nella manovra di bilancio.
In questi cinque anni, abbiamo ascoltato molti annunci, molte promesse di riforme e impegni del ministro relativamente all'incremento delle risorse a disposizione del comparto agroalimentare. Abbiamo ascoltato colleghi che magnificavano l'azione del Governo, che parlavano di rilancio del made in Italy agroalimentare. Abbiamo assistito alla creazione di società pubbliche o miste, pubblico-private, in cui sono state investite importanti risorse pubbliche e che sono miseramente fallite. Abbiamo assistito a «balletti» di poltrone finalizzati non già a valorizzare importanti professionalità che, pure, ci sono nell'amministrazione pubblica, ma ad accontentare gli amici e gli amici degli amici: portavoce che improvvisamente diventano direttori generali di ministero nel quadro di una moltiplicazione delle direzioni, alla faccia di una riorganizzazione volta a riconoscere concretamente alle regioni il ruolo che la legge assegna loro. In questo modo, oltre a produrre un danno economico diretto, si demotivano le professionalità e si moltiplicano i punti di debolezza della macchina pubblica; è evidente che, poi, le difficoltà crescono. Abbiamo visto, ancora, il Governo procedere imperterrito lungo la strada della conflittualità con gli altri livelli istituzionali - l'Unione europea e le regioni - anziché sulla strada della qualità dei rapporti e della cooperazione fondata su principi di sussidiarietà. Abbiano assistito a questo e a molto altro.
Ebbene, io credo che questo disegno di legge finanziaria rappresenti la summa della politica che pesantemente ha contribuito alla situazione di devastante crisi che stanno vivendo quasi tutti i comparti agricoli. Di questi giorni è l'accordo che determinerà la completa scomparsa del comparto bieticolo-saccarifero dal panorama italiano; penso anche al comparto ortofrutticolo e al comparto vitivinicolo e a quanto abbiamo assistito, l'estate scorsa, rispetto alla situazione pugliese. Avremmo bisogno, in questa fase, di una forte politica unitaria capace di mettere insieme le energie di tutti i soggetti della filiera agricola - istituzionali, economici e sociali - e, nel contempo, capace di creare le necessarie alleanze con l'industria e la distribuzione. Avremmo bisogno del rafforzamento e del governo del sistema nazionale di ricerca e avremmo bisogno di una concreta politica di riduzione dei costi, a partire da quelli energetici per arrivare a quelli del lavoro. Avremmo bisogno, cioè, di una politica che riconoscesse alla attività agricola il ruolo sociale di tutela e presidio dell'ambiente, di garanzia della sicurezza alimentare e di garanzia di una propria ed autonoma produzione alimentare, cioè di una politica che è fondamento della politica agricola europea. Avremmo bisogno di una politica che realisticamente stimolasse le aggregazioni tra piccole imprese e, nel contempo, riuscisse ad orientare le produzioni sulla base di approfondite analisi di mercato. Avremmo bisogno, in sostanza, che il Ministero costituisse la testa pensante, capace di mettere in sinergia tutti gli strumenti di cui dispone - organismi di studio, istituti di servizio, centri di ricerca - e capace di agire in stretta cooperazione con i diversi livelli istituzionali, senza la continua creazione di dannose conflittualità e di costose duplicazioni.
A che cosa assistiamo, invece? Assistiamo ad una proposta che prevede una riduzione degli stanziamenti della tabella 13 dai 1.554 milioni di euro del 2005 ai 1.276 nella manovra che stiamo esaminando. Assistiamo ad una proposta che, anziché dare certezze sul piano fiscale, ripropone le proroghe. Assistiamo ad una proposta che non affronta il tema dei costi di produzione per allinearli a quelli dei nostri competitori europei. Sul tema sono stati approvati molti ordini del giorno anche da parte di questa Assemblea.
Siamo in presenza di una proposta che non affronta il tema previdenziale - e sono ormai quasi tre anni che il Governo ha ricevuto la delega in materia -; non lo affronta per quanto riguarda il pregresso e non lo affronta per quanto riguarda il futuro. Dopo la forte mobilitazione al Senato, che noi abbiamo apprezzato, portando il nostro contributo al miglioramento del testo, pare vi sia una sostanziale marcia indietro; se ciò avvenisse, sarebbe veramente intollerabile. Il Governo e la maggioranza non possono continuare nel gioco dell'illusione su temi così delicati per le imprese e per i lavoratori.
Noi, anche in questa occasione, abbiamo proposto misure serie; gli emendamenti da noi presentati riprendono in maniera sostanziale quello del Senato e lo arricchiscono di maggiore equità ed attenzione verso il lavoratore. Prevedono, infatti, l'abrogazione del comma 147 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2005, incentivi per la stabilizzazione dell'occupazione, meccanismi atti a garantire una maggiore trasparenza nel versamento dei contributi, la garanzia di una adeguata prestazione previdenziale, ed altro ancora. Accanto a tali previsioni, abbiamo proposto anche un intervento capace di consentire alle imprese in crisi di far fronte agli obblighi contributivi e, nel contempo, di avviare il processo di risanamento aziendale. Abbiamo, cioè, riproposto l'articolo 121 della legge finanziaria per il 2001, che il Governo in carica ha troppo rapidamente abrogato; lo abbiamo riproposto adeguandolo alle osservazioni venute dell'Unione europea. Ci auguriamo che nel maxiemendamento che si annuncia, tali previsioni siano in qualche modo prese in esame.
Queste, come le altre nostre proposte, sono realistiche e sono il frutto di un disegno strategico; non pretendiamo che tutto sia operato subito: sappiamo che nella finanziaria, in una situazione economica come quella attuale del paese, è difficile affrontare tutti i problemi. Ma certamente vorremmo vedere un segno, che invece non vediamo; ci troviamo dinanzi ad una manovra assolutamente insufficiente: si pensi, ad esempio, alle risorse per il piano assicurativo nei confronti delle calamità naturali; tali risorse rappresentano un terzo di quelle realisticamente necessarie. La maggioranza ha voluto compiere il passaggio repentino dagli interventi ex post a quelli ex ante senza stanziare le risorse necessarie, con ciò determinando ulteriori problemi per un settore che rischia davvero di non sopravvivere.
Ci troviamo dinanzi ad una manovra che sulla carta stanzia 500 milioni di euro per gli incentivi per la ristrutturazione delle imprese della filiera agroalimentare, che saranno necessariamente limitati alle aree sottoutilizzate. Con ciò, quindi, non si impegna alcuna nuova risorsa e si lascia di fatto fuori gran parte delle imprese che avrebbero bisogno dell'intervento. Si tratta nuovamente del «gioco» delle risorse che improvvisamente appaiono e improvvisamente scompaiono. Anche ammesso che esse siano veramente utilizzabili, ci chiediamo se esista una strategia di intervento: esiste un coordinamento con le regioni per l'utilizzo di queste risorse? A noi non risulta; queste ultime, infatti, affermano che non c'è. Quindi, ritengo che ciò costituisca un ulteriore problema che si somma a quelli che stiamo esaminando.
Infine - ma solo per carità di patria -, ci troviamo dinanzi ad una manovra che non tiene conto di un accordo incautamente sottoscritto dal ministro competente (ed il termine «incautamente» è un eufemismo) relativamente al comparto bieticolo-saccarifero. A seguito di tale accordo, come osservavo già in precedenza, il patrimonio produttivo italiano nel settore - fatto di produzione agricola e di diciannove grandi industrie dello zucchero; quindi, un patrimonio importante dal punto di vista produttivo ed occupazionale -, ebbene, detto patrimonio per il 50 per cento ed oltre sarà perduto subito e per l'altro 50 per cento quasi certamente, stante la situazione attuale dell'accordo, verrà perduto nei prossimi quattro o cinque anni.
Questo è stato l'accordo sottoscritto da Alemanno; tuttavia vorrei ricordare che esso prevedeva anche lo stanziamento di 68 milioni di euro all'anno, per i prossimi cinque anni, a titolo di cofinanziamento degli aiuti comunitari. Non ci pare che tali somme siano contemplate nel disegno di legge finanziaria in esame: pertanto, naturalmente, auspichiamo che tali finanziamenti compaiano, e che si tratti di risorse aggiuntive a favore del settore agricolo, senza che venga praticato il «gioco» di spostarle da un settore all'altro.
Concludo il mio intervento, signor Presidente, rilevando che stiamo assistendo alla summa di una politica improvvisata, incoerente, confusa, incapace di creare alleanze e forse anche un po' virtuale, nel senso che, ancora una volta, alla luce dell'esperienza degli ultimi quattro anni e mezzo, non sappiamo se le risorse disponibili sulla carta saranno effettivamente utilizzate.
Vorrei segnalare, a tale riguardo, che il relatore per il disegno di legge finanziaria in Commissione agricoltura ha valutato positivamente il fatto che, nella tabella E del testo in esame (contenente la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte), sia previsto un forte definanziamento, dal momento che tali risorse non sono state utilizzate; tuttavia, proprio il fatto che tali risorse finanziarie non siano state impiegate, in presenza di una situazione difficile, come quella che stiamo vivendo, dimostra l'incapacità del Governo.
Naturalmente, queste sono solo alcune delle ragioni che ci inducono ad esprimere un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge finanziaria, relativamente alla politica per il comparto agricolo in essa contenuta: esso, naturalmente, è il frutto dell'esperienza maturata in questi ultimi quattro anni (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stradiotto, al quale ricordo che ha 9 minuti tempo disposizione. Ne ha facoltà.
MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, vorrei osservare come il disegno di legge finanziaria in esame non offra risposta a nessuna delle difficoltà che sta affrontando il paese. Ricordo che in questi anni, da ultimo anche in questa sessione di bilancio, abbiamo tentato, più volte, di introdurre correttivi in grado di offrire soluzioni ai bisogni dei cittadini italiani e delle imprese italiane, ma purtroppo non abbiamo ottenuto nulla.
Ricordo che nella situazione attuale, infatti, vi sono numerose famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, al punto che, durante la quarta settimana, assistiamo addirittura ad un crollo dei consumi di prodotti di primaria importanza, come il latte e il pane. Credo si tratti di un dato importante, che ci deve far riflettere. D'altro canto, un altro aspetto del periodo particolare che viviamo è rappresentato dal crollo delle esportazioni. Rispetto a queste due questioni, qual è la risposta data dal Governo?
Dobbiamo effettivamente riconoscere che l'unica questione affrontata, anche se in modo timido, è la riduzione dell'1 per cento del cuneo fiscale a favore delle imprese. Come affermiamo da tempo, ritenevamo che fosse necessario farlo prima, ed in maniera molto più sostanziosa, in modo da consentire di beneficiarne non solo alle imprese, ma anche ai lavoratori, con ciò aumentando il reddito disponibile delle famiglie. Si trattava, in altri termini, di garantire maggiori disponibilità economiche alle famiglie ed ai cittadini per rilanciare i consumi, dal momento che proprio il calo di questi ultimi rappresenta uno dei motivi per i quali la nostra economia è particolarmente stagnante.
Vi sono inoltre altre questioni che, a nostro avviso, sono state affrontate di modo non corretto. Il nostro paese, infatti, sconta una storica carenza infrastrutturale, ma la risposta data dal Governo è stata quella di tagliare i fondi destinati all'ANAS ed alle Ferrovie dello Stato; lo stesso avviene per quanto concerne il trasporto pubblico locale.
Vorrei osservare che normalmente, nel periodo invernale, assistiamo all'assoluta necessità di chiudere le nostre città al traffico, al fine di tutelare la salute pubblica, a causa del superamento dei livelli di inquinamento consentiti; tuttavia, qual è la risposta che viene data a tale problema?
Come risposta vi è, come dicevo in precedenza, il taglio dei fondi a disposizione delle Ferrovie dello Stato - circa 550 milioni di euro di spesa corrente, senza contare la spesa in conto capitale - e dei fondi agli enti locali che, di conseguenza, tra le varie disponibilità di bilancio, dovranno proprio ridurre i servizi ed, in modo particolare, il trasporto pubblico locale.
E richiamo un'altra questione su cui credo si debba riflettere: voi, nel 2001, avete vinto le elezioni politiche partendo dal problema della sicurezza. Spesso e volentieri i fatti di cronaca venivano, infatti, strumentalizzati. Ebbene, sono passati cinque anni e non ci sembra che sul problema della sicurezza si siano compiuti grandi passi in avanti, anzi. Da tale punto di vista, già dall'anno scorso, in particolare - e quest'anno i dati vengono riconfermati, poiché sono solo in parte rimpinguate le riduzioni dello scorso anno - si applicano i tagli alle risorse delle Forze dell'ordine, delle Forze di polizia e della Guarda di finanza. Credo che ciò rappresenti un modo sbagliato e scorretto di combattere il crimine e l'evasione fiscale.
Un'ulteriore questione importante, che rappresenta una costante del nostro paese e che tutti gli analisti economici ritengono essere uno tra i problemi principali del nostro paese, è la bassa occupazione, ossia la circostanza che vi sono poche persone attive rispetto al totale della popolazione: nel nostro paese si arriva al 56-57 per cento, in Francia al 66-67 per cento e nel Regno Unito addirittura al 73 per cento. Se si osservano tali dati, ci si accorge che il problema è correlato alla bassa occupazione femminile. Rispetto a tale questione non vi sono state risposte nelle scorse leggi finanziarie e nemmeno nel presente disegno di legge finanziaria.
Nel nostro paese solo il 10 per cento dei bambini riesce ad usufruire dell'asilo nido. Questa è una necessità e rispetto a tale problema quale risposta si dà? Tagliare fondi agli enti locali e prevedere patti di stabilità che limitino la spesa indipendentemente dalle entrate, fino al punto che anche servizi, quali l'asilo nido, che spesso e volentieri rimangono in gran parte a carico delle famiglie non possono essere erogati perché, altrimenti, l'ente locale rischia di superare i limiti posti dal patto di stabilità.
Voglio soffermarmi, infine, proprio sulla questione degli enti locali, per rilevare che in questi anni, soprattutto negli ultimi tre, vi è stato un forte taglio dei trasferimenti agli enti locali medesimi. Cito alcuni dati: nel 2001, venivano trasferiti agli enti locali 15,5 miliardi di euro, nel 2006 ne verranno trasferiti 14,2. Si tratta circa di 1 miliardo e 250 milioni di minori trasferimenti. Se si tiene conto che tra il 2001 ed il 2006 vi sono cinque anni di inflazione e, quindi, vi è un incremento del costo della vita mediamente del 2-2,7 per cento, vi è un'effettiva minore disponibilità di risorse, pari a 3 miliardi di euro che, come dicevo in precedenza, si ripercuote in modo particolare sulle famiglie e proprio sulle famiglie più deboli, in quanto l'ente locale è un erogatore di servizi soprattutto a favore delle fasce deboli e delle famiglie. Quindi, da tale punto di vista credo che si stia compiendo un errore che incrementa la difficoltà di molte famiglie italiane a riuscire ad arrivare alla fine del mese. Se, infatti, si osservano i motivi che determinano tale tipo di situazione, ci si accorge che il costo dei servizi è uno tra i fattori determinanti a far sì che lo stipendio non sia più sufficiente ad arrivare alla fine del mese.
Sono due le questioni che riguardano gli enti locali: una è quella dei trasferimenti, che ho già affrontato; l'altra concerne il patto di stabilità. Il patto di stabilità, da tre anni ad oggi, si fonda sui tetti di spesa. Basarsi sui tetti di spesa significa non applicare agli enti locali il meccanismo che l'Unione europea chiede sia applicato alla pubblica amministrazione. I parametri di Maastricht prevedono che tutte le amministrazioni che compongono la pubblica amministrazione debbano osservare determinati parametri per rimanere nei limiti prefissati.
Rispetto a ciò, però, i parametri hanno a che vedere con il deficit e con il debito, e, quindi, con un saldo fra le entrate e le spese. Da due anni a questa parte per gli enti locali italiani si applica solo un tetto alla spesa. Ciò comporta, innanzitutto, l'impossibilità effettiva di premiare gli enti più virtuosi, quelli che hanno maggiori entrate proprie, ossia che hanno avuto maggiore capacità di scovare l'evasione e di far pagare correttamente i servizi. Pertanto, si pongono tutti gli enti sullo stesso piano, fissando un limite di spesa che diventa uguale sia per gli enti più «spreconi» sia per quelli più virtuosi. Questo è un errore che abbiamo tentato più volte di far presente: purtroppo, non siamo stati ascoltati né dal Governo né dal relatore. Credo sia un errore molto grave, perché non fa giustizia e non rende equità rispetto alla differenza degli enti locali.
Comunque, attraverso questo meccanismo, di fatto, lo Stato pensa di poter risparmiare dagli enti locali 2 miliardi di euro, ma questa cifra non sarà raggiunta. Ciò si tradurrà in una mancata copertura per il fatto che l'ente locale supererà tale limite esternalizzando il servizio. E, nel momento in cui viene esternalizzato il servizio, normalmente aumentano i costi, perché il soggetto coinvolto da tale esternalizzazione deve percepire qualcosa per il servizio reso agli enti locali.
Ciò per dire che, ancora una volta, questi meccanismi non hanno fatto altro che peggiorare la situazione dei conti pubblici e, nello stesso tempo, hanno creato grandi difficoltà proprio agli enti locali.
Da questo punto di vista, credo sia importante soffermarsi solo su un aspetto (e concludo, signor Presidente): in questi ultimi mesi, in modo improprio, è stato lanciato un messaggio secondo cui i problemi del nostro paese dipendono dagli enti locali. È la cosa più scorretta che si potesse dire, anche alla luce di quanto sostengono l'ISTAT, il Ragioniere generale dello Stato e la Corte dei conti, che dimostrano, numeri alla mano, che nell'ambito della pubblica amministrazione gli enti locali costituiscono quella parte che funziona meglio.
È importante non lanciare questo messaggio distorto: ciò può servire a portare l'attenzione altrove, invece di soffermarsi sulla parte della pubblica amministrazione che effettivamente compie degli sprechi. Spero vi sia la possibilità di ascoltare le nostre proposte. Purtroppo, continuate ad andare avanti a colpi di maggioranza e ciò comporterà, tra l'altro, un'altra conseguenza importante e fondamentale: anche questo disegno di legge finanziaria sarà costituito da più di 400 commi. Questo è il modo più sbagliato di legiferare, soprattutto per chi la legge finanziaria deve applicarla tutti i giorni. È un modo per far sì che il nostro paese non cresca e si perda in mille lacci e lacciuoli.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.
Le ricordo, onorevole Maurandi, che ha 26 minuti di tempo a disposizione... Mi correggo: in realtà, si tratta di dieci minuti.
PIETRO MAURANDI. Solo dieci? Signor Presidente, mi ha spiazzato!
PRESIDENTE. Mi scusi, ma nel prospetto degli interventi il tempo a sua disposizione figurava in una casella sbagliata. Troppa grazia...
PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, mi ha spiazzato quando ha detto 26 minuti...
PRESIDENTE: Lo so, ma lei poteva avere tempo e modo...
PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, mi chiedo, intanto, a cosa serva la legge finanziaria. Parto da questa domanda, perché quando si discute della validità di tale strumento molti tendono a metterla in dubbio. In realtà, l'oggetto della discussione è un altro e riguarda la cosiddetta emendabilità o meno del testo predisposto dal Governo. I sostenitori della tesi della inemendabilità, che non condivido, portano due argomenti: quello del numero e della eterogeneità degli emendamenti (come è accaduto puntualmente anche quest'anno: mi riferisco al cosiddetto assalto alla diligenza) e quello dell'iter faticoso di approvazione della legge.
Credo si tratti di due argomenti infondati, perché in realtà è possibile costruire un iter virtuoso, che consenta di selezionare gli emendamenti e di fare emergere, infine, la manovra del Governo e della maggioranza per quello che è, ed anche di delineare una manovra alternativa da parte dell'opposizione.
Per quanto riguarda i tempi, il tutto avviene nell'arco di due o tre mesi, dall'approvazione del Governo a quella di Camera e Senato. Certamente, si tratta di un iter faticoso e intenso, ma non c'è nessun'altra legge che venga approvata in tempi così rapidi. Naturalmente, altra cosa sono il contenuto e l'efficacia della manovra, ma ritengo che vi sia la possibilità di assolvere pienamente le funzioni proprie della legge finanziaria e di realizzare pienamente gli obiettivi per i quali essa serve.
La legge finanziaria serve essenzialmente per due cose: innanzitutto, per risanare la finanza pubblica. Questa è la sua funzione fondamentale. Inoltre, essa serve per impiegare i frutti del risanamento al fine di costruire, sostenere ed indurre prospettive di sviluppo per il paese. Quindi, noi dobbiamo esaminare la legge finanziaria per il 2006 sotto questi due aspetti. Poiché si tratta dell'ultima finanziaria della legislatura, è anche possibile compiere un bilancio dei risultati ottenuti con le cinque leggi finanziarie della legislatura.
Per quanto riguarda il risanamento della finanza pubblica, bastano pochi numeri per esporre la situazione. Il collega onorevole Ventura riportava in Commissione bilancio un dato, secondo il quale le cinque leggi finanziarie di questa legislatura sono costate 92 miliardi di euro. Si tratta di una cifra enorme, con cui si potevano fare un sacco di cose. A fronte di questa cifra e di questi sacrifici degli italiani, quali sono i risultati che avete ottenuto? È presto detto. Si possono citare tre dati. Il debito pubblico nel 2006 tornerà al 110 per cento del PIL, com'era nel 2001, quando vi è stato consegnato dai Governi di centrosinistra, dopo che era stato abbattuto di ben 12 punti nella passata legislatura.
Il secondo dato è il rapporto deficit-PIL, che ha sfondato da tempo il 3 per cento e che nel 2006 sarà come minimo del 3,8 per cento, se andrà bene, cioè se tutte le previsioni della manovra finanziaria saranno rispettate.
Infine, l'avanzo primario, che vi è stato consegnato alla fine della legislatura scorsa al 5 per cento del PIL e che era positivo da 15 anni, è praticamente ridotto a zero e ne avete mangiato un punto all'anno.
Quindi, sul risanamento della finanza pubblica i risultati che avete ottenuto sono pari a zero.
Di fronte a questa situazione siete stati messi sotto tutela dall'Unione europea, che vi ha dettato le cifre della manovra e, come ha detto Tremonti in un eccesso di sincerità, vi ha messo in «amministrazione controllata».
Per quanto riguarda lo sviluppo, anche qui è presto detto. Le cifre parlano da sole. L'economia italiana è praticamente a crescita zero (0,2, se va bene, nel 2005) e sarà al di sotto della media europea nel 2006 e nel 2007.
Di fronte a tali risultati, c'è da chiedersi come avete fatto. Forse ci vuole del talento anche per fare questo, ossia per coniugare il dissesto della finanza pubblica con la crisi economica. Si tratta, a ben vedere, di un risultato strabiliante: 92 miliardi di euro di sacrifici per ottenere finanza pubblica fuori controllo ed economia bloccata.
I governi normali, a prescindere dal loro colore politico, quando hanno problemi di risanamento della finanza pubblica e di sviluppo, possono seguire due strade: con la prima si interviene per il risanamento e si trascura lo sviluppo (il risultato sarà che lo sviluppo è ridotto a zero o molto basso, ma la finanza pubblica è risanata); con la seconda strada si trascura il risanamento e si compiono interventi per lo sviluppo (il risultato sarà che la finanza pubblica è dissestata ma il tasso di sviluppo è elevato).
Voi avete trovato una nuova strada. Avete inventato una vostra «terza via»: dissesto della finanza pubblica e sviluppo zero. Credo che diventerete un caso di studio nelle università. Si tratta di un caso da manuale di spreco di risorse. Ben 92 miliardi di euro per ottenere il dissesto della finanza pubblica e la stagnazione dell'economia: dovreste proprio spiegare come li avete usati, cosa ne avete fatto. Onorevole Tremonti, senatore Vegas, dove avete messo i 92 miliardi di euro? Noi sappiamo bene cosa ne avete fatto e dove li avete messi. Certamente non li avete usati per il bene del paese.
È un caso lampante di inefficienza dell'attività di Governo, anche prescindendo dal merito delle scelte.
Nel merito, avete fatto scelte di politica economica certamente di destra, ma il punto è che non avete ottenuto alcun risultato per il paese. In questo senso avete fallito la vostra prova di Governo; è per questo che non siete credibili neanche come destra. La profonda delusione che serpeggia e dilaga tra i cittadini in generale, anche tra il vostro elettorato, deriva appunto da ciò: dalla consapevolezza dell'enormità delle risorse che avete rastrellato e dalla povertà dei risultati che avete ottenuto.
Potremmo fare un lungo elenco delle misure con cui, in appena cinque anni, avete portato il paese alla situazione attuale. Si potrebbe fare un elenco (in verità, questo breve) delle categorie, dei gruppi, delle lobby che si sono arricchiti in questi anni, che si sono avvantaggiati della vostra politica. Non è però questo il momento per svolgere tale analisi e, peraltro, non ne avrei neanche il tempo.
Intendo, invece, limitarmi ad indicare due cause principali del fallimento della vostra prova di governo, due tarli che hanno roso in modo irreparabile la vostra politica economica.
La prima causa è l'attesa della ripresa prossima ventura. Ne avete parlato ad ogni disegno di legge finanziaria, ad ogni DPEF, ed avete sempre sbagliato. Naturalmente, il problema non è l'errore, sempre possibile quando si compiono previsioni, ma il vostro è un errore sistematico perché generato dal fatto che avete sempre scelto le previsioni più ottimistiche, e questa è una scelta politica. Avete sbagliato perché avete confuso desideri, auspici e speranze con la realtà.
In questo momento, in questi mesi, il rischio di sbagliare nuovamente è ancora più grande proprio perché, ora, vi sono timidi segnali di ripresa dell'economia. Di fronte a questi segnali, ancora deboli, e che vedono pur sempre l'economia italiana in difficoltà rispetto alle altre principali economie europee, siete portati ancora di più ad esagerare. Già non parlate più di segnali ma di ripresa in atto. Anzi, qualche esponente del Governo e della maggioranza parla di netta ripresa, ancora una volta confondendo...
PRESIDENTE. Speriamo che vi sia una ripresa...
PIETRO MAURANDI. Certo speriamo, signor Presidente, ma non bisogna confondere la rappresentazione della realtà o dei desideri con la realtà stessa, perché altrimenti facciamo veramente «illusionismi». È proprio degli illusionisti mostrare cose che in realtà non esistono. Ha ragione il Presidente Casini quando parla di «illusionismi». È un peccato che poi abbia edulcorato la sua espressione, consentendo a Berlusconi di attribuirla al centrosinistra cioè di fare un'altra operazione di «illusionismo».
ETTORE PERETTI, Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 6178 e relative note di variazioni. Riguarda tutti!
PIETRO MAURANDI. La seconda causa del disastro della finanza pubblica, dell'economia bloccata è la vostra idea che la riduzione delle imposte sia la chiave di volta per risolvere i problemi dell'economia italiana. È un errore grave perché nasce da un pregiudizio ideologico e da un'analisi superficiale e rozza di quanto avviene nel mondo.
È vero - come voi dite - che nel mondo vi sono paesi ad elevato tasso di sviluppo con una bassa pressione fiscale (il caso più evidente sono gli Stati Uniti) ma vi sono anche paesi ad alto tasso di sviluppo con un'elevata pressione fiscale. Si può citare, ancora una volta, la Danimarca, spesso portata a modello, che ha una pressione fiscale prossima al 50 per cento. Ciò mi serve per dire che la relazione tra tasso di sviluppo e pressione fiscale è piuttosto debole, non è così significativa come voi pretendete. Semmai è molto più forte la relazione tra pressione fiscale ed equità distributiva, nel senso che paesi con elevata pressione fiscale hanno generalmente una più equa distribuzione del reddito.
Se ne può anche comprendere la ragione. Non intendo avanzare questa tesi per generalizzarla; so bene che la realtà è più complessa. Intendo, però, sottolineare che la vostra strategia, mentre non ha prodotto effetti positivi sulla finanza pubblica e sull'economia nazionale, ha inciso profondamente sulla distribuzione del reddito, che è nettamente peggiorata. I poveri sono diventati più poveri e i ricchi più ricchi, in questo paese. La cosa più odiosa che può fare un Governo è comportarsi come Robin Hood alla rovescia. Ciò non tanto perché si tagliano risorse a chi ne avrebbe bisogno - questo può accadere, quando non si hanno risorse da distribuire -, ma perché si danno risorse aggiuntive a chi non ne ha bisogno, e questa è una cosa veramente odiosa! Voi questo avete fatto, in modo sia diretto sia indiretto, quando avete cancellato...
PRESIDENTE. Onorevole Maurandi, la invito a concludere.
PIETRO MAURANDI. ...l'imposta di successione sui grandi patrimoni, quando avete premiato i capitali esportati illegalmente e in generale gli evasori fiscali con i condoni di ogni genere, quando avete lasciato correre l'inflazione senza assumere iniziative al riguardo, quando rifiutate di compensare l'azione del fiscal drag...
PRESIDENTE. Si fermi qua, onorevole Maurandi: ha già citato parecchie inadempienze...
PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, le chiedo soltanto due minuti ancora.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maurandi.
PIETRO MAURANDI. Anche perché lei, Presidente, all'inizio mi ha confuso: mi ha detto che avevo 26 minuti!
PRESIDENTE. Non abusi di me, che già ci sono quelli che subiscono gli abusi...!
PIETRO MAURANDI. Non abuserò certamente!
Stavo facendo riferimento ad una serie di misure, il coronamento delle quali è la riforma dell'IRPEF, con la quale avete dato pochi euro ai redditi medio bassi e migliaia di euro ai redditi alti.
Insomma, questi sono i vostri risultati: finanza pubblica fuori controllo, economia bloccata. Vedo per le strade i manifesti di Forza Italia, quelli formato lenzuolo, nei quali si dice che avete attuato il programma e che volete andare avanti così. Ma se questi sono i risultati, è meglio pensarci un poco, perché c'è un rapporto di causa ed effetto tra programmi e risultati. Altrimenti, i programmi cosa li fate a fare? Non vi viene in mente che più si attua il programma e peggio è per l'Italia? Quindi, altro che andare avanti! Bisogna buttare il programma e i suoi autori! Naturalmente, si potrebbe anche dire che il programma era buono, ma è stato attuato male. Tuttavia, poiché gli autori e gli attuatori sono gli stessi, bisogna buttare il programma, gli autori e gli attuatori!
PRESIDENTE. Ci penseranno gli elettori...
PIETRO MAURANDI. Come quando un'orchestra esegue male una pessima musica: bisogna buttare la musica, gli autori e i suonatori! E naturalmente è compito nostro quello di convincere l'elettorato che è ora davvero di cambiare musica con le elezioni di aprile (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Blasi. Ne ha facoltà. A lei la difesa, dopo l'accusa...
GIANFRANCO BLASI. C'è una domanda che bisogna porsi per prima, rispetto a questa manovra economica, e bisogna farlo con nettezza anche dopo il dibattito svolto nella giornata odierna. Siamo o non siamo innanzi ad una finanziaria elettorale, come dicono i colleghi di sinistra, che abbandonerebbe ogni pudore istituzionale, le compatibilità europee e la certezza strutturale delle coperture, per mettersi al presunto servizio degli interessi di «bassa cucina» della maggioranza? Sappiamo tutti, colleghi, che non si tratta di una finanziaria elettorale, non solo perché essa non somiglia a quella del 2001, che potremmo definire la madre di tutte le finanziarie elettorali - la finanziaria del cosiddetto buco (ve la ricorderete tutti) -, ma soprattutto perché la rigidità delle scelte di questa finanziaria è stata prima monitorata e poi condivisa da Bruxelles, fino all'Ecofin della settimana scorsa. Il rapporto tra deficit e PIL - lo avete detto anche voi poc'anzi - sta rientrando nelle flessibilità consentite. Dunque, questa manovra economica viene giudicata anche dagli osservatori terzi credibile.
Parto da questa premessa per riordinare le fila di un dibattito spesso lacerato più dalla propaganda politica che dalla verità dei fatti. La seconda considerazione è che ogni manovra economica ed ogni documento di programmazione economico-finanziaria sottendono un modello culturale di riferimento. Questo vale per i Governi che li presentano, ma anche per le opposizioni, quando queste si sforzano di produrre modelli alternativi. La sinistra italiana in tutti questi cinque anni ha faticato a prospettarci modelli organici di riforma di questo o quel settore alternativi ai nostri. Conosciamo le difficoltà e le differenze che spaccano e consumano i rapporti tra i riformisti e i massimalisti, fra ideologie stataliste e tentativi di emancipazione liberale. Neanche questa finanziaria è sfuggita alle contraddizioni che segnano la sinistra. Vi è, per esempio, un tentativo timido, che riconosciamo, di aprire in direzione della famiglia, di nuove forme di welfare e di difesa della maternità, come per esempio i famosi emendamenti presentati dall'onorevole Bindi e dall'onorevole Turco, inseguendo peraltro le scelte operate dal nostro Governo.
Tuttavia, se andiamo a leggere ed a scavare le coperture che individuate nei vostri emendamenti, più o meno riformatori (ove peraltro non avete intese complessive perché quegli stessi emendamenti sono stati criticati da una parte della sinistra), potremmo scoprire che, per coprirli, nel 99 per cento dei casi aumentate le tasse, le rendite finanziarie e le accise sui beni di consumo. Quindi, passano gli anni, ma non mutate pelle! Restate prigionieri di uno schema antico che, non solo a mio giudizio, vi farà perdere anche le prossime elezioni! Lo schema è il seguente: più spesa pubblica, più tasse.
Per quanto riguarda la terza considerazione, vorrei dire che si tratta di un disegno di legge finanziaria che prevede una razionalizzazione della spesa pubblica. Rende più leggero lo Stato e comporta anche (mi rivolgo al collega Stradiotto) una razionalizzazione all'interno del comparto degli enti locali e lo fa escludendo da questo processo tutti i comuni sotto i cinquemila abitanti, cioè la stragrande maggioranza degli enti locali che, così dite, non potranno più offrire servizi sociali. Sappiano gli italiani che tutti i comuni sotto i cinquemila abitanti sono esclusi da questo schema di razionalizzazione!
Agli altri comuni è chiesto, come si chiede ai ministeri ed allo Stato centrale, uno sforzo di compartecipazione in questo momento di difficoltà economica. Vi è lo sforzo di rendere più leggero lo Stato, con l'obiettivo di mettere a posto i conti pubblici: in tale contesto, il disegno di legge finanziaria offre alcune risposte strutturali e ne vorrei citare alcune.
La prima è la riduzione del «cuneo fiscale», come da voi riconosciuto, che piace alle imprese, che promuove e rafforza i processi di flessibilità sui costi aziendali.
La seconda è l'introduzione normativa del distretto industriale come luogo identitario di promozione e sviluppo della piccola e media impresa, nata sui territori, in uno spazio di promozione del made in Italy, a metà strada tra tendenza alla globalizzazione e promozione di tutto ciò che è tipico, locale.
La terza è la continuazione del progetto di modernizzazione del paese attraverso le infrastrutture strategiche che vengono finanziate e che sono un vero e proprio biglietto da visita delle nostre intenzioni politiche, visto che desideriamo far crescere il nostro paese, tenerlo collegato alla parte più viva e produttiva dell'Europa. Ecco perché sulla TAV in Val di Susa dovreste squarciare il velo di ipocrisia che vi tiene prigionieri di forme arcaiche di conservatorismo ideologico!
Il quarto punto è rappresentato da un pacchetto di azioni sociali a difesa della famiglia, a sostegno della natalità, per dare sollievo anche alle fasce più deboli della nostra popolazione: anche in ordine a tale aspetto, vi è nel disegno di legge finanziaria - siamo orgogliosi di averlo fatto - l'individuazione precisa di determinati obiettivi.
Vi è poi un'altra considerazione: qualche giorno fa, a Firenze, un famoso sociologo americano, di cultura non lontana dal cosiddetto antagonismo, assai critico su alcuni processi legati alla globalizzazione, molto noto per i suoi scritti, come, per esempio, il suo ultimo Il sogno europeo (mi riferisco a Jeremy Rifkin), parlando dell'Italia, ci ha invitato ad alcune scelte di fondo ed, in particolare, ha usato questa formula: più idrogeno, meno Stato, più figli.
Vorrei riflettere brevemente su queste opzioni. Per quanto riguarda la prima, la dipendenza dal petrolio può strangolarci nei prossimi anni. Il prezzo è, visto anche il fabbisogno dei paesi emergenti, soprattutto di Cina ed India, destinato ancora a salire. Abbiamo bisogno di accorciare gli spazi del dibattito politico e di fare determinate scelte, effettuando ricerche sulle nuove fonti nucleari. In ordine a tale aspetto non si può tardare. Come è noto, siamo indietro rispetto a tutti gli altri paesi europei.
Sulla formula «meno Stato», anche noi abbiamo subito spinte centraliste e resistenze al cambiamento. Credo, tuttavia, che la sinistra italiana non sia nelle condizioni politiche di offrire garanzie liberali e riformiste ai bisogni più moderni del paese.
Sull'opzione «più figli» sono d'accordo con Rifkin: più figli significa più identità, meno frammentazione, più forza culturale, più opportunità di tenere il filo della propria storia e del proprio futuro. Ecco perché Forza Italia è fiduciosa, crede in ciò che ha realizzato e sa di avere davanti a sé ancora terreno fertile. Sappiamo anche di aver affrontato momenti difficili e abbiamo il realismo per ammetterlo, ma siamo convinti delle nostre idee e consapevoli di possedere le motivazioni ed il coraggio per andare avanti.
Vorrei inoltre aggiungere una breve considerazione sul sud. Questo pomeriggio ho sentito interventi del tipo «Piove, governo ladro!», « Nevica, governo ladro!». È uscita una bella giornata di sole, ma non importa, lo stesso: «governo ladro!». Ritengo che questo modo di impostare il dibattito sul Mezzogiorno sia deludente e, per certi versi, scadente.
Anche in questa finanziaria si registra uno sforzo organico di ragionare sul Mezzogiorno e non solo sul Fondo unico per le aree sottoutilizzate - che, come l'onorevole Fassino ha affermato a Porta a Porta, non è mai stato così ricco di risorse finanziarie come in questi anni -, ma anche sulla stessa banca del sud, in ordine alla quale, attraverso una serie di emendamenti presentati in Commissione, abbiamo offerto al Governo la possibilità di incrementare un'idea che non deve restare soltanto una suggestione. Tale sforzo si palesa anche sulla riforma complessiva del welfare, guardando anche al passato e sapendo che strutturalmente il settore agricolo italiano ha bisogno di essere rivisto in funzione di una attenzione che le aziende agricole, soprattutto delle aree svantaggiate e di quelle montane, meritano, perché non possono essere considerate alla stregua di altre aziende presenti in territori più forti, dove la possibilità di fare massa critica, di utilizzare le energie finanziarie, di dotarsi di strumenti di innovazione tecnologica ha favorito la tenuta del sistema. Ciò non è accaduto in alcune zone del paese ed è giusto avere una particolare attenzione per queste aree.
Vorrei svolgere una ultimissima considerazione a livello personale. Ritengo che la finanziaria e, nel suo complesso, tutto il passaggio parlamentare della manovra economica meritino di riconoscere al Parlamento più rispetto e più attenzione. Sono preoccupato del fatto che il Governo finisca per chiedere la fiducia sia alla Camera sia al Senato. Ne abbiamo dibattuto molto anche nel gruppo di Forza Italia e ne capiamo le ragioni contingenti; tuttavia, dobbiamo fare uno sforzo cercando di riconoscere al Parlamento il ruolo e la funzione che merita in un passaggio delicatissimo della vita parlamentare qual è, appunto, quello dell'approvazione della legge finanziaria.
Il Parlamento deve poter partecipare fino in fondo, deve poter svolgere la sua parte, perché la democrazia parlamentare è un patrimonio straordinario di ricchezza del nostro paese al quale non possiamo e non dobbiamo rinunciare (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi previsti per la seduta odierna.
Il seguito della discussione congiunta sulle linee generali è rinviato alla seduta di domani.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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718.
Seduta di martedì 13 dicembre 2005
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi
DEL VICEPRESIDENTE Alfredo Biondi
Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: S. 3613 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato) (A.C. 6177 ); S. 3614 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Approvato dal Senato) (A.C. 6178); Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (A.C. 6178-bis); Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (A.C. 6178-ter) (ore 9,33).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge, già approvati dal Senato: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2006); Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione congiunta sulle linee generali.
(Ripresa discussione congiunta sulle linee generali - A.C. 6177 e A.C. 6178)
PRESIDENTE. Riprendiamo, dunque, la discussione congiunta sulle linee generali.
È iscritta a parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, siamo di fronte ad una manovra economica in continuo divenire in quanto aggiornata ossessivamente in queste settimane - e non è ancora finita - per far fronte alle continue previsioni errate, a nuovi sforamenti di bilancio e alle tante pressioni e richieste, alcune delle quali anche contraddittorie. In pratica, sono state adottate quattro manovre economiche: alla finanziaria è stato dapprima affiancato il decreto-legge collegato n. 203; è arrivato poi il decreto-legge n. 211, in seguito confluito nel decreto-legge precedente, per tentare di correggere i conti pubblici del 2005; infine, quando vi siete accorti che le vostre previsioni sulle entrate per il 2006 si erano dimostrate sballate, anche a causa delle mancate dismissioni immobiliari (le famose dismissioni immobiliari su cui si basa parte della manovra economica), avete, con i maxiemendamenti presentati al Senato, introdotto nuovi e ulteriori interventi correttivi per circa 6 miliardi di euro, così da portare l'entità della manovra economica dagli iniziali 12,2 miliardi a 16,3 miliardi di euro.
Se poi si va a leggere l'ultima relazione previsionale e programmatica presentata in Parlamento, si può osservare che in realtà la manovra economica complessiva raggiunge quasi i 27 miliardi di euro; ai 16,3 miliardi di euro vanno infatti aggiunti 4 miliardi per il rifinanziamento di oneri inderogabili non meglio definiti, 3,5 miliardi di euro che riguardano misure per lo sviluppo e l'occupazione con particolare riferimento alle famiglie e i fondi per l'attuazione della cosiddetta Agenzia di Lisbona, valutati in 3 miliardi di euro.
Il reale andamento dei conti pubblici - cioè, come stanno davvero le cose - è reso sempre meno leggibile e trasparente. Quest'ultimo è il problema che noi poniamo al centro del confronto parlamentare. In cinque anni di manovre economiche il vero miracolo, tante volte annunciato, che siete riusciti a compiere è stato quello di mandare letteralmente allo sfascio la finanza pubblica e con essa la coesione sociale. Altro che crescita superiore al 3 per cento pronosticata all'inizio della legislatura dal buon Tremonti! In cinque anni di politiche, per così dire, liberiste (in realtà, tali politiche non sono neanche liberiste), vi siete divorati oltre quattro punti percentuali di avanzo primario frutto della politica di risanamento attuata dal centrosinistra e dei sacrifici compiuti dagli italiani. Il debito pubblico, per la prima volta da un decennio a questa parte, è tornato ad aumentare e si avvia a raggiungere quota 110 per cento del PIL, il deficit il 4,3 per cento del PIL; e tutto ciò mentre viaggiamo intorno ad una crescita prossima allo zero, decisamente al di sotto del livello medio dei nostri partner europei. Anche per il prossimo futuro lo scenario rimane scuro, direi nero, anche per il venir meno del beneficio dei bassi tassi di interesse.
La presunzione tutta propagandistica vi ha fatto ritenere, in questi anni così difficili, che fosse decisivo puntare tutto sulla riduzione delle tasse e della pressione fiscale ad ogni costo, anche quando la situazione dei nostri conti pubblici non lo permetteva; avete pensato che tale strumento, da solo, fosse sufficiente a rilanciare magicamente sviluppo, investimenti e consumi. Tutt'altro! La verità è che gli interventi di riduzione della pressione fiscale posti in essere con i due moduli della riforma sono stati più che neutralizzati dall'aumento dell'imposta di bollo, delle accise e delle tante altre forme di tassazione indiretta.
Ci lasciate un sistema fiscale del tutto inefficiente e, soprattutto, iniquo. L'evasione e l'elusione fiscale sottraggono ogni anno allo Stato enormi quantità di risorse. E anche per questo portate una responsabilità enorme, dal momento che avete proposto e riproposto, per l'intera legislatura, continui ed immorali condoni, fiscali e persino edilizi, sanatorie, scudi fiscali e concordati, che hanno già prodotto l'effetto nefasto di incentivare il fenomeno dell'evasione fiscale e della sfiducia nelle istituzioni. D'altro canto, le debolissime norme antievasione che avete voluto inserire, così fuori tempo, a pochi mesi dalla fine della legislatura, nell'ultimo decreto-legge collegato alla finanziaria sono poco più che acqua fresca e vanno lette per quello che sono: pura propaganda elettorale!
Inoltre, in questi anni, avete imposto agli enti locali, in modo insostenibile, politiche di bilancio talmente stringenti e penalizzanti da metterli in condizione di non poter garantire i servizi essenziali ai propri cittadini.
Un bilancio, a consuntivo di cinque anni di leggi finanziarie, deve quindi essere fatto, anche analizzando i flussi di risorse finanziarie complessivamente messe in campo nell'ultima legislatura.
Ed è evidente che, in questo caso, più delle parole contano, forse, i numeri. In termini monetari - perché in termini reali la situazione è, chiaramente, ben più drammatica - assistiamo: ad una riduzione del fondo unico per lo spettacolo del 25 per cento rispetto alle risorse stanziate dall'ultima finanziaria del centrosinistra; ad una riduzione di oltre il 27 per cento, rispetto alla vostra prima manovra economica, del fondo per le politiche sociali; ad una riduzione costante, in questi cinque anni, dell'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo.
Proprio quest'ultima è una voce tra le più colpite, a dispetto degli impegni ripetutamente presi dal Presidente del Consiglio davanti alla comunità internazionale: ogni volta che c'è stato bisogno di una manovra per aggiustare i conti operando tagli, i soldi alla cooperazione internazionale sono stati sempre tra i primi ad essere colpiti. Basti pensare al recente decreto-legge n. 203 del 2005, con il quale avete tagliato ulteriormente di cento milioni di euro, vergognosamente, i fondi residui del 2005. Allo stesso modo, non avete perso un momento a modificare, chiaramente in senso fortemente penalizzante per i paesi poveri, l'importante legge n. 209 del 2000 sulla riduzione del debito per i paesi a più basso reddito.
Per quanto concerne l'ambiente, i seguenti dati mi sembrano significativi: rispetto all'ultima finanziaria del centrosinistra, avete tagliato di quasi il 20 per cento le risorse destinate ai parchi ed alle aree protette; sempre confrontando i dati con l'ultima manovra del centrosinistra, avete ridotto del 66 per cento il finanziamento alla CITES (relativamente al commercio di esemplari di fauna e flora minacciati da estinzione); avete ridotto del 24 per cento gli stanziamenti per la difesa del mare; la stessa sorte è toccata alle risorse per la bonifica dei siti inquinati.
Ma è davvero vergognosa la riduzione di risorse apportata, nell'arco della legislatura, alla difesa del suolo ed al dissesto idrogeologico. I finanziamenti alla legge n. 183 del 1998 ed al decreto-legge n. 180 del 1998 (i due principali provvedimenti in materia di stanziamenti per la difesa del suolo) sono passati da 370 milioni di euro per il 2001, assegnati, lo ricordo, con l'ultima finanziaria del centrosinistra, a 152 milioni di euro assegnati, per il 2006, con il disegno di legge finanziaria in esame. Un taglio scandaloso di quasi il 60 per cento che registra, solo per il 2006, la riduzione di ben 100 milioni di euro a fronte di cifre già largamente insufficienti visto il dissesto geologico e lo stato del territorio e dell'equilibrio idrogeologico nazionale.
Infine, i 100 milioni di euro che stanziate - per il solo 2006 - per l'attuazione delle misure previste dal protocollo di Kyoto sono del tutto insufficienti e inadeguati; a tal proposito vale la pena di ricordare che, secondo gli ultimi dati ufficiali dell'Agenzia europea dell'ambiente, l'Italia è il paese che, nel biennio 2002-2003, ha fatto registrare il maggior incremento di emissioni di gas serra in valore assoluto e che è stato, altresì, l'ultimo dei paesi industrializzati europei ...
PRESIDENTE. Onorevole Zanella, la prego di concludere.
LUANA ZANELLA. ... a definire un piano di riduzione delle emissioni e di allocazione delle relative quote; adempimento effettuato solo a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione. A fronte di un impegno a ridurre le emissioni del 6,5 per cento, rispetto all'anno base 1990 si è giunti, al contrario, a conseguire un aumento delle emissioni che superano l'11 per cento rispetto all'anno di riferimento.
Niente si fa per risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico che attanaglia le nostre città e non solo, mentre si pensa bene di eliminare, con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio, il parco del Gennargentu in Sardegna.
Questa legge finanziaria, inoltre, riduce gli stanziamenti a favore dell'edilizia sanitaria e penitenziaria, 46 milioni e mezzo di euro per ciascun anno nel prossimo triennio, e gli stanziamenti per i programmi finalizzati al recupero dei detenuti tossicodipendenti, che diminuiscono del 50 per cento.
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Zanella!
LUANA ZANELLA. Cinque anni fa il nostro paese si poteva considerare praticamente uscito da un lungo periodo di finanza pubblica dissestata, mentre ora lo ritroviamo ricacciato maldestramente in una crisi economica molto rischiosa, con un gravissimo processo di impoverimento...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Zanella.
È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.
GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, siamo davanti alla quinta legge finanziaria varata da questo Governo che, come le precedenti, riconferma l'incapacità di questo Governo sia di fronteggiare le difficoltà esistenti, sia di saper creare le condizioni affinché il paese possa riprendere il cammino dello sviluppo.
La manovra economica, la legge finanziaria e gli altri provvedimenti ad essa collegati sono una conferma di una direzione politica dell'economia opaca, contraddittoria, improvvisata e fatta di rinvii. In questi cinque anni - un periodo molto lungo - ci siamo trovati di fronte a manovre di politica economica che si sono sostanziate in una tantum, anticipazione di disponibilità future, promesse, annunci, disdette e espedienti contabili; eppure, di fronte ad un paese che è fermo, di fonte ad un paese che è in difficoltà, di fronte ad una situazione economica generale in cui esiste una ripresa e una possibilità di incidere sui mercati internazionali, sarebbe stato importante che il Governo non fosse sordo alle proposte che venivano dalle parti sociali, ma che fosse capace di affrontare un confronto nelle sedi istituzionali.
Invece, questo non è avvenuto. Non soltanto sono stati alimentati le tensioni e gli scontri, come negli ultimi tempi è avvenuto con la riforma costituzionale, con l'approvazione della legge elettorale e delle altre leggi che ben conosciamo, ma il Governo ha anche strozzato e impedito un confronto nel paese ed un confronto nel Parlamento continuando ad abusare del ricorso al voto di fiducia. Si può affermare, in sostanza, che si approvano le leggi ad personam e si bloccano o si rinviano quelle leggi che, invece, servono al paese e a tutti i cittadini.
Che cosa possiamo dire, se in maniera molto sintetica vogliamo qualificare e definire la politica economica del Governo in questi cinque anni? In sostanza, si è lasciato che la spesa aumentasse senza dirlo, mentre si diceva di voler ridurre il carico fiscale e le tariffe per il cittadino medio (cosa che non è stata fatta). Voglio sottolineare, signor Presidente, alcuni aspetti. Uno di essi è relativo al carico fiscale che, come indicazione di carattere generale, è diminuito. Ma - attenzione - è diminuito solo per alcuni, è diminuito fortemente per i redditi tra 70 e 100 mila euro, è diminuito per le rendite finanziarie; invece, è aumentato per i pensionati, i lavoratori dipendenti, le famiglie e, in particolar modo, per le imprese manifatturiere. Possiamo affermare che il nostro paese sta diventando un paradiso per gli speculatori finanziari e un inferno per chi vuole fare impresa, per chi vuole assumere, per la famiglia, per il pensionato o per il lavoratore, insomma, per il cittadino medio.
Esaminiamo qualche dato, qualche indicazione. I pensionati sono stati dapprima raggirati con grandi promesse e ora continuano ad essere presi in giro. Guardiamo ai fatti: a gennaio, le pensioni avranno una rivalutazione, si fa per dire, dell'1,7 o dell'1,4 per cento, al lordo. In sostanza, noi ridurremo le pensioni, per il terzo anno consecutivo, a 16 milioni di pensionati, per i quali è rimasta inalterata una deduzione più bassa rispetto a quella di cui beneficiano i lavoratori dipendenti. Per questo Governo, i pensionati hanno una base imponibile di 500 euro più alta rispetto a quella dei lavoratori dipendenti. Inoltre, un accanimento particolare è stato rivolto nei confronti dei pensionati all'estero. Si è favorito e si è tassato il rientro dei capitali nella misura del 2,5 per cento, mentre si è aumentata la pressione fiscale su chi ha lavorato all'estero, sui pensionati all'estero e sui transfrontalieri, i quali sono stati esclusi anche dalle provvidenze.
Il discorso potrebbe andare ancora avanti. Per esempio, i lavoratori dipendenti non hanno avuto la restituzione del drenaggio fiscale. Eppoi, un particolare accanimento - degno di miglior causa, forse, della lotta all'evasione fiscale - è stato rivolto al trattamento di fine rapporto, con l'introduzione di una tassa occulta che ha portato dal 18 al 23 per cento la tassazione sul TFR. Ciò ha permesso allo Stato di introitare, in tre anni, 2 miliardi di euro. La beffa continua perché, adesso, con il rinvio della introduzione della previdenza integrativa al 2008, finirà, alla fine del 2005, quella deduzione aggiuntiva teorica che era stata stabilita con la riforma del TFR fino a quando non fosse decollata la stessa previdenza integrativa: in altri, termini, si rinvia la sua introduzione ma, subito, si ripristina una ulteriore tassa sul trattamento di fine rapporto.
Ancora, molto si è detto sulle misure che sono state introdotte per la famiglia. Tuttavia, per il fenomeno della incapienza, le deduzioni che sono state stabilite - si sa benissimo - non riguardano proprio le famiglie a reddito medio e a reddito più basso.
Ancora, non è stata corretta l'ingiustizia scaturita da quella riforma che, fatta dal ministro dell'economia e delle finanze, favorisce le famiglie bireddito rispetto a quelle monoreddito, le quali, a differenza, appunto, delle famiglie con più redditi, mantengono una sola deduzione.
Si parla poi di misure per adeguare ed alzare il tasso di natalità nel nostro paese; è necessario, ci mancherebbe: siamo ad un tasso dell'1,2 per cento per donna! Ma, anche a tale riguardo, si segue una politica vecchia, stantia, bigotta, arretrata; guardate, infatti, la Francia e la Svezia, che hanno un tasso di natalità per donna dell'1,9 e dell'1,8 per cento, anziché dell'1,2 per cento: in quei paesi si è puntato sulla «buona» occupazione femminile. In quegli Stati è ripresa la natalità per via di una maggiore occupazione femminile, della valorizzazione delle donne e di una robusta ed intelligente politica fiscale e sociale (non come quella che viene proposta nel nostro paese).
Come fa questo Governo ad esaltare la legge n. 30 del 2003? Come fa ad esaltare la flessibilità? Si tratta di una legge che, ahimé, si è tradotta in misure che puntano tutto sul precariato, sull'incertezza: come fanno due giovani a programmare la loro vita e dei figli se, a 30-35 anni non hanno la possibilità di organizzare e costruire il loro futuro?
Si tratta di una legge profondamente sbagliata ed ingiusta, che è «autolesionista» anche per il nostro sistema delle imprese. Un sistema costituito da un capitalismo impaziente, che vuole ottenere immediatamente dei risultati sfruttando le persone e «spremendole» come limoni; ne segue che quanto produciamo e operiamo non ha valore. Ma, anche a tale riguardo, mancano, nella legge finanziaria e nella politica del Governo, scelte coraggiose per far sì che la flessibilità diventi poi buona occupazione, e non precarietà, e per far sì che si investa fortemente sui saperi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e sul terreno della formazione.
Sempre con riferimento al sistema delle imprese, non ci accorgiamo che il Governo ha seguito una politica con la quale le aziende, soprattutto quelle manifatturiere, sono state profondamente «taglieggiate» e costrette spesso a ricorrere alla delocalizzazione?
PRESIDENTE. Onorevole...
GIORGIO BENVENUTO. Oggi, chi investe, chi assume - e concludo, signor Presidente - è soggetto ad una prima tassazione del 33 per cento, cui si deve aggiungere un'ulteriore tassa del 4,5 per cento; invece, chi ha redditi finanziari paga il 12,5 per cento e, se si sposta in Lussemburgo, non paga assolutamente nulla. Non è un caso che banche ed assicurazioni abbiano triplicato, quintuplicato, decuplicato i propri redditi, mentre il sistema delle imprese è in affanno.
Concludo, signor Presidente. Un'altra vicenda grottesca di questo Governo è quella legata alla tutela del risparmio ed al fondo per risarcire i risparmiatori.
PRESIDENTE. Onorevole Benvenuto...
GIORGIO BENVENUTO. Quattordici miliardi di euro andati in fumo, che attendono non propaganda e indicazioni, ma la riforma della legge sul risparmio; richiedono interventi che, come quelli da noi proposti, siano effettivamente a sostegno del risparmio, di chi è stato raggirato e truffato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione).
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Casero, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.
È iscritto a parlare l'onorevole D'Agrò. Ne ha facoltà.
LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, signor viceministro, colleghi, mi domando se l'entusiasmo dei primi due anni di legislatura, quando il tema della finanziaria coglieva l'attenzione di un deputato di prima nomina - focalizzandola su quella che sarebbe stata la strategia di fondo dell'attività di un anno da parte del Governo (e, quindi, del sistema Italia) -, sia ancora rilevante dopo i cinque anni trascorsi.
Mi ricordo una frase pronunciata, due anni fa, dal viceministro Vegas: egli sostenne che la legge finanziaria, così come viene concepita ed esaminata dal Parlamento, è, di fatto, un provvedimento da eliminare, o comunque da riformare profondamente.
Dopo cinque anni, ci troviamo in una condizione che ci induce ad affermare che, effettivamente, il «rito» del disegno di legge finanziaria nella sua configurazione attuale è ampiamente superato, per cui varrebbe la pena, in un futuro prossimo (ormai delegato alla successiva legislatura), provare ad individuare i correttivi affinché, nella sessione di bilancio, non vi siano soltanto le reciproche accuse o le difese di uno strumento che, a mio avviso, risulta abbondantemente obsoleto e, per l'appunto, superato.
Vorrei osservare che, nelle prime manovre finanziarie, la crescita economica rappresentava l'elemento essenziale ai fini dell'impostazione dei conti pubblici e le previsioni venivano, di fatto, sempre smentite. Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge finanziaria coerente con il basso tasso di sviluppo del paese e in qualche modo eterodiretto (perché, in sostanza, dobbiamo rispettare i limiti del Patto di stabilità e crescita, operando politiche di bilancio restrittive).
Il provvedimento in esame, comunque, presenta alcuni aspetti rilevanti, che ci consentono di affermare che non si tratta di un provvedimento di pura propaganda elettorale, come hanno sostenuto alcuni colleghi in quest'aula. Infatti, si tratta di una manovra finanziaria rigorosa, anche se è condizionata, come testè osservato, da vincoli esterni.
Vorrei ricordare che il Censis ha recentemente affermato che, in questo paese, qualcosa di nuovo si muove, che c'è una vitalità nascosta del sistema delle imprese, che una nuova cultura sta facendo capolino rispetto alla situazione di insofferenza che pare attanagliare il paese, anzi, al declino che sembra aver colpito le coscienze. Vi è, in altri termini, un mondo che si muove, che ragiona, che ha voglia di scommettere e che desidera superare la tradizionale logica competitiva del nostro paese, basata sull'inflazione e sulla svalutazione, per porsi, invece, sul piano dell'alta qualità, dando vita, così, ad un nuovo Rinascimento italiano.
D'altra parte, l'ISTAT ha diffuso, in questi giorni, alcuni dati preoccupanti. La crescita, infatti, è ancora molto bassa, poiché nell'ultimo trimestre si è registrata una crescita dello 0,1 per cento del PIL, che porta il tasso di sviluppo tendenziale annuo allo 0,1 per cento. Vi è, inoltre, un altro elemento estremamente negativo, che denota quanta furbizia vi sia ancora nel nostro sistema paese: infatti, nell'anno in corso si è verificato un aumento considerevole del lavoro sommerso (e, quindi, del lavoro nero).
Tali dati incidono profondamente sulla manovra di politica economica e finanziaria approntata dal Governo, il quale, peraltro, dovrà dirci se il disegno di legge finanziaria sarà approvato nella sua versione attuale, oppure se ha intenzione di presentare, in queste ore, una nuova formulazione relativa ai saldi complessivi o ai contenuti. Tuttavia, mi preme dimostrare ai colleghi dell'opposizione che si tratta di una legge finanziaria sostanzialmente corretta per quanto concerne alcune linee di tendenza.
Il primo tema che intendo evidenziare riguarda anche un impegno straordinario da parte del gruppo cui appartengo: si tratta della famiglia. Onorevoli colleghi, se consideriamo l'impegno profuso in questa legislatura a favore della famiglia, probabilmente, mettendo insieme tutte le risorse impegnate in questi cinque anni, ci accorgeremmo che è stata compiuta una piccola rivoluzione. Certo, non si è trattato della rivoluzione «finale» che volevamo, tuttavia riteniamo di aver inquadrato, complessivamente, il tema della famiglia nella maniera esatta; credo, altresì, che anche il miliardo di euro che il nostro partito ha voluto venisse stanziato possa incidere profondamente sui prossimi bilanci familiari.
Il secondo aspetto che mi sembra estremamente interessante è quello relativo al «taglio» dell'1 per cento circa sul costo del lavoro. Qualcuno dirà che si tratta di ben poca cosa. Ho ascoltato l'onorevole Benvenuto, poco fa, riferirsi con forza alla circostanza che le aziende sono «taglieggiate» e le società finanziarie - o, comunque, le assicurazioni e le banche - del nostro paese godono di «paradisi fiscali». Credo che questa linea di tendenza, seppur modesta, riferita al quadro complessivo delle risorse del paese, debba essere tenuta in considerazione anche da chi governerà nella prossima legislatura. Non vogliamo dire: saremo noi o saranno gli altri; saranno coloro che i cittadini italiani decideranno, ma su questa linea di tendenza, su questo metodo, credo sia estremamente interessante affermare che il Governo ha fatto la sua parte, e mi è parso che anche il sistema produttivo italiano ne sia consapevole.
L'altro aspetto che ritengo debba essere, in qualche modo, evidenziato riguarda la modifica, introdotta in Commissione, per cui il distretto viene visto come un soggetto giuridico...
PRESIDENTE. Concluda, onorevole D'Agrò.
LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, mi avvio a concludere.
Abbiamo sempre parlato del piccolo dimensionamento del sistema imprese del nostro paese. Abbiamo constatato come la riforma del diritto societario sia stata intesa esclusivamente come una riforma del reato di falso in bilancio; essa invece aveva in sé la possibilità e la capacità di incidere profondamente sulla crescita delle imprese.
Credo che, con la scelta di valutare i distretti come soggetti giuridici, si compia un ulteriore passo utile per fare in modo che il sistema imprese, così come è strutturato, ossia da imprese di piccole dimensioni - il 93 per cento ha meno di dieci dipendenti -, possa finalmente avere una forza aggregativa ed una massa critica per incidere molto fortemente anche sul grande tema dell'innovazione e della ricerca, che è uno dei fattori futuri per far sì che la qualità del sistema paese possa cambiare (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.
LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, siamo ormai alla fine della quattordicesima legislatura ed abbiamo affrontato, in quest'aula, la discussione su cinque manovre finanziarie di questo Governo.
Ritengo sia necessario, dovuto ai cittadini italiani ed alla nostra società, tentare di compiere un'analisi approfondita, senza alcuna polemica - per carità! -, e scevra da considerazioni propagandistiche. Ciò per fare in modo che si abbia un quadro di riferimento chiaro e, quindi, per evitare, come sta accadendo in questi giorni con manifesti giganteschi, di mettere in risalto ancora una volta che ormai sono passati cinque anni e si è raggiunto l'obiettivo iniziale, ossia la realizzazione del programma, per cui si chiede ai cittadini la fiducia per rilanciare un nuovo programma per lo sviluppo, per l'occupazione e per determinare nuove condizioni sociali nel paese.
Come dicevo, è necessario discutere con grande senso di responsabilità delle questioni sollevate, delle difficoltà che la gente incontra, dei problemi che, giorno per giorno, la comunità italiana sta vivendo. Ciò emerge anche nei programmi serali del «fido scudiero» - mi riferisco a Vespa -, quando si parla del prossimo Natale: si vede come vengono indirizzati i consumi e quali possibilità hanno le famiglie di consumare e spendere anche in occasione del Santo Natale.
È una situazione oggettivamente difficile, che non prevede alcuna possibilità per la nostra economia di riprendere un trend positivo e, quindi, alcuna possibilità di sviluppo, di occupazione stabile, di interventi nel campo sociale, né di rilanciare le tematiche legate alle condizioni di difficoltà del nostro paese, come ad esempio quelle relative al Mezzogiorno d'Italia, totalmente dimenticato da questo Governo.
Certo, vi è stato l'11 settembre, e credo che tale vicenda abbia cambiato il mondo. Sicuramente, ha influito negativamente sulla crescita complessiva dell'intero pianeta ed ha influenzato anche quella che poteva essere la crescita del nostro paese. Tuttavia, ritengo che un Governo oculato, con le idee chiare, avrebbe dovuto prevedere che il mondo stava cambiando e che vi erano situazioni che occorreva controllare. Si sarebbe dovuto intervenire sulla politica economica, affinché questa definisse aspetti diversi e creasse le condizioni per tentare di rilanciare la nostra economia.
Questo è il punto: mi riferisco all'incapacità del Governo e, soprattutto, del suo ministro dell'economia e delle finanze, professor Tremonti. Egli ha pensato di poter determinare la crescita del paese affidandosi alla riduzione dell'imposizione fiscale, tentando di fare in modo che vi fosse una ripresa dei consumi interni. Questa politica, perseguita negli anni 2002 e 2003, in aggiunta ad una serie di condoni e di regalie fatte in questo periodo, ha fornito la dimostrazione pratica che in quegli anni non vi è stata alcuna possibilità di ripresa. Lo stesso è accaduto, d'altronde, anche lo scorso anno, quando il ministro Tremonti è stato sostituito con il professor Siniscalco, il quale affermava che era necessaria una politica economica di verità. Si innescava, quindi, il procedimento, ovviamente riveduto e aggiornato, del cosiddetto metodo Gordon Brown.
Anche in questo caso, le risposte non sono state certamente di verità; esse non hanno affatto determinato una ripresa, bensì hanno aggravato sempre più la situazione economica, produttiva ed occupazionale del nostro paese.
Oggi ci troviamo di fronte ad una manovra finanziaria estremamente «strana» - oserei dire -, ossia una manovra finanziaria che comunque non produrrà effetti positivi sugli indicatori che la stessa Unione europea ha stabilito. Basta guardare con attenzione i dati rilevati dai maggiori istituti di ricerca, soprattutto quelli indipendenti, per capire che il PIL non cresce, nonostante negli ultimi trimestri vi sia stata una ripresa. Abbiamo invece un debito pubblico che cresce: ormai siamo a circa il 108 per cento.
Anche in questo caso, per esempio, vi è una differenza di governo dell'economia tra centrodestra e centrosinistra. Il centrosinistra aveva preso la guida del paese con un debito al 124 per cento ed è riuscito a portarlo al 111 per cento. Questo Governo, invece, giorno dopo giorno, ha aumentato il debito del nostro paese.
Abbiamo un rapporto deficit-PIL - credo che ciò sia sotto gli occhi di tutti - che anche quest'anno, al di là degli impegni che questo Governo ha assunto con l'Unione europea, certamente non chiuderà ai livelli che aveva definito e al cui rispetto si era impegnato con la stessa Unione europea. Chiuderemo sicuramente al 4,8 per cento. Bisognerà verificare, tra l'altro, alcuni spostamenti in virtù dei rinnovi contrattuali e a come essi saranno considerati. Nel 2006, comunque, avremo un rapporto deficit-PIL che si aggirerà sicuramente oltre il 5 per cento. Altro che ritornare nei cosiddetti parametri di Maastricht!
A ciò si deve aggiungere, in modo pacato e serio, che si è avuta la grande capacità di dissipare i risparmi dei cittadini italiani. Il centrosinistra aveva lasciato a questo Governo una grande eredità, ossia l'avanzo primario al 5,7 per cento. Oggi i dati ci dicono che l'avanzo primario sarà dello 0,6 per cento e che, probabilmente, tale indice sarà negativo.
È questa la politica economica e finanziaria del Governo. È una politica incongruente e - oserei dire - anche scellerata. Con questa finanziaria il Governo prende atto che le scelte compiute nel 2002, nel 2003 e nel 2004 erano sbagliate, perché, nonostante gli interventi sulla questione della deduzione fiscale e sulla pressione fiscale per tentare di aumentare i consumi, oggi la pressione fiscale si aggira intorno al 42 per cento, identica a quella del 1996.
Tutto ciò che è stato ridotto attraverso gli interventi dello scorso anno sul secondo modulo è stato ampiamente recuperato dalle tassazioni indirette. Non siamo noi ad affermarlo, ma, come dicevo, ci sottopongono tale dato con grande evidenza gli istituti indipendenti del nostro paese.
In questa finanziaria, per la prima volta, lo stesso ministro Tremonti - riveduto e aggiornato anche nell'immaginario collettivo, ossia nei riguardi dei cittadini italiani - ha dovuto ammettere i propri sbagli nel definire la politica economica e finanziaria degli anni passati. Ha cominciato ad intervenire sulle questioni che noi avevamo posto già dal 2001, cioè la necessità di intervenire sulle imprese, ridare competitività alle stesse, ridurre gli oneri impropri, fare in modo che si creasse un sistema che producesse ricchezza, reddito e che potesse, quindi, accelerare i consumi all'interno del nostro paese.
Su alcune questioni che questo Governo ha posto alla nostra attenzione, come il problema dell'intervento sui distretti - del quale parlerò successivamente - ma principalmente per quanto attiene al cuneo fiscale, noi siamo d'accordo e ve lo abbiamo sempre detto. Ma voglio porre una domanda al ministro ed al viceministro Vegas. Non le sembra che sia abbastanza relativo l'intervento che si determina oggi sul cuneo fiscale? Non era forse necessario che quei 6 miliardi - ribadisco, 6 miliardi -, utilizzati lo scorso anno per il secondo modulo, venissero indirizzati per la riduzione del cuneo fiscale, in modo da ridurre il costo del lavoro delle imprese e, nello stesso tempo, dare una possibilità di maggiore incidenza sul reddito dei lavoratori dipendenti?
Questi ultimi, oggi, stanno male e non riescono ad arrivare a fine mese. Come dicevo prima, infatti, le indagini che gli stessi uomini di centrodestra stanno facendo per i consumi di Natale sono bassi. Egregio ministro, vi è povertà, incertezza e rassegnazione di intere comunità del nostro paese. Siete riusciti anche a far perdere l'ottimismo alla comunità italiana. L'unico che, in questo paese, ha ottimismo è il vostro Presidente del Consiglio, ma si sa bene perché. Allora, su questa impostazione dovevamo intervenire per dare risposta alle imprese, far crescere il salario dei lavoratori dipendenti e costruire un sistema di competitività a livello internazionale.
Certo, l'intervento sui distretti industriali è un intervento importante. Guardate, però, che anche su questo, giustamente il collega Ventura - che, nella relazione di minoranza, vi ha posto all'attenzione una nuova finanziaria, quella che propone il centrosinistra - sottolineava, citando Modigliani (economista, che credo sia al di fuori delle polemiche, anche se scomparso), che, posto che è sicuramente un fatto positivo intervenire sui distretti industriali, il dato negativo che emerge è che i nostri distretti, in quanto piccoli e formati da aziende di ridotte dimensioni, avevano necessità di poter intervenire sul mercato globale, sotto il profilo della commercializzazione, o sui servizi, costruendo così una nuova logica che investisse il sistema globale della nostra economia.
Sono punti che possiamo definire importanti su cui (come avete dimostrato con la manovra finanziaria) avete sposato una diversa impostazione rispetto a quella ripetuta per anni dal centrosinistra per rilanciare la nostra economia. Ebbene, sarebbe stato più opportuno discutere perché gli interessi del paese non sono interessi del centrodestra ma dell'intero Parlamento e fare in modo di migliorare la manovra finanziaria per agganciarsi alla ripresa in atto, che non trova la nostra nazione in condizioni di farlo.
Altro che paragonarsi con gli altri paesi europei, come la Francia e la Spagna, che crescono, o la Germania, che non soltanto ha dovuto pagare il prezzo della riunificazione, ma ha anche dato luogo a riforme strutturali importanti che la porranno certamente in condizioni di usufruire della ripresa dell'«area euro», quella ripresa che noi non avremo a causa delle scelte e dell'impostazione sbagliata del Governo sulla politica economica e finanziaria e dell'incapacità di dialogare.
Avete fatto una finanziaria elettorale, con cui si danno «mance». Così è stato anche nel decreto-legge fiscale approvato qualche giorno fa, durante il cui esame mi sono permesso di affermare che i parlamentari del centrodestra non si rendevano conto che stavano esaminando una riforma elettorale che non riguarda più i propri collegi. Avete dato «mance», come state facendo oggi.
Non è pensabile che si possa realizzare una politica sociale come quella da voi impostata, composta di una tantum per la famiglia, per i figli nati nel 2003, senza affrontare i nodi importanti della famiglia che vi abbiamo sottoposto anche durante l'esame del provvedimento in Commissione, con le agevolazioni per le giovani coppie per l'acquisto della casa. Abbiamo proposto non una tantum ma riforme strutturali che generino interventi importanti, che determino condizioni di serenità e stabilità e che pongano anche la questione della crescita demografica. Voi, invece, avete preso in considerazione soltanto interventi una tantum.
Come considerare gli interventi sul sociale? È vero che ancora oggi non avete finanziato il fondo sociale per 500 milioni di euro?
PRESIDENTE. Onorevole Di Gioia, la invito a concludere.
LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, ho ventiquattro minuti a disposizione e non credo di averli superati.
PRESIDENTE. Onorevole, le ho segnalato soltanto che sta arrivando al termine del tempo concessole.
LELLO DI GIOIA. Intendo ricordare le questioni sulle politiche sociali, sulle politiche ambientali, su cui i colleghi si sono soffermati, le questioni riguardanti le infrastrutture.
Voi non conoscete il paese reale ed il Mezzogiorno d'Italia. Basta recarsi in quelle zone per capire le difficoltà, i problemi che si avvertono, ciò che sta accadendo! Basta guardare quelle aree di degrado sociale, le cui difficoltà state aggravando con la vostra politica economica! Basta soffermarsi sulla sanità, sulla mancanza di finanziamenti nei confronti dell'edilizia sanitaria! Basta ricordare il blocco della mobilità nel campo della sanità che ha acuito le difficoltà dei cittadini italiani e, soprattutto, del Mezzogiorno d'Italia!
La grande verità è che non avete la consapevolezza dei problemi che si avvertono nella nostra comunità! Colui che ci governa, nutrendo un certo ottimismo, dice che si sta bene...
PRESIDENTE. Onorevole Di Gioia, vorrei comunicarle che il suo tempo è esaurito.
LELLO DI GIOIA. ... invece, vi è gente che è pessimista, perché non potrà stare meglio!
Quella gente che, nel 2001, aveva creduto alle illusione di questo Presidente del Consiglio, nell'aprile del 2006 darà una risposta importante e forte! Altro che sondaggi! Quella gente cambierà programma e darà la vittoria al centrosinistra per rilanciare la nostra economia e per rispondere ai bisogni della comunità italiana (Applausi dei deputati del gruppo Misto-La Rosa nel Pugno, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Verdi-l'Unione)!
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pinotti. Ne ha facoltà.
ROBERTA PINOTTI. Signor Presidente, l'anno scorso l'allora ministro della difesa cileno Michelle Bachelet, alla quale auguro di diventare presto la prima Presidente del Cile, in visita alla Commissione difesa della Camera, ci ricordava come ritenesse fondamentale la funzione della difesa.
Non sono diverse le considerazioni che il ministro Martino molte volte in audizione in Commissione difesa ha espresso in ordine al ruolo che la difesa ricopre, rappresentando uno dei fondamenti dello Stato, dal Libro Bianco in poi.
Nel DPEF del 2002, il Governo annunciava l'obiettivo di tendere progressivamente all'1,5 per cento del PIL per quanto riguarda le risorse della difesa. Si tratta di un valore medio, in linea con gli altri paesi europei: la Francia ha una percentuale di spesa di 1,72 per cento; la Gran Bretagna del 2,46 per cento (è molto più alta).
Questo obiettivo oggi non ci sembra solo compromesso per il presente, ma anche per un tempo non immediato.
Mai nella storia della Repubblica italiana il rapporto tra la funzione della difesa e PIL era sceso sotto l'1 per cento (infatti, quest'anno si tende allo 0,84 per cento, il punto più basso di una sequenza decrescente che ha segnato l'intera legislatura).
L'emergenza della situazione è riscontrabile anche nelle parole usate in Commissione, quando il sottosegretario Cicu è venuto ad illustrare il provvedimento, nonché nelle parole del relatore di maggioranza, l'onorevole Lavagnini.
Il sottosegretario Cicu imputa la carenza di risorse alla congiuntura economica (sappiamo che si è registrata una congiuntura economica difficile, ma sappiamo anche che l'Europa è cominciata a crescere da almeno un anno, mentre l'Italia è ferma ed i segni di ripresa sono meno della metà rispetto a quelli riscontrati in altri paesi europei), affermando che sono state effettuate delle scelte a favore del Sud, delle famiglie e dello sviluppo economico. Quindi, la difesa sarebbe stata sacrificata a queste scelte.
Su quanto tali scelte possano davvero incidere sullo sviluppo del paese, sui disagi delle famiglie o sul Sud hanno parlato ampiamente i colleghi che mi hanno preceduto e, quindi, non mi soffermerò sulla vanità di quanto contenuto complessivamente nel disegno di legge finanziaria.
Molto più drammaticamente occorre sottolineare che si tratta di una finanziaria di «galleggiamento», in quanto non darà impulso allo sviluppo e creerà una situazione drammatica per la finanza degli enti locali, riuscendo molto faticosamente a rispondere ai rilievi e alle preoccupazioni evidenziate il 2 novembre dal Fondo monetario internazionale, visto che la dinamica attuale della spesa pubblica potrebbe pregiudicare l'obiettivo dell'indebitamento netto del 2006 pari al 3,8 per cento.
Per quanto riguarda più specificamente il bilancio della difesa, l'onorevole Lavagnini analizza con grande preoccupazione i dati di tale bilancio. Con la seconda nota di variazione di bilancio per il 2006 è stata apportata una diminuzione di 1.717,9 milioni di euro allo stato di previsione del Ministero; pertanto, nell'ambito della disponibilità complessiva di 17.782,5 milioni viene ridotto di 1.239,2 milioni di euro il bilancio previsionale del 2005; dunque si registra un 6,5 per cento in meno in termini monetari e un 8,1 per cento in meno in termini reali.
Il bilancio della difesa è suddiviso in quattro aggregati principali: le Forze armate, l'Arma dei carabinieri, le pensioni provvisorie e le funzioni esterne. Per quanto riguarda la funzione difesa propriamente detta, dei 12.107 milioni di euro previsti, 8.757 milioni saranno destinati a coprire le spese per il personale, con un 9 per cento in più, anche se ciò non vuol dire incrementi economici per il personale militare e civile della difesa, in quanto le spese maggiori per il personale sono determinate dalla trasformazione da esercito di leva ad esercito professionale.
In ordine alle spese di esercizio vi saranno 1.837,8 milioni di euro, cioè un 39 per cento in meno. Le spese di esercizio - lo dico per chi non si occupa direttamente del tema - sono le spese di formazione, addestramento del personale, manutenzione e supporto logistico di armi, navi, mezzi, dunque spese per la manutenzione e le scorte. Non si tratta quindi di spese di gestione, ma di strumenti di funzionalità e di efficienza; spese essenziali anche per garantire la sicurezza degli uomini e delle donne delle Forze armate.
Inoltre, per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo si registra un 41,6 per cento in meno; per quanto concerne le funzioni esterne il bilancio è dimezzato e per le pensioni provvisorie vi è un 76,7 per cento in meno e potrei continuare evidenziando ulteriori tagli. Peraltro, già lo scorso anno, avevamo evidenziato che, per effetto del tetto del 2 per cento, la sottrazione di 1.357 milioni di euro alla difesa, che lo scorso anno erano stati in parte ripianati con un intervento della Cassa depositi e prestiti pari a 954 milioni, consisteva in un vero e proprio taglio strutturale. E ciò è evidente dalla percentuale di spesa registrata quest'anno. La sequenza è la seguente: nel 2002, il bilancio della difesa è pari a 1,079; nel 2003 a 1,061; nel 2004 a 1,048; nel 2005 a 0,987 e nel 2006 a 0,84.
In Commissione, ascoltando gli interventi del sottosegretario Cicu e del viceministro Vegas, ho trovato parole di comprensione in ordine alle difficoltà in cui si trovano le nostre Forze armate. Tuttavia, viene da chiedersi: chi ha governato in questi quattro anni e mezzo! Infatti, il dato è alquanto allarmante e chi governa è anche chiamato a fornire risposte.
Con i nostri emendamenti abbiamo voluto sottolineare il problema macroscopico, chiedendo che al comma 5 oltre al comparto sicurezza e di pubblico soccorso fosse esclusa dai tagli anche la difesa, ma tale proposta non è stata accettata. Ma abbiamo presentato richieste anche minori che potevano fornire un segno di sensibilità; abbiamo chiesto, ad esempio, qualche risorsa per le spese di appalti esterni che avrebbero potuto porre circa 7 mila lavoratori nelle condizioni di ricevere non più di 400 euro al mese, ma anche tale richiesta non è stata accolta. E ciò rappresenterà un problema di povertà per molte famiglie.
In sede di audizione, i COCER ci hanno segnalato la gravissima situazione di disagio. Ci hanno rappresentato, ad esempio, che con questi tagli sarà difficile per tutti i piloti effettuare le ore di volo necessarie. Ci hanno rappresentato il fatto che mancano gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali. Con il taglio del 10 per cento degli straordinari l'operatività sarà resa molto più difficile. Non ci sono più le missioni. Non ci sono più le cure, con una situazione particolare per quanto riguarda la salute dei militari: nella proposta originaria della legge finanziaria venivano eliminate le spese di cura a carico delle amministrazioni, per cui la sanità militare non poteva più intervenire per il personale civile e militare; successivamente, nel corso dell'esame da parte del Senato, si è prevista la possibilità di cura per malattie e infermità contratte al di fuori del territorio nazionale (chi si fa male nel territorio nazionale è escluso: si tratta di una sperequazione di cui non si capisce il senso).
Chi ha governato, dunque, qualche proposta avrebbe dovuto farla. Nella relazione di minoranza abbiamo ricordato che vi sono 11 mila militari all'estero. Si tratta di una cifra molto importante, siamo la terza nazione per impegno. Stante questa situazione, e stante il rischio, in quanto mancheranno l'addestramento e le attrezzature necessarie, mi chiedo: si tratta di una cifra che ci possiamo permettere? È stato un investimento - è una domanda di politica generale - che ha fatto in modo che l'Italia potesse contare davvero sulle scelte di politica internazionale che sono state compiute? Non si può chiedere così tanto, non si può chiedere un impegno così forte - 11 mila soldati all'estero si traducono, tenuto conto delle rotazioni, in 40 mila militari - e nello stesso tempo rispondere con un bilancio di questo tipo.
Apro peraltro una breve parentesi, ribadendo che, ovviamente, come sempre, esprimiamo solidarietà e vicinanza nei confronti dei soldati che stanno operando all'estero. Tuttavia, mi permetto anche di sottolineare che l'ambiguità che abbiamo ripetutamente denunciato, in occasione dei rinnovi della missione in Iraq, circa il carattere umanitario della missione stessa, è resa molto evidente dal filmato che, purtroppo, abbiamo avuto modo di vedere.
Dunque, di fronte ad un mondo in cui, come sappiamo, la sicurezza interna e quella esterna sono sempre più connesse, perché il problema del terrorismo a questo ci porta, e in cui vi è una richiesta sempre più forte di una funzione difesa che deve essere nuova e che deve guardare alla costruzione della difesa europea, riteniamo che quest'ultima sia fondamentale non solo per la sfide che abbiamo davanti - il terrorismo e la sicurezza complessiva - ma anche per rispondere in futuro ai limiti di bilancio che oggi così drammaticamente pesano sulle nostre Forze armate. Infatti, solo immaginando la difesa europea e una divisione dei compiti, e dunque degli impegni di spesa e delle risorse, si può ipotizzare di svolgere questa funzione con un bilancio adeguato. Ma per sedersi al tavolo europeo e per poter contare come i grandi paesi abbiamo bisogno di una difesa che si presenti in forze e con capacità prospettiche che questo bilancio mette a dura prova.
Condividiamo quindi l'esigenza di lavorare per la costruzione di una forza europea di difesa, ma riscontriamo nel bilancio in esame non un supporto a tale costruzione, bensì una grave difficoltà nei confronti delle nostre Forze armate e dunque anche una minore possibilità di essere protagonisti in quel progetto di costruzione, in cui vanno portate idee ma anche risorse e capacità (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, è tempo di consuntivo, non solo perché siamo a fine anno, ma anche perché siamo a fine legislatura. Si tratta dell'ultima legge finanziaria che questo Parlamento si accinge a discutere (discutere per modo di dire, perché effettivamente scopriremo soltanto questa sera o domani il contenuto reale del documento finanziario proposto dal Governo, dato che è risaputo che verrà posta la questione di fiducia su un maxiemendamento).
È tempo, quindi, di consuntivo. Come il Governo e la maggioranza hanno potuto verificare, i nostri interventi si suddividono in interventi di merito nello specifico dei conti e in interventi riguardanti settori più analitici e relativi a singoli compartimenti, per comprendere quello che è stato fatto, quello che si doveva fare e quello che resterà in eredità al prossimo Parlamento e sarà dunque anche oggetto di confronto nell'ambito della contesa elettorale.
Il consuntivo che tento di tracciare - certamente dal punto di vista dell'opposizione, ma cercherò di essere il più oggettivo possibile - si riferisce alla questione del rapporto tra il paese e gran parte del proprio territorio, ossia la montagna.
Tuttavia, per poter fare un consuntivo, bisogna partire da un preventivo e, in modo particolare, dalle promesse che, anche in questo settore, la maggioranza (ma soprattutto il suo premier Berlusconi), ha fatto a queste popolazioni. Penso, innanzitutto, al contenuto degli stati generali della montagna che furono tenuti nel 2001, per merito dell'Uncem, dove potemmo verificare la presenza massiccia dei ministri competenti sui vari settori così come le grandissime iniziative da essi prospettate.
Ci si aspettava, in tempi rapidi, una proposta di modifica del contesto normativo che riguarda questo settore ma, soprattutto, ci si aspettava interventi su questioni specifiche (anche perché l'anno successivo, il 2002, dichiarato dall'ONU come anno internazionale delle montagne, sembrava rappresentare il momento più opportuno per cercare di concretizzare tali interventi).
Tutto ciò non è avvenuto: è avvenuto invece qualcosa di diverso, più che altro con riferimento al lavoro svolto dall'opposizione, che non è mai stato finalizzato ad un mero atteggiamento oppositivo ma è sempre stato, al contrario, orientato a dare delle risposte (se pure, certamente, secondo il nostro modo di vedere, di intendere le questioni e le prospettive) sui problemi reali di questo paese, perché l'Italia sta a cuore non solo alla maggioranza ma anche - moltissimo - a noi e vederla andare verso un declino (che per noi non è sicuramente ineluttabile ma anche dovuto, per buona parte, a vostra incapacità e mancanze di strategie di Governo nella situazione contingente) ci porta a non essere affatto soddisfatti.
Così, proprio per incalzarvi, per rendere manifesta la vostra incapacità e svelare le facili promesse fatte con l'incapacità di tradurle in azioni politiche concrete, abbiamo manifestato le nostre idee e le abbiamo trasformate in proposte di legge. Siamo in Parlamento e questa è la nostra funzione.
Peraltro, abbiamo presentato in tempi non sospetti, nell'ottobre del 2002, una proposta di legge, la n. 338, con cui L'Ulivo, il centrosinistra, l'Unione concretizzava quelli che erano - e secondo noi rimangono - i problemi rispetto ai quali questo territorio necessita di trovare soluzioni e soprattutto risposte.
I problemi sono sostanzialmente quattro. Il primo riguarda il rapporto tra il contesto nazionale e quello regionale all'esito della modifica del Titolo V della Costituzione, un rapporto che va ridefinito, chiarito, anche per evitare il contenzioso assolutamente rilevante che, purtroppo, vi è stato e non va ripetuto nei prossimi anni in merito al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni.
Quindi, si deve fare un tentativo assolutamente mirato, congruo e nel merito per capire fino a che punto può portarsi - si deve portare - lo Stato nel suo legiferare e quali sono, invece, i campi sui quali è necessario, indispensabile (non perché lo diciamo noi, ma perché così dice la Costituzione che noi abbiamo voluto con la modifica del Titolo V nella legislazione scorsa), restare nell'ambito della competenza regionale, nel sistema di articolazione delle autonomie locali.
Si deve, quindi, rendere assolutamente concreto, da un lato, il precetto, di cui all'articolo 5 della Costituzione, secondo cui lo Stato si articola sulle proprie autonomie, dall'altro, in modo particolare, l'articolo 44 della Costituzione, con la necessità di un'attenzione particolare dello Stato nei confronti della montagna e di coloro che vivono e intraprendono in questo settore.
La seconda questione riguardava la definizione di «montanità» perché è fuori discussione che vi sia la necessità di prendere in mano questa materia estremamente delicata, che necessita di una profonda e reale rivisitazione. Pensate solo che la norma attraverso cui ciò poteva essere fatto è stata abrogata dalla legge n. 142 del 1990. Quindi, da allora ad oggi, non si è potuto ricostruire, rivedere, ragionare (anche a seguito della modifica che vi è stata nell'ambito dei sistemi, degli approcci, della globalizzazione, del nuovo apporto tecnologico, delle nuove necessità del mondo che cambia) su questo elemento di fondo, per cui veniva individuato un criterio - ma non l'unico - di direzione e di prospettiva, cioè, quello dell'altimetria.
La terza questione è relativa al governo della montagna, quella che, in modo altisonante, viene definita come la governance della montagna. Perché dico questo? Perché è fuori discussione che, in un momento nel quale il paese è chiamato ad individuare politiche di riferimento, vista la scarsezza delle risorse economiche e finanziarie a disposizione, bisogna individuare quale sia la struttura che governi le necessità della montagna. Da questo punto di vista, ritengo sia assolutamente essenziale conservare il patrimonio di democrazia, di radici, di cultura e di storia rappresentato dai comuni di montagna i quali sono, per la maggior parte, molto piccoli e, quindi, non in grado di soddisfare in modo concreto l'esigenza di rendere, in questi contesti territoriali difficili, la qualità della vita quantomeno similare a coloro che vivono in pianura. Se ciò non avverrà, sarà allora pura poesia pensare di lottare contro lo spopolamento della montagna.
La quarta questione, forse la più importante tra quelle citate, sebbene siano tutte fondamentali, concerne la disponibilità delle risorse. Dico questo perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi! È ora che anche questi territori assurgano ad un ruolo di assoluta centralità in ambito nazionale. Siamo convinti - e lo siamo sempre di più - che se questo paese vorrà, come noi vorremo fare se otterremo la fiducia della maggioranza della popolazione italiana, riprendersi e superare questo declino, che è ormai nelle cose, in modo da ritrovare e ridare fiducia, allora il protagonismo della montagna, un territorio importante che già oggi produce il 16 per cento del PIL nazionale, deve necessariamente essere collocato al centro delle politiche nazionali. Conseguentemente, si pone un problema di disponibilità di risorse. È ora di finirla con la politica che voi avete perseguito fino ad oggi - la politica del cosiddetto cappello in mano - per effetto della quale ad ogni finanziaria si elemosinano le poche risorse disponibili, le quali sono sempre di meno. A questo proposito ricordo che il Senato, nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge finanziaria, aveva addirittura azzerato le risorse disponibili per il fondo nazionale per la montagna.
Se è vero, come è vero, che siamo riusciti a strappare (sicuramente per merito non di questo Governo ma di altri paesi che sono stati i veri protagonisti, sebbene il ministro La Loggia vada dicendo cose assolutamente non vere a questo riguardo), in sede di Convenzione europea un ruolo di rilevo per la montagna, a livello nazionale questa rilevanza non si è riuscita ad ottenerla, come testimonia l'elemosina di 20 milioni di euro stanziati in questa finanziaria per il fondo nazionale per la montagna.
Per fortuna, a seguito di una forte iniziativa politica portata avanti dall'opposizione, si è riusciti ad ottenere il recupero della norma - quella sulle province montane - che, in prima lettura al Senato, era stata abrogata. Il Governo, da parte sua, non ha avuto neppure la dignità di motivare, nel corso della discussione svoltasi in Commissione bilancio, perché al Senato aveva espresso parere favorevole all'abrogazione di quella norma la quale, lo ricordo, era stata inserita con la legge finanziaria per l'anno 2004. Noi, lo ripeto, grazie alla nostra iniziativa, siamo riusciti a rimettere «in circolo» quella norma, laddove, in tema di montagna, la politica portata avanti dal Governo è stata fallimentare.
Dopo più di trent'anni dall'approvazione della legge n. 1102 del 1971, che ha istituito le comunità montane, e dopo più di dieci anni dalla legge n. 97 del 1994, la legge fondamentale sulla montagna, ci si aspettava un quinquennio di effettive politiche di riforma, di attenzione e di centralità per la montagna nell'ambito delle politiche nazionali. Purtroppo, non solamente per demerito vostro ma soprattutto per incapacità, perché voi non avete nel sangue, nel vostro DNA il valore della centralità della montagna, per quest'ultima si configurano prospettive negative. Noi ci impegniamo a fare nel prossimo quinquennio, se avremo la maggioranza e quindi il Governo del paese, sicuramente meglio di quanto avete fatto voi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Crosetto, iscritto a parlare; s'intende che vi abbia rinunziato.
È iscritta a parlare l'onorevole Motta. Ne ha facoltà.
CARMEN MOTTA. Signor Presidente, quasi sicuramente, la manovra finanziaria per il 2006 concluderà il suo iter in Assemblea nello stesso modo delle due finanziarie precedenti: il disegno di legge finanziaria discusso in Commissione bilancio cambierà significativamente per effetto di un maxiemendamento che il Governo si appresta a presentare, sul quale, com'è ormai noto, sarà posta la questione di fiducia nei prossimi giorni.
L'ennesimo e quasi scontato voto di fiducia sarà necessario per la tenuta della maggioranza e non sarà certo imputabile al comportamento dell'opposizione, la quale, come sempre, ha responsabilmente selezionato le priorità, negli ambiti in cui ha valutato indispensabile intervenire con proprie proposte emendative, per tentare di evitare l'aggravamento dei problemi del nostro paese.
La scelta che il Governo si appresta a compiere per approvare il disegno di legge finanziaria è alquanto svilente per il Parlamento, perché, per il terzo anno consecutivo, impedisce che l'Assemblea possa confrontarsi responsabilmente sulla legge più importante dello Stato e si oppone a che da tale confronto maggioranza e opposizione possano anche convergere su alcune misure necessarie, indispensabili per affrontare la grave crisi economica che attraversa il paese. Ebbene, impedire ciò, come pare avverrà, significa privare il Parlamento delle sue prerogative. Dunque, nemmeno la finanziaria può essere sottratta a mere logiche di schieramento politico! La maggioranza ed il Governo, oltre ad assumersi la responsabilità di chiudere con questa manovra un ciclo di politiche economico-finanziarie i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti, si assumerà anche la responsabilità, ancora una volta, di non aver consentito al Parlamento di svolgere appieno la propria funzione.
Nonostante ciò, come opposizione, non ci sottraiamo al nostro ruolo; e questa discussione sulle linee generali ci consente di esprimere i nostri giudizi di merito sull'insieme della manovra stessa.
Ormai, è assodato, ed è confermato da tutti gli osservatori economici più autorevoli ed accreditati, che il paese è, da oltre quattro anni, in fase di sostanziale stagnazione. Per il 2006, centri di ricerca indipendenti e di grandi banche stimano la crescita italiana intorno all'1,2 per cento. L'ottimismo del Governo, che in questi cinque anni circa non è stato scalfito dal più debole dubbio sulla gravità della situazione economica e finanziaria del paese, che si andava via via aggravando, ha messo insieme un'intera legislatura durante la quale la crescita è stata, mediamente, di gran lunga inferiore all'1 per cento: quasi cinque lunghi anni di ottimistica stagnazione! Quasi cinque anni in cui il sistema produttivo ha subito colpi duri, come l'ottimismo degli italiani, anch'esso messo a dura prova.
Si parte da tale dato, e non dagli scenari, ancora una volta sereni e ricchi di promesse, del Presidente del Consiglio, dalla necessità, non più procrastinabile, di imprimere una svolta, uno scatto alla nostra economia, caratterizzata da interi settori ormai in ginocchio, da altri che arrancano e da altri, un po' più apprezzati, che resistono alla concorrenza esterna.
Si dovrebbe partire dall'altrettanto indiscutibile necessità di rimettere in sesto la finanza pubblica. Il Governo sta chiedendo proroghe ed agevolazioni a Bruxelles, ma il riassetto non potrà essere dilazionato molto oltre, pena il trascinamento inarrestabile dell'Italia in una sorta di buco nero dal quale nessuna finanza creativa ci salverebbe e, soprattutto, ci consentirebbe di uscire. Anche il ministro Tremonti, altro ottimista, sa perfettamente, ad esempio, che, nonostante i proclami rassicuranti, gli interessi sul debito pubblico accumulato vanno pagati comunque.
Tanto entusiasmo ed ottimismo vanno, forse, di pari passo con la campagna elettorale imminente. Il Presidente del Consiglio ha detto che il Governo farà un'operazione verità sulle molte cose buone fatte dal Governo stesso e sulle menzogne dell'opposizione catastrofista. Bene, anche noi, fin da questa discussione, facciamo e continueremo a fare, nei prossimi mesi, un'operazione verità. L'abbiamo sempre fatto in questi anni: abbiamo sempre detto la verità ai cittadini, tanto che le nostre preoccupazioni e i dati che fornivamo sull'andamento dell'economia e dei conti pubblici sono stati ampiamente confermati non da economisti conniventi con la sinistra, ma da istituti esterni, europei ed internazionali.
Il paese ha un problema di crescita e di rilancio dell'economia, in particolar modo della competitività e capacità di innovazione tecnologica, connesso al problema della riduzione del potere d'acquisto dei salari ed alla necessità di un welfare in grado di tutelare le fasce sempre più ampie di lavoro precario e marginalizzato. Per farvi fronte, occorrono risorse ed investimenti mirati, misure strutturali e durature, non interventi sporadici ed indifferenziati, senza disegno strategico, così come propone, ancora una volta, il disegno di legge finanziaria in esame.
La verità è che la parte più consistente della manovra finanziaria per il 2006, circa 16 miliardi di euro sui circa 23 miliardi complessivi, è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento, per ottemperare alla procedura di infrazione comunitaria per disavanzo eccessivo; quindi, restano le briciole a sostegno delle imprese e del mondo del lavoro. Ne sono la riprova i 600 milioni che avrebbero dovuto finanziare la riforma del TFR, che il ministro Maroni giudicava irrinunciabile, urgente e vitale per far partire il secondo pilastro della previdenza integrativa, sulla quale anche noi siamo stati sempre d'accordo. La riforma ha fatto la fine che sappiamo: rinviata di due anni e le risorse - come dicevo -, anziché essere destinate ad interventi sociali, al finanziamento degli ammortizzatori sociali, come da noi richiesto e proposto, andranno a ridurre il deficit per cercare di centrare l'obiettivo concordato con l'Europa.
Le condizioni dei lavoratori e le esigenze più pressanti dei pensionati, il presente e il futuro dei giovani, di tutti coloro che sono o dovrebbero essere uno dei punti di riferimento centrali per una politica che intenda davvero dare fiducia al paese, questa finanziaria non solo non li affronta nel merito specifico, ma sul piano della manovra generale li penalizza ulteriormente. Altro che non mettere le mani nelle tasche dei cittadini: ce le mettete, eccome! Ecco la verità!
Con questa finanziaria - niente di diverso rispetto alle altre - avevate forse un'ultima occasione per essere un po' più credibili e, invece, ad esempio, non restituite il fiscal drag, ossia il drenaggio fiscale automatico, cioè la restituzione della quota di salario persa dal lavoratore o dal pensionato attraverso questo meccanismo; si tratta di circa 2 miliardi di euro sottratti direttamente dai salari e dalle pensioni, cioè dalle tasche dei cittadini.
Un altro esempio di verità: a seguito dell'entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale - un'altra riforma finita non proprio brillantemente -, si è passati dal 18 al 23 per cento di tassazione sul TFR, con un aumento pari a cinque punti percentuali in più, per oltre un miliardo di euro, come ricordava prima il collega Benvenuto. Anche questo fa parte della politica fiscale del Governo, che ha sperperato, pochi mesi fa, 6 miliardi di euro, e non certo per correggere iniquità come queste, derivanti da scelte profondamente sbagliate.
Inoltre, è del tutto evidente che l'applicazione di nuove misure restrittive agli enti locali e alle regioni, previste dalla manovra, oltre a limitarne fortemente gli investimenti, avrà in molti casi, come conseguenza, il taglio dei servizi o l'aumento dei costi e delle tariffe dei servizi stessi, a cui va aggiunto il taglio al fondo sociale già attivo dal 2005.
In sede di discussione presso la Commissione bilancio, nessuno degli emendamenti alla finanziaria da noi segnalati, relativi ai temi del lavoro, delle pensioni e delle tutele sociali, è stato accolto. Su temi importanti, quali le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007, non è previsto alcuno stanziamento. Ricordo che la tornata contrattuale per il pubblico impiego, quella relativa al biennio economico 2004-2005, si è conclusa la settimana scorsa con l'intesa per i comparti scuola, per i ministeriali, per i vigili del fuoco, quindi per circa un milione di lavoratori, con un aumento di 100 euro a regime, che andranno in pagamento, salvo sorprese dell'ultima ora, a gennaio prossimo. Sono ancora, però, senza contratto un milione e mezzo di lavoratori pubblici degli enti locali, del comparto sanità, degli enti pubblici non economici, delle agenzie fiscali, il cui contratto è in scadenza.
Inoltre, abbiamo posto il problema di superare il limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; un limite che rappresenta per gli enti locali un serio ostacolo alla funzionalità dei servizi erogati, a fronte del blocco del turn over e della palese iniquità del comma della finanziaria che prevede la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dallo Stato. La riduzione del 40 per cento delle risorse destinate al personale degli enti locali colpisce duramente i lavoratori precari, proprio la fascia più debole dei nuovi lavoratori.
Inoltre, non sono state accolte le nostre proposte volte ad individuare le risorse per provvedimenti già da tempo all'esame del Parlamento: penso, ad esempio, al superamento del divieto di cumulo tra rendita INAIL e pensioni di invalidità; in questo caso, c'era stato anche un impegno, molto preciso, del ministro Maroni che, pochissimi giorni fa, aveva dichiarato all'associazione AMNIL, pubblicamente...
PRESIDENTE. Onorevole Motta, concluda!
CARMEN MOTTA. Il ministro aveva assicurato che sarebbe stata rispettata tutta una serie di impegni assunti dal Governo. Ci sembra che le cose non stiano andando in questa direzione; la stessa cosa accade per la modifica dei requisiti di accesso alla tutela dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.
Il Governo non ha ritenuto neppure di dover mantenere fede, accogliendo i nostri emendamenti, alla promessa del Presidente del Consiglio contenuta nel punto 3 del contratto con gli italiani...
PRESIDENTE. Onorevole Motta...
CARMEN MOTTA. Sto per concludere, signor Presidente.
Mi riferisco alla promessa di innalzare le pensioni minime, all'epoca, almeno ad un milione di lire al mese. In questa manovra finanziaria non c'è traccia dell'ampliamento della platea dei beneficiari di trattamenti pensionistici al di sotto dei 516 euro. Nulla, ancora, sulla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a favore di tutti i comuni che ne abbiano avviato le procedure, con un'unica eccezione a tutti nota.
In una situazione di crisi in cui, purtroppo, ogni giorno si allunga l'elenco delle imprese in difficoltà, non sono previste risorse adeguate per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione in scadenza. Il Governo non ha voluto nemmeno iniziare...
PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Motta, purtroppo lei è andata molto al di là del tempo a sua disposizione. Può comunque riservarsi di chiedere che il testo delle considerazioni integrative del suo intervento sia pubblicato in calce al resoconto della seduta.
CARMEN MOTTA. Presidente, non credo di avere superato il limite di tempo a mia disposizione.
PRESIDENTE. Lo ha superato di circa un minuto e mezzo o due minuti...
CARMEN MOTTA. Sta bene, signor Presidente. Allora, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative del mio intervento (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevole Motta, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
È iscritta a parlare l'onorevole Provera. Ne ha facoltà.
MARILDE PROVERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi chiedo di quale disegno di legge finanziaria effettivamente oggi stiamo esaminando, sapendo che, dopo questa lunga discussione e dopo le lunghe discussioni in Commissione, ci troveremo di fronte al Governo che porrà la questione di fiducia, fornendo così, rapidamente, tutte le risposte che sarebbero dovute.
In realtà, risposte ai quesiti formulati ed agli emendamenti presentati non ne saranno fornite. Molte volte sono stati presentati, anche dalla destra, emendamenti esclusivamente a scopo elettorale, come nel caso dei lavoratori socialmente utili di Messina, con i quali si è voluto portare - solo per quella situazione - a 250 mila unità la popolazione alla quale si dovrà riferire la possibilità di stabilizzare tali lavoratori. Invece, questo sarebbe un problema generalizzato dell'insieme del paese, viste le difficoltà occupazionali che ci sono e le sofferenze lavorative di centinaia e centinaia di lavoratori, nonché di migliaia di persone in carenza di lavoro.
Di quale disegno di legge finanziaria parliamo? Qual è il progetto reale che ci prospetta, oggi, il Governo per un rilancio del paese, per una ripresa economica? Di tale questione abbiamo dibattuto nella nostra Commissione, la Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminando diversi aspetti che riguardano l'impresa e l'industria più in generale, l'artigianato, il rilancio del turismo, la prospettazione di legami con l'agricoltura e che concernono, infine, le professioni e, quindi, la possibilità di competere e di abbattere i costi per gli utenti ma anche di riqualificare le professioni stesse in rapporto allo sviluppo europeo, ridando, anche in quel campo, qualità.
Che cosa di tutto ciò troviamo nel disegno di legge finanziaria? Praticamente nulla. Siamo di fronte ad un disegno di legge con cui si cerca di «raccattare» quattrini in giro, tagliandoli laddove potevano essere utili per alleviare il disagio della popolazione e, quindi, sottraendoli agli enti locali e, consistentemente, alle parti infrastrutturali del paese come le ferrovie, per le quali, invece, ci sarebbe bisogno di investimenti ragionati e mirati. Su questo tema ritornerò in seguito.
In che modo si è ritenuto di utilizzare le risorse disponibili? In forma del tutto propagandistica! Signor viceministro - che ci conforta con la sua presenza in assenza del Governo ... - manca un'idea forza per il paese. Non c'è! Qual è la vostra idea di rilancio del paese? Nel dopoguerra, fummo posti di fronte ad un grande progetto per la ricostruzione, condiviso o non condiviso. Tuttavia, c'era un'idea in merito a dove portare l'Italia, a come ridare competitività al nostro paese, alle misure con cui sostenere la ripresa industriale, al modo in cui riprendere e ricondurre, attraverso l'IRI, il rilancio delle imprese, al modo in cui, attraverso la ricostruzione fisica del paese, si poteva prospettare la possibilità di ricollocare l'Italia in un sistema competitivo a livello mondiale, al modo in cui rilanciarla dal punto di vista dell'immagine turistica, affinché fosse accogliente per chiunque venisse nel nostro paese.
Si rilanciò l'Italia dal punto di vista dell'immagine e dell'infrastrutturazione; vi fu addirittura la capacità di saper cogliere il meglio delle lotte contadine ed operaie per ridare vigore all'agricoltura ed all'industria nel nostro paese.
Ed oggi? Oggi, il vuoto di proposte che voi rivelate è tale che lo misurate sul vostro stesso elettorato; un elettorato che ieri ha pensato che il grande imprenditore potesse prospettare un orizzonte per il nostro paese e che ha poi visto fallire, giorno dopo giorno, tale progetto. Ha scorto che, mentre nelle tasche del grande imprenditore tornavano i quattrini a lui «comodi», nessun ritorno vi era per il rilancio delle imprese del paese (e, quindi, per le attese degli elettori stessi). Cosa si è fatto per quegli industriali che, con il presidente D'Amato, hanno così tenacemente e caparbiamente sostenuto le vostre posizioni? Nulla, l'impresa italiana torna indietro.
Cosa, concretamente, avete apprestato circa le ipotesi sui distretti, per settore o per insieme di imprese che si collocano su un territorio? Nulla, salvo il «saper fare» da soli. Infatti, non vi è nulla che li sostenga né a livello di servizi di supporto nelle telecomunicazioni, né a livello di progettualità per ridurre il costo dell'energia (salvo farneticazioni sul «nucleare», che sappiamo tutti che oggi costa di più). Nulla ci pone a livello, almeno, di paesi come la Germania e la Francia, dove si è fatto un grande investimento sulle politiche di energia alternativa. Cosa si è fatto per sostenere in moto competitivo queste nostre aziende, o per verticalizzazione di settore o nell'insieme, sul versante della ricerca? Cosa si è fatto per fare sinergia per favorire la ricerca sulla quale le medie e medio-piccole aziende non sono in grado da sole di investire? Nulla. Come pensate di usare quel poco che ancora abbiamo di impresa pubblica per rilanciare con un indirizzo il resto dell'impresa italiana, sia nella ricerca sia negli investimenti pilota che trascinino il resto delle imprese? Nulla. Anzi, in aziende come l'Alenia non riusciamo a sostenere neppure l'immagine, tant'è che per lo spazio rischiamo la subordinazione all'Alcatel francese.
Cosa, quindi, nella vostra finanziaria è di sostegno all'impresa? Nulla, se non tentare ancora una volta, a forza di manganelli, di imporre ad una popolazione grandi opere che in realtà, di ritorno, non porteranno assolutamente niente, né per quella vallata né per il Piemonte né per l'insieme del paese. Vi saranno 13,2 miliardi di euro di indebitamento per l'azienda Infrastrutture Spa per l'alta velocità; azienda costruita per nascondere gli indebitamenti che non potevate far figurare sul bilancio pena il fatto che l'Unione europea vi avrebbe posto difficoltà al riguardo e avrebbe tagliato le possibilità di investimento, avviando altresì una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in quanto non sono consentiti tali debiti rispetto al «buco» di bilancio già esistente. Non abbiamo la possibilità tra l'altro di avere un finanziamento effettivo e deliberato perché il CIPE non ha mai pubblicato sulla Gazzetta ufficiale una delibera che doveva essere assunta il 3 agosto per la tratta Bussoleno-Torino. Dove è questa delibera fantasma sulla quale poggiano dei presunti finanziamenti? La Corte dei conti non avrà nulla da osservare su un finanziamento che non trova su una delibera CIPE la propria autorizzazione? Una delibera CIPE che, ribadisco, non è stata mai pubblicata sulla Gazzetta ufficiale perché mancano ancora le firme a suo sostegno.
Fermate le grandi opere e vediamo come quei finanziamenti devono essere meglio utilizzati! Devono essere meglio utilizzati con un progetto che veda gli investimenti spalmati sull'insieme della rete ferroviaria italiana e che veda la possibilità di tornare con i paesi transfrontalieri ad una dichiarazione delle Alpi come zona sensibile sulla quale lavorare, che riveda la rivisitazione di tutto il corridoio n. 5 rispetto alle nuove esigenze di oggi. L'Italia e l'Europa hanno bisogno di sbocchi precisi verso i porti italiani, verso Savona, Genova, Ventimiglia in collegamento con Marsiglia e da lì con la Spagna, ma soprattutto con uno sbocco verso le vie marittime di cui tanto si parla e per cui poco si fa, le cosiddette autostrade del mare.
Si sa che, dal Portogallo a Kiev, questa fantomatica linea dovrà fare tre cambi, perché gli scarti di binario sono a 1.676 in Spagna, a 1.435 in Francia e a 1.524 per la tratta dopo l'Ungheria. Lo sapete che stiamo effettuando un investimento in assenza dell'omogeneizzazione della rete ferroviaria che dovrà sostenere i trasporti? Lo sapete, inoltre, che i camion che oggi passano per la nostra zona viaggiano per il 30-35 per cento scarichi?
PRESIDENTE. Onorevole Provera, si avvii a concludere!
MARILDE PROVERA. Sapete che - ed uso gli ultimi minuti che mi rimangono a disposizione, signor Presidente - non riusciremo a ripianare questo debito, anche a causa degli interessi che si accumuleranno? Lo sapete che non abbiamo i soldi per effettuare i necessari investimenti in materiale rotabile, che richiederà ulteriori 7 miliardi di euro, perché quello esistente non è adatto a quella linea?
Lo sapete che dobbiamo realizzare, in aggiunta, gli elettrodotti di servizio? Lo sapete che vi sarà la necessità di una linea in tratta aerea in appoggio, con una spesa di 3,4 milioni di euro per i chilometri che devono essere ancora realizzati?
La lobby del cemento e del tondino ha una risposta da voi: si tratta di una risposta di attesa, se non altro per i progetti che già pagate anche alle aziende di parenti del ministro che conduce questo settore!
Sì, non sono appalti italiani, poiché passano attraverso la Francia, ma riguardano la tratta in questione, alla quale il ministro dei trasporti è direttamente interessato. Infatti, egli prende con le sue aziende, tramite la Francia, gli appalti per questa opera. È una cosa scandalosa, mentre i tagli che lui compie per sostenere quell'opera equivalgono a 1.200 miliardi sull'insieme della rete ferroviaria italiana! Si tratta di 570 miliardi per la sola manutenzione ordinaria, mentre abbiamo vagoni ferroviari che viaggiano in modo vergognoso!
C'è poi il taglio delle risorse sul piano della sicurezza. Sono previsti tagli per 800 milioni sui nuovi automezzi, mentre la tratta da Torino (città dalla quale proviene anche lei) a Roma - la porto ad esempio visto che la utilizzo, e magari la utilizzi anche lei, signor viceministro, così la conosce! - vede un treno che, su un vagone letto di prima classe, viaggia con i servizi disastrati e rotti. Le lenzuola del vagone letto sono rattoppate ed i vagoni sono in uno stato disastroso! Viaggiate sui mezzi, conosceteli e provate ad effettuare investimenti!
Se si rivede la tratta ferroviaria nel suo insieme, realizzeremo un investimento che sarà di sostegno all'intera economia italiana. Dobbiamo rinnovare il materiale rotabile e pensare alle opere di collegamento nel loro insieme! Chiediamo sbocchi verso il mare, per consentire che anche le tratte ad alta velocità, inopinatamente concepite in altri tempi...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Provera...
MARILDE PROVERA. ... vent'anni or sono...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Provera: già siamo al di là del tempo...!
MARILDE PROVERA. ... siano effettivamente utilizzabili dall'insieme....
PRESIDENTE. Onorevole Provera, concluda!
MARILDE PROVERA. ... della rete ferroviaria (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.
ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, ho chiesto all'onorevole Zanella, coordinatrice dei deputati Verdi, che l'impegno dei nostri parlamentari nell'esame di questo disegno di legge finanziaria fosse incentrato, in particolare, su una sollecitazione al Governo. Tale sollecitazione riguarda i tagli ingenti operati alle Ferrovie dello Stato.
Il disegno di legge finanziaria, infatti, prevede una riduzione dei trasferimenti in conto capitale di circa 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e rinvia al 2009 l'erogazione di cassa di circa 19 miliardi di euro alle Ferrovie dello Stato, bloccando sostanzialmente gli investimenti pubblici nel settore per i prossimi anni. Sui giornali, tuttavia, è comparsa qualche notizia che dà conto di un vostro parziale rinsavimento.
Pare che stiate iniziando a rendervi conto della necessità di non «massacrare» le ferrovie italiane, proprio nel momento in cui - con un'opera propagandistica legata al famoso megatunnel, ben noto in Val di Susa - affermate invece di voler investire addirittura nello spostamento del trasporto delle merci dal sistema su gomma a quello su ferro. Lo avete fatto per cinque anni, quindi non avete fatto nulla in tale direzione, ma, come si suol dire, «meglio tardi che mai». Può darsi che, dopo aver compreso che non si potevano costruire opere pubbliche con la Polizia, con i Carabinieri, con la Guardia di finanza, sguarnendo interi commissariati e stazioni del nord Italia che dovrebbero occuparsi della sicurezza dei cittadini e le cui forze, invece, sono state dislocate contro civili inermi, e mentre, come dicevo, parlate di queste cose, cambiate idea e tagliate i fondi alle ferrovie italiane.
Ebbene, noi vi chiediamo di rivedere queste scelte dissennate ed incongruenti. Tra l'altro, mentre disponete tagli pesantissimi alle ferrovie e tagliate anche i fondi destinati alle strade, in particolare all'ANAS - ed in questo paese non vi è un vero e proprio impegno sulle manutenzioni e siamo tra l'altro, in tema di sicurezza stradale, uno tra i peggiori paesi d'Europa, registrandosi sulle nostre strade un tasso molto alto di incidenti -, continuate a finanziare opere inutili della cosiddetta legge obiettivo, la legge fallimento di Lunardi e del Governo, una legge inutile ai fini delle opere pubbliche e dannosa perché, saltando tutte le procedure di partecipazione democratica dei cittadini, di fatto è la legge della paralisi. Voi bloccate le opere pubbliche in Italia! Le bloccate perché siete incapaci di porre in essere le procedure, che in tutta Europa si seguono, di consultazione delle comunità locali, in cui si registreranno anche alcuni dissensi, ma voi moltiplicate proprio i dissensi, con un conseguente, pesantissimo livello di inefficienza.
Ebbene, nel disegno di legge finanziaria in esame insistete nel continuare a finanziare opere inutili della legge obiettivo, iniziative propagandistiche e tagliate i fondi alle ferrovie ed all'ANAS. In realtà, tagliate i fondi alla capacità delle ferrovie di rispondere ai bisogni dei cittadini. Noi vi chiediamo di accelerare, ad esempio, il cantiere aperto tra Verona e Bologna per il raddoppio della linea ferroviaria in cui si verificò l'incidente, drammatico, di Crevalcore: si tratta di una delle poche aree del cosiddetto «Corridoio 1» a non avere il doppio binario. Vi chiediamo di raddoppiare la linea ferroviaria Messina-Palermo; lo prometteste dopo l'incidente - drammatico, anche in quel caso - di Rometta Marea: non avete fatto nulla! Vi chiediamo di accelerare la capacità di chiudere i cantieri in corso sulla Salerno-Reggio Calabria ed investire prioritariamente su tale obiettivo. Definanziate le opere inutili di Lunardi e chiudete i cantieri sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria! Chiudete i cantieri sul Grande raccordo anulare di Roma! Terminate le opere di risanamento e di sistemazione della rete autostradale! Fate il raddoppio dell'Aurelia, invece di perdere tempo inseguendo un'ipotetica autostrada in Maremma! Garantite la sicurezza stradale della E45! Anziché inseguire sogni sbagliati, predisponete un piano serio! L'Italia non ha bisogno di chiacchiere, ma di investimenti reali. È chiaro che forse alcune grandi società hanno maggiore interesse a fare poche e grandi megaopere anziché realizzare e chiudere i molti cantieri con cui si potrebbe completare la sicurezza nel nostro paese...
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Pecoraro Scanio.
ALFONSO PECORARO SCANIO. Concludo, signor Presidente.
Vi chiedo di rivedere, quanto meno, questa scandalosa politica di tagli alle ferrovie italiane e di reinvestire i fondi sulle opere che servono a dare sicurezza ed efficienza al sistema di infrastrutture del paese (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Unione)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pagliarini. Ne ha facoltà.
GIANCARLO PAGLIARINI. Signor Presidente, in questi giorni discuteremo molti dettagli del disegno di legge finanziaria, il cui testo finale oggi non è ancora noto, perché, come si sa, il Governo sta elaborando il cosiddetto maxiemendamento il cui contenuto, molto probabilmente, integrerà e modificherà il testo approvato la scorsa settimana dalla Commissione bilancio.
Ritengo che sia utile per il prosieguo dei nostri lavori svolgere alcune considerazioni sulla situazione dell'economia del paese, avanzando dieci idee sullo scenario di cui dobbiamo tenere conto e nel quale, volenti o nolenti, dobbiamo muoverci. Anzitutto: il mondo «corre». Nel mondo non vi è mai stata tanta crescita e tanto benessere come in questi anni. Alcuni paesi della «vecchia Europa» stanno perdendo terreno, ad eccezione di quegli Stati che hanno saputo interpretare il nuovo scenario e guardare avanti. Tra di essi, oltre al Regno Unito, campione di liberismo economico, che non ha voluto aderire alla moneta unica europea, anche per non farsi carico dei nostri debiti, vi è la Spagna, campione di trasferimento di potere, responsabilità e risorse finanziarie dallo Stato centrale alle regioni, e vi sono inoltre Finlandia, Irlanda, Danimarca, Estonia, Lettonia e Lituania. Sono Stati che non hanno particolari problemi economici; eppure la Cina, l'11 settembre, l'euro e l'Argentina ci sono stati anche per loro!
Secondo: l'Italia, da anni, è il fanalino di coda dell'Unione europea. L'anno scorso, nella classifica di competitività del World economic forum, tra i 25 Stati dell'Unione europea, l'Italia superava solamente la Polonia; e la superava solo perché in Polonia stanno pagando il prezzo di una coraggiosa riforma del sistema pensionistico, finalizzato a passare ad un sistema a capitalizzazione, in modo da essere meno egoisti verso le generazioni future.
Terzo: siete tutti a conoscenza di quanto sta succedendo in questi giorni in Germania. Stanno aumentando le tasse, stanno aumentando l'IVA, si propongono di elevare a 67 anni l'età pensionabile, si propongono di aumentare di un'ora alla settimana l'orario lavorativo dei dipendenti pubblici, senza alcun aumento di stipendio. Ciò perché la situazione del bilancio, come ha dichiarato Stoiber, «è più precaria, più pesante, più drammatica di quanto noi stessi abbiamo valutato». Ebbene, colleghi, se dividiamo il debito pubblico tedesco (un miliardo e 451 milioni di euro) per il numero degli abitanti della Germania (poco più di 82 milioni), otteniamo un debito pro capite di 17 mila e 700 euro, che supera di quasi il 24 per cento la media dell'Unione europea, che è di 14 mila e 300 euro. Con questo dato, i tedeschi si dichiarano preoccupatissimi ed il cancelliere Angela Merkel chiede sacrifici.
Ebbene, dallo stesso calcolo sui dati della Repubblica italiana risulta un debito pro capite di 24 mila e 800 euro, il 40,1 per cento in più della Germania. Eppure, noi non chiediamo sacrifici ed ho sentito critiche al Governo per la dichiarata politica di contenimento dei costi. Ho ascoltato critiche da destra e da sinistra e queste ultime non mi sembrano coerenti con un comportamento serio e responsabile.
Quarto: come elemento di scenario, vi chiedo di tener presente che il nostro debito pubblico, da solo, rappresenta il 22 per cento della somma di tutti i debiti pubblici dei 25 paesi membri dell'Unione europea. Il nostro debito pubblico, da solo, è superiore alla somma dei debiti pubblici dei 20 paesi membri dell'Unione europea, esclusi i cinque grandi (Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e, ovviamente, Italia).
Anche il debito pubblico della Germania, da solo, rappresenta circa il 22 per cento della somma di tutti i debiti pubblici dei 25 paesi membri dell'Unione europea. Però, il prodotto interno lordo della Germania è uguale al 21 per cento di quello dell'Unione europea; mentre noi arriviamo, a malapena, al 13 per cento. Ecco perché siamo oggettivamente un pericolo pubblico e perché abbiamo delle responsabilità non solo verso noi stessi; ed ecco perché ritengo che, nella sua stesura finale, la prossima legge finanziaria non dovrà essere generosa ed elettorale.
Quinto: ho ascoltato proteste anche da parte dei pubblici dipendenti e dei loro sindacati. Ebbene, colleghi, vi chiedo di considerare questi dati. In primo luogo, i dipendenti dello Stato sono poco meno di due milioni (1 milione e 955 mila); quelli di comuni, regioni e province sono circa 622 mila, quelli degli enti locali sanitari addirittura 681 mila, e così via. In totale, i dipendenti della pubblica amministrazione, in Italia, sono poco più di 3 milioni e 528 mila: un numero, a mio avviso, impressionante, un numero da paese comunista.
Nel 2004, i dipendenti della pubblica amministrazione, in totale, sono costati alla collettività poco più di 148 miliardi di euro. Pensate che questa cifra è superiore a tutto il gettito dell'IVA, più tutto il gettito dell'IRAP, più tutto il gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, più tutto il gettito dell'ICI. La somma di queste quattro imposte, che tanto ci fanno arrabbiare e soffrire, è poco meno di 143 miliardi di euro, 5 miliardi in meno di quanto ci costano ogni anno i dipendenti della pubblica amministrazione. Se dividiamo questi 148 miliardi di stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione per il numero di abitanti del nostro paese, risulta un costo per ogni italiano di circa 5 milioni delle vecchie lire a testa, neonati e bisnonni inclusi. A me sembra una follia, considerando che, se attuassimo un'intelligente privatizzazione dei servizi pubblici, avremmo costi infinitamente inferiori e servizi altrettanto infinitamente migliori.
Non si può non essere d'accordo con il recente studio di Alberto Alesina ed Enrico Spolaore: «l'accresciuta concorrenza internazionale e l'integrazione dei mercati hanno spinto diversi paesi a decentrare, alla ricerca di maggiore efficienza»: è ciò che sta facendo la Spagna. Le critiche che quasi quotidianamente vengono rivolte alla recente riforma della Costituzione non considerano l'assoluta necessità di recuperare efficienza. Nel 2002, il costo totale dei dipendenti della pubblica amministrazione è aumentato del 4,1 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2003, l'aumento è stato del 5,5 per cento e nel 2004 del 3 per cento. Sono aumenti immensamente superiori all'incremento del PIL. Tutto questo rappresenta un lusso che il nostro paese non può e non deve più permettersi.
Dalle tabelle del documento intitolato «Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche», pubblicato dall'ISTAT il 22 luglio di quest'anno, risulta che il costo medio di 3 milioni 528 mila dipendenti della pubblica amministrazione è stato di 42.016 euro l'anno. Sì, colleghi, avete capito bene: ho detto 42.016 euro l'anno. Questo è il costo che la collettività sostiene in media per ognuno dei 3 milioni 528 mila dipendenti della pubblica amministrazione.
Se togliamo i contributi a carico dei datori di lavoro, resta uno stipendio, privo di tasse e di contributi sociali a carico dei lavoratori, di poco meno di 30 mila euro l'anno (29 mila 770 euro, per la precisione), che, diviso per 12, significa 2.481 euro al mese. Non sono stipendi da fame. Penso che sia giusto e doveroso trattare in modo decente i dipendenti della pubblica amministrazione, ma il loro numero mi sembra assolutamente eccessivo e anche nell'organizzazione e nei tempi di lavoro mi sembra che ci siano margini per significativi miglioramenti.
Sesto: purtroppo, nel nostro paese continuiamo ad usare vecchi paradigmi. La cultura centralista che ha fatto nascere la legge finanziaria che stiamo discutendo in questi giorni ne è un esempio, al pari delle schizofreniche proteste contro il concetto di devolution previsto da uno dei 57 articoli della recente riforma della Costituzione.
L'economia globale è basata su un mondo in cui l'assenza di confini non è più né un sogno né una possibilità, bensì una realtà. Ricordate la frase «pensare globale e agire locale»? Questa famosa raccomandazione di Akio Morita, il cofondatore della Sony, non è valida e applicabile solo alle aziende, ma anche alla politica e alla pubblica amministrazione.
Le nostre regioni non possono portare avanti agende economiche innovative, per tre motivi: possono essere ostacolate da leggi nazionali che possono bloccare progetti innovativi; non hanno la necessaria autonomia finanziaria; molte delle loro risorse finanziarie sono drenate per finanziare assistenzialismo, solidarietà e perequazione con le regioni più povere, con risultati insoddisfacenti per le regioni più povere e devastanti per l'economia delle altre regioni, che, in presenza di una concorrenza internazionale sempre più seria, abile ed impegnata, in questi anni hanno continuato a perdere competitività.
L'Italia, come Russia, Giappone ed Indonesia, a mio giudizio, mantiene un assurdo centralismo nei processi decisionali, un centralismo strutturale che è riluttante a demandare qualsiasi ruolo direttivo. Il risultato è che nessuna regione riesce ad avere significativi successi in maniera indipendente dal resto dello Stato, e questo è un gravissimo guaio.
Settimo: a proposito di solidarietà, assistenzialismo e perequazione, voglio ricordare, tra le tante, una sola operazione, che dovrebbe assumere valore emblematico. Si tratta dello scandalo di alcuni lavoratori socialmente utili. Ho ancora davanti agli occhi i due documentatissimi articoli del Sole 24 ore di mercoledì 19 gennaio 2005: uno, di Michele Tiraboschi, era intitolato «I precari stabili, uno spreco italiano»; l'altro, di Serena Uccello, era intitolato «A 17 mila LSU il posto non interessa» e cominciava con questa considerazione: «Negli ultimi due anni sono stati 17 mila i lavoratori socialmente utili che hanno rifiutato l'offerta di un posto fisso, preferendo il sussidio pubblico di 481 euro ad un lavoro sicuro».
Quell'articolo continuava con la denuncia di Natale Forlani, che a quei tempi era l'amministratore delegato di Italia Lavoro, di aver ricevuto delle minacce per non voler comunicare i nomi di quelli che rifiutavano l'assunzione. Inoltre, vi era la denuncia di Massimo Felice Lombardo, amministratore delegato della Gesip, che ricordava «i momenti di duro scontro con quei millecinquecento lavoratori socialmente utili, provenienti dal bacino dei precari storici (7 mila circa) di Palermo che, dinanzi alla prospettiva di un posto fisso, sono scesi in piazza incendiando i cassonetti».
Nell'ultima relazione generale sulla situazione economica del paese, i dati dei lavoratori socialmente utili, suddivisi per regione e per sesso, sono alle pagine 122 e 123 del III volume.
In tali pagine è indicato che, al 31 dicembre 2003, i lavoratori socialmente utili erano 58.467; in quel documento, però, con qualche sorpresa, c'è scritto che, di essi, ben 16.626 - quindi, il 28 per cento, quasi un terzo - sono finanziati in regioni del centro-nord, mentre i rimanenti 41.841 - cioè il 72 per cento - sono del Mezzogiorno.
Signor Presidente, ho tirato fuori la calcolatrice e, facendo le somme, ho visto che, per arrivare a quei 16.626, era necessario considerare del centro-nord anche i lavoratori socialmente utili di Campania, Abruzzo e Molise. È un errore veramente molto strano. I dati veri sono questi: 345 nel nord-est e 4 - ripeto - 4 nel nord-ovest, 4.571 nel centro e 53.547 nel Mezzogiorno. Questa storia va avanti da anni e, secondo me, non è né welfare, né assistenza, ma bieca caccia al voto!
La mia impressione - ve lo devo dire con molta malinconia - è che il sottosviluppo di alcune zone d'Italia non è visto come una sfida da vincere tutti assieme, ma come un'opportunità da non modificare per avere uno strumento di pressione e per andare a caccia di consensi elettorali. Le situazioni di alcuni lavoratori socialmente utili possono essere considerate un simbolo, l'ennesima prova di quell'assistenzialismo all'italiana che, in presenza di concorrenti sempre più bravi e determinati, sta portando il nostro paese sulla strada del sottosviluppo e della povertà.
Ottavo: con la legge finanziaria e con le altre procedure oggi in vigore, le risorse non possono essere investite nel modo più razionale e più efficiente per competere perché - lo sapete - bisogna suddividere gli interventi per regione e, ahimè, anche per partito, sia di maggioranza che di opposizione. Il risultato pratico di questa cultura centralista, così dura a morire, è un futuro di povertà. Nell'ultimo elenco del PIL mondiale, con i nostri 27.700 dollari all'anno, siamo scivolati al trentesimo posto della classifica ufficiale. Se non contiamo il Lussemburgo e altri piccolissimi Stati, siamo pur sempre al ventunesimo posto e superiamo ancora di poco la media dell'Unione europea, che è di 26.900 dollari (perché tiene conto della Polonia e degli altri nuovi Stati membri), ma siamo ben dietro Francia, Germania, Regno Unito, Austria, Danimarca, eccetera; inoltre, ogni anno che passa è peggio.
Nono: spesa pubblica e interessi passivi. Alla fine del 1996, il nostro debito pubblico era di 1.205 miliardi di euro e, in quell'anno, abbiamo pagato circa 113 miliardi di interessi passivi sul debito pubblico. Dal 1996 ad oggi, il debito pubblico è aumentato del 21,6 per cento e siamo arrivati a 1.441 miliardi di euro, ma la spesa per interessi, invece di aumentare, è scesa. Mettendo uguale a 100 gli interessi pagati nel 1996, nel 2004 abbiamo speso solo il 60,6 per cento, pur in presenza di un debito pubblico molto più pesante. Purtroppo, lo stesso non è successo per la spesa pubblica, esclusi gli interessi, che nello stesso periodo è aumentata del 44, 2 per cento, molto più degli aumenti del PIL, passando da 407 a 586 miliardi di euro.
Dunque, colleghi, il risparmio ottenuto grazie alla diminuzione dell'interesse sul debito pubblico non è stato utilizzato per diminuire il debito, ma per aumentare le spese, sia in questa che nell'altra legislatura. Di ciò non possiamo certamente andare orgogliosi e il difetto, a mio giudizio, è sicuramente nella struttura organizzativa del paese, troppo centralizzata e che consente ancora comportamenti irrazionali e irresponsabili. La soluzione è una sola e si chiama vero federalismo, con i suoi corollari di maggiore responsabilità, di veri controlli e obblighi di resa di conto e di accountability.
Decimo e ultimo: giorni fa, il CNEL ha organizzato una giornata di studio sul federalismo fiscale. In quella circostanza, il professor Massimo Bordignon dell'Università Cattolica ha ricordato che «il drenaggio delle risorse nelle aree ricche di un paese a favore di quelle più povere, tipiche di uno Stato unitario, è diventato da un lato più insostenibile in presenza di una accresciuta concorrenza internazionale e dall'altro meno giustificabile alla luce della minor rilevanza del mercato nazionale rispetto quello globale». Ritengo che questo sia un punto che è opportuno approfondire in questa aula. Vediamo se la situazione è applicabile al nostro paese. Si tratta di capire se siamo in presenza di un drenaggio di risorse e, se la risposta è affermativa, se ciò dà realmente luogo ad una situazione in prospettiva insostenibile. Per vederci chiaro è necessario ricordare che, per il quinto anno consecutivo, è stato pubblicato lo studio del sottosegretario Alberto Brambilla sulla regionalizzazione del sistema pensionistico. È uno studio molto serio.
Quest'anno è stato presentato nella sede dell'ABI, mentre nel 2004 la presentazione era avvenuta al CNEL. Nessuno - ripeto - nessuno ha mai contestato le cifre del rapporto, il cui contenuto, però, è stato ripreso poco e male da giornali, televisioni e dalla politica. Ebbene, da quello studio risulta che nel 2003, in quattro regioni (Sicilia, Puglia, Campania e Calabria), a fronte di circa 10 miliardi di euro di contributi sociali versati all'INPS, sono state incassate pensioni per più di 28 miliardi di euro. La differenza, o se volete il «buco» pensionistico, è di più di 18 miliardi di euro.
In pratica in queste quattro regioni per ogni 100 euro di contributi sociali versati all'INPS se ne incassano 285 di pensioni, con il record della Calabria, dove per ogni 100 euro versati se ne incassano 397, mentre in Veneto per ogni 100 euro di contributi versati i pensionati ne incassano 103 e in Lombardia, addirittura, 99,6. È una situazione che dura da anni e che ha generato circa la metà del mostruoso debito pubblico italiano che, come abbiamo visto, è superiore alla somma dei debiti pubblici di venti Stati membri dell'Unione europea.
La differenza di 18 miliardi di euro equivale ad un'altra manovra finanziaria. Ogni anno, lo Stato deve prendere questi 18 miliardi di euro dall'IVA, dall'IRAP e dalle altre tasse che incassa e darli all'INPS per consentirgli di pagare le pensioni in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Lungi da me l'idea di non pagare le pensioni, ma provate a pensare come cambierebbe la competitività del paese e le aspettative dei nostri figli se lo Stato potesse utilizzare ogni anno questi 18 miliardi di euro per le infrastrutture. Con quella cifra si potrebbero costruire più di dieci autostrade «BreBeMi» all'anno oppure si potrebbero finanziare ricerca, sviluppo e nuove tecnologie oppure semplicemente ridurre la pressione fiscale, in modo da attirare almeno una piccolissima parte di quegli investimenti che girano per il mondo portando lavoro e benessere, ma che da anni hanno cancellato completamente il nostro paese dalle loro mappe.
Dunque, i numeri, che non sono di destra o di sinistra, confermano, anzi «gridano» che da anni è in atto un enorme drenaggio di risorse da alcune regioni, Veneto e Lombardia in testa. È un fatto. A lungo andare, questa situazione non sarà più sostenibile perché il mondo è cambiato. Le regole economiche, politiche, sociali ed aziendali, oggi in vigore, hanno ben poco in comune con quelle che si applicavano venti o trent'anni fa. Lo diciamo da tempo. Non si tratta di egoismo, ma di sviluppo e, andando avanti in questo modo, tra pochi anni, si tratterà di vera e propria sopravvivenza.
L'economia globale non conosce barriere e un grande Stato centralizzato come il nostro rappresenta per sua natura una barriera economicamente inutile e culturalmente dannosa. Ricorda anche Kenichi Ohmae nel suo ultimo lavoro, Il prossimo scenario globale, che «il tradizionale Stato-nazione centralizzato è un ulteriore fonte di attrito, è male equipaggiato per giocare un ruolo significativo nel nuovo contesto economico, mentre le regioni che lo compongono sono spesso gli attori migliori per attrarre e trattenere ricchezza».
In Italia, ormai da anni, lo Stato non attua investimenti nelle zone ricche ma le colpisce con tasse e contributi sociali che sono immediatamente riversati per assistenza, solidarietà e perequazioni nelle zone povere del paese. Il risultato di questa politica è che le province ricche diventano ogni giorno meno competitive.
Ormai da anni, nessuno viene ad investire in Italia mentre moltissimi imprenditori italiani investono ed aprono nuove fabbriche all'estero. Ultima in ordine di tempo la Candy, che sta chiudendo la sua fabbrica «Donora», a Cortenuovo nella bassa bergamasca, per aprire una nuova fabbrica di frigoriferi a Podborany nella Repubblica ceca. Nella circostanza, l'amministratore delegato ha dichiarato che da noi il lavoro pesa per 21 euro all'ora, mentre nella Repubblica ceca, a poche decine di chilometri da Praga, costa soltanto 3 euro. Ma non dimentichiamo che, di quei 21 euro, ai lavoratori, al netto di tasse e contributi sociali, ne entrano in tasca meno di 9. Il resto serve per pagare assistenzialismo e per mantenere un enorme «mano pubblica» degna di Cuba o delle Repubbliche sovietiche di triste memoria; serve per pagare i 148 miliardi di euro di stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione o i 18 miliardi di euro di differenza tra contributi sociali versati e pensioni INPS pagate nelle quattro regioni di cui abbiamo appena discusso oppure gli stipendi dei 17 mila lavoratori socialmente utili che rifiutano un posto di lavoro.
Tutto questo genera disoccupazione ed impoverisce il paese.
Questo assistenzialismo potevamo, forse, permettercelo quando i mercati non erano così aperti e la competizione era meno dura ed aggressiva, ma quei tempi sono finiti e troppi colleghi, sia della maggioranza sia dell'opposizione, troppi giornalisti, troppi sindacalisti ed una parte molto significativa dell'opinione pubblica sembra non rendersene conto; sembra non voler capire che il paese sta vivendo al di sopra delle sue possibilità e che un grande Stato centralizzato come il nostro, proprio per sua natura, si prefigge di soddisfare gli interessi economici dell'intera collettività, ma tutto ciò che esso fa in questa direzione finisce per bloccarsi non solo a causa dei due aspetti che fanno parte del peggior DNA della politica italiana (gli interessi particolari e l'assistenzialismo), ma anche per la sua struttura troppo centralizzata.
Queste sono, a mio giudizio, cose che dovremmo tener presente, quando il Governo ci consegnerà il testo finale della legge finanziaria. Dovremo essere pronti ad accettare sacrifici ed, eventualmente, a protestare se al testo della Commissione bilancio saranno aggiunti altri articoli finalizzati all'assistenzialismo, perché le leggi sono sempre di due tipi: o generano più efficienza o ridistribuiscono ricchezza. La legge finanziaria che approveremo, a mio giudizio, dovrà assolutamente essere del primo tipo, vale a dire dovrà generare più efficienza.
Peccato che a Montecitorio quelli che parlano di efficienza sono accusati di mancanza di solidarietà, quando va bene, altrimenti sono accusati di egoismo o addirittura di razzismo!
Cari colleghi, ogni giorno che passa mi convinco sempre di più che, senza federalismo, questo paese non ha futuro (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cusumano. Ne ha facoltà.
STEFANO CUSUMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si arriva alla discussione generale sulla manovra di bilancio e sul disegno di legge finanziaria con grande incertezza, con un'azione pressappochista del Governo che ha offerto al Senato già preoccupanti spunti di politica economica vuota, priva di respiro strategico e che oggi viene riproposta, attraverso un percorso certamente traumatizzato dalla fiducia che il Governo porrà sul provvedimento.
È la conferma di una scelta di campo che disabilita il Parlamento e riduce al minimo l'azione dei gruppi parlamentari nelle Commissioni ed in aula e che soffoca, soprattutto, le potenzialità di un dibattito che avrebbe potuto avere notevoli spunti emendativi, in direzione anche di un'accresciuta tendenza a rimuovere tutte le proposte dell'opposizione, soprattutto, quelle che sono state sempre orientate a fronteggiate le emergenze reali del nostro paese, prima fra tutte l'emergenza del Mezzogiorno, che vive una situazione di preoccupante stagnazione, di grande incertezza (economica e sociale) e deperimento dei circuiti positivi di una nuova intrapresa economica e sociale.
Tutto ciò non coincide con i segnali di sviluppo che si avvertono in altre parti dell'Europa e con le schegge, di cui parlava De Rita nel rapporto del Censis. Vi è soltanto un grigio appiattimento rispetto ad azioni compiute dai Governi di centrosinistra, senza alcuno spunto di prospettiva in termini di crescita complessiva per il Mezzogiorno e le aree deboli del paese.
Il Documento di programmazione economico-finanziaria aveva, in buona sostanza, anticipato la manovra finanziaria e di bilancio ed aveva fatto emergere l'inconcludenza di un'operazione contabile che mirava soltanto a coprire alcuni buchi nel bilancio dello Stato ed a colmare alcune difficoltà di natura contabile che erano emerse in corso d'opera, in ragione anche di un'improvvida gestione del Ministero dell'economia, prima per mano del ministro Tremonti e poi per mano del ministro Siniscalco. Oggi, si registra una situazione ancora più compromessa; una situazione che non coincide con le effettive emergenze economiche e sociali del nostro paese, che non affronta alcun grande problema sollevato da tutte le forze politiche e che si riassume nell'appello recente del Santo Padre in ordine al valore della funzione della famiglia nella società nazionale. I Popolari-UDEUR si sono battuti per un progetto che riponesse al centro delle politiche economiche e fiscali del Governo la famiglia e la sua funzione fondamentale, anche al fine di elevare la qualità della vita nonché l'azione del Governo rispetto alle politiche economiche e sociali.
Le risposte sono state tutte in controtendenza rispetto a tale auspicio ed emerge un dato sconfortante: alla famiglia viene destinato soltanto il 5 per cento della somma complessiva della manovra finanziaria. A noi pare troppo poco per pretendere di modificare i bilanci delle famiglie italiane; infatti, gli aiuti proposti avranno più un effetto psicologico che concreto.
È ovvio che, a parità di reddito, non si possono porre sullo stesso piano un single e una famiglia. La famiglia svolge un ruolo sociale e, soprattutto, deve coprire spese che una persona che vive da sola non è costretta ad affrontare. Tra l'altro, ci sono voluti anni per capirlo e per introdurre le detrazioni familiari.
Il bonus per i nuovi figli non poteva rimanere una boutade del 2004, altrimenti i nati dopo il 2004 sarebbero risultati figli di serie B. Ecco perché tale bonus è stato riproposto anche per il 2005 e per il 2006. Tuttavia, non si tratta di un grande sforzo economico, se si pensa che persino in Ucraina, paese nel quale il prodotto interno lordo pro capite è un quinto di quello italiano, lo Stato versa mille dollari per ogni nuovo figlio nato e 50 dollari al mese a titolo di contributo. Non parliamo poi della Germania, dove vengono assegnati complessivamente circa 6 mila euro per ogni figlio.
Gli aiuti alle giovani coppie per l'acquisto della casa, dei quali si hanno solo notizie di stampa, ci auguriamo siano studiati in modo da non determinare un ulteriore aumento dei prezzi. Dal 1999 il mercato immobiliare ha imboccato un trend crescente, anche a causa di politiche fiscali sbagliate poste in essere da questo Governo. Dopo il 2001 si sono infatti registrati enormi balzi e tale tendenza non sembra sia destinata ad arrestarsi. Il valore degli immobili è quasi ovunque più che raddoppiato rispetto ai prezzi del 1998, complice il caro petrolio che ha portato ad una crescita dei costi dei materiali da costruzione e ristrutturazione e corresponsabile la crisi internazionale.
Il risultato è stato una corsa all'acquisto da parte di chi aveva bisogno di una casa, affrontando mutui che ora sono accessibili addirittura fino al 100 per cento dell'immobile. L'effetto è stato una crescita dell'indebitamento della famiglia che, a causa di questo nuovo e più alto debito, è stata costretta a ridurre gli altri consumi.
La diminuzione dell'offerta di case in locazione ha condotto ad una ulteriore crescita della domanda, alla quale è corrisposta una diminuzione dell'offerta. La contrazione dell'offerta ha portato ad una crescita abnorme dei prezzi e alla nascita della speculazione. Accanto a chi ha acquistato per necessità vi è chi ha acquistato per rivendere; stiamo vivendo ormai un mercato preda della speculazione immobiliare!
Basta confrontare il nostro mercato con quello del resto dell'Europa per rendersene conto in maniera molto più diretta. Poiché il bene casa è in cima alla spesa delle famiglie, un Governo serio non può non porsi il problema di regolamentare il mercato intervenendo anche direttamente sui prezzi. L'unico modo è quello di tassare le speculazioni, ovvero chi compra e vende immobili diversi dalla prima casa, rendendo tale business meno attraente rispetto ad altri investimenti.
Sul fronte del fisco mi sembra che lo Stato si sia arreso nei confronti dei tanti ricchi evasori. Sono previste norme che coinvolgono i comuni, mediante un premio concreto, nella lotta all'evasione. I comuni però dovranno creare infrastrutture ad hoc, ed inoltre i tempi degli accertamenti e del contenzioso tributario sono veramente lunghi. Non a caso, abbiamo più volte chiesto che i comuni si attrezzassero con nuovi uffici preposti soltanto alla definizione del gravame fiscale.
Lo Stato, tuttavia, non può far credere che l'unica lotta all'evasione, per un fisco più equo che allarghi la base imponibile, sia quella che viene dall'accertamento dei redditi individuali. Un fisco giusto non può non monitorare l'acquisto dei beni voluttuari e di lusso. Al riguardo si può intervenire incrementando le aliquote e facendo pagare le tasse anche a chi riesce a sfuggire ai controlli sui redditi personali e societari: chi acquista un'automobile importante, tanto per chiarirci, è giusto che paghi più tasse di chi acquista un'utilitaria. È inoltre giusto andare a verificare cos'altro possiede chi ha in garage una fuoriserie. Se poi non ci si pone il problema della redistribuzione della ricchezza, proprio attraverso un sistema fiscale più corretto, si continuerà a pensare al bilancio dello Stato come ad una coperta corta, che non si può tirare da una parte e dall'altra per non scontentare nessuno.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se non conosciamo quello che farà il Governo alla Camera rispetto al voto di fiducia già annunciato, il giudizio sulla manovra di bilancio è profondamente negativo, perché si tratta di un'operazione che non ha il polso del paese reale e delle forme di povertà e di disagio economico e che non sana le diseguaglianze sociali e, di conseguenza, neppure quelle territoriali tra la parte ricca e quella povera, localizzata soprattutto nel centro, nel sud e nelle isole. C'è solo da sperare che sia veramente l'ultima legge finanziaria firmata dagli onorevoli Berlusconi e Tremonti.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.
TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, fra poche ore porrete la questione di fiducia su questa manovra finanziaria - sarà forse necessaria qualche ora in più, ma il concetto non cambia - e ciò costituirà il segno dell'ennesima vostra debolezza. La verità, infatti, è che non reggereste una vera discussione parlamentare in quest'aula, vale a dire non reggereste il confronto con il paese reale, che qui sarebbe rappresentato: il confronto con i lavoratori, con i pensionati, con le donne, con i giovani precari, con i problemi del Meridione, con quelli della scuola, degli studenti, degli insegnanti, con quanti, signor viceministro, non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese, e sono purtroppo sempre di più.
Da parte nostra, intendiamo insistere, nel corso di questa discussione generale, per cercare di ottenere in extremis un confronto con il Governo, per cercare di convincerlo a cambiare direzione, almeno su alcune questioni fondamentali, per cercare di parlare al paese e di rappresentare qui i bisogni di quanti in queste ore chiedono appunto di cambiare direzione nelle politiche economiche del paese. Intendiamo, dunque, approfittare di questa discussione anche per dire, e dare, le cifre che la Moratti non dà mai, le cifre che il ministro Moratti non dice, ciò che il ministro Moratti non racconta della scuola, dell'università, della ricerca, di come questo settore così strategico per il nostro paese, così ricco di esperienze, di culture, di storie, di tradizioni, così importante, sia stato mortificato dalle politiche del Governo e dai pesantissimi tagli che sono stati inflitti alla scuola e al suo sviluppo in questi anni e che si confermano con questa ennesima legge finanziaria. Oltre agli spot, e alla demagogia che accompagna spesso le parole del ministro Moratti in importanti trasmissioni televisive, ci sono i fatti, le politiche reali, gli interventi reali e le cifre che vengono elaborate dal Ministero e dal Governo e che smentiscono pesantemente i proclami del ministro stesso.
Perché, per esempio, il ministro Moratti va in giro dicendo che questa finanziaria non comporterà tagli al settore della scuola, dell'università e della ricerca? Noi, tenacemente, testardamente, diciamo che non è così e non siamo i soli a dirlo. Infatti, affermiamo questo insieme a gran parte delle organizzazioni sindacali che, proprio pochi giorni fa, il 25 novembre scorso, hanno manifestato, qui a Roma, in una straordinaria giornata di mobilitazione che ha visto una partecipazione come non si registrava da anni. Una giornata straordinaria verso la quale, purtroppo, abbiamo sperimentato anche qualche tentativo di repressione da parte del Ministero dell'interno, con degli impropri e inaccettabili atteggiamenti di alcune parti delle forze dell'ordine nella gestione di piazza, anche qui di fronte, a Montecitorio (su questi fatti nelle settimane scorse abbiamo peraltro chiesto al ministro di riferire in Parlamento).
È stata comunque una straordinaria mobilitazione del mondo della scuola, dell'università e della ricerca, così pesantemente penalizzato e mortificato in questi anni dalle vostre politiche di riduzione dell'investimento statale e pubblico e dai tagli (agli organici, al fondo ordinario per l'università) che sono risultati pesantissimi per una ricerca pubblica, libera e applicata.
A ciò si è aggiunto l'effetto altrettanto pesantissimo di politiche di precarizzazione che hanno invaso il settore della scuola, dell'università e della ricerca e che rischiano di dequalificarne la funzione sociale e pubblica, il loro stesso essere «pubblico».
A questo punto, vogliamo anche fornire delle cifre dettagliate, anche perché noi la finanziaria l'abbiamo letta (a differenza magari di altri cittadini che potrebbero avere delle difficoltà a far ciò). La finanziaria conferma i tagli alla scuola e all'università. Si tratta di tagli che non sono di poco conto. Si conferma, infatti, un trend drammatico di precarizzazione: 76 mila precari sono il frutto della vostra politica di questi anni!
Certo, come ben sappiamo, la scuola precedentemente non era certo priva di precari; però, sappiamo anche che i passati Governi avevano predisposto dei piani programmatici di immissione in ruolo che avevano puntato sulla stabilizzazione di precari storici quale risorsa fondamentale per la scuola pubblica. Voi questo non lo avete fatto e, anzi, avete investito sulla istituzionalizzazione del precariato. Di conseguenza, con voi e grazie a voi, il numero dei precari è levitato enormemente all'interno della scuola pubblica. Inoltre, avete aumentato i finanziamenti alle scuole e alle università private e anche di ciò troviamo i segni in questa ennesima finanziaria.
Il numero dei precari nella scuola è arrivato a 76 mila unità. Si tratta di insegnanti fondamentali per il normale svolgimento dell'insegnamento. Non solo: con questa finanziaria abbiamo anche tremila scuole senza dirigenza statale stabile secondo un meccanismo che mira solo a tappare i buchi. La scure della manovra porta tagli pesantissimi per le supplenze e la dirigenza delle scuole.
Per i docenti, insomma, ci sono a rischio oltre 42 mila cattedre a causa di questa manovra finanziaria. Sull'istruzione, infatti, si abbatte una scure da 1068 milioni di euro. Sostanzialmente, i tagli prodotti in questa finanziaria relativi a scuola, università e ricerca arrivano a un miliardo di euro: questo è quanto è già stato definito al Senato con il maxiemendamento e quanto si proporrà nelle prossime ore all'approvazione della Camera. Altro che risparmi e investimenti sulla scuola o assenza di tagli! I dati parlano molto chiaro!
Solo per fare qualche esempio: fra i capitoli di spesa che subiranno un consistente taglio di risorse, meno 28 per cento, vi è quello delle cosiddette supplenze brevi che sono fra le più frequenti nel mondo della scuola. Fra queste supplenze brevi rientrano le assenze superiori a 15 giorni per i docenti della scuola media inferiore e per quelli della scuola media superiore, quelle anche di un solo giorno per le maestre della scuola materna e per il sostegno, e quelle superiori a cinque giorni per gli insegnanti della scuola elementare. Vi rientrano anche le assenze per maternità, che in molti casi durano parecchi mesi. Per il 2006 il Governo ha previsto un tetto massimo di 565 milioni di euro di spesa, contro i 766 previsti per il 2005. Il taglio del budget per i supplenti, combinato con la norma varata dal Governo Berlusconi due anni fa, che alla scuola media inferiore e a quella superiore ha imposto cattedre di 18 ore di lezioni effettive, rischia di creare una miscela esplosiva.
Non sarà soltanto la scuola ad essere colpita dalla scure di Tremonti. Ancora una volta questo Governo ha scelto di tagliare la cultura e il sapere. Il maxiemendamento presentato al Senato ed approvato con il disegno di legge finanziaria riduce di 400 milioni di euro le risorse per l'università, taglia massicciamente l'edilizia universitaria, toglie agli atenei, impone il versamento allo Stato dei fondi accantonati per effetto del cosiddetto decreto «taglia spese» del 2002 e taglia del 15 per cento i fondi per la ricerca di base.
Ma che cosa rimarrà alle università per formare i giovani? Che cosa rimarrà alla ricerca pubblica per poter investire su un settore strategico per lo sviluppo del paese? Che cosa rimarrà all'università e alla ricerca per poter investire sui giovani ricercatori, che voi destinate ad un futuro di incertezze e di precarietà senza fine? Per avere un'idea, è sufficiente rifarsi alle parole espresse dall'onorevole Garagnani, deputato di Forza Italia e relatore in Commissione cultura del disegno di legge finanziaria per il 2006, il quale, oltre a parlare dei tagli apportati agli stipendi dei supplenti, ha affermato: «Ma non è tutto, molte altre disposizioni di carattere generale del disegno di legge finanziaria finalizzate al contenimento della spesa di tutti i ministeri o relativi al personale interessano i settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Vogliamo fare qualche altro esempio? Si prevede la riduzione di 75,1 milioni di euro delle risorse destinate al finanziamento ordinario delle università statali. Si tratta di quel finanziamento che negli anni precedenti ha sollevato persino una mobilitazione e una protesta senza precedenti dei rettori delle università, i quali sono giunti fino al punto di minacciare le proprie dimissioni. Ancora, l'importo complessivo del fondo ordinario per gli enti di ricerca risulta ridotto rispetto allo scorso anno di circa 6 milioni di euro; stessa sorte per l'edilizia universitaria (meno 60 milioni di euro) e, sempre per gli atenei pubblici, per le cosiddette grandi attrezzature e per la ricerca scientifica (meno 34,6 milioni di euro); per il fondo unico da ripartire per investimenti nell'università e nella ricerca e per il fondo per gli investimenti nella ricerca di base si avranno a disposizione...
PRESIDENTE. Onorevole Titti De Simone, concluda.
TITTI DE SIMONE. Concludo, Presidente. Questo è solo un assaggio dei tagli che questo disegno di legge finanziaria contiene. Bisognerebbe, infatti, valutarlo facendo riferimento anche agli altri provvedimenti presentati al Parlamento in precedenza. Si prevedono, infine, tagli pesantissimi al FUS e ai beni culturali.
Insomma, siamo di fronte ad una situazione drammatica di cui voi pagherete le conseguenze di fronte al paese (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.
GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, sono passati cinque anni dalla prima legge finanziaria del Governo Berlusconi e per ognuno di questi anni e per ognuna delle leggi finanziarie presentate abbiamo sempre sentito magnificare i risultati che ogni provvedimento avrebbe determinato in termini di ripresa, di crescita e di sviluppo per l'economia del nostro paese. Mai così tante previsioni, una dietro l'altra, furono meno azzeccate!
Nell'ultimo DPEF, il Governo ci dice che l'indebitamento va verso il 5 per cento e che il debito crescerà di quasi due punti percentuali (dal 106,6 del 2005 al 108,2 del 2006). Inoltre, si ipotizza un avanzo primario dello 0,6 per cento per il 2006. In altre parole, l'avanzo primario è quasi azzerato, dal momento che siamo passati, in cinque anni, dal 5,7 per cento del 2000 - eredità lasciata dal centrosinistra - a questo miserrimo 0,6 per cento! Il dato riferito all'avanzo primario non è affatto banale: esso ci indica la capacità del bilancio di produrre risparmi che consentano la riduzione del debito; e il nostro debito, come sappiamo, è altissimo e, per questo, sotto osservazione. Anche il deficit, che nel 2000 era pari allo 0,7 del PIL, oggi è, secondo una stima di novembre della Commissione UE, pari al 4, 3 per cento.
Tuttavia, per l'Italia, nell'ambito dell'Unione europea, non vi sono né sconti né ammorbidimenti ma, per la prima volta nella storia, un'osservazione costante, oltre ad una momentanea apertura di credito tale da consentirci di arrivare a gennaio con un risultato utile che eviti il caos. Sono parole pesanti. C'è proprio da essere orgogliosi ad essere così sorvegliati speciali e a dover scrivere una finanziaria in corso d'opera!
Stamani non sappiamo ancora quale sia la finanziaria e siamo tutti in trepida attesa: non già perché ci attende un proficuo confronto di idee in Parlamento, ma perché siamo ansiosi di sapere quali altri «magheggi» stiate studiando, per poi farci votare l'ennesima fiducia. Ma niente paura: per la prossima settimana se ne prevede un'altra ancora sul disegno di legge per la tutela del risparmio!
Che dire? Il fallimento del Governo Berlusconi è sotto gli occhi di tutti: il risanamento, già realizzato in passato, è ormai assolutamente dissipato! D'altronde, sarebbe stato difficile il contrario, poiché grandi benefici in questo senso non potevano certo essere raggiunti attraverso l'approvazione di provvedimenti che non saranno mai l'orgoglio di nessuno, tranne di pochi (si va dalla depenalizzazione del falso in bilancio all'abolizione dell'imposta di successione e donazione sui grandi patrimoni, ai continui condoni fiscali ed edilizi, allo scudo fiscale, e via dicendo). Altro che nuovo miracolo economico!
Ora siamo qua, di fronte ad un provvedimento che non è più uno solo, ma sette provvedimenti diversi (più il maxiemendamento in gestione), a 27 miliardi di euro di manovra e, quindi, ad una manovra ingente che, tuttavia, non risana la finanza, non rilancia la nostra economia, non la sviluppa e non la fa crescere. Difatti, il nostro paese non brilla, purtroppo, né per ripresa né per crescita né per sviluppo, mentre anche il prossimo futuro non ci lascia intravedere nulla di incoraggiante.
Il maxiemendamento metterà in discussione ciò che è stato inutilmente approvato in Commissione bilancio la scorsa settimana: un vero e proprio stato confusionale condito da logiche elettoralistiche e da altri provvedimenti una tantum e ad personam che vi apprestate ad approvare per vendere ancora un po' di fumo ai cittadini, i quali, però, da un po' di tempo - per fortuna - hanno capito!
Parlate di politiche sociali e per la famiglia, ma non avete avuto neanche la più lontana intenzione di riqualificare il fondo per le politiche sociali, di rifinanziarlo per adeguarlo all'inflazione; al contrario, lo tagliate di 500 milioni di euro, mettendo nei guai regioni ed autonomie locali, che avevano già assunto impegni per far fronte con servizi reali alle esigenze dei cittadini. Accanto a questi, i tagli agli enti locali sono di tale rilievo che non si può certo dire che sostengano lo sviluppo. Queste misure sono contro lo sviluppo - perché i nostri comuni, che sono grandi soggetti investitori, non avranno possibilità da questo punto di vista - e, costringendo a tagliare servizi e prestazioni, penalizzeranno i cittadini.
Voi affermate che si tratta di economie di spesa, non di tagli. Noi, invece, e non siamo i soli, sosteniamo che il caro tariffe ed il caro-vita, senza un adeguamento del potere salariale, tagliano i consumi e rendono sempre più difficile la vita ad un crescente numero di famiglie italiane. In altre parole, essi tagliano la qualità della vita delle persone.
La sindrome della quarta e, ormai, della terza settimana non è un'invenzione, ma purtroppo è una triste realtà; infatti, la precarietà nel lavoro, il caro affitti e il problema della casa in generale non danno certo prospettive ai nostri giovani, ai quali - io lo ritengo quasi una provocazione - offrite il bonus bebè. Non si prevede nulla per la non autosufficienza; solo concessioni per il welfare del tutto residuali e caritatevoli, ma per nulla strutturali.
In questi cinque anni non avete detto una sola parola sul dramma della casa, che ha visto solo vantaggi per gli speculatori e i grandi immobiliaristi. Tagliate sulle ferrovie e sull'ANAS e avete in testa solo le grandi opere, mentre non si fa nulla per il Mezzogiorno, per la crisi industriale e per le innovazioni tecnologiche.
Tagliate sulla scuola: dal 2001 ad oggi il 44 per cento in meno per le spese di gestione ordinaria; la riduzione del 24 per cento dei fondi per l'offerta formativa; la riduzione degli organici e la precarizzazione del personale (oltre 75 mila precari nella scuola, nonostante gli studenti aumentino). La cosiddetta riforma Moratti, all'inizio, prevedeva un finanziamento di 8 miliardi e 320 milioni di euro, ma quella riforma - cosiddetta storica - in questi anni ha avuto un finanziamento di 200 milioni di euro. Le cose non cambiano nel settore universitario: 750 milioni di euro in meno rispetto al 2001 e, in questa finanziaria, altri 75 milioni di euro in meno; l'edilizia universitaria subisce un taglio del 40 per cento, aumentando le difficoltà degli studenti fuorisede e incrementando le speculazioni negli affitti.
La concezione che voi avete della cultura, dei beni culturali e del sapere più in generale è, purtroppo, residuale; infatti, in questi anni avete continuato a tagliare i fondi pubblici destinati alle politiche culturali perché considerate la cultura un settore in perdita. Questo è un gravissimo errore di valutazione. Voi la considerate una voce di spesa, non un investimento. L'Italia è uno dei paesi con le percentuali di investimento sulla cultura più basse d'Europa: lo 0,16 per cento, dato che, oltretutto, è in netto e costante calo; infatti, nel 2003 l'Italia ha speso appena lo 0, 25 per cento del PIL, cioè la metà di quanto ha speso la Francia e molto meno di quanto hanno speso la Germania, la Spagna e il Portogallo. Tutto questo a fronte di un valore aggiunto del settore culturale che si colloca, secondo una stima per difetto, all'1,2 per cento del PIL. Questo dato diventa assai più elevato se si tiene conto del fatto che la produzione artistica e culturale costituisce una delle principali attrazioni turistiche nel nostro paese e che il turismo rappresenta per l'Italia circa il 12 per cento dell'occupazione e l'11 per cento del PIL.
Il fondo unico per spettacolo dal 2001 si è dimezzato in termini reali; infatti, si è passati da 561 milioni di euro a 300 milioni di euro, che adesso, grazie ad un emendamento presentato al Senato e, soprattutto, grazie alle mobilitazioni e alle proteste dei lavoratori dell'intero settore, che sono scesi in piazza compatti per protestare contro la cecità totale del Governo che si riconferma ogni anno di più, sono stati portati a 380 milioni di euro. Il fondo unico per lo spettacolo è la fonte del finanziamento pubblico destinata al cinema, al teatro, alla musica, alla lirica, alla danza e allo spettacolo dal vivo; quindi, credo che un taglio di portata tanto drammatica sia destinato a colpire, in primo luogo, le fondazioni lirico-sinfoniche e, sostanzialmente, qualunque attività che abbia a che fare con la cultura, che fondamentalmente dà da lavorare complessivamente ad oltre 200 mila persone. Ci saranno teatri, quest'anno, costretti a chiudere. Magari, qualcuno di voi, dentro di sé, dirà: «Meno male, qualche spreco in meno». Ebbene, la vostra cultura, purtroppo, non è comprensibile e mi auguro sia al più presto superata, superata da un'altra centralità. Come ripeto, la valorizzazione delle nostre radici culturali, la creatività, il sostegno dei talenti e il diritto dei cittadini di fruirne costituiscono davvero anche un pezzo della nostra identità. Che cosa ritenete che manchi nelle periferie italiane o in quelle di altri paesi? Mancano il senso comune e la coesione sociale, manca la possibilità di creare un tessuto anche attraverso l'offerta di cultura, di scambio e di crescita insieme. Per giunta, i beni culturali - voi lo sapete - ed i musei sono una grande ricchezza per il nostro paese e sicuramente rappresentano un significativo apporto alla crescita economica, proprio nel momento in cui la nostra economia è in crisi e cerca nuove occasioni di rilancio sullo scenario della competizione mondiale. Sappiamo che in tale scenario si verifica una crescita fortissima in questi ultimi anni, di oltre il 5 per cento, mentre noi siamo allo 0,2 per cento, cioè, sostanzialmente, siamo alla crescita zero. Una delle soluzioni è senz'altro costituita dallo straordinario patrimonio di arte, cultura e talento che ci appartiene storicamente e ci è universalmente riconosciuto. Finanziare le politiche culturali in momenti difficili per i conti pubblici non è mai stata una scelta facile, ma prima o poi credo che diventerà necessaria. Soprattutto se nella prossima legislatura l'Italia sarà governata, come mi auguro, da un Esecutivo di centrosinistra, penso e spero che la cultura per l'Italia sarà considerata una risorsa e non uno spreco o un lusso superfluo. Con questo auspicio concludo il mio intervento, non senza formulare un giudizio molto negativo, purtroppo, su questo disegno di legge finanziaria. Mi auguro che nel maxiemendamento non siano contenute ulteriori sorprese. Infatti, ho avuto sentori e anche indicazioni da parte di alcune categorie che temono che in esso ci siano anche risvolti molto negativi per la loro vita e per la continuazione della loro opera; spero che ciò non avvenga. Mi riferisco ai beni culturali e mi riferisco all'ulteriore colpo che si darebbe al mondo dello spettacolo e, più in generale, della cultura. Mi auguro che ciò non avvenga perché si procurerebbe un guaio e si determinerebbe un guasto soprattutto per il paese e per migliaia di lavoratori (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani, di Rifondazione comunista e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.
MASSIMO POLLEDRI. Oggi è un bel giorno, signor Presidente; lo è soprattutto al nord, dalle nostre parti, ma credo anche in Sicilia. Oggi è il 13 dicembre, la giornata di santa Lucia, e per chi ha la fortuna di avere figli e ha potuto trascorrere con loro i momenti della mattinata forse è il più bel giorno. Di fronte a questo stupore, è lecito per i padri di famiglia chiedersi quale sia il senso di questa presenza nel Governo e il senso di far politica. Sia come persone, sia come movimento, al senso di far politica noi riconduciamo due o tre fenomeni.
Il primo, una finanziaria per la famiglia; il secondo, un rilancio dell'impresa e, quindi, il lavoro veramente al centro della manovra economica che, date le difficoltà di quesiti tempi, non sarà eccezionale, ma ritengo sia stato dato un segno. Allora, si è provveduto per i bambini e credo sia realmente un investimento sul futuro, di questa maggioranza ma di tutto questo paese: il comma 233 dell'articolo unico - il fondo famiglia e solidarietà - al centro dell'azione; il comma 234, che prevede il cosiddetto bonus per ogni figlio nato; l'assegno che dà un contributo alle famiglie con bambini inferiori a tre anni per le spese sostenute; il comma 239, con la previsione di una detrazione dall'imposta per le rette degli asili nidi; il comma 248, sul fondo per le adozioni internazionali; il comma 249, per l'attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori. Quindi, viene dato un segnale ben preciso, volto ad un obiettivo, quello di riempire le culle vuote.
Vede, Presidente, leggiamo in questi giorni quello che un grande economista, Rifkin (che sicuramente non fa riferimento a questa maggioranza), ha indicato come le ricette per potere tornare - ma noi diciamo: continuare - ad essere grandi: il federalismo, inteso come assunzione di responsabilità e di autonomia da parte delle autorità locali; la fantasia, che è connessa con la capacità di incentivare i nostri punti di eccellenza, come i distretti (poi mi soffermerò sulla «finanziaria per le imprese»); i figli. Queste tre variabili sono direttamente collegate, e ritengo vi sia al riguardo un po' di orgoglio anche da parte della Lega nord.
Sul secondo punto, le imprese, abbiamo già considerato le misure di agevolazione dei distretti, la semplificazione amministrativa e l'accesso al credito agevolato per poter rilanciare la competitività delle imprese.
Infatti, i distretti sono il vero motore economico di questo paese. Sono essi l'oro nero: se sommiamo i lavoratori dei distretti del made in Italy, essi superano tutti gli operatori della FIAT, della Telecom, dell'ENI e dell'ENEL messi insieme. Quindi, i distretti sono il cuore pulsante di questo paese.
Restano due elementi, per così dire rimasti indietro, e ce ne rammarichiamo. Anzitutto, un segnale ben concreto nei confronti degli artigiani, di cui abbiamo sposato fino in fondo la battaglia e cui speriamo si possa venire maggiormente incontro. Sto parlando della riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL; riteniamo non sia assolutamente giusto che, con le ripartizioni - e quindi con i soldi accumulati dagli artigiani e che rimangono nelle casse dell'Inail -, si possano finanziare, per esempio, le piscine di Roma e quant'altro. Bisogna, per abbattere il costo del lavoro, tornare a ripartire una parte dei premi assicurativi tra quelle gestioni che sono state virtuose, quindi tra gli artigiani, che tutte le mattine si alzano, non si mettono in malattia e si recano, invece, al lavoro, magari anche con la febbre.
Vi è poi la piaga del rimborso dei crediti con le piccole amministrazioni; abbiamo abbozzato una soluzione e quasi risolto il problema. Certo, manca il decreto attuativo - il viceministro Vegas lo sa - per i debiti dell'amministrazione centrale. Ritengo che avremmo potuto trovare uno spazio in tal senso, ma forse i tempi non erano maturi; tuttavia, sicuramente esiste una bozza da discutere a livello di maggioranza e di opposizione, in modo da poter dare una mano ai piccoli imprenditori. Sappiamo che circa 100 mila imprese oggi sono costrette a chiudere per i ritardi nei pagamenti della sanità del Lazio (più di 24 mesi) piuttosto che del comune di Roccaferrata (in ipotesi, 36 mesi) per i pagamenti delle BIR.
Su una parte del provvedimento siamo rimasti critici, e si tratta di una materia che meriterebbe forse di essere tassata.
Noi abbiamo proposto di tassare la pornografia. La pornografia non è un rapporto o una relazione. Se dovessimo parlare in termini psicoanalitici, infatti, vorrei osservare che, nel caso della pornografia, non c'è una relazione con un oggetto od un soggetto, ma vi è, semplicemente, la realizzazione di un istinto. Infatti, l'altro da me non è diverso da una brocca o da qualsiasi altro oggetto, perché lo si utilizza per soddisfare un istinto. In tal caso, dunque, tutto ciò non ha niente a che vedere né con l'erotismo, né con l'amore: per questo motivo, l'onorevole Garnero Santanchè ha proposto, giustamente, di istituire una tassazione.
Esiste, tuttavia, il rapporto tra politica ed industria. In qualche modo, deve sussistere una relazione tra questi, in base alla quale la politica elabora un progetto comune assieme all'industria stessa e nessuno è nemico dell'altro. Questa maggioranza non è contro il profitto delle imprese; non possiamo mettere in competizione la politica con l'industria, ma, a nostro giudizio, la politica non può esserne serva, o addirittura sottovalutare il pubblico interesse di fronte alle legittime aspettative, perché in tal caso non ci sarebbe una relazione, bensì un uso reciproco.
Mi riferisco al provvedimento che ha prolungato le concessioni in essere per la distribuzione del metano. Ricordo che siamo stati abbastanza critici in ordine a tale misura, non perché non vi fossero legittime ragioni da parte delle imprese, ma perché tale differimento, deciso forse dopo una discussione non matura - di notte, direi «al buio» -, deve far riflettere sulle sue ripercussioni. Infatti, la mancata liberalizzazione di questo mercato produrrà sicuramente gravi conseguenze per i comuni.
Voglio semplicemente ricordare che abbiamo calcolato che prolungare i termini delle concessioni provocherà ai comuni, che non potranno indire le gare per un anno, una perdita superiore ai 2 miliardi di euro. Detti 2 miliardi di euro si configurano come una tassa occulta, vale a dire come un mancato guadagno per i vari enti locali.
Vi sono molti comuni che sono giunti alla scadenza naturale della concessione e che stanno preparando le gare, oltre a quelli che le hanno già espletate. Agli inizi, i risultati possono essere sicuramente alterati dal fatto che le aziende, per accedere al mercato, sono disposte a rinunciare ad una parte consistente dei profitti, ma poi lo stesso mercato, se abbiamo fiducia, troverà i suoi equilibri compensativi.
Tuttavia, si prevede di bloccare comuni che, come ho detto prima, hanno già indetto i bandi e che guardano agli enti locali che hanno già avuto un riscontro positivo dalle gare effettuate. Li abbiamo già citati diverse volte: si tratta di Creazzo, con 480 mila euro (si è sostenuto che è troppo: bene, probabilmente altri comuni otterranno di meno!), cui si aggiungono Calvenzano, Loreggia, Mapello (tutti comuni in provincia di Bergamo), San Benedetto Po, Sesto Calende. Vi sono altri comuni che hanno già riscattato, come Sirmione, 529 mila euro all'anno. Vi sono, inoltre, comuni che stanno preparando le gare e pensano di ottenere queste cifre: mi riferisco a Bussolengo (in provincia di Verona), per 514 mila euro, ed a Montebelluna (in mano alla sinistra), 26 mila abitanti, per 755 mila euro.
Ebbene, si tratta di cifre importanti. Non voglio fare ulteriori elenchi, ma desidero che quanto detto sia motivo di riflessione. È anche vero che gli equilibri attuali sono stati raggiunti a colpi di carte bollate, perché è evidente che, nel 2009 o nel 2012, ci sarà ancora qualcuno che, giustamente, nel suo interesse pretenderà di prolungare i termini per lo svolgimento delle gare.
Allora, dobbiamo stipulare un patto ben chiaro con le imprese, stabilendo una relazione proficua. Non dobbiamo fare, insomma, come don Abbondio. Don Abbondio, come scrive il Manzoni, non era nato con un cuor di leone, ma fin dai suoi primi anni aveva dovuto comprendere che la peggiore condizione, a quei tempi, era quella di un animale senza artigli e senza zanne, e che sentisse pure l'inclinazione ad essere divorato. La forza legale non proteggeva, in alcun modo, l'uomo tranquillo, inoffensivo, che non avesse altri mezzi per far paura ad altre persone.
Questa maggioranza non è una maggioranza di don Abbondio; è una maggioranza di persone che, lo ripeto, guardano negli occhi i propri figli pensando di investire su di loro. Come impegno, abbiamo, infatti, l'obbligo morale di lasciare ai nostri figli un mondo perlomeno non peggiore di quello che ci è stato consegnato e vogliamo stabilire un rapporto chiaro, lo ripeto, senza paura di sottomissioni ma allo stesso livello, anche con le parti produttive di questo paese, cui dobbiamo molto in termini di sviluppo, di civiltà e di progresso.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Liotta, iscritto a parlare; s'intende che vi abbia rinunziato.
È iscritto a parlare l'onorevole Saglia. Ne ha facoltà.
STEFANO SAGLIA. Signor Presidente, stiamo discutendo - e successivamente voteremo - il disegno di legge finanziaria. Si tratta di un provvedimento, a nostro avviso, migliorabile, come tutti provvedimenti, ma che si fonda su un ragionamento di politica economica non solo condivisibile, ma anche da sostenere con convinzione. Noi crediamo che questo disegno di legge finanziaria debba essere contestualizzato in un quadro nel quale vi sono due fenomeni fondamentali.
Il primo di tali fenomeni è rappresentato dagli aspetti relativi all'introduzione dell'euro nel nostro paese. Il secondo di tali fenomeni è rappresentato dalla concorrenza sleale asiatica.
Riguardo al primo problema, l'euro, se ha consentito all'Italia non solo di essere in Europa, ma anche di evitare problemi di tenuta degli aspetti economico-finanziari fondamentali dell'economia (problemi che si sono, invece, presentati in altri paesi), è stato tuttavia negoziato, a suo tempo, in maniera errata. Il Presidente del Consiglio lo ha ricordato ieri; anche noi riteniamo che la responsabilità del Presidente del Consiglio dell'epoca - successivamente Presidente della Commissione europea, Romano Prodi - non debba essere sottaciuta. Non deve, cioè, essere nascosta la circostanza che, sebbene vi sia stato l'auspicabile ingresso nella moneta unica, vi sarebbe tuttavia dovuta essere anche una negoziazione adeguata nel momento in cui si è stabilito il cambio tra l'euro e la lira.
Questi sono fenomeni che hanno attraversato tutta la legislatura corrente: il potere d'acquisto dei cittadini diminuito; le difficoltà dell'economia delle famiglie le conosciamo. Abbiamo tentato in questi anni, come maggioranza, ma soprattutto come Governo, di affrontare una situazione economico-sociale non particolarmente felice. Nonostante ciò, l'occupazione è aumentata e si accennano segnali di ripresa anche sotto il profilo dell'industria del settore manifatturiero. Credo, quindi, che le misure adottate in questi anni abbiano consentito di uscire dalla crisi.
Il secondo fenomeno cui accennavo è la concorrenza asiatica. Si tratta di un fenomeno imprevisto dalle istituzioni, in particolare da quelle europee, e che, invece, è stato previsto dal ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, che ha voluto in questi anni contrastare sia la contraffazione sia la concorrenza sleale da parte di tali paesi. Anche su tale aspetto bisogna rilevare la grande assenza dell'Europa. Infatti, mentre l'Italia è stata protagonista di sollecitazioni importanti, soprattutto in riferimento all'applicazione delle quote per alcuni prodotti che subivano la concorrenza straordinaria - ad esempio, nel settore tessile -, l'Europa ha fatto fatica a rispondere. Non è possibile che l'Europa impieghi quattordici mesi per avviare una procedura per l'istituzionalizzazione di quote che potrebbero dare ossigeno e respiro alle imprese nazionali. Ricordiamoci che il made in Italy, che rappresenta la fonte principale della nostra economia, è uno dei settori che subisce fortemente detta concorrenza.
Dunque, in tale contesto, il Governo ha costruito la manovra economica, che coniuga rigore e sviluppo con la necessità, da un lato, della tenuta dei conti pubblici e, dall'altro, di avviare una ripresa economica, non senza dare segnali positivi sui temi della famiglia, sui quali si è esercitata con profitto la relatrice sul disegno di legge finanziaria, onorevole Garnero Santanchè, che ringraziamo per l'impegno che ha profuso in Commissione bilancio ed ora anche in Assemblea. Ciò dando anche segnali importanti sui costi della politica, proprio per dimostrare che, allorché vi è un sacrificio da fare, anzitutto debbono essere i parlamentari e coloro che gestiscono la cosa pubblica a dare il buon esempio. Non si tratta di demagogia, ma di cose concrete; si tratta della necessità di dare risposte vere ai bisogni della gente.
Per tornare al tema della politica economica ed industriale, valutiamo con estrema soddisfazione l'introduzione nel disegno di legge finanziaria delle misure relative ai distretti industriali. Per troppo tempo si è discusso del futuro di tali distretti e qualcuno ne ha previsto anche la fine. Noi siamo tra coloro che ritengono che i distretti debbano considerarsi sempre più come un'unica azienda. Attraverso le misure contenute nel disegno di legge finanziaria, volte a dare personalità giuridica ai distretti industriali, vi è la possibilità di affrontare quei nodi strutturali che il sistema delle piccole e medie imprese non è in grado di risolvere singolarmente. Mi riferisco alla internazionalizzazione delle imprese, alla formazione, alla ricerca e all'innovazione: tutte attività che, se compiute da un insieme di aziende, possono essere affrontate e superate con successo. Invece, se affrontate singolarmente, evidentemente non portano ad una soluzione del problema.
Spero che con queste misure si possa anche affrontare più efficacemente il tema del cosiddetto nanismo delle imprese. Se, da un lato, è vero che non si possono attuare processi di aggregazione di imprese per legge, perché il tessuto connettivo industriale del nostro paese non risponde a questa esigenza, dall'altro lato, si può costruire un percorso educativo per le imprese, affinché possano consorziarsi e mettere insieme servizi ai quali singolarmente non sarebbero in grado di accedere.
Questa è più di una norma propagandistica; se poi la si coniuga con la volontà espressa dalla Commissione bilancio di introdurre nel disegno di legge finanziaria tutte le misure contenute nel provvedimento sulla competitività, ci rendiamo conto che oggi abbiamo di fronte un disegno di legge finanziaria che affronta in maniera significativa i problemi della competitività delle imprese e della crescita economica.
Tale competitività può essere realizzata, come da tempo sostengono le associazioni di categoria, solo riducendo la pressione fiscale sul lavoro (ciò è effettivamente previsto nel disegno di legge finanziaria attraverso il cuneo fiscale), cercando di rendere la pubblica amministrazione meno invadente e tentando di superare tutti quegli aspetti burocratici che frenano lo sviluppo e la crescita delle imprese.
Parimenti, vi è la necessità di affrontare il tema relativo alle politiche energetiche. Il nostro gruppo ha presentato diversi emendamenti in Commissione bilancio, alcuni dei quali hanno trovato accoglimento. Quanto agli altri, immaginiamo di poterli sottoporre all'attenzione del Parlamento, ma anche di illustrarli nella prossima campagna elettorale, così come affermato da alcuni esponenti del centrodestra, attraverso progetti di legge che saranno sottoposti al giudizio dei cittadini, in modo che nella nuova legislatura si possa affrontare tale tema.
A nostro avviso, la politica energetica avrebbe bisogno di una nuova architettura dell'intervento: se, da un lato, la liberalizzazione dell'energia è un fatto compiuto per quanto attiene ad alcune questioni (la produzione, da una parte, e la vendita, dall'altra), vi sono ancora segmenti all'interno dei quali non vi è un'adeguata liberalizzazione. Da questo punto di vista, da un lato, non dobbiamo fare i campioni della liberalizzazione e dobbiamo guardare alle asimmetrie contenute nella situazione energetica dell'Unione europea (molti paesi, sostanzialmente, non hanno applicato le due direttive nel settore del gas ed elettrico adottate dall'Unione europea), dall'altro lato, dobbiamo completare il processo avviato nel 2000. Per fare ciò, è necessaria una riorganizzazione delle istituzioni che si occupano delle tematiche energetiche, affinché non vi sia una sovrapposizione fra diversi interlocutori, affinché le imprese possano accedere ai servizi energetici a prezzi più contenuti, affinché la concorrenza non impedisca la crescita delle imprese, a cominciare da quelle nazionali più significative.
È un punto di equilibrio complicato, ma crediamo che si possa raggiungere, per esempio, con la privatizzazione del gestore del mercato elettrico, con l'istituzione della «borsa del gas» e con una rivisitazione dei soggetti che intervengono nel mercato e che, in modo unitario, potrebbero gestire le stesse funzioni, con una possibilità di intervento più semplice e anche meno costosa per lo Stato.
Inoltre, potremmo avviare un processo di costruzione di rapporti internazionali più significativo. In questi anni la politica estera del paese è stata condotta con attenzione a queste tematiche. Basti pensare che oggi il nostro paese ha un'incidenza significativa rispetto alla materia prima del gas e giustamente il nostro Governo sta cercando di rendere molto più diversificato l'accesso all'approvvigionamento per non essere sottoposti a ricatti di un singolo paese o di paesi che, magari, hanno una condizione politica non stabile.
Su questi temi è intervenuto il disegno di legge Marzano, recante la riforma dell'energia proposta dal ministro delle attività produttive, che aveva luci e ombre, come abbiamo sempre detto. Tra queste luci, vi era sicuramente il tentativo di aumentare la capacità infrastrutturale del paese, ossia di riuscire a migliorare la produzione e la distribuzione delle fonti energetiche ed incentivare le fonti rinnovabili. È di queste settimane il successo che sta avendo il bando relativo all'energia solare e il fotovoltaico, giusto per rispondere al centrosinistra, che annuncia misure relative alle fonti rinnovabili senza rendersi conto dei passi in avanti che sono stati compiuti in questi anni.
Quindi, vi erano molte misure positive. In particolare, sull'infrastrutturazione anche nella legge finanziaria si prosegue con la linea tracciata volta ad aumentare la capacità di costruzione di nuovi impianti grazie a procedure autorizzative molto più semplificate. Stiamo assistendo a quanto accade in alcune parti del paese, con le proteste dei cittadini: ormai la cosiddetta «sindrome Nimby» ha invaso tutti noi, senza rendersi più conto di quali siano gli interessi veri del paese.
Naturalmente, tutte queste infrastrutture vanno realizzate con il consenso dei cittadini e con un'informazione adeguata, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, ma reale.
Noi, quindi, abbiamo accolto con favore le misure che sono state introdotte all'interno della legge finanziaria su questi argomenti. In particolare, ci è parso significativo proporre il tema delle tariffe sociali, non perché si voglia coltivare una cultura pauperistica, ma perché riteniamo che attualmente, come del resto è stato denunciato dall'autorità di settore da tempo, vi sia una parametrazione delle cosiddette tariffe sociali che non tiene conto di alcune caratteristiche fondamentali, ovvero il numero dei componenti della famiglia e il reddito della stessa.
Credo che questo elemento possa far riflettere il Governo e possa consentire di andare avanti con una politica sociale che è tutt'altro che inesistente, come afferma il centrosinistra.
Certo, noi abbiamo la responsabilità di aver tagliato le risorse del cosiddetto fondo sociale, che consentiva al comune di intervenire su alcune questioni. Tuttavia, per contro, abbiamo garantito misure sociali importanti, tra le quali quella che ho già citato. Mi riferisco, inoltre, soprattutto al 5 per mille per il volontariato o a tutte le misure portate a termine e che riguardano i nuovi nati, quindi le politiche sociali per quanto riguarda i servizi quali gli asili nido, le baby-sitter, eccetera, che sono politiche sociali adeguate e che, se sommate alle risorse date ai comuni, danno un risultato positivo al termine di questa operazione, così come danno un risultato positivo le risorse relative alla sanità.
Per tornare alle questioni energetiche, vorrei sottoporre all'Assemblea qualche altro elemento importante: nel dibattito in Commissione si è ritenuto di approvare un emendamento che proroga al 2010 l'obbligo di riduzione della partecipazione al capitale di SNAM da parte dell'ENI.
Su questo argomento, vi era un emendamento che proponeva la proroga al 2012, ma abbiamo ritenuto di anticipare il termine al 2010, perché, se da un lato dovevamo tutelare una impresa nazionale così importante come l'ENI (che si misura con competitori internazionali che hanno regole diverse e molto spesso più protezionistiche delle nostre), dovevamo anche trovare un termine entro il quale far combaciare gli elementi della liberalizzazione del mercato del gas (ovvero la introduzione dei tetti antitrust, che è stata compiuta attraverso il decreto n. 164 del 2000).
La preoccupazione evidente è che la liberalizzazione del mercato del gas, con questa misura, in qualche modo possa essere interrotta; qualora il Governo dovesse confermare questa iniziativa, esso dovrà dunque rinegoziare il proprio rapporto con l'azienda nazionale, con l'ENI, convincendolo a «sbottigliare» i gasdotti che oggi gestisce, a fare investimenti - che peraltro sono stati confermati nell'ordine di 4 miliardi di euro -, a conferire all'interno di SNAM anche le attività di Stogit, ovvero quelle degli stoccaggi.
Se si riuscirà a compiere questo percorso, noi crediamo che la liberalizzazione sarà compiuta e sarà consentito all'ENI di competere con i player internazionali, senza impedire la concorrenza nel mercato.
Il collega Polledri prima di me ha sottolineato gli aspetti relativi alle concessioni del gas. Anche su questo argomento, vorrei rubare qualche minuto all'Assemblea. Credo che l'iniziativa presa all'interno della legge finanziaria, con l'approvazione dell'emendamento Crosetto, sia valida per una ragione molto semplice.
Risulta contraddittorio che gli amici della Lega, a proposito delle concessioni comunali, da un lato dicano che le concessioni del gas debbano andare a gara nel 2007 e, dall'altro, propongano la discesa di ENI e SNAM nel 2012; queste due misure sono in contraddizione. È necessario mettere anche le imprese della distribuzione locale nella condizione di competere esattamente come gli altri esponenti del mercato e gli altri rappresentanti delle imprese.
Stiamo parlando di un settore, quello dei servizi pubblici locali, che riguarda 500 imprese in Italia e 45 mila dipendenti; il 35 per cento del gas e il 20 per cento dell'energia elettrica sono erogati da queste imprese, ed è necessario avere una politica unitaria, che faccia chiarezza. Mi ha fatto piacere leggere su una rivista di settore, il quotidiano Energia, a proposito delle concessioni del gas, che si sta facendo chiarezza nel mercato, grazie alla fissazione del transitorio termine al 31 dicembre 2007 (non più entro il 31 dicembre 2007).
Bisogna trattare queste materie con la dovuta cautela. Il decreto legislativo Letta del 2000 aveva stabilito una fase transitoria; nel percorso successivo si è approvata una norma che invece proponeva il riscatto anticipato. Questo senza tener conto che vi erano contratti in essere, condizioni già stabilite, investimenti fatti contando su queste annualità premiali, nel momento in cui si compiva questo percorso di liberalizzazione. Non si possono cambiare le regole del gioco mentre si esercita il mercato.
Su questo punto non vado oltre, voglio solo sottolineare un aspetto. Questo Governo e questa maggioranza si devono interrogare: facciamo le norme in virtù degli interessi dei cittadini e delle famiglie, dei consumatori, o in virtù degli operatori dei comuni? Questo è il punto. Se facciamo le leggi per i cittadini consumatori, dobbiamo costruire un sistema che consenta di mantenere le tariffe dentro un quadro regolatorio certo, altrimenti l'effetto di aste messe repentinamente in campo porta necessariamente ad un introito per i comuni, per quanto attiene alle concessioni, ma anche ad un aggravio nella bolletta per i cittadini. Allora, cerchiamo di far compiere un percorso al mercato secondo quanto stabilito, senza fughe in avanti, nella consapevolezza che i comuni hanno diritto a ricevere le royalties che gli spettano, senza però che questi costi si ripercuotano sulle tasche dei cittadini.
I cittadini, infatti, necessitano di imprese adeguate capaci di rispondere a servizi efficienti e che, soprattutto, esercitino un contenimento di quelle tariffe che crescono, non certo per la politica del Governo, che ha consentito che non aumentassero esponenzialmente, ma per il condizionamento determinato dalla continua fluttuazione del prezzo del petrolio.
Vorremmo sottolineare anche un altro aspetto riguardante le tematiche energetiche. Il Governo si appresta in questi giorni ad approvare il decreto sulle importazioni. Sappiamo quali difficoltà vi siano alla frontiera con la Francia e quale atteggiamento abbia questa nazione nei nostri confronti. Spero che vi sia un'azione diplomatica forte per impedire ai francesi di danneggiare i consumatori italiani e che il Governo si ponga finalmente il tema (come avevamo fatto presentando alcuni emendamenti) delle cosiddette imprese energivore. Mi riferisco a settori manifatturieri rilevanti, come la produzione della carta, del vetro, dell'acciaio, che scontano prezzi dell'energia non competitivi per la propria attività manifatturiera. Spero che il Governo si convinca, in modo che le proposte non accolte in Commissione trovino in altri provvedimenti risposte positive, sempre nell'ottica della crescita economica e della salvaguardia dei posti di lavoro.
In conclusione, consentitemi di porre una questione di carattere localistico. Al comma 62 del disegno di legge finanziaria sono state introdotte norme che sostengono la realizzazione di nuove infrastrutture, in particolare viabilistiche. Tramite il mio gruppo, ho presentato un emendamento su una di queste opere che sarebbe necessario portare avanti, riguardante in particolare il tema del sistema viabilistico della Valle Sabbia. È una valle in provincia di Brescia che necessita di un intervento minimale per completare la realizzazione della viabilità in una zona montana, che ha difficoltà a mantenere sul posto le imprese che delocalizzano anche perché manca un sistema di trasporti adeguato. Spero, perciò, che il Governo trovi risposte a questi bisogni all'interno del maxiemendamento.
Il gruppo di Alleanza nazionale esprime quindi un giudizio positivo sulla manovra finanziaria e si augura che il lavoro condotto in Commissione bilancio, in particolare, dalla relatrice, onorevole Santanchè, e dal presidente, onorevole Giorgetti, sia rispettato dal Governo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, signor viceministro, questa è l'ultima finanziaria della legislatura, quella che consente di tirare le somme e di giudicare. Era giusto attendersi un bilancio politico sia retrospettivo sia prospettivo. Invece, ci troviamo di fronte ad un documento scritto, diciamo così, con il fiatone, da una squadra di guardiani delle dighe che corrono in tutte le direzioni a tappare la falle con le mani. L'ultima è l'anticipazione di questa mattina, che il maxiemendamento conterrebbe il condono fiscale per le imprese per il 2003-2004, notizia fino a ieri negata.
L'abbiamo scritta in ottanta ore ed approvata in quattro, ha dichiarato il Presidente del Consiglio, e si vede, aggiungo. È un documento economico «opaco», improvvisato, contraddittorio, pieno di rinvii a chi governerà domani. Sembra di essere nella situazione in cui - come diceva Kierkegaard - al comando della nave c'è il cuoco e l'altoparlante di bordo trasmette solo il menù. È una manovra finanziaria «senza capo né coda», con garbugli e bugie, nella speranza che a Bruxelles non ci capiscano molto, almeno per quei 120 giorni che ci distanziano dalle elezioni.
È in questi casi che, come diciamo noi, uomini della pianura padana, occorre cercare la «riga bianca» quella che sulla strada delle nebbie autunnali consente di procedere nella direzione giusta, pur senza vedere cosa vi è cento metri più avanti. La «riga bianca», per noi e per me, è la Costituzione. Quando non si sa dove mettere mano, la nostra Carta offre sempre riferimenti precisi. In questo caso, al contrario, l'elenco degli articoli violati della Costituzione ci offre un'idea precisa della confusione che regna nella «cabina di comando».
Avete violato contemporaneamente gli articoli 2, 3, 5, 31, 32, 35, 38, 97, 110 e 124 della Costituzione!
Vorrei soffermarmi, in particolare, su un dato (su cui anche noi dell'opposizione spesso sorvoliamo, mentre dovremo riprenderlo e metterlo al centro del lavoro nei prossimi anni, se saremo chiamati a governare l'Italia come io penso), quello dell'aumento della povertà in termini relativi ed assoluti.
È il dato che misura la capacità di Governo e la qualità etica di una classe dirigente, che misura la capacità della politica di essere pari alla sua missione. Non vi sarebbe bisogno, infatti, della politica, se non fosse necessario guidare le forze del mercato, al fine di assicurare, insieme alla crescita generale, anche l'equità possibile nella distribuzione della ricchezza... Scusi, Presidente... Sono iscritto io a parlare!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, fanno tenerezza ed insieme indignazione gli skatch che si recitano in queste settimane nella maggioranza per estendere i contributi per i pannolini dei neonati da un esercizio all'altro, a fronte di un impoverimento generale del paese, dopo un quinquennio buttato via.
Capisco che non fa tendenza oggi parlare di povertà: non siamo più negli anni del dopoguerra, nei quali La Pira parlava dell'«attesa della povera gente»! Capisco che certi discorsi rischiano di far affiorare echi di ideologie del passato! Capisco benissimo che l'economia deve principalmente puntare alla crescita, poiché, mancando questa, non vi sarà ricchezza da distribuire! Dunque, certi discorsi non si fanno più: si danno per scontati oppure se ne fanno pochi cenni per dovere di ufficio. Purtroppo per noi, però, sono problemi che stanno riemergendo, sia pure in termini nuovi.
I nuovi poveri, infatti, sono persone spesso dall'aspetto normale, senza toppe nei pantaloni, mediamente acculturate, dignitose nella loro riservatezza, ma sono poveri e non solo alla quarta settimana del mese. Giancarlo Rovati, il presidente della commissione nazionale sull'esclusione sociale, li ha quantificati, utilizzando gli ultimi dati ISTAT dell'ottobre 2005, in 7 milioni e mezzo di italiani, pari all'11,7 per cento delle famiglie che si trovano al di sotto della linea convenzionale di povertà relativa.
Ad essere più colpite sono le famiglie numerose e quelle con tre o più figli minori, quasi il 24 per cento le prime e più del 26 per cento le seconde.
Il paese con il più basso tasso di natalità del mondo lascia sole le famiglie giovani che proliferano, cioè che producono il più prezioso bene pubblico, vale a dire i figli.
Le famiglie meno abbienti, come rivelano le ricerche, sperimentano difficoltà economiche soprattutto per pagare l'affitto, le bollette, i debiti accumulati ed una parte non piccola dichiara di incontrare difficoltà a comprare anche i cibi necessari per vivere.
Aumenta anche la povertà relativa, vale a dire il divario fra cittadini benestanti e «malestanti»!
Secondo la Banca d'Italia, i redditi degli operai e degli impiegati sono diminuiti in questi anni mediamente dell'1,8 per cento, quelli delle famiglie più disagiate del 4,4 per cento, mentre quelli dei professionisti e dei dirigenti sono saliti dal 6 all'8 per cento. Ma questi sono dati medi che non danno conto della misura dell'ingiustizia e delle sofferenze; in molti casi, non sono propriamente casi limite. Vorrei proporvi qualche esempio. Il salario medio di un lavoratore è attorno ai mille euro al mese ed il costo dell'affitto nelle aree urbane è attorno ai 600-700 euro.
Quante sono, allora, le famiglie in cui la metafora della quarta settimana comincia con il primo giorno del mese? I cosiddetti «incapienti» non pagano le tasse, perché il loro reddito è inferiore a 7.500 euro l'anno. Non pagano le tasse, ma come fanno con quel reddito a pagare l'affitto, il tram, il latte ed i vestiti?
Gli invalidi civili ricevono una pensione mensile pari a 233,87 euro, senza avere diritto agli assegni familiari per eventuali figli minori o a detrazioni fiscali di alcun tipo (ricordo ancora la cifra: 233,87 euro!).
Per le famiglie che hanno un bambino portatore di handicap, lo ricordo agli altri colleghi cattolici che sono contrari, come me, alla diagnosi embrionale ed all'aborto, è prevista un'indennità mensile per solo nove mesi l'anno, pari a 233,78 euro.
Ho fatto questo accenno ai colleghi cattolici perché credo che condividano con me il disagio di lunghe discussioni sui PACS e gli embrioni. Discussioni giustissime perché riguardano principi sacrosanti a cui corrisponde tuttavia un relativo silenzio, una certa disattenzione e assuefazione rispetto ai drammi strazianti dell'esistenza quotidiana di tante persone. Sento il peso e, in un certo senso, il fallimento della politica rispetto a tali realtà. Il fallimento perché vedo la rassegnazione silenziosa ad una sorta di ineluttabilità.
Siamo qui a dirvi - cari colleghi della maggioranza - che, se saremo chiamati a governare questo paese, vorremmo reagire a questo atteggiamento di rassegnazione. Prodi, Rutelli e Fassino ripetono le linee guida del nostro progetto: più concorrenza, più efficienza nella pubblica amministrazione, più fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, una fiscalità premiale a favore di ricerca e innovazione, meno tasse sul lavoro, più welfare familiare, più politica di risanamento urbano e sociale nelle città. Come vedete, c'è l'impresa e c'è la persona. Nella vostra finanziaria non c'è né l'una né l'altra; tagliate i trasferimenti alle regioni, impedite oltre certi limiti la mobilità sanitaria, penalizzando anche sotto questo profilo gli italiani più sfortunati.
Recentemente, Mario Pirani, su la Repubblica, ci ha dimostrato che, per quanto riguarda ad esempio il contrasto dei tumori della mammella, mentre in Val d'Aosta il metodo Veronesi è applicabile per il 73 per cento dei casi, in Calabria ciò avviene solo per il 33 per cento dei casi. La mammografia preventiva è praticata dal 35 per cento delle donne in Lombardia e dal 2 per cento delle donne in Sicilia e potrei citare altri indicatori.
Onorevoli colleghi, mi permetto di continuare ad infastidirvi e ad infastidirmi con questa casistica che descrive l'Italia di questa fine legislatura poiché nessuno di noi ha il diritto, a causa della responsabilità che ci deriva dall'essere parlamentari, di voltarsi dall'altra parte come se non dipendesse proprio da noi la possibilità che le cose cambino, come se non dovessero essere proprio strumenti legislativi quadro, come la legge finanziaria, a farsi carico di tali questioni.
Soffermiamoci un attimo sul tema del carovita. I giornali di queste settimane sono pieni di dati, il Censis parla di cupezza della società italiana di fronte all'aumento del costo della vita rispetto agli anni Novanta. Le famiglie si sono trovate con meno soldi da spendere e i comportamenti di consumo sono stati letteralmente scardinati. Parliamo, ad esempio, del tema della casa; ci consoliamo con il dato dell'80 per cento delle case in proprietà, ma all'interno di tale dato quante sono le seconde o terze case? Dieci anni fa un metalmeccanico poteva ancora comprarsi un alloggio con dieci annualità di stipendio, oggi ne servono sedici. Inoltre, dal 2000 ad oggi, gli affitti sono aumentati del 45 per cento.
Potremmo parlare del costo dei combustibili che, in questi ultimi tre anni, è triplicato. Secondo la Federconsumatori l'aumento del greggio ha pesato, solo nell'anno in corso, per 900 euro nel bilancio medio delle famiglie italiane. Vi avevamo chiesto di intervenire almeno con sgravi fiscali sull'IVA o congelando le accise, ma non avete fatto neanche questo!
Siamo arrivati al punto che la spesa al supermercato si torna a farla a rate, come nelle campagne della nostra Italia negli anni del dopoguerra. Il credito al consumo, secondo Assoimpegno - una associazione che raccoglie 50 istituti specializzati - è cresciuto di 5 punti nella ricca Milano da gennaio ad oggi; in Italia l'aumento sarebbe pari all'8,2 per cento. Per quanto riguarda il numero dei prestiti sono in difficoltà soprattutto le giovani coppie, gli anziani e gli extracomunitari.
E parliamo del lavoro precario. Precarietà non è sempre povertà, ma lo è spesso, e comunque è insicurezza strisciante. Oggi un giovane può essere assunto con 48 formule contrattuali diverse, tutte rigorosamente instabili. I lavoratori a tempo determinato sono 1.700 mila, le lavoratrici part time 2.800 mila, gli ex co.co.co sono oltre 1 milione.
Il reddito annuale lordo è pari mediamente a 11 mila euro. Al sud, le cose stanno ancora peggio: il lavoro nero nel Mezzogiorno è del 22 per cento, in Calabria quasi del 30 per cento. La precarietà riguarda soprattutto i giovani, il 70 per cento degli under 35 assunti negli ultimi anni. Non è vero che questa flessibilità è il primo passo verso un lavoro stabile e duraturo. Lo è stato fino alla fine degli anni Novanta, ai tempi dei contratti di formazione lavoro. Oggi il passaggio tra precarietà e lavoro stabile non supera il 21 per cento dei casi.
Tutti i giovani che lavorano con contratti annuali percepiscono contributi previdenziali del 17 per cento, ha osservato recentemente sulla stampa un sindacalista, in un sistema di calcolo contributivo e non retributivo: il 17 per cento. Il risultato sarà una «bomba» previdenziale che continuiamo a caricare, anno dopo anno. Per non parlare, da ultimo, delle «bombe» sociali, che nel silenzio e nella distrazione pressoché generalizzati si stanno alimentando nelle periferie delle nostre città. Se ne è parlato molto nelle settimane scorse, quando vi è stata la rivolta nelle banlieue francesi, anche da parte degli esponenti più responsabili del Governo. Ma di questi problemi e delle loro conseguenze nella nostra vita futura non c'è traccia in questa legge finanziaria. Anzi, vi sono i segni di una colossale rimozione.
La riduzione colpevole del 7 per cento dei trasferimenti agli enti locali è il segno di una sfrontatezza politica che supera ogni immaginazione. Da oggi vi saranno ancora minori risorse per la coesione sociale. Anzi, c'è la cancellazione di ogni impegno di finanziamento assunto solo pochi mesi fa con le regioni, le province e i comuni per spese sociali che nel frattempo, sulla base di quell'impegno, gli enti locali hanno compiuto. «Che le città esplodano pure, tanto non le governiamo noi», sembra quasi di sentir dire.
Ecco quello che voi, ministri e uomini di una maggioranza politica che osa millantare eredità morali e paternità politiche assai improbabili, non avete fatto in questa lunga legislatura, una legislatura dissipata. Ecco l'Italia impoverita che ci lasciate, ecco il terreno su cui gli italiani vorranno misurare la nostra radicale diversità (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la manovra finanziaria per il 2006 è il naturale epilogo di cinque anni di politiche sbagliate e non può essere giudicata fuori da questa narrazione. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, l'insieme degli atti e delle omissioni del Governo configura un disegno che, a un primo sguardo, può sembrare contraddittorio, ma a un esame più approfondito rivela una sua perversa coerenza.
Meno Stato, avevate detto in campagna elettorale, meno lacci e lacciuoli per liberare il dinamismo economico. Ed anche più privato e meno pubblico. Slogan ideologici, ispirati a un liberismo un po' semplificato e rozzo, tuttavia comprensibile, perfino attraente per molti ceti produttivi e per tanti elettori che vi hanno votato nel 2001. A questi ceti ed elettori avete costantemente continuato ad additare la pubblica amministrazione come un inutile baraccone, un gigantesco spreco da tagliare, un bubbone inefficiente su cui «ingrassano» i dipendenti pubblici. Per i professionisti della demagogia e dell'antipolitica la pubblica amministrazione è il nemico ideale, il drappo rosso da sventolare di fronte agli occhi del popolo delle partite IVA, secondo una logica di disgregazione del tessuto civile del paese che ha già prodotto danni incalcolabili dal punto di vista culturale e sociale.
Ma dietro la facciata degli slogan e della propaganda le azioni concrete erano di segno opposto: occupazione dello Stato, clientelismo, dilatazione della spesa pubblica, moltiplicazione degli incarichi e delle consulenze. Questa è la vicenda di questi anni, e va chiamata con il suo nome: si chiama ritorno al passato, regresso culturale, controriforma. Controriforma rispetto alle innovazioni degli anni Novanta, rispetto ai principi di imparzialità, semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza, qualificazione delle risorse umane. Controriforma rispetto alla strategia di modernizzazione della macchina pubblica e alla centralità del servizio reso ai cittadini.
Invece di privatizzare, avete costituito altre società pubbliche, l'una dentro l'altra, come matrioske.
Invece di semplificare la vita delle imprese e dei cittadini avete smantellato tutti gli strumenti realizzati a questo scopo dai Governi precedenti: sparito il nucleo per la semplificazione presso la funzione pubblica, soppresso di fatto l'osservatorio per la semplificazione con la partecipazione delle parti sociali, abbandonata la strada dei testi unici e della delegificazione (tanto che il Presidente del Consiglio si vanta del numero di nuove leggi approvate come di uno scudetto del Milan).
Invece di applicare le leggi sulla trasparenza avete mandato in prescrizione i reati contro la pubblica amministrazione grazie alla cosiddetta ex Cirielli e, in compenso, la finanziaria investe un milione di euro all'anno per ingrossare la struttura dell'alto commissariato contro la corruzione: ci saranno alcuni amici bisognosi di incarico!
Avevate promesso la meritocrazia e avete promosso dirigenti senza concorso: i vostri portaborse. La legge Frattini, che ha generalizzato la pratica dello spoil system ha di fatto buttato alle ortiche il principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 79 della Costituzione, sostituendolo con il criterio dell'affidabilità politica: galoppini e colleghi di partito sono stati assunti dai ministeri, gonfiando gli uffici di diretta collaborazione politica fino all'inverosimile.
Dai conti della Ragioneria dello Stato risulta che i costi di questi uffici, ovvero, le segreterie particolari, i portavoce, gli uffici stampa, gli addetti agli eventi - ci sono anche questi - sono aumentati del 20 per cento dal 2001 al 2005, pur essendo diminuito il numero dei ministeri da 24 a 14 per effetto delle riforme dei Governi precedenti.
Mentre il ministro Baccini inaugura il numero verde anti-sprechi i cittadini italiani pagano circa 200 milioni di euro l'anno - 400 miliardi delle vecchie lire - per gli addetti agli staff dei ministri. Solo gli staff del Ministero dell'economia e delle finanze contano quasi 450 persone non impegnate a far tornare i conti pubblici del paese o far pagare le tasse a tutti gli italiani, bensì addetti alle persone del ministro, dei due vice ministri e dei cinque sottosegretari.
Un quotidiano ha pubblicato questo dato e il ministro Tremonti lo ha di fatto ammesso, replicando che aveva avuto troppo da fare per occuparsi di contare gli addetti del suo staff: li abbiamo contati noi! Sono quasi 450 persone, corrispondenti all'intera pianta organica di un comune di media dimensione, oltre 100 in più rispetto all'organico previsto e con un incremento di 6 milioni di euro rispetto al 2001, quando i Ministeri erano due, tesoro e finanze.
Quando vedo il ministro Tremonti che dai salotti televisivi spara bordate a raffica contro gli enti locali, contro le auto blu dei sindaci, le notti bianche o la sagra del rospo mi sento in dovere, pur detestando l'antipolitica e lo scandalismo, di denunciare questa sfrontata operazione politica messa in scena con la finanziaria 2006, che corrisponde ad un disperato rovesciamento della realtà.
La realtà è che il sistema degli enti locali in questi anni è stato costretto fra enormi difficoltà a comprimere la spesa, anche riorganizzando i servizi, ritoccando le tariffe e razionalizzando la macchina pubblica.
Al contrario, la pubblica amministrazione centrale, in tutte le sue articolazioni, ha conosciuto notevoli aumenti di spesa, sia per il personale, sia per i consumi intermedi. La Corte dei conti ha rilevato che i pagamenti della pubblica amministrazione centrale nel primo semestre del 2005 superano del 10 per cento quelli del primo semestre 2004 e sono i più elevati dell'intero quinquennio: è ormai dimostrato che i programmi sui tagli e anche la regola del 2 per cento non hanno avuto altro effetto che spostare da un anno all'altro tutte le spese che il Governo non è stato capace di tagliare.
Quanto alle politiche del personale, i direttori generali dei ministeri sono aumentati di 103 unità. È imprecisato l'aumento dei dirigenti di prima fascia, ma la stessa legge finanziaria prevede l'area separata della vice-dirigenza con un aumento di spesa di 15 milioni di euro per il 2006 e di 20 milioni di euro per i due anni successivi. Oltre 10 dirigenti in più sono stati nominati senza concorso solo presso la scuola superiore dell'economia e delle finanze con un mero provvedimento del rettore che è anche capo di gabinetto del ministro Tremonti.
Lo spoil system della cosiddetta legge Frattini aveva almeno stabilito un argine con la regola del semestre bianco: non si possono nominare gli amici a fine legislatura. Tuttavia, anche questo evidentemente risulta un vincolo troppo stretto e al Senato si è già approvata la deroga per il semestre bianco per il direttore dell'agenzia regionale della sanità, assunto come capo della segreteria del ministro Storace.
Circola da settimane, lo voglio ricordare, il testo di un emendamento che viene attribuito ora al Governo ora alla relatrice che prevederebbe la stabilizzazione di un numero imprecisato - c'è chi dice qualche centinaio - di consulenti, addetti agli staff, nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, senza concorso e per meriti politici. Se questo dovesse avvenire sarebbe uno schiaffo a decine di migliaia di giovani italiani che ogni giorno studiano e si preparano per sottoporsi a regolari concorsi per entrare nella pubblica amministrazione.
Insomma, le uniche scelte di rigore sono rivolte verso gli altri: verso gli enti locali e verso i lavoratori precari con una sforbiciata del 40 per cento sui contratti in essere nel 2003 che, secondo un calcolo effettuato dai sindacati, assommerebbero a circa 100 mila unità. Ciò significa che, mentre si assumono i portaborse, circa centomila persone perderanno il lavoro; quel lavoro, sia pure precario, grazie al quale, in questi anni di blocco delle assunzioni e perfino del turn over, si sono mandati avanti tanti servizi essenziali che non hanno nulla di precario: università, centri di ricerca, scuole, ospedali e quant'altro.
La pubblica amministrazione è un organismo complesso, difficile da riformare; serve determinazione e coerenza. Tutte le recenti indagini dimostrano che i cittadini italiani desiderano più servizi pubblici e di migliore qualità. Un obiettivo ineludibile per garantire diritti, per far ripartire il paese e per recuperare competitività; ma per raggiungerlo ci vuole un'infrastruttura amministrativa moderna ed efficiente fatta di persone motivate a cui viene riconosciuta dignità e ruolo sociale, disposte ad essere valutate per i risultati che raggiungono ma non umiliate in attesa di contratti che non vengono mai rinnovati e, quando finalmente vengono rinnovati, non vengono finanziati. Guardate, nella finanziaria mancano le risorse per i prossimi contratti pubblici, il che determinerà un buco di bilancio di almeno tre miliardi di euro destinato ad aggravare il dissesto delle finanze pubbliche. Al contrario, bisogna investire sulle risorse umane e sulla loro qualificazione e sulla cultura del servizio, sulla cultura gestionale e sull'utilizzo delle nuove tecnologie.
Negli anni precedenti abbiamo denunciato che l'investimento in innovazione tecnologica era costantemente al di sotto delle necessità e per di più finalizzato a scelte non prioritarie. Le vostre maggiori premure non sono andate all'e-government, che è la vera leva strategica per cambiare i processi amministrativi, ma sono andate al digitale terrestre ovvero alla grande mistificazione con cui avete dato un alibi tecnologico alla cosiddetta legge Gasparri: 120 milioni di euro nel 2004, 110 milioni di euro nel 2005 e, perfino nella finanziaria per il 2006, proponete 10 milioni di euro per i decoder nelle aree cosiddette all digital. È bene ricordare che i decoder che lo Stato regala alle famiglie senza alcun limite di reddito sono commercializzati in Italia dalla società Solari.com di proprietà del fratello del Presidente del Consiglio dei ministri, e poiché la produzione di contenuti digitali è ancora irrilevante, l'unico uso che le famiglie ne possono fare è quello di vedere le partite; inoltre, poiché Mediaset si è aggiudicata i diritti del calcio, le famiglie a cui il Governo, guidato da Berlusconi, regala i decoder di Berlusconi, sono costrette ad usarli per vedere le reti televisive di Berlusconi con gli spot che le imprese italiane pagano a Berlusconi.
A parte i decoder, sulla innovazione tecnologica in finanziaria c'è veramente poco: 5 milioni di euro una tantum per i progetti regionali nel settore della sicurezza; 3,4 milioni di euro, che si riducono nel 2008 a 1,8, per facilitare le donazioni dei vecchi computer e la costruzione della società digitale. Nel frattempo, secondo l'indice di preparazione nelle tecnologie ICT, stilato dal World economic forum, l'Italia nell'ultimo anno è precipitata dal ventottesimo al quarantesimo posto, dopo la Tunisia e la Giordania.
Ecco perché noi su questa finanziaria siamo molto pessimisti ma, al tempo stesso, pensiamo di doverci dare da fare immediatamente perché l'eredità sarà molto pesante e molto difficile. Ci sono tagli alla modernizzazione della pubblica amministrazione, ad esempio, nei ministeri per oltre 600 milioni di euro che si faranno sentire nei prossimi anni. Ci sono tagli alle reti con 45 milioni di euro in meno per combattere il digital divide nelle regioni del sud e nelle zone disagiate. C'è, infine, il giallo della carta di identità elettronica, prevista all'articolo 61, dichiarato inammissibile al Senato, dietro il quale, ancora una volta, c'è l'ombra di un conflitto di interessi. Insomma, l'eredità sarà pesante. Le vostre responsabilità nella pubblica amministrazione non sono più occultabili. Si è interrotto un processo virtuoso di cambiamento, di modernizzazione, proprio nel momento in cui il paese ne aveva maggiore bisogno.
Ne hanno bisogno le imprese, che denunciano un costo della burocrazia su di esse per 10 miliardi di euro l'anno, ma ancora di più ne hanno bisogno i cittadini, le donne e gli uomini di questo paese (e sottolineo le donne, perché sono la maggior parte degli utenti dei servizi pubblici).
All'Unione toccherà il compito di rilanciare la tensione riformatrice. Dovrà farlo in tempi brevissimi. Abbiamo le idee ed i progetti per farlo. Abbiamo la credibilità, che ci viene dalle riforme realizzate, da quelle del ministro Cassese a quelle del ministro Bassanini. Abbiamo l'entusiasmo ed il coraggio necessari. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali.
Il seguito del dibattito, per le repliche dei relatori e del Governo, è rinviato alla ripresa pomeridiana della seduta, che sospendo fino alle 15,30.
La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 15,40.
Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si sono conclusi gli interventi nella discussione congiunta sulle linee generali.
(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 6177 e A.C. 6178)
PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore di minoranza, onorevole Morgando, rinuncia alla replica.
Ha facoltà di replicare la relatrice per la maggioranza sul disegno di legge n. 6177, onorevole Garnero Santanchè.
DANIELA GARNERO SANTANCHÈ, Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 6177. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche quest'anno l'esame della legge finanziaria si è confermato come uno dei punti più alti del confronto parlamentare sia per quanto riguarda l'intensità della discussione svolta, sia per quanto riguarda la ricchezza dei temi che sono stati affrontati.
Ricordo che già all'inizio della discussione avevo sottolineato l'importanza della legge finanziaria, che rimane il provvedimento più denso di decisioni sulle diverse problematiche della politica economica e finanziaria. Ciò avviene, pur scontando la convulsione - devo dire anche la confusione - che caratterizza la sessione di bilancio; resta, quindi, ancora da approfondire il capitolo riguardante gli aggiustamenti da apportare alla disciplina della sessione di bilancio per poter porre le condizioni per avere un esame più ordinato, fermo, restando, però, il ruolo centrale del Parlamento.
Proverò a rispondere alle sollecitazioni e alle interrogazioni che alcuni parlamentari hanno avanzato e chiedo, sin d'ora, scusa se non sarò perfettamente esauriente nelle risposte. In linea generale, devo rilevare che i rappresentanti dell'opposizione hanno alternato - con grandi contraddizioni - giudizi sommari, per cui si tratterebbe di una manovra elettoralistica e l'affermazione per cui i tagli alla spesa previsti, contenuti in questo disegno di legge finanziaria, determinerebbero irreparabili danni per i soggetti interessati e porrebbero anche le condizioni per un aggravamento del già precario stato dell'economia. Ad una attenta analisi, che non si limita alla mera ripetizione dei luoghi comuni, si può evincere chiaramente che la manovra finanziaria per il 2006 è tutt'altro che elettoralistica; devo ricordare, invece, che l'ultima finanziaria della scorsa legislatura, a differenza di questa, fu veramente una manovra elettoralistica.
Gli interventi correttivi superano, di gran lunga, quelli espansivi; la manovra risponde, da questo punto di vista, alle sollecitazioni che sono venute dai mercati internazionali finanziari e dalle autorità comunitarie, confermando la serietà di questo Governo e di questa maggioranza riguardo alla tenuta dei conti pubblici.
L'onorevole Morgando ha affermato che le misure di contenimento della spesa avrebbero efficacia temporanea e, quindi, differirebbero la spesa nei prossimi esercizi. All'onorevole Morgando devo dire che trascura il fatto che una seria politica di contenimento della spesa è stata realizzata solo in questa legislatura e che, in precedenza, il processo di risanamento della finanza pubblica si basava sostanzialmente su due fattori: l'aumento della pressione fiscale, oppure il drastico abbattimento dei tassi di interesse conseguenti al loro allineamento con quello medio dei tassi praticati negli altri paesi dell'Unione monetaria.
Direi che è abbastanza stucchevole l'insistenza di alcuni colleghi dell'opposizione circa il peggioramento dell'avanzo primario, se non si considera il fatto che non sono più disponibili ulteriori margini di contrazione per quanto riguarda la spesa per interessi.
L'onorevole Morgando ha affermato che con gli interventi per il contenimento della spesa il Governo avrebbe smentito i suoi obiettivi tradizionali. Anche in questo caso, a parer mio, si tratta di una grave imprecisione. La riduzione della spesa pubblica costituisce, infatti, un presupposto imprescindibile per la realizzazione di una politica della riduzione della pressione fiscale. Siamo convinti del fatto che le entrate non debbano inseguire le spese. Ovviamente, una politica di contenimento della spesa è più difficile in una fase come quella attuale, ossia di bassa crescita. Il Governo, comunque, ha accompagnato agli interventi diretti a limitare la spesa anche l'avvio delle riforme strutturali, a partire, soprattutto, dalla riforma previdenziale. L'onorevole Morgando ha affermato anche che i dati relativi alla crescita dell'occupazione sarebbero falsati perché si tratterebbe essenzialmente degli effetti della regolarizzazione. Devo chiarire un punto con fermezza: è davvero paradossale, infatti, che si contesti una riforma come la legge Biagi, che ha inteso aggiornare il quadro normativo alla situazione di fatto consentendo la regolarizzazione di situazioni che, in precedenza - lo sottolineo -, erano sommerse, quindi «in nero». Questo è il grande merito della legge Biagi.
L'onorevole Folena, invece, ha affermato che la manovra aumenterebbe la pressione fiscale ai danni dei ceti meno abbienti e in favore dei più ricchi. Questa è la classica affermazione del tutto priva di fondamento che non trova alcun riscontro nel contenuto normativo della manovra. Quanto all'affermazione secondo la quale, negli ultimi anni, il nostro paese avrebbe perso competitività, non soltanto nei confronti di paesi come la Cina o l'India, ma anche nei confronti di quelli europei, rilevo che il problema deriva, evidentemente, dalle difficoltà di carattere strutturale e dalla mancata adozione dei necessari interventi di politica economica, nonché dalla incapacità del sistema produttivo di rafforzare la competitività della nostra economia. Le responsabilità, quindi, sono condivise dall'intera classe dirigente del paese e coinvolgono anche l'opposizione, relativamente a quanto non è stato realizzato negli scorsi anni.
L'onorevole Pennacchi, invece, ha richiamato l'attenzione su una presunta opacità dei documenti di bilancio. In proposito rilevo il fatto che alcune disposizioni inserite dalla Commissione intendono rafforzare, invece, i presidi esistenti per quanto concerne il monitoraggio, il presidio e la responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche, tra le altre coinvolgendo in maniera più intensa la Corte dei conti.
L'onorevole Labate ha contestato l'insufficienza degli interventi in favore della famiglia e delle categorie più disagiate, a cominciare dai non autosufficienti. È evidente che i ristretti margini finanziari a nostra disposizione non ci hanno consentito di realizzare tutti gli interventi a sostegno della famiglia che avremmo voluto porre in essere e che io, in particolare, in qualità di relatore ritenevo necessari. Ciononostante, il testo approvato dalla Commissione prevede importanti novità e affronta temi che si trascinavano, senza trovare adeguata risposta, già nella precedente legislatura.
Voglio ricordare, inoltre, all'onorevole Bindi che l'assenza di una coerente politica per la famiglia è un problema che si protrae da decenni nel nostro paese e che le misure approvate, sicuramente limitate, segnano comunque un grande passo in avanti. Quanto alla spesa sanitaria rilevo che il disegno di legge finanziaria si fa anche carico del deficit pregresso e non è stata certo una decisione lungimirante quella adottata nella precedente legislatura, poco prima delle elezioni del 2001, dalla maggioranza dell'epoca, che decise di eliminare il ticket sui farmaci.
L'onorevole Sasso ha contestato i tagli al settore della scuola; evidentemente - devo fare osservare alla collega -, le è sfuggito quanto inserito nel testo dalla Commissione di merito. Aumentano, infatti, le disponibilità per quanto riguarda l'edilizia universitaria e aumentano, altresì, le disponibilità per quanto riguarda il diritto allo studio.
Gli onorevoli Mariotti e Stradiotto hanno rilevato che i tagli alla spesa sarebbero aleatori, tranne che per gli enti locali; hanno inoltre contestato il rifiuto di assumere come parametro del patto di stabilità interno i saldi e non il livello delle spese. A tale riguardo, ritengo che non si possano esentare gli enti locali dall'obbligo di concorrere in maniera responsabile al conseguimento degli obiettivi dei saldi stessi. Anche in tale caso, vale il criterio generale che ispira la politica di questo Governo e di questa maggioranza, criterio in base al quale riteniamo sia necessario contenere la spesa se si vuole evitare una crescita costante della pressione fiscale, quella sì a danno dei cittadini e delle imprese. Peraltro, se è innegabile che negli ultimi anni si è determinata una contrazione dei trasferimenti erariali agli enti locali, è altrettanto vero che alcune voci di spesa di tali enti non hanno subito un andamento coerente con quello atteso. Mi riferisco, in particolare, alle spese per il personale: al riguardo, basta verificare per constatare che sono cresciute veramente a dismisura.
All'onorevole Tidei faccio presente che le modifiche apportate al patto di stabilità dalla Commissione di merito intendono tra l'altro rispondere ai rilievi contenuti nella recente sentenza della Corte costituzionale.
L'onorevole Fiori ha poi segnalato l'esigenza di ridurre il costo del lavoro per le imprese; richiamo, a tale proposito, la sua attenzione sul fatto che, nella manovra, con il decreto n. 203 si è intervenuti in tal senso - con una misura apprezzata sia dai sindacati sia dalle organizzazioni rappresentative del sistema produttivo - attraverso la riduzione del cuneo fiscale.
L'onorevole Gerardo Bianco afferma, inoltre, che negli ultimi anni si sarebbe accentuato il dualismo tra nord e sud dell'economia italiana; devo smentirla, onorevole Gerardo Bianco: i dati ufficiali a disposizione, elaborati dall'ISTAT, smentiscono questa sua tesi ed evidenziano, invece, che nell'ultimo anno il Mezzogiorno ha registrato un tasso di crescita superiore a quello medio del centro-nord.
All'onorevole Rava voglio ricordare che il comparto dell'agricoltura ha trovato in questa finanziaria una particolare attenzione, sia pure nell'ambito di una manovra che, come ho già chiarito in precedenza, è diretta in primo luogo al contenimento della spesa.
L'onorevole Maurandi ha invece contestato, richiamando il caso della Danimarca, la tesi secondo la quale una più ridotta pressione fiscale potrebbe concorrere allo sviluppo dell'economia; onorevole Maurandi, lei sa benissimo che esiste una profonda differenza tra l'Italia e la Danimarca e che, in quel paese, la spesa pubblica è assai più produttiva per la migliore efficienza delle amministrazioni pubbliche. In ogni caso, anche se l'Italia disponesse di apparati amministrativi più efficienti, resteremmo convinti del fatto che sia meglio riservare ai soggetti privati più ampi spazi di libertà quanto all'utilizzo delle loro risorse economiche.
L'onorevole Maurandi ha poi affermato che, nonostante negli ultimi anni siano state realizzate manovre finanziarie nell'ordine di oltre 90 miliardi di euro, non si sarebbe registrato alcun vantaggio per l'economia e per i cittadini; in ciò risiede davvero il paradosso di questa opposizione: continua a contestare una presunta scarsa sensibilità di questo Governo e di questa maggioranza per la tutela della finanza pubblica - che, evidentemente, imporrebbe interventi più decisi sia sul versante della spesa sia su quello delle entrate -, ma poi, la stessa opposizione che ci critica, contesta anche le misure che vengono poste in essere, senza peraltro proporre - in questi giorni non ne ho sentita alcuna - proposte effettivamente praticabili.
L'onorevole Castagnetti, infine, ha attribuito alla responsabilità della maggioranza e del Governo un allargamento dell'area della povertà. Mi domando piuttosto - e lo chiedo a lui - in che misura abbia concorso ad aggravare le difficoltà dei ceti medi e bassi, in particolare per quanto riguarda le famiglie monoreddito, un'insufficiente gestione della fase di transizione dell'euro, che ha determinato, come evidenziano anche i dati ufficiali diffusi dalla Banca d'Italia, un consistente effetto di redistribuzione del reddito.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 6178 e relative note di variazioni, onorevole Peretti.
ETTORE PERETTI, Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 6178 e relative note di variazioni. Signor Presidente, i rilievi delle opposizioni si sono concentrati quasi esclusivamente sul disegno di legge finanziaria: pertanto, confermo le considerazioni già svolte nella seduta di ieri, in sede di illustrazione del disegno di legge di bilancio e relative note di variazioni. Rinunziando a svolgere la mia replica, mi richiamo pertanto a tali valutazioni.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i relatori per la maggioranza - e, quest'anno, è una gradita novità il fatto che il relatore sul disegno di legge finanziaria sia una deputata -, il relatore di minoranza, nonché tutti i parlamentari intervenuti in questo dibattito per il contributo che ciascuno di loro ha offerto alla definizione del disegno di legge finanziaria.
Il provvedimento in esame, come è noto, si muove lungo un sentiero alquanto stretto, perché è stato predisposto per riportare i saldi di finanza pubblica nell'ambito degli accordi assunti in sede europea, ai fini dell'applicazione del Patto di stabilità e crescita. Esso mira, altresì, a concentrare, nei limiti del possibile, le risorse disponibili verso lo sviluppo economico e la famiglia.
Mi consentirà per brevità, signor Presidente, di non citare tutti i deputati intervenuti e di non ribattere puntualmente a tutti gli interventi pronunciati; ma vorrei comunque trarre una sintesi complessiva dal dibattito che si è svolto in quest'aula.
Mi permetta innanzitutto, signor Presidente, di affrontare le critiche principali rivolte alla manovra finanziaria. Da una parte, infatti, si è affermato che si tratterebbe di una manovra troppo forte, che addirittura taglierebbe la spesa sociale; dall'altra, si è sostenuto che essa sarebbe troppo debole, e quindi non consentirebbe di rispettare i parametri europei. Da un'altra parte ancora, si è detto che la spesa disposta è troppo esigua: infatti, molte voci si sono levate per lamentare carenze ed insufficienze di fondi in questo o in quell'altro settore; contemporaneamente, si è sostenuto che i conti del nostro paese non sarebbero in ordine.
In realtà, se si esamina la manovra finanziaria attraverso un approccio per così dire «geometrico», si scopre che essa, in fondo, è un luogo geometrico centrale e riesce a compensare le critiche avanzate da una parte e dall'altra.
In sostanza, si è cercato, nei limiti del possibile, di contenere la spesa pubblica e di realizzare una manovra economico-finanziaria credibile. Ritengo molto importante il fatto che, per la prima volta a memoria d'uomo, contravvenendo anche alla letteratura esistente in materia, in un periodo preelettorale venga realizzata una manovra di rigore e di contenimento della spesa, mirata al contempo a consentire di liberare risorse per cercare di sfruttare la fase di sviluppo e di crescita economica che, in questo periodo, attraversa il mondo.
Non a caso, vorrei ricordare che le previsioni in materia relative al 2006 sono confortanti. Certo, sarebbe auspicabile avere uno sviluppo ancora maggiore, tuttavia le condizioni di partenza sono quello che sono, e già ciò che si preannuncia per il prossimo anno può essere ritenuto confortante per giustificare la manovra posta in essere sia dal disegno di legge finanziaria in esame, sia da tutto ciò è stato realizzato in passato.
Vedete, onorevoli deputati, è vero che in passato è aumentata la spesa pubblica corrente, ma è altresì vero che, se avessimo affrontato le difficili contingenze economiche che abbiamo attraversato, già ricordate in questa Assemblea - dalle guerre alla crisi dell'11 settembre, dallo sviluppo dei mercati asiatici all'introduzione della moneta unica -, con gli ordinari strumenti di intervento nell'economia (dunque, se avessimo dovuto utilizzare la leva fiscale, aumentare la tassazione e ridurre il reddito disponibile per le famiglie), sicuramente ci saremmo trovati in una situazione economica e finanziaria molto peggiore di quella attuale.
Non a caso, negli ultimi anni - è un fatto che forse non è ben presente ad alcuni -, non solo non abbiamo mai avuto una riduzione del reddito nazionale, ma si è verificato un fenomeno abbastanza interessante, che è quello dell'aumento dell'occupazione in misura assai consistente: credo che sia un risultato positivo da vantare per questo Governo. Inoltre, si è avuto di certo uno stato di difficoltà in molte famiglie, ma il tasso di risparmio complessivo del paese è cresciuto. Quindi, sotto questo aspetto esistono degli indicatori che danno ragione al Governo.
Pertanto, se negli ultimi anni è cresciuta la spesa pubblica, questo è servito in qualche modo per equilibrare l'economia nel suo complesso e per evitare che si realizzasse un suo avvitamento. Mi domando, se fossero stati utilizzati altri tipi di strumenti di intervento in economia - per esempio, una maggiore tassazione -, in che condizioni ci troveremmo oggi.
Signor Presidente, è chiaro che una legge finanziaria non è un «catalogo di Leporello», con il quale si possano accontentare tutti, magari facendo un elenco di premi o di vittorie, ma è uno strumento che serve a governare l'economia. Ciò detto, tuttavia, è opportuno valutare il contenuto di questa legge finanziaria fuori dagli schematismi e, magari, da qualche errore prospettico che porta a dire che vi sono stati dei tagli laddove essi non vi sono stati e laddove, invece, si è verificato esattamente il contrario.
Iniziamo dal cuore della politica messa in atto dal Governo in questi anni, perché è giusto approfittare di tale occasione per fare un piccolo bilancio di questo quinquennio della legislatura, anche per smentire categoricamente l'affermazione, che stata fatta più volte, in quest'aula e fuori di essa, secondo la quale questo Governo non avrebbe a cuore la spesa sociale.
Basta guardare i vari settori della spesa sociale per rendersi conto di come ciò non sia avvenuto. Ad esempio, consideriamo, in una tabella che mi sono permesso di consegnare in Commissione bilancio, le spese per prestazioni previdenziali e assistenziali non pensionistiche: facendo per il 2001 il numero indice 100, dal 2001 al 2006 questo tipo di spesa è cresciuto al 129 per cento, mentre il prodotto lordo è cresciuto al 117 per cento. Quindi, siamo a 12 punti in più rispetto al prodotto lordo. Se consideriamo poi la spesa per previdenza e assistenza - sempre facendo 100 il 2001 -, siamo al 125 per cento, contro il 117,8 per cento di crescita del PIL. Se consideriamo, inoltre, una delle spese principali che riguardano tante persone del nostro paese, la spesa sanitaria, registriamo una crescita del 126,9 per cento, sempre a fronte del 117,8 per cento di crescita del PIL.
Soprattutto, rispetto alla spesa sanitaria, questi dati offrono il destro per smentire la critica di aver sottofinanziato la finanza pubblica, che risulta assolutamente infondata, perché siamo passati da poco più di 60 miliardi di euro nel 2001 a 93 miliardi nel 2006. Quindi, si tratta di un aumento di quasi il 50 per cento in cifra assoluta, che è un aumento molto consistente; e non a caso anche nella legge finanziaria di quest'anno è previsto un aumento rispetto alle grandezze già contenute nella legge finanziaria dell'anno scorso, che, lo ricordo, aumentava di 8 miliardi la spesa sanitaria pubblica: pertanto, si tratta di un trend in crescita.
Non solo. Sono previste norme anche per migliorare il servizio, ridurre le liste di attesa e venire incontro alle regioni che hanno avuto dei sottofinanziamenti. In sostanza, per quanto riguarda il comparto sanitario, fermo restando che la spesa sanitaria è una spesa comunque governata dalle regioni, l'attenzione del Governo è quella di accrescere le dotazioni finanziarie e fissare delle regole, anche attraverso un uso più acconcio della tessera sanitaria, nonché di razionalizzare la spesa al fine di evitare sprechi, facendola effettivamente giungere ai soggetti che ne hanno davvero bisogno.
Tutto questo riguarda la sanità; ma anche per quanto concerne gli enti locali si è aperto un dibattito che, forse, può aver determinato degli equivoci. Si è detto che noi abbiamo tagliato i trasferimenti. Non è assolutamente vero, perché ciò che si è contenuto è la dinamica di crescita della spesa, non i trasferimenti pubblici. Si è contenuta la dinamica di crescita della spesa perché anche gli enti locali, giustamente, come tutti gli altri enti appartenenti al settore pubblico nel suo complesso, hanno diritto - e, se vogliamo, l'obbligo - di partecipare alle manovre correttive. Dunque, in partenza, non in arrivo, così come era partita la legge finanziaria, si è definita una manovra correttiva, allora, di 11,5 miliardi, ripartendo questa quota per la percentuale di ogni comparto di spesa; all'interno del complesso della spesa pubblica, al comparto degli enti locali e delle regioni per la spesa non sanitaria si è fatto carico di un contenimento della dinamica della spesa nell'ordine di 3 miliardi di euro, che è grosso modo la loro percentuale riferita al complesso della spesa pubblica.
Dopodiché, l'operazione di contenimento della spesa si è incrementata con i vari passaggi relativi al disegno di legge finanziaria; ma nulla in più è stato chiesto alle regioni e agli enti locali. Anzi, sono stati posti in essere alcuni miglioramenti: ad esempio, sono stati esclusi dal patto di stabilità interno (e credo che ciò sia importante) i piccoli comuni fino a cinquemila abitanti e sono state escluse alcune spese particolarmente significative come, ad esempio, quelle relative ai cofinanziamenti interni nei finanziamenti comunitari.
È chiaro, poi, che il recente intervento della Corte costituzionale in merito all'autonomia degli enti locali, in qualche modo, ha disinnescato il timore di alcuni enti locali in base al quale si sarebbe compressa la spesa sociale. In realtà, non vi è alcuna compressione della spesa sociale, perché già il disegno di legge finanziaria lo esclude. Inoltre, valendo il principio dell'autonomia, è chiaro che saranno gli enti locali, i comuni e le province, a scegliere quale spesa ridurre; e, come ha già fatto il comune di Roma con il suo bilancio, ritengo che gli stessi escluderanno categoricamente qualunque riduzione della spesa sociale. D'altronde, le spese di funzionamento dei comuni rappresentano circa il 30 per cento della spesa complessiva e, quindi, qualche risparmio in questo settore può ben essere conseguito, senza incidere sulle prestazioni erogate ai cittadini.
Tuttavia, il disegno di legge finanziaria non deve caratterizzarsi solo per la parte relativa al contenimento delle dinamiche di spesa: è molto importante sottolineare anche gli effetti di sviluppo dell'economia che esso determina. La norma relativa alla riduzione del cosiddetto cuneo contributivo e alla diminuzione dell'1 per cento del costo dei contributi sociali va nella direzione del contenimento dei costi delle imprese e, quindi, del potenziamento del nostro sistema industriale, soprattutto quando si deve affrontare una concorrenza estera così agguerrita.
Sempre in tema di concorrenza estera, la norma assolutamente innovativa sui distretti consente alle nostre piccole imprese di aggregarsi e fare massa, comportandosi in qualche modo come un sistema di economia di scala per quanto riguarda, ad esempio, l'accesso al credito, la fiscalità o la loro organizzazione. Con questo sistema di economia di scala si consente loro di comportarsi come le grandi imprese multinazionali, avendo la stessa capacità di penetrare i mercati esteri, caratteristica che finora è mancata, non per scarsa capacità degli imprenditori, ma per un difetto di organizzazione. Si tratta, in sostanza, di agire su tutte le leve possibili per spingere sullo sviluppo del paese.
Altre norme sono particolarmente significative e, forse, sono state poco commentate per la loro bontà intrinseca: mi riferisco alla previsione di un fondo equivalente al 5 per mille dell'IRPEF, che, su decisione dei singoli contribuenti, servirà sostanzialmente a finanziare la ricerca, lo sviluppo e la beneficenza. È una decisione assolutamente innovativa che in qualche modo consente ai contribuenti di riappropriarsi del potere di scegliere l'utilizzo delle proprie risorse e credo che sarà bene accolta dai nostri cittadini. Rappresenta un principio assolutamente nuovo introdotto, per ora, soltanto per un anno per ovvi motivi di bilancio; ma ci auguriamo possa essere mantenuto anche in futuro.
Particolare rilievo si attribuisce alla normativa incentrata principalmente sulla famiglia come strumento di evoluzione e di sviluppo della società.
Dopodiché, vi sono altre norme, anch'esse pretermesse in questo dibattito, riguardanti la forte decisione relativa ai costi della politica. Per molti cittadini la politica è vista come un costo e non come un servizio alla collettività. Non è questa l'opinione di chi vi parla; tuttavia, in periodi di difficoltà, è giusto che anche chi rende questo servizio, in qualche modo, sia responsabilizzato sotto il profilo economico. La riduzione degli stipendi dei parlamentari e degli altri rappresentanti del popolo va in questa direzione, sebbene ci rendiamo conto che ciò, in qualche caso, può essere anche faticoso. Se a questa norma si aggiunge la riforma costituzionale che diminuisce consistentemente il numero dei parlamentari, ne risulta un combinato disposto che porterà gradualmente ad una riduzione dei costi. Ricordo che anche la nuova riforma elettorale, se sarà approvata dal Senato, porterà una notevole diminuzione delle spese per le campagne elettorali, perché il nuovo sistema non necessiterà più, come un tempo, di ingenti investimenti per ottenere preferenze da parte degli elettori.
Quindi, si va verso un meccanismo più moderno, nel quale la politica costa sempre meno e tutte le risorse potranno essere indirizzate direttamente al cittadino.
Nel corso del dibattito di questi giorni, signor Presidente, sono state evidenziate, ed è giusto, lacune procedurali relative alla trattazione dei documenti di bilancio, alla sessione di bilancio e alla struttura stessa della legge finanziaria.
Ormai sono abbastanza vecchio per non dimenticare come tutti gli anni, quando si discute la finanziaria, si pongano sempre gli stessi problemi. Non a caso, gli antichi mali si perpetuano nel tempo. Quest'anno, solo qui alla Camera, sono stati presentati 4.800 emendamenti in Commissione e 1.800 in Assemblea.
Tutti si domandano quale sia il senso di una così vasta attività emendativa, quando questa, all'atto pratico, fa sì che non emergano le vere politiche contrapposte, come dovrebbe essere in qualunque assemblea, tra i diversi gruppi e tra maggioranza ed opposizione. Se la maggioranza presenta una proposta di legge finanziaria, la proposta alternativa dell'opposizione stenta ad emergere e viene affogata in una quantità così vasta di emendamenti.
Allora, come si provò a fare nella legislatura precedente con la riforma del 1999, ma la situazione - oserei dire - non è mutata molto rispetto al passato (in questa legislatura non si è innovato, però è stata modificata la Costituzione), è ovvio che si debba andare verso l'affermazione di un principio di maggiore responsabilizzazione, da una parte, e di semplificazione delle procedure, dall'altra.
Come abbiamo visto in questi giorni, quando abbiamo avuto un confronto quasi giornaliero con Bruxelles, è necessaria anche una modifica strutturale dei conti dello Stato. Infatti, in quest'aula noi dibattiamo del bilancio dello Stato e della legge finanziaria, ma il bilancio dello Stato riguarda solo il comparto ministeri e la legge finanziaria riguarda, per i saldi netti, solo il comparto ministeri e, per indebitamento e fabbisogno, anche la pubblica amministrazione. Tuttavia, i conti non sono costruiti simmetricamente e non si «baciano» - come si potrebbe dire - con quelli che ci chiede l'Unione europea.
Credo che la misura più urgente di riforma della finanziaria consista esattamente in questo: è necessario costruire una sorta di consolidato del settore pubblico, in modo da poter disporre di dati che siano sempre coincidenti con quelli che ci chiede l'Unione europea e in modo da essere sempre in grado di controllare ciò che il nostro paese fa rispetto al patto di stabilità.
Da questa discrepanza strutturale dei dati è emerso qualche dubbio, che è stato rassegnato nei recenti rapporti all'Unione europea, non da altri fattori, come dal fatto che si negherebbero i dati o che i nostri dati sarebbero pasticciati. Il dubbio è emerso proprio dalla differenza strutturale dei dati sui quali ragioniamo e decidiamo in Parlamento rispetto a quelli che ci chiede l'Unione europea.
Credo che questo sia il passo più importante da compiere per dare alla nostra discussione quel valore che essa deve avere come elemento centrale di ogni anno di legislatura e delle scelte pubbliche in economia.
È chiaro che il corollario di questa decisione deve essere anche un sistema di semplificazione del bilancio e, soprattutto, della legge finanziaria. La semplificazione deve essere diretta, innanzitutto, non tanto a sfrondare il numero degli emendamenti, ma a rendere chiaro quali siano le reciproche posizioni delle forze politiche che si affrontano nelle politiche di bilancio.
Mi spiego meglio. Al cittadino italiano che dovesse leggere la finanziaria o il bilancio o che dovesse ascoltare questo dibattito riuscirebbe molto difficile capire quali sono le posizioni alternative dei diversi partiti: gli riuscirebbe difficile capire, per esempio, qual è la posizione o la proposta alternativa, in questo caso, dell'opposizione. Per la maggioranza, il discorso è relativamente più facile, perché basterebbe leggere la finanziaria.
Se noi, invece, concentrassimo il nostro dibattito sui grandi temi e sulle scelte politiche alternative, sapremmo con chiarezza cosa si propone ai cittadini e, conseguentemente, cosa, tra poco, si andrà a proporre agli elettori.
Ciò che manca in questo dibattito, anche a quello odierno, è una scelta chiara. Infatti, come ho detto all'inizio, abbiamo assistito a lamentele circa il fatto che l'Italia non avrebbe i conti in regola, che sarebbe una manovra troppo forte e a lamentele secondo le quali la manovra sarebbe troppo debole, perché la spesa sarebbe insufficiente in molti settori.
Se si dovesse decidere, ogni gruppo dovrebbe essere chiamato a sostenere con chiarezza una opzione a favore o contro l'aumento della spesa pubblica, a favore o contro l'aumento della tassazione, specificando eventualmente se nel proprio programma politico o nel proprio programma elettorale si voglia aumentare la tassazione in un settore, si vogliano, ad esempio, eliminare dei vantaggi fiscali concessi nel passato - faccio riferimento esplicito al secondo modulo della riforma fiscale -, o introdurre una ipotesi patrimoniale. Credo che questo tipo di chiarezza servirebbe a tutti e consentirebbe anche di «scremare» il dibattito in questa Assemblea - abbiamo visto in questi giorni come esso sia stato complicato da una serie di questioni incidentali di minore rilievo -, in modo da concentrarlo sui grandi temi e da far capire chiaramente quali sono le grandi opzioni, rendendo più chiare, soprattutto in un periodo di legge elettorale più a carattere proporzionalistico, le scelte di ciascuno e più trasparente il processo di approvazione del bilancio nel suo complesso.
Signor Presidente, voglio concludere, se possibile, cercando di riportare alla verità ciò che forse, a volte, è passato in secondo piano.
Alcuni dicono che la dialettica Governo-Parlamento-maggioranza sarebbe particolarmente vivace in questa fase; è ovvio, la dialettica è il sale della politica, guai se non ci fosse una dialettica sufficiente ed adeguata! Ma ciò che mi preme far rilevare è che, sostanzialmente, questa legge finanziaria, che ha visto diversi passaggi, è stata migliorata nel corso del suo iter al Senato e alla Camera dei deputati. Faccio riferimento, per esempio, al fatto che in Commissione la manovra è stata rafforzata sul versante del pubblico impiego, della sanità, degli enti locali, con la previsione di più consistenti meccanismi di controllo, perché l'importante è spendere bene, ma soprattutto evitare sprechi ed evitare che la spesa segua flussi incontrollati. D'altronde, si era levata da tutto il paese la richiesta di reintrodurre sistemi di controllo più puntuali, in modo da evitare qualunque tipo di spreco.
Ciò posto, questa manovra, che si è andata man mano affinando - e non poteva non essere diversamente, visto come si è sviluppata nel corso del suo iter parlamentare (di questo il Governo ringrazia il Parlamento per l'appoggio fornitogli) -, nel suo nucleo fondamentale è sempre stata condivisa dalla maggioranza - non dall'opposizione - del Parlamento. Il Senato ha sostanzialmente condiviso la manovra impostata dal Governo e la stessa cosa si è verificata in Commissione; auspico che ciò possa avvenire anche in quest'aula. Il Governo ringrazia il Parlamento per l'adesione data in un periodo difficile - non lo nego - per le contingenze internazionali e di finanza pubblica.
Concludo, signor Presidente, facendo presente come molto probabilmente il Governo presenterà un emendamento riassuntivo sia del testo della Commissione sia di alcune necessarie istanze di rafforzamento della manovra, destinato a renderla ancora più forte e più rigorosa, salvaguardando le istanze di spesa sociale e di sviluppo che essa contiene, ma anche evitando nel modo più assoluto che possa esservi qualche dubbio da parte dell'Unione europea in ordine agli obiettivi che si è posta, relativi all'esercizio 2006-2007.
Nel preannunziare tale emendamento, che contempera le due esigenze sopra richiamate, ringrazio ancora una volta tutti i deputati intervenuti, i relatori e la Camera per quanto potrà fare per portare a sollecita approvazione, anche in questo ramo del Parlamento, una manovra così importante per la saldezza dei conti, per lo sviluppo del paese e per le nuove generazioni (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Colleghi, procederemo ora al seguito del dibattito sul disegno di legge di bilancio.
CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL DEPUTATO CARMEN MOTTA IN SEDE DI DISCUSSIONE CONGIUNTA SULLE LINEE GENERALI DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 6177 E 6178 E RELATIVE NOTE DI VARIAZIONI
CARMEN MOTTA. Il Governo non ha nemmeno voluto iniziare a stanziare le risorse necessarie per dare avvio all'altra riforma mancata di questo Governo: quella degli ammortizzatori sociali in senso universalistico che preveda l'estensione delle forme di tutela e di sostegno al reddito a coloro che ne sono privi, in particolare ai lavoratori precari impiegati nelle nuove forme di lavoro, o per estendere la tutela degli ammortizzatori sociali alle imprese e a quei settori che ne sono ancora privi come le imprese con meno di 15 dipendenti.
Non è stato previsto, come da noi proposto, un adeguamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per i grandi invalidi di guerra e per servizio; così come non sono individuate le risorse per il riconoscimento dei benefici economici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro al personale del ministero delle poste e telecomunicazioni cessato dal servizio nel periodo dal 1.10.1994 al 1.10.1995 come avvenuto per i ferrovieri. Anche su questi temi in Parlamento c'è accordo ma alla prova dei fatti restano solo delle buone intenzioni.
Il Governo ha dimenticato anche il rifinanziamento della legge n. 215 del 1992 «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», una norma che in passato ha dato buoni risultati e prevista proprio per aumentare la presenza qualitativa e quantitativa delle donne nel mercato del lavoro autonomo al fine di raggiungere gli obiettivi europei fissati a Lisbona.
Ricordo anche la modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti approvata in sede legislativa al Senato e che poteva essere opportunamente colta in sede di finanziaria.
Così come risulta incomprensibile che anche in questa finanziaria, è così dal 2004, non si prevedano più i fondi per i Centri per l'impiego delle amministrazioni provinciali a cui, con il decreto legislativo n. 469 del 1997, sono stati conferiti funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro; queste risorse sono fondamentali per rafforzare in particolar modo le politiche attive del lavoro, soprattutto in fasi difficili quale quella attuale.
Vedremo infine se sul comparto termale saranno mantenuti gli impegni annunciati dalla maggioranza per non penalizzare ulteriormente questo settore e per evitare ulteriori gravi ripercussioni sul piano occupazionale.
Su tutti i temi enunciati e su altri che attengono alle problematiche del mondo del lavoro siamo intervenuti con proposte che colmassero i vuoti di una finanziaria più orientata alla scadenza elettorale, che non affronta i nodi strutturali, rinvia le scelte al Governo futuro nella speranza di allontanare un giudizio politico ormai largamente diffuso.
Lo abbiamo fatto responsabilmente, nutrendo poche speranze nell'accoglimento delle nostre proposte perché purtroppo conosciamo la sordità del Governo, ma in questo modo riteniamo di aver reso ancora più evidente quale sia la differenza della cultura di governo della maggioranza e della opposizione; continuiamo a farlo nell'interesse del paese e non di una parte, convinti che questo paese sappia ormai di chi si deve fidare e da chi farsi guidare nel prossimo futuro. Non tradiremo questa convinzione e il nostro impegno di questi giorni lo conferma.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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719.
Seduta di mercoledì 14 dicembre 2005
PRESIDENZA DEL pRESIDENTE pier ferdinando casini
Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3613 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato) (A.C. 6177 ) (ore 11,12).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati al seguito dell'esame è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 6177 sezione 1).
Avverto che, come già avvenuto in passato, per facilitare l'esame del disegno di legge è stata conservata la numerazione originaria dei commi dell'articolo unico del disegno di legge, mentre i commi aggiunti nel corso dell'esame in Commissione sono stati contrassegnati con i suffissi bis, ter. Rimane inteso che in sede di coordinamento finale del testo si procederà ad attribuire ai commi una numerazione progressiva.
Avverto i colleghi che nei fascicoli degli emendamenti relativi al disegno di legge finanziaria sono riportati: gli emendamenti ammissibili presentati presso la Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente, ivi respinti e nuovamente presentati ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea; gli emendamenti presentati con riferimento alle parti del provvedimento modificate dalla Commissione bilancio e che risultino consequenziali alle medesime.
Avverto che, per un mero errore tipografico, all'emendamento Polledri 1.923, le parole: «per cento», devono intendersi: «per mille».
Avverto, altresì, che l'emendamento Santulli Tab. A.4 si intende sottoscritto dagli onorevoli Lettieri, Oricchio, Squeglia e Diana.
Comunico, quindi, le inammissibilità riscontrate nei nuovi emendamenti presentati direttamente in Assemblea.
Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, a norma dell'articolo 121, comma 5, del regolamento, l'emendamento La Russa 1.145, che prevede uno stanziamento per la tutela del patrimonio della città di Milano, in quanto, pur incidendo su una disposizione modificata nel corso dell'esame in sede referente, non reca un contenuto direttamente conseguente alle modifiche.
La Presidenza non ritiene ammissibili i seguenti emendamenti, che recano disposizioni estranee al contenuto proprio della legge finanziaria: Meduri 1.156, Adduce 1.155 e Saglia 1.164 e 1.172, che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali non inserite nell'ambito di programmi generali rilevanti a livello nazionale; Molinari 1.239, recante un intervento relativo ad una calamità naturale non riconosciuta da specifiche ordinanze della protezione civile.
Alla luce di tali criteri, risulta altresì inammissibile, in quanto privo di copertura, l'emendamento Lavagnini 1.1, volto a sottrarre dall'ambito applicativo del comma 4-bis gli immobili della difesa per i quali il decreto-legge n. 269 del 2003 prevedeva l'alienazione entro il 2005, con anticipazione dei relativi proventi della Cassa depositi e prestiti al Ministero della difesa.
Alla luce di tali criteri, risultano altresì inammissibili, per carenza di compensazione, le seguenti proposte emendative: Zanetta 1.414, volto ad escludere dai limiti di crescita delle spese in conto capitale (di cui ai commi 95-bis e seguenti) le spese finanziate a valere sulle quote di tariffa elettrica; Morgando.1.969 sulla tutela della maternità; Guido Giuseppe Rossi 1.970, volto a rendere permanente l'assegno per i figli nati nell'anno 2006; Dario Galli 1.988, volto ad estendere la fruizione della deduzione per le spese per persone addette alla cura dei bambini; Burani Procaccini 1.1037, incidente sulla limitazione dell'importo spettante delle deduzioni per oneri di famiglia e per le spese per badanti; Rosato 1.1284, in materia di trasporto pubblico locale; Molinari 1.1464, volto ad estendere un regime fiscale e contributivo agevolato al settore della pesca fluviale.
Avverto, inoltre, che la Presidenza non ritiene ammissibili per carenza di compensazione, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione bilancio alle tabelle A-E, i seguenti emendamenti: Grotto 1.32, Rodeghiero 1.38 e 1.39, Collè 1.40, Alberto Giorgetti 1.45, Olivieri 1.49, Alberto Giorgetti 1.74, Caparini 1.111, Dario Galli 1.209 e 1.210, Guido Dussin 1.228 e 1.229, Olivieri 1.243, Franci 1.257, Rava 1.276, Guido Dussin 1.303, Scaltritti 1.347, Stradiotto 1.431 (ex 1.560), Ramponi 1.431-bis (ex 1.2416), Ciro Alfano 1.543, Ramponi 1.623, Zanetta 1.571, Alberto Giorgetti 1.584, Delbono 1.593, Stucchi 1.604, gli identici emendamenti Buemi 1.650, Ramponi 1.606, Rocchi 1.607, Guido Dussin 1.608 e Anna Maria Leone 1.609, gli emendamenti Alberto Giorgetti 1.612, 1.613, 1.614, 1.615 e 1.621, Guerzoni 1.642, Delbono 1.649, Guido Dussin 1.661, Pasetto 1.668, Francesca Martini 1.706, Ramponi 1.712, Scaltritti 1.756, Bandi 1.764, Scaltritti 1.767, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.848 e Guido Dussin 1.849, gli emendamenti Liotta 1.882, Zanella 1.894, Guido Dussin 1.309, Luciano Dussin 1.930, Stucchi 1.946 e 1.947, Rodeghiero 1.984, Zanotti 1.994, Bellillo 1.995, Pinotti 1.1007, Lupi 1.1009, Realacci 1.1014, Bolognesi 1.1057, Guido Dussin 1.1175, Paola Mariani 1.1181, Alberto Giorgetti 1.1394, Franci 1.1424, Russo Spena 1.1426, Ruta 1.1524, Liotta 1.1577, Carra 1.1581, Alberto Giorgetti 1.1656, Stucchi 1.1789, Labate 1.1796, Caparini 1.800, Cima Tab.A.22, Russo Spena Tab.A.2, Pistone Tab. A.3, Santulli Tab.A.4, Grignaffini Tab.A.5, Colasio Tab.A.6, Russo Spena Tab.A.7, Lion Tab.A.8, Pasetto Tab.A.9, Colasio Tab.A.10, Zanetta Tab.A.11, Grignaffini Tab.A.12, Ballaman Tab.A.13, Gioacchino Alfano Tab.A.14, Lion Tab.A.15 e Tab.A.16, Grignaffini Tab.A.17, Colasio Tab.A.18, Russo Spena Tab.A.19, Giudice Tab.A.23, Quartiani Tab.A.24 e Tab.A.25, Pasetto Tab.A.26, Giudice Tab.A.29 e Rava Tab.B.65.
Comunque, colleghi, consegnerò agli uffici l'elenco delle proposte emendative dichiarate inammissibili ai fini della pubblicazione sul resoconto stenografico della seduta odierna.
Avverto che il Governo ha depositato il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria. L'emendamento è al vaglio di ammissibilità, nei suoi vari profili, della Presidenza, che si riserva di comunicare le sue decisioni anche alla luce della relazione tecnica che il Governo si appresta a presentare.
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Come lei, signor Presidente, ha ora anticipato, il Governo ha depositato presso la Presidenza un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge oggi al nostro esame, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Su tale emendamento il Governo intende porre la questione di fiducia (Commenti).
Chiedo pertanto di conoscere le valutazioni della Presidenza circa l'ammissibilità dell'emendamento stesso (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione Comunista).
ROBERTO GIACHETTI. È inammissibile!
GABRIELE FRIGATO. È inammissibile!
PRESIDENTE. Colleghi, l'onorevole Giovanardi ha detto quello che in realtà è scritto anche sui giornali e che sappiamo tutti. Però c'è una valutazione (Applausi ironici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-l'Unione) ... Constato questa cosa e non la constato certo con soddisfazione per il Parlamento, anzi con delusione profonda, perché è chiaro che in questa situazione il Parlamento si trova in qualche modo nell'impossibilità di dare seguito all'esame serio che è stato svolto in Commissione bilancio. Debbo dire che condivido il malumore e le proteste. Peraltro, c'è un maxiemendamento assai ampio, del quale il Presidente...
PIERO RUZZANTE. Sì, ma non lo abbiamo!
RENZO INNOCENTI. Non lo abbiamo!
GIOVANNI RUSSO SPENA. Presidente, dov'è?
PRESIDENTE. Il maxiemendamento non lo posso distribuire, come non l'ho mai distribuito, perché è al vaglio di ammissibilità (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
Onorevoli colleghi, il ministro ha preannunciato il maxiemendamento in questo momento.
PIERO RUZZANTE. Allora non può chiedere la fiducia!
LELLO DI GIOIA. Lo ringraziamo per l'anticipo!
PRESIDENTE. Naturalmente, qualsiasi maxiemendamento, prima di essere distribuito ai gruppi, come è sempre capitato, deve essere valutato per la sua ammissibilità dal Presidente della Camera (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, la questione che i colleghi stanno ponendo, al di là della protesta che lei considera legittima, e che tale è, è su che cosa il Governo ha messo la fiducia.
PRESIDENTE. Ha preannunciato (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo) ...
ROBERTO GIACHETTI. Chi se ne importa del preannuncio!
LUCIANO VIOLANTE. Volevo sapere, Presidente, se il Governo ha preannunciato o se ha posto la questione di fiducia.
PRESIDENTE. Non ha messo la fiducia, perché, fino a che un qualsiasi atto parlamentare non sia stato dichiarato ammissibile dal Presidente della Camera, su di esso non può essere posta la questione di fiducia. Il Governo ha preannunciato un'intenzione, che, come tale, è agli atti della Camera. In questo momento non vi è la posizione della questione di fiducia.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, lei deve ammettere che questa minaccia di fiducia è francamente irrituale! Non c'è nessun precedente. Il Governo ci ha detto che nel pomeriggio chiederà il voto di fiducia...!
Inoltre, signor Presidente, vorrei sapere in quale Consiglio dei ministri è stata autorizzata la richiesta del voto di fiducia e chi presiedeva il Consiglio dei ministri nel momento in cui essa è stata autorizzata. Sono domande sostanziali, signor Presidente. Chiederei pertanto che il Governo potesse rispondere su queste due questioni.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, come già diceva il collega Violante, ci troviamo di fronte ad un'ulteriore anomalia. L'anomalia principale, già da noi fatta notare ripetutamente anche in quest'aula e su cui chiediamo l'attenzione della Presidenza della Camera, è il fatto che ci troviamo di fronte ad una sessione di bilancio regolata dalla Costituzione - che prevede la priorità del Parlamento - che di fatto è vanificata dalla posizione della questione di fiducia sia alla Camera sia al Senato su entrambi i provvedimenti che fanno parte della manovra economica, il cosiddetto decretone fiscale ed il disegno di legge finanziaria.
Ora, signor Presidente, si verifica un'anomalia nell'anomalia. Se ho ben compreso quanto ella ha poc'anzi precisato, cioè che si tratta di un preannunzio della posizione della questione di fiducia, è come se il ministro Giovanardi avesse tenuto una conferenza stampa in aula; poteva farla nella sala stampa di Montecitorio. Il maxiemendamento non c'è. La Commissione bilancio, ancora un quarto d'ora fa, non era in condizione di discuterne. Pare che anche negli ultimi minuti non sia stato presentato. Vi è quindi solamente la manifestazione della volontà di porre la questione di fiducia su un documento che non c'è. È un'anomalia anche rispetto all'anomalia dello svolgimento della sessione di bilancio.
Consideriamo gradita la presenza del ministro Giovanardi, ma alla stregua dello svolgimento di una conferenza stampa in aula, e aspettiamo l'annunzio ufficiale del Governo alla Camera dei deputati (come è obbligato a compiere per democrazia parlamentare) della posizione reale della questione di fiducia, quando avremo conosciuto il maxiemendamento, in primo luogo in Commissione bilancio, passaggio indispensabile per l'ammissibilità.
Chiedo che la Presidenza della Camera sia molto attenta ai necessari passaggi istituzionali, anche per non creare dannosi precedenti.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Grazie, signor Presidente. Desidero porre due questioni. La prima riguarda il fatto che il Governo ha presentato ieri, in tarda serata, il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria approvato in Commissione. Lei, signor Presidente, ha annunziato che sta provvedendo ad esaminarlo per dichiararne l'ammissibilità, operazione che richiederà senz'altro del tempo. Mi rendo conto che, stante la prassi, l'emendamento non dovrebbe essere distribuito ma, essendo ormai l'atto formalmente presentato ed essendo già riportato il contenuto nei giornali e nelle agenzie di stampa, dovendone tra l'altro la Presidenza dare conto nella sua interezza (salvo poi dare conto anche delle inammissibilità), non ritengo vi siano motivi che ne impediscano la distribuzione. Quindi, le chiedo di valutare l'opportunità di far distribuire il testo del maxiemendamento.
La seconda questione, signor Presidente, è la seguente. Sappiamo tutti che, quando lei oggi pomeriggio comunicherà le sue decisioni, saranno oggettivamente inappellabili, salvo casi estremamente eccezionali; quindi, i margini per modificarle saranno fortemente ridotti.
Mi deve consentire una riflessione, che è una richiesta e non altro. Siamo in una situazione un po' particolare. Il Presidente della Camera dovrà, di fatto, verificare non soltanto l'ammissibilità formale, cioè se le norme presentate siano compatibili con il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, ma anche la bontà del provvedimento, quindi le quantificazioni e le coperture. Lei farà ciò ovviamente, con la relazione tecnica del Governo, che sono certo già abbia (sarebbe grave se così non fosse).
Signor Presidente, il compito che lei svolgerà è interamente sostitutivo di quello della Commissione competente, vale a dire della Commissione bilancio e sarà certificativo della bontà delle previsioni. La Comunità europea ci ha già avvertito che, qualora non dovessimo rispettare la soglia del 4,3 per cento nel 2005 e quella del 3,8 per cento nel 2006, per quanto riguarda l'indebitamento, saremo fuori dall'Europa.
È paradossale che, più che il Parlamento ed il Governo, a far rispettare queste prescrizioni sarà il Presidente della Camera. Ma così è...!
Signor Presidente, in tempi normali non glielo avrei nemmeno detto, ma lei si è candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è molto probabile che ciò avvenga. Lei ha, infatti, affermato che sarà Presidente chi aumenta di poco e non chi prende più voti; lei, è, pertanto, un candidato credibile alla Presidenza del Consiglio, perché il suo partito potrebbe aumentare voti, mentre gli altri della maggioranza dovrebbero perdere. Io lo ritengo un dato negativo per l'Italia, ma se dovesse accadere, per il suo bene, faccia un'analisi molto puntuale della relazione tecnica, perché dalle sue decisioni dipenderanno il saldo netto da finanziare, l'indebitamento netto nel 2006, il debito nel 2006 ed il rispetto degli avvertimenti della Comunità europea!
Seppure in una condizione molto particolare, le chiedo la cortesia di essere rigorosissimo, perché noi che vogliamo governare il paese siamo interessati a non ereditare una situazione fallimentare (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono state poste alcune questioni.
In primo luogo, la valutazione di ammissibilità compete, come ha ricordato l'onorevole Boccia, alla Presidenza della Camera, secondo le disposizioni del regolamento, che la effettuerà con il consueto scrupolo e la consueta attenzione. Non vi è motivo per cambiare il metodo che ho sempre usato anche negli anni scorsi.
Inoltre, secondo le testuali parole dell'onorevole Boccia, la prassi richiederebbe di non distribuire il testo del maxiemendamento e, come ha già affermato lo stesso onorevole Boccia, io non penso di discostarmi dalla prassi. Se poi il Governo vuole rendere pubblico il testo presentato, lo faccia, ma voglio previamente esaminarlo, esattamente come ho fatto negli anni scorsi.
Per quanto riguarda la questione se sia mancata una previa deliberazione del Consiglio dei ministri sulla posizione della questione di fiducia, la Presidenza, come ha già ricordato nella seduta del 16 aprile del 1997, non può, ad alcun titolo, sindacare le modalità seguite dal Governo per la decisione di porre la questione di fiducia, in particolare sull'effettiva preventiva deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, dal momento che si tratterebbe di una valutazione su interna corporis di altro organo costituzionale.
RENZO INNOCENTI. La domanda era un'altra!
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ho chiesto un'altra cosa. So bene che la Presidenza non può sindacare queste modalità, ma ho chiesto quando è stata assunta questa decisione e chi presiedeva il Consiglio dei ministri! È un'altra cosa!
PRESIDENTE. Se il ministro vuole precisarlo... Prego, onorevole ministro!
GIOVANNI RUSSO SPENA. Li ha i documenti?
SERGIO SABATTINI. È un atto pubblico!
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Non ho alcuna difficoltà! Il 29 settembre, in occasione dell'approvazione del documento di bilancio, il Consiglio dei ministri ha dato mandato al ministro per i rapporti con il Parlamento di porre eventualmente la questione di fiducia sull'intera manovra.
PIERO RUZZANTE. Il 29 settembre?
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Il 29 settembre ha autorizzato, in caso di necessità, la posizione della questione di fiducia (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
LUCIANO VIOLANTE. Chi presiedeva la riunione del Consiglio dei ministri?
PRESIDENTE. Scusate, colleghi, l'onorevole Violante ha chiesto chi presiedeva. Il ministro è in grado di precisarlo?
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Verificherò! Penso il Presidente del Consiglio...
PRESIDENTE. Verificherà e lo farà sapere nel pomeriggio (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)! Colleghi, evidentemente, non sa chi presiedeva! Non voglio fare l'interprete, ma ... Onorevole Giovanardi, sa chi presiedeva...? No, non se lo ricorda!
GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente ...
PRESIDENTE. Colleghi, si informerà! Prego, onorevole Gerardo Bianco.
GERARDO BIANCO. Vorrei precisare che ieri vi è stato un errore informativo: sull'emendamento dell'onorevole Villetti Tab. 2.13 mi sono astenuto, ma ciò non corrisponde minimamente alle mie convinzioni.
Ritengo quell'emendamento profondamente sbagliato e ispirato a logiche molto lontane dai miei convincimenti; dunque rettifico la mia intenzione di voto, precisando che avrei voluto esprimere un voto contrario. Si tratta di una semplice precisazione che desidero sia messa a verbale.
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, probabilmente per una mia difficoltà, non ho udito dalle sue parole un chiarimento rispetto ad una questione che le era stata posta (faccio riferimento all'articolo 8 del nostro regolamento, secondo il quale il Presidente rappresenta la Camera e assicura il buon andamento della seduta). Non le nascondo che, avendo visto l'ordine del giorno e ascoltando dalla Presidenza che è stato preannunciato un maxiemendamento da parte del Governo, secondo la mia esperienza - sono un deputato di prima legislatura, quindi ho un'esperienza parziale -, mi sarei aspettato - a parte la valutazione della Presidenza sull'ammissibilità - lo svolgimento normale della seduta, che invece è stata per così dire «cortocircuitata» da una singolare dichiarazione del ministro per i rapporti con il Parlamento che, al di fuori di qualunque ambito regolamentare - ed è su ciò che, signor Presidente, le chiedo maggiori chiarimenti -, ci ha preannunciato che tornerà nel pomeriggio - vale a dire dopo che la Presidenza avrà espresso la propria valutazione - per porre la questione di fiducia. Dunque, il ministro ci ha fatto un «preannuncio» della fiducia.
È vero che il Governo può parlare in qualunque momento e in qualunque occasione, tuttavia - signor Presidente - le chiedo: a che titolo? Signor Presidente, al di là del malumore, la pregherei di rivolgere la sua attenzione a chi - nome e cognome - ci ha fatto sapere attraverso i giornali che oggi sarebbe stata posta la questione di fiducia. Infatti, com'è noto, l'opposizione non può porre la questione di fiducia, dunque se i giornali lo scrivono, vuol dire che tale informazione proviene dalla maggioranza e da qualche personaggio autorevole all'interno del Governo che, ha ritenuto, per prassi, anziché passare per la comunicazione formale al Parlamento, di farcelo sapere attraverso i giornali.
Tuttavia, signor Presidente, la cosa ridicola - e vorrei capire a che titolo ha preso la parola e cosa ha detto il ministro Giovanardi - è che ciò non solo ci viene fatto sapere dai giornali, ma poi il ministro viene qui a preannunciarci - dopo averlo fatto sapere già ai giornali - che alle 16 verrà formalmente a porre la fiducia.
Signor Presidente, siccome parliamo sempre di buon andamento dei lavori della Camera, a mio avviso, nell'ambito di tale buon andamento, vi deve essere anche, se possibile, un minimo di rispetto della dignità e del ruolo del Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ho posto la questione di chi presiedeva il Consiglio dei ministri, in quanto il 29 settembre si è deciso di porre la fiducia su un testo che non c'era, aggirando la legge sul conflitto di interessi.
Infatti, come i colleghi sanno, nel testo approvato dal Senato vi è una norma di favore per il fratello del Presidente del Consiglio, Paolo Berlusconi, che è titolare - credo sia il maggiore titolare italiano - di un'azienda di decoder. La legge finanziaria stabilisce interventi pubblici di sostegno a coloro che vendono decoder. La legge sul conflitto di interessi prevede che ciò non possa avvenire quando sia a vantaggio di parenti fino al secondo grado e il fratello del Presidente del Consiglio rientra in questo grado di parentela.
Dunque, il Governo, presieduto da Silvio Berlusconi, ha stabilito un beneficio finanziario a favore di Paolo Berlusconi e, per aggirare la norma sul conflitto di interessi, ha deliberato di porre la questione di fiducia su un testo non ancora esistente.
Signor Presidente, si tratta di un modo di agire truffaldino, in quanto si aggira una prerogativa del Parlamento.
Infatti, quando si pone la questione di fiducia, il Parlamento perde una serie di diritti, ma il Parlamento ha diritto di sapere che la fiducia è posta su un testo preciso, non su un testo a futura memoria.
A questo punto, signor Presidente, la prego di riflettere - comprendo che si tratta di una questione delicata - su un aspetto: in questo modo, all'inizio della legislatura i governi possono autorizzare i ministri a porre la questione di fiducia su tutto, aggirando qualunque norma riguardante il conflitto di interessi. Si tratta di una questione non secondaria, come lei può immaginare.
Il Governo deve assumersi la responsabilità, quando «taglia» i diritti del Parlamento, di stabilire su che cosa «taglia» i diritti del Parlamento e su che cosa i parlamentari non hanno diritto di presentare emendamenti e di discutere. Non può porre una questione di fiducia in astratto su tutto, e su un testo che non c'è ancora.
Dal momento che si tratta di una questione relativa ai diritti del Parlamento e al rapporto Parlamento-Governo, che è un asse della democrazia parlamentare, la prego di riflettere, con gli uffici e quando riterrà, su questo aspetto, e di chiedere che il Governo ponga la questione di fiducia sul testo disponibile in questo momento: su quest'ultimo, infatti, non è stata decisa la posizione della questione di fiducia, è stata decisa in generale. Ripeto, non è una questione formale, ma una questione sostanziale, perché si tratta di stabilire se il Presidente del Consiglio è in conflitto di interessi su questa legge finanziaria, vale a dire se usa il potere politico per favorire i familiari: questa è una cosa inaccettabile in qualunque democrazia, Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Unione)!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero precisare che la procedura seguita, e anche l'annuncio del ministro Giovanardi, è conforme a numerosi precedenti. Ricordo, in particolare, il medesimo precedente del 4 ottobre 2005, in occasione dell'esame del decreto-legge sulla violenza negli stadi (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo), quando il Governo, dopo la presentazione di un maxiemendamento e prima che fosse completato il vaglio di ammissibilità, preannunciò la posizione della questione di fiducia, che fu effettivamente posta dopo il completamento di tale vaglio.
La questione posta dall'onorevole Violante è invece diversa, e la valuterò con l'attenzione che essa merita.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 16,30.
La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 16,50.
Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Colleghi, gli onorevoli Violante e Giancarlo Giorgetti hanno chiesto di intervenire, ma prima di dare loro la parola, vorrei comunicarvi l'esito della declaratoria di ammissibilità operata dalla Presidenza.
La Presidenza ha effettuato la valutazione di ammissibilità dell'emendamento 1.2000 del Governo, che è in distribuzione (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione)...
GIANFRANCO MORGANDO, Relatore di minoranza. Dove?
PRESIDENTE. Stiamo cominciando a distribuirlo. Sta arrivando... Onorevoli colleghi, soffermiamoci sulla sostanza. Il resto...
La Presidenza ha valutato l'ammissibilità dell'emendamento 1.2000 del Governo, individuando, a tal fine, tutte le modifiche e tutte le parti nuove aggiunte rispetto al testo elaborato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente e accertando preliminarmente che esse non determinassero effetti di diminuzione di entrata o di aumento di spesa non compensate, anche alla luce della relazione tecnica trasmessa dal Governo.
Ai fini della verifica dell'ammissibilità, sono stati applicati i criteri previsti dalla legge di contabilità generale dello Stato quanto alla compensazione delle disposizioni onerose e al contenuto proprio della legge finanziaria, nonché quelli adottati negli anni passati in relazione alla presentazione di analoghe proposte emendative (sedute del 4 novembre 2002 e del 12 dicembre 2003).
Sono state pertanto considerate inammissibili per estraneità di materia tutte le parti nuove non corrispondenti o direttamente conseguenti ad argomenti già trattati nel testo della Commissione o negli emendamenti giudicati ammissibili in Commissione, salvo che non si tratti di misure direttamente volte a consolidare il conseguimento di obiettivi relativi alla riduzione dei saldi considerati essenziali ai fini della manovra di bilancio in atto.
Alla luce di tali criteri, sono inammissibili i seguenti commi (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...
GIOVANNI RUSSO SPENA. E il testo?
RENZO INNOCENTI. Non abbiamo il testo!
EUGENIO DUCA. Ma insomma! Ma è possibile?
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso che vi interessi quello che sto leggendo. Se non vi interessa, lo leggo lo stesso (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)...
Onorevoli colleghi, un attimo, non abbiamo fretta. Visto che i fascicoli stampati sono disponibili, è possibile distribuirli almeno ai capigruppo (Commenti)? Anche all'onorevole Maura Cossutta...
Dicevo che, alla luce di tali criteri, sono inammissibili i seguenti commi: 47, limitatamente agli ultimi due periodi, i quali recano disposizioni di carattere ordinamentale in materia di assunzioni a posti di consigliere di Stato; 94, il quale reca disposizioni di carattere ordinamentale dirette a prevedere l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale del Corpo forestale dello Stato e corrisponde al contenuto di emendamenti già dichiarati inammissibili presso la Commissione bilancio; 236, il quale reca una disposizione di carattere microsettoriale volta ad autorizzare una spesa per l'aggiornamento degli schedari consolari; 321, il quale prevede una norma di carattere ordinamentale e microsettoriale volta al riconoscimento quale ente strumentale di rilievo nazionale dell'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise e corrisponde al contenuto di un emendamento dichiarato inammissibile nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio; 329, che prevede una disposizione di carattere microsettoriale consistente nell'autorizzazione all'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito al comune di Verona la Cinta magistrale situata nel medesimo comune; 399, il quale reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di riattribuzione di punteggio relativamente alla patente a punti e corrisponde al contenuto di un emendamento già dichiarato inammissibile nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio; 416, limitatamente all'ultimo periodo, relativo ad interventi di promozione industriale di carattere microsettoriale e corrispondente al contenuto di un emendamento già dichiarato inammissibile nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio; 434, recante una disposizione di natura ordinamentale, sull'Istituto centrale del catalogo e della documentazione, la quale riproduce parte di un emendamento presentato presso la Commissione bilancio dal relatore e dichiarata inammissibile; 435, recante una disposizione di carattere ordinamentale diretta ad autorizzare la partecipazione all'Istituto nazionale per la longevità attiva e la non autosufficienza, riproducendo il contenuto di una parte di un emendamento del relatore già dichiarato inammissibile presso la medesima Commissione; 501, relativo alla realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC, in quanto recante una norma di carattere microsettoriale che riproduce un emendamento già dichiarato inammissibile nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio; 585-587, che riproducono alcune disposizioni di natura ordinamentale in materia di carta d'identità elettronica, già stralciate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato; 588, recante disposizioni di carattere microsettoriale in materia di riassegnazione di fondi in dotazione al Sisde; 593, recante una disposizione ordinamentale in materia di compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili; 594 e 595, recanti disposizioni di carattere ordinamentale in materia di nomina dei presidenti delle autorità portuali e di individuazione degli impianti portuali di rilevanza nazionale e internazionale; 598, che reca un finanziamento al museo della Shoah, in quanto norma di carattere microsettoriale; 599, che reca una norma ordinamentale sulla nomina dei docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 601, che prevede un finanziamento per la ristrutturazione delle carceri «Le Nuove» di Torino, corrispondente ad un emendamento già dichiarato inammissibile nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio.
Comunico che sono in distribuzione i seguenti documenti: il testo dattiloscritto dell'emendamento presentato dal Governo nella giornata di ieri; il testo della relazione tecnica concernente gli oneri finanziari recati dall'emendamento medesimo; l'elenco delle parti testé dichiarate inammissibili.
Per quanto riguarda il prospetto di copertura allegato al testo della finanziaria, ricordo che, secondo una prassi consolidata almeno decennale, esso è composto, nella sua stesura definitiva, solo dopo l'approvazione della legge finanziaria, in quanto il suo contenuto è ricognitivo e conseguenziale rispetto alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare. Fino a tale momento, esso figura nei documenti di bilancio nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Tale situazione si riproduce anche nel caso attuale, come sempre con riferimento al maxiemendamento presentato dal Governo. Anche in questo caso, infatti, il prospetto di copertura allegato al testo non potrebbe tener conto non solo dell'esito delle votazioni dell'Assemblea, ma anche delle valutazioni di ammissibilità di competenza del Presidente della Camera. Per questa ragione, ho ammesso il prospetto di copertura riferito all'emendamento 1.2000 del Governo nella forma originaria, e il Governo provvederà ad aggiornarlo in tempo utile.
Prego, onorevole Violante, ha ora facoltà di parlare.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, pongo all'attenzione, sua e dei colleghi, una questione che riguarda, ancora una volta, i rapporti tra Governo e Parlamento.
Lei ha dichiarato, nell'ambito delle sue funzioni e responsabilità, l'inammissibilità di alcuni commi del testo del maxiemendamento presentato dal Governo. Ora, se il Governo ponesse adesso la questione di fiducia su tale testo, le parti che intendessero sollevare problemi di eventuale ulteriore ammissibilità, ferma restando la sua esclusiva responsabilità al riguardo, non avrebbero alcun mezzo per farlo. Le chiedo, quindi, se vi siano le condizioni affinché il Parlamento, la Camera, possa disporre del tempo opportuno per valutare il testo del maxiemendamento ed eventualmente proporre alla sua attenzione ulteriori dichiarazioni di inammissibilità.
PRESIDENTE. Onorevole Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di intervenire.
GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, ritengo che il contenuto del maxiemendamento del Governo, come ora conosciuto da tutti i colleghi, richieda un esame supplementare, naturalmente in tempi ristretti e compatibili con i lavori dell'Assemblea. In questo senso, dichiaro la disponibilità della Commissione bilancio a lavorare per esaminare e discutere il testo del maxiemendamento presentato dal Governo.
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, mi rendo conto che siamo sicuramente di fronte ad un testo ampio e complesso, ma non vorrei che fossero innovate troppo le prassi e poi fossimo costretti a lamentarcene (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).
È giusto che la Commissione esamini il testo del maxiemendamento del Governo, ma mi sembra, signor Presidente, che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti competa esclusivamente alla Presidenza e debba essere assolutamente sottratta al dibattito politico o anche a valutazione da parte delle Commissioni.
Una cosa è l'esame del testo, un'altra cosa è la valutazione di ammissibilità, alla quale la Presidenza deve giustamente procedere senza subire alcun tipo di influenza da parte di Governo, maggioranza, opposizione o Commissioni; e lei ha sempre operato autonomamente, signor Presidente, tanto è vero che il testo del maxiemendamento non era conosciuto proprio per sottrarlo a possibili valutazioni ed influenze da parte dei gruppi.
Quindi, credo che ora dovremmo ascoltare il Governo. In seguito, naturalmente, la Commissione potrà esaminare il testo del maxiemendamento, ma sottrarrei la valutazione di ammissibilità a valutazioni politiche che mi parrebbero ad essa del tutto estranee.
PRESIDENTE. Anzitutto, ringrazio l'onorevole Violante e, visto che stamani aveva formulato una richiesta di chiarezza, colgo l'occasione per informarlo che si è riunito il Consiglio dei ministri per la posizione della questione di fiducia. Desidero ringraziare, inoltre, gli onorevoli Elio Vito e Giancarlo Giorgetti per la loro disponibilità.
Allora, riassumiamo la questione. È chiaro che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti è compito e prerogativa del Presidente, che l'ha già effettuata senza condizionamento alcuno e che la effettua sulla base dei criteri derivanti dal regolamento e dalla legge di contabilità. In questo quadro, le valutazioni della Presidenza hanno carattere vincolato e non discrezionale.
Per questa parte, quindi, non penso che sia da accogliere alcuna richiesta, perché mi rifaccio a ciò che è sempre avvenuto.
Invece, comprendo l'esigenza, sottintesa alla sua richiesta, onorevole Violante, di poter avere il tempo per una valutazione, preventiva rispetto alla posizione della questione di fiducia, del testo del maxiemendamento del Governo. Tale esigenza è stata anche rappresentata al Presidente della Camera dal presidente della Commissione bilancio, e condivisa dai gruppi parlamentari in Commissione, nel senso di consentire alla Commissione medesima una previa presa di conoscenza ed una prima valutazione del complesso delle proposte del Governo.
Ritengo che l'esigenza prospettata sia fondata e ritengo opportuno, quindi, consentire alla Commissione bilancio di riunirsi, sia pure brevemente, sull'emendamento presentato, ferme restando, per quanto sopra detto, le mie dichiarazioni di inammissibilità, che non sono modificabili. Ciò consentirà anche la distribuzione del testo a tutti i colleghi.
Sospendo pertanto...
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, nell'ambito della prassi, è sempre possibile chiedere alla Presidenza un breve riesame nel caso in cui si ravvisi l'esistenza di qualche opportunità non colta.
In particolare, signor Presidente, considerato che ha già accolto la nostra richiesta di un minimo di riflessione generale, le chiederei la cortesia di riesaminare il comma 581. Signor Presidente, con riferimento alla legge n. 468 del 1978, penso sia facilmente rilevabile che esso contiene una sorta di delega al ministro ad individuare altre quattro aree in cui offrire il sostegno per l'acquisto dei decoder. Propriamente, la finanziaria non deve contenere deleghe, non può contenerne.
Inoltre, signor Presidente, il comma 581 individua due specifiche regioni. Quindi, non si tratta di un provvedimento generale, ma sicuramente microsettoriale e localistico.
Mi pare, insomma, che una qualche considerazione di contrarietà alla citata legge n. 468, che esclude simili interventi, forse andrebbe fatta. La ringrazio, Presidente.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Boccia, ma non posso accedere alla sua richiesta; peraltro, il comma a cui lei ha fatto riferimento è già stato approvato dalla Commissione.
Per consentire alla Commissione bilancio di riunirsi, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 17,05, è ripresa alle 18,45.
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
PIERALFONSO FRATTA PASINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERALFONSO FRATTA PASINI. Signor Presidente, sono molto amareggiato per il fatto che sia stato dichiarato inammissibile il comma 329 riguardante la cessione al comune di Verona della Cinta magistrale della città. In particolare, ritengo che, in questo caso, non si tratti di un intervento micro-settoriale, non potendosi considerare un'iniziativa riguardante la città di Verona - considerata patrimonio mondiale dall'Unesco e quarta città per turismo culturale - e la sua Cinta - che credo sia la più bella d'Italia - alla stregua di un intervento microsettoriale, così come sarebbe per qualsiasi altro piccolo comune.
Sul comma in questione, tra l'altro, era intervenuta l'approvazione della Commissione bilancio. Segnalo peraltro che sulla Cinta magistrale di Verona sono state presentate proposte di legge, a tutt'oggi ferme presso le Commissioni finanze di Camera e Senato. In conclusione, credo che il comma 329 non meritasse di essere considerato in questo modo ai fini della sua ammissibilità.
PRESIDENTE. Onorevole Fratta Pasini, sono sinceramente dispiaciuto per quanto lei dice, anche se ne comprendo le motivazioni; mi dispiace, in qualche modo, essere la causa involontaria di queste sue espressioni di disappunto. Debbo dire però, circa la dichiarazione di inammissibilità del comma 329 dell'emendamento del Governo relativo alla Cinta magistrale di Verona, che la presidenza della Commissione bilancio, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge finanziaria - seduta del 1o dicembre 2005 - aveva dichiarato inammissibile per estraneità di materia questo emendamento. Io, conformemente alla prassi seguita in analoghe circostanze, ho ritenuto di conformarmi alla valutazione già espressa dalla presidenza della Commissione bilancio. Colgo l'occasione per far presente ai colleghi che certe decisioni dispiacciono; mi spiace, ad esempio, che sia stato dichiarato estraneo il comma riguardante il museo della Shoah, come ho dovuto fare in questa circostanza. L'anno scorso capitò la stessa cosa per un problema inerente ad un'iniziativa intitolata a Padre Pio, tanto che, per questa ragione, si levarono gli strali di tutta la Puglia... Però, purtroppo, questi non sono problemi che possono trovare cittadinanza nella legge finanziaria ed è per questo che ho dovuto dichiararne l'inammissibilità.
Avverto che la Commissione bilancio sta ultimando l'esame dell'emendamento presentato dal Governo; mi è stato pertanto chiesto di differire la ripresa dei nostri lavori (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)... Mi sembra anche giusto, una volta che le abbiamo fatto esaminare questo testo (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione)...
Onorevoli colleghi, riterrei opportuno sospendere ulteriormente i nostri lavori per dieci minuti.
Sospendo pertanto la seduta.
La seduta, sospesa alle 18,50, è ripresa alle 19,05.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, è accaduto un episodio incredibile, increscioso; non so come definirlo. Con molta disponibilità, anche attesa la delicatezza della situazione che la interessa personalmente, lei ha consentito che la Commissione bilancio esaminasse il maxiemendamento. Si è sviluppata una discussione abbastanza approfondita, con una replica molto bene articolata da parte del viceministro Vegas, e tutti i presidenti di gruppo, alcuni dei quali sono anche presidenti di gruppo in Assemblea, a conclusione di tale discussione hanno presentato un ordine del giorno. Nel corso degli interventi, numerosissimi, dei colleghi della maggioranza - tra cui ricordo, non per un motivo particolare, ma per l'autorevolezza, l'intervento del presente di un gruppo della stessa maggioranza, l'onorevole Volonté - è stata evidenziata una serie di critiche sui contenuti, sul metodo, sulla procedura e sul rispetto del lavoro della Commissione. Era evidente che la maggioranza non era in grado di respingere un ordine del giorno che noi avevamo presentato per esprimere un giudizio, un parere di contrarietà, riguardante sia il metodo, sia i contenuti. Infatti, mi consenta di dire, signor Presidente, che il maxiemendamento in molte parti è privo di copertura, non è ben quantificato ed è in contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione.
Il presidente della Commissione, dopo avere preso un po' di tempo per riflettere, ha ritenuto, in maniera arbitraria e in contrasto con le previsioni del regolamento, di non consentire la conclusione dell'esame del maxiemendamento e della discussione svoltasi con la votazione di un ordine del giorno.
Signor Presidente, è evidente che si tratta di un vero e proprio colpo di mano, in presenza di una circostanza nella quale la maggioranza della Commissione, anche trasversale, se vuole, pur avendo la volontà di manifestare il proprio dissenso, non lo ha potuto fare.
Questo, signor Presidente, è un fatto veramente molto grave che lede la democraticità dei nostri comportamenti, anche al di là dello stesso regolamento. Lo ripeto: anche al di là del regolamento. Penso che lei debba prendere atto di questa situazione perché questo disegno di legge finanziaria, come vedremo, contiene una serie di passaggi che veramente sono al limite di ogni tollerabilità (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-Verdi-l'Unione e Misto-La Rosa nel Pugno).
GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, vorrei precisare che ho ritenuto di non porre in votazione l'ordine del giorno che è stato presentato perché non eravamo in sede referente: eravamo convocati per discutere il maxiemendamento ma non per discutere e votare gli articoli e gli emendamenti. Per questo motivo, valutato, in particolare, l'articolo 88 del regolamento, ho ritenuto di non sottoporre a votazione l'ordine del giorno.
(Posizione della questione di fiducia - A.C. 6177 )
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, nella seduta di questa mattina sono state sollevate, in particolare dall'onorevole Violante, alcune osservazioni relative alla posizione della questione di fiducia e ad un eventuale conflitto di interessi che coinvolgerebbe il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ad alcune norme contenute nel disegno di legge finanziaria 2006.
In un rapporto costruttivo e di dialogo con il Parlamento, il Consiglio dei ministri, riunitosi questa mattina, ha appurato, per tabulas, che le norme citate dall'onorevole Violante non erano contenute nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 29 settembre 2005, ma sono state introdotte successivamente in sede parlamentare nel corso dell'esame condotto dal Senato. Lo stesso Consiglio dei ministri di questa mattina, riunitosi sotto la presidenza del Vicepresidente onorevole Gianfranco Fini, ha riconfermato l'autorizzazione a proporre la questione di fiducia che era già stata deliberata il 29 settembre.
Pertanto, nel prendere atto che l'emendamento presentato alla Presidenza questa mattina è stato dichiarato ammissibile ad eccezione di alcune parti, a nome del Governo, e a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia (Commenti)...
GIOVANNI RUSSO SPENA. Bravo!
GIUSEPPE PETRELLA. Bravo! L'ultima volta!
ARNALDO MARIOTTI. Bravo!
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento... sull'approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'emendamento 1.2000 del Governo, nel testo dichiarato ammissibile, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 6177, già approvato dal Senato, ed oggi all'esame di questa Assemblea, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» (per l'articolo unico, con le annesse tabelle ed i relativi elenchi ed allegati, e le proposte emendative ad esso presentate vedi l'allegato A - A.C. 6177 sezione 2) (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia - Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Avverto che la Conferenza dei presidenti di gruppo è immediatamente convocata al piano aula.
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. La ringrazio, Presidente.
Signor Presidente, ho preso atto della decisione del Consiglio dei ministri di convocarsi per decidere formalmente la posizione della questione di fiducia. Si tratta di una decisione assolutamente rilevante perché si afferma il principio - e mi rivolgo ai colleghi - che stabilisce, in applicazione, se non erro, dell'articolo 2 della legge n. 400 del 1988 (quella sull'organizzazione dell'attività di Governo), che il Consiglio dei ministri deve riunirsi per decidere la posizione della questione di fiducia. Noi prendiamo atto che ciò è stato fatto su questa materia - e tornerò tra breve sul tema - ma prendiamo, altresì, atto di un ulteriore elemento: il Consiglio dei ministri non si è riunito per porre la questione di fiducia sul testo del Senato che conteneva questo emendamento.
Quindi, il Governo ha violato la legge n. 400 del 1988; ma la vicenda riguarda il Senato.
Quanto al conflitto di interessi, esso si pone per il seguente motivo; sono stanziati, con questa legge finanziaria come con le due precedenti, finanziamenti per l'acquisto di decoder e, come sapete, il fratello del Presidente del Consiglio dei ministri è titolare di una delle società che vendono questi decoder. Decoder che trasmettono soltanto le partite di calcio per le quali Mediaset, del figlio del Presidente del Consiglio, ha l'esclusiva e durante le partite trasmettono spot che gli imprenditori pagano al padre del figlio del Presidente del Consiglio.
ELIO VITO. C'è anche il «bonus bebè»!
LUCIANO VIOLANTE. Questo è il quadro della legge: non so se è chiaro!
In questa situazione, il conflitto di interessi è assolutamente palese. Infatti, ne ha dato atto anche il ministro Landolfi, il quale ha dichiarato - alquanto in contrasto con le dichiarazioni testé rese dal ministro Giovanardi - che, quando il maxiemendamento è stato approvato dal Consiglio dei ministri, la norma non era inserita, e quindi non vi era conflitto di interessi.
Ciò vuol dire che, se la norma fosse stata inserita, vi sarebbe stato conflitto di interessi; ma ciò significa anche che il ministro ammette il conflitto di interessi e ammette la violazione la legge n. 400 del 1988, poiché il Consiglio dei ministri si è riunito per porre la fiducia su un testo diverso da quello che è stato votato dal Senato.
Terza questione. Vi è un contrasto tra questa affermazione e quanto ha dichiarato l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in data 2 dicembre 2005, rispondendo ad una richiesta del collega senatore Zanda, il quale aveva posto la questione da me testé sollevata. L'Autorità aveva consultato la Presidenza del Consiglio e quest'ultima, contrariamente a quanto sostiene il ministro Landolfi, dichiara: «In data 18 novembre 2005, la Presidenza del Consiglio ha comunicato che il maxiemendamento in esame è stato istruito e presentato direttamente dal ministro dell'economia e delle finanze, il senatore Giulio Tremonti, senza alcuna valutazione del Consiglio dei ministri». Ciò mentre il ministro Landolfi, che è competente per questa materia, dichiara che il maxiemendamento complessivamente considerato è stato deliberato dal Consiglio dei ministri. Vi è conflitto tra queste posizioni ma devo aggiungere che, per di più, la dichiarazione che è stata resa in questa sede dimostra ancora una volta che il Governo ha violato la legge n. 400 del 1988 sulle prerogative ed i doveri del Governo.
Allora, signor Presidente, si pongono in tal caso alcune questioni molto semplici. Anzitutto, ha fatto bene il Governo a riunirsi per porre la questione di fiducia e d'ora in poi capiamo che, per i pochi giorni che restano al Governo, per porre la questione di fiducia bisogna riunirsi e bisogna porre la questione di fiducia sullo stesso testo che la Camera vota. Vi è poi il contrasto con l'Antitrust e informo i colleghi che noi denunceremo questa situazione all'Antitrust perché è evidente che vi è un conflitto di interessi, per così dire, grande come una casa.
Infine, poiché si parla con linguaggio calcistico della necessità di tre punte nel centrodestra, vi consiglierei un portiere per parare gli autogol (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, tutti noi dell'opposizione, ovviamente, ci associamo alle osservazioni testè sviluppate dal collega Violante, perché sono assolutamente incontrovertibili: ricordo, per l'appunto, che erano state già sollevate dal senatore Zanda presso il Senato.
Mi consenta tuttavia, signor Presidente, di interpretare una parte che non è particolarmente piacevole per me. Credo che questa vicenda stia mettendo in rilievo, al di là del conflitto di interessi di cui ha parlato l'onorevole Violante, anche un serio conflitto di ruolo che la riguarda, signor Presidente.
Non v'è dubbio che, in questo momento, un Presidente che fosse davvero libero sotto il profilo politico, vale a dire un Presidente della Camera che potesse davvero operare con assoluta obiettività, avrebbe risposto alla questione posta dal collega Boccia in ordine a quanto è accaduto, in modo incredibile, presso la Commissione bilancio questo pomeriggio ed avrebbe probabilmente assunto un'iniziativa diversa rispetto al rilievo che è stato avanzato in ordine al fatto che diverse parti del maxiemendamento in esame non hanno copertura finanziaria, e quindi sono in contrasto con le precise prescrizioni della nostra Carta costituzionale.
Noi stiamo approvando un disegno di legge finanziaria sotto la tutela, sotto la vigilanza speciale e sotto la dettatura, almeno per quanto concerne gli obiettivi (sicuramente non sui contenuti), dell'Unione europea. Noi siamo obbligati a rispettare certe prescrizioni, ed il fatto che non vi sia, per il Parlamento, la possibilità di esaminare nel merito il testo che ci viene sottoposto in qualche misura scarica su di lei, signor Presidente, un onere che non le è consueto, vale a dire quello di essere garante nei confronti del Parlamento e perfino dell'Unione europea.
In questo senso, questa mattina il collega Boccia aveva sollevato una questione molto seria, che meritava, a nostro avviso, di essere valutata, da parte della Presidenza, in maniera diversa (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Castagnetti: è fin troppo ovvio che tutte le valutazioni richieste dall'opposizione sono state considerate con la dovuta attenzione.
Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.
La seduta, sospesa alle 19,15, è ripresa alle 19,40.
Sull'ordine dei lavori e annunzio della convocazione del Parlamento in seduta comune.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che, nella Conferenza dei presidenti di gruppo che si è testé riunita, abbiamo definito l'organizzazione del dibattito conseguente alla posizione della questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'emendamento 1.2000 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 6177 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Approvato dal Senato), nella parte valutata ammissibile.
La votazione per appello nominale avrà luogo, a norma dell'articolo 116, comma 3, del regolamento, domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 19,10.
Le dichiarazioni di voto avranno pertanto inizio alle ore 17,30 di domani.
Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato alle ore 10 di domani.
Dopo il voto sulla fiducia, avranno luogo le fasi dell'illustrazione, dell'espressione del parere del Governo, nonché delle dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno nelle giornate di giovedì 15 (pomeridiana, con prosecuzione notturna) e di venerdì 16 dicembre (antimeridiana e pomeridiana, con prosecuzione notturna). La votazione degli ordini del giorno è fissata per lunedì 19 dicembre alle ore 17,30, e non alle ore 17.
Nella seduta di martedì 20 dicembre avranno luogo le dichiarazioni di voto e il voto finale del disegno di legge finanziaria, quindi l'esame e la votazione della nota di variazioni da parte dell'Assemblea.
La conclusione dell'esame del disegno di legge n. 6178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Approvato dal Senato) avrà luogo nella stessa seduta di martedì 20 dicembre.
Ricordo che nella seduta di martedì 20 dicembre sarà iscritto all'ordine del giorno, dopo eventuali documenti di competenza della Giunta per le autorizzazioni, il seguito dell'esame della proposta di legge n. 2436-B - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari i.
Mi riservo, previa consultazione con i gruppi, di verificare ove sia possibile collocare l'esame di disegni di legge di ratifica dei trattati internazionali nonché il seguito della discussione della proposta di legge n. 150-B, recante disposizioni sulle pratiche di mutilazione genitale femminile, ulteriormente modificata dal Senato. Lo farò in accordo con i presidenti di gruppo, se nelle prossime ore si raggiungerà un'intesa su tali provvedimenti.
Comunico, altresì, che il Parlamento in seduta comune sarà convocato mercoledì 21 dicembre 2005, alle ore 14, per procedere all'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura, nonché dei giudici aggregati della Corte costituzionale.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, mi scusi, ma vi è un passaggio della sua comunicazione che mi sembra un po' strano. L'Assemblea è convocata per lunedì pomeriggio esclusivamente per votare gli ordini del giorno?
PRESIDENTE. Sì, esattamente: è ciò che abbiamo convenuto.
ANTONIO BOCCIA. Ma così facciamo saltare... Vi erano delle manifestazioni...
PRESIDENTE. Ciò è quanto concordato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Onorevoli colleghi, c'erano tutti... Comunque non stiamo discutendo di questo...
TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Sulle mie comunicazioni...?
È singolare: lei è un membro dell'Ufficio di Presidenza... Comunque, non c'è problema: ha facoltà di parlare.
TEODORO BUONTEMPO. Presidente, con riferimento alla sua comunicazione sull'ordine dei lavori, siccome abbiamo conosciuto da poco tempo il testo del maxiemendamento del Governo, la pregherei di differire il termine per la presentazione degli ordini del giorno, fissato per le ore 10 di domani, fino alle ore 11 o 11,30.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Buontempo. Il termine da lei richiamato è fissato per le ore 11 di domani.
Colleghi, ricordo che domani, alle 17,30, si procederà al seguito dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2006.
DISEGNO DI LEGGE: S. 3613 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 6177)
(A.C. 6177 - Sezione 1)
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Il comitato permanente per i pareri
esaminato il testo del disegno di legge C. 6177/A (legge finanziaria 2006) come risultante dall'approvazione degli emendamenti durante l'esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio;
rilevato che il disegno di legge finanziaria, delineando la manovra di finanza pubblica per l'anno 2006, appare nel suo complesso riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione;
considerato che in base al disposto del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione «l'armonizzazione dei bilanci pubblici e (il) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali;
rilevato che, con particolare riguardo al sistema finanziario e tributario delle regioni e degli enti locali, l'articolo 119 della Costituzione, come novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, delinea, al primo comma, l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, comprensiva della libertà di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie, prevedendo, al secondo comma, che detta autonomia si svolga in armonia, con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dalla legge dello Stato e che regioni ed enti locali dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio;
considerato che le risorse derivanti dalle fonti sopramenzionate, unitamente a quelle a valere sul fondo perequativo previsto dal terzo comma del medesimo articolo 119, devono consentire agli enti territoriali, a norma del quarto comma del predetto articolo, di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, salva la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, per gli scopi di sviluppo e di garanzia enunciati dalla stessa norma o «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio» delle funzioni degli enti autonomi, secondo quanto disposto dal quinto comma del citato articolo 119;
rilevato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 37 del 2004 (successivamente richiamata dalle sentenze n. 320 e n. 423 del 2004), ha precisato che l'attuazione del predetto disegno costituzionale «richiede come necessaria premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, regioni ed enti locali» e che «è evidente come ciò richieda altresì la definizione di una disciplina transitoria che consenta l'ordinato passaggio dall'attuale sistema, caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in non piccola parte «derivata», cioè dipendente dal bilancio statale, e da una disciplina statale unitaria di tutti i tributi, con limitate possibilità riconosciute a regioni ed enti locali di effettuare autonome scelte, ad un nuovo sistema»;
preso atto che la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha quindi affermato che «poiché non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, si deve tuttora ritenere preclusa alle regioni (se non nei limiti ad esse già espressamente riconosciuti dalla legge statale) la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali (confrontare ancora sentenze n. 296 del 2003 e 297 del 2003); e per converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti»;
rilevato, altresì, che secondo la Corte costituzionale (sentenze n. 37 del 2004 e n. 423 del 2004) il legislatore statale, nel disciplinare i tributi regionali e degli enti locali, fino all'attuazione dall'articolo 119 della Costituzione, incontra «il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'articolo 119 della Costituzione» e non può, pertanto, «sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle regioni e agli enti locali» o «procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i princìpi del medesimo articolo 119»;
preso atto, inoltre, che la Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 423 del 2004 ha affermato che l'articolo 119 della Costituzione pone sin da ora, «precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie» specificando che «non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, siano esse rientranti nella competenza esclusiva delle regioni ovvero in quella concorrente, pur nel rispetto, per quest'ultima, dei princìpi fondamentali fissati con legge statale»; in proposito la Corte ha infatti rilevato, a partire dalla sentenza n. 16 del 2004, che «d'altronde... ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza»;
ricordato che, in applicazione dei suindicati principi, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme con le quali, successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono stati istituiti nuovi Fondi vincolati e in particolare il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, nonché il. Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (sentenza n. 49 del 2004); il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni (sentenza n. 16 del 2004); il Fondo per gli asili nido (sentenza n. 370 del 2003) e rilevato, inoltre che la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione del riparto delle competenze legislative, ex articolo 117 della Costituzione - del Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi (sentenza n. 320 del 2004), nonché del Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari in favore degli studenti capaci e meritevoli (sentenza n. 308 del 2004);
rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2006, che le misure di carattere finanziario appaiono strumentali a finalità di intervento e di sostegno in specifici settori, e che, per tali profili, talune di esse interessano le seguenti materie riconducibili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di cui alla lettera a) del predetto secondo comma; «difesa e forze armate», di cui alla lettera d); «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «tutela della concorrenza», di cui alla lettera e); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui alla lettera g); «ordine pubblico e sicurezza», di cui alla lettera h); «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui alla lettera l); «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui alla lettera m); «previdenza sociale», di cui alla lettera o); «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» di cui alla lettera p); «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» di cui alla lettera p); «dogane», di cui alla lettera q); «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di cui alla lettera r); «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui alla lettera s);
considerato, inoltre, che talune altre disposizioni appaiono invece riconducibili alle seguenti materie rientranti nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione: «tutela della salute», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione», «protezione civile», «tutela e sicurezza del lavoro», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «governo del territorio», «alimentazione», «ordinamento della comunicazione» e «commercio con l'estero»;
richiamata la relazione approvata dalla I Commissione Affari costituzionali in data 23 novembre 2005, con la quale, conformemente agli indirizzi espressi dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005, in ordine ai limiti entro i quali il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, era stata evidenziata l'esigenza di riformulare le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 40, lettera c), 42, 43, 44 e 45 dell'articolo 1, al fine di escludere espressamente che esse si applichino alle regioni e agli enti locali, e, conseguentemente, di sopprimere il comma 101, nonché di escludere l'applicabilità alle regioni delle disposizioni recate dal comma 40, lettere a) e b), preso atto favorevolmente che la Commissione di merito, conformemente agli orientamenti espressi nella predetta sentenza della Corte costituzionale, ha introdotto nel testo i commi 8-bis e 48-bis ed ha soppresso il comma 101, in tal modo recependo, quasi integralmente, la condizione n. 1 contenuta nella richiamata relazione approvata dalla I Commissione Affari costituzionali;
rilevato, tuttavia, che la Commissione di merito, non ha invece apportato al comma 40 le modifiche evidenziate nelle condizioni nn. 1) e 2);
considerato, inoltre, che la Commissione di merito ha introdotto il comma 149-bis, volto ad introdurre un limite per il rimborso delle spese di viaggio in aereo in caso di missione o in viaggio di servizio all'estero del personale appartenente a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali e degli enti locali, e che tale disposizione appare contrastare con il principio di autonomia di spesa degli enti territoriali, come definito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 417 del 2005;
valutato positivamente che la Commissione di merito, al comma 203, ha previsto che la determinazione del tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità in materia di mobilità sanitaria interregionale abbia luogo previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
ritenuto che il fondo istituito ai sensi del comma 233, che é volto a «assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico», reca profili problematici in ordine alla sua effettiva riconducibilità a competenze legislative esclusive statali, anche alla luce della generica destinazione delle sue risorse «alle finalità previste ai sensi della presente legge» e appare, quindi, suscettibile di costituire, attraverso il ricorso a finanziamenti «ad hoc» una forma di ingerenza dello Stato nell'esercizio di funzioni spettanti alle regioni in materia di servizi sociali (sentenza n. 16 del 2004 e seguenti);
vista la disposizione recata dalla lettera c) del comma 240, che prevede la destinazione, per l'anno finanziario 2006 in via sperimentale, del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche alle «attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente», e ritenuto che tale disposizione appare comportare un trasferimento di risorse statali agli enti locali finalizzato allo svolgimento di attività sociali, la cui disciplina è affidata alla competenza legislativa delle regioni, e sembra, quindi, tradursi in una forma di ingerenza dello Stato nell'esercizio di funzioni spettanti alle regioni e agli enti locali (sentenza n. 16 del 2004 e seguenti);
rilevato che il comma 304-quinquies, primo periodo, nel disciplinare la proroga delle convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente con i comuni in materia di lavoratori socialmente utili, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, come espressamente ritenuto necessario dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 219 del 2005), mentre nel terzo periodo del medesimo comma è prevista la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della stipula di nuove convenzioni di analogo contenuto;
considerato altresì che il comma 341-ter nel prevedere che le risorse disponibili nel bilancio dell'INAIL possano essere utilizzate per investimenti e interventi infrastrutturali anche degli enti territoriali, sulla base di specifici progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali, stabilisce che detti progetti siano approvati con decreto del ministro dell'economia, senza collegare l'intervento statale ad una valutazione dell'interesse nazionale del progetto e senza prevedere alcuna forma concertativa con le regioni per la definizione dei criteri in base ai quali individuare i progetti ammessi al finanziamento, ove rientranti in ambiti rimessi alla loro competenza legislativa ed amministrativa, può configurare una indebita forma di ingerenza dello Stato in ambiti competenziali degli enti territoriali;
rilevato inoltre che il comma 372 prevede l'istituzione, in via sperimentale, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari», e ritenuto che tale sia suscettibile di costituire, attraverso il ricorso di finanziamenti ad hoc una forma di ingerenza dello Stato nell'esercizio di funzioni spettanti alle regioni in materia di servizi sociali (sentenza n. 16 del 2004 e seguenti);
rilevato infine che il comma 374 prevede l'istituzione presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, di un «Fondo nazionale per le comunità giovanili» al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrastare l'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e culturale del Paese e ritenuto che gli interventi previsti dalla citata disposizione appaiono riconducibili prevalentemente a materie di competenza residuale delle regioni (sentenza n. 16 del 2004 e seguenti),
esprime,
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. sia riformulata la lettera c) del comma 40, al fine di escludere espressamente dal suo ambito di applicazione le regioni e gli enti locali;
2. siano riformulate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 40, per la parte in cui si riferiscono ai presidenti delle regioni e ai componenti delle giunte e dei consigli regionali, al fine di renderle compatibili con l'autonomia statutaria e organizzativa delle regioni, di cui all'articolo 123 della Costituzione;
3. sia riformulato il comma 149-bis, al fine da escluderne l'applicabilità alle regioni e agli enti locali;
e con le seguenti osservazioni:
a) sia valutata l'opportunità di riformulare il comma 233, al fine di specificare quali siano le finalità da perseguire con le risorse di cui è dotato il Fondo, escludendo che tali risorse siano finalizzate, con vincolo di destinazione, a finanziare interventi ricadenti in settori di competenza legislativa delle regioni;
b) sia valutata l'opportunità di espungere la lettera c) del comma 240, al fine di escludere il trasferimento agli enti locali di risorse statali con destinazione vincolata;
c) sia valutata l'opportunità di riformulare il comma 304-quinquies, primo periodo, al fine di prevedere, ai fini della proroga delle convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente con i comuni in materia di lavoratori socialmente utili, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) sia valutata l'opportunità di riformulare il comma 341-ter al fine di prevedere forme concertative con le regioni per la definizione dei progetti infrastrutturali, comunque di interesse nazionale, da ammettere al finanziamento ivi previsto;
e) sia valutata l'opportunità di espungere i commi 372 e 373, in quanto volti ad istituire un fondo con vincolo di destinazione in materia di competenza legislativa delle regioni;
f) sia valutata l'opportunità di riformulare il comma 374, al fine di escludere che le risorse ad esso afferenti siano finalizzate, con vincolo di destinazione, a finanziare interventi ricadenti in settori di competenza legislativa delle regioni;
g) sia valutata l'opportunità di riformulare il comma 386 al fine di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni interessate nell'individuazione delle nuove quattro aree di sperimentazione dell'all digital.
Il comitato permanente per i pareri,
esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2005, C. 6177/A (fascicolo 1),
esprime
PARERE CONTRARIO
sui seguenti emendamenti:
1.9, 1.14 e 1.19 Tidei, 1.10, 1.15, 1.18 e 1.83 Grandi, per la parte in cui è applicabile anche alle regioni e agli enti locali, 1.87 e 1.88 Tidei, per la parte in cui è applicabile ai presidenti di regione, 1.101 Turco, 1.102 e 1.103 Ruta, 1.177 Vigni, limitatamente alla parte in cui non è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, 1.438 Pisa, limitatamente alla parte in cui non è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, 1.1004 Turco, gli identici emendamenti *1.1001 Grignaffini e *1.1002 Colasio, 1.1003 Pinza, 1.1005 Bindi, 1.1015 Liotta, 1.1061 Iannuzzi, limitatamente alla parte in cui non è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, 1.1060 Maura Cossutta, 1.1014 Realacci, 1.1247 Agostini, limitatamente alla parte in cui non è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, gli identici emendamenti *1.1258 Raffaldini e *1.1259 Di Gioia, limitatamente alla parte in cui non prevedono forme concertative in sede di Conferenza Stato-regioni, 1.1402 Russo Spena, 1.1283 e 1.1284 Rosato, limitatamente alla parte in cui non prevedono un'intesa con la Conferenza unificata o con la Conferenza Stato-regioni, 1.606 Iannuzzi, 1.1455 Alberto Giorgetti, limitatamente al comma 299-bis, capoversi 2-bis, per la parte in cui vincola le regioni all'adozione di un determinato strumento normativo, e 2-ter, per la parte in cui prefigura l'organo delle regioni cui spetta la vigilanza su istituti di carattere regionale, nonché gli emendamenti 1.208, 1.212, 1.662, 1.670, 1.800, 1.854 e 1.1818 Russo Spena e 1.861 e 1.863 Valpiana, limitatamente alla parte in cui ricomprendono anche le amministrazioni regionali e locali nell'ambito di applicazione della disposizione volta a stabilire un limite alla retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione;
ed esprime
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti al disegno di legge finanziaria 2005, C. 6177/A contenuti nel fascicolo n. 1.
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
4-bis. A decorrere dall'anno 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono conferiti al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Eventuali diverse destinazioni di quota parte di tali proventi restano subordinate alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.
5. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti, in ciascun mese, per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ad eccezione della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
5-ter. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
6. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
7. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.
8. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
9. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
10. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.
11. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
12. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
12-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.
13. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 11, 12 e 395. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
13-bis. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro può disporre con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga facoltà può essere esercitata su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione.
14. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
15. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
16. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.
17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
18. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1o gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
19. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
20. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l'anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».
21. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
22. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
23. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
24. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.
25. La disposizione di cui al comma 24 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.
26. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 24 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
27. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 29, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 27, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
29. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 27 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
30. Dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
31. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 30 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
32. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
33. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
34. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.
35. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
36. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 35.
37. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
37-bis. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi e con altri soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente. A tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
37-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso la CONSIP Spa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso la CONSIP Spa, nello svolgimento delle attività di consulenza specialistica e di supporto alle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, predispone e mette a disposizione la documentazione di gara e gli strumenti anche tecnici per l'individuazione dei relativi parametri di prezzo-qualità. L'utilizzo di tali strumenti e documentazione costituisce riferimento indicativo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi non rientranti in quelli previsti al comma 3 del citato articolo. A tale fine, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso la CONSIP Spa, rende disponibile periodicamente sul proprio sito INTERNET l'oscillazione della misura minima e massima del parametro di prezzo-qualità per categoria merceologica, anche tenuto conto delle rilevazioni relative alle procedure esperite autonomamente dalle amministrazioni pubbliche.
37-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso la CONSIP Spa, adotta specifici interventi, anche mediante strumenti elettronici e telematici, finalizzati alla ottimizzazione della domanda nonché al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
37-sexies. Al fine dell'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 37-ter, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione o al controllo interno trasmettono, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale della CONSIP Spa per le relative elaborazioni, la relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente anche l'indicazione dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e non rientranti in quelli previsti al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-septies. Le disposizioni previste dai commi da 37-ter a 37-sexies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea. Dall'attuazione dei medesimi commi da 37-ter a 37-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
37-octies. Le commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla CONSIP Spa per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza e sono formate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto salvo quanto stabilito nella lettera b), le commissioni sono composte da cinque componenti;
b) per le gare telematiche, le commissioni sono composte da tre componenti.
37-nonies. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2004, n. 325, è abrogato.
38. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
39. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
40. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 39 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 39.
42. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agIi importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 42.
44. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 44 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 44.
46. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48 e sui conseguenti effetti finanziari.
47. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché l'indennità spettante ai componenti togati del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
48. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 47, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48-bis. Le disposizioni di cui ai commi 42, 43, 44, 45, 46 e 48 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
49. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
50. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 49, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera.
51. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 49 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previsti dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura dei contributi e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.
52. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» e il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera b), e comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
53. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».
54. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
55. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
56. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da
tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».
57. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
58. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 57 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
59. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 57 e 58, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 58.
60. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
61. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 56 a 60 ed aggiornare il predetto elenco 4.
62. È autorizzato un contributo annuale di 197 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento:
a) degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) del potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
d) della circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) della realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo», tangenziali di Como e di Varese, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) del completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, SS 42 - del Tonale e della Mendola» in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) della realizzazione delle opere di cui al sistema «accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) del consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) dell'interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) della realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico pedemontano di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
m) della realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 12, con collegamento alla SP 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
n) di opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili, a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo.
62-bis. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1o gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, di seguito denominata «CDP», la quale assume tutti i beni, i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
62-ter. L'atto costitutivo della CDP non subisce modificazioni.
62-quater. La CDP continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le funzioni assegnate a Infrastrutture Spa dall'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
62-quinquies. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 62-quater continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
62-sexies. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.
62-septies. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
63. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.
64. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».
65. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
66. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
67. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
68. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
69. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006, dei quali 7 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e 5 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorità di bacino competente.
69-bis. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
70. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato».
72. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci, la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro.
73. All'onere derivante dall' attuazione del comma 72 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione all'apposita unità previsionale di base;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
74. La dotazione del Fondo di cui al comma 72 è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
75. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
76. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
77. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
78. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
79. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
80. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
80-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;».
81. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.
82. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
83. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
84. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
85. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;
b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
86. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
87. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
87-bis. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, negli impianti dagli stessi utilizzati rivolta all'interno degli impianti stessi per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
88. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
88-bis. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:
«430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese operanti con esercizi nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività mista di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430».
89. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
90. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
91. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del ClPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
92. A decorrere dal 1o gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
94. Il complesso delle spese correnti per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati., spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti;
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
98. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 94 e 95.
98-bis. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95-bis per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche per l'alienazione di beni immobili e mobili, nonché per le erogazioni a titolo gratuito e le liberalità.
98-ter. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95-bis per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
98-quater. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95-bis è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
99. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 93 a 103, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
100. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 30, della citata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
104. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1o gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.
105. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.
105-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente alle annualità di imposta 2001 e successive.
106. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
107. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.
107-bis. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i commi da 107-ter a 107-sexies fissano le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
107-ter. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
107-quater. Resta salva la facoltà delle amministrazioni e degli enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 del citato articolo 26.
107-quinquies. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
107-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 107-quinquies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.
107-septies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2006.
107-octies. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
108. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
108-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
109. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
109-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
109-ter. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni di cui al comma 109-bis. La Corte dei conti verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti.
109-quater. La Corte dei conti, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al comma 109-bis, riferisce ai consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte stessa.
109-quinquies. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
109-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 109-bis a 109-quinquies costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
109-septies. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e fino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie economico-finanziarie.
109-octies. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
109-nonies. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
109-decies. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 devono essere trasmessi alla competente procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.
109-undecies. Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 devono essere trasmessi alla competente procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso il riferimento alla riduzione predetta.
109-duodecies. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
109-terdecies. Le regioni, le province e i comuni possono introdurre, con riferimento ai tributi propri, un concordato preventivo, di durata non inferiore al biennio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.
109-quaterdecies. Sono ammessi al concordato preventivo, di cui al comma 109-terdecies, i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
109-quinquiesdecies. L'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione di procedure agevolate relativamente ai tributi o ai canoni dovuti;
b) la limitazione dei poteri di accertamento. La sottoscrizione del concordato preventivo preclude l'emissione di avvisi di accertamento per le imposte, tasse e canoni oggetto di concordato per le annualità prese a riferimento, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel corso delle annualità oggetto di concordato.
109-sexiesdecies. L'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato preventivo non può essere inferiore all'ammontare di quanto dovuto per l'anno in cui avviene la sottoscrizione moltiplicato per il numero delle annualità oggetto di concordato.
109-septiesdecies. Al fine di favorire l'adesione al concordato preventivo, le regioni, le province e i comuni possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tale fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporne il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti alla base del concordato.
109-duodevicies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione dei commi da 109-terdecies a 109-septiesdecies avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
109-undevicies. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
109-vicies. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
110. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.
110-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili pari ad almeno 420.000.000 di euro per l'anno 2006 e a 480.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tale fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva, nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nell'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
110-ter. Ai fini di cui al comma 110-bis, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
111. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
112. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 116.
113. Al riparto delle risorse indicate al comma 112 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
114. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
115. Le somme indicate ai commi 110, 111 e 112, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
116. Per le finalità indicate al comma 112, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
119. Le somme di cui ai commi 117 e 118, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 117. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
121. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
122. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
124. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 123, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.
125. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.
126. A decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
127. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
128. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
129. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 123 a 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.
130. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 123 a 131 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
131. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
132. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
133. Ai fini dell'applicazione del comma 132, le spese di personale sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
134. Gli enti destinatari del comma 132, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 132, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.
135. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 132 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.
136. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
137. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 132 costituiscono strumento di rafforzamento della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Gli effetti di tali disposizioni, nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
138. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 132 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
139. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 132 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
140. Le disposizioni dei commi da 132 a 139 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
141. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
142. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
143. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
144. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
145. La disposizione di cui al comma 144 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1o gennaio 2006.
146. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
147. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.
148. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 147, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
149. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
149-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. Il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è abrogato.
149-ter. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.
149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
150. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».
151. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1o novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.
152. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
153. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;
b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
154. Le disposizioni dei commi da 141 a 153, esclusi i commi 143 e 152, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
154-bis. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipula dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
154-ter. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.
154-quater. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
155. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
156. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.
157. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 156 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.
158. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
159. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
160. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
161. Possono essere prorogati fino al 3l dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
162. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
163. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS.
164. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.
165. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
166. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
167. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
168. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.
169. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 159 a 164, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
170. Le amministrazioni di cui al comma 169 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
171. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 172. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 169 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 168 a 175.
172. Ai fini di quanto previsto dal comma 169, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
173. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 171, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 172, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 172, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 175 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 175 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
174. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 169, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 169.
175. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 174.
175-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «L'Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».
175-ter. Per le finalità di cui al comma 175-bis è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
175-quater. In considerazione dell'esito del contenzioso definito e di quello tuttora pendente, e per la riduzione dei conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, le controversie in corso aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di soli servizi di vigilanza e custodia svolti a mezzo di guardie giurate dipendenti nel periodo dal 2 marzo 1983 al 29 dicembre 1993 dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono estinte con compensazione tra le parti delle relative spese processuali, e, anche in caso di sentenza passata in giudicato, non si procede al rimborso di somme versate né alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle predette prestazioni.
176. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro»;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
177. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
177-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «una tantum» e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.
178. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».
179. In conseguenza di quanto previsto dal comma 178, a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
180. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:
a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
181. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 178 e 179, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
182. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
183. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 182, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera b).
184. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 182 e 183 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 182, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
185. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:
a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
186. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.
187. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
188. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.
188-bis. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
189. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
189-bis. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) adottare, entro il 31 marzo 2006, provvedimenti volti a subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta al riscontro della effettiva stampa informatizzata di almeno il 90 per cento delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche effettuate da parte di ciascun medico. A tale riscontro si provvede mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
b) nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, adottare provvedimenti volti a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
189-ter. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nel termine di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
190. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 189, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
191. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.
192. L'accesso al concorso di cui al comma 191, da ripartire tra le regioni sulla base del numero dei residenti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
193. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
194. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 195. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
195. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 193 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 194.
196. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presìdi ospedalieri ad interventi relativi a presìdi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presìdi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presìdi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
197. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.
198. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
199. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.
200. Per le finalità di cui al comma 199, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
201. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
202. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico-finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
204. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
205. Per le finalità di cui al comma 204, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
206. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
207. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
208. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 207.
209. Al fine di consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1o gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.
210. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».
210-bis. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dall'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
210-ter. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».
210-quater. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 210-ter, lettera b), numeri 2) e 3), del presente articolo, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
210-quinquies. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
211. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».
212. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 192 e 193 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
213. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
214. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
215. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 214, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
216. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 214, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
217. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto del l'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
218. Gli accordi di programma di cui al comma 217 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
219. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 218, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.
220. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 190 del presente articolo, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
221. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono abrogate.
222. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 223.
223. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
224. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2007»;
b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;
c) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento»;
d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «relativi al periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al periodo di cui al comma 3» e dopo le parole: «addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;
e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».
225. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 222 e 223 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
226. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000.
227. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».
228. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti atti
vità regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
228-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-bis. 1. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito agli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla soprintendenza competente».
229. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».
230. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 228, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
231. È abrogato il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211.
231-bis. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
231-ter. La sezione di appello con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
231-quater. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
232-bis. Le violazioni alle disposizioni relative al settore oleario nel caso in cui riguardano quantitativi di prodotto eccedenti i 10.000 ettolitri costituiscono reato
ai sensi degli articoli 515 e 517 del codice penale. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative affluiscono, per una quota pari al 50 per cento, in apposito capitolo di bilancio del centro di responsabilità «Ispettorato centrale repressione frodi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
233. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.
234. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
235. Il medesimo assegno di cui al comma 234 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006 secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli minori di cui ai commi 234 e 235, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Sogei Spa.
237. Il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa, con apposita convenzione stipulata entro il 10 gennaio 2006 nel limite di spesa di 5 milioni di euro, stabiliscono quanto occorrente per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 236.
237-bis. Per il definitivo completamento dei processi di cui al decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si applicano ai bilanci di esercizio 2005 e 2006 di Poste italiane Spa le previsioni e le procedure di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
238. Per le finalità di cui ai commi da 234 e 237 è autorizzata la spesa di 795 milioni di euro per l'anno 2006.
239. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, in materia di deduzioni per oneri di famiglia:
1) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-bis. 1. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 2.150 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per le persone addette all'assistenza e alla cura dei bambini fino al compimento del sesto anno di età»;
2) al comma 4-ter, le parole: «e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-bis e 4-bis. 1»;
b) all'articolo 15, comma 1, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 2.150 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi;».
239-bis. Le disposizioni del comma 239 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
239-ter. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti»;
2) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;
3) al comma 4, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento»;
c) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta ai superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».
239-quater. All'attuazione del comma 239-ter si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
239-quinquies. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
240. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;
c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
241. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
242. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 240 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
243. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 240, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
243-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. È autorizzata a tale fine la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di euro per l'anno 2009.
243-ter. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo, provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
244. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 246, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
245. Ai benefìci di cui al comma 244 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
246. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
247. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;
b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.»;
c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.»;
d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;
e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;
f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».
247-bis. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
248. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
249. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'ar ticolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
249-bis. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente viene ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
250. L'articolo 9 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità. L'articolo 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dai quinquenni successivi al primo.
251. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
252. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
253. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 252 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 252 sono ridotti del 90 per cento.
254. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
254-bis. All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, le parole: «, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente» sono soppresse;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le seguenti: «, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale».
255. A decorrere dall'anno 2007 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
256. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 255 è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
257. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 255, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
258. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
259. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1o gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
260. L'esonero di cui al comma 259 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 259, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
260-bis. Ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine il termine di versamento di cui al secondo periodo del citato comma 17 è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo è fissato al 1o ottobre 2006.
261. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica registratisi, per l'INAIL, nella legge di bilancio dell'anno precedente.
262. La rideterminazione di cui al comma 261 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 261 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
263. Ai fini dell'applicazione dei commi da 264 a 268, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese dotate di personalità giuridica articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. A tale fine è istituita una commissione di studio, senza oneri per la finanza pubblica, incaricata di indicare le modalità di attuazione dei commi da 264 a 267.
264. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca è libera.
265. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 263 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 263, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 263 a 268;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 263 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tale fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;
4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
265-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
266. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 263 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, nel caso di aggregazioni di imprese rivolte in via specifica all'internazionalizzazione, costituite sotto tale forma, e nel caso in cui un distretto industriale si avvalga, su base convenzionale o associativa, di uno o più di detti consorzi per l'esercizio delle funzioni relative all'internazionalizzazione delle imprese aggregate. Agli interventi finanziari disposti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, provvede il Ministro delle attività produttive con riguardo ai consorzi costituiti da imprese aventi sede in più regioni e ai consorzi con sede nelle regioni che non prevedono la concessione dei relativi contributi.
267. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 263 a 268 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 263. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.
268. Dall'attuazione dei commi da 263 a 267 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
268-bis. I sovracanoni idroelettrici previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
268-ter. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8 il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1o gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
268-quater. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
268-quinquies. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2010.
269. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 270 è istituito il Comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
270. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
271. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
271-bis. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e»;
b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».
271-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e».
272. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.
274. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 272, nonché quelle di cui al comma 276, non danno diritto al recesso.
275. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 272 e 276 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 272.
276. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 272. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.
276-bis. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
276-ter. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 276-bis, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
276-quater. L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
276-quinquies. All'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007,» sono sostituite dalle seguenti: «Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, commi 5 e 7, termina il 31 dicembre 2007,»; dopo le parole: «qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse» sono inserite le seguenti: «Il periodo transitorio è ulteriormente incrementato, qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».
276-sexies. Sono abrogati l'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e l'articolo 1, commi 224, 225, 226 e 229, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Cessano conseguentemente gli effetti dei provvedimenti e delle convenzioni adottati ai sensi delle disposizioni medesime.
276-septies. Al fine di ridurre i costi operativi e di razionalizzare l'azione amministrativa, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire a titolo oneroso a società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, attività e rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, attualmente facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
276-octies. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del comma 276-septies formeranno patrimonio autonomo e separato ad ogni effetto di legge della società acquirente.
276-nonies. Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 276-septies sarà determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui al medesimo comma 276-septies.
276-decies. In caso di mancato soddisfacimento da parte della società di cui al comma 276-septies dei creditori non rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, come individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, continua ad applicarsi la garanzia dello Stato già prevista dall'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2002.
276-undecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, definisce le modalità di esecuzione dei commi da 276-septies a 276-decies, ivi compresi l'ambito delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire, nonché le eventuali ulteriori manleve da parte dello Stato necessarie per il trasferimento medesimo.
276-duodecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».
276-terdecies. All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
279. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.
280. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 279 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 279.
281. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
281-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
281-ter. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di quattro anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipati da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) , del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter, per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi».
282. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».
283. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».
284. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia».
285. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall'articolo 31»;
b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».
285-bis. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tale fine, all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
286. La limitazione di cui al comma 121, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
287. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.
288. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 132 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 132 a 140 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 190.
289. I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
290. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
291. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agro-alimentare, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.
292. All'onere derivante dall'attuazione del comma 291 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
293. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».
294. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
294-bis. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma e ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
295. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità.»;
b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
295-bis. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e».
295-ter. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.
296. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».
297. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile».
298. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».
299. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2».
300. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».
301. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nel 2005, è destinato per l'anno 2006, nella misura massima di 20 milioni di euro, per l'aumento fino a 40.000 tonnellate del contingente di cui al comma 300, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al comma 300, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
302. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, e si considerano produttive di reddito agrario.
302-bis. In via sperimentale, per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
302-ter. All'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi,» sono inserite le seguenti: «nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;
b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli».
302-quater. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE.
302-quinquies. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006.
303. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
303-bis. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
304. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
304-bis. Alle atlete, che esercitano l'attività sportiva in modo esclusivo è assicurata una tutela per la maternità secondo quanto previsto dai commi 304-ter e 304-quater.
304-ter. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di tutela e sostegno della maternità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle atlete, a valere sulle retribuzioni degli atleti di entrambi i sessi, nella misura prevista per i lavoratori dello spettacolo dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
304-quater. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, l'indennità di maternità, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo, è corrisposta con le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, è posto a carico dei soggetti che erogano i compensi un contributo nella misura percentuale dello 0,5 per cento degli stessi compensi, determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
304-quinquies. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità da almeno 7 anni di comuni con meno di 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006.
304-sexies. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
305. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce e attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
306. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.
307. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.
308. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 307 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
309. L'accordo di programma di cui al comma 307 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.
310. Ai fini di cui ai commi da 305 a 319, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 307.
311. Fermo quanto previsto dai commi 33 e 34, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
313. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.
314. La quantificazione del danno di cui al comma 313 è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II annessi alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 313 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di un'azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
315. Le disposizioni previste dai commi 313 e 314 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
316. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
316-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venticinque».
316-ter. Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
316-quater. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 316-bis si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
316-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 316-bis eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 3 del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 220 del 2004, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
318. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 305 a 319, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.
319. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 318, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
319-bis. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come riassegnate dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
319-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo» sono inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi».
319-quater. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa regione.
319-quinquies. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
319-sexies. I princìpi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 319-quinquies devono consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine, il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e ad azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
319-septies. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
319-octies. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
320. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.
321. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.
322. A decorrere dal 1o gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».
323. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
324. A decorrere dal 1o gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.
325. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.
326. A decorrere dal 1o gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.
327. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.
328. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.
329. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.
330. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.
331. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
331-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività».
331-ter. È istituita un'imposta speciale sulla vendita e sul noleggio di materiale pornografico. L'imposta si applica alle operazioni di vendita o di noleggio, inclusa la messa a disposizione tramite INTERNET o attraverso canali televisivi a pagamento o comunque in via telematica o telefonica, effettuate nell'esercizio di un'attività commerciale, nei riguardi di soggetti la cui attività non sia a sua volta costituita dalla vendita o dal noleggio del medesimo materiale. La base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per la vendita o per il noleggio, computato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento. L'imposta è dovuta dal venditore o noleggiatore o comunque dal soggetto che percepisce il corrispettivo. La disciplina per la liquidazione, il versamento, l'accertamento e la riscossione dell'imposta è stabilita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, avente carattere pornografico, nonché ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche. Non costituisce materiale pornografico l'opera d'arte.
331-quater. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».
331-quinquies. L'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1o gennaio 2006. I comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze, riscontrate dai comuni, sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio nonché le relative modalità d'interscambio.
331-sexies. Al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento».
331-septies. Le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma l, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del predetto regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
331-octies. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che perverranno all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.
331-nonies. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato.
331-decies. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 331-nonies richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto entro il 30 settembre 2006 da parte dei soggetti intestatari. In caso di inottemperanza, anche su segnalazione dei comuni, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; si rende applicabile la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
331-undecies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 331-nonies e 331-decies, oltre agli oneri di cui al medesimo comma 331-decies.
331-duodecies. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi dei commi da 331-nonies a 331-undecies producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio 2006.
331-terdecis. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è sostituito dal seguente:
«Art. 3-bis. (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) 1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, alla iscrizione ed alla annotazione nei registri immobiliari ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno più decreti di natura non regolamentare, emanati dai direttoridelle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di atti. Con i medesimi decreti si provvede all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo restando il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti, con le modalità da stabilire con decreti dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio.
5. Per gli atti comportanti annotazione nei registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata: a) la richiesta di registrazione; b) la domanda di annotazione; c) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione. La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nei decreti di cui al comma 4.
6. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale anche la presentazione del titolo al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione delle relative formalità, per singoli ambiti territoriali, avviene esclusivamente per via telematica. A partire da tale data le formalità ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.
7. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale viene avviato, a titolo sperimentale, un regime transitorio di facoltatività della trasmissione del titolo per via telematica, da parte di determinati soggetti, tenendo conto dell'oggettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte degli stessi, presso specifiche aree geografiche e per particolari tipologie di atti. Con lo stesso decreto sono approvate le connesse procedure e specifiche tecniche.
8. Durante il regime transitorio facoltativo di cui al comma 7, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2678 del codice civile, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, s'intenderanno presentate:
a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;
b) il giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.
9. Nell'ipotesi di formalità da eseguire con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario».
331-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, a parità di gettito, le nuove tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 331-terdecies del presente articolo, il cui importo è determinato in misura forfettaria, nonché in proporzione ed in funzione degli adempimenti correlati.
331-quinquiesdecies. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, nel rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, con le seguenti modalità:
a) su base convenzionale, obbligatorio per i soggetti esenti dal pagamento di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali dovuti a fronte delle consultazioni;
b) senza stipula di convenzione, con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata.
331-sexiesdecies. Le tasse ipotecarie, stabilite con la tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, ed i tributi speciali catastali, stabiliti al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, dovuti per l'accesso telematico ai servizi senza convenzione, di cui alla lettera b) del comma 331-quinquiesdecies, sono aumentati del 50 per cento.
331-septiesdecies. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, modalità e condizioni per l'accesso al servizio, sono approvati i nuovi schemi di convenzione per la concessione del collegamento telematico alle banche dati catastale ed ipotecaria e sono altresì stabiliti, ferma rimanendo la debenza delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali, l'importo del canone, l'importo della cauzione, da graduare anche in relazione all'eventuale pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti, e le modalità di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali dovuti. Nel caso di pagamento con modalità telematiche o elettroniche, gli importi riscossi dovranno essere riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
331-duodevicies. A decorrere dal 30 giugno 2006 i certificati catastali possono essere richiesti dagli interessati all'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate con il servizio postale. I certificati catastali elaborati dall'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure automatizzate, richiesti con le modalità anzidette, possono essere trasmessi agli interessati avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate con il servizio postale. In tale caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo stesso. Con provvedimento dell'Agenzia del territorio sono stabilite:
a) le misure da adottare contro la duplicazione e la contraffazione dei certificati catastali;
b) le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente comma;
c) specifiche ulteriori modalità per la fornitura del servizio presso gli sportelli catastali decentrati presso i comuni, previa intesa con l'ANCI;
d) le modalità di versamento dei tributi dovuti, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
331-undevicies. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive modificazioni, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ai comuni».
331-vicies. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli eventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare sono quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data di valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al primo semestre 2005».
331-vicies semel. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
«Art. 24-1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11».
332. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 336, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
333. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
334. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
335. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 332 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
336. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
337. La disposizione di cui al comma 336 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.
338. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
339. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 332 e 336 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
339-bis. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2 -septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e la riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
340. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1o gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
341. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato, nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
341-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia, e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
341-ter. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.
342. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».
343. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
344. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
345. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
346. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
347. Entro il 1o luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.
348. A partire dal 1o luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
349. In relazione agli interventi previsti dal comma 347, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.
350. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.
351. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
352. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.
353. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 352, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
354. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 353, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
355. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 353 e 354, secondo
i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
356. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
357. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».
358. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88, ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
359. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».
360. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
361. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
362. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».
363. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».
364. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
365. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».
366. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;
c) al quarto periodo le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».
367. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
368. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».
369. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.
369-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'albo disciplinato con il medesimo regolamento è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in euro 5.000.000. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto disposto dal presente comma nei predetti termini comporta l'immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso.
370. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122 è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 122.
371. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
372. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.
373. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 372 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.
374. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrastare l'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e culturale del Paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo nazionale per le comunità giovanili». La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati i criteri per l'accesso al Fondo nonché le modalità di presentazione delle istanze.
375. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
376. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1o gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».
377. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».
378. Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
379. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-terdecies), sono aggiunte le seguenti:
«p-quaterdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-quinquiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».
380. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 381 e 382, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
381. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
382. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 381 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
383. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 380, ai soggetti di cui ai commi 381 e 382 ovvero ai familiari superstiti.
384. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.
385. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
385-bis. Nei limiti di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 è finanziato un piano diretto a prevedere il beneficio del mantenimento delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, nei confronti di coloro che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in mobilità ovvero siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni. Nel predetto piano, da approvare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, saranno definite le modalità selettive ed applicative.
386. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1o al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1o gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
386-bis. Per la realizzazione di interventi di protezione ambientale dell'area montana del Gennargentu sono destinati ai comuni 3,5 milioni di euro nell'anno 2006, a valere sul Fondo unico per gli investimenti a difesa del suolo e della tutela ambientale di cui all'unità previsionale di base 1.2.3.6 dello stato di previione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene conseguentemente integrato della medesima somma. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse; è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, relativo all'istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Il riparto dello stanziamento tra i comuni è effettuato sulla base dell'estensione delle aree precedentemente vincolate. La costituzione di un'area parco è definita attraverso apposita intesa tra lo Stato e la regione Sardegna. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e fare parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
387. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.
387.2. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata.
387.3. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
387.4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
387.5 All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il secondo periodo è sostituito dai seguenti «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».
387.6. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 387.5 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
387.7. La denaturazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si effettua solo a seguito di specifica determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che attesta la vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore nella misura percentuale di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per il gasolio usato come carburante. Con la medesima determinazione sono fissati i tempi, la formula e le modalità della denaturazione.
387.8. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.
387.9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del procedimento unico di cui ai commi da 387.8 a 387.10, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
387.10. Il Ministro delle attività produttive adotta, con proprio decreto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui ai commi 387.8 e 387.9, nel rispetto del principio di semplificazione, e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
387.11. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
387.12. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 387.11, favorendo criteri di mercato e tempestività.
387.13. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
387.14. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 387.13, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati, assegnando priorità ai progetti di miglioramento della mobilità urbana ad alto contenuto tecnologico e di minore impatto ambientale;
e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
387.15. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 387.16, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
387.16. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 387.15, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato, nei successivi trenta giorni, nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 387.20.
387.17. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 387.14, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefici;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione delle società di cui al comma 387.20.
387.18. Ai piani trasmessi, entro sessanta giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva nei successivi sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità e i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 387.15.
387.19. I comuni, individuati ai sensi del comma 387.16, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne verifica le conformità rispetto al piano approvato dal CIPE.
387.20. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui ai commi da 387.2 a 387.75, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
387.21. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.
387.22. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.
387.23. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 387.13 a 387.24 si fa fronte mediante parziale utilizzo delle risorse per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Con la legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, è individuata la quota parte delle risorse di cui alla citata legge n. 443 del 2001, da destinare agli interventi di cui ai commi da 387.13 a 387.24.
387.24. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 387.14, lettera b), e al fine di incentivare modalità di trasporto alternative a quella privata, gli enti locali possono escludere dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare esclusivamente i servizi e l'offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.
387.25. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative realizzate da aggregazioni di piccole e medie imprese, una quota delle risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi nei settori del tessile, dell'alimentare, delle nanotecnologie, delle tecnologie dell'idrogeno applicate al trasporto e alla produzione di energia, delle biotecnologie in ambito farmaceutico e sanitario, delle tecnologie della comunicazione e delle tecnologie spaziali, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione della relativa relazione tecnica, dello studio di fattibilità dell'eventuale prototipo, le forme dell'eventuale revoca dei contributi assegnati e le modalità di costituzione di dette aggregazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra le regioni, sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In fase di prima applicazione il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
387.26. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 387.25 è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che devono prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.
387.27. Le domande di finanziamento a valere sul Fondo di cui al comma 387.25 sono valutate entro tre mesi dalla presentazione e i contributi sono erogati entro i tre mesi successivi alla data di approvazione.
387.28. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 387.25 è destinata alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle piccole e medie imprese localizzate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.
387.29. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo di cui al comma 387.25 da destinare agli interventi di cui ai commi 387.25 e 387.26, nonché al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
387.30. Una quota, pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo di cui al comma 387.25 è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato, nelle aree sottoutilizzate determinate con le indagini conoscitive di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999, di cui alla convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 luglio 2001.
387.31. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
387.32. Al fine di cui al comma 387.31, una quota delle risorse annualmente destinate agli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è utilizzata per la concessione degli incentivi e dei finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.
387.33. Il Ministro delle attività produttive provvede, con il decreto di cui al comma 387.31, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
387.34. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59»;
b) il comma 19 è abrogato;
c) il comma 43 è abrogato.
387.35. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.
387.36. A valere sul fondo rotativo di cui al comma 387.35, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, come definite dalla normativa comunitaria in vigore. Le tipologie delle iniziative, volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale, sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.
387.37. In attesa della unificazione dei fondi rotativi destinati ad operazioni di venture capital di cui all'articolo 9, comma 1-ter, lettera d), della legge 29 luglio 2003, n. 229, introdotto dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2005, n. 56, il Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui all'articolo 5 del decreto del vice Ministro delle attività produttive 3 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003, può, in caso di esaurimento dei fondi destinati ad un'area geografica o a determinate categorie di imprese, autorizzare l'imputazione di singole operazioni su fondi destinati ad altra area geografica o ad altra categoria di imprese.
387.38. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al comma 387.35 possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.
387.39. Ai fini di quanto previsto al comma 387.38 per piccole e medie imprese si intendono le imprese definite tali dal Ministro delle attività produttive, con i decreti in vigore emanati in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, e la cui quota di ricavi esteri risulti congruente con le finalità di internazionalizzazione del progetto presentato.
387.40. L'importo massimo del finanziamento concedibile ai sensi del comma 387.36 è pari al 100 per cento dell'importo
complessivo delle spese ammissibili, ancora da sostenere. Il limite massimo dell'importo del finanziamento concedibile è pari ad euro 500.000 per ciascun programma di innovazione. Tale importo è elevabile fino ad euro 1.000.000 qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio.
387.41. Il tasso di interesse fisso del finanziamento di cui al comma 387.36 è pari al 15 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del relativo contratto, applicabile alle operazioni di credito agevolato alle esportazioni a tasso variabile effettuate con raccolta sul mercato interno, stabilito con decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994. Il finanziamento può essere concesso per una durata non superiore a sei anni, di cui due di preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e quattro di ammortamento.
387.42. A totale copertura del rimborso del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, le imprese beneficiarie devono prestare idonee garanzie. Le imprese possono essere ammesse al beneficio della garanzia integrativa e sussidiaria di cui all'articolo 22, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, introdotto dall'articolo 21, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
387.43. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 387.36.
387.44. Il Ministero delle attività produttive, anche mediante ispezioni in loco, può accertare la realizzazione del programma finanziato e verificarne il relativo stato di attuazione. A tale fine il Ministero può avvalersi della collaborazione di propri uffici, enti e società ad esso collegate. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo di cui al comma 387.35.
387.45. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 387.38 e 387.44 e di tutti gli interventi effettuati a valere sul fondo rotativo di cui al comma 387.35, si applicano gli stessi parametri per la determinazione delle commissioni e quanto altro stabilito dalla convenzione sottoscritta tra la SIMEST Spa e il Ministero delle attività produttive per la gestione di detto fondo, ad eccezione di quanto previsto per la quantificazione complessiva delle commissioni. La revisione della citata convenzione dovrà essere effettuata limitatamente all'introduzione del pieno criterio di proporzionalità tra le commissioni da corrispondere alla SIMEST Spa e l'attività da essa svolta per la gestione di tutti gli interventi effettuati a valere sul predetto fondo in ciascun anno di riferimento.
387.46. Le disposizioni in materia di reindustrializzazione e di promozione industriale, di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, trovano applicazione nei comuni nei cui territori hanno sede gli stabilimenti industriali interessati e nei comuni confinanti, fermo restando che, in ogni caso, gli ambiti territoriali non possono eccedere il territorio della provincia di appartenenza.
387.47. Le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di personal computer con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Possono beneficiare delle donazioni previste dal presente comma, alle condizioni previste, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per og- getto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
387.48. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo che non sia già oggetto di specifica e dedicata procedura informatizzata. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale, e la conformità dello stesso all'originale mediante tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento da un supporto all'altro nel rispetto delle vigenti regole tecniche. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata dal soggetto incaricato del trasferimento da un supporto all'altro mediante l'utilizzazione di tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
387.49. L'obbligo di cui al comma 387.48 decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.
387.50. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute nei commi 387.48 e 387.49 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
387.51. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.
387.52. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 387.48 a 387.51 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
387.53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfettaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.
387.54. Per l'attuazione dei commi da 387.47 a 387.55 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
387.55. Ai fini di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti operanti con regime monofase si intendono ricompresi nell'ambito di cui alla lettera a) del secondo comma del predetto articolo 30.
387.56. Per la realizzazione, l'acquisizione e l'adeguamento di opere pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere contratti di locazione finanziaria (leasing), previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
387.57. Le attività di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere acquisite dalle amministrazioni pubbliche mediante contratti di locazione finanziaria sono realizzate, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto espressamente disposto dai commi da 387.56 a 387.64.
387.58. Ai fini di quanto disposto dai commi da 387.56 a 387.64, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitino per lo svolgimento delle proprie funzioni.
387.59. Ai fini di quanto disposto dai commi da 387.56 a 387.64, si intendono per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
387.60. Le opere pubbliche da realizzare mediante ricorso allo strumento della locazione finanziaria sono inserite nell'elenco delle opere pubbliche predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
387.61. Le opere pubbliche sono realizzate a cura e spese di un soggetto finanziatore iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994.
387.62. La progettazione definitiva delle opere pubbliche è a cura e spese delle amministrazioni aggiudicatrici, che vi provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, nonché in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni della normativa vigente in materia.
387.63. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ai sensi del comma 387.56, indica le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, alle quali intende affidare l'esecuzione dei lavori. In sede di partecipazione alla gara, il soggetto finanziatore indica altresì il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 109 del 1994, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
387.64. L'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori di cui al comma 387.63, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso. Il verificatore è competente all'accertamento della regolare e tempestiva esecuzione delle opere in relazione a ciascun singolo stato di avanzamento dei lavori.
387-65. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 387.68, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
387.66. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 387.65 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 387.65 a 387.75, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
387.67 Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 387.65 a 387.75 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 387.65 a 387.75 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 387.68 a 387.75 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
387.68. Possono presentare le proposte di cui al comma 387.65 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
387.69 Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 387.68. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
387.70. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
387.71. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
387.72. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 387.74, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
387.73. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
387.74. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
387.75. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 387.65 a 387.74, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
387.76. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di» è inserita la seguente: «cultura,»;
c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente» sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;
d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;
e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quinquies)».
387.77. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «222 milioni per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e di euro 5 milioni per l'anno 2006». Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del medesimo decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, è abrogato.
388. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
389. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
390. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
391. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
392. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
393. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
394. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di legge di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
395. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
396. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
397. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
398. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
399. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2006.
Elenco 1
(Articolo 1, comma 5)
RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione |
1.941 |
1.993 |
2.059 |
1.1.1.3 - Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
9.757 |
9.961 |
10.174 |
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi |
19.642 |
19.777 |
20.042 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
99.944 |
102.269 |
105.330 |
2.1.5.2 - Servizi del Poligrafico dello Stato |
27.131 |
27.865 |
28.792 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
81.790 |
82.079 |
82.423 |
3.1.2.16 - Oneri per le privatizzazioni |
1.923 |
1.975 |
2.041 |
3.1.5.6 - Altri servizi di tesoreria |
52.618 |
53.677 |
54.743 |
3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato |
87.153 |
89.509 |
92.487 |
3.1.7.5 - Oneri accessori |
640.532 |
653.343 |
666.154 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
41.875 |
40.931 |
42.248 |
4.1.5.7 - Altri servizi di tesoreria |
615 |
632 |
653 |
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
5.765 |
6.529 |
6.721 |
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento |
759.312 |
610.322 |
614.078 |
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
8.162 |
8.340 |
8.532 |
12.1.1.1 - Commissariati di governo |
194 |
200 |
206 |
Ministero delle attività produttive |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.597 |
1.638 |
1.667 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
2.678 |
2.704 |
2.737 |
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi |
497 |
510 |
527 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
5.833 |
5.916 |
6.016 |
3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi |
960 |
986 |
1.019 |
Segue: Elenco 1
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
3.1.2.9 - Promozione turistica |
88 |
90 |
93 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
3.722 |
1.026 |
1.049 |
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.468 |
1.499 |
1.531 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
673 |
691 |
713 |
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi |
788 |
810 |
837 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
91 |
93 |
96 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
178 |
183 |
188 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
755 |
771 |
788 |
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
246 |
252 |
260 |
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
101 |
104 |
107 |
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
447 |
452 |
459 |
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
224 |
230 |
237 |
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
538 |
552 |
570 |
9.1.2.1 - Pari opportunità |
6.150 |
6.192 |
6.275 |
9.1.2.2 - Occupazione |
10 |
10 |
11 |
10.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
265 |
272 |
281 |
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.280 |
1.289 |
1.299 |
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
2.931 |
2.991 |
3.052 |
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
20.994 |
21.581 |
22.296 |
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
3.744 |
3.753 |
3.764 |
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.328 |
1.331 |
1.334 |
Ministero della giustizia |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
4.492 |
4.650 |
4.803 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
6.346 |
7.418 |
7.633 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
191.824 |
201.580 |
206.087 |
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi |
4.227 |
4.341 |
4.486 |
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
9.836 |
9.986 |
10.115 |
Segue: Elenco 1
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Ministero degli affari esteri |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
322 |
322 |
322 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
5.736 |
4.821 |
4.830 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
2.091 |
1.250 |
1.265 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
567 |
571 |
578 |
5.1.1.1 - Uffici centrali |
522 |
524 |
526 |
5.1.1.2 - Uffici all'estero |
1.196 |
1.205 |
1.221 |
6.1.1.1 - Uffici centrali |
4.260 |
4.289 |
4.336 |
6.1.1.2 - Uffici all'estero |
60.527 |
63.487 |
63.713 |
6.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi |
234 |
2.500 |
8.505 |
6.1.5.5 - Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza |
5.954 |
5.995 |
6.075 |
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
526 |
529 |
536 |
8.1.1.1 - Uffici centrali |
8.787 |
8.835 |
8.930 |
8.1.1.2 - Uffici all'estero |
1.012 |
1.019 |
1.033 |
10.1.1.1 - Uffici centrali |
1.773 |
1.796 |
1.883 |
10.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all'estero |
2.251 |
3.086 |
4.278 |
10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali |
928 |
948 |
1.350 |
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
2.150 |
2.183 |
2.209 |
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
461 |
515 |
517 |
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.142 |
1.149 |
1.162 |
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
957 |
963 |
976 |
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
250 |
252 |
256 |
16.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
146 |
147 |
173 |
17.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
377 |
385 |
389 |
18.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
99 |
100 |
101 |
19.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
108 |
108 |
109 |
20.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
115 |
115 |
115 |
Segue: Elenco 1
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
2.242 |
2.297 |
2.363 |
2.1.1.1 - Uffici centrali |
25.760 |
26.453 |
27.331 |
2.1.5.6 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica |
12.079 |
12.405 |
12.818 |
2.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi |
10.597 |
10.884 |
11.246 |
3.1.1.1 - Uffici centrali |
50.791 |
51.634 |
37.729 |
3.1.2.5 - Interventi diversi |
732 |
752 |
777 |
4.1.1.1 - Uffici centrali |
9.387 |
9.610 |
9.852 |
4.1.1.2 - Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche |
12.945 |
19.317 |
19.518 |
7.1.1.1 - Uffici regionali |
2.140 |
2.198 |
2.271 |
7.1.1.2 - Strutture scolastiche |
38.111 |
38.983 |
39.967 |
8.1.1.1 - Uffici regionali |
1.161 |
1.192 |
1.232 |
8.1.1.2 - Strutture scolastiche |
43.830 |
44.785 |
45.820 |
9.1.1.1 - Uffici regionali |
494 |
508 |
525 |
9.1.1.2 - Strutture scolastiche |
8.006 |
8.192 |
8.404 |
10.1.1.1 - Uffici regionali |
973 |
999 |
1.032 |
10.1.1.2 - Strutture scolastiche |
28.196 |
28.819 |
29.500 |
11.1.1.1 - Uffici regionali |
951 |
977 |
1.009 |
11.1.1.2 - Strutture scolastiche |
28.767 |
29.390 |
30.062 |
12.1.1.1 - Uffici regionali |
507 |
437 |
450 |
12.1.1.2 - Strutture scolastiche |
6.392 |
6.535 |
6.695 |
13.1.1.1 - Uffici regionali |
957 |
983 |
1.016 |
13.1.1.2 - Strutture scolastiche |
27.138 |
27.723 |
28.352 |
14.1.1.1 - Uffici regionali |
295 |
303 |
313 |
14.1.1.3 - Strutture scolastiche |
7.502 |
7.665 |
7.841 |
15.1.1.1 - Uffici regionali |
1.253 |
1.287 |
1.330 |
15.1.1.2 - Strutture scolastiche |
59.835 |
61.108 |
62.457 |
16.1.1.1 - Uffici regionali |
445 |
458 |
473 |
Segue: Elenco 1
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
16.1.1.2 - Strutture scolastiche |
9.023 |
9.227 |
9.456 |
17.1.1.1 - Uffici regionali |
269 |
276 |
285 |
17.1.1.2 - Strutture scolastiche |
1.828 |
1.870 |
1.920 |
18.1.1.1 - Uffici regionali |
493 |
506 |
523 |
18.1.1.2 - Strutture scolastiche |
8.109 |
8.293 |
8.499 |
19.1.1.1 - Uffici regionali |
1.239 |
1.273 |
1.315 |
19.1.1.2 - Strutture scolastiche |
36.121 |
36.918 |
37.792 |
20.1.1.1 - Uffici regionali |
1.865 |
1.915 |
1.979 |
20.1.1.2 - Strutture scolastiche |
31.655 |
32.398 |
33.251 |
21.1.1.1 - Uffici regionali |
260 |
267 |
276 |
21.1.1.2 - Strutture scolastiche |
2.854 |
2.925 |
3.008 |
22.1.1.1 - Uffici regionali |
826 |
849 |
877 |
22.1.1.2 - Strutture scolastiche |
11.111 |
11.379 |
11.694 |
23.1.1.1 - Uffici regionali |
535 |
550 |
568 |
23.1.1.2 - Strutture scolastiche |
7.704 |
7.894 |
8.122 |
24.1.1.1 - Uffici regionali |
2.603 |
2.661 |
2.723 |
24.1.1.2 - Strutture scolastiche |
33.016 |
33.690 |
34.377 |
Ministero dell'interno |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.225 |
1.257 |
1.297 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
84.788 |
87.486 |
89.775 |
2.1.2.7 - Spese elettorali |
85 |
87 |
90 |
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi |
32.732 |
37.599 |
38.771 |
2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni |
100.288 |
100.661 |
103.822 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
4.669 |
4.795 |
4.955 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
4.485 |
4.534 |
4.596 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
6.035 |
6.076 |
6.121 |
2.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette |
11 |
11 |
11 |
Segue: Elenco 1
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
2.1.2.5 - Difesa del mare |
49.415 |
50.262 |
50.262 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
4.277 |
4.310 |
4.348 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.730 |
1.749 |
1.773 |
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
14.118 |
14.271 |
14.466 |
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.926 |
2.017 |
2.064 |
6.1.2.1 - Manutenzione opere idrauliche |
346 |
361 |
364 |
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
4.051 |
4.141 |
4.232 |
7.1.2.2 - Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente |
2.114 |
2.171 |
2.243 |
7.1.5.3 - Fondo di riserva consumi intermedi |
217 |
223 |
231 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|
|
|
1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici |
892 |
916 |
947 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
6.613 |
6.777 |
6.730 |
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi |
2.404 |
2.469 |
2.551 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.091 |
1.121 |
1.158 |
3.1.5.1 - Manutenzione sedi uffici statali |
1.553 |
1.595 |
1.648 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
858 |
881 |
910 |
4.1.2.11 - Manutenzione opere marittime |
3.430 |
3.523 |
3.640 |
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
54.149 |
55.338 |
53.658 |
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
530 |
544 |
563 |
Ministero delle comunicazioni |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.040 |
1.069 |
1.104 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
142 |
146 |
151 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
849 |
868 |
890 |
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi |
170 |
174 |
180 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
104 |
106 |
110 |
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
357 |
367 |
379 |
5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche |
534 |
548 |
566 |
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
112 |
115 |
119 |
Segue: Elenco 1
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
617 |
633 |
654 |
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
2.485 |
2.551 |
2.633 |
Ministero della difesa |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
860 |
883 |
913 |
2.1.1.1 - Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari |
735 |
755 |
780 |
2.1.1.2 - Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra |
1.596 |
1.639 |
1.693 |
2.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi |
120.396 |
123.650 |
127.764 |
3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento |
112.300 |
115.330 |
119.154 |
3.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale |
154 |
158 |
163 |
3.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento |
16.954 |
17.412 |
17.991 |
3.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali |
282.549 |
290.187 |
299.840 |
3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento |
55.815 |
57.306 |
59.176 |
3.1.2.6 - Interventi diversi |
28.648 |
29.422 |
30.401 |
4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento |
43.416 |
44.590 |
46.073 |
4.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale |
2.186 |
2.245 |
2.320 |
4.1.1.3 - Formazione e addestramento |
28.928 |
29.710 |
30.698 |
4.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali |
116.195 |
119.336 |
123.306 |
4.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento |
1.191 |
1.223 |
1.264 |
4.1.1.6 - Istituto Geografico Militare |
1.961 |
2.014 |
2.081 |
5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento |
27.448 |
28.190 |
29.128 |
5.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali |
83.655 |
85.917 |
88.775 |
5.1.1.3 - Formazione e addestramento |
14.467 |
14.858 |
15.353 |
5.1.1.4 - Rifornimento idrico isole minori |
216 |
222 |
229 |
5.1.1.5 - Assistenza e benessere del personale |
566 |
581 |
600 |
5.1.1.6 - Istituto idrografico della Marina |
476 |
489 |
505 |
5.1.1.7 - Ammodernamento e rinnovamento |
2.441 |
2.507 |
2.590 |
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento |
31.999 |
32.864 |
33.957 |
6.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale |
250 |
257 |
265 |
Segue: Elenco 1
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
6.1.1.3 - Formazione e addestramento |
33.900 |
34.816 |
35.974 |
6.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali |
163.933 |
168.365 |
173.965 |
6.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento |
595 |
611 |
632 |
6.1.2.1 - Assistenza al volo civile |
10.306 |
10.584 |
10.936 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.415 |
1.444 |
1.475 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
3.287 |
3.463 |
3.474 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
6.424 |
6.566 |
6.514 |
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi |
11.493 |
11.804 |
12.197 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
4.666 |
4.779 |
4.882 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
3.177 |
3.245 |
3.319 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.182 |
1.208 |
1.241 |
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi |
2.205 |
2.265 |
2.340 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
47.620 |
48.570 |
49.483 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
19.744 |
20.244 |
20.870 |
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
1.397 |
1.430 |
1.477 |
5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi |
154 |
158 |
163 |
Ministero della salute |
|
|
|
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
675 |
692 |
713 |
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
31.726 |
32.351 |
32.982 |
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
9.233 |
9.357 |
9.496 |
3.1.2.13 - Informazione e prevenzione |
408 |
419 |
433 |
3.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi |
659 |
677 |
699 |
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO |
12.369 |
11.233 |
11.482 |
4.1.2.3 - Programma anti AIDS |
1.375 |
1.412 |
1.459 |
Elenco 2
(Articolo 1, comma 9)
RIDUZIONE INVESTIMENTI FISSI LORDI DISCREZIONALI DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI FISSI
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
1.2.3.1 - Informatica di servizio |
2.080 |
2.139 |
2.199 |
1.2.3.2 - Beni mobili |
312 |
321 |
330 |
2.2.3.1 - Informatica di servizio |
41.347 |
42.514 |
43.709 |
2.2.3.2 - Beni mobili |
1.851 |
1.904 |
1.957 |
3.2.3.40 - Beni mobili |
46 |
47 |
48 |
3.2.3.5 - Informatica di servizio |
5.337 |
5.486 |
5.568 |
4.2.3.18 - Beni mobili |
1.283 |
1.319 |
1.356 |
4.2.3.2 - Informatica di servizio |
32.779 |
33.704 |
34.652 |
5.2.3.14 - Informatica di servizio |
1.072 |
1.083 |
1.114 |
5.2.3.15 - Beni mobili |
158 |
162 |
167 |
6.2.3.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze |
1.238 |
1.273 |
1.309 |
6.2.3.2 - Informatica di servizio |
20.463 |
21.040 |
21.632 |
6.2.3.3 - Beni mobili |
305 |
313 |
322 |
9.2.10.2 - Informatica di servizio |
1.317 |
1.354 |
1.392 |
9.2.3.1 - Beni mobili |
527 |
542 |
557 |
12.2.3.1 - Beni mobili |
1 |
1 |
1 |
Ministero delle attività produttive |
|
|
|
1.2.3.1 - Informatica di servizio |
424 |
432 |
440 |
1.2.3.2 - Beni mobili |
81 |
84 |
86 |
2.2.3.1 - Informatica di servizio |
743 |
756 |
768 |
2.2.3.2 - Beni mobili |
215 |
221 |
228 |
3.2.3.1 - Ricerca scientifica |
502 |
516 |
531 |
3.2.3.12 - Proprietà industriale |
10.873 |
10.961 |
11.053 |
Segue: Elenco 2
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
3.2.3.2 - Informatica di servizio |
671 |
683 |
695 |
3.2.3.9 - Beni mobili |
118 |
121 |
124 |
4.2.3.1 - Informatica di servizio |
97 |
99 |
100 |
4.2.3.6 - Beni mobili |
48 |
49 |
51 |
5.2.3.1 - Informatica di servizio |
404 |
412 |
420 |
5.2.3.4 - Beni mobili |
73 |
75 |
76 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|
|
|
1.2.3.1 - Informatica di servizio |
51 |
52 |
54 |
1.2.3.2 - Beni mobili |
65 |
67 |
69 |
2.2.3.1 - Beni mobili |
3 |
3 |
3 |
3.2.3.3 - Beni mobili |
10 |
10 |
10 |
4.2.3.1 - Beni mobili |
3 |
4 |
4 |
5.2.3.1 - Beni mobili |
2 |
2 |
2 |
6.2.3.2 - Beni mobili |
3 |
3 |
3 |
7.2.3.1 - Beni mobili |
9 |
9 |
9 |
8.2.3.1 - Beni mobili |
3 |
4 |
4 |
9.2.3.1 - Beni mobili |
18 |
19 |
19 |
10.2.3.3 - Beni mobili |
17 |
17 |
18 |
11.2.3.2 - Beni mobili |
22 |
22 |
23 |
12.2.3.1 - Informatica di servizio |
5.678 |
5.839 |
6.003 |
12.2.3.2 - Beni mobili |
11 |
11 |
11 |
13.2.3.1 - Beni mobili |
1.282 |
1.318 |
1.355 |
14.2.3.1 - Beni mobili |
19 |
19 |
20 |
15.2.3.1 - Beni mobili |
6 |
6 |
6 |
Ministero della giustizia |
|
|
|
1.2.3.2 - Beni mobili |
223 |
230 |
236 |
2.2.3.3 - Beni mobili |
267 |
275 |
282 |
3.2.3.2 - Attrezzature e impianti |
40.102 |
40.272 |
40.446 |
3.2.3.3 - Informatica di servizio |
26.943 |
27.639 |
28.348 |
Segue: Elenco 2
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
3.2.3.4 - Beni mobili |
463 |
476 |
489 |
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti |
1.394 |
1.433 |
1.474 |
5.2.3.3 - Beni mobili |
27 |
28 |
29 |
Ministero degli affari esteri |
|
|
|
1.2.3.1 - Beni mobili |
37 |
37 |
38 |
2.2.3.3 - Beni mobili |
24 |
25 |
25 |
3.2.3.1 - Beni mobili |
14 |
14 |
14 |
4.2.3.2 - Beni mobili |
10 |
10 |
10 |
5.2.3.1 - Beni mobili |
39 |
40 |
40 |
6.2.3.2 - Beni mobili |
44 |
44 |
45 |
7.2.3.1 - Beni mobili |
11 |
11 |
11 |
8.2.3.1 - Beni mobili |
941 |
949 |
957 |
8.2.3.2 - Informatica di servizio |
4.531 |
4.567 |
4.605 |
10.2.3.1 - Beni mobili |
489 |
493 |
497 |
11.2.3.1 - Beni mobili |
30 |
30 |
30 |
12.2.3.1 - Beni mobili |
15 |
15 |
16 |
13.2.3.1 - Beni mobili |
15 |
15 |
16 |
14.2.3.1 - Beni mobili |
3 |
3 |
3 |
15.2.3.1 - Beni mobili |
11 |
11 |
11 |
16.2.3.1 - Beni mobili |
5 |
5 |
6 |
17.2.3.1 - Beni mobili |
5 |
5 |
6 |
18.2.3.1 - Beni mobili |
5 |
5 |
6 |
19.2.3.1 - Beni mobili |
5 |
5 |
6 |
20.2.3.1 - Beni mobili |
11 |
11 |
11 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
1.2.3.1 - Beni mobili |
211 |
217 |
224 |
2.2.3.1 - Beni mobili |
278 |
286 |
294 |
2.2.3.3 - Strutture scolastiche |
62 |
63 |
65 |
Segue: Elenco 2
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
2.2.3.4 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica |
2.496 |
2.566 |
2.638 |
3.2.3.3 - Beni mobili |
822 |
845 |
869 |
4.2.3.1 - Beni mobili |
196 |
201 |
207 |
7.2.3.3 - Beni mobili |
69 |
71 |
73 |
8.2.3.3 - Beni mobili |
48 |
50 |
51 |
9.2.3.3 - Beni mobili |
26 |
26 |
27 |
10.2.3.3 - Beni mobili |
44 |
45 |
46 |
11.2.3.3 - Beni mobili |
53 |
55 |
56 |
12.2.3.3 - Beni mobili |
24 |
25 |
26 |
13.2.3.3 - Beni mobili |
58 |
60 |
62 |
14.2.3.3 - Beni mobili |
16 |
16 |
17 |
15.2.3.2 - Beni mobili |
58 |
60 |
61 |
16.2.3.3 - Beni mobili |
26 |
26 |
27 |
17.2.3.3 - Beni mobili |
16 |
16 |
17 |
18.2.3.3 - Beni mobili |
26 |
26 |
27 |
19.2.3.3 - Beni mobili |
37 |
38 |
39 |
20.2.3.3 - Beni mobili |
61 |
62 |
64 |
21.2.3.4 - Beni mobili |
16 |
16 |
17 |
22.2.3.4 - Beni mobili |
34 |
35 |
36 |
23.2.3.4 - Beni mobili |
27 |
28 |
28 |
24.2.3.4 - Beni mobili |
57 |
59 |
60 |
Ministero dell'interno |
|
|
|
1.2.3.1 - Beni mobili |
127 |
130 |
134 |
2.2.3.1 - Informatica di servizio |
7.930 |
8.153 |
8.383 |
2.2.3.3 - Beni mobili |
2.911 |
2.993 |
3.078 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
|
|
|
1.2.3.3 - Beni mobili |
49 |
51 |
52 |
2.2.3.14 - Beni mobili |
127 |
130 |
134 |
Segue: Elenco 2
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
3.2.3.6 - Beni mobili |
102 |
104 |
107 |
4.2.3.17 - Beni mobili |
48 |
50 |
51 |
5.2.3.10 - Beni mobili |
99 |
102 |
105 |
6.2.3.7 - Beni mobili |
266 |
274 |
281 |
7.2.3.1 - Informatica di servizio |
269 |
276 |
284 |
7.2.3.4 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale |
199 |
204 |
210 |
7.2.3.5 - Beni mobili |
74 |
76 |
78 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|
|
|
1.2.3.1 - Informatica di servizio |
30 |
31 |
32 |
1.2.3.2 - Beni mobili |
67 |
69 |
71 |
2.2.3.1 - Ricerca scientifica |
82 |
84 |
86 |
2.2.3.10 - Beni mobili |
746 |
767 |
789 |
2.2.3.2 - Informatica di servizio |
41.245 |
41.268 |
38.953 |
3.2.3.1 - Edilizia di servizio |
211.322 |
216.322 |
221.439 |
3.2.3.10 - Calamità naturali e danni bellici |
4.018 |
4.092 |
4.167 |
3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale |
459 |
472 |
486 |
3.2.3.24 - Beni mobili |
129 |
132 |
136 |
3.2.3.25 - Informatica di servizio |
34 |
35 |
36 |
4.2.3.11 - Beni mobili |
41 |
42 |
43 |
4.2.3.3 - Opere marittime e portuali |
253.051 |
258.137 |
263.225 |
4.2.3.4 - Informatica di servizio |
42 |
43 |
44 |
5.2.3.1 - Edilizia di servizio |
5.247 |
5.395 |
5.547 |
5.2.3.13 - Beni mobili |
333 |
343 |
352 |
5.2.3.14 - Opere varie |
6.083 |
6.198 |
4.316 |
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti |
208 |
214 |
220 |
5.2.3.3 - Informatica di servizio |
1.052 |
1.081 |
1.112 |
7.2.3.1 - Beni mobili |
42 |
42 |
43 |
7.2.3.2 - Informatica di servizio |
40 |
41 |
42 |
Segue: Elenco 2
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Ministero delle comunicazioni |
|
|
|
1.2.3.1 - Beni mobili |
43 |
44 |
45 |
2.2.3.2 - Beni mobili |
17 |
18 |
18 |
3.2.3.1 - Beni mobili |
9 |
9 |
9 |
4.2.3.2 - Beni mobili |
9 |
9 |
9 |
5.2.3.1 - Controllo emissioni radioelettriche |
2.175 |
2.236 |
2.299 |
5.2.3.2 - Beni mobili |
12 |
13 |
13 |
6.2.3.1 - Beni mobili |
9 |
9 |
10 |
7.2.3.2 - Beni mobili |
9 |
9 |
9 |
7.2.3.3 - Ricerca scientifica |
2.160 |
2.221 |
2.283 |
8.2.3.1 - Informatica di servizio |
2.387 |
870 |
894 |
8.2.3.2 - Beni mobili |
287 |
295 |
303 |
Ministero della difesa |
|
|
|
1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca |
69.469 |
70.028 |
70.613 |
1.2.3.2 - Informatica di servizio |
43 |
45 |
46 |
2.2.3.1 - Informatica di servizio |
27 |
28 |
29 |
3.2.3.3 - Informatica di servizio |
4.676 |
4.807 |
4.943 |
3.2.3.4 - Attrezzature e impianti |
1.322.333 |
1.345.428 |
1.369.179 |
3.2.3.5 - Ammodernamento e rinnovamento |
95.348 |
98.038 |
100.795 |
3.2.3.7 - Edilizia di servizio |
6 |
6 |
6 |
4.2.3.1 - Informatica di servizio |
12.720 |
13.079 |
13.446 |
5.2.3.1 - Informatica di servizio |
1.208 |
1.242 |
1.277 |
6.2.3.1 - Informatica di servizio |
6.087 |
6.259 |
6.435 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
|
|
|
1.2.3.1 - Beni mobili |
31 |
31 |
32 |
2.2.3.8 - Beni mobili |
35 |
36 |
37 |
3.2.3.6 - Beni mobili |
86 |
89 |
91 |
3.2.3.8 - Informatica di servizio |
4 |
4 |
4 |
Segue: Elenco 2
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
4.2.3.3 - Beni mobili |
89 |
92 |
94 |
4.2.3.5 - Informatica di servizio |
10 |
10 |
11 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
|
1.2.3.1 - Informatica di servizio |
121 |
125 |
128 |
1.2.3.4 - Beni mobili |
50 |
51 |
53 |
2.2.3.1 - Informatica di servizio |
537 |
552 |
568 |
2.2.3.8 - Beni mobili |
117 |
120 |
124 |
3.2.3.11 - Beni mobili |
105 |
108 |
111 |
4.2.3.2 - Informatica di servizio |
489 |
502 |
517 |
4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale |
13.984 |
789 |
694 |
4.2.3.8 - Beni mobili |
274 |
282 |
290 |
5.2.3.2 - Informatica di servizio |
22 |
23 |
24 |
5.2.3.8 - Beni mobili |
30 |
31 |
32 |
Ministero della salute |
|
|
|
1.2.3.2 - Beni mobili |
40 |
41 |
42 |
2.2.3.1 - Beni mobili |
129 |
133 |
137 |
2.2.3.4 - Informatica di servizio |
631 |
649 |
667 |
3.2.3.1 - Beni mobili |
195 |
201 |
206 |
4.2.3.1 - Beni mobili |
129 |
133 |
137 |
Elenco 3
(Articolo 1, comma 11) (*)
RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE
AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
ECONOMIA E FINANZE |
1.984.151 |
1.997.546 |
2.070.845 |
3.1.2.4 - Poste italiane |
182.604 |
189.654 |
219.646 |
Legge n. 416 del 1981, articolo 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria |
22.574 |
22.574 |
22.760 |
Legge n. 778 del 1985, articolo 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici |
8.107 |
8.107 |
8.173 |
Legge n. 515 del 1993, articolo 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica |
10.923 |
10.923 |
11.013 |
Legge n. 449 del 1997, articolo 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa |
141.000 |
148.050 |
177.700 |
3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato |
1.326.025 |
1.326.025 |
1.336.935 |
Legge n. 740 del 1969, articolo 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA |
1.324.002 |
1.324.002 |
1.334.896 |
Legge n. 440 del 1989, articolo 3, comma 1: utilizzazione del porto franco di Trieste |
202 |
202 |
203 |
Legge n. 166 del 2002, articolo 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali |
1.821 |
1.821 |
1.836 |
3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi |
4.935 |
4.230 |
4.265 |
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse |
4.230 |
4.230 |
4.265 |
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 215: finanziamento agli investimenti |
705 |
- |
- |
(*)Le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato della Repubblica.
Segue: Elenco 3
AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
3.1.2.43 - Contratti di programma |
188.587 |
188.587 |
190.139 |
Legge n. 449 del 1997, articolo 53, comma 3: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica |
118.087 |
118.087 |
119.059 |
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 566: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa |
70.500 |
70.500 |
71.080 |
3.1.2.45 - ANAS |
282.000 |
289.050 |
319.860 |
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, articolo 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a. |
282.000 |
289.050 |
319.860 |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
17.625 |
17.625 |
17.770 |
3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale |
17.625 |
17.625 |
17.770 |
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 234: programmi pluriennali Istituto per la promozione industriale |
17.625 |
17.625 |
17.770 |
LAVORO E POLITICHE SOCIALI |
30.439 |
30.439 |
30.689 |
3.1.2.1 - Occupazione |
23.667 |
23.667 |
23.861 |
Legge n. 537 del 1993, articolo 11, comma 31: fondo da destinare ad interventi di sostegno dell'occupazione |
23.667 |
23.667 |
23.861 |
9.1.2.2 - Occupazione |
3.495 |
3.495 |
3.524 |
Legge n. 266 del 1997, articolo 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa |
3.495 |
3.495 |
3.524 |
14.1.2.1 - Pari opportunità |
3.277 |
3.277 |
3.304 |
Legge n. 125 del 1991, articolo 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro |
3.277 |
3.277 |
3.304 |
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
542.880 |
378.047 |
383.953 |
2.1.5.5 - Scuole non statali |
284.647 |
200.676 |
202.327 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
284.647 |
200.676 |
202.327 |
Segue: Elenco 3
AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
3.1.2.1 - Scuole non statali |
1.008 |
725 |
745 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
1.008 |
725 |
745 |
4.1.2.10 - Università e istituti non statali |
10.575 |
- |
- |
Decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, articolo 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino |
10.575 |
- |
- |
7.1.2.1 - Scuole non statali |
51.095 |
36.022 |
36.318 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
51.095 |
36.022 |
36.318 |
8.1.2.1 - Scuole non statali |
14.590 |
10.492 |
10.786 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
14.590 |
10.492 |
10.786 |
9.1.2.1 - Scuole non statali |
6.636 |
4.772 |
4.906 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
6.636 |
4.772 |
4.906 |
10.1.2.1 - Scuole non statali |
29.162 |
20.971 |
21.558 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
29.162 |
20.971 |
21.558 |
11.1.2.1 - Scuole non statali |
19.265 |
13.854 |
14.242 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
19.265 |
13.854 |
14.242 |
12.1.2.1 - Scuole non statali |
4.432 |
3.187 |
3.277 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
4.432 |
3.187 |
3.277 |
13.1.2.1 - Scuole non statali |
12.255 |
8.813 |
9.060 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
12.255 |
8.813 |
9.060 |
14.1.2.1 - Scuole non statali |
1.940 |
1.395 |
1.434 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
1.940 |
1.395 |
1.434 |
15.1.2.1 - Scuole non statali |
25.101 |
18.050 |
18.555 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
25.101 |
18.050 |
18.555 |
Segue: Elenco 3
AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
16.1.2.1 - Scuole non statali |
3.361 |
2.417 |
2.485 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
3.361 |
2.417 |
2.485 |
17.1.2.1 - Scuole non statali |
729 |
524 |
539 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
729 |
524 |
539 |
18.1.2.1 - Scuole non statali |
3.433 |
2.468 |
2.537 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
3.433 |
2.468 |
2.537 |
19.1.2.1 - Scuole non statali |
15.091 |
10.852 |
11.155 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
15.091 |
10.852 |
11.155 |
20.1.2.1 - Scuole non statali |
34.809 |
25.031 |
25.732 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
34.809 |
25.031 |
25.732 |
21.1.2.1 - Scuole non statali |
1.273 |
915 |
941 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
1.273 |
915 |
941 |
22.1.2.1 - Scuole non statali |
11.473 |
8.250 |
8.481 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
11.473 |
8.250 |
8.481 |
23.1.2.1 - Scuole non statali |
4.937 |
3.550 |
3.650 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
4.937 |
3.550 |
3.650 |
24.1.2.1 - Scuole non statali |
7.068 |
5.083 |
5.225 |
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali |
7.068 |
5.083 |
5.225 |
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |
231.506 |
231.557 |
233.512 |
4.1.2.2 - Società di servizi marittimi |
128.239 |
128.239 |
129.294 |
Legge n. 169 del 1975, articolo 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale |
109.275 |
109.275 |
110.174 |
Segue: Elenco 3
AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 566: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi |
18.964 |
18.964 |
19.120 |
4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione |
18.751 |
18.751 |
18.905 |
Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili |
18.751 |
18.751 |
18.905 |
5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione |
84.516 |
84.567 |
85.313 |
Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili |
69.314 |
69.314 |
69.884 |
Regio decreto-legge n. 1121 del 1938, convertito dalla legge n. 58 del 1939, articolo 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata |
2.543 |
2.594 |
2.666 |
Legge n. 1221 del 1952, articolo 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione |
12.659 |
12.659 |
12.763 |
(*) COMUNICAZIONI |
98.678 |
98.678 |
98.678 |
4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale |
98.678 |
98.678 |
98.678 |
Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), articolo 27, comma 10: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale |
20.658 |
20.658 |
20.658 |
Legge n. 28 del 2000, articolo 12: disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica |
3.329 |
3.329 |
3.329 |
Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), articolo 145, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale |
21.691 |
21.691 |
21.691 |
(*)La voce è stata soppressa dalla Commissione.
Segue: Elenco 3
AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), articolo 52, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), articolo 80, comma 35: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 5: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
27.724 |
21.736 |
18.721 |
2.1.2.7 - Pesca |
9.870 |
3.525 |
- |
Decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004, articolo 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche |
6.345 |
- |
- |
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca |
3.525 |
3.525 |
- |
3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo |
17.854 |
18.211 |
18.721 |
Legge n. 499 del 1999, articolo 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali |
17.854 |
18.211 |
18.721 |
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI |
2.402 |
2.403 |
2.423 |
3.1.2.2 - Editoria libraria |
2.402 |
2.403 |
2.423 |
Legge n. 1010 del 1969, articolo 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero |
182 |
182 |
183 |
Segue: Elenco 3
AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Decreto-legge n. 657 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1975: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente |
36 |
37 |
38 |
Legge n. 67 del 1987, articolo 18: pubblicazioni di elevato valore culturale |
1.456 |
1.456 |
1.468 |
Legge n. 62 del 2001, articolo 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale |
728 |
728 |
734 |
Totale |
2.836.727 |
2.679.353 |
2.757.913 |
|
(2.935.405) |
(2.778.031) |
(2.856.591) |
Elenco 4
(Articolo 1, comma 58)
ENTRATE TRIBUTARIE
1.1.1 - IRE
1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.2 - IRES
1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.3 - ILOR
1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.4 - Imposte sostitutive
1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.5 - Ritenute a titolo di imposta definitiva
1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.7 - Altri introiti diretti
1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.8 - IVA su scambi interni e intracomunitari
1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.10 - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco
1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.11 - IVA su importazioni
1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.12 - Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine
1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.13 - Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti
1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.14 - Imposte sui generi di monopolio
1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.15 - Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato
1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
1.1.20 - Altri tributi indiretti
1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
1.2.5 - Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Limitatamente ai capitoli:
- 3210
- 3312
- 3313
- 3314
- 3315
- 3316
Allegato 1
(Articolo 1, comma 394) (*)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)
AMMINISTRAZIONE |
Esigenze anni pregressi |
2006 (compresi anni pregressi) |
2007 |
2008 |
Anno terminale |
|
(importi in migliaia di euro) |
||||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
1.282.709 |
325.000 |
385.000 |
|
1. Legge 3 giugno 1999, n. 157, e legge 26 luglio 2002, n. 156 (3.1.2.23 - cap. 1638) - Fondo spese elettorali partiti politici |
- |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
P |
2. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra |
- |
65.000 |
65.000 |
65.000 |
P |
3. Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2 (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare |
- |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
P |
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste |
22.500 |
22.500 |
- |
- |
2006 |
5. Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97-'99. |
18.069 |
18.069 |
- |
- |
2006 |
6. Decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, articolo 6, comma 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - IPOST |
10.000 |
10.000 |
- |
60.000 |
P |
7. Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap. 1647) - Accordo Lomè |
12.000 |
112.000 |
- |
- |
2006 |
8. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria - agevolazioni tariffarie postali |
10.700 |
10.700 |
- |
- |
2006 |
9. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA |
767.829 |
767.829 |
- |
- |
2006 |
10. Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo |
116.611 |
116.611 |
100.000 |
100.000 |
2008 |
P onere permanente
(*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.
Segue: Allegato 1
AMMINISTRAZIONE |
Esigenze anni pregressi |
2006 (compresi anni pregressi) |
2007 |
2008 |
Anno terminale |
|
(importi in migliaia di euro) |
||||
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|
337.900 |
- |
- |
|
1. Legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 19 e 20, e legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Agevolazioni a familiari di persone con handicap |
37.829 |
37.829 |
- |
- |
2006 |
2. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, articolo 1, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati |
9.004 |
9.004 |
- |
- |
2006 |
3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, articolo 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia |
2.090 |
2.090 |
- |
- |
2006 |
4. Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi |
266.032 |
266.032 |
- |
- |
2006 |
5. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, articolo 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) - Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia |
3.355 |
3.355 |
- |
- |
2006 |
6. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 4, commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori |
19.590 |
19.590 |
- |
- |
2006 |
P onere permanente
Segue: Allegato 1
AMMINISTRAZIONE |
Esigenze anni pregressi |
2006 (compresi anni pregressi) |
2007 |
2008 |
Anno terminale |
|
(importi in migliaia di euro) |
||||
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
603.000 |
200.000 |
200.000 |
|
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 64 (2.1.2.1 - capp. 1360 e 1364 n.i.) - Spese di giustizia |
403.000 |
603.000 |
200.000 |
200.000 |
2008 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
|
377.808 |
90.939 |
90.939 |
|
1. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI) |
286.870 |
377.808 |
90.939 |
90.939 |
P |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
|
327 |
162 |
162 |
|
1. Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2 - cap. 2225) - Convenzione sulla sorveglianza continua e la valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) |
147 |
294 |
147 |
147 |
P |
2. Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2 - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE. |
18 |
33 |
15 |
15 |
P |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
|
29.900 |
- |
- |
|
1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, articolo 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione |
29.900 |
29.900 |
- |
- |
2006 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
|
80.000 |
80.000 |
80.000 |
|
1. Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati. |
- |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
P |
Totale |
|
2.711.644 |
696.101 |
756.101 |
|
P onere permanente
Allegato 2
(Articolo 1, comma 395) (*)
FONDI PER GLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONE |
STANZIAMENTI |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(in euro) |
||
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
|
Incentivi alle imprese |
8.223.000 |
8.223.000 |
5.223.000 |
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12, comma 2 |
5.223.000 |
5.223.000 |
5.223.000 |
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 18, commi ottavo e nono |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
Totale |
8.223.000 |
8.223.000 |
5.223.000 |
Ministero della giustizia |
|
|
|
Edilizia penitenziaria e giudiziaria |
82.566.931 |
70.108.931 |
70.108.931 |
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 |
12.458.000 |
- |
- |
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 |
70.108.931 |
70.108.931 |
70.108.931 |
Totale |
82.566.931 |
70.108.931 |
70.108.931 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
|
|
Università e ricerca |
94.175.915 |
94.175.915 |
94.175.915 |
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 |
10.329.138 |
10.329.138 |
10.329.138 |
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 |
34.783.372 |
34.783.372 |
34.783.372 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 |
49.063.405 |
49.063.405 |
49.063.405 |
(*) Le voci modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Segue: Allegato 2
AMMINISTRAZIONE |
STANZIAMENTI |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(in euro) |
||
Edilizia universitaria |
90.000.000 |
- |
- |
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, comma 8 |
90.000.000 |
- |
- |
Totale |
184.175.915 |
94.175.915 |
94.175.915 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
|
|
|
Difesa del suolo e tutela ambientale |
271.438.772 |
77.331.772 |
77.331.772 |
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 2, commi 1 e 7 |
2.065.827 |
2.065.827 |
2.065.827 |
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 |
13.118.005 |
13.118.005 |
13.118.005 |
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 |
1.032.914 |
1.032.914 |
1.032.914 |
Legge 23 marzo 2001, n. 93 |
1.549.371 |
1.549.371 |
1.549.371 |
Legge 5 marzo 1963, n. 366 |
11.568.634 |
11.568.634 |
11.568.634 |
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, articolo 1, comma 2, e legge 30 dicembre 2004, n. 311 |
30.000.000 |
- |
- |
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 |
41.316.552 |
41.316.552 |
41.316.552 |
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 |
2.006.705 |
2.006.705 |
2.006.705 |
Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 |
2.220.764 |
2.220.764 |
2.220.764 |
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 12; e legge 24 dicembre 2003, n. 350 |
120.000.000 |
- |
- |
Segue: Allegato 2
AMMINISTRAZIONE |
STANZIAMENTI |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(in euro) |
||
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 |
20.000.000 |
- |
- |
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e legge 30 dicembre 2004, n. 311 |
8.607.000 |
- |
- |
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4 |
11.000.000 |
- |
- |
Legge 31 luglio 2002, n. 179 |
2.453.000 |
2.453.000 |
2.453.000 |
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 |
4.500.000 |
- |
- |
Totale |
271.438.772 |
77.331.772 |
77.331.772 |
Ministero della difesa |
|
|
|
Ricerca scientifica |
23.469.200 |
23.469.200 |
23.469.200 |
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 |
23.469.200 |
23.469.200 |
23.469.200 |
Totale |
23.469.200 |
23.469.200 |
23.469.200 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
|
|
|
Agricoltura, foresta e pesca |
136.310.995 |
28.702.995 |
13.102.995 |
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 |
1.549.371 |
1.549.371 |
1.549.371 |
Legge 27 luglio 1999, n. 268 |
1.549.371 |
1.549.371 |
1.549.371 |
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 |
2.582.285 |
2.582.285 |
2.582.285 |
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, articolo 2 |
6.870.908 |
6.870.908 |
6.870.908 |
Segue: Allegato 2
AMMINISTRAZIONE |
STANZIAMENTI |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(in euro) |
||
Legge 30 aprile 1976, n. 386, articolo 18, quarto comma |
551.060 |
551.060 |
551.060 |
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 46, comma 4 |
123.208.000 |
15.600.000 |
- |
Totale |
136.310.995 |
28.702.995 |
13.102.995 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
|
|
Patrimonio culturale |
188.742.376 |
188.742.376 |
188.742.376 |
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 46, comma 1 |
138.486.232 |
138.486.232 |
138.486.232 |
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, articolo 3, comma 1 |
3.164.569 |
3.164.569 |
3.164.569 |
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, articolo 3, comma 1 |
206.583 |
206.583 |
206.583 |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83 |
46.568.535 |
46.568.535 |
46.568.535 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 |
316.457 |
316.457 |
316.457 |
Totale |
188.742.376 |
188.742.376 |
188.742.376 |
Prospetto di Copertura
(Articolo 1, comma 396) (*)
COPERTURA
DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(importi in milioni di euro) |
||
1) ONERI DI NATURA CORRENTE |
|
|
|
Nuove o maggiori spese correnti |
|
|
|
Articolato: |
10.465 |
6.491 |
6.374 |
Pubblico impiego |
1.213 |
1.210 |
1.211 |
Eccedenze di spesa |
2.289 |
696 |
756 |
Missioni di pace |
1.000 |
0 |
0 |
Spesa sociale |
1.483 |
1.027 |
1.030 |
Riduzione costo lavoro |
1.996 |
2.429 |
2.518 |
Bonus figli |
788 |
0 |
0 |
Autotrasporto |
475 |
0 |
0 |
LSU scuola |
370 |
370 |
370 |
Altri interventi |
850 |
756 |
487 |
Effetti indotti |
2 |
2 |
2 |
Tabella «A» |
389 |
279 |
269 |
Tabella «C» |
136 |
0 |
0 |
Minori entrate correnti |
|
|
|
Articolato: |
679 |
548 |
299 |
Sgravi fiscali |
679 |
548 |
299 |
Totale oneri da coprire |
11.669 |
7.317 |
6.942 |
(*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.
Segue: Prospetto di copertura
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
(importi in milioni di euro) |
||
2) MEZZI DI COPERTURA |
|
|
|
Nuove o maggiori entrate |
|
|
|
Articolato: |
5.083 |
3.038 |
2.910 |
Interventi vari |
2.614 |
208 |
208 |
Giochi |
690 |
970 |
1.023 |
Rivalutazioni |
912 |
34 |
37 |
Ammortamenti energia |
790 |
877 |
877 |
Effetti indotti |
76 |
949 |
765 |
Riduzione spese correnti |
|
|
|
Articolato: |
3.104 |
3.291 |
3.294 |
Pubblico impiego |
7 |
7 |
7 |
Spese PA |
1.570 |
1.575 |
1.578 |
Disposizioni per enti locali |
50 |
35 |
35 |
Trasferimenti imprese |
964 |
1.150 |
1.150 |
Altri interventi |
365 |
376 |
377 |
Effetti indotti (effetto netto) |
148 |
148 |
148 |
Tabella «C» |
0 |
195 |
200 |
Decreto-legge 203/2005 |
7.293 |
7.620 |
7.808 |
Quota DL utilizzata a copertura spesa c/capitale |
47 |
277 |
402 |
Totale mezzi di copertura |
15.479 |
14.144 |
14.212 |
Differenza |
3.810 |
6.826 |
7.270 |
Miglioramento risparmio pubblico a LV |
3.730 |
9.290 |
18.625 |
Margine |
7.540 |
16.116 |
25.895 |
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)
|
Assestato 2005 |
Iniziali 2006 |
2007 |
2008 |
||
|
Competenza |
Cassa |
Competenza |
Cassa |
Competenza |
Competenza |
Entrate |
24.349 |
24.349 |
24.364 |
24.364 |
24.364 |
24.364 |
Rimborsi IVA |
19.900 |
19.900 |
19.900 |
19.900 |
19.900 |
19.900 |
Anticipo concessionari |
4.449 |
4.449 |
4.464 |
4.464 |
4.464 |
4.464 |
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Spesa Corrente |
33.250 |
33.250 |
27.835 |
27.835 |
27.514 |
27.514 |
Rimborsi IVA (compresi i pregressi) |
19.900 |
19.900 |
19.900 |
19.900 |
19.900 |
19.900 |
Personale Forze armate e di polizia |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Spese di giustizia |
365 |
365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Regolazione concessionari riscossione |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Anticipo concessionari |
4.449 |
4.449 |
4.464 |
4.464 |
4.464 |
4.464 |
Rimborso INAIL |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ammassi agricoli |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FSN-saldo IRAP |
473 |
473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fitto locali Polizia di Stato |
171 |
171 |
171 |
171 |
0 |
0 |
Rimborso imposte dirette pregresse |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
Fondo debiti pregressi ex finanze |
150 |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
Entrate erariali Sicilia e Sardegna |
1.528 |
1.528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Comm.liq. indennità buonuscita Poste |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
INPS invalidi civili |
546 |
546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CONI servizi spa |
68 |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vincite e commissioni lotto |
2.312 |
2.312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Spesa in conto capitale |
2.101 |
2.196 |
101 |
101 |
26 |
0 |
Disavanzi USL |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Profughi istriani e dalmati |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
0 |
Disavanzi pregressi università |
75 |
75 |
75 |
75 |
0 |
0 |
Chiusura sospeso difesa |
0 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totale spesa |
35.351 |
35.446 |
27.936 |
27.936 |
27.540 |
27.514 |
Tab. C-FSN - IRAP 2004 (2701/Mef.) |
|
|
1.102 |
1.102 |
|
|
Disavanzi sanità |
|
|
2.000 |
2.000 |
|
|
Eccedenza di spesa Spese di giustizia |
|
|
403 |
403 |
|
|
Totale spesa con legge finanziaria |
35.351 |
35.446 |
31.441 |
31.441 |
27.540 |
27.514 |
TABELLE
Tabella A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
Tabella B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
Tabella C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
Tabella D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
Tabella E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Tabella F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
NOTA: Nelle tabelle allegate le voci e le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato della Repubblica.
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
MINISTERI |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Ministero dell'economia e delle finanze |
-3.400 (3.437) |
-2.353 (26.847) |
-1.800 (13.247) |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
60.597 (109.570) |
12.750 (31.950) |
197 (31.950) |
Ministero degli affari esteri |
25.228 |
33.859 |
33.859 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
3.859 |
9.859 |
9.859 |
Ministero dell'interno |
25.000 (30.000) |
1.000 (5.000) |
-(5.000) |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
710 |
986 |
2.482 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
500 |
500 |
500 |
Ministero della difesa |
417 |
417 |
417 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
6.413 (10.568) |
7.445 (11.600) |
6.445 (9.600) |
Ministero per i beni e le attività culturali |
783 |
45 |
45 |
Segue: Tabella A
MINISTERI |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Ministero della salute |
36.963 (341.963) |
37.963 (342.963) |
37.963 (342.963) |
Totale Tabella A . . . |
160.470 (526.535) |
105.871 (463.526) |
91.767 (449.422) |
Di cui regolazione debitoria . . . |
- |
- |
- |
Di cui limite d'impegno . . . |
- |
- |
- |
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
MINISTERI |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Ministero dell'economia e delle finanze |
452.159 (481.659) |
399.144 (482.144) |
243.144
|
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
7.000 |
- |
- |
Ministero per i beni e le attività culturali |
7.900 |
7.900 |
7.900 |
Totale Tabella B . . . |
467.059 (496.559) |
407.044 (490.044) |
251.044
|
Di cui regolazione debitoria . . . |
- |
- |
- |
Di cui limite d'impegno . . . |
- |
- |
- |
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
|
|
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) |
13.410 |
13.000 |
13.000 |
|
|
(-) |
(-) |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) |
43.500 |
43.500 |
43.500 |
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: |
|
|
|
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) |
400 |
- |
- |
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corre sponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) |
26.000 |
26.000 |
26.000 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): |
|
|
|
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) |
426.000 |
426.000 |
426.000 |
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) |
286 |
286 |
286 |
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: |
|
|
|
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
203.000 |
203.000 |
203.000 |
- Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
80.405 |
80.405 |
80.405 |
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: |
|
|
|
- Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) |
41.000 |
41.000 |
41.000 |
- Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: |
|
|
|
- Art. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707/p) |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: |
|
|
|
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) |
7.500 |
4.000 |
4.000 |
|
|
(-) |
(-) |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) |
1.900 |
1.900 |
1.900 |
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: |
|
|
|
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
(8.600) |
(-) |
(-) |
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: |
|
|
|
- Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) |
1.102.000 |
- |
- |
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: |
|
|
|
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) |
3.920 |
3.920 |
3.920 |
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: |
|
|
|
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) |
212.000 |
212.000 |
212.000 |
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: |
|
|
|
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) |
1.735 |
1.735 |
1.735 |
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) |
216.000 |
216.000 |
216.000 |
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) |
15.100 |
15.100 |
15.100 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: |
|
|
|
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) |
113.000 |
113.000 |
113.000 |
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) |
280.400 |
315.000 |
315.000 |
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): |
|
|
|
- Art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) |
136.000 |
139.000 |
139.000 |
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: |
|
|
|
- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) |
4.950 |
4.950 |
4.950 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: |
|
|
|
- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
|
|
|
- Art. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
3.839.006 |
2.770.296 |
2.770.296 |
|
(3.843.606) |
(2.749.296) |
(2.749.296) |
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
|
|
|
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: |
|
|
|
- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) |
21.700 |
21.700 |
21.700 |
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) |
27.900 |
27.900 |
17.900 |
|
(28.400) |
(28.400) |
(28.400) |
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: |
|
|
|
- Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) |
98.000 |
98.000 |
98.000 |
- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) |
62.200 |
62.200 |
62.200 |
|
431.800 |
431.800 |
421.800 |
|
(432.300) |
(432.300) |
(432.300) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|
|
|
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: |
|
|
|
- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332) |
800 |
800 |
800 |
|
|
(-) |
(-) |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|
|
|
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161) |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: |
|
|
|
- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671) |
1.157.000 |
1.161.000 |
1.161.000 |
|
|
|
|
|
1.159.800 |
1.163.800 |
1.163.800 |
|
|
(1.163.000) |
(1.163.000) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
|
|
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: |
|
|
|
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) |
120 |
120 |
120 |
|
5.120 |
5.120 |
5.120 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
|
|
|
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze: |
|
|
|
- Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) |
2.800 |
2.800 |
2.800 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105) |
2.400 |
2.400 |
2.400 |
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) |
280 |
280 |
280 |
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) |
400.000 |
390.000 |
380.000 |
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) |
2.800 |
2.800 |
2.800 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) |
2.300 |
2.300 |
2.300 |
Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA): |
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Contributo volontario al fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (12.1.2.2 - Solidarietà internazionale - cap. 3421) |
- |
- |
3.600 |
|
425.280 |
415.280 |
408.880 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA |
|
|
|
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell’ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.3.7 – Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 7291) |
4.700 |
4.700 |
4.700 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709) |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) |
370 |
370 |
370 |
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690) |
122.000 |
122.000 |
122.000 |
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692) |
133.000 |
133.000 |
133.000 |
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695) |
177.000 |
147.000 |
147.000 |
|
(147.000) |
|
|
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694) |
6.920.500 |
6.950.000 |
6.950.000 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.7 - Ricerca scientifica - cap. 1679) |
18.500 |
18.500 |
18.500 |
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p) |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236) |
1.630.000 |
1.630.000 |
1.630.000 |
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: |
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p) |
32.000 |
32.000 |
32.000 |
|
9.227.070 |
9.226.570 |
9.226.570 |
|
(9.197.070) |
|
|
MINISTERO DELL'INTERNO |
|
|
|
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) |
30.600 |
30.600 |
30.600 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) |
18.100 |
18.100 |
18.100 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: |
|
|
|
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668) (5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) |
110 |
110 |
110 |
|
51.810 |
51.810 |
51.810 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
|
|
|
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p) |
41.500 |
41.500 |
41.500 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389) |
220 |
220 |
220 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: |
|
|
|
- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621) (7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) |
85.000 |
85.000 |
85.000 |
|
177.720 |
177.720 |
177.720 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
|
|
|
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661) |
4.510 |
4.510 |
4.510 |
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: |
|
|
|
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) |
800 |
800 |
800 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) |
350 |
350 |
350 |
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098) |
640 |
640 |
640 |
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) |
64.000 |
64.000 |
64.000 |
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) |
317.000 |
217.000 |
217.000 |
|
387.300 |
287.300 |
287.300 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
|
|
|
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari: |
|
|
|
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840) |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) |
800 |
800 |
800 |
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: |
|
|
|
- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360) (3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) |
13.300 |
13.300 |
13.300 |
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN): |
|
|
|
- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
- Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) |
70 |
70 |
70 |
|
85.170 |
85.170 |
85.170 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
|
|
|
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: |
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415) (2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) |
5.450 |
5.450 |
5.450 |
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083) |
93.000 |
93.000 |
93.000 |
|
115.450 |
115.450 |
115.450 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI |
|
|
|
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) |
2.400 |
2.400 |
2.400 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263) (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942) |
5.400 |
5.400 |
5.400 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223) |
385.000 |
300.000 |
300.000 |
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363) |
850 |
850 |
850 |
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) |
30.700 |
30.700 |
30.700 |
|
427.100 |
342.100 |
342.100 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
|
|
|
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320) |
20.050 |
20.050 |
20.050 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: |
|
|
|
- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) |
285.000 |
275.000 |
275.000 |
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanità - cap. 3443) |
90.000 |
87.000 |
87.000 |
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) |
66.000 |
66.000 |
66.000 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) |
5.700 |
5.700 |
5.700 |
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) |
4.100 |
4.100 |
4.100 |
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) |
5.100 |
5.100 |
5.100 |
Segue: Tabella C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: |
|
|
|
- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459) (3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230) |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
|
552.950 |
539.950 |
539.950 |
Totale generale |
16.885.576 |
15.612.366 |
15.695.966 |
|
(16.860.676) |
(15.591.066) |
(15.584.666) |
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.
Tabella D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
|
|
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: |
|
|
|
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) |
6.000 |
- |
- |
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: |
|
|
|
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493) |
3.767.000 |
- |
- |
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: |
|
|
|
- Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499) |
160.102 |
- |
- |
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) |
- |
850.000 |
850.000 |
Segue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): |
|
|
|
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) |
100.000 |
100.000 |
8.300.000 |
(*) Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: |
|
|
|
- Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) |
50.000 |
100.000 |
100.000 |
|
4.033.102 |
950.000 |
9.150.000 |
|
(4.077.102) |
(1.050.000) |
(9.250.000) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|
|
|
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: |
|
|
|
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202) |
500.000 |
- |
- |
|
500.000 |
- |
- |
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
|
|
|
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: |
|
|
|
- Art. 6, primo comma, lettera c): |
|
|
|
Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380) |
4.000 |
- |
- |
(*) La voce è stata soppressa dalla Commissione.
Segue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): |
|
|
|
- Art. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (Settore n. 4) (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382) |
4.000 |
- |
- |
|
8.000 |
- |
- |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
|
|
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
|
|
|
- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020) |
20.000 |
20.000 |
30.000 |
|
20.000 |
20.000 |
30.000 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
|
|
|
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): |
|
|
|
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria) |
- |
40.000 |
- |
Segue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): |
|
|
|
- Art. 104, comma 4: Ricerca di base (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302) |
85.000 |
- |
- |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): |
|
|
|
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254 - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308) |
10.000 |
50.000 |
100.000 |
|
95.000 |
90.000 |
100.000 |
|
|
(50.000) |
|
MINISTERO DELL'INTERNO |
|
|
|
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: |
|
|
|
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) |
100.000 |
- |
- |
|
100.000 |
- |
- |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
|
|
|
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: |
|
|
|
Segue: Tabella D
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
|
(migliaia di euro) |
||
- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) |
130.000 |
200.000 |
200.000 |
|
(50.000) |
(100.000) |
(100.000) |
|
130.000 |
200.000 |
200.000 |
|
(50.000) |
(100.000) |
(100.000) |
Totale generale |
4.886.102 |
1.260.000 |
9.480.000 |
|
(4.842.102) |
(1.220.000) |
|
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.
Tabella E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
|
|
|
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: |
|
|
|
|
- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301) |
-20.000 |
- |
- |
0 |
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): |
|
|
|
|
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) |
-8.000 |
-8.000 |
- |
0 |
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: |
|
|
|
|
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
- Art. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446) |
-40.000 |
- |
- |
0 |
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
|
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
1 |
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: |
|
|
|
|
- Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299) |
-15.400 |
-15.400 |
- |
0 |
- Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) |
-10.300 |
-10.300 |
-10.300 |
0 |
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza: |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) |
-22.700 |
-22.700 |
- |
0 |
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
- Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) |
-51.600 |
-91.600 |
- |
0 |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|
|
|
|
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) |
-256.000 |
-256.000 |
-256.000 |
0 |
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: |
|
|
|
|
- Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (Settore n. 27) (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151) |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
0 |
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate: |
|
|
|
|
- Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (Settore n. 16) (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372) |
-400.000 |
- |
- |
0 |
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio anuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): |
|
|
|
|
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
- Art. 3, comma 25: Rimborsi IVA (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - cap. 7577) |
-75.000 |
- |
- |
0 |
- Art. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (Settore n. 17) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560) |
-24.000 |
-6.000 |
- |
0 |
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: |
|
|
|
|
- Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) |
-50.000 |
- |
- |
0 |
|
(-20.000) |
|
|
|
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (Settore n. 19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536) |
-50.000 |
-20.000 |
- |
0 |
|
(-70.000) |
(-60.000) |
|
|
Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti: |
|
|
|
|
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
- Art. 2-bis, comma 1: Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (Settore n. 19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p) |
-9.500 |
-1.000 |
- |
0 |
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 5: Fondo da ripartire per l'istituzione del sistema di informazione visti (Settore n. 27) (4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - cap. 7589) |
-8.000 |
-450 |
- |
0 |
- Art. 8-bis, comma 1: Giochi olimpici invernali Torino 2006, rifinanziamento dell'articolo 7-septies del decreto-legge n. 7 del 2005 (Settore n. 24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364) |
-4.000 |
-12.000 |
- |
0 |
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
|
|
|
|
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: |
|
|
|
|
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
- Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
-20.000 |
- |
- |
0 |
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
-560.000 |
- |
- |
0 |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|
|
|
|
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
-40.000 |
- |
- |
0 |
Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia: |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 119, lettera b): Risparmio e contenimento consumi energetici (Settore n. 27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7621) |
-2.000 |
- |
- |
0 |
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
- Art. 1, comma 119, lettera d): Accordi di cooperazione in materia di tecnologie pulite del carbone (Settore n. 27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7622) |
-2.000 |
- |
- |
0 |
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 251: Interventi agevolativi per il settore aeronautico (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7421) |
-12.000 |
-12.000 |
- |
0 |
- Art. 1, comma 268: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
-20.800 |
-28.800 |
- |
0 |
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: |
|
|
|
|
- Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (Settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485) |
-100.000 |
-275.000 |
- |
0 |
- Art. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
-20.000 |
-34.000 |
-26.000 |
0 |
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
|
|
|
Regio decreto n. 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p) |
-46.600 |
-46.600 |
-46.600 |
0 |
Decreto-legge n. 201 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 259 del 2002: Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia: |
|
|
|
|
- Art. 9: Piano di interventi per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p) |
-8.200 |
- |
- |
0 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
|
|
|
|
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): |
|
|
|
|
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304) |
-50.000 |
- |
- |
0 |
|
(-60.000) |
|
|
|
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): |
|
|
|
|
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254) |
-40.000 |
- |
- |
0 |
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
|
|
|
|
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) |
-80.000 |
- |
- |
0 |
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) |
-20.000 |
- |
- |
0 |
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) |
-5.700 |
- |
- |
0 |
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
|
|
|
|
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): |
|
|
|
|
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473) |
-20.000 |
- |
- |
0 |
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
|
- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142) |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
0 |
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143) |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
0 |
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: |
|
|
|
|
- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144) |
-15.400 |
-15.400 |
-15.400 |
0 |
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
|
(migliaia di euro) |
||||
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: |
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Settore n. 11) (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151) |
-40.200 |
-40.200 |
-40.200 |
0 |
|
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Settore n. 11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164) |
-10.300 |
-10.300 |
-7.200 |
0 |
|
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 280, terzo periodo: Spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti (Settore n. 27) (5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8223) |
-800 |
-800 |
- |
0 |
|
- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7481) |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
0 |
|
- Art. 1, comma 455: Realizzazione e completamento interventi infrastrutturali in riferimento alla tutela dell'ambiente (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7482) |
-2.000 |
- |
- |
0 |
|
- Art. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (Settore n. 16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - cap. 7514) |
-4.000 |
-4.000 |
- |
0 |
|
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
|
|
|
|
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): |
|
|
|
|
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230) |
-13.900 |
-20.000 |
-20.000 |
0 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
|
|
|
|
Decreto legislativo n. 264 del 1997: Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 7000) |
-46.000 |
-46.000 |
-46.000 |
0 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): |
|
|
|
|
- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Settore n. 27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - cap. 7132) |
-41.300 |
-41.300 |
-41.300 |
0 |
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
|
|
|
|
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
|
|
|
|
- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) |
-82.100 |
-10.400 |
- |
0 |
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: |
|
|
|
|
- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) |
-20.000 |
- |
- |
0 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI |
|
|
|
|
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
|
- Art. 3, comma 83: Devoluzione degli utili del lotto al Ministero per i beni e le attività culturali (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) |
-30.900 |
-30.900 |
-30.900 |
0 |
Segue: Tabella E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2006 |
2007 |
2008 |
Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) |
|||
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni culturali: |
|
|
|
|
- Art. 3, comma 1: Piano per l'arte contemporanea (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
0 |
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
|
|
|
|
- Art. 46, comma 1: Fondo unico per gli investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) |
-92.200 |
-92.200 |
-92.200 |
0 |
Decreto legislativo n. 127 del 2003: Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) |
-200 |
-200 |
-200 |
0 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
|
|
|
|
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|
|
|
|
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111) |
-64.000 |
- |
- |
0 |
Totale generale |
-3.769.100 |
-2.365.550 |
-1.846.300 |
|
|
|
(-2.405.550) |
|
|
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).
I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2007 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2007 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2005 e quelli derivanti da spese di annualità.
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - Simest spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.
Tabella F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno terminale |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
2. Interventi a favore delle imprese industriali. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335) |
32.817 |
32.817 |
32.817 |
360.987 |
2019 |
3 |
Attività produttive |
||||||
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (limite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
- |
|
3 |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
|
3 |
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 251: Interventi agevolativi per il settore aeronautico (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7421) |
18.000 |
18.000 |
- |
- |
|
3 |
- Art. 1, comma 268: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
31.200 |
43.200 |
- |
- |
|
|
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485) |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
- Art. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
30.000 |
51.000 |
39.000 |
- |
|
3 |
|
192.017 |
225.017 |
121.817 |
360.987 |
|
|
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno terminale |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
3. Interventi per calamità naturali. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
|
3 |
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451) |
50.000 |
- |
- |
- |
|
|
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
18.076 |
18.076 |
18.076 |
162.684 |
2017 |
3 |
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
2.066 |
2.066 |
- |
- |
|
3 |
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
24.273 |
24.273 |
24.273 |
267.010 |
2019 |
3 |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
1.549 |
1.549 |
1.549 |
17.561 |
2019 |
3 |
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
17.043 |
17.043 |
17.043 |
187.474 |
2019 |
3 |
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
- |
- |
10.000 |
- |
|
3 |
Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
- |
- |
5.000 |
- |
|
3 |
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 203: Prosecuzione interventi nei territori colpiti da calamità naturali (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
58.500 |
58.500 |
58.500 |
643.500 |
2019 |
3 |
Ambiente e territorio |
||||||
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) |
30.000 |
- |
- |
- |
|
|
|
231.507 |
151.507 |
134.441 |
1.278.229 |
|
|
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) |
|||||
4. Interventi nelle aree sottoutilizzate. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p) |
300.000 |
- |
- |
- |
|
|
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p) |
5.702.000 |
6.796.000 |
6.000.000 |
10.630.900 |
2009 |
3 |
- Art. 62, comma 1: Incentivi agli investimenti (6.2.3.12 - Crediti di imposta - capp. 7790, 7791, 7793) |
1.265.000 |
- |
- |
- |
|
3 |
Attività produttive |
||||||
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
30.000 |
- |
- |
- |
|
|
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
840.000 |
- |
- |
- |
|
3 |
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382) |
7.500 |
- |
- |
- |
|
|
|
(3.500) |
|
|
|
|
|
Istruzione, università e ricerca |
|
|
|
|
|
|
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): |
|
|
|
|
|
|
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254/p - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p) |
70.000 |
50.000 |
100.000 |
- |
|
|
Interno |
||||||
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.2 - Progetti finalizzati - cap. 7014) |
98.000 |
4.000 |
- |
- |
|
|
Comunicazioni |
||||||
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230) |
20.880 |
30.000 |
30.000 |
- |
|
3 |
|
8.333.380 |
6.880.000 |
6.130.000 |
10.630.900 |
|
|
|
(8.329.380) |
|
|
|
|
|
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) |
6.000 |
- |
- |
|
|
|
Attività produttive |
||||||
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 6, primo comma: lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380): |
4.000 |
- |
- |
|
|
|
Infrastrutture e trasporti |
|
|
|
|
|
|
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7197) |
3.000 |
- |
- |
- |
|
|
|
13.000 |
|
|
|
|
|
|
(3.000) |
- |
- |
- |
|
|
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
9. Mediocredito centrale - Simest spa. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301) |
30.000 |
- |
- |
- |
|
|
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) |
3.000 |
3.000 |
- |
- |
|
3 |
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/p) |
23.334 |
23.334 |
- |
- |
|
3 |
- Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) |
15.523 |
15.523 |
15.523 |
154.936 |
2009 |
3 |
|
71.857 |
41.857 |
15.523 |
154.936 |
|
|
10. Artigiancassa. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) |
12.000 |
2.000 |
- |
- |
|
3 |
|
12.000 |
2.000 |
- |
- |
|
|
11. Interventi nel settore dei trasporti. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) |
176.000 |
176.000 |
176.000 |
17.557.596 |
2009 |
3 |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) |
|||||
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) |
1.808 |
1.808 |
1.808 |
- |
|
3 |
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) |
34.110 |
34.110 |
- |
- |
|
3 |
- Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) |
77.514 |
137.514 |
- |
- |
|
1 |
Infrastrutture e trasporti |
||||||
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) |
60.509 |
60.509 |
60.509 |
302.128 |
2011 |
3 |
- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) |
516 |
516 |
516 |
2.064 |
2012 |
3 |
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164) |
15.523 |
15.523 |
10.876 |
18.076 |
2009 |
3 |
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 459: Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8170) |
3.000 |
3.000 |
- |
- |
|
3 |
|
368.980 |
428.980 |
249.709 |
17.879.864 |
|
|
13. Interventi nel settore della ricerca. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - cap. 7380) |
124.000 |
125.000 |
125.000 |
575.000 |
2014 |
3 |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
Istruzione, università e ricerca |
||||||
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 104, comma 4: Ricerca di base (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302) |
85.000 |
- |
- |
- |
|
|
|
209.000 |
125.000 |
125.000 |
575.000 |
|
|
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372) |
100.000 |
- |
- |
- |
|
|
Infrastrutture e trasporti |
||||||
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142) |
6.329 |
6.329 |
6.329 |
82.634 |
2016 |
3 |
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143) |
6.329 |
6.329 |
6.329 |
82.634 |
2016 |
3 |
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144) |
23.334 |
23.334 |
23.334 |
413.168 |
2017 |
3 |
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7481) |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
40.000 |
2016 |
3 |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
- Art. 1, comma 455: Realizzazione e completamento interventi strutturali in riferimento alla tutela dell'ambiente (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7482) |
3.000 |
- |
- |
- |
|
|
- Art. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - cap. 7514) |
6.000 |
6.000 |
- |
- |
|
3 |
|
147.992 |
44.992 |
38.992 |
618.436 |
|
|
17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) |
384.000 |
384.000 |
384.000 |
2.520.000 |
2009 |
3 |
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560) |
36.000 |
9.000 |
- |
- |
|
3 |
Infrastrutture e trasporti |
||||||
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473) |
30.000 |
- |
- |
- |
|
|
|
450.000 |
393.000 |
384.000 |
2.520.000 |
|
|
19. Difesa del suolo e tutela ambientale. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499) |
160.102 |
- |
- |
- |
|
|
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p) |
80.000 |
100.000 |
96.050 |
- |
|
3 |
|
(60.000) |
(60.000) |
|
|
|
|
Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 2-bis, comma 1: Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p) |
14.255 |
1.600 |
- |
- |
|
3 |
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione bonifica acciaierie Genova-Cornigliano (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7449) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
55.000 |
2020 |
3 |
Affari esteri |
||||||
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7176) |
100 |
250 |
- |
- |
|
3 |
Ambiente e territorio |
||||||
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) |
120.000 |
- |
- |
- |
|
|
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) |
8.607 |
- |
- |
- |
|
|
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7217) |
200 |
400 |
- |
- |
|
3 |
Politiche agricole |
||||||
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 31: Recupero risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7453) |
- |
- |
50.000 |
- |
|
3 |
|
388.264 (368.264) |
107.250 (67.250) |
151.050
|
55.000
|
|
|
21. Interventi in agricoltura. |
||||||
(*) Economia e finanze |
||||||
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) |
80.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
|
|
Politiche agricole |
||||||
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) |
160.000 (80.000) |
200.000 (100.000) |
200.000 (100.000) |
- |
|
|
|
160.000 |
200.000 |
200.000 |
- |
|
|
(*) La voce è stata soppressa dalla Commissione.
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
23. Università (compresa edilizia) |
||||||
Istruzione, università e ricerca |
||||||
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304) |
100.000 (90.000) |
40.000 (-) |
- |
- |
|
|
|
100.000 (90.000) |
40.000 (-) |
- |
- |
|
|
24. Impiantistica sportiva. |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 8-bis, comma 1: Giochi olimpici invernali Torino 2006, rifinanziamento dell'articolo 7-septies del decreto-legge n. 7 del 2005 (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364) |
6.000 |
18.000 |
- |
- |
|
3 |
|
6.000 |
18.000 |
- |
- |
|
|
25. Sistemazione aree urbane |
||||||
Infrastrutture e trasporti |
||||||
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 10, comma 1: Fondo per attuazione interventi (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657) |
70.000 |
- |
- |
- |
|
|
Salute |
||||||
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111) |
96.000 |
- |
- |
- |
|
|
|
166.000 |
- |
- |
- |
|
|
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
27. Interventi diversi |
||||||
Economia e finanze |
||||||
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493) |
2.000.000 |
204.000 |
600.000 |
14.999.500 |
|
3 |
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151) |
3.165 |
3.165 |
3.165 |
5.165 |
2009 |
3 |
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579) |
65.000 |
- |
- |
- |
|
|
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 5: Fondo da ripartire per l'istituzione del sistema di informazione visti (4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - cap. 7589) |
12.498 |
680 |
- |
- |
|
3 |
- Art. 9, comma 3: Credito d'imposta per processi di concentrazione (6.2.3.12 - Crediti di imposta - cap. 7814) |
110.000 |
57.000 |
- |
- |
|
3 |
Attività produttive |
||||||
Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 119, lettera b): Risparmio e contenimento consumi energetici (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7621) |
3.000 |
- |
- |
- |
|
|
- Art. 1, comma 119, lettera d): Accordi di cooperazione in materia di tecnologie pulite del carbone (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7622) |
3.000 |
- |
- |
- |
|
|
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
Lavoro e politiche sociali |
||||||
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202) |
610.000 |
60.000 |
- |
- |
|
3 |
Giustizia |
||||||
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020) |
20.000 |
20.000 |
30.000 |
- |
|
|
Affari esteri |
||||||
Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7247) |
4.442 |
1.160 |
1.026 |
- |
|
3 |
Interno |
||||||
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) |
116.203 |
- |
- |
- |
|
|
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) |
100.000 |
- |
- |
- |
|
|
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) |
103.291 |
- |
- |
- |
|
|
Infrastrutture e trasporti |
||||||
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156) |
15.494 |
15.494 |
15.494 |
154.936 |
2018 |
1 |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e successivi |
Anno |
Limite |
|
(migliaia di euro) |
|||||
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060) |
239.215 |
239.215 |
239.215 |
- |
|
3 |
Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali: |
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 2: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (limite impegno) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - cap. 7030) |
785 |
785 |
785 |
- |
|
3 |
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 280, terzo periodo: Spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti (5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8223) |
1.200 |
1.200 |
- |
- |
|
3 |
Difesa |
||||||
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - capp. 7130, 7132, 7140) |
61.992 |
61.992 |
61.992 |
103.291 |
|
3 |
Politiche agricole |
||||||
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
|
|
|
|
|
|
- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) |
123.208 |
15.600 |
- |
- |
|
3 |
|
3.592.493
|
680.291
|
951.677
|
15.262.892 (15.262.893) |
|
|
Totale generale . . . |
14.442.490 (14.398.490) |
9.337.894 (9.257.894) |
8.502.209
|
49.336.244 (49.336.245) |
|
|
EMENDAMENTO 1. 2000 DEL GOVERNO
(I commi 47, limitatamente agli ultimi due periodi, 94, 236, 321, 329, 399, 416, limitatamente all'ultimo periodo, 434, 435, 501, 585, 586, 587, 588, 593, 594, 595, 598, 599 e 601 sono stati dichiarati inammissibili).
ART. 1.
Sostituire l'articolo unico con il seguente:
Articolo 1.
1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione dell'Unione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea.
6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, in particolare, dell'articolo 2 comma 4-quinquies della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.
9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.
11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del sevizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.
15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 623. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell'esercizio l'ufficio centrale di bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei Ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione dell'Unione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al Patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.
24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno e delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del Patto di stabilità e crescita, le Amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1o gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.
32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.
35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il Credito Sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituirsi allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nei termini del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione». L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
43. Dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
47. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per gli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006. La disposizione di cui alla lettera e), comma 97, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consiglieri di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004. A tal fine la dotazione organica del ruolo del Consiglio di Stato è incrementata di una unità.
48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente: a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agIi importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1o gennaio 2006 l'indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti dei servizio sanitario nazionale.
65. A partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65, nel limite massimo del due per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
67. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'attribuzione alla medesima autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. Sono soppressi:
a) all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le seguenti parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo;
b) l'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) l'articolo 2, comma 38, lettera b) ed il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».
70. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».
73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione veneto e correlata alle opere del Passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema Accessibilità Valcamonica, SS 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al sistema «Accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successive al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del Corridoio Tirrenico, viabilità accessoria della Pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 12, con collegamento alla SP 450, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
n) opere complementari all'Autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per l'importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea.
79. La società Infrastrutture S.p.A. è fusa per incorporazione con effetto dal 1o gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti società per azioni, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture S.p.A., incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L'atto costitutivo di Cassa depositi e prestiti società per azioni, non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti società per azioni, continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture s.p.a. fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da ISPA fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture S.p.A. ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
85. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è apportata la seguente modifica: tra le parole «di procedure» e «concorsuali» sono inserite le seguenti «cautelari, di esecuzione forzata e».
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1o gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il gestore dell'infrastruttura nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 85, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento della infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma 6-ter:
«I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.A. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato s.p.a. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al Comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando:
a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione;
b) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro 60 giorni dal suo deposito il Comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato s.p.a. e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere sarà pari al triplo di quella suindicata.».
89. Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sugli enti inutili, la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma l-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, e la società di cui al presente comma. L'onere della predetta relazione di stima è a carico della società di cui al presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma l-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 88. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
94. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto alle frodi nel settore agro alimentare e ambientale, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
95. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».
96. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
97. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
98. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
99. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.
100. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di Euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.
101. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2 della Legge 23 gennaio 1992 n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotatte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni annui è destinato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume Po, sentita l'Autorità di Bacino competente. Per l'anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.
102. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
103. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato».
104. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con Decreto del Ministro dei Trasporti del 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1o aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di Bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazione sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi dei commi da 104 a 112.
105. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
106. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
107. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfettaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.
108. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3o e 3o super, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
109. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1 marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
110. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi».
111. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».
112. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2007».
113. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppressa.
114. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 104 a 112 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
115. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 dal fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi, è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
117. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1o gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico di cui al comma 76-bis è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
118. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
119. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
120. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
121. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
122. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.
123. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
124. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
125. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
126. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;
b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
127. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
128. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
129. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
130. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
131. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è aggiunto il seguente: «430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati.».
132. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato nelle lettere c) e d) di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
133. Nell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «minori imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di cui al comma 1» e le parole «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno»; secondo periodo, le parole «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'interno nonché»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da «L'Agenzia delle entrate» a «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,», le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole «di accertamento» sono soppresse e le parole «delle imposte» sono sostituite dalle parole: «degli aiuti»; terzo periodo, dopo le parole «natura tributaria» sono aggiunte le seguenti: «e di ogni altra specie»; quarto periodo, le parole «Le imposte» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti»; quinto periodo, le parole «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole «del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere.».
134. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta.».
135. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
136. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
137. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del ClPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
138. A decorrere dal 1o gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
139. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 140 a 151, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
140. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dall'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
141. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 139, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
142. Per gli stessi enti locali di cui al comma 139, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 144, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
143. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 140 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 138, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
144. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 140 e 142 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni di crediti.
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 140, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
145. Gli enti di cui al comma 139 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 140 e 142 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 140 e 142.
146. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 140 e 142 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
147. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 142 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
148. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 142 e 144 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
149. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 139 a 151, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
150. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
151. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della richiamata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
152. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1o gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.
153. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.
154. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
155. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.
156. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.
157. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
158. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, sono emanate le disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161 per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
159. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
160. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
161. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A., anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
162. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
163. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
164. 109. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
165. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000, abitanti.
166. Nel comma 61, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».
167. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.
168. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 167, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.
169. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 167, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
170. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 167, 168 e 169, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 176, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
171. Le disposizioni dei commi 167 e 168 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 167, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
172. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
173. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
174. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro debbono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
175. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del codice civile.
176. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 167 a 175, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
177. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.
178. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
179. 112. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 183.
180. 113. Al riparto delle risorse indicate al comma 179 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
181. 114. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
182. 115. Le somme indicate ai commi 177, 178 e 179, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
183. 116. Per le finalità indicate al comma 179, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
184. 117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
185. 118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
186. 119. Le somme di cui ai commi 184 e 185, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
187. 120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 184 a tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
188. 121. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
189. 122. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
190. 123. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
191. 124. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 190, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.
192. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.
193. A decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
194. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
195. A decorrere dal 1o gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
196. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 190 a 198 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.
197. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 190 a 198 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
198. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
199. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
200. Ai fini dell'applicazione del comma 199, le spese di personale sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
201. Gli enti destinatari del comma 199, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 199, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.
202. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 199 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.
203. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 199 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
205. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 199 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
206. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 199 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
207. Le disposizioni dei commi da 199 a 206 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
208. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
209. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
210. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
211. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
212. La disposizione di cui al comma 211 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1o gennaio 2006.
213. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
214. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.
215. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 214, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
216. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
217. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
218. L'articolo 3, comma 2, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è soppresso.
219. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
220. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».
221. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1o novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.
222. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
223. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;
b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
224. Le disposizioni dei commi 208, 209, da 211 a 216, 220 e 221, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
225. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
226. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.
227. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
228. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
229. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.
230. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 229 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.
231. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
232. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza.
233. La Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
234. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
235. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
236. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 e in previsione della scadenza elettorale, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine della unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti e degli schedari consolari.
237. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006.
238. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l'anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».
239. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
240. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
241. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
242. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
243. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS.
244. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.
245. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
246. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
247. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
248. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.
249. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 239 a 244, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
250. Le amministrazioni di cui al comma 249 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
251. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 252. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 249 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 248 a 255.
252. Ai fini di quanto previsto dal comma 249, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 249. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
253. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 251, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 249 a 252, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 252, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 249 a 255 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 249 a 255 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
254. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 249, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 249.
255. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggiodell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 249 a 254.
256. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «l'Alto Commissario» sono aggiunte le seguenti: «che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario.»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'Ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».
257. Per le finalità di cui al comma 256 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
258. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
259. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
260. All'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo le parole: «un contributo complessivo» inserire le seguenti: «una tantum», e sopprimere le parole: «a tempo determinato»; allo stesso articolo sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «230.000 abitanti».
261. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».
262. In conseguenza di quanto previsto dal comma 261, a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
263. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, alle esigenze di carattere funzionale si provvede:
a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
264. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 261 e 262, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
265. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
266. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 265, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 265, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 265, lettera b).
267. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 265 e 266 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 265, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
268. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:
a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
269. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.
270. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
271. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1o gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi.»;
b) al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola «2006» con la seguente: «2008» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008»;
c) la Tabella A allegata al medesimo decreto legge è sostituita dalla seguente:
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali.
272. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 180, è rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per l'anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di euro.
273. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 271 e 272, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
274. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.
275. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
276. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
277. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell'articolo 59, parte B Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi-punto 11 del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della Tessera Sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel richiamato articolo 59 parte B-punto 11 per la corresponsione dell'indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le Regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del corrispondente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti a, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1993, n. 21.
278. All'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 marzo 2006».
b) al comma 7, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente periodo «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definirsi con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le Associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.»
c) dopo il comma 8 inserire i seguenti commi:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, la ASL competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti.»;
d) dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
279. All'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 aggiungere alla fine il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.».
280. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 276, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
281. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
282. L'accesso al concorso di cui al comma 281, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
283. L'accesso al concorso di cui al comma 281 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito Accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze ovvero all'integrazione di Accordi già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
284. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
285. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 286. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
286. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 284 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 285.
287. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120 nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005.
288. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.
289. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
290. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.
291. Per le finalità di cui al comma 290, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
292. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
293. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
294. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
295. Per le finalità di cui al comma 294, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
296. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
297. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
298. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 297.
299. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1o gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione mensile.
300. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».
301. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
302. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
b) all'articolo 39:
1. il comma 2 è abrogato;
2. il comma 3 è sostituito dei seguente:
3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata dei corsi, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.
3. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.»;
e) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257.».
303. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.
304. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.
305. Le linee generali del programma di cui al comma 304, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria ex articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, nonché l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 15 febbraio 2006.
306. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnarsi ai soggetti individuati ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 305, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
307. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali, da realizzarsi da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria ex articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dei relativi finanziamenti, è riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
308. È soppresso il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
309. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».
310. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 283 e 284 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
311. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
312. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
313. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 312, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
314. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 312, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
315. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
316. Gli accordi di programma di cui al comma 315 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
317. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 316, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.
318. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 280 della presente legge, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f) dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
319. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono abrogate.
320. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 viene erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
321. Ai fini del potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle istituzioni pubbliche e private e degli enti denominati e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e in quelle correlate, in particolare nel Bacino Mediterraneo e nell'area dei Balcani, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministero della salute per le attività comunitarie internazionali di cooperazione e alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute provvede a definire, in sostituzione di ogni altra disciplina preesistente, l'organizzazione e quant'altro necessario al funzionamento dell'Ente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Abruzzo e Molise.
322. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 323.
323. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
324. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 si provvede nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004.
325. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 322 e 323 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
326. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006, delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000; il comma 2 del richiamato articolo 6 è soppresso.
327. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».
328. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate «durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture» ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
329. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 aggiungere il seguente: «13-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito al comune di Verona, per una durata massima di 99 anni e previa richiesta del predetto ente, la Cinta Magistrale, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente.».
330. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».
331. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 328, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
332. È abrogato il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
333. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
334. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.
335. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
336. Il medesimo assegno di cui al comma 335 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
337. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 335 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 336. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 335 e 336, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 335 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 336, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1993, n. 21. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificarsi da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di Sogei s.p.a.
338. Per le finalità di cui ai commi da 335 a 337 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.
339. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
340. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, dagli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
341. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
342. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
343. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 341 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
344. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 341, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
345. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
346. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) insieme al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGL4M), provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
347. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 349, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
348. Ai benefìci di cui al comma 347 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
349. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
350. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.»;
b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.»;
c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.»;
d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;
e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;
f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».
351. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati, già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dei citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 anche per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
352. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
353. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
354. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente viene ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del l'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
355. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
356. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
357. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
358. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 357 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 357 sono ridotti del 90 per cento.
359. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
360. All'articolo 38-quater, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo sono soppresse le parole: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono aggiunte le seguenti: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporsi prima di ottenere il visto doganale».
361. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
362. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 361 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.
363. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 361, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
364. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
365. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1o gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.
366. L'esonero di cui al comma 365 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 365, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
367. Per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'articolo 1, comma, 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del citato comma 17 è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo è fissato al 1o ottobre 2006.
368. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
369. La rideterminazione di cui al comma 368 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 368 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
370. Ai fini dell'applicazione dei commi da 368 a 376, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
371. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca, è libera.
372. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 370 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 370, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 370 a 376;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 370 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 370 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 370 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;
2) con il decreto di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il decreto di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;
4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
373. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 370 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
374. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei Consorzi di Sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
375. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 370 a 376 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 370. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.
376. Dall'attuazione dei commi da 370 a 375 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
377. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge del 29 ottobre 2003, n. 239, è prorogata al 31 dicembre 2008.
378. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche, ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. A tal fine il Ministero delle Attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attraverso il loro sistema informatico trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A partire dal 1o gennaio 2006 i soggetti interessati dal presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1o gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.».
379. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
380. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 381, è istituito il Comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.
381. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
382. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
383. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera g) sono inserite prima della parola «strumenti» le seguenti parole: «prodotti e»;
b) alla lettera h) dopo la parola «titoli» sono inserite le seguenti parole: «e prodotti finanziari».
384. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, sono inserite prima della parola «strumenti» le seguenti parole: «prodotti e».
385. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.
386. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 385, nonché quelle di cui al comma 388, non danno diritto al recesso.
387. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 385 a 388.
388. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 385. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 385 a 387 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
389. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
390. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 389, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
391. L'esercizio delle funzioni attribuite al MEF - Dipartimento del Tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegata alle Direzioni dei servizi vari.
392. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente: «71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».
393. All'articolo 7-bis, comma 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «67, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «67, comma 4».
394. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.
395. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 394 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 394.
396. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
397. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico unità da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 119/169 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai precitati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 5 lettera e) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa, non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi».
398. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: del «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
399. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
400. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».
401. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».
402. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia».
403. Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero delle attività produttive si provvede all'attuazione del presente comma.
404. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall'articolo 31»;
b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».
405. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel Patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
406. La limitazione di cui al comma 188, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202.
407. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.
408. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 199 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai medesimi commi da 199 a 207 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 280.
409. I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
410. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
411. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.
412. All'onere derivante dall'attuazione del comma 411 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
413. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».
414. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio Sanitario Nazionale:
a) la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite:
le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;
le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono inviare al Ministero della Salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le Regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della Salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i Direttori Generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 204, lettera b) del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo;
c) le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici, sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche;
d) entro la data di cui alla lettera precedente, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute;
e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3 bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
415. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
416. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e il supporto tecnico delle Agenzie Strumentali del Ministero del lavoro. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. All'articolo 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2006». Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa con le province e con supporto tecnico delle Agenzie Strumentali del Ministero del Lavoro. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nei limiti delle medesime risorse finanziarie, sono estesi alle aree ad elevata specializzazione settoriale del tessile, abbigliamento e calzaturiero individuati dalla regione Puglia, nei Comuni delle aree P.I.T. 2 e nord barese, P.I.T. 4 Murgia e P.I.T. 9 Casarano-Maglie e pubblicate nel supplemento del Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005, gli interventi di reindustrializzazione e promozione industriale di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181, attraverso interventi di promozione imprenditoriale e per l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 120 del 1989.
417. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità.»;
b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
418. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, prima delle parole: «secondo i criteri stabiliti dal CIPE», sono aggiunte le seguenti parole: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della predetta legge n. 289 del 2002 e».
419. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «propri fondi», sopprimere le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del periodo.
420. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
421. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 420, favorendo criteri di mercato e tempestività.
422. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».
423. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile».
424. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».
425. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2».
426. All'articolo 21, comma 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: «un contingente di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200 mila tonnellate di cui 20.000 tonnellate ad utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazioni, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera.»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale.».
427. L'importo previsto dal comma 520 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 426, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al comma 426, nonchè fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzarsi tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione Biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
428. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
429. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi,» aggiungere le seguenti: «nonché l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli»;
b) nel comma 9 dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato» aggiungere le seguenti: «sentita l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli»;
c) sopprimere il comma 5.
430. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
431. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa di massima di 3 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
432. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
433. All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole «anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
434. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «L'Istituto centrale del catalogo e della documentazione afferisce al Dipartimento dei beni culturali e paesaggistici».
435. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, il Ministero della salute, sono autorizzati a partecipare all'Istituto Nazionale per la Longevità Attiva e la Non Autosufficienza - Fondazione di Partecipazione - I.N.P.L.A.N.A. Onlus, con sede in Padova.
436. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
437. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, con i Comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno 7 anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma 82, della legge 350 del 24 dicembre 2003 e articolo 1, comma 263, della legge 20 dicembre 2004, n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993 è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
438. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
439. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
440. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.
441. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.
442. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 441 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
443. L'accordo di programma di cui al comma 441 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.
444. Ai fini di cui ai commi da 439 a 457, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 441.
445. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
446. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale così come definito e disciplinato dalla Direttiva 2004/35/CE e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale così come definito dalla Direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale così come definito e disciplinato dalla richiamata Direttiva comunitaria.
447. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla predetta Direttiva comunitaria e dei suoi allegati 1 e 2. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma precedente è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso.
448. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
449. Le disposizioni previste dai commi da 446 a 448 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 22/97 e decreto ministeriale 471/99.
450. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
451. L'articolo 35, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
452. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 la parola «quindici» è sostituita con la seguente: «venticinque».
453. Rimangono fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 25.
454. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 452 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
455. Ai fini dell'attuazione del comma 452 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 454, tra Mediocredito centrale S.p.a. e Artigiancassa S.p.a., saranno preventivamente autorizzate dal dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso dipartimento.
456. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 446 a 448, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.
457. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 456, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
458. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dell'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
459. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, è apportata la seguente modifica: al comma 1, lettera e), comma 5-bis, dopo le parole: «reale o figurativo», inserire le seguenti: «o corrispettivi di servizi».
460. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110 della legge n. 311 del 2004 e articolo 18 della legge n. 203 del 1991, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa Regione.
461. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.
462. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.
463. A decorrere dal 1o gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».
464. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
465. A decorrere dal 1o gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.
466. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.
467. A decorrere dal 1o gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.
468. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.
469. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 2 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.
470. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.
471. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.
472. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
473. È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.
474. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».
475. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione S.p.a. o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».
476. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 480, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
477. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
478. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
479. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 476 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
480. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
481. La disposizione di cui al comma 480 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.
482. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
483. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 476 e 480 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
484. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-novies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
485. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1o gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
486. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse Amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
487. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della PA, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.
488. Nell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
489. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni e al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell' ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell' economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 5 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
490. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza istallata.
2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza istallata concernenti la procedura di gara.»
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
491. È abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
492. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 494.
493. Il soggetto titolare della concessione, versa entro il 28 febbraio per quattro anni a partire dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.
494. Ai fini di quanto previsto dal comma 492, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuarsi nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data del presente decreto sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della derivazione.
495. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro 6 mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.
496. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
497. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
498. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.
499. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 490 a 498.
500. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
501. Per gli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC per le prove su elementi di combustibile è autorizzato un contributo quindicinnale a favore dell'ENEA di 33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
502. A decorrere dal 1o gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle provincie confinanti con quelle di Trento e Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
503. Nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
504. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
505. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
506. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505 sono esclusi dai controlli di cui al comma 503 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
507. È introdotto a regime, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
508. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 509;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 509;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2004.
509. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
510. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma precedente sia formulata dall'Ufficio, su iniziativa del contribuente.
511. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
512. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
513. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 512, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
514. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
515. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 512, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 513, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 512, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 512, lettera a), e 513, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 512, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
516. Salva l'applicazione del comma 511, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 512, lettera a), e 513, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 512, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi siano di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermo restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
517. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 508, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 507. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 509. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
518. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 507, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 509.
519. Agli importi di cui al comma 518, si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
520. L'accettazione delle proposte di cui al comma 518 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
521. L'adeguamento di cui al comma 518, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 507, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 507, degli importi di cui ai commi 519 e 520. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
522. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 518 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 521. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
523. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 518 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
524. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 518 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
525. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 507, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 518, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
526. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 518 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 518;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 518;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 518;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 518;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 518;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 507, per i periodi di imposta di cui al comma 518 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
527. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
528. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.
529. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sostituire le parole «un ventesimo» con le seguenti: «un diciottesimo».
530. Nell'articolo 11-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'alinea, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».
531. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
532. Ai fini di cui al comma 531, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
533. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».
534. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
535. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
536. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
537. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
538. Entro il 1o luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.
539. A partire dal 1o luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
540. In relazione agli interventi previsti dal comma 538, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.
541. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.
542. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
543. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.
544. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 543, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
545. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 544, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
546. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 544 e 545, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
547. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
548. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».
549. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
550. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».
551. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
552. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
553. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».
554. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».
555. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
556. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».
557. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;
c) al quarto periodo le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».
558. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».
559. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.
560. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 189 è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 189.
561. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
562. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.
563. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 562 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.
564. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, «l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alla tossicodipendenza»; il restante 95% del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.
565. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
566. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1o gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».
567. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».
568. Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
569. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-terdecies), sono aggiunte le seguenti:
«p-quaterdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-quinquiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».
570. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 571 e 572, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
571. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
572. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 571 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
573. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 570, ai soggetti di cui ai commi 571 e 572 ovvero ai familiari superstiti.
574. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.
575. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
576. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
577. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
578. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
579. Lo stanziamento di cui al precedente comma è iscritto nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
580. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110 della legge n. 311 del 2004 e articolo 18 della legge n. 203 del 1991, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa Regione.
581. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, i segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1o al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1o gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
582. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa Intesa Stato - Regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'Intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
583. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.
584. L'articolo 11-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005 è soppresso, e conseguentemente, all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto dopo le parole: «è autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005», aggiungere: «e 5 milioni per l'anno 2006.».
585. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-vicies-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le somme introitate per il rilascio della carta di identità elettronica sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del medesimo Ministero.
586. La produzione, distribuzione e gestione della carta di identità elettronica ed ogni altra attività connessa sono realizzate in analogia a quanto previsto per la Tessera sanitaria (TS) dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Le attività di cui al presente comma sono realizzate secondo gli indirizzi strategici stabiliti d'intesa tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'Interno e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali.
587. Per la realizzazione delle attività di produzione, distribuzione e gestione della carta di identità elettronica ed ogni altra attività connessa, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, scelta in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, anche per le finalità previste dall'articolo 50, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dall'articolo 7-vicies-quater, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Sugli schemi delle relative convenzioni ed accordi deve essere richiesto il parere del Ministero dell'Interno, ai fini della verifica del rispetto delle regole tecniche e di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
588. Le somme restituite da parte del Governo della Repubblica di San Marino in base all'intesa sottoscritta il 23 settembre 2005 con il Governo della Repubblica italiana, concernente la vicenda della illecita sottrazione di fondi in dotazione al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), sono riassegnate ai pertinenti capitoli della unità previsionale di base 1.1.2.1. «Servizio informazioni sicurezza democratica» del centro di responsabilità «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» del Ministero dell'interno.
589. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo le parole «società» inserire le seguenti: «di cartolarizzazione, associazioni riconosciute».
590. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.
591. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è rideterminata in 80 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è soppresso.
592. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
593. Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.
594. Il comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di un'intesa con le regioni, le provincie autonome e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'iter procedimentale di raggiungimento dell'intesa tra Ministro e regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato.
595. Sono impianti portuali di rilevanza nazionale, europea ed internazionale i porti di Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Cagliari, Taranto, Ravenna, Venezia e Trieste. Per tali impianti, non si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La designazione e la scelta dei presidenti delle relative Autorità portuali è riservata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i presidenti delle Regioni interessate.
596. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 189/2003 ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.
597. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
598. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91 è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.
599. All'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: « tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».
600. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data d'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
601. Per il completamento degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa, stipulato il 7 luglio 2003, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia, il Comune di Torino e l'Agenzia del Demanio per la ristrutturazione del complesso immobiliare carceri giudiziarie «Le Nuove» di Torino è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006.».
602. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 605, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
603. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 602 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 602 a 612, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
604. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 602 a 612 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 602 a 612 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 605 a 612 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
605. Possono presentare le proposte di cui al comma 602 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
606. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 605. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
607. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
608. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
609. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 611, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
610. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
611. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indìce una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
612. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 602 a 611, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
613. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
614. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.
615. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.
616. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
617. I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto dovranno consentire a che:
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora varate, ai sensi della legge n. 513 del 1977;
b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni. In caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, che subentrino - con facoltà di rinunzia - nel diritto all'acquisto, nell'ordine, il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
618. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.
619. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
620. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
621. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
622. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
623. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
624. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
625. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
626. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di legge di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
627. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
628. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
629. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
630. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
631. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2006.
ELENCHI E ALLEGATI
PROSPETTO DI COPERTURA
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE