XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2006 - Lavori preparatori alla Camera - A.C. 6177 - Esame in sede referente - Parte VII | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 835 Progressivo: 2 | ||
Data: | 15/12/05 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Finanziaria 2006 Lavori preparatori alla Camera A.C. 6177 Esame in sede referente
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n. 835/2 Parte VII |
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xiv legislatura 15 dicembre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
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File: BI0892g.doc
Volume VII
V Commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione)
§ Seduta del 29 novembre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 29 novembre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 30 novembre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 30 novembre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 1° dicembre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 1° dicembre 2005 (pomeridiana)
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE REFERENTE
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, rileva che l'esame della legge finanziaria prende l'avvio alla Camera in un momento particolarmente delicato, nel quale si evidenziano segnali contrastanti sia per quanto concerne la situazione economica generale, sia per quanto riguarda più specificamente lo stato della finanza pubblica. Quanto al primo profilo, cominciano ad emergere taluni segnali di una inversione di tendenza del ciclo, che indicano l'avvio di una ripresa, anche se la crescita registra ancora tassi estremamente contenuti. Ciò vale per il nostro Paese e, più in generale, per l'area dell'UEM, che negli scorsi anni e fino al primo semestre dell'anno in corso ha continuato a segnare tassi di sviluppo largamente inferiori a quelli delle aree più dinamiche, non solo quelle dell'Estremo Oriente ma anche gli Stati Uniti che si sono avvalsi, dal 2001 in poi, dei forti stimoli espansivi alimentati da politiche economiche improntate all'aumento della spesa. I divari di crescita tra le diverse aree restano assai marcati e l'Europa continua a segnare, tra i Paesi più sviluppati, le maggiori difficoltà. Su questo tema occorre tuttavia procedere con il massimo realismo evitando l'errore di ritenere che i problemi sono tutti alle nostre spalle. Rappresentano infatti potenziali fattori di preoccupazione, che non vanno certo trascurati, ai fini del consolidamento dei tassi di crescita delle economie europee, per un verso, la prospettiva di un rialzo dei tassi, che finirebbe per penalizzare soprattutto i Paesi più indebitati come l'Italia e, per altro verso, il perdurare di forti tensioni nei mercati energetici che rende assai difficile formulare aspettative affidabili sulla possibilità di un ridimensionamento del prezzo del petrolio nei prossimi mesi. Nonostante tali fattori, è comunque innegabile che finalmente nell'area dell'euro si registra qualche segnale incoraggiante che attualmente sembra riguardare prevalentemente la ripresa dei consumi più che la dinamica e degli investimenti. Una crescita dei consumi costituisce comunque un elemento positivo in quanto fa seguito ad una lunga fase di ristagno che ha concorso a ridurre la domanda complessiva e a contrarre gli ordinativi per le imprese nazionali. La stessa Commissione europea nelle più recenti previsioni macroeconomiche per quanto riguarda il nostro paese ha espresso un moderato ottimismo relativamente all'avvio di una fase di rilancio dei consumi che dovrebbe tradursi anche in uno stimolo al rialzo degli investimenti. Si tratta di elementi positivi che tuttavia non possono essere considerati pienamente soddisfacenti. Il tasso di crescita italiano è ancora ben lontano da quello degli Stati Uniti e del Giappone ma anche da quelli di altri paesi europei, a partire dalla Spagna e dal Regno Unito. Da tempo si è avviato, dentro e fuori le aule parlamentari, un approfondito confronto sulle cause che hanno determinato il rallentamento del tasso di crescita dell'economia nazionale e ridotto la capacità competitiva del nostro sistema produttivo. L'indicatore più significativo al riguardo viene individuato nella perdita di quote di mercato nelle esportazioni mondiali. Rispetto al 1980, quando il nostro paese copriva il 5,3 per cento delle esportazioni mondiali, la quota detenuta dall'Italia si è ridotta, nel 2004, al 3,8 per cento, con una perdita secca pari al 28,3 per cento. Può essere particolarmente interessante notare che la caduta più vistosa si è registrata tra il 1990 e il 2000; nel corso di questi anni, la quota italiana è passata dal 5 al 3,7 per cento.
Il dato italiano non rappresenta, peraltro, una eccezione. Nello stesso arco temporale la Germania ha perso, infatti, oltre il 24 per cento della quota detenuta nel 1980, il Giappone circa il 30 per cento, la Francia il 37 per cento e il Regno Unito addirittura il 52,6 per cento. Nello stesso periodo la quota della Cina è cresciuta vertiginosamente, nella misura complessiva del 258 per cento. La lettura di questi dati dimostra che se vi è stato un declino dell'economia italiana, e in particolare dell'industria manifatturiera, si tratta di un fenomeno strutturale e non contingente le cui cause possono essere ricondotte soltanto in parte al perdurare di quelle carenze e dei ritardi che tradizionalmente contraddistinguono il sistema produttivo nazionale (ridotte dimensioni, scarsa apertura e prevalenza di assetti proprietari di tipo familiare, limitato ricorso alle tecnologie più avanzate, dipendenza dal credito bancario). Probabilmente, ancora di più ha pesato l'accelerazione rapidissima del processo di globalizzazione e integrazione dei mercati con l'ingresso di nuovi attori particolarmente agguerriti che si avvalgono di vantaggi competitivi assai difficilmente recuperabili, in particolare per quanto riguarda il costo dei fattori produttivi.
Alla luce di tutto ciò, rileva che gli scenari entro i quali si era abituati a muoversi e ad agire sono radicalmente mutati negli ultimi 15 anni. In pochissimo tempo il paese si è trovato, allo stesso tempo, privato della possibilità di ricorrere alle svalutazioni competitive o di incrementare la spesa pubblica senza preoccuparsi del giudizio dei mercati internazionali, come avveniva in passato, stante la grande capacità di assorbimento assicurata da una propensione al risparmio particolarmente elevata. Si è evidenziata la obsolescenza delle ricette tradizionali la cui validità era circoscritta entro i confini di sistemi economici tendenzialmente chiusi in cui il governo dei processi economici poteva ancora risultare possibile agendo sulle leve della spesa e della tassazione. Le risorse finanziarie che vengono movimentate ogni giorno nei mercati globalizzati eccedono largamente qualunque possibilità di manovra a disposizione dei singoli Governi nazionali. Gli stessi governi di centrosinistra hanno dovuto prendere atto di questa evoluzione allorché, nel corso della precedente legislatura, realizzarono una riforma fiscale che manteneva pressoché inalterato il livello di tassazione sul fattore lavoro attenuandolo fortemente sui redditi di capitale. Quella riforma, che prevedeva l'applicazione di una tassazione separata per i redditi di capitale, con un'aliquota largamente inferiore a quella ordinaria, traeva origine dalla presa d'atto che il capitale è assai più mobile del lavoro. Non vi sono più certezze né modelli validi per far fronte a situazioni che risultano molto spesso del tutto imprevedibili anche agli occhi degli analisti più smaliziati. C'è, quindi, un'evidente asimmetria tra le dimensione dell'economia globale e gli strumenti di intervento a disposizione delle politiche nazionali. Evidentemente, alle sfide che si pongono, e che eccedono largamente le dimensioni dei territori nazionali, occorre dare risposte concordate su scala sopranazionale. Il divario tra aspettative ed effettive possibilità di intervento è particolarmente acuto nel caso dei paesi europei. L'UEM non dispone di una politica economica comune. Anche per quanto riguarda la politica monetaria, sembra prevalere più la tendenza ad adeguarsi passivamente alle scelte assunte da altri soggetti piuttosto che rivendicare la possibilità di concorrere alla formazione delle decisioni. Più in generale, viene da domandarsi se esista un sistema monetario che possa definirsi tale. Allo stato, l'unico terreno su cui l'Europa è pervenuta ad una politica tendenzialmente condivisa è quello del patto di stabilità che vincola i paesi europei ad attenersi ad una gestione virtuosa della finanza pubblica e a contenere deficit e debito entro le misure concordate. La Strategia di Lisbona è ancora lontana da un qualunque approdo concreto e le difficoltà che caratterizzano la trattativa in corso sulle prospettive finanziarie dell'UE dimostrano chiaramente che nel breve e medio termine la dimensione europea purtroppo non sarà decisiva per superare la fase di difficoltà in cui versano le economie dei maggiori paesi del Continente (Germania, Francia e Italia). In questa situazione si è fatto più marcato il divario rispetto ad altre aree, e in particolare agli Stati Uniti, che possono utilizzare la leva della spesa pubblica in chiave anticiclica per sostenere la crescita nelle fasi in cui il PIL registra un andamento più debole. L'incremento delle spese, e in particolare di quelle militari, è stata decisiva per finanziare negli Stati Uniti lo sviluppo dell'industrie tecnologicamente più avanzate, con positive ricadute sull'industria civile e sull'intera economia. I paesi europei sono stretti in una condizione di oggettiva difficoltà per le regole assai rigorose che si sono dati con il patto di stabilità, che preclude la possibilità di sostenere una ripresa basata sull'aumento della domanda e per la difficoltà che comporta l'aggiornamento, peraltro inevitabile, dei propri assetti organizzativi. Tale aggiornamento implicherebbe una revisione dei modelli del Welfare State e una radicale deregolamentazione e sburocratizzazione. Tuttavia, questi sono processi suscettibili di determinare forti conseguenze sul piano sociale, non facilmente gestibili. Il ridimensionamento delle amministrazioni pubbliche e l'adozione di modelli organizzativi più flessibili suscita forti timori di un allargamento dell'area del precariato e dell'incertezza. Qui sta la vera difficoltà che accomuna i maggiori paesi europei. È evidente che qualunque intervento si voglia adottare per sostenere gli investimenti o ridurre la tassazione sulle imprese ovvero per promuovere la modernizzazione del sistema creditizio o ancora per superare ritardi e strozzature che derivano dall'insufficiente dotazione infrastrutturale del nostro paese, non sarà sufficiente a recuperare rapidamente la capacità competitiva rispetto alla Cina. Problemi sono di carattere strutturale e richiedono risposte complesse e articolate. Si può procedere per tentativi purché si sappia che non ha senso sollecitare una politica finanziaria più rigorosa e, allo stesso tempo, una riduzione della spesa pubblica senza intaccare privilegi e interessi corporativi. Il declino non è inevitabile e irreversibile. Occorre attrezzarsi per assumere le novità positive che si offrono nella consapevolezza che il cambiamento comporta dei costi e presenta margini di incertezza. L'obiettivo dovrebbe essere quello di dedicare la massima attenzione alle produzioni di eccellenza, ai comparti a più elevato valore aggiunto in cui confluiscano le migliori conoscenze e pratiche produttive oltre che capacità innovativa e di invenzione non facilmente ripetibili o imitabili. Le stesse considerazioni potrebbero farsi per la spesa pubblica; anche in questo caso occorrerebbe mettere in discussione assetti e modalità operative ormai sclerotizzate puntando sull'innovazione e l'adozione di una logica di servizio. In sostanza, gli spazi di manovra sono ridotti ed è bene non illudersi né illudere l'opinione pubblica sulla possibilità e la capacità della politica economica di determinare una netta inversione di tendenza. Ciò non toglie che non avrebbe senso abbandonarsi ad una sorta di catastrofismo ovvero di inerte passività. Questo vale sia sul versante degli interventi volti ad incidere sugli andamenti dell'economia, dove vanno perseguite con tenacia quelle riforme strutturali da tanti evocate e tuttavia scarsamente praticate, specie nella scorsa legislatura, sia per quanto riguarda la finanza pubblica. Questa presenta indiscutibilmente alcuni elementi di criticità, in larga parte riconducibili al perdurare di una condizione di scarsa crescita; non siamo tuttavia in presenza di una situazione grave o irreversibile. Lo dimostra il fatto che le stesse difficoltà del nostro paese a rispettare il limite di deficit previsto dal Patto di stabilità le devono fronteggiare anche la Germania e la Francia. Con ciò non si intende affermare che se una regola non è rispettata dalla maggior parte dei giocatori, si debba abbandonarla. Le istituzioni comunitarie hanno già fatto un apprezzabile sforzo introducendo criteri più flessibili per la gestione del patto di stabilità; questo è il più chiaro segnale della crescente consapevolezza della necessità di rinnovare la strumentazione a disposizione per non abbandonare definitivamente la speranza di realizzare una politica economica. Ma certo non si può pensare che l'Europa possa veramente trasformarsi nell'area più competitiva, senza assicurare alla politica economica gli strumenti e le risorse necessarie per gestire una non facile fase di transizione che implica la riconversione di interi comparti produttivi e il rischio della perdita di posti di lavoro. Il risanamento della finanza pubblica non può e non deve diventare una ossessione, anche a costo di provocare il tracollo definitivo del sistema produttivo. Non si può certo ricorrere ad un inasprimento della pressione fiscale; non lo consentono le difficoltà dell'economia e la convinzione di questa maggioranza e del Governo che non si debba determinare un aggravio del livello della tassazione. È bene chiarire da questo punto di vista che, in base ai dati ufficiali dell'ISTAT, il Governo non è venuto meno all'obiettivo di una progressiva riduzione della pressione fiscale che è passata dal 44,5 per cento del PIL nel 1997, al 41,7 per cento nel 2004. La riduzione non è stata certo così marcata come sarebbe stato auspicabile; le condizioni e i vincoli esistenti non hanno consentito di fare di più. È tuttavia significativo il fatto che nello stesso arco temporale si è determinato un parziale spostamento dall'imposizione diretta a quella indiretta; tra il 1997 e il 2004 le imposte dirette si sono infatti ridotte dal 16 al 13,6 per cento del PIL, mentre quelle indirette sono passate dal 12,4 al 14,4, riducendo in questo modo lo scarto che in precedenza contrassegnava l'Italia rispetto agli altri paesi europei. Le politiche economiche dei paesi europei, e quindi dell'Italia, non possono sperare di cambiare radicalmente le tendenze dell'economia reale. Possono tuttavia concorrere a correggere o a indirizzare almeno in parte gli andamenti. Per questo motivo, l'esame della legge finanziaria mantiene inalterata la sua importanza nell'attività parlamentare e, più in generale, nel confronto politico. In nessun altro caso come con la legge finanziaria è possibile effettuare una discussione ad ampio spettro sulle diverse problematiche che attengono alla politica economica e finanziaria affrontando questioni concrete e assumendo compatibilità e vincoli come elementi imprescindibili per le decisioni da adottare. Osserva che il Governo ha fatto tutto quello che poteva e doveva fare in presenza di alcuni elementi di criticità nell'andamento dei saldi di finanza pubblica nell'anno in corso. Ha infatti tempestivamente adottato due provvedimenti di urgenza il secondo dei quali, il decreto-legge n. 211, per economia dei lavori, è confluito nel decreto-legge n. 203, attualmente al nostro esame. In questo modo il Governo ha inteso confermare davanti alle istituzioni comunitarie, e più in generale, davanti ai mercati finanziari internazionali, la sua intenzione a mantenere fede agli impegni assunti. Ancora prima, con l'aggiornamento dei dati cui si è provveduto con la relazione previsionale e programmatica, si è rideterminato in riduzione la previsione delle entrate derivanti dalle dismissioni immobiliari. Le nuove ipotesi sono ispirate a criteri prudenziali e appaiono assai realistiche. Naturalmente ciò ha determinato l'esigenza di ricorrere a quella manovra correttiva cui ho accennato in precedenza. Il disegno di legge finanziaria è ispirata agli stessi criteri di cautela e di severità. Per un verso, si tratta di confermare gli obiettivi di contenimento della spesa e, per altro verso, di concorrere ad una qualificazione della stessa privilegiando gli investimenti piuttosto che l'effettuazione di spese correnti. In estrema sintesi, la manovra delineata per l'anno prossimo sono finalizzati all'obiettivo di un indebitamento netto della PA del 3,8 per cento del PIL rispetto ad un andamento tendenziale quantificato nell'ordine del 4,7 per cento. Il Governo si prefigge inoltre di migliorare l'avanzo primario portandolo allo 0,9 per cento. La realizzazione dell'obiettivo implica l'adozione di una manovra correttiva di poco superiore di 16,5 miliardi di euro, pari circa all'1,1 per cento del PIL. A tale scopo si prefigura l'utilizzo di maggiori risorse per circa 20,4 miliardi di euro di cui circa 12,9 assicurate dalla riduzione di spesa e circa 7,5 da maggiori entrate. Alla manovra correttiva si accompagna una manovra espansiva consistente in interventi a sostegno dello sviluppo di cui la parte più rilevante sotto il profilo quantitativo e dal punto di vista politico è costituita dall'istituzione del fondo per la famiglia e dallo stanziamento di risorse per la riduzione del costo del lavoro. La manovra si compone quindi di quattro pilastri. In primo luogo, gli interventi volti ad assicurare un aumento delle entrate. Questa parte di manovra è sostanzialmente recata dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 203, in corso di esame in seconda lettura presso le Commissioni riunite finanze e bilancio. Si tratta di interventi prevalentemente di carattere tributario; per altro verso, gli interventi volti a contenere le spese per i consumi intermedi con le eccezioni specificamente indicate a favore di talune tipologie di spesa. Particolarmente significativa in proposito l'intervento di risparmio relativo ai trasferimenti alle imprese che riguarda sia le Ferrovie dello Stato che l'Anas. In quest'ambito si devono includere anche gli interventi diretti a contenere la crescita delle spese degli enti locali nell'ambito del Patto di stabilità interno. A questo riguardo è opportuno ribadire quanto già emerso in alcuni recenti occasioni. Gli interventi volti al contenimento delle spese posti in essere negli scorsi anni hanno indubbiamente il merito di fissare un argine ad una tendenza espansiva che sembra difficilmente comprimibile. Allo stesso tempo, occorre tuttavia rilevare che quegli interventi mostrano il limite di non incidere sui fattori che determinano la spesa per cui il problema si ripresenta in termini sostanzialmente immutati l'anno successivo. Esemplare al riguardo è il riproporsi, nelle ultime finanziarie, del fenomeno delle cosiddette eccedenze di spesa. Sono previste, poi, minori entrate, quantificate nell'ordine di circa 3,3 miliardi, derivanti per circa 2 miliardi dalla diminuzione di un punto percentuale dell'aliquota dei contributi sociali. Infine, vi sono maggiori spese, per l'ammontare complessivo di oltre 4 miliardi di euro, di cui la parte più consistente è rappresentata, come detto in precedenza, dal fondo di sostegno alla famiglia. Più in particolare, venendo al contenuto delle singole disposizioni, segnala quelle di cui ai commi 5 e 9 che prevedono disposizioni di contenimento della spesa riferite alle dotazioni degli stati di previsione dei Ministeri per quanto concerne i consumi intermedi e gli investimenti fissi lordi, alle spese di studi per incarichi di consulenza e per quelle relative alle relazioni pubbliche, convegni e mostre. Si tratta di norme il cui contenuto viene già in parte anticipato dal decreto-legge n. 203 relativamente all'esercizio in corso. I comma 11 e 12 disciplinano l'istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero di un fondo cui affluiscono le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese. Al fondo confluiscono le unità previsionali di base e le dotazioni indicate nell'elenco 3, relativamente alle quali è operata contestualmente una riduzione. Rileva, peraltro, come in tali fondi confluiscano risorse riferibili ad interventi molto diversi. Chiede pertanto al Governo se ritiene che l'introduzione della flessibilità in questo caso risponda effettivamente ad un'esigenza di razionalizzazione. Il comma 14 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per le esigenze correnti legate all'acquisizione di beni e servizi per l'amministrazione, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2006. Nell'ambito delle disposizioni volte al contenimento della spesa, particolare attenzione meritano quelle recate al comma 21 il quale prevede che per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di Anas non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro. Su tali disposizioni occorrerà svolgere un'approfondita istruttoria per verificare se non si possano individuare soluzioni alternative, altrettanto efficaci quanto ai benefici attesi per la finanza pubblica, senza tuttavia pregiudicare la realizzazione di investimenti necessari all'aggiornamento della rete infrastrutturale. Il comma 22 stabilisce che le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica (FIT), riferite all'anno 2006, non possono superare l'importo complessivo di 1900 milioni di euro. Il comma 23 limita - con riferimento a ciascun Ministero - i pagamenti per investimenti fissi lordi al 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004. In relazione all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, i commi 24, 25 e 26 recano misure volte al controllo sui flussi di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, per l'anno 2006. I commi 27-29 prevedono l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2006 del 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria statale e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, non movimentati da oltre un anno, al fine di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. I commi 49-55 intervengono su modalità e criteri di finanziamento di talune autorità indipendenti, prevedendo in primo luogo (commi 49-50), la cessazione dei trasferimenti erariali - per CONSOB, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione - a decorrere dal 2007, e introducendo correlativamente la previsione del finanziamento integrale da parte del «mercato di competenza». Tali disposizioni hanno suscitato la reazione di alcune delle autorità interessate. I commi 56-61 introducono nuovi criteri e modalità per il finanziamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio, correlandolo ai risultati dell'azione amministrativa, come si rilevano dagli andamenti annuali delle entrate tributarie e di altre entrate determinate. Il comma 68 conferma la previsione di un unitario Fondo per le missioni internazionali di pace, già istituito dalla legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) e ribadito dalla legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005). La disposizione, tuttavia, varia l'ammontare dello stanziamento, il cui importo è ora determinato in 1.000 milioni di euro, a fronte di 1.200 degli anni scorsi. I commi 72-74 recano l'istituzione del Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci, la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro. Il comma 75 rifinanzia il Fondo di solidarietà nazionale per la regione Sicilia, previsto dall'articolo 38 dello statuto di autonomia, per gli anni 2006 e 2007 rispettivamente con un finanziamento di 94 milioni di euro e un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007. Il comma 76 dispone la proroga, per l'anno 2006, di alcune agevolazioni in materia di accise applicabili a determinati prodotti energetici. Il comma 81, proroga, per l'anno 2006, la detraibilità delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. Si eleva la percentuale di spesa ammessa in detrazione dal 36 al 41 per cento. Non si conferma invece la previsione dell'applicazione di una aliquota IVA agevolata. Il comma 82 proroga per l'anno 2006 i benefìci fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri. Il comma 84 conferma l'applicazione della clausola di salvaguardia relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2006. Il comma 85 proroga al 31 dicembre 2006 il regime di parziale indetraibilità dell'IVA relativa agli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, aumentando al 15 per cento la misura della parte detraibile e accrescendo corrispondentemente al 15 per cento la quota che costituisce base imponibile in caso di successiva cessione. I commi da 93 a 103 dettano la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali con riferimento al triennio 2006-2008. Sono in particolare introdotte regole diversificate ai fini del contenimento delle spese degli enti territoriali, a secondo che si tratti di spese correnti ovvero di spese di conto capitale. Il primo attiene alle materie del patto di stabilità interno. Si tratta di un presidio imprescindibile per assicurare la tenuta complessiva dei conti pubblici e la concreta realizzazione degli obiettivi stabiliti, in particolare per quanto concerne l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
Nel corso degli anni la disciplina del patto di stabilità interno ha subito alcune modifiche passando da una normativa finalizzata a stabilire precisi vincoli per quanto riguarda i saldi con una più puntuale volta a determinare entro tetti stabiliti l'andamento delle spese. Ciò è dipeso essenzialmente dall'esigenza di evitare che mediante il ricorso alla leva fiscale gli enti territoriali neutralizzassero lo sforzo compiuto a livello centrale per ridurre la tassazione diretta. Il patto di stabilità interno proposto per il 2006, prevede alcune conferme rispetto le norme dello scorso anno e qualche novità, la prima delle quali è costituita dalla previsione di tetti di crescita differenziati per le spese di investimento rispetto a quelle correnti. Occorre tuttavia considerare che con la recente sentenza la Corte costituzionale ha sollevato alcuni rilievi con riferimento a disposizioni in materia di patto di stabilità interno che sono state dichiarate eccessivamente intrusive della discrezionalità che deve essere demandata alla autonoma determinazione degli enti territoriali. La Camera non potrà non prestare la dovuta attenzione alla sentenza della Corte per cui occorrerà riformulare parzialmente le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria che riproducono anche parzialmente i contenuti delle norme su cui si è pronunciata la Corte ed evitare una normativa eccessivamente dettagliata e puntuale, a condizione che sia comunque garantito il risultato atteso. Al riguardo, rileva che la recente audizione del Ragioniere generale dello Stato ha consentito di verificare che gli enti territoriali negli anni scorsi hanno sostanzialmente rispettato il patto di stabilità interno. Ciò dimostra che una corresponsabilizzazione degli enti decentrati per il conseguimento degli impegni assunti è possibile e concretamente praticabile. Risulta tuttavia necessario evitare che la responsabilizzazione sia percepita dagli enti stessi in termini troppo invasivi; per questo motivo si potrà valutare qualche ulteriore correzione che, fra le altre cose, espliciti in termini più chiari i vantaggi di cui potranno beneficiare gli enti virtuosi rispetto a quelli che non rispettino le regole del patto, consentendo ulteriori margini di intervento collegandole alle maggiori disponibilità che dovesse derivare dall'alienazione di cespiti ovvero dal recupero a tassazione di redditi evasi ovvero di disporre di un periodo più congruo per l'approvazione dei bilanci. Il comma 105 conferma, anche per l'anno 2006, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRPEF, fissata nella misura del 6,5 per cento per i comuni e dell'1 per cento per le province del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato con riferimento all'esercizio finanziario 2002. I commi 106 e 107 provvedono alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2006. Il comma 109 modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, disponendo che sia versata agli enti territoriali emittenti l'imposta effettivamente pagata dai sottoscrittori, in luogo della retrocessione del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi, come attualmente previsto. I commi 110-116 recano disposizioni concernenti i trattamenti economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio economico 2004-2005. I commi 117-120 recano lo stanziamento delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale del personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio economico 2006-2007. Il comma 121, pone limiti alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dall'anno 2006, per l'utilizzo di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I commi 132-134 e 136-140 pongono limiti alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle autonomie territoriali e prevedono modalità di verifica del rispetto di tali vincoli. I commi 156-158 recano disposizioni volte a razionalizzare l'allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità. I commi 159-167 recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato. Il comma 168 autorizza, in deroga al blocco del turn over, a decorrere dal 2006, l'assunzione di personale da impiegare in compiti di sicurezza pubblica. I commi 169-175 autorizzano l'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato, a partire dal 2007, da parte delle amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a termine. I commi 189 e 190 incrementano di 1.000 milioni di euro annui, dal 2006, le risorse finanziarie del Servizio sanitario nazionale, il cui versamento è condizionato dalla stipula di specifici accordi con le regioni che individuino obiettivi di contenimento spesa. I commi 191-195 stanziano risorse finanziarie per il ripiano dei disavanzi nel settore della sanità (subordinate a nuovi adempimenti da parte delle regioni) e disposizioni per ridurre i tempi di attesa. I commi da 196 a 210 sono volti a garantire nuovi strumenti alle strutture sanitarie nazionali e regionali, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario. I commi 217-221 dettano una nuova disciplina in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica. I commi da 233 a 238 prevedono l'istituzione di un Fondo di 1.140 milioni di euro per il 2006 per interventi «volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio economico» ed altre misure a favore dei genitori di bambini nato o adottati. Anche queste disposizioni assumono particolare rilievo in quanto sono chiaramente finalizzate ad affrontare gli ostacoli che rendono oggi assai difficile la formazione di nuovi nuclei familiari, come testimoniato dal basso indice di natalità che si registra nel nostro paese. Si tratta quindi di disposizioni su cui occorrerà lavorare per affinare e definire meglio il testo approvato dal Senato. Il comma 239 prevede una detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori di bambini che frequentano asili nido. Con riferimento alla destinazione del 5 per mille al volontariato e alla ricerca, di cui ai commi 240-243, rilevo che si tratta di disposizioni che possono assumere una valenza particolarmente significativa per lo sviluppo dei comparti interessati, nell'ambito di quella evoluzione degli assetti organizzativi del Welfare State che non può prescindere dalla crescita del cosiddetto terzo settore. Anche in questo caso occorre valutare se le disposizioni non debbano essere parzialmente riformulate tra le altre cose prevedendo, oltre al decreto non regolamentare per la ripartizione, l'emanazione di un regolamento attuativo che regoli i requisiti soggettivi ed oggettivi e la procedura per essere ammessi al riparto. I commi da 244 a 246 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. L'indennizzo è esteso ai risparmiatori danneggiati a seguito dell'insolvenza della Repubblica argentina. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario. La nozione di «conto o rapporto dormiente» e le modalità della rilevazione dei conti e rapporti così definiti dovranno essere determinate con regolamento governativo. I commi 250 e 251 prevedono, rispettivamente, la soppressione della tassa sui brevetti e l'esenzione dall'imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. I commi da 252 a 254 consentono l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante relativamente ai fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ridisciplinando parte della materia trattata nel vigente articolo 100 del TUIR, dal quale sono espunte le corrispondenti disposizioni. I commi 255-258 istituiscono, a decorrere dall'anno 2006, il Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, nonché gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute. Le erogazioni del fondo sono subordinate all'introito di proventi da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato ulteriori rispetto a quelle previsti dal bilancio per il 2006, nel limite massimo di 3 miliardi di euro. I commi 259-260, dispongono, a decorrere dal 1o gennaio 2006, una riduzione del versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l'INPS, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. I commi 261 e 262 introducono elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad infortuni e malattie professionali. I commi da 263 a 268 recano alcune importanti disposizioni concernenti la riorganizzazione dei distretti produttivi. In particolare, il comma 263 prefigura un intervento riorganizzativo mediante una nuova definizione delle caratteristiche dei distretti e delle relative modalità di individuazione da parte del Ministro dell'economia, con la loro articolazione sul duplice piano territoriale e funzionale. L'adesione ai distretti è libera (comma 264). Il comma 265 reca disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi. Si tratta di norme rispondenti ad una impostazione assai innovativa. È quindi auspicabile che esse possano produrre gli effetti di incentivazione attesi. Con esse viene prevista, in sintesi, la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita a un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi e la finanza. In particolare, la lettera d) istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e chiamato a concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e la promozione dell'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo. Il comma 268 pone il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per l'attuazione dei commi 263-267. I commi da 269 a 271 prevedono la costituzione della «Banca del Mezzogiorno», al cui capitale lo Stato partecipa quale soggetto fondatore. Il comma 272 prevede che le società di interesse nazionale che ricorrono al mercato dei capitali di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una partecipazione azionaria qualificata, possono: emettere strumenti finanziari partecipativi con diritti patrimoniali o amministrativi definiti a norma dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile; creare, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, categorie di azioni con diritti diversi, sulla base dell'articolo 2348 del codice civile, che attribuiscano all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. L'emissione può essere a titolo gratuito ovvero a pagamento, qualora sia riservata a particolari azionisti. Il comma 278 consente la proroga, per una sola volta, delle vigenti convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane; la durata di tale proroga non può eccedere la metà di quella originariamente fissata ed è fruibile a condizione che venga realizzata una riduzione pari ad almeno il 5 per cento delle commissioni previste dalle convenzioni medesime.
I commi 279-281 disciplinano l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi per oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli, estendendo la possibilità di effettuare gratuitamente tale attività anche ai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, nonché ai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista. I commi 283 e 284 sono volti ad includere la promozione all'estero del settore turistico tra le finalità attualmente contemplate da alcuni provvedimenti (decreto legislativo n. 143 del 1998 e decreto-legge n. 251 del 1981) recanti interventi agevolativi a favore della internazionalizzazione delle imprese. Il comma 294 autorizza, per il 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a concedere o a prorogare, anche in deroga alla vigente normativa, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale. Il comma 295 reca disposizioni in tema di credit di imposta per gli investimenti e per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno. Il comma 298 estende anche agli imprenditori agricoli il credito d'imposta previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005 per le microimprese, le piccole e medie imprese che si impegnano in processi di concentrazione. Il comma 306 dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2006 per la realizzazione delle misure di attuazione del Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002. Le disposizioni contenute nei commi 307-310 introducono una disciplina speciale riguardante siti da bonificare di interesse nazionale sottoposti a procedure fallimentari. Più in particolare, viene prevista la possibilità di stipulare accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni, le province e i comuni interessati relativamente a tali siti con il passaggio di proprietà del sito stesso ad un ente pubblico, ferme restando le disposizioni vigenti che riguardano la responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento. I commi da 332 a 339 dispongono la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d'impresa e delle aree edificabili delle imprese, estendendo, in quest'ultimo caso, la facoltà di rivalutazione anche ai beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (cosiddetto beni-merce). Viene altresì consentito l'affrancamento del saldo di rivalutazione mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Il comma 340 detta disposizioni per il rinnovo dei contratti di locazione stipulati da amministrazioni dello Stato, prevedendo misure volte alla rinegoziazione dei canoni con riduzione dei loro importi. I commi da 342 a 367 modificano alcuni aspetti della vigente disciplina relativa agli apparecchi da giuoco lecito con vincite in denaro e alla rete telematica per il loro controllo. Si tratta di disposizioni che trovano largo riscontro nel dettato del decreto-legge n. 203 e per le quali è necessario che il Governo fornisca adeguate conferme quanto alla effettività e della concreta possibilità di garantire il maggior gettito atteso. Il comma 368 dell'articolo 1 stabilisce che la rilevazione della classe di prezzo più richiesta delle sigarette, che ha effetto sulla determinazione della relativa imposta di consumo, dev'essere effettuata trimestralmente, anziché semestralmente, come attualmente previsto. Il comma 369 dell'articolo 1 prevede che, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possa essere aumentata l'accisa sui tabacchi lavorati al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per i successivi. Il comma 374 prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro nel 2006 per il nuovo Fondo nazionale per le politiche giovanili. I commi 380-383 estendono i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere. Da rilevare l'inclusione in quest'ultima categoria di tutti i dipendenti pubblici che, a particolari condizioni, sono caduti in attività di servizio.
In conclusione, rileva che il testo del disegno di legge finanziaria, come risultante dalle modifiche apportate in corso di prima lettura al Senato, reca una serie di interventi di notevole importanza, sia per quanto concerne l'obiettivo del contenimento della spesa, in una logica tipicamente correttiva, sia per quanto riguarda le misure a sostegno dello sviluppo. Accanto a questa parte non mancano peraltro disposizioni di portata più limitata, non sempre rispondenti a quei criteri cui dovrebbe attenersi il legislatore per quanto concerne il contenuto proprio della finanziaria. In ogni caso l'esame alla Camera offre l'occasione per apportare miglioramenti e integrazioni al testo. Esprime pertanto l'auspicio che da parte del Governo e dei gruppi parlamentari vi sia la massima collaborazione ai fini di un proficuo esame del provvedimento.
Ettore PERETTI (UDC), relatore per il disegno di legge di bilancio, rileva che i provvedimenti in esame costituiscono anche quest'anno un passaggio cruciale per l'economia del Paese. L'importanza dei provvedimenti che costituiscono la manovra di finanza pubblica è risultata accresciuta negli ultimi anni dai vincoli posti dal Patto di stabilità europea. Il rispetto degli impegni europei è risultato negli ultimi anni particolarmente difficile in considerazione del periodo di bassa crescita che ha caratterizzato la nostra economia, al pari di quelle dei nostri partnereuropei. Osserva peraltro che, nonostante i primi segnali di timida ripresa dell'economia, non è prevedibile in tempi brevi il superamento della situazione di bassa crescita dell'economia. Una simile situazione rende oggettivamente difficile la predisposizione del bilancio di previsione. Le difficoltà pervengono anche dalla rigidità che caratterizza la spesa pubblica italiana, dall'invecchiamento della popolazione e dall'elevato debito pubblico che sfiora ormai i 3 milioni di miliardi. Il disegno di legge di bilancio prevedeva entrate finali in termini di competenza di 384 miliardi e 49 milioni di euro ed in termini di cassa di 370 miliardi e 67 milioni di euro, a fronte di una previsione del bilancio 2005 di 385 miliardi e 263 milioni di euro ed una previsione nel bilancio assestato 2005 di 390 miliardi e 886 milioni di euro. Il disegno di legge prevedeva inoltre spese finali per 435 miliardi e 141 milioni di euro in termini di competenza e di 450 miliardi e 8 milioni di euro in termini di cassa, mentre il bilancio di previsione per il 2005 prevedeva 433 miliardi e 907 milioni di euro e l'assestamento 2005 441 miliardi e 986 milioni di euro. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risultava in termini di competenza pari a 51.092 milioni di euro ed in termini di cassa pari a 79.940 milioni di euro. Inoltre, il ricorso al mercato, vale a dire la differenza tra le entrate finali e il complesso delle spese, risultava al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, pari a 243.588 milioni di euro in termini di competenza e a 272.437 milioni di euro in termini di autorizzazioni di cassa. Il bilancio di legislazione vigente per il 2006 registra una sostanziale stabilità del saldo netto da finanziare, nell'importo di 51,1 miliardi di euro. Il bilancio a legislazione vigente per il 2006 evidenzia tuttavia, rispetto al bilancio assestato 2005, una riduzione delle entrate finali che delle spese finali di circa 6,8 miliardi di euro. In particolare, per le entrate finali, la riduzione di 6.837 di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2005 è determinata da riduzioni di 3.729 milioni di euro delle entrate tributarie e di 1.040 milioni di entrate extratibutarie. Le entrate del Titolo III, relative all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si riducono anch'esse di 2.069 milioni. Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2006, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2005, una riduzione di 5.799 milioni di euro e quelle in conto capitale una riduzione di 1.046 milioni. Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2006 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2005, un incremento della spesa per interessi di 217 milioni di euro. Rileva che nel corso dell'esame da parte del Senato sono stati approvati due emendamenti al disegno di legge di bilancio che modificano la Tabella del Ministero dell'economia. In particolare è stata rideterminata la dotazione per l'anno 2006 del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine da 2.000 milioni di euro a 1.200 milioni di euro (cap. 3000/U.P.B. 4.1.5.10) e del Fondo per le spese impreviste da 1.500 milioni di euro a 600 milioni di euro (cap. 3001/U.P.B. 4.1.5.2). Le cifre del disegno di legge di bilancio confermano le difficoltà di gestione della finanza pubblica. Rileva tuttavia che, nonostante la situazione di bassa crescita, l'Italia ha sempre rispettato il rapporto deficit PIL previsto dal patto di stabilità europeo, mantenendolo a un livello che si è aggirato negli ultimi anni sempre intorno al 3 per cento, fatta eccezione per l'anno in corso, a causa delle particolari difficoltà della nostra economia. Inoltre il rapporto debito PIL ha continuato la sua discesa. Partner europei che hanno una struttura economica simile alla nostra come Francia e Germania non hanno saputo, a fronte delle medesime difficoltà, raggiungere risultati altrettanto positivi. Inoltre in questa legislatura sono state avviate alcune significative riforme come la riduzione dell'IRPEF e del costo del lavoro per le imprese, l'introduzione dell'IRES, l'aumento delle pensioni minime, l'avvio di misure concrete di sostegno alla famiglia presenti anche nel disegno di legge finanziaria con la previsione di un bonus per i nuovi nati. A tale proposito rileva l'opportunità di migliorare il testo licenziato dal Senato con l'introduzione di un limite di reddito per usufruire del bonus. Ritiene poi opportuno fissare tre linee direttrici per la politica economica dell'immediato futuro. In primo luogo segnala l'esigenza di provvedere ad un rigoroso monitoraggio della spesa pubblica. A tal fine non è necessario introdurre nuovi organismi, ma potenziare gli strumenti attualmente esistenti. In tale ottica risulta importante completare il sistema SIOPE. In secondo luogo è necessario potenziare la produttività della pubblica amministrazione, che non può essere impropriamente utilizzata come un «ammortizzatore sociale». Infine deve essere rafforzata la lotta all'evasione fiscale, facendo chiaramente percepire agli operatori economici il costo sociale derivante dalla diffusione di pratiche di elusione fiscale. Conclusivamente osserva la necessità di cogliere i primi segnali di ripresa economica che si stanno presentando. Non ritiene in tale ottica utile l'aumento dei tassi d'interesse prospettato dalla Banca centrale europea.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani mattina.
La seduta termina alle 12.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE REFERENTE
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2005.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, in base alle determinazioni assunte nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di bilancio è stato fissato per le ore 11 di venerdì 25 novembre. Ricorda inoltre che nella stessa sede dell'Ufficio di Presidenza si è concordato di consentire la presentazione di emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 203 del 2005, non ancora convertito, stante che lo stesso reca una parte consistente della manovra e che, di fatto, non è stato possibile effettuare sul decreto un'accurata istruttoria, per l'obiettiva ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni riunite bilancio e finanze. Raccomanda in ogni caso ai colleghi la massima cura nella predisposizione delle proposte emendative, onde evitare che le stesse siano dichiarate inammissibili, con riferimento sia al rispetto dei limiti di contenuto della legge finanziaria sia alla necessità di corredare gli emendamenti onerosi di adeguata compensazione. Ovviamente, il rispetto degli stessi limiti di contenuto e la necessità di idonea compensazione sono richiesti anche per le proposte emendative che si riferiscono al testo del decreto legge n. 203. A questo proposito avverte che il Servizio del bilancio della Camera ha predisposto, come già avvenuto negli scorsi anni, un documento in cui sono contenute alcune ipotesi di compensazione, debitamente quantificate, che potranno risultare di aiuto ai deputati ai fini della formulazione delle loro proposte emendative. Comunica da ultimo che sulla Gazzetta ufficiale di martedì 22 novembre è stata pubblicata la deliberazione del CIPE con la quale si è proceduto all'attivazione del Fondo per l'anticipazione delle spese in conto capitale degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 27 della legge finanziaria per il 2005 e rende noto che il testo della deliberazione è in distribuzione. Non essendoci richieste di intervento, sospende la seduta che riprenderà al termine della seconda chiama dei deputati della riunione del Parlamento in seduta comune.
La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 16.35.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità di un breve differimento del termine per la presentazione degli emendamenti. In particolare, chiede che il termine venga spostato dalle ore 11 alle ore 14 di venerdì.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva la necessità di individuare un punto di equilibrio tra la giusta esigenza dei gruppi di disporre del tempo necessario per la presentazione delle proposte emendative e quella, altrettanto fondata, di garantire la necessaria istruttoria degli emendamenti ai fini della valutazione di ammissibilità. Ritiene pertanto che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere posticipato dalle ore 11 alle ore 12.30 di venerdì 25 novembre.
La Commissione prende atto.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame preliminare alla seduta di domani.
La seduta termina alle 16.40.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Giovedì 24 novembre 2005
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SEDE REFERENTE
Giovedì 24 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2005.
Michele VENTURA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame preliminare alla seduta di martedì. In quella giornata infatti la Commissione potrà disporre di maggiore tempo per i propri lavori.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12.30 di venerdì 25 ottobre, rileva che nella giornata di martedì si potrà procedere alla dichiarazione di inammissibilità. Successivamente alla dichiarazione, l'esame procederà con gli interventi sul complesso degli emendamenti, per i quali si potrà prevedere un congruo spazio.
La Commissione prende atto.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì.
La seduta termina alle 16.35.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Martedì 29 novembre 2005
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SEDE REFERENTE
Martedì 29 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2005.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono stati presentati 4.726 emendamenti al disegno di legge finanziaria. Rileva pertanto che, in considerazione dell'eccessivo numero di proposte emendative presentate, non risulta possibile procedere nella giornata odierna alla dichiarazione di inammissibilità. Ritiene quindi opportuno proseguire nell'esame preliminare del disegno di legge finanziaria, consentendo lo svolgimento nella giornata odierna degli interventi dei componenti la Commissione che non è stato possibile effettuare la scorsa settimana. Osserva poi che ragioni di economia dei lavori impongono che, come avvenuto gli scorsi anni, l'esame da parte della Commissione si concentri sulle proposte emendative segnalate dai gruppi.
Avverte infine che è previsto, nel corso dell'esame, l'intervento di ministri la cui competenza è particolarmente investita dalla manovra di bilancio per il 2006.
Vincenzo VISCO (DS-U) segnala preliminarmente l'esigenza di sottoporre alla Presidenza della Camera la necessità per la Commissione di disporre di tempi congrui per l'esame del disegno di legge finanziaria. In particolare ritiene necessario che in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria i lavori dell'Assemblea vengano sospesi. In proposito ricorda che l'esame preliminare del provvedimento doveva essere già concluso e che al contrario la scorsa settimana è stato possibile procedere solo allo svolgimento delle relazioni a causa dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, che sono stati assorbiti dalla votazione delle questione di fiducia sul decreto legge n. 203. Ricorda inoltre che in passato tutti i ministri intervenivano in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria ed era sempre assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia, che invece nella giornata odierna risulta assente. Rileva altresì che fino a qualche anno fa tutti gli emendamenti presentati venivano posti in votazione. Successivamente si è proceduto ad effettuare un'opportuna selezione delle proposte da porre in votazione. Tuttavia negli ultimi anni la maggioranza sembra aver quasi teorizzato l'inutilità dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione in considerazione del fatto che la successiva discussione in Assemblea si sarebbe conclusa con il voto di fiducia su un maxiemendamento presentato dal Governo. Si appella pertanto alla sensibilità istituzionale del Presidente affinché le esigenze della Commissione vengano fatte presenti alla Presidenza della Camera.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), nel condividere le osservazioni del collega Visco, dichiara la disponibilità del suo gruppo a segnalare gli emendamenti da porre in votazione. Con riferimento invece alla prosecuzione dell'esame preliminare nella giornata odierna, rileva la necessità per i componenti della Commissione che intendono intervenire di avere un interlocutore a cui rivolgere le richieste di chiarimento: nell'esprimere la propria stima al sottosegretario Conte, osserva infatti che risulta necessario l'intervento in Commissione di un rappresentante del Ministero dell'economia e in particolare del Ministro Tremonti o del viceministro Vegas.
Gerardo BIANCO (MARGH-U) osserva che le interessanti considerazioni contenute nella relazione svolta dalla collega Santanché meritano la massima attenzione. Rileva peraltro che forse il primo a non credere all'impegno del relatore nel contribuire ad un approfondito esame parlamentare del disegno di legge finanziaria per la definizione degli indirizzi di politica economica del Paese è proprio il Governo. Richiama infatti in proposito la risposta del Ministro Tremonti ad una sua domanda svolta nel corso dell'audizione del Ministro di fronte alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato lo scorso ottobre. In quella occasione il Ministro Tremonti aveva in sostanza indicato che il Governo può fare ben poco per influenzare gli andamenti dell'economia e lo aveva accusato, per avere espresso un avviso diverso, di essere un sostenitore di un'economia pianificata. Pertanto, se il Governo non può fare nulla per influenzare l'economia, non solo l'esame del disegno di legge finanziaria è inutile e gli sforzi del relatore, del Presidente e della Commissione sono vani, ma, per sua stessa ammissione, il Governo non è responsabile dell'andamento dell'economia, e quindi in altre parole è irresponsabile.
Michele VENTURA (DS-U) rileva che il Governo deve ancora fornire chiarimenti in ordine all'effettiva entità della manovra di bilancio per l'anno 2006. Inoltre, in considerazione delle recenti decisioni per quel che concerne lo schema di decreto legislativo sulla previdenza integrativa, devono essere forniti chiarimenti sulla utilizzabilità delle somme stanziate per il 2006 e per il 2007 per il fondo per l'accesso agevolato al credito delle aziende che conferiscono a forme di previdenza integrativa il trattamento di fine rapporto, che risulterebbero ora disponibili per altri scopi. Risulta pertanto necessario trovare uno spazio sufficiente per discutere anche di questi problemi. Conviene poi con la proposta del Presidente di concentrare l'esame sulle proposte emendative segnalate dai gruppi.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ricorda che negli ultimi mesi il Ministro Tremonti è intervenuto una sola volta ai lavori della Commissione ed in quella occasione ha assicurato che le entrate attese dalle dismissioni immobiliari risultavano già effettivamente acquisite. Nelle settimane successive, tale dichiarazione è stata smentita e il Governo è stato costretto a due successivi interventi correttivi. Successivamente la Commissione ha assistito ad un imbarazzato e reticente intervento del ragioniere generale dello Stato, che non ha fornito precisazioni ed ha anzi dichiarato, in modo piuttosto criptico, di conservare delle carte per tutelare rispetto ad eventuali accuse l'onorabilità sua e della sua famiglia. La Commissione, invece, non ha avuto modo di procedere con interlocutori politici del Ministero dell'economia ad un chiarimento sull'andamento dei conti pubblici.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE, nel ringraziare i componenti la Commissione per i loro interventi, rileva di avere seguito negli anni passati, come parlamentare, in modo approfondito, i lavori della Commissione bilancio durante la sessione di bilancio. Pensa pertanto di avere i titoli necessari per continuare a seguire tali lavori come rappresentante del Governo.
Michele VENTURA (DS-U) osserva che il Governo deve garantire la presenza ai lavori della Commissione di un interlocutore stabile.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE assicura che sarà presente a tutte le sedute della Commissione, ovviamente affiancato dal rappresentante del Ministero dell'economia. In risposta alle considerazioni dell'onorevole Visco, osserva che il tipo di esame parlamentare del disegno di legge finanziaria che effettivamente vedeva una maggiore possibilità di intervento da parte delle Camere risulta assai difficile nella situazione odierna caratterizzata da consistenti vincoli esterni per quel che concerne la gestione dei conti pubblici, a partire dal patto di stabilità europea e dal giudizio degli operatori finanziari del mercato globalizzato. In risposta all'onorevole Mariotti osserva che effettivamente i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari sono risultati inferiori alle attese. Ciò però non significa che le dichiarazioni del Ministro Tremonti sull'effettiva acquisizione di tali proventi che al momento non erano stati ancora quantificati fossero false o dettate da malafede.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che il viceministro Vegas, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione della mattina, assicurerà la propria presenza nel prosieguo dei lavori. Con riferimento all'esigenza della Commissione di disporre di tempi congrui per l'esame del disegno di legge finanziaria, liberi dai lavori dell'Assemblea, ricorda che nelle giornate di giovedì e venerdì, nonché presumibilmente nella prossima settimana non dovrebbero tenersi votazioni in Assemblea, quindi la Commissione potrà organizzare autonomamente i propri lavori.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE deposita la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia (vedi allegato) volta a fornire elementi di chiarimento su taluni aspetti della manovra di bilancio su cui si è concentrata l'attenzione dei componenti la Commissione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la documentazione depositata dal sottosegretario Conte è a disposizione dei membri della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire ed essendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.
La seduta termina alle 11.25.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Martedì 29 novembre 2005
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SEDE REFERENTE
Martedì 29 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, invita i deputati che desiderano intervenire in sede di esame preliminare a comunicarlo alla presidenza.
Vincenzo VISCO (DS-U) rileva preliminarmente che l'esame del disegno di legge finanziaria deve costituire l'occasione per un confronto serio tra maggioranza e opposizione sulle linee guida della politica economica: ciò è tanto più vero per l'esame del provvedimento da parte della Commissione, che rappresenta una sede in cui si può procedere ad un confronto franco e privo di eccessi polemici. Osserva quindi che la relazione svolta dalla collega Santanché contiene un'analisi approfondita ed in gran parte obiettiva della situazione dell'economia mondiale: si tratta di un'impostazione corretta che parte dalla situazione internazionale per giungere ad affrontare la situazione italiana, anche se le conclusioni non risultano del tutto condivisibili. Nella relazione, si sostiene correttamente che gli ultimi anni sono stati caratterizzati a livello internazionale da una situazione di costante e prolungata crescita economica, una situazione che per certi versi ricorda quella degli anni venti: a rendere simili i due periodi, è la prevalenza dei movimenti finanziari e l'ingente massa di capitali coinvolta nelle transazioni a livello internazionale. In entrambe le situazioni, inoltre, si constata una debolezza di Governo economico globale, che negli anni venti condusse alla crisi del 1929. Il problema della governance globale dell'economia deve essere affrontato, tenendo presenti i fattori di squilibrio che caratterizzano la situazione economica internazionale, in primo luogo il fatto che la crescita economica degli USA è sostenuta attraverso un progressivo aumento dell'indebitamento, a livello sia interno sia internazionale. In particolare, la sostenibilità del sistema è garantita dal fatto che in Cina, Giappone ed India si continua ad investire in titoli di Stato USA. Qualora però la situazione dovesse cambiare, i rischi di una grave crisi internazionale sarebbero consistenti. In Europa risulta pertanto importante un rilancio dell'integrazione politica ed economica per affrontare le sfide poste dall'economia globalizzata, non risultando più sufficiente la stabilità monetaria garantita dall'euro.
Con riferimento alla situazione europea, rileva che le ormai ricorrenti affermazioni sulla bassa crescita caratteristica dell'economia del nostro continente sono solo in parte vere: il differenziale di crescita tra l'economia europea e quella statunitense, infatti, può essere in gran parte imputato alla diversa politica dell'immigrazione negli USA. Anche all'interno dell'Europa, non risultano del tutto convincenti le affermazioni in ordine alla crisi dell'economia tedesca: la Germania ha infatti affrontato la sfida della riunificazione e ha svolto una consistente politica di riforme strutturali. L'economia che invece effettivamente presenta difficoltà strutturali è quella italiana, in primo luogo a causa dell'enorme debito pubblico accumulato negli ultimi decenni. Nella scorsa legislatura i Governi di centrosinistra hanno avviato una politica di risanamento economico di liberalizzazioni e di privatizzazioni. Rispetto a questa linea politica, si è sostenuto da parte del centrodestra che i problemi erano altri, indicando in particolare l'elevata pressione fiscale. Conseguenze di questa convinzione è stata l'adozione di una politica liberista che, per i primi due anni, ha proceduto nell'illusione dell'inesistenza di ogni vincolo esterno, ignorando che il vincolo autentico per l'economia italiana è costituito non dalle regole del Patto di stabilità europea ma dalla dimensione del debito pubblico. Dal terzo anno della legislatura, di fronte al deterioramento dei conti pubblici, si è tentata un'inversione di rotta, della quale solo ora con il disegno di legge finanziaria in esame si iniziano a vedere i primi segnali. Le misure contenute nel provvedimento, infatti, rappresentano una smentita degli indirizzi di politica economica sostenuti nel 2001: non si parla più di semplicistica riduzione della pressione fiscale e si sostiene la necessità di affrontare la crisi delle imprese con le misure di riduzione del cuneo fiscale e del costo del lavoro, vale a dire con iniziative delle quali il centrosinistra da tempo sostiene la necessità.
Evidenzia quindi che, in realtà, negli anni del Governo di centrodestra, non si è verificata una vera riduzione della pressione fiscale. Da uno studio condotto nel marzo scorso sugli interventi di politica tributaria adottati nell'attuale legislatura, è emerso che gli interventi di riduzione della pressione fiscale sono stati equivalenti a quelli di aumento della pressione fiscale, mentre successivamente al mese di marzo si sono succedute varie misure di incremento della tassazione indirette, per cui gli interventi di aumento della tassazione risultano ormai superiori a quelli di riduzione. In sostanza, gli effetti di riduzione della pressione fiscale posti in essere con i due moduli della riforma sono stati neutralizzati dall'aumento delle imposte di bollo, delle accise e di altre forme di tassazione indiretta. Rispetto all'asserita riduzione della pressione fiscale dal 44,5 per cento della scorsa legislatura al 42,1 di oggi, rileva che, in realtà, nel 1996 la pressione fiscale era del 42,5; nel 1997, vi fu un incremento fino al 44,5 per cento per consentire l'ingresso dell'Italia nell'euro e quindi, a partire dal 1998, vi è stata una progressiva riduzione dell'imposizione fiscale. Ancora con riferimento alle entrate, osserva che anche il disegno di legge finanziaria è costituito per un terzo da interventi su tale versante. In proposito, rileva anche che la politica del Governo in materia risulta assai curiosa: l'unico criterio appare quello di colpire i settori dai quali si può attendere una minore capacità di porre in essere forme di protesta organizzata capaci di mobilitare l'opinione pubblica. Per questo, ad esempio, le banche e le assicurazioni risultano l'obiettivo preferito del Governo, così come vengono colpite imprese ancora a prevalente capitale pubblico.
Rileva quindi che, in questa legislatura, si è assistito alla perdita del controllo della spesa corrente, anche se all'incremento della spesa non è corrisposto un miglioramento dei servizi. Si pone quindi l'esigenza di un serio controllo della spesa con interventi che risultino selettivi. Ciò è vero ad esempio per la elevata spesa farmaceutica, sulla quale si interviene con la fissazione di tetti uniformi, mentre, se è vero che la relativa responsabilità va attribuita a molteplici centri di spesa, è responsabilità dell'Esecutivo porre in essere una politica responsabile capace di governare il problema. La medesima esigenza di evitare tetti indifferenziati e procedere in maniera selettiva si pone per il controllo della finanza locale. Da numerosi dati e dalla recente audizione del ragioniere generale dello Stato, è emerso che vi è un sostanziale rispetto da parte degli enti territoriali delle regole del Patto di stabilità interno: in tale ambito, se alcuni enti riescono a realizzare risparmi con comportamenti virtuosi, non sono opportune regole generalizzate e generiche. Rileva quindi come, in altri settori, il contenimento della spesa debba accompagnarsi ad una valutazione di ordine gestionale: nel caso dell'ANAS, ad esempio, si pone un problema di governo aziendale, essendosi determinato un conflitto di interessi con le imprese chiamate a compiere gli interventi di ammodernamento della rete stradale.
Conclusivamente, ritiene necessario che il Governo fornisca alcuni elementi di chiarimento. In primo luogo, la manovra correttiva per il 2005, sulla base di stime attendibili, non risulta sufficiente a conseguire l'obiettivo di deficit dichiarato dal Governo del 4,3 per cento: con un rapporto deficit-PIL tendenziale di oltre il 5 per cento, la manovra viene infatti valutata pari a mezzo punto percentuale, per cui il rapporto deficit-PIL nel 2005 potrebbe attestarsi sul 4,5 per cento. In secondo luogo, sui saldi di finanza pubblica per il 2005 continua a pesare la questione dei rinnovi contrattuali: se tali rinnovi verranno effettivamente perfezionati nel 2005, risulterà ancora più difficile conseguire l'obiettivo del rapporto deficit-PIL previsto. Va altresì chiarito se si è provveduto a correggere l'errore ammesso dal Ministero dell'economia sulla quota di cofinanziamento statale dei fondi europei e quale sarà l'onere complessivo derivante dall'esenzione ICI per tutti gli enti non profit prevista dal decreto fiscale. Infine, il Governo deve chiarire se le risorse che si sono liberate dal differimento al 2008 dell'attuazione della riforma della previdenza integrativa concorrerano al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, o verranno destinate ad altri settori di spesa.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che stanno per avere inizio le votazioni in Assemblea. Sospende quindi l'esame che riprenderà al termine delle votazioni in Assemblea.
La seduta termina alle 15.
ALLEGATO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177 Governo).
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO
Commi 5-8 (Contenimento dei consumi intermedi e di altre spese della pubblica amministrazione)
Si fa presente che occorre considerare che gli interventi riduttivi sulla spesa per consumi intermedi hanno sempre costituito sacrifici aggiuntivi per le Amministrazioni interessate che hanno a ciò sopperito con la razionalizzazione dei processi di spesa, nel più opportuno contemperamento delle esigenze da soddisfare con le relative priorità, pur senza compromettere l'operatività amministrativa. In ogni caso è difficile asserire che non vi siano risparmi di spesa quando si è in presenza di una riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa.
Relativamente ai presunti effetti di rimbalzo della spesa, si sottolinea che se ciò è parzialmente vero per quanto riguarda l'anno 2003, non è così per l'anno 2005, atteso che il presunto incremento rispetto alle previsioni iniziali è dovuto alla semplice adozione di atti amministrativi relativi a variazioni di bilancio che ogni anno ricorrono quotidianamente e che consentono alle Amministrazioni di espletare al meglio i loro fini istituzionali. Anche le predette variazioni sono scontate nei tendenziali di spesa e sono sottoposte alle limitazioni di crescita delle spese (regola 2 per cento). A tal fine è stato messo in atto uno specifico monitoraggio delle stesse da parte degli uffici competenti.
Comma 9 (Spesa per investimenti fissi lordi)
Si rinvia a quanto rappresentato per i consumi intermedi.
Commi 11-12 (Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)
Circa la modifica riscontrata sui saldi di finanza pubblica, si fa presente che essa si è resa necessaria per effetto dell'esclusione dalla rideterminazione dei trasferimenti di quelli a favore delle scuole non statali e delle emittenti locali.
Comma 13 (Flessibilità del bilancio)
Circa la differenza, per quanto riguarda gli effetti di risparmio, tra l'allegato 7 e la relazione tecnica, si confermano i dati dell'allegato 7, come dimostrato dagli elaborati che si allegano quale documentazione.
Commi 30-32 (Disposizioni riguardanti le Camere di commercio)
In merito all'incidenza sul fabbisogno del deflusso dalla tesoreria unica delle giacenze delle Camere di Commercio, si evidenzia che l'originaria norma, tesa a far uscire le Camere di commercio dal sistema della tesoreria unica, avrebbe comportato un effetto peggiorativo sul fabbisogno del settore statale di circa 1.200 milioni di euro che, invece, l'attuale formulazione - prevedendo la fuoriuscita in un quinquennio - determina in 240 milioni.
Occorre, inoltre, sottolineare che le Camere di commercio sono sottoposte al sistema di tesoreria unica in quanto beneficiarie di trasferimenti statali - per l'esercizio delle funzioni precedentemente esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite dallo Stato alle Camere di commercio - di entità estremamente modesti (5,2 milioni di euro annui) a fronte di entrate che affluiscono in Tesoreria statale particolarmente rilevanti (nel 2004: oltre 1.600 milioni) evidenziando così l'effetto estremamente marginale della motivazione per cui tali enti sono sottoposti al regime di tesoreria unica.
Si evidenzia, infine, che - così come risulta dalla relazione tecnica - la norma comporta effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.
Commi 93-103 (Patto di stabilità interno)
Le ipotesi evidenziate nelle osservazioni circa la considerazione dell'importo della manovra pari all'intero ammontare dei tagli operati alla riduzione della spesa, senza aver tenuto conto di eventuali effetti indotti correlati alle entrate, appaiono di difficile, pur se possibile, praticabilità.
Infatti, una politica dell'ente locale volta a concedere sgravi tributari a favore dei cittadini amministrati, o a ridurre altre fonti di entrate proprie, annullerebbe di fatto la possibilità, prevista dal comma 94, di far crescere nel 2006 le spese d'investimento del 10 per cento rispetto al 2004 se tali spese non fossero finanziate da un adeguato livello di entrate derivanti anche dalle entrate proprie degli enti.
Commi 117-120 (Risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006/2007)
Al riguardo si precisa che la determinazione delle risorse da destinare ai contratti del pubblico impiego per il biennio economico 2006-2007 ha privilegiato la compatibilità rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, tenuto anche conto che l'ulteriore incremento retributivo dello 0,7 per cento, decorrente dall'anno 2006, riconosciuto in seguito al Protocollo di intesa Governo - Organizzazioni sindacali del 27 maggio 2005 si ripercuoterà interamente sui saldi dell'anno 2006. Inoltre, considerato che l'obiettivo dell'attuale manovra è di mantenere invariato il livello di spesa per il personale pubblico - al netto degli arretrati - la determinazione delle risorse per il biennio economico 2006-2007 è avvenuta nell'ottica della sostenibilità e dell'equilibrio dei corrispondenti interventi riduttivi in materia di personale pubblico.
In merito ai criteri per la determinazione della spesa tendenziale si fa presente che la stima della spesa tendenziale per redditi da lavoro del pubblico impiego riportata nel DPEF del mese di luglio u.s. tiene conto, oltre che della vacanza contrattuale, degli effetti della crescita storica - dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali (1) - scontando come effetto riduttivo della crescita storica la sola ipotesi di riduzione del numero di dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche in ragione dello 0,5 per cento circa per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
Quanto alle modalità di calcolo dell'onere si fa rinvio a quanto precisato sopra.
(1) Si evidenzia che la manovra per l'anno 2006 mira a conseguire risparmi limitando la crescita retributiva imputabile proprio ai fattori diversi dai rinnovi contrattuali (confronta disposizioni in materia di personale ed in particolare gli articoli 29 e 30 dell'A.S. 3613).
Commi 121-122 (Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato)
Vengono richiesti chiarimenti in ordine alla quantificazione del dato tendenziale per l'anno 2005 utilizzato come base per la stima delle economie derivanti dalle limitazioni per il personale a tempo determinato.
In proposito si fa presente che l'articolo 1, comma 116, della legge finanziaria per l'anno 2005 imponeva alle amministrazioni interessate un limite di spesa per il personale a tempo determinato pari alla media degli oneri sostenuti agli stessi fini nel triennio 1999-2001. II valore tendenziale per l'onere 2005 recato nella relazione tecnica indicava, quindi, prudenzialmente lo stesso importo di spesa sostenuto per l'anno 2001.
Diversamente, la norma contenuta nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 non pone più come riferimento il triennio 1999-2001 ma impone di limitare la spesa per tale tipologia di personale al 60 per cento di quella sostenuta per lo stesso fine nell'anno 2003.
Pertanto, per fornire una rappresentazione più puntuale della stima delle economie attese, si è proceduto al calcolo delle stesse partendo dai risultati consuntivi illustrati dal conto annuale per l'anno 2003. Tale importo è stato ritenuto valido anche per la stima del 2004 in quanto i due anni avevano gli stessi limiti di spesa (pari al 90 per cento della media del triennio 1999-2001) mentre per il 2005 il vincolo era posto pari al 100 per cento della media dello stesso triennio.
Il calcolo del dato tendenziale 2005 è stato in sostanza ottenuto partendo da una base di dati più aggiornata e, quindi, più attendibile.
Si chiede inoltre di conoscere se la norma in esame (comma 121) possa indurre le Università a destinare i risparmi previsti ad assunzioni a tempo indeterminato.
Si rileva che la questione non appare strettamente collegata alle disposizioni in esame ma va considerata sotto il profilo del rispetto della normativa di carattere generale vigente per il comparto delle Università in materia di spesa per il personale ed autonomia gestionale.
Commi 123-133 (Risorse per la contrattazione integrativa ed il lavoro straordinario)
Circa la richiesta se la spesa storica riscontrata negli ultimi anni ricomprenda gli interventi recati dalla legge n. 311 del 2004, si richiama quanto fatto presente in ordine ai commi 132-140, lettera b), laddove si precisano i criteri adottati per la stima della crescita dell'1 per cento.
Commi 132-140 (Contenimento degli oneri di personale delle regioni ed enti locali)
a) si richiedono maggiori elementi informativi circa l'ammontare complessivo della spesa per oneri di personale su cui possono operare gli enti interessati, osservando che la relazione tecnica indica un aggregato più ampio che include esborsi non comprimibili dagli enti in questione.
Nella base di calcolo sono state considerate, quali fattori comprimibili, le spese di personale che, al netto dei rinnovi contrattuali e dell'andamento dell'occupazione dipendente (a tempo indeterminato e determinato), presentano un andamento crescente (lavoro flessibile, straordinario, contrattazione integrativa, eccetera). Come risulta dalla tavola 1, tale evoluzione è particolarmente evidente nell'anno 2003, nel quale non si sono avuti rinnovi contrattuali per i due comparti interessati ed in cui si rileva inoltre un decremento di personale in ambedue i settori.
Tavola 1. Unità di personale (tempo indeterminato e determinato) e spese complessive per il personale.
Tassi di variazione annuali |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2004 |
SSN |
|
||||||
Spesa comparto |
26.106 |
28.761 |
31.085 |
32.408 |
32.734 |
34.000 |
35.804 |
Tasso di variazione |
|
10,2% |
8,1% |
4,3% |
1,0% |
3,9% |
9,4% |
Occupati comparto |
687.466 |
702.180 |
712.142 |
713.686 |
711.506 |
718.621 |
|
Tasso di variazione |
|
2,1% |
1,4% |
0,2% |
-0,3% |
1,0% |
|
EELL |
|
||||||
Spesa comparto |
20.385 |
18.817 |
20.008 |
20.992 |
21.374 |
22.600 |
24.010 |
Tasso di variazione |
|
-7,7% |
6,3% |
4,9% |
1,8% |
5,7% |
12,3% |
Occupati comparto |
679.474 |
610.299 |
631.322 |
635.470 |
629.930 |
633.710 |
|
Tasso di variazione |
|
-10,2% |
3,4% |
0,7% |
-0,9% |
0,6 % |
|
Fonte: Conto annuale, RGS.
(*) il costo degli arretrati corrisponde a quello delle relazioni tecniche Aran. I redditi 2004 rappresentano stime su dati di conto annuale in corso di verifica.
b) si chiede di chiarire perché la spesa storica riscontrata negli ultimi anni sia crescente, nonostante i recenti interventi normativi volti a contenere gli andamenti della spesa in questione.
La crescita della spesa storica è imputabile oltre che ai rinnovi contrattuali, ad altri fattori quali l'andamento dell'occupazione e delle altre variabili indicate al precedente punto a).
In merito si precisa che con la manovra per l'anno 2005 è stata resa più stringente la limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (i cui effetti riduttivi sui redditi sono stati valutati nell'andamento tendenziale, come riferito nel commento ai commi 117-120 al punto b). Le altre componenti significative della spesa «storica» per redditi da lavoro dipendente delle PA, quali la contrattazione integrativa e l'assunzione o comunque l'utilizzo di personale impiegato con contratti di lavoro diversi dal tempo indeterminato, costituiscono invece il principale campo di intervento dell'attuale manovra in materia di personale.
c) si domanda di chiarire le ragioni per cui, a fronte di un effetto lordo atteso di 1.707 milioni di euro, l'effetto netto sul fabbisogno ed indebitamento ammonti a soli 465,2 milioni di euro. Al riguardo si precisa che tale effetto netto si riferisce al solo personale degli territoriali, con esclusione quindi di quello appartenente al comparto sanità, per il quale le relative economie sono inglobate nei risparmi indicati per le norme in materia di sanità.
Commi 144-145 (Determinazione dell'equo indennizzo per infortunio sul lavoro)
Nel confermare le stime evidenziate in relazione tecnica, si ritiene opportuno segnalare che l'ammontare delle stesse per motivi prudenziali è stato opportunamente contenuto.
Commi 150-152 (Esclusione del rimborso delle spese di cura)
Si osserva che i minori risparmi conseguenti al ripristino del riconoscimento delle spese di cura al personale in missione all'estero appare sovrastimato in quanto sembrerebbe ipotizzarsi che l'intero contingente debba avvalersi di cure per infermità derivante da causa di servizio.
Al riguardo, si fa presente che in mancanza di dati aggiornati circa gli infortuni riconosciuti dipendenti da cause di servizio subito dal personale militare delle Forze Armate e dai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, si è ritenuto opportuno per motivi prudenziali sovrastimare i minori risparmi rispetto ai criteri seguiti per la determinazione della minore spesa derivante dalla prevista soppressione del beneficio delle spese di cura a carico dell'amministrazione.
Commi 156-158 (Mobilità)
In ordine alla misura dell'impatto sull'indebitamento e sul fabbisogno, si fa presente che, trattandosi di erogazioni al personale, gli effetti sono al netto di contributi e ritenute erariali.
Comma 167 (Affidamento servizi istituzioni scolastiche)
Si fa presente che per la finalità in esame il Ministero dell'istruzione ha a suo tempo formulato una richiesta di finanziamento permanente pari a circa 375 milioni di euro annui. Poiché lo stesso Ministero non ha successivamente modificato detta richiesta, è stato di fatto confermato il finanziamento già assicurato negli anni passati, che costituisce limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuto l'onere complessivo derivante dagli affidamenti per ciascuno degli stessi anni.
Comma 168 (Assunzioni di personale)
Al riguardo si precisa che nella relazione tecnica è stato indicato un costo medio unitario annuo di 35.000 euro riferito alla media dei trattamenti economici delle qualifiche iniziali del ruolo agenti ed assistenti, nonché del ruolo ispettori (con costi a regime rispettivamente di 31.400 euro e di 39.000 euro) in quanto trattasi di categorie specificamente preposte allo svolgimento di compiti di ordine e sicurezza pubblica. Si fa comunque presente che l'individuazione delle categorie di personale da assumere sarà effettuata in sede di emanazione del provvedimento di ripartizione delle 2.500 unità di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.
In ordine all'effettiva disponibilità del fondo si fa presente che la quota di cui all'articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per l'anno 2005, per le assunzioni da effettuare nell'anno 2006 presenta disponibilità pari a 40 milioni di euro per l'anno 2006 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Si segnala inoltre che, come di consueto, le assunzioni per l'anno iniziale dovranno avere una decorrenza compatibile con le suddette disponibilità destinate a fronteggiare le esigenze delle varie amministrazioni statali, Agenzie, Enti pubblici non economici ed Enti di ricerca.
Commi 169-175 (Assunzioni di personale)
Vengono richiesti chiarimenti in ordine agli eventuali oneri derivanti dalle ricostruzioni delle carriere delle unità stabilizzate.
Al riguardo si precisa che la fattispecie della ricostruzione di carriera si applica, nell'ambito del personale contrattualizzato, esclusivamente al comparto scuola, non interessato alle disposizioni in questione.
Si chiede, inoltre, di conoscere con quali risorse si intenda far fronte «all'assunzione delle residue unità di personale» (circa 458), tenuto conto che l'entità del fondo previsto viene posta in relazione a 6.542 unità rispetto al contingente complessivo di circa 7.000 unità.
Al riguardo, premesso che il predetto contingente di 7.000 unità è stato indicato in via prudenziale, si rammenta che, come disposto dall'ultimo periodo del comma 173, gli enti con autonomia di bilancio, menzionati nella relazione tecnica ma non considerati nel calcolo dell'onere, provvedono all'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
Commi 178, 179 e 181 (Disposizioni concernenti le Forze di polizia)
Nell'evidenziare che gli oneri diretti sono stati correttamente quantificati e coperti, non si esclude che le norme possano dar luogo a successive richieste emulative, come peraltro già segnalato dallo scrivente in sede di esame delle disposizioni.
Comma 178, lettera b)
Circa le modalità di quantificazione dell'effetto finanziario, si conferma che è stata calcolata anche l'indennità di posizione centrale.
Comma 180 (Riordinamento dei ruoli delle Forze di polizia e armate)
Attribuzione delle funzioni di vice dirigente ope legis a tutti gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza.
Non si esclude la possibilità che dalla norma possa derivare la pretesa per un successivo riconoscimento economico anche da parte delle Forze armate e dei restanti Corpi di polizia come peraltro già segnalato dallo scrivente nel corso dell'esame della disposizione.
Ripristino della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Al riguardo, si fa presente che la sospensione è disposta fino all'approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.
Si evidenzia inoltre che per effetto della sopraindicata sospensione il ruolo speciale non verrà alimentato, quindi la disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Comma 185 (Compensazioni a copertura dei disavanzi del bilancio INPS)
Al riguardo, si ribadisce, come peraltro indicato in relazione tecnica, che le predette maggiori esigenze, che trovano comunque compensazione nel contenimento di altri trasferimenti all'INPS, sono previste, e già contabilizzate nell'ambito del complessivo Conto delle PA, tenuto conto degli elementi di consuntivo 2004 (registrazione di un maggiore onere per contabilizzazione in termini di prestazioni a seguito di pagamenti effettuati per pignoramenti conseguenti a giudizi promossi contro l'INPS in materia di invalidità civile) e sulla base degli elementi di monitoraggio.
Commi 189-190 (Aumento del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale)
a) con riferimento all'iscrizione della maggiore spesa di 1.000 milioni di euro anche sul fabbisogno, anziché solo sul saldo netto.
Al riguardo, si fa presente che, trattandosi di somme che vengono erogate per cassa, si ha un impatto anche sul fabbisogno.
b) la valutazione delle risorse aggiuntive strutturali quantificate in 2.600 milioni di euro, con particolare riguardo alla quota di 1.250 milioni di euro.
Al riguardo, si fa presente che sulla base di quanto risulta al momento al Tavolo degli adempimenti regionali per gli anni 2003 e 2004, tali somme risulterebbero replicabili anche per gli anni seguenti.
Quanto al rischio che lo slittamento al 2006 del perfezionamento dei rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 determini un peggioramento pari a circa 1.810 milioni di euro, comportando di conseguenza un maggiore scostamento per l'anno 2006. Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 203/2005, le Regioni hanno l'obbligo di accantonare per l'anno 2005 le somme necessarie alla copertura dei rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005. Ciò al fine di evitare che lo slittamento dei rinnovi contrattuali determini un corrispondente incremento dello scostamento nell'anno di perfezionamento dei medesimi rinnovi contrattuali.
Commi 191-193 (Concorso dello Stato al finanziamento dei disavanzi sanitari)
Circa la classificazione della maggiore spesa di 2.000 milioni di euro per il concorso al ripiano disavanzi nell'ambito della categoria delle regolazioni debitorie in senso proprio, che presuppongono erogazioni corrispondenti ad obblighi di spesa imposti dalla vigente normativa, nel mentre l'obbligo dello Stato al ripiano dei disavanzi non discende dalla normativa vigente, ma da una disposizione di carattere derogatorio. Si fa presente che, trattandosi di regolazioni debitorie a fronte di disavanzi già registrati, l'importo di 2.000 milioni di euro risulta già contabilizzato nei risultati d'esercizio registrati dalla aziende sanitarie. Peraltro, il medesimo procedimento è stato seguito anche per la predisposizione della legge finanziaria per l'anno 2005.
Commi 196-210 (Completamento e miglioramento dell'offerta sanitaria)
1. Con riferimento al comma 200, si fa presente che il servizio potrà avvalersi della collaborazione di istituti di ricerca e di esperti nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui.
2. Con riferimento al comma 204, vengono richiesti chiarimenti sulle ragioni per le quali sono stati esclusi effetti onerosi dalle disposizioni che prevedono l'inserimento nel livello essenziale di assistenza integrativa la fornitura di prodotti monouso ai soggetti stomizzati, nonché l'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici.
Al riguardo, si fa presente che la norma dispone espressamente che la rimodulazione delle prestazioni incluse nei LEA deve essere prevista «in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale». In ogni caso, è prevedibile che dalle disposizioni del comma 204 derivino risparmi per il SSN, prudenzialmente non scontati nella R.T, in quanto l'incremento delle prestazioni in regime ambulatoriale, a scapito di quelle in regime di ricovero ospedaliero, determina un complessivo contenimento dei costi.
3. Con riferimento ai commi 207-209, vengono richiesti chiarimenti sulle ragioni in base alle quali le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si fa presente quanto segue:
comma 207: le risorse di cui alla lettera a), già di spettanza dell'AIFA, sono attualmente ad essa versate dal Ministero della salute che le introita. Pertanto, la norma proposta non modifica l'ammontare complessivo delle risorse assegnate all'Agenzia, ma si limita a disporne l'acquisizione diretta; si precisa inoltre che le risorse di cui alla lettera b) sono relative all'esercizio di funzioni attualmente attribuite dal Ministero della salute all'AIFA.
Con riferimento, poi, al trasferimento all'Agenzia dei beni mobili di proprietà del Ministero della salute, si precisa che attualmente questi sono in uso all'AIFA a titolo di comodato gratuito. La norma, in linea con quanto già avvenuto per le agenzie fiscali, attribuendone la proprietà all'AIFA, ha un'incidenza irrilevante sul patrimonio dello Stato.
comma 209: prevedendo che gli oneri finanziari derivanti dall'ampliamento della dotazione organica restino a carico del bilancio dell'Agenzia, consente dunque alla stessa di provvedere gradualmente alle assunzioni in organico nel limite delle risorse effettivamente disponibili, derivanti dal 20 per cento delle tariffe di spettanza dell'AIFA a norma dell'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003.
Comma 212 (Ulteriori norme per il controllo della spesa sanitaria)
La norma in esame, diretta a consentire al Ministero della Salute di distaccare presso l'ASSR fino a 10 unità di personale, non si ritiene che possa pregiudicare l'espletamento delle attività del predetto Dicastero. Ciò sia in ragione dell'esiguo numero di unità per il quale è consentito il distacco, sia in quanto trattasi, comunque, di una mera facoltà attribuita al Ministero in parola il quale, quindi, potrà valutare l'opportunità di esercitarla o meno sulla base anche delle proprie esigenze.
Peraltro, si fa presente che le norme dispongono che il distacco di personale avvenga, nell'ambito di una collaborazione tra Ministero della salute ed Agenzia per i servizi sanitari regionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Commi 214-216 (Norme in materia di edilizia sanitaria)
Vengono richiesti chiarimenti, in merito alla risoluzione degli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni, circa il possibile sfasamento temporale tra la revoca degli impegni di spesa ed il reimpiego delle relative risorse.
Al riguardo, si fa presente che la revoca degli impegni di spesa ed il reimpiego delle corrispondenti risorse deve avvenire necessariamente nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, in coerenza con la finalità della disposizione volta a velocizzare la realizzazione delle opere previste dagli Accordi di programma.
Commi 217-220 (Misure per incentivare la ricerca farmaceutica)
Viene richiesto, nel premettere che il limite massimo di 100 milioni di euro annui per il finanziamento del premio di prezzo è disposto nell'ambito del finanziamento complessivo del SSN, perché sia stata prevista una disposizione a copertura. Inoltre, chiedono di esplicitare le ragioni in base alle quali, ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, unitamente ad effetti di risparmio per gli anni 2007 e 2008, non sia stato contabilizzato alcun effetto di spesa nell'ambito del triennio.
Al riguardo, si fa presente che trattandosi di una nuova ragione di spesa, i 100 milioni di euro per il premio di prezzo sono aggiuntivi rispetto al livello di finanziamento previsto per il settore sanitario, cui concorre lo Stato. Inoltre, trattandosi di un onere non continuativo, limitato al solo anno 2006, si è ipotizzato un riparto di erogazione delle somme per investimenti nel corso dei 2007 e del 2008.
Commi 234-238 (Fondo famiglia ed assegni per i figli)
Si conviene con l'esigenza di riallineare gli importi indicati dalle norme al comma 237 (6 milioni di euro) e al comma 238 (800 milioni di euro) a quelli riportati in relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo (rispettivamente 7 milioni di euro per la disposizione di cui al comma 237 e 795 milioni di euro per la disposizione di cui al comma 238).
Comma 287 (Contratti a tempo determinato presso il Ministero della salute)
Vengono richiesti elementi sulla quantificazione dell'onere lordo annuo di 6,7 milioni di euro relativo ai contratti a tempo determinato presso il Ministero della salute.
La norma autorizza il Ministero della salute a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, a veterinari, chimici e farmacisti.
Al riguardo, si fa presente che più dettagliati elementi di risposta in merito alla platea dei destinatari e alle specifiche posizioni retributive del personale interessato potranno essere fornite dal Ministero della salute.
Comma 288 (Parziale esclusione SSN da limiti su personale a tempo determinato)
Premesso che in assenza dell'apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non opererebbe la deroga prevista dal comma in esame, si fa presente, comunque, che le misure compensative da individuarsi nell'ambito del predetto accordo dovrebbero ammontare complessivamente a circa euro 21.300.000, calcolati considerando l'ipotesi che la deroga in questione - riguardante n. 300 unità di personale veterinario e tecnico - venga interamente riferita al personale veterinario, il cui costo unitario (euro 71.000) è superiore a quello del personale tecnico.
Comma 294 (Proroga di ammortizzatori sociali)
In ordine alla possibilità di concessione, per l'anno 2006, di ammortizzatori sociali in deroga nel limite di spesa di 505 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, vengono richiesti chiarimenti circa la compatibilità delle risorse in questione con le esigenze di spesa a carico del predetto Fondo per l'occupazione in base alla vigente normativa.
Al riguardo, si fa presente che il Fondo per l'occupazione presenta le occorrenti disponibilità, in considerazione del rifinanziamento per 500 milioni di euro per l'anno 2006 di cui alla tabella D del disegno di legge finanziaria 2006, senza pregiudizio per gli altri interventi a carico del medesimo Fondo a legislazione vigente.
Comma 76 (Proroghe di agevolazioni fiscali in materia di accise)
Nell'articolo e nel comma in parola si sottolinea che quest'anno sono stati quantificati separatamente gli effetti accise e TVA in funzione della tipologia di consumatori che fruiscono dell'agevolazione (se persone fisiche o meno).
Questo perché le imprese ai fini IVA sono, come ben noto, soggetti intermedi e pertanto una maggiore o minore IVA pagata non ha effetti diretti nei confronti delle imprese stesse e quindi dell'Erario (per lo meno nelle tipologie di imprese che vengono investite dal provvedimento); mentre verbo i consumatori finali una variazione dell'IVA comporta una diretta variazione dei consumi e quindi un differente gettito per l'Eratio.
Per quanto concerne gli effetti sulle imprese, inoltre, il differenziale di accisa comporta un diretto differenziale di costi sui quali le imprese valutano le imposte (IRES/IRAP) da pagare, pertanto una diminuzione delle accise comporta una diminuzione dei costi e quindi maggiori IIDD pagate implicando una riduzione negli effetti di perdita dell'Erario.
Ovviamente, data l'impossibilità di valutare gli effetti indotti relativo all'introduzione della norma e considerando la difficoltà di quantificare un possibile effetto indotto, sia esso positivo che negativo, si è soliti stimare gli effetti utilizzando un quadro macroeconomico statico.
Per quanto riguarda le percentuali di prodotti (e quindi di accise) utilizzati dalle imprese, per ogni singola proroga sono stati utilizzate percentuali differenti in funzione della tipologia e quindi dell'utilizzo doti prodotti stessi, comunque tutti espressi nelle singole relazioni tecniche allegate. Da ciò è semplice valutare i riflessi sulle variazioni di gettito intercorsi con ogni singolo provvedimento.
Tutto ciò premesso, è chiaro il motivo per cui esiste una variazione di cassa differente da quella di competenza nelle singole Relazioni Tecniche, ed in particolare su quelle osservate relative a emulsioni stabilizzate, metano uso industriale e biomasse.
Inoltre, si fa presente che, come fatto notare dalla commissione, il metano utilizzato dalle industrie è pari a circa 26,5 miliardi di metri cubi, mentre la stima per il 2005 di quello utilizzato da imprese con consumo superiore a 1,2 milioni di metri cubi (i soggetti interessati dalla norma) è, pari a circa 17.755 milioni di metri cubi.
Per cui si conferma la stima espressa in sede di RT.
Con specifico riferimento alla stima della perdita di gettito conseguente alla proroga a tutto il 2006 delle disposizioni in tema di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento (di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, e all'articolo 6 del decreto-legge n. 356 del 2001, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2005, dall'articolo 1, comma 511, lettera d), della legge finanziaria n. 311 del 2004), si osserva quanto segue:
sulla base del contemporaneo esame dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi UNICO2003 e dei dati relativi ai codici tributo «6737» e «6768» utilizzati nel modello di versamento unificato F24 negli anni 2002, 2003 e 2004 è emerso con chiarezza un incremento di tale utilizzo dell'ordine di circa il 50 per cento;
tuttavia, in base ai dati più recenti disponibili, relativi all'utilizzo in F24 di tali codici tributo a compensazione nel corso del 2005, fino a tutt'oggi, risulta un utilizzo in linea con quanto evidenziato nel corso del 2004: circa 12 milioni di curo di crediti di imposta a compensazione;
ne consegue, pertanto, che le stime formulate in sede di relazione tecnica al presente provvedimento (circa 11 milioni di curo di cassa a compensazione nel 2006, circa 12 milioni di curo di cassa a compensazione nel 2007) sono da considerarsi corrette.
Commi 78, 79 ed 88 (Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca; proroga di agevolazioni per la pesca costiera e acque interne; deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione carburanti)
Ai fini della stima della variazione di gettito conseguentemente alla disposizione in esame è stato utilizzato il Modello 1RAP aggiornato con i dati di tutte le ultime dichiarazioni dei redditi complete a disposizione (Modello Unico 2003); a tale riguardo si osserva che è in progetto l'aggiornamento della base dati con le dichiarazioni dell'annualità successiva. Occorre sottolineare, comunque, che ai fini della stima si è tenuto conto della legislazione TRAP vigente nell'anno di imposta 2005, estrapolando opportunamente i dati sia in termini di legislazione che in termini di valore aggiunto. Per quanto concerne, infine, i dati reddituali e di fatturato, si evidenzia che anche in questo caso sono stati utilizzati, opportunamente estrapolati al 2005, i dati di tutte le ultime dichiarazioni dei redditi complete a disposizione (Modello Unico 2003), in attesa del completamento dell'aggiornamento della base dati.
istrutturazioni edilizie).
In relazione all'osservazione relativa all'effetto di anticipo di cassa nel primo anno, si precisa che la indicata percentuale dei 15 per cento è stata scelta corre aliquota di equilibrio in considerazione della quota di contribuenti che utilizza il metodo previsionale in sede di calcolo dell'acconto e del criterio di prudenzialità che in genere è adottato da tali contribuenti al fine di evitare di incorrere In sanzioni.
Si conferma inoltre che la mancata proroga dell'aliquota agevolata IVA non appare suscettibile di modificare l'ammontare complessivo delle spese in oggetto.
Per quanto riguarda la richiesta di conferma delle stime riportate nella Relazione Tecnico in base ai dati delle dichiarazioni presentate nel 2004, si precisa che tale operazione non è al momento possibile perché per questa annualità sono tuttora in corso le necessarie elaborazioni di controllo della qualità dei dati; per la stima riportata nella Relazione Tecnica sono stati utilizzati i dati relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi complete e validate a disposizione (presentate nel 2003).
Comma 81 - lettera b) (Ristrutturazioni effettuate da imprese)
In relazione all'effetto di anticipo di cassa nel primo anno pari al 15 per cento, si rimanda alla precisazione riportata nel precedente paragrafo (comma 81 - lettera a).
Comma 83 (Disposizioni in materia di fondi sanitari integrativi
In relazione all'osservazione relativa ad una possibile sottostima, del numero di soggetti beneficiari del provvedimento, stimato in circa 10.000, e quindi ad una conseguente sottostima della relativa perdita di gettito, si conferma la cifra indicata e si sottolinea che la stima effettuata in sede di Relazione Tecnica è stata improntata ad un carattere di elevata prudenzialità: è stato infatti ipotizzato che ogni soggetto interessato finisca per intero del nuovo tetto di deducibilità (pari a 3.615 curo) e quindi di una maggiore deduzione pari a 1.291 curo (differenza tra il nuovo limite e il tetto di 2.324 curo attualmente previsto per il 2006).
Comma 85 (Proroga detraibilità IVA per ciclomotori ed autoveicoli)
In merito alla Relazione Tecnica relativa alla proroga al 31 dicembre 2006, del regime di parziale indetraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto, importazione e acquisizione mediante locazione finanziaria, noleggio e simili di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si osserva quanto segue.
La Relazione Tecnica valuta gli effetti di gettito derivanti dalla suddetta proroga, che per l'anno d'imposta 2006 6 pari ad una detrazione IVA del 15 per canto, considerando del tutto trascurabili gli acquisti effettuati dalle imprese di veicoli con propulsioni non a combustione interna (principalmente le auto elettriche).
Commi 228-231 (Ammortamento di beni strumentali per l'esercizio di attività regolate)
In via generale si osserva come la stima del recupero di gettito conseguente alla normativa proposta sia basata sui dati effettivi, indicati dai madori contribuenti sui documenti contabili ufficiali (Bilancio di esercizio).
È inoltre opportuno rilevare come, se da un lato nei confronti dei beni più «vecchi», i quali si trovino al termine del periodo di ammortamento fiscale, la modifica proposta potrebbe comportare in casi molto limitati un andamento degli ammortamenti deducibili non omogeneo (nel senso che vi sarebbe una iniziale diminuzione della quota deducibile e un successivo incremento della stessa nel secondo e/o nel terzo anno successivo alla entrata in vigore della norma), dall'altro lato nei confronti dei nuovi beni di investimento, in tutto od in parte destinati al rinnovo e rimpiazzo di quelli interamente ammortizzati, la novella normativa comporta da subito una diluizione dei tempi di ammortamento fiscale, con recupero di gettito superiore a quanto eventualmente perso a causa del rinvio nella deduzione delle quote di ammortamento sui beni più vecchi, anche alla luce del - prevedibile - maggiore valore dei nuovi beni di investimento.
Infatti nella stima originaria per motivi prudenziali si è ritenuto di non stimare il maggiore gettito attribuibile all'effetto di sostituzione dei beni più vecchi, anche al fine di tenere conto indirettamente dell'andamento dell'ammortamento sui suddetti beni più vecchi (ossia considerando di uguale entità l'effetto sul gettito dei due fenomeni di segno opposto) ed evitare nel contempo stime aleatorie sulla vetustà dei singoli cespiti.
Relativamente alla questione concernente l'abrogazione del secondo periodo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto legge n. 211 del 2005, si ritiene che una ricostruzione logico sistematica del susseguirsi degli interventi normativi al riguardo (previsione nel citato decreto legge n. 211 del 2005, riproposizione, nel medesimo testo, della disposizione come secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-quater. del decreto legge n. 203 del 2005, nella formulazione approvata dal Senato nel corso dei lavori per la conversione in legge del citato decreto legge) consenta di ritenere, anche nelle more di un intervento di uno specifico intervento modificativo della norma recata dalla finanziaria, che la volontà del legislatore di abrogare la disposizione debba essere chiaramente riferita, ora, al citato comma 10 dell'articolo 11-quater dei decreto 203 del 2005.
Comma 239 (Detralbilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido)
In relazione all'osservazione di una possibile sottostima della perdita di gettito indicata nella Relazione Tecnica, si precisa che nel calcolo alternativo effettuato dal Servizio Bilancio appaiono esservi due elementi di sovrastima. Infatti i bambini di 3 anni compiuti dovrebbero essere per la gran parte esclusi dal calcolo, poiché l'iscrizione agli asili nido è in genere effettuata fino al compimento del terzo anno di età (nello stesso documento ISTAT citato nell'osservazione viene ricordato che «la frequenza di un asilo nido riguarda una quota minoritaria dei bambini di meno di tre anni»). D'altra parte, da un'indagine effettuata dal «Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza», ripresa all'interno del «Libro Bianco sul Welfare» del febbraio 2003, risulta che il totale delle domande d'iscrizione annue a servizi per la prima infanzia ammontava, al settembre 2000, a 160.000 unità circa; stime più aggiornate tendo a portare tale numero al massimo a 175.000 unità.
Il secondo elemento di sovrastima appare, consistere nella mancata considerazione del fenomeno dell'incapienza, in conseguenza del quale i soggetti esenti da imposta o che debbono versare bassi importi di imposta, non possono fruire (completamente o parzialmente) della detrazione in oggetto; questo si traduce in un minore costo per l'erario. La perdita di gettito indicata nella Relazione Tecnica è il risultato di apposite elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF che effettua il calcolo delle variazioni di imposta per ogni singolo contribuente, tenendo conto anche dell'incapienza.
Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla mancata considerazione dell'effetto di incremento sulla domanda potenzialmente derivante dalla detrazione di imposta, si ritiene che tale effetto sia praticamente nullo, essendo la norma in oggetto limitata al solo anno di imposta 2005, oramai quasi per intero trascorso.
Comma 250-251 (Eliminazione della tassa sul brevetti)
La Commissione richiede di quantificare l'effetto indotto relativo all'introduzione della nonna. Considerando la difficoltà di quantificare un possibile effetto indotto, sia esso positivo che negativo, si è soliti stimare gli effetti utilizzando un quadro macrocconomico statico.
Commi 252-254 (Detassazione delle liberalità in favore dell'attività di ricerca)
Si fa riferimento all'osservazione secondo cui con la disposizione contenuta nel comma 253 del disegno di legge, si potrebbe intravedere un ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della agevolazione, rispetto a quanto previsto dal vigente comma 8 dell'articolo 14 del decreto legge n. 35 del 2005.
Al riguardo, si fa presente che, il citato comma 253 fa riferimento alle fondazioni e associazioni riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, le quali possono ottenere il suddetto riconoscimento ove realizzino i meri presupposti richiesti dal regolamento - semprechè abbiano per oggetto statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica - occorre però precisare, tuttavia, che la deducibilità dei fondi trasferiti avviene limitatamente alle suddette fondazioni e associazioni che verranno individuate con l'apposito decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei ministeri interessati come espressamente previsto dallo stesso comma 252.
Commi 263-268 (Distretti produttivi)
In relazione alle osservazioni relative all'ipotesi di introduzione anche per i distretti industriali della disciplina fiscale del consolidata fiscale, così come previsto nel TUIR relativamente ai gruppi, si evidenzia che la relazione tecnica non prevede una stima degli effetti fiscali derivanti in virtù dei commi 267 e 268.
Al comma 267 viene infatti indicato che un decreto ministeriale successivo definirà le caratteristiche e le modalità d'individuazione dei distretti produttivi che potranno usufruire della agevolazione. In attesa, dunque, che il Decreto Ministeriale definisca i soggetti economici passivi d'imposta (distretti industriali) che potranno usufruire della disciplina del consolidato fiscale si è ritenuto opportuno non fornire una stima dell'effetto, bensì attendere il decreto attuativo identificativo dei soggetti.
D'altra parte il comma 268, ponendo un tetto massimo di spesa per la norma pari a 50 milioni di curo, limita la portata degli effetti fiscali conseguenti, in coordinamento con i summenzionato comma 267.
Comma 302 (Attività di produzione di energia elettrica da parte di aziende agricole)
In riferimento al comma 302 si osserva che essa qualifica l'attività di produzione di energia elettrica da biocombustibili come attività agricola connessa e prevede che il relativo reddito sia tassato come reddito agrario.
Al riguardo, si deve rilevare una incongruenza nel testo della norma in quanto essa fa riferimento al «reddito agrario, così come definito dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».
Quest'ultima nonna ha modificato il codice civile sostituendo l'articolo 2135 che reca la definizione di imprenditore agricolo, ma non detta anche la disciplina tributaria di tale attività che, come detto, è contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi.
In definitiva, attesa la formulazione della norma si può dubitare che la volontà del legislatore sia stata quella di comprendere, in ogni caso, l'attività in questione nell'ambito del reddito agrario di cui all'articolo 32 del tuir, in quanto il riferimento al Ogs. n. 228 del 2001 appare fuorviante.
Da ultimo, si evidenzia che recentemente la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 15 febbraio 2005, ha chiarito che «l'attività dì produzione di energia elettrica è svolta essenzialmente a mezzo di uno specifico impianto ... che non è impiegato normalmente nell'attività agricola. Ne consegue che ... al fini dell'imposizione diretta, i relativi redditi, non essendo riconducibili alle categorie del redditi agrari di cui all'articolo 32 del TUIR o dei redditi forfettizzati disciplinati dall'articolo 56-bis. dello stesso TUIR, sono tassabili analiticamente come redditi d'impresa ai sensi dell'articolo 56 del TUIR.
Commi 332-335 (Rivalutazione volontaria dei beni di impresa)
Con riferimento alla perdita di gettito IRAP per il 2009, si tratta di un errore materiale di trascrizione: il dato corretto è 71,7 min. di euro in luogo dei 6,7 min. di curo erroneamente indicati.
In riferimento agli elementi che potrebbero comportare un minore tasso di adesione al provvedimento sulla rivalutazione, si segnala quanto segue;
Il rinvio al tento esercizio successivo per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori e il pagamento in una unica soluzione della imposta sostitutiva non sembra possano disincentivare l'adesione in considerazione delle ridotte aliquote previste per la rivalutazione. Infatti le imprese - soprattutto con riferimento al riallineamento delle differenze tra valori civili e valori fiscali - ottengono un immediato effetto positivo già nei bilanci dell'esercizio 2005. In particolare coloro i quali si sono avvalsi del disposto dell'articolo 109 comma 4 lettera b) TUIR possono, tramite il riallineamento, ridurre l'importo delle imposte differite iscritte in bilancio dal 37,25 per cento (33 per cento IRES + 4,25 per cento IRAP) al 12 per cento o al 6 per cento con la conseguente iscrizione nel conto economico di una sopravvenienza attiva (non tassabile in quanto relativa alle imposte) pari al 25,25 per cento o al 31,25 per cento dei valori riallineati.
Per quanto attiene agli effetti indiretti sulla thin capitalization ed il pro-rata patrimoniale si segnala che - per semplicità - non si è tenuto conto di tutti gli effetti indiretti di scarsa rilevanza quantitativa ritenendo che gli stessi tendano a compensarsi. Infatti il provvedimento si ritiene che sarà utilizzato non tanto come ordinaria rivalutazione ma piuttosto come riallineamento dei valori, rispetto al quale non vi è alcun aumento di patrimonio netto. Inoltre per coloro i quali non affrancheranno le riserve il vincolo della sospensione di Imposta sul saldo attivo di rivalutazione che deve essere costituito anche in caso di riallineamento, comporterà la necessità di vincolare riserve preesistenti, con la conseguenza che vi sarà una minore possibilità di usufruire delle opportunità fiscali di cui al citato articolo 109 comma 4 lettera b).
Relazione tecnica
Comma 92 (Incremento del versamento minimo dovuto da 10,33 euro a 12,00 euro)
La legislazione vigente prevede che i versamenti che risultano dalle Dichiarazioni dei Redditi e dalle Dichiarazioni INA non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposto che non superano ciascuno euro 10,33; prevede inoltre che non sono dovute le addizionali locali all'IRE se l'imposta netta risultante dalla dichiarazione è inferiore a 10,33 euro.
La proposta normativa in esame prevede l'innalzamento dell'importo del versamento minimo a 12,00 curo.
Per valutare gli effetti sul gettito derivanti da tale proposta normativa, sono state effettuate elaborazioni sui dati delle Dichiarazione dei Redditi e NA presentate nel 2003.
Da tali elaborazioni risulta che la proposta normativa in oggetto comporterebbe una perdita di gettito di competenza per l'anno d'imposta 2006 pari a circa:
IRE: 100.000 euro;
Addizionale regionale: 220.000 euro;
Addizionale comunale: 50.000 Euro;
IRAP: 80.000 euro;
IRES: 20.000 euro;
IVA: 50.000 euro.
Tenuto conto che non è dovuto acconto Trap su importi dovuti non superiori a 20,66 euro (soggetti Ires) o a 51,65 euro (persone fisiche e società di persone) la perdita di gettito in termini di cassa è la seguente (in milioni di euro):
|
2006 |
2007 |
2008 |
IRE |
-0,10 |
-0,10 |
-0,10 |
Addizionale regionale |
-0,22 |
-0,22 |
-0,22 |
Addizionale comunale |
-0,05 |
-0,05 |
-0,05 |
IRAP |
-0,08 |
-0,08 |
-0,08 |
IRES |
-0,02 |
-0,02 |
-0,02 |
IVA |
-0,05 |
-0,05 |
-0,05 |
Totale |
-0,52 |
-0,52 |
-0,52 |
Per l'anno 2005 l'insieme delle norme previste dalla Legge Finanziaria per il 2005, sommate agli effetti della legislazione vigente, ha determinato un obiettivo complessivo di entrate erariali dai giochi pari a 5,9 miliardi di curo derivatiti da una raccolta (vale a dire la spesa effettuata dai giocatori) pari a circa 28 miliardi di euro. Al 31 ottobre 2005 l'andamento delle entrate erariali (circa 4,9 miliardi di euro) fa presumere il pieno raggiungimento dell'obiettivo; unico rischio rispetto al conseguimento di tale risultato è dato da un'eventuale vincita straordinaria al gioco del Lotto (caso sempre possibile date le caratteristiche intrinseche del gioco).
Tale risultato è stato conseguito anche grazie alle misure previste dalla Finanziaria per il 2005 la cui attuazione è piena per quanto riguarda il Lotto e l'Enalotto ed ancora parziale, in quanto condizionata anche da aspetti di mercato non dipendenti dall'Amministrazione per quanto riguarda lo sviluppo del settore delle scommesse (fortemente aggredito nel 2005 dalla concorrenza illegale ed irregolare estera, soprattutto via internet) e del gioco telematico (anch'esso condizionato da complesse situazioni di mercato). Parte delle norme previste dal Disegno Legge di conversione del decreto-legge del 30 settembre 2005 n. 2003 in oggetto e dalla Legge finanziaria per il 2006 tendono a superare le criticità di mercato accennate, per il pieno dispiegamento degli effetti delle norme previste dall'ordinamento.
Commi 342 - 351 (Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento)
I commi da 342 a 351 introducono una serie di innovazioni nel comparto degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Tra queste si ricordano:
la variazione di alcuni parametri di funzionamento relativi agli apparecchi definiti AWP; A MUSEMENT WITH PRICE (Apparecchi da divertimento a premio);
l'introduzione di una nuova tipologia di apparecchi definita, VLT; (VIDEOLOTTERY)
l'estensione delle tipologie di esercizi ove è possibile installare apparecchi con vincite in denaro;
la diminuzione, a partire dal 1 luglio 2006, del PREU da 13,5 a 12 punti percentuali delle somme giocate; (Prelievo erariale unico);
l'introduzione di un meccanismo di compenso dei concessionari collegato alla raccolta gestita.
Le osservazioni prodotte dal Servizio Bilancio della Camera vertono sostanzialmente sulla non prudenzialità delle stime presenti nella Relazione tecnica di accompagnamento alla norma, rilevando che una previsione puntuale degli effetti finanziari prodotti dagli interventi in materia di apparecchi da intrattenimento implica sia una valutazione degli effetti già prodotti da norme in vigore che, in generale, una quantificazione puntuale della domanda di mercato (propensione alla spesa).
Per chiarire i contenuti della Relazione Tecnica ed evidenziare come l'analisi realizzata sia stata effettivamente orientata in tale direzione si forniscono, qui di seguito, una serie di chiarimenti per meglio specificare le ipotesi nella stessa adottate.
Preliminarmente, si rilevano alcuni elementi conoscitivi relativamente alla consistenza media degli apparecchi da intrattenimento ovvero al numero di macchine di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS presenti (o che si prevede saranno presenti) presso gli esercizi autorizzati per i dodici mesi. Tali dati sono utili per comprendere come, anche in caso di crescita contenuta della redditività per singolo, apparecchio (connessa alla maggiore attrattività derivante dall'introduzione delle modifiche tecniche previste dalla norma), la riduzione del prelievo unico non determina perdite in termini di gettito.
Apparecchi (nr. medio) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
AWP |
150.000 |
163.000 |
177.000 |
180.000 |
AWP in nuove tipologie di esercizi |
2.500(1) |
4.200 |
6.500 |
|
VLT |
4.000(2) |
12.000 |
12.000 |
|
Totale |
150.000 |
169.500 |
193.200 |
198.500 |
(1) Per mero errore materiale, questo valore è stato riportato nella Relazione tecnica pari a 2.000.
(2) Il valore è stato calcolato come media sui 12 mesi e, per il primo anno, considerando esclusivamente l'ultimo quadrimestre.
La tavola evidenzia che il parco complessivo degli apparecchi da intrattenimento passa dai 150.000, del 2005 a quasi 200.000 (VLT comprese) del 2008, con una previsione, per il 2006, di circa 170.000 apparecchi. Tale stima è sicuramente prudenziale.
Infatti, la consistenza media di 150.000 apparecchi del 2005 deriva da un andamento della consistenza puntuale degli apparecchi AWP che parte da 121.000 del 1 gennaio per raggiungere 170.000 al 31 dicembre (si fa presente che il dato di consistenza al 21 novembre 2005, è pari a 172.638). Pertanto, la consistenza media ipotizzata per il 2007 conferma, adottando un opportuno carattere di prudenzialità, la consistenza puntuale prevista, al 31 dicembre 2005. Si precisa che tale previsione incorpora al suo interno, pertanto, gli effetti di sostituzione tra apparecchi AWP e VLT richiamati dal Servizio Bilancio.
Il 2006 si configura, in termini di parco apparecchi, come un periodo di razionalizzazione, mentre, per gli anni successivi, si stima un incremento contenuto del numero di apparecchi. La stima, anche in questo caso, può essere definita prudenziale, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e, in particolare, della specifica domanda di gioco con apparecchi da intrattenimento. Infatti, all'incremento del numero di apparecchi contribuisce anche, ed in maniera significativa, la maggiore attrattività degli stessi, derivante dalle variazioni dei parametri e dall'inasprimento del contrasto al gioco illegale (che, inevitabilmente, porterà ad un ampio riposizionamento dei giocatori e degli operatori nell'ambito del mercato legale).
Ad ulteriore sostegno del carattere di prudenzialità delle stime adottate nella Relazione tecnica, si precisa che l'incremento del parco apparecchi, a partire dal 2007, è stato interamente imputato alle macchine AWP (vale a dire quelle che originano minor gettito per lo Stato) e non alle VLT.
Il Servizio Bilancio evidenzia che la Relazione tecnica, con riferimento alle VLT, basa la quantificazione su ipotesi non puntualmente verificabili e sottolinea il raddoppio del volume di raccolta inedia mensile, rispetto alle AWP, per la nuova tipologia di apparecchi. Al riguardo, si precisa che la definizione di dettaglio del business model per l'introduzione delle VLT (demandata ad un regolamento ministeriale) realizzerà una «sintonizzazione fine» dei vari parametri, con l'obiettivo di:
individuare modalità di gioco a più elevata componente aleatoria rispetto alle AWP, guadagnando alla raccolta nuovi giocatori, oggi dedicati pressoché esclusivamente al gioco illegale;
prevedere punti vendita specifici per le VLT, definendo insieme con specifiche prescrizioni dedicate alla sicurezza del giocatore ed al controllo del gioco, condizioni di particolare attrattività commerciale.
Inoltre, si ricorda che le VLT consentono di installare diversi giochi su ciascun apparecchio (mentre le AWP offrono un solo gioco), determinando una raccolta media su ciascuno degli apparecchi di nuova introduzione ben superiore a quella delle attuali AWP, così come dimostrano i casi di VLT esistenti nel Nord America e nel Nord Europa (giocata media per apparecchio di circa 160.000 euro per anno).
Ne deriva che, data la diversa tipologia e la ricerca particolarmente mirata di location, detti apparecchi conseguiranno un volume di gioco medio praticamente doppio rispetto a quello attuale delle AWP.
Per quanto riguarda, infine, l'osservazione relativa alla riduzione del prelievo unico che noti può costituire incentivo alla partecipazione al gioco si rileva che la diminuzione di 1,5 per cento del Prelievo rimane disponibile agli operatori, i quali possono scegliere di elevare il payout (vincite per importi superiori al 75 per cento) al fine di accrescere ulteriormente l'attrattività del gioco ovvero generare risorse destinabili all'allargamento del parco gestito.
Commi 352 - 365 (Contrasto al gioco illegale e recupero dell'evasione fiscale)
In merito agli effetti previsti con l'introduzione delle disposizioni di cui ai commi da 352 a 357, è opportuno esplicitare come la stima di 500 milioni di curo sottratti al mercato illegale dei giochi gestito da operatori di gioco on fine, sia da considerarsi relativamente prudenziale rispetto agli effetti complessivi che l'applicazione puntuale della norma potrebbe avere nei prossimi anni.
Il dato di mercato del primo anno, dedotto da varie fonti per definizione non ufficiali, è - coerente con l'incrocio di due valutazioni economiche basate su studi realizzati da AAMS con il contributo della Sogei e dei suoi consulenti:
dai bilanci ufficiali pubblicati dai grandi operatori del settore (perlopiù quotati in borsa) emerge una raccolta Internet a livello europeo superiore a 7 Mld di curo; le analisi di mercato effettuate a livello europeo fanno supporre che oltre il 10 per cento di tale raccolta provenga dall'Italia (dato forse sottostimato, considerato che il peso dei giocatori italiani è probabilmente superiore); da tale analisi si ottiene un valore del gioco su internet confluito sugli operatori quotati in borsa superiore ai 700 milioni di Euro per anno;
da rilevazioni effettuate con il contributo di istituti di ricerca specializzati, gli operatori che raccolgono illegalmente gioco via internet hanno realizzato in Italia, nei primo otto mesi del 2005, investimenti pubblicitari dei propri servizi (attraverso mezzi palesi: televisione, stampa, affissioni, pubblicità via internet) quantificabili in circa 4,2 milioni di curo. Ipotizzando un valore prudenziale di 7 milioni di Euro in un anno (sottostimato in quanto l'istituto non considera alcuni strumenti di comunicazione ad esempio, sponsorizzazioni), e che gli investimenti in marketing e comunicazione rappresentino mediamente il 10 per cento dei profitti lordi di un azienda del settore dei giochi, e che i profitti lordi siano pari al 10 per cento della raccolta, è possibile stimare che la raccolta degli operatori illegali in Italia (ovviamente riferita solo a quelli che hanno effettuato promozione), sia pari ad oltre 700 milioni di euro;
ulteriori analisi effettuate da AAMS fanno ipotizzare che il gioco illegale convogliato su operatori di dimensioni minori di quelli citati ai punti precedenti, sia pari ad almeno al 30 per cento del volume raccolto dai player principali.
Pertanto si può stimare che il gioco illegale via internet abbia volumi compresi tra 900 e 1.000 milioni di euro per anno.
Riguardo a questi volumi, l'intervento proposto, impedendo di fatto il gioco sull'estero, otterrebbe l'immediato effetto di convogliare il gioco sulle forme lecite più simili esistenti in Italia, vale a dire i giochi da ricevitoria e gli apparecchi da intrattenimento.
Ipotizzando, prudenzialmente, che una quota di circa 200-300 milioni di euro di quanto oggi destinato a tali forme di gioco sia convogliata su altre forme di divertimento, ovvero sia implicitamente contenuta negli incrementi di altri giochi già oggetto di valutazione nell'ambito degli altri commi sui giochi (in particolare lotterie e scommesse), è possibile definire la raccolta aggiuntiva, derivante dai commi in oggetto, in 500 milioni di euro per il 2006 e 750 milioni di euro per gli anni successivi (nei quali gli effetti dei provvedimenti previsti andranno a regime).
Relativamente ai commi 358 - 364 sull'istituzione ovvero sull'inasprimento delle sanzioni previste dal TULPS si evidenzia che non è prassi contabile l'iscrizione a miglioramento dei saldi di effetti di maggior gettito connessi a nuove o modificate sanzioni nonché che il sistema delle sanzioni proposto appare in contrasto con le finalità definite di riduzione dell'area di illegalità e di irregolarità nel settore dei giochi gestiti dallo Stato.
Si riportano di seguito alcune precisazioni, volte a meglio esporre e dettagliare tale specifica parte della Relazione tecnica.
Le ampie dimensioni del mercato degli apparecchi da intrattenimento, peraltro in ulteriore espansione, determinano la persistenza di una componente di illegalità «fisiologica». L'evoluzione della regolazione tecnica - e specificamente le disposizioni che prevedono la presenza necessaria di nuovi strumenti di collegamento alla rete telematica nei punti vendita autorizzati alla raccolta degli apparecchi con vincite in danaro - segna un mutamento sostanziale delle logiche di controllo sul territorio: vale a dire che la sola presenza di apparecchi in locali sprovvisti delle tecnologie di comunicazione comporterà una situazione passibile di sanzione. Dallo stesso punto di vista, la stessa pianificazione dei controlli potrà avvalersi maggiormente delle informazioni presenti nelle banche dati, focalizzandole sui punti vendita «a rischio» ed aumentando l'efficienza e l'efficacia di tutte le azioni di controllo sul territorio.
Deve aggiungersi che lo specifico campo di applicazione delle disposizioni sanzionatorie comprende anche tutte quelle situazioni di irregolarità amministrativa degli apparecchi, dalle quali conseguono evasioni ed elusioni del gettito.
Quale specifico ed ulteriore fenomeno indotto dalla revisione e dall'inasprimento delle sanzioni, deve evidenziarsi, inoltre, un crescente «apporto» di gettito dovuto dall'emersione indotta di apparecchi senza vincita in danaro (di cui al comma 7 dell'articolo 110 del TULPS). Tale dimensione si giustifica in ragione del fatto che le nuove disposizioni sanzionatorie, applicandosi a tutte le tipologie di apparecchi, indipendentemente dalla possibilità o meno di vincite in danaro, risultano maggiormente dissuasive per gli operatori (gestori ed anche esercenti, soggetti a specifiche sanzioni) di apparecchi senza vincita in danaro (3).
(3) I quali sono soggetti al pagamento dell'Imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA su base imponibile forfetaria predeterminata. In termini quantitativi, questa ultima componente può essere quantificata in carica 7,5 milioni di euro, paria al 10 per cento del gettito annuale di tali categorie di apparecchi.
A tale proposito, si riconosce, infine, l'esigenza di specificare il richiamo ad «altri, diversi, effetti previsti dalle disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento e di contrasto alle altre forme, succedanee, di gioco», che determinano uno specifico incremento di gettito per il periodo 2007-2008.
In detta formulazione si intendeva comprendere gli effetti non direttamente imputabili all'ambito accertativo e sanzionatorio; infatti, l'aspetto deterrente della norma (inasprimento delle sanzioni e accertamenti mirati) che rende maggiormente rischiosa l'offerta di gioco illegale, si manifesterà nell'introduzione di nuovi apparecchi leciti con vincita in danaro in sostituzione di altre, anche diverse, offerte di gioco non lecite. Si stima che detto aspetto comporti l'introduzione, a partire dal 2007, di circa nuovi 5.500 apparecchi (meno del 5 per cento del parco ad oggi esistente) che, nell'ipotesi di redditività erariale pari a quella degli apparecchi già operativi, comporterà, all'aliquota del 12 per cento, un maggior gettito superiore a 50 milioni di euro, da aggiungere ai circa 25 milioni di euro per anno, stimati in relazione agli effetti specifici delle sanzioni.
Commi 368-369 (Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)
Relativamente alla osservazione sull'incremento di gettito quantificato, nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge finanziaria per il 2006, in 90 milioni di euro l'apparente incoerenza tra il dato fornito nella prima Relazione Tecnica all'atto Camera 5736 è legata al fatto che la stima iniziale teneva conto, esclusivamente, dell'incremento del - MPPC (Miost Popular Price Cigaretess) escludendo gli effetti che, per esperienza, si verificano di aumento dei prezzi al consumo per effetto della volontà dei produttori di adeguare i propri ricavi alla nuova situazione impositiva, fermi restando i livelli di consumo registratisi nel 2005.
Circa l'osservazione relativa al conseguimento dell'obiettivo di maggior gettito previsto per il 2005, sulla base dei dati attualmente disponibili è presumibile che tale obiettivo possa essere conseguito o, comunque, che il risultato finale sia molto vicino a quello stimato. Infine, per quanto riguarda l'osservazione relativa al carattere di permanenza della maggiore entrata si rileva che, sulla base dell'attuale configurazione del mercato italiano delle sigarette, l'anticipazione degli interventi sul MPPC comporta un conseguente adeguamento dei prezzi al consumo da parte dei produttori senza che a ciò consegua, almeno nel medio periodo, una significativa diminuzione dei consumi. Tale comportamento è realizzato dai produttori, come già detto, per mantenere inalterato il proprio margine economico. È presumibile ipotizzare che tale meccanismo, non abbia carattere permanente, ma che permanga nel triennio in esame.
In ordine all'esigenza di conoscere gli utilizzi del fondo per gli interventi a sostegno delle famiglie di cui al comma 233 dell'articolo 1 del provvedimento indicato in oggetto al fine di una condivisione circa gli utilizzi a valere sul predetto fondo, si trasmette l'allegato prospetto nel quale sono indicati gli interventi in questione, sulla base delle informazioni in possesso dello scrivente.
Come si evince da tale prospetto, l'importo complessivo degli interventi si attesterebbe a 1.187 milioni di curo. Pertanto, il predetto fondo di 1.140 milioni di euro risulterebbe interamente utilizzato e una patte (47 milioni di euro) dell'onere derivante da tali interventi ha trovato copertura nell'ambito del maxi emendamento approvato dal Senato della Repubblica.
È di tutta evidenza che l'esigenza conoscitiva della Camera dei Deputati discende dalla circostanza che la disposizione di cui al comma 233 non è correlata con i singoli interventi, come si evince dal predetto prospetto (ad esempio le modifiche alla Tabella A - pari di handicap e alla Tabelle C - locazioni).
(importi in milioni di euro)
Fondo interventi a sostegno delle famiglie (comma 233) |
1.140 |
Interventi previsti dai commi da 234 a 237 |
800 (795)(*) |
(assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2005; assegno di 160 euro per figlio di età inferiore a tre anni; rimborso spese a Poste italiane Spa per riscossione assegni ai figli) |
|
Detrazione spese per asili nido (comma 239) |
30 |
Tabella A - Ministero del lavoro (handicap) |
100 |
Tabella C - Ministero infrastrutture (locazioni) |
100 |
Scuole peritarie (esclusione da elenco 3) |
110 (115)(**) |
(*) L'importo indicato tra parentesi è quello che risulta dalla relazione tecnica. Infatti, già con nota n. 157188 del 18 novembre 2005 sono state evidenziate le correzioni da apportare ai commi 237 e 238, al fine di rendere coerente il testo delle disposizioni con le quantificazioni indicate dalla relazione tecnica.
(**) L'esclusione dal taglio delle scuole paritarie è cifrata in 157 milioni di euro, come indicato nella relazione tescnica. L'importo tra parentesi consegue a quanto evidenziato nella nota precedente.
Si precisa infine quanto alle possibili fonti di copertura finanziaria che potrebbero emergere nel corso dell'esame parlamentare, che non sono sostenibili ipotesi di riduzioni indiscriminate e lineari di tutte le voci indicate in Tab. C. Al contrario potranno essere ammessi, se contenuti in limiti di ragionevole sostenibilità interventi mirati su singole voci individuate.
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Mercoledì 30 novembre 2005
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SEDE REFERENTE
Mercoledì 30 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Roberto Maroni ed il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 29 novembre 2005.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Ricorda quindi che è in corso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) osserva preliminarmente che sarebbe opportuna una puntuale programmazione dei lavori della Commissione al fine di assicurare la partecipazione alle sedute dei rappresentanti di Governo responsabili per le materie di volta in volta discusse, in modo che il dibattito possa assumere una connotazione più squisitamente politica. Premesso poi di condividere l'intervento svolto dal deputato Visco e di non voler insistere su considerazioni di politica economica già sviluppate nelle precedenti sedute e ribadite ancora in sede di dichiarazione di voto in Assemblea sul decreto-legge n. 203 del 2005, richiama la relazione introduttiva svolta dal relatore, la quale ha cercato, tra l'altro, di collocare la manovra di finanza pubblica nel contesto dell'economia italiana ed internazionale. La relatrice ha ragione, a suo giudizio, là dove dice che le cause della difficile situazione economica del Paese sono strutturali e non riconducibili soltanto alla politica economica del Governo. La sua parte politica è disponibile a riconoscerlo in parte, ma si aspetta che la maggioranza riconosca, a sua volta, che la politica economica portata avanti dal Governo nel corso della legislatura è stata insufficiente e non ha contrastato in modo adeguato la contingenza sfavorevole. Quel che servirebbe, quindi, e che è mancato nella relazione introduttiva, è l'avvio di una riflessione sui limiti della politica economica del Governo di centrodestra. La relazione si è invece limitata a sottolineare il dato della ripresa dei consumi nel 2005. La ripresa dei consumi è certamente un fatto positivo, ma non si può attendere da lì la soluzione a tutti i mali dell'economia italiana. Quel che serve, a suo giudizio, è una politica di valorizzazione della capacità produttiva del Paese; non si inverte infatti il trend negativo semplicemente affidandosi ai consumi. Ritiene inoltre poco calzanti i raffronti svolti dalla relatrice tra la situazione dell'Italia e quella di altri paesi europei, come la Germania. La capacità di crescita della Germania sul piano della competitività e del progresso tecnologico garantisce infatti a quel paese ampi margini di ripresa e di ottimismo. Per contro, gli atavici problemi dell'Italia - come la specializzazione produttiva ormai superata nel sistema della produzione internazionale, per ricordarne solo uno - rendono estremamente preoccupante la situazione del paese. Stante quindi la disponibilità dell'opposizione a discutere dei problemi strutturali, ritiene però che una discussione seria non possa partire dall'assunto che tutto è andato bene e che la politica economica del Governo è stata senza pecche, come ha sostenuto il Ministro Tremonti nel corso dell'audizione al Senato. Rivolge quindi specifiche richieste di chiarimento al Governo, allo scopo di definire alcuni dati di fondo necessari per una discussione politica credibile sulla manovra finanziaria. In primo luogo, ricordato che il DPEF registrava un indebitamento al 4,3 per cento - confermato dalla Relazione previsionale e programmatica - e che gli impegni assunti dall'Italia in sede di Unione europea impongono una manovra correttiva per lo 0,85 per cento, pari circa a 12,2 miliardi di euro, chiede per quale ragione l'entità della manovra sia superiore e si attesti su circa 16 miliardi. In secondo luogo, ricordato l'intervento correttivo per 2,7 miliardi sull'andamento dei conti pubblici del 2005 effettuato con il decreto-legge n. 211 del 2005, chiede le ragioni dello scostamento che ha reso necessario l'intervento correttivo, nonché chiarimenti in relazione al fatto che, secondo quanto sostenuto dal Ragioniere generale dello Stato, lo scostamento sarebbe di entità superiore, a causa delle mancate dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico. In terzo luogo, ricordato che il decreto-legge n. 203 del 2005 ha effettuato un ulteriore intervento correttivo, chiede chiarimenti in ordine alle cifre tendenziali per il 2006. In quarto luogo, dopo aver evidenziato che le eccedenze di spesa rappresentano la quota più consistente della spesa corrente per il 2006 e che le stime relative alle eccedenze sono assai più contenute per gli anni successivi al 2006 e dopo aver ricordato che un'analoga previsione sull'andamento delle eccedenze è stata fatta anche in passato e si è dimostrata quindi sbagliata, chiede chiarimenti sia sulle ragioni che portano al formarsi di eccedenze di spesa, sia sulle ragioni della previsione di limitate eccedenze per gli anni successivi al 2006. In quinto luogo, ricordato che la copertura della manovra finanziaria è assicurata per circa il 48 per cento dalle misure disposte dal decreto-legge collegato (che in gran parte riguardano la lotta all'evasione fiscale), chiede chiarimenti in proposito, affinché la Commissione possa valutare la credibilità delle stime e delle attese sulle quali il Governo fonda la sua manovra.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il Ministro Maroni per aver accettato di intervenire ai lavori della Commissione sulle parti del disegno di legge finanziaria riguardanti le politiche sociali e del lavoro.
Il ministro Roberto MARONI, con riferimento alle disposizioni del disegno di legge finanziaria che investono la competenza del suo dicastero, segnala in primo luogo le misure che consentono il prolungamento dei trattamenti di «cassa in deroga». Tali misure riguardano l'accesso alla cassa integrazione e al trattamento di mobilità ad imprese sotto i quindici dipendenti sulla base di accordi territoriali. Le risorse stanziate negli ultimi due anni pari a 500 milioni, che sono stati destinati per il 95 per cento alle imprese del settore tessile, si sono rivelati sufficienti. Sulla base del dato in possesso anche per il 2005, gli stanziamenti dovrebbero risultare sufficienti a fronteggiare la proroga di tali interventi. Il disegno di legge finanziaria contiene disposizioni che consentono di fronteggiare la crisi del settore avicolo, che ha in particolare interessato il Veneto, con strumenti che prevedono il coinvolgimento delle regioni. Rileva poi che anche le risorse destinate al fondo per l'occupazione consentono di non nutrire preoccupazioni per quel che concerne il prolungamento dei trattamenti di cassa integrazione attualmente in essere. Il Governo deve invece ancora assumere un orientamento sull'utilizzo delle risorse destinate dai decreti-legge n. 35 e n. 203 del 2005 all'avvio della previdenza integrativa e che risultano ora disponibili a seguito della decisione di differire al 2008 l'avvio della riforma. Ricorda che tali risorse ammontano per il 2006 a 400 milioni di euro, per il 2007 a 930 milioni di euro e per il 2008 a 1.130 milioni di euro. Si liberano dunque le risorse relative al 2006 e al 2007 e parte di quelle relative al 2008, anno in cui inizialmente era prevista l'entrata a regime della riforma e in cui vi sarà invece il suo avvio. In proposito, segnala l'opportunità di destinare tali risorse ad interventi nel sistema sociale e previdenziale: sono state presentate proposte emendative di origine parlamentare che giudica meritevoli di appoggio e vi sono inoltre proposte del suo ministero che dovranno essere valutate in seno al Governo e alla maggioranza. Al riguardo consegna alla Commissione una documentazione. In particolare, si tratta di proposte che vanno incontro alle esigenze segnalate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro in materia di rivalutazione delle rendite e di prestazioni sanitarie. Segnala poi l'esigenza di destinare ulteriori risorse per favorire la totalizzazione dei contributi previdenziali per quel che concerne le lavoratrici «silenti», vale a dire quelle lavoratrici che non hanno raggiunto in nessuna gestione previdenziale i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere alla totalizzazione ed hanno quindi cessato di lavorare.
Vincenzo VISCO (DS-U), nel ribadire l'opportunità che le risorse inizialmente destinate all'avvio della previdenza integrativa, concorrano al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sottolinea che, in considerazione dei pesanti tagli contenuti nel disegno di legge finanziaria agli enti locali, parte di tali risorse potrebbero essere destinate a tali enti, anche per consentire la proroga dei trattamenti dei rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere.
Roberto GUERZONI (DS-U), nel rilevare preliminarmente l'opportunità di ritornare sulla decisione presa relativamente all'avvio della riforma della previdenza integrativa e di prevedere l'entrata in vigore di tali misure fin dal 2006, indica in alternativa alcuni ulteriori interventi in ambito sociale che risulterebbero meritevoli di attenzioni. Si riferisce alla tutela previdenziale dei lavori non continui, al cosiddetto problema delle lavoratrici donne «silenti» ed al superamento del divieto di cumulo tra la rendita INAIL e quella pensionistica.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) concorda con il deputato Visco sul fatto che sarebbe preferibile utilizzare le risorse cui ha fatto riferimento il ministro Maroni per migliorare i saldi di finanza pubblica. Ritiene, peraltro, che, se si decide di usare tali risorse per interventi vari, deve trattarsi di interventi con forte significato strategico e bisogna evitare di disperderle per finalità, certamente importanti, ma non inserite in un'ottica complessiva. Rileva, inoltre, che, in base ai dati a sua disposizione, i 500 milioni di euro stanziati per il 2006 per le casse in deroga non sembrano sufficienti. Osservato che si tratta di uno strumento importante per governare le crisi di settore e che ha dato risultati soddisfacenti, chiede al Governo rassicurazioni in ordine all'adeguatezza dello stanziamento, aggiungendo che, secondo quanto gli risulta, servirebbero per il 2006 almeno 600 milioni di euro.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ringrazia innanzitutto il Ministro Maroni per essere venuto in Commissione a preannunciare proposte che sottoporrà al Consiglio dei Ministri, consentendo in questo modo al Parlamento di esprimersi in una fase in cui ciò è ancora utile. Premesso poi che riterrebbe preferibile che si cercasse ancora di far partire la previdenza integrativa almeno dal 2007, prende atto del fatto che, in ogni caso, si liberano risorse e che il Ministro pensa di utilizzarle per le finalità che ha illustrato, sulle quali si potrà riflettere. Esprime poi preoccupazione rispetto alla adeguatezza degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali per il 2006. Ricorda, tra l'altro, la crisi in atto nel settore elettronico, soprattutto in alcune regioni del paese. Si tratta di un settore che rischia di uscire dal mercato e per il quale c'è bisogno senz'altro di adeguate politiche industriali, ma intanto anche di ammortizzatori sociali.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) esprime il proprio apprezzamento per la decisione del ministro Maroni di sottoporre in modo trasparente alla Commissione le proprie valutazioni in ordine all'utilizzo delle risorse inizialmente destinate all'avvio della previdenza integrativa. Rileva tuttavia la necessità di affrontare il problema con una maggiore attenzione all'equilibrio generale della finanza pubblica ed in particolare la necessità di incrementare le risorse destinate agli enti locali, pesantemente colpite dalle misure contenute nel disegno di legge finanziaria. Tali enti necessitano infatti di risorse per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere.
Il Ministro Roberto MARONI, premesso che le misure relative agli enti locali non rientrano nell'ambito delle sue competenze e che non è pertanto in grado di rispondere con assoluta precisione di dati, rileva che non è possibile, allo stato, prevedere quanti contratti a termine saranno interrotti, né quali tipologie di lavoratori saranno toccate. Rispondendo poi al deputato Morgando, afferma di condividere il principio secondo cui è opportuno utilizzare le risorse per interventi di tipo strategico. Ritiene, infatti, che il sostegno ai lavoratori che abbiano subito danni a seguito di infortuni sul lavoro abbia carattere strategico, nell'ambito delle politiche sociali. Per quanto riguarda, invece, le casse in deroga, fa presente che tutte le misure ad oggi concesse - e che riguardano per circa il 95 per cento aziende del settore tessile - sono coperte fino al 31 dicembre 2006, per cui le somme stanziate nella legge finanziaria devono servire soltanto a coprire le ulteriori situazioni di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del 2006 e che per il momento - con l'eccezione del comparto avicolo, colpito dalla preoccupazione dei consumatori per l'influenza aviaria - non si sono ancora manifestate. Si tratta, quindi, di circa 500 milioni di euro aggiuntivi: una somma ritenuta dal Governo sufficiente. Fa inoltre presente che le «casse in deroga» riguardano solo le imprese con meno di quindici dipendenti, che gli altri trattamenti sono erogati dall'INPS e che per le misure di cassa integrazione già concesse e normalmente prorogate si farà fronte con il Fondo per l'occupazione, il cui ammontare è adeguato. Ritiene, pertanto, che le somme derivanti dal differimento dell'avvio della riforma della disciplina del TFR possano essere utilizzate opportunamente per le finalità di carattere sociale da lui indicate. Aggiunge che si fa riferimento a 137 milioni per il 2006, dunque di una quota non grandissima rispetto ai 400 milioni disponibili. Per il resto, condivide la proposta del deputato Guerzoni di servirsi delle risorse eventualmente anche per il superamento del divieto di cumulo delle prestazioni INPS-INAIL e per le cosiddette «donne silenti». Si dichiara inoltre disponibile a valutare eventuali altri proposte che verranno dal Parlamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.
La seduta termina alle 10.20.
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Mercoledì 30 novembre 2005
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SEDE REFERENTE
Mercoledì 30 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte quindi che, nella seduta di domani, giovedì 1o dicembre, sarà dato conto delle inammissibilità degli emendamenti presentati, verranno quindi fissati i termini per eventuali richieste di riesame e per la segnalazione da parte dei gruppi degli emendamenti da porre in votazione. Avverte quindi che nella seduta di venerdì interverrà il ministro Miccichè, mentre sono in corso contatti per rendere possibile l'intervento di altri ministri interessati ai contenuti del disegno di legge finanziaria.
Vincenzo VISCO (DS-U) ritiene che i componenti del Governo non possono rifiutarsi di partecipare ai lavori della Commissione.
Michele VENTURA (DS-U), attesa l'impossibilità dei deputati del suo gruppo a partecipare ai lavori della Commissione nella giornata di venerdì, a causa del contestuale svolgimento della Conferenza nazionale dei Democratici di Sinistra, auspica che l'intervento del ministro Miccichè e degli altri ministri che intendono intervenire possa svolgersi nella giornata di domani.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, assicura il deputato Ventura che si adopererà per dare soddisfazione alla sua richiesta.
Pietro MAURANDI (DS-U), ricordando che, nel merito dei contenuti della manovra di bilancio, già altri deputati appartenenti ai gruppi di opposizione hanno svolto alcuni interventi e che ulteriori considerazioni saranno rappresentate nella fase dell'illustrazione degli emendamenti presentati, ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di carattere preliminare. Al riguardo, stigmatizza l'atteggiamento che appare diffuso tra numerosi esponenti dei gruppi di maggioranza, rispetto alla inadeguatezza dello strumento della manovra di bilancio al fine di porre rimedio alla situazione in cui versa il Paese. In proposito, appare imprescindibile individuare, indipendentemente dalle soluzioni prescelte, quale sia il quadro macroeconomico di riferimento e fornire talune precisazioni in ordine alla portata del Patto di Stabilità ed agli effetti che esso ha prodotto sulla crisi strutturale che investe il nostro paese. Appare infatti poco condivisibile l'affermazione in base alla quale, a fronte di tale crisi, la politica abbia pochi strumenti a disposizione, anche alla luce del fatto che il principale ostacolo alle politiche di sviluppo sarebbe rappresentato dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed al connesso Patto di stabilità. Infatti, a prescindere dal rilievo che tale Patto è stato liberamente sottoscritto dallo Stato italiano e che esso presuppone inevitabilmente uno scambio, ritiene che la convergenza tra le finanze pubbliche dei vari paesi UEM sia necessaria al fine di mantenere la stabilità del potere di acquisto della moneta unica nei vari paesi e al fine di accelerare i processi di avvicinamento tra le rispettive economie. In proposito, ricorda infatti come il monitoraggio delle variabili della finanza pubblica sia necessario anche a prescindere dalla vigenza del Patto.
Alla luce di tali considerazioni, pur riconoscendo come l'adesione al Patto sia fonte di numerosi vincoli, rileva come la gravità di tali vincoli sia diretta conseguenza del difficile quadro economico italiano. Invita quindi i rappresentanti dei gruppi di maggioranza a non imputare al Patto di stabilità tutti i mali dell'economia italiana, né ad assimilare la nostra crisi strutturale a quella attraversata da altri paesi, nei quali si registra un debito pubblico nettamente inferiore rispetto a quello italiano. Posto che la crisi è di carattere prevalentemente strutturale, ritiene che le cause non possano essere imputate soltanto a fattori quali la crescita economica della Cina, l'ingresso dell'euro e i fatti dell'11 settembre.
La crisi italiana è infatti innanzitutto una crisi che attiene al mercato ed alle difficoltà del suo funzionamento: appare pertanto compito della manovra di bilancio e, più in generale, della politica economica, quello di porre riparo a tali vizi strutturali. Pur essendo consapevole che tali strumenti non sono né in grado di sostituirsi al mercato né di determinare in modo diretto la ripresa economica, né tanto meno di influenzare l'economia mondiale, tuttavia sono in grado di produrre gli effetti cui sono deputati, quali il risanamento della finanza pubblica e l'incentivo delle politiche di sviluppo. I due aspetti appaiono strettamente connessi in quanto, mediante l'utilizzazione dei risultati virtuosi del risanamento della finanza pubblica, è possibile sostenere interventi che favoriscano lo sviluppo. Invece, quanto ai risultati della finanza pubblica, si assiste al superamento del tetto del deficit del 3 per cento e ad una sostanziale stabilità del debito pubblico, che rimane ancora fermo al 110 per cento del PIL. In assenza del risanamento, anche le politiche di sviluppo appaiono inefficaci. Al riguardo, non può farsi questione dell'entità dei mezzi ammessi, rispetto ai quali operano le limitazioni del Patto di stabilità, bensì degli strumenti utilizzabili. Gli strumenti utilizzati nel corso della precedente legislatura, quali i Patti negoziati e i crediti d'imposta sono caduti in desuetudine senza essere sostituiti da strumenti alternativi.
Al fine di sostenere lo sviluppo, nel corso dell'attuale legislatura, si è ricorsi allo strumento della riduzione della pressione fiscale, ritenendo che tale strumento, da solo, fosse sufficiente a rilanciare sviluppo, investimenti e consumi. Tale assunto, che, peraltro, non si è tradotto in interventi effettivi - poiché, a fronte della riduzione delle imposte statali, gli enti locali sono stati gravati da oneri aggiuntivi inevitabilmente addossati ai cittadini - muove da un'errata considerazione del rapporto esistente tra imposta e investimento. Tale rapporto, infatti, non può essere considerato in modo meccanicistico, ma deve essere inserito nell'ambito di interventi generali di politica macroeconomica. Al riguardo, rileva inoltre come la riduzione del carico fiscale introdotta dalla legge finanziaria per il 2005, abbia in realtà intaccato la progressività del nostro sistema contributivo, atteso che gli sgravi fiscali hanno in realtà avvantaggiato i più abbienti. Ritiene altresì molto pericoloso procedere a riforme economiche facendo affidamento sui risultati sperati e su auspicate riprese. Tale prospettiva rischia di considerare meri auspici o speranze come se fossero realtà. Paventa quindi che anche i dati diffusi dall'OCSE, dai quali si evincono segnali di ripresa della nostra economia, possano essere sopravvalutati, ingenerando confusione tra segnale di ripresa e ripresa effettiva dell'economia.
Conclusivamente, ritiene necessario che venga chiarito il quadro macroeconomico di riferimento, in quanto, solamente una esatta percezione della situazione economica del paese può consentire l'adozione di scelte di politica economica virtuose. Da ultimo, invita il sottosegretario a chiarire quanto prima se il Governo intende presentare le sue proposte di modifica in Commissione ovvero soltanto in Assemblea attraverso un maxiemendamento.
Benito SAVO (FI) formula, in termini generali, un giudizio positivo sui contenuti della manovra di bilancio predisposta dal Governo, che, senza incrementare la pressione fiscale e grazie alla riduzione degli sprechi delle pubbliche amministrazioni, mira all'accrescimento della funzionalità degli enti locali e all'incremento degli investimenti e dello sviluppo. In particolare, ritiene che le previsioni macroeconomiche formulate negli anni passatisi si siano rivelate esatte. Gli strumenti adottati appaiono inoltre in linea con le indicazioni pervenute dal Fondo Monetario Internazionale, che predilige misure di contenimento della spesa rispetto all'aggravio degli oneri fiscali. Tuttavia, in un quadro economico generale che sembra dare segnali di ripresa, si deve segnalare come fonti eccessive di spesa derivino dagli enti locali. Al riguardo, non soltanto si registrano stanziamenti per il settore sanitario crescenti di anno in anno, ma anche notevoli sprechi di risorse da parte degli enti locali che sarebbero deputati a gestirle. La spesa sanitaria è infatti cresciuta dal 2001 ad oggi di cifre consistenti e lo Stato è spesso chiamato a porre riparo agli sfondamenti si spesa che si registrano al livello regionale. Tale incremento di spese, peraltro, non corrisponde alla elargizione di servizi di pari qualità nell'arco di tutto il territorio nazionale: al riguardo, ritiene necessario individuare interventi che consentano ai cittadini delle regioni del sud Italia di rivolgersi a centri tanto efficienti quanto quelli operanti nel nord del Paese. Tale necessità s'impone sia per la tutela della salute del cittadino sia per la concorrenza del mercato. Concludendo, segnala di aver presentato un emendamento in proposito, ritenendo le misure contenute nel disegno di legge non sufficienti.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U), in via preliminare, dà atto dell'utilità, ai fini della discussione, dell'intervento svolto nella seduta odierna dal Ministro Maroni. Con riferimento ai contenuti di tale intervento, ritiene infatti condivisibile che i fondi liberati per effetto della revisione della disciplina sul TFR siano destinati alle pensioni delle donne silenti e a confluire nelle rendite per i mutilati e gli invalidi di lavoro. Problematica appare invece la decurtazione degli stanziamenti previsti per il Fondo sociale regionale, nonché quella dei trasferimenti agli enti locali. Al riguardo, precisa in via preliminare come solo impropriamente gli enti locali possano essere accomunati alle regioni, atteso che essi sono costituiti più propriamente da comuni e province. Stigmatizza quindi il fatto che, negli ultimi anni, si sia assistito ad una crescente riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali, cui si è aggiunto un incremento dell'inflazione. A ciò deve aggiungersi il peso crescente sui loro bilanci dovuto alla crisi energetica nonché le problematiche connesse al trasporto pubblico locale ed ai conseguenti problemi di inquinamento. Posto, tra l'altro, che tali oneri sono a carico degli enti locali, non ritiene corretto che, da parte del Governo e della maggioranza, si esprimano considerazioni generali in ordine agli sprechi imputati alle amministrazioni degli enti locali. In proposito, ritiene infatti che, se la pubblica amministrazione fosse efficiente come alcune amministrazioni locali, la gestione della cosa pubblica sarebbe certamente migliore. Appare quindi iniquo imputare esclusivamente agli enti locali la crescita delle spese e soprattutto appare scorretto bloccare la spesa degli enti locali, anziché agire sui saldi. Alla riduzione delle spese degli enti locali per un importo pari a 3 miliardi di euro, consegue infatti inevitabilmente una pari riduzione delle entrate, configurandosi così un meccanismo fasullo con il quale attestare incrementi nelle disponibilità di bilancio statale. Gli effetti di tali manovre vanno esclusivamente a discapito degli enti locali, senza produrre vantaggi per la finanza pubblica.
Ritiene inoltre scarsamente condivisibile che la manovra di bilancio ponga tetti di spesa anche agli investimenti degli enti locali. Il risultato conseguito da tali misure è stato infatti quello di ridurre del 7 per cento gli investimenti degli enti locali nell'arco di soli 2 anni, sottraendo così risorse agli enti locali ed alla crescita del Paese. In particolare, ricorda, come dalla audizione della Cassa depositi e prestiti, svolta da parte del Comitato per la finanza territoriale, sia emerso come, per rispettare i limiti posti dal Patto di stabilità ed il tetto di spesa per investimenti, gli enti locali siano dovuti ricorrere a forme di investimento alternative, quali lo swap, che hanno in realtà incrementato i loro deficit.
Da ultimo, muovendo dalla considerazione che non tutti gli investimenti presentano carattere omogeneo, riterrebbe opportuno che i tetti agli investimenti degli enti locali potessero variare a seconda del tipo di intervento richiesto e, soprattutto, che i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, fossero esclusi dall'applicazione del Patto di stabilità. L'individuazione di tetti di spesa e la mancanza di opportune differenziazioni creano infatti ostacoli allo sviluppo degli enti locali, apparendo opportuna almeno l'esenzione dall'applicazione dei limiti del Patto di stabilità dei cofinanziamenti dell'Unione europea. Al fine di incentivare le dotazioni economiche degli enti locali, diminuite negli anni anche a causa dell'inflazione, sembrerebbe inoltre necessario favorire le aggregazioni e le unioni di comuni, favorendo così gli investimenti. Da ultimo, stigmatizza il fatto che il ministero di riferimento in materia di enti locali stia diventando sempre più quello dell'economia, piuttosto che quello dell'interno, con gravi ripercussioni sulla gestione dei rapporti fra Stato ed enti locali, che non può essere limitata ad un'ottica meramente ragionieristica, presupponendo, invece, il costante svolgimento di funzioni sul territorio. Alla luce di tali considerazioni, ribadisce quindi come sia poco corretto imputare ai comuni l'incremento delle spese statali ed i conseguenti sprechi di risorse.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) manifesta la convinzione che sussista un intrinseco nesso tra la qualità dei documenti di bilancio elaborati nel corso della legislatura e il deterioramento progressivo dei conti pubblici. Intende al riguardo denunciare la carenza di trasparenza che connota le manovre di finanza pubblica poste in essere dal Governo, dichiarandosi convinta che la mancanza di tale ineludibile connotato impedisca alla compagine governativa di svolgere correttamente le funzioni ad essa proprie e all'opposizione i compiti di relativo controllo. Non manca altresì di rimarcare con profondo sconcerto come si assista ormai da anni ad una alterazione delle regole istituzionali che presiedono alle procedure di bilancio, per effetto del sistematico ricorso alla votazione di fiducia. Ancor più grave è, a suo giudizio, che il Governo pretenda di porre argine al progressivo deterioramento dei conti pubblici in virtù dell'adozione di una congerie di atti normativi in materia di finanza pubblica ispirati all'univoca ratio di introdurre ex post correttivi rispetto a quanto disposto nelle passate leggi finanziarie, con palese violazione dei fondamentali dettami contemplati nell'articolo 81 della Costituzione.
Ponendo in particolare l'attenzione sul deterioramento dei conti pubblici nazionali e dei saldi, sottolinea come i competenti organismi internazionali abbiano espresso notevoli riserve in ordine al miglioramento del rapporto deficit-PIL, preannunciato dal Governo, quale impegno per l'anno in corso e per quello prossimo. Soffermandosi poi sulla vexata quaestio dei tagli agli enti locali, giustificati dalla necessità di porre freno a insensate politiche di sprechi, rileva come le previste riduzioni di finanziamenti alle consulenze e alle auto blu dovrebbero comportare un risparmio di circa 100 milioni di euro, a fronte della prospettata riduzione di 3 miliardi di euro: ne consegue che tali tagli saranno destinati inevitabilmente ad incidere sull'erogazione di servizi essenziali per la collettività da parte degli enti locali, ingiustamente penalizzati dalla manovra di finanza pubblica in esame.
Dopo aver inoltre constatato con profonda preoccupazione come non siano elaborate linee politiche serie e costruttive per il rilancio del Mezzogiorno, essendo unicamente prevista l'istituzione di una Banca per il sostegno dello sviluppo economico di tale area geografica del paese, denuncia parimenti la mancanza di percorsi virtuosi atti a valorizzare i distretti industriali, che pure rappresentano una significativa espressione del quadro economico nazionale, come sottolineato recentemente dal Presidente della Repubblica. Lamenta altresì la mancanza di congrui investimenti per il settore della ricerca, osservando come purtroppo si sia lontani dal raggiungimento degli obiettivi previsti in materia nella strategia di Lisbona.
Ritiene che non possa ignorarsi l'imprescindibile legame tra il costante deterioramento dei conti pubblici e la mancata crescita economica del paese, la cui situazione economico-finanziaria non esita a definire tragica, atteso che è connotata dalla presenza di un elevato debito e di un imponente deficit, con ripercussioni particolarmente negative sul mondo imprenditoriale e anche sulle famiglie. Nel rilevare come nella manovra di finanza pubblica in esame non sia predisposta alcuna strategia volta alla soluzione dei problemi più urgenti del paese, afferenti in particolar modo all'occupazione, all'istruzione e alla ricerca, lamenta che nel corso della legislatura si è assistito ad un discutibile e controverso graduale arretramento dell'intervento dello Stato a favore delle realtà periferiche. Ritiene che si sia in tal modo inferto un duro colpo alla qualità della vita di tali fondamentali componenti dello Stato, arrecandosi contestualmente gravi ferite all'etica pubblica: emblematica testimonianza è il costante ricorso alla politica dei condoni, posta in essere in maniera approssimativa e irresponsabile da parte del Governo nel corso della legislatura.
Invita, conclusivamente, il Governo a prendere atto del fatto che vi sono fondamentali responsabilità da assumere e ad agire al fine di dare serie e costruttive risposte - purtroppo sino ad ora mancanti - alle maggiori urgenze del Paese.
Luigi OLIVIERI (DS-U) formula preliminarmente l'auspicio che la discussione in Commissione possa apportare un valido contributo al fine del miglioramento del disegno di legge finanziaria, evitando che rappresenti un puro passaggio procedurale, privo di valenza sostanziale. Ritiene in proposito che occorra riflettere sul fatto che sono state presentate molte proposte emendative, anche da parte di esponenti della maggioranza, a testimonianza dell'opportunità di dar luogo ad interventi migliorativi del testo in titolo, che ne consentano una più valida e seria formulazione. Soffermandosi in particolare su talune proposte emendative presentate, intende sottoporre all'attenzione della Commissione la problematica attinente alla realtà della montagna.
Rende noto che il Presidente della Repubblica ha oggi ricevuto al Quirinale una delegazione di partecipanti alla celebrazione della «Giornata internazionale della montagna» e che in tale occasione il Ministro degli affari regionali La Loggia si è dichiarato profondamente soddisfatto delle positive politiche attuate nel settore della montagna nel corso della legislatura, sottolineando pure che congrui finanziamenti sono ad esso destinati nel disegno di legge finanziaria per il 2006. Si dichiara sorpreso di tali dichiarazioni, denunciando la mancanza di valide e coerenti strategie politiche per la montagna, che rappresenta una importante espressione della realtà geografico-economica del paese. Nel lamentare quindi che la scarsa attenzione al territorio ha comportato un sensibile peggioramento delle diverse realtà del paese, e in particolare di quelle montane, sottolinea che molte sue proposte emendative sono volte ad assicurare adeguata valorizzazione e tutela delle medesime. Osserva quindi come nel panorama normativo nazionale non risultino esservi leggi ad hoc finalizzate al sostegno, anche di natura economica, delle realtà montane, gravemente penalizzate dalla mancanza di finanziamenti a loro favore. Nel ritenere essenziale che si intervenga in materia al fine di garantire il rispetto della specificità della montagna, reputa fondamentale che si attivi un coraggioso processo riformatore in materia di governance delle realtà territoriali montane.
Esprime notevoli riserve in ordine al fatto che si sia assistito nel corso degli anni ad una moltiplicazione degli enti e degli organismi aventi competenza e poteri in materia di governo delle realtà montane, dichiarandosi convinto che occorra stabilire linee guida in materia di carattere nazionale, al fine di evitare che si dia luogo ad avventati interventi che possono gravemente nuocere tali importanti risorse geografiche del Paese. Invita altresì a riflettere sul fatto che i comuni ubicati nel territorio montano contribuiscono in maniera significativa alla crescita del prodotto interno lordo.
Nel constatare come insufficienti risorse siano destinate al Fondo nazionale per la montagna, osserva che i prospettati tagli agli enti locali previsti nel disegno di legge finanziaria in esame sono destinati naturalmente a ripercuotersi anche sulle realtà territoriali montane, incrementando in tal modo il già consistente fenomeno del loro spopolamento. Considera inoltre importante che siano elaborati programmi di respiro nazionale volti a prevenire e combattere i fenomeni di dissesto idrogeologico, eventualmente prevedendo anche apposite forme collaborative con le autonomie territoriali periferiche. Esprime inoltre notevoli riserve in ordine ai contenuti del comma 71 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria, ritenendo assolutamente inopportuna e grave l'abrogazione delle specifiche disposizioni della legge finanziaria per il 2004 che dispongono l'attribuzione alle province montane della gestione del demanio idrico, nonché degli introiti provenienti dai canoni relativi all'utilizzazione del demanio stesso. Nell'osservare come si giustifichi tale abrogazione per assicurare la coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2005, rileva che non appare in alcun modo chiaro tale nesso, atteso che la fattispecie a cui si riferisce al sentenza è del tutto particolare e priva di connessione con le norme di carattere generale che vengono abrogate. Rende noto al proposito di aver presentato proposte emendative volte alla soppressione del comma 71.
Ritiene altresì essenziale che i previsti incrementi dell'agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento in determinate zone geografiche - nel cui novero ricadono i comuni ricadenti nella zona climatica F e quelli non metanizzati nella zona climatica E - siano adeguati all'effettivo aumento del prezzo del petrolio, ritenendo altrimenti irrisoria la loro portata. Conclusivamente, considera fondamentale che siano garantite soluzioni concrete alle questioni testé prospettate, rimarcando il notevole rilievo delle realtà territoriali montane, che costituiscono una preziosa componente geografica del paese.
Lino DUILIO (MARGH-U) avverte che svolgerà alcune considerazioni di carattere generale, atteso che la manovra di finanza pubblica in esame è l'ultima dell'attuale legislatura e che non ci sono state finora occasioni per svolgere riflessioni complete sull'operato del Governo.
Fa presente che il disegno di legge finanziaria in esame non consente l'attuazione di misure utili per il paese, in quanto si inquadra nella politica economica e finanziaria del Governo di centrodestra, che definisce «fallimentare». Nel ricordare le reiterate previsioni ottimistiche di crescita del PIL prospettate dal Governo e assolutamente prive di fondamento; osserva che sarebbe stato doveroso prendere atto della realtà, evitando di adottare misure di «finanza creativa», sottolineando come le misure adottate si siano rivelate insufficienti a far uscire il paese da una situazione economica pesante. Il disegno di legge finanziaria è di fatto una manovra imposta dai vincoli europei, per consentire al nostro paese di uscire da una situazione di crescita del debito pubblico e di aggravamento del rapporto deficit/PIL. Al riguardo, ricorda che nella precedente legislatura erano stati fatti innegabili sforzi per ridurre il consistente livello del debito raggiungendo risultati soddisfacenti, risultati che il presente Governo ha annullato determinando una ripresa nella crescita del debito medesimo.
Rileva inoltre che negli ultimi anni si è registrato un incremento della spesa primaria non individuando le opportune soluzioni per riportare tale spesa sotto controllo. Si tratta di una questione seria, sulla quale la maggioranza e l'opposizione dovrebbero ragionare, considerato che alcune soluzioni individuate, tra le quali il cosiddetto «metodo Gordon Brown», hanno rivelato tutti i loro difetti. Precisa che la spesa primaria è cresciuta di quattro punti rispetto alla precedente legislatura: è un dato allarmante; inoltre, a partire dal 2001 si è registrata una preoccupante inversione del ciclo con particolare riferimento agli indici di competitività e alla perdita delle quote di mercato, come indicato dal World Economic Forum e dalla stampa anglosassone. A fronte di tale situazione, non sono state individuate le opportune soluzioni in termini di sostegno alla domanda o interventi sull'offerta, in favore di taluni settori produttivi su cui puntare, anche al fine di agevolare la crescita dimensionale delle imprese. Sarebbe, altresì, interessante comprendere quali effetti abbia prodotto il secondo modulo della manovra fiscale sulla dinamica della domanda interna e le conseguenze derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. Ritiene che su queste tematiche sia necessario recuperare un ambito di discussione, individuando una sede nella quale ci si possa confrontare politicamente, al fine di trovare una via di uscita a una situazione che rischia di divenire estremamente penalizzante per il paese e di chiarire le ragioni vere che hanno contribuito a creare tale situazione.
Un confronto in questo ambito consentirebbe non solamente di trovare soluzioni per lo sviluppo, ma anche di produrre effetti positivi sul clima sociale, atteso che in questi anni si è continuamente assistito a una compromissione della correttezza istituzionale e all'adozione di misure, come ad esempio il falso in bilancio, che hanno lacerato il tessuto sociale. Al fine di assicurare tassi di crescita del PIL rivelatisi successivamente immaginari, sono state adottate misure-tampone - quali i condoni, lo scudo fiscale, eccetera - per fare quadrare i conti. Rileva, inoltre, come sia mancata in questi anni una diagnosi precisa degli sprechi della pubblica amministrazione, effettuando tagli sulla spesa locale, che si sono scaricati sugli enti territoriali, i quali sono stati costretti ad individuare le risorse finanziarie necessarie ad assicurare i servizi al cittadino. Fa presente che anche il disegno di legge in esame contiene un bricolage di misure, assolutamente inadeguate a far fronte alla grave situazione economica, alcune delle quali peraltro non rispondono alle reali esigenze delle famiglie, come ad esempio il bonus di mille euro ai nuovi nati. A suo avviso, le uniche misure condivisibili sono quelle relative alla riduzione del cuneo fiscale per le imprese e ai distretti industriali, sulle quali i gruppi di opposizione hanno presentato emendamenti volti a migliorarne il contenuto. Ritiene infatti che si debba puntare fortemente sulle misure a sostegno del sistema produttivo, considerato altresì che alcune multinazionali si stanno trasferendo all'estero, non soltanto delocalizzando in aree con un basso costo del lavoro, bensì anche in altri paesi europei, che stanno realizzando una politica economica più efficace. In conclusione, ribadisce un giudizio estremamente negativo e critico sull'ultima manovra di finanza pubblica del Governo di centrodestra, in linea con tutta la politica economica e finanziaria dell'intera legislatura.
Vincenzo VISCO (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al rappresentante del Governo se siano attendibili le voci che circolano su un'eventuale manovra correttiva di tre o cinque miliardi di euro, entro la fine dell'anno, allo scopo di tranquillizzare la Commissione europea in ordine all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo del 3,8 per cento del rapporto deficit/PIL. Reputa necessario acquisire la posizione del Governo su tale questione, sulla quale, a suo avviso, dovrebbe intervenire il Ministro dell'economia in persona.
Il viceministro Giuseppe VEGAS avverte che svolgerà le opportune verifiche su quanto evidenziato dal deputato Visco fornendo una risposta in occasione della prossima seduta.
Michele VENTURA (DS-U) rileva preliminarmente che da analisi sull'entità complessiva delle manovre finanziarie del Governo di centrodestra, pari a circa novanta miliardi di euro, risulta che negli ultimi due anni vi è stata un'impennata delle manovre medesime, presumibilmente a causa di un notevole incremento della spesa primaria, che è andata assolutamente fuori controllo. Nonostante la consistente entità complessiva delle manovre finanziarie nella presente legislatura, inoltre, non sono stati conseguiti importanti risultati in termini di riduzione del rapporto debito/PIL e deficit/PIL. A ciò si aggiunga che, contrariamente alle intenzioni del Governo di non deprimere la già bassa crescita del paese, si è registrata una contrazione dei consumi. Nessun risultato importante è stato raggiunto nella crescita del PIL e tale dato è molto grave se si considera la positiva e dinamica situazione del commercio mondiale. Con riferimento a quanto rilevato dal relatore, fa presente che il ricorso alle svalutazioni era in realtà uno strumento cui non si poteva ricorrere liberamente neanche prima dell'adozione dell'euro, a causa degli obblighi stabiliti a livello comunitario in materia di politica economica e monetaria. A fronte di un incremento del deficit, della contrazione dei consumi e della riduzione delle esportazioni, è innanzitutto necessario risolvere il nodo strutturale della crescita del paese. Nel ritenere inaccettabile e incomprensibile l'ottimismo sbandierato dalla maggioranza nei confronti di dati economici inequivocabili, fa presente che questo atteggiamento è stato dannoso per il paese.
Constata quindi l'assenza di priorità da parte del Governo in materia di politica economica e finanziaria, rilevando l'importanza di concentrare l'attenzione su alcune rilevanti questioni quali, ad esempio, i distretti industriali, in ordine ai quali è presente nell'attuale manovra solo un timido segnale. Un altro settore sul quale è improrogabile un investimento è quello del turismo, considerato il preoccupante dato negativo sulla riduzione delle presenze, pari al 7,8 per cento, reso noto ieri e che appare in decisa controtendenza rispetto ad altri paesi europei. In tale ambito, sarebbe necessaria «una terapia d'urto», da realizzare in due anni, e l'adozione di politiche concertate con il sistema delle autonomie locali. Fa presente, infine, l'opportunità che il Governo chiarisca le modalità con le quali intenda adeguarsi alla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 417 del 2005, in materia di tagli agli enti locali disposti dal decreto-legge n. 168 del 2004.
In conclusione, ritiene che, in assenza di interventi per invertire la tendenza, si rischia di imboccare una via senza uscita. Sono ormai note le misure con le quali si deve puntare sullo sviluppo, sull'innovazione tecnologica e sul sostegno ai privati. Ritiene, infine, che si debba individuare una soluzione opportuna alla prospettata riorganizzazione strutturale dell'ANAS, che rischia di determinare il blocco dei lavori pubblici, compromettendo la realizzazione dello sviluppo infrastrutturale del Paese.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale Miccichè ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione nella seduta di domani mattina. Ricorda che, nella stessa giornata di domani, saranno annunciate le inammissibilità sugli emendamenti presentati e si svolgeranno le repliche del relatore e del Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.45.
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Giovedì 1° dicembre 2005
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SEDE REFERENTE
Giovedì 1 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il ministro dello sviluppo e della coesione territoriale Gianfranco Miccichè e il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di ieri.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il ministro Miccichè per la sua partecipazione ai lavori della Commissione che consentirà un confronto sulla materia di sua competenza nell'ambito dell'esame dei documenti di bilancio.
Il ministro Gianfranco MICCICHÈ osserva preliminarmente che la legge finanziaria per il 2006 persegue l'obiettivo del consolidamento del FAS (fondo aree sottoutilizzate), che ha già dato buona prova di funzionamento. Ricorda l'impegno assunto già a partire dal 2002, con la condivisione delle categorie e delle parti sociali, di assegnare un volume di risorse aggiuntive al FAS, che il prossimo anno dovrà crescere in misura non inferiore allo 0,6 del prodotto interno lordo. Per quest'anno sono a disposizione 8,5 miliardi di euro aggiuntivi e, come prassi, sono state assegnate risorse per gli anni fino al 2008-2009 in un'ottica di continuità dei finanziamenti per il quadriennio successivo all'esercizio in corso. Si tratta in particolare di 8 miliardi di euro per il 2006, 6,130 per il 2007 e 10,630 per il 2008, a cui vanno aggiunti 160 milioni di euro da destinarsi alle aree sottosviluppate ai fini della ricerca applicata, destinati al Ministero dell'università e della ricerca. Sono state confermate le regole di funzionamento del FAS, in quanto la nuova legge finanziaria non presenta rilevanti novità, ma assicura certezza e continuità mantenendo ferme le regole già sperimentate in materia di allocazione delle risorse, di cooperazione tra Stato e regione nei procedimenti decisionali, di meccanismi di premialità, di monitoraggio sull'efficacia della spesa, di processi per l'accelerazione della spesa in conto capitale e di criterio territoriale nel riparto delle risorse. In quest'ambito, il decreto-legge sulla competitività ha completato gli strumenti di incentivazione prevedendo norme sulla fiscalità di vantaggio nel Mezzogiorno. Per quanto concerne il credito di imposta, si è cercato di assicurare certezze nell'utilizzazione delle risorse. Con riferimento al bonus per l'occupazione, ricorda che si potrà ottenerlo prima dell'assunzione dei nuovi dipendenti: con la vigente disciplina esso costituisce un premio che viene riscosso successivamente al momento dell'assunzione, mentre, con la riforma proposta, che viene incontro alle osservazioni da più parti mosse, è stato anticipato, al fine di produrre un maggiore incentivo all'assunzione. Ricorda altresì la possibilità del Comitato interministeriale per la programmazione economica di finanziare ristrutturazioni di imprese nelle filiere agro-alimentari ubicate nelle zone meridionali. Preannuncia quindi la presentazione da parte del Governo di ulteriori misure finalizzate all'accelerazione degli investimenti, in particolare sarà previsto un premio ai comuni che accelereranno i procedimenti diretti a produrre investimenti nel settore idrico. Da ultimo comunica che, a seguito di un accordo internazionale con gli Stati Uniti d'America, sarà istituito un centro per le ricerche da ubicarsi nel Mezzogiorno, al quale saranno destinati circa 100 milioni di euro che saranno probabilmente stornati dal FAS.
Antonio BOCCIA (MARGH-U), dato atto al ministro Miccichè della sua disponibilità al confronto con la Commissione, rileva innanzitutto che, nel corso della legislatura, il confronto tra maggioranza ed opposizione sulle questioni di politica economica si è fondato principalmente sulla veridicità dei dati forniti dal Governo, anziché sulle linee strategiche della politica economica nazionale. In proposito, ritiene invece che il confronto con il Governo debba assumere caratteri costruttivi, al fine di produrre effetti vantaggiosi per il paese ed in tale ambito intende offrire il proprio contributo. Ricorda quindi che le programmazioni pluriennali elaborate nel corso della legislatura hanno avuto la caratteristica costante di produrre una esposizione lieve sul primo anno ed una più incidente sugli anni a venire, producendo così una traslazione di risorse tale da non giovare ad assicurare un riequilibrio tra le diverse zone del paese che pure il ministro Tremonti aveva posto all'inizio della legislatura come obiettivo principale da perseguire. Osserva infatti come tutti gli obiettivi diretti ad assicurare una crescita delle regioni meridionali del paese non sono stati conseguiti neppure a livello tendenziale, aspetto questo che ha concretamente inciso sul mancato riequilibrio, delle cui ragioni chiede conto al ministro Miccichè. Per quanto concerne la questione dell'addizionalità, riconosce preliminarmente che neanche il centrosinistra, nella legislatura in cui ha governato, ha prodotto politiche virtuose, anche se si tratta di uno dei principali doveri a livello comunitario. In particolare, non si è mai riusciti a fare in modo che i fondi strutturali fossero effettivamente aggiuntivi. Rileva peraltro come, nel periodo intorno al 2001-2002, il tasso di crescita del prodotto interno lordo nelle zone meridionali fosse risultato maggiore rispetto al centro-nord del paese, e si fosse così avviato un tendenziale processo di riequilibrio, che invece negli ultimi anni è tornato a peggiorare. Considerato che il Governo ha sempre pubblicizzato la riuscita di tutti i provvedimenti adottati in materia politico-economica, invita quindi il rappresentante del Governo a chiarire le ragioni di tale tendenza negativa della crescita del prodotto interno lordo nelle zone meridionali. Rilevato quindi come nell'intervento del ministro Miccichè non siano stati indicati interventi strutturali a favore del Mezzogiorno, propone di inserire all'interno della manovra economica in esame misure strategiche e di maggiore efficacia per riavviare il processo di crescita nelle aree meridionali del paese. Sottolinea infine come, qualora il centrosinistra dovesse vincere le prossime elezioni politiche, la questione meridionale sarà posta al centro delle strategie politico-economiche della nuova legislatura.
Gerardo BIANCO (MARGH-U) ricorda che il ministro Tremonti ha affermato in più occasioni, ed anche nel suo ultimo libro, la inutilità delle manovre di bilancio e osserva che questo suo convincimento risulta evidente anche all'interno della legge finanziaria in esame, che presenta un approccio ricco di sfiducia per quanto concerne la sua efficacia. Conseguentemente la stessa questione meridionale risulta affrontata solo marginalmente, come si evince dall'analisi della pur esauriente relazione. In sostanza, in questa manovra finanziaria la questione della crescita del Mezzogiorno viene ignorata, a parte alcuni interventi marginali. Condividendo le affermazioni del deputato Boccia, denuncia la mancanza di una visione strategica generale per il Mezzogiorno che si inserisca nello sviluppo complessivo del Paese, dove si presenta una situazione in continuo peggioramento soprattutto sotto il profilo delle condizioni di vita. Ricorda quindi come le politiche economiche degli anni Sessanta e Settanta si caratterizzassero per forti investimenti nel Mezzogiorno, che poi producevano effetti benefici per tutto il resto del paese. Illustra quindi i dati relativi alla situazione economica delle zone meridionali che presentano una situazione di evidente arretratezza rispetto alle altre regioni, non solo sotto il profilo del reddito medio familiare e dei consumi, ma anche sotto quello dell'occupazione. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, negli anni tra il 1995 e il 2000 l'occupazione aveva segnato una crescita maggiore nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese, mentre la tendenza di questi ultimi anni è stata regressiva, evidenziando un sostanziale fallimento delle politiche economiche governative dovuto all'assenza di una strategia complessiva per le zone meridionali. Ritiene inutile a questo riguardo cercare mercati aperti all'esterno se prima non si cerca di allargare i mercati interni. Rileva poi che le politiche governative di questi anni hanno impedito alla riforma federalista, realizzata dal centrosinistra, di produrre effetti benefici sul Mezzogiorno. Si sofferma infine sul provvedimento contenuto nella legge finanziaria per il 2006 che prevede l'istituzione della Banca del Sud. Ritiene che la relativa dotazione sia eccessivamente esigua rispetto alle effettive esigenze, denunciandone la logica illusionistica e ricordando che tale misura è stata criticata anche dal Governatore della Banca d'Italia e dal presidente della Confindustria. Conclude ribadendo la necessità di perseguire politiche di riequilibrio tra le diverse zone del Paese.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ricorda che, nel corso della discussione, il deputato Ventura ha evidenziato come il costo delle manovre di questa legislatura ammonti complessivamente a 90 miliardi di euro. In tale ambito, la conseguenza per il Mezzogiorno, in un periodo di bassa crescita dell'economia generale, è stata l'aumento del divario rispetto al resto del Paese per quanto riguarda il reddito, il prodotto interno lordo e la disoccupazione. A questo proposito, ricorda che l'Istat ha segnalato la riapertura di un fronte interno di emigrazione dal sud al nord che deve essere frenato. Osserva poi che, a causa dei tagli agli enti locali sui tetti di spesa, si è prodotto l'effetto per cui i fondi aggiuntivi per il Mezzogiorno, rispetto agli stanziamenti ordinari, si concretizzano in termini negativi. Rileva pertanto una diminuzione dei finanziamenti per il Mezzogiorno, ritenendo invece essenziale che le risorse annunciate in favore delle aree più povere del paese siano concretamente reperite.
Il ministro Gianfranco MICCICHÈ, nel rispondere agli onorevoli Bianco e Boccia non può che constatare come i loro interventi dimostrino che ormai la campagna elettorale è avviata. Non giudica corrispondente a verità, in particolare, la descrizione compiuta della situazione meridionale. In proposito ricorda che, in base ai dati ISTAT, negli ultimi anni sono state le regioni meridionali a recare il maggior contributo alla crescita del PIL nazionale, a testimonianza di un'economia che presenta notevoli segni di vitalità. Sempre nelle regioni meridionali vi è stato un aumento dell'occupazione e della spesa per consumi finali. Ciò non significa sostenere che sono stati superati i gravi problemi strutturali delle regioni meridionali, ma vi sono stati, negli ultimi anni notevoli miglioramenti. Tra i progressi compiuti nell'attuale legislatura, ricorda l'avvio delle opere infrastrutturali, superando in questo settore la totale assenza di progettazione che ha caratterizzato il periodo precedente: ciò è testimoniato dall'aumento dei bandi di gara ANAS. La situazione non risulta altrettanto incoraggiante per quel che riguarda gli investimenti delle ferrovie: anche in questo settore però l'importo dei bandi pubblicati è passato da 123 milioni di euro a 904 milioni di euro.
Contesta poi la veridicità dei dati SVIMEZ richiamati dall'onorevole Bianco: le previsioni della SVIMEZ sono infatti state regolarmente smentite dai fatti negli ultimi anni e rileva che ormai il livello qualitativo delle ricerche dell'Istituto non risulta pari alla sua fama. Rileva poi che l'attuale maggioranza non ha compiuto rivoluzioni nelle politiche per il sostegno al Mezzogiorno, ma ha compiuto alcune correzioni di rotta che hanno consentito il conseguimento dei notevoli risultati conseguiti sopra richiamati. In particolare, ricorda la creazione del fondo unico per le aree sottoutilizzate che ha consentito di evitare la dispersione delle risorse, l'introduzione di meccanismi di premialità e la scelta di privilegiare gli interventi destinati all'infrastrutturazione ed ai servizi, piuttosto che l'erogazione degli incentivi e i trasferimenti. In questo quadro si colloca anche l'abolizione del credito d'imposta concesso nella scorsa legislatura, che non aveva sortito i risultati sperati. Con riferimento alla critica ripetutamente rivolta al Governo di allocare le risorse per il Sud al terzo anno del triennio finanziario, rileva che in realtà si tratta di una prassi già introdotta nella scorsa legislatura. In particolare, l'ultima legge finanziaria della precedente legislatura stanziava risorse consistenti per il 2003, ultimo anno del triennio finanziario 2001-2003.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) rileva la differenza tra stanziare risorse nell'ultimo anno del triennio e modulare gli interventi nella tabella F allegata al disegno di legge finanziaria in modo da rinviare tutto al quarto anno ed ai successivi.
Il ministro Gianfranco MICCICHÈ rileva che l'allocazione delle risorse tra i diversi anni del triennio finanziario ha sempre inteso corrispondere alle esigenze reali. Consiglia infine all'onorevole Bianco e a tutti i componenti della Commissione, con riferimento alla citazione compiuta dall'onorevole Bianco del saggio recentemente pubblicato dal ministro Tremonti, la lettura del libro di Nicola Rossi, autorevole esponente dell'opposizione: le politiche che vengono proposte per il Sud crebbero sei ostacoli allo sviluppo del Mezzogiorno. Basti ricordare che l'on. Rossi sostiene che al Sud sono destinate risorse in maniera eccessiva.
Lello DI GIOIA (Misto-La rosa nel pugno), nel ringraziare preliminarmente il presidente Giorgetti per l'opportunità data alla Commissione di discutere in ordine ai problemi fondamentali del paese, anche con la partecipazione di rappresentanti del Governo, ricorda come già nella seduta di ieri la Commissione si sia avvalsa dell'intervento del ministro Maroni. Quanto al ministro oggi presente, ritiene che l'affidamento allo stesso di rilevanti responsabilità istituzionali non sia stata una fortuna per il paese, ed in particolare per il mezzogiorno. Nel merito dell'intervento svolto dal Ministro, rileva come, ove si dovesse dar fede a quanto da egli sostenuto, si dovrebbe affermare che il Mezzogiorno d'Italia sta vivendo una fase positiva; tuttavia, nella convinzione che il mezzogiorno rappresenti una risorsa fondamentale per l'intera nazione e per l'Europa, ritiene che quanto fatto non sia sufficiente a garantire ad un suo adeguato sviluppo. Ritiene inoltre che i dati ISTAT di cui il ministro ha dato conto siano parziali e utilizzati in modo meramente strumentale alla campagna elettorale. Con riferimento alle tematiche della crescita economica delle piccole e medie imprese operanti nel sud, del sostegno alla ricerca e, più in generale, dello sviluppo produttivo, ritiene che i dati ISTAT debbano essere valutati anche alla luce dei dati elaborati da altri istituti di ricerca, dai quali emerge chiaramente come si stia assistendo ad un incremento della povertà, soprattutto nel mezzogiorno. Particolarmente problematico appare l'avvio di un serio processo volto a fornire il sud delle infrastrutture necessarie: deve in proposito ricordarsi la difficoltà che ha l'ANAS nel bandire i bandi di gara e nell'avviare i cantieri, cui si aggiunge il grave danno subito dalle imprese locali appaltanti per effetto del dilazionarsi dei termini di pagamento da parte del committente. Analoghe difficoltà si riscontrano in materia di porti, aeroporti e logistica in generale. Concludendo, invita quindi il Ministro a fornire chiarimenti in ordine alla portata del concetto di «fiscalità di vantaggio» e, in particolare, su come tali interventi si inseriscano in un programma coerente con gli indirizzi europei.
Mario LETTIERI (MARGH-U), ritenendo poco corretta l'arringa svolta dal ministro nei confronti dell'attendibilità dei dati forniti dalla SVIMEZ nonché nei confronti delle opinioni espresse dal deputato Nicola Rossi, ritiene opportuno fornire chiarimenti in ordine a quanto sostenuto da quest'ultimo nel libro di recente pubblicazione. In particolare, reputa che la questione affrontata da Rossi non coinvolga considerazioni attinenti esclusivamente a stanziamenti di fondi, ma investa un problema di tipo culturale e di efficienza del mezzogiorno, la cui responsabilità andrebbe a suo avviso imputata anche alla classe dirigente locale. Senza porre in discussione l'attendibilità dei dati forniti dall'ISTAT e di cui il Ministro ha dato conto, ritiene tuttavia che non possa attribuirsi valore eccessivo alle stime che evidenziano una crescita molto lieve dello sviluppo - pari allo 0,1 per cento -, quando, contestualmente, si assiste ad un calo pari all'11 per cento dei consumi alimentari delle famiglie e ad una crescente emigrazione dei giovani del meridione. Al riguardo, ritiene che l'attuale Governo non abbia destinato adeguate risorse aggiuntive al mezzogiorno d'Italia e che all'aumento dei contratti di concessione di appalti non abbia fatto seguito l'avvio delle opere progettate. Appare invece indispensabile colmare le lacune esistenti nel sistema delle infrastrutture, che amplificano le difficoltà economiche del sud. Con riferimento a quanto detto dal Ministro a proposito delle disposizioni che presumibilmente saranno contenute nel maxiemendamento che sarà presentato dal Governo, che dovrebbero incrementare la capienza dei fondi strutturali destinati al meridione, auspica che tali misure vengano effettivamente adottate. Quanto alle norme contenute nel disegno di legge finanziaria in materia di distretti industriali, ritiene che esse siano di contenuto evanescente e che destinino fondi inadeguati allo sviluppo di nuove forme di aggregazione di imprese, con l'unico plausibile effetto di potenziare i distretti industriali già operanti in Lombardia ed in Sicilia. Quanto alla istituenda Banca del Sud, ritiene che i fondi stanziati a tal fine siano inadeguati e che la sua costituzione non tenga conto della storia della Cassa per il Mezzogiorno. A suo avviso, infatti, interventi in materia creditizia per il meridione presupporrebbero serie strategie elaborate dalle autorità preposte, mediante l'adozione di misure che inibiscano alle banche di limitare i finanziamenti rivolti al Mezzogiorno. Da ultimo, ritiene scarsamente condivisibile la mancata utilizzazione del credito d'imposta, quale misura per sostenere gli interventi nel meridione, tanto più ove si consideri che la cosiddetta legge Tremonti-bis ha agevolato soprattutto il settentrione del paese.
Lorenzo RIA (MARGH-U) pur dando atto al Ministro di aver seguito nel suo intervento un approccio di tipo pragmatico, ritiene che l'intero dibattito in corso sia influenzato dall'imminente campagna elettorale, a causa della quale esponenti della coalizione di maggioranza rilevano la presenza di segnali positivi di ripresa, mentre i rappresentanti del centrosinistra considerano la ripresa lenta e comunque inadeguata. A suo avviso, si tratta invece di assumere quale dato di partenza il rilievo che una famiglia su quattro, nel Mezzogiorno d'Italia, si trova al di sotto della soglia di povertà. Muovendo da tale dato, è necessario individuare le misure più idonee al rilancio produttivo del sud. Gli strumenti a tal fine introdotti nella scorsa legislatura, quali il credito d'imposta ed il prestito d'onore, hanno subito, nella loro applicazione, un brusco arresto che ha prodotto gravi danni alla crescita degli investimenti. Richiamando l'intervento del deputato Lettieri in materia di distretti industriali, invita il rappresentante del Governo a chiarire come si intenda strutturarli e, in particolare, a precisare quali possano essere i rapporti tra le imprese legate da vincoli di filiera produttiva. In proposito, rileva inoltre l'insufficienza dello stanziamento, pari a soli 50 milioni di euro, destinato a tale finalità e osserva che esso si rivela tanto più inadeguato ove si consideri che i distretti attualmente riconosciuti ammontano a ben 198 e che ad essi sono equiparate, da molti provvedimenti regionali, aggregazioni di imprese di carattere locale. Con riguardo alla regione da cui proviene, la Puglia, denuncia la forte crisi del sistema tessile e manifatturiero e ricorda che proposte volte a favorirne lo sviluppo, sostenute da intese bipartisan e con l'appoggio dei sindacati, non sono mai state valutate favorevolmente dal Governo. Ritiene quindi necessario valorizzare gli aspetti innovativi capaci di rilanciare il settore produttivo delle regioni meridionali, individuando chiare priorità di intervento. Reputa infine poco opportuna la presenza, nei provvedimenti che compongono la manovra di bilancio, di disposizioni di carattere microsettoriale, come quelle che contemplano, nell'ambito delle categorie svantaggiate, i soli lavoratori socialmente utili operanti nel comune di Catania e forse, ove il maxiemendamento che il Governo presenterà dovesse disporre in tal senso, anche nel comune di Messina. Tali disposizioni andrebbero infatti estese, in una prospettiva occupazionale, a tutti i comuni e province rientranti nell'ambito delle regioni dell'obiettivo1.
Il ministro Gianfranco MICCICHÈ, replicando ai quesiti posti dai deputati intervenuti, ritiene in primo luogo opportuno fornire taluni chiarimenti in ordine alla cosiddetta fiscalità di vantaggio. Al riguardo, dopo aver precisato che lascerà agli atti dei lavori della Commissione il carteggio avviato tra il Governo italiano e i competenti organi comunitari, fa presente che, pur non avendo il nostro paese avanzato la richiesta di introdurre una fiscalità di vantaggio in termini generali, si è fatto però promotore di iniziative volte ad applicare tali misure all'IRAP. Tuttavia, atteso che la stessa compatibilità comunitaria dell'IRAP è attualmente all'esame della Corte di giustizia europea, a fronte del carteggio avviato a decorrere dal 20 aprile tra il Governo e la Commissione europea, l'istruttoria in tale sede non si è ancora conclusa. Sul fronte delle misure adottate in ambito interno, ricorda come, in occasione dell'approvazione della legge n. 80 del 2005 e poi con l'approvazione del decreto fiscale, siano stati destinati 400 milioni di euro per gli interventi sull'IRAP. Con riferimento ai possibili esiti dell'istruttoria che si sta svolgendo in sede europea, auspica che la stessa possa risolversi con l'accoglimento delle proposte avanzate dal Governo italiano e che le problematiche connesse alla fiscalità di vantaggio non siano incluse nel novero delle questioni finanziarie. Fa tuttavia presente di nutrire talune preoccupazioni al riguardo anche in quanto, a suo avviso, l'Unione europea sta attraversando una fase caratterizzata dalla scarsa coesione interna e dall'accentuarsi dei nazionalismi dei singoli paesi membri. Appare inoltre poco opportuna la decisione, che sembra essere stata adottata dalla presidenza inglese, di ridurre fortemente gli stanziamenti destinati alla coesione sociale. Tali misure, che, allo stato, non dovrebbero colpire il nostro paese, appaiono comunque poco opportune in quanto danneggerebbero quasi esclusivamente i nuovi paesi membri. Quanto ai chiarimenti richiesti in merito alla disciplina dei distretti industriali, ritiene poco esatta l'affermazione che tali misure sarebbero volte a favorire principalmente i distretti operanti in Sicilia, poiché, stando ai dati a sua disposizione, in Sicilia opererebbe un solo distretto tecnologico. Precisando comunque come tale materia rientri nelle competenze di altri dicasteri e facendo presente che, al riguardo, non è in possesso di sufficienti informazioni, non esclude l'opportunità di segnalare, nelle sedi a ciò deputate, le perplessità rappresentate circa la reale portata innovativa della disciplina introdotta in materia di distretti, anche al fine di comprendere se essa sia in grado di favorire la costituzione di nuove aggregazioni. Fornisce quindi taluni chiarimenti sulla questione inerente la istituzione della Banca del Sud che, ricorda, aver inizialmente avversato. In proposito precisa come lo stanziamento previsto per la sua istituzione non debba essere considerato insufficiente, in quanto destinato non a formare il capitale sociale della banca stessa, che sarà costituito da fondi di provenienza pubblica o privata, ma a coprire le spese di organizzazione. L'idea di istituire una Banca per il Sud, ove essa sia capace di operare per lo sviluppo del meridione, senza perseguire interessi di carattere localistico e clientelare, appare condivisibile: sembra tuttavia necessario che la banca istituenda persegua effettivamente tali scopi, discostandosi dunque dalle esperienze del passato.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il ministro Miccichè per la sua partecipazione al dibattito; sospende quindi brevemente la seduta, avvertendo che alla ripresa si svolgeranno la replica del relatore e del Governo.
La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 11.40.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, non essendo ancora disponibile il fascicolo a stampa degli emendamenti, a causa all'elevato numero degli stessi, non è in grado di indicare esattamente quando la presidenza potrà procedere alla comunicazione relativa alle proposte emendative inammissibili. Ritiene, infatti, inopportuno procedere alla comunicazione prima che i deputati abbiano a disposizione il fascicolo degli emendamenti.
Gerardo BIANCO (MARGH-U), considerato che la discussione sulla manovra di finanza pubblica si basa sui dati forniti da istituti come l'ISTAT e la SVIMEZ, invita la presidenza a programmare l'audizione dei predetti enti, al fine di acquisire al dibattito dati che siano aggiornati, certi e incontrovertibili. Per quanto riguarda gli emendamenti, invece, ritiene che la loro stampa potrebbe anche essere sospesa, dato che, alla luce dei presumibili orientamenti del Governo, essi non hanno rilievo per il seguito dell'esame.
Giovanni RUSSO SPENA (RC) invita la presidenza a rinviare a lunedì 5 dicembre la comunicazione relativa alle inammissibilità degli emendamenti, così che i gruppi e i singoli deputati non restino nell'incertezza riguardo ai tempi delle diverse fasi dei lavori e possano organizzarsi al meglio ai fini dell'eventuale appello sugli emendamenti dichiarati inammissibili e ai fini della segnalazione degli emendamenti da porre comunque in votazione. Fa presente che, tra l'altro, alcuni deputati sono impegnati, tra oggi e domani, con i lavori delle Commissioni bicamerali.
Michele VENTURA (DS-U) si associa alla richiesta del deputato Russo Spena di rinviare a lunedì 5 dicembre la comunicazione relativa alle inammissibilità, osservando che la Commissione potrebbe modificare il precedente orientamento e procedere nell'esame degli emendamenti anche nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 dicembre.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) dichiara la disponibilità del suo gruppo ad organizzare i lavori nel modo proposto dai deputati Russo Spena e Ventura.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, considerato che nel pomeriggio di oggi dovrebbe essere pronto il fascicolo a stampa degli emendamenti, ritiene che, dopo le repliche del relatore e del Governo, si possa sospendere la seduta rinviando al pomeriggio la comunicazione relativa agli emendamenti inammissibili. In questo modo, sarebbe possibile fissare per la giornata di domani il termine per la presentazione dei ricorsi e la comunicazione sui relativi esiti, per procedere quindi alle votazioni nella prossima settimana sulla base delle segnalazioni dei gruppi.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, intervenendo in sede di replica, nel ringraziare i colleghi intervenuti nel corso dell'esame preliminare, osserva che la qualità del dibattito svolto conferma la vitalità del Parlamento che costituisce una sede imprescindibile di discussione e di confronto, tanto più necessaria in un Paese che presenta forti differenze al suo interno ed una forte presenza degli interessi organizzati, che qualche volta assumono carattere di vero e proprio corporativismo. Rileva che ancora una volta l'esame del disegno di legge finanziaria ha costituito la sede idonea per discutere sui diversi problemi che riguardano l'andamento dell'economia e la politica economica, intrecciando le valutazioni di carattere generale con un giudizio sulle singole disposizioni. Ciò non toglie che è auspicabile che nella prossima legislatura si possa riprendere il discorso che avevamo avviato proprio in questa Commissione, ma che purtroppo non è giunto a risultati positivi, sulla eventuale riforma delle procedure di bilancio. È infatti innegabile che la finanziaria sia sovraccaricata di un eccesso di decisioni e rischia di essere percepita, in primo luogo dai parlamentari, ma anche dagli interessi organizzati, come l'unica occasione utile per risolvere i più vari problemi. Ringrazia in particolare l'onorevole Visco che ha avuto la cortesia di leggere con attenzione la mia relazione e che ha espresso con toni pacati e, come al solito, con ragionamenti estremamente interessanti alcune critiche. Nel convenire sul fatto che la sensazione generale è che una governance dell'economia internazionale non esista, rileva che risulta evidente che sarebbe indispensabile ritrovare gli strumenti necessari a prevenire l'eventualità di gravi crisi, come quella del 1929, che l'onorevole Visco ha evocato. Ritiene tuttavia che non si presentino condizioni analoghe a quelle del '29, non fosse altro per il fatto che non ha precedenti nella storia contemporanea il caso di un ciclo di crescita così lungo come quello che stanno registrando gli Stati Uniti. Ciononostante un ruolo più attivo da parte dell'Europa potrebbe sicuramente concorrere, per la posizione strategica che il nostro continente ricopre e per la sua collocazione di confine con l'Oriente e di tradizionale amicizia con gli Stati Uniti, a ritrovare le condizioni per un andamento meno convulso e imprevedibile delle variabili economiche. Con rammarico, rileva tuttavia che allo stato non sembrano sussistere le condizioni per uno scatto di orgoglio dell'Europa. Le difficoltà che l'UEM sta attraversando non derivano peraltro, dall'insufficiente ambizione o dalla scarsa qualità delle classi dirigenti europee. Vi sono in realtà oggettivi impedimenti e difficoltà che inducono i governi europei a far prevalere i loro interessi nazionali rispetto ad una prospettiva di una più stretta integrazione e di una maggiore disponibilità per quanto riguarda la definizione del quadro finanziario dell'Europa. Questi impedimenti consistono proprio nella difficoltà che vivono i maggiori paesi europei nel rapportarsi con interlocutori che si muovono ad una velocità nettamente superiore e che, per così dire, sono assai più spregiudicati, perché hanno meno regole e tutele, e meno rigorosi. Ciò vale evidentemente, in primo luogo, per paesi come la Cina ma, in parte, anche per gli Stati Uniti che, come ha ricordato l'onorevole Visco, possono finanziare il loro sviluppo, non soltanto grazie ad un prodigioso aumento della produttività, ma anche attraverso un consistente indebitamento oltre che ad un forte deficit pubbilco. Va pure detto che non convince la tesi di chi, come spesso fa l'opposizione nel nostro Paese, si limita a ribadire la necessità di una politica finanziaria virtuosa per accusare coloro i quali hanno proposto di aggiornare e modificare il Patto di stabilità di scarso senso di responsabilità. La storia dimostra che il rigore finanziario è proclamato soprattutto da chi sta all'opposizione e che quando si è al governo è più forte la tentazione di assecondare interessi e richieste, anche legittime. Ricorda in proposito l'esempio dell'eliminazione del ticket dell'ultima finanziaria della precedente legislatura. Rileva anche la difficoltà di ridurre i privilegi e tentare di realizzare una politica efficace di controllo della spesa pubblica. Conviene con alcuni colleghi sul fatto che gli strumenti che sono stati posti in essere in questa legislatura appaiono troppo brutali e che alcuni interventi vanno meglio calibrati. È tuttavia un fatto che questo Paese, forse più di altri, si connota per un elevatissimo livello di spirito corporativo per cui non vi è categoria che non reagisca e non trovi un'attenzione nelle sedi istituzionali appena si cerca di intaccare posizioni acquisite. Per questo motivo, non condivide l'ironia di chi, come la collega Pennacchi giudica gli interventi sulle auto blu o sulle consulenze come velleitarie e demagogiche. In tale ottica si dichiara disponibile a valutare positivamente tutti gli emendamenti che rafforzino ulteriormente i presidi volti al contenimento della spesa. Si augura che questo possa essere il punto condiviso da tutti noi. Rileva che la difficoltà che accomuna l'economia continentale sta proprio nel fatto che l'Europa ha scelto di porsi precisi vincoli che in pratica le precludono la possibilità di realizzare una efficace politica di sostegno della domanda nelle fasi di caduta del ciclo senza tuttavia disporre della possibilità e in parte anche del coraggio di assumere quelle decisioni radicali che si imporrebbero per una riforma efficace della spesa pubblica e per recuperare spazi di manovra paragonabili a quelli di cui dispongono gli Stati Uniti. In proposito rivolge tre precise domande ai colleghi dell'opposizione, che evocano più Europa e un maggiore impegno europeista da parte del Governo italiano. In primo luogo si interroga in ordine alla capacità dell'opposizione di assumere quelle decisioni e di porre in essere quelle politiche che le istituzioni comunitarie suggeriscono per quanto concerne la maggiore flessibilità nel mercato del lavoro e la riforma del sistema previdenziale pubblico. Chiede poi se l'opposizione avrebbe il coraggio di perseguire una politica di reale contenimento della spesa sanitaria, tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione e del costo crescente delle tecnologie sanitarie e se avrebbe il coraggio e la volontà politica di realizzare un programma di coerente liberalizzazione dei mercati e di recupero di efficienza della burocrazia pubblica, anche a costo di uno scontro con le organizzazioni sindacali. Osserva che, alla luce della passata esperienza di governo del centrosinistra, la risposta deve essere negativa ai tre quesiti. Con riferimento al rilievo del collega Visco in ordine al fatto che il Governo finalmente avrebbe preso atto della situazione e del deterioramento delle condizioni della finanza pubblica, abbandonando il suo programma elettorale e in particolare l'obiettivo di una riduzione della pressione fiscale per cominciare ad affrontare i nodi strutturali dell'economia italiana e della finanza pubblica, a partire dalla riduzione del cuneo fiscale, ed alle analoghe considerazioni della collega Pennacchi, rileva di non poter escludere che qualcuna delle misure poste in essere da questo Governo e da questa maggioranza non abbia rilevato l'efficacia che le si è intesa attribuire, forse anche per un'erronea valutazione dal punto di vista della tempistica, così come per un'insufficiente analisi sull'evoluzione degli scenari internazionali. che ha indotto a sottovalutare l'impatto della accelerazione del processo di globalizzazione cui ha fatto riferimento nella mia relazione. Anche ammettendo questo errore, resta tuttavia il fatto che questa maggioranza è convinta della bontà di una politica diretta a perseguire l'obiettivo di una progressiva riduzione della pressione fiscale e, contemporaneamente, di una progressiva riduzione della spesa pubblica. Queste considerazioni valgono anche con riferimento alle obiezioni che ha espresso l'onorevole Stradiotto in ordine alla presunta inopportunità di una politica volta a contenere l'andamento della spesa degli enti locali. In sostanza, l'onorevole Stradiotto ha proposto la tesi per cui il Patto di stabilità interno debba essere costruito assumendo come parametro di riferimento i saldi e non la spesa. Qui sta la differenza fondamentale fra maggioranza e opposizione. La maggioranza non ritiene che si possa giustificare la tesi per cui la spesa pubblica debba inevitabilmente variare soltanto in aumento e non possa invece ridursi. Qui non si tratta tanto di rilevare l'opportunità di calibrare meglio le regole sul Patto di stabilità interno previste dal disegno di legge finanziaria al nostro esame, introducendo alcuni elementi di flessibilità e ragionevoli modifiche che, tra le altre cose, consentano agli enti virtuosi di disporre di spazi di intervento più ampi per il finanziamento di spese di investimento. Il tema è piuttosto quello per cui non si può accettare passivamente secondo la quale la spesa pubblica, sia a livello centrale che a livello locale, debba necessariamente crescere, quasi che vi sia una tendenza inerziale alla quale non si possa resistere. Concorda quindi con il giudizio per cui la previsione di limiti uniformi indistintamente per tutti gli enti non tiene conto degli sforzi compiuti da alcuni per risanare le proprie finanze e non responsabilizza adeguatamente gli amministratori locali. Ciononostante, non si può pensare che lo Stato debba farsi carico, inevitabilmente ricorrendo alla fiscalità generale delle richieste di costanti incrementi dei trasferimenti. Un'ulteriore considerazione per quanto concerne la riduzione della pressione fiscale che si sarebbe realizzata già nella precedente legislatura e la tesi sostenuta dall'onorevole Visco per cui il riequilibro fra imposizione diretta ed indiretta non sarebbe in realtà un risultato rivendicabile dall'attuale governo e dalla maggioranza. Quanto alla prima questione, si limita a rilevare che è più facile procedere ad una riduzione della pressione fiscale quanto il tasso di crescita dell'economia è più elevato e soprattutto in presenza di un impetuoso sviluppo dei mercati finanziari come è quello che si è determinato nello scorso decennio. Quanto alla seconda questione rileva una contraddizione nelle considerazioni dell'onorevole Visco, laddove lui stesso ha affermato che al di là di un'apparente riduzione della tassazione questo Governo avrebbe aumentato le imposte meno visibili e meno percepibili dall'opinione pubblica, quali le imposte sul bollo e sul registro. In questo modo, l'onorevole Visco ha convenuto sul fatto che il Governo ha inteso spostare parte del carico tributario dalla tassazione diretta a quella indiretta. Ricorda poi che il collega Maurandi ha contestato l'assenza di strumenti, anche di politica fiscale, idonei a sostenere lo sviluppo. Le sembra che proprio la parziale riduzione del carico fiscale, a partire dall'IRAP sul fattore lavoro, sia stata uno degli strumenti più forti che il Governo ha messo in campo, pur nei ristretti margini di intervento a disposizione, a sostegno di una ripresa dell'economia che deve passare necessariamente anche per una crescita della domanda. L'onorevole Duilio si è chiesto a questo proposito se il Governo e la maggioranza ancora credano che si possa uscire dalla crisi affidandosi ad un politica della domanda. In proposito, rileva che l'esperienza degli altri paesi sviluppati, a cominciare dagli Stati Uniti, dimostra che non vi possono essere tassi elevati di crescita del PIL senza una forte domanda interna. Risulta peraltro evidente che con la concorrenza di paesi come Cina e India, nei prossimi anni sarà difficile sperare di affidare alla domanda estera la speranza di una netta inversione di tendenza del ciclo. Ovviamente, occorre intervenire anche sulla politica dell'offerta, facendo il possibile per consentire al sistema produttivo di mantenere e rafforzare la propria capacità competitività, soprattutto nei comparti a più elevato valore aggiunto. Rispetto alle affermazioni dei sostenitori di radicali ed immediate liberalizzazioni, rileva che ciò potrebbe esporre le riprese operanti nel comparto dei servizi, a partire da quelle dei servizi pubblici, all'impatto della concorrenza straniera che probabilmente le vedrebbe soccombere. Giudica poi molto interessanti i suggerimenti del collega Ventura il quale ha rilevato che nonostante le dimensioni progressivamente crescenti delle manovre poste in essere in questa legislatura, non si sia determinato un miglioramento delle condizioni macroeconomiche mentre si sarebbe prodotto un peggioramento dello stato della finanza pubblica. L'onorevole Ventura ne ha tratto la deduzione che gli interventi posti in essere non hanno affrontato i nodi strutturali dell'economia italiana e della sua competitività. Anche in questo chiede al collega Ventura se ritiene che nella legislatura precedente siano state poste in essere politiche di carattere strategico idonee a risolvere quei problemi strutturali. In particolare, osserva che ben difficilmente l'attuale opposizione avrebbe saputo gestire una riforma della previdenza, come quella che è stata realizzata, o una riforma del mercato del lavoro che ha avuto il pregio di adeguare il quadro normativo alle effettive condizioni. Accoglie pienamente i suggerimenti dell'onorevole Ventura sulla necessità di rafforzare le misure già previste nel disegno di legge finanziaria a sostegno del sistema produttivo in una prospettiva di politica industriale. In questo senso, come relatore si dichiara disponibile a recepire tutti i suggerimenti che potranno pervenire per un potenziamento delle misure a favore dei distretti. Condivide appieno anche le considerazioni per quanto riguarda la necessità di puntare sul turismo, il cui rafforzamento non richiede investimenti tecnologici particolari ma semplicemente la modernizzazione dell'offerta alberghiera e delle strutture ricettive, ivi compresi i porti turistici. Risulta veramente paradossale che l'Italia, il paese innegabilmente il più ricco di attrattive naturali e culturali, non riesca ad attrarre una quota di turismo internazionale adeguato alle sue potenzialità. Anche in questo caso, sono disponibile ad accogliere tutti i suggerimenti concreti e praticabili che si potranno trovare negli emendamenti presentati, sempre in una logica di compatibilità finanziaria. Ribadisce, da ultimo, quanto ha avuto modo di affermare nella relazione introduttiva, sulla necessità di assumere la recente sentenza della Corte costituzionale per quanto riguarda il Patto di stabilità interno e di individuare le soluzioni possibili per rispondere alle difficoltà manifestate dall'ANAS e le Ferrovie. Nel concludere conferma quindi la propria disponibilità al più ampio confronto.
Ettore PERETTI (UDC), relatore per il disegno di legge di bilancio, intervenendo in sede di replica, osserva che nel corso dell'esame sono state mosse alla politica del Governo le accuse di essere responsabile di un deterioramento dei conti pubblici, di aver tagliato in maniera indiscriminata la spesa sociale e di non avere una politica per lo sviluppo. Rileva che la realtà dei fatti smentisce simili affermazioni. Il rapporto deficit-PIL si è mantenuto per tutti gli anni della legislatura, fatta eccezione per il 2005, intorno al 3 per cento del PIL ed il rapporto debito-PIL si è ridotto dal 110 al 106 per cento nel 2004. Si tratta di risultati non trascurabili in considerazione del fatto che negli ultimi anni si è registrato un drastico ridimensionamento della crescita economica. Conviene sul punto che la gestione del bilancio presenti notevoli difficoltà: in particolare, il bilancio statale presenta un'eccessiva rigidità. Rileva poi che nel corso della legislatura sono stati posti in essere interventi volti a rafforzare le tutele sociali. In particolare, è stata estesa la no tax area, aumentate le pensioni minime, aumentate le riduzioni fiscali per i carichi di famiglia. Come possibili ulteriori linee di intervento indica il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e l'introduzione di meccanismi premiali per migliorare l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione. Sottolinea infine con favore la disponibilità del Governo ad introdurre modifiche nel testo del disegno di legge finanziaria per quel che concerne il patto di stabilità interno.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, intervenendo in sede di replica, ringrazia quanti hanno offerto il proprio contributo al dibattito. Rilevato che i deputati dei gruppi di opposizione hanno criticato la politica economica portata avanti dal Governo nel corso della legislatura, sostenendo che si sarebbe trattato di «finanza allegra» e che non avrebbe portato risultati in termini di sviluppo e crescita, coglie l'occasione per riflettere sugli strumenti di cui dispone oggi un singolo paese per governare l'economia. Osserva che, se la legge finanziaria e quella di bilancio sono senza dubbio strumenti indispensabili per l'ordinata gestione dei conti pubblici, è vero anche che la loro efficacia come strumenti di politica economica è oggi inferiore rispetto al passato. In un sistema di economia aperta e globalizzata, infatti, l'intervento legislativo del singolo paese ha effetti necessariamente modesti e non è in grado di incidere in modo significativo sui trend internazionali o di invertirli. Deve inoltre tenersi conto dell'emergenza di circostanze nuove nel quadro dell'economia mondiale, quali il terrorismo internazionale, che ha indirettamente provocato un rialzo del prezzo delle materie prime, e l'ingresso nel mercato di competitori nuovi come l'India e la Cina, che, tra l'altro, hanno provocato, con la loro domanda energetica, un rialzo del prezzo del petrolio. Deve altresì tenersi conto del fatto che l'introduzione della moneta unica europea ha reso necessaria in Europa una politica dei tassi di interesse all'insegna dell'inflation targeting, al fine di sostenere l'euro al suo debutto e negli anni successivi per consentirne l'affermazione. Questo, insieme con la mancata affermazione di politiche della concorrenza ed il forte protezionismo sociale dei paesi dell'Unione europea, non ha giovato all'economia nella difficile contingenza degli ultimi anni. Il sostegno all'euro ed il rilancio dell'economia sono, infatti, obiettivi incompatibili. In definitiva, ritiene si sia formato un intreccio di circostanze che l'intervento del singolo paese non è in grado di superare. Ciò premesso, rivendica a merito del Governo l'aver cercato di correggere il trend. Ammette l'aumento della spesa corrente, ma sottolinea l'aumento della componente rappresentata dalla spesa sociale e di sostegno al reddito, rilevando che, se il Governo non fosse intervenuto in tal senso, le conseguenze della crisi sarebbero state sentite in modo ancora più acuto dalle fasce deboli e i consumi sarebbero calati più di quanto sia accaduto. Aggiunge che in Germania la competitività è stata forse salvaguardata, ma al prezzo di una grave ricaduta in termini di occupazione e di consumi interni. In Italia, per contro, il tasso di disoccupazione è diminuito, lo sviluppo non ha mai assunto valori negativi ed i consumi sono in ripresa: in definitiva, tre dei classici obiettivi di politica economica sono stati conseguiti. Richiamato quindi l'intervento del deputato Pennacchi - secondo cui il Governo avrebbe circoscritto l'area di intervento dello Stato a detrimento dello Stato sociale e, in sostanza, avrebbe tolto ai meno abbienti per dare ai ricchi, - ribadisce che la spesa sociale è, al contrario, cresciuta. Fornisce quindi i dati relativi alla crescita della spesa sanitaria, di quella previdenziale e di quella previdenziale e assistenziale non pensionistica. Aggiunge che forse alcune voci di spesa corrente sono state eccessive, ma ciò si è reso necessario per sostenere le fasce deboli della popolazione in una fase difficile. Nega poi che sia necessaria la ulteriore manovra correttiva cui ha fatto ieri riferimento il deputato Visco. Reputa invece necessario prestare attenzione all'andamento della spesa sanitaria, sociale e previdenziale, e ritiene si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di ripristinare alcuni controlli della Corte dei conti sui centri di spesa decentrati. Al deputato Stradiotto e a quanti altri hanno domandato come mai il Governo imponga agli enti locali un tetto di spesa anziché un obiettivo in termini di saldi, come fa l'Unione europea con l'Italia, risponde che, considerato l'andamento storico della spesa degli enti locali, ragionare in termini di saldi è rischioso. L'obiettivo di saldo può essere infatti raggiunto in modi diversi e con effetti diversi, mentre il Governo intende ridurre, in rapporto al PIL, la spesa corrente, per liberare risorse da destinare allo sviluppo; l'obiettivo di saldo, invece, può essere raggiunto anche attraverso l'aumento dell'imposizione fiscale, che riduce il reddito disponibile e quindi i consumi delle famiglie. A quanti poi sostengono che la diminuzione della pressione fiscale non è stata efficace per rilanciare i consumi, risponde che è però servita a migliorare la qualità della vita di molti cittadini, soprattutto di quelli appartenenti alle fasce più disagiate, che hanno beneficiato dell'estensione della no tax area. Sottolinea poi che il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale è costantemente cresciuto nel corso della legislatura, anche per adeguarsi alla nuova composizione demografica del paese, che ha visto innalzarsi l'età media della popolazione ed aumentare di conseguenza il consumo di prestazioni sanitarie, nonché per il miglioramento delle tecniche terapeutiche ed il conseguente innalzamento dei costi. Al fine di mantenere la spesa sanitaria sotto controllo, il Governo ha stabilito il principio in base al quale alle quote aggiuntive di concorso statale al finanziamento della sanità accedono solo le regioni che adottino determinate misure di risanamento dei bilanci e contenimento della spesa o di miglioramento della qualità delle prestazioni, per esempio attraverso la riduzione delle liste di attesa, come previsto anche dal disegno di legge finanziaria in esame. Relativamente ai 2 miliardi di finanziamento statale aggiuntivo ai 91 miliardi del Fondo sanitario nazionale, precisa che il Governo aveva inizialmente intenzione di destinarli principalmente alle regioni in difficoltà - vale a dire a quelle che non hanno avuto accesso alle quote di finanziamento statale aggiuntivo a causa del mancato adempimento degli obblighi che costituiscono condizione per l'accesso, - ma le regioni stesse si sono opposte obiettando che in questo modo sarebbero state premiate le regioni inadempienti e sarebbe stato quindi vanificato il meccanismo premiale sopra ricordato. Il Governo ha quindi deciso di ripartire i 2 miliardi in base al criterio della quota capitaria, in modo da contemperare l'esigenza di premiare le regioni che rispettano gli impegni e gli obblighi per il risanamento e il controllo della spesa con l'esigenza di non penalizzare ulteriormente le regioni in difficoltà. Si dice peraltro convinto che la sperequazione tra le regioni sia dipesa in gran parte dalla mancata attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000. Al riguardo, fa presente che sarebbe opportuno prorogare fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione l'attuazione del decreto-legislativo n. 56. Con riferimento, poi, alla recente sentenza della Corte costituzionale sul tetto di spesa per gli enti locali, ritiene che essa non impedisca allo Stato di stabilire obiettivi di spesa, limitandosi ad esigere che lo Stato non si ingerisca nel dettaglio delle decisioni di spesa degli enti locali. Al riguardo, premesso che il Governo si riserva di riconsiderare alla luce della giurisprudenza costituzionale le misure previste dal disegno di legge finanziaria in materia di spesa degli enti locali, richiama l'attenzione sul fatto che la limitazione del condizionamento statale implica di necessità un allargamento della responsabilità degli enti locali, i quali, nell'esercizio della loro autonomia decisionale, dovranno e potranno scegliere se ridurre la spesa sociale ovvero quella corrente, per esempio quella per le consulenze esterne, di cui si è molto discusso in passato. Personalmente, ritiene che i comuni italiani abbiano ampi margini per ridurre la spesa di funzionamento senza intaccare quella sociale, considerato che - in base a dati riferiti dall'opposizione stessa - la spesa media di funzionamento dei comuni italiani si attesta al 33 per cento circa della loro spesa complessiva. In conclusione, pur sottolineando la disponibilità del Governo a valutare le proposte di miglioramento del disegno di legge finanziaria, esprime l'auspicio che anche la Camera, come già il Senato, accolga la manovra delineata dal Governo senza stravolgerla. Evidenzia che si tratta di una manovra di rigore: una manovra che non indulge sugli aspetti prociclici né si conforma al modello della tradizionale manovra da ciclo elettorale. Infine, premesso che le critiche costruttive sono bene accette, auspica una maggiore coerenza da parte del Parlamento, rilevando la contraddittorietà insita nel fatto di sostenere da una parte che la spesa in determinati settori dovrebbe essere maggiore e dall'altra che non vengono sufficientemente salvaguardati i saldi complessivi e il rigore dei conti.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) rileva che il viceministro Vegas non ha fornito risposta sulle cinque questioni da lui poste nella precedente seduta.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana, quando sarà reso noto l'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili.
La seduta termina alle 13.15.
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Giovedì 1° dicembre 2005
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SEDE REFERENTE
Giovedì 1 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che risultano presentate e riferibili al testo 4668 proposte emendative, che sono disponibili, oltre che nei fascicoli stampati in distribuzione anche sul sito Internet della Camera. Avverte quindi che gli emendamenti giudicati inammissibili risultano 2155. Gli emendamenti dichiarati inammissibili sono stati suddivisi per estraneità di materia (vedi allegato 2), per carenza di compensazione (vedi allegato 3) e per inidoneità della copertura (vedi allegato 4) in tre differenti elenchi, che sono in distribuzione.
Con riferimento ai criteri adottati ai fini della valutazione di ammissibilità, ricorda preliminarmente che, per quanto concerne i profili di compensazione, si è concordemente stabilito di applicare la regola per cui gli emendamenti onerosi devono recare nel testo la relativa copertura finanziaria, integralmente formulata e riferita espressamente alle disposizioni proposte. Fa presente che l'applicazione di questa regola discende dalla constatazione per cui la copertura costituisce parte integrante dell'emendamento e consente una compiuta valutazione della portata della proposta emendativa. Ne consegue che non può essere consentita la riformulazione degli emendamenti in occasione della presentazione della richiesta di riesame del giudizio espresso. Infatti, la riformulazione dell'emendamento, anche se limitata alla sola parte compensativa, prefigurerebbe la presentazione di un nuovo emendamento, il che non è possibile, una volta scaduto il termine di presentazione.
Rileva, più in generale, che per quanto concerne il vincolo della compensatività, ai fini della valutazione delle proposte emendative, si è assunto il principio, affermato ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, che prevede il divieto di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente nonché i saldi fissati per il triennio di riferimento dal DPEF, come approvato dalle Camere mediante le risoluzioni previste dai rispettivi regolamenti. In applicazione di tale principio, sono stati ammessi soltanto gli emendamenti compensativi, intendendosi per tali gli emendamenti che garantiscono effetti finanziari almeno equivalenti a quelli del testo che si intende modificare, ovvero emendamenti volti ad introdurre riduzioni di spesa o aumenti di entrate.
Osserva che, ai fini dell'ammissibilità, gli effetti finanziari compensativi connessi alle singole proposte emendative devono risultare tali da assicurare contestualmente il rispetto delle misure del saldo netto da finanziare, dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione e del fabbisogno del settore statale. Gli effetti compensativi devono presentare durata almeno pari a quella delle disposizioni onerose cui si riferiscono. Precisa che gli oneri di parte corrente devono essere compensati con risorse aventi la medesima natura contabile, al fine di evitare un peggioramento del risparmio pubblico. Ciò implica, a titolo di esempio, che non possono essere utilizzate a copertura di spese correnti entrate derivanti da dismissioni.
Ricorda, inoltre, che i limiti di impegno possono essere finanziati soltanto a valere su risorse destinate a medesime finalità ovvero mediante entrate correnti, purché di durata pari a quella del limite di impegno. Nel valutare la compensatività degli emendamenti, sono stati quindi considerati inammissibili gli emendamenti privi di compensazione, la cui compensazione risulti insufficiente rispetto agli oneri, in base agli elementi disponibili, ovvero che rechino compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale. A quest'ultimo riguardo, rileva che sono stati considerati inammissibili per compensazione inidonea gli emendamenti che utilizzano a fini di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri per finalità difformi rispetto all'adempimento degli obblighi internazionali, in quanto tale utilizzo risulta precluso dalla vigente disciplina contabile [articolo 11-ter, comma 1, lettera a)] della legge n. 468 del 1978. Sono stati, inoltre, ritenuti inammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla Tabella C, che non siano presenti nella Tabella C allegata alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000) ovvero che non trovino fondamento nell'esplicito rinvio, da parte di leggi successive, alla Tabella medesima. Sono invece ammissibili emendamenti volti ad utilizzare a copertura importi determinati dalla tabella C, con riferimento a singole voci, purché la riduzione sia contenuta entro una misura ragionevole e sostenibile, ma non anche emendamenti la cui copertura consiste in tagli trasversali e uniformi, alla luce del chiarimento fornito dal Governo per cui non sono sostenibili ipotesi di riduzioni indiscriminate e lineari di tutte le voci indicate in questa tabella.
Fa presente che non sono stati ritenuti ammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla tabella D che intendano finanziare per un solo anno spese di conto capitale, nel caso in cui il bilancio riferito all'esercizio in via di conclusione non preveda un corrispondente stanziamento in termini di competenza. Non sono stati parimenti ritenuti ammissibili gli emendamenti volti ad aggiungere voci di spesa alla tabella diretti a rifinanziare per più annualità interventi di conto capitale, nel caso in cui tali interventi non siano compresi nell'allegato 1 alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000), o nel caso in cui leggi successive, nel prevedere interventi di sostegno all'economia classificati tra le spese in conto capitale, non facciano rinvio alla tabella medesima. Avverte che lo stesso rigore è stato assunto per quanto attiene alla verifica del contenuto proprio della legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni. Al riguardo, sottolinea che, ovviamente, non possono ritenersi ammissibili proposte emendative la cui materia non sia riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria per il solo fatto che disposizioni di analogo contenuto erano state inserite in precedenti leggi finanziarie.
Alla luce dei criteri precedentemente indicati in via generale, segnala che non sono stati giudicati ammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative ovvero disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, gli emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano direttamente finalizzati al sostegno o al rilancio dell'economia, gli emendamenti recanti norme di carattere localistico o microsettoriale. Sono invece state ritenute ammissibili la proposte emendative recanti misure di sostegno del reddito, purché per la loro entità risultino direttamente funzionali al sostegno o al rilancio dell'economia e suscettibili di incidere sulle grandezze del reddito nazionale. In particolare, sono stati dichiarati ammissibili gli interventi di sostegno al sistema produttivo, purché riferiti ad interi comparti ovvero a promuovere la ricerca e l'ammodernamento tecnologico. Sono invece stati giudicati inammissibili quelli rivolti a fronteggiare situazioni localizzate nel territorio ovvero settori estremamente circoscritti di limitato impatto sull'economia nazionale.
Con riferimento ai criteri adottati con riferimento alle diverse materie, precisa, per quanto concerne gli interventi in materia di calamità naturali, sono ammissibili tutti gli interventi che facciano riferimento a calamità, che siano state riconosciute da specifiche ordinanze di protezione civile, a prescindere dall'entità e dalla dimensione dell'evento calamitoso. Sono poi state ritenute ammissibili le proposte emendative volte a prevedere la realizzazione di opere infrastrutturali, anche se riferite ad ambiti territorialmente definiti, purché gli interventi risultino inseriti nell'ambito di programmi generali rilevanti a livello nazionale quali quelli compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001. Precisa che sono, inoltre, stati dichiarati ammissibili gli emendamenti volti alla realizzazione di interventi, che interessino il territorio di più regioni o la cui realizzazione sia intesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri, nonché gli emendamenti volti all'istituzione di Fondi di carattere nazionale la cui ripartizione sia affidata a successivi provvedimenti sulla base di apposite procedure.
Per quanto concerne gli emendamenti in materia fiscale, rileva che sono stati considerati ammissibili, a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, esclusivamente gli emendamenti recanti variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni ovvero altre misure, incidenti sulla determinazione del quantum della prestazione tributaria, attinenti a imposte, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, dirette ad assicurare l'effettiva acquisizione di maggior gettito.
Osserva che non sono state ammesse le proposte emendative incidenti su aspetti di carattere ordinamentale, in mancanza di effetti finanziari rilevanti e quantitativamente determinabili.
Per quanto riguarda la materia del pubblico impiego, precisa che sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che sostituiscono integralmente il meccanismo di blocco delle assunzioni, in quanto riconducibili a proposte alternative di politica economica. Sono stati, inoltre, considerati ammissibili gli emendamenti, che introducono ulteriori deroghe al blocco delle assunzioni, a condizione che concorrano sia l'elemento dimensionale, per cui non deve trattarsi di interventi aventi carattere microsettoriale, sia quello della particolare rilevanza strategica del settore considerato ai fini dello sviluppo del paese. In questa prospettiva sono stati considerati ammissibili gli emendamenti finalizzati al reclutamento di personale nei settori della formazione e della ricerca, ovvero per funzioni dall'esercizio delle quali possa derivare un aumento delle entrate attraverso il recupero di base imponibile fiscale o contributiva. Analoghi criteri sono stati seguiti anche per quanto riguarda la proroga di contratti a tempo determinato.
Quanto al settore delle attività produttive, segnala che sono stati considerati estranei gli emendamenti che prevedono la determinazione in via legislativa di misure ordinamentali incidenti su aspetti rimessi al mercato oltre che, ovviamente, quelli di carattere microsettoriale o localistico. Sono invece stati considerati ammissibili gli emendamenti che provvedono ad una rideterminazione dei criteri generali del settore e, in particolare, le disposizioni in materia di concessioni ovvero di gestione delle partecipazioni pubbliche, ivi comprese le eventuali dismissioni di cespiti pubblici.
Con riferimento agli interventi di sostegno nel campo dell'agricoltura e della pesca, rileva che sono stati ritenuti ammissibili gli interventi di sostegno di interi comparti a carattere nazionale e di grande impatto economico-produttivo. Non sono stati ritenuti ammissibili gli interventi di sostegno di singole produzioni di limitato rilievo economico, di singole produzioni colpite da fitopatie o zoonosi o infezioni di limitata portata territoriale o di produzioni di limitate aree territoriali.
Fa presente che gli emendamenti comportanti nuove spese o maggiori oneri nei settori della ricerca e dell'università e della scuola, quando non localistici o microsettoriali, sono stati considerati ammissibili in quanto gli investimenti in questi settori contribuiscono allo sviluppo, ovvero come interventi direttamente finalizzati al sostegno delle famiglie. Sono stati, infine, considerati ammissibili gli emendamenti volti ad introdurre modifiche al decreto-legge n. 203 del 2005, in ragione del suo contenuto di provvedimento collegato alla manovra di bilancio, purché, ovviamente, venga assicurato il rispetto degli stessi limiti di contenuto e la necessità di idonea compensazione previsti per le proposte emendative riferite al disegno di legge finanziaria.
Avverte che entro le ore 12 di domani potranno essere presentate le richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili; invita, in proposito, a corredare le richieste di apposita motivazione, al fine di fornire un supporto nella riconsiderazione del giudizio di inammissibilità. Segnala che la presidenza comunicherà l'esito del riesame alle ore 18.30 di domani. Entro la giornata di domani dovranno inoltre pervenire alla Presidenza le segnalazioni dei gruppi in ordine alle proposte emendative da porre in votazione, entro i contingenti già stabiliti per ciascun gruppo. Conferma che le votazioni si svolgeranno nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, in modo da garantire che la Commissione abbia a disposizione lo stesso tempo avuto negli scorsi anni. A tale riguardo, segnala al relatore e al Governo che, qualora intendano presentare nuove proposte emendative, tali proposte dovrebbero essere presentate al più presto, al fine di garantire tempi adeguati per la presentazione dei subemendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177).
EMENDAMENTI INAMMISSIBILI PER ESTRANEITÀ DI MATERIA
1.2 Cusumano Stefano
1.3 Cusumano Stefano
1.110 Pepe Antonio
1.121 Vitali Luigi
1.137 Alfano Gioacchino
1.190 Russo Spena Giovanni
1.193 Giudice Gaspare
1.203 Pistone Gabriella
1.204 Tedeschi Massimo
1.222 Liotta Silvio
1.271 Grignaffini Giovanna
1.277 Grignaffini Giovanna
1.298 Labate Grazia
1.306 Rodeghiero Flavio
1.307 Rossi Sergio
1.308 Dussin Guido
1.309 Dussin Guido
1.311 Dussin Guido
1.471 Lavagnini Roberto
1.493 Realacci Ermete
1.494 Cento Pier Paolo
1.496 Ruzzante Piero
1.500 Russo Spena Giovanni
1.558 Di Teodoro Andrea
1.635 Benvenuto Giorgio
1.648 Didonè Giovanni
1.661 Grandi Alfiero
1.671 Scaltritti Gianluigi
1.677 Santori Angelo
1.680 Zanella Luana
1.681 Rava Lino
1.702 Scherini Gianpietro
1.714 Gasperoni Pietro
1.715 Gasperoni Pietro
1.731 Leoni Carlo
1.733 Russo Spena Giovanni
1.837 Russo Spena Giovanni
1.866 Tolotti Francesco
1.888 Ventura Michele
1.936 Milanato Lorena
1.947 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.952 Moroni Chiara
1.953 Moroni Chiara
1.959 Castellani Carla
1.963 Castellani Carla
1.972 Ronchi Andrea
1.973 Giorgetti Alberto
1.975 Ronchi Andrea
1.976 Castellani Carla
1.979 Castellani Carla
1.982 Marras Giovanni
1.995 Bielli Valter
1.1003 Arnoldi Gianantonio
1.1008 Russo Spena Giovanni
1.1010 Giorgetti Alberto
1.1056 Martella Andrea
1.1059 Martella Andrea
1.1070 Stradella Francesco
1.1071 Leone Antonio
1.1072 Crosetto Guido
1.1073 Crosetto Guido
1.1076 Leone Antonio
1.1077 Leone Antonio
1.1078 Gambini Sergio
1.1079 Rodeghiero Flavio
1.1080 Quartiani Erminio Angelo
1.1082 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.1083 Gambini Sergio
1.1097 Rosato Ettore
1.1099 Buontempo Teodoro
1.1100 Motta Carmen
1.1149 Rossi Sergio
1.1151 Mancuso Gianni
1.1152 Lucchese Francesco Paolo
1.1154 Leone Anna Maria
1.1156 Ascierto Filippo
1.1160 Annunziata Andrea
1.1178 Duilio Lino
1.1182 Ercole Cesare
1.1183 Ercole Cesare
1.1184 Ercole Cesare
1.1193 Mosella Donato Renato
1.1199 Bertolini Isabella
1.1273 Molinari Giuseppe
1.1275 Didonè Giovanni
1.1285 Leone Antonio
1.1287 Giorgetti Alberto
1.1289 Vverro Antonio Giuseppe Maria
1.1290 Vitali Luigi
1.1291 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.1292 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.1293 Giorgetti Alberto
1.1294 Stradella Francesco
1.1300 Fratta Pasini Pieralfonso
1.1301 Benvenuto Giorgio
1.1304 Giorgetti Alberto
1.1305 Lupi Maurizio Enzo
1.1306 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.1307 Lupi Maurizio Enzo
1.1308 Benvenuto Giorgio
1.1310 Moroni Chiara
1.1312 Ascierto Filippo
1.1315 Cirielli Edmondo
1.1316 Cirielli Edmondo
1.1317 Cardiello Franco
1.1318 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.1321 Landi Di Chiavenna Gian Paolo
1.1322 Giorgetti Alberto
1.1323 Tarditi Vittorio
1.1326 Castellani Carla
1.1341 Fatuzzo Fabio
1.1342 Fatuzzo Fabio
1.1344 I Ruggeri Ruggero
1.1346 Lucidi Marcella
1.1347 Fanfani Giuseppe
1.1350 Bellotti Luca
1.1353 Russo Spena Giovanni
1.1355 Russo Spena Giovanni
1.1356 Castellani Carla
1.1357 Misuraca Filippo
1.1358 Misuraca Filippo
1.1359 Colasio Andrea
1.1360 Cardiello Franco
1.1361 Riccio Eugenio
1.1362 Riccio Eugenio
1.1364 Giorgetti Alberto
1.1370 Alfano Gioacchino
1.1373 Pepe Antonio
1.1374 Palma Nitto Francesco
1.1376 Lavagnini Roberto
1.1377 Carlucci Gabriella
1.1379 Russo Paolo
1.1381 Castaldi Luigi
1.1383 Marras Giovanni
1.1386 Leo Maurizio
1.1388 Campa Cesare
1.1390 Giudice Gaspare
1.1391 Giudice Gaspare
1.1392 Misuraca Filippo
1.1393 Campa Cesare
1.1394 Santori Angelo
1.1395 Campa Cesare
1.1396 Mazzocchi Antonio
1.1397 Campa Cesare
1.1404 Rossi Guido Giuseppe
1.1405 Scaltritti Gianluigi
1.1406 Volontè Luca
1.1407 Armani Pietro
1.1408 Liotta Silvio
1.1409 Liotta Silvio
1.1410 Buemi Enrico
1.1412 Mazzoni Erminia
1.1413 Lucchese Francesco Paolo
1.1414 Zeller Karl
1.1416 Volontè Luca
1.1417 Zanettin Pierantonio
1.1418 Zanettin Pierantonio
1.1419 Damiani Roberto
1.1420 Gambini Sergio
1.1423 Giorgetti Alberto
1.1426 Russo Paolo
1.1427 Mazzocchi Antonio
1.1428 Campa Cesare
1.1429 Mazzocchi Antonio
1.1430 Deodato Giovanni
1.1431 Moretti Danilo
1.1433 Marinello Giuseppe Francesco Maria
1.1434 Benvenuto Giorgio
1.1436 Taborelli Mario Alberto
1.1437 I Taborelli Mario Alberto
1.1438 Barbieri Antonio
1.1439 Lazzari Luigi
1.1449 Cusumano Stefano
1.1453 Rosato Ettore
1.1454 Di Gioia Lello
1.1457 Cusumano Stefano
1.1458 Pistone Gabriella
1.1460 Raisi Enzo
1.1462 Leone Antonio
1.1463 Lettieri Mario
1.1464 Scaltritti Gianluigi
1.1465 Molinari Giuseppe
1.1466 Molinari Giuseppe
1.1468 Marinello Giuseppe Francesco Maria
1.1471 Liotta Silvio
1.1472 Marinello Giuseppe Francesco Maria
1.1473 Lucchese Francesco Paolo
1.1475 Pasetto Giorgio
1.1477 Di Gioia Lello
1.1484 Zara Stefano
1.1485 Zara Stefano
1.1487 Di Gioia Lello
1.1489 Pasetto Giorgio
1.1493 Rosato Ettore
1.1494 Lettieri Mario
1.1502 Massidda Piergiorgio
1.1505 Massidda Piergiorgio
1.1507 Santi Egidio
1.1512 Lucchese Francesco Paolo
1.1516 Lucchese Francesco Paolo
1.1522 Mazzoni Erminia
1.1524 Moroni Chiara
1.1529 Moroni Chiara
1.1530 Moroni Chiara
1.1536 Giorgetti Alberto
1.1539 Giorgetti Alberto
1.1547 Zanella Luana
1.1590 Mereu Antonio
1.1592 Sgobio Cosimo Giuseppe
1.1593 Giorgetti Alberto
1.1594 Galante Severino
1.1598 Cusumano Stefano
1.1599 Morgando Gianfranco
1.1600 Ria Lorenzo
1.1606 Russo Spena Giovanni
1.1607 Campa Cesare
1.1608 Saglia Stefano
1.1609 Collè Ivo
1.1612 Rava Lino
1.1614 Polledri Massimo
1.1615 Polledri Massimo
1.1618 Didonè Giovanni
1.1619 Polledri Massimo
1.1626 Burtone Giovanni Mario Salvino
1.1629 Didonè Giovanni
1.1633 Lettieri Mario
1.1634 Lettieri Mario
1.1635 Mazzarello Graziano
1.1636 Santi Egidio
1.1637 Liotta Silvio
1.1645 Ranieli Michele
1.1647 Volontè Luca
1.1654 Liotta Silvio
1.1655 D'Agrò Luigi
1.1657 Quartiani Erminio Angelo
1.1661 Leone Antonio
1.1662 Taglialatela Marcello
1.1664 Collè Ivo
1.1665 Collè Ivo
1.1667 Leone Antonio
1.1674 Dussin Guido
1.1682 Quartiani Erminio Angelo
1.1683 Quartiani Erminio Angelo
1.1656 Quartiani Erminio Angelo
1.1690 Quartiani Erminio Angelo
1.1693 Quartiani Erminio Angelo
1.1697 Gambini Sergio
1.1698 Burani Procaccini Maria
1.1703 Labate Grazia
1.1704 Labate Grazia
1.1708 Lolli Giovanni
1.1718 Giacco Luigi
1.1719 Ventura Giacomo Angelo Rosario
1.1720 Giacco Luigi
1.1734 Labate Grazia
1.1735 Mauro Giovanni
1.1751 Zor7ato Marino
1.1754 Giorgetti Alberto
1.1757 Russo Spena Giovanni
1.1758 Russo Spena Giovanni
1.1760 Calzolaio Valerio
1.1766 Marinello Giuseppe Francesco Maria
1.1767 Gambini Sergio
1.1773 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.1778 Giudice Gaspare
1.1785 Russo Paolo
1.1798 Benvenuto Giorgio
1.1799 Campa Cesare
1.1806 Campa Cesare
1.1808 Fallica Giuseppe
1.1810 Campa Cesare
1.1811 Raisi Enzo
1.1812 Mazzocchi Antonio
1.1813 Pepe Antonio
1.1817 Santori Angelo
1.1819 Santori Angelo
1.1820 Santori Angelo
1.1822 Santori Angelo
1.1823 Campa Cesare
1.1824 Campa Cesare
1.1826 Campa Cesare
1.1827 Lo Presti Antonino
1.1835 Campa Cesare
1.1841 Rosato Ettore
1.1852 Lion Marco
1.1853 Pistone Gabriella
1.1858 Bertolini Isabella
1.1860 Villetti Roberto
1.1866 Rossi Sergio
1.1874 Stradiotto Marco
1.1932 Lumia Giuseppe
1.1935 Castellani Carla
1.1939 Castellani Carla
1.1942 Anedda Gian Franco
1.1953 Pisa Silvana
1.1955 Russo Spena Giovanni
1.1956 Gambini Sergio
1.1967 Marras Giovanni
1.1983 Zanetta Valter
1.1990 Giudice Gaspare
1.1992 Giudice Gaspare
1.2003 Lisi Ugo
1.2004 Franz Daniele
1.2005 Giorgetti Aderto
1.2007 Arnoldi Gianantonio
1.2009 Giorgetti Alberto
1.2012 Governo
1.2013 Governo
1.2016 Giudice Gaspare
1.2017 Russo Spena Giovanni
1.2022 Russo Spena Giovanni
1.2028 Arnoldi Gianantonio
1.2029 Dell'Anna Gregorio
1.2030 Dell'Anna Gregorio
1.2031 Cossa Michele
1.2032 Conti Giulio
1.2033 Marras Giovanni
1.2035 Marras Giovanni
1.2037 Meroi Marcello
1.2038 Meroi Marcello
1.2039 Muratori Luigi
1.2045 Nicotra Benedetto
1.2046 Nicotra Benedetto
1.2047 Nicotra Benedetto
1.2048 Bornacin Giorgio
1.2049 Bornacin Giorgio
1.2052 Zanetta Valter
1.2054 Germanà Basilio
1.2056 Campa Cesare
1.2057 Campa Cesare
1.2059 Rosato Ettore
1.2062 Muratori Luigi
1.2068 Gianni Giuseppe
1.2072 Giudice Gaspare
1.2074 Rugghia Antonio
1.2075 Rugghia Antonio
1.2078 Caparini Davide
1.2079 Meduri Luigi Giuseppe
1.2080 Caparini Davide
1.2085 Adduce Salvatore
1.2087 Lulli Andrea
1.2092 Ramponi Luigi
1.2093 Villetti Roberto
1.2095 Di Gioia Lello
1.2096 Di Gioia Lello
1.2097 Volontè Luca
1.2099 Raffaldini Franco
1.2105 Marras Giovanni
1.2108 Di Gioia Lello
1.2111 Bulgarelli Mauro
1.2113 Cusumano Stefano
1.2115 Bornacin Giorgio
1.2116 Benvenuto Giorgio
1.2125 Benvenuto Giorgio
1.2127 Benvenuto Giorgio
1.2131 Marcora Luca
1.2134 Lavagnini Roberto
1.2136 Blasi Gianfranco
1.2140 Blasi Gianfranco
1.2141 Blasi Gianfranco
1.2142 Volontè Luca
1.2143 Bruno Donato
1.2145 Morgando Gianfranco
1.2146 Morgando Gianfranco
1.2147 Liotta Silvio
1.2156 Cento Pier Paolo
1.2157 Bulgarelli Mauro
1.2158 Bulgarelli Mauro
1.2160 Saro Giuseppe Ferruccio
1.2161 Saro Giuseppe Ferruccio
1.2162 Licastro Scardino Simonetta
1.2164 Sgobio Cosimo Giuseppe
1.2165 Licastro Scardino Simonetta
1.2166 Pistone Gabriella
1.2169 Diliberto Oliviero
1.2171 Pistone Gabriella
1.2172 Pistone Gabriella
1.2174 Lion Marco
1.2178 Siniscalchi Vincenzo
1.2179 Cossutta Maura
1.2184 Cusumano Stefano
1.2185 Cusumano Stefano
1.2186 Cusumano Stefano
1.2197 Pistone Gabriella
1.2195 Cossutta Maura
1.2199 Cossutta Maura
1.2200 Cossutta Maura
1.2208 Cima Laura
1.2209 Cima Laura
1.2212 Cossutta Armando
1.2225 Rusconi Antonio
1.2226 Carbonella Giovanni
1.2230 Squeglia Pietro
1.2232 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2233 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2235 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2236 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2237 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2238 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2239 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2240 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2241 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2242 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2244 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2245 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2246 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2247 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2248 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2249 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2250 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2251 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2252 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2253 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2254 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2260 Zuin Michele
1.2261 Zuin Michele
1.2262 Giorgetti Alberto
1.2263 Giorgetti Alberto
1.2265 Alfano Gioacchino
1.2271 Fiori Publio
1.2272 Alfano Gioacchino
1.2273 Giorgetti Alberto
1.2274 Giorgetti Alberto
1.2275 Giorgettt Alberto
1.2276 Leone Antonio
1.2277 Zuin Michele
1.2278 Dussin Guido
1.2282 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2283 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2286 Mantini Pierluigi
1.2287 Mantini Pierluigi
1.2288 Mantini Pierluigi
1.2290 Mantini Pierluigi
1.2293 Pappaterra Domenico
1.2294 Villetti Roberto
1.2298 Calzolaio Valerio
1.2303 Volontè Luca
1.2304 Mazzoni Erminia
1.2307 Volontè Luca
1.2308 Volontè Luca
1.2314 Volontè Luca
1.2315 Volontè Luca
1.2320 Degennaro Carmine
1.2321 Raffaldini Franco
1.2323 Susini Marco
1.2332 Duca Eugenio
1.2334 Duca Eugenio
1.2336 Saglia Stefano
1.2337 Saglia Stefano
1.2342 Raffaldini Franco
1.2347 Lettieri Mario
1.2352 Brugger Siegfried
1.2353 Mazzocchi Antonio
1.2354 Pepe Antonio
1.2355 Alfano Gioacchino
1.2359 Alfano Gioacchino
1.2366 Crosetto Guido
1.2369 Collè Ivo
1.2371 Collè Ivo
1.2375 Collè Ivo
1.2381 Raisi Enzo
1.2385 Giorgetti Alberto
1.2389 Dell'Anna Gregorio
1.2393 Blasi Gianfranco
1.2394 Garagnani Fabio
1.2396 Mazzocchi Antonio
1.2398 Bielli Valter
1.2422 Grandi Alfiero
1.2433 Gambini Sergio
1.2440 Nieddu Gonario
1.2461 Albonetti Gabriele
1.2477 Pasetto Giorgio
1.2490 Buemi Enrico
1.2492 Marinello Giuseppe Francesco Maria
1.2501 Bellotti Luca
1.2502 Ruggieri Orlando
1.2505 Molinari Giuseppe
1.2506 Molinari Giuseppe
1.2508 Reduzzi Giuliana
1.2512 Molinari Giuseppe
1.2515 Molinari Giuseppe
1.2517 Molinari Giuseppe
1.2518 Molinari Giuseppe
1.2519 Molinari Giuseppe
1.2520 Molinari Giuseppe
1.2521 Molinari Giuseppe
1.2522 Molinari Giuseppe
1.2523 Sinisi Giannicola
1.2524 Maran Alessandro
1.2527 Rugghia Antonio
1.2528 Rugghia Antonio
1.2529 Rugghia Antonio
1.2530 Coluccini Margherita
1.2532 Oliverio Nicodemo Nazzareno
1.2534 Meduri Luigi Giuseppe
1.2538 Adduce Salvatore
1.2539 Adduce Salvatore
1.2540 Adduce Salvatore
1.2541 Adduce Salvatore
1.2543 Adduce Salvatore
1.2549 Didonè Giovanni
1.2550 Didonè Giovanni
1.2552 Fioroni Giuseppe
1.2564 Milana Riccardo
1.2566 Milana Riccardo
1.2567 Burtone Giovanni Mario Salvino
1.2568 Annunziata Andrea
1.2569 Iannuzzi Tino
1.2571 Pasetto Giorgio
1.2573 Gianni Giuseppe
1.2574 Gianni Giuseppe
1.2575 Mariani Raffaella
1.2576 Mariani Raffaella
1.2577 Mariani Raffaella
1.2578 Mariani Raffaella
1.2579 Mariani Raffaella
1.2580 Mariani Raffaella
1.2551 Vigni Fabrizio
1.2586 Grillo Massimo
1.2587 D'Agrò Luigi
1.2588 Volontè Luca
1.2590 Gianni Giuseppe
1.2596 Franci Claudio
1.2610 Alfano Angelino
1.2615 Alfano Angelino
1.2616 Rossi Sergio
1.2617 Lion Marco
1.2618 Rava Lino
1.2619 Ramponi Luigi
1.2621 Zanella Luana
1.2623 Mauro Giovanni
1.2625 Liotta Silvio
1.2626 Catanoso Basilio
1.2627 Catanoso Basilio
1.2630 Strano Nino
1.2631 Brugger Siegfried
1.2633 Parolo Ugo
1.2634 Morgando Gianfranco
1.2637 Parolo Ugo
1.2638 Parolo Ugo
1.2642 Didonè Giovanni
1.2647 Caparini Davide
1.2649 Rosato Ettore
1.2650 Lisi Ugo
1.2654 Galli Daniele
1.2655 Galli Daniele
1.2656 Fontanini Pietro
1.2660 Gasperoni Pietro
1.2661 Gasperoni Pietro
1.2664 Zanella Luana
1.2666 Pasetto Giorgio
1.2668 Alfano Gioacchino
1.2669 Mussi Fabio
1.2672 Dussin Guido
1.267s Misuraca Filippo
1.2679 Russo Spena Giovanni
1.2680 Quartiani Erminio Angelo
1.2681 Quartiani Erminio Angelo
1.2682 Giorgetti Alberto
1.2681 Coronella Gennaro
1.2689 Franz Daniele
1.2700 Vigni Fabrizio
1.2705 Borrelli Luigi
1.2706 Sorrelli Luigi
1.2707 Lisi Ugo
1.2710 Calzolaio Valerio
1.2711 Gambini Sergio
1.2713 Gambini Sergio
1.2726 Napoliosvaldo
1.2728 Napoli Osvaldo
1.2733 Zanetta Valter
1.2736 Rosato Ettore
1.2738 Saglia Stefano
1.2739 Saglia Stefano
1.2741 Campa Cesare
1.2750 Masini Mario
1.2754 Blasi Gianfranco
1.2755 Blasi Gianfranco
1.2756 Blasi Gianfranco
1.2757 Blasi Gianfranco
1.2759 Blasi Gianfranco
1.2762 Stradiotto Marco
1.2764 Rossi Guido Giuseppe
1.2770 Bulgarelli Mauro
1.2773 Delmastro Delle Vedove Sandro
1.2775 Morgando Gianfranco
1.2776 Morgando Gianfranco
1.2777 Mantini Pierluigi
1.2775 Mantini Pierluigi
1.2779 Mantini Pierluigi
1.2780 Mantini Pierluigi
1.2781 Misuraca Filippo
1.2782 Adduce Salvatore
1.2783 Gasperoni Pietro
1.2785 Garagnani Fabio
1.2787 Liotta Silvio
1.2790 Volontè Luca
1.2793 Blasi Gianfranco
1.2801 Quartiani Erminio Angelo
1.2802 Lavagnini Roberto
1.2805 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.2806 Pepe Antonio
1.2807 Giorgetti Alberto
1.2810 Giacco Luigi
1.2811 Grignaffini Giovanna
1.2812 Ronchi Andrea
1.2813 Calzolaio Valerio
1.2814 Calzolaio Valerio
1.2817 Coluccini Margherita
1.2821 Lumia Giuseppe
1.2825 Giorgetti Alberto
1.2829 Lumia Giuseppe
1.2832 Landi Di Chiavenna Gian Paolo
1.2833 Landi Di Chiavenna Gianpaolo
1.2834 Landi Di Chiavenna Gian Paolo
1.2837 Landi Di Chiavenna Gian Paolo
1.2842 Saglia Stefano
1.2844 Riccio Eugenio
1.2847 Pepe Antonio
1.2854 Blasi Gianfranco
1.2855 Giudice Gaspare
1.2859 Schmidt Giulio
1.2860 Caparini Davide
1.2861 Lion Marco
1.2862 Liotta Silvio
1.2865 Giudice Gaspare
1.2866 Pistone Gabriella
1.2867 Zanella Luana
1.2869 Polledri Massima
1.2871 Bellotti Luca
1.2873 Rava Lino
1.2874 Meduri Luigi Giuseppe
1.2875 Burtone Giovanni Mario Salvino
1.2882 Pagliarini Giancarlo
1.2883 Pagliaarini Giancarlo
1.2884 Pagliarini Giancarlo
1.2886 Pagliarini Giancarlo
1.2887 Pagliarini Giancarlo
1.2893 Pagliarini Giancarlo
1.2913 Migliori Riccardo
1.2915 Blasi Gianfranco
1.2925 Vigni Fabrizio
1.2929 Marras Giovanni
1.2930 Dell'Anna Gregorio
1.2931 Dell'Anna Gregorio
1.2935 Marras Giovanni
1.2936 Gastaldi Luigi
1.2937 Saglia Stefano
1.2938 Alfano Angelino
1.2940 Leo Maurizio
1.2941 Dussin Guido
1.2942 Dussin Guido
1.2943 Dussin Guido
1.2945 Crosetto Guido
1.2947 Leone Antonio
1.2949 Quartiani Erminio Angelo
1.2950 Quartiani Erminio Angelo
1.2951 Quartiani Erminio Angelo
1.2953 Lumia Giuseppe
1.2954 Lumia Giuseppe
1.2955 Giorgetti Alberto
1.2957 Marras Giovanni
1.2961 Russo Spena Giovanni
1.2962 Lo Presti Antonino
1.2963 Giorgetti Alberto
1.2964 Giorgetti Alberto
1.2965 Coronella Gennaro
1.2966 Coronella Gennaro
1.2967 Giorgetti Alberto
1.2968 Giorgetti Alberto
1.2969 Giorgetti Alberto
1.2970 Napoli Osvaldo
1.2971 Giudice Gaspare
1.2976 Giudice Gaspare
1.2979 Pisa Silvana
1.2986 Giorgetti Alberto
1.2988 Bruno Donato
1.2993 Riccio Eugenio
1.2994 Riccio Eugenio
1.2999 Giudice Gaspare
1.3000 Giudice Gaspare
1.3018 Maninetti Luigi
1.3020 Saro Giuseppe Ferruccio
1.3021 Volontè Luca
1.3043 Zanella Luana
1.3045 Rossi Sergio
1.3063 Mereu Antonio
1.3064 Liotta Silvio
1.3067 Di Giandomenico Remo
1.3068 Liotta Silvio
1.3070 Pistone Gabriella
1.3084 Siniscalchi Vincenzo
1.3089 Pecoraro Scanio Alfonso
1.3096 Pasetto Giorgio
1.3106 Lettieri Mario
1.3110 Morgando Gianfranco
1.3128 Mariani Paola
1.3129 Ottone Rosella
1.3133 Ottone Rosella
1.3140 Gambini Sergio
1.3146 Dussin Guido
1.3151 Crosetto Guido
1.3152 Fratta Pasini Pieralfonso
1.3158 Alfano Gioacchino
1.3174 Romoli Ettore
1.3188 Marras Giovanni
1.3189 Marras Giovanni
1.3192 Giudice Gaspare
1.3201 Pagliarini Giancarlo
1.3202 Pagliarini Giancarlo
1.3203 Pagliarini Giancarlo
1.3215 Rava Lino
1.3216 Rava Lino
1.3219 Franci Claudio
1.3222 Franci Claudio
1.3224 Rava Lino
1.3235 Brugger Siegfried
1.3240 Brugger Siegfried
1.3246 Didonè Giovanni
1.3255 Cazzaro Bruno
1.3256 Giorgetti Alberto
1.3258 Giorgetti Alberto
1.3259 Giorgetti Alberto
1.3260 Marcora Luca
1.3261 Marcora Luca
1.3262 Burtone Giovanni Mario Salvino
1.3265 Marcora Luca
1.3271 Marcora Luca
1.3273 Marcora Luca
1.3274 Marcora Luca
1.3285 Romoli Ettore
1.3288 Russo Spena Giovanni
1.3295 Marras Giovanni
1.3296 Marras Giovanni
1.3301 Bruno Donato
1.3302 Bruno Donato
1.3303 Galli Daniele
1.3305 Leone Antonio
1.3306 Gambini Sergio
1.3307 Mazzoni Erminia
1.3308 Martinelli Piergiorgio
1.3309 Rossi Sergio
1.3310 Mazzocchi Antonio
1.3311 Rossi Sergio
1.3312 Rossi Sergio
1.3313 Rossi Sergio
1.3314 Polledri Massimo
1.3315 Mantini Pierluigi
1.3316 Liotta Silvio
1.3338 Ramponi Luigi
1.3340 Pisa Silvana
1.3342 Tucci Michele
1.3343 Cirielli Edmondo
1.3344 Ascierto Filippo
1.3352 Pepe Antonio
1.3353 Giudice Gaspare
1.3354 Giudice Gaspare
1.3355 Pisa Silvana
1.3356 Pisa Silvana
1.3357 Giudice Gaspare
1.3358 Nicolosi Nicolò
1.3359 Pisa Silvana
1.3361 Minniti Marco
1.3363 Pinotti Roberta
1.3364 Pinotti Roberta
1.3365 Minniti Marco
1.3366 Ruzzante Piero
1.3367 Pisa Silvana
1.3368 Minniti Marco
1.3369 Pisa Silvana
1.3370 Pinotti Roberta
1.3371 Pinotti Roberta
1.3372 Collè Ivo
1.3373 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.3374 Leo Maurizio
1.3375 Pisa Silvana
1.3376 Arnoldi Gianantonio
1.3377 Arnoldi Gianantonio
1.3379 Giudice Gaspare
1.3380 Leone Antonio
1.3381 Giorgetti Alberto
1.3382 Giorgetti Alberto
1.3384 Blasi Gianfranco
1.3387 Vitali Luigi
1.3389 Giorgetti Alberto
1.3391 Giorgetti Alberto
1.3393 Benvenuto Giorgio
1.3399 D'Agrò Luigi
1.3401 Saglia Stefano
1.3414 Russo Spena Giovanni
1.3419 Garagnani Fabio
1.3423 Giacco Luigi
1.3425 Rugghia Antonio
1.3428 Grignaffini Giovanna
1.3437 Brugger Siegfried
1.3442 Tocci Walter
1.3443 Colasio Andrea
1.3444 Coluccini Margherita
1.3447 Russo Spena Giovanni
1.3455 Carlucci Gabriella
1.3456 Carlucci Gabriella
1.3459 Carlucci Gabriella
1.3460 Carlucci Gabriella
1.3461 Rodeghiero Flavio
1.3463 Tocci Walter
1.3466 Lucidi Marcella
1.3467 Martini Francesca
1.3469 Ruzzante Piero
1.3471 Labate Grazia
1.3473 Villetti Roberto
1.3477 Mauro Giovanni
1.3482 Sgobio Cosimo Giuseppe
1.3483 Pistone Gabriella
1.3497 Leone Antonio
1.3501 Morgando Gianfranco
1.3502 Reduzzi Giuliana
1.3504 Reduzzi Giuliana
1.3507 Lavagnini Roberto
1.3508 Annunziata Andrea
1.3509 Carbonella Giovanni
1.3511 Annunziata Andrea
1.3512 Morgando Gianfranco
1.3513 Lusetti Renzo
1.3517 Lmantini Pierluigi
1.3518 Parolo Ugo
1.3519 Di Gioia Lello
1.3521 Volontè Luca
1.3521 Damiani Roberto
1.3526 Molinari Giuseppe
1.3533 Burani Procaccini Maria
1.3536 Dussin Guido
1.3537 Polledri Massimo
1.3544 Dussin Guido
1.3545 Guerzoni Roberto
1.3546 Pagliarini Giancarlo
1.3549 Rodeghiero Flavio
1.3551 Volontè Luca
1.3557 Buemi Enrico
1.3558 Pisa Silvana
1.3562 Guerzoni Roberto
1.3563 Gasperoni Pietro
1.3567 Buemi Enrico
1.3570 Alfano Ciro
1.3573 Rosato Ettore
1.3574 Rosato Ettore
1.3577 Rossiello Giuseppe
1.3579 Massidda Piergiorgio
1.3584 Liotta Silvio
1.3588 Volontè Luca
1.3589 Maninetti Luigi
1.3591 Mazzoni Erminia
1.3592 Mazzoni Erminia
1.3597 Liotta Silvio
1.3598 Liotta Silvia
1.3600 Liotta Silvio
1.3601 Marras Giovanni
1.3605 Marras Giovanni
1.3608 Giorgetti Alberto
1.3609 Misuraca Filippo
1.3612 Bellotti Luca
1.3619 Mazzoni Erminia
1.3621 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.3631 D'Agrò Luigi
1.3632 Liotta Silvio
1.3633 Lettieri Mario
1.3634 Cirielli Edmondo
1.3635 Castellani Carla
1.3637 Bellotti Luca
1.3638 Pepe Antonio
1.3644 Giudice Gaspare
1.3645 Carlucci Gabriella
1.3650 Dussin Guido
1.3666 Turco Livia
1.3671 Damiani Roberto
1.3680 Testoni Piero
1.3705 Saro Giuseppe Ferruccio
1.3706 Saglia Stefano
1.3707 Saglia Stefano
1.3708 Grignaffini Giovanna
1.3711 Moretti Danilo
1.3713 Moretti Danilo
1.3714 Burani Procaccini Maria
1.3716 Lucidi Marcella
1.3718 Zanettin Pierantonio
1.3719 Ruggeri Ruggero
1.3720 Lavagnini Roberto
1.3721 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.3723 Giacco Luigi
1.3726 Marinello Giuseppe Francesco Maria
1.3727 Marinello Giuseppe Francesco Maria
1.3729 Labate Grazia
1.3730 Costa Raffaele
1.3732 Capuano Antonio
1.3734 Minniti Marco
1.3735 Alfano Angelino
1.3736 Alfano Angelino
1.3738 Pinotti Roberta
1.3739 Palma Nitto Francesco
1.3742 Alfano Gioacchino
1.3751 Liotta Silvio
1.3753 Liotta Silvio
1.3755 Volantè Luca
1.3756 Volantè Luca
1.3757 Mazzoni Erminia
1.3758 Mazzoni Erminia
1.3759 Volantè Luca
1.3760 Liotta Silvio
1.3761 Tucci Michele
1.3762 Mazzoni Erminia
1.3763 Tucci Michele
1.3764 Lucchese Francesco Paolo
1.3765 Mazzoni Erminia
1.3766 Gianni Giuseppe
1.3767 Gianni Giuseppe
1.3768 Alfano Ciro
1.3772 Liotta Silvio
1.3773 Mazzoni Erminia
1.3774 Volantè Luca
1.3775 Liotta Silvio
1.3777 Gianni Giuseppe
1.3778 Volantè Luca
1.3779 Mazzoni Erminia
1.3781 Mazzoni Erminia
1.3789 Villani Miglietta Achille
1.3791 Castellani Carla
1.3792 Grignaffini Giovanna
1.3793 Cusumano Stefano
1.3795 Bono Nicola
1.3798 Giorgetti Alberto
1.3806 Iv Commissione
1.3811 Cirielli Edmondo
1.3815 Collè Ivo
1.3816 Giacco Luigi
1.3817 Collè Ivo
1.3818 Collè Ivo
1.3819 Collè Ivo
1.3823 Collè Ivo
1.3824 Collè Ivo
1.3825 Collè Ivo
1.3827 Violante Luciano
1.3842 IV Commissione
1.3844 IV Commissione
1.3857 IX Commissione
1.3858 IX Commissione
1.3861 IX Commissione
1.3867 X Commissione
1.3869 X Commissione
1.3872 XI Commissione
1.3874 XI Commissione
1.3875 XI Commissione
1.3876 XI Commissione
1.3877 XI Commissione
1.3881 XI Commissione
1.3884 XI Commissione
1.3885 XI Commissione
1.3886 XI Commissione
1.3887 XI Commissione
1.3888 XI Commissione
1.3890 XI Commissione
1.3891 XI Commissione
1.3892 XI Commissione
1.3893 XI Commissione
1.3894 XI Commissione
1.3895 XI Commissione
1.3897 XI Commissione
1.3898 XI Commissione
1.3900 XI Commissione
1.3901 Campa Cesare
1.3902 Campa Cesare
1.3903 Campa Cesare
1.3904 Campa Cesare
1.3905 Campa Cesare
1.3906 Marras Giovanni
1.3908 Campa Cesare
1.3909 Dussin Guido
1.3911 Leone Antonio
1.3912 Capuano Antonio
1.3913 Capuano Antonio
1.3914 Gambini Sergio
1.3919 XI Commissione
1.3923 XI Commissione
1.3924 XI Commissione
1.3927 XI Commissione
1.3932 XI Commissione
1.3933 XI Commissione
1.3934 XI Commissione
1.3935 XI Commissione
1.3936 XI Commissione
1.3937 XI Commissione
1.3944 XI Commissione
1.3945 XII Commissione
1.3948 XII Commissione
1.3959 XII Commissione
1.3960 XII Commissione
1.3966 XII Commissione
1.3967 XII Commissione
1.3973 XII Commissione
1.3974 XII Commissione
1.3978 XII Commissione
1.3983 XII Commissione
1.4017 Vigni Fabrizio
1.4044 Verro Antonio Giuseppe Maria
1.4064 Liotta Silvio
1.4067 Marras Giovanni
1.4073 Zuin Michele
1.4074 Brugger Siegfried
1.4078 Ruzzante Piero
1.4086 Aracu Sabatino
1.4088 Mazzocchi Antonio
1.4147 Collè Ivo
1.4161 Di Teodoro Andrea
1.4187 Schmidt Giulio
1.4223 Leone Antonio
1.4225 Alfano Gioacchino
1.4252 Pepe Antonio
1.4264 Benvenuto Giorgio
1.4266 Benvenuto Giorgio
1.4273 Benvenuto Giorgio
1.4274 Benvenuto Giorgio
1.4278 Benvenuto Giorgio
1.4285 Crosetto Guido
1.4291 Mazzoni Erminia
1.4292 Liotta Silvio
1.4299 Gambini Sergio
1.4303 Giorgetti Alberto
1.4305 Armani Pietro
1.4316 Ranieli Michele
1.4338 Martini Francesca
1.4343 Nieddu Gonario
1.4346 Gambini Sergio
1.4350 Savo Benito
1.4355 Liotta Silvio
1.4363 Romoli Ettore
1.4367 Stradella Francesco
1.4375 Benvenuto Giorgio
1.4377 Gambini Sergio
1.4380 Crosetto Guido
1.4388 Russo Spena Giovanni
1.4389 Arnoldi Gianantonio
1.4391 Migliori Riccardo
1.4394 Dell'Anna Gregorio
1.4397 Crosetto Guido
1.4399 Gambini Sergio
1.4400 Alfano Gioacchino
1.4439 Lettieri Mario
1.4442 Leone Antonio
1.4448 Alfano Gioacchino
1.4478 Scaltritti Gianluigi
1.4488 Cazzaro Bruno
1.4491 Giorgetti Alberto
1.4506 Lulli Andrea
1.4518 Taborelli Mario Alberto
1.4524 Scherini Gianpietro
1.4527 IV Commissione
Tab.B.90 Zorzato Marino
Tab.B.112 Grignaffini Giovanna
Tab.C.28 Russo Spena Giovanni
Tab.C.29 Russo Spena Giovanni
Tab.F.1 Liotta Silvio
Tab.F.2 Giorgetti Alberto
Tab.F.3 Ria Lorenzo
Tab.F.4 Ria Lorenzo
N.B. Con riferimento alle seguenti proposte emendative si segnala che:
l'inammissibilità per estraneità di materia dell'emendamento 1.222 a prima firma Silvio Liotta è limitata al comma 53-bis;
l'inammissibilità per estraneità di materia dell'emendamento 1.1942 a prima firma Gian Franco Anedda è limitata al comma 75-ter;
l'inammissibilità per estraneità di materia dell'emendamento 1.4285 a prima firma Guido Crosetto è limitata al comma octogies-semel.
ALLEGATO 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177)
EMENDAMENTI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE
Numero |
Nominativo |
1.6 |
Didonè Giovanni |
1.7 |
Morgando Gianfranco |
1.9 |
Liotta Silvio |
1.12 |
Saglia Stefano |
1.13 |
Tidei Pietro |
1.16 |
Sgarbi Vittorio |
1.17 |
Carli Carlo |
1.18 |
Tidei Pietro |
1.22 |
Giudice Gaspare |
1.23 |
Tidei Pietro |
1.31 |
Tidei Pietro |
1.47 |
Martini Francesca |
1.49 |
Morgando Gianfranco |
1.50 |
Zanella Luana |
1.52 |
Paroli Adriano |
1.56 |
Grandi Alfiero |
1.57 |
Iannuzzi Tino |
1.59 |
Zanella Luana |
1.60 |
Marras Giovanni |
1.61 |
Bornacin Giorgio |
1.69 |
Grandi Alfiero |
1.85 |
Tidei Pietro |
1.87 |
Stradiotto Marco |
1.88 |
Stradiotto Marco |
1.91 |
Ria Lorenzo |
1.95 |
Tidei Pietro |
1.96 |
Tidei Pietro |
1.141 |
D'agrò Luigi |
1.143 |
Russo Spena Giovanni |
1.144 |
Rava Lino |
1.145 |
Rava Lino |
1.148 |
Biondi Alfredo |
1.154 |
Ria Lorenzo |
1.165 |
Morgando Gianfranco |
1.169 |
Duilio Lino |
1.172 |
Collè Ivo |
1.180 |
Fratta Pasini Pieralfonso |
1.185 |
Fratta Pasini Pieralfonso |
1.189 |
Russo Spena Giovanni |
1.197 |
Lucidi Marcella |
1.198 |
Di Teodoro Andrea |
1.199 |
Ascierto Filippo |
1.202 |
Giorgetti Alberto |
1.234 |
Leoni Carlo |
1.237 |
Carra Enzo |
1.238 |
Benvenuto Giorgio |
1.239 |
Benvenuto Giorgio |
1.240 |
Benvenuto Giorgio |
1.254 |
Giulietti Giuseppe |
1.267 |
Zanella Luana |
1.270 |
Volontè Luca |
1.273 |
Arnoldi Gianantonio |
1.291 |
Ria Lorenzo |
1.292 |
Ria Lorenzo |
1.293 |
Zeller Karl |
1.299 |
Taborelli Mario Alberto |
1.300 |
Tidei Pietro |
1.341 |
Mazzarello Graziano |
1.362 |
Vigni Fabrizio |
1.367 |
Scherini Gianpietro |
1.373 |
Boato Marco |
1.375 |
Detomas Giuseppe |
1.380 |
Polledri Massimo |
1.382 |
Bindi Rosy |
1.385 |
Garagnani Fabio |
1.386 |
Saglia Stefano |
1.395 |
Grignaffini Giovanna |
1.398 |
Volontè Luca |
1.400 |
Campa Cesare |
Savo Benito |
|
1.416 |
Lo Presti Antonino |
1.421 |
Stradiotto Marco |
1.427 |
Stradiotto Marco |
1.441 |
Buemi Enrico |
1.444 |
Alfano Ciro |
1.445 |
Campa Cesare |
1.446 |
Ascierto Filippo |
1.447 |
Colasio Andrea |
1.449 |
Stradiotto Marco |
1.452 |
Buemi Enrico |
1.453 |
Serena Antonio |
1.461 |
Campa Cesare |
1.474 |
Delbono Emilio |
1.478 |
Biondi Alfredo |
1.489 |
Napoli Osvaldo |
1.499 |
Alfano Gioacchino |
1.508 |
Rossi Sergio |
1.509 |
Rossi Sergio |
1.511 |
Ria Lorenzo |
1.512 |
Ria Lorenzo |
1.513 |
Ria Lorenzo |
1.514 |
Ria Lorenzo |
1.521 |
Russo Paolo |
1.525 |
Taborelli Mario Alberto |
1.526 |
Tidei Pietro |
1.530 |
Grandi Alfiero |
1.533 |
Stradiotto Marco |
1.534 |
Rossi Sergio |
1.536 |
Ria Lorenzo |
1.538 |
Collè Ivo |
1.539 |
Ria Lorenzo |
1.544 |
Mariotti Arnaldo |
1.548 |
Ruta Roberto |
1.550 |
Giudice Gaspare |
1.559 |
Volontè Luca |
1.562 |
Serena Antonio |
1.563 |
Marras Giovanni |
1.570 |
Bindi Rosy |
1.572 |
Bindi Rosy |
1.573 |
Bindi Rosy |
1.575 |
Cossutta Maura |
1.583 |
Savo Benito |
1.594 |
Labate Grazia |
1.596 |
Saro Giuseppe Ferruccio |
1.599 |
Paroli Adriano |
1.605 |
Bindi Rosy |
1.607 |
Cossutta Maura |
1.608 |
Labate Grazia |
1.615 |
Agostini Mauro |
1.617 |
Zorzato Marino |
1.618 |
Grandi Alfiero |
1.620 |
Cossutta Maura |
1.622 |
Pisa Silvana |
1.623 |
Pisa Silvana |
1.624 |
Russo Spena Giovanni |
1.628 |
Russo Spena Giovanni |
1.647 |
Benvenuto Giorgio |
1.651 |
Grandi Alfiero |
1.682 |
Castellani Carla |
1.685 |
Russo Spena Giovanni |
1.687 |
Moroni Chiara |
1.688 |
Molinari Giuseppe |
1.703 |
Biondi Alfredo |
1.704 |
Biondi Alfredo |
1.705 |
Biondi Alfredo |
1.741 |
Pisa Silvana |
1.802 |
Barbieri Emerenzio |
1.804 |
Grignaffini Giovanna |
1.805 |
Carra Enzo |
1.806 |
Pistone Gabriella |
1.807 |
Liotta Silvio |
1.809 |
Russo Paolo |
1.812 |
Liotta Silvio |
1.813 |
Collè Ivo |
1.814 |
Giulietti Giuseppe |
1.815 |
Giulietti Giuseppe |
1.816 |
Barbieri Antonio |
1.817 |
Carra Enzo |
1.818 |
Pistone Gabriella |
1.819 |
Giulietti Giuseppe |
1.820 |
Giulietti Giuseppe |
1.821 |
Rosato Ettore |
1.822 |
Russo Spena Giovanni |
1.823 |
Carra Enzo |
1.824 |
Russo Spena Giovanni |
1.829 |
Carra Enzo |
1.830 |
Giulietti Giuseppe |
1.834 |
Grignaffini Giovanna |
1.835 |
Carra Enzo |
1.842 |
Blasi Gianfranco |
1.843 |
Alfano Gioacchino |
1.846 |
Giorgetti Alberto |
1.853 |
Leone Antonio |
1.855 |
Buontempo Teodoro |
1.856 |
Mazzarello Graziano |
Mazzarello Graziano |
|
1.858 |
Mazzarello Graziano |
1.867 |
Maninetti Luigi |
1.869 |
Maninetti Luigi |
1.872 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.880 |
Leo Maurizio |
1.881 |
Maninetti Luigi |
1.889 |
Catanoso Basilio |
1.901 |
Pistone Gabriella |
1.902 |
Pistone Gabriella |
1.903 |
Pistone Gabriella |
1.905 |
Mongiello Giovanni |
1.906 |
Collè Ivo |
1.907 |
Ventura Michele |
1.908 |
Tarantino Giuseppe |
1.909 |
Barbieri Antonio |
1.910 |
Russo Spena Giovanni |
1.912 |
Carra Enzo |
1.922 |
Ria Lorenzo |
1.925 |
Ria Lorenzo |
1.930 |
Quartiani Erminio Angelo |
1.933 |
Damiani Roberto |
1.944 |
Perlini Italico |
1.945 |
Perlini Italico |
1.960 |
Castellani Carla |
1.961 |
Castellani Carla |
1.962 |
Castellani Carla |
1.968 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.983 |
Giacco Luigi |
1.990 |
Marras Giovanni |
1.992 |
Moretti Danilo |
1.993 |
Moretti Danilo |
1.994 |
Giudice Gaspare |
1.996 |
Scherini Gianpietro |
1.1006 |
Russo Spena Giovanni |
1.1009 |
Russo Spena Giovanni |
1.1055 |
Pisa Silvana |
1.1062 |
Scherini Gianpietro |
1.1066 |
Damiani Roberto |
1.1067 |
Damiani Roberto |
1.1063 |
Damiani Roberto |
1.1087 |
Di Gioia Lello |
1.1089 |
Agostini Mauro |
1.1093 |
Blasi Gianfranco |
1.1095 |
Lupi Maurizio Enzo |
1.1157 |
Milanese Guido |
1.1163 |
Bindi Rosy |
1.1181 |
Barbieri Emerenzio |
1.1186 |
Bindi Rosy |
1.1188 |
Martini Francesca |
1.1189 |
Bindi Rosy |
1.1206 |
Rava Lino |
1.1207 |
Ventura Michele |
1.1209 |
Marras Giovanni |
1.1221 |
Molinari Giuseppe |
1.1244 |
Grignaffini Giovanna |
1.1245 |
Martella Andrea |
1.1246 |
Capitelli Piera |
1.1249 |
Tocci Walter |
1.1250 |
Sasso Alba |
1.1265 |
Cento Pier Paolo |
1.1266 |
Cima Laura |
1.1267 |
Bianchi Giovanni |
1.1288 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.1298 |
Carla Enzo |
1.1302 |
Fratta Pasini Pieralfonso |
1.1303 |
Fratta Pasini Pieralfonso |
1.1314 |
Ascierto Filippo |
1.1327 |
Castellani Carla |
1.1329 |
Biondi Alfredo |
1.1330 |
Bimbi Franca |
1.1331 |
Colasio Andrea |
1.1332 |
Colasio Andrea |
1.1333 |
Pisa Silvana |
1.1335 |
Pisa Silvana |
1.1337 |
Grignaffini Giovanna |
1.1338 |
Grignaffini Giovanna |
1.1340 |
Duilio Lino |
1.1369 |
Giudice Gaspare |
1.1372 |
Alfano Gioacchino |
1.1382 |
Giudice Gaspare |
1.1384 |
Dell'Anna Gregorio |
1.1399 |
Campa Cesare |
1.1400 |
Campa Cesare |
1.1401 |
Campa Cesare |
1.1411 |
Annunziata Andrea |
1.1421 |
Gambini Sergio |
1.1422 |
Tidei Pietro |
1.1451 |
Lion Marco |
1.1455 |
Mongiello Giovanni |
1.1461 |
Rosato Ettore |
1.1469 |
Grandi Alfiero |
1.1470 |
Taborelli Mario Alberto |
1.1492 |
Pasetto Giorgio |
1.1495 |
Galli Daniele |
1.1501 |
Massidda Piergiorgio |
Di Giandomenico Remo |
|
1.1549 |
Zanella Luana |
1.1550 |
Pistone Gabriella |
1.1561 |
Giacco Luigi |
1.1570 |
Cossutta Maura |
1.1571 |
Cossutta Maura |
1.1581 |
Cossutta Maura |
1.1586 |
Cento Pier Paolo |
1.1588 |
Zanella Luana |
1.1597 |
Rossi Sergio |
1.1605 |
Giudice Gaspare |
1.1616 |
Polledri Massimo |
1.1620 |
Didonè Giovanni |
1.1624 |
Burtone Giovanni Mario Salvino |
1.1625 |
Burtone Giovanni Mario Salvino |
1.1640 |
Liotta Silvio |
1.1641 |
Saglia Stefano |
1.1651 |
Rava Lino |
1.1652 |
Gianni Giuseppe |
1.1669 |
Blasi Gianfranco |
1.1678 |
Leone Antonio |
1.1702 |
Benvenuto Giorgio |
1.1707 |
Fanfani Giuseppe |
1.1714 |
Labate Grazia |
1.1722 |
Grandi Alfiero |
1.1724 |
Turco Livia |
1.1725 |
Bolognesi Marida |
1.1727 |
Labate Grazia |
1.1728 |
Bolognesi Marida |
1.1737 |
Labate Grazia |
1.1738 |
Masini Mario |
1.1741 |
Labate Grazia |
1.1742 |
Labate Grazia |
1.1745 |
Rusconi Antonio |
1.1749 |
Dell'Anna Gregorio |
1.1750 |
Grandi Alfiero |
1.1761 |
Stucchi Giacomo |
1.1763 |
Pisa Silvana |
1.1765 |
Marinello Giuseppe Francesco Maria |
1.1768 |
Pisa Silvana |
1.1776 |
Borriello Ciro |
1.1777 |
Nicotra Benedetto |
1.1779 |
Russo Spena Giovanni |
1.1786 |
Carlucci Gabriella |
1.1787 |
Carlucci Gabriella |
1.1794 |
Migliori Riccardo |
1.1801 |
Perlini Italico |
1.1802 |
Perlini Italico |
1.1803 |
Perlini Italico |
1.1804 |
Campa Cesare |
1.1807 |
Campa Cesare |
1.1815 |
Santori Angelo |
1.1525 |
Campa Cesare |
1.1828 |
Santori Angelo |
1.1843 |
Biondi Alfredo |
1.1844 |
Bruno Donato |
1.1846 |
Tidei Pietro |
1.1849 |
Pistone Gabriella |
1.1851 |
Pistone Gabriella |
1.1857 |
Mantini Pierluigi |
1.1867 |
Parolo Ugo |
1.1868 |
Rossi Sergio |
1.1870 |
Scaltritti Gianluigi |
1.1873 |
Morgando Gianfranco |
1.1881 |
Tidei Pietro |
1.1885 |
Bianchi Giovanni |
1.1888 |
Stradiotto Marco |
1.1897 |
Liotta Silvio |
1.1944 |
Marcora Luca |
1.1947 |
Tidei Pietro |
1.1948 |
Tidei Pietro |
1.1949 |
Tidei Pietro |
1.1951 |
Tidei Pietro |
1.1963 |
Russo Spena Giovanni |
1.1971 |
Catanoso Basilio |
1.1973 |
Saro Giuseppe Ferruccio |
1.1974 |
Saro Giuseppe Ferruccio |
1.1975 |
Giudice Gaspare |
1.1976 |
Marras Giovanni |
1.1977 |
Marras Giovanni |
1.1973 |
Marras Giovanni |
1.1979 |
Marras Giovanni |
1.1981 |
Carlucci Gabriella |
1.1982 |
Arnoldi Gianantonio |
1.1998 |
Rosato Ettore |
1.2000 |
Moretti Danilo |
1.2008 |
Bellotti Luca |
1.2014 |
Governo |
1.2018 |
Russo Spena Giovanni |
1.2019 |
Russo Spena Giovanni |
1.2020 |
Russo Spena Giovanni |
1.2021 |
Russo Spena Giovanni |
1.2026 |
Marras Giovanni |
1.2034 |
De Laurentiis Rodolfo |
1.2040 |
Nicotra Benedetto |
1.2042 |
Nicotra Benedetto |
Nicotra Benedetto |
|
1.2044 |
Nicotra Benedetto |
1.2058 |
Campa Cesare |
1.2077 |
Rodeghiero Flavio |
1.2102 |
Rosato Ettore |
1.2109 |
Pepe Antonio |
1.2114 |
Giudice Gaspare |
1.2124 |
Riccio Eugenio |
1.2128 |
Dussin Guido |
1.2129 |
Maninetti Luigi |
1.2153 |
Mauro Giovanni |
1.2163 |
Alfano Ciro |
1.2167 |
Pistone Gabriella |
1.2201 |
Rosato Ettore |
1.2205 |
Cima Laura |
1.2206 |
Zanella Luana |
1.2216 |
Pistone Gabriella |
1.2219 |
Cusumano Stefano |
1.2220 |
Cusumano Stefano |
1.2224 |
Ria Lorenzo |
1.2268 |
Russo Spena Giovanni |
1.2269 |
Pisa Silvana |
1.2270 |
Tidei Pietro |
1.2301 |
Pasetto Giorgio |
1.2305 |
Rodeghiero Flavio |
1.2316 |
De Laurentiis Rodolfo |
1.2325 |
D'agrò Luigi |
1.2330 |
Duca Eugenio |
1.2331 |
Duca Eugenio |
1.2351 |
Castellani Carla |
1.2360 |
Giorgetti Alberto |
1.2364 |
Giorgetti Alberto |
1.2368 |
Collè Ivo |
1.2370 |
Collè Ivo |
1.2372 |
Collè Ivo |
1.2374 |
Agostini Flauro |
1.2376 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.2382 |
Tidei Pietro |
1.2391 |
Alfano Gioacchino |
1.2408 |
Di Gioia Lello |
1.2410 |
Di Gioia Lello |
1.2415 |
Ramponi Luigi |
1.2420 |
Scaltritti Gianluigi |
1.2426 |
Tuccillo Domenico |
1.2452 |
Tidei Pietro |
1.2455 |
Panattoni Giorgio |
1.2463 |
Rodeghiero Flavio |
1.2472 |
Stucchi Giacomo |
1.2478 |
Lazzari Luigi |
1.2484 |
Ercole Cesare |
1.2486 |
Lazzari Luigi |
1.2487 |
Barbieri Antonio |
1.2488 |
Garagnani Fabio |
1.2489 |
Buemi Enrico |
1.2500 |
Bindi Rosy |
1.2509 |
Oliverio Nicodemo Nazzareno |
1.2526 |
Vigni Fabrizio |
1.2544 |
Marras Giovanni |
1.2553 |
Di Gioia Lello |
1.2554 |
Di Gioia Lello |
1.2555 |
Di Gioia Lello |
1.2582 |
Volontè Luca |
1.2583 |
Grandi Alfiero |
1.2601 |
Grandi Alfiero |
1.2612 |
Alfano Angelino |
1.2628 |
Bellotti Luca |
1.2636 |
Parolo Ugo |
1.2652 |
Giorgetti Alberto |
1.2667 |
Realacci Ermete |
1.2685 |
Giorgetti Alberto |
1.2692 |
Tidei Pietro |
1.2699 |
Vigni Fabrizio |
1.2703 |
Saro Giuseppe Ferruccio |
1.2709 |
Burtone Giovanni Mario Salvino |
1.2712 |
Pisa Silvana |
1.2720 |
Gambini Sergio |
1.2725 |
Napoli Osvaldo |
1.2731 |
Marras Giovanni |
1.2740 |
Campa Cesare |
1.2747 |
Marras Giovanni |
1.2749 |
Grandi Alfiero |
1.2758 |
Liotta Silvio |
1.2761 |
Di Gioia Lello |
1.2788 |
Morgando Gianfranco |
1.2794 |
Lupi Maurizio Enzo |
1.2799 |
Lupi Maurizio Enzo |
1.2803 |
Sasso Alba |
1.2809 |
Grignaffini Giovanna |
1.2819 |
Savo Benito |
1.2820 |
Leone Antonio |
1.2830 |
Napoli Angela |
1.2831 |
Giorgetti Alberto |
1.2838 |
Giorgetti Alberto |
1.2839 |
Giorgetti Alberto |
1.2840 |
Misuraca Filippo |
1.2849 |
Zorzato Marino |
Pagliarini Giancarlo |
|
1.2868 |
Zanella Luana |
1.2870 |
Bellotti Luca |
1.2872 |
Liotta Silvio |
1.2878 |
Russo Spena Giovanni |
1.2879 |
Russo Spena Giovanni |
1.2881 |
Pagliarini Giancarlo |
1.2889 |
Pagliarini Giancarlo |
1.2890 |
Pagliarini Giancarlo |
1.2891 |
Pagliarini Giancarlo |
1.2892 |
Pagliarini Giancarlo |
1.2894 |
Pagliarini Giancarlo |
1.2902 |
D'antoni Sergio Antonio |
1.2905 |
D'antoni Sergio Antonio |
1.2911 |
Leone Antonio |
1.2914 |
Blasi Gianfranco |
1.2916 |
Crucianelli Famiano |
1.2919 |
Giudice Gaspare |
1.2921 |
Crucianelli Famiano |
1.2948 |
Blasi Gianfranco |
1.2958 |
Marras Giovanni |
1.2972 |
Arnoldi Gianantonio |
1.2978 |
Pisa Silvana |
1.2981 |
Buffo Gloria |
1.2995 |
Giorgetti Alberto |
1.2996 |
Calzolaio Valerio |
1.3001 |
Grandi Alfiero |
1.3004 |
Taborelli Mario Alberto |
1.3005 |
Napoli Osvaldo |
1.3006 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.3008 |
Giudice Gaspare |
1.3009 |
Giudice Gaspare |
1.3012 |
Leone Antonio |
1.3014 |
Marras Giovanni |
1.3017 |
Maninetti Luigi |
1.3019 |
Stradiotto Marco |
1.3026 |
Blasi Gianfranco |
1.3034 |
Giacomelli Antonello |
1.3041 |
Cima Laura |
1.3042 |
Rossi Sergio |
1.3044 |
Preda Aldo |
1.3046 |
Zanella Luana |
1.3047 |
Zanella Luana |
1.3052 |
Pagliarini Giancarlo |
1.3056 |
Fontanini Pietro |
1.3060 |
Pistone Gabriella |
1.3061 |
Bellillo Katia |
1.3065 |
Pistone Gabriella |
1.3066 |
Pistone Gabriella |
1.3071 |
D'agrò Luigi |
1.3074 |
Volontè Luca |
1.3075 |
Pistone Gabriella |
1.3081 |
Galante Severino |
1.3083 |
Lion Marco |
1.3087 |
Rusconi Antonio |
1.3088 |
Di Gioia Lello |
1.3090 |
Di Gioia Lello |
1.3091 |
Scherini Gianpietro |
1.3092 |
Zanella Luana |
1.3094 |
Stradiotto Marco |
1.3099 |
Zanella Luana |
1.3102 |
Pasetto Giorgio |
1.3103 |
Pasetto Giorgio |
1.3105 |
Rusconi Antonio |
1.3108 |
Pasetto Giorgio |
1.3109 |
Pasetto Giorgio |
1.3122 |
Rosato Ettore |
1.3124 |
Brusco Francesco |
1.3125 |
Gambini Sergio |
1.3126 |
Gambini Sergio |
1.3130 |
Gambini Sergio |
1.3131 |
Gambini Sergio |
1.3137 |
Leone Antonio |
1.3148 |
Dussin Guido |
1.3159 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.3160 |
Damiani Roberto |
1.3161 |
Damiani Roberto |
1.3162 |
Damiani Roberto |
1.3163 |
Damiani Roberto |
1.3164 |
Damiani Roberto |
1.3166 |
Damiani Roberto |
1.3167 |
Damiani Roberto |
1.3168 |
Damiani Roberto |
1.3170 |
Amato Giuseppe |
1.3172 |
Gastaldi Luigi |
1.3177 |
Romoli Ettore |
1.3179 |
Gambini Sergio |
1.3180 |
Giorgetti Alberto |
1.3186 |
Marras Giovanni |
1.3190 |
Marras Giovanni |
1.3194 |
Leo Maurizio |
1.3198 |
Giudice Gaspare |
1.3200 |
Giudice Gaspare |
1.3207 |
Rava Lino |
1.3209 |
Liotta Silvio |
1.3210 |
Volontè Luca |
Ricciuti Riccardo |
|
1.3234 |
Giorgetti Alberto |
1.3236 |
Brugger Siegfried |
1.3237 |
Brugger Siegfried |
1.3238 |
Brugger Siegfried |
1.3239 |
Brugger Siegfried |
1.3241 |
Brugger Siegfried |
1.3242 |
Brugger Siegfried |
1.3245 |
Biondi Alfredo |
1.3249 |
Marcora Luca |
1.3252 |
Marcora Luca |
1.3257 |
Misuraca Filippo |
1.3267 |
Marcora Luca |
1.3282 |
Marcora Luca |
1.3283 |
Marcora Luca |
1.3298 |
Marras Giovanni |
1.3319 |
Riccio Eugenio |
1.3320 |
Rossi Sergio |
1.3325 |
Napoli Osvaldo |
1.3327 |
Napoli Osvaldo |
1.3328 |
Napoli Osvaldo |
1.3332 |
Mazzarello Graziano |
1.3345 |
Leone Antonio |
1.3397 |
Gambini Sergio |
1.3409 |
Colasio Andrea |
1.3413 |
Russo Spena Giovanni |
1.3418 |
Garagnani Fabio |
1.3424 |
Sasso Alba |
1.3426 |
Grignaffini Giovanna |
1.3427 |
Giulietti Giuseppe |
1.3429 |
Ventura Michele |
1.3434 |
Sasso Alba |
1.3445 |
Colasio Andrea |
1.3448 |
Tarantino Giuseppe |
1.3451 |
Tarantino Giuseppe |
1.3458 |
Carlucci Gabriella |
1.3464 |
Barbieri Emerenzio |
1.3474 |
Rava Lino |
1.3478 |
Sgobio Cosimo Giuseppe |
1.3485 |
Giorgetti Alberto |
1.3491 |
Leone Antonio |
1.3493 |
Villetti Roberto |
1.3495 |
Misuraca Filippo |
1.3496 |
Misuraca Filippo |
1.3524 |
Milanese Guido |
1.3529 |
Guerzoni Roberto |
1.3531 |
Giorgetti Alberto |
1.3532 |
Marras Giovanni |
1.3539 |
Galli Dario |
1.3540 |
Galli Dario |
1.3547 |
Galli Dario |
1.3543 |
Galli Dario |
1.3575 |
Lettieri Mario |
1.3587 |
Borrelli Luigi |
1.3590 |
Liotta Silvio |
1.3593 |
Liotta Silvio |
1.3594 |
Liotta Silvio |
1.3599 |
Grillo Massimo |
1.3602 |
Marras Giovanni |
1.3611 |
Gambini Sergio |
1.3613 |
Russo Spena Giovanni |
1.3615 |
Marras Giovanni |
1.3616 |
Marras Giovanni |
1.3678 |
Biondi Alfredo |
1.3628 |
Bindi Rosy |
1.3646 |
Russo Spena Giovanni |
1.3655 |
Moretti Danilo |
1.3656 |
Carlucci Gabriella |
1.3661 |
Marras Giovanni |
1.3662 |
Marras Giovanni |
1.3665 |
Mazzocchi Antonio |
1.3669 |
Saglia Stefano |
1.3674 |
Campa Cesare |
1.3675 |
Campa Cesare |
1.3676 |
Campa Cesare |
1.3679 |
Zacchera Marco |
1.3681 |
Bornacin Giorgio |
1.3682 |
Raffaldini Franco |
1.3688 |
Giorgetti Alberto |
1.3695 |
Benvenuto Giorgio |
1.3704 |
Giudice Gaspare |
1.3709 |
Giulietti Giuseppe |
1.3737 |
Alfano Angelino |
1.3749 |
Crucianelli Famiano |
1.3770 |
Mazzoni Erminia |
1.3771 |
Volontè Luca |
1.3782 |
Volontè Luca |
1.3788 |
Villani Miglietta Achille |
1.3802 |
IV Commissione |
1.3810 |
IV Commissione |
1.3820 |
Collè Ivo |
1.3821 |
Collè Ivo |
1.3822 |
Collè Ivo |
1.3830 |
Leone Antonio |
1.3831 |
Biondi Alfredo |
1.3832 |
Biondi Alfredo |
Biondi Alfredo |
|
1.3847 |
VII Commissione |
1.3854 |
VII Commissione |
1.3870 |
XI Commissione |
1.3871 |
XI Commissione |
1.3880 |
XI Commissione |
1.3883 |
XI Commissione |
1.3896 |
XI Commissione |
1.3910 |
Leone Antonio |
1.3916 |
XI Commissione |
1.3921 |
XI Commissione |
1.3926 |
XI Commissione |
1.3930 |
XI Commissione |
1.3938 |
XI Commissione |
1.3942 |
XI Commissione |
1.3947 |
XII Commissione |
1.3952 |
XII Commissione |
1.3953 |
XII Commissione |
1.3958 |
XII Commissione |
1.3968 |
XII Commissione |
1.3971 |
XII Commissione |
1.3984 |
XII Commissione |
1.3985 |
XII Commissione |
1.3989 |
XII Commissione |
1.3997 |
Innocenti Renzo |
1.3998 |
Migliori Riccardo |
1.4000 |
Giorgetti Alberto |
1.4001 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.4002 |
Morgando Gianfranco |
1.4005 |
Caparini Davide |
1.4014 |
Marras Giovanni |
1.4015 |
Marras Giovanni |
1.4020 |
Alfano Gioacchino |
1.4026 |
Leone Antonio |
1.4027 |
Armani Pietro |
1.4028 |
Gambini Sergio |
1.4034 |
Zanella Luana |
1.4035 |
Parolo Ugo |
1.4036 |
Bava Lino |
1.4037 |
Scaltritti Gianluigi |
1.4039 |
Perlini Italico |
1.4040 |
Saglia Stefano |
1.4043 |
Alfano Gioacchino |
1.4045 |
Marcora Luca |
1.4048 |
Rossiello Giuseppe |
1.4049 |
Leone Antonio |
1.4050 |
Carlucci Gabriella |
1.4054 |
Saglia Stefano |
1.4056 |
Marras Giovanni |
1.4077 |
Napoli Osvaldo |
1.4081 |
Pepe Antonio |
1.4082 |
Liotta Silvio |
1.4087 |
Marinello Giuseppe Francesco Maria |
1.4092 |
Morgando Gianfranco |
1.4094 |
Scaltritti Gianluigi |
1.4099 |
Franci Claudio |
1.4100 |
Franci Claudio |
1.4102 |
Pisa Silvana |
1.4104 |
Grandi Alfiero |
1.4106 |
Rocchi Carla |
1.4108 |
Gambini Sergio |
1.4117 |
Franci Claudio |
1.4126 |
Di Gioia Lello |
1.4135 |
Ventura Michele |
1.4138 |
Ventura Michele |
1.4139 |
Milana Riccardo |
1.4140 |
Annunziata Andrea |
1.4143 |
Alfano Gioacchino |
1.4144 |
Caparini Davide |
1.4146 |
Raffaldini Franco |
1.4148 |
Leone Antonio |
1.4149 |
Rossi Sergio |
1.4151 |
Lettieri Mario |
1.4156 |
Lettieri Mario |
1.4157 |
Franci Claudio |
1.4163 |
Liotta Silvio |
1.4164 |
Alfano Gioacchino |
1.4167 |
Morgando Gianfranco |
1.4169 |
Giorgetti Alberto |
1.4170 |
Gambini Sergio |
1.4171 |
Polledri Massimo |
1.4172 |
Gambini Sergio |
1.4174 |
Giorgetti Alberto |
1.4176 |
Gambini Sergio |
1.4181 |
Rava Lino |
1.4186 |
Di Gioia Lello |
1.4190 |
Ruzzante Piero |
1.4193 |
Nieddu Gonario |
1.4194 |
Gambini Sergio |
1.4195 |
Pepe Luigi |
1.4197 |
Moroni Chiara |
1.4198 |
Leo Maurizio |
1.4200 |
Rossi Sergio |
1.4201 |
Rossi Guido Giuseppe |
1.4208 |
Grandi Alfiero |
Bindi Rosy |
|
1.4215 |
Scherini Gianpietro |
1.4217 |
Polledri Massimo |
1.4226 |
Morgando Gianfranco |
1.4232 |
Iannuzzi Tino |
1.4236 |
Morgando Gianfranco |
1.4237 |
Ventura Michelè |
1.4238 |
Armami Pietro |
1.4239 |
D'agrò Luigi |
1.4240 |
Lusetti Renzo |
1.4244 |
Nieddu Gonario |
1.4247 |
Liotta Silvio |
1.4248 |
Cusumano Stefano |
1.4258 |
Leo Maurizio |
1.4259 |
Leo Maurizio |
1.4263 |
Rodeghiero Flavio |
1.4275 |
Giorgetti Alberto |
1.4289 |
Galli Daniele |
1.4290 |
Marcora Luca |
1.4308 |
Armami Pietro |
1.4320 |
Liotta Silvio |
1.4322 |
Volontè Luca |
1.4324 |
Oliverio Nicodemo Nazzareno |
1.4331 |
Villetti Roberto |
1.4332 |
Gambini Sergio |
1.4335 |
Pagliarini Giancarlo |
1.4336 |
Lupi Maurizio Enzo |
1.4340 |
Collè Ivo |
1.4347 |
Ventura Michele |
1.4348 |
Leone Antonio |
1.4354 |
Fontanini Pietro |
1.4356 |
Catanoso Basilio |
1.4357 |
Alfano Gioacchino |
1.4360 |
Polledri Massimo |
1.4362 |
Didonè Giovanni |
1.4364 |
Didonè Giovanni |
1.4369 |
Saglia Stefano |
1.4374 |
Nieddu Gonario |
1.4378 |
Gambini Sergio |
1.4379 |
Leone Antonio |
1.4384 |
Nieddu Gonario |
1.4393 |
Leone Antonio |
1.4398 |
Gambini Sergio |
1.4408 |
Benvenuto Giorgio |
1.4410 |
Buontempo Teodoro |
1.4412 |
Volontè Luca |
1.4414 |
Napoli Osvaldo |
1.4416 |
Collè Ivo |
1.4417 |
Collè Ivo |
1.4420 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.4422 |
Benvenuto Giorgio |
1.4424 |
Bornacin Giorgio |
1.4426 |
Masini Mario |
1.4434 |
Benvenuto Giorgio |
1.4437 |
Rodeghiero Flavio |
1.4441 |
Masini Mario |
1.4445 |
Masini Mario |
1.4446 |
Menta Roberto |
1.4454 |
Dussin Guido |
1.4456 |
Giorgetti Alberto |
1.4462 |
Crosetto Guido |
1.4466 |
Polledri Massimo |
1.4470 |
Ruta Roberto |
1.4472 |
Polledri Massimo |
1.4473 |
Pistone Gabriella |
1.4475 |
Didonè Giovanni |
1.4477 |
Didonè Giovanni |
1.4479 |
Cusumano Stefano |
1.4481 |
Scaltritti Gianluigi |
1.4482 |
Scaltritti Gianluigi |
1.4483 |
Morgando Gianfranco |
1.4485 |
Franci Claudio |
1.4486 |
Morgando Gianfranco |
1.4494 |
Carra Enzo |
1.4495 |
Nieddu Gonario |
1.4497 |
Marcora Luca |
1.4500 |
Gambini Sergio |
1.4501 |
Marcora Luca |
1.4504 |
Russo Paolo |
1.4505 |
Lulli Andrea |
1.4507 |
Leone Antonio |
1.4510 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.4511 |
Gambini Sergio |
1.4521 |
Grandi Alfiero |
1.4528 |
Russo Spena Giovanni |
1.4530 |
Masini Mario |
1.4535 |
Mongiello Giovanni |
1.4543 |
Gambini Sergio |
1.4545 |
Bindi Rosy |
Tab.A.3 |
Grandi Alfiero |
Tab.A.11 |
Russo Spena Giovanni |
Tab.A.29 |
Ruzzante Piero |
Tab.A.30 |
Ruzzante Piero |
Tab.A.31 |
Ruzzante Piero |
Tab.A.32 |
Ruzzante Piero |
Lion Marco |
|
Tab.A.51 |
Lion Marco |
Tab.A.55 |
Sgobio Cosimo Giuseppe |
Tab.A.60 |
Damiani Roberto |
Tab.A.66 |
Tuccillo Domenico |
Tab.A.67 |
Martini Francesca |
Tab.B.4 |
Milanese Guido |
Tab.B.5 |
Milanese Guido |
Tab.B.97 |
Ruta Roberto |
Tab.B.99 |
Ruta Roberto |
Tab.B.157 |
Di Gioia Lello |
Tab.B.158 |
Rosato Ettore |
Tab.C.20 |
Mazzocchi Antonio |
Tab C.32 |
Garagnani Fabio |
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177).
EMENDAMENTI INAMMISSIBILI PER INIDONEITÀ DELLA COPERTURA
Numero |
Nominativo |
1.94 |
Giorgetti Alberto |
1.102 |
de Laurentiis Rodolfo |
1.103 |
de Laurentiis Rodolfo |
1.104 |
de Laurentiis Rodolfo |
1.108 |
Napoli Osvaldo |
1.109 |
Napoli Osvaldo |
1.113 |
Mazzoni. Erminia |
1.118 |
Mazzoni Erminia |
1.139 |
Caparini Davide |
1.140 |
Rava Lino |
1.146 |
Rava Lino |
1.147 |
Rava Lino |
1.150 |
Marcora, Luca |
1.166 |
Volontè Luca |
1.231 |
Volontè Luca |
1.246 |
Barbieri Emerenzio |
1.358 |
Vigni Fabrizio |
1.359 |
Vigni Fabrizio |
1.397 |
Polledri Massimo |
1.433 |
Giudice Gaspare |
1.439 |
Giudice Gaspare |
1.502 |
Stradiotto Marco |
1.537 |
Zeller Karl |
1.616 |
Zorzato Marino |
1.706 |
Delbono Emilio |
1.710 |
Delbono Emilio |
1.732 |
Russo Spena Giovanni |
1.800 |
Pistone Gabriella |
1.839 |
Mauro Giovanni |
1.884 |
Santulli Paolo |
1.935 |
Damiani Roberto |
1.948 |
Misuraca Filippo |
1.950 |
Zanotti Katia |
1.967 |
Ruta Roberto |
1.971 |
Rusconi Antonio |
1.980 |
Castellani Carla |
1.997 |
Grignaffini Giovanna |
1.1000 |
Labate Grazia |
1.1001 |
Rava Lino |
1.1002 |
Ventura Michele |
1.1204 |
Santi Egidio |
1.1210 |
Saglia Stefano |
1.1276 |
Polledri Massimo |
1.1278 |
Delbono Emilio |
1.1280 |
Liotta Silvio |
1.1283 |
Verro Antonio Giuseppe Maria |
1.1387 |
Campa Cesare |
1.1525 |
Burani Procaccini Maria |
1.1526 |
Burani Procaccini Maria |
1.1527 |
Burani Procaccini Maria |
1.1531 |
Moroni Chiara |
1.1537 |
Grignaffini Giovanna |
1.1551 |
Pistone Gabriella |
1.1567 |
Cossutta Maura |
1.1579 |
Cossutta Maura |
1.1595 |
Mauro Giovanni |
1.1604 |
Giudice Gaspare |
1.1621 |
Polledri Massimo |
1.1643 |
Saglia Stefano |
1.1677 |
Leone Antonio |
1.1716 |
Labate Grazia |
1.1726 |
Ruzzante Piero |
1.1732 |
Zanotti Katia |
1.1745 |
Marinello Giuseppe Francesco Maria |
1.1752 |
Giorgetti Alberto |
1.1755 |
Giorgetti Alberto |
1.1784 |
Martinelli Piergiorgio |
Garagnani Fabio |
|
1.1792 |
Labate Grazia |
1.1797 |
Marras Giovanni |
1.1809 |
Campa Cesare |
1.1830 |
Campa Cesare |
1.1869 |
Milana Riccardo |
1.1879 |
Stradiotto Marco |
1.1889 |
Morgando Gianfranco |
1.1930 |
Rugghia Antonio |
1.1937 |
Marcora Luca |
1.1957 |
Russo Spena Giovanni |
1.2010 |
Stucchi Giacomo |
1.2094 |
Savo Benito |
1.2121 |
Giudice Gaspare |
1.2148 |
Lusetti Renzo |
1.2155 |
Pistone Gabriella |
1.2176 |
Lusetti Renzo |
1.2192 |
Cossutta Maura |
1.2210 |
Mauro Giovanni |
1.2211 |
Mauro Giovanni |
1.2227 |
Rosato Ettore |
1.2228 |
Rosato Ettore |
1.2231 |
Rosato Ettore |
1.2258 |
Pinotti Roberta |
1.2259 |
Pinotti Roberta |
1.2279 |
Ranieli Michele |
1.2295 |
Rossi Sergio |
1.2313 |
Volontè Luca |
1.2335 |
Liotta Silvio |
1.2343 |
Albonetti Gabriele |
1.2363 |
Giorgetti Alberto |
1.2380 |
Schcerini Gianpietro |
1.2402 |
Blasi Gianfranco |
1.2403 |
Blasi Gianfranco |
1.2475 |
Martini Francesca |
1.2525 |
Labate Grazia |
1.2562 |
Lumia Giuseppe |
1.2585 |
Volontè Luca |
1.2593 |
Liotta Silvio |
1.2594 |
Liotta Silvio |
1.2632 |
Didoné Giovanni |
1.2641 |
Scaltritti Gianluigi |
1.2659 |
Gasperoni Pietro |
1.2772 |
Pistone Gabriella |
1.2815 |
Taglialatela Marcello |
1.2856 |
Gasperoni Pietro |
1.2885 |
Pagliarini Giancarlo |
1.2939 |
Gasperoni Pietro |
1.3079 |
Pistone Gabriella |
1.3082 |
Cento Pier Paolo |
1.3100 |
Pasetto Giorgio |
1.3127 |
Gambini Sergio |
1.3135 |
Blasi Gianfranco |
1.3199 |
Giudice Gaspare |
1.3217 |
Liotta Silvio |
1.3232 |
Liotta Silvio |
1.3250 |
Marcora Luca |
1.3251 |
Marcora Luca |
1.3346 |
Lavagnini Roberto |
1.3408 |
Colasio Andrea |
1.3416 |
Russo Spena Giovanni |
1.3438 |
Carra Enzo |
1.3450 |
Tarantino Giuseppe |
1.3452 |
Tarantino Giuseppe |
1.3453 |
Tarantino Giuseppe |
1.3454 |
Tarantino Giuseppe |
1.3488 |
Lusetti Renzo |
1.3505 |
Carbonella Giovanni |
1.3506 |
Tuccillo Domenico |
1.3510 |
Carbonella Giovanni |
1.3614 |
Burani Procaccini Maria |
1.3625 |
Giudice Gaspare |
1.3630 |
Bruno Donato |
1.3658 |
Marras Giovanni |
1.3667 |
Campa Cesare |
1.3668 |
Campa Cesare |
1.3673 |
Campa Cesare |
1.3741 |
Labate Grazia |
1.3785 |
Giorgetti Alberto |
1.3907 |
Campa Cesare |
1.3922 |
XI Commissione |
1.3925 |
XI Commissione |
1.3928 |
XI Commissione |
1.3929 |
XI Commissione |
1.3939 |
XI Commissione |
1.3941 |
XI Commissione |
1.3951 |
XII Commissione |
1.3954 |
XII Commissione |
1.3961 |
XII Commissione |
1.3963 |
XII Commissione |
1.3977 |
XII Commissione |
1.4006 |
Marras Giovanni |
1.4025 |
Martini Francesca |
1.4031 |
Benvenuto Giorgio |
1.4066 |
Burani Procaccini Maria |
1.4068 |
Burani Procaccini Maria |
Marcora Luca |
|
1.4070 |
Burani Procaccini Maria |
1.4076 |
Brugger Siegfried |
1.4095 |
Polledri Massimo |
1.4137 |
Arnoldi Gianantonio |
1.4165 |
Rossi Sergio |
1.4183 |
Gambini Sergio |
1.4191 |
Ruzzante Piero |
1.4196 |
Morgando Gianfranco |
1.4205 |
Cossutta Maura |
1.4206 |
Gambini Sergio |
1.4230 |
Gambini Sergio |
1.4250 |
Quartiani Erminio Angelo |
1.4302 |
Russo Spena Giovanni |
1.4396 |
Alfano Gioacchino |
1.4427 |
Gambini Sergio |
1.4428 |
Gambini Sergio |
1.4455 |
Dussin Guido |
1.4471 |
Tocci Walter |
1.4496 |
Nieddu Gonario |
1.4542 |
Gambini Sergio |
Tab.A.1 |
Gasperoni Pietro |
Tab.A.2 |
Ruzzante Piero |
Tab.A.4 |
Grandi Alfiero |
Tab.A.7 |
Ruta Roberto |
Tab.A.8 |
Ruta Roberto |
Tab.A.9 |
Ruta Roberto |
Tab.A.10 |
Rusconi Antonio |
Tab.A.14 |
Russo Spena Giovanni |
Tab.A.16 |
Giudice Gaspare |
Tab.A.18 |
Molinari Giuseppe |
Tab.A.19 |
Minniti Marco |
Tab.A.20 |
Pinotti Roberta |
Tab.A.21 |
Tocci Walter |
Tab.A.22 |
Sasso Alba |
Tab.A.23 |
Martella Andrea |
Tab.A.24 |
Martella Andrea |
Tab.A.40 |
Labate Grazia |
Tab.A.45 |
Rava Lino |
Tab.A.46 |
Zanella Luana |
Tab.A.47 |
Grignaffini Giovanna |
Tab.A.61 |
Chiaromonte Franca |
Tab.A.62 |
Carli Carlo |
Tab.B.63 |
Cima Laura |
Tab.B.125 |
Lion Marco |
Tab.B.126 |
Lion Marco |
Tab.B.147 |
Raffaldini Franco |
Tab.B.151 |
Raffaldini Franco |
Tab.C.3 |
Pistone Gabriella |
Tab.C.5 |
Pistone Gabriella |
Tab.C.6 |
Pistone Gabriella |
Tab.C.8 |
Agostini Mauro |
Tab.C.9 |
Calzolaio Valerio |
Tab.C.11 |
Mantini Pierluigi |
Tab.C.12 |
Alfano Gioacchino |
Tab.C.16 |
Russo Spena Giovanni |
Tab.C.17 |
Russo Spena Giovanni |
Tab.C.18 |
Russo Spena Giovanni |
Tab.C.19 |
Russo Spena Giovanni |
Tab.C:21 |
Testoni Piero |
Tab.C.22 |
Grandi Alfiero |
Tab.C.23 |
Grandi Alfiero |
Tab.C.24 |
Liotta Silvio |
Tab.C.25 |
Gambini Sergio |
Tab.C.26 |
Liotta Silvio |
Tab.C.27 |
Didone Giovanni |
Tab.C.31 |
Morgando Gianfranco |
Tab.C.33 |
Garagnani Fabio |
Tab.C.34 |
IX Commissione |
Tab.C.35 |
XIII Commissione |
Tab.C.36 |
Finocchiaro Anna |
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Venerdì 2 dicembre 2005
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
SEDE REFERENTE
Venerdì 2 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di ieri.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alle richieste di riesame avanzate, avverte che non sono state ammesse riformulazioni delle coperture che erano state proposte da alcuni dei presentatori delle proposte di riesame in quanto ciò avrebbe comportato la presentazione di un nuovo emendamento. Indica poi gli emendamenti che sono stati riammessi (vedi allegato 1) e quelli per i quali è stato confermato il giudizio di inammissibilità. (vedi allegati 2, 3 e 4). Si riserva quindi di esprimere una valutazione definitiva di ammissibilità sugli emendamenti 1.1321 Landi di Chiavenna e 1.2838 nel proseguo dell'esame in modo da apprezzarne gli effetti finanziari. Ricorda infine che entro la giornata di oggi dovranno pervenire le segnalazioni dei gruppi in ordine agli emendamenti da porre in votazione. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di lunedì.
La seduta termina alle 19.15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177 Governo).
EMENDAMENTI RIAMMESSI IN SEGUITO ALLA RICHIESTA DI RIESAME
1.1608 Saglia
1.2937 Saglia
1.2323 Susini
1.3371 Pinotti
1.2757 Blasi
1.3414 Russo Spena
1.2022 Russo Spena
1.3288 Russo Spena
1.2878 Russo Spena
1.1008 Russo Spena
1.2492 Marinello
1.4087 Marinello (come anche l'1.4094 Scaltritti)
1.1745 Marinello
1.2756 Blasi
Tab. A 16. Giudice
1.4161 Di Teodoro Andrea
1.1062 Scherini
1.3729 Labate
1.3966 XII Commissione
1.2720 Gambini
1.2668 Alfano Gioacchino
1.2625 Liotta e Volontà
1.2720 Gambini
1.3509 Carbonella
1.2517 Molinari
1.1732 Zanotti
1.3310 Mazzocchi
1.3558 Pisa
1.3384 Blasi
1.1754 Giorgetti Alberto
1.2385 Giorgetti Alberto
1.1614 Polledri.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177 Governo).
EMENDAMENTI CONFERMATI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE
1.2916 Crucianelli
1.2636 Parolo
1.3539 Galli Dario
1.397 Polledri
1.2475 Martini Francesca
1.2005 Giorgetti Alberto
1.733 Russo Spena
1.1963 Russo Spena
1.2703 Saro
1.1978 Marras Giovanni
1.2014 Governo
1.1976 Marras Giovanni
1.1979 Marras Giovanni
1.1977 Marras Giovanni
1.1678 Leone
1.2911 Leone
1.667 Leone
1.1982 Arnoldi
1.1501 Massidda Marras
1.3397 Gambini
1.3397 Gambini
1.4367 Stradella
1.4420 Verro
1.3213 Ricciuti
1.936 Milanato
1.3087 Rusconi
1.88 Stradiotto
1.87 Stradiotto
1.2902 D'Antoni
1.573 Bindi
1.714 Gasperoni
1.1724 Labate
1.1246 Capitelli
1.3159 Verro
1.821 Rosato
1.573 Bindi
1.605 Bindi
1.572 Bindi
1.1724 Turco
1.4104 Grandi Alfiero
1.69 Grandi Alfiero
1.1469 Grandi Alfiero
1.688 Molinari
1.2583 Grandi Alfiero
1.3099 Zanella
1.1727 Labate
1.2206 Zanella
1.1870 Giudice
1.1267 Bianchi
1.1870 Scaltritti
1.687 Moroni
1.1727 Labate
1.2894 Pagliarini
1.1728 Bolognesi
1.1737 Labate
1.594 Labate
1.608 Labate
1.647 Benvenuto
1.2996 Calzolaio
1.2840 Misuraca
1.3529 Guerzoni
1.651 Grandi Alfiero
1.474 Belbono
1.1944 Marcora
1.4481 Scaltritti
1.4482 Scaltritti
1.4094 Scaltritti
1.12 Saglia
1.4190 Ruzzante
1.620 Cossutta Maura
1.1550 Pistone
1.4100 Franci
1.901 Pistone
1.902 Pistone
1.4172 Gambini
1.3237 Brugger
1.3239 Brugger
1.4076 Brugger
1.3236 Brugger
1.1076 Leone
1.3238 Brugger
1.3241 Brugger.
ALLEGATO 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177 Governo).
EMENDAMENTI CONFERMATI INAMMISSIBILI PER INIDONEITÀ DELLA COPERTURA
1.2403 Blasi
1.2525 Labate
Tab. C 11Mantini
Tab. C 36 Finocchiaro
Tab. A 1 Gasperoni
1.2856 Gasperoni
Tab. C 11 Mantini
1.3510 Carbonella
1.3506 Carbonella
1.1000 Labate
1.680 Zanella
1.1716 Labate
1.1792 Labate
1.3741 Labate
Tab. A. 40 Labate
1.2258 Pinotti
1.2259 Pinotti
1.1726 Ruzzante
Tab. A 2 Ruzzante
Tab. C 9 Calzolaio
1.4191 Ruzzante
Tab C. 8 Agostini
1.1278 Delbono
1.1551 Pistone
1.2155 Pistone
1.3079 Pistone
1.3977 XII Commissione (Castellani)
1.537 Zeller
1.1643 Saglia
1.508 Rossi Sergio
1.139 Caparini
1.397 Polledri.
ALLEGATO 4
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177 Governo).
EMENDAMENTI CONFERMATI INAMMISSIBILI PER ESTRANEITÀ DI MATERIA
1.190 Russo Spena
1.1355 Russo Spena
1.3447 Russo Spena
1.1433 Marinello
1.1468 Marinello
1.3909 Dussin
1.2941 Dussin
1.2755 Blasi
1.3146 Dussin
1.2278 Dussin
1.3357 Giudice
1.3354 Giudice
1.2277 Zuin e Zorzato
1.2261 Zuin
1.1307 Lupi e Verro
1.1306 Verro
1.2013 Governo
1.2581 Vigni
1.2012 Governo
1.462 Leone
1.2276 Leone
1.1290 Vitali
1.1703 Labate
1.1704 Labate
1.1720 Giacco
1.1734 Massidda
1.1751 Zorzato
1.1073 Crosetto
1.2142 Volontè
1.2440 Nieddu
1.2855 Giudice
1.2936 Saglia e Gastaldi
1.3511 Annunziata
1.1293 Giorgetti Alberto
1.1636 Banti
1.2736 Rosato
1.1178 Duilio
1.2520 Molinari
1.2539 Adduce e Molinari
1.3574 Rosato
1.2538 Adduce
1.2540 Adduce
1.2776 Morgando
1.3504 Reduzzi
1.2226 Carbonella
1.1600 Ria
1.2521 Molinari
1.995 Bielli
1.4225 Alfano Gioacchino
1.2298 Calzolaio
1.1626 Burtone
1.2634 Morgando
1.2778 Mantini
1.2286 Mantini
1.2287 Mantini
1.2288 Mantini
1.2290 Mantini
1.2780 Mantini
1.2777 Mantini
1.493 Realacci
1.3315 Mantini
1.2440 Nieddu
1.1529 Moroni
1.1530 Moroni
1.671 Scaltritti
1.2806 Pepe Antonio
1.1524 Moroni
1.2298 Calzolaio
1.2647 Caparini
1.2867 Zanella
1.2054 Germanà
1.2162 Licastro e Scardino
1.2165 Licastro e Scardino
1.1714 Labate
1.2781 Misuraca
1.3361 Minniti
1.976 Castellani
1.2865 Giudice
1.671 Giudice
1.3707 Saglia
1.2619 Ramponi
1.1484 Zara
1.1485 Zara
1.3827 Violante
1.3793 Cusumano
1.2955 Giorgetti Alberto
1.3389 Giorgetti Alberto
1.2682 Giorgetti Alberto
1.4491 Giorgetti Alberto
1.1362 Riccio Eugenio
1.2993 e 1.2994 Riccio Eugenio
1.2739 Saglia
1.2738 Saglia
1.308, 1.309 e 1.311 Dussin
1.1149 Rossi Sergio
1.2080 Caparini.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Lunedì 5 dicembre 2005
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SEDE REFERENTE
Lunedì 5 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2005.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Essendosi concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, avverte, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio 2006-2008 (A.C. 6178), che, per quanto riguarda i profili di copertura, sono stati dichiarati estranei gli emendamenti volti a modificare gli importi iscritti per stanziamenti di unità previsionali di base il cui importo sia interamente determinato da fattori legislativi o si riferisca a spese qualificate come obbligatorie.
Fa presente che sono invece stati dichiarati ammissibili gli emendamenti modificativi di importi di unità previsionali di base riferiti a parti della spesa che non risultano vincolate, purché le variazioni proposte non risultino del tutto sproporzionate, nel loro importo, rispetto agli stanziamenti previsti. Segnala che, alla luce di tali criteri, sono inammissibili l'emendamento Pisa Tab. 6.1, il quale reca una serie di modifiche in aumento e in diminuzione relative ad unità previsionali di base, la cui parte discrezionale o comunque non vincolata risulta nettamente inferiore alle variazioni proposte; l'emendamento Pisa Tab. 12.2, in quanto reca un aumento per un importo pari a 55 milioni di euro relativamente alla unità previsionale di base 3.2.3.7 dello stato di previsione del Ministero della difesa, il quale reca uno stanziamento di soli diecimila euro. Analoghe ragioni valgono per l'inammissibilità dell'emendamento Pisa Tab. 12.3.
Quanto all'emendamento Casero 18.5, ritiene che lo stesso verta su materia che può trovare più opportunamente sede nell'ambito del disegno di legge finanziaria. Per questo motivo, lo stesso sarà rinumerato e riferito al disegno di legge finanziaria.
Segnala, infine, che l'emendamento Tab. 2.13 del Governo incrementa di 800 mila euro lo stanziamento relativo agli organi costituzionali coprendo sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. L' emendamento risulta inammissibile per compensazione inidonea, in quanto utilizza le risorse del Fondo spese obbligatorie per ridotare una unità previsionale di base che non rientra nell'elenco, allegato al disegno di legge di bilancio 2006-2008, di quelle per le quali è consentito l'utilizzo del suddetto Fondo
Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, avverte che, a motivo del ritardo con il quale sono pervenute talune segnalazioni da parte dei gruppi, il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione non è ancora pronto. Sospende quindi la seduta, che riprenderà non appena tale fascicolo sarà disponibile.
La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 16.20.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 2.1 al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 1).
Il viceministro Giuseppe VEGAS illustra l'emendamento 2.1, rilevando che, per un verso, si provvede all'incremento della dotazione del Fondo canoni di locazione, e, per l'altro, si prevede una mera riallocazione di voci di spesa già presenti nel bilancio dello Stato, al fine di renderla maggiormente aderente alla classificazione SEC 95. A tale ultimo riguardo, fa presente che, trattandosi in alcuni casi di riallocazioni di spese di parte corrente in spese di conto capitale, si ha addirittura un effetto migliorativo sui saldi.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene ragionevole fissare un termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti. Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, avverte che la collocazione di alcuni emendamenti non segue l'ordine per materia, atteso che alcune proposte emendative, aggiuntive all'articolato, non sono state riferite alle materie già disciplinate dal testo in esame. Per tale ragione, le alternative sono due: procedere a una ricollocazione degli emendamenti presentati in base alle materie, il che richiederebbe un notevole dispendio di tempo, oppure iniziare a esaminare gli emendamenti accantonando quelli che, più opportunamente, potrebbero essere trattati unitamente ad altre proposte emendative. Ritiene che questa ultima soluzione sia preferibile. Non essendo ancora completati i fascicoli degli emendamenti da porre in votazione, sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 18.05.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento all'emendamento del Governo 2.1 al disegno di legge di bilancio, avverte che deve ritenersi inammissibile la parte che prevede un aumento dello stanziamento relativo alla unità previsionale di base 5.1.1.0 della tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto la relativa copertura è disposta a valere del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Rileva che tale copertura appare inidonea in quanto la voce di spesa indicata non è compresa tra quelle che possono attingere al fondo di riserva. Segnala, inoltre, che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento del Governo 2.1 al disegno di legge di bilancio.
Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, avverte che si passerà adesso all'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, in quanto i gruppi hanno chiesto di segnalare gli emendamenti al disegno di legge di bilancio da porre in votazione. Conseguentemente, nella giornata di domani si procederà alla votazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e successivamente riprenderà l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.
Quanto alle proposte emendative presentate al disegno di legge finanziaria, fa presente che di talune rettifiche e integrazioni ai fascicoli in distribuzione si darà conto nel corso dell'esame.
Avverte che la Commissione procederà all'esame dei soli emendamenti segnalati dai gruppi, nei limiti convenuti dall'ufficio di presidenza. Dà, infine, conto delle sostituzioni.
Roberta PINOTTI (DS-U), illustra l'emendamento Minniti 1.30 (vedi allegato 2), rilevando come esso intenda escludere il comparto della Difesa dalla riduzione delle spese per consumi intermedi. Precisa che tale esclusione si rende necessaria, poiché la riduzione degli stanziamenti di bilancio per consumi intermedi del Ministero della difesa provocherebbe un impatto negativo non solo sugli appalti in corso, ma anche sulle spese del personale, compreso quello civile, operante presso il Ministero medesimo. Ritiene, quindi, che la riduzione degli stanziamenti del Ministero della difesa, disposta dal comma 5 dell'articolo 1, comprometta in maniera significativa il funzionamento di un settore fondamentale per il paese, qual è la difesa.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Minniti 1.30.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, considerato che l'emendamento Minniti 1.30 reca una copertura finanziaria inidonea.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) reputa incomprensibile la motivazione addotta dal rappresentante del Governo per giustificare la contrarietà sull'emendamento Minniti 1.30, atteso che tale emendamento ha superato il vaglio di ammissibilità della Presidenza, con riferimento proprio all'idoneità della copertura finanziaria.
Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che il Governo è contrario all'utilizzo della copertura finanziaria recata dall'emendamento Minniti 1.30.
La Commissione respinge l'emendamento Minniti 1.30.
Guido CROSETTO (FI), intervenendo sugli emendamenti 1.40 e 1.8, di cui è primo firmatario, segnala che tali emendamenti riguardano l'applicazione del patto di stabilità. Propone, quindi, che tali emendamenti vengano momentaneamente accantonati, in quanto è presumibile che su questa tematica si avvierà un confronto nel corso dell'esame e che il relatore presenterà una proposta emendativa in proposito, considerato altresì che sono stati presentati altri emendamenti nella medesima materia.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, concorda con la richiesta di accantonamento degli emendamenti Crosetto 1.40 e 1.8.
Gianpietro SCHERINI (FI) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Crosetto 1.40 e 1.8.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte quindi che gli emendamenti Crosetto 1.40 e 1.8 sono accantonati e, pertanto, saranno riconsiderati nel prosieguo dell'esame.
Giovanni RUSSO SPENA (RC), intervenendo sull'emendamento Leoni 1.26, relativo alla stessa materia affrontata dal successivo emendamento Mascia 1.27, rileva che il comma 10 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria interviene su una tematica, che non dovrebbe essere contenuta nel disegno di legge finanziaria e la cui trattazione non può essere disgiunta da un intervento organico sulla politica dell'immigrazione e sul funzionamento dei centri di accoglienza temporanea. Nel ricordare che il comma 10 si prefigge di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per tali centri attraverso la definizione di uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento delle strutture medesime, rileva che la delega al Governo disposta dal medesimo comma non contiene riferimenti chiari per la gestione dei centri di accoglienza temporanea.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), intervenendo sugli emendamenti Leoni 1.26 e Mascia 1.27, sottolinea che tali emendamenti pongono una questione delicata, che a suo avviso non può essere risolta attraverso un intervento di centralizzazione burocratica mediante lo schema di capitolato di appalto unico.
Michele VENTURA (DS-U) reputa un errore motivare la disposizione di cui al comma 10 con finalità tese al risparmio di spesa, considerato che la questione dei centri di accoglienza temporanei è materia che va più opportunamente affrontata in un altro contesto. Ritiene, peraltro, che una norma del genere rischia di aggravare la situazione di queste strutture. Invita, quindi, il Governo, ad una riflessione al fine di non dare segnali sbagliati a coloro che si devono occupare della gestione dei centri di accoglienza temporanea sul territorio.
Alberto GIORGETTI (AN) precisa che la previsione di cui al comma 10 dell'articolo 1 è volta a razionalizzare la spesa dei centri di accoglienza temporanei, garantendo comunque livelli di servizi adeguati. Fa presente che su questo tema il suo gruppo è disponibile ad un confronto, in quanto da sempre è convinto che sia necessario investire in misura maggiore in questo ambito. Per tale ragione, un intervento di razionalizzazione della spesa deve inserirsi in un percorso più chiaro, nel quale è necessario destinare maggiori risorse finanziarie alle politiche della sicurezza, risorse aggiuntive a quelle già stanziate dal disegno di legge in esame. Ritiene che su questo punto sia possibile pervenire a un accordo nel prosieguo dell'esame.
Gianfranco BLASI (FI) segnala che la previsione di cui al comma 10 dell'articolo 1 è motivata da quanto contenuto nella relazione della Corte dei conti, che ha evidenziato una spesa di 49,7 milioni di euro a carico dei centri di accoglienza temporanei, invitando a una razionalizzazione di tale spesa. Fa presente, inoltre, che la disposizione in esame non interviene in alcun modo sul disposto di cui all'articolo 14 del testo unico in materia di immigrazione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sugli emendamenti Leoni 1.26 e Mascia 1.27.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
Michele VENTURA (DS-U) rileva la necessità che il relatore motivi la contrarietà sugli emendamenti Leoni 1.26 e Mascia 1.27.
Giovanni RUSSO SPENA (RC), nel ribadire l'inopportunità di intervenire in questa sede sulla tematica di cui si discute, segnala la contraddittorietà della posizione del Governo sulla problematica dei centri di accoglienza, considerato che il comma 10 dell'articolo 1 intenderebbe razionalizzare la spesa dei centri di accoglienza temporanei, mentre il ministro Pisanu ha recentemente dichiarato che occorrerebbe raddoppiare il numero di tali centri. Ritiene quindi che su tale punto il Governo debba fare chiarezza.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che le argomentazioni evidenziate nel corso del dibattito non attengano ai profili della norma in esame, la cui finalità è quella di razionalizzare la spesa dei centri di accoglienza temporanei. Ricorda, infatti, che con lo schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle predette strutture si armonizza sul territorio nazionale il prezzo base di tali gare con indubbi effetti sulla riduzione della spesa.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Leoni 1.26, Mascia 1.27 e 1.28.
Lello DI GIOIA (Misto-La rosa nel pugno) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.106, invitando la Commissione a porre particolare attenzione sui contenuti in esso contemplati. Ritiene che debba essere attivata una seria ed organica politica di investimenti nel settore ferroviario, sottolineando la pregiudizialità di congrui interventi nel settore ai fini del rilancio e dello sviluppo di tale comparto avente una valenza strategica per il Paese. Nello stigmatizzare le riduzioni di finanziamenti destinati al settore ai sensi del disegno di legge finanziaria in esame, reputa fondamentale che si pongano le premesse per assicurare un potenziamento delle reti ferroviarie presenti nel territorio nazionale, nell'ottica di un generale rilancio del sistema delle infrastrutture.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento Di Gioia 1.106, di cui è cofirmatario, sottolineando il dato che esso risulta sottoscritto da numerosi esponenti dell'opposizione, a testimonianza che sui suoi pregnanti contenuti si registra larga convergenza.
Denunciando con profonda preoccupazione le riduzioni di finanziamenti destinati al sistema delle infrastrutture, previste nel disegno di legge finanziaria in titolo, rimarca la necessità che si intervenga al fine di assicurare l'efficienza del trasporto ferroviario specialmente nelle aree del Mezzogiorno, che potrebbero essere in tal modo poste nelle condizioni di acquisire maggiore competitività nel panorama economico nazionale ed internazionale.
Nel rilevare come anche la relatrice Garnero Santanchè abbia sottolineato, nella sua articolata relazione introduttiva al disegno di legge finanziaria, la necessità di affrontare i problemi di natura strutturale che investono il paese attraverso serie e costruttive politiche di investimenti, esprime il fermo convincimento che occorra destinare congrui investimenti al settore del trasporto ferroviario, al fine di assicurarne il necessario ammodernamento.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) esprime notevoli riserve in ordine ai contenuti del comma 11 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria, ritenendo in particolare impropria sul piano tecnico la scelta dell'istituzione di un fondo in riferimento alla fattispecie in esame, concernente il capitolo delle Ferrovie dello Stato. Considera infatti che l'istituzione di fondi sia fondamentalmente volta a rendere più flessibile la gestione del bilancio statale, consentendo di riorientare le risorse in relazione alle reali esigenze: tuttavia, considerato che l'elenco 3, cui il comma 11 rinvia, attiene a importanti centri di spesa relativi ad infrastrutture, aventi una valenza strategica nel quadro economico del paese, ribadisce le proprie perplessità in ordine all'istituzione di un fondo che non garantisce una lettura chiara e completa delle risorse destinate alla specifica finalità di spesa.
Stefano SAGLIA (AN), pur ritenendo essenziale che si provveda ad assicurare il rilancio del sistema ferroviario nazionale, dichiara di non condividere in alcun modo la copertura finanziaria prevista nell'emendamento Di Gioia 1.106, manifestando piena contrarietà in ordine al previsto aumento della tassazione sulle rendite finanziarie.
Michele VENTURA (DS-U) rimarca il rilievo delle previsioni recate dall'emendamento Di Gioia 1.106, di cui è cofirmatario, reputando essenziale che sia definito un quadro strategico per il rilancio del sistema delle infrastrutture, il cui ammodernamento è necessario per il rilancio economico del paese. Nel ritenere che i comparti delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS necessitino di congrui investimenti, che consentano il superamento del grave stato di arretratezza in cui versano, rappresenta la convinzione che occorra operare in tal senso, prevedendo, ai fini della relativa copertura finanziaria, un aumento della tassazione delle rendite di capitale, come prospettato nella condivisibile proposta emendativa in esame.
Antonio LEONE (FI) ritiene che la proposta emendativa in oggetto espliciti chiaramente i controversi e discutibili intendimenti dell'opposizione di attuare politiche di aumento delle tasse a danno dei cittadini. Pur condividendo quindi nel merito i contenuti contemplati nell'emendamento Di Gioia 1.106, stante la necessità di garantire il rilancio del settore ferroviario nazionale, dichiara di dissentire pienamente dalla copertura finanziaria ivi prevista, ritenendo inopportuno che si proceda ad un aumento delle aliquote relative ai redditi di capitale. Coglie altresì l'occasione per definire indegna la tassazione in oggetto, anche nell'attuale misura del 12,5 per cento.
Giovanni RUSSO SPENA (RC) intende preliminarmente sottolineare come l'emendamento Di Gioia 1.106, di cui è cofirmatario, sia stato sottoscritto da numerosi esponenti dell'opposizione, rappresentando una chiara espressione di linee programmatiche alternative a quelle governative. In alternativa alla virtuale politica governativa di realizzazione di grandi opere, dichiara che l'opposizione intende assicurare la messa in sicurezza, la ristrutturazione e il rafforzamento di manutenzione delle infrastrutture presenti nel paese, al fine di garantirne il necessario ammodernamento.
Per quel che concerne poi la copertura finanziaria della proposta emendativa in esame, ritiene necessario che si proceda ad un aumento della tassazione sui redditi di capitale, anche al fine di assicurarne un allineamento rispetto ai parametri europei. Osserva peraltro come, in base a recenti sondaggi, la grande maggioranza della popolazione italiana sia favorevole ad un aumento delle tasse funzionale ad assicurare l'efficiente funzionalità del welfare State.
Stefano SAGLIA (AN) rappresenta il fermo convincimento che l'aumento della tassazione delle rendite finanziarie sia suscettibile di deprimere fortemente i mercati finanziari, alterandone irrimediabilmente gli equilibri e disincentivando gli investimenti volti a garantirne la vitalità. Ritiene peraltro che non sia certo l'aumento della tassazione dei redditi di capitale lo strumento più consono ad assicurare il rilancio dello Stato sociale, essendo piuttosto necessari interventi di altro tenore, in particolare volti ad incidere sugli ammortizzatori sociali.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Gioia 1.106, di cui è cofirmataria, ritenendo che occorra investire nel settore delle Ferrovie dello Stato, al fine di assicurare il rilancio e la competitività del paese. Ritiene che le riduzioni di fondi destinati al comparto, ai sensi del disegno di legge finanziaria in esame, testimonino l'assoluto disinteresse del Governo per il rilancio del sistema delle infrastrutture, disconoscendone in tal modo la valenza strategica. Ritiene inoltre che le riduzioni previste nell'elenco 3, cui il comma 11 rinvia, incidendo su spese in conto capitale, rappresentino misure una tantum, adottate discutibilmente dal Governo, nonostante specifici impegni assunti a livello europeo in merito alla non adozione di tali interventi di natura economica.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), nel rilevare come l'Italia rappresenti, nell'ambito dell'Unione europea, uno dei paesi con maggiore pressione fiscale, dichiara la propria piena contrarietà in ordine all'aumento della tassazione dei redditi di capitale. Esprime altresì il convincimento che, al fine del rilancio e dello sviluppo economico della nazione, occorra intervenire sul costo del lavoro, scongiurando in tal modo la chiusura di imprese costrette ad interrompere la loro attivitàsul territorio nazionale, a causa degli elevati ed insostenibili costi che si trovano a fronteggiare. Sottolinea d'altronde come il Governo nel corso della legislatura sia stato vincolato nelle sue scelte di politica economica dai rigidi «paletti» statuiti in sede comunitaria, che non riconoscono la netta differenza esistente tra una spesa per investimento ed una spesa corrente.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U), nel ritenere grave che il disegno di legge finanziaria in esame riduca i finanziamenti destinati ai comparti delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS, reputa essenziale che si intervenga al fine di garantire il superamento di un cronico ritardo del paese, rappresentato da infrastrutture obsolete e poco funzionali.
Giudica inoltre pienamente congrua la copertura finanziaria prevista nell'emendamento Di Gioia 1.106, di cui è cofirmatario, ritenendo che l'aumento della tassazione dei redditi di capitale ivi previsto sia destinato in particolare a colpire le categorie di soggetti che risultano eludere gli adempimenti fiscali.
Guido CROSETTO (FI), dichiarando preliminarmente di non nutrire alcuna pregiudiziale in merito all'aumento della tassazione dei redditi di capitali, invita la Commissione a riflettere sull'inopportunità dell'adozione di tale misura economica nel difficile momento congiunturale che l'Italia si trova a fronteggiare. Si dichiara infatti convinto che nell'attuale fase di recessione economica l'aumento di tassazione in oggetto comporterebbe un grave indebolimento dei mercati finanziari, provocando contestualmente un aumento dei costi dello Stato concernenti la corresponsione delle rendite connesse ai titoli di Stato che aggiungerebbe i propri effetti agli aumenti dei tassi d'interesse.
Giovanni RUSSO SPENA (RC), obiettando ai rilievi espressi dal deputato Crosetto, rappresenta la convinzione che la recessione possa essere adeguatamente fronteggiata per effetto del rilancio della domanda pubblica.
Guido CROSETTO (FI) ritiene che un aumento della tassazione delle rendite finanziarie comporterebbe un aumento del costo del debito pubblico. Ribadisce pertanto la convinzione che in un momento di debolezza economico-finanziaria del paese la determinazione delle aliquote relative ai redditi di capitale nella misura del 19 per cento sia suscettibile di avere un impatto devastante sul già sofferente quadro economico nazionale. Ritiene peraltro che non possano certo ignorarsi i problemi che possono derivare per le piccole e medie imprese dall'applicazione dell'accordo Basilea 2 che regolamenta la gestione del credito bancario.
Gaspare GIUDICE (FI), pur condividendo nel merito i contenuti dell'emendamento Di Gioia 1.106, esprime piena contrarietà in ordine alla copertura finanziaria ivi contemplata, ritenendo assolutamente antitetico alle linee politiche adottate dal Governo nel corso della legislatura il previsto aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, volte a penalizzare fortemente la popolazione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che occorra fronteggiare in maniera adeguata i problemi connessi all'ammodernamento del sistema ferroviario, riconoscendo l'importanza e la valenza strategica del comparto ai fini del potenziamento dello sviluppo del paese. Reputa infatti essenziale che si superi l'obsolescenza della rete delle infrastrutture presenti nel territorio nazionale, manifestando quindi condivisione in ordine alla finalità perseguita dall'emendamento Di Gioia 1.106, sul quale tuttavia esprime parere contrario a causa di una netta contrarietà alla copertura finanziaria dallo stesso proposta, espressione di una visione politico-economica antitetica alla sua.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di carattere preliminare con riguardo alla copertura finanziaria recata dall'emendamento in esame, che si avvale dell'incremento della tassazione delle rendite finanziarie. Tale modalità di copertura ricorre infatti anche in altre proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione e in merito ad essa già numerosi deputati hanno avuto modo di intervenire. In particolare, l'emendamento Di Gioia 1.106 si compone di una pars costruens che prevede lo stanziamento di fondi in favore delle Ferrovie dello Stato che, subordinatamente ad una preventiva individuazione delle risorse a ciò destinate, potrebbe essere condivisibile. Tuttavia, rileva come nel corso degli anni lo Stato abbia proceduto a numerose iniezioni di capitale in favore delle Ferrovie dello Stato e che, pertanto, prima di procedere ad ulteriori stanziamenti sarebbe necessario comprendere quale sia la posizione chiara dei singoli gruppi in ordine agli investimenti che potrebbero essere realizzati con tali risorse. Con riferimento alla copertura adottata, che, come accennato, consiste nell'incremento della tassazione della rendita finanziaria, fa presente che per ottenere risultati significativi occorrerebbe un'operazione incrociata tra rendita finanziaria e costo del lavoro. Tuttavia, i due fattori non sono tra loro interscambiabili, nel senso che all'incremento dell'uno non necessariamente consegue la riduzione dell'altro, risultando con ciò confutato il primo argomento addotto a sostegno di tale disposizione da parte dei suoi sostenitori.
Altro argomento che dimostra l'inidoneità di tale mezzo di copertura sta nel fatto che non appare veritiero affermare che la tassazione delle rendite di capitale sia più elevata nel resto dell'Europa. Peraltro, un incremento di tali aliquote si traslerebbe inevitabilmente sul consumatore finale; a ciò si deve aggiungere la politica monetaria perseguita dalla Banca centrale europea incentrata sull'innalzamento del tasso di sconto al fine di attrarre in Europa capitali provenienti dall'estero. Ove in Italia si dovesse procedere ad un incremento della tassazione delle rendite, si registrerebbe invece una fuga di capitali, il cui effetto negativo si sommerebbe all'incremento del tasso di interesse. A suo avviso, inoltre, la previsione, recata al comma 369-ter dell'emendamento, in base alla quale le disposizioni in commento si applicherebbero esclusivamente alle emissioni successive all'entrata in vigore della legge finanziaria, rischierebbe di non assicurare adeguata copertura, con l'effetto che si dovrebbe procedere anche alla maggiore tassazione dei titoli di anteriore emissione. Il rischio di tale operazione potrebbe essere quindi quello di privare il percettore della rendita di una fonte di guadagno, a meno che non si volesse innalzare il tasso di interesse sui titoli di Stato, con l'effetto però di produrre risultati negativi per il bilancio dello Stato. La copertura prescelta costituisce quindi un incentivo alla fuga dei capitali e all'aumento del costo del debito pubblico, con un contestuale aggravio dei costi per le imprese.
Michele VENTURA (DS-U) invita il rappresentante del Governo a valutare anche il merito dell'emendamento presentato, rispetto al quale il relatore aveva espresso una sostanziale condivisione. Riterrebbe quindi opportuno procedere all'accantonamento dell'emendamento Di Gioia 1.106.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), richiamando le considerazioni del deputato Ventura, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a prestare attenzione al mezzo tecnico prescelto al fine di incrementare la dotazione di capitale delle Ferrovie dello Stato.
La Commissione respinge l'emendamento Di Gioia 1.106.
Gianfranco BLASI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Sgobio 1.105, ritiene che l'incremento dello stanziamento da esso previsto in favore dell'ANAS appaia poco giustificato, tenuto conto delle recenti vicende che hanno interessato l'ente. In particolare, ritiene che l'ANAS, in passato coinvolto in operazioni poco trasparenti, successivamente grazie alla legge obiettivo abbia avuto modo di interloquire con le regioni e con gli enti locali acquisendo così un rapporto diretto con il territorio. Tuttavia, l'ANAS appare ancora privo della capacità di autofinanziamento ed appare quindi opportuno indurla a gestire i fondi, percepiti grazie alla manutenzione delle strade di cui è concessionario, anche destinando talune fonti di entrata a nuovi investimenti. Pertanto, l'incremento degli stanziamenti in suo favore appare ingiustificato.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene opportuno ribadire taluni concetti già espressi nel corso del dibattito. In particolare, reputa poco calzante porre un collegamento tra gestione dell'ANAS e legge obiettivo, in quanto i fondi che si intende stanziare sono volti a conferire all'ANAS le fonti ordinarie per il suo funzionamento. Al riguardo, richiama la scarsa affidabilità e pericolosità di molte arterie stradali, citando l'esempio dei ponti sulla strada statale n. 16 e della strada statale n. 650. Posto che le difficoltà che si registrano nella viabilità ordinaria recano grave danno alla competitività del sistema produttivo italiano e alle imprese in esso operanti, ritiene non sia possibile ostacolare la viabilità del nostro paese, in conseguenza della riduzione degli stanziamenti ordinari per le Ferrovie dello Stato e l'ANAS.
Alberto GIORGETTI (AN), nel richiamare gli interventi svolti da altri esponenti della maggioranza con riguardo agli emendamenti Di Gioia 1.106 e Sgobio 1.105, ritiene che il principale freno agli investimenti, anche nel settore del trasporto e della viabilità, sia costituito dalla necessità di rispettare i vincoli del Patto di stabilità. A suo avviso, maggiori stimoli all'investimento non possono essere creati esclusivamente mediante incrementi alla dotazione dei fondi stanziati, bensì avvalendosi di un mix di spesa che adotti diversi strumenti di politica economica. Richiamando l'intervento del deputato Giudice, ricorda come ingenti risorse già stanziate nel corso delle precedenti legislature non siano state poi utilizzate; l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere pertanto quello di individuare un mix complessivo di risorse destinate ed utilizzabili. Il principale ostacolo all'investimento costituito dalla necessità di rispettare i vincoli posti dal Patto di stabilità è rappresentato dal fatto che lo Stato italiano non è autorizzato ad effettuare investimenti produttivi, pur essendovi le risorse, in quanto il PIL non cresce adeguatamente. Conclusivamente, ritiene opportuno, piuttosto che incrementare le risorse stanziate, individuare una politica economica complessiva che consenta di investire le risorse stesse.
Marino ZORZATO (FI) ricorda come, per effetto delle leggi Bassanini, l'ANAS avrebbe dovuto assolvere a competenze di appannaggio statale, laddove le rimanenti funzioni avrebbero dovuto essere di spettanza delle regioni. Tuttavia, atteso che gran parte delle regioni hanno conferito all'ANAS l'esercizio delle funzioni che erano state loro demandate, l'ANAS si trova a svolgere un'ingente quantità di funzioni. Replicando quindi all'intervento del deputato Mariotti in ordine ai problemi che riguardano la strada statale n. 16, fa presente come le condizioni disagiate di tale arteria non possano essere imputate all'attuale Governo, atteso che la strada è stata edificata agli inizi del secolo ed anche i suoi ponti risalgono a molti anni fa. A ciò deve aggiungersi il clima di sfiducia che si è creato nei confronti dell'ANAS, strumentalizzato dalle regioni e dagli enti locali. Piuttosto che destinare risorse aggiuntive all'ANAS, riterrebbe quindi opportuno che le regioni svolgessero le funzioni che sono state a loro conferite.
Lello DI GIOIA (Misto-LA ROSA NEL PUGNO) rilevando in via preliminare come la discussione in oggetto investa fondamentali problemi dello sviluppo del paese, pur ritenendo che i difetti delle nostre infrastrutture non possano essere interamente imputati all'attuale Governo, considerato che anche nel corso della XIII legislatura non sono stati realizzati interventi adeguati, evidenzia che gli emendamenti in esame sono semplicemente volti a sopperire ai tagli che la legge finanziaria apporta agli stanziamenti per l'ANAS e per le Ferrovie dello Stato. Precisa quindi che non è intenzione dei deputati dell'opposizione sostenere che nel corso dell'attuale legislatura si sarebbero dovuti ammodernare tutti i ponti della strada statale 16, ma solo evidenziare le difficoltà del sistema viario italiano, soprattutto in termini di sicurezza. A suo avviso, sarebbe inoltre necessario programmare interventi sulle infrastrutture che, in particolare nel Meridione, soffrono di gravi mancanze. Richiamando quindi le considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 1.106, fa presente che si sarebbe aspettato, piuttosto che la formulazione di un parere contrario, la proposta di accantonamento.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel richiamare il suo precedente intervento sull'emendamento Di Gioia 1.106, ribadisce l'intenzione della maggioranza di trovare una soluzione ai problemi, anche finanziari, che investono l'ANAS. Atteso che la soluzione prospettata dall'emendamento Sgobio 1.105 non appare tuttavia condivisibile, esprime sullo stesso parere contrario.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel precisare che l'emendamento Sgobio 1.105 solleva problematiche in parte divergenti rispetto a quelle prima esaminate, atteso che l'ANAS, diversamente dalle Ferrovie dello Stato, non necessita di ulteriori stanziamenti, potendo ricorrere al mercato privato grazie anche al pedaggio figurativo, esprime parere contrario sull'emendamento in titolo.
La Commissione respinge l'emendamento Sgobio 1.105.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, sull'ordine dei lavori, propone di terminare la seduta odierna entro le 20.30, di proseguire quindi nel corso della giornata di domani e di concludere l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio entro mercoledì sera.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) invita il presidente ad indicare i tempi di esame delle singole materie, al fine di consentire ai deputati interessati di partecipare al relativo dibattito.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, precisa che la Commissione proseguirà l'esame del disegno di legge finanziaria seguendo l'ordine degli emendamenti presentati e che, presumibilmente, nella giornata di domani verrà affrontato il tema degli enti locali e forse anche quello della sanità.
Ettore PERETTI (UDC) propone di accantonare l'emendamento Liotta 1.4311.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Liotta 1.4311 s'intende accantonato.
Michele VENTURA (DS-U) propone di accantonare l'emendamento Russo Spena 1.2852.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Russo Spena 1.2582 s'intende accantonato.
Alberto GIORGETTI (AN) illustra il suo emendamento 1.2907, che, pur afferendo alla materia dei distretti produttivi che sarà esaminata in un momento successivo, appare finalizzato alla individuazione di strumenti più flessibili in materia di ammortizzatori sociali. Esso è quindi volto a favorire maggiori iniezioni di capitale ed interventi in materia di ammortizzatori sociali per fronteggiare la presente situazione di crisi.
Lorenzo RIA (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Alberto Giorgetti 1.2907, fa presente che esso non appare nella sostanza difforme da altro emendamento da lui presentato, ma dichiarato inammissibile, volto ad estendere l'applicazione della legge n. 181 del 1989 al sistema produttivo tessile e calzaturiero della Puglia. Pur precisando la propria intenzione di affrontare la questione in sede di esame delle disposizioni in materia di distretti industriali, esprime il proprio disappunto per la disparità di trattamento tra i due emendamenti presentati.
Michele VENTURA (DS-U), ricordando che, nella giornata di domani, la Commissione procederà all'audizione del ministro Scajola, ministro competente in materia di distretti industriali, propone di accantonare il voto dell'emendamento Alberto Giorgetti 1.2907, in attesa di acquisire maggiori informazioni da parte del Governo.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.2907 s'intende accantonato.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sugli emendamenti Vigni 1.41, Iannuzzi 1.44 e Zanella 1.46.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vigni 1.41, Iannuzzi 1.44 e Zanella 1.46.
Pietro MAURANDI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Pinza 1.566, ritiene che, alla luce delle considerazioni prima svolte da parte del relatore e del rappresentante del Governo in merito a sistemi di copertura mediante che incremento della tassazione della rendita finanziaria, verrà probabilmente espresso anche in questo caso parere contrario. Invita tuttavia a considerare che l'emendamento in questione incrementa i fondi stanziati per l'innovazione tecnologica, consentendo così una crescita dei fattori di sviluppo. Ritiene quindi non condivisibile un eventuale giudizio contrario che, peraltro, attesterebbe una predilezione del Governo per la rendita rispetto ai fattori di sviluppo. Da ultimo, precisa come le considerazioni svolte dal viceministro in ordine al rapporto meccanicistico che sussisterebbe tra afflusso di capitali e aliquote sulle rendite finanziarie sarebbe smentito dalla constatazione che attualmente in Italia, pur essendovi aliquote basse, non si registra affatto un ingente afflusso di capitali. Infine, precisa come l'aliquota del 19 per cento, individuata dalla proposta emendativa, non appare affatto superiore alla media europea, sembrando così inidonea ad innescare fenomeni di deflusso di capitali.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), sottolinea l'importanza del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e richiama l'attenzione di tutti sull'esigenza che il dibattito sugli emendamenti non perda di vista il merito specifico delle diverse questioni, concentrandosi esclusivamente sul profilo tecnico rappresentato dalla norma di compensazione. Nello specifico, condivide l'emendamento Pinza 1.566 ritenendo importante potenziare il predetto Fondo.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Pinza 1.566.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Pinza 1.566.
Alberto GIORGETTI (AN), illustrando il suo emendamento 1.3383, rileva che si tratta del primo di quattro emendamenti da lui presentati e finalizzati ad introdurre meccanismi di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, l'emendamento in esame è volto a rafforzare il ruolo svolto da CONSIP Spa nell'ambito delle gare per l'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche di CONSIP Spa, metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni gli strumenti per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità cui fa riferimento la legge finanziaria per il 2000. Nella consapevolezza che si tratta di un tema largamente dibattuto negli anni passati, fa presente che l'emendamento tende in sostanza a mettere le pubbliche amministrazioni nelle condizioni di individuare, sulla base di criteri certi e trasparenti, il prezzo ottimale per ciascun bene o servizio e quindi di realizzare economie di spesa.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone l'accantonamento dell'emendamento Alberto Giorgetti 1.3383, ritenendolo condivisibile e coerente con l'impianto complessivo della manovra in esame, che è una manovra di rigore e che presta attenzione al profilo del controllo e della razionalizzazione della spesa pubblica.
Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità dell'accantonamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte quindi che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.3383 è accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.
Gianfranco BLASI (FI) illustra il suo emendamento 1.3384, sottolineandone l'effetto virtuoso sui conti pubblici. L'emendamento - che riprende una norma introdotta nel provvedimento per il rilancio della competitività durante l'esame alla Camera ma non approvato dal Senato - è volto, in sostanza, a ridurre i consumi di carta nei procedimenti relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo a tal fine il ricorso alla informatizzazione dei documenti e alla relativa trasmissione per via telematica.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Blasi 1.3384.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene preferibile accantonare l'emendamento.
Gianfranco BLASI (FI) insiste per la votazione.
La Commissione approva l'emendamento Blasi 1.3384 (vedi allegato 3).
Alberto GIORGETTI (AN), illustrando il suo emendamento 1.3385, fa presente che lo stesso riprende una norma contenuta nel provvedimento per la competitività già ricordato dal deputato Blasi. L'emendamento tende al rilancio della competitività del paese, a questo fine potenziando l'Alto commissariato per la lotta contro la contraffazione. Ritiene infatti che un intervento più deciso alla contraffazione dei prodotti italiani possa servire al rilancio della competitività dell'economia nazionale. Esprime quindi l'auspicio che il relatore ed il Governo valutino favorevolmente la proposta.
Pietro MAURANDI (DS-U), nel richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.3385 prevede la nomina, a fianco dell'Alto commissario, di un vicecommissario vicario e di ben cinque esperti, con un costo complessivo di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2006, esprime l'avviso che il rapporto tra costi e benefici dell'intervento in esame sia nel complesso sfavorevole. Ritiene d'altra parte inopportuno potenziare l'Alto commissariato per la lotta contro la contraffazione con una spesa di 1 milione di euro annui quando poi si lesinano risorse all'ANAS, alle Ferrovie o al Fondo per l'innovazione tecnologica.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritenendo che la lotta alla contraffazione del made in Italy sia un tema importante, propone l'accantonamento dell'emendamento Alberto Giorgetti 1.3385.
Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità dell'accantonamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte quindi che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.3385 è accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Carboni 1.263.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Carboni 1.263.
Massimo POLLEDRI (LNFP), illustrando il suo emendamento 1.2296, ricorda che ogni anno oltre un migliaio di aziende in Italia cessano l'attività a causa dei dissesti di bilancio provocati dai ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. Fa presente che si tratta di ritardi assai consistenti; cita, a titolo di esempio, il caso del Lazio, dove si registrano ritardi medi di dodici mesi, con punte che arrivano ai ventiquattro mesi. Nel ricordare che alle pubbliche amministrazioni non viene applicata la normativa europea in materia di interessi moratori e nel sottolineare che il problema è particolarmente grave nel sud del paese e che frena la competitività, esorta il relatore ed il Governo a tenere presente l'esigenza di assicurare che le pubbliche amministrazioni onorino in tempi ragionevoli i propri debiti.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), concordando con il deputato Polledri sulla rilevanza del problema da lui segnalato, sottolinea che alcune aziende vivono delle commesse della pubblica amministrazione, per cui un ritardo di pagamento le pone in una situazione difficile. Ricorda quindi l'analogo problema rappresentato dai debiti accumulati dalla regioni con le aziende fornitrici di beni in ambito sanitario. Fa presente che le regioni sono incentivate nel loro cattivo comportamento dal fatto che il Governo ha stabilito il progressivo risanamento dei bilanci sanitari tra le condizioni per l'accesso alle quote di finanziamento statale integrativo. In questo modo, però, le difficoltà del sistema sanitario italiano vengono scaricate a valle sulle imprese collegate al Servizio sanitario nazionale.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) condivide le finalità dell'emendamento Polledri 1.2296, ma ricorda che il problema fu affrontato già con la manovra di finanza pubblica dello scorso anno, quando fu stanziato un fondo per la compensazione dei picchi di spesa in conto capitale eccedenti il tetto di spesa che era stato stabilito. Il fondo non fu tuttavia utilizzato per le finalità per cui era stato concepito e le risorse in esso stanziate sono state nel corso dell'anno distolte per altri obiettivi. Nell'esprimere l'auspicio che l'errore non sia ripetuto nel 2006, invita il relatore e il Governo a valutare la possibilità di escludere dal Patto di stabilità interno i pagamenti delle pubbliche amministrazioni relativi a contratti stipulati prima di una certa data.
Massimiliano DE SENEEN (AN) ritiene che il problema dei ritardi della pubblica amministrazione nel pagamento dei debiti sia degno della massima attenzione, attenendo a profili di equità, di moralità e di economicità: di equità perché le imprese private sottostanno alla normativa europea in materia di interessi moratori, mentre le imprese pubbliche concorrenti non vi sottostanno; di moralità e di economicità, in quanto le imprese che contrattano con la pubblica amministrazione spesso esigono prezzi superiori a causa dei ritardi di pagamento che mettono in conto preventivamente e, in quanto, per converso, le pubbliche amministrazioni si troverebbero a pagare prezzi più favorevoli se le imprese non mettessero loro in conto anche il danno derivante dai ritardi di pagamento.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone l'accantonamento dell'emendamento Polledri 1.2296.
Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità dell'accantonamento, ai fini dell'approfondimento della questione, in considerazione del fatto che l'emendamento prevede un coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti e che il fondo previsto dalla legge finanziaria per il 2005 ricordato dal deputato Stradiotto ha dato risultati insoddisfacenti.
Massimo POLLEDRI (LNFP), nel ringraziare i deputati, anche dei gruppi di opposizione, che si sono espressi a favore del suo emendamento, si dichiara disponibile all'accantonamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte quindi che l'emendamento Polledri 1.2296 è accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Ramponi 1.2857.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Ramponi 1.2857.
Gaspare GIUDICE (FI) illustra il suo emendamento 1.1966, volto a chiarire, per ragioni di equità, che la riduzione del 10 per cento delle indennità prevista dal comma 40 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria, si applica, per gli amministratori degli enti locali, con riferimento non all'importo stabilito con il decreto interministeriale 4 aprile 2000, n. 119, bensì con riferimento all'importo rivalutato ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000. Fa infatti presente che dal 2000 il Governo non ha ancora provveduto all'adeguamento degli importi, mentre dovrebbe procedervi, in base alla legge, ogni tre anni.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) condivide le considerazioni del deputato Giudice, ritenendo inopportuno decurtare indennità che sono già state erose dalla perdita di potere di acquisto e che non sono state rivalutate come la legge invece prevede.
Guido CROSETTO (FI) ritiene che la questione sollevata con l'emendamento Giudice 1.1966 possa essere affrontata dal relatore e dal Governo nell'ambito delle considerazioni relative alla modifica del Patto di stabilità e delle norme sugli enti locali, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale. Ritiene quindi opportuno l'accantonamento dell'emendamento.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Giudice 1.1966.
Il viceministro Giuseppe VEGAS è dello stesso avviso del relatore.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte quindi che l'emendamento Giudice 1.1966 è accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.
Antonio LEONE (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.2909, che, per ragioni di equità, include i componenti togati del Consiglio di giustizia amministrativa tra quelli soggetti alla decurtazione delle indennità prevista dal comma 47 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Antonio Leone 1.2909.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Antonio Leone 1.2909.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 20.30.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177 Governo).
EMENDAMENTI POSTI IN VOTAZIONE
Al comma 5 sostituire le parole: escluso il comparto con le parole: esclusi i comparti della difesa.
Conseguentemente nell'elenco 1 sopprimere la voce Ministero della Difesa.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 30. Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Santino Loddo, Tanoni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Sopprimere il comma 10.
1. 26. Carlo Leoni, Amici, Bressa, Zaccaria, Mascia, Boato.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. A decorrere dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato a favore dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1. 27. Mascia, Pisapia, Russo Spena.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. A decorrere dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, per le spese di costruzione, acquisizione, completamento e adattamento di immobili destinati a centri di permanenza temporanea per gli stranieri irregolari di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1. 28. Mascia, Pisapia, Russo Spena.
Al comma 11, elenco 3, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, 3.1.2.8. - Ferrovie dello Stato apportare le seguenti variazioni:
2006: + 400.000;
2007: + 400.000;
2008: + 400.000.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 106. Di Gioia, Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 11, elenco 3, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, 3.1.2.45. - ANAS apportare le seguenti variazioni:
2006: + 120.000;
2007: + 120.000;
2008: + 120.000.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere:
369-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 105. Sgobio, Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 21, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro con le seguenti: 3.300 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio dell'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
1. 41. Vigni, Innocenti, Agostini, Michele Ventura.
Al comma 21 sostituire l'importo: 1.700 con il seguente: 2.700.
Conseguentemente dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote che risultino superiori a tale misura relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 44. Iannuzzi Barbato, Morgando.
Al comma 21 sostituire le parole: 1.700 milioni di euro con le seguenti: 2.000 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 68 sostituire: 1000 milioni di euro con: 700 milioni di euro.
1. 46. Zanella, Agostini, Pinza, Russo Spena, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, Benvenuto, Pinza, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Al comma 22, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro, con le seguenti: 3.100 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 566. Pinza, Agostini, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Di Gioia, Cusumano, Michele Ventura, Morgando, Benvenuto, Pinza, Villetti, Zanella, Giachetti, De Franciscis, Agostini, Mariotti, Pistone, Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D'Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente: a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
1. 3384.Blasi, Crosetto, Antonio Leone.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della Giustizia, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2005, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della Giustizia - Centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria - per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro della Giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-ter si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 263. Carboni, Fanfani, Lucidi, Ruggeri, Mantini, Finocchiaro, Bonito.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cifra: «2005» è sostituita dalla seguente: «2006».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5 milioni di euro.
1. 2857.Ramponi.
Al comma 47, dopo le parole: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), inserire le seguenti: , nonché l'indennità spettante ai componenti togati del Consiglio di giustizia amministrativa.
1. 2909.Antonio Leone.
ALLEGATO 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177 Governo).
EMENDAMENTI APPROVATI
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente: a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
1. 3384. Blasi, Crosetto, Antonio Leone.
Al comma 47, dopo le parole: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), inserire le seguenti: , nonché l'indennità spettante ai componenti togati del Consiglio di giustizia amministrativa.
1. 2909.Antonio Leone.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Martedì 6 dicembre 2005
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SEDE REFERENTE
Martedì 6 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianfranco Conte.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2005.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) lamenta preliminarmente il fatto che, nel corso dell'audizione del ministro Scajola svoltasi questa mattina in ordine alla riforma del sistema degli incentivi al sistema produttivo nazionale, lo stesso ministro non abbia ritenuto di dover affrontare questioni di propria competenza strettamente collegate ai temi della manovra finanziaria, che pure avrebbero agevolato l'esame in Commissione della stessa legge finanziaria e consentito un utile approfondimento dei temi connessi all'esame dei documenti in titolo.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'audizione del ministro Scajola, svoltasi congiuntamente con la X Commissione, era da tempo prevista. Pur rammaricandosi del fatto che non vi sia stato lo spazio per eventuali approfondimenti dei temi collegati all'esame dei documenti in titolo, ritiene tuttavia che l'audizione abbia avuto una sua utilità.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) condivide preliminarmente le osservazioni svolte dal deputato Mariotti sull'opportunità che il ministro Scajola si soffermasse su questioni di sua competenza legate all'esame della manovra di bilancio. In ordine poi allo svolgimento dei lavori della Commissione chiede di sapere quale sia l'orientamento che si intende seguire relativamente ai numerosi emendamenti accantonati nel corso della seduta di ieri.
Giovanni RUSSO SPENA (RC) si associa al rammarico espresso dai deputati Mariotti e Morgando per il rifiuto del ministro Scajola di affrontare, nel corso dell'audizione odierna, questioni collegate all'esame della manovra di bilancio, soprattutto dopo che nella seduta di ieri sono stati accantonati alcuni emendamenti in materia di distretti industriali.
Chiede poi di conoscere quale sia l'orientamento della maggioranza in ordine alla probabile presentazione di emendamenti del relatore e del Governo, all'interno dei quali potrebbero essere considerate rientrare alcune delle specifiche questioni emerse nel corso dell'esame finora svolto.
Michele VENTURA (DS-U) ricorda che nel corso della seduta di ieri si era ritenuto che oggi si sarebbero potuti affrontare gli emendamenti in materia di enti locali e sanità. Propone pertanto di raggruppare gli emendamenti per argomenti, chiedendo al relatore ed al rappresentante del Governo se ravvisino in essi spunti meritevoli di essere recepiti nell'ambito di proprie proposte emendative.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, con l'eccezione degli emendamenti in materia di enti locali e sanità, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo stanno esaminando la possibilità di presentare appositi emendamenti, si possa proseguire la votazione degli emendamenti nell'ordine stabilito.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ricorda di stare lavorando già dalla seduta di ieri alla predisposizione di emendamenti in materia di patto di stabilità e sanità, di cui si riserva la presentazione nel corso del prosieguo della seduta.
Esprime poi parere contrario sull'emendamento Ruta 1.224.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ruta 1.224.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dato atto delle sostituzioni, pone in votazione l'emendamento Ruta 1.224.
La Commissione respinge l'emendamento Ruta 1.224.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Michele Ventura 1.4013, preannunciando che il suo contenuto sarà valutato ai fini della presentazione degli emendamenti del relatore.
Michele VENTURA (DS-U), alla luce di quanto detto dal relatore, propone di accantonare il suo emendamento 1.4013.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che anche i successivi emendamenti Antonio Leone 1.227 e Alberto Giorgetti 1.2002 vertono sul medesimo argomento e pertanto, qualora di decidesse di accantonare l'emendamento Michele Ventura 1.4013, anche questi dovrebbero essere accantonati.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) si dichiara favorevole alla ipotesi di accantonare tutti gli emendamenti vertenti sulla materia in esame. Chiede inoltre di poter recuperare un proprio emendamento del quale non è stata effettuata la segnalazione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che, dopo che il relatore avrà presentato gli emendamenti preannunciati, sarà comunque possibile presentare i relativi subemendamenti.
Antonio LEONE (FI) non condivide l'opportunità di accantonare ulteriori emendamenti e chiede pertanto che gli emendamenti in esame vengano messi in votazione.
Il viceministro Giuseppe VEGAS propone di accantonare gli emendamenti Michele Ventura 1.4013, Antonio Leone 1.227 e Alberto Giorgetti 1.2002, facendo presente che, con specifico riguardo all'emendamento Antonio Leone 1.227, si pongono problemi di copertura finanziaria.
Alberto GIORGETTI (AN) si associa alle richieste formulate dal presidente, dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'opportunità di accantonare gli emendamenti Michele Ventura 1.4013, Antonio Leone 1.227 e Alberto Giorgetti 1.2002, sottolineando tuttavia l'esigenza di chiarire come si intenda procedere in ordine agli emendamenti accantonati.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come l'opportunità di accantonare gli emendamenti in esame, e in particolare l'emendamento Antonio Leone 1.227, del quale ritiene che possa essere approvato, sia solo quello di consentire di assicurare un'idonea copertura finanziaria. Avverte quindi che gli emendamenti Michele Ventura 1.4013, Antonio Leone 1.227 e Alberto Giorgetti 1.2002 si intendono accantonati.
La Commissione respinge gli emendamenti Colasio 1.261 e Giulietti 1.241.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di accantonare gli emendamenti Vianello 1.329, Zorzato 1.332 e 1.333, gli identici Stradiotto 1.331 e Zorzato 1.334, Zorzato 1.335, Dussin 1.310, Ruta 1.1940, gli identici Anna Maria Leone 1.319 e Alberto Giorgetti 1.381, Alberto Giorgetti 1.328, Dario Galli 1.314, Parolo 1.313, Caparini 1.312, Stradiotto 1.2373, tutti vertenti sulla materia delle grandi opere.
Alberto GIORGETTI (AN), pur condividendo l'opportunità di accantonare i citati emendamenti secondo la proposta del presidente, intervenendo sul proprio emendamento 1.328, sottolinea l'importanza, anche a nome del proprio gruppo, che deve essere accordata ai vari sistemi fieristici in una prospettiva unitaria dell'intero sistema fieristico nazionale.
Eugenio RICCIO (AN), intervenendo sull'emendamento Ruta 1.1940, osserva che esso affronta il problema della ricostruzione delle zone della regione Molise colpite dagli eventi sismici del 2002. Chiede pertanto di sapere in che modo si intenda affrontare questa specifica questione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la questione sollevata dal deputato Riccio sarà esaminata all'interno del Fondo del dipartimento della protezione civile per le calamità naturali.
Ettore PERETTI (UDC), nel concordare con le osservazioni del deputato Alberto Giorgetti, sottolinea, anche a nome del proprio gruppo, l'importanza che deve essere accordata ai sistemi fieristici, con particolare riferimento a quello di Verona, nell'ambito del sistema economico nazionale.
Marino ZORZATO (FI), anche a nome del proprio gruppo ribadisce l'importanza dei sistemi fieristici, per i quali raccomanda,da parte del Governo, una particolare attenzione.
Michele VENTURA (DS-U), pur condividendo l'importanza da riservare ai sistemi fieristici locali, ritiene opportuno concentrarsi su una strategia economica globale che non si soffermi su specifici localismi.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Vianello 1.329, Zorzato 1.332 e 1.333, gli identici Stradiotto 1.331 e Zorzato 1.334, Zorzato 1.335, Dussin 1.310, Ruta 1.1940, gli identici Anna Maria Leone 1.319 e Alberto Giorgetti 1.381, Alberto Giorgetti 1.328, Dario Galli 1.314, Parolo 1.313, Caparini 1.312, Stradiotto 1.2373 si intendono accantonati.
Marino ZORZATO (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1.2377, chiede che questo venga posto in votazione.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'emendamento Zorzato 1.2377, del quale è cofirmatario, chiede di conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Zorzato 1.2377.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, chiarendo che l'emendamento in esame prevede la possibilità di incorporare la società Infrastrutture s.p.a. all'interno della Cassa depositi e prestiti.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), considerato che la società Infrastrutture s.p.a. è sempre stata ritenuta dal Governo fondamentale per la gestione del patrimonio dello Stato, chiede al rappresentante del Governo di conoscere le ragioni per le quali ha espresso parere favorevole sull'emendamento Zorzato 1.2377, che ne prevede la possibile incorporazione.
Giovanni RUSSO SPENA (RC) osserva come sia paradossale che l'emendamento Zorzato 1.2377 prevede la sola possibilità di incorporare una società all'interno di un'altra senza averne definito condizioni e modalità. Ritiene necessario chiarire la reale portata dell'emendamento Zorzato 1.2377.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), dopo aver osservato che il codice civile prevede comunque la possibilità di incorporare una società all'interno di un'altra, lamenta l'incoerenza del Governo che, dopo aver attribuito alla società Infrastrutture s.p.a. un'importanza strategica per la valorizzazione del patrimonio dello Stato, consente che se ne possa votare la possibile incorporazione mediante un emendamento al disegno di legge finanziaria, di cui oltre tutto il suo primo firmatario chiede che non sia posto in votazione. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire gli opportuni chiarimenti.
Vincenzo VISCO (DS-U) dopo aver ribadito l'inutilità dell'emendamento in esame, sottolinea come questo Governo abbia sempre sostenuto posizioni confuse sul ruolo delle società pubbliche. Ritiene tuttavia che l'emendamento Zorzato 1.2377 chiarisca il vero motivo ad esso sotteso, e cioè la volontà di procedere alla liquidazione della società Infrastrutture s.p.a.
Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) chiede di sapere a chi saranno attribuite le competenze oggi esercitate dalla società Infrastrutture s.p.a., qualora questa dovesse essere incorporata all'interno della Cassa depositi e prestiti, dichiarandosi contrario a che siano assegnate a quest'ultima.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) si associa alle sollecitazioni di chiarimenti su questo emendamento, che non ritiene comunque necessario potendosi procedere con atti amministrativi all'incorporazione della società Infrastrutture s.p.a. Si dichiara preoccupata della volontà di liquidare tale società, soprattutto alla luce dell'importanza che il Ministro dell'economia e delle finanze ha sempre attribuito alle società pubbliche.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) osserva che il vero problema legato all'esame dell'emendamento Zorzato 1.2377 è di natura squisitamente politica e va ricercato nel fallimento della strategia complessiva del Governo sull'utilizzazione del patrimonio pubblico.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) propone di accantonare l'emendamento Zorzato 1.2377.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, rispondendo alle richieste avanzate nel corso della seduta, chiarisce la posizione del Governo sulla società Infrastrutture s.p.a. Ricorda che nella legge finanziaria per il 2002 la Cassa depositi e prestiti era stata potenziata per fornire adeguati strumenti di finanziamento per la realizzazione delle varie infrastrutture. Successivamente è stata creata la società Infrastrutture s.p.a., finalizzata alla gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico. In seguito la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in un banca vera e propria mantenendo una sezione specializzata per il finanziamento degli enti locali e riservando al resto della struttura il compito di finanziare le infrastrutture pubbliche anche con il contributo del capitale privato.
Ritiene pertanto che la eventuale soppressione della società Infrastrutture s.p.a. non vada considerata come la conseguenza di un fallimento della strategia governativa volta alla valorizzazione del patrimonio pubblico, bensì come una mera opera di razionalizzazione delle strutture destinate al finanziamento delle infrastrutture. Condivide pertanto l'opportunità che l'emendamento Zorzato 1.2377 venga accantonato.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Zorzato 1.2377 e Antonio Pepe 1.2207 si intendono accantonati.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) intervenendo sul proprio emendamento 1.2223, osserva che esso è stato sottoscritto dai deputati dei gruppi della Margherita e dei Ds eletti nella provincia di Torino. Dopo aver illustrato il contenuto dell'emendamento, volto ad assicurare un fondo per il finanziamento dello sviluppo economico della Valle di Susa connesso alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, invita il Governo ad agire con la massima cautela sul piano dell'ordine pubblico relativamente alle manifestazioni di protesta in corso. Ritiene che debbano comunque essere fornite adeguate assicurazioni agli abitanti delle zone coinvolte in ordine al problema della salute ed all'impatto del cantiere di lavoro sul territorio interessato.
Michele VENTURA (DS-U) condivide la necessità segnalata dal deputato Morgando circa l'opportunità di tranquillizzare gli abitanti della Valle di Susa sotto il profilo della salute e dell'impatto del cantiere sul territorio, per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.
Giovanni RUSSO SPENA (RC) non condivide l'opportunità di procedere alla votazione dell'emendamento Morgando 1.2223, se non dopo che sia maturata, anche all'interno dei gruppi politici di opposizione, una posizione politica definitiva sulla questione della costruzione della linea dell'alta velocità ferroviaria Torino-Lione, ed invitando comunque il Governo ad usare la massima cautela nel corso delle operazioni di polizia attualmente in corso nella Valle di Susa.
Valter ZANETTA (FI) ritiene che il Governo e il relatore debbano considerare con particolare attenzione il contenuto dell'emendamento Morgando 1.2223, eventualmente valutando un suo accoglimento con una parziale riformulazione.
Ettore PERETTI (UDC) rileva che, per un verso, è necessario considerare l'esigenza di accelerare i programmi per la realizzazione dell'alta velocità, che sono di vitale importanza per lo sviluppo infrastrutturale del Paese e, per l'altro, è opportuno valutare l'impatto che cantieri di lunga durata potranno avere sull'orografia del territorio e sulle popolazioni ivi residenti. È necessario, quindi, trovare un punto di equilibrio tra la necessità di adeguate infrastrutture e la richiesta di mantenimento degli standard di vita delle popolazioni locali. Propone, pertanto, al Governo e al relatore di valutare attentamente l'emendamento Morgando 1.2223.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Morgando 1.2223, ritiene che tale emendamento possa fornire una risposta al miglioramento della qualità della vita in Val di Susa, garantendo, nel contempo, la realizzazione di una grande infrastruttura strategica per la competitività del Paese, come la costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione. A suo avviso, quindi, il Governo dovrebbe valutare con attenzione il contenuto di tale emendamento.
Alberto GIORGETTI (AN) sollecita, a nome del suo gruppo, il Governo e il relatore ad affrontare la questione di cui si discute, che è estremamente seria, in quanto l'opera di costruzione della linea ferroviaria dell'alta velocità Torino-Lione ha un impatto rilevante sul territorio. Ritiene però che sul punto occorra svolgere un'accurata riflessione, atteso che analoghe situazioni sul territorio nazionale meritano una risposta da parte del Governo. Il rischio è, quindi, quello di creare un precedente, che apra il varco ad altre similari questioni, con esiti imprevedibili dal punto di vista finanziario, considerato che sarebbero necessarie ingenti risorse per far fronte a tali delicate situazioni.
Marino ZORZATO (FI) reputa opportuno che il problema di cui si discute sia affrontato in sede di legge finanziaria. Nel considerare condivisibile il contenuto dell'emendamento Morgando 1.2223, ritiene che tale emendamento possa essere momentaneamente accantonato, aprendo un confronto con l'opposizione, anche se probabilmente in questo momento l'approvazione di questo emendamento rischierebbe di aprire una frattura nel centrosinistra, stante il dibattito in corso tra gli stessi sindaci dell'Unione, come peraltro confermato dal deputato Russo Spena.
Antonio LEONE (FI), nel reputare estremamente seria la questione posta dall'emendamento Morgando 1.2223, fa presente però che non sono chiari quali saranno gli interventi di riduzione dell'impatto sul territorio della valle delle attività di cantiere connesse con la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. Il sospetto, infatti, è che si tratti di un contentino da dare alle popolazioni locali per calmare le proteste in corso da giorni. Rileva, inoltre, che non è chiara la posizione dell'Unione sul punto, in quanto se, da un lato, si chiedono interventi per risolvere la situazione, dall'altro, sono in corso riunioni tra i sindaci per decidere il da farsi. Concorda, infine, sull'opportunità di accantonare l'emendamento Morgando 1.2223.
Luigi OLIVIERI (DS-U) ritiene che, a fronte del comportamento corretto dell'opposizione di fronte a una questione così seria, e da tutti condivisa, siano inaccettabili gli interventi provocatori dei deputati della maggioranza, che fingono di non capire i termini reali della situazione. Non v'è dubbio, infatti, che gli incontri tra i sindaci degli enti territoriali interessati dalla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione prescindano dalla problematica posta dai contenuti dell'emendamento Morgando 1.2223, che ha il merito di avere portato all'attenzione della Commissione una questione di grande attualità. Ritiene quindi che l'emendamento debba essere accantonato ed eventualmente riformulato con l'accordo del Governo.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene che l'emendamento Morgando 1.2223 rappresenti l'occasione per discutere di una questione seria, da non strumentalizzare. Fa presente, quindi, l'opportunità di ascoltare le istanze provenienti dalle popolazioni locali, che meglio possono comprendere le esigenze del territorio. È, quindi, necessario che il Governo ponga la dovuta attenzione alle richieste provenienti dal territorio.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, avverte che sulla problematica evidenziata nel corso del dibattito si confronterà con il Governo, al fine di individuare una corretta soluzione.
Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che in questa, come in altre opere infrastrutturali, c'è un problema di «compensazioni ambientali», che normalmente è risolto in sede di conferenza dei servizi in fase di progettazione definitiva. Ritiene, pertanto, che sia prematuro intervenire in questa fase con riferimento alla costruzione della linea ferroviaria per l'alta velocità in Val di Susa, in quanto l'opera è ancora in una fase iniziale. A suo avviso, inoltre, desta perplessità la modalità con la quale l'emendamento Morgano 1.2223 intende intervenire per risolvere il problema.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), nel segnalare che l'emendamento 1.2223 pone la dovuta attenzione allo sviluppo socio-economico del territorio, ritiene che l'istituzione del fondo di 25 milioni di euro previsto dall'emendamento, rappresenti una opportuna soluzione per risolvere il problema della Val di Susa, in quanto accompagnerebbe la realizzazione dell'opera. Ritiene, infine, che l'emendamento possa essere accantonato in modo da trovare un'intesa con il Governo per un'eventuale riformulazione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce di quanto emerso nel dibattito, ritiene che l'emendamento Morgando 1.2223 possa essere accantonato. Avverte, inoltre, che i successivi emendamenti Oliverio 1.2255, Mantini 1.2257, Vigni 1.2504, Molinari 1.2517 e Zanella 1.1486, vertenti sulla materia delle infrastrutture, saranno accantonati, per consentirne l'esame unitamente ad altri emendamenti vertenti su analoga materia. Si intendono, inoltre, accantonati gli emendamenti Russo Spena 1.352 e 1.353, che verranno esaminati nel prosieguo dell'esame. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo e al relatore di esprimere i pareri sugli emendamenti Sandri 1.3462 e Giovanni Bianchi 1.348.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sugli emendamenti Sandri 1.3462 e Giovanni Bianchi 1.348.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge gli emendamenti Sandri 1.3462 e Giovanni Bianchi 1.348.
Michele VENTURA (DS-U) chiede di accantonare l'emendamento Agostini 1.363.
Gianfranco BLASI (FI) rileva l'opportunità di accantonare il suo emendamento 1.2405, atteso che sono stati presentati altri emendamenti volti ad affrontare la situazione emergenziale determinata da eventi sismici. Al riguardo, richiama l'attenzione sull'emendamento 1.2089, segnalando che in materia di calamità naturale conseguenti ad eventi sismici, da un lato, sono stati concessi mutui a sostegno della ricostruzione sui quali si è svolto un costante monitoraggio e, dall'altro, si è lavorato sul terreno della prevenzione individuando in tal senso metodologie innovative per mitigare i rischi sul territorio nazionale. Ritiene quindi che tali emendamenti debbano essere valutati congiuntamente in quanto vertenti su tematiche strettamente connesse.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che si intendono accantonati gli emendamenti Agostini 1.363, Blasi 1.2405, Agostini 1.361, Abbondanzieri 1.360, Parolo 1.356, Tamburro 1.355 e Bertucci 1.2677, in quanto vertenti tutti su interventi a sostegno di zone colpite da calamità naturali. Sono altresì accantonati gli emendamenti Scherini 1.133 e Mazzoni 1.2312, in quanto vertenti su analoga materia.
Chiede quindi al rappresentante del Governo e al relatore di esprimere il parere sugli identici emendamenti Scherini 1.132 e Zacchera 1.135, sull'emendamento Boato 1.125, nonché sugli identici emendamenti Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Scherini 1.132 e Zacchera 1.135, sull'emendamento Boato 1.125, nonché sugli identici emendamenti Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130.
Il viceministro Giuseppe VEGAS in merito agli identici emendamenti Scherini 1.132 e Zacchera 1.135, nonché Boato 1.125, fa presente che la compensazione finanziaria in essi prevista non è necessaria ed esprime pertanto parere favorevole a condizione che siano formulati nel senso di sopprimere la copertura finanziaria. Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130, che si limitano a sopprimere il comma 71 dell'articolo 1 e non recano alcuna copertura finanziaria.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constatato che i presentatori degli identici emendamenti Scherini 1.132 e Zacchera 1.135, nonché Boato 1.125 riformulano i propri emendamenti nel senso di sopprimere la copertura finanziaria, pone in votazione i predetti emendamenti così riformulati, congiuntamente agli identici emendamenti Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130, a loro volta identici ai precedenti.
La Commissione approva gli identici emendamenti Scherini 1.132, Zacchera 1.135, Boato 1.125, come riformulati, nonché Zanetta 1.127, Paniz 1.128, Parolo 1.123 e Scherini 1.130 (vedi allegato 2).
Valter ZANETTA (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.1997, chiede che sia posto in votazione ovvero che sia momentaneamente accantonato nel caso in cui si ravvisino difficoltà.
Gianpietro SCHERINI (FI) sottoscrive l'emendamento Zanetta 1.1997, che trasferisce alle province montane il demanio idrico. Chiede, quindi, al Governo di valutare con particolare attenzione questo emendamento, che interessa una tematica attesa dalle province montane.
Luigi OLIVIERI (DS-U), nell'associarsi alle riflessioni svolte dai deputati Zanetta e Scherini, fa presente che si tratta di una questione particolarmente rilevante per le province montane. Ne raccomanda quindi l'approvazione.
Massimiliano DE SENEEN (AN) rileva l'opportunità che si valuti se dall'emendamento Zanetta 1.997 derivino effetti negativi sull'assetto delle autorità d'ambito.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, rileva l'opportunità di accantonare l'emendamento Zanetta 1.1997.
Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Zanetta 1.1997.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Zanetta 1.1997 si intende accantonato.
Chiede, quindi, al rappresentante del Governo e al relatore di esprimersi sull'emendamento Nicotra 1.136.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Nicotra 1.136.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Nicotra 1.136.
Roberto GUERZONI (DS-U), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Duilio 1.3995, insiste per la sua votazione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Duilio 1.3995.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Duilio 1.3995
Pietro MAURANDI (DS-U), illustrando l'emendamento 1.1926 di cui è primo firmatario, ricorda di aver presentato un analogo emendamento al decreto-legge n. 203 del 2005. Rileva l'opportunità che il Governo fornisca una risposta in ordine alla questione posta dall'emendamento, che si prefigge di trovare una soluzione alla definizione dei rapporti finanziari tra Stato e regione Sardegna, con particolare riferimento alla quota spettante alla regione Sardegna in materia di compartecipazione all'IRPEF e di IVA. Ritiene che tale situazione anomala debba essere corretta attraverso la definizione di un accordo tra lo Stato e la regione. A suo avviso, infatti, l'attuale Governo, pur non essendo responsabile di un problema che si trascina da anni, deve farsene carico e dare un segnale, concedendo almeno un'anticipazione delle somme pregresse rivendicate dalla regione sulla base di un accordo tra lo Stato e la regione medesima.
Giovanni MARRAS (FI), nel ricordare che la questione di cui si discute è stata sottoposta costantemente all'attenzione della Commissione, osserva che il presente disegno di legge finanziaria non può certo colmare un debito, che ha raggiunto ormai un livello consistente. Concorda, pertanto, sulla necessità di concedere un'anticipazione alla Regione Sardegna. Ricorda, peraltro, che sul punto è in corso un'interlocuzione tra lo Stato e la regione Sardegna e che è nell'interesse di tutti trovare una soluzione evitando strumentalizzazioni.
Massimiliano DE SENEEN (AN), intervenendo sull'emendamento Maurandi 1.1926, nel segnalare la gravità del problema derivante dai trasferimenti statali non concessi alla regione Sardegna per quanto dovuti, ritiene che non si debba dare solo un segnale, ma piuttosto si debba intervenire in maniera rilevante per individuare una soluzione a tale annosa questione.
Vincenzo VISCO (DS-U), intervenendo sui lavori della Commissione, nel rilevare che la Commissione sta procedendo a rilento nell'esame degli emendamenti, in attesa dell'emendamento del relatore, ricorda che la settimana scorsa ha posto il problema dell'affidabilità della manovra di finanza pubblica e della necessità di eventuali manovre correttive. Tale questione è particolarmente rilevante nella giornata di oggi, alla luce di quanto si sta verificando a Bruxelles presso la Commissione europea, nell'ambito del negoziato sul bilancio comunitario. Ritiene che il presidente debba chiedere al Governo di aggiornare la Commissione sulla base di quanto sta accadendo, poiché ci sono delle questioni controverse nella manovra che non possono essere ignorate. Si tratta, in primo luogo, dei contratti nel pubblico impiego, che rischiano di creare un effetto perverso sull'indebitamento del 2006; c'è poi la questione del cofinanziamento dei fondi europei, in quanto l'attuale rimodulazione della Tabella F implica di fatto una rinuncia alle risorse comunitarie che il Paese non si può permettere; a ciò si aggiungano i dubbi sulla spesa sanitaria, sugli stanziamenti di ANAS e Ferrovie dello Stato S.p.a, nonché sull'incidenza sul gettito ICI della norma che esenta gli enti religiosi dal versamento di tale tributo. Ritiene che sia in dubbio il perseguimento dell'obiettivo del 3,8 per cento del rapporto deficit/PIL, e che anzi si rischia di sforare di un punto il predetto obiettivo. Alla luce di quanto rilevato, segnala le necessità che il prospettato maxi-emendamento del relatore sia corredato di una relazione tecnica, atteso che tale emendamento potrebbe recare misure finanziarie correttive.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel ricordare che la Commissione europea sta esaminando l'affidabilità della manovra in discussione richiedendo elementi di informazione al Governo italiano, precisa che la questione posta dall'emendamento Maurandi 1.1926 è stata oggetto di numerosi incontri tra Stato e Regione. Il problema è noto in quanto si tratta della corresponsione della quota di compartecipazione dell'IRPEF e dell'IVA, di spettanza della Sardegna. Per quanto riguarda la quota di compartecipazione IRPEF, fa presente che sono in corso verifiche per valutare da cosa dipenda l'anomalia di tale situazione. Con riferimento all'IVA, nel ricordare che lo statuto sardo prevede che l'IVA venga attribuita in misura sufficiente ad assicurare lo svolgimento delle funzioni normali della regione, osserva che in questo caso le anomalie vanno valutate correlandole alle funzioni statutarie della regione. Ritiene, inoltre, che siano infondate le richieste volte a sanare le situazioni pregresse, in quanto fino al 2003 c'è stato un accordo tra Stato e Regione in tal senso. Ritiene quindi che sia ingiustificato esasperare la situazione.
Pietro MAURANDI (DS-U), dichiarando preliminarmente di condividere l'opportunità di accantonare il suo emendamento 1.1926, al fine di dar luogo ad opportuni approfondimenti, rappresenta il fermo convincimento che occorra intervenire tempestivamente al fine di assicurare il superamento delle macroscopiche anomalie di cui è vittima la regione Sardegna, ingiustamente penalizzata, con palese violazione degli ineludibili dettami contemplati nella legge costituzionale n. 3 del 1948. Nel rilevare quindi la necessità che le risorse spettanti alla regione Sardegna in applicazione della legge costituzionale testé indicata siano ad essa erogate in modo sollecito, riconosce la difficile fase economico-finanziaria vissuta dal Paese, rappresentando l'esigenza che siano individuati i percorsi più consoni ad assicurare una primaria soluzione delle delicate questioni problematiche evidenziate nella sua proposta emendativa, di cui sottolinea la pregnanza dei contenuti. Reputa fondamentale che, in virtù di uno specifico accordo tra il Governo e la regione Sardegna, sia definito l'ammontare delle risorse spettanti alla regione medesima, rappresentando altresì l'opportunità che, in attesa della definizione di tali risorse, la quota variabile sull'imposta del valore aggiunto sia determinata in 7/10 per l'anno 2006. Considera parimenti essenziale che siano autorizzati specifici limiti d'impegno per la regione Sardegna, a titolo di acconto sul gettito derivante dalle imposte sul reddito.
Giovanni MARRAS (FI) rileva l'opportunità che, in riferimento alla delicata questione delle risorse spettanti alla Sardegna non ancora erogate, si attendano le specifiche trattative sul punto tra il Governo e la regione medesima. Coglie altresì l'occasione per osservare come soltanto una minima percentuale dei finanziamenti destinati alla Sardegna in virtù della «legge-obiettivo» sia stata effettivamente spesa, manifestando quindi la convinzione che tale regione debba attivarsi al fine di procedere ad una tempestiva utilizzazione dei fondi erogati a suo favore. Considera infine opportuno che, a seguito di una specifica trattativa tra il Governo e la regione Sardegna, si provveda alla sollecita destinazione di un congruo anticipo delle risorse spettanti alla regione, al fine di consentire alla medesima di fronteggiare i debiti cui è sottoposta.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Maurandi 1.1926 s'intende accantonato.
Stefano SAGLIA (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4033, sottolineando la pregnanza dei contenuti da esso recati. Nel ritenere essenziale che si intervenga al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, promuovendo l'uso di prodotti ecocompatibili, rileva con sconcerto come l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti risulti nel Paese particolarmente elevata, in antitesi a quanto accade nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea. Giudica quindi fondamentale che si individuino percorsi virtuosi atti a promuovere l'utilizzo di prodotti alternativi alla benzina, anche in considerazione del costante aumento del prezzo della medesima, che si ripercuote negativamente sul potere di acquisto della popolazione italiana. Propone, conclusivamente, di accantonare l'emendamento in esame, ove il Governo manifesti disponibilità all'approfondimento delle delicate e importanti questioni in esso segnalate.
Massimo POLLEDRI (LNFP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Saglia 1.4033, raccomandandone l'approvazione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, condivide l'opportunità che si proceda all'accantonamento dell'emendamento Saglia 1.4033, al fine di dar luogo ad esaustivi approfondimenti.
Il viceministro Giuseppe VEGAS conviene sull'opportunità di accantonare l'emendamento Saglia 1.4033.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Saglia 1.4033 s'intende accantonato.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva l'opportunità che il ministro Tremonti intervenga nella seduta di domani, anche al fine di render noti gli esiti dei colloqui in sede comunitaria che avranno luogo nella giornata odierna. Ritiene essenziale che il Ministro offra chiarimenti sulla manovra in esame che, secondo i preannunciati intenti del Governo, dovrebbe garantire il rientro del deficit al 3,8 per cento, al fine di scongiurare l'attivazione della procedura di infrazione per deficit eccessivo da parte dei competenti organismi comunitari. Considera inoltre fondamentale che il maxiemendamento, preannunciato dal relatore, sia corredato da relazione tecnica, al fine di comprenderne gli effetti e l'impatto sulla finanza pubblica.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), concordando con i rilievi testé formulati dal deputato Mariotti, ritiene che l'intervento del Ministro sia fondamentale per assicurare una corretta prosecuzione dei lavori afferenti alla manovra di bilancio. Rileva in particolare la necessità che siano chiariti punti nodali delicati, quali quelli attinenti alle prospettive dei saldi e in generale alle diverse misure recate dal disegno di legge finanziaria che risultano funzionali ad assicurare il rientro del debito e del deficit nei ranghi statuiti in sede comunitaria.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, assicura che si attiverà al fine di rappresentare al ministro Tremonti la richiesta, emersa nella seduta odierna, di un suo intervento nel prosieguo dei lavori della Commissione afferenti alla manovra di bilancio in titolo. Sospende quindi la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle 14.30.
La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 15.10.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcora 1.4046 e 1. 4114, Volontè 1.4133, Angela Napoli 1.4134, Colasio 1.4233, Vigni 1.4358, Benvenuto 1.62, Parolo 1.2853, Realacci 1.3114, Rosato 1.3659 e Antonio Pepe 1.4085.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di riformulare l'emendamento Guido Dussin 1.3142, nel senso di aggiungere dopo le parole: «negli impianti dagli stessi utilizzati» le seguenti: «rivolta all'interno degli impianti stessi» e di espungere la parte relativa alla copertura finanziaria.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) riformula l'emendamento Guido Dussin 1.3142, di cui è cofirmatario, nel senso indicato dal relatore.
Gianfranco BLASI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Guido Dussin 1.3142, come riformulato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guido Dussin 1.3142 (nuova formulazione) e respinge l'emendamento Leo 1.4271.
Ettore PERETTI (UDC) invita la Commissione ad approvare l'emendamento Volontè 1.1646.
Giovanni MARRAS (FI) e Guido DUSSIN (LNFP) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Volontè 1.1646.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Volontè 1.1646.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Volontè 1.1646.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Osvaldo Napoli 1.2727 risulta assorbito.
Ettore PERETTI (UDC) propone l'accantonamento dell'emendamento Volontè 1.3032.
Stefano SAGLIA (AN) concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Volontè 1.3032, stante la delicatezza della tematica nel medesimo affrontata, afferente a specifici profili connessi alla tutela del risparmio, che risulta peraltro essere oggetto di un disegno di legge ad hoc, all'esame della Camera.
Luca VOLONTÈ (UDC), pur prendendo favorevolmente atto del preannunciato impegno del Governo di affrontare la tematica attinente al regime tributario delle fondazioni nel disegno di legge sul risparmio, rileva come tale tematica non risulti estranea ai contenuti propri del disegno di legge finanziaria, atteso che risulta essere stata oggetto di interventi nelle scorse manovre di finanza pubblica.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario in ordine all'emendamento Volontè 1.3032.
La Commissione respinge l'emendamento Volontè 1.3032.
Gianfranco BLASI (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Paroli 1.1903, raccomandandone l'approvazione. Reputa infatti che le previsioni dal medesimo recate siano particolarmente condivisibili, essendo volte a far rientrare nel novero degli interventi deducibili le spese concernenti collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti d'allarme ubicati presso le abitazioni private ed attività produttive. Ritiene quindi che si sia di fronte ad una apprezzabile norma volta ad incentivare la sicurezza dei cittadini.
Pietro MAURANDI (DS-U) avanza il dubbio che l'intervento prefigurato nell'emendamento Paroli 1.1903 possa risultare oneroso.
Il sottosegretario di Stato Maria Teresa ARMOSINO propone di accantonare l'emendamento Paroli 1.1903, al fine di effettuare opportuni approfondimenti.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Paroli 1.1903 s'intende accantonato.
Avverte quindi che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.4547, 1.4548, 1.4549 e 1.4550 (vedi allegato 1) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle 18.30 della giornata odierna.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, nell'illustrare le proposte emendative presentate, si sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.4549, con cui si è inteso intervenire in riferimento al patto di stabilità interno. Si assicura il pieno recepimento dei recenti dettami della Corte costituzionale in materia, conseguentemente tutelandosi l'autonomia degli enti locali nel riparto delle risorse ad essi erogate. Specifica poi che si escludono dal patto in oggetto altre forme di spesa finanziate dalle dismissioni e dal maggior gettito acquisito dai comuni attraverso la partecipazione all'accertamento previsto dal decreto legge n. 203 del 2005. È inoltre differito il termine per l'approvazione dei bilanci e consentito agli enti territoriali di introdurre un concordato preventivo, cui sono ammessi categorie di soggetti specificatamente determinate. Ritiene quindi di aver pienamente accolto i rilievi emersi nel corso della discussione attinente alle delicate e complesse tematiche in esame, garantendo comunque il rispetto dei saldi previsti.
Per quanto concerne il settore della sanità, rileva che con il suo emendamento 1.4548 viene stabilito il criterio del riparto del Fondo sulla base del numero dei residenti, al fine di appianare i debiti pregressi della spesa sanitaria. È inoltre definito puntualmente il nuovo regime economico dei medici specializzandi.
Viene altresì modificata parzialmente la disciplina sulla cessione del quinto dello stipendio. L'emendamento interviene poi in materia di contenimento della spesa, prevedendo in particolare che i proventi delle dismissioni degli immobili siano destinati al Fondo di ammortamento dei titoli di stato al fine di ridurre il debito pubblico. È altresì introdotto il principio delle pubbliche amministrazioni assumano impegni per dodicesimi e vengono inserite regole per l'acquisto di beni e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la definizioni dei prezzi e avvalendosi della CONSIP. È inoltre rafforzato il presidio del controllo della Corte dei conti per la verifica dell'attendibilità dei dati trasmessi ed è consentita l'assunzione di personale volto a recuperare l'evasione contributiva. Fa poi presente che sono introdotte disposizioni limitative dei trattamenti di favore relative ad alcune categorie del personale della pubblica amministrazione.
Guido CROSETTO (FI) rileva l'opportunità di sospendere la seduta per trenta minuti, al fine di consentire un ponderato esame delle proposte emendative presentate dal relatore.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che intende sospendere la seduta alle 17.30, assicurando in tal modo congrui margini temporali ai fini dell'esame degli emendamenti del relatore e dell'eventuale presentazione dei subemendamenti da parte dei deputati interessati.
Michele VENTURA (DS-U) ritiene che sarebbe opportuno procedere anticipatamente alla sospensione della seduta.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, accedendo alle richieste avanzate, avverte che procederà alla sospensione della seduta intorno alle 16.30.
Paola MANZINI (DS-U), intervenendo in ordine all'emendamento 1.4549 del relatore, sottolinea il singolare dato che il comma 48-bis - che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 42, 43, 44, 45, 46 e 48 alle autonomie territoriali periferiche - non contempla il riferimento anche al comma 40 del disegno di legge finanziaria. Nel ritenere assolutamente inopportuna e scorretta la riduzione prevista nel comma 40 del dieci per cento delle indennità di funzioni e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali, sottolinea la necessità di adeguare tali emolumenti all'andamento del costo della vita, considerato che essi risultano immutati dall'anno 2000. Invita pertanto il relatore a considerare la possibilità di riformulare l'emendamento 1.4549, prevedendo anche il riferimento al comma 40 all'interno del comma 48-bis.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), intervenendo in ordine all'emendamento Bimbi 1.3407, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che il medesimo affronta, analogamente ad altre proposte emendative presentate da altri esponenti dell'opposizione, la delicata tematica della ricerca, al fine di assicurarne il necessario rilancio.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Bimbi 1.3407.
Il sottosegretario di Stato Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme al relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Bimbi 1.3407.
Antonio LEONE (FI) propone l'accantonamento dell'emendamento 1.2792, di cui è primo firmatario.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Antonio Leone 1.2792 s'intende accantonato.
Michele VENTURA (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grignaffini 1.2804, ritenendo rilevante l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle spese di funzionamento degli istituti di alta cultura.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Grignaffini 1.2804.
Il sottosegretario di Stato Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme al relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Grignaffini 1.2804.
Alfiero GRANDI (DS-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.68, di cui è primo firmatario, giudicando essenziale che siano destinati congrui finanziamenti a favore del sistema fieristico nazionale.
La Commissione respinge l'emendamento Grandi 1.68.
Gianfranco BLASI (FI), nel reputare fondamentale che si individuino percorsi virtuosi atti ad assicurare l'incentivazione del sistema fieristico italiano, invita la Commissione a porre particolare attenzione sugli apprezzabili contenuti recati dal suo emendamento 1.3022. Fa presente che, proprio al fine di promuovere l'attività dei centri fieristici, si propone di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP una quota degli utili impiegati negli investimenti in determinati beni strumentali.
Alberto GIORGETTI (AN) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Blasi 1.3022, raccomandandone l'approvazione. Segnala inoltre che il suo emendamento 1.328, precedentemente accantonato, persegue analoghe importanti finalità.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene opportuno verificare se il testo recato dall'emendamento Blasi 1.3022 non riproduca una norma già vigente. Al riguardo richiama le disposizioni in materia di centri fieristici contenuti nel decreto-legge n. 115 del 2005.
Guido CROSETTO (FI), dopo aver precisato che l'emendamento Blasi 1.3022 riproduce il testo dell'articolo 17 del disegno di legge in materia di competitività, ancora giacente al Senato, avverte che la disposizione recata dall'emendamento in oggetto è contenuta altresì in una proposta emendativa di cui è primo firmatario e riproduttiva dell'intero testo del disegno di legge in materia di competitività, di cui auspica l'approvazione. Propone quindi di accantonare l'emendamento Blasi 1.3022.
Alfiero GRANDI (DS-U), osservando come gli interventi volti ad incentivare la competitività del sistema siano stati comunque oggetto di diversi provvedimenti, ritiene preferibile procedere in ogni caso alla votazione dell'emendamento Blasi 1.3022, recante disposizioni volte ad incentivare il sistema fieristico nazionale. Sottoscrive quindi l'emendamento Blasi 1.3022.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ritenendo condivisibili nel merito le disposizioni recate dall'emendamento Blasi 1.3022, reputa la relativa compensazione inadeguata e comunque preferibile procedere ad un coordinamento con quanto previsto dall'emendamento di iniziativa del deputato Crosetto sulla medesima materia.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto della generale condivisione sul merito dell'emendamento Blasi 1.3022, ma ritenendo comunque necessario procedere ad opportune verifiche, avverte che l'emendamento Blasi 1.3022 deve intendersi accantonato.
La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 1.72.
Ivo COLLÈ (Misto-minoranze linguistiche), intervenendo con riferimento all'emendamento Detomas 1.78 di cui è firmatario, ne propone l'accantonamento in attesa di esaminare l'emendamento del relatore relativo al Patto di stabilità.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Detomas 1.78 deve ritenersi accantonato e propone di accantonare altresì tutti gli emendamenti relativi alla materia del Patto di stabilità, che verranno esaminati contestualmente all'emendamento del relatore.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), facendo presente che la materia del Patto di stabilità da colleghi che non potranno partecipare ai lavori della Commissione nella giornata di domani, propone che tale tema non sia affrontato nella seduta serale di oggi.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, ove possibile, terrà conto della richiesta del deputato Morgando.
La Commissione respinge l'emendamento Finocchiaro 1.181.
Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 1.179, fa presente che esso è volto a destinare risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007, rispetto ai quali non è previsto alcuno stanziamento. Al riguardo, fa inoltre presente che le cifre inserite nel disegno di legge finanziaria sono volte esclusivamente a finanziare la vacanza contrattuale del comparto statale, senza destinare risorsa alcuna al comparto pubblico, che comprende, tra l'altro, i dipendenti del sistema sanitario e degli enti locali. Ritiene necessario stanziare risorse che consentano di quantificare realisticamente gli oneri necessari, tenuto conto anche dell'inflazione programmata nonché del suo scarto con l'inflazione reale. Tali dati appaiono necessari anche al fine di individuare le direttive che il Governo dovrà impartire all'ARAN in vista del rinnovo contrattuale. Ritiene indifferibile l'esigenza di procedere a tali stanziamenti, poiché, altrimenti, la finanziaria che sarà varata il prossimo anno dovrà farsi carico di stanziare risorse decisamente ingenti.
Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva come l'assenza nella legge finanziaria di fondi destinati ai bienni successivi ai fini del rinnovo contrattuale non sia una novità. In assenza del rinnovo contrattuale, si supplisce infatti con le indennità di vacanza contrattuale, essendo peraltro difficile procedere alla contrattazione per i futuri bienni nel momento in cui è ancora in corso la definizione dei contratti precedenti.
Con riguardo alle risorse stanziate per la contrattazione collettiva per il biennio in corso, osserva come il disegno di legge finanziaria introduca un incremento dei fondi a ciò destinati, che supera il tasso di inflazione reale e non programmato così che l'attuale stagione di rinnovo contrattuale può essere giudicata positivamente.
La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 1.179.
Guido CROSETTO (FI), tenuto conto che il suo emendamento 1.178 è ricompreso in uno degli emendamenti testé presentati dal relatore, lo ritira.
La Commissione respinge l'emendamento Delbono 1.184.
Roberto GUERZONI (DS-U) illustra il suo emendamento 1.266, sottolineando come esso sia volto ad espungere, al comma 121, il limite di spesa per assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limite che rappresenta, in particolare per gli enti locali, un serio ostacolo alla funzionalità dei servizi elargiti. In particolare, denuncia la iniquità di un sistema che consente la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dallo Stato laddove gli enti locali sono impossibilitati a procedere alla stabilizzazione del personale precedentemente assunto a tempo determinato.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Guerzoni 1.266, in quanto la sua approvazione comporterebbe un incremento della spesa pubblica.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal deputato Guerzoni per i rinnovi contrattuali del personale precario, fa presente che la disposizione recata dal comma 121 è formulata in modo flessibile e che il disegno di legge finanziaria provvede altresì ad una cospicua immissione in ruolo di personale.
La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 1.266, nonché l'emendamento Garagnani 1.3422.
Carla CASTELLANI (AN), intervenendo sul suo emendamento 1.275, fa presente che esso è volto ad aggiungere, tra gli enti di cui al comma 122 - per i quali sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di nuovi contratti - anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Al riguardo, precisa che il suddetto emendamento non necessita di copertura finanziaria in quanto non suscettibile di produrre oneri a carico del bilancio degli enti stessi.
Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che disposizioni in materia di nuove assunzioni producono costi che necessiterebbero una quantificazione.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) dichiara, sull'emendamento Castellani 1.275, voto favorevole ritenendo che le nuove assunzioni da parte degli enti di ricerca non determinano un aggravio degli oneri a carico dei bilanci di funzionamento degli enti medesimi. Tale proposta emendativa rappresenta un fatto positivo senza comportare un aggravio per i conti pubblici. Ritiene quindi opportuno procedere alla votazione dell'emendamento in oggetto.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) sottoscrive l'emendamento Castellani 1.275, ritenendo importante che nell'elenco di cui al comma 122 siano ricompresi anche gli istituti zooprofilittici e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, consentendo così loro di procedere a nuove assunzioni.
Lino DUILIO (MARGH-U) richiamando le considerazioni dei deputati Mariotti e Digioia, dichiara voto favorevole sull'emendamento Castellani 1.275.
Antonio LEONE (FI) sottoscrive l'emendamento Castellani 1.275.
Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che, nell'ambito dell'elenco di enti di cui al comma 122, ve ne sono alcuni per i quali è consentita assunzione di personale a tempo determinato in deroga ai limiti vigenti, altri per i quali tale assunzione è consentita solo in quanto agli oneri relativi si faccia fronte mediante fondi provenienti dall'esterno. Nel caso in cui gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali fossero inseriti nel primo elenco, la suddetta disposizione risulterebbe priva di copertura finanziaria in quanto il finanziamento stesso dovrebbe dipendere da risorse proprie degli enti medesimi.
Carla CASTELLANI (AN), facendo presente in via preliminare che, essendo stato il suo emendamento dichiarato ammissibile, dovrebbe recare adeguata copertura, manifesta comunque la propria disponibilità a riformularlo nel senso di limitarne la portata ai soli istituti zooprofilattici sperimentali, riducendo così i relativi oneri.
Giancarlo GIOGETTI, presidente, ritiene che la proposta di riformulazione dell'emendamento Castellani 1.275 potrebbe ritenersi ammissibile in quanto determinerebbe una notevole riduzione degli oneri che la formulazione originaria avrebbe determinato.
Il viceministro Giuseppe VEGAS propone di riformulare l'emendamento Castellani 1.275 nel senso di sopprimere il riferimento agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di inserire la novella recata dalla proposta non dopo le parole: «l'istituto superiore di sanità», bensì dopo le parole: «e le scuole superiori ad ordinamento speciale».
Carla CASTELLANI (AN) accetta la proposta di riformulazione del viceministro Vegas.
La Commissione approva l'emendamento Castellani 1.275 (nuova formulazione).
La Commissione respinge l'emendamento Moroni 1.272.
Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sul suo emendamento 1.284, fa presente che esso è volto ad aggiungere, nell'ambito degli enti esentati dalla riduzione degli stanziamenti del 10 per cento per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, anche il personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Pietro MAURANDI (DS-U) dichiara voto contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 1.284 in quanto volto ad aggiungere personale ulteriore a quello cui non si applica la riduzione del 10 per cento per le remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Tale elenco contempla infatti esenzioni rispetto a prestatori di servizi omogenei, laddove l'inclusione del personale dipendente dall'Ispettorato centrale repressione frodi, rischierebbe di creare una disparità di trattamento con altri enti non contemplati dal comma medesimo.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 1.284.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 1.284. Respinge quindi gli emendamenti Milana 1.287, Stradiotto 1.286, Russo Spena 1.294 e Stradiotto 1.403.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che gli emendamenti Bruno 1.2912 e Alberto Giorgetti 1.418 appaiono meritevoli di attenta riflessione. Ne propone quindi l'accantonamento.
La Commissione respinge l'emendamento Reduzzi 1.442.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Antonio Leone 1.938, Ramponi 1.2413, Annamaria Leone 1.1528, Scherini 1.986 e Anedda 1.455 s'intendono accantonati.
La Commissione respinge l'emendamento Russo Spena 1.473.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, invita il deputato Russo a ritirare il suo emendamento 1.3722.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento Russo 1.3722, fa presente che tale proposta emendativa è finalizzata alla buona amministrazione e a regolamentare il conferimento di incarichi a soggetti competenti eventualmente esterni alla pubblica amministrazione; essa appare quindi conforme al buon senso e non determina oneri a carico delle finanze dello Stato.
Guido CROSETTO (FI), Carla CASTELLANI (AN), Gianfranco BLASI (FI), Giuseppe TARANTINO (FI), Antonio LEONE (FI) aggiungono la propria firma all'emendamento Russo 1.3722.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, alla luce delle considerazioni del deputato Marinello, ritiene di esprimere sull'emendamento Russo 1.3722 parere favorevole.
Paola MANZINI (DS-U) ritiene che l'emendamento, oltre a recare misure finalizzate a limitare il conferimento di consulenze a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, introduce un onere aggiuntivo in capo alla Corte dei conti, chiamata a valutare ogni atto di affidamento di incarichi, con riferimento al vantaggio reale che l'amministrazione potrebbe conseguirne. Tale emendamento, quindi, oltre ad aggravare il lavoro della Corte dei conti, determinerebbe l'introduzione di procedure centralizzate in controtendenza con la autonomia riconosciuta ai singoli enti.
Lino DUILIO (MARGH-U), associandosi alle considerazioni del deputato Manzini, rileva come l'emendamento Russo 1.3722, oltre a porre in discussione l'autonomia dei singoli enti, porrebbe in capo alla Corte dei conti notevoli difficoltà di carattere operativo.
Silvio LIOTTA (UDC) dichiara voto contrario sull'emendamento Russo 1.3722, ritenendo che da esso non deriverebbe alcun vantaggio reale per i singoli enti, ma solamente un limite alla flessibilità di spesa degli enti locali.
Michele VENTURA (DS-U) ritiene scarsamente condivisibile la compressione delle potestà spettanti alle autonomie locali; al riguardo rileva come il relatore abbia già dovuto porre riparo, mediante la presentazione dell'emendamento in materia di Patto di stabilità, alla illegittimità costituzionale di talune disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria eccessivamente compressive delle autonomie locali. Ritiene quindi poco opportuno procedere all'approvazione di emendamenti che vadano in senso contrario.
Silvio LIOTTA (UDC) precisa come i singoli enti già dispongano di discipline assai minuziose in materia di conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni, risultando quindi l'approvazione dell'emendamento in titolo del tutto ultronea.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), alla luce del dibattito testé svoltosi, propone di accantonare l'emendamento Russo 1.3722 di cui è cofirmatario, rilevando tuttavia come, a suo avviso, sia emersa in Commissione una spiccata propensione a favorire rapporti clientelari con i titolari di rapporti di consulenza esterna.
Lino DUILIO (MARGH-U) invita il deputato Marinello a considerare le motivazioni addotte a sostegno del giudizio contrario sull'emendamento in oggetto, dalle quali emerge chiaramente come non si intenda incrementare il numero delle consulenze per ragioni di tipo clientelare, ma solamente evitare una compressione delle competenze degli enti locali e non ostacolare il lavoro della Corte dei conti.
Michele VENTURA (DS-U) ritiene poco opportuno che il deputato Marinello svolga in questa sede interventi di tipo demagogico tacciando i deputati dell'opposizione di dar vita ad una vera e propria catena di S. Antonio a sostegno della clientela.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Russo 1.3722 deve intendersi accantonato.
La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 18.45.
Michele VENTURA (DS-U) invita la presidenza a riaprire il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore, in considerazione della complessità degli stessi. Chiede inoltre al Governo di fornire alla Commissione una relazione tecnica che quantifichi gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti del relatore.
Vincenzo VISCO (DS-U) si associa alla richiesta del deputato Ventura, ricordando come già nella seduta antimeridiana, essendo stata preannunciata la presentazione di articolati emendamenti del relatore, avesse avanzato richiesta in tal senso. Rileva, al riguardo, che se gli emendamenti del relatore sono privi di effetti sui saldi, devono ritenersi inammissibili perché aventi carattere meramente ordinamentale; se invece hanno effetti sui saldi, è necessario comprendere con precisione la natura e la portata di tali effetti.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, riapre il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore, fissandolo alle 19.15. Per quanto riguarda, invece, la relazione tecnica, ritiene che il viceministro Vegas potrà fornire i necessari chiarimenti in ordine agli effetti finanziari degli emendamenti del relatore nel corso della discussione degli stessi. Non sussistono pertanto problemi di ammissibilità sotto tale profilo.
Per quanto riguarda l'emendamento 1.4547 del relatore, segnala che la sostituzione del comma 256 non risulterebbe allo stato ammissibile qualora restasse invariato il comma 255. Tale comma, infatti, dispone la costituzione del Fondo destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione a decorrere dal 2006, mentre la riformulazione della comma 256 dispone in ordine al finanziamento del Fondo soltanto a decorrere dall'anno 2007. Ai fini dell'ammissibilità dell'emendamento, lo stesso dovrebbe quindi essere riformulato differendo al 2007 l'istituzione del Fondo mediante modifica del comma 255. Andrebbe, inoltre, riformulato il riferimento all'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge n. 468 del 1978 nel senso di precisare se si intenda fare riferimento alla tabella D allegata alla legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468 del 1978. Appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se risulta idonea la copertura degli oneri prevista al comma 110-quaterdecies, vale a dire l'utilizzo del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge n. 148 del 1993.
Con riferimento all'emendamento 1.4548, avverte che devono considerarsi inammissibili i commi 187-bis e 187-ter, il cui contenuto corrisponde a quello degli emendamenti 1.2941 e 1.3909, già dichiarati inammissibili per estraneità di materia. Deve considerarsi altresì inammissibile il comma 304-bis, il cui contenuto corrisponde a quello dell'emendamento 1.1751, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia.
Con riferimento all'utilizzo della tabella A, segnala che l'accantonamento del Ministero della salute non reca le necessarie disponibilità e che l'accantonamento del Ministero dell'economia non risulterebbe adeguatamente dotato qualora venisse approvato l'emendamento 1.4550. Con riferimento all'emendamento 1.4549, segnala che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compensatività tra gli effetti di maggiore risparmio e quelli di minore risparmio derivanti da diverse misure derivanti dall'emendamento. In particolare, appaiono suscettibili di determinare una riduzione di risparmi le disposizioni riguardanti la ridefinizione dei limiti di crescita della spesa corrente per gli enti territoriali nonché la previsione della possibilità di eccedere i vincoli di spesa nei limiti dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni mobili, dalla partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione e degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Risultano, invece, suscettibili di incrementare il risparmio le disposizioni che prevedono la restrizione dei vincoli alla crescita della spesa in conto capitale per regioni ed enti locali.
Con riferimento all'emendamento 1.4550, rileva che deve considerarsi inammissibile per estraneità di materia in quanto reca disposizioni ordinamentali il comma 303-bis relativo all'assetto del Dipartimento dei beni culturali stabilendo che l'istituto centrale del catalogo e della documentazione afferisca al suddetto dipartimento.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) fa presente che, senza il supporto di una relazione tecnica, la stessa presidenza avrà difficoltà a valutare l'ammissibilità dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. È evidente infatti che se non è chiaro l'impatto degli emendamenti, non può esserlo neppure quello dei subemendamenti.
Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva che, con l'eccezione delle parti degli emendamenti del relatore già segnalate dalla presidenza, per le quali sussistevano alcuni problemi, gli emendamenti del relatore non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; anzi, contribuiscono a migliorarli. Gli oneri determinati dai singoli emendamenti del relatore, infatti, si compensano all'interno degli emendamenti stessi, e per il resto gli emendamenti recano norme di presidio, ossia norme che, se anche non migliorano i saldi, rafforzano la possibilità di conseguire gli obiettivi di saldo. Ritiene, pertanto, che non si tratti di norme a carattere meramente ordinamentale. Per quanto riguarda il Fondo per l'occupazione, in particolare, rileva che esso ha capienza sufficiente, per la parte corrente.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento 1.4547 del relatore, ed in particolare sul comma aggiuntivo 110-quaterdecies, chiede se le risorse alle quali si attinge ai fini dell'assunzione degli ispettori del lavoro e degli ispettori tecnici ivi prevista sono quelle della Cassa integrazione guadagni. Ritiene, infatti, anche alla luce in quanto affermato dal ministro Maroni nel suo intervento in Commissione, che tali risorse non possano essere utilizzate per la finalità prevista dall'emendamento, ancorché condivisibile, in quanto si tratta di risorse già destinate.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ribadire quanto da lui poc'anzi precisato, chiarisce che il problema sarà affrontato e risolto al momento in cui si passerà all'esame degli emendamenti del relatore. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, avverte che la seduta sarà sospesa dalle 21 alle 23 e proseguirà nelle ore notturne.
Avverte quindi che l'emendamento Castellani 1.1325 s'intende accantonato.
La Commissione respinge l' emendamento Lavagnini 1.3520.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Rossiello 1.481, sottolinea che l'ISMEA ha bisogno di personale per poter svolgere le importanti funzioni che la legge le attribuisce. Fa presente che l'emendamento non comporta maggiori spese, e permette anzi di impegare al meglio il personale attualmente sottoutilizzato.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime perplessità sul meccanismo previsto dall'emendamento, ritenendo che non possa escludersi che l'applicazione della disciplina in materia di mobilità dei dipendenti pubblici determini un costo.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), dissentendo dal viceministro, sostiene che l'emendamento prevede il ricorso agli istituti di mobilità al fine di dare migliore utilizzo al personale già retribuito e di razionalizzare quindi le spese dell'ISMEA. Non comprende pertanto le ragioni del parere contrario.
Massimiliano DE SENEEN (AN) ritiene che l'applicazione degli istituti della mobilità al personale determini un costo aggiuntivo.
Lino DUILIO (MARGH-U) fa presente al deputato De Seneen che l'emendamento fa riferimento a dipendenti di un ente pubblico e non di un'azienda privata. Sottolinea inoltre che l'emendamento prevede il ricorso alla mobilità «nell'ambito delle disponibilità del fondo» di cui al comma 156. Concorda inoltre sul fatto che la mobilità permetterebbe di impiegare meglio il personale sottoutilizzato, facendo in modo che i compiti effettivamente eseguiti corrispondano alle retribuzioni percepite. Non comprende pertanto le ragioni del parere contrario.
Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva che il rinvio al fondo di cui al comma 156 non è sufficiente ad escludere l'onerosità dell'emendamento, dal momento che quel fondo è stato determinato nel suo ammontare per le finalità attualmente previste nel comma stesso, per cui la previsione di una finalità aggiuntiva potrebbe rendere necessario aumentare la dotazione.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) insiste per la votazione.
La Commissione respinge l'emendamento Rossiello 1.481; respinge quindi gli emendamenti Blasi 1.2135, 1.2138, Stradiotto 1.483, Russo Spena 1.3185, Delbono 1.187.
Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 1.188, chiarisce che lo stesso è volto a segnalare il problema dei lavoratori precari della pubblica amministrazione. Ricordato che il comma 169 affronta il problema per 7.000 persone, ma che ve ne sono moltissime altre, ritiene necessario cominciare ad affrontare progressivamente il problema dando una indicazione di principio alle pubbliche amministrazioni.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere contrario evidenziando che il comma 169 rappresenta per l'appunto il primo passo verso l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario delle pubbliche amministrazioni.
La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 1.188.
Ettore PERETTI (UDC), intervenendo sull'emendamento Maninetti 1.192, ne raccomanda l'approvazione in quanto utile in vista dell'attuazione della legge Biagi. Ritiene che, ove necessario, l'emendamento potrebbe essere riformulato con la precisazione che la modifica non comporta oneri per la finanza pubblica. Invita pertanto il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, pur condividendo le considerazioni del deputato Peretti, ritiene opportuno respingere l'emendamento ai fini di una più approfondita valutazione in Assemblea.
Ettore PERETTI (UDC) insiste per la votazione dell'emendamento 1.192, che fa proprio e riformula aggiungendo, alla fine, le parole «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, e il viceministro Giuseppe Vegas si rimettono alla Commissione.
La Commissione approva l'emendamento Maninetti 1.192 (nuova formulazione).
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.1941 deve intendersi accantonato in attesa dell'esame dell'emendamento 1.4549 del relatore.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira il suo emendamento 1.3725.
La Commissione respinge gli emendamenti Antonio Pepe 1.3639, 1.3640 e 1.3642, Carbonella 1.3509.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Dario Galli 1.3538 e Giudice 1.2122 devono intendersi accantonati per essere esaminati insieme con gli emendamenti del relatore.
Roberta PINOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Pisa 1.3558, di cui è cofirmatario, ricorda che già nella seduta di ieri ha sollevato il problema dei tagli degli stanziamenti per i Ministeri con riguardo al comparto della difesa. Fa presente che tali tagli colpiscono indirettamente anche i lavoratori delle aziende che svolgono prestazioni di varia natura esternalizzate dalle amministrazioni della difesa. Dopo aver richiamato nel dettaglio la progressiva riduzione dei capitoli di bilancio relativi nel corso degli ultimi anni, fa presente che 6 o 7 mila persone hanno visto progressivamente ridotte le ore di lavoro richieste con conseguente diminuzione del reddito che in taluni casi è sceso sotto i 400 euro mensili. L'emendamento in discussione intende costituire un segnale di attenzione nei confronti dei lavoratori esterni alle amministrazioni pubbliche che subiranno effetti negativi in conseguenza dei tagli ai Ministeri.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, premesso di comprendere le esigenze rappresentate dal deputato Pinotti, rileva che le spese per servizi esternalizzati rientrano tra quelle che il Governo intende limitare. Per quanto riguarda, nello specifico, il comparto della difesa, chiarisce che il Governo sta pensando a prevedere per determinati programmi specifici una eccezione al taglio degli stanziamenti. Una richiesta in tal senso è stata avanzata dal Ministero della difesa e il Governo sta lavorando per verificarne l'attuabilità.
La Commissione respinge gli emendamenti Pisa 1.3558, Guerzoni 1.3560, Delbono 1.3561, Cordoni 1.3565.
Guido CROSETTO (FI) ritira il suo emendamento 1.3834. Intervenendo quindi sul suo emendamento 1.1352, ne illustra le finalità, segnalandolo all'attenzione della Commissione.
Il viceministro Giuseppe VEGAS riterrebbe opportuno l'accantonamento dell'emendamento in esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Crosetto 1.1352 viene accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.
Gaspare GIUDICE (FI) ritira il suo emendamento 1.4525.
La Commissione respinge gli emendamenti Labate 1.1743, Morgando 1.1165, Mazzoni 1.3587, Mazzocchi 1.1398, Strabella 1.1380, Russo Spena 1.1775. L'emendamento Cordoni 1.709 s'intende accantonato.
Eugenio DUCA (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 1.729, chiarisce che esso è volto ad estendere anche agli eredi del defunto presidente dell'ITAVIA l'indennità prevista dal comma 188 del disegno di legge finanziario in favore degli eredi delle vittime di Ustica. Ricorda che il presidente dell'ITAVIA, pur non essendo perito nel disastro, ne è stato vittima. Ricorda altresì che una proposta di legge in tal senso, ora superata dal disegno di legge finanziaria, è attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Duca 1.729 e 1.730 s'intendono accantonati.
Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 1.712, rimarca che c'era un impegno del Governo per il superamento del divieto di cumulo tra pensione di inabilità e rendita vitalizia. Lo stesso Ministro Maroni si era impegnato a favorire l'approvazione di una proposta di legge in tal senso, attualmente all'esame della XI Commissione della Camera, anche prospettando la possibilità che per la predetta finalità si utilizzi parte delle risorse liberatesi in conseguenza del differimento dell'avvio della riforma del trattamento di fine rapporto. Chiede pertanto l'accantonamento della proposta emendativa, in attesa che il Governo, conformemente agli impegni assunti, individui una adeguata copertura.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il Governo non ha ancora affrontato la questione dell'utilizzo delle risorse liberatesi in conseguenza del differimento dell'avvio della riforma del trattamento di fine rapporto.
La Commissione respinge gli emendamenti Delbono 1.717 e Guerzoni 1.712.
Roberto GUERZONI (DS-U), illustra il suo emendamento 1.716, raccomandandone l'approvazione a tutela dei redditi più bassi.
La Commissione respinge gli emendamenti Guerzoni 1.716, 1.724, Gasperoni 1.727.
Lino DUILIO (MARGH-U), illustra l'emendamento Banti 1.3472, raccomandandone l'approvazione in favore dei lavoratori afflitti da silicosi. Sottolinea che si tratta di modificare i requisiti di reddito previsti per la concessione della rendita e che la misura interesserebbe appena un centinaio di persone in tutta Italia con un onere complessivo modesto.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Banti 1.3472 viene accantonato per essere discusso nel proseguio dell'esame.
La Commissione respinge gli emendamenti Innocenti 1.3490, Benvenuto 1.1296. L'emendamento Morgando 1.1166 s'intende accantonato.
La Commissione respinge gli emendamenti Maura Cossutta 1.1559, Scaltritti 1.3499.
Antonio LEONE (FI) intervenendo sul suo emendamento 1.1286, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che si propone di destinare alla copertura del trattamento economico degli autoferrotranviari in malattia, utilizzando a tal fine le somme eventualmente residuate dagli importi di cui all'articolo 23, comma 3-bis del decreto-legge n. 355 del 2003.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole, a condizione che le somme eventualmente residuate vengano destinate al trattamento di malattia degli autoferrotranviari previsto dall'attuale regime contrattuale. Ricorda infatti che il trattamento di malattia, con riferimento ai primi tre giorni di malattia, è stato oggetto di forti contestazioni nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole.
La Commissione approva l'emendamento Antonio Leone 1.1286.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Ercole 1.2482 risulta accantonato.
Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sul proprio emendamento 1.4112, ricorda che esso prevede una misura già in vigore, diretta ad applicare una aliquota IVA ridotta su alcune particolari medicazioni. Sottolinea tuttavia come essa non sia mai stata applicata non essendosi ottenuta la apposita deroga a livello comunitario.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, essendo la norma già in vigore nel nostro ordinamento, si rende necessaria solo una iniziativa del Governo diretta ad ottenere la deroga necessaria. Avverte pertanto che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.4112 si intende accantonato.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 1.760.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge gli emendamenti Zeller 1.760 e 1.769.
Michele VENTURA (DS-U) propone l'accantonamento dell'emendamento Turco 1.4544.
Giancarlo GIORGETTI, presidente avverte che l'emendamento Turco 1.4544 si intende accantonato. Avverte inoltre che tutti gli emendamenti relativi alla materia sanitaria, dall'emendamento Zanella 1.582 all'emendamento Gambini 1.587 si intendono accantonati.
La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Russo Spena 1.39 e 1.610.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Corsetto 1.1284 si intende accantonato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 1.1198, Zappaterra 1.1196, Massidda 1.1504, Verro 1.1544 e Detomas 1.374.
Massimo POLLEDRI (LNFP), illustrando il proprio emendamento 1.1464, osserva che esso è diretto a garantire forme di compensazione ambientale per quegli enti locali nei cui territori hanno sede stabilimenti di stoccaggio di gas naturale. Ritiene altresì che con l'approvazione di questo emendamento si possano incentivare nuove forme di investimento. Nel raccomandarne l'approvazione, rileva che esso è sottoscritto anche dal deputato Foti del gruppo di Alleanza nazionale.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione, condividendo le argomentazioni espresse dal deputato Polledri soprattutto in ordine alla necessità di assicurare adeguate forme di compensazioni ambientali per i territori interessati.
Salvatore ADDUCE (DS-U) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione, affermando che esso è diretto soprattutto a risolvere, sia pure solo parzialmente, la questione delle compensazioni ambientali di cui già molto si discute in ordine alla costruzione delle linee ferroviarie ad alta velocità.
Giovanni MARRAS (FI) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione.
Benito PAOLONE (AN) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione, sottolinenando l'importanza di garantire adeguate forme di compensazione per i territori interessati.
Il viceministro Giuseppe VEGAS propone di accantonare l'emendamento Polledri 1.4464 al fine di valutare con precisione gli effetti che deriverebbero sul consumatore finale dalla sua approvazione. Ricorda inoltre che sulla questione in esame si è già intervenuti con un apposito meccanismo di ammortamenti.
Gianfranco BLASI (FI) sottoscrive l'emendamento Polledri 1.4464 e ne raccomanda l'approvazione, non condividendo l'osservazione del rappresentante del Governo in ordine ad un possibile aumento delle tariffe che ne deriverebbe, in quanto queste sono decise dalle competenti Autorità. Osserva invece che il problema più significativo vada ricercato negli effetti che questo genere di estrazioni produce sui territori, ritenendo così che il legislatore debba intervenire anche a fini di equità sociale.
Marino ZORZATO (FI) ritiene che si debba chiarire la reale portata dell'emendamento in esame nonché se anche le attività di stoccaggio in essere nella laguna di Venezia vengano considerate ricomprese nello stesso.
Guido CROSETTO (FI) sottolinea la necessità di chiarire l'effettiva incidenza che produrrebbe l'approvazione dell'emendamento in esame sul costo finale del gas. Propone pertanto che esso venga accantonato al fine di chiarirne la portata.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) ritiene che la portata dell'emendamento corrisponda ad una cifra molto bassa e pertanto chiede che esso venga posto in votazione.
Stefano SAGLIA (AN) ritiene che la portata dell'emendamento in esame sia limitata in quanto sono pochi gli impianti di stoccaggio del gas. Segnala tuttavia l'opportunità di valutare attentamente eventuali ripercussioni sul prezzo finale del gas.
Massimiliano DE SENEEN (AN) condivide la necessità di chiarire la portata dell'emendamento in esame ritenendo tuttavia che ove l'importo venisse calcolato sulla capacità di stoccaggio degli stabilimenti, che in alcuni casi è assai rilevante, questo potrebbe risultare anche molto elevato. Propone pertanto che l'emendamento in esame venga accantonato.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, essendo i riflessi quantitativi derivanti dall'approvazione dell'emendamento in esame assai incerti, l'emendamento Polledri 1.4464 si intende accantonato per consentirne una adeguata quantificazione.
Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Parolo 1.4467, ritiene che esso vada esaminato insieme al successivo emendamento Antonio Leone 1.3150, vertendo entrambi sulla questione delle grandi concessioni idroelettriche. Sottolinea al riguardo la necessità che le relative concessioni debbano essere rinnovate in modo da garantire adeguati introiti per lo Stato.
Luigi OLIVIERI (DS-U) non condivide il contenuto dell'emendamento in esame, che considera ispirato ad una logica protezionistica, ritenendo invece che al riguardo si debba seguire la concezione del libero mercato prevista nel decreto legislativo n. 79 del 1999, oltre tutto richiamato nell'emendamento. Ritiene pertanto che da un'approvazione dell'emendamento in esame deriverebbe la violazione di una norma cardine dell'ordinamento comunitario, quale è quella del libero mercato.
Stefano SAGLIA (AN), pur condividendo le osservazioni del deputato Olivieri sull'opportunità di seguire al riguardo la logica del libero mercato, ritiene necessario un approfondimento sulla portata dell'emendamento in esame anche al fine di chiarire con precisione le concessioni interessate, con particolare riferimento a quella dell'ENEL che scade nel 2029.
Gianpietro SCHERINI (FI), intervenendo sull'emendamento Leone 1.3150, ne sottolinea l'incongruenza, osservando che non sono ricomprese le province montane in ordine alle quali nel corso della seduta odierna è stato votato un emendamento che ne stabilisce il passaggio di competenza in tema di gestione del demanio idrico.
Paola MANZINI (DS-U) ricorda che il decreto legislativo n. 79 del 1999, concernente la liberalizzazione del settore elettrico in recepimento della normativa comunitaria, ha regolato un delicato equilibrio di mercato. Rileva, quindi, l'opportunità di un approfondimento sugli emendamenti Parolo 1.4467 e Leone 1.3150, atteso tali emendamenti prorogano le concessioni elettriche. A suo avviso, sarebbe opportuno non affrontare tale problematica in sede di legge finanziaria.
Giuseppe DETOMAS (Misto-Min.linguist.) condivide quanto rilevato dai deputati Olivieri e Manzini in ordine alla delicatezza della materia concernente la proroga delle concessioni elettriche, come dimostra la procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea, che probabilmente si concluderà con la comminazione di sanzioni a carico dello Stato italiano. Ritiene che gli emendamenti in discussione pongano l'Italia in una condizione difficile a livello europeo. Non è possibile perpetuare politiche protezionistiche a favore dei soliti noti, mentre invece si dovrebbe intervenire in favore di una reale razionalizzazione e valorizzazione delle risorse energetiche. A suo avviso, le soluzioni prospettate dagli emendamenti in discussione mortificano la politica produttiva del Paese.
Guido CROSETTO (FI) ritiene che l'emendamento Leone 1.3150 assumerebbe grande importanza nell'ambito della legge finanziaria, atteso che da tale emendamento deriverebbero effetti finanziari pari a 1 miliardo e mezzo di euro. Ciò nonostante, ritiene che tale tematica debba essere più opportunamente affrontata in altre sedi. Dichiara quindi di ritirare la propria firma all'emendamento Leone 1.3150.
Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva l'opportunità di accantonare gli emendamenti Parolo 1.4467 e Leone 1.3150, considerata la portata di tali emendamenti che prorogano le concessioni elettriche.
Antonio LEONE (FI) si dichiara favorevole ad accantonare l'emendamento 1.3150, di cui è primo firmatario.
Massimo POLLEDRI (LNFP), nel dichiararsi favorevole all'accantonamento dell'emendamento Parolo 1.4467 avverte che su tale tematica il rischio è quello che, nel disegno di legge comunitaria in discussione, le concessioni elettriche possano essere prorogate a titolo gratuito. Ritiene che si debba individuare un'adeguata soluzione per fornire una risposta adeguata per non incorrere nelle sanzioni comunitarie. Segnala, peraltro, che gli importi per il rinnovo delle concessioni sono già stati accantonati nel bilancio delle aziende interessate. Fa presente che, da calcoli, risulterebbe che dall'emendamento Leone 1.3150 potrebbero derivare effetti finanziari positivi nell'ordine di 300 milioni di euro, un regalo che a suo avviso il Paese non può permettersi.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, avverte che gli emendamenti Parolo 1.4467 e Leone 1.3150 devono ritenersi momentaneamente accantonati.
Guido CROSETTO (FI) ritira la propria firma dall'emendamento Leone 1.3150.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Fratta Pasini 1.4469.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Fratta Pasini 1.4469.
Antonio LEONE (FI) illustra l'emendamento 1.4047, di cui è primo firmatario, precisando che si tratta di una norma interpretativa, con la quale si definisce la reale portata delle agevolazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 833 del 1986. Si specificano, infatti, le componenti escluse dalla formazione del reddito del soggetto beneficiario.
Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva l'opportunità di accantonare l'emendamento Leone 1.4047, al fine di valutare eventuali perdite di getto da esso derivanti.
Antonio LEONE (FI) insiste per la votazione dell'emendamento 1.4047.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, reputa necessario accantonare l'emendamento Leone 1.4047, al fine di consentire al rappresentante del Governo di svolgere le opportune valutazioni.
Pietro MAURANDI (DS-U) segnala la necessità che vengano specificate le componenti di reddito alle quali si riferisce l'emendamento, al fine di valutare eventuali conseguenze finanziarie.
Lino DUIILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Ruggeri 1.1632, ritiene che anche questo emendamento debba essere accantonato, in quanto vertente sulla medesima tematica delle concessioni elettriche.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la proposta del deputato Duilio possa essere accolta: si intende, quindi, che l'emendamento Ruggeri 1.1632 è accantonato.
La Commissione, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanotti 1.1732 e Massidda 1.1506.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) illustra l'emendamento 1.2492, di cui è primo firmatario, che mira a rafforzare la repressione delle frodi nel settore oleario. Nel segnalare l'importanza strategica di tale settore per l'economia meridionale, rileva l'opportunità di approvare questo emendamento. Chiede, inoltre, al relatore di accettare una riformulazione di tale emendamento, che riguarda la materia delle sanzioni.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, si impegna a valutare la riformulazione proposta dal relatore. Chiede, quindi, che venga accantonato l'emendamento Marinello 1.2492.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Marinello 1.2492 è accantonato; sono altresì accantonati gli emendamenti Stucchi 1.3568 e 1.3569.
La Commissione respinge l'emendamento Moroni 1.941.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), nell'illustrare l'emendamento 1.614, di cui è primo firmatario, rileva la necessità di istituire un Fondo nazionale per il sostegno per le persone non autosufficienti, considerata la gravità dell'attuale situazione sociale, in cui si registra un costante incremento della povertà. Ricorda, inoltre, le finalità alle quali è destinato il Fondo sottolineando che non vengono modificate le competenze del Servizio sanitario nazionale. Nel ribadire che si tratta di una tematica sensibile, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.614.
Grazia LABATE (DS-U) concorda con quanto rilevato dal deputato Di Gioia a proposito della necessità di istituire il Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti. A tale riguardo, segnala l'opportunità di adottare politiche mirate per l'integrazione degli anziani. Ricorda che su questa tematica tutte le forze politiche hanno sostenuto la discussione di un testo sul quale il Governo ha espresso un orientamento contrario, in quanto l'istituzione di una tassa di scopo destinata a far fronte a questo problema non sarebbe rientrata nella filosofia dell'attuale maggioranza. Segnala, inoltre, che l'emendamento reca una copertura finanziaria necessaria almeno all'attivazione del Fondo attraverso la rideterminazione delle rendite di capitale, in linea con la disciplina comunitaria. Ritiene, infine, che tale emendamento meriti la dovuta attenzione.
Lino DUILIO (MARGH-U) raccomanda al Governo di considerare con particolare attenzione l'emendamento Di Gioia 1.614, considerato il valore etico di tale emendamento e rilevato altresì che si tratterebbe di un intervento strutturale a favore delle persone in difficoltà. Tale emendamento potrebbe quindi essere condiviso da taluni gruppi della maggioranza. Ribadisce, inoltre, quanto rilevato dal deputato Labate a proposito della copertura finanziaria, che adeguerebbe il regime di tassazione delle rendite di capitale alle regole vigenti in altri paesi europei.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Di Gioia 1.614.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ammettendo che si tratta di un problema sul quale si focalizza l'attenzione da lungo tempo, non ritenendo adeguata la copertura finanziaria recata dall'emendamento Di Gioia 1.614, esprime parere contrario su tale emendamento.
La Commissione respinge l'emendamento Di Gioia 1.614.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, come precedentemente annunciato, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 23.
La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 23.20.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alle proposte emendative presentate all'emendamento 1.4547, segnala che il subemendamento 0.1.4547.4 Alberto Giorgetti esclude dalle misure di controllo della spesa di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 le spese sostenute da INAIL in attuazione dei piani di investimento. Poiché l'emendamento del relatore non tratta tali argomenti, il subemendamento deve considerarsi inammissibile per estraneità di materia. Con riferimento all'emendamento 1.4548, rileva che i subemendamenti 0.1.4548.8 e 0.1.4548.7 Crosetto sono preclusi in quanto si riferiscono a commi dell'emendamento del relatore dichiarati inammissibili; il subemendamento 0.1.4548.3: Crosetto sopprime un limite di spesa per la concessione di borse di studio per gli specializzandi, per cui è inammissibile per carenza di compensazione; il subemendamento 0.1.4548.2 Crosetto sopprime la disposizione che dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 467 della legge 311 del 2004 (IVA prestazioni socio-assistenziali qualora effettuate da parte di cooperative e loro consorzi). La soppressione comporta maggiori oneri non coperti, per cui il subemendamento appare inammissibile per carenza di compensazione. Infine il subemendamento 0.1.4548.12 Ventura è precluso in quanto si riferisce a commi dell'emendamento del relatore dichiarati inammissibili.
In relazione all'emendamento 1.4549, rileva che il subemendamento Liotta 0.1.4549.2, non è ammissibile in quanto reca disposizioni in materia di rideterminazione del trattamento economico dei membri del Parlamento. Si tratta di materia estranea al contenuto dell'emendamento del relatore. Inoltre i subemendamenti Maurandi 0.1.4549.30, Ria 0.1.4549.25, Stradiotto 0.1.4549.24, Marras 0.1.4549.51, appaiono inammissibili per carenza di compensazione in quanto modificano il patto di stabilità interno senza recare una sufficiente copertura con riferimento ai saldi dell'indebitamento o del fabbisogno di cassa. Il subemendamneto Ria 0.1.4549.17 risulta inammissibile per estraneità di materia in quanto reca un finanziamento al Fondo per le politiche sociali per l'anno 2006 a valere su risorse riferite all'anno 2005. Per quel che concerne l'emendamento 1.4550, avverte che il subemendamento 0.1.4550.9 Ventura è precluso in quanto riferito al comma 333- bis, dichiarato inammissibile. Avverte infine che il Governo ha presentato il subemendamento 0.1.4549.52.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiarisce che il subemendamento 0.1.4549.52 è volto a garantire una più corretta formulazione delle previsioni recate nell'emendamento 1.4549 del relatore. Specifica che si interviene in materia del patto di stabilità interno, prevedendo una organica revisione di specifiche regole disciplinanti il medesimo.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, riformula il suo emendamento 1.4547, nel senso di aggiungere dopo le parole «per importi superiori ad un dodicesimo» le seguenti «in ciascun mese» e di sostituire alle parole: «ovvero nei limiti» le seguenti «ad eccezione delle» e alle parole «nonché spese» le seguenti «nonché delle spese». Esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti Alberto Giorgetti 0.1.4547.5, Crosetto 0.1.4547.3 e Manzini 0.1.4547.1 e parere contrario sui restanti subemendamenti presentati al suo emendamento 1.4547.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime parere conforme al relatore.
La Commissione respinge il subemendamento Stradiotto 0.1.4547.48.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Crosetto 0.1.4547.33: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 0.1.4547.5.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Crosetto 0.1.4547.35, 0.1.4547.34, 0.1.4547.32 e 0.1.4547.31: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione approva l'emendamento Crosetto 0.1.4547.3.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Crosetto 0.1.4547.30, 0.1.4547.29, 0.1.4547.28, 0.1.4547.27, 0.1.4547.26, 0.1.4547.25, 0.1.4547.24, 0.1.4547.23, 0.1.4547.22, 0.1.4547.21 e 0.1.4547.20: si intende che vi abbia rinunziato.
Paola MANZINI (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.4547.1.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Manzini 0.1.4547.1 e respinge il subemendamento Ventura 0.1.4547.39.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Corsetto 0.1.4547.19, 0.1.4547.18, 0.1.4547.17 e 0.1.4547.16: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione respinge il subemendamento Stradiotto 0.1.4547.49.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Crosetto 0.1.4547.15, 0.1.4547.14 e 0.1.4547.13: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sergio Rossi 0.1.4547.44, 0.1.4547.41 e 0.1.4547.42.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Crosetto 0.1.4547.6: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Sergio Rossi 0.1.4547.45; constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Crosetto 0.1.4547.12, s'intende vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge, quindi, i subemendamenti Ventura 0.1.4547.36, Guerzoni 0.1.4547 e Ventura 0.1.4547.40.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Crosetto 0.1.4547.11, 0.1.4547.10 e 0.1.4547.9: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione respinge il subemendamento Guerzoni 0.1.4547.46.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Crosetto 0.1.4547.8: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione respinge il subemendamento Sergio Rossi 0.1.4547.43.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Crosetto 0.1.4547.7: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione approva l'emendamento 1.4547 del relatore (nuova formulazione), con le modifiche apportate dai subemendamenti approvati.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sui subemendamenti presentati al suo emendamento 1.4548.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime parere conforme al relatore.
Grazia LABATE (DS-U) invita la Commissione ad approvare il subemendamento Ventura 0.1.4548.14. Ritiene assolutamente improprio e inadeguato il criterio del riparto del Fondo sanitario sulla base del numero dei residenti, prospettato nella proposta emendativa del relatore, rappresentando il convincimento che esso comporti un grave arretramento delle ideologie di redistribuzione delle risorse facenti parti del medesimo. Giudica invece essenziale che si garantisca il mantenimento dei criteri di riparto attualmente vigenti, caratterizzati dalla ponderazione delle quote in riferimento alle esigenze sanitarie di ciascuna regione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che il criterio di riparto del Fondo prefigurato nel suo emendamento 1.4548 risulti lo strumento più corretto e consono a perseguire la finalità di appianare i debiti pregressi della spesa sanitaria delle regioni.
Grazia LABATE (DS-U) ribadisce le proprie profonde perplessità in ordine alla prevista introduzione di tale criterio di riparto del Fondo, reputandolo suscettibile di determinare una situazione disastrosa nella distribuzione delle risorse pubbliche, con evidenti ripercussioni negative sulle autonomie territoriali locali e sulla popolazione nazionale.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva come l'adozione del criterio del riparto delle risorse del Fondo sulla base del numero dei residenti rappresenti una apprezzabile soluzione di compromesso volta a scongiurare l'insorgere di situazioni conflittuali tra le regioni.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ventura 0.1.4548.14 e Sergio Rossi 0.1.4548.9.
Benito SAVO (FI) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.4548.1, ritenendo fondamentale che sia garantita ai cittadini residenti in una determinata regione la possibilità di rivolgersi alle strutture sanitarie presenti in altri ambiti regionali. Sottolinea la necessità che si assicuri la salvaguardia dell'ineludibile principio della libertà di scelta dei comparti ospedalieri cui ciascun soggetto malato intende affidarsi, nel fermo convincimento che la libera circolazione dei pazienti rappresenti un elemento che occorre rispettare pienamente. Ritiene quindi che si debba agire al fine di rimuovere ogni ostacolo alla libertà di scelta del paziente, rappresentando la convinzione che impedimenti di tal genere rappresentino un grave attentato alle fondamentali libertà riconosciute in uno stato democratico e civile.
La Commissione respinge il subemendamento Savo 0.1.4548.1.
Grazia LABATE (DS-U), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4548.10, fa presente che la limitazione della mobilità interregionale è scorretta, oltre che per le ragioni richiamate dal deputato Savo, anche per ragioni istituzionali, in quanto si tratta di materia che attiene alla organizzazione delle regioni e dovrebbe essere lasciata all'autonoma determinazione delle regioni stesse.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE fa presente al deputato Labate che l'inciso che il suo subemendamento mira ad introdurre nell'emendamento 1.4548 del relatore vi è già contenuto.
Grazia LABATE (DS-U) fa presente che l'emendamento del relatore parla genericamente di «accordo» con le regioni, mentre il suo subemendamento tende a chiarire che il Governo deve acquisire l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Sottolinea che l'intesa è più forte dell'accordo e, soprattutto, è un concetto dotato di specifico significato tecnico-giuridico.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, s'impegna a riformulare il suo emendamento 1.4748 nel senso proposto dal subemendamento Labate 0.1.4548.10.
Grazia LABATE (DS-U) ritira conseguentemente il suo subemendamento 0.1.4548.10
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del deputato Crosetto: si intende che abbia rinunziato ai suoi subemendamenti 0.1.4548.6, 0.1.4548.5.
Grazia LABATE (DS-U), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4548.11, ricorda che il comma 210-quater che l'emendamento 1.4548 del relatore tende ad introdurre nel disegno di legge finanziaria riguarda la materia dei medici specializzandi. Nel ricordare il prezioso contributo degli specializzandi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione Affari sociali in relazione alle proposte di legge per la riforma del trattamento giuridico ed economico degli specializzandi stessi, rileva l'inadeguatezza della disciplina proposta dal relatore. In particolare, evidenzia che la normativa vigente non prevede la fattispecie della «contratto di lavoro-formazione specialistica». Evidenzia altresì l'inadeguatezza della disciplina previdenziale prevista dall'emendamento 1.4548.
Carla CASTELLANI (AN) si sarebbe aspettata, da parte della collega Labate, apprezzamento per il fatto che finalmente, grazie al lavoro del Governo e della maggioranza, trova soluzione il problema dei medici specializzanti, alla soluzione del quale la Commissione Affari sociali ha lavorato con tanto impegno dall'inizio della legislatura. Ricorda che anche il testo elaborato dalla Commissione Affari sociali faceva riferimento alla legge n. 335 del 1995, anche in considerazione del fatto che la collaborazione dei medici specializzandi è atipica, avvenendo nell'ambito di un percorso di formazione specialistica. Ritiene, in conclusione, importante sottolineare il rilevante passo in avanti compiuto dalla maggioranza e dal Governo per venire incontro alle giuste richieste dei medici specializzandi.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che i medici specializzandi non possano che preferire la soluzione individuata dal suo emendamento 1.4548 rispetto a quella a cui tende il subemendamento Labate 0.1.4548.11.
Grazia LABATE (DS-U), nel respingere come non pertinenti le obiezioni avanzate dalla collega Castellani e dal relatore Santanché, sottolinea che la sua parte politica aveva presentato proposte emendative che miravano a risolvere completamente il problema della situazione attuale dei medici specializzandi, rivedendo l'intera disciplina relativa al loro trattamento, non solo economico, ma anche giuridico e previdenziale. Ritiene del tutto insufficiente incrementare le retribuzioni dei specializzandi senza assicurare loro adeguata copertura previdenziale.
Carla CASTELLANI (AN) ribadisce che l'emendamento 1.4548 del relatore rappresenta un primo importante passo avanti, che non mancherà di riscuotere il consenso dei medici specializzandi.
La Commissione respinge il subemendamento Labate 0.1.4548.11.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del deputato Crosetto: si intende che abbia rinunziato al suo subemendamento 0.14548.4.
La Commissione respinge il subemendamento Ventura 0.1.4548.13.
La Commissione approva l'emendamento 1.4548 del relatore, nella nuova formulazione.
La Commissione passa quindi all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.4550 del relatore.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del deputato Crosetto: si intende che abbia rinunziato ai suoi subemendamenti 0.14550.7, 0.1.4550.6, 0.1.4550.5 e 0.1.4550.4.
Sergio ROSSI (LNFP) ritira il suo subemendamento 0.1.4550.8.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del deputato Crosetto: si intende che abbia rinunziato ai suoi subemendamenti 0.1.4550.3, 0.1.4550.2 e 0.1.4550.1.
La Commissione approva quindi l'emendamento 1.4550 del relatore.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) esprime delusione per l'andamento del dibattito, che ritiene approfondisca sufficientemente le varie questionino sottese alle proposte emendative. Per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti del relatore, ritiene che siano ispirati esclusivamente all'intento di rassicurare la Commissione europea, la quale ha espresso perplessità in relazione alla solidità della manovra di finanza pubblica dell'Italia. Norme come quelle approvate, nonché altre ancora ad esaminare - come quelle sugli enti locali, sul concordato, su Riscossione S.p.A. e così via - tendono unicamente a superare le perplessità dell'Unione europea. Ritiene che questo modo di procedere, che sacrifica il dibattito e non tiene conto dell'istanze del Paese, sia gravissimo. L'Unione europea sarà anche rassicurata, ma non lo è il Paese.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rivendica a proprio merito l'aver cercato di ricondurre nell'ambito della Commissione e quindi del Parlamento un dibattito che sembrava dovesse restare confinato nei palazzi del Governo. Aggiunge che l'esame delle proposte emendative è necessariamente rapido in quanto la Commissione deve concludere i suoi lavori entro domani.
Michele VENTURA (DS-U), ricordati i numerosi subemendamenti presentati dal deputato Crosetto agli emendamenti del relatore, ritiene che sarebbe stato preferibile discuterli, anziché considerarli decaduti in ragione dell'assenza del presentatore, che, peraltro, nel frattempo è rientrato in aula. Al fine di garantire un dibattito serio ed effettivo sull'emendamento del relatore 1.4549, in materia di enti locali, invita la presidenza a rinviarne l'esame a domani.
Guido CROSETTO (FI) chiarisce che la sua assenza nel corso delle precedenti votazioni non è stata dovuta ad una scelta politica. Rileva che gli emendamenti del relatore contengono, talora anche alla lettera, proposte emendative formulate da lui, per cui il suo giudizio non può che essere nel complesso favorevole. Ritiene, inoltre, che l'obiettivo di dare sicurezza, intorno ai conti pubblici dell'Italia, non solo all'Unione europea, ma anche ai mercati finanziari internazionali, sia un obiettivo prioritario ed una primaria esigenza. Gli emendamenti del relatore vanno appunto in tal senso.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) auspica che, ove la proposta formulata dal deputato Ventura di rinviare l'esame degli emendamenti sugli enti locali ed il patto di stabilità alla seduta di domani dovesse essere accolta, il Governo e la maggioranza illustrino come ritengono di utilizzare i fondi destinati alla previdenza integrativa per il 2006 al fine di agevolare la predisposizione di eventuali subemendamenti. Osserva al riguardo che gli investimenti degli enti locali rappresentano i due terzi del totale degli investimenti.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alla previdenza integrativa osserva che non ci sono emendamenti né del relatore né del Governo. Per quanto concerne gli emendamenti sugli enti locali, ritiene che essi possano essere esaminati nel corso della seduta di domani.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) propone l'accantonamento dell'emendamento Fioroni 1.2901.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Fioroni 1.2901 si intende accantonato.
Roberta PINOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Agostini 1.627, lo sottoscrive e ne raccomanda l'approvazione osservando come con esso si intenda istituire un fondo per sostenere le famiglie più bisognose per l'acquisto dei libri di testo scolastici. Sottolinea infatti che i Comuni sono tenuti a garantire i libri per le scuole elementari a tutte le famiglie indipendentemente dal relativo reddito, senza assicurare forme di sostegno per le famiglie meno abbienti nei successivi cicli scolastici.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Agostini 1.627.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Agostini 1.627.
Gianfranco BLASI (FI) propone di accantonare il proprio emendamento 1.630.
Luigi OLIVIERI (DS-U) chiede al presentatore di chiarire quale sia la funzione specifica dell'emendamento 1.630.
Gianfranco BLASI (FI) osserva che con l'emendamento in esame si intende estendere l'assegno per ogni figlio nato anche nell'anno 2006 nelle famiglie con reddito inferiore ai 40 mila euro annui, prevedendosi all'uopo un sistema di autocertificazione presso gli uffici postali.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Blasi 1.630 e Bindi 1.1167 si intendono accantonati.
Grazia LABATE (DS-U), intervenendo sul proprio emendamento 1.3620, osserva che esso è diretto a dare corpo e sostanza ai consultori familiari, strutture che hanno costantemente sofferto di scarsità di fondi, al fine di garantire una loro presenza più diffusa sul territorio nazionale.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, alla luce dell'importanza e della delicatezza della questione prevista nell'emendamento in esame, propone che esso sia accantonato al fine di una sua riconsiderazione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Labate 1.3620 si intende accantonato.
Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sull' emendamento Dario Galli 1.634, ne sottolinea la finalità strategica volta ad assicurare un incremento delle natalità.
Carla CASTELLANI (AN) sottoscrive l'emendamento Dario Galli 1.634 e ne raccomanda l'approvazione condividendone le finalità.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dario Galli 1.634 e Rodeghiero 1.4216.
Michele VENTURA (DS-U), intervenendo sugli emendamenti identici Sasso 1.3441 e Rusconi 1.3411, in materia di personale docente scolastico, propone che essi siano accantonati come pure gli emendamenti da Bindi 1.1175 a Bindi 1.1172 vertenti sulla sfera del sociale.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti identici Sasso 1.3441 e Rusconi 1.3411 nonché gli emendamenti da Bindi 1.1175 a Bindi 1.1172 si intendono accantonati.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) sottoscrive l'emendamento Pappaterra 1.2760 e ne raccomanda l'approvazione. Osserva infatti che con esso si intende garantire l'ammodernamento dei laboratori e la costituzione di biblioteche informatizzate per le scuole della Locride, una terra nella quale ritiene urgente assicurare un segnale concreto della presenza dello Stato.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur condividendo le finalità contenute nell'emendamento in esame, osserva che esso prevede una spesa cospicua senza una adeguata copertura.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) chiede che si possano esaminare forme diverse di copertura per garantire l'approvazione dell'emendamento in esame.
Michele VENTURA (DS-U) ritiene importante dare un segnale della presenza dello Stato nella Locride e condivide pertanto l'invito del deputato Di Gioia a studiare forme alternative di copertura dell'emendamento, eventualmente anche riducendo l'entità del finanziamento.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, condivide le finalità dell'emendamento in esame e ne propone l'accantonamento al fine di individuare idonee forme di copertura finanziaria.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Pappaterra 1.2760 si intende accantonato.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'emendamento Lupi 1.3629, ne raccomanda l'approvazione in quanto teso a favorire la stipulazione di mutui per le giovani coppie.
Ettore PERETTI (UDC) condivide le finalità sottese all'emendamento in esame diretto a sostenere le giovani coppie, proponendone pertanto l'accantonamento.
Gianfranco BLASI (FI) ritiene che la problematica delle giovani coppie, che si rivolgono alle banche per la concessione di mutui per l'acquisto della prima casa, meriti di essere risolta. Fa presente, inoltre, che la flessibilità del mercato del lavoro non consente alle giovani coppie di ottenere adeguate garanzie da parte delle banche. Sottoscrive, quindi, l'emendamento Lupi 1.3629, che propone una soluzione concreta alla problematica precedentemente evidenziata.
Giovanni MARRAS (FI), nel concordare con quanto rilevato dal deputato Blasi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lupi 1.3629, che sottoscrive.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), Carla CASTELLANI (AN) e Gianpietro SCHERINI (FI) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Lupi 1.3629.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) si dichiara d'accordo sulle finalità dell'emendamento Lupi 1.3629 anche se, a suo avviso, è necessario comprendere entro quali limiti la Cassa depositi e prestiti potrà concedere le garanzie richieste dagli intermediari finanziari.
Antonio LEONE (FI) insiste per la votazione dell'emendamento Lupi 1.3629 ovvero per la sua riformulazione, qualora se ne ravvisasse la necessità.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che l'emendamento Lupi 1.2639 reca una copertura finanziaria carente.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), nell'esprimere un orientamento contrario sull'emendamento Lupi 1.3629, reputa incomprensibile quanto disposto dal predetto emendamento, al fine di perseguire una finalità condivisibile. Si tratta, a suo avviso, di una «caccia al voto».
Pietro MAURANDI (DS-U), pur dichiarandosi sensibile al problema in discussione, rileva la necessità che il Governo chiarisca l'entità dei costi derivanti dall'emendamento Lupi 1.3629, altrimenti si rischia di cadere nella demagogia come segnalato dal deputato Pagliarini.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare che la quantificazione dell'emendamento Lupi 1.3629 era stata ritenuta idonea in sede di vaglio di ammissibilità, fa presente che la copertura finanziaria recata dal medesimo emendamento è attualmente insufficiente, a seguito degli emendamenti finora approvati.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, si impegna ad individuare una copertura finanziaria alternativa, in quanto reputa di notevole importanza la tematica in discussione.
Il viceministro Giuseppe VEGAS si dichiara disponibile a collaborare con il relatore, al fine di individuare una diversa copertura finanziaria. Ritiene, inoltre, che occorra riformulare il testo dell'emendamento, al fine di definire un meccanismo per l'individuazione dei soggetti beneficiari.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce di quanto evidenziato nel corso del dibattito, ritiene che l'emendamento Lupi 1.3629 debba essere accantonato.
Michele VENTURA (DS-U) ritiene che la presenza dell'opposizione sia inutile. Non condivide, infatti, le modalità con le quali si sta procedendo. Sarebbe preferibile terminare la seduta odierna e riprendere l'esame domani.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che l'esame degli emendamenti consente di evidenziare problemi sui quali si registra un interesse condiviso, come accaduto anche nel corso dell'esame delle precedenti leggi finanziarie. Ciò premesso, nel ritenere che nel presente disegno di legge ci sia un problema di scarsità delle risorse finanziarie, rileva l'opportunità dell'esame in Commissione, in cui emergono le necessità e le sensibilità trasversali su determinate tematiche. Rileva, inoltre, che il problema della copertura finanziaria il più delle volte è in contrasto con la politica del Governo e che quindi, per tale ragione, le coperture finanziarie proposte non sono utilizzabili. Nel ribadire quindi l'utilità del lavoro svolto in Commissione, ritiene che l'esame in corso debba andare avanti fino a quando è possibile.
Avverte quindi che l'emendamento Alberto Giorgetti 1.4105 è accantonato.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il successivo emendamento Emerenzio Barbieri 1.1513 è assorbito dall'emendamento 1.4548 del relatore.
Ettore PERETTI (UDC) chiede di accantonare l'emendamento Liotta 1.1521, sul quale è possibile si registri un'importante convergenza nel prosieguo dell'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Liotta 1.1521 è accantonato.
Carla CASTELLANI (AN) illustra il suo emendamento 1.637, che propone di destinare il 5 per mille dell'IRPEF anche al finanziamento della ricerca sanitaria. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.
Massimo POLLEDRI (LNFP) ritiene che la ricerca sanitaria debba essere disgiunta dalla ricerca industriale, altrimenti si rischia di non destinare alcun finanziamento all'innovazione tecnologica.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.637.
Carla CASTELLANI (AN) accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 1.637, di cui è primo firmatario.
Lino DUILIO (MARGH-U) illustra l'emendamento Annunziata 1.1168, che sottoscrive.
Ettore PERETTI (UDC) reputa opportuno che le finalità di cui al comma 240 dell'articolo 1 rimangano generiche, al fine di calibrare le differenti destinazioni della ricerca.
Pietro MAURANDI (DS-U) invita i colleghi a svolgere una riflessione su quanto proposto dagli emendamenti in discussione. Ritiene, infatti, che sia necessario individuare parametri certi per i progetti da finanziare; in caso contrario, potrebbe accadere quanto si verifica in occasione della quota di destinazione dell'otto per mille.
Lino DUILIO (MARGH-U) ritira l'emendamento Annunziata 1.1168
La Commissione respinge l'emendamento Pinza 1.636.
Pietro MAURANDI (DS-U) illustra l'emendamento 1.1924, di cui è primo firmatario, che riguarda la destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, affidata alla diretta gestione dello Stato, al finanziamento di progetti di ricerca. Al riguardo, ricorda che la mole di domande presentate non consente ai Ministeri di selezionare i progetti. Per tale ragione, è opportuno fare riferimento ai progetti di ricerca cofinanziati secondo le procedure dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, che è un meccanismo ormai collaudato da tempo. In tal modo, si fornirebbe un vero contributo alla ricerca scientifica evitando che la quota dell'otto per mille sia dirottata su una serie di micro interventi.
Roberta PINOTTI (DS-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Maurandi 1.1924, che invita a valutare con attenzione.
Lino DUILIO (MARGH-U) reputa apprezzabile la proposta di cui all'emendamento Maurandi 1.1924, anche al fine di evitare quanto si verifica puntualmente ogni anno in occasione del parere sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Negli ultimi anni, infatti, la Commissione si è trovata in una situazione di imbarazzo a causa dell'esiguità delle risorse a disposizione. Invita, quindi, a valutare con attenzione l'emendamento Maurandi 1.1924.
Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva che l'emendamento Maurandi 1.1924, come pure i successivi Buemi 1.2285 e 1.4083 non sono accoglibili, atteso che tali emendamenti sono volti a modificare la legge n. 222 del 1985, che riproduce il contenuto della legge n. 206 del 1985, attuativa della modifica dei Patti Lateranensi. Si tratta di una fonte «atipica», che non si può modificare con legge ordinaria, ma solo con un accordo tra Stato e Chiesa Cattolica.
Lino DUILIO (MARGH-U) dichiara - ove debbano ritenersi fondate le argomentazioni
testé addotte dal viceministro Vegas - di non comprendere le ragioni in base alle quali è stato dichiarato ammissibile l'emendamento Maurandi 1.1924, atteso che comporterebbe una modifica unilaterale e, come tale, non ammessa, della legislazione concordataria.
Roberta PINOTTI (DS-U) ritiene non convincenti le argomentazioni rese dal viceministro Vegas, anche alla luce del fatto che si è proceduto alla copertura di circa 80 milioni del debito pubblico per effetto dei proventi derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF.
Pietro MAURANDI (DS-U), concordando con i rilievi espressi dal deputato Pinotti, ritiene che, essendo stata posta in essere una reale forzatura del Concordato, per effetto della distrazione di fondi funzionale alla copertura del debito pubblico, debba essere a fortiori riconosciuta la possibilità di assicurare la destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF al finanziamento di progetti di ricerca.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ribadisce che non sono in alcun modo consentite modifiche unilaterali alla normativa concordataria volte ad incidere e ad introdurre cambiamenti in relazione alla determinazione delle finalità e degli interessi che si intendono perseguire da parte dello Stato e della Chiesa attraverso la gestione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF ad essi affidata. Ritiene peraltro che modifiche di tale tenore debbano essere chiaramente distinte da quelle aventi una valenza temporale limitata al fine del soddisfacimento di prioritarie esigenze che attendono una tempestiva soluzione.
Roberta PINOTTI (DS-U) ribadisce le proprie profonde riserve in ordine alle argomentazioni enucleate dal viceministro Vegas. Coglie altresì l'occasione per lamentare il fatto che missioni di pace all'estero siano state finanziate per effetto del ricorso alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF affidata alla gestione dello Stato.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ribadisce la propria contrarietà in ordine l'emendamento Maurandi 1.1924 che interviene a modificare in maniera permanente le modalità e finalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF affidata alla diretta gestione dello Stato. Afferma che sono consentite esclusivamente modifiche in materia aventi natura parziale e temporanea.
Michele VENTURA (DS-U) invita la presidenza a chiarire i motivi per cui l'emendamento Maurandi 1.1924 non è stato dichiarato inammissibile, atteso che confliggerebbe con gli accordi statuiti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
La Commissione respinge l'emendamento Maurandi 1.1924.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Buemi 1.2285, di cui è cofirmatario. Osserva inoltre che i rilievi testé formulati dal viceministro Vegas invitano ad una revisione della legislazione concordataria.
Michele VENTURA (DS-U) sottopone all'attenzione della Commissione il singolare dato che la legge finanziaria per il 2004 prevede che l'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF sia ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. Si evince, pertanto, a suo giudizio, una chiara contraddizione tra tale disposizione e quanto affermato dal viceministro Vegas.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) invita la Commissione a porre attenzione sui pregnanti contenuti recati dall'emendamento Buemi 1.2285, di cui è cofirmatario. Rileva l'opportunità che concorrano alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF le confessioni per le quali sono state firmate intese, ritenendo essenziale che si agisca in tal senso, al fine di andare incontro alle istanze della odierna società caratterizzata dalla presenza di etnie e religioni diverse.
Lino DUILIO (MARGH-U) dichiara la propria contrarietà in ordine all'emendamento Buemi 1.2285.
La Commissione respinge l'emendamento Buemi 1.2285.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), intervenendo in ordine all'emendamento Buemi 1.4083, di cui è cofirmatario, si dichiara disponibile a riformularlo al fine di delimitare l'intervento in esso prefigurato al solo anno 2006. Ritiene essenziale che si offrano organiche risposte al complesso comparto della ricerca, al fine di assicurarne il necessario rilancio.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva come le scelte non espresse dai contribuenti sulla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF rappresentino una materia indisponibile. Risulta pertanto inappropriato prevedere specifiche finalità in riferimento alla destinazione dei contributi in oggetto.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario in ordine alla riformulazione dell'emendamento Buemi 1.4083 prospettata dal deputato Di Gioia.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore, convenendo altresì con i rilievi testé espressi dal presidente Giorgetti.
La Commissione respinge l'emendamento Buemi 1.4083.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Lupi 1.4372, Romoli 1.646 e Antonio Pepe 1.3643 sono stati ritirati.
Luigi OLIVIERI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Benvenuto 1.649, di cui è cofirmatario. Sottolinea come tale proposta emendativa intenda garantire congrua soluzione alla grave emergenza che è conseguita al default dei titoli del debito pubblico argentino, collocati presso risparmiatori italiani nell'arco temporale intercorrente tra il 1994 e il 2001. La finalità perseguita è pertanto quella di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime dell'insolvenza della repubblica argentina. Si prevede in particolare che costoro abbiano la facoltà di vendere le obbligazioni in oggetto alle banche collocatrici, aventi l'obbligo di acquistarle entro un limitato arco temporale, scegliendo tra le forme di corrispettivo, consistenti in contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli conseguiti per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo individuale di 50 mila euro o in obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o appartenenti al gruppo creditizio, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento dei titoli consegnati, entro il limite massimo individuale di 85 mila euro. È altresì introdotta la significativa previsione che le banche collocatrici o gli obbligazionisti medesimi possano richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso i competenti organismi.
Rappresenta il fermo convincimento che gli interventi prefigurati nella proposta emendativa in oggetto rappresentino gli strumenti più consoni ad assicurare il risarcimento dei circa 250 mila risparmiatori italiani vittime della frode finanziaria connessa ai titoli del debito pubblico argentino.
Ritiene al contrario che i contenuti del comma 245 dell'articolo unico del testo di legge finanziaria - che la proposta emendativa in esame intende sostituire - abbiano una pura valenza demagogica, costituendo un intervento normativo «manifesto» e, come tale, puramente elettoralistico.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone l'accantonamento dell'emendamento Benvenuto 1.649.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ritenendo ragionevole l'argomento proposto, rileva che la norma prevista dal Governo ha una flessibilità che manca invece all'emendamento in esame. In particolare, quest'ultimo è rigido sia in relazione all'ammontare dei rimborsi, che viceversa il testo del Governo commisura alle risorse disponibili, sia in relazione alle modalità del rimborso stesso. Ritiene, d'altra parte, che non vi siano i margini per un ripensamento della proposta emendativa ai fini dell'esame in Assemblea.
Lino DUILIO (MARGH-U) sottoscrive l'emendamento Benvenuto 1.649.
Luigi OLIVIERI (DS-U) si dichiara disponibile all'accantonamento dell'emendamento Benvenuto 1.649, di cui è cofirmatario.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Benvenuto 1.649 si intende accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame. Avverte altresì che l'emendamento Romoli 1.650 è ritirato.
La Commissione approva quindi l'emendamento Crosetto 1.3155.
Lino DUILIO (MARGH-U) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Iannuzzi 1.2557, che affronta il problema abitativo delle categorie sociali disagiate.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Iannuzzi 1.2557.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Iannuzzi 1.2557.
Antonio LEONE (FI) illustra il suo emendamento 1.3149, chiarendo che esso tende a superare l'attuale situazione per cui le aziende straniere possono depositare brevetti in Italia senza dover pagare alcunché, mentre le imprese italiane che depositano brevetti all'estero sono tenute al pagamento di una tariffa.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Leone 1.3149.
Il viceministro Giuseppe VEGAS si rimette alla Commissione.
La Commissione approva l'emendamento Leone 1.3149.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Aracu 1.4460 non sarà posto in votazione in quanto assorbito a seguito dell'approvazione di altro emendamento sulla medesima materia.
Carla CASTELLANI (AN) ritira il suo emendamento 1.387.
La Commissione respinge gli emendamenti Realacci 1.3118 e 1.3121.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) illustra l'emendamento Villetti 1.3097, di cui è cofirmatario, chiarendo che esso tende a far destinare dalle reti televisive alla ricerca scientifica il 20 per cento delle vincite relative ai giochi a quiz.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Villetti 1.3097.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Villetti 1.3097 e approva l'emendamento Antonio Leone 1.4221.
Guido CROSETTO (FI) ritira il suo emendamento 1.389.
Andrea LULLI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Agostini 1.392, ne sottolinea l'importanza in quanto volto alla rivalutazione del salario dei lavoratori e pertanto utile anche in vista del rilancio dei consumi interni. Rappresenterebbe, inoltre, a suo avviso, un segnale di attenzione nei confronti delle famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Agostini 1.392.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Agostini 1.392.
Andrea LULLI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Pinza 1.393, rileva che esso tende allo stesso obiettivo dell'emendamento Agostini 1.392 testé respinto. Aggiunge che negli ultimi anni i redditi medi e bassi hanno subito una forte riduzione del potere d'acquisto e sottolinea che l'incremento del reddito disponibile dei lavoratori servirebbe non solo a dare beneficio alle categorie danneggiate dall'inflazione, ma anche al rilancio dei consumi e quindi alla ripresa economica.
Lino DUILIO (MARGH-U), nell'associarsi a quanto osservato dal deputato Lulli, ricorda che misure analoghe a quelle proposte con l'emendamento in esame hanno prodotto in altri Paesi risultati soddisfacenti. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Pinza 1.393.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Pinza 1.393.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, osservando che l'emendamento in esame limiterebbe il vantaggio per le imprese previsto dal comma 259 nel testo del Governo in quanto «spalmerebbe» il beneficio su più soggetti.
Andrea LULLI (DS-U) risponde che il problema della competitività non si risolve senza un rilancio dei consumi e fa osservare che l'essenziale non è evitare di distribuire le risorse, ma distribuirle nel modo giusto.
Lino DUILIO (MARGH-U) ricorda che il Governo ha sostenuto con forza la riduzione dell'imposizione fiscale, ritenendo che accrescere il reddito disponibile dei cittadini servisse a rilanciare i consumi e quindi l'economia; prende atto che ora ha cambiato avviso e sostiene che gli incrementi salariali non servano al rilancio dell'economia.
La Commissione respinge l'emendamento Pinza 1.393.
Lino DUILIO (MARGH-U), illustra il suo emendamento 1.3530, finalizzato a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone con più di quarant'anni, facendo leva sugli oneri contributivi. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, ricorda che quello della disoccupazione di lunga durata è un fenomeno, peraltro ben noto all'economia e alla sociologia, che è necessario combattere.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Duilio 1.3530.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Duilio 1.3530.
Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sull'emendamento Paolone 1.2987, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea, in particolare, che l'emendamento è volto a mettere le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa nelle condizioni di adempiere agli obblighi di legge relativi ai contribuiti previdenziali e ai premi assicurativi connessi al sisma del 1990. Aggiunge che l'emendamento non dovrebbe comportare oneri, ma, a scanso di equivoci, è stata prevista una copertura finanziaria.
Benito PAOLONE (AN), intervenendo sul suo emendamento 1.2987, fa presente che la situazione delle imprese in Sicilia è grave e che esigere da esse versamenti insostenibili equivale a condurle al fallimento.
Gaspare GIUDICE (FI) ricorda che quella in esame è la terza legge finanziaria che affronta il problema dei contributi previdenziali relativi al sisma del 1990 e che ogni volta ci si è limitati a prorogare il termine per i versamenti. Auspica pertanto che il Governo possa trovare una soluzione definitiva al problema.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, riterrebbe opportuno l'accantonamento dell'emendamento Paolone 1.2987, in vista di una più attenta riflessione sullo stesso, anche per quanto attiene alla necessità e all'adeguatezza della copertura finanziaria.
Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità dell'accantonamento.
Benito PAOLONE (AN) si dichiara disponibile all'accantonamento del suo emendamento, auspicando che di esso si tenga effettivamente conto nelle successive fasi del dibattito.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Paolone 1.2987 si intende pertanto accantonato.
La Commissione respinge l'emendamento Moroni 1.1311.
Pietro MAURANDI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Sgobio 1.399, osserva che esso è diretto ad garantire una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Ettore PERETTI (UDC) ritiene che un'attività di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza non necessiti di ottenere discipline premiali in quanto l'attività di prevenzione è già obbligatoria per legge.
Lino DUILIO (MARGH-U) condivide il contenuto dell'emendamento in esame ricordando che gli infortuni sul lavoro rappresentano una realtà che le previsioni legislative non riescono ad arginare.
La Commissione respinge l'emendamento Sgobio 1.399.
Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Arrighi 1.3787, lo sottoscrive e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene che esso rappresenti uno dei punti nodali dell'intera manovra di bilancio. Ricorda che con questo emendamento si intende bilanciare per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario ed altre attività che hanno registrato nei due anni precedenti un avanzo di esercizio pari o superiore al 30 per cento delle entrate contribuenti, la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio.
Lino DUILIO (MARGH-U) chiede di chiarire la portata dell'emendamento nella parte in cui stabilisce la riduzione dei premi assicurativi in misura pari al 50 per cento dell'avanzo di esercizio.
Ettore PERETTI (UDC) ritiene che le ragioni del mondo artigiano siano degne di considerazione e chiede al relatore di esprimere il proprio parere sull'emendamento in esame.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) osserva che la copertura dell'emendamento in esame fa riferimento alla Banca del Mezzogiorno e ritiene che si tratti di un errore tecnico.
Lino DUILIO (MARGH-U) segnala che la gestione artigiani per l'assicurazione sugli infortuni registra questi avanzi di esercizio soprattutto in ragione delle peculiari condizioni del settore.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone di accantonare l'emendamento Arrighi 3.8737.
Il viceministro Giuseppe VEGAS condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento Arrighi 1.3787.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Arrighi 1.3787 si intende accantonato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Collè 1.3828 e Liotta 1.3552.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), intervenendo sull'emendamento Misuraca 1.2181, in materia di previdenza nel settore agricolo, ne illustra il contenuto e ne raccomanda l'approvazione in quanto finalizzato a fornire benefici all'INPS ed alle imprese agricole per regolarizzare le loro posizioni debitorie.
Antonio LEONE (FI) ricorda che l'emendamento Blasi 1.2948, di contenuto analogo all'emendamento in esame Misuraca 1.2181, è stato dichiarato in modo improprio inammissibile per carenza di compensazione. Chiede al relatore ed al rappresentante del Governo quale sia la loro posizione sull'argomento.
Gianfranco BLASI (FI) ricorda che presso il Senato è già stato affrontato il problema dei contributi agricoli che sovente non vengono pagati anche a causa delle difficoltà strutturali nelle quali versano molte aziende agricole. In questo senso l'emendamento Misuraca 1.2181 tende, da un lato, ad affrontare la riforma strutturale della previdenza agricola e, dall'altro, a prevedere una sorta di sanatoria per il settore. Con questo emendamento, in sostanza, si consente ai lavoratori ed alle aziende agricole di pagare solo una parte del contributo agricolo. Propone quindi di accantonare l'emendamento in esame.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritiene che la grave crisi del settore agricolo nel Mezzogiorno, ed in modo particolare in Sicilia, richieda un intervento deciso a sostegno del settore stesso.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Misuraca 1.2181, chiede di chiarire su chi ricada l'onere di pagare la parte residua del contributo agricolo che viene condonata.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, alla luce della delicatezza del tema e delle risposte che devono essere fornite a questo settore importante dell'economia nazionale, propone di accantonare l'emendamento Misuraca 1.2181.
Il viceministro Giuseppe VEGAS condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento Misuraca 1.2181 auspicando che entro la conclusione della manovra di bilancio presso questo ramo del Parlamento si possa definire la materia.
Il Ministro Giovanni ALEMANNO rileva l'opportunità di accantonare l'emendamento Misuraca 1.2181, considerato che proprio nella giornata di domani si svolgerà un incontro presso il Ministero dell'economia su tale tematica, che interessa tutto il territorio nazionale. Non è pensabile, infatti, che si proceda a un condono in agricoltura in assenza di una riforma delle aliquote contributive. Nel rilevare che il costo del lavoro in agricoltura è superiore alla media europea, rileva l'opportunità di fornire una risposta al settore agricolo, affinché sia competitivo con gli altri paesi europei.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che l'emendamento Misuraca 1.2181 possa essere accantonato; è altresì accantonato l'emendamento Turco 1.3724.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Russo Spena 1.1782 e Ciro Alfano 1.3595.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) illustra l'emendamento Nicola Rossi 1.1659, volto a introdurre una nuova regolamentazione dei distretti. Ritiene, infatti, che il testo del disegno di legge in esame lasci in sospeso una serie di questioni, che meritano una valutazione più attenta. Rileva che non sia possibile garantire la competitività del sistema dei distretti senza il coinvolgimento degli enti locali. Per tale ragione è opportuno assicurando una partecipazione minima del settore pubblico in società di servizi costituite da imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge n. 317 del 1991, al fine di rendere competitivo il sistema delle imprese e sostenere la crescita dimensionale delle medesime. Fa presente che l'emendamento in discussione ha il merito di recare disposizioni immediatamente operative e di non demandare l'attuazione di misure a ulteriori provvedimenti del Governo, che rinvierebbero l'operatività di tali disposizioni.
Andrea LULLI (DS-U), pur ritenendo apprezzabile che il disegno di legge in esame affronti la tematica dei distretti che rappresenta una parte consistente dell'apparato produttivo del Paese, ritiene che quanto previsto dal disegno di legge in esame sia carente. A tale riguardo, osserva che il comma 263 dell'articolo 1 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri per l'individuazione dei distretti, non considerando che alcune regioni hanno già individuato i distretti. Un'altra questione riguarda, a suo avviso, l'idea di distretto contenuta nel disegno di legge in esame, in quanto si considera erroneamente il distretto un aggregato di imprese. Rileva che il distretto si costruisce su un rapporto delicato tra il sistema delle imprese e i governi locali; infrangere questo rapporto si traduce in un errore di dimensioni colossali, considerato che i distretti si rafforzano in una logica continua di scambio e di concertazione con gli attori operanti sul territorio. Ritiene che l'emendamento Nicola Rossi 1.1659 meriti un'attenta riflessione e contenga degli spunti che potrebbero essere accolti. Reputa, infatti, inadeguati gli strumenti individuati dal disegno di legge in esame per favorire la nascita e lo sviluppo dei distretti.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Nicola Rossi 1.1659.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur apprezzando i contenuti dell'emendamento in discussione anche se gli aspetti relativi alla copertura finanziaria non sono condivisibili, fa presente che il meccanismo previsto dall'emendamento è un meccanismo a regime, che avrebbe problemi in fase di attuazione e che probabilmente è apprezzabile sotto il profilo teorico più che su quello pratico. Il Governo, invece, in tale ambito, preferisce puntare su misure diverse.
Roberta PINOTTI (DS-U) ricorda che il deputato Lulli ha sottolineato un problema di rigidità del comma 263 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, con particolare riferimento alla definizione di distretti. Ritiene che considerazioni di questo tipo debbano essere valutate con estrema attenzione.
Gianfranco BLASI (FI) invita a considerare l'emendamento Nicola Rossi 1.1659 unitamente ad altri emendamenti concernenti la tematica delle piccole medie imprese, dei servizi e della innovazione tecnologica. È opportuno, infatti, svolgere un dibattito più ampio sulla tematica oggetto dell'emendamento.
Andrea LULLI (DS-U) fa presente che il comma 263 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame determinerebbe ulteriori problemi di rigidità con particolare riferimento alla introduzione della tassazione di distretto, che potrebbe essere considerata come aiuto di stato da parte della Commissione europea. Ritiene che i distretti non possano essere imbrigliati in strumenti rigidi, atteso che si tratta di entità dinamiche e sperimentali.
Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che l'intervento del collega Lulli si ispiri ad una logica risalente a dieci anni fa, in un periodo in cui la Confindustria non reputava necessario intervenire normativamente per regolamentare i distretti. Fa presente che l'atteggiamento in questa tematica è mutato nel corso degli anni, considerato che molte regioni hanno emanato leggi sui distretti e che persino i rappresentanti dei distretti richiedono interventi in tale settore. In tal senso, quindi, si muove la maggioranza e il Governo.
Michele VENTURA (DS-U) rileva che la realtà del distretto deriva dall'agire combinato di imprese, istituzioni locali e forze sociali; la relazione tra tali soggetti non si può infrangere come ha peraltro rilevato il deputato Lulli. Ritiene contraddittoria e paradossale la posizione dell'attuale Governo che se, da un lato, invoca la devolution, dall'altro, è quasi infastidito dal rapporto con le realtà locali. Si registra di fatto un tentativo di centralizzazione delle funzioni. Ritiene che il deputato Giorgetti non ha correttamente inteso il senso dell'emendamento Nicola Rossi 1.1659, atteso che tale emendamento non contiene elementi di rigidità, ma misure automatiche di sostegno ai distretti, che hanno il pregio di essere immediatamente operative.
Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che l'emendamento in discussione introduca automatismi, che rischiano di creare obblighi per i distretti, assolutamente inadeguati a fornire una risposta alle problematiche dei distretti medesimi.
Michele VENTURA (DS-U) ritiene che l'emendamento Nicola Rossi 1.1659 non possa essere frettolosamente posto in votazione, in quanto tale emendamento va considerato unitamente alle altre proposte emendative vertenti sulla tematiche delle imprese.
Ettore PERETTI (UDC) rileva come i distretti industriali, la cui importanza produttiva si è accresciuta nel corso degli scorsi anni, versino da un'epoca relativamente recente in uno stato di strisciante crisi a causa dell'aumentata concorrenza tra i medesimi. Pur rilevando che un intervento legislativo in materia è fortemente richiesto dai medesimi soggetti operanti in tali ambiti economici, avanza dubbi in ordine al fatto che possa in tal modo assicurarsi un reale rilancio dei distretti industriali.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Nicola Rossi 1.659 si intende accantonato.
Avverte infine che per esigenze di mero coordinamento formale all'emendamento 1.4548 la parte consequenziale è sostituita dalla seguente:
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3000.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 22.200;
2007: - 19.200;
2008: - 22.200.
Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2000;
2007: - 2000;
2008: - 2000.
Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 305.000;
2007: - 305.000;
2008: - 305.000.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 3.20 del 7 dicembre 2005.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (C. 6177 Governo).
ULTERIORI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI
Subemendamenti all'emendamento 1.4547.
Sopprimere i commi 5-bis, 5-ter.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
«395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
jj) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
kk) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
ll) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
mm) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
nn) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; oo) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
pp) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4547. 48. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.
Sopprimere il comma 5-bis.
0. 1. 4547. 33. Crosetto.
Al comma 5-bis dopo le parole: è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, aggiungere le seguenti: , escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.
0. 1. 4547. 5. Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 13-bis.
0. 1. 4547. 35. Crosetto.
Sopprimere il comma 37-bis.
0. 1. 4547. 34. Crosetto.
Sopprimere il comma 37-ter.
0. 1. 4547. 32. Crosetto.
Sopprimere il comma 37-quater.
0. 1. 4547. 31. Crosetto.
Al comma 37-quater eliminare le parole: standardizzazione ed; al comma 37-septies lettera a) eliminare le parole da: nominativi un a ... esterni alla pubblica amministrazione; al comma 37-septies lettera b) eliminare le parole da: nominati un a... dell'economia e delle finanze. Eliminare il comma 37-nonies. Eliminare il comma 37-decies.
0. 1. 4547. 3. Crosetto.
Sopprimere il comma 37-quinquies.
0. 1. 4547. 30. Crosetto.
Sopprimere il comma 37-sexies.
0. 1. 4547. 29. Crosetto.
Sopprimere il comma 37-septies.
0. 1. 4547. 28. Crosetto.
Sopprimere il comma 37-octies.
0. 1. 4547. 27. Crosetto.
Sopprimere il comma 37-nonies.
0. 1. 4547. 26. Crosetto.
Sopprimere il comma 37-decies.
0. 1. 4547. 25. Crosetto.
Sopprimere il comma 107-bis.
0. 1. 4547. 24. Crosetto.
Sopprimere il comma 107-ter.
0. 1. 4547. 23. Crosetto.
Sopprimere il comma 107-quater.
0. 1. 4547. 22. Crosetto.
Sopprimere il comma 107-quinquies.
0. 1. 4547. 21. Crosetto.
Sopprimere il comma 107-sexies.
0. 1. 4547. 20. Crosetto.
Al comma 108, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
0. 1. 4547. 1.Manzini.
Sopprimere i commi da 109-bis a 109-undecies.
0. 1. 4547. 39. Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano, Ria.
Sopprimere il comma 109-bis.
0. 1. 4547. 19.Crosetto.
Sopprimere il comma 109-ter.
0. 1. 4547. 18.Crosetto.
Sopprimere il comma 109-sexies.
0. 1. 4547. 17.Crosetto.
Sopprimere il comma 109-octies.
0. 1. 4547. 16.Crosetto.
Sopprimere i commi 109-decies, 109-undecies.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
qq) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
rr) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
ss) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
tt) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
uu) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
vv) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
ww) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4547. 49. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.
Sopprimere il comma 109-decies.
0. 1. 4547. 15.Crosetto.
Sopprimere il comma 109-undecies.
0. 1. 4547. 14.Crosetto.
Sopprimere il comma 109-terdecies.
0. 1. 4547. 13.Crosetto.
Al comma 109-terdecies, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Le maggiori entrate conseguite dall'Inail sono finalizzate alla riduzione del tasso dei premi assicurativi della gestione separata dell' artigianato.
0. 1. 4547. 44. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Al comma 109-terdecies, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Le maggiori entrate conseguite dall'Inail sono finalizzate per un importo non inferiore a 300 milioni di euro alla riduzione del tasso dei premi assicurativi della gestione separata dell'artigianato.
0. 1. 4547. 41. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Al comma 109-terdecies, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Le maggiori entrate conseguite dall'Inail sono finalizzate per un importo non inferiore a 250 milioni di euro alla riduzione del tasso dei premi assicurativi della gestione separata dell'artigianato.
0. 1. 4547. 42. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Dopo il comma 109-terdecies, aggiungere il seguente:
109-quaterdecies. Alle spese sostenute dall'Inail in attuazione dei piani di investimento di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della medesima legge.
All'articolo 4 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 284 del 2002, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».
Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle Finanze, modificare gli importi come segue:
2006: - 5.000;
2007: - 10.000;
2008: - 15.000.
0. 1. 4547. 4.Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 110-quaterdecies.
Conseguentemente dopo il comma 194-quater sopprimere da: Al comma 294 .... a .... 480 milioni di euro.
0. 1. 4547. 6.Crosetto.
Sopprimere il comma 110-quaterdecies.
*0. 1. 4547. 45. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Sopprimere il comma 110-quaterdecies.
*0. 1. 4547. 12.Crosetto.
Sopprimere le modifiche ai commi 117 e 118.
*0. 1. 4547. 36. Ventura, Guerzoni, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano, Ria.
All'emendamento 1.4547, sopprimere le parole da: al comma 117 sostituire le parole: in 230 milioni fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: Conseguentemente al comma 118 sostituire le parole: in 100 milioni di euro fino alla fine del periodo.
*0. 1. 4547. 47. Guerzoni, Ventura, Motta, Mariotti.
Sopprimere le modifiche al comma 133.
Conseguentemente, dopo il comma 369, inserire il seguente:
369-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
0. 1. 4547. 40. Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.
Sopprimere il comma 149-bis.
0. 1. 4547. 11.Crosetto.
Sopprimere il comma 149-quater.
0. 1. 4547. 10.Crosetto.
Sopprimere il comma 154-bis.
0. 1. 4547. 9.Crosetto.
All'emendamento 1.4547, sopprimere le parole da: Al comma 294, sostituire le parole: «505 milioni di euro» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
0. 1. 4547. 46. Guerzoni, Ventura, Motta, Mariotti.
Sopprimere il comma 189-bis.
0. 1. 4547. 8.Crosetto.
Al comma 189-bis, alla lettera a), sostituire le parole: il 90 per cento con le seguenti: il 70 per cento.
0. 1. 4547. 43. Sergio Rossi, Ercole, Pagliarini, Polledri.
Sopprimere il comma 189-ter.
0. 1. 4547. 7.Crosetto.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono conferiti al fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Eventuali diverse destinazioni di quota parte ditali proventi resta subordinata alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità revisionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
5-ter. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa ed, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies della legge 5 agosto 1978, n. 468, dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Qualora nel corso dell'esercizio l'ufficio centrale di bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro può disporre con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga facoltà può essere esercitata su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni
compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:
37-bis. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., nello svolgimento delle attività di consulenza specialistica e di supporto alle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350, predispone e mette a disposizione la documentazione di gara e gli strumenti anche tecnici per l'individuazione dei relativi parametri di prezzo-qualità. L'utilizzo di tali strumenti e documentazione costituisce riferimento indicativo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3-bis, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi non rientranti in quelli previsti al comma 3 del detto articolo. A tale fine, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., rende disponibile periodicamente sul proprio sito Internet l'oscillazione della misura minima e massima del parametro di prezzo-qualità per categoria merceologica, anche tenuto conto delle rilevazioni relative alle procedure esperite autonomamente dalle amministrazioni pubbliche.
37-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., adotta specifici interventi, anche mediante strumenti elettronici e telematici, finalizzati alla standardizzazione ed ottimizzazione della domanda nonché al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
37-quinquies. Al fine dell'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 2, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione o al controllo interno trasmettono, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale della Consip S.p.A. per le relative elaborazioni, la relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente anche l'indicazione dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e non rientranti in quelli previsti al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea. Dall'attuazione dei medesimi commi da 37-bis a 37-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finsan7a pubblica.
37-septies. Le commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla Consip S.p.A. per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza e sono formate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto salvo quanto stabilito nella successiva lettera b), dette commissioni sono composte da cinque componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno tra i funzionari della Consip S.p.A. ed uno tra i soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
b) per le gare telematiche, dette commissioni sono composte da tre componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell' economia e delle finanze.
37-octies. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2004, n. 325.
37-nonies. Nello svolgimento delle sue funzioni di predisposizione degli indirizzi della politica economico-nazionale e di relativo coordinamento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per la razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione con il compito di effettuare rilevazioni e studi nel settore della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
37-decies. Il Comitato, acquisiti i dati e le informazioni in ordine agli acquisti di beni e servizi operati in via autonoma dalle pubbliche amministrazioni che si scostano dai parametri di qualità-prezzo risultanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, formula gli indirizzi di politica economica al fine dell'adozione di adeguate azioni collettive.
Dopo il comma 107, è aggiunto il seguente:
107-bis. 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, sono emanate le seguenti norme per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
107-ter. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, corna 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
107-quater. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
107-quinquies. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A., anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
107-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal i luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nei programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.
Dopo il comma 109, inserire i seguenti:
109-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
109-ter. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni di cui al comma precedente. La Corte dei conti verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti.
109-quater. La Corte, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al primo comma, riferisce ai Consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte dei conti.
109-quinquies. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre2004, n. 311.
109-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 48-bis a 48-quinquies costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
109-septies. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e sino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie economico-finanziarie.
109-octies. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 468 è aggiunto il seguente comma: 3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti.
109-nonies. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
109-decies. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.
109-undecies. Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso il riferimento alla riduzione predetta.
109-duodecies. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del codice civile.
109-terdecies. Dopo il comma 110, inserire i seguenti:
110-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili pari ad almeno 420.000.000 euro per l'anno 2006 e a 480.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la reali77R,ione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
110-quaterdecies. Ai fini di cui al comma 110-bis, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga ai divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, a 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Al comma 117, sostituire le parole: in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente al comma 118 sostituire le parole: in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente al comma 120, aggiungere, in fine, il seguente periodo: a tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Conseguentemente, al comma 133, alla lettera b), le parole: e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse.
Conseguentemente, al comma 137, secondo periodo, dopo le parole: tali disposizioni, sono aggiunte le seguenti: nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, a 311.
Dopo il comma 149, inserire i seguenti:
149-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. E abrogato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
149-ter. L'articolo 3, comma 2, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è soppresso.
149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del compatto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 154, inserire il seguente:
154-bis. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, decimo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 30 mazzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
154-ter. Ai fai della definizione delle situazioni pendenti l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.
154-quater. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
Al primo periodo del comma 220, sostituire la parola: annuo, con le seguenti: per l'anno 2006.
Al comma 294, sostituire le parole: 505 milioni di euro, con le seguenti: 480 milioni di euro.
Sopprimere il comma 278.
Dopo il comma 189 inserire i seguenti commi:
189-bis. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) adottare, entro 1131 marzo 2006, provvedimenti volti a subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta al riscontro della effettiva stampa informatizzata di almeno il 90 per cento delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche effettuate da parte di ciascun medico. A tale riscontro si provvede mediante il supporto del sistema della Tessera Sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
b) adottare provvedimenti volti a, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1993, n. 21.
189-ter. All'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente periodo: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuta per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definirsi con apposita convenzione. Al relativo onere, si provvede utilizzando le risorse di cui ai comma 12»;
c) dopo il comma 8 inserire i seguenti commi:
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente ragioneria provinciale dello stato;
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, la ASL competente non procede alla relativa liquidazione;
d) dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fai di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti.
Sostituire il comma 256 con il seguente: La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 255 è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1. 4547.Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento del relatore 1.4548
Sopprimere il comma 187-bis.
0. 1. 4548. 8.Crosetto.
Sopprimere il comma 187-ter.
0. 1. 4548. 7.Crosetto.
All'emendamento 1.4548 del relatore, sopprimere le modifiche al comma 192.
0. 1. 4548. 14. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.
Al capoverso al comma 192, aggiungere in fine il seguente periodo: Conseguentemente, al comma 191, le parole: ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti: finanziamento dei maggiori costi del Servizio sanitario nazionale.
0. 1. 4548. 9. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
All'emendamento 1. 4548, sopprimere le parole da al comma 203 fino a: conferenza Stato-regioni.
0. 1. 4548. 1.Savo.
Al comma 203, dopo le parole: mobilità sanitaria interregionale inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
0. 1. 4548. 10. Labate, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Sopprimere il comma 203-bis.
0. 1. 4548. 6.Crosetto.
Sopprimere il comma 210-bis.
0. 1. 4548. 5.Crosetto.
Sopprimere il comma 20-quater e, di conseguenza, dopo il comma 369, inserire:
369-bis L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
0. 1. 4548. 11. Labate, Michele Ventura, Maurandi.
Sopprimere il comma 210-quater.
0. 1. 4548. 4.Crosetto.
Sopprimere il comma 210-quinquies.
0. 1. 4548. 3.Crosetto.
All'emendamento 1.4548 del relatore, sopprimere il comma 210-sexies.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
0. 1. 4548. 13. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.
Sopprimere il comma 210-sexies.
0. 1. 4548. 2.Crosetto.
All'emendamento 1.4548 del relatore, sopprimere il comma 304-bis.
0. 1. 4548. 12. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano.
Dopo il comma 187 inserire i seguenti:
187-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, sostituire le parole da: «5 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: a50 per cento e non superiore alla percentuale stabilita da analoga norma Svizzera. «Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico delle disponibilità della gestione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147.
187-ter. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «2003» è sostituita con la seguente: «2007». Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico delle disponibilità della gestione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147.
Al comma 192, alinea dopo le parole: da ripartire tra le regioni, inserire le seguenti: sulla base del numero dei residenti.
Alla fine dei comma 196 è aggiunto il seguente periodo: nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005.
Al comma 203, dopo le parole: mobilità sanitaria interregionale, inserire le seguenti: previo accordo in sede di conferenza Stato regioni.
Dopo il comma 203, inserire il seguente:
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali perle quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione dei combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dopo il comma 210, inserire i seguenti:
210-bis. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 dei d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
210-quater. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dei seguente: «3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata dei corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa».
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri».
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 dei decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 dei decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».
210-quinquies. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis dei decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 210-bis, lettera b), punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto dei limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.
210-sexies. È soppresso il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Al comma 247, lettera a), aggiungere alla fine dei primo periodo, le seguenti parole: , ad esclusione dette pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al comma 252 dopo le parole: e dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserire le seguenti: e dei Ministro della salute.
Dopo il comma 247, inserire il seguente:
247-bis. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2 dei decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico dei bilancio dello Stato, anche per i pensionati, già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 anche per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministero della Salute, sono autorizzati a partecipare all'Istituto Nazionale per la Longevità Attiva e la Non Autosufficienza - Fondazione di Partecipazione - I.N.P.L.A.N.A. Onlus, con sede in Padova.
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.
Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
Alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Voce Ministero della Salute:
2006: - 80.000;
2007: - 80.000;
2008: - 80.000.
Voce Ministero del Lavoro e politiche sociali:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Voce Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
1. 4548.Il relatore.
Subemendamenti all'emendamento 1. 4549.
Sopprimere il comma 8-bis.
0. 1. 4549. 31. Crosetto.
Sopprimere il comma 40.
0. 1. 4549. 1. Manzini, Croseto, Duilio, Ria, Liotta.
Sopprimere il comma 48-bis.
0. 1. 4549. 29. Crosetto.
Al comma 48-bis aggiungere le parole:
Al comma 40, lettera a) sopprimere le parole: e delle regioni e regionali; al comma 40, lettera b), sopprimere le parole: regionali; sopprimere il comma 101.
Al comma 94, dopo le parole spese correnti aggiungere le altre: spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, nonché le spese relative all'istruzione pubblica e all'assistenza scolastica, la fornitura di libri di testo per le famiglie disagiate, la refezione e il trasporto; l'edilizia sociale residenziale pubblica per la parte riguardante l'emergenza abitativa, il trasporto pubblico in relazione alle agevolazioni tariffarie.
Sostituire le parole 6,1 per cento con le altre 6,9 per cento.
Al comma 95 sostituire le parole 3.000 abitanti con le seguenti parole: 5.000 abitanti.
Sostituire il comma 95 con il seguente:
95. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 93, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai, sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria al disavanzo finanziario determinato per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente comma.
Il comma 96 è sostituito dal seguente:
96. Il disavanzo finanziario di cui al comma 95 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla, riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
Al comma 95, sostituire le parole: 8,8 per cento con le altre: 10 per cento.
Al comma 96, lettera e), sopprimere da: nei limiti sino a: trasferimenti correnti.
Al comma 97, sopprimere: nei limiti sino a: trasferimenti correnti.
Al comma 98, sopprimere: Limitatamente all'anno 2006.
Sopprimere i commi da 109-bis a 109-septies.
Sostituire il comma 177-bis con il seguente:
177-bis. All'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «ai comuni» con le altre: «ai comuni e alle province»;
2) sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1o luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
3) prima delle parole: «abbiano avviato» premettere: «che»;
4) sostituire le parole: 8 milioni» con le altre: «36 milioni»;
5) sopprimere le parole: «Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio».
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1.992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
387-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 50. Mariotti, Ventura, Maurandi, Visco, Pennacchi, Olivieri, Russo Spena, Morgando, Duilio, Di Gioia, Stradiotto.
All'emendamento del relatore 1.4549, sostituire le parole da: Il comma 94 è sostituito dal seguente fino alle parole: ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale con le seguenti:
Al comma 93 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Il comma 94 è sostituito dal seguente:
«94. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento».
Il comma 95 è sostituito dai seguenti:
95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro-capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq., spesa media pro-capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro-capite pari a I. 167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
Al comma 96, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
Al comma 97, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o è gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
0. 1. 4549. 52. Governo.
Dopo il comma 48-bis, aggiungere il seguente:
48-ter. Al fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, affluiscono altresì le somme provenienti dal Parlamento nazionale per la rideterminazione in riduzione del trattamento economico spettante ai propri membri.
Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono nella loro autonomia le modalità per l'attuazione della rideterminazione di cui al comma precedente garantendo che l'ammontare della riduzione sia pari al 10 per cento, al netto dei tributi, dell'indennità mensile spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
0. 1. 4549. 2. Liotta, Crosetto.
Dopo il comma 48-bis, aggiungere:
Al comma 93, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
Conseguentemente, al primo periodo del comma 95, le parole: diminuito del 6,7 per cento sono sostituite dalle parole: diminuito dei 7,3 per cento.
0. 1. 4549. 5. Leone, Peretti, Alberto Giorgetti, Sergio Rossi, Crosetto, Blasi, Zorzato, Marras, Giudice, Pagliarini, Polledri, Saglia, Paolone, Riccio, De Seneen, Savo.
Ai commi 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, sopprimere i riferimenti ai comuni.
Conseguentemente, dopo il comma 93, inserire il seguente:
93-bis. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recali dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali dei coordinamento della finanza pubblica al sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
93-ter. Per gli stessi fini, di cui il comma 93-bis, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base di tre parametri fondamentali:
a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;
b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;
c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.
Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:
a) comuni molto virtuosi;
b) comuni virtuosi;
c) comuni poco virtuosi.
93-quater. Per l'anno 2006 e gli anni successivi gli enti molto virtuosi non hanno nessun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono assumere nuovi mutui. Gli enti poco virtuosi sono soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui e devono ridurre del 2 per cento rispetto al 2003 le spese correnti.
93-quinquies. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:
a) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dei titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata), superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, superiore 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valori complessi delle entrate proprie totali vanno escluse dal calcolo te entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II.
b) Volume complessivo delle spese per il personale qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa), inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, inferiore al 30 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti.
c) Importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dal titoli I, II e III (entrata).
Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:
a) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III (entrata), rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III (entrata), inferiore al 36 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complesso delle entrate proprie totali vanno escluse dal calcolo le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II.
b) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate a volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I (spesa), superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, superiore al 38 per cento per i comuni da 60,000 ai 250,000 abitanti, superiore ai 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti.
c) Importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (entrata).
Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un sola parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.
93-sexies. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento la classificazione dei comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e alla sezione regionale della Corte dei conti entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2005.
Conseguentemente dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura dei 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sul redditi, di cui all'articolo 11-bis dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1963, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 dei decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 dei decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sul redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 dei decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 30. Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Duilio, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
All'emendamento 1.4549, prima delle parole: Il comma 94 è sostituito dal seguente inserire le parole: Al comma 93, sostituire le parole: con popolazione superiore a 3.000 abitanti, con le seguenti: con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Conseguentemente al comma 95, sostituire le parole: con popolazione superiore a 3.000 abitanti, con le seguenti: con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Conseguentemente al comma 95, sopprimere le parole: 5) per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;.
Conseguentemente, dopo il comma 369 inserire i seguenti:
369-bis. A decorrere dal primo gennaio 2006, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1955, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
369-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».
0. 1. 4549. 6. Guerzoni.
Sostituire i commi 95 e 96 con i seguenti:
95. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 2-ter, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004 incrementato del 4 per cento.
96. Il saldo finanziario di cui al comma 2-bis è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e le spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;
d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;
g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex articolo 31, comma 12, legge n. 289/2002. Conseguentemente, dopo il comma 36.9, aggiungere il seguente:
369-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
0. 1. 4549. 32. Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Al capoverso 95, lettera a) sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 45 milioni di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
0. 1. 4549. 3. Olivieri.
Al comma 95 sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 21. Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Stradiotto, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 95, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
m) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 41. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Al comma 95 sostituire le parole: 7,3 per cento con le seguenti: 4 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
o) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
p) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
q) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
r) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
s) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
t) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
u) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 42. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Al comma 95, sopprimere le parole: e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 23. Morgando, Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 95, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: è del 6 per cento con le seguenti: è del 4 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
v) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
w) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
x) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
y) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
z) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
aa) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
bb) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 43. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Al comma 95 lettera a) dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 abrogare da: Per tali fini, le classi demografiche a 1,167,47 euro e conseguentemente aggiungere le seguenti parole: Con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con l'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le classi demografiche di appartenenza e relativa spesa corrente media pro-capite.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
ff) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
hh) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 46. Lusetti, Stradiotto, Morgando, Lettieri, Milana, Ria.
Al comma 96, lettera e) e al comma 97, lettera c) sostituire le parole: dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti con le seguenti: dal 1o gennaio 2001 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 45. Ria, Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Dopo le parole: ai predetti trasferimenti correnti inserire le seguenti:
Al comma 96, sostituire le parole: sia per la gestione di competenza che per quella di cassa con le parole: per la gestione di competenza.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 25. Ria, Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Dopo le parole: ai predetti trasferimenti correnti inserire le seguenti:
Conseguentemente, al comma 96, sostituire le parole: sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle con le seguenti: per la gestione di cassa, al netto delle.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 24. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 96, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere:
f) spese finanziate con entrate derivanti dal concordato preventivo di cui al comma 109-bis;
g) spese sostenute per interessi passivi.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
ff) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
hh) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 48. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.
Dopo le parole: ai predetti trasferimenti correnti inserire le seguenti:
Al comma 96 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
f) spese di particolare rilevanza per la collettività, quali risultano dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194 relative alla funzione 4, servizio 5 «Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi» e alla funzione 9, servizio 5 «Servizio Smaltimento Rifiuti»;
g) del spese per bonifica di siti inquinanti, cui si applica la normativa di settore.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 40. Morgando, Stradiotto, Ria, Lusetti, Lettieri, Milana, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 97 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 49. Ruta, Morgando, Stradiotto, Ria, Lusetti, Lettieri, Milana, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 97, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
d) spese finanziate con entrate derivanti dal concordato preventivo di cui al comma 109-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
ff) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
hh) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 47. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria.
Al comma 97 aggiungere infine la seguente lettera:
d) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali 9 amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
0. 1. 4549. 39. Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Ria, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 97 aggiungere in fine la seguente lettera:
d) spese per investimento nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 37. Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 97 aggiungere in fine la seguente lettera:
d) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
0. 1. 4549. 38. Morgando, Stradiotto, Milana, Duilio, Ria, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) Le disposizioni non si applicano altresì alle spese inerenti la difesa del suolo e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 36. Morgando, Stradiotto, Realacci, Milana, Duilio, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d) Le disposizioni non si applicano altresì alle spese inerenti il trasporto pubblico locale.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 35. Morgando, Pasetto, Stradiotto, Realacci, Milana, Duilio, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Sopprimere il comma 98-bis.
0. 1. 4549. 28. Crosetto.
Sopprimere il comma 98-ter.
0. 1. 4549. 26. Crosetto.
Sopprimere il comma 98-quater.
0. 1. 4549. 22. Crosetto.
Dopo il comma 98-quater aggiungere in fine il seguente comma:
98-quinquies. Gli enti che durante il 2005, o il 2006, o negli anni successivi, hanno modificato in aumento i confini in misura tale che la somma delle percentuali di aumento del territorio e della popolazione insediata non sia inferiore al 15 per cento, sono soggetti al Patto di stabilità dell'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo con i nuovi territori.
0. 1. 4549. 51. Marras, De Seneen.
Dopo il comma 98-quater aggiungere il seguente:
98-quinquies. Ai soli fini del patto di stabilità interno le spese in conto capitale cofinanziate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, incidono su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata.
Conseguentemente, dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
369-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 33.Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta, Ventura, Mariotti, Maurandi, Pennacchi.
Sopprimere il comma 107-bis.
0. 1. 4549. 18.Crosetto.
Dopo articolo 109 aggiungere il seguente:
È abrogato l'articolo 11-bis della legge n. 248 del 2 dicembre 2005.
Conseguentemente dopo il comma 233 è inserito il seguente:
1. Il Fondo delle politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 49 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge dell'8 novembre 200, n. 328,a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.
2. L'entità del Fondo stabilita alla tabella C della presente legge, viene così incrementata per l'anno 2006 la dotazione di 222 milioni di euro.
0. 1. 4549. 17.Ria, Stradiotto, Morgando, Lusetti, Milana.
Sopprimere i commi 109-bis, 109-ter, 109-quater, 109-quinquies, 109-sexies, 109-septies.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
ff) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
hh) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
395-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 44.Stradiotto, Morgando, Lusetti, Lettieri, Milana, Ria, Ventura, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Sopprimere il comma 109-bis.
0. 1. 4549. 16.Crosetto.
Sopprimere il comma 109-ter.
0. 1. 4549. 15.Crosetto.
Sopprimere il comma 109-quater.
0. 1. 4549. 14.Crosetto.
Sopprimere il comma 109-quinquies.
0. 1. 4549. 13.Crosetto.
Sopprimere il comma 109-sexies.
0. 1. 4549. 12.Crosetto.
Sopprimere il comma 107-septies.
0. 1. 4549. 11.Crosetto.
Sopprimere il comma 177-bis.
0. 1. 4549. 10.Crosetto.
Sostituire il comma 177-bis con il seguente:
177-bis. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni e alle province che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 36 milioni di curo per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni e le province interessate, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni e delle province, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni e delle province interessate, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere si provvede, nel limite di 36 milioni di curo per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conseguentemente sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n.692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
369-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 369-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4549. 27.Ria, Stradiotto, Morgando, Burtone, Villari, Boccia, Carbonella, Ventura, Maurandi, Mariotti, Pennacchi.
Al comma 177-bis sopprimere le seguenti parole: e sopprimere le parole: a tempo determinato;.
0. 1. 4549. 34.Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.
Al comma 177-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: e sostituire le parole: 18 milioni di euro con le seguenti: 27 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A del disegno di legge finanziaria, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2006: - 9.000.
0. 1. 4549. 4.Giudice.
Sopprimere il comma 331-bis.
0. 1. 4549. 9.Crosetto.
Sopprimere il comma 369-bis.
0. 1. 4549. 8.Crosetto.
Sopprimere il comma 339-bis.
0. 1. 4549. 7.Crosetto.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Le disposizioni d cui ai commi 8, 7 e 8 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del sevizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 48 inserire il seguente:
48-bis. Le deposizioni d ari ai commi 42, 43, 44, 45, 46 e 48 non si applicano alle Regioni alle Province autonome, agli enti locali e agii enti dei servizio sanitario nazionale.
Il comma 94 è sostituito dal seguente:
94. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli armi 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dall'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corriere ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
Conseguentemente, il comma 95 è sostituito dai seguenti:
95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione d quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e diminuito del 7,3 per cento- per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto delle media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini della appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro-capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino e 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore e 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro-capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq, spese medie pro-capite pari e 113,24 euro;
5) per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, spese media pro-capite pari e 636,42 euro;
6) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spese media pro-capite pari a 589,89 euro;
7) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro-capite pari e 617,49 euro;
8) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro-capite pari e 662,74 euro;
9) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro-capite pari a 768,37 euro;
10) per i comuni da 100.000 a 249.999 , spesa media pro-capite pari a 854.59 euro;
11) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spese media pro-capite pari a 1.194,38 euro;
12) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro-capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2008 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
Conseguentemente, al comma 96, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
e) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcalo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
Conseguentemente, al comma 97, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
c) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 6,1 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
Conseguentemente dopo il comma 98 inserire i seguenti:
98-bis. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per l'alienazione di beni immobili e mobili, nonché per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
98-ter. I comuni possano eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
98-quater. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
Conseguentemente, i commi 101 e 103 sono soppressi.
Conseguentemente, al comma 102, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'articolo 1, comma 30, della richiamata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
Conseguentemente, dopo il comma 107 aggiungere i seguenti:
107-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2006.
107-ter. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
Dopo il comma 109, inserire i seguenti:
109-bis. Le regioni, le province e i comuni possono introdurre, con riferimento ai tributi propri, in concordato preventivo, di durata non inferiore al biennio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.
109-ter. Sono ammessi al concordato preventivo, di cui al comma 107-bis, i titolari di reddito di imprese e gli esercenti arti e professioni.
109-quater. L'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione di procedure agevolate dei tributi o dei canoni dovuti;
b) la limitazione dei poteri di accertamento. La sottoscrizione del concordato preclude l'emissione di avvisi di accertamento per le imposte, tasse e canoni oggetto di concordato per le annualità prese a riferimento, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel corso delle annualità oggetto di concordato.
109-quinquies. L'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato non può essere inferiore all'ammontare di quanto dovuto per l'anno in cui avviene la sottoscrizione moltiplicato per il numero delle annualità oggetto di concordato.
109-sexies. Al fine di favorire l'adesione al concordato, le regioni, le province e i comuni possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi, richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti alla base del concordato.
109-septies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. All'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, dopo le parole: «un contributo complessivo» inserire le seguenti: «una tantum», e sopprimere le parole: «a tempo determinato»; allo stesso articolo sostituire le parole: « 300.000 abitanti» con le seguenti: « 230.000 abitanti».
Dopo il comma 331, inserire il seguente:
331-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione S.p.a. o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16,17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».
Dopo il comma 369, inserire il seguente:
369-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2000, n. 289, emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura minima di capitate sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'Albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in curo 5.000.000. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei prodotti termini, comporta l'immediata decadenza dei concessionario dai contratti in corso.
Dopo il comma 339, inserire il seguente:
339-bis. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo dei conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitato esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-novies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
1. 4549.Il Relatore.
Sopprimere il comma 49.
0. 1. 4550. 7.Crosetto.
Sopprimere il comma 50.
0. 1. 4550. 6.Crosetto.
Sopprimere il comma 51.
0. 1. 4550. 5.Crosetto.
Sopprimere il comma 52.
0. 1. 4550. 4.Crosetto.
Le parole da: Dopo il comma 231 a: sezione di appello sono soppresse.
0. 1. 4550. 8.Sergio Rossi, Pagliarini.
Sopprimere il comma 231-bis.
0. 1. 4550. 3.Crosetto.
Sopprimere il comma 231-ter.
0. 1. 4550. 2.Crosetto.
Sopprimere il comma 231-quater.
0. 1. 4550. 1.Crosetto.
Sopprimere il comma 303-bis.
0. 1. 4550. 9. Ventura, Grignaffini, Mariotti, Maurandi, Visco, Russo Spena, Di Gioia, Pennacchi, Morgando, Zanella, Stradiotto, Sgobio, Cusumano, Ria.
Sostituire i commi da 49 a 52 con i seguenti:
49. A partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Minìstro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
50. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49, nel limite massimo del due per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
51. L'Autorità per la vigilanza, sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento dì cui al comma 49 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.
52. Sono soppressi:
a) all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le seguenti parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo;
b) l'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) l'articolo 2, comma 38, lettera b) ed il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Al comma 291, dopo le parole: dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Dopo il comma 231, inserire i seguenti:
231-bis. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzì alla Corte dei Conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento dei danno quantificato nella sentenza.
231-ter. La Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabìlendo il termine per il versamento.
231-quater. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposto della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «l'Istituto centrale del catalogo e della documentazione afferisce al Dipartimento dei beni culturali e paesaggistici».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
Decreto legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11. CONSOB - cap. 1560):
2007: + 13.000;
2008: + 13.000.
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - articolo 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702):
2007: + 4.000;
2008: + 4.000.
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2006: - 4.600;
2007: + 4.000;
2008: + 4.000.
Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - articolo 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332):
2007: + 800;
2008: + 800.
Alla tabella A, apportare le seguenti modifiche: Ministero dell'economia e delle finanze:
2006: - 3.437;
2007: - 21.800;
2008: - 13.247.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 18.773;
2007: - ;
2008: - 8.553.
1. 4550. Il Relatore.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.
EMENDAMENTI APPROVATI
Subemendamenti all'emendamento 1.4547.
Al comma 5-bis dopo le parole: è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, aggiungere le seguenti: , escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.
0. 1. 4547. 5. Alberto Giorgetti.
Al comma 37-quater eliminare le parole: standardizzazione ed.
Al comma 37-septies lettera a) eliminare le parole da: nominativi un a: ... esterni alla pubblica amministrazione.
Al comma 37-septies lettera b) eliminare le parole da: nominativi un a: ... dell'economia e delle finanze.
Eliminare il comma 37-nonies.
Eliminare il comma 37-decies.
0. 1. 4547. 3. Crosetto.
Al comma 108, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
0. 1. 4547. 1. Manzini.
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono conferiti al fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Eventuali diverse destinazioni di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo in ciascun mese della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ad eccezione della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
5-ter. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa ed, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies della legge 5 agosto 1978, n. 468, dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.
Dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. Qualora nel corso dell'esercizio l'ufficio centrale di bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro può disporre con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga facoltà può essere esercitata su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., nello svolgimento delle attività di consulenza specialistica e di supporto alle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350, predispone e mette a disposizione la documentazione di gara e gli strumenti anche tecnici per l'individuazione dei relativi parametri di prezzo-qualità. L'utilizzo di tali strumenti e documentazione costituisce riferimento indicativo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3-bis, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi non rientranti in quelli previsti al comma 3 del detto articolo. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., rende disponibile periodicamente sul proprio sito internet l'oscillazione della misura minima e massima del parametro di prezzo-qualità per categoria merceologica, anche tenuto conto delle rilevazioni relative alle procedure esperite autonomamente dalle amministrazioni pubbliche.
37-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.pA, adotta specifici interventi, anche mediante strumenti elettronici e telematici, finalizzati alla standardizzazione ed ottimizzazione della domanda nonché al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
37-quinquies. Al fine dell'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 2, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione o al controllo interno trasmettono, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale della Consip S.p.A per le relative elaborazioni, la relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente anche l'indicazione dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e non rientranti in quelli previsti al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea. Dall'attuazione dei medesimi commi da 37-bis a 37-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
37-septies. Le commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla Consip S.p.A per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza e sono formate nel rispetto del seguenti criteri:
a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto salvo quanto stabilito nella successiva lettera b), dette commissioni sono composte da cinque componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno tra i funzionari della Consip S.p.A ed uno tra i soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
b) per le gare telematiche, dette commissioni sono composte da tre componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell' economia e delle finanze.
37-octies. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2004, n. 325.
37-nonies. Nello svolgimento delle sue funzioni di predisposizione degli indirizzi della politica economico-nazionale e di relativo coordinamento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per la razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione con il compito di effettuare rilevazioni e studi nel settore della spesa delle pubbliche amministrazioni per l acquisto di beni e servizi. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
37-decies. Il Comitato, acquisiti i dati e le informazioni in ordine agli acquisti di beni e servizi operati in via autonoma dalle pubbliche amministrazioni che si scostano dai parametri di qualità-prezzo risultanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, formula gli indirizzi di politica economica al fine dell'adozione di adeguate azioni collettive.
Dopo il comma 107, aggiungere i seguenti:
107-bis. 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, sono emanate le seguenti norme per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
107-ter. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
107-quater. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
107-quinquies. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
107-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.
Dopo il comma 109, inserire i seguenti:
109-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
109-ter. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni di cui al comma precedente. La Corte dei conti verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti.
109-quater. La Corte, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al primo comma, riferisce ai Consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte dei conti.
109-quinquies. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
109-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 48-bis a 48-quinquies costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
109-septies. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e sino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie economico-finanziarie.
109-octies. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 468 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
109-nonies. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
109-decies. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.
109-undecies. Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso il riferimento alla riduzione predetta.
109-duodecies. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del codice civile.
109-terdecies. Dopo il comma 110, inserire i seguenti:
«110-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili pari ad almeno 420.000.000 euro per l'anno 2006 e a 480.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto dei lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
110-quaterdecies. Ai fini di cui al comma 110-bis, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
Al comma 117 sostituire le parole: in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di curo a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente al comma 118 sostituire le parole: in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente al comma 120, aggiungere, in fine, il seguente periodo: a tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Conseguentemente al comma 133, alla lettera b) le parole: e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse.
Conseguentemente al comma 137, secondo periodo, dopo le parole: tali disposizioni, sono aggiunte le seguenti: nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Dopo il comma 149, inserire i seguenti:
149-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
149-ter. L'articolo 3, comma 2, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è soppresso.
149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli dei personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 154, inserire i seguenti:
154-bis. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, 10o comma, 2o periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi dei quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, 3o comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
154-ter. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.
154-quater. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
Al primo periodo del comma 220, sostituire la parola: annuo, con le seguenti: per l'anno 2006.
Al comma 294, sostituire le parole: 505 milioni di euro, con le seguenti: 480 milioni di euro.
Sopprimere il comma 278.
Dopo il comma 189 inserire i seguenti commi:
189-bis. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) adottare, entro il 31 marzo 2006, provvedimenti volti a subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta al riscontro della effettiva stampa informatizzata di almeno il 90 per cento delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche effettuate da parte di ciascun medico. A tale riscontro sì provvede mediante il supporto del sistema della Tessera Sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
b) adottare provvedimenti volti a, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1993, n. 21.
189-ter. All'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sostituire le parole: «030 giugno 2006» con le seguenti: «31 marzo 2006».
b) al comma 7, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente periodo: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuta per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definirsi con apposita convenzione. Al relativo onere, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.»;
c) dopo il comma 8 inserire i seguenti commi:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due curo per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente ragioneria provinciale dello stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, la ASL competente non procede alla relativa liquidazione»;
d) dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
Sostituire il comma 256 con il seguente:
La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 255 è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter) della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1. 4547.(Nuova formulazione). Il relatore.
Sostituire i commi da 49 a 52 con i seguenti:
49. A partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
50. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49, nel limite massimo del due per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
51. L'Autorità per la vigilanza, sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 49 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata dei bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.
52. Sono soppressi:
a) all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le seguenti parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo;
b) l'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) l'articolo 2, comma 38, lettera b) ed il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Al comma 291, dopo le parole: «dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali» aggiungere le seguenti: «ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'ispettorato centrale repressione frodi».
Dopo il comma 231, inserire i seguenti:
231-bis. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza.
231-ter. La Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
231-quater. II giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposto della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
decreto-legge n. 95 dei 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 dei 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11. CONSOB - cap. 1560):
2007: + 13.000;
2008: + 13.000;
legge n. 109 dei 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - articolo 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702):
2007: + 4.000;
2008: + 4.000;
legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2006: - 4.600;
2007: + 4.000;
2008: + 4.000.
Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge n. 335 del 1995: Riforma dei sistema pensionistico obbligatorio e complementare - articolo 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332):
2007: + 800;
2008: + 800.
Alla tabella A, apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):
Ministero dell'economia e delle finanze:
2006: - 3.437;
2007: - 21.800;
2008: - 13.247.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 18.773;
2007-;
2008: - 8.553.
1. 4550.Il Relatore.
Sopprimere il comma 71.
* 1. 127. Zanetta, Zacchera.
Sopprimere il comma 71.
* 1. 128. Paniz.
Sopprimere il comma 71.
* 1. 123. Parolo, Guido Rossi, Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.
Sopprimere il comma 71.
* 1. 130. Scherini, Arnoldi, Zacchera.
Dopo il comma 87 inserire il seguente:
87-bis. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
1. 3142. (nuova formulazione) Guido Dussin, Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
88-bis. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è aggiunto il seguente:
430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese operanti con esercizi nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività mista di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430.
1. 1646. Volontè, Liotta.
Al comma 122, dopo le parole: scuole superiori ad ordinamento speciale aggiungere le seguenti: gli istituti Zooprofilattici sperimentali.
1. 275. (nuova formulazione) Castellani, Lisi, Alberto Giorgetti.
Al comma 131, aggiungere dopo la locuzione: al personale del Dipartimento della protezione civile la seguente: al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
1. 284. Alberto Giorgetti.
Al comma 176, lettera a), dopo il capoverso c-bis) inserire il seguente:
c-ter) consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 192. (nuova formulazione) Maninetti, Ranieli, Liotta, Volontè.
Al comma 192, alinea dopo le parole: da ripartire tra le regioni, inserire le seguenti: sulla base del numero dei residenti.
Alla fine del comma 196 è aggiunto il seguente periodo: nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005.
Al comma 203, dopo le parole: mobilità sanitaria interregionale, inserire le seguenti: previa intesa in sede di conferenza Stato regioni.
Dopo il comma 203, inserire il seguente:
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dopo il comma 210, inserire i seguenti:
210-bis. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
210-quater. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;
b) all'articolo 39:
1. il comma 2 è abrogato;
2. il comma 3 è sostituito dei seguente:
3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata dei corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri, avuto riguardo al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.
3. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri.
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge e agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 dei decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, cori modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Agli onori recati dal Titolo VI dei presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
210-quinquies. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 210-bis, lettera b), punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto dei limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.
210-sexies. È soppresso il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Al comma 247, lettera a), aggiungere alla fine dei primo periodo, le seguenti parole: , ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al comma 252 dopo le parole: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserire le seguenti: e del Ministro della salute.
Dopo il comma 247, inserire il seguente:
247-bis. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati, già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento e carico delle gestioni pensionistiche dei citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 anche per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.
Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
Alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Voce Ministero della Salute:
2006: - 8.000;
2007: - 8.000;
2008: - 8.000.
Voce Ministero del Lavoro e politiche sociali:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Voce Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
1. 4548 (nuova formulazione).Il relatore.
Dopo il comma 188 aggiungere il seguente:
188-bis. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del Welfare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
1. 1286. Antonio Leone, Blasi, Zorzato, Verro, Crosetto.
Dopo il comma 228 aggiungere il seguente:
228-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito agli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai fini del recupero, della conservazione della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente.
1. 4469. Fratta Pasini.
Al comma 246, dopo le parole: sistema bancario, aggiungere: nonché del comparto assicurativo.
1. 3155. Crosetto, Antonio Leone, Verro, Blasi, Casero, Zorzato.
Dopo il comma 250 aggiungere il seguente comma:
250-bis. L'articolo 9 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità. L'articolo 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 dicembre 1995 è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dai quinquenni successivi al primo. Nella tabella di cui all'Allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti documenti e registri esenti dalla imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27-ter è aggiunto il seguente: 27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi alla concessione in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.
1. 3149. Antonio Leone, Zorzato, Crosetto, Blasi, Verro.
Dopo il comma 254, inserire il seguente:
254-bis. All'articolo 38-quater, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo sono soppresse le parole: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono aggiunte le seguenti: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporsi prima di ottenere il visto doganale».
1. 4221. Antonio Leone.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Mercoledì 7 dicembre 2005
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SEDE REFERENTE
Mercoledì 7 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianfranco Conte.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2005.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte poi che sono in distribuzione gli emendamenti presentati che, per un mero errore materiale, non sono stati pubblicati nei fascicoli a stampa e nel sito internet della Camera (vedi allegato 1).
Fa quindi presente che nella seduta odierna sarà esaminato in via preliminare l'emendamento 1.4549 del relatore concernente il Patto di stabilità degli enti locali, con i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti, concernenti la medesima materia, accantonati nel corso della seduta di ieri.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4549; esprime quindi parere favorevole sul subemendamento del Governo 0.1.4549.52, mentre formula parere contrario su tutti gli altri subemendamenti riferiti al suo emendamento 1.4549.
Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che il subemendamento del Governo 0.1.4549.52 è volto a porre riparo a talune imprecisioni, di carattere prevalentemente formale, contenute nell'emendamento 1.4549 del relatore. In particolare, esso precisa quale sia la dimensione dei comuni esentati dall'applicazione del Patto di stabilità e definisce quale sia l'entità delle spese correnti e di quelle in conto capitale che le regioni a statuto ordinario sono legittimate ad effettuare. La proposta introduce inoltre un'importante distinzione tra comuni virtuosi e comuni non virtuosi ai fini delle limitazioni al tetto di spesa consentito, che tiene conto in modo analitico della dimensione demografica e territoriale degli enti locali di riferimento.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), pur ritenendo che il subemendamento 0.1.4549.52 del Governo sia migliorativo dell'emendamento del relatore 1.4549, osserva che esso ha il limite di fare comunque riferimento alle attuali disponibilità di bilancio. Di conseguenza, nonostante l'incremento delle esenzioni dall'applicazione del Patto di stabilità, esso aumenta anche i limiti agli investimenti degli enti locali. Ricordato come i gruppi di opposizione prediligano una formulazione del Patto di stabilità basata sui saldi e non sui tetti di spesa, al fine di responsabilizzare maggiormente gli enti locali e di ridurre le rispettive spese, rileva come, sia la Corte dei conti che la Ragioneria dello Stato, abbiano attestato che gli enti territoriali sono più accorti rispetto alle istituzioni statali nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità. Ritiene inoltre che la riduzione dei tetti di spesa consentiti per gli investimenti degli enti locali determinerà anche un'inevitabile contrazione delle entrate, non compensata dal diverso trattamento riservato ai comuni virtuosi.
Avverte quindi che molti dei subemendamenti presentati dai gruppi di opposizione sono volti ad ovviare alla contrazione della spesa per gli enti locali, che è motore di sviluppo dell'intera economia nazionale nonché fattore essenziale per la gestione dei servizi che gli enti stessi forniscono.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U), come già osservato nel corso della discussione di carattere preliminare, rileva che l'orientamento del Governo e della maggioranza è viziato da un errore di fondo sulle stesse modalità di applicazione del Patto di stabilità agli enti locali. A suo avviso, al fine di affrontare le questioni connesse alla spesa pubblica degli enti locali, sarebbe necessario intervenire sui saldi piuttosto che porre tetti alla spesa. Ritiene inoltre che il risparmio di 2 miliardi e cento milioni di euro che, ad avviso del Governo, deriverebbe dalla riduzione della spesa degli enti locali, appare sovrastimato. A fronte delle limitazioni di spesa, conseguono infatti limitazioni alle entrate ed appare punitivo l'atteggiamento tenuto nei confronti degli enti locali, anche tenuto conto del fatto che, sia la Corte dei conti che l'ISTAT, hanno attestato il rispetto da parte degli stessi del Patto di stabilità ed una sostanziale virtuosità nella gestione delle risorse.
Ritenendo che il subemendamento 0.1.4549.52 presentato dal Governo sia comunque migliorativo del testo dell'emendamento 1.4549 del relatore, ritiene tuttavia come anche il primo sia penalizzante per i comuni virtuosi, per i quali sono comunque previsti tetti di spesa per investimenti. Con riguardo al subemendamento presentato dal Governo, non è chiaro se esso consenta o meno agli enti locali di investire gli introiti derivanti dalle alienazioni immobiliari, che costituiscono un'ingente risorsa. Con riferimento all'evasione fiscale, ricorda come, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge fiscale n. 248 del 2005, le maggiori entrate conseguite dovrebbero essere destinate agli enti locali; anche in questo caso non si comprende tuttavia se gli enti medesimi possano disporne o meno. Analogo problema interpretativo si pone rispetto alla facoltà di disposizione dei cofinanziamenti che talune province e comuni ricevono dall'Unione europea.
Da ultimo, osserva come, stando alle notizie della stampa, il Governo sarebbe contrario all'introduzione del concordato fiscale per gli enti locali; invita quindi il viceministro a chiarire quale sia la sua posizione con riguardo alle disposizioni recate dai commi 109-bis e seguenti dell'emendamento del relatore.
Infine, osserva come la disposizione recata dal comma 177-bis che modifica leggermente la dimensione di riferimento dei comuni, al fine dell'applicazione di agevolazioni contenute nel citato decreto fiscale, appare chiaramente una norma ad hoc, il cui spirito contrasta con il preannunciato rigore del disegno di legge finanziaria.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, replicando al deputato Stradiotto, precisa in via preliminare come l'assunzione dei saldi quale termine di riferimento del Patto di stabilità e crescita si sia rivelata problematica anche in sede europea e comunque poco compatibile con le esigenze di sviluppo del nostro paese. In particolare, ove si procedesse ad una definizione dei saldi, eventuali diminuzioni della pressione fiscale risulterebbero irrilevanti per il sostegno allo sviluppo, rispetto al quale fattore fondamentale è invece la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni. Appare quindi indispensabile agire sulla variabile del valore assoluto della spesa pubblica corrente, che non si è mai ridotta negli ultimi anni; quanto alla spesa pubblica per investimenti, che deve invece essere incentivata, rileva come essa sia stata incrementata rispetto agli anni passati.
Infine, con riguardo alle disposizioni recate dai commi 109-bis e seguenti dell'emendamento del relatore, conferma la contrarietà del Governo rispetto alla possibilità, ancorché limitata ai soli enti locali, di stipulare concordati fiscali.
Guido CROSETTO (FI) ritira il suo subemendamento 0.1.4549.31.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1, soppressivo del comma 40 del disegno di legge finanziaria, fa presente che tale soppressione si rende necessaria al fine di adeguare il testo del disegno di legge finanziaria alla pronuncia della Corte costituzionale, che ha ritenuto che analoghe disposizioni fossero illegittime in quanto invasive delle potestà spettanti alle autonomie locali. In particolare, il comma 40 prevede una riduzione del 10 per cento delle indennità spettanti ai rappresentanti degli enti locali, le quali, non essendo state rivalutate nel corso degli ultimi anni - senza ottemperare a quanto disposto sul punto dal testo unico sugli enti locali - appaiono attualmente già fortemente ridotte. Pertanto, pur condividendo la riduzione delle indennità spettanti a coloro che ricoprono cariche politiche statali - che è atto di moralizzazione della vita politica - nonché la prospettata soppressione dei commi 42 e 43, ritiene che ad essa debba aggiungersi altresì la soppressione del comma 40.
Giovanni RUSSO SPENA (RC), dichiarando voto favorevole sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1, precisa che, pur essendo indispensabile un intervento limitativo dei costi della politica, ciò deve essere effettuato in modo serio e razionale, ad esempio attraverso limitazioni alla gerarchizzazione delle oligarchie politiche. Al riguardo, dopo aver rilevato come il disegno di legge finanziaria preveda esclusivamente la riduzione delle indennità spettanti ai parlamentari ed ai sottosegretari, senza intervenire su quelle destinate ai ministri, ritiene, al contrario, che la riduzione delle indennità dei rappresentanti degli enti locali, effettuata con legge dello Stato, oltre ad essere iniqua, integri altresì una lesione delle competenze ad essi costituzionalmente demandate.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur comprendendo che la soppressione del comma 40 del disegno di legge finanziaria potrebbe essere considerata quale attuazione della recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di tutela delle autonomie locali, esprime tuttavia la contrarietà del Governo rispetto a tale misura, atteso che uno degli obiettivi del disegno di legge finanziaria è quello di ridurre il costo della politica. Inoltre, ritiene che il disposto del comma 48-bis, contenuto nell'emendamento del relatore, sia sufficiente ad ottemperare a quanto statuito dalla Corte costituzionale, considerato peraltro che, in assenza di una quantificazione degli oneri che deriverebbero dalla soppressione del comma 40, la medesima appare poco opportuna. Da ultimo, segnala come, per effetto del combinato disposto del comma 40 e del comma 48-bis, gli enti locali possano essere maggiormente responsabilizzati in ordine all'entità delle rispettive spese.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), nel dichiarare voto favorevole sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1, ritiene opportuno effettuare talune precisazioni in replica a quanto affermato dal viceministro. In particolare, pur ritenendo fondamentale una riduzione dei costi della politica al fine di incentivarne la moralizzazione, considera tuttavia meramente strumentale alla prossima campagna elettorale l'affermazione che essa sia uno dei cardini della manovra di bilancio. A suo avviso, peraltro, i costi della politica potrebbero essere ridotti in modo più efficace mediante la riduzione delle cariche piuttosto che attraverso la riduzione degli emolumenti spettanti a chi le ricopre.
Michele VENTURA (DS-U) dichiara voto favorevole sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1 e ritiene che gli argomenti addotti dal viceministro a sostegno del suo parere contrario siano del tutto insoddisfacenti. In particolare, ricorda come, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sulle autonomie locali, il disposto del comma 40 debba ritenersi illegittimo, anche tenuto conto della distinzione tra qualità e quantità della spesa. Inoltre, l'articolo 82 del testo unico degli enti locali prevede che debba procedersi ad un aggiornamento triennale delle indennità spettanti ai rappresentanti degli enti locali, sulla base del tasso d'inflazione; dal 2000 non si è invece proceduto a tale revisione e a ciò si aggiunge l'ulteriore taglio previsto dal disegno di legge finanziaria. Dai dati a disposizione, dei quali dà conto in modo analitico, emerge come le predette indennità siano notevolmente basse e ritiene che sia mera demagogia l'affermazione che scopo della manovra di bilancio sia quello di risanare la politica mediante una riduzione dei suoi costi. Conclusivamente, invita il relatore a rivedere il parere contrario prima espresso.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, conferma il parere contrario sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, dato atto delle sostituzioni, pone in votazione il subemendamento Manzini 0.1.4549.1.
Dopo controprova mediante appello nominale, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del regolamento, la Commissione respinge il subemendamento Manzini 0.1.4549.1.
La Commissione respinge quindi il subemendamento Crosetto 0.1.4549.29.
La seduta, sospesa alle 11.10 è ripresa alle 11.15.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4549.50, fa presente che esso è volto a modificare in più parti l'emendamento del relatore. In particolare, esso prevede che, tra le spese correnti degli enti locali, siano previste anche le spese di carattere sociale delle quali vengono indicate modalità di classificazione. In particolare, segnala come la specificazione contenuta nel subemendamento consenta di circoscrivere le spese sociali rispetto alle quali non si applicano i limiti del Patto di stabilità. Il medesimo subemendamento prevede inoltre, al fine di recepire la giurisprudenza costituzionale in materia, la soppressione, al comma 40, di ogni riferimento alle regioni. Il subemendamento in oggetto modifica inoltre il comma 94 del disegno di legge finanziaria al fine di riferire il Patto di stabilità ai saldi di spesa e non ai limiti di quest'ultima, salvaguardando così l'autonomia e la responsabilità di spesa degli enti territoriali come previsto dai principi del federalismo fiscale.
Con riguardo ai commi 109-bis e seguenti dell'emendamento del relatore, invita il rappresentante del Governo a chiarire quale sia l'orientamento in ordine alla ammissibilità di nuovi concordati fiscali. In proposito, segnala come i gruppi di opposizione siano contrari ad ogni concordato fiscale, anche tenuto conto del fatto che la previsione di concordati di carattere locale potrebbe essere veicolo per una sua applicazione generalizzata a livello nazionale.
Da ultimo, il suo subemendamento interviene sul comma 177 dell'emendamento del relatore che, per finalità palesemente elettorali, in vista del ballottaggio per l'elezione a sindaco di Messina, estende le agevolazioni contenute nel decreto-legge fiscale n. 248 del 2005 in favore della città di Catania anche ad altri comuni, tra i quali rientrerebbe Messina.
Lino DUILIO (MARGH-U) invita la Commissione ad approvare il subemendamento Mariotti 0.1.4549.50, di cui è cofirmatario, sottolineando il rilievo delle previsioni nel medesimo contemplate, che risultano pienamente rispettare il fondamentale principio dell'autonomia degli enti locali, in ottemperanza ai recenti pronunciamenti della Corte costituzionale in materia. Coglie altresì l'occasione per invitare il relatore ad esplicitare le reali ragioni sottostanti alla scelta, prefigurata nel suo emendamento 0.1.4549, di riconoscere agli enti territoriali la possibilità di far luogo al concordato preventivo, cui è ammesso un ampio novero di soggetti. Rappresenta la convinzione che l'istituto del concordato preventivo sottintenda l'adesione a quella discutibile e controversa politica dei condoni, cui il Governo ha fatto ricorso sovente nel corso della legislatura.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, obiettando ai rilievi testé formulati dal deputato Mariotti, ribadisce il fermo convincimento che il suo emendamento 1.4549 comporta una più organica e razionale riscrittura delle specifiche disposizioni del disegno di legge finanziaria volte a disciplinare il patto di stabilità interno. Torna ad affermare l'opportunità di sostituire il comma 94 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria come prospettato nella sua proposta emendativa, rimarcando altresì che essa non interviene a modificare il comma 96. Si evince conseguentemente che dal vincolo all'incremento delle spese degli enti locali risultano escluse le spese di carattere sociale, come espressamente statuito nel comma 96.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva come il comma 94 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria - che l'emendamento 1.4549 intende sostituire - escluda espressamente le spese correnti di carattere sociale dal complesso di quelle che gli enti locali non possano superare, al fine della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Rileva quindi con profonda preoccupazione come nella proposta emendativa del relatore non vi sia alcuno specifico riferimento all'esclusione delle spese di carattere sociale dal novero di quelle sostenute dalle regioni a statuto ordinario sottoposte a vincoli e limiti di incremento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che una lettura attenta e approfondita dell'emendamento 1.4549 del relatore permetta di comprendere che la ratio e le finalità ad esso sottese siano quelle di assicurare una più organica formulazione delle regole che presiedono al patto di stabilità interno. Rileva in particolare come l'esclusione - nella formulazione del comma 94 prospettata nella proposta emendativa del relatore - delle spese di carattere sociale dal complesso di quelle di natura corrente, sostenute dalle regioni a statuto ordinario, sottoposte a limiti, sia puramente dettata da esigenze di coordinamento e migliore formulazione del testo in esame. Considerato infatti che il comma 96 indica nel dettaglio le spese, al cui netto deve essere calcolato il complesso delle spese correnti soggette a vincoli di incremento, includendo anche quelle di carattere sociale, risulterebbe ridondante e, come tale, privo di effettiva valenza sostanziale il riferimento, all'interno del comma 94, all'esclusione di tali specifiche spese dal novero di quelle che ciascuna regione a statuto ordinario non può superare.
Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con i rilievi testé espressi dal presidente, sottolineando come l'emendamento 1.4549 del relatore non comporti alcuno stravolgimento in merito alle tipologie di spese correnti sottoposte agli specifici vincoli che scaturiscono dalla necessità di osservanza del patto di stabilità interno. Risultano infatti immutate le categorie di spesa, al cui netto deve essere calcolato il complesso delle spese correnti sostenute dagli enti locali soggette a vincoli di incremento, come contemplato nel comma 96 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria in esame.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) esprime profonde riserve in ordine ai contenuti dell'emendamento 1.4549 del relatore, ritenendo poco chiari e, come tali, suscettibili di ambiguità interpretative i contenuti del comma 94, che interviene discutibilmente a modificare le previsioni recate dall'omonimo comma del disegno di legge finanziaria, escludendo le spese di carattere sociale dal complesso delle spese correnti delle regioni a statuto ordinario sottoposte a vincoli di incremento, per necessità di convergenza con i parametri statuiti in sede comunitaria.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ribadisce l'opportunità che il relatore intervenga al fine di chiarire le ragioni dell'introduzione di un concordato preventivo, come prefigurato nell'emendamento 1.4549, di cui ella è presentatrice.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, nel rilevare preliminarmente come abbia ravvisato l'opportunità di introdurre tale istituto al fine di recepire le prevalenti indicazioni della maggioranza, rappresenta la convinzione che esso possa costituire una significativa opportunità per gli enti locali.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ribadisce il proprio orientamento di piena contrarietà all'introduzione del concordato preventivo nell'attuale fase politico-economica, in cui al contrario occorre incentivare e potenziare adeguatamente gli strumenti di lotta all'evasione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Mariotti 0.1.4549.50 e approva il subemendamento 0.1.4549.52 del Governo.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il subemendamento Manzini 0.1.4549.6 risulta assorbito.
La Commissione respinge il subemendamento Ria 0.1.4549.32.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che risultano assorbiti i seguenti subemendamenti: Olivieri 0.1.4549.3, Morgando 0.1.4549.21, Stradiotto 0.1.4549.41 e 0.1.4549.42, Morgando 0.1.4549.23, Stradiotto 0.1.4549.43, Lusetti 0.1.4549.46, Ria 0.1.4549.45.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.4549.48. Si dichiara altresì pienamente contrario all'introduzione del concordato preventivo prefigurata nell'emendamento 1.4549 del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Stradiotto 0.1.4549.48, Morgando 0.1.4549.40, Ruta 0.1.4549.49 e Stradiotto 0.1.4549.47.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che risultano assorbiti i seguenti subemendamenti: Morgando 0.1.4549.39, 0.1.4549.37 e 0.1.4549.38.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Morgando 0.1.4549.36 e 0.1.4549.35.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che i subemendamenti Crosetto 0.1.4549.28, 0.1.4549.26, 0.1.4549.22, 0.1.4549.18, 0.1.4549.16, 0.1.4549.15, 0.1.4549.14, 0.1.4549.13, 0.1.4549.12, 0.1.4549.11, 0.1.4549.10, 0.1.4549.9, 0.1.4549.8 e 0.1.4549.7 sono stati ritirati.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Stradiotto 0.1.4549.33.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.4549.44, di cui è primo firmatario.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, conferma il parere contrario sul subemendamento Stradiotto 0.1.4549.44.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sul subemendamento Stradiotto 0.1.4549.44, sottolineando comunque l'inutilità della copertura finanziaria nel medesimo contemplata.
Dopo controprova mediante appello nominale ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del regolamento, la Commissione respinge il subemendamento Stradiotto 0.1.4549.44.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) invita la Commissione ad approvare il subemendamento Ria 0.1.4549.27, di cui è cofirmatario, ritenendo essenziale che siano posti in essere interventi atti a garantire congrua soluzione della delicata problematica attinente ai lavoratori socialmente utili. Esprime al proposito il convincimento che le previsioni contemplate in materia nell'emendamento 1.4549 del relatore abbiano una chiara valenza elettoralistica, essendo espressione di espliciti intendimenti politici di agevolare e favorire determinate realtà comunali della regione Sicilia.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento Ria 0.1.4549.27, di cui è cofirmatario, rimarcando l'equità e l'equilibrio cui si ispirano le previsioni dal medesimo recate, con cui si intende garantire adeguata soluzione alla complessa questione afferente ai lavoratori socialmente utili.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Ria 0.1.4549.27. Ritiene che gli interventi prefigurati nel subemendamento in esame siano consoni ad offrire risposte alla problematica dei lavoratori socialmente utili, sottolineando come quest'ultima non abbia purtroppo una valenza circoscritta a poche ed isolate realtà locali, essendo estesa nell'intero territorio nazionale.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sul subemendamento Ria 0.1.4549.27.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.
La Commissione respinge il subemendamento Ria 0.1.4549.27.
Sergio ROSSI (LNFP) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.4549.34, di cui è primo firmatario. Osserva come la prevista erogazione di un contributo una tantum di 18 milioni di euro per l'anno 2006, volta alla proroga per tale annualità dei rapporti di lavoro, debba necessariamente fare riferimento alla natura giuridica a tempo determinato dei rapporti medesimi. Non è infatti concepibile che erogazioni una tantum intervengano a finanziare rapporti lavorativi aventi valenza temporale continuativa, rilevando come altrimenti si procederebbe ad una stabilizzazione a tempo indeterminato di tale categoria di lavoratori, in antitesi all'intrinseca connotazione giuridico-economica dei medesimi.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene che le previsioni contemplate nel subemendamento Sergio Rossi 0.1.4549.34 risultino ispirate a buon senso, ponendo rimedio a quelle discutibili storture di chiaro sapore clientelare presenti nella proposta emendativa del relatore.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) dichiara di dissentire pienamente dai contenuti recati dal subemendamento Sergio Rossi 0.1.4549.34, ritenendo che sia suscettibile di inferire un duro colpo alla categoria dei lavoratori socialmente utili.
Gaspare GIUDICE (FI) rappresenta la convinzione che l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 203 del 2005 - che la proposta emendativa del relatore intende modificare - presenti intrinseche ambiguità e contraddizioni cui l'emendamento 1.4549 intende porre rimedio. Ritiene che la complessa questione dei lavoratori socialmente utili debba essere oggetto di particolare attenzione, stante la necessità di assicurarne congrua soluzione, anche per dissipare la confusione esistente in materia e fare definitivamente chiarezza.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, conviene sull'opportunità che sia fatta chiarezza sulla delicata problematica attinente ai lavoratori socialmente utili, invitando il Governo ad affrontare il complesso della materia in Assemblea.
Il viceministro Giuseppe VEGAS fornisce assicurazioni circa l'impegno del Governo ad affrontare la materia nel prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria in Assemblea.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sergio Rossi 0.1.4549.34, Giudice 0.1.4549.4, Crosetto 0.1.4549.9, 0.1.4549.8 e 0.1.4549.7.
Michele VENTURA (DS-U), nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento 1.4549 del relatore, rimarca il fatto che le previsioni da esso recate risultano inadeguate e non condivisibili, essendo espressione di una visione politica antitetica a quella di cui è portatrice l'opposizione.
Nel giudicare particolarmente discutibili l'introduzione del concordato preventivo e la previsione del rigido restringimento della capacità di effettuare spese da parte degli enti locali, peraltro sottoposti a controverse forme di controllo, ritiene gravemente lesa la funzionalità delle autonomie territoriali.
Esprime altresì profondo rammarico per l'indisponibilità del relatore e della compagine governativa al dialogo con l'opposizione teso al miglioramento del disegno di legge finanziaria, rispetto al quale manifesta il proprio fermo dissenso.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.4549 del relatore, rappresentando la convinzione che esso prefiguri interventi lesivi dell'autonomia degli enti locali, con conseguente grave violazione degli ineludibili recenti pronunciamenti della Corte costituzionale.
Lamenta altresì la mancata instaurazione di un clima di dialogo e interlocuzione all'interno della Commissione, stigmatizzando la chiusura manifestata dal relatore e dagli esponenti della maggioranza.
Rileva poi la necessità di procedere ad una congrua integrazione dei trasferimenti agli enti locali, osservando come essi siano stati gradualmente ridotti, con evidente penalizzazione di tali importanti realtà territoriali e gravi ripercussioni negative sui servizi essenziali resi dalle medesime alla collettività. Si dichiara convinto che non sia certo la politica di contenimento delle spese degli enti locali la misura più consona ad assicurare il risanamento finanziario nazionale, ravvisando al contrario la necessità che si attivino interventi volti a consentire ai medesimi di esplicare in maniera efficiente la propria attività, con l'erogazione di quei servizi sociali importanti per la popolazione.
Silvio LIOTTA (UDC) dichiara la propria astensione dalla votazione dell'emendamento 1.4549 del relatore.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.4549 del relatore, rappresentando l'esigenza che si attivino meccanismi virtuosi tesi a sostenere gli enti locali, che costituiscono una preziosa risorsa per il rilancio e lo sviluppo economico del Paese.
Afferma di essere profondamente deluso per i contenuti del disegno di legge finanziaria concernenti il settore degli enti locali, atteso che sono previste rigide ed ottuse limitazioni alle loro spese e investimenti.
Lamenta, conclusivamente, che la maggioranza non ha manifestato alcuna disponibilità alla realizzazione di un costruttivo e serio clima dialogante, che avrebbe certamente consentito di addivenire ad una più organica e migliore formulazione del disegno di legge finanziaria.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce la convinzione che il suo emendamento 1.4549 apporta condivisibili correttivi alle previsioni recate dal disegno di legge finanziaria in materia di patto di stabilità interno. Sottolinea altresì come debbano ritenersi infondate le obiezioni testé espresse circa l'indisponibilità al dialogo sua e della compagine governativa, essendosi al contrario sviluppato un ampio ed articolato dibattito sulla complessa tematica concernente gli enti locali, che ha condotto anche all'accoglimento di alcune proposte emendative presentate da esponenti dell'opposizione.
Tornando a soffermarsi sui contenuti della sua proposta emendativa, rileva che si è inteso assicurare il pieno rispetto dell'autonomia degli enti locali, fissandosi contestualmente obiettivi su classi demografiche, prevedendosi meccanismi premiali per gli enti che risultino virtuosi, cui è riconosciuta una più ampia capacità di spesa.
Ribadisce, conclusivamente, l'adeguatezza della sua proposta emendativa, che introduce apprezzabili interventi volti al superamento delle penalizzanti previsioni contemplate nel disegno di legge finanziaria in riferimento al patto di stabilità interno.
La Commissione approva l'emendamento 1.4549 del relatore, con le modifiche apportate dal subemendamento approvato.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione passerà ora ad esaminare gli emendamenti in materia di enti locali accantonati nelle precedenti sedute, cominciando dall'emendamento Mariotti 1.164.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Mariotti 1.164.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.164, inteso a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre del 2006, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa al 2001, esprime perplessità per il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo. Ricordando che la Commissione ha approvato l'emendamento 1.4549 del relatore, che reca norme per il concordato preventivo fiscale, esprime il dubbio che la maggioranza intenda favorire l'evasione fiscale, dal momento che, da una parte, ricorre al concordato fiscale e, dall'altra, non mette i comuni nelle condizioni di procedere agli accertamenti relativi all'ICI.
Silvio LIOTTA (UDC) ricorda che gli enti locali sono in difficoltà per l'accertamento dei tributi di loro competenza anche a causa del fatto che le procedure non sono gestite con sistemi informatizzati, salvo in alcuni comuni di grandi dimensioni o in comuni che abbiano appaltato il servizio a privati. Per tale ragione, ritiene opportuna la proroga del termine previsto per gli accertamenti dall'emendamento Mariotti 1.164.
Guido CROSETTO (FI), condividendo le considerazioni fin qui svolte, invita il relatore e il Governo a prendere in seria considerazione i contenuti dell'emendamento Mariotti 1.164.
Lino DUILIO (MARGH-U) ritiene che il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Mariotti 1.164 debba essere favorevole non solo per ragioni di merito, considerate le difficoltà che gli enti locali incontrano negli accertamenti relativi ai tributi di spettanza, ma anche, vista l'approvazione del concordato fiscale, per esigenze di coerenza interna al disegno di legge finanziaria.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, rivede la propria posizione, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Mariotti 1.164.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel rimettersi alla Commissione, fa presente che il concordato fiscale e gli accertamenti comunali sull'ICI, pur essendo collegati, sono tuttavia cose diverse. Rilevando, per inciso, che la Commissione dovrebbe preoccuparsi non soltanto degli interessi degli enti locali, ma anche di quelli dei contribuenti, propone un «patto tra gentiluomini», nel senso che, se in Assemblea la norma relativa al concordato dovesse venir meno, si intenderà venuta meno anche quella sugli accertamenti relativi all'ICI.
La Commissione approva l'emendamento Mariotti 1.164. Respinge quindi gli emendamenti Cento 1.1875, Russo Spena 1.1906, Manzini 1.1945, Volonté 1.3073, Armani 1.4241, Pasetto 1.1884 e Ventura 1.1864.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), intervenendo sul suo emendamento 1.1856, volto a incrementare il fondo ordinario per le comunità montane, evidenzia che detto fondo è stato fortemente penalizzato dal disegno di legge finanziaria in esame. Nel sottolineare l'importanza delle comunità montane per lo sviluppo dei territori di montagna, ritiene necessaria una riflessione seria su questo tema. In particolare, ritiene si debba porre mano ad una revisione delle funzioni delle comunità montane e dei loro confini, in vista del superamento della frammentazione dei comuni montani e per evitare che le comunità montane diventino soltanto un duplicato delle unioni di comuni, senza che si tenga conto della specificità delle aree montane.
Luigi OLIVIERI (DS-U), sottolineato che vi sono anche altri emendamenti in materia di comunità montane, anche non segnalati, invita il relatore e il Governo a riflettere attentamente sulla questione. Nel ricordare che non sono mancate proposte di soppressione delle comunità montane e che il relativo fondo è stato progressivamente svuotato, ritiene importante un segnale nel senso della volontà di rilanciare questa istituzione, anche considerato che la grande maggioranza dei piccoli comuni italiani sono comuni di montagna. Sottolineato che la montagna è una risorsa comune del Paese, esprime l'auspicio che le questioni ad essa connesse assumano rilievo ed evidenza nazionali.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) sottoscrive l'emendamento Morgando 1.856, ricordando che le comunità montane rappresentano un'importante risorsa per il territorio nazionale, che non deve essere dispersa. Ritiene che l'emendamento in esame, incrementando il fondo per le comunità montane, favorisca l'aggregazione dei piccoli comuni. Ricorda che le comunità montane hanno difficoltà oggettive non avendo autonomia impositiva e vivendo di trasferimenti erariali. Si tratta di enti che possono contribuire a creare condizioni di sviluppo e prospettive future per i territori di riferimento. Auspica pertanto che il tema delle comunità montane trovi da parte del Governo e della Commissione la giusta attenzione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, considerato che si tratta di un tema condiviso anche dalla maggioranza, s'impegna, in qualità di relatore, a tener conto del problema delle comunità montane nell'ambito dell'emendamento al quale sta lavorando. Propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Morgando 1.1856.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Morgando 1.1856 si intende accantonato.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) illustra il suo emendamento 1.1886, volto a rivalutare i trasferimenti per gli enti locali in base al tasso di inflazione, invita la maggioranza ed il Governo a studiare una misura di riequilibrio nei trasferimenti tra comune e comune al fine di tener conto dei comuni sottodotati.
La Commissione respinge l'emendamento Stradiotto 1.1886.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Di Gioia 1.1911, di cui è cofirmatario, invita il relatore ed il Governo alla coerenza. Evidenziando come gli stessi abbiano parlato di razionalizzazione della spesa, fa presente che l'emendamento in esame permette per l'appunto risparmi e nel contempo miglioramenti di servizi. Le unioni di comuni, che l'emendamento mira ad incentivare, servono appunto a questo tipo di razionalizzazione della spesa, attraverso le economie di scala. Fa presente che si tratta di un tema da alcuni anni trascurato dal Governo, che ha fatto poco o nulla per incentivare le aggregazioni di comuni.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), nel far presente che la proposta di incremento del contributo per le unioni di comuni proviene da tutta l'Unione, sottolinea che tutta la sua parte politica è infatti convinta dell'importanza delle unioni di comuni, come anche delle comunità montane. Ricordato il considerevole numero delle unioni di comuni e dei comuni che vi partecipano, rileva che il fondo previsto nelle leggi finanziarie degli ultimi anni non è cresciuto ed è anzi divenuto più esiguo in considerazione del fatto che le unioni di comuni sono nel frattempo aumentate di numero e quindi si sono ridotte in proporzione le risorse disponibili per ciascuna di esse.
Lino DUILIO (MARGH-U) chiarisce che la finalità della proposta emendativa dell'Unione è di evitare di frenare il processo di aggregazione dei piccoli comuni. Al riguardo, fa presente che l'associazione dei comuni permette anche di prevenire, grazie ad una più razionale organizzazione, comportamenti di spesa inappropriati e dannosi per la finanza pubblica, anche per quella statale, considerato che lo Stato deve poi intervenire anche imponendo agli enti locali obblighi puntuali e lesivi della loro autonomia.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone l'accantonamento dell'emendamento Di Gioia 1.1911.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Di Gioia 1.1911 si intende accantonato.
Valter ZANETTA (FI) illustra il suo emendamento 1.1987, che affronta il problema del completamento dei pagamenti agli enti locali delle somme destinate alla realizzazione di infrastrutture di interesse locale. Fa presente che il problema riguarda circa 33 opere, che sono state messe nell'incertezza a causa della riduzione di fondi disposta dal decreto-legge cosiddetto «tagliaspese».
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone l'accantonamento dell'emendamento Zanetta 1.1987.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Zanetta 1.1987 si intende accantonato.
La Commissione respinge quindi l'emendamento Giudice 1.1965.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Zorzato 1.1918 e Saro 1.1921, nonché gli emendamenti Osvaldo Napoli 1.4222 e Alberto Giorgetti 1.1904, risultano assorbiti.
La Commissione respinge quindi l'emendamento Romoli 1.1946.
Silvio LIOTTA (UDC), intervenendo sull'emendamento Tucci 1.1902, di cui è cofirmatario, ne illustra il contenuto, sottolineando che alcuni comuni si avvalgono di aziende private per la gestione dei beni patrimoniali disponibili. Nel dichiararsi disponibile all'accantonamento dell'emendamento, richiama l'attenzione del Governo e del relatore su di esso.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone l'accantonamento dell'emendamento Tucci 1.1902.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Tucci 1.1902 si intende accantonato.
La Commissione respinge gli emendamenti D'Agrò 1.1895 e Mariotti 1.1916.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Casero 1.1917 risulta assorbito.
La Commissione respinge l'emendamento Milana 1.1859.
Valter ZANETTA (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.1985, fa presente che il testo è stato elaborato dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, e su di esso è stata registrata un'ampia convergenza dei soggetti interessati. In sostanza, l'emendamento prevede che i piccoli comuni possano gestire il servizio idrico in economia, senza aderire al servizio idrico integrato e ricorrere quindi all'Autorità di ambito.
Il viceministro Giuseppe VEGAS fa osservare che l'emendamento potrebbe determinare distorsioni nella gestione del servizio idrico da parte dei comuni.
Guido CROSETTO (FI) fa presente che non si è ancora avviata a livello nazionale la gestione delle Autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) e che d'altra parte l'attuale gestione da parte dei comuni non ha determinato distorsioni nella qualità del servizio né aumenti tariffari. Esprime inoltre il timore che la gestione delle Autorità di ambito porti ad un aumento delle tariffe. Per tali ragioni, richiama l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento 1.1985, che dichiara di sottoscrivere.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) e Guido CROSETTO (FI) sottoscrivono l'emendamento Zanetta 1.1985.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone l'accantonamento dell'emendamento Zanetta 1.1985.
Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità dell'accantonamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Zanetta 1.1985 si intende accantonato.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sugli emendamenti Verro 1.1913 e Dussin 1.1922.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva gli emendamenti Verro 1.1913 e Guido Dussin 1.1922.
Gianpietro SCHERINI (FI), intervenendo sugli analoghi emendamenti Arnoldi 1.1970 e 1.1980, Giudice 1.1989 e Zanetta 1.1996, che attribuiscono risorse al Fondo nazionale per la montagna destinandolo al raggiungimento di determinati obiettivi prioritari, richiama l'attenzione del Governo su di essi, ricordando le questioni connesse ai territori montani già segnalate in precedenza.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce il suo impegno, in qualità di relatore, a farsi carico del problema dei comuni montani.
Luigi OLIVIERI (DS-U) fa presente che un emendamento di contenuto analogo a quello degli emendamenti Arnoldi 1.1970 e 1.1980, Giudice 1.1989 e Zanetta 1.1996 è stato presentato dal suo gruppo. Tale emendamento, che prevedeva una copertura a valere sulla Tabella C, si differenzia soprattutto per il fatto di prevedere uno stanziamento per la montagna dell'ammontare di 61 milioni di euro. Ricorda che questa era la dotazione del fondo, prima che fosse dimezzato dal decreto legge cosiddetto «tagliaspese» ed infine azzerato. Un'altra differenza è rappresentata dal fatto che gli emendamenti in esame, a differenza di quello del suo gruppo, prevedono l'utilizzo del Fondo per obiettivi specificati. Sottolineando l'importanza del Fondo nazionale per la montagna, anche in quanto efficace moltiplicatore degli investimenti, richiama l'attenzione del relatore e del Governo sugli emendamenti relativi al Fondo nazionale per la montagna.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), intervenendo sugli emendamenti Arnoldi 1.1970, 1.1980, Giudice 1.1989 e Zanetta 1.1996, prende atto dell'impegno assunto dal relatore ad affrontare i problemi dei piccoli comuni di montagna. Aggiunge che ritiene, a sua volta, più adeguato uno stanziamento di 61 milioni di euro, e con copertura sulla Tabella C.
Giuseppe DETOMAS (Misto-Min.linguist.) ricorda di aver presentato anch'egli un emendamento in favore del Fondo nazionale per la montagna, con copertura in Tabella C.
Valter ZANETTA (FI) preso atto con soddisfazione dell'impegno del relatore, sottolinea l'importanza di ripristinare il Fondo nazionale per la montagna e fa presente che la dotazione di 35 milioni di euro, cui fa riferimento il suo emendamento 1.1996, nonché gli emendamenti Arnoldi 1.1970, 1.1980 e Giudice 1.1989, deve intendersi come dotazione minima al di sotto della quale non è pensabile di andare.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti Arnoldi 1.1970 e 1.1980, Giudice 1.1989 e Zanetta 1.1996, Russo Spena 1.2023, 1.2024 e Ria 1.918 s'intendono accantonati.
Giuseppe DETOMAS (Misto-Min.linguist.) insiste per la votazione del suo emendamento 1.78, precedentemente accantonato. Illustrando l'emendamento, rappresenta l'esigenza che le regioni a statuto speciale e le province autonome continuino a regolarsi attraverso lo strumento pattizio attualmente previsto, e non siano quindi ricomprese nella disciplina generale definita dal comma 93 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria.
Il viceministro Giuseppe VEGAS invita al ritiro dell'emendamento Detomas 1.78, ritenendo che il precedente regime pattizio non venga modificato dal comma 93 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria.
La Commissione respinge l'emendamento Detomas 1.78.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 16.30.
Gianfranco BLASI (FI) ritira il proprio emendamento 1.1104.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Crosetto 1.1103, dichiara voto contrario in quanto esso tende ad irrigidire sul piano della veste giuridica realtà differenziate sul piano regionale.
Guido CROSETTO (FI), illustrando il proprio emendamento 1.1103, osserva che mediante l'attribuzione della personalità giuridica ai distretti produttivi si tende ad individuare una nuova filosofia dei distretti in questione al fine di consentire che essi si esprimano con un'unica voce e che promuovano al loro interno internazionalizzazione e ricerca.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), condividendo il contenuto dell'intervento del deputato Mariotti, osserva che la parte relativa ai distretti produttivi rappresenta una delle più interessanti dell'intera manovra nella prospettiva di una strategia di politica industriale, che tuttavia potrà funzionare solo se supportata da un'apposita struttura che coordini le linee politiche presso il Ministero della attività produttive.
Guido CROSETTO (FI) propone di accantonare il proprio emendamento 1.1103.
Michele VENTURA (DS-U) condivide la proposta del deputato Crosetto di accantonare l'emendamento 1.1103. Osserva che molti distretti produttivi sono sorti spontaneamente o mediante delibere e pertanto l'attribuzione della personalità giuridica potrebbe produrre situazioni discriminatorie. Ritiene inoltre che l'emendamento, essendo volto ad incrementare forme di innovazione tecnologica, andrebbe formulato in maniera diversa.
Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento in esame, osservando che la Commissione di studio istituita per l'attuazione della disciplina difficilmente potrebbe funzionare senza un'apposita dotazione finanziaria.
Gianfranco BLASI (FI) sottolinea la necessità di disciplinare il settore dei distretti produttivi per evitare che si continui ad avere situazioni frammentate a livello locale.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) osserva che in alcune regioni i distretti sono disciplinati con legge regionale mentre in altri, come ad esempio in Abruzzo, con delibera della giunta regionale e pertanto non condivide l'opportunità di prevedere una disciplina generale a livello nazionale che rischierebbe di rendere più difficoltosa l'operatività dei distretti stessi. Per quanto concerne la Commissione di studio, ritiene che questa debba supportare i distretti sotto il profilo della competitività, osservando tuttavia al riguardo come la promozione industriale sia una materia di competenza regionale.
Andrea LULLI (DS-U) esprime perplessità sull'opportunità di attribuire personalità giuridica ai distretti che sono regolati da meccanismi informali. Ritiene che con tale attribuzione si rischierebbe di far perdere forza ed incisività ai distretti stessi, che sono presi anche all'estero come modelli. Ritiene invece che sia necessario fornire ad essi adeguati strumenti piuttosto che la mera personalità giuridica. Rileva infine che i distretti produttivi rappresentano una realtà positiva del Paese ed una risorsa da tutelare.
Guido CROSETTO (FI) osserva che la filosofia dei distretti produttivi come disciplinati dalla legge finanziaria in esame rappresenta un modello diverso da quello fino ad oggi conosciuto, che tende a spostare l'accento dalla mera aggregazione territoriale di industrie ad una loro unione sotto diversi profili di attività, anche in materia fiscale e di politica occupazionale.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) condivide le riflessioni svolte dal deputato Lulli ed esprime perplessità sulla possibile aggregazione di imprese che potrebbero anche dare luogo allo studio ed all'attuazione di manovre fiscali elusive. Ritiene infine poco efficace l'istituzione della Commissione di studio prevista nell'emendamento in esame.
Gianfranco BLASI (FI) condivide l'analisi del deputato Crosetto sulla visione offerta dalla legge finanziaria in esame in ordine alla nuova natura assunta dai distretti finanziari.
Michele VENTURA (DS-U), non condividendo la necessità di prevedere la personalità giuridica per i distretti produttivi, ritiene che si debba maturare una adeguata riflessione sul superamento del concetto tradizionale di distretto produttivo.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) condivide l'invito alla riflessione formulato dal deputato Ventura osservando come nella discussione in corso si stiano confrontando costruttivamente due posizioni molto diverse tra loro. Propone pertanto di accantonare l'emendamento 1.1103.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.1103.
Il viceministro Giuseppe VEGAS condivide l'opportunità di fornire un'apposita struttura ai distretti produttivi alla luce delle funzioni di aggregazione che essi saranno chiamati a svolgere. In questo senso l'attribuzione della personalità giuridica va considerata strumento necessario anche se incide sulla libertà di aggregazione delle forze presenti nel distretto. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.1103.
Guido CROSETTO (FI) chiarisce la portata del proprio emendamento 1.1103 affermando che la personalità giuridica non va riferita ai soggetti preesistenti, ma alle strutture che devono ancora essere costituite.
Michele VENTURA (DS-U) dopo aver osservato che si è svolta una proficua discussione sulla delicata materia dei distretti produttivi, pur rimanendo sulle posizioni enunciate, dichiara a nome dei gruppi di opposizione l'astensione sull'emendamento Crosetto 1.1103.
La Commissione approva l'emendamento Crosetto 1.1103.
Giancarlo GIORGETTI (LNFP) avverte che la seduta proseguirà fino alle ore 24 quando sarà votato il mandato al relatore.
Stefano SAGLIA (AN), dopo aver dichiarato di condividere la posizione espressa dal deputato Crosetto in ordine alla questione dei distretti produttivi, intervenendo sul proprio emendamento 1.2683, ne illustra il contenuto, diretto a promuovere lo sviluppo di progetti dimostrativi finalizzati alla sperimentazione integrata di sistemi di generazione di energia elettrica e termica. Considerate le difficoltà di copertura finanziaria, si dichiara disponibile a modificare il proprio emendamento a tale riguardo sulla base di eventuali suggerimenti del relatore e del Governo.
Massimo POLLEDRI (LNFP) ritiene che il relatore possa valutare la possibilità di inserire il contenuto dell'emendamento in esame all'interno di un proprio emendamento.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Saglia 1.2683.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Saglia 1.2683.
Gianfranco BLASI (FI) ritira il proprio emendamento 1.1101.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Scaltritti 1.1109.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Scaltritti 1.1109.
Giovanni RUSSO SPENA (RC), intervenendo sull'emendamento Provera 1.3412, evidenzia che ha la finalità d'incentivare la ricerca e la formazione nel distretto. Non presentando, ne raccomanda l'approvazione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Provera 1.3412.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando come esso ampli le agevolazioni fiscali per i distretti produttivi, recando così un onere non coperto.
La Commissione respinge l'emendamento Provera 1.3412.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 1.1127.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 1.1127.
Gianfranco BLASI (FI), intervenendo sugli emendamenti identici Crosetto 1.1117 e Alberto Giorgetti 1.1131 si dichiara ad essi favorevole qualora vengano soppresse le parole: «e della trasformazione in banche di credito cooperativo».
Alberto GIORGETTI (AN) e Guido CROSETTO (FI) riformulano i propri emendamenti nel senso indicato dal deputato Blasi.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sugli emendamenti identici Crosetto 1.1117 e Alberto Giorgetti 1.1131, come riformulati.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva gli emendamenti identici Crosetto 1.1117 e Alberto Giorgetti 1.1131, come riformulati.
La Commissione respinge gli emendamenti Alberto Giorgetti 1.1128, Mazzocchi 1.1123, Vigni 1.4101 e Antonio Leone 1.1135.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Antonio Leone 1.1136.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Antonio Leone 1.1136; l'emendamento Blasi 1.2401 viene accantonato.
Gianfranco BLASI (FI) illustra il contenuto del proprio emendamento 1.2708 diretto ad accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso la riduzione dei costi d'insediamento delle imprese.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Blasi 1.2708, osserva che non ha senso collegare i distretti produttivi ai consorzi di sviluppo industriali.
Gianfranco BLASI (FI), rispondendo all'obiezione mossa dal deputato Mariotti, ritiene che non vi sia connessione tra le due figure essendo l'emendamento riferito ai soli consorzi industriali.
Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) ritiene che l'emendamento in esame prevede competenze che i consorzi di sviluppo industriali possono già esercitare e pertanto lo considera ridondante. Ritiene invece che sarebbe stato più opportuno prevedere forme d'incentivazione per lo sviluppo delle aree industriali.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che l'emendamento Blasi 1.2708 sia superfluo.
Gianfranco BLASI (FI) ritira il proprio emendamento 1.2708, preannunciando che ne trasfonderà il contenuto in un ordine del giorno.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Blasi 1.2757 è inammissibile.
Il viceministro Giuseppe VEGAS giudica interessante l'emendamento Alfano 1.2358, esprimendo al riguardo dubbi sulla relativa copertura e invitando così il presentatore al ritiro del suo emendamento.
Gioacchino ALFANO (FI) ritira il proprio emendamento 1.2358.
Gianfranco BLASI (FI) illustra il suo emendamento 1.2756, che consente di fatto agli sportelli unici di avvalersi anche delle strutture dei Consorzi di sviluppo industriale con effetti di razionalizzazione nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene che quanto previsto dall'emendamento Blasi 1.2756 determinerebbe di fatto la creazione di ulteriori sportelli unici, che aggiungerebbe confusione alla situazione esistente con effetti negativi sulla competitività, atteso che tali organi sono già previsti dalla legislazione vigente.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatrice per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Blasi 1.2756.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Blasi 1.2756.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) illustra l'emendamento Gambini 1.2693, sottolineando che si prefigge di favorire lo sviluppo dei sistemi turistici locali. Rileva la necessità di concentrare l'attenzione sullo sviluppo del settore turistico, al fine di garantire la competitività del sistema- Paese in generale.
Michele VENTURA (DS-U) ricorda che, nel corso della discussione generale, ha segnalato la necessità di rilanciare il settore turistico a fronte di una riduzione consistente delle presenze in Italia rispetto a quanto accaduto in altri paesi europei. Sollecita, quindi, l'attenzione del relatore sull'emendamento Gambini 1.2693, considerato che lo stesso relatore si è personalmente impegnato a sostenere le misure in favore del settore turistico.
Luigi OLIVIERI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Gambini 1.2693, reputa indispensabile intervenire sul settore turistico, che incide sul PIL italiano nella misura del 15 per cento. Al fine di evitare un ulteriore crollo delle presenze turistiche, è necessario adottare misure concrete ed adeguate in tale ambito, che diventerà in futuro sempre più importante.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatrice per il disegno di legge finanziaria, nel ricordare l'importanza del settore turistico, che rappresenta una sfida decisiva per la competitività, avverte che sta approfondendo le relative questioni.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle considerazioni emerse, ritiene che l'emendamento Gambini 1.2693 debba essere momentaneamente accantonato; avverte, inoltre, che è accantonato anche l'emendamento Degennaro 1.2591.
Giovanni RUSSO SPENA (RC), nell'illustrare l'emendamento 1.2022, di cui è primo firmatario, ne raccomanda l'approvazione.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Russo Spena 1.2022, Galli 1.4284 e Gambini 1.676.
Valter ZANETTA (FI) illustra l'emendamento 1.2734, di cui è primo firmatario.
Gianpietro SCHERINI (FI), intervenendo sull'emendamento Zanetta 1.2734, in qualità di cofirmatario ne raccomanda l'approvazione, in quanto è importante dare un segnale in tale materia. Su questa tematica richiama l'attenzione del Governo.
Sergio ROSSI (LNFP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Zanetta 1.2734, che è simile all'emendamento Parolo 1.1610.
Alberto GIORGETTI (AN) esprime un orientamento contrario sull'emendamento Zanetta 1.2734 in quanto, pur comprendendo le finalità di tale emendamento, c'è il rischio che quanto ivi disposto abbia conseguenze negative sulle bollette elettriche, con effetti pesanti sugli utenti. Invita quindi i presentatori dell'emendamento Zanetta 1.2734 a riflettere su tale emendamento, ai fini di un'eventuale ripresentazione in Assemblea.
Gianfranco BLASI (FI) rileva l'opportunità di un chiarimento in ordine agli eventuali effetti derivanti dall'emendamento Zanetta 1.2734 sull'aumento delle tariffe.
Luigi OLIVIERI (DS-U), nel sottoscrivere l'emendamento Zanetta 1.2734, ricorda che con la legge n. 959 del 1953, istitutiva dei bacini imbriferi montani, si prevede una sorta di risarcimento per le comunità locali, in particolare dei «comuni rivieraschi», che hanno subito conseguenze pesanti dalla realizzazione di centrali per la produzione di energia idroelettrica. Con l'emendamento si intende di fatto estendere tale forma di risarcimento a soggetti precedentemente esclusi, il che rappresenterebbe un tardivo riconoscimento di un contributo per il progresso socio-economico.
Eugenio RICCIO (AN), Marco STRADIOTTO (MARGH-U), Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Zanetta 1.2734.
Valter ZANETTA (FI) precisa che dall'emendamento 1.2734 deriverebbero effetti finanziari nell'ordine di circa 15 milioni di euro, che sarebbero di fatto suddivisi tra i consorzi, non gravando sui concessionari.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) segnala l'importanza di dare un messaggio culturale con l'approvazione dell'emendamento Zanetta 1.2734, sulla base del principio che «la gente è padrona a casa propria».
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatrice per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Zanetta 1.2734.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel ricordare che si rimette alla Commissione in ordine all'approvazione di eventuali emendamenti in materia di settore elettrico, rileva l'opportunità che l'emendamento Zanetta 1.2734 sia valutato più approfonditamente, atteso che da tale emendamento potrebbero derivare ulteriori costi. Dichiara, inoltre, di non condividere quanto rilevato dal deputato Pagliarini, considerato che in questo caso si parla di servizi pubblici per l'intero territorio nazionale.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zanetta 1.2734; respinge quindi gli emendamenti Quartiani 1.6484 e 1.1695.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatrice per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Angelino Alfano 1.2752.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che l'emendamento Angelino Alfano 1.2752 debba essere valutato in maniera approfondita; ne chiede quindi l'accantonamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Angelino Alfano 1.2752 deve quindi ritenersi accantonato.
La Commissione respinge l'emendamento Gastaldi 1.2742.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatrice per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Saglia 1.2745.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
Stefano SAGLIA (AN) illustra il suo emendamento 1.2745, sottolineando che tale disposizione consente di migliorare il grado di concorrenzialità del settore elettrico, rappresentando nel contempo uno strumento di garanzia per calmierare le tariffe. Alla luce di tali finalità, ritiene erronea la posizione espressa dal relatore e dal Governo su tale emendamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, reputa necessaria una riflessione sull'emendamento Saglia 1.2745; avverte quindi che sarà accantonato.
La Commissione passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che l'emendamento Tab. 2.13 del Governo incrementa di 800 mila euro lo stanziamento relativo agli organi costituzionali coprendo sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. L'emendamento risulta inammissibile per compensazione inidonea, in quanto utilizza le risorse del Fondo spese obbligatorie per ridotare una unità previsionale di base che non rientra nell'elenco, allegato al disegno di legge di bilancio 2006-2008, di quelle per le quali è consentito l'utilizzo del suddetto Fondo.
Ettore PERETTI (UDC), relatore per il disegno di legge di bilancio, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del Governo e sul sub emendamento 0.211 del Governo, sull'emendamento Tab. 1.1 della VI Commissione e sul suo emendamento Tab. 2.18.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.1 del Governo, come modificato dal subemendamento 0.211 del Governo, respinge gli emendamenti Antonio Pepe 6.1, Giudice 18.1, 18.2 e 18.3, Ramponi 18.4, approva l'emendamento Tab. 1.1 della VI Commissione, respinge gli emendamenti Calzolaio Tab. 2.1, Tab. 2.2, Finocchiaro Tab. 2.3, Tab. 2.4, Tab. 2.5, Tab. 2.6, Tab. 2.7, Tab. 2.8, Tab. 2.9, Tab. 2.11, Tab. 2.12, Villetti Tab. 2.14, Grignaffini Tab. 2.15, Tab. 2.16, Alberto Giorgetti Tab. 2.17, Finocchiaro Tab. 5.1, Tab. 5.2, Tab. 5.3, Cento Tab. 5.4, Calzolaio Tab. 6.2, Tab. 6.3, Tab. 6.4, Pisa Tab. 12.1.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta, che riprenderà alle 19.15 con l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria. A tale riguardo, data l'esiguità del tempo a disposizione per la conclusione dell'esame, invita i gruppi a segnalare un più ristretto numero di emendamenti che intendono porre in votazione.
La seduta, sospesa alle 18.10, è ripresa alle 20.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il relatore ha testé presentato nuovi emendamenti (vedi allegato 3) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 21.10. Fa quindi presente che, presumibilmente, il relatore presenterà un ulteriore emendamento di carattere ordinamentale e che verrà conseguentemente fissato altro termine per la presentazione dei subemendamenti ad esso riferiti. Comunica quindi che, nell'ambito degli emendamenti precedentemente segnalati dai gruppi, i gruppi medesimi hanno proceduto alla selezione di alcuni di essi e che, pertanto, nel corso della seduta notturna di oggi si procederà esclusivamente alla loro votazione. Propone pertanto di sospendere la seduta sino alle ore 21.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che, ove la Commissione non fosse in grado di svolgere i propri lavori in modo adeguato nella serata odierna, la seduta potrebbe essere rinviata alla giornata di domani.
Benito PAOLONE (AN) ritiene che la Commissione debba poter disporre di tempi adeguati all'esame delle tematiche non ancora affrontate e di quelle precedentemente accantonate. Al riguardo, auspica che sia fatta quanto prima chiarezza su quale sarà l'organizzazione dei lavori della Commissione.
Alberto GIORGETTI (AN) esprime, a nome del suo gruppo, l'intenzione di proseguire nei lavori in modo adeguato all'importanza delle tematiche affrontate. In particolare, ritiene che la Commissione, facendo seguito alle responsabilità assunte anche in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi, debba concludere i propri lavori nella seduta odierna, affrontando tutte le questioni non ancora esaminate.
Guido CROSETTO (FI) ribadisce la necessità che siano chiarite quali saranno le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione. Auspica quindi che le proposte emendative segnalate dal suo gruppo possano essere sollecitamente esaminate nel corso della seduta.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, assicura che compirà ogni sforzo per completare nel miglior modo possibile l'esame in Commissione dei documenti di bilancio.
Sospende quindi la seduta, per consentire la predisposizione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore.
La seduta, sospesa alle 20.10, è ripresa alle 21.35.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala, con riferimento all'emendamento 1.4553, che devono considerarsi inammissibili i commi da 303-bis a 303-quater, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, di un Osservatorio sul monitoraggio dei finanziamenti alla ricerca agricola in quanto aventi carattere ordinamentale, e con riferimento alla novella all'articolo 58, comma 3-bis che autorizza il Ministero delle politiche agricole a partecipare alla ricapitalizzazione dell'Agenzia di Pollenzo SpA, segnala che questo riproduce il contenuto dell'emendamento 1.3256, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto avente carattere localistico, e i commi da 303-bis a 303-quater in quanto aventi carattere ordinamentale. Con riferimento all'emendamento 1.4554, segnala che devono considerarsi inammissibili il comma 63-bis, che conferisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale dello Stato, posto che riproduce il contenuto dell'emendamento 1.2964 dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al comma 168, che riproduce il contenuto dell'emendamento 1.2964 già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, al comma 302-bis che riproduce il contenuto dell'emendamento 1.4491 dichiarato inammissibile per estraneità di materia in quanto di carattere localistico, e ai commi da 319- bis a 319-sexies, che riproducono il contenuto dell'emendamento 1.2682 già dichiarato inammissibile per estraneità di materia in quanto di carattere ordinamentale.
Chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sui nuovi emendamenti presentati dal relatore. Fa presente, infine, che sulla base delle indicazioni dei gruppi è stato predisposto un nuovo fascicolo, che contiene gli emendamenti che verranno posti in votazione.
Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva, in primo luogo, che l'emendamento 1.4551 del relatore non ha problemi di copertura, anche se i commi 316 e 317 necessitano probabilmente di una correzione, perché sembrerebbero identici. Riguardo all'emendamento 1.4552, in base alle valutazioni degli uffici del Ministero, da tale emendamento derivano oneri eccessivamente elevati non solo nel triennio 2006, 2007 e 2008, ma anche a regime. Ciò vale, in particolare, per le misure concernenti le baby sitter e gli asili nido. Ritiene, inoltre, che le disposizioni riguardanti le attività socialmente utili (ASU) andrebbero più opportunamente affrontate in occasione dell'esame degli emendamenti riguardanti i lavoratori socialmente utili. Rileva, peraltro, che la clausola di copertura finanziaria, consistente nella cosiddetta porno-tax non è condivisibile, atteso che potrebbe sovrapporsi con l'IVA determinando problemi di compatibilità comunitaria e che non è altresì chiaro l'ambito di applicazione del tributo né le modalità di pagamento. Ne deriva un problema di copertura finanziaria delle misure recate dall'emendamento 1.452. Con riferimento all'emendamento 1.4553, rappresenta l'esigenza di riformulare il comma 302-bis. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4554, fa presente che i commi 80-bis e 175-bis presentano profili di onerosità. Rileva, inoltre, che il comma 237 introdurrebbe agevolazioni fiscali a favore della società Poste italiane SpA non condivisibili. Fa presente infine l'esigenza di svolgere opportune verifiche in ordine al comma 399-bis e al definanziamento della tabella E, al fine di verificare se vengano ridotte spese di funzionamento, che non dovrebbero essere comprimibili.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ricorda preliminarmente che, nella seduta di ieri, è stato approvato l'emendamento 1.4548 volto ad introdurre alcune modifiche al trattamento giuridico ed economico dei medici specializzandi. A tale fine. l'emendamento prevede l'incremento, nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990, e dall'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2001, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti. In seguito ad alcune verifiche effettuate con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa e alla luce del contenuto dell'Atto Camera n. 3687, all'esame della Commissione Affari sociali, del quale la proposta emendativa riproduce sostanzialmente il contenuto, è emerso che l'emendamento comporta, nell'anno 2006, oneri inferiori a quelli quantificati dalla copertura finanziaria. Per questo motivo, ha ritenuto di dover utilizzare quota parte delle maggiori entrate per la copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2006, dalle altre proposte emendative presentate nell'odierna seduta.
Rileva che gli emendamenti presentati recano interventi di estrema rilevanza per il sostegno al reddito della famiglia e per lo sviluppo del Paese. L'emendamento 1.4552 riguarda interventi richiesti a gran voce nel campo del sociale, soprattutto da parte delle donne: si introducono misure di sostegno alla famiglia di natura strutturale, al fine di dare un aiuto effettivo e di carattere continuativo alle madri e ai padri. In particolare, sono state introdotte agevolazioni fiscali nel campo dei servizi sociali, prevedendo una deduzione per le spese per le baby-sitter legata al reddito. È stata poi aumentata e resa strutturale la detrazione per gli asili-nido. Rileva che anche l'assegno per i neonati costituisce un intervento di grande importanza anche se le limitate risorse non hanno consentito una misura permanente.
Fa presente che anche l'assicurazione per le casalinghe è stata rafforzata ed estesa portando finalmente a termine un intervento atteso troppo a lungo da questa categoria abituata ad avere molti oneri e pochi onori. Altre misure di sostegno riguardano la maternità delle atlete. In proposito, precisa che all'emendamento 1.4552, al comma 304-bis le parole: «anche in modo non esclusivo» sono sostituite dalle seguenti: «in modo esclusivo» e le parole da «a fronte di un compenso» fino a: «Federazioni sportive nazionali» sono soppresse. Fa presente che è stato infine implementato il Fondo nazionale per le comunità giovanili. Rileva, infine, che parte di questi interventi nel settore sociale trovano copertura con l'istituzione della tassa sulla pornografia, ispirata alla legislazione francese. In questo momento di difficile reperimento delle risorse ritiene corretto tassare consumi di carattere non indispensabile e che incredibilmente in taluni settori godono finanche di agevolazioni, al fine di destinare risorse a misure di sostegno per la famiglia.
Con riferimento all'emednamento 1.4551, rileva che si prevedono una serie di interventi di carattere fondamentale per l'ammodernamento del paese, privilegiando le infrastrutture inserite nel Programma di infrastrutture strategiche del Governo. Sono poi inserite misure per la ricostruzione di varie zone colpite da calamità naturali e anche nel campo della prevenzione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che il rappresentante del Governo ha evidenziato problemi di copertura finanziaria dell'emendamento 1.4552 del relatore, sul quale è opportuno che il relatore individui le possibili correzioni, in accordo con il Governo, al fine di superare le perplessità evidenziate. Fa presente, inoltre, che risulterebbero dei surplus di risorse finanziarie, che potrebbero essere utilizzati al fine di risolvere i problemi di copertura. Nel ricordare che le risorse finanziarie derivanti dalla riforma del TFR sono destinate al miglioramento dei saldi, segnala l'impossibilità di porre in votazione l'emendamento 1.4552 fino a quando non verranno risolte le questioni poste dal Governo. Ritiene quindi che nel frattempo la Commissione possa esaminare gli emendamenti segnalati dai gruppi e gli altri emendamenti del relatore con i relativi subemendamenti.
Carla CASTELLANI (AN) ringrazia il relatore per l'introduzione di misure di rilevante importanza per la famiglia e soprattutto per le donne. Rileva l'opportunità di un chiarimento in ordine alle modalità con le quali sono stati quantificate le risorse che dovrebbero essere dirottate dalla riforma del trattamento giuridico ed economico degli specializzandi, in modo da capire se sia compromessa l'approvazione del provvedimento.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, precisa che la quantificazione del provvedimento era errata.
Grazia LABATE (DS-U) sottolinea che il provvedimento, riguardante i medici specializzandi, recava una quantificazione in difetto, anziché in eccesso rispetto alle reali esigenze come invece erroneamente osservato dal relatore. Tale assunto si basa sull'approfondito esame, che ha svolto la Commissione affari sociali nel corso dell'iter del provvedimento. Ritiene quindi che riducendo le risorse destinate a quel provvedimento si mette in dubbio la doverosa risposta alla categoria dei medici specializzandi.
Michele VENTURA (DS-U) ritiene che le considerazioni del rappresentante del Governo abbiano evidenziato profili problematici in ordine agli emendamenti del relatore, che non possono essere ignorati. Si dichiara inoltre perplesso in ordine alle modalità con le quali la Commissione sta procedendo all'esame del disegno di legge finanziaria; ciò vale per la segnalazione degli emendamenti da porre in votazione, che si traduce in un esercizio accademico fine a se stesso. Fa presente che generalmente gli emendamenti presentati dal relatore alla fine dell'esame del disegno di legge finanziaria racchiudono una sintesi delle questioni di fondo emerse nel corso del dibattito. Tale considerazione non vale per quanto sta accadendo. In tali condizioni è difficile proseguire un esame ordinato ed è inevitabile mostrare segni di insofferenza, considerato che a due ore dalla fine programmata dei lavori la Commissione si trova in una condizione di oggettiva difficoltà. È evidente che finchè il Governo non avrà sciolto il nodo della copertura finanziaria dell'emendamento 1.4552 non sarà possibile porre in votazione l'emendamento medesimo e i relativi subemendamenti. Per tale ragione è necessario che il Governo chiarisca al più presto la soluzione alle perplessità e ai problemi evidenziati.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) rileva la necessità di sapere se il prosieguo dell'esame si concentrerà solo sull'esame degli emendamenti del relatore ovvero se sarà possibile ritornare su questioni la cui importanza è stata evidenziata nel corso del dibattito e condivisa.
Guido CROSETTO (FI) rileva opportunità che si proceda dapprima all'esame degli emendamenti segnalati dai gruppi e successivamente a quello degli emendamenti del relatore e dei subemendamenti ad essi presentati.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che si procederà immediatamente all'esame degli emendamenti segnalati dai gruppi.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) ritiene pregiudiziale ad una corretta prosecuzione dei lavori della Commissione che il relatore e il rappresentante del Governo indichino previamente le materie sulle quali intendono avviare un dibattito che sia realmente costruttivo, consentendo di addivenire ad una migliore formulazione del disegno di legge finanziaria. Si dichiara convinto che, ove non si proceda in tale direzione, il prosieguo della discussione in Commissione rappresenterebbe un puro passaggio rituale privo di reale valenza sostanziale.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che vi è il chiaro intendimento dei rappresentanti del gruppo di Forza Italia di far confluire i contenuti del disegno di legge sulla competitività - il cui esame risulta fermo al Senato - nella manovra di finanza pubblica in esame. Risulta parimente evidente che non vi è l'intenzione del Governo di affrontare nella presente fase le complesse e delicate questioni attinenti all'utilizzo delle risorse del TFR.
Intende altresì rimarcare che nelle proposte emendative presentate dal relatore risultano essere state recepite alcune fondamentali istanze emerse nel corso dell'articolato dibattito in Commissione, a testimonianza della disponibilità della maggioranza al dialogo con l'opposizione.
Gianfranco BLASI (FI) riformula il suo emendamento 1.2404 nel senso di sopprimere l'ultimo periodo del comma 12-bis. Raccomanda l'approvazione di tale proposta emendativa, che intende garantire il sostegno del comparto della radiodiffusione televisiva locale, costituente una preziosa espressione del panorama informativo nazionale.
Marino ZORZATO (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Blasi 1.2404 (nuova formulazione), rimarcando la pregnanza delle previsioni nel medesimo contemplate.
Antonio LEONE (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Blasi 1.2404 (nuova formulazione), raccomandandone l'approvazione. Reputa fondamentale che si intervenga a favore del comparto della radiodiffusione televisiva locale, al fine di assicurare un reale rafforzamento del pluralismo informativo nazionale. Pur rilevando l'opportunità che si realizzi una implementazione delle risorse destinate al settore, riconosce l'impossibilità di agire in tal senso nell'attuale difficile fase congiunturale del Paese.
Giovanni MARRAS (FI) e Giuseppe TARANTINO (FI) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Blasi 1.2404 (nuova formulazione).
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Blasi 1.2404 (nuova formulazione) e respinge gli emendamenti Liotta 1.4311 e Polledri 1.2226.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.223, di cui è primo firmatario.
Invita il relatore e il rappresentante del Governo a chiarire i loro orientamenti in merito alla delicata e rilevante tematica esaminata in tale proposta emendativa.
Guido CROSETTO (FI) reputa auspicabile che il Governo affronti il complesso della materia in Assemblea, rappresentando altresì il convincimento che occorra assicurare il debito coinvolgimento delle realtà locali coinvolte e sulle quali è destinata ad avere i suoi impatti la realizzazione del progetto di alta capacità ferroviaria Torino-Lione.
Ettore PERETTI (UDC), espressa condivisione in ordine ai rilievi testé formulati dal deputato Crosetto, rileva la necessità che si diano tempestive e serie risposte alla complessa questione attinente alla realizzazione della TAV nella Valle di Susa. Rappresenta al riguardo il convincimento che occorra garantire un saggio ed equilibrato contemperamento tra l'esigenza di assicurare lo sviluppo del sistema delle infrastrutture nazionali e quella parimenti ineludibile di assicurare il rispetto della qualità della vita delle persone che vivono nelle zone in cui si intende procedere alla realizzazione di tali piani strategici.
Il viceministro Giuseppe VEGAS fornisce assicurazioni circa l'impegno del Governo ad affrontare la materia nel prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria in Assemblea. Sottolinea l'esigenza di individuare procedure volte al coinvolgimento delle realtà locali interessate, sulle quali la realizzazione della TAV è destinata ad avere ricadute.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morgando 1.223 e Agostini 1.363.
Michele VENTURA (DS-U), intervenendo in ordine all'emendamento Agostini 1.361, coglie l'occasione per far presente che il suo gruppo ha presentato un subemendamento all'emendamento 1.4551 del relatore volto a favorire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione anche nel Molise.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che la questione attinente alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle zone colpite da eventi sismici è di notevole serietà e, come tale, richiede tempestive e congrue soluzioni. Invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sul punto.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la confusa organizzazione dell'attività della Commissione, rappresentando la convinzione che si stia consumando un rituale privo di conseguenze sostanziali. Osserva infatti come non sia stata individuata alcuna seria risposta ai problemi più urgenti del Paese. Ritiene altresì che non si debba rinviare alla fase dell'esame in Assemblea la discussione dei punti nodali della manovra di finanza pubblica in esame.
Giudica inoltre scorretto che si conferisca una sorta di delega in bianco al Governo, che si è impegnato ad intervenire - con la presentazione di apposita proposta emendativa in Assemblea - in riferimento alla tematica attinente alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle zone terremotate.
Soffermandosi poi sui contenuti dell'emendamento Agostini 1.361, osserva come esso si ponga nella condivisibile ottica di assicurare il prosieguo delle opere di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria e ne raccomanda l'approvazione.
Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), intervenendo in ordine all'emendamento Agostini 1.361, coglie l'occasione per esprimere il suo profondo sdegno per il fatto che l'emendamento 1.4551 del relatore non preveda alcun riferimento alla ricostruzione dei comuni della provincia di Foggia colpiti dall'evento sismico del 2002, analogamente alle zone del territorio del Molise. Si dichiara quindi profondamente amareggiato per la totale indifferenza manifestata dal Governo e dal relatore in merito alla delicata problematica attinente alla ricostruzione delle aree terremotate presenti nella provincia di Foggia. Ritiene che sia doveroso, oltre che dal punto di vista politico, anche da quello morale, che il Governo intervenga in materia.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Agostini 1.361 si intende accantonato.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira il suo emendamento 1.4087, salutando con favore il fatto che i suoi contenuti essenziali siano presenti nell'emendamento 1.4553 del relatore.
Luigi OLIVIERI (DS-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Morgando 1.1856, rimarcando il rilievo delle previsioni in esso contemplate. Reputa fondamentale che si assicuri l'incremento del fondo ordinario per le comunità montane, anche alla luce del fatto che esso non risulta implementato da due anni, con evidenti ripercussioni negative per l'efficiente operatività delle comunità montane. Raccomanda quindi l'approvazione di tale proposta emendativa, che risulta porsi nella condivisibile direzione di assicurare la funzionalità di tali importanti realtà territoriali.
La Commissione respinge l'emendamento Morgando 1.1856.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Zanetta 1.1985.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
Valter ZANETTA (FI) insiste per la votazione del suo emendamento 1.1985.
La Commissione respinge l'emendamento Zanetta 1.1985.
Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) illustra il suo emendamento 1.2311, che riprende parte del testo legislativo elaborato dalla IX Commissione trasporti della Camera nell'ambito delle proposte di legge in materia di trasporto pubblico locale e attualmente all'esame dell'Assemblea, che tuttavia potrebbe non riuscire ad approvarlo entro la fine dell'anno, a causa dei molti concomitanti impegni. Ricorda che, in base alla normativa vigente, a partire dal 1o gennaio 2006 dovrà aver luogo la piena liberalizzazione del trasporto pubblico locale prevista dal decreto legislativo n. 422 del 1997; dovrà quindi cessare l'attuale regime e tutti i servizi pubblici dovranno essere affidati mediante gara. L'emendamento consente invece alle regioni, che in molti casi non sono pronte, di prorogare gli attuali affidamenti dei servizi, per quattro anni al massimo. L'emendamento tende altresì ad incentivare il processo di aggregazione societaria nel campo del trasporto pubblico locale in modo da far nascere imprese più grandi, più efficienti e di dimensioni paragonabili a quelle dei competitori europei.
Antonio LEONE (FI), nel segnalare il suo emendamento 1.1075, identico all'emendamento De Laurentiis 1.2311, auspica il parere favorevole del relatore e del Governo, sottolineando che si tratta di disciplina attentamente studiata dalla Commissione di merito ed in procinto di essere approvata dall'Assemblea.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, considerato che gli emendamenti De Laurentiis 1.2311 e Antonio Leone 1.1075 recano un'ampia disciplina su una materia complessa e delicata, ritiene preferibile porre in votazione il solo emendamento Antonio Leone 1.1074, che si limita a prorogare al 31 dicembre 2006 il termine oltre il quale i servizi di trasporto pubblico locale dovranno essere affidati mediante gara pubblica.
Antonio LEONE (FI) chiede che gli emendamenti De Laurentiis 1.2311 e Antonio Leone 1.1075 e 1.1074 siano posti in votazione tutti e tre.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) chiede al Governo chiarimenti riguardo agli effetti che gli emendamenti De Laurentiis 1.2311 e Antonio Leone 1.1075 e 1.1074 determinerebbero sui saldi.
Il viceministro Giuseppe VEGAS chiede l'accantonamento degli emendamenti De Laurentiis 1.2311 e Antonio Leone 1.1075 e 1.1074 ai fini di una più attenta valutazione, da parte del Governo, delle conseguenze che la loro eventuale approvazione comporterebbe.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento De Laurentiis 1.2311 s'intende accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.
Ettore PERETTI (UDC) illustra l'emendamento Tucci 1.1902, raccomandandone l'approvazione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Tucci 1.1902.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, nell'esprimere parere conforme a quello del relatore, osserva che sarebbe opportuno che la Commissione si concentrasse sugli emendamenti di maggior rilievo, non essendo possibile, per ragioni di tempo, esaminarli tutti.
La Commissione respinge l'emendamento Tucci 1.1902.
Grazia LABATE (DS-U) illustra il suo emendamento 1.1743, che prevede la concessione di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini della pensione e dell'anzianità contributiva, in favore dei genitori di disabili gravissimi interessati contemporaneamente da almeno due deficit. Fa presente la drammatica situazione dei genitori con figli in tali condizioni, soprattutto quando entrambi lavorano. Considerata la difficile situazione delle finanze pubbliche, ha ritenuto di proporre in loro favore soltanto un beneficio modesto come quello anzidetto, ma ritiene che si tratterebbe di un segnale di grande attenzione. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo emendamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede al deputato Labate chiarimenti sul modo in cui è stata effettuata la quantificazione dell'onere dell'intervento, che condivide interamente nel merito.
Grazia LABATE (DS-U) risponde che la quantificazione è stata effettuata sulla base dei dati comunicati dalle associazioni dei genitori di soggetti disabili gravissimi e sottolinea che il beneficio verrebbe comunque concesso solo su domanda degli aventi diritto.
Lino DUILIO (MARGH-U) sottoscrive l'emendamento Labate 1.1743. Nel ricordare che il viceministro Vegas, intervenendo sugli emendamenti relativi all'istituzione di un fondo per la non autosufficienza, ha espresso parere contrario per ragioni di carattere finanziario, dichiarando tuttavia di condividere i principi etico-politici che ispiravano quegli emendamenti, si aspetta che lo stesso viceministro esprima ora parere favorevole sull'emendamento in esame, che affronta questioni analoghe, ma con un onere modesto e già quantificato.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ribadito di condividere pienamente le finalità dell'emendamento Labate 1.1743, rileva che lo stesso presenta una compensazione inadeguata, non essendo più disponibili risorse in Tabella A. Aggiunge che la quantificazione degli oneri deve in ogni caso essere attentamente verificata, anche ricordando che l'emendamento istituirebbe un diritto soggettivo, con tutto ciò che ne consegue. Si impegna, pertanto, a verificare la possibilità di una copertura adeguata.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprimendo la sua personale mortificazione per il fatto che non è possibile indicare immediatamente una copertura adeguata, assicura anche il proprio impegno di relatore affinché l'emendamento, reperita idonea copertura, sia approvato ed entri nella legge finanziaria.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, premesso che l'importanza degli aiuti alle famiglie è fuori discussione, rileva che il problema è rappresentato dal fatto che l'impatto del beneficio previsto dall'emendamento Labate 1.1743 deve essere calcolato attentamente, anche attraverso la necessaria proiezione decennale. Nell'assicurare l'impegno del Governo ad effettuare le necessarie verifiche, propone l'accantonamento dell'emendamento per il tempo strettamente necessario.
Gianfranco BLASI (FI) chiede al Governo ed al relatore di adoperarsi fino in fondo per la copertura dell'emendamento Labate 1.1743.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U), preso atto del consenso unanime rispetto all'emendamento Labate 1.1743, rileva che il Governo ha a disposizione circa una settimana per effettuare la valutazione degli oneri prima della votazione finale del disegno di legge finanziaria in Assemblea.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO osserva che, là dove i genitori lavorano entrambi, i disabili gravissimi sono probabilmente assistiti in apposite strutture di ricovero pubbliche.
Grazia LABATE (DS-U) fa presente che molte famiglie con disabili gravissimi abitano in zone in cui non esistono strutture residenziali per questo tipo di handicap, per cui devono prendere ferie per poter assistere i figli.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), premesso di condividere l'emendamento Labate 1.1743, segnala di aver presentato a sua volta un emendamento - peraltro dichiarato inammissibile - volto a risolvere un problema analogo, vale a dire quello delle coppie nelle quali uno dei due componenti non è autosufficiente e l'altro non può assisterlo perché lavora. Il problema che il suo emendamento tendeva a superare è rappresentato dal fatto che in base alla normativa vigente il coniuge non ha diritto al permesso di lavoro.
Ettore PERETTI (UDC) chiede se anche il problema segnalato dal deputato Labate non possa essere risolto mediante la concessione di permessi di lavoro ai genitori dei disabili gravissimi, anziché attraverso il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.
La Commissione respinge l'emendamento Labate 1.1743.
Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Banti 1.3472, fa presente che la proposta riguarda al massimo 100 persone in tutta Italia.
La Commissione respinge gli emendamenti Banti 1.3472 e Detomas 1.765.
Massimo POLLEDRI (LNFP) chiede che, in luogo del suo emendamento 1.4464, sia posto in votazione il suo emendamento 1.1614.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, risponde che l'emendamento Poliedri 1.1614 sarà posto in votazione quando sarà il momento, secondo l'ordine di votazione.
La Commissione respinge l'emendamento Polledri 1.4464.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), illustra il suo emendamento 1.2492, che riformula.
Giampietro SCHERINI sottoscrive l'emendamento Marinello 1.2492 come riformulato.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Marinello 1.2492.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Marinello 1.2492 (nuova formulazione).
Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Bindi 1.1167, ne raccomanda l'approvazione osservando che non comporta costi eccessivi e che è finalizzato a migliorare il funzionamento dei consultori familiari, strutture sulle quali si incentrano oggi attenzioni diffuse.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, pur condividendo il contenuto dell'emendamento in esame, esprime parere contrario per carenza di copertura.
La Commissione respinge l'emendamento Bindi 1.1167.
Grazia LABATE (DS-U) illustra il proprio emendamento 1.3620, diretto ad incrementare la dotazione del fondo per i consultori familiari, previsto dall'articolo 5 della legge n. 405 del 1975.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Labate 1.3620.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Labate 1.3620.
Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento 1.1194, sottolinea come sia diretto ad assicurare adeguate forme di tutela alla maternità ed alla natalità mediante l'adozione di misure qualificate e qualificanti e non già indifferenziate. Osserva che si tratta di una tutela accordata solo a soggetti che si trovano in particolari condizioni di difficoltà sociale. Chiede al relatore se intenda recepirne il contenuto in un suo emendamento.
Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) ricorda che nell'emendamento già presentato dal relatore nel corso della seduta odierna si estende la tutela della maternità alla categoria delle atlete, dimenticando le donne che si trovano in condizioni di disagio sociale. Osserva che l'emendamento in esame prevede la corresponsione di un assegno mensile già a decorrere dal sesto mese di gravidanza, venendo così a prevedere una forma di tutela stabile a vantaggio esclusivamente di una individuata categoria di soggetti.
Michele VENTURA (DS-U) sottolinea che l'emendamento in esame è diretto a tutelare la maternità in modo stabile, distinguendosi così da forme assistenziali una tantum che difficilmente raggiungono lo scopo. Ricorda che l'emendamento in esame è diretto ad assicurare tutela solo a soggetti che percepiscono redditi entro limiti predefiniti.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, dichiara di condividere il contenuto di questo emendamento come di tutti gli altri vertenti sulla medesima materia, osservando tuttavia come sussistano problemi di copertura che la inducono ad esprimere un parere contrario.
Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) ricorda che l'assegno attribuito per le nuove natalità è stato riconosciuto indistintamente a prescindere dai redditi percepiti. Ritiene che un costruttivo confronto tra le proposte della maggioranza e le istanze della opposizione potrebbe portare alla maturazione di soluzioni compromissorie che consentirebbero il raggiungimento di maggiori obiettivi. In questo senso le forme di incentivazione alla maternità dovrebbero essere riconosciute soltanto ai soggetti che versano in condizioni economiche difficili, prestandosi altrimenti a strumentalizzazioni propagandistiche.
La Commissione respinge l'emendamento Bindi 1.1194.
Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Pappaterra 1.2760, ricorda che nel corso della seduta di ieri si era deciso di accantonarlo al fine di trovare adeguate forme di copertura che ne garantissero l'approvazione anche, eventualmente, rivedendone l'entità di spesa.
Michele VENTURA (DS-U) condivide le osservazioni svolte dal deputato Duilio ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo a fornire la risposta annunciata nel corso della seduta di ieri.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, rileva che nell'emendamento 1.4552 da lei presentato nel corso della seduta odierna si è provveduto ad aumentare lo stanziamento per la legge n. 147 del 1992 sul diritto allo studio. Invita pertanto il presentatore dell'emendamento 1.2760 a ritirarlo per presentare un ordine del giorno in Assemblea dal contenuto analogo.
Ettore PERETTI (UDC), intervenendo sull'emendamento Pappaterra 1.2760, invita ad una riflessione per comprendere se, nell'ambito dei generali problemi che investono la Calabria, quello dell'efficienza e della costituzione delle biblioteche informatizzate per le scuole della Locride rappresenti una reale priorità.
Michele VENTURA (DS-U) ritiene che questo sia un problema molto significativo.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, condivide l'invito rivolto dal relatore al presentatore dell'emendamento 1.2760 finalizzato alla trasformazione dello stesso in un ordine del giorno.
Lino DUILIO (MARGH-U) osserva preliminarmente che lo strumento dell'ordine del giorno di indirizzo abbia subìto una sensibile perdita di importanza. Ribadisce la necessità che lo Stato dia un segnale anche simbolico della propria presenza in quella regione, dichiarandosi favorevole anche a rivedere l'entità del finanziamento.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) critica il comportamento tenuto dal relatore, che nel corso della seduta di ieri, dopo aver riconosciuto l'importanza del tema trattato nell'emendamento in esame, ne aveva proposto l'accantonamento al fine di individuare una soluzione che ne garantisse l'approvazione. Ritiene che l'atteggiamento tenuto dal relatore non sia rispettoso nei confronti dei presentatori dell'emendamento in esame.
La Commissione respinge l'emendamento Pappaterra 1.2760.
Lino DUILIO (MARGH-U) intervenendo sull'emendamento Bindi 1.1175 e richiamando le considerazioni svolte nella seduta di ieri, precisa di averlo riformulato quale comma aggiuntivo piuttosto che sostitutivo.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Bindi 1.1175.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Bindi 1.1175.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che l'emendamento Liotta 1.1521 s'intende accantonato.
Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sull'emendamento Paolone 1.2987, esprime la propria disponibilità a riformularlo, eliminando la copertura finanziaria da esso recata.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, alla luce della proposta di riformulazione dell'emendamento Paolone 1.2987, esprime parere favorevole, atteso che lo stesso, prevedendo una proroga trimestrale per la corresponsione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non comporta oneri per lo Stato.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello del rappresentate del Governo.
Lino DUILIO (MARGH-U) invita il rappresentate del Governo a chiarire per quali ragioni l'emendamento Paolone 1.2987 debba considerarsi non oneroso, atteso che esso comporta una spesa pari ai maggiori interessi che dovrebbero essere corrisposti.
Il viceministro Giuseppe VEGAS chiarisce che la contabilizzazione degli interessi si svolge su base annuale e che, pertanto, proroghe di carattere trimestrale non impattano sul loro importo.
Sergio ROSSI (LNFP) precisa che l'emendamento Paolone 1.2987 non si limita a prevedere una proroga del termine per la corresponsione di contributi e premi, ma determina altresì uno sconto pari al 90 per cento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Appare pertanto necessaria l'apposizione di una copertura finanziaria.
Giuseppe MARINELLO (FI) aggiunge la propria firma all'emendamento Paolone 1.2987, osservando come la sua approvazione possa agevolare numerose imprese che versano da anni in una situazione difficile.
La Commissione approva l'emendamento Paolone 1.2987 (nuova formulazione).
La Commissione respinge l'emendamento Angelino Alfano 1.2611 nonché l'emendamento Anna Maria Leone 1.1591.
Stefano SAGLIA (AN), intervenendo sull'emendamento Sergio Rossi 1.1611, propone di riformularlo nel senso di limitare la durata della proroga delle concessioni di gas naturale al 2010 piuttosto che al 2012.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene non condivisibile prorogare ulteriormente la durata delle concessioni per la distribuzione del gas naturale, atteso che nei confronti del nostro paese è già pendente una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea a causa della mancata liberalizzazione del settore.
Massimo POLLEDRI (LNFP), nel ritenere condivisibile la preoccupazione in ordine alla valutazione negativa che la proroga delle concessioni potrebbe ricevere in sede europea, precisa tuttavia come l'emendamento in titolo possa influire sui contenuti dell'accordo di programma tra l'ENI e lo Stato italiano. Pur esprimendo la propria preferenza per l'originaria formulazione dell'emendamento Sergio Rossi 1.1611, ritiene tuttavia che la riformulazione proposta possa essere accettata.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento Sergio Rossi 1.1611 ove riformulato nel senso di limitare la proroga al 31 dicembre 2010.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere conforme a quello del rappresentate del Governo.
Luigi OLIVIERI (DS-U) invita il rappresentante del Governo a chiarire quali siano le ragioni per le quali la proroga del termine delle concessioni al 2010 dovrebbe considerarsi conforme alla normativa comunitaria, anche tenuto conto del fatto che è attualmente in corso una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese.
Stefano SAGLIA (AN) precisa come non sia pendente nei confronti del nostro paese alcuna procedura d'infrazione con riguardo alla durata delle concessioni di gas naturale. Al riguardo, fa presente come in Italia sia stato avviato da anni un processo di liberalizzazione del mercato maggiore rispetto a quello riscontrabile in altri paesi. Precisa quindi come l'emendamento in oggetto possa sollecitare un incremento degli investimenti dell'ENI su rete nonché lo sbottigliamento dei gasdotti.
La Commissione approva l'emendamento Sergio Rossi 1.1611 (nuova formulazione).
Stefano SAGLIA (AN), intervenendo sul suo emendamento 1.2746, esprime la propria disponibilità ad eventuali riformulazioni.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento Saglia 1.2746 ove riformulato nel senso di espungere all'ultimo periodo le parole da «in misura non inferiore al 15 per cento» sino alla fine del comma.
Stefano SAGLIA (AN) ritiene che la proposta di riformulazione del suo emendamento possa essere senz'altro accolta.
La Commissione approva l'emendamento Saglia 1.2746 (nuova formulazione).
La Commissione respinge quindi gli emendamenti Saglia 1.2744 e 1.2745.
Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Gastaldi 1.2742, sul quale aveva già avuto modo di intervenire nella seduta di ieri, fa presente come lo stesso presenti contenuto analogo a quello recato dalla seconda parte dell'emendamento Crosetto 1.4429 e ritiene pertanto che le questioni poste possano essere affrontate contestualmente.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Angelino Alfano 1.2752.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Angelino Alfano 1.2752.
La Commissione respinge l'emendamento Angelino Alfano 1.2613.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento all'emendamento Degennaro 1.2591, fa presente come la materia da esso trattata sia oggetto di un provvedimento ad hoc in corso di definizione da parte del Governo. Invita quindi il suo presentatore a ritirarlo.
Ettore PERETTI (UDC), esprime la propria disponibilità a ritirare l'emendamento Degennaro 1.2591, che sottoscrive, purché il Governo fornisca una seria assicurazione in ordine alla sua intenzione di intervenire sul punto.
Giuseppe MARINELLO (FI) sottoscrive l'emendamento Degennaro 1.2591.
Ettore PERETTI (UDC) ritira l'emendamento Degennaro 1.2591 di cui è firmatario.
Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sul suo emendamento 1.1614, fa presente come esso, concernente il tema dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, è volto ad incentivarne l'utilizzazione, mediante l'istituzione di un soggetto coordinatore di progetti pilota, individuato nel gestore della rete nazionale.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Polledri 1.1614.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
Massimo POLLEDRI (LNFP) ribadisce la rilevanza dell'emendamento che non comporta né oneri a carico del bilancio statale né aggravi dei costi delle utenze.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento Polledri 1.1614, ritenendo che lo stesso possa invece incrementare gli oneri a carico degli utenti.
La Commissione respinge l'emendamento Polledri 1.1614.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Blasi 1.1144.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Blasi 1.1144.
Guido CROSETTO (FI) fa presente che è pervenuta la richiesta di votare il suo emendamento 1.4429 per parti separate e che la prima parte attiene alla materia del poison pill, laddove la seconda parte attiene, tra l'altro, alla definizione del regime previsto per l'espletamento delle gare per la concessione dei servizi da parte degli enti locali.
Massimo POLLEDRI (LNFP) fa presente come la disposizione recata dal comma 272-decies dell'emendamento Crosetto 1.4429 sia suscettibile di provocare gravi danni agli enti locali che, per effetto di essa, incontrerebbero notevoli difficoltà nell'indizione delle gare. In proposito, dà conto analiticamente di un cospicuo numero di proteste che ha ricevuto dagli enti locali che risulterebbero pregiudicati.
Marino ZORZATO (FI) ritira la propria firma dall'emendamento Crosetto 1.4429, facendo presente come la disposizione recata dal comma 272-decies potrebbe provocare effetti devastanti sui bilanci degli enti locali.
Stefano SAGLIA (AN) ritiene opportuno precisare come la materia delle concessioni dei servizi pubblici locali e del gas naturale fosse disciplinata dal decreto legislativo n. 164 del 2000, che ha avviato la liberalizzazione del settore anche mediante la previsione di meccanismi premiali che consentivano, a determinate condizioni, la possibilità di incrementare la durata delle concessioni medesime. La materia è stata investita dalla legge Marzano che ha ridotto il termine di durata massima delle concessioni, recando un notevole danno alle imprese interessate, che avevano già corrisposto un canone per un periodo superiore. Essendosi creata una situazione di incertezza, la materia è stata oggetto di numerose circolari interpretative del ministero delle attività produttive. L'emendamento Crosetto 1.4429, consente invece di restituire maggiore certezza alla disciplina del settore, la cui incertezza ha provocato gravi danni ai comuni ed alle aziende municipalizzate interessate.
Luigi OLIVIERI (DS-U) sottolinea la contraddittorietà di quanto sta accadendo. Il deputato Polledri, infatti, ha prospettato la necessità di un ritiro dell'emendamento Crosetto 1.4429, mentre precedentemente ha sostenuto l'approvazione dell'emendamento 1.1611, che proroga le concessioni di distribuzione di gas naturale, un emendamento che di fatto nega alle società municipalizzate la possibilità di stare sul mercato. A suo avviso, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1611 è opportuno approvare anche l'emendamento Crosetto 1.4429, al fine di evitare distorsioni del mercato.
Carla CASTELLANI (AN) chiede al presidente un chiarimento in ordine ai tempi entro i quali la Commissione prevede di concludere l'esame del disegno di legge finanziaria.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la Commissione debba proseguire l'esame del limitato numero di emendamenti segnalati dai gruppi.
Antonio BOCCIA (MARGH-U) ritiene che il relatore ed il Governo debbano preliminarmente indicare gli emendamenti sui quali sarà espresso un parere favorevole. In tal modo, sarà forse possibile concludere l'esame in tempi rapidi. Lamenta, infatti, il fatto che la conclusione dei lavori, inizialmente fissata alle ore 20 della giornata odierna, successivamente è stata spostata alle 24 senza alcuna intesa con i gruppi. Ciononostante, la Commissione alle ore 24 si trova ad esaminare un fascicolo di emendamenti segnalati e deve ancora affrontare l'esame dei nuovi emendamenti del relatore e dei relativi numerosi subemendamenti.
Antonio LEONE (FI), considerato che la Commissione sta svolgendo una proficua discussione su un ristretto numero di proposte emendative, segnala l'opportunità di proseguire ad oltranza nell'esame di tali emendamenti.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la Commissione non può esimersi dal trattare questioni emerse nell'ambito delle Commissioni di merito e condivise anche dai gruppi di opposizione, come ad esempio il trasporto pubblico locale. Ritiene che la Commissione possa rapidamente concludere la trattazione delle predette questioni con la collaborazione di tutti. Alla luce della richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento Crosetto 1.4429 avanzata dal deputato Polledri, propone che tale emendamento, con il parere favorevole del relatore e del Governo possa essere votato per parti separate sopprimendo al comma 272 decies le parole da «fatti salvi gli incrementi del periodo transitorio» fino a «in vigore della presente legge».
Massimo POLLEDRI (LNFP) rileva l'opportunità che venga votato dapprima l'emendamento Crosetto 1.4429 senza il comma 272-decies e successivamente tale comma.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dal deputato Polledri.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), nel reputare estremamente complessa la materia di cui si discute, considerati gli effetti negativi che potrebbero derivare per la regolamentazione del mercato, si dichiara favorevole ad un accantonamento dell'emendamento Crosetto 1.4429, ai fini di una eventuale ripresentazione in Assemblea ovvero di una trattazione in un altro provvedimento.
Stefano SAGLIA (AN) ricorda che si tratta di una questione condivisa dalla maggior parte dei gruppi in sede di commissione di merito.
Gianfranco BLASI (FI) propone di riconsiderare l'emendamento Crosetto 1.4429 successivamente.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nell'avvertire che l'emendamento Crosetto 1.4429 sarà posto in votazione nel prosieguo dell'esame, invita il presentatore a individuare una soluzione, che possa essere condivisa.
Antonio LEONE (FI) illustra gli emendamenti 1.1074 e 1.1075, di cui è primo firmatario, vertenti in materia di trasporto pubblico locale.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sugli emendamenti Leone 1.1074 e 1.1075.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Leone 1.1074, respinge l'emendamento Di Gioia 1.2362, approva l'emendamento Leone 1.1075.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Leone 1.2671.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Leone 1.2671, respinge gli emendamenti Liotta 1.3069 e Sedioli 1.694.
Sergio ROSSI (LNFP) illustra l'emendamento Stucchi 1.2714, che destina le risorse finanziarie inutilizzate del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di disoccupazione speciale ovvero ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle crisi industriali.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Stucchi 1.2714.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Stucchi 1.2714, respinge gli emendamenti Volonté 1.3585, Guerzoni 1.692 e Roberto Barbieri 1.4436.
Marino ZORZATO (FI), intervenendo sull'emendamento Blasi 1.1032, dichiara di condividere la soppressione del comma 312 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, che incrementa in maniera ingiustificata le sanzioni economiche per danno ambientale.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Blasi 1.1032 e Saglia 1.1044.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente la necessità di accantonare l'emendamento Crosetto 1.2317.
La Commissione respinge l'emendamento Morgando 1.1887.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) illustra l'emendamento 1.2306, di cui è primo firmatario, che interviene sul decreto-legge n. 203 del 2005, in materia di riorganizzazione strutturale dell'ANAS.
Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva l'inopportunità di intervenire su questa tematica, al fine di non alterare gli effetti sull'indebitamento della pubblica amministrazione. Non condivide, inoltre, le modifiche introdotte da tale emendamento per affrontare tale rilevante questione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Lucchese 1.2306 si intende accantonato.
La Commissione respinge gli emendamenti Lucchese 1.2309, Mereu 1.4314 e De Laurentiis 1.2104.
Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2101, di cui è primo firmatario, rilevando che esso ha una valenza interpretativa. Specifica infatti che si intende chiarire che nel novero delle fattispecie di cui all'articolo 32, comma 25, seconda parte, della legge n. 236 del 2003 rientrano anche le opere aventi carattere di pubblica utilità o che assolvono a finalità di natura prevalentemente pubblica.
Il viceministro VEGAS esprime parere contrario in ordine all'emendamento De Laurentiis 1.2101, atteso che esso verte sulla materia del condono edilizio, estendendone l'ambito oggettivo di applicazione.
Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) obietta al viceministro come la finalità perseguita dall'emendamento 1.2101, di cui è primo firmatario, sia unicamente quella di chiarire le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della legge n. 236 del 2003, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo in ordine alla sua portata applicativa.
Il viceministro Giuseppe VEGAS ribadisce la propria contrarietà in ordine all'emendamento De Laurentiis 1.2101, dichiarando di dissentire da ogni tentativo di razionalizzazione della fattispecie del condono edilizio.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento De Laurentiis 1.2101 si intende accantonato.
Lino DUILIO (MARGH-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.2662, di cui è primo firmatario. Nello specificare che l'emendamento è volto a garantire l'avvio del fondo di solidarietà a favore delle vittime di fallimenti immobiliari, rimarca l'importanza delle finalità che il medesimo si propone di realizzare.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Duilio 1.2662, Alfano 1.2668.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Mereu 1.808 risulta privo di adeguata copertura finanziaria a seguito delle proposte emendative approvate dalla Commissione.
La Commissione respinge gli emendamenti Giulietti 1.810 e Rosato 1.4007.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), nell'illustrare l'emendamento 1.838, di cui è primo firmatario, ne raccomanda l'approvazione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Pagliarini 1.838.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Pagliarini 1.838.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Verro 1.3157.
Il viceministro Giuseppe VEGAS si rimette alla Commissione.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Verro 1.3157 e respinge l'emendamento Verro 1.3013.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Alfano 1.2908.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento Alfano 1.2908.
La Commissione approva l'emendamento Alfano 1.2908.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento Pinza 1.1259, evidenziando il notevole rilievo delle previsioni da esso recate. Considera fondamentale che si garantisca l'incremento degli stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, anche al fine di dar seguito a solenni impegni preannunciati sul punto in più occasioni dal Governo.
Lino DUILIO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pinza 1.1259, ritenendo che un incremento dei finanziamenti a favore dei paesi in via di sviluppo possa costituire un significativo segnale di sensibilità politica su una tematica di grande significato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pinza 1.1259 e Agostini 1.1263.
Michele VENTURA (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grignaffini 1.1258, di cui è cofirmatario. Rimarca l'importanza della questione affrontata nella proposta emendativa in esame, che si propone di garantire un incremento degli stanziamenti destinati al Fondo unico per lo spettacolo. Sottolinea come le progressive decurtazioni delle dotazioni di tale fondo nel corso della legislatura abbiano penalizzato fortemente il settore dello spettacolo, che occorre invece valorizzare, per effetto ad un ricorso ad una saggia politica di implementazione delle risorse finanziarie destinate a suo favore.
Il viceministro Giuseppe VEGAS pur dichiarando di condividere le finalità perseguite dall'emendamento Grignaffini 1.1258, sottolinea l'impossibilità di far luogo ad un incremento delle dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo, stante l'attuale complesso quadro economico-finanziario del Paese.
Michele VENTURA (DS-U) sottolinea come i tagli operati nel corso degli ultimi anni a danno del Fondo unico per lo spettacolo abbiano impedito la corretta funzionalità del settore, che rappresenta una componente fondamentale del Paese.
Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che le risorse erogate al Fondo unico per lo spettacolo non possano considerarsi del tutto irrisorie, alla luce del difficile e sofferente momento economico vissuto dal Paese. Si dichiara altresì convinto che, al fine del rilancio del settore della cultura, debba anche procedersi ad un ripensamento radicale delle politiche distributive delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, stante la necessità di assicurare meccanismi volti a premiare le realtà culturali presenti nel territorio nazionale meritevoli di finanziamento.
Lino DUILIO (MARGH-U) rileva con profondo sconcerto come le questioni attinenti al rilancio del settore culturale nazionale non siano debitamente affrontate nel disegno di legge finanziaria in esame. Rappresenta il convincimento che ciò testimoni il disinteresse del Governo alla reale valorizzazione di tale preminente comparto, che meriterebbe la massima attenzione, costituendo una significativa espressione dell'identità del Paese. Considera quindi prioritaria l'esigenza di assicurare l'implementazione delle dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo, ritenendo che solo ex post possa procedersi ad una rivisitazione dei criteri che presiedono alla distribuzione delle medesime.
La Commissione respinge l'emendamento Grignaffini 1.1258.
Massimo CIALENTE (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Michele Ventura 1.1299, illustrandone i contenuti. Osserva in particolare che tale proposta emendativa si pone nella condivisibile ottica di assicurare il rilancio dei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni, che versano in uno stato di strisciante crisi. Rileva quindi che le imprese operanti in tali comparti necessitano di essere poste nelle condizioni di dar vita alla loro riconversione, che ne consenta la competitività nel mercato nazionale ed internazionale. Sono quindi introdotte disposizioni volte a rendere applicabili ai lavoratori di tali settori le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Michele Ventura 1.1299.
La Commissione respinge l'emendamento Michele Ventura 1.1299.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) sottoscrive l'emendamento Ventura 1.1299, che il suo gruppo ritiene importante.
Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ribadisce la gravità della situazione di crisi del settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni, particolarmente nella provincia dell'Aquila, e ricorda l'impegno profuso da più parti per trovare nuove prospettive di sviluppo imprenditoriale per tali comparti. Sottolinea che la situazione socio-economica della provincia è difficile e sta provocando tensioni. Ritiene pertanto che l'emendamento Ventura 1.1299 possa servire a lenire tali tensioni.
Carla CASTELLANI (AN), nell'associarsi agli interventi dei deputati Cialente e De Laurentiis, sottolinea che il settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni è stato in passato trainante per l'Abruzzo, ed in particolare per la provincia dell'Aquila, creando occupazione, ma che da alcuni anni è in declino. Ritiene che l'emendamento Ventura 1.1299, condiviso da parlamentari di maggioranza e di opposizione, potrebbe portare sollievo, seppure temporaneo, a tale settore. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento.
Il vicemistro Giuseppe VEGAS osserva che, nell'attuale formulazione, la platea dei lavoratori interessati dall'emendamento Ventura 1.1299 è definita in modo troppo generico. Premesso che il Governo potrebbe essere disponibile a prendere in considerazione una riformulazione meglio mirata e «plafonata» su un tetto più contenuto, chiarisce che sta lavorando con il relatore per verificare la possibilità di addivenire ad una riformulazione accettabile per il Governo. Propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Ventura 1.1299 s'intende accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.
La Commissione respinge gli emendamenti Guerzoni 1.3836 e Maninetti 1.2133.
Alberto GIORGETTI (AN) illustra l'emendamento Paolone 1.3284, di cui è cofirmatario, il quale si prefigge il doppio obiettivo di educare i giovani nelle scuole ad una alimentazione sana e di valorizzare i prodotti tipici nazionali. Aggiunge che il suo gruppo annette grande importanza all'emendamento ed è peraltro disponibile ad una riformulazione relativamente allo stanziamento.
Giuseppe MARINELLO sottoscrive l'emendamento Paolone 1.3284.
Lino DUILIO (MARGH-U) chiede se abbia fondamento scientifico l'affermazione secondo cui il consumo di succhi di arancia e di altra produzione ortofrutticole nazionali aiuti a combattere l'obesità.
Benito PAOLONE (AN), sottolineato che il suo emendamento 1.3284 è serio e importante, ricorda che i prodotti dell'agrumicoltura siciliana sono eccellenti, per le caratteristiche organolettiche e per contrastare i radicali liberi, per cui promuoverne il consumo da parte dei giovani nelle scuole, al posto delle bevande gasate, non può che giovare ai giovani e all'economia nazionale. Ritiene che agrumi, frutta e verdura, componenti tipiche della dieta mediterranea, non dovrebbero mancare nella alimentazione dei bambini.
Ettore PERETTI (UDC) si dichiara a favore dell'emendamento Paolone 1.3284, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere la promozione del consumo della frutta in generale da parte dei giovani nelle scuole, anziché soltanto dei succhi d'arancia.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) ritiene che non si possa intervenire con legge per imporre agli italiani di consumare prodotti nazionali.
La Commissione respinge l'emendamento Paolone 1.3284
Luigi OLIVIERI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento Tab.B.77, chiarisce che esso tende a ripristinare, nell'ammontare originario, il Fondo nazionale per la montagna. Pur sapendo che il relatore ha proposto, con l'emendamento 1.4551, di ripristinare il Fondo in questione con una dotazione di 20 milioni di euro, ha voluto prendere la parola sul suo emendamento Tab.B.77 al fine di segnalare che uno stanziamento di 20 milioni non può ritenersi sufficiente, sebbene sia senz'altro più significativo dello stanziamento pari a zero previsto dal testo trasmesso dal Senato.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, assicura che sono stati fatti tutti gli sforzi per garantire al Fondo nazionale per la montagna il massimo possibile. Esprime pertanto parere contrario sull'emendamento Olivieri Tab.B.77.
La Commissione respinge l'emendamento Olivieri Tab.B.77.
Guido CROSETTO (FI) illustra il suo emendamento 1.4285, che ripropone il testo del disegno di legge «competitività», attualmente in discussione al Senato, senza le norme già confluite in altri strumenti legislativi. Ricordando il lavoro svolto dalla Commissione di merito ed auspicando che non vada sprecato, raccomanda l'approvazione del suo emendamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare che alcuni emendamenti approvati dalla Commissione hanno già riproposto disposizioni contenute nel disegno di legge «competitività», avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento Crosetto 1.4285, tali disposizioni saranno espunte da quest'ultimo in sede di coordinamento formale.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.4285 a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il capoverso che inizia con le parole «399. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 sono apportate le seguenti modificazioni» fino alle parole «di cui all'articolo 3-bis, nonché del versamento».
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.4285, riformulato nel senso prospettato dal Governo.
Guido CROSETTO (FI) riformula il suo emendamento 1.4285 nel senso prospettato dal viceministro Vegas.
La Commissione approva l'emendamento Crosetto 1.4285 (nuova formulazione); respinge quindi l'emendamento Santulli Tab.A.36 ed approva l'emendamento Liotta Tab.A.56.
Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sull'emendamento Menia Tab.B.87, che sottoscrive, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che il suo gruppo annette grande importanza a tale emendamento, che rifinanzia gli interventi per Trieste e Gorizia.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento Menia Tab.B.87 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.
Stefano SAGLIA (AN) sottolinea l'importanza dell'emendamento, ricordando che negli anni passati gli interventi per Trieste e Gorizia sono sempre stati rifinanziati.
Alberto GIORGETTI (AN) riformula l'emendamento Menia Tab.B.87 nei termini prospettati dal rappresentante del Governo.
La Commissione approva l'emendamento Menia Tab.B.87 (nuova formulazione).
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione passa alla votazione di emendamenti precedentemente accantonati.
Michele VENTURA (DS-U), non essendo stato possibile affrontare i problemi dell'editoria, chiede se il Governo sia disponibile ad accogliere come ordine del giorno il dispositivo di una risoluzione sull'editoria approvata dalla VII Commissione cultura della Camera, sottolineando che si tratta di indirizzi che non comportano oneri per la finanza pubblica.
Gianfranco BLASI (FI) invita il relatore a tener conto, anche ai fini della predisposizione della relazione per l'Assemblea, del dibattito svoltosi in Commissione e degli impegni assunti sulle diverse questioni ed in particolare sul tema del condono agricolo previdenziale.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, assicura il suo impegno affinché il condono agricolo previdenziale entri nella legge finanziaria.
Guido CROSETTO (FI) insiste per la votazione del suo emendamento 1.4429, che affronta materia analoga a quella dell'emendamento Gastaldi 1.2742, in particolare per quanto attiene ai capoversi 272-decies e 272-undecies, che potrebbero essere espunti dal suo emendamento.
Il viceministro Giuseppe VEGAS e Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprimono parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.4429, nell'ipotesi della riformulazione prospettata.
Massimo POLLEDRI (LNFP) propone la votazione per parti separate dell'emendamento Corsetto 1.4429, nel senso di votare separatamente i commi 272-decies e 272-undecies.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), premesso che sull'emendamento Gastaldi 1.2742 c'era anche la convergenza del suo gruppo, osserva che la nuova formulazione differisce dalla precedente in quanto prevede la possibilità di sommare, a determinate condizioni, le proroghe di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e in quanto non prevede il riferimento al 31 dicembre 2009. Dichiara pertanto l'astensione del suo gruppo dalla votazione sull'emendamento Crosetto 1.4429 per quanto attiene ai capoversi 272-decies e 272-undecies.
Michele VENTURA (DS-U) dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione sull'emendamento Crosetto 1.4429 per quanto attiene ai capoversi 272-decies e 272-undecies.
La Commissione approva l'emendamento Crosetto 1.4429, senza i commi 272-decies e 272-undecies.
Guido CROSETTO (FI) riformula il comma 272-decies del suo emendamento 1.4429 nel senso di eliminare l'ultimo periodo.
Massimo POLLEDRI (LNFP) a nome del suo gruppo esprime contrarietà alla riformulazione ritenendo che la fretta di votare questa profonda modifica sia indice della volontà di favorire interessi specifici. Ricorda infatti che prorogando il termine ordinario del periodo transitorio sarà causata la decadenza delle delibere comunali già adottate per poter indire le gare. Ritiene che il gruppo di Alleanza nazionale, che ha insistito per la riformulazione, abbia causato un grave danno economico ai comuni. La situazione infatti, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, produrrà effetti benefici per gli utenti ed i comuni. Ritiene che i deputati del gruppo della Lega nord abbiano fatto il proprio dovere di amministratori nell'interesse pubblico.
La Commissione approva i commi 272-decies (come riformulato) e 272-undecies dell'emendamento Crosetto 1.4429.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione dell'emendamento Ventura 1.299.
Massimo CIALENTE (DS-U) accetta la riformulazione dell'emendamento Ventura 1.299 proposta dal relatore.
La Commissione approva l'emendamento Ventura 1.299 (nuova formulazione).
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'emendamento Crosetto 1.2317, in materia di case popolari, suggerisce al presentatore di riformularlo eliminando la lettera c) del comma 219-ter.
Guido CROSETTO (FI) riformula l'emendamento nel senso suggerito dal deputato Verro.
La Commissione approva l'emendamento Crosetto 1.2317, come riformulato.
La Commissione passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 1.4551 del relatore.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sui subemendamenti Ventura 0.1.4551.25, Pagliarini 0.1.4551.15, Morgando 0.1.4551.22, Zanetta 0.1.4551.6 e 0.1.4551.7, Morgando 0.1.4551.18, Ventura 0.1.4551.30, Duilio 0.1.4551.23, Lucchese 0.1.4551.14 e 0.1.4551.13, Olivieri 0.1.4551.11 e 0.1.4551.12, Vigni 0.1.4551.28, Morgando 0.1.4551.16 e 0.1.4551.17, Vigni 0.1.4551.27 e Ventura 0.1.4551.29.
Esprime poi parere favorevole sui subemendamenti Alberto Giorgetti 0.1.4551.3, Sergio Rossi 0.1.4551.9, Antonio Leone 0.1.4551.20 e 0.1.4551.19, Agostini 0.1.4551.26, Guido Dussin 0.1.4551.1, Peretti 0.1.4551.4, Crosetto 0.1.4551.10 e De Laurentiis 0.1.4551.2. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 1.4551.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ventura 0.1.4551.25; approva il subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4551.3; respinge il subemendamento Paglierini 0.1.4551.15 e approva il subemendamento Sergio Rossi 0.1.4551.9.
Antonio LEONE (FI) illustra la copertura del proprio subemendamento 0.1.4551.20.
La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Antonio Leone 0.1.4551.20 e 0.1.4551.19; respinge i subemendamenti Morgando 0.1.4551.22, Zanetta 0.1.4551.6 e 0.1.4551.7, Morgando 0.1.4551.18, Ventura 0.1.4551.30 e Duilio 0.1.4551.23.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) propone di accantonare il proprio subemendamento 0.1.4551.8.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il subemendamento Pagliarini 0.1.4551.8 si intende accantonato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Agostini 0.1.4551.26 e Guido Dussin 0.1.4551.1; respinge i subemendamenti Marinello 0.1.4551.14, Peretti 0.1.4551.4, Olivieri 0.1.4551.11 e 0.1.4551.12, Vigni 0.1.4551.28, Morgando 0.1.4551.16 e 0.1.4551.17.
Guido CROSETTO (FI) illustra il proprio subemendamento 0.1.4551.10, sottolineando come esso sia privo di costi.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Crosetto 0.1.4551.10; respinge il subemendamento Vigni 0.1.4551.27; approva il subemendamento De Laurentiis 0.1.4551.2 e respinge il subemendamento Ventura 0.1.4551.9.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), intervenendo sul proprio subemendamento 0.1.4551.8, precedentemente accantonato, osserva come nella redazione dell'emendamento del relatore, in ordine agli interventi sul fiume Po, il regime di contribuzione sia esplicitato con una formula ambigua che non chiarisce se il relativo contributo di tre milioni vada inteso per il solo anno 2006 o, come appare più ragionevole, per ognuno dei quindici anni previsti per gli interventi. Conclude ribadendo che il proprio subemendamento è diretto a chiarire l'interpretazione della disposizione in esame nel senso di prevedere la durata quindicennale del contributo.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, condivide l'osservazione del deputato Pagliarini ed esprime pertanto parere favorevole sul subemendamento Pagliarini 0.1.4551.8.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4551.8, rileva come lo stesso rechi una copertura idonea e che la questione che esso solleva investe profili di carattere principalmente politico.
Ettore PERETTI (UDC) fa presente che la questione relativa ai finanziamenti destinati alle zone colpite da eventi sismici è di carattere essenzialmente politico in quanto analoghe proposte emendative presentate dal suo gruppo, volte a destinare fondi alle zone del Belice colpite dai terremoti, hanno ricevuto il parere contrario del rappresentante del Governo e del relatore.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di riformulare l'emendamento 1.4551 del relatore nel senso di destinare l'importo di 1 milione di euro per 15 anni all'Agenzia interregionale per il fiume Po, disponendo contestualmente dell'importo di 15 milioni di euro per tre anni da destinare alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Molise e infine 2 milioni annui per la ricostruzione delle zone sismiche contemplate dal comma 69 dell'emendamento del relatore.
Antonio LEONE (FI) ricorda come, per effetto dell'approvazione del subemendamento Agostini 0.1.4551.26, 5 dei 15 milioni di euro destinati al Molise, siano ora rivolti alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Umbria e nelle Marche. Sembra pertanto opportuno indirizzare nuovi fondi in favore del Molise.
Francesco LUCCHESE (UDC) denuncia una notevole disparità di trattamento tra le varie regioni d'Italia in ordine alla ripartizione dei fondi volti a far fronte alle calamità naturali.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone quindi di incrementare lo stanziamento in favore del Molise sino a 7 milioni, destinandone contestualmente 5 all'Umbria e 1 per 15 anni in favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. Propone quindi al relatore di riformulare il comma 69 del suo emendamento 1.4551 nel senso testé indicato.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene che la proposta di riformulazione del suo emendamento possa essere senz'altro condivisa.
Ettore PERETTI (UDC) invita il rappresentante del Governo ad assumere chiaramente l'impegno a destinare stanziamenti anche in favore di zone ulteriori rispetto a quelle contemplate.
Il viceministro Giuseppe VEGAS manifesta l'intenzione del Governo di procedere nel senso richiesto.
Giuseppe MARINELLO (FI) auspica che l'impegno assunto dal Governo si riveli effettivo.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) ritira quindi il suo subemendamento 0.1.4551.8.
La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.4551 (nuova formulazione).
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento del relatore 1.4553 ed ai subemendamenti ad esso riferiti.
Osserva inoltre come il contenuto della prima parte del subemendamento Antonio Leone 0.1.4553.1, laddove sopprime il comma 367 del disegno di legge finanziaria, contiene contenuto normativo analogo a quello recato dagli identici emendamenti Polledri *0.1.4553.2 e Nannicini *0.1.4553.4. Con riferimento alla seconda parte del suddetto emendamento appare invece opportuno acquisire taluni chiarimenti.
Antonio LEONE (FI) accetta la proposta di riformulazione del presidente.
Rolando NANNICINI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento *0.1.4553.4, di contenuto analogo alla prima parte dell'emendamento Antonio Leone 0.1.4553.1, ne raccomanda l'approvazione, in quanto recante la soppressione del comma 367 del disegno di legge finanziaria laddove reintroduce situazioni di monopolio nel mercato delle scommesse.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sui subemendamenti Antonio Leone 0.1.4553.1, nonché sugli identici Polledri *0.1.4553.2 e Nannicini *0.1.4553.4. Ritiene inoltre opportuno procedere ad una riformulazione dell'emendamento, nel senso di prevedere anche la soppressione del punto 2 del comma 12 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge n. 203 del 2005 e della novella inserita al medesimo comma 12.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva il subemendamento Antonio Leone 0.1.4553.1 (nuova formulazione), risultando così assorbiti gli identici Polledri *0.1.4553.2 e Nannicini *0.1.4553.4.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il subemendamento Nannicini 0.1.4553.3 deve ritenersi inammissibile.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4553.6, prospettando l'opportunità di ridurre lo stanziamento previsto dall'emendamento da 6 a 3 milioni.
Alberto GIORGETTI accetta la riformulazione proposta.
Carla CASTELLANI (AN) aggiunge la propria firma al subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4553.6.
La Commissione approva il subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4553.6 (nuova formulazione).
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime rammarico rispetto al modo di procedere della Commissione, rilevando in particolare come il subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4553.6 testé approvato si avvalga indebitamente di risorse del Ministero dell'economia piuttosto che di quello delle politiche agricole e forestali, nonostante il cospicuo ammontare dei fondi di sua spettanza.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) esprime estremo disagio rispetto al modo di procedere della Commissione, rilevando come nella seduta odierna si sia assistito al proliferare di interventi poco chiari e non condivisibili. Nel prendere le distanze da quanto sta accadendo in Commissione, ritiene che siano stati approvati emendamenti di difficile interpretazione che creeranno notevoli problemi in sede attuativa. Alla luce di tali considerazioni, annuncia l'intenzione dei gruppi di opposizione di abbandonare i lavori della Commissione.
Michele VENTURA (DS-U), nel concordare con quanto rilevato dal deputato Morgando, fa presente che l'opposizione non ha partecipato attivamente all'ultima fase dell'esame del disegno di legge finanziaria, limitandosi a subemendare gli emendamenti del relatore. A suo avviso, la maggioranza sta offrendo uno spettacolo sfacciato di contrattazione settoriale, che reputa inaccettabile. Avverte, quindi, che l'opposizione non parteciperà al prosieguo dei lavori della Commissione e che sarà presentata una relazione di minoranza in Assemblea a nome dei gruppi dell'Unione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur comprendendo lo sfogo del deputato Ventura, ricorda che quanto accaduto in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2001, l'ultima della precedente legislatura, non è dissimile dalla situazione attuale.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Morgando 0.1.4553.5 ed approva l'emendamento del relatore 1.4553 con le modifiche apportate dai subemendamenti approvati e dalla dichiarazione di inammissibilità del presidente.
La Commissione passa all'esame dell'emendamento 1.4552 del relatore e dei relativi subemendamenti.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ventura 0.1.4552.7 e 0.1.4552.8.
Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) illustra il subemendamento 0.1.4552.1, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ, relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sul subemendamento Verro 0.1.4552.1.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva il subemendamento Verro 0.1.4552.1.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ, relatore per il disegno di legge finanziaria, propone una riformulazione del subemendamento Giudice 0.1.4552.2
Gaspare GIUDICE (FI) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sul subemendamento Giudice 0. 1. 4552.2 Giudice, come riformulato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Giudice 0.1.4552.2 nella nuova formulazione e respinge il subemendamento Morgando 0.1.4552.6.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) illustra il subemendamento 0.1.4552.5, di cui è primo firmatario, sottolineando che tale emendamento ha valenza su tutto il territorio nazionale.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ, relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sul subemendamento Marinello 0.1.4552.5.
Il viceministro Giuseppe VEGAS si rimette alla Commissione in ordine al subemendamento Marinello 0.1.4552.5.
La Commissione approva il subemendamento Marinello 0.1.4552.5.
Guido CROSETTO (FI) ritira i suoi emendamenti 0.1.4552.3 e 0.1.4552.4.
Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 1.4552 del relatore, attesa l'onerosità di talune disposizioni in esso contenute e l'adeguatezza della copertura finanziaria basata sulla introduzione della cosiddetta porno tax. Segnala, infatti, che tale tassa potrebbe essere ritenuta incompatibile con la disciplina comunitaria vigente compromettendo, pertanto, il supposto gettito da essa derivante. Rileva, infine, che dall'emendamento 1.4552 del relatore derivano effetti finanziari onerosi di carattere permanente.
Giancarlo GIORGETTI, presidente avverte che tale copertura finanziaria potrà essere modificata in occasione dell'esame in Assemblea.
La Commissione approva l'emendamento 1.4552 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati.
La Commissione passa all'esame dell'emendamento 1.4554 del relatore.
Il viceministro Giuseppe VEGAS, intervenendo sull'emendamento 1.4554 del relatore, nel rilevare che il comma 369-bis appare suscettibile di determinare un cospicuo effetto di riduzione di gettito, fa presente che tale disposizione non trova sufficiente copertura nelle riduzioni di spesa operate attraverso i tagli alle tabelle.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala la necessità di individuare una copertura adeguata a far fronte al disposto di cui al comma 369-bis.
Antonio LEONE (FI) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.4554.5, volto a porre fine all'annosa vicenda delle controversie aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni dei servizi di vigilanza e custodia svolte a mezzo di guardie giurate, che si trascina dal 1998 e attende di essere tempestivamente definita.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole sul subemendamento Antonio Leone 0.1.4554.5.
Il viceministro Giuseppe VEGAS invita al ritiro dell'emendamento Antonio Leone 0.1.4554.5, esprimendo altrimenti parere contrario.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Antonio Leone 0.1.4554.5 e l'emendamento 1.4554 del relatore, come riformulato anche in considerazione delle inammissibilità dichiarate dal presidente.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di apportare al testo del disegno di legge finanziaria e agli emendamenti approvati alcune modifiche in sede di coordinamento formale. In particolare, per quel che concerne il disegno di legge finanziaria, occorre al comma 192, unificare la dizione «Piano nazionale di contenimento dei tempi d'attesa» ovunque ricorra [nell'alinea, alla lettera d) e alla lettera f)]; al comma 193, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni» con le seguenti: «previsto dall'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»; al comma 286, aggiungere, in fine, le parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244»; al comma 294, ultimo periodo, sostituire le parole: «All'articolo 7-duodecies» con le seguenti: «All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2005, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies»; al comma 301, sostituire le parole: «dal comma 520» con le seguenti: «dall'articolo 21, comma 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520»; all'allegato 2, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sostituire la dizione: «Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534» con la seguente: «Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184»; nella tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire la dizione: «Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» con la seguente: «Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali»; nella tabella F, al totale del settore 27, per gli anni 2009 e successivi, sostituire la cifra: «15.262.893» con la seguente: «15.262.892»; conseguentemente, nel totale generale per gli stessi anni, sostituire la cifra: «49.336.245» con la seguente: «49.336.244». Con riferimento alle proposte emendative approvate formula le seguenti proposte: l'emendamento 1.3149 Leone ed altri deve intendersi sostitutivo del comma 250; con riferimento all'emendamento 1.4547 del relatore, deve intendersi modificato a seguito della sostituzione del comma 256, anche il comma 255, in cui occorre sostituire le parole: «a decorrere dal 2006» con le seguenti: «a decorrere dal 2007». Al medesimo emendamento, capoverso 110-quaterdecies, le parole: «a deporre dall'anno 2005» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dall'anno 2006». Con riferimento all'emendamento 1.4551, il comma 295-quinquies le parole: «disposizione di cui al comma 1» si intendono: «disposizione di cui al comma 294-quater». Al medesimo emendamento le parole: «previste dal presente articolo» devono leggersi: «previste dai commi 313 e 314»; al medesimo emendamento il comma 317 è identico al comma 316, quindi è soppresso; al medesimo emendamento al comma 319-bis le parole: «previste dall'articolo 2, comma 3-ter» devono leggersi: «previste dall'articolo 3, comma 2-ter», la parola: «rimodulate» deve intendersi come «rassegnate» e le parole: «ai sensi» sono soppresse. All'emendamento 1.4553, al comma 302-bis, il punto: «comma 12: aggiungere...» diviene comma autonomo con la numerazione di 302-ter e il comma 302-ter diviene comma 302-quater. Infine, con riferimento all'emendamento 1.4554, le parole: «il comma 300 è sostituito dai seguenti» sono sostituite dalle parole: «il comma 300 è sostituito dal seguente». Conseguentemente, alla riga successiva, la parola: «300-bis» è sostituita dalla seguente: «300» e il comma 300-ter è soppresso.
La Commissione delibera di conferire al relatore Peretti il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, deliberando altresì l'autorizzazione a riferire oralmente.
La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Garnero Santanchè a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria per il 2006, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione, deliberando altresì l'autorizzazione a riferire oralmente.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che gli emendamenti non esaminati nel corso dell'esame in Commissione saranno considerati respinti ai fini della loro ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea. Ricorda inoltre che la ripresentazione degli emendamenti respinti dalla Commissione non è automatica, ma presuppone una specifica nuova iniziativa dei presentatori. Comunica infine, riasssuntivamente, anche ai fini della predisposizione delle proposte emendative per l'esame in Assemblea, gli emendamenti giudicati inammissibili nel corso dell'esame (vedi allegato 6). Si riserva infine la nomina del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.
La seduta termina alle 3.30 dell'8 dicembre 2005.
ALLEGATO 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.
ULTERIORI EMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 6, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Conseguentemente al comma 7, dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Al comma 8, dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 42. Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62-bis. Per la trasformazione della tratta ferroviaria Catanzaro Lido-Soveria Mannelli delle Ferrovie della Calabria S.r.l. in «metropolitana leggera di superficie» (ad eccezione delle opere previste nel PRUSST della Città di Catanzaro) è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, da assegnare alla Società di trasporto pubblico Ferrovie della Calabria S.r.l.
Conseguentemente al comma 388, Tabella B ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.
1. 1500. Nicodemo Oliverio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
67-bis. È altresì garantito da parte di Poste Italiane Spa il mantenimento degli uffici postali anche attraverso apposite convenzioni con le Regioni e gli enti locali, nei comuni con meno di 5000 (cinquemila) abitanti.
1. 1465. Molinari.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
67-bis. Affinché l'accordo di cui al comma 67 diventi operativo Poste Italiane si impegna a non sopprimere nei prossimi 3 anni alcun ufficio Postale nei comuni con meno di 5000 abitanti.
1. 1466. Molinari.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 217, sostituire le parole: entro 10 mesi con le seguenti: entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
1. 376. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 217, sostituire le parole da: dell'Agenzia medesima fino alla fine del comma con le seguenti: di appositi accordi di programma con le industrie farmaceutiche, al fine di stabilire i rapporti fra premio di prezzo ed investimenti in innovazione e sviluppo di prodotto e di processo. Gli accordi costituiscono base strategica di validità almeno triennale ai fini del potenziamento della ricerca nel settore farmaceutico.
1. 377. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 217, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze: aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome.
1. 378. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 218, dopo le parole: il comitato coordinatore aggiungere le seguenti: in coerenza delle linee di ricerca e sperimentazione con gli obiettivi di qualificazione del Servizio Sanitario Nazionale.
1. 2496. Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 237 aggiungere il seguente:
237-bis. Per il definitivo completamento dei processi di cui al decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487 convertito con modificazioni in Legge 29 gennaio 1994 n. 71, si applicano ai bilanci di esercizio 2005 e 2006 della società Poste italiane spa le previsioni e le procedure di cui agli articoli 14, 15 comma secondo e 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge n. 349/92.
1. 1093. Blasi, Crosetto, Leone.
Dopo il comma 238 aggiungere i seguenti:
238-bis. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.
238-ter. La neutralizzazione di cui al comma precedente è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.
238-quater. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:
a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 238-ter;
b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;
c) laddove l'accertamento di cui al comma 238-ter rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.
238-quinquies. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 238-ter, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.
238-sexies. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 5 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.
238-septies. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.
238-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
1. 4529. Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Galante.
Dopo il comma 279, aggiungere il seguente:
279-bis. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sulle navi minori e galleggianti da adibirsi alla pesca o all'acquacoltura di lunghezza pari o inferiore a metri dieci è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, nonché dai funzionari del Corpo delle Capitanerie di Porto competenti, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.
1. 1464. Scaltritti, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
292-bis. Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari e internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agroalimentari italiani di qualità, di seguito denominato Fondo. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi finanziati dal Fondo sono realizzati dall'Istituto sviluppo agricolo nell'ambito del limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2006. All'onere conseguente l'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma l, lettera d) del decreto legge 3 novembre 2005, n. 224.
1. 2885. Pagliarini, Vascon.
Inammissibile per compensazione inidonea.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore apicolo, colpite dagli attacchi di varroa nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 10 milioni. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.
Conseguentemente: al comma 394, le parole: in 1.000 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: in 990 milioni euro.
1. 2886. Pagliarini, Vascon.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 319 aggiungere il seguente:
319-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281 del 1997;
d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti d'attuazione previsti dalle lettere a) e b).
319-ter. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente.
319-quater. Le disposizioni in materia di efficienza energetica in riferimento alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 44.
1. 1607. Campa.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 319 aggiungere i seguenti:
319-bis. Al fine di incentivare la sostituzione delle caldaie obsolete e l'adeguamento degli impianti termici per garantire la sicurezza dei singoli cittadini e della collettività, nonché per la tutela dell'ambiente e la riduzione dei consumi energetici è prevista:
a) l'erogazione di contributi a fondo perduto per la sostituzione delle caldaie obsolete e per l'adeguamento degli impianti termici. L'entità del contributo a fondo perduto erogato ai sensi della presente legge non può superare:
1) il 40 per cento delle spese effettuate dal richiedente avente un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 30 mila euro per nuclei familiari composti da tre persone;
2) il 50 per cento delle spese effettuate dal richiedente avente un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 25 mila euro per nuclei familiari composti da due persone;
3) il 100 per cento delle spese effettuate dal richiedente avente un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 14 mila euro. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attraverso le regioni;
b) la detraibilità fiscale dell'intervento di cui alla lettera a) per i soggetti percettori di redditi diversi da quello stabilito alla lettera a), numero 3. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di sostituzione o di adeguamento degli impianti termici compete, per le spese sostenute nell'anno 2005, entro l'importo massimo di 5.000 euro, per una quota pari al 36 per cento del valore dell'investimento;
c) la compensazione delle spese per le manutenzioni annuali obbligatorie previste dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni. Sono compensate le spese di manutenzione obbligatoria prevista dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, nel caso in cui il reddito personale imponibile annuo percepito non è superiore a 25 mila euro per nuclei familiari composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei familiari composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.
319-ter. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti per i quali si richiede l'accesso al contributo a fondo perduto e per l'erogazione dello stesso, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle regioni. L'Ufficio è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
319-quater. Sono requisiti soggettivi ai fini dell'accesso al contributo al fondo perduto:
a) la residenza in Italia da almeno due anni;
b) l'iscrizione da almeno un anno negli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
c) un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 14 mila euro; un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 25 mila euro per nuclei familiari composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.
319-quinquies. Criteri di ammissione per la concessione del contribuito a fondo perduto sono:
a) la sostituzione di caldaie installate antecedentemente all'anno 1993;
b) la sostituzione di caldaie il cui rendimento di combustione, rilevato da un organismo accreditato di cui all'articolo 9 della presente legge, risulti inferiore a quanto prescritto all'articolo 11, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e nel caso in cui non sia possibile ricondurlo a tali valori mediante operazioni di manutenzione;
c) la sostituzione di caldaie la cui concentrazione di CO, misurata secondo quanto previsto dalla norma UNI 10389 risulti superiore a 1.000 ppm e nel caso in cui non sia possibile ricondurla entro tale valore mediante l'intervento del conduttore o del manutentore;
d) l'adeguamento di caldaie installate in maniera difforme a quanto prescritto dalla norma UNI 7129 e relativi fogli di aggiornamento.
319-sexies. A pena di decadenza, prima dell'inizio dei lavori, il soggetto che usufruisce del contribuito a fondo perduto, della compensazione, nonché della detrazione, deve trasmettere all'Ufficio, con raccomandata semplice e tramite l'apposito modulo:
a) il preventivo di spesa relativo all'esecuzione dei lavori da parte di un'impresa in possesso dei requisiti previsti;
b) la dichiarazione dell'impresa di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle prestazioni indicate nel preventivo;
c) l'attestato di qualificazione rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 marzo 1990, n. 46.
319-septies. Al soggetto ammesso al contributo a fondo perduto è fatto obbligo di inviare all'Ufficio, a completamento della pratica, copia della fattura inerente i lavori eseguiti oggetto di erogazione del medesimo contributo ovvero di detraibilità fiscale, unitamente alla dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, resa dall'impresa esecutrice dei lavori. Per i medesimi soggetti è altresì obbligatorio conservare e tenere a disposizione degli uffici competenti le fatture e le ricevute fiscali, o altra idonea documentazione fiscale, nonché la quietanza di pagamento delle spese sostenute.
319-octies. Sono organismi accreditati le imprese iscritte nell'elenco di una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'attività di verifica degli impianti termici ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in possesso della certificazione di qualità UNI EN 29000 per la specifica attività.
Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsti dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. 1652. Giuseppe Gianni, Liotta, Volontè.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981 n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77; l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 4529. Pistone.
Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:
338-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti motivazioni:
a) all'articolo 128, comma 1 le parole: «nove precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro precedenti».
b) all'articolo 141 le parole: «nove precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro precedenti».
c) all'articolo 115, comma 11, le parole: «nove precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro precedenti».
338-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto per il periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1o gennaio 2005.
1. 4169. Alberto Giorgetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
62-bis. Per il finanziamento ulteriore delle opere della «Trasversale delle Serre» nel tratto Serra San Bruno-Troppa e Chiaravalle Centrale-Gagliato è autorizzata la spesa di euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 da assegnare all'ANAS.
Conseguentemente al comma 388, Tabella B ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.
1. 2243.Nicodemo Oliverio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:
5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle impresse del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di Concessione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156.
1. 2052. Zanetta, Pezzella, Floresta, De Laurentiis.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del DL 261/99, è aggiunto il seguente:
5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
1. 1072. Crosetto, Blasi, Zorzato, Verro, Leone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75-bis. Le ritenute operate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e sui redditi di capitale, dai soggetti ivi indicati operanti nella Regione siciliana, sono attribuite alle stessa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074, anche se l'operazione contabile della riscossione delle predette imposte avviene fuori dal territorio della Regione.
75-ter. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità necessarie a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente.
1. 3198.Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento.
1. 3177.Romoli, Zuin.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
89-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 397, aggiungere il seguente:
397-bis. La misura massima per l'utilizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dei crediti di imposta previsti dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è elevata:
per l'anno 2006 dal 6 per cento al 40 per cento;
per l'anno 2007 dal 6 per cento all'80 per cento;
per l'anno 2008 dal 6 per cento al 100 per cento.
1. 4452.Taglialatela.
Dopo il comma 92, aggiungere i seguenti:
92-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: 1o gennaio 1998» sono sostituite dalle parole: 1o gennaio 2006».
92-ter. All'onere derivante dall'approvazione del presente emendamento, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, sino al 18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
4) articolo 5, decreto-legge n. 512/83 convertito dalla legge n. 649/83;
5) articolo 2, decreto legislativo n. 239/96;
6) articolo 1, decreto legislativo n. 546/81 convertito dalla legge n. 692/81;
7) articolo 13, decreto legislativo n. 461/97;
8) articolo 9, legge n. 77/83;
9) articolo 14, decreto legislativo n. 84/92;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo n. 512/83 convertito con legge n. 649/83;
11) articolo 7, decreto legislativo n. 461/97;
12) articolo decreto-legge n. 461/97.
1. 4487. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Dopo il comma 190, aggiungere i seguenti commi:
190-bis. Fino al raggiungimento della piena autosufficienza delle Regioni nel finanziamento della spesa sanitaria, al fine di razionalizzare e accelerare l'estinzione dei crediti maturati dalle azienda sanitarie private operanti in regime di accreditamento, anche provvisorio, con il Servizio Sanitario Nazionale, i suddetti crediti possono essere convertiti, fino alla misura massima del 30 per cento degli stessi e nei limiti di cui al comma 3, in crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Gli importi dei crediti ammessi in conversione di cui al comma 1 sono computati in detrazione in sede di determinazione dei trasferimenti statali alle Regioni per la copertura del fabbisogno sanitario.
190-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro della Sanità e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'ammissione delle aziende sanitarie private alla conversione n crediti d'imposta dei crediti esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni regionali sulla base dei seguenti criteri;
a) riconoscimento a ciascuna delle aziende creditrici nelle condizioni di cui alla lettera c) della facoltà di optare, decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, per la parziale conversione in credito d'imposta del credito vantato nei confronti dell'amministrazione regionale;
b) nel caso di accesso all'opzione di conversione, previsione per le imprese creditrici dell'obbligo di comunicazione all'amministrazione regionale della percentuale del credito complessivo che si intende convertire in credito d'imposta entro il limite massimo del 30 per cento dello stesso;
c) ai fini dell'accesso alla facoltà di cui al comma 1, previsione dell'obbligo per le imprese creditrici di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali per tutto il periodo di godimento del credito d'imposta.
1. 4504.Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, il comma 467 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Conseguentemente dopo il comma 397 aggiungere il seguente:
397-bis. L'articolo 13 ed il comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di successioni e donazioni vigente precedentemente l'entrata in vigore della citata legge 383/2001.
1. 4203. Villetti.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, il comma 467 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 2975. Ruzzante, Motta.
Dopo il comma 294, aggiungere i seguenti:
294-bis. Le PMI, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi nella misura massima annua di 50.000 euro fino ad esaurimento del credito secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
294-ter. In alternativa alla disposizione di cui al comma 294-bis, le PMI possono chiedere all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei crediti d'imposta non rimborsati, di cui al comma precedente, che deve essere rilasciata entro tre mesi dalla domanda. La certificazione ha valore di garanzia rilasciata dello Stato, mediante decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, con validità fino al rimborso del credito, da utilizzarsi ai fini della concessione di finanziamenti presso gli istituti di credito. La garanzia suddetta è concessa senza il beneficio della preventiva escussione.
294-quater. Le persone fisiche, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi in sede di dichiarazione dei redditi nella misura massima annua di 300 euro fino ad esaurimento del credito, avvalendosi anche delle procedure in materia di assistenza fiscale.
295-quinquies. L'adesione alla compensazione di cui ai precedenti commi importa la rinuncia agli interessi sulle eccedenze di imposta non rimborsate.
295-sexies. Per la compensazione di cui ai commi 294-bis e 294-quater è autorizzata per l'anno 2006 la spesa annua entro il limite di 300 milioni di euro. Per ciascuno degli anni 2007 e 2008 lo stanziamento è pari a 100 milioni di euro. Le compensazioni sono autorizzate dall'Agenzia delle entrate secondo il criterio dell'anzianità del credito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le modalità di attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente:
anno 2006: Lo stanziamento di cui al comma 22 è ridotto di 300 milioni di euro.
Anni 2007 e 2008: Alla Tabella C alla Rubrica Ministero degli affari esteri alla voce «L. 7 del 1981 e L. 49 del 1987 .... Upb 9.1.1.0. ..Paesi in via di sviluppo...» apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
1. 4455. Guido Dussin, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per compensazione inidonea.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. A partire dall'anno 2006, entro il 30 giugno di ciascun anno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni, sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano, altresì, il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 2349. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale e gli studi sull'andamento e verifiche dell'attuazione della PAC in Italia.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
1. 3230. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Zanella.
Dopo il comma 369 aggiungere il seguente:
L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento.
1. 4369.Saglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 600).
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto il seguente comma: «Sono riscosso mediante versamento diretto alla Tesoreria delle Regioni cui è attribuito il relativo gettito, le ritenute operate dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei casi di redditi di lavoro prodotti nel territorio delle Regioni medesime».
2. Alla prima parte del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «dovuta dai percipienti», sono aggiunte le seguenti parole: «salvo i casi di versamenti diretti in tesoreria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
1. 3199.Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 386, aggiungere i seguenti:
386-bis. All'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
4-quinquies. In caso di assunzione in locazione di unità immobiliare a seguito del trasferimento della residenza ad altro comune, che disti dal primo non meno di 50 chilometri in linea d'aria, accompagnato dalla contestuale cessione in locazione di unità immobiliare di proprietà precedentemente adibita ad abitazione principale nel comune di provenienza, il reddito di quest'ultima è determinato in misura pari all'eventuale maggiore importo del relativo canone di locazione rispetto al costo sostenuto per la locazione dell'unità immobiliare situata nel comune di destinazione. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, si ha contestualità quando le date dei due contratti di locazione differiscono di non oltre sessanta giorni.
386-ter. All'alinea del comma 39 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 4243. Benvenuto, Vigni, Grandi, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
87-bis. Per la prosecuzione degli interventi di sviluppo e ammodernamento della rete ferroviaria convenzionale, gli apporti al capitale sociale di FS, di cui al capitolo 7122 della Tabella D, sono incrementati, rispettivamente di 418 milioni di euro nel 2006, e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Analogamente gli importi iscritti in Tabella F al capitolo 7122, sono incrementati di 1.360 milioni di curo per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».
1. 2343. Albonetti, Raffaldini, Duca, Mazzarello, Meta, De Luca, Susini, Tidei, Panattoni.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.
ULTERIORI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI
Subemendamenti all'emendamento 1. 4551 del relatore.
Sopprimere il comma 62.
0. 1. 4551. 25. Ventura, Vigni, Maurandi, Pennacchi.
Al comma 62, aliena, sostituire le parole: 200 milioni di euro, con le seguenti: 197 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il comma 62-sexies, inserire il seguente 62-septies:
Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000.
0. 1. 4551. 3. Alberto Giorgetti.
Al capoverso comma 62, lettera c) sostituire le parole: i capoluoghi di provincia interessati, con le seguenti: il capoluogo della provincia di Treviso.
0. 1. 4551. 15. Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 62, lettera c) sostituire le parole: 0,5 per cento, con le seguenti: 1 per cento.
Conseguentemente sopprimere la lettera m).
0. 1. 4551. 9. Sergio Rossi.
Al comma 62, lettera h) sostituire le parole: per un importo pari a 1 milione di euro per 15 anni, con le seguenti: per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 331, inserire i seguenti:
331-bis. L'Agenzia del Territorio invia ai Comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1o gennaio 2006. I Comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze, riscontrate dai Comuni, sono segnalate all'Agenzia del Territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza. Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai Comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del Territorio, nonché le relative modalità d'interscambio.
331-ter. Al comma 1 dell'articolo 28 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole «1o gennaio dell'anno successivo a quello», sono sostituite con le parole: «trenta giorni dal momento».
331-quater. Le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dai momento in cui esse si sono verificate. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del predetto Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
331-quinquies. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, che perverranno all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.
331-sexies. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3; E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinate ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato.
331-septies. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma precedente richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto entro il 30 settembre 2006 da parte dei soggetti intestatari. In caso di inottemperanza, anche su segnalazione dei comuni, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; si rende applicabile la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
331-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 331-sexies e 331-septies, oltre agli oneri di cui al comma 331-septies.
331-nonies. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi dei commi da 331-sexies a 331-octies producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2006.
331-decies. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è sostituito dal seguente:
1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, alla iscrizione ed alla annotazione nei registri immobiliari ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare, emanati dai Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di atti. Con i medesimi decreti si provvede all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con i medesimi decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti chi cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. in caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta, di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti, con le modalità da stabilirsi con decreti dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio.
5. Per gli atti comportanti annotazione nei registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata:
a) la richiesta di registrazione;
b) la domanda di annotazione;
c) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione.
La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.
6. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilità la data a decorrere dalla quale anche la presentazione del titolo al Conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione delle relative formalità, per singoli ambiti territoriali, avviene esclusivamente per via telematica. A partire da tale data le formalità ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.
7. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale viene avviato, a titolo sperimentale, un regime transitorio di facoltatività della trasmissione del titolo per via telematica, da parte di determinati soggetti, tenendo conto dell'oggettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte degli stessi, presso specifiche aree geografiche e per particolari tipologie di atti. Con lo stesso decreto sono approvate le connesse procedure e specifiche tecniche.
8. Durante il regime transitorio facoltativo di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2678 del codice civile, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, s'intenderanno presentate:
a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;
b) il giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.
9. Nell'ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario.
331-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, a parità di gettito, le nuove tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dalla presente legge, il cui importo è determinato in misura forfettaria, nonché in proporzione ed in funzione degli adempimenti correlati.
331-duodecies. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, nel rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, con le seguenti modalità:
a) su base convenzionale (obbligatorio per i soggetti esenti dal pagamento di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali dovuti a fronte delle consultazioni);
b) senza stipula di convenzione, con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata.
331-terdecies. Le tasse ipotecarie, stabilite con la tabella allegata al decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modifiche, ed i tributi speciali catastali, stabiliti al Titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31luglio 1954, numero 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, dovuti per l'accesso telematico ai servizi senza convenzione, di cui alla precedente lettera b), sono aumentati del 50 per cento.
331-quaterdecies. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare sentita la Ragioneria Generale dello Stato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, modalità e condizioni per l'accesso al servizio, sono approvati i nuovi schemi di convenzione, per la concessione del collegamento telematico alle banche dati catastale ed ipotecaria e sono altresì stabiliti, ferma, rimanendola debenza delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali; l'importo dei canone, l'importo della cauzione, da graduare anche in relazione all'eventuale pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, e dei tributi speciali catastali dovuti, e le modalità di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali dovuti. Nel caso di pagamento con modalità telematiche o elettroniche, gli importi riscossi dovranno essere riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
331-quinquiesdecies. A decorrere dal 30 giugno 2006 i certificati catastali possono essere richiesti dagli interessati all'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate con il servizio postale. I certificati catastali elaborati dall'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure automatizzate, richiesti con le modalità anzidette, possono essere trasmessi agli interessati avvalendosi di procedure telematiche; anche integrate con il servizio postale. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo stesso. Con il provvedimento dell'Agenzia del Territorio sono stabilite:
a) le misure da adottare contro la duplicazione e la contraffazione dei certificati catastali;
b) le modalità tecniche necessarie perla trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
c) specifiche ulteriori modalità per la fornitura del servizio presso gli sportelli catastali decentrati presso i Comuni, previa intesa con l'ANCI;
d) le modalità di versamento dei tributi: dovuti, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
331-sexiesdecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ai comuni.
331-septiesdecies. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli Enti gestori agli eventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare sono quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data di valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. 1 coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al primo semestre 2005».
331-duodevicies. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 è sostituito dal seguente: «Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11».
0. 1. 4551. 20. Antonio Leone.
Al comma 62, lettera l), sostituire le parole: della realizzazione del Corridoio Tirrenico, con le parole: della realizzazione del tratto Lazio-Campania del Corridoio Tirrenico, Pedemontano e Formia.
0. 1. 4551. 19. Antonio Leone.
Al comma 62, lettera l) sostituire le parole: Corridoio Tirrenico, con le seguenti: adeguamento e messa in sicurezza della Strada Statale Pontina.
0. 1. 4551. 22. Morgando, Pasetto, Duilio.
Al comma 62, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) è autorizzato un contributo alla Città di Alcamo (TP) per uno «Studio di fattibilità» e progettazione preliminare per l'interramento della linea ferroviaria Palermo-Trapani tra il km 62 ed il 1cm 67 circa, in corrispondenza dell'abitato di Alcamo (località Alcamo Marina), da affidare mediante convenzione alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per un importo di 600.000 euro.
0. 1. 4551. 24. Lucchese.
Al comma 62, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) del riordino della linea ferroviaria nel centro abitato di Bra nella linea Alba-Torino a favore del comune di Bra per un importo pari a 1,5 milioni di euro per 15 anni.
0. 1. 4551. 5. Zanetta.
Al comma 62, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) progettazione esecutiva Valico del Sempione (Galleria di Isabelle) a favore di R.F.I. per un importo pari a 1,5 milioni di euro.
0. 1. 4551. 6. Zanetta.
Al comma 62, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) del completamento Pedemontano Piemontese tratto Rolino-Romognano Serio a favore delle province di Vercelli e Biella per un importo pari a 1,5 milioni di euro per 15 anni.
0. 1. 4551. 7. Zanetta.
Al comma 62, aggiungere la lettera:
a-bis) dell'adeguamento e messa in sicurezza della strada statale Aurelia fra Civitavecchia e Monte Argentario, in una misura non inferiore all' 1 per cento delle risorse disponibili.
0. 1. 4551. 18. Morgando, Realacci.
Sopprimere il comma 62-sexies.
0. 1. 4551. 30. Ventura, Nannacini, Di Gioia, Mariotti.
Dopo il comma 62-sexies inserire i seguenti:
62-sexies. 1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che ha istituito il Piano nazionale per la sicurezza stradale e del Libro bianco presentato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» di cui alla comunicazione (2001) 370, il presente articolo reca misure finanziarie finalizzate a dimezzare il numero delle vittime della strada italiane entro il 2010.
62-sexies. 2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata a favore della Cassa Depositi e Prestiti la spesa di 850 milioni di euro per il finanziamento del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144.
Conseguentemente:
395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692; c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4551. 23. Duilio, Morgando, Stradiotto, Pasetto, Rosato.
Dopo il comma 62-sexies, inserire il seguente:
281-bis. Nell'elenco 1, allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole «Autorità portuali».
Conseguentemente, dopo il comma 394, inserire il seguente:
394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
0. 1. 4551. 21. Morgando, Pasetto, Duilio, Rosato, Stradiotto.
Al capoverso comma 69, ultimo periodo, dopo la parola: annui, sostituire la parola: per, con la seguente: dal.
0. 1. 4551. 8. Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 69 dopo le parole: Mouse, aggiungere: e dei quali 5 milioni annui è destinato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
0. 1. 4551. 26. Agostini, Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Gasperoni, Paola Mariani, Duca, Calzolaio, Galeazzi, Giacco, Lion, Lusetti, Bellillo.
Dopo il comma 69, inserire il seguente:
69-bis. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Interno, variare gli importi come segue:
2006: - 2000;
2007: - 2000;
2008: - 2000.
0. 1. 4551. 1. Guido Dussin.
Dopo il comma 69 aggiungere: Per il completamento degli interventi di cui alla legge 536 del 1981, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione ditali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 1 comma 369 sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1 comma 485 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
0. 1. 4551. 14. Lucchese, Marinello.
Dopo il comma 69, aggiungere: Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di curo a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione ditali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981 n. 64; in tal caso i rapporti tra il Provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.
Conseguentemente, all'articolo 1 comma 369 sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo i comma 485 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, di 10 milioni di
curo annui a decorrere dall'anno 2006.
0. 1. 4551. 13. Lucchese, Marinello.
Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
69-bis. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 e 4 le parole: «successivamente alla data del 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2008»;
b) ai commi 4 e 5 le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»:
0. 1. 4551. 4. Peretti.
Al capoverso 108-bis, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 61 milioni di euro.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 41.000.
0. 1. 4551. 11. Olivieri.
Al capoverso 108-bis, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 40 milioni di euro.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000.
0. 1. 4551. 12. Olivieri.
Sopprimere i commi da 313 a 317.
0. 1. 4551. 28. Vigni, Ventura.
Al comma 315 sopprimere le parole da: ai danni ambientali, fino a: entro il 28 febbraio 2006, né.
0. 1. 4551. 16. Morgando, Realacci.
Sopprimere il comma 316.
0. 1. 4551. 17. Morgando, Realacci.
Dopo il comma 317, inserire i seguenti:
317-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 la parola «quindici» è sostituita con la seguente: «venticinque».
317-ter. Rimangono fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 25.
317-quater. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 319-bis si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
317-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 319-bis eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 3, tra Mediocredito centrale s.p.a. e Artigiancassa s.p.a., saranno preventivamente autorizzate dal dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso dipartimento.
0. 1. 4551. 10. Crosetto.
Sopprimere il comma 319-ter.
0. 1. 4551. 27. Vigni, Ventura.
Sostituire il comma 387-bis, con il seguente: L'articolo 11-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convegno internazionale interconfessionale) è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 11-bis (interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale), comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005, aggiungere: e 5 milioni per l'anno 2006.
0. 1. 4551. 2. De Laurentiis.
Sopprimere le modifiche alla Tabella E alla voce: Ministero dell'istruzione e della ricerca e alla voce: legge n. 311 del 2004 articolo 1, comma 28.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
0. 1. 4551. 29. Ventura, Vigni, Grignaffini, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.
Sostituire il comma 62 con i seguenti:
62. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento:
a) degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001;
b) degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) del potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
d) della circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione veneto e correlata alle opere del Passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) della realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) del completamento del «sistema Accessibilità Valcamonica, SS 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) della realizzazione delle opere di cui al sistema «Accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) del consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successive al 30 giugno 2003, per un importo pari a 1 milione di euro annui per quindici anni;
i) dell'interazione del Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella I del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) della realizzazione del Corridoio tirrenico, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
m) della realizzazione delle opere di variante alla SS 47 Valsugana, tratto Pian degli Zocchi-Pove del Grappa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
n) della realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 12, con collegamento alla SP 450, è autorizzata la spesa di i milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
o) di opere complementari all'Autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo.
62-bis. 1. La società Infrastrutture S.p.A. è fusa per incorporazione con effetto dal 1o gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti società per azioni, di seguito nominata CDP, la quale assume tutti i beni, diritti, e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture S.p.A., incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
62-ter. L'atto costitutivo di CDP non subisce modificazioni.
62-quater. La CDP continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le funzioni assegnate ad Infrastrutture S.p.A. dall'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
62-quinquies. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture S.p.A. ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
62-sexies. La pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.
Al comma 69, dopo le parole: quindici anni, aggiungere le seguenti: dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, e dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, aggiungere le seguenti: A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2 della Legge 23 gennaio 1992 n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici., e aggiungere in fine il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 3 milioni annui per l'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume P0, sentita l'Autorità di Bacino competente.
Dopo il comma 108 inserire il seguente:
108-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295-bis. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, prima delle parole: «secondo i criteri stabiliti dal CIPE», sono aggiunte le seguenti parole: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della predetta legge n. 289 del 2002 e».
295-ter. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo le parole: «propri fondi», sopprimere le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del periodo.
295-quater. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
295-quinquies. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività.
Al comma 305, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
I commi da 313 a 317 sono sostituiti dai seguenti:
313. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale così come definito e disciplinato dalla Direttiva 2004/35/CE e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale così come definito dalla Direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale così come definito e disciplinato dalla richiamata Direttiva comunitaria.
314. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla predetta Direttiva comunitaria e dei suoi allegati 1 e 2. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma precedente è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
315. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 22 del 1997 e decreto ministeriale n. 471 del 1999.
316. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
317. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
Dopo il comma 319 aggiungere i seguenti:
319-bis. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dell'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
319-ter. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, è apportata la seguente modifica: Al comma 1, lettera e), comma 5-bis, dopo le parole: «reale o figurativo», inserire le seguenti: «o corrispettivi di servizi».
319-quater. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110 della legge n. 311 del 2004 e articolo 18 della legge n. 203 del 1991, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa Regione.
Al comma 341, sostituire le parole da: acquisti di immobili, fino alla fine del comma con le seguenti: acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse Amministrazioni dello Stato nei rispetto della normativa vigente.
Dopo il comma 341, inserire il seguente:
341-bis. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della PA, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell'articolo I, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.
Dopo il comma 387 inserire il seguente:
387-bis. È soppresso il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 80.000.
Alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): - articolo 4, comma 86: trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382), con i seguenti importi:
2006: + 4.000.
Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge finanziaria n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria:
2007: + 40.000.
Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28, variare gli importi come segue:
2006: - 50.000;
2007: - 20.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge finanziaria n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria, variare gli importi come segue:
2006: - 50.000.
1. 4551. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 1. 4552.
Sostituire i commi 235 e 236 con i seguenti:
235. Dal 1o gennaio 2006, al fine di estendere la tutela sociale in favore della maternità è concesso, a partire dal 6o mese di gravidanza e sino ai 12 mesi successivi alla data del parto, un assegno mensile pari a 250 euro in favore delle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento, interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'assegno è attribuito qualora il nucleo familiare al quale appartiene la madre non abbia un reddito superiore a 40 mila euro all'anno calcolato in base all'Indicatore della situazione economica ISE di cui alla Tabella i allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998.
236. Per le ragazze madri in gravi condizioni di disagio sociale ed economico e comunque con un reddito non superiore a 25 mila euro annui l'assegno di cui al comma 235 è pari a 350 euro mensili ed è attribuito a partire dal 3o mese di gravidanza. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attribuzione dell'assegno di cui ai commi 235 e 236.
Al comma 239, lettera a), sub 4-bis, sostituire le parole: 2.150 euro, con le seguenti: 4.300 euro.
Al comma 239, lettera b), sub d-bis sostituire le parole: 2.150, con le seguenti: 2.510.
Al comma 243-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 394-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4552. 7. Ventura, Mariotti, Maurandi, Turco, Bindi, Morgando, Duilio, Bianco, Zanotti, Magnolfi, Finocchiaro.
All'emendamento 1.4552 del relatore, sostituire il comma 235 con i seguenti:
235. Al fine di estendere le tutele sociali della maternità, per ogni figlio concepito nell'anno 2006, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso, da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 235-quinquies di regolare permesso di soggiorno, che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento o interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso, a partire dal sesto mese di gravidanza e per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto, un assegno mensile di importo pari ad euro 250.
235-bis. L'assegno è concesso dai comuni e spetta alle puerpere il cui nucleo familiare di appartenenza risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, pali ad euro 35.000 annui con riferimento ai nuclei familiari con due componenti.
235-ter. Per i nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico di cui al comma 235-bis è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
235-quater. Per le ragazze madri in presenza di gravi condizioni di disagio sociale ed economico, da definirsi con i decreti di cui al comma 235-nonies, e comunque con un reddito, determinato ai sensi del comma 235-bis, non superiore a 25 mila euro annui, l'assegno di cui al comma 235 è pari a 350 euro mensili ed è concesso a partire dal terzo mese di gravidanza.
235-quinquies. L'assegno è corrisposto a seguito di apposita domanda in carta libera presentata dall'interessata al comune di residenza entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio della gravidanza.
235-sexies. La domanda deve essere corredata da una certificazione medica, rilasciata dal medico di famiglia o dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio o dai consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, comprovante la data di inizio della gravidanza, nonché la data presunta del parto.
235-septies. Ai fini della fruizione del beneficio, i comuni provvedono ad informare le interessate invitandole a certificare altresì il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, e, successivamente, la data effettiva del parto e dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati, ovvero l'eventuale interruzione della gravidanza nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
235-octies. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS, anche avvalendosi, tramite apposita convenzione, di Poste italiane spa, sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi. A tal fine è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria di 258 milioni di euro.
235-nonies. Entro il 15 gennaio 2006, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione dei commi da 235 a 235-octies. Restano fermi tutti i benefici e le indennità previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
0. 1. 4552. 8. Ventura, Mariotti, Maurandi, Turco, Bindi, Morgando, Duilio, Bianco, Zanotti, Magnolfi, Finocchiaro.
Dopo il comma 239, inserire il seguente:
239-bis. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza,in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, dagli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
Conseguentemente alla tabella B voce: Ministero dell'economia e finanze, modificare gli importi come segue:
2006: - 10.000.
0. 1. 4552. 1. Verro, Lupi.
Sostituire il comma 243-bis con il seguente:
Art. 243-bis.
1. È istituita la fondazione denominata Ricerca biotecnologica nel Mediterraneo (Ri.Med) con lo scopo di promuovere nel Mediterraneo la ricerca traslazionale nel campo delle biotecnologie. La fondazione instaura rapporti con organismi omologhi a livello internazionale ed assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri.
2. Lo statuto della fondazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. I soci fondatori sono la Presidenza del Consiglio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Presidenza della Regione Siciliana, University of Pittsburgh e University of Pittsburgh Medical Center.
4. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati, nazionali e stranieri. Le attività, oltre che da mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato.
5. Per consentire il rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto della Presidenza del Consiglio, da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato il presidente.
6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2006, di 20 milioni di Euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di Euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, alla Tabella F, voce: legge finanziaria n. 289 del 2002 - articolo 61 comma 1 Fondo per le aree sotto utilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) - 4.2.3.27 aree sotto utilizzate cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 60.000.
0. 1. 4552. 2. Giudice.
Sostituire i commi 304-ter, 304-quater, 304-quinquies con i seguenti:
1. Nel quadro delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del l'Agenda di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004 Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale 11 credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al petto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 10 gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4-quinquies. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241.
5-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;
b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;
c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente dopo il comma 395, inserire il seguente:
395-bis. Sono apportate le seguenti variazioni:
a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005», sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;
b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;
c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649;
2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n, 77;
6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
0. 1. 4552.6. Morgando, Annunziata, Bianchi, Milana, Stradiotto, Duilio, Carbonella, Villari, Lettieri.
Al comma 304-quinquies, dopo le parole: è prorogato al 31 dicembre 2006. aggiungere le seguenti: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, con i Comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno 7 anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3 comma 82 della Legge 350 del 24 dicembre 2003 e articolo 1 comma 263 Legge 20 dicembre 2004 n. 311.
Conseguentemente, al comma 304-quinquies, sostituire le parole: 36 milioni, con le seguenti: 35 milioni.
0. 1. 4552. 5. Marinello, Giudice.
Dopo il comma 304 inserire il seguente: Per l'anno 2006 è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro a favore della Fondazione «Arte e Mestieri» di Torino.
0. 1. 4552. 3. Crosetto.
Dopo il comma 304 inserire il seguente:
304-septies. È autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2006 a favore dell'Associazione Premio Cavour Grinzane per la realizzazione di interventi in occasione della ricorrenza del venticinquennesimo anno della sua istituzione.
0. 1. 4552. 4. Crosetto.
Sostituire i commi 235 e 236 con i seguenti:
235. Il medesimo assegno di cui al comma 234 è concesso per ogni figlio nell'anno 2006 nato, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli minori di cui ai commi 234 e 235, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Sogei s.p.a..
Conseguentemente: al comma 237, sostituire le parole: 6 milioni di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro; al comma 238 sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 795 milioni di euro.
Sostituire il comma 239 con i seguenti:
239. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, in materia di deduzioni per oneri di famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-bis. 1. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 2.150 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per le persone addette all'assistenza e alla cura dei bambini fino al compimento del sesto anno di età.»;
2) al comma 4-ter, le parole: «e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-bis e 4-bis. 1».
b) all'articolo 15, comma 1, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 2.150 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi;».
239-bis. Le disposizioni del comma 239 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
239-ter. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, della le parole: «per invalidità permanente derivante», sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».
2) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;
3) al comma 4, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento».
c) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
d) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta ai superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
239-quater. All'attuazione del comma 239-ter si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
Conseguentemente, dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:
243-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di euro per l'anno 2009. Ai fini di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri può promuovere ovvero partecipare alla costituzione di appositi organismi anche mediante la collaborazione con omologhi organismi di eccellenza a livello internazionale, da individuare con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, e l'utilizzo di ricercatori italiani e stranieri.
243-ter. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'istituto di Geofisica e Vulcanologia (1NGV) insieme al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGL4M), provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:
304-bis. Alle atlete, che esercitano l'attività sportiva anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, anche se non hanno conseguito, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti Federazioni sportive nazionali, è assicurata una tutela per la maternità secondo quanto previsto dai commi 304-ter e 304-quater.
304-ter. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di tutela e sostegno della maternità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si prowede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle atlete, a valere sulle retribuzioni degli atleti di entrambi i sessi, nella misura prevista per i lavoratori dello spettacolo dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
304-quater. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, l'indennità di maternità, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo, è corrisposta con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2002, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, è posta a carico dei soggetti che erogano i compensi un contributo nella misura percentuale dello 0,5 per cento degli stessi compensi, determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi..
304-quinquies. Nel limite complessivo di 36 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993 è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006.
304-sexies. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Conseguentemente, dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331-bis. È istituita un'imposta speciale sulla vendita e sul noleggio di materiale pornografico. L'imposta si applica alle operazioni di vendita o di noleggio, inclusa la messa a disposizione tramite internet o attraverso canali televisivi a pagamento o comunque in via telematica o telefonica, effettuate nell'esercizio di un'attività commerciale, nei riguardi di soggetti la cui attività non sia a sua volta costituita dalla vendita o dal noleggio del medesimo materiale. La base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per la vendita o per il noleggio, computato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento. L'imposta è dovuta dal venditore o noleggiatore o comunque dal soggetto che percepisce il corrispettivo. La disciplina per la liquidazione, il versamento, l'accertamento e la riscossione dell'imposta è stabilita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, avente carattere pornografico, nonché ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche. Non costituisce materiale pornografico l'opera d'arte.
331-ter. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».
Al comma 374, sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le seguenti: 10 milioni di euro.
Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
386-bis. Per la realizzazione di interventi di protezione ambientale dell'area montana del Gennargentu, sono destinati ai comuni 3,5 milioni di euro nell'anno 2006, a valere sul Fondo unico per gli investimenti a difesa del suolo e della tutela ambientale di cui all'U.P.B. 1.2.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, che viene conseguentemente integrato della medesima somma. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «è istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; è altresì soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, relativo alla costituzione del parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Il riparto dello stanziamento tra i comuni è effettuato sulla base dell'estensione delle aree precedentemente vincolate. La costituzione di un'area parco è definita attraverso apposita Intesa Stato-Regione Sardegna. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'Intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.».
Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2007: - 1.000.
Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, variare gli importi come segue:
2006: - 5.000;
2008:- 1.000.
Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2006: - 3500.
Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 147 del 1992 (diritto allo studio), variare gli importi come segue:
2006: + 30.000.
1. 4552. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 1. 4553.
Al comma 302-bis, sopprimere le parole: In via sperimentale per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 394-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 4553. 7. Ventura, Gambini.
Sopprimere le parole: Sopprimere il comma 367, al comma 302-bis sopprimere le parole: Comma 5: Sopprimere e Comma 12: sopprimere punto 1).
0. 1. 4553. 1. Antonio Leone.
Sopprimere le parole: Sopprimere il comma 367.
* 0. 1. 4553. 2. Polledri, Pagliarini, Sergio Rossi.
Sopprimere le parole: Sopprimere il comma 367.
* 0. 1. 4553. 4. Nannacini, Ventura.
Al comma 302-bis, dopo le parole: comma 5: sopprimere, aggiungere le seguenti: comma 6: sopprimere.
0. 1. 4553. 3. Nannacini, Ventura.
Dopo il comma 302-bis, inserire il seguente:
302-ter. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di curo per l'anno 2006.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 6.000.
0. 1. 4553. 6. Alberto Giorgetti.
Sostituire i commi 303-bis, 303-ter, con il seguente:
303-bis. Al fine di supportare il Ministero dell'interno, è istituito l'Osservatorio sul Monitoraggio dei finanziamenti destinati alla riduzione del disagio sociale delle periferie urbane.
Conseguentemente, al comma 303-quater, le parole: Ministero delle politiche agricole e forestali, sono sostituite dalle seguenti: Ministero dell'interno.
0. 1. 4553. 5. Morgando, Duilio.
Dopo il comma 302, è aggiunto il seguente:
302-bis. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima da cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Dopo il comma 303, è aggiunto il seguente:
303-bis. Al fine di supportare il Ministero delle politiche agricole e forestali e le altre amministrazioni pubbliche competenti in materia di programmazione della ricerca agricola, agroalimentare e della pesca è istituito l'Osservatorio sul monitoraggio dei finanziamenti alla ricerca agricola, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei finanziamenti attribuiti alla ricerca agricola, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura da soggetti pubblici e privati;
b) esaminare le problematiche connesse alla ricerca anche in relazione ai diversi ambiti settoriali in cui si articola la ricerca di cui alla lettera a);
c) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento della ricerca di cui alla lettera a).
303-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma I, nonché l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, la cui gestione può essere attribuita, anche mediante procedura di affidamento diretto, ad una associazione senza fini di lucro.
303-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in euro 1,5 milioni per il triennio 2006-2008, si provvede, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Sopprimere il comma 367.
Dopo il comma 302, sono aggiunti i seguenti:
302-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, all'articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
Comma 1: dopo le parole «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi,» aggiungere: «nonché l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli».
Comma 5: Sopprimere.
Comma 9: dopo le parole «Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato» aggiungere «sentita l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli».
Comma 12: sopprimere punto 1).
Comma 12: aggiungere all'inizio del periodo «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è più consentita l'accettazione della scommessa denominata TRIS, prevista dall'articolo 1 lettera a) del decreto interministeriale 15 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 17 giugno 1998 n. 139».
Comma 12 punto 2 dopo le parole «per ogni tipo di scommessa ippica al totalizzatore e a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»: sostituire «15,70 per cento» ed aggiungere «Le risorse pari al minore gettito per l'erario dell'entrata in vigore dell'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, sono attribuite all'UNIRE per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».
302-ter. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE.
All'articolo 58, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare alla ricapitalizzazione dell'Agenzia di Pollenzo s.p.a. nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2006, nonché a partecipare alla costituzione di una fondazione, senza scopo di lucro, al fine di tutelare e valorizzare le produzioni tipiche e di qualità, nella misura massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2006.
Dopo il comma 303, sono aggiunti i seguenti:
303-bis. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria».
303-ter. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410»;
b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter».
303-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da otto membri, scelti tra esperti di comprovata professionalità ed esperienza nella materia, anche esterni alla pubblica amministrazione. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.
Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2006: - 100;
2007: - 100;
2008: - 100.
Alla tabella C, voce: Ministero delle attività produttive: legge n. 549/95, articolo 1, comma 43 (cap. 2280), sono apportate le seguenti variazioni:
2006: - 100;
2007: - 100;
2008: - 100.
1. 4553. Il Relatore.
Subemendamenti all'emendamento 1. 4554.
Dopo il comma 175-ter, aggiungere: In considerazione dell'esito del contenzioso definito e di quello tutt'ora pendente, e per la riduzione dei conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, le controversie in corso aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di soli servizi di vigilanza e custodia svolti a mezzo di guardie giurate dipendenti nel periodo dal 2 marzo 1983 al 29 dicembre 1993 dai soggetti di cui al regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526 sono estinte con compensazione tra le parti delle relative spese processuali, e, anche in caso di sentenza passata in giudicato, non si procede al rimborso di somme versate né alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle predette prestazioni.
0. 1. 4554. 5. Antonio Leone.
Al comma 249-bis, dopo le parole: della sicurezza, aggiungere le seguenti: stradale.
0. 1. 4554. 4. Morgando, Pasetto, Realacci, Duilio.
Al comma 249-bis, dopo le parole: sicurezza, aggiungere le seguenti: alimentare.
0. 1. 4554. 3. Morgando, Marcora, Duilio.
Al comma 249-bis, dopo le parole: sicurezza, aggiungere le seguenti: ferroviaria.
0. 1. 4554. 2. Morgando, Duilio, Pasetto.
Alla fine del comma 302-bis aggiungere le seguenti parole: Anche ai fini della presente disposizione l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 24, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante «Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado» vanno interpretati nel senso che la demanialità del bacino di acqua salsa come delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 non comprende le valli da pesca arginate di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima disposizione normativa limitatamente alle porzioni recinte mediante arginature stabili e manufatti di regimazione e contenimento ittico; le disposizioni di cui al presente articolo interpretano con ogni effetto retroattivo la vigente normativa per le fattispecie in questione.
Sempre ai fini della presente disposizione per «gondoliere» s'intende il titolare di apposita licenza rilasciata dal Comune di Venezia ed iscritto nel ruolo specifico dei gondolieri. Tale soggetto è il solo autorizzato a trasportare persone e/o cose a mezzo gondola nel Comune di Venezia, nonché ad effettuare qualsiasi servizio di trasporto con la gondola, secondo gli usi, le consuetudini e le tradizioni.
0. 1. 4554. 1. Alberto Giorgetti, Zuin.
Sopprimere il comma 303-bis.
0. 1. 4554. 7. Rava, Ventura, Maurandi, Mariotti.
Sopprimere le modifiche alle Tabelle D e E.
0. 1. 4554. 6. Rava, Ventura, Maurandi, Mariotti.
ALLEGATO 4
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.
EMENDAMENTI APPROVATI
Al comma 93 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Il comma 94 è sostituito dal seguente:
«94. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento».
Il comma 95 è sostituito dai seguenti:
95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq., spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
Al comma 96, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
Al comma 97, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
0. 1. 4549. 52.Il Governo.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del sevizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 48 inserire il seguente:
48-bis. Le deposizioni di cui ai commi 42, 43, 44, 45, 46 e 48 non si applicano alle Regioni alle Province autonome, agli enti locali e agii enti dei servizio sanitario nazionale.
Il comma 94 è sostituito dal seguente:
94. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli armi 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dall'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corriere ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
Conseguentemente, il comma 95 è sostituito dai seguenti:
95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:
a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito del 7,3 per cento- per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto delle media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini della appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino e 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore e 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq, spese medie pro capite pari e 113,24 euro;
5) per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, spese media pro capite pari e 636,42 euro;
6) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spese media pro capite pari a 589,89 euro;
7) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari e 617,49 euro;
8) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari e 662,74 euro;
9) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
10) per i comuni da 100.000 a 249.999 , spesa media pro capite pari a 854.59 euro;
11) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spese media pro capite pari a 1.194,38 euro;
12) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2008 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.
95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
Conseguentemente, al comma 96, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
e) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcalo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
Conseguentemente, al comma 97, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
c) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 6,1 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
Conseguentemente dopo il comma 98 inserire i seguenti:
98-bis. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per l'alienazione di beni immobili e mobili, nonché per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
98-ter. I comuni possano eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
98-quater. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
Conseguentemente, i commi 101 e 103 sono soppressi.
Conseguentemente, al comma 102, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'articolo 1, comma 30, della richiamata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
Conseguentemente, dopo il comma 107 aggiungere i seguenti:
107-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2006.
107-ter. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
Dopo il comma 109, inserire i seguenti:
109-bis. Le regioni, le province e i comuni possono introdurre, con riferimento ai tributi propri, in concordato preventivo, di durata non inferiore al biennio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.
109-ter. Sono ammessi al concordato preventivo, di cui al comma 107-bis, i titolari di reddito di imprese e gli esercenti arti e professioni.
109-quater. L'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione di procedure agevolate dei tributi o dei canoni dovuti;
b) la limitazione dei poteri di accertamento. La sottoscrizione del concordato preclude l'emissione di avvisi di accertamento per le imposte, tasse e canoni oggetto di concordato per le annualità prese a riferimento, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel corso delle annualità oggetto di concordato.
109-quinquies. L'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato non può essere inferiore all'ammontare di quanto dovuto per l'anno in cui avviene la sottoscrizione moltiplicato per il numero delle annualità oggetto di concordato.
109-sexies. Al fine di favorire l'adesione al concordato, le regioni, le province e i comuni possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi, richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti alla base del concordato.
109-septies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. All'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, dopo le parole: «un contributo complessivo» inserire le seguenti: «una tantum», e sopprimere le parole: «a tempo determinato»; allo stesso articolo sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «230.000 abitanti».
Dopo il comma 331, inserire il seguente:
331-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione S.p.a. o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».
Dopo il comma 369, inserire il seguente:
369-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2000, n. 289, emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura minima di capitate sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'Albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in curo 5.000.000. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei prodotti termini, comporta l'immediata decadenza dei concessionario dai contratti in corso.
Dopo il comma 339, inserire il seguente:
339-bis. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo dei conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitato esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-novies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
1. 4549.Il Relatore.
Dopo il comma 105, aggiungere il seguente comma:
105-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive.
1. 164. Mariotti, Maurandi, Ventura.
Dopo il comma 109, inserire il seguente:
109-bis. Nel comma 61, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».
1. 1913. Verro, Antonio Leone, Tarantino.
Dopo il comma 109 inserire il seguente:
109-bis. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non sì applica ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000, abitanti.
1. 1922. Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 263, dopo le parole: «libere aggregazioni», inserire le seguenti: «dotate di personalità giuridica».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è istituita una commissione di studio, senza oneri per la finanza pubblica, volta ad indicare le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 264 a 267».
1. 1103. Crosetto, Blasi, Zorzato, Verro, Antonio Leone.
Al comma 264, sostituire le parole: ed agricole, con le seguenti: agricole e della pesca.
*1. 1109. Scaltritti, Giudice.
Al comma 265, alla lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
«3) I distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile».
* 1. 1127. Alberto Giorgetti.
Al comma 265, lettera c), punto 5.2), inserire, dopo le parole: loro operatività; le seguenti: anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
* 1. 1117. (Nuova formulazione)Crosetto, Zorzato, Blasi, Verro, Antonio Leone.
Al comma 265, lettera c), punto 5.2), inserire, dopo le parole: loro operatività; le seguenti: anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile, di cui al comma 20 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
* 1. 1131. (Nuova formulazione)Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 266, inserire il comma:
266-bis. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei Consorzi di Sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
1. 2756. Blasi.
Dopo il comma 268, inserire il seguente:
268-bis. I sovracanoni idroelettrici previsti ai sensi dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
1. 2734. Zanetta, Arnoldi, Scherini, Paniz.
Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:
232-bis. Le violazioni alle disposizioni, relative al settore oleario nel caso in cui riguardano quantitativi di prodotto eccedenti i 10000; ettolitri costituiscono reato ai sensi degli articolo 515 e 517 C.P.
3. «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui si comma affluiscono, per una quota pari al 50 per cento, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità - amministrativa - Ispettorato centrale repressione frodi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».
1. 2492.Marinello, Alfano.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260-bis. Ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dell'articolo l, comma, 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano le disposizioni di legge di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine il termine di versamento di cui al secondo periodo del citato comma 17 è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo comma è fissato al 1o ottobre 2006.
1. 2987. Paolone, Alberto Giorgetti, Strano, Catanoso, Trantino, Fatuzzo, Filippo Drago, Palumbo, Floresta, Giudice, La Grua.
Dopo il comma 268 inserire il seguente:
268-bis. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge del 29 ottobre 2003, n. 239, è prorogata al 31 dicembre 2010.
1. 1611. (Nuova formulazione)Sergio Rossi.
Dopo il comma 268, inserire il seguente:
268-bis. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
1. 2746. (Nuova formulazione)Saglia.
Dopo il comma 268, inserire il seguente:
268-bis. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dai seguenti:
8. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche, ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. A tal fine il Ministero della Attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attraverso il loro sistema informatico trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative al soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A partire dal 1o gennaio 2006 i soggetti interessati dal presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1o gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. 2752. Gioacchino Alfano, Marinello.
Al comma 269, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 270, è istituito il Comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma».
1. 1144. Blasi, Antonio Leone, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Giudice, Tarantino, Crosetto.
Dopo il comma 281 aggiungere il seguente:
281-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: del «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
1. 1074. Antonio Leone, Blasi, Zorzato, Verro, Crosetto.
Dopo il comma 281 aggiungere i seguenti:
281-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di quattro anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico unità da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 119/169 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai precitati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 5 lettera e) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa, non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi».
1. 1075. Antonio Leone, Blasi, Zorzato, Verro, Crosetto.
Dopo il comma 285, inserire il seguente:
285-bis. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel Patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 2671. Antonio Leone.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
294-bis. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e il supporto tecnico delle Agenzie Strumentali del Ministero del Lavoro. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. All'articolo 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2006». Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa con le province e con supporto tecnico delle Agenzie Strumentali del Ministero del Lavoro. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
1. 2714. Stucchi, Caparini, Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo il comma 341, inserire il seguente:
341-bis. Nell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
1. 3157. Verro.
Al comma 358, dopo le parole: ai sensi degli articoli 86 od 88, aggiungere le seguenti: ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69.
1. 2908. Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 399, aggiungere i seguenti:
399-bis. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata.
399-ter. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione, contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
399-quater. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
399-quinquies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il secondo periodo è sostituito dai seguenti «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».
399-sexies. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 399-quinquies si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
399-septies. La denaturazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si effettua solo a seguito di specifica determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che attesta la vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore nella misura percentuale di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per il gasolio usato come carburante. Con la medesima determinazione sono fissati i tempi, la formula e le modalità della denaturazione.
399-octies. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.
399-novies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del procedimento unico di cui ai commi da 399-septies a 399-decies, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
399-decies. Il Ministro delle attività produttive adotta, con proprio decreto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui ai commi da 399-septies a 399-novies, nel rispetto del principio di semplificazione, e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
399-undecies. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
399-duodecies. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 399-undecies, favorendo criteri di mercato e tempestività.
399-terdecies. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
399-quaterdecies. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 399-terdecies, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transuazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati, assegnando priorità ai progetti di miglioramento della mobilità urbana ad alto contenuto tecnologico e di minore impatto ambientale;
e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
399-quinquiesdecies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 399-sexiesdecies, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
399-sexiesdecies. Al fine della predisposizione del programmai, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 399-quinquiesdecies, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato, nei successivi trenta giorni, nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 399-vicies.
399-septiesdecies. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 399-quaterdecies, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefici;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione delle società di cui al comma 399-vicies.
399-duodevicies. Ai piani trasmessi, entro sessanta giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva nei successivi sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità e i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 399-quinquiesdecies.
399-undevicies. I comuni, individuati ai sensi del comma 399-sexiesdecies, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne verifica le conformità rispetto al piano approvato dal CIPE.
399-vicies. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
399-vicies semel. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.
399-vicies bis. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.
399-vicies ter. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 399-terdecies a 399-vicies quater si fa fronte mediante parziale utilizzo delle risorse per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Con la legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, è individuata la quota parte delle risorse di cui alla citata legge n. 443 del 2001, da destinare agli interventi di cui ai commi da 399-terdecies a 399-vicies quater.
399-vicies quater. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 399-quaterdecies, lettera b), e al fine di incentivare modalità di trasporto alternative a quella privata, gli enti locali possono escludere dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare esclusivamente i servizi e l'offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.
399-vicies quinquies. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative realizzate da aggregazioni di piccole e medie imprese, una quota delle risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi nei settori del tessile, dell'alimentare, delle nanotecnologie, delle tecnologie dell'idrogeno applicate al trasporto e alla produzione di energia, delle biotecnologie in ambito farmaceutico e sanitario, delle tecnologie della comunicazione e delle tecnologie spaziali, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione della relativa relazione tecnica, dello studio di fattibilità dell'eventuale prototipo, le forme dell'eventuale revoca dei contributi assegnati e le modalità di costituzione di dette aggregazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra le regioni, sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In fase di prima applicazione il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
399-vicies sexies. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 399-vicies quinquies è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che devono prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.
399-vicies septies. Le domande di finanziamento a valere sul Fondo di cui al comma 399-vicies quinquies sono valutate entro tre mesi dalla presentazione e i contributi sono erogati entro i tre mesi successivi alla data di approvazione.
399-duodetricies. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 399-vicies quinquies è destinata alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle piccole e medie imprese localizzate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.
399-undetricies. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo di cui al comma 399-vicies quinquies da destinare agli interventi di cui ai commi 399-vicies quinquies e 399-vicies sexies del presente articolo, nonché al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
399-tricies. Una quota, pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo di cui al comma 399-vicies quinquies è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato, nelle aree sottoutilizzate determinate con le indagini conoscitive di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999, di cui alla convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei 30 luglio 2001.
399-tricies semel. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
399-tricies bis. Al fine di cui al comma 430, una quota delle risorse annualmente destinate agli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è utilizzata per la concessione degli incentivi e dei finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.
399-tricies ter. Il Ministro delle attività produttive provvede, con il decreto di cui al comma 399-tricies semel, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
399-tricies quater. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59»;
b) il comma 19 è abrogato;
c) il comma 43 è abrogato.
399-trices quinquies. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.
399-tricies sexies. A valere sul fondo rotativo di cui al comma 399-tricies quinquies, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, come definite dalla normativa comunitaria in vigore. Le tipologie delle iniziative, volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale, sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento dei valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.
399-tricies septies. In attesa della unificazione dei fondi rotativi destinati ad operazioni di venture capital di cui all'articolo 9, comma 1-ter, lettera d), della legge 29 luglio 2003, n. 229, introdotto dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2005, n. 56, il Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui all'articolo 5 del decreto del vice Ministro delle attività produttive 3 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003, può, in caso di esaurimento dei fondi destinati ad un'area geografica o a determinate categorie di imprese, autorizzare l'imputazione di singole operazioni su fondi destinati ad altra area geografica o ad altra categoria di imprese.
399-duodequadricies. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al comma 399-triciesquinquies possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.
399-undequadricies. Ai fini di quanto previsto al comma 399-duodequadricies per piccole e medie imprese si intendono le imprese definite tali dal Ministro delle attività produttive, con i decreti in vigore emanati in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, e la cui quota di ricavi esteri risulti congruente con le finalità di internazionalizzazione del progetto presentato.
399-quadricies. L'importo massimo del finanziamento concedibile ai sensi del comma 399-tricies sexies è pari al 100 per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili, ancora da sostenere. Il limite massimo dell'importo del finanziamento concedibile è pari ad euro 500.000 per ciascun programma di innovazione. Tale importo è elevabile fino ad euro 1.000.000 qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio.
399-quadricies semel. Il tasso di interesse fisso del finanziamento di cui al comma 399-tricies sexies è pari al 15 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del relativo contratto, applicabile alle operazioni di credito agevolato alle esportazioni a tasso variabile effettuate con raccolta sul mercato interno, stabilito con decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994. Il finanziamento può essere concesso per una durata non superiore a sei anni, di cui due di preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e quattro di ammortamento.
399-quadricies bis. A totale copertura del rimborso del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, le imprese beneficiarie devono prestare idonee garanzie. Le imprese possono essere ammesse al beneficio della garanzia integrativa e sussidiaria di cui all'articolo 22, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, introdotto dall'articolo 21, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
399-quadricies ter. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 399-tricies sexies.
399-quadricies quater. Il Ministero delle attività produttive, anche mediante ispezioni in loco, può accertare la realizzazione del programma finanziato e verificarne il relativo stato di attuazione. A tale fine il Ministero può avvalersi della collaborazione di propri uffici, enti e società ad esso collegate. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo di cui al comma 399-tricies quinquies.
399-quadricies quinquies. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 399-duodequadricies e 399-quadricies quater e di tutti gli interventi effettuati a valere sul fondo rotativo di cui al comma 399-tricies quinquies, si applicano gli stessi parametri per la determinazione delle commissioni e quanto altro stabilito dalla convenzione sottoscritta tra la SIMEST Spa e il Ministero delle attività produttive per la gestione di detto fondo, ad eccezione di quanto previsto per la quantificazione complessiva delle commissioni. La revisione della citata convenzione dovrà essere effettuata limitatamente all'introduzione del pieno criterio di proporzionalità tra le commissioni da corrispondere alla SIMEST Spa e l'attività da essa svolta per la gestione di tutti gli interventi effettuati a valere sul predetto fondo in ciascun anno di riferimento.
399-quadricies sexies. Le disposizioni in materia di reindustrializzazione e di promozione industriale, di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, trovano applicazione nei comuni nei cui territori hanno sede gli stabilimenti industriali interessati e nei comuni confinanti, fermo restando che, in ogni caso, gli ambiti territoriali non possono eccedere il territorio della provincia di appartenenza.
399-quadricies septies. Le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di personal computer con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Possono beneficiare delle donazioni ivi previste, alle condizioni previste, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
399-duodequinquagies. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo che non sia già oggetto di specifica e dedicata procedura informatizzata. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale, e la conformità dello stesso all'originale mediante tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento da un supporto all'altro nel rispetto delle vigenti regole tecniche. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata dal soggetto incaricato del trasferimento da un supporto all'altro mediante l'utilizzazione di tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
399-undequinquagies. L'obbligo di cui al comma 39-duodequinquagies a decorrere, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.
399.50. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni conteniate nei commi 339-duodequinquagies e 399-undequinquagies a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
399.51. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.
399.52. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 39-duodequinquagies a 399.52 nel rispetto di quanto previsto dall'artico 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
399.53. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.
399.54. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfetaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 399-quinquagies quinquies, lettera a), anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.
399.55. Per l'attuazione dei commi da 399 a 399 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
399.56. Ai fini di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti operanti con regime monofase si intendono ricompresi nell'ambito di cui alla lettera a) del secondo comma del predetto articolo 30.
399.57. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse, possono stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per disciplinare modalità, tempi e corrispettivi del procedimento di trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza destinati alle pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
399.58. Per la realizzazione, l'acquisizione e l'adeguamento di opere pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere contratti di locazione finanziaria (leasing), previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
399.59. Le attività di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere acquisite dalle amministrazioni pubbliche mediante contratti di locazione finanziaria sono realizzate, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto espressamente disposto dai commi da 399.58 a 399-duodeseptuagici.
399.60. Ai fini di quanto disposto dai commi da 399.58 a 399-duodeseptuagici, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitino per lo svolgimento delle proprie funzioni.
399.61. Ai fini di quanto disposto dai commi da 399-sexagici a 399-duodeseptuagici, si intendono per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti individuati nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
399.61. Le opere pubbliche da realizzare mediante ricorso allo strumento della locazione finanziaria sono inserite nell'elenco delle opere pubbliche predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
399.62. Le opere pubbliche sono realizzate a cura e spese di un soggetto finanziatore iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994.
399.64. La progettazione definitiva delle opere pubbliche è a cura e spese delle amministrazioni aggiudicatrici, che vi provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, nonché in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni della normativa vigente in materia.
393.65. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ai sensi del comma 399-sexagies, indica le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, alle quali intende affidare l'esecuzione dei lavori. In sede di partecipazione alla gara, il soggetto finanziatore indica altresì il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 109 del 1994, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
399.66. L'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori di cui al comma 399-sexagies septies, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso. Il verificatore è competente all'accertamento della regolare e tempestiva esecuzione delle opere in relazione a ciascun singolo stato di avanzamento dei lavori.
399-67. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 399-septuagies bis, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
399.68. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 399-undeseptuagies non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 399-undesepties a 399-untoecties, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
399.69 Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 399-undesepties a 399-untoecties sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 399-undesepties a 399-untoecties devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 399-septuagies bis a 399-unteoctogies a 479 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
399.70. Possono presentare le proposte di cui al comma 399-unteseptagies gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
399.71 Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano L finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 399-septuagies ter. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
399.72. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
339.73. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
399.74. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 478, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
399.75. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
399.76. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
399.77. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 399-uneseptuagies 399-untoectogies, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
399.78. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di» è inserita la seguente: «cultura,»;
c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente» sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;
d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;
e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;
f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e 1-quinquies).
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.400;
2007: - 3.400;
2008: - 1.800.
1. 4285. (Nuova formulazione)Crosetto, Antonio Leone, Zorzato, Verro, Blasi.
Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 500;
2007: + 500;
2008: + 500.
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi- 3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
Tab. A. 56. Liotta, Volontè.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e Finanza, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e finanze, aggiungere la seguente voce: Legge 26/1986, articolo 6, comma 1, lettera b) Fondo per Trieste (4.2.3.7 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)
2006: + 6.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e finanze, aggiungere la seguente voce: Legge 26/1986, articolo 6, comma 1, lettera c) Fondo per Gorizia (3.2.3.6 Fondo per gli interventi nel territorio di Gorizia - cap. 7380)
2006: + 4.000.
Tab. B. 87. Menia, Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 272, con i seguenti:
272. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera g) sono inserite prima della parola «strumenti» le seguenti parole: «prodotti e»;
b) alla lettera h) dopo la parola «titoli» sono inserite le seguenti parole: «e prodotti finanziari».
272-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, sono inserite prima della parola «strumenti» le seguenti parole: «prodotti e».
272-ter. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.
272-quater. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 272-ter, nonché quelle di cui al comma 277-sexies, non danno diritto al recesso.
272-quinquies. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.
272-sexies. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 272-ter. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.
272-septies. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
272-octies. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 383-bis, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
272-novies. L'esercizio delle funzioni attribuite al MEF - Dipartimento del Tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegata alle Direzioni dei servizi vari.
272-decies. All'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 sostituire le parole: «Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5 termina entro il 31 dicembre 2007,» con le seguenti parole: «Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, commi 5 e 7 termina il 31 dicembre 2007,». Dopo le parole: «qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.» aggiungere le seguenti parole: «Il periodo transitorio è ulteriormente incrementato, qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».
272-undecies. Sono abrogati l'articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 giugno 2002, n. 112, e l'articolo 1, commi 224, 225, 226 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Cessano conseguentemente gli effetti dei provvedimenti e delle convenzioni adottati ai sensi delle leggi medesime.
272-duodecies. Al fine di ridurre i costi operativi e di razionalizzare l'azione amministrativa, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire a titolo oneroso a società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, attività e rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, attualmente facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
272-terdecies. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formeranno patrimonio autonomo e separato ad ogni effetto di legge della società acquirente.
272-quaterdecies. Il corrispettivo del trasferimento sarà determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui al comma 277-duodecies.
272-quinquiesdecies. In caso di mancato soddisfacimento da parte della società di cui al comma 272-duodecies dei creditori non rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, così come individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, della legge 15 giugno 2002, n. 112, continua ad applicarsi la garanzia dello Stato già prevista dall'articolo 9, comma 1-bis della medesima legge 15 giugno 2002, n. 112.
272-sexiesdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, definisce le modalità di esecuzione del presente articolo, ivi compresi il perimetro delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire, nonché le eventuali ulteriori manleve da parte dello Stato necessarie per il trasferimento medesimo.
272-septiesdecies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».
272-duodevicies. All'articolo 7, comma 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «67, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «67, comma 4».
Conseguentemente sopprimere i commi da 273 a 277.
1. 4429.(Nuova formulazione)Crosetto, Blasi, Antonio Leone, Verro, Zorzato.
Dopo il comma 385 è inserito il seguente:
385-bis. Nei limiti di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 è finanziato un piano diretto a prevedere il beneficio del mantenimento delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, nei confronti di coloro che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in mobilità ovvero siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni. Nel predetto piano da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive saranno definite le modalità selettive ed applicative.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 (3.1.2.4. - cap. 2280):
2006: -;
2007: -;
2008: - 10.000.
1. 1299.(Nuova formulazione) Il relatore.
Dopo il comma 319 aggiungere i seguenti:
319-bis. 1. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e i trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
319-ter. I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto dovranno consentire a che:
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti Leggi Regionali, ovvero, laddove non ancora varate, ai sensi della legge n. 513 del 1977;
b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni. In caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, che subentrino - con facoltà di rinunzia - nel diritto all'acquisto, nell'ordine, il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
319-quater. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.
319-quinquies. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
1. 2317. (Nuova formulazione)Crosetto, Blasi, Verro, Zorzato, Gioacchino Alfano, Savo, Giudice, Marras, Saro, Tarantino, Milanato, Zanetta, Nicotra, Galli.
Al comma 62, aliena, sostituire le parole: 200 milioni di euro, con le seguenti: 197 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il comma 62-sexies, inserire il seguente 62-septies:
Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000.
0. 1. 4551. 3. Alberto Giorgetti.
Al comma 62, lettera c) sostituire le parole: 0,5 per cento, con le seguenti: 1 per cento.
Conseguentemente sopprimere la lettera m).
0. 1. 4551. 9. Sergio Rossi.
Al comma 62, lettera h) sostituire le parole: per un importo pari a 1 milione di euro per 15 anni, con le seguenti: per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 331, inserire i seguenti:
331-bis. L'Agenzia del Territorio invia ai Comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1o gennaio 2006. I Comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze, riscontrate dai Comuni, sono segnalate all'Agenzia del Territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza. Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai Comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del Territorio, nonché le relative modalità d'interscambio.
331-ter. Al comma 1 dell'articolo 28 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole «1o gennaio dell'anno successivo a quello», sono sostituite con le parole: «trenta giorni dal momento».
331-quater. Le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dai momento in cui esse si sono verificate. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del predetto Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
331-quinquies. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, che perverranno all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.
331-sexies. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3; E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinate ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato.
331-septies. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma precedente richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto entro il 30 settembre 2006 da parte dei soggetti intestatari. In caso di inottemperanza, anche su segnalazione dei comuni, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; si rende applicabile la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
331-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 331-sexies e 331-septies, oltre agli oneri di cui al comma 331-septies.
331-nonies. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi dei commi da 331-sexies a 331-octies producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2006.
331-decies. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è sostituito dal seguente:
1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, alla iscrizione ed alla annotazione nei registri immobiliari ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare, emanati dai Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di atti. Con i medesimi decreti si provvede all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con i medesimi decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti chi cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. in caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta, di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti, con le modalità da stabilirsi con decreti dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio.
5. Per gli atti comportanti annotazione nei registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata:
a) la richiesta di registrazione;
b) la domanda di annotazione;
c) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione.
La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.
6. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilità la data a decorrere dalla quale anche la presentazione del titolo al Conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione delle relative formalità, per singoli ambiti territoriali, avviene esclusivamente per via telematica. A partire da tale data le formalità ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.
7. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale viene avviato, a titolo sperimentale, un regime transitorio di facoltatività della trasmissione del titolo per via telematica, da parte di determinati soggetti, tenendo conto dell'oggettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte degli stessi, presso specifiche aree geografiche e per particolari tipologie di atti. Con lo stesso decreto sono approvate le connesse procedure e specifiche tecniche.
8. Durante il regime transitorio facoltativo di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2678 del codice civile, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, s'intenderanno presentate:
a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;
b) il giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.
9. Nell'ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario.
331-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, a parità di gettito, le nuove tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dalla presente legge, il cui importo è determinato in misura forfettaria, nonché in proporzione ed in funzione degli adempimenti correlati.
331-duodecies. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, nel rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, con le seguenti modalità:
a) su base convenzionale (obbligatorio per i soggetti esenti dal pagamento di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali dovuti a fronte delle consultazioni);
b) senza stipula di convenzione, con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata.
331-terdecies. Le tasse ipotecarie, stabilite con la tabella allegata al decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modifiche, ed i tributi speciali catastali, stabiliti al Titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31luglio 1954, numero 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, dovuti per l'accesso telematico ai servizi senza convenzione, di cui alla precedente lettera b), sono aumentati del 50 per cento.
331-quaterdecies. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare sentita la Ragioneria Generale dello Stato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, modalità e condizioni per l'accesso al servizio, sono approvati i nuovi schemi di convenzione, per la concessione del collegamento telematico alle banche dati catastale ed ipotecaria e sono altresì stabiliti, ferma, rimanendola debenza delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali; l'importo dei canone, l'importo della cauzione, da graduare anche in relazione all'eventuale pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, e dei tributi speciali catastali dovuti, e le modalità di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali dovuti. Nel caso di pagamento con modalità telematiche o elettroniche, gli importi riscossi dovranno essere riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
331-quinquiesdecies. A decorrere dal 30giugno 2006 i certificati catastali possono essere richiesti dagli interessati all'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate con il servizio postale. I certificati catastali elaborati dall'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure automatizzate, richiesti con le modalità anzidette, possono essere trasmessi agli interessati avvalendosi di procedure telematiche; anche integrate con il servizio postale. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo stesso. Con il provvedimento dell'Agenzia del Territorio sono stabilite:
a) le misure da adottare contro la duplicazione e la contraffazione dei certificati catastali;
b) le modalità tecniche necessarie perla trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
c) specifiche ulteriori modalità per la fornitura del servizio presso gli sportelli catastali decentrati presso i Comuni, previa intesa con l'ANCI;
d) le modalità di versamento dei tributi: dovuti, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
331-sexiesdecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ai comuni.
331-septiesdecies. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004 n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli Enti gestori agli eventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare sono quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data di valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. 1 coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al primo semestre 2005».
331-duodevicies. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 è sostituito dal seguente: «Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11».
0. 1. 4551. 20. Antonio Leone.
Al comma 62, lettera l), sostituire le parole: della realizzazione del Corridoio Tirrenico, con le parole: della realizzazione del tratto Lazio-Campania del Corridoio Tirrenico, Pedemontano e Formia.
0. 1. 4551. 19. Antonio Leone.
Al comma 69 dopo le parole: Mouse, aggiungere: e dei quali 5 milioni annui è destinato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
0. 1. 4551. 26. Agostini, Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Gasperoni, Paola Mariani, Duca, Calzolaio, Galeazzi, Giacco, Lion, Lusetti, Bellillo.
Dopo il comma 69, inserire il seguente:
69-bis. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Interno, variare gli importi come segue:
2006: - 2000;
2007: - 2000;
2008: - 2000.
0. 1. 4551. 1. Guido Dussin.
Dopo il comma 317, inserire i seguenti:
317-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 la parola «quindici» è sostituita con la seguente: «venticinque».
317-ter. Rimangono fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 25.
317-quater. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 319-bis si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
317-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 319-bis eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 3, tra Mediocredito centrale s.p.a. e Artigiancassa s.p.a., saranno preventivamente autorizzate dal dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso dipartimento.
0. 1. 4551. 10. Crosetto.
Sostituire il comma 387-bis, con il seguente: L'articolo 11-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convegno internazionale interconfessionale) è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 11-bis (interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale), comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005, aggiungere: e 5 milioni per l'anno 2006.
0. 1. 4551. 2. De Laurentiis.
Sostituire il comma 62 con i seguenti:
62. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento:
a) degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001;
b) degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) del potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
d) della circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione veneto e correlata alle opere del Passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) della realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) del completamento del «sistema Accessibilità Valcamonica, SS 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) della realizzazione delle opere di cui al sistema «Accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) del consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successive al 30 giugno 2003, per un importo pari a 1 milione di euro annui per quindici anni;
i) dell'interazione del Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) della realizzazione del Corridoio tirrenico, in una misura non inferiore all'i per cento delle risorse disponibili;
m) della realizzazione delle opere di variante alla SS 47 Valsugana, tratto Pian degli Zocchi-Pove del Grappa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
n) della realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 12, con collegamento alla SP 450, è autorizzata la spesa di i milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
o) di opere complementari all'Autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo.
62-bis. 1. La società Infrastrutture S.p.A. è fusa per incorporazione con effetto dal 1o gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti società per azioni, di seguito nominata CDP, la quale assume tutti i beni, diritti, e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture S.p.A., incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
62-ter. L'atto costitutivo di CDP non subisce modificazioni.
62-quater. La CDP continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le funzioni assegnate ad Infrastrutture S.p.A. dall'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
62-quinquies. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture S.p.A. ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
62-sexies. La pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.
Al comma 69, dopo le parole: quindici anni, aggiungere le seguenti: dei quali 7 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, e dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, aggiungere le seguenti: A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2 della Legge 23 gennaio 1992 n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici., e aggiungere in fine il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume P0, sentita l'Autorità di Bacino competente.
Dopo il comma 108 inserire il seguente:
108-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295-bis. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, prima delle parole: «secondo i criteri stabiliti dal CIPE», sono aggiunte le seguenti parole: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della predetta legge n. 289 del 2002 e».
295-ter. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo le parole: «propri fondi», sopprimere le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del periodo.
295-quater. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
295-quinquies. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività.
Al comma 305, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
I commi da 313 a 317 sono sostituiti dai seguenti:
313. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale così come definito e disciplinato dalla Direttiva 2004/35/CE e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale così come definito dalla Direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non proweda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale così come definito e disciplinato dalla richiamata Direttiva comunitaria.
314. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla predetta Direttiva comunitaria e dei suoi allegati 1 e 2. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma precedente è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
315. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 22 del 1997 e decreto ministeriale n. 471 del 1999.
316. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
317. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
Dopo il comma 319 aggiungere i seguenti:
319-bis. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dell'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
319-ter. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, è apportata la seguente modifica: Al comma 1, lettera e), comma 5-bis, dopo le parole: «reale o figurativo», inserire le seguenti: «o corrispettivi di servizi».
319-quater. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110 della legge n. 311 del 2004 e articolo 18 della legge n. 203 del 1991, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa Regione.
Al comma 341, sostituire le parole da: acquisti di immobili, fino alla fine del comma con le seguenti: acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse Amministrazioni dello Stato nei rispetto della normativa vigente.
Dopo il comma 341, inserire il seguente:
341-bis. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della PA, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell'articolo I, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.
Dopo il comma 387 inserire il seguente:
387-bis. È soppresso il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 80.000.
Alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): - articolo 4, comma 86: trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382), con i seguenti importi:
2006: + 4.000.
Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge finanziaria n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria:
2007: + 40.000.
Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28, variare gli importi come segue:
2006: - 50.000;
2007: - 20.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge finanziaria n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria, variare gli importi come segue:
2006: - 50.000.
1. 4551. (Nuova formulazione) Il Relatore.
Sopprimere le parole: Sopprimere il comma 367. Al comma 302-bis sopprimere le parole: Comma 5: Sopprimere e Comma 12: sopprimere i punti 1.
0. 1. 4553. 1. (Nuova formulazione)Antonio Leone.
Dopo il comma 302-bis, inserire il seguente:
302-ter. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di curo per l'anno 2006.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000.
0. 1. 4553. 6. (Nuova formulazione)Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 302, è aggiunto il seguente:
302-bis. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima da cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Sopprimere il comma 367.
Dopo il comma 302, sono aggiunti i seguenti:
302-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, all'articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
Comma 1: dopo le parole «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi,» aggiungere: «nonché l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli».
Comma 5: Sopprimere.
Comma 9: dopo le parole «Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato» aggiungere «sentita l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli».
Comma 12: sopprimere i punti 1) e 2).
302-ter. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE.
1. 4553. (Nuova formulazione)Il Relatore.
Dopo il comma 239, inserire il seguente:
239-bis. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, dagli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
Conseguentemente alla tabella B voce: Ministero dell'economia e finanze, modificare gli importi come segue:
2006: - 10.000.
0. 1. 4552. 1. Verro, Lupi.
Sostituire il comma 243-bis con il seguente:
243-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. È autorizzata a questo fine la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di euro per l'anno 2009.
0. 1. 4552. 2.(Nuova formulazione) Giudice.
Al comma 304-quinquies, dopo le parole: è prorogato al 31 dicembre 2006. aggiungere le seguenti: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, con i Comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno 7 anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3 comma 82 della Legge 350 del 24 dicembre 2003 e articolo 1 comma 263 Legge 20 dicembre 2004 n. 311.
Conseguentemente, al comma 304-quinquies, sostituire le parole: 36 milioni, con le seguenti: 35 milioni.
0. 1. 4552. 5. Marinello, Giudice.
Sostituire i commi 235 e 236 con i seguenti:
235. Il medesimo assegno di cui al comma 234 è concesso per ogni figlio nell'anno 2006 nato, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli minori di cui ai commi 234 e 235, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Sogei s.p.a..
Conseguentemente: al comma 237, sostituire le parole: 6 milioni di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro; al comma 238 sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 795 milioni di euro.
Sostituire il comma 239 con i seguenti:
239. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, in materia di deduzioni per oneri di famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-bis. 1. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 2.150 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per le persone addette all'assistenza e alla cura dei bambini fino al compimento del sesto anno di età.»;
2) al comma 4-ter, le parole: «e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-bis e 4-bis. 1».
b) all'articolo 15, comma 1, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 2.150 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi;».
239-bis. Le disposizioni del comma 239 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
239-ter. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, della le parole: «per invalidità permanente derivante», sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».
2) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;
3) al comma 4, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento».
c) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
d) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta ai superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
239-quater. All'attuazione del comma 239-ter si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
Conseguentemente, dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:
243-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di euro per l'anno 2009. Ai fini di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri può promuovere ovvero partecipare alla costituzione di appositi organismi anche mediante la collaborazione con omologhi organismi di eccellenza a livello internazionale, da individuare con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, e l'utilizzo di ricercatori italiani e stranieri.
243-ter. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'istituto di Geofisica e Vulcanologia (1NGV) insieme al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGL4M), provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.
Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:
304-bis. Alle atlete, che esercitano l'attività sportiva anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, anche se non hanno conseguito, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti Federazioni sportive nazionali, è assicurata una tutela per la maternità secondo quanto previsto dai commi 304-ter e 304-quater.
304-ter. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di tutela e sostegno della maternità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle atlete, a valere sulle retribuzioni degli atleti di entrambi i sessi, nella misura prevista per i lavoratori dello spettacolo dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26marzo2001, n. 151.
304-quater. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, l'indennità di maternità, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo, è corrisposta con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2002, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, è posta a carico dei soggetti che erogano i compensi un contributo nella misura percentuale dello 0,5 per cento degli stessi compensi, determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi..
304-quinquies. Nel limite complessivo di 36 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993 è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006.
304-sexies. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Conseguentemente, dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331-bis. È istituita un'imposta speciale sulla vendita e sul noleggio di materiale pornografico. L'imposta si applica alle operazioni di vendita o di noleggio, inclusa la messa a disposizione tramite internet o attraverso canali televisivi a pagamento o comunque in via telematica o telefonica, effettuate nell'esercizio di un'attività commerciale, nei riguardi di soggetti la cui attività non sia a sua volta costituita dalla vendita o dal noleggio del medesimo materiale. La base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per la vendita o per il noleggio, computato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento. L'imposta è dovuta dal venditore o noleggiatore o comunque dal soggetto che percepisce il corrispettivo. La disciplina per la liquidazione, il versamento, l'accertamento e la riscossione dell'imposta è stabilita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, avente carattere pornografico, nonché ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche. Non costituisce materiale pornografico l'opera d'arte.
331-ter. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».
Al comma 374, sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le seguenti: 10 milioni di euro.
Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:
386-bis. Per la realizzazione di interventi di protezione ambientale dell'area montana del Gennargentu, sono destinati ai comuni 3,5 milioni di euro nell'anno 2006, a valere sul Fondo unico per gli investimenti a difesa del suolo e della tutela ambientale di cui all'U.P.B. 1.2.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, che viene conseguentemente integrato della medesima somma. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «è istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; è altresì soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, relativo alla costituzione del parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Il riparto dello stanziamento tra i comuni è effettuato sulla base dell'estensione delle aree precedentemente vincolate. La costituzione di un'area parco è definita attraverso apposita Intesa Stato-Regione Sardegna. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'Intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.».
Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2007: - 1.000.
Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, variare gli importi come segue:
2006: - 5.000;
2008:- 1.000.
Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2006: - 3500.
Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 147 del 1992 (diritto allo studio), variare gli importi come segue:
2006: + 30.000.
1. 4552. Il Relatore.
Dopo il comma 175-ter, aggiungere: In considerazione dell'esito del contenzioso definito e di quello tutt'ora pendente, e per la riduzione dei conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, le controversie in corso aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di soli servizi di vigilanza e custodia svolti a mezzo di guardie giurate dipendenti nel periodo dal 2 marzo 1983 al 29 dicembre 1993 dai soggetti di cui al regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526 sono estinte con compensazione tra le parti delle relative spese processuali, e, anche in caso di sentenza passata in giudicato, non si procede al rimborso di somme versate né alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle predette prestazioni.
0. 1. 4554. 5. Antonio Leone.
Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 80, inserire il seguente:
80-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Dopo il comma 175, inserire i seguenti:
175-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «l'Alto Commissario» sono aggiunte le seguenti: «che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario.»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'Ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».
175-ter. Per le finalità di cui al comma 175-bis è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
Dopo il comma 237 inserire il seguente:
237-bis. Per il definitivo completamento dei processi di cui al decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, si applicano ai bilanci di esercizio 2005 e 2006 della Società Poste Italiane S.p.A le previsioni e le procedure di cui agli articoli 14, 15, comma secondo, e 19 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Dopo il comma 249, inserire il seguente:
249-bis. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente viene ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
Il comma 261 è sostituito dal seguente:
261. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica registratisi, per l'INAIL, nella legge di bilancio dell'anno precedente.
Dopo il comma 265, inserire il seguente:
265-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre, n. 350 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Il comma 300 è sostituito dai seguenti:
300-bis. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite con le seguenti: «un contingente annuo di 200 mila tonnellate da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazioni, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera.»;
b) dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».
300-ter. Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale.
Il comma 301 è sostituito dal seguente:
301. L'importo previsto dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 20 milioni di euro per l'aumento fino a 40.000 tonnellate del contingente di cui al comma 300, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al comma 300, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere e agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzarsi tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».
Sostituire il comma 302 con il seguente:
302. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».
Al comma 303, le parole: ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dell'articolo 1 commi 4 e 5 del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71».
Dopo il comma 303, inserire il seguente:
303-bis. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102», sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
Il comma 312 è soppresso.
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: -3.000;
Ministero dell'interno:
2006: -3.000;
2007: -2.000;
2008: -3.000;
Ministero delle politiche agricole e forestali:
2006: -2.155;
2007: -2.155;
2008: -1.155.
Alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce:
Decreto Legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, co. 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap 7411).
Conseguentemente, alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, co. 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 80.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
Conseguentemente, alla tabella E, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, co. 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411), modificare gli importi come segue:
2006: - 50.000.
1. 4554. (Nuova formulazione)Il Relatore.
ALLEGATO 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). C. 6177 Governo.
EMENDAMENTI INAMMISSIBILI
1.2; 1.3; 1.6; 1.7; 1.9; 1.12; 1.13; 1.16; 1.17; 1.18; 1.22; 1.23; 1.31; 1.47; 1.49; 1.50; 1.52; 1.102; 1.103; 1.104; 1.56; 1.108; 1.109; 1.57; 1.306; 1.110; 1.61; 1.113; 1.307; 1.308; 1.309; 1.311; 1.118; 1.202; 1.121; 1.59; 1.60; 1.203; 1.204; 1.69; 1.85; 1.87; 1.88; 1.91; 1.94; 1.95; 1.96; 1.137; 1.139; 1.140; 1.222; 1.141; 1.143; 1.144; 1.502; 1.145; 1.146; 1.147; 1.148; 1.150; 1.508; 1.509; 1.511; 1.231; 1.512; 1.513; 1.514; 1.234; 1.154; 1.237; 1.238; 1.239; 1.240; 1.521; 1.246; 1.341; 1.525; 1.526; 1.165; 1.166; 1.530; 1.533; 1.169; 1.254; 1.534; 1.172; 1.536; 1.537; 1.538; 1.539; 1.180; 1.544; 1.548; 1.550; 1.185; 1.358; 1.359; 1.362; 1.267; 1.270; 1.189; 1.271; 1.558; 1.190; 1.559; 1.193; 1.273; 1.562; 1.563; 1.197; 1.198; 1.199; 1.277; 1.702; 1.703; 1.704; 1.367; 1.373; 1.570; 1.572; 1.375; 1.573; 1.291; 1.575; 1.292; 1.293; 1.583; 1.380; 1.298; 1.299; 1.300; 1.594; 1.596; 1.599; 1.605; 1.607; 1.608; 1.615; 1.616; 1.617; 1.618; 1.620; 1.622; 1.623; 1.624; 1.705; 1.706; 1.628; 1.382; 1.414; 1.710; 1.416; 1.385; 1.714; 1.715; 1.386; 1.421; 1.731; 1.635; 1.732; 1.733; 1.427; 1.741; 1.433; 1.439; 1.647; 1.648; 1.441; 1.444; 1.651; 1.445; 1.446; 1.447; 1.449; 1.452; 1.453; 1.395; 1.397; 1.461; 1.661; 1.398; 1.1001; 1.400; 1.1002; 1.800; 1.802; 1.671; 1.804; 1.471; 1.805; 1.1003; 1.677; 1.474; 1.806; 1.807; 1.809; 1.812; 1.813; 1.1006; 1.814; 1.815; 1.680; 1.816; 1.478; 1.681; 1.817; 1.682; 1.818; 1.819; 1.820; 1.821; 1.822; 1.823; 1.685; 1.824; 1.687; 1.688; 1.1009; 1.829; 1.830; 1.1010; 1.834; 1.835; 1.837; 1.839; 1.489; 1.842; 1.843; 1.846; 1.493; 1.494; 1.496; 1.499; 1.500; 1.853; 1.855; 1.856; 1.857; 1.858; 1.866; 1.867; 1.1204; 1.1206; 1.869; 1.1207; 1.1209; 1.872; 1.1210; 1.1401; 1.880; 1.881; 1.884; 1.888; 1.889; 1.901; 1.902; 1.903; 1.905; 1.906; 1.907; 1.908; 1.909; 1.910; 1.912; 1.922; 1.925; 1.930; 1.933; 1.935; 1.936; 1.1149; 1.1151; 1.1152; 1.1153; 1.1154; 1.1156; 1.1157; 1.1160; 1.1404; 1.1163; 1.1405; 1.1406; 1.1055; 1.1407; 1.1408; 1.1409; 1.1410; 1.1178; 1.1056; 1.1181; 1.1182; 1.1183; 1.1184; 1.1411; 1.1186; 1.1412; 1.1188; 1.1059; 1.1189; 1.1413; 1.1193; 1.1414; 1.1199; 1.1416; 1.1417; 1.1418; 1.1066; 1.1419; 1.1067; 1.944; 1.945; 1.947; 1.1068; 1.948; 1.950; 1.1420; 1.1421; 1.952; 1.1422; 1.953; 1.1423; 1.959; 1.1426; 1.1071; 1.960; 1.1427; 1.1428; 1.1072; 1.1073; 1.961; 1.962; 1.963; 1.1429; 1.1430; 1.1431; 1.967; 1.968; 1.1433; 1.1076; 1.1434; 1.1077; 1.1435; 1.1436; 1.1437; 1.1078; 1.1438; 1.1501; 1.1439; 1.1079; 1.971; 1.1080; 1.972; 1.973; 1.975; 1.1502; 1.976; 1.1082; 1.979; 1.1505; 1.980; 1.1083; 1.1507; 1.982; 1.983; 1.1221; 1.1512; 1.990; 1.1514; 1.1516; 1.992; 1.993; 1.994; 1.995; 1.996; 1.997; 1.1522; 1.1000; 1.1087; 1.1524; 1.1525; 1.1526; 1.1527; 1.1089; 1.1529; 1.1530; 1.1531; 1.1536; 1.1537; 1.1702; 1.1703; 1.1704; 1.1707; 1.1708; 1.1539; 1.1714; 1.1449; 1.1716; 1.1718; 1.1719; 1.1451; 1.1720; 1.1722; 1.1093; 1.1724; 1.1725; 1.1726; 1.1727; 1.1728; 1.1095; 1.1453; 1.1454; 1.1734; 1.1455; 1.1735; 1.1737; 1.1097; 1.1738; 1.1457; 1.1458; 1.1741; 1.1742; 1.1748; 1.1749; 1.1750; 1.1244; 1.1245; 1.1246; 1.1249; 1.1250; 1.1099; 1.1100; 1.1460; 1.1461; 1.1751; 1.1462; 1.1752; 1.2003; 1.1755; 1.1757; 1.1758; 1.1759; 1.1760; 1.1463; 1.1761; 1.1763; 1.1765; 1.1766; 1.1767; 1.1547; 1.1768; 1.1549; 1.1550; 1.1551; 1.2004; 1.1561; 1.1567; 1.1464; 1.1465; 1.1466; 1.1570; 1.1468; 1.1469; 1.1571; Tab.A.1; 1.1470; Tab.A.2; 1.1471; Tab.A.3; Tab.A.4; 1.1472; 1.2007; 1.1473; Tab.A.7; Tab.A.8; 1.2008; Tab.A.9; 1.1475; Tab.A.10; Tab.A.11; 1.1477; 1.2009; 1.2010; Tab.A.14; 1.1773; 1.1484; 1.1485; 1.1776; 1.1579; Tab.A.18; 1.1777; 1.1487; Tab.A.19; Tab.A.20; Tab.A.21; 1.1581; 1.1489; Tab.A.22; Tab.A.23; Tab.A.24; 1.1492; 1.1493; 1.1494; 1.1586; 1.1495; 1.1778; 1.1588; 1.1779; Tab.A.29; Tab.A.30; Tab.A.31; 1.1500; 1.1784; Tab.A.32; 1.2201; 1.1785; 1.1786; 1.1590; 1.1787; 1.2012; 1.2205; 1.1788; 1.1592; 1.2206; 1.1593; 1.2013; 1.1594; 1.1792; 1.2208; 1.1595; 1.2209; 1.2210; 1.1794; 1.2211; Tab.A.40; 1.2014; 1.1597; 1.2212; 1.1797; 1.1598; 1.1599; 1.2216; 1.1600; Tab.A.45; 1.2219; Tab.A.46; Tab.A.47; 1.2016; 1.2220; 1.1604; 1.1605; 1.2224; 1.2225; 1.2226; 1.1606; 1.2227; 1.2228; 1.1607; 1.2230; 1.2231; 1.1798; 1.2301; 1.1609; 1.1799; 1.2232; 1.2303; 1.2304; 1.1801; 1.2305; 1.1612; 1.1802; 1.1803; 1.1804; 1.2307; Tab.A.50; 1.2308; Tab.A.51; 1.2233; 1.1806; 1.1615; Tab.A.55; 1.2235; 1.1807; 1.1616; 1.2236; 1.1808; 1.2313; 1.2314; 1.2237; 1.1809; 1.2315; 1.1618; 1.2238; 1.1810; 1.2239; 1.2316; 1.1619; 1.1811; 1.1812; 1.2240; 1.1620; 1.2241; 1.1813; 1.1621; 1.2242; 1.2243; 1.1815; 1.2320; 1.2244; 1.2321; 1.2245; 1.2246; 1.1817; 1.2247; Tab.B.4; Tab.B.5; 1.2325; 1.2248; 1.2249; 1.1819; 1.1820; 1.2250; 1.1822; 1.2251; 1.2330; 1.1823; 1.2331; 1.2252; 1.2017; 1.1624; 1.1824; 1.2253; 1.2332; 1.1625; 1.2018; 1.2254; 1.1626; 1.1825; 1.2019; 1.1826; 1.2020; 1.1827; 1.1828; 1.2021; 1.2258; 1.2259; 1.1830; 1.1629; 1.2260; 1.2261; 1.2334; 1.2262; 1.2335; 1.2026; 1.2263; 1.2336; 1.1835; 1.2265; 1.2337; 1.2028; 1.2029; 1.2268; 1.2269; 1.2270; 1.2342; 1.2271; 1.2030; 1.1633; 1.2031; 1.1841; 1.2346; 1.2347; 1.2032; 1.1843; 1.1634; 1.2033; 1.1635; 1.1636; 1.1637; 1.2351; 1.2034; 1.2352; 1.2035; 1.2272; 1.2353; 1.2402; 1.2037; 1.2354; 1.2403; 1.2038; 1.2355; 1.1640; 1.2039; 1.1641; 1.1643; 1.2359; 1.2360; 1.1645; 1.2040; 1.2273; 1.2274; 1.1844; 1.2042; 1.1647; 1.2275; 1.2043; 1.2276; 1.2044; 1.2277; 1.2278; 1.2045; 1.2279; 1.1651; 1.2282; 1.1652; 1.2408; 1.2283; 1.2410; 1.2286; 1.2287; 1.2288; Tab.B.63; 1.2290; 1.2293; 1.1654; 1.2294; 1.1655; 1.2415; 1.2295; 1.2363; 1.2364; 1.1657; 1.2046; 1.2366; 1.2047; 1.2420; 1.1846; 1.2048; 1.2049; 1.2298; 1.2422; 1.1849; 1.1851; 1.2052; 1.2426; 1.1852; 1.1853; 1.2054; 1.1661; 1.2368; 1.1662; 1.1857; 1.2369; 1.1664; 1.2370; 1.1858; 1.1665; 1.2371; 1.2372; 1.1860; 1.2374; 1.2375; 1.2056; 1.2376; 1.2501; 1.1667; 1.2057; 1.2058; 1.2433; 1.2059; 1.2502; 1.1866; 1.1669; 1.1867; 1.2505; 1.2062; 1.2506; 1.1868; 1.1869; 1.2508; 1.1870; 1.2509; 1.2380; 1.2512; 1.1873; 1.2515; 1.1874; 1.1674; 1.2518; 1.2519; 1.2520; 1.2521; 1.2067; 1.2522; Tab.B.90; 1.1879; 1.2523; 1.2068; 1.1881; 1.2524; 1.2381; 1.2525; 1.2382; 1.2526; 1.1678; 1.2527; Tab.B.97; 1.1885; 1.2528; 1.2529; 1.2530; Tab.B.99; 1.2072; 1.1888; 1.2532; 1.1889; 1.2440; 1.2389; 1.2074; 1.2534; 1.2075; 1.2391; 1.2538; 1.2077; 1.2539; 1.2540; 1.2541; 1.1677; 1.2543; 1.2544; 1.2393; 1.2394; 1.2549; 1.2550; 1.1682; 1.2078; 1.1683; 1.2452; 1.2552; 1.2079; 1.2396; 1.2553; 1.2554; 1.2398; 1.2555; 1.2455; 1.1897; 1.1686; 1.2562; 1.2564; 1.1690; 1.2080; 1.2566; 1.2567; 1.2610; 1.2461; 1.2568; 1.1693; 1.2569; 1.2612; 1.2601; 1.2085; 1.2463; 1.2571; 1.2087; 1.1697; 1.2615; 1.2573; 1.1698; 1.2574; 1.2616; 1.2617; 1.2472; 1.2618; 1.2575; 1.2619; 1.2092; 1.2093; 1.2475; 1.2576; 1.2094; 1.2621; 1.2095; 1.2577; 1.2477; 1.2578; 1.2478; 1.2623; 1.2579; 1.2580; 1.2581; 1.2626; 1.2582; 1.2627; 1.2484; 1.2585; 1.2628; 1.2586; 1.2486; 1.2487; 1.2630; 1.2096; 1.2587; 1.2631; 1.2488; 1.2489; 1.2490; 1.2632; 1.2588; 1.2633; 1.2702; 1.2634; 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