XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2006 - Lavori preparatori alla Camera - A.C. 6177 - Esame in sede consultiva - Parte VI | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 835 Progressivo: 2 | ||
Data: | 15/12/05 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Finanziaria 2006 Lavori preparatori alla Camera A.C. 6177 Esame in sede consultiva
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n. 835/2 Parte VI |
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xiv legislatura 15 dicembre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
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File: BI0892e.doc
Volume VI
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
§ Seduta del 22 novembre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 22 novembre 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 23 novembre (antimeridiana) 2005
§ Seduta del 23 novembre (pomeridiana) 2005
V Commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione)
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
XII Commissione (Affari sociali)
§ Seduta del 23 novembre (antimeridiana) 2005
§ Seduta del 23 novembre (pomeridiana) 2005
XIII Commissione (Agricoltura)
§ Seduta del 23 novembre 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 23 novembre 2005 (pomeridiana)
XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)
ICOMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Giovedì 17 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 novembre 2005 - Presidenza del presidente Donato BRUNO
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Donato BRUNO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 6177, approvato dal Senato, recante la legge finanziaria per l'anno 2006, ed il disegno di legge C. 6178, e relative note di variazione C. 1678-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato, recante il bilancio dello Stato per il 2006 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabella n. 8) e lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), limitatamente alle parti di competenza. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricordo che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario, ai fini della ripresentazione in Assemblea, che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli. Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. Per gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva si applicano le regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, intende preliminarmente fare presente che nella sua relazione illustrerà le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2006 che appaiono di più diretto interesse della Commissione affari costituzionali, soffermandosi, quindi, sugli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 2005, che ha sancito l'illegittimità costituzionale di norme statali volte ad imporre vincoli specifici alle spese degli enti territoriali. Con particolare riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2006, che si compone di un solo articolo, suddiviso in 399 commi, rileva, in primo luogo, che il comma 10 dell'articolo 1 reca una norma volta a contenere gli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, strutture previste, com'è noto, dalla vigente legislazione in materia di immigrazione, mentre il comma 15 autorizza la spesa di 100 milioni per l'anno 2006, da iscriversi in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno e da finalizzarsi alle esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine. I commi da 38 a 47 recano invece un'articolata serie di norme volte a ridurre i «costi della politica», riducendo, del dieci per cento, l'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato e ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato, le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti, in virtù della normativa vigente, agli amministratori regionali e locali, le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni e ai componenti di «organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati» presenti sia nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali, sia nelle società e negli enti da queste controllate, nonché i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il comma 48 destina le economie di spesa derivanti, negli anni 2006-2008, dalle disposizioni recate dai precedenti commi ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997. Mediante i commi da 49 a 55 si interviene invece sulle modalità e i criteri di finanziamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, prevedendo, in primo luogo, la cessazione dei trasferimenti erariali a loro favore a decorrere dal 2007, e introducendo correlativamente la previsione del finanziamento integrale da parte del «mercato di competenza». Viene altresì novellata la legge n. 287 del 1990, istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di individuare la copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, mentre i commi 54 e 55 intervengono in materia di arbitrato nei lavori pubblici, la cui disciplina, recata principalmente dall'articolo 32 della legge n. 109 del 1994, è stata recentemente modificata dall'articolo 5, commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge n. 35 del 2005. Quanto ai commi da 132 a 140, si tratta di disposizioni volte a porre alle autonomie territoriali articolati vincoli alla spesa per il personale, quale concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Come precisa, in particolare, il comma 140, tali misure costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Nell'ambito di tali disposizioni, presenta un particolare interesse per la I Commissione il disposto di cui al comma 135, ai sensi del quale gli enti locali possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle altre disposizioni normative vigenti. I commi da 178 a 180 concernono i dirigenti e, più in generale, il personale della Polizia di Stato, disponendo, tra l'altro, che l'inquadramento dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B nella qualifica di prefetto possa avvenire non prima di tre anni dal conseguimento della qualifica, che con decorrenza dal 1o gennaio 2006 siano destinati alcuni benefici economici ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che abbiano maturato un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio e che ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni nella qualifica sia conferita la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio. Il comma 180 dispone invece la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, l'affidamento, ai «sostituti commissari», delle funzioni di vice dirigente e, infine, l'alimentazione del ruolo dei commissari, nell'ambito della dotazione organica vigente anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000. Fa presente quindi che il disegno di legge finanziaria per il 2006 contiene altresì talune disposizioni in materia di benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo. In particolare, il comma 188 istituisce una indennità, entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2006, per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, mentre i commi da 380 a 383 sono volti ad estendere anche alle vittime del dovere i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime della criminalità e del terrorismo.
Conclusivamente, ritiene opportuno richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 417 del 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di talune norme, recate dal decreto-legge n. 168 del 2004, cosiddetto «tagliaspese», volte a fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali, atteso che tali disposizioni non costituiscono principi fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica», materia ricompresa nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, bensì ledono l'autonomia finanziaria di spesa degli enti territoriali, che è costituzionalmente garantita dall'articolo 119 della Costituzione. In particolare, il giudice delle leggi ha precisato che il legislatore può validamente imporre ai predetti enti vincoli alle politiche di bilancio, che devono avere ad oggetto l'entità del disavanzo di parte corrente ovvero la crescita della spesa corrente, potendosi in tal modo stabilire solo un limite complessivo, senza tuttavia che vi sia la possibilità di imporre nel dettaglio agli enti interessati gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere i predetti obiettivi. A tale proposito intende segnalare che talune disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2006 presentano gradi differenziati di analogia con quelle dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 417 del 2005 della Corte Costituzionale. Fa riferimento, in primo luogo, ai commi 6, 7, 8, 42 e 43 che, nel prevedere limitazioni di spese di tutte le pubbliche amministrazioni per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e auto di servizio, nonché per singoli incarichi di consulenza, appaiono presentare, esclusivamente con riguardo alla parte in cui si riferiscono alle regioni e agli enti locali, gli stessi profili considerati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale. Peraltro, il comma 101, nel prevedere che le disposizioni di cui ai citati commi 6, 7 e 8 costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali, fa altresì rinvio a misure di dettaglio di natura prescrittiva, ponendosi quindi, anche in questo caso, una questione problematica in ordine al suo eventuale contrasto con il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005. D'altronde, anche la lettera c) del comma 40 e i successivi commi 44 e 45, recando disposizioni volte a ridurre l'ammontare delle utilità spettanti rispettivamente, agli amministratori locali e regionali per la partecipazioni ad organi collegiali ed ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni, potrebbero presentare profili problematici sul piano della legittimità costituzionale, limitatamente alla parte in cui si riferiscono alle regioni e agli enti locali. Assicura in proposito che provvederà ad esaminare la portata delle richiamate disposizioni con particolare attenzione, anche ai fini della proposta di relazione, che intende presentare al termine del dibattito.
Donato BRUNO, presidente, tenuto conto che, sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata del 24 novembre 2005, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo è fissato a mercoledì 23 novembre 2005, alle ore 11. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
ICOMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005 - Presidenza del presidente Donato BRUNO
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 17 novembre 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 17 novembre 2005 il deputato Schmidt ha svolto la relazione sui provvedimenti in titolo e che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è fissato a domani, mercoledì 22 novembre 2005, alle ore 11. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
ICOMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e c. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 22 novembre 2005.
Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria per il 2006 (vedi allegato 1). Avverte, altresì, che gli emendamenti 6177/I/1.6 e 6177/I/1.7 Carlucci che concernono, rispettivamente, la preposizione ad uffici dirigenziali non generali del Ministero per i beni e le attività culturali di personale appartenente all'area funzionale C e l'inquadramento di incaricati di funzioni dirigenziali, dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale è stato ricoperto l'incarico, sono da considerare inammissibili per estraneità di materia rispetto al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, così come definito dalla legislazione vigente, in quanto volti ad introdurre norme di carattere ordinamentale e organizzatorio prive di rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 6177/I/1.5 e 6177/I/1.4 Leoni, 6177/I/1.1 e 6177/I/1.2 Mascia; per quanto riguarda, invece, gli emendamenti 6177/I/1.3 Leoni e 6177/I/1.8 e 6177/I/1.9 Duca, di cui ritiene condivisibile la finalità, formula un invito al ritiro, ritenendo opportuno definire in modo più appropriato le risorse finanziarie disponibili per una eventuale estensione delle indennità previste dal comma 188 dell'articolo 1 della legge finanziaria anche ai superstiti e agli eredi delle vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca», riservandosi di rappresentare presso la V Commissione bilancio l'esigenza di pervenire a una idonea soluzione delle questioni rappresentate dai suddetti emendamenti.
Il Sottosegretario Antonio D'ALÌ esprime un parere conforme a quello testè espresso dal relatore.
Donato BRUNO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 6177/I/1.5, 6177/I/1.4, 6177/I/1.3 Leoni, 6177/I/1.1 e 6177/I/1.2 Mascia, 6177/I/1.8 e 6177/I/1.9 Duca, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte, quindi, che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza della Commissione e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2), e una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla tabella 8 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3). Avverte, altresì, che è stata presentata dai deputati Mascia, Bressa, Leoni, Zaccaria Amici e Boato una proposta alternativa di relazione contraria sulle tabelle 2, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, e 8 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 4).
Pietro FONTANINI (LNFP), con riferimento alla proposta di relazione sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza della Commissione e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, fa presente, con riferimento alla disposizione recata dal comma 40 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria in materia di determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali, richiamata nelle premesse al fine di affermare la sua riconducibilità alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, fa presente che tale materia rientra nelle competenze legislative esclusive delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; invita pertanto il relatore ad integrare la proposta di relazione al fine di tenere conto di tale rilievo.
Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), invita il relatore ad integrare la proposta di relazione con una ulteriore osservazione volta a prevedere l'applicabilità della procedura prevista dal comma 99 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, che, analogamente a quanto già disposto nelle precedenti leggi finanziarie, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche per le finalità di cui al comma 132 del medesimo articolo 1, concernenti il contenimento delle spese per il personale.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, dichiara di condividere le osservazioni dei deputati Fontanini e Zeller, e riformula, conseguentemente, la sua proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza della Commissione e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Il Sottosegretario Antonio D'ALÌ, con riferimento alla disposizione recata dal comma 40 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, che prevede la riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali, fa presente, per quanto riguarda gli enti locali, che la disciplina per determinazione di tali emolumenti è stabilita dall'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali; tale articolo prevede che l'indennità sia rideterminata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ogni tre anni ai fini dell'adeguamento sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita. In proposito ricorda che tali indennità sono state rideterminate nel 2000 e che la rideterminazione per l'anno 2003, proposta dal ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non è stata formalizzata, in mancanza del prescritto concerto del Ministero dell'economia. Alla luce di ciò ritiene opportuno che nel corso della discussione parlamentare sia chiarito su quale importo opera la prevista riduzione del 10 per cento, il vigente o quello da rideterminare, al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso in materia.
I deputati Nitto Francesco PALMA (FI), Maurizio SAIA (AN), Remo DI GIANDOMENICO (UDC) e Pietro FONTANINI (LNFP) dichiarano voto favorevole sulle proposte di relazione formulate dal relatore.
Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) pre- annuncia la sua astensione sulle proposte di relazione formulate dal relatore, pur apprezzando la disponibilità dimostrata in merito alla questione specifica da lui sollevata.
La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza della Commissione e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, come riformulata dal relatore (vedi allegato 5) e la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla tabella 8 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3), del relatore e nomina il deputato Schmidt relatore presso la V Commissione.
La seduta termina alle 16.45.
ALLEGATO 1
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato)
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimere il comma 10.
6177/I/1. 5.Leoni, Amici, Bressa, Zaccaria, Mascia, Boato.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, per le spese di costruzione, acquisizione, completamento e adattamento di immobili destinati a centri di permanenza temporanea per gli stranieri irregolari di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
6177/I/1. 1.Mascia, Pisapia.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 sono soppressi i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato a favore dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
6177/I/1. 2.Mascia, Pisapia.
Sopprimere i commi 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
6177/I/1. 4.Leoni, Amici, Bressa, Zaccaria, Mascia, Boato.
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
154-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.
6177/I/1. 6.Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Gli incaricati di funzioni dirigenziali, dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa con contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6177/I/1. 7.Carlucci, Crosetto.
Al comma 188, dopo le parole: occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 sono aggiunte le seguenti: e ai superstiti e agli eredi delle vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca».
6177/I/1. 3.Leoni, Amici, Bressa, Zaccaria, Mascia, Boato.
Al comma 188, sostituire le parole: 8 milioni di euro con le parole: 11 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo le parole: per il 2006 aggiungere il seguente periodo: L'indennità è riconosciuta altresì al titolare, all'epoca dei fatti, della compagnia aerea colpita dall'evento, o ai suoi eredi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2006: - 3.000.
6177/I/1. 8.Duca, Sanza, Conti, Siniscalchi, Testoni.
Al comma 188, dopo le parole: per il 2006 aggiungere le seguenti: L'indennità è riconosciuta altresì al titolare, all'epoca dei fatti, della compagnia aerea colpita dall'evento, o ai suoi eredi.
6177/I/1. 9.Duca, Sanza, Conti, Siniscalchi, Testoni.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2006-2008 (C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza)
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
La I Commissione,
esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2006;
valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2006, con specifico riferimento, per gli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, all'obiettivo di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica;
esaminate, a tale riguardo, le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2006, concernenti la determinazione di limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare le disposizioni recate dai commi 6 e 7 (limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni), dal comma 8 (limiti di spesa per le autovetture di servizio) e dai commi 42 e 43 (ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza);
ritenuto che tali disposizioni, che si applicano anche alle regioni e agli enti locali, in quanto pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco dettato dal citato articolo 1, comma 2, debbano essere valutate con riferimento al quadro costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e regioni e autonomie locali definito dal Titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla relativa giurisprudenza della Corte costituzionale;
preso atto che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 417 del 2005, depositata in data 14 novembre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, aventi un contenuto del tutto analogo a quello delle disposizioni recate dai citati commi dell'articolo 1 della legge finanziaria, nella parte in cui prevedono vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali;
rilevato, in particolare, che secondo tale giurisprudenza il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa dei suddetti enti, solo con «disciplina di principio» e «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari»;
preso atto che secondo la Corte «la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò "in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi"»;
ritenuto, pertanto, che alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, sia necessario riformulare le richiamate disposizioni di cui ai commi 6, 7 8, 42 e 43 dell'articolo 1, al fine di escludere espressamente che esse si applichino alle regioni e agli enti locali, e, conseguentemente, il comma 101 che, nel prevedere che le riduzioni di spesa previste dai citati commi 6, 7 e 8 costituiscano obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali appare in contrasto con le indicazioni formulate in materia dalla Corte costituzionale;
esaminate, altresì le disposizioni recate dal comma 40, lettere a) e b), che prevedono la riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali e ritenuto che tali disposizioni appaiono lesive dell'autonomia statutaria e organizzativa delle regioni, di cui all'articolo 123 della Costituzione, per la parte in cui si riferiscono ai presidenti delle regioni e ai componenti delle giunte e dei consigli regionali, e rilevato, invece, che per quanto concerne gli enti locali tali disposizioni possono essere ritenute riconducibili alla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», che l'articolo 117, secondo comma, lettera p), rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
viste, inoltre, le disposizioni recate dal comma 40, lettera c) e dai commi 44 e 45 che, recando disposizioni volte a ridurre l'ammontare delle utilità spettanti, rispettivamente, agli amministratori locali e regionali per la partecipazioni ad organi collegiali ed ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni, potrebbero presentare profili problematici sul piano della legittimità costituzionale, limitatamente alla parte in cui si riferiscono alle regioni e agli enti locali;
rilevato, altresì, che le disposizioni di cui al comma 44, nella parte in cui si riferiscono all'ammontare delle utilità spettanti a soggetti che ricoprono le predette cariche in società o enti controllati da pubbliche amministrazioni appaiono suscettibili di incidere sull'autonomia di bilancio di società o enti soggetti a disciplina privatistica;
rilevato che il comma 232, nel rimettere ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi ad una fonte normativa di rango non primario, l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali, appare lesivo della riserva di legge in materia penale stabilita dall'articolo 25 della Costituzione, e ritenuto inoltre che, con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative, sia necessario definire con norma di rango legislativo i criteri al quale informare il predetto aggiornamento degli importi fissi;
esaminati, infine, i commi 49 e 50, che prevedono che i trasferimenti erariali a favore della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono soppressi a decorrere dal 2007 e che i medesimi organismi dovranno conseguentemente essere integralmente finanziati dal mercato di competenza, sulla base di quote di contribuzione a carico degli utenti e rilevata l'opportunità di una chiara ed ulteriore specificazione dei criteri per l'individuazione dei predetti «mercati di competenza», nonché dei relativi «utenti»,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
1) al fine di garantire un pieno rispetto del principio dell'autonomia finanziaria di spesa delle regioni e degli enti locali stabilito dall'articolo 119 della Costituzione, provveda la Commissione di merito a riformulare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7, 8, 40, lettera c), 42, 43, 44 e 45 del disegno di legge finanziaria, al fine di escludere espressamente dal loro ambito di applicazione le regioni e gli enti locali, e a sopprimere, conseguentemente il comma 101 del medesimo articolo;
2) provveda altresì, la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 40 del medesimo articolo 1, ad escludere espressamente le regioni dal loro ambito di applicazione;
3) provveda inoltre la Commissione di merito a modificare il comma 232 dell'articolo 1, al fine di conformarne il contenuto al principio di riserva di legge in materia penale stabilita dall'articolo 25 della Costituzione;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito se la disposizione di cui al comma 44 dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria non possa risultare lesiva dell'autonomia gestionale e di bilancio di società o enti soggetti a disciplina privatistica;
b) ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare il significato delle locuzioni «mercati di competenza» e «utenti», con riguardo alle nuove modalità di finanziamento di autorità indipendenti;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 232 dell'articolo 1, con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative, al fine di meglio determinare i criteri ai quali informare il previsto aggiornamento degli importi fissi.
ALLEGATO 3
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2006-2008 (C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2006.
PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La I Commissione,
esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2006 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che il comma 10 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria reca una norma volta a contenere gli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, strutture previste dalla vigente legislazione in materia di immigrazione e che, a tale fine, il Ministro dell'interno è chiamato a stabilire con proprio decreto, entro il mese di marzo di ogni anno, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle summenzionate strutture, atto ad armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base di tali gare;
rilevato che il comma 14 del medesimo articolo 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione;
rilevato che il comma 15 autorizza la spesa di 100 milioni per l'anno 2006, da iscriversi in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno e da finalizzarsi alle esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine e che la ripartizione di tale Fondo fra le varie unità revisionali di base interessate è demandata a decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche «con evidenze informatiche», al Ministero dell'economia e delle finanze, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti;
visti i commi 178 e 179, che concernono i dirigenti e, più in generale, il personale della Polizia di Stato, disponendo, tra l'altro, che l'inquadramento dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B nella qualifica di prefetto possa avvenire non prima di tre anni dal conseguimento della qualifica, che con decorrenza dal 1o gennaio 2006 siano destinati alcuni benefici economici ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che abbiano maturato un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio e che ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni nella qualifica sia conferita la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio;
rilevato che il comma 180 dispone invece la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, l'affidamento, ai «sostituti commissari», delle funzioni di vice dirigente e, infine, l'alimentazione del ruolo dei commissari, nell'ambito della dotazione organica vigente anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000;
considerato, infine, che il comma 188 istituisce una indennità, entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2006, per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, mentre i commi da 380 a 383 sono volti ad estendere anche alle vittime del dovere i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime della criminalità e del terrorismo,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 8, del disegno di legge finanziaria valuti la Commissione l'opportunità di sostituire le parole: «con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica» con le seguenti: «escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso»;
b) con riferimento alle risorse stanziate per il biennio 2006-2007 per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui al comma 118 dell'articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di un aggiornamento di tali importi in considerazione del fatto che a decorrere dal 1o gennaio 2006 anche il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sarà incluso fra il personale statale in regime di diritto pubblico;
c) con riferimento alla disposizione recata dal comma 125 del medesimo articolo, valuti la Commissione l'opportunità di inserire, al fine di garantirne la salvaguardia, un espresso richiamo agli stanziamenti per il fondo unico di amministrazione previsti dall'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'articolo 13-ter, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
d) al comma 168 del predetto articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che le assunzioni di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica ivi previste siano autorizzate comunque fino alla spesa di 87,5 milioni di euro, atteso che il predetto stanziamento appare sufficiente a fornire idonea copertura anche per un numero di assunzioni superiore a quello di 2.500 unità di personale espressamente indicato;
e) al medesimo comma 168, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che le previste nuove assunzioni di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica riguardino il personale della Polizia di Stato per «almeno» 1.500 unità, in modo tale da consentire anche assunzioni di personale «trattenuto» della Polizia di Stato oltre il limite di 1.500 unità ivi previsto, al fine di evitare gravi vuoti nella qualifica iniziale degli agenti;
f) valuti, inoltre, la Commissione l'opportunità di escludere dal blocco del cosiddetto turn over la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) valuti, altresì la Commissione l'opportunità di introdurre nel disegno di legge finanziaria specifiche misure a favore dei comuni di minore dimensione demografica e delle unioni di comuni;
h) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere adeguati stanziamenti per il funzionamento dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), del Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) e dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
i) valuti, infine, la Commissione l'opportunità di conservare, per l'anno 2006, la dotazione, pari a 250 mila euro, per ciascuno dei Commissari per l'istituzione delle tre nuove province per procedere ai relativi adempimenti.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2006-2008 (C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2006.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEI DEPUTATI MASCIA, BRESSA, LEONI, ZACCARIA, AMICI E BOATO
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 6177, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006);
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 predisposta dal Governo ha un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese, da quello del rischio del declino economico a quello della distribuzione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti popolari alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dalla ulteriore marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese alle necessità di rafforzamento dell'efficacia del welfare;
sul piano economico, il risultato dell'azione di Governo, a fine legislatura, si caratterizza per i risultati ampiamente negativi e la dimostrazione di questo fallimento è evidenziata dal fatto che, il PIL del Paese ha una crescita prossima allo «zero», l'indebitamento netto viaggia secondo le ultime stime al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato e il debito pubblico è tornato a crescere fino a raggiungere la ragguardevole cifra del 108,2 per cento;
il nostro Paese è sorvegliato speciale in Europa, per la mancata tenuta dei conti pubblici. La procedura comunitaria di infrazione per disavanzo eccessivo ha comportato il varo di una manovra finanziaria correttiva per il 2006 di ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui la parte più consistente, pari a 16 miliardi di euro è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento;
il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del Paese, senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria credibilità nel contesto nazionale ed internazionale;
valutato che:
sul piano istituzionale, si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e all'approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel presentare le proprie proposte che si accavallano in maniera confusa a pochi giorni di distanza;
l'applicazione di nuove misure restrittive alla spesa dell'Amministrazione centrale, delle regioni e degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa, di spesa e di investimento degli enti medesimi, ha come conseguenza inevitabile il taglio dei servizi sociali per i cittadini, ovvero l'aumento dei costi e delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali;
considerato, in particolare, che:
la Corte costituzionale è intervenuta, con la sentenza n. 417 del 2005, per ribadire che il Governo può chiedere alle Autonomie locali e territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può elencare in dettaglio dove e come tagliare per non interferire con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta, come invece dispongono anche alcune norme del disegno di legge finanziaria per il 2006, in particolare i commi 6, 7, 8, 42 e 43 nella parte in cui si riferiscono alle Regioni e agli Enti locali;
i commi da 49 a 55, stabilendo la cessazione dei trasferimenti erariali a favore della Consob, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza su fondi pensione a decorrere dal 2007 e introducendo correlativamente la previsione del finanziamento integrale da parte del «mercato di competenza», ridimensionano drasticamente l'indipendenza delle Authorities;
il disegno di legge finanziaria porta a regime i tagli alle forze dell'ordine già operati dalla Finanziaria del 2005, di conseguenza fa mancare, in una misura che va dal 20 al 30 per cento, le risorse per i consumi intermedi connessi all'attività di polizia, riduce di un ulteriore dieci per cento le risorse per le missioni operative, sopprime norme che consentono spese per ricoveri e cure per cause di servizio, non prevede il rinnovo del contratto di lavoro in scadenza al 3l dicembre di quest'anno, e, sul versante degli organici consente solo una copertura minima del turn over determinando, per la prima volta nella storia della polizia, la perdita di moltissimi posti di lavoro già esistenti;
il disegno di legge finanziaria non stabilisce l'estensione dell'indennità di cui al comma 188, prevista per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, anche ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca»,
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.
ALLEGATO 5
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2006-2008 (C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La I Commissione,
esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2006;
valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2006, con specifico riferimento, per gli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, all'obiettivo di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica;
esaminate, a tale riguardo, le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2006, concernenti la determinazione di limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare le disposizioni recate dai commi 6 e 7 (limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni), dal comma 8 (limiti di spesa per le autovetture di servizio) e dai commi 42 e 43 (ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza);
ritenuto che tali disposizioni, che si applicano anche alle regioni e agli enti locali, in quanto pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco dettato dal citato articolo 1, comma 2, debbano essere valutate con riferimento al quadro costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e regioni e autonomie locali definito dal Titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla relativa giurisprudenza della Corte costituzionale;
preso atto che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 417 del 2005, depositata in data 14 novembre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, aventi un contenuto del tutto analogo a quello delle disposizioni recate dai citati commi dell'articolo 1 della legge finanziaria, nella parte in cui prevedono vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali;
rilevato, in particolare, che secondo tale giurisprudenza il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa dei suddetti enti, solo con «disciplina di principio» e «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari»;
preso atto che secondo la Corte «la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò "in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi"»;
ritenuto, pertanto, che alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, sia necessario riformulare le richiamate disposizioni di cui ai commi 6, 7 8, 42 e 43 dell'articolo 1, al fine di escludere espressamente che esse si applichino alle regioni e agli enti locali, e, conseguentemente, il comma 101 che, nel prevedere che le riduzioni di spesa previste dai citati commi 6, 7 e 8 costituiscano obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali appare in contrasto con le indicazioni formulate in materia dalla Corte costituzionale;
esaminate, altresì le disposizioni recate dal comma 40, lettere a) e b), che prevedono la riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali e ritenuto che tali disposizioni appaiono lesive dell'autonomia statutaria e organizzativa delle regioni, di cui all'articolo 123 della Costituzione, per la parte in cui si riferiscono ai presidenti delle regioni e ai componenti delle giunte e dei consigli regionali, e rilevato, invece, che per quanto concerne gli enti locali tali disposizioni possono essere ritenute riconducibili alla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», che l'articolo 117, secondo comma, lettera p), rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ferme restando le competenze spettanti in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
viste, inoltre, le disposizioni recate dal comma 40, lettera c) e dai commi 44 e 45 che, recando disposizioni volte a ridurre l'ammontare delle utilità spettanti, rispettivamente, agli amministratori locali e regionali per la partecipazioni ad organi collegiali ed ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni, potrebbero presentare profili problematici sul piano della legittimità costituzionale, limitatamente alla parte in cui si riferiscono alle regioni e agli enti locali;
rilevato, altresì, che le disposizioni di cui al comma 44, nella parte in cui si riferiscono all'ammontare delle utilità spettanti a soggetti che ricoprono le predette cariche in società o enti controllati da pubbliche amministrazioni appaiono suscettibili di incidere sull'autonomia di bilancio di società o enti soggetti a disciplina privatistica;
rilevato che il comma 232, nel rimettere ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi ad una fonte normativa di rango non primario, l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali, appare lesivo della riserva di legge in materia penale stabilita dall'articolo 25 della Costituzione, e ritenuto inoltre che, con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative, sia necessario definire con norma di rango legislativo i criteri al quale informare il predetto aggiornamento degli importi fissi;
esaminati, infine, i commi 49 e 50, che prevedono che i trasferimenti erariali a favore della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono soppressi a decorrere dal 2007 e che i medesimi organismi dovranno conseguentemente essere integralmente finanziati dal mercato di competenza, sulla base di quote di contribuzione a carico degli utenti e rilevata l'opportunità di una chiara ed ulteriore specificazione dei criteri per l'individuazione dei predetti «mercati di competenza», nonché dei relativi «utenti»,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
1) al fine di garantire un pieno rispetto del principio dell'autonomia finanziaria di spesa delle regioni e degli enti locali stabilito dall'articolo 119 della Costituzione, provveda la Commissione di merito a riformulare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7, 8, 40, lettera c), 42, 43, 44 e 45 del disegno di legge finanziaria, al fine di escludere espressamente dal loro ambito di applicazione le regioni e gli enti locali, e a sopprimere, conseguentemente il comma 101 del medesimo articolo;
2) provveda altresì, la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 40 del medesimo articolo 1, ad escludere espressamente le regioni dal loro ambito di applicazione;
3) provveda inoltre la Commissione di merito a modificare il comma 232 dell'articolo 1, al fine di conformarne il contenuto al principio di riserva di legge in materia penale stabilita dall'articolo 25 della Costituzione;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito se la disposizione di cui al comma 44 dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria non possa risultare lesiva dell'autonomia gestionale e di bilancio di società o enti soggetti a disciplina privatistica;
b) ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare il significato delle locuzioni «mercati di competenza» e «utenti», con riguardo alle nuove modalità di finanziamento di autorità indipendenti;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 232 dell'articolo 1, con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative, al fine di meglio determinare i criteri ai quali informare il previsto aggiornamento degli importi fissi;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la procedura stabilita dal comma 99 anche ai fini previsti dal comma 132.
IICOMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
Giovedì 17 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 novembre 2005 - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2006.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che nella giornata di ieri sono stati assegnati alla Commissione in sede consultiva il disegno di legge C. 6177 (Legge finanziaria 2006), ed il disegno di legge C. 6178 (Bilancio dello Stato per il 2006 ed il Bilancio triennale 2006-2008). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 6, del Regolamento la Commissione ha sospeso ogni attività legislativa, finché non sarà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.
L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Ricorda inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché - considerato l'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria operato dalla legge n. 208 del 1999 - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare.
La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, le Commissioni dovranno comunque concludere il proprio esame in sede consultiva dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 24 novembre 2005.
Italico PERLINI (FI), relatore, preliminarmente ricorda che il bilancio di previsione dello Stato, che costituisce l'autorizzazione giuridica all'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare successivo, non può introdurre nuove o maggiori spese né nuove entrate, ma quantifica, in termini di competenza e di cassa, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa sulla base della legislazione vigente.
Per qunato riguarda la manovra finanziaria in esame, rileva che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2006 reca spese finali per complessivi 7.315,7 milioni di euro.
Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2006, si articola prevedendo 7.040,3 milioni di euro per le spese correnti e 275,4 milioni di euro per le spese in conto capitale.
Del complessivo ammontare delle spese (7.315,7 milioni di euro), 6.308,2 milioni rappresentano la quota di spesa giuridicamente vincolante, costituita in massima parte (5.257,8 milioni di euro) da spese dipendenti da fattori legislativi e da spese obbligatorie (allegato 2 alla tabella 5).
Complessivamente, rispetto ai 7.367,9 milioni di euro delle previsioni della legge di bilancio 2005, aumentati in sede di assestamento fino a 7416,2 milioni di euro, le previsioni per il 2006 sono diminuite passando a 7.315,7.
Per quanto attiene al contenuto sostanziale della legge di bilancio, osserva che gli obiettivi strategici che il Ministero della giustizia intende perseguire nel corso dell'anno 2006 e nel breve medio periodo, legati tutti da uno stretto vincolo di coerenza al programma di Governo, sono i seguenti: la riduzione del debito giudiziario, dei tempi e dei costi dei processi in campo sia civile che penale; la ricerca di soluzioni gestionali innovative e lo snellimento delle procedure amministrative, la razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse umane e strumentali e degli spazi operativi; la revisione delle competenze e la creazione di utili sinergie tra le Amministrazioni centrali e periferiche della Giustizia con altri enti pubblici e privati; la riforma dell'ordinamento giudiziario, con particolare riguardo alla riorganizzazione delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione giudiziaria attraverso il decentramento del Ministero della giustizia e alla istituzione della Scuola della magistratura; lo sviluppo e la realizzazione degli investimenti, in materia di edilizia, per il potenziamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza delle strutture giudiziarie, penitenziarie e minorili; il perfezionamento degli strumenti della programmazione per obiettivi, della pianificazione delle risorse e del controllo qualitativo, quantitativo, economico e finanziario di gestione, attraverso un processo sistematico di rilevazioni contabili, statistiche e di customer satisfaction e la misurazione dei risultati di efficacia e di efficienza dei servizi; la formazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e del rendimento di tutti gli operatori, civili, togati e di polizia penitenziaria addetti ai servizi inerenti la giustizia; l'innovazione e il potenziamento tecnologico a supporto dei servizi interni dell'Amministrazione e dei servizi rivolti ai cittadini; la certezza della pena e contestualmente la dignità delle condizioni detentive, riducendo il sovraffollamento, favorendo la formazione, il lavoro e il recupero sociale dei condannati ai fini della diminuzione della recidiva; la tutela del minori, la prevenzione e il contrasto della devianza minorile, la razionalizzazione delle competenze e dei procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori; l'attività internazionale, la cooperazione giudiziaria e penitenziaria (e l'armonizzazione giuridica e giudiziaria europea) per la prevenzione e il contrasto dei reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, al terrorismo, all'immigrazione clandestina, alla tratta delle persone, alla pedofilia e alla pedopornografia.
Passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge finanziaria.
Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione giustizia, osserva che all'articolo 1, il comma 34 va ad incidere sull'articolo 1, comma 309 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). Tale comma stabilisce che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni relative al contributo unificato per le spese di giustizia (commi da 306 a 308 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005) è versato al bilancio dello Stato, per essere quindi riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Con la modifica prevista si aggiunge un periodo al comma 309 con il quale si destina il maggio gettito di cui al comma stesso anche allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Viene altresì autorizzata, per le esigenze di funzionamento dei citati organi giurisdizionali, la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.
All'articolo 1, il comma 143 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Stato giuridico e trattamento economico dei magistrati), con particolare riferimento al comma 2.
La disposizione stabilisce attualmente che ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità, fuori da talune ipotesi di incompatibilità previste dall'Ordinamento giudiziario, spetta la stessa indennità prevista per i magistrati di cassazione con funzioni direttive, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno. Ricorda che sulla misura dell'indennità è successivamente intervenuto l'articolo 1, comma 36, della legge n. 549 del 1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale ha previsto che essa debba essere corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi e quindi in misura ridotta alla metà per il semestre successivo. Il comma 3 dell'articolo 13 della stessa legge n. 97 del 1979 prevede poi che in ogni altro caso di trasferimento ai magistrati competa l'indennità di prima sistemazione spettante ai dipendenti statali, più taluni rimborsi spese. L'interpretazione autentica del citato articolo 13, contenuta nel comma 143 in esame, intende stabilire che, ai fini della corresponsione del beneficio economico, la domanda, la disponibilità o il consenso comunque manifestati dal magistrato al trasferimento sono equiparati alla domanda di trasferimento di sede: in questo modo, come anche evidenziato nella relazione illustrativa, si introduce una norma per il contenimento della spesa per il trattamento di missione spettante ai magistrati, «tenuto conto dell'ampia estensione dell'ambito applicativo di tale normativa venutasi a determinare».
Sempre all'articolo 1, il comma 232 prevede l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006. Si prevede, inoltre, che dall'attuazione della norma siano assicurate entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Segnala che la disposizione in esame, prevedendo l'aggiornamento con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle sanzioni pecuniarie anche penali, risulta incompatibile in primo luogo con il principio costituzionale di legalità delle pene. Ricorda infatti che l'articolo 25, comma 2, della Costituzione, nella interpretazione costante della Corte costituzionale, riserva alla legge statale la competenza ad emanare norme penali, sancendo ad un tempo il principio di legalità e quello di irretroattività della norma penale; la riserva di legge in tale ambito postula pertanto la specificazione, ad opera di un atto con forza di legge, del fatto previsto come reato e l'indicazione della pena.
Per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie il principio di legalità è invece stabilito da una disposizione di legge ordinaria, e cioè l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Pertanto, sebbene una parte della dottrina ritenga di poter ravvisare anche per le sanzioni amministrative un fondamento costituzionale del principio di legalità di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 citata, la Corte costituzionale ha costantemente interpretato la riserva di legge di cui all'articolo 25 della Costituzione come riferita alle sanzioni penali e non a quelle amministrative. Tuttavia, appare irragionevole, anche sotto il profilo dell'articolo 3 della Costituzione, attribuire per legge alla fonte secondaria la funzione di modificare le sanzioni amministrative.
Per quanto concerne poi l'obiettivo di assicurare maggiori entrate già a decorrere dall'anno 2006, osserva innanzitutto che dalla formulazione letterale del comma 232 in esame (che fa riferimento semplicemente ad «importi fissi»), la norma sembrerebbe riferirsi soltanto agli importi delle sanzioni che siano fissati in un'unica cifra e non a quelli che prevedono un minimo ed un massimo nell'ambito dei quali l'autorità che accerta la violazione individua e infligge la sanzione più adeguata al caso specifico.
Tuttavia, va considerato che, nel valutare gli effetti in termini di maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame, andrebbe tenuto conto del fatto che, per quanto concerne, ad esempio, il sistema delle sanzioni penali e di quelle tributarie, vale il principio secondo cui, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, ovvero la sanzione più bassa (articolo 2, comma 3, del codice penale, articolo 3 comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), salvo che (articolo 2, comma 3, del codice penale) sia stata pronunziata sentenza penale irrevocabile
Ciò comporta che, aumentando nel 2006 gli importi delle sanzioni penali o tributarie, le nuove sanzioni di importo superiore si potranno applicare soltanto a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del provvedimento che le prevede e, dal momento che, soprattutto per quanto attiene alle violazioni delle norme tributarie (ed in particolare quelle per le imposte sui redditi e per l'IVA), queste vengono accertate diversi anni dopo la commissione dell'illecito, ciò potrebbe provocare uno sfasamento temporale dell'incremento degli introiti relativi.
Ancora all'articolo 1, il comma 248 reca disposizioni relative al finanziamento del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Ricorda che questo Fondo è stato istituito dalla legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311) al fine di garantire i rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di minori stranieri prevista ai sensi del capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia». Il richiamato articolo della finanziaria 2005 ha disposto il finanziamento del Fondo per il solo 2005 per un ammontare complessivo non superiore ai 10 milioni di euro; il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2005, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato entità, criteri e modalità di presentazione delle istanze per ottenere i rimborsi delle spese sostenute per l'adozione di minori stranieri nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2004.
Il comma in esame rifinanzia il Fondo in oggetto per il triennio 2006-2008, confermando l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati e stabilendo, analogamente alla previsione normativa della finanziaria 2005, che un successivo decreto di natura non regolamentare disponga in ordine all'entità, ai criteri ed alle modalità di presentazione delle domande di rimborso.
Infine, ancora all'articolo 1, il comma 249 prevede il rifinanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività e degli interventi di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e di abuso di tipo sessuale a danno dei minori - di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, confermando l'impegno di spesa già previsto in precedenza.
Infine, con riferimento agli effetti del disegno di legge finanziaria sullo stato di previsione del Ministero della giustizia, si osserva che le ulteriori parti del provvedimento che hanno incidenza sugli stanziamenti per l'Amministrazione della giustizia sono contenute nelle tabelle allegate.
Per quanto concerne le tabelle A e B del disegno di legge finanziaria, osserva che esse contengono, rispettivamente, per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti sui fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, finalizzati al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2006-2008. Si tratta in effetti di «prenotazioni» di spesa, dal momento che gli importi indicati verranno iscritti nello stato di previsione di ciascun ministero assegnatario solo dopo l'approvazione di leggi che impegnano tali fondi.
Sia la tabella A (Fondo speciale di parte corrente) che la tabella B (Fondo speciale di conto capitale, destinato alle spese di investimento) non prevedono, per il triennio 2006-2008, alcun accantonamento in favore del Ministero della giustizia.
La tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la definizione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.
Per quanto concerne il Ministero della giustizia, osserva che la tabella C reca innanzitutto uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 per il finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti. Rispetto agli importi previsti dalla scorsa finanziaria, si registra una diminuzione di 155.000 euro per il 2006 e di 174.000 euro per il 2007. La stessa tabella prevede inoltre uno stanziamento di 120.000 euro per ciascuno gli anni 2006-2007-2008, finalizzati all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a norma dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995; anche in tal caso, si registra una lieve diminuzione degli importi rispetto alla finanziaria 2005, pari a 4.000 euro per il 2006 e 5.000 euro per il 2007.
Segnala inoltre che la tabella C, con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alle scorse leggi finanziarie non indica più i finanziamenti in favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Tali stanziamenti sono, infatti, ora esposti soltanto nel bilancio di previsione 2006, che destina 26,5 milioni di euro al finanziamento del C.S.M., in attuazione delle leggi n. 195/1958 e n. 1198/1967 e 160 milioni di euro per l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 205/2000.
Rileva inoltre che specifici stanziamenti a favore del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali sono previsti dall'articolo 1, comma 34 del disegno di legge finanziaria.
Ricorda che la legge finanziaria 2005 recava in tabella C gli importi di 25,7 milioni di euro per il CSM per ciascuno degli anni 2005-2007 e di 151,7 milioni di euro per il 2005, 146 milioni di euro per il 2007 e 145,2 milioni di euro per il 2007 in favore del Consiglio di Stato e dei TAR.
Per quanto riguarda la tabella D, che dispone il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia, classificata tra le spese in conto capitale, si osserva che essa prevede per il Ministero della giustizia 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 30 milioni di euro per l'anno 2008 per interventi di edilizia penitenziaria e giudiziaria, ex articolo 46, comma 4, della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001.
Rileva inoltre che la tabella E, che dispone variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente, a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte, non incide sullo stato di previsione del Ministero della giustizia.
Infine, la tabella F, ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica, ha il compito di indicare, nel corso degli anni, la «modulazione» delle autorizzazioni di spesa recata da leggi di spesa aventi effetto finanziario pluriennale.
Osserva che non si tratta, pertanto, di nuove autorizzazioni di spesa, ma della nuova articolazione annuale di somme già precedentemente autorizzate. In sostanza è possibile, ferma restando l'entità complessiva delle somme autorizzate, spostare una parte o tutte le somme stanziate per l'anno di riferimento agli anni successivi, anche prorogando nel tempo l'originaria durata della legge.
La tabella F del disegno di legge finanziaria 2006 reca, tra i settori di intervento oggetto di provvedimenti legislativi ad effetto pluriennale di interesse dell'amministrazione della giustizia, il comparto dell'edilizia penitenziaria e giudiziaria (n. 17 della tab. F).
In particolare, per il completamento delle opere di cui al programma costruttivo relativo agli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (ex articolo 7, comma 6, della legge n. 910/1986, legge finanziaria per il 1987) si prevede un'autorizzazione di spesa pari a 30 milioni di euro per il solo anno 2006. Tale rimodulazione incide sullo stato di previsione del Ministero Infrastrutture e trasporti.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
IICOMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis Governo e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2006.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2005.
Italico PERLINI (FI), relatore, intervenendo a completamento della relazione già illustrata, precisa preliminarmente, in ordine alla relazione già illustrata sul disegno di legge finanziaria per il 2006 relativamente agli effetti dello stesso disegno di legge sullo stato di previsione del Ministero della giustizia, che la tabella E, che dispone variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente, a causa della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte, prevede per lo stato di previsione del Ministero della giustizia due riduzioni di stanziamento relative all'UPB 1.2.3.3 (Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria), cap. 7020. Sul capitolo 7020 confluiscono infatti finanziamenti derivanti da diversi provvedimenti legislativi; conseguentemente, le relative riduzioni sono imputate complessivamente allo stesso capitolo. Si tratta di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (regio decreto n. 787 del 1931, recante regolamento degli istituti di prevenzione e pena) e 8,2 milioni di euro per il solo anno 2006 (articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2002, convertito dalla legge n. 259 del 2002 recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia).
In ordine poi al disegno di legge di bilancio, osserva che alcuni stanziamenti in conto capitale per interventi di interesse del settore giustizia, e in particolare per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria, sono iscritti nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla tabella 2, e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla tabella 10.
Rileva innanzitutto lo stanziamento di 47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2006 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15) che è compresa tra le spese per investimenti del centro di responsabilità Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2). Tale previsione (cap. 7528) costituisce annualità di un limite di impegno quindicennale destinato a finanziare l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali per l'esecuzione di costruzioni, miglioramenti e manutenzione straordinaria di edifici destinati e da destinare a sede degli uffici giudiziari e a casa mandamentale», ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. f) della legge n. 448 del 1998 (disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica 1999). Osserva che la dotazione prevista è identica a quella dell'anno finanziario 2005.
Rileva poi lo stanziamento di 50 milioni di euro in conto competenza e 91,4 milioni di euro in termini di cassa per l'anno finanziario 2006 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (3.2.3.7), che è presente tra le spese per investimenti gestite dal centro di responsabilità Opere pubbliche e edilizia dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (tabella 10). La totalità della spesa iscritta nel cap. 7473 (capitolo esposto in tabella F del disegno di legge finanziaria) è destinata alla costruzione, completamento, adattamento, permuta, manutenzione straordinaria e progettazione degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena. Osserva una diminuzione rispetto all'anno finanziario 2005, per il quale la dotazione stanziata ammontava a 200 milioni di euro in conto competenza e 200,6 milioni di euro in termini di cassa.
È annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'amministrazione degli archivi notarili, che presenta un quadro previsionale di entrata e di spesa in pareggio per un ammontare di 437,9 milioni di euro. Sia rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2005, che alle previsioni assestate si registra una diminuzione nelle autorizzazioni di cassa di 44,9 milioni di euro.
Francesco BONITO (DS-U) ritiene che le dotazioni stanziate siano insufficienti rispetto alla grave situazione congiunturale che investe il settore della giustizia nonché in relazione agli obiettivi di ammodernamento informatico che saranno perseguiti.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ai provvedimenti in esame è stato fissato per le ore 18 di oggi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
IICOMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis Governo e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2006.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a proseguire l'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10) e lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.
Saranno, pertanto, esaminati gli emendamenti presentati e le proposte di relazioni presentate dal relatore (allegato 1) e la proposta alternativa di relazione presentata dai deputati Finocchiaro ed altri (allegato 1), che sarà posta in votazione nel caso di reiezione della proposta del relatore.
Italico PERLINI (FI), relatore, con riferimento al disegno di legge C. 6177 esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO esprime un parere conforme a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tarditi 6177/II/1.3, Falanga 6177/II/1.2, Zeller 6177/II/1.1 e Fanfani 6177/II/Tab. C.1.
Italico PERLINI (FI), relatore, con riferimento al disegno di legge C. 6178 esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO esprime un parere conforme a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fanfani 6178/II/Tab. 2.2, Pisapia 6178/II/Tab. 2.3, Buemi 6178/II/Tab. 2.4, Cento 6178/II/Tab. 2.5, Finocchiaro 6178/II/Tab. 2.6, Mantini 6178/II/Tab. 2.7, Lucidi 6178/II/Tab. 2.8, Ruta 6178/II/Tab. 2.9, Siniscalchi 6177/II/Tab. 2.10, Annunziata 6177/II/Tab. 5.1, Bonito 6177/II/Tab. 5.2 e Maura Cossutta 6177/II/Tab. 5.3.
Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che il comma 232 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria per il 2006 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 siano aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali e che dall'attuazione del presente comma sono assicurate entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Osserva innanzitutto che nel diritto penale solo in rari casi le sanzioni rechino importi fissi, trattandosi quasi sempre di importi ricompresi tra livelli minimi e massimi già stabiliti nelle relative norme di legge. Inoltre, nel caso di importi fissi, la sanzione è in realtà variabile nel suo ammontare a seguito della eventuale applicazione delle circostanze. Ritiene inoltre che la norma in esame presenti profili di incostituzionalità in quanto il principio di legalità, sancito dalla Costituzione, riserva alla legge statale la competenza ad emanare norme penali. Per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie il principio di legalità è invece stabilito dall'articolo 23 della Costituzione, che prevede che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge.
Ricorda che già la Commissione giustizia del Senato aveva espresso perplessità in ordine alla costituzionalità di questa disposizione.
Ritiene pertanto che la Commissione potrebbe decidere di sopprimere l'intero comma, nel qual caso però dovrebbe indicare un'adeguata copertura finanziaria. La Commissione potrebbe altrimenti decidere di espungere il riferimento alle sole sanzioni penali, lasciando così che l'aggiornamento riguardi solo le sanzioni di natura amministrativa ovvero prevedere un aumento fisso, eventualmente stabilito in termini percentuali, per ogni tipo di sanzione.
Sergio COLA (AN) ritiene che si possano superare i dubbi di costituzionalità stabilendo direttamente nella disposizione in esame un aumento fisso del 10 per cento per tutti i tipi di sanzione, rilevando come ormai da molti anni gli importi delle sanzioni penali siano rimasti invariati. Osserva tuttavia che le effettive entrate di denaro derivanti dall'applicazione di questa disposizione non potranno prodursi prima di alcuni anni a causa della durata dei vari procedimenti di accertamento delle responsabilità.
Italico PERLINI (FI), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, presenta l'emendamento 6177/II/1.4 (vedi allegato 1) diretto a stabilire che sono aumentati in misura del 10 per cento gli importi delle sanzioni pecuniarie, anche penali.
La Commissione approva l'emendamento del relatore 6177/II/1.4.
Sergio COLA (AN) osserva che il comma 34 dell'articolo 1 è diretto a prevedere che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni relative al contributo unificato per le spese di giustizia (commi da 306 a 308 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005) sia versato al bilancio dello Stato, per essere quindi riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Ritiene che si debba utilizzare queste somme anche per consentire un rafforzamento delle strutture e degli organici degli uffici giudiziari, soprattutto quelli ubicati nel Mezzogiorno, impiegati nelle operazioni di verbalizzazione mediante l'uso della stenotipia.
Italico PERLINI (FI), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).
La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 2 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Perlini relatore presso la Commissione bilancio.
Italico PERLINI (FI), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla tabella n. 5, concernente lo stato di previsione del Ministero della giustizia e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di relazione sulla tabella n. 5 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Perlini relatore presso la Commissione bilancio.
Italico PERLINI (FI), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 10, concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente all'edilizia giudiziaria (vedi allegato 4).
La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 10 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Perlini relatore presso la Commissione bilancio.
La seduta termina alle 17.10.
Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis Governo e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2006.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
47-bis. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione, il personale del Ministero della giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è inquadrato nella posizione economica superiore, con decorrenza giuridica dal 5 aprile 2000 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta inquadrato nella posizione economica C3-figura professionale del Direttore di Cancelleria, viene corrisposto il trattamento, economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex IX qualifica funzionale.
6177/II/1. 3.Tarditi.
Sopprimere il comma 143.
6177/II/1. 2.Falanga.
Dopo il comma 181, inserire i seguenti:
181-bis. Al fine di conferire adeguata dotazione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e alla sezione autonoma di Bolzano è stanziata la somma di 192.827,00 euro per l'anno 2006.
181-ter. Con norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige si adottano le misure riguardanti l'incremento di unità del personale di magistratura e l'inquadramento del personale amministrativo attualmente in servizio presso le sezioni di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente norma.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno:
2006: - 192,8.
6177/II/1. 1.Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
Al comma 232, sostituire il primo periodo con il seguente: sono aumentati in misura del 10 per cento gli importi delle sanzioni pecuniarie, anche penali.
6177/II/1. 4.Il Relatore.
Alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901):
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero della Giustizia, articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 15.000;
2007: + 15.000;
2008: + 15.000.
6177/II/Tab. C. 1.Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Maura Cossutta, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 2.1.2.1 - Affari di giustizia - spese correnti - Interventi - Spese di giustizia, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
6178/II/Tab. 2. 2.Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Maura Cossutta, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
6178/II/Tab. 2. 3.Pisapia, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Maura Cossutta, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 5.1.1.0 - Giustizia minorile - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
6178/II/Tab. 2. 4.Buemi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Maura Cossutta, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 3.1.5.1 - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese correnti - Oneri comuni - Fondi da ripartire per oneri di personale, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
6178/II/Tab. 2. 5.Cento, Finocchiaro, Fanfani, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Maura Cossutta, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 3.1.2.2. - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese correnti - Interventi - Uffici giudiziari, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
6178/II/Tab. 2. 6.Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Maura Cossutta, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 4.1.2.2. - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Interventi - Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
6178/II/Tab. 2. 7.Mantini, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Maura Cossutta, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 3.1.2.3 - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese in conto capitale - Investimenti Informatica di servizio, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
6178/II/Tab. 2. 1.Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Maura Cossutta, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 3.3.1.91 - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese per lo sviluppo del sistema informativo, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
6178/II/Tab. 2. 8.Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Maura Cossutta, Marino, Bonito, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 5.1.1.0 - Giustizia minorile - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
6178/II/Tab. 2. 9.Ruta, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Annunziata, Maura Cossutta, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 2.2.3.3 - Affari di giustizia - Spese in conto capitale - Investimenti - Beni mobili, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
6178/II/Tab. 2. 10.Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Ruta, Annunziata, Maura Cossutta, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 1.1.1.0 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
Conseguentemente al medesimo stato di previsione, U.P.B. 1.2.3.3 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese in conto capitale - Investimenti - Fondo unico da ripartire investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
6178/II/Tab. 5. 1.Annunziata, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Marino, Maura Cossutta, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 1.1.1.0 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
Conseguentemente al medesimo stato di previsione, U.P.B. 4.1.1.0 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
6178/II/Tab. 5. 2.Bonito, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Maura Cossutta, Marino, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 1.1.1.0 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
Conseguentemente al medesimo stato di previsione, U.P.B. 4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
6178/II/Tab. 5. 3.Maura Cossutta, Marino, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE
La Commissione Giustizia,
esaminati i disegni di legge n 6177 e 6178, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006);
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 predisposta dal Governo ha un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese, da quello del rischio del declino economico a quello della distribuzione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti popolari alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dalla ulteriore marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese alle necessità di modernizzazione del welfare;
sul piano economico, il risultato dell'azione di Governo, a fine legislatura, si caratterizza per i risultati ampiamente negativi e la dimostrazione di questo fallimento è evidenziata dal fatto che, il PIL del Paese ha una crescita prossima allo «zero», l'indebitamento netto viaggia secondo le ultime stime al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato e il debito pubblico è tornato a crescere fino a raggiungere la ragguardevole cifra del 108,2 per cento;
il nostro Paese è sorvegliato speciale in Europa, per la mancata tenuta dei conti pubblici. La procedura comunitaria di infrazione per disavanzo eccessivo ha comportato il varo di una manovra finanziaria correttiva per il 2006 di ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui la parte più consistente, pari a 16 miliardi di euro è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento;
il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del Paese, senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria credibilità nel contesto nazionale ed internazionale;
considerato, in particolare, che:
per quanto concerne il comparto della Giustizia, in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2006:
l'ammontare complessivo delle spese indicato nello stato di previsione del Ministero della Giustizia risultano insufficienti per la funzionalità del sistema giudiziario, anche a seguito delle consistenti decurtazioni operate sulle poste di bilancio del suddetto ministero con le precedenti leggi finanziarie varate da questo Governo;
l'informatizzazione del processo, nonostante gli impegni assunti dal Ministro, appare ancora lontana dall'essere realizzata; nei capitoli di bilancio deputati a tale scopo gli impegni finanziari assunti dal Governo prevedono una riduzione che non consentirà neanche il prossimo anno di realizzare gli indispensabili lavori di adeguamento della rete informatica della organizzazione giudiziaria;
l'assenza, nel disegno di legge finanziaria, di accantonamenti di fondi speciali alle relative Tabelle A e B, per il triennio 2006-2008, in favore del Ministero della Giustizia, rileva la sottovalutazione degli impegni di spesa e la mancanza di strategie per il futuro in favore del settore giustizia e ciò inciderà direttamente sull'effettività delle garanzie e sulla qualità del servizio ai cittadini;
le riduzioni di spesa per il suddetto ministero sono evidenziate anche dalla previsione di un esiguo rifinanziamento in Tabella C (5 milioni di euro per ciascun anno del triennio) per i programmi di prevenzione e cura dei detenuti affetti da Aids e di recupero dei tossicodipendenti, con una drastica diminuzione rispetto alle previsioni della finanziaria 2005;
nella medesima Tabella C, a differenza delle precedenti leggi finanziarie, non vengono più indicati finanziamenti in favore del CSM, del Consiglio di Stato e del Tar per ogni anno del triennio. Gli stanziamenti vengono esposti soltanto nel bilancio di previsione 2006;
vengono ridotti gli stanziamenti nella medesima Tabella C, finalizzati all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi;
nella Tabella D sono previsti 20 milioni di euro per il 2006 e 2007 e 30 milioni di euro per il 2008 per interventi di edilizia penitenziaria e giudiziaria e in tabella F è indicata una spesa pari 30 milioni di euro per il comparto edilizia penitenziaria e giudiziaria che incide sullo stato di previsione del Ministero Infrastrutture e trasporti; tuttavia, trattandosi di «moduzione» di autorizzazioni di spesa, tali risorse non costituiscono nuovi stanziamenti ma somme già precedentemente autorizzate e indicate solo per l'anno 2006;
valutato che:
i problemi dell'attuale situazione carceraria - caratterizzata da un drammatico sovraffollamento dei penitenziari, dalle pessime condizioni di vita dei detenuti e dall'inadeguatezza delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, riabilitative ed educative ad esse preposte e da un oggettivo appesantimento dei carichi di lavoro del personale della polizia penitenziaria - richiederebbero interventi e mezzi finanziari ben più consistenti. Le risorse indicate nella presente manovra finanziaria risultano inadeguate e insufficienti a far fronte al crescente degrado delle carceri italiane;
le somme stanziate per il settore giustizia e indicate nella manovra finanziaria 2006 non risultano adeguate in presenza di un'urgente e necessaria opera di ammodernamento dell'apparato giudiziario, anche in previsione dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario, del codice di procedura civile e della legge fallimentare,
esprime
PARERE CONTRARIO.
Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Maura Cossutta, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Falanga.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis Governo e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La II Commissione,
esaminata la Tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 con riferimento all'edilizia giudiziaria;
considerato che, nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15), risultano stanziati 47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2006,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
ALLEGATO 3
Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis Governo e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2006.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La II Commissione,
esaminata la tabella 5, relativa alla stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2006 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che, rispetto ai 7.367,9 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 412), le previsioni per il 2006 evidenziano un aumento del 5,8 per cento (451,1 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.416,2 milioni di euro) l'aumento è pari al 5,1 per cento (402,9 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base;
preso atto che tale aumento è dovuto in gran parte all'incremento dello stanziamento per spese di giustizia (U.P.B. 2.1.2.1. del Centro di responsabilità «Affari di giustizia»);
considerato inoltre come, rispetto alle previsioni iniziali del bilancio a legislazione vigente (622,1 milioni di euro), lo stanziamento, dopo la seconda nota di variazioni, è pressochè raddoppiato attestandosi a 1.225,1 milioni di euro;
preso atto che dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1996-2006 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata passando dall'1,3 per cento del bilancio 1996 all'1,5 per cento del bilancio 2003, all'1,7 per cento del bilancio 2006;
sottolineata l'esigenza di utilizzare le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al contributo unificato per le spese di giustizia (commi da 306 a 308 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005) anche per consentire un rafforzamento delle strutture e degli organici degli uffici giudiziari, soprattutto quelli ubicati nel Mezzogiorno, impiegati nelle operazioni di verbalizzazione mediante l'uso della stenotipia,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
ALLEGATO 4
Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis Governo e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La II Commissione,
esaminata la tabella 10, recante lo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2006 relativamente all'edilizia giudiziaria,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
IIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Esteri)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 e relativa nota di variazione C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Gustavo SELVA, presidente, ricorda che a conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo, la Commissione è tenuta ad approvare una relazione da trasmettere alla V Commissione.
Dopo aver ricordato le regole di ammissibilità di eventuali emendamenti, articoli aggiuntivi ed ordini del giorno, ricorda che le proposte emendative approvate dalla Commissione saranno allegate alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio, dove si intenderanno presentate a nome della Commissione.
Ricorda infine che eventuali emendamenti e articoli aggiuntivi potranno essere presentati entro le 18 di oggi, secondo quanto convenuto nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e che, secondo quanto convenuto dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame entro giovedì 24 novembre 2005.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, illustrando congiuntamente i provvedimenti in titolo, osserva preliminarmente che la manovra finanziaria per il 2006 deve ancora misurarsi con un ciclo macroeconomico negativo che interessa l'intera Unione europea, all'interno del quale si scorgono tuttavia importanti segnali di ripresa, attestati dalla crescita del PIL reale dello 0,7 per cento nel secondo semestre 2005. Ricorda poi che nei due trimestri precedenti il PIL aveva invece registrato un decremento pari, rispettivamente, allo 0,4 ed allo 0,5 per cento. Per il 2006, il FMI ha ipotizzato per l'Italia una crescita del PIL leggermente superiore all'1,5 per cento.
Fa quindi presente che il Governo intende cogliere per intero le opportunità offerte da una simile inversione di tendenza ed è pertanto fortemente impegnato a conseguire l'obiettivo di indebitamento netto del 3,8 per cento del PIL indicato nel DPEF e concordato nell'ambito dell'Unione europea, a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe invece nel 2006 un disavanzo del 4,7 per cento del PIL.
Precisa che la manovra di finanza pubblica originariamente varata dal Governo è stata integrata dal Consiglio dei ministri attraverso una serie di emendamenti correttivi deliberati il 28 ottobre 2005. Parte integrante della manovra deve inoltre essere considerato il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, in materia tributaria e finanziaria.
Nel complesso, l'intervento correttivo della manovra dovrebbe risultare pari a circa 1,1 punti percentuali di PIL e, in termini assoluti, a 16,2 miliardi di euro.
È in questa cornice, di indubbio rigore finanziario, che vanno valutati gli interventi con riflessi sul bilancio del Ministero degli Affari esteri. In simili fasi del ciclo economico, in attesa di una nuova fase espansiva che tutti auspicano, non si può che fare i conti con le risorse scarse delle quali si dispone, salvaguardando gli attuali livelli di protezione sociale.
Passando ad esaminare lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2006, fa presente che esso reca stanziamenti di competenza pari a 2.147,8 milioni di euro, confermando la percentuale di incidenza sul bilancio dello Stato, già registrata negli anni più recenti, dello 0,5 per cento. La competenza è quasi interamente assorbita dalle spese di parte corrente (2.133 milioni di euro) che ammontano al 99,31 per cento dello stanziamento. Le spese in conto capitale sono invece pari a soli 14,8 milioni di euro.
I residui presunti ammontano a 397,4 milioni di euro e le autorizzazioni di cassa a 2.145,8 milioni di euro. La massa spendibile (residui + competenza) è quindi pari a 2.545,3 milioni di euro e il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) risulta dell'84,3 per cento. La parte delle quote giuridicamente obbligatorie è nel complesso pari a 1.446,8 milioni di euro, ossia al 67,36 per cento della competenza.
Una rappresentazione significativa, sia pure per sommi capi, dell'attività del Ministero degli Affari esteri si ha attraverso l'esame delle funzioni-obiettivo, o meglio delle missioni istituzionali, che individuano i macro obiettivi delle Amministrazioni dello Stato.
Per quanto riguarda il Ministero degli Affari esteri, rilevano i seguenti stanziamenti di competenza: Politica estera e sicurezza internazionale, 706,9 milioni di euro; Cooperazione bilaterale, 339,8 milioni di euro; Partecipazione ad operazioni militari internazionali, 203,5 milioni di euro; Cooperazione multilaterale, 182,4 milioni di euro; Promozione scambi socio-culturali, 105,6 milioni di euro; Istruzione all'estero, 99,6 milioni di euro.
La divisione della competenza per Centri di responsabilità, sulla quale si sofferma brevemente, riflette il ruolo svolto da ogni unità amministrativa nella gestione della spesa.
Stanziamenti di interesse del Ministero degli Affari esteri compaiono anche in altri stati di previsione. Rilevano in particolare le poste relative alla partecipazione italiana alle Comunità europee. Le spese complessive sono in tale ambito superiori ai 20 mila milioni di euro. Il solo stanziamento per risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall'IVA è pari a 14 mila milioni di euro. Per l'adeguamento dell'ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario la spesa è invece di 4.282 milioni di euro.
Rispetto alle previsioni assestate per il 2005, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri a legislazione vigente per il 2006 fanno registrare una diminuzione complessiva di 233,9 milioni di euro, risultante da un decremento di 42,4 milioni di euro della parte corrente e di 191,6 milioni di euro della parte capitale. La riduzione degli stanziamenti in conto capitale è essenzialmente dovuta al fatto che non figura più lo stanziamento, pari a 180 miliardi, previsto nel corso del 2005 quale contributo al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi ed alla malaria. Il contributo è stato infatti erogato e gli obblighi dell'Italia in tal modo integralmente adempiuti, dato molto significativo di cui è necessario tenere conto.
Sugli stanziamenti del Ministero degli Affari esteri incide in misura significativa il disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato dopo che il Governo ha posto la fiducia: si sofferma quindi sulle tabelle allegate alla finanziaria.
Nella Tabella A, relativa al fondo speciale di parte corrente, compaiono stanziamenti, pari a 25,258 milioni di euro per il 2006 ed a 33, 859 milioni di euro per il 2207 ed il 2008, destinati essenzialmente a sostenere gli oneri derivanti dalla ratifica di accordi internazionali.
Nella Tabella B, relativa al fondo speciale per le spese in conto capitale, non compare alcuno stanziamento di interesse del Ministero degli Affari esteri.
Nella Tabella C, che quantifica gli stanziamenti la cui determinazione annua è demandata alla legge finanziaria, accanto ad alcuni interventi di modesta portata, segnala una sensibile contrazione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, che diminuiscono di 152,6 milioni di euro e si attestano sui 400 milioni di euro.
Nella Tabella D, concernente gli interventi di sostegno all'economia classificati tra le spese in conto capitale, figura solo, a carico di un capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze, lo stanziamento, già segnalato, relativo all'adeguamento al quadro comunitario.
La Tabella E, ove si dà conto delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa, non reca voci di interesse del Ministero degli Affari esteri.
Nella Tabella F, dove figurano gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, si riporta uno stanziamento finalizzato alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO a Bruxelles, pari a 4,442 milioni di euro per il 2006, 1,160 milioni di euro per il 2007 e 1,026 milioni di euro per il 2008.
Passando ad esaminare l'articolo unico del disegno di legge finanziaria approvato dal Senato, osserva che esso contiene diverse previsioni di interesse del Ministero degli Affari esteri.
In particolare, il comma 19 autorizza una spesa pari a 3 milioni di euro per il prossimo triennio al fine di fare fronte alle necessità del Ministero degli Affari esteri in vista dl rinnovo dei membri non permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il Governo potrà chiarire l'esatta finalità della spesa, ma ritiene possa trattarsi di promuovere al candidatura italiana ad un seggio del Consiglio per il biennio 2007-2008 e di affrontare i relativi oneri organizzativi qualora una simile candidatura avesse successo.
Il comma 20 ha l'effetto di limitare al 2005 lo stanziamento di 3 milioni di euro da destinare, attraverso la contrattazione collettiva, ad incentivare la produttività del personale del Ministero degli Affari esteri.
Il comma 68 conferma la previsione di un Fondo per le missioni internazionali di pace con dotazione pari a 1.000 milioni di euro. È previsto che il Parlamento venga puntualmente informato in merito all'utilizzo del Fondo.
Il comma 248 è relativo al Fondo per le adozioni internazionali e dispone un rifinanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del prossimo triennio.
Il comma 306 dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2006 finalizzato alla realizzazione delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.
Il comma 384 assegna al CNR, per l'anno 2006, un contributo di 1,8 milioni di euro finalizzato alla partecipazione italiana alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale ed in particolare al programma Atmospheric Brown Cloud e al progetto SHARE-Asia, entrambi delle Nazioni Unite.
Il bilancio del Ministero degli Affari esteri è infine interessato da tre ulteriori commi del disegno di legge finanziaria, volti al contenimento della spesa.
In particolare, il comma 5 prevede, a decorrere dal 2006, la riduzione delle spese per consumi intermedi intervenendo sugli stanziamenti non aventi natura obbligatoria. Il risparmio quantificabile per il Ministero degli Affari esteri è di circa 32,9 milioni di euro.
Il comma 9 comporta invece una riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi agli investimenti fissi lordi ed agli investimenti fissi lordi discrezionali pari, rispettivamente, al 21,3 ed al 33,2 per cento. Per il Ministero degli Affari esteri ciò si traduce in una riduzione degli investimenti fissi lordi di 4 milioni di euro su un totale di circa 10 milioni di euro.
Il comma 13 dispone una riduzione pari al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, prevedendo una serie di eccezioni. Per il Ministero degli Affari esteri ciò comporta una riduzione di spesa pari a 40 mila euro relativa essenzialmente alle spese relative alle riunioni annuali dei Comites (- 20 mila euro) ed alla partecipazione italiana all'esposizione universale di Aichi del 2005 (- 14 mila euro), nonché la costituzione di un fondo di riserva di importo circa pari alla predetta riduzione di spesa.
Per effetto del disegno di legge finanziaria, gli stanziamenti complessivi di competenza sono ridotti a 1.964, 4 milioni di euro, rispetto ai 2147, 8 milioni di euro del bilancio a legislazione vigente.
Per quanto concerne i diversi centri di responsabilità, fa presente che i tagli più consistenti riguardano la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale (- 1,3 milioni di euro), il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra (- 9 milioni di euro), La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio (- 11,5 milioni di euro) e, soprattutto, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (- 152,5 milioni di euro).
In linea generale, osserva che, un bilancio già modesto in considerazione del profilo di politica estera del nostro Paese e del ruolo che esso aspira a svolgere in ambito internazionale, viene in tal modo ulteriormente ridimensionato in misura non trascurabile. Vi sono tuttavia degli obiettivi di rigore finanziario e di contenimento della spesa che rivestono oggi un carattere assolutamente prioritario: è infatti in gioco un vincolo al quale nessuna amministrazione dello Stato può sottrarsi ed il cui rispetto consentirà all'Italia di conservare e di accrescere anche il proprio prestigio internazionale.
Le riduzioni di spesa relative al Ministero degli Affari esteri fanno affidamento, per un verso, sulla possibilità di una più efficiente gestione della spesa e riducono altresì, in attesa di tempi migliori, voci che, dal punto di vista sostanziale, devono a diverso titolo essere classificate tra gli investimenti: queste sono le spese per l'informatica ed la promozione culturale.
Ma la misura più drastica e cospicua è sicuramente quella che attiene alla cooperazione allo sviluppo. Sul punto chiarisce che le spese per la cooperazione allo sviluppo costituiscono una parte importante, ma non esauriscono certamente le politiche di cooperazione allo sviluppo che, soprattutto negli ultimi anni, hanno assunto un profilo assai più ampio.
Tali politiche si vanno infatti sempre più atteggiando non solo, e forse non tanto, come politiche di aiuto diretto, e tendono a perdere il tradizionale carattere settoriale per configurarsi nei termini di un approccio globale che incrocia tutti i grandi temi della politica internazionale.
L'esperienza ha infatti insegnato che se non cessano le guerre e i conflitti, se non vi sono istituzioni politiche stabili e rispettose della volontà popolare, se non vi è un'economia aperta e libera, lo sviluppo diventa un traguardo irraggiungibile.
Di questa visione globale dei problemi dello sviluppo, che chiama i singoli Paesi ad essere protagonisti del proprio sviluppo, l'Italia è stata senza dubbio tra i principali artefici.
A tale riguardo, ricorda che il Governo italiano ha posto la questione dell'Africa al centro del G8 svoltosi a Genova nel 2001, assumendo un'iniziativa politica che ha poi avuto ampio seguito a livello internazionale. L'Italia è stata inoltre tra i protagonisti delle politiche contro le grandi pandemie e per la riduzione e la cancellazione del debito dei paesi in ritardo di sviluppo. L'Italia ha anche dato un importante contributo alla definizione della NEPAD, che ha per molti aspetti rivoluzionato la concezione dell'aiuto allo sviluppo.
Oggi il futuro dei PVS si gioca in buona parte sui tavoli del WTO, dove si decide «se» e «come» liberalizzare il commercio internazionale a livello dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi. L'Italia ha assunto posizioni estremamente aperte e costruttive, e sta contribuendo in modo significativo a definire le posizioni dell'Unione europea in vista del prossimo vertice ministeriale di Hong Kong. È chiaro infatti, a suo giudizio, che la partita più significativa della cooperazione allo sviluppo si gioca ormai sui tavoli politici mondiali, più che sul versante degli impegni finanziari bilaterali.
Riguardo agli impegni di carattere finanziario, osserva che i 1.000 milioni di euro destinati alle missioni internazionali di pace non possono considerarsi estranei alla cooperazione allo sviluppo, dato che stabilità e sicurezza sono la conditio sine qua non di ogni politica di sviluppo.
Sottolinea altresì che, per quanto riguarda gli aiuti umanitari, l'Italia, in occasione delle più gravi emergenze internazionale, è puntualmente intervenuta in modo assai significativo. Solo in Iraq, nel corso del 2005 sono stati spesi 40 milioni di euro in interventi umanitari e, in occasione del maremoto che ha colpito il Sudest asiatico, sono stati stanziati 70 milioni di euro per attività di cooperazione.
I 14.000 milioni di euro destinati all'Unione europea mettono inoltre in luce il contributo dell'Italia alle politiche di sviluppo adottate in ambito comunitario. In particolare, ricorda che l'Italia è molto presente sui due fronti del contributo alle politiche di Cotonou e del finanziamento dei programmi dell'Unione europea finalizzati a fronteggiare le emergenze umanitarie. A tale riguardo, auspica che le strutture addette alla cooperazione allo sviluppo possano dotarsi di strumenti più agili ed efficaci, che consentano di attuare gli obiettivi in via prioritaria.
Con questo fa presente che non intende in alcun modo minimizzare il taglio effettuato nei confronti della cooperazione svolta dal Ministero degli Affari esteri, ma solo sottolineare come sarebbe profondamente sbagliato considerare quello come il solo indicatore dell'impegno italiano in questo settore.
L'Italia in questi anni, nonostante i noti problemi di bilancio, ha svolto politicamente un ruolo di primo piano su tutti fronti più caldi dimostrando una notevole capacità di iniziativa.
L'attività di cooperazione allo sviluppo svolta dal Ministero degli Affari esteri attende da anni, e da più di una legislatura, una riforma che le restituisca incisività ed efficacia poiché l'attuale quadro regolativo è da tutti giudicato datato ed inadeguato. È quindi comprensibile che l'attività di cooperazione tenda in alcuni casi a prendere altre strade e ad utilizzare strumenti diversi.
Ciononostante, ritiene giustificabile tale contrazione di risorse solo in via transitoria, e considera doveroso reintegrarle ed accrescerle non appena lo stato della finanza pubblica lo consentirà. Non è infatti possibile ignorare gli obiettivi concordati in ambito internazionale relativi alla destinazione di una determinata quota del PIL alla cooperazione allo sviluppo (lo 0,33 entro il 2006, lo 0,5 entro il 2010 e lo 0,7 entro il 2015). È necessario tuttavia far valere e pesare per intero la multiforme attività che l'Italia svolge e continuerà a svolgere in favore dello sviluppo dei Paesi più poveri.
In conclusione, propone che la Commissione riferisca favorevolmente sui provvedimenti in titolo.
Il sottosegretario Giampaolo BETTAMIO, dopo aver premesso che il Parlamento ha ribadito più volte nel corso della legislatura, ormai al termine, l'importanza della dimensione internazionale dell'Italia, è personalmente convinto che, pur di fronte all'emergenza finanziaria che caratterizza l'apertura di questa sessione di bilancio, bisogna riaffermare l'esigenza di «investire « nell'azione internazionale del Paese, nella sua capacità di influire sui processi decisionali delle principali organizzazioni internazionali, nella valorizzazione dell'impegno dei connazionali all'estero, nell'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. Su questi obiettivi, che il Governo intende mantenere al centro dell'attività internazionale del Paese, si è peraltro registrato un consenso esteso tra le forze parlamentari.
Anche in un contesto economico nazionale caratterizzato dalla necessità di superare una fase congiunturale negativa e di rientrare nel percorso virtuoso previsto dal Patto di stabilità e crescita, è a tutti evidente la necessità di garantire risorse finanziarie ed umane adeguate per la nostra politica estera. La crescita del Paese è legata infatti anche ad una più dinamica presenza internazionale dell'Italia, ad una più incisiva proiezione all'estero del «Sistema Paese» nei suoi multiformi aspetti sociali, economici e culturali, e quindi all'impegno a non indebolire gli strumenti dell'azione internazionale del Paese.
In questo quadro, la manovra finanziaria è essenzialmente caratterizzata dall'esigenza di adottare un programma finalizzato alla ripresa dell'economia italiana, nel contesto di un'economia europea che si trova in crescente difficoltà negli ultimi anni nel fronteggiare le sfide decisive della globalizzazione. Come indicato dal Ministro Tremonti, il sostegno allo sviluppo e la correzione dei conti pubblici sono gli obiettivi prioritari, sulla base anche di quanto concordato con le autorità comunitarie ed in linea con lo schema pluriennale e generale di finanza pubblica.
La copertura finanziaria delle misure di sostegno alla ripresa e di rientro dal deficit verrà assicurata in primo luogo attraverso il controllo della spesa e tramite provvedimenti dal lato delle entrate, indirizzati sostanzialmente al mantenimento del gettito tributario.
Per quanto riguarda gli interventi sulla spesa - come evidenziato dal Ministero dell'Economia - si opererà sulla base di due criteri di base: la condivisione (compartecipazione dei diversi comparti della Pubblica amministrazione a livello centrale e locale); la selettività (all'interno di ciascun comparto, i risparmi devono concentrarsi sulle voci di spesa che negli ultimi anni hanno registrato tassi di incremento superiori alla media ed all'andamento del PIL ed, allo stesso tempo, tener conto della diversa importanza strategica e sociale delle varie voci).
Lo scorso 11 novembre il Senato della Repubblica ha approvato con il voto di fiducia il cosiddetto « maxiemendamento» presentato dal Governo, che ha sostituito interamente tutti gli articoli del disegno di legge finanziaria per il 2006. Sul piano del contenimento della spesa pubblica, l'emendamento governativo ha confermato la decisa riformulazione delle dotazioni degli stati di previsione dei Ministeri, relative alle spese per beni e consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con l'esplicita esclusione del comparto per la sicurezza. Tale riformulazione delle previsioni di spesa dei singoli Ministeri verrà effettuata in maniera lineare sulla base dei due criteri sopra menzionati e non più applicando la regola del tetto del 2 per cento, seguita per la legge finanziaria per il 2005 e della quale molto si è discusso nel corso dell'ultimo anno.
Per quanto riguarda gli specifici effetti sul Ministero degli Affari esteri della disposizione del comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, così come emendato in prima lettura dal Senato della Repubblica, è evidente che essa comporterà una notevole riduzione per le spese di consumi intermedi (acquisto di beni e servizi), stimabile a quasi il 30 per cento dell'intera somma destinata a questa categoria.
In merito alle spese per la sicurezza, giudica con favore la loro esclusione dalla portata del comma 9 dell'articolo 1. Aggiunge che non solo il personale del Ministero degli Affari esteri, ma l'opinione pubblica in generale è molto sensibile all'esigenza di garantire piena sicurezza alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
Si sofferma quindi sull'importanza di due nuove previsioni particolari: in primo luogo, l'assegnazione in via continuativa delle risorse destinate all'incentivazione della produttività del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli Affari esteri (articolo 1, comma 20). Menziona inoltre l'autorizzazione alla spesa di tre milioni di Euro per ciascuno dei prossimi tre anni per le esigenze del Ministero degli Affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (articolo 1, comma 19). Anche in questo caso, si deve riconoscere la necessità di tale previsione di spesa per il ruolo dell'Italia nel sistema delle organizzazioni internazionali, di cui le Nazioni Unite rappresentano il fulcro.
Passando ad esaminare gli stanziamenti nelle singole tabelle, con riferimento alla tabella A (Fondo speciale di parte corrente), fa presente che la cifra per l'anno 2006, pari a 25.228.000 euro, è esigua rispetto alla richiesta che era stata avanzata e che imporrà pertanto l'applicazione del criterio di una rigida selettività.
In tabella B (Fondo speciale di conto capitale) non sono stati assegnati al Ministero degli Affari esteri i finanziamenti proposti per la copertura dei disegni di legge relativi all'acquisto ed alla ristrutturazione degli immobili sedi di rappresentanze diplomatiche e di istituti di cultura all'estero. Si tratta di un accantonamento importante per assicurare una adeguata funzionalità alle nostre strutture all'estero, del quale riproporremo anche in futuro la necessità.
Nella tabella C, infine, il Ministero degli Affari esteri ha ricevuto un finanziamento per complessivi 425 milioni di euro. Si sofferma in particolare sullo stanziamento per la Cooperazione allo sviluppo che si attesta a 400 milioni di Euro, rispetto ai circa 552 stanziati l'anno scorso, spiegando che non è stato quindi possibile per il Governo mantenere inalterato l'impegno italiano nelle politiche di aiuto allo sviluppo. Auspica che sui temi della cooperazione si possano individuare meccanismi che consentano il reperimento di eventuali ulteriori risorse.
Rileva infine che il disegno di legge di bilancio assegna al Ministero degli Affari esteri, a legislazione vigente, la somma complessiva di circa 2.153.000.000 euro, con un limitato incremento rispetto al dato relativo al bilancio per il 2005 (2.149.848.494 euro).
Gustavo SELVA, presidente, constatata l'assenza dei deputati della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.25.
IIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Esteri)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 e relativa nota di variazione C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta antimeridiana.
Gustavo SELVA, presidente, stigmatizza preliminarmente il fatto che alla seduta della Commissione di questa mattina dedicata all'esame dei documenti di bilancio era presente, oltre al presidente e al sottosegretario, la sola relatrice. Ritiene che questo comportamento sia particolarmente censurabile soprattutto nei deputati della maggioranza.
Valdo SPINI (DS-U) rileva anzitutto che l'attuale Ministro degli Affari esteri ha saputo dare all'azione di politica estera del Governo una continuità ed un impulso maggiore rispetto ai tre ministri precedenti, dimostrando anche una maggiore autonomia dalla Presidenza del Consiglio. Osserva peraltro che in questa fase conclusiva della legislatura appare evidente che la politica estera perseguita dal Governo in carica per cinque anni non ha raccolto i frutti sperati, ma ha originato piuttosto una caduta di visibilità dell'Italia sullo scenario mondiale.
A ciò ha contribuito principalmente l'esiguità delle risorse destinate dal nostro Paese all'aiuto allo sviluppo, che costituisce una percentuale ridicola del bilancio dello Stato e del PIL: lo 0,13 per cento del PIL rappresenta infatti un risultato di molto inferiore agli obiettivi dello 0,33 per cento prefisso dall'Unione europea o addirittura dello 0,7 per cento, indicato come necessario al raggiungimento dei Millennium Goals. Personalmente avrebbe auspicato un maggiore sacrificio dei contribuenti, soprattutto dei più abbienti, finalizzato alla realizzazione di questo obiettivo; tuttavia è evidente, a suo avviso, che il Governo attuale è prigioniero di una ideologia che si ispira al taglio delle imposte e che pertanto gli impedisce di attuare misure quanto mai opportune. Valuta infatti negativamente l'entità dello stesso bilancio della Difesa, attestato sullo 0,83 per cento del PIL e quindi molto inferiore a quello di Paesi a noi vicini per sviluppo e caratteristiche; allo stesso modo soffrono le politiche dell'aiuto allo sviluppo e della promozione della cultura italiana all'estero, sopratutto se paragonate a quelle analoghe di altri Paesi europei.
In questi cinque anni il Governo in carica non ha mai attuato riforme necessarie e spesso anche preannunciate, come quella degli istituti di cultura italiana all'estero, della cooperazione allo sviluppo e, soprattutto, della struttura del Ministero degli Affari esteri.
Anche nella scelta delle linee portanti della politica estera del Paese il Governo ha mancato di lungimiranza, scegliendo come interlocutore privilegiato un partner europeo, la Gran Bretagna, che molti indicano come il principale responsabile dell'attuale stallo delle trattative sul bilancio comunitario e del Trattato costituzionale.
Con riferimento alla situazione irachena, l'Italia si trova in una posizione difficile, non avendo ancora predisposto un piano di ritiro dei nostri militari, a differenza di quanto hanno fatto altri Paesi, in presenza di una situazione politica in loco che si dimostra a tutt'oggi negativa e con le polemiche che infuriano anche negli Stati Uniti sulla reale presenza di armi di distruzione di massa in Iraq all'epoca dello scoppio del conflitto. In questo delicato scenario, il nostro Paese ha abbandonato la propria tradizionale politica di equidistanza europea per avvicinarsi eccessivamente alla posizione degli Stati Uniti, senza che questo atteggiamento sortisse i risultati auspicati.
Anche la vicenda della riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, pur essendosi conclusa senza danni per il nostro Paese, non ha dato i frutti sperati nel senso auspicato dall'Italia, ma si è tradotta in un semplice rinvio del problema.
In sostanza, auspicherebbe una politica estera più promettente per il futuro dell'Italia, che fosse in grado di fugare le preoccupazioni che esistono tuttora sullo sfondamento dei criteri di bilancio di Maastricht e che traspaiono periodicamente dagli ammonimenti del FMI e del Commissario Almunia nei confronti dell'Italia.
In ultimo, si rammarica che il Ministro degli Affari esteri non abbia trovato il tempo - nemmeno in questa occasione - di venire in Commissione a rendere ragione delle misure finanziarie che interessano il bilancio degli Affari esteri e la politica estera del nostro Paese, fatto che forse è da considerare all'origine dell'assenza dei deputati di maggioranza dalla seduta odierna.
Alla luce di queste considerazioni, preannuncia che il suo gruppo voterà in senso contrario sui provvedimenti in titolo e che presenterà un relazione contraria alternativa a quella favorevole preannunciata dalla relatrice.
Il sottosegretario Giampaolo BETTAMIO, replicando ad alcune osservazioni del deputato Spini, fa presente che il Presidente del Consiglio, anche attraverso la sua permanenza in carica ad interim come Ministro degli Affari esteri, ha saputo dare un'impronta molto innovativa al modo di fare diplomazia della burocrazia del Ministero e alla politica estera del Paese più in generale, intesa d'ora in avanti come promozione del sistema Italia nel mondo.
In questi anni inoltre, l'Italia si è imposta come partner affidabile e punto di riferimento irrinunciabile in alcuni scenari politici particolari, specialmente laddove molti Paesi in certe aree regionali - come ad esempio l'America latina - temono la presenza di uno Stato leader. Infatti, pur non avendo risorse da mettere sul tavolo, l'Italia ha saputo ottenere molti punti a proprio favore, ad esempio nella vicenda della riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affermando con successo il punto di vista che tale riforma doveva seguire cioè, una più compiuta revisione del funzionamento dell'Assemblea generale e delle Commissioni di settore dell'ONU.
Per quanto concerne poi l'atteggiamento tenuto nei confronti della Gran Bretagna, fa presente che il vero problema dello stallo politico europeo non nasce da una posizione immobilista del Regno Unito, ma dal fatto che il processo di allargamento dell'Unione è stato condotto su un piano emotivo che non ha giovato al raggiungimento dell'obiettivo politico, così come il blocco del Trattato costituzionale europeo nasce essenzialmente dall'avversione di molti Stati membri all'applicazione del principio di maggioranza nelle decisioni comunitarie. Anche in questo ambito l'Italia ha avuto il merito di opporsi allo svolgimento di riunioni privilegiate ristrette fra Francia, Gran Bretagna e Germania volte a trovare un punto di convergenza sui problemi più gravi del futuro dell'Unione, e di sostenere la ricerca di consensi in contatti bilaterali con ciascuno degli Stati membri.
Gustavo SELVA, presidente, intervenendo anche in qualità di componente del gruppo di Alleanza Nazionale, ritiene che l'avvicendarsi di quattro distinti ministri agli Affari esteri nella legislatura in corso abbia in realtà segnato una crescita del peso politico dell'Italia nello scacchiere mondiale, soprattutto in aree come il Medio Oriente e l'Iraq. A tale riguardo, ricorda che nell'incontro svoltosi la scorsa settimana con il Capo del Governo regionale del Kurdistan iracheno Massoud Barzani, ha avuto modo di raccogliere personalmente l'attestazione di sincera gratitudine nei confronti dei nostri militari presenti sul territorio iracheno e della loro opera a favore della pacificazione del Paese. Altrettanto può dirsi con riferimento ai risultati ottenuti dal Governo nei rapporti con Israele e con l'Autorità nazionale palestinese, mentre la recente audizione in Commissioni riunite I e III del Vicepresidente della Commissione europea, Franco Frattini, sul tema del contrasto al terrorismo internazionale ha evidenziato il ruolo positivo svolto dall'Italia in ambito europeo.
Manifesta infine apprezzamento per i risultati ottenuti dai nostri diplomatici in questi anni, pur nella ristrettezza dei mezzi messi a loro disposizione.
Esprimendo soddisfazione per la relazione svolta dalla relatrice Paoletti Tangheroni e per la presenza del deputato Spini ad un dibattito al quale è mancato il contributo dei deputati di maggioranza, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
IIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Esteri)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Umberto RANIERI.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 e relativa nota di variazione C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole).
Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ai disegni di legge di bilancio e finanziaria (vedi allegato 1).
Conformemente alle regole in materia di emendabilità dei documenti di bilancio, precisa che non sono ammissibili i seguenti emendamenti al disegno di legge finanziaria: Calzolaio 6177/III/1.4, finalizzato a destinare l'1 per cento del prezzo dei prodotti acquistati in esercizi commerciali convenzionati ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche (de tax) e Calzolaio 6177/III/Tab.C.1, volto ad introdurre una nuova voce nella Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria.
Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui restanti emendamenti.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti ai disegni di legge in titolo. Aggiunge che tutte le proposte emendative dell'opposizione volte ad attribuire risorse alle collettività italiane residenti all'estero sono, a suo giudizio, ispirate a finalità meramente elettorali, in vista delle prossime consultazioni politiche, e pertanto sono da valutare negativamente. Altre proposte emendative che presentano come copertura finanziaria il ripristino di imposte non più esistenti sono invece radicalmente contrarie alle linee guida in materia fiscale adottate dall'attuale Governo, che ha sempre mirato ad una riduzione delle imposte.
Il sottosegretario Alfredo Luigi MANTICA esprime parere conforme a quello della relatrice.
Dario RIVOLTA (FI), a nome del suo gruppo, esprime completa condivisione delle ragioni di contrarietà addotte dalla relatrice con riferimento alle proposte emendative in esame volte a finanziare le collettività italiane residenti all'estero, ritenendo che tali proposte siano da considerare una sorta di «sciacallaggio» elettorale. A suo avviso è del tutto paradossale che in un momento in cui la situazione macroeconomica richiede al Paese il massimo rigore finanziario con l'approvazione della manovra di bilancio in esame da parte del Parlamento, alcune forze politiche intendano proporre un aumento delle risorse da destinare alle collettività italiane all'estero, le quali, se fosse dipeso da queste stesse forze politiche, non avrebbero mai ottenuto il diritto di voto.
La Commissione, passando all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio, respinge gli emendamenti Calzolaio 6178/III/Tab.6.1, Spini 6178/III/Tab.6.2, Sereni 6178/III/Tab.6.3, Fumagalli 6178/III/Tab.6.4, Cabras 6178/III/Tab.6.5, Crucianelli 6178/III/Tab.6.6 e Ranieri 6178/III/Tab.6.7.
Passando quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria, respinge gli emendamenti Calzolaio 6177/III/1.1, 6177/III/1.2, 6177/III/1.3 e 6177/III/1.5, nonché gli emendamenti Crucianelli 6177/III/Tab.C.3, Calzolaio 6177/III/Tab.C.2 e Crucianelli 6177/III/Tab.C.4.
Umberto RANIERI, presidente, avverte che si passerà alla votazione della relazione favorevole della relatrice, precisando che, ove approvata, si intenderà preclusa la proposta alternativa di relazione contraria del gruppo dei democratici di sinistra (vedi allegato 2).
Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) registra che, rispetto alla precedente legge finanziaria per il 2005, la decurtazione operata dall'attuale disegno di legge finanziaria per il 2006 di 152 milioni di euro sui fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo (così ridotti a 400 milioni di euro) determinerà alcune conseguenze problematiche per la politica estera del nostro Paese.
In particolare, questa decurtazione causerà una sospensione degli impegni pluriennali assunti dall'Italia; la riduzione o la cancellazione di impegni già sanciti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri; un forte ridimensionamento dei contributi ad ogni singola organizzazione internazionale; la riduzione dell'impegno italiano in Afgahnistan; un sensibile ridimensionamento di nuovi contributi destinati a ONG italiane; la cancellazione di un progetto che prevede la sperimentazione del nuovo vaccino contro l'AIDS della Professoressa Ensoli in Sudafrica.
Confida pertanto che si possano reperire, nel prosieguo del dibattito parlamentare in Assemblea sulla manovra finanziaria, adeguati opportuni accorgimenti per consentire il rafforzamento dell'importante azione di politica estera condotta dall'attuale Governo, che ha permesso al nostro Paese di rilanciare la propria immagine e credibilità nel consesso internazionale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice sullo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, tabella 6, come modificato dalla seconda nota di variazione, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006.
Umberto RANIERI, presidente, avverte che deve intendersi conseguentemente preclusa la relazione alternativa contraria presentata dal gruppo dei democratici di sinistra.
La seduta termina alle 14.10.
ALLEGATO 1
Legge finanziaria per il 2006 (C. 6177).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178).
Seconda nota di variazione (C. 6178-ter)
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
EMENDAMENTI
Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 6.1.1.1 (Uffici centrali):
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
UPB 11.1.2.2 (Collettività italiana all'estero):
6178/III/Tab. 6. 1. Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Sereni, Ranieri, Mattarella.
Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 9.1.2.3 (Contributi obbligatori ad organismi internazionali):
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2), apportare le seguenti variazioni:
UPB 1.1.1.1:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
6178/III/Tab. 6. 2. Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 11.1.1.0 (Spese del Consiglio generale italiani all'estero):
CP: + 224.686;
CS: + 224.686.
UPB 11.1.2.3 (Comites):
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
UPB 11.1.2.2 (Assistenza collettiva italiane):
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
UPB 2.1.2.2 (Contributi ad associazioni):
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
UPB 11.1.2.1 (Materiale didattico):
CP: + 2.094.869;
CS: + 2.094.869.
UPB 10.1.2.1 (Istituti italiani di cultura):
CP: + 4.857.749;
CS: + 4.857.749.
Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2):
UPB 1.1.1.1:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
Allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive (Tab. 3):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
Allo stato di previsione del Ministero del welfare (Tab. 4):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tab. 5):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.
Allo stato di previsione del Ministero degli esteri (Tab. 6):
UPB 6.1.1.1:
CP: - 4.500.000;
CS: - 4.500.000.
Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (Tab. 7):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio (Tab. 9):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tab. 10):
UPB 1.1.1.1:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000.
Allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni (Tab. 11):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
Allo stato di previsione del Ministero della difesa (Tab. 12):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 700.000;
CS: - 700.000.
Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole eforestali (Tab. 13):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
Allo stato di previsione del Ministero per i beni artistici e culturali (Tab. 14):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Allo stato di previsione del Ministero della salute (Tab. 15):
UPB 1.1.1.0:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
6178/III/Tab. 6. 3. Sereni, Calzolaio, Spini, Crucianelli, Cabras, Fassino, Fumagalli, Melandri, Ranieri.
Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 11.1.2.2 (Spese per attività culturali collettività italiana all'estero):
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2) apportare le seguenti variazioni:
UPB 1.1.1.1:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
6178/III/Tab. 6. 4. Fumagalli, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Melandri, Ranieri, Sereni, Mattarella.
Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 11.1.2.2 (Spese per tutela e assistenza connazionali e collettività italiane all'estero):
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2) apportare le seguenti variazioni:
UPB 1.1.1.1:
CP: - 300.000;
CS: - 300.000.
6178/III/Tab. 6. 5. Cabras, Spini, Calzolaio, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 11.1.2.3 (Contributi ai comitati italiani all'estero - Comites):
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2) apportare le seguenti variazioni:
UPB 1.1.1.1:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
6178/III/Tab. 6. 6. Crucianelli, Spini, Calzolaio, Cabras, Fassino, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 13.1.2.2 (Contributi obbligatori ad organismi internazionali):
CP: + 34.000.000;
CS: + 34.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa (Tab. 12) apportare le seguenti variazioni:
UPB 4.1.1.1:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
UPB 5.1.1.1:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
UPB 6.1.1.1:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
UPB 7.1.1.1:
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000.
6178/III/Tab. 6. 7. Ranieri, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Sereni.
Al comma 68 sostituire le parole, 1000 milioni di euro, con le seguenti: 500 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2006: + 800.000.
6177/III/Tab. C 3. Crucianelli.
Al comma 68 sostituire le parole, 1000 milioni di euro, con le seguenti: 500 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 771.000.
6177/III/Tab. C. 2. Calzolaio, Spini, Mattarella.
Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:
239-bis. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in disagiate condizioni socio-economiche secondo quanto stabilito dal comma 239-ter e risiedono all'estero è erogato dall'INPS un assegno mensile di solidarietà di euro 123,00.
239-ter. Sono considerati in disagiate condizioni socio-economiche i cittadini ed i soggetti loro equiparati, se il loro reddito personale, cumulato con quello del coniuge, non raggiunge l'importo annuo di euro 5.000. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui al presente comma, l'assegno è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
239-quater. Gli importi suindicati sono maggiorati di 1.000 euro per ciascuna altra persona a carico del beneficiario, la quale sia minore di anni 18 o totalmente invalida e sprovvista di reddito.
239-quinques. Per il computo del reddito sono da prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura, escluso il solo reddito dell'immobile utilizzato per l'abitazione principale.
239-sexies. Per l'accertamento del reddito si applicano le procedure previste per l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
329-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/III/1. 1.Calzolaio, Spini.
Sostituire il comma 306 con il seguente:
306. Per fare fronte agli oneri complessivi derivanti dalla piena attuazione del Protocollo di Kyoto, sono stanziati 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: A decorrere dall'anno 2005, sono sostituite dalle seguenti: Per il solo anno 2005.
6177/III/1. 2. Calzolaio, Spini.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. In tutte le ipotesi di legge in cui lo Stato italiano sovvenziona investimenti e progetti in Paese in via di sviluppo, il finanziamento viene concesso indipendentemente dalla nazionalità.
6177/III/1. 3. Calzolaio, Spini.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, apportare le seguenti modifiche: dopo le parole «1 per cento», cancellare le parole da «della imposta» a «acquistati».
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/III/1. 4. Calzolaio, Spini.
Dopo il comma 369, inserire il seguente:
369-bis. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente dopo il comma 395, inserire il seguente:
395-bis. A decorrere dall'esercizio finanzio 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dell'allegato 1 ammesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere a decorrere dall'anno 2006 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
6177/III/1. 5. Calzolaio, Spini.
Dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis.L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
395-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2006: + 300.000;
2007: + 400.000;
2008: + 500.000.
6177/III/Tab. C. 4. Crucianelli
Alla tabella C, rubrica Ministero Affari esteri, inserire la seguente voce:
Legge 22 dicembre 1990, n. 401 Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.
2006: - 300;
2007: - 300;
2008: - 300.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300;
2007: - 300;
2008: - 300.
6177/III/Tab. C. 1. Calzolaio, Spini.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per il 2006) (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 e relativa nota di variazione C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2006.
RELAZIONE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA
La III Commissione Affari esteri e comunitari, esaminato lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, tabella 6, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
La III Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 6178, tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
premesso che,
la manovra finanziaria per il 2006 predisposta dal Governo ha un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese, da quello del rischio del declino economico a quello della distribuzione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti popolari alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dalla ulteriore marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese alle necessità di modernizzazione del welfare;
sul piano economico, il risultato dell'azione di Governo, a fine legislatura, si caratterizza per i risultati ampiamente negativi e la dimostrazione di questo fallimento è evidenziata dal fatto che, il PIL del Paese ha una crescita prossima allo «zero», l'indebitamento netto viaggia secondo le ultime stime al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato e il debito pubblico è tornato a crescere fino a raggiungere la ragguardevole cifra del 108,2 per cento;
il nostro Paese è sorvegliato speciale in Europa, per la mancata tenuta dei conti pubblici. La procedura comunitaria di infrazione per disavanzo eccessivo ha comportato il varo di una manovra finanziaria correttiva per il 2006 di ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui al parte più consistente, pari a 16 miliardi di euro è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento;
il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del Paese, senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria credibilità nel contesto nazionale ed internazionale;
valutato che,
sul piano istituzionale, si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e all'approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel presentare le proprie proposte che si accavallano in maniera confusa a pochi giorni di distanza;
la manovra di 23,5 miliardi di euro, costituita da interventi di riduzione della spesa per la pubblica amministrazione e gli enti locali, da entrate una tantum (dismissioni immobiliari), da interventi vari di manutenzione del gettito, appare poco credibile e tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi, per l'anno 2006, di contenimento del deficit entro la soglia del 3,8 per cento del PIL. Ciò in piena continuità con i provvedimenti adottati nel corso dei precedenti quattro anni dal Governo di centrodestra che hanno condotto il Paese sull'orlo del dissesto finanziario, senza peraltro incidere in modo significativo sulla ricchezza e sulla capacità di consumo dei cittadini;
la manovra è incoerente con gli obiettivi di rilancio dell'economia in quanto colpisce a pioggia le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare quelli del mezzogiorno, in un momento economico congiunturale difficile, nel quale la sottrazione di risorse al sistema produttivo si configura come un ulteriore fattore di rallentamento dell'economia del nostro paese;
l'applicazione di nuove misure restrittive alla spesa dell'Amministrazione centrale, delle regioni e degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa, di spesa e di investimento degli enti medesimi, ha come conseguenza inevitabile il taglio dei servizi sociali per i cittadini, ovvero l'aumento dei costi e delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali;
la stessa Corte costituzionale è intervenuta, con la sentenza n. 417 del 2005, per ribadire che il Governo può chiedere alle Autonomie locali e territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può elencare in dettaglio dove e come tagliare per non interferire con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta, come invece dispongono anche alcune norme del Disegno di legge finanziaria per il 2006;
sono emersi veri e propri «falsi in bilancio»: come i 6 miliardi di proventi delle dismissioni immobiliari inseriti nel bilancio a legislazione vigente, o come i maggiori dividendi per un miliardo relativi al 2005, «scoperti» all'improvviso e derivanti dalle partecipazioni azionarie del Tesoro e Eni ed Enel;
come non sottolineare, anche come incongruente, l'iscrizione a bilancio a legislazione vigente, cioè al netto delle «nuove misure di lotta all'evasione fiscale», di un incremento di entrate tributarie (per competenza) dovute ad «Accertamento e controllo» pari a 5.385 milioni di euro con un incremento del 64 per cento sul bilancio, per di più, assestato, del 2005 (da 8.419 a 13.804 milioni di euro); se si aggiungono gli ulteriori 3 miliardi di euro che dovrebbero derivare dalle nuove misure introdotte con il decreto-legge n. 203 (Collegato fiscale alla Finanziaria), se ne prevede il raddoppio in un anno solo;
tenuto conto che,
nella manovra non vi è traccia di misure significative di riduzione delle imposte, e in particolare, dell'attuazione del terzo modulo della riforma fiscale e della più volte annunciata, riduzione dell'Irap. La legislatura, iniziata con lo slogan del meno tasse per tutti, con l'attuazione delle riforma fiscale che prevedeva due sole aliquote d'imposta del 23 e del 33 per cento, termina mestamente con la mancata attuazione dei propositi del Governo e con l'affannosa ricerca di nuove entrate attraverso l'applicazione di nuove gabelle a carico dei contribuenti e delle imprese;
la manovra non contiene misure per la restituzione del fiscal drag, ovvero misure contro il silenzioso ma costante aumento della pressione fiscale sui redditi reali dei cittadini;
non sono previste misure per la restituzione di oltre 1 miliardo di euro di tassazione indebita sul TFR, posta a carico dei contribuenti a seguito dell'entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale e della mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla medesima riforma;
si insiste nel dire che con questa manovra il Governo «non mette le mani nelle tasche dei cittadini», mentre, viceversa, ci penseranno le aziende, a scaricare sui cittadini le maggiori imposte; infatti, con ogni probabilità, il prelievo sulle banche e le assicurazioni si scaricherà sulle tariffe e sui premi, la cosiddetta «manutenzione dell'imponibile» riguardante Eni, Enel e le municipalizzate del settore energia, che da sola comporta un gettito per il primo anno superiore ai 900 miliardi, si scaricherà su un aumento delle tariffe, mentre il provvedimento fiscale sulla manutenzione ordinaria, che colpirà in modo particolare investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, non potrà che tradursi che in un aumento degli affitti;
i tagli al welfare derivanti dalla riduzione di spesa prevista nella Finanziaria 2006 «annullano» e anzi superano gli stanziamenti del Fondo per la famiglia; il saldo complessivo negativo per le famiglie è di 345 milioni: la differenza cioè tra i 1.485 milioni di euro in meno a disposizione dei Comuni per la spesa sociale e l'ammontare del pacchetto di misure per la famiglia fissato dal governo in 1.140 milioni;
i tagli della finanziaria alla spesa sociale dei Comuni si tradurranno in un taglio di 544 euro l'anno per ogni famiglia povera, pari a 45 euro al mese, fermo restando che il taglio al Fondo per la spesa sociale interviene già dal 2005: una riduzione del 50 per cento che equivale a 502 milioni di euro in meno;
dunque, il Governo le mani in tasca agli italiani, le mette, ed anche in maniera pesante;
considerato in particolare che la percentuale di PIL impiegato per la funzione dei rapporti internazionali è assolutamente inadeguata ad una dignitosa presenza dell'Italia sullo scenario internazionale. Tale inadeguatezza risulta drammatica per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo (0,14-0,13 per cento) e per gli stessi rapporti culturali con l'estero che hanno stanziamenti ridicoli;
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
Valdo Spini.
IVCOMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relativa nota di variazione C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto.
Luigi RAMPONI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 6177, approvato dal Senato, recante la legge finanziaria per l'anno 2006, ed il disegno di legge C. 6178, e relativa nota di variazione C. 6178-ter, approvato dal Senato, recante il bilancio dello Stato per il 2006 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella 12) limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005. Peraltro, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria di cui al comma 3, dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare.
La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio entro giovedì 24 novembre 2005, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è fissato per oggi alle ore 18.
Roberto LAVAGNINI, relatore, rileva che il contesto di riferimento in cui si vanno a collocare gli impegni delle nostre Forze armate, anche quest'anno è caratterizzato da un quadro di insicurezza determinato da un terrorismo internazionale che in più tragiche occasioni ha confermato con l'efferatezza degli attentati il carattere globale della minaccia.
Il terrorismo, quindi, si pone per le proprie caratteristiche di imprevedibilità e globalità dell'offesa quale sfida strategica per la Comunità internazionale e richiede di mantenere alto il livello di prevenzione e allerta.
Tale minaccia richiede la predisposizione di uno Strumento militare sempre più idoneo ad affrontare con successo questa sfida e a garantire efficaci risposte coordinate sia sul piano interno che su quello internazionale.
La situazione richiede una risposta da parte di tutta la comunità internazionale e le conseguenti iniziative politiche, economiche, di cooperazione poste in essere da un'azione coordinata tra le diverse amministrazioni devono essere sostenute, quando necessario, da appropriate capacità militari.
Il nostro Strumento militare, con la cessazione del servizio di leva obbligatorio e la definitiva attuazione del sistema professionale, rappresenta senza dubbio l'inizio di una nuova era per la Difesa, consapevole di dover dare sempre maggiore efficacia alle iniziative multilaterali e di disporre di forze militari caratterizzate da uno spiccato livello di interoperabilità e proiezione.
Gli attuali impegni internazionali richiedono uno strumento organizzato su base volontaria e professionale nonché l'ammodernamento e il potenziamento dello strumento militare per adeguarlo alle nuove realtà operative.
La trasformazione dello Strumento militare, improntata ad una diminuzione quantitativa e ad un innalzamento qualitativo-specialistico, ha consentito di giungere a livelli che consentono di dispiegare circa 11.000 militari in operazioni a diversi livelli di intensità ed in aree diversificate ove sono in atto gravi crisi.
L'esigenza nazionale di continuare a contribuire alla sicurezza collettiva, ha potuto far conoscere le nostre Forze armate nel mondo e proprio per il prestigio guadagnato dalle stesse, ben due importanti missioni sono a guida italiana, ISAF in Afghanistan e KFOR in Kossovo ed una terza - ALTEA in Bosnia - dal prossimo mese di dicembre.
Si pensi poi ai risultati ottenuti nei teatri iracheno ed afgano, ove il successo delle elezioni, ottenuto anche grazie all'impegno del nostro Paese, evidenzia l'efficacia dell'intervento internazionale a sostegno del percorso democratico di quei paesi che non presentavano certo favorevoli prospettive.
Ovviamente le operazioni in teatri così complessi comportano un logoramento dei mezzi e dei sistemi d'arma superiore al normale e qualora non si garantiscano idonei interventi di ripristino dell'efficienza e sostituzione dei mezzi impiegati, verrà meno nel tempo la capacità di sostenere le operazioni.
In tale contesto, è auspicabile che il Governo ridia continuità al percorso di avvicinamento, per la funzione difesa, all'obiettivo di un più qualificante e funzionale rapporto percentuale con il P.I.L., in linea con i maggiori Paesi europei, ma neppure quest'anno sarà possibile a causa di una congiuntura economica internazionale non ancora favorevole che non consente purtroppo di soddisfare appieno le esigenze e di conseguire gli obiettivi in termini percentuali che il Governo si era posto all'inizio di legislatura.
In ossequio pertanto al principio che anche la Difesa deve contribuire al risanamento economico del Paese e nel contesto di una politica di bilancio irrigidita dalle regole del patto di stabilità, la realizzazione dell'ambito intendimento si è ulteriormente allontanata e registriamo, come vedremo un'ulteriore flessione in termini percentuali.
Prima di passare ad illustrare lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 2006 nei dettagli devo precisare che con 2a Nota di variazione al bilancio per l'anno 2006 è stata apportata una diminuzione complessivamente pari a 1.717,9 milioni di euro allo stato di previsione del Ministero della Difesa quale effetto dell'applicazione del disegno di legge finanziaria 2006, così come aggiornato dal maxi emendamento approvato.
A seguito delle variazioni introdotte esso prevede una disponibilità complessiva di 17.782,5 milioni di euro che risulta rispetto al bilancio previsionale approvato dal Parlamento per il 2005 ridotta di 1239,2 milioni di euro con una variazione di -6,5 per cento in termini monetari e di -8,1 per cento in termini reali.
Con riferimento al PIL previsionale per l'anno 2006 gli stanziamenti complessivi per la Difesa rappresentano l'1,239 per cento, a fronte dell'1,374 per cento del 2005.
In particolare per l'anno 2006 è previsto un decremento del rapporto Funzione Difesa/P.I.L. che si attesta allo 0,843 per cento circa, segnando un'ulteriore diminuzione rispetto allo 0,987 per cento del bilancio 2005 e all'1,047 per cento del 2004, mantenendo pertanto il trend negativo registratosi negli ultimi Esercizi Finanziari e confermando la quota di spesa destinata alle Forze armate tra le più basse rispetto a quelle dei maggiori partners europei. I suddetti valori sono pertanto da ritenere non adeguati rispetto alle crescenti responsabilità dell'Italia a livello internazionale, ma anche distanti da quelli medi registrati dai paesi della NATO (1,5 per cento) che rimangono, comunque, un obiettivo che gradualmente deve essere raggiunto.
Ricorda che il Bilancio del Ministero della Difesa viene convenzionalmente suddiviso in quattro aggregati principali: le spese per le Forze Armate (funzione Difesa), le spese per l'Arma dei Carabinieri (funzione Sicurezza pubblica), le spese per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione del personale militare, ed infine altre tipologie di spesa non direttamente correlate ai compiti istituzionali (funzioni esterne).
Le spese per la funzione Difesa, stanziate per il 2006, ammontano a 12.107,0 milioni di euro e sono finalizzate a continuare la riforma strutturale delle Forze armate per il processo di completamento della loro professionalizzazione e per i programmi di ammodernamento e rinnovamento.
In modo più dettagliato le relative previsioni di spesa ammontano, a 8.757,7 milioni di euro per il personale militare e civile, con un incremento di 720,4 milioni di euro rispetto al 2005 (+9 per cento), a 1.837,8 milioni di euro per le spese di esercizio, con un decremento rispetto al 2005 di 1.175,5 milioni di euro (-39 per cento). Tali risorse sono destinate alla elevazione della formazione e dell'addestramento del personale, alla attività di manutenzione e di supporto logistico di armi, mezzi, navi, aerei ed infrastrutture, al mantenimento delle scorte. Non vanno considerate come spese di gestione, ma strumenti di funzionalità ed efficienza. Ultima voce della funzione difesa è costituita dalle spese di investimento, destinate alla ricerca, allo sviluppo, all'ammodernamento e rinnovamento; esse ammontano a complessivi 1.511,5 milioni di euro con un decremento di 1.076,4 milioni di euro, corrispondente a -41,6 per cento rispetto al 2005.
Le spese per la funzione Sicurezza pubblica, ammontano complessivamente a 5.271,4 milioni di euro con un incremento di 476,1 milioni (+9,9 per cento) rispetto al 2005. Gli stanziamenti sono così ripartiti: 4.885,5 milioni di euro per le spese per il personale in servizio nell'Arma dei Carabinieri, con un incremento di 450,2 milioni sulla dotazione 2005 approvata in Parlamento; 379,3 milioni di euro per le spese di esercizio; 6,5 milioni di euro per le spese di investimento, dato, quest'ultimo dimezzato rispetto al 2005 (-54,6 per cento).
Le spese per le funzioni esterne, per complessivi 115,5 milioni di euro registrano rispetto alle previsioni per il 2005 un decremento di 107,7 milioni di euro Queste, in particolare, riguardano attività non strettamente collegate con i compiti istituzionali della Difesa quali l'assistenza al volo per il traffico aereo civile, la liquidazione di indennizzi connessi all'imposizione di servitù militari, il trasporto aereo civile di Stato nonché i contributi alla Croce Rossa Italiana.
Infine, le spese destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza del personale militare nella posizione di ausiliaria ammontano a 288,7 milioni di euro, pari a -76,7 milioni rispetto al 2005.
La legge finanziaria quest'anno è stata elaborata in una situazione non favorevole e dovrà pertanto perfezionarsi durante l'iter parlamentare ove è auspicabile un aumento di risorse a favore della difesa.
Essa comporta una manovra complessiva pari a 24 miliardi di euro di cui 13,5 destinati a ridurre una prima tranche del debito, in ossequio agli impegni presi con l'UE, e 10,5 per far fronte ad oneri inderogabili (4,5) a interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione, a incrementi degli investimenti e per il sostegno delle famiglie più deboli.
La copertura è data principalmente dalla riduzione delle spese dei Ministeri, dai tagli delle spese degli Enti locali, dalla lotta all'evasione, dai risparmi sul pubblico impiego e da maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione dei cespiti delle aziende, dalla tassa delle grandi reti da fondi accantonati presso le banche, eccetera.
Ciò per la Difesa, come si evince dai commi 5 e 9 della legge, comporta una riduzione delle dotazioni concernenti i consumi intermedi pari a 802,5 milioni di euro (-36,29 per cento) nonché una riduzione delle dotazioni concernenti gli investimenti fissi lordi pari a 889,4 milioni di euro (-37 per cento).
In merito, su un totale di riduzione dei consumi intermedi e degli investimenti pari a 2581 milioni di euro per tutti i Ministeri, la quota complessiva a carico della Difesa (1691,8 milioni di euro) rappresenta il 66 per cento dell'intera manovra.
I commi 6, 7 e 8 inoltre pongono, dal 2006, un limite del 50 per cento rispetto alle spese sostenute nel 2004, per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Gli altri interventi di interesse del Dicastero sono contenuti nei seguenti commi:
il comma 15: istituisce nello stato di previsione del Ministero degli Interni, un fondo di 100 milioni per l'acquisizione di beni e servizi dell'Amministrazione ai fini della tutela pubblica della sicurezza e per esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine, carabinieri inclusi;
il comma 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero della Difesa un fondo di 50 milioni da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri;
il comma 47 riduce del 10 per cento i costi della politica. Le somme riguardanti compensi e retribuzioni per consulenze a favore dell'Amministrazione sono altresì ridotte del 10 per cento;
il comma 66: autorizza contributi quindicennali di 30 milioni a partire dal 2006, di 30 milioni a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni a decorrere dal 2008 per la acquisizione delle unità navali classe FREMM;
il comma 68: ridetermina il fondo missioni internazionali riducendolo a 1.000 milioni;
il comma 110 incrementa, dal 2006, le risorse per il rinnovo del contratto del personale civile nel biennio 2004-2005, con ricadute positive anche per il personale civile della Difesa;
comma 111 incrementa poi le risorse per «l'incentivazione del personale» per il biennio 2004-2005: 136 milioni per il Comparto sicurezza e difesa (di cui sono valutabili: 35 milioni per EI-MM-AM e 35 milioni per CC) da utilizzare tramite concertazione integrativa;
il comma 118, quantifica in 230 milioni per l'anno 2006 e 335 milioni dal 2007, gli oneri per il rinnovo del contratto 2006-2007 per il personale civile.
Quantifica in 100 milioni per l'anno 2006 e 170 milioni dal 2007, di cui rispettivamente 70 e 105 per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, gli oneri per i miglioramenti economici nel biennio 2006-2007, per il personale statale in regime di diritto pubblico;
il comma 131 prevede la riduzione del 10 per cento delle risorse per lavoro straordinario nelle P.A. con eccezione delle Forze di Polizia, nonché delle Forze Armate per il personale impiegato in attività operativa;
il comma 144 ridetermina il conteggio dell'equo indennizzo su base di calcolo meno remunerativa;
il comma 147 prevede la soppressione dell'indennità di trasferta e di quella supplementare (10 per cento del costo dei biglietti di viaggio ferroviari ovvero 5 per cento di quelli aerei) connesse con le missione fuori sede;
il comma 149 prevede il «congelamento» delle attuali misure delle indennità parametrate su quella di trasferta vigente prima della legge finanziaria 2006 (es. legge n. 100 del 1987), pertanto sono fatte salve le indennità di trasferimento;
il comma 152 reca la soppressione di tutte le disposizioni che pongono le spese di cura a carico delle amministrazioni, comprese Forze armate e Forze di polizia, con esclusione delle patologie contratte a seguito di missioni all'estero;
il comma 155, stanzia 15 milioni per il 2006 e 20 milioni dal 2007 per la Vicedirigenza del personale civile del Comparto Ministeri;
il comma 168 autorizza l'assunzione sull'apposito fondo per le assunzioni «in deroga» al blocco, di 2.500 unità delle Forze di polizia, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Per le Forze Armate, dal 2006, è comunque già prevista la totale esclusione dal blocco;
i commi 178-181 modificano l'automatismo delle promozioni dei dirigenti generali e superiori della pubblica sicurezza, introducono procedure concorsuali più ampie per alimentare il ruolo commissari e prevedono l'attribuzione delle funzioni di Vice Dirigente agli Ispettori Superiori «Sostituti Commissari» nei casi in cui nell'unità in cui operano, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo commissari;
il comma 255 costituisce il «Fondo innovazione» che alimenterà alcuni programmi di comune interesse Difesa, Attività Produttive, Presidenza del Consiglio. Il Fondo, a zero stanziamenti il 1o gennaio 2006, sarà alimentato dai proventi della dismissione degli immobili per un limite massimo di 3.000 milioni. Le erogazioni dovranno pertanto essere conseguenti alle alimentazioni;
il comma 285 prevede la modifica del requisito della residenza anagrafica per il personale delle Forze armate e di polizia che costituisce cooperative edilizie;
i commi 380-383 autorizzano la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dal 2006 per estendere i benefici già concessi alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere;
il comma 388, rimandando al contenuto della Tabella A, dispone l'iscrizione nel fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa lo stanziamento di 0,417 milioni, a copertura dei soli provvedimenti incardinati in Parlamento: personale docente della SLEE (0,407) e adeguamento leggi penali militari (0,010);
il comma 389 rimanda alla Tabella C che reca stanziamenti la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria: si registra una sostanziale invarianza degli stanziamenti (Fondo scorta F.A., contributi Enti e associazioni, Agenzia Industrie Difesa, INSEAN, IHO) ad eccezione dell'incremento del Fondo Scorta dell'Arma dei carabinieri di circa 10 milioni (trattasi di «capienza» tecnico-contabile);
il comma 391 rimanda alla Tabella E che reca la riduzione delle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte: qui si registra un azzeramento, a fondi MAP, del programma FREMM, autorizzato a legislazione vigente decreto-legge n. 35 del 2005, a seguito del nuovo finanziamento di cui al comma 66; è inoltre prevista una riduzione per i programmi interforze autorizzati dalla Finanziaria 2001, da 103 a 62 milioni, nonché di una riduzione di 46 milioni per ricerca e sviluppo, da 115 a 69 milioni;
il comma 392 infine rimanda alla tabella F che reca importi da iscrivere a bilancio per leggi pluriennali e qui vengono confermati i finanziamenti quindicennali di 50 milioni all'anno per il programma EFA mentre viene ridefinito, nei termini indicati dalla citata tabella E, il sostegno al programma FREMM su fondi MAP.
il comma 395 rinvia all'Allegato n. 2, predisposto in applicazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), che ha istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, un Fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa. Per il Ministero della difesa sono stanziati per la ricerca scientifica 23,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008.
Anche per quest'anno l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla Difesa subisce un sensibile contenimento a causa della difficile situazione dell'economia e della finanza pubblica che impone al Governo l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici e la realizzazione di provvedimenti miranti al finanziamento di interventi a favore delle famiglie e dello sviluppo.
Per conseguire gli obiettivi richiesti dalle Forze armate nei settori delle operazioni, degli investimenti e del personale è necessaria l'assegnazione di ulteriori risorse.
In particolare si riferisce alla necessità di procedere ad un ridimensionamento del taglio sia nei consumi intermedi che negli investimenti fissi lordi, individuando una adeguata compensazione per i minori risparmi di spesa, anche mediante la possibilità di vendita degli immobili del Ministero della difesa.
È inoltre necessario che in relazione all'assunzione straordinaria di 2500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica venga salvaguardato il passaggio dai volontari delle Forze Armate nelle Forze di polizia la termine della relativa ferma.
Sempre in tema di personale sono state introdotte dal maxiemendamento alcune disposizioni che riguardano i ruoli dirigenti, direttivi e non direttivi della Polizia di stato che configurano una sorta di anticipo parziale di norme di «riordino» del settore e potrebbero creare forti sperequazioni con il personale di tutte le categorie delle Forze armate. Auspica pertanto che tali norme siano espunte nel prosieguo dell'iter legislativo. Per quanto riguarda l'estensione dei benefici alle vittime del dovere è auspicabile che vengano comprese anche le vittime dell'incidente aereo del Monte Serra.
Riveste poi prioritaria importanza il problema degli alloggi per garantire la mobilità del personale militare: è indispensabile una norma che delinei un progetto di finanziamento volto alla realizzazione di nuovi immobili, che consenta la creazione di un fondo da alimentare da apposite dismissioni oppure che offra benefici o agevolazioni al personale non destinatario di un appartamento di servizio.
A favore inoltre delle Associazioni combattentistiche e d'arma è atteso che venga introdotta una norma che le escluda dal decreto del Presidente della Repubblica approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che prevede che le associazioni beneficiarie di contributi pubblici non possano più godere del canone agevolato per le sedi ubicate in immobili pubblici, peraltro la gran parte.
Auspica pertanto che il dibattito in discussione possa offrire utili spunti ed argomenti per eventuali osservazioni o condizioni da inserire nelle relazioni per la Commissione Bilancio, al fine di migliorare il testo del provvedimento.
(omissis)
Il Sottosegretario Salvatore CICU ringrazia innanzitutto il Presidente, i Capi Gruppo e tutti i membri della Commissione per l'attenzione e la sensibilità con cui vengono partecipati i problemi della Difesa.
Oggi, come previsto e consueto in occasione della presentazione delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, affrontiamo l'esame delle problematiche della Difesa in chiave programmatica e finanziaria, avvertendo la complessità del momento e del quadro in cui esse si inseriscono.
Un quadro ancora caratterizzato dalla lotta al terrorismo internazionale. Gli attentati di New York, di Madrid e di Londra, confermano il carattere globale e permanente del terrorismo: una minaccia per tutti, anche per noi italiani. Non ci sono strategie diverse per combatterlo, se non intervenire dove si presenta e dove sono le sue radici. Fatta una scelta di campo fra democrazia e terrorismo, bisogna sapere che la lotta al terrorismo ha tempi lunghi, richiede un impegno concreto di uomini e mezzi, non si può limitare ad inutili proclami verbali, non consente di abbassare la guardia, in patria e all'estero.
Si tratta di una minaccia globale, che impone una risposta globale, ferma, strutturata, multinazionale e multidisciplinare.
Per gli aspetti militari, ciò comporta politiche di difesa e sicurezza a dimensione sovranazionale, che richiamano iniziative multilaterali ed una architettura comune di coordinamento regionale e internazionale; parimenti, una sempre maggiore correlazione istituzionale, in un continuum fra sicurezza interna ed esterna.
L'Italia ha preso coscienza dell'importanza di questa sfida per il futuro della società civile ed opera in prima linea. Sempre in sintonia con le Nazioni Unite e nell'ambito delle alleanze cardini della nostra politica di difesa e sicurezza, la NATO e l'Unione europea.
All'ONU l'Italia attribuisce un ruolo centrale per la composizione delle crisi internazionali, pur riconoscendone i vincoli ed i limiti, soprattutto operativi. Il contributo alle Nazioni Unite è testimoniato dal nostro costante sforzo di partecipazione alle sue scelte e dalla ferma volontà di collocarci - specie per quanto riguarda gli impegni militari - nell'alveo delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Così è stato per i Balcani, per l'Afghanistan e per l'Iraq, dove le Risoluzioni dell'ONU indicano il percorso verso la restituzione della sovranità nazionale alla popolazione del luogo. L'ordinato svolgimento delle elezioni politiche in tutti quei paesi, grazie anche al lavoro di organizzazione e controllo svolto dai nostri militari, rappresenta il migliore esempio di sostegno allo sviluppo di un percorso democratico, laddove ciò appariva impraticabile solo poco tempo addietro.
Per rispondere alle nuove sfide di sicurezza, la NATO ha deciso di trasformarsi radicalmente, mentre l'Europa sta procedendo alla costruzione di una propria dimensione di politica di sicurezza e difesa. Entrambe si stanno muovendo verso due direzioni coincidenti:
lo sviluppo di capacità operative più moderne ed efficaci;
l'aumento dell'impegno nelle operazioni internazionali.
In sede atlantica l'Italia ha accettato e sostenuto le prescrizioni attinenti alle Prague Capabilities, con impegni aggiuntivi esplicitamente richiesti al nostro Paese dal Segretario Generale della NATO. Quegli impegni devono essere onorati, per evitare che il livello di capacità allora stabilito non debba essere ridimensionato, con nocumento collettivo.
Il Ministro Martino ha già esposto le più significative iniziative alleate. La «Forza di Risposta NATO» sviluppata per schierare, in tempi rapidissimi, un contingente in grado di condurre operazioni ad alta intensità e di servire come nucleo iniziale di uno spiegamento di forze più consistenti.
Le iniziative «inclusive» del «Dialogo Mediterraneo» e dell'Istanbul Cooperative Initiative, con lo scopo di creare forme di coesione e di reciproca fiducia. In particolare nell'area del Mediterraneo, dove continuiamo a rafforzare i rapporti con i paesi nordafricani e mediorientali per sviluppare politiche comuni atte a colpire alle radici iniziative terroristiche o criminali ed a prevenire attività illecite e clandestine.
In seno ai processi atlantici, il nostro paese rappresenta un punto focale, con un costruttivo impegno per quella ridefinizione concettuale che ne caratterizza il presente.
Quanto all'Unione europea, la costruzione di una politica estera comune e di una Politica Europea di Sicurezza e Difesa costituiscono fattori determinanti per la sua credibilità quale promotore di sicurezza e stabilità nella scena mondiale.
Su tale base l'Unione persegue, nel periodo 2004-2010, un adattamento delle proprie capacità, con un programma che trae origine da un documento presentato lo scorso anno proprio dal nostro Governo. Ciò consentirà all'Unione di dotarsi di gruppi tattici di pronto intervento, proiettabili per la gestione di crisi e capaci di rispondere a livelli di minaccia di una certa intensità.
A tale progetto l'Italia partecipa con la creazione di tre battlegroups: uno di forze terrestri, assieme all'Ungheria ed alla Slovenia, un secondo di forze anfibie, con Spagna, Grecia e Portogallo, ed un terzo, interforze, interamente nazionale.
In tale contesto si colloca anche il progetto di una Forza di Gendarmeria Europea, da noi avviato assieme a Francia, Spagna, Portogallo ed Olanda, recentemente attivata nel quartier generale a Vicenza, quale segno tangibile di un'Europa che comincia a mettere in campo effettive forze operative.
Ai fini dell'impostazione programmatica, è bene ricordare che, nell'ambito degli impegni euroatlantici, gli strumenti militari, compreso il nostro, si sviluppano sulla base di una dinamica di complementarietà e di reciproco rafforzamento. Ciò significa unicità del complesso di forze a disposizione: ogni paese dispone di un solo insieme di forze e capacità e di un solo bilancio, che rappresentano il bacino all'interno del quale devono trovare spazio tutte le esigenze e tutti gli impegni, ai diversi livelli in cui si articola il sistema della difesa, quello atlantico, quello europeo e, naturalmente, quello nazionale.
In attuazione di una politica di sicurezza «dinamica», le Forze Armate italiane sono impegnate in attività di presidio della sicurezza nazionale, con un efficace sistema di intelligence ed allerta, ed in missioni di supporto alla pace in varie zone del mondo.
Paradossalmente, ma non imprevedibilmente, il venir meno del rischio di un olocausto planetario ha comportato un significativo accrescimento dei tassi d'impiego dei contingenti militari.
Oggi, circa 11.000 militari operano al di fuori del territorio nazionale. Ciò significa che, ogni anno, ne sono impiegati all'estero oltre 40.000, su base rotazionale.
Sono a guida italiana le due più importanti operazioni NATO: KFOR, in Kosovo, e ISAF, in Afghanistan, e dal prossimo mese di dicembre l'Italia assumerà anche il Comando della prima consistente missione UE, quella in Bosnia, a testimonianza dell'elevato livello di credibilità e prestigio di cui godono le nostre Forze Armate.
Oltre alle forze dispiegate all'estero, manteniamo in elevato grado di prontezza ulteriori 3000 uomini, unità navali e aerei per fronteggiare possibili emergenze della NATO e dell'Unione europea.
Parimenti, per particolari missioni, manteniamo in approntamento dispositivi di forze speciali e di intervento a lunga distanza.
A tali contingenti vanno poi aggiunti i dispositivi destinati alla sicurezza interna per la sorveglianza di obiettivi sensibili, delle aree marittime e dello spazio aereo nazionale. Ciò richiede diverse migliaia di uomini e mezzi che, molto spesso, forniscono un determinante concorso nelle più disparate situazioni ed emergenze.
La portata delle operazioni in atto e dei programmi futuri rappresenta per la Difesa un grande impegno. Un impegno che deve essere sostenuto con un apparato militare moderno, integrato ed interoperabile con quello dei principali alleati e che rende necessarie scelte coerenti ed efficaci.
Sin dall'inizio della Legislatura abbiamo affrontato una radicale riforma sistemica, anche attraverso proficui dibattiti parlamentari e sempre con la conclusiva approvazione dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle Camere.
Dal punto di vista politico ci sforziamo di mantenere una linea che possa essere largamente condivisa, in uno spirito «bipartisan», sempre opportuno nelle questioni di Sicurezza e di Difesa.
Una linea politica che consegue ad un livello di ambizione, in termini di rango e di ruolo nel contesto internazionale, che travalica gli ambiti del Dicastero. È il Paese, nel suo intero, a stabilirlo, le Istituzioni, nel loro complesso, che devono conseguirlo e mantenerlo.
In questo quadro, la Difesa assicura un continuo processo di verifica e di razionalizzazione dello strumento militare nazionale. Conseguentemente, stiamo sviluppando, dall'inizio della legislatura, in sintonia con i nostri alleati, un progetto che incide in maniera radicale ed innovativa in tutti i settori: dottrina, concetti operativi e di impiego delle forze, mezzi e materiali, processi formativi e addestramento.
Questo processo di trasformazione deve consentire un sostanziale incremento di impiegabilità, efficacia e resa operativa di uno strumento militare al passo con i tempi. È una trasformazione in atto, avviata da dieci anni, accelerata da questo Governo, non ancora terminata.
Il livello delle risorse costituisce, ovviamente, il motore di tale processo. La pianificazione programmatico-finanziaria deve essere chiara e coerente negli obiettivi, in una prospettiva strategica di medio-lungo termine, imposta da procedure e tempistiche di realizzazione assai complesse, lunghe ed onerose, che vedono le scelte di oggi proiettate in un'ottica di dieci-quindici anni.
Le linee concettuali che presiedono allo stato di previsione per la Difesa, per l'anno 2006, sono illustrate nella «Nota aggiuntiva» e nell'Addendum consegnati ai parlamentari della Commissione.
Il valore complessivo iniziale dello stanziamento di bilancio della difesa è di circa 19.500 milioni di euro. Si tratta del «tetto», derivante dalla previsione di una sostanziale invarianza della spesa a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2005. Questo è il criterio fondamentale assunto dal Governo per il perseguimento dell'obiettivo della stabilizzazione dei conti pubblici. Quanto all'incremento rispetto al 2005, inferiore ai 500 milioni di euro, risulta dall'applicazione di leggi che non hanno ancora evidenziato effetti a bilancio.
Di conseguenza, il bilancio, per quanto riguarda la «Funzione Difesa» propriamente detta, si pone rispetto al PIL ad un valore inferiore all'1 per cento, dunque assai lontano dall'obiettivo programmatico del Governo.
Purtroppo, nel corso della legislatura, la congiuntura economica ha impedito, è onesto prenderne atto, di sostenere adeguatamente gli obiettivi strutturali della Difesa e di allineare i nostri valori relativi a quelli degli altri Paesi alleati, anche se alcuni indicatori macroeconomici ci possono far guardare al futuro con una certa fiducia.
Quanto alla configurazione interna del bilancio Difesa, con riferimento alla distribuzione delle poste fra i vari settori di spesa, ritengo importante sottolineare come l'andamento delle spese obbligatorie per il personale assuma un peso sempre più preponderante rispetto agli altri settori.
Infatti, nonostante il piano di riduzione degli organici proceda nei termini di legge, i costi per il personale aumentano fino ad impegnare, nel 2006, il 60 per cento del Bilancio, lasciando ai settori dell'Investimento e dell'Esercizio il restante 40 per cento. È di tutta evidenza lo sbilanciamento della distribuzione delle risorse a favore del personale che introduce elementi di forte criticità nell'armonico sviluppo dello strumento militare.
Anche se ciò è conseguenza del riconoscimento dei giusti adeguamenti economici del personale e, soprattutto, dell'attuazione, in concreto, del definitivo passaggio al sistema basato sui volontari, correttezza programmatica renderebbe necessario che all'incremento delle spese per il personale corrispondesse un contestuale sostegno all'esercizio e all'investimento.
Il cosiddetto «modello professionale», infatti, inevitabilmente configura un sostanziale incremento non solo dei costi correlati alle spese per il Personale, ma anche di quelli connessi con il sostegno logistico, la formazione, l'addestramento, l'equipaggiamento, le dotazioni, le infrastrutture, la qualità della vita. È fondamentale, infatti, che ci sia la consapevolezza, per chi ne fa parte, di un'organizzazione efficiente ed efficace, pronta ad esprimere concrete e reali capacità operative, in linea con quelle degli altri Paesi occidentali.
Più in generale, la problematica carenza di risorse, non ci esime, nel progetto di bilancio 2006, dal perseguire comunque il richiamato obiettivo della trasformazione dello strumento. Cerchiamo, dunque, sia pure nei limiti del volume di risorse disponibili, di conferire sostanza e peso ai pilastri portanti della trasformazione stessa. Ciò vuol dire adeguare lo strumento alle nuove realtà, in modo che risulti idoneo a tutelare globalmente gli interessi nazionali, a garantire ed esportare dinamicamente stabilità e sicurezza, ad assicurare alla Nazione protezione anche da minacce non convenzionali e asimmetriche, calibrando le capacità di intervento in relazione alle molteplici e talvolta contemporanee necessità operative.
Nel settore dell'investimento, le risorse, sono essenzialmente destinate alla riduzione del divario tecnologico con i paesi europei e NATO, al miglioramento qualitativo delle Forze e all'adeguamento del settore infrastrutturale NATO e nazionale. Per una più spinta razionalizzazione e ottimizzazione della spesa, sono perseguite, insieme ai partners, forme di cooperazione industriali.
A questo riguardo ricorda i progressi fatti dall'Agenzia Europea di Difesa, proprio sotto la presidenza italiana, per uno sviluppo delle capacità basato sulla collaborazione e su un sistema che massimizzi il rapporto tra i risultati ed i costi.
Per il rispetto degli impegni internazionali e degli obiettivi strategici nazionali, devono essere conseguite e consolidate, tra l'altro, le capacità militari nel campo della sorveglianza, dell'intelligence della sostenibilità logistica e della ricerca tecnologica.
Inoltre, devono essere onorati specifici programmi che non risultano, al momento, in tutto o in parte, compatibili con le risorse previste in bilancio, quali: il caccia europeo EUROFIGHTER, le fregate di nuova generazione FREMM, i veicoli tattici multiruolo VTLM ed i veicoli blindati da combattimento VBC, il COESPU, centro per la formazione di forze di sicurezza internazionali da impiegare in operazioni di pace.
Nel settore dell'esercizio, che, ricorda, a differenza degli altri Ministeri, attiene direttamente alla funzionalità dello strumento militare, le risorse sono destinate alla formazione e all'addestramento, alla manutenzione e all'efficienza di armi, mezzi e infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa. Si tratta di attività che vengono necessariamente limitate a fronte delle maggiori esigenze, esaltate in questi ultimi anni dall'accresciuto impiego operativo e dall'impossibilità di finalizzare programmi di rinnovamento di ampio respiro.
Va, d'altra parte, considerato che la Difesa attraverso l'esercizio e l'investimento fornisce al polo produttivo nazionale un contributo importante per lo sviluppo economico, in particolare nel settore della tecnologia avanzata. La mancanza di finanziamenti potrebbe costringere ad annullare contratti importanti con le conseguenti perdite produttive e di impatto sul tessuto economico nazionale.
Sottolinea, a testimonianza del lavoro del Dicastero nelle sue varie articolazioni: negli ultimi anni, la capacità e la qualità di spesa della Difesa sono notevolmente migliorate. È un fatto che l'Amministrazione stia perseguendo con tenacia e rigore la massima capitalizzazione delle risorse, indirizzandole al miglioramento dell'efficienza operativa delle forze, evitando gli sprechi, le ridondanze e le duplicazioni. In tal senso, particolare pregnanza assumono i risultati conseguiti, monitorati e valutati in un circuito programmatico in cui l'azione amministrativa è costantemente verificata in termini di efficacia, efficienza, economicità e di coerenza con gli indirizzi politici.
La razionalizzazione del processo programmatico è favorita dall'accentramento del controllo operativo dei fondi al Capo di Stato Maggiore della Difesa, dalla contrazione dei centri amministrativi, dall'azione del Servizio Controllo Interno.
Anche dal punto di vista finanziario, una netta diminuzione dei residui di stanziamento, sia in termini assoluti che percentuali, registrata negli ultimi 5 anni, dimostra un forte miglioramento complessivo della capacità di spesa del Dicastero. La stessa Corte dei conti si è favorevolmente espressa indicando il Dicastero quale esempio di «migliore pratica» nella gestione della spesa pubblica.
All'inizio di legislatura sono stati individuati alcuni obiettivi di prospettiva strategica, da perseguire nel medio-lungo termine, in coerenza con i tempi di realizzazione dei mezzi, di adeguamento delle grandi strutture, di preparazione del personale.
Se, sul piano operativo, le nostre FF.AA. hanno mantenuto un livello generalmente rispondente alle esigenze, facendo leva su una rendita di posizione che oggi vediamo esaurirsi, sul piano della prospettiva programmatica la probabilità che l'Italia possa raggiungere, a medio termine, un livello di spesa comparabile con quello dei maggiori partners europei si è decisamente allontanata.
Dunque il 2006 vede l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla Difesa condizionato dalle linee prioritarie dell'azione del Governo sulla finanza pubblica, miranti all'aggiustamento strutturale dei conti pubblici e al finanziamento di interventi in favore delle famiglie, del sud e dello sviluppo economico. Ancora una volta il Dicastero deve affrontare un grande sacrificio e sostenerne il peso con grande senso di responsabilità.
Con riferimento al disegno di legge Finanziaria 2006, approvato dall'altro ramo del Parlamento, sono previsti interventi ulteriormente riduttivi sui consumi intermedi e sugli investimenti fissi lordi, che incidono significativamente sulle risorse disponibili per l'esercizio e l'investimento, comportando una sostanziale riquantificazione degli stanziamenti e la rimodulazione delle spese nei successivi esercizi.
Quanto agli altri aspetti di specifico interesse del Dicastero, desidera segnalare come il Governo si sia assunto l'onere di destinare alla partecipazione alle operazioni internazionali specifici provvedimenti autorizzativi di spesa, per un ammontare complessivo di 1.000 milioni di euro, che saranno naturalmente portati all'approvazione parlamentare, prima della fine dell'anno. D'altra parte, non possiamo nasconderci che la partecipazione a tante missioni internazionali incide sulla qualità dello strumento, comportando, oltre alle spese vive, un logoramento di mezzi che impone accelerati ritmi di manutenzione e sostituzione, di rilevante impatto finanziario sul bilancio ordinario. Tuttavia riteniamo questo un aspetto molto qualificante del nostro impegno e segnaliamo la relativa diminuzione della spesa rispetto al presente anno, sulla base della previsione di un graduale decremento della presenza complessiva in teatro.
È di immediata evidenza l'assenza, nella presente Finanziaria, del procedimento di «autofinanziamento» del Dicastero, operato con la cessione dei beni immobiliari non più utili ai fini istituzionali attraverso uno strumento legislativo che prevedeva da parte della Cassa depositi e prestiti l'anticipazione finanziaria da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnata al Ministero della Difesa.
Tuttavia, per procedere alla utile dismissione di immobili della Difesa resta, comunque, attivo il disposto della legge 662 del 1996, che consentirà almeno un parziale recupero dei tagli cui ha fatto riferimento.
Significativi interventi operati dal Senato sono stati gli stanziamenti quindicennali per l'avvio del programma delle Fregate Multimissioni (FREMM) e l'istituzione dei benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo anche ad altri soggetti deceduti in particolari attività di servizio o che abbiano contratto infermità permanentemente inabilitanti per particolari condizioni ambientali od operativi.
In corso di esame del provvedimento, potranno essere ricercati opportuni correttivi alla previsione che, elimina le spese di cura a carico delle Amministrazioni, per il personale con infermità dipendente da causa di servizio e che andrà ad incidere negativamente sulla possibilità, per la Sanità Militare, di assicurare, in regime di sussidiarietà, gli interventi sanitari in favore di quel personale militare e civile.
Tale limitazione è stata in parte corretta presso il Senato con una norma che ha escluso quel personale che ha contratto malattie o infermità in missioni compiute fuori dal territorio nazionale.
Particolare attenzione andrà, altresì, posta alla situazione di disagio, determinata dalla diminuzione dei contributi statali e dal nuovo regime dei canoni locativi, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma vigilate dal Ministero della Difesa, per i cui interessi continuano a svolgere attività istituzionale.
Quello qui rappresentato è, certo, un quadro molto problematico. Tuttavia, il giudizio sull'operato del Dicastero e sui risultati raggiunti deve essere esteso all'intera legislatura ed oltre, in una visione prospettica di lungo periodo. Questa sessione di bilancio rappresenta, infatti, un passaggio programmatico di un percorso assai più lungo e complesso, con obiettivi perseguiti nel medio-lungo periodo, interventi a tutto campo che si snodano nel tempo, secondo stabiliti ordini di priorità, correlati al quadro complessivo delle disponibilità.
Nei disegni di legge di Bilancio e Finanziaria 2006, per gli aspetti di pertinenza del Dicastero, si riscontra una piena coerenza con la manovra complessiva del Governo. È la dimostrazione del contributo che la Difesa ancora una volta è chiamata a fornire per il risanamento economico del Paese.
Guardando al futuro, la dotazione di risorse adeguate ad assicurare continuità, stabilità ed equilibrio al sistema, è la condizione necessaria perché gli obiettivi nazionali in materia di Difesa possano essere pienamente conseguiti.
Solo realizzando quel progressivo recupero delle risorse, ora necessariamente compresse, si potrà evitare un irreversibile ridimensionamento del nostro livello di ambizione politico-militare nazionale.
Di questo il Governo è ben consapevole e saprà compensare, nel futuro, i sacrifici che oggi si impongono e che qui consideriamo con grande trasparenza.
Con questa convinzione, la Difesa chiede un ampio ed autorevole sostegno al percorso parlamentare del disegno di legge di Bilancio e della Finanziaria 2006.
Roberta PINOTTI (DS-U) rileva che dalle relazioni del Governo e del relatore emergono numerosi elementi di preoccupazione rispetto ai tagli di spesa che riguardano il Ministero della difesa, anche se non vengono individuate possibili soluzioni, che, peraltro, non possono essere rinvenute nella completa realizzazione di un modello di difesa europea, che appare ancora troppo lontana. Ciò premesso, esaminando in dettaglio il bilancio del Ministero della difesa, rileva l'alta incidenza della spesa del personale (circa il 71 per cento delle spese complessive), con un sensibile incremento rispetto allo scorso anno, dovuto, in massima parte, alla cessazione della leva obbligatoria ed all'attuazione dell'esercito professionale. Rilevanti sono invece i tagli alle spese di esercizio, agli investimenti fissi lordi, alle spese per la manutenzione delle infrastrutture rispetto alle risorse stanziate nello scorso esercizio che già erano state oggetto di notevoli riduzioni. Nel corso dell'audizione dei rappresentanti del COCER interforze, che la Commissione ha svolto nella giornata odierna, sono emerse con chiarezza i numerosi problemi alla funzionalità delle Forze Armate che determineranno i sopraccitati tagli. In particolare, mancano risorse adeguate per provvedere ai rinnovi contrattuali del personale; alcuni capitoli di bilancio, relativi alle spese di funzionamento, vengono considerevolmente ridotti e al tempo stesso sui medesimi capitoli è invece prevedibile un aumento degli oneri, come ad esempio nel caso degli stanziamenti destinati al pagamento delle spese per combustibili sui quali graverà l'aumento di prezzo determinato dalla cessazione della esenzione fiscale di cui beneficiava l'Amministrazione. Per altro, pur valutando positivamente l'audizione dei rappresentanti del COCER interforze, ritiene che la Commissione avrebbe potuto svolgere anche audizioni di rappresentanti di sindacati dei lavoratori delle imprese di pulizia, al fine di valutare gli effetti di tali tagli, a carico di lavoratori, diversi dai pubblici dipendenti, che prestano la loro opera al servizio del Ministero della difesa.
Per effetto degli interventi di riduzione della spesa, le risorse destinate alla funzione difesa scendono allo 0,84 per cento del PIL, rendendo in questo modo del tutto illusorio il raggiungimento dell'obiettivo dell'1,5 per cento che il Governo si era proposto di conseguire all'inizio della legislatura. Non ritiene condivisibile l'affermazione del Governo secondo la quale, a fronte dei tagli alla difesa, la finanziaria dispone tuttavia interventi a favore della famiglia e del sud. Questi interventi in realtà sono limitati al solo bonus per i figli i cui effetti sono peraltro destinati ad essere completamente azzerati dai tagli che la stessa finanziaria dispone per gli enti locali che saranno costretti a diminuire sensibilmente le risorse da destinare alla spesa sociale. Per quanto riguarda il sud ritiene che, tranne alcuni limitati interventi, le risorse complessivamente destinate al Mezzogiorno subiscano una sensibile diminuzione.
L'impressione che si ha leggendo la finanziaria è che si proceda con una navigazione «a vista» inseguendo le emergenze. Ad esempio, il rifinanziamento delle fregate FREMM, per quanto apprezzabile, è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato soltanto per porre rimedio ad una gravissima situazione di stallo che si era determinata a causa della mancanza di finanziamenti, che aveva impedito lo scorso 5 ottobre la sottoscrizione di un accordo con la Francia.
Inoltre, i benefici previsti a favore del personale della Polizia di Stato che anticipano e, per alcuni aspetti, si sovrappongono al provvedimento sul riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, all'esame della Camera dei deputati - come emerso con chiarezza nel corso della odierna audizione del COCER interforze - sarà fonte di ulteriori disallineamenti e rincorse retributive tra il personale di Forze di polizia e il personale delle Forze armate. Quindi, nell'esprimere soddisfazione per il fatto che il relatore abbia segnalato le distorsioni che determina questa disposizione, sottolinea come l'opposizione aveva già evidenziato tale problema nel corso dell'esame del provvedimento sul riordino dei ruoli, lanciando un allarme che tuttavia era rimasto inascoltato. Rileva infine che la relazione del Governo è risultata carente con riferimento alle missioni internazionali, in quanto non è riuscita a fugare il legittimo dubbio sulla possibilità dell'Italia di riuscire a far fronte ai propri impegni internazionali alla luce dei tagli disposti dal disegno di legge finanziaria. Esprime quindi un giudizio complessivamente negativo sui provvedimenti all'esame della Commissione.
Silvana PISA (DS-U) osserva in generale, che il disegno di legge finanziaria 2006 detta misure inadeguate a fronteggiare l'attuale crisi economica, che ha determinato una perdita di potere di acquisto per i ceti medio-bassi e un'accentuazione delle sperequazioni sociali. A fronte di questa situazione emergenziale la finanziaria prevede tagli agli enti locali e la corresponsione di un bonus «a pioggia», elargito alle famiglie a prescindere dalle loro condizioni economiche. Per quanto riguarda il bilancio della difesa sottolinea come nell'esercizio 2006, alla luce dei tagli disposti dalla finanziaria, si giunga ad un livello bassissimo del rapporto deficit-PIL (circa lo 0,84 per cento) in evidente contraddizione con uno dei punti di forza della campagna elettorale dell'attuale maggioranza di Governo, ossia quello di portare entro la fine della legislatura il citato rapporto all'1,5 per cento. Si tratta quindi di una delle tante promesse non mantenute dall'attuale Governo.
Passando all'esame delle singole disposizioni, anche sulla base di quanto rilevato dai rappresentanti dei COCER interforze nel corso della odierna audizione, rileva che se, da un lato, la spesa del personale ha subito un incremento dovuto principalmente alla professionalizzazione del servizio militare, dall'altro lato, numerose spese, direttamente o indirettamente riferite al personale medesimo, sono state ridotte mettendo al rischio la stessa funzionalità dell'Amministrazione.
In particolare:
non sono state stanziate sufficienti risorse per il rinnovo dei contratti in scadenza. Le risorse disponibili infatti risultano appena sufficienti alla copertura del periodo di vacanza contrattuale;
sono state ridotte del 10 per cento le spese relative agli straordinari rispetto a quelle sostenute nel 2004;
è stata soppressa l'indennità di trasferimento;
sono state ridotte le spese di cura del personale;
vi sono problemi irrisolti che riguardano il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo e che investono una parte non trascurabile del personale;
sono state notevolmente ridotte le spese per l'esercizio comprese quelle destinate al personale impiegato nelle missioni internazionali.
Ritiene inoltre inspiegabile la riduzione del Fondo di riserva per le missioni internazionali, dal momento che per alcune missioni come ad esempio quella in Afghanistan, stando alle dichiarazioni del ministro della difesa, la presenza italiana dovrebbe aumentare. La ragione della riduzione quindi potrebbe essere rinvenuta in una diminuzione del contingente italiano in Iraq, anche se fino ad oggi il Governo non ha ancora affrontato il problema della strategia di uscita dalla crisi irachena. Sottolinea inoltre come per il contrasto al terrorismo internazionale non sia adottata alcuna politica di prevenzione volta a bonificare i «bacini di odio» presenti in alcune aree del pianeta. Anzi, il Governo si sta muovendo in una direzione opposta rispetto a questa prospettiva dal momento che ha recentemente ridotto il suo contribuito ai paesi in via di sviluppo. Nella relazione del Governo è stato più volte invocato il fenomeno del terrorismo,come giustificazione all'attuale impostazione della Finanziaria. A suo avviso invece la domanda che ci si deve porre è la seguente: la finanziaria sarebbe stata diversamente impostata dal Governo in assenza del terrorismo?
Infine sottolinea come le esigenze di contenimento della spesa si siano concentrate soltanto sulle spese che direttamente o indirettamente riguardano il personale, ma non abbiano inciso sui programmi d'arma. Si tratta di una decisione politica che trascura le effettive esigenze operative delle Forze armate, come recentemente ha sottolineato il generale Fraticelli ex Capo di Stato maggiore dell'esercito. Peraltro restano ancora oscure le modalità attraverso le quali si potrà provvedere in prospettiva, nell'attuale situazione economica, al finanziamento dei citati programmi di arma, salvo ricorrere alle alchimie finanziarie, di dubbio risultato, del ministro Tremonti.
Esprime quindi un giudizio complessivamente negativo sui provvedimenti all'esame della Commissione.
Luigi RAMPONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
IVCOMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relativa nota di variazione C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto rinviato nella seduta del 22 novembre 2005.
Luigi RAMPONI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai provvedimenti all'esame della Commissione (vedi allegato 1).
Fa presente che, per quanto riguarda i limiti di compensatività, la Presidenza non ha ritenuto ammissibili le seguenti proposte emendative:
Ascierto 6177/IV/1.19 che destina risorse ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico;
Ascierto 6177/IV/1.25 che prevede l'inapplicabilità delle disposizioni recanti risparmi di spesa di cui al comma 144 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate;
Ascierto 6177/IV/1.27 che prevede l'inapplicabilità delle disposizioni recanti risparmi di spesa di cui al comma 147, al personale della carriera prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia e alle Forze Armate;
Ascierto 6177/IV/1.29 che sopprime le disposizioni recanti risparmi di spesa di cui al comma 151;
Ascierto 6177/IV/1.31 che prevede l'inapplicabilità delle disposizioni recanti risparmi di spesa di cui al comma 152, al personale della carriera prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia e alle Forze Armate;
Molinari 6177/IV/TAB.A.2 che incrementa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 l'accantonamento della Tabella A di competenza del Ministero della difesa, senza provvedere alla compensazione dei relativi oneri per gli anni 2007 e 2008.
Per quanto riguarda i limiti di contenuto, la Presidenza inoltre ha ritenuto inammissibili per estraneità di materia, in quanto di carattere meramente ordinamentale o prive di un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, le seguenti proposte emendative:
Pisa 6177/IV/1.5, che detta norme concernenti i conduttori di alloggi demaniali;
Minniti 6177/IV/1.17, che disciplina le modalità di corresponsione del trattamento economico del personale volontario;
Ruzzante 6177/IV/1.21 che reca disposizioni sul trattamento previdenziale del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia;
Pinotti 6177/IV/1.45 che reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 94 del 1994 in materia di assegno vitalizio.
Ricorda quindi, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione, che il tempo disponibile per la conclusione dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno è molto limitato.
Piero RUZZANTE (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che il tempo a disposizione della Commissione per l'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio è molto contenuto, a causa della probabile interruzione dei lavori delle Commissioni che si determinerà per effetto della posizione della questione di fiducia, da parte del Governo, sul decreto-legge collegato alla manovra di finanza pubblica. Peraltro, come già accaduto negli ultimi anni, il Governo, «molto probabilmente» porrà la questione di fiducia sulla legge finanziaria, con ciò vanificando il lavoro parlamentare. Ciò nonostante, i cittadini sono convinti che vi sia ancora la possibilità per il Parlamento di incidere realmente sulla legge finanziaria che invece risulta di fatto «blindata» dal Governo. Esprime comunque soddisfazione per il fatto che la Commissione si appresti ad esaminare gli emendamenti presentati dall'opposizione che rappresentano un segnale di attenzione verso i COCER e verso tutte le Forze Armate. Il risultato del dibattito parlamentare, tuttavia, rischia di essere sterile. Quando si agisce «a colpi di fiducia», infatti, non c'è più dialogo e non si riescono a trovare soluzioni condivise ed efficaci ai numerosi problemi.
Roberto LAVAGNINI (FI) ricorda che negli ultimi anni il lavoro della Commissione in sessione di bilancio, a prescindere dal tempo a sua disposizione è stato in realtà vanificato dalla scarsa attenzione che la Commissione bilancio ha dedicato sia alle relazioni trasmesse che agli emendamenti approvati dalla Commissione difesa.
Luigi RAMPONI, presidente, invita quindi il relatore e il Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio.
Roberto LAVAGNINI, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Pisa 6178/IV/TAB. 12.1, 6178/IV/TAB. 12.2 e 6178/IV/TAB. 12.3.
Il sottosegretario Salvatore CICU concorda con i pareri espressi dal relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pisa 6178/IV/TAB. 12.1, 6178/IV/TAB. 12.2 e 6178/IV/TAB. 12.3.
Luigi RAMPONI, presidente, invita il relatore e il Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite al disegno di legge finanziaria.
Roberto LAVAGNINI, relatore, per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, raccomanda preliminarmente l'approvazione degli emendamenti a sua firma: 6177/IV/1.24, 6177/IV/1.37, 6177/IV/1.49 e 6177/IV/1.48.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Ramponi 6177/IV/1.14, 6177/IV/1.15, 6177/IV/1.22, 6177/IV/1.32, 6177/IV/1.33, 6177/IV/1.40, 6177/IV/1.41, 6177/IV/1.42 e 6177/IV/1.46.
In merito all'emendamento Minniti 6177/IV/1.7 esprime parere favorevole sul primo periodo a condizione che vengano espunte le parole «in concorso con gli enti locali». In ordine agli emendamenti Pisa 6177/IV/1.43 e Ramponi 6177/IV/1.47, formula un invito al ritiro, in quanto volti a realizzare la stessa finalità dell'emendamento 6177/IV/1.48 del relatore.
Inoltre si rimette alle valutazioni del Governo in ordine agli emendamenti Ramponi 6177/IV/1.11 e Pinotti 6177/IV/1.35.
Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti Minniti 6177/IV/1.1, 6177/IV/1.2 e 6177/IV/1.3, Pisa 6177/IV/1.4, Pinotti 6177/IV/1.6, Minniti 6177/IV/1.8, Pisa 6177/IV/1.9, Minniti 6177/IV/1.10, Pinotti 6177/IV/1.13, Angioni 6177/IV/1.16, Minniti 6177/IV/1.18, Minniti 6177/IV/1.20, Santino Adamo Loddo 6177/IV/1.26, Minniti 6177/IV/1.28 e 6177/IV/1.30, Ruzzante 6177/IV/1.34, De Brasi 6177/IV/TAB.A.1, Pisa 6177/IV/TAB.A.3, Ruzzante 6177/IV/TAB.A.4, Molinari 6177/IV/TAB.A.6, Pisa 6177/IV/TAB.A.7, Pinotti 6177/IV/TAB.A.8, Minniti 6177/IV/TAB.B.1, Tanoni 6177/IV/TAB.B.2 e Angioni 6177/IV/TAB.C.1.
Il sottosegretario Salvatore CICU, concorda con i pareri espressi dal relatore. Per quanto riguarda invece le proposte emendative per le quali il relatore si è rimesso alle valutazioni del Governo, esprime parere favorevole sull'emendamento Ramponi 6177/IV/1.11 e parere contrario sull'emendamento Pinotti 6177/IV/1.35.
Elettra DEIANA (RC) aggiunge la propria firma all'emendamento Pisa 6177/IV/1.4.
Ciro ALFANO (UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento Ramponi 6177/IV/1.40.
Roberta PINOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Minniti 6177/IV/1.1, rileva come tale emendamento sia volto ad escludere anche il comparto Difesa dai tagli ai consumi intermedi, al pari di quanto già previsto per la «Sicurezza» e il «Soccorso». Pertanto, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, chiede al rappresentante del Governo le motivazioni del suo parere contrario.
Il sottosegretario Salvatore CICU sottolinea che il Governo non è contrario alle finalità della parte dispositiva dell'emendamento, ma bensì alla sua parte compensativa.
La Commissione respinge, con distinte votazioni gli emendamenti Minniti 6177/IV/1.1, 6177/IV/1.2 e 6177/IV/1.3, Pisa 6177/IV/1.4, Pinotti 6177/IV/1.6.
Silvana PISA (DS-U) accoglie la riformulazione del primo periodo dell'emendamento Minniti 6177/IV/1.7.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il primo periodo dell'emendamento Minniti 6177/IV/1.7, come riformulato, e respinge la restante parte dell'emendamento medesimo.
Silvana PISA (DS-U) nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Minniti 6177/IV/1.8, chiede al rappresentante del Governo le motivazioni del suo parere contrario.
Il sottosegretario Salvatore CICU sottolinea che la contrarietà del Governo è da riferire esclusivamente alla parte compensativa del citato emendamento.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Minniti 6177/IV/1.8, Pisa 6177/IV/1.9, Minniti 6177/IV/1.10, e approva l'emendamento Ramponi 6177/IV/1.11.
Luigi RAMPONI, presidente, fa presente che, poiché in Assemblea è stata posta la questione della concomitanza della discussione generale sul decreto-legge in materia tributaria e finanziaria con i lavori delle Commissioni per l'esame dei documenti di bilancio, la Commissione non può procedere in questa fase ad ulteriori votazioni degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.45.
IVCOMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relativa nota di variazione C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame congiunto.
Luigi RAMPONI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione aveva concluso l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio e iniziato l'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge finanziaria.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pinotti 6177/IV/1.13; approva l'emendamento Ramponi 6177/IV/1.14; respinge l'emendamento Angioni 6177/IV/1.16 e approva l'emendamento Ramponi 6177/IV/1.15. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Minniti 6177/IV/1.18 e 6177/IV/1.20, e approva l'emendamento Ramponi 6177/IV/1.22 e 6177/IV/1.24 del relatore. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santino Adamo Loddo 6177/IV/1.26, Minniti 6177/IV/1.28 e 6177/IV/1.30, e approva gli emendamenti Ramponi 6177/IV/1.32 e Ascierto 6177/IV/1.33. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ruzzante 6177/IV/1.34, Pinotti 6177/IV/1.35 e approva gli emendamenti 6177/IV/1.37 e 6177/IV/1.49 del relatore, Ramponi 6177/IV/1.40, 6177/IV/1.41 e 6177/IV/1.42, nonché l'emendamento 6177/IV/1.48 del relatore, risultando conseguentemente precluso l'emendamento Pisa 6177/IV/1.43 e assorbito l'emendamento Ramponi 6177/IV/1.47. La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ramponi 6177/IV/1.46 e respinge gli emendamenti De Brasi 6177/IV/TAB.A.1, Pisa 6177/IV/TAB.A.3, Ruzzante 6177/IV/TAB.A.4, Molinari 6177/IV/TAB.A.6, Pisa 6177/IV/TAB.A.7, Pinotti 6177/IV/TAB.A.8, Minniti 6177/IV/TAB.B.1, Tanoni 6177/IV/TAB.B.2, Angioni 6177/IV/TAB.C.1.
Roberto LAVAGNINI (FI), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 12, concernente lo stato di previsione del Ministero della difesa, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).
Filippo ASCIERTO (AN), nel concordare con la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore, ricorda che nel corso dell'esame della finanziaria è emersa l'esigenza di apportare modifiche al testo del provvedimento, in quanto numerose disposizioni di contenimento della spesa - come quelle relative alle cure mediche e alle indennità di trasferta - incidono direttamente sulle condizioni del personale militare. Pertanto, al fine di apportare le necessarie modifiche al testo, si riserva di presentare nel corso dell'esame in Commissione bilancio, emendamenti dotati di una puntuale copertura finanziaria, in modo da eliminare eventuali profili di inammissibilità.
Roberto LAVAGNINI (FI), relatore, nel raccomandare l'approvazione della sua proposta di parere rinvia alle considerazioni già svolte nel corso della discussione generale.
La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore. Nomina quindi il deputato Lavagnini quale relatore presso la V Commissione.
La seduta termina alle 16.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relativa nota di variazione C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2006.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
TAB. 12.
Allo stato di previsione del Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 1.1.1.0 (Funzionamento):
C.P.: - 1.000.000;
C.S.: - 1.000.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 3.1.1.5. (Ammodernamento e rinnovamento):
C.P.: + 500.000;
C.S.: + 500.000.
U.P.B. 3.2.3.7. (Edilizia di servizio):
C.P.: + 500.000;
C.S.: + 500.000.
6178/IV/Tab. 12. 1. Pisa, Diana.
Allo stato di previsione del Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 2.1.2.1 (Accordi ed organizzazioni internazionali):
C.P.: - 70.000.000;
C.S.: - 70.000.000.
U.P.B. 3.1.2.2 (Accordi ed organismi internazionali):
C.P.: - 25.500.000;
C.S.: - 25.000.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 3.2.3.5 (Ammodernamento e rinnovamento):
C.P.: + 40.000.000;
C.S.: + 40.000.000.
U.P.B. 3.2.3.7 (Edilizia di servizio):
C.P.: + 55.000.000;
C.S.: + 55.000.000.
6178/IV/Tab. 12. 2. Pisa, Diana.
Allo stato di previsione del Ministero della Difesa apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 3.1.1.1 (Spese generali di funzionamento):
C.P.: - 55.000.000;
C.S.: - 55.000.000.
Conseguentemente al medesimo stato di previsione, apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 3.2.3.7 (Edilizia di servizio):
U.P.B.: + 55.000.000;
U.P.B.: + 55.000.000.
6178/IV/Tab. 12. 3. Pisa, Diana.
ART. 1.
Al comma 5 sostituire le parole: escluso il comparto con le parole: esclusi i comparti della difesa.
Conseguentemente: nell'elenco 1 sopprimere la voce Ministero della Difesa.
Dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 1. Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Al comma 9 sostituire le parole: escluso il comparto con le parole: esclusi i comparti della difesa,
Conseguentemente nell'elenco 2 sopprimere la voce Ministero della Difesa.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 2. Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma 14-bis:
Al fine di corrispondere alle indilazionabili esigenze di manutenzione e ripristino dell'efficienza linea direttamente connesse con l'attività di volo dell'Aeronautica militare, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta nello stato di previsione del Ministero della Difesa per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di attività di manutenzione presso lo stabilimento di Brindisi del gruppo Avio spa. Con decreti del Ministro della Difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, ai Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti si provvede, nel corso della gestione alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionale di base.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti commi:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 3. Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, De Brasi, Pinotti, Lumia, Tanoni, Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Molinari.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. La partecipazione italiana al programma pluriennale di sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter - Jsf è sospesa per il triennio 2006-2008. Le risorse già stanziate a tale scopo, pari a 198,3 milioni di euro per l'anno 2006, 178,6 milioni di euro per l'anno 2007 e 113,7 milioni di euro per l'anno 2008 sono destinate a far fronte alle esigenze infrastrutturali di edilizia abitativa del personale militare.
6177/IV/1. 4. Pisa, Deiana.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Il personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, conduttore di alloggio demaniale trasferito a seguito di provvedimento di ristrutturazione dell'ente o del reparto di appartenenza, permane nell'alloggio nei termini fissati all'atto della concessione.
6177/IV/1. 5. Pisa.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: 16-bis. A favore del personale militare e civile della Difesa e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa, a decorrere dall'anno 2006, un Fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce del Ministero della Difesa, apportare le seguenti modifiche:
2006: + 3.000;
2007: + 3.000;
2008: + 3.000.
6177/IV/1. 6. Pinotti, Minniti, Molinari, Ruzzante, Luongo, Rotundo, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Angioni, Tanoni.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente: 16-bis. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, con la formula del projet-finacing, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.
Il Ministro della difesa presenta alle commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.
Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del presente comma, il Ministro della difesa utilizza quota parte dei proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti di alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, sospese le iniziative di recupero forzoso di alloggi di servizio già avviate o da avviare nei confronti di conduttori di alloggi demaniali.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in 80 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate, derivanti dal comma 394-bis e 394-ter.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sosti ti va delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 3 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 198, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981 n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 7. Minniti, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Luongo, Rotundo, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Angioni, Tanoni.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione delle forze armate a livello centrale e periferico, sia completando il programma di riqualificazione del personale civile della difesa, per adeguarne la collocazione funzionale alle nuove esigenze delle Forze Armate, sia dando attuazione ai corsi-concorso, in esecuzione alla legge 265 del 1997, consentendo agli aventi diritto il passaggio dall'area funzionale A1 all'area funzionale B1, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 8. Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: 16-bis. Per le esigenze relative delle Forze Armate per le quali sono necessarie prestazioni di manovalanza è autorizzata, in deroga a quanto disposto dal comma 5 della presente legge, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base, con decreti del Ministro della Difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 9. Pisa, Minniti, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: 16-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze dell'edilizia di servizio dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, da soddisfare attraverso un piano di ridislocazione di enti e reparti delle Forze Armate nelle regioni del sud, con una dotazione per il triennio 2006- 2008 di 150 milioni di euro per ciascun anno. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione tra le unità revisionali di base di ciascuna Forza armata.
6177/IV/1. 10. Minniti, Santino Adamo Loddo, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Molinari, Tanoni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. All'articolo 28 comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cifra: 2005 è sostituita dalla seguente: 2006.
6177/IV/1. 11. Ramponi.
Dopo il comma 66 aggiungere il seguente: 66-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997 n. 261 sono estese nei limiti di uno stanziamento pari a 9 milioni di euro per l'anno 2005, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova relativi al periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2008. I programmi devono essere presentati entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che li approva, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Alla corresponsione del contributo si procede mediante concessione e pagamento diretto del beneficio all'istituto che realizza il programma, in un'unica soluzione, a ricerca iniziata, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale del contributo, in caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'istituto dal beneficio ovvero per riduzione dell'importo del contribuito stesso in sede di determinazione definitiva.
Conseguentemente dopo il comma 394 aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 13. Pinotti, Minniti, Pisa, Angioni, Ruzzante, Luongo, Rotundo, Lumia, De Brasi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo.
Al comma 68, aggiungere, il seguente:
68-bis. Al fine di dotare le Forze armate impegnate in missioni internazionali di materiali tecnologicamente avanzati idonei a garantire la migliore protezione del personale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2006, da destinare: quanto a euro 20 milioni, all'Esercito, quanto a euro 4 milioni, alla Marina, quanto a euro 2 milioni, all'Aeronautica quanto a euro 4 milioni, all'Arma dei carabinieri.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30 milioni di euro.
6177/IV/1. 14. Ramponi.
Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
68-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per le esigenze di addestramento del personale militare delle Forze Armate da impiegare nelle missioni internazionali di pace, con dotazione per l'anno 2006 pari a 75 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e la Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i Centri di responsabilità dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare anche tenendo conto delle unità di personale effettivamente impiegate nelle missioni oggetto del Fondo.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 16. Angioni, Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, De Brasi, Pinotti, Lumia, Tanoni, Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Molinari.
Al comma 68, aggiungere il seguente:
68-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per le esigenze di addestramento del personale militare delle Forze Armate impiegato nelle missioni internazionali di pace, con una dotazione, per l'anno 2006, pari a 75 milioni di euro. Con decreti del Ministero della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i Centri di responsabilità dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare anche tenendo conto delle unità di personale effettivamente impiegate nelle missioni oggetto del Fondo.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 75 milioni di euro.
6177/IV/1. 15. Ramponi.
Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
110-bis. Al personale volontario dei ruoli di truppa delle Forze Armate il trattamento economico spettante, a decorrere dall'anno 2006, è corrisposto in forma stipendiale.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: del Ministero della difesa, apportare le seguenti modifiche:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
6177/IV/1. 17. Minniti, Molinari, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Angioni, Rotundo, Luongo, De Brasi, Santino Adamo Loddo, Tanoni.
Sostituire il comma 118 con il seguente:
118. Per il biennio 2006-2007 le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 620 milioni di euro per l'anno 2006 e in 1.385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente di 550 milioni di euro e di 450 milioni di euro per il personale delle Forze Armate e dei corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Quota parte degli stanziamenti sopra indicati, pari a 73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 sono destinati per la valorizzazione del punto parametrale di base così come definito dal decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 18. Minniti, Molinari, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Santino Adamo Loddo, Lumia, Rotundo, Luongo, Tanoni, Angioni.
Dopo il comma 118 inserire il seguente:
118-bis. Al fine di procedere alla revisione dell'indennità operative previste dalla legge n. 78 del 1983 e a quelle di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, sono stanziati rispettivamente 25 milioni di euro per il 2006, 65 milioni di euro per il 2007 e 120 milioni di euro per il 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 20. Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, De Brasi, Pinotti, Lumia, Tanoni, Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Molinari.
Dopo il comma 118, inserire il seguente:
118-bis. Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, la data del 31 dicembre 1995 prevista dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, viene prorogata sino all'avvio della previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
6177/IV/1. 21. Ruzzante, Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, De Brasi, Pinotti, Lumia, Tanoni, Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Angioni.
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
119-bis. Al fine di procedere alla revisione delle indennità operative, di cui alla legge n. 78 del 1983, e di rischio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, sono stanziati, rispettivamente, 25 milioni di euro per il 2006, 65 milioni di euro per il 2007 e 120 milioni di euro per il 2008.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 25 milioni di euro;
2007: - 65 milioni di euro;
2008: - 120 milioni di euro.
6177/IV/1. 22. Ramponi.
Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:
119-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001 n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2001 n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 settembre 1982 n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869, risultando conseguentemente inibita solamente la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale così effettuato.
6177/IV/1. 24. Il relatore.
Al comma 144 aggiungere il seguente:
144-bis. È fatto salvo il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze armate.
6177/IV/1. 25. Ascierto.
Sopprimere i commi 147, 148, 149.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti commi:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 26. Santino Adamo Loddo, Molinari, Minniti, Ruzzante, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Al comma 147, sostituire le parole: ivi compresi con le parole: fatti salvi.
6177/IV/1. 27. Ascierto.
Sopprimere i commi 150, 151 e 152.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 28. Minniti, Molinari, Ruzzante, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Sopprimere il comma 151.
6177/IV/1. 29. Ascierto.
Sostituire il comma 152 con i seguenti:
152. Restano altresì impregiudicate le prestazioni connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'amministrazione della difesa al personale del Ministero della Difesa e delle Forze di Polizia in servizio e in quiescenza.
152-bis. Agli oneri derivanti dal comma 152 valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 394-bis e 394-ter.
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 30. Minniti, Molinari, Ruzzante, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Al comma 152, sostituire le parole: ivi comprese con le seguenti: fatte salve.
6177/IV/1. 31. Ascierto.
Al comma 152, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere il seguente periodo: Restano altresì impregiudicate le prestazioni connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale del Ministero della Difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 8.000 migliaia di euro;
2007: - 8.000 migliaia di euro;
2008: - 8.000 migliaia di euro.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5000 migliaia di euro;
2007: - 5000 migliaia di euro;
2008: - 5000 migliaia di euro.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2000 migliaia di euro;
2007: - 2000 migliaia di euro;
2008: - 2000 migliaia di euro.
6177/IV/1. 32. Ramponi, Anedda, Ascierto, Saia.
Al comma 158 aggiungere: Rimangono impregiudicate le norme e gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale delle Forze armate.
6177/IV/1. 33. Ascierto.
Al comma 168 dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: Il personale di cui alla presente comma è reclutato anche tra i carabinieri ausiliari ancora in servizio e tra quelli idonei ma non assunti per carenza di posti
negli ultimi 5 anni e fra gli idonei non ancora incorporati del concorso bandito con decreto ministeriale 8 novembre 1996, ancorché non abbiano superato il limite di età previsto dalle norme in vigore.
6177/IV/1. 34.Ruzzante, Minniti, Pinotti, Pisa, De Brasi, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Luongo, Rotundo, Molinari.
Al comma 168 aggiungere il seguente:
168-bis. In relazione alle esigenze connesse alla necessità di ricoprire, anche parzialmente, i posti dirigenziali vacanti, il Ministero della Difesa è autorizzato ad assumere nel ruolo di dirigenti amministrativi gli 8 idonei della graduatoria approvata con decreto dirigenziale in data 11 dicembre 2002, relativa al concorso per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da colloquio nel ruolo dei dirigenti delle cancellieri militari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 luglio 1997 4a serie speciale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 170.000;
2006: - 170.000;
2007: - 170.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 170.000;
2007: + 170.000;
2008: + 170.000.
6177/IV/1. 35.Pinotti, Minniti, Ruzzante, Molinari, Pisa, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Luongo, Rotundo.
Al comma 180, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo le modalità ivi previste.
6177/IV/1. 37.Il relatore.
Al comma 180, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: In attesa delle norme sul riordino dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze Armate gli ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri, compresi i ruoli tecnici a esaurimento, dopo 6 anni di permanenza nel grado di maggiore vengono promossi al grado apicale di tenente colonnello.
6177/IV/1. 49.Il relatore.
Dopo il comma 203, inserire il seguente comma:
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.200 migliaia di euro;
2007: - 1.200 migliaia di euro;
2008: - 1.200 migliaia di euro.
6177/IV/1. 40.Ramponi, Anedda, Ascierto, Saia, Ciro Alfano.
Il comma 285 è sostituito dal seguente:
1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 95, il primo comma è sostituito dal seguente:
I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli previsti dall'articolo 31, sono:
1) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 90 e nell'articolo 91;
2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione".
b) all'articolo 97:
1) alla lettera b), le parole: «gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o i capi di servizio dell'Esercito, nonché gli Ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) per il personale appartenente alla Forze Annate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»;
c) all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto;
d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.
3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «del Ministero dei lavori pubblici» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:
«dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti - già provveditorati regionali alle opere pubbliche - e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località. l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio;
b) al comma 2:
1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo:
«In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi dovranno comuque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna»;
2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale.
6177/IV/1. 48.Il relatore.
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
Art. 1-bis.
1. Ai fini della prosecuzione del programma di alloggi di servizio per il personale militare di cui all'articolo 1, in funzione delle nuove esigenze, l'Amministrazione della difesa può anche ricorrere, in veste di concedente, allo strumento della concessione di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, nonché alle procedure di cui all'articolo 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo le modalità applicative del regolamento dei lavori del genio militare emanato decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170.
2. L'Amministrazione della difesa è autorizzata ad utilizzare beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 2-bis, della citata legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.
3. I canoni degli alloggi di servizio, realizzati con lo strumento della concessione di lavori pubblici, determinati secondo l'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono essere destinati per intero al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 2-bis, della citata legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. Al termine della concessione, la destinazione dei canoni è disciplinata secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della difesa, ci concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
6177/IV/1. 41.Ramponi.
Dopo il comma 285, inserire il seguente:
285-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata»; sono aggiunge le seguenti parole: ovvero a esigenze connesse alla difesa nazionale.
6177/IV/1. 42.Ramponi.
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285-bis. Le richieste di autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci, ai sensi dell'articolo della legge 17 febbraio 1992, n. 179, avanzate nel tempo al Ministero delle infrastrutture e trasporti dai soci di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia quali assegnatari di alloggi, realizzati con il contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 ed assegnati in uso e godimento, non ancora definite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi accolte e di conseguenza le cooperative interessate sono a proprietà individuale. Il socio assegnatario o l'erede del socio assegnatario delle cooperative edilizie di cui al primo comma del presente articolo possono richiedere direttamente all'ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311, articolo 1, comma 244. Sono fatte salve ed hanno la precedenza ad essere definite le eventuali richieste di mutuo individuale inoltrate dal socio direttamente all'ente mutuante prima dell'entrata in vigore della presente legge. l'ente mutuante provvederà entro 60 giorni alla stipula del mutuo individuale sulla base dei millesimi di proprietà redatti per ogni cooperativa dalla Commissione di collaudo ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari o loro eredi raggiunti da provvedimento di esclusione da socio, illegittimamente emesso dalla cooperativa in sostituzione del Ministero vigilante.
La norma di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 136 articolo 15 commi 7 ed 8 si applica anche ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia beneficiari dei contributi di cui alla legge 16 ottobre 1975 n. 492.
6177/IV/1. 43.Pinotti, Minniti, Ruzzante, Molinari, Pisa, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Luongo, Rotundo.
Dopo il comma 285 aggiungere i seguenti:
285-bis. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1»:
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l'autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguardi almeno il 50 per cento (per cento) degli alloggi dello stabile sociale e purchè deliberata con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. In tal caso la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale.
285-ter. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 sono apportate le seguenti modificazioni:
c) alla lettera b) dell'articolo 97 le parole: «gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato» sono soppresse;
d) la lettera c) dell'articolo 97 è sostituita dalla seguente: c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile.»;
e) all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto;
f) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
285-quater. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 dopo le parole: «dei figli minorenni» inserire le seguenti parole: «uguale diritto è riservato agli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti ovvero, in loro mancanza».
6177/IV/1. 47.Ramponi.
Dopo il comma 383 aggiungere i seguenti:
383-bis. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, é così autenticamente interpretato:
Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, é reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in Patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980».
383-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 383-bis, valutati in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 394-bis e 394-ter.
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalia legge 1 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/1. 45.Pinotti, Minniti, Ruzzante, Molinari, Pisa, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Luongo, Rotundo.
Al comma 340 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai contratti di locazione stipulati dalle Forze di polizia e dalle Forze armate.
Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole da: al fine di assicurare fino alla fine del comma, con le seguenti: al fine di assicurare un maggior gettito di 2 milioni di euro per l'anno 2006, e di 4 milioni di euro per gli anni successivi.
6177/IV/1. 46.Ramponi.
Alla Tabella A, voce: Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2006: + 25.000;
2007: + 25.000;
2008: + 25.000.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 639;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/Tab. A. 1. De Brasi, Ruzzante, Minniti, Molinari, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Alla Tabella A, voce: Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2006: + 250.000;
2007: + 250.000;
2008: + 250.000.
Conseguentemente, al comma 68 sostituire: 1000 milioni di euro con: 750 milioni di euro.
6177/IV/Tab. A. 2. De Brasi, Ruzzante, Minniti, Molinari, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Alla voce: Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/Tab. A. 3. Pisa, Molinari, Ruzzante, Minniti, De Brasi, Pinotti, Lumia, Angìoni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Alla Tabella A, voce: Ministero della Difesa apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 29.000;
2008: + 29.000.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/Tab. A. 4. Ruzzante, Minniti, Molinari, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Alla Tabella A, voce: Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2006: + 30.000;
2007: + 30.000;
2008: + 30.000.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
6177/IV/Tab. A. 6. Molinari, Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Luongo, Rotundo.
Alla voce: Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2006: + 30.000;
2007: + 30.000;
2008: + 30.000.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
6177/IV/Tab. A. 7. Pisa, Minniti, Ruzzante, Molinari, Pinotti, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Luongo, Rotundo.
Alla Tabella A, voce: Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2006 + 6.000;
2007 + 6.000;
2006 + 6.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 6.000;
2008: - 6.000.
6177/IV/Tab. A. 8. Pinotti, Minniti, Ruzzante, Molinari, Pisa, Lumia, Angioni, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Luongo, Rotundo.
Alla Tabella B, dopo la voce: Ministero dell'economia e della finanze aggiungere la seguente: Ministero della difesa:
2006: + 150.000;
2007: + 150.000;
2008: + 150.000.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/Tab. B. 1. Minniti, Molinari, Ruzzante, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
Alla Tabella B dopo la voce: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere la voce: Ministero della difesa:
2006: + 150.000;
2007: + 150.000;
2008: + 150.000.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/Tab. B. 2. Tanoni, Angioni, Molinari, Ruzzante, Minniti, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Luongo, Rotundo.
Alla Tabella C, voce: Ministero della difesa, legge n. 549 del 1995 articolo 1, comma 43, contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 3.1.2.4 contributi ad enti ed altri organismi CAP 1352 apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.550;
2007: + 1.550;
2008: + 1.550.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 639;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/IV/Tab. C. 1. Angioni, Borrelli, Molinari, Ruzzante, Minniti, De Brasi, Pinotti, Lumia, Pisa, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Luongo, Rotundo.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relativa nota di variazione C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2006.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La IV Commissione:
esaminata la tabella 12 relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2006, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
rilevato, in particolare, per quanto di propria competenza, che:
gli interventi riduttivi recati dai commi 5 e 9 della legge finanziaria determineranno una incisiva flessione dei consumi intermedi, relativamente alle spese aventi natura discrezionale, e degli investimenti fissi lordi dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con sicuri riflessi negativi anche nei successivi esercizi finanziari;
altri tagli sono stati apportati ai fondi destinati dalla Finanziaria 2001 ai programmi interforze e al settore ricerca e sviluppo;
la manovra non prevede la cessione di beni immobiliari non più utili ai fini istituzionali e la conseguente anticipazione finanziaria da parte della Cassa depositi e prestiti;
le norme recanti modifiche all'avanzamento e alle procedure concorsuali del personale di tutti i ruoli della polizia di Stato configurano di fatto un anticipo del «riordino» su cui da oltre un anno stanno lavorando congiuntamente tutte le Amministrazioni del Comparto coinvolte e creano sperequazioni a danno di omologhe categorie delle Forze armate;
l'arruolamento straordinario di 2500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1500 per la polizia di Stato, non prevede la riserva di posti a favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ex legge 23 agosto 2004, n. 226;
la proroga dei programmi di utilizzazione dei contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (operazione «Domino») di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, comporta per l'Esercito un notevole impiego di risorse finanziarie non programmate tra le funzioni proprie della Difesa, sia per oneri logistici che per impiego del personale;
l'eliminazione di spese di cura a carico delle Amministrazioni andrà ad incidere negativamente sulla possibilità, per la Sanità Militare, di assicurare in regime di sussidarietà gli interventi sanitari in favore del personale militare e civile ed i ricoveri per cure necessarie in relazione ad infermità dipendenti da causa di servizio;
il personale militare impiegato in operazioni fuori area che abbia contratto patologie letali o invalidanti in maniera permanente non è al momento adeguatamente tutelato sotto il profilo assistenziale e previdenziale;
al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto non viene riconosciuta alcuna maggiorazione di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici,
il problema alloggiativo per il personale militare continua a rivestire per la Difesa una esigenza di assoluta priorità;
il decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per il riordino e la rideterminazione dei criteri e delle modalità di concessione in uso ed in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato» prevede che le associazioni beneficiarie di contributi pubblici non possano più godere del canone agevolato per le sedi ubicate in immobili pubblici, e che la misura va ad incidere su tutte le Associazioni combattentistiche e d'Arma;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
1) siano adeguatamente reintegrati i fondi destinati ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi nonché quelli destinati dalla Finanziaria 2001 ai programmi interforze e al settore ricerca e sviluppo, anche mediante l'introduzione di una disposizione che consenta la cessione da parte della Difesa degli immobili non più utili ai fini istituzionali e la conseguente anticipazione finanziaria da parte della Cassa depositi e prestiti da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi rassegnata al Ministero della difesa e che la stessa sia considerata come quota strutturale del Bilancio della Difesa;
2) siano espunte le disposizioni relative alla Polizia di Stato, prodromiche al riordino delle carriere del personale delle Forze armate e di polizia, salvo che non siano contestualmente introdotte analoghe disposizioni per tutte le Forze di polizia e per il personale delle Forze armate;
3) l'arruolamento straordinario di 2500 unità da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, venga equamente ripartito tra le forze di polizia assicurando comunque la riserva dei posti per i volontari delle Forze armate;
4) siano stanziate adeguate risorse per il pagamento degli oneri logistici e delle ore di lavoro straordinario svolte dal personale militare, nell'ambito dei programmi di utilizzazione di contingenti delle Forze armate da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128;
5) vengano apportati opportuni correttivi alla norma che impedisce alle Amministrazioni e pertanto anche alla Sanità Militare di assicurare interventi sanitari al personale militare e civile;
6) siano stanziate adeguate risorse per interventi a favore del personale militare impiegato in operazioni fuori area che contragga patologie letali o invalidanti in maniera permanente;
7) siano stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 al fine di concedere benefici previdenziali al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto;
8) al fine di migliorare la situazione alloggiativa del personale militare venga prevista una norma che delinei un progetto di finanziamento volto alla realizzazione di nuovi immobili, che consenta la creazione di un fondo da alimentare da apposite dismissioni oppure che offra benefici o agevolazioni al personale non destinatario di un appartamento di servizio;
9) si preveda che le associazioni combattentistiche e d'arma, in considerazione della funzione fondamentale di raccordo tra la società civile e le Forze armate svolta dalle stesse, non siano comprese tra le associazioni che non possono più godere del canone agevolato per le sedi ubicate in immobili pubblici.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Mercoledì 14 dicembre 2005
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ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86,
COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 14 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro per l'economia e le finanze Giulio Tremonti ed il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.
La seduta comincia alle 9.55.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177-A Governo, approvato dal Senato.
(Esame emendamenti).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il Governo ha depositato un emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge finanziaria, che è attualmente sottoposto al vaglio di ammissibilità della Presidenza della Camera. Ricorda inoltre che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto che l'esame di tale proposta emendativa avvenga, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del regolamento, da parte della Commissione e non da parte del Comitato dei Nove. Ringrazia infine il ministro Tremonti per aver accettato di illustrare alla Commissione i contenuti dell'emendamento, con particolare riferimento alle disposizioni in esso contenute che non risultano ricomprese nel testo esaminato dalla Commissione.
Il ministro Giulio TREMONTI rileva preliminarmente che, rispetto al testo licenziato dalla Commissione sono state introdotte modifiche per quel che concerne la cosiddetta porno-tax. Il tenore della disposizione approvata dalla Commissione, infatti, rischiava di costituire una duplicazione dell'IVA, con conseguenti problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia. La norma è quindi stata modificata nel senso di precisare che non si prefigura un'imposizione sul trasferimento dei prodotti, bensì sul reddito dei produttori, in coerenza con l'analoga normativa presente in Francia. Sempre in coerenza con il modello francese, si è previsto di estendere l'applicazione della disposizione non solo ai prodotti pornografici ma anche a tutti i prodotti che costituiscano incitamento alla violenza. È stata poi espunta parte del disegno di legge sulla competitività, in quanto si è ritenuto che tali disposizioni non risultassero coerenti con l'impianto complessivo del disegno di legge finanziaria. Segnala poi le più significative integrazioni al testo esaminato dalla Commissione, per le quali è stata sollecitata un'apposita illustrazione alla Camera. In primo luogo, rileva l'equiparazione delle plusvalenze immobiliari a quelle mobiliari, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva anziché la loro inclusione nella base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta progressiva sul reddito. Rileva che i requisiti soggettivi per l'applicazione dell'imposta sostitutiva non risultano cambiati: rimane infatti l'esclusione per la prima casa e per le transazioni al di sotto del quinquennio. Al riguardo, ricorda che il regime fiscale attualmente in vigore per le plusvalenze immobiliari ha prodotto per tutti gli anni novanta un gettito minimo; in altre parole, la disciplina vigente lasciava un consistente spazio per l'elusione fiscale e la modifica introdotta comporterà un significativo recupero di gettito. In secondo luogo, precisa che nell'emendamento sono contenute disposizioni volte a reintrodurre nel nostro sistema tributario un sistema di programmazione triennale dei redditi, in maniera analoga a quello che caratterizzava l'Italia prima della riforma del '71-'73. Si tratta di un sistema di programmazione fondato su criteri logico-economici, che comporta un effetto premiale per il contribuente, innanzitutto con riferimento alla semplificazione del rapporto fiscale. Rileva, al riguardo, come l'attenzione dei mezzi di informazione si sia impropriamente concentrata sull'applicazione di tale istituto anche al biennio 2003-2004; in proposito si è impropriamente parlato di condono, mentre tale estensione dell'istituto si è resa necessaria per consentirne l'entrata in vigore a regime. Ricorda che non si può in alcun modo parlare di condono: infatti i condoni comportano un abbattimento dell'imposta, mentre con il sistema di programmazione triennale dei redditi si producerà un effetto inverso.
Silvio LIOTTA (UDC) ricorda che l'articolo 86 del Testo unico sulle imposte sui redditi include tra i redditi diversi che concorrono alla formazione del reddito, come plusvalenze immobiliari, le alienazioni di immobili che avvengano entro i cinque anni dall'acquisto, con l'eccezione degli immobili acquisiti come prima casa. Chiede pertanto se tali requisiti rimarranno ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Il ministro Giulio TREMONTI conferma che i requisiti richiamati dall'onorevole Liotta rimarranno ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Vincenzo VISCO (DS-U) ricorda che nello scorso mese di ottobre, il ministro Tremonti, di fronte alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, all'apertura della sessione di bilancio aveva assicurato che non si ponevano problemi di contabilizzazione impropria delle vendite immobiliari. In realtà, successivamente è emerso che i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari non mostravano l'andamento previsto e si è dovuti ricorrere ad una prima manovra correttiva per garantire il rispetto dei saldi per l'anno 2005. Ricorda poi che, ad una sua precisa richiesta, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge finanziaria la scorsa settimana, il viceministro Vegas ha smentito l'esigenza di un'ulteriore manovra correttiva al fine di tranquillizzare la Commissione europea in ordine al rispetto dell'obiettivo di rapporto deficit-PIL del 3,8 per cento per il 2006. Anche in questo caso, tale dichiarazione è stata smentita. In altre parole, il Governo ha ripetutamente mentito al Parlamento. Con riferimento alle misure contenute nell'emendamento e preannunciate dal ministro, rileva che il sistema di programmazione triennale dei redditi ripropone in sostanza il contenuto del concordato preventivo effettuato negli scorsi anni, che non ha sortito gli effetti di gettito previsti e si rivelò utile solo per i professionisti con redditi alti. Si tratta inoltre nei fatti di un condono per il futuro, nonché di una misura una tantum, in contrasto con l'impegno assunto in sede europea a non ricorrere più a tali misure. Prevede che a tali rilievi il ministro Tremonti risponderà con delle battute, ricordando ad esempio che, in base alla riclassificazione dell'indebitamento netto italiano operata dall'Unione europea, già nel 2001 si è verificata una situazione di deficit eccessivo, pari al 3,2 per cento. Osserva tuttavia che la gestione della finanza pubblica in questi anni ha comportato un aumento della spesa pubblica del 2,3 per cento in rapporto al PIL ed una riduzione delle entrate pari all'1,6 per cento, sempre in rapporto al PIL, per un effetto complessivo di quattro punti percentuali.
Il ministro Giulio TREMONTI chiede se nel ragionamento svolto dall'onorevole Visco l'andamento del PIL costituisca una variabile indipendente.
Vincenzo VISCO (DS-U) rileva che con una valutazione generosa degli effetti del ciclo economico i quattro punti percentuali di PIL effetto della cattiva gestione economica del Governo possono essere ridotti a due. Al netto di tali due punti, il rapporto deficit-PIL risulterebbe comunque in linea con i vincoli del Patto di stabilità europeo. Conclusivamente osserva che le misure preannunciate dal ministro Tremonti risultano coerenti con l'impostazione data alla politica economica negli scorsi anni, a dispetto delle autocritiche pronunciate dal ministro nelle scorse settimane.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) ricorda che, nel corso dell'esame preliminare sul disegno di legge finanziaria, aveva rilevato la necessità che il Governo chiarisse l'entità dell'indebitamento tendenziale e l'effettiva realizzabilità dei contenuti della manovra di finanza pubblica. A tale riguardo, era stata richiesta proprio la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze in persona per chiarire tali aspetti, considerato che in quei giorni era in atto a Bruxelles il confronto tra il Governo italiano e la Commissione europea al fine di valutare la manovra di finanza pubblica. Ciò premesso, nel segnalare che il Ministro ha testé illustrato alcune disposizioni importanti dell'emendamento del Governo, i cui effetti saranno probabilmente di rilevante importanza sull'andamento dei conti pubblici, rileva la necessità che il Ministro chiarisca l'impatto delle misure contenute nell'emendamento medesimo sull'indebitamento e più in generale sui conti pubblici nel 2006. Sarebbe, altresì, opportuno che il Ministro fornisse informazioni più approfondite sulla portata di ulteriori disposizioni dell'emendamento, delle quali si ignorano si ignorano i dettagli, ma che sono state rese note dagli organi di stampa. Da tali notizie risulterebbe che le modifiche introdotte dalle nuove proposte emendative del Governo investono anche talune questioni, delle quali il Ministro non ha fatto menzione nella seduta odierna, e che riguarderebbero ad esempio il Patto di stabilità interno. Ritiene che il Ministro debba fornire elementi di informazione su tale aspetto, atteso che risulterebbero modificate in maniera rilevante le disposizioni approvate dalla Commissione, sulle quali era stato raggiunto un faticoso accordo per fornire una risposta ai problemi degli enti locali.
Luca VOLONTÈ (UDC) chiede una conferma in ordine all'entità delle risorse stanziate per la famiglia. Risulta indispensabile in particolare chiarire se tali risorse risultino invariate rispetto al testo esaminato dalla Commissione ovvero abbiano subito una decurtazione.
Il ministro Giulio TREMONTI rileva preliminarmente che la decisione di istituire un Fondo destinato alla famiglia, concordata in sede di Consiglio dei ministri, deriva da una scelta elaborata in sede politica. Precisa che, nell'ambito di tale Fondo, si prevedono misure a favore della scuola privata, l'istituzione di un Fondo per l'handicap e per il sostegno alle famiglie che si trovano in una situazione di necessità abitativa, la detrazione fiscale per gli asili. Sottolinea che gran parte delle risorse finanziarie stanziate a favore della famiglia sono comunque destinate all'assegno per i nuovi nati nel 2005 e nel 2006, sulla scorta delle disposizioni originariamente previste nel disegno di legge finanziaria; a tale riguardo, fa presente che è stata introdotta una soglia di reddito per l'accesso a tale beneficio in misura pari a 50 mila euro. Precisa che l'applicazione del capital gain ai redditi immobiliari e la stabilizzazione pluriennale dei redditi sono misure, che il Governo avrebbe dovuto adottare da tempo a prescindere dalle considerazioni sugli effetti di gettito associati a tali misure, che pure saranno rilevanti. A suo avviso, infatti, tali interventi rappresentano tappe fondamentali per la civilizzazione del Paese: ciò vale, in particolare, per la stabilizzazione pluriennale dei redditi, che è perfettamente compatibile con la struttura economica del sistema italiano, nel quale si registra un numero consistente di partite IVA. Ricorda che tale meccanismo, a prescindere da inutili demagogie, ha dato buona prova di funzionamento negli anni scorsi. Fa presente, peraltro, che l'adozione di misure una tantum non sono giudicate positivamente dalla Unione europea ai fini della valutazione dell'efficacia della manovra di finanza pubblica, e che tale considerazione conferma la doverosità dell'adozione delle misure suindicate a prescindere da considerazioni legate al gettito.
Lino DUILIO (MARGH-U) chiede quando il maxiemendamento sarà disponibile per i deputati. Osserva infatti che l'emendamento produrrà presumibilmente notevoli effetti sui saldi di finanza pubblica e, pertanto, risulta necessario avere il tempo per valutarlo attentamente.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, precisa che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento non appena la Presidenza della Camera ne avrà valutato l'ammissibilità.
Michele VENTURA (DS-U) pur prendendo atto di quanto rilevato dal Ministro a proposito della doverosità di introdurre la stabilizzazione triennale dei redditi per ragioni di civilizzazione nei rapporti tra fisco e cittadino, ricorda che nella giornata di ieri il viceministro Vegas ha segnalato la necessità di inserire nell'emendamento del Governo misure di aggiustamento per il mantenimento dei saldi di finanza pubblica. Ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Ministro nella giornata odierna e coerentemente con la posizione espressa dal viceministro, le misure adottate siano motivate proprio dall'esigenza di maggiori entrate. Considerato che i deputati hanno avuto contezza del contenuto dell'emendamento del Governo, sul quale sarà posta la questione di fiducia, solo attraverso notizie giornalistiche, essendosi ormai interrotto un corretto rapporto istituzionale tra Governo e Parlamento, rileva la necessità di una maggiore trasparenza nel flusso delle informazioni, al fine di migliorare il confronto tra maggioranza e opposizione.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene indispensabile che il Governo produca una relazione tecnica sull'emendamento. Ricorda infatti che i successivi interventi posti in essere dal Governo hanno praticamente raddoppiato l'entità della manovra rispetto ai documenti presentati al Parlamento alla fine di settembre.
Antonio BOCCIA (MARGH-U) rileva l'opportunità che il Ministro chiarisca se è stato tenuto nella debita considerazione l'aumento dei tassi deciso recentemente dalla Banca centrale europea, atteso che tale incremento avrà certamente un'incidenza sul reddito. In secondo luogo, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se per il 2006 viene mantenuta una previsione di aumento del PIL pari all'1,5 per cento; infatti, considerato che la crescita non andrà probabilmente oltre l'1 per cento, potrebbe determinare sfasature nelle previsioni di spesa con probabili effetti già nella prima trimestrale di cassa del prossimo anno; è, pertanto, opportuno che il Ministro chiarisca se l'emendamento, sul quale sarà posta la questione di fiducia, reca misure correttive alla luce di una crescita del PIL inferiore a quella inizialmente prospettata. Osserva, altresì, che il Governo dovrebbe garantire che la decurtazione di 300 milioni di euro del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, prevista da un emendamento del Governo approvato ieri al disegno di bilancio dello Stato per il 2006, sia effettivamente destinata al miglioramento dei saldi, considerato che nulla si dice sulla utilizzazione di tali risorse. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la destinazione delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito della recente riforma del TFR. Un'altra questione riguarda la reale entità delle eccedenze di spesa: a tale riguardo, è necessario capire allo stato attuale se al 31 dicembre 2005 le eccedenze di spesa si attesteranno alla misura originariamente prevista nel disegno di legge finanziaria ovvero se saranno maggiori. È, inoltre, importante che il Governo stavolta faccia «quadrare i conti» al fine di mantenere il rapporto deficit/PIL al 4,3 per cento e il rapporto debito/PIL al 108,2 per cento, altrimenti il rischio è quello che si verifichi un «buco» di consistenza notevole con riferimento ai conti del 2005. Nel prendere atto infine che il rinvio delle misure legate all'Agenda di Lisbona è collegato alla necessità di migliorare i saldi, fa presente che procrastinare gli interventi in favore dell'innovazione inciderà negativamente sulla crescita economica e che è opportuno bilanciare le esigenze di miglioramento dell'indebitamento e la necessità di sostenere in maniera adeguata lo sviluppo economico.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) rileva che le disposizioni in materia di concordato preventivo contenute nel testo del maxiemendamento costituiscono nei fatti un condono mascherato, che si pone in contrasto con le misure di contrasto all'evasione fiscale, rendendole assai poco credibili, come se a ciò non avessero già contribuito le dichiarazioni del Presidente del Consiglio che considerano moralmente legittima l'evasione. Osserva inoltre che il modo di procedere adottato dal Governo costituisce una grave lesione della disciplina contabile: la manovra doveva essere infatti presentata nella sua integrità entro il 30 settembre e non per successive approssimazioni come è invece avvenuto. Sulle misure introdotte successivamente al 30 settembre mancano in molti casi i necessari elementi di informazione. In particolare, non è stata presentata la relazione tecnica richiesta sull'esenzione ICI per gli immobili appartenenti ad enti ecclesiastici e no profit. Ma una relazione tecnica manca anche per quel che concerne le disposizioni in materia di ANAS e ferrovie. Risulta poi incredibile che non siano forniti elementi di quantificazione in ordine all'andamento della spesa per consumi intermedi, che lo scorso anno, anziché essere diminuita del 30 per cento, è aumentata del 10 per cento.
Il ministro Giulio TREMONTI precisa preliminarmente che il rapporto con gli organismi comunitari è cambiato negli ultimi tempi coerentemente con le modifiche apportate al Patto di stabilità. Tale rapporto, che è sempre intenso, è talvolta complesso, come dimostra la valutazione del bonus in favore dei nuovi nati, che non è stato considerato una misura una tantum, come inizialmente ritenuto dall'Italia, ma come intervento a carattere permanente. La Commissione europea, infatti, valuta il carattere temporaneo o permanente delle misure economiche, sulla base degli effetti che tale misure hanno nel contesto economico complessivo unitamente ad altri interventi adottati nel medesimo ambito. Considerata quindi la complessità delle regole europee, rileva che nella manovra di finanza pubblica è stato esplicitamente previsto che i proventi delle dismissioni immobiliari vengano destinati all'abbattimento del debito, salvo deroghe da concordare con l'Unione europea nei programmi di stabilità. Nel ricordare che la procedura per deficit eccessivo a carico dell'Italia è stata avviata nel presupposto che il Paese avesse sforato i parametri comunitari già nel 2001, precisa che l'Italia ha concordato con l'Unione europea effective actions, impegni mirati al perseguimento dell'obiettivo deficit/PIL al 4,3 per cento nel 2005 e al 3,8 per cento nel 2006. Sottolinea la rilevanza in termini strutturali permanenti dell'adozione di meccanismi di controllo sull'andamento della spesa pubblica, contenuti nell'emendamento del Governo recependo quanto approvato dal Parlamento. Al riguardo, nel sottolineare l'intensità di tali meccanismi nel monitoraggio della spesa sanitaria, invita a valutare accuratamente l'entità dell'andamento degli investimenti fissi lordi sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, atteso che in questo ambito si registrerebbero anomalie. Nel reputare sensata la previsione di crescita del PIL all'1,5 per cento, fa presente, inoltre, che l'evasione fiscale ha raggiunto proporzioni enormi negli anni '90 e che il successo dei condoni dimostra di fatto il livello consistente dell'evasione medesima nonché la mancanza di efficacia delle azioni di governo in quegli anni. Precisa, invece, che il Governo in carica ha operato in maniera decisiva nel contrasto all'evasione: in tal senso, segnala la trasformazione pubblica della società Riscossione, la riforma dell'esattoria che rende maggiormente credibile il potere fiscale, la valorizzazione del ruolo dei comuni che è fondamentale in termini di prevenzione. Ritiene quindi coerente il meccanismo di stabilizzazione pluriennale dei redditi, che è radicalmente differente dal condono, e che non è mai stato considerato come condono negli anni in cui tale misura era operante. Precisa, in conclusione, che le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito della riforma del TFR saranno effettivamente destinate al miglioramento dei saldi.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che stanno per avere inizio le votazioni dell'Assemblea. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 11.15.
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86,
COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 14 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.
La seduta comincia alle 17.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177-A Governo, approvato dal Senato.
(Esame emendamenti).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la seduta dell'Assemblea è stata sospesa al fine di consentire alla Commissione di esaminare, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del regolamento, l'emendamento 1.2000 del Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria.
Silvio LIOTTA (UDC) ritiene che il modo di procedere del Governo costituisca una grave violazione della correttezza dei rapporti tra esecutivo e Parlamento. In particolare, in passato, quando nelle legislature precedenti il Governo poneva la questione di fiducia su un maxiemendamento, il maxiemendamento recepiva il testo elaborato dalla Commissione. In questo caso, invece, il Governo ha eliminato dal testo alcune disposizioni approvate dalla Commissione e ne ha inserito altre. Ritiene che della questione debba essere investita, per il futuro, la Giunta del regolamento. Chiede poi un chiarimento sul sistema di tassazione delle plusvalenze immobiliari. Infatti l'applicazione dell'imposta sostitutiva non è obbligatoria ma rimessa alla scelta del contribuente. Non comprende per quali motivi i contribuenti dovrebbero scegliere l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Ritiene pertanto altamente improbabile che la norma produca gli effetti di gettito stimati di 450 milioni di euro.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), nel reputare opportuna la seduta in corso, che consente di esaminare in maniera approfondita l'emendamento presentato dal Governo, ritiene che tale emendamento debba essere considerato alla stregua di qualsiasi altra proposta emendativa e che, pertanto, debba essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.
Rileva, inoltre, la necessità di un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti sui saldi determinati dall'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nonché le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'emendamento medesimo. Ritiene, altresì, che contrariamente a quanto affermato dai rappresentanti del Governo le nuove disposizioni contenute nell'emendamento governativo rispondono a precise esigenze di contrattazione settoriale.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) ritiene indispensabile l'acquisizione di ulteriori elementi informativi per quel che concerne alcune disposizioni contenute nel maxiemendamento. In particolare, deve essere precisata la quantificazione della detraibilità delle spese sostenute per gli asili nido. Non risultano inoltre chiariti gli elementi alla base della quantificazione del gettito derivante dalla porno-tax. La stima si basa su dati forniti dall'EURISPES che tuttavia non rientra tra gli istituti statistici a cui il Governo si rivolge per acquisire elementi statistici.
Guido CROSETTO (FI) segnala la necessità che il Governo espliciti le ragioni per le quali talune proposte emendative, sulle quali il Governo medesimo si è espresso favorevolmente nel corso dell'esame in Commissione, non sono contenute nell'emendamento 1.2000. Sarebbe, altresì opportuno che il Governo fornisca precisazioni in ordine all'applicazione delle previsioni di cui ai commi da 503 a 506 dell'articolo 1; in particolare, il Governo dovrebbe chiarire alla Commissione come dalle citate previsioni sia possibile ottenere maggiori entrate pari a 450 milioni di euro, atteso che non sono chiare le modalità con le quali dovrebbe esercitarsi l'opzione tra la nuova e la vecchia disciplina.
Nel constatare che la manovra di finanza pubblica, come modificata dalla proposta emendativa del Governo, risulta migliorata sotto il profilo del contributo ai saldi, rileva l'opportunità che il Governo precisi le ragioni in base alle quali il settore dell'autotrasporto è di fatto privilegiato rispetto ad altri settori economici.
Benito PAOLONE (AN) denuncia che nella predisposizione del maxiemendamento è avvenuto un fatto di gravità inaudita che pone non solo un problema di correttezza nei rapporti tra Governo e Parlamento ma anche di lealtà sul piano dei rapporti personali. Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione aveva approvato un suo emendamento che prevedeva che ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine era stato prorogato al 30 giugno 2006 si applicasse la definizione automatica della propria posizione di cui all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. Inoltre, il termine di versamento risultava fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione risulta fissato al 1o ottobre 2006. Incredibilmente il Governo, nel predisporre il maxiemendamento, ha omesso un periodo della norma, facendo venir meno la definizione automatica della posizione e limitandosi alla proroga dei versamenti. Si tratta di un modo di procedere fraudolento, come dimostrato anche dal fatto che la norma risulta di difficile interpretazione, facendo richiamo ad un comma 17 che è citato nel periodo soppresso. Ricorda che l'emendamento intendeva venire incontro alle esigenze di numerose imprese che sono state danneggiate dal sisma del 1990 e risultano sull'orlo del fallimento: si tratta di problemi di vita concreta, per cui risulta ancora più grave questo modo di procedere. Ricorda peraltro che la stampa locale ha dato un ampio risalto all'approvazione da parte della Commissione dell'emendamento, è ovvio che gli interessati si sentiranno presi in giro. Rileva pertanto di sentirsi offeso, mortificato ed indignato per quella che non può che essere giudicata come una truffa, un'ingiustizia alla quale si deve porre rimedio.
Luca VOLONTÈ (UDC) esprime preliminarmente sconcerto e rammarico per l'emendamento presentato dal Governo, che a suo avviso rischia di determinare un cattivo precedente della storia parlamentare. A tale proposito, sottolinea che la correttezza del rapporto tra Governo e Parlamento è garanzia di democrazia. Stupisce, pertanto, il fatto che il Governo abbia deciso di presentare un emendamento interamente sostitutivo del testo, che non tiene in alcuna considerazione il lavoro svolto dalla Commissione calpestandone la dignità: di tale situazione non può non rendersi conto il viceministro Vegas che ha partecipato all'esame in Commissione.
Nel soffermarsi sui contenuti dell'emendamento 1.2000, rileva l'opportunità di una precisazione in ordine alle finalità alle quali sono destinati i 1.140 milioni di euro del Fondo per la famiglia. Fa presente, altresì, che le quantificazioni del Ministero dell'economia si basano su una stima di distribuzione del reddito che vede solo il 12 per cento delle famiglie percepire un reddito inferiore a 50 mila euro e quindi destinatarie del bonus. A tale riguardo, sarebbe interessante comprendere le modalità con le quali è stata compiuta questa stima, che ritiene non corrispondente alla realtà. Considerato che per l'assegno ai nuovi nati è stanziata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006 e che 10 milioni di euro sono destinati al sostegno ai mutui per l'acquisto della prima casa, si domanda a quali finalità siano destinate le altre risorse del Fondo per la famiglia, che ammontano complessivamente a 1.140 milioni di euro.
Lino DUILIO (MARGH-U) ritiene necessario che la Commissione avanzi una formale protesta per il comportamento del Governo che ha presentato un maxiemendamento che prescinde dal testo del provvedimento elaborato dalla Commissione. Rileva peraltro che si tratta di un anticipo di quanto avverrà con la riforma costituzionale recentemente approvata, che rende il Governo unico dominus del procedimento legislativo. Osserva poi che continua a non risultare chiara la dimensione della manovra. Il ministro Tremonti non ha fornito indicazioni, il viceministro Vegas ha parlato di una cifra più vicina ai due miliardi che ai tre. Dalla relazione tecnica allegata si ricava che tale stima si avvicina invece più ai tre miliardi che ai due. Devono pertanto essere precisati gli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica.
Michele VENTURA (DS-U), nel comprendere lo sconcerto espresso da alcuni membri della maggioranza, dichiara di non essere affatto sorpreso per quanto accaduto. Ricorda, infatti, che da mesi è in atto uno stravolgimento delle regole istituzionali. A questo punto è necessario capire come la Commissione intende tradurre il malessere manifestato unanimemente. A suo avviso, la Commissione ha due opzioni: la prima è quella di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.2000 del Governo, la seconda è l'approvazione di una nota della Commissione in cui si dà atto dell'orientamento critico della Commissione medesima sull'emendamento 1.2000 del Governo. Ritiene, infatti, che solo così la Commissione può recuperare la dignità del suo ruolo, altrimenti rimane lo sfogo dei singoli deputati, che non produce alcun risultato. Tale considerazione è tanto più opportuna alla luce del fatto che la Commissione non è a conoscenza degli effetti sui saldi di finanza pubblica determinati dall'emendamento 1.2000 del Governo e dell'entità della manovra di finanza pubblica nel suo complesso, il che rientra alla competenza specifica della Commissione bilancio. Ritiene che il dibattito sinora svolto rimarrà una mera attestazione di nobili intenzioni, nel caso in cui la Commissione non procederà in una delle due direzioni precedentemente indicate.
Vincenzo VISCO (DS-U) ritiene necessario che il Parlamento tuteli il suo ruolo e proceda ai necessari approfondimenti sul maxiemendamento presentato dal Governo. In particolare, deve essere precisato se l'effetto sui saldi delle misure contenute nel maxiemendamento risulta pari a zero. Se così non fosse infatti, dovrebbe essere possibile conseguire un risultato di indebitamento netto per il 2006 migliore del 3,8 attualmente previsto, a meno che non si ammetta che le misure fin qui adottate non bastavano a conseguire tale obiettivo e che si è dovuta porre in essere un'ulteriore manovra correttiva. In tal caso si renderebbe necessaria la predisposizione di una nota di variazione.
Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), non soffermandosi sul merito dell'emendamento del Governo, ritiene che la posizione di disagio e malessere rappresentata dal deputato Paolone non possa essere ignorata e che il Governo dovrebbe quanto meno scusarsi per quanto è accaduto. Più in generale, reputa estremamente grave la situazione verificatasi, che non può che aumentare il disagio e la disaffezione nei confronti delle istituzioni diffusa nel paese e, più in generale, la situazione di depressione e scoraggiamento che ormai è rilevata anche da alcuni istituti statistici.
Pietro MAURANDI (DS-U) rileva che l'esame del disegno di legge finanziaria, iniziato male, finisce peggio. Invita al riguardo i colleghi della maggioranza a compiere una riflessione in proposito, di fronte all'atteggiamento del Governo che pratica nei fatti una riforma della disciplina contabile, rendendo inemendabile il disegno di legge finanziaria. Rileva peraltro che i colleghi della maggioranza sembrano lamentarsi adesso dell'atteggiamento del Governo dopo aver tentato un'impropria contrattazione con l'esecutivo.
Gianfranco BLASI (FI) ritiene che l'opposizione non debba strumentalizzare le posizioni dei deputati di maggioranza espresse nel corso del dibattito. Esprime preoccupazione per quanto sta accadendo, atteso che il funzionamento di una democrazia parlamentare si basa su principi costituzionali e su prassi. Ciascun deputato rappresenta il popolo e assume, pertanto, una responsabilità che in questo momento non viene rispettata. Non si tratta del mancato inserimento di questa o quell'altra proposta emendativa nell'emendamento del Governo, qui si discute del rispetto delle istituzioni che i deputati rappresentano. Fa presente che in questa sede sono stati assunti impegni, che alla fine sono stati disattesi: è il caso, ad esempio, delle misure del cosiddetto «welfare agricolo», misure che il ministro Alemanno si è personalmente impegnato ad adottare per far fronte alle problematiche del settore agricolo. Segnala che la politica non è solo contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ma anche confronto tra la maggioranza e il Governo, che non fa venir meno l'impegno della maggioranza a sostenere il Governo e a votare la fiducia al Governo medesimo. Si tratta di una questione etica, affinché quello che è accaduto non si ripeta in futuro e il ruolo della Commissione e del Parlamento in generale venga salvaguardato.
Gaspare GIUDICE (FI), pur comprendendo le ragioni di merito che hanno indotto il Governo ad operare un'ulteriore correzione dei conti pubblici per rendere la manovra coerente con le richieste dell'Unione europea, non può che criticare il metodo adottato dal Governo, che non ha minimamente coinvolto la maggioranza. Esprime poi la propria solidarietà al collega Paolone, del quale comprende la sofferenza.
Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) intende porre una questione politica di fronte alla situazione di malessere espressa sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Ritiene che la Commissione debba considerare l'emendamento governativo alla stregua degli altri emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria, considerato che la Commissione dispone del tempo necessario per esprimere il proprio orientamento sull'emendamento del Governo 1.2000. Propone, pertanto, che il presidente della Commissione si faccia carico di tale situazione superando il triste precedente, che altrimenti si verrebbe a creare.
Alberto GIORGETTI (AN) ringrazia il presidente della Commissione per aver consentito alla Commissione medesima di svolgere gli approfondimenti opportuni sull'emendamento presentato dal Governo. Ritiene infatti che non si possa tacere di alcuni episodi accaduti. Si associa alle considerazioni svolte dal deputato Paolone, atteso che non sono chiare le ragioni della riformulazione errata dell'emendamento, che era stato approvato dalla Commissione bilancio; ricorda, a tale proposito, che in un primo momento si riteneva che l'emendamento non necessitasse di copertura finanziaria, che è stata successivamente introdotta per far fronte ai dubbi avanzati dalla Ragioneria dello Stato in ordine ai possibili effetti di tale emendamento in termini di minor gettito. Segnala, altresì, quanto verificatosi con l'inserimento dell'emendamento Fratta Pasini 1.4469, approvato dalla Commissione, nel testo dell'emendamento governativo, un'altra vicenda, che a suo avviso investe la correttezza dei rapporti istituzionali. Al riguardo, ricorda che l'emendamento 1.4469 autorizzava l'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito agli enti territoriali beni per i quali è accertata la sussistenza dell'interesse artistico. Sottolinea che l'emendamento è stato recepito nel testo dell'emendamento governativo circoscrivendone la portata al Comune di Verona, il che ha determinato la dichiarazione di inammissibilità della Presidenza della Camera. Ritiene che tali episodi debbano far riflettere e non possano essere ignorati affinché in futuro il lavoro della Commissione venga rispettato.
Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che l'emendamento 1.2000 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1, consente un significativo miglioramento sui saldi di finanza pubblica da esso determinati, in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Al riguardo, sottolinea che la manovra di finanza pubblica, in termini di misure strutturali, ammonta complessivamente a 2.274 milioni di euro. Per quanto riguarda le misure più significative, precisa che la pianificazione fiscale sconta un effetto di 1.040 milioni di euro e che la cessione dei fabbricati vale 500 milioni di euro. Avverte che metterà a disposizione della Commissione un prospetto riepilogativo degli effetti delle misure contenute nella manovra sull'indebitamento netto. Fa presente, altresì, che l'emendamento governativo reca misure una-tantum, che pure sconteranno effetti significativi sui saldi, quali, ad esempio, il rinvio al 2008 della riforma del TFR nonché la pianificazione fiscale concordata per il 2003 e il 2004. Ne consegue che l'ammontare complessivo della misure strutturali e degli altri interventi determinano una manovra di finanza pubblica pari a 3.963 milioni di euro. Ribadisce, quindi, i positivi effetti derivanti dalla manovra sui saldi di finanza pubblica, che consentono di migliorare complessivamente la posizione economica del Paese e la sua affidabilità.
Laura Maria PENNACCHI (DS-U) rileva la necessità che si adotti una nota di variazioni al bilancio dello Stato per tenere conto delle modifiche.
Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che la quantificazione degli effetti derivanti dall'applicazione della tassazione al 12,5 per cento sui redditi immobiliari è stata prudenzialmente stabilita sull'ipotesi in base alla quale, nel caso in cui il contribuente non dovesse optare per la nuova disciplina, sarebbe comunque garantito il gettito della tassazione attualmente vigente. Segnala che la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido si basa sull'ipotesi che tale detrazione venga fruita per il 15 per cento dei figli a carico minori di tre anni, il che consente di limitare l'impatto finanziario. Fa presente che per il gettito stimato della cosiddetta porno-tax si è fatto ricorso ai dati statistici disponibili relativi al consumo di materiale pornografico, che risultavano essere quelli dell'EURISPES. Per quanto riguarda l'autotrasporto, rileva che le nuove norme in tale comparto consentono di definire un assetto più stabile in tale materia. Porge quindi le proprie scuse all'onorevole Paolone, precisando che nel corso del dibattito in Commissione non era stata rilevata la necessità di una copertura con riferimento alla proroga dei termini contributivi per le imprese di Catania, Siracusa e Ragusa, ma che successivamente è stata riscontrata l'onerosità della definizione automatica della posizioni prevista dall'emendamento che quindi, purtroppo, si è dovuto espungere. Nell'illustrare le finalità alle quali è destinato il Fondo famiglia e solidarietà, fa presente che alla cifra di 1.140 milioni di euro vanno sottratti i 90 milioni di euro collegati al risparmio derivante dall'attribuzione dell'assegno ai nuovi nati a motivo dell'introduzione della soglia di reddito. Rileva infine, in risposta alle considerazioni dell'onorevole Giorgetti, che la disposizione introdotta con l'approvazione dell'emendamento Fratta Pasini 1.4469 è stata circoscritta esplicitamente a Verona al fine di limitarne e definirne meglio i possibili effetti.
Guido CROSETTO (FI), intervenendo con riferimento ai commi da 503 a 506 del maxiemendamento presentato dal Governo, invita il viceministro a chiarire per quali ragioni essi siano stati considerati come fonte di entrata e, in particolare, da cosa derivi l'importo del gettito ivi individuato.
Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che i commi da 503 a 506 delineano un meccanismo incentivante, la cui tassazione garantirà un incremento del gettito.
Luca VOLONTÈ (UDC) invita il rappresentante del Governo a chiarire da quale fonte abbia ricavato i dati relativi alla distribuzione del reddito utilizzati per la quantificazione degli oneri derivanti dal bonus figli.
Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che tali stime sono state fornite dalla Ragioneria generale.
Benito PAOLONE (AN), replicando all'intervento del viceministro Vegas, ribadisce la propria indignazione e sottolinea che il suo emendamento è stato erroneamente valutato come oneroso nel corso della predisposizione del maxiemendamento, contrariamente alla corretta valutazione compiuta nel corso dell'esame da parte della Commissione.
Antonio BOCCIA (MARGH-U), facendo presente di aver presentato, insieme ad altri colleghi dell'opposizione, un ordine del giorno, nel quale si esprime parere contrario sul maxiemendamento presentato dal Governo in quanto contenente disposizioni contrastanti con quanto disposto dalla legge n. 468 del 1978, nonché con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, chiede che lo stesso sia posto in votazione.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, precisa che, essendosi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, la Commissione non ha più la disponibilità del testo. In particolare, ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento, è possibile presentare ordini del giorno solo nel corso della discussione degli articoli e, pertanto, non essendo la Commissione riunita in sede referente, l'ordine del giorno stesso non potrà essere posto in votazione.
Antonio BOCCIA (MARGH-U) insiste nella sua richiesta di procedere alla votazione dell'ordine del giorno, che ritiene assolutamente fondata.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, non può che ribadire la decisione già assunta di non poter procedere alla votazione dell'ordine del giorno. Rileva conclusivamente che la seduta si è già protratta oltre il tempo concesso dalla Presidenza della Camera e che stanno per riprendere i lavori dell'Assemblea.
La seduta termina alle 19.
VICOMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Renzo PATRIA.
Legge finanziaria 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Renzo PATRIA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 6177, legge finanziaria 2006, ed il disegno di legge C. 6178, recante il Bilancio dello stato per il 2006 ed il Bilancio triennale 2006-2008 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter.
L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio.
A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché - considerato l'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria operato dalla legge n. 208 del 1999 - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare.
La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 24 novembre 2005.
Giovanni MAURO (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 6177, legge finanziaria 2006, ed il disegno di legge C. 6178, recante il Bilancio dello stato per il 2006 ed il Bilancio triennale 2006-2008 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter.
Per quanto riguarda il quadro macroeconomico nel quale si inscrive la manovra di finanza pubblica per il 2006 evidenzia come, per il 2006, il Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009 preveda una crescita del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali pari all'1,5 per cento ed anche le stime più recenti fornite dalla Commissione europea nelle Autumn forecasts del novembre 2005 coincidono con l'obiettivo di crescita del PIL indicato dal Governo per il 2006.
Per quanto concerne gli obiettivi di finanza pubblica e le dimensioni della manovra, sottoliena come le previsioni contenute nella Relazione previsionale e programmatica risultino in linea con il quadro programmatico delineato nel DPEF, confermando in particolare, per il 2006, l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 3,8 per cento del PIL.
Al riguardo ricorda che, in data 28 luglio 2005, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia, in conformità dell'articolo 104, paragrafo 6, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, il Consiglio ha altresì approvato la raccomandazione, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7 del Trattato, sulle misure da prendere per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in Italia.
In tale contesto il Consiglio ha richiesto all'Italia una riduzione cumulativa del disavanzo strutturale di almeno l'1,6 per cento del PIL nel periodo 2006-2007, di cui la metà (0,8 per cento) da conseguire nel 2006.
La manovra di finanza pubblica per il 2006 originariamente concepita dal Governo comportava un intervento correttivo netto corrispondente a 0,8 punti percentuali di PIL, come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio UE intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Italia. In valori assoluti l'intervento correttivo avrebbe dovuto comportare un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 12 miliardi di euro.
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2005 ha peraltro deliberato la presentazione di una serie di emendamenti correttivi della manovra, finalizzati a rimodulare gli strumenti di acquisizione di una quota delle entrate rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione del DPEF.
Il quadro tendenziale 2006 considerato dal DPEF prevedeva infatti entrate derivanti da dismissioni immobiliari per un importo pari a 6 miliardi di euro. Alla luce dell'attuale andamento delle dismissioni, il Governo ha deciso di mantenere nel quadro tendenziale 2006 solo 1 miliardo derivante da dismissioni immobiliari, mentre i restanti 5 miliardi sono stati recuperati attraverso gli emendamenti correttivi, che hanno comportato riduzioni di trasferimenti in conto capitale ad imprese controllate dallo Stato pari a circa 1,5 miliardi di euro (1,2 miliardi di riduzioni riferiti alle Ferrovie dello Stato e 300 milioni riferiti all'ANAS) e aumenti di entrate pari a circa 2,5 miliardi di euro (relativi ad interventi relativi alla durata dell'ammortamento dell'avviamento e dei contratti di leasing immobiliare, alle perdite su minusvalenze da concambio e al cosiddetto dividend washing) e attraverso i proventi da dividendi dovuti dalle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo, non incluso nel tendenziale.
L'adozione di tale misura dovrebbe comportare un ulteriore intervento correttivo pari a circa 0,3 punti percentuali di PIL.
L'intervento correttivo netto della manovra dovrebbe risultare quindi, pari a circa 1,1 punti percentuali di PIL, e, in termini assoluti, a circa 16,2 miliardi di euro.
Sono inoltre previsti interventi volti a fronteggiare alcuni oneri inderogabili, quali le eccedenze di spesa e altri oneri che il Governo considera ineludibili, nonché a prorogare una serie agevolazioni fiscali in scadenza, per un importo complessivo pari a circa 3,2 miliardi di euro.
Sono altresì contemplati gli interventi a sostegno dello sviluppo, relativi principalmente alla riduzione del costo del lavoro, all'istituzione di un Fondo per la famiglia e la solidarietà, all'avvio della previdenza complementare, alla riforma del sistema di totalizzazione dei periodi assicurativi, per un importo pari a circa 3,6 miliardi di euro.
A questi interventi si aggiunge l'istituzione di un Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato agli interventi per l'attuazione della Strategia di Lisbona. Tale fondo è finanziato dagli eventuali maggiori proventi rispetto alle previsioni del bilancio per il 2006 derivanti dalle operazioni di dismissione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3 miliardi di euro.
Passando ad illustrare brevemente il contenuto dei disegni di legge in esame, rileva come il disegno di legge finanziaria, a seguito dell'approvazione, da parte del Senato dell'emendamento governativo che ha apportato numerose modifiche al testo originario del disegno di legge, si componga di un solo articolo, suddiviso in 387 commi.
Con riferimento agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione,segnala in primo luogo i commi 49-55, i quali intervengono su modalità e criteri di finanziamento di talune autorità indipendenti, prevedendo in primo luogo, la cessazione dei trasferimenti erariali - per CONSOB, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione - a decorrere dal 2007, e introducendo correlativamente la previsione del finanziamento integrale da parte del «mercato di competenza». Il comma 50 demanda la fissazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il mese di gennaio 2006, di concerto con i Ministri interessati.
I commi 56-61 introducono nuovi criteri e modalità per il finanziamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio, correlandolo ai risultati dell'azione amministrativa, come si rilevano dagli andamenti annuali delle entrate tributarie e di altre entrate determinate.
Il comma 63 dell'articolo 1 autorizza l'erogazione di contributi per complessivi 40 milioni di euro annui in favore del Corpo della Guardia di Finanza; i contributi verranno erogati per 15 anni a decorrere dal 2006.
Il comma 71 dispone l'abrogazione, in coerenza con la sentenza n. 133 del 6 aprile 2005, dei commi 38, 39, 40 e 41 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I citati commi 38-41 della legge n. 350 prevedono che le Regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11, cioè la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.
Il comma 76 dispone la proroga, per l'anno 2006, di alcune agevolazioni in materia di accise applicabili a determinati prodotti energetici.
In particolare, la lettera a) del comma 76 prevede il rinnovo della riduzione delle aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di olî da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) e più volte prorogata; sulle medesime emulsioni stabilizzate autoprodotte e utilizzate, dai medesimi soggetti, per usi di trazione e di combustione, e limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno dei soggetti stessi, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002.
La lettera a) fissa inoltre per l'anno 2006 l'accisa per le emulsioni stabilizzate di olî da gas usate come carburante nella misura di 256,70 euro per mille litri.
La lettera b) ripropone per l'anno 2006 le disposizioni in materia di riduzione dell'accisa sul gas metano, nella misura del 40 per cento, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui. In base alla disposizione, la misura dell'aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo anziché a 0,012 euro (lire 24,2).
La lettera c) dispone l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2006, dell'incremento dell'agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998. Pertanto, sino al 31 dicembre 2006 troverà applicazione una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all'accisa ordinaria di 0,403 euro) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all'accisa ordinaria di 0,190 euro).
La lettera d) rinnova sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.
In particolare, si dispone l'applicazione dell'aumento di 0,015 euro (30 lire), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito d'imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998.
La lettera e) prevede il rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili. In particolare, il comma in esame dispone che sia applicata fino al 31 dicembre 2006 la riduzione dell'aliquota d'accisa per i consumi di gas metano disposta, per gli anni 2001 e 2002, dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).
L'agevolazione consiste nella applicazione dell'aliquota nella misura di 0,0407 euro (78,79 lire) per metro cubo, per il gas metano utilizzato per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui (rispetto ad un'aliquota ordinaria di 0,079 euro, pari a 152,68 lire) e ad euro 0,1351 (lire 261,68) per metro cubo per il gas metano utilizzato per gli altri usi civili (rispetto ad un'aliquota ordinaria di 0,173 euro, pari a 335,57 lire).
La lettera f) proroga sino al 31 dicembre 2006 l'estensione della riduzione di costo del gasolio e del GPL, usati come combustibile per riscaldamento, alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte della fascia climatica E.
La lettera g) proroga al 31 dicembre 2006 il regime agevolato di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal decreto ministeriale 30 luglio 1993.
La lettera h) proroga, per l'anno 2006, l'esenzione da accisa in favore del gasolio usato per le coltivazioni sotto serra.
Il comma 77 proroga al 31 dicembre 2006 il termine relativo alla fruizione della detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi a fine di tutela ambientale e difesa del territorio e del suolo da rischi di dissesto idrogeologico.
Il comma 78 fissa all'1,9 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il 2005, relativamente ai soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca. La medesima disposizione stabilisce che, per il periodo d'imposta 2006, l'aliquota è pari al 3,75 per cento.
Il comma 79 dell'articolo 1 proroga, per l'anno 2006, i benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il comma 80 proroga al 31 dicembre 2006 l'efficacia delle agevolazioni fiscali previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.
Il comma 81, alla lettera a), proroga, per l'anno 2006, la detraibilità delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. La lettera b) proroga, per l'anno 2006, la detraibilità delle spese per il recupero del patrimonio edilizio effettuate da imprese di costruzione e cooperative edilizie e relative ad immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2007. Entrambe le disposizioni elevano la percentuale di spesa ammessa in detrazione dal 36 al 41 per cento.
Il comma 82 modifica il comma 11 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), al fine di estendere anche al 2006 i benefìci fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavoratori frontalieri. Ricorda che il comma 11 del richiamato articolo 2 della legge n. 289 del 2002 ha disposto l'esenzione dall'IRPEF per una quota (fino a euro 8.000) dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera.
Il comma 83 fissa in 3.615,20 euro, il limite entro il quale possono essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In mancanza di questa norma, i suddetti contributi sarebbero stati deducibili, per l'anno 2006, entro il limite di 2.324,06 euro.
Il comma 84 conferma l'applicazione della clausola di salvaguardia relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2006. Viene pertanto stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2006, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
Il comma 85 proroga al 31 dicembre 2006 il regime di parziale indetraibilità dell'IVA relativa agli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, aumentando al 15 per cento la misura della parte detraibile e accrescendo corrispondentemente al 15 per cento la quota che costituisce base imponibile in caso di successiva cessione.
Il comma 86 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa stabilita in favore degli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
Il comma 87 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per l'applicazione del regime di esenzione fiscale sugli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
Il comma 88 proroga, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, l'applicazione della riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito d'impresa prevista in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Il comma 89 prolunga a sette anni la durata massima della fase di transizione entro la quale sia i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento, sia quelli che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la relativa tariffa.
Il comma 92 determina in 12 euro l'importo minimo al di sotto del quale, in sede di dichiarazione dei redditi, non va effettuato il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta con riferimento alla singola imposta o addizionale. In tale ipotesi, per le dichiarazioni presentate con il modello 730, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto compenso a carico dello Stato.
Il comma 105 conferma, anche per l'anno 2006, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRPEF, fissata nella misura del 6,5 per cento per i comuni e dell'1 per cento per le province del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato con riferimento all'esercizio finanziario 2002.
Il comma 109 modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, disponendo che sia versata agli enti territoriali emittenti l'imposta effettivamente pagata dai sottoscrittori, in luogo della retrocessione del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi, come attualmente previsto.
I commi da 228 a 231 recano modifiche alla disciplina fiscale degli ammortamenti relativa ai soggetti che esercitano attività di trasporto e distribuzione del gas, di gestione della rete elettrica nazionale, nonché di distribuzione di energia elettrica. In particolare, il comma 228 introduce nel testo unico delle imposte sui redditi un nuovo articolo 102-bis, contenente questa nuova disciplina speciale degli ammortamenti.
In tale contesto, il comma 2 del nuovo articolo 102-bis interviene sulle modalità di determinazione della vita utile dei beni materiali strumentali relativi alle attività individuate al comma 1, prevedendo, in luogo dell'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale a fini fiscali, il riferimento alla vita utile determinata dall'autorità di regolazione del settore energetico a fini tariffari, riducendo, di conseguenza, la quota di ammortamento annuo deducibile fiscalmente.
Il comma 229 modifica conseguentemente il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, specificando le modalità d'iscrizione dei dati, relativi ai beni soggetti alla nuova disciplina, nel registro dei beni ammortizzabili tenuto dalle imprese. Il comma 230 stabilisce la data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 102-bis del TUIR, introdotto dal comma 228. Il comma 231 abroga il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto legge n. 211 del 2005, al fine di coordinare le disposizioni relative al calcolo degli acconti, disciplinate in via transitoria dal richiamato articolo 2, con quanto previsto, a regime, dal comma 228.
Si segnala come analoghe disposizioni siano contenute nel decreto-legge n. 203 del 2005, attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite V e VI.
Il comma 239 prevede una detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori di bambini che frequentano asili nido.
I commi da 244 a 246 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. L'indennizzo è esteso ai risparmiatori danneggiati a seguito dell'insolvenza della Repubblica argentina. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario. La nozione di «conto o rapporto dormiente» e le modalità della rilevazione dei conti e rapporti così definiti dovranno essere determinate con regolamento governativo.
I commi 250 e 251 prevedono, rispettivamente, la soppressione della tassa sui brevetti e l'esenzione dall'imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
I commi da 252 a 254 consentono l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante relativamente ai fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ridisciplinando parte della materia trattata nel vigente articolo 100 del TUIR, dal quale sono espunte le corrispondenti disposizioni.
I commi 255-258 istituiscono, a decorrere dall'anno 2006, il Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, nonché gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute. Le erogazioni del fondo sono subordinate all'introito di proventi da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato ulteriori rispetto a quelle previsti dal bilancio per il 2006, nel limite massimo di 3 miliardi di euro.
I commi da 263 a 268 recano disposizioni concernenti la riorganizzazione dei distretti produttivi. In particolare, il comma 263 prefigura un intervento di riorganizzazione, mediante una nuova definizione delle caratteristiche dei distretti e delle relative modalità di individuazione da parte del Ministro dell'economia, con la loro articolazione sul duplice piano territoriale e funzionale. L'adesione ai distretti è libera (comma 264).
Il comma 265 determina le disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi. Con esse viene prevista, in sintesi, la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita a un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi e la finanza.
Il comma 266 estende l'applicazione delle precedenti disposizioni ai distretti rurali e agroalimentari, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, ai distretti industriali, ai consorzi di sviluppo industriale e ai consorzi per il commercio estero.
Il comma 267 prevede una prima applicazione delle suddette disposizioni in via sperimentale, limitatamente a uno o più distretti da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
I commi da 269 a 271 prevedono la costituzione della «Banca del Mezzogiorno», al cui capitale lo Stato partecipa quale soggetto fondatore.
Il comma 272 prevede che le società di interesse nazionale che ricorrono al mercato dei capitali di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una partecipazione azionaria qualificata, possono: a) emettere strumenti finanziari partecipativi con diritti patrimoniali o amministrativi definiti a norma dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile; b) creare, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, categorie di azioni con diritti diversi, sulla base dell'articolo 2348 del codice civile, che attribuiscano all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. L'emissione può essere a titolo gratuito ovvero a pagamento, qualora sia riservata a particolari azionisti.
Il comma 273 prevede che i diritti amministrativi legati alle azioni e agli strumenti previsti al comma 272 si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, perdita della qualità di azionista o adesione ad un'offerta pubblica di acquisto; in tal caso vengono meno, inoltre, le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.
Il comma 274 stabilisce che le deliberazioni assembleari relative alla creazione delle azioni o degli strumenti finanziari indicati al comma 272 e quelle previste al comma 276 non attribuiscono diritto al recesso.
Il comma 275 sottolinea come le clausole inserite nello statuto in virtù dei commi precedenti debbano essere modificate con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Il comma 276 consente allo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di subordinare all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti indicati ai commi precedenti l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 332 del 1994 (con le quali si pongono limiti al possesso azionario da parte di singoli soci o categorie di soci) dopo il primo triennio di efficacia.
Il comma 277 concerne infine la compatibilità di tali disposizioni con quanto dettato in sede comunitaria in materia di offerte pubbliche, le cui disposizioni di recepimento nell'ordinamento interno vengono fatte salve.
Il comma 282 prolunga a cinque anni (decorrenti dal 1o ottobre 2003) la durata del periodo transitorio nel quale i consorzi per la garanzia collettiva dei fidi (Confidi), già costituiti alla predetta data, possono continuare a gestire fondi pubblici di incentivazione e prestare garanzia a favore dell'amministrazione finanziaria al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
Il comma 295 reca disposizioni in tema di credito di imposta per gli investimenti e per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno.
La lettera a) del comma interviene circa il credito d'imposta per investimenti, introducendo un nuovo comma 1-bis nell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002.
Esso dispone che le risorse derivanti da rinunzie o da revoche dei contributi di cui al comma 1, lettera c), del suddetto articolo 62 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, non accolte per insufficienza di disponibilità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
La lettera b) riguarda il credito d'imposta per assunzioni, aggiungendo un periodo al comma 3 dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002.
Il periodo aggiunto interviene nell'ambito della procedura - prevista dal comma 3 dell'articolo 63 citato - necessaria per maturare il diritto al credito d'imposta per le nuove assunzioni, stabilendo che se il datore di lavoro presenta l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni di personale, queste devono essere effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 297 estende ad altre fattispecie, espressamente indicate la nozione di concentrazione, rilevante per l'attribuzione del relativo premio previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005.
Il comma 298 estende anche agli imprenditori agricoli il credito d'imposta previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005 per le microimprese, le piccole e medie imprese che si impegnano in processi di concentrazione.
Il comma 300 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, l'individuazione delle percentuali di produzione di biocombustibili, oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera, da inserire in un apposito programma il quale, avviato il 1o gennaio 2005 e della durata di 6 anni, comporta l'esenzione dall'accisa del biodiesel nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate.
Il comma 302 ha lo scopo di fare rientrare nell'ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale, l'attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di biocombustibili agroforestali.
I commi da 332 a 339 dispongono la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d'impresa e delle aree edificabili delle imprese, estendendo, in quest'ultimo caso, la facoltà di rivalutazione anche ai beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (cosiddetti beni-merce). Viene altresì consentito l'affrancamento del saldo di rivalutazione mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Ai sensi del comma 332 è possibile eseguire la rivalutazione dei beni materiali e immateriali (con l'eccezione delle aree fabbricabili, per le quali è prevista una disciplina specifica dai commi 336-338). Detta rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004.
La rivalutazione deve risultare nel bilancio dell'esercizio successivo il cui termine dì approvazione scade successivamente al 1o gennaio 2006.
Il comma 334 stabilisce che, sul maggior valore iscritto in bilancio, è dovuta una imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e del 6 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
I commi da 336 a 338 dettano norme specifiche per la rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate possedute da imprese e iscritte nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2004.
Il comma 341 riguarda gli ambiti d'intervento della Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa operante nell'ambito dell'Agenzia del demanio. L'attività della Commissione si esplica con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni pubbliche; rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche amministrazioni.
I commi da 342 a 351 dell'articolo 1 modificano alcuni aspetti della vigente disciplina relativa agli apparecchi da giuoco lecito con vincite in denaro e alla rete telematica per il loro controllo. In particolare, il comma 342 introduce una nuova tipologia di apparecchi, le cui caratteristiche saranno successivamente definite con regolamento del Ministro dell'economi e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I commi 343, 344 e 348 ridisciplinano il prelievo erariale unico su tali apparecchi. Il comma 351 estende i tipi di licenza per la loro installazione in esercizio commerciali o pubblici.
Il comma 352 prevede che il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato segnali ai fornitori di connettività alla rete internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che mediante esse forniscono servizi telematici, i casi di offerta, attraverso dette reti, di giuochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro che siano illegali, mancando delle concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli previsti dalla legge.
Ai sensi del comma 353, i destinatari delle segnalazioni sono obbligati ad adottare misure tecniche, che verranno stabilite con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze- AAMS, atte a impedire l'utilizzazione delle reti di cui sono gestori, o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento di giuochi, scommesse o concorsi pronostici illeciti.
In caso di violazione dell'obbligo predetto è prevista dal comma 354 una sanzione amministrative pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ogni violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Per l'applicazione delle disposizioni testé esaminate, il comma 355 prescrive la collaborazione tra il Ministero dell'economia e finanze-AAMS, la Polizia postale e delle telecomunicazioni e il Corpo della Guardia di finanza.
Il comma 356 interviene modificando il comma 4-ter dell'articolo 4 della legge n. 401 del 1989, specificando che l'organo competente a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio di attività di giuoco o di scommessa è il Ministero delle Finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
I commi da 357 a 364 modificano l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), al fine del recupero dell'evasione fiscale nel settore dei giuochi attraverso una vasta revisione dell'apparato sanzionatorio, anche attraverso la sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative. In particolare, il comma 358 amplia le tipologie di macchine per il giuoco installabili negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 dello stesso testo unico. Il comma 359 fissa le sanzioni per i gestori che permettono ai minori di 18 anni l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da giuoco di abilità (non di azzardo). Il comma 361 prescrive la confisca e la distruzione degli apparecchi non rispondenti alle norme vigenti; individua i destinatari dell'invio dei rapporti per diversi tipi di violazioni (il prefetto o l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato); dispone, infine, circa la ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie. Il comma 362 disciplina la sospensione (riducendone la durata) o la revoca della licenza o dell'autorizzazione per gli autori degli illeciti. Il comma 363 porta analoghe modifiche alla disposizione che attribuisce al questore la facoltà di sospendere la licenza in caso di illecito. La durata di tale sospensione è ridotta a quindici giorni e la facoltà del questore di sospendere la licenza è esercitabile solo quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni. Il comma 364 precisa che, in caso di violazioni delle disposizioni del comma 9 dell'articolo 110 del TULPS antecedenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano le disposizioni vigenti al momento delle violazioni.
Il comma 365 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, recante la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, specificando la disciplina fiscale degli apparecchi e congegni da intrattenimento.
Il comma 366 proroga fino al 31 dicembre 2007 la disciplina fiscale relativa al prelievo erariale e alla cauzione per i concessionari del gioco del Bingo.
Ricorda che l'articolo 5 del regolamento sul gioco del Bingo, recato dal decreto del Ministero delle finanze n. 29 del 2000, prevede un prelievo erariale, in misura pari al 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, da versarsi a cura del concessionario all'affidatario del controllo centralizzato che provvede al successivo riversamento alla Tesoreria provinciale dello Stato.
L'articolo 8 del decreto-legge n. 147 ha introdotto un'agevolazione per i concessionari del Bingo stabilendo che il prelievo erariale sulle cartelle dovuto da questi ultimi può essere effettuato entro novanta giorni dal ritiro delle stesse cartelle, a condizione che siano corrisposti gli interessi per i giorni di dilazione e previa maggiorazione del 3 per cento della cauzione prevista.
Il comma 367 vieta agli affidatari delle concessioni per scommesse ippiche o concorsi pronostici di esercitare l'attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
Il comma 368 stabilisce che la rilevazione della classe di prezzo più richiesta delle sigarette, che ha effetto sulla determinazione della relativa imposta di consumo, dev'essere effettuata trimestralmente, anziché semestralmente, come attualmente previsto.
Il comma 369 prevede che, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possa essere aumentata l'accisa sui tabacchi lavorati al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per i successivi.
Nel determinare l'aumento dell'aliquota sarà necessario tenere conto anche dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 825 del 1965, recante norme in tema di regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato.
Per quanto riguarda disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2006, esso prevede, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 384 miliardi e spese finali per 435 miliardi di euro.
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 51.092 milioni di euro.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2006 registrano una sostanziale stabilità del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2005, nell'importo di 51,1 miliardi di euro, esse evidenziano tuttavia, rispetto al bilancio assestato 2005, una riduzione sia delle entrate finali che delle spese finali di circa 6,8 miliardi di euro.
In particolare, per le entrate finali, la riduzione di 6.837 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2005 è determinata da riduzioni di 3.729 milioni di euro delle entrate tributarie e di 1.040 milioni delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si riducono anch'esse di 2.069 milioni.
Si segnala che il Governo ha presentato, nel corso dell'esame al Senato, due Note di variazioni:
La I Nota di variazioni (C. 6178-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2006 gli effetti contabili del decreto-legge n. 203 del 2005, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006 ed attualmente all'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze.
Tali effetti interessano gli stati di previsione dell'entrata (Tabella 1), del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7); del Ministero dell'interno (Tabella 8); del Ministero dell'ambiente (Tabella 9); del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10), del Ministero delle politiche agricole e forestali (Tabella 13), e del Ministero della salute (Tabella 15).
La II Nota di variazioni (C. 6178-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.
Con riferimento agli aspetti del disegno di legge di bilancio rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, nell'ambito dello Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) le entrate finali previste per il 2006, al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, a seguito degli effetti determinati sul bilancio dello Stato a legislazione vigente per il 2006 dal decreto-legge n. 203 del 2005 e dai disegni di legge finanziaria 2006 e di bilancio, come approvati dal Senato, sono determinate in 415.922 milioni di euro, cosi ripartiti: 385,4 miliardi per entrate tributarie; 28,7 miliardi per entrate extra-tributarie; 1,9 miliardi per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.
In tale contesto segnala gli effetti sulle entrate del decreto-legge n. 203 del 2005, come modificato dal Senato, registrati sul bilancio dello Stato dalla I Nota di variazioni, che determina maggiori entrate tributarie per 7,1 miliardi di euro.
In particolare, per quanto riguarda le entrate relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF-IRE) viene indicato un incremento per 1.691,3 milioni di euro, di cui 581,3 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione e 1.110 milioni all'attività di controllo.
Analogamente, per l'IRES vengono stimate maggiori entrate per 3.503 milioni di euro, di cui 3.113 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione e 390 milioni all'attività di controllo.
Per l'IVA sugli scambi interni e intracomunitari sono indicate maggiori entrate per 1,5 miliardi dall'attività di accertamento e controllo, a fronte di una riduzione di 60 milioni riferiti all'attività di gestione, mentre l'IVA sulle importazioni dovrebbe generare maggiori entrate per 350 milioni.
Dal lotto, lotterie e giochi sono stimate maggiori entrate per 102 milioni, mentre ulteriore gettito è previsto dalle imposte sostitutive (12 milioni), da altri tributi diretti (3,5 milioni) e indiretti (2,5 milioni).
Per quanto riguarda invece gli effetti in materia di entrate determinati sul bilancio dal disegno di legge finanziaria, come approvato dal Senato, la II Nota di variazioni indica variazioni delle principali voci delle entrate tributarie (+1.765 milioni), riferite a maggiori entrate per il gettito delle imposte sostitutive (+740 milioni), dell'IRES (740 milioni), del lotto, lotterie e giochi (300 milioni), sui generi di monopolio (90 milioni), da altri introiti diretti (+131 milioni) e indiretti (43,6 milioni), nonché all'IRPEF-IRE (+3,8 milioni).
Sono altresì indicate minori entrate per l'IVA sugli scambi interni e intracomunitari (-185 milioni), sull'accisa e imposta erariale sugli olî minerali (-105 milioni) e su altri prodotti (-107 milioni), nonché sulle tasse e imposte sugli affari (-14,4).
Per quanto riguarda le entrate extratributarie, la II Nota ìndica un incremento di 3.639 milioni così ripartiti: 125 milioni relativi all'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti; 1.415,9 milioni da redditi di capitale (di cui 1 miliardo a seguito di un emendamento approvato dal Senato al disegno di legge di bilancio); 2.060 milioni a seguito di prelevamenti da conti di tesoreria; 30 milioni da restituzioni e recuperi vari.
Una riduzione di 5 miliardi di euro è riportata al titolo III relativamente ai proventi dalla vendita di immobili, a seguito di un emendamento approvato dal Senato al disegno di legge di bilancio.
Per quanto riguarda lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) il bilancio a legislazione vigente per il 2006 prevede spese correnti pari a 250,6 miliardi in competenza e a 260,6 miliardi di autorizzazioni di cassa.
La spesa in conto capitale viene indicata in 23,6 miliardi in competenza e in 23,4 in cassa, il rimborso passività finanziarie ammonta a 188,9 miliardi in competenza e in cassa, mentre le risorse complessive ammontano a 463 miliardi in competenza e a 472,9 miliardi per le autorizzazioni di cassa.
Con l'approvazione del disegno di legge finanziaria 2006 e del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005 da parte del Senato, il Governo ha presentato, come già ricordato, due Note di variazioni, nelle quali vengono considerati gli effetti contabili determinati dall'approvazione dei due provvedimenti.
Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le spese correnti ammontano 255,2 miliardi in competenza e a 265,3 miliardi di autorizzazioni di cassa. La spesa in conto capitale è determinata in 72 miliardi in competenza e in cassa, mentre il rimborso di passività finanziarie rimane fissato a 188,9 miliardi in competenza e in cassa.
Per quanto riguarda le variazioni di bilancio delle unità previsionali di base ricomprese nei diversi centri di responsabilità dello Stato di previsione, segnala la significativa variazione della dotazione del centro di responsabilità «Gabinetto del Ministro», le cui risorse risultano ridotte di 203 milioni nel bilancio a legislazione vigente 2006 rispetto al dato assestato 2004.
Per quanto riguarda il Centro di responsabilità 6 - Politiche fiscali, rispetto al dato assestato 2005, esso registra un decremento della spesa, in termini di competenza, pari a 5.261 milioni, passando da 50.235 milioni delle previsioni assestate 2005 a 44.974 milioni delle previsioni 2006, come determinate dalla seconda Nota di variazioni.
Tale variazione in diminuzione è in gran parte riferibile all'Unità revisionale di base 6.1.2.12, capitolo 3932, relativo alle somme da versare all'entrata del bilancio in relazione all'eventuale recupero da parte delle banche dell'ammontare dei versamenti effettuati nell'anno precedente a titolo dell'1 per cento delle riscossioni tramite versamenti unitari, ai sensi del decreto-legge n. 341 del 2003.
Per quanto attiene al Centro di responsabilità 7 - Guardia di Finanza, rispetto al dato assestato 2005 esso registra una riduzione di 65 milioni della spesa complessiva, in termini di competenza, in quanto passa da 3.480 milioni delle previsioni assestate 2005 a 3.415 milioni della seconda Nota di variazioni. La riduzione di 105 milioni tra previsioni assestate 2005 e legislazione vigente 2006 deriva da minori spese per il personale (-130 milioni), a fronte di un incremento (+25 milioni) dello stanziamento relativo ai trattamenti provvisori di pensione e altri assegni fissi (cap. 4370, UPB 7.1.6.2), che torna alla dotazione di 80 milioni già prevista dalla legge di bilancio 2005.
Per quanto concerne lo Stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, allegato alla Tabella 2, esso indica per il 2006 una riduzione delle entrate e delle spese pari a 1.073 milioni rispetto al dato assestato 2005.
In particolare, le entrate totali sono previste in 10.527 milioni, analogamente alle spese totali.
Quanto ai residui attivi si evidenzia una consistenza al 1o gennaio 2006 di 206,6 milioni, di cui 33 per la parte corrente. La consistenza dei residui passivi presunti è valutata in 583,3 milioni di euro.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) rileva come l'originaria impostazione di politica fiscale del Governo di centro destra fosse fondata sull'equazione in base alla quale a meno tasse avrebbe dovuto corrispondere una maggiore libertà, dalla quale sarebbe dovuto derivare una straordinaria espansione della produttività e della produzione e un nuovo miracolo economico.
Il cardine di quella proposta consisteva in una incisiva riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche con due sole aliquote, che tuttavia non garantiva la progressività, prevista dall'articolo 53 della Costituzione, la quale era affidata esclusivamente dal sistema delle deduzioni.
Già in occasione della discussione parlamentare della delega fiscale si evidenziavano tuttavia i primi segnali dell'incapacità del Governo di tenere sotto controllo la finanza pubblica. In particolare la previsione, contenuta nella relazione tecnica alla legge di delega, di un onere complessivo di 20 miliardi di euro, da reperire nei successivi esercizi era stata fin fortemente criticata dall'opposizione, per l'evidente sproporzione con i costi impliciti derivante dalla sola semplificazione delle aliquote e degli scaglioni.
Tali dubbi sono stati confermati dall'andamento del prelievo IRPEF negli anni compresi tra il 2001 ed il 2005. Sulla base di tale dato si evidenzia come la ripartizione del reddito nazionale tra le diverse categorie di reddito sia rimasta sostanzialmente invariata, ma come il prelievo sul lavoro dipendente e sulle pensioni sia cresciuto nel periodo del 12,75 per cento, laddove la pressione fiscale sugli altri redditi si è ridotto dell'1,36 per cento. Ancor più significativo è il dato relativo prelievo derivante dall'attività di contrasto dell'evasione e da condoni, per il quale si segnala una riduzione, rispetto al 2001, superiore al 50 per cento. In conseguenza di tale dinamica, il prelievo complessivo sui redditi diversi dal lavoro dipendente e dalle pensioni si è ridotto nel periodo del 13,63 per cento, e l'applicazione, in occasione dell'autotassazione del maggio prossimo, del secondo modulo della riforma comporterà una riduzione di circa 250 milioni di euro in valore nominale del prelievo su tali redditi. Per i redditi da lavoro dipendente e da pensione è invece prevedibile un incremento del prelievo di oltre 5 miliardi di euro (+5,25 per cento).
Nello stesso periodo si è fortemente ridotto l'incidenza sul PIL del prelievo IRPEG (dal 2,7 a circa il 2 per cento) ed è crollato il contrasto all'evasione (dal 2,66 sul PIL all'1,62 per cento del 2004).
Le entrate ordinarie IVA che nel triennio precedente erano cresciute ad una percentuale superiore del 50 per cento a quella del PIL, grazie all'emersione spontanea derivante dell'efficace contrasto dell'evasione, crescono, nel periodo, quanto il PIL, mentre solo le entrate derivanti dalla tassazione su tabacchi, alcolici e giochi crescono a ritmi superiori.
La finanziaria per il 2006 non modifica le tendenze di fondo della fallimentare politica fiscale del Governo. Per mancanza di risorse non si interviene sull'IRPEF, neanche con la restituzione del fiscal drag, mentre si compensa il venir meno delle entrate da condono con cosmesi contabili sui conti di tesoreria, con improbabili introiti da privatizzazioni, e con il ricorso ad improbabili maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione.
Le maggiori entrate derivano quindi da una molteplicità di microinterventi in materia di imposizione indiretta i cui effetti si faranno sentire maggiormente sulle famiglie a reddito fisso.
Sul terreno cruciale della riduzione del cuneo fiscale e del costo del lavoro il Governo rinuncia al pur annunciato intervento sull'IRAP, non interviene sull'IRPEF e si limita ad un modesto intervento sui contributi sociali.
Con l'ulteriore correzione dei conti pubblici di 5 miliardi, operata con l'emendamento governativo al disegno di legge finanziaria approvato dal Senato, che fa seguito a quella di 2 miliardi già realizzata con il decreto-legge n. 203, l'impianto complessivo della manovra appare formulato in termini tali da impedire all'opposizione, alle autonomie locali e alle parti sociali un effettivo confronto sul merito.
Il disegno di legge finanziaria rappresenta comunque l'atto conclusivo di un processo che in 5 anni ha dilapidato l'equilibrio del bilancio faticosamente riconquistato nella legislatura precedente.
Già nelle previsioni ufficiali per il 2005 tutto ciò è evidente: il deficit è infatti pari al 4,3 per cento in rapporto al PIL, il saldo primario è pressoché azzerato ed il debito pubblico risulta in crescita, attestandosi al 108,2.
Tali previsioni appaiono in realtà addirittura ottimistiche, in quanto il deficit si avvia, nonostante la recente manovra, verso il 4,8 per cento e ci si potrà avvicinare all'obiettivo del 4,3 per cento solo grazie allo slittamento al 2006 dei contratti del pubblico impiego. Analogamente, lo stock del debito, in base alle informazioni disponibili, appare più elevato (oltre il 109 per cento), mentre risulta ancora più negativo l'andamento del surplus primario (0,1 per cento).
La stessa manovra 2006 appare poco credibile, ed i dati indicati dal Governo appaiono poco chiari, come ha rilevato il Fondo monetario internazionale: l'indebitamento netto tendenziale, secondo il DPEF, risulta pari al 4,7 per cento, mentre quello obiettivo concordato in sede europea è fissato al 3,8 per cento.
Anche in questo caso si tratta di cifre ottimistiche, in quanto, in base a valutazioni più corrette, il disavanzo tendenziale risulta del 5,7 per cento e la correzione necessaria per realizzare l'obiettivo del 3,8 per cento dovrebbe essere pari a 27,2 miliardi.
In tale contesto sottolinea come negli ultimi quattro anni siano peggiorati tutti gli indicatori economici; in particolare, la crescita del PIL è stata debolissima, pari allo 0,5 per cento in media, fino ad arrestarsi del tutto nel 2005. Mentre l'economia mondiale ha conosciuto una ripresa negli ultimi due anni, l'Italia continua infatti a perdere competitività, la quota delle nostre esportazioni sul commercio mondiale si è ridotta di circa un punto rispetto ad un decennio fa, e la crescita dell'occupazione sembra entrare in una fase di decelerazione.
Il Mezzogiorno è inoltre tornato dopo 7 anni a crescere meno del resto del Paese, anche a causa della forte riduzione del tasso di crescita dei consumi interni dovuta al decremento dei redditi delle classi popolari.
Nel complesso la politica fiscale del centro destra ha fortemente penalizzato le imprese (abolizione della DIT, eliminazione della possibilità di dedurre le svalutazioni, eliminazione retroattiva dei crediti di imposta per investimenti e occupazione, aumento delle imposte su banche, assicurazioni); nonostante le riduzioni delle aliquote e l'aumento delle deduzioni, la mancata restituzione del fiscal drag non ha compensato l'effetto per le famiglie più povere, concentrando i vantaggi sui ceti medio-alti, che hanno anche beneficiato del rientro dei capitali, della eliminazione della imposta di successione, dei condoni, dell'evasione fiscale.
Segnala altresì come negli ultimi cinque anni in Italia la produttività sia diminuita di quasi un punto e mezzo mentre in Germania è aumentata del 10 per cento ed in Francia del 12 per cento; inoltre fra il 1996 e il 2004, la quota delle esportazioni italiane nel commercio mondiale è passata dal 4,8 per cento al 3,8 per cento, a fronte della sostanziale invarianza della quota delle esportazioni francesi e di un incremento di circa mezzo punto percentuale di quelle tedesche.
Nella classifica della competitività dei diversi sistemi-paese, l'Italia, in un solo anno, ha perso due posizioni slittando al 53o posto, e negli ultimi 4 anni la competitività delle merci italiane è peggiorata del 25 per cento in termini di costi dei lavoro relativi, a fronte di una riduzione inferiore al 10 per cento subita dalla Germania e dalla Francia.
Da ciò si evidenzia come l'introduzione dell'euro non sia la ragione del declino economico del Paese, ma abbia al contrario eliminato alcuni fattori distorti di crescita, come le svalutazioni o i trasferimenti pubblici alle imprese, e come le ragioni di tale declino siano piuttosto dovuti all'incapacità di modificare la struttura dell'economia nazionale.
Sotto il profilo della finanza pubblica sottolinea come il Governo abbia perso il controllo della spesa corrente primaria, che è passata, dal 2001 ad oggi, dal 37,9 per cento del PIL al 40,2 per cento, con un incremento di 2,3 per cento del PIL, evidenziando come l'incapacità dell'Esecutivo a controllare tale variabile, mantenendola allo stesso livello al quale l'avevano lasciata i Governi di Centrosinistra, renda oggi necessario il ricorso a manovre correttive.
In tale contesto evidenzia come, nonostante lo scudo protettivo costituito dall'appartenenza all'euro, la revisione del rating del debito pubblico italiano costituisca un grave rischio per il Paese, che come è noto, comporterà un aumento degli interessi ed un appesantimento notevole del bilancio, rendendo l'Italia un vero e proprio sorvegliato speciale della Comunità finanziaria internazionale.
Sotto un altro profilo evidenzia come la stagnazione del PIL comporti un impoverimento del Paese, aggravato da un effetto redistributivo che colpisce particolarmente le classi medie. La percezione di perdita di ruolo e di sicurezza da parte di tali ceti è infatti una componente molto forte del disagio sociale attuale, dovuto soprattutto alla precarietà ed alla vulnerabilità percepite dai cittadini ed all'aumento dei costi incomprimibili, nonché agli eccessi nella flessibilità del lavoro ed alla precarizzazione generalizzata delle condizioni di lavoro.
In tale contesto ritiene inoltre necessario sottolineare il peso del cuneo fiscale e contributivo, che contribuisce a mantenere nel Paese un tasso di occupazione globale del 57,6 per cento, lontanissimo dal traguardo, fissato dalla Strategia di Lisbona, del 67 per cento, nonché dai risultati già raggiunti da altri Paesi europei: in questa situazione sarebbe necessario perseguire una politica fiscale anticiclica atta a stimolare l'economia.
Evidenzia quindi la pericolosa erosione del potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni, dovuta anche alla scelta del Governo di fissare i tassi di inflazione programmata al disotto dell'inflazione reale e di ritardare il rinnovo di una parte dei contratti del pubblico impiego, a fronte della corrispondente crescita della quota di ricchezza nazionale accaparrata dalle posizioni di rendita, nel settore immobiliare e nei servizi, anche in seguito all'assenza di una vera politica di liberalizzazione dei servizi privatizzati, rilevando a tale riguardo le gravi conseguenze derivanti dalla connessione tra i due fenomeni.
Per quanto riguarda i temi della riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali e per la sanità, evidenzia come il taglio degli stanziamenti per gli enti locali non sarà, come afferma il Governo, del 6,7 per cento ma almeno dell'11-12 per cento, pari ad una riduzione di 3-3,5 miliardi per i comuni e di 2,5 miliardi a carico di regioni e province.
Per quanto concerne il settore sanitario, secondo il Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 2006-2008, la spesa tendenziale dei Servizio sanitario nazionale potrebbe raggiungere 95 miliardi nel 2006; in tale contesto il disegno di legge finanziaria stanzia 90,96 miliardi, cui si aggiungono 2 miliardi a ripiano dei disavanzi 2002-2004, i quali saranno erogati a condizione che le regioni riducano in modo drastico le liste d'attesa negli ospedali e in tutte le strutture pubbliche, realizzando di fatto un taglio delle risorse effettivamente disponibili.
Rileva inoltre come la finanziaria riduca la spesa delle amministrazioni locali per 1,4 miliardi di euro, imponendo un vincolo all'incremento delle spese correnti e in conto capitale degli enti territoriali.
In particolare, per i comuni e le province con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il disegno di legge finanziaria prevede che il complesso delle spese correnti non possa essere superiore al totale del 2004 diminuito del 6,7, realizzando pertanto tagli rilevanti su talune categorie di spesa importantissime, quali il territorio e l'ambiente (-686 milioni di euro), la viabilità e i trasporti (-525 milioni di euro), la scuola materna e l'istruzione (-300 milioni di euro), la cultura e i beni culturali (-120 milioni di euro), la polizia locale (-117 milioni di euro), lo sport e le attività ricreative (-25 milioni di euro).
A tale proposito rileva come l'incidenza effettiva dei tagli sui bilanci dei singoli comuni sia molto diversa, ed inversamente proporzionale alla dimensione dell'ente, penalizzando soprattutto i piccoli comuni, che hanno bilanci molto esigui.
Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, il limite all'incremento delle spese correnti comporta una riduzione molto severa delle risorse, comportando un taglio effettivo alla spesa corrente pari al 5,8 per cento rispetto a quanto previsto nel 2005, sebbene vi siano più ampi margini per la spesa in conto capitale, la quale potrà crescere del 6,9 per cento.
Considera altresì significativi i limiti imposti alle spese correnti degli enti decentrati, soprattutto se si tiene conto che essi agiscono su risorse già decurtate dalle passate leggi finanziarie e dalle numerose manovre varate in corso d'anno, evidenziando in particolare come tutti i contributi e le provvidenze in favore degli enti locali siano fissate nella stessa misura del 2005, senza alcun incremento che tenga conto dell'inflazione programmata.
Per quanto riguarda i tagli al personale della pubblica amministrazione, rileva come essi comporteranno l'espulsione di circa 100.000 sui circa 250.000 precari attualmente occupati nel settore pubblico, mentre le ipotetiche 7.000 assunzioni presso le Amministrazioni centrali e gli Enti pubblici non economici non potranno avvenire prima del 2008.
Particolarmente grave è la stretta sugli organici nel settore della formazione e della ricerca; in particolare nel settore della scuola si è proceduto ad un turn over parziale, che non copre tutti i posti disponibili, mentre il blocco delle assunzioni per gli enti di ricerca e le università mette in crisi interi filoni della conoscenza, blocca il ricambio generazionale e rischia di inaridire importanti tradizioni scientifiche nazionali.
Per quanto riguarda le politiche per lo sviluppo sottolinea come il Governo abbia riconosciuto gli errori sui quali si è fondata la politica economica seguita nell'ultimo quadriennio, prendendo finalmente atto dei problemi strutturali sui quali, inascoltata, l'opposizione ha da tempo cercato di puntare l'attenzione.
Non considera dunque casuale che la legge finanziaria contenga alcune proposte avanzate per prima dall'opposizione, quali gli interventi per la riduzione del costo del lavoro mediante la riduzione dei contributi sociali, la valorizzazione del ruolo dei distretti, la concessione di agevolazioni fiscali nazionali e locali e la cartolarizzazione di particolari crediti bancari.
In altre parole, abbandonando la promessa, più volte reiterata, di riduzione dell'IRAP, il centrodestra ha imboccato la strada da tempo indicata dall'opposizione, dimostrando tuttavia, anche in questo caso, la pochezza della sua cultura di Governo.
Evidenzia a tale riguardo come lo stesso intervento sui distretti appaia in buona misura simbolico, sia per l'esiguità delle risorse, sia perché si tratta di interventi a carattere sperimentale riservati a pochissime situazioni specifiche, sia per la complicata struttura burocratica prevista per l'individuazione dei distretti, sia per la limitata natura degli interventi.
Analoga dimostrazione del disinteresse del Governo per i temi dello sviluppo è l'istituzione di un Fondo per l'innovazione volto a realizzare gli obiettivi di Lisbona, la cui dotazione finanziaria, subordinata alla effettiva dismissione di beni dello Stato, risulta, alla luce degli scarsi introiti realizzati nell'anno in corso, assolutamente aleatoria.
L'insieme delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2006 ignora inoltre le esigenze specifiche dell'economia meridionale. In particolare, per quanto riguarda le sole società di capitali di natura non creditizia, il provvedimento prevede stanziamenti pari a 1 miliardo e 95 milioni di euro, dei quali due terzi destinati alle regioni del Nord e solo il 10 per cento a quelle del Sud, introducendo un meccanismo di selezione territoriale inversa rispetto alle esigenze del Sud. Al contrario, occorre prevedere in favore dell'economia meridionale uno sgravio degli oneri gravanti sul costo del lavoro, non solo dal lato delle imprese, ma anche per la parte a carico dei lavoratori.
Rileva inoltre come le rimodulazioni degli stanziamenti operate nelle tabelle D ed E del disegno di legge finanziaria interessino, fra le altre voci, il contributo dello Stato ai progetti del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, operando una riduzione di circa 2,2 miliardi di euro nel 2006, di 4 miliardi nel 2007 e di 5 miliardi nel 2008. In totale più di 11 miliardi sono spostati sull'esercizio 2009 e seguenti, con la conseguenza che nel 2006 saranno destinati ai progetti in cofinanziamento solo 2 miliardi, nel 2007 200 milioni e nel 2008 600 milioni.
La rimodulazione in questione non tocca investimenti autonomi dello Stato, ma gli impegni di investimento assunti con l'Unione europea, la quale ha condizionato la propria quota di finanziamento al completamento delle opere ed alla loro rendicontazione entro il 31 dicembre 2008.
Pertanto, le regioni che hanno attivato questi investimenti potranno usufruire della quota di cofinanziamento a carico dell'Unione Europea solo completando le opere e saldando i pagamenti entro la fine del 2008, e saranno quindi costrette ad indebitarsi per la parte non erogata dallo Stato, pena il rischio di perdere anche la quota di finanziamenti europea, laddove occorrerebbe al contrario conservare al Mezzogiorno le risorse finanziarie su cui le Amministrazioni locali hanno già fatto affidamento.
Per quanto riguarda l'istituzione della Banca del Sud, rileva come la finalità di tale istituto sia definita in modo molto generico, mentre la composizione del capitale sociale sembra ispirata all'esigenza di assicurare la presenza di tutti i protagonisti pubblici, evidenziando come tale iniziativa possa avere senso solo se non finalizzata a monopolizzare le iniziative per lo sviluppo, auspicandone pertanto l'accantonamento.
Per quanto riguarda le problematiche relative alle infrastrutture nel settore dei trasporti, il disegno di legge finanziaria si caratterizza per un drastico ridimensionamento delle risorse per i programmi di investimento, sia per quanto attiene la spesa corrente per la gestione dei servizi di mobilità, sia per quanto attiene alla spesa per gli investimenti in conto capitale.
In particolare, è prevista una drastica riduzione dei trasferimenti in favore delle Ferrovie dello Stato, per un importo di 1.200 milioni di euro, che si ripercuoterà inevitabilmente in un peggioramento del servizio ferroviario, già oggetto di pesanti contestazioni da parte degli utenti, nonché un probabile aumento delle tariffe, nonché un brusco ridimensionamento dei programmi di realizzazione dell'alta velocità, relativi ad esempio al terzo valico Genova - Milano ed alla tratta Milano - Verona.
Per quanto riguarda gli interventi sulla rete stradale, sono più che dimezzati i fondi all'ANAS, per un importo di 1.200 milioni di euro, penalizzando i cantieri aperti ed i lavori di manutenzione dei 22.000 chilometri di rete stradale gestiti dall'ANAS stessa.
In merito settore dei porti non si prevede nessun finanziamento al sistema portuale nazionale, mantenendo inoltre la previsione relativa al limite di spesa imposto alle Autorità Portuali anche quando ricorrono a risorse proprie.
Sono stati inoltre ridotti i trasferimenti per il trasporto locale, con il rischio di dissestare ulteriormente i conti economici delle aziende pubbliche di trasporto e di aumentare le tariffe a carico dei pendolari.
Sottolinea quindi come il taglio agli stanziamenti per i beni e le attività culturali previsto per il 2006, pari ad oltre 400 milioni di euro, renda impossibile il finanziamento dello spettacolo, del cinema e dello spettacolo dal vivo, impedendo di fatto all'amministrazione centrale di esercitare le proprie funzioni istituzionali in materia di beni culturali; in tale settore occorre invece proporre il ripristino dei fondi per realizzare politiche di sistema nelle quali il finanziamento pubblico, al di fuori di una logica assistenziale, promuova sinergie virtuose tra la creatività e l'industria culturale.
Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, il disegno di legge finanziaria non prevede, per la prima volta da molti anni, alcuno stanziamento per la modernizzazione informatica e telematica della P.A., disponendo al contrario tagli agli investimenti per l'informatica nei Ministeri, pari a circa 680 milioni di euro per i prossimi tre anni, di cui 223.000 solo per il 2006, ed affossando definitivamente il progetto della Carta di Identità elettronica (CIE), su cui sono stati compiuti investimenti notevoli da parte dello Stato e degli Enti locali, peraltro accompagnati da sprechi considerevoli dovuti ai contrasti fra i diversi ministeri interessati.
Per quanto riguarda le politiche per l'agricoltura, cinque anni di sostanziale assenza di politica agricola da parte del Governo stanno facendo sentire i loro effetti sul settore, che subirà, secondo l'ISTAT, una flessione del 3,5 per cento in termini di valore aggiunto al PIL, rilevando come anche in questo caso l'impostazione del disegno di legge risulti assolutamente insufficiente a garantire le esigenze delle imprese che operano nel mercato agroalimentare.
Ritiene invece necessario dare nuovo impulso ai distretti rurali ed agroalimentari, non solo con agevolazioni fiscali, ma esaltandone il ruolo istituzionale di governance, attraverso una politica nazionale di sostegno alle Regioni, istituendo l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, attivando politiche per l'inserimento dei giovani in agricoltura, e definendo una politica per la pesca capace di esaltare il moderno ruolo svolto dall'impresa ittica, soprattutto relativamente alla pesca costiera.
Nell'ambito di un più vasto quadro di misure per il sostegno allo sviluppo ed alla competitività, appare opportuno realizzare una maggiore riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, del resto a lungo invocata dalle forze di opposizione, che dovrebbe passare da 1 a 1,5 punti percentuali, equamente ripartita fra i lavoratori e le imprese. Tale misura, oltre a favorire il recupero di competitività dei prodotti italiani, consentirebbe infatti di affrontare la questione salariale, ed in particolare il problema dell'esiguità dei salari percepiti dai lavoratori nei settori a bassa produttività, sull'esempio di quanto realizzato in Francia.
Inoltre, occorre procedere, in ottemperanza alla normativa vigente, alla restituzione del drenaggio fiscale, al fine di tener conto del tasso di inflazione, sistematicamente superiore al 2 per cento, rilevando come dopo l'introduzione, nel 2002, del primo modulo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, che aveva determinato taluni benefici per i contribuenti, non siano stati adottati provvedimenti di restituzione del drenaggio fiscale per gli anni successivi.
Ulteriori interventi sono altresì necessari per la riforma degli ammortizzatori sociali, innalzando l'indennità di disoccupazione dal 50 al 60 per cento dell'ultima retribuzione, estendendola a tutti i prestatori di lavoro subordinato, prorogando i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, confermando i contratti di solidarietà per le imprese artigiane e l'iscrizione alla lista di mobilità senza indennità per i licenziati dalle imprese con meno di 15 dipendenti, mantenendo gli stanziamenti per la copertura delle convenzioni in essere relative ai lavoratori socialmente utili per il 2006, prevedendo misure per favorire la stabilizzazione degli LSU presso i comuni e gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, e mantenendo i finanziamenti alle regioni per la formazione degli ultradiciottenni.
Sottolinea altresì l'esigenza di ripristinare i fondi per la ricerca, la cultura ed il diritto allo studio, al fine di combattere l'evasione scolastica e garantire l'accesso agli studenti meno abbienti all'alta formazione, procedendo all'assunzione di giovani professori universitari e ricercatori che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.
Per quanto riguarda il settore del turismo, appare opportuno realizzare una riduzione dell'aliquota IVA che favorisca il rilancio del settore, nonché procedere all'istituzione del Fondo per la riqualificazione e il recupero dei centri storici urbani e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.
Sulle tematiche relative all'equità sociale, alla solidarietà ed al sostegno della famiglia occorre innanzitutto incrementare le risorse del Fondo nazionale per gli affitti, superando l'indifferenza fin qui mostrata dal Governo per i problemi dell'emergenza abitativa, assegnando alle regioni le risorse necessarie per esercitare le competenze statali ad esse trasferite in materia.
Considera inoltre necessario costituire il Fondo per i non autosufficienti, al fine di affrontare una problematica che concerne un numero sempre maggiore di famiglie italiane, integrando le risorse del Fondo stesso con il gettito dell'imposta di scopo deliberata nel corso dell'esame alla Camera del provvedimento in materia ma mai attuata dal Governo.
Nel medesimo contesto appare opportuno istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo nazionale per gli asili nido, al fine di promuovere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, nonché la riqualificazione e la messa a norma di quelli già esistenti.
Sul piano del sostegno alla famiglia suggerisce quindi l'opportunità di istituire una «Dote» per ogni nuovo nato, la quale dovrebbe essere erogata, al compimento del diciottesimo anno di età, sulla base del reddito familiare da un Fondo alimentato da risorse pubbliche e private.
Le risorse occorrenti per finanziare tali proposte potrebbero essere individuate ripristinando dell'imposta di successione sui grandi patrimoni, sopprimendo il secondo modulo della riforma dell'IRPEF, che ha avvantaggiato solo i contribuenti più abbienti riducendo di circa 6 miliardi il gettito complessivo dell'imposta, nonché uniformando al 19 per cento le aliquote relative alle rendite di capitale, in armonia con il livello di tassazione medio a livello europeo.
Mario LETTIERI (MARGH-U) ritiene che, dinanzi alla grave situazione economica del paese il Governo avrebbe dovuto impostare una diversa manovra finanziaria, evidenziando la scarsa credibilità delle proposte del Governo, ampiamente dimostrata dai successivi aggiustamenti che l'esecutivo a dovuto compiere del giro di circa 20 giorni. In particolare, i dati indicati nei documenti di bilancio appaiono poco credibili, soprattutto per quanto riguarda le maggiori entrate attese dalla lotta all'evasione e dalla dismissione degli immobili pubblici. Sottolinea quindi la necessità che il Governo faccia chiarezza sullo stato reale della finanza pubblica, prendendo atto della caduta verticale del settore industriale e del complessivo impoverimento del paese, testimoniato anche dalle indicazioni contenute nel Bollettino della Banca d'Italia, il quale segnala una riduzione della produzione industriale nell'ultimo trimestre che rischia di pregiudicare la stessa debole ripresa economica attesa.
L'unico strumento contenuto nella legge finanziaria per il sostegno del settore produttivo è costituito dalla limitata riduzione del carico contributivo, il quale tuttavia appare contraddetto dalla riduzione della deducibilità dell'ammortamento dell'avviamento, che colpisce le imprese.
Occorre, al contrario, una chiara linea di politica industriale, che sostenga il sistema produttivo nell'attuale, difficile contesto competitivo, superando le distorsioni determinate dalla progressiva finanziarizzazione selvaggia dell'economia nazionale.
Stigmatizza inoltre l'assoluta carenza di misure concrete per il sostegno della famiglia, evidenziando a tale riguardo l'assoluta insufficienza del bonus per i nuovi nati contenuto nel disegno di legge finanziaria, il quale non può certamente contribuire a risolvere il problema del declino della natalità, che dovrebbe invece essere affrontato potenziando il sistema dei servizi sociali, al fine di difendere il ruolo insostituibile svolto dalle famiglie italiane. Sottolinea infatti come la famiglia costituisca il vero nerbo morale del Paese, che sola appare in grado di contrastare la progressiva decadenza di larga parte della classe dirigente ed il progressivo appiattimento verso il basso dei ceti medi.
In tale contesto considera strumentale la ricorrente polemica sull'euro, il quale ha invece costituito un elemento di forza che ha permesso al Paese di non essere travolto dalla crisi economica.
Sottolinea quindi il fallimento del Governo nel settore delle opere pubbliche, evidenziando come la legge obiettivo, che, nelle intenzioni dell'Esecutivo, avrebbe dovuto costituire uno strumento decisivo per favorire l'infrastrutturazione del Paese, non abbia invece realizzato i propri obiettivi, contribuendo esclusivamente a ridurre i poteri in materia degli enti locali. Ritiene che il deficit infrastrutturale risulti particolarmente grave nel Mezzogiorno, soprattutto per quanto riguardo il settore ferroviario, sottolineando l'inutilità sotto questo profilo del faraonico progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto, il quale in realtà non comporterà alcun effetto positivo per le regioni meridionali.
Lamenta quindi l'eliminazione, da parte del Governo, di taluni utili strumenti di sostegno delle imprese meridionali, quali gli incentivi automatici della legge n. 488 ed il credito d'imposta per le nuove assunzioni e gli investimenti produttivi nelle regioni meridionali, evidenziando come il rilancio di tali aree costituisca una condizione indispensabile per evitare un inarrestabile declino del Paese nel suo complesso.
In tale ambito richiama le responsabilità ascrivibili anche al mondo imprenditoriale, riferendosi in particolare al diffondersi del fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive ed agli atteggiamenti disinvolti seguiti da taluni imprenditori, soprattutto settentrionali, in occasione della ricostruzione delle aree meridionali colpite dal sisma del novembre 1980, stigmatizzando l'inerzia del Governo rispetto ai controlli che devono essere posti in essere in tali situazioni e le gravi conseguenze determinate dall'approvazione della legge che abbrevia i termini di prescrizione di molti illeciti penali.
Considera al contrario necessario assicurare al Mezzogiorno un sufficiente livello di legalità e di sicurezza, migliorando inoltre la funzionalità amministrativa degli enti locali e dello Stato, stigmatizzando a tale riguardo l'azione del Governo, che ha sostanzialmente omesso di intervenire in modo deciso, pur avendo promesso, nel corso della campagna elettorale politica del 2001, iniziative risolutive che invece non hanno avuto alcun seguito concreto.
Esprime quindi una valutazione assolutamente negativa sul provvedimento, che non affronta i nodi essenziali dello sviluppo del Paese e non assicura maggiore equità ai cittadini.
Antonio PEPE (AN) dissente dalle considerazioni del deputato Lettieri, sottolineando la validità della politica finanziaria del Governo. Ritiene infatti che il disegno di legge finanziaria e il decreto-legge n. 203 del 2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, realizzino una manovra volta principalmente a ridurre il rapporto tra disavanzo di bilancio e il prodotto interno lordo, così come richiesto in sede comunitaria, senza operare incrementi della pressione fiscale, che si è invece complessivamente ridotta nel corso degli ultimi cinque anni, passando dal 44,5 per cento al 41 per cento.
Sottolinea inoltre l'importanza della proroga di taluni interventi rivolti ai settori importanti e delicati dell'economia nazionale, quali ad esempio quelli a favore della piccola proprietà contadina, gli interventi a favore della ricerca scientifica, nonché gli stanziamenti previsti per il rafforzamento dell'azione della pubblica amministrazione.
Ricorda altresì il giudizio positivo espresso da autorevoli esponenti del mondo scientifico, quali il professor Veronesi ed il Premio Nobel Levi Montalcini, sulla disposizione che prevede la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF alla ricerca e sulla previsione che consente l'integrale deducibilità fiscali delle donazioni finalizzate a tale scopo.
Evidenzia quindi l'attenzione rivolta dal provvedimento alla tutela dei risparmiatori coinvolti negli scandali finanziari relativi a obbligazioni e a titoli di Stato verificatisi negli ultimi anni, attraverso la creazione di un Fondo che ritenga possa venire incontro alle esigenze di tali soggetti.
Considera altresì rilevanti gli interventi a favore del Mezzogiorno, a partire dalla creazione di una Banca per il Sud, evidenziando le difficoltà per le piccole e medie imprese meridionali derivanti dalla carenza di imprese creditizie radicate nel territorio. Rimarca inoltre la presenza di strumenti tesi a facilitare la fusione di piccole e medie aziende agricole, per superare l'eccessiva frammentazione delle strutture produttive che caratterizza l'economia italiana, specie nel Mezzogiorno, nonché di agevolazioni per sostenere il reddito degli agricoltori e per potenziare le filiere agroalimentari.
Giudica inoltre infondata l'affermazione, formulata da taluni esponenti dell'opposizione, circa l'insufficienza degli interventi a favore della famiglia, rilevando come, oltre al bonus per i nuovi nati già previsto nel testo, siano allo studio ulteriori interventi che potranno trovare collocazione nel provvedimento, e che dovranno privilegiare il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio.
Ritiene quindi pienamente condivisibile l'impostazione complessiva della manovra, che si connota, a suo avviso, per sobrietà, rigore e attenzione allo sviluppo economico, ricordando al contrario il carattere spiccatamente elettoralistico dell'ultima legge finanziaria approvata nella scorsa legislatura dalla maggioranza di centrosinistra.
Gianpietro SCHERINI (FI) concorda con le considerazioni del deputato Antonio Pepe, sottolineando come l'impianto del provvedimento sia ampiamente condivisibile, anche in considerazione dei significativi vincoli all'azione finanziaria del Governo posti dalla difficile situazione macroeconomica internazionale, nonché dalle particolari condizioni della finanza pubblica italiana ereditata dai precedenti Governi, che impongono di destinare oltre 11 miliardi alla riduzione del rapporto tra deficit e PIL.
Sottolinea inoltre, quale parlamentare eletto in una regione del Nord Italia, l'attenzione dedicata dal Governo alle aree di montagna, ricordando al riguardo la proroga al 31 dicembre 2006, prevista dal disegno di legge, delle agevolazioni in materia di accise sul gasolio e sul GPL, in favore delle zone E e F del territorio nazionale, caratterizzate da un clima più rigido.
Considera altresì importante la proroga delle agevolazioni previste per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle biomasse, anche in una prospettiva di tutela dell'ambiente e di rispetto dei parametri stabiliti dal protocollo di Kyoto.
Esprime invece perplessità circa l'attuale formulazione del comma 71, inserita nel corso dell'esame al Senato, che sopprime i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge finanziaria per il 2004, ritenendo in particolare improprio il riferimento, ivi contenuto, alla sentenza n. 133 della Corte costituzionale, ed evidenziando a tale riguardo la grande importanza, ai fini dello sviluppo delle aree montane, delle risorse derivanti dallo sfruttamento idraulico dei corsi d'acqua.
Ritiene quindi che i provvedimenti in esame consentano di garantire il rispetto dei parametri comunitari e di favorire lo sviluppo economico del Paese, auspicando che sia possibile, nel corso dell'esame alla Camera, apportare ulteriori miglioramenti al testo.
Sergio ROSSI (LNFP) sottolinea l'eliminazione, senza alcuna fondata motivazione, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, degli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per la montagna, evidenziando pertanto la necessità di ripristinare tale utile strumento di sostegno per molte aree del Paese.
Per quanto riguarda invece le norme relative al contenimento delle spese correnti degli enti locali, sottolinea la necessità di precisare che tali tagli debbano essere operati su una base di calcolo omogenea, ricordando, a tale proposito, come, nel corso del 2005, talune regioni abbiano trasferito a province e comuni numerose competenze, comportando pertanto il rischio che i predetti tagli, ove operati senza tenere conto di tali trasferimenti, possano pregiudicare l'effettivo svolgimento delle funzioni trasferite.
Giovanni MAURO (FI), relatore, ringrazia i deputati intervenuti, considerando particolarmente utili le indicazioni emerse nel corso del dibattito.
Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Lettieri, concorda circa il fatto che molto spesso gli strumenti di sostegno in favore delle regioni meridionali non abbiano realizzato i propri obiettivi, evidenziando, al contrario, come le misure contenute nel disegno di legge finanziaria appaiano in grado di fornire un contributo concreto alla soluzione dei problemi del Mezzogiorno. Considera in particolare positiva la valorizzazione della figura dei distretti produttivi, i quali, nell'attuale contesto economico, che rende sempre più necessaria la specializzazione produttiva del territorio, possono svolgere un ruolo particolarmente utile, inquadrandosi nell'ambito di una complessiva strategia di sostegno allo sviluppo basata sulla fiscalità di vantaggio e sulla semplificazione degli adempimenti burocratici e fiscali per le imprese.
Rileva inoltre l'opportunità di prevedere la possibilità che l'imposta di registro sui trasferimenti di immobili sia assolta prendendo a base la rendita catastatale, sottolineando come tale innovazione possa favorire l'indicazione negli atti di trasferimento del valore reale dei beni, contrastando in tal modo i fenomeni di evasione ed elusione fiscale registratesi in tale campo, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.
Sottolinea quindi l'opportunità di introdurre una forma di concordato preventivo per i tributi locali, estendendo a tali imposte le previsioni relative ai tributi erariali, rilevando come tale istituto possa rappresentare un vantaggio sia per i contribuenti sia per gli enti locali interessati.
Si riserva quindi di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.
Renzo PATRIA, presidente, ringrazia il relatore e i deputati intervenuti, proponendo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 18 di domani.
La Commissione concorda.
Renzo PATRIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 11.
VICOMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Renzo PATRIA.
Legge finanziaria 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.
Renzo PATRIA, presidente, informa che, a seguito della posizione da parte del Governo della questione di fiducia sull'approvazione senza modifiche del disegno di legge C. 6176, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005, la Commissione può procedere, nella seduta odierna, esclusivamente all'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio.
Peraltro, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è già stato fissato alle ore 18 della giornata odierna.
La seduta termina alle 13.55.
VICOMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
Giovedì 24 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 24 novembre 2005. - Presidenza del presidente Renzo PATRIA.
Legge finanziaria 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.
Renzo PATRIA, presidente, informa che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 6177, recante la legge finanziaria per il 2006, ed al disegno di legge C. 6178 recante il disegno di legge di bilancio (vedi allegato 1), rilevando come taluni emendamenti debbano essere considerati inammissibili, in quanto contrastanti con le regole in materia di ammissibilità degli emendamenti ai documenti di bilancio stabilite dalle disposizioni di contabilità e dalle norme regolamentari.
In particolare risultano inammissibili per carenza di copertura finanziaria gli emendamenti:
Catanoso 6177/VI/1.1, il quale dispone il differimento al 15 dicembre 2006 dei termini di obblighi tributari in favore dei soggetti residenti neri comuni delle provincie di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nonché la rateizzazione in otto rate dei versamenti i cui termini sono differiti, determinando minori entrate non quantificate né coperte;
Perlini 6177/VI/1.4, 6177/VI/1.5 e 6177/VI/1.6, che prevedono la detraibilità delle spese di soggiorno sostenute per l'effettuazione di cure termali, stabilendo inoltre l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento sui servizi alberghieri e di ristorazione prestati in favore dei contribuenti che effettuino cure termali, i quali determinano minori entrate non quantificate né coperte;
Carlucci 6177/VI/1.7, il quale prevede la detraibilità delle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado, di iscrizione e frequenza negli asili nido, nonché per l'acquisto di libri ed altri strumenti didattici, determinando minori entrate non quantificate né coperte;
Masini 6177/VI/1.10, il quale prevede che non è più consentita l'accettazione della scommessa denominata TRIS, sulla quale si applica l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, determinando pertanto minori entrate non quantificate né coperte;
Masini 6177/VI/1.11, il quale sopprime, all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1998, il numero 1), eliminando in tal modo l'aliquota dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse applicabile alla scommessa TRIS, determinando pertanto minori entrate non quantificate né coperte.
Invita pertanto i presentatori dei predetti emendamenti a ritirarli, ai fini di una loro eventuale riformulazione e ripresentazione presso la Commissione Bilancio.
Sottolinea inoltre come i giudizi di ammissibilità svolti in questa sede non abbiano carattere definitivo e si limitino ai profili generali di ammissibilità (presenza di una compensazione per gli emendamenti recanti oneri), senza che si effettui una valutazione compiuta con riferimento anche agli altri elementi rilevanti, quali, ad esempio, l'estraneità di materia e la sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dal emendamento.
Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalle Commissioni in sede consultiva sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione bilancio.
Ricorda infine che la Commissione esaminerà prioritariamente la Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, con i relativi emendamenti, passando quindi ad esaminare la Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, con i relativi emendamenti.
Giovanni MAURO (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Governo 6177/VI/TAB 1.1. invitando invece al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati.
Ettore ROMOLI (FI) ritira il proprio emendamento 6177/VI/1.13
Giorgio BENVENUTO (DS-U) dichiara il voto contrario del proprio gruppo all'emendamento 6177/VI/TAB 1.1 Governo, rilevando come l'errore compito dall'Esecutivo nella predisposizione delle previsioni di entrata concernenti la vendita del patrimonio immobiliare pubblico, cui l'emendamento intende porre rimedio, non possa essere considerata, a suo avviso, casuale, ma dipenda dalla inattendibilità complessiva dei dati e delle informazioni fornite al Parlamento con i disegni di legge finanziaria e di bilancio, stigmatizzando in tale contesto l'atteggiamento non trasparente del Governo relativamente al reale andamento dei conti pubblici.
Mario LETTIERI (MARGH-U) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Benvenuto, stigmatizzando l'atteggiamento del Governo, che fornisce al Parlamento dati non credibili relativamente allo stato della finanza pubblica, e che viola per l'ennesima volta la dignità ed il ruolo delle Camere, impedendo loro di discutere approfonditamente la manovra finanziaria.
In tale contesto osserva come l'atteggiamento di assoluta chiusura del Governo abbia impedito finora di apportare ai provvedimenti in esame quegli interventi migliorativi che avrebbero potuto essere assunti d'intesa fra maggioranza ed opposizione, richiamando al riguardo le notazioni svolte dal deputato Scherini nella precedente seduta, circa la necessità di interventi a favore delle aree montane, non sufficientemente considerate dall'azione del Governo.
Sottolinea quindi la necessità di introdurre nel disegno di legge finanziaria gli interventi necessari a risolvere al più presto i gravi problemi relativi al settore dei depositi fiscali, connessi alla cessione della società Etinera alla Logista Spa, la cui situazione di disagio costituisce un problema reale del quale occorre farsi carico.
Preannunzia quindi il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 6177/VI/TAB 1.1 Governo.
Gianpietro SCHERINI (FI) contesta le affermazioni del deputato Lettieri circa il mancato impegno del Governo a favore delle aree montane, ricordando di aver già evidenziato, nell'intervento svolto in occasione della precedente seduta della Commissione dedicata all'esame dei provvedimenti, l'importanza della proroga al 31 dicembre 2006, prevista dal disegno di legge, delle agevolazioni in materia di accise sul gasolio e sul GPL, in favore delle zone E e F del territorio nazionale, comprese in gran parte nelle aree montane.
Ribadisce, inoltre, l'opportunità della proroga delle agevolazioni fiscali per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle biomasse, che consente l'utilizzo del legname meno pregiato e di altri residui vegetali a fini di produzione energetica, richiamando peraltro le perplessità già espresse circa l'attuale formulazione del comma 71 del disegno di legge finanziaria, relativo alla proprietà delle infrastrutture per lo sfruttamento idraulico dei corsi d'acqua.
Giorgio BENVENUTO (DS-U), pur condividendo sul piano contenutistico gli emendamenti 6177/VI/1.2 e 6177/VI/1.3 Folena, non ritiene di sottoscriverli, considerando non opportuno approfondire in questa sede aspetti puntuali dei provvedimenti in esame, che potranno essere adeguatamente valutati in occasione dell'esame presso la Commissione Bilancio e della discussione in Assemblea.
La Commissione approva l'emendamento 6177/VI/TAB 1.1 Governo.
Renzo PATRIA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Folena 6177/VI/1.2 e 6177/VI/1.3, Masini 6177/VI/1.8, 6177/VI/1.9 e 6177/VI/1.12; si intende vi abbiano rinunciato.
Giovanni MAURO (FI), relatore, illustra la propria proposta di relazione favorevole alla Tabella 1 del disegno di legge di bilancio ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2) e la propria proposta di relazione favorevole alla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3), evidenziando in primo luogo come risulti confermata la previsione di crescita del prodotto interno lordo in termini reali per il 2006, pari all'1,5 per cento, contenuta nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, sulla quale è stata impostata la manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo.
Osserva inoltre come il disegno di legge finanziaria coniughi efficacemente le esigenze di rilancio dello sviluppo economico del Paese con quelle di controllo dei conti pubblici, rispettando le indicazioni contenute nella Raccomandazione, adottata il 28 luglio 2005 dal Consiglio dell'Unione europea, relativa alle misure per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo, senza determinare aggravi significativi della pressione fiscale complessiva.
Evidenzia quindi le efficaci misure volte a sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica del sistema produttivo contenute nel disegno di legge finanziaria, mediante l'introduzione, ai commi da 252 a 254, della completa deducibilità delle erogazioni effettuate in favore di università, enti di ricerca ed altri soggetti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, attraverso l'eliminazione, ai commi 250-251, della tassa e dell'imposta di bollo sui brevetti, nonché tramite le modifiche alla disciplina sui crediti d'imposta per gli investimenti e le assunzioni.
Ritiene poi di grande importanza le disposizioni di cui ai commi da 263 a 268, volte alla valorizzazione dello strumento dei distretti produttivi, i quali, nell'attuale contesto economico, che rende sempre più necessaria la specializzazione produttiva del territorio, possono svolgere un ruolo particolarmente utile, inquadrandosi nell'ambito di una complessiva strategia di sostegno allo sviluppo basata sulla fiscalità di vantaggio e sulla semplificazione degli adempimenti burocratici e fiscali per le imprese.
Rileva quindi come la previsione circa l'istituzione della Banca del Sud, di cui ai commi da 269 a 271, consenta alle imprese meridionali di disporre di un ulteriore strumento di finanziamento, alleviando in tal modo la condizione di difficoltà che i soggetti produttivi operanti in quelle aree del Paese devono affrontare per l'erogazione del credito.
Concorda altresì con le considerazioni del deputato Scherini circa l'opportunità della norma contenuta nel comma 76, relativa alla ulteriore proroga al 31 dicembre 2006 delle agevolazioni in materia di accise sul gasolio e sul GPL, impiegati nelle zone montane, nonché della proroga, disposta dal comma 81, delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.
Rileva inoltre come, nella proposta di relazione alla Tabella n. 2, siano contenute talune osservazioni che suggeriscono alla Commissione Bilancio di ripristinare gli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per la montagna, nonché di precisare, con riferimento alle norme relative al contenimento delle spese correnti degli enti locali, che tali tagli debbano essere operati su una base di calcolo omogenea, tenendo conto dei trasferimenti nei confronti di province e comuni di numerose competenze, operate nel corso del 2005 da parte di talune regioni, al fine di evitare il rischio che i predetti tagli possano pregiudicare l'effettivo svolgimento delle funzioni trasferite. Ritiene poi opportuno segnalare alla Commissione di merito, con riferimento ai commi 49 e 50, relativi al finanziamento della CONSOB e di altre autorità indipendenti, l'opportunità di valutare se il meccanismo di finanziamento previsto sia in grado di assicurare la funzionalità di tali enti, garantendo al tempo stesso la piena indipendenza dei medesimi dal mercato di competenza.
Ettore ROMOLI (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che giudica completo ed esaustivo, osservando inoltre come il disegno di legge finanziaria non riservi alcuno spazio ad interventi di carattere elettoralistico, privilegiando invece una prospettiva di sviluppo economico e di rigore finanziario.
Osserva altresì come il Patto di stabilità vincoli ormai la maggior parte dei Paesi europei, sottolineando in tale contesto l'importanza della revisione dei criteri interpretativi del medesimo, ascrivibile in larga parte all'azione in tal senso del Governo italiano, che costituisce un ulteriore presupposto per a favorire la crescita economica in atto nel continente europeo.
Ritiene pertanto che, di fronte ai segnali di ripresa economica ormai chiaramente percepibili anche in Italia, sia insensato proseguire, come taluno fa con scarso senso di responsabilità, nel propagare un pessimismo pernicioso per il Paese.
Passando quindi ad esaminare taluni aspetti del disegno di legge finanziaria, sottolinea l'importanza delle norme relative ai distretti industriali, che rappresentano un decisivo elemento di dinamismo nella struttura produttiva del Paese, evidenziando come la valorizzazione dei distretti industriali costituisca un'indispensabile premessa per superare le difficoltà che le piccole e medie imprese italiane incontrano sul piano internazionale, soprattutto nei cruciali settori della ricerca e della commercializzazione, trasformando invece la limitata dimensione delle strutture produttive italiane da causa di debolezza ad elemento di forza dell'economia nazionale.
Gianpietro SCHERINI (FI) ringrazia il relatore per aver tenuto conto delle indicazioni da lui espresse nel corso del dibattito, condividendo inoltre le considerazioni del deputato Romoli in merito all'impostazione complessiva del disegno di legge finanziaria, che appare fondata su una linea politica rigorosa di risparmi e di tagli alla spesa, senza indulgere in alcun modo a tentazioni di carattere elettoralistico.
In tale contesto evidenzia la piena coerenza della politica economica perseguita dal Governo, il quale non ha accresciuto il carico fiscale sulle imprese e sulle famiglie italiane, coniugando efficacemente l'esigenza di contenimento della finanza pubblica con quella di sostenere il sistema economico nel difficile contesto degli ultimi anni.
Preannunzia quindi la presentazione presso la Commissione di merito di taluni emendamenti volti a rivedere la formulazione del comma 71 del disegno di legge finanziaria, ribadendo altresì la necessità di potenziare gli interventi a favore delle aree montane, per rafforzarne opportunamente il fragile tessuto economico.
Michele ZUIN (FI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di relazione predisposte dal relatore, che ringrazia per il lavoro svolto, osservando come il disegno di legge finanziaria sia caratterizzato da una forte attenzione alle problematiche relative allo sviluppo economico del Paese.
Sergio ROSSI (LNFP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, considerando in particolare importante il riferimento alla necessità di ripristinare gli originari stanziamenti a favore del fondo Fondo per la montagna, nonché l'osservazione relativa alla riparametrazione della base di calcolo sulla quale conteggiare le riduzioni di spesa a carico degli enti locali.
Esprime peraltro forti perplessità sull'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di relazione relativa alla Tabella 1 ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, rilevando come l'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio a favore delle iniziative imprenditoriali realizzate nelle regioni meridionali non costituisca lo strumento più idoneo per venire incontro alle esigenze di tali aree del Paese, ritenendo al contrario che il superamento dei problemi del Mezzogiorno possa essere realizzato solo rimuovendo le cause strutturali che hanno finora pregiudicato il pieno sviluppo del Sud. A tale riguardo sottolinea come, in una economia di mercato, gli investimenti si concentrino nelle aree in cui sussistono le condizioni economiche per il radicamento delle iniziative imprenditoriali, ricordando come la crescita economica delle regioni del Nord Italia non sia stata generata da agevolazioni di natura tributaria.
Alfiero GRANDI (DS-U) con riferimento alle considerazioni del deputato Scherini, sottolinea l'infondatezza della tesi secondo la quale il Governo non avrebbe realizzato alcun incremento della pressione fiscale, osservando al contrario come l'azione di politica economica del Governo sia risultata del tutto inadeguata a fronteggiare la grave crisi in cui si trova l'economia del Paese, la quale appare destinata ad un declino che solo un cambio di Governo può, a suo avviso, arrestare.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) stigmatizza con forza l'atteggiamento del Governo, che ancora una volta impedisce qualsiasi serio esame della manovra di finanza pubblica, rilevando come il metodo seguito dall'Esecutivo non pregiudichi solo il ruolo delle opposizioni, ma vulneri gravemente la stessa dignità delle Camere, impedendo ogni seria discussione parlamentare sul merito di scelte decisive per la vita del Paese.
Passando al contenuto dei provvedimenti in esame, sottolinea la contraddittorietà dell'atteggiamento del Governo che, se, da un lato, propone di ridurre i costi della politica e decurta gravemente le risorse dell'Amministrazione finanziaria, rinviando la conclusione del contratto di lavoro dei dipendenti e riducendo le dotazioni per l'informatica di servizio, dall'altro procede ad un vero e proprio saccheggio delle risorse pubbliche, incrementando a dismisura gli emolumenti dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, procedendo a nomine clientelari presso il SECIT ed operando scelte discutibili nell'ambito della riforma del sistema delle riscossioni. Preannuncia quindi l'organizzazione, da parte dei gruppi di opposizione, di pubbliche iniziative per rendere edotta l'opinione pubblica di tali pratiche, che considera scandalose.
Per quanto riguarda le disposizioni relative ai distretti industriali, reputa positive alcune innovazioni contenute nel disegno di legge, sottolineando tuttavia come le risorse stanziate a tal fine risultino largamente insufficienti e come la sperimentazione prevista dal provvedimento finirà, molto probabilmente per limitarsi alle sole regioni Lombardia, Lazio e Sicilia, laddove essa dovrebbe più opportunamente essere estesa anche ad altre aree del territorio nazionale.
Illustra quindi le proprie proposte alternative di relazione (vedi allegati 4 e 5), le quali esprimono una valutazione contraria sui provvedimenti in esame, rilevando la necessità di modificare radicalmente le impostazioni della politica fiscale e finanziaria seguita dal Governo, che non tiene in alcun conto le reali esigenze del Paese e degli enti locali, ulteriormente penalizzati dalle riduzioni di spesa previste dal disegno di legge.
Auspica quindi che il Governo non intenda inserire nel disegno di legge finanziaria un ulteriore estensione dei condoni fiscali, compiendo invece scelte di politica fiscale coerenti che mantengano gli impegni assunti in materia di restituzione del drenaggio fiscale e di revisione del regime tributario dei trattamenti di fine rapporto.
Considera inoltre necessario che l'Esecutivo favorisca la rapida conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento recante disposizioni per la tutela del risparmio, approvando altresì la riforma del sistema della previdenza complementare.
Esprime quindi una valutazione complessivamente negativa sui provvedimenti in esame, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di parere presentate dal relatore e preannunciando la presentazione, presso la Commissione Bilancio di talune proposte emendative volte in particolare a rafforzare il potere di acquisto dei consumatori, a valorizzare il ruolo della famiglia e a definire linee di politica economica, fiscale e creditizia che consentano di favorire il rilancio del sistema produttivo.
Mario LETTIERI (MARGH-U) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, osservando tuttavia come la valutazione ottimistica, contenuta nelle proposte di relazione da questi predisposte, circa la situazione dell'economia italiana, risulti assolutamente illusoria, rilevando invece la mancanza di ogni politica organica di sviluppo del Paese, che appare ormai prossimo al collasso. Respinge quindi le affermazioni del deputato Sergio Rossi, che reputa provocatorie, circa l'inutilità di una politica fiscale di vantaggio per il Sud, reputando miopi, prima ancora che egoistiche, le prese di posizione di quanti non comprendono come la crisi economica e il disagio sociale dell'Italia meridionale determinino conseguenze negative anche per l'economia del Nord, essendo il complesso produttivo nazionale un corpo organico la cui efficienza complessiva dipende da quella di ogni singola parte.
Al riguardo ritiene che la previsione di dare vita a una Banca del Sud, alla quale non è pregiudizialmente contrario, non sia in grado di risolvere i problemi del credito nel Mezzogiorno, che risulta particolarmente grave a seguito delle gravi vicende che hanno segnato il declino delle aziende di credito meridionali. Ritiene invece fondamentale garantire l'accesso al credito, in condizioni di parità, alle famiglie e le imprese meridionali, riducendo che il differenziale dei tassi di interesse esistente tra Nord e Sud del Paese, sottolineando al riguardo l'esigenza che la Banca d'Italia ed il CICR svolgano appieno i loro compiti in questo campo.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di distretti industriali introdotte in via sperimentale dal disegno di legge finanziaria, ritiene che l'intenzione, già ventilata, di circoscrivere tale sperimentazione alle sole regioni Lombardia, Lazio e Sicilia sia ispirata a ragioni meramente elettoralistiche, invitando pertanto a valutare attentamente le implicazioni di tale scelta, che penalizzerebbe importanti distretti industriali ubicati in altre regioni.
Preannunzia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, esprimendo invece una valutazione positiva sulle proposte alternative di relazione presentate dal deputato Benvenuto, di cui è cofirmatario.
Maurizio LEO (AN) esprime pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per le proposte di relazione da questi presentate, le quali sottolineano adeguatamente i punti di forza della manovra finanziaria predisposta dal Governo nonché gli aspetti dei provvedimenti meritevoli di ulteriori approfondimenti.
Rileva inoltre come, diversamente dalle esperienze della scorsa legislatura, il disegno di legge finanziaria risulti alieno da ogni intento elettoralistico, prevedendo, al contrario, interventi volti al contenimento della spesa ed al sostegno allo sviluppo, in piena aderenza alle indicazioni pervenute dalle istituzioni europee circa la riduzione del rapporto tra deficit e PIL.
In tale contesto esprime una valutazione positiva sulle disposizioni relative ai distretti industriali, in particolare con riferimento alle norme di natura tributaria, che possono costituire uno strumento estremamente efficace per favorire la crescita omogenea delle imprese.
Valuta altresì con favore le osservazioni, contenute nella proposta di relazione predisposta dal relatore sulla Tabella 1, relative all'opportunità di rafforzare gli strumenti di fiscalità di vantaggio per le aree del Meridione, ricordando a tale proposito gli interventi già attuati dal Governo in questo campo, quali la riduzione dell'imposizione IRAP ed i crediti di imposta per i nuovi investimenti e le assunzioni nelle aree sottoutilizzate del Paese.
Segnala quindi l'esigenza di dare soluzione a talune problematiche concernenti il regime tributario delle imprese, evidenziando in particolare l'opportunità di apportare correttivi ad alcune disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 203 del 2005, relative al regime di deducibilità dell'ammortamento dell'avviamento, alla deducibilità dei contratti di leasing, nonché in materia di tassazione delle partecipazioni.
Considera in particolare necessario rivedere la disposizione relativa all'ammortamento dell'avviamento, la quale, nella formulazione attuale, rischia di determinare conseguenze assai negative su molte imprese, ponendosi altresì in contraddizione con i principi contabili internazionali recentemente introdotti, nonché con la stessa normativa nazionale in materia di contabilità d'impresa.
Per quanto riguarda gli interventi a favore della famiglia, sottolinea come il Governo abbia già stanziato, nel corso della legislatura, notevoli risorse a tal fine, auspicando, in tale contesto, che sia possibile individuare ulteriori risorse per rendere strutturali le misure di sostegno, in particolare incrementando le deduzioni per i figli a carico.
Esprime quindi un giudizio positivo sul complesso della manovra, preannunziando il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale sulle proposte di relazione predisposte dal relatore.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE dissente dalle considerazioni del deputato Benvenuto circa la scarsità delle risorse assegnate all'Amministrazione finanziaria ed alla Guardia di finanza, richiamando al contrario le misure previste nel disegno di legge finanziaria per il rafforzamento organizzativo della Guardia di Finanza e per la ridefinizione del meccanismo di finanziamento delle Agenzie fiscali, che è stato realizzato con il pieno consenso delle medesime Agenzie, nonché le disposizioni che consentono ulteriori assunzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, in deroga al blocco stabilito per le altre pubbliche amministrazioni.
Renzo PATRIA, presidente, avverte che le proposte alternative di relazione presentate dai deputati Benvenuto ed altri saranno poste in votazione solo qualora fossero respinte le proposte di relazione presentate dal relatore.
La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 2006 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, e la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dell'anno finanziario 2006, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Mauro relatore presso la Commissione Bilancio.
Renzo PATRIA, presidente, avverte che le proposte alternative di relazione saranno inviate alla Commissione Bilancio come relazioni di minoranza.
La seduta termina alle 14.55.
ALLEGATO 1
Legge finanziaria 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
EMENDAMENTI
Alla Tabella 1 - Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti modifiche:
1.3.1 Proventi della vendita di immobili ed altri cespiti:
2006: -;
2007: - 2.000.000.000;
2008: - 2.300.000.000.
6.2.1 Redditi da capitale:
2006: -;
2007: + 1.000.000.000;
2008: + 1.000.000.000.
6178/VI/Tab. 1. 1.Il Governo.
ART. 1
Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:
69-bis. Sono differiti al 15 dicembre 2006 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 dicembre 2005, dell'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2004 n. 3344, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale, o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002.
69-ter. Sono differiti al 15 dicembre 2006 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 15 dicembre 2005 ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003 n. 3315, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna e da ordinanze sindacali di sgombero.
69-quater. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui ai commi 69-bis e 69-ter, sono effettuati dal 16 dicembre 2006 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.
6177/VI/1. 1.Catanoso.
Dopo il comma 80 inserire il seguente:
80-bis. All'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Per le prestazioni relative alle esecuzioni di vendemmie di breve durata ed a carattere saltuario effettuate da studenti e pensionati si applica il regime tributario di cui al comma 6.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 250;
2007: - 250;
2008: - 250.
6177/VI/1. 13.Romoli, Collavini, Saro, Lenna.
Dopo il comma 91, aggiungere i seguenti:
91-bis. È istituita l'imposta sulla grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 91-ter.
91-bis. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.
91-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.
91-quinquies. Gli immobili posseduti dalle famiglie e utilizzati come prima abitazione, fino ad un valore catastale di 1.000.000 euro, sono esenti dal pagamento ICI.
91-sexies. I proventi dell'IGR, di cui al comma 91-bis, sono destinati al finanziamento del mancato introito derivante per i Comuni dall'applicazione del comma 91-quinquies.
6177/VI/1. 2.Folena.
Dopo il comma 91, aggiungere i seguenti:
91-bis. Gli immobili posseduti dalle famiglie e utilizzati come prima abitazione, fino ad un valore catastale di 1.000.000 di euro, sono esenti da pagamento ICI.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.
La base imponibile dell'IGR e costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.
Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.
6177/VI/1. 3.Folena.
Dopo il comma 220 inserire i seguenti:
220-bis. All'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 dopo il n. 3 è aggiunto il seguente: «Ai contribuenti che dietro prescrizione medica effettuino cure termali presso strutture accreditate con il servizio sanitario nazionale spetta una detrazione pari al 36 per cento delle spese di soggiorno sostenute».
220-ter. Alla Tabella A Parte II decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 dopo il n. 41-quater aggiungere il seguente: «Servizi Alberghieri e di ristorazione a favore dei contribuenti che dietro prescrizione medica effettuino cure termali presso strutture accreditate con il servizio sanitario nazionale».
6177/VI/1. 4.Perlini.
Dopo il comma 220 inserire il seguente:
220-bis. All'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 dopo il n. 3 è aggiunto il seguente: «Ai contribuenti che dietro prescrizione medica effettuino cure termali presso strutture accreditate con il servizio sanitario nazionale spetta una detrazione pari al 36 per cento delle spese di soggiorno sostenute».
6177/VI/1. 5.Perlini.
Dopo il comma 220 inserire il seguente:
220-bis. Alla Tabella A Parte II decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 dopo il n. 41-quater aggiunge il seguente: «Servizi Alberghieri e di ristorazione a favore di contribuenti che dietro prescrizione medica effettuino cure termali presso strutture accreditate con il S.S.N.».
6177/VI/1. 6. Perlini.
Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
232-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera e) del comma 1 è sostituita dalle seguenti;
«e) le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 775 euro;
e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 775 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici e universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio».
6177/VI/1. 7. Carlucci, Zuin.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
«352-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
6177/VI/1. 8. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Collavini, Romele, Scaltritti, Zama, Grimaldi.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
«352-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della poste unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli».
6177/VI/1. 9. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Collavini, Romele, Scaltritti, Zama, Fratta Pasini, Grimaldi.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
«352-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è più consentita l'accettazione della scommessa denominata "TRIS", prevista dall'articolo 1 lettera a) del decreto interministeriale 15 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1998 n. 139».
6177/VI/1. 10. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Romele, Scaltritti, Zama, Fratta Pasini, Grimaldi, Collavini.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
«352-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera b), il punto 1 è soppresso».
6177/VI/1. 11. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Collavini, Romele, Scaltritti, Zama, Fratta Pasini, Grimaldi.
Dopo il comma, 352 aggiungere il seguente:
«352-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 2 è sostituito dal seguente:
2. Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 13,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Le risorse pari al minor gettito per l'erario dall'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, sono attribuite all'UNIRE per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
6177/VI/1. 12. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Collavini, Romele, Scaltritti, Zama, Fratta Pasini, Grimaldi.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006 del disegno di legge C. 6178 e relative note di relazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008», e le connesse parti del disegno di legge C. 6177, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006)»;
evidenziato come la previsione di crescita del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali per il 2006, pari all'1,5 per cento, contenuta nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, sulla quale si fonda la manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo, risulti confermata dalle più recenti stime fornite dalla Commissione europea;
rilevato come il disegno di legge finanziaria coniughi efficacemente le esigenze di rilancio dello sviluppo economico del Paese con quelle di controllo dei conti pubblici, rispettando le indicazioni contenute nella Raccomandazione, adottata il 28 luglio 2005 dal Consiglio dell'Unione europea, relativa alle misure per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo, senza determinare aggravi significativi della pressione fiscale complessiva;
evidenziato come la manovra finanziaria consenta di favorire l'aggancio dell'economia italiana alla, sia pur parziale, ripresa economica che sta interessando lo scenario economico dei paesi europei compresi nell'area dell'Euro;
sottolineato come il disegno di legge finanziaria contenga misure efficaci volte a sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica del sistema produttivo, mediante l'introduzione, ai commi da 252 a 254, della completa deducibilità delle erogazioni effettuate in favore di università, enti di ricerca ed altri soggetti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, attraverso l'eliminazione, ai commi 250-251, della tassa e dell'imposta di bollo sui brevetti, nonché tramite le modifiche alla disciplina sui crediti d'imposta per gli investimenti e le assunzioni;
valutate positivamente la disposizioni di cui ai commi da 263 a 268, volte alla valorizzazione dello strumento dei distretti produttivi, i quali, nell'attuale contesto economico, che rende sempre più necessaria la specializzazione produttiva del territorio, possono svolgere un ruolo particolarmente utile, inquadrandosi nell'ambito di una complessiva strategia di sostegno allo sviluppo basata sulla fiscalità di vantaggio e sulla semplificazione degli adempimenti burocratici e fiscali per le imprese;
rilevato come la previsione circa l'istituzione della Banca del Sud, di cui ai commi da 269 a 271, consenta alle imprese meridionali di disporre di un ulteriore strumento di finanziamento, alleviando in tal modo la condizione di difficoltà che i soggetti produttivi operanti in quelle aree del Paese devono affrontare per l'erogazione del credito;
evidenziato come il disegno di legge finanziaria dia concreta soluzione al problema concernente gli indennizzi in favore dei risparmiatori italiani colpiti dai recenti scandali finanziari, che è stata oggetto di specifica attenzione della Commissione Finanze, prevedendo, ai commi da 244 a 246, la costituzione di un apposito Fondo;
valutata positivamente la norma di cui al comma 76, relativa alla ulteriore proroga al 31 dicembre 2006 delle agevolazioni in materia di accise sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane, nonché la proroga, disposta dal comma 81, delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina;
sottolineato come il disegno di legge dia parziale soluzione alla problematica, oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione Finanze, del trattamento tributario dei lavoratori italiani transfrontalieri, disponendo, al comma 83, la conferma anche per il 2006 dell'esenzione dall'IRPEF di una quota fino ad 8.000 euro dei redditi di lavoro dipendente conseguiti da tale tipologia di lavoratori;
rilevato come il comma 84 estenda anche al 2006 l'applicazione della clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che dovessero subire un peggioramento del loro trattamento fiscale a seguito della riforma dell'IRPEF, rispettando in tal modo l'impegno assunto con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008;
rilevato come il provvedimento rechi la proroga di numerose misure agevolative di natura tributaria, quali i benefici in favore del settore della pesca, la detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché la proroga dei regimi di esenzione fiscale per le zone colpite da eventi sismici e per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
valutata positivamente la disposizione di cui al comma 63, che prevede l'erogazione di contributi annuali per il potenziamento organizzativo ed infrastrutturale del Corpo della Guardia di Finanza, al fine di contribuire al rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, che costituisce uno degli obiettivi prioritari della politica economica del Governo;
rilevata la necessità di adottare urgenti misure normative volte a risolvere in via definitiva la questione concernente la rideterminazione della misura dei canoni demaniali marittimi, che è stata oggetto di numerose risoluzioni approvate dalla Commissione Finanze,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di introdurre, con riferimenti ai tributi propri, un concordato preventivo a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, cui siano ammessi i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, il quale comporti la determinazione di procedure agevolate dei tributi o dei canoni dovuti, nonché la limitazione dei poteri di accertamento nei confronti dei contribuenti, prevedendo che l'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato non sia inferiore a quanto dovuto nell'anno in cui interviene la sottoscrizione, moltiplicato per il numero delle annualità oggetto del concordato stesso; tale previsione, che estenderebbe sostanzialmente ai tributi locali le previsioni in materia relative ai tributi erariali contenute nei commi da 387 a 398 della legge n. 311 del 2004, potrebbe infatti costituire un utile strumento per semplificare i rapporti tra i contribuenti ed il Fisco, assicurando inoltre maggiori entrate certe agli enti locali interessati;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità che l'imposta di registro sui trasferimenti di immobili sia assolta prendendo a base la rendita catastatale, in quanto tale innovazione potrà favorire l'indicazione negli atti di trasferimento del valore reale di tali beni, contrastando in tal modo i fenomeni di evasione ed elusione fiscale registratesi in questo campo, nonché il fenomeno del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure di fiscalità di vantaggio a favore delle iniziative imprenditoriali realizzate nelle regioni meridionali;
d) con riferimento alle disposizioni recanti proroghe di agevolazioni fiscali in favore del settore agricolo e della pesca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere permanenti tali regimi agevolativi, già più volte prorogati nel corso degli ultimi anni;
e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 71, che sopprime i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, i quali disponevano l'attribuzione alle province montane della gestione del demanio idrico e degli introiti provenienti dai relativi canoni di utilizzazione, in considerazione della grande importanza, ai fini dello sviluppo delle aree montane, delle risorse derivanti dallo sfruttamento idraulico dei corsi d'acqua;
f) valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 228, relativo all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate, l'opportunità di chiarire meglio la formulazione della disposizione, specificando se la norma si riferisca alla deducibilità degli ammortamenti nel caso di cessione dell'infrastruttura al soggetto che ha rilasciato la concessione per l'esercizio delle medesime attività;
g) sempre con riferimento al nuovo articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 228, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare il riferimento, previsto al comma 5, all'entrata in vigore del decreto, sostituendolo con quello all'entrata in vigore della norma;
h) con riferimento al comma 244, recante l'istituzione del Fondo per gli indennizzi in favore dei risparmiatori vittime di frodi fiscali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se il beneficio sia applicabile esclusivamente ai risparmiatori italiani;
i) con riferimento al comma 252, relativo alla deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore delle ricerca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare tali disposizioni come novelle al testo unico delle imposte sui redditi;
l) con riferimento al comma 265, contenente le disposizioni fiscali applicabili ai distretti produttivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la ripartizione del carico tributario da parte del distretto operata ai sensi del numero 6 della lettera a) determini effetti anche nei confronti delle imprese che non esercitino l'opzione per la tassazione di distretto, nonché di coordinare il contenuto dei numeri 7 e 14 della medesima lettera a), che appaiono sostanzialmente identici;
m) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni di cui al comma 367, che vieta agli affidatari delle concessioni per l'accettazione di scommesse di esercitare l'attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, con la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, attualmente in discussione presso l'Assemblea della Camera, che prevede la possibilità, per tali affidatari, di esercitare la loro attività anche mediante l'apertura di tre sedi distaccate;
n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 369, che consente l'incremento dell'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati, prevedendo la possibilità di realizzare il maggior gettito previsto attraverso un aumento del prezzo di vendita, al fine di evitare una riduzione dei volumi di vendita sul mercato legale, favorendo indirettamente il contrabbando, e di compromettere pertanto gli obiettivi di maggiori entrate attesi, tenendo conto anche degli effetti di maggior gettito derivante dal comma 368, il quale dispone che la rilevazione delle sigarette della classe di prezzo più richiesta sia effettuata trimestralmente e non più ogni sei mesi;
o) con riferimento ai commi da 56 a 61, recanti modifiche al sistema di finanziamento delle Agenzie fiscali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire che il nuovo meccanismo salvaguardi comunque la piena operatività di tali organismi, tenendo conto delle variabili nell'andamento delle entrate fiscali indipendenti dall'attività delle Agenzie stesse.
Legge finanziaria 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, del disegno di legge C. 6178 e relative note di relazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008», e le connesse parti del disegno di legge C. 6177, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006)»;
sottolineato come le previsioni contenute nella Relazione previsionale e programmatica risultino in linea con il quadro programmatico delineato nel documento di programmazione economico-finanziaria, confermando in particolare, per il 2006, l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 3,8 per cento del PIL,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare gli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per la montagna, in considerazione dell'utilità di tale strumento di sostegno rispetto alle esigenze di sviluppo di molte aree del Paese;
b) con riferimento alle norme relative al contenimento delle spese correnti degli enti locali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che tali tagli debbano essere operati su una base di calcolo omogenea, tenendo conto dei trasferimenti nei confronti di province e comuni di numerose competenze, operate nel corso del 2005 da parte di talune regioni, al fine di evitare il rischio che i predetti tagli possano pregiudicare l'effettivo svolgimento delle funzioni trasferite;
c) con riferimento ai commi 49 e 50, relativi al finanziamento della CONSOB e di altre autorità indipendenti, valuti la Commissione di merito se il meccanismo di finanziamento previsto sia in grado di assicurare la funzionalità di tali enti, garantendo al tempo stesso la piena indipendenza dei medesimi dal mercato di competenza.
ALLEGATO 4
Legge finanziaria 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI BENVENUTO ED ALTRI
La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006 del disegno di legge C. 6178 e relative note di relazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008», e le connesse parti del disegno di legge C. 6177, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006)»;
premesso che:
il disegno di legge finanziaria, nonostante siano state già varate, dopo la presentazione alle Camere, due manovre correttive, di cui una con effetto anche sul 2005, non dà assolutamente la certezza dell'attendibilità dei dati fin qui prospettati, ripropone le incertezze della finanziaria 2005, che ha portato a un deficit superiore alle previsioni, ed ha costretto il Governo a ricorrere a continue misure integrative;
il CER, in uno studio presentato nei giorni scorsi, rileva come i tagli al welfare derivanti dalla riduzione di spesa prevista nel disegno di legge Finanziaria per il 2006 annullano, ed anzi superano gli stanziamenti del Fondo per la famiglia, calcolando un saldo complessivo negativo per le famiglie di 345 milioni, derivante dalla differenza tra la riduzione di 1.485 milioni di euro a carico dei Comuni per la spesa sociale e l'ammontare del pacchetto di misure fissato dal Governo in 1.140 milioni: tali tagli sulla spesa sociale dei Comuni si tradurranno, sempre secondo questo istituto di ricerca, in una riduzione di 544 euro l'anno per ogni famiglia povera, pari a 45 euro al mese; tali tagli interverranno peraltro già dall'anno in corso, con una riduzione del 50 per cento del Fondo per la famiglia, equivalente a 502 milioni di euro;
osservato che:
dal 2001 al 2005 il PIL è cresciuto di 12 punti e mezzo, la massa salariale del 12 per cento, l'IRPEF pagata da lavoratori dipendenti e pensionati è cresciuta del 14 per cento, mentre quella pagata dagli altri redditi è scesa del 25,4 per cento ed il gettito IRPEF derivante da accertamenti per il contrasto all'evasione fiscale si è ridotta del 56 per cento;
la necessità di mascherare lo stato dei conti pubblici e di rispondere alle richieste del Fondo monetario internazionale e della Unione europea, da un lato, e la volontà, di stampo elettoralistico, di non approvare misure troppo visibilmente gravose per i cittadini, dall'altro, ha indotto il Governo ad apportare nuove e «creative» tecniche contabili, modificando in negativo i saldi con un semplice emendamento, utilizzando nuove, ingegnose tipologie di limiti d'impegno e realizzando coperture di spese non rispettose della normativa vigente;
considerato che:
la triplice manovra correttiva, l'estrema variabilità del contenuto delle voci di bilancio nei saldi tendenziali, confermano la necessità di istituire un'Alta Commissione per il controllo della spesa pubblica, tanto più che gli ispettori del FMI, nel loro recente documento sulla manovra per il 2006, hanno proposto di affidare il controllo dei conti pubblici a esperti indipendenti, tema rilanciato anche dalla Corte dei Conti; in particolare il Capo missione del FMI ha precisato che quello del controllo dei conti pubblici da parte di un autorità indipendente è un consiglio che il FMI sta dando a tutti Paesi, «ma in Italia assume un significato particolare data l'opacità di alcuni aspetti del bilancio»;
ricordato che:
la Corte Costituzionale è intervenuta, con la sentenza n. 417 del 2005 del 9 novembre scorso, su alcuni quesiti sollevati dalle Regioni in merito alle disposizioni del decreto-legge n. 168 del 2004, sancendo che il Governo può chiedere alle Autonomie territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può elencare in dettaglio dove e come ridurre le spese, per non interferire con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta; nella sentenza si sostiene inoltre che il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari»: perché detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali essi debbono pertanto avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente, oppure un limite per la spesa corrente, ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale», potendo la legge statale stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»;
la sentenza appena richiamata ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, i quali riducevano le spese per consulenze, quelle di rappresentanza ed i consumi intermedi;
constatato che:
alla luce di tale sentenza devono essere modificati i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria per il 2006, così come modificato dall'emendamento governativo approvato dal Senato, che prevedono per tutte le pubbliche amministrazioni (con l'esclusione di università e centri di ricerca per le consulenze e delle forze dell'ordine per gli automezzi) un taglio del 50 per cento delle spese per consulenze, pubbliche relazioni ed automezzi, sostenute nel corso del 2004, con un risparmio complessivo previsto pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2006, inserendo conseguentemente nuove misure per recuperare 50-60 milioni di euro;
occorrerà inoltre modificare anche i commi 38-48 i quali intervengono sui costi previsti nei bilanci di Regioni ed enti locali, con la conseguenza che, mentre i deputati vedranno decurtate le loro retribuzioni del 10 per cento, per i consiglieri regionali - ad esempio - le rispettive regioni potranno decidere singolarmente in merito;
sottolineato che:
per quanto riguarda la politica fiscale emerge, dall'analisi della serie storica dei prelievi IRPEF dal 2001 al 2005, che la ripartizione del reddito nazionale tra le diverse categorie di reddito è rimasta sostanzialmente invariata, l'inflazione è stata pari al 9,6 per cento ed in modo analogo è cresciuto il prelievo complessivo IRPEF; tuttavia, se si esamina il prelievo per natura dei redditi, il prelievo sul lavoro dipendente e sulle pensioni è cresciuto del 12,75 per cento mentre quello sugli altri rediti si è ridotto dell'1,36 per cento;
ancora più significativa è la situazione se si considera il prelievo derivante dall'attività di contrasto dell'evasione e da condoni. Anche ipotizzando che nel 2005 si riduca il trend discendente di riduzione di questa tipologia di entrate esso, rispetto al 2001, sarebbe superiore al 50 per cento; conseguentemente il prelievo complessivo sui redditi diversi dal lavoro dipendente e dalle pensioni si è ridotto nel periodo 2001-2005 del 13,63 per cento;
tale dinamica risulta confermata dalle previsioni per il 2006, in quanto l'applicazione, in occasione dell'autotassazione di maggio 2006, del secondo modulo della riforma dell'IRPEF comporterà una riduzione di circa 250 milioni di euro in valore nominale del prelievo sui redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e da pensione (-1,13 per cento in valore nominale e -4,5 per cento in valore reale), mentre a carico di questi ultimi redditi è prevedibile un incremento del prelievo di oltre 5 miliardi di euro (+5,25 per cento) a causa della mancata restituzione del fiscal drag;
nello stesso periodo 2001-2005 si è fortemente ridotto l'incidenza sul PIL del prelievo IRPEG (dal 2,7 a circa il 2 per cento) ed è crollato il contrasto all'evasione (dal 2,66 sul PIL all'1,62 per cento del 2004);
le entrate ordinarie IVA, che nel triennio precedente erano cresciute ad una percentuale superiore del 50 per cento a quella del PIL, in conseguenza dell'efficace contrasto dell'evasione, sono cresciute, nel periodo 2001-2005, in misura pari al PIL, mentre solo le entrate da tabacchi, alcolici e giochi crescono a ritmi superiori alla crescita del PIL;
il disegno di legge finanziaria per il 2006 non modifica le tendenze di fondo della fallimentare politica fiscale del Governo: per mancanza di risorse non si interviene sull'IRPEF, neanche con la restituzione del fiscal drag, si compensa il venir meno delle entrate da condono con cosmesi contabili sui conti di tesoreria, con improbabili introiti da privatizzazioni, e con il preannuncio di non meno improbabili successi della lotta all'evasione;
le vere maggiori entrate previste dalla manovra derivano da una molteplicità di microinterventi in materia di imposizione indiretta i cui effetti si faranno sentire maggiormente sulle famiglie a reddito fisso;
con il PIL che non cresce, si ha di fatto un impoverimento del Paese, fenomeno aggravato da un effetto redistributivo che ha penalizzato particolarmente le classi medie, la cui percezione di perdita di ruolo e di sicurezza è una componente molto forte del disagio sociale attuale;
l'impoverimento e la crisi dei «colletti bianchi» trae origine, in particolare, da una precarietà e una vulnerabilità prima sconosciute e da un aumento dei costi incomprimibili, dovuti anche alla scelta di lasciare al mercato la regolazione delle politiche economiche e la redistribuzione del reddito, di tramutare in ideologia la flessibilità del lavoro e riconsentire una precarizzazione generalizzata delle condizioni di lavoro;
ricordato che:
occorre sottolineare gli effetti negativi del cuneo fiscale e contributivo, in ragione del quale il costo medio per l'impresa di un salario pari a 100 è - incluso l'IRAP - pari a 193;
il nostro Paese, con un tasso di occupazione globale del 57,6 per cento (2004) è lontanissimo dal traguardo fissato dalla Strategia di Lisbona previsto per la fine del 2005 (67 per cento), nonché dai risultati già raggiunti dai Paesi Bassi (73 per cento), dalla Spagna (61 per cento), dal Belgio (60,3 per cento) e perfino dalla Grecia (59,4 per cento);
in questa situazione spetterebbe alla politica fiscale esercitare la sua funzione anticiclica e stimolare l'economia, che è tuttavia impedita dal pessimo stato dei conti pubblici;
esiste una vera e propria questione salariale, legata ad una pericolosa erosione del potere d'acquisto, delle retribuzioni e delle pensioni, a causa della quale, anche avendo un lavoro stabile, a differenza del passato, si può correre il rischio di scivolare al di sotto della soglia di povertà;
tale fenomeno è legato alla scelta del Governo di fissare i tassi di inflazione programmata a livelli più bassi rispetto all'inflazione reale, di non rinnovare una parte dei contratti del pubblico impiego, o di erogare con ritardo gli aumenti negoziati, che comportano una perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni;
evidenziato che:
come rilevato dagli Amministratori delle autonomie locali, «il taglio per gli enti locali non sarà del 6,7 per cento, come afferma il Governo, ma almeno dell'11-12 per cento», che graverà per 3-3,5 miliardi di euro sui Comuni, per 2,5 miliardi su Regioni e Province, senza conteggiare la spesa sanitaria, sottostimata di circa 2,5 miliardi;
secondo il Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2006-2008, la spesa tendenziale del Servizio sanitario nazionale potrebbe raggiungere 95 miliardi di euro nel 2006, mentre il Governo, nel disegno di legge finanziaria, stanzia 90,96 miliardi, più 2 miliardi a ripiano dei disavanzi 2002-2004, che saranno erogati a condizione che le Regioni riducano in modo drastico le liste d'attesa negli ospedali e in tutte le strutture pubbliche;
secondo l'ANCI il disegno di legge finanziaria 2006 taglia la spesa delle amministrazioni locali per 1,4 miliardi di euro; inoltre, in linea con l'applicazione del principio dell'evoluzione controllata della spesa complessiva (incremento del 2 per cento rispetto all'anno precedente) introdotto dalla finanziaria per il 2005, la disciplina del patto di stabilità interno per l'anno 2006 impone un vincolo all'incremento delle spese correnti e in conto capitale degli enti territoriali (anzichè un vincolo sul disavanzo, come sarebbe più logico e come previsto dal Patto di stabilità europeo);
ricordato che:
per gli Enti locali (Comuni e Province con popolazione superiore a 3.000 abitanti, Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti) il disegno di legge finanziaria prevede che il complesso delle spese correnti - con esclusione di alcune spese di carattere sociale - non può essere superiore, per l'anno 2006, al totale del 2004, diminuito del 6,7 per cento; rispetto a quanto disposto dalla Finanziaria 2005 il taglio è dunque dell'8,7 per cento sul 2006 e del 2,3 per cento sul 2007;
detratte le spese «sociali», le quali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, sono solo le spese relative all'assistenza all'infanzia, agli handicappati e ad altri pochi servizi sociali, alcune categorie di spesa importantissime subiranno tagli rilevanti: il territorio e l'ambiente (-686 milioni di euro), la viabilità e i trasporti (-525 milioni di euro); la scuola materna e l'istruzione (-300 milioni di euro); la cultura e i beni culturali (- 120 milioni di euro); la polizia locale (-117 milioni di euro); lo sport e le attività ricreative (- 25 milioni di euro);
l'incidenza effettiva dei tagli sui bilanci dei singoli comuni è molto diversa, e risulta inversamente proporzionale alla dimensione dell'ente, penalizzando maggiormente i piccoli comuni, che hanno bilanci molto ristretti, sui quali non agiscono le compensazioni tra i vari settori;
le spese in conto capitale degli Enti locali non potranno crescere, nell'anno 2006, più del totale del 2004 aumentato del 10 per cento e, per il 2007 e per il 2008, non più del totale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento, non escludendosi inoltre dall'ammontare delle spese soggette al Patto di stabilità le spese di conto capitale cofinanziate dall'Unione Europea e le quote di finanziamento di parte nazionale, corrispondenti a quelle cofinanziate dall'Unione Europea;
per le regioni a statuto ordinario il limite all'incremento delle spese correnti per il 2006 - escluse le spese per il personale e quelle di carattere sociale nonchè le spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche - non può essere superiore all'ammontare del 2004, diminuito del 3,8 per cento: pertanto la riduzione di risorse rispetto alla finanziaria 2005 è molto severa, risultando pari, per la spesa corrente delle Regioni, al 5,8 per cento rispetto a quanto previsto nell'anno precedente;
più ampi margini di spesa sussistono per le spese in conto capitale delle Regioni, le quali potranno crescere nel 2006 del 6,9 per cento, anche se la base di calcolo, fissato dalla finanziaria 2005 nella spesa dell'anno precedente, è stabilito dal disegno di legge finanziaria sulla spesa 2004;
non sono escluse dall'ammontare delle spese soggette al Patto di stabilità le spese in conto capitale cofinanziate dall'Unione europea e le quote di finanziamento di parte nazionale, corrispondenti a quelle cofinanziate dall'Unione europea; i limiti alle spese correnti degli enti decentrati sono pertanto significativi, soprattutto se si tiene conto che riguardano risorse che hanno subito tagli sostanziali con le finanziarie degli anni precedenti e con le manovre realizzate nell'anno in corso;
una restrizione particolarmente significativa si prospetta per le entrate degli enti decentrati, in quanto tutti i contributi e le provvidenze in favore degli enti locali sono determinate nella stessa misura del 2005, senza neppure un minimo incremento per tenere conto dell'inflazione programmata;
evidenziato che:
per quanto riguarda i contratti a tempo determinato e le collaborazioni, tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del settore della scuola, al quale si applica la disciplina di settore, devono restare nel 2006 all'interno di una spesa del 60 per cento rispetto al 2003; al tempo stesso il disegno di legge finanziaria prevede che le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale diminuiscano la spesa per il personale per il 2006, 2007 e 2008 dell'1 per cento rispetto alle spese del 2004;
volendo quantificare gli effetti di queste misure, su circa 250.000 precari attualmente occupati nel settore pubblico circa 100.000 resteranno senza lavoro dall'inizio del prossimo anno; permane nel contempo il blocco delle assunzioni (tranne 2.500 per compiti di ordine pubblico e sicurezza), mentre le ipotetiche 7.000 assunzioni per le amministrazioni centrali e gli enti pubblici non economici, per la particolare procedura che dovrà essere seguita, non potranno avvenire prima del 2008;
particolarmente grave è la stretta sugli organici in tutta la «filiera del sapere»: per la scuola si è proceduto ad un turn over parziale, che non copre tutti i posti disponibili, determinando disagi nelle scuole, ed escludendo dalla possibilità di immissione in ruolo ad un vasto numero di precari;
il blocco delle assunzioni per gli enti di ricerca e le università mette in crisi interi filoni della conoscenza, bloccando il ricambio generazionale e rischiando di inaridire importanti tradizioni scientifiche nazionali;
osservato che:
considerando solo le sole società di capitali di natura non creditizia, per tale gruppo di imprese il disegno di legge finanziaria concede 1 miliardo e 95 milioni di euro (2 miliardi di euro è il totale per tutte le imprese), di cui 2/3 andranno al Nord e solo il 10 per cento al Sud, determinando in tal modo una selettività territoriale inversa a quella desiderabile per il Sud;
al contrario un provvedimento in favore dei lavoratori può avere effetti positivi indiretti anche sulle imprese e costituire una iniezione di fiducia dal lato dei consumi;
evidenziato che:
per quanto riguarda i fondi per il cofinanziamento di progetti europei, le rimodulazioni operate per la tabella D ed E del disegno di legge finanziaria interessano anche il contributo dello Stato ai progetti del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, implicando un taglio di circa 2,2 miliardi di euro nel 2006, di 4 miliardi nel 2007 e di 5 miliardi nel 2008: in totale, più di 11 miliardi che vengono spostati sull'esercizio 2009 e seguenti, con la conseguenza che nel 2006 resteranno destinati ai progetti in cofinanziamento solo 2 miliardi, 200 milioni nel 2007 e 600 milioni nel 2008;
tale rimodulazione non tocca investimenti autonomi dello Stato italiano, ma impegni di investimento presi con l'Unione europea, la quale ha condizionato il suo finanziamento al completamento delle opere, e alla loro rendicontazione entro il 31 dicembre 2008, con la conseguenza che le regioni che hanno attivato questi investimenti potranno usufruire della quota di cofinanziamento a carico dell'Unione europea solo completando le opere e saldando i pagamenti entro la fine del 2008, costringendole dunque ad indebitarsi per la parte non erogata dallo Stato per completare e rendicontare le opere in tempo utile, pena la perdita della quota di finanziamenti europei;
osservato che:
per la prima volta da molti anni non c'è alcuni stanziamento per la modernizzazione informatica e telematica della pubblica amministrazione, mentre gli investimenti per l'informatica nei Ministeri, pari a circa 680 milioni di euro per i prossimi tre anni, di cui 223 milioni solo per il 2006, rappresentano un vero e proprio taglio: in tale contesto appare particolarmente grave la cessazione di 8.000 caselle e-mail del Ministero della Giustizia, al quale nei prossimi anni verranno sottratti 72 milioni di investimenti in innovazione tecnologica;
constatato che:
per far uscire il Paese dalla attuale situazione di stagnazione sarebbe invece necessario:
1) operare - nel confronto con gli altri governi europei e con la Commissione europea - per la riforma del Patto di stabilità e crescita europeo, al fine di eliminarne il carattere prociclico e di integrarne obiettivi e parametri con la strategia definita nella Conferenza intergovernativa di Lisbona del 2000;
2) invertire la tendenza alla caduta dell'avanzo primario, riportandolo entro tre anni vicino al livello del 5 per cento, al fine di accelerare la riduzione del volume globale del debito;
3) operare la stabilizzazione della finanza pubblica senza ridurre il volume della spesa sociale in rapporto al PIL, in vista di una sua ripresa finanziata dalla riduzione della spesa per il servizio del debito;
4) accompagnare il ritorno ad un avanzo primario attorno al 5 per cento con una accelerazione del processo di riduzione del volume globale del debito, destinando esclusivamente a questo scopo i proventi da valorizzazione dell'ingente attivo emerso dal conto patrimoniale dello Stato (137 per cento del PIL);
5) realizzare una maggiore riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, del resto a lungo invocata proprio dalle forze di opposizione, che dovrebbe passare da 1 a 1,5 punti percentuali; tale riduzione complessiva dovrebbe poi essere equamente ripartita fra i lavoratori e le imprese, consentendo in tal modo, oltre che favorire un recupero di competitività dei prodotti italiani, anche di affrontare la questione salariale, ed in particolare il problema dell'esiguità dei salari percepiti dai lavoratori nei settori a bassa produttività, sull'esempio di quanto realizzato in Francia;
6) riequilibrare la pressione fiscale per promuovere lo sviluppo (riducendo l'IRAP sugli investimenti nella ricerca) al fine di assicurare maggiore equità sociale al sistema di prelievo (favorendo i redditi medio-bassi e le famiglie), di rendere possibile la restituzione del fiscal drag, di ridurre il cuneo contributivo, estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia sul trattamento fiscale del TFR e rimborsare i crediti d'imposta ai contribuenti ed alle imprese;
7) introdurre forti agevolazioni per i Distretti industriali, consentendo alle imprese operanti nei sistemi produttivi locali di costituire Società di servizi aventi come oggetto la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali, le quali dovrebbero essere esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione, e prevedendo un credito d'imposta per promuovere le attività di ricerca e sviluppo ed incentivare le aggregazioni tra imprese;
8) utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili per il pieno conseguimento degli obiettivi fissati dalla Conferenza intergovernativa di Lisbona: ricerca, formazione, innovazione, infrastrutturazione immateriale, invecchiamento attivo, formazione continua, innalzamento del livello di partecipazione alla forza di lavoro, a partire dalle giovani donne;
9) intervenire nel settore previdenziale definendo un paniere più sensibile per i pensionati ai fini della rivalutazione delle pensioni; ripristinare un sistema di rivalutazione delle pensioni che superi il meccanismo delle fasce,onde evitare fenomeni di appiattimento (le cosiddette pensioni d'annata), superare le odiose discriminazioni sulle pensioni di reversibilità e ridurre sensibilmente le aliquote fiscali sulla previdenza complementare;
10) ridurre per il prossimo triennio, l'IVA, per favorire il rilancio del turismo;
11) istituire un Fondo per la riqualificazione e il recupero dei centri storici urbani e delle aree metropolitane del Mezzogiorno;
12) definire, valutando attentamente le opere da realizzare dal punto di vista della loro sostenibilità ambientale e della loro funzionalità, un Piano infrastrutturale con priorità per il Mezzogiorno, puntando alla ottimizzazione delle reti ferroviarie ed idriche ed alla realizzazione delle autostrade del mare;
13) con riferimento alle politiche ambientali, realizzare interventi per la difesa del suolo, la bonifica dei siti inquinati, l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, nonché prevedere adeguati incentivi per l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata alle fonti energetiche rinnovabili, in modo da promuovere l'uso efficiente delle risorse energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nel rispetto degli impegni sottoscritti con il Protocollo di Kyoto;
14) incrementare le risorse del Fondo nazionale per gli affitti, superando l'indifferenza dimostrata dall'attuale Governo verso l'emergenza abitativa, dimostrata dal fatto che al passaggio delle competenze dallo Stato alle Regioni non è corrisposto alcun trasferimento delle risorse necessarie: in questa situazione si inserisce l'ennesima riduzione, prevista dalla legge finanziaria, degli stanziamenti per il Fondo nazionale per gli affitti, che si sono ridotti per il 2006 a 217 milioni di euro, a fronte di 230 milioni nel 2005 e di 336 milioni nel 2001; occorre infatti ricordare che, secondo l'ISTAT, ben 728 mila famiglie - su un totale di 4,2 milioni nuclei in affitto - sono composte da giovani sotto i 35 anni;
15) istituire il Fondo nazionale per gli asili nido, al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, e riqualificare quelli esistenti;
16) realizzare il Fondo per i non autosufficienti;
17) finanziare, attraverso il ripristino dell'imposta di successione, come riformata dalla legge n. 488 del 1999, un selettivo intervento di sostegno delle famiglie più povere con figli minori e anziani non autosufficienti;
18) riconoscere assoluta priorità nell'agenda del Governo e, di riflesso, del Parlamento, alla riforma per la tutela del risparmio in modo da garantire i risparmiatori, introducendo la class action e indennizzando i portatori dei bond argentini, Cirio, Parmalat, che sono stati raggirati nel collocamento dei titoli per mancanza di corrette informazioni;
19) realizzare la previdenza integrativa con l'utilizzo del TFR, valorizzando i fondi contrattati;
20) realizzare urgentemente la riforma delle professioni e del settore dell'energia, aprendo tali comparti alla concorrenza, in modo da diminuire i costi per le imprese e per le famiglie;
21) modificare la legge che regola il fenomeno dell'immigrazione, la quale risulta gravemente penalizzante per il sistema economico;
22) fornire maggiori garanzie previdenziali ai lavoratori più precari; tutelare i lavoratori frontalieri, salvaguardare con una nuova normativa i pensionati che hanno lavorato all'estero;
23) definire, di concerto con il sistema delle autonomie regionali e locali, un permanente Patto di stabilità e crescita interno, che abbia lo stesso carattere di stabilità e flessibilità e che non sia modificabile né in corso di anno, né dalla legge finanziaria, né sulla base di scelte unilaterali del Governo centrale;
24) riprendere il cammino - interrotto da quattro anni - del processo di liberalizzazione dei mercati chiusi e caratterizzati da situazioni di monopolio e oligopolio;
25) ripristinare i crediti automatici di imposta per la nuova occupazione e gli investimenti nel Sud, modulandone l'applicazione secondo il volume di risorse disponibili, senza tuttavia intaccarne il carattere automatico, per dare certezza alle imprese ed attrarre per questa via investimenti esterni;
26) procedere, nell'ambito della politica di ristrutturazione e sviluppo della spesa sociale, alla costruzione di un sistema universale di ammortizzatori sociali, capaci di sostenere l'insieme dei lavoratori nelle fasi di difficoltà;
27) ripristinare il meccanismo di invarianza del carico fiscale complessivo (accisa più IVA) introdotto nella XIII legislatura dal Governo D'Alema nell'autunno 1999 e inspiegabilmente abbandonato nel 2002.
ritenuto che per individuare le risorse occorrenti a finanziare tali proposte, sia opportuno ripristinare l'imposta di successione sui grandi patrimoni, sopprimere il secondo modulo della riforma dell'IRPEF, in uno spirito di ritrovata solidarietà secondo cui i più abbienti devono rinunciare ai benefici ottenuti, che hanno ridotto il gettito dell'imposta di circa 6 miliardi di euro, nonché omogeneizzare al 19 per cento le aliquote relative alle rendite di capitale alla media europea,
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pinza, Agostini, Pistone, Cennamo, Nannicini, Fluvi, Nicola Rossi, Tolotti, Giachetti, Santagata, Micheli, Giacomelli.
Legge finanziaria 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI BENVENUTO ED ALTRI
La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, del disegno di legge C. 6178 e relative note di relazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008», e le connesse parti del disegno di legge C. 6177, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006)»;
sottolineato come le disposizioni del disegno di legge finanziaria, recanti limiti all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni, incidono negativamente, secondo la documentazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, sugli stanziamenti relativi alle Agenzie fiscali, al SECIT ed alla Guardia di Finanza, compromettendone la funzionalità e la operatività nell'azione di contrasto all'evasione fiscale;
osservato che si prevedono ingenti ed immotivate spese per le consulenze nello staff del Ministro dell'economia, si snatura la Scuola di economia e finanze con una gestione clientelare, si mortifica il ruolo del SECIT con nomine prive dei requisiti sostanziali;
considerato altresì che si riducono gli stanziamenti per i rimborsi dei crediti d'imposta dovuti ai contribuenti ed alle imprese, e che nulla è previsto per estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia ai trattamenti di fine rapporto,
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pinza, Agostini, Pistone, Cennamo, Nannicini, Fluvi, Nicola Rossi, Tolotti, Giachetti, Santagata, Micheli, Giacomelli.
VIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Giovedì 17 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 novembre 2005 - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2006.
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto.
Domenico VOLPINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2006 (C. 6177 e C. 6178, approvati dal Senato), e le relative note di variazione (C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Ricorda che l'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione Bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore (che potrà partecipare alle sedute della V Commissione) per ciascuno degli stati di previsione di sua competenza e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria. In particolare, ricorda che la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14).
Avverte inoltre che la Commissione potrà esaminare eventuali emendamenti ed ordini del giorno che rientrino nei suoi ambiti di competenza.
Per quanto riguarda gli emendamenti, ricorda la Commissione potrà esaminare emendamenti riferiti alle parti di propria competenza di entrambi i disegni di legge. In particolare, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongano variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione di competenza della Commissione devono essere presentati presso la Commissione stessa, anche se - non essendo sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza di ciascuna Commissione - non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare ed è quindi comunque da ritenere ammissibile la presentazione di tale categoria di emendamenti anche direttamente presso la Commissione Bilancio.
Inoltre, possono essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongano variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Tali emendamenti possono peraltro essere presentati anche direttamente presso la Commissione Bilancio.
Le medesime regole disciplinano anche l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, è da ritenere comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione Bilancio.
Ricorda quindi che gli emendamenti approvati dalla Commissione saranno inseriti nelle relazioni trasmesse alla Commissione Bilancio. Quanto a quelli respinti, occorre distinguere tra gli emendamenti che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione e gli altri emendamenti (non compensativi, compensativi tra diversi stati di previsione, riferiti all'articolato alla finanziaria). I primi, infatti, possono essere direttamente ripresentati in Assemblea, mentre per i secondi, ai medesimi fini, è necessaria la previa ripresentazione presso la Commissione Bilancio.
Segnala quindi che gli emendamenti presentati presso le Commissioni di settore sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari. Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria non saranno ritenuti ammissibili gli emendamenti recanti: deleghe legislative; disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2006, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica. Con riferimento al vincolo di compensatività, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. Peraltro, in questa sede, saranno considerati inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
Più in generale, sottolinea che (in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei e obiettivi) la valutazione di ammissibilità effettuata in questa sede si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. Il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica quindi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità presso la Commissione Bilancio.
Quanto agli ordini del giorno, ricorda che devono essere presentati presso le Commissioni di settore tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, mentre gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati saranno allegati alle relazioni trasmesse alla Commissione Bilancio; quelli respinti o non accolti potranno essere ripresentati in Assemblea. Ricorda altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti a impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito che le Commissioni di settore debbano concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro giovedì 24 novembre 2005. In relazione a tale scadenza, e considerato il possibile andamento dei lavori parlamentari della prossima settimana, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, ordini del giorno e proposte di relazione alle ore 18 di martedì 22 novembre 2005.
La Commissione concorda.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, sottolinea preliminarmente che nella sua relazione non si soffermerà sull'impianto complessivo della manovra, limitandosi a sottolineare come - accanto agli inevitabili interventi volti al contenimento della spesa pubblica - essa si caratterizzi per una serie di qualificati interventi a sostegno dello sviluppo, tra cui ricorda in particolare: la riduzione dell'1 per cento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro relativi alle prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti per quasi 2 miliardi di euro; l'istituzione di un Fondo per la famiglia e la solidarietà con una dotazione di 1.140 milioni di euro per il 2006; il finanziamento necessario ad attuare la delega in materia previdenziale (legge n. 243 del 2004) relativamente alle misure di compensazione per le imprese che conferiscono il TFR alla previdenza complementare per 200 milioni di euro ed alla totalizzazione dei periodi assicurativi per 160 milioni di euro; l'adozione di misure di natura fiscale, contabile, amministrativa e finanziaria volte a favorire l'aggregazione di imprese nei distretti industriali per 50 milioni di euro; l'eliminazione della tassa sui brevetti per 40 milioni di euro. A questi interventi si aggiunge l'istituzione del Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato agli interventi per l'attuazione della cd. strategia di Lisbona.
Ricorda inoltre che, a seguito dell'approvazione al Senato di emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo, il disegno di legge finanziaria nella sua formulazione attuale risulta costituito di un unico articolo, composto da 398 commi. Per quanto attiene ai settori di competenza della Commissione, gli interventi previsti da tali disposizioni interessano principalmente i settori dell'editoria e dell'università e della ricerca.
Passando quindi all'esame degli interventi che interessano più direttamente i settori di competenza della Commissione, si sofferma in primo luogo su quello dell'informazione e dell'editoria, di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, le cui risorse - come è noto - trovano collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2). L'ammontare complessivo degli stanziamenti delle due unità previsionali di base (U.P.B.) interessate (una di parte corrente, l'altra in conto capitale) è determinato dalla tabella C della legge finanziaria in 426 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, con una riduzione (rispetto a quanto previsto dalla finanziaria dello scorso anno) pari a circa 25 milioni di euro rispetto al 2005 e a 12,5 milioni di euro rispetto a quanto allora previsto per il 2006.
Osserva che il capitolo più rilevante degli interventi in questo settore è però costituito dalle disposizioni contenute ai commi 320-331 e 387 del disegno di legge finanziaria. In estrema sintesi, rileva, i commi da 320 a 331 modificano in più punti, tramite novelle o con disposizioni autonome, la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le modifiche interessano i requisiti per l'accesso ai contributi, le modalità per la loro erogazione, le regole sulla non cumulabilità e sulla decadenza dal diritto ai contributi. Inoltre, viene incrementato il contributo all'editoria speciale periodica per non vedenti e rifinanziato il credito agevolato e il credito di imposta alle imprese editoriali introdotti dalla 7 marzo 2001, n. 62.
Più specificamente, evidenzia che il comma 320 prevede che dal 2005 i contributi alle imprese editrici di quotidiani siano erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento, sopprimendo quindi l'anticipazione prevista dal comma 15-bis dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. Il comma 321 introduce un tetto del 10 per cento dei costi complessivamente ammessi a contributo per i costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, mentre il comma 322 esclude i quotidiani editi in lingua nelle regioni autonome e i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero dall'applicazione dei contributi integrativi previsti dal comma 11, introduce un limite di 310.000 euro e di 207.000 euro per i contributi fisso e variabile in favore dei periodici editi da cooperative giornalistiche e sopprime i requisiti relativi al divieto di vendita congiuntamente con altre testate e all'obbligo di vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani. Merita segnalare, in particolare, che si prevede che le modifiche introdotte dal comma 322 trovino applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2002, e quindi con una decorrenza ampiamente precedente all'entrata in vigore della legge.
Si applica invece a decorrere dai contributi relativi all'anno 2005 l'elevazione da tre a cinque anni del requisito temporale di costituzione dell'impresa per accedere ai contributi prevista dal comma 323. Il comma 324 prevede poi che le cooperative editrici di quotidiani e periodici debbano essere composte solo da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici, e il comma 325 che i contributi destinati alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro possono essere erogati solo alle imprese editrici che abbiano già maturato il diritto a tale contributi entro il 31 dicembre 2005. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai sensi del comma 326, si introducono poi nuove condizioni per accedere ai contributi di cui ai citati commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 250: che l'impresa editrice sia proprietaria della testata per cui sono richiesti i contributi e che essa sia una società cooperativa i cui soci non partecipano ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere gli stessi contributi. Il comma 327, infine, prevede la decadenza dal diritto a percepire tutte le provvidenze previste in materia per le imprese editrici che non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla relativa richiesta.
Sul fronte più strettamente finanziario, si segnalano il comma 328, che sostanzialmente raddoppia (fissandolo in 1 milione di euro annui) il contributo per l'editoria speciale periodica per non vedenti, previsto dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, e i commi 329 e 330, che stanziano 20 milioni di euro per il 2006, 10 milioni per il 2007 e 5 milioni per il 2008 per le agevolazioni al credito previste dall'articolo 5 della legge n. 62 del 2001 e aumentano di 20 milioni di euro il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003-2005 ai fini del riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 8 della medesima legge. Il comma 331 porta poi a 0,20 euro l'importo del contributo per copia stampata destinato alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro (attualmente fissato a 200 lire). Infine, il comma 387, da una parte modifica la disciplina della non cumulabilità dei contributi, stabilendo che qualora siano presentate più domande da parte di imprese tra loro collegate, tutte le imprese interessate decadano dal diritto, dall'altra stabilisce che i costi ammissibili per il calcolo di tutti i contributi previsti in materia non possano aumentare di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento.
Rileva quindi che le disposizioni testé illustrate intersecano in modo significativo il lavoro fin qui svolto dalla Commissione nell'esame del disegno di legge C. 4163, e ritiene che pertanto debbano essere oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione stessa.
Passa poi all'analisi degli interventi che interessano il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, richiamando in primo luogo alcuni dati generali. In tal senso, osserva che gli stanziamenti complessivi in conto competenza previsti dal disegno di legge di bilancio per il 2006 sono pari a 50.148,1 milioni di euro. Il 95,2 per cento di tali spese è di parte corrente. Le due note di variazione al bilancio - la prima, relativa agli effetti del decreto-legge n. 203 del 2005, la seconda, relativa a quelli della finanziaria - comportano peraltro una rideterminazione delle spese complessive in 50.363,9 milioni di euro, di cui 47.954,9 per spese correnti e 2.409 per spese in conto capitale.
Per quanto attiene alle tabelle A e B del disegno di legge finanziaria (recanti gli accantonamenti per nuovi provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale), osserva che la prima prevede risorse pari a 3,9 milioni per il 2006 e a 9,9 milioni di euro per il 2007 e per il 2008, mentre la seconda non prevede stanziamenti per il Ministero in oggetto. La tabella C prevede, complessivamente, stanziamenti pari a 9.197,1 milioni di euro per il 2006 e a 9.226,5 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, con un leggero aumento (pari a 8,6 milioni) rispetto al bilancio a legislazione vigente.
Scendendo in maggior dettaglio, per quanto riguarda in particolare il settore scolastico, segnala che le principali variazioni delle poste di bilancio comportano la riduzione delle risorse relative ai capitoli concernenti le supplenze brevi (in applicazione del comma 129 della legge finanziaria 2005 che ha ridotto di 201 milioni di euro il tetto massimo per tale spesa rispetto a quanto impiegato nel 2005) e - solo per alcune regioni - di quelli relativi alle spese per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), in relazione al venire meno dello stanziamento di 375 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili (LSU) impegnati presso istituti scolastici disposto dal comma 126 della stessa legge finanziaria 2005. Sempre con riferimento alla scuola, ricorda gli stanziamenti previsti in proposito in altri stati di previsione, che vedono la sostanziale conferma delle risorse dello scorso anno per quanto riguarda gli interventi relativi all'edilizia scolastica (31 milioni di euro sull'U.P.B. 3.2.3.9 del Ministero dell'economia) e alla fornitura gratuita dei libri di testo (U.P.B. 4.1.2.5 del Ministero dell'interno) e un incremento di 10 milioni di quelle destinate al sostegno all'istruzione nell'ambito dell'U.P.B. 3.1.2.44 del Ministero dell'economia (pari complessivamente a 40 milioni).
Per quanto attiene al settore dell'università e della ricerca, segnala in primo luogo la riduzione di 75,1 milioni di euro delle risorse complessivamente disponibili sull'U.P.B. 4.1.2.1, relativa al finanziamento ordinario delle università statali. Osserva che la variazione è determinata da vari fattori: la riduzione di 48,5 milioni rispetto alla tabella C della finanziaria 2005, il venir meno dello stanziamento aggiuntivo di 11 milioni di euro previsto dal comma 538 della stessa legge finanziaria, l'utilizzo di 8,6 milioni per il finanziamento delle università non statali (previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 7 del 2005) e di 7,5 milioni per un contributo straordinario a favore dell'università «Carlo Bo» di Urbino (disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2005), nonché l'assegnazione di 0,5 milioni per assunzioni a tempo determinato nelle università (in attuazione dell'articolo 1-bis del medesimo decreto-legge n. 115).
L'importo complessivo del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, come fissato dalla tabella C del disegno di legge finanziaria alla voce relativa al decreto legislativo n. 204 del 1998, risulta lievemente ridotto rispetto allo scorso anno (di circa 6 milioni di euro). Riduzioni si registrano anche in riferimento alle U.P.B. relative a edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica (meno 34,6 milioni di euro, in gran parte a seguito dell'esaurirsi del finanziamento di 30 milioni di euro, previsto dalla legge finanziaria 2004 per la realizzazione del policlinico universitario dell'università campus biomedico) e al Fondo unico da ripartire per investimenti nell'università e nella ricerca (meno 146,5 milioni di euro, per il venir meno dei finanziamenti previsti da specifiche norme per il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base - FIRB e per la ricerca in Antartide). Al proposito, segnala poi che la tabella E del disegno di legge finanziaria (recante riduzioni di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) prevede tra l'altro una riduzione di 60 milioni di euro per il 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 910 del 1986 relativa al Fondo unico per l'edilizia universitaria. Ricorda poi che anche per il settore dell'università e della ricerca alcuni stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tra di essi, segnala in particolare l'incremento di 73 milioni di euro dell'U.P.B. 3.2.3.50, relativa all'Istituto italiano di tecnologia (il cui importo complessivo viene quindi fissato a 134 milioni).
Per quanto attiene agli interventi di carattere normativo recati dall'articolato del disegno di legge finanziaria, segnala una serie di interventi che interessano in particolare i settori dell'università e della ricerca. A tale proposito, richiama in primo luogo il comma 90, introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato, che assegna un contributo annuo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 al Consorzio interuniversitario «Istituto italiano di scienze umane» di Firenze e al Consorzio interuniversitario di studi avanzati di Roma. I commi 372-373 istituiscono poi un Fondo per spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari, con uno stanziamento di 25 milioni di euro per il 2006, le cui risorse saranno utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il comma 384 assegna invece al CNR un contributo di 1,8 milioni di euro per il 2006, per la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito dei programmi «Atmospheric Brown Cloud» promosso dall'ONU (programma scientifico internazionale per lo studio della nube di inquinanti che staziona in modo permanente nel sud del continente asiatico) e «Share-Asia» (avviato dal gruppo di ricerca «Ev-K2-Cnr», lungo tutta la catena montuosa Himalayana per il monitoraggio ambientale e per il trasferimento di tecnologie e conoscenze nel territorio).
Ricorda altresì le diverse misure volte ad agevolare in vario modo l'attività di ricerca: l'introduzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità che includono il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università (commi 240-243); la soppressione della tassa sui brevetti (commi 250-251); l'introduzione della deducibilità totale dei contributi e delle liberalità a favore di università, enti di ricerca, associazioni e fondazioni con finalità statutarie di ricerca (commi 252-254); l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, per il finanziamento dei progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato per il rilancio della «Strategia di Lisbona» deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 17-18 giugno 2005), alimentato da parte dei proventi derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3 miliardi di euro per il 2006 (commi 255-258).
Osserva quindi che molte altre disposizioni di carattere generale del disegno di legge finanziaria, finalizzate al contenimento della spesa di tutti i ministeri o relative al personale, interessano i settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tra di esse, richiama in primo luogo i commi 11-12, che istituiscono nello stato di previsione di ciascun ministero un Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato al disegno di legge. Al proposito, osserva che nel testo originario del disegno di legge tali importi erano stati ridotti del 29,5 per cento rispetto al bilancio a legislazione vigente. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, peraltro, per il 2006 tale riduzione riguarda esclusivamente il contributo all'università di Urbino; rispetto alle dotazioni iniziali non si riscontra invece nessuna variazione significativa per quanto concerne le U.P.B. relative alle scuole non statali. Per i due anni successivi, invece, la somma indicata nell'elenco 3 riporta una riduzione generalizzata del 29,5 per cento.
Richiama poi i commi 121 e 122, che limitano l'utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, delle università, degli enti di ricerca e degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Osserva che da tale intervento sono esclusi il comparto scuola e le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, e che vengono fatte salve, come per il passato, le assunzioni con contratto a tempo determinato e i contratti di collaborazione per l'attuazione di progetti di ricerca o finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti effettuati, fra gli altri, dagli enti di ricerca e dalle università, a condizione che i relativi oneri non gravino sui bilanci degli enti, sul Fondo di finanziamento degli enti o sul Fondo di finanziamento ordinario delle università. Il comma 123 riduce poi la spesa per la contrattazione integrativa nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti di ricerca e le università, stabilendo che i fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, a decorrere dall'anno 2006, non potranno superare l'importo previsto per l'anno 2004. Il comma 167, infine, autorizza la spesa di 370 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2006-2008 per i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. Osserva al proposito che la disposizione riguarda l'affidamento di servizi amministrativi e di pulizia in base a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge finanziaria per il 2001.
Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, osserva che il relativo stato di previsione reca spese complessive in conto competenza per 2.017,2 milioni di euro, di cui 1.380,9 milioni per spese correnti (68,5 per cento) e 619,8 per spese in conto capitale (30,7 per cento). Con le note di variazione già richiamate, peraltro, le spese complessive sono rideterminate in 1.857,8 milioni di euro, di cui 1.364,9 per spese correnti, 476,4 per spese in conto capitale e 16,5 per rimborso di passività finanziarie.
Per quanto attiene alle spese di parte corrente, segnala in particolare la riduzione di 47,3 milioni di euro dell'U.P.B. 2.1.1.0 «Funzionamento», determinata in gran parte dalla cessazione degli oneri recati dal comma 117 della legge finanziaria 2005 in relazione al personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Per la parte in conto capitale segnala una serie di riduzioni su diverse U.P.B., per complessivi 51,6 milioni di euro, determinata dalla cessazione degli oneri recati dalla legge n. 291 del 1996.
Osserva quindi che l'articolato del disegno di legge finanziaria non reca disposizioni specifiche in materia di beni ed attività culturali. Segnala peraltro il comma 159, che - intervenendo in materia di personale delle pubbliche amministrazioni - autorizza il Ministero ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale con contratti di lavoro a tempo determinato, già prorogati al 31 dicembre 2005 dal comma 117 della legge finanziaria 2005. Il Ministero è poi ovviamente interessato dalle altre disposizioni di carattere generale volte al contenimento della spesa, già in parte richiamate in relazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per quanto riguarda invece le tabelle della finanziaria, segnala che la tabella A prevede un accantonamento di 0,8 milioni di euro per il 2006, e 45 mila euro per il 2007 e il 2008 (con le seguenti finalizzazioni: legge quadro sulla qualità architettonica; misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco; interventi in materia di beni e attività culturali e di sport). La tabella B prevede un accantonamento di 7,9 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2006-2008, finalizzata anch'essa alla legge quadro sulla qualità architettonica. La tabella C reca uno stanziamento complessivo di 427,1 milioni di euro per il 2006 - con una riduzione di 57,1 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente - e di 342,1 milioni di euro per il 2007 e il 2008. Tra le diverse voci, va ricordato in primo luogo l'intervento sul Fondo unico per lo spettacolo, il cui importo è fissato in 385 milioni di euro, con una riduzione di 79 milioni e 590 mila euro rispetto al 2005 e di circa 57 milioni di euro rispetto a quanto previsto lo scorso anno per il 2006. Osserva quindi che riduzioni più o meno significative, rispetto alle risorse assegnate lo scorso anno, conoscono anche gli stanziamenti relativi ai contributi a enti e organismi vari (con quasi 2 milioni in meno) e quelli all'Accademia nazionale dei Lincei (meno 168 mila euro), alla Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele (meno 156 mila euro) e alla scuola archeologica di Atene (meno 55 mila euro), oltre che i trasferimenti agli Istituti centrali (meno 264 mila euro). Segnala infine che la tabella E prevede il definanziamento, per complessivi 125,3 milioni di euro di una serie di provvedimenti legislativi le cui risorse affluiscono sul Fondo unico per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali.
Conclusivamente, si riserva di svolgere le proprie considerazioni di carattere più propriamente politico nel seguito dell'esame, anche alla luce dell'andamento del dibattito in Commissione.
Domenico VOLPINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.
VIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2006.
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 17 novembre 2005.
Domenico VOLPINI, presidente, avverte che sostituirà il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.
Alba SASSO (DS-U) rileva come la manovra di finanza pubblica in esame confermi le inadeguate linee politiche governative adottate nel corso del corso della legislatura nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Pur dichiarando di comprendere le ineludibili esigenze di correzione dei conti pubblici e di razionalizzazione delle spese, reputa grave che si addivenga alla penalizzazione di settori strategici per lo sviluppo e la competitività del Paese, quale, nel caso di specie, quello dell'istruzione.
Nel rilevare quindi che il disegno di legge finanziaria per il 2006 sviluppa ulteriormente la politica del contenimento della spesa in tale settore, osserva che si realizza un grave contenimento degli stanziamenti riguardanti l'università e la ricerca, destinato ad aggravare la crisi di funzionamento di tali decisive istituzioni.
Fa presente che il disegno di legge finanziaria in esame prevede una serie di riduzioni al bilancio di previsione 2006 e conferma, per la scuola, quanto già previsto dall'articolo 1, comma 129, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), a proposito della riduzione a 565 milioni di euro (ridotti a 766 nel 2005) della spesa per le supplenze brevi del personale docente e ATA.
Rileva poi che la spesa complessiva dello stato di previsione per il 2006 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) prevede 50.148.174.357 euro con una riduzione di 1.285.089.668 euro rispetto alla manovra di assestamento per il 2005.
Osserva che a tale consistente riduzione delle spese di bilancio devono aggiungersi le riduzioni di spesa per i consumi intermedi, come rideterminate all'elenco n. 1, l'accantonamento in un fondo speciale di una parte consistente dei contributi (elenco n. 3) destinati alle scuole non statali, una riduzione del 20 per cento (con un 10 per cento inserito in particolari fondi di ogni dicastero) delle spese dei capitoli di cui alle categorie 2 e 12 per la parte corrente e delle categorie 21 e 26 per il conto capitale. Non sono previste risorse adeguate a garantire i rinnovi contrattuali, facendo anche presente che i limiti posti all'utilizzo di personale precario determineranno una riduzione del personale precario di università e ricerca pari a 454 milioni di euro (288,68 netti). Evidenzia poi che alla Tabella E il Fondo unico per l'edilizia universitaria viene ridotto di 60 milioni di euro.
Sottolinea che risulta completamente elusa la previsione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che, all'articolo 1-bis, contempla l'adozione di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato da adottarsi entro il 31 gennaio 2005, osservando che nel corso del prossimo triennio avrebbe dovuto consentire la copertura dei posti disponibili e vacanti. Parimenti elusa risulta essere la più recente disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevedeva la scadenza del 30 settembre 2006 per l'adozione di tale piano.
Ricordato che nell'anno 2005-2006 sono state effettuate 40 mila nomine a tempo indeterminato, ritiene che il preannunciato impegno per 30 mila nomine nei due anni successivi all'anno di riferimento del disegno di legge finanziaria non sia assolutamente adeguato ad eliminare il fenomeno degli oltre 150 mila precari in servizio.
Osserva inoltre che la somma per l'anno 2006 da ripartire in Tabella C destinata al Fondo per l'offerta formativa ammonta a 181 milioni di euro a cui dovrebbero aggiungersi 10 milioni di euro per l'handicap, registrando così una riduzione di 15,9 milioni di euro che testimonia la continua diminuzione dei finanziamenti originariamente previsti per il sostegno all'autonomia scolastica per il Fondo per l'offerta formativa (legge 18 dicembre 1997, n. 440).
Ricordato che il piano finanziario di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, prevedeva 8.320 milioni di euro per il periodo 2004-2008, rileva che dei primi 4 miliardi di euro che sarebbero dovuti provenire dalle tre precedenti leggi finanziarie è difficile oggi trovare traccia, in quanto tali economie di spesa o sono state impiegate nella copertura del contratto della scuola o sono andate in economia a compensare il disavanzo e ciò in assenza di una specifica previsione legislativa circa la loro collocazione in uno speciale fondo di investimento. Fa poi presente che degli altri 4 miliardi di euro del piano da investire nel periodo 2004-2008 è stata messa a bilancio con la legge finanziaria per il 2004 la cifra irrisoria di 90 milioni (il 2,2 per cento dell'intera somma da stanziare nel quinquennio) per tecnologie multimediali, lotta alla dispersione, istruzione tecnica superiore ed educazione degli adulti.
Ricorda che l'articolo 3, comma 92, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) aveva autorizzato tale spesa da destinare all'attuazione del citato piano programmatico di interventi finanziari e che tali risorse erano destinate allo sviluppo delle tecnologie multimediali, ad interventi contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione, allo sviluppo dell'istruzione e della formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti, all'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
Osserva che la legge finanziaria per il 2005 ha previsto un finanziamento di 110 milioni di euro da destinare all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 28 marzo 2003. Tale somma è finalizzata all'attuazione di tre obiettivi specifici: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale e interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione.
Rileva che nel disegno di legge finanziaria in esame non vi è traccia di alcun finanziamento e che il piano finanziario era finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico, sviluppo delle tecnologie multimediali e dell'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti; valorizzazione professionale del personale docente, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, concorso al rimborso spese per autoaggiornamento sostenute dai docenti, valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione e sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dell'educazione degli adulti; adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
Sottolinea che per l'adeguamento e la messa a norma della situazione dell'edilizia scolastica italiana, mentre è stato quantificato un piano pluriennale straordinario di investimenti per 7,5 miliardi di euro, nel disegno di legge finanziaria non si sa che fine abbia fatto la postazione della Tabella F della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), che, a decorrere dal 2006, prevedeva lo stanziamento annuo di 31 milioni di euro per il finanziamento dei mutui di edilizia scolastica previsti dalle leggi n. 23 del 1996 e n. 362 del 1998. Osserva inoltre che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale per la ripartizione dei mutui relativi all'annualità 2005, facendo presente che il relativo decreto per il 2004 risale al 30 ottobre 2003.
Nel rilevare quindi come non sia individuato alcun percorso virtuoso per la soluzione dei più gravi problemi che investono il settore dell'istruzione, assistendosi piuttosto ad una ulteriore decurtazione delle risorse finanziarie ad esso destinate, ribadisce piena contrarietà in ordine alla manovra di finanza pubblica in esame, sottolineando come i gruppi di opposizione si siano costantemente battuti nel corso della legislatura avverso il discutibile modus operandi del Governo, che ha penalizzato tale comparto, disconoscendone la sua intrinseca connotazione quale fattore propulsivo per lo sviluppo nazionale.
Domenico VOLPINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 14.
La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 14.20.
Carlo CARLI (DS-U), dopo aver preliminarmente lamentato l'assenza del relatore e del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esprime un giudizio di piena contrarietà in ordine al disegno di legge finanziaria in esame, cogliendo altresì l'occasione per denunciare l'inadempienza del Governo rispetto agli impegni assunti all'inizio della legislatura, a dimostrazione della fallimentare azione politica posta in essere nel corso degli ultimi anni.
Nel sottolineare come la situazione economica del Paese risulta particolarmente critica, essendo connotata da una forte recessione, si dichiara convinto che tale stato di ristagno dipenda principalmente dalla mancanza di una politica seria ed organica volta a garantire lo sviluppo nazionale.
Censurata l'assenza di una costruttiva politica tesa al rilancio industriale del Paese, stigmatizza le linee politiche adottate dal Governo in materia culturale, non esitando a definirle assolutamente fallimentari. Nel rilevare come l'azione di Governo sia stata discutibilmente caratterizzata dal disconoscimento dell'importanza strategica del settore della cultura, intende evidenziare che i passati governi di centrosinistra si sono invece mossi in direzione antitetica, richiamando, a titolo di esempio, il positivo fatto che il vicepresidente del Consiglio Veltroni era altresì Ministro per i beni e le attività culturali e veniva al medesimo riconosciuto un ruolo di primario rilievo all'interno del CIPE.
Ritiene che la manovra finanziaria in esame abbia un carattere recessivo e non fornisca risposte ai problemi più urgenti del Paese, quali il rischio del declino economico, la distribuzione sperequata del reddito, la riduzione del potere di acquisito dei ceti popolari, la precarizzazione dei rapporti di lavoro, la marginalizzazione delle aree svantaggiate e la necessità di modernizzazione del welfare.
Reputa che, sul piano economico, l'azione di Governo si caratterizza, a fine legislatura, per i risultati ampiamente negativi e la dimostrazione di questo fallimento è, a suo avviso, evidenziata dal fatto che il PIL del Paese ha una crescita prossima allo «zero», l'indebitamento netto è, secondo le ultime stime, al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato e il debito pubblico è tornato a crescere, fino a raggiungere la ragguardevole cifra del 108,2 per cento.
Sottolineato che l'Italia è oggetto di speciale sorveglianza in Europa, per la mancata tenuta dei conti pubblici, fa presente che la procedura comunitaria di infrazione per disavanzo eccessivo ha comportato il vario di una manovra finanziaria correttiva per il 2006 di ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui la parte più consistente, pari a 16 miliardi di euro, è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento. Osserva che il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del Paese, senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria credibilità nel contesto nazionale ed internazionale.
Ritiene che non si possa poi ignorare il fatto che, sul piano istituzionale, si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e alla approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo.
La manovra di 23,5 miliardi di euro - costituita da interventi di riduzione della spesa per la pubblica amministrazione e gli enti locali, da entrate una tantum (dismissioni immobiliari), da interventi vari di manutenzione del gettito - appare, a suo avviso, poco credibile e tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi, per l'anno 2006, di contenimento del deficit entro la soglia del 3,8 per cento del PIL. Constata come purtroppo ciò si ponga in piena continuità con i provvedimenti adottati dal Governo nel corso della legislatura, che hanno condotto il Paese sull'orlo del dissesto finanziario, senza peraltro incidere in modo significativo sulla ricchezza e sulla capacità di consumo dei cittadini.
Ritiene che la manovra finanziaria non sia coerente con gli obiettivi di rilancio dell'economia, in quanto colpisce «a pioggia» le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare quelli del Mezzogiorno, in un momento economico congiunturale difficile, nel quale la sottrazione di risorse al sistema produttivo si configura come un ulteriore fattore di rallentamento dell'economia nazionale.
Osserva poi che l'applicazione di nuove misure restrittive alle spese dell'amministrazione centrale delle regioni, e degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa, di spesa e d'investimento degli enti medesimi, ha come conseguenza inevitabile il taglio dei servizi sociali per i cittadini, ovvero l'aumento dei costi e delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali. Evidenzia che la Corte Costituzionale è intervenuta, con la sentenza n. 417 del 2005, per ribadire che il Governo può chiedere alle autonomie locali e territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può elencare in dettaglio dove e come tagliare per non interferire con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta, come invece dispongono anche alcune norme del disegno di legge finanziaria in esame.
Fa poi presente che emersi veri e propri «falsi in bilancio», come i 6 miliardi di proventi delle dismissioni immobiliari inseriti nel bilancio a legislazione vigente e i maggiori dividendi per un miliardo relativi al 2005, «scoperti» all'improvviso e derivanti dalle partecipazioni azionarie del Tesoro a Eni ed Enel. Sottolinea anche l'incongruenza dell'iscrizione a bilancio, a legislazione vigente, cioè al netto delle «nuove misure di lotta all'evasione fiscale», di un incremento di entrate tributarie (per competenza) dovute ad «Accertamento e controllo» pari a 5.385 milioni di euro, con un incremento del 64 per cento sul bilancio assestato del 2005 (da 8.419 a 13.804 milioni di euro); se si aggiungono gli ulteriori 3 miliardi di euro che dovrebbero derivare dalle nuove misure introdotte con il decreto-legge n. 203 del 2005, che costituisce il collegato fiscale alla legge finanziaria, se ne prevede il raddoppio in un anno solo.
Osserva inoltre che nella manovra di finanza pubblica in esame non vi è traccia di misure significative di riduzione delle imposte, e in particolare, dell'attuazione del terzo modulo della riforma fiscale e della più volte annunciata riduzione dell'Irap. Constata che la legislatura, iniziata con lo slogan «meno tasse per tutti», con l'attuazione della riforma fiscale che prevedeva due sole aliquote d'imposta del 23 e del 33 per cento, termina mestamente con la mancata attuazione dei propositi del Governo e con l'affannosa ricerca di nuove entrate attraverso l'applicazione di nuove gabelle a carico dei contribuenti e delle imprese.
La manovra non contiene misure per la restituzione del fiscal drag, ovvero misure contro il silenzioso, ma costante aumento della pressione fiscale sui redditi reali dei cittadini. Non sono parimenti previste misure per la restituzione di oltre 1 miliardo di euro di tassazione indebita sul trattamento di fine rapporto, posta a carico dei contribuenti a seguito dell'entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale e della mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla medesima riforma.
Osserva che il Governo insiste nel dire che con questa manovra «non sono messe le mani nelle tasche dei cittadini», dichiarandosi convinto che, viceversa, le aziende scaricheranno sui cittadini le maggiori imposte, il prelievo sulle banche e le assicurazioni si scaricherà sulle tariffe e sui premi e la cosiddetta «manutenzione dell'imponibile» riguardante l'Eni, l'Enel e le aziende municipalizzate del settore energia - che da sola comporta un gettito per il primo anno superiore ai 900 miliardi - si scaricherà su un aumento delle tariffe, mentre il provvedimento fiscale sulla manutenzione ordinaria, che colpirà in modo particolare investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, non potrà che tradursi in una aumento degli affitti.
Evidenzia che i tagli al welfare derivanti dalla riduzione di spesa prevista nel disegno di legge finanziaria per il 2006 «annullano» e anzi superano gli stanziamenti del Fondo per la famiglia e che il saldo complessivo negativo per le famiglie è di 345 milioni, ossia la differenza tra i 1.485 milioni di euro in meno a disposizione dei Comuni per la spesa sociale e l'ammontare del pacchetto di misure per la famiglia fissato dal Governo in 1.140 milioni. Fa presente che i tagli della manovra alla spesa sociale dei comuni si tradurranno in un taglio di 544 euro l'anno per ogni famiglia povera, pari a 45 euro al mese, fermo restando che il taglio al Fondo per la spesa sociale interviene già dal 2005, assistendosi quindi ad una riduzione del 50 per cento che equivale a 502 milioni di euro in meno.
Passando poi a considerare, in particolare, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, rileva preliminarmente che gli stanziamenti pubblici destinati ai diversi settori della cultura, dal 2001 ad oggi, hanno registrato una costante e gravissima flessione e che il Fondo unico dello spettacolo ha subito tagli ingenti, che ne hanno determinato una riduzione complessiva del 50 per cento rispetto al 2001. Rileva al proposito che, nonostante in Senato, siano stati reintegrati 85 milioni di euro per il 2006, rimane la grave situazione in cui versa lo spettacolo italiano, ritenendo che questo sia un atto totalmente insufficiente, volto esclusivamente ad un recupero di facciata che non risolve minimamente i problemi in cui versa il mondo della cultura italiana. Fa presente che la perdita di finanziamenti pubblici che subiscono i settori e le istituzioni dello spettacolo e la cinematografia del Paese è, in termini di potere reale di acquisto, molto grave. Ritiene che lo stanziamento di 385 milioni di euro per il 2006 e di 300 milioni per il 2007-2008 previsto dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria in discussione decreti la chiusura, di fatto, delle attività dello spettacolo italiano. Infatti oltre 200 milioni di euro sono assorbiti dal fabbisogno delle fondazioni lirico-sinfoniche che occupano oltre 5 mila persone su tutto il territorio nazionale, oltre a costituire in tutto il mondo una tra le più importanti testimonianze della tradizione e produzione culturale ed artistica nazionali. Sottolinea che, detratta questa quota, resterebbero 100 milioni di euro per finanziare tutti gli altri settori dello spettacolo: cinema, teatro di prosa, danza, musica e attività circensi.
Ricorda poi che lo spettacolo in Italia, nel suo complesso, conta all'incirca 250 mila addetti, tra artisti, tecnici, operatori, maestranze, evidenziando che tale esiguità di finanziamenti pubblici mette a serio rischio i livelli occupazionali dell'intero comparto. Fa presente che nello stato di previsione si prevedono, a legislazione vigente, stanziamenti complessivi di 2.278 miliardi di euro, per le autorizzazioni di cassa e di 2.017 miliardi di euro per le autorizzazioni di competenza. Si registra, per il prossimo esercizio finanziario, una riduzione degli stanziamenti rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2005, di 241.393 milioni di euro per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa e di 183.335 milioni di euro per la spesa autorizzata per competenza e, quindi, il Ministero per i beni e le attività culturali subisce un taglio al bilancio di competenza per il 2005 dell'8,4 per cento circa.
Rileva che gli stanziamenti di competenza hanno già subito una riduzione di ben 209.842 milioni di euro: ciò significa che, in meno di due anni, il Ministero per i beni e le attività culturali ha perso ben il 9,42 per cento degli stanziamenti di competenza. Con la manovra di finanza in esame, il Ministero per i beni e le attività culturali si troverà di fronte a una riduzione complessiva del proprio bilancio di competenza, maturata tra il 2005 e il 2006, di circa 441 milioni di euro.
Ritiene quindi che, allo stato dei fatti, sia concreto il rischio della chiusura di istituzioni culturali, enti, associazioni e fondazioni, che ricevono finanziamenti pubblici, di imprese dello spettacolo dal vivo e cinematografiche, e vi sia l'incognita gravissima se le competenti amministrazione centrali e quella periferiche saranno in grado di esercitare le proprie funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Fa inoltre presente che, sul fronte della tutela del patrimonio culturale, il Governo starebbe mettendo a punto un meccanismo - contenuto nel decreto legislativo correttivo del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte in cui modifica l'articolo 115 - che in pochi mesi potrebbe «affidare» in mani private una grossa fetta del nostro patrimonio, con la conseguenza che il bene culturale potrà essere gestito, senza alcuna forma di controllo da parte dell'amministrazione della tutela, esclusivamente in nome del pieno sfruttamento economico. Ritiene che sia evidente come a tale progetto sia sottesa una concezione mercantile del bene culturale.
Lamentando quindi con profonda preoccupazione la grave riduzione di finanziamenti destinati al settore dei beni culturali, sottolinea la gravità di tali scelte politiche, atteso che viene inferto un duro colpo ad un comparto strategico per il Paese, che vanta preziose risorse di inestimabile valore, che occorrerebbe tutelare e valorizzare adeguatamente, anche al fine di assicurarne la fruibilità al livello nazionale ed internazionale.
Nell'osservare in particolare come sia compromessa la corretta funzionalità di archivi, biblioteche e musei, ritiene che occorra agire al fine di dar luogo ad una positiva inversione di tendenza, che garantisca il rilancio di tale importante settore. Preannuncia al riguardo, a nome del suo gruppo, la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a ristabilire gli stanziamenti indispensabili ad assicurare al settore della cultura e della produzione culturale le risorse pubbliche necessarie per programmare e gestire le proprie attività, nonché per garantire ai cittadini la fruizione e l'accesso ai beni e alle attività culturali.
Evidenzia inoltre che il disegno di legge finanziaria in esame comporta un ulteriore taglio di 150 milioni di euro a carico del Fondo unico per lo spettacolo, portando in tal modo le risorse effettivamente disponibili per le fondazioni lirico-sinfoniche a 66 milioni di euro, ossia ad un livello pari a poco più di un quarto della dotazione - già insufficiente - prevista per il 2005. Osserva quindi che ai 100 milioni di euro di indebitamento netto che le fondazioni lirico-sinfoniche già registrano sia aggiungerebbero almeno ulteriori 80 milioni di euro di perdite, con il rischio della totale interruzione delle loro attività. Preannuncia al riguardo, a nome del suo gruppo, la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad adottare politiche idonee a scongiurare le drammatiche conseguenze che i provvedimenti in esame configurano per il settore dello spettacolo dal vivo e, in particolare, per le attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, cono sicuro detrimento per il livello dell'offerta culturale nazionale e conseguente marginalizzazione della produzione musicale italiana sulla scena internazionale. Un ulteriore ordine del giorno del suo gruppo sarà volto ad impegnare a reperire risorse adeguate a garantire un significativo incremento del FUS, al fine di ristabilire per lo meno gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2005 e di ovviare in tal modo alle gravi conseguenze che di produrrebbero in esito a tale drastica riduzione di stanziamenti.
Nel formulare l'auspicio che, in virtù di un costruttivo lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione, si addivenga ad una migliore formulazione del disegno di legge finanziaria, con particolare riferimento a quanto ivi previsto per il settore dei beni e delle attività culturali, rimarca conclusivamente la necessità che, nel riconoscimento della forte connotazione del patrimonio culturale quale elemento costituente l'identità del Paese, siano attivate serie politiche atte alla sua conservazione e valorizzazione, con la destinazione di congrui finanziamenti a suo favore.
Michele RANIELI (UDC), dopo aver dato atto al deputato Carli di aver rappresentato in maniera costruttiva ed articolata i propri rilievi critici, apportando quindi un valido contributo alla discussione in corso, sottolinea anch'egli la necessità che si assicuri un aumento delle risorse a favore del settore culturale, che rappresenta una significativa opportunità per lo sviluppo del Paese.
Auspica in particolare che venga garantito il ripristino delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, anche attraverso tagli volti ad incidere su settori «parassitari», che non contribuiscono al rilancio del Paese. Si dichiara convinto che occorra agire in tal senso, atteso che le pesanti decurtazioni a detrimento del settore culturale rischiano di impedirne la funzionalità, con gravi ricadute su circa 2 milioni e 500 mila soggetti che operano in tale ambito.
Conclusivamente, si augura quindi che, attraverso l'instaurazione di un positivo clima di collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione, si apportino alla manovra di finanza pubblica in esame quei correttivi atti ad assicurare la destinazione di adeguate risorse finanziarie al comparto della cultura, che costituisce un sicuro fattore di sviluppo del Paese, anche alla luce delle sue positive ricadute dal punto di vista turistico.
Domenico VOLPINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, ordini del giorno e proposte di relazione è fissato alle ore 18 della giornata odierna, e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 23 novembre 2005.
VIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2006.
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio - Relazione favorevole con condizioni sulla tabella n. 7 e relazione favorevole sulla tabella n. 14).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 22 novembre 2005.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nell'avvertire che sono stati presentati emendamenti, ordini del giorno e proposte di relazione concernenti le parti dei documenti di bilancio di competenza della Commissione, ricorda che entro domani la Commissione stessa deve concluderne l'esame procedendo alle relative votazioni, che avranno luogo partitamente per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge finanziaria. Più in particolare, sotto il profilo dell'organizzazione dei lavori, avverte che nella seduta odierna la Commissione procederà all'esame degli emendamenti, degli ordini del giorno e delle proposte di relazione riferiti alle parti concernenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali, mentre l'esame delle parti relative al Ministero dell'economia, che riguardano principalmente la materia dell'editoria, avrà luogo nella seduta di domani mattina, alle ore 8.45.
Avverte quindi che si passerà ora all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti alla tabella 7, recante stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle parti del disegno di legge finanziaria ad esso connesse (vedi allegato 1).
Avverte che tra tali emendamenti, presentano profili di dubbia ammissibilità i seguenti emendamenti: gli emendamenti Grignaffini 6178/VII/Tab. 7.1 e 6178/VII/Tab. 7.1, in quanto modificano, intervenendo sul disegno di legge di bilancio, stanziamenti recati da unità previsionali di base i cui importi sono stabiliti dall'elenco 3 di cui all'articolo 1, comma 11, del disegno di legge finanziaria: analogamente a quanto avviene per gli stanziamenti iscritti a bilancio, ma definiti dalle tabelle allegate alla finanziaria, considerate le regole cui sottostà l'esame dei documenti di bilancio, in tali casi occorre agire sul disegno di legge finanziaria e non su quello di bilancio; l'emendamento Fatuzzo 6177/VII/1.47 (che prevede un adeguamento del trattamento economico di particolari categorie di dirigenti scolastici), che reca norme di carattere oneroso e microsettoriale; l'emendamento Tocci 6177/VII/1.49 (che esclude gli enti di ricerca dal blocco delle assunzioni disposto dal comma 95 della scorsa legge finanziaria), in quanto privo di compensazione finanziaria; l'emendamento Maggi 6177/VII/1.50 (volto ad anticipare al marzo 2006 l'indizione del corso-consorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005), che reca norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari; l'emendamento Palumbo 6177/VII/1.64 (che modifica le norme sulla partecipazione alla vita accademica dei docenti universitari collocati in aspettativa per situazioni di incompatibilità), che reca norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari; l'emendamento Grignaffini 6177/VII/1.73 (volti a stanziare nuove risorse per gli interventi in materia di edilizia scolastica incrementando la corrispondente voce della tabella F), in quanto modifica in modo non consentito dalla vigente legislazione contabile gli importi complessivi iscritti nella tabella F.
Invita i presentatori degli emendamenti richiamati a ritirarli, anche al fine di una loro eventuale riformulazione e ripresentazione presso la Commissione Bilancio.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 6177/VII/1.41, 6177/VII/1.43, 6177/VII/1.44, 6177/VII/1.45, 6177/VII/1.53, 6177/VII/1.55, 6177/VII/1.54, 6177/VII/1.56, 6177/VII/1.58, 6177/VII/1.63, 6177/VII/Tab. A.2 e 6177/VII/Tab. A.4. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore. Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), dopo aver lamentato l'assenza del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, chiede che si proceda immediatamente all'espressione dei pareri del relatore e del Governo in ordine alle proposte emendative riferite alla tabella 14, recante stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, considerato che i rappresentanti dei gruppi di opposizione non intendono partecipare ai lavori della Commissione sui documenti di bilancio, per protestare contro l'inaccettabile forzatura regolamentare con cui la maggioranza ha imposto che le Commissioni proseguano nei loro lavori anche in pendenza della questione di fiducia. Esprime quindi una ferma denuncia contro questa grave illegittimità.
Antonio RUSCONI (MARGH-U), nel dichiarare di condividere le considerazioni dl deputato Grignaffini, si associa altresì alla richiesta che si proceda immediatamente all'espressione dei pareri del relatore e del Governo in merito alle proposte emendative riferite alla tabella 14.
Ferdinando ADORNATO, presidente, pur dichiarando di comprendere le ragioni della protesta del deputato Grignaffini, sottolinea che la decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo si basa sull'esigenza, già fatta valere in passato, di consentire comunque un congruo esame di provvedimenti così importanti. Quanto alla richiesta che siano espressi i pareri relativi alla tabella 14, sottolinea in primo luogo che il competente rappresentante del Governo è assente perché, alla luce dell'organizzazione dei lavori prospettata all'inizio della seduta odierna, si riteneva che non si sarebbe passati all'esame di tale parte del disegno di legge finanziaria prima di una certa ora. Ritiene peraltro che non vi siano condizioni ostative a che i pareri siano espressi dal sottosegretario Aprea, anche alla luce dei contatti informali intercorsi tra il relatore e i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali.
Non essendovi obiezioni, avverte quindi che, tra gli emendamenti riferiti alla tabella 14, recante lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2), presentano profili di dubbia ammissibilità i seguenti emendamenti: gli emendamenti Calzolaio 6177/VII/1.74 (che stanzia risorse in favore dello Sferisterio di Macerata), Gasperoni 6177/VII/1.75 (che stanzia risorse per la celebrazione del V Centenario dell'Università di Urbino) e Rugghia 6177/VII/1.76 (che stanzia risorse per la tutela dell'area territoriale Castelli-Appia Antica-Tuscolo) che recano norme onerose non direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia e di carattere localistico; l'emendamento Carlucci 6177/VII/1.78 (che interviene con misure diverse in materia di fondazioni lirico-sinfoniche), limitatamente al comma 153-quater, che reca norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari, e le cui restanti disposizioni sono peraltro di prevalente competenza della XI Commissione; l'emendamento Carlucci 6177/VII/1.83 (che detta norme in ordine alle modalità procedurali per l'emanazione dei provvedimenti di riparto e erogazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo), che reca norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari; l'emendamento Carlucci 6177/VII/1.84 (che istituisce un Comitato nazionale per le celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia), che reca norme potenzialmente onerose ed è privo di compensazione finanziaria, salvo che il Governo confermi il carattere non oneroso dell'intervento.
Invita i presentatori degli emendamenti richiamati a ritirarli, anche al fine di una loro eventuale riformulazione e ripresentazione presso la Commissione Bilancio.
Gabriella CARLUCCI (FI) ritira gli emendamenti 6177/VII/1.78, 6177/VII/1.83 e 6177/VII/1.84, di cui è prima firmataria, riservandosi di ripresentarli, eventualmente riformulati, presso la Commissione Bilancio.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, invita al ritiro degli emendamenti Caparini 6177/VII/1.81 e Rodeghiero 6177/VII/1.82, 6177/VII/1.90 e 6177/VII/1.91, cui è altrimenti contrario. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti alla tabella 14.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del relatore.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la Commissione riprenderà ora l'esame degli emendamenti riferiti alla tabella 7 e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, procedendo alle relative votazioni.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) e Antonio RUSCONI (MARGH-U), nel ribadire che i gruppi di opposizione non prenderanno parte ai lavori della Commissione per protesta contro le decisioni della maggioranza, abbandonano l'aula della Commissione.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Grignaffini 6178/VII/Tab. 7.2 e 6178/VII/Tab. 7.1 e Zara 6177/VII/1.100: si intende che vi abbiano rinunciato.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 6177/VII/1.41 del relatore.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Martella 6177/VII/1.42: s'intende che vi abbiano rinunziato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6177/VII/1.43, 6177/VII/1.44, 6177/VII/1.45 del relatore.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rusconi 6177/VII/1.46, Fatuzzo 6177/VII/1.47, Rusconi 6177/VII/1.48 e Tocci 6177/VII/1.49: s'intende che vi abbiano rinunziato.
Ernesto MAGGI (AN) ritira l'emendamento 6177/VII/1.50, di cui è primo firmatario.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Santulli 6177/VII/1.51 e Colasio 6177/VII/1.52: s'intende che vi abbiano rinunziato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6177/VII/1.53, 6177/VII/1.55, 6177/VII/1.54, 6177/VII/1.56 e 6177/VII/1.58 del relatore.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Grignaffini 6177/VII/1.61 e Colasio 6177/VII/1.62: s'intende che vi abbiano rinunziato.
La Commissione approva l'emendamento 6177/VII/1.63 del relatore.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palumbo 6177/VII/1.64, degli identici emendamenti Bimbi 6177/VII/1.65 e Tocci 6177/VII/1.66 e degli emendamenti Bimbi 6177/VII/1.67, Rusconi 6177/VII/1.68 e Gasperoni 6177/VII/Tab.A.1: s'intende che vi abbiano rinunziato.
La Commissione approva l'emendamento 6177/VII/Tab. A.2 del relatore.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Tocci 6177/VII/Tab.A.3: s'intende che vi abbiano rinunziato.
La Commissione approva l'emendamento 6177/VII/Tab.A.4 del relatore.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Grignaffini 6177/VII/Tab.A.5: s'intende che vi abbiano rinunziato.
Il sottosegretario Valentina APREA accetta l'ordine del giorno Maggi 0/6177/VII/1. Non accetta invece gli ordini del giorno Grignaffini 0/6177/VII/2, Tocci 0/6177/VII/3 e Martella 0/6177/VII/4.
Ferdinando ADORNATO, presidente, prende atto che il deputato Maggi non insiste per la votazione del suo ordine del giorno. Constata quindi l'assenza dei presentatori dei restanti ordini del giorno: si intende che vi abbiano rinunziato.
Avverte che, con riferimento alla tabella 7, sono state presentate una proposta di relazione favorevole con condizioni, da parte del relatore (vedi allegato 3), e una proposta di relazione contraria, da parte dei deputati Grignaffini ed altri (vedi allegato 4). Avverte che si procederà prima alla votazione della proposta del relatore e che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta di relazione alternativa, presentata dai deputati Grignaffini ed altri.
La Commissione approva la proposta di relazione sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria formulata dal relatore e delibera di nominare il deputato Garagnani quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che risulta pertanto preclusa la proposta di relazione presentata dai deputati Grignaffini ed altri.
Avverte quindi che la Commissione passerà ora alle votazioni relative agli emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella 14, recante stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (vedi allegato 2), sui quali sono stati precedentemente espressi i pareri.
Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lolli 6177/VII/1.77, Calzolaio 6177/VII/1.74, Gasperoni 6177/VII/1.75, Rugghia 6177/VII/1.76 e Colasio 6177/VII/1.80: s'intende che vi abbiano rinunziato.
Flavio RODEGHIERO (LNFP) sottoscrive l'emendamento Caparini 6177/VII/1.81 e lo ritira. Ritira inoltre il suo emendamento 6177/VII/1.82.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Colasio 6177/VII/1.86 e 6177/VII/1.87 e Grignaffini 6177/VII/1.88 e 6177/VII/1.89: s'intende che vi abbiano rinunziato.
Flavio RODEGHIERO (LNFP) ritira i suoi emendamenti 6177/VII/1.90 e 6177/VII/1.91.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Carli 6177/VII/Tab.A.6, Colasio 6177/VII/Tab.A.7, 6177/VII/Tab.A.8 e 6177/VII/Tab.A.9, Chiaromonte 6177/VII/Tab.A.10 e Colasio 6177/VII/Tab.B.11: s'intende che vi abbiano rinunziato.
Il sottosegretario Valentina APREA non accetta gli ordini del giorno Grignaffini 0/6177/VII/5, Chiaromonte 0/6177/VII/6 e Carli 0/6177/VII/7.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dei suddetti ordini del giorno: si intende che vi abbiano rinunziato.
Avverte quindi che i deputati Grignaffini e altri hanno presentato una proposta di relazione contraria sulle parti connesse alla tabella 14 (vedi allegato 5).
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che si procederà prima alla votazione della proposta del relatore e che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta di relazione alternativa, presentata dai deputati Grignaffini ed altri.
La Commissione approva la proposta di relazione sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria formulata dal relatore e delibera di nominare il deputato Garagnani quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che risulta pertanto preclusa la proposta di relazione presentata dai deputati Grignaffini ed altri.
Rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta di domani, giovedì 24 novembre 2005.
La seduta termina alle 15.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2006.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
UPB 2.1.5.5 (Scuole non statali):
CP: - 284.647.492;
CS: - 284.647.492.
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, approvare le seguenti variazioni:
UPB 4.2.3.19 (Fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo):
CP: + 284.647.492;
CS: + 284.647.492;
6178/VII/Tab. 7. 2. Grignaffini, Sasso, Tocci, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Buffo.
Alla tabella 7, stato di previsione del Miur, apportare le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
UPB 7.1.2.1 (scuole non statali): - 51.095.337;
UPB 8.1.2.1 (scuole non statali): - 14.590.281;
UPB 9.1.2.1 (scuole non statali): - 6.636.224;
UPB 10.1.2.1 (scuole non statali): - 29.162.500;
UPB 11.1.2.1 (scuole non statali): - 19.265.677;
UPB 12.1.2.1 (scuole non statali): - 4.432.646;
UPB 13.1.2.1 (scuole non statali): - 12.255.560;
UPB 14.1.2.1 (scuole non statali): - 1.940.496;
UPB 15.1.2.1 (scuole non statali): - 25.101.161;
UPB 16.1.2.1 (scuole non statali): - 3.361.264;
UPB 17.1.2.1 (scuole non statali): - 729.496;
UPB 18.1.2.1 (scuole non statali): - 3.432.686;
UPB 19.1.2.1 (scuole non statali): - 15.090.713;
UPB 20.1.2.1 (scuole non statali): - 34.808.712;
UPB 21.1.2.1 (scuole non statali): - 1.272.833;
UPB 22.1.2.11 (scuole non statali): - 11.473.000;
UPB 23.1.2.11 (scuole non statali): - 4.937.446;
UPB 24.1.2.1 (scuole non statali): - 7.068.903.
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 246.654.935;
CS: + 246.654.935.
6178/VII/Tab. 7. 1. Grignaffini, Sasso, Tocci, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Chiaromonte, Buffo.
All'elenco 1 allegato al comma 5, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4.1.1.2: Accademie ed istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 7.055;
2007: + 683;
2008: + 482.
Conseguentemente, al medesimo elenco 1, voce, Ministero della difesa 3.1.1.5, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 7.055;
2007: - 683;
2008: - 482.
6177/VII/1. 100. Zara, Provera, Gambini, Nieddu.
Al comma 90, sostituire le parole da: dai consorzi interuniversitari fino a: accordi di programma con le seguenti: , a decorrere dal 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro in favore del consorzio interuniversitario di studi avanzati di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e di 1,5 milioni di euro in favore del consorzio interuniversitario «Istituto italiano di scienze umane» di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, ferma restando l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma stipulati.
6177/VII/1. 41. Il Relatore.
Al comma 90, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2006 con le seguenti: annui per il triennio 2006-2008 e aggiungere, in fine, le parole; subordinatamente al parere favorevole del CNVSU.
6177/VII/1. 42. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. In applicazione dell'articolo 94, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermi restando i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese previste nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, a partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli interventi previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e da altre disposizioni vigenti a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sono gestiti sulla contabilità speciale intestata allo stesso fondo, che mantiene le caratteristiche del fondo di rotazione, a condizione che la percentuale delle complessive disponibilità, con esclusione di quelle provenienti dai fondi comunitari, assegnate nella forma del contributo nella spesa, non superi il 20 per cento delle disponibilità del fondo stesso annualmente ripartite ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 297 del 1999.
6177/VII/1. 43. Il Relatore.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Al fine di assicurare continuità ed economicità all'azione amministrativa in materia di ricerca, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 sul capitolo 7310 dell'unità previsionale di base 3.2.3.34 - Ricerca Scientifica - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 7254 dell'unità previsionale di base 4.2.3.5 - Ricerca Applicata - dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6177/VII/1. 44. Il Relatore.
Al comma 121, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono escluse dai predetti limiti di spesa le assunzioni effettuate dalle università mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6177/VII/1. 45. Il relatore.
Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
122-bis. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2005-2006 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2005-2006 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale ATA.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
6177/VII/1. 46. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
122-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, nei confronti dei dirigenti scolastici passati di ruolo dal 1o settembre 2004 a seguito di concorso riservato che abbiano fruito, in sede di prima applicazione, di uno stipendio inferiore a quello previsto per la qualifica di preside incaricato prima del passaggio di ruolo, è garantita la differenza tra i relativi trattamenti mediante un adeguamento di 300 euro mensili al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma sono quantificati complessivamente in 5.850.000 euro netti per l'anno 2006.
6177/VII/1. 47. Fatuzzo.
Al comma 122, aggiungere, in fine, il semente periodo: Al comma 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e di 565 milioni a decorrere dall'anno 2006» sono soppresse.
Conseguentemente dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
6177/VII/1. 48. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
171-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «agli enti di ricerca» sono soppresse.
6177/VII/1. 49. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Buffo.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il 31 marzo 2006, all'indizione del corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili alla data del 1o settembre 2006, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
6177/VII/1. 50. Maggi, Ranieli, Liscastro Scardino, Rodeghiero, Rositani, Palmieri, Butti, Angela Napoli, Emerenzio Barbieri.
Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Ferma restando la gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, una quota pari al 30 per cento del fondo di cui all'articolo 233 è destinata al sostegno delle famiglie a basso reddito per l'acquisto di libri di testo e materiali didattici, anche su supporto elettronico secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
233-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'importo e le modalità di erogazione, alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni nelle condizioni di cui al comma 233-quater, di un assegno annuo per l'acquisto di libri di testo e materiali didattici anche su supporto elettronico.
233-quater. L'assegno di cui al comma 233-ter spetta qualora il nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a 20 mila euro annui con riferimento ai nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per i nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.
6177/VII/1. 51. Santulli.
Dopo il comma 238, aggiungere i seguenti:
238-bis. Ferma restando la disciplina della gratuità dei libri di testo fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui all'articolo 44 è destinata al sostegno alle famiglie a basso reddito per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico, secondo le modalità di cui ai commi 238-ter e 238-quater.
238-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'importo e le modalità di erogazione, alle famiglie con almeno un figlio in età scolare di età non superiore a 18 anni nelle condizioni di cui al comma 238-quater, di un assegno annuo per l'acquisto dei libri di testo di libri e materiali didattici, anche su supporto elettronico.
238-quater. L'assegno di cui al comma 238-ter spetta qualora il nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dall'anno 2007 sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/VII/1. 52. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Per l'attuazione del piano programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, l'ulteriore spesa complessiva di 157 milioni di euro per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale somma è ripartita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 157.000;
2007: - 157.000;
2008: - 157.000.
6177/VII/1. 53. Il Relatore.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Per la prosecuzione dell'erogazione del contributo alle famiglie per l'attività educativa presso le scuole paritarie, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
6177/VII/1. 55. Il Relatore.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, finalizzato ad assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap, è incrementato di una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 100.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.
6177/VII/1. 54. Il Relatore.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per il mantenimento delle scuole elementari parificate è incrementato di una somma pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.000;
2007: - 40.000;
2008: - 40.000.
6177/VII/1. 56. Il Relatore.
Al comma 252, sopprimere le parole: per il finanziamento della ricerca.
6177/VII/1. 58. Il Relatore.
Dopo il comma 321 aggiungere il seguente:
321-bis. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2006 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
6177/VII/1. 61. Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Buffo.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per il finanziamento di tutte le spese di funzionamento degli istituti di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. La dotazione del fondo è determinata in 30 milioni di euro per l'anno 2006 e in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».
6177/VII/1. 62. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 372, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6177/VII/1. 63. Il Relatore.
Dopo il comma 373, aggiungere il seguente:
373-bis. All'articolo 13, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: «essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «essi mantengono, ferma restando l'incompatibilità di cui al primo comma, numero 1), l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma».
6177/VII/1. 64. Palumbo.
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
*6177/VII/1. 65. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla tabella C voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Articolo 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.
6177/VII/1. 66. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare gettito complessivo paria 100 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 200.000;
2007: + 200.000;
2008: + 200.000.
6177/VII/1. 67. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera B): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 60.000.
6177/VII/1. 68. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
TABELLA A
Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.500.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.500.
6177/VII/Tab. A1. Gasperoni, Lusetti, Armando Cossutta.
Alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 190.000;
2007: - 190.000;
2008: - 190.000.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694): apportare le seguenti variazioni:
2006: + 190.000;
2007: + 190.000;
2008: + 190.000.
6177/VII/Tab. A2. Il Relatore.
Alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 29.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca inserire la seguente voce:
legge n. 266 del 1997, articolo 5 comma 3 - Programma Antartide (settore 13) (4.2.3.8):
2006: + 29.000.
6177/VII/Tab. A3. Tocci, Martella, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti, Buffo.
Alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000.
Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente legge:
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerca in Antartide (settore 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 7302/p):
2006: + 15.000;
2007: -;
2008: -.
6177/VII/Tab. A4. Il Relatore.
Alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 60.000;
2007: - 60.000;
2008: - 60.000.
Conseguentemente, alla tabella F, Settore 27 (Interventi diversi) aggiungere la seguente voce: legge n. 362 del 1998 - Edilizia scolastica - Art. 1:
2006: + 60.000;
2007: + 60.000;
2008: + 60.000.
6177/VII/Tab. A5. Grignaffini, Sasso, Tocci, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Chiaromonte, Giulietti, Buffo.
ORDINI DEL GIORNO
La VII Commissione della Camera dei deputati,
premesso che:
l'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, prevede che sia indetto un apposito corso-concorso per dirigenti scolastici per la copertura dei posti vacanti nell'anno scolastico 2006-2007, riservato a coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza;
l'articolo 3-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha successivamente stabilito che i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 siano riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo l-sexies del medesimo decreto-legge n. 7 del 2005;
considerata l'esigenza di assicurare la più tempestiva copertura dei posti vacanti;
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative idonee ad assicurare che il corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, sia indetto entro il 31 marzo 2006.
0/6177/VII/1. Maggi, Ranieli, Licastro, Rodeghiero, Rositani, Palmeri, Butti, Angela Napoli, Emerenzio Barbieri.
La VII Commissione della Camera dei deputati,
in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006;
premesso che:
nella Tabella C, alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è prevista una riduzione di più di 60 milioni di euro delle risorse per il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (U.P.B. 4.1.2.11 - cap. 1694) per l'anno 2006 rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2005;
negli ultimi esercizi finanziari c'è sempre stato un incremento, seppur lentissimo e insufficiente, del suddetto Fondo;
la riduzione delle risorse destinate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali rischia di mettere sempre più in grave crisi il funzionamento degli atenei e, di conseguenza, di rendere il nostro Paese sempre meno competitivo rispetto a quei Paesi che hanno il loro punto di forza nella larghezza di investimenti destinati all'università e alla ricerca scientifica;
impegna il Governo
ad adottare iniziative, anche normative volte a prevedere un significativo incremento annuo del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali al fine di ovviare alle inevitabili conseguenze ed ai gravi problemi di funzionamento derivanti dalle suddette riduzioni di spesa.
0/6177/VII/2. Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
La VII Commissione della Camera dei deputati,
in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, premesso che:
nella Tabella C, alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stanziati 181 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per II Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa;
continua la diminuzione dei finanziamenti originariamente previsti per il sostegno all'autonomia scolastica;
le disponibilità complessive dei Fondo negli anni precedenti ammontavano a 237,44 milioni di euro nel 2002, a 225,04 milioni di euro nel 2003, a 203,72 milioni di euro nel 2004 e a 198,72 milioni di euro nel 2005;
rispetto all'esercizio precedente, la disponibilità complessiva del Fondo registra, pertanto, una notevole riduzione di stanziamento;
impegna il Governo:
ad adottare iniziative anche normative volte a reperire risorse adeguate al rifinanziamento del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa almeno al livelli previsti dalla legge finanziaria 2005.
0/6177/VII/3. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
La VII Commissione della Camera dei deputati,
considerato che:
nello stato di previsione del Miur per il 2006 viene ignorato che la competenza amministrativa di erogare tutti .1 finanziamenti per le scuole non statali, attualmente previsti dalle leggi dello Stato, in base al comma 2 dell'articolo 138 del decreto-leggevo. n. 112/98 deve essere trasferita alle regioni;
in conseguenza di tale scelta tutti fondi a tale titolo sono presenti nella Tabella 7 devono essere trasferiti alla Tabella 2 cioè al bilancio di previsione del Tesoro, Fondo per il federalismo amministrativo;
il regolamento di riforma del Miur è entrato in vigore il 6 novembre 2000(decreto del Presidente della Repubblica 347); la sua modifica l'11 agosto 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 310);
il Governo sostiene che debba essere considerata questa ultima data;
rilevato che in tal modo trasferisce all'Esecutivo la possibilità di non applicare in permanenza la legge perché ulteriori modifiche saranno sempre possibili;
con la sentenza n. 423 del 29 dicembre 2004 la Corte Costituzionale ha stabilito che «già prima della riforma del Titolo V Particolo 138, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative a «i contributi alle scuole non statali», nel cui ambito devono essere ricomprese anche le scuole paritarie (sentenza n. 177 del 2004);
in presenza di tale scelta, per il quarto anno, si verifica una gravissima riproposizione di un nuovo centralismo ministeriale da parte di chi sbandiera in ogni istante il federalismo e fantomatiche devolution;
impegna il Governo:
a realizzare tale trasferimento a decorrere dalla prossima legge di assestamento del bilancio.
0/6177/VII/4. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Buffo.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazione (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2006.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
ART. 1
Al comma 68, sostituire le parole: 1000 milioni di euro, con le seguenti: 990 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2006.
6177/VII/1. 77. Lolli, Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Buffo, Giulietti, Chiaromonte, Carli.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui al n. 47 della tabella A allegata all'articolo 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003 n. 291, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
2006: - 500.
6177/VII/1. 74. Calzolaio, Giulio Conti, Carli, Giacco, Abbondanzieri, Duca, Gasperoni, Lolli, Galeazzi, Ruggieri, Tanoni, Paola Mariani.
Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. Per lo svolgimento delle iniziative per la celebrazione del V centenario della Fondazione dell'Università «Carlo Bo» di Urbino, è autorizzata, per l'anno 2006, a favore dell'Ateneo, la spesa di 1.500.000 euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguente variazioni:
2006: - 1. 500
6177/VII/1. 75. Gasperoni, Lusetti, Armando Cossutta.
Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:
91-bis. Per il finanziamento degli interventi necessari per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale, archeologico, storico-culturale, artistico e paesaggistico dell'area territoriale Castelli-Appia Antica-Tuscolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
6177/VII/1. 76. Rugghia, Meta, Coluccini.
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
153-bis. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.
153-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche» sono aggiunte le seguenti: «, dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico orchestrali»;
b) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla stipulazione dei nuovi contratti integrativi aziendali con le modalità di cui al presente comma, a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono comunque disapplicati le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali, nonché dei preaccordi o delle intense anche non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali, in contrasto con i principi di cui al comma 4 ovvero se ritenuti dalle fondazioni medesime particolarmente onerosi».
153-quater. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «da sette membri,» sono sostituite dalle seguenti: comma 1, «da sette a nove membri,»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti».
Conseguentemente, al comma 154, sostituire la parola: 153 con la seguente: 153-quater.
6177/VII/1. 78. Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:
243-bis. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2006.
243-ter. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogate, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Conseguentemente, all'allegato 1 al comma 394, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
6177/VII/1. 80. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. All'articolo 2 del decreto legge n. 15 del 30 gennaio 1999, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. I diritti di trasmissione televisiva delle partite di campionato di serie A, di serie B e di serie C, sia in chiaro sia a pagamento ed accesso, condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso ed a prescindere dal terminale di fruizione, sono negoziati congiuntamente per conto delle singole società tramite rispettivamente la Lega nazionale professionisti di serie A, la Lega nazionale professionisti di serie B e la Lega professionisti di serie C. La contrattazione collettiva dei diritti di trasmissione televisiva riguarda la vendita relativa a singoli campionati, ad eventi o a più stagioni calcistiche ed i proventi sono distribuiti dalla Lega tra le società professionistiche affiliate su base paritetica. Per terminale di fruizione si intendono apparati tecnici e tecnologici attraverso i quali l'utente finale accede ai contenuti distribuiti dai cosiddetti broadcasters. Le società di calcio di serie A, di serie B e di serie C non sono titolari dei diritti di trasmissione.
1-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del contributo erogato alle singole società deve essere destinata al finanziamento di scuole giovanili ubicate nelle città di riferimento delle società, che organizzino corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico calcistica, aperti ad atleti minori di anni 16 e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale».
6177/VII/1. 81. Caparini, Rossi.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. All'articolo 1, dopo il comma 6 della legge n. 2 del 3 gennaio 1987, aggiungere, in fine, il comma 6-bis: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'accesso ai contributi è consentito anche ai soggetti che abbiano precedentemente beneficiato dei finanziamenti, a condizione che si tratti di interventi relativi ad opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento degli impianti ai sensi della nuova normativa sulla sicurezza degli stadi.
Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C per il triennio 2006-2008.
6177/VII/1. 82. Rodeghiero.
Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
384-bis. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative per lo spettacolo dal vivo in attuazione dell'articolo 117 e seguenti della Costituzione, il Ministro per i beni e la attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad emanare nuovi provvedimenti amministrativi relativi ai criteri ed alle modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, così come ad operare la ripartizione in quote del Fondo unico per lo spettacolo tra i diversi settori.
6177/VII/1. 83. Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 384 aggiungere i seguenti:
384-bis. Per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, che cade nell'anno 2011, è istituito un Comitato nazionale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo; ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istituzioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono dettate le disposizioni attuative del presente comma ivi comprese quelle relative alla composizione del Comitato.
384-ter. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Residenze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria e provvedendo altresì al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.
6177/VII/1. 84. Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino
Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 250.000;
2007: + 250.000;
2008: + 250.000.
6177/VII/1. 86. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 210 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 210.000;
2007: + 210.000;
2008: + 210.000.
6177/VII/1. 87. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro per il 2006 e 210 milioni di euro per il 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 125.000;
2007: + 210.000;
2008: + 210.000.
6177/VII/1. 88. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro per il 2006 e 165 milioni di euro per il 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 80.000;
2007: + 165.000;
2008: + 165.000.
6177/VII/1. 89. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
All'elenco 3 di cui all'articolo 1, comma 11, voce: Ministero dei beni e le attività culturali, upb 3.1.2.2. - Editoria libraria - Legge n. 67 del 1987, articolo 18: pubblicazioni di elevato valore culturale, apportare le seguenti modifiche:
2006: + 550;
2007: + 550;
2008: + 550.
Conseguentemente, alla Tabella a, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 550;
2007: - 550;
2008: - 550.
6177/VII/1. 90.Rodeghiero.
All'elenco 3 di cui all'articolo 1, comma 11, voce: Ministero dei beni e attività culturali, upb 3.1.2.2. - Editoria libraria - Legge n. 62 del 2001, articolo 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, apportare le seguenti modificazioni:
2006: + 270;
2007: + 270;
2008: + 270.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 270;
2007: - 270;
2008: - 270.
6177/VII/1. 91. Rodeghiero.
TABELLA A
Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995: Misure si razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 3.1.2.3. - Contributi ad ente ed altri organismi - cap. 2100, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: + 10.000.
6177/VII/Tab. A. 6. Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Buffo.
Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.250;
2007: - 1.250;
2008: - 1.250.
Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.250;
2007: + 1.250;
2008: + 1.250.
6177/VII/Tab. A. 7. Colasio, Bimbi, Rusconi, Volpini, Gambale.
Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 118 del 1987: norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - enti ed attività culturali - Cap. 2363) apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
6177/VII/Tab. A. 8. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300;
2007: - 300;
2008: -
Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 466 del 1988: contributo all'Accademia Nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 300;
2007: + 300;
2008: + 300.
6177/VII/Tab. A. 9. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100, apportare le seguenti variazioni:
2006: + 3.000;
2007: + 3.000;
2008: + 3.000.
6177/VII/Tab. A. 10. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Buffo.
TABELLA B
Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 125.300;
2007: - 125.300;
2008: - 125.300.
Conseguentemente, alla Tabella E sopprimere le seguenti voci:
Legge n. 662 del 1996 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art.3, comma 83;
Legge n. 29 del 2001 - Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni culturali - Art. 3, comma 1;
Legge finanziaria n. 448 del 2001 - Art. 46, comma 1; Decreto legislativo n. 127 del 2003 - Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.
6177/VII/Tab. B. 1. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
ORDINI DEL GIORNO
La VII Commissione,
in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, permesso che:
gli stanziamenti pubblici destinati ai diversi settori della cultura, dal 2001 ad oggi, hanno registrato una costante e gravissima flessione;
il Fondo unico dello spettacolo (FUS) ha subito tagli ingenti che, rispetto al 2001, ne hanno determinato una riduzione complessiva del 50 per cento. Nonostante siano stati reintegrati 85 milioni di euro per il 2006, rimane grave la situazione in cui versa lo spettacolo italiano. È un atto totalmente insufficiente, volto esclusivamente ad un recupero di facciata che non risolve minimamente i problemi in cui versa il mondo della cultura italiana;
lo stanziamento previsto con la legge istitutiva del FUS ( legge n. 163 del 1985), infatti, ammontava a 717 miliardi di lire per il 1985. Questo significava che nel 2006 lo spettacolo italiano avrà ben 136,19 miliardi di lire in meno di quanto lo Stato aveva previsto di stanziare per queste stesse attività più di venti anni fa. La perdita di finanziamenti pubblici che subiscono i settori e le istituzioni dello spettacolo e la cinematografia italiani è, poi, in termini di potere reale d'acquisto molto più grave di quanto appena esposto; l'attuale stanziamento previsto dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria in discussione decreta la chiusura, di fatto, delle attività dello spettacolo italiano. Infatti oltre 200 milioni di euro sono assorbiti dal fabbisogno delle fondazioni lirico-sinfoniche che, è il caso di ricordarlo, occupano oltre 5.000 persone su tutto il territorio nazionale, oltre a costituire in tutto il mondo una tra le più importanti testimonianze della nostra tradizione e produzione culturale e artistica. Detratta questa quota resterebbero una somma del tutto insufficiente per finanziare tutti gli altri settori dello spettacolo: cinema, teatro di prosa, danza, musica e attività circensi. Va ricordato, poi, che lo spettacolo in Italia, nel suo complesso, conta all'incirca 250.000 addetti, tra artisti, tecnici, operatori, maestranze e che una tale esiguità di finanziamenti pubblici mette in serio rischio i livelli occupazionali dell'intero comparto;
l'inadeguadezza e la scarsità di tali stanziamenti per la riproduzione e l'industria dello spettacolo italiani, che costituiscono per il nostro Paese il motore dello sviluppo civile ed economico, determinerebbero, di fatto, la chiusura di interi settori di attività che, al contrario, sono da considerare strategici per la ripresa del Paese e necessitano di adeguatezza progettuale, sia in termini di finanziamento, sia in termini di programmazione e di politica di interventi,
impegna il Governo
ad adottare iniziative, anche normative, volte a reperire risorse adeguate a garantire un significativo incremento del FUS, al fine di ristabilire quantomeno gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2005 e di ovviare così alle gravi conseguenze, quali la chiusura di interi settori di attività, che si produrrebbero in esito a tale drastica riduzione di stanziamenti.
0/6177/VII/5. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Capitelli, Tocci, Martella, Sasso, Buffo.
La VII Commissione,
in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, permesso che la Tabella C prevede una vistosa e drastica riduzione delle risorse destinate per l'anno 2006 al finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge n. 163 del 1985;
sul FUS si sono peraltro già abbattuti, negli ultimi anni, numerosi e cospicui «tagli» di spesa, a vario titolo riconducibili alle politiche di bilancio «creative» adottate dall'attuale Governo, con il risultato di aver ridotto in cinque anni il Fondo di oltre il 50 per cento della sua dotazione originaria, a fronte di una costante crescita delle domande di finanziamento;
in particolare, ad essere definanziato per ben 150 milioni di euro, è il capitolo 2644 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella 14), relativo alla quota del FUS da erogare a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche;
l'impatto effettivo di tagli sulle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche è valutabile, in concreto, solo attraverso il contestuale raffronto con le previsioni di cui al disegno di legge di bilancio, relative alla stessa Tabella 14; in quella sede si evidenzia infatti come sul capitolo di spesa di riferimento per le fondazioni lirico-sinfoniche (cap. 2644) si fosse già abbattuta una riduzione di oltre 13 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio per l'anno 2005, che aveva portato la dotazione complessiva a 206 milioni di euro;
su quest'ultimo importo si concentra, quindi, l'ulteriore taglio di 150 milioni di euro che il disegno di legge finanziaria per il 2006 prevede a carico del FUS, con l'effetto di portare le risorse effettivamente disponibili per le fondazioni lirico-sinfoniche ad appena 66 milioni di euro (!), cioè ad un livello pari a poco più di un quarto della dotazione - già insufficiente - prevista per il 2005;
valutato dunque che se i disegni di legge finanziaria e di bilancio fossero approvati senza alcuna modifica le fondazioni lirico-sinfoniche aggiungerebbero, ai 100 milioni di euro di indebitamento netto che già registrano, almeno ulteriori 80 milioni di euro di perdite, con il rischio - per alcune la sicura prospettiva - della chiusura totale delle loro attività,
impegna il Governo
ad adottare ogni atto o provvedimento nella sua disponibilità idoneo a scongiurare le drammatiche conseguenze che tali politiche di bilancio configurano per il settore dello spettacolo dal vivo e, in particolare, per le attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, con sicuro detrimento per il livello dell'offerta culturale nazionale e conseguente marginalizzazione della produzione musicale italiana sulla scena internazionale.
0/6177/VII/6. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Giulietti, Lolli, Capitelli, Tocci, Martella, Sasso, Buffo.
La VII Commissione,
in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, permesso che:
nel suddetto stato di previsione si prevedono, a legislazione vigente, stanziamenti complessivi di 2,278 miliardi di euro, per le autorizzazioni di cassa e 2,017 miliardi di euro per le autorizzazioni di competenza;
si registra, per il prossimo esercizio finanziario, una diminuzione degli stanziamenti rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2005, di 241,393 milioni di euro per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa e di 183,335 milioni di euro per la spesa autorizzata per competenza e, quindi, il Ministero per i beni e le attività culturali subisce un taglio al bilancio di competenza per il 2005 dell'8,4 per cento circa;
gli stanziamenti di competenza rispetto allo scorso esercizio finanziario hanno già subito una riduzione di ben 209,842 milioni di euro. Questo significa che in meno di due anni il Ministero per i beni e le attività culturali ha perso ben il 9,42 per cento degli stanziamenti di competenza;
stando all'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 2006 il Ministero per i beni e le attività culturali si troverà di fronte a una riduzione complessiva del proprio bilancio di competenza, maturata tra il 2005 e il 2006, di circa 441 milioni di euro;
allo stato dei fatti è concreto il rischio della chiusura per musei, istituzioni culturali, enti, associazioni e fondazioni che ricevono finanziamenti pubblici, imprese dello spettacolo dal vivo e cinematografie e vi è l'incognita gravissima se l'Amministrazione centrale e periferica dei beni culturali sia in grado di esercitare le proprie funzioni di tutela, conservazione del patrimonio culturale nazionale,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a ristabilire gli stanziamenti indispensabili per il Ministero per i beni e le attività culturali affinché siano assicurate al settore della cultura e della produzione culturale le risorse pubbliche necessarie per programmare e gestire le proprie attività, nonché per garantire ai cittadini la fruizione e l'accesso ai beni e alle attività culturali.
0/6177/VII/7. Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Capitelli, Tocci, Martella, Sasso, Buffo.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazione (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, e C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2006.
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2006 (tabella n. 7) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
preso atto delle difficoltà finanziarie che non consentono di incrementare le risorse destinate all'insieme dei settori di competenza del Ministero in oggetto;
condivisa la scelta di concentrare la maggior parte degli interventi in questo campo sulle misure volte ad agevolare e incentivare la ricerca;
ritenuto necessario, peraltro, introdurre ulteriori misure volte ad assicurare la funzionalità dell'azione pubblica nei settori scolastico, universitario e della ricerca, che rivestono un ruolo fondamentale per il rilancio dello sviluppo, anche economico, del Paese;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
per quanto attiene al settore scolastico:
1) al fine di agevolare un reale sviluppo delle scuole paritarie, introducendo nel nostro Paese un efficiente sistema misto di istruzione, sia prevista la prosecuzione dell'erogazione del contributo alle famiglie per l'attività educativa presso le scuole paritarie, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinando a tale finalità 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e si incrementino le risorse destinate al mantenimento delle scuole elementari parificate e volte ad assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap;
2) siano individuate le risorse necessarie a proseguire nell'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, prevedendo, in particolare, la destinazione di ulteriori 157 milioni di euro annui agli interventi finalizzati alla realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
per quanto attiene al settore universitario:
3) si introduca quanto prima, nell'ambito dei documenti di bilancio o tramite un'autonoma iniziativa legislativa, un nuovo sistema di valutazione dell'università e della ricerca, anche articolato su più livelli, volto da una parte alla valutazione delle politiche di sistema e dell'efficienza degli atenei, anche al fine dell'attribuzione delle risorse a carico del bilancio dello Stato, e dall'altra alla valutazione della qualità dei corsi di studio e all'individuazione dei criteri e delle modalità per la valutazione dei docenti;
4) si preveda un adeguato incremento delle risorse attribuite dalla Tabella C al fondo ordinario per il finanziamento delle università statali, in misura non inferiore ai 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
5) si escludano dal campo di applicazione dei limiti alle assunzioni a tempo determinato nella pubblica amministrazione previsti dal comma 121 le assunzioni di giovani ricercatori effettuate dalle università ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, di riordino dello stato giuridico dei docenti universitari, per evitare che tali limiti impediscano alle università di avvalersi di uno dei principali strumenti innovativi introdotti dalla recente riforma;
per quanto attiene al settore della ricerca:
6) sia rifinanziato, almeno per il 2006 e in misura non inferiore ai 15 milioni di euro, il programma nazionale di ricerca in Antartide;
7) si introducano disposizioni volte ad attribuire al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) le risorse stanziate e non impegnate nel 2005 per il Fondo integrativo speciale per la ricerca e ad assicurare la gestione unitaria del FAR medesimo sul piano amministrativo e contabile.
ALLEGATO 4
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazione (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, e C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2006.
PROPOSTA DI RELAZIONE DEI DEPUTATI GRIGNAFFINI ED ALTRI
La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2006 (tabella n. 7) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
premesso che :
la manovra finanziaria per il 2006 predisposta dal Governo ha un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese, da quello del rischio del declino economico a quello della distrìbuzione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti popolari alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dalla ulteriore marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese alle necessità di modernizzazione del welfare;
sul piano economico, il risultato dell'azione di Governo, a fine legislatura, si caratterizza per i risultati ampiamente negativi e la dimostrazione di questo fallimento è evidenziata dal fatto che, il PIL del Paese ha una crescita prossima allo «zero», l'indebitamento netto viaggia secondo le ultime stime al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato e il debito pubblico è tornato a crescere fino a raggiungere la ragguardevole cifra del 108,2 per cento;
il nostro Paese è sorvegliato speciale in Europa, per la mancata tenuta dei conti pubblici. La procedura comunitaria di infrazione per disavanzo eccessivo ha comportato li varo di una manovra finanziaria correttiva per il 2006 di ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui la parte più consistente, pari a 16 miliardi di euro è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento;
il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del Paese, senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria credibilità nel contesto nazionale ed internazionale;
valutato che:
sul piano istituzionale, si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e all'approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel presentare le proprie proposte che si accavallano in maniera confusa a pochi giorni di distanza;
la manovra di 23,5 miliardi di euro, costituita da interventi di riduzione della spesa per la pubblica amministrazione e gli enti locali, da entrate una tantum (dismissioni immobiliari), da interventi vari di manutenzione dei gettito, appare poco credibile e tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi, per l'anno 2006, di contenimento dei deficit entro la soglia del 3,8 per cento del PIL. Ciò in piena continuità con i provvedimenti adottati nel corso dei precedenti quattro anni dal Governo di centrodestra che hanno condotto il Paese sull'orlo del dissesto finanziario, senza peraltro incidere in modo significativo sulla ricchezza e sulla capacità di consumo dei cittadini;
la manovra è incoerente con gli obiettivi di rilancio dell'economia in quanto colpisce a pioggia le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare quelli del mezzogiorno, in un momento economico congiunturale difficile, nel quale la sottrazione di risorse al sistema produttivo si configura come un ulteriore fattore di rallentamento dell'economia del nostro paese;
l'applicazione di nuove misure restrittive alla spesa dell'Amministrazione centrale, delle regioni e degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa, di spesa e di investimento degli enti medesimi, ha come conseguenza inevitabile il taglio dei servizi sociali per i cittadini, ovvero l'aumento dei costi e delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali;
la stessa Corte costituzionale è intervenuta, con la sentenza n. 417 del 2005, per ribadire che il Governo può chiedere alle Autonomie locali e territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può elencare in dettaglio dove e come tagliare per non interferire con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta, come invece dispongono anche alcune norme del disegno di legge finanziaria per il 2006;
sono emersi veri e propri «falsi in bilancio»: come i 6 miliardi di proventi delle dismissioni immobiliari inseriti nel bilancio a legislazione vigente, o come i maggiori dividendi per un miliardo relativi al 2005, «scoperti» all'improvviso e derivanti dalle partecipazioni azionarie del Tesoro a Eni ed Enel;
come non sottolineare, anche come incongruente, l'iscrizione a bilancio a legislazione vigente, cioè al netto delle «nuove misure di lotta all'evasione fiscale», di un incremento di entrate tributarie (per competenza) dovute ad «Accertamento e controllo» pari a 5.385 milioni di euro con un incremento del 64 per cento sul bilancio, per di più, assestato, dei 2005 (da 8.419 a 13.804 milioni di euro); se si aggiungono gli ulteriori 3 miliardi di euro che dovrebbero derivare dalle nuove misure introdotte con il decreto-legge n. 203 (Collegato fiscale alla Finanziaria), se ne prevede il raddoppio in un anno solo;
tenuto conto che:
nella manovra non vi è traccia dì misure significative di riduzione delle imposte, e in particolare, dell'attuazione del terzo modulo della riforma fiscale e della più volte annunciata, riduzione dell'Irap. La legislatura, iniziata con lo slogan del meno tasse per tutti, con l'attuazione della riforma fiscale che prevedeva due sole aliquote d'imposta del 23 e del 33 per cento, termina mestamente con la mancata attuazione dei propositi del Governo e con l'affannosa ricerca di nuove entrate attraverso l'applicazione di nuove gabelle a carico dei contribuenti e delle imprese;
la manovra non contiene misure per la restituzione del fiscal drag, ovvero misure contro il silenzioso ma costante aumento della pressione fiscale sui redditi reali dei cittadini;
non sono previste misure per la restituzione di oltre 1 miliardo di euro di tassazione indebita sul TFR, posta a carico dei contribuenti a seguito dell'entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale e della mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla medesima riforma;
si insiste nel dire che con questa manovra il Governo «non mette le mani nelle tasche dei cittadini», mentre, viceversa, ci penseranno le aziende, a scaricare sui cittadini le maggiori imposte; infatti, con ogni probabilità, il prelievo sulle banche e le assicurazioni si scaricherà sulle tariffe e sui premi, la cosiddetta «manutenzione dell'imponibile» riguardante Eni, Enel e le municipalizzate del settore energia, che da sola comporta un gettito per il primo anno superiore ai 900 miliardi, si scaricherà su un aumento delle tariffe, mentre il provvedimento fiscale sulla manutenzione ordinaria, che colpirà in modo particolare investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, non potrà che tradursi che in un aumento degli affitti;
i tagli al welfare derivanti dalla riduzione di spesa prevista nella Finanziaria 2006 «annullano» e anzi superano gli stanziamenti del Fondo per la famiglia; il saldo complessivo negativo per le famiglie è di 345 milioni: la differenza cioè tra i 1.485 milioni di euro in meno a disposizione dei Comuni per la spesa sociale e l'ammontare del pacchetto di misure per la famiglia fissato dal Governo in 1.140 milioni;
i tagli della finanziaria alla spesa sociale dei Comuni si tradurranno in un taglio di 544 euro l'anno per ogni famiglia povera, pari a 45 euro al mese, fermo restando che il taglio al Fondo per la spesa sociale interviene già dal 2005: una riduzione del 50 per cento che equivale a 502 milioni di euro in meno;
dunque, il Governo le mani in tasca agli italiani, le mette, ed anche in maniera pesante;
considerato, in particolare, con riferimento agli ambiti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che:
il disegno di legge finanziaria per il 2006 sviluppa ulteriormente la politica del contenimento della spesa nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il disegno di legge finanziaria e quello di bilancio realizzano un grave contenimento degli stanziamenti riguardanti l'università e la ricerca, destinato ad aggravare la crisi di funzionamento di tali decisive istituzioni;
il disegno di legge finanziaria 2006 prevede una serie di riduzioni al bilancio di previsione 2006 e conferma, per la scuola, quanto già previsto dall'articolo 1, comma 129, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) circa la riduzione a 565 milioni di euro (ridotti a 766 nel 2005) della spesa per le supplenze brevi del personale docente e ATA;
la spesa complessiva dello stato di previsione 2006 del Miur (Tabella 7) prevede 50.148.174.357 euro con una riduzione di 1.285.059.668 euro rispetto all'assestamento 2005, A tale consistente riduzione delle spese di bilancio devono aggiungersi le seguenti, previste dalla legge finanziaria:
ai commi 5-8 sono previste riduzioni di spesa per i consumi intermedi;
ai commi 11-12 è previsto l'accantonamento in un fondo speciale di una parte consistente dei contributi (elenco n. 3) destinati alle scuole non statali;
al comma 13 è prevista una riduzione del 20 per cento (con un 10 per cento inserito in particolari fondi di ogni dicastero) delle spese dei capitoli di cui alle Categorie 2 e 12 per la parte corrente e delle Categorie 21 e 26 per il conto capitale;
ai commi 117-120 non sono previste risorse adeguate a garantire i rinnovi contrattuali;
ai commi 121-122 i limiti posti all'utilizzo di personale precario determineranno una riduzione dei personale precario di università e ricerca pari a 454 milioni di euro (288,68 netti);
al comma 391, alla tabella E, il Fondo unico per l'edilizia universitaria viene ridotto di 60 milioni di euro;
risulta completamente elusa la previsione della legge n. 143 dei 2004, che all'articolo 1-bis contempla l'adozione di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato da adottarsi entro il 31 gennaio 2005, che nel corso dei prossimo triennio avrebbe dovuto consentire la copertura dei posti disponibili e vacanti. Ed elusa pure risulta essere la più recente disposizione di cui all'articolo 3 della legge n. 168 del 2005 che prevedeva per tale piano la scadenza del 30 settembre 2006;
nell'anno 2005-2006 sono state effettuate 40.000 nomine a tempo indeterminato e che il preannunciato impegno per 30.000 nomine nei due anni successivi all'anno di riferimento della finanziaria in oggetto non è assolutamente adeguato ad eliminare il fenomeno degli oltre 150.000 precari in servizio;
per il Fondo per l'offerta formativa (legge n. 440 del 1997) per l'anno 2006 la somma da ripartire in Tabella C ammonta a 181 milioni di euro a cui dovrebbero aggiungersi 10 milioni di euro per l'handicap, registrando così una riduzione di 15,9 milioni di euro che testimonia la continua diminuzione dei finanziamenti originariamente previsti per il sostegno all'autonomia scolastica;
il Piano finanziario della legge n. 53 del 2003 prevedeva 8.320 milioni di euro per il periodo 2004-2008 ma che:
dei primi 4 miliardi di euro che sarebbero dovuti provenire dalle tre precedenti leggi finanziarie è difficile oggi trovare traccia in quanto tali economie di spesa o sono state impiegate nella copertura del contratto della scuola o sono andate in economia a compensare il disavanzo e ciò in assenza di una specifica previsione legislativa circa la loro collocazione in uno speciale fondo di investimento;
degli altri 4 miliardi di euro dei piano da investire nel periodo 2004-2008 è stata messa a bilancio:
con la finanziaria per il 2004 la cifra irrisoria di 90 milioni (il 2,2 per cento dell'intera somma da stanziare nel quinquennio) per tecnologie multimediali, lotta alla dispersione, istruzione tecnica superiore ed educazione degli adulti. Si ricorda, infine, che l'articolo 3, comma 92, della legge finanziaria 2003 (legge n. 350 del 2002) aveva autorizzato tale spesa da destinare all'attuazione del citato piano programmatico di interventi finanziari; tali risorse erano destinate allo sviluppo delle tecnologie multimediali; interventi contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; sviluppo dell'istruzione e della formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione;
il comma 8 dell'articolo 16 del disegno di legge n. 5310 prevedeva un finanziamento di 110 milioni di euro da destinare all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, legge n. 53 del 2003. Tale somma è finalizzata all'attuazione di tre obiettivi specifici:
a) anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia;
b) iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
c) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
nella finanziaria per il 2006 non vi è traccia di alcun finanziamento e che il piano finanziario era finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
sviluppo delle tecnologie multimediali e dell'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
valorizzazione professionale del personale docente;
iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
concorso al rimborso spese per auto aggiornamento sostenute dai docenti;
valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dell'educazione degli adulti;
adeguamento delle strutture di edilizia scolastica;
per l'adeguamento e la messa a norma della situazione dell'edilizia scolastica italiana, mentre è stato quantificato un piano pluriennale straordinario di investimenti per 7,5 miliardi di euro, nella presente legge finanziaria:
non si sa che fine abbia fatto la postazione della Tabella F della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) che a decorrere da 2006 prevedeva lo stanziamento annuo di 31 milioni di euro per il finanziamento dei mutui di edilizia scolastica previsti dalle legge n. 23 del 1996 e n. 362 del 1998;
non è stato ancora emanato il decreto ministeriale per la ripartizione dei mutui relativi all'annualità 2005 (quello per il 2004 risale al 30 ottobre 2003);
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
Grignaffini, Tocci, Sasso, Martella, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti, Buffo.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazione (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, e C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2006.
PROPOSTA DI RELAZIONE DEI DEPUTATI GRIGNAFFINI ED ALTRI
La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (tabella n. 14) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 predisposta dal Governo ha un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese, da quello del rischio del declino economico a quello della distribuzione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti popolari alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dalla ulteriore marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese alle necessità di modernizzazione del welfare;
sul piano economico, il risultato dell'azione di Governo, a fine legislatura, si caratterizza per i risultati ampiamente negativi e la dimostrazione di questo fallimento è evidenziata dal fatto che, il PIL dei Paese ha una crescita prossima allo «zero», l'indebitamento netto viaggia secondo le ultime stime al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato e il debito pubblico è tornato a crescere fino a raggiungere la ragguardevole cifra del 108,2 per cento;
il nostro Paese è sorvegliato speciale in Europa, per la mancata tenuta dei conti pubblici. La procedura comunitaria di infrazione per disavanzo eccessivo ha comportato il varo di una manovra finanziaria correttiva per il 2006 di ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui la parte più consistente, pari a 16 miliardi di euro è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento;
il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del Paese, senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria credibilità nel contesto nazionale ed internazionale;
valutato che;
sul piano istituzionale, si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e all'approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel presentare le proprie proposte che si accavallano in maniera confusa a pochi giorni di distanza;
la manovra di 23,5 miliardi di euro, costituita da interventi di riduzione della spesa per la pubblica amministrazione e gli enti locali, da entrate una tantum (dismissioni immobiliari), da interventi vari di manutenzione del gettito, appare poco credibile e tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi, per l'anno 2006, di contenimento dei deficit entro la soglia del 3,8 per cento del PIL. Ciò in piena continuità con i provvedimenti adottati nel corso dei precedenti quattro anni dal Governo di centrodestra che hanno condotto il Paese sull'orlo del dissesto finanziario, senza peraltro incidere in modo significativo sulla ricchezza e sulla capacità di consumo dei cittadini;
la manovra è incoerente con gli obiettivi di rilancio dell'economia in quanto colpisce a pioggia le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare quelli del mezzogiorno, in un momento economico congiunturale difficile, nel quale la sottrazione di risorse al sistema produttivo si configura come un ulteriore fattore di rallentamento dell'economia del nostro paese;
l'applicazione di nuove misure restrittive alla spesa dell'Amministrazione centrale, delle regioni e degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa, di spesa e di investimento degli enti medesimi, ha come conseguenza inevitabile il taglio dei servizi sociali per i cittadini, ovvero l'aumento dei costi e delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali;
la stessa Corte costituzionale è intervenuta, con la sentenza n. 417 del 2005, per ribadire che il Governo può chiedere alle Autonomie locali e territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può elencare in dettaglio dove e come tagliare per non interferire con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta, come invece dispongono anche alcune norme del disegno di legge finanziaria per il 2006;
sono emersi veri e propri «falsi in bilancio»: come i 6 miliardi di proventi delle dismissioni immobiliari inseriti nel bilancio a legislazione vigente, o come i maggiori dividendi per un miliardo relativi al 2005, «scoperti» all'improvviso e derivanti dalle partecipazioni azionarle del Tesoro a Eni ed Enel;
come non sottolineare, anche come incongruente, l'iscrizione a bilancio a legislazione vigente, cioè al netto delle «nuove misure di lotta all'evasione fiscale», di un incremento di entrate tributarie (per competenza) dovute ad «Accertamento e controllo» pari a 5.385 milioni di euro con un incremento del 64 per cento sul bilancio, per di più, assestato, del 2005 (da 8.419 a 13.804 milioni di euro); se si aggiungono gli ulteriori 3 miliardi di euro che dovrebbero derivare dalle nuove misure introdotte con il decreto-legge n. 203 (Collegato fiscale alla Finanziaria), se ne prevede il raddoppio in un anno solo;
tenuto conto che:
nella manovra non vi è traccia di misure significative di riduzione delle imposte, e in particolare, dell'attuazione del terzo modulo della riforma fiscale e della più volte annunciata, riduzione dell'Irap. La legislatura, iniziata con lo slogan del meno tasse per tutti, con l'attuazione della riforma fiscale che prevedeva due sole aliquote d'imposta del 23 e del 33 per cento, termina mestamente con la mancata attuazione dei propositi del Governo e con l'affannosa ricerca di nuove entrate attraverso l'applicazione di nuove gabelle a carico dei contribuenti e delle imprese;
la manovra non contiene misure per la restituzione del fiscal drag, ovvero misure contro il silenzioso ma costante aumento della pressione fiscale sui redditi reali dei cittadini;
non sono previste misure per la restituzione di oltre 1 miliardo di euro di tassazione indebita sul TFR, posta a carico dei contribuenti a seguito dell'entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale e della mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla medesima riforma;
si insiste nel dire che con questa manovra il Governo «non mette le mani nelle tasche dei cittadini», mentre, viceversa, ci penseranno le aziende, a scaricare sui cittadini le maggiori imposte; infatti, con ogni probabilità, il prelievo sulle banche e le assicurazioni si scaricherà sulle tariffe e sui premi, la cosiddetta «manutenzione dell'imponibile» riguardante Eni, Enel e le municipalizzate del settore energia, che da sola comporta un gettito per il primo anno superiore ai 900 miliardi, si scaricherà su un aumento delle tariffe, mentre il provvedimento fiscale sulla manutenzione ordinaria, che colpirà in modo particolare investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, non potrà che tradursi che in un aumento degli affitti;
i tagli al welfare derivanti dalla riduzione di spesa prevista nella Finanziaria 2006 «annullano» e anzi superano gli stanziamenti del Fondo per la famiglia; il saldo complessivo negativo per le famiglie è di 345 milioni: la differenza cioè tra i 1.485 milioni di euro in meno a disposizione dei Comuni per la spesa sociale e l'ammontare del pacchetto di misure per la famiglia fissato dal governo in 1.140 milioni;
i tagli della finanziaria alla spesa sociale dei Comuni si tradurranno in un taglio di 544 euro l'anno per ogni famiglia povera, pari a 45 euro al mese, fermo restando che il taglio al Fondo per la spesa sociale interviene già dal 2005: una riduzione del 50 per cento che equivale a 502 milioni di euro in meno;
dunque, il Governo le mani in tasca agli italiani, le mette, ed anche in maniera pesante;
considerato, in particolare, che, con riferimento agli ambiti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che:
gli stanziamenti pubblici destinati ai diversi settori della cultura, dal 2001 ad oggi, hanno registrato una costante e gravissima flessione;
il Fondo unico dello spettacolo (FUS) ha subito tagli ingenti che, rispetto al 2001, ne hanno determinato una riduzione complessiva del 50 per cento. Nonostante in Senato, siano stati reintegrati 85 milioni di euro per il 2006, rimane grave la situazione in cui versa lo spettacolo italiano. È un atto totalmente insufficiente, volto esclusivamente ad un recupero di facciata che non risolve minimamente i problemi in cui versa il mondo della cultura italiana. La perdita di finanziamenti pubblici che subiscono i settori e le istituzioni dello spettacolo e la cinematografia italiani è, in termini di potere reale d'acquisto, molto più grave di quanto appena esposto;
lo stanziamento di 385 milioni di euro per il 2006 e di 300 milioni per il 2007-2008 previsto dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria in discussione decreta la chiusura, di fatto, delle attività dello spettacolo italiano. Infatti oltre 200 milioni di euro sono assorbiti dal fabbisogno delle fondazioni lirico-sinfoniche che, è il caso di ricordarlo, occupano oltre 5.000 persone su tutto il territorio nazionale, oltre a costituire in tutto il mondo una tra le più importanti testimonianze della nostra tradizione e produzione culturale e artistica. Detratta questa quota resterebbero 100 milioni di euro per finanziare tutti gli altri settori dello spettacolo: cinema, teatro di prosa, danza, musica e attività circensi. Va ricordato, poi, che lo spettacolo in Italia, nel suo complesso, conta all'incirca 250.000 addetti, tra artisti, tecnici, operatori, maestranze e che una tale esiguità di finanziamenti pubblici mette in serio rischio i livelli occupazionali dell'intero comparto;
nello stato di previsione si prevedono, a legislazione vigente, stanziamenti complessivi di 2,278 miliardi di euro, per le autorizzazioni di cassa e 2,017 miliardi di euro per le autorizzazioni di competenza;
si registra, per il prossimo esercizio finanziario, una diminuzione degli stanziamenti rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2005, di 241,393 milioni di euro per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa e di 183,335 milioni di euro per la spesa autorizzata per competenza e, quindi, il Ministero per i beni e le attività culturali subisce un taglio al bilancio di competenza per il 2005 dell'8,4 per cento circa;
gli stanziamenti di competenza rispetto allo scorso esercizio finanziario hanno già subito una riduzione di ben 209,842 milioni di euro. Questo significa che in meno di due anni il Ministero per i beni e le attività culturali ha perso ben il 9,42 per cento degli stanziamenti di competenza;
stando all'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 2006 il Ministero per i beni e le attività culturali si troverà di fronte a una riduzione complessiva del proprio bilancio di competenza, maturata tra il 2005 e il 2006, di circa 441 milioni di euro;
allo stato dei fatti è concreto il rischio della chiusura per musei, istituzioni culturali, enti, associazioni e fondazioni che ricevono finanziamenti pubblici, imprese dello spettacolo dal vivo e cinematografiche e vi è l'incognita gravissima se l'Amministrazione centrale e periferica dei beni culturali sia in grado di esercitare le proprie funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale;
sul fronte della tutela del patrimonio culturale il Governo spinge sull'acceleratore e mette a punto un meccanismo (contenuto nel decreto legislativo di adeguamento all'articolo 115 del codice dei beni culturali) che in pochi mesi potrebbe «affidare» in mani private una grossa fetta del nostro patrimonio e che il bene potrà essere gestito, senza alcuna forma di controllo da parte dell'amministrazione della tutela, esclusivamente in nome del pieno sfruttamento economico. È evidente come a questo progetto sia sottesa una concezione mercantile del bene culturale.
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Capitelli, Martella, Sasso, Tocci, Buffo.
VIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Giovedì 24 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 24 novembre 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizioni sulla tabella n. 2).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, il 23 novembre 2005.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame delle parti dei documenti di bilancio di propria competenza relative ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, e che entro la giornata di oggi dovrà concludere il proprio complessivo esame, con le votazioni relative alla tabella 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, nel cui ambito sono compresi gli interventi in materia di editoria.
Avverte quindi che sono stati presentati emendamenti riferiti alla predetta tabella 2 e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 1). Avverte altresì che l'emendamento 6177/VII/1.102 del relatore è stato testé ritirato.
Tra i restanti emendamenti, presentano profili di dubbia ammissibilità: l'emendamento Verdini 6177/VII/1.12 (che sopprime il comma 324, che limita l'accesso alle provvidenze dei commi 2 e 2-quater dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 alle cooperative editrici composte esclusivamente da giornalisti), in quanto privo di compensazione finanziaria; gli identici emendamenti Butti 6177/VII/1.34 e Caparini 6177/VII/1.35 e l'emendamento Butti 6177/VII/1.36 (che introducono divieti e limiti in materia di pubblicità televisiva per servizi di astrologia, cartomanzia o assimilabili), in quanto recano norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari.
Segnala inoltre che gli emendamenti Giulietti 6177/VII/1.1 e Carra 6177/VII/1.2 dovrebbero essere riformulati, in quanto nella loro attuale formulazione, nell'escludere l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal novero delle autorità indipendenti per le quali viene soppresso il contributo dello Stato, non provvedono peraltro a ripristinare il contributo statale alla medesima Autorità, tramite le corrispondenti modifiche alla Tabella C (la quale attualmente prevede un contributo per il solo 2006 e in misura del tutto insufficiente rispetto alle sue esigenze di funzionamento). Segnala altresì che gli emendamenti Carra 6177/VII/1.3 e Giulietti 6177/VII/1.4 appaiono incongrui, in quanto - nel modificare il comma 50 che le autorità indipendenti si finanzino tramite contributi a valere sulle imprese solo nella misura del 50 per cento del rispettivo bilancio - non toccano la disposizione del comma 49, che sopprime il finanziamento dello Stato alle medesime autorità. L'approvazione di tali emendamenti, pertanto, determinerebbe una contraddizione interna al testo, che non prevedrebbe nulla in ordine alle modalità di finanziamento per il restante 50 per cento del bilancio.
Invita quindi i presentatori degli emendamenti richiamati a ritirarli, anche al fine di una loro eventuale riformulazione e ripresentazione presso la Commissione bilancio.
Denis VERDINI (FI) ritira il suo emendamento 6177/VII/1.12.
Alessio BUTTI (AN) ritira gli emendamenti 6177/VII/1.34 e 6177/VII/1.36, di cui è primo firmatario.
Ferdinando ADORNATO, presidente, segnala quindi che vi è un gruppo di emendamenti che recano modifiche di dettaglio alle disposizioni che intervengono sulla legge n. 250 del 1990 (commi da 320 a 327) i cui effetti finanziari non sono facilmente determinabili, benché in linea generale si possa ritenere che essi determinino un ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi, rispetto a quanto previsto dal testo attuale del disegno di legge, e che sono privi di compensazione. Al proposito, avverte che, nell'impossibilità di procedere in questa sede a una più compiuta analisi delle loro conseguenze finanziarie, e salvo che il Governo non fornisca puntuali elementi circa la loro onerosità, la Commissione procederà comunque al loro esame, ferma restando ovviamente la loro successiva valutazione da parte della Commissione Bilancio. Si tratta in particolare dei seguenti emendamenti: 6177/VII/1.103 e 6177/VII/1.104 del relatore; Verdini 6177/VII/1.8, Carra 6177/VII/1.9 e Giulietti 6177/VII/1.10, identici; 6177/VII/1.105 del relatore; Giulietti 6177/VII/1.15 e Carra 6177/VII/1.14, identici; Verdini 6177/VII/1.11 e 6177/VII/1.13; Butti 6177/VII/1.17 e 6177/VII/1.18; 6177/VII/1.106 del relatore; Verdini 6177/VII/1.19, Carra 6177/VII/1.20 e Giulietti 6177/VII/1.21, identici; 6177/VII/1.107 del relatore; Verdini 6177/VII/1.37, Giulietti 6177/VII/1.38 e Carra 6177/VII/1.39, identici.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 6177/VII/1.101, 6177/VII/1.103, 6177/VII/1.104, 6177/VII/1.105, 6177/VII/1.106 e 6177/VII/1.107. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Verdini 6177/VII/1.8, Carra 6177/VII/1.9 e Giulietti 6177/VII/1.10, sugli emendamenti Verdini 6177/VII/1.11 e 6177/VII/1.13 e Butti 6177/VII/1.18, sugli identici emendamenti Verdini 6177/VII/1.19, Carra 6177/VII/1.20 e Giulietti 6177/VII/1.21 e sugli identici emendamenti Verdini 6177/VII/1.37, Giulietti 6177/VII/1.38 e Carra 6177/VII/1.39. Invita al ritiro degli emendamenti Rodeghiero 6177/VII/1.16, Butti 6177/VII/1.17, Caparini 6177/VII/1.33 e Rodeghiero 6177/VII/1.40, cui è altrimenti contrario. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario Cosimo VENTUCCI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Denis VERDINI (FI) ritiene che la posizione espressa dal Governo - che evidentemente ritiene necessario lasciare inalterato il testo licenziato dal Senato - faccia emergere una significativa discrasia rispetto all'orientamento della Commissione, che si può ritenere rappresentato dai pareri espressi dal relatore, favorevole ad apportare una serie di modifiche alle disposizioni in materia di editoria attualmente presenti nel disegno di legge finanziaria. Nel sottolineare come molte delle modifiche proposte dagli emendamenti suoi, del relatore e del deputato Butti si riconnettono agli esiti condivisi della discussione svoltasi in Commissione sul disegno di legge C. 4163, volto a riordinare in modo organico la disciplina vigente in materia, e costituiscano perciò esigenze di estrema importanza per l'intera Commissione, ritiene peraltro opportuno evitare di giungere, in questa sede, a una contrapposizione frontale con il Governo. A tal fine, suggerisce che il relatore includa nella propria proposta di relazione la richiesta di sopprimere integralmente le disposizioni in materia di editoria, al fine di consentirne la prosecuzione dell'esame nell'ambito del procedimento relativo al disegno di legge C. 4163, prevedendo altresì - ove non si ritenga di procedere in tale senso - che siano quanto meno apportate al testo le modifiche su cui si registra la più ampia convergenza della Commissione.
Passando quindi all'analisi delle singole proposte emendative presentate, e che a suo avviso dovrebbero essere introdotte come condizioni nella proposta di relazione del relatore, richiama in tal senso, in primo luogo, l'emendamento 6177/VII/1.103 del relatore, volto ad escludere che si applichi anche alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche la previsione, di cui al comma 321, che i costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, siano ammessi nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili. In ordine al medesimo comma 321, giudica necessario altresì precisare che si intende fare riferimento alle collaborazioni rese da singoli, e non anche da altre categorie di soggetti (quali service editoriali e simili), come previsto dall'emendamento 6177/VII/1.104 del relatore.
Rileva quindi che il comma 322 apporta alcune modifiche testuali all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, segnalando peraltro che esse riproducono solo una parte degli interventi già prospettati nel disegno di legge C. 4163, i quali - a quanto a lui risulta - hanno già cominciato, in via di fatto, ad essere applicati dai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Giudica quindi necessario - come prospettato dal suo emendamento 6177/VII/1.8 e dagli emendamenti Carra 6177/VII/1.9 e Giulietti 6177/VII/1.10 - che si introducano nel testo anche le ulteriori modifiche previste nel citato provvedimento, anche per evitare il concreto rischio di un ampio e complesso contenzioso con le imprese editrici interessate.
Ritiene che dovrebbero essere accolti nella proposta di relazione anche i contenuti dell'emendamento 6177/VII/1.105 del relatore, relativo al comma 323, nonché la richiesta di sopprimere il comma 324, prospettata dal suo emendamento 6177/VII/1.12, da lui ritirato a seguito dei dubbi di ammissibilità profilati dal presidente in relazione alla sua possibile onerosità. A quest'ultimo proposito, peraltro, pur riconoscendo che la relazione tecnica del Governo al disegno di legge originario connetteva alle disposizioni del comma 324 in oggetto degli effetti di risparmio, desidera sottolineare che la norma potrebbe avere esiti del tutto opposti: di fatti, essa, obbligando tutte le cooperative editrici ad essere composte esclusivamente da giornalisti, invece che escludere determinate imprese dai benefici, potrebbe condurle a mutare forma societaria, e a vedersi addirittura accresciuti i contributi.
Condivisibili, e pertanto da includere nel parere, giudica altresì i contenuti degli emendamenti Butti 6177/VII/1.17 e 6177/VII/1.18, il primo dei quali peraltro è sostanzialmente «assorbito» da un'analoga previsione del suo emendamento 6177/VII/1.8, su cui si è precedentemente soffermato.
Si sofferma quindi sulle disposizioni del comma 326, che prevedono nuove condizioni per l'accesso ai contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. Le norme prevedono che le nuove condizioni non siano applicabili alle imprese che abbiano già maturato i relativi diritti entro il 2005 [lettera c)], ma escludono anche per tali imprese i costi per l'affitto della testata da quelli ammissibili al contributo. Per evitare un'eccessiva penalizzazione di tali imprese, occorre a suo avviso l'esclusione dei costi dell'affitto della testata sia limitata solo al 10 per cento di tali costi, come prospettato dall'emendamento 6177/VII/1.107 del relatore.
Infine, occorre altresì precisare che i nuovi limiti previsti dal secondo periodo del comma 387 non si applicano ai contributi che saranno erogati nel 2006, ma il cui diritto è maturato nel 2005, come richiesto dal suo emendamento 6177/VII/1.37 e dagli emendamenti Giulietti 6177/VII/1.38 e Carra 6177/VII/1.39 ad esso identici.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ritiene condivisibili le proposte avanzate dal deputato Verdini, che, in sostanza, prospettano di rinunciare alla votazione degli emendamenti in questa sede, e di includere nella relazione da rendere alla Commissione Bilancio sulle materie in discussione la richiesta di sopprimere le disposizioni in materia di editoria, per consentirne la prosecuzione dell'esame organico nell'ambito del disegno di legge C. 4163, o - in subordine - di apportarvi una serie di modifiche, accogliendo le condizioni che saranno incluse nella relazione medesima.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, concordando con le considerazioni svolte e i suggerimenti avanzati dal deputato Verdini, formula una proposta di relazione favorevole con condizioni (vedi allegato 2). Ritira quindi tutti i suoi emendamenti.
Denis VERDINI (FI) e Alessio BUTTI (AN) ritirano tutti gli emendamenti di cui sono primi firmatari, non precedentemente ritirati.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Giulietti 6177/VII/1.1, Carra 6177/VII/1.2 e 6177/VII/1.3, Giulietti 6177/VII/1.4, Carra 6177/VII/1.7, Panattoni 6177/VII/1.6, Carra 6177/VII/1.5 e 6177/VII/1.9, Giulietti 6177/VII/1.10 e 6177/VII/1.15, Carra 6177/VII/1.14, Rodeghiero 6177/VII/1.16, Carra 6177/VII/1.20, Giulietti 6177/VII/1.21, Titti De Simone 6177/VII/1.22, Carra 6177/VII/1.23 e 6177/VII/1.24, Giulietti 6177/VII/1.25, Carra 6177/VII/1.26, Giulietti 6177/VII/1.27 e 6177/VII/1.28, Carra 6177/VII/1.29 e 6177/VII/1.30, Giulietti 6177/VII/1.31 e 6177/VII/1.32, Caparini 6177/VII/1.33 e 6177/VII/1.35, Rodeghiero 6177/VII/1.40, Giulietti 6177/VII/1.38 e Carra 6177/VII/1.39: si intende che vi abbiano rinunciato.
Ferdinando ADORNATO, presidente, prima di passare alla votazione della proposta di relazione del relatore, desidera svolgere alcune considerazioni. Ricorda quindi che la Commissione per molti mesi è stata impegnata nell'esame del disegno di legge C. 4163 sull'editoria, poi interrotto a seguito delle dichiarate intenzioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bonaiuti di prevedere specifici interventi in materia nel disegno di legge finanziaria. Ritiene che la decisione della scelta di concentrare gli interventi in materia nel disegno di legge finanziaria - tanto più ove si dovesse giungere all'apposizione della questione di fiducia - rappresenti inequivocabilmente un tentativo di «scavalcare» la Commissione, con il rischio di vanificare il lavoro fin qui svolto sulla materia, che ha condotto all'individuazione di proficui punti di equilibrio.
In questa situazione, gli interventi fin qui svolti e la proposta di relazione del relatore dimostrano che vi è la disponibilità e l'interesse della Commissione a «stralciare» questa materia dal disegno di legge finanziaria, per riprendere sollecitamente l'esame del disegno di legge C. 4163, predisponendo un corpo organico di interventi che, nel rimanere prioritariamente finalizzato al contenimento delle spese - esigenza imposta dal difficile momento congiunturale - intervenga in maniera saggia ed equilibrata, fornendo risposte adeguate ai più urgenti problemi del settore, che riveste - come è evidente - una fondamentale importanza per la tutela della libertà di stampa nel Paese.
Ove non fosse possibile, ovvero - considerati tutti i fattori - non si ritenesse opportuno procedere in questa direzione, la proposta di relazione che la Commissione si accinge a votare pone con forza le condizioni a cui la Commissione stessa potrebbe accettare un intervento in materia, richiedendo puntuali e significative modifiche del testo fin qui elaborato.
Denis VERDINI (FI) dichiara di condividere le considerazioni del presidente Adornato, sottolineando in particolare l'ampia convergenza tra tutte le forze parlamentari che, nel corso del lungo lavoro sul disegno di legge C. 4163, ha consentito di creare le condizioni tecniche e politiche per la predisposizione di un testo completo e equilibrato, su cui sarebbe a suo avviso possibile procedere anche in sede legislativa.
Sottolinea quindi che occorre intervenire tempestivamente e in modo equilibrato al fine di porre ordine in un settore, quale quello dell'editoria e dei contributi ad essa destinati, in cui sono presenti molteplici disfunzioni causate dalla presenza di gravi vuoti normativi. Da questo punto di vista, ritiene che un eventuale stralcio di tutti gli interventi in materia potrebbe rivelarsi non del tutto opportuno, stante tra l'altro la necessità di salvaguardare gli interventi che incrementano i contributi in alcuni settori.
Il sottosegretario Cosimo VENTUCCI rileva preliminarmente come le disposizioni in materia di editoria contenute nel disegno di legge finanziaria si pongano, da un lato, nell'ottica di un generale contenimento del costo dell'intervento pubblico a sostegno del settore, e, dall'altro, siano finalizzate a recuperare l'originario spirito della legge n. 416 del 1981 in materia di cooperazione editoriale. Osserva quindi che, indubbiamente, nell'attuale fase economica l'obiettivo del contenimento della spesa fa aggio sulle altre considerazioni. Quanto al percorso prefigurato dal presidente Adornato, pur reputandolo senz'altro sensato e condivisibile, ritiene che si debba attentamente valutare se vi siano reali possibilità per la realizzazione di interventi in materia al di fuori del disegno di legge finanziaria, stante l'approssimarsi della fine della legislatura.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizioni formulata dal relatore sulle parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) di competenza della Commissione e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria e delibera di nominare il deputato Garagnani quale relatore presso la Commissione Bilancio sulla medesima tabella.
La seduta termina alle 9.30.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Al comma 49, sopprimere le parole: , dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
6177/VII/1. 1. Giulietti, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Buffo, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli, Carra, Panattoni.
Al comma 49, sopprimere le parole: dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6177/VII/1. 2. Carra.
Sostituire il comma 50 con il seguente:
50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza per un importo massimo pari al 50 per cento del rispettivo bilancio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.
Conseguentemente dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 394-bis, si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/VII/1. 3. Carra.
Sostituire il comma 50 con il seguente:
50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza per un importo massimo pari al 50 per cento del rispettivo bilancio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.
6177/VII/1. 4. Giulietti, Panattoni, Bulgarelli, Bellillo, Titti De Simone.
Sostituire il comma 50 con il seguente:
50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editori ali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
Conseguentemente dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 394-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/VII/1. 7. Carra.
Sostituire il comma 50 con il seguente:
50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
6177/VII/1. 6. Panattoni, Giulietti, Carra, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli.
Sostituire il comma 50 con il seguente:
50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo agli anni 2006 e 2007 non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale.
Conseguentemente dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo stato, le disposizioni di cui al comma 394-bis, si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/VII/1. 5. Carra.
Sopprimere i commi da 320 a 331.
6177/VII/1. 101.Il Relatore.
Sopprimere i commi da 320 a 327.
6177/VII/1. 102.Il Relatore.
Al comma 321, sopprimere le parole: , 10.
6177/VII/1. 103.Il Relatore.
Al comma 321, dopo le parole: per collaborazioni aggiungere le seguenti: di singoli.
6177/VII/1. 104.Il Relatore.
Sostituire il comma 322 con il seguente:
322. A decorrere dal 1o gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse;
b) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
c) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
d) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;
e) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «con il limite di 310 mila euro e di 207 mila euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11»;
f) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
g) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;
h) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
* 6177/VII/1. 8. Verdini.
Sostituire il comma 322 con il seguente:
322. A decorrere dal 1o gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse;
b) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
c) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
d) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;
e) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «con il limite di 310 mila euro e di 207 mila euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11»;
f) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
g) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;
h) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
* 6177/VII/1. 9. Carra.
Sostituire il comma 322 con il seguente:
322. A decorrere dal 1o gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse;
b) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
c) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
d) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;
e) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «con il limite di 310 mila euro e di 207 mila euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11»;
f) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
g) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;
h) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
* 6177/VII/1. 10. Giulietti, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 323, secondo periodo, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.
6177/VII/1. 105.Il Relatore.
Sopprimere il comma 324.
6177/VII/1. 12. Verdini.
Al comma 324, sostituire le parole: le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici con le seguenti: i soci ordinari delle cooperative editrici devono essere esclusivamente giornalisti professionisti, pubblicisti, poligrafici o grafici-editoriali.
* 6177/VII/1. 15. Giulietti, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli.
Al comma 324, sostituire le parole: le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici con le seguenti: i soci ordinari delle cooperative editrici devono essere esclusivamente giornalisti professionisti, pubblicisti, poligrafici o grafici-editoriali.
* 6177/VII/1. 14. Carra.
Al comma 324, dopo le parole: le cooperative editrici, aggiungere le seguenti: con esclusione delle cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6177/VII/1. 11. Verdini.
Al comma 324, sostituire le parole: esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafìci con le seguenti: in prevalenza da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.
6177/VII/1. 13. Verdini.
Al comma 324, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: in maggioranza.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
6177/VII/1. 16. Rodeghiero.
Dopo il comma 324, aggiungere il seguente:
324-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono soppresse. La modifica introdotta dal presente comma si applica a decorrere dai contributi relativi all'anno 2005.
6177/VII/1. 17. Butti, Cannella, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani.
Al comma 325, premettere il seguente periodo: All'articolo 3, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo le parole: «sia detenuta» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
6177/VII/1. 18. Butti, Cannella, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani.
Al comma 326, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
6177/VII/1. 106.Il Relatore.
Al comma 326, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: In tal caso aggiungere le seguenti: , a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006,.
* 6177/VII/1. 19. Verdini.
Al comma 326, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: In tal caso aggiungere le seguenti: , a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006,.
* 6177/VII/1. 20. Carra.
Al comma 326, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: In tal caso aggiungere le seguenti: , a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006,.
* 6177/VII/1. 21. Giulietti, Bellillo, Titti De Simone, Bulgarelli.
Al comma 326, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: non è ammesso l'affitto della testata con le seguenti: l'affitto della testata è ammesso nella misura massima del 10 per cento.
6177/VII/1. 107.Il Relatore.
Dopo il comma 328, aggiungere il seguente:
328-bis. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito con il seguente:
«187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione».
Conseguentemente, dopo il comma 365 aggiungere il seguente:
365-bis. - (Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto). - L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta del 12,50 per cento.».
** 6177/VII/1. 22. Titti De Simone, Bulgarelli, Bellillo, Giulietti.
Dopo il comma 328, aggiungere il seguente:
328-bis. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito con il seguente:
«187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione».
Conseguentemente, dopo il comma 365 aggiungere il seguente:
365-bis. - (Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto). - L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta del 12,50 per cento.».
** 6177/VII/1. 23. Carra.
Sostituire il comma 329 con il seguente:
329. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 40 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 10.000;
2008: - 5.000.
* 6177/VII/1. 24. Carra.
Sostituire il comma 329 con il seguente:
329. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 40 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 10.000;
2008: - 5.000.
* 6177/VII/1. 25. Giulietti.
Al comma 330, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge marzo 2001, n. 62, sono destinati 28 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000.
6177/VII/1. 26. Carra.
Al comma 330, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 28 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 28.000.
6177/VII/1. 27. Giulietti.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. La durata del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è prorogata al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 4.500;
2007: - 4.500.
* 6177/VII/1. 28. Giulietti.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. La durata del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è prorogata al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 4.500;
2007: - 4.500.
* 6177/VII/1. 29. Carra.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2006. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 95 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 95.000.
* 6177/VII/1. 30. Carra.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184,185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2006. II relativo limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 95 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 95.000.
* 6177/VII/1. 31. Giulietti, Titti De Simone, Bellillo, Bulgarelli.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai comma 182, 183, 184, 185, 186 e 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati all'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6177/VII/1. 32. Giulietti, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Buffo.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. All'articolo 7, comma 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le imprese radiofoniche nazionali di informazione sono equiparate, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese di giornali quotidiani.
6177/VII/1. 33. Caparini.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. Sono vietate la pubblicità televisiva, le telepromozioni e le televendite dei servizi di astrologia, cartomanzia e assimilabili, in qualunque forma effettuate, compresa quelle volte ad indurre all'utilizzo di numerazioni telefoniche dirette o di quelle per la fornitura dei servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica e internazionali prefisso «00», o di numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica e internazionali prefisso «00». È altresì vietata qualsiasi trasmissione televisiva atta a promuovere, direttamente o indirettamente di servizi. Nella fascia oraria tra le ore 16.00 e le ore 19.00 é comunque vietata ogni forma di pubblicità televisiva relativa a servizi contenenti le tipologie di numerazione telefonica indicate nel precedente periodo. La pubblicità televisiva, le telepromozioni e le televendite dei servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari, comprese quelle in cui si faccia uso delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 00.00 e le ore 16.00 e tra le 19. 00 e le ore 24.00. Nella pubblicità, nelle telepromozioni e nelle televendite in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per servizi a sovrapprezzo, deve essere consentita l'informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico.
* 6177/VII/1. 34. Butti, Carra.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. Sono vietate la pubblicità televisiva, le telepromozioni e le televendite dei servizi di astrologia, cartomanzia e assimilabili, in qualunque forma effettuate, compresa quelle volte ad indurre all'utilizzo di numerazioni telefoniche dirette o di quelle per la fornitura dei servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica e internazionali prefisso «00», o di numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica e internazionali prefisso «00». È altresì vietata qualsiasi trasmissione televisiva atta a promuovere, direttamente o indirettamente, tali servizi. Nella fascia oraria tra le ore 16.00 e le ore 19.00 è comunque vietata ogni forma di pubblicità televisiva relativa a servizi contenenti le tipologie di numerazione telefonica indicate nel precedente periodo. La pubblicità televisiva, le telepromozioni e le televendite dei servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari, comprese quelle in cui si faccia uso delle numerazioni telefoniche per 1a fornitura di servizi a sovrapprezzo, possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 00.00 e le ore 16.00 e tra le 19.00 e le ore 24.00. Nella pubblicità, nelle telepromozioni e nelle televendite in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per servizi a sovrapprezzo, deve essere consentita l'informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico.
* 6177/VII/1. 35. Caparini.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. Sono vietate la pubblicità televisiva, le telepromozioni e le televendite dei servizi di astrologia, cartomanzia e assimilabili, in qualunque forma effettuate, compresa quelle volte ad indurre all'utilizzo di numerazioni telefoniche dirette o di quelle per la fornitura dei servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica e internazionali prefisso «00»; o di numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica e internazionali prefisso «00». È altresì vietata qualsiasi trasmissione televisiva atta a promuovere, direttamente o indirettamente, tali servizi. Nella fascia oraria tra e ore 16.00 e le ore 19.00 é comunque vietata ogni forma di pubblicità televisiva relativa a servizi contenenti le tipologie di numerazione telefonica indicate nel precedente periodo. È conseguentemente abrogato l'articolo 5-ter del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, introdotto con la delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 della stessa Autorità.
6177/VII/1. 36. Butti, Carra, Caparini.
Al comma 387, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C per il triennio 2006-2008.
6177/VII/1. 40. Rodeghiero.
Al comma 387, secondo periodo, sostituire le parole: I costi ammissibili con le seguenti: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, i costi ammissibili.
* 6177/VII/1. 37. Verdini.
Al comma 387, secondo periodo, sostituire le parole: I costi ammissibili con le seguenti: A decorrere ai contributi relativi all'anno 2006, i costi ammissibili.
* 6177/VII/1. 38. Giulietti, Titti De Simone, Bulgarelli, Bellillo.
Al comma 387, secondo periodo, sostituire le parole: I costi ammissibili con le seguenti: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, i costi ammissibili.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006 (tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevato che i commi da 320 a 331 e 387 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria prevedono una serie di interventi in materia di editoria, in parte coincidenti con le misure da tempo in discussione presso la Commissione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4163;
considerato che nel corso dell'esame del citato disegno di legge C. 4163 è emersa un'ampia convergenza di tutti i gruppi in ordine agli interventi necessari in questa materia per assicurarne una equilibrata revisione, che consenta i necessari risparmi senza danneggiare il comparto della stampa quotidiana e periodica, di fondamentale importanza per la vita democratica del Paese;
considerato che il lavoro svolto dalla Commissione rischierebbe di essere in parte vanificato da un intervento parziale come quello prospettato dai citati commi del disegno di legge finanziaria, e che è perciò opportuna la loro soppressione, per consentirne la compiuta valutazione nell'ambito del disegno di legge C. 4163; peraltro, ove si ritenga comunque di mantenere tali disposizioni all'interno del disegno di legge finanziaria, occorre apportarvi una serie di modifiche, rese necessarie dalle seguenti specifiche considerazioni:
non appare condivisibile l'estensione anche alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche della previsione che i costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, siano ammessi nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili (comma 321);
in relazione alle medesime disposizioni, appare opportuno precisare che si intende in ogni caso fare riferimento alle collaborazioni rese da singoli, e non anche da altre categorie di soggetti (quali service editoriali e simili);
quanto alle modifiche testuali apportate all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 dal comma 322, occorre rilevare che esse riproducono solo una parte degli interventi già prospettati nel disegno di legge C. 4163; appare quindi necessario introdurre nel testo anche le ulteriori modifiche previste in tale provvedimento, le quali d'altronde hanno già cominciato ad essere di fatto applicate dai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri; il mancato inserimento di tali disposizioni determinerebbe quindi il concreto rischio di un ampio e complesso contenzioso con le imprese editrici interessate;
quanto alla previsione di cui al comma 323, secondo periodo, al fine di evitare la retroattività delle nuove norme, occorre prevedere che i nuovi requisiti temporali relativi al periodo da cui si edita la testata si applichino, in caso di cambiamento della periodicità della testata medesima, solo quando tale cambiamento di periodicità sia avvenuto dopo il 31 dicembre 2005;
le disposizioni del comma 324 rischiano di condurre unicamente alla forzata modificazione della composizione societaria e della natura di alcune cooperative editrici, che priverebbe tali misure degli effetti di risparmio da esse attesi e potrebbe addirittura involontariamente determinare maggiori oneri;
in relazione al comma 325, che prevede che i contributi destinati alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fine di lucro possano essere erogati solo alle imprese editrici che abbiano già maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005, occorre precisare che tale previsione include le imprese che si siano costituite nella suddetta forma societaria entro la medesima data;
in relazione al comma 326, per evitare un'eccessiva penalizzazione delle imprese che hanno già maturato il diritto ai contributi, occorre stabilire che la prevista esclusione dai costi ammissibili di quelli per l'affitto della testata sia fortemente limitata, riferendola solo al 10 per cento di tali costi;
in relazione al comma 387, secondo periodo, occorre chiarire che i nuovi limiti ivi previsti non si applicano ai contributi che saranno erogati nel 2006, ma il cui diritto è maturato nel 2005,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 321, siano soppresse le parole: «, 10» e, dopo le parole: «per collaborazioni» siano aggiunte le seguenti: «di singoli»;
2) all'articolo 1, comma 322, siano inserite le seguenti lettere:
«0a) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse»;
b-bis) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;
d) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
e) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;
f) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»»;
3) all'articolo 1, comma 323, secondo periodo, la parola: «2004» sia sostituita dalla seguente: «2005»;
4) all'articolo 1, il comma 324 sia soppresso;
5) all'articolo 1, comma 325, sia premesso il seguente periodo: «All'articolo 3, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo le parole: "sia detenuta" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 dicembre 2005"»;
6) all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, le parole: «non è ammesso l'affitto della testata» siano sostituite dalle seguenti: «l'affitto della testata è ammesso nella misura massima del 10 per cento»;
7) all'articolo 1, comma 387, secondo periodo, premettere le parole: «A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006».
VIIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Giovedì 17 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 novembre 2005 - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni.
C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che la VIII Commissione esaminerà congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione ed alle parti di propria competenza. La Commissione è chiamata infatti, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, a trasmettere alla Commissione Bilancio una Relazione - con contestuale nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute di quella Commissione - per ciascuno stato di previsione di competenza e connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Ricorda quindi che la Commissione procederà dapprima all'esame preliminare, concluso il quale la Commissione passerà alle votazioni, che avranno luogo partitamente con riferimento ai singoli stati di previsione ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Le votazioni si svolgeranno nel seguente ordine: saranno posti in votazione dapprima gli emendamenti riferiti allo stato di previsione di competenza, successivamente quelli riferiti alle connesse parti del disegno di legge finanziaria e, quindi, gli ordini del giorno. A tale proposito, ricorda che debbono essere presentati presso la Commissione tutti gli ordini del giorno, tranne quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, che sono presentati direttamente in Assemblea.
Ricorda, inoltre, che la presentazione degli emendamenti è disciplinata dalle regole previste dall'articolo 121 del Regolamento. In particolare, rammenta ai colleghi che debbono essere presentati presso la Commissione di settore, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, gli emendamenti compensativi all'interno di un singolo stato di previsione; mentre, per quanto concerne il disegno di legge finanziaria, possono essere presentati gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti di competenza della Commissione di settore e che comportino variazioni compensative in tale ambito. Fa presente, inoltre, che non possono essere presentati emendamenti cosiddetti «a scavalco» tra disegno di legge finanziaria e disegno di legge di bilancio, per cui gli emendamenti presentati debbono trovare la propria compensazione necessariamente all'interno del disegno di legge cui si riferiscono.
Francesco STRADELLA (FI), relatore, osserva che, con il disegno di legge finanziaria per il 2006 e i relativi documenti di bilancio già approvati dal Senato, il Governo delinea una articolata manovra economica per fronteggiare una fase congiunturale particolarmente delicata, nella quale si registra uno sforzo significativo per cercare di raggiungere, da un lato, le misure connesse al controllo della spesa pubblica e, dall'altro, gli obiettivi di crescita economica e sociale del Paese. In questo contesto, oltre ad alcune scelte che operano prevalentemente sul versante della spesa corrente, la manovra di bilancio si pone taluni obiettivi concreti, per fissare le basi per un intervento strutturale finalizzato a mantenere i principali indicatori economici in prossimità dei parametri di Maastricht.
Passando alle parti della manovra che riguardano più direttamente le competenze della VIII Commissione, osserva anzitutto che le disposizioni di interesse di cui al disegno di legge finanziaria per il 2006 sono contenute in diversi commi dell'articolo 1, come risultante sulla base del «maxi-emendamento» approvato con votazione fiduciaria al Senato.
In primo luogo, segnala che il comma 54 interviene sul comma 2-bis dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994, riducendo la quota del valore della controversia per la quale scatta l'obbligo di versamento al momento del deposito del lodo da parte degli arbitri alla Camera arbitrale. Il comma 55 prevede, poi, che gli importi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui al citato articolo 32 vengano versati direttamente all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Segnala, sempre in tema di appalti, il comma 141, che reca l'interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, prevedendo che la quota non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro che può essere ripartita, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
Rileva che una disposizione di significativa importanza è rappresentata dal comma 62, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento dei seguenti interventi: programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 13 della legge n. 166 del 2002; programma nazionale degli interventi nel settore idrico; progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela previsti dal decreto legislativo n. 152 del 1999. Fa presente che, a sua volta, il comma 69 autorizza la Protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per interventi e opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per un importo annuo pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Sempre sotto il profilo degli investimenti infrastrutturali, il comma 91 reca autorizzazioni di spesa in favore dell'ANAS e del Comune di Milano, per un importo complessivo di 25 milioni di euro, al fine di garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della Fiera di Milano ricomprese nell'intervento, incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge n. 443 del 2001, denominato nella relativa delibera CIPE di attuazione (n. 121 del 21 dicembre 2001) come «Accessibilità Fiera di Milano».
Sottolinea che il comma 70 dispone, attraverso la sostituzione del comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, che gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po e il piano di ricostruzione e sviluppo, previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 5 della stessa legge n. 102 del 1990, possano essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure previste dalla normativa della Regione Lombardia, nel quadro delle stesse disponibilità finanziarie.
In materia ambientale, inoltre, segnala il comma 305, che dispone che il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale, istituito con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, venga iscritto, a decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il comma 306, a sua volta, dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2006, per la realizzazione delle misure di attuazione del Protocollo di Kyoto.
Rileva che le disposizioni di cui ai commi da 307 a 310 introducono una disciplina speciale riguardante siti da bonificare di interesse nazionale sottoposti a procedure fallimentari. Più in particolare, viene prevista la possibilità di stipulare accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni, le province e i comuni interessati, relativamente a tali siti, con il passaggio di proprietà del sito stesso ad un ente pubblico, ferme restando le disposizioni vigenti che riguardano la responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento.
Fa, altresì, presente che il comma 311 prevede che le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, mentre il comma 312 prevede che le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo. I commi da 313 a 319, inoltre, prevedono una procedura per la riscossione del danno ambientale arrecato alla pubblica amministrazione, trasferendo in capo a quest'ultima il potere di effettuare la valutazione del danno e innovando quindi rispetto alla normativa vigente contenuta nell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, che affida tale potere al giudice. Segnala, inoltre, il comma 375, che prevede la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione dei Comuni italiani (ANCI) a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini del monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale, mentre il comma 379 inserisce tra i siti di interesse nazionale da bonificare, che usufruiscono del finanziamento pubblico previsto dalla legge n. 426 del 1998, l'area industriale del comune di Milazzo e le aree del bacino idrografico del fiume Sarno.
Nell'evidenziare che si tratta di un complesso piuttosto eterogeneo di norme, non tutte realmente condivisibili nel merito, si riserva di segnalare eventuali rilievi nell'ambito delle proposte di relazione per la V Commissione.
Passando quindi ai dati di natura più strettamente finanziaria e contabile, con riferimento alle diverse Tabelle di competenza della VIII Commissione, osserva anzitutto che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2006 (Tabella 10) reca spese per complessivi 7.233,5 milioni di euro, di poco inferiore all'importo stanziato l'anno precedente, che era pari a 7.347,9 milioni di euro. Distinguendo le spese correnti dalle spese in conto capitale, il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2006 può essere suddiviso in 4.402,5 milioni di euro per la parte capitale, pari a circa il 60 per cento delle spese totali del Ministero, e in 2.831 milioni di euro per la parte corrente, pari a circa il 40 per cento delle spese totali. Precisa che tale ripartizione evidenzia, comunque, il carattere di centro di spesa in conto capitale del Ministero, i cui principali settori di intervento sono, oltre ai trasporti e alle opere marittime, anche materie di stretta competenza della VIII Commissione, quali l'edilizia residenziale, il completamento dei piani di ricostruzione degli abitati, gli interventi a tutela del patrimonio storico-artistico, le opere conseguenti a calamità naturali e le iniziative nel settore della viabilità.
Rileva, quindi, che nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), risultano di competenza della VIII Commissione quegli stanziamenti relativi alle infrastrutture che consistono, prevalentemente, in trasferimenti, di parte corrente ed in conto capitale, facenti capo ai centri di responsabilità «Tesoro» e «Ragioneria Generale dello Stato». Tra le spese di parte corrente, segnala quelle relative all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'ANAS come corrispettivi dovuti per le attività ed i servizi resi, disciplinati dal contratto di programma. Tra le spese in conto capitale, indica invece le unità previsionali di base relative a calamità naturali e danni bellici, interventi per Venezia, Giochi olimpici invernali «Torino 2006» e investimenti ANAS. Ricorda che, nell'ambito del predetto stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro, si ritrovano anche le unità previsionali di base relative alla Protezione civile, con spese sia di parte corrente, che di conto capitale.
In proposito, esprime preoccupazione in ordine alla riduzione degli stanziamenti destinati al Dipartimento per la Protezione civile per fronteggiare l'emergenza delle calamità naturali; come emerso nel corso della missione di studio svolta da una delegazione dell'VIII Commissione nelle zone molisane colpite dagli eventi sismici del 2002 nella giornata di ieri, tali stanziamenti rispondono alle esigenze provenienti dai territori colpiti da eventi calamitosi, territori che non possono essere abbandonati. Si augura quindi che si possa trovare una soluzione a questo problema.
Segnala, altresì, che lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il 2006 (Tabella 9) reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 930,7 milioni di euro, con una riduzione pari a 230,1 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2005. Distinguendo le spese correnti dalle spese in conto capitale, il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il 2006 può essere ripartito nel seguente modo: 551,7 milioni di euro per la parte capitale (con una riduzione pari a 200,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2005); 378,9 milioni di euro per la parte corrente (con una riduzione pari a 29,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2005).
Ricordato, in proposito, che l'attuale articolazione dei centri di responsabilità del Ministero deriva dalla riorganizzazione attuata in seguito all'emanazione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, sottolinea che la maggior parte degli stanziamenti dello stato di previsione risulta iscritta al centro di responsabilità «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», la cui dotazione di competenza è pari a 470,3 milioni di euro (pari al 50,5 per cento). Seguono il centro «Protezione della natura», con spese pari a 122,4 milioni di euro e il centro «Servizi interni del Ministero», con spese pari a 111,4 milioni di euro. Osserva, altresì, che gli stanziamenti di competenza della quasi totalità dei centri di responsabilità (tranne il centro «Difesa del suolo», per il quale si ha un lieve incremento) vengono ridotti rispetto alle previsioni assestate del 2005.
Rinvia, infine, alla lettura dei documenti di bilancio e alla documentazione fornita dagli uffici, per quanto concerne il dettaglio delle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria e, in particolare, delle Tabelle A e B, recanti i fondi speciali di parte corrente e di conto capitale.
In conclusione, nel riservarsi di integrare eventualmente la relazione introduttiva una volta acquisiti anche gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito, preannuncia l'intenzione di giungere nella prossima settimana alla definizione delle proposte di relazione di competenza della VIII Commissione.
Fabrizio VIGNI (DS-U), nel segnalare che un rappresentante del suo gruppo interverrà in maniera più approfondita nel prosieguo dell'esame, rileva la necessità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine ad alcune questioni di rilevante importanza. A suo avviso, è in primo luogo opportuno che il Governo fornisca, una volta per tutte, un quadro chiaro e una valutazione seria e attendibile della situazione finanziaria dell'ANAS. Si registrano, infatti, all'interno del Governo posizioni contraddittorie: nella giornata di ieri, ad esempio, il viceministro Martinat si è associato alle preoccupazioni espresse su tale questione nel corso della seduta della Commissione in sede consultiva sul decreto legge n. 203 del 2005 in materia fiscale e tributaria, riconoscendo le criticità della situazione attuale, mentre il Ministro Giovanardi nella stessa giornata, in risposta a un'interrogazione del suo gruppo a risposta immediata in Assemblea, ha escluso che l'ANAS abbia problemi di carattere finanziario.
Rileva, inoltre, l'opportunità che il Governo precisi a quali misure di attuazione del Protocollo di Kyoto è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2006, disposto dal comma 306 del disegno di legge in esame. È infine necessario che il Governo chiarisca le ragioni per le quali sono state inserite nella manovra di finanza pubblica norme sulle sanzioni del danno in materia ambientale, atteso che è imminente l'approvazione dello schema di decreto legislativo, recante attuazione della legge delega in materia ambientale, nel quale dovrebbe essere contenuto un generale riordino della vigente disciplina in materia di ambiente, ivi incluse norme sul danno ambientale.
Ermete REALACCI (MARGH-U), nell'associarsi alle richieste di chiarimento formulate dal deputato Vigni, fa presente l'opportunità di chiarire in cosa consistano effettivamente le misure di attuazione del Protocollo di Kyoto di cui al comma 306 del disegno di legge finanziaria per il 2006. Ricorda che, oltre ai ritardi di attuazione dell'Italia nell'adempimento agli obblighi previsti dal Protocollo, è doveroso segnalare che il Governo, nell'ultimo Documento di programmazione economica e finanziaria, non ha fornito un aggiornamento dello stato di attuazione degli impegni assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con quanto disposto nell'articolo 3 del decreto-legge n. 273 del 2004. Nel reputare opportuno lo stanziamento di 100 milioni di euro disposto dal disegno di legge finanziaria, visti i ritardi di attuazione del Protocollo in Italia, giudica necessario, tuttavia, che si faccia chiarezza sull'effettiva destinazione di tali risorse, per capire in particolare se si tratti di una «partita di giro», ossia di un preacquisto di quote di emissioni di gas a effetto serra, che dovrebbero essere «coperte» dai soggetti inadempienti. In particolare, andrebbe chiarito se tale stanziamento costituisca un'anticipazione a qualche istituzione internazionale, finalizzata ad «attutire» l'impatto dei limiti fissati dal Protocollo di Kyoto sulle industrie meno virtuose che, paradossalmente, verrebbero premiate per la loro inefficienza.
Pietro ARMANI, presidente, segnala che il sistema proposto dovrebbe tradursi in un acquisto di crediti per consentire alle imprese di contenere le emissioni di gas a effetto serra nei limiti stabiliti dalle regole del Protocollo.
Il sottosegretario Roberto TORTOLI precisa che si tratta di risorse finanziarie da destinare all'acquisto, a prezzi competitivi, di «crediti di emissione» di anidride carbonica, in attuazione degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, tra i quali ricorda l'istituzione dell'Italian Carbon Fund nell'ambito della Banca Mondiale. Fa presente, in ogni caso, che il Governo si riserva di fornire le necessarie precisazioni nel seguito dell'esame.
Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti proseguirà nella seduta del 22 novembre 2005 e si concluderà, secondo quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, entro giovedì 24 novembre 2005.
Al fine di organizzare compiutamente i lavori della Commissione, propone pertanto che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sia fissato per le ore 16 di martedì 22 novembre 2005.
La Commissione concorda.
Pietro ARMANI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
VIIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni.
C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 17 novembre 2005.
Pietro ARMANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta, in cui ha avuto inizio l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sono state sottoposte al Governo talune richieste preliminari di chiarimento sul contenuto di alcune disposizioni di competenza della VIII Commissione.
Il sottosegretario Stefano STEFANI, con riferimento alle richieste formulate, rileva che l'inserimento nel disegno di legge in esame delle disposizioni in materia di danno ambientale si è reso necessario al fine di aumentare l'entità delle predette sanzioni, considerato che quelle vigenti sono state da più parti ritenute inadeguate. La collocazione delle norme nella manovra di bilancio integrerebbe, pertanto, le disposizioni dello schema di decreto legislativo, attuativo della legge delega in materia ambientale, posto che i principi e i criteri direttivi delle medesima legge non contemplavano la previsione di disposizioni in materia di sanzioni.
Segnala, inoltre, che lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2006, previsto dal comma 306 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, è destinato per il 50 per cento al finanziamento dell'Italian Carbon Fund presso la Banca Mondiale, al fine di sostenere i progetti di cooperazione internazionale nell'ambito del Meccanismo di Sviluppo Pulito (CDM) e del Meccanismo di Attuazione Congiunta (JI) istituiti nell'ambito del Protocollo di Kyoto. Fa presente che i progetti consentiranno di acquisire «crediti di emissione» da mettere a disposizione delle imprese italiane regolate dalla direttiva «Emission Trading», al fine di adempiere a quanto disposto dalla direttiva stessa. Le imprese potranno acquistare «crediti» a un costo compreso tra 5 e 7 dollari per tonnellata di CO2, inferiore di oltre cinque volte rispetto al prezzo corrente nel mercato europeo dei permessi di emissione. Segnala che i ricavi della vendita verranno reinvestiti nell'Italian Carbon Fund, per assicurare l'acquisto di ulteriori crediti che potranno essere utilizzati dal Governo italiano nel rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto. Fa presente che lo stanziamento, per il restante 50 per cento, è destinato al finanziamento delle seguenti misure a livello nazionale: sviluppo delle nuove tecnologie per l'impiego delle fonti rinnovabili; promozione della piccola e media cogenerazione distribuita ad alto rendimento di elettricità e calore; supporto alla produzione ed all'uso dei biocombustibili e dei biocarburanti; sostituzione dei motori industriali con motori ad alta efficienza; riduzione delle emissioni di N2O (protossido di azoto) negli impianti di produzione di acido adipico e nitrico.
Il viceministro Ugo MARTINAT, per quanto concerne le parti di competenza, ribadisce le forti perplessità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla riorganizzazione strutturale dell'ANAS, disposta dall'articolo 6-ter del decreto-legge n. 203 del 2005, come già rilevato in occasione della discussione svoltasi in Commissione sul predetto provvedimento.
Donato PIGLIONICA (DS-U) rileva preliminarmente che il disegno di legge finanziaria si colloca sulla scia delle precedenti manovre di finanza pubblica varate dal Governo di centro-destra. Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, ritiene che il provvedimento in esame certifichi, di fatto, il fallimento delle politiche governative in materia di grandi opere; tale situazione è, da ultimo, aggravata dalla prospettata trasformazione dell'ANAS, sulla quale lo stesso rappresentante del Governo ha espresso perplessità. La condizione dell'ANAS preoccupa poiché avrà ripercussioni sulla manutenzione stradale, nonché più in generale sull'ammodernamento infrastrutturale del Paese. Gli effetti di tale situazione si abbatteranno sul sistema delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, con ricadute pesanti in termini occupazionali.
Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel segnalare che lo stanziamento complessivo del Ministero è in linea con quello degli anni passati, rileva che i continui tagli alle dotazioni di bilancio dei dicasteri ha ovviamente determinato conseguenze negative sull'attuazione delle politiche, come si evince dal «crollo» delle iniziative avviate dal dicastero interessato. In tale ambito, si può solamente apprezzare il fatto che nel corso dell'esame al Senato lo stanziamento del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e della tutela ambientale sia stato riportato almeno alla consistenza del 2005.
Nel soffermarsi ancora sulla situazione dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, esprime perplessità sulla destinazione di più del 50 per cento della dotazione complessiva di bilancio all'unità previsionale di base riguardante gli uffici di gabinetto e alle dirette dipendenze del ministro. Ritiene che tale anomala situazione testimoni una «esondazione» delle funzioni del capo di gabinetto del ministro, nella cui figura si sono concentrati in questi anni straordinari poteri di intervento sui quali non si può non esprimere notevoli perplessità. Tali perplessità sono, da ultimo, rafforzate dalla vicenda dell'emanazione dello schema di decreto attuativo della «legge delega ambientale», trasfuso in un unico corposo provvedimento, il che attesta un approccio e un atteggiamento di scarso rispetto nei confronti delle istituzioni parlamentari. Anche questa vicenda, a suo avviso, rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che da quasi cinque anni il Ministero dell'ambiente è gestito dal gabinetto del ministro, le cui funzioni hanno travalicato le attribuzioni ad esso spettanti: si tratta, insomma, di un nodo che quasi subito è venuto al pettine e che la maggioranza non è riuscita a sciogliere. L'anomalia della situazione evidenziata ha avuto effetti negativi sull'attuazione delle politiche ambientali: lo dimostra il fatto che non si sono individuate le soluzioni corrette per recepire la normativa comunitaria e l'Italia registra un numero impressionante di procedure di infrazione europee. Al riguardo, peraltro, fa presente che il decreto legislativo recentemente emanato in attuazione della «legge delega ambientale» riscrive, tra le altre cose, alcune disposizioni oggetto delle medesime procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
Rileva la necessità di sopprimere le disposizioni in materia di danno ambientale, previste ai commi da 311 a 319 del disegno di legge finanziaria, atteso che l'accentramento delle funzioni in capo al Ministero dell'ambiente potrebbe rappresentare un pretesto per concentrare ulteriori funzioni nelle mani dello stesso soggetto, rafforzando quindi le perplessità precedentemente evidenziate.
Nel constatare che il disegno di legge in esame reca nuove disposizioni in materia di bonifiche nei siti di interesse nazionale sottoposti a procedure fallimentari, fa notare che il Parlamento è stato di fatto bloccato dall'impossibilità di predisporre nuove disposizioni in materia ambientale negli ultimi anni per l'imminenza dell'emanazione dei decreti attuativi della delega. È inaccettabile che proprio il disegno di legge finanziaria in esame, emanato quasi contestualmente al decreto attuativo della «legge delega ambientale», contenga disposizioni di rilevante importanza in materia ambientale. Posto che entrambi i provvedimenti contengono norme in materia di bonifiche, per taluni aspetti in contrasto tra di loro, rileva l'opportunità che le norme sulle bonifiche siano valutate approfonditamente in occasione dell'esame del decreto attuativo della legge delega ambientale, che sarà trasmesso alla Commissione per l'espressione del parere e sul quale si augura la Commissione possa svolgere un'istruttoria adeguata e non «strangolata» da tempi eccessivamente ristretti. Sul merito della disposizione, reputa peraltro che essa sia foriera di ulteriori incertezze sul piano giuridico. Reputa, infine, opportuno che al comma 306 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame sia precisata la destinazione del Fondo da ripartire per l'esigenze di tutela ambientale, al fine di evitare che tali stanziamenti confluiscano indistintamente nella dotazione di bilancio complessiva del Ministero dell'ambiente.
Tino IANNUZZI (MARGH-U) esprime preliminarmente un giudizio nettamente critico e negativo sulla manovra di finanzia pubblica per il 2006, che reputa confusa e approssimativa. La posizione della questione di fiducia al Senato, peraltro, strozza ancora una volta la dialettica parlamentare, svilendo il ruolo delle Camere.
Segnala che il disegno di legge finanziaria reitera il meccanismo perverso in base al quale i pesanti tagli ai trasferimenti dello Stato agli enti territoriali si tradurranno indirettamente in un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei cittadini. Si scaricano quindi sulle autonomie locali gli errori fatti a livello centrale. Nel rilevare in generale una situazione di forte squilibrio nei tagli alla spesa sociale, che avrà effetti negativi sulla società civile, segnala che non si affrontano con misure strutturali i problemi del Paese.
Esprime perplessità in ordine alle politiche infrastrutturali del Governo, che hanno sortito un risultato negativo, come dimostrano i dati sulla realizzazione delle opere pubbliche. La gravità della situazione è, altresì, confermata dalla difficile condizione in cui versa l'ANAS, che sta attraversando una pesante crisi finanziaria di liquidità e che risentirà negativamente della trasformazione disposta dal decreto-legge n. 203 del 2005 il quale, mediante un astruso meccanismo normativo di costituzione di sotto-società, taglia drasticamente i trasferimenti statali all'ANAS. Fa presente la necessità di individuare soluzioni adeguate ai problemi dell'ANAS, le cui esigenze di liquidità sono nell'ordine di circa 2 milioni di euro nel 2005 e di circa 3,2 milioni di euro nel 2006, derivanti da impegni precedentemente assunti. Analoga preoccupante situazione investe anche la società Ferrovie dello Stato, considerato il quadro delle risorse finanziarie assolutamente insufficienti a far fronte alla prosecuzione dei lavori già avviati. Questa situazione avrà pesanti ricadute sullo sviluppo infrastrutturale del Paese e sul Mezzogiorno.
Rileva inoltre che il disegno di legge finanziaria in esame è carente per quanto concerne le misure a sostegno delle politiche abitative e urbane. Ricorda che la Commissione, congiuntamente con il Ministero delle infrastrutture e i trasporti, si è sempre battuta per prorogare le agevolazione fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Il provvedimento in esame, invece, proroga alcune agevolazioni tributarie previste per il recupero del patrimonio edilizio, elevando la percentuale della spesa ammessa alla detrazione a fini IRPEF dal 36 per cento al 41 per cento. Reputa opportuno, al riguardo, che si ripristini l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, come previsto originariamente, anche intervenendo in sede europea. Totalmente assenti, d'altronde, sono le misure per sostenere le politiche abitative nel contesto di un modello di welfare. Analoghe carenze si riscontrano in ordine alla destinazione di incentivi fiscali al recupero di centri storici e all'individuazione di misure per sostenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata.
In conclusione, ribadisce il giudizio negativo e deludente sul disegno legge finanziaria nel suo complesso, consapevole delle conseguenze negative e sfavorevoli per il Paese.
Egidio BANTI (MARGH-U), nel rilevare l'eccessiva esiguità dei tempi di esame che il Regolamento lascia a disposizione della Commissione per l'esame della manovra di finanza pubblica, che si riduce ad una breve discussione limitata alle parti di competenza, ritiene che il provvedimento non tenga nella dovuta considerazione il ruolo delle politiche ambientali e del Ministero dell'ambiente, che di fatto gioca un ruolo di assoluta marginalità in una manovra di bilancio complessa, in cui l'ambiente dovrebbe rivestire invece un ruolo di maggiore importanza. È innegabile, pertanto, l'assenza dell'impegno del Governo sulle tematiche ambientali. Sottolinea che da diversi anni le politiche ambientali dovrebbero assumere un carattere trasversale per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Osserva, ad esempio, che recentemente l'economista Rifkin ha segnalato che in futuro solo dai settori ad alta tecnologia, dall'ambiente e dalle politiche sociali ci si potrà aspettare la creazione di nuovi posti di lavoro. Ritiene in generale che il Governo in campo ambientale si sia limitato ad interventi circoscritti e timidi. Per quanto riguarda lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati al protocollo di Kyoto, che sembrerebbero un atto dovuto, fa presente la necessità di provvedere alla individuazione di adeguate risorse da destinare a un percorso per la trasformazione del mondo produttivo, in linea con quanto sta accadendo nei paesi più avanzati, in linea peraltro con quanto richiesto dalle imprese.
Nel soffermarsi sulle altre disposizioni del disegno di legge in materia ambientale rileva l'assoluta genericità delle disposizioni in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale sottoposti a procedure fallimentari, di cui ai commi da 307 a 310 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Segnala che anche la documentazione predisposta dal Servizio Studi rileva la necessità di chiarire meglio quali sono le risorse assegnate e le priorità tra l'assegnazione di risorse agli accordi di programma e agli altri interventi.
Come già rilevato dal deputo Piglionica, nessuna risposta viene fornita per adempiere agli obblighi comunitari superando le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, considerato che la legge finanziaria avrebbe potuto rappresentare un'occasione utile per dare seguito a questo tipo di misure. Il provvedimento non tiene, inoltre, in alcun conto gli esiti dell'indagine conoscitiva sulla programmazione e gestione delle opere idrauliche, il cui documento è stato recentemente deliberato dalla Commissione: l'unica disposizione in tale ambito potrebbe essere rappresentata dal comma 70 dell'articolo 1, concernente gli stralci dello schema previsionale del bacino del fiume Po. A parte questo, comunque, non si registra nessuna novità sul fronte della normativa in materia di gestione dei corsi d'acqua, che ha valenza strategica nell'assetto del territorio.
In conclusione, si augura che il prossimo Governo concentri l'attenzione sulle politiche ambientali e vari le misure necessarie in tale ambito.
Alfredo SANDRI (DS-U), nel rilevare preliminarmente che il giudizio sul disegno di legge finanziaria non può essere disgiunto da un bilancio sull'operato del Governo nell'intera legislatura, rileva che ancora una volta nel disegno di legge in esame si registra la totale assenza di adeguate politiche nelle aree urbane e più in generale per il rilancio del territorio. È evidente che il Governo ha preferito concentrarsi sul rilancio delle infrastrutture con il varo della cosiddetta «legge obiettivo», che avrebbe dovuto rappresentare un volano per l'economia del Paese. Nel constatare il fallimento della politica governativa anche in materia infrastrutturale, ribadisce la totale assenza delle politiche urbane, non tanto per la carenza di risorse finanziare destinate allo scopo, quanto per la mancanza di un progetto che avrebbe potuto proseguire le misure avviate dal Governo di centro-sinistra. Ricorda, in primo luogo, la disciplina sui patti in deroga di cui alla legge n. 431 del 1998, con la quale si è disposto il superamento della normativa sull'equo canone e la pretesa regolamentazione del mercato privato della casa, con strumenti nuovi rispetto al passato. A suo avviso, il Governo di centro-destra avrebbe dovuto monitorare i risultati derivanti da quella esperienza, mentre invece nulla è stato fatto in proposito ed anzi, a decorrere dal 2001, si è constatata la continua riduzione del «Fondo sociale per le locazioni». In secondo luogo, l'attuale Governo non ha instaurato un corretto rapporto con le regioni in materia di politiche abitative: sarebbe stato necessario ridefinire una strategia in tale settore, mentre anche in questo ambito è da registrare una totale assenza di misure concrete, come dimostra il mancato svolgimento della Conferenza sulla casa, per la quale peraltro non sarebbe stato necessario destinare appositi stanziamenti. Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza abitativa legata a provvedimenti esecutivi di rilascio, ricorda che sono stati emanati due decreti-legge, il primo dei quali, il decreto-legge n. 240 del 2004 non è stato concretamente applicato per via della complessità delle norme in esso contenute, che hanno impedito di fatto l'accesso agli stanziamenti in esso contenuti. Le risorse residuate da quel provvedimento non sono quindi state utilizzate e per tale ragione è stato necessario emanare il decreto-legge n. 86 del 2005, al fine di correggere le misure precedentemente varate. Sottolinea, pertanto, che la legislatura in corso non ha saputo sfruttare le politiche avviate dal precedente Governo. Fa presente, altresì, che nel 2001 residuavano risorse, nell'ordine di 2 mila miliardi delle vecchie lire, da destinare alle politiche abitative. La metà di queste risorse è stata di fatto consumata dal decreto taglia-spese, mentre parte degli stanziamenti residui è rimasta inutilizzata. Nel rilevare che anche la gestione dei «contratti di quartiere» si è rivelata laboriosa, ribadisce che l'assenza di politiche per la casa non è addebitabile alla mancanza di risorse finanziarie, quanto piuttosto all'assenza di un impegno in tal senso da parte del Governo. L'ultimo atto di questo vicenda è rappresentato dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri che oggi, alla vigilia delle elezioni, intende «regalare» 500 mila alloggi per risparmiare sulle gestioni degli IACP; ritiene che di fronte a queste affermazioni non si possa non rimanere scettici, atteso che ancora una volta denotano la mancanza di cognizione reale delle questioni che riguardano le politiche abitative.
Segnala, altresì, che la legge quadro contenente i principi in materia di governo del territorio non vedrà la luce entro la fine della legislatura. Lo stesso dicasi per la disciplina riguardante la «legge obiettivo sulle città», contenuta nel disegno di legge sulla competitività, giacente al Senato e non più riproposta nel disegno di legge finanziaria. Alla totale assenza di politiche abitative e per il territorio, due settori di rilevanza strategica per la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si aggiunge quindi la considerazione che il Governo non ha realizzato neppure le misure inizialmente promesse in materia.
Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
Francesco STRADELLA (FI), relatore, nel prendere atto delle considerazioni svolte dai deputati dell'opposizione, fa presente che di esse si terrà conto nella predisposizione delle relazioni alla V Commissione, che si riserva di presentare nella giornata di domani.
Il viceministro Ugo MARTINAT, in risposta alle considerazioni svolte nel corso del dibattito, rileva che il decreto-legge n. 240 del 2004, volto a risolvere la situazione di emergenza abitativa dei soggetti ultrasessantacinquenni e con handicap gravi, si basava su un dato pari a 26 mila presunte procedure esecutive di rilascio, fornite dalle organizzazioni sindacali, che si è rivelato nel prosieguo falso. Segnala che il decreto-legge n. 86 del 2005 è stato emanato al fine di correggere le disposizioni del precedente decreto-legge; è stato richiesto quindi il numero esatto dei soggetti ultrasessantacinquenni e disabili, che è stato fissato in duemila soggetti nelle città di Milano, Firenze, Roma e Napoli. Fa presente, peraltro, che talune situazioni sono state precedentemente risolte; per tale ragione, dall'attuazione del predetto provvedimento residueranno consistenti risorse finanziarie, che potranno essere destinate a nuove misure di implementazione delle politiche della casa. Giudica innegabile, peraltro che in taluni casi le stesse regioni hanno concesso in locazione alloggi ad inquilini morosi, senza titolo, favorendo un uso distorto delle risorse pubbliche.
Per quanto concerne la gestione dei cosiddetti «contratti di quartiere», fa presente che la ritardata attuazione è addebitabile a comportamenti pretestuosi e strumentali adottati da talune regioni, che avrebbero voluto appropriarsi di finanziamenti e procedure di piena competenza statale. Segnala quindi che il protocollo di intesa con le regioni in materia è stato recentemente siglato, consentendo pertanto di utilizzare fino in fondo le residue risorse disponibili.
In conclusione, ritiene che il Governo abbia operato in maniera coerente nell'ambito delle politiche edilizie ed urbanistiche pubbliche.
Pietro ARMANI, presidente, ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti ai documenti di bilancio è stato fissato per le ore 16 di oggi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
VIIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni.
C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 22 novembre 2005.
Pietro ARMANI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti alle disposizioni del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella n. 9 (vedi allegato 1) ed alla Tabella n. 10, per le parti di competenza (vedi allegato 2). Avverte, altresì, che il relatore ha presentato le proposte di relazioni sulla Tabella n. 2, per le parti di competenza (vedi allegato 3), sulla Tabella n. 9 (vedi allegato 4) e sulla Tabella n. 10, per le parti di competenza (vedi allegato 5). Fa, infine, presente che sono state presentate, da deputati di gruppi di opposizione, proposte di relazioni alternative a quelle del relatore, in ordine rispettivamente alle Tabelle n. 9 (vedi allegato 4) e n. 10 (vedi allegato 5).
Avverte, dunque, che si passerà dapprima all'esame della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza della VIII Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Poiché non risultano presentati emendamenti riferiti a tale Tabella, si procederà direttamente all'esame della proposta di relazione presentata dal relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Stradella quale relatore presso la V Commissione, per l'esame delle parti di competenza della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Francesco STRADELLA (FI), relatore, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il viceministro Ugo MARTINAT esprime parere conforme a quello del relatore.
Ugo PAROLO (LNFP), nel segnalare che il suo gruppo non ha presentato alcuna proposta emendativa per agevolare in questa fase l'esame del disegno di legge finanziaria, rileva comunque l'opportunità di prendere in considerazione talune questioni, sulle quali si augura che possano essere svolte le necessarie valutazioni nel prosieguo dell'esame. Tra tali questioni, ritiene prioritario valutare l'opportunità di sopprimere il comma 71 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria. Al riguardo, premesso che la citazione di una pronuncia della Corte costituzionale nella norma è quanto meno singolare, rileva che tale disposizione provvede all'abrogazione dei commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, che avevano disposto l'attribuzione alle «province montane» della gestione del demanio pubblico, nonché degli introiti provenienti dai canoni relativi alla utilizzazione del demanio stesso. Ne consegue che la gestione del demanio idrico ritorna alle regioni, con conseguenze economiche negative per le «province montane», determinando un grave pregiudizio alla situazione contabile di tali enti. Auspica quindi che il comma 71 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame sia soppresso nel prosieguo dell'esame dei documenti di bilancio.
Pietro ARMANI, presidente, concorda con quanto rilevato dal deputato Parolo, augurandosi che nel prosieguo dell'esame venga individuata una soluzione opportuna alle problematiche evidenziate.
Francesco STRADELLA (FI), relatore, ricordato che tutti gli emendamenti ritirati in questa sede possono essere ripresentati presso la V Commissione, auspica, per quanto concerne le considerazioni svolte dal deputato Parolo, che sul comma 71 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria possa svolgersi un confronto serio e approfondito, atteso che l'operatività di tale norma determinerebbe gravi danni a territori già deboli dal punto di vista economico.
Antonio MEREU (UDC), accogliendo l'invito rivolto dal relatore, ritira il suo emendamento 6177/VIII/1.5, preannunciandone la presentazione presso la V Commissione.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rugghia 6177/VIII/1.1 e 6177/VIII/1.2, nonché degli emendamenti Dell'Anna 6177/VIII/1.3, 6177/VIII/1.4, 6177/VIII/1.6 e 6177/VIII/1.7; si intende che vi abbiano rinunciato.
Donato PIGLIONICA (DS-U), preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore riferita alla Tabella n. 9, ritiene che la discussione in corso risulti poco credibile, poiché testimonia lo svuotamento del ruolo della Commissione e dell'intero Parlamento in merito all'approvazione della manovra di finanza pubblica, considerato che, come già accaduto in passato, il disegno di legge finanziaria sarà modificato all'ultimo momento e «blindato» con un voto di fiducia. A ciò va aggiunta, a suo avviso, la totale mancanza di comunicazione tra il Governo e i gruppi parlamentari di maggioranza, posto che non sono state recepite le indicazioni di tali gruppi nella gran parte delle disposizioni del disegno di legge finanziaria. Desta perplessità, peraltro, che si torni a discutere, a ridosso delle elezioni, di tematiche assolutamente trascurate nel corso di tutta la legislatura.
Nel rilevare che il disegno di legge finanziaria non tiene nella dovuta considerazione le tematiche ambientali, che invece dovrebbero essere prioritarie, segnala che tutti i Paesi europei in questo momento sono fortemente impegnati nell'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, come è emerso in occasione del recente incontro tra le Commissioni ambiente di tutti i parlamenti europei svoltasi a Londra, alla quale ha partecipato una delegazione della VIII Commissione. A suo giudizio, invece, i comportamenti incoerenti assunti dal Governo in carica in questi anni hanno, di fatto, collocato il Paese fuori dal contesto europeo.
Ricorda quanto rilevato nella seduta di ieri a proposito dell'eccessiva concentrazione di risorse e funzioni nel Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che ha determinato in questi anni una situazione anomala e difficilmente comprensibile. Rileva, inoltre, l'opportunità di sopprimere i commi da 307 a 310 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, recanti una disciplina speciale dei siti da bonificare sottoposti a procedure fallimentari, e i commi da 311 a 319 del medesimo articolo, che introducono nuove disposizioni in materia di danno ambientale. Reputa, infatti, che tali norme debbano trovare una più opportuna collocazione nello schema di decreto legislativo attuativo della «legge delega ambientale», recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.
Nel ribadire, infine, il totale disimpegno del Governo in carica sugli impegni internazionali relativi alla tutela dell'ambiente, rileva che tale disimpegno è addebitabile, non tanto all'insufficienza delle risorse finanziarie destinate allo scopo, quanto piuttosto ad una generale carenza di progettualità.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Stradella quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture e del trasporti, per le parti di competenza della VIII Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Francesco STRADELLA (FI), relatore, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario. Ribadisce, comunque, che tali emendamenti potranno essere ripresentati alla V Commissione.
Il viceministro Ugo MARTINAT esprime parere conforme a quello del relatore.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Folena 6177/VIII/1.12, 6177/VIII/1.13 e 6177/VIII/1.14, nonché degli emendamenti Rugghia 6177/VIII/1.8, 6177/VIII/1.9 e 6177/VIII/1.10, e Santori 6177/VIII/1.11; si intende che vi abbiano rinunciato.
Maurizio Enzo LUPI (FI), nell'esprimere apprezzamento in ordine alla proposta di relazione presentata dal relatore con riferimento alle parti competenza della Tabella n. 10, segnala la necessità che nel disegno di legge finanziaria venga assicurato il necessario spazio a misure in materia di politica abitativa. L'inserimento di disposizioni in tal senso si rende doveroso, a maggior ragione, dopo le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha richiamato con forza l'attenzione su queste problematiche. A suo avviso, si potrebbero introdurre misure di incentivazione fiscale destinate ai locatori e agli affittuari, nonché al reinserimento nel disegno di legge finanziaria della disciplina riguardante la «legge obiettivo per le città»; reputa, infatti, di particolare utilità tale strumento, già contenuto nel disegno di legge sulla competitività in corso di esame al Senato.
Pietro ARMANI, presidente, rileva l'opportunità che nel disegno di legge finanziaria possano essere inserite norme che estendano il termine di applicazione del condono edilizio agli interventi abusivi realizzati sino al dicembre 2003. Ritiene, infatti, che i maggiori introiti derivanti da tale ampliamento dei termini possano essere destinati all'attuazione di politiche a sostegno della casa. Preannuncia, quindi, la presentazione di una proposta emendativa in tal senso presso la V Commissione.
Marisa ABBONDANZIERI (DS-U) ritiene che il dibattito in corso presso la Commissione attesti ancora una volta la contraddittorietà tra la posizione dei deputati della maggioranza e le misure concretamente contenute nel disegno di legge in esame. Le proposte di relazione presentate, infatti, sono tutte condivisibili, atteso che focalizzano l'attenzione su alcune tematiche sulle quali anche l'opposizione ha più volte espresso il suo accordo: si tratta, in primo luogo, della necessità di incrementare gli stanziamenti destinati alle esigenze di protezione civile per fronteggiare le calamità naturali, come è emerso peraltro anche nel corso di una recente missione di una delegazione della VIII Commissione svoltasi nelle zone del Molise colpite dagli eventi sismici del 2002; c'è, poi, la questione relativa alla riorganizzazione strutturale dell'ANAS, nonché la necessità di assicurare adeguati stanziamenti alla difesa del suolo e alla tutela dall'inquinamento nelle città. Colpisce, quindi, che a fronte di proposte concrete pienamente condivisibili da parte della maggioranza sia stata posta la questione di fiducia sul decreto-legge n. 203 del 2005, che non risponde a nessuna questione proposta e che, probabilmente, non verrà modificato neppure dal disegno di legge finanziaria. Sarebbe auspicabile, quindi, che almeno nel disegno di legge in esame si possano individuare soluzioni per far fronte a talune questioni poste dalla VIII Commissione, che reputa di strategica importanza.
Mauro CHIANALE (DS-U) stigmatizza il forte ridimensionamento delle risorse destinate al rifinanziamento della «legge obiettivo», a fronte di un fabbisogno stimato nell'ordine di circa 8 miliardi di euro per il triennio 2006-2008. Il comma 62 dell'articolo 1 stanzia, infatti, risorse risibili e assolutamente inadeguate a soddisfare le reali esigenze per la realizzazione dell'ammodernamento infrastrutturale del Paese. Tale situazione è, altresì, aggravata dalla limitazione ai pagamenti dell'ANAS, disposta dal comma 21 dell'articolo 1, dai drastici tagli alla Tabella F e dalla trasformazione dell'ANAS medesima, come prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge n. 203 del 2005. Ritiene preoccupante la situazione venutasi a creare, che rischia di pregiudicare ulteriormente la realizzazione delle infrastrutture nel Paese, determinando, altresì, negative ricadute sull'occupazione, considerato che circa 30 mila persone rischiano di perdere il posto di lavoro. Rileva che la continua riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali complica ulteriormente il quadro dei lavori pubblici, atteso che il 76 per cento delle opere pubbliche dovrebbe essere realizzato dagli enti locali.
Segnala, inoltre, che la proroga di taluni benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui al coma 81 dell'articolo 1, che riporta l'aliquota IVA al 20 per cento, interromperà un percorso virtuoso che si era avviato per la riduzione dell'evasione fiscale in questo ambito. Rileva, poi, la continua riduzione operata dal Governo in carica a valere sulle risorse del «fondo sociale per le locazioni», che testimoniano l'assoluta mancanza di impegno nelle politiche per la casa, ignorando la gravissima situazione sociale in atto, nella quale, per un verso, si assiste a un continuo incremento dei canoni di locazione e, per l'altro, si registra il problema della sostenibilità dei mutui da parte di talune categorie sociali. Al riguardo, ricorda che dopo gli incentivi previsti dalla precedente finanziaria per agevolare l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, dichiarati successivamente illegittimi da parte della Corte costituzionale, nessuna misura concreta è stata varata in questo ambito.
In conclusione, esprimendo un orientamento contrario sulla proposta di relazione del relatore, raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di relazione presentata dai gruppi di opposizione con riferimento alla Tabella n. 10, per le parti di competenza della Commissione.
Tino IANNUZZI (MARGH-U), pur apprezzando alcune questioni contenute nelle proposte di relazione presentate, ritiene che non si possa non esprimere un giudizio contrario sulla manovra di finanza pubblica nel suo complesso; basta scorrere, infatti, le cifre contenute nelle proposte di parere alternativo predisposte dai deputati dell'opposizione, in cui si dà atto dell'insufficienza delle risorse stanziate per far fronte alle reali necessità derivanti dalla realizzazione delle opere pubbliche. Giudicata estremamente grave la situazione in cui versa l'ANAS, osserva che totalmente assenti nel disegno di legge finanziaria sono, inoltre, misure in materia di politiche abitative ed urbane. Analoghe preoccupazioni desta, inoltre, la norma contenuta nel comma 81 dell'articolo 1 in materia di recupero del patrimonio edilizio, che smantella quanto di positivo era stato sortito con le agevolazioni in tale ambito e che, probabilmente, viene incontro a uno dei desideri del Ministro Tremonti. Fa presente, poi, che la cosiddetta «legge obiettivo per le città» traduce una nobile intenzione alla quale, alla fine, non saranno destinate risorse per il rilancio concreto delle politiche urbane ed abitative. La manovra di finanza pubblica, infine, non contiene alcuna proposta concreta in ordine alla difesa idrogeologica, al trasporto pubblico locale e ai lavori pubblici ordinari.
Il viceministro Ugo MARTINAT, in relazione al complesso degli interventi svolti in ordine alla Tabella n. 10, sottolinea che sulla questione delle locazioni sono in atto incomprensibili strumentalizzazioni. Precisa, infatti, che la maggior parte delle regioni non ha fatto nulla per risolvere concretamente il problema dell'edilizia popolare, che viene destinata ad inquilini morosi, senza titolo, che pagano affitti che definisce «indecorosi». Osserva che solo nella regione Lombardia si è pervenuti a una gestione soddisfacente degli IACP, in quanto si sono individuati affitti equi e le risorse incamerate sono state destinate alla realizzazione di abitazioni per gli aventi titolo. Ritiene, pertanto, che su tale questione si debba fare la massima chiarezza, al fine di evitare un'inutile demagogia, che nuoce alla rappresentazione oggettiva della realtà. A suo avviso, infatti, le regioni dovrebbero attivarsi per consegnare gli alloggi di edilizia popolare agli aventi diritto e non proseguire in un utilizzo strumentale delle norme esistenti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Stradella quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture e del trasporti, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Tino IANNUZZI (MARGH-U) comunica che le proposte alternative di relazioni presentate in ordine alla Tabella n. 9 e alla Tabella n. 10, per le parti di competenza, devono intendersi presentate come relazioni di minoranza; chiede pertanto alla Presidenza di trasmettere anche tali relazioni alla V Commissione, unitamente alle relazioni approvate dalla VIII Commissione.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che le relazioni approvate dalla Commissione saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 120 del regolamento, alla V Commissione, unitamente alle relazioni di minoranza presentate.
La seduta termina alle 14.50.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006.
EMENDAMENTI
ART. 1.
Dopo il comma 91, inserire il seguente:
91-bis. Per la realizzazione degli interventi necessari alla salvaguardia dei bacini idrici dei laghi di Castel Gandolfo e di Nemi e del patrimonio boschivo del Parco dei Castelli Romani, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10 milioni;
2007: - 10 milioni;
2008: - 10 milioni.
6177/VIII/1. 1. Rugghia, Meta, Coluccini.
Dopo il comma 91, inserire il seguente:
91-bis. Per la realizzazione degli interventi sul litorale Sud della provincia di Roma, consistenti nella realizzazione di opere di contrasto all'erosione delle coste, al disinquinamento delle acque marine e alla riqualificazione del sistema portuale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30 milioni;
2007: - 30 milioni;
2008: - 30 milioni.
6177/VIII/1. 2. Rugghia, Meta, Coluccini.
Dopo il comma 306, aggiungere i seguenti:
306-bis. In deroga ai princìpi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva e del conseguente mantenimento dei livelli occupazionali all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia, la regione Puglia può autorizzare l'attività estrattiva nei termini previsti dalla presente legge. A tal fine la regione Puglia promuove un accordo di programma tra l'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, i comuni ricadenti nell'area del medesimo Parco, la provincia di Bari e le industrie estrattive operanti nel territorio interessato, per la sollecita attuazione delle previsioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE), con specifico riferimento alla redazione dei piani di bacino particolareggiati e di riordino. Sono in ogni caso escluse le aree ricadenti nella zona 1 individuata dall'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2004.
306-ter. L'accordo di programma di cui al comma 306-bis assicura il controllo economico-ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad esse collegate, e definisce gli interventi di immediata ambientalizzazione per il recupero degli assetti alterati, individuando le necessarie risorse.
306-quater. La regione Puglia, con propria delibera, approva l'accordo di programma, che costituisce integrazione del PRAE di cui all'articolo 31 della legge della regione Puglia 22 maggio 1985, n. 37, e successive modificazioni. Nelle aree suscettibili di preminente attività estrattiva, come individuate nel PRAE, è consentito il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attività di cava, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti. In attesa dell'attuazione del PRAE, l'attività estrattiva già autorizzata è consentita sino ad esaurimento dei giacimenti in corso di sfruttamento, come individuati nelle cartografie del PRAE stesso.
6177/VIII/1. 3. Dell'Anna, Carlucci, Germanà.
Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
306-bis. In deroga ai princìpi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai fini della prosecuzione dell'attività estrattiva e del conseguente mantenimento dei livelli occupazionali all'interno dell'area del parco dell'Alta Murgia, il Piano regionale attività estrattive (PRAE) di cui all'articolo 31 della legge della regione Puglia 22 maggio 1985, n. 37, individua le aree caratterizzate dalle lapidee economicamente sfruttabili, comprendenti le localizzazioni destinate all'escavazione, assicurando il controllo economico-ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad essa collegati, ivi compresi gli interventi di immediata ambientalizzazione per il recupero degli assetti alterati. L'inserimento delle cave nel PRAE consente il rilascio dell'autorizzazione anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti. In attesa dell'attuazione del PRAE, l'attività estrattiva già autorizzata è consentita sino ad esaurimento dei giacimenti in corso di sfruttamento.
6177/VIII/1. 4.Dell'Anna, Carlucci, Germanà.
Al comma 313, dopo le parole: che abbia provocato un danno ambientale aggiungere le seguenti: come definito dalla direttiva 2004/35/CE.
6177/VIII/1. 5.Mereu.
Dopo il comma 319 aggiungere il seguente:
319-bis. Il tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi in discarica non si applica ai rifiuti derivanti da attività di recupero e di riciclo come definiti e classificati dall'elenco europeo dei rifiuti. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il ministero dell'economia, vengono elencati i rifiuti derivanti da attività di recupero e di riciclo non assoggettati al tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi in discarica disciplinato dai commi 24-47 delle legge n. 549 del 1995.
6177/VIII/ 1. 6.Dell'Anna.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319-bis. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto dell'obiettivo dì assicurare lo smaltimento in via prioritaria dei rifiuti derivanti da attività di recupero e di riciclo secondo la classificazione dell'elenco europeo dei rifiuti».
ALLEGATO 2
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
EMENDAMENTI
ART. 1
Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
32-bis. I proventi del contributo per i1 rilascio del permesso di costruire di cui al Titolo II, delle sanzioni di cui al Titolo IV capi II del decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e quelli derivanti da mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono versati in conti vincolati presso la tesoreria del comune secondo i seguenti criteri:
a) i proventi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e quelli delle sanzioni in un conto vincolato alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione e all'acquisizione di aree destinate ad uso pubblico dagli strumenti urbanistici;
b) i proventi commisurati al costo di costruzione in un conto vincolato al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e all'incentivazione dell'utilizzo di soluzioni costruttive bioclimatiche e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;
c) i proventi della mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, in un conto vincolato all'acquisizione di aree destinate ad un uso pubblico dagli strumenti urbanistici.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
387-ter. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 delle legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/VIII/1. 12.Folena.
Dopo il comma 64, inserire il seguente:
64-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno specifico programma denominato «programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché dell'Anci e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.
Conseguentemente, dopo il comma 387, inserire i seguenti:
387-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
387-ter. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
387-quater. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellate/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
6177/VIII/1. 13.Folena.
Sopprimere il comma 65.
6177/VIII/1. 14.Folena.
Dopo il comma 91, inserire il seguente:
91-bis. Per il finanziamento degli interventi previsti dal PRUSST di Ciampino-Castelli Romani e Monti Prenestini, riconosciuti d'importanza strategica nazionale, consistenti nella copertura delle trincee ferroviarie del centro urbano di Ciampino e nel collegamento con metro leggera dall'aeroporto, alla stazione ferroviaria, alla Metro A, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20 milioni;
2007: - 20 milioni;
2008: - 20 milioni.
6177/VIII/1. 8.Rugghia, Meta, Coluccini.
Dopo il comma 91, inserire il seguente:
91-bis. Per il finanziamento delle opere necessarie all'ampliamento e alla messa in sicurezza della strada statale «Pontinia» è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50 milioni;
2007: - 50 milioni;
2008: - 50 milioni.
6177/VIII/1. 9.Rugghia, Meta, Coluccini.
Dopo il comma 91, inserire il seguente:
91-bis. Per la realizzazione dell'intervento «Sistema di trasporto plurimodale dell'area dei Castelli Romani», previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già inserito nell'elenco delle opere di interesse strategico, necessario per l'ammodernamento infrastrutturale del territorio, è autorizzata una spesa di 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 78 milioni;
2007: - 78 milioni;
2008: - 78 milioni.
6177/VIII/1. 10.Rugghia, Meta, Coluccini.
Al comma 285, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:
«Art. 114 - 1. Nelle cooperative per la costruzione dì case popolari ed economiche a proprietà indivisa ed inalienabile anche non fruenti di contributo erariale, al socio assegnatario di alloggio deceduto, subentrano gli eredi legittimi o i legatari senza alcuna limitazione, i quali entro un anno dovranno indicare chi tra di loro assumerà la qualifica di socio con diritto all'occupazione dell'alloggio».
ALLEGATO 3
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che le unità previsionali di base relative alla Protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro: U.P.B. 3.1.5.15 (parte corrente) e U.P.B. 3.2.10.3 (parte di conto capitale) denominate Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile, recano stanziamenti più che dimezzati rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2005;
preso atto che il comma 69 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria autorizza il Dipartimento per la protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per interventi ed opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione di stato di emergenza, per un importo annuo pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006;
rilevato che appare necessario assicurare risorse finanziarie certe e adeguate a fronteggiare le situazioni di emergenza determinate dal verificarsi di calamità naturali;
considerata in tale ambito l'indifferibilità di definire una disciplina, che costituisca il quadro di riferimento per lo stanziamento di finanziamenti destinati alle esigenze di protezione civile;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di definire, anche mediante un apposito intervento normativo all'interno del disegno di legge finanziaria, i criteri per l'adozione di una vera e propria «legge quadro» concernente i meccanismi per l'erogazione degli stanziamenti destinati a far fronte alle calamità naturali;
b) sia realizzato ogni possibile sforzo per giungere all'incremento delle dotazioni di bilancio relative alla Protezione civile, quanto meno riportando gli stanziamenti alla consistenza delle previsioni assestate per l'anno 2005;
c) in questo ambito, preso atto con favore del disposto di cui al comma 69 dell'articolo 1, si verifichi la possibilità di stanziare risorse finanziarie adeguate a far fronte alle situazioni determinate dalle calamità naturali più recenti, tra le quali, in particolare, la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi in Molise nell'anno 2002;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, a fronte dell'elevato fabbisogno derivante dagli interventi ex post destinati a fronteggiare il verificarsi di calamità naturali, un rafforzamento degli incentivi ed un incremento dei fondi destinati agli investimenti di pianificazione territoriale di carattere non emergenziale, finalizzati ad una seria ed efficace attività di prevenzione e protezione dai rischi.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006 (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che esso reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 1.059,4 milioni di euro e che la gran parte degli stanziamenti appartiene alla parte capitale, e precisamente all'U.P.B. 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale, con circa 511,4 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090;
considerato positivamente che il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale, istituito con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sia stato trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
rilevata la necessità di stralciare dal disegno di legge finanziaria le disposizioni in materia di danno ambientale, atteso che lo schema di decreto legislativo, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, attuativo della legge n. 308 del 2004, dispone un riordino della disciplina vigente in materia ambientale, ivi incluse le norme sul danno ambientale, e considerato altresì che in tali disposizioni non appaiono sufficientemente definite le garanzie di tipo giurisdizionale;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
a) sia integrato il comma 305 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, specificando che le esigenze di tutela ambientale del Fondo sono connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;
b) siano soppressi i commi da 311 a 319 dell'articolo 1 del medesimo disegno di legge, non apparendo opportuno - tra l'altro - concentrare in capo ad un unico responsabile amministrativo le competenze in materia di sanzioni per danno ambientale, senza adeguate garanzie di tipo giurisdizionale.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI VIGNI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO, ZUNINO, REALACCI, IANNUZZI, BANTI, REDUZZI, VILLARI
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 6177, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006) e valutato, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 9) e le connesse parti del citato disegno di legge finanziaria;
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 predisposta dal Governo ha un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del Paese, da quello del rischio del declino economico a quello della distribuzione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti popolari alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dalla ulteriore marginalizzazione delle aree svantaggiate del Paese alle necessità di modernizzazione del welfare;
sul piano economico, il risultato dell'azione di Governo, a fine legislatura, si caratterizza per i risultati ampiamente negativi e la dimostrazione di questo fallimento è evidenziata dal fatto che il PIL del Paese ha una crescita prossima allo «zero», l'indebitamento netto viaggia secondo le ultime stime al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato e il debito pubblico è tornato a crescere fino a raggiungere la ragguardevole cifra del 108,2 per cento;
il nostro Paese è sorvegliato speciale in Europa, per la mancata tenuta dei conti pubblici. La procedura comunitaria di infrazione per disavanzo eccessivo ha comportato il varo di una manovra finanziaria correttiva per il 2006 di ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui la parte più consistente, pari a 16 miliardi di euro è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento;
il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del Paese, senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria credibilità nel contesto nazionale ed internazionale;
valutato che:
sul piano istituzionale, si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e all'approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel presentare le proprie proposte che si accavallano in maniera confusa a pochi giorni di distanza;
la manovra di 23,5 miliardi di euro, costituita da interventi di riduzione della spesa per la pubblica amministrazione e gli enti locali, da entrate una tantum (dismissioni immobiliari), da interventi vari di manutenzione del gettito, appare poco credibile e tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi, per l'anno 2006, di contenimento del deficit entro la soglia del 3,8 per cento del PIL. Ciò in piena continuità con i provvedimenti adottati nel corso dei precedenti quattro anni dal Governo di centrodestra che hanno condotto il Paese sull'orlo del dissesto finanziario, senza peraltro incidere in modo significativo sulla ricchezza e sulla capacità di consumo dei cittadini;
la manovra è incoerente con gli obiettivi di rilancio dell'economia, in quanto colpisce a pioggia le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare quelli del Mezzogiorno, in un momento economico congiunturale difficile, nel quale la sottrazione di risorse al sistema produttivo si configura come un ulteriore fattore di rallentamento dell'economia del nostro Paese;
l'applicazione di nuove misure restrittive alla spesa dell'Amministrazione centrale, delle regioni e degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa, di spesa e di investimento degli enti medesimi, ha come conseguenza inevitabile il taglio dei servizi sociali per i cittadini, ovvero l'aumento dei costi e delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali;
la stessa Corte costituzionale è intervenuta, con la sentenza n. 417 del 2005, per ribadire che il Governo può chiedere alle Autonomie locali e territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può elencare in dettaglio dove e come tagliare per non interferire con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta, come invece dispongono anche alcune norme del disegno di legge finanziaria per il 2006;
tenuto conto che:
si insiste nel dire che con questa manovra il Governo «non mette le mani nelle tasche dei cittadini», mentre, viceversa, ci penseranno le aziende, a scaricare sui cittadini le maggiori imposte; infatti, con ogni probabilità, il prelievo sulle banche e le assicurazioni si scaricherà sulle tariffe e sui premi, la «manutenzione dell'imponibile» riguardante Eni, Enel e le municipalizzate del settore energia, che da sola comporta un gettito per il primo anno superiore ai 900 miliardi, si scaricherà su un aumento delle tariffe, mentre il provvedimento fiscale sulla manutenzione ordinaria, che colpirà in modo particolare investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, non potrà che tradursi in un aumento degli affitti;
i tagli al welfare derivanti dalla riduzione di spesa prevista nella Finanziaria 2006 «annullano» e anzi superano gli stanziamenti del Fondo per la famiglia; il saldo complessivo negativo per le famiglie è di 345 milioni: la differenza, cioè, tra i 1.485 milioni di euro in meno a disposizione dei comuni per la spesa sociale e l'ammontare del pacchetto di misure per la famiglia fissato dal Governo in 1.140 milioni;
i tagli della «finanziaria» alla spesa sociale dei comuni si tradurranno in un taglio di 544 euro l'anno per ogni famiglia povera, pari a 45 euro al mese, fermo restando che il taglio al Fondo per la spesa sociale interviene già dal 2005: una riduzione del 50 per cento che equivale a 502 milioni di euro in meno;
considerato che, per quanto concerne specificamente le materie di cui alla Tabella n. 9:
lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fa registrare, per il quinto anno consecutivo, una fortissima riduzione delle previsioni di spesa, confermando, in tal modo, la tendenza del Governo a considerare le politiche ambientali come un vincolo ed un ostacolo allo sviluppo del Paese, tali da dover essere ridimensionate attraverso la limitazione delle possibilità operative del dicastero cui competono;
dall'analisi comparata delle previsioni di spesa per gli anni 2005 e 2006 si evidenzia, infatti, una riduzione in termini percentuali pari quasi al 20 per cento operata, tra l'altro, prevalentemente sulla parte in conto capitale e cioè su quella parte di risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo di politiche ed interventi di sostenibilità ambientale;
anche in questa occasione, inoltre, le scarsissime risorse destinate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono assegnate ai diversi centri di responsabilità con un criterio a dir poco singolare: la maggior parte, infatti, viene iscritta in dotazione al «Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione» e al centro «Servizi interni del Ministero», lasciando agli altri centri di responsabilità appena il 38 per cento degli stanziamenti totali (il 14 per cento a «Protezione della natura», il 10 per cento a «Ricerca» e il rimanente 14 per cento diviso tra «Qualità della vita», «Salvaguardia ambientale» e «Difesa del suolo»);
vi è una suddivisione delle risorse basata sulla scelta, che il Governo ha inteso effettuare durante tutta questa legislatura, di ridimensionare le strutture operative del dicastero, perseverando nell'atteggiamento di «appropriazione indebita», da parte degli organi di governo politico, di funzioni prettamente amministrative;
in linea di continuità con i cinque anni passati, anche quest'anno, dunque, le politiche ambientali risultano essere del tutto marginali, rispetto al complesso della manovra, facendo rilevare le maggiori riduzioni di spesa in tutti i comparti cardine dell'azione statale in materia di salvaguardia e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica: dalle aree protette, alla bonifica dei siti inquinati, dalla tutela delle acque, ai piani di disinquinamento e alla ricerca ambientale, proponendo un risibile incremento per le politiche di difesa del suolo;
in questo quadro risalta, in modo ancora più palese, il disinteresse del Governo al rispetto degli impegni assunti a livello internazionale quali quelli sottoscritti con l'adesione al Protocollo di Kyoto; l'Italia, che arriva all'appuntamento fissato dal Protocollo di Kyoto con dati poco rassicuranti e che obbligheranno le nostre imprese ad uno sforzo immane rispetto a quelle degli altri Paesi, ha registrato, il 16 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del Protocollo), un livello di emissioni superiore dell'11,6 per cento rispetto al 1990 ed esiste il rischio concreto che si debbano acquistare crediti di carbonio all'estero per qualche miliardo di euro per soddisfare gli impegni climatici (+15 per cento tendenziale al 2010 contro una riduzione prevista del 6,5 per cento rispetto al 1990);
sulla base delle disposizioni previste nel disegno di legge finanziaria, si vorrebbero attuare le disposizioni della legge di ratifica, volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di quel livello di emissioni, con il risibile impegno di spesa di 100 milioni di euro;
la manovra economica proposta, facendo rilevare la minore incidenza percentuale sull'intero bilancio statale delle spese per la protezione dell'ambiente (pari appena allo 0,2 per cento del totale) risulta essere, a tutti gli effetti, mirata al disimpegno totale dello Stato da tutte le politiche di tutela e salvaguardia della salute dei cittadini e, in assoluta controtendenza rispetto al resto dei Paesi della comunità europea e internazionale, all'abbandono delle politiche di sviluppo basate su scelte di compatibilità e sostenibilità ambientale;
attraverso il disegno di legge finanziaria si continua, così come è accaduto nei cinque anni trascorsi, ad intervenire, tra l'altro, in maniera del tutto superficiale, scomposta e disorganica su un insieme di materie estranee alla legge di bilancio quali, ad esempio, le disposizioni previste in materia di bonifiche o di sanzioni per danno ambientale, sulle quali, peraltro, è tuttora pendente la delega disposta dalla legge n. 308 del 2004, senza considerare l'intervento di modifica normativa che si vorrebbe introdurre per tentare di porre rimedio a problemi di natura locale quali quelli relativi alla pianificazione degli interventi per il bacino del fiume Po;
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
«Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari».
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni (C. 6178 Governo, approvato dal Senato, C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che esso reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 7.018,8 milioni di euro e che la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta, in particolare, al centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici», con 1.316,2 milioni di euro;
rilevato che il centro di responsabilità afferente agli Uffici di diretta dipendenza del Ministro, per la competenza e la cassa, registra un incremento di oltre 241,4 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2005;
preso atto che la quasi totalità degli stanziamenti insiste nell'U.P.B. 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche, nel capitolo 7060, istituito in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per le opere di captazione ed adduzione delle risorse idriche», con 773,1 milioni di euro in termini di cassa;
considerato che nell'U.P.B. 3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alla locazione abitativa, lo stanziamento del Capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» risulta pari a 327 milioni di euro, dopo l'aumento disposto a seguito dell'esame al Senato;
rilevata la necessità che la manovra di finanza pubblica provveda, per un verso, a definire un assetto organizzativo dell'ANAS che garantisca alla medesima società di adempiere in maniera efficiente ai compiti ad essa affidati e, per l'altro, ad assicurare all'ANAS stessa risorse finanziarie adeguate a garantire l'assolvimento degli obblighi assunti per la realizzazione delle opere infrastrutturali;
ritenuta indispensabile l'adozione di specifiche misure per il rilancio delle politiche per l'abitazione, allo scopo di sostenere la messa a sistema di interventi di edilizia residenziale pubblica e di sostegno all'accesso agevolato alle locazioni;
considerato, infine, che appare opportuno stanziare le risorse necessarie per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica di cui alla legge n. 317 del 1993;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
a) si provveda a garantire un'efficace riorganizzazione strutturale dell'ANAS, eventualmente integrando e modificando le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, allo scopo di superare i profili di problematicità in ordine alla effettiva fuoriuscita della società dall'area della finanza pubblica, nonché stanziando risorse finanziarie adeguate a sopperire alle carenze di liquidità, che rischiano di compromettere la realizzazione dei programmi di sviluppo infrastrutturale del Paese;
b) siano adottate misure in materia di politiche abitative finalizzate all'attuazione di uno specifico programma straordinario di edilizia agevolata per la proprietà e la locazione, secondo i seguenti criteri direttivi: effettivo coinvolgimento dei soggetti privati nei programmi di edilizia residenziale; predisposizione di nuovi strumenti finanziari (quali fondi rotativi e simili) per il sostegno all'edilizia residenziale da parte degli enti territoriali; destinazione di adeguate risorse finanziarie al «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione»; utilizzo di tutti i fondi non ancora impegnati nei programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, dei fondi di cui all'articolo 3, comma 108, della legge n. 350 del 2003;
e con le seguenti osservazioni:
1) si verifichi la possibilità di modificare l'impianto del meccanismo di contribuzione delle imprese agli oneri di finanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nel senso di circoscrivere l'onere di contabilizzazione ai soggetti che effettivamente si avvalgono di specifici servizi resi dalla medesima Autorità e di rapportare l'entità dell'onere stesso alla rilevanza e alla tipologia del servizio reso;
2) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di individuare gli stanziamenti necessari all'attuazione in via definitiva delle finalità della legge n. 317 del 1993, recante norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI VIGNI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO, ZUNINO, REALACCI, IANNUZZI, BANTI, REDUZZI, VILLARI
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 6177, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006) e valutato, in particolare, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n.10) e le connesse parti del citato disegno di legge finanziaria;
premesso che:
il disegno di legge finanziaria 2006 predisposto dal Governo ha un carattere recessivo e segna un ulteriore ridimensionamento degli investimenti pubblici per quanto riguarda le politiche infrastrutturali e ambientali;
il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del Paese, senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria credibilità nel contesto nazionale ed internazionale;
sul piano istituzionale si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e all'approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel presentare le proprie proposte, che si accavallano in maniera confusa a pochi giorni di distanza;
l'allegato al DPEF 2006-2008 prevedeva un fabbisogno di 8 miliardi di euro per il triennio, il minimo indispensabile per il proseguimento del programma della «legge obiettivo»;
il disegno di legge finanziaria 2006 prevede, al comma 62, un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 per il finanziamento: degli interventi di rifinanziamento del programma delle infrastrutture strategiche, del programma degli interventi nel settore idrico, delle progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche;
l'esiguità delle risorse disponibili e lo scarto enorme con il fabbisogno per la realizzazione del programma sanciscono il sostanziale fallimento degli impegni per le infrastrutture che il Governo aveva annunciato con tanta enfasi fin dal suo inizio;
una drastica riduzione delle disponibilità finanziarie riguarderà anche ANAS SpA, tanto che il comma 21 prevede un taglio ai pagamenti da 3.300 a 1.700 milioni oltre a drastici ridimensionamenti in Tabella F, dove a fronte di una richiesta di 2,2 miliardi ne vengono previsti 400;
la limitazione dei pagamenti previsti per l'ANAS, collegata alla riforma della stessa società prevista nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 2006, rischia di creare una difficile situazione finanziaria, con la conseguente chiusura di diversi cantieri aperti e con gravi ripercussioni sulle imprese appaltatrici;
la previsione sul contenimento generale della spesa delle regioni e degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa, di spesa e di investimento degli enti medesimi, avrà come effetto anche una complessiva riduzione del livello degli investimenti nel 2006 in opere di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale, con un conseguente rischio di blocco dei lavori in corso d'opera;
non sono previste norme che rendano permanenti e strutturali le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, nonché per tutti gli interventi finalizzati alla sicurezza degli edifici e alla loro qualità ambientale ed al risparmio energetico, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla riqualificazione urbana;
la modifica delle disposizioni in favore delle ristrutturazioni edilizie prevista al comma 81, portando la detrazione dal 36 al 41 per cento e raddoppiando l'aliquota IVA sui lavori e sui materiali dal 10 al 20 per cento, rischia di ridurre fortemente la convenienza degli utenti a usufruire della detrazione, con il rischio di una maggiore spinta al lavoro nero e di un considerevole freno agli investimenti nel comparto;
le risorse assegnate al fondo per l'accesso alle locazioni abitative risultano inadeguate a soddisfare le richieste delle famiglie a più basso reddito ed in diminuzione rispetto al 2005;
non sono previste risorse a sostegno della proposta annunciata di riqualificazione urbana denominata «legge obiettivo per le città», né per il proseguimento ed il rilancio di interventi di riqualificazione delle aree urbane;
osservato che sarebbe necessario:
escludere le spese destinate alle infrastrutture dal criterio finanziario proposto dal Governo per frenare l'aumento della spesa pubblica, in quanto appare del tutto incompatibile con la dinamica degli investimenti infrastrutturali;
prevedere finalmente, dopo tanti vuoti annunci e promesse roboanti, un forte aumento degli investimenti per le opere pubbliche, indicando in modo puntuale gli impegni finanziari e ripristinando una corretta programmazione con la selezione rigorosa di circoscritte priorità, con particolare riguardo al riequilibrio del deficit infrastrutturale nel Mezzogiorno;
assicurare adeguate risorse per le opere ordinarie, per la riqualificazione delle reti idriche e per la difesa del suolo e per il risanamento idrogeologico, opere che tanta rilevanza hanno per la salvaguardia del territorio e spesso attese dalle comunità locali: il finanziamento di questa essenziale e vitale tipologia di infrastrutture, infatti, non può essere sacrificato alle cosiddette «grandi opere», le quali vanno identificate nel novero ristretto delle opere di autentico valore strategico nazionale;
prevedere un complesso organico di interventi fiscali e finanziari, nonché misure di razionalizzazione normativa per rilanciare con i fatti - e non con vuoti slogan - gli interventi per la riqualificazione urbana, il recupero edilizio ed il rilancio delle città;
in questo quadro, individuare misure concrete e specifiche, anche utilizzando la leva fiscale, per affrontare i problemi legati alle politiche abitative e alla casa, con particolare attenzione al problema degli affitti;
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
«Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari».
IXCOMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Angelo SANZA.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.
Angelo SANZA, presidente, ricorda che la Commissione inizia, a partire da oggi, l'esame congiunto del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione ed alle parti di competenza. Ricordo quindi che, in questa sede, la Commissione è chiamata a formulare una relazione per ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio e connesse parti del disegno di legge finanziaria, la quale sarà trasmessa alla Commissione bilancio, nominando altresì un relatore, che potrà partecipare alle sedute di quella Commissione per riferire sulla relazione. La Commissione è inoltre chiamata ad esaminare gli emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria ed agli stati di previsione di competenza della Commissione.
Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato da rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha fissato per le ore 20 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti presso la IX Commissione.
Fa presente, al riguardo, che gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno degli stati di previsione sopra indicati ovvero all'interno delle parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, devono essere obbligatoriamente presentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, presso questa Commissione, non potendo essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio. Gli emendamenti eventualmente approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, direttamente nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno altresì essere presentati in Commissione emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni la cui compensazione non è effettuata all'interno del medesimo stato di previsione nonchè, per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, emendamenti che riguardano le singole parti di competenza della Commissione di settore e che comportino variazioni compensative in tale ambito.
Segnala quindi che l'eventuale ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità. Devono, infine, essere presentati presso la Commissione di settore, ai sensi dell'articolo 122 del regolamento, ordini del giorno relativi a materie di competenza della Commissione stessa, con esclusione di quelli afferenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono presentati in Assemblea. Gli ordini del giorno approvati o accolti dal Governo saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio e, quindi, allegati alla relazione trasmessa da quest'ultima all'Assemblea.
Italo BOCCHINO (AN), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, per le parti di propria competenza, del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008, nel testo trasmesso dal Senato.
Rileva quindi che il disegno di legge finanziaria per il 2006 ed i documenti di bilancio in esame si inseriscono in un contesto macroeconomico particolarmente complesso e delicato: il Governo ha quindi delineato un articolato insieme di interventi volti, da una parte, a prevedere efficaci modalità per il controllo della spesa pubblica, fissando le basi per un intervento strutturale finalizzato a mantenere i principali indicatori economici in prossimità dei parametri di Maastricht e, dall'altro, a realizzare gli obiettivi di crescita economica e sociale del Paese.
Preliminarmente, ritiene opportuno ribadire quanto già evidenziato in precedenza, relativamente al fatto che, nell'attuale contesto economico, un ruolo decisivo per il rafforzamento della domanda interna e per l'innalzamento del livello di competitività potrà essere svolto proseguendo nella direzione di un deciso rilancio degli interventi volti alla realizzazione di infrastrutture nel settore trasportistico, logistico e delle telecomunicazioni ed al rafforzamento del livello di sicurezza ed efficienza di tali settori.
Per quanto attiene, nel dettaglio della manovra, le disposizioni di più stretto interesse della Commissione, richiama in primo luogo - per quanto attiene al settore dei trasporti - le previsioni del comma 65 dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge finanziaria, che recano lo stanziamento - in favore di Ferrovie dello Stato Spa o di società del gruppo - di contributi quindicennali di 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità». Si prevede, al contempo, la concessione - ai medesimi soggetti - di un ulteriore contributo per 15 anni pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, al fine di finanziare le attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché le attività e i lavori - da avviare in via anticipata - delle linee AV/AC Milano Genova e Milano - Verona incluso il nodo di Verona, ricompresi nei progetti preliminari approvati con le delibere CIPE n. 78 del 29 settembre 2003 e n. 120 del 5 dicembre 2003. Si ricorda che la delibera CIPE N. 78/2003 reca all'articolo unico l'approvazione del progetto preliminare del «Terzo valico dei Giovi» - linea AV/AC Milano-Genova e il riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera. Al comma 2 sono dettate misure circa il finanziamento delle attività - indicate all'allegato B - da avviare in via anticipata. A sua volta, la delibera CIPE n. 120/2003 reca l'approvazione, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del progetto preliminare per la «linea AV/AC Milano-Verona» , nonché il riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera. La delibera dispone, inoltre, circa il finanziamento delle attività - indicate nell'allegato B - da avviare in via anticipata.
Per quanto concerne il finanziamento del sistema Alta velocità, ricorda che l'articolo 75 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha previsto disposizioni in materia di finanziamenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il sistema Alta velocità/Alta capacità, nel quadro di una impostazione richiamata anche DPEF, secondo cui occorre promuovere un sostanziale coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici, e in particolare, di quelli destinati ad interventi infrastrutturali, attraverso varie forme di partenariato pubblico-privato. In particolare, è stato, com'è noto, affidato alla società Infrastrutture SpA (ISpa) il compito di finanziare prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria destinata al sistema alta velocità/alta capacità, anche allo scopo di ridurre la quota a carico dello Stato, reperendo le risorse necessarie mediante ricorso al mercato bancario e al mercato dei capitali, secondo criteri di trasparenza ed economicità.
Fa presente che l'articolo 75, comma 5, della medesima legge finanziaria per il 2003 ha poi stabilito che il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI) è autorizzato a compensare gli oneri di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura anche attraverso l'utilizzazione del Fondo di ristrutturazione, previsto all'articolo 43, comma 5 della legge 448/1998, in cui si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza la società Ferrovie dello Stato Spa a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.
Ricorda che i commi 72, 73 e 74 del disegno di legge finanziaria in esame dispongono l'istituzione del «Fondo per il sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci» la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro ed è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sembra opportuno, in proposto, che siano precisati, al comma 74, quali siano i soggetti destinatari del contributo in questione. Rileva, quindi, che la IX Commissione ha recentemente affrontato ed approfondito la complessiva riforma della disciplina normativa del settore, esprimendo il parere di competenza sui decreti legislativi (atti nn. 537, 538 e 539), attuativi della delega legislativa conferita al Governo con la legge n. 32 del 2005.
Sempre in relazione alla materia dei trasporti, evidenzia che i commi 279, 280 e 281, disciplinano l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi per oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli, estendendo la possibilità di effettuare gratuitamente tali attività anche ai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, ai funzionari degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai funzionari del PRA nonché ai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista.
La disciplina vigente era finora dettata dall'articolo 3, commi da 4 a 6 del decreto-legge n. 35 del 2005 (abrogati dal comma 281 in esame): rispetto ad essa, nel disegno di legge in esame, si fa riferimento ai veicoli e non più ai beni mobili registrati e ai rimorchi; risulta eliminato il riferimento al valore massimo di 25.000 euro e, di conseguenza, le operazioni di autenticazione possono essere effettuate gratuitamente dai soggetti sopraindicati - ad eccezione dei notai - anche per veicoli di importo superiore; è stata, infine, ampliata la platea dei soggetti abilitati ad effettuare gratuitamente l'autenticazione, con l'inclusione in essa dei dirigenti del comune di residenza del venditore, dei funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, nonché dei titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista.
Ricorda in proposto che parte di tali disposizioni erano state recentemente inserite, nel corso dell'esame alla Camera, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 184 del 2005, in materia di patente a punti, che non è stato tuttavia poi convertito. Il comma 378, a sua volta, interviene sul comma 3-bis dell'articolo 87 del codice della comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), prevedendo una semplificazione amministrativa della procedura di installazione della rete di telecomunicazioni su aree ferroviarie. Il comma 3-bis, infatti, nella formulazione vigente, subordina l'installazione della rete di telecomunicazioni su aree ferroviarie alla procedura semplificata della denuncia di inizio attività recata dal citato articolo 87, fermo restando - come già previsto in via generale dal codice stesso - il rispetto dei limiti di esposizione elettromagnetica, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati. La rete di telecomunicazioni, finalizzata a garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità alla rete ferroviaria italiana, deve essere ad uso esclusivo interno della società RFI, attualmente gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
La nuova formulazione del comma 3-bis prevede l'installazione degli impianti e degli apparati della rete di telecomunicazione GSM-R sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa secondo le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità alle esposizioni elettromagnetiche stabiliti dalla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, già richiamato in via generale dall'articolo 87, comma 1, del codice della comunicazioni elettroniche.
La citata disposizione risulta finalizzata ad «accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di comunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché a contenere i costi di realizzazione della rete». Il comma in esame precisa inoltre che la procedura indicata si applica anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione e comunque avviati ai sensi della normativa attualmente vigente, riguardanti sia le installazioni già realizzate sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate. Ricorda, in ques'ambito, che il tema del potenziamento della sicurezza in ambito ferroviario è da tempo all'attenzione della Unione europea, nonché della legislazione nazionale, con particolare riguardo al decreto legislativo n. 188 del 2003, con cui è stato recepito il «pacchetto ferroviario» costituito dalle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE. Tra le varie previsioni, si ricordano in particolare quella relativa alla necessità di costituire in ogni Stato membro di un organismo di regolazione, con requisiti di indipendenza rispetto alle imprese ferroviarie, ai «richiedenti» ed al gestore dell'infrastruttura e la certificazione di sicurezza dell'impresa ferroviaria, che deve essere rilasciata da un organismo indipendente da enti o imprese che prestano servizi di trasporto ferroviario.
Ricorda quindi che talune disposizioni del disegno di legge finanziaria riguardano poi il settore postale, tra cui in primo luogo quanto recato dal comma 67 dove, ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, si prevede lo stanziamento di un contributo in favore di Poste italiane Spa per l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge finanziaria, nel testo presentato al Senato, si illustrano le motivazioni alla base di tale previsione. Al contempo, ricorda come la IX Commissione abbia recentemente deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva sulla «qualità» del servizio fornito agli utenti e sul processo di liberalizzazione in atto nel settore postale», che consentirà di approfondire le diverse tematiche del settore. Al comma 18, si prevede quindi che il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinino con apposita convenzione i parametri di mercato e la modalità di calcolo del tasso da corrispondere con decorrenza 1o gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato, su cui affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, con la finalità «di consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti alla società dall'anno 2005».
Con il comma 376 si prevede, a sua volta, l'estensione alle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 - che reca una disciplina aggiuntiva per il settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali - in ordine alla possibilità di apporre un termine fino a sei mesi alla durata del contratto di lavoro nei periodi da aprile ed ottobre di ogni anno. Ricorda al riguardo che, affrontando la questione dei lavoratori precari nel settore postale, la IX Commissione ha espresso specifici indirizzi al Governo con l'approvazione della risoluzione n. 8-00138 nella seduta del 28 luglio 2005.
Il comma 236 prevede poi che entro il 15 gennaio 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze comunichi per iscritto la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni previsti dai commi 234 e 235 per ogni figlio nato nel 2005 e per le spese sostenute nel medesimo anno dalle famiglio con bambini di età inferiore a tre anni possano essere riscossi. Il successivo comma 237 prevede il termine per la stipula della relativa convenzione tra Poste italiane Spa ed il Ministero dell'economia individuando il limite massimo della relativa spesa in 6 milioni di euro.
Quanto alla materia delle comunicazioni, richiama il primo luogo il comma 377 - introdotto al Senato - che modifica il comma 19 dell'articolo 145 della legge finanziaria per il 2001 (n. 388 del 2000), estendendo anche alle emittenti radiofoniche locali la previsione - attualmente disposta in favore delle emittenti televisive locali - della erogazione di un acconto sui contributi, in caso di ritardi procedurali.
Ricorda che i contributi per l'emittenza locale sono stati introdotti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 («collegato» alla manovra finanziaria 1999), e quindi aggiornati e rinnovati da successivi provvedimenti finanziari. Con l'articolo 52 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), poi, sono state ammesse a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10 per cento del totale. Con decreto ministeriale 1o ottobre 2002, n. 225 sono state quindi definite le modalità e i criteri di attribuzione del contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali. Da ultimo, il comma 213 della legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004) ha previsto - allo scopo di promuovere il potenziamento e l'aggiornamento tecnologico nel settore della radiofonia - che a decorrere dall'anno 2005 la quota dell'1 per cento contributi per l'emittenza locale, destinati dall'articolo 4, comma 190, della legge n. 350 del 2003 alle emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario, non possa essere inferiore a 1 milione di euro all'anno. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005. Resta ferma la misura del 10 per cento stabilita dal citato comma 190. L'accesso ai contributi per le emittenti in questione è subordinato alla presentazione da parte dei soggetti interessati della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il successivo comma 214 ha ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione.
Con riferimento all'emittenza locale, fa altresì presente il disegno di legge finanziaria per il 2006, nel testo originario presentato al Senato, aveva disposto una decurtazione ai benefici a favore delle emittenti locali pari a 29,17 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 e pari a 28,54 milioni di euro per il 2008: nel testo trasmesso alla Camera tale decurtazione suddetta è stata soppressa.
Rileva quindi che il comma 386, in maniera in parte analoga a quanto previsto nelle ultime leggi finanziarie, prevede un contributo in caso di acquisto o noleggio di un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale. Il contributo - pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1o al 31 dicembre 2005 ed a 70 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1o gennaio 2006 - è previsto nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta, degli abbonati al servizio di radiodiffusione di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni e degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle aree suddette attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. I beneficiari del contributo devono essere in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento e non aver beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), e dall'articolo 1, comma 211, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).
Il contributo è comunque riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro; che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE e che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Per i titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico.
Ricorda, infine, che la disposizione prevede che la concessione del contributo sia disposta entro il limite di 10 milioni di euro senza peraltro stabilire le modalità di attribuzione del contributo statale ivi previsto. Rileva inoltre - e su questo ritiene opportuni maggiori chiarimenti da parte del Governo - come la somma complessivamente stanziata per tali finalità e le condizioni e limitazioni previste per l'accesso al contributo siano di fatto incongrue rispetto agli obiettivi posti. Il rischio è infatti quello di interrompere un percorso molto positivo che era stato avviato con le ultime leggi finanziarie - in cui si disponeva un contributo statale per l'acquisto o il noleggio di un decoder interattivo per il digitale terrestre con uno stanziamento complessivo per entrambi gli anni di 110 milioni di euro - vanificando i risultati finora raggiunti per una effettiva modernizzazione e per un reale incremento di competitività del paese.
Segnala, infine, la previsione del comma 22 in base alla quale le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro: in ordine a tale tematica, ricorda che la IX Commissione sta svolgendo da tempo un'indagine conoscitiva «sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni», acquisendo importanti elementi conoscitivi sulla materia.
Ricorda, inoltre, che il disegno di legge finanziaria per il 2006 prevede, ai commi da 49 a 52, disposizioni concernenti il finanziamento della maggior parte delle Autorità indipendenti - tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - attraverso i mercati di competenza. In particolare, da una parte si sopprimono i finanziamenti statali al momento recati dalla tabella C alle leggi finanziarie annuali e, dall'altra, si stabilisce che dal 2006 il finanziamento delle Autorità richiamante nel testo avverrà dal mercato di competenza sulla base di quanto previsto dai relativi decreti ministeriali che fisseranno, entro il mese di gennaio 2006, le quote di contribuzione a carico degli utenti «in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi». Al comma 51 si stabilisce una disposizione transitoria per il solo 2006, in modo da garantire l'operatività degli organismi in questa fase di passaggio tra i due diversi sistemi di finanziamento.
Al riguardo, ricorda che attualmente al finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concorrono in primo luogo contributi statali, costituiti principalmente dal contributo previsto dalla legge n. 249 del 1997, ridefinito annualmente tramite la tabella C della legge finanziaria e dalla legge n. 215 del 2004 che ha introdotto un nuovo contributo a fronte dei nuovi compiti affidati all'Autorità dalla legge stessa. In secondo luogo, concorrono al finanziamento contributi degli operatori e altre forme di «autofinanziamento» tra cui la principale voce di entrata è il contributo dovuto dai «soggetti che esercitano il servizio nel settore delle comunicazioni» previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 249 del 1997, la cui misura è definita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I soggetti tenuti al versamento del contributo, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2002, sono essenzialmente gli operatori telefonici e radiotelevisivi, gli editori di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa, le concessionarie di pubblicità e i fornitori di servizi interattivi e multimediali. Ulteriori entrate sono derivate all'Autorità per i diritti relativi al rilascio delle autorizzazioni per la diffusione via satellite di programmi televisivi (delibera n. 127/00/CONS) e per interessi attivi maturati sul conto corrente bancario acceso presso l'istituto cassiere.
Infine, quanto agli accantonamenti riportati nelle Tabelle A e B allegate al disegno di legge finanziaria, è rinvenibile - per le parti di competenza - solo la previsione di 7 milioni di euro per il 2006 sotto la voce del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la parte in conto capitale.
Quanto al disegno di legge di bilancio per il 2006 a legislazione vigente, rileva che lo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reca un'autorizzazione complessiva di spesa per il 2006 pari a circa 7.018 milioni di euro in termini di competenza, 8.246 milioni di euro in termini di cassa e 6.952 milioni di euro in termini di residui passivi.
Per ciò che riguarda lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, lo stanziamento complessivo (come risultante dalle note di variazione) è pari a circa 238,60 milioni di euro in termini di competenza, 260,71 milioni di euro in termini di cassa e 62,35 milioni di euro in termini di residui.
Ricorda, infine, in merito al bilancio pluriennale 2006-2008, che la vigente normativa contabile prevede la sua articolazione in due distinte sezioni: la prima («a legislazione vigente») non tiene conto degli effetti della legge finanziaria e viene presentata al Parlamento, insieme al progetto annuale di bilancio, entro il 30 settembre; l'altra («programmatica») si concreta nella traduzione in termini finanziari della manovra e degli obiettivi di finanza pubblica posti a base del Documento di programmazione economico-finanziaria e della nota di aggiornamento.
In conclusione, preso atto degli interventi previsti con la manovra di bilancio al nostro esame e del contesto macroeconomico in cui si inseriscono, ritiene opportuno sottolineare l'importanza di porre un particolare accento sulle questioni - richiamate dalla IX Commissione anche in occasione dell'esame del DPEF - relative all'esigenza di prevedere congrue misure per assicurare con sempre maggiore incisività livelli crescenti di sicurezza ed efficienza nel settore dei trasporti e per la diffusione delle nuove tecnologie digitali quale fattore indispensabile per la modernizzazione del paese.
Giorgio PANATTONI (DS-U) rileva l'esigenza di approfondire, al fine di garantire la concreta operatività della norma, la disposizione di cui al comma 386, in particolare nella parte in cui si individuano quali condizioni per l'accesso al contributo «la fruizione diretta e senza restituzione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche remoto».
Il Sottosegretario Paolo ROMANI fa presente che su taluni profili dell'attuale previsione del comma 386 sono in corso ulteriori approfondimenti per una più congrua formulazione della norma.
Eugenio DUCA (DS-U) rileva l'esigenza di tenere conto, nell'ambito delle parti di competenza della Commissione sul disegno di legge finanziaria, anche della previsione del comma 188 che riconosce un'indennità nel limite massimo di 8 milioni di euro per il 2006 a favore degli eredi delle vittime della tragedia aerea di Ustica del 27 giugno 1980.
Evidenzia altresì l'esigenza di maggiori chiarimenti in ordine al fatto che, mentre in talune disposizioni del disegno di legge finanziaria - quali quelle relative agli apporti di capitale in favore di Ferrovie dello Stato Spa - si fa già riferimento alle variazioni disposte con il decreto-legge n. 203 del 2005, in materia fiscale, lo stesso non avviene - o quanto meno non risulta con la stessa chiarezza - per altre parti del testo, con particolare riguardo a quelle relative al settore del trasporto aereo ed ai trasferimenti in favore degli enti in tale ambito operanti. Ritiene quindi opportuno che, in particolare da parte del Governo, sia chiarito se questo consegua ad un errore nel testo ovvero a motivi di contabilità anche alla luce dell'intenzione manifestata dall'Esecutivo di fare fronte alle riduzioni operate in tale ambito attraverso le risorse del bilancio statale.
Angelo SANZA, presidente, rileva anch'egli che, con riferimento al settore del trasporto aereo ed agli enti in tale ambito operanti, con il decreto-legge n. 203 del 2005 sono stati disposti tagli di spesa rilevanti che possono dare luogo a forti danni per il settore.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.
La seduta termina alle 14.40.
IXCOMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Angelo SANZA. - Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Tassone.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione - Approvazione di relazioni favorevoli con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, iniziato nella seduta di ieri.
Angelo SANZA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alle materie di cui alla tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza) (vedi allegato 1) ed alla tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2006 (vedi allegato 2).
Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, esprime parere favorevole sull'emendamento emendamenti Muratori 6177/IX/1.1, relativo al personale dell'ENAC purchè riformulato nel senso di inserire, dopo le parole: «150 unità di personale» le seguenti: «, compresi il personale in comando da Poste Italiane Spa»; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Testoni 6177/IX/1.2, che riprende il finanziamento in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo al Centro elaborazione dati (CED), su cui la Commissione aveva già concordato in sede di esame del decreto-legge n. 184 del 2005, in materia di patente a punti.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Raffaldini 6177/IX/1.12 e 6177/IX/1.14, seppur evidenziando talune perplessità in merito alla concreta possibilità di poter modificare nell'ambito della legge finanziaria le finalità e le destinazioni di risorse già previste in precedenti disposizioni legislative. Ricorda peraltro che nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2005, richiamato nel comma 305 cui fa riferimento l'emendamento Raffaldini 6177/IX/1.12 si richiamavano anche le finalità di miglioramento dell'assetto complessivo del trasporto pubblico locale.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Giuseppe Gianni 6177/IX/1.21, che riguarda le spese per investimento delle Autorità portuali per le quali vi sono stati provvedimenti di commissariamento nel periodo 2002-2004, invitando al ritiro sull'emendamento Giuseppe Gianni 6177/IX/1.20 che affronta la medesima questione.
Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Giuseppe Gianni 6177/IX/Tab.A.1 e Testoni 6177/IX/Tab.C.1.
Invita al ritiro dell'emendamento Giuseppe Gianni 6177/IX/1.5, che necessita a suo avviso di ulteriori approfondimenti rispetto alla formulazione attuale.
Invita inoltre al ritiro degli emendamenti Dell'Anna 6177/IX/1.10 e 6177/IX/1.11, che rispondono a finalità assolutamente condivisibili, quale quella della promozione della sicurezza e dell'educazione stradale, ma che necessitano a suo avviso di ulteriori approfondimenti rispetto al complesso della manovra finanziaria presentata, che potranno quindi più opportunamente essere svolti nel corso dell'esame presso la V Commissione.
Invita altresì al ritiro dell'emendamento Raffaldini 6177/IX/1.15, che è volto a risolvere una questione sicuramente molto sentita, quale è quella dei limiti di spesa posti per le Autorità portuali, ma per cui occorre individuare forme differenti di copertura finanziaria. Invita inoltre al ritiro degli emendamenti Raffaldini 6177/IX/1.6, 6177/IX/1.8 e 6177/IX/1.13, che necessitano di ulteriori approfondimenti e di valutazioni complessive da svolgere più opportunamente nel corso dell'esame presso la V Commissione.
Il Viceministro Mario Tassone esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento Giuseppe Gianni 6177/IX/1.5, su cui potrebbe esprimere una valutazione favorevole se riformulato nel senso di prevedere uno stanziamento - di misura inferiore rispetto a quanto previsto dall'emendamento alla luce delle complessive disponibilità di bilancio - che riguardi il potenziamento della security per tutti i porti nazionali, in considerazione della particolare rilevanza e delicatezza della questione.
Quanto agli emendamenti Raffaldini 6177/IX/1.6, 6177/IX/1.8 e 6177/IX/1.13, fa presente che si tratta di questioni da valutare nel complesso della manovra di bilancio ovvero nell'ambito di provvedimenti in itinere o in via di definizione da parte del Governo.
Giuseppe GIANNI (UDC) riformula quindi il proprio emendamento 6177/IX/1.5 nel senso di prevedere uno stanziamento di 5 milioni di euro annui per i porti che svolgono congiuntamente attività militari, industriali e commerciali, come previsto originariamente dall'emendamento, e di 5 milioni di euro annui per l'intera realtà portuale (vedi allegato 2).
Ricorda quindi che il proprio emendamento 6177/IX/Tab.A.1 è volto a prevedere i necessari finanziamenti, incrementando le risorse di parte corrente di cui alla tabella A, per la razionalizzazione dei servizi svolti dal Corpo delle Capitanerie di Porto-Guarda costiera.
Alla luce del parere favorevole espresso dal relatore e dal Governo sul proprio emendamento 6177/IX/1.21, ritira il suo emendamento 6177/IX/1.20, vertente su materia analoga.
Luigi MURATORI (FI) riformula il proprio emendamento 6177/IX/1.1 nel senso prospettato dal presidente (vedi allegato 2).
Angelo SANZA, presidente relatore, esprime quindi una valutazione favorevole sull'emendamento Giuseppe Gianni 6177/IX/1.5 (Nuova formulazione) e sull'emendamento Muratori 6177/IX/1.1 (Nuova formulazione).
Il Viceministro Mario Tassone esprime anch'egli un parere favorevole sull'emendamento Giuseppe Gianni 6177/IX/1.5 (Nuova formulazione) e sull'emendamento Muratori 6177/IX/1.1 (Nuova formulazione).
La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Giuseppe Gianni 6177/IX/1.5 (Nuova formulazione), l'emendamento Muratori 6177/IX/1.1 (Nuova formulazione), e l'emendamento Testoni 6177/IX/1.2.
Angelo SANZA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Dell'Anna 6177/IX/1.10 e 6177/IX/1.10: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Raffaldini 6177/IX/1.12 e 6177/IX/1.14.
Angelo SANZA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raffaldini 6177/IX/1.15: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione approva, l'emendamento Giuseppe Gianni 6177/IX/1.21
Angelo SANZA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Raffaldini 6177/IX/1.6, Raffaldini 6177/IX/1.8 e Raffaldini 6177/IX/1.13: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Giuseppe Gianni 6177/IX/Tab.A.1 e l'emendamento Testoni 6177/IX/Tab.C.1.
Angelo SANZA, presidente relatore, formula quindi una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulle parti riferite alle materie di cui alla Tabella 10 ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).
La Commissione, approva, quindi la proposta di relazione formulata dal relatore e delibera di nominare il deputato Bocchino quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.
Angelo SANZA, presidente relatore, prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Guido Dussin 6177/IX/1.31 e 6177/IX/1.30 e degli emendamenti Caparini 6177/IX/1.16 e 6177/IX/1.17: si intende che vi abbiano rinunciato.
Formula quindi una proposta di relazione favorevole sulle parti riferite alle materie di cui alla Tabella 11 ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 4).
La Commissione, approva la proposta di relazione formulata dal relatore e delibera di nominare il deputato Bocchino quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.
Angelo SANZA, presidente, avverte che le relazioni e gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla V Commissione.
La seduta termina alle 14.55.
Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Dopo il comma 66, inserire i seguenti:
66-bis. Per lo sviluppo e la promozione delle strutture portuali e per assicurare un adeguato livello di sicurezza e di controllo nei porti, sono autorizzati contributi pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dei porti che svolgono congiuntamente attività industriali, commerciali e militari. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione del presente comma, individuando come criterio prioritario per la ripartizione dei contributi l'entità dei traffici marittimi dei porti destinatari.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
6177/IX/1. 5. Giuseppe Gianni.
Dopo il comma 66, inserire i seguenti:
66-bis. Per lo sviluppo e la promozione delle strutture portuali nazionali e per assicurare un adeguato livello di sicurezza e di controllo nei porti, sono autorizzati contributi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Per le medesime finalità sono altresì autorizzati contributi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da destinare in favore dei porti che svolgono congiuntamente attività militari, industriali e commerciali, in prevalenza a carattere internazionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione del presente comma, individuando come criterio prioritario per la ripartizione dei contributi l'entità dei traffici marittimi dei porti destinatari.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/IX/1. 5. (Nuova formulazione)Giuseppe Gianni.
Dopo il comma 168, inserire il seguente:
168-bis. Al fine inoltre di incrementare il livello dei controlli per la sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato alla assunzione di centocinquanta unità di personale con oneri a carico del proprio bilancio.
6177/IX/1. 1. Muratori.
Dopo il comma 168, inserire il seguente:
168-bis. Al fine inoltre di incrementare il livello dei controlli per la sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato alla assunzione di centocinquanta unità di personale, compreso il personale comandato da Poste Italiane Spa, con oneri a carico del proprio bilancio.
6177/IX/1. 1. (Nuova formulazione)Muratori.
Dopo il comma 281, inserire i seguenti:
281-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aumentare, a decorrere dall'anno 2006, le tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di cui al precedente periodo sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
281-ter. A valere sulle maggiori entrate di cui al comma 281-bis, è autorizzata la spesa di euro 15.075.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'avvio del processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo della professionalità. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al periodo precedente, l'importo massimo di curo 225.000 per l'anno 2006, è destinato alla prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi on line, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109. A valere sulle maggiori entrate di, cui al comma 281-bis è altresì autorizzata la spesa di euro 30.150.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'efficientamento e lo sviluppo del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri.
281-quater. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED ai sensi del comma 281-bis, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo mento.
6177/IX/1. 2. Testoni, Nicotra, Giuseppe Gianni, Pezzella.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281-bis. Al fine di finanziare il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui alla legge n. 146/1999, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce all'entrata del bilancio dello Stato apposito capitolo in cui destinare l'1 per cento delle somme rivenienti dal prelievo erariale unico previsto dai commi dal 342 al 348. Le somme rivenienti saranno destinate alla messa in sicurezza delle infrastrutture viarie urbane ed extraurbane comunali.
6177/IX/1. 10. Dell'Anna.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281-bis. Per favorire e potenziare l'azione educativa dei minori verso la cultura della legalità, della solidarietà, del rispetto della vita, della conoscenza del Codice della Strada e della sicurezza stradale sono istituiti i parchi dell'educazione stradale. Per la loro realizzazione e funzionamento (almeno uno per ogni provincia) i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'interno, della salute, degli affari sociali, gli enti morali e le associazioni nazionali del settore senza fine di lucro sottoscrivono specifici accordi di programma. Il finanziamento delle opere e lo svolgimento delle attività che saranno previste e disciplinate con successivo e apposito decreto da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avverrà attraverso la destinazione dell'1 per mille del prelievo erariale unico di cui ai commi dal 342 al 348. Il Ministro dell'economia e delle finanze a tal fine istituisce all'entrata del bilancio dello Stato apposito capitolo in cui collocare le risorse.
6177/IX/1. 11. Dell'Anna.
Al comma 305, dopo le parole; per esigenza di tutela ambientale aggiungere le seguenti: e per favorire l'uso del trasporto pubblico locale.
6177/IX/1. 12. Raffaldini.
Al comma 306, dopo le parole: del protocollo di Kyoto aggiungere le seguenti: comprese quelle per favorire il trasporto pubblico locale.
6177/IX/1. 14. Raffaldini.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. All'articolo 11, comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «fondazioni di diritto privato» sono aggiunte le parole: «, delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/IX/1. 15. Raffaldini.
Dopo il comma 387, inserire il seguente:
387-bis. Per le Autorità portuali interessate da periodi di commissariamento di almeno 12 mesi nell'arco del biennio 2002-2004, i pagamenti relativi ad impegni contrattuali inerenti gli investimenti finanziati con le leggi n. 413 del 1998 e n. 166 del 2002 o comunque finanziati con trasferimento di fondi statali alle Autorità portuali, sono esclusi dal calcolo dei limiti di spesa complessivo, per il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.000;
2007: - 40.000;
2008: - 40.000.
6177/IX/1. 21. Giuseppe Gianni.
Dopo il comma 387, inserire il seguente:
387-bis. Per mantenere il livello di competitività dei porti marittimi sede di Autorità portuali commissariate per un periodo minimo di 12 mesi nell'arco del biennio 2002-2004, gli investimenti già finanziati con le leggi nn. 413/98 e 166/2002 o comunque finanziati con trasferimento di fondi statali, sono esclusi dalla determinazione del limite di incremento di spesa per il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 1 comma 37 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per una percentuale massima del 50 per cento.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 40.000;
2007: - 40.000;
2008: - 40.000.
6177/IX/1. 20. Giuseppe Gianni.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. L'utilizzo dei fondi dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è esteso alle regioni per iniziative in materia di sicurezza stradale; i fondi predetti si configurano quali contributi pluriennali dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.
6177/IX/1. 6. Raffaldini.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. All'articolo 3, comma 21-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «c) investimenti finalizzati all'acquisto di beni o alla realizzazione di opere per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, a condizione che il contratto di servizio, o l'atto di concessione, preveda che al termine della sua efficacia i beni in oggetto dell'investimento siano trasferiti all'ente territoriale o al soggetto che effettuerà il servizio di trasporto, fatta salva la restituzione delle quote residue di ammortamento dell'eventuale cofinanziamento privato. Non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).
6177/IX/1. 8. Raffaldini.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. Gli esercenti presenti alla scadenza prevista per gli affidamenti diretti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento del completamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dello stesso e in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza di cui sopra, potendo, cionondimeno, durante tale periodo, partecipare alle stesse procedure concorsuali.
6177/IX/1. 13. Raffaldini.
Alla tabella A, aggiungere la seguente voce:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2006: + 500;
2007: + 500;
2008: + 500.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero delle attività produttive, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
6177/IX/Tab. A. 1. Giuseppe Gianni, Duca, Meroi.
Alla tabella C, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 2.1.2.3 - contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 979 del 31 dicembre 1982: Disposizioni per la difesa del mare: Articolo 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - Capp. 8344, 8345):
2006: + 20.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
6177/IX/Tab. C. 1. Testoni, Giuseppe Gianni, Nicotra, Meroi.
Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2006.
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimere il comma 18.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti nella misura dell'1,5 per cento annua.
6177/IX/1. 31. Guido Dussin.
Al comma 18, sostituire le parole: 1o gennaio 2005 con le seguenti: 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti nella misura dell'1,5 per cento annua.
6177/IX/1. 30. Guido Dussin.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali private alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali, per il triennio 2006-2008 il Ministero delle comunicazioni stanzia un contributo annuo pari a 250 mila euro per le emittenti commerciali e di 500 mila per le emittenti comunitarie nel limite complessivo massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali private devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 30 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2006, ed almeno 35 capoluoghi di provincia, la copertura del 60 per cento della popolazione e almeno 40 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2007 e la copertura del 70 per cento della popolazione e almeno 50 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2008. Il Ministero delle comunicazioni provvede all'attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione che confermi il raggiungimento della copertura prevista nel triennio.
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
6177/IX/1. 16. Caparini.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Per l'anno 2006, a favore delle persone fisiche che acquistino un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 10 milioni di euro. Con decreto dei Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 «Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» (9.1.1.10 - Funzionamento) (9.1.1.2. - Paesi in via di sviluppo) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000.
6177/IX/1. 17. Caparini.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
preso atto degli interventi previsti con la manovra di bilancio e del contesto macroeconomico in cui si inseriscono,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) si evidenzia l'esigenza di rivedere le forti decurtazioni previste dalla manovra di bilancio per il settore ferroviario, con particolare riferimento alla imprescindibile necessità di stanziare congrue risorse per gli investimenti e le infrastrutture per il settore;
b) si segnala l'esigenza di prevedere specifiche e congrue misure - già richiamate dalla IX Commissione nel parere espresso nell'ambito dell'esame del DPEF - per assicurare con sempre maggiore incisività livelli crescenti di sicurezza ed efficienza nel settore dei trasporti e della logistica, con particolare riguardo ai settori marittimo e del trasporto pubblico locale, che svolgono un ruolo cardine per il rafforzamento della competitività del paese.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2006.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) alla luce del ruolo indispensabile per la modernizzazione del paese e per consentire un immediato incremento della produttività svolto dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali, si evidenzia l'opportunità di prevedere specifiche misure volte a sostenere la domanda nel settore del digitale ed in quello delle nuove connessioni a larga banda e dell'acquisto di prodotti e servizi nel settore ICT da parte dei professionisti e delle piccole e medie imprese;
b) con riferimento alle previsioni di cui al comma 386, si rileva come la somma complessivamente stanziata per tali finalità, pari a 10 milioni di euro, e le condizioni e limitazioni previste per l'accesso al contributo sono di fatto incongrue rispetto agli obiettivi posti, con il rischio di interrompere un percorso molto positivo che era stato avviato con le ultime leggi finanziarie - in cui si disponeva un contributo statale per l'acquisto o il noleggio di un decoder interattivo per il digitale terrestre con uno stanziamento complessivo per entrambi gli anni di 110 milioni di euro - vanificando i risultati finora raggiunti per una effettiva modernizzazione e per un reale incremento di competitività del paese.
XCOMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
Giovedì 17 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 novembre 2005 - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2006.
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.
Bruno TABACCI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 6177, legge finanziaria 2006, ed il disegno di legge C. 6178, recante il Bilancio dello stato per il 2006 ed il Bilancio triennale 2006-2008. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive e, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, segnala, in via preliminare, che la manovra di finanza pubblica per il 2006 è effettuata attraverso il disegno di legge finanziaria: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008» e il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure urgenti di contrasto del evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Al riguardo, fa presente che nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria è specificato che il decreto-legge n. 203/2005 deve essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica. In particolare, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esso contenute sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel DPEF e concordati a livello europeo, la manovra di finanza pubblica ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale - vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti - ai valori programmatici.
A tal fine, occorre considerare gli effetti finanziari delle disposizioni contenute negli strumenti di attuazione della manovra di finanza pubblica in rapporto al conto economico delle amministrazioni pubbliche, piuttosto che al bilancio dello Stato. È dunque necessario valutare l'impatto delle disposizioni sull'indebitamento netto.
L'obiettivo di indebitamento netto del 3,8 per cento del PIL, indicato nel DPEF, è stato fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2006 un disavanzo del 4,7 per cento del PIL.
La manovra di finanza pubblica per il 2006, originariamente varata dal Governo, comportava, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 0,8 punti percentuali di PIL, come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio UE intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Italia. In valori assoluti l'intervento correttivo avrebbe dovuto comportare un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 12 miliardi di euro.
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2005 ha peraltro deliberato la presentazione di una serie di emendamenti correttivi della manovra, finalizzati a rimodulare gli strumenti di acquisizione di una quota delle entrate rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione del DPEF. L'intervento correttivo netto della manovra dovrebbe risultare quindi, pari a circa 1,1 punti percentuali di PIL, e, in termini assoluti, a circa 16,2 miliardi di euro.
Sono poi previsti interventi volti a fronteggiare alcuni oneri inderogabili, quali le eccedenze di spesa e altri oneri che il Governo considera ineludibili, a prorogare una serie agevolazioni fiscali in scadenza, per un importo complessivo pari a circa 3,2 miliardi di euro.
Si aggiungono infine gli interventi a sostegno dello sviluppo, relativi principalmente alla riduzione del costo del lavoro, all'istituzione di un Fondo per la famiglia e la solidarietà, all'avvio della previdenza complementare, alla riforma del sistema di totalizzazione dei periodi assicurativi, per un importo pari a circa 3,6 miliardi di euro.
A questi interventi si aggiunge l'istituzione di un Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato agli interventi per l'attuazione della cd. strategia di Lisbona. Tale fondo è finanziato dagli eventuali maggiori proventi rispetto alle previsioni del bilancio per il 2006 derivanti dalle operazioni di dismissione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3 miliardi di euro.
Gli ulteriori interventi a sostegno dello sviluppo introdotti nel corso dell'esame al Senato non hanno alterato il suddetto effetto correttivo della manovra.
Quanto ai profili di competenza della X Commissione, segnala, in ordine al disegno di legge finanziaria per il 2006, il comma 17, che autorizza, limitatamente all'anno 2006, una spesa di 20 milioni di euro, destinati alla prosecuzione degli interventi consentiti dal decreto legge n. 120 del 1989 al fine di concorrere alla soluzione di crisi industriali. La definizione delle relative modalità è demandata ad un decreto del Ministro delle attività produttive, per la cui emanazione si richiede il concerto con i Ministri del lavoro e dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, ricorda che il citato decreto legge, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia», prevedeva la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nonché un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica. In tale contesto si ricorda che sia la legge finanziaria per il 2003 che quella per il 2005 hanno previsto la possibilità di estendere le misure previste ad aree diverse e hanno stabilito che l'attuazione del programma di reindustrializzazione sia affidata a Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni.
Richiama quindi il comma 22, che stabilisce che le erogazioni del Fondo innovazione tecnologica (FIT), riferite all'anno 2006, non possano superare l'importo complessivo di 1900 milioni di euro. Ai fini del monitoraggio delle suddette erogazioni, i pagamenti effettuati dovranno essere comunicati - con cadenza mensile - al Ministero dell'economia e delle finanze da parte del Ministero delle attività produttive.
Investono inoltre profili di competenza della Commissione, le disposizioni dei commi 30 e 31, aggiunte nel corso dell'esame presso il Senato, che ridefiniscono le modalità di finanziamento delle camere di commercio per l'espletamento, da parte di queste, dei compiti in precedenza esercitati dagli uffici metrici provinciali, disponendo, a tal fine, la soppressione dei relativi trasferimenti da parte dello Stato e delle tariffe attualmente previste per lo svolgimento dell'attività di verificazione degli strumenti di misura. Al finanziamento di tali funzioni si provvederà utilizzando i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi nonché i proventi di natura patrimoniale, secondo criteri la cui determinazione è rimessa ad un decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Segnala quindi, sempre con riferimento ai profili di competenza della Commissione, il comma 53, che introduce, a carico delle imprese per le quali sussista l'obbligo di comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione, il pagamento di una contribuzione a copertura dell'attività di controllo svolta dall'Antitrust in relazione alle suddette operazioni. A tal fine, si dispone l'aggiunta di un nuovo comma 7-bis all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, recante la disciplina dei compiti dell'Autorità, in base al quale spetta all'Autorità determinare annualmente i contributi dovuti dalle imprese. La disposizione indica alcuni criteri che l'Autorità è tenuta a seguire nella determinazione dei contributi, precisando che questi non possono comunque eccedere l'1,2 per cento del valore della transazione interessata e che devono essere stabilite soglie di contribuzione minime e massime.
I commi 263 e 268, recano una articolata disciplina in materia di distretti produttivi.
Nel suo complesso, l'intervento legislativo è diretto a superare l'asimmetria tra la «struttura economica unitaria» dei distretti e la «struttura giuridica molecolare» delle imprese che appartengono agli stessi. A tal fine si prevede la creazione di una «piattaforma comune» sul piano della fiscalità, della finanza, degli adempimenti amministrativi e delle attività di ricerca e sviluppo.
In tale prospettiva, il comma 263 prevede che i distretti siano oggetto di un intervento di riorganizzazione. In particolare, si stabilisce che la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi, sia rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui adozione si richiede il concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, università e ricerca e per l'innovazione e le tecnologie. Si precisa quindi che i nuovi distretti siano libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale che perseguono, secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, le finalità di accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e il miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.
Il comma in esame prefigura dunque la definizione di due distinte tipologie di distretti: quelli territoriali e quelli funzionali. I primi si caratterizzano per la comune appartenenza delle imprese che vi afferiscono ad un medesimo settore produttivo oltre che ad uno stesso ambito territoriale; i secondi, invece, sono una libera aggregazione di imprese che cooperano in modo intersettoriale in una logica di mutual business.
Ai sensi del successivo comma 264, l'adesione ai distretti da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole, è libera.
Il comma 265, lettera a) individua quindi le disposizioni fiscali applicabili ai distretti finanziari, mentre, la successiva lettera b) del comma 265 individua alcune disposizioni amministrative applicabili ai distretti produttivi.
Ai fini della semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico delle imprese che aderiscono ai distretti, la norma prevede la facoltà per il distretto di svolgere talune funzioni quali l'esecuzione, in nome e per conto dell'impresa, degli adempimenti burocratici connessi con lo svolgimento dell'attività, nonché la «certificazione» della esattezza dell'iter procedurale seguito.
È stato inoltre previsto l'inserimento di una disposizione di semplificazione per l'accesso delle imprese appartenenti ai distretti ai contributi regionali, nazionali o comunitari. In aggiunta, si prevede la facoltà per i distretti di procedere alla stipula di apposite convenzioni con aziende di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'UIC ai fini della prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso, rimandando ad un successivo decreto la determinazione delle specifiche modalità applicative.
La lettera c) del comma 265 individua una serie di disposizioni finanziarie applicabili ai distretti. Si tratta in particolare di interventi diretti ad incentivare l'accesso al credito, al contenimento dei rischi, alla capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto.
A tale proposito, vengono anzitutto previsti interventi di cartolarizzazione dei crediti delle imprese facenti parte dei distretti al fine di favorire la concessione di crediti tanto ai distretti che alle imprese che ne fanno parte.
In particolare, il numero 1) della lettera c) rimanda ad un regolamento del Ministro dell'economia, sentito il Ministro delle attività produttive e la Consob, per l'individuazione delle semplificazioni applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, e ceduti ad un'unica società cessionaria.
Con lo stesso regolamento, ai sensi del numero 2) possono essere stabilite le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti che sono stati oggetto di cessione.
Il numero 3) estende le disposizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti. Le condizioni per l'estensione vengono stabilite con il regolamento di cui sopra.
Per le banche e gli altri intermediari che concedono crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alla emissione di obbligazioni bancarie garantite, il numero 4) prevede la possibilità di effettuare ulteriori accantonamenti (rispetto a quelli già previsti dalle norme vigenti) alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento di cui sopra.
Infine, il numero 5), allo scopo di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare o proporre le misure finalizzate a assicurare che la garanzia che prestano i confidi sia riconosciuta come uno strumento idoneo per l'attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, previsti nel nuovo accordo di Basilea; a favorire il rafforzamento patrimoniale e l'operatività dei confidi; a facilitare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, a beneficio delle imprese stesse e delle banche che applicano il metodo standardizzato di calcolo dei requisiti previsto nel nuovo accordo di Basilea; a favorire la costituzione, da parte dei distretti, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che ne fanno parte.
La lettera d) del comma 265, detta disposizioni in materia di ricerca e sviluppo in favore dei distretti, prevedendo, al punto 1), l'istituzione dell'»Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione»,che è chiamata a concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali.
Ai sensi del punto 2), in funzione dei predetti obiettivi, si assegna all'Agenzia il compito di promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo provvedendo ad individuare a valorizzare e a diffondere nuove conoscenze tecnologiche, brevetti ed applicazioni industriali su scala sia nazionale che internazionale.
Il punto 3) prevede la stipula, da parte dell'Agenzia, di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.
Con il punto 4) l'Agenzia viene sottoposta alla vigilanza la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è rimessa anche l'approvazione dello statuto. Attraverso decreti di natura non regolamentare la Presidenza del Consiglio provvede, altresì, alla definizione di criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia, sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'economia, delle attività produttive ed i Ministri per lo sviluppo e la coesione territoriale e per l'innovazione e le tecnologie, se nominati.
Il comma 266 estende quindi l'applicazione delle nuove disposizioni relative ai distretti (introdotte dal comma 263) ai distretti rurali ed agroalimentari, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi locali, ai distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83.
Ai sensi del comma 267, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 263-268, «fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria», avrà luogo in un primo tempo, in via sperimentale, limitatamente ad uno o più distretti che saranno individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze richiamato al comma 263. Una volta conclusa la fase sperimentale, si darà poi corso, progressivamente, all'applicazione delle disposizioni in questione ai rimanenti distretti. A questa fase sperimentale seguirà, comunque, una realizzazione progressiva dell'applicazione delle disposizioni suindicate.
Il comma 268 pone un limite massimo di spesa per l'attuazione dei precedenti commi 263-267 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
Sempre con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione, segnala il comma 278, aggiunto nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio del Senato, che consente la proroga delle convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane (previste dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 489/93). La proroga può essere concessa una sola volta e la sua durata non può eccedere la metà di quella originariamente fissata.
Le disposizioni dei commi 283 e 284 sono dirette a includere - nelle disposizioni recanti interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane - la finalità della promozione all'estero del settore turistico.
In particolare, il comma 283 novella l'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, comma 1, aggiungendo alla finalità ivi prevista per la concessione di contributi, anche quella di favorire le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico, onde incrementare i flussi turistici verso l'Italia.
Il comma 284 provvede a sua volta a novellare l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251. Anche in questo caso l'integrazione al testo in vigore comporta la previsione di una concessione dei finanziamenti che viene estesa anche ad attività di promozione commerciale all'estero del settore turistico «al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia».
Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
XCOMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Nicola COSENTINO.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2006.
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ritiene opportuno fornire taluni dati ulteriori riguardanti gli stati di previsione dei Ministeri di riferimento della Commissione.
Al riguardo, fa presente che lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per il 2006 (tabella n. 3) si articola in 5 centri di responsabilità amministrativa, denominati Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, Mercato, Imprese, Reti energetiche e Internazionalizzazione.
Lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno 2006, così come modificato dalla II Nota di variazione, reca spese finali per un totale di 2352,8 milioni di euro, corrispondenti a circa lo 0,5 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato, che ammontano a 463.792 milioni di euro.
Rispetto alle previsioni del disegno di legge di assestamento per il 2005, recante spese per 3700,7 milioni di euro, la competenza si riduce di 1347,9 milioni di euro. In particolare le spese in conto capitale registrano una riduzione di 1369,9 (- 41,8 per cento), mentre le spese di parte corrente si incrementano di circa 22 milioni di euro.
In proposito, ricorda che la legge n. 94 del 1997 di riforma del bilancio ha previsto una ripartizione delle spese dello Stato basata sulle «funzioni-obiettivo», che esprimono le previsioni di spesa in relazione agli scopi che si intendono conseguire. Sotto questo profilo, la spesa del Ministero delle attività produttive rientra quasi interamente nella funzione-obiettivo 4 «Affari economici», con uno stanziamento pari a 2350,5 milioni di euro su un totale di 2352,8. La restante somma è destinata alla funzione-obiettivo «Servizi generali delle pubbliche amministrazioni».
Nell'ambito delle spese complessive di competenza del bilancio dello Stato a legislazione vigente, così come modificato dalle Note di variazione (652.717,9 milioni di euro), alla suddetta funzione-obiettivo risultano destinati 45.412,3 milioni di euro. L'incidenza della spesa del Ministero delle attività produttive su tale obiettivo risulta pari all'incirca al 5,2 per cento.
Passando ad esaminare la composizione delle spese finali del Ministero delle attività produttive sotto il profilo economico, si rileva, innanzitutto, che le categorie che assorbono la maggior parte delle spese correnti sono costituite da «Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche» (211,4 milioni di euro) che incidono su tali spese per il 47 per cento, mentre il 18,1 per cento (81,4 milioni di euro) rientra nella categoria «Redditi da lavoro dipendente».
Le spese in conto capitale rientrano per il 10,7 per cento nella categoria dei «Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche» (203,5 milioni di euro) e per l'85,6 per cento nella categoria «Contributi agli investimenti ad imprese» che ammontano a 1598,1 milioni di euro e che costituiscono il 67,9 per cento circa delle spese finali del Ministero.
Tra i «Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche» rientrano le somme destinate all'ENEA: 200 milioni di euro stanziati sul cap. 7630 (UPB 4.2.3.4. - Ente nazionale energia e ambiente) che costituiscono il 94,6 per cento delle spese complessive della categoria.
La quota relativa ai «Contributi agli investimenti ad imprese» risulta iscritta per intero sui capitoli di spesa dell'UPB 3.2.3.8 «Fondo investimenti - incentivi alle imprese», alla quale sono pertanto assegnati 1598,1 milioni di euro. L'89,1 per cento di tale somma (1423,3 milioni di euro) è stanziato sul capitolo 7420 (»Fondo per gli investimenti agevolati alle imprese» detto Fondo Unico).
Infine, per quanto riguarda la categoria «Altri trasferimenti in conto capitale», segnala l'istituzione del cap. 7485 («Interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative»).
Quanto alla ripartizione delle spese tra i centri di responsabilità amministrativa, i più significativi stanziamenti relativi alle spese correnti sono attribuiti al Centro «Internazionalizzazione» (180,6 milioni di euro) e al Centro «Imprese» (184,1 milioni di euro).
Relativamente alle spese in conto capitale, osserva che gli stanziamenti più consistenti sono imputabili al centro di responsabilità «Imprese», alla cui gestione è assegnata la somma di 1683,7 milioni di euro, destinata quasi per intero all'UPB 3.2.3.8. «Fondo investimenti-incentivi alle imprese» (1598,1 milioni di euro). Nella UPB rientra il citato capitolo 7420 relativo al fondo unico. Seguono in ordine di consistenza gli stanziamenti assegnati al centro «Reti energetiche», che ammontano a 206,1 milioni di euro, destinati in prevalenza all'ENEA (198,1 milioni di euro).
La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2006 è stata invece valutata complessivamente in 11.514,4 milioni di euro, di cui 113,7 per la parte corrente e 11.400,7 per il conto capitale.
Rispetto ai residui in essere al 1o gennaio 2005, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato (12.547,8 milioni di euro), precisa che si registra un decremento di 1033,4 milioni di euro (- 0,8 per cento circa).
L'autorizzazione di cassa risulta, a seguito delle modifiche apportate con la II Nota di variazione, di 2407,2 milioni di euro, così suddivisi: 450,9 milioni di euro relativi a spese di parte corrente e 1956,3 milioni di euro relativi a spese in conto capitale.
Rispetto alle previsioni del disegno di legge di assestamento per il 2005, il bilancio registra una riduzione della dotazione di competenza di 1347,9 milioni di euro, che riguarda in particolare le spese in conto capitale.
I residui registrano una riduzione rispetto alle previsioni assestate 2005 (12.598,3 milioni di euro) pari a 1083,9 milioni di euro (- 8,6 per cento circa).
Con riferimento ai centri di responsabilità amministrativa in cui si articola lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per il 2006 (tabella n. 3), segnala, in particolare, che la dotazione di competenza nelle previsioni di bilancio per il 2006 del centro di responsabilità amministrativa «mercato», risulta di 23,1 milioni di euro, dei quali 22,1 di parte corrente e 1 milione di euro in conto capitale.
I residui ammontano a 1,5 milioni di euro, circa, mentre l'autorizzazione di cassa risulta pari a 24,5 milioni di euro.
La dotazione di competenza assegnata al centro di responsabilità amministrativa «Imprese», ammonta a 1863,8 milioni di euro, di cui 180,1 di spese correnti e 1683,7 milioni di euro circa di spese in conto capitale.
I residui complessivi sono pari a 11.134,3 milioni di euro, mentre l'autorizzazione di cassa ammonta a 1897,4 milioni di euro.
Le spese in conto corrente dirette ad «interventi» ossia all'esterno dell'Amministrazione, sono destinate, tra l'altro, all'UPB 3.1.2.1 «Camere di commercio, industria e artigianato» (0,6 milioni di euro), all'UPB 3.1.2.2 «Ente nazionale italiano per il turismo» (cap. 2270) (21,7 milioni di euro), all' UPB 3.1.2.3 «Autorità garante della concorrenza e del mercato» (cap. 2275) (22 milioni di euro); all' UPB 3.1.2.4 «Contributi ad enti ed altri organismi» (cap. 2280) (28,4 milioni di euro); all' UPB 3.1.2.8 «Accordi ed organismi internazionali» (21,9 milioni di euro) all'UPB 3.1.2.9 «Promozione turistica» (0,2 milioni di euro), all'UPB 3.1.2.11 «Istituto di promozione industriale» (cap. 2371) (17,6 milioni di euro), nonché all'UPB 3.1.2.12 «Interventi industrie in crisi» (20 milioni di euro).
Per quanto riguarda le spese in conto capitale, la competenza più consistente, pari a 1598,1 milioni di euro è attribuita all'UPB 3.2.3.8 «Fondo investimenti-incentivi alle imprese», articolata in quattro capitoli di spesa.
In particolare, al cap. 7420 («Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese») sono destinati 1423,3 milioni di euro e altri 174,7 milioni di euro sono assegnati al settore aeronautico (cap. 7421).
La dotazione di competenza del centro di responsabilità amministrativa «reti energetiche» ammonta invece complessivamente a 261,5 milioni di euro, di cui 55,4 sono destinati a spese di parte corrente, e 206,1 milioni di euro a spesa in conto capitale (interamente destinati ad «Investimenti»).
La consistenza dei residui risulta di 217,4 milioni di euro, mentre l'autorizzazione di cassa risulta di 263,5 milioni di euro.
Il totale complessivo delle spese per il 2006 nelle previsioni iniziali di bilancio per il centro di responsabilità amministrativa «internazionalizzazione» ammonta a 192,8 milioni di euro, di cui 180,6 di spesa corrente e 12,2 di spesa in conto capitale.
I residui ammontano a 161,2 milioni di euro, mentre l'autorizzazione di cassa, risulta pari al 210,1 milioni di euro.
Nell'ambito delle spese correnti, 167,5 milioni di euro circa sono stanziati per Interventi, ossia per spese destinate all'esterno dell'Amministrazione.
In particolare, 160,2 milioni di euro sono assegnati all'UPB 5.1.2.2 «Istituto commercio estero».
Con riferimento alle spese in conto capitale, segnala la dotazione di competenza di 10,5 milioni di euro destinata all'UPB 5.2.3.5 (Promozione e tutela del made in Italy).
Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, così come modificato dalle Note di variazioni, reca per l'anno finanziario 2006, spese finali per un totale di 50.364 milioni di euro.
Con l'attuazione della nuova struttura dipartimentale, i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata, di competenza della X Commissione attività produttive, sono contenuti nell'ambito del Centro di responsabilità n. 4 «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica».
Al suddetto centro di responsabilità è assegnata per il 2006 una dotazione di competenza di 10.529,4 milioni di euro, di cui 8145,8 di parte corrente e 2.383,6 di conto capitale.
Quanto ai singoli capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, rientranti nelle competenze della X Commissione attività produttive, si segnala l'U.P.B. 4.1.2.7. (Spese correnti per la ricerca scientifica), la cui dotazione di competenza ammonta a 62,6 milioni di euro; il Cap. 1678 (ex 5482), relativo al «Contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)», ove si registra per l'esercizio 2006 una competenza di 20,6 milioni di euro; l'U.P.B. 4.2.3.4. (Spese in conto capitale per la ricerca scientifica relative a investimenti), la cui dotazione di competenza risulta per il 2006 di 1637,4 milioni di euro; il Cap. 7236 (ex 8922), nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI, relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», sul quale risulta iscritta la somma di 1631,8 milioni euro; l'U.P.B. 4.2.3.5. (Spese per la ricerca applicata in conto capitale relative a investimenti) e, infine, il Cap. 7254 (ex 8932) («Fondo per le agevolazioni alla ricerca»), ove la somma iscritta è pari a 15 milioni di euro.
Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e rientrano nel centro di responsabilità amministrativa n. 3 «tesoro». Segnala, quanto alle spese di parte corrente, l'UPB 3.1.2.49 «Fondo rotativo per il sostegno all'innovazione, all'investimento, alla ricerca ed all'innovazione», cui è assegnata una dotazione pari a 150 milioni di euro; l'UPB 3.2.3.17 «Metanizzazione», recante uno stanziamento di 12,5 milioni di euro; l'UPB 3.2.3.19 «Artigiancassa», che reca per il 2006 uno stanziamento di 20 milioni di euro; l'UPB 3.2.3.33. «Sostegno finanziario del sistema produttivo», recante uno stanziamento di 38,7 milioni di euro; l'UPB 3.2.3.34 «Ricerca scientifica, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro; l'UPB 3.2.3.55 «Promozione e tutela del Made in Italy»: cap. 7394 relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in italy, con una dotazione di 8,1 milioni di euro.
Nicola COSENTINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda quindi che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per le ore 16 della giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
XCOMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Nicola COSENTINO.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2006.
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.
Nicola COSENTINO, presidente, avverte che sul disegno di legge C. 6177, legge finanziaria 2006, e sul disegno di legge C. 6178, recante il Bilancio dello stato per il 2006 ed il bilancio triennale 2006-2008, sono pervenuti diversi emendamenti riferibili alla Tabella 3 ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 1).
Segnala quindi che l'emendamento Scaltritti 6177/X/1.16 - che detta una disciplina in materia di associazioni professionali di carattere ordinamentale - deve ritenersi inammissibile, in quanto estraneo al contenuto proprio della Legge finanziaria.
Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Provera 6177/X/1.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gastaldi 6177/X/1.2, purché riformulato nel senso di sostituire la parola «2012» con la parola «2010». Invita quindi l'onorevole Polledri a ritirare il suo emendamento 6177/X/1.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Colasio 6177/X/1.4. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 6177/X/1.100 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Provera 6177/X/1.6 e 6177/X/1.7. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Didonè 6177/X/1.8 e 6177/X/1.9; invita i presentatori dell'emendamento Colasio 6177/X/1.10 a ritirarlo e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6177/X/1.200. Con riferimento agli emendamenti Raisi 6177/X/1.12, 6177/X/1.13, 6177/X/1.14 e 6177/X/1.15, formula parere di invito al ritiro. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Gastaldi 6177/X/1.17 e 6177/X/1.18 e sull'emendamento Saglia 6177/X/1.19, purché riformulato nel senso di sostituire, al comma 1, le parole «due terzi», con le parole «tre quarti», in quanto ciò consentirebbe di incrementare le somme poste a disposizione dei soggetti beneficiari della disposizione stessa. Invita quindi i presentatori degli emendamenti Gambini 6177/X/Tab.C.1 e 6177/X/Tab.D.1, Nieddu 6177/X/Tab.D.2, 6177/X/Tab.D.3, 6177/X/Tab.D.4 e Quartiani 6177/X/Tab.D.5 e 6177/X/Tab.D.6 al ritiro dei propri emendamenti. Infine, invita il presentatore dell'emendamento Raisi 6178/X/Tab.3.1 a ritirarlo.
Il sottosegretario Battista CALIGIURI esprime, su tutti gli emendamenti presentati, parere conforme a quello del relatore.
Nicola COSENTINO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Provera 6177/X/1.1; si intende che vi abbia rinunciato.
Luigi GASTALDI (FI) con riferimento al proprio emendamento 6177/X/1.2, ritiene di accogliere la proposta di riformulazione del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Gastaldi 6177/X/1.2 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Massimo POLLEDRI (LNFP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6177/X/1.3. Al riguardo, rileva infatti come vi sia l'esigenza di incrementare le attività di stoccaggio del gas naturale e di rendere più incisivo il rapporto di tali attività con il territorio di riferimento. Peraltro, l'emendamento presentato, che prevede la corresponsione di un importo pari allo 0,1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale in favore dei comuni e delle province, si rivela scarsamente oneroso.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ribadisce le proprie perplessità sui contenuti dell'emendamento Polledri 6177/X/1.3 atteso che, a suo avviso, la previsione di contributi compensativi a carico delle imprese finirebbe inevitabilmente per ripercuotersi sulle tariffe applicate agli utenti. Al contrario, obiettivo perseguito dalla Commissione e dallo stesso gruppo di appartenenza del deputato Polledri, è sempre stato quello di introdurre misure che consentissero di ridurre le tariffe di utenza.
Massimo POLLEDRI (LNFP), replicando all'intervento del relatore, precisa che il prelievo ha ad oggetto esclusivamente una percentuale del valore della capacità di stoccaggio di gas naturale e non l'ammontare del gas prodotto, incidendo pertanto in maniera assai limitata sugli oneri contributivi a carico delle imprese produttrici.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, con riferimento all'emendamento Polledri 6177/X/1.3, si rimette alla valutazione della Commissione.
La Commissione respinge l'emendamento Polledri 6177/X/1.3.
Nicola COSENTINO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Colasio 6177/X/1.4, Provera 6177/X/1.6 e 6177/X/1.7; si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6177/X/1.100 del relatore e Didonè 6177/X/1.8 e 6177/X/1.9.
Nicola COSENTINO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Colasio 6177/X/1.10 e Raisi 6177/X/1.12, 6177/X/1.13, 6177/X/1.14 e 6177/X/1.15; si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 6177/X/1.200 del relatore e l'emendamento Gastaldi 6177/X/1.17.
Massimo POLLEDRI (LNFP) dichiara il voto contrario del gruppo della Lega Nord sull'emendamento Gastaldi 6177/X/1.18, rilevando come la disposizione che si intende introdurre, oltre a non rispondere allo spirito della legge n. 239 del 2004, investe una questione di notevole importanza, in assenza di ogni concertazione tra le forze di maggioranza. Al riguardo, nello stigmatizzare l'intesa raggiunta tra talune forze della maggioranza e di gruppi di opposizione sul tema, ritiene che l'emendamento sia suscettibile di recare gravi danni ai comuni italiani.
Stefano SAGLIA (AN), replicando all'intervento del deputato Polledri, rileva che l'emendamento Gastaldi 6177/X/1.18, lungi dal penalizzare i comuni, introduce invece benefici in loro favore.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, conferma il parere favorevole sull'emendamento Gastaldi 6177/X/1.18 atteso che il contenzioso attualmente in atto tra società che distribuiscono gas naturale ed enti locali ha fatto sì che, non solo gli enti locali siano privati delle royalties di competenza, ma siano gravati di notevoli spese legali.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gastaldi 6177/X/1.18.
Stefano SAGLIA (AN) con riferimento al proprio emendamento 6177/X/1.19, ritiene di accogliere la proposta di riformulazione del relatore.
La Commissione approva l'emendamento Saglia 6177/X/1.19 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Nicola COSENTINO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gambini 6177/X/Tab.C.1 e 6177/X/Tab.D.1, Nieddu 6177/X/Tab.D.2, 6177/X/Tab.D.3, 6177/X/Tab.D.4 e 6177/X/Tab.D.5 e Quartiani 6177/X/Tab.D.6; si intende che vi abbiano rinunciato. Constata altresì l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 6178/X/Tab.3.1; si intende che vi abbia rinunciato.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella 3 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di relazione del relatore e nomina il deputato D'Agrò relatore presso la V Commissione.
Nicola COSENTINO, presidente, avverte che non sono pervenuti emendamenti riferibili alla Tabella 7 ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 4).
La Commissione approva la proposta di relazione del relatore e nomina il deputato D'Agrò relatore presso la V Commissione.
La seduta termina alle 17.05.
ALLEGATO 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006) (C. 6177 Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2006.
EMENDAMENTI
Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di ulteriori interventi innovativi finalizzati a iniziare la riconversione verso produzioni civili delle imprese militari.
6177/X/1. 1. Provera.
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228-bis. La scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, è prorogata al 31 dicembre 2012.
6177/X/1. 2. Gastaldi.
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nei quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari allo 0,1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.
228-ter. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 228-bis provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede dello stabilimento.
228-quater. Nei casi di localizzazione degli stabilimenti di cui al comma 228-bis in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui sono determinati dalla regione sede dello stabilimento d'intesa con le regioni confinanti.
6177/X/1. 3. Polledri, Didonè.
Al comma 263, dopo le parole: ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: , con il Ministro dei beni e delle attività culturali.
6177/X/1. 4. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 263, sostituire le parole: e sul piano funzionale con le seguenti: o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva.
6177/X/1. 100. Il relatore.
Al comma 263, dopo le parole: sul piano territoriale e sul piano funzionale aggiungere le seguenti: accomunate da attività di filiera produttiva.
6177/X/1. 6. Provera.
Al comma 263, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con istituti di ricerca e/o formativi.
6177/X/1. 7. Provera.
Al comma 265, lettera b), alinea, dopo la parola: amministrative aggiungere le seguenti: e di diritto privato.
6177/X/1. 8. Didonè, Gastaldi, Gambini, Nieddu, Provera, Dalle Fratte, Saglia.
Al comma 265, lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
3) I distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile.
6177/X/1. 9. Didonè, Gastaldi, Gambini, Nieddu, Provera, Dalle Fratte, Saglia.
Al comma 266, dopo le parole: distretti rurali e agro-alimentari aggiungere le seguenti: e culturali.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/X/1. 10. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 266, sostituire le parole: definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 con le seguenti: siano essi formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno.
6177/X/1. 200. Il relatore.
Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:
284-bis. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.
284-ter. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è di norma garantito, a cura dell'ente gestore, contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.
284-quater. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie di cui al comma 284-ter sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
284-quinquies. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.
284-sexies. A valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, per iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale. Le tipologie delle iniziative sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.
6177/X/1. 12. Raisi.
Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:
284-bis. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.
6177/X/1. 13. Raisi.
Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:
284-bis. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è di norma garantito, a cura dell'ente gestore, contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.
284-ter. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie di cui al comma 284.bis sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
284-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.
284-quinquies. A valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, per iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale. Le tipologie delle iniziative sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.
6177/X/1. 14. Raisi.
Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:
284-bis. Al fine di migliorare ed innovare i processi organizzativi ed incrementare una maggiore penetrazione sui mercati esteri, i distretti che favoriscono l'assunzione del personale con comprovata preparazione nel settore dell'internazionalizzazione, da parte delle imprese che aderiscono al distretto, beneficiano dell'incentivo fiscale previsto all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a 36 mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo. I benefici previsti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 20 punti per cento.
6177/X/1. 15. Raisi.
Dopo il comma 303, inserire i seguenti:
303-bis. Sono iscritte in apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia le Associazioni Professionali, di natura privata, costituite da professionisti che esercitano attività e competenze non riservate a professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
303-ter. Il riconoscimento delle singole associazioni professionali è disposto, su proposta del Consiglio Nazionale dell'Economia e dal lavoro, con decreto del Ministro dell'Economia.
303-quater. Le associazioni professionali rilasciano agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'Associazione è requisito necessario per l'esercizio dell'Attività professionale.
303-quinquies. Con successivo provvedimento legislativo saranno precisati i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro, nel rispetto del principi e criteri direttivi del presente articolo, nonché del seguenti per ciascuna di esse:
a) l'esistenza di uno statuto che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale, le specifiche competenze i relativi requisiti associativi;
b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
d) l'adozione di un regolamento per la determinazione dei livelli di qualifica professionale, la valutazione del requisiti professionali, la verifica delle professionalità, l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.
303-sexies. Con successivo provvedimento legislativo saranno stabilite le condizioni ed i limiti per l'eventuale istituzione di uno o più enti Interprofessionali per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali a favore dei professionisti aderenti alle associazioni.
303-septies. Sarà istituito con successivo provvedimento legislativo un osservatorio permanente sulle associazioni riconosciute di cui al comma 303-bis del presente articolo. L'osservatorio elabora, con cadenza almeno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema di regolamentazione associativo e riferisce al Ministero dell'Economia.
6177/X/1. 16. Scaltritti.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. Al fini del rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera:
a) con l'espressione «messa in esercizio dell'impianto» s'intende fare riferimento alla data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
b) con l'espressione «entrata in esercizio dell'impianto» s'intende fare riferimento alla data, successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui al 2o comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.
6177/X/1. 17. Gastaldi, Saglia, Polledri.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. 1. Al fine di un ordinato svolgimento delle gare per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione di gas naturale e per favorire il processo di aggregazione delle concessioni di distribuzione tra gli enti locali, il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è così rideterminato:
a) 31 dicembre 2007 per tutte le concessioni e affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) con incremento automatico al 31 dicembre 2009 nel caso si verifichi una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo sopra citato.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dall'ente locale affidante o concedente per un anno qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.
3. La durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è stabilita in dodici anni a decorrere dalla seconda nel tempo tra la data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
4. Gli oneri per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui al comma 3 sono posti a carico dei concessionari.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
6. È fatta salva la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio di cui al comma 1, se stabilita nei relativi atti di affidamento o concessione.
6177/X/1. 18. Gastaldi, Dalle Fratte, Saglia, Nieddu, Gambini, Provera.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. 1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, attraverso idonee operazioni finanziarie per la cessione di una frazione non superiore ai due terzi di crediti residui, alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, della legge 16 marzo 1999, n. 79, utilizzando allo scopo istituti finanziari e società pubbliche o controllate.
2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al precedente comma 1, che dispongono di impianti di generazione con una potenza elettrica massima oggetto della convenzione maggiore di 10 MW, hanno l'obbligo di aderire alle procedure per la cessione dei crediti residui a far data dal 1o gennaio 2006, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili come definite dal provvedimento CIP 29 aprile 1992 n. 6 e sue successive integrazioni e modifiche.
3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in applicazione della normativa vigente, derivanti dall'applicazione delle procedure di cessione dei crediti residui dovranno ricadere sui soggetti identificati al precedente comma 2. Con il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1 vengono definite procedure di restituzione dei crediti residui in casi di mancato funzionamento dell'impianto di generazione o di funzionamento in condizioni diverse da quanto previsto dalla convenzione.
4. Ai fini della presente norma non si applica quanto previsto dal titolo II, punto 7-bis del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.
6177/X/1. 19. Saglia, Polledri, Dalle Fratte, Gastaldi.
Alla Tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge 292 del 1990: ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo (3.1.2.2. Ente nazionale Italiano per il turismo - cap. 2270), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 25.000;
2007: + 25.000;
2008: + 25.000.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/X/Tab. C. 1. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Tedeschi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia.
Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce: Legge n. 183 del 1987 aggiungere la seguente: Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (Settore 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - Cap. 7165), con i seguenti importi:
2006: + 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/X/Tab. D. 1. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Tedeschi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia.
Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge 662 del 1996, aggiungere la seguente: Legge n. 266 del 1997, Interventi urgenti per l'economia - Articolo 12, comma 1: contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore 9) (3.2.3.33 - sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/P), con i seguenti importi:
2006: + 50.000;
2007: + 50.000;
2008: + 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/X/Tab. D. 2. Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Tedeschi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia.
Alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 662 del 1996, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, aggiungere la seguente: Legge n. 266 del 1997, Interventi urgenti per l'economia - Articolo 2, comma 2, Finanziamento esportazioni a pagamento differito (Settore 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/P), con i seguenti importi:
2006: + 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/X/Tab. D. 3. Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Tedeschi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia.
Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce: Legge 662 del 1996, aggiungere la seguente: Legge n. 27 del 1998: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) Articolo 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 - Artigiancassa - Cap. 7165), con i seguenti importi:
2006: + 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/X/Tab. D. 4. Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Tedeschi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia.
Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce: Legge n. 662 del 1996, aggiungere la seguente: Legge finanziaria n. 388 del 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Articolo 27, comma 11: disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Settore 4) (4.2.327 - aree sottoutilizzate - cap. 7576/P), con i seguenti importi:
2006: + 100.000.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/X/Tab. D. 5. Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Tedeschi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia.
Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 662 del 1996, aggiungere la seguente: Legge 388 del 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - Articolo 145, comma 21, Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 - Cap. 7150), con i seguenti importi:
2006: + 50.000.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/X/Tab. D. 6. Quartiani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Tedeschi, Gambini, Nigra, Nieddu, Rugghia.
Alla Tabella 3, Ministero delle attività produttive operare le seguenti variazioni:
5. INTERNAZIONALIZZAZIONE
5.2 - Spese in conto capitale:
5.2.3.5 - Promozione e tutela del made in Italy:
Competenza: + 8.000.000;
Cassa: + 8.000.000.
Conseguentemente:
Alla Tabella 2 - Ministero dell'economia e delle finanze operare le seguenti variazioni:
6. POLITICHE FISCALI
6.1 - Spese correnti
6.1.1 - FUNZIONAMENTO
6.1.2.13 - Scuola Superiore dell'economia e delle finanze:
Competenza: - 8.000.000;
Cassa: - 8.000.000.
6178/X/Tab. 3. 1. Raisi.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006) (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2006.
EMENDAMENTI RIFORMULATI IN CORSO DI SEDUTA
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228-bis. La scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, è prorogata al 31 dicembre 2010.
6177/X/1.2. (nuova formulazione) Gastaldi.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. 1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, attraverso idonee operazioni finanziarie per la cessione di una frazione non superiore ai tre quarti di crediti residui, alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, della legge 16 marzo 1999, n. 79, utilizzando allo scopo istituti finanziari e società pubbliche o controllate.
2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al precedente comma 1, che dispongono di impianti di generazione con una potenza elettrica massima oggetto della convenzione maggiore di 10MW, hanno l'obbligo di aderire alle procedure per la cessione dei crediti residui a far data dal 1o gennaio 2006, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili come definite dal provvedimento CIP 29 aprile 1992 n. 6 e sue successive integrazioni e modifiche.
3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in applicazione della normativa vigente, derivanti dall'applicazione delle procedure di cessione dei crediti residui dovranno ricadere sui soggetti identificati al precedente comma 2.
Con decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1 vengono definite procedure di restituzione dei crediti residui in casi di mancato funzionamento dell'impianto di generazione o di funzionamento in condizioni diverse da quanto previsto dalla convenzione.
4. Ai fini della presente norma non si applica quanto previsto dal titolo II, punto 7-bis del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994.
6177/X/1.19. (nuova formulazione) Saglia.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006) (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2006.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006, del disegno di legge di bilancio (C. 6178 Governo, approvato dal Senato) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 6177 Governo, approvato dal Senato);
tenuto conto che i disegni di legge finanziaria e di bilancio intervengono in un contesto politico ed economico, anche internazionale, di particolare difficoltà e sono pertanto volti al contenimento dei costi e del deficit, al fine di garantire il rispetto dei vincoli europei e di mantenere in ordine i conti pubblici;
rilevato che la manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2008 è effettuata non solo attraverso il disegno di legge finanziaria 2006 e il disegno di legge di bilancio ma è altresì affiancata dal decreto-legge n. 2003 del 2005 che, come si evince dalla relazione illustrativa, deve essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica, anche tenuto conto che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esso contenute sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
valutato, tuttavia, con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno 2006, così come modificato dalla II Nota di variazione, che esso reca spese finali corrispondenti al solo 0,5 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato, con una riduzione, quanto alle spese in conto capitale, di più del 40 per cento rispetto alle previsioni del disegno di legge di assestamento per il 2005;
pur comprendendo la necessità di selezionare, per ragioni di compatibilità di bilancio, gli interventi a sostegno del sistema produttivo, limitandoli alla concessione di aiuti alle imprese riferiti a specifici progetti ed obiettivi, si esprime tuttavia notevole preoccupazione rispetto alla riduzione delle spese per investimento contenuta nel disegno di legge finanziaria, che rischia di incidere negativamente anche sullo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
valutate positivamente le disposizioni in materia di distretti produttivi recate dal disegno di legge finanziaria, che rispondono all'esigenza di valorizzare le specificità del sistema produttivo nazionale, composto in prevalenza da piccole e medie imprese, e osservato al riguardo come l'intervento normativo - diretto a superare l'asimmetria che oggi si registra tra la struttura economica unitaria dei distretti e la struttura giuridica molecolare delle imprese ad essi afferenti - consenta di trasformare il distretto in una piattaforma di sviluppo organizzata secondo il concetto della filiera produttiva, promuovendo al contempo una più intensa internazionalizzazione dell'economia italiana e prevedendo l'adeguamento della disciplina giuridica del distretto industriale alle sue rinnovate funzioni economiche, culturali e sociali;
preso atto, infine, dell'assenza di disposizioni che, facendo seguito all'attuale congiuntura dei prezzi petroliferi e degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto, introducano strumenti necessari a promuovere l'uso dei biocarburanti e, in particolare, del biodiesel e che, in particolare, prevedano un impegno finanziario volto a ripristinare il contingente defiscalizzato di biodiesel a partire dal 2006, per un ammontare pari a 300.000 tonnellate, come d'altronde fissato dalla legge Finanziaria per il 2005;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) appare auspicabile, con riguardo alla disciplina dei distretti industriali, specificare, al fine di favorire condizioni di maggiore competitività del sistema, che i destinatari degli interventi non siano esclusivamente i distretti tradizionalmente intesi, circoscritti ad aree territorialmente definite, ovvero articolati a livello funzionale, ma anche forme diverse di aggregazione di imprese che abbiano una loro rilevanza e giustificazione sotto il profilo strutturale ed economico, assoggettando conseguentemente alla disciplina del distretto anche imprese legate tra loro da rapporti giuridici che appaiono esulare dal modello organizzativo tipico del distretto, quali i consorzi, i rapporti di subfornitura o di filiera;
b) appare altresì opportuno, sempre con riferimento alla configurazione giuridica dei distretti industriali, che il rapporto tra le imprese e i distretti produttivi sia inquadrato nell'ambito del mandato con rappresentanza, con conseguente conferimento ai distretti medesimi del potere di agire in nome e per conto delle imprese mandanti, ai sensi dell'articolo 1703 del codice civile;
c) si valuti l'opportunità, al fine di contenere il costo delle tariffe elettriche, della riduzione di una componente della tariffa elettrica cosiddetta A3, rimodulandola nel tempo attraverso la cessione dei crediti residui contabilizzatati dovuti alle imprese di produzione che dispongono di impianti di generazione elettrica incentivati a valere sul provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6 e sue successive integrazioni e modifiche, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti esclusivamente rinnovabili.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006) (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006 (limitatamente al centro di responsabilità n. 4 «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica»), del disegno di legge di bilancio (C. 6178 Governo, approvato dal Senato) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 6177 Governo, approvato dal Senato),
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) come già evidenziato nella relazione approvata dalla X Commissione avente ad oggetto la Tabella 7 dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2005, con riferimento alle attività di ricerca e di sviluppo, ed in particolare al ruolo svolto dai centri nazionali preposti alla ricerca, appare necessario realizzare più incisive politiche di ordine strutturale, che sappiano intervenire con azioni mirate di sostegno, secondo obiettivi strategici e programmi definiti, anche al fine di ottimizzare e rendere più incisivi gli effetti delle risorse impiegate nel settore, nonché di favorire una sempre maggiore interazione tra i centri nazionali e il sistema delle imprese;
b) sia valutata l'opportunità di implementare gli stanziamenti riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza appare ridotta di circa 10 milioni di euro; ciò anche al fine di assicurare alla Agenzia spaziale italiana, adeguati stanziamenti che ne consentano una piena operatività;
c) parimenti, si valuti l'opportunità di garantire adeguate risorse al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, la cui dotazione è stata notevolmente ridotta per effetto della II Nota di variazione.
XICOMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
Giovedì 17 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 novembre 2005 - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, approvato dal Senato e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) per le parti di competenza.
Ricorda che gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno degli stati di previsione sopra indicati devono essere presentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, presso la Commissione competente per materia, non potendo essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio.
Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, essere successivamente ripresentati direttamente in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso invece in cui essi siano respinti, gli stessi non potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea, ma potranno essere ripresentati in Commissione bilancio.
Le medesime regole disciplinano anche l'esame del disegno di legge finanziaria per le parti di competenza della Commissione. In particolare, l'articolo 121 del regolamento prevede che gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione, che comportano variazioni compensative in tale ambito, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea.
Tale disciplina si applica naturalmente sia alle determinazioni quantitative contenute nelle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, sia all'articolato del medesimo disegno di legge. Peraltro, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, nonché della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria anche direttamente in Commissione bilancio.
In Commissione possono essere altresì presentati emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero compensate mediante modifica di parti del disegno di legge finanziaria non rientranti nella competenza della Commissione. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, gli stessi non possono essere ripresentati direttamente in Assemblea, ma possono essere ripresentati in Commissione bilancio.
Ricorda, inoltre, che gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole generali di ammissibilità con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività. In proposito ricorda che sono da considerare inammissibili, in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria, gli emendamenti recanti disposizioni i cui effetti finanziari non decorrano dal primo anno della manovra; quelli volti ad introdurre deleghe legislative; quelli recanti norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari ovvero che non presentino un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; quelli recanti norme onerose che non siano finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; quelli recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Sono inoltre da considerare inammissibili gli emendamenti privi di compensazione o con compensazioni insufficienti o manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati in tale sede sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati.
Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi segnala che l'eventuale ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ricorda che debbono essere presentati in Commissione tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno approvati o accolti dal Governo saranno allegati alle relazioni che verranno trasmesse alla Commissione bilancio e saranno quindi allegati alla relazione generale che quest'ultima predisporrà per l'Assemblea. Gli ordini del giorno respinti o non accolti dal Governo in Commissione potranno essere ripresentati all'Assemblea. Presso la Commissione bilancio non possono essere presentati ulteriori ordini del giorno.
Gli ordini del giorno che si riferiscano all'indirizzo globale della politica economica generale debbono essere presentati direttamente in Assemblea.
Per quanto attiene infine all'organizzazione dei lavori, ricorda che i termini per l'esame in sede consultiva e per l'esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, a giovedì 24 novembre ed a giovedì 8 dicembre 2005.
Conseguentemente, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 22 novembre, alle ore 19, per procedere alle votazioni a partire dalla seduta di mercoledì.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, rileva preliminarmente come la manovra di finanza pubblica per il 2006 sia effettuata attraverso il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di bilancio e il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure urgenti di contrasto dell' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria, è specificato che il decreto-legge n. 203/2005 deve essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica. Le relative maggiori entrate sono pertanto destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2006-2009 prevedono una crescita del PIL in termini reali pari all'1,5 per cento, mentre risulta confermato, per il 2006, l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 3,8 per cento del PIL. In particolare, l'obiettivo di indebitamento netto del 3,8 per cento del PIL, indicato nel DPEF, è stato fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2006 un disavanzo del 4,7 per cento del PIL. La manovra di finanza pubblica per il 2006, originariamente varata dal Governo, comportava, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 0,8 punti percentuali di PIL, come richiesto in sede comunitaria. In valori assoluti l'intervento correttivo avrebbe dovuto comportare un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 12 miliardi di euro.
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2005 ha peraltro deliberato la presentazione di una serie di emendamenti correttivi della manovra, finalizzati a rimodulare gli strumenti di acquisizione di una quota delle entrate rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione del DPEF. Il quadro tendenziale 2006 considerato dal DPEF prevedeva infatti entrate derivanti da dismissioni immobiliari per un importo pari a 6 miliardi di euro. Alla luce dell'attuale andamento delle dismissioni, il Governo ha deciso di mantenere nel quadro tendenziale 2006 solo 1 miliardo derivante da dismissioni immobiliari. I restanti 5 miliardi sono stati recuperati attraverso emendamenti correttivi, che hanno comportato riduzioni di trasferimenti in conto capitale ad imprese controllate dallo Stato pari a circa 1,5 miliardi di euro (1,2 miliardi di riduzioni riferiti alle Ferrovie dello Stato e 300 milioni riferiti ad ANAS) ed aumenti di entrate pari a circa 2,5 miliardi di euro e attraverso i proventi da dividendi dovuti dalle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo, precedentemente non tenuto in considerazione nell'andamento tendenziale dei conti. L'adozione di tale misura dovrebbe comportare un ulteriore intervento correttivo pari a circa 0,3 punti percentuali di PIL. Pertanto, l'intervento correttivo netto della manovra dovrebbe risultare quindi, pari a circa 1,1 punti percentuali di PIL, e, in termini assoluti, a circa 16,2 miliardi di euro.
Ricorda quindi - in maniera riassuntiva - i commi dell'articolo unico che interessano le competenze della Commissione, cercando di evidenziarne la finalità politica e la portata finanziaria, rinviando ai dossier di documentazione predisposti dal Servizio studi gli approfondimenti normativi sulle varie questioni.
Benefìci fiscali e previdenziali per le imprese di pesca: il comma 79, proroga, per l'anno 2006, le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), già prorogate per l'anno 2004 dalla legge finanziaria per il 2004 e per l'anno 2005 dalla legge finanziaria 2005. Il citato articolo 11 della legge n. 388 del 2000, ha esteso, per gli anni 2001-2003 e nel limite del 70 per cento, alcuni benefìci fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, viene stimata, in termini di cassa, una perdita di gettito di 45,8 mln di euro per il 2006, e di 33,7 mln di euro per il 2007 e un maggiore gettito (acconto IRE/IRES 2007) di 10,9 mln di euro per il 2008.
Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti: il comma 104 ripropone quanto già previsto nell'articolo 39 della legge 488 del 1999 (finanziaria 2000), ma non attuato a causa della mancata emanazione del necessario decreto attuativo che avrebbe dovuto individuare concretamente le autorità e gli organismi ai cui componenti si applicava la norma. Tale articolo 39, provvedeva a rideterminare in senso restrittivo la base contributiva e pensionabile delle indennità dei componenti delle Autorità indipendenti. In sostanza, si prevedeva che l'indennità non rientrasse più per intero nella base pensionabile e contributiva. In sostanza il comma in esame ripropone la disposizione sopra illustrata, facendone decorrere l'operatività della norma dal 2006 e prevedendo che il decreto che deve concretamente provvedere ad individuare le autorità interessate sia emanato entro il 15 gennaio 2006. Sul piano formale sarebbe opportuno «rinnovare» il termine per l'emanazione del DPCM novellando direttamente l'articolo 39, comma 2 della legge n. 488 del 1999. Inoltre andrebbe valutata la congruità del termine del 15 gennaio 2006 per l'emanazione del DPCM in questione.
Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005: i commi 110-116 recano disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2004-2005. La disposizione è conseguente al Protocollo d'intesa siglato tra il Governo e le Parti sociali il 27 maggio 2005, con il quale - convenuta la necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio economico 2004-2005 - il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato, allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01 per cento (al 4,31 per cento già riconosciuto viene aggiunto lo 0,7 per cento stabilito dal Protocollo) per ciascun comparto di contrattazione. Le risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sarebbero state definite nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2006, con esclusivo riferimento sulla competenza del biennio economico 2004-2005. Pertanto i commi 110 e 111 incrementano, a decorrere dal 2006, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, sia contrattualizzato che non contrattualizzato.
L'articolo 1, commi 88 e 89, della legge finanziaria per il 2005, per la contrattazione collettiva nazionale, ha stanziato 292 milioni di euro per il 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dal 2006. Per il personale statale in regime di diritto pubblico è stato invece disposto un incremento di 119 milioni di euro per il 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, nell'ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 105 milioni per l'anno 2005 e 139 milioni a decorrere dall'anno 2006. A tali risorse vanno aggiunte quelle previste dalla legge finanziaria per il 2004, pari a 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. Per il personale non contrattualizzato furono in tale occasione stanziati 430 milioni di euro per l'anno 2004, con specifica destinazione di 360 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, e 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, con specifica destinazione di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia. Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, furono poi resi disponibili, a decorrere dall'anno 2004, altri 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio. Con il disegno di legge finanziaria si prevede un incremento di 390 milioni di euro a decorrere dal 2006 (comma 110) per la contrattazione collettiva nazionale. Per il personale statale in regime di diritto pubblico è invece previsto un incremento di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, nell'ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 136 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 (comma 111).
Il successivo comma 112 consente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, di porre a carico del bilancio statale e non delle singole amministrazioni non statali i maggiori oneri per spese di personale relative al biennio contrattuale 2004-2005, derivanti dal richiamato protocollo del 27 maggio 2005, per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dal 2006. Tali disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. Lo stesso comma stabilisce altresì che per gli enti del S.S.N. si applicano le disposizioni del successivo comma 116, che dispone un incremento del concorso statale alla spesa sanitaria di 213 milioni annui a decorrere dal 2006. La norma fa riferimento all'Intesa in sede di Conferenza Stato regioni del 23 marzo scorso, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge finanziaria per il 2005, mentre appare più corretto far riferimento al comma 164 della medesima legge finanziaria, che stabilisce i nuovi livelli complessivi del finanziamento statale al SSN. Il comma 115 chiarisce che le somme di cui ai precedenti commi costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.
Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007: i commi 117-120 recano la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale del personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007. In particolare viene previsto uno stanziamento di 230 milioni di euro per il 2006 e 335 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la contrattazione collettiva nazionale (comma 117). Per il personale statale in regime di diritto pubblico, vengono stanziati 100 milioni di euro per il 2006 e 170 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell'ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007 (comma 118). Per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, il comma 120 dispone che la quantificazione delle risorse per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, nonché i miglioramenti economici spettanti ai professori ed ai ricercatori universitari, sarà stabilita dagli specifici comitati di settore che, peraltro, dovranno attenersi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. Le somme destinate alla contrattazione sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Al riguardo la relazione tecnica specifica che, in base all'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali vengono fissate nelle misure del 30 per cento e del 50 per cento del tasso di inflazione programmata per il 2006, pari all'1,7 per cento.
Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato: il comma 121 detta disposizioni limitative dell'utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che, a decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 per cento della spesa sostenuta, per tali finalità, nell'anno 2003. La richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Tenuto conto che le pubbliche amministrazioni sono solite ricorrere alla stipula di collaborazioni coordinate e continuative anche per il conferimento di incarichi di studio o di consulenza a soggetti estranei, potrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione in esame con quelle citate dai richiamati commi, in quanto potrebbe risultare dubbio il limite da rispettare in caso di stipula di co.co.co. per il conferimento di «consulenze esterne» (50 per cento sul 2004, come indicato dal comma 6, o 60 per cento sul 2003, come prescritto dal comma in esame).
Il successivo comma 122 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e le stipule di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti. La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università. I commi 159-167 recano invece disposizioni in materia di proroghe, per il 2006, di contratti a tempo determinato già instaurati da enti e amministrazioni. La Relazione tecnica allegata al disegno di legge originario stima un risparmio annuo, per il triennio 2006-2008, di 454,5 milioni di euro.
Contrattazione integrativa: i commi da 123 a 130 recano interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del pubblico impiego. Il comma 123 prevede, a decorrere dal 2006, un limite all'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, e delle università. Tali fondi potranno avere un importo massimo pari a quello previsto per l'anno 2004. In proposito, la relazione illustrativa al ddl originario afferma che l'intervento è volto a «consentire una crescita delle retribuzioni compatibile con gli obiettivi finanza pubblica»; tale disposizione, prosegue la relazione, «non determina alcuna lesione dell'autonomia negoziale, limitandosi solo ad intervenire, con effetti contenitivi del trend incrementale, sul plafond delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello». Allo stesso tempo, il comma 125 contiene una clausola di salvaguardia che permette di incrementare l'ammontare complessivo dei richiamati fondi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, a condizione che tali importi non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004. In proposito, si segnala che la disposizione, che potrebbe riguardare i cosiddetti fondi unici di amministrazione, non appare chiara, in quanto non specifica quali siano i fondi considerati. Inoltre, sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla portata normativa del successivo comma 126, il quale sembra introdurre una disciplina a regime per gli importi che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004. Il comma 129 pone un vincolo di destinazione ai risparmi che deriveranno dall'applicazione delle disposizioni sulla contrattazione integrativa, che costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali, mentre per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, devono concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio. Riprendendo anche alcune osservazioni della Corte dei conti, si esplicita poi il divieto di utilizzare, negli anni successivi, tali somme per l'incremento delle risorse destinate al personale. Secondo la relazione tecnica originaria, tali disposizioni realizzano economie stimate in 210 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
Lavoro straordinario: il comma 131 stabilisce, per il triennio 2006-2008, la riduzione degli stanziamenti relativi alla remunerazione del lavoro straordinario del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie fiscali, in misura del 10 per cento rispetto alle somme assegnate, per le medesime finalità, alle singole amministrazioni nell'anno 2004. Sono fatte salve alcune amministrazioni espressamente indicate, relativi per lo più al comparto della sicurezza pubblica. In base alle stime della relazione tecnica, il comma in esame comporta economie per un totale di 217 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale: i commi 132-140 pongono un vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle autonomie. Gli enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1 per cento rispetto a quella del 2004. Il comma 132 conferma inoltre che restano fermi gli obiettivi di riduzione di spesa per il personale fissato per il 2005 dalla legge finanziaria (articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). Le riduzioni di spesa fissate dal comma in esame sono da considerare - pertanto - ulteriori ed aggiuntive. L'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, infatti, già prevede che le disposizioni in materia di dotazioni organiche delle amministrazioni statali costituiscano principi e norme di indirizzo per le amministrazioni regionali, del servizio nazionale e delle autonomie. Il comma 135 dispone che gli enti locali interessati dalle disposizioni di riduzione delle spese per il personale, ad esclusione delle Regioni, possano concorrere al conseguimento degli obiettivi attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000, e delle altre norme vigenti. Si tratta della disciplina su indennità di funzione e gettoni di presenza. Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 136 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Il comma 138 disciplina le modalità di monitoraggio dell'azione di contenimento delle spese per il personale da parte degli enti interessati, utilizzando le stesse procedure previste per il Patto di stabilità per gli enti che vi sono sottoposti, e prevedendo una procedura ad hoc per gli altri. Con riguardo agli enti del servizio sanitario nazionale, segnala l'opportunità di un coordinamento di quest'ultima disposizione con la disciplina di verifica degli adempimenti da parte delle regioni, prevista dall'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005. Il comma 139 prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni e le autonomie locali restino acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. Nella relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge in esame, le economie derivanti dalla riduzione delle spese per il personale degli enti sopra menzionati sono state stimate in 907 milioni di euro annui lordi per gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali e in 800 milioni di euro annui lordi per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale: il comma 141 reca l'interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), prevedendo che la quota (non superiore all'1,5 per cento) dell'importo posto a base di gara, che può essere ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Similmente, il comma 142, volto al contenimento delle spese della P.A., stabilisce che i compensi corrisposti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche siano al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro. Secondo la relazione tecnica originaria «la norma non produce effetti finanziari diretti ed immediati ma evita future maggiori spese».
Indennizzo per la perdita dell'integrità fisica: anche i commi 144-154 intervengono sugli oneri per il personale, modificando in primo luogo la disciplina relativa alla corresponsione di un equo indennizzo per il personale della PA che abbia subito la perdita dell'integrità fisica per causa di servizio. Ai fini della determinazione dell'equo indennizzo, viene considerato solo l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con l'esclusione di tutte le altre voci retributive, anche di carattere fisso e continuativo. La disposizione non ha efficacia retroattiva. La relazione tecnica prevede una riduzione di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 per equo indennizzo ammontante a circa 164 milioni lordi, prendendo in considerazione circa 2.300 unità di beneficiari. Il comma 150 modifica poi l'attuale disposto dell'articolo 68, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, il quale stabilisce, a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso - per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio - delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato. Con la modifica in esame non viene più previsto il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, ma solo la corresponsione dell'equo indennizzo. Nella relazione illustrativa, il Governo afferma che la disposizione espunta è da ritenere superata in seguito alla riforma del Servizio sanitario nazionale. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la minore spesa per la PA in conseguenza delle disposizioni sopra illustrate dovrebbe aggirarsi intorno a 54,6 milioni di euro annui per la modifica del calcolo dell'equo indennizzo ed a 49,3 milioni di euro per la soppressione dei rimborsi per le spese di cura. Appare peraltro opportuno chiarire se le disposizioni del comma 150 si applicheranno anche a coloro che abbiano presentato domanda di rimborso in data antecedente al 1o gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006), come previsto dal comma 145 per le nuove modalità di calcolo dell'equo indennizzo. Il comma 152 reca una disposizione volta a sopprimere le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali che comunque pongono le spese di cura a carico della PA. Rimangono comunque salve le prestazioni dovute dall'amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute all'estero.
Congelamento delle indennità: il comma 146 estende al triennio 2006-2008 il congelamento degli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, comprendendo esplicitamente nel divieto di aggiornamento anche le somme erogate a titolo di assegno di confine. Nella relazione tecnica le maggiori economie derivanti dalle disposizioni del comma 146 vengono stimate in 77 milioni di euro per il settore statale (per ciascuno degli anni del triennio 2006 - 2008) ed in 44 milioni di euro per il settore pubblico. Pertanto gli effetti complessivi della misura si possono valutare in 121 milioni lordi annui.
Contenimento delle spese per indennità di trasferta: il comma 147 sopprime una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale. Mentre quelle stabilite con atto legislativo vengono espressamente indicate, quelle di origine contrattuale vengono richiamate con una formulazione molto ampia (si parla delle «analoghe disposizioni» contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali). Come nel caso del comma 152, occorre sottolineare che con legge si modificano disposizioni di natura contrattuale. Nella relazione illustrativa il Governo afferma che il comma 147 (così come i successivi commi 148 e 149) è volto a sopprimere le diarie giornaliere corrisposte ai dipendenti pubblici in quanto l'avvenuto consolidamento delle procedure di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio hanno reso «del tutto marginale ed anacronistica la corresponsione delle indennità in parola». Il comma 149 congela - negli importi spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 - le misure delle indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio, o comunque rapportate a indennità di trasferta. Tra le indennità congelate sono espressamente citate l'indennità di trasferimento spettante al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, nonché l'indennità di missione spettante ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda. Nella relazione tecnica la minore spesa conseguente alle disposizioni dei commi sopra illustrate viene stimata in 7 milioni di euro lordi annui.
Sedi degli ispettorati regionali e degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione: il comma 153 prevede modifiche alla legge n. 628 del 1961, recante Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In particolare, si prevede che gli ispettorati regionali e gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione abbiano sede non solamente in ogni capoluogo di regione, come prevede la normativa vigente, ma anche nelle città sede di Corte d'appello. Il comma 154 qualifica le disposizioni dei commi da 141 a 153, ad eccezione di quelle di cui ai commi 143 e 152, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi.
Il comma 154 qualifica le disposizioni dei commi da 141 a 153, ad eccezione di quelle di cui ai commi 143 e 152, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi. Il riferimento al comma 153 non appare appropriato, dato che esso riguarda disposizioni organizzative che esulano dalla disciplina del rapporto di lavoro.
Vicedirigenza: il comma 155 prevede stanziamenti, pari a 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2007, destinati a consentire l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.U. sul pubblico impiego, in materia di vicedirigenza, che ha affidato alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri la disciplina dell'istituzione di un'apposita area separata riservata alla vicedirigenza.
Mobilità: i commi 156-158 recano disposizioni volte, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, a «razionalizzare l'allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità». Con il comma 156 si costituisce un fondo finalizzato a potenziare l'attuazione della mobilità, con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Destinatarie del fondo sono le pubbliche amministrazioni che abbiano attivato procedure di mobilità di personale di livello non dirigenziale, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento. Il successivo comma 157 demanda la definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 1o marzo 2006. Lo stesso comma, inoltre, condiziona l'assegnazione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, all'«effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità». In proposito, segnala che la disposizione in esame, oltre a non individuare un termine per l'emanazione del regolamento di assegnazione delle risorse, condiziona tale assegnazione al completamento delle procedure di mobilità. Tale previsione non appare coordinata con quella del precedente comma 156, che stabilisce che condizione per poter accedere al fondo all'uopo costituito è l'attivazione delle procedure mobilità di personale da parte degli enti ed istituti richiamati.
Infine, il comma 158 aggiunge il comma 5-bis all'articolo 35 del D.Lgs. 165 del 2001, con il quale si introduce lo specifico obbligo, per i vincitori dei concorsi, di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. Tale obbligo è inderogabile dai contratti collettivi. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale disposizione è «volta anch'essa a garantire una più razionale distribuzione del personale pubblico, nel tentativo di ovviare gli attuali forti squilibri territoriali».
Proroga contratti a tempo determinato: i commi da 159 a 167 recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato. Secondo la relazione tecnica originaria, le unità complessivamente interessate da tale disposizioni sono 6.542, con una spesa, al lordo, di circa 179 milioni di euro. La stessa relazione tecnica, inoltre, sottolinea che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto, in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa. Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti a tempo determinato dei Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell'Agenzia del territorio, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, della magistratura amministrativa, degli enti previdenziali (INPS, INPDAP e INAIL), dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), dell'ENPALS e del Corpo forestale dello Stato. Il successivo comma 165 è diretto a mantenere in servizio, fino al 31 dicembre 2006, il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e avendo superato le previste prove selettive, non può comunque essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni. Il comma 166 reca disposizioni in materia di proroga di comandi. In particolare, si dispone la proroga, al 31 dicembre 2006, dei comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Secondo la relazione tecnica originaria, le unità interessate sono circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro. Infine, con il comma 167 si stabilisce che, per la proroga delle attività volte alla stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici è autorizzata per ciascun anno del triennio 2006- 2008 la spesa di 370 milioni di euro. La disposizione è diretta a consentire, anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi, svolti ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge finanziaria per il 2001.
Assunzione di personale pubblico: i commi 168-177 dettano disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto, per le amministrazioni statali, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (cosiddetto «blocco del turn over»). Il comma 168 stabilisce sia «assicurata», per l'anno 2006, l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). Il comma 169 si riferisce alle amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati in base ai commi da 159 a 164 (Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell'economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato). Tali amministrazioni possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all'assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte. Per facilitare la stabilizzazione dei soggetti già impiegati a titolo precario, verranno considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle procedure di reclutamento. Il comma 172 disciplina le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi, imponendo alle amministrazioni interessate di predisporre piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi. Il comma 173 prevede la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato (comma 174).
Organi di certificazione dei contratti di lavoro: il comma 176 modifica l'articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante la riforma del mercato del lavoro, concernente le commissioni di certificazione abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro. Il comma in esame, aggiungendo la lettera c-bis) al comma 1 del richiamato articolo 76, include tra gli organi abilitati alla certificazione la Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro, organo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera a)). Tale inclusione opera solamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse, ovvero abbia un'unica sede di lavoro e sia associato ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto, a livello nazionale, schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero stesso, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la richiamata Direzione. Sarebbe opportuno precisare se nel caso in questione la competenza della Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro sia esclusiva, nel senso di essere l'unico soggetto abilitato alla certificazione.
Gestioni previdenziali: i commi 182-184 determinano l'adeguamento, per l'anno 2006, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), istituita nel 1989, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è pertanto posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato. Gli incrementi disposti per il 2006 sono determinati nella misura di 440,84 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS e nella misura di 108,93 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. In base al comma 183, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato nel 2006 sono determinati: - per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l'ENPALS, in 16.181,23 milioni di euro (per l'anno 2005 l'importo era infatti pari a 15.740,39 milioni); - per il FPLD e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali in 3.992,46 milioni di euro (nel 2005 esso era pari a 3.889,53 milioni). Nell'ambito del primo importo di 16.181,23 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote: - 1.006,21 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989; - 2,43 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori; - 56,31 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.
Il comma 185 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine di imputare alla «Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti», istituita dall'articolo 130 del D. Lgs. n. 112 del 1998, una quota di risorse disponibili, corrispondente ai maggiori oneri della medesima gestione, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e in 300 milioni di euro per il 2005. Pertanto per l'anno 2004 si provvede mediante trasferimento di un importo pari a 228,69 milioni di euro, risultante quale eccedenza di bilancio per l'anno 2004 della «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» rispetto agli oneri effettivamente sostenuti ai fini istituzionali e di un importo pari a 140,31 milioni di euro accantonato presso la medesima gestione e non utilizzato nell'anno 2004. Per l'anno 2005 viene disposto l'utilizzo di 117,95 milioni di euro che risultano accantonati presso la «Gestione invalidi» e non utilizzati a scopi istituzionali e di 182,05 milioni di euro quale quota parte dalle somme trasferite dallo Stato all'INPS, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario. Il comma 186 sopprime il contributo dello Stato - pari a circa 65.6 milioni di euro annui - in favore dell'ENPALS. La relazione tecnica osserva che il contributo in oggetto appare ormai superfluo, alla luce degli ultimi risultati dei bilanci dell'ENPALS che mostrano, in conseguenza delle modifiche introdotte al sistema previdenziale con i decreti di armonizzazione previsti dalla Legge n. 335/1995, una «costante situazione di avanzo gestionale».
Versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano: il comma 187 riproduce totalmente il contenuto della pdl 1448 (Misuraca ed altri) recante disposizioni in materia di versamenti volontari in favore dei dipendenti dell'industria mineraria siciliana, da tempo all'esame della Commissione. La disposizione è volta a consentire ai lavoratori dei sali alcalini già dipendenti dalla ITALKALI S.p.A. ed ammessi al prepensionamento ai sensi dell'articolo 28 della legge della Regione Sicilia 1o settembre 1993, n. 25, di usufruire di condizioni più favorevoli in ordine alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica. Al riguardo, la relazione tecnica, stima in 445 unità i soggetti interessati dalla norma in esame, divisi tra soggetti già pensionati e soggetti ex lavoratori percettori di indennità di prepensionamento. Fino al 2015, i maggiori oneri complessivi sono pari a 15.777.364 euro.
Cessione del quinto: il comma 247 apporta alcune novelle al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Le lettere a) e d) del presente comma dispongono che le cessioni, di cui al citato testo unico, degli stipendi, salari e pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro comunicazione ai debitori ceduti. La comunicazione può essere fatta in qualsiasi forma, purché rechi una data certa. Per le si fa salva la corresponsione della misura corrispondente al trattamento minimo delle pensioni.
Riduzione del costo del lavoro: i commi 259 e 260 recano disposizioni in materia di riduzione del costo del lavoro. In particolare, il comma 259, secondo anche quanto affermato nella relazione illustrativa, intervenendo sul cosiddetto cuneo contributivo, cioè il rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e il costo del lavoro, dispone, a decorrere dal 1o gennaio 2006, un esonero (al riguardo, segnala che sarebbe più idoneo l'utilizzo del termine «riduzione») dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. Il richiamato articolo 24, a decorrere dal 1o gennaio 1989, ha fuso le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge n. 833 del 1978, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 13 della legge n. 943 del 1986, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti». Tale gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni. Il successivo comma 260 prevede che tale esonero operi prioritariamente sull'aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare, e, nel caso in cui il datore di lavoro operi in settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore ai predetti limiti, a valere anche su i versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, considerando in via prioritaria i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso, si escludono da tali esoneri il contributo al fondo di garanzia per il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Secondo la relazione tecnica originaria, sulla base di un monte retributivo stimato per l'anno 2006 pari a 236.000 milioni di euro circa, su uno slittamento dei contributi pari a 2/13 e sull'esonero contributivo di 1 punto percentuale, derivano minori entrate, al netto degli effetti fiscali, pari a 1.996, 1.556 e 1.829 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL: i commi 261-262 mirano, con cadenza annuale e nel rispetto complessivo delle gestioni INAIL, ad introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad infortuni e malattie professionali. Tale rideterminazione, secondo quanto disposto dal comma 261, deve tenere conto dell'andamento del rischio medio nazionale e dell'attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti alla determinazione dei tassi di premio. In ogni caso, la rideterminazione deve garantire l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. La rideterminazione si rende necessaria, ai sensi del comma 262, in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione, infine, alla rideterminazione si provvede con delibera dell'INAIL, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006. Secondo la relazione tecnica, dalla disposizione in esame, «in considerazione della circostanza che la rideterminazione dei premi INAIL è prevista in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni e non alterare i saldi di finanza pubblica, non conseguono effetti per la finanza pubblica medesima».
Assunzioni per fronteggiare l'influenza aviaria: il comma 286 consente al Ministero della salute una deroga ai limiti all'impiego di personale a tempo determinato. La deroga in esame concerne l'impiego di personale volto a fronteggiare le emergenze sanitarie, con particolare riferimento a quanto previsto dai provvedimenti per contrastare l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la diffusione dell'influenza aviaria. La relazione tecnica integrativa al maxiemendamento quantifica i maggiori oneri in 2,8 milioni di euro circa. Per quanto concerne, invece, i contratti a tempo determinato di durata triennale previsti dal recente decreto legge in materia di influenza aviaria, la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi in quanto gli oneri relativi risultano già coperti dal provvedimento in questione. Il comma 287 autorizza il Ministero della salute, al fine di contrastare l'emergenza aviaria e le altre emergenze riguardanti le malattie animali, a convertire in contratti a tempo determinato, di durata triennale, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di veterinari, farmacisti e chimici, impiegati presso i posti d'ispezione frontaliera (PIF) e gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), già stipulati in occasione dell'emergenza BSE. È previsto lo svolgimento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità. Nella relazione tecnica si sottolinea che tale disposizione «scongiura una ingiustificata disparità di trattamento tra i nuovi dirigenti veterinari di I livello, il cui reclutamento (con contratto a tempo determinato) è previsto dal citato decreto-legge n. 202 del 2005 ed i soggetti già in servizio (con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) ai sensi del decreto-legge n. 429/1996». L'onere è quantificato in 6,7 milioni di euro annui. Sarebbe opportuno collocare i commi in questione subito dopo il comma 121, per analogia di materia. Il comma 288 consente di effettuare nel 2006 assunzioni a tempo determinato nei servizi veterinari, in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale. La norma prevede la possibilità di assumere fino a 300 unità, tra veterinari e tecnici, previo Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni. La relazione tecnica sottolinea il carattere neutrale della disposizione in esame dal punto di vista finanziario.
Ammortizzatori sociali: il comma 294, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) e nell'articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ancora all'esame del Senato, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con quello dell'economia e delle finanze - possa - anche in deroga alla normativa ordinaria - concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi, «ovvero nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari interessate dall'influenza aviaria» e purché tali programmi siano stati definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2006. Rispetto ai precedenti normativi in materia, è stata aggiunta la possibilità di erogare i trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione anche nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari che possono essere danneggiate dal fenomeno dell'influenza aviaria. Sembra peraltro che tali aziende, in considerazione della peculiarità della crisi da cui sono colpite, non siano tenute, per fruire dei trattamenti, a realizzare programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifici accordi in sede governativa. Il secondo periodo del comma in esame autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004. Pertanto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10 per cento, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2005. L'importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nell'ipotesi di ulteriore proroga. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal comma 294 - riguardanti pertanto sia i casi di concessione sia quelli di proroga - viene stanziato un importo complessivo di spesa pari a 505 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione. L'ultimo periodo del comma in esame, modificando l'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge finanziaria per il 2004 proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 il termine entro il quale il Ministro del lavoro, di concerto il Ministro dell'economia, può concedere e prorogare, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale. Si evidenzia che il periodo in esame modifica testualmente l'articolo 7-duodecies del decreto-legge n. 7 del 2005, che a sua volta aveva sostituito, all'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il termine del «30 aprile 2005» con quello del «31 dicembre 2005». La modifica prevista dovrebbe essere più correttamente formulata come novella diretta all'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sarebbe opportuno - sempre sul piano formale - un coordinamento tra i primi tre periodi del comma in esame e l'ultimo periodo dello stesso comma, prevedendo entrambe le norme autorizzazioni a concedere o prorogare i medesimi trattamenti (CIGS, mobilità e disoccupazione speciale) per l'anno 2006, in deroga alla normativa vigente.
Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa: il comma 304 prevede l'assegnazione di un contributo a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005. Il richiamato comma 160, oltre ad istituire la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, ha assegnato alla stessa un contributo di 1 milione di euro, per l'anno 2005, per lo svolgimento delle attività istituzionali. In particolare, si prevede un contributo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008, ai fini delle attività istituzionali della Fondazione. Ai fini della copertura finanziaria, come affermato nella relazione tecnica originaria, si riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali. Il tema della Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) è da tempo argomento di discussione in Europa, che ha già predisposto due documenti con le linee-guida della Commissione Europea in materia di CSR, definita come «l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Per responsabilità sociale dell'impresa si intende quindi l'impegno a comportarsi in modo etico e corretto che vada oltre il semplice rispetto della legge.
Contratti di lavoro autonomo degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole: il comma 370 estende agli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122, prevedendo inoltre la possibilità di ricorrere ad «altre tipologie di lavoro autonomo», nel rispetto dei vincoli statuiti dal comma 122. La formulazione non consente di capire il senso normativo del rinvio ai «vincoli statuiti dal citato comma 122, il quale prevede che possano stipularsi, tra l'altro, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti.
Documento unico di regolarità contributiva: ai sensi del comma 371, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002. In sostanza il comma in esame intende introdurre l'onere di certificare la regolarità contributiva, per le imprese di tutti i settori, al fine di beneficiare delle sovvenzioni comunitarie. Tale disposizione è peraltro già contenuta nel decreto-legge n. 203 del 2005, attualmente in fase di conversione. Ricorda inoltre che le Commissioni Ambiente e Lavoro della Camera hanno approvato, nella seduta del 15 novembre 2005, una risoluzione volta ad attribuire al documento una valenza trimestrale e non più mensile.
Assunzioni effettuate da imprese concessionarie dei servizi nei settori delle poste: il comma 376 disciplina la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore dei servizi postali. In sostanza si estende a tale settore quanto previsto dall'attuale articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 con riferimento al settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali. Pertanto il comma in esame prevede che le imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale. Osserva che, dal punto di vista della formulazione, sarebbe opportuno sostituire le parole «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche....» con le seguenti «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato...».
Lavoratori marittimi esposti all'amianto: il comma 385 detta una disciplina particolare per quanto riguarda le competenze alla certificazione dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi assicurati presso l'IPSEMA. Si prevede, inoltre, che restino valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia del 27 ottobre 2004, in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003. Peraltro, dal punto di vista formale, che non si tratta di decreto interministeriale, ma di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede quindi che, per i lavoratori marittimi, la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto siano accertate e certificate dall'IPSEMA e non più, come prevede la normativa vigente, dall'INAIL. Sarebbe opportuno, dopo le parole «presso l'IPSEMA», aggiungere le seguenti «ai sensi dell'articolo 127, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124», in modo da precisare che ci si riferisce a tutti i lavoratori marittimi indicati da tale disposizione (addetti alla navigazione marittima, alla pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo). Sarebbe inoltre opportuno precisare che anche per l'accertamento e la certificazione da parte dell'IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all'articolo 3 del su citato decreto ministeriale 27 ottobre 2004, ora riferite all'INAIL, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto. Ricorda che il 13 aprile 2005 le Commissioni riunite Trasporti e Lavoro hanno approvato una risoluzione in cui il Governo è stato impegnato a consentire ai lavoratori marittimi e al personale della Marina militare di presentare, in sostituzione del curriculum rilasciato dal datore di lavoro, copia dell'Estratto Matricolare regolarmente rilasciata dalle competenti Capitanerie di porto, ovvero fotocopie autenticate del libretto di navigazione.
Passa quindi ad illustrare le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria. La tabella A presenta risorse per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio. In particolare, nella parte della tabella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è previsto uno stanziamento di 9,57 milioni di euro per l'anno 2006 e di 31,95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Come si evince dalla relazione illustrativa allegata al ddl finanziaria in esame, l'accantonamento è finalizzato «agli incentivi all'occupazione, a misure di sostegno dell'occupazione e di assunzioni a tempo indeterminato, a contributi in favore dei minorati della vista, alla disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali, per l'abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, per i principi in materia di governo del territorio».
La tabella B provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale. In tale tabella non sono previsti stanziamenti per il Ministero del lavoro.
Nella tabella C, che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per l'anno 2006 sono iscritti alcuni provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro, tra cui si segnala l'articolo 13 della legge n. 335/1995, relativo alla vigilanza sui fondi pensione, con uno stanziamento di 600 milioni di euro nel 2006. Il Fondo per le politiche sociali viene invece finanziato con 1.157 milioni di euro nel 2006, 1.161 milioni di euro nel 2007 e 1.161 milioni di euro nel 2008.
La tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia qualificati come investimenti, incide sullo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro per il finanziamento del Fondo per l'occupazione, al quale sono stati attribuiti 500 milioni di euro per l'anno 2006.
La tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa pluriennali. Nel settore denominato «interventi diversi» (settore d'intervento n. 27), segnala il finanziamento del fondo per l'occupazione, al quale, scontando il rifinanziamento operato con la tabella D, sono stati attribuiti 610 milioni di euro per il 2006, e 60 milioni di euro per il 2007.
Passando al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006 e al bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, con particolare riferimento alla Tabella n. 4 recante lo Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, rileva che l'organizzazione del Ministero del lavoro, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è stata di recente modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004 allo scopo di renderlo rispondente all'assetto delle competenze e dell'organizzazione stessa dell'Amministrazione, in quanto il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 176 del 2001 faceva ancora espresso riferimento all'accorpamento con il Ministero della salute e alla strutturazione amministrativa in Dipartimenti. Successivamente, il D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 241, ha previsto le direzioni generali come strutture di primo livello, in luogo dei dipartimenti. La nuova organizzazione del Ministero del lavoro prevede, oltre all'Ufficio di Gabinetto del Ministro ed a quello del Segretariato generale, un apparato centrale articolato nelle seguenti tredici Direzioni generali: 1) Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione; 2) Attività ispettiva; 3) Comunicazione; 4) Famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR); 5) Gestione del fondo nazionale delle politiche sociale e monitoraggio della spesa sociale; 6) Immigrazione; 7) Mercato del lavoro; 8) Politiche per l'orientamento e la formazione; 9) Politiche previdenziali; 10) Innovazione tecnologica; 11) Risorse umane e affari generali; 12) Tutela delle condizioni del lavoro; 13) Volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
Le Direzioni generali e gli Uffici di gabinetto del Ministro e del Segretariato generale si configurano quali autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA). Tra l'altro, proprio ieri è stata comunicata la conferma dell'incarico di Segretario generale all'ingegner Sergio Stabilini.
In conseguenza del nuovo assetto organizzativo del Ministero, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2006 e di quello triennale 2006-2008, si è provveduto ad una riassegnazione dei capitoli di spesa a ciascuno dei quindici CRA.
Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2006 (tabella 4) contiene una Nota preliminare allo stato di previsione della spesa. La Nota si compone di due parti: nella prima sono illustrate le principali aree di intervento prioritario, in conformità a quanto indicato nel DPEF 2006-2009 ed agli impegni assunti in sede europea, nella seconda vengono illustrati sinteticamente gli obiettivi formulati dai singoli CRA, anche in relazione alle funzioni-obiettivo di pertinenza previste dal bilancio dello Stato. Evidenzia che la Nota preliminare indica le seguenti aree di intervento prioritario per l'anno 2006: a) completamento della riforma del mercato del lavoro ed innalzamento dei tassi di occupazione regolare e di qualità; b) emersione del lavoro; c) diffusione della cultura della responsabilità sociale delle imprese ed implementazione sul territorio di un sistema sperimentale di relazioni industriali innovativo; d) sviluppo delle politiche sociali in raccordo con le Regioni per garantire l'effettività dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento al «soggetto famiglia»; e) attuazione del nuovo sistema previdenziale; f) politiche intersettoriali (miglioramento dela qualità dei servizi, semplificazione amministrativa, digitalizzazione delle amministrazioni, elaborazione di progetti di alto profilo strategico e tecnologico).
Evidenzia quindi le variazioni di competenza rispetto al bilancio di assestamento 2005. Gli stanziamenti di competenza previsti per il 2006 per il bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così come modificati in seguito all'approvazione della Ia e IIa nota di variazioni, registrano incrementi rispetto alle previsioni iniziali del 4,18 per cento. Tra le più significative variazioni di spesa dei Centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.), segnala le seguenti: C.R.A. 3 - Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - A fronte di una previsione assestata 2005, pari a 2.533,57 milioni di euro, sono state proposte variazioni (+466,23 milioni dalla IIa nota di variazioni) sulla base delle quali la previsione risulta essere pari a 2.999,80 milioni di euro. In particolare, come già risulta dall'illustrazione del disegno di legge finanziaria, si segnalano i 500 milioni di euro stanziati nel Fondo per l'occupazione. C.R.A. 7 - Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale - A fronte di una previsione assestata 2005 pari a 16.053,74 milioni di euro, e di una previsione 2006 pari a 15.382, 67 milioni di euro, sono state proposte variazioni (IIa nota di variazioni) pari a 1.201,2 milioni di euro, la previsione risulta così essere pari a 15.345,52 milioni di euro. In particolare, per gli interventi integrativi in favore dei disabili viene finanziato per un importo pari a 37,83 milioni di euro. C.R.A. 11 - Politiche previdenziali - A fronte di una previsione assestata 2005 pari a 48.723,10 milioni di euro, e di una previsione 2006 pari a 50.523,05 milioni di euro, sono state apportate variazioni che portano lo stanziamento a 52.934,78 milioni di euro. In particolare, si segnala la variazione relativa alla copertura del fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali. Per la previdenza complementare, assente nel precedente bilancio, si registra uno stanziamento di 118 milioni di euro nel 2006.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.15.
XICOMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
(C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo approvato dal Senato.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 novembre 2005.
Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come i provvedimenti in esame non consentano di porre rimedio ad una situazione di finanza pubblica fuori controllo, con l'aumento dell'indebitamento pubblico ed il sostanziale azzeramento dell'avanzo primario (dopo la tendenza più virtuosa avviata invece negli anni novanta), che a causa del collegato rischio di innalzamento dei tassi di interesse si ripercuote negativamente sull'economia reale. Anche quest'ultima presenta una situazione preoccupante cui non si è riusciti a porre rimedio, sprecando anzi le poche risorse disponibili con inappropriati interventi, in particolare, sul piano fiscale.
Evidenziata la gravità dei tagli previsti per la finanza locale, rispetto ai quali saranno necessari correttivi a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale in materia, ritiene che debbano essere approfondite le modalità per intervenire in tale ambito, valutando la possibilità di prevedere che il patto di stabilità riguardi i saldi e consenta di incentivare i comportamenti virtuosi degli enti locali. Osserva altresì come, mentre per le amministrazioni centrali sussiste la possibilità di proroga dei contratti a termine, per gli enti locali non si prevedono possibilità di contrasto della precarizzazione dei rapporti di lavoro (precarizzazione peraltro dovuta proprio ai meccanismi di blocco introdotti con le precedenti leggi finanziarie).
Con riferimento alla materia di competenza della Commissione, sottolinea come il disegno di legge finanziaria in esame concluda il ciclo della legislatura in assenza dell'attesa riforma degli ammortizzatori sociali che avrebbe dovuto accompagnare la legge n. 30 del 2003, i cui elementi di flessibilità avrebbero dovuto compensati da adeguati meccanismi di protezione dei lavoratori. Nel contempo, non si prevede il sostegno del potere di acquisto dei salari per sostenere la domanda, né compensazioni per l'aggravato carico fiscale sul trattamento di fine rapporto, né la restituzione del fiscal drag.
Osserva quindi che, essendo ormai disponibile poco tempo per il lavoro parlamentare prima della fine della legislatura, sarebbe opportuno approfittare della sessione di bilancio per definire emendamenti condivisi dai gruppi di maggioranza e di opposizione che consentano di portare a termine il lavoro svolto in sede referente dalla Commissione. Richiama a tale riguardo i provvedimenti in materia di superamento del divieto di cumulo delle prestazioni INPS ed INAIL, di riforma dell'assicurazione per gli infortuni domestici, di ricalcolo delle pensioni dei lavoratori postelegrafonici, di indennità sostitutiva dell'accompagnatore militare per i grandi invalidi e di maternità delle dirigenti di azienda. Evidenzia quindi l'opportunità di sopprimere il comma 213 del disegno di legge finanziaria, che esclude gli organi dell'Agenzia generale per i servizi sanitari regionali dall'applicazione della disciplina generale sulle nomine governative che possono essere soggette al vaglio del Governo ad inizio legislatura (il cosiddetto meccanismo dello spoil system): ritiene infatti che tale questione vada affrontata eventualmente sul piano generale e non per casi particolari.
Sottolinea infine come il problema più rilevante posto dai documenti di bilancio in esame sia quello della mancata copertura degli oneri dei rinnovi contrattuali della Pubblica Amministrazione, evidenziando come principi di correttezza amministrazione dovrebbero indurre ad indicare nelle specifiche voci di bilancio gli stanziamenti necessari ad onorare impegni contrattuali già assunti nonché quelli in via di definizione.
Carmen MOTTA (DS-U) evidenzia come il disegno di legge finanziaria debba essere esaminato sulla base della situazione dell'economia reale del paese e della sua finanza pubblica, due realtà che presentano dati preoccupanti a causa di una lunga stagnazione, considerato che l'Italia ha fatto registrare negli ultimi anni tassi di crescita molto più bassi rispetto a quelli degli altri paesi europei. Ricordato come, all'indomani delle elezioni del 2001, la maggioranza sostenesse che le grandi potenzialità del paese erano state mortificate dalle politiche del centrosinistra, evidenzia come, in realtà, non abbiano prodotto risultati positivi la legge cosiddetta Tremonti-bis, il rientro dei capitali illegalmente esportati, la riforma delle tasse di successione, il conflitto sociale innescato dal dibattito sulla riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il Ministro dell'economia ha attribuito tale fallimento dapprima agli attentati dell'11 settembre 2001, quindi, dopo che nel corso del 2004 si è registrata una forte crescita sul piano mondiale, agli effetti inflazionistici dell'euro e alla concorrenza dei prodotti cinesi, indicando pertanto cause esterne, mentre il Fondo monetario internazionale ci ha ammonito ad intervenire su fattori interni. Occorre infatti affrontare nodi strutturali quali l'apertura di mercati tuttora monopolistici, lo spostamento del prelievo fiscale dal lavoro alla rendita, il rapido trasferimento delle nuove conoscenze al sistema produttivo, ma in tale ambito nulla si è prevede anche nei documenti di bilancio in esame. Né, sul piano del lavoro, si è giunti alla tanto attesa e rinviata riforma degli ammortizzatori sociali, che avrebbe dovuto accompagnare la riforma del mercato del lavoro attraverso la cosiddetta legge Biagi, non per ragioni assistenziali ma per accrescere il grado di coesione sociale a fini di competitività del paese.
Ricordato come il centrosinistra fosse riuscito a realizzare la stabilizzazione delle condizioni finanziarie del paese, sottolinea la gravità dei passi indietro compiuti in tale ambito, osservando altresì che i tagli alla spesa degli enti territoriali potrebbero essere stati dettati anche da ragioni politiche, considerato che le amministrazioni locali sono più frequentemente governate da coalizioni di centrosinistra. Rileva quindi come anche gli interventi sul costo della politica appaiano sostanzialmente ininfluenti e propagandistici, colpendo in particolare comuni che, nella grande maggioranza dei casi, hanno rispettato il patto di stabilità.
Si tratta in sostanza di una finanziaria pre-elettorale, che non affronta i nodi strutturali e non stanzia le risorse necessarie per i contratti dei pubblici dipendenti già rinnovati e per quelli in corso di rinnovo, ricorrendo ad espedienti e rinvii (il Governo non ha ancora trasmesso all'Aran le direttive per il rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti territoriali e degli enti pubblici economici). Rileva inoltre come non vi siano finanziamenti per migliorare il funzionamento dei centri per l'impiego (la cui utilità è stata riconosciuta dallo stesso ministro del lavoro) e per l'imprenditoria femminile, registrandosi il dimezzamento del fondo sociale nonché il rischio di gravi ripercussioni, anche occupazionali, per i centri termali. Invita pertanto la maggioranza a rendersi disponibile alla definizione di proposte di modifica con le quali segnalare alla Commissione bilancio l'opportunità di adeguati correttivi nei settori di competenza della XI Commissione.
Alfonso GIANNI (RC) sottolinea come i dati statistici ufficiali segnalino una difficile situazione economica ed occupazionale del paese, considerato che occorre fare riferimento non agli andamenti trimestrali ma a dati di riferimento di più lungo periodo per avere consapevolezza di quanto sta avvenendo nel paese. Su tale base, si evidenzia una situazione di stagnazione nella quale, se il Governo rivendica il risultato, che definisce storico, della diminuzione del tasso di disoccupazione, occorre tenere presente l'andamento del PIL, sulla cui base si evidenzia che la disoccupazione è diminuita soltanto nei settori con minore produttività. Se ne evince un sistema economico più povero e meno competitivo, nel quale fino a qualche anno fa si registrava una crescita senza occupazione, mentre oggi si registra l'inverso il che non dà alcuna rassicurazione per il prossimo futuro. Sottolineato inoltre come l'aumento dell'occupazione avvenga, nella grande maggioranza dei casi, attraverso contratti di lavoro precario, evidenzia il ricorso ad espedienti per non stanziare le risorse necessarie ai rinnovi contrattuali della Pubblica Amministrazione. Si augura quindi un più approfondito confronto sul merito delle norme in esame, anche nel corso della discussione in Assemblea, osservando che l'eventuale posizione della questione di fiducia anche alla Camera impedirebbe invece tale tipo di approfondimento.
Cesare CAMPA (FI) ritiene che le osservazioni formulate dall'opposizione, in particolare per quanto attiene ai tagli relativi alle spese degli enti territoriali, siano frutto di una campagna propagandistica che, senza prendere in considerazione la reale situazione e le obiettive esigenze, tende ad esaltare polemiche non costruttive. Evidenzia pertanto come il disegno di legge finanziaria debba necessariamente procedere a tagli della spesa pubblica a causa dei vincoli imposti dalle istituzioni europee (vincoli rispetto ai quali ha una propria responsabilità l'ex presidente della Commissione europea Prodi, che si mostrava ben più disponibile rispetto agli sforamenti di bilancio di altri paesi europei): in tale ambito, peraltro, i tagli alla spesa degli enti locali sono in percentuale molto ridotta rispetto a quelli complessivi.
Richiama quindi il caso concreto del comune di Venezia, per il quale, a parte i rilievi dell'attuale sindaco sulle eccessive spese per consulenze della precedente amministrazione di centrosinistra, si prevedono tagli inferiori agli stanziamenti aggiuntivi del 2004, mentre ingenti risorse disponibili non sono state impiegate evidentemente per incapacità di spesa ed inefficienza. Sottolinea inoltre come in Veneto la maggior parte dei contratti a tempo determinato si sia trasformata in contratti a tempo indeterminato, il che indica come la legge n. 30 del 2003 abbia favorito l'ingresso definitivo dei giovani nel mondo del lavoro.
Evidenziato quindi come le difficoltà dell'economia e della finanza pubblica siano dovute in grande parte alla congiuntura internazionale ed alla realtà del commercio mondiale, ritiene che, rispetto a tale realtà, sia necessario un comportamento da amministratori responsabili, senza ricorrere alla demagogia.
Non è certo un esempio di oculata amministrazione la forte spesa sostenuta dall'amministrazione regionale pugliese per un viaggio negli Stati Uniti.
Il dibattito sui documenti di bilancio non dovrebbe quindi essere influenzato dal clima pre-elettorale e tutti dovrebbero offrire il proprio contributo costruttivo al fine di apportare i dovuti correttivi ai saldi di finanza pubblica.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, invita il presidente a prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di relazione già fissato nella sede dell'ufficio di presidenza.
Angelo SANTORI, presidente, fissa il termine per la presentazione di emendamenti e proposte di relazione sui documenti di bilancio a mercoledì 23 novembre, alle 20.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
XICOMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
Giovedì 24 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 24 novembre 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2005.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che è stata presentata una proposta di relazione favorevole con condizioni del relatore (vedi allegato 1) e una proposta di relazione alternativa dei gruppi di opposizione (vedi allegato 2).
Avverte altresì che sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole con condizioni, rammaricandosi dell'assenza dei rappresentanti dell'opposizione che non consente un confronto e rende inutile la sua replica alle loro osservazioni. Esprime quindi parere favorevole sui seguenti emendamenti: Campa 6177/XI/1.1, Campa 6177/XI/1.2, Santori 6177/XI/1.3, Di Teodoro 6177/XI/1.4, Di Teodoro 6177/XI/1.5, Lo Presti 6177/XI/1.6, Misuraca 6177/XI/1.7, Campa 6177/XI/1.8, Campa 6177/XI/1.9, Santori 6177/XI/1.10, Campa 6177/XI/1.13, Santori 6177/XI/1.14, Campa 6177/XI/1.15, Campa 6177/XI/1.17, Campa 6177/XI/1.18, Campa 6177/XI/1.19, Campa 6177/XI/1.20, Campa 6177/XI/1.21, Campa 6177/XI/1.22, Santori 6177/XI/1.23, Santori 6177/XI/1.24, Di Teodoro 6177/XI/1.25, Santori 6177/XI/1.26, Campa 6177/XI/1.27, Campa 6177/XI/1.28, Campa 6177/XI/1.29, Campa 6177/XI/1.31, Campa 6177/XI/1.33, Campa 6177/XI/1.34, Santori 6177/XI/1.35, Santori 6177/XI/1.36, Campa 6177/XI/1.37, Campa 6177/XI/1.38, Santori 6177/XI/1.39, identico agli emendamenti Campa 6177/XI/1.40 e Di Teodoro 6177/XI/1.41, Campa 6177/XI/1.43, Campa 6177/XI/1.44, Campa 6177/XI/1.45, Campa 6177/XI/1.46, Campa 6177/XI/1.47, Campa 6177/XI/1.48, Santori 6177/XI/1.49, Santori 6177/XI/1.50, Campa 6177/XI/1.52, Campa 6177/XI/1.53, Campa 6177/XI/1.54, Campa 6177/XI/1.55, Campa 6177/XI/1.56, Campa 6177/XI/1.57, Campa 6177/XI/1.58, Campa 6177/XI/1.59, Campa 6177/XI/1.60, Campa 6177/XI/1.61, Santori 6177/XI/1.62, Campa 6177/XI/1.63, Campa 6177/XI/1.64, Campa 6177/XI/1.65, Campa 6177/XI/1.67, Campa 6177/XI/1.68 e Campa 6177/XI/1.69. Raccomanda inoltre l'approvazione dei suoi emendamenti 6177/XI/1.29, 6177/XI/1.30 e 6177/XI/1.70. Invita quindi al ritiro di tutti gli altri emendamenti, esprimendo altrimenti parerete contrario.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Campa 6177/XI/1.1, 6177/XI/1.2, Santori 6177/XI/1.3, Di Teodoro 6177/XI/1.4 e 6177/XI/1.5, Lo Presti 6177/XI/1.6, Misuraca 6177/XI/1.7, Campa 6177/XI/1.8 e 6177/XI/1.9, Santori 6177/XI/1.10, risultando pertanto assorbito l'emendamento Colasio 6177/XI/1.11 e precluso l'emendamento Campa 6177/XI/1.12. Approva altresì gli emendamenti Campa 6177/XI/1.13, Santori 6177/XI/1.14, Campa 6177/XI/1.15. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Burani Procaccini 6177/XI/1.16, s'intende vi abbia rinunciato. Approva quindi gli emendamenti Campa 6177/XI/1.17, 6177/XI/1.18, 6177/XI/1.19, 6177/XI/1.20, 6177/XI/1.21 e 6177/XI/1.22, Santori 6177/XI/1.23 e 6177/XI/1.24, Di Teodoro 6177/XI/1.25, Santori 6177/XI/1.26, Campa 6177/XI/1.27 e 6177/XI/1.28, 6177/XI/1.29 e 6177/XI/1.30 del relatore, Campa 6177/XI/1.31. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfonso Gianni 6177/XI/1.32, s'intende vi abbia rinunciato. Approva gli emendamenti Campa 6177/XI/1.33 e 6177/XI/1.34, Santori 6177/XI/1.35 e 6177/XI/1.36, Campa 6177/XI/1.37 e 6177/XI/1.38, Santori 6177/XI/1.39, gli identici emendamenti Campa 6177/XI/1.40 e Di Teodoro 6177/XI/1.41. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfonso Gianni 6177/XI/1.42, s'intende vi abbia rinunciato. Approva gli emendamenti Campa 6177/XI/1.43, 6177/XI/1.70 del relatore; Campa 6177/XI/1.44, 6177/XI/1.45, 6177/XI/1.46, 6177/XI/1.47 e 6177/XI/1.48, Santori 6177/XI/1.49 e 6177/XI/1.50. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Carra 6177/XI/1.51, s'intende vi abbia rinunciato. Approva gli emendamenti Campa 6177/XI/1.52, 6177/XI/1.53, 6177/XI/1.54, 6177/XI/1.55, 6177/XI/1.56, 6177/XI/1.57, 6177/XI/1.58, 6177/XI/1.59, 6177/XI/1.60 e 6177/XI/1.61, Santori 6177/XI/1.62, Campa 6177/XI/1.63, 6177/XI/1.64 e 6177/XI/1.65. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Burani Procaccini 6177/XI/1.66, s'intende vi abbia rinunciato. Approva gli emendamenti Campa 6177/XI/1.67, 6177/XI/1.68 e 6177/XI/1.69.
Cesare CAMPA (FI) rileva come l'esame della legge finanziaria 2006 abbia rappresentato una nuova occasione per verificare da un lato il lavoro svolto dal Governo e gli aspetti più significativi del programma della maggioranza, dall'altro le sterili ragioni che sono sempre stata alla base di un'opposizione che ha mascherato la propria profonda crisi d'identità e la totale mancanza di obiettivi e di programmi, attraverso una cortina fumogena alzata da un dibattito rissoso e bugiardo, con atteggiamenti pieni di bugie ed omissioni, privi di senso della realtà, ma soprattutto incapaci di portare contributi concreti, non certo per il bene della maggioranza, ma per il Paese. Ciò indica che in Parlamento siede una minoranza che dimostra di non avere a cuore le sorti dello Stato, ma soltanto quelle della propria coalizione, da sempre all'attacco con acredine, perfino con odio, delle posizioni di Governo. È così che, ad ogni importante appuntamento politico, la sinistra si presenta con slogan che ignorano la realtà, perché le bugie sembrano ripagare più della progettualità e delle scelte d'indirizzo, anche perché finora la sinistra stessa si è dimostrata incapace di realizzarle. Le cronache politiche sono ormai quotidianamente alimentate dalle rabbiose dispute interne su tutto e tra tutti i gruppi che compongono il centrosinistra. Il nuovo falso slogan, riconducibile direttamente a Prodi, definisce la manovra in esame «una Finanziaria dei tagli, che mette in ginocchio gli enti locali». In sintesi, sottolinea che il Patto di Stabilità voluto da Prodi e che tutti i Paesi dell'Unione europea non stanno rispettando e di cui sono, ovviamente, scontenti, ha imposto al Governo Berlusconi dei tagli che non sono stati rivolti soltanto alle competenze dei comuni e delle regioni, ma prima di tutto all'apparato statale e ministeriale, compresa la stessa indennità parlamentare. Tutto questo per affrontare una crisi che non è stata causata dal centro destra, come vorrebbe una intollerabile falsità, ma che viene da molto lontano, quando la sinistra governava attraverso il consociativismo e spendeva a piene mani per clientelismo e demagogia, causando la crescita di un debito pubblico colossale, che sta ora ingessando questo e chissà quanti altri esercizi finanziari. Si tratta di una indiscutibile realtà storica, che si è aggiunta alla sfavorevole congiuntura europea che ha colpito tutti i Paesi dell'Unione europea. Il Governo Berlusconi, attuando i tagli alla spesa pubblica di cui si sta discutendo, non ha fatto certo un'azione di propaganda elettorale, ma soltanto un sacrificio per rispettare i propri doveri e l'alta responsabilità che la maggioranza degli italiani gli ha affidato il 13 maggio 2001. Perfino il Presidente della Repubblica, dall'alto del suo ruolo costituzionale, ha inteso la necessità di condividere i sacrifici indicati dal Governo, compiendo un nobile gesto: la riduzione delle spese per il Quirinale. Di fronte a questo, viene da chiedersi come reagiscono i colleghi della sinistra e quali contributi offrono al paese in un momento che richiederebbe la partecipazione alla solidarietà nazionale. L'impressione è che l'opposizione si muova in base al motto: «muoia Sansone con tutti i filistei», dando il via ad una infinita sequela di bugie, attacchi immotivati, rancori e veleni.
La verità e che la stragrande maggioranza degli enti locali è amministrata dal centrosinistra e per l'opposizione sarebbe stato molto comodo continuare a spendere a piene mani, in consulenze, in notti bianche, concerti ed iniziative effimere, imputando le spese al Governo Berlusconi, alle prese con la grana del deficit. Da una parte si va avanti con clientelismo e demagogia nelle città, province e regioni e dall'altra si muove una critica spietata e contraddittoria in Parlamento. In realtà, le spese degli enti locali sono molto aumentate. Ha ragione la Corte costituzionale a ricordare l'autonomia decisionale degli enti locali, ma ciò non vuol dire che la sinistra sia stata autorizzata a fare la «vedova allegra» nei comuni e nelle tante regioni che amministra.
A dimostrazione che l'accusa di ridurrebbe la capacità di spesa tramite la finanziaria sia falsa ed errata, cita l'esempio di Venezia, dove egli stesso è consigliere comunale. Il conto consuntivo presentato in consiglio comunale lo scorso 11 novembre ha documentato maggiori entrate per circa 9 milioni di euro rispetto a quelle previste nel 2004, dei quali 7 milioni per maggiori trasferimenti dello Stato. Quel documento ha fatto sapere, nello stesso tempo, che gli amministratori del centrosinistra non sono riusciti a spendere 25 milioni di euro. Di fronte a questa situazione, le argomentazioni dell'opposizione si dimostrano vere e proprie provocazioni.
Il Governo, nei riguardi degli enti locali, si è ispirato ad un principio di corresponsabilità, per cui i comuni combattere l'evasione e partecipano ai benefici. I comuni fanno parte dello Stato, per cui enti locali e Stato devono remare assieme e le ragioni della contrapposizione politica non devono danneggiare il Paese. Ritiene la manovra finanziaria un buon documento programmatico di spesa, perché, nelle severe ristrettezze in cui le casse pubbliche si trovano, il Governo è riuscito a stanziare le risorse per la totalizzazione, per non parlare della previdenza complementare che risolve moltissime delicate situazioni e che dà certezze a molti giovani lavoratori. Quanto alla legge n. 30 del 2003, cosiddetta legge Biagi, i numeri smentiscono ancora una volta le bugie dell'opposizione: un milione 800 mila assunzioni a tempo indeterminato più quelle a tempo determinato, che a torto vengono disprezzate, ma che spesso sono un primo passo verso la sistemazione definitiva. Questa volta, a questo riguardo, vi è stata una smentita dallo stesso Pezzotta: le sue parole devono essere risultate pesanti come macigni per la sinistra, abituata ad andare a braccetto con i sindacati. Basti pensare che il rapporto degli scioperi politici è stato di uno contro il Governo del centrosinistra e 29 contro il governo Berlusconi. Come dimostrano anche i lavori parlamentari, il governo Berlusconi ha realizzato una mole di lavoro enorme, in favore di politiche per i lavoratori che potrebbero essere considerate «di sinistra», dimostrando che il centrodestra non ha bisogno di suggerimenti in fatto di solidarietà e di equità sociale.
L'azione del Governo è infatti rivolta a rendere operativo il sistema-Italia per aumentare lo sviluppo, in modo da spartire ricchezza e non brandelli di povertà. Concludendo, ribadisce pertanto il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di relazione del relatore.
La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizioni del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di relazione alternativa; nomina quindi il deputato Emerenzio Barbieri relatore presso la V Commissione.
La seduta termina alle 9.20.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 (C. 6178 Governo e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
PROPOSTA DI RELAZIONE
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2006 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
o l'obiettivo di sostenere lo sviluppo, indicato dal Governo come prioritario nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 206-2008, deve essere coniugato con il rispetto della raccomandazione europea relativamente al contenimento del deficit;
o in tale contesto, non si può prescindere dalla necessità di conseguire l'obiettivo di pervenire ad un indebitamento netto per il 2006 pari al 3,8 per cento da ottenere con un aggiustamento strutturale pari allo 0,8 per cento del PIL, come concordato in sede Ecofin;
o la previsione di crescita del PIL per il 2006, stimata all'1,5 per cento e confortata dal positivo andamento dell'ultimo semestre dell'anno in corso, rende necessarie misure volte a incoraggiare e stimolare la ripresa economica;
valutate positivamente le misure relative alla riduzione del costo del lavoro, di cui ai commi 259 e 260, ritenute coerenti all'obiettivo di coniugare sviluppo, crescita dell'occupazione e semplificazione dell'attività di impresa;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge finanziaria:
1) occorrerebbe valutare la possibilità di definire adeguate risorse finanziarie per consentire l'approvazione di interventi correttivi della disciplina previdenziale, volti - insieme alla riforma della previdenza complementare e della totalizzazione - a migliorare ulteriormente le modalità di accesso al trattamento di quiescenza, con particolare riferimento alla liberalizzazione dell'età pensionabile, alla prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla totale abolizione del divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali e redditi da lavoro autonomo e dipendente, alla rimozione del divieto di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INPS e la rendita INAIL e alla facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia;
2) occorrerebbe altresì definire adeguate risorse finanziarie per consentire il miglioramento dei requisiti di accesso alle prestazioni dell'assicurazione per gli infortuni domestici, secondo quanto previsto dal testo unificato delle proposte n. 3011 e abbinate, e per consentire la riliquidazione del trattamento di quiescenza dei lavoratori postelegrafonici, come previsto dal testo unificato delle proposte di legge n. 535 e abbinate;
3) con riferimento all'articolato:
a. per una maggiore comprensibilità del testo, andrebbe evitata la formulazione di un unico articolo, con ben 399 commi;
b. al comma 104, sulla retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti, occorre «rinnovare» il termine per l'emanazione del DPCM, novellando direttamente l'articolo 39, comma 2 della legge n. 488 del 1999. Inoltre andrebbe valutata la congruità del termine del 15 gennaio 2006 per l'emanazione del DPCM in questione;
c. al comma 150, relativo alla disciplina dell'indennizzo per la perdita dell'integrità fisica, laddove si esclude il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, sembra necessario chiarire se tale disposizione si applicherà anche a coloro che abbiano presentato domanda di rimborso in data antecedente al 1o gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006), come previsto dal comma 145 per le nuove modalità di calcolo dell'equo indennizzo;
d. occorre escludere dalla portata del comma 154, che qualifica le disposizioni dei commi da 141 a 153, ad eccezione di quelle di cui ai commi 143 e 152, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi, l'improprio riferimento al comma 153, dato che il comma da ultimo richiamato riguarda disposizioni organizzative che esulano dalla disciplina del rapporto di lavoro;
e. al comma 259, sulla riduzione del costo del lavoro, occorre sostituire la parola: «esonero» con la seguente: «riduzione»;
f. i commi 286 e 287, che autorizzano assunzioni per fronteggiare l'influenza aviaria, vanno collocati subito dopo il comma 121, per analogia di materia;
g. il comma 294, che - in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali - autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con quello dell'economia e delle finanze - a concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, va più correttamente riformulato come novella diretta all'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già intervenuto sulla stessa materia;
h. il comma 376, riguardante le assunzioni effettuate da imprese concessionarie dei servizi nei settori delle poste, va riformulato, sostituendo le parole: «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche....» con le seguenti «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato...»;
i. al comma 385, sui lavoratori marittimi esposti all'amianto, dopo le parole «presso l'IPSEMA», vanno aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 127, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124», in modo da precisare che ci si riferisce a tutti i lavoratori marittimi indicati da tale disposizione (addetti alla navigazione marittima, alla pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo). Deve inoltre essere precisato che anche per l'accertamento e la certificazione da parte dell'IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, ora riferite all'INAIL, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto, consentendo ai lavoratori marittimi e al personale della Marina militare di presentare, in alternativa al curriculum rilasciato dal datore di lavoro, copia dell'estratto matricolare regolarmente rilasciata dalle competenti Capitanerie di porto, ovvero fotocopie autenticate del libretto di navigazione;
1) siano approvati gli emendamenti allegati alla presente relazione.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 (C. 6178 Governo e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
la XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 6177 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006);
premesso che:
la manovra finanziaria per il 2006 predisposta dal Governo ha un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese, da quello del rischio del declino economico a quello della distribuzione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti popolari alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dalla ulteriore marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese alle necessità di modernizzazione del welfare;
sul piano economico, il risultato dell'azione di Governo, a fine legislatura, si caratterizza per i risultati ampiamente negativi e la dimostrazione di questo fallimento è evidenziata dal fatto che, il PIL del Paese ha una crescita prossima allo «zero», l'indebitamento netto viaggia secondo le ultime stime al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato e il debito pubblico è tornato a crescere fino a raggiungere la ragguardevole cifra del 108,2 per cento;
il nostro Paese è sorvegliato speciale in Europa, per la mancata tenuta dei conti pubblici. La procedura comunitaria di infrazione per disavanzo eccessivo ha comportato il varo di. una manovra finanziaria correttiva per il 2006 di ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui la parte più consistente, pari a 16 miliardi di euro è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento;
il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del Paese, senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria credibilità nel contesto nazionale ed internazionale;
valutato che:
sul piano istituzionale, si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e all'approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel presentare le proprie proposte che si accavallano in maniera confusa a pochi giorni di distanza;
la manovra di 23,5 miliardi di euro, costituita da interventi di riduzione della spesa per la pubblica amministrazione e gli enti locali, da entrate una tantum (dismissioni immobiliari), da interventi vari di manutenzione del gettito, appare poco credibile e tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi, per l'anno 2006, di contenimento del deficit entro la soglia del 3,8 per cento del PIL. Ciò in piena continuità con i provvedimenti adottati nel corso dei precedenti quattro anni dal Governo di centrodestra che hanno condotto il Paese sull'orlo del dissesto finanziario, senza peraltro incidere in modo significativo sulla ricchezza e sulla capacità di consumo dei cittadini;
la manovra è incoerente con gli obiettivi di rilancio dell'economia in quanto, colpisce a pioggia le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare quelli del Mezzogiorno, in un momento economico congiunturale difficile, nel quale la sottrazione di risorse al sistema produttivo si configura come un ulteriore fattore di rallentamento dell'economia del nostro paese;
l'applicazione di nuove misure restrittive alla spesa dell'Amministrazione centrale, delle regioni e degli enti locali, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa; di spesa e di investimento degli enti medesimi, ha come conseguenza inevitabile il taglio dei servizi sociali per i cittadini, ovvero l'aumento dei costi e delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali;
la stessa Corte costituzionale è intervenuta, con la sentenza n. 417 del 2005, per ribadire che il Governo può chiedere alle Autonomie locali e territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può elencare in dettaglio dove e come tagliare per non interferire con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta, come, invece dispongono anche alcune norme del disegno di legge finanziaria per il 2006;
sono emersi veri e propri «falsi in bilancio»: come i 6 miliardi di proventi delle dismissioni immobiliari inseriti nel bilancio a legislazione vigente, o come i maggiori dividendi per un miliardo relativi al 2005, «scoperti» all'improvviso e derivanti dalle partecipazioni azionarie del Tesoro a Eni ed Enel;
come non sottolineare, anche come incongruente, l'iscrizione a bilancio a legislazione vigente, cioè al netto delle «nuove misure di lotta all'evasione fiscale», di un incremento di entrate tributarie (per competenza) dovute ad «Accertamento e controllo» pari a 5.385 milioni di euro con un incremento del 64 per cento sul bilancio, per di più, assestato, del 2005 (da 8.419 a 13.804 milioni di euro); se si aggiungono gli ulteriori 3 miliardi di euro che dovrebbero derivare dalle nuove misure introdotte con il DL n. 203 (Collegato fiscale alla Finanziaria), se ne prevede il raddoppio in un anno solo;
tenuto conto che:
nella manovra non vi è traccia di misure significative di riduzione delle imposte, e in particolare, dell'attuazione del terzo modulo della riforma fiscale e della più volte annunciata, riduzione dell'Irap. La legislatura, iniziata con lo slogan del meno tasse per tutti, con l'attuazione della riforma fiscale che prevedeva due sole aliquote d'imposta del 23 e del 33 per cento, termina mestamente con la mancata attuazione dei propositi del Governo e con l'affannosa ricerca di nuove entrate attraverso l'applicazione di nuove gabelle a carico dei contribuenti e delle imprese;
la manovra non contiene misure per la restituzione del fiscal drag, ovvero misure contro il silenzioso ma costante aumento della pressione fiscale sui redditi reali dei cittadini;
non sono previste misure per la restituzione di oltre 1 miliardo di euro di tassazione indebita sul TFR, posta a carico dei contribuenti a seguito dell'entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale e della mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla medesima riforma;
si insiste nel dire che con questa manovra il Governo «non mette le mani nelle tasche dei cittadini», mentre, viceversa, ci penseranno le aziende, a scaricare sui cittadini le maggiori imposte; infatti, con ogni probabilità, il prelievo sulle banche e le assicurazioni si scaricherà sulle tariffe e sui premi, la cosiddetta «manutenzione dell'imponibile» riguardante Eni, Enel e le municipalizzate del settore energia, che da sola comporta un gettito per il primo anno superiore ai 900 miliardi, si scaricherà su un aumento delle tariffe, mentre il provvedimento fiscale sulla manutenzione ordinaria, che colpirà in modo particolare investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, non potrà che tradursi che in un aumento degli affitti;
i tagli al welfare derivanti dalla riduzione di spesa prevista nella Finanziaria 2006 «annullano» e anzi superano gli stanziamenti del Fondo per la famiglia; il saldo complessivo negativo per le famiglie è di 345 milioni: la differenza cioè tra i 1.485 milioni di euro in meno a disposizione dei Comuni per la spesa sociale e l'ammontare del pacchetto di misure per la famiglia fissato dal governo in 1.140 milioni;
i tagli della finanziaria alla spesa sociale dei comuni si tradurranno in un taglio di 544 euro l'anno per ogni famiglia povera, pari a 45 euro al mese, fermo restando che il taglio al Fondo per la spesa sociale interviene già dal 2005: una riduzione del 50 per cento che equivale a 502 milioni di euro in meno. Dunque, il Governo le mani in tasca agli italiani, le mette, ed anche in maniera pesante;
valutato il provvedimento per le parti di competenza della Commissione, si esprimono le seguenti osservazioni:
non vengono previste misure di contrasto alla perdita di potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, anche attraverso la restituzione del fiscal drag, l'adeguamento dei trattamenti pensionistici e la riforma del paniere ISTAT e dell'indice dei prezzi al consumo;
in questo ambito non è inoltre presente nel testo della manovra finanziaria, alcuna norma per l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'aumento a 516 euro dei trattamenti pensionistici al di sotto di questa cifra;
non sono previste le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il biennio 2006-2007, con la conseguenza non solo di impedire l'apertura di un tavolo di trattativa con le organizzazioni sindacali, ma anche di determinare un ulteriore squilibrio finanziario nel Bilancio dello Stato a carico delle prossime finanziarie;
viene prevista la riduzione del 40 per cento delle risorse destinate al personale a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella pubblica amministrazione, limitando gli stanziamenti finalizzati all'utilizzo di detto personale nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, con una disposizione che colpisce gravemente una categoria debole come quella dei lavoratori precari;
la medesima limitazione all'assunzione di personale a tempo determinato viene estesa anche alle amministrazioni regionali e locali e a quelle del Servizio Sanitario Nazionale, per i cui per i lavoratori precari non viene prevista alcuna proroga dei contratti o l'individuazione di processi di stabilizzazione;
la proroga dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in scadenza al 31 dicembre 2005 non prevede risorse adeguate;
il testo in esame non prevede inoltre alcuno stanziamento per estendere la tutela degli ammortizzatori sociali alle imprese ed ai settori che ne sono attualmente privi, come le imprese con meno di 15 dipendenti;
non è stata realizzata da parte del Governo una riforma organica degli ammortizzatori sociali in senso universalistico che preveda l'estensione delle forme di tutela e di sostegno al reddito a coloro che ne sono privi, in particolare i lavoratori precari impiegati in nuove forme di lavoro, - come i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione;
non vengono individuate risorse per provvedimenti già da tempo all'esame dei Parlamento, quali il superamento del divieto di cumulo tra rendita INAIL e pensione di invalidità INPS e la modifica dei requisiti per l'accesso alla tutela dell'assicurazione contro gli infortuni domestici;
non viene previsto un adeguamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per i grandi invalidi di guerra e per servizio;
non viene altresì previsto il riconoscimento dei benefici economici previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro al personale già dipendente dal Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995;
non sono previste, per il secondo anno consecutivo, risorse per il sostegno ed il potenziamento dei centri pubblici per l'impiego delle province;
non sono previsti finanziamenti per consentire l'accesso alla pensione dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
Guerzoni, Delbono, Alfonso Gianni, Sgobio, Ceremigna, Widmann.
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
EMENDAMENTI
Dopo il comma 66 aggiungere i seguenti:
66-bis. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001.
66-ter. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002, ed è disposta tenuto conto della ultimazione o del massimo grado di avanzamento dei lavori desumibili dalle rilevazioni, all'entrata in vigore della presente norma, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell'ordine:
le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;
le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.
66-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 66-bis e 66-ter si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2603, n. 350.
6177/XI/1. 1. Campa, Santori.
Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
66-bis. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001)D/285716 del 1 febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato un limite di impegno dodecennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
6177/XI/1. 2. Campa, Santori.
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
88-bis. La disciplina in materia di assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, è estesa ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
2006: - 80.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
Ministero della Salute:
2006: =
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
6177/XI/1. 3. Santori, Campa.
Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta la seguente lettera:
g) comuni o consorzi di comuni.
6177/XI/1. 4. Di Teodoro.
Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
Si autorizzano i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si sono avvalsi devia facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad estendere il regime agevolato, deliberato noci confronti dello ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
6177/XI/1. 5. Di Teodoro.
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
116-bis. Ai soli fini della partecipazione a selezioni o concorsi pubblici al personale medico dipendente delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere viene riconosciuto il periodo di servizio prestato presso strutture sanitarie e ospedaliere nei paesi dell'Unione europea con contratti a tempo determinato, incluse le borse di studio, per un periodo di almeno due anni.
6177/XI/1. 6. Lo Presti.
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. Per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede attingendo alla graduatoria degli idonei, del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria degli idonei del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interna del 5 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2008.
6177/XI/1. 7. Misuraca, Fratta Pasini, Campa.
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
140-bis. Al comma 12 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, sono aggiunti i seguenti periodi: È data facoltà a coloro che, già cessati dal servizio con diritto a pensione, ricoprono alla data del 31 luglio 1999, l'incarico direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario nell'ambito delle aziende sanitarie, di richiedere, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'assoggettamento del compenso percepito a contribuzione INPDAP e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuino a ricoprire gli incarichi di che trattasi. Le Aziende Sanitarie di appartenenza provvederanno al versamento della contribuzione all'INPDAP previo recupero delle somme già versate all'INPS.
6177/XI/1. 8. Campa, Santori.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. L'attività libero - professionale, comunque denominata, svolta, individualmente o in équipe, dal personale infermieristico dipendente pubblico o privato, è compatibile con tale ultimo rapporto d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di servizio ed all'interno delle strutture sanitarie.
140-ter. L'assoggettamento previdenziale rese per attività libero - professionale di cui al comma 1, è garantito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, che esercita la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri liberi professionisti, ai sensi dell'articolo 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
6177/XI/1. 9. Campa, Santori.
Sopprimere i commi 150, 151 e 152.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 49.300;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
Ministero della salute:
2006: =;
2007: - 19.300;
2008: - 19.300.
6177/XI/1. 10. Santori.
Sopprimere il comma 151.
6177/XI/1. 11. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 151, dopo le parole: per l'applicazione delle leggi stesse aggiungere le seguenti: salvo quanto ne deriva per il rimborso delle spese connesse alla fruizione delle cure termali.
6177/XI/1. 12. Campa, Santori.
Dopo il comma 152, inserire il seguente:
152-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al personale del Ministero della Difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.
6177/XI/1. 13. Campa, Santori.
Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
167-bis. Per fronteggiare la crisi occupazionale dei Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato, a favore del citato Parco, un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
6177/XI/1. 14. Santori, Campa.
Al comma 169, primo periodo, sostituire la parola: 164 con la parola: 165.
6177/XI/1. 15. Campa, Santori.
Dopo il comma 175, aggiungere i seguenti:
175-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, limitatamente al personale estraneo alla pubblica amministrazione e che abbia maturato al 31 dicembre 2004 un periodo non inferiore ai sessanta mesi di collaborazione continuativa, le amministrazioni pubbliche ivi richiamate, con oneri a valere sui propri bilanci, possono procedere all'assunzione diretta e a tempo indeterminato di tale personale.
175-ter. Al personale assunto ai sensi del comma 175-bis si applica il contratto nazionale di lavoro dell'amministrazione pubblica.
175-quater. Per le assunzioni di cui al comma 175-bis si applicano le deroghe di cui al comma 171.
6177/XI/1. 16. Burani Procaccini.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
6177/XI/1. 17. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:
176-bis. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali;
176-ter. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
176-quater. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
176-quinquies. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987.
6177/XI/1. 18. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Al termine del comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi.
6177/XI/1. 19. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali.
6177/XI/1. 20. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
6177/XI/1. 21. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 dei 2000.
6177/XI/1. 22. Campa, Santori.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: comma 1-bis. L'espletamento delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni non può aver luogo se non previo scorrimento delle graduatorie degli idonei in pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
6177/XI/1. 23. Campa, Santori.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco dei Gran sasso e dei Monti della Laga, è erogata a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, la somma di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuor ruolo ed operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle: risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e di collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che saranno stipulati dall'Ente, a decorrere dal 1 gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione dei suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6177/XI/1. 24. Santori, Campa.
Sostituire il comma 179 con il seguente:
179-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 178 a decorrere dal 1 gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità i buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio.
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dal giorno precedente la cessazione dal servizio:
c) ai primi dirigenti della Polizia di Stato la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
6177/XI/1. 25. Di Teodoro.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. In ottemperanza alla Raccomandazione della Commissione 2005/251/CE, all'articolo 40, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo dopo le parole: X qualifica funzionale, inserire le seguenti: i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA. L'articolo 1, comma 125 della legge n. 311 del 2004, è soppresso.
6177/XI/1. 26. Santori, Campa.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.
6177/XI/1. 27. Campa, Carlucci, Crosetto, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli incaricati di funzioni dirigenziali, dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, che abbiano gia svolto delle funzioni per almeno due anni in materia continuativa con contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
6177/XI/1. 28. Campa, Carlucci, Crosetto, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:
184-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al T.U. n.1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni per i lavoratori della navigazione interna nonchè per i pescatori della piccola pesca trasferita all'IPSEMA che vi provvede con separata gestione.
184-ter. Da detta data l'IPSEMA subentra all'INAIL nell'erogazione delle rendite costituite e per quelle che restino da costituire per eventi accaduti in epoca precedente. Entro il 31 marzo 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato sentiti i Consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'IPSEMA, individua le categorie di cui al precedente comma per i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura delle rendite in esercizio e da costituire.
184-quater. A decorrere dalla data di cui al precedente primo comma è trasferita all'IPSEMA la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori addetti ai servizi portuali, ivi compresi gli ormeggiatori, i terminalisti, gli operatori subacquei ad ogni altra categoria che nell'ambito ambito portuale svolga attività lavorativa direttamente riconducibile al servizio della nave.
184-quinquies. Con decreto da emanare entro il 30 aprile 2006, il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro delle attività produttive, individua le categorie di cui al precedente comma, disciplinando altresì le modalità di trasferimento dall'INAIL della gestione per quanto riguarda i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura e delle rendite costituite ovvero che alla predetta data restino da costituire con riferimento ad eventi già accaduti alla data stessa.
184-sexies. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo, la tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale militare addetto al servizio delle imbarcazioni della Marina Militare nonchè per quello adibito al servizio delle imbarcazioni di Stato e di ogni altra Pubblica Amministrazione è assicurata dall'IPSEMA ai sensi del Testo unico n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità della Gestione per conto previste dallo stesso Testo unico.
184-septies. L'IPSEMA effettuerà nei riguardi dei suddetti lavoratori anche la prevenzione di cui alle competenze assegnategli con il decreto legislativo 271/99.
184-octies. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni che in vario modo prevedano per le categorie di cui ai precedenti commi particolari forme di agevolazioni contributive ovvero di intervento della fiscalità generale.
6177/XI/1. 29. Il Relatore.
Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:
184-bis. Dal 1o gennaio 2007 il personale aeronautico di cui al Titolo IV del Codice della Navigazione, modificato dall'articolo 4 del D.Leg.vo n. 96 del 2005 è assicurato presso l'IPSEMA per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi e con le modalità previste dal T.U. n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle adottate per la tutela della gente di mare.
184-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare, su proposta del Ministro per il Lavoro e le politiche sociali di concerto con il Ministro per i trasporti, entro il 30 aprile 2006, sono disciplinate l'iscrizione all'IPSEMA e le modalità di gestione dell'assicurazione anche per quanto riguarda la determinazione dei massimali e minimali di retribuzioni a fini assicurativi.
184-quater. Resta ferma la possibilità di stipulare polizze private integrative della tutela assicurativa per garantire migliori condizioni di tutela previste dalla contrattazione collettiva ovvero liberamente concordate dalle parti.
184-quinquies. Resta altresì ferma la possibilità per l'IPSEMA di esercitare l'assicurazione di prestazioni supplementari di cui all'articolo 1, 3o comma del Regolamento di assicurazione anche nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui ai presente articolo.
184-sexies. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Titolo IV DEL PERSONALE AERONAUTICO
Art. 731.
(Il personale aeronautico).
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. II personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.
Art. 732.
(Personale di volo).
II personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
Art. 733.
(Personale non di volo).
II personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
6177/XI/1. 30. Il Relatore.
Dopo il comma 186, aggiungere i seguenti:
186-bis. Le provvidenze previste dai commi da 186-ter a 186-septies si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947; n. 708, e successive modificazioni, sono classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, discontinuo, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.
186-ter. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è estesa ai lavoratori dello spettacolo.
186-quater. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
186-quinquies. I lavoratori dello spettacolo di età all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per la valutazione ai fini del conseguimento alla pensione, possono versare in maniera volontaria le giornate mancanti.
186-sexies. I contributi versati per la pensione dallo stesso lavoratore all'ENPALS ed all'INPS sono ricongiungibili secondo la normativa vigente.
184-septies. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 186-bis a 186-sexies. Lo schema di regolamento, prima della adozione definitiva, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
6177/XI/1. 31. Campa, Carlucci, Crosetto, Licastro Scardino, Garagnani.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. Ai lavoratori sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, a loro richiesta, è concesso il beneficio di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, indipendentemente dal momento del riconoscimento della invalidità stessa.
6177/XI/1. 32. Alfonso Gianni, Pisapia.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi che hanno usufruito della legge n. 336 del 1970 e che continuano ad essere in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è riconosciuto a loro richiesta per ogni anno di servizio già svolto presso Pubbliche Amministrazioni, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di tre anni di contribuzione figurativa, purchè in possesso anche del requisito anagrafico.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XI/1. 33. Campa, Santori.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi di cui alla legge n. 336 del 1970, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Conseguentemente alla Tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.
6177/XI/1. 34. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. L'articolo 14-septies, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si interpreta nel senso che, per il diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si considera il reddito personale dell'interessato, calcolato agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del quale l'invalido fa parte.
6177/XI/1. 35. Santori, Campa.
Dopo il comma 188, inserire i seguenti:
188-bis. In aggiunta ai membri indicati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, fanno parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche i presidenti nazionali dell'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
188-ter. I comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono integrati, per le funzioni riguardanti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, da un membro dei rispettivi comitati provinciali delle associazioni indicate al comma 188-bis.
6177/XI/1. 36. Santori, Campa.
Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, sono estese ai mutilati ed invalidi per servizio, affetti dalle invalidità di cui alla lettera A, numeri 1, 2, 3, e 4, secondo comma, e alla lettera A-bis, numeri 1 e 2 della tabella E annessa al testo unico delle nonne in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915, e successive modificazioni.
6177/XI/1. 37. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, inserire i seguenti:
188-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
d-bis) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi, invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successive modificazioni.
188-ter. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal precedente comma 8, che hanno compiuto quindici anni di età e che non hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento vigente rispettivamente per il settore pubblico e privato.
188-quater. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono abrogati.
6177/XI/1. 38. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è stabilita in 181 euro mensili a decorrere dal 1o gennaio 2006 e in 200 euro mensili a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 14.184;
2007: - 27.800;
2008: - 27.800.
6177/XI/1. 39. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1o gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 14.184;
2007: - 27.800;
2008: - 27.800.
*6177/XI/1. 40. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1o gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 14.184;
2007: - 27.800;
2008: - 27.800.
*6177/XI/1. 41. Di Teodoro.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1o gennaio 2006, e in euro 200,00 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
6177/XI/1. 42. Alfonso Gianni, Pisapia.
Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. All'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. Per le attività lavorative di cui alle lettere a) ed e) del primo comma dell'articolo 10-bis, gia esistenti, i termini previsti rispettivamente ai precedenti commi 1 e 3 decorrono ventiquattro mesi dopo l'emanazione delle indicazioni e delle linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
6177/XI/1. 43. Campa, Santori.
Sopprimere il comma 213.
6177/XI/1. 70. Il Relatore.
Dopo il comma 213, inserire il seguente:
213-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6177/XI/1. 44. Campa, Santori.
Dopo il comma 233 è inserito il seguente:
233-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2006 la disciplina prevista dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 1988, in materia di assegni al nucleo familiare, è estesa ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi fatte salve le disposizioni relative ai limiti di reddito richiesti.
Conseguentemente, alla Tabella C, gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,7 per cento.
6177/XI/1. 45. Campa, Santori.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti commi:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità disciplinata dal presente decreto legislativo è fissata in cinque anni.
2-ter. I termini di presentazione di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni per le quali è stata presentata domanda in epoca antecedente al 1o gennaio 2006 e non ancora definite in sede giudiziaria o per le quali non si è ancora maturata la decadenza per il ricorso in sede giudiziaria.
6177/XI/1. 46. Campa, Santori.
Dopo il comma 239 è inserito il seguente:
239-bis. La presentazione delle domande dell'indennità di maternità ai sensi degli articoli 22, 23, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 aprile 2002, in attuazione dell'articolo 9 comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, produce l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del relativo diritto sino al formarsi dei silenzio rifiuto da parte dell'Ente previdenziale competente a ricevere la richiesta di prestazioni. Gli Enti previdenziali comunicano entro sessanta giorni agli interessati l'avvenuto formarsi del silenzio rifiuto della richiesta di indennità di maternità nonchè la durata del termine di prescrizione del relativo diritto.
6177/XI/1. 47. Campa, Santori.
Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:
243-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti privati viene corrisposto il recupero integrale e dell'inflazione secondo le modalità di cui al comma 2.
243-ter. L'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si applica, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
243-quater. All'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 le parole: «il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «il valore medio dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività».
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 110.000;
2007: - 110.000;
2008: - 110.000.
6177/XI/1. 48. Campa, Santori.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. La definizione di cui al presente comma comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori che, entro il 31 dicembre 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal presente comma, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme. II residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.
6177/XI/1. 49. Santori, Campa.
Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
260-bis. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale».
6177/XI/1. 50. Santori, Campa.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260-bis. Le disposizioni di cui al comma 259 e 260 trovano applicazione anche nei confronti degli enti previdenziali sostitutivi di cui a decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
394-ter. Per i titoli emessi dallo stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
6177/XI/1. 51. Carra.
Dopo il comma 260, inserire il seguente:
260-bis. È autorizzato il limite massimo di spesa per il 2006 pari a 17,5 milioni di euro, ai fini della ricostituzione dei contributi lavorativi versati dai cittadini italiani alla previdenza nazionale somala ai fini pensionistici.
Conseguentemente sono ridotti fino a concorrenza dell'importo di cui al comma precedente le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.
6177/XI/1. 52. Campa, Santori.
Dopo il comma 260, sono inseriti il seguente:
260-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole «alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati»;
b) al comma 2 le parole «entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita» sono sostituite con le seguenti:
«entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita»;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione; dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario».
260-ter. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato.
Conseguentemente, alla tabella C gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per cento.
6177/XI/1. 53. Campa, Santori.
Il comma 261 è sostituito dal seguente:
269. A decorrere dal 1o gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio.
6177/XI/1. 54. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:
283-bis. Nel settore turismo, il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge n. 289 dei 2002 è riconosciuto anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro anno.
6177/XI/1. 55. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:
283-bis. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente, più rappresentative nella categoria.
6177/XI/1. 56. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, inserire il seguente:
283-bis. All'articolo 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, dopo le parole: «meramente temporanee» è aggiunto il seguente:«si considerano comunque temporanee, e per esse non necessitano né permesso di costruire, né DIA, né autorizzazione alcuna, le installazioni dei suddetti manufatti all'interno di strutture ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate, anche quando esse siano predisposte e mantenute a cura del gestore, a condizione che gli allestimenti mantengano i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.
6177/XI/1. 57. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, inserire i seguenti:
283-bis. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.
283-ter. II termine di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006.
6177/XI/1. 58. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, inserire il seguente:
283-bis. L'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, si interpreta nel senso che per i datori del lavoro del settore turismo, imprenditori e non imprenditori, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché dei contratti collettivi aziendali, ivi comprese le disposizioni concernenti la contribuzione dovuta agli organismi bilaterali.
6177/XI/1. 59. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:
283-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:
2-bis. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate dalla contrattazione collettiva.
283-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:
1-bis. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte, fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
6177/XI/1. 60. Campa, Santori.
Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 276/2003 è sostituito dal seguente:
1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria-spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai laboratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
6177/XI/1. 61. Campa, Santori.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.
6177/XI/1. 62. Santori, Campa.
Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n 314, convertito, con modificazioni dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti. «31 dicembre 2006» e le parole «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2006» e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente alla Tabella C, gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per cento.
6177/XI/1. 63. Campa, Santori.
Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 162, della legge: 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000.
6177/XI/1. 64. Campa, Santori.
Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente alla Tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,8 per cento.
6177/XI/1. 65. Campa, Santori.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, alla fine del primo periodo, dopo le parole «dei giornalisti», sono aggiunte le seguenti:
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6177/XI/1. 66. Burani Procaccini.
Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore se esistente, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché il riferimento alla disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
387-ter. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, ai contratti di cui al comma 287-bis, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, il noleggio la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
387-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuatele tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 387-bis. Ai lavoratori di cui al comma 387-bis non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
6177/XI/1. 67. Campa, Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. Le provvidenze previste dai commi da 387-bis a 387-quater si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in anodo saltuario, discontinuo, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.
387-ter. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è estesa ai lavoratori dello spettacolo. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
387-quater. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro peri beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 387-bis a 387-quater. Lo schema di regolamento, prima della adozione definitiva, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati, alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
6177/XI/1. 68. Campa, Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di spettacolo.
387-ter. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, o che possano dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
387-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro di cui al comma 387-bis, o di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.
6177/XI/1. 69. Campa, Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.
XIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
Giovedì 17 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 novembre 2005 - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla V Commissione).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, i disegni di legge in titolo. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione per la Commissione bilancio sulle parti di competenza del disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio, con riferimento agli stati di previsione della spesa di competenza della Commissione affari sociali, nonché con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferire, ai lavori della V Commissione. Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero della salute (Tabella n. 15) e, limitatamente alle parti di competenza, quelli del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4).
Ricorda che la Commissione potrà esaminare eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti a disposizioni o materie che rientrino nei suoi ambiti di competenza. In particolare, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongano variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione di competenza della Commissione devono essere presentati presso la Commissione stessa. Peraltro, non essendo sempre possibile stabilire con esattezza quali unità previsionali di base rientrino nella competenza di ciascuna Commissione, è prassi che non si applichi rigidamente la previsione regolamentare, ed è quindi consentita la presentazione di tale tipo di emendamenti anche direttamente presso la Commissione bilancio. Possono altresì essere presentati e votati in Commissione emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongano variazioni non compensative ovvero variazioni non compensate all'interno del medesimo stato di previsione. Tali emendamenti possono peraltro essere presentati anche direttamente presso la Commissione bilancio. Le medesime regole disciplinano anche l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo, è da ritenere comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Per quanto riguarda il regime della ammissibilità sotto il profilo del merito, ricorda che gli emendamenti ai documenti di bilancio sono soggetti, oltre che alle normali regole di ammissibilità, anche a specifiche limitazioni di contenuto e al principio di compensazione degli effetti finanziari. In ragione del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, in particolare, non saranno ritenuti ammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative; disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, salvo che finalizzati al sostegno dell'economia; norme onerose con carattere localistico o microsettoriale; norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2006, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica. Con riferimento al vincolo di compensazione, saranno ammessi solo gli emendamenti compensativi, quelli cioè che garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. Peraltro, in questa sede saranno considerati inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazione manifestamente inidonea sul piano formale. Più in generale, la valutazione di ammissibilità effettuata in questa sede si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica, quindi, in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità presso la Commissione bilancio. Quanto agli ordini del giorno, devono essere presentati presso le Commissioni di settore gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria; devono invece essere presentati direttamente in Assemblea gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati saranno allegati alle relazioni trasmesse alla Commissione bilancio; quelli respinti o non accolti potranno essere ripresentati in Assemblea. Non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Ricorda che gli emendamenti e ordini del giorno approvati saranno acclusi alle relazioni trasmesse alla Commissione bilancio. Quanto a quelli respinti, occorre invece distinguere tra gli emendamenti che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione e gli altri emendamenti (quelli non compensativi, quelli compensativi tra diversi stati di previsione e quelli riferiti all'articolato del disegno di legge finanziaria). I primi possono essere ripresentati direttamente in Assemblea, mentre i secondi devono essere prima ripresentati presso la Commissione bilancio.
Per quanto attiene, infine, all'organizzazione dei lavori, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha stabilito che le Commissioni di settore debbano concludere il proprio esame entro giovedì 24 novembre. Propone, pertanto, di svolgere nella seduta odierna la relazione introduttiva, rinviando l'esame preliminare a martedì 22 novembre, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi alle ore 19 di martedì stesso, in modo di poter esaminare gli emendamenti ed approvare le relazioni conclusive entro giovedì 24 novembre.
La Commissione concorda.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, introduce l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo rimarcando preliminarmente come la manovra finanziaria in esame, pur essendo l'ultima della legislatura, si caratterizzi per il rigore e per l'attenzione allo sviluppo e alle esigenze della famiglia.
Passando all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge finanziaria, richiama le disposizioni di diretto interesse della Commissione affari sociali, precisando quanto segue.
I commi 110-116 recano disposizioni concernenti il trattamento economico del personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2004-2005, in attuazione del Protocollo d'intesa del 27 maggio 2005. In particolare, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il comma 116 incrementa il concorso statale alla spesa sanitaria per oneri di personale di 213 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
I commi 132-140 pongono un vincolo alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre che per quello delle regioni e delle autonomie territoriali. In particolare, la spesa dovrà essere ridotta, in ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, dell'1 per cento rispetto al livello del 2004. Il Governo stima in 800 milioni di euro annui lordi le economie riguardanti il Servizio sanitario nazionale. Il comma 139 prevede che, per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale restino acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. La disposizione si presenta simile a quella recata dal comma 107 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, che, tuttavia, menzionava anche gli enti del servizio sanitario nazionale.
Il comma 189 conferma gli obblighi previsti in capo alle regioni dall'Intesa del 23 marzo 2005 [lettera a)]; conferma altresì in capo alle regioni l'obbligo (sancito dalla legge finanziaria 2005) di adottare i provvedimenti necessari al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, nei casi in cui, sulla base del monitoraggio trimestrale, si prospetti una situazione di squilibrio [lettera b)]. Il comma 190 dispone un incremento di 1 miliardo di euro annui, a decorrere dal 2006, della quota del concorso statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tra i criteri per il riparto tra le regioni, che avviene d'intesa con le regioni stesse, deve essere prevista la stipulazione di accordi «diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa». In particolare, il comma 191 prevede un concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, a titolo di regolazione debitoria, pari a 2 miliardi di euro per il 2006; questo in deroga alla disciplina generale, secondo cui gli oneri di ripiano dei disavanzi in oggetto sono a carico delle regioni (articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2001). Il base al comma 192, la quota del concorso statale è ripartita d'intesa con le regioni. L'attribuzione della quota alle singole regioni è comunque subordinata alla stipula, entro il 31 marzo 2006, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008 (nell'ambito della Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali) e di un'intesa sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa (nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). La norma stabilisce altresì i contenuti necessari del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa. In particolare, il Piano deve stabilire tempi massimi di attesa, nonché misure da adottarsi in caso di mancato rispetto dei tempi stessi [lettere a) - c)]. Il Piano deve prevedere il finanziamento - a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione del Piano sanitario nazionale - di progetti regionali per la riduzione delle liste di attesa, anche attraverso l'istituzione di un Centro unico regionale delle prenotazioni (CUP) [lettera d)]. Il Piano deve altresì prevedere il monitoraggio del fenomeno delle liste di attesa e dello stato di attuazione del Piano stesso attraverso il Nuovo sistema informativo nazionale (NSIS), nonché il monitoraggio degli interventi da parte del Comitato permanente sui LEA [lettere e) ed f)]. Il comma 193 vieta di sospendere la prenotazione delle prestazioni rientranti nei LEA, salvo i casi legati a motivi tecnici. Il comma 194 prevede l'istituzione di una Commissione nazionale sulla appropriatezza delle prescrizioni, che dovrà, tra l'altro, fissare i criteri di appropriatezza. Il comma 195 stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto di sospensione delle prenotazioni, nonché per l'inadempimento dell'obbligo di tenere il registro delle prestazioni e dei ricoveri.
Il comma 196 impegna le regioni a impiegare quanto resta delle risorse già stanziate per l'edilizia sanitaria in interventi relativi a presìdi ospedalieri di almeno 250 posti letto per degenze per acuti ovvero di almeno 120 posti letto per lungodegenza e riabilitazione. La norma è finalizzata al potenziamento degli ospedali di media e grande capienza e ad impedire che vengano distratte risorse per ospedali di piccole dimensioni caratterizzati da elevati costi ed elevata inefficienza, oltre che meno sicuri.
I commi 197 e 198 affidano alla «Alleanza degli ospedali italiani nel mondo», fondata nel 2004 allo scopo di promuovere la donazione ai centri sanitari italiani nel mondo delle attrezzature sanitarie obsolete, il compito di promuovere e coordinare le donazioni in favore dei Paesi in via di sviluppo.
I commi 199 e 200 prevedono l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), al fine di valutare l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. In base al comma 199, il SIVeAS si avvale di un istituendo Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), che esercita funzioni ispettive nei confronti delle strutture sanitarie, ai fini del controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate nell'ambito dei LEA, sui tempi di attesa e sul raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale. Al Nucleo sono altresì ricondotte le attività dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA. Per l'attuazione del Sistema, il Ministero della salute può stipulare, ai sensi del comma 200, rapporti di collaborazione con istituti di ricerca ed esperti per una spesa complessiva di 10 milioni di euro annui. Il comma 201 amplia i compiti della Commissione unica sui dispositivi medici, che ha il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi stessi. È previsto, in particolare, che la Commissione svolga anche funzioni consultive nelle materie di competenza.
Il comma 202 rimette ad un apposito decreto interministeriale, da adottare d'intesa con le regioni, la definizione dei criteri e delle modalità della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La finalità è quella di migliorare la qualità dei bilanci, permettendo così una migliore attività di programmazione, gestione e controllo aziendale.
Il comma 203, pur riconoscendo il diritto alla libera scelta da parte dei cittadini, prevede un tetto massimo regionale per il rimborso e la compensazione interregionale delle prestazioni erogate da una regione in favore di cittadini residenti in altre regioni. I criteri generali per il rimborso e la compensazione saranno definiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Nell'ambito di tali criteri, le regioni «possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie». Dal tetto sono comunque escluse le cure oncologiche e i ricoveri legati a discipline di alta specialità.
Il comma 204, lettera a), stabilisce la rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, intesa ad incrementare, sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, la relativa offerta in regime ambulatoriale, con corrispondente decremento dell'offerta in regime di ricovero ospedaliero. La lettera b) del comma 204 prevede, attraverso la revisione della normativa vigente, l'inserimento, nell'ambito dei livelli di assistenza, della fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito dalla categoria dell'assistenza protesica a quella dell'assistenza integrativa (cioè, delle prestazioni di assistenza integrativa comprese nei livelli essenziali di assistenza). Si dispone inoltre l'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 205 dispone l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni che, per le finalità indicate dal comma 204, lettera a) individui le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale.
Il comma 206 esclude dall'assoggettamento a procedure di esecuzione forzata i fondi destinati, mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica o a emolumenti di qualsiasi tipo, dovuti al personale amministrato, ovvero a spese per servizi e forniture relativi agli uffici medesimi.
I commi 207, 208, 209, e 210 prevedono la diretta assegnazione al bilancio all'Agenzia Italiana del Farmaco di risorse che attualmente sono versate in prima istanza all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all'AIFA [comma 207, lettera a)]; l'assegnazione all'Agenzia della quota dei versamenti delle imprese farmaceutiche dovuti in caso di richiesta di autorizzazione di congressi, convegni o riunioni (su tematiche attinenti all'impiego di medicinali), nonché delle somme corrisposte dalle officine farmaceutiche per gli oneri derivanti dalle attività di ispezione delle medesime (comma 207, lettera b), capoverso 10-bis); il trasferimento al bilancio dell'Agenzia dei versamenti effettuati dagli stabilimenti farmaceutici per la copertura delle spese per le attività ispettive nelle officine farmaceutiche (comma 207, lettera b), capoverso 10-ter); il trasferimento in proprietà all'Agenzia dei beni mobili del Ministero della salute in uso alla stessa alla data del 31 dicembre 2004 [comma 207, lettera c)]. Il comma 208 rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità di versamento delle entrate indicate dal comma 207. Il comma 209 ridetermina in 190 unità la dotazione organica dell'Agenzia, a carico della medesima Agenzia. Il comma 210 precisa che il contributo versato annualmente dalle aziende farmaceutiche è pari al 5 per cento delle spese autocertificate, «decurtate» delle spese per il personale addetto, anziché «al netto» di tali spese.
Il comma 212 autorizza il distacco presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di non più di dieci dipendenti del Ministero della salute, al fine di supportare l'Agenzia nell'espletamento dei seguenti compiti, previsti dal provvedimento in esame stesso o da altre norme: monitoraggio sulle liste di attesa (commi 191-195 del provvedimento in esame); supporto alle regioni che, trovandosi in situazione di squilibrio economico finanziario accertato, devono, ai sensi della finanziaria 2005 (articolo 1, comma 180), elaborare un programma di riqualificazione del Servizio sanitario regionale; e supporto tecnico al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.
Il comma 213 prevede che, in via derogatoria, negli anni dal 2006 al 2008 non si applichi agli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali la norma che prevede che le nomine disposte dal Governo possano essere confermate o revocate dal nuovo Governo a inizio legislatura.
I commi 214-216 recano norme sull'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria. Le norme in esamesono volte a razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili per i programmi di edilizia sanitaria. In particolare, il comma 214 dispone la risoluzione degli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e la revoca dei relativi impegni di spesa, limitatamente agli interventi per i quali : la richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo; ovvero risulti presentata, ma valutata non ammissibile entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo; ovvero ancora all'ammissione al finanziamento non sia conseguita, entro 9 mesi dalla comunicazione all'ente interessato, l'aggiudicazione dei lavori.
Ai sensi del comma 215, le risorse resesi disponibili sono impiegate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture destinate all'attività intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi concernenti gli IRCCS, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici e l'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote gia assegnate alle regioni e province autonome.
I commi 217-221 intervengono sugli incentivi per la ricerca farmaceutica previsti dalla legge finanziaria per il 2003, il cosiddetto premio di prezzo(premium price) per le aziende farmaceutiche che investano nella ricerca farmaceutica sul territorio nazionale. In particolare, il provvedimento in esame detta i criteri per calcolare il premio, rinviando ad un decreto interministeriale, da adottare su proposta del CIPE, la definizione dei coefficienti e l'entità massima del premio, in rapporto al prezzo negoziato. Il comma 217 prevede che i criteri generali per la stipula degli accordi di programma tra l'Agenzia italiana del farmaco e le aziende farmaceutiche siano stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge. Su tale base l'Agenzia Italiana del Farmaco provvederà a stipulare con le singole aziende farmaceutiche appositi accordi di programma. In base al comma 218, i predetti accordi prevedono le attività e il piano di interventi, tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori: apertura o potenziamento dei siti produttivi; aumento del personale destinato alla ricerca; incremento dell'export. Il premio di prezzo non può comunque superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti (comma 219). È inoltre ribadito (comma 217) che la spesa per gli incentivi non può essere superiore allo 0,1 per cento del livello complessivo della spesa farmaceutica. Peraltro (comma 220) in sede di Conferenza Stato-regioni può essere stanziato un importo aggiuntivo di ammontare fino a 100 milioni di euro, fermo restando il livello complessivo della spesa sanitaria. La norma prevede infine una riduzione di 100 milioni di euro della spesa per l'edilizia sanitaria. Il comma 221 abroga la procedura di definizione dei coefficienti e del premio massimo attribuibile alle imprese di cui all'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge n. 289 del 2002.
I commi 234-238 recano le seguenti misure di sostegno ai genitori con bambini: un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 (comma 234); un assegno di 160 euro per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 (comma 235). Per tali interventi viene autorizzata la spesa complessiva di 800 milioni di euro nel 2006 (comma 238).
Il comma 248 rifinanzia il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali per gli anni 2006, 2007 e 2008 per un ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Si prevede altresì che un successivo decreto di natura non regolamentare disponga in ordine all'entità, ai criteri e alle modalità di presentazione delle domande di rimborso.
Il comma 249 dispone il rifinanziamento delle spese relative al coordinamento delle attività e degli interventi di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e di abuso di tipo sessuale a danno dei minori, per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, confermando l'impegno di spesa già previsto in precedenza.
Il comma 255 istituisce, a decorrere dall'anno 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, finalizzato a finanziare i progetti individuati dall'omonimo Piano, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario proposti dal Ministro della salute. Nel ripartire le risorse, il CIPE è tenuto a riservare il 15 per cento dell'importo agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario (comma 257).
Il comma 286 consente al Ministero della salute una deroga ai limiti all'impiego di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con collaborazione coordinata e continuativa, disposti dal comma 121 del medesimo disegno di legge finanziaria. La deroga in esame concerne l'impiego di personale volto a fronteggiare le emergenze sanitarie, con particolare riferimento a quanto previsto dai provvedimenti per contrastare l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la diffusione dell'influenza aviaria.
Il comma 287 autorizza il Ministero della salute, al fine di contrastare l'emergenza aviaria e le altre emergenze riguardanti le malattie animali, a convertire in contratti a tempo determinato, di durata triennale, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di veterinari, farmacisti e chimici, impiegati presso i posti d'ispezione frontaliera (PIF) e gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), già stipulati in occasione dell'emergenza BSE. È previsto lo svolgimento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.
Il comma 288 consente di effettuare nel 2006 assunzioni a tempo determinato nei servizi veterinari, in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale previste dal medesimo disegno di legge finanziaria (comma 132). La norma prevede la possibilità di assumere fino a 300 unità, tra veterinari e tecnici, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di ripartire tale personale tra le regioni e individuare le misure compensative dei relativi oneri, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal disegno di legge finanziaria, e garantire il livello complessivo di spesa del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 293 attribuisce nuovi poteri all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in caso di superamento del tetto dei livelli di spesa farmaceutica programmati. In particolare l'Agenzia può procedere ad una riduzione, anche temporanea, del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento.
Il comma 374 istituisce presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Fondo nazionale per le politiche giovanili», con uno stanziamento di 5 milioni di euro nel 2006.
Per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, ricordato che la tabella A provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento e che gli stanziamenti non incidono sugli stati di previsione dei singoli ministeri poiché il fondo è iscritto in un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, descrive le finalizzazioni di interesse della Commissione, quali si desumono dalla relazione governativa al disegno di legge finanziaria (contenuta nello stampato S. 3617). Tali finalizzazioni riguardano i seguenti provvedimenti: disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante e del feto; contributi in favore dei minorati della vista; nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati; borse di studio per i medici specializzandi; disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuali; modifiche all'articolo 3 della legge n. 210 del 1992 riguardanti la soppressione dei termini per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Ribadito che tra le finalizzazioni dei fondi in Tabella A c'è anche l'intervento per i medici specializzandi, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in materia (C. 3687 e abbinate), come modificato dalla Commissione il 28 settembre 2005, prevede per il triennio 2005-2007 un aumento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi, in attesa del riordino del trattamento economico e previdenziale che li riguarda, e fa presente che, considerate le quantificazioni di onere di ciascun provvedimento risultano residuare, per i medici specializzandi, circa 300 milioni di euro, come del resto dichiarato dal Governo.
Per quanto riguarda la tabella B del disegno di legge finanziaria, ricorda che essa provvede alla costituzione di un fondo speciale in conto capitale, con funzioni e caratteristiche identiche a quelle del fondo di parte corrente. Le finalizzazioni di interesse della Commissione, che sono parimenti desunte dalla citata relazione governativa al disegno di legge finanziaria, riguardano, in particolare, il provvedimento che recante un contributo straordinario all'Unione italiana ciechi per la realizzazione di un centro polifunzionale di alta specializzazione (C. 5198, licenziato dalla Commissione in sede referente e su cui l'Assemblea ha concluso la discussione generale). Illustra, infine, brevemente, i dati relativi alle tabelle C, E ed F, per gli aspetti di competenza della Commissione.
In conclusione, pur riservandosi di intervenire più diffusamente nel corso del dibattito sulle singole norme, che per il momento ha potuto solo descrivere in estrema sintesi, manifesta l'impressione che il Governo abbia posto grande attenzione alle tematiche che interessano maggiormente la Commissione affari sociali, e si augura pertanto che, pur nella naturale contrapposizione degli schieramenti, ciò possa essere riconosciuto anche dai gruppi di opposizione.
Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.10.
XIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO, indi del vicepresidente Anna Maria LEONE.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 novembre 2005.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva.
Luigi Giuseppe MEDURI (MARGH-U) ritiene una fortuna che quella in esame sia l'ultima legge finanziaria dell'attuale Governo ed esprime sconforto pensando ai veri problemi di milioni di cittadini, che sono completamente ignorati. Per quanto riguarda le parti che interessano nello specifico la Commissione, ritiene non possano essere avulse dal contesto di improvvisazione e di approssimazione del disegno di legge in esame, su il Governo si appresterebbe a porre l'ennesima questione di fiducia. Ritiene inutile che la maggioranza si affanni a sostenere che le risorse per la sanità sono aumentate, perché esse sono ampiamente insufficienti al fabbisogno necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza e il diritto dei cittadini alle cure mediche. Nella finanziaria 2006 è evidente uno scostamento tra la spesa stimata nel DPEF di luglio e quanto effettivamente previsto. Nel DPEF infatti era previsto un finanziamento complessivo di 96 miliardi di euro, mentre il disegno di legge in esame prevede uno stanziamento effettivo di 92,5 miliardi di euro. Pertanto si constata uno scostamento di ben 3,5 miliardi euro, che equivale a meno strutture, meno efficienza, meno diritti. Le regioni lamentano un sottofinanziamento pregresso di ben 4,5 miliardi di euro. Segnala inoltre l'inchiesta apparsa su Il Sole 24 ore di oggi sullo stato della sanità calabrese, i cui mali non possono addebitarsi, a suo avviso, all'attuale Giunta; hanno origini lontane e si sono ampliate con gli interventi del Governo di centrodestra a livello regionale e nazionale. Il ministro Storace, che è stato governatore del Lazio, sa bene l'incidenza della sanità sui bilanci delle regioni e più volte si è lamentato con il ministro dell'Economia del sottofinanziamento del Fondo sanitario. Su questo vi è una ampia letteratura consultabile. Certo i punti di vista possono cambiare in base all'impostazione, ma i problemi restano e, soprattutto per la sanità meridionale, sono tanti. Al riguardo, denuncia l'insabbiamento, da parte della maggioranza, della proposta di legge C. 4968, presentata dai gruppi dell'opposizione, in favore della sanità meridionale.
Sul merito dei provvedimenti in titolo, evidenzia che l'aumento di risorse è solo presunto, in quanto si collega ad una serie di norme «capestro» per le regioni. In particolare, come si evince anche dalla relazione tecnica allegata, a fronte dell'incremento del livello di finanziamento a cui concorre lo Stato rispetto al 2005, si richiede alle regioni una manovra di circa 2,5 miliardi di euro, che si vanno ad aggiungere ai tagli già sostenuti dalle regioni negli anni precedenti, pari a 1,250 miliardi di euro. In sostanza, il Governo promette alle regioni 1 miliardo di euro aggiuntivi, ma condiziona il trasferimento a tagli e razionalizzazioni di spesa per un valore doppio, il cui onere è fatto ricadere sulle regioni. Quello che preoccupa è che, nell'ottica dell'efficientamento del Servizio sanitario nazionale, il Governo di fatto prevede una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, che già sono fortemente ridimensionate. Per quanto riguarda l'intervento di cui al comma 192, per l'abbattimento delle liste d'attesa, ritiene che non sia così che si affronta il delicatissimo problema della riduzione dei tempi d'attesa per i pazienti. Innanzitutto, l'erogazione dei 2 miliardi di euro viene condizionata ad una serie di adempimenti da parte delle regioni, a partire da un'intesa da siglare entro il 31 marzo 2006, il che significa che le regioni non potranno accedere a quelle risorse non prima della metà del prossimo anno e che fino ad allora dovranno continuare ad operare in condizioni di estrema difficoltà a causa del sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale. Di particolare rilevanza è poi il comma 203, che prevede un tetto di rimborsabilità in tema di mobilità sanitaria. La norma desta enorme preoccupazione perché, considerata l'elevata mobilità, in particolare dal sud al nord, non sarà ad un certo punto più possibile, per i cittadini, l'accesso a cure che non siano reperibili nel territorio di residenza. Questa norma rischia di non accrescere la qualità dei servizi sanitari nel territorio di residenza e di penalizzare i centri di eccellenza e di specialità in altri territori; va quindi, a suo giudizio, assolutamente modificata per fugare le preoccupazioni di medici e pazienti. Va poi detto che si è di fronte ad una strana finanziaria, in cui si punta ad efficientizzare la spesa e poi si scopre che vengono istituite nuove strutture, come al comma 199 con il Siveas i Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza, struttura per la quale si stanziano ben 10 milioni di euro per ciascun anno del prossimo triennio. La manovra brilla poi per l'assenza di interventi in favore del potenziamento tecnologico delle strutture sanitarie e per l'assenza di un piano di investimenti per l'edilizia sanitaria in particolare nel Mezzogiorno.
Dal punto di vista, poi, delle politiche sociali, il suo gruppo giudica del tutto risibile l'assegno di 1.000 euro in favore dei nati nel 2005, invitando la maggioranza a riflettere su quanto costi educare e mantenere un figlio. Critica poi il fatto che non sia stato inserito un criterio di selettività per reddito. Per quanto riguarda la lotta alla povertà, sottolinea la soppressione del reddito minimo di inserimento e la mancata attuazione dell'istituto sostitutivo, quello del reddito di ultima istanza. Aggiunge che nella manovra non si fa cenno all'adeguamento delle pensioni minime e delle indennità per i disabili.
In conclusione, di fronte al desolante quadro offerto dalla manovra in esame, un quadro che si rinnova per il quinto anno, ritiene non resti altro che commentare che, per fortuna, quella in esame è l'ultima legge finanziaria del centrodestra.
Katia ZANOTTI (DS-U), nell'associarsi all'intervento del deputato Meduri, che condivide nel contenuto, esprime a sua volta l'auspicio che quella in esame sia l'ultima legge finanziaria del centrodestra. Nel merito della manovra, esprime un giudizio di estrema insoddisfazione, sottolineando, in particolare, il sistematico smantellamento del sistema di protezione sociale, rispetto al quale il Governo ha sistematicamente «disinvestito» nel corso degli anni.
Per quanto riguarda, invece, la spesa sanitaria, ritiene che le risorse stanziate, per quanto crescenti, restino insufficienti, e ciò soprattutto perché non è stato affrontato adeguatamente il problema di fondo rappresentato dal costante invecchiamento della popolazione. Nel ricordare che l'Italia si avvia a diventare il terzo paese al mondo per età media della popolazione, fa presente che un ultraottantenne ha un consumo sanitario cinque volte superiore a quello di un quarantenne. In generale, rileva che, sebbene la spesa sanitaria in Italia, considerata in rapporto al PIL, sia allineata alla media dei paesi OCSE, essa è tuttavia inferiore alla spesa media dei paesi più avanzati. Evidenzia, inoltre, per quanto attiene al finanziamento sanitario, il perdurante problema dei disavanzi pregressi, nonché il nuovo problema della copertura dei rinnovi contrattuali della sanità. Ritiene che, nell'attuale difficile situazione, il Servizio sanitario nazionale si regga ancora in sostanza solo grazie agli sforzi compiuti dalle regioni per assicurare la piena copertura del fabbisogno sanitario attraverso risorse proprie. Evidenzia, infatti, che il livello del Fondo sanitario nazionale assicurato dallo Stato è insufficiente a consentire alle regioni di assicurare le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza. Denuncia, inoltre, il disastroso stato della sanità penitenziaria, anche a seguito del trasferimento di competenze al Ministro della giustizia, nonché le decurtazioni riguardanti l'edilizia sanitaria. Aggiunge che non viene affrontata la questione, pure importante, della copertura delle prestazioni sanitarie rese agli immigrati, per le quali viene attualmente riconosciuto solo il 50 per cento dei costi effettivi.
Denuncia, altresì, la riduzione delle risorse per la sanità del Mezzogiorno, nonché per i medici specializzandi, per la ricerca biomedica, per le persone non autosufficienti, per l'assistenza domiciliare, per gli asili nido e per le persone disabili. In particolare, evidenzia il taglio del 50 per cento del Fondo nazionale per le politiche sociali rispetto al livello del 2005. Ritiene, alla luce di tali considerazioni, che si possa parlare di una vera e propria «destrutturazione» delle politiche sociali in Italia e ricorda come, al contrario, il Governo in carica avesse esordito con il varo di un Libro bianco sulle politiche sociali, nel quale veniva riconosciuto il ruolo centrale della famiglia per la società; ruolo che però non è stato poi stato concretamente sostenuto e valorizzato nel corso della legislatura e che anche in questa legge finanziaria viene affrontato in modo del tutto risibile, sebbene sia da tutti riconosciuto che sulla famiglia si fanno ricadere poi tutte quelle incombenze, in materia di sostegno alle persone non autosufficienti, di cui la struttura pubblica non riesce a farsi carico. Aggiunge che il Governo in carica non ha saputo definire i livelli essenziali di assistenza sociale, che rappresenterebbero invece una vera e propria carta dei diritti dei cittadini in materia di servizi sociali, ed ha anzi abbandonato anche l'iniziativa del reddito minimo di inserimento, avviata dal precedente Governo di centrosinistra, nonché quella del reddito di ultima istanza, con la quale aveva sostituito la precedente. Ricorda, quindi, il definanziamento della rete dei servizi per l'infanzia, evidenziando come il Governo in carica - che ha già incentivato la costruzione di asili nido aziendali, trascurando l'investimento nella rete dei servizi territoriali - continui a riservare un trattamento preferenziale ai genitori che affidano i loro figli agli asili nido privati, genitori in favore dei quali viene previsto anche un sostegno in forma di detrazione fiscale. Per quanto poi riguarda l'assegno per i nuovi nati, fa presente che non si sostiene la famiglia attraverso interventi una tantum. Servono piuttosto interventi strutturali e servizi pubblici; servono servizi con caratteristiche di qualità e flessibilità, anche per venire incontro alle diverse esigenze dei genitori rispetto agli orari di lavoro. Esprime poi profonda delusione per la mancata istituzione del fondo per la non autosufficienza, al quale tutta la Commissione ha lavorato con passione e lungamente. Ritiene che tale insuccesso si debba soprattutto al fatto che il Governo ha respinto, in ultima analisi, ogni proposta avanzata al riguardo e, in definitiva, non ha fatto del sostegno alla non autosufficienza una sua priorità, come del resto è stato espressamente ammesso dai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. Ricorda, altresì, la progressiva riduzione delle risorse per gli insegnanti di sostegno nelle scuole, nonché per gli assegni di accompagnamento e per altre analoghe misure di protezione sociale.
In conclusione, preannunciando la presentazione, da parte del suo gruppo, di emendamenti su temi che toccano la sensibilità di tutti, auspica, pur senza nutrire grandi speranze al riguardo, che su di essi sia possibile incontrare una disponibilità al dialogo e un'interlocuzione da parte del Governo e della maggioranza.
Piergiorgio MASSIDDA (FI), espresso apprezzamento per la dettagliata relazione svolta dalla relatrice, esprime delusione per gli interventi dei deputati dei gruppi di opposizione, che si sono limitati, a suo avviso, a formulare critiche generiche e qualunquiste, senza entrare nel merito effettivo delle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria. Per quanto riguarda, innanzitutto, il livello del finanziamento del Fondo sanitario nazionale, fa presente che, nel 2001, all'inizio della legislatura, lo stanziamento arrivava al 5 per cento del PIL, mentre è oggi pari al 6,3 per cento dello stesso. Premesso, pertanto, che gli stanziamenti per le politiche sanitarie sono oggettivamente aumentati sotto il Governo del centrodestra, rileva che sono tuttavia certamente aumentate anche le spese, ma questo anche in quanto è cresciuta l'offerta di servizi ai cittadini.
Evidenziata quindi la necessità di ridurre alcune spese, nell'attuale momento di difficoltà economica attraversato dal paese, sottolinea come l'intento del Governo sia stato quello di moralizzare la spesa pubblica. Per quanto riguarda l'intervento sugli stanziamenti per la costruzione e l'ammodernamento dei presidi sanitari, ricorda a titolo di esempio come, nella regione Campania, siano state utilizzate appena il 23 per cento delle risorse attribuite per tale finalità. Ritiene pertanto giusto prevedere che le risorse attribuite vengano revocate alle regioni che non le hanno impiegate e trasferite alle regioni che si sono dimostrate efficienti e capaci di farle fruttare. Analogamente, ritiene giusto ed opportuno aver previsto che tale tipo di risorse debbano servire alla realizzazione o all'ammodernamento di strutture sanitarie di grandi dimensioni, piuttosto che ai piccoli ospedali, che spesso vengono creati o mantenuti soprattutto per ragioni clientelari. Si sofferma poi con accenti positivi sulle misure volte alla riduzione delle liste di attesa e sul divieto di sospensione delle prenotazioni, ricordando come vi siano regioni nelle quali il cittadino è costretto ad attendere mesi per prestazioni la cui tempestività può essere vitale, come la mammografia o le ecografie; senza contare che vi sono regioni che trascurano di porre rimedio alle proprie inefficienze settoriali confidando sul fatto che i propri cittadini possono rivolgersi, per quel tipo di prestazioni, ad altre regioni. Per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, sottolinea come vi sia stata, da parte dell'attuale Governo, una rivisitazione in senso qualitativo, oltre che quantitativo. Non si tratta infatti solo di un problema di livello delle tariffe, bensì anche di qualità del servizio fornito. Esprime poi apprezzamento per l'iniziativa riguardante la donazione, agli ospedali dei paesi in via di sviluppo, delle attrezzature sanitarie non impiegate dagli ospedali italiani. Esprime altresì soddisfazione per misure come quella per l'uniformazione dei bilanci regionali in materia sanitaria o per l'incentivazione delle prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale rispetto a quelle in regime di ricovero ospedaliero. Parimenti, valuta favorevolmente il potenziamento dell'Agenzia italiana del farmaco, il cui operato è essenziale in quanto il livello della spesa farmaceutica sta crescendo a ritmi insostenibili. Fa presente, al riguardo, che alcune regioni non hanno istituito l'Agenzia sanitaria regionale, che, nelle regioni in cui esiste, svolge invece un ruolo importante nel monitoraggio della spesa. Valuta altresì favorevolmente le disposizioni volte ad orientare l'utilizzo dei fondi destinati al premium price in favore delle aziende farmaceutiche che fanno ricerca sul territorio italiano; si tratta peraltro di disposizioni che prevedono il coinvolgimento delle stesse aziende farmaceutiche nel meccanismo di erogazione del premio. Per quanto riguarda le politiche sociali, anche ammesso che l'assegno per i nuovi nati sia di ammontare modesto, se confrontato con i costi di educazione e mantenimento dei figli, si tratta in ogni caso di un segnale d'attenzione all'esigenze della famiglia da parte del Governo; aggiunge che, in ogni caso, sono stati stanziati nel complesso circa 800 milioni di euro. Per quanto riguarda gli asili nido, rivendica a merito della sua parte politica aver valorizzato e sostenuto l'esperienza degli asili nido aziendali, anche in considerazione del fatto che i servizi pubblici per l'infanzia non sono in grado di far fronte completamente alla domanda dell'utenza; senza contare, poi, che spesso le graduatorie vengono formate in modo discutibile e poco trasparente. Rileva altresì che sono finalmente previste consistenti risorse per le politiche giovanili, con finalizzazioni concrete e condivisibili; sotto questo riguardo, rileva che spesso gli enti locali attribuiscono risorse alla realizzazione di progetti di scarsa o dubbia utilità sociale. Per quanto riguarda la mancata istituzione del fondo per la non autosufficienza, esprime la sua personale delusione e quella della sua parte politica, ma ritiene scorretto far credere all'opinione pubblica che la maggioranza di centrodestra non abbia fatto nulla rispetto il problema della non autosufficienza; vero è, invece, che molto è stato fatto, soprattutto aumentando e migliorando il sostegno alle famiglie. Osserva, peraltro, che la sua parte politica ritiene preferibile sostenere i soggetti non autosufficienti aiutando direttamente le famiglie che se ne fanno carico piuttosto che creando servizi di assistenza domiciliare, che poi spesso sono inefficienti e costosi.
In conclusione, ritiene che quella in esame sia una manovra finanziaria seria, oculata e di buon senso, caratterizzata da misure concrete.
Grazia LABATE (DS-U), ricordate le manovre urgenti di correzione dell'andamento dei conti pubblici varate dal Governo nel corso dell'anno, da ultimo con il decreto-legge n. 203, si dice convinta che la finanziaria in esame rappresenti l'atto conclusivo del processo di progressiva dilapidazione delle risorse e di stravolgimento dei conti pubblici. Si tratta infatti di una manovra recessiva, che non dà risposte reali ai problemi di fondo del paese, quali la sperequazione della distribuzione del reddito, la perdita del potere di acquisto delle famiglie e l'impossibilità per le autonomie locali di assicurare l'erogazione di servizi essenziali alla cittadinanza sulla base delle risorse messe a disposizione dallo Stato. Rileva inoltre che, sul piano del metodo di lavoro, si registra con sempre maggior insistenza il ricorso del Governo, nelle faccende di politica economica, ad un maxiemendamento su cui viene poi posta la questione di fiducia, con la conseguenza che il dibattito parlamentare viene svuotato di senso e le prerogative del Parlamento intaccate. Quanto al merito, fa presente che l'Unione europea, la Corte costituzionale e la Corte dei conti hanno in più occasioni chiesto al Governo interventi di carattere strutturale che vadano alla radice dei problemi, a monte, mentre il Governo continua a scaricare le difficoltà a valle, sulle autonomie locali. Evidenzia inoltre una contraddizione tra la riforma costituzionale in senso federalistico appena approvata dalle Camere, la cosiddetta devolution, e l'impianto centralistico che caratterizza la legislazione ordinaria varata nel corso della legislatura e lo stesso disegno di legge finanziaria.
Ritiene poi che la manovra finanziaria in esame rechi non pochi esempi di un vero e proprio «falso in bilancio», là dove, a copertura di spese certe nell'ammontare, si fa riferimento ad entrate incerte, quali ad esempio i proventi attesi dal programma di dismissioni immobiliari oppure dalla lotta all'evasione fiscale. Per quanto riguarda le risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ritiene inaccettabile che il Governo sostenga di aver elevato le risorse quando non solo è in ritardo sui trasferimenti già dovuti, ma condiziona l'erogazione delle risorse all'adempimento, da parte delle regioni, di una miriade di impegni, alcuni dei quali del tutto assurdi. Per contro, il Governo dovrebbe lasciare alle regioni un sufficiente margine di autonomia organizzativa e gestionale per consentire loro di intervenire come meglio credono, sulla base delle specifiche esigenze del territorio, in vista del contenimento della spesa sanitaria. A titolo di esempio, ritiene fuori luogo che il Governo indichi alle regioni su quale tipo di strutture sanitarie esse debbano investire le risorse per l'edilizia sanitaria; ritiene, infatti, che le regioni abbiano la necessità di investire sulle strutture di dimensioni contenute, considerati i costi esorbitanti della ristrutturazione degli ospedali di grandi dimensioni, come sono quelli ereditati dal passato. Rileva inoltre che il Fondo sanitario nazionale dovrebbe ammontare, per corrispondere all'esigenze delle regioni chiamate ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ad almeno 95,6 miliardi di euro, mentre si attesta intorno ai 93 miliardi di euro; incidentalmente, osserva che valutare l'andamento degli stanziamenti per la sanità in rapporto al PIL è scorretto in quanto quest'ultimo dato è variabile. Aggiunge che le somme stanziate per la sanità a partire dal 2006 non solo non corrispondono al livello di fabbisogno evidenziato dalle regioni nel 2005, ma neppure tengono conto dell'inflazione, dei costi aggiuntivi derivanti dal rinnovo dei contratti e del fatto che il Governo non ha ancora trasferito ben 4,5 miliardi di euro di risorse già dovute. Esprime poi sconcerto per la norma che prevede, in favore degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, una deroga triennale rispetto alla disciplina generale dello spoils system voluto dal centrodestra, ritenendo che si tratti di una norma niente affatto trasparente. Per quanto riguarda il Fondo nazionale per le politiche sociali, denuncia la mancata erogazione alle regioni di ben 540 milioni di euro. Sottolinea, infine, l'imbarazzo per la mancata realizzazione del fondo per la non autosufficienza.
In conclusione, ritiene che si tratti della peggiore manovra finanziaria che abbia avuto modo di vedere nella sua esperienza di parlamentare: una manovra caratterizzata da un coacervo di misure contraddittorie che s'intralciano vicendevolmente. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti, nonché di una proposta alternativa di relazione contraria. Preannuncia altresì che si adopererà, insieme con tutta la sua parte politica, per informare l'opinione pubblica di ciò che accadrà a partire dal 2006, in modo che ciascuno si assuma la propria responsabilità.
Anna Maria LEONE, presidente, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara concluso l'esame preliminare.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ritiene che l'intervento svolto dal deputato Labate sia il più utile ai fini dell'interlocuzione sollecitata dal deputato Zanotti, mentre quello svolto dal deputato Meduri si è caratterizzato, a suo avviso, per un atteggiamento di pregiudiziale chiusura e per considerazioni prive di riscontro nel testo del provvedimento in esame. Per quanto riguarda quelli che il deputato Labate ha definito «falsi in bilancio», ricorda che, nella precedente legislatura, un'accusa simile fu avanzata dagli economisti del centrodestra, i quali accusarono i Governi di centrosinistra di ragionare non su dati certi, ma su dati tendenziali; si tratta, evidentemente, di un'obiezione alla quale la manovra finanziaria presta il fianco per la sua stessa natura di manovra basata su dati di entrata previsionali e quindi necessariamente incerti.
Osserva quindi che l'ultima finanziaria della precedente legislatura fu spudoratamente elettoralistica e ciò nonostante non servì al centrosinistra a vincere le elezioni. Quella in esame, pur essendo l'ultima della legislatura, non ha per contro carattere elettoralistico, prevedendo invece un insieme di misure realmente utili al paese. Per quanto riguarda il meccanismo dello spoils system, le nomine e le assunzioni nel comparto pubblico, fa presente che comportamenti poco trasparenti sono stati tenuti anche in molte regioni; nella sua regione, a titolo di esempio, il Governo di centrosinistra ha portato avanti una epurazione totale, con relativo strascico di ricorsi al TAR. Ritiene, insomma, che anche il centrosinistra non sia indenne da critiche sotto questo profilo.
Per quanto riguarda le misure sociali, fa presente che queste sono state plasmate essenzialmente da esigenze finanziarie. La crisi economica attraversata dall'Italia, come dal resto dell'Europa, ha infatti reso necessario il contenimento della spesa pubblica. C'è d'altra parte anche una diversa impostazione di fondo, in quanto il centrodestra è maggiormente orientato - come ricordava il deputato Massidda - a prevedere interventi economici a diretto sostegno dei privati e delle famiglie, anziché destinati alla realizzazione di servizi pubblici che sostituiscano la famiglia. Ammette che si tratta, in questa manovra, di aiuti di limitata entità, ma fa presente che nella presente congiuntura economica non era possibile fare di più. Per quanto riguarda gli asili nido aziendali, ricorda che la detrazione fiscale ha lo scopo di ovviare al problema rappresentato dal fatto che gli asili comunali non hanno posti a sufficienza per accogliere tutti i bambini i cui genitori ne fanno richiesta e devono pertanto far riferimento a graduatorie. Sorge pertanto l'esigenza di compensare le famiglie che si devono rivolgere agli asili privati dei costi sostenuti a causa di questa carenza delle strutture pubbliche. Aggiunge che la sana competizione tra gli asili pubblici e quelli privati servirà a migliorare la qualità dei servizi dell'infanzia. Per quanto riguarda la non autosufficienza, nel ricordare di aver presentato lei stessa una proposta di legge che prevedeva, per la copertura dell'onere finanziario, un'apposita tassa di scopo, manifesta il dubbio - che rappresenta anche il suo cruccio - che, se l'intervento fosse stato limitato agli anziani non autosufficienti, il provvedimento sarebbe giunto alla conclusione dell'iter.
Per quanto riguarda il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fa presente che, anche senza far riferimento al livello in rapporto al PIL, lo stesso è cresciuto anche in valore assoluto, passando dai 77,27 miliardi di euro del 2001 ai circa 93 miliardi di euro del 2006. In altre parole, il Governo in carica, pur in una situazione economica difficile, ha aumentato il finanziamento, nel corso della legislatura, di circa 16 miliardi di euro; negarlo equivale, a suo giudizio, a rifiutare il dialogo. Certo, la domanda di servizi sanitari è cresciuta negli anni ed è intervenuta la novità rappresentata dalla definizione dei livelli essenziali di assistenza. I governi regionali, sia di centrodestrra che di centrosinistra non hanno, tuttavia, ancora sviluppato la cultura dell'ottimizzazione delle risorse finanziarie. Al riguardo fa presente come sprechi e sperperi da parte delle amministrazioni, anche regionali e locali, siano state di recente denunciate anche da esponenti autorevoli del centrosinistra - come gli onorevoli Fassino e D'Alema e i senatori Salvi e Villone. Poiché le regioni non si sono dimostrate capaci, mediamente, di utilizzare in modo ottimale le risorse pubbliche, si è reso necessario un intervento dello Stato per imporre loro misure di contenimento della spesa. Per quanto riguarda la riforma costituzionale in senso devolutivo, fa presente che la sanità è già oggi frammentata in ventuno istituzioni territoriali, tra regioni e province autonome.
In conclusione, auspica che il Governo voglia prendere in considerazione alcune proposte emendative, in particolare al fine di venire incontro alle esigenze dei medici specializzandi, nonché degli istituti zooprofilattici sperimentali, che oggi sono chiamati a svolgere un ruolo di crescente importanza a causa delle ricorrenti emergenze legate all'alimentazione con prodotti animali.
Il sottosegretario Cesare CURSI, premesso di aver ascoltato con attenzione gli interventi svolti nel corso dell'esame preliminare, si dice convinto che sia possibile trovare, nella fase dell'esame degli emendamenti, lo spazio per un confronto concreto. Per quanto riguarda i richiami alla moralizzazione dei comportamenti pubblici, ritiene che non siano esenti da critiche neppure i governanti appartenenti allo schieramento di centrosinistra, come risulta in tutta evidenza se si guarda a talune iniziative assunte, in materia di nomine e assunzioni di personale, dalle regioni governate dal centrosinistra, compresa la Calabria ricordata nel veemente intervento del deputato Meduri.
Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico delle regioni ai fini dell'attribuzione del concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria, fa presente che molte regioni non hanno ancora rispettato gli impegni assunti con il Governo nell'ambito di precedenti intese; si riferisce, per esempio, all'istituzione dei centri unici di acquisto, al monitoraggio della spesa farmaceutica e all'utilizzo delle risorse per l'edilizia sanitaria. A quest'ultimo riguardo, fa presente che dei fondi stanziati dal Governo per questa finalità risultano non ancora neppure richiesti dalle regioni ben 2,7 miliardi di euro; mentre risulta non ancora utilizzato un miliardo di euro di risorse già attribuite alle regioni per la predetta finalità. Poiché, d'altra parte, non mancano regioni virtuose - sia di centrodestra che di centrosinistra, - il Governo ha ritenuto opportuno e doveroso provvedere affinché le risorse ancora disponibili affluiscano alle regioni che si sono dimostrate capaci di utilizzarle. Per quanto riguarda gli istituti zooprofilattici sperimentali, premesso che il ministro Storace si è personalmente impegnato a destinare ad essi almeno 10 milioni di euro a valere sugli stanziamenti per la ricerca, osserva che, tuttavia, anche le regioni dovrebbero fare la loro parte, anche in considerazione del fatto che il presidente e l'intero consiglio di amministrazione degli istituti in questione, con l'eccezione di un solo componente, sono nominati dalle regioni stesse. A fronte di tale forte connotazione regionalistica degli istituti zooprofilattici sperimentali, le regioni non contribuiscono al finanziamento degli stessi con neppure un euro.
In conclusione, si augura che sia possibile trovare un terreno di intesa su temi comuni e condivisi, come gli interventi in favore dei medici specializzandi e degli emofilici, per i quali il Governo ha peraltro già stanziato le necessarie risorse.
Anna Maria LEONE, presidente, ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti, ordini del giorno e proposte di relazione è fissato alle ore 19 di oggi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.
La seduta termina alle 13.15.
XIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 22 novembre 2005.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato svolto l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Avverte che sono stati presentati emendamenti al solo disegno di legge finanziaria (C. 6177) (vedi allegato 1) e che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole con osservazioni (vedi allegato 2). Comunica, altresì, che i deputati dei gruppi di opposizione hanno presentato una proposta alternativa di relazione contraria (vedi allegato 3), avvertendo che tale proposta sarà posta in votazione solo se respinta la proposta di relazione del relatore.
Avverte, infine, che la compiuta valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti sarà svolta nell'ambito dell'esame presso la Commissione bilancio; può fin d'ora, d'altra parte, rilevarsi l'inammissibilità dell'emendamento Giulio Conti 6177.XII.1.41, in quanto recante delega legislativa al Governo.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, dopo aver raccomandato l'approvazione dei suoi emendamenti, invita i presentatori al ritiro dei seguenti emendamenti: gli identici Moroni 6177.XII.1.5 e Labate 6177.XII.1.100; Bindi 6177.XII.1.31; Labate 6177.XII.1.101; Bindi 6177.XII.1.30; Bindi 6177.XII.1.34; Labate 6177.XII.1.109; Zanella 6177. XII.1.16; Labate 6177.XII.1.134; Labate 6177.XII.1.111; Massidda 6177.XII.1.79, in quanto il parere è favorevole sul successivo emendamento Massidda 6177.XII.1.80; Massidda 6177.XII.1.82; Labate 6177. XII.1.121, 6177.XII.1.122, 6177.XII.1.123, 6177. XII.1.85, 6177.XII.1.86 e 6177.XII.1.89; Moroni 6177.XII.1.8 e 6177.XII.1.9; Bindi 6177.XII.1.27 e 6177. XII.1.28, 6177.XII.1.32 e 6177.XII.1.33; Catanoso 6177.XII.1.17.
Esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Giulio Conti 6177.XII.1.36, 6177.XII.1.35, 6177.XII.1.38 e 6177. XII.1.37; Labate 6177.XII.1.103, 6177. XII.1.102, 6177.XII.1.104, 6177.XII.1.105, 6177.XII.1.106 e 6177.XII.1.108; Giulio Conti 6177.XII.1.48, identico al suo 6177.XII.1.65; Giulio Conti 6177.XII.1.49, identico al suo 6177.XII.1.64; Labate 6177.XII.1.131 a condizione sia riformulato nel senso di elevare l'aliquota IVA al 18 per cento; gli identici Labate 6177.XII.1.129, Palumbo 6177.XII.1.11 e Moroni 6177.XII.1.6; Giulio Conti 6177.XII.1.60 identico al suo 6177.XII.1.76; Massidda 6177.XII.1.80 e 6177.XII.1.81; Zanotti 6177.XII.1.124; Labate 6177.XII.1.125, 6177.XII.1.84, 6177.XII.1.87, 6177.XII.1.88 e 6177. XII.1.90; Moroni 6177.XII.1.4; Giulio Conti 6177.XII.1.39; gli identici 6177.XII.1.70 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.53; Moroni 6177.XII.1.7; Giulio Conti 6177.XII.1.56, identico al suo 6177.XII.1.78; Giulio Conti 6177.XII.1.59, identico al suo 6177.XII.1.75; gli identici Giulio Conti 6177.XII.1.52 e 6177.XII.1.69 del relatore; gli identici Giulio Conti 6177.XII.1.58 e 6177.XII.1.74 del relatore; gli identici 6177.XII.1.73 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.57; gli identici Giulio Conti 6177.XII.1.47 e 6177.XII.1.66 del relatore; gli identici 6177.XII.1.77 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.61; Giulio Conti 6177.XII.1.55 identico al suo 6177.XII.1.72; Giulio Conti 6177.XII.1.40, 6177.XII.1.42, 6177.XII.1.43, 6177.XII.1.44 e 6177. XII.1.45; Palumbo 6177.XII.1.12; Zanella 6177.XII.1.15; Labate 6177.XII.1.95 e 6177.XII.1.96; Colasio 6177.XII.1.63; Carlucci 6177.XII.1.13 e 6177.XII.1.14; gli identici 6177.XII.1.68 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.51; gli identici 6177.XII.1.67 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.50; gli identici 6177.XII.1.71 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.54; gli identici Giulio Conti 6177.XII.1.46 e 6177.XII.1.62 del relatore; Labate 6177.XII.1.97 e infine Zanella 6177.XII.TabA.1.
Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione passa all'esame degli emendamenti.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI), intervenendo sul suo emendamento 6177.XII.1.5, chiarisce che esso è volto a superare alcune incertezze normative in ordine alla copertura previdenziale dei collaboratori familiari non farmacisti delle farmacie private. Fa presente, peraltro, che la disposizione interessa circa un terzo delle farmacie private italiane, vale a dire circa 5 mila farmacie, e che non determinerebbe un onere finanziario, ma piuttosto un gettito aggiuntivo per l'INPS. Non comprende pertanto le ragioni dell'invito al ritiro formulato dalla relatrice e dal Governo.
Cesare ERCOLE (LNFP) osserva che, se i collaboratori familiari interessati dall'emendamento non hanno finora pagato contributi, vuol dire che hanno sempre lavorato in nero.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI) rileva che, anche ammesso che abbiano lavorato in nero, l'emendamento avrebbe l'ulteriore aspetto positivo di far emergere questa tipologia di lavoratori.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, nel confermare l'invito al ritiro dell'emendamento in esame, chiarisce che il parere è dovuto al fatto che analoga richiesta è stata avanzata anche da altre categorie di lavoratori e che, sebbene nell'immediato la norma determinerebbe soltanto maggiori entrate, sul lungo periodo l'aumento dei trattamenti pensionistici, ancorché contributivi, determinerebbe una spesa il cui ammontare è incerto.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici Moroni 6177.XII.1.5 e Labate 6177.XII.1.100. Approva gli emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.36 e 6177.XII.1.35.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bindi 6177.XII.1.31: s'intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione approva l'emendamento Giulio Conti 6177.XII.1.38.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Labate 6177.XII.1.101: s'intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione approva l'emendamento Giulio Conti 6177.XII.1.37.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bindi 6177.XII.1.30 e Labate 6177.XII.1.103: s'intende che vi abbiano rinunciato.
Giacomo BAIAMONTE (FI) fa suo l'emendamento Labate 6177.XII.1.103.
La Commissione approva l'emendamento Labate 6177.XII.1.103, fatto proprio dal deputato Baiamonte.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Labate 6177.XII.1.103, non sarà posto in votazione l'emendamento Bindi 6177.XII.1.34 di analogo contenuto. Constata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Labate 6177.XII.1.102, 6177.XII.1.104, 6177.XII.1.105, 6177.XII.1.106, 6177.XII. 1.107, 6177.XII.1.108, 6177.XII.1.109 e Zanella 6177.XII.1.16: s'intende che vi abbiano rinunciato.
Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI) fa suo l'emendamento Labate 6177.XII.1.102.
Cesare ERCOLE (LNFP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Labate 6177.XII.1.102 e su tutti gli altri emendamenti presentati dai gruppi di opposizione che deputati della maggioranza intendano fare propri.
La Commissione approva l'emendamento Labate 6177.XII.1.102, fatto proprio dal deputato Minoli Rota.
Anna Maria LEONE (UDC) fa suoi gli emendamenti Labate 6177.XII.1.104 e 6177.XII.1.105.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Labate 6177.XII.1.104 e 6177.XII.1.105, fatti propri dal deputato Anna Maria Leone.
Giacomo BAIAMONTE (FI) fa suo l'emendamento Labate 6177.XII.1.106.
La Commissione approva l'emendamento Labate 6177.XII.1.106, fatto proprio dal deputato Baiamonte.
Anna Maria LEONE (UDC) fa suo l'emendamento Labate 6177.XII.1.108.
La Commissione approva l'emendamento Labate 6177.XII.1.108, fatto proprio dal deputato Anna Maria Leone.
Cesare ERCOLE (LNFP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.48 e 6177.XII.1.65 del relatore.
La Commissione approva gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.48 e 6177.XII.1.65 del relatore.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bindi 6177.XII.1.21 e Labate 6177.XII.1.110: s'intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione approva gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.49 e 6177.XII.1.64 del relatore.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, avverte che la sua parte politica ha rappresentato al Presidente della Camera, nel corso dell'odierna seduta dell'Assemblea, l'esigenza di evitare che i lavori delle Commissioni si svolgano contemporaneamente a quelli dell'Aula. Rinnova pertanto tale richiesta al presidente Palumbo, ritenendo inaccettabile che la maggioranza porti avanti, da sola, l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria mentre è in corso la seduta dell'Assemblea e i colleghi dell'opposizione si trovano in Aula. Invita pertanto il presidente ad organizzare il lavori in modo che sia possibile ai deputati prendere parte ai lavori dell'Assemblea.
Giuseppe PALUMBO, presidente, assicura che sospenderà i lavori non appena il Presidente della Camera comunicherà che le Commissioni devono regolarsi in tal senso.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), osservato che a quel punto la Commissione potrebbe aver già concluso l'esame degli emendamenti, invita il presidente a sospendere i lavori fin da subito.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è pervenuto dalla Presidenza della Camera la comunicazione che le Commissioni possono proseguire i propri lavori, ma senza procedere a votazioni.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, preso atto della decisione della Presidenza della Camera, fa presente che il relatore ed il Governo hanno dato parere favorevole su emendamenti presentati dai gruppi dell'opposizione e, in assenza dei presentatori, alcuni deputati della maggioranza li hanno fatti propri affinché non andassero dispersi.
Piergiorgio MASSIDDA (FI) rileva a sua volta che alcuni deputati della maggioranza hanno fatto propri emendamenti presentati dai gruppi di opposizione e la Commissione li ha approvati. Fa altresì presente che in alcuni casi sono stati ritirati emendamenti di maggioranza di contenuto analogo e approvati quelli dell'opposizione, per una scelta di correttezza. Constata, invece, che l'opposizione sta tenendo una condotta di ferma intransigenza, e fa presente che, di fronte a scelte ostruzionistiche drastiche, potrebbe essere necessario adottare rimedi altrettanto drastici.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO fa presente che diversi emendamenti dell'opposizione sono stati approvati, in assenza dei presentatori, con il parere favorevole del relatore e del Governo.
Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 13.45 di oggi.
La seduta termina alle 10.20.
XIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione è giunta a votare gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.49 e 6177.XII.1.64 del relatore. L'esame riprende pertanto dall'emendamento Labate 6177.XII.1.126.
La Commissione respinge gli emendamenti Labate 6177.XII.1.126, 6177.XII.1.127 e 6177.XII.1.128. Approva quindi gli identici emendamenti Labate 6177.XII.1.129, Palumbo 6177.XII.1.11 e Moroni 6177.XII.1.6. Respinge l'emendamento Labate 6177. XII.1.130.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U) fa proprio l'emendamento Labate 6177.XII.1.131 e accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Moroni 6177.XII.1.3.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI), intervenendo sul suo emendamento 6177.XII.1.2, fa presente che lo stesso intende venire incontro ad una esigenza dei cittadini che, per una malattia cronica, o per altre ragioni, utilizzano spesso un certo tipo di farmaco e possono trovarsi ad averne bisogno con fretta per cui non hanno tempo di rivolgersi al medico per farsi rinnovare la ricetta.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, rivedendo il parere già espresso, invita il deputato Moroni a ritirare l'emendamento in esame trasformandolo eventualmente in ordine del giorno di analogo contenuto.
Giuseppe PALUMBO, presidente, conviene sul fatto che è preferibile non introdurre con legge il principio che si possa vendere medicinali senza prescrizione medica.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U) concorda sul fatto che la norma in esame stabilirebbe un pericoloso precedente ed aprirebbe un varco nel controllo esercitato sulla vendita dei medicinali attraverso l'obbligo di presentazione della prescrizione del medico.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI) ritira l'emendamento 6177.XII.1.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Labate 6177.XII.1.132, identico all'emendamento Moroni 6177.XII.1.2, testé ritirato dalla presentatrice: si intende che vi abbiano rinunziato.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), in assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Labate 6177.XII.1.133.
La Commissione respinge l'emendamento Labate 6177.XII.1.133, fatto proprio dal deputato Burtone.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), in assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Labate 6177.XII.1.134, nella convinzione che la norma ivi proposta permetterebbe un più razionale utilizzo delle risorse destinate alla costruzione e ristrutturazione delle strutture sanitarie.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, chiarisce che ha invitato al ritiro dell'emendamento 6177.XII.1.134 in quanto ritiene preferibile approvare l'emendamento Giulio Conti 6177.XII.1.53 il quale interviene sostanzialmente sulla stessa materia ma è più completo.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U) chiede l'accantonamento dell'emendamento Labate 6177.XII.1.134.
La Commissione accantona l'emendamento Labate 6177.XII.1.134.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), in assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Labate 6177.XII.1.111.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Labate 6177.XII.1.111, fatto proprio dal deputato Burtone, gli identici emendamenti Bindi 6177.XII.1.19 e Labate 6177.XII.1.112, gli identici emendamenti Labate 6177.XII.1.113 e Bindi 6177.XII.1.18, gli identici emendamenti Bindi 6177.XII.1.20 e Labate 6177.XII.1.114, gli identici emendamenti Bindi 6177.XII.1.22 e Labate 6177.XII.1.115, gli identici emendamenti Labate 6177.XII.1.116 e Bindi 6177.XII.1.23, nonché gli identici emendamenti Bindi 6177.XII.1.24 e Labate 6177.XII.1.117.
Approva gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.60 e 6177.XII.1.76 del relatore.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.60 e 6177.XII.1.76 del relatore, non sarà posto in votazione l'emendamento Labate 6177.XII.1.118, di analogo contenuto.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bindi 6177.XII.1.25 e Labate 6177.XII.1.119 e l'emendamento Labate 6177.XII.1.120.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Massidda 6177.XII.1.79: si intende che vi abbia rinunziato.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI), in assenza del presentatore, fa propri gli emendamenti Massidda 6177.XII.1.80 e 6177.XII.1.81.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Massidda 6177.XII.1.80 e 6177.XII.1.81, fatti propri dal deputato Moroni.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Massidda 6177.XII.1.82: si intende che vi abbia rinunziato.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, intervenendo sull'emendamento Labate 6177.XII.1.121, chiarisce di aver invitato i presentatori a ritirarlo in quanto la disposizione che esso si prefigge di inserire nella legge finanziaria vi è già contenuta.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO conferma che il testo dell'emendamento Labate 6177.XII.1.121 è testualmente identico al testo del comma 211 dell'articolo unico del disegno di legge C. 6177.
Grazia LABATE (DS-U) ritira il suo emendamento 6177.XII.1.121.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, intervenendo sugli emendamenti Labate 6177.XII.1.122 e 6177.XII.1.123, chiarisce di aver invitato i presentatori a ritirarli in quanto, pur condividendone la finalità, non condivide le modalità di copertura individuate.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Labate 6177.XII.1.122 e 6177.XII.1.123; e approva gli emendamenti Zanotti 6177.XII.1.124, Labate 6177.XII.1.125 e 6177.XII.1.84.
Grazia LABATE (DS-U) chiede al relatore chiarimenti sulle ragioni dell'invito al ritiro del suo emendamento 6177.XII.1.85, che reca misure in materia di assistenza ai malati oncologici gravi.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, chiarisce che l'invito al ritiro dell'emendamento Labate 6177.XII.1.85 è dovuto unicamente a problemi di copertura finanziaria.
Con riferimento, invece, all'emendamento Labate 6177.XII.1.86, chiarisce che l'invito al ritiro è dovuto al fatto che ha espresso parere favorevole sugli identici emendamenti 6177.XII.1.78 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.56, che intervengono sulla stessa materia, quella del trattamento giuridico ed economico dei medici specializzandi.
Grazia LABATE (DS-U) insiste per la votazione del suo emendamento 6177.XII.1.85 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 6177.XII.1.86.
La Commissione respinge l'emendamento Labate 6177.XII.1.85 e accantona l'emendamento 6177.XII.1.86.
Cesare ERCOLE (LNFP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti presentati dai gruppi dell'opposizione sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Labate 6177.XII.1.87 e 6177.XII.1.88.
Grazia LABATE (DS-U), intervenendo sul suo emendamento 6177.XII.1.89, fa presente che la norma in esso prevista è diversa da quella, simile, prevista dal comma 217 del disegno di legge finanziaria in quanto il citato comma prevede che il Ministro della salute, di concerto con quello dell'economia e su proposta dell'AIFA, si limita ad individuare i criteri in base ai quali l'AIFA provvede a stipulare accordi di programma con le singole aziende farmaceutiche, mentre il suo emendamento prevede che sia il Ministro della salute stesso a definire gli accordi di programma. Pur valutando positivamente, infatti, l'operato dell'AIFA, ritiene opportuno che la competenza in un ambito delicato come quello della stipula degli accordi di programma con le aziende farmaceutiche rimanga in capo al Ministro della salute.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Labate 6177.XII.1.89.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Labate 6177.XII.1.89; approva l'emendamento Labate 6177.XII.1.90; respinge l'emendamento Labate 6177.XII.1.91.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6177.XII.1.154, che riprende integralmente il testo della proposta di legge C. 1145, che la Commissione ha approvato in sede legislativa il 19 maggio 2004 e il cui iter si è successivamente interrotto al Senato.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO esprime parere contrario sull'emendamento 6177.XII.1.134 in ragione del fatto che la copertura finanziaria individuata dal relatore appare inadeguata, in quanto le disposizioni in esame riguardano un ampia platea di beneficiari.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ritira il suo emendamento 6177.XII.1.154, riservandosi di ripresentarlo direttamente alla Commissione bilancio.
La Commissione respinge l'emendamento Labate 6177.XII.1.83.
Giulio CONTI (AN) chiede al deputato Moroni chiarimenti sulle finalità del suo emendamento 6177.XII.1.4.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI) chiarisce che l'emendamento è volto a sopprimere la disposizione in base alla quale sono tenuti al versamento del contributo all'ONAOSI, anche i medici che non siano dipendenti pubblici. Ricorda che tale norma è stata giudicata vessatoria in quanto impone un pagamento anche a lavoratori il cui reddito non è certo e che possono in alcuni momenti trovarsi in difficoltà.
Gianni MANCUSO (AN) ricorda che l'ONAOSI ha un bilancio estremamente florido anche grazie al fatto che il numero degli orfani dei sanitari è, fortunatamente, contenuto rispetto al numero dei lavoratori che versano il contributo. Precisa, inoltre, che tale bilancio era florido anche prima della riforma del 2002 che ha imposto il versamento del contributo anche ai soggetti di cui all'attuale lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 306 del 1901.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Moroni 6177.XII.1.4 e Giulio Conti 6177.XII.1.39.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che l'emendamento Labate 6177.XII.1.134 era stato accantonato per essere esaminato assieme agli identici emendamenti 6177.XII.1.70 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.53.
Grazia LABATE (DS-U), intervenendo sugli identici emendamenti 6177.XII.1.70 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.53, fa presente che il suo emendamento 6177.XII.1.134 differisce, tra l'altro, in quanto prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. L'obiettivo comune alle due diverse proposte emendative è quello di consentire l'effettivo utilizzo dei fondi bloccati presso l'INAIL, ma ritiene che questo risultato possa essere perseguito meglio attraverso il coinvolgimento delle regioni anziché mediante una decisione centralizzata a livello ministeriale.
Giulio CONTI (AN) ritiene che sia giusto che il Governo decida autonomamente cosa fare dei fondi in questione, che sono connessi ad un ente pubblico di rilievo nazionale.
La Commissione approva gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.53 e 6177.XII.1.70 del relatore; e respinge gli emendamenti Labate 6177.XII.1.134, 6177.XII.1.92, 6177.XII.1.93 e 6177. XII.1.94.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI) ritira il suo emendamento 6177.XII.1.8.
La Commissione approva l'emendamento Moroni 6177.XII.1.7.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che l'emendamento Labate 6177.XII.1.86 era stato accantonato per essere esaminato assieme agli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.56 e 6177.XII.1.78 del relatore.
Grazia LABATE (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alla preferenza accordata dal relatore al suo emendamento, identico a quello presentato dal deputato Giulio Conti rispetto al proprio emendamento che riguarda parimenti i contratti di formazione dei medici specializzandi.
Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.56 e 6177.XII.1.78 del relatore sono finalizzati ad introdurre direttamente nell'articolato del disegno di legge finanziaria la riforma del trattamento economico dei medici specializzandi, anche al fine di vincolare a tale finalità i 300 milioni di euro stanziati dal Governo in Tabella A ed evitare che siano distolti per altri scopi.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.56 e 6177.XII.1.78 del relatore; respinge l'emendamento Labate 6177.XII.1.86
Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.56 e 6177.XII.1.78 del relatore, volti ad introdurre direttamente nel disegno di legge finanziaria alcune disposizioni in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, la Commissione dovrà rivedere il proprio orientamento in ordine al testo unificato delle proposte di legge C. 3687 e abbinate, in quanto quel testo prevedeva, per il 2006 e il 2007, una spesa a valere sulla Tabella A della legge finanziaria 2006. Appare a questo punto preferibile vincolare l'intero stanziamento di 300 milioni di euro rinvenibile nella Tabella A alla riforma del trattamento economico dei medici specializzandi secondo la disciplina di cui ai citati identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.56 e 6177.XII.1.78 del relatore.
La Commissione approva gli identici Giulio Conti 6177.XII.1.59 e 6177.XII.1.75 del relatore.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), intervenendo sugli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.52 e 6177.XII.1.69 del relatore, chiede quale sia l'ente o struttura che si autorizza ad avvalersi di consulenti ed esperti.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, fa presente che la proposta emendativa in esame è finalizzata ad autorizzare il Centro per la prevenzione e il controllo sulle malattie ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, anche di consulenti ed esperti di alta qualificazione.
Grazia LABATE (DS-U) ritiene che la norma abbia un onere finanziario, in quanto gli stanziamenti già previsti dal decreto-legge n. 81 del 2004 sono probabilmente commisurati alle esigenze di spesa corrente e per il personale del Centro.
Cesare ERCOLE (LNFP) valuta sfavorevolmente la proposta emendativa, ritenendo inopportuno autorizzare il Centro di controllo sulle malattie ad effettuare spese di consulenze, quando il Governo sta conducendo una battaglia per la moralizzazione della spesa pubblica, insistendo tra l'altro sulla necessità di limitare le spese degli enti locali per le consulenze esterne.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ritiene che la sua proposta emendativa non determini una spesa aggiuntiva in quanto l'autorizzazione di spesa per consulenti ed esperti di alta qualificazione deve in ogni caso mantenersi nel limite dell'autorizzazione già prevista dal decreto-legge n. 81 del 2004.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO rileva che la proposta emendativa in esame appare condivisibile in quanto, senza determinare un aggravio di spesa pubblica, consente al Centro di controllo sulle malattie di avvalersi, a seconda dei casi e delle emergenze, di esperti e consulenti qualificati nella materia di cui di volta in volta si tratta. Fa infatti presente che il Centro non potrebbe avere in organico personale specializzato in tutti i suoi settori di attività.
Grazia LABATE (DS-U) chiarisce che la sua parte politica non ha nulla contro l'utilizzo di consulenti esterni ed esperti di alta qualificazione, quando necessari, ma ritiene che consentire il ricorso a consulenti ed esperti senza prevedere risorse ulteriori e facendo quindi affidamento sul quelle ordinarie previste per il Centro di controllo sulle malattie sia sbagliato, in quanto gli ordinari stanziamenti previsti per il Centro sono evidentemente commisurati alle attuali esigenze di spesa corrente per il personale del Centro stesso.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U) ritiene che la proposta emendativa in esame potrebbe essere in contraddizione con altre disposizioni già introdotte nella legge finanziaria e volte, secondo quanto il Governo ha più volte sostenuto, a moralizzare la spesa pubblica, tagliando le spese per consulenze esterne.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, pur ritenendo che non vi sia contraddizione, in quanto la proposta emendativa in esame non determina, come ha già detto, una spesa aggiuntiva, ritira il suo emendamento 6177.XII.1.69.
Giulio CONTI (AN) ritira il suo emendamento 6177.XII.1.52.
La Commissione approva gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.58 e 6177.XII.1.74 del relatore, gli identici emendamenti 6177.XII.1.73 del relatore e Giulio Conti 6177.XII.1.57, gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.47 e 6177.XII.1.66 del relatore, gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.61 e 6177.XII.1.77 del relatore e gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.55 e 6177.XII.1.72 del relatore e l'emendamento Giulio Conti 6177.XII.1.40.
Carla CASTELLANI (AN), intervenendo sull'emendamento Giulio Conti 6177.XII.1.42, mutando il parere precedentemente espresso, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento, ritenendo preferibile il suo emendamento 6177.XII.1.153, che riguarda anch'esso il potenziamento dell'attività dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e si differenzia da quello del deputato Giulio Conti in quanto, anziché prevedere un finanziamento a valere sulle risorse già stanziate in base al decreto legislativo n. 270 del 1993 per tutti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, provvede ad una nuova copertura a valere sulla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge finanziaria 2006. Per le stesse ragioni, invita al ritiro dell'emendamento Moroni 6177.XII.1.9.
Grazia LABATE (DS-U) auspica che la maggioranza voterà a favore dell'ordine del giorno che il suo gruppo presenterà in Assemblea al fine di impegnare il Governo a destinare agli Istituti zooprofilattici sperimentali un finanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro.
Gianni MANCUSO (AN) ritira l'emendamento Giulio Conti 6177.XII.1.42, di cui è cofirmatario.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI) ritira il suo emendamento 6177.XII.1.9.
La Commissione approva l'emendamento 6177.XII.1.153 del relatore e gli emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.43 e 6177.XII.1.44.
Anna Maria LEONE (UDC) sottoscrive l'emendamento Giulio Conti 6177.XII.1.45, che aumenta l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
La Commissione approva l'emendamento Giulio Conti 6177.XII.1.45.
Giuseppe PALUMBO, presidente, considerato l'imminente inizio della chiama dei deputati nelle votazioni del Parlamento in seduta comune, sospende la seduta fino al termine della seconda chiama dei deputati stessi.
La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 16.30.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che l'esame riprende dall'emendamento Moroni 6177.XII.1.10.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI), intervenendo sul suo emendamento 6177.XII.1.10, sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, alla quale la proposta emendativa in esame intende conferire un contributo annuo aggiuntivo di 2 milioni di euro da destinare alle finalità istituzionali dell'ente. Ritiene infatti opportuno che la Commissione dia un segnale nel senso del suo appoggio alla Lega, anche se probabilmente l'emendamento sarà respinto dalla Commissione bilancio.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, pur condividendo le finalità dell'emendamento 6177.XII.1.10, come pure il giudizio del deputato Moroni sulla Lega per la lotta contro i tumori, conferma il parere contrario sulla citata proposta emendativa osservando che la copertura finanziaria individuata, incidendo sull'accantonamento previsto per il Ministero della salute in tabella A, rischia di intaccare i fondi che la Commissione, concordemente, ha intenzione di riservare alla riforma del trattamento economico dei medici specializzandi.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO concorda con la valutazione del relatore sia in ordine all'attività della Lega per la lotta contro i tumori, sia sull'opportunità di non toccare i fondi per i medici specializzandi.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Moroni 6177. XII.1.10, approva l'emendamento Palumbo 6177.XII.1.12.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zanella 6177.XII.1.15, Bindi 6177.XII.1.26, 6177.XII.1.27, 6177.XII.1.29, Labate 6177.XII.1.95, 6177.XII.1.96 e Colasio 6177.XII.1.63: si intende che vi abbiano rinunziato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carlucci 6177.XII.1.13 e 6177.XII.1.14.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bindi 6177.XII.1.28 e 6177. XII.1.32: si intende che vi abbiano rinunziato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.51 e 6177.XII.1.68 del relatore, gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.50 e 6177.XII.1.67 del relatore, gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.54 e 6177.XII.1.71 del relatore e gli identici emendamenti Giulio Conti 6177.XII.1.46 e 6177.XII.1.62 del relatore.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Labate 6177.XII.1.97: si intende che vi abbiano rinunziato.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI), intervenendo sul suo emendamento 6177.XII.1.1, chiarisce che il comma 293 del disegno di legge finanziaria, che la sua proposta emendativa mira a sopprimere, rappresenta un ennesimo atto di penalizzazione delle farmacie. Concorda sul fatto che si debba contenere la spesa farmaceutica, ma ritiene necessario intervenire sui fattori che generano la crescita della spesa, e non sugli altri. Rileva che tra i fattori che generano la crescita della spesa vi sono le industrie farmaceutiche e, sebbene non intenzionalmente, i medici prescrittori, ma non le farmacie. Ritiene pertanto ingiusto che l'aumento della spesa farmaceutica venga fatto ricadere su tutti gli attori del sistema indistintamente, facendo presente che ogni intervento per la riduzione del prezzo dei farmaci pesa su produttori, distributori e farmacie, a differenza di quanto avviene quando si rivedono le singole quote di spettanza. Ritiene che questo tipo di politica sia sbagliata e inefficace e fa presente che, dall'inizio della legislatura, il Governo è più volte intervenuto per ridurre il prezzo dei farmaci, penalizzando le farmacie.
La Commissione respinge l'emendamento Moroni 6177.XII.1.1.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bindi 6177.XII.1.33, Catanoso 6177.XII.1.17, Zanella 6177.XII.TabA.1, Labate 6177.XII.TabC.1 e Labate 6177.XII.TabD.1: si intende che vi abbia rinunziato.
La Commissione passa all'esame degli ordini del giorno.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato presentato l'ordine del giorno Moroni 0.6177.XII.1.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO accoglie l'ordine del giorno Moroni 0.6177.XII.1.
Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI) non insiste per la votazione.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la Commissione ha così concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati in relazione ai provvedimenti in titolo.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).
La Commissione, con distinte votazioni su ciascuna tabella del disegno di legge di bilancio e connesse parti del disegno di legge finanziaria, approva la proposta di relazione formulata dal relatore.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di relazione formulata dal relatore, non sarà posta in votazione la proposta di relazione alternativa presentata dai deputati dei gruppi di opposizione.
La Commissione delibera, infine, di nominare il deputato Castellani relatore presso la Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento.
La seduta termina alle 17.
ALLEGATO 1
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo approvato dal Senato).
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
ART. 1.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice Civile, con decorrenza dal 1o gennaio 2006 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.
* 6177/XII/1. 5. Moroni.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice Civile, con decorrenza dal primo gennaio 2006 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.
* 6177/XII/1. 100. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 122, aggiungere il seguente:
122-bis. Le Istituzioni e gli Enti di ricerca vigilati dal ministero della salute, per far fronte alle esigenze minime della ricerca traslazionale e clinica sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti del proprio bilancio, in deroga al divieto di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6177/XII/1. 36. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.
Al comma 122, dopo le parole: , l'Istituto superiore di sanità (ISS), aggiungere le seguenti: , gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti Zooprofilattici sperimentali.
6177/XII/1. 35. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
137-bis. In favore dei contratti riguardanti i medici specilizzandi è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008.
Conseguentemente dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
6177/XII/1. 31. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Istituto superiore di sanità, per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 92, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le disposizioni di cui ai commi da 169 a 174 si applicano anche al predetto Istituto, limitatamente al personale, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità per servizi prestati presso il medesimo. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma l'Istituto superiore di sanità provvede nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.
6177/XII/1. 38. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 92, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 4, comma 170 della legge 24 dicembre 2003, n.350, le disposizioni di cui ai commi da 169 a 174 si applicano anche al all'Istituto Superiore di Sanità.
6177/XII/1. 101. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale assunto a tempo determinato dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 169 a 174 si applicano anche alla predetta Agenzia. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma l'Agenzia per i servizi sanitari regionali provvede nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.
6177/XII/1. 37. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.
Dopo il comma 185 aggiungere il seguente:
185-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 190 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
6177/XII/1. 30. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:
186-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in 181 euro a decorrere dal 1o gennaio 2006, ed in euro 200 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 7.000.
6177/XII/1. 103. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 185 aggiungere il seguente:
185-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1o gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
6177/XII/1. 34. Bindi, Burtone, Meduri, Mosella, Fioroni, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:
186-bis. A decorrere dall'anno 2005 ai genitori dei disabili gravissimi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:
deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
impossibilità nella deambulazione;
impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
impossibilità alla assunzione di cibo;
impossibilità a lavarsi;
impossibilità a vestirsi.
è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di tre anni di contribuzione figurativa.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XII/1. 102. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:
186-bis. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XII/1. 104. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:
186-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
6177/XII/1. 105. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 186 inserire i seguenti:
186-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, si intende applicabile anche nei casi in cui la persona con handicap non sia residente o domiciliato, al momento della richiesta, presso l'abitazione per il cui adeguamento richieda il contributo previsto dal comma citato.
186-ter. L'agevolazione di cui al punto 41-ter, della tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alle cessione di materiali e prodotti connessi a contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
186-quater. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui al primo comma dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui il veicolo sia cointestato fra la persona disabile e un familiare con questo convivente.
186-quinquies. Le agevolazioni di cui comma 7 dell'articola 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui la persona con disabile sia titolare di patente normale o speciale.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
6177/XII/1. 106. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
All'articolo 1, dopo il comma 186 aggiungere il seguente:
186-bis. Il termine per la verifica, ai sensi dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999, delle disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2000, è fissato al 31 dicembre 2006.
6177/XII/1. 107. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:
186-bis. Gli importi previsti nella tabella indennizzo danno biologico di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto legislativo n. 38 del 2000 sono aggiornati periodicamente con le stesse modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XII/1. 108. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
All'articolo 1, dopo il comma 186 aggiungere il seguente:
186-bis. La retribuzione di riferimento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000 è rivalutata annualmente, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
6177/XII/1. 109. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. Ai soggetti talidomidici è riconosciuto lo status di «invalidi civili da Thalidomide». Essi sono equiparati ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, e in quanto tali a loro si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e sue successive modificazioni e integrazioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 4.000;
2007: - 4.000;
2008: - 4.000.
6177/XII/1. 16. Zanella, Pecoraro Scanio.
Al comma 191, sostituire le parole: al ripiano dei disavanzi con le seguenti: alla maggiore spesa.
* 6177/XII/1. 48. Giulio Conti, Mancuso, Porcu.
Al comma 191, sostituire le parole: al ripiano dei disavanzi con le seguenti: alla maggiore spesa.
* 6177/XII/1. 65. Il relatore.
Al comma 191 sostituire le parole: 2.000 milioni di euro con le seguenti: 5.000 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per il solo anno 2005».
6177/XII/1. 21. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Sopprimere il comma 192.
6177/XII/1. 110. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 192, dopo le parole: tra le regioni inserire le seguenti: in base al criterio della popolazione residente,
* 6177/XII/1. 49. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Al comma 192, dopo le parole: tra le regioni inserire le seguenti: in base al criterio della popolazione residente,
* 6177/XII/1. 64. Il relatore.
Sopprimere il comma 193 e, conseguentemente, sopprimere il comma 195.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. - (Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto). - 1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».
6177/XII/1. 126. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 195.
6177/XII/1. 127. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sostituire il comma 195 con il seguente:
195. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione e l'applicazione di sanzioni, secondo i criteri fissati dalla commissione come previsto dal comma 194 della presente legge, nel caso in cui i soggetti responsabili violino le disposizioni di cui al comma 193 della presente legge.
6177/XII/1. 128.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539».
*6177/XII/1. 129.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539».
*6177/XII/1. 11.Palumbo.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente.
195-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539».
*6177/XII/1. 6.Moroni.
Dopo il comma 195 aggiungere il seguente:
195-bis. Le operazioni di finanza di progetto relative ad interventi di edilizia sanitaria, avviate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, sia per i servizi che per la disponibilità dell'opera sono assoggettate ai fini IVA ad un'aliquota agevolata del 10 per cento.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 0.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
6177/XII/1. 131.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole «secondo la farmacopea ufficiale» sono aggiunte le seguenti parole: «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni, e alle Aziende USL, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 26 novembre 2001, n. 405».
*6177/XII/1. 3.Moroni.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Nella tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole «secondo la farmacopea ufficiale» sono aggiunte le seguenti parole: «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».
6177/XII/1. 130.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 195 aggiungere il seguente:
195-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
*6177/XII/1. 2.Moroni.
Dopo il comma 195 aggiungere il seguente:
195-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
*6177/XII/1. 132.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 196.
6177/XII/1. 133.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sostituire il comma 196 con il seguente:
196. Per il completamento dei programmi di investimento in strutture sanitarie, già definiti nei piani sottoscritti tra regioni ed INAIL, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per ripartire le risorse residue.
6177/XII/1. 134.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
196-bis. Una quota, pari 30 milioni di euro per l'anno 2006, del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 maggio 1988, n. 67, è destinata al completamento strutturale e tecnologico delle Unità Spinali Unipolari presenti negli ospedali pubblici del SSN, di rilievo nazionale e internazionale, rispondenti ai parametri indicati nel documento recante «Linee guida per le unità spinali unipolari», concernente l'accordo tra il Ministero della salute e le regioni del 29 aprile 2004, con remunerazione tariffaria dell'attività di degenza (codice 28).
196-ter. L'importo di cui al comma 1 viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, tra le regioni interessate.
196-quater. Le regioni che alla data del 1o gennaio 2006 abbiamo ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue agli interventi di cui al comma 196-bis.
196-quinquies. Al fine di migliorare l'assistenza e cura, di favorire il reinserimento familiare e sociale del medulloleso, il CIPE destina una quota, pari a euro 5 milioni delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2006 al finanziamento di progetti di rilevanza strategica di innovazione organizzativa e gestionale del percorso sanitario-assistenziale-sociale del medulloleso, nonché progetti di specifica formazione e qualificazione di tutte le professionalità impegnate nella cura, assistenza e riabilitazione, per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità degli esiti e per la istituzione di nuove Unità Spinali.
6177/XII/1. 111.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 197.
*6177/XII/1. 19.Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Sopprimere il comma 197.
*6177/XII/1. 112.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 198.
**6177/XII/1. 113.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 198.
**6177/XII/1. 18.Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Sopprimere il comma 199.
*6177/XII/1. 20.Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Sopprimere il comma 199.
*6177/XII/1. 114.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 200.
**6177/XII/1. 22.Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Sopprimere il comma 200.
**6177/XII/1. 115.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 201.
*6177/XII/1. 116.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 201.
*6177/XII/1. 23.Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Sopprimere il comma 203.
**6177/XII/1. 24.Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Sopprimere il comma 203.
**6177/XII/1. 117.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*6177/XII/1. 60.Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n.323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*6177/XII/1. 76.Il relatore.
Dopo il comma 203, inserire il seguente:
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.
6177/XII/1. 118.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 204, sopprimere la lettera a).
*6177/XII/1. 25.Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Al comma 204, sopprimere la lettera a).
* 6177/XII/1. 119. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 205.
6177/XII/1. 120. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 205 inserire il seguente:
205-bis. Il Ministro della salute provvede con apposito decreto a riconoscere ed istituzionalizzare i centri di sorveglianza per la terapia con farmaci anticoagulanti. I centri di sorveglianza in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali individuano e programmano gli interventi per le patologie che necessitano di terapia con formati anticoagulanti.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero della Salute modificare gli importi come segue.
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
6177/XII/1. 79. Massidda.
Dopo il comma 205 inserire il seguente:
205-bis. Al fine della prevenzione delle complicanze e della corrotta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari indicano alla aziende sanitarie, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per individuare le patologie che necessitano di terapia anticoagulante. Per la realizzazione degli interventi, le aziende sanitario locali si avvalgono dei centri di sorveglianza degli anticoagulanti in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di terapia anticoagulante.
6177/XII/1. 80. Massidda.
Dopo il comma 205, inserire il seguente:
205-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal Fondo Sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare le malattie congenite o acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un permanente monitoraggio della coagulazione associato alla prescrizione giornaliera della terapia con farmaci anticoagulanti.
6177/XII/1. 81. Massidda.
Dopo il comma 205, inserire il seguente:
205-bis. Al fine di migliorare le modalità di cura delle malattie congenite o acquisite che comportano trombofilia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le Aziende sanitarie locali provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini che ne abbiano necessità la terapia con farmaci anticoagulanti, oltre che, dopo prescrizione medica, altri eventuali dispositivi medici idonei, a condizione che sia garantito il diretto controllo della terapia con farmaci anticoagulanti.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:
2006: - 8.000;
2007: - 8.000;
2008: - 8.000.
6177/XII/1. 82. Massidda.
Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:
210-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ad esclusione dei farmaci di automedicazione».
6177/XII/1. 121. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati). A seguito della ricognizione effettuata dalle Regioni sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell'economia e delle finanze, relative agli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, è autorizzata la spesa di 158,634 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XII/1. 122. Labate, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente comma:
212-bis. (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati). Per il pagamento degli indennizzi arretrati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di 116,611 milioni di euro, per ciascuno degli anni.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
395-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6177/XII/1. 123. Labate, Giacco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti commi:
212-bis. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito, presso il Ministero della salute, con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la Non Autosufficienza, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
212-ter. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite Unità Multidisciplinari costituite dalle Aziende Sanitarie Locali e dai Comuni, secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un'intesa con il Ministero della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
212-quater. Il Fondo di cui al comma 212-bis è ripartito tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, Regioni e Autonomie Locali nell'intesa richiamata al comma 212-ter.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XII/1. 124. Zanotti, Turco, Labate, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. (Disposizioni in materia di tessera sanitaria). All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla fine del comma 10 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze. Il protocollo attuato è adeguato in base alla presente disposizione.»
6177/XII/1. 125. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti:
212-bis. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche nel settore della Medicina penitenziaria, è istituita, presso il Ministero della salute, la «Commissione per la Medicina penitenziaria», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006.
212-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione ed i compiti della Commissione, i cui lavori termineranno entro il 31 dicembre 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: -;
2008: -;
6177/XII/1. 84. Labate, Zanotti, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. (Misure in materia di assistenza di pazienti oncologici gravi). Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la persona da assistere. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma l, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a partire dall'anno 2006.
6177/XII/1. 85. Labate, Turco, Petrella, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. (Contratti di formazione per i medici specializzandi). In attuazione della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di contratti di formazione per i medici specializzandi, è prevista per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008 una quota pari a 350 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
Conseguentemente dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
395-ter - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XII/1. 86. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. Per far fronte a tutti gli adempimenti previsti dal Piano sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati di AIDS con particolare riguardo ai piani di prevenzione verso le donne e l'infanzia, a decorrere dal 1 gennaio 2006 le risorse relative all'attuazione degli obbiettivi citati dal Piano sono incrementate di 25 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
395-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6177/XII/1. 87. Labate, Turco, Zanotti, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. (Interventi a favore dei servizi psichiatrici). Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici, in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio, è stanziata per gli anni 2006, 2007 e 2008, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
6177/XII/1. 88. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro della salute definisce gli accordi di programma con le industrie farmaceutiche al fine di stabilire i rapporti fra premio di prezzo ed innovazione e sviluppo. Gli accordi costituiscono base strategica triennale ai fini del potenziamento della ricerca nel settore farmaceutico.
6177/XII/1. 89. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
«6-ter. - (Fabbisogno di personale sanitario). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sentiti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, sancisce con uno o più Accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano, il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché alle professioni sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 e ai laureati specialisti delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. La programmazione annuale da parte del Ministero dell'Istruzione; dell'università e della ricerca delle immatricolazioni ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e alle scuole di formazione specialistica è vincolata al predetto fabbisogno.
2. A tali fini gli Accordi di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro;
c) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della salute i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti .
6177/XII/1. 90. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti:
212-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno tre Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.
212-ter. È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativi, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore.
6177/XII/1. 91. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212 inserire i seguenti:
212-bis 1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:
«3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti».
212-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano alla azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza».
212-quater. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.
212-quinquies. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico».
212-sexies. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è sostituito dal seguente:
«3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. 1 soggetti danneggiati devono presentare la domanda all'azienda sanitaria locale competente, indirizzata al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2006: -36.000;
2007: - 6.000;
2008: - 6.000.
6177/XII/1. 154. Il relatore.
Sopprimere il comma 213.
6177/XII/1. 83. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:
213-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogata.
6177/XII/1. 4. Moroni.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , é elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando il limite di spesa annualmente assumibile entro gli importi definiti in tabella F, in applicazione delle correlate Tabelle D ed E allegate al disegno di legge finanziaria.
6177/XII/1. 39. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 449 è sostituito dal seguente:
I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Agli investimenti immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40 per cento delle risorse annualmente disponibili. Alla individuazione dei singoli interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 6177. XII. 1. 53. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, il comma 449 è sostituito dal seguente:
I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Agli investimenti immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40 per cento delle risorse annualmente disponibili. Alla individuazione dei singoli interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 6177/XII/1. 70. Il Relatore.
Al comma 217, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome.
6177. XII. 1. 92. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 217 dopo le parole: su proposta dell'AIFA sostituire le parole: entro 10 mesi con le seguenti: entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
6177. XII. 1. 93. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 217, le parole da: da parte dell'Agenzia medesima sono sostituite fino alla fine del comma con le seguenti: di appositi accordi di programma con le industrie farmaceutiche, al fine di stabilire i rapporti fra premio di prezzo ed investimenti in innovazione e sviluppo di prodotto e di processo. Gli accordi costituiscono base strategica di validità almeno triennale ai fini del potenziamento della ricerca nel settore farmaceutico.
6177.XII. 1. 94. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 220, aggiungere i seguenti:
220-bis Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvalgono della Società Consortile «Consorzio Anagrafi Animali» quale Ente Strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali, I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla Società Consortile «Consorzio Anagrafi Animali», con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
220-ter. La Società Consortile «Consorzio Anagrafi Animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 1 e sulla base delle indicazioni formulate dai Ministeri competenti, il coordinamento, la realizzazione e la gestione degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma 1, anche altre Amministrazioni ed Enti dello Stato possono avvalersi della Società Consortile «Consorzio Anagrafi Animali», d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
220-quater. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della Società Consortile «Consorzio Anagrafi Animali», per lo svolgimento della funzione di Ente Strumentale di assistenza tecnica, il Ministero della Salute e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, assegnano alla Società consortile l'importo annuo di euro 1.000.000,00, a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 500.000,00 annui derivati dal cap. 4391 del Ministero della salute e mediante il versamento dell'importo della quota di contributo di euro 500.000,00 dall'Agea alla Società consortile a valere sui fondi del bilancio annuale di previsione dell'Agenzia.
220-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appartare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6177. XII. 1. 8. Moroni.
Dopo il comma 220 inserire il seguente:
220-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 viene erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
6177. XII. 1. 7. Moroni.
Dopo il comma 221 aggiungere i seguenti:
221-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una base fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa».
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze.»
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pari a euro 89.088.815 annui, all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, pari a 173 milioni di euro annui, incrementate di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2006. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca.»
221-ter. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 221-bis, lettera e), punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.
Conseguentemente, alla Tabella A del disegno di legge finanziaria, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
*6177. XII. 1. 56. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:
221-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una base fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2003, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa».
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministri della salute e dell'economia e delle finanze».
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pari a euro 89.088.815 annui, all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, pari a 173 milioni di euro annui, incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
221-ter. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 221-bis, lettera e), punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.
Conseguentemente, alla Tabella A del disegno di legge finanziaria, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
6177. XII. 1. 78. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. La sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
221-ter. In attuazione di quanto previsto dal comma precedente, il Ministro della salute provvede, entro due mesi, ad inserire la sindrome da Talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni.
221-quater. Al comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da Sindrome da Talidomide,».
** 6177. XII. 1. 75. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. La sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, è inserita tra le patologie che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
221-ter. In attuazione di quanto previsto dal comma precedente, il Ministro della salute provvede, entro due mesi, ad inserire la sindrome da Talidornide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni.
221-quater. Al comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da Sindrome da Talidomide,».
** 6177. XII. 1. 59. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.
Dopo il comma 221 aggiungere il seguente:
221-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 mano 2004, n. 81 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, nell'ultimo periodo tra le parole «le spese per il personale» e le parole: «, è autorizzata», inserire le seguenti: «e per consulenti ed esperti di alta qualificazione».
* 6177. XII. 1. 52. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221 aggiungere il seguente:
221-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, nell'ultimo periodo tra le prole «le spese per il personale» e le parole:«, è autorizzata», inserire le seguenti: «e per consulenti ed esperti di alta qualificazione».
* 6177. XII. 1. 69. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
221-bis. Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti).
1. È abrogato l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché gli articoli 37, 38, 39,40 e 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari non è tenuto a munirsi di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Azienda sanitaria locale.
2. Gli operatori addetti alla produzione preparazione somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati periodicamente.
3. I Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti.
4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i contenuti della formazione, la periodicità dell'aggiornamento e le modalità della vigilanza.»
**6177. XII. 1. 58. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
221-bis. Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti).
1. È abrogato l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari non è tenuto a munirsi di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Azienda sanitaria locale.
2. Gli operatori addetti alla produzione preparazione somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati periodicamente.
3. I Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti.
4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i contenuti della formazione, la periodicità dell'aggiornamento e le modalità della vigilanza».
** 6177. XII. 1. 74. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto, adottato, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce l'elenco delle attività non lavorative ad alto rischio di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
221-ter. I trattamenti sanitari per traumatismi e avvelenamenti acuti occorsi ai soggetti di età superiore ai diciotto anni nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono assicurati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del soggetto cui i medesimi trattamenti sono stati erogati. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere esercitano le corrispondenti azioni di rivansa per la copertura dei costi sostenuti per i trattamenti sanitari effettuati.
*6177. XII. 1. 73. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto, adottato, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce l'elenco delle attività non lavorative ad alto rischio di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
221-ter. I trattamenti sanitari per traumatismi e avvelenamenti acuti occorsi ai soggetti di età superiore ai diciotto anni nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono assicurati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del soggetto cui i medesimi trattamenti sono stati erogati. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere esercitano le corrispondenti azioni di rivansa per la copertura dei costi sostenuti per i trattamenti sanitari effettuati.
*6177. XII. 1. 57. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: a) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della Salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti per i Direttori Generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.
221-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 204, lettera b) della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
221-quater. Le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici, sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.
221-quinquies. Entro la data di cui al comma precedente, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
221-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
221-septies. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni.
**6177. XII. 1. 47. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: a) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; b) le modalità con le quali le Aziende sanitarie devono fornire anche al Ministero della salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i Direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sui monitoraggio della spesa sanitaria.
221-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 204, lettera b) della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
221-quater. Le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici, sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.
221-quinquies. Entro la data di cui al comma precedente, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
221-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
221-septies. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni.
**6177. XII. 1. 66. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della salute, le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Qualità» dell'unità previsionale di base 2.2.12 - indennizzi alle vittime di infezioni da emoderivati - relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma i del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, non utilizzate al termine dell'esercizio 2005, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche per ulteriori indennizzi ai soggetti emofilici ovvero per transazioni da stipulare con soggetti talassemici, che avessero instaurato azioni di risarcimento di danni tuttora pendenti.
221-ter All'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai soggetti emofilici che, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 2 novembre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva non definita entro il 31 dicembre 2005, è attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal medesimo decreto 2 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto».
221-quater Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità residue, così come determinate dal comma 221-bis, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni in nella legge 20 giugno 2003, n. 141.
*6177. XII. 1. 77. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:
221-bis. Per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della salute, le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Qualità» dell'unità previsionale di base 2.2.12 - indennizzi alle vittime di infezioni da emoderivati - relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, non utilizzate al termine dell'esercizio 2005, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche per ulteriori indennizzi ai soggetti emofilici ovvero per transazioni da stipulare con soggetti talassemici, che avessero instaurato azioni di risarcimento di danni tuttora pendenti.
221-ter All'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai soggetti emofilici che, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 2 novembre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva non definita entro il 31 dicembre 2005, è attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal medesimo decreto 2 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto».
221-quater Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità residue, così come determinate dal comma 221 bis, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni in nella legge 20 giugno 2003, n. 141.
*6177. XII. 1. 61. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:
221-bis. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:
2006: - 500.000;
2007: - 500.000;
2008: - 500.000.
**6177. XII. 1. 55. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221 aggiungere il seguente:
221-bis. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:
2006 - 500.000;
2007 - 500.000;
2008 - 500.000.
** 6177. XII. 1. 72. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:
221-bis. Gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 sono prorogati al 31 dicembre 2004 limitatamente al personale che risulti in servizio, a tale epoca, da almeno un anno con atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto.
6177. XII. 1. 40. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
221-bis. Il Governo, con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, è delegato a riformare la legge 24 luglio 1985, n. 409, attenendosi al seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare e di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine e della Federazione al presidente dell'albo con maggior numero di iscritti;
b) assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui ai decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e relativo regolamento di esecuzione.
6177. XII. 1. 41. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. All'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, è estesa dal lo gennaio 2006 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
221-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 224 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli immobili in uso dall'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quali sedi centrali e periferiche, che con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono trasferiti al patrimonio dell'ISPESL.
6177. XII. 1. 43. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:
221-bis. Il compenso previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è rideterminato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri differenziati in base alle diverse responsabilità degli ispettori. Successivamente lo stesso compenso è aggiornato sulla base del tasso di inflazione annuale.
221-ter. Il compenso determinato ai sensi del comma precedente si applica, altresì, alle ispezioni connesse alle attività autorizzative e di vigilanza in materia di presidi medico chirurgici, di dispositivi medici, di stupefacenti, di medicinali veterinari, di centri di saggio che operano in buona pratica di laboratorio, e in ogni altra materia per la quale la normativa vigente prevede l'esercizio di competenze ispettive da parte del Ministero della salute. Le spese occorrenti per le visite ispettive previste dal presente comma sono a carico dei titolari dei siti ispezionati.
221-quater. È istituita, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio del 10 febbraio 1995 e successive modificazioni concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, una tariffa annuale per ogni medicinale per cui sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi dei regolamenti (CEE) 2309/93 e (CE) 726/2004.
221-quinquies. L'importo della tariffa predetta, che è dovuta soltanto per i medicinali effettivamente in commercio, è quantificato, in sede di prima applicazione, in euro 3.000; tale tariffa è aggiornata entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre dell'anno precedente. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, può essere aggiornata in modo proporzionale alla variazione della stessa tariffa dovuta all'EMEA.
221-sexies. Le risorse derivanti dal pagamento della tariffa affluiscono nella misura del 20 per cento direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco e per il restante 80 per cento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su capitoli destinati ad attività di vigilanza e controllo.
6177. XII. 1. 44. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:
221-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 25 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge 328 del 2000: apportare le seguenti variazioni: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 Fondo per le politiche sociali - 3671) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
6177. XII. 1. 45. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Con riferimento al potenziamento delle attività internazionali di ricerca e di cooperazione nel settore veterinario, all'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» sono affidati compiti di supporto a rilievo nazionale nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e delle materie ad esse correlate, in particolare nel bacino del Mediterraneo e dei Balcani. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi della legislazione vigente.
221-ter. Per le finalità di cui al comma 221-bis, i criteri a ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 sono integrati con il criterio relativo al compiti di supporto di rilievo nazionale, svolti dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale».
6177. XII. 1. 42. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti commi:
223-bis. Ai fini del potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle istituzioni pubbliche e private e degli Enti comunque denominati e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e in quelle conciate, in particolare nel Bacino Mediterraneo e nell'area dei Balcani, istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministro della salute per le attività comunitarie e internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute provvede a definire, in sostituzione di ogni altra disciplina preesistente, l'organizzazione e quant'altro necessario al funzionamento dell'Ente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le Regioni Abruzzo e Molise.
223-ter. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'l'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e dei Molise «G. Caporale», il Ministero della salute assegna all'Istituto Zooprofliattico l'importo annuo di euro 12.000.000,00 (dodici milioni) a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante il trasferimento in apposito capitolo di euro 10.000.000,00 annui derivati dal capitolo 4391 del Ministero della salute e di euro 2.000.000,00 annui per ciascuno degli anni 2006-2007-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
223-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6177. XII. 1. 9. Moroni.
Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:
223-bis. Ai fini del potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle istituzioni pubbliche e private e degli Enti denominati e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e in quelle correlate, in particolare nel Bacino Mediterraneo e nell'area dei Balcani, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministro della salute per le attività comunitarie ed internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute provvede a definire, in sostituzione di ogni altra disciplina preesistente, l'organizzazione e quant'altro necessario al funzionamento dell'Ente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le Regioni Abruzzo e Molise.
223-ter. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», il Ministero della salute assegna all'Istituto Zooprofilattico l'importo annuo di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
6177. XII. 1. 153. Il relatore.
Dopo il comma 223, aggiungere il seguente comma:
223-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica nonché per potenziare gli interventi volti a sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della salute riconosce ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995.
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero della salute:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
6177. XII. 1. 10. Moroni.
Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 233, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006, per la concessione di contributi volti a concorrere:
a) al potenziamento delle strutture di assistenza alla nascita delle aziende sanitarie locali;
b) alla realizzazione, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle strutture pubbliche o private accreditate o autorizzate, di appositi spazi adeguati per il parto fisiologico nonché per l'effettuazione di tecniche di parto-analgesia;
c) al potenziamento del servizio di trasporto materno e neonatale;
d) all'attivazione e alla diffusione da parte delle aziende sanitarie, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tecniche connesse all'attuazione del parto fisiologico, compresi gli interventi di aggiornamento e di riqualificazione del personale;
e) alla predisposizione, nell'ambito delle strutture ospedaliere, di adeguati livelli di assistenza al neonato;
f) a garantire nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati, di servizi di rianimazione primaria neonatale;
g) ad assicurare la continuità nelle cure ai bambini, i quali in epoca post-natale, debbano essere nuovamente ospedalizzati per patologie connesse alla nascita, per le quali sono già stati in trattamento nelle unità operative di neonatologia o patologia neonatale ovvero in terapia intensiva neonatale.
233-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni.
Conseguentemente, al comma 234, aggiungere infine il seguente periodo:
L'assegno di cui al presente comma è corrisposto a condizione che il reddito complessivo annuo dei genitori non superi l'importo di 50 mila euro annui.
6177. XII. 1. 12. Palumbo.
Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:
227-bis. La sindrome post polio, in quanto patologia complessa da pregressa poliomielite, è riconosciuta quale malattia cronica e invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998,n. 124.
227-ter. Le regioni individuano, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche tenute a predispone ambulatori e reparti idonei alla diagnosi e alla riabilitazione della sindrome post polio, di cui al precedente comma, privilegiando le strutture e i centri sanitari già operanti sul territorio.
227-quater. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della sindrome post polio, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei. Tali centri sono individuati prioritariamente tra quelli che già effettuano ricerca sulle cellule staminali.
227-quinquies. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la diagnosi e i relativi protocolli terapeutici della sindrome post polio.
227-sexies. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a predispone un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomielite e al loro screening, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici.
Conseguentemente sopprimere i commi 250 e 251.
6177. XII. 1. 15. Zanella, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 235, aggiungere il seguente comma:
235-bis. Dai benefici di cui ai commi 234 e 235 sono esclusi i nuclei familiari con reddito superiore a 80 (ottantamila euro).
6177. XII. 1. 26. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Al comma 236, aggiungere in fine le seguenti parole: o cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno.
6177. XII. 1. 27. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 237 aggiungere il seguente:
237-bis. A partire dal 1o gennaio 2006 è altresì ripristinata, nei comuni di cui al decreto legislativo 237 del 1998 e alla legge finanziaria n. 388 del 2000, la sperimentazione del Reddito minimo di inserimento quale misura di contrasto e lotta alla povertà e al disagio sociale. A tale scopo è attribuita la spesa di 300 milioni di euro per ciascuna anno del triennio 2006-2008.
Conseguentemente dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
6177. XII. 1. 29. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 239 inserire il seguente:
239-bis. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 13.000;
2007: - 13.000;
2008: - 13.000.
6177. XII. 1. 95. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Al comma 239, aggiungere il seguente:
«239-bis. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato per l'anno 2006 di 100 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6177. XII. 1. 96. Labate, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Lucà, Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 239 inserire il seguente:
«238-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2007, nonché la riqualificazione e messa a norma degli esistenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito "Fondo nazionale per gli asili nido", di seguito denominato "fondo", finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.
238-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici riferiti alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie, nonché al tasso di partecipazione al lavoro delle donne.
238-quater. Il Fondo nazionale per gli asili nido è finanziato, per l'anno 2006, nel limite di 1.100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, e a decorrere dall'anno 2007 nel limite di 1.000 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dall'anno 2007 sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».
6177. XII. 1. 63. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. All'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Accedono alle risorse del Fondo, nel limite massimo di 2 milioni di euro in ragione d'anno, anche i condomini delle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti, o dei comuni ad alta densità abitativa, che intendono realizzare al proprio interno asili nido per i figli dei condomini nel caso in cui le strutture pubbliche adibite ad asilo nido dei rispettivi territori non riescano a garantire la necessaria copertura dell'utenza. Le risorse finalizzate sono destinate a coprire fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per il personale operante negli asili nido dei condomini stessi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità di attuazione del presente comma».
6177. XII. 1. 13. Carlucci, Baiamonte.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. A valore sulle risorse di cui al comma 233, il Fondo per il finanziamento degli asili nido nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è rifinanziato per l'anno 2006 con ulteriori 20 milioni di euro.
6177. XII. 1. 14. Carlucci, Baiamonte.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Per l'anno 2006 è previsto un piano straordinario di investimenti pari a 100 milioni di euro, da realizzare di concerto con gli enti locali e le regioni, per i servizi all'infanzia ed in particolare per la realizzazione di asili nido.
Conseguentemente dopo il 394, aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.
6177. XII. 1. 28. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 240 aggiungere il seguente:
A sostegno della ricerca e della cura del morbo di Parkinson è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2006-2008.
Conseguentemente dopo il 394, aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati
6177. XII. 1. 32. Bindi, Burtone, Mosella, Meduri, Fioroni, D. Bianchi.
Al comma 240, alla lettera b), sopprimere le parole: e sanitaria; e dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis finanziamento della ricerca sanitaria.
*6177. XII. 1. 68. Il Relatore.
Al comma 240, alla lettera b), sopprimere le parole: e sanitaria; e dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis finanziamento della ricerca sanitaria.
*6177. XII. 1. 51. G. Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Al comma 252 apportare le seguenti modifiche:
dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: e del Ministro della salute,;
sostituire le parole: ivi compresi l'istituto Superiore di Sanità e l'istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché, con le seguenti: nonché dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e.
**6177. XII. 1. 67. Il Relatore.
Al comma 252 apportare le seguenti modifiche:
dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: e del Ministro della salute
sostituire le parole: ivi compresi l'istituto Superiore di Sanità e l'istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché, con le seguenti: nonché dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e.
**6177. XII. 1. 50. Giulio Conti, Gianni Mancuso.
Dopo il comma 268 aggiungere i seguenti commi:
268-bis. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disciplina del leasing nelle opere pubbliche).
1. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un'opera da realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui al presente articolo.
2. L'opera di cui al comma 1 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 170 del 22 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
3. Il soggetto finanziatore, quale committente, affida l'esecuzione dei lavori ad una o più ditte specializzate, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Ultimata l'esecuzione dell'opera, il soggetto finanziatore concede l'opera stessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice per un determinato periodo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico, secondo quanto disposto dal comma 8.
5. L'Amministrazione aggiudicatrice seleziona il soggetto finanziatore di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, da espletare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
6. Il bando di gara e il capitolato di gara devono richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara, in sede di offerta, assumano gli impegni di cui ai commi 2, 3 e 4 e indichino una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle quali affidare, in caso di; aggiudicazione, l'esecuzione dell'opera, nonché le condizioni economiche alle quali l'Amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare il diritto di riscatto ai sensi dei commi 14 e 15.
7. Il bando e il capitolato di gara devono altresì richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara rilascino idonee garanzie secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
8. L'opera, una volta ultimata, viene concessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice, completa in ogni sua parte ed agibile, dietro pagamento da parte dell'Amministrazione stessa di un canone di leasing periodico, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei costi complessivi relativi e connessi all'esecuzione dell'opera del periodo di ammortamento dei lavori e del prezzo di riscatto.
9. Se i lavori relativi all'opera sono eseguiti su un'area di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria di cui al comma 8, l'Amministrazione aggiudicatrice a sua discrezione trasferisce all'aggiudicatario la proprietà dell'area predetta o costituisce sulla medesima area un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario.
10. Salvo quanto disposto nei commi 11, 12 e 13, il diritto di superficie in capo all'aggiudicatario ha una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria e comunque dura fino a quando l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia esercitato l'opzione di riscatto totale dell'opera, con gli effetti di cui ai commi 14 e 15.
11. Il contratto di costituzione del diritto di superficie è sottoposto alla condizione risolutiva che l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione e causa, non consegni l'opera, libera di pesi o gravami pregiudizievoli, all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine pattuito ovvero che si risolva o comunque si sciolga anticipatamente il contratto di leasing.
12. Nelle ipotesi di cui ai commi 28 e 29, l'aggiudicatario garantisce l'immediata liberazione del cantiere realizzato sull'area oggetto della costituzione del diritto di superficie e provvede immediatamente alla riconsegna della stessa all'Amministrazione aggiudicatrice, senza poter sollevare eccezione alcuna.
13. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia trasferito all'aggiudicatario l'area di cui al comma 9 si verifichino le ipotesi di cui al comma 11, l'aggiudicatario è tenuto senza indugio a ritrasferire l'area stessa all'Amministrazione.
14. Nel contratto di locazione finanziaria è prevista la facoltà in capo all'Amministrazione aggiudicatrice di esercitare, anche in più volte, il riscatto dell'opera realizzata, nel termine indicato nel contratto e alle condizioni economiche indicate dall'aggiudicatario nell'offerta.
15. L'esercizio del diritto di riscatto di cui al comma 14 comporta, nel caso in cui sia stato costituito un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario, l'acquisto, di diritto, in capo all'Amministrazione aggiudicatrice della proprietà superficiaria sull'opera realizzata e l'estinzione per confusione del diritto di superficie costituito in favore dell'aggiudicatario. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'opera è stipulato senza indugio e comunque entro il termine fissato nel contratto di locazione finanziaria, su richiesta della parte più diligente.
16. La consegna all'aggiudicatario dell'area è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria previo trasferimento della proprietà dell'area o costituzione del diritto di superficie sulla stessa. All'atto della consegna viene redatto verbale di presa in consegna e di inizio di esecuzione dei lavori.
17. L'aggiudicatario da inizio ai lavori per l'esecuzione dell'opera, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie in base alla normativa, anche regolamentare, vigente.
18. L'aggiudicatario provvede a nominare, con oneri a suo carico, il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge Il febbraio 1994, n. 109, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comunicandone i nominativi all'Amministrazione aggiudicatrice.
19. L'Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché partecipare all'accertamento definitivo delle opere.
20. L'aggiudicatario può sostituire tempestivamente le imprese affidatane dell'esecuzione dell'opera che si rendano inadempienti alle obbligazioni loro derivanti dai contratti di appalto o, comunque, mettano in pericolo la regolare o tempestiva esecuzione dell'opera. In tal caso le imprese subentranti devono avere requisiti di qualificazione non inferiori a quelle sostituite.
21. Qualora l'aggiudicatario intenda procedere alla sostituzione delle imprese esecutrici dell'opera, o di alcuna di esse, ne da preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando altresì i requisiti di qualificazione di cui sono in possesso.
23. L'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto, per il tramite dei verificatori in contraddittorio con il direttore dei lavori, di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.
23. Dell'accertamento effettuato ai sensi del comma 22 è redatto un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dai verificatori delle opere nel quale sono analiticamente indicati i lavori eseguiti, la loro conformità al progetto esecutivo, la sussistenza di eventuali vizi o difformità, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili.
24. Qualora i verificatori delle opere non rilevino l'esistenza di irregolarità, vizi,difformità o ritardi nell'esecuzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori si considera approvato con la sottoscrizione del verbale e l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, a meno che i vizi e le difformità non siano stati taciuti in mala fede all'aggiudicatario stesso. Rimangono in ogni caso salvi i diritti dell'aggiudicatario nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.
25. Qualora i verificatori delle opere rilevino vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori, li comunicano all'Amministrazione aggiudicatrice, che può invitare, per iscritto, l'aggiudicatario ad eliminare i vizi e le difformità rilevati. Se entro il termine assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice o, in difetto, entro i tempi tecnici necessari, i vizi e le difformità individuati non sono sanati, l'Amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.
26. L'accertamento dello stato dei lavori, di cui al comma 22, non determina l'obbligo dell'Amministrazione aggiudicatrice di pagare acconti in relazione ai lavori realizzati.
27. L'Amministrazione aggiudicatrice, prima di ricevere in consegna l'opera, ha diritto di verificare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 2.
28. Le operazioni di accertamento finale devono essere iniziate dall'Amministrazione aggiudicatrice non appena l'aggiudicatario comunica l'ultimazione dell'opera e comunque entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. All'accertamento, compiuto e verbalizzato dal verificatore delle opere, partecipa l'aggiudicatario, nella persona del direttore dei lavori.
29. Se l'Amministrazione aggiudicatrice non da inizio alle operazioni di accertamento definitivo entro il termine di cui al comma 28, l'opera si intende accettata e si producono per l'Amministrazione aggiudicatrice gli effetti di cui al comma 32.
30. Qualora, in sede di accertamento definitivo, emergano difetti di esecuzione tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, si applica il comma 25.
31. Qualora l'accertamento dia esito positivo, viene redatto un verbale di accertamento positivo, sottoscritto dai partecipanti allo stesso, e l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'immediata accettazione dell'opera nonché alla contestuale presa in consegna della stessa.
32. Dopo l'accettazione dell'opera l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, per la presenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità che al momento dell'accertamento erano conosciuti o conoscibili.
33. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato, in un'unica soluzione.
34. Fermo restando quanto disposto al comma 33, è in facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice pagare in modo dilazionato l'importo di cui al medesimo comma, secondo il piano di pagamento proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta. Le rate di pagamento si calcolano sulla base del rapporto espresso in offerta tra costo dell'opera e canone di leasing relativo all'opera stessa.
35. Qualora l'aggiudicatario non esegua l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto dal comma 2, l'Amministrazione aggiudicatrice, fino al momento in cui l'opera viene accettata, ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.
36. In caso di risoluzione per inadempimento il pagamento dei lavori eseguiti è disciplinato ai sensi dei commi 33 e 34.
37. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione aggiudicatrice.
*6177. XII. 1. 71. Il Relatore.
Dopo il comma 268 aggiungere i seguenti commi:
268-bis. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disciplina del leasing nelle opere pubbliche).
1. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un'opera da realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui al presente articolo.
2. L'opera di cui al comma 1 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 170 del 22 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
3. Il soggetto finanziatore, quale committente, affida l'esecuzione dei lavori ad una o più ditte specializzate, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Ultimata l'esecuzione dell'opera, il soggetto finanziatore concede l'opera stessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice per un determinato periodo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico, secondo quanto disposto dal comma 8.
5. L'Amministrazione aggiudicatrice seleziona il soggetto finanziatore di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, da espletare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
6. Il bando di gara e il capitolato di gara devono richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara, in sede di offerta, assumano gli impegni di cui ai commi 2, 3 e 4 e indichino una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle quali affidare, in caso di; aggiudicazione, l'esecuzione dell'opera, nonché le condizioni economiche alle quali l'Amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare il diritto di riscatto ai sensi dei commi 14 e 15.
7. Il bando e il capitolato di gara devono altresì richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara rilascino idonee garanzie secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
8. L'opera, una volta ultimata, viene concessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice, completa in ogni sua parte ed agibile, dietro pagamento da parte dell'Amministrazione stessa di un canone di leasing periodico, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei costi complessivi relativi e connessi all'esecuzione dell'opera del periodo di ammortamento dei lavori e del prezzo di riscatto.
9. Se i lavori relativi all'opera sono eseguiti su un'area di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria di cui al comma 8, l'Amministrazione aggiudicatrice a sua discrezione trasferisce all'aggiudicatario la proprietà dell'area predetta o costituisce sulla medesima area un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario.
10. Salvo quanto disposto nei commi 11, 12 e 13, il diritto di superficie in capo all'aggiudicatario ha una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria e comunque dura fino a quando l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia esercitato l'opzione di riscatto totale dell'opera, con gli effetti di cui ai commi 14 e 15.
11. Il contratto di costituzione del diritto di superficie è sottoposto alla condizione risolutiva che l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione e causa, non consegni l'opera, libera di pesi o gravami pregiudizievoli, all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine pattuito ovvero che si risolva o comunque si sciolga anticipatamente il contratto di leasing.
12. Nelle ipotesi di cui ai commi 28 e 29, l'aggiudicatario garantisce l'immediata liberazione del cantiere realizzato sull'area oggetto della costituzione del diritto di superficie e provvede immediatamente alla riconsegna della stessa all'Amministrazione aggiudicatrice, senza poter sollevare eccezione alcuna.
13. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia trasferito all'aggiudicatario l'area di cui al comma 9 si verifichino le ipotesi di cui al comma 11, l'aggiudicatario è tenuto senza indugio a trasferire l'area stessa all'Amministrazione.
14. Nel contratto di locazione finanziaria è prevista la facoltà in capo all'Amministrazione aggiudicatrice di esercitare, anche in più volte, il riscatto dell'opera realizzata, nel termine indicato nel contratto e alle condizioni economiche indicate dall'aggiudicatario nell'offerta.
15. L'esercizio del diritto di riscatto di cui al comma 14 comporta, nel caso in cui sia stato costituito un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario, l'acquisto, di diritto, in capo all'Amministrazione aggiudicatrice della proprietà superficiaria sull'opera realizzata e l'estinzione per confusione del diritto di superficie costituito in favore dell'aggiudicatario. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'opera è stipulato senza indugio e comunque entro il termine fissato nel contratto di locazione finanziaria, su richiesta della parte più diligente.
16. La consegna all'aggiudicatario dell'area è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria previo trasferimento della proprietà dell'area o costituzione del diritto di superficie sulla stessa. All'atto della consegna viene redatto verbale di presa in consegna e di inizio di esecuzione dei lavori.
17. L'aggiudicatario da inizio ai lavori per l'esecuzione dell'opera, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie in base alla normativa, anche regolamentare, vigente.
18. L'aggiudicatario provvede a nominare, con oneri a suo carico, il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge Il febbraio 1994, n. 109, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comunicandone i nominativi all'Amministrazione aggiudicatrice.
19. L'Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché partecipare all'accertamento definitivo delle opere.
20. L'aggiudicatario può sostituire tempestivamente le imprese affidatane dell'esecuzione dell'opera che si rendano inadempienti alle obbligazioni loro derivanti dai contratti di appalto o, comunque, mettano in pericolo la regolare o tempestiva esecuzione dell'opera. In tal caso le imprese subentranti devono avere requisiti di qualificazione non inferiori a quelle sostituite.
21. Qualora l'aggiudicatario intenda procedere alla sostituzione delle imprese esecutrici dell'opera, o di alcuna di esse, ne da preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando altresì i requisiti di qualificazione di cui sono in possesso.
22. L'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto, per il tramite dei verificatori in contraddittorio con il direttore dei lavori, di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.
23. Dell'accertamento effettuato ai sensi del comma 22 è redatto un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dai verificatori delle opere nel quale sono analiticamente indicati i lavori eseguiti, la loro conformità al progetto esecutivo, la sussistenza di eventuali vizi o difformità, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili.
24. Qualora i verificatori delle opere non rilevino l'esistenza di irregolarità, vizi, difformità o ritardi nell'esecuzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori si considera approvato con la sottoscrizione del verbale e l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, a meno che i vizi e le difformità non siano stati taciuti in mala fede all'aggiudicatario stesso. Rimangono in ogni caso salvi i diritti dell'aggiudicatario nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.
25. Qualora i verificatori delle opere rilevino vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori, li comunicano all'Amministrazione aggiudicatrice, che può invitare, per iscritto, l'aggiudicatario ad eliminare i vizi e le difformità rilevati. Se entro il termine assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice o, in difetto, entro i tempi tecnici necessari, i vizi e le difformità individuati non sono sanati, l'Amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.
26. L'accertamento dello stato dei lavori, di cui al comma 22, non determina l'obbligo dell'Amministrazione aggiudicatrice di pagare acconti in relazione ai lavori realizzati.
27. L'Amministrazione aggiudicatrice, prima di ricevere in consegna l'opera, ha diritto di verificare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 2.
28. Le operazioni di accertamento finale devono essere iniziate dall'Amministrazione aggiudicatrice non appena l'aggiudicatario comunica l'ultimazione dell'opera e comunque entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. All'accertamento, compiuto e verbalizzato dal verificatore delle opere, partecipa l'aggiudicatario, nella persona del direttore dei lavori.
29. Se l'Amministrazione aggiudicatrice non da inizio alle operazioni di accertamento definitivo entro il termine di cui al comma 28, l'opera si intende accettata e si producono per l'Amministrazione aggiudicatrice gli effetti di cui al comma 32.
30. Qualora, in sede di accertamento definitivo, emergano difetti di esecuzione tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, si applica il comma 25.
31. Qualora l'accertamento dia esito positivo, viene redatto un verbale di accertamento positivo, sottoscritto dai partecipanti allo stesso, e l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'immediata accettazione dell'opera nonché alla contestuale presa in consegna della stessa.
32. Dopo l'accettazione dell'opera l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, per la presenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità che al momento dell'accertamento erano conosciuti o conoscibili.
33. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato, in un'unica soluzione.
34. Fermo restando quanto disposto al comma 33, è in facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice pagare in modo dilazionato l'importo di cui al medesimo comma, secondo il piano di pagamento proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta. Le rate di pagamento si calcolano sulla base del rapporto espresso in offerta tra costo dell'opera e canone di leasing relativo all'opera stessa.
35. Qualora l'aggiudicatario non esegua l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto dal comma 2, l'Amministrazione aggiudicatrice, fino al momento in cui l'opera viene accettata, ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.
36. In caso di risoluzione per inadempimento il pagamento dei lavori eseguiti è disciplinato ai sensi dei commi 33 e 34.
37. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione aggiudicatrice.
*6177. XII. 1. 54. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.
Al comma 289, dopo le parole: Fauna Selvatica inserire le seguenti: , nonché i progetti di ricerca degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali,.
**6177. XII. 1. 46. G. Conti, Mancuso, Porcu.
Al comma 289, dopo le parole: Fauna Selvatica inserire le seguenti: , nonché i progetti di ricerca degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali,.
**6177. XII. 1. 62. Il Relatore.
Al comma 289 aggiungere i seguenti commi:
289-bis. (Istituti zooprofilattici). Al fine di potenziare l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, in ordine all'erogazione dei livelli essenziali dl assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e all'incremento dei servizi ad essi richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, in particolare l'influenza aviaria, gli istituti zooprofilattici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 93, delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, rideterminano le proprie dotazioni organiche, entro un limite di spesa non superiore a quella finanziata annualmente con il finanziamento distribuito da Ministero della salute ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112, da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti zooprofilattici medesimi.
289-ter. Per l'attuazione del comma precedente è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 quale incremento del fondo di dotazione della legge 19 gennaio 2001, n. 3.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
6177. XII. 1. 97. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
Sopprimere il comma 293.
6177. XII. 1. 1. Moroni.
Dopo il comma 294 aggiungere il seguente:
294-bis. (Fondo non autosufficienza). In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo». Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. I livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.
Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi li febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 22-bis sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma i sono determinati:
a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;
d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Il Fondo ha una dotazione annuale così costituita:
a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 22-sexies;
b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
Agli oneri di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 21-quinquies, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:
a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;
b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato cori decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all' articolo li del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'armo 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
Le Regioni possono prevedere addizionai regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento.
Conseguentemente dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole A decorrere dall'anno 2005, sono sostituite dalle seguenti, per il solo anno 2005.
6177. XII. 1. 33. Bindi, Burtone, Mosella, Fioroni, D. Bianchi.
Al comma 374, sostituire le parole La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro, con le seguenti: La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 10 milioni di euro.
6177. XII. 1. 17. Catanoso.
Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero della salute, Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 prevenzione del randagismo - cap. 4340), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 1.000;
2007: + 1.000;
2008: + 1.000.
6177. XII. Tab. A. 1. Zanella, Pecoraro.
All'articolo 1, alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 80.000;
2007: + 80.000;
2008: + 80.000.
Conseguentemente, dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
395-bis. - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.
6177. XII. Tab. C. 1. Labate, Turco. Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
All'articolo 1, alla tabella D, rubrica: Ministero della salute, voce: Decreto legislativo n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani, con i seguenti importi:
2006: + 80.000;
2007: + 80.000;
2008: + 80.000.
Conseguentemente, dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
395-bis. - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.
6177. XII. Tab. D. 1. Labate, Turco. Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.
ORDINI DEL GIORNO
La XII Commissione,
esaminato il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006,
impegna il Governo
a valutare se sia opportuno individuare le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminate le tabelle n. 2 (Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze), limitatamente alle parti di competenza, n. 4 (Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), limitatamente alle parti di competenza, e n. 15 (Stato di previsione della spesa del Ministero della salute) del disegno di legge recante il bilancio dello Stato per l'anno 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 6178 Governo), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 6177 Governo);
valutato positivamente l'incremento del fondo sanitario nazionale di 1 miliardo di euro a decorrere dal 2006 e di 2 miliardi di euro come concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi delle Regioni per gli anni 2002, 2003 e 2004;
valutato positivamente quanto disposto dai commi 240 e seguenti che destinano il 5 per mille dell'Irpef per il sostegno del volontariato e della ricerca scientifica e sperimentale;
valutato positivamente le misure previste per il graduale abbattimento delle liste di attesa e le misure volte alla razionalizzazione degli interventi in materia di edilizia sanitaria ed innovazione tecnologica e strumentale;
valutato positivamente le iniziative per la rimodulazione delle prestazioni comprese nei LEA per incrementare l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale, piuttosto che ospedaliero;
valutata positivamente la definizione di appositi accordi di programma con le singole aziende farmaceutiche, accordi che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea di un premium price con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo in tale settore;
valutato positivamente il finanziamento di 300 milioni di euro nella Tabella A del ministero della salute, volto a trasformare le borse di studio agli specializzandi in contratti di formazione-lavoro;
valutate positivamente le iniziative volte al coordinamento delle misure solidaristiche a favore dei Paesi in via di sviluppo con specifico riferimento alla donazione da parte delle aziende sanitarie italiane, di attrezzature e strumentazione sanitaria non più utilizzate nel nostro Paese;
valutate positivamente le misure definite a favore delle famiglie,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) la rimodulazione dei livelli essenziali di assistenza di cui ai commi 204 e 205 deve essere accompagnata dalla ridefinizione degli standard, come già stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2005;
b) si ritiene necessario introdurre modifiche alla disciplina sugli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, al fine di incrementare i relativi livelli di tutela e di abrogare gli attuali limiti temporali per la presentazione delle domande.
Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178 e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
La Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati,
esaminato il disegno di legge C. 6177, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), per le parti di propria competenza;
premesso che:
con l'ulteriore correzione contenuta nel maxiemendamento presentato dal Governo di 5 miliardi di euro, alla finanziaria 2006, dopo quella già operata di 2 miliardi con decreto, il testo legislativo in discussione alla Camera rappresenta l'atto conclusivo di un processo che in cinque anni ha dilapidato l'equilibrio di bilancio dei conti pubblici;
la manovra dunque assume in se un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese, da quello del rischio del declino economico a quello della distribuzione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti medi e popolari, alla marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese, nonché rappresenta un duro colpo alle politiche di welfare;
il Governo, a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica e sociale profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare le problematiche di crescita e del rilancio dell'economia del paese senza la necessaria dotazione di risorse e soprattutto senza la necessaria capacità di far fronte alla situazione difficile dell'Italia, di trovare un giusto punto di equilibrio tra politiche economiche e politiche sociali, tra compiti e poteri istituzionali dello Stato centrale e delle Regioni e delle autonomie locali, insomma tra declino e progresso;
valutato che:
sul piano istituzionale si tende a svuotare il ruolo del Parlamento in merito all'analisi e all'approvazione della manovra finanziaria, rendendo sempre più ampia la discrezionalità dell'esecutivo nel presentare le proprie proposte che si accavallano in maniera confusa ai testi già presentati e si accompagnano a richieste di fiducia su maxiemendamenti che in realtà riscrivono in profondità e nel merito articoli complessi della manovra;
la manovra di 23,5 miliardi di euro, costituita da interventi di riduzione della spesa per la pubblica amministrazione e gli enti locali, da entrate una tantum (dismissioni immobiliari) da interventi vari di manutenzione del gettito, di riduzione del fondo per le politiche sociali, di sottostima delle risorse per la sanità, per i debiti pregressi del settore, per le risorse umane dipendenti o convenzionate del settore medesimo, appare poco credibile e tale da non consentire il raggiungimento degli obbiettivi per l'anno 2006, di contenimento del deficit entro la soglia del 3,8 per cento del PIL;
l'applicazione delle misure contenute nella manovra di bilancio risultano quindi incoerenti con gli obbiettivi di rilancio dell'economia, in particolare verso il mezzogiorno, restrittive nei confronti dei poteri e delle risorse delle Regioni e degli enti locali, avendo come conseguenza inevitabile il taglio dei servizi sociali per i cittadini, ovvero l'aumento dei costi e delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali;
la stessa Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 417 del 2005 del 9 novembre scorso, su alcuni quesiti sollevati dalle Regioni in merito alle disposizioni del Decreto legge «taglia-spese», il DL n. 168 del 2004. Nella sua sentenza, la Consulta sancisce che il Governo può chiedere alle Autonomie territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può elencare in dettaglio dove e come tagliare per non interferire con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta;
emergono dalla manovra veri e propri «falsi in bilancio», come i 6 miliardi di proventi delle dismissioni immobiliari inseriti nel bilancio a legislazione vigente, così come risultano incongruenti, l'iscrizione a bilancio a legislazione vigente, cioè al netto delle nuove misure di lotta all'evasione fiscale, di un incremento di entrate tributarie (per competenza) dovute ad accertamento e controllo pari a 5.385 milioni di euro, nonché gli ulteriori 3 miliardi di euro che dovrebbero derivare dalle nuove misure introdotte con il DL n. 203 (collegato fiscale alla finanziaria), che ne prevedono il raddoppio in un solo anno;
tenuto conto che:
nella manovra non vi è traccia di misure significative di riduzione delle imposte ed in particolare, dell'attuazione del terzo modulo della riforma fiscale e della più volte annunciata riduzione dell'IRAP, la manovra non contiene misure per la restituzione del fiscal drag, non sono previste misure per la restituzione di oltre 1 miliardo di euro di tassazione indebita sul TFR, posta a carico dei contribuenti a seguito dell'entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale e della mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla riforma;
si continua con insistenza a dire che con questa manovra in Governo «non mette le mani nelle tasche dei cittadini», mentre, viceversa, ci penseranno le aziende a scaricare sui cittadini le maggiore imposte, così come appare dal fatto che il prelievo sulle banche e le assicurazioni si scaricherà sulle tariffe e sui premi, così come la cosiddetta «manutenzione dell'imponibile» riguardante ENI, ENEL e le municipalizzate del settore energia, si scaricherà su un aumento delle tariffe, così come infine, il provvedimento fiscale che colpirà in modo particolare gli investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, non potrà che tradursi in un aumento degli affitti;
i tagli al welfare derivati dalla riduzione di spesa prevista nella finanziaria 2006 «annullano» e anzi superano gli stanziamenti del fondo per la famiglia, con un saldo negativo di 345 milioni di euro, in sostanza la differenza tra i 1485 milioni di euro in meno a disposizione dei comuni per la spesa sociale e l'ammontare del pacchetto di misure per la famiglia fissato dal Governo in 1140 milioni, si tradurranno in un taglio alla spesa sociale dei comuni che corrisponde a 544 euro l'anno
per ogni famiglia povera, pari a 45 euro al mese, fermo restando che il taglio al fondo per la spesa sociale interviene già dal 2005 e perciò corrisponde ad una riduzione del 50 per cento che equivale a 502 milioni di euro in meno. Dunque il Governo le mani in tasca agli italiano le mette, ed anche in maniera pesante;
considerato, in particolare, che:
il Governo nel presentare la legge finanziaria per l'anno 2006 ed il collegato decreto fiscale ha evidenziato, anche con una campagna mediatica, che non ci sono tagli alla sanità, con questa legge opera un taglio di ben 4,5 miliardi di euro sul settore;
la legge finanziaria non tiene conto dei costi effettivi dei LEA, come più volte sottolineato dalle Regioni e dalle Province autonome, non provvede a finanziarie con la fiscalità generale l'effettivo fabbisogno sanitario e a dare finalmente totale copertura alle partite pregresse relative al 2004 consolidando così la sottostima del fondo sanitario nazionale; in molti articoli e commi è invasiva delle competenze regionali; innesca una procedura assolutamente non condivisibile in quanto lega la disponibilità di risorse per la copertura dei disavanzi a futuri obblighi da parte delle Regioni, quali quelli relativi alle liste di attesa che nulla hanno a che vedere con i disavanzi pregressi (attribuzione dei 2 miliardi in aggiunta al fondo per la copertura dei disavanzi 2004-2005) e che anzi aggraverà la sofferenza delle regioni; introduce per una quota di finanziamento (1.000 milioni di euro) un vincolo concessorio legandolo a precisi adempimenti senza specificare che tutte le Regioni hanno accesso a quel fondo e che tale quota di risorse non può essere considerata quale parte integrante delle risorse disponibili per l'anno 2006;
rilevata inoltre la riproposizione di procedure, quale la procedura di adozione del Piano Sanitario Nazionale previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, che devono considerarsi non più attuali alla luce delle modifiche legislative sopravvenute, nonché l'emanazione di decreti ministeriali per definire criteri e modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie non previsti dalla normativa vigente;
osservato che desta molta preoccupazione il testo della norma inserita nel Disegno di legge al comma 203 che introduce il tetto di rimborsabilità alla mobilità sanitaria dei cittadini in quanto rischia di limitare la libertà di scelta del cittadino nella domanda di salute senza un effettivo miglioramento dei servizi offerti nell'ambito del territorio di residenza;
si evidenzia inoltre che:
vengono normate modalità che attengono a rapporti tra Stato e Regioni per l'individuazione di un numero minimo di posti letto per l'utilizzo delle risorse ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ed inoltre si fa obbligo di cessione delle attrezzature sanitarie dismesse per conferirle all'Associazione di alleanza degli ospedali italiani nel mondo, senza tenere conto delle analoghe iniziative già avviate dalle Regioni;
dal tavolo di monitoraggio dell'accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il valore delle voci di spesa pregressa era stato stimato in circa 4,5 miliardi di euro, dovuti ai maggiori costi dei LEA per l'anno 2004 con riferimento alla dinamica dei costi dei rinnovi contrattuali scaduti e già maturati indipendentemente dall'anno della loro effettiva imputazione;
è rimasta non definita la questione della copertura dei disavanzi degli IRCSS, dei Policlinici universitari e delle aziende miste a partire dal 2004;
il fabbisogno per il 2006 sarebbe dunque di 93.200 milioni di euro, più 4,5 miliardi per i disavanzi pregressi nonché 350 milioni di euro per dare risposta contrattuale ai medici specializzandi; un realistico aumento delle dotazioni per investimenti in strutture, tecnologie sanitarie e ammodernamento informatico pari a circa 3 miliardi di euro;
le Regioni è pur vero che vantano un arretrato maturato negli anni 2002-2005 pari a 12,7 miliardi di euro e che tuttavia i 12 miliardi previsti in finanziaria a recupero del decreto sul federalismo fiscale, legge 56 e decreto legislativo 18 febbraio 200, n. 56 vedrà il riconoscimento di quanto dovuto alle Regioni solo nel giugno 2006;
occorre dunque modificare le erogazioni di cassa dallo Stato verso le Regioni in modo che le somme dovute non siano inferiori al 95 per cento delle risorse previste in finanziaria senza sottostare ad alcuna condizione poiché questa modalità contribuisce all'aumento dei disavanzi e al pagamento di oneri passivi che mettono in discussione la capacità di far fronte ai servizi sanitari dovuti da parte delle Regioni medesime;
risultano insufficienti gli stanziamenti per la ricerca biomedica e le risorse stanziate per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL e manca ogni riferimento ad una strategia nel settore farmaceutico e della ricerca scientifica;
occorre al contrario predisporre un finanziamento straordinario a sostegno delle Regioni in particolari difficoltà che contempli tempi e modi perché il rientro programmato all'equilibrio di bilancio sia stipulato e condiviso con un piano almeno triennale affinché il sistema sanitario regionale possa diventare man mano omogeneo in tutto il paese;
occorrono trasferimenti di risorse necessari alla garanzia che le funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni per la medicina penitenziaria ai sensi dell'applicazione del decreto legislativo n. 230 del 1999 siano adeguate e congrue poiché a tutt'oggi le regioni devono farsi carico di moltissimi oneri che di fatto sarebbero di competenza del Ministero di grazia e giustizia;
la finanziaria 2006 non prevede nessuna modifica legislativa per permettere di concordare con il Ministero dell'università oltre che con quello della salute l'individuazione del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie non mediche e delle scuole di specializzazione, cosicché ogni anno si assiste all'emergenza della carenza di figure professionali per il SSN in presenza di offerte concordate dalle Regioni con il Ministero della salute ma che non corrispondono mai alle offerte del MIUR in campo formativo e di specializzazioni;
occorre prevedere l'adeguamento del fondo per le politiche sociali che deve essere incrementato del 2 per cento partendo dalla base di finanziamento del 2004, e per un quinquennio collegandolo al tasso di inflazione programmato, più una aliquota aggiuntiva collegata all'avvio graduale dei LIVEAS in base alle proposte già formulate dalle regioni; prevedere una proroga fino al 31 dicembre 2008 per la completa trasformazione delle IPAB in aziende di servizio alla persona in modo da non creare disparità di trattamento tra le istituzioni che hanno già trasformato le IPAB e quelle in via di trasformazione; istituire un Fondo per la non autosufficienza, con prelievo dalla fiscalità generale da ripartire tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione ed in base ad indicatori concordati tra Stato, Regioni ed autonomie locali al fine di far fronte alla fragilità degli anziani non autosufficienti; attivare misure di sostegno alla famiglia secondo provvedimenti strutturali evitando le logiche dei bonus e dell'una tantum che non rispondono alle necessità per il sostegno alle politiche familiari in ordine alla politica della casa, dell'infanzia e dell'adolescenza, dei giovani, degli anziani o delle famiglie con a carico figli o adulti portatori di handicap;
constatato il fallimento del reddito di ultima istanza, introdotto con la legge n. 350 del 2003, nel testo di questa finanziaria non è previsto alcun finanziamento e nessuna disposizione per la proroga o la messa a regime della sperimentazione del Reddito minimo di inserimento ignorando che migliaia di cittadini e centinaia di enti locali si trovano a fronteggiare una vera emergenza sociale né tanto meno vengono previste norme per la lotta all'esclusione e alla povertà;
considerato che:
non è previsto alcun incremento per le pensioni sociali di invalidi civili, ciechi, sordomuti disattendendo ancora una volta l'impegno del milione di vecchie lire al mese per tutti;
non vi è alcun intervento per i servizi all'infanzia ed in particolar modo per gli asili nido;
sul tema della disabilità assistiamo ancora una vota al silenzio e alla disattesa degli impegni che erano stati assunti nell'anno europeo del disabile e nella conferenza nazionale di Bari;
per l'immigrazione risulta assente qualsiasi politica di integrazione in presenza di problemi sociali gravissimi; in presenza di una incidenza infortunistica sui luoghi del lavoro che pone il nostro paese all'ultimo posto nella UE con il triste primato di 3 vittime al giorno e quasi un milione di infortuni all'anno la finanziaria non prevede alcun piano straordinario finalizzato a ridurre il rischio incidenti e a promuovere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro;
rimangono ancora una volta senza risposta le attese degli invalidi del lavoro per il superamento del divieto di cumulo tra trattamenti INPS e rendita assicurativa,
delibera di riferire
IN SENSO CONTRARIO.
"Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Luigi Pepe, Turco, Burtone, Bolognesi, Mosella, Giacco, Meduri, Galeazzi, Fioroni, Dorina Bianchi".
XIIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
Giovedì 17 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 novembre 2005 - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI
Legge finanziaria per il 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che la Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.
Le medesime regole disciplinano anche la presentazione degli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione relativi al disegno di legge finanziaria per l'anno 2006. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tali previsioni procedurali all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore, nonché - anche seguito dell'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria operato dalla legge n. 208 del 1999 - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono in ogni caso soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle Commissioni di settore prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea che il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 24 novembre, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti, degli ordini del giorno e delle proposte di relazione è stato fissato dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 20 di martedì 22 novembre 2005.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, illustrando i provvedimenti in esame, osserva che con il disegno di legge finanziaria per il 2006, nel testo approvato dal Senato, vengono attuate misure di miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo complessivo di 20,7 miliardi di euro; contestualmente vengono realizzati interventi di sostegno a vantaggio delle famiglie e delle imprese per un valore complessivo di 6,3 miliardi di euro. Pertanto l'effetto netto della manovra è rappresentato, per il 2006, da una correzione dei conti pubblici di 14,4 miliardi di euro. Se si considera che anche il decreto legge n. 203 del 2005, collegato alla manovra, nel complesso comporta maggiori entrate e minori spese per un importo di quasi 2 miliardi di euro, risulta che il Governo e la maggioranza parlamentare stanno attuando una manovra correttiva di oltre 16 miliardi di euro. Ritiene che si tratti di un dato di per se stesso significativo, in quanto si è in presenza dell'ultima legge finanziaria della legislatura: i numeri indicati a suo avviso dimostrano inequivocabilmente che non si tratta di una finanziaria elettorale, ma di una manovra che in modo responsabile assume come finalità principale il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e, nell'ambito delle risorse disponibili, individua gli interventi a sostegno dell'economia che è possibile realizzare.
Rileva che tra le disposizioni di contenimento della spesa è prevista la riduzione degli stanziamenti per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, nonché la limitazione delle spese destinate a studi ed incarichi di consulenza, delle spese di rappresentanza e delle spese per le auto di servizio. Tali riduzioni e limitazioni si applicano in generale alle amministrazioni dello Stato, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali. A finalità di contenimento della spesa e, al tempo stesso, di maggiore flessibilità nella gestione, risponde la previsione di cui al comma 11 in base alla quale, a decorrere dal 2006, le dotazioni del bilancio dello Stato destinate a trasferimenti correnti alle imprese confluiscono in un unico fondo da ripartire per ciascun stato di previsione della spesa. Per quanto concerne il Ministero delle politiche agricole e forestali si prevede che facciano parte del fondo gli stanziamenti del decreto legge n. 16 del 2004 e dell'articolo 1, comma 245 della legge finanziaria per il 2005, che sono destinate alle imprese del settore della pesca, nonché gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, che interessano il finanziamento di enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo. La ripartizione del fondo avrà luogo nel corso dell'anno in base ad una relazione del ministro, sulla quale è previsto il parere delle Commissioni competenti.
Osserva che, nonostante la manovra in esame persegua principalmente finalità di contenimento del disavanzo, sono stati individuati anche margini di intervento per significative misure a favore della ripresa, attraverso il sostegno dei consumi e degli investimenti. Diverse misure espansive interessano specificamente l'agricoltura. In particolare il comma 290 prevede l'incremento della dotazione del fondo bieticolo nazionale per il 2006 per un importo di 10 milioni di euro.
Il comma 291, in relazione all'accresciuta complessità delle funzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche in relazione al coordinamento delle attività regionali, incrementa di 1.550.000 euro, a decorrere dal 2006, le risorse finalizzate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del ministero.
Il comma 303 autorizza la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, sia per l'esportazione che per il mercato interno, di competenza dell'Agecontrol.
Di carattere finanziario è anche la previsione contenuta nel comma 289, che dispone che i progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, siano esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica previste dal disegno di legge finanziaria in questione.
Una disciplina di favore rispetto a quella generale, più restrittiva, del disegno di legge è recata anche dal comma 370, con cui si prevede che l'autorizzazione a stipulare contratti di collaborazione progetto che il disegno di legge finanziaria concede agli enti di ricerca, alle università e alle scuole superiori ad ordinamento speciale in deroga ai limiti stabiliti dal medesimo disegno di legge per la generalità delle amministrazioni pubbliche, si applichi anche agli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Per tali enti inoltre l'autorizzazione si riferisce, oltre che ai rapporti di collaborazione progetto, anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo. In ogni caso la stipula dei contratti suddetti dovrà avvenire entro i limiti di spesa previsti per gli enti in questione e dovrà riguardare l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica che non siano finanziati a carico delle risorse relative all'ordinario funzionamento degli enti medesimi.
Evidenzia come nell'ambito delle previsioni del disegno di legge finanziaria che si riferiscono all'agricoltura, un insieme di disposizioni è rivolto a introdurre significative misure di sostegno alle imprese agricole e agroalimentari; tali disposizioni sono rivolte a favorire in particolare le imprese gestite direttamente da agricoltori, a sostenere la crescita dimensionale delle imprese agricole e a promuovere l'imprenditorialità giovanile in agricoltura.
In primo luogo il comma 296 prevede che il CIPE individui interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare che saranno finanziati a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate. I finanziamenti saranno assegnati in modo da privilegiare le imprese gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli.
Il comma 298 dispone l'estensione anche agli imprenditori agricoli del credito di imposta previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005 per le microimprese, le piccole e medie imprese che si impegnano in processi di concentrazione. Ritiene che si tratti di una previsione opportuna, in quanto la ridotta dimensione delle imprese, che rappresenta in generale una delle caratteristiche del sistema produttivo italiano, si riscontra in modo evidente anche nel settore agricolo, nel quale si presentano difficoltà di crescita dimensionale delle aziende senza dubbio non meno rilevanti di quelle che si registrano negli altri settori.
Il comma 299 estende anche alle società di giovani imprenditori i benefici previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000 in favore della imprenditorialità giovanile in agricoltura. Si tratta di contributi a fondo perduto e mutui agevolati per la realizzazione di investimenti, di contributi a fondo perduto relativi alla gestione, di interventi di assistenza tecnica e di attività di formazione e qualificazione. Contestualmente si precisa che le società, per poter beneficiare di tali contributi, dovranno avere la sede legale, amministrativa e operativa nei territori destinatari degli interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile e dell'autoimpiego, vale a dire nelle regioni obiettivo 1, nelle aree del Centro-Nord comprese nell'obiettivo 2, nelle aree alle quali si applica la deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale e nelle aree svantaggiate.
Reputa che per le imprese agricole abbiano altresì importanza essenziale le proroghe delle agevolazioni fiscali già previste. In particolare il comma 76, nell'ambito delle proroghe delle agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici, dispone che si applichino fino al 31 dicembre 2006 anche le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il comma 77 proroga di un anno la detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi. Il comma 78 dispone anche con riferimento al periodo di imposta 2005 il mantenimento per l'agricoltura dell'aliquota IRAP ridotta dell'1,9 per cento. Il comma 79 prevede la proroga per l'anno 2006 delle agevolazioni fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari disciplinate dal decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998. Il comma 80 prevede, sempre per il 2006, la proroga delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.
Nell'ambito delle misure espansive contenute nel disegno di legge finanziaria, sottolinea infine gli interventi rivolti a promuovere la produzione e l'utilizzo dei biocombustibili. Si tratta di misure condivisibili e importanti, in quanto, come anche è emerso più volte nel corso dei lavori della nostra Commissione, la produzione di energie alternative attraverso l'uso di biocombustibili costituisce in prospettiva una possibilità di destinazione delle produzioni agricole di grande interesse. Particolarmente apprezzabile risulta a suo parere il fatto che gli interventi del disegno di legge finanziaria per favorire l'utilizzo di biocombustibili siano pensati in un'ottica di filiera, che può rafforzarne l'efficacia.
In particolare, il comma 300 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, le percentuali di produzione di biocombustibili, oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera, che sono inserite nel programma sperimentale «bioetanolo» previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno. Tale programma, che ha la durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2005, comporta l'esenzione dall'accisa del biodiesel nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate.
Il comma 301 prevede che le risorse destinate dalla legge finanziaria per il 2005 al programma sperimentale «bioetanolo», che al termine del corrente anno risultino inutilizzate, siano destinate per l'anno 2006 alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.
Il comma 302 qualifica come attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli la produzione di energia elettrica effettuata dalle aziende agricole attraverso l'utilizzo di biocombustibili agroforestali. Tale qualificazione permette di considerare il reddito derivante da tale attività, sotto il profilo fiscale, come reddito agrario.
Passando ad esaminare le tabelle, evidenzia innanzitutto che la Tabella A, che reca il fondo speciale di parte corrente, vale a dire le risorse destinate a fornire la copertura finanziaria delle nuove leggi di spesa che saranno approvate nel corso dell'esercizio 2006, prevede un accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole pari a 10,5 milioni di euro per il 2006, 11,6 milioni di euro per il 2007 e 9,6 milioni di euro per il 2008. In base alle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato inizialmente dal Governo, l'accantonamento è finalizzato alla valorizzazione dei territori montani, alla disciplina dell'apicoltura, alla promozione, tutela e valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali collinosi e montani, nonché alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
Per quanto concerne la tabella C, che definisce le risorse per ciascun anno del triennio destinate alle autorizzazioni di spesa di natura permanente, alle leggi di competenza del Ministero delle politiche agricole vengono assegnati finanziamenti complessivi pari a 115,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Tali stanziamenti si riferiscono al piano nazionale della pesca marittima (17 milioni di euro annui), a contributi a enti, istituti e associazioni (5,4 milioni di euro annui) e al finanziamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (93 milioni di euro annui). Tra le autorizzazioni permanenti di spesa comprese nella Tabella C, è riconducibile senz'altro al settore agricolo, sebbene sia iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento dell'AGEA, per il quale la Tabella C del disegno di legge finanziaria in esame stabilisce un importo di 216 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
La Tabella D dispone i rifinanziamenti delle leggi di spesa di conto capitale. All'interno di tale Tabella, si prevede il rifinanziamento per 50 milioni nel 2006 e per 100 milioni in ciascuno degli anni 2007 e 2008 della sezione relativa a interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole. Analogamente viene rifinanziata per 50 milioni nel 2006 e per 100 milioni in ciascuno degli anni 2007 e 2008 anche la sezione relativa a incentivi assicurativi del medesimo fondo. Al tempo stesso sia la sezione interventi indennizzatori che quella incentivi assicurativi sono definanziate per 20 milioni di euro limitatamente all'anno 2006 in Tabella E. Sempre in Tabella E viene altresì definanziato per 82,1 milioni di euro nel 2006 e per 10,4 milioni di euro nel 2007 il fondo unico per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali. Riguardo ai definanziamenti di Tabella E ritiene che si debba precisare che, in conformità con i principi di rigore che ispirano la manovra di finanza pubblica in esame, per la prima volta la Tabella E, che in tutte le finanziarie precedenti era costituita da pochissime voci o addirittura non era presente, espone un numero notevole di autorizzazioni di spesa sottoposte a definanziamento, in relazione ad una puntuale verifica delle effettive esigenze di spesa.
Osserva che l'esame del disegno di legge finanziaria si svolge congiuntamente a quello del disegno di legge di bilancio, che come è noto viene presentato dal Governo sulla base della legislazione vigente. Gli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria in termini di variazioni delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono trasferiti nel bilancio dello Stato, successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte di ciascun ramo del Parlamento, per mezzo della Nota di variazioni.
Per quanto concerne la Tabella n. 13 del bilancio dello Stato, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, evidenzia che essa prevede, a legislazione vigente, una riduzione degli stanziamenti di competenza da 1.554 milioni di euro della legge di bilancio 2005 a 1.276 milioni di euro.
Ricorda che, dopo la votazione sul disegno di legge finanziaria, il Senato ha approvato due Note di variazioni. La prima recepisce gli effetti del decreto-legge n. 203 del 2005, collegato alla manovra di finanza pubblica. Relativamente allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, il decreto-legge non determina una variazione dell'importo complessivo degli stanziamenti, in quanto ad una riduzione di 240.000 euro delle dotazioni di parte corrente corrisponde un aumento per pari importo delle dotazioni di parte capitale.
La seconda Nota di variazioni, che espone gli effetti sugli stanziamenti del bilancio dello Stato delle previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria, comporta una riduzione delle dotazioni di competenza del Ministero di circa 250.000 euro. Ritiene che si possa pertanto affermare che le risorse per l'agricoltura rimangano invariate, nonostante le notevoli riduzioni che il disegno di legge finanziaria dispone sugli stanziamenti di tutti i ministeri.
In conclusione, anche dalle cifre delle Note di variazioni viene confermato un giudizio generalmente favorevole su una manovra che, pur essendo ispirata al rigore dei conti pubblici, trova lo spazio per attuare nel settore agricolo importanti e condivisibili interventi. Ciò non esclude peraltro che l'esame presso la Camera possa permettere l'introduzione di ulteriori misure relative a questioni ancora aperte, quali ad esempio quelle attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e degli adempimenti previdenziali nel settore agricolo, nonché la riduzione del prelievo fiscale sui giochi e sulle scommesse ippiche, da destinare all'UNIRE per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente e a garanzia dei livelli occupazionali del settore.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
XIIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI.
Legge finanziaria per il 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, approvato dal Senato, e relative note di variazioni (C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2005.
Aldo PREDA (DS-U) rileva che il disegno di legge finanziaria non presenta misure innovative per l'agricoltura. Di fronte alla carenza di contenuti della finanziaria assume anche un particolare significato la proposta avanzata dal Ministro di un piano straordinario di ristrutturazione delle filiere agroalimentari, in quanto si tratta di un'iniziativa assolutamente generica, volta a nascondere l'assenza di interventi efficaci e di adeguate risorse per l'agricoltura italiana. Ritiene che tale condotta debba considerarsi tanto più grave, in quanto il settore agricolo del Paese sta attraversando una crisi profonda. Le rilevazioni statistiche indicano che il 27-28 per cento dei produttori agricoli si trova in condizioni di povertà. Il numero delle partite IVA di imprese operanti in agricoltura si attesta a circa 1.300.000, mentre un'analisi economica del settore evidenzia che l'agricoltura italiana offre la possibilità di rimanere nel mercato a non più di 300.000 aziende. Di fronte a questi dati strutturali occorre a suo avviso in primo luogo pensare ad una strategia che sostenga l'accorpamento delle imprese agricole e al tempo stesso favorisca l'uscita dal mercato anche attraverso interventi analoghi a quello che rappresenta per il settore industriale la cassa integrazione. La seconda linea d'intervento essenziale dovrebbe essere quella rivolta a stimolare e sostenere l'innovazione, mettendo in rete i produttori agricoli. Il problema della piccola dimensione delle imprese agricole può essere superato soltanto attraverso la creazione di reti connettive tra le imprese stesse. Il raggiungimento di un simile obiettivo, peraltro, richiede progetti d'intervento non soltanto mirati alle singole colture e filiere, ma anche rivolti in generale a diffondere di una cultura d'impresa innovativa, che può realizzarsi soltanto attraverso l'ingresso in agricoltura di giovani generazioni di imprenditori. Osserva che molti settori dell'agricoltura italiana si trovano in serie difficoltà e che tali difficoltà, in alcuni casi, come ad esempio il settore ortofrutticolo, sono dipese anche dalla carenza di capacità di programmazione. La crisi incide anche sulle produzioni di qualità, che non sono adeguatamente valorizzate. Un impegno maggiore sarebbe necessario anche per linee di intervento che in prospettiva potrebbero fornire sbocchi di grande interesse alle produzioni agricole. Osserva in proposito che il disegno di legge finanziaria in esame reca alcune norme a favore della produzione di energia da biocombustibili; tuttavia non hanno ancora ricevuto attuazione le disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2005 a sostegno delle bioenergie, in quanto non sono stati emanati i previsti decreti interministeriali. Ricorda che in passato sono state adottate grandi scelte, quali il «piano verde» e il «piano quadrifoglio», che hanno promosso la formazione di produttori di grandi dimensioni. Anche oggi sarebbe necessario individuare grandi priorità d'intervento, supportate da risorse finanziarie adeguate, per promuovere l'aggregazione dei produttori. Gli interventi a pioggia non sono sufficienti per superare le difficoltà strutturali dell'agricoltura italiana, e il disegno di legge finanziaria in esame non contiene alcun intervento strutturale, che possa sostenere in una prospettiva di medio-lungo termine il mondo agricolo. In particolare ritiene che finché non si adotterà un diverso modo di fare politica in agricoltura, che non si limiti alla gestione ordinaria e ai contributi a pioggia per i settori in difficoltà, ma sappia progettare e attuare scelte di respiro strategico, recuperando il tempo perduto nel corso della presente legislatura, l'agricoltura italiana si troverà ad affrontare situazioni di crisi sempre più frequenti e il numero degli imprenditori agricoli in condizioni di povertà continuerà ad aumentare.
Luigi BORRELLI (DS-U) evidenzia il disagio di partecipare ad un dibattito sulla finanziaria sapendo che gli spazi d'intervento sono sostanzialmente insussistenti e che gli eventuali suggerimenti provenienti dal dibattito nelle Commissioni di settore non avranno alcun seguito, in quanto il Governo intende porre la questione di fiducia sia sul provvedimento collegato sia sul medesimo disegno di legge finanziaria. Osserva che per l'agricoltura italiana si prospetta, con riferimento all'anno in corso, una flessione del valore aggiunto del 3,5 per cento; ancor più forte è, a suo parere, la percezione della crisi che si ricava dal confronto diretto con gli agricoltori. In questo contesto interviene un disegno di legge finanziaria che, è a suo avviso, privo di qualsiasi misura di rilievo. Ricorda che erano stati fatti molti annunci, relativi in particolare al riordino del sistema previdenziale e alla sanatoria per i versamenti pregressi; su questi temi il testo all'esame della Camera non contiene alcuna disposizione. In esso sono presenti soltanto proroghe per un anno di agevolazioni fiscali riguardo alle quali, al contrario, gli agricoltori richiedevano e si attendevano che venissero poste a regime. Osserva inoltre che i contributi a favore del potenziamento delle imprese agricole vengono finanziati a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate. Al riguardo ritiene che il Governo debba chiarire se le misure di sostegno si applicheranno solo nelle aree suddette o se, invece, interverranno su tutto il territorio nazionale. In questo secondo caso tuttavia non si comprende come le misure in questione saranno finanziate. Rispetto alla debolezza dei contenuti della finanziaria reputa che avrebbero dovuto essere adottate iniziative di portata più ampia, prevedendo, in primo luogo, l'ampio coinvolgimento delle regioni, in quanto esse rappresentano i soggetti istituzionali competenti in materia di agricoltura. In particolare ritiene che un'azione più incisiva avrebbe dovuto essere svolta a sostegno dell'accorpamento fondiario, attribuendo un ruolo essenziale alle regioni e, oltre ad esse, all'ISMEA. Osserva che la sicurezza alimentare costituisce un altro settore di grande rilevanza nel quale si sono registrati gravi ritardi; in particolare non si è provveduto ad istituire un'agenzia alimentare nazionale che potesse operare in modo efficace ed autonomo. Ritiene che una maggiore attenzione, in confronto alle misure scarsamente incisive recate dalla finanziaria, avrebbe dovuto essere dedicata all'utilizzo dei prodotti agricoli per la produzione di energia. Reputa altresì che il Governo avrebbe dovuto adottare una politica ben più efficace per sollecitare l'impegno dei giovani in agricoltura. A fronte di tutte queste carenze, la manovra finanziaria, sia nel provvedimento collegato che nel disegno di legge finanziaria, reca per gli agricoltori un pesante aggravio burocratico, prevedendo come requisito per l'accesso ai contributi comunitari la presentazione del documento unico di regolarità contributiva. In conclusione ritiene che il disegno di legge finanziaria in esame rappresenti l'ulteriore dimostrazione dell'inadeguatezza del Governo ad affrontare la crisi che l'agricoltura italiana sta attraversando.
Maria Celeste NARDINI (RC) osserva che non si possono attendere interventi significativi da una manovra basata sulla riduzione della spesa pubblica. La carenza di fondo dei provvedimenti in esame consiste a suo avviso proprio nel fatto che, di fronte ad una situazione generale di difficoltà, sono mancati il coraggio e la capacità di adottare interventi incisivi a sostegno dello sviluppo. Ne è derivata una manovra che è priva di misure di rilievo e che si limita a disporre proroghe. Per quanto riguarda in modo specifico l'agricoltura, osserva che le numerose situazioni di crisi che si sono registrate avrebbero dovuto indurre ad assumere scelte di valenza strategica. In modo specifico per quanto interessa il Mezzogiorno, per il quale l'agricoltura rappresenta una quota rilevante della produzione, ritiene che non siano più sufficienti azioni meramente difensive e che si debba ormai superare l'immagine del Sud che chiede soltanto finanziamenti. Occorre al contrario indicare linee efficaci di sostegno e di sbocco con la produzione. Preannuncia in proposito la presentazione, da parte del proprio gruppo, di emendamenti che, anche se non saranno accolti, comunque avranno l'effetto di inserire nel dibattito alcune idee nuove che potranno aprire prospettive di intervento per il futuro. Reputa in conclusione che il difetto fondamentale della manovra in esame sia il fatto che manca, con riferimento non soltanto all'agricoltura, ma, più in generale, all'economia e alla società del Paese, un'idea di sviluppo. Tale carenza è particolarmente grave nei confronti delle generazioni più giovani, che non trovano valide indicazioni per mettere in opera il loro spirito di iniziativa e la loro buona volontà.
Luca MARCORA (MARGH-U) ritiene che il disegno di legge finanziaria risulti assolutamente privo di contenuti. In materia agricola sono previsti soltanto alcuni interventi, frammentari e poco incisivi. Di fronte alla crisi dell'agricoltura italiana, che dipende da cause di natura strutturale, il Governo è capace soltanto di formulare generiche promesse per il futuro, come il piano straordinario di ristrutturazione delle filiere agricole. Ritiene in particolare che il disegno di legge finanziaria trascuri due linee di intervento essenziali per il rilancio dell'agricoltura del Paese. In primo luogo, l'esigenza di introdurre misure strutturali per contenere i costi di produzione. In secondo luogo, la necessità di adottare iniziative adeguate per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso la realizzazione di adeguate piattaforme logistiche. Questi elementi dimostrano che il Governo presta scarsa attenzione ai problemi dell'agricoltura italiana e che in generale la politica agricola è assente dal quadro della politica economica e finanziaria attuata nella presente legislatura. Lo dimostra anche la sensibile riduzione delle risorse destinate all'agricoltura, che nel 2006 sono diminuiranno rispetto al 2005 di 160 milioni di euro. Si tratta in definitiva di una manovra finanziaria che, per il mondo agricolo, risulta del tutto insufficiente. Auspica che, nonostante i limitati margini di intervento, l'esame presso la Camera dei deputati possa permettere di introdurre qualche misura significativa di sostegno per l'agricoltura, per quanto il giudizio complessivo sul provvedimento non potrà che rimanere negativo.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
XIIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
Mercoledì 23 novembre 2005
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Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI.
Legge finanziaria per il 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, approvato dal Senato e relative note di variazioni (C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 novembre 2005.
Lino RAVA (DS-U) evidenzia lo scarso significato che assume il dibattito in Commissione in prospettiva del voto di fiducia che è già stato annunciato. Osserva peraltro come, nell'esaminare l'ultima finanziaria della legislatura, sia inevitabile trarre un bilancio dei risultati della politica economica condotta da cinque anni. Il bilancio, a suo parere, è fortemente negativo, in quanto si è assistito, da un lato, al generale impoverimento del paese, attestato dalla diminuzione del reddito pro capite, dall'altro, alla crescita della spesa corrente, che il Governo aveva proclamato di voler abbattere e che, al contrario, è aumentata dal 37,9 per cento al 40,2 per cento del PIL. Di fronte all'incapacità di mantenere sotto controllo le spese ordinarie, il Governo nel disegno di legge finanziaria in esame, sa ricorrere soltanto al taglio dei trasferimenti agli enti locali, con pesanti ripercussioni sui servizi destinati in particolare alle fasce della popolazione con redditi più bassi. L'assenza di una strategia d'intervento di ampia portata è a suo avviso dimostrata dal fatto che nella finanziaria si sovrappongono svariate misure di riduzione della spesa, senza che ne sia stata valutata l'opportunità e le effettive conseguenze; in particolare ricorda l'assenza di finanziamenti per il fondo nazionale per la montagna che comporta il venir meno di uno strumento importante di aiuto anche per l'agricoltura delle zone montane. Reputa che il giudizio negativo sul complesso della manovra, valga anche per ciò che attiene in modo specifico il settore agricolo. Evidenzia come anche in agricoltura si registri un fenomeno molto grave di impoverimento, dal momento che già nel 2004 il 27 per cento della popolazione attiva in agricoltura risultava in condizioni di povertà. La finanziaria non reca alcuna misura significativa per superare le carenze e le difficoltà strutturali dell'agricoltura italiana. Al tempo stesso si prevede che una quota delle scarse risorse destinate all'agricoltura venga impiegata per aumentare il fondo relativo ai servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali che viene utilizzato per assegnare emolumenti premiali alla dirigenza. Anche questa disposizione di modesto rilievo è a suo parere indicativa di un'impostazione centralistica di tutta la manovra, nonostante che il Governo e la maggioranza la presentino come una manovra di coordinamento dell'attività delle regioni. Segnala che tra le poche norme del disegno di legge finanziaria concernenti l'agricoltura che hanno un effettivo rilievo va annoverato il comma 296, con il quale si prevede l'attuazione di interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare. In proposito osserva peraltro che tali interventi sono finanziati a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate. Ritiene pertanto in primo luogo, che il Governo debba chiarire l'ambito di applicazione della disposizione citata, in considerazione del fatto che molte imprese che potrebbero essere interessate agli interventi di ristrutturazione operano in zone non comprese nelle aree sottoutilizzate. In secondo luogo rileva che il comma 296 non specifica gli obiettivi e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate; si è pertanto in presenza di una assegnazione di risorse senza un progetto che definisca il loro impiego. Reputa che la carenza progettuale sia una delle limitazioni più pesanti della politica agricola condotta dal Governo; tale carenza dipende in misura rilevante da un sistema di ricerca e di analisi frammentario e privo di coordinamento. Osserva come, per individuare le carenze della politica economica e, in modo specifico, della politica agricola del Governo possa essere assai significativo il confronto con la Spagna. La Spagna ha registrato negli anni recenti un notevole recupero del livello di reddito rispetto all'Italia grazie all'utilizzo di efficaci strumenti di analisi, alla capacità di progettazione e ad un sistema di governo in grado di assumere decisioni tempestive ed efficaci e di condurre con successo i negoziati a livello comunitario. Il Governo italiano si è dimostrato privo di tutte queste capacità, che risultano necessarie per sostenere l'economia di un paese in una fase congiunturale difficile. Osserva in proposito come non si possano imputare esclusivamente a cause esterne i bassi livelli di crescita registrati in Italia, dal momento che proprio la Spagna dimostra che, in un contesto analogo, era possibile raggiungere risultati economici di gran lunga migliori. Ritornando ad esaminare le disposizioni del disegno di legge finanziaria relative all'agricoltura rileva la scarsità delle risorse destinate agli incentivi assicurativi nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale. Osserva in proposito che a suo parere è stato un errore passare in modo repentino da un sistema fondato su interventi di carattere indennizzatorio ad un sistema preventivo per mezzo di strumenti di assicurazione e riassicurazione. In ogni caso, una volta compiuta una simile scelta, non si comprende come possano essere ridotte le risorse destinate agli incentivi assicurativi. Evidenzia altresì come le promesse annunciate e le aspettative create riguardo ad un intervento risolutivo in materia di disciplina previdenziale per il mondo agricolo non abbiano trovato finora alcun riscontro nel testo del disegno di legge finanziaria. Al riguardo sottolinea come ogni misura che verrà adottata con riferimento ad un settore delicato come quello previdenziale dovrà essere ispirata alla finalità di ridurre il carico contributivo gravante sulle imprese e, al tempo stesso, al rispetto di fondamentali principi di equità. In conclusione auspica che la prossima legislatura possa aprirsi con la definizione di un piano per il settore agricolo e agroalimentare mediante un ampio e serrato confronto tra i soggetti istituzionali competenti e gli operatori del settore. Ritiene infatti che una diversa e più efficace politica agricola richieda un cambiamento profondo del modo di affrontare i problemi, passando da un'ottica di rigida ripartizione delle competenze, accompagnata da una forte tendenza all'accentramento, ad un sistema di cooperazione leale ed efficace. In assenza di questo cambiamento di prospettiva, pensa che non si possa fare a meno di esprimere un giudizio fortemente negativo sulla manovra finanziaria in esame, che intende essere un giudizio altrettanto negativo sulla politica economica e, in modo specifico, sulla politica agricola condotta nel corso di tutta la legislatura.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it) dichiara di giudicare in modo assolutamente negativo il disegno di legge finanziaria nel suo complesso e, in particolare, le misure relative all'agricoltura. Ritiene che una valutazione altrettanto recisamente negativa debba essere espressa anche sulla politica per la pesca e per l'acquacoltura. Osserva che si tratta di un settore sottoposto a forte pressione, dovuta anche al notevole incremento dei costi; tale settore pertanto avrebbe avuto bisogno di interventi strutturali, quali la forfetizzazione dell'IVA, l'applicazione della tonnage tax, l'applicazione dell'aliquota IRAP ridotta dell'1,9 per cento. Il disegno di legge finanziaria non reca alcun intervento di questo tipo, limitandosi a prorogare per un solo anno agevolazioni che già erano previste. In conclusione rileva che il settore della pesca non potrà attendersi alcun aiuto dalla manovra finanziaria in esame e dalla politica del Governo.
Filippo MISURACA (FI) rileva che una valutazione oggettiva della manovra presentata dal Governo non può non riconoscere che si tratta di una finanziaria di rigore e di sviluppo. L'attuazione di tagli ad alcune voci di spesa dello Stato e delle altre amministrazione pubbliche risulta necessaria per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in sede comunitaria. Tuttavia non si tratta di tagli che colpiscono le classi meno abbienti o, addirittura, indigenti, come strumentalmente sono stati presentati dall'opposizione. Ritiene al contrario che uno dei meriti più significativi del Governo sia stato quello di attuare una politica di rigore individuando e riducendo spese superflue, quali le spese di rappresentanza, quelle per consulenze, quelle per viaggi all'estero. La vivace polemica relativa alle spese di questo tipo effettuate dalle «Giunte rosse» dimostra a suo avviso che il Governo ha saputo effettivamente individuare e ridurre spese discutibili e improduttive. Al tempo stesso il Governo e la maggioranza hanno saputo predisporre misure efficaci di sostegno all'economia, sia pure nell'ambito di risorse oggettivamente limitate. Ricorda che gli anni della legislatura in corso sono stati caratterizzati da un sensibile rallentamento dell'economia su scala mondiale; tale rallentamento si è prolungato per i paesi dell'Unione europea anche a causa dell'andamento del cambio dell'euro. Tuttavia questo contesto generale sfavorevole non ha impedito al Governo di operare con successo, al punto che oggi le rilevazioni economiche dimostrano che la fase negativa è in corso di graduale superamento. Per quanto riguarda in modo specifico l'agricoltura, i dati forniti dal rappresentante del Governo alla Commissione Agricoltura nel corso dell'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 203, collegato alla manovra, dimostrano in modo inequivocabile che il Governo ha destinato all'agricoltura italiana nel corso della presente legislatura risorse maggiori rispetto a quelle messe a disposizione da ogni altro Governo precedente. Infine non ritiene condivisibile l'osservazione avanzata in numerosi interventi di rappresentanti dell'opposizione e, da ultimo, dall'onorevole Rava, secondo cui il dibattito in Commissione sul disegno di legge finanziaria sarebbe inutile in quanto è già stato preannunciato che il Governo porrà la questione di fiducia. Osserva infatti che gli emendamenti presentati dai deputati in Commissione possono risultare utili al Governo come indirizzo e suggerimento e, come accaduto proprio in Commissione Agricoltura nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 182, diverse e rilevanti proposte emendative di iniziativa parlamentare, anche provenienti dai gruppi di opposizione, possono essere raccolte nel testo del maxiemendamento su cui il Governo porrà la questione di fiducia. In conclusione, per le ragioni indicate, esprime un giudizio ampiamente positivo sul disegno di legge finanziaria in esame.
Il sottosegretario Teresio DELFINO, in sede di replica, osserva che l'agricoltura italiana sta attraversando un processo di profonda trasformazione, che interessa anche l'entità dimensionale delle imprese. Questa trasformazione non significa tuttavia che l'agricoltura del paese si trovi in una situazione di declino, come dimostra il fatto che anche nel 2004 si è registrato un aumento del PIL relativo al settore. Ritiene pertanto che molti degli interventi nel dibattito di esponenti dei gruppi di opposizione siano caratterizzati da un catastrofismo infondato. A suo avviso il Governo, nell'ambito di una politica economica e finanziaria generale necessariamente ispirata al rigore, è stato capace di perseguire una politica agricola in grado di attuare interventi di sostegno incisivi a favore dei produttori. Ricorda che il disegno di legge finanziaria è stato preceduto, nell'anno in corso, dalle misure contenute nel decreto-legge per la competitività e, più di recente da quelle del decreto-legge n. 182. Occorre pertanto riconoscere, a suo parere, che gli interventi previsti nella finanziaria si inseriscono nell'ambito più ampio di una politica agricola articolata e dinamica. In quest'ottica emerge, da un lato, che i tagli, sebbene inevitabili, sono stati operati in modo da ridurre al minimo le ricadute negative sui produttori. Dall'altro risulta evidente che sono stati conseguiti risultati di grande rilievo, come la stabilizzazione del più favorevole regime di applicazione dell'IVA per l'agricoltura, che non ritiene corretto minimizzare. Sotto questo profilo osserva inoltre che il Governo è stato capace di mantenere per l'intera legislatura il complesso di agevolazioni fiscali per l'agricoltura e per la pesca che erano state introdotte nel 2000, in un contesto economico assai più favorevole e non senza finalità di carattere elettorale. Dichiara di rinunciare ad una esposizione dettagliata delle misure per l'agricoltura e per la pesca contenute nel disegno di legge finanziaria, rinviando alla completa e ben articolata relazione svolta dall'onorevole Ricciuti. Osserva, peraltro, con riferimento al tema della definizione del sistema previdenziale in agricoltura e della regolarizzazione delle situazioni pregresse, che il decreto-legge n. 203, prevede l'esclusione dei crediti previdenziali agricolo dalla proroga fino al 31 dicembre 2008 del termine per la cessione e la cartolarizzazione dei crediti dell'INPS proprio al fine di creare i margini d'intervento necessari per superare alcuni problemi che da lungo tempo gravano sono presenti nella disciplina previdenziale per l'agricoltura. In conclusione ritiene che la politica condotta dal Governo nel corso della legislatura abbia determinato trasformazioni importanti del settore e ne abbia favorito la modernizzazione. Il fatto che l'agricoltura e il settore agroalimentare italiano continuino a registrare significativi successi e riconoscimenti anche a livello internazionale rappresenta anche la dimostrazione della validità e dell'efficacia della politica agricola perseguita dal Governo.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che è stato presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 1) e sono stati presentati emendamenti relativi al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Teresio DELFINO ritira l'emendamento del Governo al disegno di legge di bilancio 6178/XIII/Tab. 13. 1.
Gianluigi SCALTRITTI (FI) dichiara di ritirare i propri emendamenti 6177/XIII/1.13, 6177/XIII/1.151, 6177/XIII/1.14 e 6177/XIII/1.20.
Lino RAVA (DS-U) dichiara di ritirare i propri emendamenti 6177/XIII/1.84, 6177/XIII/1.54, 6177/XIII/1.51, 6177/XIII/1.47, 6177/XIII/1.65, 6177/XIII/1.62, 6177/XIII/1.60, 6177/XIII/1.49, 6177/XIII/1.50, 6177/XIII/1.91, 6177/XIII/1.88, 6177/XIII/1.87, 6177/XIII/1.70, 6177/XIII/1.57 e 6177/XIII/1.56.
Mario MASINI (FI) dichiara di ritirare i propri emendamenti 6177/XIII/1.44, 6177/XIII/1.38, 6177/XIII/1.39, 6177/XIII/1.40, 6177/XIII/1.41, 6177/XIII/1.42 e 6177/XIII/1.43.
Luca MARCORA (MARGH-U) dichiara di ritirare i propri emendamenti 6177/XIII/1.99, 6177/XIII/1.100, 6177/XIII/1.101, 6177/XIII/1.106, 6177/XIII/1.140, 6177/XIII/1.137, 6177/XIII/1.120, 6177/XIII/1.119, 6177/XIII/1.118, 6177/XIII/1.117, 6177/XIII/1.116, 6177/XIII/1.115, 6177/XIII/1.114, 6177/XIII/1.113, 6177/XIII/1.139, 6177/XIII/1.130, 6177/XIII/1.129, 6177/XIII/1.128, 6177/XIII/1.112, 6177/XIII/1.111, 6177/XIII/1.148, 6177/XIII/1.97, 6177/XIII/1.96, 6177/XIII/1.104, 6177/XIII/1.98, 6177/XIII/1.123 e 6177/XIII/Tab. D. 2.
Saverio LA GRUA (AN) dichiara di ritirare gli emendamenti di cui è firmatario 6177/XIII/1.2, 6177/XIII/1.1, 6177/XIII/1.4, 6177/XIII/1.8, 6177/XIII/1.9 e 6177/XIII/1.10.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it) dichiara di ritirare i propri emendamenti 6177/XIII/1.83, 6177/XIII/1.82, 6177/XIII/1.78, 6177/XIII/1.77.
Filippo MISURACA (FI) dichiara di ritirare i propri emendamenti 6177/XIII/1.33, 6177/XIII/1.34, 6177/XIII/1.32, 6177/XIII/1.7, 6177/XIII/1.18, 6177/XIII/1.35, 6177/XIII/1.36 e 6177/XIII/Tab. F.1,
Francesco ZAMA (FI) dichiara di ritirare i propri emendamenti 6177/XIII/1.30 e 6177/XIII/1.31.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara di ritirare i propri emendamenti 6177/XIII/1.23.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, dichiara inammissibili per estraneità di materia gli identici emendamenti Folena 6177/XIII/1.25 e Nardini 6177/XIII/1.29. Dichiara altresì inammissibile per carenza di compensazione l'emendamento Burani Procaccini 6177/XIII/1.11.
Ribadisce che il giudizio circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione Agricoltura non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità che sarà effettuata in sede di Commissione Bilancio.
Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.
XIIICOMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI.
Legge finanziaria per il 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, approvato dal Senato e relative note di variazioni (C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta antimeridiana.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Nardini 6177/XIII/1.26, Rava 6177/XIII/1.52 e 6177/XIII/1.90, Marcora 6177/XIII/1.147, Rava 6177/XIII/1.53 e 6177/XIII/1.89. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Scaltritti 6177/XIII/1.150 e Marinello 6177/XIII/1.24. esprime parere negativo sugli emendamenti Franci 6177/XIII/1.86, 6177/XIII/1.85, 6177/XIII/1.80 e 6177/XIII/1.76. Invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Misuraca 6177/XIII/1.6 e Marcora 6177/XIII/1.102. Esprime parere contrario sugli emendamenti Marcora 6177/XIII/1.103 e 6177/XIII/1.146. Invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Scaltritti 6177/XIII/1.15 e 6177/XIII/1.17, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Scaltritti 6177/XIII/1.16. Esprime parere contrario sull'emendamento Nardini 6177/XIII/1.28, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Scaltritti 6177/XIII/1.149. Esprime parere contrario sugli emendamenti Preda 6177/XIII/1.75, Marcora 6177/XIII/1.144, 6177/XIII/1.143, 6177/XIII/1.142, 6177/XIII/1.141, 6177/XIII/1.136, 6177/XIII/1.135, 6177/XIII/1.134, 6177/XIII/1.133, 6177/XIII/1.132, 6177/XIII/1.131, 6177/XIII/1.127, 6177/XIII/1.126, 6177/XIII/1.125 e 6177/XIII/1.124. esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Rava 6177/XIII/1.48, Marcora 6177/XIII/1.108 e 6177/XIII/1.110, Rava 6177/XIII/1.55, Marcora 6177/XIII/1.107 e 6177/XIII/1.109, Rava 6177/XIII/1.63 e 6177/XIII/1.61. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Marcora 6177/XIII/1.145 e 6177/XIII/1.105, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Misuraca 6177/XIII/1.19 e sugli identici emendamenti Misuraca 6177/XIII/1.37 e Losurdo 6177/XIII/1.12. Esprime parere contrario sull'emendamento Rava 6177/XIII/1.74, 6177/XIII/1.73, 6177/XIII/1.95, 6177/XIII/1.94, 6177/XIII/1.93 e 6177/XIII/1.92. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Rava 6177/XIII/1.72, 6177/XIII/1.71, 6177/XIII/1.69, 6177/XIII/1.68, 6177/XIII/1.67, 6177/XIII/1.66, 6177/XIII/1.64, 6177/XIII/1.59 e 6177/XIII/1.58. Esprime parere contrario anche sugli emendamenti Rava 6177/XIII/1.45 e 6177/XIII/1.46. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento Scaltritti 6177/XIII/1.22. Esprime parere contrario sugli emendamenti Nardini 6177/XIII/1.27, Marcora 6177/XIII/1.122 e 6177/XIII/1.121. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Rava 6177/XIII/Tab. A. 1, 6177/XIII/Tab. B. 1 e 6177/XIII/Tab. B. 2. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Misuraca 6177/XIII/Tab. C. 1 e invita il presentatore a ritirare l'emendamento Misuraca 6177/XIII/Tab. D. 1.
Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime sugli emendamenti parere conforme a quello del relatore.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara che si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti Nardini 6177/XIII/1.26, Rava 6177/XIII/1.52 e 6177/XIII/1.90, Marcora 6177/XIII/1.147, Rava 6177/XIII/1.53 e 6177/XIII/1.89.
Gianluigi SCALTRITTI (FI) dichiara di ritirare il proprio emendamento 6177/XIII/1.150.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara di ritirare il proprio emendamento 6177/XIII/1.24.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara che si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti Franci 6177/XIII/1.86, 6177/XIII/1.85, 6177/XIII/1.80 e 6177/XIII/1.76.
Filippo MISURACA (FI) dichiara di ritirare il proprio emendamento 6177/XIII/1.6.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara che si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti Marcora 6177/XIII/1.102, identico all'emendamento Misuraca 6177/XIII/1.6, Marcora 6177/XIII/1.103 e 6177/XIII/1.146.
Gianluigi SCALTRITTI (FI) dichiara di ritirare il proprio emendamento 6177/XIII/1.15.
La Commissione approva l'emendamento Scaltritti 6177/XIII/1.16.
Gianluigi SCALTRITTI (FI) dichiara di ritirare il proprio emendamento 6177/XIII/1.17
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Nardini 6177/XIII/1.28.
La Commissione approva l'emendamento Scaltritti 6177/XIII/1.149.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara che si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti Preda 6177/XIII/1.75, Marcora 6177/XIII/1.144, 6177/XIII/1.143, 6177/XIII/1.142, 6177/XIII/1.141, 6177/XIII/1.136, 6177/XIII/1.135, 6177/XIII/1.134, 6177/XIII/1.133, 6177/XIII/1.132, 6177/XIII/1.131, 6177/XIII/1.127, 6177/XIII/1.126, 6177/XIII/1.125 e 6177/XIII/1.124, Rava 6177/XIII/1.48, Marcora 6177/XIII/1.108 e 6177/XIII/1.110, Rava 6177/XIII/1.55, Marcora 6177/XIII/1.107 e 6177/XIII/1.109, Rava 6177/XIII/1.63 e 6177/XIII/1.61, Marcora 6177/XIII/1.145 e 6177/XIII/1.105.
La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Misuraca 6177/XIII/1.19 e gli identici emendamenti Misuraca 6177/XIII/1.37 e Losurdo 6177/XIII/1.12.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara che si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti Rava 6177/XIII/1.74, 6177/XIII/1.73, 6177/XIII/1.95, 6177/XIII/1.94, 6177/XIII/1.93, 6177/XIII/1.92, 6177/XIII/1.72, 6177/XIII/1.71, 6177/XIII/1.69, 6177/XIII/1.68, 6177/XIII/1.67, 6177/XIII/1.66, 6177/XIII/1.64, 6177/XIII/1.59 e 6177/XIII/1.58, 6177/XIII/1.45 e 6177/XIII/1.46.
Gianluigi SCALTRITTI (FI) dichiara di ritirare il proprio emendamento 6177/XIII/1.22.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara che si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti Nardini 6177/XIII/1.27, Marcora 6177/XIII/1.122 e 6177/XIII/1.121, Rava 6177/XIII/Tab. A. 1, 6177/XIII/Tab. B. 1 e 6177/XIII/Tab. B. 2.
La Commissione approva l'emendamento Misuraca 6177/XIII/Tab. C. 1.
Filippo MISURACA (FI) ritira il proprio emendamento 6177/XIII/Tab. D. 1.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone di sospendere brevemente la seduta, per permettere al relatore la definitiva messa a punto della proposta di relazione.
La seduta sospesa alle ore 17.40 è ripresa alle ore 17.45.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, illustra la propria proposta di relazione (vedi allegato 3).
Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime parere favorevole sulla proposta di relazione presentata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizioni presentata dal relatore. Nomina quindi l'onorevole Ricciuti come relatore presso la Commissione Bilancio.
La seduta termina alle 17.55.
(si omette allegato 1)
ALLEGATO 2
Legge finanziaria per il 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
EMENDAMENTI
Sopprimere il comma 68.
Conseguentemente, all'articolo 76, dopo la lettera H inserire la lettera I con il seguente testo:
i) al fine del contenimento dei costi di produzione le accise gravanti sui carburanti per l'impegno nel settore agricolo, florovivaistico e ittico, si applicano nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale.
Conseguentemente dopo il comma 387, inserire i seguenti:
387-bis. 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
387-ter. 1. A partire dal 10 gennaio 2006, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.
387-quater. 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
6177/XIII/1. 26. Nardini, Russo Spena.
Al comma 76, alinea sostituire le parole: 31 dicembre 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
94-bis. 1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, S sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 52. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Al comma 76, la lettera h) S sostituita con la seguente:
h) Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra S esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
6177/XIII/1. 90. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 76 aggiungere il seguente:
76-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra S esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
6177/XIII/1. 147. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 76 aggiungere il seguente:
(Agevolazioni in materia di Consorzi di Bonifica)
76-bis. Alla tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, al punto 103) dopo il secondo periodo S aggiunto il seguente: «energia elettrica per uso dei Consorzi di bonifica ai fini della gestione ed il funzionamento degli impianti».
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente: 394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XIII/1. 53. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 76 inserire il seguente:
76-bis. Al fine del contenimento dei costi di produzione le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, s1 applicano per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 40 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 15 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6177/XIII/1. 99. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 77, inserire il seguente:
77-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra S esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Alla copertura degli oneri recati dal presente camma, valutati in 26,8 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del gasolio da impiegare in agricoltura stabilita dal citato decreto n. 454 del 2001.
6177/XIII/1. 100. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ruggieri, Ria.
Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:
77-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, le parole: «o vallive», sono soppresse.
6177/XIII/1. 2. Losurdo, La Grua, Franz, Patarino, Bellotti, Villani Miglietta.
Sostituire il comma 78 con il seguente:
78. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo S sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l'attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 e le attività di cui all'articolo 56-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile S determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.
b) all'articolo 9, comma 1, S aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Nella determinazione della base imponibile S ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa.
c) all'articolo 20 S aggiunto il seguente comma:
1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
d) all'articolo 45, il comma 1 S sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota S stabilita nella misura dell'1,9 per cento.
6177/XIII/1. 101. Marcora, Nicoderno Oliverio, Ria, Ruggirei.
Sostituire il comma 78 con il seguente:
78. L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, S sostituito dal seguente: 1. Per i soggetti che operano nei settori agricolo e della pesca l'aliquota S stabilita nella misura massima dell'1,9 per cento.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 4000;
2007: - 4000;
2008: - 4000.
6177/XIII/1. 13. Scaltritti, Collavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Masini, Romele, Zama.
Sostituire il comma 78 con il seguente:
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo S sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l'attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 e le attività di cui all'articolo 56-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile S determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.
b) all'articolo 9, comma 1, S aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Nella determinazione della base imponibile S ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa.
c) all'articolo 20 S aggiunto il seguente comma:
1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
d) all'articolo 45, il comma 1 S sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota S stabilita nella misura dell'1,9 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «a decorerre dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti «per il solo anno 2005».
6177/XIII/1. 89 Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. All'articolo 9 dei decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificai, della legge 26 febbraio 1854, n. 133, e successive modificazioni, della legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a) S sostituita dalla seguente:
1) del soggetto titolare del diritto o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile S asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti con tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura
6) da uno dei soci o amministratori delle società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale.
b) al comma 3, la lettera b) ' abrogata;
c) il comma 3-bis S sostituito dal seguente:
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 dei codice civile ed in particolare destinate:
a) stia protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
e) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle coorte occorrenti per le coltivazione e per l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda e tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annue di giornate lavorative superiore e canto, assunti in conformità ella normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
n) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricole anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 - Fabbricati per funzione produttive connesse all'attività agricola -, senza attribuzione di rendite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizione per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita.
6177/XIII/1. 1 Losurdo, La Grua, Franz, Patarino, Bellotti, Villani Maglietta.
Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
78-bis. All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: o vallive sono soppresse.
6177/XIII/1. 4 Losurdo, La Grua, Franz, Patarino, Bellotti, Villani Maglietta.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) S sostituita dalla seguente:
a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile S asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;.
b) al comma 3, la lettera b) S abrogata;
c) il comma 3-bis S sostituito dal seguente:
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso;
d) dopo il comma 3-bis S inserito il seguente:
3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola -, senza attribuzione di rendita. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita.
6177/XIII/1. 33 Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Al comma 79, sostituire le parole: Per l'anno 2006 con le seguenti: Per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993, «Interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694) apportare le seguenti variazioni:
2007: - 46.000;
2008: - 79.000.
6177/XIII/1. 150 Scaltritti, Marinello, Collavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Masini, Jacini, Romele, Zama.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. All'articolo 34, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: «produttori agricoli» inserire le seguenti: «e dagli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni.
2006: - 25.000;
2007: - 25.000;
2008: - 25.000.
6177/XIII/1. 24 Marinello, Misuraca.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
6177/XIII/1. 151 Scaltritti, Marinello, Collavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Masini, Romele, Zama.
All'articolo 1, dopo il comma 79 inserire il seguente:
79-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonch' di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi dal quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquicoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonch' di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitivo previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 1.500;
2007: - 1.500;
2008: - 1.500.
6177/XIII/1. 86 Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani.
All'articolo 1, dopo il comma 79 inserire il seguente:
Alle attività connesse esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, vengono applicati, in via opzionale i regimi fiscali di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, previsti in favore delle attività connesse dell'imprenditore agricolo.
Conseguentemente all'articolo 67, nella tabella A richiamata, rubrica: Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 1.500;
2007: - 1.500;
2008: - 1.500.
6177/XIII/1. 85 Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani.
All'articolo 1, dopo il comma 79 inserire il seguente:
Al fine di riconvertire l'attività di pesca del mossusco Tapes Philippinarum nella laguna di Venezia, in attività di acquicoltura, per gli anni 1995-2005 il canone annuo demaniale sulle aree allo scopo destinate deve considerarsi meramente ricognitivo ed S fissato nella misura pari al 10 per cento di quello stabilito dal decreto del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni del 15 novembre 1995, n. 595, in considerazione della non esclusività dell'attività svolta e del suo carattere sperimentale.
Conseguentemente alla tabella A rubrica: Ministero delle politiche agricole eforestali, diminuire come segue gli stanziamenti:
2006: - 1.200.
6177/XIII/1. 84 Cazzaro, Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Rainisio, Paola Mariani.
Dopo il comma 79 inserire il seguente:
79-bis. L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 1. Per i soggetti che operano nei settori agricolo e della pesca l'aliquota è stabilita nella misura massima dell'1,9 per cento».
Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell'Economia, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2006: - 4.000;
2007: - 4.000;
2008: - 4.000.
6177/XIII/1. 83.Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani.
All'articolo 1 dopo il comma 79 inserire il seguente:
79-bis. 1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marco 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senta ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
Conseguentemente alla tabella A rubrica: Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XIII/1. 82. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani.
Dopo il comma 79 inserire il seguente:
79-bis. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili».
6177/XIII/1. 81. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani, Carli.
All'art. 1 dopo il comma 79 inserire il seguente:
79-bis. 1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e, forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1.
Conseguentemente alla tabella A rubrica: Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 2.500;
2007: - 2.500;
2008: - 2.500.
6177/XIII/1. 80. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani, Carli.
Dopo il comma 79 inserire il seguente:
79-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 31 luglio 2005, n. 156, sostituire le parole «da parte di soggetti esercenti l'attività di acquicoltura» con le seguenti «esclusivamente da parte di soggetti singoli, associati o cooperative di produzione e lavoro esercenti l'attività di acquicoltura» e sopprimere le parole «diversi dalle società commerciali».
Conseguentemente alla tabella A: Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.
6177/XIII/1. 79. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani, Carli.
Dopo il comma 79 inserire il seguente:
79-bis. 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi pagatori, fatte salve le specifiche competente attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi, professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura» (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorti, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.
2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.
5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
6177/XIII/1. 78. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani, Carli.
Dopo il comma 79 inserire il seguente:
79-bis. Dopo l'articolo 34-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente articolo 34-ter.
Articolo 34-ter.
(Regime speciale per le imprese di pesca).
Per le cessione dei protiri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.
6177/XIII/1. 77. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani, Carli.
Dopo il comma 79 inserire il seguente:
79-bis. 1. All'articolo 34, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole «produttori agricoli» inserire le seguenti: «e dagli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226»;
2. Fatta salva la compatibilità comunitaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle, finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 23 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
6177/XIII/1. 76. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Cazzaro, Rainisio, Paola Mariani, Carli.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive», sono soppresse.
6177/XIII/1. 34. Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. All'articolo 12-ter del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, le parole: «1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2007».
6177/XIII/1. 14. Scaltritti, Marinello, Collavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Masini, Romele, Zama.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
* 6177/XIII/1. 32. Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
*6177/XIII/1. 5. Losurdo, La Grua, Franz, Patarino, Bellotti, Villani Miglietta.
Sostituire il comma 80, con il seguente:
80. Gli atti inerenti alla formazione ed all'arrotondamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2006:
2007: -71.000;
2008: -71.000.
*6177/XIII/1. 6. Misuraca, Masini, Marinello.
Sostituire il comma 80, con il seguente:
80. Gli atti inerenti alla formazione ed all'arrotondamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2006: -;
2007: -71.000;
2008: -71.000.
*6177/XIII/1. 102. Marcora, Ria, Ruggieri, Nicodemo Oliverio.
Al comma 80, sostituire le parole: al 31 dicembre 2006 con le seguenti: al 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2006: -;
2007: -71.000;
2008: -71.000.
6177/XIII/1. 103. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 80, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente: 387-bis. 1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 138. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 80, inserire il seguente:
80-bis. Nella Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione»;
All'onere di cui al presente emendamento, quantificato in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di spesa 3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185 - Legge n. 230 del 1998 Fondo nazionale per il servizio civile.
6177/XIII/1. 7.Misuraca, Marinello, Masini.
Dopo il comma 91 aggiungere il seguente:
91-bis. Alla tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, al punto 103) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «energia elettrica per uso dei Consorzi di bonifica ai fini della gestione ed il funzionamento degli impianti».
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente: «387-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
6177/XIII/1. 146. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 92 inserire il seguente comma 92-bis:
92-bis Alle attività connesse esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, vengono applicati, in via opzionale, i regimi fiscali di cui all'articolo 56-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, previsti in favore delle attività connesse dell'imprenditore agricolo.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:
2006: -200;
2007: -200;
2008: -200.
6177/XIII/1. 15. Scaltritti, Marinello, Collavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Masini, Romele, Zama.
Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:
92-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonchè di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonchè di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, comma secondo, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
Conseguentemente alla Tab. A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1500;
2007: - 1500;
2008: - 1500.
6177/XIII/1. 16. Scaltritti, Marinello, Collavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Masini, Romele, Zama.
Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:
92-bis. All'articolo 34, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole «produttori agricoli» inserire le seguenti: «e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente di conversione della presente legge, sono disciplinate le relative modalità di attuazione. La disposizione del presente comma entra in vigore a far data dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 14.000;
2007: - 14.000;
2008: - 14.000;
6177/XIII/1. 17. Scaltritti, Marinello, Collavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Masini, Romele, Zama.
Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:
92-bis. Sono prorogate all'anno 2006 le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6177/XIII/1. 106. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. (Sovranità alimentare). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, istituiscono il dipartimento regionale per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni, di seguito denominato «dipartimento».
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale o delle province autonome di cui al periodo precedente, il dipartimento predispone, sulla base dei criteri e dei principi stabiliti dalla medesima legge, il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni che ha valore di pianificazione generale, obbligatoria per tutti gli altri livelli di pianificazione urbanistica, infrastrutturale ed economica.
II piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al periodo precedente e predisposto di concerto con le organizzazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste e i sindacati effettivamente rappresentativi a livello regionale o della provincia autonoma, nonchè con gli enti locali interessati che formano la consulta per la sovranità alimentare e del ciclo corto istituita con legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
II piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni stabilisce appositi parametri ambientali e sociali nonchè modalità e gli strumenti per assicurare il loro rispetto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legge regionale o della provincia autonoma. II piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni prevede, in particolare: la difesa e la promozione dei territori agricoli; la tutela del reddito dei produttori e dei lavoratori, con particolare attenzione alle cooperative e alle aziende medio-piccole operanti in zone marginali e gvantaggiate; la valorizzazione delle produzioni locali tipiche di qualità non modificate geneticamente, ad alto valore aggiunto di lavoro, a basso impatto ambientale, con sistemi di allevamento legati al benessere animale e con particolar attenzione alla produzione biologica.
Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni sulla base dei criteri e dei principi fissati dalla legge di cui al primo periodo del presente comma, promuove canali distributivi, pubblici e privati, in grado di favorire l'incontro tra i produttori e consumatori anche con specifiche politiche di formazione dei prezzo, e prevede la realizzazione di produzioni a ciclo corto nella ristorazione collettiva pubblica a partire dalle mense ospedaliere e scolastiche, per favorire un'alimentazione legata al territorio idonea a garantire la redditività per i produttori, nonchè la tutela ambientale e le produzioni di alimenti sicuri per la salute dei cittadini.
7. II dipartimento promuove e sostiene campagne di informazione anche di carattere internazionale, tese a valorizzare la tipicità e la qualità delle produzioni locali, il ciclo corto delle produzioni, la sovranità alimentare dei popoli, il benessere animale, il rispetto dell'ambiente e del lavoro.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
*6177/XIII/1. 25. Folena.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. (Sovranità alimentare). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, istituiscono il dipartimento regionale per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni, di seguito denominato «dipartimento».
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale o delle province autonome di cui al comma 1, il dipartimento predispone, sulla base dei criteri e dei principi stabiliti dalla medesima legge, il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni che ha valore di pianificazione generale, obbligatoria per tutti gli altri livelli di pianificazione urbanistica, infrastrutturale ed economica.
3. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 è predisposto di concerto con le organizzazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste e i sindacati effettivamente rappresentativi a livello regionale o della provincia autonoma, nonchè con gli enti locali interessati che formano la consulta per la sovranità alimentare e del ciclo corto istituita con legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. II piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 stabilisce appositi parametri ambientali e sociali nonchè modalità e gli strumenti per assicurare il loro rispetto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legge regionale o della provincia autonoma.
5. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 prevede, in particolare: la difesa e la promozione dei territori agricoli; la tutela del reddito dei produttori e dei lavoratori, con particolare attenzione alle cooperative e alle aziende medio-piccole operanti in zone marginali e svantaggiate; la valorizzazione delle produzioni locali tipiche di qualità non modificate geneticamente, ad alto valore aggiunto di lavoro, a basso impatto ambientale, con sistemi di allevamento legati al benessere animale e con particolar attenzione alla produzione biologica.
6. II piano per la sovranità alimentàre e il ciclo corto delle produzioni di cui ai comma 2, sulla base dei criteri e dei principi fissati dalla legge di cui al comma 1, promuove canali distributivi, pubblici e privati, in grado di favorire l'incontro tra i produttori e consumatori anche con specifiche politiche di formazione del prezzo, e prevede la realizzazione di produzioni a ciclo corto nella ristorazione collettiva pubblica a partire dalle mense ospedaliere e scolastiche, per favorire un'alimentazione legata al territorio idonea a garantire la redditività per i produttori, nonchè la tutela ambientale e le produzioni di alimenti sicuri per la salute dei cittadini.
7. II dipartimento promuove e sostiene campagne di informazione anche di carattere internazionale, tese a valorizzare la tipicità e la qualità delle produzioni locali, il ciclo corto delle produzioni, la sovranità alimentare dei popoli, il benessere animale, il rispetto dell'ambiente e del lavoro.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
* 6177/XIII/1. 29. Nardini, Marcora.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa può essere esercitato anche dai titolari delle aziende diretto-coltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonchè dagli imprenditori agricoli professionali, di cui agli articoli 7 e 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente: 394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
**6177/XIII/1. 54. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Gerardo Oliverio, Franci.
Dopo il comma 185 aggiungere il seguente:
185-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa può essere esercitato anche dai titolari delle aziende diretto-coltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonchè dagli imprenditori agricoli professionali, di cui agli articoli 7 e 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 387, aggiungere il seguente: Art. 387-bis. 1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n.528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
**6177/XIII/1. 140. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. (Risorse idriche in agricoltura). 1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: «programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura». II programma e finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.
Conseguentemente, dopo il comma 387, inserire il seguente:
387-bis. 1. Sono stabilite nella misura dei 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli mteressi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
387-ter. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
387-quater. II comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e sostituito dal seguente:
29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellatalanno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
6177/XIII/1. 28. Nardini, Russo Spena, Folena, Giordano.
Dopo il comma 260, inserire il seguente:
260-bis. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'istituto che risponde direttamente al direttore generale.
6177/XIII/1. 8. Losurdo, La Grua, Franz, Patarino, Bellotti, Villani Miglietta.
Dopo il comma 260, inserire il seguente:
260-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, sono sostituite dalle seguenti: Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo.
6177/XIII/1. 9. Losurdo, La Grua, Franz, Patarino, Bellotti, Villani Miglietta.
Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:
260-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. La definizione di cui al presente comma comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori che, entro il 31 dicembre 2006, posso sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal presente comma, versando contestualmente almento il 5 per cento delle somme. Il residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.
6177/XIII/1. 10. Losurdo, La Grua, Franz, Patarino, Bellotti, Villani Miglietta.
Al comma 264, dopo la parola: agricole aggiungere le seguenti: e della pesca.
6177/XIII/1. 149. Scaltritti, Marinello, Collavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Masini, Romele, Zama.
Dopo il comma 288, inserire i seguenti:
288-bis. Alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo si applicano le seguenti misure:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, disposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
b) sospensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 2006, dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. II versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 2006, dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, in scadenza entro il 31 dicembre 2005. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede per l'anno 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
288-ter. Alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sono concessi, a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, finanziamenti a lungo termine al tasso dell'1 per cento, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, ivi compresa la ristrutturazione delle esposizioni debitorie, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
288-quater. Per l'adozione di misure di salvaguardia e prevenzione nelle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle Regioni, entro il limite di cui al successivo comma, gli importi per l'attivazione di programmi predisposti dalle regioni stesse. I programmi sono finalizzati alla realizzazione di interventi per la riconversione produttiva, l'adeguamento e valorizzazione dei sistemi produttivi locali, secondo principi di razionalizzazione, benessere animale, riduzione dell'impatto ambientale e in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del Reg. (CE) n. 178/2002 dei 28 gennaio 2002. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2006 e di 25 milioni di euro per l'anno 2007. AI relativo onere si provvede per gli anni 2006 e 2007 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
288-quinquies. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati con il soccidante»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «, al soccidario, in ragione degli accordi contrattuali stipulati con il soccidante»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorifà competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»;
c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10-bis. Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale o regionale è concessa agli imprenditori agricoli una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa dei verificarsi dell'evento, commisurata al periodo di fermo ed alla superficie dell'allevamento interessata dai provvedimenti. Gli aiuti sono concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli che realizzano interventi di prevenzione, anche mediante vaccinazione degli animali delle specie ricettive, nonchè eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione.
6177/XIII/1. 18. Misuraca, Marinello, Masini.
Dopo il comma 289 aggiungere i seguenti:
Al fine di favorire lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche in relazione al necessario rafforzamento della funzione di ausilio tecnico-scientifico in favore dello Stato e delle Regioni in materia di stato della fauna selvatica, a decorrere dall'anno 2006, il due per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito, in via permanente, all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Tale trasferimento non sostituisce altri trasferimenti o sovvenzioni già previste da precedenti disposizioni di legge. Ai fini dell'assoggettamento alle limitazioni della spesa pubblica, per l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, sono considerate le sole spese coperte dal trasferimento ordinario dello Stato di cui all'U.P.B. 3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613.
*6177/XIII/1. 137. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 289, inserire il seguente:
289-bis. Al fine di favorire lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche in relazione al necessario rafforzamento della funzione di ausilio tecnico-scientifico in favore dello Stato e delle Regioni in materia di stato della fauna selvatica, a decorrere dall'anno 2006, il due per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito, in via permanente, all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Tale trasferimento non sostituisce altri trasferimenti o sovvenzioni già previste da precedenti disposizioni di legge. Ai fini dell'assoggettamento alle limitazioni della spesa pubblica, per l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, sono considerate le sole spese coperte dal trasferimento ordinario dello Stato di cui all'U.P.B. 3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613.
*6177/XIII/1. 51. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
All'articolo 1, dopo il comma 289 è inserito il seguente:
Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore nonchè di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XIII/1. 75. Preda, Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. A favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n.71, è disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2006 dei pagamenti delle rate di operazioni creditizie e di finanziamento. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi ed altri oneri.
6177/XIII/1. 120. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2006. Alle ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6177/XIII/1. 119. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Il GPL e il metano utilizzati nelle coltivazioni sotto serra sono esenti da accisa. Le modalità di erogazione del beneficio sono definite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6177/XIII/1. 118. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. La dotazione del capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2006.
6177/XIII/1. 117. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Agli operatori alimentari, come individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, è concesso, a decorrere dall'anno 2006, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio, la manutenzione e il rinnovo dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari disposti dall'articolo 18 del suddetto provvedimento comunitario.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
6177/XIII/1. 144. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Al fine di valorizzare le produzioni tutelate con marchi comunitari, di cui ai Regolamenti CE n. 2081/92 e n.2082/92, nonchè di quelle iscritte nell'elenco dei prodotti tradizionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998, è autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2006, di 50 milioni di euro. Le risorse saranno assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
292-ter. Per gli interventi di cui al precedente comma, sarà data priorità alle produzioni tutelate da Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e a quelle presentate da Regioni o province sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
6177/XIII/1. 143. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Presso l'ICE è istituito il Fondo per la Promozione prodotti agroalimentari di qualità, finanziato a decorrere dall'anno 2006 con 50 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 1'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di curo annui.
6177/XIII/1. 142. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare" è finanziata con 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l'indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare così come previsto dal regolamento CE n. 178/2002.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
6177/XIII/1. 141. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regimi obbligatori di certificazione e controllo della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992 e del Regolamento CE n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti termini e modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma, fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
6177/XIII/1. 116. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al n. 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «nonchè per uso di Consorzi di bonifica e di irrigazione».
6177/XIII/1. 115. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo16, comma l, le parole «nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè nel comma 2 dell'articolo 45, fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca per i quali l'aliquota è determinata nella misura del 1,9 per cento»;
b) all'articolo 45 è soppresso il comma 1.
Conseguentemente nella rubrica dopo la parola: agricoltura aggiungere le parole: e di pesca.
6177/XIII/1. 114. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente sella Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo le parole: «produttori agricoli» sono inserite le seguenti: «e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226».
Conseguentemente nella rubrica dopo la parola: agricoltura aggiungere le parole: e di pesca.
6177/XIII/1. 113. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289' sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquacoltura.
292-ter. I contributi, già stanziati, per gli investimenti in agricoltura, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.
292-quater. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6177/XIII/1. 136. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Nella Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XIII/1. 139. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale e gli studi sull'andamento e verifiche dell'attuazione della PAC in Italia.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
6177/XIII/1. 135. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il «tavolo di programmazione dell'energia verde», cui partecipano cinque rappresentanti delle regioni designati dalla conferenza stato-regioni, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole, due delle associazioni li industriali, due delle associazioni ambientaliste.
292-ter. Il tavolo di programmazione dell'energia verde definisce gli strumenti e le misure necessarie allo sviluppo della filiera dell'energia verde, individuando sul piano territoriale le aree ed i settori di riferimento.
292-quater. A partire dal 2006 è finanziato con 30 milioni di euro un piano di ricerca in campo agro-industriale per il miglioramento genetico e delle tecnologie di trasformazione delle derrate alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione.
Conseguenteniente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 134. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2006, il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e piú oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonchè erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile. A tali fini sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui.
6177/XIII/1. 133. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. A partire dall'anno 2006, entro il 30 giugno di ciascun anno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni, sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano, altresì, il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.
292-ter. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:
a) Gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) Le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui.
6177/XIII/1. 132. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. 1. All'articolo 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2005, n. 80, dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso al triennio 2006-2008. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per: a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002; b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari;. A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente: 387bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 131. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio permanente della cooperazione agricola ed agroalimentare italiana fra le Organizzazioni nazionali della cooperazione agricola riconosciute finalizzato al rilevamento e all'elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle imprese cooperative agricole ed agroalimentari nonché alla realizzazione di specifiche ricerche nel settore. L'Osservatorio favorisce, altresì, l'assunzione, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di idonee informazioni e analisi al fine delle linee di politica agraria rivolte allo sviluppo della cooperazione agricola con particolare riguardo alla valorizzazione dei prodotti sul mercato l'Osservatorio svolge le proprie attività sulla base di progetti triennali incoerenza con gli indirizzi di un Comitato scientifico che provvede anche al monitoraggio dei progetti. Il Comitato scientifico, composto da rappresentanti delle Organizzazioni Cooperative, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e da esperti, è nominato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente: 387-«bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 130. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Ai fini della revisione e dell'aggiornamento annuale degli studi di settore nella filiera agroalimentare, nonché al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti agroalimentari, dal 1o gennaio 2006, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine di tali prodotti in tutte le fatture emesse fino alla vendita finale e di indicarlo nell'etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. Per prezzo all'origine si intende quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di curo annui.
6177/XIII/1. 129. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario alla piattaforma logistica, corrisposto dal venditore al distributore, o direttamente al produttore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.
292-ter. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.
6177/XIII/1. 128. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. A decorrere dall'anno 2006, al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore ortofrutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà di prodotti, è concesso ai produttori agricoli, singoli ed associati nel limite massimo di euro 70 milioni per ciascun degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la trasformazione e l'innovazione delle produzioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente: 387-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 127. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Gli imprenditori agricoli, così come identificati dall'articolo 2135 del codice civile, possono commercializzare, a decorrere dall'anno 2006, i propri prodotti con la denominazione «Prodotto di fattoria». La denominazione deve apparire sull'etichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti alimentari provenienti prevalentemente da materie prime ottenute, manipolate e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell'etichetta devono essere indicate le modalità di trasformazione e la provenienza delle materie prime, nonché il luogo dell'azienda agricola di produzione.
292-ter. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi soggetti giuridici per l'introduzione di disciplinari di produzione di prodotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole di trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. 1 prodotti alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.
292-quater. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al comma 2 del presente articolo sono stanziati 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2006.
Conseguenteinente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente: L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica dei 15 per cento.
6177/XIII/1. 126. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. Per far fronte alle epizoozie e alle fitopatie che compromettono le produzioni agricole e zootecniche nazionali è autorizzata, per ciascun degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 40 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere il seguente: 387-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 125. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere i seguenti:
292-bis. Per ciascun degli anni dal 2006 al 2008, la dotazione del fondo per il sostegno dell'economia ittica è aumentata di 10 milioni di euro. Le risorse sono destinate a finanziare accordi tra Pubblica amministrazione e associazioni di categoria per la formazione degli addetti, la promozione e la commercializzazione dei prodotti ittici.
292-ter. Per la costituzione dei distretti di pesca previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, sono attribuiti al fondo di cui al comma 1, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
292-quater. Gli imprenditori ittici, come individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 154 del 2004, possono esercitare, come attività connessa a quella ittica, servizi di tutela dell'ambiente marino e lacustre. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è aumentata di 50 milioni di curo, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, per finanziare la stipula di convenzioni con le regioni aventi ad oggetto l'esercizio di tali attività.
292-quinquies. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6177/XIII/1. 124. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
7-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
6177/XIII/1. 112. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
292-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per promuovere l'attuazione di un piano nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e da biomasse in agricoltura, in esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato con legge 1o gennaio 2002, n. 120. Il piano di cui al presente comma è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6177/XIII/1. 111. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 292, inserire il seguente:
292-bis. Al comma 2 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L'alinea è sostituita dalla seguente:
2. È istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura di qualità e delle produzioni agricole ed alimentari a denominazione di origine, alimentato dai contributi di cui al comma 1, dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, nonché da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2006-2008. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti;
b) alla lettera a) è premessa la seguente:
Oa) Tramite l'utilizzo della totalità delle somme provenienti dalle sanzioni amministrative applicate ai sensi del decreto legislativo n. 297/2004, e ad ogni modo per una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità del fondo stesso, le azioni che provvede a realizzare il Ministero, delle politiche agricole e forestali ai fini della valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela legale, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, delle produzioni agroalimentari nazionali, designate dalle DOP e dalle IGP;
6177/XIII/1. 11. Burani Procaccini.
Al comma 294, primo periodo, sostituire le parole: 505 milioni di euro con le seguenti: 525 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, cui sono riservati, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, 30 milioni di euro;
alla tabella A, Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2006: - 20.000.
6177/XIII/1. 47. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Al comma 294, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , cui sono riservati, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, 30 milioni di euro.
6177/XIII/1. 48. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Al comma 296, dopo le parole: ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare inserire le seguenti: gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
6177/XIII/1. 108. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 296, dopo le parole: ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare aggiungere le seguenti: gestite direttamente o controllate dagli imprenditori agricoli.
6177/XIII/1. 110. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 296 , aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione di tali interventi dovranno essere predisposti appositi contratti di programma stipulati fra i diversi soggetti della filiera agro-alimentare. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità applicative ed i criteri per la stipula dei suddetti contratti.
*6177/XIII/1. 55. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Al comma 296, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione di tali interventi dovranno essere predisposti appositi contratti di programma stipulati fra i diversi soggetti della filiera agro-alimentare. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità applicative ed i criteri per la stipula dei suddetti contratti.
*6177/XIII/1. 107. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 296, aggiungere in fine le seguenti parole: , previa definizione di appositi contratti di programma stipulati fra i diversi soggetti delle filiere interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità applicative per la stipula dei suddetti contratti.
6177/XIII/1. 109. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 296, inserire il seguente:
296-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2005, n. 80, dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell' 8 agosto 2002 è esteso al triennio 2006-2008. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per: a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002; b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari;. A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento.
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente: 394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 63. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 296 inserire il seguente:
296-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2005, n. 80, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente: 394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 65. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 296 inserire il seguente:
296-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2005, n. 80, aggiungere in fine il seguente periodo: La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2345-septies del codice civile.
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente: 394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 62. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Al comma 296 dopo le parole: ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare aggiungere le seguenti: gestite direttamente o controllate dagli imprenditori agricoli.
6177/XIII/1. 61. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. 1. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «di euro 0,50 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa».
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente: 394-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre-2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XIII/1. 60. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 296, inserire, il seguente:
296-bis. All'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, dopo le parole: «sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute», sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni professionali agricole».
6177/XIII/1. 35. Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
All'articolo 1 dopo il comma 298 inserire il seguente comma 298-bis.
All'articolo 10 della legge 14 maggio 2005 n. 80 aggiungere il seguente comma 11: «Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso al triennio 2006-2008.
Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;
b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.
A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento.
Conseguentemente sono apportate le corrispondenti riduzioni nella rubrica Ministero della Difesa.
6177/XIII/1. 148. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
All'articolo 1 dopo il comma 298 inserire il seguente comma 298-quater.
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 228/01, si intendono rurali.
All'articolo 1 dopo il comma 298 inserire il seguente comma 298-ter.
L'articolo 16 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 è sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti. Tale regime è definito, nei limiti delle autorizzazioni di spesa allo scopo previste da appositi provvedimenti legislativi, attraverso un decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che annualmente promuovono un programma multiregionale di rilevanza nazionale;
2. I soggetti beneficiari sono i seguenti:
a) cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti in conferimento dai soci;
b) organizzazioni dei produttori e loro forme associate costituite ai sensi degli articoli 2 e 5 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102;
c) società di capitali partecipate dai due soggetti precedenti e/o da imprenditori agricoli per almeno il 51 per cento in cui il capitale sociale sia sottoscritto al momento dell'istanza per rimanere almeno un periodo minimo di 10 anni dalla concessione degli aiuti finanziari.
3. Il regime di aiuto è finalizzato a realizzare:
a) processi di ristrutturazione organizzativa, logistica ed economica attraverso dismissioni, concentrazioni e fusioni fra imprese anche ai sensi degli orientamenti comunitari per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e la dismissione degli impianti;
b) processi di innovazione tecnologica e miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche attraverso l'acquisizione di impianti, know how, brevetti, imprese, reti commerciali, beni immateriali, marketing, con particolare riguardo alla internazionalizzazione delle imprese e alla valorizzazione dei distretti agroindustriali;
c) adeguamento degli impianti alle normative sulla sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente;
d) valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente organizzazione economica dei produttori;
e) rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
f) progetti per attività di ricerca, sviluppo e attivazione di processi rivolti al miglioramento qualitativo, alla rintracciabilità ed alla sicurezza alimentare dei prodotti;
g) programmi di formazione e la qualificazione delle risorse umane, con particolare riguardo ai quadri dirigenti ed agli amministratori delle imprese interessate attraverso convenzioni tra le Organizzazioni di rappresentanza dei soggetti beneficiari di cui al comma 2) e la Pubblica Amministrazione.
4. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo;
5. La cabina di regia prevista dalla legge 7 marzo 2003 n. 38 - articolo 1 - lettera s) è presieduta dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali o da un suo delegato;
6. La cabina di regia cui al comma precedente ha il compito di avanzare proposte per l'armonizzazione ed il sostegno degli interventi pubblici finalizzati al finanziamento degli investimenti a favore degli imprenditori agricoli con particolare riguardo alla definizione dei programmi nazionali e multiregionali per la promozione ed il potenziamento di iniziative strategiche.
6177/XIII/1. 96. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 299, inserire il seguente:
299-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;.
6177/XIII/1. 36. Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Dopo il comma 299 aggiungere il seguente:
299-bis. All'articolo 1, comma 1, la lettera c) del decreto legislativo del 19 novembre 2004, n. 297, e sostituita dalla seguente:
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette é sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 16.000 euro. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:
1) quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, detenuto e aggiornato dal Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - che provvede anche alla gestione del citato registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui é elaborato o trasformato.
6177/XIII/1. 44. Masini, Misuraca, Jacini.
Sostituire il comma 300 con il seguente:
300. All' articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «un contingente annuo di 200 mila tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente annuo di 400 mila tonnellate.»
Conseguentemente, dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
387-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XIII/1. 145. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Al comma 300 le parole: possono essere individuate sono sostituite con le seguenti: sono individuate.
6177/XIII/1. 105. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ruggieri, Ria.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. (Accesso ammortizzatori sociali). 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi che ha colpito le imprese del settore, anche con meno di 15 dipendenti, derivante dalla diminuzione dei consumi ire conseguenza dell'aviaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali autorizza, in deroga alla normativa vigente, l'accesso agii ammortizzatori sociali.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento triennale, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
6177/XIII/1. 49. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 301 inserire il seguente:
301-bis. (Sostegno al reddito ed alla liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo). - 1. Al fine di fare fronte aghi ingenti, problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali è per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni già interessati dall'epidemia di influenza aviaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per l'amo 20,06, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6177/XIII/1. 50. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Sostituire il comma 302 con il seguente:
302. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuata dagli imprenditori agricoli costituisce attività connessa ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.
6177/XIII/1. 19. Misuraca, Masini, Marinello.
Dopo il comma 302, inserire il seguente:
302-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al n. 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «nonché per uso di consorzi di bonifica e di irrigazione.».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - Art. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823), apportare le seguenti variazioni:
2006: -:2.000;
2007: - 2.000 ;
2008: - 2.000.
*6177/XIII/1. 37. Misuraca, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Dopo il comma 302, inserire il seguente:
302-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al n. 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «nonché per uso di Consorzi di bonifica e di irrigazione.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - Art. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000 ;
2008: - 2.000.
*6177/XIII/1. 12. Losurdo, La Grua, Franz, Patarino, Bellotti, Villani Miglietta.
Dopo il comma 303, inserire il seguente:
303-bis. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.
1-bis. 1 consorzi agrari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente.;
b) all'articolo 4, comma 2, come modificato dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexsiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies»;
c) all'articolo 5, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «all'articolo 2543» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2545-sexsiesdecies.
d) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, il diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati. L'esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma.
6177/XIII/1. 104. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, il comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: c-bis) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986.;
b) il comma 1, lettera d) dell'articolo 3 è soppresso;
c) i commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono soppressi;
d) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5»;
e) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «che operano nel settore agricolo» sono aggiunte le seguenti: «, diversi dai produttori agricoli titolari di reddito agrario,».
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XIII/1. 74. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303 inserire i seguenti:
303-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore vitivinicolo, per gli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata è destinato, per l'anno 2006, un importo di 20 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cupi all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a sostegno delle imprese agricole soggette all'obbligo di estirpazione dei vigneti per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni veicolate dall'insetto Scaphoideus titanus. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla fitopatia, entro il predetto limite gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al successivo comma, sulla base dei programmi di intervento predisposti dalle regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
303-ter. Il programma regionale deve delimitare i territori colpiti dalle infezioni, in cui sorso state effettuate le estirpazioni obbligatorie e deve riguardare:
a) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
le spese per controlli, test, monitoraggi e altre indagini riguardanti il fitoplasma ed il suo insetto vettore;
i costi per gli interventi strutturali di estirpazione e reimpianto dei vigneti colpiti;
gli oneri relativi al mancato reddito derivante alle imprese agricole sia dal mancato reimpianto, su parere del servizio fitosanitario regionale, sia dal periodo di mancata produzione dei vigneti reimpiantati, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali;
i costi sostenuti dalle amministrazioni comunali per attività di bonifica e d estirpazione dei vigneti abbandonati, delle aree incolte ritenute focolaio di infezione di flavescenza dorata o rifugio dell'insetto vettore;
b) per quanto concerne i beneficiari:
gli enti tecnico-scientifici pubblici e privati per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punto 1;
i conduttori i cui vigneti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali sia previsto un idoneo programma fitosanitario di estirpazione e bonifica per il controllo della fitopatia, per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punti 2 e 3;
le amministrazioni comunali per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punto 4;
c) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute, entro il limite dell'importo trasferito ai sensi del, precedente comma, tenendo conto delle percentuali di danno. L'intervento contributivo per gli imprenditori può anche consistere nella fiscalizzazione degli oneri sociali.
303-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata della somma di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006 del Fondo investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali,di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6177/XIII/1. 98. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. Per far fronte alle epizoozie e alle fitopatie che compromettono le produzioni agricole e zootecniche nazionali è autorizzata, per ciascun degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 40 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
6177/XIII/1. 73.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale e gli studi sull'andamento e verifiche dell'attuazione della PAC in Italia.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 95.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il «tavolo di programmazione dell'energia verde», cui partecipano cinque rappresentanti delle regioni designati dalla conferenza Stato-regioni, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole, due delle associazioni degli industriali, due delle associazioni ambientaliste.
2. Il tavolo di programmazione dell'energia verde definisce gli strumenti e le misure necessarie allo sviluppo della filiera dell'energia verde, individuando sul piano territoriale le aree ed i settori di riferimento.
3. A partire dal 2006 è finanziato con 30 milioni di euro un piano di ricerca in campo agro-industriale per il miglioramento genetico e delle tecnologie di trasformazione delle derrate alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 94.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2006, il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile. A tali fini sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 93.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. A partire dall'anno 2006, entro il 30 giugno di ciascun anno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni, sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano, altresì, il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 92.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, inserire il seguente:
303-bis. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.
1-bis. I consorzi agrari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente.»;
b) all'articolo 4, comma 2, come modificato dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexsiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies»;
c) all'articolo 5, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «all'articolo 2543» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2545-sexsiesdecies»;
d) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, il diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati. L'esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma».
Conseguentemente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 91.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, inserire il seguente:
303-bis. 1. Nella Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XIII/1. 88.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303 aggiungere il seguente:
303-bis. Al personale delle sedi periferiche dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA - Ente di Diritto Pubblico Economico, con Bilancio sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e dal Ministero del tesoro) chiuse a seguito del processo di riorganizzazione dell'ENTE, si applicano le disposizioni in materia di mobilità di pubblici dipendenti previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6177/XIII/1. 87.Rossiello, Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Franci.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. Gli imprenditori agricoli, così come identificati dall'articolo 2135 del codice civile, possono commercializzare, a decorrere dall'anno 2006, i propri prodotti con la denominazione «Prodotto di fattoria». La denominazione deve apparire sull'etichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti alimentari provenienti prevalentemente da materie prime ottenute, manipolate e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell'etichetta devono essere indicate le modalità di trasformazione e la provenienza delle materie prime, nonché il luogo dell'azienda agricola di produzione.
2. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi soggetti giuridici per l'introduzione di disciplinari di produzione di prodotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole di trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. I prodotti alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.
3. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al comma 2 del presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 72.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. A decorrere dall'anno 2006, al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore ortofrutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà di prodotti, è concesso ai produttori agricoli, singoli ed associati, nel limite massimo di euro 70 milioni per ciascun degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la trasformazione e l'innovazione delle produzioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 71.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. l. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario alla piattaforma logistica, corrisposto dal venditore al distributore, o direttamente al produttore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.
2. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.
6177/XIII/1. 70.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. Agli operatori alimentari, come individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, è concesso, a decorrere dall'anno 2006, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio, la manutenzione e il rinnovo dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari disposti dall'articolo 18 del suddetto provvedimento comunitario.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 69.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. Al fine di valorizzare le produzioni tutelate con marchi comunitari, di cui ai Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92, nonché di quelle iscritte nell'elenco dei prodotti tradizionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998, è autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2006, di 50 milioni di euro. Le risorse saranno assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma, sarà data priorità alle produzioni tutelate da Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e a quelle presentate da regioni o province sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 68.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. Presso l'ICE è istituito il Fondo per la Promozione prodotti agroalimentari di qualità, finanziato a decorrere dall'anno 2006 con 50 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale, proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore; della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 67.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. 1. L'«Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare» è finanziata con 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l'indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare così come previsto dal regolamento CE n. 178/2002.
Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
«394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "a decorrere dal 1o gennaio 2006 ai premi del gioco dell'otto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».
6177/XIII/1. 66.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303 aggiungere il seguente:
303-bis. All'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, devono intendersi rurali».
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XIII/1. 64.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
3003-bis. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; su richiesta dell'Ufficio, ed entro il termine di due anni dalla medesima, l'interessato deve presentare all'Ufficio delle entrate il certificato definitivo.
Conseguentemente, dopo comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XIII/1. 59.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 e dall'articolo 26 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale, purché connessa alle esigenze all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) dai coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) dai ,soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, anche se il terreno e gli annessi fabbricati strumentali sono concessi in affitto ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente comma;
6) da uno dei soci o amministratori, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale, di società di persone, di capitali e cooperative, che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
7) dai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, nonché dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna; in tal caso si rende applicabile la sola condizione prevista dalla lettera e) del presente comma.»;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
1) alla protezione delle piante;
2) alla conservazione dei prodotti agricoli;
3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
4) all'allevamento ed al ricovero degli animali;
5) all'agriturismo;
6) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
7) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,n.228;
8) all'esercizio delle attività agricole in maso chiuso».
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XIII/1. 58.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. Per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare al pagamento ai produttori bieticoli delle Regioni meridionali delle consegne 2005, effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1260/02.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000.
6177/XIII/1. 57.Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
«303-bis. Per l'anno 2006, al fine di salvaguardare la produzione e il reddito dei produttori bieticoli, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro. Le modalità di erogazione dell'aiuto saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni interessate.»
Conseguentemente, alla Tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000.
6177/XIII/1. 56. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303, aggiungere, il seguente:
«303-bis. L'anticipo del contributo dello Stato sulla spesa per i premi delle polizze assicurative individuali e collettive, nonché per le azioni di mutualità, erogato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal Ministero delle politiche agricole e forestali è pari al 90 per cento.»
Conseguentemente 394 aggiungere il seguente 394-bis. L'Art. 13 ed comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
6177/XIII/1. 45. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303 inserire i seguenti:
«303-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore vitivinicolo, per gli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata è destinato, per l'anno 2006, un importo di 20 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a sostegno delle imprese agricole soggette all'obbligo di estirpazione dei vigneti per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni veicolate dall'insetto Scaphoideus titanus.
303-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla fitopatia, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento predisposti dalle regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
303-quater. Il programma regionale deve delimitare i territori colpiti dalle infezioni, in cui sono state effettuate le estirpazioni obbligatorie e deve riguardare:
a) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
le spese per controlli, test, monitoraggi e altre indagini riguardanti il fitoplasma ed il suo insetto vettore;
i costi per gli interventi strutturali di estirpazione e reimpianto dei vigneti colpiti;
gli oneri relativi al mancato reddito derivante alle imprese agricole sia dal mancato reimpianto, su parere del servizio fitosanitario regionale, sia dal periodo di mancata produzione dei vigneti reimpiantati, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali;
i costi sostenuti dalle amministrazioni comunali per attività di bonifica e d estirpazione dei vigneti abbandonati, delle aree incolte ritenute focolaio di infezione di flavescenza dorata o rifugio dell'insetto vettore;
b) per quanto concerne i beneficiari:
gli enti tecnico-scientifici pubblici e privati per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punto 1;
i conduttori i cui vigneti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali sia previsto un idoneo programma fitosanitario di estirpazione e bonifica per il controllo della fitopatia, per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punti 2 e 3;
le amministrazioni comunali per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punto 4;
c) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute, entro i limiti dell'importo trasferito ai sensi del comma 2, tenendo conto delle percentuali di danno. L'intervento contributivo per gli imprenditori può anche consistere nella fiscalizzazione degli oneri sociali.
303-quinques. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1, lettera d), è incrementata della somma di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006 del Fondo investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali,di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente: 394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento.
6177/XIII/1. 46. Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Dopo il comma 303 aggiungere i seguenti:
303-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
303-ter. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
303-quater. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 303-bis e 303quater, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
6177/XIII/1. 20. Scaltritti, Marinello, Callavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Masini, Romele, Zama.
Dopo il comma 303 inserire il seguente:
303-bis. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili.».
6177/XIII/1. 22. Scaltritti, Marinello, Callavini, Misuraca, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Masini, Romele, Zama.
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. (Misure per il risparmio dell'acqua in agricoltura). 1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato «programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura». II programma e' finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2006. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».
Conseguentemente, dopo il comma 387, inserire i seguenti:
387-bis. 1. Sono stabilite nella misura dei 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 dei decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 dei decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
387-ter. 1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
387-quater. 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dallo gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/ anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
6177/XIII/1. 27. Nardini, Russo Spena, Provera.
Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
331-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura» (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.
331-ter. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.
331quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
331-quinquies. Per le attività di cui al corvina 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP é comunque resa senza oneri per l'erario.
331-sexies. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.»
Art. 66-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».
6177/XIII/1. 123. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
331-bis. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili.»
387-bis. 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6177/XIII/1. 122. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
331-bis. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, viene applicato, ai fini di garantire e consolidare i livelli occupazionali, anche alle imprese cooperative di produzione e lavoro che esercitano l'attività di acquacoltura.
Conseguentemente, dopo il comma 387 aggiungere il seguente: 387-bis. 1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».
6177/XIII/1. 121. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
«352-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera b), il punto 1 è soppresso.»
6177/XIII/1. 38. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Romele, Scaltritti, Zama, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
«352-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della poste unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli.»
6177/XIII/1. 39. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Zama, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 352 inserire il seguente:
352-bis. Dopo la lettera d), del comma 2 dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, inserire la seguente:
«d-bis) La remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse, ha come oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE».
6177/XIII/1. 40. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Romele, Scaltritti, Zama, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
352-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 13,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Le risorse pari al minor gettito per l'erario dall'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, sono attribuite all'UNIRE per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».
Conseguente alla Tabella A di cui al comma 388, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20 milioni di euro;
2007: - 20 milioni di euro;
2008: - 20 milioni di euro.
6177/XIII/1. 41. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Romele, Scaltritti, Zama, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
352-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6177/XIII/1. 42. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Romele, Scaltritti, Zama, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
352-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è più consentita l'accettazione della scommessa denominata «TRIS», prevista dall'articolo 1 lettera a) del decreto interministeriale 15 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1998 n. 139.
6177/XIII/1. 43. Masini, Misuraca, Marinello, Jacini, Romele, Scaltritti, Zama, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi.
Dopo il comma 387, inserire il seguente:
387-bis. All'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «sono inseriti» è aggiunta la parola «provvisoriamente»;
b) al termine del comma sono aggiunti i seguenti periodi «Entro 60 giorni dall'approvazione delle tabelle di inquadramento, è data opzione, ai direttori di istituto ed ai direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato 1, di essere inquadrati in un ruolo ad esaurimento dei direttori di istituto e direttori di sezione con il mantenimento "ad personam" della propria qualifica e delle corrispondenti norme di rapporto di lavoro. I direttori di istituto e i direttori di sezione che non si siano avvalsi dell'opzione di inquadramento nel ruolo ad esaurimento rimangono inseriti nel ruolo di cui al comma 3».
6177/XIII/1. 31. Zama, Collavini.
Dopo il comma 387, inserire i seguenti:
387-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la prosecuzione delle attività istituzionali svolte, dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, tramite personale operante nell'Ente con contratti a tempo determinato, contratti a tempo indeterminato di diritto privato, rapporto di collaborazione coordinata continuativa, assegno di ricerca o borsa di studio, il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura dispone l'assunzione in ruolo ditale personale nell'anno 2006 per un numero massimo di unità equivalente al 10 per cento del numero totale di tali dipendenti e collaboratori, misurato al 31 dicembre 2005 ed un ulteriore 10 per cento nel corso dell'anno 2007.
387-ter. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione di cui al precedente comma 1, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura ridurrà della medesima percentuale il numero dei rapporti di lavoro e di collaborazione individuato al comma 1.
387-quater. I criteri di individuazione del personale da assumere in ruoli sono stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali rappresentanti tale personale, dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura tenendo conto principalmente del numero di anni di servizio o di collaborazione con l'Ente o con gli Istituti dell'Ente e dei titoli di studio e di servizio.
387-quinquies. Il personale da assumere è inserito nel ruolo del personale del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura ed inquadrato nel profilo professionale risultato compatibile in relazione ai titoli di studio posseduti ed alla attività svolta nel periodo considerato. Il personale interessato può presentare domanda di inquadramento in uno specifico profilo professionale che ritiene compatibile con la propria professionalità. Il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, sentite le organizzazioni sindacali rappresentanti tale personale, individua i criteri generali di inserimento nei profili professionali e esamina le singole richieste presentate dagli interessati.
387-sexies. Il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.
6177/XIII/1. 30. Zama, Collavini.
Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie per illeciti commessi nel settore agroalimentare, previste dalla normativa vigente per ciascun settore, sono aumentate negli importi minimo e massimo del 50 per cento per ciascuna infrazione.
387-ter. Le violazioni alle disposizioni relative al settore oleario nel caso in cui riguardano quantitativi di prodotto eccedenti i 10.000 ettolitri costituiscono reato ai sensi degli articoli 515 e 517 C.P.
387-quater. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 affluiscono, per una quota pari al 50 per cento, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa - Ispettorato centrale repressione frodi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
387-quinquies. Gli importi dei versamenti per l'effettuazione delle analisi di revisione eseguite dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 208, sono determinati nella misura di euro 680. In caso di conferma dell'irregolarità dei campioni sottoposti a revisione, le somme versate per l'effettuazione delle predette analisi affluiscono in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa - Ispettorato centrale repressione frodi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
387-sexies. I laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali effettuano, a richiesta di pubbliche amministrazioni, analisi a pagamento. I relativi proventi affluiscono nel capitolo di bilancio indicato al comma precedente.
6177/XIII/1. 23. Marinello, Misuraca.
Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
Conseguentemente alla tabella E, alla rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, sopprimere la voce: Decreto Legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 - Art. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Settore 21): (3.2.3.3. - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439), e i relativi importi.
6177/XIII/Tab. A. 1. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 82.100;
2007: - 10.400.
Conseguentemente, nella tabella E, alla rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, sopprimere la voce: Legge n. 488 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca cap. 7003/P), e i relativi importi.
6177/XIII/Tab. B. 1. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 20.000;
Conseguentemente alla tabella E, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Decreto Legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 - Art. 15, comma 2, punto 2: Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (Settore 21): (3.2.4.3. - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411), e i relativi importi:
6177/XIII/Tab. B. 2. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Gerardo Oliverio.
Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, articolo 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 80.000;
2007: - 80.000;
2008: - 80.000.
Conseguentemente alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, articolo 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411), apportare le seguenti variazioni:
2006: + 80.000;
2007: + 80.000;
2008: + 80.000.
6177/XIII/Tab. C. 1. Misuraca, Masini, Marinello.
Alla Tabella D, Ministero dell'Economia e delle Finanze, sopprimere la seguente voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 - articolo 15, comma 2, punto 2: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (Settore n. 21): 3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411.
Conseguentemente alla stessa Tabella D, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, modificare la seguente voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38 - articolo 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21): 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7439:
2006: + 50.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100000.
6177/XIII/Tab. D. 1. Misuraca, Masini, Marinello.
Alla tabella D, Ministero delle politiche agricole e forestali, alla voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole: Art. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (3.2.3.3 - bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) modificare gli importi come segue:
2006: + 40.000;
2007: + 20.000;
2008: + 20.000.
6177/XIII/Tab. D. 2. Marcora, Nicodemo Oliverio, Ria, Ruggieri.
Alla Tabella F, Settore n. 21 - Interventi in agricoltura. Politiche agricole - modificare la seguente voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38 - articolo 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439:
160.000.
6177/XIII/Tab. F. 1. Misuraca, Masini, Marinello.
ALLEGATO 3
Legge finanziaria 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 Governo, approvato dal Senato e relative note di variazioni C. 6178-bis e C. 6178-ter).
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006.
PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminata la Tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2006 (C. 6177 Governo), nel testo approvato dal Senato;
esaminato il bilancio dello Stato per l'anno 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 Governo), nel testo approvato dal Senato, e relative note di variazione (C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo);
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le modificazioni di cui agli emendamenti approvati al disegno di legge finanziaria, trasmessi in allegato;
nonché con le seguenti condizioni:
1) si provveda a definire la disciplina del sistema previdenziale in agricoltura in modo da evitare per le imprese agricole aggravi insostenibili degli oneri contributivi e da pervenire alla definizione degli adempimenti contributivi pregressi;
2) si pervenga ad una più ampia ed appropriata definizione dei fabbricati rurali ai fini dell'applicazione della pertinente disciplina tributaria;
3) si individuino ulteriori risorse da destinare agli interventi assicurativi per fronteggiare gli interventi calamitosi e le avversità atmosferiche che colpiscono l'agricoltura;
4) si disponga la rateizzazione del recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge n. 561 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995 e del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997;
5) si individuino le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione senza interruzioni degli interventi relativi al piano irriguo nazionale;
6) si disponga l'estensione al 2007 e al 2008 delle agevolazioni fiscali e previdenziali in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari previste dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, già prorogate per il 2006 dall'articolo 1, comma 79, del disegno di legge in esame;
7) si disponga l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per l'energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica ai fini della gestione e del funzionamento degli impianti;
8) si provveda a prorogare i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale per le denunce dei pozzi, di cui all'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 1999;
9) si provveda a garantire il reperimento di adeguate risorse per il potenziamento della ricerca in agricoltura, alla luce del riordino degli enti operanti nel settore attraverso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.
XIVCOMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
Martedì 22 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Giacomo STUCCHI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 6177, legge finanziaria 2006, ed il disegno di legge C. 6178, recante il bilancio dello stato per il 2006 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, nonché la Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
Ricorda che gli eventuali emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari. Precisa, in particolare, rinviando ai criteri di ammissibilità ormai noti, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai Presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, sarà cioè una valutazione per così dire prima facie; mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi, sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 24 novembre 2005.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, ricorda che la manovra di finanza pubblica per il 2006 varata dal Governo come modificata nel corso dell'esame al Senato, all'esame per i profili di competenza della XIV Commissione, prevede un intervento correttivo netto pari a circa 1,1 punti percentuali di PIL, e, in termini assoluti, a circa 16,2 miliardi di euro. Sono previsti interventi a sostegno dello sviluppo, relativi principalmente alla riduzione del costo del lavoro, all'istituzione di un Fondo per la famiglia e la solidarietà, all'avvio della previdenza complementare, alla riforma del sistema di totalizzazione dei periodi assicurativi. A questi si aggiunge l'istituzione di un Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato agli interventi per l'attuazione della cosiddetta. strategia di Lisbona. Rileva che questo Fondo è finanziato dagli eventuali maggiori proventi rispetto alle previsioni del bilancio per il 2006 derivanti dalle operazioni di dismissione di beni dello Stato, nel limite massimo di 3 miliardi di euro.
Sottolinea che il disegno di legge finanziaria per il 2006 fissa misure per la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni. Per ciò che attiene in particolare alle spese di funzionamento, si tratta di riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese dei Ministeri per consumi intermedi e delle spese per consulenze, di rappresentanza e relative ad autovetture per complessivi. Per gli investimenti fissi lordi, sono previste invece minori spese in conto capitale che dovrebbero derivare principalmente da riduzioni degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese dei Ministeri per investimenti fissi lordi. Aggiunge che le previsioni del cosiddetto patto di stabilità interno che pone limiti alla crescita delle spese in conto corrente degli enti territoriali, dovrebbero comportare poi un ulteriore miglioramento dell'indebitamento netto. Altre riduzioni sono previste per le spese di personale delle regioni e degli enti locali, con la previsione di limitazioni all'utilizzo di personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Precisa che la manovra reca importanti interventi a sostegno dello sviluppo. Ricorda l'istituzione di un Fondo per la famiglia e la solidarietà, la previsione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005, oltre al riconoscimento di un assegno di 160 euro per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005. Ricorda in particolare, per i profili di competenza, che il comma 255 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria prevede uno stanziamento per l'attuazione del Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO). Si tratta di un finanziamento a favore del Piano definitivamente approvato dal Governo, nella riunione del 14 ottobre 2005, nel quadro del rilancio della strategia di Lisbona. Il Piano indica infatti le riforme, le misure e gli interventi nazionali programmabili per perseguire gli obiettivi dell'Accordo di Lisbona del 2000, individuando cinque obiettivi prioritari: l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese; l'incentivazione della ricerca scientifica e tecnologica; il rafforzamento dell'istruzione e della formazione; l'adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali; la tutela dell'ambiente.
Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2006, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, si prevedono entrate finali per 384 miliardi e spese finali per 435 miliardi di euro. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta quindi, pari a 51.092 milioni di euro. Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta invece pari a 79.940 milioni di euro. Per gli aspetti di competenza della Commissione, aggiunge che la nota preliminare al bilancio di previsione 2005 assegna al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche comunitarie fondi per 5.756.000 euro. Aggiunge che il disegno di legge di bilancio 2006 reca lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all'UPB 4.2.3.8 - Cap. 7493, complessivamente pari, dopo la seconda nota di variazione, a 2,050 miliardi di euro. Come evidenziato nel Quadro riassuntivo per categoria, contenuto nella Tabella 2 allegata al disegno di legge di bilancio in esame, con specifico riferimento alla voce di spesa corrente costituita dalle risorse proprie della Comunità, si prevede quindi una spesa di parte corrente per il finanziamento del bilancio dell'Unione pari a 15,85 milioni di euro.
Rileva quindi che la manovra finanziaria predisposta dal Governo per il prossimo anno interviene ancora una volta in una congiuntura macroeconomica difficile, senza peraltro mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ma operando sul piano della riduzione della spesa pubblica, con strumenti alternativi di carattere finanziario. Evidenzia come, diversamente a quanto hanno fatto nel corso della passata legislatura i Governi del centrosinistra, vi siano rilevanti riduzioni di sprechi per gli enti locali. Pensa in particolare a quelle amministrazioni governate da coalizioni facenti capo ai gruppi dell'opposizione in Parlamento, che si sono particolarmente distinte per lo svolgimento di viaggi, missioni cosiddette culturali, o per il conferimento di innumerevoli consulenze. Il Governo Berlusconi ha invece previsto un incentivo agli enti locali proprio volto ridurre questo tipo di spese, premiando le politiche di investimento.
Non considera d'altra parte che il superamento del parametro del 3 per cento del rapporto deficit-PIL possa di per sé far considerare negativamente la politica economica del Governo. Ricorda infatti che altri paesi europei, ben prima che dell'Italia, sono arrivati a sforare i parametri di Maastricht, in una situazione congiunturale di particolare gravità. Ritiene anzi che le conseguenze negative che si pagano oggi derivino invece dalla scelta dissennata fatta dall'allora Governo Prodi di non considerare in sede di negoziato europeo un parametro più elastico che tenesse conto di situazioni congiunturali internazionali sfavorevoli, come quelle che si sono poi di fatto verificate. Aggiunge che se si fosse tenuto conto anche delle spese per investimento in infrastrutture, il risultato sarebbe stato senz'altro diverso, e non così penalizzante per il Paese. Rivendica quindi il merito di questo Governo di essersi battuto in sede europea per rendere più elastica l'applicazione dei parametri di Maastricht, nell'interesse di tutto il Paese. Anche la scelta di un tasso di cambio lira-euro quale quello attuale, rappresenta un'ulteriore fardello che il Governo Berlusconi è stato costretto a gestire per riparare alle decisioni assunte a suo tempo.
Auspica quindi che possa definirsi una dotazione finanziaria adeguata per il PICO, in sede di esame in Commissione bilancio, rilevando, in conclusione, come ancora una volta sia stata messa in campo una manovra finanziaria non elettoralistica, come fu quella invece a suo tempo varata dal Governo Amato nel corso della precedente legislatura. Invita quindi tutte le forze politiche a convergere nel corso dell'esame in Assemblea su un provvedimento rigoroso ma al contempo di rilancio, comprese le forze politiche del centrosinistra.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) rileva come, dall'intervento svolto dal relatore Di Teodoro, si potrebbe avere l'impressione che all'esame della Commissione vi sia un provvedimento diverso da quello da lui illustrato. L'analisi svolta, non corrispondente al vero, si giustifica forse più per considerazioni elettorali che per dati obiettivi. È evidente, d'altra parte, un disagio e una certa insofferenza dei gruppi della maggioranza che attaccano per non essere attaccati, evidenziando peraltro un atteggiamento un po' autolesionista.
Rileva che il dato principale che emerge dai provvedimenti in esame è in realtà uno solo: il Parlamento si troverà fra qualche giorno ad esaminare un testo completamente diverso, visto che quello attuale sarà cancellato dalla questione di fiducia che il Governo certamente porrà. Non serve allora discutere di qualcosa che non sarà portato a termine. Avanza comunque qualche perplessità sulla asserita pretesa della maggioranza per cui il Governo non ha messo le mani in tasca agli italiani. Ricorda, infatti, che i servizi vengono ridotti, costringendo gli enti locali ad aumentare le tariffe con lo scopo di far quadrare i loro bilanci. Ribadisce quindi che non solo gli italiani dovranno arrangiarsi, ma che da questa finanziaria emerge che per il Governo i cittadini italiani non sono tutti uguali. L'aumento delle tariffe penalizzerà infatti i ceti più deboli, discriminando ancora una volta i poveri, che diventano sempre più poveri. Ritiene d'altra parte che assegnare dare 1.000 euro alle famiglie per l'arrivo del primo figlio, senza distinguere tra ceti più e meno abbienti, non serve assolutamente a nulla. Si tratta ancora una volta dell'ennesimo slogan, a cui non fanno seguito fatti reali. Per correttezza, aggiunge poi che gli sprechi a cui il collega Di Teodoro faceva riferimento non vengono certo tutti dalla stessa parte politica. Al di là di ogni affermazione apodittica, è convinto che ci siano infatti buoni amministratori da una parte e dall'altra e, soprattutto, che i buoni non corrispondono sempre ad un solo colore politico. Sostiene che vero è, invece, come dice l'ISTAT, che in questi anni la spesa pubblica è cresciuta più nei Ministeri che negli enti locali. Il superamento del sistema dello spoil system, inserito proprio in questa finanziaria, va in questa direzione: si fanno pesare scelte politiche sulle pubbliche amministrazioni inserendo, tra i ruoli del personale, addetti di segreterie politiche.
Prende quindi atto delle considerazioni espresse dal relatore sull'introduzione dell'euro, ancor più del dato che ne scaturisce: le distanze politiche tra Forza Italia e Lega Nord su questo argomento sembrano essersi per lo più azzerate rispetto al passato. Ritiene però che sostenere che l'euro è l'origine di tutti i mali per le nostre imprese è quanto meno contraddittorio. Si è trattato invece di una operazione che ha salvato il Paese da una bancarotta certa, verso la quale questo Governo l'avrebbe portato. Aggiunge poi che il tasso di cambio euro-lira è stato correttamente ottenuto in sede europea dall'allora Ministro Ciampi, negoziando con caparbietà in condizioni non certo favorevoli al Paese. È la gestione del dopo euro, fatta registrare dal Governo attuale, che è stata caratterizzata da una completa e, questa volta sì, dissennata mancanza di controllo.
Nel merito, e concludendo, vuole solo ricordare a titolo di esempio uno degli interventi cosiddetti solidaristici di questo Governo inserito nel disegno di legge finanziaria all'esame della Commissione: la riduzione dell'assegno di mobilità dei lavoratori. Per pochi spiccioli, da 400 a 360 euro, il legislatore federalista è voluto intervenire anche su di loro, facendo pagare ancora una volta il costo della finanza allegra degli anni passati anche all'ultimo degli operai.
Giacomo STUCCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.30.
XIVCOMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
Mercoledì 23 novembre 2005
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato il 22 novembre 2005.
Domenico BOVA (DS-U) osserva che la manovra finanziaria per il 2006 predisposta dal Governo ha un carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del paese: da quello del rischio del declino economico, a quello della distribuzione sperequata del reddito; dalla riduzione del potere d'acquisto dei ceti popolari, alla precarizzazione dei rapporti di lavoro; e, infine, dalla ulteriore marginalizzazione delle aree svantaggiate del paese alle necessità di modernizzazione del welfare è un continuo di mancate risposte. Aggiunge che sul piano economico, il risultato dell'azione di Governo, a fine legislatura, si caratterizza per risultati ampiamente negativi. La dimostrazione di questo fallimento è evidenziata dal fatto che il PIL del Paese ha una crescita prossima allo «zero», l'indebitamento netto viaggia, secondo le ultime stime delle agenzie internazionali, al di sopra del 5 per cento, l'avanzo primario si è quasi azzerato e il debito pubblico è tornato a crescere fino a raggiungere la ragguardevole cifra del 108,2 per cento.
Evidenzia d'altra parte che l'Italia è ormai da tempo il sorvegliato speciale dell'Unione europea per la mancata tenuta dei conti pubblici. La procedura comunitaria di infrazione per disavanzo eccessivo ha comportato il varo di una manovra finanziaria correttiva per il 2006 di ammontare superiore a 23 miliardi di euro, di cui la parte più consistente, pari a 16 miliardi di euro è destinata alla riduzione dell'indebitamento al 3,8 per cento. Il Governo poi, proprio a causa del mancato controllo della spesa pubblica e di scelte di politica economica profondamente sbagliate ed inique, si trova ad affrontare crescita e rilancio dell'economia del Paese, senza però avere la necessaria dotazione di risorse e, il che è peggio, senza la necessaria credibilità del sistema Italia nel contesto nazionale ed internazionale.
Rileva che la manovra di 23,5 miliardi di euro, costituita da interventi di riduzione della spesa per la pubblica amministrazione e gli enti locali, da entrate una tantum - ancora una volta dismissioni immobiliari, che la stessa Commissione bicamerale di controllo sugli enti di previdenza e assistenza non ha potuto fare a meno, da ultimo, di denunciare - appare poco credibile e tale da non consentire il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento del deficit entro la soglia del 3,8 per cento del PIL fissato per il prossimo anno. Neanche il rilancio dell'economia è stato affrontato adeguatamente, visto che interviene a pioggia con la destinazione di scarse risorse per le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare quelli del mezzogiorno, in un momento economico congiunturale difficile, nel quale la sottrazione di risorse al sistema produttivo è un ulteriore fattore di rallentamento dell'economia del nostro paese. L'applicazione di nuove misure restrittive alla spesa dell'Amministrazione centrale, delle regioni e degli enti locali, d'altra parte, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministrativa, di spesa e di investimento degli enti medesimi, ha come conseguenza inevitabile il taglio dei servizi sociali per i cittadini, ovvero l'aumento dei costi e delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali. Osserva che si tratta tristemente di una politica in piena continuità con i provvedimenti adottati nel corso dei precedenti quattro anni di Governo Berlusconi che hanno condotto il Paese lontano sì, ma sull'orlo del dissesto finanziario, riducendo in modo significativo la ricchezza e la capacità di consumo dei cittadini.
Ricorda che, ancora una volta, la Corte costituzionale è dovuta intervenire a richiamare il Governo Berlusconi al rispetto delle regole. Questa volta, con la sentenza n. 417 del 2005, ha ribadito, se mai ce ne fosse bisogno, che il Governo può chiedere alle autonomie locali e territoriali, per esigenze di bilancio e con norme di principio, di contenere la propria spesa annuale, ma non può certo elencare in dettaglio dove e come tagliare, interferendo così con la loro autonomia gestionale, costituzionalmente riconosciuta. Il che, un Governo che si professa federalista, dovrebbe ben sapere.
Sottolinea quindi, nel merito, che sono emersi veri e propri «falsi in bilancio», come i 6 miliardi di proventi delle dismissioni immobiliari inseriti nel bilancio a legislazione vigente, o come i maggiori dividendi per un miliardo relativi al 2005, «scoperti» all'improvviso e derivanti dalle partecipazioni azionarie del Tesoro a Eni ed Enel. Ritiene, inoltre, incongruente l'iscrizione a bilancio a legislazione vigente, al netto delle «nuove misure di lotta all'evasione fiscale», di un incremento di entrate tributarie per competenza dovute ad «Accertamento e controllo» pari a 5.385 milioni di euro con un incremento del 64 per cento sul bilancio, per di più, assestato, del 2005.
Se si aggiungono gli ulteriori 3 miliardi di euro che dovrebbero derivare dalle nuove misure introdotte con il decreto- legge n. 203, provvedimento collegato fiscale alla Finanziaria, si tratta del raddoppio in un anno solo.
Evidenzia d'altra parte come nella manovra non vi sia traccia di misure significative di riduzione delle imposte e, in particolare, dell'attuazione del terzo modulo della riforma fiscale e della più volte annunciata, riduzione dell'Irap. La legislatura, iniziata con lo slogan del meno tasse per tutti, con l'attuazione della riforma fiscale che prevedeva due sole aliquote d'imposta del 23 e del 33 per cento, termina mestamente con la mancata attuazione dei propositi del Governo e con l'affannosa ricerca di nuove entrate. Tanto meno contiene misure per la restituzione del fiscal drag, ovvero misure contro il silenzioso ma costante aumento della pressione fiscale sui redditi reali dei cittadini, né misure per la restituzione di oltre 1 miliardo di euro di tassazione indebita sul TFR, posta a carico dei contribuenti a seguito dell'entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale e della mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla medesima riforma. Forse non si aumentano direttamente le tasse, ma il sistema è tale che, per esempio, le aziende scaricheranno indirettamente sui cittadini le maggiori imposte, visto che il prelievo sulle banche e le assicurazioni si riverserà sulle tariffe e sui premi. Ribadisce che la cosiddetta. «manutenzione dell'imponibile» riguardante Eni, Enel e le municipalizzate del settore energia, che da sola comporta un gettito per il primo anno superiore ai 900 miliardi, porterà ad un aumento delle tariffe per i cittadini, come pure la manutenzione ordinaria prevista dal collegato fiscale, che colpirà in modo particolare investitori istituzionali che concedono la casa in affitto, si tradurrà in un aumento degli affitti.
Per non parlare dei tagli al welfare derivanti dalla riduzione di spesa prevista nella Finanziaria 2006 che annullano e anzi superano gli stanziamenti del Fondo per la famiglia. Il saldo complessivo negativo per le famiglie sarà di 345 milioni, cioè la differenza tra i 1.485 milioni di euro in meno a disposizione dei Comuni per la spesa sociale e l'ammontare del pacchetto di misure per la famiglia fissato dal governo in 1.140 milioni.
Ribadisce quindi che ancora una volta nella manovra di questo Governo ci sono poche idee e tanti tagli, in un momento in cui il Paese avrebbe avuto bisogno invece di misure concrete e non di slogan, soprattutto.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, formula una proposta di relazione (vedi allegato).
Domenico BOVA (DS-U) avrebbe ritenuto opportuno evidenziare con maggiore incisione la problematica inserita dal relatore nella premessa al parere, concernente il comma 278 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria in esame.
Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, voto contrario sulla proposta di relazione.
Domenicantonio SPINA DIANA (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione.
Flavio RODEGHIERO (LNFP) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, rileva che allo stato non è stata ancora sollevata una procedura di infrazione del Governo italiano in merito alla questione relativa al comma 278 dell'articolo 1. È questo il motivo per cui il rilievo è stato inserito in premessa, pur essendo un elemento di criticità rispetto alla normativa comunitaria.
Giacomo STUCCHI, presidente, concorda con la proposta del relatore e in particolare con quanto rilevato in merito al comma 278, sottolineando che allo stato non è stata comunicata neanche la messa in mora del Governo su problematica. Il che non comporta peraltro che la contrarietà con la normativa comunitaria sul punto sussiste, come ha rilevato correttamente il relatore, e che deve essere ben rappresentata al Governo.
La Commissione approva quindi la proposta di relazione del relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 14.15.
ALLEGATO
Legge finanziaria per l'anno 2006. C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008. C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato), il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, limitatamente alle parti di competenza;
rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulta in linea con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009 e con quanto richiesto il 28 luglio 2005 dal Consiglio dell'Unione europea, che ha richiesto all'Italia una riduzione cumulativa del disavanzo strutturale di almeno l'1,6 per cento del PIL nel periodo 2006-2007, di cui la metà (0,8 per cento) da conseguire nel 2006;
apprezzata altresì la previsione del contenimento della spesa della pubblica amministrazione, finalizzata ad una riduzione dei costi in una prospettiva di rilancio degli investimenti;
preso atto, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio per il 2006 (C. 6178) Tab 2, seconda nota di variazione 6128-ter, che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (UPB 4.2.3.8- Cap. 7493) prevede uno stanziamento per il 2006 di 2.050 miliardi di euro;
considerato che il disegno di bilancio dello Stato per il 2006 (C. 6178), come evidenziato nel Quadro riassuntivo per categoria, contenuto nella Tabella 2 allegata al medesimo disegno di legge di bilancio, con specifico riferimento alla voce di spesa corrente costituita dalle risorse proprie della Comunità, prevede una spesa di parte corrente per il finanziamento del bilancio dell'Unione pari a 15,85 milioni di euro;
ritenuto che è in corso di definizione in sede europea la decisione sulle nuove prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, in riferimento alle quali è opportuno che il Governo italiano rappresenti l'esigenza di un finanziamento dei fondi strutturali in modo da non penalizzare le regioni già facenti parte dell'Obiettivo 1;
con particolare riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2006 (C. 6177-bis), rilevato che l'articolo 1, commi 255 e 256, prevede che a decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dai Consigli europei dei Capi di Stato e di Governo del 22 e 23 marzo e del 16 e 17 giugno 2005, con erogazioni effettuate dal fondo operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006, con uno stanziamento finanziario che si riterrebbe opportuno aumentare;
considerato altresì che l'articolo 1, comma 278, del medesimo disegno di legge finanziaria per il 2006 (C. 6177) reca una norma che presenta profili di problematicità con la normativa comunitaria in quanto nel prevedere che le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni, non tiene conto del fatto che l'ordinamento comunitario, prevede che la durata di ogni appalto di servizi non può superare la durata prevista nel contratto e che alla scadenza l'Amministrazione può affidare a terzi il servizio, solo previa procedura di gara;
rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 371, del disegno di legge finanziaria per il 2006 (C. 6177), reca una disposizioni sostanzialmente identica a quella prevista dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 2006 (C. 6176), articolo 10, comma 7, in materia di sovvenzioni e benefici comunitari, che andrebbe coordinato con questa disposizione;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE