XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Finanziaria 2005 - Lavori preparatori alla Camera - AC 5310-bis-C e AC 5310-bis-C-R Relazioni all'Assemblea ed esame in Assemblea - Parte XV | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 653 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 30/12/04 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Finanziaria 2005 Lavori preparatori alla Camera A.C.
5310-bis-C |
n. 653/2 Parte XV |
30 dicembre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
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File: BI0703q.doc
Volume XV
A.C. 5310-bis-C Allegato 1 – Relazioni Commissioni permanenti
A.C. 5310-bis-C Allegato 2 – Relazioni di minoranza delle Commissioni permanenti
A.C. 5310-bis-C Allegato 3 – Ordini del giorno delle Commissioni
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
______________ ______________
566.
Seduta di lunedì 27 dicembre 2004
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI
indi
DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI,
DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
E DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge, già approvati dalla Camera e modificati dal Senato: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005); Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (e relative note di variazioni).
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei per la discussione congiunta sulle linee generali è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 20 dicembre scorso.
(Discussione congiunta sulle linee generali - A.C. 5310-bis-B e A.C. 5311-B)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che il presidente del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge finanziaria, onorevole Crosetto.
GUIDO CROSETTO, Relatore sul disegno di legge n. 5310-bis-B. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge finanziaria per il 2005 torna al nostro esame in un testo ampiamente modificato dal Senato.
In linea generale, si può osservare che le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento non hanno stravolto l'impianto complessivo del provvedimento, per quanto concerne le scelte di fondo della manovra delineata dal Governo.
Le integrazioni meritano per larga parte pieno apprezzamento, anche se non manca qualche aspetto di criticità.
La prima e certo non irrilevante modifica introdotta dal Senato concerne l'articolo 1 e consiste nel ripristino del valore, originariamente stabilito dal Governo in 50 mila milioni di euro, del livello del saldo netto da finanziare per il 2005. Si è conseguentemente riportato a 245 mila milioni di euro il livello massimo del ricorso al mercato per il medesimo anno.
In questo modo si è azzerata la modifica che era stata apportata dalla Camera a seguito dell'approvazione in Assemblea di un emendamento a firma dell'onorevole Boccia. Nello stesso articolo il Senato ha, peraltro, provveduto ad innalzare da 5.494 a 7.494 milioni di euro l'importo delle regolazioni debitorie per il 2005. L'incremento discende dalla necessità di far fronte all'emersione di maggiori oneri a carico delle regioni per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. Lo Stato si è accollato il conseguente onere.
Ciò non toglie che le regioni dovranno, nel prossimo futuro, fare tutto il possibile per ricondurre la spesa sanitaria entro dimensioni sostenibili. Queste considerazioni valgono in particolare per le regioni che si sono dimostrate meno «virtuose» nel controllo della spesa sanitaria. Il provvedimento al nostro esame rafforza i presidi e gli strumenti a disposizione delle regioni a questo scopo.
Il Senato non ha apportato modifiche di particolare rilievo alle disposizioni volte ad assicurare il contenimento della spesa, già previste nel testo approvato a conclusione dell'esame in prima lettura alla Camera. Su questo aspetto, in effetti, alla Camera era stata svolta una approfondita istruttoria per arrivare alla conclusione per cui esistono margini non irrilevanti di intervento per correggere gli andamenti tendenziali della spesa pubblica.
Con le regole che vengono delineate si intende realizzare una effettiva politica di contenimento della spesa già nella fase iniziale della previsione degli stanziamenti da iscrivere nel bilancio.
Già in occasione dell'esame in prima lettura abbiamo avuto modo di verificare che la spesa pubblica registra andamenti inerziali che discendono da diversi fattori, alcuni dei quali non appaiono direttamente riconducibili alla volontà del legislatore, dovendosi piuttosto attribuire a comportamenti delle amministrazioni competenti.
In questa legislatura, sono state introdotte diverse novità allo scopo di fornire utili sistemi di verifica e di correzione da parte delle strutture tecniche competenti, a cominciare dalla Ragioneria generale dello Stato, per un costante monitoraggio delle tendenze che si registrano nell'andamento delle spese, a cominciare dal cosiddetto, e assai controverso, decreto «taglia-spese». Nei prossimi giorni dovrebbe partire il sistema SIOPE, diretto a rafforzare la strumentazione a disposizione.
Con questa legge finanziaria si compie un ulteriore ed assai importante passo in avanti, laddove si stabilisce il principio per cui talune categorie di spesa, vale a dire essenzialmente quelle che non sono interamente determinate dal fattore legislativo, non potranno crescere al di sopra di un certo limite.
L'adozione di tale regola ha suscitato perplessità ed un diffuso scetticismo. È evidente che si tratta di una regola che ha in sé alcuni elementi di sperimentazione i cui esiti concreti dovranno essere attentamente verificati. A tale scopo è essenziale che il Parlamento si attivi e mantenga una costante interlocuzione con il Governo, in modo che quest'ultimo fornisca un periodico aggiornamento dei risultati conseguenti alle regole che vengono introdotte. Spetta, infatti, al Parlamento svolgere questa funzione di controllo nei confronti dei comportamenti concreti dell'esecutivo.
Pur con la dovuta cautela, non si può fare a meno di osservare che la definizione di un limite entro il quale potranno aumentare le spese costituisce un elemento di novità importantissimo sotto il profilo della gestione della finanza pubblica e delle scelte di politica economica. Con questa decisione il legislatore si riappropria pienamente del governo della spesa, stabilendo una regola semplice, ma di notevole impatto, volta a richiamare le strutture amministrative ad una più attenta gestione delle risorse assegnate.
Ciò vale tanto più in considerazione del fatto che la previsione del limite alla crescita della spesa è strettamente correlata alle disposizioni, introdotte nel corso dell'esame del Senato, volte a dare attuazione al secondo modulo della riforma fiscale attraverso la riduzione della tassazione gravante sulle persone fisiche e, in parte, anche di quella a carico delle imprese.
Questa parte del disegno di legge finanziaria costituisce l'asse portante della manovra e delle scelte che connotano la strategia economica del Governo e della maggioranza. Non è un caso che l'intenzione di inserire nella manovra un corposo intervento di riduzione della tassazione sia stata perseguita con tanta insistenza dall'esecutivo, trattandosi di realizzare l'obiettivo più importante degli indirizzi di politica economica e finanziaria di questa maggioranza.
In coerenza con tale obiettivo, nella composizione degli interventi di carattere correttivo diretti a concorrere all'obiettivo di ricondurre l'andamento dei saldi entro gli obiettivi stabiliti, nell'ambito della manovra per il prossimo anno, il ricorso alla leva fiscale assume un peso decisamente più contenuto rispetto al passato. Assai più consistente è l'importanza degli interventi, pressoché generalizzati, di contenimento delle spese.
Siamo convinti che questo sia il terreno su cui occorrerà lavorare anche nel prossimo futuro per verificare se ci siano ulteriori margini di correzione. Gli elementi informativi che abbiamo potuto acquisire, a cominciare dal dato relativo alla dimensione dei residui, ci inducono, infatti, a credere che nel bilancio dello Stato permangano consistenti spazi di intervento in ragione del sovradimensionamento di alcuni stanziamenti di spesa. Non ci si può più limitare a ripetere che alle risorse complessivamente stanziate devono corrispondere servizi efficienti resi ai cittadini senza adottare le conseguenti decisioni.
In materia di patto di stabilità interno e di finanza degli enti territoriali, il Senato ha mantenuto sostanzialmente invariata l'impostazione emersa dall'esame in prima lettura della Camera, il che conferma la qualità del lavoro svolto.
Venendo più puntualmente alle disposizioni volte a dare attuazione al secondo modulo della riforma fiscale, è chiaro che siamo in presenza di un innegabile successo che va ascritto alla tenacia con la quale il Governo ha perseguito tale obiettivo. Ciò è stato possibile nel corso dell'esame in seconda lettura al Senato, arrivando alla stesura di disposizioni che consentono di progredire ulteriormente lungo la direzione già intrapresa con la legge finanziaria per il 2002, privilegiando stavolta, in particolare, i nuclei familiari.
Questo è il vero tratto centrale degli interventi posti in essere, al di là delle polemiche, in verità abbastanza strumentali, circa il presunto vantaggio che la riforma assicurerebbe ai percettori di redditi più elevati. Peraltro, si può osservare che un'attenuazione del carico fiscale anche sui redditi più consistenti può utilmente concorrere a fare emergere nuova base imponibile. È difficile negare che non risponda almeno parzialmente a verità l'affermazione per cui la previsione di aliquote molto elevate ed un'eccessiva progressività dell'imposizione inducono a sottrarsi all'obbligazione fiscale.
Un secondo e non meno significativo comparto sul quale il Senato è intervenuto, integrando il testo del Governo, riguarda il pubblico impiego. Il testo approvato dalla Camera in prima lettura conteneva esclusivamente alcune limitate deroghe al divieto di prorogare contratti a tempo determinato e si limitava a stanziare, per il rinnovo dei contratti, un importo pari a 78 milioni di euro per l'anno 2005.
Per quanto concerne le risorse destinate ai rinnovi contrattuali, nel corso dell'esame al Senato se ne è disposto l'aumento fino a 292 milioni per l'anno 2005 e a 396 milioni per l'anno 2006, sulla base delle ipotesi di un incremento medio delle retribuzioni pari al 4,31 per cento.
Si tratta di un aumento tutt'altro che trascurabile e, comunque, largamente superiore al tasso di inflazione programmato. Sono state, quindi, inserite, ai commi 95 e seguenti, disposizioni volte a contenere gli incrementi degli organici delle pubbliche amministrazioni. Per agevolare la realizzazione di tale obiettivo, si stabilisce, nel rispetto degli ordinamenti di ciascuna amministrazione, che queste ultime debbano porre in essere le necessarie misure di razionalizzazione e di riorganizzazione degli uffici.
Anche in questo caso, le disposizioni si connotano per la forte valenza riformatrice. Viene, infatti, segnalata una chiara soluzione di continuità per quanto concerne l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, finalizzata, non soltanto al contenimento della spesa, ma anche ad una rideterminazione delle piante organiche che tenga conto dei vantaggi che possono essere assicurati sotto il profilo delle metodologie di lavoro e della disponibilità di tecnologie avanzate.
Con riferimento a tali disposizioni, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio è emersa l'esigenza di dar seguito alla sentenza n. 390 del 17 dicembre scorso con quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme di analogo tenore, accogliendo parzialmente ricorsi avanzati da alcune regioni. Si è provveduto a riformulare il testo del comma 100, in modo da corrispondere all'indicazione della Corte costituzionale per cui, in materia, si può ammettere un intervento del legislatore nazionale se volto a stabilire criteri obiettivi, mentre non appare ammissibile il diretto intervento nella scelta, spettante a ciascun ente, dell'organizzazione della propria struttura amministrativa.
È stato da più parti rilevato che tali interventi sarebbero contraddetti da altre disposizioni inserite nel provvedimento dirette ad aumentare taluni tributi, a partire dalla previsione di cui al comma 303, di un aumento degli importi fissi di alcuni tributi in una misura tale da assicurare un maggior gettito pari a 1.120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Alla luce di tali misure, si è sostenuto che non sarebbe corretto affermare che con la finanziaria si è proceduto alla riduzione delle imposte, in quanto lo stesso provvedimento prevede anche l'aumento di alcune di esse.
L'obiezione pare priva di fondamento, in quanto gli interventi di riduzione di imposte, recati ai commi da 352 a 356, per quanto concerne le persone fisiche, hanno una valenza generale, mentre le disposizioni precedentemente richiamate riguardano specifiche situazioni e, oltretutto, si riferiscono in larga parte a tributi in misura fissa i quali richiedono un periodico aggiornamento.
Si deve, in particolare, osservare, per quanto concerne gli interventi per la riduzione della tassazione delle persone fisiche, che essi, aggiungendosi a quelli già attuati con il primo modulo della riforma fiscale con la legge finanziaria per il 2002, assicurano un vantaggio, in termini di minori imposte, di cui può fruire la quasi totalità dei contribuenti e soprattutto la parte più debole della società.
Come già ricordato in precedenza, merita particolare apprezzamento l'attenzione che viene rivolta ai nuclei familiari e alle esigenze dei contribuenti non autosufficienti. In questo senso, il nuovo modulo riequilibra in misura rilevante la redistribuzione del vantaggio fiscale.
Il fatto che le deduzioni siano determinate in misura decrescente in ragione del crescere del reddito, di per sé, costituisce una chiara smentita dell'affermazione per cui si sarebbero privilegiati i ceti più abbienti. Né si deve trascurare l'effetto di semplificazione e di razionalizzazione che discende dalla rideterminazione degli scaglioni e delle aliquote e che si muove nella direzione prospettata dalla legge di riforma.
Alcuni autorevoli colleghi dell'opposizione hanno sostenuto, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, che dal dibattito dottrinario non sarebbero emersi orientamenti univoci in ordine alla possibilità di individuare una correlazione diretta tra la riduzione della pressione fiscale e l'aumento dei tassi di sviluppo dell'economia. È stato, inoltre, segnalato che la contenuta entità della manovra di riduzione delle imposte non potrà che produrre un modesto impatto sugli andamenti dell'economia reale e per gli stessi destinatari degli sgravi, per cui si tratterebbe di una operazione meramente mediatica. Non mi paiono obiezioni particolarmente fondate.
Quanto al primo punto, vale a dire agli effetti che la riduzione della tassazione sulle persone fisiche potrà determinare sull'andamento dell'economia, si può osservare che, al di là delle simulazioni accademiche, soltanto a seguito dell'attuazione delle misure di sgravio contenute nel disegno di legge finanziaria sarà possibile pervenire a conclusioni certe.
In ogni caso, la portata degli sgravi non può certo ritenersi irrilevante (nell'ordine di circa 16,9 miliardi di euro per il triennio 2005-2007). Né appare corretto affermare che per i soggetti interessati gli effetti sarebbero ininfluenti, quando si consideri che ben 280 mila contribuenti verranno esentati dagli obblighi tributari connessi all'imposta sulle persone fisiche. Va poi considerato che la prospettiva di una ulteriore riduzione della tassazione, che il Governo e la maggioranza vogliono realizzare il prossimo anno in modo da consolidare la tendenza avviata con questa manovra, può riverberarsi positivamente sul clima generale e, in particolare, innescare una più consistente ripresa della domanda interna.
Quanto al secondo punto, occorre considerare che, al di là degli effetti che la politica di riduzione della pressione fiscale può determinare ai fini dello sviluppo dell'economia, la stessa risponde in primo luogo all'obiettivo di spostare l'asse della politica economica intaccando la strada finora seguita per cui il livello della tassazione deve inseguire l'andamento della spesa.
Da ultimo, non si deve sottovalutare la portata dell'ulteriore intervento di riduzione dell'IRAP, di cui al comma 350, che risulta chiaramente finalizzata a promuovere l'aumento dell'occupazione attraverso l'assunzione di nuovo personale e a ridurre il peso dell'imposta sul fattore del lavoro.
In conclusione, il testo del disegno di legge finanziaria, come risultante dalle consistenti modifiche apportate dal Senato, merita una valutazione largamente positiva. L'approfondito esame svolto in quel ramo del Parlamento ha consentito, infatti, di rispondere positivamente ad una serie di istanze di indiscutibile rilievo che già in parte erano emerse in occasione della prima lettura del provvedimento alla Camera. In quella sede, tuttavia, tali istanze non avevano potuto trovare adeguata risposta.
Non mancano elementi di problematicità, a partire dal fatto che il testo approvato dal Senato è costituito da un unico articolo composto di ben 580 commi. In precedenti occasioni, alla Camera, si era scelto di distribuire il testo della legge finanziaria almeno su quattro articoli corrispondenti a raggruppamenti per materia. Sotto questo aspetto, la legge finanziaria per il 2005 segna un record negativo. Né deve trascurarsi il fatto che tra le disposizioni inserite dal Senato ve ne sono numerose che non sembrano corrispondenti alle regole vigenti sul contenuto proprio della legge finanziaria. Si continua in una prassi di applicazione debole, mentre alla Camera si era tentato invece di segnare un momento di svolta verso una linea di maggior rigore, anche alla luce delle indicazioni più precise contenute nella circolare emanata proprio dallo stesso Presidente del Senato l'anno scorso sulla base di un previo lavoro istruttorio svolto d'intesa tra i due rami del Parlamento. Anche la diversa interpretazione delle regole vigenti emersa quest'anno tra le due Camere consiglia di riprendere al più presto il lavoro, che già è stato avviato lo scorso anno e che ha visto particolarmente impegnata la Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento, per l'adeguamento della vigente disciplina contabile al mutato scenario economico e legislativo.
La disciplina della legge finanziaria, come risulta dalle disposizioni della legge n. 468 del 1978 e dalle successive modificazioni della stessa, costituisce il prodotto della stratificazione di successivi interventi che non sono stati di mera manutenzione, in quanto hanno contrassegnato le diverse stagioni della politica finanziaria del nostro paese. Le più recenti modifiche hanno ricondotto nell'ambito della legge finanziaria anche gli interventi diretti allo sviluppo e al sostegno dell'economia. Tale scelta appare ragionevole. L'esperienza degli anni più recenti e lo stesso dibattito in corso a livello continentale sulla eventuale revisione del patto di stabilità, dimostrano, infatti, che risanamento e sviluppo non possono essere disgiunti e che una politica economica che intenda produrre effetti non irrilevanti sugli andamenti dell'economia reale deve poter contare sia sulla leva delle misure correttive sia nella possibilità di sostenere la crescita, specie quando si ravvisi il rischio di stagnazione. Tuttavia, l'estensione della legge finanziaria alle norme di spesa a fini di sviluppo si è rivelata una via attraverso la quale si è completata la sua trasformazione in una specie di super legge ordinaria a valenza generale, con la conseguenza di allentare anche i precisi confini segnati del divieto di inserimento di norme localistiche, microsettoriali e ordinamentali. L'esperienza di questi ultimi anni conferma definitivamente come non si possa più coltivare l'illusione che la legge finanziaria possa essere una sorta di panacea che risolve tutti i problemi. È davvero curioso constatare come immancabilmente ogni anno l'avvio della sessione di bilancio alimenti infinite aspettative, il che si traduce nel tentativo, condiviso dai più diversi attori, parlamentari e amministrazioni ministeriali inclusi, senza trascurare, ovviamente, i più vari interessi organizzati, di intervenire nel processo di formazione legge finanziaria perché in essa siano inserite disposizioni a vantaggio dei propri rappresentati. Salvo passare ad una altrettanto diffusa e quasi inevitabile delusione allorché, una volta divenuta legge, si finisce per constatare che la finanziaria non è stata risolutiva come si sperava ovvero che finisce per premiare solo i microinteressi meglio piazzati nella fase decisiva della stesura finale del testo.
È questo un equivoco che andrebbe risolto una volta per tutte: non vi è legge finanziaria e, più in generale, intervento legislativo che possa far fronte a tutti i problemi di un sistema economico in difficoltà, e tantomeno a tutti i problemi di minore entità di carattere ordinamentale o finanziario.
Questa consapevolezza deve tuttavia indurci, ancor di più, ad utilizzare al meglio gli strumenti di intervento a disposizione, affidando a ciascuno di essi il ruolo che gli è più consono.
Ne consegue che occorre davvero chiudere l'esperienza della finanziaria come grande contenitore nel quale confluiscono disposizioni di assai diversa valenza, per cui il suo iter si trasforma immancabilmente in una sorta di psicodramma collettivo che diventa lo specchio in cui risultano deformati ed amplificati i difetti tipici dei processi decisionali del nostro paese, a partire da un'attività legislativa che molto spesso non si riesce ad organizzare intorno ad assi chiari e ad obiettivi prioritari.
In questo modo, risulta notevolmente indebolita quella funzione centrale che la legge finanziaria dovrebbe svolgere nella regolazione dei flussi finanziari e nella definizione del quadro contabile entro il quale devono inserirsi gli interventi legislativi e le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di politica economica e finanziaria.
Occorre, quindi, domandarsi cosa si può fare per valorizzare questa funzione, che sarebbe tanto più preziosa per porre rimedio alla erraticità ed alla casualità, anche per l'assenza di un'adeguata ed ordinata programmazione, che sembra contraddistinguere l'attività legislativa nel nostro paese, tuttora di dimensioni ipertrofiche.
Dobbiamo, in particolare, chiederci se non si possa ipotizzare una diversa articolazione della legge finanziaria che privilegi gli aspetti regolativi riconducibili alle tabelle ed ai dati numerici, e che riduca il peso della parte normativa.
In questa prospettiva, la parte normativa sostanzialmente di maggiore rilevanza politica dovrebbe essere incanalata in appositi provvedimenti collegati a «corsia veloce», mentre per risolvere i problemi di minore portata si potrebbe ricorrere ad appositi strumenti legislativi per i quali potrebbero prefigurarsi procedure più agili, eventualmente da definire già nella prossima legge di semplificazione legislativa.
In sostanza, è oramai del tutto chiaro che una soluzione seria dei problemi ripetutamente lamentati non può venire da proposte generiche e da analisi approssimative - che traggono origine da una scarsa informazione sulla legge finanziaria e che, purtroppo, molto spesso capita di dover sentire - ma, piuttosto, da un'attenta distinzione dei diversi ed eterogenei contenuti che oggi confluiscono nello stesso strumento e dalla individuazione di differenti procedure decisionali in relazione ai diversi tipi di intervento.
In ogni caso, è bene chiarire che le esigenze che attualmente si affollano intorno alla legge finanziaria traggono tutte origine da problemi reali che non riescono a trovare soluzioni in corso d'anno e per la cui definizione si tratta, piuttosto, di trovare la via più appropriata e certa.
È perciò auspicabile che al più presto si possa riprendere il cammino già avviato, in particolare lo scorso anno, con il concorso del Governo e delle diverse forze politiche, in stretto raccordo con il Senato, per tirare le fila della complessa riflessione già svolta, che è stata pienamente confermata dall'esperienza di questa ultima legge finanziaria.
Questa può essere, a giudizio del relatore, l'unica risposta dignitosa, in quanto volta a valorizzare il ruolo e le prerogative del Parlamento, e proficua dal punto di vista del miglioramento della qualità della legislazione, in considerazione del disagio assai diffuso che la situazione determinatasi quest'anno ha suscitato.
Da parte del relatore non mancherà l'impegno per lavorare concretamente ai fini di portare entro i primi mesi del prossimo anno all'attenzione dell'Assemblea una proposta organica della Commissione bilancio. La ringrazio, Presidente (Applausi).
PRESIDENTE. In sostituzione del relatore sul disegno di legge di bilancio, onorevole Garnero Santanchè, ha facoltà di parlare il presidente della V Commissione, onorevole Giancarlo Giorgetti.
GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modifiche apportate al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame al Senato si limitano all'approvazione di due emendamenti.
Il primo ha interamente rivisto lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di adeguarne la struttura contabile alla recente riorganizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 2004.
Il secondo, intervenendo sull'articolato, ha soppresso il quarto comma dell'articolo 18 che recava una previsione in merito alla composizione della razione viveri in natura e alle integrazioni di vitto e di generi di conforto per gli allievi e i militari di diversi corpi di pubblica sicurezza, nonché della Polizia di Stato.
Un ulteriore emendamento è stato approvato dalla Commissione bilancio della Camera in terza lettura. Si tratta di un emendamento formale, che modifica la denominazione dell'unità previsionale di base 3.2.3.54, in modo da adeguarla alle disposizioni contenute nel comma 268 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria, che prevede un'estensione delle misure di reindustrializzazione e promozione industriale, affidandone l'attuazione a Sviluppo Italia.
Se le modifiche introdotte direttamente al disegno di legge di bilancio sono senza dubbio limitate, il bilancio che si trova al nostro esame risulta notevolmente diverso da quello approvato dalla Camera in prima lettura, in quanto, a seguito dell'approvazione della seconda nota di variazioni, in esso sono stati trasposti tutti gli effetti delle disposizioni introdotte nel disegno di legge finanziaria durante l'esame presso il Senato.
Dalla considerazione di tali effetti, emerge che il disegno di legge finanziaria, nel testo modificato nel corso dell'esame parlamentare, determina, rispetto al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo il 30 settembre scorso, un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 11 mila 643 milioni di euro.
Un risultato altrettanto positivo emerge dal confronto rispetto al saldo aggiornato relativo al 2004, come si determina per effetto dell'assestamento di bilancio e degli interventi di contenimento della spesa recati dal decreto-legge n. 168 del 2004.
In questo caso, infatti, il saldo netto da finanziare, che rappresenta il principale saldo del bilancio dello Stato, in quanto corrisponde alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, vale a dire tutte le voci di entrata e di spesa, ad esclusione di quelle concernenti l'emissione ed il rimborso di titoli di debito, evidenzia un miglioramento pari a 8 mila 285 milioni di euro.
Un secondo indicatore della situazione della finanze statali, relativo ad un ambito di operazioni più limitato, ma indubbiamente rilevante, è costituito dal saldo corrente, che, nel caso del bilancio dello Stato, assume la denominazione di risparmio pubblico.
Il disegno di legge finanziaria produce un miglioramento del risparmio pubblico pari a 605 milioni di euro, rispetto al bilancio a legislazione vigente per il 2005, e pari a 3 mila 298 milioni di euro rispetto alle previsioni aggiornate per il 2004.
Le cifre richiamate mostrano, in maniera inequivocabile, che non soltanto in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, ma anche con specifico riferimento al bilancio dello Stato, la finanziaria per il 2005 reca un contributo rilevante alla correzione dei saldi, in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi programmati.
Quella al nostro esame, dunque, è una manovra che, per quanto riguarda le misure correttive, viene sostanzialmente effettuata sul bilancio dello Stato e degli altri enti pubblici.
In conclusione, va rilevata l'esigenza che vengano individuate procedure e strumenti idonei a monitorare l'evoluzione dei conti pubblici, in modo da valutare l'efficacia delle misure previste.
Le modalità di svolgimento della presente sessione di bilancio inducono a riprendere la riflessione, già avviata, su una revisione delle procedure di bilancio, cui ha fatto cenno anche il relatore sul disegno di legge finanziaria, l'onorevole Crosetto.
All'interno di tale riflessione, uno spazio importante dovrà essere dedicato anche al monitoraggio sull'effettivo andamento dei conti pubblici, che implica un esame delle singole voci del bilancio dello Stato più accurata e puntuale di quello che finora è stato usualmente svolto.
Questo è un compito che il Parlamento, prima di ogni altra istituzione od organismo, è chiamato a svolgere, attraverso un proficuo confronto con il Governo. Sotto questo profilo, gli importanti strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati che il Governo e, in particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze stanno costruendo, possono offrire il supporto informativo necessario per effettuare un controllo tempestivo e completo sull'andamento del bilancio dello Stato e, più in generale, dei conti pubblici (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare che, in queste settimane, siamo stati testimoni di uno spettacolo che non ha fatto onore al paese e, soprattutto, alla sua classe politica.
Oggi, infatti, la Camera dei deputati esamina in terza lettura (anche se tecnicamente non è così) la più importante legge dello Stato. Il Governo e la sua maggioranza hanno preferito proseguire nell'approvazione di provvedimenti ad personam, anziché occuparsi dei vari problemi del paese, in modo particolare dei conti pubblici e dell'economia. Siamo ridotti ad esaminare il 27 dicembre un disegno di legge finanziaria che presenta un articolato informe (un unico articolo composto da 580 commi), senza che questa Camera abbia potuto entrare nel merito neppure in occasione della prima lettura.
Si tratta di un fatto di una gravità inaudita: la Camera dei deputati, o meglio, il Parlamento è stato espropriato, di fatto, delle proprie facoltà. Signor Presidente, dov'è finita la rigorosità con la quale lei - mi rivolgo, evidentemente, al Presidente Casini, non a lei, onorevole Fiori, che in questo momento ne svolge le funzioni - è stato indotto, con le note preclusioni, a tagliare in prima lettura alcune parti del disegno di legge finanziaria?
Ciò che non è entrato dalla porta è entrato dalla finestra, si potrebbe dire. Il Senato, infatti, è stato un «groviera» - ne è testimone il sottosegretario Vegas - e i parlamentari della maggioranza e del Governo hanno disatteso la normativa di bilancio, introducendo ed approvando emendamenti incoerenti, con previsioni microsettoriali. Si è perfino arrivati a prevedere un contributo a fondo perduto per Radio Padania. Tutto ciò è in totale disprezzo della normativa di bilancio.
Le famiglie, le imprese, i giovani vedono contratti i propri diritti, mentre centinaia di milioni di euro sono impegnati per interventi tipicamente clientelari. Potrei parlare per ore, citando tutti i casi, ma mi astengo dal farlo, per carità di patria. Il Governo, signor Presidente, onorevoli colleghi, non ha una seria politica economica. Questo è il motivo per il quale non ha presentato al Parlamento un disegno di legge degno di tale nome. Il Governo ha presentato un testo improvvisato, con l'unica preoccupazione di colmare i buchi di bilancio e soddisfare le diverse esigenze dei partiti di maggioranza, con un'assoluta carenza di indicazioni sulla prospettiva futura della politica economica del paese.
Noi, comunque, diamo un giudizio su questa legge finanziaria e sulla politica economica del Governo non per partito preso, ma partendo da una valutazione realistica dello stato dell'economia del paese. È diffusissima tra la popolazione una percezione di incertezza sul futuro che, forse, è persino più accentuata dell'effettiva realtà dei fatti. I nostri concittadini percepiscono tale realtà, perché, per la prima volta dal dopoguerra, ci si rende conto che le nuove generazioni potrebbero avere condizioni di vita, tutele sociali e prospettive peggiori di quelle che abbiamo avuto noi e i nostri padri. Le aspettative, in altre parole, benché citate dal Presidente del Consiglio, non sono percepite come realistiche e possibili. Le sensazioni di incertezza e di insicurezza sono reali e, se le analizziamo con riferimento ai fondamentali dell'economia italiana, capiremo che sono assolutamente concrete.
La questione è ancor più fondata, se si considerano le affermazioni del ministro dell'economia in Senato, il 16 dicembre 2004 (noi non abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo in terza lettura). In tale circostanza, il ministro riferiva che il problema della competitività del paese è quello che sarà affrontato per ultimo. In questi giorni, poi, leggiamo sui giornali varie ipotesi in tal senso. Il ministro dell'economia è un professore di economia e, quindi, dovrebbe sapere che la competitività del sistema-paese è la prima questione della politica economica. È un fondamentale dell'economia, come lo sono il ritmo di crescita della ricchezza nazionale, la quota di commercio mondiale - ora al 3,5 per cento, rispetto al 5 per cento di alcuni anni fa -, la produttività totale dei fattori, il livello dei salari e dei profitti, l'andamento dei prezzi, l'occupazione, il livello dei consumi e degli investimenti, il grado di apertura dei mercati, il livello di tutela dei risparmiatori, la trasparenza nella governance delle imprese e l'efficienza della pubblica amministrazione. Dall'analisi di questi fattori si può addivenire alla conclusione che il paese potrebbe risollevarsi, per riconquistare quote di commercio mondiale e per far crescere la ricchezza nazionale. Vi è un ostacolo a ciò ed è la vostra politica economica: le risorse, sebbene non elevate, vi sono, ma voi le impegnate in modo sbagliato e, per certi aspetti, persino in modo controproducente. Bastano alcuni esempi per concretizzare questa riflessione: tra le imprese italiane la vostra politica economica degli ultimi anni premia con un più elevato livello di profitto quelle che operano al riparo della concorrenza internazionale, nei mercati dei grandi servizi a rete, che voi non avete liberalizzato. Le vostre scelte hanno, da un lato, gravato sull'economia italiana con costi più elevati in confronto con quelli che gravano sulle imprese europee e, dall'altro, hanno indotto gli investitori a concentrare la loro attenzione proprio sui settori protetti dalla competizione internazionale, alla ricerca di profitti derivanti da rendite monopolistiche.
È per questo motivo, e lo sa anche il ministro Siniscalco, che le nuove tecnologie in Italia sono usate per aumentare il numero dei telefonini, anziché la produttività totale dei fattori.
Tra i lavoratori, la vostra politica economica è tale che, in un quadro di difficile tenuta, ha comportato una contrazione del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi, con un tasso più accentuato proprio tra quei lavoratori a più alto livello di produttività, ossia quelli che operano in aziende impegnate nella competizione globale. Sia dal lato dell'impresa che del lavoro, chi più scommette sulla crescita della capacità competitiva del paese più viene penalizzato dalla vostra politica economica; mentre voi incentivate chi, sia dal lato dell'impresa che del lavoro, opera nel sistema degli interessi economici corporativi.
Lo stesso avviene tra i giovani: tutte le esigenze di flessibilità del sistema sono state scaricate su di loro. Non vi è, infatti, alcun sistema di ammortizzatori sociali di tipo universale che permetta loro di progettare il proprio futuro. La mobilità sociale si è progressivamente bloccata: chi nasce in una famiglia con scarsi mezzi economici ha un elevatissimo grado di possibilità di rimanere in quel contesto della scala sociale o, addirittura, di scendere; il contrario per gli altri.
Certo, il problema è quello di far crescere la ricchezza nazionale. Ne consegue che la politica economica deve fare leva sulle componenti più dinamiche della società italiana; deve rilanciare le iniziative e la capacità di competere con riforme in grado di incidere significativamente sugli interessi corporativi che soffocano l'impresa. Cosa dice la legge finanziaria in discussione a queste componenti più dinamiche dell'economia della società italiana? Rispondo a questa domanda ricorrendo a quanto hanno detto e fatto due ministri di questo Governo. Il ministro delle attività produttive ha informato che, dopo le feste, presenterà un disegno di legge sulla competitività. Le imprese, i lavoratori e i giovani possono attendere che si consumi un altro «panettone» e, nel contempo, incassano altri tre anni di blocco delle assunzioni e di non ingresso nel CNR. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, si sa che l'età media dei ricercatori al CNR è di 54 anni. Per le imprese, inoltre, è prevista una riduzione dell'IRAP - lo ha detto poc'anzi anche il relatore, onorevole Crosetto - che ammonta all'ingente somma di 20 euro all'anno. Ogni commento a tal proposito lo ritengo superfluo.
Inoltre, il ministro del welfare, ha scoperto in questi giorni - bontà sua! - che la legge finanziaria non contiene le risorse per consentire l'avvio dei fondi di pensione integrativa. Due ministri che con il loro operato ci dicono che la legge finanziaria, in primo luogo, non contiene alcun provvedimento che accresca la produttività totale dei fattori, ossia la capacità competitiva del sistema e, in secondo luogo, non promuove la crescita di quei nuovi investitori istituzionali - i fondi pensione - che potrebbero alimentare gli investimenti, invertendo la tendenza, che si trascina ormai da tre anni, di continuo decremento. Solo in questo contesto si spiega, infatti, perché la produttività totale dei fattori in Italia cade, benché rimanga costante la produttività del lavoro in senso stretto. Anziché fare tutto ciò, voi, a vostro dire, perseguite il rilancio dell'economia mediante la riduzione della pressione fiscale con la legge finanziaria.
Vediamo come stanno veramente le cose. Intanto - scusatemi se posso sembrare pedante - è opportuno definire anche tecnicamente la locuzione «pressione fiscale». La pressione fiscale è la somma dei tributi e contributi in rapporto al prodotto interno lordo. Inoltre, va precisato che la legge finanziaria comporta un aumento della pressione fiscale nel 2005, rispetto a ciò che, altrimenti, avverrebbe a legislazione vigente (ossia di 4,5 miliardi di euro). Il ministro Siniscalco, il Presidente del Consiglio, il Governo e tutti voi della maggioranza state dicendo che nel 2005 la pressione fiscale scenderà dal 41,8 al 41,2 per cento del prodotto interno lordo. Chi ha ragione o, meglio, come stanno le cose? Per rispondere a questa domanda la cosa più opportuna da farsi è ricorrere ai documenti fiscali approvati da voi della maggioranza su proposta del Governo. Mi riferisco al documento di programmazione economico-finanziaria che, a pagina 23 (quadro delle previsioni a legislazione vigente) ci dice che, a legislazione vigente, ossia se il Governo non facesse niente, nel 2005 la pressione fiscale diminuirebbe di un punto percentuale sul PIL. Voi potreste dire: e con questo? Ebbene, se il Governo non ci fosse, la pressione fiscale diminuirebbe di un punto. Invece, con il vostro intervento, con questa legge finanziaria, essa scende solo dello 0,6 per cento perché voi la aumentate dello 0,4 rispetto al tendenziale a legislazione vigente.
Questa è la situazione di fatto ed è inconfutabile. Chi insiste sostenendo il contrario, o è ignorante oppure è sicuramente in malafede.
È altresì inconsistente - si potrebbe dire tam quam non esset - il quesito che avete ripetutamente posto: se il PIL cresce di più qualora la riduzione fiscale avvenga aumentando il deficit, oppure finanziandola con una riduzione proporzionale delle spese. Infatti, non essendovi riduzione della pressione fiscale, non vi è questione, avendo documentato che siamo in presenza di un aumento della pressione fiscale proprio a causa del vostro operato tramite questa legge finanziaria.
Qualcuno ci potrebbe chiedere cosa avremmo fatto noi se fossimo stati al vostro posto. Innanzitutto, non avremmo discusso la legge finanziaria dopo Natale, con quattro votazioni di fiducia, perché è abbastanza notorio che nel pomeriggio verrà posta la questione di fiducia e che anche al Senato verrà replicata questa infausta procedura.
Inoltre, la risposta alla domanda si trova facilmente nelle nostre proposte emendative, che delineano una politica economica alternativa a quella del Governo. Ne cito alcune, dimenticandone altre, comunque, anch'esse sicuramente importanti.
Un emendamento presentato dall'opposizione ha l'obiettivo di ricostruire una fiscalità di vantaggio per il sud. La politica di attenzione di questo Governo nei confronti del sud è stata tanto declamata ma poco perseguita. Avete distrutto i crediti automatici di imposta per gli investimenti e le assunzioni nel Mezzogiorno. Noi li riproponiamo con l'intento di aggiornarli alla realtà odierna, perché si sono dimostrati concreti ed utili.
In secondo luogo, vi è un emendamento che riguarda i crediti di imposta automatici per le piccole e medie imprese che si consorziano per assegnare commesse di ricerca alle università e ai centri di ricerca pubblici. Il problema che vede gli investimenti nella ricerca in Italia troppo bassi è reale, dato che la dimensione delle imprese li rende sostanzialmente impossibili.
Vi è un emendamento che prevede la defiscalizzazione per le quote di salario da contrattazione di secondo livello sulla falsariga di quanto già avvenuto tra la CGIL, la CISL e la UIL e le organizzazioni delle imprese artigiane italiane.
Un nostro ordine del giorno porta la montagna al centro della politica nazionale nel rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione. La montagna è da intendersi come risorsa per il paese, che ha bisogno non di politiche assistenzialistiche ma di politiche di attenzione, nel riconoscimento della sua diversità e della sua peculiarità. La montagna ha avuto il proprio riconoscimento anche in sede di Convenzione europea: essa ricopre il 54 per cento del territorio nazionale, è abitata da oltre dieci milioni di italiani, è governata da 4.201 comuni, di cui 655 parzialmente montani, e da 356 comunità montane, contribuisce a produrre il 16,1 per cento del prodotto interno lordo, ma anche in questi giorni ha visto la maggioranza disconoscerne la portata, la valenza e la sua funzione. Infatti, non sono stati destinati i 170 milioni di euro presenti nel fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze, che andranno sicuramente in economia, come prevedeva un nostro emendamento al disegno di legge, che portava l'incremento del fondo per la montagna per il 2004 a 6 milioni e 750 mila euro, complessivamente, quindi, a 37 milioni di euro.
Inoltre, non sono state recepite le richieste formulate, sia alla Camera sia al Senato, relativamente alla copertura del fondo nazionale per la montagna, tenendo conto della necessità di recuperare nel 2005 il drastico taglio operato dal decreto-legge n. 168 del 2004 di contenimento della spesa pubblica, per riportarlo stabilmente almeno alla misura minima di 61 milioni di euro negli anni successivi. Si prevedeva l'aumento degli attuali fondi ordinari per il 2005 più che proporzionale rispetto al tasso programmato di inflazione, non inferiore comunque ai complessivi 10 milioni di euro, al fine di compensare la mancata crescita dei fondi di parte corrente a favore delle comunità montane. Si prevedeva per il 2005 un'adeguata quota di fondi erariali, pari ad almeno 10 milioni di euro, per l'incentivazione delle funzioni dei servizi associati da parte delle comunità montane, che nel 2004 non hanno ricevuto alcun finanziamento al riguardo.
Inoltre, si prevedeva l'esclusione delle comunità montane, unitamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, dall'applicazione delle norme sul patto di stabilità in quanto tali enti locali verrebbero fortemente penalizzati con misure di fatto inattuabili ed inique rispetto all'introduzione del vincolo.
Onorevoli colleghi, le nostre proposte emendative vanno nel senso di articolare una visione diversa delle esigenze e delle prospettive di politica economica del nostro paese. Voi, invece, vi accingete ad approvare una legge finanziaria - con l'ennesimo voto di fiducia, come dicevo poc'anzi - che sancisce l'aumento del carico fiscale di due miliardi di imposte per bolli, concessioni governative, sigarette, eccetera. Vi sono 13 nuovi balzelli con cui i nostri concittadini si troveranno a dover fare i conti dal 1o gennaio. Guardiamo ad esempio all'originario articolo 31, sostituito dai commi 310 e 311 dell'articolo 1 del disegno di legge oggi in esame. Vi sarà un aumento del contributo unificato nell'ambito del settore giustizia, modificando il testo unico che concerne le spese di giustizia. Il comma 310 sopprime le esenzioni dal contributo unificato che il suddetto testo unico prevedeva per i processi di valore inferiore a 1.100 euro ai quali è ora connesso un prelievo di 30 euro. Il comma 311 prevede un aumento generalizzato ed una revisione degli importi dovuti per gli scaglioni di valore dei procedimenti. Posso dirvi con estrema precisione che per quanto riguarda i primi tre scaglioni vi sarà un aumento del 10 per cento; per quanto riguarda gli altri sette vi sarà un aumento del 20 cento. Inoltre, vi è un ulteriore aumento del contributo unificato per i processi esecutivi immobiliari, da 155 a 200 euro, e per i processi di opposizione agli atti esecutivi, da 103 a 120 euro. Cosa ben più grave, tutti quei procedimenti che prima erano esentati, perché dinanzi al giudice di pace, fino 1.100 euro vi era esenzione, ora dovranno essere soggetti alla tassa di registro. Dunque, un qualsiasi creditore italiano che ha un credito fino a mille euro probabilmente non troverà più conveniente procedere al recupero del credito perché la spesa per poterlo recuperare è maggiore del credito stesso.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei continuare in questo elenco perché voi non l'avete raccontata giusta ai nostri concittadini. Questa legge finanziaria introduce 13 nuovi balzelli. Le imposte indirette avranno un aumento vertiginoso e andranno a prelevare dalle tasche dei nostri concittadini risorse non prelevate nell'anno che si sta per concludere. In tre anni la pressione fiscale è aumentata e non diminuita. L'avanzo primario delle partite correnti è stato ridotto ad un quarto rispetto a quello che vi avevamo consegnato nel 2001: avete mangiato il capitale. I servizi pubblici sono in deficit. Il rapporto deficit-PIL è continuamente sulla soglia del tasso di stabilità previsto dal sistema europeo. Il debito pubblico è in aumento. I consumi sono in caduta libera: non lo diciamo noi, ma tutte le agenzie di ricerca e le associazioni dei consumatori. Perdiamo quote di mercato internazionale (dal 5 per cento al 3,5 per cento). Questo è il vostro bilancio di tre anni di Governo: è un bilancio disastroso e, quindi, non merita la nostra fiducia ma la nostra più profonda sfiducia.
Voi avete introdotto anche una patrimoniale: i nostri concittadini devono sapere le cose. Infatti, cos'è se non una patrimoniale l'imposta sugli immobili che avete introdotto mediante la rivalutazione degli estimi catastali su cui si basano il prelievo ICI e l'imposta sui rifiuti urbani? Avete avuto sicuramente l'intelligenza e la spudoratezza di nasconderlo, dato che avete il dominio dei mezzi di informazione. Noi, però, con il nostro lavoro continuo e ripetuto, parlando con la gente, riusciremo a smascherarvi ed a dire in modo chiaro e tondo quello che state facendo: una politica disastrosa per il paese, una politica disastrosa per tutti noi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.
LUIGI GIUSEPPE MEDURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui dopo le festività del Santo Natale ad affrontare il nodo della finanziaria. Si tratta di un caso molto anomalo rispetto alla prassi parlamentare, non perché si siano interrotte le vacanze, ma per le ragioni che hanno determinato questa «coda», dopo due passaggi parlamentari. Come ha avuto il coraggio di affermare in Commissione bilancio il relatore per la maggioranza, il collega Crosetto, siamo ad una seconda umiliazione della Camera. Non è consentita, neanche in questa lettura, alcuna modifica, di fronte ad un testo oggettivamente disorganico, che al suo interno contiene le disposizioni più disparate, dal sostegno al tartufo agli incentivi per le stazioni radiofoniche (tra cui anche Radio Padania), alla presunta riduzione delle tasse.
Ebbene, in questo periodo di relativa distrazione festiva per il paese, la maggioranza di centrodestra pensa di far passare sotto silenzio questo provvedimento dannoso e davvero inutile per le reali esigenze della nostra nazione. Sul taglio delle tasse, noi esprimiamo un giudizio negativo, che non è dettato da un'avversione ideologica e pregiudiziale, bensì dalla constatazione che in questo momento sarebbero altre le priorità che dovrebbero essere poste all'ordine del giorno dell'agenda politica del nostro paese: la questione «sud» e la questione sviluppo sono due nodi che questa finanziaria non affronta. Noi dubitiamo che in questa fase congiunturale la riduzione delle tasse possa dirottare risorse per far crescere la domanda interna; tutti gli indicatori economici e le analisi, a partire da quelle di Bankitalia, ci dimostrano che le famiglie italiane non risparmiano più e che, anzi, si trovano ad essere fortemente indebitate. Ciò vuol dire che anche quel risparmio medio di 1 euro al giorno non accrescerà la domanda di consumi, bensì sarà dirottato verso spese di abbattimento dei costi di gestione delle famiglie italiane.
Apprendiamo dall'Istituto di statistica che la disoccupazione è diminuita. Oggettivamente siamo contenti di questo dato, ma francamente devo dire che questa percezione di miglioramento non è avvertita, soprattutto nella mia Calabria. Purtroppo, è aumentata la condizione psicologica di rassegnazione, di fronte all'impossibilità di trovare un'occupazione dignitosa. È quindi sopraggiunta la demoralizzazione, affiancata da un altro indice preoccupante, quello dell'emigrazione, che è tornata ad interessare nuovamente i profili professionali più bassi: muratori, carpentieri, operai non specializzati, tornano a riempire i pullman e i treni verso il nord Italia e verso il nord Europa. Si tratta di una perdita notevole, in termini di risorse e di capitale umano, anche perché le rendite che rientrano nelle nostre terre sono nettamente inferiori al passato e servono solo a sopravvivere.
Sindacati e Confindustria, sin da novembre, hanno siglato congiuntamente un documento di rilancio del sud, con le questioni principali da affrontare. Il Governo, sino ad ora, non ha avuto il tempo di leggerlo, rinviando tutto a dopo l'Epifania, per varare questo provvedimento sulla competitività, sul quale peraltro nel Governo regna una grande confusione, probabilmente alimentata ad arte; tanto per fare un esempio, si sente il ministro Alemanno parlare una lingua diversa da quella del ministro Marzano. Tutto fumo negli occhi, tanto che non si sa ancora se si tratterà di un decreto-legge o di un disegno di legge collegato.
Tuttavia, quello che conta è sapere innanzitutto quali saranno le risorse destinate a queste finalità. Avete sperperato, negli oltre 500 commi di questa finanziaria, risorse da fare spavento, e non avete neppure avuto un dubbio su dove andare a raschiare il fondo del barile. Volevate togliere le risorse, ad esempio, ai forestali e ai braccianti agricoli. Una vergogna! Ma, in Consiglio dei ministri - mi rivolgo a tutti quelli che si sono affannati a manifestare il proprio impegno -, chi c'era? Non vi siete accorti quali poste di bilancio si andavano a colpire? È stata la protesta degli interessati a risolvere il problema e non altri, perché voi i finanziamenti glieli avevate tolti! Non è un caso, infatti, che 10 mila forestali abbiano bloccato l'intera regione per avere la minima certezza di proseguire la loro attività e, soprattutto, non è un caso che vi sia stata in questi mesi una recrudescenza delle forme di protesta in tutti i settori, proprio perché siamo di fronte ad una forte precarizzazione del lavoro e dei diritti, in cui, psicologicamente, viene posta una linea di orizzonte mortificante alle aspettative dei lavoratori che non sono messi in condizione di dare certezze alle proprie famiglie.
Vorrei ricordare che avete anche soppresso il reddito minimo di inserimento e non siete stati in grado di realizzare neppure il reddito di ultima istanza, così come in questa finanziaria per il 2005 avete ingiustamente decurtato l'assegno degli ammortizzatori sociali di un ulteriore 10 per cento nel caso di proroga delle indennità di mobilità, per cui oggi gli importi sono inferiori a quanto stabilito per la soglia di povertà.
Non avete inserito, come richiesto con forza dall'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, del quale fanno parte deputati dei due schieramenti politici, le deduzioni a favore delle organizzazioni no profit che sono diventate in questo paese la spina dorsale dell'impegno sociale.
Constatiamo che non riuscite a tener fede neppure alle misure che avevate varato l'anno prima (mi meraviglio dei gruppi della Lega e dell'UDC); non avete prorogato il bonus di mille euro per ogni nuovo nato, che noi pure abbiamo contestato per la provvisorietà e l'inorganicità di una misura che era una mancia, nonostante l'enfasi dei ministri Maroni e Buttiglione.
La Lega, probabilmente, si accontenta di nominare Calderoli commissario per i lavoratori forestali per dare uno schiaffo all'autonomia della Calabria, regione, tra l'altro, governata dal centrodestra.
Dal mese di gennaio, dopo la parentesi delle festività, torneranno ad aumentare le tariffe di autostrade, luce e gas e lo stesso avverrà per le ferrovie. Sulle ferrovie vorrei aggiungere una parentesi che riguarda l'efficienza del servizio che interessa le tratte meridionali a lunga percorrenza. Il giorno dell'antivigilia di Natale centinaia di passeggeri di un treno sulla tratta Torino-Reggio Calabria sono stati costretti a scendere sui binari, perché non funzionavano i riscaldamenti delle carrozze.
Questa è la fotografia di un paese governato da voi, colleghi del centrodestra, che immaginate opere faraoniche, che inaugurate per 25 volte la Messina-Palermo, che idolatrate il taglio delle tasse e poi abbandonate il quotidiano delle persone. Abbandonate il quotidiano degli anziani, soli e non autosufficienti, tranne che per fare delle trasmissioni vergogna, come l'ultimo Porta a porta con il ministro Sirchia e Banca Mediolanum. Abbandonate il quotidiano dei disoccupati, dei lavoratori precari, degli ultracinquantenni che perdono il posto, delle fabbriche che continuano a chiudere. Abbandonate il quotidiano degli insegnanti, della ricerca, dell'università; abbandonate il quotidiano delle donne, costringendole ad andare a ritirare alle poste l'importo degli assegni familiari (poche decine di euro in cambio di lunghe ore di attesa).
Queste cose le stiamo dicendo al paese, ai cittadini che vogliono un'altra Italia, diversa da quella che state maltrattando. Noi daremo fiducia e speranza ad un paese che cerca riscatto e che ha bisogno di un'altra politica (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni)!
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, tra oggi e domani si concludono i lavori della sessione di bilancio. Si conclude il confronto che dovrebbe essere al centro della vita parlamentare tra opposizione e Governo in relazione al disegno di legge finanziaria. Tuttavia, la componente dei Verdi, nella quasi totalità, non ha potuto partecipare ai lavori in questa fase finale, né in Commissione né in aula, a causa, come è noto, della sospensione di cinque giorni a seguito delle sanzioni comminate dall'ufficio di Presidenza.
Al di là della valutazione sul merito rispetto alla forma di protesta, alla protesta stessa che sollevammo in aula a novembre contro una delega ambientale che ha introdotto tra le varie misure, a nostro avviso assolutamente deleterie, il condono come misura ordinaria all'interno dell'ordinamento giuridico, poniamo una questione.
Ci chiediamo se non fosse stato più opportuno consentire alla componente dei Verdi - che è stata espulsa nella quasi totalità, eccetto il collega Boato - di partecipare in modo più congruo in un momento cruciale del dibattito parlamentare, facendo eseguire le sanzioni in modo differito.
Entrando nel merito della manovra, confermiamo il nostro giudizio assolutamente negativo sia per il metodo sia, ancor di più, per il merito. Per quanto concerne il metodo, non si può non constatare la girandola infinità di modifiche, stravolgimenti, maxiemendamenti, riscritture vere e proprie dell'intera manovra di bilancio, tanto che lo stesso presidente della Commissione attività produttive, onorevole Tabacci, autorevole esponente della maggioranza, ha fatto sì che la Commissione da lui presieduta non esprimesse il parere sulla finanziaria, quale estrema forma di dissenso istituzionale, non essendovi i tempi, né tecnici né politici, per esaminare in modo serio una manovra economica completamente diversa rispetto a quella analizzata e discussa da settembre in poi.
Accanto a ciò, occorre ricordare i numerosi e ormai insostenibili voti di fiducia che costringono il Parlamento ad un ruolo secondario, riducendo al silenzio non soltanto l'opposizione, ma le stesse forze politiche che vi sostengono. Con questa finanziaria arriveremo alla ventisettesima richiesta di fiducia al Parlamento e ciò rappresenta un dato estremamente umiliante.
Per quanto riguarda il merito, confermiamo una valutazione fortemente critica sostenuta anche dai sindacati, dalla Confindustria, dai rappresentanti di tutte le categorie produttive del paese, dai rappresentanti degli enti locali - e non solo di centrosinistra -, da esponenti del mondo della ricerca, della cultura, del mondo dello spettacolo, dell'arte.
L'Italia è in declino, sull'orlo della recessione, incapace di mantenere i ritmi di crescita degli altri paesi europei e non, e le politiche economiche che proponete rischiano di mandare il paese alla deriva.
La produzione industriale è in caduta libera (meno 5,6 per cento nell'ultimo anno) scontando in ciò l'assoluta assenza di politiche pubbliche a sostegno dello sviluppo; i consumi sono fermi o in calo, perfino nel periodo natalizio; le condizioni materiali di molti lavoratori e pensionati sono nettamente peggiorate, facendo aumentare il divario sociale; il provvedimento sulla competitività è slittato al prossimo anno. Tutto ciò mentre il presidente della Confindustria ha parlato di un'Italia che vive la crisi più nera dal dopoguerra! E il Governo risponde con una manovra tra le più pesanti degli ultimi dieci anni, che si realizzerà nella maggior parte nella riduzione dei livelli di protezione sociale. Una manovra pesantissima nella quale la crisi produttiva ed industriale è ignorata, una manovra drammatica per le ricadute sociali che provocherà attraverso tagli su tutta l'amministrazione pubblica, con conseguenze devastanti sul funzionamento dell'apparato pubblico.
Lo stesso Servizio bilancio della Camera ha sottolineato in modo preoccupato come i consumi intermedi siano ridotti rispetto agli stanziamenti iniziali del 26,8 per cento per il 2005 e del 35,6 per cento per gli anni successivi. Il suddetto Servizio, in particolare, ha sostenuto che la consistenza della riduzione derivante dalle norme in esame sembra poter incidere negativamente sulla funzionalità dei Ministeri.
Questo significa pregiudicare gravemente il livello minimo delle risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione. In una situazione come questa, in cui il Governo cerca disperatamente di tagliare tutto il possibile e svuota le tasche dei cittadini, alla faccia della riduzione fiscale, vorrei capire dal ministro Siniscalco e dal Governo come possano trovare spazio misure vergognose quali i contributi per Radio Padania, il condono per le affissioni abusive e quello mascheratissimo per i lavori abusivi effettuati a Villa Certosa dal nostro premier. Ci sembra una vera vergogna.
Inoltre, l'ennesima riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali (meno 6 per cento in tre anni) ha costretto questi ultimi a fronteggiare problemi di bilancio. In proposito, basta leggere le cronache locali per rendersi conto in quale situazione versano i comuni che non riescono a chiudere il proprio bilancio. Una recentissima ricerca dell'IRES-CGIL ha evidenziato come nel 2004 oltre il 21 per cento delle nostre città, capoluogo di provincia, è stato costretto a tagliare la spesa sociale a causa dei tagli, operati nei trasferimenti nazionali. Ricordo che stiamo parlando di asili, di trasporto scolastico, di manutenzione delle strade, di parchi, di assistenza ad anziani e malati, di salvaguardia del decoro della vita cittadina.
Non parliamo poi della tanto strombazzata riduzione fiscale, ovvero un'operazione propagandistica sul taglio fiscale che nasconde, invece, l'aumento delle tasse per i servizi locali nonché delle imposte indirette, come bene hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto. Insomma, si tratta di una vera e propria stangata che avrà pesanti conseguenze soprattutto per i cittadini più deboli e più esposti, perché fa pagare loro il prezzo del vostro totale fallimento.
PRESIDENTE. Onorevole Zanella, la prego di concludere.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, purtroppo non ho la possibilità di concludere come vorrei il mio intervento, perché mi è stato concesso un tempo assai limitato. Pertanto, vorrei terminare ricordando che la vostra politica economica ha rinunciato a qualsiasi seria e credibile lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Quindi, si tratta di una politica incapace di affrontare il fondamentale problema dell'economia sommersa. Infatti, solo con un forte ed effettivo contrasto all'evasione fiscale si può raggiungere un allargamento della base imponibile.
Ricordo che in Italia una fetta rilevante dei redditi non è sottoposta ad alcuna tassazione, a seguito di comportamenti fraudolenti derivanti dall'elusione e, soprattutto, dall'evasione fiscale, anche totale. Mi riferisco a circa 750 mila miliardi di vecchie lire all'anno sottratti dall'evasione fiscale, cui vanno sommati almeno 80 mila miliardi di vecchie lire, provenienti dall'evasione contributiva. Il recupero di tali somme sarebbe - questa sì! - una seria politica, finalizzata alla riduzione del carico fiscale.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.
GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, il Presidente del Consiglio ha definito questa legge finanziaria come una svolta storica. Francamente, ci è sembrata una definizione esagerata ed eccessiva. Probabilmente il Presidente del Consiglio ha voluto utilizzare un'enfasi sospetta per mettere in moto una giostra mediatica e propagandistica sulla riduzione delle tasse, tanto massiccia - grazie ai mezzi di cui dispone - quanto vuota e falsa.
Non ricorderemo le tabelle pubblicate dagli organi di stampa e redatte da istituti scientifici, per spiegare le conseguenze di una manovra fiscale che, a nostro avviso, vedrà quali unici veri beneficiari i possessori di redditi alti. Non lo facciamo, perché finiremmo per creare altra confusione. Le donne e gli uomini del nostro paese sono stati bombardati da troppe notizie contrastanti. È giusto, quindi, attendere qualche mese e lasciare agli italiani la verifica del bluff operato dal Governo e dalla maggioranza di centrodestra, con una legge finanziaria iniqua e sbagliata, che danneggerà il nostro paese.
I cittadini hanno dovuto in questi giorni pagare l'ICI, e già sanno di un rincaro per il 2005 tra 50 e 58 euro per la prima casa. Sempre per quanto concerne la casa, è in arrivo un aumento della Tarsu (la vecchia tassa sui rifiuti solidi urbani, trasformata in tariffa): il rincaro sarà mediamente pari a 12 euro annui. Nel settore dell'energia, i cittadini si dovranno attendere per il momento un rincaro di 15 euro annui sulla bolletta elettrica e un ulteriore rincaro di 20 euro annui per il gas. Le forniture di acqua per usi domestici subiranno un aumento pari a 11 euro annui. Inoltre, gli italiani faranno i conti con l'aumento delle tariffe autostradali, pari mediamente a 28 euro annui. Non si parla per ora di tariffe RC auto, che dovrebbero rimanere stabili dopo anni di rincari, per esplicita decisione della maggioranza di centrodestra. In questi giorni, gli italiani scopriranno che i costi dei servizi bancari sono saliti mediamente di 25 euro annui, con l'aumento dei bolli sui conti correnti di 32 euro annui.
La famiglia media italiana, quindi, riceverà una «stangata», per le sole tariffe, di 270 euro annui, e sul prezzo al consumo, imposte comprese, graverà l'IVA, che diventerà un'imposta sulle imposte. A pagare il prezzo più alto saranno i percettori di reddito fisso, a causa dell'ulteriore caduta che subirà il potere d'acquisto dei salari degli operai, degli impiegati, dei pensionati. Pertanto, mentre gli italiani attenderanno di capire se avranno o meno una riduzione della pressione fiscale, già nei prossimi giorni riceveranno i frutti avvelenati del Governo Berlusconi.
Non ci vogliamo tuttavia limitare a segnalare le lacune e gli errori della politica economica dissennata prodotta dalla maggioranza di centrodestra, né vogliamo sottrarci al diritto-dovere di illustrare ulteriormente, rispetto alla legge finanziaria in esame, falsata dal voto di fiducia, le nostre proposte alternative. Se fossimo stati al Governo, signor sottosegretario, avremmo stanziato maggiori risorse per il rilancio tecnologico del paese, maggiori fondi, in via prioritaria, per la ripresa dei settori produttivi, per la ricerca, per l'università, per la scuola. Quanto al sud, alle imprese e al lavoro, avremmo scelto di riproporre gli strumenti legislativi - credito di imposta, bonus per l'occupazione - con procedure semplici e legali, che durante i governi di centrosinistra avevano dato ottimi risultati, in quanto utilizzati facilmente dal mondo imprenditoriale.
Il Governo ha impedito ogni utile confronto costruttivo su questo terreno: per il secondo anno consecutivo - si tratta di un fatto gravissimo - verrà posta la questione di fiducia, con una sostanziale blindatura della legge finanziaria e con un ridotto dibattito parlamentare.
Da questa blindatura è uscita, grazie alle giuste lotte e rivendicazioni del movimento dei lavoratori, la scongiurata iattura del taglio delle risorse per i braccianti agricoli. Infatti, per finanziare la manovra fiscale, il Governo avrebbe voluto effettuare una vera e propria azione di «macelleria sociale» e cancellare l'indennità di disoccupazione per i più deboli, per i lavoratori precari, coinvolti nella grave crisi del settore agricolo, che in questi giorni vive, nel sud soprattutto, uno dei momenti più drammatici per le difficoltà presenti nel mercato dell'ortofrutta.
Su questa frontiera, nelle prossime settimane, continueremo il nostro impegno. Sul decreto-legge voluto dai sindaci, dagli operatori agricoli, dalle associazioni di categoria, che arriverà alla Camera dopo l'approvazione del Senato, ci batteremo per avere risorse vere, incentivi per le aziende, nuove procedure per il ripianamento creditizio, per l'abbattimento dei costi previdenziali nel lavoro agricolo, ma chiederemo anche l'abrogazione dell'articolo 21-bis presente nella legge finanziaria, per mettere la parola «fine» al proposito del centrodestra di penalizzare il delicato settore del bracciantato agricolo a partire dal 2006.
C'è da dire che la manovra dell'IRPEF colpirà, comunque, le regioni e le province a statuto speciale, che, avendo la compartecipazione diretta dell'incasso fiscale, subiranno una riduzione certa delle entrate. L'entità del buco non si conosce con precisione nelle singole regioni: la Sicilia, destinataria per Statuto dell'intero gettito dei tributi regionali, nel 2005 perderà (sono calcoli effettuati dagli uffici della regione) circa 300 milioni di euro.
Di fronte a questo rischio, nei giorni scorsi abbiamo assistito alla «parata», al diluvio delle dichiarazioni del solito viceministro Miccichè, e poi del senatore Vizzini ed infine del ministro La Loggia: tutti a proporre la definizione di un fondo compensativo nella legge finanziaria per queste regioni che perderanno il gettito fiscale; di questo fondo compensativo non c'è neppure l'ombra nella nostra finanziaria. Noi lo sappiamo, signor Presidente: i ministri ed i rappresentanti del Polo assicurano, fanno apparire, soprattutto nella loro realtà d'origine, in Sicilia in modo particolare, che la dichiarazione avrà un effetto positivo, concreto, dopodiché, dopo le dichiarazioni, nulla! Hanno un concetto molto basso della cittadinanza attiva delle nostre comunità; pensano che i cittadini possano non capire che da parte loro vi è soltanto il bluff; ma questa volta, oltre al bluff, al fatto di aver limitato, come al solito, il loro agire alle dichiarazioni, vi è un'altra motivazione aggiuntiva, che ci fa capire il dietro front di questi ministri, di questi rappresentanti del Polo siciliano. Ebbene, vi è stata la scelta (voluta) di abbandonare su questo terreno la Sicilia, perché impauritisi di fronte alla dichiarazione del vicepresidente del Senato, il leghista Moro, il quale ha detto: i siciliani non possono andare al mulino con tre sacchi, quello dell'avere, del dare e del prendere; per ammonire coloro i quali potessero avere l'idea di trovare un fondo compensativo per la perdita del gettito fiscale. Noi non sappiamo a cosa si riferisse l'esponente leghista: le politiche del Governo Berlusconi finora hanno penalizzato il sud!
Signor senatore Moro, in questo caso i siciliani sono andati al mercato col sacco del dare: aver dato tanta fiducia al Polo e sono stati ripagati malamente! Infatti, in Sicilia l'unica crescita che ha avuto questa comunità è stata quella della disoccupazione: oggi si registrano punte del 21 per cento di disoccupati.
Potremmo citare alcune scelte operate dal Governo che hanno finito per favorire il nord del paese - la questione delle quote latte, la Tremonti-bis -, ma non vogliamo riaprire una contrapposizione tra nord e sud che sarebbe anacronistica e sbagliata: sappiamo che il paese ha bisogno di una parte che faccia da traino, che trascini l'intera comunità verso un'integrazione piena con il resto dell'Europa.
Sia chiaro, però, che le nostre uniche e legittime richieste derivano dallo statuto, che fa parte della Costituzione e che, pertanto, va rispettato. Ne prendano atto i padani, i leghisti ed i loro alleati! Non possono approfittare del fatto che, oggi, la Sicilia è governata dal centrodestra, da un presidente, l'onorevole Cuffaro, il quale, anziché difendere le istituzioni regionali, la Sicilia ed i siciliani, è tutto preso dall'utilizzo del proprio potere parassitario e purulento ed è intento ad insultare gli avversari e ad alimentare la rissa nel suo partito! Non si illudano i leghisti di avere terreno facile nel ridimensionare, nel mortificare la Sicilia!
Comunque, noi ci batteremo. A tale riguardo, abbiamo voluto presentare un emendamento per ammonire il ministro La Loggia, il quale dovrebbe interessarsi dei problemi dei siciliani, e per far capire al viceministro Micciché che la deve smettere di rilasciare dichiarazioni che, alla fine, si rivelano vuote, inutili e dannose per la nostra comunità. Il nostro obiettivo è quello di porre una questione di giustizia nei confronti della nostra comunità. Purtroppo, con la scelta del Governo di porre la fiducia, non sarà possibile discutere dei temi cui ho accennato ed i siciliani dovranno subire un ulteriore torto da parte del Governo di centrodestra, del Governo Berlusconi.
Altro che la svolta epocale evocata dal Presidente del Consiglio! I cittadini italiani percepiscono già una realtà più amara e negativa: un'Italia diversa in cui le famiglie stanno peggio rispetto al passato a causa della caduta del potere d'acquisto; un'Italia in cui i giovani sono incerti sul proprio futuro per l'eccessiva flessibilità del sistema lavoro, non protetto da ammortizzatori sociali di tipo universale, idonei a creare una rete di sostegno per progettare l'avvenire; un'Italia amaramente divisa in due, una che produce, che va avanti, che lavora, ed una che va indietro, soprattutto sulla «frontiera» del lavoro.
Quel che è più grave, nelle nostre comunità del sud, è il fatto che i giovani hanno perso la speranza: non si iscrivono più nelle liste per cercare un posto di lavoro perché sanno che è tornata, per opera del Governo di centrodestra, la stagione dell'emigrazione, nella quale saranno costretti a lasciare la nostra terra per trovare diritti di cittadinanza e diritto al lavoro fuori, nel nord del paese, nei paesi europei o addirittura fuori dall'Europa.
Sul disegno di legge finanziaria al nostro esame confermiamo il nostro giudizio negativo già espresso altre volte in passato. Noi della Margherita e del centrosinistra continueremo la nostra battaglia ed aspetteremo il decreto-legge sulla competitività. Ci auguriamo che il Governo si decida presto: le ipotesi di riduzione fiscale le ha volute presentare immediatamente - ne valuteremo gli effetti negativi, gli effetti bluff -, ma sulla competitività e sul lavoro il Governo nicchia, tentenna, non sa cosa fare.
Quando arriverà in Parlamento il provvedimento sulla competitività, lanceremo la nostra sfida, soprattutto sulla «frontiera» dell'occupazione e su una situazione del sud che è gravissima (sono tante le industrie in crisi che perdono lavoro). Su questo terreno non permetteremo falsità e demagogia, non concederemo spazio al centrodestra per ipotesi e proposte nulle o insignificanti per la nostra comunità e chiameremo ognuno alle proprie responsabilità: gli italiani - tutti gli italiani - non meritano, dopo il danno della finanziaria, anche la beffa delle promesse non mantenute (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.
ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella al nostro esame è la terza legge finanziaria che sarà approvata con voti di fiducia, segno di un Governo che considera la democrazia e la dialettica parlamentare un fastidio.
Quello del Presidente Berlusconi rimarrà nella storia come un Governo alla cui cultura non appartiene il confronto parlamentare, un Governo che non si fida della sua maggioranza, che teme imboscate dai suoi stessi parlamentari e che, per non correre rischi, imbavaglia i deputati e i senatori della maggioranza. Ciononostante, rischia l'esercizio provvisorio per il 2005.
Signor Presidente, siamo di fronte a questioni di una gravità inaudita. Su questo disegno di legge finanziaria quasi certamente il Governo porrà la questione di fiducia, ma non si tratta di un voto di fiducia qualsiasi. Il Governo impone ai deputati la questione di fiducia su un testo non suo, ma definito dall'altro ramo del Parlamento, ossia il Senato. Signor Presidente, la Camera dei deputati diventa una dépendance del Senato della Repubblica!
Si pone un'altra questione ancora più grave. In prima lettura, il Presidente Casini ed il presidente della V Commissione, onorevole Giancarlo Giorgetti, in conformità ai regolamenti e alle precedenti leggi finanziarie, si sono comportati in modo coerente e rigoroso. Hanno compiuto consistenti stralci rispetto al testo originario del Governo e dichiarato inammissibili per estraneità di materia molte proposte emendative.
Nel testo licenziato dal Senato, oggi al nostro esame per l'approvazione, con un'azione di comparaggio tra Governo e singoli senatori, ritroviamo le stesse materie stralciate, per estraneità di materia, dalla legge finanziaria dal Presidente Casini, e molto, molto di più. Lo stesso relatore, seppur da parlamentare di maggioranza, ha parlato di malessere nell'approvare questo provvedimento, non solo per le scelte microeconomiche che si compiano. In alcuni casi, siamo arrivati ai finanziamenti di associazioni di quartiere, non nazionali.
Il presidente della V Commissione, onorevole Giorgetti, mercoledì 22 dicembre, ha dichiarato inammissibili per estraneità di materia diverse proposte emendative da noi presentate, coerentemente con l'impostazione iniziale (si tratta, precisamente, di 116 proposte emendative inammissibili). Le domande che abbiamo posto in Commissione e che, in quest'aula, ripropongo a lei, signor Presidente, sono le seguenti: con la stessa coerenza, non dovrebbero essere stralciati dalla legge finanziaria i commi estranei per materia? Com'è possibile che la Presidenza della Camera dei deputati utilizzi due pesi e due misure, a seconda che siamo in prima o in terza lettura? Fino a quando vogliamo stravolgere le regole per piegarle alla volontà del Governo?
Questo Governo, che aveva promesso un nuovo miracolo economico al paese, ha prodotto un vero e proprio disastro: stravolgimento delle regole della democrazia, mortificazione del Parlamento a più riprese ed una qualità legislativa che impedisce ai cittadini ed alle istituzioni di fruire di leggi chiare, leggibili ed applicabili. Ed il richiamo del Capo dello Stato suona ancora nelle nostre orecchie, ma non trova ascolto da parte di chi dovrebbe ascoltare. Eppure, anche su questo, è stato imbastito un dibattito che, a volte, rasenta il ridicolo.
Oggi, ci troviamo in una situazione peggiore delle peggiori produzioni legislative: 580 commi ed un solo articolo. Questa sarà la legge finanziaria per il 2005. Non si tratta solo di un fatto estetico. I conti pubblici sono palesemente fuori controllo.
Con questa manovra da 24 miliardi, che si vanno a sommare ai 7 miliardi e mezzo della manovra correttiva 2004, e con il decreto n. 168 del mese di luglio, si tagliano spesa sociale e spesa pubblica senza fissare priorità, senza fare delle scelte per obiettivi, senza puntare assolutamente al rilancio dello sviluppo (abbiamo sentito dire anche dal relatore, onorevole Crosetto, che l'obiettivo prioritario del Governo era quello di rispettare il patto e, quindi, di diminuire le tasse). Quel che è peggio è che la manovra è palesemente scoperta e le entrate sono incerte ed aleatorie. Questo aprirà la porta a nuove manovre correttive oppure a sanzioni del tipo «polvere sotto i tappeti». Già le eccedenze sono arrivate a 8 miliardi di lire, quindi siamo oramai ad una cifra veramente spaventosa (le eccedenze, come è noto, sono i pagamenti nell'anno successivo di debiti fuori bilancio prodotti in corso d'anno).
Si continuano a tagliare la spesa sociale ed i trasferimenti agli enti locali, si continua a dare meno fondi per la ricerca e per le infrastrutture; quindi, si taglia la spesa pubblica, ma senza fare selezione, senza fare scelte volte al rilancio dello sviluppo e alla crescita di un paese moderno e industrializzato come il nostro.
Nel paese cresce la sfiducia, crollano i consumi - anche in questi giorni di festività abbiamo registrato questi dati - , a spese delle fasce più deboli della società, ma anche di quel ceto medio che per la prima volta avverte i sintomi della povertà in Italia. Il nostro apparato produttivo perde continuamente la competitività e non si vede niente, non si capisce ancora qual è - se ci sarà - il provvedimento collegato e con quale fondi e su quale indirizzo il Governo vorrà promuovere il rilancio della competitività. La difficoltà del made in Italy è sotto gli occhi di tutti, il sistema delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, che hanno rappresentato l'ossatura competitiva di questo paese, impoverisce sempre di più. L'Italia è agli ultimi posti in Europa per la competitività insieme alla Grecia. Il Presidente Berlusconi continua a parlare di ripresa - l'ha fatto anche ieri -, additando ancora una volta i parlamentari dell'opposizione e i giornali di sinistra, che cercano di presentare un'Italia che non c'è. La verità è che l'Italia che ha in mente Berlusconi non esiste, l'Italia del bengodi, delle promesse mancate, del miracolo economico, è solamente nella sua verve propagandistica e non nella realtà delle cose.
Parlate di contenimento della spesa pubblica e, invece, in questi anni di Governo di destra la spesa pubblica è salita al 40 per cento del PIL. Noi del centrosinistra nel 2001 l'avevamo lasciata al 37,1 per cento. Quindi, nonostante questi tagli, nonostante queste manovre che vanno ad indebolire il tessuto produttivo e sociale del paese, la spesa pubblica aumenta. Questi dati sono ancora più gravi per qualità, perché cresce la spesa corrente e diminuisce, ancora di più della crescita della spesa corrente, quella per investimenti, per migliorare le infrastrutture, per la ricerca, per l'innovazione. Altro che auto blu! Si tratta ancora una volta di un coniglio tirato fuori dal cappello per spostare l'attenzione, per confondere gli italiani, per fare ancora propaganda. Non è lì che bisogna tagliare la spesa pubblica; ci sono abusi anche lì, ma un dato è certo: da quando questo Governo si è insediato le auto blu sono aumentate e non sono diminuite!
Bloccate il turn over alle regioni, agli enti locali, alle università, ai centri di ricerca e di statistica, mentre avete dall'altra parte aumentato in questi tre anni di 116 mila unità i dipendenti pubblici. Questa domanda è già stata posta in sede di approvazione del decreto n. 282 del novembre scorso; io la voglio porre un'altra volta: dove lavorano questi 116 mila nuovi dipendenti pubblici? Per quali obiettivi sono stati assunti? Per quali strategie? Su questo fino ad ora nessuna risposta! Il Parlamento non è tenuto a sapere come viene speso il denaro pubblico.
State dissipando il futuro, cari signori del Governo e della maggioranza: vendita del patrimonio immobiliare dello Stato (un patrimonio accumulato in centinaia di anni), vendita perfino delle strade statali (per poi far pagare il pedaggio a chi ne usufruisca, anche se, per una prima fase, si è inventato un pedaggio a pagamento da parte dello Stato stesso).
Fate slittare in avanti, inoltre, i pagamenti mentre anticipate le riscossioni; praticamente, consumate il futuro. L'avete fatto ancora ultimamente con il decreto-legge n. 282 del 2004 (convertito il 21 dicembre scorso), facendo traslare al 2005 la seconda e la terza rata del condono edilizio, per un importo, presunto, di 2 mila 215 milioni e 500 mila euro. Tali risorse servono per la copertura della riduzione delle imposte sui redditi, che giova soprattutto ai ricchi; copertura che difetta di quantificazione ed è, pertanto, incerta rischiando di determinare, per così dire, un buco nei conti pubblici l'anno prossimo.
Il Governo, a tutt'oggi, si rifiuta di informare il Parlamento sia sull'ammontare delle domande di condono presentate al 10 dicembre del 2004 - data ultima per il loro inoltro - sia sulla natura degli abusi che esse hanno riguardato. Infatti, sapete, onorevoli colleghi, come esistano abusi minori...
PRESIDENTE. Onorevole Mariotti...
ARNALDO MARIOTTI. ...per i quali la liquidazione viene fatta direttamente con la prima rata e abusi maggiori che prevedono una seconda ed una terza rata. Ebbene, a tali domande aspettiamo di ricevere le rispettive risposte; riflettete, cari colleghi: si può imbavagliare la maggioranza, ma non l'opposizione. Poiché non potrete arrivare, con la propaganda, nelle tasche dei cittadini, nel paese faremo emergere la verità, ed il momento della verità sarà la quarta settimana, quando pagherete, per questo inganno, anche quanto avete compiuto nel passato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.
GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come moltissimi di voi, e, altresì, come moltissimi italiani, ho trascorso il giorno di Natale in famiglia; voglio partire da tale considerazione in quanto, tra i parenti, ho trovato più di qualche difficoltà nel motivare le ragioni della mia ormai evidente presenza in quest'aula stamani. Infatti, a fronte della mia affermazione secondo la quale sarei stato in Parlamento oggi, qualcuno, tra i miei fratelli presenti, mi chiedeva conto di cosa, a motivo della mia partecipazione alla seduta, sarebbe potuto cambiare del testo del disegno di legge finanziaria e se avrei potuto contribuire ad inserirvi qualche elemento di novità. Insomma, mi si chiedeva se poteva essere utile la mia presenza insieme a quelle degli altri parlamentari; ma, purtroppo, la mia risposta è dovuta essere negativa. Infatti, come già è stato ricordato, e come, altresì, hanno scritto i giornali, la votazione fiduciaria taglierà, poi, ogni possibilità di discussione ed ogni dibattito. Come ha ricordato anche il relatore per la maggioranza, onorevole Crosetto, assisteremo impotenti ad un altro atto di «umiliazione» - se, questa mattina, non ho letto male i giornali, tale è la parola usata dal collega - del Parlamento e del ruolo di noi parlamentari. Voglio ringraziare per la chiarezza ed il coraggio l'onorevole Crosetto; vorrei però sperare che dalla stampa, oltre a simili dichiarazioni a volte rese anche da parte di colleghi della maggioranza, potessimo apprendere anche di qualche azione più concreta e, vorrei aggiungere, più coerente.
Dopo gli interventi di alcuni colleghi della Margherita - ricordo il collega Meduri ed il collega Burtone - e di altri gruppi, anche di opposizione, non voglio tornare col mio intervento sui numeri che riguardano il bilancio dello Stato e la legge finanziaria. Voglio però soltanto sottolineare e denunciare come, a nostro avviso, tali numeri abbiano scarsa credibilità e siano, dunque, poco attendibili. È stato già rilevato da osservatori nazionali, da studiosi in sede europea e da agenzie di valutazione internazionale come molto probabilmente il nostro paese avrà bisogno di una manovra correttiva nella prossima primavera.
Questo la dice lunga rispetto alla credibilità delle cifre oggi alla nostra attenzione e che formano sia il bilancio dello Stato sia il contenuto del disegno di legge finanziaria.
Sappiamo, infatti, che tale manovra correttiva dei conti pubblici sarà varata, probabilmente in primavera, anche se personalmente ritengo - lo lascio detto a futura memoria - che sarà adottata dopo lo svolgimento delle elezioni regionali, e penso che tutti ne comprendiamo il motivo.
Dell'umiliazione del Parlamento ho già detto, e pertanto desidero limitarmi a sottolineare due elementi che, dal mio punto di vista, fotografano in maniera molto sintetica i problemi del nostro paese. Il primo riguarda la competitività delle nostre imprese e dei nostri prodotti sui mercati internazionali: in una parola, la competitività del sistema Italia; l'altro, invece, concerne il potere d'acquisto degli stipendi e delle pensioni percepiti dalle famiglie italiane.
Si tratta di due problemi apparentemente diversi e distinti, ma sono, sostanzialmente, due facce della stessa medaglia. Se un paese non è competitivo, non produce ricchezza e non riesce a competere sui mercati, infatti, difficilmente potrà successivamente distribuire reddito e finanziare le politiche sociali.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 11,47)
GABRIELE FRIGATO. Vorrei evidenziare, allora, che è stato lanciato un grido d'allarme (così lo definisco), rappresentato dal ritrovato dialogo, nonché da intese già reali e concrete, tra la più grande associazione dei produttori, da una parte (Confindustria), ed i sindacati dall'altra, i quali, su alcuni temi (basti pensare, ad esempio, al Mezzogiorno), hanno voluto unire non solo le loro critiche, ma anche le loro aspettative e le loro proposte.
Orbene, mi sembra che tale grido d'allarme, contenuto nel documento elaborato da Confindustria e dai sindacati, ma finora inascoltato dal Governo, riconosca bene l'esistenza nel paese sia della consapevolezza di vivere una situazione difficile, sia della volontà di mettersi in cammino per raggiungere l'obiettivo della ripresa economica, condividendo non solo i problemi, ma anche le possibili soluzioni. In tale quadro, ahimè, risulta purtroppo assente il Governo.
Vorrei ricordare che si tratta dello stesso esecutivo che ancora ieri, per bocca del Presidente del Consiglio, si è limitato ad affermare che il 2004 non è stato poi un anno così triste, duro e difficile. Ebbene, vorremmo che il Presidente del Consiglio avesse, in alcune situazioni, la cortesia, la sensibilità ed anche l'umiltà di rilasciare tali affermazioni non attorniato da tanti microfoni e da tante persone, che fanno da scudo rispetto alla realtà, ma vicino ai cittadini che vivono il mese solo fino alla terza settimana, e poi si arrampicano di qua e di là!
D'altronde, onorevoli colleghi, se non ricordo male, oggi su uno dei più grandi quotidiani nazionali è riportato il numero di presenze dei cosiddetti poveri ai pranzi di Natale offerti dalla Caritas, dai francescani oppure da numerose altre associazioni di solidarietà. Vorrei osservare che a Milano, Roma ed in altre grandi città il numero dei poveri fa ancora notizia, ma magari nei piccoli comuni, dove le politiche sociali hanno subito dei tagli anche da parte del disegno di legge finanziaria in esame, tali cifre non stupiscono più.
Tutto ciò lo sottolineo solo per ricordare la distanza tra le dichiarazioni spesso «fiabesche» del Presidente del Consiglio e la realtà italiana, che, invece, è fatta anche di difficoltà, di tanto coraggio, di tante capacità e, a volte, anche di stenti.
Onorevoli colleghi, non volendo essere ripetitivo rispetto a ciò che tanti colleghi hanno già rilevato in maniera precisa, dico che anche in questa legge finanziaria si possono rilevare tra di noi - parlo del gruppo della Margherita, ma anche di molti colleghi del centrosinistra e di voi che sostenete, come maggioranza, questo Governo - tre idee diverse. La prima è quella di democrazia. Questo Governo ha smantellato, pietra dopo pietra, il valore della concertazione. Questa legge finanziaria è approvata con la posizione della questione di fiducia al Senato, alla Camera, e di nuovo al Senato, senza un confronto con le categorie economiche, senza un momento di ascolto con il sindacato.
Sul terzo settore, ossia su quello che oggi, in maniera più vivace, più nuova, più fresca, si fa carico anche delle difficoltà del paese, hanno già parlato altri colleghi, quando presentammo un emendamento, poi bocciato dal Governo e dalla maggioranza, che stabiliva che più si dava, meno si versava, ossia che si andava nel senso della defiscalizzazione dei contributi alle ONLUS. Anche su tale aspetto non mi sembra si sia brillato per attenzione, per ascolto e per disponibilità.
Non parliamo, poi, delle autonomie locali, dalle regioni al più piccolo comune, dai consorzi alle comunità locali! Vi è un taglio, netto e secco, che voi avete disposto. Noi riteniamo, invece, che la democrazia viva sì di un voto che qualcuno riceve per governare, ma anche di momenti nei quali chi è al Governo abbia la capacità di porsi attorno al un tavolo, ascoltando e mettendo insieme le voci e le energie. Tutto ciò, anche con questa legge finanziaria, voi lo avete mancato.
Vi è inoltre un'idea diversa di economia: voi, con questa legge finanziaria, vi proponente una destrutturazione (penso, per esempio, al welfare). Noi riteniamo invece, che il welfare, ossia lo Stato sociale, la protezione sociale, sia un valore che ha bisogno di essere riformato, non cancellato. Voi, di fronte alle situazioni di difficoltà dei mercati aperti internazionali e alla globalizzazione, pensate che basti intaccare i diritti. Noi, invece, riteniamo di essere chiamati, magari insieme, a rimodulare i diritti, a rivedere le forme, le modalità, non a cancellarle. Voi, in sostanza, ponete il mercato come unico elemento che regola la vita delle persone e dei popoli; noi riteniamo, invece, che richiamarci ancora al valore della persona sia l'elemento che deve rappresentare il punto di riferimento e la sola direzione utile, non solo per costruire un paese, ma anche per dare forza, slancio e continuità ad una politica economica che guarda in avanti.
La terza grande idea sulla quale ci differenziano, onorevoli colleghi, è un concetto diverso di paese. Uno Stato che favorisce i furbi, con i condoni, non è lo Stato cui noi crediamo; uno Stato magnanimo con i potenti - vedi le leggi ad personam - non appartiene alla nostra cultura, ma mi pare che esso sia, purtroppo, nelle vostre azioni parlamentari. Una riforma del fisco che avvantaggia i ricchi, che mette al primo posto chi ha di più, non è qualcosa che ci appartiene; per la verità, è qualcosa che riteniamo in contraddizione anche con le norme costituzionali.
Insomma, in una parola, pensiamo ad un paese che abbia una qualche somiglianza con il valore della comunità, nel quale i cittadini hanno tutti pari opportunità, nel quale le tasse si pagano in base alla capacità di reddito, come la nostra Costituzione prescrive, e nel quale i servizi - dalla sanità, alla scuola, al sociale - vanno offerti in base al bisogno e non in base al reddito. Insomma, pensiamo ad un paese che condivide un'ambizione, un obiettivo, un traguardo che solo insieme si possono raggiungere.
Sono questi gli elementi più propriamente politici per i quali troviamo disagio nell'approccio a questi 520 commi e non solo da un punto di vista formale. Mi pare che anche il Capo dello Stato, seppure con molto rispetto per il ruolo del Parlamento, abbia detto qualcosa in tal senso. Mi permetto di dire che, dal mio punto di vista, questi 520 commi, che costituiscono il maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato - e oggi si accinge a porla anche alla Camera - rappresentano il clientelismo elevato a norma. Certamente, in quei 520 commi vi sono disposizioni anche importanti ed utili: non ne cito nessuna per non mancare di rispetto ad alcuna. Talune proposte hanno trovato accoglimento e fanno parte di quei commi ed altre no. Ma in base a quale criterio? È stato, forse, un criterio secondo il quale, avendo di fronte diverse opzioni, si sono scelte le più urgenti? O è stato, invece, un criterio di rapporto diretto con questo o quel ministro, con questo o quell'ufficio? Non è, forse, che, di fronte ai cittadini, abbiamo creato bisogni più importanti ed altri meno importanti, aree più servite ed altre servite in misura minore, problemi che trovano veloce soluzione ed altri uguali che, invece, veloce soluzione non avranno? Questo è il frutto del maxiemendamento che ci proponete.
Mi accingo a concludere, ma non vorrei mancare di esprimere la mia posizione - anche se ho già detto qualche parola in proposito - sul tema concernente il taglio delle risorse agli enti locali. Lo abbiamo sostenuto, lo hanno detto i sindaci, i presidenti delle province e le persone serie (ce ne sono tante impegnate negli enti locali), siano esse elette a destra come a sinistra: il taglio alle risorse degli enti locali andrà a pesare nei servizi. Ed i servizi che una comunità, un comune o una provincia erogano sono generalmente tesi alle categorie deboli e generalmente volti ad alleviare le sofferenze di chi maggiormente vive in difficoltà. Credo che il taglio delle risorse agli enti locali sia un altro degli elementi che mostra come siamo lontani da questa manovra finanziaria, e non per il gusto di esserlo o di fare polemica, ma perché abbiamo a cuore il ruolo delle autonomie locali e quella prima porta che in genere si apre, perché è la prima porta alla quale i cittadini si rivolgono in caso di difficoltà o di necessità. A proposito di ciò, pensando ai lavori svolti in quest'aula qualche mese fa e concernenti il tema della devolution, mi limito solo a dire che avete approvato il cosiddetto provvedimento sulla devolution, ma non ricordo bene che fine abbiano fatto le diverse idee sul federalismo fiscale.
Mi pare soltanto di ricordare che è stata ulteriormente accordata un'altra proroga ad una commissione che sta compiendo studi e valutazioni in proposito e che mi pare che per i prossimi 12 o 18 mesi avrà ancora bisogno di approfondire la materia per formulare una proposta.
Ribadiamo in questa sede che, se vogliamo porre gli enti locali in condizioni migliori, lo possiamo fare nella misura in cui siamo capaci di offrire un quadro di autonomia fiscale.
PRESIDENTE. Onorevole Frigato...
GABRIELE FRIGATO. Concludo, signor Presidente.
Non dico nulla rispetto al taglio delle tasse. Sicuramente, da un punto di vista formale, avete ragione voi: noi preferiamo parlarne tra qualche settimana, quando gli italiani avranno in mano le prime buste paga del 2005. Vogliamo solo rilevare come il taglio delle tasse abbia una contropartita molto facile. Sembra quasi una restituzione, fatta male, perché parte da chi ne ha di più, ma se mettiamo insieme le accise sulla benzina, che sono aumentate perché legate al prezzo della benzina, che è aumentato, e il fiscal drag, che non avete restituito, arriviamo, grosso modo, alla cifra di diminuzione delle tasse di cui parlate.
Annuncio comunque, visto che non avremo altre occasioni di dibattito, il voto convintamente contrario del gruppo della Margherita, perché riteniamo che ci sia bisogno di chiarire le responsabilità. Comunque, signor Presidente, aspettiamo fiduciosi un'inversione di marcia del Governo e la chiediamo per il bene del paese, perché riteniamo che in un paese ci sia bisogno della disponibilità, dell'attenzione e del contributo di tutti.
Concludo con una citazione...
PRESIDENTE. Onorevole Frigato, ha parlato quasi due minuti oltre il termine.
GABRIELE FRIGATO. La citazione è la seguente: «Voglio darti un consiglio: ritorna indietro e porta i quattro zecchini che sono rimasti al tuo povero babbo, che piange e si dispera per non averti veduto (...). Domani il mio babbo sarà un gran signore, perché questi quattro zecchini diventeranno 2 mila (...). Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera: per il solito, o sono matti, o sono imbroglioni».
Noi speriamo che non sia così, ma conosciamo tutti la storia di Pinocchio (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.
PIETRO MAURANDI. Abbiamo già discusso in prima lettura dei contenuti della legge finanziaria, ma lo abbiamo fatto su un testo che è stato ampiamente rimaneggiato al Senato, come del resto sapevamo all'epoca della prima lettura.
Si è trattato persino di una discussione monca e falsa, che ha sottratto a un ramo del Parlamento il diritto di discutere e di intervenire sul testo del Governo. Perciò, vorrei ora richiamare i termini essenziali della manovra così com'è stata approvata dal Senato e le criticità che la caratterizzano.
Si tratta di una manovra per complessivi 32 miliardi e mezzo di euro, che comporta nuove entrate, in parte discutibili e in parte illusorie; 9 miliardi e mezzo di cosiddetto tetto alla spesa pubblica, che altro non è che un taglio consistente all'andamento tendenziale della spesa, di cui una parte fondamentale è rappresentata da tagli dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali; 7 miliardi di dismissioni, cioè di una tantum; 7 miliardi e mezzo di cosiddetta «manutenzione del gettito», ma si tratta in realtà in gran parte di nuovi gravami sulle spalle dei contribuenti.
Ci sono poi le nuove entrate, destinate a coprire la riduzione dell'imposta sul reddito introdotta al Senato. Questa è la modifica più consistente apportata dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato: la riduzione delle aliquote delle imposte sul reddito per 4 miliardi e 300 milioni di euro per il 2005, più che compensata da aumenti di imposte indirette, da altri balzelli e dalle due rate del condono edilizio, per un totale di 8 miliardi e 600 milioni.
Si configura così un passaggio consistente da imposizione diretta a imposizione indiretta e accade che la pressione fiscale, prevista nel DPEF al 40,8 per cento, con la legge finanziaria viene portata al 41,2 per cento.
Si tratta di una manovra iniqua perché è regressiva e si aggiunge, in quanto a iniquità, alla rimodulazione delle aliquote degli scaglioni dell'imposta sul reddito, che, come noto, fa aumentare in misura apprezzabile i redditi alti mentre non prevede alcun aumento, o aumenti ridotti di pochi euro al giorno, per i redditi medio bassi.
Vi sono, inoltre, altre importanti modifiche apportate dal Senato, consistenti in una serie di microinterventi che, in realtà, poco hanno a che fare con la natura della legge finanziaria di cui dirò più avanti.
Vorrei, invece, ora soffermarmi sul contenuto e sugli effetti della riduzione dell'imposta sul reddito. Ho già detto della sua natura iniqua dal momento che riduce la progressività e premia gli alti redditi. Vi è un obiettivo propagandistico in tale misura, ma vi è anche una componente ideologica che credo debba essere evidenziata e denunciata: l'idea di una parte della maggioranza che il sistema impositivo sia un fastidio da cancellare o da ridurre ai minimi termini. Naturalmente, l'obiettivo vero è quello di tagliare drasticamente la spesa pubblica. Sappiamo che non tutte le forze della maggioranza condividono tale ideologia. Ciò spiega, tra l'altro, il «tira e molla» andato avanti per mesi nel Governo e nella maggioranza tra chi era favorevole e chi era contrario alla riduzione dell'imposta sul reddito, chi voleva avvantaggiare i bassi redditi, chi agli alti. Vi è stata una Babele di linguaggi e di obiettivi e, alla fine, lo spirito propagandistico si è sommato alla componente più reazionaria della maggioranza. Mi riferisco a quella che pensa che per promuovere le capacità, le prerogative, le scelte degli individui sia necessario smantellare leggi, regolamenti, contratti collettivi, magistratura, insomma una serie di ingombri e, quindi, anche la spesa pubblica e, naturalmente, le imposte.
Noi pensiamo, al contrario, che la spesa pubblica sia un importante strumento per promuovere le scelte individuali, per consentire a tutti i cittadini di fruire dei diritti costituzionali indipendentemente dal loro reddito e dalla famiglia in cui sono nati. Questo non vuol dire che non si debbano diminuire le imposte quando è possibile e necessario, ma in modo equo e senza giochi delle tre carte come quello di coprire le riduzioni per i ricchi con nuove forme di imposizione indiretta che gravano relativamente di più sui redditi medio-bassi. Per questo abbiamo proposto un emendamento che riduce in modo equo le imposte e copre gli oneri in modo appropriato.
Vi è una serie di argomenti che vengono usati per difendere tali scelte che sono stati evidenziati anche questa mattina dal relatore. Un primo argomento è che la riduzione delle imposte dirette comporterebbe la riduzione dell'evasione fiscale: è un'illusione e una falsità. Vi è l'evidenza di paesi in cui l'imposizione diretta è più alta che in Italia e l'evasione fiscale è praticamente sconosciuta. L'evasione è un costume, anzi un malcostume, che riflette un rapporto patologico tra Stato e cittadini e che viene incentivato dalle varie forme di condono che sono un tratto tipico di questo Governo.
Il secondo argomento è che la riduzione delle imposte avrebbe effetti positivi sulla domanda interna: mi sembra una previsione azzardata perché la riduzione di imposte riguarda principalmente alti livelli di reddito e, quindi, categorie che hanno una bassa propensione al consumo. Inoltre, non è detto che l'eventuale incremento di domanda riguardi beni e servizi prodotti all'interno: potrebbe orientarsi verso beni e servizi importati aggravando la situazione già tragica della bilancia commerciale.
Un altro argomento è che bisogna spostare l'asse della politica economica: la tassazione non deve seguire più la spesa. Sarebbe un intento lodevole se fosse vero, ma non lo è dato che questo Governo ha perso il controllo della spesa corrente, ha rinverdito i fasti degli anni Ottanta della finanza pubblica fuori controllo, come si evince dall'andamento del saldo primario che con quattro finanziare il Governo di centrodestra ha ridotto dal 5 per cento a meno dell'1 per cento del PIL. Lo si evince anche da quello sciame di microinterventi approvati dal Senato e recepiti dal Governo nel suo maxiemendamento.
La nostra critica di fondo è un'altra: avete ignorato l'agenda reale del paese per concentrarvi su un'agenda falsa. È per questo che le critiche alla manovra provengono dalle più diverse fonti come i sindacati, la Confindustria, il mondo del commercio. I produttori di questo paese capiscono che non è centrata in questa finanziaria l'agenda vera del paese.
Il problema reale, che induce difficoltà e criticità, è la caduta di competitività dell'economia italiana. Questo problema lo avete però rinviato «a dopo le feste»; speriamo che non sia «a dopo le feste» per l'economia italiana! In questo ambito, avete continuato con un'opera precisa di cancellazione del Mezzogiorno. È vero che fate un gran parlare, ora, di fiscalità di vantaggio. Ma questa c'era già, si chiamava «credito di imposta», nella sua versione originaria, automatica; però l'avete cancellata! Ogni altra forma di fiscalità di vantaggio presenta dei problemi e richiede un consenso da parte dell'Unione europea, come noto, alquanto improbabile.
Vi sono poi una serie di questioni di metodo, che gravano su questa manovra. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che la seconda lettura da parte della Camera avvenga su un testo normativo radicalmente diverso da quello della prima lettura, sia nell'impianto, sia negli obiettivi che esso si propone. Va inoltre considerato il ricorso ai voti di fiducia, con i quali avete tagliato la discussione sulla manovra finanziaria; peraltro, lo farete ancora oggi e lo farete di nuovo al Senato. Così, un ramo del Parlamento è stato escluso dalla possibilità di discutere approfonditamente della manovra di finanziaria e di intervenire sul testo del disegno di legge, così come del resto è accaduto la settimana scorsa in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 282.
Vi è poi la vicenda degli emendamenti, che ha dell'incredibile e dell'assurdo, perché mentre alla Camera è stato usato un metodo sostanzialmente rigoroso per giudicare l'ammissibilità degli emendamenti, al Senato si è usato un metodo radicalmente diverso, diciamo «più largo». Pertanto, l'altra importante modifica, della quale prima parlavo, approvata dal Senato, è costituita da una miriade di microemendamenti, gran parte dei quali non sono stati ammessi alla Camera, ma lo sono stati al Senato; addirittura, molti di essi sono stati fatti propri dal Governo nel suo maxiemendamento, transitando dunque nel testo della manovra finanziaria, giunta in seconda lettura alla Camera e sostanzialmente inemendabile.
Ho letto su qualche il giornale - non ricordo se lo abbia ripetuto anche questa mattina - che il relatore dice che la Camera dei deputati è stata in questo modo umiliata. Ciò è vero e sono d'accordo. Ma voglio dire che se in questa umiliazione della Camera vi è la responsabilità primaria del Governo, tuttavia vi è anche una responsabilità sostanziale della maggioranza della Camera, che ha chinato la testa (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo), ben al di là del rapporto di fiducia tra Governo e maggioranza, che pure è normale che vi sia.
Vi è poi la circostanza di questa legge formata da un solo articolo con 580 commi: uno scandalo e un insulto per gli operatori e per i cittadini! È vero che ora abbiamo scoperto che ogni comma avrà il suo titolo che ne esporrà il contenuto; tuttavia, non potete illudervi di rimediare così al danno che farete ai cittadini e agli operatori. Una legge senza suddivisione per articoli, per capi, per parti e senza organizzazione di materie, è una cosa illeggibile, un insulto per coloro che le leggi le devono applicare e per i cittadini che le devono rispettare! È una legge senza capo né coda, che del resto riflette perfettamente, nella forma, il suo contenuto.
Tutto questo non è frutto del caso, né delle avverse circostanze, ma è il risultato delle vostre scelte, cioè dell'iter forsennato che avete imposto al Parlamento per l'approvazione di questa cattiva manovra finanziaria. Avete fatto una cattiva legge perché siete cattivi legislatori! Molto efficienti quando c'è da difendere gli interessi particolari del Presidente del Consiglio e dei suoi amici potenti, assai meno - anzi per niente! - quando c'è da farsi carico dell'interesse generale dei cittadini e dei problemi cruciali del nostro paese! È per questo motivo che la nostra contrarietà al provvedimento in esame è assoluta (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.
AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, guardando ai numeri di questa finanziaria, ne deduciamo che il 2005 sarà un ulteriore, ennesimo, anno di instabilità per tutto il sistema di sicurezza sociale, in particolare per la sanità.
Per il Servizio sanitario nazionale è previsto nel 2005 uno stanziamento di 88,1 miliardi di euro. Con riferimento a tutte le regioni, quelle governate dal centrodestra e quelle governate dal centrosinistra, sulla base dei livelli essenziali di assistenza, quindi delle prestazioni che sono tenute ad erogare ai cittadini residenti nel loro territorio, è stato stimato un fabbisogno almeno di 90,1 miliardi di euro.
Si parte, quindi, da 2 miliardi di euro di disavanzo già programmato. Questa cifra potrebbe sembrare esigua, ma non è così, perché due miliardi di euro sono quattro mila miliardi di vecchie lire e perché vi sono una serie di questioni che il Governo non ha affrontato con questo disegno di legge finanziaria.
È vero che il Governo prevede, con uno degli ultimi emendamenti (si tratta di una finanziaria «a rate»; le rate continuano e, probabilmente, ne avremo una oggi, alle 13,30) lo stanziamento di altri due miliardi di euro per contribuire ai debiti pregressi delle aziende sanitarie, ma questa cifra... Signor Presidente, il banco del Comitato dei nove è vuoto...
PRESIDENTE. Ho chiesto al relatore di rientrare in aula...
AUGUSTO BATTAGLIA. I relatori, correlatori, presidenti di commissione sono spariti. Capisco che sono fiaccati anche loro - grazie, Giorgetti, per essere rientrato in questo momento in aula - da questo continuo rincorrere le cifre del Governo che cambiano di ora in ora, ma ci vuole un po' di pazienza, soprattutto il 27 dicembre.
I due miliardi di euro previsti per contribuire ai debiti pregressi sono una goccia in un mare molto più grande. Il sistema sanitario chiuderà il 2004 con quattro miliardi di disavanzo, ma poi ci sono i disavanzi degli anni pregressi. Per non parlare degli oneri contrattuali che graveranno non solo sul bilancio 2005 (non sono previsti), ma addirittura sui bilanci 2004, 2003 e 2002 perché i contratti e le convenzioni sono scaduti da tempo! Per non parlare inoltre della questione aperta dei debiti degli istituti a carattere scientifico e dei policlinici universitari, i quali sfuggono alla possibilità di gestione delle regioni!
Gli istituti a carattere scientifico sono governati da commissari nominati dal Governo, dal ministro e non si capisce perché le regioni dovrebbero farsi carico di debiti contratti dal Governo. Ciò emerge dai numeri presenti nel disegno di legge finanziaria. Pensiamo pure ai fondi per gli investimenti che sono stati pressoché azzerati e sappiamo quanto nella sanità ciò sia importante; se, infatti, si intende arrivare ad un certo rapporto tra territorio e ospedale, spostando le risorse dall'ospedale al territorio, obiettivo dei servizi sanitari moderni, ci vogliono risorse per investire, altrimenti si fa come hanno fatto in Piemonte ed in Puglia, in cui si è pensato di risolvere il problema chiudendo gli ospedali, cioè togliendo servizi ai cittadini. Invece, bisogna investire sul territorio. Se il Governo, con riferimento al disegno di legge finanziaria, non prevede risorse per investimenti adeguati, è chiaro che questo obiettivo diventa irraggiungibile.
Precedentemente ho fatto riferimento ai contratti, alle convenzioni. Che dire dei medici specializzandi? Sono ormai quattro anni che questo Governo si è impegnato, attraverso ordini del giorno, mozioni e quant'altro in Commissione ed in aula a risolvere il problema dei contratti per migliaia di medici che garantiscono la funzionalità dei nostri ospedali, dei nostri servizi sanitari e che non dispongono di contratti. Ancora una volta, con questa finanziaria, eludete il problema e lasciate migliaia di giovani medici senza un contratto e senza la garanzia dei diritti fondamentali!
Per non parlare poi della sanità al sud che richiederebbe investimenti, risorse aggiuntive! In questo senso abbiamo presentato anche degli emendamenti, ma non abbiamo trovato ascolto. Queste risorse non verranno attribuite immediatamente alle regioni; vi saranno delle anticipazioni, poi delle quote.
Oltre all'insufficienza delle risorse, è prevista una norma secondo la quale le regioni, per ricevere una parte di queste somme, dovranno rispettare una serie di altre condizioni stabilite nel disegno di legge finanziaria.
Quindi, si continuerà a rinviare il trasferimento finanziario, aggravando ulteriormente la già grave situazione in cui versano le aziende sanitarie. Siamo di fronte ad un'asfissia finanziaria, che determina conseguenze molto concrete: la media nazionale dei livelli di pagamento delle aziende sanitarie ha ormai superato i 460 giorni (cioè, i nostri ospedali pagano un chilo di patate 460 giorni dopo, con un inevitabile aumento del costo; lo stesso dicasi per le lenzuola, per le siringhe, eccetera), con aziende che in alcuni casi raggiungono i 600 giorni. Ciò induce comportamenti e fenomeni di malgoverno, di cattiva gestione, che poi gravano sul sistema.
Questo significa che il personale mancante non viene rimpiazzato e che i nostri servizi si indeboliscono. Tutto ciò per risparmiare, per rincorrere in affanno un pareggio di bilancio che non è praticabile in quanto, rispetto a livelli essenziali di assistenza, vi è un finanziamento largamente inadeguato. Tra l'altro, tale inadeguatezza del finanziamento è evidenziata nella stessa relazione tecnica alla finanziaria, in cui si prevede che l'obiettivo del Governo sulla sanità è quello di risparmiare quest'anno 4 miliardi 250 milioni di euro, di cui 2 miliardi sui farmaci.
Dovete sapere che, in Italia, tutto il costo pubblico e privato delle medicine è pari a 18 miliardi; dunque, su un budget di 18 miliardi comprensivo di quanto già paghiamo di tasca nostra volete aggiungere un risparmio di 2 miliardi. Questo significa che l'anno prossimo una serie di medicine, che prima gli italiani potevano ottenere gratis attraverso la ricetta del medico, dovranno essere pagate. Dalle ultime note dell'AIFA risulta che una serie di farmaci - ad esempio, quelli per cardiopatici o gli antinfiammatori - che prima venivano forniti gratis, oggi si pagano. L'aumento del 17 per cento del costo dei farmaci avvenuto lo scorso anno è destinato, nel 2005, a subire un ulteriore incremento.
Lo scorso anno i cittadini italiani, grazie a questa politica, per curarsi hanno speso più di 25 miliardi di euro; ormai, quasi un terzo della spesa sanitaria è a carico dei cittadini, che già pagano le tasse per la sanità. Dunque, occorre pagare la medicina, il ticket, la visita specialistica, perché c'è la lista di attesa e l'appuntamento viene dato dopo sei mesi o un anno. Così, se un soggetto ha una necessità sanitaria reale, dovrà pagare la visita specialistica, l'esame diagnostico o addirittura il ricovero. Ad esempio, al CTO di Roma - la capitale d'Italia governata dal centrodestra -, ad una persona anziana che doveva essere operata per una protesi all'anca è stato detto di tornare dopo 11 mesi!
Questo è quanto succede nel Servizio sanitario nazionale. Tale situazione tenderà ad aggravarsi ulteriormente per effetto delle misure da voi previste nella legge finanziaria, così come accaduto nel corso degli ultimi tre anni, ovvero da quando governate questo paese.
Inoltre, non siete capaci di guardare un palmo oltre al vostro naso. Riguardo alla politica del farmaco, siete riusciti in tre anni e mezzo ad ottenere i seguenti, bellissimi risultati. Intanto, avete sfondato la vostra previsione di spesa per oltre un miliardo e 400 milioni di euro. Inoltre, pur spendendo in misura maggiore, la spesa sostenuta dai cittadini è cresciuta per un ulteriore 17 per cento, tra ticket e medicine a pagamento. Infine, non avete favorito lo sviluppo dell'industria farmaceutica italiana, peggiorando la bilancia dei pagamenti italiana in questo settore. Insomma, siete riusciti a chiudere i centri di ricerca italiani che ora si stanno trasferendo all'estero; avete abbassato i livelli di produzione italiana di farmaci, indebolendo di conseguenza il nostro sistema industriale; avete aumentato del 17 per cento quanto speso dai cittadini di tasca propria. Oltre a tutto questo, avete anche sfondato il bilancio per un miliardo e 400 milioni di euro. Questo è il bel risultato da voi raggiunto con la vostra politica del farmaco, reiterata anche nel 2005. Non sono il solo ad affermarlo, perché su questo concorda anche la Farmindustria e qualsiasi operatore del settore, attento ai dati della nostra spesa farmaceutica, in particolare a quelli dell'andamento del nostro sistema industriale in un settore che riveste particolare importanza.
È inutile ripetere di dover fissare dazi contro la Cina per i prodotti a bassa qualità. Infatti, dobbiamo cercare di rilanciare il nostro sistema economico ed industriale, a partire dai settori avanzati, dove possiamo mettere a frutto le nostre conoscenze nonché il lavoro delle nostre università e della nostra ricerca scientifica. Ebbene, non avete previsto alcuna politica per il farmaco e per il prossimo anno chiedete un ulteriore taglio, corrispondente a 2 miliardi di euro, procrastinando il barbaro meccanismo secondo il quale durante l'anno ognuno si comporta come vuole e, poi, alla fine, il disavanzo viene ripartito arbitrariamente, pretendendo anche la restituzione di parte delle somme!
Si tratta di un modo di governare largamente inadeguato, che sta dando risultati negativi, ulteriormente aggravati da questa legge finanziaria...
PRESIDENTE. Onorevole Battaglia...
AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, mi lasci aggiungere alcune osservazioni ulteriori.
PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, il suo tempo sarebbe scaduto.
AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, sto concludendo. Pensavo che potesse essere piacevole capire...
PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, magari sarà interessante, ma il termine «piacevole» mi sembra esagerato.
AUGUSTO BATTAGLIA. In un passaggio, la legge finanziaria prevede accordi tra aziende, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Questi ultimi dovrebbero segnalare tempestivamente alle strutture regionali competenti le situazioni di inefficienza gestionale ed organizzativa degli istituti a carattere scientifico. In pratica, il pediatra di mio figlio, domani pomeriggio, dovrebbe girare negli istituti a carattere scientifico per controllare cosa non funziona e riferire poi all'assessore.
Signor Presidente, ci rendiamo conto di quanto è scritto in questa legge finanziaria? Pensate davvero di governare la spesa sanitaria con misure simili?
Non ho tempo per ricordare ai colleghi il famoso fondo per la non autosufficienza, previsto dal Libro bianco - che rimane bianco - del ministro Maroni ed annunciato in pompa magna un anno fa dal ministro Sirchia, mentre purtroppo gli anziani morivano a causa dell'ondata di caldo. Ebbene, il fondo per la non autosufficienza continua a non esistere. È stata prevista un'esigua deduzione fiscale a vantaggio dei più ricchi, corrispondente a poche decine di euro al mese, peraltro largamente inadeguata per fronteggiare la spesa per le badanti. Tale deduzione, soprattutto, lascia fuori chi davvero non ha i soldi. Tali soggetti saranno costretti ancora una volta a pagare di tasca propria.
Da ultimo, ricordo che è stato approvato in quest'aula un emendamento con il quale si aumenta lo stipendio ai militari della Croce rossa. Nella legge finanziaria non è stata prevista alcuna copertura per tale spesa. Questo pomeriggio il Governo presenterà il suo maxiemendamento e spero che al suo interno sia prevista la copertura finanziaria. Infatti, sarebbe una beffa se la Camera stabilisse l'aumento di stipendio per i militari - magari di stanza a Baghdad, in Kosovo o in altre zone - senza però prevedere la relativa copertura finanziaria per far fronte ad una norma approvata grazie al voto delle opposizioni e di qualche deputato di Alleanza Nazionale. Capisco che altri partiti non hanno partecipato a tale voto, ma ci auguriamo egualmente che sia prevista la copertura per l'emendamento cui faccio riferimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tocci. Ne ha facoltà.
WALTER TOCCI. Signor Presidente, nei mesi passati sono stati versati fiumi di retorica sull'importanza della ricerca scientifica per il nostro paese. Tuttavia, oggi ci troviamo di fronte alla quarta legge finanziaria del Governo Berlusconi che taglia i fondi per la ricerca scientifica. Se per ogni parola spesa da esponenti del Governo e della maggioranza a favore della ricerca fosse stato stanziato un euro, oggi vi sarebbe un grande balzo in avanti nei nostri investimenti per tale settore. Avete invece consumato una delle tante promesse mancate. Ricordo che una delibera del CIPE dell'aprile 2002 fissò solennemente l'impegno del Governo Berlusconi addirittura a raddoppiare lo stanziamento per la ricerca pubblica entro il 2006. Con la legge finanziaria in esame, che si occupa anche del 2006, non soltanto non vi è il raddoppio dello stanziamento ma vi è l'ennesimo taglio.
La verità è che considerate la ricerca come un settore di spesa e non invece come un importantissimo capitolo di investimento sul futuro del paese. La confusione tra la spesa e l'investimento in un settore quale la ricerca è stato definito dal ministro Urbani, con una formula un po' dura, come il «liberismo dei cretini». Non mi sarei permesso di utilizzare un'espressione così offensiva: solo un ministro in carica può farlo con cognizione di causa.
La realtà è che non vi accorgete dei problemi veri, come la crisi di competitività dell'Italia, la più grave da mezzo secolo a questa parte e di cui una componente decisiva è rappresentata dalla crisi nella competizione tecnologica. Poche settimane fa l'ENEA - proprio l'ENEA, vale dire l'ente che avete considerato una terra di pascolo per le lotte tra le diverse correnti e i diversi gruppi all'interno della maggioranza - ha fornito i dati di una ricerca molto importante, la quale dimostra che la dinamica di crollo delle esportazioni nelle alte tecnologie è più intensa rispetto a quella relativa alle esportazioni in generale. Queste ultime, infatti, fanno registrare una diminuzione pari a circa il 30 per cento, mentre nell'hi-tech tale diminuzione è del 40 per cento.
È risaputo che l'Italia si colloca quale fanalino di coda per quanto concerne l'investimento nella ricerca, su scala europea. Il fatto più grave è tuttavia che gli altri paesi che fino poco tempo fa si trovavano insieme con noi in questa scomoda posizione stanno recuperando, investendo con grande decisione nel settore (mi riferisco al Portogallo, alla Grecia e, ancora di più, alla Spagna). Siamo rimasti l'unico paese, insieme alla Bulgaria, che pur trovandosi nelle ultime posizioni, continua ad arretrare, vale a dire a tagliare soldi per la ricerca.
State dunque contribuendo al declino del paese e, soprattutto, state allontanando l'Italia dall'Europa, non soltanto con i tagli previsti dalla legge finanziaria, ma anche con decisioni molto gravi, che non ci stancheremo di stigmatizzare in quanto esse sono state assunte nel silenzio generale e nell'assoluta mancanza di trasparenza. Mi riferisco all'assurda e incomprensibile posizione del Governo, che si è schierato negativamente, in sede europea, sulla decisione di costituire il Consiglio europeo delle ricerche. L'istituzione di tale Consiglio è sostenuta dalla Presidenza di turno olandese ed appoggiata dagli inglesi, dai francesi e dai tedeschi, mentre l'Italia ha assunto una posizione negativa. Il nostro paese, durante la prima Repubblica, ha scelto con molta decisione di collocare la sua migliore ricerca e i suoi migliori scienziati nel consesso europeo.
Ricordo che siamo stati protagonisti di quella grande avventura del CERN, della fisica nucleare di Ginevra, che tanto prestigio e tanta importanza ha dato alla scienza italiana.
Ebbene, oggi noi smentiamo quella storia, che è una delle pagine più importanti, e ci chiudiamo in una visione autarchica, ci separiamo dal resto dell'Europa.
Eppure, i soldi li trovate, quando si tratta di distribuire mance a questo e a quello! Quei soldi che mancano per finanziare la ricerca si trovano per finanziare un istituto come il Jean Monnet, per finanziare il San Raffaele, per consentire al ministro Maroni di creare, addirittura, un istituto di ricerca nuovo nel settore del lavoro e, addirittura, all'ex ministro Tremonti di creare un nuovo istituto di ricerca nel campo del credito: quindi, i soldi escono fuori, quando si tratta di dare mance a questo e a quello!
Non solo, ma tenete fermi soldi già stanziati per la ricerca. Ricordo lo scorso anno - in pompa magna - lo stanziamento di un miliardo di euro per la costituzione dell'Istituto italiano di tecnologia (avrebbe dovuto essere il MIT italiano); a distanza di un anno, di questo miliardo neppure un euro è stato speso per l'attività di ricerca, soltanto un milione e mezzo di euro per l'attività di consulenza. Questo è dunque il naufragio dell'unica idea, che, pur discussa e controversa, avevate messo in campo.
Non solo, utilizzate male, anzi malissimo, soldi già stanziati (penso alla «TecnoTremonti»): l'anno sta finendo e non si ha notizia di un risultato positivo di quel provvedimento sulla competitività del nostro sistema produttivo!
Quindi, i soldi ci sono quando si tratta di distribuire le mance, quando si tratta di sprecarli su provvedimenti inconcludenti, ma invece non ci sono quando si tratta di attuare politiche serie.
La realtà è che voi state sprecando risorse, dissipandole, ed è veramente sintomatico che l'ultima manifestazione di Forza Italia sia stata intitolata proprio con lo slogan «Lotta agli sprechi»! In questo c'è sicuramente un vostro senso di colpa, perché siete ben consapevoli che in questi anni avete aumentato la spesa pubblica di un punto e mezzo, avete diminuito le entrate di un punto ed è esattamente in questi numeri il crollo della finanza pubblica.
Oggi fate pagare il conto di queste scelte sbagliate al paese, ai lavoratori, ai ceti meno abbienti, ma nel mondo specifico della ricerca le fate pagare alle giovani generazioni, ai nuovi ricercatori italiani, con quella misura odiosa che è rappresentata dal blocco delle assunzioni. Dopo tre anni di blocco delle assunzioni, dal 2002 ad oggi, voi proiettate non solo sul 2005, ma anche sugli anni seguenti, questa misura. Si avranno quindi sei anni di blocco delle assunzioni!
Che cosa deve fare in un paese che per sei anni blocca l'accesso alla ricerca pubblica, cosa deve fare in un paese siffatto un giovane ricercatore, un giovane scienziato? Ha soltanto due strade davanti a sé: o cambiare mestiere o andare all'estero! Voi, poi, in vari convegni ed iniziative versate lacrime di coccodrillo sulla fuga dei cervelli: ma questa è oggi una dura necessità per i nostri giovani più brillanti, quella appunto di lasciare il paese se vogliono continuare a fare ricerca.
E questo avviene in un paese in cui i ricercatori sono arrivati all'età media di cinquant'anni, un'età molto alta, con la conseguenza del venir meno di talune scuole di ricerca prestigiose del nostro paese, che appunto si esauriscono proprio perché gli scienziati più anziani non trovano più giovani ricercatori ai quali trasmettere quel bagaglio di esperienze e di conoscenze, che rappresenta un meccanismo di trasmissione generazionale fondamentale nella crescita della scienza moderna.
Siamo un paese che ha, quindi, davanti a sé una straordinaria carenza di ricercatori, problema che riguarda l'Italia e l'Europa. Il ministro Moratti, quando si è allontanato dall'Italia, per un viaggio in Giappone, ha detto l'unica cosa giusta del suo mandato, e cioè che in Europa, se dovessimo davvero realizzare gli obiettivi di Lisbona del 3 per cento in rapporto al PIL, vi sarebbe bisogno di assumere 700 mila nuovi ricercatori, e di questi almeno 50 mila solo nel nostro paese!
Non solo. Nel confronto con gli altri paesi europei, il nostro vanta, tutto sommato, un buon livello di ricchezza, nonostante la crisi - su scala europea, rappresentiamo il 14 per cento del PIL -, ma risulta molto povero di ricercatori, che costituiscono soltanto il 6 per cento della comunità scientifica europea. In questo paese, tutto si può fare, quindi, tranne il blocco delle assunzioni; al contrario, bisognerebbe fare una politica opposta: di incentivazione dei giovani più brillanti verso la professione del ricercatore, dello scienziato.
I colpi che state assestando al sistema stanno producendo risultati che mettono in discussione anche la funzionalità degli enti. Proprio in questi giorni, i lavoratori dell'ISTAT hanno fatto ricorso a forme di lotta anche eclatanti per segnalare un fatto: con la finanziaria per il 2005, nei prossimi mesi, il prestigioso istituto di statistica pubblico rischia di chiudere importanti filoni della sua attività. Infatti, l'ISTAT ha un organico complessivo di circa 2 mila 500 lavoratori, di cui circa mille sono giovani con contratti precari che si fa fatica a rinnovare di mese in mese. Se questi giovani precari non dovessero avere la possibilità di essere assunti, l'ISTAT non potrebbe fare altro che chiudere interi settori della sua attività.
Ciò vale non soltanto per l'ISTAT, ma anche per tanti altri enti di ricerca. Uno dei nostri migliori enti di ricerca, l'Istituto nazionale per la fisica della materia, dopo il salasso operato dal Governo, è arretrato in alcune sue attività più importanti: l'istituto aveva una grande capacità di produrre spin off e brevetti (le cose che sono ritenute più importanti per la ricerca italiana); ebbene, dopo la «cura» del vostro Governo, l'istituto è arretrato tanto in termini di spin off quanto in termini di brevetti. Inoltre, per anni avete detto che non si poteva finanziare il Consiglio nazionale delle ricerche senza sottoporlo, prima, ad una radicale riorganizzazione. Avete proceduto alla riorganizzazione nominando i nuovi organi e commissari di vostra fiducia, ma il CNR continua a subire tagli camuffati con operazioni contabili molto gravi: nel 2005, il budget del CNR sembra rientrare nella norma generale del 2 per cento ma, in realtà, sulle spalle dell'ente è stato caricato anche l'onere per il rinnovo del contratto (quindi, c'è un taglio anche per l'anno prossimo, mentre un altro taglio è espressamente previsto sugli stanziamenti per gli anni 2006 e 2007).
PRESIDENTE. Onorevole Tocci...
WALTER TOCCI. Concludo, signor Presidente, con un'ultima considerazione.
Avevate fatto una sola cosa buona che era stata apprezzata anche da una parte dei ricercatori: con una legge del 2002 avevate attribuito lo status di dirigente ai ricercatori. Sebbene si trattasse di una norma a costo zero, un comma del disegno di legge finanziaria in esame la sopprime, peraltro mediante un intervento estraneo alla legge finanziaria (perché si trattava, appunto, di una misura che non comportava oneri per il bilancio dello Stato).
In tal modo, cancellate, senza una spiegazione, una delle tante promesse del vostro programma elettorale. Come ricorderete tutti, compreso il relatore, onorevole Crosetto, il Governo aveva già provato, circa un mese fa, proprio in quest'aula, a privare i ricercatori dello status di dirigenti, ma il voto dei deputati della maggioranza l'aveva impedito.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 12,45)
WALTER TOCCI. Oggi, il voto di fiducia viene utilizzato per farvi approvare, colleghi della maggioranza, una disposizione che voi stessi avevate bocciato un mese fa!
Questo esempio rende evidente a cosa serva il voto di fiducia: a mortificare il lavoro dei deputati di maggioranza! Si tratta di uno schiaffo alla vostra dignità ed al vostro ruolo di rappresentanti del popolo!
Colleghi della maggioranza, domani sera sarete invitati alla cena offerta dall'onorevole Berlusconi, il quale vi elargirà doni. Non so se quei doni potranno lenire l'offesa che avrete subito o se qualcuno, tra voi, avrà il coraggio di pronunciare, nel riceverli, l'antico verso: Timeo Danaos et dona ferentes (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta, al quale ricordo che dispone di tre minuti. Ha facoltà di parlare, onorevole Perrotta.
ALDO PERROTTA. Signor Presidente, poiché spesso i rappresentanti del centrosinistra intervengono in merito alle nostre cene, evidentemente nutrono un po' di invidia. Collega Tocci, se vuoi, puoi partecipare alla cena.
WALTER TOCCI. No, no, ho di meglio...!
ALDO PERROTTA. Signor Presidente, sento il dovere di ringraziare il sottosegretario Vegas e il relatore per avere previsto, giustamente, nel disegno di legge finanziaria la copertura per le cooperative sociali di Napoli e di Palermo. Assunsero quest'impegno quando ritirammo le proposte emendative e lo hanno mantenuto. Quindi, sento il dovere di ringraziarli.
PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 5310-bis-B e A.C. 5311-B)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore sul disegno di legge finanziaria, onorevole Crosetto.
GUIDO CROSETTO, Relatore sul disegno di legge n. 5310-bis-B. Signor Presidente, la mia replica sarà brevissima, anche perché ormai da mesi esprimiamo idee e giudizi diversi su questo disegno di legge finanziaria che, per alcuni, getta le basi per la crescita e lo sviluppo del nostro paese, mentre per altri non affronta in modo sufficiente i problemi dello stesso.
Al di là di ciò, non nego che siano stati fatti rilievi specifici sul testo trasmesso dal Senato (mi riferisco anche all'intervento di questa mattina dell'onorevole Battaglia). Per questo motivo, approfitto del tempo a mia disposizione non per replicare (cosa già fatta, più volte, sia in Commissione sia in quest'aula), ma per invitare nuovamente il Governo a valutare la possibilità di riportare il testo in Commissione al fine di compiere correzioni meramente tecniche (l'onorevole Battaglia, questa mattina, ne ha evidenziata una: il termine «ultimi» nulla ha che fare con il testo).
Per quanto riguarda tali correzioni, era già stata espressa da parte dell'opposizione la disponibilità (ricordo l'ultimo giorno in Commissione) a compiere un intervento veloce su quei commi nei quali sono stati rilevati errori formali e tecnici che potrebbero essere agevolmente corretti prima di tornare in quest'aula. Per cui invito ancora il Governo a riflettere su questo aspetto.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore sul disegno di legge di bilancio, onorevole Garnero Santanché.
DANIELA GARNERO SANTANCHÈ, Relatore sul disegno di legge n. 5311-B. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la manovra finanziaria di questo anno ha offerto numerosi ed utili elementi di approfondimento per quanto concerne l'assetto del bilancio dello Stato e la verifica della sua idoneità a rispondere all'obiettivo di migliorare la trasparenza e l'efficienza nell'allocazione e nell'impiego delle risorse stanziate.
Ciò discende in primo luogo dal fatto che, come ricordato in precedenza, la manovra correttiva è stata realizzata, per una parte non irrilevante, intervenendo sugli andamenti delle spese a legislazione vigente, come risultanti dal disegno di legge di bilancio. In questo senso, il confronto e le discussioni che si sono svolte sulla cosiddetta regola del 2 per cento hanno comunque consentito di mettere in discussione un vero e proprio tabù, rappresentato dal pregiudizio per cui gli stanziamenti iscritti a bilancio sarebbero sostanzialmente e da sempre intoccabili. Tale pregiudizio aveva in passato inibito il Parlamento dall'effettuare interventi di ampia portata e di applicazione pressoché generalizzata a tutte le categorie di spesa non interamente determinate dal fattore legislativo, quali sono quelle poste in essere con la manovra di quest'anno.
Si è obiettato che gli interventi di contenimento della spesa riferiti al complesso dell'amministrazione pubblica adottati con la manovra in discussione potrebbero pregiudicare l'attività delle amministrazioni pubbliche, finendo per tradursi in un danno per i destinatari delle stesse attività, i quali vedrebbero decurtati, nel volume, oltre che nella qualità, i servizi di cui finora hanno fruito.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, svolta in particolare nel corso della prima lettura alla Camera, consentono invece di affermare con forza che tale rischio si può assolutamente escludere. L'entità dei residui che si formano ogni anno e la generale consapevolezza per cui le amministrazioni pubbliche possono conseguire più elevati standard di efficienza inducono a ritenere che la misura entro la quale potranno crescere le spese nel prossimo anno è ampiamente sostenibile e non pregiudica la funzionalità delle amministrazioni. Abbiamo in particolare potuto verificare che il bilancio reca consistenti margini di intervento, in quanto non è infrequente il caso di previsioni di spesa largamente sovradimensionate rispetto alle effettive capacità delle amministrazioni interessate di prenotare e di impegnare poi di conseguenza le relative risorse. In questo senso, ci attende un ulteriore lavoro di approfondimento per quanto concerne l'analisi delle categorie di spesa e delle UPB, nelle quali si concentrano i più consistenti residui (per chiarire le ragioni per le quali ogni anno si formano, sempre più numerosi e ingenti). Ciò avviene nonostante il fatto che le recenti modifiche apportate dalla normativa contabile hanno ridotto fortemente il numero degli esercizi di cui si mantengono a bilancio i residui.
Più in generale, questa sessione ha richiamato tutti noi all'esigenza di dedicare una maggiore attenzione alla stessa costruzione del bilancio per fare in modo che essa non risponda prevalentemente, se non esclusivamente, come avviene oggi, alle esigenze di legittimità sotto il profilo giuridico, ma anche alle esigenze connesse al più razionale e produttivo utilizzo delle risorse pubbliche. Il nostro bilancio è infatti costruito in modo da assicurare alle amministrazioni la necessaria copertura legislativa delle decisioni di spesa, che esse sono chiamate ad assumere, e purtroppo molto meno al fine di promuovere l'esigenza della gestione. I presidi che sono stati attivati in quest'ultimo periodo a questo riguardo, a partire dal controllo gestionale, non hanno sino ad ora prodotto i risultati che tutti quanti attendevano. Occorre lavorare di più, lavorare per valorizzare gli strumenti a disposizione e per apportare ulteriori miglioramenti, in modo da definire un bilancio che non sia costruito esclusivamente intorno ai centri di responsabilità, vale a dire alle competenze delle singole strutture amministrative, ma che si articoli soprattutto per programmi di spesa.
Soltanto in questo modo, potremo misurare i risultati ottenuti.
Da ultimo, e per concludere, due brevi considerazioni sul tema della trasparenza dei dati contabili, presupposto imprescindibile per l'adozione di decisioni consapevoli da parte delle istituzioni democratiche.
È evidente che l'attivazione di nuovi strumenti di monitoraggio e controllo offriranno al Parlamento, e per il suo tramite all'opinione pubblica, la possibilità di una verifica costante sui comportamenti concreti assunti dall'amministrazione e una valutazione della rispondenza tra risorse e risultati ottenuti. Lo sforzo maggiore, a questo riguardo, deve essere compiuto dal Governo che dovrà impegnarsi di più per trasmettere tutti i dati necessari al fine di consentire al legislatore di assumere le decisioni conseguenti. L'importanza del tema è evidente perché tocca i punti più delicati dei processi decisionali democratici; per questo motivo, non appaiono adeguate le risposte che tendono a spostare sul terreno delle strutture tecniche il controllo l'andamento dei conti pubblici. È bene chiarire che su questa materia il Parlamento non intende rinunciare a svolgere interamente il ruolo che gli compete né demandare agli organismi tecnici quella funzione di costante interlocuzione con il Governo che costituisce l'essenza stessa della democrazia. Anzi, proprio le scelte assunte con la manovra in discussione si rafforzano nella volontà di compiere ulteriori progressi a questo riguardo.
Ci aspetta, quindi, un impegnativo lavoro; in tal senso, concordo pienamente con il collega Crosetto circa la necessità di aprire una nuova stagione di riforme in vista di un aggiornamento della legislazione contabile. Mi auguro che tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, ed il Governo vogliano collaborare per migliorare l'assetto dei documenti di bilancio (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).
TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, le disposizioni che verranno investite dalla votazione di fiducia sono diverse da quelle recate dal testo inizialmente presentato dal Governo alle Camere; rammento, al riguardo, come uno dei due rami del Parlamento, specificamente la Camera dei deputati, abbia, in realtà, esaminato solo quel testo originario del Governo. Al Senato, il Governo ha accorpato alcune proposte emendative in un maxiemendamento sicché, ora, la Camera si trova, quindi, a non avere mai esaminato in prima lettura questa parte di testo sulla quale, in seconda lettura, il Governo chiede la fiducia.
Perciò, signor Presidente, il mio quesito è il seguente. Ritengo che il Governo possa porre la questione di fiducia sui suoi atti; vi è un patto di maggioranza ed il Governo chiede la fiducia su un suo documento in un momento, per così dire, di particolare difficoltà. Ma nel caso di specie si tratta un testo nuovo, mai esaminato da questo ramo del Parlamento, solo frutto di un emendamento del Governo; alla Camera dei deputati, neanche la V Commissione ha potuto approfondirne l'esame. Infatti, al presidente della Commissione bilancio, nonostante il suo equilibrio e la sua capacità, con tali procedure, è stato impedito di consentire una discussione del provvedimento nel merito; e ciò, nonostante vi fosse un mio emendamento, che il presidente ha dovuto dichiarare inammissibile.
Concludendo, nutro seri dubbi, onorevole Presidente, circa la possibilità per il Governo di chiedere la fiducia su una parte di testo che la Camera dei deputati non ha mai discusso e sulla quale si impedirà di poter discutere attraverso, appunto, la posizione della questione di fiducia.
Ritengo che questo sia inammissibile. Mi pronuncerò su tale punto anche nelle fasi successive della discussione; tuttavia, invito a riflettervi, signor Presidente. Infatti, si possono forzare tutte le procedure, ma non si può escludere che ogni riga che viene approvata, attraverso qualsiasi procedura, debba essere esaminata da parte delle due Camere, poiché abbiamo un bicameralismo perfetto. Non si può imporre, allora, attraverso la posizione della questione di fiducia, l'approvazione di un testo che una delle due Camere non ha potuto esaminare!
Al momento, anche se sarò più chiaro quando interverrò nelle fasi successive, non so se quel pezzo di testo sia stato discusso o meno dal Senato, perché sarebbe addirittura incredibile se non fosse stato neppure esaminato e votato dall'altro ramo del Parlamento, ma fosse stato soltanto raccolto come spunto o come idea.
Trattandosi, oltretutto, di materia che ritengo «spazzatura» - e concludo, signor Presidente -, ciò è ancora più inquietante, poiché non si può pretendere, nei confronti di parlamentari che hanno un vincolo di maggioranza e che intendono rispettarlo, di utilizzare tale vincolo per far approvare...
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Buontempo!
TEODORO BUONTEMPO. ... ciò che il singolo parlamentare ritiene indecente!
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Buontempo!
TEODORO BUONTEMPO. Concludendo, signor Presidente, vorrei invitare, al di là del merito, a riflettere su tale questione, dal momento che ciò che oggi potrebbe apparire una piccola forzatura, successivamente potrebbe costituire un precedente pericoloso, poiché ciò che è nuovo nel testo del provvedimento deve essere discusso, nel merito, almeno in sede di Commissione.
PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, vorrei precisarle che vi è un testo della Commissione, esaminato in sede referente, sulla base di quanto trasmesso dal Senato. Il Governo è nelle condizioni di porre la questione di fiducia, come da prassi costante; del resto, i limiti alla posizione della questione di fiducia sono espressamente previsti dall'articolo 116 del regolamento, e riguardano ipotesi diverse da quelle in esame.
Comunque, vorrei osservare che in questo momento, alle 13 di oggi, il Governo non ha ancora posto alcuna questione di fiducia.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare i relatori e tutti gli intervenuti in questa discussione che, in realtà, ha avuto la strana caratteristica di essere non tanto un dibattito sul contenuto del disegno di legge finanziaria medesimo, bensì una disputa che si può svolgere tra qualche mese, quando si potranno constatare i suoi risultati. L'opposizione, infatti, si è lamentata affermando sostanzialmente che la finanziaria in esame non conseguirebbe, in primo luogo, gli obiettivi di equilibrio della finanza pubblica, e che non innescherebbe, in secondo luogo, un processo di sviluppo del sistema economico.
Nella brevità di questa replica, mi tocca rispondere innanzitutto che, per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'opposizione sbaglia a non ritenerli conseguiti dal disegno di legge finanziaria in esame, poiché operazione complessiva, pari a 24 miliardi di euro (dunque, una cifra molto consistente), costituisce un'operazione di aggiustamento dei conti pubblici notevole e, soprattutto, fondata su solide basi.
Per quanto concerne, invece, l'asserzione per cui la manovra finanziaria non innescherebbe un processo sviluppo del paese, vorrei replicare che essa, a mio avviso, è contestabile, poiché, attraverso il disegno di legge finanziaria in esame, si attua il secondo modulo della riforma del sistema fiscale statale. Ciò consente effettivamente di liberare risorse economiche a favore dei risparmi, dei consumi e degli investimenti, e dunque di far ripartire lo sviluppo nel nostro paese, il quale ricordo che, malgrado gli anni difficili, non ha mai presentato il segno negativo registratosi in altri importanti partner europei.
In realtà, la ricetta proclamata dall'opposizione è quella di incidere sullo sviluppo economico incrementando la spesa pubblica, ma se si aumenta tale spesa (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo), l'unico risultato concreto è quello di incrementare la spesa, e poi lo sviluppo si vedrà (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...!
WALTER TOCCI. Questo lo avete fatto voi!
ANDREA LULLI. Lo avete fatto voi!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. D'altronde, onorevoli colleghi, le proposte emendative che sono state presentate dall'opposizione presso il Senato proponevano la riduzione della pressione fiscale - dunque, non è stata intrapresa una via molto originale - coprendola integralmente attraverso l'aumento di altre imposte: ergo, si trattava di un meccanismo che non avrebbe prodotto uno sviluppo (Commenti del deputato Tocci).
Mi rendo conto che nel testo del disegno di legge finanziaria esistono anche norme che modificano le caratteristiche di alcuni tributi e tasse, tuttavia vorrei osservare che la parte più cospicua della riduzione della pressione fiscale è coperta attraverso la diminuzione della spesa pubblica.
Credo proprio che la regola del due per cento, la via della diminuzione permanente della spesa pubblica, per abbassare il rapporto tra spesa pubblica stessa e prodotto interno lordo sia la strada vincente per dare una possibilità di maggiore sviluppo al paese. D'altronde, i dati molto confortanti in tema di disoccupazione - scesa recentemente al di sotto dell'otto per cento - confortano tale linea che, se non altro, ha caratteristiche di tipo sociale, perché proprio le politiche per l'occupazione e l'attenzione ai più deboli, che si attuano anche con tali misure di carattere fiscale, credo segnino positivamente l'azione di Governo.
Certo, questa legge finanziaria contiene anche norme localistiche e microsettoriali, norme che sono quasi una costante di molte leggi finanziarie e che sarebbe opportuno espungere, in futuro, dalle leggi finanziarie stesse. Già il relatore si è dichiarato disponibile per aprire se non una sessione, una parentesi di riflessione, per capire come possano essere riconsiderate le nostre regole. Il Governo è anch'esso disponibile a ciò, nella consapevolezza, tra l'altro, che non basta definire una legge finanziaria che riguardi solo il bilancio del comparto Stato, ma che occorra anche guardare al comparto della pubblica amministrazione, per essere più rispondenti alle regole europee.
LUANA ZANELLA. Vedremo!
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Vi è solo una piccola lamentela, perché la riforma della legge finanziaria fu varata nel 1999 dal precedente Governo, al solo scopo di «aprire i cordoni della borsa», in vista di una politica pre-elettorale. Prima delle prossime elezioni sarà forse opportuno richiudere tali cordoni, per evitare tentazioni elettoralistiche e per creare politiche di finanza pubblica più confacenti allo scopo che si vuole raggiungere.
Detto questo, sono d'accordo con il relatore sull'esistenza di alcuni problemi di miglioramento dell'attuale testo approvato dalla Commissione, con particolare riferimento ad alcuni temi che riguardano l'ordinamento giuridico in generale, per cui, se vi sarà un breve rinvio in Commissione - o qualche ulteriore modifica del testo - il Governo è senz'altro disponibile.
Non mi resta che ringraziare, ancora una volta, la Camera dei deputati per l'ulteriore sforzo compiuto in questo periodo dell'anno e dichiarare che il Governo ha intenzione di approvare in tempi rapidi la manovra finanziaria per il 2005.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vegas. Se mi consente, data la cortesia che lei usa sempre alla Camera e la puntualità che, quale rappresentante del Governo, in tante circostanze, ha dimostrato, vorrei svolgere un'osservazione sulle ultime considerazioni da lei svolte. Ho cercato di essere rigoroso nel «cassare» dal disegno di legge finanziaria norme microsettoriali o estranee per materia. Gli atti parlamentari parlano chiaro, in tal senso. Devo dire, purtroppo, che mi ritrovo tali norme nel testo attuale, non certo per responsabilità della Camera dei deputati.
Credo che, per il futuro, bisognerà uniformare gli stessi regolamenti parlamentari, se del caso. Sono molto sensibile alla questione da lei sollevata e penso mi possa dare atto che, negli ultimi anni, durante l'esame della legge finanziaria ho cercato di essere rigoroso nell'evitare «immissioni» improprie.
Riguardo alla seconda considerazione da lei svolta, ella ha ripreso una proposta che mi sembra di aver ascoltato dall'onorevole Crosetto, in qualità relatore. Certamente, in questo stato dei lavori parlamentari, il rinvio in Commissione prefigura una serie di difficoltà, anche perché bisognerebbe pensare di rinviare in Commissione il testo, delimitando le problematiche per le quali si chiede il rinvio. Ciò certamente, nelle intenzioni dei proponenti può essere compreso soggettivamente, ma oggettivamente credo sarebbe difficile evitare, ad esempio ai rappresentanti dell'opposizione, di presentare proposte emendative.
L'ipotesi di un rinvio in Commissione condizionata ad uno specifico intervento, francamente, dovrebbe trovare il consenso anche da parte dell'opposizione. Infatti, una volta disposto il rinvio in Commissione, non posso impedire ai parlamentari dell'opposizione di svolgere il loro diritto-dovere di emendare, laddove lo ritengano opportuno.
Comunque, il problema sarà posto, semmai, all'inizio della seduta pomeridiana; in queste ore, rifletteremo sulle modalità. Certamente, da parte della Presidenza vi è la massima considerazione verso le proposte del relatore - che ho apprezzato molto per l'impegno mostrato insieme alla relatrice - e del Governo. Vi è, però, l'esigenza di garantire procedure trasparenti e ad essa, certamente, non posso venire meno.
Il seguito del dibattito è pertanto rinviato al prosieguo della seduta, che sospendo fino alle 15,15.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 20 dicembre.
Avverto inoltre che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere vedi l'allegato A - A.C. 5311-B sezione 2).
Avverto altresì che è in distribuzione l'errata corrige del testo di alcuni emendamenti pubblicati nel fascicolo 1.
Avverto inoltre che, rispetto agli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione, la Presidenza non ritiene ricevibili i seguenti, ulteriori emendamenti, in quanto interamente sostitutivi o soppressivi di disposizioni solo parzialmente modificate dal Senato: Maura Cossutta 1.234, Russo Spena 1.148 e 1.158. La Presidenza non ritiene inoltre ammissibile, in quanto carente di compensazione, l'emendamento Agostini 1.120 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-B sezione 1).
Avverto infine i colleghi che nei fascicoli degli emendamenti relativi al disegno di legge finanziaria sono riportati gli emendamenti ammissibili presentati presso la Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente, ivi respinti e nuovamente presentati ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea e gli emendamenti presentati con riferimento alle parti del provvedimento modificate dalla Commissione bilancio che risultino consequenziali alle medesime.
Onorevoli colleghi, vi prego di prestare attenzione. Facendo seguito alle repliche di stamani del relatore Crosetto e del sottosegretario Vegas, il ministro per i rapporti con il Parlamento mi ha indirizzato la seguente lettera: «Egregio Presidente ...
GIOVANNI RUSSO SPENA. Sentiamo, sentiamo ...
PRESIDENTE. ... il Governo ritiene necessario apportare alcune modifiche al testo del disegno di legge finanziaria licenziato dalla Commissione allo scopo di evitare possibili dubbi di illegittimità costituzionale e di garantire, in questo modo, l'effettiva entrata in vigore della stessa il 1o gennaio 2005. A questo fine propongo un brevissimo rinvio dell'esame del testo in Commissione».
GIOVANNI RUSSO SPENA. È indecente questa cosa! Meglio tardi che mai!
PRESIDENTE. Sulla richiesta del Governo chiedo di conoscere l'avviso del presidente della Commissione bilancio. Prego, onorevole Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di parlare.
GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, credo che, anche in un tempo limitato, la Commissione possa utilmente riunirsi per correggere il testo con riferimento alle tre disposizioni segnalate - mi sembra - da parte del Governo, secondo quanto emerso nel corso della discussione sulle linee generali di stamani.
PRESIDENTE. Sulla proposta di rinvio in Commissione darò la parola ad un oratore a favore e ad uno contro.
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, intervengo anche a nome dei colleghi della Margherita, dei Socialisti democratici italiani e dell'onorevole Mazzuca Poggiolini, dei Repubblicani europei.
Noi siamo d'accordo sul rinvio perché riteniamo che il testo abbia bisogno di interventi robusti - non solo di quelli indicati - per la seguente ragione: esso contiene molte norme microsettoriali - lei l'ha denunciato anche stamani - e molte norme ordinamentali.
Onorevoli colleghi, si pone un problema democratico di non scarso rilievo: qui alla Camera è stata seguita la legge e, conseguentemente, sono state stralciate dal testo le norme ordinamentali e microsettoriali. Ci siamo tuttavia ritrovati ad esaminare tali norme perché le ha reintrodotte il Senato, dove non è stato operato alcun filtro. Allora, esiste una disparità di rapporto non tra le Camere, ma tra parlamentari e paese: di fronte alle esigenze, alle spinte microsettoriali - anche legittime (non discuto di questo aspetto) - provenienti dai collegi, dai cittadini, e così via, una parte dei parlamentari può rispondere positivamente ed un'altra, poiché rispetta le regole, non può farlo!
Signor Presidente, si pone un problema democratico: lo squilibrio che ho segnalato non è tra le Camere, ma riguarda la rappresentanza democratica del paese. Quindi, poiché anche la risoluzione con la quale è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria impegnava il Governo a non inserire norme microsettoriali né norme ordinamentali - qui, invece, abbiamo le une e le altre -, noi crediamo che la Commissione debba valutare attentamente il testo. Non ci riferiamo a questioni di merito (perché siamo in disaccordo sul contenuto del disegno di legge finanziaria), ma ad una questione più di fondo: credo sia necessario che il presidente Giorgetti e la Commissione esaminino il testo e che vengano stralciate, accantonate, tutte le disposizioni che non rispondono alle regole secondo le quali gli interventi microsettoriali e le norme ordinamentali non possono entrare nel testo (Commenti dei deputati Parolo e Caparini).
Colleghi, lo so che avete avuto finanziamenti per Radio Padania (Commenti di deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).... Questa è una delle norme da stralciare (lo dico a proposito delle leggi generali che valgono per tutti). A parte questo ...
ANDREA GIBELLI. Le cooperative rosse!
LUCIANO VIOLANTE. Quelle una volta; adesso non ce ne sono più per nessuno! Quindi, fermo restando, signor Presidente ...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!
LUCIANO VIOLANTE. Ma è vero che hanno avuto i soldi per Radio Padania!
PRESIDENTE. Al di là di questo, chiedevo silenzio.
LUCIANO VIOLANTE. Pensavo si trattasse di questo.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Sono rei confessi: lo dicono loro!
PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena...
LUCIANO VIOLANTE. No, non sono rei confessi; sono soltanto finanziati: è un'altra cosa, è un'altra categoria!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, andiamo avanti, suvvia!
LUCIANO VIOLANTE. Quindi, signor Presidente, noi le chiederemmo che la Commissione disponga di un tempo adeguato per valutare anche queste forme di accantonamento, in modo che il testo torni in Assemblea ripulito di tutto ciò che non deve contenere e la Camera possa esaminare, con l'opportuna rapidità, un testo depurato di tutti gli aspetti contrari alla legge (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lo stato dell'arte è il seguente: il Governo propone il rinvio ed il presidente della Commissione e l'opposizione concordano sulla proposta. Tuttavia, mi sorge il dubbio che non vi sia l'accordo unanime sui tempi del rinvio. Credo sia questo il nodo.
Onorevole Giancarlo Giorgetti, per quanto riguarda la proposta del rinvio del testo in Commissione, credo debba essere formalizzata. Lei dovrebbe indicarmi anche il tempo necessario per il rinvio, altrimenti rimandiamo sine die...
GIANCARLO GIORGETTI. Presidente della V Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANCARLO GIORGETTI. Presidente della V Commissione. Signor Presidente, so che ciò che sto per dire mi attirerà un po' di antipatie, ma ritengo che quello delle ore 18 possa essere il termine entro cui sviluppare queste valutazioni; peraltro, tale termine non pregiudica la possibilità da parte della Commissione di valutare anche le questioni poste dall'onorevole Violante.
PRESIDENTE. Onorevole Giancarlo Giorgetti, lei ha formalizzato una proposta che ho il dovere di porre in votazione.
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, la proposta dell'onorevole Giancarlo Giorgetti...
LUCIANO VIOLANTE. Presidente, su cosa si vota?
PRESIDENTE. Revoco l'indizione della votazione.
Onorevole Violante, l'onorevole Giancarlo Giorgetti ha proposto il rinvio in Commissione del disegno di legge finanziaria, in tempi brevi. Lei ha dichiarato che eravate d'accordo, ma dal suo intervento, che ha sollevato questioni rilevanti, deduco che non concordi sui «tempi brevi». Ho chiesto all'onorevole Giancarlo Giorgetti di formalizzare...
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, che io ricordi, è la prima volta che si vota con riferimento all'orario. Non si è mai votato sull'ora. È il Presidente dell'Assemblea, garante dei lavori dell'aula, che stabilisce l'ora: non è il presidente della Commissione. Non si può lasciare alla maggioranza...
PRESIDENTE. Onorevole Violante, capisco perfettamente. Credo che mai come in questa circostanza, ci capiamo tutti. Tuttavia, tenga presente che, nell'indicare un termine, non possiamo prescindere dalla situazione in cui ci troviamo, dal fatto che oggi è il 27 dicembre, dalla necessità di approvare i documenti di bilancio e di evitare l'esercizio provvisorio. Il Presidente ha (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)... Calma, calma, colleghi. Se parliamo con serenità, forse possiamo arrivare ad una soluzione condivisa. Agitarsi non serve a nulla.
Il presidente della Commissione ha proposto il termine delle ore 18. Evidentemente, tale termine è ritenuto incongruo dall'opposizione.
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, calma! Non ho dato corso alla votazione, che era già stata indetta, proprio per rispetto nei confronti di tutti. Se stiamo calmi, capiamo!
ELIO VITO. Signor Presidente, credo che la lettera del Governo e la proposta del presidente della Commissione intendano accogliere alcuni dei rilievi formulati anche dai colleghi dell'opposizione. La scelta di riportare il testo in Commissione, anziché votare direttamente in aula le proposte emendative, è volta proprio a favorire, nella sede ristretta della Commissione, un esame più approfondito delle norme che il Governo propone di rivedere. Mi sembra che tale scelta sia stata apprezzata da tutti in aula.
Ovviamente (lei vi ha fatto riferimento), abbiamo particolari responsabilità costituzionali, essendoci il limite del 31 dicembre entro il quale i documenti di bilancio devono essere approvati. Vorrei far capire ai colleghi dell'opposizione (ma credo che se ne rendano conto) che, in questo momento, il Parlamento non è più diviso tra maggioranza, opposizione e Governo. Si tratta semplicemente di voler rappresentare e tutelare gli interessi dello Stato e del nostro paese; peraltro, vorrei porre l'accento sulle gravissime conseguenze sul piano internazionale del ricorso all'esercizio provvisorio (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi...
ELIO VITO. Presidente, vorrei fare una diversa valutazione.
Se c'è davvero volontà solo ed esclusivamente di dare tempo alla Commissione di poter esaminare compiutamente queste norme, io posso anche essere d'accordo - mi sembra che il termine proposto dal presidente Giorgetti sia già congruo, ma è un termine che può essere ancora rivisto - , però, Presidente, è evidente che, se la volontà è questa, essa non ha nulla a che vedere con l'orario di conclusione dei nostri lavori della seduta di domani, anche con riferimento alla trasmissione del testo al Senato.
Ecco perché, Presidente, credo che occorrerà prendere altre decisioni, anche rispetto alle ventiquattr'ore che devono trascorrere per il voto di fiducia, con le quali si vedrà se i colleghi sono solo interessati ad avere più tempo in Commissione o invece a rendere difficoltosa l'approvazione della manovra, con tutte le conseguenze nefaste per il paese, di cui parlavo prima (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è inutile continuare questo dibattito perdendo tempo utile. Per consentire al Governo e, credo, alla maggioranza di presentare unicamente gli emendamenti preannunziati dal ministro Giovanardi relativi a profili di costituzionalità - il presidente Violante, a nome dell'opposizione, ha anticipato di ritenere incongrua l'introduzione nella legge finanziaria di alcune norme microsettoriali, che evidentemente l'opposizione si riserverà di emendare in senso soppressivo nell'ambito della Commissione - sospendo la seduta fino alle 19,15.
La seduta, sospesa alle 16,30 è ripresa alle 19,15.
PRESIDENTE. Colleghi, come concordato prima della sospensione della seduta, riprendiamo l'esame del disegno di legge finanziaria per il 2005, nel testo licenziato dalla Commissione bilancio a seguito del rinvio in precedenza deliberato in Assemblea.
Al riguardo avverto che il nuovo testo approvato dalla Commissione, rispetto al precedente, reca la soppressione dei commi 12, 13, 116, 527, 555, 556, 557 e 579. Sono state altresì apportate le consequenziali modifiche alla tabella A.
Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti alle parti modificate del testo è stato fissato alle ore 19,15 di oggi; gli emendamenti riferiti alle restanti parti del disegno di legge finanziaria, già pubblicati nel fascicolo n. 1 e non dichiarati inammissibili, debbono considerarsi ripresentati.
Esame dell'articolo unico - A.C. 5310-bis-B)
PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria, nel testo della Commissione, e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis-B sezione 3).
(Posizione della questione di fiducia - A.C. 5310-bis-B)
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Chiedo di parlare (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevole ministro Giovanardi, non si scoraggi; il suo intervento era previsto.
Prego, ministro, ha facoltà di parlare.
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi (Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo), dell'articolo unico del disegno di legge n. 5310-bis-B, nel testo della Commissione.
RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, per quanto lei lo abbia poc'anzi definito alquanto scontato, ci troviamo comunque dinanzi ad un annuncio che costituisce un episodio per noi molto grave. Questa, se non vado errato, signor ministro Giovanardi, è la undicesima questione di fiducia posta nel corso degli ultimi dodici mesi (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.
RENZO INNOCENTI. ...ed interviene, anche quest'anno, in occasione della manovra di bilancio.
Cari colleghi, signor Presidente, consideriamo la circostanza estremamente grave. Alla Camera dei deputati, siamo, infatti, giunti ad esaminare in prima lettura la manovra di bilancio sapendo che il testo al nostro esame, per stessa ammissione dei rappresentanti del Governo e della maggioranza, non era veritiero. Ricordo come, al termine di questo primo esame, lei, ministro, molto solennemente, e con il nostro apprezzamento, dichiarò che la terza lettura non avrebbe rappresentato un passaggio soltanto formale. Le chiedo ora, e mi scuso se lo faccio, di che cosa si tratti se non di un passaggio formale, e non solo. Forse, il che è peggio, si tratta di un passaggio silenzioso in un ramo del Parlamento, la Camera dei deputati, che non ha avuto la possibilità di discutere e di illustrare i propri emendamenti. Si è negata ai parlamentari la possibilità, sostenendo le proprie posizioni, di modificare il testo laddove avessero ritenuto necessario apportarvi modifiche. Già oggi, nel suo intervento, il presidente Violante faceva riferimento proprio a questo fatto; ad uno squilibrio esistente, sul piano dei diritti spettanti alla rappresentanza politica, tra questa Camera e l'altro ramo del Parlamento dove i senatori hanno invece avuto la possibilità, in Commissione bilancio o, comunque, nel corso dell'esame del provvedimento, di confrontarsi sul testo. Noi non abbiamo neppure tale possibilità.
Non solo; nell'altro ramo del Parlamento, il Governo ha presentato un maxiemendamento con il quale ha introdotto nel testo temi e contenuti normativi che, nel passaggio alla Camera dei deputati, erano stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia e perché in contrasto con le procedure di bilancio. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e di norme che provocano una proliferazione di misure ed un frazionamento localistico che niente hanno a che vedere - anzi, meglio: niente dovrebbero avere a che vedere - con le procedure della manovra di bilancio; come lei mi insegna, signor Presidente, si tratta della legge principe.
Infatti, è in quella sede che si individuano i criteri e le finalità per allocare le risorse disponibili in questo paese e che si compiono le scelte rilevanti.
Ora, signor Presidente, se un ramo del Parlamento non ha neanche la possibilità di discutere, come è accaduto quest'anno alla Camera dei deputati, mi domando, allora, se non vada in crisi il rapporto esistente tra la rappresentanza democratica e le scelte che si compiono in questo paese.
Scusate, onorevoli colleghi, ma non metterei la sordina a tale questione, poiché credo che, al di là dei ruoli di maggioranza o di opposizione che possiamo ricoprire, in questa sede siamo tutti consapevoli che l'istituzione parlamentare sopravvive alle maggioranze contingenti e che vi è un potere autonomo da esercitare. Orbene, ciò non esiste più, perché oggi, con la richiesta di fiducia, si pone un suggello alla mancanza di autonomia di questo ramo del Parlamento nei confronti del Governo su un provvedimento che è diventato, ormai, una matassa di norme spesso difficilmente comprensibili.
Allora, quando rappresentanti autorevoli del Governo affermano la necessità...
PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, si avvii a concludere!
RENZO INNOCENTI. ... di pervenire ad una maggiore semplificazione normativa, vorrei osservare che, in questo caso, ci troviamo di fronte ad un articolo unico composto da 580 commi, alcuni dei quali, peraltro, sono in contraddizione tra loro!
Credo che questo sia esattamente il contrario sia di ciò che recita la nostra Costituzione, sia, soprattutto, di quanto chiedono i cittadini. Si tratta, infatti, di un modo di legiferare - di cui voi, come maggioranza e Governo, vi assumete la responsabilità - che mette in crisi anche la certezza del diritto, poiché spesso i cittadini non sanno nemmeno cosa significhino i numeri e le parole inseriti in 580 commi di un articolo, e ciò creerà dei contenziosi!
Ecco, signor Presidente, nel dichiarare la nostra ferma contrarietà al modo con cui questo Governo limita gli spazi di autonomia ed il pluralismo all'interno della Camera dei deputati, riteniamo di evidenziare proprio a lei la necessità di svolgere una seria riflessione sul futuro del lavoro all'interno della stessa Camera dei deputati.
Ricordo infatti che, all'inizio della legislatura, lei aveva suggerito alcune idee sulla questione dell'adozione di una nuova procedura per l'esame del bilancio e del disegno di legge finanziaria. Credo che il Governo e questa maggioranza abbiano riformato tale procedura di fatto, senza modificare la normativa, ma ponendo il Parlamento nella condizione solo di assistere passivamente, con una sola voce, quella delle opposizioni, a difesa della sua autonomia. Si tratta di una posizione che manterremo, in maniera forte e chiara, sia in quest'aula, in questi giorni, sia nel paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Innocenti. Naturalmente, la battuta che avevo rivolto al ministro Giovanardi conteneva un giudizio previsionale, non certo un giudizio di merito che non intendo esprimere. Comunque, ciascuno di noi potrà formulare un giudizio di merito ed il Governo ne risponderà, nell'ambito della dinamica del rapporto con la sua maggioranza, con il paese e via dicendo... Ho espresso l'idea che, in qualche modo, era facile poter prevedere questo atteggiamento nella giornata odierna.
Per quanto riguarda i tempi che la Presidenza ha garantito, vorrei rappresentare all'onorevole Innocenti che ritengo tutt'altro che banali le sue valutazioni, che sono serie e che investono il rapporto intercorrente non solo tra la maggioranza e l'opposizione, ma tra il Parlamento ed il Governo. Lei sa, onorevole Innocenti, che il Presidente della Camera è stato coerente con l'impegno assunto: non a caso, infatti, siamo tornati in questa sede tra Natale e Capodanno, proprio perché il Presidente, per quanto in suo potere, ha garantito alla Commissione bilancio che l'esame del disegno di legge finanziaria non fosse compresso in poche ore, come si stava profilando prima di Natale.
FRANCESCO MONACO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MONACO. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere a ciò che ha detto il collega Innocenti, al quale mi associo. Lei sa che abbiamo esaminato un testo del tutto diverso da quello presentato in prima lettura alla Camera, a causa dell'emendamento in materia fiscale, che - come a lei è altrettanto noto - a noi non piace quanto al merito, ma è giudicato dalla maggioranza e dal Governo elemento qualificante di questa manovra finanziaria. In prima lettura non si aveva ancora notizia di tale elemento, a conferma che l'attuale è un testo affatto diverso da quello esaminato in prima lettura.
L'onorevole Innocenti ricordava il suo formale e solenne impegno ad un esame, in seconda lettura da parte della Camera, non formale, non meramente rituale. Un esame non rituale e non formale che s'impone a maggior ragione alla luce della circostanza che lei stesso ha rilevato criticamente questa mattina, ossia che ci siamo imbattuti in un testo non solo radicalmente nuovo, ma nel quale figurano norme microsettoriali ed altre dichiarate inammissibili dalla sua Presidenza. Ciò, a maggior ragione, rafforzava appunto l'esigenza di un esame non rituale e non formale.
Lei ci concederà che non siamo alle prese con un esame non formale e non rituale e che non abbiamo avuto affatto la possibilità di discutere. Una piccola testimonianza di ciò si è avuta, poco fa, in Commissione bilancio, in cui è stato tale il desiderio di un parlamentare - in questo caso, della maggioranza, l'onorevole Buontempo - di esprimere un'opinione almeno su un punto, di presentare un emendamento, sottoporlo al voto, e - guarda caso! - in tale circostanza il Governo è stato battuto. Ciò a testimonianza dell'affiorare dell'esigenza, perfino in un parlamentare della maggioranza, di esprimere un'opinione e di sottoporre ad un voto un proprio emendamento.
Ciò la dice lunga anche sulla moltiplicazione delle questioni di fiducia! Si dimostra che anche all'interno della maggioranza vi sono divisioni - l'abbiamo riscontrato, lo ripeto, poco fa - per venire a capo delle quali si ricorre puntualmente allo strumento della fiducia.
Concludo, riproponendo le stesse tesi avanzate dall'amico Innocenti, e rilevando che al relatore - persona dabbene - è sfuggita l'affermazione che siamo alla seconda mortificazione della Camera! Che lo dica il relatore di maggioranza è circostanza, a dir poco, eloquente (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Avverto che darò ora la parola ad un oratore per gruppo che ne farà richiesta.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo - lo abbiamo ribadito molte volte, purtroppo senza effetto, in questi due mesi di discussione - sulle valutazioni sia dell'onorevole Innocenti sia dell'onorevole Monaco.
Credo che, anche se tutti davamo per scontato tale esito, ossia la posizione della questione di fiducia questa sera - non occorreva un grande acume politico per comprenderlo! -, dobbiamo avere la forza di indignarci, di protestare, di portare argomenti critici, in termini non rituali, come stiamo facendo. Questo non è, dunque, un rituale, ma un tentativo di riproporre, con forza, una legittimazione ed un'autonomia del Parlamento, che credo siano mutilate, anche dal punto di vista costituzionale, oltre che riguardo al funzionamento dell'organo, da ciò che sta avvenendo.
Innanzitutto, non si tratta di numeri, di voti di fiducia e apposizione degli stessi. Credo che si stia parlando di una materia - la legge che sovrintende alla politica economica, al bilancio dello Stato - che, quest'anno - prima, con la fiducia alla Camera, poi al Senato su un altro testo, poi ancora con un'altra fiducia alla Camera, ed infine, molto probabilmente, ancora con la fiducia al Senato -, sarà complessivamente approvata attraverso una consequenzialità di maxiemendamenti, la cui trasparenza è veramente scarsa e non intelligibile neanche dal Parlamento: un cono d'ombra per il Parlamento stesso, oltre che per l'opinione pubblica.
Secondo punto: vi sono alcuni profili di costituzionalità e non ci si può difendere dietro lo scudo della diversità dei regolamenti. Peraltro, mi pare che poi le foglie di fico in qualche modo caschino.
Signor Presidente Casini, basta leggere (lei lo avrà certamente fatto) la dichiarazione di poche ore fa del Presidente Pera, il quale ha affermato che non sapeva, non aveva capito e, se aveva capito, in qualche modo, non poteva fare nulla per quanto riguarda le ammissibilità.
Alla Camera è stata dichiarata l'inammissibilità di alcuni emendamenti che poi sono stati ammessi al Senato, che sono stati inseriti nel maxiemendamento approvato con la posizione della questione di fiducia al Senato e che ci siamo ritrovati qui alla Camera. Perché la questione di fiducia? Abbiamo detto di eliminare le norme ordinamentali (perlomeno solo quelle) in Commissione per ragioni di igiene istituzionale: nulla! Allora, il problema è che, dietro il dato della costituzionalità, vi è un Governo che si sottrae ad un confronto, perché teme che un impianto iniquo e mediocre sia indifendibile anche sul piano della costituzionalità.
Chiedo questo al Governo e lo abbiamo chiesto in Commissione al sottosegretario Vegas. Oggi voi, come Governo, avete dovuto presentare tre emendamenti soppressivi: uno lo ha presentato il relatore, uno (che poi è stato approvato) è stato presentato dall'onorevole Buontempo, ossia da un collega della maggioranza. Ciò vuol dire che questo inanellarsi di maxiemendamenti e di voti di fiducia ha trovato oggi, all'ultimo minuto, un'ora prima della posizione della questione di fiducia, una correzione che viene da parte della stessa autorità che presenta il bilancio. Mi rivolgo anche ai colleghi giuristi della maggioranza, all'onorevole Biondi e agli altri: questa è veramente un'aberrazione! Mi riferisco al fatto che oggi il Governo, dopo aver posto la questione di fiducia al Senato, l'ha dovuta porre alla Camera, dopo aver abrogato nel passaggio in Commissione norme che avevano il sentore della incostituzionalità. E il sottosegretario Vegas ci ha detto: ci hanno fatto capire dall'esterno (probabilmente, voleva dire dall'alto colle) che erano incostituzionali e, quindi, dobbiamo abrogarle.
È bene che questa vicenda, così come si è svolta, sia sottoposta al giudizio reale delle cittadine e dei cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Signor Presidente, come hanno già detto i colleghi di opposizione, vorrei fare appello espressamente a lei ed alla sua diretta responsabilità di garante del lavoro e della rappresentanza democratica che tutti, maggioranza e opposizione, significhiamo.
Signor Presidente, lei ricorderà che, sia in quest'aula sia in pubblico, avevamo più volte espresso apprezzamento (che questa sera è tornato a lei dai banchi dell'opposizione) per il suo tentativo di ordinare e meglio organizzare il lavoro per la costruzione della legge di bilancio.
Signor Presidente, non ci scandalizza che anche in Italia, come in altri Governi democratici, si voglia semplificare la procedura per approvare il budget dello Stato, cioè la legge finanziaria. Però, questa sera, soprattutto per l'esperienza politica che abbiamo vissuto in questi tre anni ed anche per l'identità politica nella quale mi riconosco, faccio appello a lei perché pronunci qualche parola di chiarezza rispetto al futuro.
Signor Presidente, il tema politico è quello della garanzia delle regole che oggettivamente, per il secondo anno consecutivo, sono totalmente saltate. Il disegno di legge finanziaria - sul quale il Governo ha testé chiesto il voto di fiducia che domani otterrà dalla sua maggioranza - è in sostanza un atto di ipocrita dispersione di energie che, invece, il Parlamento può utilizzare nella riflessione sulla legge di bilancio. È una totale esautorazione, da parte del Governo, del Parlamento, i cui componenti non hanno più alcuna possibilità di introdurre elementi di riflessione. Basterebbe ricordare l'impegno emendativo che abbiamo già profuso: e oggi, signor ministro dell'economia, dobbiamo dire che è stato un teatrino. Infatti, abbiamo svolto un lavoro su un primo documento che evidentemente non è servito a nulla.
In realtà, a Palazzo Chigi e al Ministero dell'economia e delle finanze si trattavano commi (circa 500) che reintroducevano, attraverso un maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia nell'altro ramo del Parlamento, una serie di materie che il Presidente della Camera, a garanzia delle regole e del nostro lavoro, aveva di fatto escluso, sia quelle di carattere ordinamentale, sia, illustri colleghi di maggioranza, quelle che abbiamo definito - anche qui ipocritamente - microsettoriali, con una pletora di piccoli interventi a pioggia che ricordano più la vigilia di una campagna elettorale che non la finanziaria al giro di boa di una legislatura. Inoltre, sottolineo che tutto il lavoro istruttorio, a cominciare dal Documento di programmazione economico-finanziaria, è, evidentemente, totalmente vanificato.
Signor Presidente, vorrei chiedere a lei, che siede sullo scranno più alto di questo ramo del Parlamento, per questa condivisione della cultura della moderazione e del rispetto delle regole, che è la garanzia sulla quale si può costruire la democrazia, di dire una parola di garanzia per il futuro rispetto alla legge di bilancio. Per piacere, il prossimo anno, che sarà l'inverno precedente la campagna elettorale, si evitino la vergogna e l'imbarazzo che la Camera dei deputati vivrà tra stasera e domani!
PRESIDENTE. Onorevole De Franciscis, il mio parere sul punto è molto chiaro e l'ho espresso già in tante circostanze.
Avverto che è immediatamente convocata la Conferenza dei presidenti di gruppo, in attesa delle cui determinazioni sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 19,40, è ripresa alle 19,55.
PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo si è testé riunita per definire l'organizzazione del dibattito conseguente alla posizione della questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico al disegno di legge n. 5310-bis-B (legge finanziaria per il 2005), nel testo della Commissione.
L'illustrazione degli emendamenti presentati si svolgerà questa sera, con eventuale prosecuzione notturna.
Poiché la questione di fiducia è stata posta alle 19,20 di oggi, la votazione per appello nominale avrà luogo, a norma dell'articolo 116, comma 3, del regolamento, domani alla stessa ora.
Le dichiarazioni di voto avranno pertanto inizio domani alle 17. Successivamente, avranno luogo l'esame degli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto e la votazione finale del disegno di legge. Come già convenuto, il termine per la presentazione degli ordini del giorno resta stabilito alle ore 10 di domani mattina.
Nella giornata di domani, dopo il voto finale, si passerà all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure per garantire la funzionalità della Croce rossa italiana, ove modificato dal Senato.
Si riprende la discussione.
(Interventi per l'illustrazione delle proposte emendative - A.C. 5310-bis-B)
PRESIDENTE. Passiamo agli interventi per l'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando ho iniziato a prendere in considerazione gli emendamenti qualificanti che abbiamo presentato al disegno di legge finanziaria, avevo già immaginato, come peraltro sapevamo tutti (bastava leggere i giornali), che l'alea del voto di fiducia che gravava sul disegno di legge finanziaria avrebbe comportato nuovamente, reiteratamente, l'impossibilità per la Camera dei deputati di entrare nel merito delle questioni che attengono ai problemi più qualificanti del paese. Lo avrebbe impedito per l'ennesima volta.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 20)
LINO DUILIO. Non siamo riusciti adeguatamente a discutere del merito in sede di primo esame, di prima lettura del disegno di legge finanziaria, delle misure relative allo sviluppo (perché ci è stato detto che sarebbe stato presentato successivamente un provvedimento collegato sullo sviluppo), né dei provvedimenti in materia fiscale (perché ci è stato detto che i suddetti sarebbero stati, come poi è avvenuto, presentati al Senato).
Ci siamo, pertanto, trovati di fronte ad una situazione, come a suo tempo peraltro abbiamo denunciato, di una finanziaria amputata; adesso siamo di fronte, come è stato detto dal vicepresidente del gruppo, onorevole Monaco, ad un'ennesima mortificazione del lavoro della Camera dei deputati.
Peraltro, devo considerare, esaminando il testo che ci è stato consegnato, che il passaggio del testo al Senato ha comportato delle «squisitezze» anche sul piano contenutistico e procedurale che mi preme segnalare a questa Camera.
Avevamo presentato a suo tempo degli emendamenti che sono stati ritenuti inammissibili da parte della Presidenza della Camera. Gli stessi emendamenti, tali e quali, sono stati poi ripresentati al Senato e sono stati considerati ammissibili. Oltre a ciò, è successo che poi, con il maxiemendamento del Governo, lo stesso li abbia fatti propri, li abbia sussunti, realizzando questa originale situazione.
Pertanto, al di là dell'autonomia dei due rami del Parlamento, ad un ramo del Parlamento viene sostanzialmente impedito di discutere alcune questioni in nome di un criterio di ammissibilità, mentre nell'altro addirittura si arriva a far propri questi emendamenti, precedentemente ritenuti inammissibili alla Camera, facendoli passare con un voto di fiducia.
Inoltre, analizzando il testo trasmessoci dal Senato, constatiamo l'esistenza di una gragnola di commi che ci rende difficile individuare una linea di continuità tra i diversi provvedimenti, che vanno dall'autocertificazione per l'acquisto dei tartufi da parte di esercizi che li acquistano da privati cittadini, al finanziamento di centri culturali, al finanziamento di organismi di comunicazione di partito e così via. Insomma, una serie di questioni che una volta si sarebbero definite squisitamente clientelari e l'unica conclusione che questi emendamenti senza capo né coda ci inducono a svolgere è che lo stimabile sottosegretario Vegas, che qui alla Camera è stato un irreprensibile censore dei nostri emendamenti e anche di alcuni presentati dalla maggioranza, al Senato ha mostrato un volto più umano, facendo propri questi emendamenti e inserendoli nel maxiemendamento del Governo, peraltro manifestando anche qualità da maghi e da prestigiatori. Infatti, leggevamo dai giornali che dalla sera alla mattina si reperivano risorse non di 5 milioni di euro, come chiedevamo con alcuni nostri emendamenti, ma di centinaia di milioni di euro, dimostrando capacità che, evidentemente, erano emerse nel passaggio dalla Camera al Senato.
Al di là della facile ironia su questo modo di procedere in ordine a questa finanziaria, una prima domanda che sarebbe stato opportuno rivolgere al Governo, se ne avessimo avuto la possibilità, è sapere quale sia il livello di minore spesa che, procedendo con questi quasi 600 commi, si realizza con la finanziaria così come ci è stata trasmessa dal Senato.
Vi è un problema di qualità sul versante di un'estetica procedurale che fa parlare di una finanziaria con un unico articolo e quasi 600 commi - cosa che non si era mai verificata - e vi è un problema di quantità, che ci fa pensare che Gordon Brown non parli solo italiano, ma in dialetto! Così, il ragionamento svolto per portare la spesa pubblica ad un livello di controllo tanto enfatizzato, probabilmente verrà tradito nei fatti e lo verificheremo ex post, quando andremo a fare i conti a consuntivo.
Analoghe considerazioni avremmo voluto svolgere sul versante delle maggiori entrate, sia con riferimento ad uno dei capitoli più importanti, vale a dire la revisione degli studi di settore, sia relativamente a quell'effetto autoindotto di crescita delle entrate in riferimento alla presunzione di crescita del PIL, stimata in una percentuale del 21 per cento, ma che già tutti i maggiori istituti internazionali e nazionali quantificano in una misura che si abbassa progressivamente.
Infatti, adesso siamo arrivati intorno all'1,5 per cento, quindi ad un livello quasi «rasoterra». Allora, oltre alla tristezza per gli effetti magnifici e progressivi che la legge finanziaria produrrebbe sul versante dello sviluppo, la misura comporterebbe anche effetti autoindotti sulla crescita delle entrate, rapportate all'aumento del PIL.
Sul versante delle entrate abbiamo poi assistito al capitolo assai enfatizzato della riduzione delle tasse, ossia alla modifica del regime delle imposte. Si tratta di un intervento assai propagandato ma che nei fatti verrà compensato dall'aumento delle tariffe; pertanto, da una parte si abbassa mentre, dall'altra, si alza... Inoltre, tale effetto non risulterà neppure neutrale nelle sue conseguenze, perché avvantaggerà maggiormente i ceti benestanti rispetto a quelli meno abbienti della popolazione.
L'opposizione - ma non solo essa - ha avanzato alcuni dubbi sull'effettiva realizzazione di effetti virtuosi sullo sviluppo, niente affatto scontati, derivanti dall'applicazione di tali misure. Nella relazione di accompagnamento alla legge finanziaria è stato scritto che tali critiche appartengono a simulazioni accademiche perché i risultati effettivi potranno essere verificati solo ex post, dopo che le misure saranno effettivamente applicate alla realtà del nostro paese. In proposito, mi permetto di tener conto della prima fase della manovra di riduzione delle imposte. Infatti, ci si chiede quali effetti tale manovra abbia prodotto sulla crescita del reddito nel nostro paese perché non mi pare che vi siano state grandi conseguenze.
Ebbene, vorrei rispondere all'accusa che le simulazioni accademiche lasciano il tempo che trovano, perché sarà la realtà a dire se la manovra fiscale produrrà o meno effetti virtuosi in materia di sviluppo. Al riguardo, l'onorevole relatore evidentemente assume un atteggiamento ottimistico. A mio avviso, tale convinzione non valuta adeguatamente il vero fattore sulla base del quale la domanda interna di un paese può crescere in seguito a manovre fiscali di questo tipo. Infatti, tale fattore non è semplicemente legato alla riduzione delle tasse, ma lo è anche alla variazione indotta sul reddito disponibile e permanente dei cittadini. La propensione al consumo dipende dai conti in tasca di ciascuno; complessivamente, quando si giunge alla conclusione che il proprio reddito permanente e disponibile è aumentato, forse si è indotti a consumare maggiormente.
In questa situazione, invece, temo - ma non sono il solo perché in proposito esistono autorevoli interventi, anche da parte di agenzie di rating - che, semmai qualcuno si accorgerà di questa manovra, i cittadini risparmieranno qualcosa, visti i tempi che corrono, oppure magari pagheranno i debiti già contratti, dato che analisi sociologiche e politologiche affermano che alla quarta settimana le famiglie italiane cominciano ad avere qualche difficoltà nei consumi.
Noi non ci siamo limitati ad avanzare critiche, così come non lo abbiamo fatto in sede di prima lettura alla Camera, ma abbiamo proposto anche modifiche alternative. Ad esempio, avevamo suggerito la restaurazione del fiscal drag, ovvero il processo che erode il potere di acquisto dei lavoratori. Ebbene, tale misura forse avrebbe consentito ai cittadini quantomeno di non impoverire, ma su tali emendamenti non si è potuto neppure discutere. Analogamente, la stessa situazione si è verificata adesso con un nuovo voto di fiducia. Avevamo inoltre proposto anche altre misure, come evidenziano gli emendamenti presentati.
Non è possibile, di fronte ad una situazione assolutamente critica nel nostro paese, che non vi sia neppure un confronto reale per cercare di individuare le modalità per uscire da tale situazione. Vi è, in primo luogo, un problema gravissimo di crescita dell'economia e una struttura industriale che si trova in gravissime difficoltà. Avremmo bisogno di far diventare grandi le piccole e medie imprese; avremmo bisogno di recuperare le quote di mercato mondiale che abbiamo perso, peraltro in una situazione in cui il rapporto tra l'euro e il dollaro determina una notevole difficoltà.
Ebbene, in una situazione caratterizzata da tali gravissime difficoltà, non siamo neppure in grado di confrontarci seriamente in Parlamento, ciascuno con le proprie opinioni ma avendo entrambi gli schieramenti a cuore le sorti del paese. Si tratta, signor Presidente, di una situazione piuttosto triste, e non lo dico per fare il mestiere dell'opposizione. Continuando di questo passo, dovremo riscontrare - spero non accada - che il nostro paese si avvia tristemente al declino. Infatti, sui problemi reali della nostra economia fa premio la logica politica delle convenienze di partito, che inizia ad essere enfatizzata, in quanto ci avviamo verso il momento elettorale. Temo molto ciò che accadrà l'anno prossimo: avendo infatti visto quello che è accaduto quest'anno, si può facilmente immaginare che cosa potrà accadere l'anno prossimo. Ancora una volta, la logica delle convenienze di partito farà premio sui problemi reali e strutturali del nostro paese.
Ci dispiace constatare quanto sta accadendo, perché alla fine perderemo tutti. Vi è molta superficialità nelle proposte che vengono presentate. Non ritengo vi sia malafede (parto infatti sempre dal presupposto che ciascuno agisce in buona fede); tuttavia, la misura della gravità della nostra condizione economica, la distribuzione del reddito sempre più sperequata, l'impoverimento della popolazione, avrebbero meritato che anche con questa legge finanziaria si fosse evitata quella che il relatore per la maggioranza ha definito umiliazione della Camera dei deputati. La Camera dei deputati e il Parlamento non meritavano questa umiliazione, il paese non merita l'umiliazione dell'impossibilità di una discussione. Ciò che viene presentato dai mass media è esattamente l'opposto rispetto alla situazione: si descrive un paese che non è il paese reale, ratificando quella dissociazione, che rischia di diventare schizofrenia, tra paese legale e paese reale.
Abbiamo compiuto, pur della costrizione dei tempi nei quali ci siamo trovati (non per colpa nostra, signor Presidente: è sufficiente andare a vedere l'andamento dei lavori del mese di dicembre), l'ennesimo sforzo. Non possiamo fare altro che esprimere rammarico per questa situazione. Al di là del fatto che il giudice ultimo sarà costituito dagli elettori e che nel «giorno del giudizio», quello delle elezioni, vedremo cosa pensano gli italiani, auspichiamo che quanto accaduto non si ripeta l'anno prossimo.
Abbiamo presentato una serie di emendamenti a nostro avviso migliorativi del testo della legge finanziaria e non ci è stato possibile discuterli. Consegno queste considerazioni agli atti del Parlamento, affinché rimangano almeno a futura memoria (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pennacchi. Ne ha facoltà.
LAURA MARIA PENNACCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo debba essere considerato quanto è accaduto nei tre mesi che sono trascorsi dalla presentazione, da parte del Governo, della legge finanziaria nella sua prima versione, fino all'esito odierno, costituito dal testo su cui viene posta la questione di fiducia. Si tratta di un periodo caratterizzato da una montagna di parole, da giochi delle tre carte, da innumerevoli affermazioni, subito smentite, da smentite di smentite. Ci troviamo con una legge finanziaria sulla quale il voto finale avrà luogo a ridosso della fine dell'anno e, dunque, in prossimità dell'esercizio provvisorio, come non accadeva da lungo tempo. Considerando tale periodo, balzano agli occhi due aspetti cruciali.
Il primo riguarda l'avanzamento di una lacerazione istituzionale del processo e del sistema della decisione di bilancio; il secondo riguarda il dissesto della finanza pubblica di cui la finanziaria stessa è una ammissione (oggi la legge finanziaria ammonta in realtà a più di 30 miliardi di euro, una cifra enorme), dissesto della finanza pubblica a cui le scelte del Governo di centrodestra hanno condotto il paese, senza nemmeno riuscire a rilanciare l'economia reale ed a restituire certezza e serenità ad una società molto inquieta.
L'economia conosce una delle crisi più gravi dal secondo dopoguerra e questo si può vedere se si guarda soprattutto all'apparato industriale, il quale a sua volta ci dà ragione di un decremento dell'occupazione manifatturiera, che gli ultimi dati dell'ISTAT ci dicono in ragione d'anno essere addirittura del 2,6 per cento nell'intero paese e di circa il 5,4 per cento nel solo Mezzogiorno d'Italia.
L'alterazione delle regole che presiedono al sistema delle decisioni sul bilancio viene avanti dall'inizio, dall'insediamento del Governo Berlusconi, un processo tanto più grave quanto più è stato condotto in modo strisciante, opaco, non trasparente; l'opacità è la cifra complessiva, anche culturale, dell'azione di merito di questo Governo. Una tappa importante di questa alterazione strisciante è stata rappresentata dal decreto taglia-spese, che ha costituito una sorta di licenza preventiva a sforare, a violare l'articolo 81 della Costituzione, il cui rispetto è stato inteso ex post e non ex ante, come dice la lettera dell'articolo 81 della Costituzione.
La Corte dei conti ha documentato che il Governo non è riuscito a contenere le spese e che il decreto taglia-spese si è risolto soltanto in un esproprio dei poteri del Parlamento a vantaggio dell'esecutivo, su cui si sono sempre più concentrati, in una deriva molto seria, molto allarmante, che sottostà anche al processo di riforma costituzionale complessivo, che oggi è passato all'esame del Senato e che segna l'insieme di questi atti.
Questa legge finanziaria, la quarta del Governo Berlusconi, è partita con l'imbroglio del tetto del 2 per cento per mascherare un taglio del 3 per cento, aritmeticamente molto facile da svelare, perché ad una spesa che tendenzialmente cresce (vuol dire sulla base delle leggi in vigore, della legislazione già varata dal Parlamento) del 5 per cento, se vi si pone un tetto del 2 per cento, la differenza tra 5 e 2 porta ad un taglio medio del 3 per cento.
Siamo approdati a questa seconda lettura della Camera con un testo di circa 600 commi, su cui si è esercitato il richiamo autorevolissimo, già esercitato in altre circostanze, del Presidente della Repubblica, il quale, nel rinviare alle Camere il testo di legge sull'ordinamento giudiziario, ha segnalato, come princìpio generale, la necessità di rispettare l'articolo 72 della Costituzione.
Il testo al nostro esame è oggi pieno di micro-misure particolaristiche, categoriali, localistiche, clientelari. In questo testo sono state addirittura reinserite norme che, in prima lettura, per sensibilità del Presidente della Camera e del presidente della Commissione bilancio, Giancarlo Giorgetti, erano state dichiarate inammissibili. Questa mattina il Governo, nella persona del sottosegretario Vegas, ha avuto l'impudenza di affermare che, se ci troviamo di fronte a questo dilagare di misure particolaristiche, localistiche, ciò si deve alla legge di riforma del 1999; ed il Presidente Casini è stato costretto questa mattina a ricostruire come le cose siano andate per davvero, e quindi a documentare che, in realtà, sarebbe stato possibile un esercizio diverso della responsabilità parlamentare: nei fatti, quindi, il Presidente è stato costretto a smentire l'assai poco accorto sottosegretario Vegas!
Il rinvio in Commissione di questo pomeriggio è avvenuto per motivi di costituzionalità e, quindi, per ragioni gravissime, serissime. Tali ragioni sono ancora più gravi in quanto ci rivelano un dilagare della «microspesa» collegata alle «micromisure» particolaristiche, una «microspesa» improduttiva, assistenziale e clientelare. È veramente poco, allora, il fondamento reale del richiamo (che, anzi, appare del tutto infondato) a razionalizzare la spesa pubblica ed a combattere gli sprechi!
Siamo di fronte al ridicolo: nello stesso momento in cui veniva introdotto un comma demagogicamente volto a dimostrare che questo Governo combatte gli sprechi (alludo alla questione delle consulenze), con l'altra mano il Governo prevedeva una sorta di sanatoria (sulle consulenze ai ministri ed alla Presidenza del Consiglio) sulla quale siamo dovuti intervenire per correggere il grave profilo di incostituzionalità rilevato (come, del resto, in relazione ad altre misure)!
Il secondo aspetto cruciale che balza agli occhi esaminando i mesi di lavoro che abbiamo alle spalle è strettamente connesso al primo (il primo è quello istituzionale) e riguarda i processi reali dell'economia. Difatti, le alterazioni istituzionali cui sto facendo riferimento servono a coprire il disastro della politica economica e sociale del Governo Berlusconi e, al tempo stesso, a radicare una deriva plebiscitaria.
Il disastro è presto documentato perché il risanamento che era stato realizzato con grande fatica dal paese tutto, sotto la guida dei Governi dell'Ulivo, è stato compromesso: il deficit era al 7,6 per cento del PIL nel 1996 ed era sceso allo 0,7 per cento nel 2000; oggi, come ci ha ricordato il Governatore della Banca d'Italia il 3 agosto, siamo già, tenendo conto delle misure una tantum, oltre il 6 per cento! Ma l'economia non è stata rilanciata e, anzi, ristagna e declina.
Un dato, in particolare, rende evidente la stagnazione ed il declino: quello dell'occupazione. Sotto questo profilo, i numerosi esperti che vivono alla «corte» del premier non si rivelano in grado di insegnargli a leggere gli indicatori occupazionali! Infatti, chi sa leggere gli indicatori occupazionali sa che, quando diminuiscono, congiuntamente, il tasso di occupazione e quello di disoccupazione, non sta diminuendo davvero la disoccupazione, ma si è «semplicemente» (è questo l'avverbio che usa l'ISTAT nel comunicato diffuso al riguardo) di fronte a quell'effetto di scoraggiamento che gli economisti conoscono molto bene. In altre parole, le persone che si sarebbero offerte sul mercato del lavoro se vi fosse stata domanda di lavoratori sono scoraggiate dal farlo e, purtroppo, rimangono «a casa». Del resto, l'aumento di 100 mila unità su base annua registrato nel corso dell'anno, a fronte di più di 700 mila immigrati regolarizzati, equivale ad una riduzione netta e drammatica dell'occupazione.
Il risanamento è stato compromesso e l'economia non è ripartita né per caso né per sfortuna né per l'impossibilità di prevedere catastrofi come la tragedia delle Twin Towers. Ricordo che l'esplosione della bolla speculativa sui mercati finanziari è avvenuta nei primi mesi del 2000. Dunque, c'era molta materia di cui avere cognizione e consapevolezza. Il fatto è che sono state fatte scelte autonome che hanno portato alla dissipazione di una mole enorme di risorse: dalla Tremonti-bis, per la quale non vi era copertura (in occasione della prima finanziaria, fummo costretti a trovare una parziale copertura su indicazione del Capo dello Stato), alla depenalizzazione del falso in bilancio, allo «scudo fiscale» (quanto a quest'ultimo, vale la pena di ricordare che fu stabilita un'aliquota del 2,5 per cento e fu consentito ai fruitori di conservare l'anonimato, mentre la Germania aveva stabilito aliquote che andavano dal 25 per cento in su e non aveva garantito l'anonimato; il risultato è stato che i capitali, da noi, sono stati regolarizzati, ma non sono ritornati e tanto meno sono andati a sostegno degli investimenti), alla marea dei condoni.
Nel solo anno fiscale 2003, per una sola tipologia di condono fiscale, abbiamo avuto venti fattispecie diverse di condoni, senza ricordare quell'aberrazione che è il condono edilizio. Certamente, i condoni hanno dato un grande gettito straordinario, ma hanno spiazzato quello ordinario che, come ha ribadito la Corte di Conti e come ha segnalato il Fondo monetario internazionale nella sua ultima missione, crolla: semplicemente, crolla.
Giungiamo così al disegno di legge finanziaria in oggetto: misure rilevanti di tagli di spesa per gli enti locali su cui si ci si accanisce in modo particolare, ma anche maggiori entrate fiscali e da cartolarizzazioni, non paghi dell'inghippo creato lo scorso anno; erano state previste 8,9 miliardi di entrate da cartolarizzazioni, ma se ne sono realizzate appena il 10,15 per cento.
Il testo del disegno di legge finanziaria al nostro esame contiene l'iniquo e, in realtà, falso taglio delle tasse, introdotto al Senato. Iniquo, perché di questi tagli beneficia soltanto il 40 per cento dei contribuenti, come stabilisce la stessa relazione tecnica del Governo. Il restante 60 per cento, la parte meno abbiente, non riceverà nulla. Sempre secondo la relazione tecnica del Governo, di quel 40 per cento, il 20 per cento più benestante si approprierà del 65 per cento dei benefici.
Del resto, il portavoce di Alleanza Nazionale, l'onorevole Landolfi, con una certa malizia, che non intendo riprodurre, nella fase della trattativa sull'interminabile rimpasto di Governo, aveva ricordato che la controriforma fiscale a regime avrebbe consentito all'onorevole Berlusconi di regalarsi ben 2 miliardi di vecchie lire.
Il taglio fiscale, oltre che iniquo, è falso. Infatti, a minori tasse per 5,6 miliardi di euro corrispondono maggiori entrate per 12 miliardi. Il saldo è, quindi, positivo per maggiori entrate per 6,3 miliardi. Del resto, anche in conseguenza del gettito straordinario dei condoni, la pressione fiscale è aumentata: dal 2001, quando era il 41 per cento del PIL, è arrivata al 43 per cento, vale a dire due punti di PIL.
Il taglio è falso perché non viene restituito il fiscal drag, che sarebbe stato un atto dovuto e più che sufficiente ad alleviare i redditi delle persone. Non vengono rivalutate all'inflazione le pensioni (al riguardo, ricordo che 5 milioni di pensionati attendono ancora il mantenimento della promessa con cui Berlusconi vinse le elezioni nel 2001; una delle tante promesse non mantenute). È falso, perché ci saranno contraccolpi seri sugli enti locali per servizi decisivi: trasporto scolastico, mense scolastiche, assistenza domiciliare agli anziani. È falso perché è destinato a produrre maggiore deficit.
Gettiamo uno sguardo sulle coperture dei tagli fiscali: o sono scorrette o odiose. Valga per tutti il caso delle coperture macroeconomiche di cui abbiamo parlato troppo poco. Si tratta di una copertura scorretta, perché la copertura macroeconomica, per effetti indotti, non si può utilizzare due volte. Quando il Governo nel DPEF indica un PIL programmatico del 2,1, mentre il PIL tendenziale è dell'1,9, al momento dell'elaborazione del disegno di legge finanziaria si è già scontato l'effetto della maggiore crescita dall'1,9 al 2,1. Contarseli anche in questa fase come copertura indotta, autocopertura degli sgravi fiscali, è scorrettissimo, perché significa utilizzare la stessa copertura due volte.
Le coperture - ripeto - sono scorrette o odiose. Francamente, sono odiose, perché il blocco del turn over totale significa una devastazione sul pubblico impiego. Altro che riforma! Altro che fare leva sulle risorse motivazionali delle persone, come si dovrebbe fare!
Pensiamo, per esempio, ai ricercatori, di cui, con lacrime di coccodrillo, ci lamentiamo che siano costretti ad andare all'estero. Il blocco totale della possibilità di assumere ricercatori per 6 anni (nel loro caso vale per 6 anni!) significa veramente una mannaia che cade sulla possibilità di alimentare la ricerca. In realtà, con il taglio fiscale si realizza quella filosofia neoconservatrice a cui il Presidente del Consiglio fa esplicito riferimento. I neoconservatori americani la chiamano starving the beast, affamare la bestia, e la bestia sono i servizi, le prestazioni pubbliche, le funzioni statali; si badi bene, non statalistiche, perché statalistiche nessuno potrebbe desiderare che vengano mantenute, ma le funzioni statali a difesa della sfera pubblica, i diritti sanciti costituzionalmente.
In realtà, con il baratto meno fisco, meno servizi pubblici, meno diritti, si punta ad aggredire l'idea stessa di responsabilità collettiva, abbandonando l'individuo alla sua solitudine e alla logica dei rapporti di forza. L'Italia ha bisogno di ben altro rispetto ad una detassazione indiscriminata ed aselettiva; ha bisogno che le persone in stato di necessità abbiano un reddito di inserimento. Il Governo ha soppresso il reddito di inserimento che era stato precedentemente inserito e nessuna traccia c'è in questa finanziaria di poste di bilancio per il reddito di ultima istanza a cui il ministro Maroni si era impegnato. L'Italia ha bisogno che i redditi dei ceti medi siano sostenuti con gli aumenti contrattuali, rinnovando i contratti in tempo e adeguatamente, con un target di inflazione realistico (il Governo non assume mai target d'inflazione realistici e non accetta di discutere di una riforma del paniere ISTAT). L'Italia ha bisogno che le imprese siano sostenute davvero - non con chiacchiere, non a giorni alterni -, che siano sostenute nelle loro esigenze di produttività, di competitività, di investimenti (una parola, investimenti, che il presidente di Confindustria ha denunziato essere sparita dal vocabolario politico della destra); ha bisogno che l'istruzione sia rafforzata, non che l'insegnante di sostegno venga soppresso o venga di fatto abolito il tempo pieno o che le università vengano drammaticamente depotenziate; ha bisogno che la ricerca-sviluppo, che è precitata all'1 per cento del PIL sia potenziata, non di strutture megagalattiche che in un anno non hanno prodotto niente; ha bisogno che i giovani possano uscire dal destino di precarietà a cui li condanna invece la vostra legge. Insomma, l'Italia e gli italiani hanno bisogno di una idea diversa di paese, di un modello di società in cui la responsabilità individuale possa esercitarsi perché si esercita quella collettiva e non sia quindi affamata deliberatamente nell'esaltazione della logica affaristico - proprietaria della potenza individuale e della forza, che non ha niente di liberale, Presidente Biondi, ma ha molto, purtroppo, di neoliberismo, quel neoliberismo da cretini (così l'ha definito lo stesso ministro Urbani). Gli italiani hanno bisogno di grandi idealità e valori; valori di giustizia, a partire dalla legge uguale per tutti per arrivare alla giustizia sociale; valori di libertà, di uguaglianza, di senso civico, di etica repubblicana; valori oggi o negletti o calpestati, che spetta al centrosinistra saper coltivare e rilanciare (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonito. Pur non essendo il collega presentatore di emendamenti, la Presidenza consente in via eccezionale l'intervento in sede di illustrazione degli emendamenti, avendo rinunciato gli altri presentatori del suo gruppo. Quindi, ha questo jus singulare. Prego, onorevole...
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la ringrazio molto della decisione assunta. Limiterò il mio intervento a due soli punti, dal momento che sul disegno complessivo del provvedimento al nostro esame il mio gruppo ha già espresso autorevolmente la sua posizione attraverso l'intervento della collega Pennacchi, che, con un argomentato e bellissimo intervento, ha dato il senso culturale e politico alto della nostra opposizione.
Peraltro, non è molto difficile, per chi lo voglia, reperire, nell'ambito di 580 commi, contraddizioni, iniquità, ingiustizie, materie con le quali tormentare la propria pazienza.
Con il mio intervento, mi occuperò soltanto di due aspetti, tra loro molto diversi; infatti, voglio affrontare le seguenti questioni. Nell'ambito delle politiche giudiziarie promosse dal Ministero della giustizia, il contributo unificato, che, come è noto, viene fortemente incrementato; quindi, verrò al tema della disoccupazione agricola. Sono due argomenti molto diversi tra loro ma che, per così dire, mi stanno a cuore in pari misura. Per un verso, infatti, si tratta di politica giudiziaria e, da quando io vivo il mio impegno parlamentare, di essa mi occupo a volte anche con passione eccessiva, come ella, assai benevolmente, mi ricorda qualche volta; per altro verso, poi, la disoccupazione agricola è, viceversa, un tema che, tra quelli in questione, riguarda da vicino migliaia di miei concittadini. Uomini e donne che vivono nella mia terra, in cui sono nato e che mi assegna l'onore altissimo di rappresentarla in questa Assemblea.
Parto dalla previsione del contributo unificato per ricordare che è stata, essa, una importante riforma compiuta dal Governo di centrosinistra; una riforma che, una volta tanto, mise d'accordo tutti gli operatori della giustizia e che produsse effetti positivi unanimemente riconosciuti. Si trattava di unificare, appunto, una serie di diritti, di balzelli, di richieste pubbliche in un versamento unico e solo da effettuare prima di cominciare una azione giudiziaria; si trattava, perciò, di un intervento riformatore di natura strutturale, importante perché accresceva la trasparenza di un sistema. L'utente, al momento in cui comincia una causa, oggi sa quanto deve pagare come onere pubblico; viceversa, dianzi ciò non accadeva.
Ebbene, volemmo fortemente quella riforma riuscendo a farla approvare, se ben ricordo, nell'ambito dell'esame di un disegno di legge finanziaria - o, comunque, con un provvedimento collegato -, superando una fiera resistenza che veniva dall'allora opposizione di centrodestra e dal mondo forense che era rappresentato in quel centrodestra. Mondo che vaticinò, allora, il fallimento di questa nostra riforma che, viceversa, oggi è entrata nella quotidiana pratica giudiziaria.
Orbene, questo Governo, oggi, con il disegno di legge finanziaria, intende incrementare in maniera significativa gli scaglioni del contributo unificato e, soprattutto, elimina la fascia esente ovvero la fascia di cause rispetto alle quali, atteso il modesto valore, il legislatore di allora decise che nulla era dovuto all'erario. Quindi, dal 1o gennaio del 2005, anche per il contenzioso pendente dinanzi al giudice di pace, gli utenti dovranno pagare l'odioso balzello; si tratta di un aumento del 300 per cento, considerato, appunto, che nulla in precedenza era dovuto.
Ma l'aspetto singolare - signor sottosegretario, le sarei grato se volesse avere la bontà di prestarmi ascolto un attimo -, ebbene, l'aspetto singolare, e per questo ne parlo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, è che il ministro della giustizia ha giustificato e difeso il provvedimento in Commissione con l'argomento, francamente originale, che sarebbe questo il modo per ottenere un decremento del contenzioso delle cause civili. In altri termini, si aumentano le tasse in modo da ottenere che chi avrebbe altrimenti fatto causa rinunci, invece, ad intentarla.
Appartengo alla stessa scuola alla quale appartiene anche lei, signor Presidente, che è un importante avvocato del foro nazionale, ed indubbiamente, anche se qualche anno prima di me, anche lei ha studiato lezioni autorevolissime ed ha imparato che la tutela dei diritti è una materia che sfugge alla dinamica economica. Stiamo parlando, infatti, non della produttività di un sistema, ma della tutela dei diritti, e maestri autorevoli ci hanno insegnato che essa è un bene in sé, garantito dalla Costituzione, e che una democrazia è tanto più democrazia in quanto favorisce la tutela dei diritti.
Il ministro della giustizia del Governo di centrodestra sostiene, viceversa, che nel nostro paese occorre introdurre elementi che disincentivino la domanda di tutela giudiziaria. Lascio al commento di chi ci ascolta e, soprattutto, all'immortalità delle carte scritte un giudizio di questo tipo.
Per quanto concerne la disoccupazione agricola, anche su di essa mi piacerebbe avere un minimo di attenzione da parte del sottosegretario Vegas, che so essere stanco, perché è un periodo in cui la sua resistenza viene messa a durissima prova, anche se queste cose le capisco e le comprendo.
Che cosa è stato pensato e concepito dal Governo di centrodestra, signor Presidente e signor sottosegretario (come lei sa meglio di me)? Al comma 150 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria è stabilito che, a partire dal 1o gennaio 2006, l'importante disciplina attualmente vigente in ordine al regime di disoccupazione speciale dei lavoratori agricoli terminerà e che coloro che oggi beneficiano del trattamento di disoccupazione speciale si dovranno accontentare del regime ordinario.
In altri termini, il lavoratore agricolo che oggi lavora centocinquantuno giornate e che ha attualmente diritto ad un'indennità di disoccupazione agricola pari al 66 per cento del salario contrattuale riceverà, invece, il 30 per cento, mentre i cosiddetti «centounisti», vale a dire coloro che effettuano centouno giornate lavorative nell'arco di un anno riceveranno, in luogo del 40 per cento cui hanno oggi diritto, il 30 per cento del salario contrattuale.
Signor Presidente, l'iniquità di una misura di questo tipo deve essere rimarcata, poiché stiamo parlando dei lavoratori agricoli, vale a dire dei cittadini più poveri del nostro paese; li chiamiamo pomposamente «lavoratori agricoli», ma sono i braccianti del Mezzogiorno d'Italia, i braccianti di Giuseppe Di Vittorio (che ricordo perché Giuseppe Di Vittorio è nato a Cerignola, dove sono nato anch'io). Si tratta, in questo caso, di colpire la base della piramide sociale italiana e di sottrarre risorse ai soggetti più poveri della società del nostro paese. Per fare cosa, poi, quando tutti sappiamo quali volgari brutture contiene il disegno di legge finanziaria al nostro esame?
Non è di questo che voglio parlare. Torno ai braccianti agricoli del Mezzogiorno e sottolineo, da una parte, l'iniquità profonda di togliere risorse a chi non ha neppure da mangiare e, dall'altra, l'impatto disastroso che avrebbe questa disciplina se entrasse in vigore (come temo avverrà dal 1o gennaio 2006, se il Governo non ripenserà in modo più virtuoso i propri proponimenti). Lei pensi, signor Presidente, ad una cittadina di 60 mila abitanti - una tra le tante cittadine del Mezzogiorno d'Italia - in cui i braccianti, purtroppo, rappresentano ancora una quota cospicua e consistente della popolazione; moltiplichi per 5 mila il numero dei braccianti, le risorse che annualmente saranno sottratte in questo modo iniquo e ingiusto ed otterrà la misura dell'impatto del provvedimento sull'economia territoriale di aree tra le più svantaggiate del paese. Si colpiscono i più poveri, singolarmente assunti; si colpiscono le aree che oggi sono già maggiormente in difficoltà nel nostro paese. Questa è l'operazione che si attua!
Ho presentato un ordine del giorno con il quale chiedo che il Governo, assunta la decisione che ho sin qui censurato, nell'anno che rimane fino all'applicazione della disciplina controriformatrice studi, approfondisca e assuma comunque decisioni, per proporre al Parlamento un nuovo modello di previdenza dei lavoratori in agricoltura, che tenga conto della specificità del lavoro agricolo. Nel lavoro agricolo non esistono dipendenti a tempo indeterminato. Esistono solo lavoratori a tempo determinato, che devono seguire la ciclicità dell'economia agricola, che ha proprio nella ciclicità la sua vera essenza. Attraverso detto ordine del giorno, chiedo al Governo di prospettare un nuovo modello di previdenza per i lavoratori del settore agricolo, modello che tenga conto della specificità che ho appena ricordato e che preservi i diritti sin qui acquisiti da tale classe di lavoratori, che certamente è la classe meno forte sul piano politico, sul piano sociale e più debole sul piano economico. Si tratterebbe di un intervento di autentica solidarietà costituzionale. La nostra Costituzione afferma che siamo tutti uguali di fronte alla legge: che principio straordinario, signor Presidente, soprattutto se tale principio di uguaglianza, come vollero i Costituenti, lo leghiamo all'impegno che gli stessi Costituenti vollero fosse assunto dalla classe politica affinché si rimuovessero tutti gli ostacoli per rendere tale principio di eguaglianza non un astratto principio scritto nella Costituzione, ma l'essenza vera di una società solidale: la nostra società (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi per l'illustrazione degli emendamenti presentati.
Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.
(A.C. 5310-bis-B - Sezione 3)
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.
15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.
35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.
42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.
46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della disposizione
di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
54. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.
66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1o luglio seguente o al 1o gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1o luglio dello stesso anno»;
c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.
4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1o gennaio o dal 1o luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo rego-lamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell'accensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell'attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
84. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l'anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro.
87. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
108. È stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.
114. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».
115. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
119. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
122. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
125. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,» sono soppresse.
126. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
127. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.
128. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.
130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
133. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonché le aziende private»;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;
c) l'articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».
138. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 142, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5 dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi,per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1o gennaio 2006.
148. A decorrere dal 1o gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1o gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.
149. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1o giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».
150. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1o gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1o gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell' articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
153. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
156. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «in un'apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse;
c) il comma 9 è abrogato.
158. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile.
160. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.
161. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente.
162. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l'anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
165. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.
166. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e b)» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)»;
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)».
167. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «l'indicazione della "nota"» la parola: «, controfirmata,» è soppressa.
168. L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.
169. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.
171. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.
174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti.
175. Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 173, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente all'anno 2004:
a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell'avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
185. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».
186. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».
188. Le regioni che alla data del 1o gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
199. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1o novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.
205. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
206. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005.
207. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1o dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.
212. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1o dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. ll finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
215. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.
216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.
217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dai commi da 215 a 221.
218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 215 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.
221. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
222. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 222 si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1o luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. All'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono soppresse.
228. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
231. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».
232. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole: «per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».
233. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
234. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».
236. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1o gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.
240. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».
241. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.
244. All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse»;
b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.
253. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».
254. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004.
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell'obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.
264. All'onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;
b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.
273. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi».
274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli
atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
277. Al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell'alienazione» sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.
280. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l'attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.
281. A partire dal 1o gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.
283. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1o gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1o gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1o gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1o gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 1o ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1o gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, nonché per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l'operatore assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b) l'anticipazione al concessionario, da parte dell'operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1o febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L'importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
297. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.
298. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste italiane Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.4 - Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
d) altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
301. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.
302. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro».
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
306. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
308. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
310. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui».
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1o luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314. All'alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.
315. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
322. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell'ordine,» sono soppresse.
323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
324. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.
325. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
326. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime».
327. All'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».
328. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente».
329. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,».
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi 327 e 328.
331. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera»;
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;
b) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6»;
2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui
qualsiasi operazione di natura finanziaria»;
4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;
5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia delle entrate».
333. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere dal 1o aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione) - 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima».
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del
15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.
345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
347. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricrca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato».
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
349. A decorrere dal 1o gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: «nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
«a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
3) nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge»;
d) l'articolo 14 è abrogato.
350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1o gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali»;
3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) nell'articolo 29:
1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare».
354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.
356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei princìpi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.
362. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
364. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300.
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.
370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1o marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;
b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.
376. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».
377. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».
378. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 378.
380. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.
381. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.
385. Il direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381.
386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis - (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta».
387. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2003. L'adesione alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2003;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1o gennaio 2002, al 1o gennaio 2003 ovvero al 1o gennaio 2004;
d) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2002 e al 1o gennaio 2003;
e) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi d'imposta di cui alla lettera d);
f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2003.
389. La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
390. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
391. L'adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.
392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 391 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.
393. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società , sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;
c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse autonome nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.
394. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 393, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
395. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
396. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c) ed i benefici di cui al comma 396, lettere b) e c) non operano qualora:
a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso l'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
397. Salva l'applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera l'inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a) e 394, lettera c) nonché i benefici di cui al comma 396, lettere b) e c).
398. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della pianificazione fiscale concordata nonché approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 389. Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi d'imposta di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 387. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
399. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.
402. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispetivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma,»;
1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni»;
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all'Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale»;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
403. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è sostituita dalla seguente: «rilevati»;
1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,»;
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all'Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite dalle se
guenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel terzo comma:
1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale»;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
404. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1o luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica.
405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
406. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «l'ufficio dell'imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «l'esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di imposta»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
407. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,».
408. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».
409. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;
2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;
3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,»;
b) al comma 2:
1) le parole da: «Per il primo periodo d'imposta» fino a: «revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,»;
2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili».
412. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1o gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».
415. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
416. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».
418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;
b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».
420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1o luglio 2005.
421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.
424. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.
425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».
426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1o gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.
428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
431. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.
432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
433. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
436. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia.
437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonché agli alloggi di cui al comma 442.
442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in
vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
443. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia dei demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente».
444. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro ap-provazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.
447. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
448. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
450. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.
453. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS Spa, a decorrere dall'anno 2005. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS Spa ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454. All'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di esecuzione di lavori e».
455. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005.
458. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
459. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.
460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.
461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.
462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.
464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1o gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma.
468. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.
469. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari»;
b) il comma 4 è abrogato.
470. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato».
471. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
472. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».
473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 473 è ridotta al 4 per cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 473 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.
477. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis»;
c) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515»;
d) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
481. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 13-quater, è aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
482. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
b) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente»;
b) all'articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente».
484. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
487. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:
«Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».
490. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del lotto.
491. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
«I premi sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.
493. È istituita la scommessa dell'estratto determinato. La giocata dell'estratto determinato si effettua aggiungendo all'indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.
494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.
495. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1o gennaio e 1o maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.
497. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
498. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE.
499. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
500. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».
501. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.
502. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.
503. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».
504. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2003 e per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».
505. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
506. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b) il comma 5-bis è abrogato.
507. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
508. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
509. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
510. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1o gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita all'ISMEA. L'ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
514. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
515. A decorrere dal 1o gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2005.
519. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
520. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 1o gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole: «lire 30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».
521. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonchè le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.
6.1. Entro il 1o settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».
522. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
523. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
525. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.
526. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.
527. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1o gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1o gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005».
528. In virtù del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di Stato.
529. All'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».
530. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:
a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a sostegno dell'attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse vengono accantonate per l'anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B.
535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco.
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli.
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
544. Per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006.
545. La spesa di cui al comma 544 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate con
decreto del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
547. Per il potenziamento dell'attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l' anno 2005, di 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di 1 milione di euro per l'anno 2007.
548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità pubblica sicurezza - e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1o gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1o gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate».
551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
553. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.
556. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5».
559. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
562. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
563. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005.
572. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2005.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
Sostituire il comma 30 con il seguente:
30. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il «Fondo per il sostegno all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro» da realizzarsi tramite la stipulazione di contratti a tempo indeterminato per progetti di tutela dell'ambiente, del territorio e beni culturali. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti sono stabiliti le modalità di erogazione alle regioni e agli enti locali del fondo di cui al periodo precedente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.901.000.000 per l'anno 2005, euro 6.511.000.000 per l'anno 2006 e euro 5.635.000.000 a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente sopprimere i commi da 352 a 356.
1. 234. Maura Cossutta, Bindi, Pennacchi, Zanotti.
Al comma 89, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.
1. 268. Marcora, Rava, Ruggeri, Potenza.
Al comma 89, primo periodo, sopprimere le parole: a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui recate dall'articolo 5, comma 7, della legge 21 marzo 2001, n. 122.
Conseguentemente, al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 7 per cento.
1. 118. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 90, sostituire le parole da: di 292 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: , a decorrere dall'anno 2005, di 2.478 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
574-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1. 209. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.
Al comma 91, sostituire le parole: di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro con le seguenti: di 425 milioni di euro a decorre dall'anno 2005, con specifica destinazione di 400 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 109. Lucidi, Minniti, Bressa, Leoni, Amici.
Sopprimere il comma 95.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 138. Russo Spena, Giordano.
Al comma 95, primo periodo, sopprimere le parole: , degli enti di ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
* 1. 164. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.
Al comma 95, primo periodo, sopprimere le parole: , degli enti di ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
* 1. 203 Tocci, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Carli, Lolli, Giulietti.
Al comma 96, dopo le parole: relativi consigli e federazioni, alle università, aggiungere le seguenti: alle istituzioni ed enti di ricerca,
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 165. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.
Al comma 96, dopo le parole: relativi consigli e federazioni, alle università aggiungere le seguenti: ed agli enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, al comma 568, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.
1. 181. Tocci, Grignaffini, Martella, Capitelli, Sasso, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.
Al comma 96, dopo le parole: relativi consigli e federazioni, alle università aggiungere le seguenti: ed agli enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
1. 182. Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti.
Sopprimere il comma 97.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 142. Russo Spena, Giordano.
Sostituire il comma 97 con il seguente:
97. Il personale in servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve essere ridotto, in misura complessivamente non inferiore al 3 per cento, nel triennio 2005-2007. A tal fine si applicano le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 120-bis. Delbono, Guerzoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.
Al comma 97, primo periodo, sopprimere le seguenti: , agli enti di ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 166. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.
Al comma 97, primo periodo, sopprimere le parole: , agli enti di ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
* 1. 171. Morgando, Pistone, Villetti, Bimbi, Russo Spena, Zanella, Mazzuca Poggiolini.
Al comma 97, primo periodo, sopprimere le parole: , agli enti di ricerca.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
* 1. 183. Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Chiaromonte, Carli, Lolli, Giulietti.
Al comma 97, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed esclusa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, per l'anno 2005, può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzioni di personale.
Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 13 per cento.
1. 280. Quartiani.
Al comma 97, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed escluso il Club Alpino Italiano (CAI) che, per l'anno 2005, può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzioni di personale.
Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 13 per cento.
1. 281. Quartiani.
Al comma 98, primo periodo, dopo le parole: particolare rilevanza e urgenza aggiungere le seguenti: , con priorità per le assunzioni di giovani ricercatori da parte degli enti pubblici di ricerca.
* 1. 184. Tocci, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Carli, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti.
Al comma 98, primo periodo, dopo le parole: particolare rilevanza e urgenza aggiungere le seguenti: , con priorità per le assunzioni di giovani ricercatori da parte degli enti pubblici di ricerca.
* 1. 172. Pistone, Morgando, Villetti, Bimbi, Russo Spena, Zanella.
Al comma 98, secondo periodo, dopo le parole: pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 aggiungere le seguenti: , di cui una quota non inferiore al 35 per cento per le esigenze della difesa nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati«.
1. 193. Minniti, Bressa, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.
Al comma 99, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) del personale del Club Alpino Italiano (CAI).
Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 13 per cento.
1. 279. Quartiani.
Al comma 99, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) del personale dell'autorità per l'energia elettrica e il gas.
Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 13 per cento.
1. 278. Quartiani.
Sopprimere il comma 100.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 144. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere il comma 100.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 175. Michele Ventura, Villetti, Russo Spena, Pistone, Morgando, Stradiotto, Zanella, Innocenti, Cordoni, Montecchi, Mazzuca Poggiolini.
Sopprimere il comma 100.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 120. Agostini, Michele Ventura, Montecchi, Nicola Rossi, Mariotti, Olivieri, Maurandi.
Sopprimere il comma 104.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 146. Russo Spena, Giordano.
Al comma 108 sostituire le parole: per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le con le seguenti: per realizzare attività, iniziative, sostegni alle associazioni di volontariato ed alle ONLUS ed alle organizzazioni che si dedicano ad attività di sensibilizzazione, misure di prevenzione in relazione alle.
1. 252. Meduri.
Sopprimere il comma 110.
1. 116. Duca.
Al comma 110, sostituire le parole: programmazione e realizzazione con le seguenti: progettazione esecutiva di infrastrutture connesse al funzionamento.
1. 254. Pasetto.
Al comma 110, sopprimere le parole da: per il tramite fino alla fine del comma.
1. 167. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni.
Sopprimere il comma 111.
1. 228. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli.
Sopprimere il comma 112.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Art. 3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 147. Russo Spena, Giordano.
Al comma 112, dopo la parola: abitativa aggiungere le seguenti: di Palermo, di Bari, di Reggio Calabria e di Napoli.
1. 255. Villari.
Al comma 113, primo periodo, dopo la parola: coppie aggiungere le seguenti: che si trasferiscono dal Sud al Nord del Paese per motivi di lavoro.
1. 257. Carbonella.
Al comma 113, terzo periodo, dopo le parole: pari opportunità, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
1. 271. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 114, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2005 e 2006 è concesso un contributo statale annuo straordinario di 3 milioni di euro per ciascun anno.
Conseguentemente, sopprimere il comma 264.
1. 258. Mosella.
Al comma 115 aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli anni 2005 e 2006 è concesso un contributo statale annuo straordinario di 3 milioni di curo per ciascun anno.
Conseguentemente sopprimere il comma 264.
1. 259. Zaccaria.
Sopprimere il comma 116.
Conseguentemente, al comma 118, sostituire la parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.
1. 260. Delbono.
Sopprimere il comma 128.
Conseguentemente, al comma 353, sostituire le parole: 4 per cento con le parole: 7 per cento.
1. 119. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 128.
1. 196. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti.
Sopprimere il comma 131.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 148. Russo Spena, Giordano.
Al comma 131, terzo periodo, sopprimere le parole: la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007,
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo;
sopprimere il comma 132;
dopo il comma 574 aggiungere i seguenti:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 202. Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Tocci, Martella, Lolli, Giulietti, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Russo Spena, Morgando, Zanella, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Colasio, Grignaffini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.
Sopprimere il comma 132.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica ammi nistrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 150. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere il comma 132.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 201. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Carli, Tocci, Lolli, Giulietti.
Al comma 132, sostituire le parole: 766 milioni di euro con le seguenti: mille milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere i seguenti:
574-bis. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizione legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui la decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 162. Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.
Al comma 132 sostituire le parole: 565 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere i seguenti:
574-bis. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizione legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui la decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1. 163. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.
Al comma 149, dopo le parole: settore automobilistico aggiungere le seguenti: e per le imprese industriali del settore tessile-abbigliamento,
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le parole: entro il limite di 1.100 unità annue;
al comma 353, sostituire le parole: , 4 per cento, con le parole: 8 per cento.
1. 77. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 149, sostituire le parole: e 2004 con le seguenti: , 2004 e 2005.
Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 211. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.
Al comma 149, sopprimere le parole: entro il limite di 1.100 unità annue.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 117. Benvenuto, Guerzoni, Gambini, Lettieri, Pistone, Cima, Buemi, Nigra, Vertone, Grandi, Cennamo, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Panattoni, Buglio, Lucà, Rava, Dameri, Chianale.
Sopprimere i commi 150 e 151.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 212. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Carbonella.
Sopprimere il comma 152.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro.
1. 115. Burtone.
Al comma 158, primo periodo, sostituire le parole: 310 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
* 1. 140. Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Lusetti, Marini, Bottino, Squeglia.
Al comma 158, primo periodo, sostituire le parole: 310 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
* 1. 213. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.
Al comma 158, primo periodo, sostituire le parole: 310 milioni di euro con le seguenti: 313 milioni di euro.
Conseguentemente sopprimere il comma 264.
** 1. 174. Villetti, Russo Spena, Pistone, Morgando, Delbono, Zanella, Innocenti, Cordoni, Mazzuca Poggiolini.
Al comma 158, primo periodo, sostituire le parole: 310 milioni di euro con le seguenti: 313 milioni di euro.
Conseguentemente sopprimere il comma 264.
** 1. 220. Guerzoni, Grignaffini, Giulietti, Michele Ventura, Agostini.
Al comma 158, secondo periodo, sopprimere le parole da: , qualora i piani di gestione fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 214. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.
Al comma 158, secondo periodo, sopprimere da: , qualora i piani di gestione fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 106 milioni di euro annui.
* 1. 187. Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Cordoni, Nicola Rossi.
Al comma 158, secondo periodo, sopprimere da: , qualora i piani di gestione fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 106 milioni di euro annui.
*1. 173. Pistone, Russo Spena, Morgando, Villetti, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Delbono.
Al comma 158, secondo periodo, sopprimere le parole: , qualora i piani di gestione fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 106 milioni di euro annui.
1. 188. Cordoni, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.
Al comma 158, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 106 milioni di euro annui.
1. 189. Guerzoni, Cordoni, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.
Al comma 158, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 264. Molinari, Adduce, Potenza, Boccia Luongo, Lettieri.
Dopo il comma 158, aggiungere i seguenti:
158-bis. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato «Fondo». Sono considerate non auto sufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subìto una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
158-ter. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
158-quater. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.
158-quinquies. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.
158-sexies. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21-bis sulla base di indicatori, stabiliti nel medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.
158-septies. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:
a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità;
b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto sociosanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;
d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 21-bis.
158-octies. Ai fini del finanziamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 3.901.000.000 per l'anno 2005, euro 6.511.000.000 per l'anno 2006 e euro 5.635.000.000 a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 352 a 356.
1. 14. Maura Cossutta, Bindi, Pennacchi, Zanotti.
Sopprimere il comma 161.
1. 215. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.
Sopprimere il comma 163.
1. 216. Guerzoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Battaglia, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia.
Al comma 167, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.
1. 240. Ercole.
Sopprimere il comma 175.
1. 277. Bindi, Battaglia, Labate, Burtone, Turco, Mosella, Meduri.
Al comma 177, terzo periodo, sopprimere le parole da: ivi inclusi gli aumenti fino alla fine del comma.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 151. Russo Spena, Giordano.
Al comma 177, terzo periodo, sopprimere le parole da: ivi inclusi gli aumenti fino alla fine del comma.
1. 244. Ercole.
Sopprimere il comma 178.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 149. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere il comma 178.
1. 245. Ercole.
Al comma 185, sopprimere la lettera a).
1. 246. Ercole.
Sopprimere il comma 186.
1. 247. Ercole.
Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:
190-bis. In attuazione della lettera c) del Protocollo di intesa tra Governo, la Regione Puglia e l'Ospedale Casa sollievo della sofferenza, siglato il 23 settembre 2004, sono assegnati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore dell'Ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo per il mantenimento del livello di eccellenza raggiunto.
Conseguentemente dopo il comma 574 aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari 20 milioni di euro annui.
1. 35. Boccia, Ruggieri, Morgando, Gerardo Bianco, D'Antoni, Duilio, Milana, Rocchi, Carbonella, Fusillo, Ria, Sinisi.
Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:
190-bis. In attuazione della lettera c) del Protocollo di intesa tra Governo, la Regione Puglia e l'Ospedale Casa sollievo della sofferenza, siglato il 23 settembre 2004, sono assegnati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore dell'Ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo per il mantenimento del livello di eccellenza raggiunto.
Conseguentemente alla tabella A Ministero della Salute apportare le seguenti modifiche:
2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.
1. 36. Ruggieri, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, D'Antoni, Duilio, Milana, Rocchi, Carbonella, Fusillo, Ria, Sinisi.
Al comma 206, terzo periodo dopo le parole: Friuli-Venezia Giulia, nonché aggiungere le seguenti: una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione dei piani di ricostruzione degli altri comuni della provincia di Campobasso colpiti dall'evento sismico e.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 264;
al comma 567, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2007: - 3.000.
1. 256. Ruta.
Al comma 206, terzo periodo, sostituire le parole: una quota pari a 5 milioni di euro annui con le seguenti: una quota pari a 4 milioni di euro annui
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere in fine le parole: , ed infine una quota pari a 1 milione di euro per la ultimazione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ed alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987.
1. 110. Riccio.
Al comma 206, terzo periodo, sostituire le parole: del 25 per cento e del 75 per cento con le seguenti: del 40 per cento e del 60 per cento.
1. 265. Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.
Al comma 206, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed infine una quota pari a 500 mila euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione in favore dei comuni del lagonegrese colpiti dal sisma del settembre 1998.
1. 263. Boccia, Luongo, Molinari, Adduce, Potenza, Lettieri.
Sopprimere il comma 216.
1. 120-ter. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 217.
1. 227. Giulietti, Grignaffini, Melandri, Michele Ventura.
Al comma 238, capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale,
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che collegano la Sardegna o le isole minori.
1. 168. Pasetto, Rosato.
Al comma 238, capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale,
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
1. 235. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Sopprimere il comma 243.
Conseguentemente:
al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 153. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere il comma 243.
* 1. 121. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 243.
* 1. 176. Villetti, Russo Spena, Pistone, Morgando, Pinza.
Sopprimere il comma 243.
*1. 225. Michele Ventura, Innocenti, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Mariotti, Olivieri, Maurandi, Bielli, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 251, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 13 milioni di euro.
Conseguentemente sopprimere il comma 264.
1. 249. Realacci.
Sopprimere il comma 264.
Conseguentemente al comma 283, terzo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 con le seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e 2 milioni di euro per l'anno 2007.
1. 250. Realacci.
Sopprimere il comma 264.
Conseguentemente:
a) al comma 364, secondo periodo, dopo le parole: aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: , che è rifinanziato per l'anno 2005 con 250 milioni di euro,;
b) al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 13 per cento;
c) dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 239. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Sopprimere il comma 264.
Conseguentemente:
a) al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 13 per cento;
b) al comma 569, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 200.000;
2006: + 250.000;
2007: + 300.000.
c) dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 238. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Sopprimere il comma 264.
Conseguentemente, al comma 541, sostituire le parole: di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 con le seguenti: di 7,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 3 milioni di euro per l'anno 2006.
1. 251. Realacci.
Sopprimere il comma 264.
1. 221. Grignaffini, Guerzoni, Giulietti, Michele Ventura, Agostini.
Sopprimere il comma 267.
Conseguentemente:
al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 152. Russo Spena, Giordano.
Al comma 268, aggiungere, in fine, le parole: ed all'area industriale della Valbasento.
1. 266. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo.
Sopprimere il comma 283.
Conseguentemente:
al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 154. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere i commi 299, 300, 301, 302 e 303.
Conseguentemente:
al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 157. Russo Spena, Giordano.
Al comma 299, dopo le parole: settore universitario aggiungere le seguenti: e quello dei beni culturali.
Conseguentemente dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 197. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Lolli, Giulietti.
Al comma 299, dopo le parole: settore universitario aggiungere le seguenti: e della ricerca pubblica.
Conseguentemente dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 198. Martella, Tocci, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Capitelli, Lolli, Giulietti.
Al comma 299, dopo le parole: settore universitario aggiungere le seguenti: e della scuola.
Conseguentemente dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
1. 199. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Tocci, Martella, Lolli, Giulietti.
Sopprimere il comma 300.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:
574-bis. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un'unica rata entro il 30 settembre 2005.
574-ter. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, la parola «riservata» è soppressa ovunque ricorra;
b) all'articolo 13, comma 3, le parole da «senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate.»;
c) all'articolo 15, il comma 5 è abrogato.
574-quater. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, le parole da «relativamente» a «precedente» sono soppresse.
574-quinquies. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
574-sexies. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 218. Bandoli, Vigni, Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi.
Sopprimere il comma 301.
Conseguentemente, al comma 491, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento ;
1. 237. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 302, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le parole: 7 per cento.
1. 122. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituire il comma 350 con i seguenti:
350. All'articolo 3, comma 144, lettera c), alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «determinazione della base imponibili» sono aggiunte le seguenti: «, al netto dei contributi sociali,»;
350-bis. All'articolo 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) la determinazione della base imponibile per gli enti locali e le amministrazioni pubbliche si intende al netto dei contributi sociali».
350-ter. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
350-quater. All'articolo 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) riduzione del 20 per cento dell'aliquota base della imposta per le imprese che occupano fino a 45 dipendenti di cui almeno l'80 per cento assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le quali non abbiano ridotto il numero dei dipendenti negli ultimi tre anni e che si impegnano a mantenere almeno lo stesso livello occupazionale per il quinquennio successivo».
350-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Conseguentemente:
al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:
Art. 2. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazione finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
4. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
5. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
6. La lettera b) del comma 4, dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
7. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Art. 3. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 132. Russo Spena, Giordano.
Dopo il comma 351 aggiungere i seguenti:
351-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45»
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
351-ter All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il comma 2 è soppresso.
351-quater. Le disposizioni di cui ai commi 351-bis e 351-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3. Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta.
Sopprimere i commi 352, 353, 354, 355 e 356.
Conseguentemente, al comma 567, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni
2005: + 4263,1
2006: + 6693,3
2007: + 5985,9
1. 233. Maura Cossutta, Bindi, Pennacchi, Zanotti.
Sostituire i commi da 352 a 356, con i seguenti:
352. A decorrere dal 1o gennaio 2005 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.
353. Il contributo capitario di cui al comma 352 è concesso nella misura annua di cui al comma 354 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.
354. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 352 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.
355. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 352, ai lavoratori occupati, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 356. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.
356. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 355 è pari a 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.
1. 185. Pennacchi, Guerzoni, Cordoni, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Michele Ventura.
Sostituire i commi da 352 a 354 con i seguenti:
352. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte dirette sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:
a) fino a 18.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 18.000 e fino a 33.500 euro, 30 per cento;
c) oltre 33.500 e fino a 70.000 euro, 40 per cento;
d) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
353. Ai fini della restituzione del fiscal drag, gli importi di cui all'articolo 11 del TUIR sono così aumentati:
a) al comma 2, l'importo di 4.500 euro è elevato a 4.700 euro;
b) al comma 3, l'importo di 4.000 euro è elevato a 4.200 euro;
c) al comma 4, l'importo di 1.500 euro è elevato a 1.620 euro.
354. È istituito presso l'INPS il Fondo per il sostegno del reddito personale e familiare.
Conseguentemente:
sostituire il comma 356 con i seguenti:
356. In attesa della riforma organica degli istituti a sostegno del reddito personale e familiare, il Fondo di cui al comma 354 gestisce l'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari.
356-bis. Per i redditi complessivi risultanti dalle dichiarazioni annuali fino a 21.500 euro ai quali concorrono redditi da lavoro subordinato e parasubordinato, spetta un assegno da commisurare al 2,5 per cento dei predetti redditi da lavoro. L'assegno spetta anche ai percettori di redditi da lavoro subordinato o parasubordinato per i quali, in sede di denuncia, non risulti dovuta alcuna imposta.
356-ter. L'articolo 13 deI TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è abrogato.
356-quater. Oltre agli assegni previsti dalle disposizioni vigenti, ai percettori di redditi dichiarati ai fini fiscali spetta un assegno sostitutivo delle detrazioni per carichi familiari, commisurato al reddito complessivo. Gli importi base dell'assegno sono i seguenti:
a) per i titolari di redditi da lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo, d'impresa minore e da pensione (articoli 49, 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e 1), 53, comma 1, e 66 del TUIR):
792 euro per il coniuge a carico;
1.272 euro per ogni figlio minore a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
597 euro per ogni figlio maggiorenne a carico, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
351 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
b) per i titolari di redditi di altra natura:
546,18 per il coniuge a carico
516,46 per ogni figlio a carico compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati
303,68 per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
356-quinquies. Gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 356-quater non sono cumulabili tra loro.
356-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite: le modalità di corresponsione degli assegni anche nella forma di credito fiscale; i soggetti erogatori degli assegni, con particolare riferimento al caso in cui non sussista un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; le modalità di compensazione per il datore di lavoro dei crediti per gli assegni con i debiti di natura fiscale e previdenziale. Di norma, gli assegni sono erogati su base mensile dal datore di lavoro, che si rivale nei confronti del Fondo INPS con le modalità previste per gli assegni per il nucleo familiare.
356-septies. L'assegno integrativo dei redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e l'assegno sostitutivo delle detrazioni concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito.
dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:
574-bis. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono tenuti a corrispondere un contributo straordinario pari al 5 per cento delle somme regolarizzate, in un'unica rata entro il 30 settembre 2005. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata», ovunque ricorra, è soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» fino a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate.» L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, le parole da: «relativamente» fino a: «precedente» sono abrogate.
574-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
574-quater. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 178. Benvenuto, Stradiotto, Russo Spena, Villetti, Zanella, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Michele Ventura.
Sostituire il comma 352 con i seguenti:
352. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.
352-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A decorrere dall'anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:
1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico;
2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con due figli a carico;
3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico;
4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 140, la detrazione di cui ai numeri precedenti è aumentata a 1.032,92 euro».
352-ter. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale». I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2005.
352-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2005, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:
a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;
b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;
c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento;
352-quinquies. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:
«Art.13-bis. - 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 13 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.
5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
7. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità viene assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a 36.151,98 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita.
8. A decorrere dall'anno 2005, è riconosciuto, a loro richiesta, ai genitori di disabili gravissimi che corrispondano ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle funzioni della vita umana di cui alle lettere da a) ad f), per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa:
a) deficit intellettivo grave che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità di deambulazione;
c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità alla assunzione di cibo;
e) impossibilità a lavarsi;
f) impossibilità a vestirsi.
9. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:
a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;
c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso istituti riconosciuti.
10. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche».
352-sexies. A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domande di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui.
352-septies. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito Fondo che alimenta opportuni interventi da determinare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.
13. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.
352-octies. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1o giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
352-nonies. È istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa il «Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni», di seguito denominato «Fondo» destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana. Il Fondo è alimentato da:
a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;
b) un contributo determinato ai sensi dei commi 352-decies e 352-undecies sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.
352-decies. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 352-nonies, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 352-undecies.
352-undecies. La misura del contributo di cui ai commi 352-nonies e 352-decies è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
352-duodecies. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 352-undecies sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 352-nonies, lettera a).
352-terdecies. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 352-undecies è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 352-decies.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
1. 232. Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta.
Sostituire il comma 352, con il seguente:
352. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Conseguentemente, sopprimere i commi 353, 354. 355 e 356.
1. 186. Pennacchi, Benvenuto, Grandi, Guerzoni, Cordoni, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Michele Ventura.
Al comma 352, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 11, comma 3, le parole: «pari a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4.500 euro».
Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 285. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Cennamo, Grandi, Pinza, Santagata.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 4. Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta.
Al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Un quinto del contributo di solidarietà è destinato a sostenere la libera ricerca scientifica e tecnologica di valore internazionale svolta presso università o enti pubblici di ricerca. L'utilizzazione di questa quota del contributo di solidarietà è determinata, anche incrementando i fondi per la ricerca già esistenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
* 1. 177. Zanella, Villetti, Russo Spena, Pistone, Morgando, Pinza.
Al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Un quinto del contributo di solidarietà è destinato a sostenere la libera ricerca scientifica e tecnologica di valore internazionale svolta presso università o enti pubblici di ricerca. L'utilizzazione di questa quota del contributo di solidarietà è determinata, anche incrementando i fondi per la ricerca già esistenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
*1. 226. Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Michele Ventura, Innocenti.
Al comma 353, primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Conseguentemente, al comma 541, sostituire le parole: 4,5 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.
1. 131. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 355, aggiungere i seguenti:
355-bis. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
355-ter. La neutralizzazione di cui al comma 355-bis è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento, rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.
355-quater. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni:
a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 355-ter;
b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione dei commi da 355-bis a 355-octies;
c) laddove l'accertamento di cui al comma 355-ter rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.
355-quinquies. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 355-ter, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.
355-sexies. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.
355-septies. In sede di prima applicazione della disciplina di cui ai commi da 355-bis a 355-octies, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.
355-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:
574-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 54. Duilio, Morgando, Milana, Rocchi.
Dopo il comma 355, aggiungere i seguenti:
355-bis. Per l'anno 2005, le persone fisiche titolari di un reddito annuo non superiore ad euro 35.000 possono detrarre, ai fini dell'imposta sul reddito e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi corrisposti a banche o altri intermediari finanziari per i finanziamenti di credito al consumo destinati all'acquisto di autoveicoli, motocicli ed elettrodomestici conformi ai più avanzati standard comunitari in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti.
355-ter. I finanziamenti di cui al comma 355-bis non possono essere di importo superiore a 10.000 euro, né avere una durata complessiva superiore a tre anni e un tasso di interesse passivo superiore di 3,5 punti percentuali al tasso ufficiale di sconto praticato nel trimestre precedente l'erogazione del finanziamento.
355-quater. I criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione, ivi compresa l'elencazione e le caratteristiche dei beni il cui acquisto è agevolabile, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto cori il Ministro dell'ambiente e del territorio e con il Ministro delle attività produttive.
Conseguentemente, al comma 567, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 250.000;
2006: - 150.000;
2007: - 80.000.
1. 288. Benvenuto, Pistone, Lettieri.
Dopo il comma 355 aggiungere i seguenti:
355-bis. Ai sensi del comma 7, dell'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, per far fronte alle minori entrate derivanti dalla riduzione del gettito riscosso sul territorio delle regioni a statuto speciale e province autonome a seguito dell'attuazione della riforma dell'imposta sul reddito (IRE), sono autorizzati contributi decennali a copertura di operazioni finanziarie che le regioni a statuto speciale e le province autonome stipulano per far fronte alle minori entrate. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
355-ter. Il limite di impegno di cui al comma 355-bis è destinato alla copertura di spese di investimento ed è ripartito tra le regioni a statuto speciale e le province autonome sulla base di criteri da stabilirsi d'intesa con le regioni e le province stesse.
Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari 100 milioni di euro annui.
1. 33. Burtone, Rosato, Maran, Damiani.
Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:
356-bis. In armonia con quanto disposto con l'articolo 10, comma 7, della legge 7 aprile 2003, n. 80, per far fronte alle minori entrate derivanti dalla riduzione del gettito riscosso sul territorio delle regioni a statuto speciale e province autonome a seguito dell'attuazione della riforma dell'IRE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con contributi decennali a copertura di operazioni finanziarie che le regioni a statuto speciale e province stesse possono stipulare al suddetto scopo. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
356-ter. Il limite di impegno di cui al comma 356-bis è destinato alla copertura di spese d'investimento, ed è ripartito tra le regioni a statuto speciale e le province autonome sulla base di criteri da stabilirsi d'intesa con le regioni e province stesse.
356-quater. Nel caso in cui a seguito di manovre finanziarie attuate dallo Stato dovesse verificarsi un peggioramento del quadro finanziario delle regioni a statuto speciale e province autonome, tale da alterarne l'equilibrio finanziario, lo Stato provvede alla revisione dei rapporti in essere previa intesa con le regioni e le province stesse, nel rispetto dei rispettivi statuti e norme di attuazione. Per le regioni a statuto speciale e province autonome che non accedono al fondo sanitario nazionale l'ammontare delle minori entrate conseguenti le manovre di revisione statali dell'IRAP e riconosciute ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è determinato con riferimento alle quantificazioni contenute nelle rispettive relazioni tecniche di accompagnamento alle manovre stesse.
Conseguentemente, al comma 567, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.
1. 89. Rosato, Maran, Damiani.
Sostituire i commi 358 e 359 con i seguenti:
358. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Il decreto stabilisce altresì i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 357 a 364. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
359. Il Cipe, con una o più delibere:
a) approva una convenzione-tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 364;
b) prevede la misura massima del tasso di interesse da applicare;
c) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
d) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 357 a 364 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 358, non sia stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non siano stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 360;
al comma 362, primo periodo, sostituire le parole: può essere prevista con le seguenti: è prevista;
al comma 363, sostituire le parole: comma 359, lettera a) con le seguenti: comma 358.
1. 113. Nieddu, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.
Al comma 359, lettera e), sostituire le parole da: si applichino fino alla fine della lettera con le altre: non si applicano a programmi di investimento già in corso o per i quali è stato già espresso parere positivo;
al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 2. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazione finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
7. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
8. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Art. 3. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 133. Russo Spena, Giordano.
Al comma 359, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) prevede altresì che le misure agevolative previste dal presente comma siano concesse con particolare riferimento a programmi di investimento ambientale da attuarsi nelle seguenti materie:
1) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
2) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
3) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
4) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
5) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;
6) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
7) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;
8) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
9) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
1. 191. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 364, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: A detti oneri si provvede mediante la soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
1. 135. Russo Spena, Giordano.
Al comma 365, sostituire le parole: dello Stato con la seguente: pubbliche.
Conseguentemente:
al comma 366, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci analogo Fondo di cui al comma 365, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti SpA dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal successivo comma 3;
al comma 368, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici;
al comma 369:
sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;
sostituire le parole: dal comma 303 con le seguenti: dai commi 303 e 574-bis;
dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.
1. 190. Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Nicola Rossi.
Sopprimere i commi da 390 a 407.
Al comma 567, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 2. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazione finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
8. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Art. 3. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 158. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere i commi 412 e 413.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:
Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
Art. 3. - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Art. 4. - 1. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
Art. 5. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 159. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere il comma 457.
1. 272. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 458, secondo periodo, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti:, previo parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
1. 270. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Al comma 482, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, al comma 567, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:
2005: - 15.000.
1. 267. Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Al comma 482, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al precedente periodo è altresì incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore delle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.
Conseguentemente, al comma 567, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:
2005: - 25.000.
1. 74. Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Franci, Rossiello, Borrelli.
Sopprimere i commi 483, 484, 485 e 486.
Conseguentemente:
al comma 567, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 2. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
1. 160. Russo Spena, Giordano.
Al comma 483, lettera c), capoverso Art. 20-bis, sopprimere il comma 2.
1. 123. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 483, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole da: il responsabile fino alla fine del capoverso con le seguenti: sono responsabili in solido il committente e colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione.
1. 124. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 483, lettera e), capoverso 5-ter, sostituire le parole da: il responsabile fino alla fine del capoverso con le seguenti: sono responsabili in solido il committente e colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione.
1. 125. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 484, capoverso 13-quinquies, sostituire le parole da: il responsabile fino alla fine del capoverso con le seguenti: sono responsabili in solido il committente e colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione.
1. 127. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 485.
1. 129. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 486.
* 1. 128. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 486.
* 1. 219. Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi.
Al comma 509, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5-bis, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006».
Conseguentemente, al comma 567, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2005: - 20.000
voce: Ministero politiche agricole:
2005: - 5.000.
1. 229. Preda, Rava, Marcora, Sedioli, Borrelli, Rossiello, Franci.
Al comma 509, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5-bis, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006».
Conseguentemente, al comma 567, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 25.000;
2006: - 25.000;
2007: - 25.000.
1. 230. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli.
Al comma 509, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 5-bis, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006».
1. 231. Rava, Marcora, Preda, Rossiello, Franci, Borrelli, Sedioli.
Al comma 541, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al precedente periodo è altresì autorizzato a favore dell'Ente parco un contributo straordinario di euro 2.000.000 per il 2005, euro 1.500.000 per il 2006, euro 1.000 per il 2007.
Conseguentemente, al comma 567, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 2.000;
2006: - 1.500;
2007: - 1.000.
1. 108. Riccio.
Al comma 547, lettera a), sostituire le parole: da non oltre un anno con le seguenti: da non oltre quattro anni.
Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 195. Minniti, Angioni, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale dell'aviazione civile - cap. 2161), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 10.000;
2006: + 10.000;
2007: + 10.000.
Tab. A. 10. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giacchetti.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 7.000;
2006: - 7.000;
2007: - 7.000.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 7.000;
2006: + 7.000;
2007: + 7.000.
Tab. A. 9. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giacchetti.
Alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
Conseguentemente:
alla medesima tabella, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 204.000;
2006: + 204.000;
2007: + 204.000.
dopo il comma 574 aggiungere il seguente:
574-bis. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. A. 3. Battaglia, Bindi, Labate, Burtone.
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 2.500.000;
2006: + 2.500.000;
2007: + 2.500.000.
Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:
574-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Tab. A. 4. Zanotti, Bindi, Battaglia, Turco, Burtone.
Alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 500.000;
2006: + 500.000;
2007: + 500.000.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. Sono stabilite nella misura dei 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Tab. A. 1. Bindi, Turco, Battaglia, Burtone, Meduri, Labate.
Alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 500.000;
2006: + 500.000;
2007: + 500.000.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
574-bis. Sono stabilite nella misura dei 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Tab. A. 6. Giacco, Battaglia, Bindi, Burtone, Turco.
Alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 32.000;
2006: + 32.000;
2007: + 32.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 32.000;
2006: - 32.000;
2007: - 32.000.
Tab. A. 5. Bindi, Battaglia, Turco, Burtone.
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 6.200;
2006: + 6455;
2007: + 6250.
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti modifiche:
2005: - 6.200;
2006: - 6455;
2007: - 6.250.
Tab. A. 7. Maran, Rosato, Damiani.
Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 2641, 2642,2643, 2644, 2645, 2646, 2647; - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 60.000;
2006: + 60.000;
2007: + 60.000.
Tab. A. 11. Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta.
Alla Tabella A, Ministero degli Affari esteri apportare la seguente variazione:
2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 30.000;
2006: + 30.000;
2007: + 30.000.
Tab. A. 8. Ruzzante, Battaglia, Sereni, Giacco, Tolotti.
Alla Tabella A, voce: Ministero delle salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 35.000;
2006: + 35.000;
2007: + 35.000
Conseguentemente, dopo il comma 574 aggiungere il seguente:
574-bis. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, ti. 383, sono abrogati.
Tab. A. 2. Battaglia, Bindi, Burtone, Meduri, Labate, Duilio.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2005: + 200.000;
2006: + 200.000;
2007: + 200.000.
Tab. B. 23. Bellillo, Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657) apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Tab. B. 24. Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000.
Tab. B. 16. Oliverio, Meduri.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Tab. B. 22. Ruta.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 50.000.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 50.000.
Tab. B. 27. Ruta.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 50.000.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 100.000;
2007: + 50.000.
Tab. B. 2. Meduri.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 70.000;
2006: - 70.000.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 70.000;
2007: + 70.000.
Tab. B. 15. Meduri.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 70.000;
2006: - 70.000.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 70.000;
2007: + 70.000.
Tab. B. 14. Meduri.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 70.000;
2006: - 70.000.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 70.000;
2007: + 70.000.
Tab. B. 13. Loiero, Meduri, Camo, Minniti, Bova, Mancini, Pappaterra, Oliverio.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.
Tab. B. 17. Bova, Meduri.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2005: - 50.000;
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:
2005: + 50.000;
Tab. B. 20. Molinari.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2005: - 25.000;
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:
2005: + 25.000;
Tab. B. 18. Molinari.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2005: - 10.000;
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:
2005: + 10.000;
Tab. B. 19. Molinari.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2005: - 5.000;
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:
2005: + 5.000;
Tab. B. 3. Adduce, Molinari, Boccia, Lettieri, Potenza, Luongo.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
Conseguentemente alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2005: + 2.000;
2006: + 2.000;
2007: + 2.000;
Tab. B. 26. Damiani, Rosato, Maran.
Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 12. Meduri.
Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 11. Meduri.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 10. Meduri.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 9. Meduri.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 8. Meduri.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 7. Meduri.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 6. Meduri.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 5. Meduri.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 4. Meduri.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
Tab. B. 1. Meduri.
Alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 26.000;
2006: + 26.000;
2007: + 26.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione: apportare le seguenti variazioni:
2005: - 26.000;
2006: - 26.000;
2007: - 26.000.
Tab. B. 25. Maran, Rosato, Damiani.
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:
2005: - 200.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) apportare la seguente variazione:
2005: + 200.000.
Tab. C. 3. Pistone, Sgobio, Bellillo, Maura Cossutta.
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 80.000;
2006: - 80.000;
2007: - 80.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella:
alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali:
alla voce: Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 5.2.3.9 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 80.000;
2006: + 80.000;
2007: + 80.000;.
Tab. C. 4. Pistone, Sgobio, Bellillo, Cossutta Maura.
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 20.000;
2006: - 30.000.
Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 396 del 1990: interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale - Cap. 7657),apportare le seguenti variazioni:
2005: + 20.000;
2006: + 30.000.
Tab. C. 1. Milana.
Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890), apportare la seguente variazione:
2005: - 110.000.
Conseguentemente alla Tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (settore n. 27) (3.2.3.1. - Occupazione, cap. 7202) apportare la seguente variazione:
2005: + 110.000.
Tab. C. 2. Carbonella.
Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca voce: legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - articolo 5 comma 1: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11. - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 300.000;
2006: + 300.000;
2007: + 300.000.
Conseguentemente dopo il comma 574, aggiungere il seguente:
«574-bis. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
Tab. C. 50. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino.
Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, voce: legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 116.000;
2006: + 120.000;
2007: + 119.000.
Conseguentemente, dopo il comma 574, aggiungere i seguenti:
574-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
574-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
Tab. C. 14. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Tocci, Martella, Lolli, Giulietti.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
______________ ______________
567.
Seduta di MARTedì 28 dicembre 2004
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
indi
DEI VICEPRESIDENTI MARIO CLEMENTE MASTELLA E FABIO MUSSI,
E DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A della seduta del 27 dicembre 2004 - A.C. 5310-bis-B sezione 3).
Ricordo, altresì, che nella stessa seduta si sono conclusi gli interventi di illustrazione degli emendamenti.
Si riprende la discussione (ore 17,14).
(Dichiarazioni
di voto sulla questione di fiducia - Articolo unico -
A.C. 5310-bis-C-R)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, noi Verdi voteremo contro la questione di fiducia posta dal Governo, questione che ormai è organica all'approvazione del disegno di legge finanziaria. Ventisette voti di fiducia per un Governo che dovrebbe poter contare su una maggioranza schiacciante è un buon record, non c'è che dire!
Che il Parlamento esca umiliato da questa sessione di bilancio è fuor di dubbio. Perfino il relatore Crosetto ha parlato, addirittura, di doppia umiliazione per la Camera dei deputati ed ha paragonato l'iter del disegno di legge finanziaria ad uno psicodramma collettivo, specchio in cui risultano deformati e amplificati tutti i difetti dei processi decisionali. Attività legislativa, insomma, che non riesce ad organizzarsi intorno ad assi chiari ed obiettivi prioritari.
Il Presidente Casini, ieri, ha stigmatizzato il fatto che nel testo riconsegnatoci dal Senato si ritrovano quelle norme microsettoriali o estranee alla materia che egli aveva dichiarato inammissibili. In effetti, al Senato, sono stati accolti centinaia di emendamenti, spesso scoordinati, dall'incerta se non fittizia copertura, rispondenti a microinteressi, istanze localistiche o, peggio, clientelari.
Altro che svolta rispetto alle manovre firmate da Tremonti, che hanno avviato la pratica delle una tantum, dei condoni preventivi o tombali come via privilegiata per far pagare le tasse e che hanno causato il crollo delle entrate e l'aumento dell'evasione fiscale!
Questa, però, è la finanziaria della menzogna. Il Governo afferma di riequilibrare i conti; invece, con le tante misure prive di copertura certa, rischia di aprire una voragine nelle finanze pubbliche. Dice di porre un tetto alla spesa del 2 per cento e, al contrario, la taglia del 3 per cento. Sbandiera la diminuzione delle tasse e, invece, non soltanto i cittadini meno abbienti si troveranno a sostenere un carico fiscale complessivo superiore a quello del passato, ma dovranno far fronte anche agli aumenti delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici già preannunciati.
Il Governo promette crescita e benessere diffuso, ma con la sua politica redistributiva toglie ai poveri per dare ai ricchi, deprime la domanda interna e strozza ogni possibilità di crescita. Ciò avviene in un frangente in cui la condizione sociale più diffusa è caratterizzata da precarietà, incertezza per il futuro, insicurezza e sfiducia nelle istituzioni.
Non c'è traccia in questa manovra di misure davvero eque ed equilibrate, che diano risposte adeguate alla situazione drammatica in cui versa il paese. Non c'è un accenno sulla restituzione del drenaggio fiscale, sugli interventi a favore degli incapienti, sulla tutela del potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni, e nulla per il fondo per la non autosufficienza. È previsto un contributo etico del 4 per cento sui redditi appartenenti alla fascia più alta. «Contributo etico»: la definizione è tutto un programma. La si vuole far passare come una provvisoria cessione caritatevole da parte dei più ricchi a vantaggio dei più bisognosi e si continua così a fare carta straccia della Carta costituzionale, laddove è scritto il criterio di progressività a cui si deve attenere il sistema fiscale, laddove è previsto il dovere di solidarietà sociale ed è stabilita - non dimentichiamolo - la funzione sociale della proprietà privata stessa.
In questa finanziaria non c'è nulla che vada incontro alla necessità di rendere il nostro paese davvero più moderno ed innovativo attraverso politiche per la città, la mobilità, la riqualificazione urbana e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale e del mondo degli animali. È assente qualsiasi tentativo di confrontarsi con il Protocollo di Kyoto, tra poco legge dello Stato, attraverso un grande piano di innovazione tecnologica, finalizzato al risparmio energetico, alla sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale dei progetti di sviluppo. Ciò che più serve al paese e ciò che più urge per uscire dalla deriva cui ci state conducendo è assente da questa finanziaria.
Il nostro voto sulla fiducia non può che essere convintamente negativo, in sintonia - ne sono convinta - con il giudizio sul vostro operato della maggior parte delle cittadine e dei cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luigi Pepe. Ne ha facoltà.
LUIGI PEPE. Ancora una volta il Governo usa l'arma della fiducia perché, di fatto, vuol dire che non è più in grado di governare davvero. È evidente che ci troviamo di fronte ad un nuovo ulteriore segno di crisi: si tratta di un esecutivo che riesce solo ad approvare provvedimenti ponendo la questione di fiducia, confermando in questo modo di non essere d'accordo su niente. Di fatto, ci troviamo di fronte non solo ad una finanziaria enormemente iniqua, che toglie ai poveri per dare ai ricchi, ma anche di fronte ad una finanziaria che è contro la Costituzione, anche perché nasce da un Governo in evidente crisi strutturale.
La finanziaria per il 2005 ha attraversato un percorso assai confuso, accidentato e tortuoso, criticato anche duramente dalla stessa maggioranza, con un risultato finale ambiguo e contraddittorio. La finanziaria, legge che delinea la politica economica del paese e che, pertanto, dovrebbe rappresentare un appuntamento annuale molto importante, è stata ridotta dall'attuale Governo ad una sequenza ininterrotta di maxiemendamenti e voti di fiducia. Ancora una volta, l'esperienza della sessione di bilancio per il 2005 ha dimostrato che la finanziaria per il 2005 omnibus è uno strumento inadeguato per la gestione della finanza pubblica.
Alla luce di tale situazione, noi Popolari-UDEUR esprimiamo il nostro forte dissenso nei confronti di una manovra finanziaria che, così come predisposta dal Governo, sembra non rispondere ad alcuna logica e coerenza in materia di politica economica e di bilancio, preannunciandosi finta e poco attendibile.
Manca una logica di rigore e risanamento dei conti pubblici. Manca un sostegno mirato allo sviluppo mediante una selettiva politica dell'offerta puntando sulla qualità del nostro sistema paese. Manca un intervento di effettivo sostegno alla domanda interna per supplire al ristagno della domanda internazionale.
La legge finanziaria 2005 certifica, altresì, una politica di progressivo impoverimento generale che dura ormai da quattro anni. L'Italia registra una situazione preoccupante perché ha un disavanzo pubblico che supera il 3 per cento del PIL, parametro che avremmo dovuto rispettare in osservanza a quanto previsto dal Trattato di Maastricht. Il processo virtuoso iniziato un decennio fa con la riduzione del debito e l'aumento dell'avanzo primario è stato interrotto negli ultimi tre anni.
Tutte le previsioni fatte dal Governo e dalla maggioranza di aggiustamento dei conti e di crescita sono state smentite. Dal punto di vista sociale il disagio è cresciuto ed un numero sempre maggiore di famiglie lambisce la soglia della povertà stabilita dall'ISTAT in circa 820 euro mensili. L'apparato produttivo perde quote di mercato estero ed i consumi interni non crescono. I finanziamenti pubblici in innovazione e ricerca sono tra i più bassi in Europa e la spinta alla riduzione della forbice tra nord e sud, che pure era notevole, si è affievolita.
Dunque, si tratta di una manovra giudicata da tutti negativamente perché recessiva e demagogica allo stesso tempo. Per di più tale manovra ha un impatto pesante e negativo sull'economia del paese perché taglia in modo indiscriminato la spesa pubblica e colpisce duramente il sistema delle autonomie locali, la sanità, l'assistenza, la scuola, la ricerca, l'occupazione ed il reddito dei lavoratori pubblici, sottostimando le risorse necessarie per rinnovare il contratto nazionale di lavoro.
In sostanza, la proposta contenuta nella legge finanziaria non solo non aiuta la ripresa, ma la rende ancora più lontana ed incerta. Inoltre, ripropone la separazione in due tempi delle politiche di risanamento e sviluppo e, attraverso la riforma fiscale, compie la più grande ed iniqua redistribuzione della ricchezza a favore dei più ricchi. Formalmente si annunciano e proclamano tagli fiscali ma, in realtà, si aumentano i costi per tutti i cittadini.
Il paese si è impoverito. Le famiglie hanno subito una forte caduta del loro potere d'acquisto e non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese. Tutti gli indicatori economici, oltre a confermare purtroppo tale realtà, non fanno intravedere un'inversione di tendenza. Infatti, si registra una forte caduta dei consumi in tutti i settori, dall'abbigliamento ai beni durevoli, senza dimenticare il settore alimentare che, a seguito del rincaro dei prezzi, penalizza fortemente le famiglie italiane. A tutto ciò si accompagna una diminuzione delle capacità di risparmio ed un crescente tasso di indebitamento delle famiglie, che ha raggiunto cifre da capogiro con l'aumento di oltre il dieci per cento rispetto al 2003.
Ancora più grave è che non solo non si intravedono all'orizzonte mutamenti di sorta, ma che anzi le stesse scelte in tema di politica economica che si vogliono attuare fanno presagire un ulteriore aggravamento delle condizioni socio-economiche degli italiani. Nessuna campagna propagandistica potrà tralasciare il fatto che il 60 per cento della popolazione non trarrà alcun beneficio dalle misure fiscali fortemente volute da Berlusconi che determineranno, invece, una redistribuzione di ricchezza a favore dei ceti più forti. Tutta l'operazione in materia di imposte sui redditi comporta sgravi fiscali consistenti, anche di qualche milione di euro, per i più ricchi e solo una misera mancia per i redditi più poveri.
PRESIDENTE. Onorevole Pepe, deve concludere...
LUIGI PEPE. I cittadini meno abbienti, a fronte di qualche centesimo di risparmio, si troveranno a pagare altre imposte - aumento del bollo dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale - ed a sopportare la conseguente maggior onerosità dei servizi essenzialmente forniti a livello locale, stante il taglio delle risorse alle regioni ed agli enti locali che, soprattutto nel Mezzogiorno, hanno margini di manovra più ridotti e dipendono maggiormente nei trasferimenti dal centro.
Quella perseguita dall'attuale esecutivo è una politica economica basata sulla finanza creativa e pressappochista, le cui scelte inique non daranno il minimo sostegno alla domanda di mercato per avviare un circuito virtuoso di rilancio dei consumi del paese. Si pensi solo al taglio dei trasferimenti agli enti locali che produrrà inevitabilmente sia aumenti di tariffe nei servizi, sia il netto peggioramento dei sistemi locali di welfare.
Si tratta di una manovra improduttiva e deleteria...
PRESIDENTE. Onorevole Pepe, io sono molto indulgente, ma bisogna che lei concluda. Se vuole, può lasciare agli atti il testo integrale del suo intervento, così lo leggeremo sui resoconti, naturalmente con grande interesse.
LUIGI PEPE. Concludo, Presidente, evidenziando la grave disattenzione verso il Mezzogiorno d'Italia. Il 18 settembre 2002 ebbi modo di chiedere, in diretta televisiva, le dimissioni del ministro Tremonti, proprio per la sua scarsa attenzione verso il Mezzogiorno d'Italia.
Signor Presidente, l'Italia si gioca il suo futuro nel Mezzogiorno, ma constatiamo con grande amarezza che nella provincia di Lecce arriva la mannaia della scadenza degli ammortizzatori sociali per circa 6 mila lavoratori; fatto che spingerà il Salento in uno stato di vera emergenza (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Popolari - UDEUR, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, bisogna attenersi ai tempi, così si evitano i richiami da parte del Presidente. Personalmente non tolgo mai la parola - questo è un mio difetto -, però ogni tanto bisogna farlo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Rifondazione comunista negherà la fiducia al Governo, come atto necessario e pregiudiziale per costruire l'alternativa al Governo stesso. Questa finanziaria, infatti, «strombazzata» senza alcun pudore dal Presidente del Consiglio come storica ed epocale, si è rivelata, grazie anche all'opera di controproposta e di analisi critica da parte delle opposizioni, per quello che è e che appariva essere sin dal primo momento, quando è iniziata questa lunga discussione, circa due mesi fa: cioè un organico ed iniquo disegno liberista, una stangata pesantissima, un'operazione ingente di redistribuzione verso l'alto e di concentrazione delle ricchezze verso i ricchi. Essa è stata imposta, peraltro, a colpi, a nostro avviso, di incostituzionalità, come il maxiemendamento e le questioni di fiducia, susseguentesi l'una all'altra, negando così trasparenza allo stesso Parlamento e ponendo le misure singole di questa finanziaria in un cono d'ombra, come si è potuto rilevare nella stessa giornata di ieri, quando taluni profili di incostituzionalità sono stati corretti dallo stesso Governo e dal relatore, a seguito del rinvio in Commissione bilancio.
Questa finanziaria è l'elogio dei miliardari, ritenuti il motore della società, mentre la povertà è, dal Presidente del Consiglio, ritenuta una bestemmia, un peccato mortale, una maledizione di Dio. Hanno detto giustamente i segretari confederali CGIL CISL UIL che è impressionante che la politica industriale, pur dopo cinque anni di stagnazione, sia completamente ignorata. Il centro studi della Confcommercio - anch'esso non certo un covo di estremisti -, presieduta da Sergio Billè, a cui fa eco la Confesercenti, commentando i dati ufficiali ISTAT di 96 ore fa, parla di anno pessimo per il commercio al dettaglio e di una «picchiata» che fa venire i brividi; cito testualmente: «concludendo, per i consumi è un crollo senza fine». Ciò vuol dire che gli italiani e le italiane, in grande maggioranza, non hanno i soldi per sbarcare dignitosamente il lunario.
La grottesca tragedia è che Berlusconi parli di operazione storica, di fronte ad una mediocre e banale operazione fiscale, attuata sbandierando l'odioso e sciocco ideologismo del rilancio della domanda, tagliando le tasse solo ai ricchi molto ricchi. Il ministro Siniscalco, il quale ha cultura economica, sa che persino l'economia borghese, oltre che l'economia classica, ci insegna che di fronte a consumi già opulenti l'abbattimento del carico fiscale per i ceti più ricchi non viene affatto incanalato verso una crescita della domanda interna. Pertanto, il segnale vero, che a nostro avviso Berlusconi vuole dare, è molto più pericoloso. Esso riguarda il modo di concepire la statualità e la formazione sociale. Riguarda il rapporto tra individuo e contratto sociale, tra pubblico e privato, nel tentativo di devastare il modello culturale e sociale europeo. L'operazione ha un senso quasi esclusivamente ideologistico. In questo contesto, essa è molto simile alle propensioni neocon dell'amministrazione statunitense: quelle di schierare l'individuo contro il contratto sociale, in una sorte di feroce selezione sociale, classista, individualista e privatistica. Cogliamo peraltro la centralità di questo punto nella cosiddetta sbandierata riforma fiscale.
Questo è il motivo per il quale noi dell'opposizione, di fronte alla vuota e falsa litania berlusconiana, dobbiamo riaprire, senza arretramenti o coazioni a ripetere errori del recente passato, l'elaborazione del confronto sul tema che a noi appare prioritario, cioè l'intervento pubblico e socializzato, la programmazione e lo sviluppo autocentrato.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 17,30)
GIOVANNI RUSSO SPENA. Questa finanziaria ha in odio il paese che soffre, che quotidianamente vive la disperazione di salari e stipendi, che valgono sempre meno, e di lavori sempre più nomadi e volatili. Il tratto fondamentale della formazione sociale è l'insicurezza. Attorno ad essa, vengono costruite le campagne emergenzialiste della tolleranza «zero», dell'ossessione securitaria e del proibizionismo.
È una disperata, ma pericolosa manovra del Governo, ormai in crisi strutturale, al di là dei sondaggi falsi e sbandierati del Presidente del Consiglio in queste ore, basata sulla campagna di «legge ed ordine» per i poveri e sull'impunità per i potenti, che sta sfibrando la democrazia.
La grande questione del paese, in crisi recessiva, è, invece, quella del reddito, del salario, del lavoro, del salario sociale; si pone qui il tema della ridistribuzione delle risorse, anche attraverso la leva fiscale, rilanciando il profilo costituzionale della progressività sulla curva dell'IRPEF, recuperando il drenaggio fiscale, sovrattassa iniqua a danno dei lavoratori, tassando le grandi rendite finanziarie, andando ad intaccare l'evasione che, insieme all'elusione (se ne parla troppo poco), è il vero dato abnorme ed inedito dell'Italia all'interno del sistema fiscale europeo (basti guardare i dati di pochi giorni fa che riguardano il 2004 del rapporto della Guardia di finanza che ci dice plasticamente che la questione fiscale in Italia è una questione di classe, è una questione classista vera e propria).
Le opposizioni hanno certamente fatto grandi passi in avanti, tentando in questa finanziaria un lavoro unitario intenso sul piano programmatico, grazie anche, se non soprattutto, all'elaborazione e alle iniziative dei sindacati, dei movimenti, dell'associazionismo, cioè di un circolo virtuoso che si è creato, il quale rilancia la concezione dello sviluppo autocentrato, del parametro della produttività sociale, della sovranità alimentare, della non mercificabilità dei beni comuni, a partire dall'acqua, che non possono diventare luogo di profitto o di rendita, ma devono essere luogo pubblico per assicurare i servizi alle cittadine ed ai cittadini.
Proprio dentro la crisi della globalizzazione liberista si possono, infatti, innescare processi, certo difficili, ma reali di fuoriuscita dal liberismo. Altrimenti si ricade in una selezione sociale razzista e censitaria, perché una terza via non c'è. Il liberismo temperato è un'ipotesi oggi non solamente falsa, sbagliata ed inefficace, ma fuori contesto e, quindi, sarebbe destinata a sicuro fallimento.
Intervento pubblico, sostegno alla domanda, potenziamento dell'offerta costituiscono la triade reale, l'unica possibile ed equa operazione antirecessiva. È una strada, tra l'altro, che passa necessariamente attraverso forti meccanismi di partecipazione e di socializzazione delle comunità locali, delle nuove municipalità, cioè di un diffuso reticolo antiliberista che si è messo al lavoro sul territorio e che sta in qualche modo ripercorrendo una strada del consenso contro la politica economica del Governo Berlusconi.
Concludo, dicendo che, nel corso degli ultimi mesi, importanti movimenti hanno costruito un vero e proprio mutamento di fase. Grandi categorie di lavoratori, sciopero generale della scuola, della cultura, manifestazioni di emigranti, hanno composto un quadro complessivo di critica radicale all'operato di questo Governo. Sono essi l'asse portante di una nuova politica nel campo dell'economia dei diritti del lavoro e dei diritti sociali.
Noi opposizioni dobbiamo saper connettere fra loro i movimenti perché costruiscano una massa critica che possa mettere in crisi le politiche del Governo, indicando a noi stessi un'alternativa. Vogliamo cioè riconnettere sofferenza sociale del paese ed il bisogno di giustizia e di democrazia; vogliamo dire basta a questa destra che amplifica tutte le iniquità e tutti i privilegi, mettendo a rischio coesione sociale e tenuta democratica del paese!
Su questi assi di fondo, su questi terreni l'impegno di Rifondazione comunista nei prossimi mesi sarà appassionato, determinato, radicale ed unitario (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Peretti... Mi scusi, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.
DARIO GALLI. Signor Presidente, ogni tanto abbiamo qualche scontro, ma ho il massimo rispetto delle istituzioni.
Signor primo ministro, la Lega Nord Federazione Padana esprimerà un voto favorevole sulla questione di fiducia posta sulla legge finanziaria per il 2005 sia nel merito che nel metodo. Al di là delle sterili polemiche alimentate dall'opposizione non ci preoccupa la richiesta di votazione mediante fiducia. Da anni, infatti, diciamo che la legge finanziaria dovrebbe seguire un iter diverso, come accade da sempre nella maggior parte dei paesi occidentali più evoluti.
Questa legge, trattando sostanzialmente le modalità di riscossione dei tributi e la loro quantità, nonché la conseguente possibilità di impiego nei servizi che lo Stato offre ai cittadini, è di fatto l'atto legislativo più importante dell'anno e al suo interno vi è la vera politica, non solo economica, della maggioranza di Governo. Riforme, modifiche dell'assetto burocratico, incentivi ai comparti economici, correttivi ed aiuti alle politiche sociali passano da questa legge; in essa, quindi, ci dovrebbe essere la sintesi della volontà amministrativa della maggioranza.
Da anni siamo invece obbligati ad assistere al triste spettacolo di articoli, commi, emendamenti dell'ultimo minuto, riguardanti interventi di dettaglio, locali o settoriali, che assumono la stessa dignità, e spesso addirittura maggior peso, di argomenti riguardanti le grandi voci di spesa di bilancio dello Stato.
La legge finanziaria dovrebbe essere definita nei grandi principi dai responsabili dei partiti di maggioranza, discussa nel dettaglio operativo nelle Commissioni competenti e dovrebbe arrivare in aula solo per dichiarazioni di voto finale per poi essere approvata o respinta con una sola votazione.
Speravamo che la prassi già applicata nel 2003 diventasse regola quest'anno e così si potesse procedere. Ancora ieri, invece, sono stati presentati emendamenti di assoluto dettaglio in Commissione bilancio (il 27 dicembre). Ci auguriamo veramente che quest'ultima esperienza possa far riflettere tutti per avviare un nuovo meccanismo di approvazione per il prossimo anno.
È, invece, assolutamente riprovevole che, fiducia o non fiducia, si sia qui a votare il 28 dicembre in terza lettura, con l'obbligo di un quarto passaggio al Senato e con la possibilità, non così remota, dell'esercizio provvisorio. E, considerando che si sta discutendo da settembre e che sostanzialmente non vi è stato dibattito in aula, ciò dovrebbe indurre a qualche riflessione.
Con altre maggioranze e altre Presidenze della Camera questo certo non sarebbe mai successo. Su tale questione, signor primo ministro, vorremmo che anche lei svolgesse qualche seria riflessione.
Siamo favorevoli sul merito della legge in esame. Con questa finanziaria, per la prima volta, sono stati introdotti elementi estremamente positivi. Vi è una prima riduzione della tassazione, sia per le persone fisiche (IRPEF), sia per le persone giuridiche, cioè le imprese (IRAP); non sono grandi numeri e avremmo voluto sicuramente di più, ma essere passati dalle parole ai fatti è un elemento di estrema importanza.
Chi oggi critica questo intervento, e manda la gente in piazza o blocca il paese con scioperi generali perché il Governo abbassa le tasse, dovrebbe invece spiegare perché, quando ha governato, le tasse le ha aumentate o ne ha addirittura inventate di incostituzionali, come l'IRAP che riesce a tassare anche le aziende in perdita.
I numeri non sono grandissimi, è vero, ma vanno nella direzione giusta: l'allargamento della no tax area per i lavoratori con familiari a carico, l'innalzamento degli scaglioni IRPEF che privilegiano le fasce di reddito medio-basse favoriscono la famiglia e i cittadini responsabili che investono nel futuro della società.
In questa battaglia, signor primo ministro, la Lega le è sempre stata vicina con determinazione, combattendo con decisione contro chi, all'interno della maggioranza, remava contro dichiarando che la riduzione delle tasse non era possibile. Abbiamo visto, invece, che tutto è diventato immediatamente fattibile semplicemente con qualche posto di ministro o di sottosegretario in più.
Ricordo, senza acredine, ad alcuni colleghi di maggioranza che oggi tappezzano i muri di Roma e di altre città d'Italia con manifesti che indicano loro come i fautori della riduzione delle tasse che, senza la testarda volontà della Lega, oggi di questo risultato non potremmo nemmeno parlare.
Lo stesso dicasi per l'IRAP che, dopo anni, viene finalmente ridotta anche se di poco. Avremmo voluto - e sarebbe stato opportuno farlo - una riduzione maggiore, ma il solo fatto di procedere nella giusta direzione va sottolineato con grande soddisfazione. Questa tassa ingiusta, illegittima, incostituzionale, deve essere eliminata e speriamo che, con la prossima finanziaria e con i prossimi Governi di centrodestra, si arrivi alla sua totale eliminazione.
Vogliamo sottolineare in maniera altrettanto positiva che la copertura di tali interventi è stata realizzata finalmente nell'unico modo che si dovrebbe adottare anche nei prossimi anni, vale a dire attraverso la riduzione della spesa pubblica.
Il nostro paese ha il primato negativo del numero di dipendenti pubblici (3 milioni e mezzo a tempo indeterminato e oltre un milione con contratti di altro tipo). I quasi 5 milioni di dipendenti pubblici sono un peso insopportabile per la nostra economia, soprattutto se confrontati con quelli degli altri paesi europei (i 2 milioni dell'Inghilterra, che ha gli stessi nostri abitanti o i 2 milioni 200 mila della Germania, che ha 20 milioni di abitanti in più dell'Italia).
Aver introdotto un tetto del 2 per cento sulla spesa pubblica e, soprattutto, aver stabilito regole precise per un primo parziale blocco del turn over nel pubblico impiego stabilisce finalmente un chiaro principio amministrativo, quello che la riduzione delle entrate deve essere bilanciata da una riduzione delle uscite, soprattutto se improduttive come quelle della burocrazia superflua statale.
Pertanto, accogliamo con estrema soddisfazione la sua decisione di voler portare tenacemente a termine questo principio e di avere, quindi, accolto un'indicazione che il nostro movimento le fornisce da anni. L'estremo favore con cui i cittadini italiani hanno accolto la volontà di ridurre le tasse e, contestualmente, le spese le avrà confermato quanto giuste fossero le nostre indicazioni.
Invece, altri passaggi di questa legge non ci lasciano particolarmente soddisfatti. Mi riferisco all'aumento di alcuni tributi minori e alla non proprio equilibrata distribuzione di risorse agli enti locali, sempre troppo precaria nella quantità, pur con l'introduzione - sempre su indicazione e pressione della Lega - di una differenziazione tra enti virtuosi e non.
Rileviamo, altresì, che non si è voluta intaccare ancora una volta un'altra voce estremamente gravosa per il nostro bilancio, ovvero la legge n. 488 del 1992, degna figlia della funesta Cassa per il Mezzogiorno. Questa legge costa ancora oggi alle tasche dei contribuenti 50 mila miliardi di vecchie lire all'anno e mantiene inalterato il meno virtuoso dei princìpi economici: il fondo perduto. La Lega avrebbe voluto un atto di coraggio ed un primo, deciso intervento su questa legge, con almeno l'introduzione di una prima trasformazione, ovvero il passaggio dal fondo perduto al prestito a tasso agevolato, o anche a tasso zero, ma con l'obbligo di restituzione almeno parziale. Se, infatti, non si introduce un vero principio di imprenditorialità nel Mezzogiorno, continueremo ad assistere allo spreco di pubbliche risorse, senza creare nuova ricchezza né nuovi posti di lavoro.
In proposito, signor primo ministro, avremmo davvero voluto da parte sua maggiore coraggio. Facciamo tali affermazioni con lo spirito costruttivo di chi partecipa a questa maggioranza con lealtà e senso del dovere nei confronti dell'intero paese. I cittadini vogliono e premiano scelte coraggiose nonché idee chiare, precise e portate avanti con decisione. Di questo ormai, signor primo ministro, dovrebbe essere ben cosciente.
Questa legislatura nei prossimi anni sarà ricordata soprattutto per i provvedimenti che il suo esecutivo è riuscito a chiudere grazie alla volontà, alla determinazione e all'appoggio leale del nostro movimento. Mi riferisco alla riforma del lavoro, a quella del sistema pensionistico, a quella dell'ordinamento giudiziario, a quella in senso federale, alla legge di regolamentazione del flusso migratorio del ministro Bossi. Se a questo si aggiunge che anche la riduzione delle tasse e della spesa pubblica sarà portata a termine soprattutto grazie al nostro appoggio, si renderà ben conto che l'apporto della Lega nord, già determinante da un punto di vista elettorale, è in realtà ancora più importante dal punto di vista delle idee e della capacità riformatrice che apporta alla sua maggioranza. In questo senso, finché lei avrà il coraggio di portare avanti il programma elettorale proposto agli italiani nel 2001, avrà la Lega al suo fianco, come nel passaggio odierno.
Quindi, la invitiamo ad ascoltare un po' meno qualche suo consigliere, ormai troppo abituato ai marmi del palazzo, che non ha mai visto il cemento dei capannoni industriali, pronto ad andare in Cina a rappresentare chissà cosa, ma sordo alle richieste di aiuto reale provenienti dal paese che produce, ovvero dalle medie, piccole e piccolissime aziende che oggi sono le uniche a creare ricchezza, occupazione e gettito fiscale.
Allo stesso modo non usi più quell'atteggiamento paternalistico nei nostri confronti - come si fa con i ragazzi che scalpitano, ma che tanto diventeranno grandi - su altri argomenti di fondamentale importanza per il futuro del nostro paese. Evidentemente, le sto parlando del problema dell'allargamento ai paesi islamici dell'Unione europea. Capiamo bene che riceverà pressioni enormi da parte dei poteri forti, ma in proposito non è accettabile non sentire la voce del popolo.
Oggi si vota la legge finanziaria, ma la finanza non può essere disgiunta dall'economia, così come l'economia non può essere separata dalla cultura, la cultura dalla storia e la storia dall'identità. Il nostro paese attraversa una crisi profonda, la stessa che attanaglia l'Europa, all'interno della quale, ormai, abbiamo riposto il nostro futuro. I prossimi anni vedranno confronti - speriamo non scontri - tra grandi blocchi omogenei: gli storici Stati Uniti e il Giappone, ma ormai anche la Cina è, tra pochissimo, perfino l'India. Si tratta di blocchi che fondano la propria forza economica sulla compattezza culturale. Se vuole competere alla pari con loro, l'Europa non può passare i prossimi anni in inutili diatribe sulle proprie origini e in lotte, fin troppo facilmente prevedibili, tra antitetiche concezioni della vita e della società civile.
In conclusione, signor primo ministro, le rinnoviamo ancora oggi la fiducia, apprezzando lo sforzo fatto in questa legge finanziaria per andare nella direzione giusta. Abbiamo ancora un anno per completare questo percorso e per portare a termine tutti i provvedimenti che i cittadini si aspettano dalla nostra maggioranza. Si deve portare il paese definitivamente fuori dalla crisi, per avviarlo verso un futuro di certezze e di sviluppo. Si deve reinquadrare un'Unione europea troppo confusa e, soprattutto, occorre evitare la sciagura più grande: un Governo di sinistra in questo paese.
Pertanto, ci auguriamo nell'interesse di tutti che, da parte sua, ci saranno coraggio e decisione adeguati a queste imprese. Se così sarà, avrà la Lega, criticamente ma lealmente, al suo fianco, come sempre (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Peretti. Ne ha facoltà.
ETTORE PERETTI. Signor Presidente, signor ministro, l'UDC voterà la fiducia al Governo sulla legge finanziaria. Siamo all'epilogo di un iter tormentato ma, dal nostro punto di vista, lineare nei contenuti. Siamo chiamati a gestire i conti pubblici in un momento di bassa crescita. Ciò è molto difficile, ed è ancora più difficile garantire, in queste condizioni, il pareggio di bilancio. Infatti, paesi importanti quali la Francia e la Germania non ci sono riusciti e non ci stanno riuscendo.
Possiamo essere criticati su tutto, ma ritengo che possano essere svolte due considerazioni non criticabili. Abbiamo sempre rispettato il rapporto deficit-PIL: ci siamo avvicinati al 3 per cento, ma il limite previsto dagli accordi di Maastricht non è mai stato superato dalle leggi finanziarie di questo Governo. Vi è stata inoltre una leggera ma costante riduzione del rapporto debito-PIL: credo non si tratti di un'impresa da poco, con un bilancio che prevede 140 mila miliardi di vecchie lire di spesa per interessi su un debito pubblico di 2 milioni 700 mila miliardi di vecchie lire.
L'opposizione, che fa il proprio mestiere, critica i nostri documenti di bilancio. Ritengo tuttavia che non possa farlo, in quanto negli anni in cui l'opposizione è stata chiamata al Governo non è riuscita a creare condizioni permanenti di equilibrio del bilancio, pur potendo contare in quegli anni sull'economia in crescita, e il suo sistema di controllo dei conti pubblici era basato sull'aumento delle tasse e sulla riduzione della spesa per investimenti. Anche l'attuale opposizione ha fatto allora ricorso alla cartolarizzazione di immobili e di crediti e ha inventato il patto di stabilità interno, che chiama i comuni, anche quelli virtuosi, a contribuire al risanamento dei conti pubblici. Inoltre, l'opposizione non ha una proposta alternativa di politica economica. Abbiamo ricevuto molti consigli su come spendere, ma non vi è stata da parte dell'opposizione alcuna indicazione relativa alla compatibilità finanziaria delle proprie proposte.
Con la legge finanziaria e con i documenti di bilancio in esame abbiamo imboccato, anche se in modo non definitivo, una direzione di marcia ben precisa. Gli interventi vanno in tre direzioni: vi è la riduzione delle tasse; vi è, anche se ancora in nuce, la lotta agli sprechi e la verifica della spesa; vi è il tentativo serio di questo Governo di determinare un aumento di produttività del nostro sistema con proposte legislative coerenti.
Per quanto riguarda la riduzione delle tasse, siamo partiti dal presupposto di restituire almeno in parte il potere d'acquisto perso con il passaggio dalla lira all'euro. L'introduzione di quest'ultimo è stata positiva: l'euro ha ridotto i tassi di interesse, ha controllato l'inflazione, ha stabilito una sorta di stabilità del cambio, almeno per quanto concerne l'Unione europea. Tuttavia, l'euro ha portato con sé uno «scalino» di inflazione che in qualche misura dobbiamo scalfire.
Vogliamo aiutare i soggetti più deboli, in particolare le famiglie con i figli. L'UDC, con una proposta molto forte e coerente, ha garantito che in questa legge finanziaria fossero inseriti interventi per la famiglia. Abbiamo sostanzialmente chiesto e ottenuto un'operazione di equità sociale. Anche su questo fronte abbiamo ricevuto molte critiche.
Si è detto che questa è una riduzione fiscale non significativa, non coperta o, laddove lo fosse, che viene coperta attraverso gli aumenti di altre imposte; intanto noi possiamo cominciare a dire che, se sommiamo il primo modulo con il secondo, quello della riduzione fiscale (cioè, le detrazioni portate sulla famiglia nel 2003 e ciò che è inserito in questa legge finanziaria), le riduzioni fiscali, e segnatamente quelle sulla famiglia, iniziano ad essere significative.
Devo dire, inoltre, che abbiamo ottenuto anche un altro risultato: prima l'opposizione non aveva una proposta di riduzione delle tasse, ora invece essa annuncia che presenterà una propria proposta e che è dunque passata da una fase di demonizzazione ad una di imitazione. Noi riteniamo che questo sia un passo in avanti, un punto positivo in quanto, anche se l'opposizione non ha mai avuto nel proprio DNA la riduzione fiscale, il fatto che essa inizi a ragionare in questi termini è sicuramente importante.
Certo, noi sappiamo che le proposte inserite in questa legge finanziaria non sono definitive, che ci troviamo in un momento di passaggio, e che l'approdo definitivo riguarderà il quoziente familiare, cioè la possibilità di tener conto, all'interno della dinamica fiscale, del numero dei figli.
La seconda questione, che questa legge finanziaria, e segnatamente la riduzione fiscale, porta con sé, è quella della riduzione degli sprechi. La riduzione delle tasse, poiché viene effettuata in limine delle possibilità, in quanto svolta all'interno delle difficoltà di mantenimento del pareggio del bilancio, porta con sé la necessaria azione positiva di guardare all'interno della spesa pubblica, non solo ai livelli ma anche alla qualità, al modo in cui si spende. Ritengo, quindi, che siamo all'interno di un meccanismo ormai avviato (da affinare, ma importante) di capacità di spesa e anche di selezione e di qualità della spesa medesima. Ciò porterà certamente ad una eliminazione della spesa meno efficiente, di quella più superflua, ad una lotta agli sprechi, che non potrà non essere positiva per il cammino di questo paese, mettendo fine all'idea, tutta di sinistra, che tutta la spesa è buona semplicemente perché è spesa pubblica: anche questo credo sarà un risultato complessivamente positivo per il nostro paese!
All'interno di tali considerazioni, noi non comprendiamo l'atteggiamento della sinistra di irridere al tentativo che il Governo italiano sta facendo di modificare il patto di stabilità. È stato proprio Prodi a dire che il patto di stabilità è stupido, come stupido è obbligare gli Stati al pareggio di bilancio in momenti nei quali l'economia non tira, in cui - diremmo noi - è economicamente dannoso e socialmente irresponsabile.
Credo che il Governo faccia bene ad insistere per eliminare le spese di investimento e quelle di ricerca dal calcolo del pareggio di bilancio, così da aprire spazi di interventi e prospettive di sviluppo nuove: si investe oggi per avere sviluppo domani! Forse la sinistra teme che con questa manovra possano essere trovate ulteriori risorse per la riduzione fiscale.
Infine, vi è il problema della competitività del nostro sistema economico produttivo. Negli anni passati, quando la sinistra era al Governo, essa ha sempre negato che il nostro sistema economico soffrisse di una perdita di competitività; oggi invece vedo che la sinistra insiste molto, forse per il pensiero recondito di poter addossare la responsabilità al Governo, il quale a giorni presenterà un proprio provvedimento e mi fa piacere pensare che questa potrà essere l'occasione per riaprire un confronto con le parti sociali.
Il problema della competitività giunge da molto lontano, deriva da errate o mancate scelte di politica economica o industriale, scelte pubbliche e private; deriva anche dall'avere mortificato, dal 1968 in poi, valori importanti costituenti, come quello del merito, del rischio, della competizione, valori che sono stati soppiantati da un egualitarismo che ha finito per non stimolare la crescita dell'economia ed i comportamenti competitivi.
Credo che tali valori vadano, per così dire, riportati in vita, fino a farli diventare valori di riferimento in grado di far cambiare i nostri comportamenti economici, sociali ed istituzionali.
Noi consideriamo quello della competitività non un problema settoriale, ma di strategia complessiva, che travalica i cicli elettorali e che riguarda tutti i soggetti dello sviluppo economico e della redistribuzione della ricchezza: sostanzialmente, le istituzioni, le imprese, i lavoratori, la politica e tutti i livelli di Governo, da quelli sovranazionali, come l'Unione europea, al livello di Governo per eccellenza, che è quello nazionale, nonché alle autonomie locali.
Insomma, si avverte il bisogno di un cambiamento dei comportamenti a trecentosessanta gradi.
Quando sarà il momento di discutere le proposte che avanzeremo sulla competitività, dovremo fare chiarezza su dove occorra veramente intervenire. Ad esempio, ci illuderemmo se pensassimo di poter modificare a nostro piacimento i livelli di cambio (allo scopo di ottenere effetti positivi sulle nostre esportazioni); allo stesso modo, sarebbe illusorio pensare che, almeno nel breve periodo, paesi come la Cina e l'India siano indotti ad introdurre una legislazione ambientale e sociale in grado di tutelare meglio i lavoratori e le popolazioni e di aumentare anche il costo del lavoro.
Invece, possiamo pensare di intervenire sui fattori interni, stimolando la capacità di innovazione e, quindi, cambiando, in parte, il nostro ...
PRESIDENTE. Onorevole Peretti...
ETTORE PERETTI. ... sistema produttivo e creando un ambiente favorevole alle attività economiche. Servono interventi di fondo più che di superficie, interventi di medio e lungo periodo più che di breve periodo.
Credo che queste considerazioni ci porteranno, da gennaio in poi, ad approvare, in quest'aula, un provvedimento chiaro sulla competitività, un provvedimento nell'interesse del paese in qualche modo agganciato ad un disegno di legge finanziaria che, pur tra le attuali, gravi difficoltà di gestione dei conti pubblici, sta dando risposte in termini di equità sociale e di rilancio dello sviluppo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alberto Giorgetti. Ne ha facoltà.
ALBERTO GIORGETTI. Signor Presidente, a conclusione di un iter complesso e difficile che noi abbiamo condiviso con soddisfazione, insieme alle altre forze della maggioranza, i deputati del gruppo di Alleanza Nazionale voteranno con convinzione a favore della manovra finanziaria e, quindi, sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Alla fase finale dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2005 giungiamo dopo un confronto particolarmente positivo e fecondo con il ministro Siniscalco, che ringraziamo perché, insieme a tutte le forze della maggioranza, è riuscito a portare avanti un'iniziativa di carattere normativo particolarmente importante: sono ben 590 i commi di un disegno di legge finanziaria che affronta tutti i temi di interesse strategico per la politica economica del paese. Si tratta di un provvedimento che si muove all'interno della cornice del patto di stabilità europeo che, al contrario di quanto sostiene l'opposizione, questo Governo e questa maggioranza hanno rispettato ed intendono con forza continuare a rispettare.
Le scelte adottate sono coraggiose ed intelligenti e vanno a perfezionare ulteriormente un complessivo intervento di rigore sui conti pubblici che presenta rilevanti aspetti innovativi che i Governi precedenti non sono stati capaci di elaborare e che questo Governo, invece, ha avuto la lucidità e la forza di avviare con particolare energia anche in questi ultimi giorni, producendo il testo al nostro esame.
Penso soprattutto ai temi legati al tetto del 2 per cento, una scelta che, comunque, non agisce in modo cervellotico su tutte le poste di bilancio.
È un intervento che agisce su poste realmente controllabili e si muove in modo diverso per quanto riguarda l'articolazione dell'impatto sugli enti locali, che vengono chiamati ad una corresponsabilità sul tema del risparmio e del controllo della spesa pubblica, potendo comunque usufruire di spazi di manovra interessanti per quanto riguarda questo anno in riferimento ad un possibile mix di spese correnti e spese per investimento. L'intervento responsabilizza gli enti locali e le autonomie locali su questo versante, dando comunque loro la possibilità, al contrario di quanto è stato sostenuto dall'opposizione, di proseguire - in particolar modo le amministrazioni virtuose che hanno rispettato il patto di stabilità interno - sul versante degli investimenti, anche attraverso l'attivazione di nuovi strumenti. Penso, per esempio, al fondo predisposto presso la Cassa depositi e prestiti, che consentirà alle amministrazioni locali di continuare i lavori avviati.
Penso alla scelta riguardante il blocco delle addizionali, che parte dalle decisioni prese dal Governo centrale in materia di abbassamento della pressione fiscale, che vengono ad impattare con le disponibilità legate all'aspetto normativo su cui il Parlamento può oggi intervenire. Il patto di stabilità va ad articolarsi complessivamente su tutta la materia legata alla pubblica amministrazione stabilendo che la pubblica amministrazione non deve soltanto risparmiare - dato sicuramente acquisito, la cui efficacia è dimostrata già dall'intervento operato dal cosiddetto decreto taglia-spese, che ha portato ad un risparmio di circa 10 miliardi di euro e che sicuramente troverà ulteriore compimento attraverso questa legge finanziaria - ma deve anche essere maggiormente responsabilizzata per quanto riguarda i criteri legati al blocco del turn over e alla stessa responsabilizzazione sull'innovazione tecnologica; si tratta di segnali importanti che spingono la pubblica amministrazione verso una ulteriore presa di coscienza delle potenzialità legate alle nuove tecnologie, producendo delle risposte nei confronti dei cittadini che possono essere più efficaci e coniugate ad un criterio complessivo di risparmio che noi riteniamo oggi indispensabile e necessario. Esso deve rappresentare una linea guida per quanto riguarda il confronto tra sistemi Stato, anche nel percorso della cosiddetta competitività internazionale.
Ha ragione il Governo, in particolare il ministro Siniscalco, quando chiede un rigoroso rispetto del patto di stabilità da una parte e dall'altra sottolinea la necessità di stabilire un'alleanza in sede europea con i paesi che hanno prodotto di fatto la ricchezza in Europa negli anni del dopoguerra e oggi si trovano, pur all'interno di un'area monetaria condivisa, che rappresenta sicuramente una grande opportunità nel confronto monetario internazionale all'interno degli schemi della finanza internazionale, in difficoltà per chiedere di interpretare il patto in modo più intelligente. Occorre rimettere in moto i meccanismi virtuosi per riprendere un percorso di sviluppo di cui oggi l'Italia e l'Europa hanno particolare necessità, svincolando le spese per investimenti e ricerca dai limiti predisposti dal patto di stabilità, in quanto sono ormai elementi ritenuti essenziali dall'agenda europea e anche dalla politica economica del Governo italiano.
La legge finanziaria, nella sua complessità ed organicità, dimostra che questo Governo e questa maggioranza hanno un disegno di politica economica che punta a valorizzare gli aspetti fecondi di un sistema Italia ancora in grado di crescere, che deve però essere aiutato da un arretramento dello Stato, che a volte pone freni allo sviluppo, e da una produzione normativa che possa progressivamente mettere il sistema produttivo nelle condizioni di rilanciare la prospettiva naturale di crescita che in qualche modo oggi si trova compressa dalla trappola di una congiuntura internazionale non particolarmente felice.
All'interno di questo percorso sono giuste le iniziative in sede europea sul versante delle spese per investimenti e ricerca, ma è anche importante proseguire sul versante degli aspetti legati alla competitività che noi vogliamo rimarcare; penso al tema del marchio e del brevetto europeo, tema su cui il Governo sta lavorando in modo efficace e positivo. Penso al tema delle legislazioni omogenee per i ricercatori, che sono i cervelli d'Europa, e all'attenzione che dovrà essere prestata, anche da parte del sistema Italia, a tale realtà. Si tratta, dunque, di un patto di stabilità su cui un Governo forte deve lavorare con determinazione, per difendere l'interesse nazionale. Il gruppo di Alleanza Nazionale vuole ribadire che, nell'ambito di questo percorso, c'è una priorità, vale a dire la difesa dell'interesse nazionale, sicuramente leali con i partner europei, ma determinati nella difesa delle potenzialità di un sistema Italia che questo Governo ha contribuito a tenere in vita.
In questo disegno di legge di finanziaria è posta attenzione alla competitività in generale e all'abbattimento della pressione fiscale in particolare. Anche Alleanza Nazionale ha contribuito in modo determinante all'abbattimento della pressione fiscale che, al contrario di quanto sostengono i colleghi dell'opposizione, è rilevante e, nel triennio, ammonta a circa 19 miliardi di euro. Sicuramente, determinerà effetti positivi rispetto alla maggiore capacità di acquisto delle famiglie, alla ripresa della domanda interna, al sostegno al settore delle imprese che potranno beneficiare complessivamente di significativi interventi di riduzione della pressione fiscale.
Una questione importante per la quale ci siamo battuti riguarda la necessità di prestare particolare attenzione alle famiglie e ai soggetti più deboli, il cosiddetto contributo di solidarietà, e la progressiva riduzione dell'IRAP, con l'obiettivo di eliminare questa tassa che, di fatto, è iniqua, una gabella che abbiamo combattuto quando fu approvata dal Governo di centrosinistra e che vogliamo continuare ad abbassare fino all'eliminazione definitiva. Portare ad una maggiore forfettizzazione i costi del lavoro legati all'imponibile è un segnale non risolutivo rispetto alle attese del mondo dell'impresa. È, comunque, un segnale significativo per le esigenze soprattutto della piccola e media impresa cui i colleghi della Lega nord facevano riferimento e che vogliamo tenere nella massima attenzione e sostenere con forza.
PRESIDENTE. Onorevole Giorgetti, ...
ALBERTO GIORGETTI. Dunque, quello dell'abbassamento della pressione fiscale è sicuramente un tema rilevante.
Mi avvio alla conclusione, ricordando un'ultima questione. In questo provvedimento, vi sono segnali importanti anche sul versante della competitività. Penso ad una serie di interventi e, in particolare, al Fondo per il sostegno alle imprese, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera in accordo con i gruppi parlamentari. Tale fondo darà la possibilità di immettere sul mercato 6 miliardi di euro, che saranno attivati dalla Cassa depositi e prestiti con il risparmio postale, con riferimento a progetti in disponibilità proposti dalle imprese al CIPE, riguardanti nuove iniziative imprenditoriali. Si tratta di 6 miliardi di euro che, se ben utilizzati da parte del Governo, in un percorso di forte attenzione nei confronti delle imprese che portano reale innovazione (innovazioni di processo e di progetto), possono costituire un elemento di svolta determinante per la competitività del sistema paese.
Concordiamo con i colleghi dell'UDC e della Lega sulla necessità di avviare un confronto forte sulle questioni legate alla competitività del sistema Italia. Siamo pronti ad affrontare tale confronto in tutta la sua organicità e complessità, ma riteniamo che già in questo disegno di legge finanziaria ci siano elementi particolarmente importanti per affermare che il rilancio della competitività comincia da questo primo grande intervento e dovrà trovare adeguata prosecuzione nel prossimo provvedimento che sarà presentato dal Governo.
Su questo, Alleanza Nazionale è pronta al confronto. Sostiene con forza questo disegno di legge finanziaria e ritiene che il successivo importante provvedimento costituirà un fattore di sviluppo fondamentale per la competitività del sistema Italia (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, parlo a nome dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, della componente dei Socialisti democratici italiani del gruppo misto e della collega Mazzuca Poggiolini, dei Repubblicani europei. Il Governo chiede la fiducia per la diciassettesima volta negli ultimi 12 mesi, nonostante i circa 90 voti di maggioranza alla Camera e i circa 50 voti di maggioranza al Senato. Questa posizione esasperata del voto di fiducia, insieme ad altri fattori degenerativi, sta cambiando la natura del Parlamento. Prende piede una regola materiale, in base alla quale il Parlamento, nella sua unità costituzionale e politica, appare sostituito da una maggioranza sempre più spesso trattata come puro braccio esecutivo del Presidente del Consiglio dei ministri e da una opposizione priva del diritto di interlocuzione con il Governo e con la maggioranza.
Più volte, in quest'aula, abbiamo fatto riferimento ai diritti dell'opposizione, ma oggi qui parliamo di altro e di più grave: dobbiamo parlare dei diritti del Parlamento in quanto tale e, quindi, dei diritti dei cittadini elettori a vedere rappresentati i propri interessi, indipendentemente dal voto espresso nell'urna. Stiamo scivolando silenziosamente verso una Repubblica maggioritaria. Per Repubblica maggioritaria intendo un sistema politico che non si cura della rappresentanza degli interessi generali del paese, che confonde questi interessi con quelli della maggioranza politica o di chi tiene le redini della maggioranza politica, che mantiene un rapporto con il paese non attraverso la mediazione parlamentare, che è faticosa e problematica, ma attraverso i mezzi di comunicazione, che permettono un messaggio semplificato, senza l'onere del contraddittorio.
Se nella prossima legislatura dovesse governare il centrodestra, questa prassi diventerebbe regola formale; se invece governasse il centrosinistra, sarebbe difficile per i nuovi governanti resistere alla tentazione di replicare questa prassi, i cui vantaggi immediati rischiano di far aggio sulle degenerazioni successive.
La domanda è la seguente: c'è il rischio che il sistema elettorale maggioritario dia vita ad una Repubblica maggioritaria? O meglio: come possiamo impedire che il sistema elettorale maggioritario - da difendere, a mio avviso, perché garantisce stabilità ai Governi - diventi il presupposto per una Repubblica maggioritaria, che costituisce invece un grave rischio per i valori della democrazia? Poiché la Repubblica maggioritaria tende a fare a meno del Parlamento, solo una forte riaffermazione, nelle regole e nelle prassi, dei diritti, delle responsabilità e del ruolo del Parlamento, in particolare quando si esaminano i documenti di bilancio, può impedire che quel modello si affermi.
Il richiamo ai diritti e alle responsabilità del Parlamento e dei rischi di quel modello di Repubblica è determinato non da una preoccupazione accademica, ma dalla specifica situazione nella quale si trova il paese. Gli indici di sviluppo significativi sono tutti negativi; c'è una crisi di fiducia delle famiglie e degli imprenditori nella forza del paese; manca la sfida per il futuro; in questo momento - e mi rincresce dirlo, colleghi - appariamo un paese che ha perso le sue ambizioni. Un commentatore americano, su un quotidiano di quel paese, segnalava nei giorni scorsi quella che a lui appariva una stranezza delle nostre televisioni, che quotidianamente sono piene tanto di signorine scollacciate quanto di attempati sacerdoti. Temo che quell'apparente contraddizione riveli una crisi profonda dell'identità nazionale, pericolante tra l'assopimento proprio di una sessualità ridotta a voyeurismo e la ricerca di un ethos capace di dare un senso alla vita e di permettere che la vita abbia un senso.
Noi crediamo nella forza dell'Italia e sono certo che anche molti di voi, colleghi della maggioranza e del Governo, abbiano lo stesso sentimento. Ma chiedo: oggi questa forza chi la rappresenta? Chi la indirizza? Chi la rassicura? Inoltre, come la si rappresenta, come la si indirizza, come la si consolida? La domanda non è rivolta soltanto a voi, colleghi della maggioranza, è rivolta anche al centrosinistra. Chi ha responsabilità politiche, di maggioranza come di opposizione, ha il dovere di indicare al paese una meta e di impegnarsi a perseguirla. La legge finanziaria dovrebbe costituire la carta fondamentale per decidere anno per anno il tipo di meta che si indica alle famiglie, ai singoli, alle imprese, i tempi e i costi, i vantaggi e i sacrifici. La legge finanziaria dovrebbe segnare le linee strategiche per il futuro del paese, dovrebbe contenere un quadro di certezze, dovrebbe costituire un esercizio di autorevolezza e di credibilità, anche nei confronti delle altre nazioni.
Il testo che abbiamo davanti non risponde a questi criteri. Il punto qualificante avrebbe dovuto essere la riduzione del carico fiscale. Siamo tutt'altro che contrari ad una riduzione della pressione fiscale; infatti nel 2000 riducemmo l'IRPEF per circa 10 mila miliardi di lire e nel 2001 per circa 20 mila miliardi di lire.
La critica è un'altra; è diversa.
Riteniamo, infatti, che non si sia ridotta la pressione fiscale complessiva e che il disegno di legge finanziaria sia, quindi, privo di un'idea di futuro. Cito cifre esposte in documenti del Governo e della maggioranza, dati la cui fonte, perciò, non è riconducibile a noi. Ebbene, nel testo approvato dalla Camera - che era privo delle misure fiscali - la pressione fiscale era indicata al 41,2 per cento; nel testo approvato dal Senato, che contiene, invece, le misure di riduzione fiscale, la pressione resta al 41,2 per cento. È, questa, la dimostrazione più indiscutibile di come esse non abbiano portato ad alcuna riduzione; infatti, a fronte di circa 6 miliardi di euro di sgravi sulle imposte dirette, gli italiani dovranno pagare, sulla base del decreto-legge convertito nel luglio scorso e di questa manovra finanziaria, oltre 9 miliardi di aumenti di imposte, tasse e tariffe. Inoltre, l'aumento dal 18 al 23 per cento della tassazione sul trattamento di fine rapporto e la mancata restituzione del fiscal drag sottraggono alle famiglie, secondo i nostri calcoli, oltre 2 miliardi 600 mila euro.
Complessivamente, si prelevano dalle tasche degli italiani oltre 12 miliardi di euro; sottratti da questa cifra i 6 miliardi di sgravi, resta un aumento complessivo di oltre 6 miliardi. Si è dunque dato con una mano ma si è tolto con due; d'altra parte, il mancato conseguimento dell'obiettivo della riduzione della pressione fiscale risulta dalla comparazione dei dati del documento di programmazione economico-finanziaria con quelli recati dal disegno di legge finanziaria. Anche in tal caso, peraltro, uso dati indicati dal Governo; ebbene, nel documento di programmazione economico-finanziaria presentato quest'anno, si sosteneva che la pressione fiscale si sarebbe attestata al 40,8 per cento mentre questo disegno di legge finanziaria la indica al 41,2 per cento.
Dovremmo correggere le iniquità sociali; invece, questo disegno di legge ne produce di nuove; il 30 per cento delle famiglie con redditi più bassi, godrà, infatti, del 6 per cento delle risorse destinate alla riduzione dell'IRPEF mentre il 30 per cento delle famiglie più ricche del paese disporrà del 66 per cento di quelle risorse.
Nulla è previsto per i cosiddetti incapienti, i quali, però, pagheranno di più il riscaldamento della casa per l'aumento dei prezzi del gasolio, i trasporti, i servizi e via dicendo.
Dovremmo lottare contro l'evasione fiscale; l'onorevole Tremonti - riportava un quotidiano nazionale - ha recentemente ricordato come in Italia risultino solamente 1.181 persone che dichiarano un reddito pari o superiore ad 1 milione di euro e solo 15 mila 953 che dichiarano un reddito di 300 mila euro. Una cifra non corrispondente alla realtà, se si considera che soltanto l'anno scorso sono state immatricolate 220 mila grandi imbarcazioni da diporto nonché fuoristrada di grossa cilindrata.
Secondo l'Agenzia delle entrate sfuggono al fisco almeno 100 miliardi di euro; è chiaro che non si può perseguire una politica basata sui condoni e contemporaneamente lottare contro l'evasione fiscale.
È nella tradizione nella destra, della grande destra italiana ed europea il controllo della spesa pubblica ma la spesa è salita dal 37,1 per cento del PIL del 2001 al 40 per cento di oggi. Gli errori di previsione hanno fatto spendere un punto e mezzo di PIL in più, pari a 18 miliardi di euro ed hanno fatto incassare un punto di PIL in meno, pari a 12 miliardi di euro. La macchina pubblica non si è snellita e anzi si contano 116 mila dipendenti pubblici in più.
Alla radice di questa situazione, a nostro avviso, sta un'arroganza politica che considera il passaggio in Parlamento un puro onere procedimentale anziché il confronto di merito con chi rappresenta, per effetto del voto, l'interesse della nazione. Confrontarsi in Parlamento, accettare la mediazione delle idee e degli interessi che è propria della sede parlamentare avrebbe consentito, forse, di evitare alcuni errori - e ieri, alcuni, li abbiamo evitati - e di tenere conto meglio delle aspirazioni delle diverse classi sociali e dei diversi ceti professionali; avrebbe, altresì, consentito di tenere conto della ricchezza di posizioni e prospettive proprie del nostro paese; avrebbe consentito, infine, colleghi, di favorire, in un clima di confronto, la costruzione di speranze e di fiducie.
È in corso sotto i nostri occhi - tale è la nostra preoccupazione - un processo di dissipazione delle risorse, materiali ed intellettuali, della nazione, la mortificazione dei talenti, la disincentivazione dell'impegno, la fuga delle intelligenze imprenditoriali; la dispersione, in breve, di quanto ci è più prezioso per la rinascita dell'Italia.
Non intendiamo sfuggire alle nostre responsabilità e le linee strategiche che presenteremo per tornare al Governo dovranno fondarsi su una grande opera di coesione civile, sullo slancio per tornare a competere, sul rispetto delle regole come garanzia della correttezza dei comportamenti politici, su un'idea di nuova modernità fondata su passioni civili forti e valori politici duraturi.
Noi ci impegneremo per tali obiettivi, e crediamo di avere la capacità di conseguirli, ma adesso siete voi che governate, e lo fate, colleghi, chiudendovi troppo spesso nel Palazzo e sfuggendo sistematicamente al confronto con l'opposizione ed anche con il paese, come risulta dalle analisi comuni sulla crisi che formulano sia gli imprenditori sia i sindacati dei lavoratori.
Avete agito, e a volte agite, come se foste «figli di un Dio maggiore»: per questo, la responsabilità delle gravi condizioni in cui versano le famiglie, le imprese ed i giovani ricade interamente sulle vostre spalle, ed è per tale motivo che vi neghiamo la fiducia (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casero. Ne ha facoltà.
LUIGI CASERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'intervento svolto dall'onorevole Violante ha introdotto una questione istituzionale all'interno della discussione su un voto di fiducia sul disegno di legge finanziaria. Egli, infatti, ha parlato di sistema maggioritario e di rapporto diretto tra chi governa ed il cittadino, denunciandolo come un pericolo ed introducendo una serie di rilevanti argomenti di discussione, che potranno essere affrontati in un altro momento.
Ciò dimostra che, dal nostro punto di vista, con il disegno di legge finanziaria in esame, attraverso la questione della riduzione delle tasse, abbiamo toccato un tema fondamentale della politica economica del paese, vale a dire il rapporto diretto tra chi governa ed il cittadino. Per la prima volta, infatti, ponendo la questione del livello della pressione fiscale, si è affrontato in modo diretto, e senza troppi schermi, il tema fondamentale della presenza del settore pubblico in uno Stato moderno e di quanto i cittadini devono contribuire a tale presenza.
In una prima fase, a mio avviso, è necessario precisare che qualsiasi valutazione del disegno di legge finanziaria in esame non può prescindere dal quadro macroeconomico complessivo nazionale ed internazionale, da una situazione congiunturale che colpisce, in questo momento, il nostro paese e da una serie di elementi di debolezza economica accumulati dall'Italia negli ultimi decenni. Mi riferisco agli ultimi decenni perché, quando si parla dell'evoluzione della politica economica degli ultimi decenni, possiamo essere accusati di fare della storia economica, ma vorrei osservare che numerosi di tali fattori sicuramente incidono ancora sulle scelte compiute in questi giorni.
In un quadro come questo, infatti, caratterizzato ancora da notevoli difficoltà strutturali, vorrei ricordare che il Documento di programmazione economico-finanziaria, approvato nel mese di luglio dal Parlamento, individuava in tre elementi fondamentali le scelte di politica economica dell'attuale Governo in questo paese: la stabilità dei conti, il rilancio del sistema-paese e della fiducia dei cittadini ed il necessario recupero di competitività dell'Italia nei confronti dei principali competitori europei e mondiali.
Il disegno di legge finanziaria al nostro esame, indipendentemente da una serie di polemiche sollevate in questi giorni, cerca di declinare tali obiettivi, e deve essere valutata, a nostro avviso, in base alla loro realizzazione. Per quanto concerne il primo obiettivo, vale a dire la stabilità dei conti, vorrei osservare che una situazione europea caratterizzata da una crescita economica molto bassa, specie se confrontata con le altre grandi aree mondiali, dimostra come il nostro paese viva comunque nell'ambito di un sistema a basso sviluppo. Ciò comporta la difficoltà di mantenere gli impegni assunti, in sede comunitaria, in una fase sicuramente caratterizzata da aspettative di crescita economica diverse, e molto più elevate rispetto a quelle concretamente realizzatasi.
L'azione svolta dall'attuale Governo per mantenere la stabilità dei conti in tale situazione congiunturale è sicuramente difficoltosa ed impegnativa. Vorrei ricordare, al riguardo, che in questi anni il Governo Berlusconi ha sempre mantenuto, a differenza di altri partner europei, gli impegni assunti in sede comunitaria, rispondendo con i fatti a tanti «cantori di sventure» che, sempre in questi ultimi anni, annunciavano ogni volta il mancato rispetto dei limiti fissati dal patto di stabilità e crescita.
Noi rispondiamo alle critiche che ci sono state rivolte anche in questi giorni ricordando ciò che è stato fatto nel passato ed anche che l'anno prossimo gli impegni saranno mantenuti.
Anche quest'anno, infatti, l'azione atta a rispettare gli impegni presi e salvaguardare la credibilità internazionale acquisita dall'Italia è proseguita, anche con questa legge finanziaria, che ha previsto un'azione di 24 miliardi di euro sul tendenziale, per riportare le spese entro le cifre previste. Si tratta di un'azione consistente di intervento sulla spesa. L'inserimento del tetto del 2 per cento sull'incremento della spesa pubblica, infatti, unitamente all'obiettivo di riportare il bilancio corrente in pareggio, finanziando solo con il disavanzo la spesa per investimenti, sono le principali azioni metodologiche che hanno supportato la salvaguardia dei conti.
Il passaggio della spesa pubblica dal 48,4 al 47,4 per cento del PIL, la contrazione della spesa corrente dal 44,9 al 44 per cento, la contrazione del differenziale tra i tassi d'interesse sulle obbligazioni italiane e tedesche dimostra che l'azione di rigore sui conti e di recupero della credibilità internazionale ha avuto esito positivo.
Cito altri due dati ricordati dal ministro Siniscalco, nel suo intervento al Senato: la diminuzione del tasso di disoccupazione e del tasso d'inflazione, che gli economisti considerano indicatori della miseria. Questo paese ha assistito ad un grande recupero per quanto riguarda la diminuzione di tali tassi e si sta avviando verso una situazione positiva. Si tratta, dunque, di un'azione positiva nella salvaguardia della stabilità dei conti, compiuta per il rilancio del sistema paese, in un quadro caratterizzato da un tasso di cambio euro-dollaro proibitivo - dal 2000 ad oggi, il dollaro si è svalutato di circa il 50 per cento sull'euro - dato sottovalutato da molti commentatori di politica economica e certamente pesante per un paese abituato ad esportare ed avere come elemento positivo per le proprie esportazioni le svalutazioni competitive. L'introduzione dell'euro ha portato molti vantaggi ma, dal punto di vista delle esportazioni, ha provocato problemi alle nostre industrie. Con un andamento del prezzo del petrolio negativo, gli interventi legati alla competitività e al ripristino della fiducia del consumatore divengono fondamentali per far ripartire l'economia italiana. Come ha ricordato, in precedenza, l'onorevole Alberto Giorgetti, questa legge finanziaria contiene interventi relativi alla competitività e al ripristino della fiducia del consumatore. Azioni di privatizzazione, liberalizzazione, di semplificazione amministrativa, di sviluppo della competitività di alcuni settori trainanti del paese sono operazioni necessarie e fondamentali per la ripresa economica e sono contenute in questa legge finanziaria.
L'azione che noi riteniamo fondamentale, dal punto di vista teorico e pratico, come ho già rilevato in precedenza è, tuttavia, la riduzione delle tasse. Questa legge finanziaria è per noi caratterizzata da due elementi fondamentali: la stabilità dei conti e la riduzione delle tasse. Come ha ricordato il ministro Siniscalco, in Senato, la riduzione delle tasse ha per noi un valore teorico. Cito le sue parole: «(...) riguarda una minore invasività dello Stato nei confronti dei cittadini (...)». L'onorevole Palmieri, che ha dettato alcuni slogan di Forza Italia, ha molto semplificato sui manifesti, affermando: «meno spesa pubblica uguale meno tasse». Per noi, meno spesa pubblica non significa riduzione della spesa sociale, come avete sostenuto; non significa riduzione della spesa essenziale, ma intervenire su tre livelli: taglio degli sprechi, taglio della spesa inefficiente e minor presenza dello Stato in settori non fondamentali. Noi riteniamo che lo Stato debba arretrare la propria azione in settori non fondamentali, favorendo processi di sussidiarietà orizzontali e uscendo da settori in cui i privati possono far concorrenza al pubblico. Questa è una visione completamente diversa da quella della sinistra, e che porta ad una riduzione delle tasse. Considero utile ed importante, dal punto di vista teorico, il dibattito su tale azione. Cito una frase contenuta in un libro dell'onorevole Pennacchi, L'uguaglianza e le tasse, in cui si sostiene che la spesa pubblica finanziata con le imposte contribuisce al benessere individuale ed è più efficace della spesa privata. Ciò dimostra una visione diversa dalla nostra. Noi riteniamo che la spesa privata possa essere competitiva con la spesa pubblica. Mi complimento con l'onorevole Violante, per la sua affermazione secondo cui la sinistra è tutt'altro che contraria alla riduzione delle tasse, ma mi sembra che una buona parte dei suoi colleghi abbiano una visione metodologia differente. Come afferma l'onorevole Pennacchi nel suo libro - molto bello -, la sinistra ha una visione dello Stato e dell'utilizzo dello Stato stesso per sostenere la spesa pubblica diversa dalla nostra.
Quindi, un'azione di riduzione delle tasse dal punto di vista teorico, con una minore presenza dello Stato nei confronti dei cittadini, deve essere coordinata con un'azione di sostegno ai consumi, al fine di dare anche maggiore potere di acquisto ai consumatori.
Tutto ciò, naturalmente, salvaguardando i conti del paese e quindi per il tramite di un modulo di riduzione delle tasse che rappresenta il massimo che si poteva fare in questa situazione. Dobbiamo tuttavia valutare l'azione di riduzione delle tasse negli anni del Governo Berlusconi, quindi a partire dal 2001 sino ad oggi. I principali Stati che hanno effettuato una riduzione delle tasse lo hanno fatto attraverso la previsione di più moduli. Anche noi dobbiamo considerare i diversi moduli previsti dal Governo Berlusconi, che possono essere sintetizzati in quattro punti, che vado a ricordare.
In primo luogo, dal 2001 ad oggi, 31 milioni di contribuenti sono stati favoriti dalla riduzione delle tasse, e si tratta di un dato sicuramente importante. Nessun contribuente è stato svantaggiato attraverso la previsione della cosiddetta clausola di salvaguardia dal 2001 ad oggi: anche questo aspetto è particolarmente importante e deve essere sottolineato.
I soggetti che usufruiscono della cosiddetta no tax area passano da 6,8 milioni a 13,5 milioni, per cui un terzo dei contribuenti italiani non paga più tasse ed un cittadino con due figli a carico e 14 mila euro di reddito ne è completamente esente.
Questi sono elementi fondamentali che dobbiamo comunicare al paese e lo stiamo facendo, unitamente ad altri aspetti relativi alla riduzione delle tasse sulle imprese, come gli sgravi previsti sull'IRPEG e sull'IRAP.
In conclusione, noi consideriamo valida tale manovra ed esprimeremo pertanto un voto positivo su di essa. Tuttavia, il percorso non si esaurisce qui: è necessario che nel 2005 il Governo prosegua il percorso attraverso la previsione di un ulteriore modulo di riduzione delle tasse, proprio al fine di ottenere gli obiettivi prestabiliti. È necessario che il Governo prosegua quindi in un'azione di recupero della competitività del sistema paese, che non deve riguardare soltanto l'industria, ma anche i servizi, la pubblica amministrazione e la finanza pubblica; e che prosegua infine, attraverso il relativo dibattito, ad una revisione del patto di stabilità e crescita, che non investa però i due parametri fondamentali, ma, come ricordato giustamente dal ministro dell'economia e delle finanze in Commissione, che riguardi, ad esempio, la possibilità di rivedere le spese di investimento considerate - è un grave limite del patto di stabilità - al pari livello della spesa corrente. Tutto ciò porterà questo paese nella condizione di uscire da una fase difficile e recessiva dell'economia e di avviarsi verso un maggiore sviluppo (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia.
Poiché la relativa votazione è prevista per le ore 19,20, sospendo la seduta, che riprenderà a tale ora con lo svolgimento della chiama.
La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 19,20.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha trasmesso in data odierna il prospetto di copertura, l'allegato 7 (riepilogo degli effetti finanziari) e l'allegato 8 (quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 2005 a raffronto con quelle assestate nel 2004 aggiornate con il decreto-legge n. 168 del 2004) del disegno di legge finanziaria 2005, aggiornato con le modifiche apportate nel nuovo testo della Commissione. Tale documentazione è in distribuzione.
(Votazione della questione di fiducia - Articolo unico - A.C. 5310-bis-C-R)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione di fiducia.
Indìco la votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge finanziaria n. 5310-bis-C-R, nel testo della Commissione, sulla cui approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia.
Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.
(Segue il sorteggio).
La chiama avrà inizio dall'onorevole Valducci.
Prima di procedere alla chiama, avverto che non vi saranno deroghe all'ordine delle votazioni per disposizione del Presidente, udita la Conferenza dei presidenti di gruppo, salvo che per quattro deputati, che ne hanno fatta espressa e motivata richiesta per gravi motivi di salute. Non vi saranno, quindi, deroghe se non per il Presidente del Consiglio, per il ministro degli affari esteri e per il ministro dell'interno, per motivi legati al loro ufficio.
Invito i deputati segretari a dare inizio alla chiama cominciando da tali deputati.
ANTONIO MAZZOCCHI, Segretario, fa la chiama.
(Segue la chiama).
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 20)
(Segue la chiama).
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 20,05)
(Segue la chiama).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge n. 5310-bis-C-R: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), nel testo della Commissione, sulla cui approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia:
Presenti 475
Votanti 474
Astenuti 1
Maggioranza 238
Hanno risposto sì 330
Hanno risposto no 144.
(La Camera approva – Vedi votazioni).
A norma dell'articolo 116, comma 2, del regolamento, si intendono conseguentemente respinti tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.
Hanno risposto sì:
Adornato Ferdinando
Alboni Roberto
Alemanno Giovanni
Alfano Angelino
Alfano Ciro
Alfano Gioacchino
Amato Giuseppe
Amoruso Francesco Maria
Anedda Gian Franco
Aprea Valentina
Aracu Sabatino
Armani Pietro
Armosino Maria Teresa
Arnoldi Gianantonio
Arrighi Alberto
Ascierto Filippo
Azzolini Claudio
Baccini Mario
Baiamonte Giacomo
Baldi Monica Stefania
Ballaman Edouard
Barbieri Antonio
Barbieri Emerenzio
Bellotti Luca
Benedetti Valentini Domenico
Berlusconi Silvio
Berruti Massimo Maria
Berselli Filippo
Bertolini Isabella
Bertucci Maurizio
Bianchi Dorina
Biondi Alfredo
Blasi Gianfranco
Bonaiuti Paolo
Bondi Sandro
Bono Nicola
Bornacin Giorgio
Borriello Ciro
Brancher Aldo
Bricolo Federico
Briguglio Carmelo
Bruno Donato
Brusco Francesco
Buontempo Teodoro
Burani Procaccini Maria
Butti Alessio
Buttiglione Rocco
Caligiuri Battista
Caminiti Giuseppe
Cammarata Diego
Campa Cesare
Canelli Vincenzo
Caparini Davide
Capuano Antonio
Cardiello Franco
Carlucci Gabriella
Carrara Nuccio
Caruso Roberto
Casero Luigi
Castellani Carla
Catanoso Basilio
Cesaro Luigi
Cicala Marco
Cicchitto Fabrizio
Cicu Salvatore
Cirielli Edmondo
Cola Sergio
Collavini Manlio
Colucci Francesco
Conte Gianfranco
Conte Giorgio
Contento Manlio
Conti Giulio
Conti Riccardo
Coronella Gennaro
Cosentino Nicola
Cossa Michele
Cossiga Giuseppe
Crimi Rocco
Cristaldi Nicolò
Crosetto Guido
Cuccu Paolo
D'Agrò Luigi
D'Alia Giampiero
Degennaro Carmine
de Ghislanzoni Cardoli Giacomo
De Laurentiis Rodolfo
Delfino Teresio
Dell'Anna Gregorio
Delmastro Delle Vedove Sandro
Deodato Giovanni
Didonè Giovanni
Di Luca Alberto
Di Teodoro Andrea
Di Virgilio Domenico
Dozzo Gianpaolo
Drago Filippo Maria
Drago Giuseppe
Dussin Guido
Dussin Luciano
Ercole Cesare
Falanga Ciro
Fallica Giuseppe
Falsitta Vittorio Emanuele
Fasano Vincenzo
Fatuzzo Fabio
Ferro Giuseppe Massimo
Floresta Ilario
Follini Marco
Fontana Gregorio
Fontanini Pietro
Foti Tommaso
Fragalà Vincenzo
Franz Daniele
Fratta Pasini Pieralfonso
Galati Giuseppe
Galli Daniele
Galli Dario
Gallo Giuseppe
Galvagno Giorgio
Gamba Pierfrancesco Emilio Romano
Garagnani Fabio
Garnero Santanchè Daniela
Gasparri Maurizio
Gastaldi Luigi
Gazzara Antonino
Geraci Giuseppe
Germanà Basilio
Ghedini Niccolò
Ghiglia Agostino
Gianni Giuseppe
Gibelli Andrea
Gigli Nando
Giorgetti Alberto
Giorgetti Giancarlo
Giovanardi Carlo
Gironda Veraldi Aurelio
Giudice Gaspare
Grillo Massimo
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco
Iannuccilli Sergio
Jacini Giovanni
Jannone Giorgio
La Grua Saverio
Lainati Giorgio
La Malfa Giorgio
Lamorte Donato
Landi di Chiavenna Gian Paolo
Landolfi Mario
La Russa Ignazio
La Starza Giulio Antonio
Lavagnini Roberto
Lazzari Luigi
Leccisi Ivano
Lenna Vanni
Leo Maurizio
Leone Anna Maria
Leone Antonio
Lezza Giuseppe
Licastro Scardino Simonetta
Liotta Silvio
Lisi Ugo
Lo Presti Antonino
Lorusso Antonio
Losurdo Stefano
Lucchese Francesco Paolo
Lupi Maurizio Enzo
Lussana Carolina
Maceratini Giulio
Maggi Ernesto
Maione Francesco
Malgieri Gennaro
Mancuso Filippo
Mancuso Gianni
Maninetti Luigi
Marinello Giuseppe Francesco Maria
Maroni Roberto
Marras Giovanni
Martinat Ugo
Martinelli Piergiorgio
Martini Francesca
Martini Luigi
Martino Antonio
Martusciello Antonio
Marzano Antonio
Masini Mario
Massidda Piergiorgio
Matteoli Altero
Mauro Giovanni
Mazzocchi Antonio
Mazzoni Erminia
Menia Roberto
Mereu Antonio
Meroi Marcello
Messa Vittorio
Miccichè Gianfranco
Michelini Alberto
Migliori Riccardo
Milanato Lorena
Milanese Guido
Milioto Vincenzo
Minoli Rota Fabio Stefano
Misuraca Filippo
Molgora Daniele
Mondello Gabriella
Montecuollo Lorenzo
Moretti Danilo
Mormino Nino
Moroni Chiara
Muratori Luigi
Nan Enrico
Napoli Angela
Napoli Osvaldo
Naro Giuseppe
Nespoli Vincenzo
Nicolosi Nicolò
Nicotra Benedetto
Onnis Francesco
Oricchio Antonio
Orsini Andrea Giorgio Felice Maria
Pacini Marcello
Pagliarini Giancarlo
Palma Nitto Francesco
Palmieri Antonio
Palumbo Giuseppe
Paniz Maurizio
Paoletti Tangheroni Patrizia
Paolone Benito
Parodi Eolo Giovanni
Paroli Adriano
Parolo Ugo
Patarino Carmine Santo
Patria Renzo
Pecorella Gaetano
Pepe Antonio
Pepe Mario
Peretti Ettore
Perlini Italico
Perrotta Aldo
Pezzella Antonio
Pinto Maria Gabriella
Pisanu Beppe
Pittelli Giancarlo
Polledri Massimo
Porcu Carmelo
Possa Guido
Prestigiacomo Stefania
Previti Cesare
Raisi Enzo
Ramponi Luigi
Ranieli Michele
Riccio Eugenio
Ricciotti Paolo
Ricciuti Riccardo
Rivolta Dario
Rizzi Cesare
Rodeghiero Flavio
Romani Paolo
Romano Francesco Saverio
Romele Giuseppe
Romoli Ettore
Ronchi Andrea
Rositani Guglielmo
Rossi Guido Giuseppe
Rossi Sergio
Rosso Roberto
Rotondi Gianfranco
Russo Antonio
Russo Paolo
Saglia Stefano
Saia Maurizio
Santelli Jole
Santori Angelo
Santulli Paolo
Sanza Angelo
Saponara Michele
Sardelli Luciano Mario
Saro Giuseppe Ferruccio
Savo Benito
Scajola Claudio
Scalia Giuseppe
Scaltritti Gianluigi
Scarpa Bonazza Buora Paolo
Scherini Gianpietro
Schmidt Giulio
Selva Gustavo
Sospiri Nino
Spina Diana Domenicantonio
Stagno d'Alcontres Francesco
Stefani Stefano
Sterpa Egidio
Stradella Francesco
Strano Nino
Stucchi Giacomo
Tabacci Bruno
Taborelli Mario Alberto
Taglialatela Marcello
Tanzilli Flavio
Taormina Carlo
Tarantino Giuseppe
Tarditi Vittorio
Tassone Mario
Testoni Piero
Tortoli Roberto
Trantino Enzo
Tremaglia Mirko
Tremonti Giulio
Tucci Michele
Urbani Giuliano
Urso Adolfo
Valducci Mario
Valentino Giuseppe
Ventura Giacomo Angelo Rosario
Verdini Denis
Verro Antonio Giuseppe Maria
Viale Eugenio
Viceconte Guido
Viespoli Pasquale
Vietti Michele Giuseppe
Villani Miglietta Achille
Vitali Luigi
Vito Alfredo
Vito Elio
Volontè Luca
Zaccheo Vincenzo
Zacchera Marco
Zama Francesco
Zanetta Valter
Zanettin Pierantonio
Zorzato Marino
Hanno risposto no:
Adduce Salvatore
Agostini Mauro
Albertini Giuseppe
Albonetti Gabriele
Amici Sesa
Angioni Franco
Annunziata Andrea
Bandoli Fulvia
Banti Egidio
Barbieri Roberto
Battaglia Augusto
Bellini Giovanni
Benvenuto Giorgio
Bettini Goffredo Maria
Bianco Gerardo
Bielli Valter
Bimbi Franca
Boccia Antonio
Bogi Giorgio
Bolognesi Marida
Bonito Francesco
Borrelli Luigi
Bottino Angelo
Bova Domenico
Brugger Siegfried
Buffo Gloria
Cabras Antonello
Caldarola Giuseppe
Carbonella Giovanni
Carboni Francesco
Carli Carlo
Carra Enzo
Castagnetti Pierluigi
Cento Pier Paolo
Ceremigna Enzo
Chiti Vannino
Ciani Fabio
Colasio Andrea
Collè Ivo
Coluccini Margherita
Cossutta Armando
Crisci Nicola
Damiani Roberto
D'Antoni Sergio Antonio
De Brasi Raffaello
De Franciscis Alessandro
Deiana Elettra
De Simone Titti
Di Gioia Lello
Di Serio D'Antona Olga
Duca Eugenio
Duilio Lino
Fanfani Giuseppe
Fassino Piero
Filippeschi Marco
Frigato Gabriele
Giacco Luigi
Giachetti Roberto
Giacomelli Antonello
Giordano Francesco
Grandi Alfiero
Grillini Franco
Grotto Franco
Iannuzzi Tino
Innocenti Renzo
Labate Grazia
Ladu Salvatore
Lion Marco
Loddo Santino Adamo
Loddo Tonino
Lucà Mimmo
Lucidi Marcella
Lulli Andrea
Lumia Giuseppe
Luongo Antonio
Lusetti Renzo
Maccanico Antonio
Magnolfi Beatrice Maria
Mancini Giacomo
Marcora Luca
Mariani Raffaella
Mariotti Arnaldo
Marone Riccardo
Mattarella Sergio
Maurandi Pietro
Mazzarello Graziano
Meduri Luigi Giuseppe
Molinari Giuseppe
Mosella Donato Renato
Mussi Fabio
Nannicini Rolando
Nesi Nerio
Nieddu Gonario
Olivieri Luigi
Pappaterra Domenico
Pasetto Giorgio
Pecoraro Scanio Alfonso
Pennacchi Laura Maria
Petrella Giuseppe
Pisa Silvana
Pistone Gabriella
Preda Aldo
Quartiani Erminio Angelo
Ranieri Umberto
Rava Lino
Realacci Ermete
Reduzzi Giuliana
Ria Lorenzo
Rocchi Carla
Rosato Ettore
Rossi Nicola
Rugghia Antonio
Ruggieri Orlando
Rusconi Antonio
Russo Spena Giovanni
Ruta Roberto
Ruzzante Piero
Sabattini Sergio
Sasso Alba
Sciacca Roberto
Sedioli Sauro
Siniscalchi Vincenzo
Soda Antonio
Soro Antonello
Spini Valdo
Squeglia Pietro
Stradiotto Marco
Stramaccioni Alberto
Susini Marco
Tedeschi Massimo
Tocci Walter
Tolotti Francesco
Tuccillo Domenico
Valpiana Tiziana
Ventura Michele
Vigni Fabrizio
Villetti Roberto
Violante Luciano
Volpini Domenico
Widmann Johann Georg
Zanotti Katia
Zara Stefano
Zeller Karl
Zunino Massimo
Si sono astenuti:
Sgarbi Vittorio
Sono in missione:
Bianchi Giovanni
Bianco Enzo
Boato Marco
Cordoni Elena Emma
Cusumano Stefano
Dell'Elce Giovanni
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Intini Ugo
Manzini Paola
Mastella Mario Clemente
Pescante Mario
Sgobio Cosimo Giuseppe
Trupia Lalla
PRESIDENTE. Avverto che, consistendo il disegno di legge in un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.
(Esame degli ordini del giorno - A.C. 5310-bis-C-R)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis-C-R sezione 1).
Avverto che sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, gli ordini del giorno: Bellotti n. 9/5310-bis-C-R/28, Marras. n. 9/5310-bis-C-R/63, Borrelli n. 9/5310-bis-C-R/88, Calzolaio n. 9/5310-bis-C-R/119, Marone n. 9/5310-bis-C-R/122, Bellillo n. 9/5310-bis-C-R/163 e Diana n. 9/5310-bis-C-R/171, in quanto non riferibili al contenuto del disegno di legge finanziaria.
Avverto infine che risulta inammissibile in quanto in contrasto con il testo del disegno di legge finanziaria l'ordine del giorno Intini n. 9/5310-bis-C-R/71.
Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Raisi n. 9/5310-bis-C-R/1 e accetta gli ordini del giorno Arnoldi n. 9/5310-bis-C-R/2 e Osvaldo Napoli n. 9/5310-bis-C-R/3. Inoltre, accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Garagnani n. 9/5310-bis-C-R/4, Quartiani n. 9/5310-bis-C-R/5, Brusco n. 9/5310-bis-C-R/6 e Taglialatela n. 9/5310-bis-C-R/7; accetta l'ordine del giorno Daniele Galli n. 9/5310-bis-C-R/8; non accetta l'ordine del giorno Milanese n. 9/5310-bis-C-R/9; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Gazzara n. 9/5310-bis-C-R/10 e accetta l'ordine del giorno Antonio Pepe n. 9/5310-bis-C-R/11.
Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Benvenuto n. 9/5310-bis-C-R/12, Polledri n. 9/5310-bis-C-R/13, Stefani n. 9/5310-bis-C-R/14, Olivieri n. 9/5310-bis-C-R/15 e Lisi n. 9/5310-bis-C-R/16 e accetta l'ordine del giorno Paolo Russo n. 9/5310-bis-C-R/17. Inoltre, accetta l'ordine del giorno Lazzari n. 9/5310-bis-C-R/18, limitatamente alle lettere a), b) e c), mentre la lettera d) è accolta come raccomandazione. Il Governo accetta l'ordine del giorno Azzolini n. 9/5310-bis-C-R/19; accetta altresì l'ordine del giorno Landolfi n. 9/5310-bis-C-R/20, limitatamente al primo punto del dispositivo, che per la restante parte è accolto come raccomandazione.
Il Governo, altresì, accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Mazzarello n. 9/5310-bis-C-R/21, Cazzaro n. 9/5310-bis-C-R/22 e Gambini n. 9/5310-bis-C-R/23. Il Governo accetta l'ordine del giorno Lulli n. 9/5310-bis-C-R/24 e non accetta, invece, l'ordine del giorno Nigra n. 9/5310-bis-C-R/25, in quanto il suo contenuto risulterebbe rischioso ai fini dell'attuale trattativa in corso.
Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Cialente n. 9/5310-bis-C-R/26, mentre non accetta l'ordine del giorno Coluccini n. 9/5310-bis-C-R/27. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. Bellotti 9/5310-bis-C-R/28...
PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, l'ordine del giorno Bellotti n. 9/5310-bis-C-R/28 risulta inammissibile in quanto non riferibile al testo.
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, naturalmente tale aspetto non rientra nella sfera di competenza del Governo.
L'ordine del giorno Bonito n. 9/5310-bis-C-R/29 è accolto come raccomandazione dal Governo, a condizione che venga riformulato nel senso di sopprimere le parole «che consenta di recuperare i benefici dell'attuale disciplina», che concludono il dispositivo.
L'ordine del giorno Giacco n. 9/5310-bis-C-R/30 viene accolto dal Governo come raccomandazione.
Il Governo non accetta l'ordine del giorno Galeazzi n. 9/5310-bis-C-R/31, perché comporterebbe modifiche alla struttura della spesa sanitaria. Il Governo, invece, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Battaglia n. 9/5310-bis-C-R/32, mentre non accetta, per le ragioni prima addotte, l'ordine del giorno Labate n. 9/5310-bis-C-R/33.
Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Catanoso n. 9/5310-bis-C-R/34, mentre non accetta gli ordini del giorno Cento n. 9/5310-bis-C-R/35 e Boato n. 9/5310-bis-C-R/36, in quanto contrari alla politica fiscale del Governo.
Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Bulgarelli n. 9/5310-bis-C-R/37 e Pecoraro Scanio n. 9/5310-bis-C-R/38.
In merito all'ordine del giorno Lion n. 9/5310-bis-C-R/39, il Governo non accetta il primo capoverso del dispositivo, mentre accoglie come raccomandazione il secondo capoverso.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, mi scusi, ma non potremmo richiamare l'elenco degli ordini del giorno una sola volta e procedere più speditamente nelle votazioni?
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, i suoi suggerimenti sono sempre molto graditi, ma all'inizio dell'esame degli ordini del giorno si è deciso di procedere con tale modalità di lettura, più facile da seguire per la Presidenza e più indicata per il corretto svolgimento dei lavori.
Sottosegretario Vegas, la prego di continuare.
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Zanella n. 9/5310-bis-C-R/40, Cima n. 9/5310-bis-C-R/41 e Sandi n. 9/5310-bis-C-R/42.
Il Governo non accetta l'ordine del giorno Giachetti n. 9/5310-bis-C-R/43, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Ascierto n. 9/5310-bis-C-R/44.
Il Governo non accetta l'ordine del giorno Duca n. 9/5310-bis-C-R/45, mentre accetta l'ordine del giorno Patria n. 9/5310-bis-C-R/46.
Il Governo, inoltre, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Saglia n. 9/5310-bis-C-R/47, mentre accetta l'ordine del giorno Cordoni n. 9/5310-bis-C-R/48.
Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Santori n. 9/5310-bis-C-R/49, mentre non accetta l'ordine del giorno Ruzzante n. 9/5310-bis-C-R/50, relativo alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
In merito all'ordine del giorno Ricciuti n. 9/5310-bis-C-R/51, il Governo accetta i primi due capoversi del dispositivo, mentre accoglie come raccomandazione il terzo ed ultimo capoverso.
Il Governo, altresì, accetta l'ordine del giorno Volontè n. 9/5310-bis-C-R/52, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere nel dispositivo le parole « in tempi brevi».
Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno D'Agrò n. 9/5310-bis-C-R/53 e Maninetti n. 9/5310-bis-C-R/54.
Il Governo accetta l'ordine del giorno D'Alia n. 9/5310-bis-C-R/55.
Il Governo, altresì, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Filippo Drago n. 9/5310-bis-C-R/56, mentre accetta l'ordine del giorno Peretti n. 9/5310-bis-C-R/57.
Il Governo, inoltre, accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno De Laurentis n. 9/5310-bis-C-R/58 e Mereu n. 9/5310-bis-C-R/59.
Il Governo accetta gli ordini del giorno Palumbo n. 9/5310-bis-C-R/60 e Maurandi n. 9/5310-bis-C-R/61. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Vitali n. 9/5310-bis-C-R/62 e Marras n. 9/5310-bis-C-R/63.
PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, le faccio presente che l'ordine del giorno Marras n. 9/5310-bis-C-R/63 è inammissibile.
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sta bene, Presidente.
Il Governo non accetta l'ordine del giorno Bellini n. 9/5310-bis-C-R/64; accetta gli ordini del giorno Paolone n. 9/5310-bis-C-R/65 e Romoli n. 9/5310-bis-C-R/66; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Rotundo n. 9/5310-bis-C-R/67, Rava n. 9/5310-bis-C-R/68, Pappaterra n. 9/5310-bis-C-R/69, Buemi n. 9/5310-bis-C-R/70, Aracu n. 9/5310-bis-C-R/72, Santulli n. 9/5310-bis-C-R/73, de Ghislanzoni Cardoli n. 9/5310-bis-C-R/74, Rugghia n. 9/5310-bis-C-R/75, Gasperoni 9/5310-bis-C-R/76, Guerzoni n. 9/5310-bis-C-R/77, Motta n. 9/5310-bis-C-R/78, Alfonso Gianni n. 9/5310-bis-C-R/79 e Zacchera n. 9/5310-bis-C-R/80.
Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Rosato n. 9/5310-bis-C-R/81, a condizione che nella parte dispositiva siano soppresse le parole «e a definire una soluzione per il ripiano da parte dello Stato delle perdite pregresse, generate dal mancato contributo degli anni 2002-2004».
Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Franci n. 9/5310-bis-C-R/82; non accetta gli ordini del giorno Capitelli n. 9/5310-bis-C-R/83, Fumagalli n. 9/5310-bis-C-R/84 e Crucianelli n. 9/5310-bis-C-R/85; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Bettini n. 9/5310-bis-C-R/86, Ottone n. 9/5310-bis-C-R/87, Di Serio D'Antona n. 9/5310-bis-C-R/89, Paola Mariani n. 9/5310-bis-C-R/90; non accetta gli ordini del giorno Filippeschi n. 9/5310-bis-C-R/91 e Mancini n. 9/5310-bis-C-R/92.
Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Bova n. 9/5310-bis-C-R/93; non accetta l'ordine del giorno Alberta De Simone n. 9/5310-bis-C-R/94; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Tedeschi n. 9/5310-bis-C-R/95, Panattoni n. 9/5310-bis-C-R/96 e Boiardi n. 9/5310-bis-C-R/97.
Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Raffaella Mariani n. 9/5310-bis-C-R/98, ad eccezione della lettera a) della parte dispositiva, che non è accettata. Il Governo altresì accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Zanotti n. 9/5310-bis-C-R/99; non accetta gli ordini del giorno Lolli n. 9/5310-bis-C-R/100, Rognoni n. 9/5310-bis-C-R/101 e Susini n. 9/5310-bis-C-R/102; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Raffaldini n. 9/5310-bis-C-R/103, De Luca n. 9/5310-bis-C-R/104 e Giulietti n. 9/5310-bis-C-R/105; non accetta l'ordine del giorno Nicola Rossi n. 9/5310-bis-C-R/106; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Magnolfi n. 9/5310-bis-C-R/107 e Vianello n. 9/5310-bis-C-R/108; non accetta gli ordini del giorno Martella n. 9/5310-bis-C-R/109 e Sciacca n. 9/5310-bis-C-R/110.
Il Governo non accetta l'ordine del giorno Buffo n. 9/5310-bis-C-R/111, in quanto prevede l'istituzione di un organismo che mal funzionerebbe; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Nannicini 9/5310-bis-C-R/112, Cennamo n. 9/5310-bis-C-R/113, Tolotti n. 9/5310-bis-C-R/114, Buglio n. 9/5310-bis-C-R/115, Roberto Barbieri n. 9/5310-bis-C-R/116 e Adduce n. 9/5310-bis-C-R/117.
Quanto all'ordine del giorno Sereni n. 9/5310-bis-C-R/118, il Governo non accetta il primo capoverso della parte dispositiva ed accetta il secondo capoverso. Il Governo inoltre non accetta gli ordini del giorno Turco n. 9/5310-bis-C-R/120 e Grillini n. 9/5310-bis-C-R/121; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Angioni n. 9/5310-bis-C-R/123, Pinotti n. 9/5310-bis-C-R/124, Luongo n. 9/5310-bis-C-R/125, Pisa n. 9/5310-bis-C-R/126, Lucidi n. 9/5310-bis-C-R/127; non accetta l'ordine del giorno Minniti n. 9/5310-bis-C-R/128; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Pollastrini n. 9/5310-bis-C-R/129 e Montecchi n. 9/5310-bis-C-R/130; non accetta l'ordine del giorno Innocenti n. 9/5310-bis-C-R/131.
Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Maran n. 9/5310-bis-C-R/132, a condizione che nella parte dispositiva siano soppresse le parole «anche previdenziali». Il Governo accoglie inoltre come raccomandazione gli ordini del giorno Sedioli n. 9/5310-bis-C-R/133 e De Brasi n. 9/5310-bis-C-R/134; non accetta l'ordine del giorno Albonetti n. 9/5310-bis-C-R/135; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Oliverio n. 9/5310-bis-C-R/136, Leoni n. 9/5310-bis-C-R/137, Caladarola n. 9/5310-bis-C-R/138, Folena n. 9/5310-bis-C-R/139, Rossiello n. 9/5310-bis-C-R/140, Lumia n. 9/5310-bis-C-R/141, Fluvi n. 9/5310-bis-C-R/142; non accetta l'ordine del giorno Bielli n. 9/5310-bis-C-R/143; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Carboni n. 9/5310-bis-C-R/144, Cabras n. 9/5310-bis-C-R/145, Amici n. 9/5310-bis-C-R/146 e Grandi n. 9/5310-bis-C-R/147; non accetta gli ordini del giorno Molinari n. 9/5310-bis-C-R/148 e Squeglia n. 9/5310-bis-C-R/149; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Burtone n. 9/5310-bis-C-R/150.
Il Governo non accetta gli ordini del giorno Meduri n. 9/5310-bis-C-R/151 e Finocchiaro n. 9/5310-bis-C-R/152, mentre accetta gli ordini del giorno Coronella n. 9/5310-bis-C-R/153, Cossa n. 9/5310-bis-C-R/154, Buontempo n. 9/5310-bis-C-R/155 e Sgobio n. 9/5310-bis-C-R/157.
Gli ordini del giorno Spini n. 9/5310-bis-C-R/156, Cossutta Armando n. 9/5310-bis-C-R/158, Cossutta Maura n. 9/5310-bis-C-R/160, Galante n. 9/5310-bis-C-R/162, Pistone n. 9/5310-bis-C-R/164 e Bindi n. 9/5310-bis-C-R/165 sono accolti come raccomandazione, mentre il Governo non accetta gli ordini del giorno Vertone n. 9/5310-bis-C-R/159, Diliberto n. 9/5310-bis-C-R/161 e Spina Diana n. 9/5310-bis-C-R/166.
L'ordine del giorno Crosetto n. 9/5310-bis-C-R/167, che riguarda le procedure sulla legge finanziaria, è accettato, facendo presenti alcune riserve, concernenti il fatto che la parte degli impegni potrebbe essere ulteriormente ampliata, tenendo conto delle altre innovazioni che si potrebbero introdurre (con riferimento specifico alla legge di bilancio, alla sua portata ed al valore della legge finanziaria), con riguardo non solo al settore ministeriale ma anche a quello pubblico allargato; faccio notare, tuttavia, che il secondo capoverso della parte motiva involge la responsabilità autonoma delle Presidenze di Camera e Senato, quindi mi domando se siano termini corretti o condivisibili in questo tipo di strumento parlamentare.
Il Governo accetta, inoltre, l'ordine del giorno Piglionica n. 9/5310-bis-C-R/169, mentre non accetta l'ordine del giorno Bolognesi n. 9/5310-bis-C-R/170. Gli ordini del giorno Sasso n. 9/5310-bis-C-R/168, Zunino n. 9/5310-bis-C-R/172, Lucà n. 9/5310-bis-C-R/173 e Burlando n. 9/5310-bis-C-R/174 sono accolti come raccomandazione.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Raisi n. 9/5310-bis-C-R/1, accolto come raccomandazione e Arnoldi n. 9/5310-bis-C-R/2 e Osvaldo Napoli n. 9/5310-bis-C-R/3, accettati dal Governo, non insistono per la votazione. Prendo atto altresì che i presentatori degli ordini del giorno da Garagnani n. 9/5310-bis-C-R/4 a Taglialatela n. 9/5310-bis-C-R/7, accolti come raccomandazione, non insistono per la votazione, così come i presentatori degli ordini del giorno Daniele Galli n. 9/5310-bis-C-R/8, accettato dal Governo, Gazzara n. 9/5310-bis-C-R/10, accolto come raccomandazione, Antonio Pepe n. 9/5310-bis-C-R/11, accettato dal Governo. Prendo atto inoltre che i presentatori degli ordini del giorno da Benvenuto n. 9/5310-bis-C-R/12 a Lisi n. 9/5310-bis-C-R/16, accolti come raccomandazione, da Paolo Russo n. 9/5310-bis-C-R/17 a Azzolini n. 9/5310-bis-C-R/19, accettati dal Governo, da Landolfi n. 9/5310-bis-C-R/20 a Lulli n. 9/5310-bis-C-R/24, accolti come raccomandazione, e Cialente n. 9/5310-bis-C-R/26, accolto come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Milanese n. 9/5310-bis-C-R/9, non accettato dal Governo, non insiste per la votazione.
Prendo atto, infine, che i presentatori dell'ordine del giorno Nigra n. 9/5310-bis-C-R/25, non accettato dal Governo, insistono per la votazione.
Passiamo ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nigra n. 9/5310-bis-C-R/25, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 442
Votanti 439
Astenuti 3
Maggioranza 220
Hanno votato sì 158
Hanno votato no 281).
Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Coluccini n. 9/5310-bis-C-R/27, non accettato dal Governo, insistono per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Coluccini n. 9/5310-bis-C-R/27, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 442
Astenuti 1
Maggioranza 222
Hanno votato sì 158
Hanno votato no 284).
Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno Bonito n. 9/5310-bis-C-R/29 se insistano per la votazione.
FRANCESCO BONITO. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor presidente, non solo il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, ma lo accoglie espungendo l'ultima parte del dispositivo. Già era inammissibile per il presentatore la valutazione di «raccomandazione», figuriamoci se viene espunta l'ultima riga, la qual cosa renderebbe del tutto vano l'ordine del giorno stesso!
Vorrei ricordare, colleghi, che questo ordine del giorno affronta una questione molto importante e delicata. Il Governo al Senato ha presentato un emendamento, poi incorporato nel maxiemendamento, con il quale colpisce la classe sociale più povera del paese, quella bracciantile.
Con l'emendamento in parola il Governo dispone che i braccianti italiani e, ovviamente, soprattutto quelli meridionali (giacché nel meridione è presente il maggior numero di lavoratori agricoli) non possono più godere della disoccupazione speciale, ma debbono accontentarsi di quella ordinaria. Ciò significa dimezzare e, anzi, diminuire di oltre il 50 per cento il reddito garantito da tale importantissimo ammortizzatore sociale.
Questo Governo colpisce la fascia più debole della società italiana, la base della piramide sociale ed economica del nostro paese con un provvedimento profondamente iniquo. Con il mio ordine del giorno chiediamo che si riveda il modello previdenziale dei lavoratori in agricoltura in modo che i diritti acquisiti - che sono diritti minimi, di pura sopravvivenza - vengano fatti salvi.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 20,50)
FRANCESCO BONITO. Il Governo risponde «no» e si prepara, dal 1o gennaio 2006, lo ripeto, a colpire la fascia sociale più debole del nostro paese.
Tutto ciò è profondamente ingiusto. Mi auguro che i colleghi, soprattutto quelli della maggioranza e quelli meridionali, condividano il nostro giudizio.
PRESIDENTE. Insiste, dunque, per la votazione del suo ordine del giorno, onorevole Bonito?
FRANCESCO BONITO. Lei non ha potuto ascoltare tutto il mio intervento, signor Presidente, ma che intendessi insistere per la votazione era implicito nelle argomentazioni da me svolte.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bonito n. 9/5310-bis-C-R/29, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 471
Votanti 457
Astenuti 14
Maggioranza 229
Hanno votato sì 170
Hanno votato no 287).
Chiedo all'onorevole Giacco se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/30, accolto come raccomandazione dal Governo.
LUIGI GIACCO. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.
PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Galeazzi insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/31.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Galeazzi n. 9/5310-bis-C-R/31, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 468
Votanti 465
Astenuti 3
Maggioranza 233
Hanno votato sì 165
Hanno votato no 300).
Prendo atto che l'onorevole Battaglia non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/32, accolto come raccomandazione dal Governo.
Prendo atto che l'onorevole Labate insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/33.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Labate n. 9/5310-bis-C-R/33, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 466
Votanti 465
Astenuti 1
Maggioranza 233
Hanno votato sì 168
Hanno votato no 297).
Prendo atto che l'onorevole Catanoso non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/34, accolto come raccomandazione dal Governo.
Prendo atto che l'onorevole Cento insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/35.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cento n. 9/5310-bis-C-R/35, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 459
Astenuti 3
Maggioranza 230
Hanno votato sì 161
Hanno votato no 298).
Prendo atto che l'onorevole Boato insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/36.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Boato n. 9/5310-bis-C-R/36, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 455
Maggioranza 228
Hanno votato sì 163
Hanno votato no 292).
Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Bulgarelli n. 9/5310-bis-C-R/37 e Pecoraro Scanio n. 9/5310-bis-C-R/38, accolti come raccomandazione dal Governo.
Prendo atto che l'onorevole Lion insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/39.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lion n. 9/5310-bis-C-R/39, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 468
Votanti 465
Astenuti 3
Maggioranza 233
Hanno votato sì 166
Hanno votato no 299).
Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Zanella n. 9/5310-bis-C-R/40, Cima n. 9/5310-bis-C-R/41 e Sandi n. 9/5310-bis-C-R/42, accolti come raccomandazione dal Governo.
Chiedo all'onorevole Giachetti se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/43, accolto come raccomandazione dal Governo.
ROBERTO GIACHETTI. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente, in occasione dell'esame del mio ordine del giorno - non mi stupisce che esso non sia stato accettato -, per stigmatizzare un preciso comportamento del Governo.
Siamo convinti, da parecchio tempo, del fatto che, in ragione di un ricatto della Lega che perdura dall'inizio della legislatura, questo Governo stia operando contro la città di Roma (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana) ...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, tanto non abbiamo fretta!
GIACOMO STUCCHI. Non è vero!
PRESIDENTE. Prosegua pure, onorevole Giachetti.
ROBERTO GIACHETTI. Di anno in anno, questo Governo sta tagliando fondi alla capitale, cercando in tutti i modi di metterne in ginocchio l'economia.
Signor Presidente, con il suo comportamento il Governo propone, in sostanza, il famoso gioco delle tre carte: inizialmente aveva tagliato alcune centinaia di milioni di euro alla città di Roma; successivamente, ha fatto finta di ridarne una parte (pochi, per la verità), facendo gridare vittoria ai colleghi di Alleanza Nazionale, come se fosse stato raggiunto chissà quale traguardo (Commenti di deputati del gruppo di Alleanza Nazionale), per pochi spiccioli restituiti, ma ancora con tanti fondi tagliati!
Mi rivolgo ai tanti colleghi eletti a Roma, ad esempio al collega Buontempo (prima ho visto anche il ministro Alemanno): nel passaggio del disegno di legge finanziaria dal Senato alla Camera, anche con il maxiemendamento del Governo sul quale è stata posta e votata la fiducia oggi, sono stati operati tagli ai consumi intermedi non aventi natura obbligatoria per oltre 1.660 milioni di euro (Commenti del deputato La Russa)!
Signor Presidente, i conti dimostrano che, per ogni ministero, i fondi relativi alle spese di cui ho detto sono stati ridotti del 5, del 15 ed anche del 20 per cento!
Sono fondi che incidono direttamente, lo sappiano i dipendenti dei ministeri e coloro che in questa città hanno a che fare con i ministeri in questi settori, che vanno dalla manutenzione ordinaria alle riparazioni, dall'acquisto dei beni ai servizi per le pulizie. Molti altri tagli riguardano le spese per il personale. Attraverso questa nuova manovra del Governo, nascosta nelle pieghe del bilancio e della legge finanziaria, che noi però faremo emergere, viene dato un ulteriore colpo alla città di Roma, all'amministrazione e, soprattutto, ai cittadini romani, a tutti coloro che lavorano e producono per questa città. Ancora una volta, grazie al ricatto imposto dalla Lega Nord, si va a colpire Roma ed i cittadini romani. È bene che lo sappiano i cittadini italiani, in particolare quelli romani (Applausi dei deputati del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo - Applausi polemici dei deputati del gruppo Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Giachetti n. 9/5310-bis-C-R/43, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 468
Votanti 464
Astenuti 4
Maggioranza 233
Hanno votato sì 161
Hanno votato no 303).
Prendo atto che l'onorevole Ascierto non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/44.
Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Duca 9/5310-bis-C-R/45, non accettato dal Governo, insistono per la votazione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.
GRAZIANO MAZZARELLO. Vorrei che il Governo riflettesse ancora sul suo parere contrario, perché ciò significherebbe che la circolare citata nell'ordine del giorno blocca veramente gli investimenti in tutta la portualità italiana. Parliamo di risorse già a disposizione delle autorità portuali; si mette quindi un tetto a quelle possibilità di investimento. Se la circolare viene interpretata in questo modo e il Governo, esprimendo parere negativo, non fa che confermarlo, non posso non pensare che essa intende bloccare gli investimenti nei porti italiani. Poiché questo è un colpo molto forte alla competitività dei nostri scali, inviterei il Governo a riflettere sul fatto che mentre in sede europea sta conducendo la battaglia affinché gli investimenti siano considerati al di fuori del patto di stabilità, in questo caso blocca gli investimenti già previsti. Chiedo al Governo un ripensamento su questo parere negativo e, soprattutto, sollecito un intervento affinché la circolare in questione non blocchi gli investimenti già previsti nei porti italiani.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Duca n. 9/5310-bis-C-R/45, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 467
Votanti 461
Astenuti 6
Maggioranza 231
Hanno votato sì 162
Hanno votato no 299).
Prendo atto che l'onorevole Saglia non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/47 e che l'onorevole Cordoni non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/48.
Prendo altresì atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Ruzzante n. 9/5310-bis-C-R/50.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Ruzzante n. 9/5310-bis-C-R/50, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 469
Maggioranza 235
Hanno votato sì 166
Hanno votato no 303).
Prendo atto che l'onorevole Ricciuti non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/51. Prendo atto altresì che i presentatori dell'ordine del giorno Volontè n. 9/5310-bis-C-R/52 accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione.
Passiamo all'ordine del giorno D'Agrò n. 9/5310-bis-C-R/53.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Agrò. Ne ha facoltà.
LUIGI D'AGRÒ. Chiedo al Governo di accettare questo ordine del giorno piuttosto che prenderlo in considerazione soltanto come raccomandazione, ben sapendo quanto è richiesto nel dispositivo, in modo particolare riguardo la direttiva n. 2003/98/CE, e che esiste una sentenza del Consiglio di Stato, datata 24 ottobre 1994, che tutela la funzione delle aziende che manipolano questi dati al fine di creare un'azienda vera e propria. Credo che prima di arrivare alla convenzione sarebbe opportuno da parte del Governo fornire direttive in tal senso.
PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Maninetti non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/54 e che l'onorevole Filippo Drago non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/56.
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno De Laurentiis 9/5310-bis-C-R/58 e Mereu 9/5310-bis-C-R/59, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Palumbo n. 9/5310-bis-C-R/60 e Maurandi n. 9/5310-bis-C-R/61, giorno accettati dal Governo, non insistono per la votazione.
Prendo atto, altresì, che l'onorevole Vitali non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/62, accolto dal Governo come raccomandazione.
Ricordo che l'ordine del giorno Marras n. 9/5310-bis-C-R/63 è inammissibile, perché non riferibile al testo.
Chiedo all'onorevole Bellini se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/530-bis-C-R/64, non accettato dal Governo.
GIOVANNI BELLINI. Sì, Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI BELLINI. Signor Presidente, con quest'ordine del giorno si vuole dar seguito ad un impegno che il Governo ha assunto durante il dibattito per l'approvazione della legge del 5 ottobre 2004 per l'estensione dei benefici della «riforma pensionistica Dini» ai lavoratori in cassa integrazione e mobilità della compagnia di bandiera Alitalia.
In tale occasione, il Governo accolse un ordine del giorno presentato al Senato, sottoscritto da tutti i gruppi del Senato, invitando il proprio ministro a provvedervi, con un apposito provvedimento, nel corso dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. Il disegno di legge finanziaria si sta approvando, ma non c'è alcun provvedimento che risolva il problema della cassa integrazione per i lavoratori Alitalia, che non potranno usufruire dei benefici della «legge Dini».
Con quest'ordine del giorno non si chiede di risolvere il problema, ma di dare mandato al Governo che, con un apposito provvedimento, intervenga nei mesi successivi. Se il Governo non vuole smentire se stesso, dovrebbe perlomeno accettare l'ordine del giorno in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bellini n. 9/5310-bis-C-R/64, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 459
Maggioranza 230
Hanno votato sì 167
Hanno votato no 292).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Paolone n. 9/5310-bis-C-R/65 e Romoli n. 9/5310-bis-C-R/66, accettati dal Governo, non insistono per la votazione.
Prendo atto, altresì, che i presentatori degli ordini del giorno Rotundo n. 9/5310-bis-C-R/67, Rava n. 9/5310-bis-C-R/68, Pappaterra n. 9/5310-bis-C-R/69 e Buemi n. 9/5310-bis-C-R/70, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Ricordo che l'ordine del giorno Intini n. 9/5310-bis-C-R/71 è inammissibile.
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Aracu n. 9/5310-bis-C-R/72 e Santulli n. 9/5310-bis-C-R/73, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Chiedo all'onorevole de Ghislanzoni se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/74, accolto dal Governo come raccomandazione.
GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI. Signor Presidente, intervengo soltanto per segnalare che l'ordine del giorno in esame, in occasione dell'anno internazionale del riso, impegna il Governo ad inviare aiuti alimentari straordinari.
In questo momento, ove si considerino le popolazioni colpite nel sud est asiatico dal maremoto, ritengo opportuno che un voto dell'Assemblea rafforzi questo impegno.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno de Ghislanzoni Cardoli n. 9/5310-bis-C-R/74, accolto dal Governo come raccomandazione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 471
Astenuti 1
Maggioranza 236
Hanno votato sì 449
Hanno votato no 22).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Rugghia n. 9/5310-bis-C-R/75, Gasperoni n. 9/5310-bis-C-R/76, Guerzoni n. 9/5310-bis-C-R/77, Motta n. 9/5310-bis-C-R/78, Alfonso Gianni n. 9/5310-bis-C-R/79 e Zacchera n. 9/5310-bis-C-R/80, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Prendo atto che l'onorevole Rosato accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/81, accolto dal Governo come raccomandazione, e non insiste per la votazione.
Avverto che l'onorevole Franci non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/82, accolto dal Governo come raccomandazione.
Prendo atto che l'onorevole Capitelli insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/83, non accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Capitelli n. 9/5310-bis-C-R/83, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 471
Astenuti 2
Maggioranza 236
Hanno votato sì 160
Hanno votato no 311).
Prendo atto che l'onorevole Fumagalli insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/84, non accettato dal Governo.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Fumagalli n. 9/5310-bis-C-R/84, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 459
Astenuti 1
Maggioranza 230
Hanno votato sì 153
Hanno votato no 306).
Prendo atto che l'onorevole Crucianelli insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/85, non accettato dal Governo.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Crucianelli n. 9/5310-bis-C-R/85, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 470
Votanti 468
Astenuti 2
Maggioranza 235
Hanno votato sì 158
Hanno votato no 310).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Bettini n. 9/5310-bis-C-R/86 e Ottone n. 9/5310-bis-C-R/87, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione. Ricordo che l'ordine del giorno Borrelli n. 9/5310-bis-C-R/88 è inammissibile, perché non riferibile al testo.
Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Di Serio D'Antona n. 9/5310-bis-C-R/89 e Paola Mariani n. 9/5310-bis-C-R/90, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Prendo atto, altresì, che l'onorevole Filippeschi insiste per la votazione del suo ordine giorno n. 9/5310-bis-C-R/91, non accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Filippeschi n. 9/5310-bis-C-R/91, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 461
Astenuti 1
Maggioranza 231
Hanno votato sì 158
Hanno votato no 303).
Prendo atto che l'onorevole Mancini insiste per la votazione del suo ordine giorno n. 9/5310-bis-C-R/92, non accettato dal Governo.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Mancini n. 9/5310-bis-C-R/92, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 460
Astenuti 2
Maggioranza 231
Hanno votato sì 154
Hanno votato no 306).
Prendo atto che l'onorevole Bova non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/93, accolto dal Governo come raccomandazione.
Prendo atto che l'onorevole Alberta de Simone insiste per la votazione del suo ordine giorno n. 9/5310-bis-C-R/94, non accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Alberta de Simone n. 9/5310-bis-C-R/94, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 473
Astenuti 1
Maggioranza 237
Hanno votato sì 162
Hanno votato no 311).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Tedeschi n. 9/5310-bis-C-R/95, Panattoni n. 9/5310-bis-C-R/96, Boiardi n. 9/5310-bis-C-R/97, Raffaella Mariani n. 9/5310-bis-C-R/98 e Zanotti n. 9/5310-bis-C-R/99, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Prendo atto che l'onorevole Lolli insiste per la votazione del suo ordine giorno n. 9/5310-bis-C-R/100, non accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Lolli n. 9/5310-bis-C-R/100, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 472
Astenuti 2
Maggioranza 237
Hanno votato sì 161
Hanno votato no 311).
Prendo atto che l'onorevole Rognoni insiste per la votazione del suo ordine giorno n. 9/5310-bis-C-R/101, non accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Rognoni n. 9/5310-bis-C-R/101, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 449
Maggioranza 225
Hanno votato sì 150
Hanno votato no 299).
Prendo atto che l'onorevole Susini insiste per la votazione del suo ordine n. 9/5310-bis-C-R/102, non accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Susini n. 9/5310-bis-C-R/102, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 449
Maggioranza 225
Hanno votato sì 146
Hanno votato no 303).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Raffaldini n. 9/5310-bis-C-R/103, De Luca n. 9/5310-bis-C-R/104 e Giulietti n. 9/5310-bis-C-R/105, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Prendo atto che l'onorevole Nicola Rossi insiste per la votazione del suo ordine giorno n. 9/5310-bis-C-R/106, non accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, l'ordine del giorno Nicola Rossi n. 9/5310-bis-C-R/106, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 475
Votanti 473
Astenuti 2
Maggioranza 237
Hanno votato sì 160
Hanno votato no 313).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Magnolfi n. 9/5310-bis-C-R/107 e Vianello n. 9/5310-bis-C-R/108, accolti come raccomandazione dal Governo, non insistono per la votazione.
Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Martella n. 9/5310-bis-C-R/109 insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Martella n. 9/5310-bis-C-R/109, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 475
Maggioranza 238
Hanno votato sì 162
Hanno votato no 313).
Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Sciacca n. 9/5310-bis-C-R/110 insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Sciacca n. 9/5310-bis-C-R/110, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 450
Astenuti 1
Maggioranza 226
Hanno votato sì 146
Hanno votato no 304).
Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Buffo n. 9/5310-bis-C-R/111 insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Buffo n. 9/5310-bis-C-R/111, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 474
Maggioranza 238
Hanno votato sì 165
Hanno votato no 309).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Nannicini n. 9/5310-bis-C-R/112, Cennamo n. 9/5310-bis-C-R/113, Tolotti n. 9/5310-bis-C-R/114, Buglio n. 9/5310-bis-C-R/115, Roberto Barbieri n. 9/5310-bis-C-R/116, Adduce n. 9/5310-bis-C-R/117, accolti come raccomandazione dal Governo, non insistono per la votazione.
Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Sereni n. 9/5310-bis-C-R/118, accettato dal Governo limitatamente alla prima parte e non accettato a partire dal secondo capoverso in poi, insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Sereni n. 9/5310-bis-C-R/118, accettato dal Governo limitatamente alla prima parte e non accettato a partire dal secondo capoverso in poi.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 477
Astenuti 1
Maggioranza 239
Hanno votato sì 163
Hanno votato no 314).
Ricordo che l'ordine del giorno Calzolaio n. 9/5310-bis-C-R/119 è inammissibile.
Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Turco n. 9/5310-bis-C-R/120 insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Turco n. 9/5310-bis-C-R/120, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 479
Maggioranza 240
Hanno votato sì 165
Hanno votato no 314).
Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Grillini n. 9/5310-bis-C-R/121 insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Grillini n. 9/5310-bis-C-R/121, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 470
Astenuti 2
Maggioranza 236
Hanno votato sì 160
Hanno votato no 310).
Ricordo che l'ordine del giorno Marone n. 9/5310-bis-C-R/122 è inammissibile e prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Angioni n. 9/5310-bis-C-R/123, Pinotti n. 9/5310-bis-C-R/124, Luongo n. 9/5310-bis-C-R/125, Pisa n. 9/5310-bis-C-R/126, Lucidi n. 9/5310-bis-C-R/127, accolti come raccomandazione dal Governo non insistono per la votazione.
Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Minniti n. 9/5310-bis-C-R/128 insiste per la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Minniti n. 9/5310-bis-C-R/128, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 477
Maggioranza 239
Hanno votato sì 160
Hanno votato no 317).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Pollastrini n. 9/5310-bis-C-R/129 e Montecchi n. 9/5310-bis-C-R/130 non insistono per la votazione.
Chiedo all'onorevole Innocenti se insista per la votazione del suo ordine del giorno n.9/5310-bis-C-R/131.
RENZO INNOCENTI. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, noi abbiamo presentato questo ordine del giorno che riporta all'attenzione dell'aula la questione dei benefici per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto. Come ricorderete tutti, già in occasione della conversione di un decreto-legge, avvenuta alla fine del 2003, e poi nella finanziaria 2004 quest'aula ha affrontato la questione ed è stata - con la nostra contrarietà - approvata una norma che ridefinisce i criteri di valutazione (per quanto riguarda l'esposizione, gli anni, le modalità con cui si rivelano e quant'altro). Noi abbiamo dato e diamo ancora oggi un giudizio negativo su come questo provvedimento è stato adottato (cioè senza alcuna consultazione con i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese) e anche sul merito, perché comporta un arretramento dei diritti e delle tutele di coloro che sono le vittime dell'utilizzazione di questo micidiale elemento all'interno dei processi di produzione, l'amianto, che è ritornato, tra l'altro, di grande attualità, anche a seguito delle sentenze di alcuni tribunali per quanto riguarda il riconoscimento dei danni in sede civile. Questi criteri hanno penalizzato coloro che sono stati esposti all'amianto e ci sono anche delle vere e proprie incongruenze, che sinceramente gridano un po' vendetta. Ne voglio citare una per tutte. Si dice che tra i criteri per riconoscere l'anzianità di esposizione, ad esempio, vi sia l'esposizione per otto ore giornaliere. Ora, chi conosce un po' questa materia sa che ci sono anche dei contratti di lavoro che prevedono, per i lavoratori a turno, un orario diverso - magari sono 7 ore e 12, 7 ore e mezzo, non le 8 ore precise - ; così, questi lavoratori vengono esclusi - oggi fortunatamente, almeno nei processi produttivi, questa cosa è bandita; rimane il grande problema delle bonifiche delle strutture, ma sappiamo che questa è una questione un po' diversa - dal riconoscimento, pur essendo esposti per 7 ore e mezzo, anziché otto ore giornaliere.
Credo che occorra prendere atto che queste sono vere e proprie ingiustizie nei confronti di coloro che hanno lavorato a contatto con questo materiale. È necessario introdurre un atto di giustizia e di equità.
Quindi, insisto per la votazione dell'ordine del giorno in questione, signor Presidente; chiedo peraltro all'Assemblea di smentire col voto il parere negativo del Governo, che conferma - e mi spiace dirlo, sottosegretario Vegas - una certa volontà di perseverare alquanto nel perseguitare coloro che già stanno male (come, nel caso di specie, i lavoratori esposti all'amianto). Sinceramente, ritengo che prenderne atto sia il minimo che l'Assemblea ed il Governo possano fare (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
LORENZO RIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. A che titolo?
LORENZO RIA. Signor Presidente, circa l'ordine del giorno Rotundo n. 9/5310-bis-C-R/67, che il Governo ha inteso accogliere come raccomandazione...
PRESIDENTE. Onorevole, non posso consentirle di intervenire; tuttavia la Presidenza autorizza, sulla base dei criteri costantemente seguiti, la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del suo intervento.
LORENZO RIA. Sta bene, Presidente.
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, intervengo rapidamente sulle considerazioni testé svolte dall'onorevole Innocenti facendo presente che il tema dell'amianto è stato già affrontato e risolto dalla legge finanziaria per il 2004 (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo) e che il meccanismo previsto dalla finanziaria precedente era talmente a maglie larghe da provocare spese tali da non garantire i lavoratori veramente esposti all'amianto e, soprattutto, quanti erano stati danneggiati dall'esposizione a questo materiale.
Quindi, ritengo opportuno rivolgere le previsioni recate dalle disposizioni a favore di quanti veramente danneggiati anziché ampliare la platea e poi, in sostanza, non avvantaggiare nessuno.
PRESIDENTE. Prendo atto, tuttavia, che l'onorevole Innocenti insiste per la votazione.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Innocenti n. 9/5310-bis-C-R/131, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 470
Votanti 465
Astenuti 5
Maggioranza 233
Hanno votato sì 169
Hanno votato no 296).
Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno, accettati come raccomandazione dal Governo, Maran n. 9/5310-bis-C-R/132, Sedioli n. 9/5310-bis-C-R/133, De Brasi n. 9/5310-bis-C-R/134, Oliverio n. 9/5310-bis-C-R/136, Leoni n. 9/5310-bis-C-R/137 - per cortesia, onorevoli colleghi, un po' di silenzio -, Caldarola n. 9/5310-bis-C-R/138, Folena n. 9/5310-bis-C-R/139, Rossiello n. 9/5310-bis-C-R/140, Lumia n. 9/5310-bis-C-R/141, Fluvi n. 9/5310-bis-C-R/142, Carboni n. 9/5310-bis-C-R/144, Cabras n. 9/5310-bis-C-R/145, Amici n. 9/5310-bis-C-R/146, Grandi n. 9/5310-bis-C-R/147 e Burtone n. 9/5310-bis-C-R/150.
Prendo atto che l'onorevole Albonetti insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/135.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Albonetti n. 9/5310-bis-C-R/135, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 472
Astenuti 1
Maggioranza 237
Hanno votato sì 161
Hanno votato no 311).
Prendo atto che l'onorevole Bielli insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/143.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bielli n. 9/5310-bis-C-R/143, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti477
Votanti 476
Astenuti 1
Maggioranza 239
Hanno votato sì 159
Hanno votato no 317).
Prendo atto che l'onorevole Molinari insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/148.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Molinari n. 9/5310-bis-C-R/148, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti481
Votanti 480
Astenuti 1
Maggioranza 241
Hanno votato sì 164
Hanno votato no 316).
Prendo atto che l'onorevole Squeglia insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/149.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Squeglia n. 9/5310-bis-C-R/149, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti469
Votanti 468
Astenuti 1
Maggioranza 235
Hanno votato sì 159
Hanno votato no 309).
Prendo atto che l'onorevole Meduri insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/151.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Meduri n. 9/5310-bis-C-R/151, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 481
Astenuti 1
Maggioranza 241
Hanno votato sì 159
Hanno votato no 322).
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno Finocchiaro n. 9/5310-bis-C-R/152. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, anche se l'ora non è certo la più propizia, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'ordine del giorno Finocchiaro n. 9/5310-bis-C-R/152, di cui sono cofirmatario; chiedo, infatti, al Governo di rivedere il suo parere.
Con l'ordine del giorno in questione si intende suggerire al Governo di «valutare l'opportunità», verificando nuovamente gli «effetti applicativi della disciplina indicata in premessa», di «adottare iniziative normative» per il «riordino complessivo della materia».
Discutiamo, invero, di materia la cui disciplina verrebbe modificata dai commi 310 e 311 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria; articolo sul quale avete precedentemente posto la questione di fiducia.
Si tratta, in buona sostanza, della rivisitazione, con aumento, del contributo unificato; al riguardo, molti colleghi sanno di cosa si dibatte. Ebbene, con l'approvazione del disegno di legge finanziaria, nell'ambito dei tanti aumenti previsti, si stabilirebbe anche quello del contributo unificato, istituto che fu introdotto con un provvedimento legislativo del 2002, più precisamente con il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Con l'approvazione del disegno di legge finanziaria, si applicherebbe il contributo unificato anche per le cause pendenti dinanzi al giudice di pace, quelle per un valore fino a 1100 euro; cause dianzi esenti. Si aumenterebbero poi i sei scaglioni nei quali era ripartito il valore delle cause, comportando il 10 per cento di aumento sui primi tre ed il 20 per cento sugli altri.
Ma l'aspetto più grave è che viene stabilita l'applicazione di tale balzello anche sulle cause dinanzi al giudice di pace, che erano precedentemente esenti: ciò comporterà che si pagherà l'imposta di registro anche su tutte le pronunce del giudice di pace fino al valore di circa 1.100 euro.
Vorrei rilevare, allora, che da un lato vi saranno entrate ridicole per lo Stato, e dall'altro si verificherà la circostanza che tantissimi crediti che potevano essere recuperati, vista l'esenzione sia dal contributo unificato, sia dall'imposta di registro, non potranno esserlo più in futuro, poiché qualsiasi soggetto creditore fino a quell'importo non agirà più un giudizio, dal momento che la spesa nella quale incorrerà sarà maggiore rispetto al potenziale recupero del credito.
Avete introdotto tale misura nel disegno di legge finanziaria, ma vi chiediamo solo...
PRESIDENTE. Onorevole Olivieri, si avvii a concludere!
LUIGI OLIVIERI. ... di rivedere complessivamente l'intera materia.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Olivieri...
LUIGI OLIVIERI. Ritengo che si tratti di un atto assolutamente doveroso, ed è per questo motivo che chiedo al Governo di rivedere il proprio parere; in caso contrario, insisto per la votazione dell'ordine del giorno Finocchiaro n. 9/5310-bis-C-R/152.
PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo non intende modificare il proprio parere.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Finocchiaro n. 9/5310-bis-C-R/152, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 471
Astenuti 2
Maggioranza 236
Hanno votato sì 162
Hanno votato no 309).
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Coronella n. 9/5310-bis-C-R/153, Cossa n. 9/5310-bis-C-R/154 e Buontempo n. 9/5310-bis-C-R/155, accettati dal Governo, non insistono per la votazione.
Prendo atto, altresì, che i presentatori dell'ordine del giorno Spini n. 9/5310-bis-C-R/156, accolto dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione. Prendo atto, inoltre, che l'onorevole Sgobio non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/157, accettato dal Governo.
Prendo atto, infine, che i presentatori dell'ordine del giorno Armando Cossutta n. 9/5310-bis-C-R/158, accolto come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Passiamo all'ordine del giorno Vertone n. 9/5310-bis-C-R/159.
Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Vertone n. 9/5310-bis-C-R/159, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 470
Astenuti 2
Maggioranza 236
Hanno votato sì 159
Hanno votato no 311).
Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Maura Cossutta n. 9/5310-bis-C-R/160, accolto dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione
Passiamo all'ordine del giorno Diliberto n. 9/5310-bis-C-R/161.
Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Diliberto n. 9/5310-bis-C-R/161, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 476
Astenuti 1
Maggioranza 239
Hanno votato sì 160
Hanno votato no 316).
Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Galante n. 9/5310-bis-C-R/162, accolto dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Ricordo che l'ordine del giorno Bellillo n. 9/5310-bis-C-R/163 è inammissibile.
Prendo atto altresì che i presentatori degli ordini del giorno Pistone n. 9/5310-bis-C-R/164 e Bindi n. 9/5310-bis-C-R/165, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Passiamo all'ordine del giorno Spina Diana n. 9/5310-bis-C-R/166.
Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Spina Diana n. 9/5310-bis-C-R/166, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 473
Astenuti 3
Maggioranza 237
Hanno votato sì 163
Hanno votato no 310).
Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Crosetto n. 9/5310-bis-C-R/167, accettato dal Governo, non insistono per la votazione. Prendo atto, altresì, che i presentatori dell'ordine del giorno Sasso n. 9/5310-bis-C-R/168, accolto dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione. Prendo atto, inoltre, che i presentatori dell'ordine del giorno Piglionica n. 9/5310-bis-C-R/169, accettato dal Governo, non insistono per la votazione
Passiamo all'ordine del giorno Bolognesi n. 9/5310-bis-C-R/170.
Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bolognesi n. 9/5310-bis-C-R/170, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 481
Astenuti 1
Maggioranza 241
Hanno votato sì 162
Hanno votato no 319).
Ricordo che l'ordine del giorno Diana n. 9/5310-bis-C-R/171 è inammissibile.
Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Zunino n. 9/5310-bis-C-R/172, Lucà n. 9/5310-bis-C-R/173 e Burlando n. 9/5310-bis-C-R/174, accolti dal Governo come raccomandazione, non insistono per la votazione.
Onorevoli colleghi, l'onorevole D'Agrò mi fa notare che è stato «saltato» il suo ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/53, accolto come raccomandazione, sul quale egli insiste per la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno D'Agrò n. 9/5310-bis-C-R/53, accolto dal Governo come raccomandazione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
(Presenti 469
Votanti 455
Astenuti 14
Maggioranza 228
Hanno votato sì 311
Hanno votato no 144).
È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi, ma nel preannunciare che la dichiarazione di voto finale per «Uniti nell'Ulivo» sarà svolta dal collega Villetti, desidero intervenire molto brevemente per sottoporle tre questioni.
La prima concerne il fatto che ieri il Governo, in particolare il ministro per i rapporti con il Parlamento, ha posto la questione di fiducia su un testo del disegno di legge finanziaria approvato in Commissione. Vorrei ricordare che il provvedimento era stato approvato dalla Commissione bilancio qualche secondo prima, e dunque, signor Presidente, vorrei rilevare che è poco chiaro come il ministro Giovanardi abbia ricevuto dal Governo un mandato per porre la questione di fiducia su un testo che lo stesso Governo non conosceva.
Ma la questione più grave e rilevante, dal mio punto di vista, consiste nel fatto che nel testo sul quale è stata posta la questione di fiducia vi era una norma - chiamiamola emendamento Buontempo - sulla quale il Governo, poco prima, in Commissione, aveva espresso parere contrario. La fiducia, dunque, è stata chiesta, a nome del Governo, su un testo della legge finanziaria nella quale vi era una norma su cui il Governo aveva espresso parere contrario.
Ora, signor Presidente, questo è un aspetto sul quale la Presidenza qualche parola di chiarezza deve dirla. Mi pare, infatti, un precedente piuttosto inquietante.
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, passi pure al secondo punto.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, tra le tante stravaganze della procedura che abbiamo seguito in questa vicenda, ve n'è una sulla quale lei deve fare chiarezza. Signor Presidente, lei ha dichiarato che il comma 328 della legge finanziaria, quando è giunto all'esame della Camera dei deputati, è stato stralciato dalla legge finanziaria stessa, perché il Presidente della Camera ha ritenuto che tale norma non fosse compatibile con i contenuti propri della legge finanziaria. Tra poco, dovremo votare una norma aggiunta al Senato che il Presidente della Camera ha ritenuto incompatibile con il contenuto proprio della legge finanziaria e che pertanto andrebbe stralciata.
Credo signor Presidente, che vi sia un vizio. Siamo chiamati a votare una norma che, in prima lettura, lei ci ha impedito di esaminare. Ora siamo costretti a votarla perché, a questo punto, lei, pur mantenendo la sua opinione di Presidente della Camera, non ha più gli strumenti regolamentari per espungerla dal testo. Vi è qualcosa che non funziona.
Signor Presidente, mi consenta: saremo chiamati a votare i commi 12 e 13, il comma 51, il comma 139, il comma 153, il comma 162, il comma 169, il comma 190, il comma 230, il comma 445, i commi da 483 a 486, il comma 540, i commi da 555 a 557, il comma 566, che lei, signor Presidente, d'accordo con il presidente della Commissione bilancio, ha dichiarato inammissibili. Li ritroviamo nel testo del provvedimento e li dobbiamo votare. Signor Presidente, c'è qualcosa che non funziona.
Terzo, ed ultimo punto...
PRESIDENTE. Sì, onorevole Boccia, anche perché ha esaurito il tempo a sua disposizione.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, non mi costringa a parlare per dichiarazione di voto, perché ne prendo dieci di minuti (Commenti di deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!
Ora, signor Presidente, il Presidente del Senato ha dichiarato: «La questione di fiducia posta dal Governo contestualmente alla presentazione del maxiemendamento, ha precluso alla Presidenza del Senato qualunque valutazione del testo in discussione. Per una costante prassi parlamentare, che corrisponde ad una precisa logica del rapporto costituzionale tra Parlamento e Governo, con la questione di fiducia, l'esecutivo condiziona la sua stessa sopravvivenza al risultato del voto di una delle due Camere. Pertanto, sotto l'esclusiva responsabilità del Governo, la fiducia supera ed assorbe ogni considerazione in merito all'eventuale conformità o meno delle disposizioni oggetto della fiducia medesima alle norme della legge ordinaria o dei regolamenti parlamentari che ne disciplinano il contenuto».
Signor Presidente, non intendo parlare della trasgressione dell'articolo 128 del regolamento del Senato - non mi compete -, né mi interessa stigmatizzare tale affermazione, che stravolge i rapporti costituzionali tra Parlamento e Governo. Chiedo a lei, signor Presidente, di pronunciarsi sul fatto che ciò non vale per la Camera dei deputati, perché le norme del nostro regolamento...
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, concluda.
ANTONIO BOCCIA. ... e la prassi impongono al Presidente della Camera di stralciare eventuali contenuti impropri e di rimettere alla Commissione bilancio il maxiemendamento.
Signor Presidente, mi consenta, in ultimo, di dire che lei, lo scorso anno, si fece promotore di un'iniziativa per rendere più rigoroso e rispondente alla legge ed ai regolamenti parlamentari l'esame della legge finanziaria. Fu approvato, nella Giunta per il regolamento, un lodo che avevamo messo a punto insieme al collega Giancarlo Giorgetti e che fu esaminato anche dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.
Furono compiuti lodevoli passi in avanti e, quest'anno, all'esame della Camera si è rispettata quella impostazione. Penso che se, come ebbi occasione di dire lo scorso anno e di ripetere oggi, il Governo continua a sottoporre al Parlamento disegni di legge finanziaria che trasgrediscono le leggi di contabilità, il Parlamento sarà obbligato a trasgredire tali leggi (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, è stata posta da lei la questione della mancata previa deliberazione del Consiglio dei ministri sulla posizione della questione di fiducia. La Presidenza, come già precisato nella seduta del 16 aprile 1997, non può, ad alcun titolo, sindacare le modalità seguite dal Governo per la decisione di porre la questione di fiducia - in particolare sulla deliberazione del Consiglio dei ministri - dal momento che si tratterebbe di una valutazione su interna corporis acta di altri organi costituzionali.
Per quanto riguarda il secondo punto da lei evidenziato, faccio presente che il Governo, nella sua responsabilità, può porre, per prerogativa costituzionale, la questione di fiducia sull'approvazione del testo sul quale ritiene di misurare il rapporto fiduciario.
La terza questione è stata da lei sollevata oggi in termini opportuni, come dall'onorevole Violante nel corso della seduta di ieri: voglio tuttavia dire con chiarezza che la Presidenza della Camera non può consentire, per ragioni di correttezza istituzionale, che formino oggetto di discussione in Assemblea orientamenti manifestati dalla Presidenza dell'altro ramo del Parlamento. È altresì evidente che la Presidenza della Camera continuerà ad attenersi ai consolidati criteri interpretativi in materia di ammissibilità degli emendamenti, anche con riferimento ai maxiemendamenti e alla loro ammissibilità, ed anche con riferimento alla posizione della questione di fiducia.
Questo è l'atteggiamento del Presidente della Camera, che non si permette di sindacare le decisioni autonome, che rispetto sempre, del Presidente del Senato della Repubblica!
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5310-bis-C-R)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò brevemente per confermare il voto contrario del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo su questo disegno di legge finanziaria. D'altra parte, le ragioni, sia di carattere politico sia di merito, sono già state ampiamente rappresentate nell'intervento, in fase di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia, svolto dalla collega Zanella.
Non c'è dubbio che questo disegno di legge finanziaria rappresenti uno dei punti più rilevanti della crisi politica del Governo, costretto a ricorrere allo strumento della fiducia per farla «digerire» alla sua stessa maggioranza, nonché uno dei punti più gravi per le conseguenze economiche, finanziarie ed ambientali nei riguardi del paese. Altro che finanziaria di rilancio dell'economia, altro che finanziaria in grado di realizzare condizioni di sviluppo ecosostenibile, come noi del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo amiamo definirlo!
È un disegno di legge finanziaria che invece, da una parte, riduce pesantemente le condizioni di vita dei ceti popolari e di quelli medi del nostro paese; dall'altra, colpisce, aggravando la fiscalità degli enti locali, la loro capacità di autonomia e di «federalismo», tanto decantata in quest'aula per ragioni strumentali, ma sempre negata nei fatti; dà inoltre quella che abbiamo definita una «finta mancia» ai contribuenti italiani, sostanzialmente attribuendo una mancia più consistente per chi percepisce redditi alti ed una, quasi impercettibile, per i contribuenti che hanno redditi più bassi; fa leva, ancora una volta, sullo strumento del condono edilizio per fare scempio del nostro territorio e per far quadrare i conti ed il bilancio dello Stato, senza rendersi conto dei costi ambientali, e quindi anche economici, che questo condono edilizio determina.
Sono queste le ragioni della netta contrarietà dei deputati Verdi al disegno di legge finanziaria e del nostro voto contrario su tale provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, la manovra fatta dal Governo è stata sottoposta ad una forte critica da parte dell'opposizione. Ciò - si dirà - fa parte della fisiologia naturale di una democrazia parlamentare. Tuttavia, nel caso di questo disegno di legge finanziaria e anche per le modalità con cui si sono svolti i lavori alle Camere su questa importante materia, noi esprimiamo una critica verso una politica che non condividiamo e, per questo motivo, contrastiamo.
La nostra critica - che a nome dei Democratici di sinistra, della Margherita, dello SDI e dei Repubblicani europei esporrò - è più radicale e va davvero al fondo dell'impostazione del Governo. Esaminando il disegno di legge finanziaria, si può osservare che esso è del tutto inefficiente ed inefficace nell'affrontare la situazione del paese, caratterizzata com'è da bassa crescita, da perdita di competitività e da conti pubblici fuori linea.
In questo quadro, l'impostazione del Governo ha voluto sviluppare un'operazione che è più propagandistica che economica, volta ad aumentare la tassazione diretta ed a diminuire quella indiretta, con vantaggi evidenti per le classi più elevate di reddito.
Esprimiamo dubbi, interrogativi, perplessità, riserve, oltre ad un netto dissenso, sull'efficacia di queste misure, che si manifestano nella loro debolezza su più fronti. Appare assai difficile che con tali misure si riesca a riportare l'indebitamento netto della pubblica amministrazione al di sotto del 3 per cento, la fatidica soglia fissata dal Trattato di Maastricht. Il complesso delle misure assunte non avrà effetti espansivi nella nostra economia, bensì restrittivi. I tagli di spesa e le nuove tasse neutralizzano qualsiasi impulso che dovrebbe essere generato dagli sgravi.
Manca una qualsiasi visione dello sviluppo, da qualsiasi punto di vista ci si voglia porre. Non vi è quella scelta che sarebbe stata necessaria nei settori strategici della scuola, della ricerca e dell'innovazione, secondo quell'orientamento che era scaturito dall'Agenda europea di Lisbona. Siamo, quindi, di fronte a misure che, nel migliore dei casi - e sottolineo: nel migliore dei casi - saranno del tutto inefficaci sul terreno dello sviluppo e appaiono del tutto insufficienti a ridare ai nostri conti pubblici un corso virtuoso.
Signor Presidente del Consiglio, pende come una spada di Damocle il rischio di uno sforamento del parametro europeo del 3 per cento e aleggia la possibilità, che potrebbe diventare una necessità, di un'ulteriore manovra correttiva a metà del prossimo anno, naturalmente dopo le elezioni regionali.
Detto ciò, e non è poco, il Parlamento non ha avuto alcuna possibilità di approfondire e discutere la manovra, perché alla prima lettura della Camera mancava del suo pezzo principale e, successivamente, perché sono stati messi a ripetizione voti di fiducia.
Siamo senza dubbio di fronte ad una verticalizzazione dei poteri che riduce gli spazi parlamentari di confronto. Siamo a quella meccanica identificazione tra maggioranza parlamentare e Governo, di cui ha parlato il presidente Violante paventando uno scivolamento verso la Repubblica maggioritaria dalle incerte e indecifrabili regole.
Non si illuda il Governo, tuttavia, di far passare inosservato il peso e l'iniquità di questa manovra. I cittadini, soprattutto coloro che vivono con redditi medi e medio-bassi, hanno visto fortemente diminuita la propria capacità di acquisto dal carovita, che ha elevato i prezzi soprattutto dei generi di prima necessità. Le imprese, che sono la molla principale della crescita, non trovano alcuna incentivazione di rilievo nella manovra messa in atto. Il sud si sente fortemente penalizzato.
Il Governo, quindi, si è incamminato su una strada irta di ostacoli, di dissensi delle forze sociali e del mondo imprenditoriale e del lavoro, di delusione dei cittadini e di sfiducia da parte dei giovani. Risalire la china non sarà facile. La ricetta berlusconiana si è caratterizzata in un laissez faire all'italiana e, più che abrogare leggi e leggine, si sono spinti i cittadini a non tenerne conto e persino a violarle.
Il senso dei condoni a ripetizione non è stato neppure quello di una sanatoria per ripartire successivamente con politiche severe. Si è dato soltanto al paese un messaggio di lassismo che riduce e colpisce la credibilità dello Stato. Mi riferisco soprattutto ai condoni fiscali, ma certo non sono meglio - come ha detto l'onorevole Cento - quelli edilizi.
Di fronte a questo stato di cose, da parte dell'opposizione c'è la volontà di offrire una visione diversa di come può e deve essere governato un paese come l'Italia, a cui non mancano le risorse intellettuali, del mondo del lavoro, imprenditoriali, universitarie e della ricerca.
Dovremo riuscire a conciliare politiche di risanamento, indispensabili per ridurre il peso degli interessi conseguenti all'enorme debito pubblico accumulato, con scelte strategiche a favore della ricerca, della scuola e dell'innovazione, che sono la chiave di un nuovo percorso virtuoso del nostro paese.
Dovremo farci carico di un nuovo sistema di sicurezza sociale per i lavoratori intermittenti e precari e degli anziani non autosufficienti.
Onorevoli colleghi della maggioranza, non siamo il partito delle tasse, ma non siamo neanche il partito della finanza creativa, che sposta in avanti i problemi e che, quindi, li aggrava. Siamo soprattutto i partiti che fanno della giustizia sociale, della solidarietà e dello sviluppo i cardini di una nuova politica per il paese. Questo compito, signor Presidente, sarà reso ancora più difficile dalle scelte operate dal Governo in carica. Tuttavia, siamo convinti che, se ci sarà dato il consenso da parte degli elettori, governeremo meglio, anzi governeremo molto meglio di quanto si sta facendo!
Per questi motivi, i gruppi dei DS, della Margherita, SDI e Repubblicani europei esprimeranno il proprio voto contrario, che vuole rivolgersi ai cittadini per dare un messaggio di fiducia e di speranza per il futuro (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-socialisti democratici italiani e Misto-Popolari - UDEUR)!
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Vorrei che si facesse presente ai colleghi che stiamo votando...
Onorevoli colleghi, prima di passare ai voti, desidero informarvi di un'iniziativa assunta stamane dal Collegio dei questori, d'intesa con la Presidenza della Camera, che mi appare di particolare importanza.
Come sapete, era stato deciso di non dare corso anche quest'anno ad alcun dono natalizio ai membri della Camera in occasione delle festività 2004, ma di destinare una somma equivalente ad un'iniziativa umanitaria. A seguito dell'immane tragedia che ha colpito il Sud-Est Asiatico, si è deciso di finalizzare tale somma ad un progetto di aiuto alle popolazioni colpite dalla calamità naturale che sarà individuato non appena superata la fase di emergenza in corso e saranno definite le misure di prima necessità per la ricostruzione dei paesi interessati (Applausi).
(Coordinamento formale - A.C. 5310-bis-C-R)
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 5310-bis-C-R)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5310-bis-C-R, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5310-bis-C-R):
(Presenti 426
Votanti 425
Astenuti 1
Maggioranza 213
Hanno votato sì 322
Hanno votato no 103).
Prendo atto che l'onorevole Grillini ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario e che gli onorevoli Fragalà e Taglialatela non sono riusciti a votare ed avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.
Onorevoli colleghi, dobbiamo ora passare all'esame ed al voto della nota di variazioni che il Governo si accinge a presentare. Successivamente procederemo alla votazione finale del disegno di legge di bilancio. In relazione alla presentazione della nota di variazioni e del suo esame da parte della Commissione bilancio, sospenderò brevemente la seduta dopo aver dato alcune comunicazioni.
INTERVENTO DEL DEPUTATO LORENZO RIA SULL'ORDINE DEL GIORNO ROTUNDO N. 67 RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 5310-BIS-C-R
LORENZO RIA. Come è noto e come i rappresentanti del Governo sanno benissimo, nell'ambito di una crisi industriale d'ordine generale, che colpisce particolarmente il sud d'Italia, il settore del tessile, abbigliamento, calzaturiero (TAC) in Puglia e nel Salento attraversa da alcuni anni un periodo di grave crisi, che ha comportato un drastico ridimensionamento dei livelli di produzione e di occupazione.
I più forti fattori di criticità del settore sono: la scarsa competitività produttiva nei confronti di produzione a basso costo di mano d'opera; l'eliminazione, a partire dal 1o gennaio 2005, del sistema dei contingenti all'importazione; il rapporto euro-dollaro; la necessità di riposizionamento del prodotto; la difficoltà di accesso al credito; la scarsa capacità di innovazione di prodotto e di processo; la scarsa patrimonializzazione delle imprese; la scarsa notorietà dei marchi aziendali; le esportazioni legate alle private-label; la scarsa dimensione aziendale per realizzare processi di radicamento sui mercati esteri.
Pur con queste gravi difficoltà il sistema di impresa e gli economisti anche più scettici concordano nel ritenere che il TAC pugliese e salentino mantenga intatte le proprie opportunità industriali.
Tali opportunità e potenzialità di rilancio hanno però bisogno di accorte politiche pubbliche, tendenti ad attivare: azioni di supporto alle attività di commercializzazione e di marketing tese alla creazione e al rafforzamento dei marchi aziendali allo scopo di incrementare il valore aggiunto dei prodotti, che ora viene trasferito in gran parte agli intermediari della filiera; azioni a sostegno del miglioramento qualitativo dei prodotti; azioni e interventi di formazione, ricerca e sviluppo con attività di formazione continua, riqualificazione e formazione di figure professionali altamente qualificate; creazione delle condizioni di attrazione di nuove iniziative da parte di imprese esterne al territorio che si pongono l'obiettivo di dar vita a progetti, auspicabilmente insieme a imprenditori pugliesi, al fine di fornire prodotti e servizi rivolti, in particolar modo, al completamento e al rafforzamento della filiera.
Tutto questo ragionamento, questa analisi economica e di prospettiva industriale è stata svolta puntualmente dal sistema sociale e istituzionale pugliese e salentino che hanno definito i suddetti obiettivi di riposizionamento competitivo del TAC pugliese in un accordo di programma sottoscritto tra regione Puglia e forze sociali interessate in ambito regionale.
Le azioni positive individuate da detto accordo di programma interverranno direttamente sui meccanismi di patrimonializzazione delle imprese e sul costo complessivo del lavoro.
Queste stesse azioni, inoltre, consentiranno: lo sviluppo di reti di vendita in Italia e all'estero; la promozione di marchi aziendali; la diversificazione dei prodotti e l'utilizzazione di nuovi materiali; l'aggiornamento e la formazione di tecnici, quadri aziendali e imprenditori sui temi attinenti l'internazionalizzazione, nonché sulla qualità dei processi gestionali e produttivi; l'aggiornamento e la formazione di addetti alle fasi della creazione, progettazione e prototipazione dei prodotti; il riesame della struttura finanziaria delle aziende, e in particolare l'avvio di un processo di consolidamento dei debiti a breve e il potenziamento dei consorzi fidi; l'integrazione e lo sviluppo della filiera, anche attraverso alleanze con altri poli produttivi nazionali ed esteri, nonché accordi con enti di formazione specializzati nel settore moda; la costruzione di una rete tra imprese, enti e strutture specializzate, finalizzata ad agevolare il processo di trasferimento tecnologico ed a condividere servizi e informazioni.
La regione Puglia ha approvato detto accordo di programma e lo ha trasmesso al Governo per la relativa approvazione ed il finanziamento.
Il Governo, che pur conosce la complessità della crisi e, almeno in pubblico, afferma di considerare fondati e puntuali gli obiettivi e le azioni dell'accordo di programma, non ha però fatto proprio, approvandolo, questo accordo, né ha previsto specifiche risorse per finanziarlo.
Noi riteniamo che le azioni positive previste da detto accordo di programma necessitano di una adeguata copertura finanziaria, per cui abbiamo chiesto, con emendamento, il relativo stanziamento.
Il voto di fiducia ha fatto decadere gli emendamenti, ma non ha cancellato il problema, che resta uno dei nodi fondamentali dell'economia pugliese.
Il Governo a questo punto ha un preciso dovere, corrispondendo alle esigenze che l'intero complesso delle istituzioni e soggetti istituzionali pugliesi hanno individuato.
Per queste ragioni insisto per l'approvazione dell'ordine del giorno.
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (5310-BIS-C-R)
(A.C. 5310-bis-C-R - Sezione 1)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il settore del trasporto stradale costituisce la fonte principale dell'inquinamento, soprattutto in corrisponde delle aree urbane;
le numerose indagini epidemiologiche, svolte da istituti nazionali ed internazionali accreditati, dimostrano l'esistenza di relazione statisticamente significativa tra i livelli di inquinamento atmosferico e i suoi effetti sulla salute (mortalità totale, tumore al polmone, mortalità infantile, ammissione ospedaliera per. problemi, respiratori e cardiovascolari, bronchite cronica negli adulti, bronchite acuta nei bambini, attacchi asmatici);
tutto il territorio italiano, ormai in maniera generalizzata, è interessato da problemi sanitari indotti dalla esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico prodotto prevalentemente dal traffico autoveicolare;
l'incremento del numero di veicoli alimentati a diesel ha portato ad un costante aumento di emissioni ancora più nocive, quali gli NOx (Ossidi di azoto) ed il particolato. Il traffico veicolare è responsabile di una quota valutabile al 35-45 per cento delle emissioni globali;
di fronte alla necessità di ottemperare alle normative sempre più stringenti per il contenimento delle emissioni inquinanti, i cui livelli sono indicati nelle Direttive Europee 99/30/CE e 00/69/CE e recepiti nel decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, lo Stato si torva ad adottare severi provvedimenti di limitazione al traffico (ZTL, targhe alterne, blocchi alla circolazione ed altro);
i gas prodotti dalla combustione del GPL hanno un basso contenuto sia di sostanze inquinanti che di gas serra. Inoltre il GPL è immediatamente disponibile ed in quantità consistenti, su una rete di distribuzione capillarmente diffusa su tutto il territorio italiano, a differenza di altre soluzioni tecnologicamente più «complicate», costose ed a lungo termine da utilizzare;
un recente studio condotto dal CNR. - ILA (Istituto per l'Inquinamento, atmosferico) e patrocinato dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mostra come l'adozione di una politica che accresca l'impiego del GPL porti a notevoli vantaggi e benefici. Infatti, qualora si ipotizzi un incremento di auto a GPL ottenuto in tre anni mediante un numero di circa 500.000 trasformazioni di veicoli, in aggiunta al normale trend di trasformazione a GPL, si genera una considerevole riduzione delle emissioni nocive: CO meno 82,87 per cento, NOx meno 46,90 per cento, COV meno 70,41 per cento, PTS meno 39,53 per cento, Benzene meno 99,00 per cento, PM10 meno 66,09 per cento, CO2 meno 21,50 per cento;
lo studio inoltre dimostra che un incremento del parco circolante a GPL, attraverso la trasformazione/sostituzione di circa 500.000 veicoli alimentati con carburanti tradizionali, può generare benefici ambientali e sanitari anche in termini economici valutati con un risparmio netto di circa 400 milioni di euro, al quale bisogna aggiungere eventuali risparmi addizionali (imposte dirette e IVA per l'installazione degli impianti ed extra costo sull'acquisto del veicolo, sostegno alla industria del settore gas autotrazione, tutela dei beni architettonici e culturali dei centri urbani, eccetera);
l'Italia, attualmente, è al primo posto in Europa per consumi e numero di veicoli a GPL circolanti, e detiene la leadership mondiale del settore industriale:
il tessuto produttivo nazionale è composto per la quasi totalità da piccole-medie aziende;
a grandi linee, i comparti sono tre:
a) impianti di conversione per 17.000 posti (50 di aziende di costruzione, oltre 250 aziende commerciali di distribuzione, quasi 5.000 installatori autorizzati, nonché una decina di aziende di servizio);
b) commercializzazione del carburante per più di 10.000 unità (2.500 punti vendita, operanti sia su strade ordinarie che su autostrade. circa 250 aziende di rete e 150 tra depositi primari, depositi secondari ed aziende di trasporto specializzato);
c) realizzazione delle stazioni di servizio per 1.500 unità (50 aziende produttrici e 150 per le installazioni e manutenzioni degli impianti);
possiamo quindi riassumere i «numeri» del settore Gas auto in: circa 8.000 piccole-medie aziende, quasi 30.000 addetti effettivi (escluso l'indotto);
i consumi del GPL, dal 2000 ad oggi, hanno registrato un calo di circa il 30 per cento, con un trend di diminuzione che aumenta di anno in anno. Le trasformazioni a GPL hanno subito cali ancora più considerevoli passando da circa 270.000 trasformazioni nel 2000 a meno 100.000 in questo anno. I dati totali mostrano chiaramente come il settore GPL stia registrando una congiuntura economica particolarmente grave, nonostante gli ingenti investimenti messi in campo dall'industria in termini di tecnologia e sicurezza;
tutte le politiche di incentivazione finanziaria all'acquisto o alla trasformazione sviluppate in questi anni dallo Stato e dagli enti locali, volte a ridurre la spesa iniziale, hanno incontrato una ottima risposta di mercato, anche se un intervento strutturale di riforma fiscale consentirebbe un valore aggiunto molto importante. Oggi il GPL per autotrazione è gravato da un carico fiscale molto elevato, 0.1566 euro/litro, assolutamente sproporzionato rispetto alle indicazioni dell'Unione Europea che prevede un valore di tassazione minima di 0.0688 euro/litro. In Italia il GPL autrazione ha avuto un trattamento sproporzionato rispetto alle accise sugli altri carburanti: la differenza: la differenza tra accisa in vigore in Italia e nuova accisa prevista dalla direttiva 2003/96/CE è la seguente:
a) secondo la nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione Europea il costo della benzina verde è pari allo 0,3590 euro al litro o metro cubo (per il metano), mentre secondo l'accisa in vigore il costo della benzina verde è pari allo 0,5586 al litro o metro cubo, la differenza percentuale tra accisa in vigore e nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea è del 65,60 per cento;
b) secondo la nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea il costo del gasolio è pari allo 0,3020 euro al litro o metro cubo (per il metano), mentre secondo l'accisa in vigore il costo del gasolio è pari allo 0,4032 al litro o metro cubo, la differenza percentuale tra accisa in vigore e nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione Europea è del 33,51 per cento;
c) secondo la nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea il costo del GPL è pari allo 0,0688 euro al litro o metro cubo (per il metano), mentre secondo l'accisa in vigore il costo della benzina verde è pari allo 0,1666 al litro o metro cubo, la differenza percentuale tra accisa in vigore e nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione Europea è del 127,62 per cento;
d) secondo la nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea il costo del metano è pari allo 0,091 euro al litro o metro cubo (per il metano), mentre secondo l'accisa in vigore il costo della benzina verde è pari allo 0,011 al litro o metro cubo, la differenza percentuale tra accisa in vigore e nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea è meno 87,91 per cento;
impegna il Governo
ad incentivare la diffusione del GPL auto attraverso una riduzione dell'accisa che si conformi a quanto stabilito dalla Direttiva 2003/96/CE a titolo di riconoscimento delle sue qualità ambientali e sanitarie, del suo contributo alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento dei combustibili nell'uso autotrazione (contro il dilagarsi di autoveicoli alimentati a gasolio) e della urgenza di rilanciare un settore che ha perso quasi completamente di competitività, la diminuzione dell'accisa rappresentando la strategia più efficace a tale scopo.
9/5310-bis-C-R/1. Raisi, Saia, Zacchera.
La Camera,
premesso che:
a fine gennaio 2005 si terranno in Valtellina i mondiali di sci alpino, che si configurano come un evento che va al di là del fatto sportivo, rappresentando una «vetrina» del nostro Paese ed in particolare della regione Lombardia;
con la legge n. 166 del 2002 (articolo 20) sono stati stanziati i fondi necessari a realizzare, anche con l'ulteriore concorso della regione, le opere infrastrutturali necessarie; tuttavia gli ingenti costi organizzativi e funzionali connessi alla manifestazione, che ammontano complessivamente a 46 milioni di euro sono stati coperti per soli 26 milioni grazie ai proventi derivanti dalla concessione di diritti televisivi e di sponsorizzazione, nonché grazie ad una disposizione della Finanziaria per il 2004 e ad un ulteriore intervento della regione Lombardia;
va riconosciuto il meritorio apporto di soggetti privati costituitisi in apposito organismo senza fini di lucro, che, sulla base di una convenzione con la regione, hanno reso possibile reperire ulteriori risorse non gravanti sulle casse pubbliche; tali soggetti hanno richiesto, quale supporto alla migliore riuscita dell'evento, il riconoscimento di ente non commerciale ai fini fiscali, ottenendo un parziale riconoscimento ed un atteggiamento possibilista da parte dell'Agenzia delle entrate della Lombardia;
in relazione ai 20 milioni di euro ulteriormente necessari la Camera ha avviato la discussione del relativo provvedimento, che non si è riusciti per tempo a tradurre in legge, nonostante l'accordo tra maggioranza e opposizione; è evidente che l'ammanco indicato si rifletterebbe negativamente sulla gestione dell'evento ed in definitiva sull'«immagine Italia»;
impegna il Governo
ad individuare in tempi rapidi le risorse necessarie alla copertura dei costi organizzativi e funzionali connessi alla manifestazione «Mondiali di sci Valtellina 2005», valutati in 15 milioni di euro per il 2005 e a 5 milioni di euro per il 2006, riconoscendo in via definitiva ai soggetti privati senza scopo di lucro operanti in regime convenzionale con la regione in relazione all'evento, la natura di ente non commerciale ai fini dell'imposizione diretta ed indiretta, anche in relazione all'attività delle società strettamente strumentali da essi posti in essere.
9/5310-bis-C-R/2. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Scherini.
La Camera,
considerato che:
negli incontri tra la delegazione italiana e le autorità Pakistane in occasione della celebrazione del «Giubileo del K2» è emersa l'opportunità di valorizzare al massimo i sinergismi della reciprocacollaborazione, nel quadro del «partenariato internazionale» promosso dalle Nazioni unite;
in tale ambito le dichiarazioni d'intenti conclusive prevedono di rafforzare i legami con il Paese ospite tramite una serie di impegni di cooperazione, che si sostanziano in un pacchetto coerente di iniziative destinate al supporto per l'attivazione del Parco nazionale del Karakorum centrale;
per l'esperienza positivamente maturata in un'area di alta criticità è opportuno rafforzare l'ente di riferimento che ha storicamente operato il coordinamento della maggior parte dei programmi nell'area (il Comitato Ev-K2-CNR) con la messa a disposizione di risorse dedicate. Per lo svolgimento dei suoi compuiti il Comitato si avvarrà della collaborazione della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;
impegna il Governo
a finalizzare per gli anni 2005, 2006 e 2007 una quota non minore di 1.350.000 euro in ragione d'anno, dello stanziamento previsto in tabella C per il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (decreto legislativo n. 204 del 1998 - U.P.B. 4.2.3.4 cap. 7236), rubrica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica) per l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, da erogarsi attraverso il CNR, destinato alla prosecuzione dei progetti bi-multilaterali di ricerca e cooperazione culturale e tecnica, per lo sviluppo socio-economi o e la valorizzazione ambientale.
9/5310-bis-C-R/3. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Scherini.
La Camera,
premesso che:
circa 800 scuole elementari cattoliche parificate, riconosciute tali in base ad una convenzione sottoscritta con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ricevono per il loro finanziamento un contributo a valere sull'U.P.B. 2.1.5.5. dello stato di previsione del ministero medesimo;
l'entità del contributo, pari a 19.367 euro per classe è rimasto invariato dal 1o settembre 2000, rendendo vano l'obiettivo di coprire per intero le spese annue per il normale funzionamento della scuola; va ricordato che la convenzione citata prevede la totale gratuità per l'accesso degli alunni alle attività curricolari equiparando le parificate alle statali;
tuttavia il cammino legislativo per il pieno riconoscimento della parità scolastica appare incerto, mentre la limitata predisposizione di risorse insufficienti rischia non solo di annullare l'obiettivo della totale equiparazione tra scuola pubblica e privata presente in quasi tutti gli stati della Comunità europea, bensì di privare la realtà scolastica italiana dell'arricchimento culturale che le deriva dalla presenza delle suddette scuole; per questo motivo le scuole parificate cattoliche vivono una crescente difficoltà gestionale con conseguenti chiusure di attività scolastiche;
impegna il Governo
a reperire le risorse idonee ad adeguare il contributo statale per le scuole elementari parificate all'incremento del costo della vita, restituendo inoltre i mancati adeguamenti dall'anno 2001 al 2004.
9/5310-bis-C-R/4. Garagnani.
La Camera,
premesso che:
l'urgenza con le quali si manifestano le problematiche relative al rafforzamento e ammodernamento dei settore dell'energia, quale infrastruttura primaria del Paese, rappresenta una imprescindibile scelta per il rilancio dello sviluppo;
la Agenzia Internazionale per l'Energia prevede che i paesi in via di sviluppo assorbiranno nei prossimi anni i due terzi dell'aumento della domanda mondiale di energia ed arriveranno a rappresentare nel 2030 la metà dei consumi globali in conseguenza della rapida crescita economica e demografica;
conseguentemente la flessibilità della domanda e dell'offerta di greggio tenderà a diminuire drasticamente ed, in assenza di sostituti sostenibili, l'utilizzo del petrolio si concentrerà sempre di più nel settore dei trasporti;
la crescita del prezzo del petrolio, cui la quotazione del gas è comunque interconnessa, presenta pertanto caratteristiche tendenzialmente strutturali e il nostro paese, il cui sistema elettrico è basato sostanzialmente sul mix olio-gas, risulta il più esposto alle instabilità ed alle trasformazioni in atto a livello mondiale;
anche l'entrata in funzione delle nuove centrali, prevalentemente a ciclo combinato, non frena la tendenza ad una dipendenza dagli idrocarburi ancora maggiore rendendo drammatica la necessità e l'urgenza di forti investimenti per diversificare le fonti e sviluppare la generazione di energia elettrica tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili;
la piena attuazione delle direttive comunitarie e l'integrazione nel sistema europeo impongono politiche dirette a coniugare la liberalizzazione del settore con gli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti e di salvaguardia dell'ambiente;
al momento il processo di liberalizzazione, in assenza di efficaci strumenti di governo delle politiche energetiche e di adeguati interventi di promozione e di supporto tecnico agli investimenti innovativi, incontra difficoltà in termini di apertura del mercato e di crescita di nuovi operatori la cui mancata operatività sul mercato favorisce la permanenza degli attori mono-oligopolistici;
risulta in conseguenza irrealistica la previsione di una tendenza spontanea al contenimento dei costi ed ad una crescita dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi che venga generata dal solo sviluppo della concorrenza;
si tratta di garantire l'azione efficace dello Stato nell'esercizio della proprietà e della gestione delle reti di trasmissione e distribuzione nonché la regolazione del mercato da parte di autorità indipendenti, quali condizioni senza di cui prevarrebbero i patti di tipo oligopolistico sull'insieme delle attività elettriche;
per il paese è comunque indispensabile evitare che le strategie comunitarie in campo energetico e gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle emissioni comportino vincoli ed oneri penalizzanti imprese e servizi, in assenza di chiari indirizzi di governo del sistema, al fine di trasformare invece occasione di sviluppo e di presenza attiva in sede comunitaria ed internazionale le risposte di politica economica ed industriale in campo energetico, garantendo che le eventuali privatizzazioni delle società di servizio pubblico siano esclusivamente finalizzate ad abbattere il debito pubblico;
tutto ciò è possibile solo se si attiva il forte potenziale di sinergie fra liberalizzazione del settore, diversificazione delle fonti e sviluppo delle rinnovabili;
l'attivazione di tali sinergie comporta sia azioni immediate che interventi di lungo periodo per promuovere sviluppo di nuove tecnologie e forte innovazione di sistema orientata, verso l'ottimizzazione del rapporto fra strategie e specificità settoriali e locali anche con forti investimenti sulle reti e le infrastrutture;
si rende quindi indispensabile a tal fine un rafforzamento della governance istituzionale per assicurare ruolo adeguato e maggiore incisività alla responsabilità pubblica nella programmazione in campo energetico finalizzata a:
a) garantire la corretta priorità degli interessi generali sia in termini di diversificazione delle fonti che di bilanciamento territoriale dei siti produttivi e delle reti;
b) superare le attuali problematiche della localizzazione di impianti ed infrastrutture energetiche rese oggi più complesse da processi decisionali di fatto delegati al singolo imprenditore e basati su convenienze contingenti;
risulta altresì necessario il rafforzamento di tecnostrutture e competenze per:
a) garantire i collegamenti internazionali nella Ricerca e Sviluppo nucleare;
b) tenere aperte le opzioni di sistema del carbone pulito e del vettore idrogeno;
c) attuare programmi di studio, sviluppo e dimostrazione di filiere tecnologiche nel campo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza dei cicli produttivi e dei servizi;
d) sviluppare competenze e capacità progettuali e rendere disponibili strumenti normativi e infrastrutture per l'armonizzazione fra obiettivi generali e politiche di sviluppo;
e) integrare ed ottimizzare in funzione delle specificità a livello territoriale gli interventi su attività produttive, servizi ed infrastrutture;
f) sostenere lo sviluppo sinergico di tecnologie avanzate, autoproduzione, microgenerazione, cogenerazione, chiusura dei cicli produttivi e fonti rinnovabili, promuovendo nuovi modelli di impresa, focalizzata sull'offerta di servizi, complementari ed integrati con la tradizionale industria energetica;
impegna il Governo
a creare, in tema di energia, specifiche istanze istituzionali di concertazione e codeterminazione nonché attivare funzioni di agenzia per garantire adeguati supporti tecnico-scientifici alla pianificazione strategica e territoriale, alle politiche industriali e tecnologiche, alla ottimizzazione di reti ed infrastrutture ed alla evoluzione della normativa;
a sostenere un forte sviluppo degli investimenti nell'innovazione in campo energetico destinando consistenti risorse finanziarie al rafforzamento e riorganizzazione delle competenze, puntando sulla «ricerca e sviluppo di sistema» e tecnologica;
a razionalizzare l'utilizzo dei finanziamenti relativi a ricerca e innovazione nel settore energetico-ambientale, integrando le diverse forme di intervento e le attività delle istituzioni pubbliche e degli operatori privati e delle strutture di ricerca all'interno di grandi progetti strategici, coerenti e coordinati con le politiche comunitarie europee;
a recuperare e rilanciare il ruolo dell'ENEA nella strutturazione delle competenze di sistema e nel collegamento fra ricerca e progetti di intervento strutturali in tema di energia e ambiente;
a riorganizzare e riorientare il sistema di incentivi per la diversificazione delle fonti e lo sviluppo delle rinnovabili dando priorità a:
a) progetti tendenzialmente economicamente sostenibili ed in grado di determinare il superamento di ritardi tecnologici;
b) iniziative volte a promuovere sviluppo di nuova imprenditoria ed occupazione;.
c) iniziative volte a rimuovere vincoli ed inerzie socio-culturali che si oppongono a una equilibrata gestione della risposta alla crescente domanda di consumo energetico che proviene dall'impresa e dalle famiglie e che richiede moderazione dei costi, qualità del servizio, collaborazione tra i livelli istitutzionali e forte sostegno all'innovazione.
9/5310-bis-C-R/5. Quartiani, Nieddu, Tocci, Cialente, Martella, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Lulli, Nigra, Rugghia, Tedeschi.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 32/1992 reca: «disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76»;
la legge finanziaria 2005 stanzia rate di mutuo da contrarre da parte delle regioni Basilicata e Campania per la prosecuzione degli interventi di cui alla suddetta legge 32/92, da ripartire tra i comuni interessati da parte del CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti;
la stessa legge 32/92 comprende anche la regione Calabria per gli eventi sismici 1982;
impegna il Governo
a destinare tramite il CIPE una quota del adeguata del ricavato dei mutui da contrarre da parte delle regioni Basilicata e Campania venga destinato a favore dei comuni della provincia di Cosenza colpiti dal sisma 1982.
9/5310-bis-C-R/6. Brusco, Milanese.
La Camera,
premesso che:
il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge 549 del 1995 detta, all'articolo 32, le modalità di calcolo della vincita di una multipla;
in particolare, l'articolo 32 prevede che l'importo della vincita sia maggiorato del 5 per cento per le scommesse quadruple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i cinque e che la maggiorazione non possa comunque consentire vincite superiori ai massimali fissati all'articolo 34;
tale obbligatoria previsione penalizza i book makers italiani rispetto agli altri esercenti all'interno dell'Unione europea dato che il concessionario italiano essendo obbligato alla maggiorazione, deve esporre una offerta inferiore a quella straniera per ottenere, in concreto, lo stesso risultato, essendo però danneggiato dal fatto che il consumatore è attratto dalle offerte straniere che appaiono più vantaggiose;
appare quindi necessario normalizzare le offerte italiane ed estere di scommesse presenti sul mercato, eliminando l'obbligo della maggiorazione, per dare la facoltà ai concessionari italiani di presentare le quote che caratterizzino l'offerta con le stesse modalità e gli stessi oneri dei loro concorrenti stranieri;
impegna il Governo
a rivedere il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, affinché la previsione della maggiorazione delle vincite per le scommesse, di cui all'articolo 32 del ministeriale di cui in oggetto, sia attribuita ai concessionari quale mera facoltà e non più quale previsione obbligatoria.
9/5310-bis-C-R/7. Taglialatela.
La Camera,
premesso che:
in tema di tutela e di promozione del Made in Italy i commi 233-235 rimodulano i fondi già determinati dalla legge Finanziaria per il 2004, peraltro in parte destinandoli ad attività formative e di promozione, piuttosto che ad attività primarie quali quelle di tutela legale delle imprese e di lotta alla contraffazione;
continua peraltro la perdita di quote di mercato da parte dei prodotti cardine del Made in Italy (tessile, legno, meccanica, componentistica), con la sola eccezione dell'agroalimentare in virtù di una forte politica di valorizzazione dei prodotti nazionali e delle normative sulla tracciatura;
l'aggressione ai mercati da parte dei Paesi emergenti, in particolare del sud-est asiatico, si avvale non solo dei differenziali del costo del lavoro, ma anche di normative arretrate in ambito ambientale e di sicurezza, nonché di politiche spregiudicate per quel che riguarda l'appropriazione del design, dei brevetti e perfino dei nomi commerciali;
sul mercato interno non passa quasi giorno in cui non si registrino sequestri di merci di provenienza extracomunitaria contraffatte o non rispondenti alle normative sanitarie o sulla sicurezza dei prodotti, merci che non dovrebbero mai raggiungere il consumatore, essendosi prevista la predisposizione di blocchi alle frontiere;
impegna il Governo
in ambito di redazione del previsto provvedimento di rilancio della competitività delle imprese nazionali:
a) ad adoperarsi in sede comunitaria per la sollecita definizione delle normative in tema di origine e tracciatura dei prodotti extracomunitari e di contrasto alla contraffazione;
b) ad incrementare i fondi destinati all'assistenza legale internazionale delle imprese di cui al comma 76 dell'articolo 4 della Finanziaria per il 2004;
c) a potenziare ed ulteriormente semplificare il procedimento di sequestro amministrativo delle merci contraffatte di cui all'articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mediante utilizzo della rilevazione fotografica ai fini dell'inventario dei beni sequestrati;
d) ad incrementare la dotazione di spesa relativa all'installazione di scanner ai varchi doganali e di creazione di una banca dati doganale immagini cui ai commi 50 e 54 dell'articolo 4 della Finanziaria per il 2004, nonché delle risorse destinate alla creazione dello sportello unico doganale per semplificare le operazioni import-export di cui al comma 57 dell'articolo 4 della Finanziaria per il 2004;
e) ad introdurre, in ambito di contrasto alle attività di vendita delle merci contraffatte, il differimento degli atti di sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini, sulla falsariga di quanto previsto nelle attività antidroga e di contrasto al contrabbando di tabacchi.
9/5310-bis-C-R/8. Daniele Galli.
La Camera,
premesso che:
con i commi 365-369 dell'articolo 1 viene istituito un fondo a copertura dei debiti di fornitura delle amministrazioni statali, tramite il quale i creditori cedono il proprio il proprio titolo alla Cassa Depositi e prestiti che li ristora a valere su un fondo istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze;
secondo uno studio della commissione europea i ritardi nei pagamenti danneggiano gravemente le imprese in particolare piccole e medie ed una insolvenza su quattro è imputabile a questo motivo; i ritardi nei pagamenti variano da poco più di 30 giorni nei Paesi scandinavi a circa 300 giorni in Italia
la regione Campania si distingue in quest'ambito per i ritardi ben superiori ai 300 giorni con cui le proprie ASL pagano i debiti nei confronti delle strutture accreditate, delle farmacie e dei fornitori di materiali sanitari; in alcuni casi si arriva a 20 mesi, mentre vengono introdotte soluzioni finanziarie diverse, pagamenti forfettari, coperture dei soli interessi, formule che si risolvono sostanzialmente in un rinvio dei pagamenti ed in una perdita per gli aventi diritto;
la modifica del titolo V della Costituzione, affidando alle regioni una maggiore responsabilità rispetto alla precedente situazione che vedeva lo Stato coprire i «buchi» sanitari regionali con il sistema dei «piè di lista», non deve intendersi come libero arbitrio o disomogenea applicazione di norme e leggi; il comportamento della regione Campania invece sta minando parte del tessuto economico campano, che si configura come finanziatore, suo malgrado, della Sanità campana;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere le disposizioni dei commi 365-369 dell'articolo 1, in materia di copertura dei debiti di fornitura delle amministrazioni statali, anche ai debiti contratti dalle regioni tramite le Aziende sanitarie locali, eventualmente vincolando quota dei trasferimenti del Fondo sanitario nazionale alle regioni inadempienti.
9/5310-bis-C-R/9. Milanese.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, della legge n. 388 del 2000, prima delle numerose successive modifiche, ha attribuito un credito d'imposta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuavano nuovi investimenti (acquisizioni di beni strumentali nuovi) nelle aree svantaggiate; - il diritto a tale credito è stato attribuito in forma automatica e la fruizione del beneficio fiscale subordinata semplicemente all'acquisizione del bene nel periodo, d'imposta-- tale credito era utilizzabile esclusivamente in compensazione (di imposte e contributi) e poteva essere fruito immediatamente dalla data di sostenimento dei costi per gli investimenti, non essendo richiesta alcuna autorizzazione mediante specifica domanda;
la predetta previsione, è stata sostanzialmente modificata dall'articolo 10, del decreto-legge n. 138, dell'8 luglio 2002, che ha eliminato la forma automatica dell'utilizzo del credito d'imposta, inserendo l'obbligo di inoltrare per via telematica una, preventiva istanza contenente i dati identificativi sugli investimenti da realizzare nei mesi successivi;
l'articolo 1 del decreto-legge n. 253 del 12 novembre 2002 (abrogato dall'articolo 62 della legger n. 289 del 2002) ha previsto a carico: dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, l'obbligo di comunicare, a pena di decadenza del contributo conseguito automaticamente, i dati (da specificare con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate) occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e del credito non ancora utilizzato. Con lo stesso provvedimento è stata sospesa la fruizione degli ulteriori utilizzi del credito a decorrere dal 13 novembre 2002 e fino al 31 marzo 2003;
solo in data 12 dicembre 2002, il provvedimento dei direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli da utilizzare e fissato il termine di presentazione delle comunicazioni (esclusivamente per via telematica) nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2003 ed il 28 febbraio 2003;
l'articolo 62 della legge n. 289 del 2003 (Finanziaria 2003) del 27 dicembre 2002, ha riproposto le disposizioni del decreto-legge n. 253 dei 2002, (precedentemente abrogato) e quindi l'obbligo di comunicare, a pena di: decadenza, i dati che sarebbero stati stabiliti con nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi, anche questo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge);
in data 24 gennaio 2003 è stato emesso il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale si sostituiscono i modelli approvati il 12 dicembre 2002 e si ribadisce il termine di invio delle comunicazioni (31 gennaio 2003-28 febbraio 2003), precisando altresì, che Si renderà disponibile sul sito dell'Agenzia il software necessario per l'invio telematico. Tale software in seguito è stato ulteriormente modificato (con versione 1.0.1 del 6 febbraio 2003 e versione 1.0.2 del 12 febbraio 2003);
la scadenza del 31 gennaio 2003-28 febbraio 2003, non è stata adeguatamente pubblicizzata; in particolare proprio sul sito del ministero dell'economia e delle finanze non è stato fatto alcunI cenno nello scadenzario fiscale del mese di febbraio, e ciò in palese contrasto dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente;
il software relativo alla compilazione dei modelli è stato modificato, con varie correzioni, come già detto, il 6 febbraio ed il 12 febbraio 2002;
il provvedimento di approvazione dei modelli con cui è stato disposto l'invio da effettuarsi nei giorni compresi tra il 31 gennaio od il 28 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2003, quindi con data successiva a quella di decorrenza del termine iniziale; - in sostanza sono stati concessi meno di 20 giorni nonostante lo Statuto del contribuente preveda (articolo 3, comma 2), che: «In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o, dell'adozione dei provvedimenti,di attuazione in esse espressamente, previsti»;
senza dire che la suddetta norma non è stata rispettata neppure considerando la data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2003, (1o gennaio 2003) e quella di scadenza degli adempimenti (28 febbraio 2003) tra le quali intercorrono 58 giorni;
la previsione normativa dì cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è stata modificata ben 4 volte: in data 28 dicembre 2001 dall'articolo 60 della legge n. 488; in data 8 luglio 2002 dall'articolo 10 del decreto-legge n 138; in data 24 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 209; in data 27 dicembre 2002 dall'articolo 62 legge n 289. Con conseguente notevole confusione per il contribuente;
di fatto molti dei soggetti interessati sono risultati penalizzati dai « disguidi » sopra riepilogati, con conseguenti danni e senza alcuna loro responsabilità;
impegna il Governo
ad adottare iniziative perché, in considerazione sia delle ripetute modifiche dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e della violazione che ciò ha comportato, sia dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, sia dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'amministrazione ed il cittadino-contribuente, sì introduca una proroga del termine in questione al fine di consentire l'utilizzo del credito d'imposta già previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ovvero si provveda a porre in essere rapidamente uno strumento comunque valido per il raggiungimento di quel risultato.
9/5310-bis-C-R/10. Gazzara, Misuraca, Jacini, Ricciuti, Sardelli.
La Camera,
premesso che:
l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha emanato in data 23 maggio 2003 una circolare che consente il funzionamento dei distributori automatici di sigarette nelle sole ore notturne al fine di limitarne l'accesso ai minori di anni 16;
con la stessa circolare si rimandava il funzionamento del distributore a tempo pieno all'installazione di un apposito lettore atto a leggere la carta di identità elettronica e ad attivare il distributore stesso solo ove l'acquirente abbia più di 16 anni di età;
tale misura doveva avere carattere provvisorio in quanto la carta di identità elettronica doveva essere diffusa al massimo nel giro di due anni e che in ragione di ciò la Federazione Italiana Tabaccai non si oppose al citato provvedimento;
nelle more della diffusione del documento elettronico il ministero dell'interno avrebbe dovuto fornirne le specifiche tecniche affinché i relativi lettori fossero prodotti ed installati nei distributori automatici;
dopo un anno e mezzo non sono ancora note tali specifiche in quanto i dati che la carta di identità elettronica dovrebbe contenere sono in costante aggiornamento;
considerato quindi che il provvedimento del maggio 2003 ha assunto per volontà esterne all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, un carattere definitivo superando le intenzioni della stessa Amministrazione e snaturando la ratio della disposizione;
impegna il Governo
a dare immediato incarico all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato affinché emani idonei provvedimenti atti a porre rimedio alla situazione sopra descritta nelle more della diffusione della carta di identità elettronica e tenendo conto di quanto avviene negli altri Paesi dell'Unione Europea ove è consentito l'uso dei distributori automatici di sigarette, in attesa che vengano studiati dispositivi idonei a consentirne l'uso ai soli maggiorenni.
9/5310-bis-C-R/11. Antonio Pepe.
La Camera,
premesso che:
l'apposizione della fiducia rende impossibile proporre emendamenti migliorativi;
a Torino si è tenuto nei giorni scorsi un incontro promosso da CGIL, CISL e UIL con i parlamentari, le istituzioni e le rappresentanze politiche del Piemonte per rispondere all'allarmante situazione di crisi in cui versa il settore manifatturiero/industriale della regione, a cominciare ovviamente ma non soltanto dal gruppo FIAT;
è stato verificato che la congiuntura negativa, che si era già manifestata. in Piemonte nel 2003, si è protratta e aggravata nel 2004 estendendosi, oltre ai settori automotive e tessile, ad altri settori manifatturieri ed a quelli più direttamente collegati al ciclo produttivo, che spesso sono privi di ammortizzatori sociali;
i dati del ricorso alla CICG, alla CIGO e alla mobilità nell'anno 2004, il numero delle aziende fallite e di quelle che presentano problemi finanziari, le previsioni di crescita per il 2005 che continuano, come nel passato triennio, ad essere inferiori a quelle nazionali, testimoniano l'urgenza e l'indispensabilità che vengano assunti tutti quei provvedimenti utili ad aiutare il Piemonte ad affrontare e uscire dall'emergenza più grave che abbia mai vissuto;
basti ricordare che nel 2004 sono stati inseriti nelle liste di mobilità 14.933 lavoratori, per il 40 per cento senza indennità, mentre sono state già esperite procedure che sanciscono il licenziamento nei prossimi mesi di altri 8.346 lavoratori; tali liste di mobilità evidenziano la crescita dei soggetti nelle fasce di età centrali, fra i 30 e i 49 anni, l'incremento generalizzato dei soggetti non indennizzati provenienti dalle imprese minori e la preoccupante espansione dei casi di espulsione dal lavoro nei comparti del commercio e dei servizi alle imprese (pulizia, eccetera), anche in relazione alle difficoltà attraversate dai settori dell'informatica e delle telecomunicazioni;
altro dato allarmante riguarda il forte incremento del ricorso alla CIGS per motivi patologici (crisi, cessata attività, procedure concorsuali); per quasi tutte le imprese l'ammortizzatore scadrà nell'anno entrante, così che, in assenza di deroghe e/o proroghe, circa 10.000 persone rischiano il posto di lavoro nel corso del 2005;
parallelamente si ha un continuo e massiccio ricorso alla CIGO (oltre 11,7 milioni di ore autorizzate nel solo primo semestre del 2004), con un centinaio di imprese, inclusa la FIAT, che stanno per esaurire il numero delle settimane autorizzate nel biennio, per un totale di oltre 40.000 addetti;
la crisi sta pesantemente attaccando anche settori quali la subfornitura, l'edilizia, eccetera;
occorre intervenire senza ritardo per dare risposte urgenti all'emorragia dei posti di lavoro in Piemonte, che rischia fra l'altro di disperdere in maniera irreversibile un prezioso patrimonio di competenze e di professionalità;
per la storica e massiccia presenza del settore industriale e per la grave crisi che interessa il gruppo FIAT, il Piemonte merita di esser considerato e trattato come «caso nazionale», a partire, così come si è fatto per altre regioni e comparti imprenditoriali, da risposte fattive sugli ammortizzatori sociali;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volta a:
a) escludere dal computo del limite massimo di utilizzo della CIGO i periodi di integrazione ordinaria fruiti nel biennio 2003-2004 dalle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, nonché dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento;
b) aumentare le risorse stanziate per la CIGS, che si sono già rivelate gravemente insufficienti nel 2004;
c) consentire deroghe alla durata dell'integrazione straordinaria demandando al ministero del lavoro e delle politiche sociali di disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti già previsti nonché concessioni senza soluzione di continuità nel quadro di specifici accordi raggiunti in sede regionale e validati in sede ministeriale;
d) prorogare la CIGS per crisi aziendali fino a 24 mesi nel caso di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, previo accertamento che nei primi 12 mesi è stato avviato il piano di gestione delle eccedenze occupazionali;
e) consentire la stipula in sede regionale, per tutto l'anno 2005, dei contratti di solidarietà anche in deroga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 2 agosto 2002 e 16 settembre 2003;
f) prorogare almeno a fine 2005 la CIGS per le imprese artigiane del settore abbigliamento ubicate nella regione Piemonte, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 25 maggio 2004;
g) consentire l'accesso alla. CIGS e alla CIGO ai comparti, quali imprese di. pulizia, piccole imprese di informatica, eccetera, più direttamente collegati al ciclo produttivo delle aziende clienti che versano in situazione di crisi in Piemonte.
9/5310-bis-C-R/12. Benvenuto, Violante, Guerzoni, Gambini, Lettieri, Pistone, Cima, Buemi, Nigra, Vertone, Grandi, Cennamo, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Panattoni, Buglio, Lucà, Rava, Dameri, Chianale.
La Camera,
premesso che:
come già segnalato nella votazione, in Commissione attività produttive, del DPEF, del 31 luglio 2004, il problema provocato dai debiti delle amministrazioni statali e dai ritardati pagamenti provoca una situazione particolarmente onerosa per le piccole e medie imprese, che in non pochi casi conduce addirittura al loro fallimento;
l'acquisto di beni e servizi costituisce una delle voci più rilevanti della spesa della pubblica amministrazione italiana. Tanto che dalla variazione di tale voce di spesa dipendono parte delle manovre di finanza pubblica effettuate nell'ultimo decennio. Il problema sorge con riferimento agli adempimenti contrattuali ed alla trasparenza delle pattuizioni con le aziende cessionarie;
i tempi di pagamento sono un elemento centrale dei contratti, che condiziona i rapporti economici, lo sviluppo delle imprese del settore e le prospettive occupazionali. Particolarmente sensibili al problema le imprese ad alta intensità di manodopera, in relazione agli oneri periodici e non dilazionabili connessi al lavoro dipendente (salari, contributi e adempimenti fiscali);
il problema del ritardo nei pagamenti è un problema avvertito come fondamentale per la crescita del mercato interno dalla Commissione Ue, che è intervenuta sul tema con una raccomandazione del 12 maggio 1995, i cui esiti sono stati monitorati e valutati come da relazione adottata con comunicazione del 17 luglio 1997, ed hanno indotto alla emanazione della specifica Direttiva n. 35 del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
i dati riscontrati dalla Commissione europea sono in effetti allarmanti: nell'ambito dell'Unione un fallimento su quattro è dovuto a ritardo nei pagamenti; le inadempienze dovute a ritardi di pagamento causano ogni anno perdite di crediti per 23,6 miliardi di euro. Particolarmente esposte sono le nuove attività di impresa, nelle quali il rischio di mortalità è pari al 50 per cento nei primi quattro anni dall'inizio attività, e per le PMI, essendo queste più vulnerabili alla variazioni del flusso di liquidità;
sempre secondo le analisi condotte dalla Commissione europea, il ritardo nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti porta alla perdita di 450.000 posti di lavoro l'anno (dato riferito a periodo precedente all'allargamento);
nel nostro Paese, problemi rilevanti si riscontrano nei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi, soprattutto in alcuni settori di attività:
a) settore sanitario: i ritardi registrati sono attorno ai 12-13 mesi di media con punte di oltre 700 giorni nel Lazio;
b) settore scuole: in media i pagamenti sono fermi a giugno 2002;
enti locali, servizi di gestione rifiuti: nel nord, un'indagine presso le associate FISE registra un ritardo medio di 200 giorni; vicini ai 12 mesi molti enti locali del Mezzogiorno;
una indagine condotta tra le aziende ha registrato che il 90 per cento delle aziende è pagata in ritardo; il 13 per cento fino a 90 giorni (di ritardo); il 22 per cento da 90 a 180 giorni; il 50 per cento tra 7 e 12 mesi; il 10 per cento tra i 13 ed i 18 mesi di ritardo;
al comma 365 è prevista l'istituzione di un fondo per l'accelerazione dei pagamenti alle imprese fornitrici di beni e servizi alle amministrazioni statali; che nessun onere dovrebbe gravare sulle imprese fornitrici, già danneggiate per i ritardi e sovente costrette ad indebitarsi ovvero a rinunciare alla realizzazione di investimenti per far fronte alla carenza di liquidità; che il problema del mancato pagamento nei termini previsti è comune a tutte le pubbliche amministrazioni, su cui gravano automaticamente interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine, con esborsi consistenti, tali da superare ampiamente gli eventuali vantaggi che possono ottenuti, nel breve periodo, in termini di cassa;
impegna il Governo
a prevedere nelle disposizioni attuative che i pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non siano gravati di oneri a carico di queste ultime, fermi restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici;
a valutare la possibilità di consentire alla Cassa depositi e prestiti, in considerazione del suo ruolo di soggetto finanziatore delle amministrazioni regionali e locali, di attivare analoga procedura con riferimento alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci analogo Fondo per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi.
9/5310-bis-C-R/13. Polledri, Didonè, Pagliarini.
La Camera,
premesso che:
le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) sono 71 realtà operanti in 46 Paesi del Mondo, che associano 23.000 imprese e hanno sviluppato lo scorso anno più di 300 mila contatti di affari. Si tratta di un sistema unico di promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane che associa, su base volontaria, aziende locali ed italiane desiderose di ampliare le relazioni commerciali bilaterali;
questo sistema è radicato sui territori esteri e costituisce un punto di coagulo delle comunità di affari locali e italo-locali e consente al nostro Paese di disporre dì una rete originale di presenza sull'estero, basata su associazioni private a fortissima presenza italiana che, in virtù del loro importante ruolo, sono riconosciute dal nostro Governo;
ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995 le Camere di Commercio Italiane all'Estero sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento dei loro programmi di promozione, nell'ambito delle disponibilità di cui alla tab. C. cap. 2280 (Upb 3.1.2.4) del Ministero delle attività produttive della Legge finanziaria;
ogni anno con decreto del Ministro delle attività produttive viene effettuata la ripartizione del capitolo sulla base dei programmi presentati e approvati. Lo scorso anno nel capitolo era stanziata la somma di 35 milioni di euro, dì cui 10,3 milioni sono stati destìnati al parziale finanziamento delle attività realizzate dal network delle CCIE, per la realizzazione di un volume di attività pari a 26,5 milioni. Questo contributo ha comportato una partecipazione alle spese che si colloca al 38,8 per cento;
nell'anno 2004 il Ministero ha approvato 66 programmi di attività da parte di altrettante CCIE, che prevedono complessivamente una spesa di oltre 34,3 milioni di euro (con un incremento molto consistente quindi rispetto allo scorso anno dell'attività programmata);
lo sforzo di autofinaziamento sul mercato da parte delle Camere italiane all'estero è già molto elevato, e che grazie alla partecipazione finanziaria dei privati, ogni euro investito nel programma delle Camere italiane all'estero è in grado di generare un effetto promozionale per l'Italia di quasi tre volte superiore all'investimento;
impegna il Governo
in sede di ripartizione del cap. 5102 (Upb 5.1.2.2) ad assicurare alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo non inferiore a 12,4 milioni di euro al fine di realizzare una coerente copertura dei programmi già attuati, per quanto inferiore in termini percentuali a quella dello scorso anno.
9/5310-bis-C-R/14. Stefani.
La Camera,
premesso che:
le aree montane rappresentano un patrimonio di primaria importanza in una prospettiva globale, in quanto ecosistemi il cui valore è direttamente proporzionale alla crescente urbanizzazione;
la montagna si estende per oltre il 54 per cento del territorio nazionale con una popolazione residente di circa 11.000.000 di abitanti, ove operano 4201 comuni montani e 356 comunità montane; Vi è quindi l'ineludibile esigenza di ridefinire una politica nazionale per la montagna coerente e innovativa, fondata sui principi della sua specificità (ora affermata anche nel nuovo trattato istitutivo della Unione europea all'articolo III - 220 sulla coesione economica, sociale e territoriale), dello sviluppo sostenibile e della sussidiarietà, adottando politiche di intervento tese a valorizzare il ruolo delle istituzioni locali, primariamente del sistema comuni - comunità montane, anche al fine di adeguare l'articolazione effettiva delle competenze amministrative ai principi costituzionali designati dalla riforma del titolo V della costituzione; la montagna quale ambito complesso e globale dei profili antropici, culturali, ambientali ed economici, pretende politiche legislative organiche e coerenti. Essa non deve essere considerata una «materia» riducibile soltanto a singole separate politiche di settore, poiché nel nuovo ordinamento costituzionale la governance montana richiede soluzioni istituzionali che siano strettamente legate all'esercizio delle funzioni fondamentali, alle forme di governo e al sistema rappresentativo dei comuni montani, alla necessità di fare acquisire forza adeguata ai sistemi territoriali montani, garantendo altresì la presenza dei servizi pubblici fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni;
sarebbe stato necessario inquadrare le misure della Legge finanziaria 2005, per quanto segnatamente concerne la situazione socio-economica dei territori montoni e le sue suscettibilità di sviluppo, muovendo da tali presupposti concettuali; nell'articolato del disegno di legge non è accolta alcuna delle proposte di merito suggerite per l'anno 2005 relativamente: al recupero del taglio del 50 per cento operato con il decreto-lette n. 168 del 2004 sul Fondo Nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97 del 1994, ridotto in corso d'anno 2004 dai 61 milioni di euro contemplati originariamente a 30 milioni di euro; all'incremento di 10 milioni di euro dei trasferimenti di parte corrente - oggi di natura completamente derivata - a favore delle Comunità montane; alla loro esclusione del Patto interno di stabilità, vista la rigidità e la non autosufficienza finanziaria dei loro bilanci; alla previsione di almeno 10 milioni di euro a favore delle Comunità montane quale contributo erariale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
la Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge A.C. n. 5427 di iniziativa del Ministro La Loggia per l'incremento del Fondo montagna 2004 di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per un importo pari a 6.750.000 euro, che costituiscono ben piccola cosa rispetto alla decurtazione del 50 per cento del Fondo medesimo operata dal decreto legge n. 168 del 2004, che aveva una consistenza originaria di 61.481.000 euro, portandolo a soli 30.741.000 euro, e non ha accolto l'emendamento diretto ad utilizzare 170 milioni di euro che, non essendo stati impegnati nell'esercizio finanziario in corso, avrebbero potuto essere destinati ad interventi a favore delle realtà locali montane è stata quindi persa anche l'ennesima occasione per restituire agli enti locali della montagna le risorse inopinatamente sottratte con i provvedimenti governativi dei mesi scorsi, che induce a valutare del tutto deludente quest'anno per la montagna italiana , il quale - al di là di effimere manifestazioni - si è tradotto in tagli e contrazioni di spesa che metteranno a dura prova i bilanci del 2005;
il testo unificato elaborato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato non tiene conto dei diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare ma essenzialmente di quello presentato dal Governo per la revisione degli interventi di valorizzazione dei territori montani, il quale manifesta sostanziali limiti e insufficienze rispetto ad un disegno riformatore delle politiche per la montagna improntato a favorire la coesione socioeconomica e territoriale, nonché consistenti misure di carattere organico atte a promuovere un effettivo sviluppo durevole per la montagna;
la realtà montana, come cardine di un ordinamento solidale e pluralista, necessita di un modello di crescita fondato sui valori dell'autonomia politica, amministrativa, economica e culturale, che richiede la definizione di politiche incisive e coerenti in grado di garantire la capacità di tenuta complessiva del sistema sociale ed istituzionale, anche in funzione del conseguimento di un nuovo equilibrio con le esigenze del mercato globale. Ma che sappia anche coniugare innovazione e coesione sociale, perché se sapremo costruire un mondo nel quale questi marcino di pari passo, nel quale a ciascuno è data la possibilità di esprimere i propri talenti azzerando i fattori di handicap strutturale ed ambientale di contesto, sapremo costruire un avvenire in cui l'Uomo sarà dimensionato su ciò che è, piuttosto che su ciò che ha; il principio di sussidiarietà rende indispensabile in tal senso il sostegno dei piccoli Comuni montani ed il rafforzamento della loro capacità di governo, in attuazione congiunta dei principi di adeguatezza e differenziazione, attraverso - in particolare - la forma associata Comunità montana; di qui l'esigenza di alcune direttrice fondanti da perseguire, che potremmo riassumere nei seguenti concetti: sviluppo di mirati interventi nella triplice direzione della revisione normativa alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, della salvaguardia del territorio montano e del rilancio delle attività economiche in tali aree; capacità di proposta in sede comunitaria in relazione all' avvenuto riconoscimento giuridico della specificità montana nel nuovo Trattato istitutivo dell'Unione europea, anzitutto in funzione della definizione dei prossimi fondi a finalità strutturale 2007-2013; operare per lo sviluppo della base produttivo-finanziaria della realtà montana; procedere ad una iniziativa legislativa di adeguamento a e riforma della legge n. 97 del 1994, armonizzandola con le più recenti novità costituzionali; garantire, nel nuovo sistema di finanza pubblica, la certezza e l'autonomia finanziaria della Comunità montana, anche attraverso la previsione a suo favore di una compartecipazione ad un grande tributo nazionale;
impegna il Governo
a riconsiderare l'esigenza di un impegno forte per lo sviluppo di mirati interventi nella direzione della salvaguardia del territorio montano e del rilancio delle attività economiche in tali aree, con l'obiettivo condiviso e da tempo auspicato di promuovere azioni strategiche di valorizzazione della montagna;
ad assumere precisi obblighi nell'ambito delle politiche di intervento a favore della montagna volti alla previsione: di copertura del Fondo nazionale per la montagna per il prossimo esercizio finanziario che tenga conto di recuperare nel 2005 il drastico taglio operato dal decreto legge n. 168 del 2004 di contenimento della spesa pubblica, per riportarlo stabilmente almeno alla misura minima di 60 milioni di euro negli anni successivi; di aumento degli attuali fondi ordinari per l'anno 2005 più che proporzionale rispetto al tasso programmato d'inflazione, non inferiore comunque a complessivi 10 milioni di euro, al fine di compensare la mancata crescita dei fondi di parte corrente a favore delle Comunità montane e in attesa di approfondire la possibilità del loro ingresso alla compartecipazione di un tributo nazionale; di previsione nel 2005 di una adeguata quota di fondi erariali, pari ad almeno 10 milioni di euro, per l'incentivazione delle funzioni e dei servizi associati da parte delle Comunità montane, che nel 2004 non hanno ricevuto alcun finanziamento al riguardo essendo stati contemplati nella legge finanziaria del corrente esercizio contributi sul Patto di stabilità, in quanto tali enti locali - sino al 2004 esclusi dal Patto medesimo - verrebbero fortemente penalizzati con misure di fatto inattuabili e inique rispetto all'introduzione del vincolo sulla spesa per investimenti, considerato il peso relativo del complesso dei bilanci degli stessi nel confronto con il totale della spesa pubblica e considerato che per le Comunità montana a finanza ancora completamente derivata, non è coerente l'applicazione dei limiti imposti dal Patto, almeno fin tanto che le stesse non accedano alla compartecipazione ad una quota di un tributo nazionale con riassorbimento degli attuali trasferimenti erariali ordinari;
a migliorare il disegno riformatore delle politiche di intervento pubblico per la montagna, accogliendo le proposte del Parlamento per un più organico e coerente assetto dello sviluppo complessivo delle popolazioni e dei territori di montagna.
9/5310-bis-C-R/15. Olivieri, Quartiani, Lolli, Rava, Ruzzante, Innocenti.
La Camera,
premesso che:
in data 23 luglio 2004 la Regione Puglia ha stipulato con le organizzazioni datoriali e sindacali un Accordo di Programma Quadro per il rilancio del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero;
obiettivo dell'accordo è promuovere e favorire il settore Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero della Puglia, attraverso un'azione sinergica per l'attuazione di un programma di consolidamento e riposizionamento delle attività produttive esistenti ed economicamente sostenibili, mediante l'attivazione di strumenti disponibili o implementabili, anche attraverso la promulgazione di norme e dispositivi regolamentari ed attuativi;
l'Accordo di Programma Quadro Puglia prevede l'attuazione di tre linee strategiche: patrimonializzazione e sostegno agli investimenti, competitività delle imprese ed innovazione e ricerca;
è in corso con il Ministero delle attività produttive il recepimento dell'Accordo a livello nazionale;
l'azione a) della prima linea strategica - defiscalizzazione degli oneri sociali e patrimonializzazione delle imprese - è un'azione necessaria a favorire la competitività delle imprese;
è stato stimato in 10.000 unità lavorative il numero di lavoratori (regolarmente in organico alla data del 31.12.03 in base alle norme del CCNL, e per le quali le imprese non usufruiscano contemporaneamente di altri benefici normativi attualmente in vigore in tema di riduzione degli oneri previdenziali) per i quali dovrà essere effettuato uno sgravio contributivo parziale per gli anni 2005 e 2006, in una percentuale rispettivamente pari all'85 per cento e al 75 per cento;
a fronte del risparmio contributivo conseguito l'impresa destinerà, in quota parte da stabilire, per gli anni 2005 e 2006, le risorse così ottenute, ad un fondo specifico aziendale, regolarmente iscritto in bilancio, finalizzato sia al mantenimento dei livelli occupazionali in essere alla data del 31 dicembre 2004 sia all'implementazione di programmi di investimento volti allo sviluppo aziendale;
gli interventi di cui al presente comma sono quantificabili in una spesa complessiva di euro 96.000.000, di cui euro 51.000.000. per il 2005 ed euro 45.000.000 per il 2006;
per la concretizzazione della seconda linea strategica - competitività delle imprese - è necessario favorire l'internazionalizzazione delle stesse con programmi finalizzati alla creazione e promozione di marchi di area geografica produttiva, caratterizzati da contenuti di tracciabilità del prodotto, per una spesa valutabile complessivamente in euro 45.000.000, in tre anni, di cui euro 15.000.000 per il 2005, euro 15.000.000 per il 2006 ed euro 15.000.000 per il 2007;
per la realizzazione della terza linea strategica - innovazione e ricerca - occorrono degli investimenti, connessi all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, ovvero al miglioramento di prodotti esistenti, per la concretizzazione delle stesse mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, per una appesa complessiva valutabile in euro 45.000.000, in tre anni, di cui euro 15.000.000 per il 2005, euro 15.000.000 per il 2006 ed euro 15.000.000 per il 2007;
ai fini della proroga degli strumenti di mobilità in scadenza al 31 dicembre 2004 ed ai fini dell'estensione della CIG ai dipendenti delle imprese con meno di 15 addetti è stimato un fabbisogno pari ad almeno 50 euro considerato il numero dei lavoratori interessati (pari ad oltre 10.000) a fronte degli 11 euro già stanziati dal Ministero del lavoro;
impegna il Governo
ad avviare le trattative in sede di Unione europea affinché sia varata la defiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle imprese del TAC pugliese (e delle altre regioni italiane a vocazione TAC);
ad attivarsi perché siano varate norme di sostegno collegate alla finanziaria o ad altri strumenti legislativi finalizzati alla individuazione delle risorse necessarie a favorire il riposizionamento del TAC pugliese in ordine ai programmi di ricerca precompetitiva e innovazione produttive nonché dei programmi di internazionalizzazione;
ad intervenire con apposita iniziativa normativa a sostegno delle proroghe ed estensione degli strumenti di mobilità a favore dei dipendenti del TAC pugliese.
9/5310-bis-C-R/16. Lisi, Lazzari.
La Camera,
premesso che:
il settore dell'aeronautica e dell'elettronica ad essa connessa rappresenta un elemento strategico per l'autonomia tecnologica del Paese e per il suo rilancio produttivo in virtù della sua particolare natura in grado di generare ricadute anche in altri settori industriali;
la notevole mole degli investimenti necessari al mantenimento di un livello di eccellenza tecnologica nel settore richiede un sistema di provvista del credito diverso da quello di altri comparti industriali anche in ragione del sempre più evidente procrastinarsi del ritorno economico;
il recente DPEF per gli anni 2005-2008 impegnava il Governo, nell'ambito delle misure per il rilancio della competitività, al sostegno dei. settori ad alta tecnologia, in particolare a quelli aerospaziali e dell'elettronica;
impegna il Governo
ad accogliere nel proprio indirizzo e promuovere iniziative legislative aventi ad oggetto il sostegno all'innovazione tecnologica nell'ambito aeronautico e dell'elettronica nel rispetto delle revisioni normative laddove siano soddisfatti i parametri sopra indicati e sussistano le compatibilità finanziarie del sistema.
9/5310-bis-C-R/17. Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
è in atto una grave crisi del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero nel territorio della Regione Puglia e questo a causa di vari fattori concomitanti quali: il peso eccessivo degli oneri fiscali e previdenziali, che nuoce alla competitività e la crescente concorrenza internazionale favorita anche dall'eccessivo apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro ed a tutte le monete ad esso collegate;
tale crisi ha notevoli riflessi negativi sotto il profilo sia economico che sociale in tutta la Regione, già peraltro caratterizzata da un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale;
impegna il Governo
ad operare in modo concreto ed incisivo per il superamento di tale situazione di crisi attraverso azioni da inserire nel disegno di legge collegato alla finanziaria relativo alla competitività e sostenute da adeguate risorse finanziarie da trarre, se necessario, dal fondo per le aree sottoutilizzate. In particolare si impegna il Governo:
a) chiedere con determinazione in sede di Unione Europea di poter varare una fiscalità di vantaggio per le imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 in cui rientra il territorio della Regione Puglia con particolare riferimento alle imprese manifatturiere più esposte alla concorrenza internazionale quali sono quelle del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero;
b) ad attivarsi perché sia disposta, previa autorizzazione dell'Unione europea, una particolare fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che rientrano nell'accordo di programma quadro tessile, abbigliamento e calzaturiero della Puglia;
c) sostenere, per il settore citato in premessa la ricerca e l'innovazione di processo e di prodotto;
d) sostenere, per il medesimo settore con adeguati finanziamenti, i programmi dei consorzi di imprese finalizzati a favorire l'internazionalizzazione delle imprese medesime e la promozione di marchi di area geografica produttiva.
9/5310-bis-C-R/18. Lazzari, Lisi.
La Camera,
premesso che:
con la legge 12 giugno 2002, n. 111, veniva stabilita la concessione di un contributo annuo di 500.000 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, a favore della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, allo scopo di sostenere l'azione dell'Accademia del Mediterraneo-Maison de la Méditerranée, in conformità alle deliberazioni dell'Unione europea e dei Governi del partenariato euromediterraneo;
la Fondazione svolge sin dal 1994 un'azione di cooperazione e dialogo tra culture e popoli euromediterranei e tra l'Occidente e l'Islam, recependo appieno l'invito dell'Unione europea espresso sia nel Consiglio europeo di Gand del 19 ottobre 2001 che nella riunione dei Ministri degli affari esteri euromediterranei di Bruxelles del 5 e 6 novembre 2001;
esponenti autorevoli di tutti gli schieramenti politici hanno sollevato il problema del rifinanziamento per il prossimo triennio della Fondazione, la cui esperienza è stata preziosissima in questo periodo di forti contrasti culturali e che si avvale di avanzati strumenti informatici al fine di mettere a disposizione della comunità nazionale un network di consultazione permanente; tuttavia, non è stato possibile procedere in ambito della manovra economica ad una nuova assegnazione di risorse;
impegna il Governo
a provvedere quanto prima per il rifinanziamento della legge 12 giugno 2002, n.111, per il triennio 2005-2007, tenendo fede agli impegni presi in sede comunitaria in materia di cooperazione e dialogo tra culture e popoli euromediterranei e tra Occidente ed Islam.
9/5310-bis-C-R/19. Azzolini.
La Camera,
premesso che:
i commi 195-199 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevedono, ai fini del miglioramento dell'efficienza operativa e del contenimento della spesa pubblica, la razionalizzazione delle applicazioni informatiche e dei servizi telematici mediante individuazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni, da accorpare o sopprimere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
talune applicazioni supportano banche dati di rilevante interesse pubblico, in particolare per quel che riguarda sistemi di controllo in ambito fiscale, sanitario e di erogazione di servizi sociali, anche tramite i cosiddetti «controlli incrociati»;
la razionalizzazione in oggetto prevede l'unico criterio del minor costo a parità di funzioni;
impegna il Governo
ad adottare i provvedimenti di razionalizzazione relativi alle applicazioni informatiche che supportano i sistemi di controllo sopra indicati, tenendo conto della assoluta necessità di mantenere e migliorare le capacità di verifica in ambito fiscale, sanitario, di controllo della spesa sanitaria e di erogazione dei servizi sociali, evitando perdite di dati e prevedendo la possibilità di trasferirli qualora l'applicazione informatica di riferimento sia ritenuta non più idonea ad essere utlizzata;
ad avvalersi nell'ambito del processo di razionalizzazione delle riconosciute capacità tecniche del dipartimento per l'innovazione presso la Presidenza del Consiglio.
9/5310-bis-C-R/20. Landolfi.
La Camera,
premesso che:
grave è il disagio in cui si trovano centinaia di lavoratori frontalieri che prestano la loro opera nel Principato di Monaco;
sono in corso incontri tra i rappresentanti di alcuni Ministeri dei due paesi;
sarebbe necessario realizzare in tempi brevi un accordo con il Principato di Monaco;
impegna il Governo
ad attivarsi affinché sia garantito il necessario sistema di sicurezza sociale e una più giusta imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri italiani.
9/5310-bis-C-R/21. Mazzarello.
La Camera,
premesso che:
il mondo del commercio è tornato nell'occhio del ciclone, di questo settore il Governo si interessa solo oggi, dopo tre anni, e soltanto per riproporre la vecchia ricetta più liberismo uguale prezzi più contenuti;
il commercio versa in una grave situazione ed è indispensabile intervenire a sostegno dei negozi di vicinato che hanno subito maggiormente la gelata dei consumi reintroducendo le agevolazioni tagliate dalle leggi finanziarie 2003 e 2004 e istituendo nuove forme di sostegno;
si prevede che i consumi delle famiglie si attesteranno nel 2005 all'1,3 per cento, dopo 1'1 per cento che dovrebbe registrarsi quest'anno, una dinamica preoccupante tanto più per le imprese commerciali operanti su piccole superfici, le quali nei primi 7 mesi dell'anno hanno registrato un calo di fatturato di 5,9 punti, che corrisponde ad un minor volume di vendite dell'8,2 per cento;
le eventuali risorse per la copertura di riduzioni d'imposta devono essere utilizzate per sostenere il reddito disponibile delle famiglie e rilanciare i consumi, per rendere più innovativo e competitivo il sistema, per ridurre il divario del Mezzogiorno in termini di infrastrutture e di disoccupazione;
dopo la costituzione e l'avvio di attività dei Fondi paritetici per garantire la formazione continua ai lavoratori dipendenti, occorre prevedere un analogo meccanismo a favore dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi, che numericamente rappresentano circa 6 milioni di occupati, anch'essi depositari del diritto alla formazione permanente;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte:
a) a reintrodurre i credito d'imposta per la riqualificazione della rete distributiva e per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
b) a introdurre un'agevolazione per l'acquisto dell'immobile nel quale si esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto;
c) a introdurre una norma che muti radicalmente l'attuale valutazione ai fini fiscali delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, ai fini di rendere molto più veloce la svalutazione del magazzino, in linea con le tendenze della moda;
d) a introdurre per i pubblici esercizi un credito d'imposta a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria, a favore dei non fumatori;
e) a introdurre una norma che estenda la formazione professionale continua anche ai lavoratori autonomi.
9/5310-bis-C-R/22. Cazzaro, Gambini, Nigra, Nieddu, Lulli, Quartiani, Cialente, Rugghia, Tedeschi, Boiardi.
La Camera,
premesso che:
il turismo produce il 7 per cento del pil italiano, ma attraversa una fase di pesanti incertezze per il combinarsi di una serie di fattori negativi, non ultima la sfiducia dei consumatori e la negativa congiuntura economica attraversata da mercati particolarmente importanti per il turismo italiano, quale quello tedesco;
l'andamento complessivamente negativo della stagione estiva mette in luce una crisi complessiva della marca Italia e un deficit di competitività della nostra offerta turistica, una situazione che richiama l'urgente necessità di mettere in campo una politica nazionale del turismo che il Governo ha progressivamente smantellato;
si registra inoltre una tendenza che penalizza anche quelle località che godendo di una straordinaria rendita di posizione dovuta alle ricchezze storiche e artistiche, meno di altre avvertono i termini della competizione internazionale ma debbono oggi accontentarsi di clientela qualitativamente inferiore rispetto al passato;
a fronte di tale grave situazione il Governo, dopo avere a più riprese promesso interventi urgenti ed essersi impegnato in tal senso di fronte al Parlamento, ha invece eluso ogni intervento e ha smantellato i punti di riferimento di una politica nazionale del turismo che avrebbero avuto viceversa bisogno di essere rafforzati;
l'Enit non è stato riformato e sono stati falcidiati i finanziamenti per l'Enit, che sono passati dai 35 milioni di euro del 2002 ai 28 milioni nel 2003, mentre nel 2004, a fronte di un fabbisogno stimato in 45 milioni di euro, si sono ridotti a soli 25 milioni di euro, circa la metà di quanto destina la piccola Austria alla sua promozione e meno di quanto mette oggi a disposizione la Francia per il solo mercato italiano;
sono inoltre stati pesantemente decurtati gli stanziamenti per la qualificazione del settore previsti dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e destinati allo sviluppo dei sistemi turistici locali, gli unici in vigore per il turismo;
sono state cancellate tutte le agevolazioni fiscali introdotte negli anni passati a favore delle imprese ed in particolare l'accelerazione delle quote di ammortamento per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento di immobili adibiti ad attività turistica e le misure per la cosiddetta rottamazione del commercio e del turismo, interventi particolarmente necessari per una ricettività turistica come quella italiana, che in molte destinazioni appare obsoleta e bisognosa di importanti investimenti;
nei confronti del turismo balneare l'unica novità si è ridotta al tentativo di far cassa proponendo un aumento del 300 per cento dei canoni demaniali di stabilimenti balneari e dei campeggi;
resta inoltre inattuato il Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, sul modello della Cassa vacanze francese e svizzera, che aveva il preciso scopo di erogare prestiti turistici a tassi agevolati e favorire il risparmio turistico delle famiglie a reddito più basso, azione tra l'altro particolarmente utile, in congiunture difficili come la presente, a stabilizzare il mercato;
impegna il Governo
a presentare la riforma dell'Enit e un piano di promozione straordinaria della marca italiana;
a rilanciare l'iniziativa in sede europea, perseguendo l'obbiettivo dell'armonizzazione delle aliquote Iva, che attualmente penalizzano in maniera consistente l'offerta del nostro Paese;
ad estendere la cassa integrazione al settore del turismo, riducendo gli oneri sociali per le imprese in crisi;
a definire gli assetti istituzionali del governo nazionale del settore, a partire dall'attribuzione delle deleghe in materia di turismo a livello ministeriale.
9/5310-bis-C-R/23. Gambini, Nigra, Nieddu, Lulli, Cazzaro, Quartiani, Cialente, Rugghia, Boiardi, Tedeschi, Carli, Lumia.
La Camera,
premesso che:
nonostante gli impegni assunti in più sedi dal Governo il problema della contraffazione dei prodotti Made in Italy permane in tutta la sua gravità, mentre con il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea è stata persa l'occasione per ottenere dai partner europei un'adeguata, comune attività di contrasto;
la tutela dell'economia italiana e del comparto del Made in Italy passa attraverso la repressione delle importazioni illegali anche rivedendo il sistema di controlli doganali sui prodotti esteri, aumentandoli su alcuni prodotti, come i tessili, considerati invece a ridotta pericolosità;
la lotta alla contraffazione è fondamentale anche per ridurre il commercio abusivo, in specie quello ambulante, che sempre di più si manifesta in forme illegali organizzate e che procura gravi danni alla rete commerciale;
l'evoluzione della tecnologia e dei processi di globalizzazione ha portato a una crescente diffusione del fenomeno, un commercio in nero prossimo al 9 per cento con merce proveniente per oltre i 2/3 dal sud est asiatico;
il Made in Italy costituisce uno dei comparti di principale interesse per l'industria del falso e la ridotta dimensione media delle imprese italiane rende complessa l'introduzione di misure anti-contraffazione;
si stima che nel solo 2000 il fenomeno della contraffazione sia costato oltre 17 mila posti di lavoro nell'Unione europea ed una contrazione del prodotto interno lordo superiore agli 8 miliardi di euro;
la lotta alla contraffazione non può essere fatta solo di una pur necessaria informazione al consumatore e di una ferma attività di repressione e sanzione, misure preventive possono essere particolarmente efficaci: dalle modalità di etichettatura alle condizioni necessarie per identificare i prodotti lungo la «catena dell'offerta»; fermo restando che si tratta, in ogni caso, di misure tecnologicamente sofisticate che implicano costi sopportabili solo in presenza di dimensioni aziendali significative;
le norme introdotte dal Governo con la legge finanziaria 2004 non hanno dato i risultati necessari anche se l'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza non ha mancato di concentrare la propria attenzione sul fenomeno delle contraffazioni e di conseguire anche i primi positivi risultati;
impegna il Governo
a potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode e la lotta alla contraffazione e ad effettuare le previste campagne promozionali a sostegno del Made in Italy.
9/5310-bis-C-R/24. Lulli, Gambini, Nigra, Nieddu, Cazzaro, Quartiani, Cialente, Rugghia, Boiardi.
La Camera,
premesso che:
il 4 novembre gli stabilimenti Fiat di Torino, Melfi, Pomigliano d'Arco, Arese, Termini Imerese e Cassino si sono fermati per quattro ore e la stragrande maggioranza dei lavoratori ha aderito allo sciopero proclamato unitariamente dai sindacati metalmeccanici in risposta al piano dell'amministratore delegato di Fiat Auto, Herbert Demel;
la mobilitazione ha coinvolto anche i lavoratori delle aziende dell'indotto, in quanto 10.000 persone sono esposte al rischio che la Fiat scelga le aziende fornitrici di componenti in paesi a basso costo;
la crisi della Fiat, che sembrava scongiurata, torna a suscitare una grandissima preoccupazione non solo per il futuro del settore dell'auto: essa mette in discussione uno dei connotati più importanti del profilo industriale dell'Italia, ha ripercussioni su tutto il Paese e presenta particolare gravità in aree, quali quelle del Mezzogiorno, già caratterizzate da una situazione di elevata tensione sociale;
il piano industriale della Fiat si è dimostrato inadeguato ad assicurare credibili prospettive di ripresa rendendo improponibili le intenzioni mostrate dall'azienda riguardo alle procedure relative alla cassa integrazione guadagni e al blocco delle attività produttive attraverso la chiusura degli impianti;
l'industria automobilistica è strategica per l'economia del Paese, la questione Fiat assume rilevanza nazionale e non può essere affrontata semplicemente scaricando sui lavoratori i problemi della mancata competitività;
non si tratta in primo luogo del costo del lavoro ma dell'assoluta mancanza di una seria politica industriale da parte del Governo e di un piano industriale che preveda investimenti consistenti nella creazione di nuovi modelli e di nuove soluzioni tecniche, in mancanza dei quali l'azienda torinese è destinata a soccombere;
le organizzazioni sindacali hanno chiesto maggiori certezze sugli aspetti finanziari e proprietari della Fiat a partire dalle incognite della joint venture con General Motors e della scadenza del credito bancario, rendendosi disponibili in un quadro di certezze e di trasparenza, ad avviare una trattativa che consenta di gestire gli anni difficili dell'azienda fino al 2006;
impegna il Governo
a impegnarsi nel rilancio dell'industria automobilistica italiana aprendo un tavolo di confronto che coinvolga proprietà, sindacati e banche, al fine di conseguire una effettiva chiarezza sul ruolo che la proprietà e le banche intendono svolgere e verificare la costruzione di un nuovo piano di risanamento, consolidamento e rilancio, dando risposta all'allarme delle migliaia di lavoratori e di piccole imprese coinvolti nella crisi.
9/5310-bis-C-R/25. Nigra, Gambini, Nieddu, Lulli, Cazzaro, Quartiani, Cialente, Rugghia, Tedeschi, Boiardi, Lumia.
La Camera,
premesso che:
le principali cause per il deficit competitivo che frena l'economia italiana sono la mancata valorizzazione del «capitale intellettuale» e la difficile integrazione fra ricerca e settore produttivo, che ostacola il trasferimento tecnologico alle imprese;
sembra indispensabile incentivare l'innovazione di prodotto, intesa come applicazione di nuovo contenuto tecnologico mediante tecnologie avanzate, di prototipi per nuovi prodotti, capaci di soddisfare piu' larghe domande di mercato;
è quindi indispensabile favorire il trasferimento di tecnologia dal settore della ricerca a quello produttivo delle piccole e medie imprese che pur essendo l'asse portante dell'economia italiana, non ha sinora avuto facile accesso all'innovazione tecnologica per i vincoli economici che caratterizzano le imprese di piccole dimensioni;
senza un forte impulso da parte dello Stato, con politiche pubbliche fortemente coordinate con le regioni, il sistema delle piccole e medie imprese rischia di avviarsi verso un rapido declino, almeno in tutti quei settori produttivi, ancora molto diffusi nel Paese, in cui più forte si fa sentire la concorrenza dei Paesi emergenti;
l'Italia destina non più dell'1 per cento del prodotto interno lordo alla spesa in ricerche e sviluppo, a fronte di una media europea dell'1,9 per cento.;
l'obiettivo, fissato per l'Unione europea a Lisbona, prevede che entro il 2010 i Paesi membri aumentino la loro quota di spesa in ricerche e sviluppo fino a raggiungere il 3 per cento del prodotto interno lordo;
l'esperienza dimostra che la fase dello sviluppo di un'idea innovativa è senz'altro la più complessa e più costosa, e pertanto sono necessari adeguati incentivi finanziari, sia per individuare le applicazioni potenziali, sia per elaborare il prototipo del prodotto finale;
si tratta di un'impostazione diversa da quella sin qui seguita a sostegno dell'innovazione tecnologica nel sistema produttivo, in quanto sposta l'iniziativa dell'innovazione dalla piccola e media impresa ai soggetti che operano nella ricerca: università, laboratori pubblici e privati, centri di ricerca, ricercatori singoli o associati;
è necessario un nuovo meccanismo di incentivazione simile a quello adottato con lo Small Business Innovation Research (SBIR) americano, adattato in relazione agli ultimi suggerimenti della ricerca economica nonché alle necessità e alle problematiche tipiche del sistema delle piccole e medie imprese italiane;
lo SBIR, introdotto nel 1982 nell'ambito del sistema federale statunitense di sostegno all'innovazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, ha finanziato migliaia di piccole e medie imprese con significativi risultati in termini di crescita basata sullo sviluppo di nuove tecnologie sollecitando le applicazioni commerciali della ricerca; agendo come «catalizzatore» nell'ambito di forme di cooperazione tra ricercatori universitari, imprese e istituti di ricerca nello sviluppo di nuove idee; incoraggiando la cooperazione delle piccole e medie imprese fra loro e anche con le grandi imprese;
impegna il Governo
ad attivarsi per istituire un fondo che eroghi contributi per progetti elaborati da istituti di ricerca pubblici o privati in stretta connessione con una o più imprese individuate quali potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca.
9/5310-bis-C-R/26. Cialente, Gambini, Nigra, Nieddu, Lulli, Cazzaro, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Boiardi.
La Camera,
premesso che:
la riduzione dei consumi nel nostro paese continua ed è la diretta conseguenza della riduzione del potere d'acquisto che ha colpito le fasce più deboli della popolazione, nel frattempo il Governo ha annunciato numerosi interventi per controllare la dinamica dei prezzi;
dopo anni di inerzia ed avendo disatteso le previsioni di monitoraggio in sede di introduzione della moneta unica europea, in questi anni nulla si è fatto per progredire nella liberalizzazione di settori che influiscono in maniera determinante nella spirale del carovita: il settore bancario, quello finanziario, quello assicurativo, quello dell'energia e delle prestazioni professionali;
il Governo ha sempre contrastato interventi tesi a controllare la dinamica delle tariffe, come quelli assunti ad esempio nella precedente legislatura sulle tariffe RC auto, mentre il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia è stato ritardato di tre anni dal Governo, portandolo dal 31 dicembre 2004 al 2007;
di fronte ad una situazione maturata tra colpevoli ritardi nella protezione del potere d'acquisto degli italiani, la responsabilità dell'aumento dei prezzi non può essere attribuita esclusivamente alla categoria dei commercianti;
il presidente dell'Antitrust ha rilevato, nella sua relazione annuale, come i maggiori aumenti tariffari siano registrabili nei servizi bancari, finanziari, assicurativi e nel settore dell'energia. In questi ambiti va rintracciata la vera responsabilità della spirale inflazionistica che colpisce il nostro Paese e della quale il Governo reca la gravissima responsabilità;
nonostante la situazione sia giunta ad un livello preoccupante di gravità il Governo ha tagliato i residui provenienti dalle multe antitrust anziché devolverli a progetti in grado di sostenere il potere d'acquisto delle fasce più deboli della popolazione e intende spendere larga parte di quelli relativi all'anno 2004 per finanziare progetti di enti i cui bilanci dipendono dallo Stato anziché prevedere che la rilevante cifra di 55 milioni di euro sia spesa a favore dei cittadini-consumatori come previsto dalla legge;
inoltre il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, (articolo 23) aveva istituito un Fondo, finanziato con 5 milioni di euro per il 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004, per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente i cui soggetti promotori avrebbero dovuto essere i comuni e le camere di commercio che non ha mai erogato le predette risorse;
impegna il Governo
ad adeguare la politica del Governo in materia di carovita e ad adottare iniziative normative volte a prevedere che le risorse rivenienti dalle multe antitrust siano utilizzate per sostenere le fasce più deboli della popolazione e per appoggiare i comuni nel difficile compito di combattere concretamente il carovita.
9/5310-bis-C-R/27. Coluccini, Rugghia, Gambini, Nigra, Nieddu, Lulli, Cazzaro, Quartiani, Cialente, Tedeschi, Boiardi.
La Camera,
premesso che:
è stata rilevata difformità di comportamento in merito al collocamento in bilancio delle somme versate dal Soggetto Gestore del Servizio idrico Integrato corrispondenti alle residue rate di ammortamento mutui accesi dai Comuni;
alcuni gestori hanno considerato dette somme come costi per godimenti di beni terzi e come tali componenti della tariffa agli utenti;
trattandosi di somme sborsate dal soggetto gestore che non saranno restituite, la natura del costo appare incontrovertibile;
questa natura è confermata dal DM 01/08/96 ove all'articolo 3 «Composizione della tariffa di riferimento» fra i costi operativi viene indicato «Costi per godimento beni di terzi»;
è necessario garantire maggiore uniformità di comportamento da parte dei Soggetti Gestori del Servizio idrico integrato, al fine di evitare pretese infondate da parte degli Uffici accertatori, recuperando a tassazione le suddette somme non riconosciute quali costi;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a:
sostituire all'articolo 12, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, le parole «... il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare» con le seguenti: «che pertanto sosterrà i costi derivanti dal mantenimento in efficienza dei beni suddetti e dal loro utilizzo secondo quanto stabilito nella convenzione e nel relativo disciplinare»;
sostituire all'articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 il comma 2 con i seguenti commi:
comma 2 - La convenzione ed il relativo disciplinare potranno prevedere il trasferimento in cessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, di altri beni inerenti la gestione del servizio. Per i beni trasferiti in concessione di cui al presente comma ed al comma precedente, potrà essere stabilito un canone di concessione;
comma 2bis - Ove gli enti locali concedenti abbiano in essere mutui contratti per la realizzazione delle opere trasferite in concessione, il canone terrà conto dell'importo delle rate residue di ammortamento dei mutui;
comma 2ter - Il pagamento dei canoni potrà essere effettuato da parte del gestore direttamente agli enti locali o all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.). Quest'ultima provvederà al trasferimento delle somme spettanti ai rispettivi enti locali, ed in questo caso le somme trasferite costituiranno mere movimentazioni finanziarie non soggette ad IVA. Per il soggetto gestore rappresenteranno costi per godimento beni di terzi e costituiranno pertanto componente nel calcolo della tariffa all'utenza.
9/5310-bis-C-R/28. Bellotti.
La Camera,
premesso che:
visto il comma 150, articolo 1, atto camera 5310 relativo a disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;
considerata la profonda iniquità sociale della disposizione ivi contenuta volta a limitare i redditi dei lavoratori agricoli e, cioè, dei lavoratori a più basso reddito, a partire dal 1o gennaio 2006;
impegna il Governo
ad adottare le necessarie iniziative di carattere normativo al fine di delineare un nuovo modello previdenziale che consenta di recuperare i benefici dell'attuale disciplina.
9/5310-bis-C-R/29. Bonito, Rossiello, Folena, Di Gioia, Lumia.
La Camera,
premesso che:
l'indennità speciale a favore dei ciechi ventesimisti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, è inadeguata rispetto alle analoghe indennità concesse per altre situazioni di disagio;
impegna il Governo
a destinare opportune risorse pe l'incremento della suddetta indennità speciale.
9/5310-bis-C-R/30. Giacco, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Labate, Petrella, Turco, Zanotti, Lucà.
La Camera,
premesso che:
è necessario promuovere un programma nazionale di odontoiatria sociale per garantire a tutta la popolazione l'accesso alle cure odontoiatriche;
impegna il Governo
ad adottare iniziative per garantire alle Regioni un adeguato stanziamento per la spesa sanitaria in modo da consentire un funzionamento degli ambulatori odontoiatrici delle Asl, relativamente ai servizi di ortodonzia e protesi, per l'acquisto di attrezzature, e per l'erogazione in convenzione, da parte di specialisti odontoiatri esterni alle Asl, d prestazioni di ortodonzia e protesi.
9/5310-bis-C-R/31. Galeazzi, Battaglia, Bolognesi, Giacco, Labate, Petrella, Turco, Zanotti, Lucà.
La Camera,
premesso che:
nel 2005 a Melbourne si svolgeranno le Olimpiadi silenziose;
impegna il Governo
a disporre affinché il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il CONI desetinino le risorse necessarie a garantire la partecipazione della rapprsentativa italiana della Federazione italiana sport silenziosi ai Giuochi di Melbourne.
9/5310-bis-C-R/32. Battaglia, Giacco, Turco, Bogi, Bolognesi, Labate, Petrella, Zanotti, Lucà.
La Camera,
premesso che:
va promosso l'utilizzo dei farmaci generici, anche al fine di evitare ulteriori sforamenti del tetto programmatico della spesa farmaceutica;
impegna il Governo
ad esentare dal pagamento del ticket, nelle Regioni ove questo sia previsto, la prescrizione dei medicinali generici autorizzati dalla legge 425/1996.
9/5310-bis-C-R/33. Labate, Zanotti, Battaglia, Bogi, Giacco, Petrella, Turco, Lucà, Bolognesi.
La Camera,
premesso che:
a seguito delle calamità naturali (eventi sismici e vulcanici) che hanno interessato vari comuni della Provincia di Catania, a decorrere dall'ottobre 2002 è stato proclamato lo stato di emergenza e prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali; in particolare, con l'O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282 (articolo 14, comma 2) è stata stabilita la proroga della sospensione fino al 31 marzo 2004;
il disegno di legge finanziaria in corso di approvazione - al comma 258 dell'articolo 1 - prevede una sospensione dei termini fino al 21 dicembre 2005 per gli enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che abbiano almeno una sede operativa nei territori colpiti;
con l'O.P.C.M. 19 marzo 2004 era stata disposta fino al 31 dicembre 2005 - per tutti i residenti nei comuni del Molise colpiti dal terremoto dell'ottobre 2002 - la proroga dei termini per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;
impegna il Governo
ad intervenire affinché venga disposta la proroga dei contributi previdenziali anche per le popolazioni siciliane - quindi non solo per gli enti commerciali o le persone giuridiche - ciò al fine di evitare una ingiustificata discriminazione e tenuto conto, tra l'altro, che il sisma che a suo tempo investì la provincia di Catania ha avuto effetti più dirompenti di quelli del Molise.
9/5310-bis-C-R/34. Catanoso.
La Camera,
premesso che:
la dichiarata volontà del governo di voler sostenere e rafforzare il potere d'acquisto dei cittadini, con l'obiettivo primario di voler sostenere i consumi, contrasta con la mancata previsione della restituzione del fiscal drag;
infatti, nonostante che la norma del decreto legge 384 del 1992 che prevede appunto la restituzione automatica del fiscal drag, è ancora in vigore, per il quarto anno consecutivo, anche con l'attuale Finanziaria per il 2005, il Governo non ha previsto alcuna restituzione del suddetto drenaggio fiscale, ossia dell'aumento di tassazione indotto dall'inflazione;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse per la restituzione del fiscal drag.
9/5310-bis-C-R/35. Cento, Bulgarelli, Zanella, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.
La Camera,
premesso che:
nella manovra fiscale recentemente approvata e nel disegno di legge finanziaria per il 2005, non sembra esservi adeguata attenzione da parte del governo alla difesa delle fasce più deboli della popolazione;
sono circa 5 milioni le persone, di cui oltre la metà pensionati che, per il loro basso reddito, sono nell'impossibilità di godere delle deduzioni e delle detrazioni fiscali;
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito della prossima manovra fiscale, opportune iniziative al fine di garantire i legittimi benefici fiscali a favore degli incapienti, al pari di qualunque altro cittadino percettore di reddito.
9/5310-bis-C-R/36. Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.
La Camera,
premesso che:
a causa del blocco delle assunzioni previsto dalla Finanziaria 2004, vi sono oltre 1.500 vincitori di concorso pubblico per ricercatore e oltre 4.000 professori idonei di universita' ed enti di ricerca che attendono la legittima assunzione;
i concorsi continuano a svolgersi regolarmente, ed entro la fine dell'anno i vincitori di concorso per ricercatore saranno più di 2.000. Di questi, 450 attendono l'assunzione da un anno;
ciò nonostante la stragrande maggioranza dei 1.500 ricercatori senza presa di servizio, continua a svolgere le proprie attività di ricerca e di supporto alla didattica pur non percependo alcuno stipendio;
un ulteriore problema riguarda i professori idonei non strutturati, circa 650 professori non ancora appartenenti alla docenza universitaria che, negli ultimi quattro anni e mezzo, sono stati dichiarati «idonei» a ricoprire il ruolo di professore universitario;
la condizione dei professori idonei non strutturati è per molti versi simile a quella dei vincitori di un concorso per ricercatore: come questi ultimi, sono studiosi attivamente impegnati nella ricerca ma ancora nell'attesa di fare il loro ingresso, dopo molti anni di lavoro, spesso gratuito o precario, nel personale di ruolo dell'università. Eppure la legge finanziaria 2004, mentre ha consentito l'immediata immissione in servizio della maggior parte dei vincitori di concorso per ricercatore, ha imposto il blocco, per il secondo anno consecutivo, delle assunzioni dei nuovi professori;
a differenza di coloro che hanno vinto un concorso per ricercatore, la loro assunzione è subordinata alla «chiamata» da parte di una università. Ma mentre la chiamata di un idoneo già inserito in ruolo ha un costo molto basso, dal momento che si riduce alla differenza tra l'importo del nuovo e del vecchio stipendio, la chiamata di un idoneo «esterno» risulta molto più onerosa, perché il suo costo è uguale all'importo dell'intera retribuzione di un professore;
impegna il Governo
ad adottare iniziative anche normative al fine di consentire le assunzioni di ricercatori nelle università, dando una risposta positiva al problema dei professori idonei non strutturati.
9/5310-bis-C-R/37. Bulgarelli, Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.
La Camera,
premesso che:
al fine di promuovere una efficace politica di sicurezza alimentare;
impegna il Governo
ad attivarsi perché sia rifinanziato il programma di tutela sanitaria dei consumatori, previsto dalla finanziaria per il 2001, all'articolo 92, comma 15, finalizzato, tra l'altro, a studiare gli effetti sui consumatori dei residui di prodotti fitosanitari presenti negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente;
a sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agricoli ed alimentari allo scopo di migliorare la sicurezza degli alimenti, e accrescere l'informazione a vantaggio dei consumatori, attraverso la concessione di mirati incentivi fiscali;
a promuovere una reale politica finalizzata al benessere animale nella zootecnia anche per quanto riguarda le condizioni di allevamento, incentivando tra l'altro l'adozione di mangimi naturali negli allevamenti stessi.
9/5310-bis-C-R/38. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
La Camera,
premesso che:
il grave squilibrio tra le modalità di trasporto delle merci in Italia è in continuo e preoccupante aumento;
secondo quanto riportato dal Conto Nazionale dei Trasporti nel 1999 il traffico complessivo interno delle merci è stato pari a 242.221 milioni di tonnellate-km, con un aumento del 27 per cento rispetto al 1990 e la percentuale di trasporto su gomma è stata del 67 per cento; lo squilibrio tra il trasporto stradale e le altre modalità è ancora più evidente se si tiene conto anche del traffico di distribuzione per distanze inferiori ai 50 km e per quello svolto da vettori stranieri, esclusi dalle statistiche su menzionate;
l'enorme mole di merci trasportate lungo le strade italiane causa dei gravi problemi di sicurezza, ambientali e di disagio nei punti deboli della rete infrastrutturale, con particolare riferimento ai trafori ed ai valichi alpini, nei quali si concentra una percentuale rilevante dei transiti;
secondo i dati forniti da Confetra nell'anno 1998 circa 135 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato le Alpi italiane, il 35 per cento in più rispetto al 1990; il valico più importante per entità di flussi di merce è il Brennero che, con quasi 30 milioni di tonnellate, ha pesato nel 1998 per oltre il 22 per cento dell'intero traffico che ha attraversato l'arco alpino, seguito dal Gottardo con circa 24 milioni di tonnellate;
per ridurre l'impatto dell'autotrasporto merci sul proprio territorio la Svizzera ha istituito un'imposta sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in conformità con il principio di responsabilità stabilito dal Trattato di Maastricht e alle linee guida definite dal libro bianco della Commissione europea sui Trasporti, i quali affermano la necessità di tenere conto dei costi ambientali e delle ulteriori esternalità del trasporto stradale;
la tassa sul traffico pesante è lo strumento cardine, individuato dalla stessa Commissione Europea nel suo recente Libro Bianco sui Trasporti, per stabilire una volta per tutte la verità sui costi delle infrastrutture, «internalizzando» i costi esterni a carico della collettività, in particolare in aree sensibili quale quella alpina, dove vige la Convenzione internazionale delle Alpi;
secondo un calcolo effettuato dalla Commissione, ad oggi le tariffe medie stradali europee, per un mezzo pesante che copre 100 km in pianura, si aggirano attorno agli 8.3 Euro (16 mila Lire), mentre secondo le stime della stessa Commissione europea si dovrebbero pagare invece tra i 12 Euro (23 mila Lire) e i 24 Euro (36 mila Lire) per coprire i costi esterni (costi sanitari e danni alle colture provocati dall'inquinamento atmosferico, costi attribuibili all'usura e alle riparazioni delle infrastrutture, costi sanitari per il rumore, costi medici legati agli incidenti); detti costi dovrebbero essere comunque adeguati alle particolari condizioni del traffico pesante in montagna, considerato che l'inquinamento provocato da un TIR in una vallata alpina è tre volte superiore a quello prodotto in pianura;
la stessa Commissione europea, nel suo Libro Bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», indica tra le 60 misure prioritarie nel settore dei trasporti l'introduzione di una Tassa, come quella svizzera, per perseguire l'obiettivo del riequilibrio modale; la Commissione, in assenza di politiche che invertano le attuali tendenze, prevede che nel 2010 i costi esterni della congestione, legati al solo traffico stradale, saranno pari allo 0.5 per cento del PIL comunitario; si prevede infatti un aumento del 50 per cento delle emissioni di anidride carbonica, da 739 milioni di tonnellate dei 1990 a un miliardo e 113 milioni di tonnellate al 2010 (incremento cui il trasporto stradale contribuirebbe per l'85 per cento);
in questo quadro l'opzione ferroviaria è perseguibile subito; i valichi alpini (Moncenisio/Frejus, Sempione/Loetschberg, Gottardo, Brennero e Tarvisio) oggi sono utilizzati in media soltanto per il 30 per cento delle loro reali potenzialità; secondo alcuni studi sulla capacità reale delle linee di valico transalpine l'ammodernamento ed il potenziamento di tutte le linee a doppio binario esistenti (Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Brennero, Tarvisio, Villa Opicina) si potrebbe raggiungere nel 2015 l'obiettivo di 180 milioni di tonnellate/anno di merci trasportate su ferro;
l'articolo 16 del decreto-legge fiscale ha evidenziato come la strategia del Governo in materia di trasporto merci sia basata sulla miope prosecuzione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto del carburante, incentivando di fatto il mantenimento dell'attuale squilibrio modale e alterando il mercato;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire nel nostro paese un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso confini nazionali dell'arco alpino, commisurata alla massa complessiva dei veicoli con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale;
a predisporre un piano per il riequilibrio modale del nostro sistema trasportistico attraverso l'adozione di un sistema di incentivi per il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia ed al cabotaggio, con particolare attenzione agli attraversamenti alpini, particolarmente sensibili sotto il profilo ambientale e per i quali la stessa Convenzione delle Alpi prevede misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti.
9/5310-bis-C-R/39. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
La Camera,
premesso che:
il traffico stradale incide in modo determinante sulle emissioni di ossido di carbonio, di monossido di azoto, di idrocarburi, nonché di anidride carbonica, con effetti molto gravi sia sul piano sanitario che ambientale;
anche gli elevati livelli di inquinamento acustico nelle aree urbane sono in larga misura attribuibili ad un eccessivo ricorso alla mobilità a motore privata;
in Italia la mobilità su mezzi privati è raddoppiata in generale ed è aumentata di quattro volte nelle aree urbane;
la mobilità su mezzi individuali, in assoluta prevalenza in auto, misurata in passeggeri/km è arrivata a concentrare oltre il 94 per cento degli spostamenti;
in Italia oltre il 70 per cento degli incidenti stradali avvengono in area urbana ed i decessi da incidenti stradali in area urbana sono circa 3000 ogni anno (8,2 al giorno) mentre il numero dei feriti aumento a oltre 150mila all'anno (410 al giorno); il CIPE valuta il danno economico da congestione da traffico nelle tredici maggiori aree urbane del Paese in 6 miliardi euro annui;
la mobilità nelle aree urbane costituisce una priorità politica ed economica: è necessario riequilibrare il trasporto a favore di sistemi integrati di trasporto collettivo e favorire gli spostamenti in bicicletta ed a piedi attraverso azioni integrate di politica urbanistica, sociale ed infrastrutturale;
il trasporto motorizzato privato è evidentemente inadeguato alla conformazione delle città e alle esigenze di chi si sposta e il suo incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;
gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;
l'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee a causa, oltre che di un diverso approccio «culturale», di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza;
l'approvazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ha consentito un importante adeguamento normativo ed è stata accolta con entusiasmo da comuni ed enti locali, che hanno presentato centinaia di progetti per la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili;
l'ultima manovra finanziaria che ha stanziato risorse dignitose a favore della legge 366 del 1998 è quella relativa al 2001, mentre negli ultimi quattro esercizi finanziari non sono state stanziate ulteriori risorse, azzerando del tutto la dotazione della legge 366 del 1998;
impegna il Governo
ad attivarsi affinché sia ripristinata una adeguata dotazione finanziaria della legge sulla mobilità ciclistica, in funzione delle reali esigenze infrastrutturali in tema di mobilità alternativa;
a verificare lo stato di attuazione della legge n. 366 del 1998, attraverso l'elaborazione di un accurato studio che contenga la quantificazione delle risorse stanziate, la loro assegnazione e l'effettivo trasferimento alle singole regioni, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti presentati, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti ammessi a finanziamento, nonché il relativo stato di realizzazione.
9/5310-bis-C-R/40. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
La Camera,
premesso che:
la Campagna Italiana Contro le Mine - ONLUS, entità che raccoglie al suo interno organizzazioni non governative e istanze della società civile italiana impegnate nella lotta contro le mine, e che rappresenta sul territorio italiano la Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine, Premio Nobel per la Pace nel 1997, ha bisogno di risorse economiche adeguate allo svolgimento del suo importante impegno umanitario;
il Fondo Nazionale per lo Sminamento Umanitario, istituito dalla legge n. 58 del 2001, dispone di finanziamenti insufficienti per far fronte alle molteplici esigenze che l'impegno per la bonifica dei territori minati necessita;
lo stesso Sottosegretario agli Affari Esteri, on. Mantica, durante la presentazione del rapporto annuale sulle mine Landmine Monitor 2003 il 9 settembre di quest'anno, ha dichiarato che le risorse a disposizione non sono sufficienti;
come evidenziano i dati contenuti nell'edizione 2003 del Landmine Monitor Report, la situazione di inquinamento da mine nel mondo rimane drammatica, e la necessità di interventi a favore delle popolazioni costrette a convivere quotidianamente con questo incubo rimane pressante;
sono almeno 82 i Paesi afflitti da questo flagello, che ha mietuto nel 2002 circa 20.000 vittime, l'85 per cento delle quali civili;
sebbene i finanziamenti stanziati a livello globale per l'azione contro le mine nel 2002 siano cresciuti del 30 per cento rispetto all'anno precedente, è necessario un ulteriore incremento se si vuole assicurare che i Paesi colpiti dalle mine possano raggiungere l'obiettivo di liberarsi da questo flagello nell'arco di 10 anni dall'adesione alla Convenzione;
secondo le agenzie internazionali che si occupano di sminamento, agli attuali livelli di finanziamento ci potrebbero volere 200 anni per bonificare il territorio della sola Bosnia - Erzegovina;
ulteriori finanziamenti sono inoltre necessari per realizzare programmi adeguati di assistenza e riabilitazione delle vittime, carenti in uno più aspetti in almeno 48 i Paesi;
di fronte ad una crisi di tali proporzioni, ed in considerazione della responsabilità morale che incombe sul nostro Paese per il ruolo svolto nella proliferazione delle mine nei decenni passati, l'Italia deve continuare ad offrire un contributo cospicuo alle attività volte ad eliminare il pericolo rappresentato da questi ordigni;
impegna il Governo
a garantire l'individuazione delle risorse necessarie al funzionamento del fondo nazionale per lo sminamento umanitario.
9/5310-bis-C-R/41. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
La Camera,
premesso che:
la situazione dell'industria siderurgica e metalmeccanica lamenta una difficoltà congiunturale e strutturale nel nostro paese dovute sia ai prezzi delle materie prime che dell'energia; l'Azienda Alcoa, ex Aluminia, ex gruppo EFIM, usufruisce di una facilitazione nell'area dell'energia decisa con decreto ministeriale 19 dicembre 1995 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1996 che scade nel 2005 e con ciò ha fino ad ora garantito la produzione e l'occupazione di circa 2700 operai in Italia (Sardegna, Lazio, Veneto); il caso era già stato sollevato alla Camera con due interrogazioni;
occorrerebbe istituire un tavolo che porti alla proroga di tale decreto, al suo allargamento anche a realtà non insulari;
impegna il Governo
ad adottare interventi di sostegno della realtà produttiva delle aree sottoutilizzate, comprese quelle non insulari e montane.
9/5310-bis-C-R/42. Sandi.
La Camera,
premesso che:
il testo della finanziaria conseguente al cosiddetto maxiemendamento presentato dal governo al Senato prevede un'ulteriore riduzione degli stanziamenti del Bilancio dello Stato per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006;
tali riduzioni si aggiungono a quella determinata dalle disposizioni recate dall'attuale comma 8, che comportano con riferimento alle dotazioni di competenza per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, una riduzione pari a 1.129,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
alle previsioni di riduzione delle dotazioni di competenza per consumi intermedi recate dall'attuale testo della legge finanziaria bisogna inoltre aggiungere le pesanti riduzioni apportate, alle medesime spese, dal decreto legge del 12 luglio 2004 n. 168;
le riduzioni di spesa previste in finanziaria, di fatto, si risolvono in una contrazione delle spese per beni e servizi di circa il 12 per cento;
i tagli sono il frutto di un approccio indifferenziato e generico, quello dei «tetti» di spesa, che il governo ha utilizzato per ridurre le spese dei ministeri;
l'effetto sarà quello, per un verso, di disorientare l'indotto dei fornitori e degli operatori economici, esponendoli ad una continua contrazione di commissioni che non trovano compensazioni né giustificazioni in obiettivi di crescita conosciuti e condivisi. Per altro verso, il contenimento della spesa pubblica così come realizzato dall'esecutivo, rischia di pregiudicare gli stessi livelli essenziali d'esercizio delle funzioni pubbliche;
tutto ciò al prezzo di pesanti effetti restrittivi su un'economia nazionale già in forte tensione congiunturale con particolari ricadute per l'economia del territorio della città di Roma sede di tutti i ministeri colpiti dalla scure;
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente idonei provvedimenti atti a controbilanciare gli effetti restrittivi che i tagli ai ministeri determineranno sull'economia nazionale ed in particolare su quella della città di Roma.
9/5310-bis-C-R/43. Giachetti.
La Camera,
premesso che:
la legge 24 novembre 2003, all'articolo 26, comma 11-quater ha stabilito l'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni non ubicati all'interno di basi, impianti ed installazioni militari ed occupati da personale con titolo scaduto, ad eccezione di quelli ai cui utenti sia stato notificato avviso di recupero forzoso;
l'ordine del giorno n. 9/4447/149, accolto dal Governo nella seduta del 19 novembre 2003 della Camera dei Deputati, al fine di evitare interpretazioni discrezionali circa l'applicazione della norma prevista alla lettera c) del citato comma 11-quater, ha chiarito in maniera inequivocabile che per «notifica del provvedimento di recupero forzoso» deve intendersi «la notifica di sentenza passata in giudicato del provvedimento di recupero forzoso»;
al fine di soddisfare l'esigenza primaria della mobilità del personale militare, la legge in premessa, all'articolo 26, comma 11-sexies ha previsto la rassegnazione di 20 milioni di Euro da destinare al pagamento dei canoni di affitto di eguale numero di alloggi di quelli alienati;
la legge finanziaria 2005 all'articolo l, comma 446, 13-sexies ha destinato la somma di Euro 30 milioni per l'anno 2005 per il finanziamento di edilizia residenziale in favore del personale dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente;
giusto quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497, non possono essere comunque assimilati ad infrastrutture militari i fabbricati ubicati all'esterno di basi, impianti, installazioni militari, a nulla valendo interpretazioni discrezionali se non espressamente previste dalla legge;
impegna il Governo
a procedere alla alienazione, senza esclusione alcuna, degli alloggi di servizio ubicati all'esterno di basi, impianti, installazioni militari ed occupati da personale con titolo concessorio scaduto;
a limitare eventuali esclusioni dal piano di vendita solo a quegli alloggi la cui ubicazione risulti essere all'interno delle infrastrutture militari e che siano occupati da personale che al loro interno presta servizio;
ad adottare iniziative normative volte a prevedere quale causa di esclusione dal processo di vendita, solo la notificazione all'utente della sentenza passata in giudicato sul provvedimento di recupero forzoso.
9/5310-bis-C-R/44. Ascierto.
La Camera,
premesso che:
considerata l'assoluta necessità di investimenti rilevanti nei porti italiani e gli impegni fin qui assunti dalle autorità portuali;
impegna il Governo
a chiarire con gli opportuni atti, che le limitazioni contenute nella circolare 35/2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, rivolta anche alle autorità portuali, non riguardano in alcun modo le spese per gli investimenti nei porti.
9/5310-bis-C-R/45. Duca, Mazzarello.
La Camera,
premesso che:
il comma 387 della legge finanziaria 2005 introduce una riserva di attività in capo allo Stato, in un settore ove operavano in precedenza un numero rilevante di aziende private;
si rende di conseguenza necessario un periodo transitorio che consenta a queste aziende di transitare in modo non traumatico al nuovo regime di «convenzionamento»;
l'Amministrazione dovrà comunque attrezzarsi per far fronte al prevedibile maggior flusso di utenza sulle Conservatorie e per definire il rapporto ottimale tra domanda soddisfatta direttamente e domanda professionale servita dai privati convenzionati;
impegna il Governo
a dare direttive affinché si tenga conto nella predisposizione delle Convenzioni di cui al comma 374 del disegno di legge finanziaria dei principi previsti dalla Direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
9/5310-bis-C-R/46. Patria.
La Camera,
premesso che:
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, posti alla base della manovra finanziaria, non trovano alcun giovamento dalla limitazione delle spese di funzionamento e di personale degli organismi pubblici di regolazione e di governo settoriale finanziati dai soggetti beneficiari dell'attività regolatoria ed i cui fondi non transitano per il bilancio dello Stato né sono previsti in appositi capitoli di spesa;
l'assoggettamento delle spese di tali organismi agli stessi vincoli previsti per le amministrazioni che, al contrario, gravano sul bilancio dello Stato potrebbe altresì nuocere gravemente alla funzionalità degli stessi ed allo svolgimento dei loro compiti d'istituto, senza peraltro influire sui saldi di bilancio;
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte ad interpretare le norme della legge finanziaria per il 2005 che stabiliscono limiti di spesa per il funzionamento e per il personale delle amministrazioni pubbliche nel senso che dette norme non si applicano agli organismi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nei limiti in cui gli stessi sono finanziati con il contributo di cui all'articolo 38, lettera b, dell'articolo 2 della medesima legge.
9/5310-bis-C-R/47. Saglia, Tabacci, d'Agrò, Garnero Santanché.
La Camera,
premesso che:
il comma 544, inserito durante l'esame al Senato, stabilisce, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), l'interpretazione autentica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relativamente ai criteri per la determinazione della rendita catastale per opifici industriali e artigianali;
in particolare si prevede, per la determinazione della rendita catastale, l'assimilazione agli immobili di impianti e macchinari, con conseguente aumento del valore imponibile, che comporterà per le imprese, così come viene segnalato dall'API (Associazione Piccole e medie industrie) e da Confindustria, una moltiplicazione sensibile dell'esborso in sede di ICI e dunque un aggravio pesante sui loro bilanci lordi;
inoltre essendo assoggettati all'ICI beni quali ad esempio i carri-ponte, di cui non sarà facile determinare la rendita catastale, è facilmente prevedibile il gran numero di contenziosi che si verrà a creare tra imprese e pubbliche amministrazioni;
se corrisponde al vero che la norma trovi la sua origine da lunghe liti tributarie legate alle turbine dell'ENEL, non si comprende il motivo per il quale una casistica così specifica debba essere assunta come pretesto per estendere un provvedimento a strumentazioni aziendali completamente diverse;
tale norma, quindi, penalizza fortemente le piccole imprese artigiane ed industriali, come quelle del settore lapideo che, colpite da una grave crisi, avrebbero invece bisogno di norme di sostegno per il loro rilancio;
impegna il Governo
ad assumere con urgenza una iniziativa legislativa in modo da permettere una interpretazione della norma prevista dal comma 544 che non provochi ricadute per le imprese industriali ed artigianali che utilizzano macchinari (come carri-ponte, gru, pese a ponte, i serbatoi o i silos non infissi al suolo ma dotati solo di piano d'appoggio, eccetera.), al fine di evitare un incomprensibile ed ingiusto aumento della rendita catastale.
9/5310-bis-C-R/48. Cordoni, Carli, Raffaella Mariani, Lumia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi da 85 a 88, del disegno di legge in esame, reca disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali), coerentemente con le finalità di incentivare il passaggio da un sistema contributivo-indennizzatorio a un sistema assicurativo contro i danni;
relativamente agli interventi di cui al disposto dell'articolo 127 comma 3 della legge 23 dicembre 2004 no388, istitutivo presso l'ISMEA di un fondo riassicurativi finalizzato a favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici,e con particolare riferimento al periodo di sperimentazione previsto all'articolo 2, comma 2 della legge 13 novembre 2002 no256, e tenuto conto dei risultati della campagna assicurativa 2004 che ha visto, a fronte di una dotazione di Euro 20.000.000,00 l'utilizzo effettivo da parte del mercato assicurativo in favore delle imprese agricole di soli 9.600.000;
impegna il Governo
visti i limiti temporali di cui al citato articolo 2 comma 2 di sperimentazione contenuti in tre anni, a favorire il pieno utilizzo delle risorse incrementate e messe a disposizione dal disegno di legge in easme, attraverso i soggetti cedenti già attivi sul mercato nel 2004 garantendo agli stessi la medesima quota di dotazione finanziaria effettivamente utilizzata nel 2004, a conferma del rapporto di fiducia gia instauratosi tra le Compagnie assicurative e i soggetti del mondo agricolo beneficiari del servizio,ciò in riferimento al già citato articolo 2, comma2 nella parte in cui prevede « il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole».
9/5310-bis-C-R/49. Santori.
La Camera,
premesso che:
molti enti della pubblica amministrazione (tra cui INPS, INAIL e INPDAP) sono ricorsi per le nuove assunzioni ai contratti di formazione lavoro, ai sensi e con le modalità previste dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
a partire dall'anno 2001, sono stati assunti moltissimi giovani con contratti di formazione lavoro, permettendo alle pubbliche amministrazione di fare fronte alle carenze d'organico;
lo spirito della disciplina sui contratti di formazione e lavoro è quello di favorire la stabilizzazione di tali rapporti di lavoro, mediante la loro conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
la disciplina di tali contratti prevede che i lavoratori, che abbiano svolto attività di formazione, possano essere assunti a tempo indeterminato, permettendo al datore di lavoro pubblico di utilizzare risorse già formate, senza dover attuare procedure concorsuali;
nella legge finanziaria per il 2003 e in quella per il 2004, invece di prevedere una loro assunzione stabile a tempo indeterminato, sono stati prorogati i contratti di formazione lavoro; anche nella finanziaria per il 2005 si prevede una ulteriore proroga per tali contratti;
con questa terza proroga si sta perpetuando la precarietà di questi giovani che, con il loro lavoro, coprono le carenze d'organico di istituti che da tempo vedono bloccate le assunzione del proprio personale;
tale stato di cose, oltre a rappresentare una violazione delle norme che disciplinano i contratti di formazione lavoro, rappresenta un vero e proprio sfruttamento di giovani lavoratori che svolgono di fatto mansioni di funzionario ma che percepiscono in media dai 250 ai 300 euro in meno in busta paga;
su questa questione, all'indomani dell'annuncio dell'ennesima proroga dei contratti, si sono svolte diverse manifestazioni (come quella dei lavoratori dell'INPS del Veneto dello scorso ottobre), che hanno visto la solidarietà anche dei dirigenti degli istituti interessati;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere la trasformazione di tali contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato.
9/5310-bis-C-R/50. Ruzzante.
La Camera,
premesso che:
tutto il sistema produttivo nazionale sta attraversando un serio momento di difficoltà: inefficienze strutturali, arretratezza di modelli di gestione e di strategie di sviluppo, inadeguate norme di carattere fiscale, segnatamente nel quadro dei contributi previdenziali ed assistenziali, e diversi altri fattori di vincolo concorrono a rendere critico lo sviluppo e la competitività delle imprese del nostro paese. La questione riguarda tutti i settori economici e politici, dal primario agricolo a quello dei servizi;
il settore della produzione agricola nazionale, segnatamente del sistema ortofrutticolo, sta attraversando un momento di incertezza e di difficoltà particolarmente grave. A fronte di costi alla produzione che via via diventano sempre più elevati, si riscontrano prezzi pagati agli agricoltori spesso appena sufficienti a coprire le spese sostenute per le relative coltivazioni e non di rado anche inferiori ad esse, ma con il paradosso che il consumatore si confronta con prezzi di mercato insostenibili per gli acquisti quotidiani;
il perdurare di situazioni di crisi dei prezzi di vendita alla produzione, verificatesi con continuità negli ultimi tre anni e che hanno interessato le maggiori colture ortofrutticole del sistema rurale italiano, in particolare dei territori vocati dell'Agro Pontino e quelli pugliesi della Provincia di Taranto (si fa riferimento soprattutto alle zucchine da un lato e all'uva da tavola dall'altro), ha aggravato un fenomeno già emergenziale in condizioni normali, quale quello del regime dei contributi SCAU;
da almeno un mese nel comune di Ginosa (TA), sono in atto presidi di agricoltori e di esponenti di organizzazioni sindacali (unione agricoltori) per sensibilizzare il Governo affinché si occupi della questione. Con altre procedure, come sottoscrizione di note interprofessionali siglate in Agro Pontino (mercato ortofrutticolo di Fondi) ed inviate al Governo, analoga sensibilizzazione è stata operata dagli esponenti dei sindacati agricoli della provincia di Latina;
nella giornata del 9 dicembre 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze con nota protocollo n. 1409, in risposta al Presidente della Commissione bilancio del Senato della Repubblica e di seguito fatta pervenire al Sindaco del Comune di Palagianello (TA) perché servisse per rispondere alla aspettative del presidio di Ginosa, dichiarava la propria intenzione di procedere alla riforma del sistema dei contributi SCAU, perché ormai fuori mercato rispetto a quelli pagati dagli agricoltori europei;
la riforma auspicata potrebbe altresì concorrere a dare respiro alla quasi totalità dei produttori ortofrutticoli del centro sud, che per via di situazioni di crisi di mercato e di emergenze calamitose, sopportano altissimi livelli di indebitamento bancario, con serio rischio di perdere le proprie imprese;
impegna il Governo
ad intraprendere opportune iniziative, tra cui azioni di carattere conoscitivo e di indagine, volte a verificare quali siano le problematicità più gravi che causano o possono causare la tenuta e lo sviluppo competitivo delle imprese del sistema produttivo nazionale, anche al fine di impedirne la trasformazione in casi di crisi o correggerne le possibili deviazioni;
a procedere alla revisione del sistema dei contributi SCAU, anche in conformità alle dichiarazioni pronunciate dal Ministro dell'economia e delle finanze nelle circostanze citate;
ad attivarsi in maniera specifica per dare una pronta soluzione al grave problema dell'indebitamento bancario che colpisce soprattutto gli agricoltori del Centro Sud del Paese.
9/5310-bis-C-R/51. Ricciuti, Burani Procaccini.
La Camera,
premesso che:
si è registrata, negli ultimi due anni, una contrazione delle donazioni nei confronti del terzo settore, le cui entrate derivanti da erogazioni liberali rappresentano solo il 3 per cento, a fronte dell'8,8 per cento della Gran Bretagna, del 12,9 per cento degli Stati Uniti e del sorprendente 18,8 per cento della Spagna;
il sistema delle erogazioni liberali necessita di una semplificazione agganciando, per esempio, la misura dell'incentivo direttamente all'imponibile;
impegna il Governo
ad adottare disposizioni volte ad una deduzione, dal reddito complessivo del soggetto erogatore, dell'ammontare delle liberalità in denaro o in natura fatte in favore di associazioni e di altre organizzazioni non lucrative italiane aventi scopi solidaristici e sociali.
9/5310-bis-C-R/52.(Testo modificato nel corso della seduta).Volontè, Lupi, Realacci, Chiti, Pinza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 370, del disegno di legge finanziaria 2005, che prevede il divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari acquisiti dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio;
l'articolo 1, comma 374 prevede la possibilità di riutilizzazione commerciale solo nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra gli operatori e l'Agenzia del Territorio e fermo restando il principio che per ciascun riutilizzo siano comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie previste per la prima acquisizione.
l'attività di raccolta e di riutilizzo di tali informazioni è svolta dagli operatori del settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
la limitazione allo svolgimento di tale attività nonché l'eccessivo aggravio di imposta comporterebbe una forte contrazione nell'attività economica del comparto con una possibile significativa riduzione degli occupati;
la direttiva europea 96/9/CE relativa alla tutela giuridica della banche dati tutela il titolare di banche dati ed incoraggia l'attività di riutilizzazione e sfruttamento economico dei dati stessi;
il nostro Paese sta recependo la direttiva 2003198/CE che impegna gli Stati membri ad adottare una normativa che disciplini l'impiego commerciale delle informazioni provenienti dallo Stato e dagli Enti pubblici;
fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 374 appare legittima la prosecuzione delle attività in atto;
impegna il Governo
a dare direttive affinché si tenga conto nella predisposizione delle Convenzioni di cui al comma 374 del disegno di legge finanziaria dei principi previsti dalla Direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
9/5310-bis-C-R/53. D'Agrò, Patria.
La Camera,
premesso che:
in Italia sono numerosi i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori e che pertanto sono costretti a condurre una esistenza in tutto limitata, rinunciando al lavoro, alla realizzazione professionale e ad avere una famiglia propria;
il riconoscimento, in sede legislativa, dei diritti umani ed economici delle persone che hanno visto sacrificare o comunque compromettere la loro vita in nome dell'interesse collettivo, sta subendo notevoli ritardi;
impegna il Governo
ad individuare, in tempi rapidi, le modalità che riterrà più opportune al fine di corrispondere l'ulteriore equo indennizzo richiesto dai predetti soggetti a compensazione del danno ricevuto a seguito di vaccinazione obbligatoria.
9/5310-bis-C-R/54. Maninetti.
La Camera,
premesso che:
presso l'Amministrazione della giustizia sussistono forti carenze di personale con profilo professionale di ufficiale giudiziario che rendono difficoltoso il proseguimento delle relative attività presso i Tribunali e le Corti d'appello;
per fronte a tali carenze sono stati autorizzati ed espletati concorsi pubblici per il reclutamento di tale personale;
a causa del blocco delle assunzioni previsto dalla Finanziaria 2004 non è stato possibile procedere alle assunzioni di tutti i vincitori;
questo fatto ha creato un grave e legittimo senso di frustrazione nei vincitori di concorso non assunti ed una legittima contestazione da parte loro e delle loro famiglie, per cui tale situazione di fatto non è ulteriormente accettabile;
impegna il Governo
a dare priorità, nell'ambito delle deroghe per le assunzioni previste dal disegno di legge finanziaria per il 2005, al reclutamento degli ufficiali giudiziari vincitori del concorso del Ministero di Grazia e Giustizia e copertura delle rimanenti vacanze di organico.
9/5310-bis-C-R/55. D'Alia, Mazzoni.
La Camera,
premesso che:
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, equipara la sordità profonda e la cecità: disabilità egualmente gravissime;
da decenni, in violazione ad ogni legittimità, i sordi subiscono una sperequazione economica ed una gravissima lesione dei diritti costituzionali;
impegna il Governo
a sanare in tempi rapidi il divario dell'indennità di comunicazione in maniera tale da porre termine ad una evidente non equanime situazione di trattamento tra distinte ma egualmente gravi disabilità.
9/5310-bis-C-R/56. Filippo Drago.
La Camera,
premesso che:
il comma 113 dell'articolo 1 prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per la costituzione di un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari ad abitazione principale da parte delle giovani coppie;
le esperienze di questi anni hanno dimostrato come analoghe risorse siano state destinate dalle regioni con ottimi risultati rispetto alla tempistica e al numero di soggetti che hanno usufruito di tale agevolazione;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di indirizzare le risorse finanziarie stanziate verso gli strumenti già posti in essere dalle regioni, per l'accesso ai benefici di cui in premessa.
9/5310-bis-C-R/57. Peretti.
La Camera,
premesso che:
i commi 268, 269, 270 e 271 dell'articolo 1, recanti estensione della legge del 15 maggio 1989, n. 181, escludono il territorio della Marsica dalle zone che necessitano di interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale;
la Marsica attualmente versa in una situazione di grande difficoltà. Essa è alle prese con una congiuntura industriale molto difficile: ne sono testimonianza gli stati di crisi delle aziende Oliit, Kidco Service, Fiamm, Brenta che hanno prodotto pesanti conseguenze occupazionali con oltre mille posti di lavoro a rischio che si aggiungono a quelli già persi;
tutto questo è dunque una manifestazione tangibile della criticità del sistema imprenditoriale marsicano che assume dei risvolti drammatici anche dal punto di vista sociale;
a questo si aggiunge che l'uscita dell'Abruzzo dal novero delle regioni dall'Obiettivo 1 ha prodotto anche la perdita dei fondi strutturali che sta facendo registrare negli ultimi anni preoccupanti segni di arretramento;
sono necessari investimenti, progetti, opere, così da invertire la tendenza al ridimensionamento e al disinvestimento, che è costata alla Marsica consistenti perdite tecnologiche, occupazionali e professionali;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'inserimento dell'Area di Avezzano tra le zone che necessitano di interventi di reidustrializzazione e di promozione industriale di cui ai commi in premessa, per rendere possibile una ripresa economica della zona Marsicana.
9/5310-bis-C-R/58. De Laurentiis.
La Camera,
premesso che:
le Camere di commercio si finanziano quasi esclusivamente con il diritto pagato Annualmente dallei imprese iscritte al registro delle imprese;
l'unica voce del bilancio statale a favore delle Camere di commercio è quella relativa alle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali (trasferite con il decreto legislativo n. 112/1998) e che tale trasferimento ammonta a circa 5,2 milioni di euro, ovvero valore pari allo 0,8 per cento delle entrate camerali da diritto annuale;
il finanziamento di tali funzioni può essere garantito con il rimborso dei costi a tenuti dalle Camere di commercio attraverso il meccanismo previsto dalla lettera e), comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, che prevede per le Camere di commercio la possibilità di finanziarsi tramite i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi;
l'eliminazione del trasferimento alle CCIAA per gli Uffici metrici comporterebbe una riduzione dei contributi statali di quasi 5,21 milioni di Euro per il 2005, e un risparmio cumulato di circa 26 milioni di curo per l'intero periodo 2005-2009;
l'abolizione del trasferimento annuale per le funzioni svolte dagli uffici metrici consentirebbe una fuoriuscita graduale delle Camere di commercio dal sistema della tesoreria unica in quanto verrebbe meno la motivazione di fondo per cui le Camere di commercio sono soggette al tale sistema;
tale soluzione farebbe registrare un risparmio complessivo sul bilancio dello Stato, considerata l'eliminazione degli interessi da riconoscere alle Camere di commercio oltre che trasferimenti allo Camere di commercio per le funzioni trasferite con il decreto legislativo n.112 del 1998;
impegna il Governo
a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per la fuoriuscita graduale delle Camere dì commercio dal Sistema di tesoreria unica, assicurando la copertura finanziaria attraverso la soppressione dei trasferimenti di risorse a carico dello Stato per le funzioni degli uffici metrici trasferite alle Camere di commercio con il decreto legislativo n. 112 del 1998, e ad attivarsi modificare il sistema di finanziamento di tali attività.
9/5310-bis-C-R/59. Mereu, D'Agrò.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 97, del disegno di legge rinnova, per gli anni 2005, 2006 e 2007, il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, già previsto nelle precedenti manovre finanziarie, anche per gli enti di ricerca;
il protrarsi di tale situazione può determinare significative difficoltà per un comparto da tutti ritenuto di rilevanza strategica per il rilancio dello sviluppo del Paese e va sottolineato come in questo comparto, stante la peculiare natura dell'attività svolta, appare particolarmente necessario assicurare l'apporto di nuovo personale;
si auspica che l'andamento della finanza pubblica nel corso del 2005 consenta di rivedere tale disciplina, superando il blocco delle assunzioni negli anni 2006 e 2007;
gli enti di ricerca potranno comunque avvalersi delle disposizioni derogatorie di cui ai commi 98 e 99 del medesimo articolo 1, e ritenuto che la situazione degli enti di ricerca configuri di per sé quelle «indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza» che costituiscono requisito per accedere a tale deroga;
impegna il Governo
ad assicurare che una quota adeguatamente ampia delle assunzioni a tempo determinato che saranno autorizzate in attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 98 e 99 dell'articolo 1 sia riservata agli enti di ricerca.
9/5310-bis-C-R/60. Palumbo, Crimi.
La Camera,
premesso che:
il regime di continuità territoriale per il trasporto aereo con la Sardegna ha termine il 31 dicembre 2004;
è in corso la procedura prevista dall'articolo 36 della legge n. 144 del 1999, per l'esercizio della continuità territoriale dal 1o gennaio 2005, con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico e senza oneri per lo Stato;
la procedura è stata bloccata da un ricorso della società Alitalia accolto dal TAR del Lazio, che ha fissato al 13 gennaio 2005 la discussione della richiesta di sospensiva presentata dall'Alitalia, con la conseguente prospettiva che dal 1o gennaio 2005 non sia più in vigore il regime di continuità territoriale;
si profila di dover ricorrere alla procedura di gara per l'assegnazione delle rotte in regime di continuità territoriale, anch'essa prevista dall'articolo 36 della legge n. 144 del 1999, che contempla oneri per lo Stato;
impegna il Governo
a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché il regime attuale di continuità territoriale sia prorogato dal 1o gennaio 2005 fino all'espletamento della nuova procedura;
ad assicurare, ove necessaria, la disponibilità delle risorse per la continuità territoriale della Sardegna, previste dalla legge n. 144 del 1999 e successive modificazioni.
9/5310-bis-C-R/61. Maurandi, Cabras, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Soro.
La Camera,
premesso che:
le province di Brindisi e Taranto sono collocate, nelle statistiche sulla «vivibilità» annualmente redatte da Il Sole 24 Ore tra le peggiori 20 d'Italia, essendo contemporaneamente le aree con la maggior incidenza di tumori dovuti a fattori ambientali e con i tassi di disoccupazione più elevati;
per la provincia di Taranto il tasso di disoccupazione (anno 2000) era pari al 21,4 per cento a fronte del 17,3 per cento della regione Puglia ed al 10,3 per cento nazionale. A Brindisi invece il tasso di disoccupazione si attesta attorno alla media pugliese. Le statistiche epidemiologiche indicano un'incidenza di tumori a fronte di un dato nazionale del 2,7 per mille abitanti, superiore di tre o quattro volte; il declino dell'industria di Stato e le trasformazioni dell'economia mondiale hanno posto in crisi un modello che aveva consentito alla Puglia di primeggiare nei decenni scorsi tra le regioni meridionali; a ciò è seguito un declino della società civile ed un rapido svilupparsi della criminalità organizzata;
taluni segnali positivi, che il Governo regionale di centro-destra ha provveduto ad esaltare, consentono di portare avanti un progetto di rilancio economico e civile:
l'incremento dei traffici portuali e aeroportuali, la buona tenuta del comparto agricolo, la vitalità delle piccole e medie imprese e della cantieristica, l'accordo con l'ILVA, i recentissimi accordi per il rilancio del tessile-abbigliamento-calzaturiero e del legno-arredo;
si ritiene necessario sviluppare le potenzialità economiche della Puglia ed in particolare delle province di Brindisi e Taranto secondo linee coordinate tra Stato e Regione;
impegna il Governo
ad attivarsi perché siano estese estendere per quanto possibile, nelle province suddette, il modello della concertazione istituzionale mediante il metodo degli accordi di programma e l'applicazione degli strumenti di promozione industriale previsti dall'articolo 73 della legge n. 289 del 2002 (Legge Finanziaria per il 2003);
ad esaminare l'opportunità di creare punti franchi nelle aree portuali di Taranto e Brindisi, in particolare tenendo conto che Brindisi è snodo fondamentale del «corridoio n. 8» che collega le regioni adriatico-ioniche con l'area balcanica ed i Paesi del Mar Nero;
ad estendere le agevolazioni tariffarie previste dalle norme sulla «continuità territoriale», volte a ridurre il gap economico della distanza fisica dai mercati di sbocco, anche allo scalo aeroportuale di Brindisi;
ad individuare ulteriori risorse volte a potenziare l'attività di terminal (container, idrocarburi e passeggeri), sulla base di progetti già sviluppati, nei porti di Brindisi e Taranto.
9/5310-bis-C-R/62. Vitali, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo n. 146 del 2000 ha provveduto all'adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria istituendo i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria e sostanzialmente equiparandolo agli altri Corpi militarizzati, ancorché ad ordinamento civile, dello Stato;
in tale riforma, diversamente dagli altri Corpi, ivi compreso il Corpo forestale, il personale appartenente al ruolo direttivo speciale in servizio non ha potuto usufruire del riallineamento di carriera con il passaggio da commissario capo a commissario coordinatore penitenziario o da vice commissario a commissario capo;
tale sperequazione si riflette negativamente sulla funzionalità del Corpo e sull'ottimale gestione dei compiti e colpisce ingiustamente personale altamente qualificato in servizio da lungo tempo, il disegno di legge finanziaria prevede un incremento di risorse per il personale statale ed in particolare per quello appartenente alle forze armate;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative al fine di equiparare il riallineamento delle carriere del personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria a quello degli altri Corpi militarizzati.
9/5310-bis-C-R/63. Marras.
La Camera,
premesso che:
con il decreto 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge il 1o dicembre 2004 si applica la cigs per il personale Alitalia a seguito dell'accordo sindacale stipulato in data 6 ottobre 2004 tra Governo, azienda e sindacati di categoria; considerato che con il protocollo di intesa si prevede la collocazione in cassa integrazione e/o in mobilità di personale considerato in esubero a partire da gennaio 2005;
la previsione della durata dei trattamenti individuali di integrazione salariale straordinaria e di mobilità è di 60 mesi decorrenti dalla data di accesso alle prestazioni;
con questo protocollo si indica quale criterio par la individuazione del personale da collocare in mobilità, l'avvenuta maturazione, o la maturazione nel corso di periodo di fruizione del trattamento di mobilità, dei requisiti di età e/o contribuzioni utili per l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità;
così procedendo è previsto che un certo numero di lavoratori e/o lavoratrice potrebbe usufruire del trattamento combinato del cigs e mobilità per una durata massima di 60 mesi e maturare i requisiti per la pensione di anzianità nell'arco di utilizzo di questi ammortizzatori sociali, se fossero applicate le regole pensionistiche previste dalla legge Dini del 1995;
con l'entrata in vigore dal 1o gennaio 2008 della riforma delle pensioni saranno penalizzati tutti quei dipendenti che, secondo le attuali regole matureranno i requisiti della pensione di anzianità dal 2008 in poi escludendoli da tale condizione favorevole;
impegna il Governo
a modificare l'attuale legge di riforma delle pensioni per consentire a molti lavoratori e lavoratrici in cigs o in mobilità (come nel caso dei dipendenti Alitalia) di usufruire della precedente normativa e quindi di vedere applicato quanto previsto dal protocollo di intesa.
9/5310-bis-C-R/64. Bellini, Luigi Martini, Guerzoni, Battaglia, Sciacca, Amici, Duca, Pistone.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 289/2002 (articolo 9, comma 17) relativa al condono del 90 per cento dei tributi per gli anni 1991 e 1992 successivi al sisma del 13 dicembre 1990, è stata emanata per assicurare un sostegno economico alle aziende di tutti i comparti produttivi che avevano subito un danno economico in conseguenza del sisma, di contro i lavoratori dipendenti delle imprese ovviamente non hanno subito alcun danno. Pertanto, ad evitare ogni possibile contestazione in merito al versamento delle quote IRPEF a carico dei dipendenti, non versate al fisco dalle imprese nella qualità di sostituto di imposta, si rende necessario un chiarimento amministrativo volto a precisare che le aziende non devono corrispondere ai dipendenti la quota IRPEF di loro spettanza che l'Erario ha condonato nella misura del 90 per cento;
se le aziende dovessero corrispondere le quote IRPEF di spettanza dei dipendenti questi ultimi otterrebbero un ingiusto profitto a seguito dell'evento calamitoso. Pertanto, per evitare una serie di contenziosi, già avviati da alcuni;
impegna il Governo
a precisare, attraverso una circolare esplicativa che «con riferimento ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di cui alla legge n. 289/2002, articolo 9 comma 17, con la finalità primaria di assicurare un sostegno economico alle imprese delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, le stesse non sono tenute a corrispondere ai dipendenti la quota IRPEF del 90 per cento, non versata all'Erario in qualità di sostituto di imposte».
9/5310-bis-C-R/65. Paolone.
La Camera,
premesso:
il tradizionale impegno a favore dell'economia giuliana;
le difficoltà derivanti dal recente ingresso della Slovenia nell'Unione europea, che determina la delocalizzazione di imprese e condizioni di sfavore per l'economia giuliana, anche perché tale Stato, analogamente agli altri appena entrati nell'Unione europea, beneficerà di fondi strutturali comunitari particolarmente cospicui;
le ulteriori penalizzazioni per l'economia giuliana che derivano dai più favorevoli regimi fiscali in vigore negli Stati confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a reintegrare, con adeguati e congrui finanziamenti, per gli anni 2006 e seguenti, lo stanziamento triennale previsto per il «Fondo Gorizia» ed il «Fondo Trieste» di cui alla legge istitutiva del fondo stesso.
9/5310-bis-C-R/66. Romoli, Menia, Rosato.
La Camera,
premesso che:
il comparto dei tessile abbigliamento calzaturiero (TAC) pugliese, che comprende 10 mila aziende e 51 mila addetti, è interessato da una grave e profonda crisi strutturale;
la regione Puglia ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali un accordo di programma quadro che prevede
a) azioni a supporto delle attività di commercializzazione e marketing tese alla creazione e/o rafforzamento dei marchi aziendali allo scopo di incrementare il valore aggiunto dei prodotti, che ora viene trasferito in gran parte agli intermediari di filiera;
b) azioni di sostegno del miglioramento qualitativo dei prodotti;
c) azioni e interventi di formazione, ricerca e sviluppo con attività di formazione continua, riqualificazione e formazione di figure professionali altamente qualificate;
d) creazione delle condizioni di attrazione di nuove iniziative da parte di imprese esterne al territorio che si pongano l'obiettivo di dar vita a progetti, auspicabilmente insieme ad imprenditori pugliesi, al fine di fornire prodotti e servizi avanzati rivolti, in particolar modo, al completamento e/o rafforzamento della filiera;
in relazione a quanto sopra la Regione Puglia ha già richiesto il relativo finanziamento al Governo;
impegna il Governo
ad attivarsi per assicurare, con la massima urgenza, Ì intervento finanziario richiesto a copertura del summenzionato accordo di programma quadro al fine di consentire il riposizionamento competitivo del comparto del TAC e la tutela dei livelli occupazionali.
9/5310-bis-C-R/67. Rotundo, Ria, Agostini, Nicola Rossi, Rossiello, Folena, Sasso, Piglionica, Bonito, Calderola, Luigi Pepe, Carbonella, Sinisi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dispone che il regime speciale IVA in agricoltura si applica alle imprese con volume d'affari non superiore a 20.658,28 euro;
il comma 10 dello stesso articolo 34 vieta, solo per le imprese agricole, la separazione contabile delle diverse attività esercitate;
la normativa IVA di carattere generale consente, invece, a tutte le imprese la facoltà di separazione delle attività;
anche per l'anno 2005 il disegno di legge finanziaria ha prorogato il regime speciale IVA per le imprese agricole, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, reiterando analoghe disposizioni adottate fin dal 1998; nelle precedenti occasioni, unitamente alla proroga del regime speciale IVA, è stata rinviata l'entrata in vigore della norma che vieta la separazione delle attività esercitate nell'ambito delle imprese agricole; il disegno di legge Finanziaria, nel testo originario, prevedeva ambedue le citate disposizioni; nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa quella relativa alla separazione delle attività, con il risultato di una ingiustificata discriminazione nei confronti delle imprese agricole;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere in materia di imposta sul valore aggiunto, la facoltà per i produttori agricoli di separare le attività esercitate nella medesima impresa, tenendo conto che si tratta di trattamenti tributari speciali in attesa di razionalizzazione, così come espressamente disposto dalla legge n. 80 del 2003 sulla riforma del sistema fiscale statale.
9/5310-bis-C-R/68. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Franci, Lumia.
La Camera,
premesso che:
al comma 206, viene autorizzata la spesa per varie opere di ricostruzione in numerosi territori italiani colpiti nel corso degli anni da eventi sismici e calamitosi; tra gli altri vengono considerate le regioni Basilicata e Campania, terribilmente colpite dal terremoto del 1980, dimenticandosi al contempo la regione Calabria che subì analoghi disastri;
tale situazione crea discriminazione tra le varie regioni italiane, tenuto conto che anche in Calabria sono ancora in corso opere di ricostruzione sia pubbliche che private;
impegna il Governo
ad attivarsi al fine di stanziare i fondi necessari atti a proseguire e terminare gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori della regione Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980.
9/5310-bis-C-R/69. Pappaterra.
La Camera,
premesso che:
con la legge 24 dicembre 2004, n. 350, è stata autorizzata l'assunzione in via definitiva degli agenti ausiliari del corpo di polizia penitenziaria reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 356 e dell'articolo 50, comma 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
dalla graduatoria conseguente, di cui al decreto ministeriale del 26 maggio 2004, sono rimasti esclusi circa 100 unità, peraltro non potranno essere incorporati gli ausiliari dei successivi quattro contingenti dell'anno 2004 (circa 500 unità), che, qualora non intervenga una norma successiva dovranno essere congedati nell'anno 2005;
tale eventualità determinerà un decremento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria che non potrà più usufruire dell'apporto dei 2000 unità di ausiliari del servizio di leva, perché lo stesso viene a cessare dal 1o gennaio 2005;
questa situazione, in una realtà difficile come quella carceraria, rischierebbe di rendere poco «controllati» molti istituti di pena, con le conseguenze da tutti facilmente immaginabili;
impegna il Governo
a verificare la possibilità di adottare iniziative normative volte a consentire un'ulteriore deroga al blocco delle assunzioni per gli agenti ausiliari, onde consentire il recupero di ulteriori 600 unità di polizia penitenziaria.
9/5310-bis-C-R/70.Buemi.
La Camera,
premesso che:
ai commi 309 e 310, negli interventi in materia di giustizia, per la prima volta è applicato un balzello sulle pratiche di valore minimo del giudice di pace che, per antica tradizione risalente al giudice conciliatore, non erano mai state assoggettate a tributi; Oltre a ciò, viene violato il principio della proporzionalità della tassa, infatti per i giudizi da Euro 1,00 a Euro 1.110,00 il contributo è, in proporzione, di circa 500 volte più elevato, rispetto alle cause di Euro 520.000,00;
impegna il Governo
a rivedere tale decisione che colpisce indistintamente tutti i cittadini, in particolare quelli che si rivolgono per piccole pratiche ai giudici di pace, affinché il tanto pubblicizzato «abbassamento delle tasse» non debba frantumarsi in tanti e nuovi balzelli e tributi imposti attraverso questa legge finanziaria.
9/5310-bis-C-R/71. Intini, Buemi.
La Camera,
premesso che:
i Giochi del Mediterraneo 2009, assegnati alla città italiana di Pescara, rappresentano, dopo le Olimpiadi invernali di Torino 2006, il più grande evento sportivo previsto nel nostro paese nei prossimi anni e costituiscono un'occasione per il rilancio economico e infrastrutturale anche in considerazione dell'anno del libero scambio tra i paesi del Mediterraneo fissato per il 2010;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere interventi finanziari finalizzati all'ottima riuscita dell'evento sportivo, utili anche a creare le condizioni di appetibilità imprenditoriale, di sviluppo territoriale e di valorizzazione dell'immagine del paese, e a valutare la possibilità di dichiarare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 343 del 2001 convertito nella legge n. 401 del 2001, i Giochi di Pescara 2009 «Grande Evento».
9/5310-bis-C-R/72. Aracu.
La Camera,
premesso che:
si rende necessario sanare situazioni pregresse relative a dirigenti scolastici che hanno avuto modo di maturare esperienze e professionalità adeguate e sui quali lo Stato italiano ha inteso investire attraverso un corso-concorso di formazione;
impegna il Governo
a prevedere soluzioni per gli aspiranti che nell'anno scolastico 2002/2003 erano al terzo anno di incarico di presidenza,-ammessi con riserva pur in mancanza del requisito di servizio prescritto, che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso-concorso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Quarta Serie Speciale - n. 100 del 30 dicembre 2002 e a prevedere percorsi privilegiati, nell'ambito di futuri concorsi, per coloro i quali abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato.
9/5310-bis-C-R/73. Santulli.
La Camera,
premesso che:
con la risoluzione del 16 dicembre 2002 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha eletto il 2004 «Anno internazionale del riso» e la Fao, deputata a promuoverne le celebrazioni in collaborazione con i governi nazionali e altre istituzioni, ha invitato l'Italia, primo produttore europeo del cereale, ad assumere un ruolo guida all'interno della Comunità europea per garantire il successo dell'iniziativa e un impatto duraturo;
il motto «Il riso è vita», scelto dalla Fao, mira a sottolineare l'importanza del riso come fonte alimentare primaria e coltura sostenibile, risorsa preziosa e fondamentale nella lotta contro la fame e la povertà, ma anche per la conservazione dell'ambiente, la sicurezza alimentare e una migliore qualità della vita delle generazioni odierne e future di ogni parte del mondo;
impegna il Governo
a reperire risorse aggiuntive oltre a quelle già previste nei progetti annuali, al fine di provvedere all'invio di aiuti straordinari in riso verso quelle popolazioni che hanno come alimento base questo cereale e che a causa di calamità naturali o di eventi bellici non hanno cibo sufficiente per pro edere al proprio sostentamento.
9/5310-bis-C-R/74. de Ghislanzoni Cardoli.
La Camera,
premesso che:
è necessario determinare le condizioni per lo sviluppo economico e delle attività produttive della parte di area metropolitana di Roma compresa tra i Castelli Romani ed il litorale attraverso l'ammodernamento della rete dei trasporti e della mobilità, la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, archeologico, culturale del territorio;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad attuare i seguenti interventi previsti dalla delibera CIPE 121 del 2001 e dai PRUSST di Ciampino e Lanuvio:
a) sistema plurimodale di trasporto dei Castelli Romani;
b) collegamento dell'Aeroporto di Ciampino con la stazione ferroviaria; attraverso metro leggera a guida automatica;
c) copertura delle trincee ferroviarie nel centro urbano di Ciampino;
d) ampliamento e messa in sicurezza della via Nettunense, creazione nuova rotatoria al Km. 15, bivio di Campoleone;
e) valorizzazione del Litorale a sud della provincia di Roma con la riqualificazione del sistema portuale, la realizzazione di opere di contrasto all'erosione della costa e all'inquinamento delle acque marine;
f) salvaguardia dei bacini idrici dei laghi di Castelgandolfo e di Nemi e del patrimonio boschivo del Parco dei Castelli Romani.
9/5310-bis-C-R/75. Rugghia.
La Camera,
premesso che:
il comma 165 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede la proroga, per l'anno 2005, dei contratti solidarietà per i lavoratori delle imprese con meno di 16 dipendenti, prorogati per l'anno 2004 ai sensi del comma 136 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge Finanziaria 2004);
non viene invece prevista la proroga per il 2005 della possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese sotto i 15 dipendenti, licenziati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, di cui al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2003, n. 236, e prorogati per l'anno 2004 con il comma 135 dell'articolo 3 della medesima legge 350/2003;
la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese sotto i 15 dipendenti rappresenta un importante strumento per favorire la rioccupazione dei lavoratori delle piccole imprese e delle imprese artigiane che non possono accedere a nessun altro aiuto;
impegna il Governo
a predisporre una iniziativa legislativa urgente al fine di prorogare per l'anno 2005 la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese sotto i 15 dipendendenti.
9/5310-bis-C-R/76. Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.
La Camera
premesso che:
con il maxiemendamento approvato dal Senato attraverso il voto di fiducia si è introdotta una nonna, al comma 161, che modifica il sistema di elezione dei rappresentanti dei lavoratori parasubordinati nel Fondo dell'INPS;
questa disposizione, introdotta con una decisione improvvisa e senza che si sia proceduto alla consultazione delle parti sociali, riduce il numero dei rappresentanti, elimina le procedure elettive e le sostituisce con la designazione da parte delle organizzazioni sindacali e attribuisce la presidenza del Fondo al Presidente dell'INPS, togliendola ai rappresentanti dei lavoratori;
tale norma viene inoltre inserita a poche settimane dallo svolgimento di regolari elezioni, alle quali hanno partecipato più di 20.000 lavoratori, che hanno democraticamente eletto i loro rappresentanti nel comitato di gestione del «Fondo parasubordinati»;
impegna il Governo
a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di salvaguardare la nomina del Comitato amministratore per la gestione del Fondo per la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 eletto liberamente e democraticamente dai lavoratori durante la consultazione elettorale svoltasi tra il 15 e il 19 novembre 2004.
9/5310-bis-C-R/77. Guerzoni, Delbono, Innocenti, Sgobio, Gianni Alfonso, Ceremigna, Montecuollo, Widmann, Zanella, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo Diana, Sciacca, Bottino.
La Camera
premesso che:
il comma 158, introdotto al Senato, prevede, al primo periodo, la possibilità di proroga per il 2005 dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza al 31 dicembre 2004, concessi o prorogati ai sensi dell'articolo 3 comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mentre al secondo e terzo periodo, stabilisce dei criteri restrittivi per la concessione della proroga dei suddetti trattamenti, ovvero la riduzione di almeno il 10 per cento dei destinatari del trattamento e la riduzione dell'importo del trattamento pari al 10 per cento in caso di prima proroga e del 30 per cento nel caso di proroghe successive;
il decreto legge 5 ottobre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, recante «Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali», all'articolo 1, comma 2, ha già parzialmente modificato il comma 137 dell'articolo 3 della legge 350/2003, differendo il termine finale per gli accordi al Ministero dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005;
il comma 137 dell'articolo 3 della legge 350 del 2003 (Legge Finanziaria 2004) prevedeva la possibilità di proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza al 31 dicembre 2003, con una riduzione del 20 per cento del trattamento, tranne in caso di nuova concessione o di prima proroga;
il comma 158 del testo in esame appare poco chiaro e presenta dei problemi di interpretazione relativamente a quanto previsto dall'articolo 137 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, come modificato dal decreto legge 5 ottobre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
un primo punto critico è determinato da quanto previsto al secondo periodo del comma 158, secondo periodo, che sembrerebbe non sostituivo bensì integrativo del suddetto comma 137: dovrebbe conseguentemente restare valida la possibilità di proroga, nei limiti delle risorse previste dalla legge 350/2003 (360 milioni di euro) entro il 30 aprile 2005, dei trattamenti ivi previsti, senza i criteri restrittivi previsti dal comma 158 (riduzione del numero dei destinatari e diminuzione dell'importo del trattamento);
un secondo punto riguarda la riduzione dei trattamenti prevista dal secondo periodo del comma 158 del testo in esame: se tale riduzione dovesse sommarsi a quella già prevista dal 5o e 6o periodo del comma 137 dell'articolo 3 della legge 350/2003 (20 per cento dopo la prima proroga), si potrebbe arrivare fino ad un «taglio» del 50 per cento del trattamento;
impegna il Governo
ad adottare un'iniziativa normativa volta a chiarire la portata della norma prevista dal comma 158 del testo in esame nel senso di confermare la condizione di miglior favore per i lavoratori, sia per quanto riguarda l'importo del trattamento che per la riduzione dei destinatari del trattamento stesso.
9/5310-bis-C-R/78. Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.
La Camera,
premesso che:
appare oramai chiaro il disimpegno della Fiat Auto S.p.A. rispetto alle sorti dello stabilimento Alfa-Romeo di Arese, che ha portato nel corso degli ultimi anni alla progressiva chiusura di tutti i reparti produttivi e alla stessa alienazione del sito;
la recente sospensione anche della produzione delle «Meccaniche-Powertrain» sancisce di fatto la chiusura dello stabilimento;
in sede regionale un accordo prevede l'insediamento di attività industriali che si starebbero concretizzando con l'assorbimento degli esuberi Fiat;
115 operai dell'Alfa Romeo sarebbero già stati assunti dalla casa automobilistica inglese TVR, se fossero già state sbloccate le procedure di affitto dei capannoni;
un ordine del giorno recante il medesimo impegno è stato accettato da Governo in Aula il 25 novembre 2004, in sede di esame del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291-:
impegna il Governo
a garantire la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria che scade il 31 dicembre 2004, in attesa del collocamento del personale in esubero nel sito di Arese, come auspicato anche dal Consiglio regionale della Lombardia nella mozione approvata il 9 novembre scorso.
9/5310-bis-C-R/79. Alfonso Gianni, Guerzoni, Del Bono, Innocenti, Duilio, Cordoni, Bulgarelli, Sgobio, Buemi, Provera, Russo Spena.
La Camera
attualmente operano in Italia quattro Case da Gioco rispettivamente a Sanremo, Saint Vincent, Campione d'Italia e Venezia mentre da anni non vengono più concesse le autorizzazioni per l'apertura di altre case da gioco nonostante numerosi comuni ne abbiano fatto richiesta;
all'estero - e soprattutto in prossimità delle frontiere terrestri italiane (oltre che a Malta) - si sono intanto moltiplicate case da gioco che intercettano numerosa clientela italiana e di fatto costituiscono una forte concorrenza di offerta turistica a tutte le zone di frontiera;
si è largamente diffuso negli esercizi pubblici la presenza di macchine da gioco e che, nonostante l'aumento della sorveglianza, giornalmente si verificano abusi nella loro gestione oltreché la pratica impossibilità di controllarne e limitarne l'uso ai soli maggiorenni e tenuto conto che - nella pratica - viene eluso l'obbligo di legge di non permettere il pagamento di vincite in denaro e quindi l'incontrollata presenza di questi apparecchi costituisce un problema di indubbia rilevanza sociale;
si impone una nuova normativa complessiva che regoli il gioco d'azzardo;
sono state presentate numerose proposte di legge richiedenti l'apertura ed la regolamentazione di nuove case da gioco appare corretta ed equilibrata la proposta di concedere l'apertura ad una sola casa da gioco per regione, fatto salvo la tutela di quelle esistenti evitando l'apertura di altri casinò nelle regioni dove già oggi vi sono case da gioco autorizzate;
appare superato il rischio che ad aperture di case da gioco si accompagni una diffusione della criminalità o di attività al limite del lecito, tenuto conto delle normative esistenti, delle cautele che andrebbero intraprese e del fatto che, concretamente, non ha più senso oggi procedere ad operazioni di riciclaggio del denaro attraverso il gioco d'azzardo essendovi purtroppo altre forme più semplici per il riciclaggio del denaro «sporco»;
invece prosperano in tutte Italia case da gioco clandestine dove invece forte è il controllo della malavita, come sottolineato dai numerosi interventi delle Forze dell'Ordine;
appare utile che l'autorizzazione alla apertura di nuove case da gioco preveda piuttosto che la loro gestione sia anche affidata agli Enti pubblici territoriali affinché i profitti dei Casinò vengano impegnati sul territorio al fine della promozione economica e turistiche, oltre che a costituire una preziosa fonte di introito per l'Erario, realtà utilissima nella attuale situazione di difficoltà delle finanze pubbliche;
per la scelta delle nuove località ove potranno avere sede i casinò si debba tener conto delle caratteristiche turistiche delle singole città che ne faranno richiesta e dei rispettivi bacini e comparti turistici, nonché delle disponibilità di sedi adeguate e che altro elemento qualificante potrà essere considerato il fatto che in passato siano già state aperte case da gioco pubbliche in queste località;
comunque è utile predisporre case da gioco nelle prossimità dei confini, soprattutto là dove più sensibile è la concorrenza estera, il tutto in collaborazione e con il parere determinante delle singole regioni;
impegna il Governo
a presentare celermente al Parlamento un disegno di legge coordinato concedente 1'apertura di una nuova casa da gioco per regione, ove non già esistenti, con capitale pubblico e privato e conseguentemente ripartizione dei profitti tra Erario, regioni, province e comuni interessati
9/5310-bis-C-R/80. Zacchera.
La Camera,
premesso che:
l'Area Science Park di Trieste rappresenta uno dei parchi scientifici più importanti d'Europa, con la sua vivissima attività di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, formazione, anche nel campo della collaborazione con moltissimi Paesi in via di sviluppo;
il Parco ospita al suo interno il Laboratorio di Sincrotrone, la macchina di Luce che dal 1994 ha portato al raggiungimento di conoscenze diffuse in campo internazionale, utilizzata ogni anno da oltre 1000 ricercatori di oltre 25 Paesi diversi, con progetti e contratti acquisiti competitivamente a livello internazionale e nazionale, i cui risultati tecnologici e scientifici vengono esportati in tutto il mondo, gestito dalla Società consortile per azioni Sincrotrone Trieste, a capitale interamente pubblico;
dopo aver assunto la gestione dell'accesso e dello sviluppo della rete europea di Laboratori Laser e di Sincrotrone, il centro è stato selezionato per l'avvio del progetto Fermi\@Elettra, all'avanguardia a livello mondiale, sviluppato con Enti e Imprese italiani e stranieri, grazie al quale verrà dotato di una seconda sorgente laser a elettroni liberi, consolidando la sua leadership internazionale; il consorzio sta attraversando una grave crisi finanziaria, iniziata già nel 2002, dovuta alla riduzione dei finanziamenti dello Stato che dagli iniziali 27 milioni di euro sono stati ridotti a 13 milioni, comportando nel 2003 una perdita di bilancio di oltre 17 milioni di euro, crisi che mette a rischio la continuazione dell'attività del Laboratorio, il mantenimento degli impegni con l'Unione Europea e la realizzazione del progetto Fermi\@Elettra;
a sostegno dell'attività di ricerca, formazione e sviluppo dell'innovazione, il 21 novembre 2003 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia, che al suo interno prevedeva il supporto, «attraverso iniziative dirette ovvero specifici accordi, del potenziamento e della qualificazione delle attività del Laboratorio di luce di Sincrotrone Elettra quale centro di eccellenza internazionale nelle tecnologie e ricerche»;
il progetto Fermi\@Elettra è stato inserito da parte della Commissione Europea al primo posto tra i progetti prioritari per il rilancio della competitività della ricerca europea e alla Sincrotrone Spa è stato quindi concessa la sottoscrizione di un prestito con la Banca Europea degli Investimenti del valore di 60 milioni di euro, previa sottoscrizione della relativa garanzia da parte dello Stato;
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte al reperimento dei fondi ordinari nella misura almeno di 14 milioni annui per il 2005 e all'autorizzazione alla sottoscrizione della garanzia statale sul prestito BEI, a favore dei progetti di ricerca della società indicata in premessa.
9/5310-bis-C-R/81. (Testo modificato nel corso della seduta).Rosato, Romoli, Menia, Saro, Damiani, Maran.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972 dispone che il regime speciale IVA in agricoltura si applica alle imprese con volume d'affari non superiore a 20.658,28 euro;
il comma 10 dello stesso articolo 34 vieta, solo per le imprese agricole, la separazione contabile delle diverse attività esercitate; la normativa IVA di carattere generale consente, invece, a tutte le imprese la facoltà di separazione delle attività;
anche per l'anno 2005 il disegno di legge finanziaria ha prorogato il regime speciale IVA per le imprese agricole, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, reiterando analoghe disposizioni adottate fin dal 1998; nelle precedenti occasioni, unitamente alla proroga del regime speciale IVA, è stata rinviata l'entrata in vigore della norma che vieta la separazione delle attività esercitate nell'ambito delle imprese agricole;
il disegno di legge Finanziaria, nel testo originario, prevedeva ambedue le citate disposizioni; nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa quella relativa alla separazione delle attività, con il risultato di una ingiustificata discriminazione nei confronti delle imprese agricole;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere, nell'ambito della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, la facoltà per i produttori agricoli di separare le attività esercitate nella medesima impresa, tenendo conto che si tratta di trattamenti tributari speciali in attesa di razionalizzazione, così come espressamente disposto dalla legge n. 80 del 2003 sulla riforma del sistema fiscale statale.
9/5310-bis-C-R/82. Franci, Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Oliverio, Sandi Stramaccioni.
La Camera,
premesso che:
per il contratto del comparto scuola, sono state previste risorse irrisorie molto al di sotto delle necessità ai soli fini della pura difesa del potere di acquisto degli stipendi;
confermare i tagli già programmati e non stanziare risorse per fare i contratti sulla base delle regole previste dagli accordi del luglio 1993 significa di fatto continuare a togliere risorse alla scuola;
impegna il Governo
a compiere un'ulteriore riflessione sul reperimento delle necessarie risorse al fine di consentire un regolare svolgimento delle relazioni sindacali.
9/5310-bis-C-R/83. Capitelli.
La Camera,
premesso che:
sarebbe opportuno individuare una norma specifica che consenta la perequazione del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995, aventi diritto al trattamento di quiescenza;
impegna il Governo
ad individuare in tempi brevi un percorso normativo che consenta la perequazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratomi postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995.
9/5310-bis-C-R/84. Fumagalli, Pistone.
La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria ha introdotto il secondo modulo della riforma fiscale;
nessuna misura è prevista in finanziaria per quei contribuenti con redditi così bassi da non poter godere dei benefici riconosciuti nella forma di detrazioni di imposta. Questi rappresentano una quota significativa delle famiglie italiane e restano per ora esclusi da qualsiasi agevolazione fiscale;
impegna il Governo
ad adottare opportune iniziative volte a consentire il recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito di imposta.
9/5310-bis-C-R/85. Crucianelli.
La Camera,
premesso che:
il lavoro sommerso rappresenta nel Mezzogiorno il 30 per cento del pil;
questo comporta un impoverimento dell'economia e una marginalità sociale con decine di migliaia di lavoratori senza diritti e senza tutele;
si tratta di milioni di euro in termini di contributi previdenziali evasi;
è una emergenza sociale anche sotto l'aspetto infortunistico con persone rese invalide senza alcuna forma di copertura,
il fallimento dei provvedimenti di emersione varati dal Governo Berlusconi;
impegna il Governo
entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge a varare un piano d'azione straordinario di contrasto al lavoro nero nel Mezzogiorno con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali delle organizzazioni di categoria e degli enti istituzionali regionali e territoriali al fine di ridurre l'incidenza del fenomeno.
9/5310-bis-C-R/86. Bettini.
La Camera,
premesso che:
al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi;
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a prevedere una detrazione dall'imponibile relativo alle imposte sul reddito per le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, costituite in forma associata.
9/5310-bis-C-R/87. Ottone.
La Camera,
premesso che:
sia fondamentale ed indispensabile conoscere la reale consistenza del patrimonio bovino nel nostro paese, anche in considerazione del monitoraggio e controllo della produzione e delle certificazioni di filiera a garanzia dei consumatori;
impegna il Governo
entro il 30 marzo 2005, a riferire in Parlamento rispetto alla funzionalità dell'anagrafe zootecnica e rispetto al riconoscimento della stessa da parte delle Comunità europea.
9/5310-bis-C-R/88. Borrelli.
La Camera,
premesso che:
la rendita INAIL è un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, per la quale vengono pagati i relativi contributi distinti e diversi da quelli pagati per la pensione;
la normativa prevista dall'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede il divieto di cumulo tra l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità liquidata dall'INPS in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia dell'INAIL liquidata per il medesimo evento invalidante;
il divieto di cumulo non vale per coloro che avessero stipulato un'assicurazione privata contro gli infortuni;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte all'eliminazione del divieto di cumulo tra l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità liquidata dall'INPS in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia dell'INAIL liquidata per il medesimo evento invalidante, così come è già stato fatto per le pensioni di reversibilità.
9/5310-bis-C-R/89. Di Serio D'Antona.
La Camera,
impegna il Governo
ad attivarsi affinché a decorrere dall'anno 2005 siano stanziate idonee somme per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
9/5310-bis-C-R/90. Paola Mariani.
La Camera,
premesso che:
nel contesto di grave crisi dell'apparato produttivo nazionale si rendono necessarie moderne politiche intese a supportare il piano di ristrutturazione delle aziende in crisi mediante la raccolta diretta di risparmio sui mercati dei capitali;
in luogo di risorse rivenienti dal bilancio dello Stato che rischiano di violare la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, o di finanziamenti bancari che richiedono il «pluriaffidamento» dell'imprenditore in crisi, è indispensabile individuare un incentivo alla sottoscrizione di fondi specializzati nell'acquisizione di azioni o quote di imprese quotate o non quotate, dichiarate in crisi;
sono molte le ragioni per cui è preferibile favorire, mediante strumenti di mercato, l'afflusso di capitali verso le imprese in crisi in luogo di finanziamenti pubblici o derivanti dall'accensione di prestiti bancari;
storicamente l'intervento diretto dello Stato nelle imprese in crisi non ha determinato i risultati attesi perché l'intervento finanziario non è stato affiancato da una procedura di governance adeguata, da un qualificato supporto manageriale e dalla definizione di tempi e di limiti quantitativi;
impegna il Governo
a prevedere strumenti di agevolazione già presenti e diffusi nei maggiori paesi europei, la cui introduzione in Italia può risultare particolarmente importante, per modernizzare le modalità di intervento nelle crisi industriali, in relazione alla peculiare struttura proprietaria del capitalismo italiano, tramite un incentivo alla sottoscrizione di fondi specializzati nell'acquisizione di azioni o quote di imprese quotate o non quotate, dichiarate in crisi, mediante la tassazione agevolata del capital gain che si determina, alla fine del periodo di crisi, sulla base della differenza fra valore dell'investimento alla fine della crisi e prezzo di realizzo.
9/5310-bis-C-R/91. Filippeschi.
La Camera,
premesso che:
la direttiva europea 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 autorizzava gli Stati membri a sperimentare per il triennio 2000-2003 l'applicazione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (NA) ridotta per fino a due settori di servizio ad alta intensità di lavoro;
l'Italia ha utilizzato tale norma, poi prorogata, in particolare per il settore della manutenzione nell'edilizia;
altri paesi, in particolare l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo e l'Irlanda hanno applicato la citata direttiva anche al settore del commercio e della riparazione delle biciclette e accessori;
ritenuto che in questo modo si possa contribuire ad incentivare l'acquisto e l'uso delle biciclette come positiva azione per una migliore organizzazione della mobilità, particolarmente nelle aree urbane, e per una più efficace lotta al traffico e all'inquinamento;
impegna il Governo
ad attivarsi perché sia sperimentale l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nel settore del commercio e riparazione delle biciclette e accessori nel caso si preveda una ulteriore proroga della direttiva europea o a proporre, in sede di Consiglio dei ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), che nella definitiva armonizzazione dell'IVA venga considerata l'applicazione di una aliquota IVA ridotta per tale settore.
9/5310-bis-C-R/92. Mancini.
La Camera,
premesso che:
in Italia ci sono circa un milione di famiglie che vivono con una persona anziana non autosufficiente e circa 500 mila con una persona con grave disabilità;
queste famiglie sono provate da un pesante e quotidiano carico di lavoro assistenziale;
l'intensità dei bisogni della non autosufficienza delle persone anziane è talmente rilevante che è necessario, al fine anche di non rischiare l'impoverimento di quelle famiglie che si fanno carico di una persona non autosufficiente i cui costi di assistenza oscillano tra i 1000 e i 2000 euro al mese, incrementare le politiche socio sanitarie in grado di fornire una assistenza adeguata, efficace ed uniforme su tutto il territorio nazionale;
la domanda crescente e qualitativamente diversa di servizi per gli anziani non autosufficienti impone una revisione complessiva sia delle forme di sostegno economico, sia di quelle di erogazione dell'assistenza per una rete di servizi dotata di strumenti, professionalità, strutture in grado di fornire risposte flessibili a bisogni individuali differenziati e forme di supporto alle esigenze delle famiglie che possono richiedere, nei diversi momenti e nelle diverse situazioni, forme di affrancamento nei compiti di assistenza e servizi di sollievo domiciliari, semiresidenziali o residenziali;
a fronte dei bisogni crescenti che richiedono un urgente e consistente aumento delle risorse finanziarie da mettere a disposizione, vi è nel paese ormai una diffusa consapevolezza nel ritenere necessaria qualche forma di condivisione del rischio di non autosufficienza,
la finanziaria 2003-2006 ha purtroppo decentrato i finanziamenti sia della legge 71, per le aree metropolitane, ed ha traslato al 2006 l'utilizzo dei fondi ex articolo 20 legge n. 67 del 1988 impedendo di fatto la programmazione e l'uso di risorse per la ristrutturazione, innovazione impiantistica e tecnologica sia dei presidi ospedalieri che delle RSA;
impegna il Governo
a sviluppare azioni finalizzate a:
a) dare piena attuazione all'atto di integrazione socio-sanitaria approvato nell'ambito della conferenza Stato-Regioni;
b) incrementare politiche socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie, offrendo una più ampia, innovata e riqualificata risposta assistenziale;
c) individuare i meccanismi finanziari necessari ad un consistente ampliamento delle risorse per far fronte ai bisogni terapeutici assistenziali, con particolare riguardo all'assistenza sociosanitaria domiciliare.
9/5310-bis-C-R/93. Bova.
La Camera,
premesso che:
per favorire le attività di ricerca;
impegna il Governo
ad adottare opportune iniziative, eventualmente di carattere normativo, volte a rimettere alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della repubblica n. 382 del 1980, o di altri strumenti normativi italiani o comunitaria.
9/5310-bis-C-R/94. Alberta De Simone.
La Camera,
premesso che:
le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;
tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;
il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;
è stata avviata con la legge n. 422 del 1997 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;
tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;
tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto;
impegna il Governo
ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico attraverso la defiscalizzazione delle spese sostenute dai cittadini per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ferroviario.
9/5310-bis-C-R/95. Tedeschi.
La Camera,
premesso che:
ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale, visto l'articolo 26, comma 10 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;
impegna il Governo
a far sì che tutto il ricavato dalla vendita del patrimonio di RFI e di eventuale altro patrimonio delle società del gruppo FS sia interamente ed esclusivamente finalizzato al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, alla sicurezza e alla riqualificazione del materiale rotabile;
qualora tra i beni venduti vi siano strutture abitative, a far salvi i diritti di tutela e di opzione previsti dalla legge per gli affittuari a vario titolo.
9/5310-bis-C-R/96. Panattoni.
La Camera,
premesso che:
è stata istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS, per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative;
il contributo da versare alla gestione previdenziale per gli associati in partecipazione è stato assimilato al contributo pensionistico versato dai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo una ripartizione che vede il 55 per cento della quota a carico dell'associante e il 45 per cento a carico dell'associato;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte ad uniformare la ripartizione delle quote di contributo previste dalla nuova normativa previdenziale sugli associati in partecipazione a quella di tutti i lavoratori autonomi, dipendenti e collaboratori coordinati e coordinativi ovvero pari a due terzi a carico dell'associante e un terzo a carico dell'associato.
9/5310-bis-C-R/97. Boiardi.
La Camera,
premesso che:
l'Italia è il Paese che conta meno residenti universitari in Europa;
è grave il disagio di tanti studenti, costretti a frequentare facoltà operanti in province diverse e distanti dalla propria, con costi spesso spropositati;
ciò viola l'eguale diritto allo studio sancito della Costituzione;
impegna il Governo
a verificare la possibilità:
a) di prevedere, attraverso l'adozione di opportune iniziative normative, l'ipotesi di rimborso delle spese di locazione abitativa in favore degli studenti universitari fuori sede;
b) a ricercare fondi da destinare alla realizzazione di strutture residenziali universitarie.
9/5310-bis-C-R/98. Raffaella Mariani.
La Camera,
premesso che:
tutte le forze parlamentari si sono pronunciate a favore dell'istituzione di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti al fine di realizzare una rete di servizi per le persone disabili e per il sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura, e di erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita;
tale innovazione richiede adeguate risorse finanziarie;
impegna il Governo
ad individuare le risorse necessarie per realizzare le finalità indicate in premessa.
9/5310-bis-C-R/99. Zanotti.
La Camera,
premesso che:
le spese annue sostenute dalle Università per la corresponsione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro rimangono da tempo a totale carico del loro bilancio;
il carico finanziario sui bilanci universitari, che così si è accumulato e si incrementa anno dopo anno, ha posto e porrà sempre più gli atenei in gravi difficoltà finanziarie;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di varare norme per rimborsare alle Università, anche parzialmente ma stabilmente, i costi derivanti dagli incrementi stipendiali del personale in servizio dovuti a leggi o contratti nazionali indipendenti dalle decisioni gestionali degli atenei, purché nei limiti percentuali massimi stabiliti dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.
9/5310-bis-C-R/100. Lolli.
La Camera,
premesso che:
ai fini di riconoscere agli anziani con redditi bassi ed incapienti nei confronti del fisco almeno parzialmente i benefici accordati ad altri cittadini mediante il meccanismo del credito d'imposta;
impegna il Governo
a prevedere a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, l'erogazione di un bonus una tantum da erogarsi con la prima mensilità dell'anno 2005.
9/5310-bis-C-R/101. Rognoni.
La Camera,
premesso che:
al fine di favorire lo sviluppo delle PMI;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per le piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, una tassazione differenziata: ai fini delle imposte sul reddito, con una tassazione ad aliquota ridotta, in misura pari alla prima aliquota dell'Irpef, per una quota di reddito e la restante quota ad aliquota ordinaria; ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'ampliamento della deduzione dalla base imponibile.
9/5310-bis-C-R/102. Susini.
La Camera,
premessa la necessità di adottare un'efficace politica di contenimento del costo della vita;
rilevato che il costo delle polizze RC auto dovrebbe essere adeguato alla diminuzione degli incidenti stradali determinatasi con l'introduzione della patente a punti;
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile volta a contenere il costo della vita, ivi comprese quelle finalizzate ad ottenere una riduzione delle tariffe RC auto.
9/5310-bis-C-R/103. Raffaldini.
La Camera,
premesso che:
per valorizzare i prodotti nazionali;
impegna il Governo
ad istituire il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
9/5310-bis-C-R/104. De Luca.
La Camera,
premesso che:
per favorire la collaborazione tra Università ed impresa;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per riconoscere un credito d'imposta alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi e alle società partecipanti al capitale delle stesse che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
9/5310-bis-C-R/105. Giulietti.
La Camera,
premesso che:
per favorire i sistemi produttivi locali;
impegna il Governo
ad esentare dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive, per un periodo transitorio dalla data della loro costituzione, le Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale, e costituite dalle imprese operanti nei sistemi produttivi locali, ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140
9/5310-bis-C-R/106. Nicola Rossi.
La Camera,
premesso che:
per favorire il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali;
impegna il Governo
ad aumentare le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al Fondo per l'innovazione. previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
9/5310-bis-C-R/107. Magnolfi.
La Camera,
impegna il Governo
ad attivarsi affinché a decorrere dall'anno 2005 siano stanziate idonee somme per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
9/5310-bis-C-R/108. Vianello.
La Camera,
nell'ambito di un necessario potenziamento della politica per la famiglia ai fini di favorire i i ricongiungimenti familiari;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare risorse alla concessione di un assegno per i ricongiungimenti degli immigrati con i propri familiari.
9/5310-bis-B/109.Martella.
La Camera,
premesso che:
ai fini della proroga e dell'estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad autorizzare i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto n. 237/98, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;
ad adottare iniziative normative volte ad estendere volte a estendere la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.
9/5310-bis-C-R/110. Sciacca.
La Camera,
premesso che:
ai fini della promozione del'occupatibilità dei residenti nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento comunitario iscritti presso i servizi pubblici per l'impiego;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad istituire un Fondo speciale per il sostegno a programmi per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo che finanzi un bonus, erogato quale indennità di sostegno alla partecipazione a programmi territoriali per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo.
9/5310-bis-C-R/111. Buffo.
La Camera,
premesso che:
per dare maggiore trasparenza a promuovere una migliore e paritaria partecipazione nella ripartizione triennale dei fondi di cui al comma 30;
gli enti che hanno già presentato progetti preliminari in data antecedente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2005 potranno rinnovare la domanda nei termini del comma 31, dell'articolo unico della legge finanziaria;
in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti interessati:
impegna il Governo
ad individuare gli interventi e gli enti destinatari solo sulla base dei progetti preliminari presentati dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2005 ed entro i 90 giorni del comma 31.
9/5310-bis-C-R/112. Nannicini.
La Camera,
premesso che:
al fine di promuovere la capacità competitiva e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo Unico previsto dalla legge 289/2003, articolo 61, risorse per il cofinanziamento della costituzione o dell'incremento di Fondi Chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 1 e 2.
9/5310-bis-C-R/113. Cennamo.
La Camera,
premesso che:
al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi;
impegna il Governo
ad adottare iniziative, anche normative, volte a riconoscere un credito d'imposta per tali attività alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi.
9/5310-bis-C-R/114. Tolotti.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito delle poche misure finalizzate al finanziamento degli investimenti non si prevedono adeguati interventi a favore dell'industria dell'automobile che rappresenta il comparto più significativo dell'industria manufatturiera nazionale e che fornisce un contributo di estrema importanza per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo, l'introduzione di nuove tecnologie e la creazione di occupazione;
come ha rilevato l'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile svolta dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, il settore automobilistico rappresenta tra il 4,5 ed il 5 per cento del valore aggiunto dell'industria manifatturiera e occupa, direttamente e indirettamente, circa un milione e mezzo di addetti (il 7 per cento degli occupati), genera una massa di consumi pari a 200 miliardi di euro e spende annualmente, per investimenti fissi lordi, un miliardo di euro;
gli investimenti annuali del solo gruppo FIAT in ricerca e sviluppo (pari a circa 18.000 milioni di euro) rappresentano il 15 per cento del totale degli investimenti in ricerca e sviluppo del sistema Italia ed il 25 per cento se si considerano gli analoghi investimenti effettuati dall'industria privata; l'industria dell'auto nel suo complesso assicura inoltre il 22 per cento delle entrate tributarie dello Stato (134.000 miliardi nel 2001);
nel settore si è andata affermando una fortissima industria della componentistica, costituita essenzialmente da piccole e medie imprese, che ha espresso nel 2001 un fatturato di oltre 24 miliardi di euro, con un export di 10 miliardi di euro e con un saldo positivo della bilancia dei pagamenti pari a 3 miliardi e 600 milioni di euro;
la riduzione della domanda ha gravi conseguenze sui livelli occupazionali del settore e la lentezza con la quale il Governo sta affrontando la crisi del settore, comporta il rischio di un drastico ridimensionamento dell'industria automobilistica nazionale;
nel quadro delle politiche in favore del mercato dell'automobile, occorre attribuire un rilievo prioritario agli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, al fine di sostenere la competizione internazionale promuovendo in questo campo investimenti e risultati elevati;
in tale ambito infatti l'industria automobilistica nazionale, come l'intero sistema Paese, presenta un divario fortemente negativo rispetto agli altri paesi europei (in Europa la spesa per la ricerca è pari in media al 2 per cento del PIL e in Italia all'1 per cento);
il mercato automobilistico è inoltre soggetto ad una forte pressione fiscale che rappresenta circa il 6 per cento del prodotto interno lordo a fronte di una media europea di circa il 3 per cento, mentre è ormai chiaro che in periodi di crescita economica debole, l'elevata pressione fiscale influenza negativamente la propensione all'acquisto;
particolarmente elevato è l'ammontare dell'imposta di trascrizione sui trasferimenti di proprietà delle auto usate, che non ha eguali a livello europeo ed internazionale: in Italia tale imposta ammonta a 400-500 euro mentre in Spagna si attesta sui 50 euro, in Germania e Francia sui 15-20 euro, mentre in Gran Bretagna il trasferimento di proprietà non è soggetto ad imposizioni fiscali;
l'abbattimento di tale imposta rappresenterebbe un significativo stimolo per il mercato dell'usato, incentivando la sostituzione dei circa nove milioni di vetture non catalizzate ancora circolanti su un totale di trentadue milioni di vetture che costituiscono l'attuale parco circolante;
il settore automobilistico è ricco di opportunità per quanto riguarda la definizione di politiche ambientali volte a ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli impegni assunti dall'Italia sulla base del protocollo di Kyoto, a partire dalla riduzione del parco di vetture altamente inquinanti ancora in circolazione;
per altri 10-15 anni sarà prematuro parlare di auto ad idrogeno e quindi, al fine di promuovere la sostituzione dei veicoli non catalizzati con vetture nuove, sarà utile procedere all'introduzione di ecoincentivi volti a favorire la diffusione di autoveicoli alimentati da combustibili con un minore impatto ambientale, sulla linea dell'accordo di programma per il sostegno del trasporto pubblico alimentato a gas metano;
debbono essere superati i limiti che si frappongono allo sviluppo delle vendite nel settore delle vetture alimentate a Metano e a GPL, essenzialmente riconducibili alla inadeguatezza dell'attuale sistema distributivo, che limita la domanda di questo tipo di veicoli;
impegna il Governo
a definire un quadro coordinato e coerente di interventi a favore dell'industria automobilistica, individuando le risorse da mettere in campo nell'arco della legislatura, con l'obiettivo di produrre effetti anche nel medio e lungo termine;
a intensificare gli interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo per favorire la ristrutturazione ed il rinnovamento delle imprese ponendole nelle condizioni di sostenere la concorrenza internazionale ed il trasferimento di tecnologie dalle grandi alle piccole e medie imprese secondo una logica volta a rafforzare la competitività dell'intero sistema;
a ridurre gli esborsi fiscali e contributivi per le piccole e medie imprese il cui fatturato sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture o subforniture di beni e di servizi all'industria automobilistica italiana;
a introdurre misure volte ad incrementare la domanda di autoveicoli alimentati con combustibili a ridotto impatto ambientale, agevolando l'acquisto di vetture alimentate a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, mediante l'introduzione di incentivi più consistenti rispetto a quelli attualmente previsti, condizionati alla rottamazione di un veicolo usato inquinante, e a potenziare le reti di distribuzione dei predetti combustibili;
a uniformare il mercato italiano dell'auto alle condizioni esistenti nei principali Paesi europei, mediante la semplificazione degli adempimenti burocratici e la riduzione degli oneri tributari a partire dalla soppressione dell'imposta provincia e di trascrizione per gli autoveicoli usati.
9/5310-bis-C-R/115. Buglio.
La Camera,
premesso che:
sono gravemente carenti le misure di sostegno e le risorse dedicate ad una delle fasce più deboli della popolazione, quella costituita dalle persone che versano in condizione di non autosufficienza permanente a causa di patologie acute e croniche, e alle loro famiglie che si fanno carico di pesanti oneri assistenziali;
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a destinare adeguate risorse alle finalità in premessa, in particolare:
a) erogando l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziando la rete dei servizi ed erogando le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) erogando titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;
d) erogando i fondi necessari al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;
e) sviluppando iniziative di solidarietà anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favoredelle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.
9/5310-bis-C-R/116. Roberto Barbieri.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative per estendere la pensione minima elevata a 535,95 euro al mese per tredici mensilità, ai soggetti che, indipendentemente dall'età anagrafica, risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
9/5310-bis-C-R/117. Adduce.
La Camera,
premesso che:
in relazione all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 il garante per la protezione dei dati personali ha richiamato particolarmente l'attenzione sui contenuti di tale norma che prevede modalità nuove per il trattamento dei dati relativi alle prescrizioni farmaceutiche e ad alle prestazioni specialistiche;
l'articolo 50 prevede disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori dei servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria;
tali finalità sicuramente apprezzabili per l'obiettivo di un più razionale controllo della spesa sanitaria, sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che rischia di violare il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali giustamente considerati dal legislatore come particolarmente «sensibili» e quindi assistiti da particolari e forti garanzie;
la costituzione di banche dati centralizzate, su cui confluirebbero tutti i dati i riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche appare in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone, una valutazione del rapporto tra finalità perseguite e mezzi adoperati;
simili banche dati non esistono in alcun altro paese;
la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria ma che non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati personali;
una scelta del genere contrasta con l'orientamento assunto da Governo e Parlamento attraverso il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e con quanto disposto dall'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;
nella norma in questione, in particolare, viene prevista la costituzione di una separata banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli assistiti;
della pericolosità di tale banca dati sembra consapevole il legislatore tanto che al comma 10 del predeto articolo 50 si dispone che al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla tessera del cittadino;
questa garanzia appare tuttavia del tutto insufficiente dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilità di risalire all'identità dell'assistito e quindi all'intera sua storia sanitaria documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali attraverso soluzioni che escludano il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi;
a concordare con le regioni la strumentazione necessaria al fine di evitare il disordine e la confusione esistenti nel settore delle tessere o carte elettroniche identificative, visto che una quarta tessera si aggiungerebbe a quelle già annunciate o in via di sperimentazione (carta di identità elettronica, carta dei servizi, carte sanitarie) con possibili rischi di indebolimento della protezione dei dati personali a causa della loro proliferazione.
9/5310-bis-C-R/118. Sereni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 48, comma 29 della legge 24 novembre 2003, n. 326 disciplina il conferimento delle sedi farmaceutiche paganti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato;
gli insediamenti abitativi si sviluppano con celerità tale da porre ai comuni interventi, nelle more dell'esperimento del concorso per assicurarne la presenza sul territorio;
l'intervento nell'ambito farmaceutico dei comuni è teso a mantenere il principio di sussidiarietà confermato a livello costituzionale dei servizi pubblici come confermato dallo stesso decreto legge 269 citato;
la gestione delle farmacie dei comuni consente nei locali oltre alla possibilità di entrate extra tributarie, di gestire servizi di assistenza alla persona essenziali anche per i piccoli enti;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per favorire l'esercizio di prelazione da parte dei comuni ed affinché si possa eventualmente nominare, a livello regionale, un commissario per l'apertura sul territorio delle farmacie comunali da gestirsi secondo le procedure dei servizi non economici.
9/5310-bis-C-R/119. Calzolaio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 della legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede l'erogazione di un assegno pari a 1000 euro per ogni secondo figlio nato od adottato da donne residenti italiane o comunitarie;
è compito delle politiche sociali valorizzare tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che i genitori siano italiani, comunitari o extracomunitari, residenti o in attesa di regolarizzazione, in quanto contesti ove si costruiscono forti legami sociali, assunzioni di responsabilità tra generazioni, riconoscimento di libertà di diritti;
la dimensione dei costi, soprattutto nei nuclei familiari con più di un figlio riguarda la stragrande maggioranza di famiglie il cui reddito e medio o basso, in funzione del bisogno di accudire in maniera equilibrata i figli nell'ambito familiare;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per estendere il bonus di cui all'articolo 21 della legge 24 novembre 2003, n. 326 a tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che la madre sia italiana, comunitaria o extracomunitaria, anche in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni;
a destinare, nell'ambito della gestione speciale del Fondo, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva alla concessione di un assegno pari a 1000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con i figli minori residenti nel Paese d'origine.
9/5310-bis-C-R/120. Turco.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un allarmante andamento dell'indice dei prezzi al consumo che prosegue da anni, le risorse previste per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, risultano insufficienti per adeguare le retribuzioni all'inflazione reale;
impegna il Governo
ad individuare le opportune risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, al fine di consentire l'adeguamento delle retribuzioni al crescente costo della vita.
9/5310-bis-C-R/121. Grillini.
La Camera,
impegna il Governo
ad emanare direttive perché il personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi dell'articolo 19 comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in qualità di estraneo, sia soggetto, come titolare di un rapporto di lavoro subordinato, alla medesima disciplina dei soggetti a tempo indeterminato ivi comprese le disposizioni in materia di cessazione dal servizio e che tale criterio venga applicato anche nei confronti di analoghi rapporti lavorativi dirigenziali previsti dagli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni non statali, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché da disposizioni speciali che consentono l'attribuzione di incarichi dirigenziali ad estranei.
9/5310-bis-C-R/122. Marone.
La Camera,
premesso che:
un aspetto non secondario della ristrutturazione del nostro strumento militare consiste nel realizzare un programma straordinario di riqualificazione del personale civile della Difesa per consentire al personale militare dell'area amministrativa centrale impieghi più direttamente operativi;
l'esigenza è stata più volte riconosciuta dall'amministrazione della Difesa come non più rinviabile e i conseguenti programmi sono stati anche oggetto di accordi tra l'autorità ministeriale e le organizzazioni sindacali;
nella formazione del bilancio della Difesa non si è però riusciti, fino ad ora, a finanziare i programmi concordati e riconosciuti come necessari;
la riqualificazione è funzionale anche ad una riorganizzazione ordinativa già in parte messa in atto in relazione a nuovi compiti assunti dal personale civile della Difesa, al quale è quindi necessario riconoscere anche sul piano economico il maggior impegno prestato;
impegna il Governo
a reperire, nell'ambito degli stanziamenti ordinari, le risorse necessarie a finanziare i piani di riqualificazione e ad incrementare il fondo unico di amministrazione del Ministero della Difesa dotandolo con l'adozione di un provvedimento specifico di risorse ulteriori fino ad un limite del 10 per cento in più della dotazione prevista.
9/5310-bis-C-R/123. Angioni.
La Camera,
premesso che:
è stato approvato un provvedimento che prevede la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio, per effetto del quale il 2004 sarà l'ultimo anno in cui i giovani saranno assoggettati alla chiamata di leva;
a tale obbligo si sono assoggettati nel tempo milioni di cittadini italiani e che i più sfortunati di loro durante l'adempimento di tale dovere hanno addirittura perduto la vita o sono rimasti gravemente e per sempre menomati a causa di incidenti ed alcuni di loro non hanno ancora ricevuto nessun risarcimento;
una proposta di legge per riconoscere dignità ai drammi che ciò ha comportato per i genitori e i familiari di questi giovani , è ferma per mancanza di copertura Finanziaria, mentre proprio in concomitanza con la sospensione del servizio obbligatorio di leva appare ancor più necessario rivolgere un gesto di attenzione e di solidarietà verso quanti si sono sacrificati in passato;
impegna il Governo
a reperire con la massima tempestività le necessarie risorse finanziarie per garantire un indennizzo ai familiari dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio.
9/5310-bis-C-R/124. Pinotti.
La Camera,
premesso che:
un aspetto non secondario della ristrutturazione del nostro strumento militare consiste nel realizzare un programma straordinario di riqualificazione del personale civile della Difesa per consentire al personale militare dell'area amministrativa centrale impieghi più direttamente operativi;
l'esigenza è stata più volte riconosciuta dall'amministrazione della Difesa come non più rinviabile e i conseguenti programmi sono stati anche oggetto di accordi tra l'autorità ministeriale e le organizzazioni sindacali;
tenuto conto che nella formazione del bilancio della Difesa non si è però riusciti, fino ad ora, a finanziare i programmi concordati e riconosciuti come necessari;
la riqualificazione è funzionale anche ad una riorganizzazione ordinativa già in parte messa in atto in relazione a nuovi compiti assunti dal personale civile della Difesa, al quale è quindi necessario riconoscere anche sul piano economico il maggior impegno prestato;
impegna il Governo
a reperire nell'ambito degli stanziamenti ordinari le risorse necessarie a finanziare i piani di riqualificazione e ad incrementare il fondo unico di amministrazione del Ministero della Difesa in misura non inferiore al 10 per cento.
9/5310-bis-C-R/125. Luongo, Pinotti.
La Camera,
premesso che:
sono state approvate norme che consentiranno di dare corso all'alienazione di parte degli alloggi di servizio della Difesa con le procedure di cartolarizzazione;
tali alloggi hanno svolto il duplice compito di bene strumentale ai fini dello svolgimento dei compiti di istituto e di strumento di protezione sociale soprattutto nei confronti delle famiglie di militari a reddito meno elevato;
le esigenze di protezione sociale tendono ad accrescersi con il passaggio al sistema professionale che vedrà su una forza complessiva di 190 mila unità, 110 mila di esse appartenere ai ruoli della truppa con stipendi più bassi di quelli mediamente percepiti dal rimanente personale, al momento esclusi dalla possibilità di ottenere la concessione di un alloggio di servizio;
il fabbisogno di unità abitative da mettere a disposizione del personale cresce per tutti questi motivi;
impegna il Governo
a dare attuazione al procedimento di cartolarizzazione indicato in premessa evitando alle famiglie dei conduttori , soprattutto a quelli in età avanzata, le gravi conseguenze derivanti da eventuali sfratti successivi alla impossibilità di esercitare il diritto di opzione, privilegiando invece l'alienazione delle unità abitative condotte da utenti favorevoli all'acquisto.
9/5310-bis-C-R/126. Pisa.
La Camera,
premesso che:
la situazione dell'ordine pubblico nella città di Padova e nel territorio provinciale è preoccupante; in particolare, la sicurezza è diventato un elemento portante per lo stesso sviluppo economico in tutto il territorio regionale;
i dati del 2002 rilevano un incremento notevole dei reati che destano maggiore allarme sociale;
lo scorso anno sono stati denunciati 35.000 reati: le rapine sono aumentate del 69 per cento rispetto al 2001, lo sfruttamento della prostituzione è aumentato del 50 per cento, i tentati omicidi del 37 per cento, le violenze sessuali del 29 per cento; secondo quanto riportato dal rapporto annuale sulla criminalità presentato in Parlamento dal ministro dell'interno;
dai dati del 2002 si evince che sul territorio della provincia di Padova, sono commessi circa 100 reati al giorno, 4 ogni ora;
si verificano sempre più spesso, almeno ogni settimana, rapine a mano armata in esercizi commerciali e supermercati durante gli orari di apertura al pubblico, con gravissimi pericoli per i lavoratori e i clienti, spesso costretti pancia a terra sotto la minaccia delle armi e derubati dei propri averi;
gli organici delle forze dell'ordine sono assolutamente inadeguati a controllare con efficacia il territorio, come hanno denunciato anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali nonostante il grande lavoro degli agenti e della magistratura;
lo stesso Comando regionale dei carabinieri ha spiegato l'assoluta necessità dell'aumento degli organici e della costruzione di nuove caserme nelle località della regione che ne sono sfornite;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per adeguare gli organici delle forze dell'ordine a disposizione della questura di Padova e dei comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza;
a reperire, i fondi necessari a contribuire con la Regione e gli enti locali interessati alla costruzione delle nuove Caserme in base alle priorità decise dalle prefetture.
9/5310-bis-C-R/127. Lucidi, Ruzzante.
La Camera,
premesso che:
considerato il notevole impegno richiesto alle Forze Armate presenti con decine di reparti e migliaia di uomini e donne in missioni fuori del territorio nazionale;
tenuto conto della delicatezza della fase che sta attraversando l'istituzione militare, impegnata in un complesso processo di ristrutturazione dell'area centrale e periferica e contestualmente nella definitiva sostituzione del reclutamento basato sulla leva obbligatoria con quello totalmente professionale;
valutato l'impegno crescente che da tutto ciò deriva per i reparti operativi, per le strutture logistiche e di supporto e per tutto il personale militare e civile in termini di qualità e quantità del servizio prestato;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per corrispondere alle richieste del personale militare e civile in sede di definizione dei contenuti del rapporto di impiego attraverso lo strumento contrattuale o in sede di concertazione dando luogo ad un confronto serio ed approfondito che riconosca la dignità e il valore del servizio e del lavoro prestato, con particolare riguardo alle retribuzioni meno elevate.
9/5310-bis-C-R/128. Minniti.
La Camera,
premesso che:
le esigenze gravissime collegate allo sviluppo dell'Università agli Studi Bicocca di Milano,
impegna il Governo
a destinare allo sviluppo dell'Università Bicocca una parte dei finanziamenti di cui alla legge n. 127 del 1997, articolo 17, comma 95, riguardante il completamento della riforma ordinamenti didattici e gli interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 25.2.3.3 - cap 8960/p).
9/5310-bis-C-R/129. Pollastrini.
La Camera,
premesso che:
il patrimonio culturale italiano presenta una varietà, una ricchezza ed una diffusione territoriale uniche al mondo;
nell'ambito di tale patrimonio, i beni culturali ebraici rappresentano un elemento con caratteristiche peculiari e testimoniano una presenza minoritaria ma profondamente radicata nella storia italiana. Ne è un esempio per tutti la sinagoga di Roma;
in particolare, le sinagoghe sono nello stesso tempo luoghi di culto, straordinari tesori culturali e vive testimonianze di una presenza ebraica che in Italia si perpetua da 2.200 anni;
diverse sinagoghe sono aperte regolarmente al pubblico e tutte costituiscono una sede ideale di incontro con la cultura ebraica, che ha dato un apporto fondamentale al progredire del sapere;
la Giornata europea della cultura ebraica e la Giornata della memoria rappresentano appuntamenti fissi per una riscoperta della cultura ebraica, durante le quali le sinagoghe di tutta Italia si aprono a ricevere moltitudini di partecipi visitatori;
gli edifici sinagogali, essendo in genere molto risalenti nel tempo, necessitano di cure e restauri particolari;
nell'ambito delle risorse stanziate dalla legge finanziaria non dovrebbe comunque risultare troppo difficile individuare le somme sufficienti per venire incontro alle esigenze sopra segnalate;
impegna il Governo
a reperire, nell'ambito delle risorse stanziate nelle tabelle del disegno di legge finanziaria, una somma idonea a finanziare, nel triennio di riferimento 2005-2007, la tutela ed il restauro delle sinagoghe delle città italiane.
9/5310-bis-C-R/130. Montecchi.
La Camera,
premesso che:
con le modifiche alla legge n. 257 del 1992, intervenute con l'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, viene stabilito l'abbassamento del coefficiente dall'1,5 per cento all'1,25 per cento, che non sarà più utile per il raggiungimento della pensione di anzianità ma viene finalizzato esclusivamente all'incremento del trattamento pensionistico, snaturando le finalità della legge 257/1992 e penalizzando tutti i lavoratori aventi diritto al beneficio previdenziale, ed in particolar modo gli appartenenti alle categorie appena ammesse, quali quelli del settore pubblico;
con la medesima norma, seppure parzialmente corretta dalla legge finanziaria per l'anno 2004, sono stati introdotti limiti e criteri restrittivi per il riconoscimento del diritto al beneficio, quali la determinazione delle otto ore al giorno quale parametro per determinare l'avvenuta esposizione;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a rivedere e rimodulare i criteri per l'accesso al beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto.
9/5310-bis-C-R/131. Innocenti, Pistone.
La Camera,
premesso che:
la condizione dei lavoratori che sono impegnati per periodi prolungati in attività produttive classificate a rischio di «incidente rilevante» merita una particolare considerazione;
con il decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 17 maggio 1988 si è data attuazione alla direttiva CEE n.82/51 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge n.183 del 16 aprile 1987;
con il decreto legislativo n.334 del 17 agosto 1999 è stata recepita la direttiva n. 96/82 relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
i dipendenti di dette aziende lavorano o hanno lavorato in condizioni critiche, sia sul fronte della sicurezza che su quello dell'igiene del lavoro;
in analogia con quanto disposto per i lavoratori dell'area di SEVESO sembra appropriata la predisposizione di idonei provvedimenti di tutela specifica per tali maestranze;
impegna il Governo
ad adottare iniziative anche normative recanti idonee misure di tutela per tutte le maestranze che si trovino nelle medesime situazioni, con una attività lavorativa esercitata in condizioni critiche e di particolare disagio e pericolosità per la salute e l'incolumità dei lavoratori.
9/5310-bis-C-R/132. (Testo modificato nel corso della seduta).Maran.
La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge finanziaria il Governo ha provveduto a prorogare alcuni trattamenti tributari per il settore agricolo;
ciascuno di questi trattamenti risponde alla esigenza fondamentale di contenere i costi di produzione delle imprese agricole e di assicurare condizioni di competitività in un mercato sempre più globalizzato;
le ripetute proroghe ed un regime fiscale «a termine» non consentono alle imprese una efficace programmazione della gestione aziendale e soprattutto dei necessari investimenti;
impegna il Governo
ad adottare iniziative per rendere stabile il rapporto tra imprenditori agricoli ed amministrazione finanziaria, fissando a regime le misure predette in modo da assicurare l'esercizio dell'attività aziendale in un quadro di effettive certezze.
9/5310-bis-C-R/133. Sedioli.
La Camera,
premesso che:
l'ENAC (ente nazionale aviazione civile), in ottemperanza alle leggi 139/92, 135/97 e 194/98, ha stipulato le convenzioni e acceso mutui con gli Istituti bancari per finanziare i lavori di potenziamento e ristrutturazione di 24 aeroporti nazionali;
inoltre per attuare il piano di security negli aeroporti nazionali a seguito dei gravissimi attentati terroristici dell'11 settembre che hanno colpito gli Stati Uniti d'America, la BEI ha concesso un prestito di 150 milioni di euro i cui interessi bancari vanno a gravare sull'ENAC;
il complesso dei mutui accesi comporta un onere complessivo di circa 44 milioni di euro annui che 1'ENAC deve versare agli istituti bancari;
nella finanziaria non è stato previsto uno stanziamento adeguato;
si tratta di un grossolano errore al quale è indispensabile porre rimedio con tutta l'urgenza possibile in quanto vi sono concreti rischi di insolvenza da parte dell'ENAC, di blocco dei lavori in 23 aeroporti nazionali e del blocco del programma sicurezza negli aeroporti nazionali;
impegna il Governo
ad attivare tutti i possibili strumenti normativi affinché vengano finanziate le rate annuali di mutui per l'intera somma stabilita dalle leggi 139 del 1992, 135 del 1997 e 194 del 1998, nonché il programma security degli aeroporti nazionali e per evitare una paralisi dei lavori in 23 aeroporti nazionali.
9/5310-bis-C-R/134. De Brasi, Duca.
La Camera,
premesso che:
le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;
tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;
il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;
è stata avviata con la legge n. 422/97 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;
tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;
tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto; è in corso una vertenza sindacale nel comparto;
impegna il Governo
ad individuare nuove durature risorse da destinare alle regioni per l'indicizzazione dei contratti di servizio, di quelli inerenti i servizi ferroviari, per il rinnovo del parco autobus vetusto e per il trasporto rapido di massa e agli enti locali per lo viluppo del trasporto pubblico locale, della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati, così da rilanciare il settore e permettere la conclusione della vertenza contrattuale.
9/5310-bis-C-R/135. Albonetti.
La Camera,
premesso che:
nell'ultimo decennio, partendo dalla legge 233 del 1990, la previdenza in agricoltura ha subito modifiche con svariati interventi legislativi tesi a recuperare risorse finanziarie, introducendo, però, un insopportabile fardello di adempimenti burocratici;
l'inasprimento delle norme e l'aumento della pressione contributiva di fatto hanno prodotto la costante diminuzione del numero delle aziende agricole e l'aumento dell'esposizione debitoria delle stesse verso l'INPS;
valutati i settori produttivi non sono omogenei nell'impiego di giornate lavorative e che quelli maggiormente esposti rischiano un oggettivo collassamento anche a seguito della conclusa operatività dei benefici del riallineamento e della fiscalizzazione del 40 per cento degli oneri sociali;
negli ultimi cinque anni il costo dei contributi è raddoppiato;
impegna il Governo
ad adottare iniziative anche normative volte ad individuare criteri e modalità per determinare le aliquote contributive dei lavoratori agricoli che tengano conto della media europea e che per le regioni dell'obiettivo 1 le stesse siano determinate in una misura non superiore al 50 per cento.
9/5310-bis-C-R/136. Oliverio.
La Camera,
premesso che:
il traffico stradale è responsabile del 62 per cento delle emissioni di ossido di carbonio, del 50 per cento di quelle di monossido di azoto, del 33 per cento di quelle di idrocarburi e del 17 per cento di quelle di anidride carbonica nei paesi dell'Unione europea; il 20 per cento dei cittadini europei deve sopportare livelli di rumorosità inaccettabili dovuti al traffico stradale;
in Italia la mobilità su mezzi privati è raddoppiata in generale ed è aumentata di quattro volte nelle aree urbane; la mobilità su mezzi individuali, in assoluta prevalenza in auto, misurata in passeggeri/km è arrivata a concentrare il 94 per cento degli spostamenti (rispetto all'88,3 per cento del 1970);
in Italia oltre il 70 per cento degli incidenti stradali avvengono in area urbana ed i decessi da incidenti stradali in area urbana sono circa 3000 ogni anno (8,2 al giorno) mentre il numero dei feriti aumento a oltre 150mila all'anno (410 al giorno); il CIPE valuta il danno economico da congestione da traffico nelle tredici maggiori aree urbane del Paese in 6 miliardi euro annui;
la mobilità nelle aree urbane costituisce una priorità politica ed economica: è necessario riequilibrare il trasporto a favore di sistemi integrati di trasporto collettivo e favorire gli spostamenti in bicicletta ed a piedi attraverso azioni integrate di politica urbanistica, sociale ed infrastrutturale;
il trasporto motorizzato privato è evidentemente inadeguato alla conformazione delle città e alle esigenze di chi si sposta e il suo incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;
gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;
l'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee a causa, oltre che di un diverso approccio «culturale», di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza;
l'approvazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ha consentito un importante adeguamento normativo ed è stata accolta con entusiasmo da comuni ed enti locali, che hanno presentato centinaia di progetti per la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili;
l'ultima manovra finanziaria che ha stanziato risorse dignitose a favore della legge 366 del 1998 è quella relativa al 2001, mentre negli ultimi quattro esercizi finanziari non sono state stanziate ulteriori risorse, facendo sì che la dotazione della legge 366 del 1998 risulti del tutto inadeguata sia rispetto agli obiettivi di adeguamento agli standard europei, sia rispetto alle numerose proposte di intervento elaborate in ambito locale;
impegna il Governo
ad attivarsi affinché sia aumentata l'insufficiente dotazione finanziaria della legge sulla mobilità ciclistica, in funzione delle reali esigenze infrastrutturali in tema di mobilità alternativa;
a verificare lo stato di attuazione della legge 366 del 1998, attraverso l'elaborazione di un accurato studio che contenga la quantificazione delle risorse stanziate, la loro assegnazione e l'effettivo trasferimento alle singole regioni, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti presentati, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti ammessi a finanziamento, nonché il relativo stato di realizzazione.
9/5310-bis-C-R/137. Leoni.
La Camera,
premesso che:
la situazione nelle zone del Molise e della Provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 continua a destare, in tutta la popolazione coinvolta, gravi preoccupazioni sui tempi e sui finanziamenti previsti per la ricostruzione; tale stato d'animo è stato esplicitato dallo stesso responsabile della protezione civile, nonché da tutti gli amministratori locali, che hanno denunciato la scarsità ed i ritardi nell'arrivo dei fondi necessari alle opere di ricostruzione;
dopo oltre due anni da tali eventi sismici si pone con forza la necessità di un impegno programmatico e non casuale per restituire dignità e voglia di vivere a popolazioni che così duramente sono state colpite;
non va dimenticato, oltretutto, che per quanto riguarda la provincia di Foggia molti territori sono stati successivamente colpiti da eventi alluvionali tali da determinare la dichiarazione di stato di emergenza;
impegna il Governo
a verificare la possibilità, stante la necessità di ricostruire in maniera compiuta il tessuto sociale, economico, ambientale e storico artistico delle aree colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, di adottare iniziative normative volte a istituire un fondo presso il Ministero del Tesoro con gli stanziamenti necessari alla definitiva ricostruzione di tutte le zone colpite dai suddetti eventi sismici;
ad adottare le opportune iniziative volte ad inserire tra i soggetti che possono usufruire di agevolazioni, nella presente legge finanziaria, in seguito a calamità naturali anche quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonché 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003 e conseguentemente, a reperire, di conseguenza, le necessarie risorse finanziarie per l'attuazione degli impegni sopra indicati per gli anni 2006 e 2007.
9/5310-bis-C-R/138. Caldarola.
La Camera,
premesso che:
la grave situazione dell'intero sistema di infrastrutture della Provincia di Foggia necessita di interventi urgenti;
impegna il Governo
a verificare la possibilità di reperire le risorse necessarie a finanziare le seguenti opere:
a) la valorizzazione e il potenziamento della tratta ferroviaria Foggia-Rocchetta-AvellinoBenevento-Campobasso;
b) il prolungamento della pista di atterraggio e alla messa in sicurezza dello scalo aereo «Gino Lisa» di Foggia;
c) la realizzazione del raccordo stradale tra la SS 17 e la SS 16 passando attraverso Lucera, San Severo e Termoli;
d) il raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Potenza;
e) il raddoppio della tratta ferroviaria S. Severo-Termoli-Vasto; fi il raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Pescara.
9/5310-bis-C-R/139. Folena.
La Camera,
premesso che:
al fine di garantire sicurezza e trasparenza nei confronti dei consumatori è necessario assicurare la possibilità di verificare l'origine, le qualità e il percorso produttivo dei prodotti alimentari; per poter garantire il necessario percorso di tracciabilità dei prodotti gli imprenditori agricoli devono sostenere notevoli investimenti con conseguenti aumenti dei costi di produzione;
risulta quindi opportuno sostenere i processi di innovazione delle imprese agricole al fine di consentire la concreta realizzazione di un sistema di tracciabilità nell'interesse dei consumatori;
impegna il Governo
a destinare, nell'ambito degli stanziamenti per la qualità facenti capo al Ministro delle politiche agricole e forestali, le necessarie risorse per sostenere le innovazioni di processo delle imprese agricole finalizzate a garantire la tracciabilità dei prodotti alimentari.
9/5310-bis-C-R/140. Rossiello, Lumia.
La Camera,
premesso che:
nella provincia di Palermo esistono alcune zone in cui bisogna investire in legalità e sviluppo per far crescere i livelli produttivi e nel contempo attrezzare il territorio in una lotta sociale «efficace e condivisa» contro la penetrazione mafiosa;
nella zona del corleonese è in atto un inedito e positivo processo di cambiamento culturale, sociale, politico che va seriamente incoraggiato per affermare e radicare la cultura della legalità ed il ruolo democratico delle istituzioni; è indispensabile bloccare tutti i tentativi da parte della mafia di ripristinare il vecchio e consolidato controllo del territorio; nel corleonese è in atto uno sforzo straordinario di valorizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la realizzazione del patto territoriale Alto Belice-Corleonese (fra i pochi selezionati come «patto pilota» dall'Unione europea) che per potersi sviluppare appieno necessita di un parallelo intervento del sistema viario;
la città di Corleone è punto di riferimento per tutta la zona per via dei servizi che offre per cui potrebbe, se collegata bene con gli assi viari Palermo-Trapani, Palermo-Sciacca, PalermoAgrigento e Palermo-Messina, facilitare il decollo di un consolidato e fecondo autosviluppo del territorio;
per quanto riguarda la realtà territoriale di Termini Imerese ci troviamo di fronte ad una zona dalle enormi potenzialità, per molta parte inespresse o impossibilitate ad emergere a causa di una disattenzione istituzionale, ai vari livelli che ne ha bloccato uno sviluppo produttivo sano ed ecocompatibile. Per questa realtà è necessario potenziare due strutture strategiche: il porto e la zona industriale. Per quanto riguarda il porto è necessario intervenire con un progetto mirato a ristrutturarne l'area in tre direzioni: diporto per sviluppare il turismo; peschereccio per la marineria locale affinché possa mantenere e migliorare i livelli produttivi ed occupazionali della pesca; commerciale per creare un centro intermodale di smistamento merci per tutta l'area della provincia di Palermo e delle altre zone della Sicilia occidentale visto che su Termini Imerese insistono importanti nodi autostradali e ferroviari. Per quanto riguarda la zona industriale va completata la i nfrastruttu razione dei vari servizi: depuratori, acqua, luce, metano, capannoni, area verde... per sperimentare una zona franca di «nuova generazione» in cui siano garantiti alti livelli di convivenza per lo sviluppo economico e alti livelli di legalità per impedire le infiltrazioni mafiose;
impegna il Governo
ad adempiere a tutti gli atti previsti dalle normative nazionali e comunitarie e ad adottare iniziative normative volte a inserire nella prossima legge obiettivo, norme che rechino:
a) la previsione, in accordo all'iniziativa della regione siciliana e della provincia di Palermo, di interventi per il miglioramento della rete viaria di tutto il corleonese;
b) il completamento del porto di Termini Imerese in chiave integrata rispetto alla sua vocazione turistica, ittica e commerciale;
c) il completamento dell'area industriale e costruire una sperimentale zona franca.
9/5310-bis-C-R/141. Lumia.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi due anni è aumentata l'evasione fiscale nel nostro Paese;
impegna il Governo
per il perseguimento del potenziamento delle attività di contrasto all'evasione, ad autorizzare l'Agenzia delle entrate ad assumere i vincitori del concorso tirocinio per funzionari di categoria C 1 bandito nell'ottobre 2002 dall' Agenzia, che abbiamo superato l'esame finale svoltosi nel mese di luglio 2004.
9/5310-bis-C-R/142. Fluvi.
La Camera,
premesso che:
le pensioni, sia pubbliche che private, debbono considerarsi, come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, retribuzioni differite nel tempo e che, pertanto, debbono mantenere un potere d'acquisto che non si discosti eccessivamente da quello degli stipendi e salari correnti;
essendo le pensioni escluse dalle trattative per i rinnovi (sia aziendali che nazionali) dei contratti di lavoro, vengono a perdere ogni anno qualcosa come il 4 - 5 per cento del loro potere d'acquisto e, pertanto, a dieci anni dall'andata in quiescenza, il trattamento economico dei pensionati si riduce di circa il 50 per cento;
tale fenomeno viola principi morali e costituzionali e richiede pertanto un immediato intervento dell'Esecutivo;
impegna il Governo
ad assumere periodicamente i provvedimenti e le iniziative necessari per impedire che le pensioni perdano il loro potere d'acquisto e finiscano per assumere un valore puramente assistenziale.
9/5310-bis-C-R/143. Bielli.
La Camera,
premesso che:
le misure per garantire la continuità territoriale per la Sardegna relative al trasporto delle merci, previste dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 sono rimaste finora inattuate;
la piena realizzazione della continuità territoriale rappresenta un elemento cruciale per garantire alle imprese dislocate in Sardegna parità di condizioni rispetto a quelle dislocate nel resto del paese;
impegna il Governo
a garantire la piena attuazione, con le opportune intese con la regione, della continuità territoriale per la Sardegna per quanto riguarda il trasporto delle merci e a reperire le risorse necessarie a decorrere dall'anno 2005.
9/5310-bis-C-R/144. Carboni.
La Camera,
premesso che:
la Sardegna è l'unica regione d'Italia che non è dotata delle infrastrutture e degli impianti necessari per l'utilizzazione del gas metano;
la metanizzazione della Sardegna è prevista dall'intesa di programma tra Stato e regione del 21 aprile 1999;
nelle more della definizione del progetto relativo al trasporto del metano verso l'isola, è opportuno allestire la relativa rete di distribuzione interna, che potrà essere utilizzata una volta risolto il problema del trasporto o anche utilizzando temporaneamente gas diversi dal metano;
impegna il Governo
ad assumere, con le opportune intese con la regione, le iniziative e gli atti necessari per la progettazione e l'esecuzione della rete di distribuzione del gas metano in Sardegna e a reperire le risorse necessarie.
9/5310-bis-C-R/145. Cabras.
La Camera,
premesso che:
in molti casi le amministrazioni locali e le regioni investono cifre cospicue su immobili di interesse artistico o storico appartenenti al demanio dello Stato, spesso degradati e fatiscenti, al fine di restaurare e recuperare tali beni e poterli utilizzare per lo svolgimento di attività culturali utili alla collettività;
le amministrazioni locali e le regioni sono spesso interessati ad acquistare tali beni ma incontrano intralci e divieti nell'iter di alienazione, nonostante il parere favorevole delle sovrintendenze;
gli investimenti e gli interventi degli enti locali e delle regioni sui beni demaniali statali, di interesse storico e artistico, sono spesso vitali ai fini della riqualificazione e valorizzazione di tali beni che altrimenti graverebbero sul bilancio dello Stato;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative affinché i beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico e privi di reddito, siano trasferiti gratuitamente al demanio delle Regioni, delle province o dei comuni, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del Demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler svestire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni.
9/5310-bis-C-R/146. Amici.
La Camera,
premesso che:
il design italiano da oltre 50 anni svolge uno straordinario ruolo per il Paese sia nell'affermazione nel mondo di una sua immagine moderna e avanzata sia in termini economici per il decisivo apporto alle quote di export italiano, rappresenta la punta innovativa avanzata del made in Italy;
la sua storia più che cinquantennale, iniziata sul finire degli anni quaranta, in stretta connessione con le esigenze della ricostruzione, si è poi sviluppata negli anni del miracolo economico e in quelli successivi durante i quali ha fortemente interagito con l'affermazione della tipica struttura industriale non fordista del nostro paese;
nel corso degli anni '80 e '90 il design italiano, parallelamente alla sua straordinaria affermazione nel mondo, si è radicato in tutto il territorio del Paese, dal nord al sud;
attraverso la connessione tra formidabili apporti progettuali (i «grandi maestri») provenienti dal contesto professionale e le straordinarie capacità manifatturiere congenite al nostro sistema produttivo, nel corso della sua storia il design italiano ha realizzato una molteplicità di prodotti affermatisi in tutto il mondo per le loro caratteristiche di innovazione, di qualità e di eccellenza capace di coniugare, in una sintesi originale universalmente riconosciuta, tecnologia ed estetica;
nell'attuale situazione di forte incremento della competizione tra i sistemi paese che la globalizzazione comporta, l'esperienza e i prodotti del Design Italiano rimangono più che mai, e diffusamente, fondamentali punti di riferimento;
l'ulteriore valorizzazione e la difesa di un tale patrimonio rappresentano perciò istanza di primaria importanza per il Paese, non più procrastinabile nel tempo;
l'esigenza di un museo del design italiano, nonché la realizzazione di centri di esposizioni permanenti delle sue produzioni, deve trovare spazio nella destinazione di risorse che dovranno mirare ad una concentrazione degli investimenti, tale però da non compromettere un'equa distribuzione sul territorio nazionale (Roma, Milano, Napoli, Palermo), coerente con il ruolo nazionale che sostiene il design italiano;
nella destinazione delle risorse non potrà non essere considerato il ruolo di Milano come luogo storico da cui si è inizialmente formato e consolidato il design italiano, e nel cui intorno sono tuttora collocate i contenitori di significative iniziative sviluppatesi nel corso degli anni (Collezione del Compasso 'd'Oro dell'Adi presso il Clac di Cantù; Musei delle imprese - Alessi, AlfaRomeo, Kartell, Prada, ecc; Raccolta di Prodotti presso la Triennale di Milano; Raccolta di prodotti presso il Politecnico di Milano; ecc.); le quattro città menzionate sono sedi delle nuove facoltà per il disegno industriale la cui costituzione, se pure avvenuta in tempi recenti (nel corso del 2004 si compirà il primo decennio per quelle di Milano e di Roma), ha dato vita, proprio per la stretta connessione con il contesto del design italiano, ad esperienze universitarie tra le più avanzate del mondo (tra queste va anche ricordata la Scuola mediterranea del design di Reggio Calabria);in considerazione delle conclusioni cui è giunto il recente primo incontro nazionale con il design, tenutosi a Roma il 7/8 novembre 2004, sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, cui hanno partecipato oltre 450 qualificati operatori del settore;
impegna il Governo
ad utilizzare le risorse a disposizione coinvolgendo le associazioni rappresentative del design italiano (Adi Associazione per il disegno industriale, Cnad Consiglio nazionale delle associazioni del design, Cundi Comitato universitario nazionale disegno industriale), al fine di dare vita al museo del design italiano, che potrà articolarsi su più sedi espositive permanenti, a cominciare dalle città di Milano e di Roma.
9/5310-bis-C-R/147. Grandi.
La Camera,
premesso che:
la proroga prevista dalla finanziaria al 31 dicembre 2005 dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione pone il problema di una loro progressiva stabilizzazione al fine di non disperdere un patrimonio di conoscenze essenziale al funzionamento della macchina;
impegna il Governo
entro il 2005 ad individuare di concerto con gli organismi interessati il percorso e le risorse per una progressiva e totale stabilizzazione dei suddetti lavoratori a partire dal 1o gennaio 2006.
9/5310-bis-C-R/148. Molinari.
La Camera,
premesso che:
il 31 dicembre 2004 scade il termine ultimo per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento;
alcuni comuni interessati dalla sperimentazione ai sensi del decreto legislativo n. 268/98 e della legge n. 328/2000 hanno provveduto a porre in essere una serie di meccanismi di controllo sui beneficiari per evitare indebite erogazioni che hanno fatto ritardare l'avvio della sperimentazione;
l'esaurimento delle risorse non consente proroghe e il ministero intende richiamare a se le somme non spese da parte delle amministrazioni sperimentatrici che alla data del 31 dicembre 2004 non hanno utilizzato l'importo stanziato;
alcune amministrazioni comunali, tra cui quella di Pisticci (Matera) hanno ancora a disposizione una parte dei fondi a causa dell'avvio della erogazione dell'RMI solo a seguito degli accertamenti patrimoniali sui beneficiari;
in questo caso è assolutamente giustificato il ritardo delle somme non utilizzate;
impegna il Governo
a concedere alle amministrazioni che si trovano nelle condizioni richiamate nelle premesse, la possibilità di utilizzare tutte le risorse ancora in loro possesso per lasperimentazione del RMI fino al loro completo esaurimento anche dopo il 31 dicembre 2004.
9/5310-bis-C-R/149. Squeglia, Molinari, Adduce.
La Camera,
premesso che:
in favore dei lavoratori Interklim e Valbasento è stata prorogata al 31 dicembre 2005 l'indennità di mobilità in scadenza il prossimo 31 dicembre 2004; ogni anno questi lavoratori sono costretti ad attendere per una serie di passaggi burocratici sei o sette mesi prima di percepire materialmente l'ammortizzatore sociale con le conseguenti difficoltà determinate dalla impossibilità a poter far fronte alle esigenze del quotidiano;
sarebbe opportuno, soprattutto alla luce dell'ultimo e ulteriore taglio del 10 per cento dell'importo dell'assegno previsto dal comma della finanziaria per il 2005, consentire una maggiore celerità nell'attribuzione della indennità di mobilità proprio perché l'assegno è nettamente al di sotto della soglia di povertà;
ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, organizzazioni sindacali territoriali sono in grado di poter fornire gli elenchi dei beneficiari in brevissimo tempo -:
impegna il Governo
ad accelerare i tempi di erogazione dell'ammortizzatore sociale prevedendo un termine massimo di 60 giorni per gli adempimenti burocratici concernenti la proroga per l'anno 2005 e la conseguente emanazione del decreto interministeriale per la erogazione materiale dell'importo spettante ai lavoratori Interklim e Valbasento
9/5310-bis-C-R/150. Burtone, Molinari, Adduce, Potenza.
La Camera,
premesso che:
la previsione della nomina da parte del governo di un commissario per quanto riguarda i lavoratori forestali calabresi così come stabilito dalla legge finanziaria 2005 presenta alcuni elementi non chiari che necessitano di una adeguata specificazione; la nomina di un commissario non può avvenire, ai sensi del nuovo quadro costituzionale del titolo V, senza una previa concertazione con l'autonomia regionale e un coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori;
è necessario stabilire da prima quali sono i compiti e le funzioni dell'organismo commissariale altrimenti si rischia di paralizzare l'attività dei lavoratori in un conflitto istituzionale;
impegna il Governo
ad evitare che la figura del commissario possa essere ricoperta da un ministro in carica e a bandire una selezione per competenze da concludersi entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge.
9/5310-bis-C-R/151. Meduri.
La Camera,
premesso che:
esaminato l'Atto Camera 5310/bis-B, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) approvato dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato;
i commi 309, 310 e 311 dell'articolo unico intervengono sulla disciplina del contributo unificato, introducendo modifiche al testo unico delle spese di giustizia;
considerato che, in particolare, il comma 309 sopprime le esenzioni dal contributo unificato che il suddetto testo unico prevedeva per i processi di valore inferiore a 1.100 euro e ai quali ora è invece connesso un prelievo di 30 euro;
il successivo comma 310 provvede ad un aumento generalizzato e ad una revisione degli importi per gli scaglioni di valore dei procedimenti, all'occorrenza modificando il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002 e arrotondando gli importi derivanti dalla conversione in lire, dando luogo ad aumenti che, per i primi tre scaglioni sono del 10 per cento circa, mentre quelli per le cause di valore più elevato possono essere quantificati nell'ordine del 20 per cento;
il comma 311, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 46 della legge n. 374 del 1991, fa venir meno l'esenzione da ogni tassa ed imposta per le cause e le attività conciliative di valore inferiore ai 1.033 euro, derivandone di conseguenza che anche in tali ipotesi dovrà essere versato il contributo minimo di 30 euro, stabilito dal nuovo comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
non sembra essere stata compiuta una sufficiente ed esaustiva istruttoria sulle ricadute dirette di tali incrementi di spesa, con riferimento ai destinatari delle disposizioni, né sembrano essere state valutate con la necessaria attenzione le conseguenze sulla finanza pubblica;
con tali modifiche si introducono pesanti sperequazioni economiche e sensibili difformità di trattamento tra i cittadini;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità previa verifica degli effetti applicativi della disciplina indicato in premessa, di adottare iniziative normative volte ad un riordino generale della materia che sia ispirato al principio della coerenza e della equità.
9/5310-bis-C-R/152. Finocchiaro, Olivieri, Bonito.
La Camera,
premesso che:
il comma 268 della Legge Finanziaria 2005 prevede un intervento straordinario ex legge n. 181/89 da realizzarsi nel comune di Marcianise;
la limitazione dell'intervento al solo comune di Marcianise è sicuramente frutto di un refuso in quanto l'area industriale di Marcianise ricomprende, oltre a Marcianise, altri comuni contigui;
il termine più appropriato per indicare l'area alla quale applicare il citato intervento straordinaria è certamente quello di «distretto di Marcianise», similarmente a quanto all'espressione utilizzata nel medesimo comma 268 per il «distretto di Brindisi»;
impegna il Governo
ad adottare le opportune ulteriori iniziative volte ad estendere l'intervento straordinario di cui in premessa ai sensi della legge n. 181/89 a tutti i comuni del distretto industriale di Marcianise.
9/5310-bis-C-R/153. Coronella, Cosentino, Landolfi, Santulli.
La Camera,
premesso che:
la continuità territoriale rappresenta l'attuazione concreta del principio per il quale ai sardi, oggettivamente penalizzati dal vivere in un'isola, si riconoscono le medesime opportunità e condizioni di potersi recare nel continente di tutti gli altri cittadini italiani;
oggi questo diritto è messo in discussione dalla mancanza di risorse e dai ritardi nell'espletamento delle relative procedure;
il comma 272 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame svolto presso il Senato, prevede l'assegnazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale per Trapani, Pantelleria e Lampedusa,
le previsioni normative e finanziarie volte ad assicurare la continuità territoriale sono state originate dall'articolo 36 della legge n. 144/99 - che ha disciplinato la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia - e, quindi, estese dall'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) alle città di Trapani, Albenga, Cuneo, Taranto, Crotone, Bolzano e Aosta ed alle isole di Pantelleria e Lampedusa,
evidenziata quindi l'importanza di prevedere urgenti ed adeguate misure, anche di carattere finanziario, per assicurare la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale con le isole e, in particolare, con la Sardegna rispetto alla quale - per la sua particolarità geografica - tali interventi sono da ritenere essenziali,
sono state avviate le procedure per un nuovo regime di continuità territoriale, sul quale tuttavia gravano le perplessità manifestate dall'Unione europea e i ricorsi presentati in sede giurisdizionale da alcune compagnie aeree, circostanze che certamente ritarderanno il riavvio della continuità territoriale per la Sardegna;
il vigente regime, previsto in attuazione della legge n. 144/99, scade il 31 dicembre prossimo, e che una ulteriore proroga sembra ipotizzabile solo mediante un'apposita previsione normativa, in difetto della quale dal 1o gennaio 2005 le tariffe aeree da e per la Sardegna potrebbero tornare agli insostenibili livelli del 2001, con un danno gravissimo per la già depressa economia dell'Isola;
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente adeguate misure, anche di carattere finanziario, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi per assicurare la continuità territoriale con le principali città della Sardegna, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 272, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis-B) per Trapani, Pantelleria e Lampedusa;
ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti che consentano, nelle more dell'espletamento delle procedure poste in essere dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed al fine di evitare un'insostenibile situazione di incertezza normativa, il proseguimento per un tempo congruo del presente regime di continuità territoriale.
9/5310-bis-C-R/154. Cossa, Anedda, Marras, Onnis, Porcu, Mereu, Massidda, Pinto.
La Camera,
premesso che:
le leggi finanziarie degli ultimi tre anni hanno permesso l'installazione nei locali aperti al pubblico di nuovi macchinari da divertimento e intrattenimento che sono comunemente detti slot-machine;
tali macchinari, pur legali, creano innegabili problemi di disagio sociale e di devianza;
la criminalità organizzata ha spesso trovato il modo di usare le slot-machine e i videopoker come mezzi di illecito guadagno e per il riciclaggio di denaro di provenienza illegale;
esiste un intreccio perverso tra gioco lecito e illecito, com'è emerso da molte inchieste e da recenti operazioni di polizia contro grandi bande di malfattori, dalle quali è emerso come il gioco sia usato come succedaneo del «pizzo» e come terreno fertile per l'usura e l'estorsione;
la diffusione capillare sul territorio dei nuovi macchinari da divertimento e intrattenimento, espone a nuovi comportamenti i consumatori del gioco abituale, che sono per lo più anziani e ceti a basso reddito;
ancora non è stato messo a regime il sistema di controllo delle giocate per le slot-machine, in collegamento con il Ministero delle finanze, pur previsto sin dalla loro introduzione, che permetterebbe la tassazione ottimale del gioco;
impegna il Governo
a potenziare e intensificare le operazioni della Polizia dei Giochi;
a massimizzare l'efficacia del sistema di controllo delle giocate, in tempo reale, con apparecchi da divertimento e intrattenimento, ove previsto dalla legge.
9/5310-bis-C-R/155. Buontempo.
La Camera,
premesso che:
tutte le forze parlamentari si sono pronunciate sull'estensione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 289 del 2002, anche al trattamento di fine rapporto;
la predetta estensione consente infatti di evitare che l'avvio della riforma dell'Irpef determini un aggravio del trattamento tributario relativo al Tfr, soprattutto a carico dei percettori di redditi bassi;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte ad introdurre la predetta estensione.
9/5310-bis-C-R/156. Spini, Benvenuto, Ruzzante.
La Camera,
premesso che:
più di un quarto dei decessi sul lavoro di tutta l'Europa avvengono in Italia e che il fenomeno ha assunto i connotati di una vera e propria emergenza sociale;
la piaga del lavoro sommerso contribuisce inoltre a mietere vittime invisibili;
il controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità non più rinviabile;
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa utile al fine di potenziare l'attività di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarità contributiva e contrattuale dei rapporti di lavoro.
9/5310-bis-C-R/157. Sgobio.
La Camera,
premesso che:
in attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti che, per una minorazione singola o plurima abbiano subìto una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
impegna il Governo
ad adottare opportune iniziative affinché sia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti» e destinato alla erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione, al potenziamento della rete dei servizi, alla erogazione delle prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328, alla erogazione dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità dei bisogno, alla erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.
9/5310-bis-C-R/158. Cossutta Armando, Cossutta, Maura, Pistone.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano, corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni, ed ad assicurare inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico;
a partire dal periodo d'imposta 2005, fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, ad assicurare tale gratuità anche per le scuole secondarie di primo e di secondo grado a tutte le famiglie con reddito fino a 36.151,98 euro annui adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita;
ad adottare le iniziative di propria competenza volte ad assicurare nelle singole istituzioni scolastiche la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri, nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiore ad una unità in classi che non superino i venti alunni.
9/5310-bis-C-R/159. Vertone.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad integrare quanto previsto dall'articolo 42, comma 5 Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo il riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche per coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della Legge 104/92;
a riconoscere, su loro richiesta, a decorrere dal primo gennaio 2005, ai genitori di disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:
a) deficit intellettivo grave che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi
b) difficoltà di apprendimento
c) impossibilità di deambulazione
d) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico
e) impossibilità all'assunzione di cibo
f) impossibilità a lavarsi
g) impossibilità a vestirsi
il beneficio, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa, di due mesi di contribuzione figurativa utili ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, per ogni anno di servizio presso le pubbliche amministrazioni o aziende private.
9/5310-bis-C-R/160. Cossutta Maura, Pistone, Sgobio.
La Camera,
premesso che:
il comma 436 all'esame dell'Assemblea disciplina le dismissioni di beni del demanio e del patrimonio dello Stato;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 2001 (« Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici.»), all'articolo 7, in tema di concessione e locazione di beni immobili demaniali stabilisce che la durata della concessione di norma, non è superiore a sei anni, ma che qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore a sei anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate;
il recupero funzionale ed il restauro conservativo di alcuni edifici di interesse storico oggetti di concessione ex articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 2001, capaci di valorizzarne gli spazi architettonici e la vocazione storico-monumentale degli stessi, sono il più delle volte finalizzati al loro riuso, pur comportando uno stanziamento molto oneroso di risorse finanziarie che comprende sia la fase progettuale che quella esecutiva dei lavori di manutenzione;
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte ad innalzare fino a 60 anni la durata della concessione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 2001 nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, al fine di consentire a quest'ultimo di ammortizzare in un lasso di tempo più lungo le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere.
9/5310-bis-C-R/161. Diliberto, Pistone.
La Camera,
premesso che:
è esigenza fondamentale per le condizioni di esistenza e per la qualità della vita delle popolazioni del Mugello e della Val di Sieve, nonché per lo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio, garantire un'adeguata mobilità;
tale mobilità dev'essere compatibile con l'ambiente e deve pertanto coniugare in maniera virtuosa il trasporto su gomma e quello su rotaia;
il trasporto su rotaia sarebbe caratterizzato dalla straordianaria potenzialità della linea ferroviaria Firenze-Pontassieve-Borgo San Lorenzo e della linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, qualora queste due linee, adeguatamente ammodernate, fossero collegate in un unico anello ferroviario metropolitano;
il trasporto su rotaia è negativamente condizionato dall'incompiuto ammodernamento della strada statale n. 67 che, in larga misura, segue ancora un tracciato tortuoso, che attraversa centri storici di comuni e frazioni, presentando inoltre due corsie assai strette;
impegna il Governo
ad attribuire idonea priorità ed a stanziare adeguate risorse finanziarie per risolvere con la necessaria urgenza il nodo strutturale della mobilità rappresentato dal nesso tra le due opere sopra citate.
9/5310-bis-C-R/162. Galante, Pistone, Cossutta Maura, Sgobio.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 508 del 1999 ha avviato la riforma delle Accademie di belle arti, definendo i principi generali del processo di riforma e rinviando a successivi regolamenti la definizione delle norme di attuazione;
a cinque anni dalla approvazione della legge di riforma non è stato ancora concluso l'iter previsto per l'approvazione dei regolamenti attuativi, per cui l'intero settore soffre ancora degli elementi di precarietà derivanti dal mancato conseguimento di un assetto istituzionale stabile e definito in tutti i suoi aspetti più importanti;
in particolare, non è stata data attuazione alla previsione di una «graduale statizzazione» delle Accademie delle Belle Arti legalmente riconosciute con priorità per quelle operanti nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali e dotate dei requisiti previsti dalla stessa legge;
la legge n. 306 del 27 ottobre del 2000, per favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici, ha previsto per tre anni un sostegno finanziario alle Accademie di Belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli Enti Locali;
tale sostegno finanziario, pari a 2 miliardi di lire per l'anno 2000 e a 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, ha consentito la sopravvivenza di queste Accademie, favorendone l'adeguamento al nuovo quadro normativo;
i ritardi nel processo previsto di statizzazione , congiuntamente con la cessazione del sostegno finanziario nazionale alla scadenza del triennio previsto dalla citata legge 306 del 2000, stanno determinando una situazione di grave crisi finanziaria delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute e/o pareggiate e finanziate in misura prevalente dagli Enti Locali;
impegna il Governo
a completare il processo di riforma sbloccando, in particolare, l'iter per la statizzazione delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute e/o pareggiate e finanziate in misura prevalente dagli Enti Locali con priorità per quelle operanti neo capoluoghi sprovvisti di Accademie statali;
a rifinanziare la legge n. 306 del 2000, a sostegno di queste Accademie legalmente riconosciute e/o pareggiate e finanziate in misura prevalente dagli Enti Locali, che costituiscono una importante risorsa della vita culturale del paese.
9/5310-bis-C-R/163. Bellillo.
La Camera,
premesso che:
lo spettacolo in quanto espressione del pensiero artistico, della cultura e della identità nazionale e regionale, costituisce un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività, e rappresenta un importante segmento economico del nostro Paese, troppo trascurato o ignorato, capace di occupare, nonostante le tormentate difficoltà strutturali e le esigue risorse finanziarie devolute, circa 200.000 addetti;
lo spettacolo con il suo patrimonio di storie, tradizioni, esperienze e professionalità, va tutelato, promosso ed incentivato;
nonostante la mole di produzioni di spettacolo nella società odierna, non esiste in Italia una strategia culturale e di mercato, che si occupi seriamente del settore, che proponga e promuova regole adeguate e leggi moderne, capaci di tutelare i lavoratori che vi operano e, nel contempo, di rilanciare la competitività del settore, sia a livello interno che a livello internazionale, come fanno oramai da anni gli altri Paesi più industrializzati;
a tal fine occorre garantire nell'avvicendamento degli incarichi pubblici di settore trasparenza e professionalità;
negli ultimi anni, invece, con una serie di interventi normativi si è assistito solo alla continua contrazione delle risorse a favore del Fondo Unico per lo Spettacolo;
impegna il Governo
a rilanciare, con un forte intervento finanziario pubblico in favore dello spettacolo dal vivo e non, un settore fondamentale per la vita culturale di un paese in questi ultimi anni così fortemente sacrificato e mortificato;
a predisporre interventi normativi tesi a promuovere lo spettacolo ed a tutelare i lavoratori che vi operano;
a garantire trasparenza e professionalità nei criteri di nomina e di avvicendamento degli incarichi pubblici del settore.
9/5310-bis-C-R/164. Pistone, Diliberto, Bellillo.
La Camera,
premesso che:
dopo quattro anni per l'ennesima volta non vengono previste risorse da destinare in favore dei contratti dei medici specializzandi;
questo avviene nonostante il Governo avesse già accolto altri ordini del giorno nelle precedenti finanziarie che lo impegnavano in questa direzione;
si tratta di una mancanza grave che lede i diritti di oltre 25 mila medici specializzandi che in tutta Italia assicurano il funzionamento di importanti servizi nell'ambito delle strutture sanitarie del Sistema sanitario nazionale;
in Commissione Affari sociali è stato definito un testo di legge per rispondere alle legittime istanze dei medici specializzandi;
impegna il Governo
entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge ad individuare le risorse finanziarie necessarie a finanziare i contratti in favore dei medici specializzandi.
9/5310-bis-C-R/165. Bindi.
La Camera,
premesso che:
l'Ospedale di San Giovanni Rotondo, denominato Casa Sollievo della Sofferenza, costituisce, oggi, una delle più importanti strutture ospedaliere del Mezzogiorno, quanto per l'eccellenza dei servizi che per l'accoglienza dei malati da ogni parte del mondo;
negli ultimi anni scorsi ha dovuto procedere ad una profonda trasformazione qualitativa per far fronte alle innumerevoli richieste di ricovero che la santità del luogo fa crescere di anno in anno;
detta trasformazione ha determinato una debitoria estinguibile attraverso un severo ripianamento e interventi straordinari della regione Puglia;
nella finanziaria 2004 è stato previsto un primo intervento dello Stato di 15 milioni di euro;
il Ministro Sirchia più volte, anche in sede di Conferenza Stato/regioni si è impegnato a sostenere il piano di risanamento finanziario della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, mediante un interevento straordinario a fondo perduto che, purtroppo, non si rinviene nella legge finanziaria 2005;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad erogare un contributo straordinario di 50 milioni di euro.
9/5310-bis-C-R/166. Spina Diana.
La Camera,
considerato che:
al termine di ciascuna sessione di bilancio si ripropongono stancamente, soprattutto fuori dalle aule parlamentari, argomenti che parlano della finanziaria in modo generico come di un tutto unico indifferenziato e, di conseguenza, proposte semplicistiche di riforma che traggono origine da analisi approssimative e da una scarsa conoscenza delle caratteristiche del tutto particolari che la legge finanziaria assume nel nostro ordinamento anche rispetto alle procedure di bilancio di altri paesi;
l'esperienza di quest'anno conferma e per certi versi accentua i profili di criticità già presenti negli anni precedenti, in quanto, nonostante le intese raggiunte lo scorso anno sulla adozione di criteri più rigorosi, per la prima volta si è registrata una netta divaricazione tra i criteri applicativi delle regole vigenti sul contenuto proprio della legge finanziaria tra i due rami del Parlamento, come si evince dal fatto che numerose disposizioni inserite nel testo approvato dal Senato corrispondono ad emendamenti dichiarati inammissibili per estraneità di materia alla Camera durante l'esame in prima lettura;
anche il ricorso allo strumento del maxiemendamento si è configurato in termini problematici rispetto alla esperienza degli scorsi anni in quanto, per un verso, la strutturazione del provvedimento in un unico articolo confligge con l'esigenza di un'accettabile ripartizione del testo per grandi aree tematiche e, per altro verso, si è rinunciato alla convenzione per cui nel maxiemendamento non venivano inserite disposizioni vertenti su materie mai prese in considerazione nelle precedenti fasi dell'esame parlamentare;
rilevato che:
l'esperienza di quest'anno, insieme alla approfondita riflessione già svolta lo scorso anno sia dalla Camera che dal Senato, ha definitivamente chiarito che una vera riforma della legge finanziaria può derivare soltanto da una accurata analisi della varietà delle questioni la cui soluzione viene attualmente demandata a tale strumento, da una attenta distinzione dei diversi ed eterogenei contenuti che in essa confluiscono e dalla conseguente necessità di individuare differenti procedure decisionali in relazione ai vari tipi di intervento che si intende porre in essere;
in ogni caso, una riforma della legge finanziaria deve preservare la funzione centrale che essa è chiamata a svolgere nella regolazione dei flussi finanziari e nella definizione del quadro contabile entro il quale devono inserirsi gli interventi legislativi e le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di politica economica e finanziaria;
tenuto conto che larga parte delle disposizioni ordinamentali o di spesa a carattere microsettoriale o localistico che attualmente finiscono per trovare posto nella legge finanziaria in mancanza di altri strumenti rispondono a esigenze fondate e talora assai urgenti, le quali meritano di trovare un più appropriato e altrettanto rapido strumento di accoglimento;
impegna il Governo
a collaborare con la Camera e il Senato per riprendere al più presto il lavoro, avviato lo scorso anno, per l'adeguamento della vigente disciplina relativa alla legge finanziaria in modo da valorizzarne il ruolo centrale nella determinazione della cornice finanziaria e dei presupposti, in primo luogo di tipo quantitativo, per l'attività legislativa da porre in essere nel corso dell'esercizio di riferimento;
a tal fine, a considerare l'opportunità di una diversa articolazione della legge finanziaria che privilegi gli aspetti regolativi riconducibili alle tabelle e ai dati numerici, riducendo il peso della parte normativa la quale, per gli interventi di maggiore rilevanza, potrebbe essere incanalata in appositi provvedimenti collegati a «corsia veloce»;
per quanto riguarda i problemi di minore portata, a individuare apposite e più agili procedure amministrative che, sulla base della determinazione, nella legge finanziaria, dell'entità complessiva dei relativi stanziamenti, ne definiscano la ripartizione e ne individuino i soggetti beneficiari, sentite le competenti commissioni parlamentari;
in tale quadro a concorrere ad individuare, nell'ambito dei procedimenti parlamentari, anche possibili soluzioni alternative all'uso della questione di fiducia su maxiemendamenti, che perseguano lo scopo di assicurare la decisione entro i termini e di semplificare le votazioni in Assemblea.
9/5310-bis-C-R/167 Crosetto, Giancarlo Giorgetti, Casero, Alberto Giorgetti, Garnero Santanchè.
La Camera,
premesso che:
con la legge finanziaria 2005 vengono eliminati i 103 milioni di curo che dal 1998 l'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 aveva destinato all'acquisto dei libri di testo per gli studenti con redditi bassi nelle scuole medie e superiori;
dopo l'abrogazione della legge sul prolungamento dell'obbligo scolastico (20 gennaio 1999) il governo ha ritenuto di non dover più finanziare la gratuità dei libri di testo per il primo anno della scuola secondaria superiore,superando di fatto la legge 448/1998 rifinanziata peraltro nel 2002, 2003, 2004. Legge che, tra l'altro, riguardava anche gli studenti della scuola media dell'obbligo;
impegna il Governo
ad individuare, con misure successive, strumenti straordinari atti a sostenere le famiglie e il diritto allo studio degli studenti
9/5310-bis-C-R/168. Sasso, Capitelli, Grignaffini.
La Camera,
premesso che:
il territorio della provincia di Foggia e del subappennino dauno è interessato da frequenti fenomeni di smottamento del terreno e da frane che si producono in maniera maggiore in seguito a fenomeni piovosi e alluvionali;
la prevenzione nella salvaguardia del territorio è fondamentale sia per la sicurezza dei cittadini sia per evitare maggiori spese in seguito a fenomeni emergenziali;
impegna il Governo
a verificare la possibilità di adottare interventi tesi alla risoluzione del dissesto idrogeologico nell'intera area della provincia di Foggia e del subappennino dauno.
9/5310-bis-C-R/169. Piglionica, Bonito.
La Camera,
premesso che:
i gravi fatti di cronaca correlati al disagio psichico e i dati recentemente acquisiti inerenti la correlazione tra malattia mentale e atti di violenza in ambito familiare;
il bisogno di sostenere e implementare la funzione di prossimità dei servizi territoriali con specifica attenzione rivolta alta prevenzione e all'individuazione precoce di situazioni ad albi rischio di comportamenti auto e/o etero-aggressivi;
la necessità di fornire sul territorio risposte concrete alle pressanti richieste che giungono dalle associazioni dei familiari dei pazienti;
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a stanziare maggiori risorse destinate alle regioni per la spesa sanitaria, in modo da consentire un potenziamento dei servizi di salute mentale presenti sul territorio nazionale per implementare la loro funzione di prossimità, secondo gli indirizzi approvati nel progetto obiettivo sulla salute mentale e con il piano sanitario nazionale 2003-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003.
9/5310-bis-C-R/170. Bolognesi, Coluccini.
La Camera,
premesso che:
la strategia di approvvigionamento di proteine vegetali da parte del nostro paese è attualmente basata sulle importazioni dal mercato mondiale di soia o della sua farina di estrazione, essendo tali produzioni deficitarie in Italia;
tale situazione presenta aspetti problematici soprattutto in riferimento agli organismi geneticamente modificati (OGM);
la forte dipendenza di proteine vegetali dai paesi terzi pone una serie di problemi anche legati alla sicurezza alimentare ed al rapporto con i consumatori;
è necessario incentivare soluzioni che permettano non solo di ridurre il deficit proteico del nostro paese e dell'intera Unione europea, ma di aumentare le superficie coltivate, migliorandone la capacità produttiva unitaria in termini di proteine, in coerenza con le linee guida della sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente e del territorio;
impegna il Governo
a) a predisporre un piano che verifichi il fabbisogno di proteine vegetali, che valorizzi e recuperi ogni fonte di proteine vegetali, che incentivi le colture, che favorisca la ricerca;
b) ad adottare iniziative presso la Commissione europea perché siano riviste le quote di riferimento, basate sugli anni precedenti;
c) a considerare il problema delle proteine vegetali, essenziale per le linee di intervento su qualità e tracciabilità.
9/5310-bis-C-R/171. Diana, Borrelli, Rava.
La Camera,
premesso che:
l'importanza strategica per il nostro paese dell'intero comparto dell'economia del mare con particolare riferimento ai cantieri di costruzione e riparazione navale, ai porti e alla flotta;
la crescita del settore e il suo contributo all'occupazione e allo sviluppo realizzato negli anni trascorsi;
una tale dinamicità e capacità di competizione internazionale si sono manifestate anche in ragione di una legislazione di sostegno appropriata e di investimenti pubblici significativi;
impegna il Governo
a predisporre il necessario piano di investimenti nella portualità sia in riferimento alle opere infrastrutturali, sia per ciò che riguarda le misure per la security e a realizzare la completa autonomia finanziaria delle Autorità Portuali;
ad adottare le opportune iniziative volte a definire, per i lavoratori portuali, il pagamento delle giornate di mancato avviamento al lavoro conseguenti al verificarsi dei picchi di manodopera, come previsto dal rinnovo contrattuale del settore.
9/5310-bis-C-R/172. Zunino, Mazzarello.
La Camera,
premesso che:
è fortemente sentita l'esigenza di una remunerazione del periodo «formativo-lavorativo» di tutti gli specializzandi medici degli anni dal 1983 al 1991;
tutte le forze parlamentari si sono pronunciate a favore di una corresponsione per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, di una borsa di studio annua pari a 7.000 euro;
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a reperire adeguate risorse finanziarie che possano consentire di risolvere la questione di cui in premessa.
9/5310-bis-C-R/173. Lucà, Labate.
La Camera,
premesso che:
al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sotto utilizzate;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica nazionale, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e).
9/5310-bis-C-R/174. Burlando, Nannicini.