XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2005 - Lavori preparatori al Senato - A.S. 3223 - Esame in sede referente presso la 5 Commissione bilancio (sedute del 7 e 8 dicembre 2004) - Parte X
Serie: Progetti di legge    Numero: 653    Progressivo: 2
Data: 14/12/04
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
AC n.5310 bis/14   AS n.3223/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Finanziaria 2005

Lavori preparatori al Senato

A.S. 3223

Esame in sede referente presso la
5a Commissione bilancio
(sedute del 7 e 8 dicembre 2004)

n. 653/2

Parte X


xiv legislatura

14 dicembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

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File: BI0703l.doc

 


INDICE

 

 

 

 

Volume X

 

Esame in sede referente

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 7 dicembre 2004 (antimeridiana)3

§      Seduta del 7 dicembre 2004 (pomeridiana)15

§      Seduta del 7 dicembre 2004 (notturna)211

§      Seduta dell’8 dicembre 2004 (antimeridiana)433

§      Seduta dell’8 dicembre 2004 (pomeridiana)447

 


Esame in sede referente

(sedute del 7 e 8 dicembre 2004)


BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2004

594ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

 

 

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia ed i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas, per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e per le politiche agricole e forestali Delfino.

 

La seduta inizia alle ore 10,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005 ), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si erano concluse le votazioni degli emendamenti presentati all’articolo 26 del disegno di legge n. 3223, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo. Prima di procedere all’esame delle proposte emendative riferite agli articoli 27 e 28, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti presentati ai medesimi articoli: 27.1, 27.6/1, 27.7, 27.9, 27.10, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.4, 27.0.6 (per copertura finanziaria); 28.37, 28.0.8, 28.0.24 (per copertura finanziaria); 28.19, 28.20, 28.31, 28.32, 28.34, 28.0.21 e 28.0.29 (per materia).

Invita indi i senatori ad illustrare gli emendamenti presentati all’articolo 27, nonché quelli aggiuntivi al medesimo articolo.

 

Il senatore PIZZINATO(DS-U), dopo aver sottoscritto l’emendamento 27.11, sottolinea anzitutto le importanti finalità da esso recate.

Aggiungono altresì la firma i senatori CURTO(AN), CICCANTI (UDC), SALZANO (UDC), LAURO (FI) e NOCCO (FI) .

 

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 27 sono dati per illustrati.

 

Si passa indi all’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 28, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

 

Il senatore LAURO (FI) illustra la proposta 28.10, a sua firma.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) illustra l’emendamento 28.0.12, il quale consentirebbe di completare gli interventi di bonifica dell’area di Sesto San Giovanni, solo in parte avviati. Rileva indi che l’emendamento non reca oneri finanziari aggiuntivi, anche in considerazione delle risorse già stanziate nella precedente manovra finanziaria.

 

I senatori RIPAMONTI (Verdi-U) e MARINO (Misto-Com) aggiungono la firma all’emendamento 28.0.12.

 

Il senatore LAURO (FI) illustra l’emendamento 28.0.26, finalizzato a predisporre agevolazioni per il trasporto pubblico a propulsione elettrica, rilevando i positivi effetti in termini ambientali.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) interviene indi per illustrare l’emendamento 28.0.33, nonché le successive proposte emendative a sua firma, finalizzate ad affrontare le questioni relative a coloro che, per motivi professionali, sono stati esposti all’amianto, con riferimento agli aspetti previdenziali, sanitari e delle bonifiche.

In particolare, l’emendamento 28.0.33, prosegue, è diretto a modificare l’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel senso di consentire l’applicazione del coefficiente moltiplicatore, a scelta degli interessati, alternativamente o ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento ovvero ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche. Si tratta, a suo avviso, di una proposta che avrebbe anche effetti positivi in termini di riduzione del contenzioso.

Quanto all’emendamento 28.0.34, esso estende i richiamati benefici, attualmente limitati a coloro che sono stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni, anche ai lavoratori che sono stati esposti per un periodo superiore ai cinque anni.

Il senatore illustra indi l’emendamento 28.0.35, diretto ad assicurare i benefici economici nei confronti dei lavoratori affetti da neoplasie professionali causate dall’amianto.

Quanto all’emendamento 28.0.36, esso consente ai lavoratori affetti da malattie professionali determinate dall’esposizione all’amianto di godere, gratuitamente, di forme di monitoraggio sanitario. Si tratta, a suo avviso, di una iniziativa importante, atteso che essa renderebbe possibile, attraverso l’effettuazione di diagnosi precoci, salvare migliaia di vite umane.

Il senatore illustra altresì l’emendamento 28.0.37, che istituisce il Fondo per le vittime dell’amianto. A riguardo, invita il Governo a sostenere tale proposta, che affronta le situazioni nelle quali non è possibile assicurare un ristoro ai lavoratori, per i danni conseguenti all’esposizione all’amianto, pur in presenza di una sentenza penale favorevole, atteso che spesso le aziende incriminate hanno cessato la loro attività.

Egli dà inoltre conto dell’emendamento 28.0.38, che estende i benefici illustrati anche al personale militare delle Forze armate, nonché dell’emendamento 28.0.39, che consente al Governo di esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell’adozione dei provvedimenti necessari, in caso di inadempienza, nella definizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto.

Il senatore illustra poi l’emendamento 28.0.40, finalizzato ad istituire il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, con cui finanziare gli interventi diretti ad eliminare i rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di amianto in tali edifici, nonché l’emendamento 28.0.43, che interviene nel medesimo senso relativamente agli edifici privati.

Conclusivamente, nel ribadire che tutte le proposte illustrate sono senz’altro meritorie, egli raccomanda in particolare l’approvazione degli emendamenti 28.0.33 e 28.0.34.

 

I restanti emendamenti relativi all’articolo 28 sono dati per illustrati.

 

Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il presidente AZZOLLINI invita il relatore ed il Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 27, ad eccezione del 27.11, sul quale richiama l’attenzione della Commissione, nonché del 27.6, a sua firma, di cui raccomanda l’approvazione.

Il parere è altresì contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 28, ad eccezione dell’emendamento 28.0.12, in tema di bonifica dell’area di Sesto San Giovanni, nonché sugli emendamenti 28.0.33, 28.0.34, 28.0.35, 28.0.36, 28.0.37, vertenti sulla questione dell’esposizione all’amianto, sui quali il relatore si rimette al Governo.

 

Il senatore MORANDO(DS-U), con riferimento all’emendamento 27.11, avverte che ad esso si sta attribuendo un significato differente rispetto ai suoi effettivi contenuti, secondo cui le imprese che intendono delocalizzare la loro produzione non possono usufruire dei finanziamenti statali specificamente diretti alla realizzazione all’estero di nuovi insediamenti produttivi. Al riguardo, si interroga se la normativa vigente disponga effettivamente finanziamenti per la realizzazione all’estero di insediamenti produttivi.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all’articolo 27, ad eccezione dell’emendamento 27.6, per il quale il parere è favorevole. Con riferimento all’emendamento 27.11, del quale riconosce peraltro le suggestive finalità, invita il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno, ritenendo preferibile che tale tematica sia affrontata in una sede più idonea, come ad esempio nel provvedimento sulla competitività che il Governo sta elaborando.

Quanto all’articolo 28, esprime altresì parere contrario su tutte le proposte emendative ad esso riferite. In particolare, sottolinea che gli identici emendamenti 28.8, 28.9 e 28.10 (nonché 28.11, di analogo tenore), nel rendere facoltativa l’adesione al servizio idrico integrato, potrebbero comportare un incremento del costo medio dell’acqua a valle. Ritiene pertanto opportuno un ulteriore approfondimento.

Relativamente all’emendamento 28.0.12, nel ritenere preferibile che la questione sia affrontata in una sede più idonea, invita i presentatori a trasformare tale proposta in ordine del giorno. Il parere contrario nei confronti dell’emendamento 28.0.13, prosegue il Sottosegretario, è invece motivato con la circostanza che esso consente alle regioni di contrarre mutui per finanziare spese di carattere corrente, in palese violazione dell’articolo 119, comma 1, della Costituzione.

Conclude motivando il parere contrario nei confronti degli emendamenti 28.0.26 e 28.0.33 con la loro onerosità finanziaria.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 27, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 27.1, 27.7, 27.9, 27.10 ed il subemendamento 27.6/1 sono inammissibili, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 27.2 al 27.5, approva il 27.6 e respinge il 27.8.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 27.11, interviene il senatore CICCANTI(UDC), il quale ne chiede l’accantonamento, manifestando la propria disponibilità a sostenere un’eventuale riformulazione del testo che renda più espliciti i contenuti della proposta.

 

Il senatore BONGIORNO(AN), dopo aver ricordato che l’emendamento 27.11 affronta una tematica richiamata dall’ultimo comma dell’articolo 39 del disegno di legge finanziaria, chiede anch’egli l’accantonamento della proposta emendativa e dichiara la propria disponibilità ad una sua eventuale riformulazione, qualora il Governo intenda sostenerla.

 

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che la sede più adatta nella quale affrontare tale questione è senz’altro il provvedimento sulla competitività.

 

Il senatore MARINI(Misto-SDI), dopo aver auspicato che tale tematica sia affrontata in una prospettiva globale, sottolinea che gli incentivi diretti alle aree del Mezzogiorno sono subordinati alla localizzazione degli insediamenti produttivi in quelle aree e che, pertanto, non si prevedono finanziamenti per la realizzazione all’estero di insediamenti produttivi. Critica inoltre la circostanza che si affrontino congiuntamente, nella medesima disposizione, la questione della riduzione del personale e degli incentivi per l’innovazione.

 

Il senatore RIPAMONTI(Verdi-U), intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 27.11, rileva che la tematica da esso affrontata è oggetto dell’articolo 29, ultimo comma.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) ribadisce il proprio orientamento favorevole nei confronti di un’iniziativa che non consenta alle imprese, che hanno ricevuto finanziamenti pubblici per la realizzazione di determinati investimenti produttivi, di trasferire questi ultimi all’estero. Al riguardo, dà conto di quanto è avvenuto in alcune realtà del Mezzogiorno, come ad esempio in Puglia, dove alcune imprese che avevano acquistato impianti, tramite finanziamento statale, hanno, dopo poco tempo, trasferito gli stessi all’estero.

 

Il senatore CURTO (AN) esprime, a sua volta, orientamento favorevole nei confronti dell’emendamento in esame, rilevando che esso affronta una problematica seria, che non è peraltro limitata al settore manifatturiero. Al riguardo, dà conto di quanto avvenuto nel petrolchimico di Brindisi, dove importanti macchinari, acquistati sotto costo, sono stati successivamente alienati ad aziende cinesi.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) invita a distinguere le problematiche connesse con l’emendamento 27.11, che riguardano soprattutto l’internazionalizzazione di talune imprese del Nord, da quelle relative al Mezzogiorno.

 

Anche il senatore IZZO (FI) conviene con la circostanza che l’emendamento in esame non riguardi profili di interesse delle imprese operanti nel Sud d’Italia. Invita infine a precisare se l’emendamento si riferisce a finanziamenti già erogati alle imprese ovvero esclusivamente ad incentivi specificamente destinati alla realizzazione all’estero di nuovi insediamenti produttivi.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone quindi l’accantonamento dell’emendamento 27.11.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 27.0.1, 27.0.2, 27.0.4 e 27.0.6 sono inammissibili, vengono posti ai voti e, in esito a separate votazioni, respinti gli emendamenti 27.0.3, 27.0.5, nonché 27.0.7.

 

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 28 e degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 e 28.7.

 

Il senatore MICHELINI (Aut) , accogliendo l’invito del sottosegretario Vegas, ritira l’emendamento 28.8 e lo trasforma nell’ordine del giorno 0/3223/76a/5a, che viene accantonato.

 

Anche il senatore CICCANTI (UDC) ritira l’emendamento 28.9, di analogo tenore, e lo riformula nell’ordine del giorno 0/3223/77/5a, che viene accantonato.

 

Il senatore LAURO(FI), considerate le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo in sede di formulazione dei pareri, ritira l’emendamento 28.10, preannunciando la sua trasformazione in un ordine del giorno, il quale si muoverà nella direzione del rispetto del principio di sussidiarietà per quanto riguarda l’attivazione di misure in favore del diritto individuale all’acqua potabile.

 

Il presidente AZZOLLINI invita quindi il senatore Lauro, in sede di trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento 28.10, a precisare che dalla adesione facoltativa al servizio idrico integrato per i comuni con popolazioni fino a 3.000 abitanti non derivano oneri finanziari.

 

Il senatore LAURO (FI) trasforma quindi l’emendamento 28.10 testé ritirato nell’ordine del giorno 0/3223/78/5a, che viene accantonato.

 

In modo analogo, il senatore TIRELLI (LP) ritira l’emendamento 28.11 e lo riformula nell’ordine del giorno 0/3223/79/5a, anch’esso accantonato.

 

Il senatore MARINI(Misto-SDI), in merito alla trasformazione in ordini del giorno dei suddetti emendamenti 28.8, 28.9, 28.10 e 28.11, fa presente che configurare eccezioni all’adesione obbligatoria al servizio idrico integrato potrebbe determinare un aumento dei costi delle stesse risorse idriche.

 

Posti separatamente ai voti, sono indi respinti gli emendamenti 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.26, 28.27, 28.28, 28.29, 28.30, 28.33, 28.35, 28.36, 28.38, 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.7, 28.0.9, 28.0.10 e 28.0.11.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) insiste per la votazione dell’emendamento 28.0.12, riservandosi, in caso di sua reiezione, di ripresentarlo nel proseguo dell’iter in Assemblea, facendo altresì presente che tale proposta non comporta oneri aggiuntivi, ma consente di procedere alla realizzazione delle bonifiche e delle opere necessarie, allo scopo di evitare pesanti ricadute occupazionali. Chiede, infine, al Governo di chiarire meglio la sua posizione in merito.

 

I senatori RIPAMONTI (Verdi-U) e MARINO (Misto-Com) aggiungono la loro firma all’emendamento 28.0.12.

 

Il sottosegretario VEGAS, ribadendo il proprio parere negativo sull’emendamento in esame, si riserva di approfondire la questione sollevata dallo stesso al fine di prevedere uno snellimento delle procedure riguardanti gli interventi per l’attuazione delle bonifiche.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i seguenti emendamenti: 28.0.12, 28.0.13, 28.0.14 e 28.0.15.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) insiste per la votazione dell’emendamento 28.0.16, riservandosi, in caso di sua reiezione, di ripresentarlo eventualmente nel prosieguo dell’iter in Assemblea. Ricorda quindi che la proposta in esame mira a rafforzare il diritto primario all’acqua potabile e a affrontare il problema dell’adeguamento delle tariffe dei servizi idrici, adeguamento che deve essere commisurato ai reali costi di erogazione del servizio.

 

Il sottosegretario VEGAS, nel ribadire il parere contrario precedentemente espresso in merito all’emendamento 28.0.16, fa presente che la proposta in questione potrebbe condurre ad una riapertura dei contratti e delle gare in un settore - qual è quello dei servizi idrici - nel quale si sono verificati risultati positivi.

 

Ad avviso del senatore MORANDO(DS-U), le considerazioni testé espresse dal sottosegretario Vegas non sono condivisibili in quanto la gestione del servizio idrico - che riveste un’importanza strategica - vive una situazione paradossale poiché il prezzo dell’acqua risulta più basso rispetto a quello degli altri paesi europei e diverse zone del territorio nazionale si trovano a dover fronteggiare la scarsità delle risorse idriche, a fronte, invece, di enormi quantitativi delle stesse risorse che vengono sprecate. Tali valutazioni inducono quindi a ritenere che gli elementi menzionati siano tra di loro connessi: il basso prezzo delle risorse idriche alimenta gli sprechi delle stesse, non rende conveniente portare l’acqua in determinate zone del Paese e giustifica le reazioni negative ogni qualvolta si prospetta una rivalutazione del prezzo dell’acqua. L’emendamento 28.0.16, indipendentemente dai suoi profili di merito, segnala quindi un problema meritevole di una iniziativa da parte dell’Esecutivo che dovrebbe riconoscere che la legge n. 36 del 1994 non ha raggiunto gli scopi prefissati. In particolare, bisognerebbe intervenire in due direzioni: in primo luogo, ridurre lo spreco delle risorse; in secondo luogo, rendere più conveniente la copertura del servizio idrico in determinate zone del Paese.

 

Il senatore MARINI(Misto-SDI), pur apprezzando lo spirito dell’emendamento che affronta il tema del riconoscimento del diritto primario all’acqua potabile, si sofferma su alcuni effetti collaterali che deriverebbero da tale proposta: da una parte, bisognerebbe ribadire che spetta ai comuni, nella loro autonomia statutaria, la determinazione delle tariffe in ordine al servizio idrico; dall’altra, invece, prevedere, nelle modalità prospettate dall’emendamento 28.0.16, la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare appare una misura eccessiva.

 

Secondo il senatore CADDEO(DS-U) negli ultimi anni il servizio idrico integrato è stato oggetto di rilevanti investimenti, soprattutto nell’Italia meridionale, dove si sono sperimentati contributi volti a favorire l’aggregazione degli enti gestori. Difatti, la frantumazione di questi enti è una delle ragioni principali della carenza delle risorse idriche in quelle realtà territoriali. Pertanto, appare opportuno insistere in tale percorso per la configurazione, in linea con gli altri principali paesi dell’Unione europea, di enti gestori aventi grandi dimensioni poiché, in tal modo, essi possono operare con economie di scala. Per quanto attiene poi alla necessità di garantire per le famiglie bisognose costi maggiormente contenuti delle risorse idriche bisogna partire dal presupposto che la determinazione delle tariffe non può che ricadere sotto la responsabilità degli enti locali i quali devono, di conseguenza, adottare tariffe differenziate o forme più economiche di accesso al servizio.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 28.0.16, 28.0.17, 28.0.18, 28.0.19, 28.0.20, 28.0.22, 28.0.23 e 28.0.25.

 

Il senatore LAURO (FI) chiede l’accantonamento dell’emendamento 28.0.26 al fine di effettuare un approfondimento dei contenuti della proposta menzionata, tenendo conto delle osservazioni in precedenza formulate tanto dal relatore quanto dal rappresentante del Governo. In particolare, questa ulteriore riflessione potrebbe servire per ricercare una copertura più adeguata all’emendamento 28.0.26.

 

Il presidente AZZOLLINI invita il senatore Lauro a ritirare l’emendamento in esame, trasformandolo in apposito ordine del giorno al fine di mettere nel giusto risalto le tematiche da lui evidenziate.

 

Il senatore LAURO (FI) insiste nella precedente richiesta di accantonamento dell’emendamento 28.0.26, anche allo scopo di verificare se sussiste un impegno da parte del Governo a realizzare gli interventi auspicati che potrebbero essere inseriti nel preannunciato provvedimento legislativo in favore della competitività.

 

La Commissione conviene quindi sull’accantonamento dell’emendamento 28.0.26.

 

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 28.0.27 e 28.0.28.

 

Il senatore LAURO (FI) insiste per la votazione dell’emendamento 28.0.30, riservandosi in caso di sua reiezione, una sua eventuale ripresentazione nel corso dell’iter in Assemblea. Dopo avere ricordato che già in passato è stato approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere le questioni indicate nell’emendamento in esame, sottolinea che una delle ragioni di questa proposta è non consentire a partire dal 1° gennaio 2010 che le navi passeggeri e le navi traghetto di età superiore ai 35 anni possano essere adibite al trasporto di passeggeri e autoveicoli su collegamenti di linea.

 

Il sottosegretario VEGAS si riserva di effettuare un approfondimento delle problematiche segnalate dal senatore Lauro che potrebbero eventualmente essere inserite all’interno del provvedimento legislativo in favore della competitività.

 

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 28.0.30, 28.0.31 e 28.0.32.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) chiede l’accantonamento dell’emendamento 28.0.33, il quale, a differenza di altre proposte presentate sulle medesime problematiche, non presenta oneri finanziari, ma consente, a scelta del lavoratore esposto all’amianto, l’applicazione del coefficiente moltiplicatore, richiamato dall’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento o ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche. Qualora non fosse possibile disporre l’accantonamento della proposta, insiste per la votazione della stessa, riservandosi, in caso di reiezione, una sua eventuale ripresentazione nel prosieguo dell’iter in Assemblea.

 

Il presidente AZZOLLINI osserva che la copertura dell’emendamento potrebbe comportare qualche problema.

 

Il sottosegretario VEGAS, pur considerando la rilevanza della proposta in esame, ritiene che la stessa possa comportare alcuni problemi di natura tecnica che non potrebbero essere adeguatamente affrontati in questa sede.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 28.0.33, 28.0.34, 28.0.35, 28.0.36, 28.0.37, 28.0.38, 28.0.39, 28.0.40, 28.0.41, 28.0.42, 28.0.43, 28.0.44, 28.0.45 e 28.0.46.

 

Prima di passare all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 29, il PRESIDENTE dichiara inammissibile la proposta emendativa 29.6 per mancanza di copertura finanziaria.

 

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 29 e di quelli recanti articoli aggiuntivi allo stesso.

 

Sull'emendamento 29.0.1 interviene il senatore LAURO (FI) illustrando preliminarmente gli obiettivi che esso si prefigge di raggiungere. Precisa, quindi, che al fine di favorire l'avvio di un regime volontario di assicurazione per la copertura di rischi scaturenti da calamità naturali sui fabbricati privati, in base a tale proposta emendativa le polizze assicurative risulterebbero esenti da ogni eventuale onere accessorio, con l'ulteriore previsione per cui l'importo dei relativi premi diverrebbe fiscalmente detraibile nella misura del trenta per cento della rendita catastale del medesimo immobile assicurato. Inoltre, chiarisce come in base alla proposta emendativa a sua firma i contratti tipo, volti alla stipula delle polizze assicurative citate, sarebbero da definirsi mediante convenzioni con le compagnie assicuratrici favorendo, tra l'altro, la costituzione di un consorzio nazionale di riassicurazione costituito tra le imprese operanti nel settore e lo Stato.

 

Ha la parola il senatore CICCANTI (UDC) il quale domanda al presentatore senatore LAURO le ragioni per le quali nella proposta emendativa 29.0.1 si è disposta l'esclusione dei fabbricati abusivi sui quali sia intervenuto il condono edilizio.

 

Il senatore LAURO(FI) precisa come tale scelta sia improntata a criteri di rigore nel favorire l'avvio del regime assicurativo volontario previsto dal primo comma della proposta emendativa.

 

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

 

Il presidente AZZOLLINI invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere le loro valutazioni sugli emendamenti relativi all'articolo 29.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) formula parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 29.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime a sua volta parere contrario su tutte le proposte, soffermandosi brevemente sul testo dell'emendamento 29.0.1 e rilevando come tale intervento aggiuntivo al testo dell'articolo 29, a suo giudizio, non sia meritevole di trovare immediato accoglimento, dovendosi invece confermare l'indirizzo assunto sul punto nel corso dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, sede in cui si manifestarono alcune puntuali e circostanziate riserve sull’opportunità di inserire l’illustrato regime volontario di assicurazione.

 

La Commissione procede quindi al voto sugli emendamenti riferiti all'articolo 29, nonché su quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il 29.

 

In dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo 29.2, interviene il senatore CURTO (AN) precisando che la sua dichiarazione di voto illustra il pensiero del proponente Grillotti oggi assente. Evidenzia quindi che l'intento soppressivo alla base dell'emendamento 29.2 non è dettato da una contrarietà nel merito alla finalità che l'articolo 29 intende perseguire. Rileva, infatti, come nell'attuale processo di evoluzione dei sistemi produttivi più avanzati debbono essere introdotti alcuni correttivi capaci di compenetrare le esigenze di competitività con quelle di garanzia per la sopravvivenza delle diverse realtà produttive operanti nel paese.

Proprio alla luce di tali obiettivi, l'articolo 29 gli appare inadeguato, dal momento che esso lascia aperte problematiche interpretative e rischia di nuocere alle stesse imprese per le quali è stato ideato. Si riferisce, tra l'altro, alla “delocalizzazione dell'intero processo produttivo” che non gli appare enunciata in maniera sufficientemente chiara e definita; inoltre, è dubbio se i benefici concessi dallo Stato si perdano anche una volta che essi siano già stati erogati o solamente qualora l'impresa li debba ancora ricevere. Proprio in base a tale rilievi critici, sottolinea il rischio che gli imprenditori non siano più liberi di trasferire la propria attività produttiva da una ad altra zona all'interno del paese. Conclusivamente, ribadendo la portata dei dubbi sull'attuale formulazione dell'articolo 29, chiarisce come sia preferibile svolgere un'ulteriore riflessione per migliorarne il contenuto e consentire, in prospettiva, l'introduzione di una norma più efficace a perseguire gli scopi, condivisibili che ne sono alla base.

 

Posti ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 29.1 e 29.2 di identico tenore.

 

Sull'emendamento 29.3 interviene in dichiarazione di voto il senatore IZZO (FI) , il quale aggiunge la sua firma, rilevando come la proposta emendativa intenda sostituire il comma 1 dell'articolo 29, stabilendo l'immediata cessazione del diritto ai benefici concessi dallo Stato per il sostegno del processo produttivo, qualora vi sia richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione. Specifica, quindi, che la proposta emendativa dispone la cessazione del diritto a percepire i benefici statali anche in esito alla chiusura di attività di intere unità produttive qualora ciò comporti la perdita di posti di lavoro. Prega quindi il relatore e il Governo di rivalutare la propria posizione sull'emendamento in questione che intende apprestare tutela contro i rischi più gravi derivanti dai processi di delocalizzazione.

 

Ha la parola quindi il senatore MORANDO (DS-U) il quale rileva come il dibattito sull'emendamento 29.3 risenta vivamente della totale inadeguatezza della formulazione dello stesso articolo 29 su cui esso insiste. E' infatti sua opinione che tale disposizione, pur animata da buoni propositi, rischia di dispiegare effetti paradossali qualora ai processi di delocalizzazione segua automaticamente la perdita di benefici e sostegni al processo produttivo, con la conseguente limitazione alla libertà di circolazione di capitali e di imprese all'interno dei confini nazionali e, addirittura, da un Comune all'altro. Dichiara pertanto di condividere i rilievi critici esposti dal senatore Grillotti sull'intero testo dell'articolo 29 e annuncia il proprio voto contrario alla proposta emendativa 29.3.

 

Il senatore MARINI (Misto-SDI) si dichiara contrario all'ampliamento dei vincoli per la delocalizzazione all'interno del paese, precisando come l'intero articolo 29 si collochi in posizione di iato con lo stesso articolo 32 del disegno di legge finanziaria. Inoltre gli effetti dell' articolo 29, introducendo esso nuovi e gravi vincoli all'attività imprenditoriale, si risolvono a suo giudizio in misure nettamente antimeridionalistiche.

 

Anche il senatore FERRARA (FI) esprime le proprie forti perplessità sull'attuale formulazione dell'intero articolo 29 e quindi anche delle proposte emendative volte a penalizzare quelle attività capaci di colmare gli svantaggi territoriali, intervenendo senza chiarezza e rigore sui processi di delocalizzazione. E' per questo che si dichiara contrario ad interventi volti ad irrigidire i vincoli gravanti sull'iniziativa economica privata ed ostativi alla circolazione dei capitali. Conclusivamente anch'egli non ritiene l'attuale formulazione dell'articolo 29 capace di far fronte alle complesse sfide connesse con i fenomeni di delocalizzazione ed internazionalizzazione dell'attività d'impresa.

 

Ha quindi la parola il senatore BONGIORNO (AN) il quale pure, muovendo dall'illustrazione delle ragioni alla base del proprio voto contrario sulla proposta emendativa 29.3, rileva come la stessa disciplina recata dall'articolo 29 presenti forti lacune rischiando di immobilizzare l'imprenditore, senza peraltro chiarire se tali norme facciano riferimento a fenomeni di delocalizzazione verso l'estero oppure all'interno dei confini nazionali.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) osserva come il dibattito sull'articolo 29 e sulle proposte emendative che su di esso insistono debbano tener conto della complessità di problemi quali la globalizzazione, la delocalizzazione e l'internazionalizzazione dell'attività d'impresa. Di fronte alla complessità di queste sfide, ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 29, come del resto la proposta emendativa 29.3, non siano in grado di fornire risposte adeguate e si risolveranno assai probabilmente in disposizioni del tutto ininfluenti.

 

Il senatore SALERNO (AN) interviene sull'emendamento 29.3, chiarendo come sarebbe eventualmente opportuno predisporre delle misure di carattere sanzionatorio e punitivo soltanto per quei processi di delocalizzazione mossi da intenti fraudolenti e cioè volti ad ottenere vantaggi e misure di sostegno nelle zone disagiate, per poi trasferire capitali e ricchezza in aree differenti. E' su questi tentativi di lucrare sulle misure incentivanti per poi dar vita alle delocalizzazioni che si dovrebbe a suo parere concentrare l'azione del legislatore.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta emendativa 29.3, ribadendo come essa non sia diversa per natura da discipline semplicisticamente protezionistiche, certamente inadeguate a far fronte alla complessità di fenomeni che peraltro, in Italia, possono essere chiaramente collocati in precise aree geografiche. Proprio perché il livello di formulazione dell'intero articolo 29 gli appare inadeguato e per certi versi anche anacronistico, osserva come sarebbe opportuno rinviare l'analisi di tali problematiche ad altre sedi e provvedere alla soppressione dello stesso articolo 29 del disegno di legge finanziaria.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) conferma anch’egli le proprie perplessità sull’articolo 29 del disegno di legge n. 3223 in esame, rilevando che impedisce di effettuare anche delocalizzazioni produttive in Italia, come quella realizzata a suo tempo, dalla FIAT, quando ha aperto lo stabilimento di Melfi.

 

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) si unisce alle perplessità avanzate dai senatori precedentemente intervenuti sia sulla proposta emendativa 29.3 che sulla stessa formulazione dell'articolo 29 del disegno di legge finanziaria. Rileva poi come al di là delle fondate critiche sul merito di queste disposizioni, esse non brillino certo per tecnica redazionale specialmente là dove pongono in relazione la cessazione dei diritti ai benefici statali con processi di delocalizzazione dai quali scaturiscano perdite occupazionali.

 

Il senatore MARINO (Misto-Com), pur dichiarandosi non del tutto concorde con la formulazione dell'articolo 29, ritiene che esso per quanto perfettibile non meriti di essere sottoposto ad un giudizio critico così severo, mentre dichiara il proprio voto contrario sulla proposta emendativa 29.3.

 

Il presidente AZZOLLINI precisa come la Commissione debba procedere alla votazione dell'emendamento 29.3, mentre le proposte emendative intese a sopprimere l'intero testo dell'articolo 29 sono già state poste in votazione e respinte. Ricorda, però che le critiche emerse dal dibattito potranno eventualmente condurre ad esiti di votazione differenti sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 29 nel corso dell'esame in Assemblea.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 29.3, 29.4, 29.5 e 29.7.

 

Viene quindi posto in votazione l'emendamento aggiuntivo 29.0.1 che risulta anch'esso respinto.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle 12,40.

 


BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2004

595ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005 ), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che è scaduto il termine per la presentazione dei sub-emendamenti relativi all’emendamento 40.100, riferito al disegno di legge finanziaria, - inerente alla questione degli studi di settore e che sono pervenuti soltanto due subemendamenti riferiti allo stesso.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), riservandosi di intervenire sui profili di merito in sede di esame dei subemendamenti in questione, fa presente che le forze politiche di opposizione non hanno presentato alcun subemendamento riferito all’emendamento 40.100, valutando tale proposta emendativa palesemente priva di adeguata copertura finanziaria e conseguentemente suscettibile di essere dichiarata inammissibile da parte della Presidenza.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dichiara di concordare con le considerazioni testé espresse dal senatore Morando, auspicando che il Governo si adoperi per individuare una disposizione di copertura finanziaria in ordine all’emendamento 40.100, senza la quale lo stesso non può che essere dichiarato inammissibile, in ossequio alle disposizioni regolamentari. Auspica che il Governo si dimostri sensibile alla richiesta dell’opposizione di corredare tale proposta di un’adeguata copertura; in caso contrario precisa che si determinerebbe una rottura del clima collaborativo di cui finora si è resa partecipe l’opposizione stessa.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver riconosciuto l’assoluta lealtà tenuta da tutte le parti politiche durante l’iter procedurale in questione e dopo essersi riservato il giudizio in ordine all’ammissibilità dell’emendamento 40.100 in fase successiva, fa comunque presente che qualora la proposta emendativa in questione fosse dichiarata ammissibile, sarà sua cura proporre una modalità di procedere conforme al Regolamento e che sia idonea a salvaguardare le prerogative degli esponenti dell’opposizione.

Fa presente, altresì, che si sta facendo interprete delle esigenze testé sollevate ponendo in essere tutte le iniziative idonee al fine di mantenere il clima finora predominante nei lavori della Commissione.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) prospetta l’opportunità di acquisire una relazione tecnica completa in ordine alla proposta emendativa in questione, evidenziando che la relazione tecnica presentata dal Governo riveste un carattere meramente preliminare, come emerge dalle stesse considerazioni espresse dall’Esecutivo in merito a tale aspetto.

Occorre poi acquisire anche una valutazione tecnica da parte del Servizio del bilancio del Senato sull’emendamento in questione.

 

Il PRESIDENTE precisa che qualora il Governo modifichi l’emendamento 40.100, la relazione tecnica dovrà essere necessariamente integrata.

Atteso il rilievo della disciplina contemplata nella proposta emendativa in questione, sarà sicuramente acquisita una valutazione tecnica del Servizio del bilancio in ordine alla stessa.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) chiede, quindi, chiarimenti in ordine al calendario dei lavori della Commissione previsto per le prossime giornate.

 

Il PRESIDENTE fa presente che nella odierna seduta notturna verrà deciso un nuovo calendario, evidenziando che qualora fosse ravvisata la necessità di proseguire i lavori della Commissione anche nella giornata di giovedì 9 dicembre, si farà parte attiva presso la Presidenza del Senato al fine di prospettare l’opportunità di un adattamento del calendario dell’Assemblea, che posticipi l’inizio dell’esame in Aula dei provvedimenti in titolo.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 30 del disegno di legge finanziaria.

 

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili le proposte emendative 30.40, 30.0.3, 30.0.6 e 30.0.12 per i profili di copertura finanziaria.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 30.2 evidenziando che la disciplina soppressiva contenuta nello stesso si giustifica alla luce dell’assenza nel testo normativo in esame di qualsivoglia profilo preventivo, incentrato sulla tutela del territorio. Al fine di poter analizzare adeguatamente anche gli aspetti preventivi della protezione civile, prospetta l’opportunità che il Governo presenti un disegno di legge specifico in ordine alla materia in questione, che possa tra l’altro distinguere tra le fattispecie di danno cagionato da calamità naturali e le fattispecie dannose riconducibili all’intervento dell’uomo sul territorio. Potrebbero poi ingenerarsi profili di disparità di trattamento tra chi accede al sistema assicurativo volontario e chi non aderisce allo stesso, limitandosi poi a chiedere allo Stato interventi di ristoro per i danni subiti.

Dà infine per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati in ordine all’articolo 30 del disegno di legge finanziaria in titolo.

 

Il senatore GASBARRI (DS-U) illustra gli emendamenti 30.4, 30.6, 30.11 e 30.28, evidenziando che il particolare rilievo della materia in esame richiederebbe un’analisi sistematica, da effettuarsi in relazione ad uno specifico disegno di legge sulla protezione civile e non quindi in sede di esame del disegno di legge finanziaria. Il testo normativo all’esame della Commissione risulta, in ordine a tali aspetti, scadente dal punto di vista tecnico e incongruo su taluni profili. Ricorda inoltre che il Governo ha disatteso un ordine del giorno approvato in occasione della legge finanziaria dello scorso anno, relativo alla tematica della protezione civile.

L’oratore si sofferma poi sull’emendamento 30.11, e rileva preliminarmente che l’attuale Governo non ha promosso alcuna politica efficace di prevenzione delle calamità naturali, operando peraltro nella prospettiva di una latente destrutturazione del sistema di protezione civile. Il rinvio a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, contenuto al comma 2, risulta incongruo e inopportuno, essendo suscettibile di ledere le prerogative del Parlamento.

Dà infine per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati in ordine all’articolo 30 del disegno di legge finanziaria in titolo.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP), dopo aver riformulato l’emendamento 30.7 al fine di eliminare la parola: “vincolante”, illustra lo stesso, dando conto della disciplina e delle finalità perseguite con la proposta emendativa in questione.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 30.8, rilevando che lo stesso contempla un modulo operativo inerente all’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali che risulta più snello rispetto a quello previsto nell’ambito dell’emendamento 30.7. A differenza poi del sopraccitato emendamento 30.7, la proposta emendativa 30.8 non contiene alcun riferimento alle compagnie di riassicurazione, la cui costituzione potrebbe comportare qualche rallentamento in fase attuativa.

Dà infine per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati in ordine all’articolo 30 del disegno di legge finanziaria in titolo.

 

Il senatore IZZO (FI), dopo aver aggiunto la propria firma all’emendamento 30.13, illustra lo stesso, evidenziando che la finalità di tale proposta emendativa è orientata nella prospettiva di ampliare l’ambito di intervento del sistema di protezione civile anche in riferimento ad altre tipologie di stati di emergenza, contemplate da apposita normativa legislativa.

L’oratore illustra poi l’emendamento 30.72, dando conto dei contenuti della disciplina contemplata nell’ambito dello stesso.

Dà infine per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati in ordine all’articolo 30 del disegno di legge finanziaria in titolo.

 

Il senatore LAURO (FI) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento 30.13.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 30.14a, soffermandosi sul passaggio procedurale per la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, prefigurato dalla proposta emendativa in questione nonché sulla quota di finanziamenti da destinare alla ricostruzione delle aree territoriali di Marche ed Umbria danneggiate dai recenti eventi sismici.

Dà infine per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati in ordine all’articolo 30 del disegno di legge finanziaria in titolo.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) dopo aver aggiunto la firma all’emendamento 30.15 illustra lo stesso, prospettando la necessità che i finanziamenti per la ricostruzione vengano destinati alle famiglie residenti nei territori di Umbria e Marche interessati dai terremoti.

 

Il senatore RONCONI (UDC) illustra gli emendamenti 30.43 e 30.45 sottolineando la necessità di equiparare il regime normativo riconosciuto ai residenti delle aree colpite dal sisma verificatosi nelle regioni di Marche ed Umbria a quello riconosciuto ai residenti dei territori siciliani e piemontesi interessati da altri eventi sismici. L’oratore prospetta infine l’opportunità che i finanziamenti per la ricostruzione delle aree terremotate di Umbria e Marche vengano destinati alle famiglie ivi residenti anziché agli enti pubblici territoriali interessati.

 

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 30 del disegno di legge finanziaria in titolo vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti aggiuntivi riferiti all’articolo 30.

 

Il senatore FERRARA (FI), dopo aver aggiunto la propria firma all’emendamento 30.0.4 si sofferma brevemente sui contenuti dello stesso, prospettando l’opportunità di accantonare l’esame di tale proposta emendativa.

Dà, infine, per illustrati tutti gli emendamenti, a propria firma, recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 30 del disegno di legge finanziaria in titolo.

 

Il senatore IZZO (FI) chiede di aggiungere la propria firma all’emendamento 30.0.4.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 30.0.8, dando conto dei contenuti dello stesso e sottolineando il carattere “ordinamentale” di tale disciplina.

Dà infine per illustrati tutti gli emendamenti aggiuntivi a propria firma riferiti all’articolo 30 del disegno di legge finanziaria in titolo.

 

Tutti i restanti emendamenti aggiuntivi riferiti all’articolo 30 del disegno di legge finanziaria in titolo vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

 

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti inerenti all’articolo 30, nonché sugli emendamenti aggiuntivi relativi allo stesso.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere favorevole sull’emendamento 30.7, rimettendosi al Governo riguardo all’emendamento 30.8 e 30.0.8, nonché su tutte le altre proposte analoghe allo stesso emendamento 30.0.8.

Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 30.34, limitatamente alla parte dispositiva, esprimendo tuttavia talune perplessità sulla disposizione di copertura finanziaria contenuta nello stesso.

Prospetta, infine, l’opportunità di accantonare l’emendamento 30.72.

Su tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 30 compresi gli aggiuntivi esprime parere contrario.

 

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver rilevato che per i rischi di eventi calamitosi troppo elevati occorre un intervento statale, sottolinea l’idoneità del sistema assicurativo per fronteggiare i rischi più ridotti, evidenziando anche le ragioni di equità connesse all’adozione di tale sistema assicurativo. Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 30.7 e sull’emendamento 30.8, ritenendo tuttavia preferibile il primo rispetto al secondo. Riguardo all’emendamento 30.13 si rimette alla Commissione. Relativamente all’emendamento 30.34 esprime parere favorevole per quel che concerne la parte dispositiva, ravvisando tuttavia delle criticità riguardo la disposizione di copertura finanziaria contenuta nello stesso. Suggerisce, pertanto, l’accantonamento.

Su tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 30 compresi gli aggiuntivi esprime parere contrario.

 

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla votazione delle proposte riferite all’articolo 30, nonché di quelle recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 30.1 - di contenuto identico agli emendamenti 30.2, 30.3 e 30.4 - che propongono di sopprimere l'intero articolo 30 del disegno di legge finanziaria - ritenendo preferibile che il tema delle assicurazioni contro le calamità naturali venga espunto dall'articolato, trattandosi di una materia che richiederebbe di essere ulteriormente approfondita. Osserva, infatti, come la questione non possa essere risolta nel modo indicato dal Governo che confida nell'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, sia pure con il sostegno degli interventi dell'istituendo Fondo di garanzia, essendo quello della copertura dei predetti rischi un classico caso di fallimento del mercato. Per queste ragioni ritiene che lo strumento individuato dal Governo sarà quasi certamente destinato a fallire alla prova dell'esperienza applicativa. Occorrerebbe invece a suo avviso - precisando al riguardo che si tratta di valutazioni effettuate a titolo esclusivamente personale - intraprendere una strada differente quale, ad esempio, quella di ipotizzare un'estensione della copertura offerta da altre assicurazioni, come ad esempio quella antincendio, anche ai danni derivanti da calamità naturali, rendendo nel contempo la stipula della polizza, così ridefinita, obbligatoria per l'intero territorio nazionale in modo da ripartire su tutti i cittadini, anche di zone con un rischio minimo di calamità naturali, il premio dovuto che risulterebbe altrimenti insostenibile ove rimesso al solo regime assicurativo volontario. Al tempo stesso, l'innovazione andrebbe accompagnata con la previsione di un intervento dello Stato, per così dire di ultima istanza, per quella parte del rischio che non risultasse coperto dall'assicurazione, ritenendo infatti ovvio che non possa realizzarsi con strumenti negoziali la copertura integrale di rischi da calamità naturali. Solo in tal modo sarà possibile destinare per investimenti in prevenzione degli eventi calamitosi una parte dello stanziamento di 3,5 miliardi di euro che ogni anno è utilizzato per il risarcimento dei danni subiti dai privati per calamità naturali. Altro vantaggio di tale impostazione, sarebbe costituito dalla possibilità di predefinire l'entità del danno risarcibile, in quanto i beni assicurati sarebbero necessariamente e preventivamente valutati al momento della stipula della polizza. Ritiene, quindi, la soluzione, individuata dall’articolo in questione, dannosa ed inutile anche perché mancante di un qualsivoglia intervento dello Stato al di sopra di una certa soglia di danni. Manifesta quindi perplessità sulle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 30 e, riferendosi in particolare al criterio di determinazione delle risorse destinate alla ricostruzione del Comune di S. Giuliano di Puglia, invita il Governo a fornire gli opportuni chiarimenti non comprendendo perché in luogo del criterio utilizzato non si sia preferito in modo più semplice e preciso indicare con esattezza le somme occorrenti per gli interventi.

 

Il senatore MARINO (Misto-Com) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 30.1 facendo rinvio per ragioni di brevità alle considerazioni gia espresse dai senatori Ripamonti e Gasbarri.

 

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 30.1, ricordando come il tema affrontato dall'articolo 30 sia ormai sin dal 1998 all'attenzione del Parlamento e proprio in considerazione di ciò ritiene che non possa certo essere la sessione di bilancio la sede più idonea per svolgere quell'approfondimento che la materia necessariamente richiederebbe. Appare opportuna quindi un'iniziativa politica di maggiore respiro, anche perché l'articolo in esame non gli appare certo in grado di offrire un contributo significativo alla risoluzione di un problema che è particolarmente complesso.

 

Posti ai voti, con distinte votazioni, risultano respinti l'emendamento 30.1, (identico agli emendamenti 30.2, 30.3 e 30.4), nonché gli emendamenti 30.5, 30.6., i subemendamenti 30.7/1 e 30.7/2.

 

Il senatore GIARETTA (MAR-DL-U) dichiara la sua contrarietà sull'emendamento 30.7 (testo 2) del relatore in quanto lo strumento della partecipazione dello Stato al capitale sociale di una costituenda compagnia di riassicurazioni, finalizzata a stimolare il mercato assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, costituisce un ritorno al passato determinando un'inversione di tendenza che giudica censurabile potendo costituire un ostacolo ad un approccio complessivo della materia che auspica possa svolgersi in altra sede.

 

Anche il senatore FERRARA (FI) manifesta perplessità sullo strumento, individuato nell'emendamento 30.7 (testo 2), della partecipazione al capitale sociale della costituenda compagnia di riassicurazioni ritenendo invece preferibile l'approccio seguito nella proposta 30.8, presentata a sua firma, che si limita alla costituzione di un Fondo di garanzia per agevolare lo sviluppo del mercato assicurativo per la copertura dei rischi da calamità naturali. In tal modo si precostituirebbe inoltre una soluzione seguendo un'ottica di tipo marcatamente pubblicistico che potrebbe avere effetti penalizzanti sul futuro dibattito che necessariamente dovrà interessare la definizione della materia.

 

Posto ai voti, l'emendamento 30.7 (testo 2) è, poi, approvato risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 30.8, 30.9 e 30.10. Risultano, quindi, respinti in esito a distinte votazioni, gli emendamenti da 30.11 a 30.33.

 

Dopo che il senatore BONGIORNO (AN), riferendosi all'articolo 30, comma 2, ha invitato il Governo ed il relatore a fornire i necessari chiarimenti sul criterio di determinazione del finanziamento in favore del Comune di S. Giuliano di Puglia, si apre un dibattito in cui intervengono i senatori IZZO (FI) , MORANDO (DS-U), CICCANTI (UDC) ed il presidente AZZOLLINI ed in esito al quale il RELATORE chiede di poter presentare un nuovo emendamento 30.300 volto a ridefinire le risorse da destinare a tale finalità.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha consentito la presentazione della nuova proposta 30.300, posto ai voti, l’emendamento risulta approvato.

 

Il senatore FERRARA (FI), stante i pareri favorevoli del Relatore e del Governo soltanto sulla parte dispositiva della proposta 30.34, chiede di poter trasformare l’emendamento per separare quest’ultima dalla parte di copertura.

 

Il presidente AZZOLLINI accoglie la presentazione dei due emendamenti, 30.34a e 30.34b, entrambi facenti parte dell’originaria proposta 30.34.

 

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 30.34a.

 

La Commissione conviene, invece, di accantonare l'emendamento 30.34b.

 

Sono quindi posti ai voti, ed in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti da 30.34 a 30.41.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 30.42 in quanto la proposta in esso contenuta mira ad estendere anche alle regioni Marche ed Umbria, colpiti dal sisma del 26 settembre 1997, alcune agevolazioni già disposte in favore di altre regioni del nord Italia in occasione di altre calamità naturali.

 

Il senatore FORLANI (UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 30.43 e più in generale invita a considerare con particolare attenzione le analoghe proposte emendative che intervengono con riferimento al sisma del 26 settembre 1997.

 

Aderendo quindi ad una richiesta senatore TAROLLI (UDC), la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 30.42, 30.43, 30.44, 30.45, 30.46 e 30.47.

 

Su richiesta del senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) la proposta 40.0.100 viene trasformata nell’emendamento 30.200 e viene accantonata dalla Commissione in quanto di tenore analogo alle precedenti.

 

Sono posti ai voti e in esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti da 30.48 a 30.50.

 

Dopo un breve intervento del senatore IZZO (FI) che invita a considerare come il tema affrontato dall'emendamento 30.51 sia strettamente connesso a quanto previsto nell'emendamento 42.0.140, il PRESIDENTE propone di procedere ad una reiezione tecnica della proposta 30.51 per affrontare le questioni ivi indicate al momento dell’esame della proposta 42.0.140.

 

Posto ai voti, l’emendamento 30.51 risulta respinto.

 

In esito a distinte votazioni, sono respinti, altresì, gli emendamenti da 30.52 a 30.62.

 

Dopo che il senatore IZZO (FI) ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 30.63 e che il PRESIDENTE ha osservato come anche in tal caso potrebbe risultare opportuno addivenire ad una reiezione tecnica con riserva di riprendere la questione nel prosieguo dell'esame in Assemblea, posto ai voti, l'emendamento 30.63 non è approvato.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) dichiara il voto contrario sull'emendamento 30.64 in quanto, pur ritenendo apprezzabili le finalità, appare improprio l'utilizzo dei fondi speciali destinati a finanziare ammortizzatori sociali.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U), dopo aver aggiunto la sua firma sull'emendamento 30.64, chiede che ne sia disposto l'accantonamento in quanto l'emendamento affronta un problema reale che merita approfondimento, ritenendo che la disposizione possa riguardare anche le regioni Abruzzo e Molise e che consenta l'ultimazione di lavori di ricostruzione per i quali sono stati effettuati anticipazioni.

 

Posti ai voti con distinte votazioni gli emendamenti da 30.64 a 30.71 risultano respinti.

 

Su richiesta del senatore IZZO (FI) la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 30.72. Vengono altresì accantonati gli emendamenti 30.0.1 (testo 2) e 30.0.2 (testo 2).

Dopo che il senatore IZZO (FI) ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 30.0.4 e il senatore FERRARA (FI) ne ha proposto la sottoscrizione e l’accantonamento, il PRESIDENTE evidenzia come, anche in tal caso, si potrebbe accedere all’ipotesi di una reiezione tecnica.

 

Posto ai voti l'emendamento 30.0.4 risulta respinto. In esito a distinte votazioni, risultano altresì respinti tutti i restanti emendamenti recanti articoli aggiuntivi all’articolo 30.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere temporaneamente la seduta.

 

Conviene la Commissione.

 

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 18.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per carenza di copertura finanziaria gli emendamenti: 31.4, 31.6, 31.7, 31.26, 31.56, 31.61 (limitatamente al 2005), 31.62 (limitatamente al 2005), 31.65 (limitatamente al 2005), 31.68, 31.71, 31.0.1, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.10, 31.0.11, 31.0.12, 31.0.13, 31.0.15 (limitatamente al capoverso 31-ter). Avverte altresì che si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 31 del disegno di legge finanziaria nonché di quelli aggiuntivi al medesimo articolo 31.

 

Il senatore MARINO (Misto-Com) fa propri gli emendamenti di cui il senatore Falomi è il primo firmatario.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra brevemente l'emendamento 31.2/b ed in considerazione dell'esigenza di un maggiore approfondimento chiede che ne venga disposto l'accantonamento per poterlo riformulare.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), illustrando l'emendamento 31.14, sottolinea come l'emendamento affronti una questione delicata, ricordando che in Commissione finanze del Senato si era trovato un punto di equilibrio nella riforma dei confidi. Non altrettanto può dirsi per l’attuale articolo 31 approvato dalla Camera dei deputati. Riferendosi quindi all'emendamento 31.15, sottolinea come non gli appaia condivisibile la proposta di trasfondere all'interno della legge finanziaria tutta la riforma dei confidi anche alla luce di quanto accaduto nella precedente finanziaria. Ritiene opportuno che la riforma possa continuare ad essere esaminata dalla competente Commissione per poter essere ulteriormente affinata. Esprime quindi riserve sull'emendamento di cui il senatore Pedrizzi è firmatario che sottolinea non essere stato sottoscritto dal gruppo UDC che ha mantenuto riserve, in particolare sul comma 43 relativo alla devoluzione a fondi mutualistici. Solleva quindi una questione di rilievo politico che sottopone all'attenzione della Commissione, ritenendo a suo avviso necessario introdurre una normativa antielusiva per le cooperative; aspetto questo che non appare sufficientemente considerato nelle proposte in discussione. Osserva conclusivamente come la riforma del diritto societario mantenga i vincoli per tutte le cooperative rispetto ai quali la deroga che si vorrebbe introdurre per i confidi non sembra trovare alcuna giustificazione logica.

 

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del senatore LAURO (FI) sull'emendamento 31.17a alla quale replica il PRESIDENTE, osservando come la proposta contiene interventi diretti a migliorare sotto il profilo redazionale la disposizione, il senatore CADDEO (DS-U) si sofferma sull'emendamento 31.21, evidenziando che con tale proposta si intende favorire al massimo l'attività dei confidi, disciplinando altresì i fondi di garanzia interconsortile gestiti da confidi di secondo grado. Si consentono in tal modo possibilità operative che sono importanti per favorire l'accesso al credito da parte di medie e piccole imprese.

 

Interviene poi nel dibattito sulla materia dei confidi il relatore Paolo FRANCO (LP) che, alla luce degli interventi svolti e dopo aver prospettato le possibili soluzioni operative, invita la Commissione a fornire una chiara indicazione manifestando una certa preferenza per interventi che tengano in considerazione il lavoro svolto dalla Commissione finanze del Senato.

 

Il senatore NOCCO (FI) illustra poi l’emendamento 31.27, con particolare riferimento alle disposizioni ivi previste in materia di giudizi innanzi alla Corte dei conti. Fa presente che tale proposta emendativa è finalizzata a porre rimedio alle difficoltà riscontrate dallo Stato o dagli enti pubblici in esito a giudizi per danno erariale nella riscossione dei crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti. I profili di maggiore criticità risiedono nella durata dei processi, nelle difficoltà probatorie, nelle caratteristiche dei giudizi di esecuzione delle sentenze di condanna e nelle comunemente limitate disponibilità finanziarie dei debitori. Reputa pertanto che l’introduzione della possibilità di addivenire ad un accordo transattivo tra Amministrazione creditrice e debitore costituisca, alla luce della situazione esistente, una misura auspicabile, per quanto non risolutiva, manifestando inoltre disponibilità a valutare eventuali riformulazioni che emergessero nel corso del dibattito.

Passa quindi ad illustrare l’emendamento 31.61, di tenore analogo alle proposte emendative 31.62 e 31.65, sostanzialmente riproduttivo del contenuto di un ordine del giorno approvato da entrambi i rami del Parlamento in occasione dell’esame della riforma del sistema radiotelevisivo. In tale sede, ricorda, si impegnava il Governo ad inserire nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2005 un incremento dello stanziamento a favore delle emittenti private locali di entità nettamente superiore a quella effettivamente proposta. Esprime infine apertura a valutare suggerimenti dei commissari e del rappresentante del Governo in ordine a possibili riformulazioni.

 

Relativamente all’emendamento 31.74, il senatore LAURO (FI), con il consenso del primo firmatario, senatore MORO (LP), aggiunge la propria firma.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) aggiunge la propria firma e illustra l’emendamento 31.78.

 

Il presidente AZZOLLINI dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 31.

 

Dopo che il senatore LAURO (FI) ha aggiunto la propria firma all’emendamento 31.0.38, il presidente AZZOLLINI avverte che si danno altresì per illustrati tutti gli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l’articolo 31, dando poi la parola al relatore sul disegno di legge finanziaria e al rappresentante del Governo per l’espressione dei pareri.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 31 e aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l’articolo 31. Si rimette peraltro alle valutazioni del rappresentante del Governo in ordine ai profili di copertura finanziaria degli emendamenti 31.78 e 31.79, evidenziando come le problematiche ad essi sottese appaiano meritevoli di considerazione. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti alla disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, fa presente che il parere negativo si giustifica alla luce dell’orientamento emerso di non apportare modifiche in sede di esame del disegno di legge finanziaria a tale materia, reputando che la Commissione Finanze sia il soggetto maggiormente idoneo ad occuparsi della tematica.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore. Con riferimento alla disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, concorda sull’opportunità di non apportare modifiche, nella presente sede, alla relativa normativa contenuta nell’articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003. Relativamente all’emendamento 31.78, fa presente come gli interventi ivi delineati di sostegno alle imprese risultino onerosi dal punto di vista della copertura finanziaria, ragion per cui ribadisce il parere contrario, mentre con riferimento all’emendamento 31.79, recante misure a favore delle emittenti radiofoniche, suggerisce l’opportunità di un accantonamento onde verificare i profili di copertura finanziaria. Per quanto concerne infine l’emendamento 31.2b (testo 2), in materia di promozione dell’utilizzo delle nuove tecnologie in ambiti esterni alla Pubblica Amministrazione, esprime parere contrario.

 

Dopo un intervento del senatore EUFEMI (UDC), il relatore Paolo FRANCO (LP) e il sottosegretario VEGAS, modificando il parere in precedenza espresso, esprimono parere favorevole sull’emendamento 31.22, soppressivo dell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 31, con la conseguenza di ripristinare integralmente il tenore letterale attualmente vigente della disciplina concernente i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, eliminando le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 31.

 

Posto ai voti l’emendamento 31.1 viene respinto.

 

Il senatore FERRARA (FI), accogliendo l’invito del rappresentante del GOVERNO, dopo aver presentato una riformulazione, ritira l’emendamento 31.2b (testo 2).

 

Con separate votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti da 31.2 a 31.13.

 

Dopo l’intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore MORANDO (DS-U), il quale fa presente l’opportunità di non distogliere risorse dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, posto ai voti, viene altresì respinto l’emendamento 31.14; risultano inoltre respinti gli emendamenti 31.15 e 31.16.

 

Posto ai voti, viene invece accolto l’emendamento 31.17a del relatore.

 

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli del senatore CADDEO (DS-U) - il quale fa presente come la Commissione Finanze nel suo complesso abbia raggiunto un’identità di vedute sulla materia dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi e come sussista la necessità di operare celermente modifiche alla relativa normativa - e della senatrice DE PETRIS (Verdi) - la quale preannuncia altresì il voto favorevole sull’emendamento 31.21 di cui è firmataria -, posto ai voti, viene respinto l’emendamento 31.18; analogamente, risultano altresì respinti gli emendamenti 31.19, 31.20 e 31.21.

 

Posto ai voti, viene poi approvato l’emendamento 31.22, risultando quindi preclusi gli emendamenti 31.23a e 31.24.

 

Con separate votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti da 31.25a a 31.52, mentre dopo la dichiarazione di voto favorevole del TIRELLI (LP), la Commissione conviene di accantonare l’emendamento 31.53.

 

Posto ai voti vengono inoltre respinti gli emendamenti da 31.54 a 31.60, mentre in relazione all’emendamento 31.61 (testo 2), riformulato per conservare la parte ammissibile, cui aggiunge la propria firma il senatore CURTO (AN), la Commissione conviene l’accantonamento.

 

Con separate votazioni risultano altresì respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 31.

 

Si passa pertanto alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l’articolo 31, i quali, posti separatamente ai voti, risultano tutti respinti, ad eccezione dell’emendamento 31.0.38 in relazione al quale, dopo un intervento del senatore IZZO volto ad evidenziare come tale proposta emendativa debba essere più correttamente riferita all’articolo 32, la Commissione conviene di attribuire la numerazione 32.0.200 ai fini dell’esame nell’ambito degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l’articolo 32.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 32 e aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l’articolo 32.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili, per difetto di idonea copertura finanziaria, gli emendamenti 32.0.8, 32.0.9 e 32.0.10 (limitatamente al comma 13), nonché, per materia, gli emendamenti 32.25, 32.27 e 32.0.10.

 

Si procede poi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 32.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) illustra l’emendamento 32.11, recante l’aumento degli stanziamenti finalizzati all’attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno. Fa presente che tale intervento si giustifica in virtù dell’assenza, nel disegno di legge finanziaria, di interventi volti a favorire, in generale, lo sviluppo delle imprese nazionali. A titolo esemplificativo, enumera tra i possibili interventi da porre in essere il rilancio del turismo mediante la riduzione dell’IVA al 10 per cento relativamente alle strutture ricettive del Mezzogiorno, l’attuazione di progetti di riqualificazione urbana, l’assegnazione di incentivi alla ricerca per le imprese e per le Università e i centri di ricerca, una rimodulazione degli interventi previsti dalla legge n. 488 del 1992 prevedendo che una quota dei contributi alle imprese sia erogata a fondo perduto ed una quota in via agevolata, nonché la concessione di crediti d’imposta alle imprese per incentivare assunzioni e investimenti (misura, tale ultima, di efficacia immediata, a differenza della riduzione dell’IRAP prevista dal Governo).

 

Il senatore MARINO (Misto-Com) aggiunge la propria firma e illustra l’emendamento 32.14, finalizzato all’assegnazione di risorse all’Istituto Italiano per gli Studi Storici e all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, evidenziando come tale proposta emendativa favorisca il progresso civile e culturale non solo della città di Napoli ma dell’intero Paese. Invita pertanto i senatori Izzo e Lauro, originari della medesima città, nonché il relatore e il rappresentante del Governo a tenere nella dovuta considerazione l’emendamento in discorso.

 

Accogliendo l’invito del senatore Marino, aggiungono la propria firma all’emendamento 32.14 i senatori Tarolli, Lauro, Izzo e Marini.

 

Il senatore MARINI (MISTO-SDI) aggiunge la propria firma e illustra l’emendamento 32.20.

 

Il presidente AZZOLLINI dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 32. Avverte, altresì, che si passa all’illustrazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo 32.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) aggiunge la propria firma e illustra l’emendamento 32.0.5, rilevando anzitutto come debba accordarsi una netta preferenza alla predisposizione di un sistema di incentivi automatici agli investimenti e alle assunzioni da parte di imprese operanti nel Mezzogiorno, al fine di evitare che intervengano intermediazioni di tipo politico tra la scelta dell’impresa e l’effettiva attuazione dell’investimento. Ricorda peraltro criticamente come lo scorso anno l’Esecutivo avesse osservato che l’attribuzione di crediti di imposta risultasse eccessivamente onerosa per l’Erario, giudicando inoltre la via migliore da perseguire quella di riproporre le misure già adottate, nel corso della scorsa legislatura, le quali avevano prodotto esiti soddisfacenti. Qualora poi si considerasse fattore impediente lo stato attuale dei conti pubblici, auspica comunque l’introduzione quanto meno parziale di incentivi automatici, anziché adottare misure che hanno l’effetto di appesantire le procedure burocratiche per la fruizione di interventi di sostegno alle imprese, con esiti contrari al programma dell’attuale Esecutivo di liberalizzazione economica e di snellimento amministrativo.

 

Il senatore MARINO (Misto-Com), nel condividere le osservazioni svolte dal senatore Morando, osserva a sua volta come le misure previste nella precedente legislatura avessero prodotto l’effetto di ridurre il divario economico tra Nord e Sud del Paese e avessero indotto una crescita del PIL e del tasso di occupazione nel Mezzogiorno.

 

Il senatore CURTO (AN), dopo aver fatto presente che la concessione di incentivi automatici non abbia più caratteri di eccezionalità, bensì rappresenti una prassi di costante adozione, suggerisce che, al termine della sessione di bilancio, la Commissione approfondisca la possibilità di introdurre un sistema ordinario di incentivi automatici il quale, senza produrre ulteriori costi a carico dell’Erario e semplificando le procedure di erogazione, determini effetti positivi sul sistema economico.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) aggiunge la propria firma, ribadendo i positivi effetti prodotti nel corso della scorsa legislatura di un sistema di incentivi automatici, il quale risulta preferibile rispetto alla riduzione dell’IRAP posta in essere dal Governo; analogamente, chiedono di aggiungere la propria firma alla proposta 32.0.5 i senatori PIZZINATO (DS-U) e LEGNINI (DS-U).

 

Il presidente AZZOLLINI dà quindi per illustrati tutti gli ulteriori emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l’articolo 32 e dà quindi la parola al relatore sul disegno di legge finanziaria e al rappresentante del Governo per l’espressione dei pareri.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 32 e su quelli aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l’articolo 32, eccezion fatta per l’emendamento 32.6 a propria firma, e per l’emendamento 32.14, in relazione al quale si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Osserva quindi, in generale, come, anche a seguito delle dichiarate inammissibilità di emendamenti, debba essere tenuta in adeguata considerazione l’esigenza di incentivare anche lo sviluppo delle imprese del Centro Nord del Paese, fondamentali per l’economia complessiva.

 

Il sottosegretario VEGAS osserva anzitutto come l’auspicata introduzione di un sistema di incentivi automatici alle imprese, seppur suscettibile di produrre effetti positivi, presenti lo svantaggio di impedire una verifica sull’effettivo utilizzo delle misure di sostegno, che rischierebbero di essere attribuite secondo una priorità di richiesta. Nel condividere l’esigenza che anche le imprese del Centro Nord debbano essere destinatarie di misure di sostegno, sottolinea l’esigenza di individuare politiche compatibili con il contesto comunitario. Ritiene infine che il disegno di legge finanziaria costituisca, al momento attuale, una soluzione soddisfacente. Esprime infine parere favorevole sull’emendamento 32.6, parere contrario sull’emendamento 32.11 e suggerisce di accantonare l’emendamento 32.14, sul quale, comunque, il parere è di nulla osta. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 32. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 32.1 a 32.5; l’emendamento 32.6 del relatore viene accolto, mentre risulta respinto l’emendamento 32.7.

 

La Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento 32.8, mentre, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 32.9 a 32.13.

 

Posto ai voti, l’emendamento 32.14, di tenore identico alla proposta emendativa 32.200, risulta approvato.

 

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 32.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l’articolo 32.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 32.0.1 a 32.0.4; analogamente, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MORANDO (DS-U), il quale dichiara di non condividere le critiche mosse dal sottosegretario Vegas al sistema degli incentivi automatici alle imprese, risulta respinto l’emendamento 32.0.5. Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti da 32.0.6 a 32.0.7.

 

La Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento 32.0.200 (già 31.0.38) e l’emendamento 32.0.11.

 

Con separate votazioni, risultano infine respinti gli emendamenti da 32.0.12 a 32.0.15, mentre l’emendamento 32.0.16 risulta precluso dall’approvazione dell’emendamento 16.100 del Governo.

 

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle 19,50.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

 

Art. 27

 

27.1

Moro, Pedrazzini

Al comma 1, primo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «con rilevanza esclusivamente interna alla pubblica amministrazione».

 

27.2

Cortiana, Acciarini, Betta, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di database, i navigatori internet, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all’utente l’accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell’amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall’amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servii da parte di altre pubbliche amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l’opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l’adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «a parità di funzioni» aggiungere le seguenti: «e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b)».

 

27.3

Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Modica, Pagano

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l’impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l’utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3».

 

27.4

Scarabosio

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I rapporti di lavoro del personale del CNIPA sono regolati ai sensi dell’articolo comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

 

27.5

Scarabosio

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge 20 gennaio 2003, n. 3 dopo le parole: “di preminente interesse nazionale“ sono inserite le seguenti: “anche finalizzati alla cooperazione internazionale“.».

 

27.6/1

Ripamonti

All’emendamento del relatore 27.6, dopo le parole: «competenze stipendiali» aggiungere le seguenti: «nonché il prospetto dei contributi versati ai fondi previdenziali e dei diritti acquisiti».

 

27.6

Il Relatore

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «delle competenze (buste paga)» con le seguenti: «delle competenze stipendiali».

 

27.7

Ripamonti

Al comma 6, dopo le parole: «(buste paga)», aggiungere le seguenti: «nonché il prospetto dei contributi versati ai fondi previdenziali e dei diritti acquisiti».

 

27.8

Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Pagano

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per l’innovazione e le tecnologie», aggiungere le seguenti: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

 


27.9

Eufemi

All’articolo 27, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sono stabilite le direttive per le Amministrazioni centrali per lo svolgimento delle attività promozionali all’estero, definendo gli ambiti di intervento degli strumenti promozionali a carattere generale e quelli degli enti specializzati per settore. La direttiva è trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per consentire alle regioni di articolare le attività promozionali di propria competenza in sinergia con le attività nazionali.

7-ter. Al fine di monitorare l’attuazione della direttiva di cui al comma 4-bis è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato la Cabina di regia della promozione del made in Italy. Della Cabina di regia fanno parte sei componenti oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su proposta del Ministro delle attività produttive, uno su proposta del Ministro per gli Affari esteri e uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. La Cabina di regia riferisce al Consiglio dei Ministri sugli scostamenti tra l’attività svolta dalle singole Amministrazioni e le direttive impartite».

 

27.10

Tarolli, Ciccanti, Ronconi

All’articolo 27, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sono stabilite le direttive per le Amministrazioni centrali per lo svolgimento delle attività promozionali all’estero, definendo gli ambiti di intervento degli strumenti promozionali a carattere generale e quelli degli enti specializzati per settore. La direttiva è trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per consentire alle regioni di articolare le attività promozionali di propria competenza in sinergia con le attività nazionali.

7-ter. Al fine di monitorare l’attuazione della direttiva di cui al comma 4-bis è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato la Cabina di regia della promozione del made in Italy. Della Cabina di regia fanno parte sei componenti oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su proposta del Ministro delle attività produttive, uno su proposta del Ministro per gli Affari esteri e uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. La Cabina di regia riferisce al Consiglio dei Ministri sugli scostamenti tra l’attività svolta dalle singole Amministrazioni e le direttive impartite.«

 

27.11

Bongiorno, Pizzinato, Curto, Ciccanti, Salzano, Lauro, Nocco

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese che attivano procedure di ristrutturazione aziendale comportanti la riduzione del personale in organico, non possono accedere ai benefici, a valere sulle risorse pubbliche statali, per la realizzazione all’estero di nuovi insediamenti produttivi.».

 

27.0.1

Montino, Gasbarri

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia conferimento delle reti metropolitane)

1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del Comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato. I Comuni nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 18 e 19 del Decreto Legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni per l’erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l’infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L’infrastruttura può essere altresì conferita dal Comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13, dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 14 comma 1, lett. g) del Decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d’uso della stessa».

 

27.0.2

Montino, Gasbarri

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano di proprietà dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al demanio competente del Comune per territorio.

2. I Comuni possono conferire le infrastrutture di cui al precedente comma alle società cui risulti affidata la proprietà e la gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni, costituite ai sensi degli articoli 113 e 118 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche, fermo restando il vincolo di destinazione d’uso delle stesse infrastrutture; tali società possono istituire, per gli apporti derivanti dal presente comma, nell’ambito delle poste di bilancio costitutive il patrimonio netto, fondi di ristrutturazione utilizzabili pro quota annua ai fini del conseguimento dell’equilibrio economico della gestione, in misura non superiore all’ammontare degli ammortamenti.

3. Per le erogazioni a favore delle società di cui al precedente comma strettamente subordinate all’acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali, i Comuni possono effettuare contributi in conto impianti, indipendentemente dalla fonte di finanziamento da essi stessi utilizzata«.

 


27.0.3

Montino, Gasbarri

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2005 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’abbassamento perequativo dell’età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali. provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l’incremento dell’accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario. alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

b) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

«Art. 42-ter. - (Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni). – 1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

c) all’articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

 

27.0.4

Pedrizzi

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. - (Esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti ed istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie). – 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e gli enti ed istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere alla notifica dell’atto di precetto e, comunque, ad esecuzione forzata.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione e dei procedimenti sommari e cautelari, gli atti di precetto, nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’amministrazione, dell’ente e/o istituto nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

3. Il pignoramento dei crediti di cui all’articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile e il conseguente procedimento nei confronti degli enti ed istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell’esecuzione del tribunale nel cui circondario si trova la struttura territoriale che gestisce il rapporto previdenziale o assicurativo, in relazione al quale è stato emesso in primo grado il provvedimento giurisdizionale in forza del quale la procedura esecutiva è promossa.

4. Nei procedimenti instaurati a norma del comma precedente, l’intervento di cui all’articolo 551 del codice di procedura civile è ammesso soltanto per crediti derivanti da rapporti previdenziali o assicurativi gestiti dalle strutture territoriali in relazioni alle quali è determinata la competenza del giudice dell’esecuzione ai sensi del precedente comma 3. Negli altri casi l’intervento è ammesso qualora vi sia stata, in altro procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dinanzi al competente giudice dell’esecuzione, una dichiarazione negativa del terzo resa ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, ovvero l’accertamento negativo dell’obbligo del terzo ai sensi dell’articolo 548 del codice di procedura civile.

5. Il pignoramento di cui al terzo comma perde efficacia quando è trascorso un anno dalla dichiarazione positiva del terzo resa ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, ovvero dall’accertamento positivo dell’obbligo del terzo ai sensi dell’articolo 548 del codice di procedura civile, senza che sia stata disposta l’assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all’esazione delle somme assegnate. Sarà cura delle cancellerie giudiziarie comunicare alle parti ed al terzo pignorato l’intervenuta perdita di efficacia dei pignoramenti effettuati.

6. Nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 568, in deroga alle prescrizioni dell’ultimo. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

7. L’impignorabilità dei fondi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994 n. 460 è estesa, con decorrenza dall’esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole ’Polizia di Stato’ sono inserite le parole: ’, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato’.

9. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica anche ai pignoramenti effettuati ed alle ordinanze emesse antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003. Per i giudizi pendenti alla data del 2 ottobre 2003, i creditori hanno un termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente norma per inoltrare istanza di assegnazione o riscuotere il credito già assegnato».

 

27.0.5

Pedrizzi

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Nei procedimenti giurisdizionali promossi a decorrere dal 1º gennaio 2005 l’INPS può essere chiamato in giudizio esclusivamente in caso di mancato pagamento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti riconosciuti in sede amministrativa o giudiziaria.

2. L’accertamento del requisito sanitario per la concessione dei trattamenti di cui al comma precedente rimane di competenza esclusiva delle Regioni, le quali restano i soli soggetti, per questa fase, passivamente legittimati.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’INPS e il Ministero dell’economia e delle finanze in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, stabiliscono le modalità tecniche per il trasferimento in via telematica all’INPS degli esiti relativi agli accertamenti sanitari effettuati dalle ASL e dalle competenti Commissioni mediche di verifica».

 

27.0.6

Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Salerno, Zappacosta, Ulivi

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Promozione dei veicoli a trazione elettrica)

1. Per gli anni 2005 e 2006 è riconosciuto, nei confronti degli acquirenti di nuovi veicoli a trazione elettrica, un contributo statale pari al 20 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 2005, definisce le modalità di accesso al beneficio che, in ogni caso, non può superare la spesa annua a carico dello Stato pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

 

27.0.7

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate). – 1. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d’imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i coefficienti di ammortamento, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell’impresa, nonché della localizzazione.

5. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva al fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero delle attività produttive procede all’inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d’imposta che deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 37-ter. - (Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni). – 1. L’articolo 13 e il comma I dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

 

Art. 28.

 

28.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, dopo le parole: «con propri decreti» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

 

28.2

Liguori, Vallone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’attuazione della legge 1º giugno 2002, n. 120, articolo 2: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997“, è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: – 37.000;

2006: – 37.000;

2007: – 37.000.

 

28.3

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui alla legge 1º giugno 2002, n. 120, recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997“, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorre dall’anno 2005».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo comma 47 aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

all’articolo 43, tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa del suolo cap. 7469), con i seguenti importi:

2005: + 100.000;

2006: + 100.000;

2007: + 100.000.

 

28.4

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui alla legge 1º giugno 2002, n. 120, recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997“, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorre dall’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

28.5

Acciarini, Tessitore, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Togni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione italiana ai programmi congiunti ESA e UE sull’osservazione della Terra ai fini di politiche ambientali del progetto GMES (Global Monitoring Environment and Security) sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

28.6

Giaretta, Veraldi, Scalera, Zanda, Dettori, Vallone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 2, tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

28.7

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

28.8

Rollandin, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l’adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all’azienda speciale, all’ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all’autorità d’ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l’autorità d’ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all’articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Sono comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4-bis“».

 

28.9

Maffioli, Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l’adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all’azienda speciale, all’ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all’autorità d’ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l’autorità d’ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all’articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Sono comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4-bis“».

 

28.10

Piccioni, Lauro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l’adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all’azienda speciale, all’ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all’autorità d’ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l’autorità d’ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all’articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Sono comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4-bis“».

 

28.11

Tirelli, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, l’adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all’azienda speciale, all’ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all’autorità d’ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l’autorità d’ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all’articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Sono comunque salve le gestioni ai sensi dell’articolo 9, comma 4-bis“».

 

28.12

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10milionid i euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

«2-ter. L’elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territori, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell’elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185. è inserito nel “Programma nazionale degli interventi nel settore idrico“ di cui al comma 4».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 15.000;

2007: – 15.000.

 


28.13

Carrara, Bianconi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

28.14

Baratella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per ciascuna delle annualità 2005, 2006, 2007 è assegnata all’AIPO una risorsa pari a 4 milioni di euro per far fronte agli interventi strutturali sulla rete idrografica di competenza, nonché 20 milioni di euro per le medesime annualità per far fronte ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 40.000;

2006: – 40.000;

2007: – 40.000.

 

28.15

Ripamonti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell’area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005, di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 3 milioni di euro per l’anno 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 3.000;

2006: – 3.000;

2007: – 3.000.

 

28.16

Baratella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 267 del 1998, il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed Emilia Romagna, la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la dislocazione di attività produttive, infrastrutture ed insediamenti abitativi al di fuori delle aree classificate a rischio idrogeologico dei comuni del bacino del Po».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

28.17

Baratella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di interventi di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed Emilia Romagna, la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 70.000;

2006: – 70.000;

2007: – 70.000.

 

28.18

Baratella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la salvaguardia delle popolazioni e del territorio del delta del Po, il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna alle regioni Veneto ed Emilia Romagna, la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per la manutenzione, il rinnovo e la sostituzione degli impianti di sollevamento acque».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

28.19

Eufemi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «indagine preventiva», sono aggiunte le seguenti: «, anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee»;

b) dopo le parole: «infiltrazione di miniere o cave», sono aggiunte le seguenti: «, delle acque utilizzate per il lavaggio e la selezione di inerti».

 


28.20

Tarolli, Ciccanti, Ronconi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «indagine preventiva», sono aggiunte le seguenti: «, anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee»;

b) dopo le parole: «infiltrazione di miniere o cave», sono aggiunte le seguenti: «, delle acque utilizzate per il lavaggio e la selezione di inerti».

 

28.21

Ripamonti, Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali, la trasformazione o l’acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 milioni di euro per l’anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2006-2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 7.500;

2006: – 15.000;

2007: – 15.000.

 

28.22

Bastianoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall’articolo 1, decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, le parole: “nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro“ sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo di spesa di 400 milioni di euro“ e le parole: “entro il 30 aprile 2005“ dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005“».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

28.23

Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione del Programma europeo relativo alla realizzazione dei collegamenti transeuropei cosiddetti “vie del cammino“ che uniscono le direttrici da Santiago de Compostela a Brindisi e da Canterbury a Roma, al fine di assicurare la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo sostenibile, è autorizzata la spesa di euro 13 milioni per ciascun anno del triennio 2005-2007, per la realizzazione di interventi di ripristino e di recupero della Via Francigena, che costituisce l’asse centrale delle due direttrici europee».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 13.000;

2006: – 13.000;

2007: – 13.000.

 

28.24

Zanda, Battisti, De Petris, Brutti Massimo, Togni

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di promuovere studi e ricerche diretti a completare di accertare degli effetti della riduzione negli ultimi decenni delle precipitazioni atmosferiche e del continuo aumento degli emungimenti antropici ad uso civile, agricolo e industriale sull’equilibrio idrogeologico delle falde acquifere profonde sottostanti i territori dell’Agro Romano e dell’Agro Pontino, è riconosciuto alla regione Lazio un contributo straordinario pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2005, per i seguenti interventi:

a) installazione di piezometri dedicati al monitoraggio delle acque sotterranee;

b) realizzazione di una rete di stazioni per il rilevamento dei dati climatici (precipitazioni, umidità relativa, temperatura, ventosità) ed idrogeologici (portata delle sorgenti livelli idrometrici dei laghi).

2-ter. Per le finalità di cui al comma 9-bis, sono prioritariamente considerati gli interventi nelle aree dei laghi Albano e di Nemi (Colli Albani), nella Pianura Pontina presso le sorgenti Ninfa e Lardellane, e nella Piana di Tivoli presso le sorgenti Acque Albule».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’interno, apportare la seguente variazione:

2005: – 1.500.

 

28.25

Zanda, Battisti, De Petris, Brutti Massimo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere lo studio, la progettazione e la sperimentazione di dispositivi e impianti di illuminazione pubblica o privata esterna orientati a ridurre l’inquinamento luminoso, a favorire il risparmio energetico, a valorizzare i centri storici e ad aumentare la sicurezza dei cittadini nelle ore notturne, è riconosciuto alla regione Lazio un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l’anno 2005, per la realizzazione di un progetto-pilota nel territorio dei Castelli Romani, quale sperimentazione per l’individuazione di specifiche politiche dell’illuminazione pubblica su scala nazionale. A tal fine, i comuni dei Castelli Romani interessati alla sperimentazione stipulano apposite intese con la regione Lazio, finalizzate ai seguenti interventi:

a) valutazione dell’impatto dell’inquinamento luminoso per l’uomo e per l’ambiente;

b) pianificazione e controllo sull’illuminazione pubblica e privata esterna, sulla base di una valutazione congiunta delle esigenze di valorizzazione dei centri storici, di sicurezza pubblica e di risparmio e ottimizzazione del consumo energetico;

c) installazione di dispositivi e impianti sperimentali di illuminazione, a basso consumo energetico e limitato impatto ambientale ed antropico, nonché aventi l’obiettivo di soddisfare le esigenze di cui alle lettere a) e b)».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’interno, apportare la seguente variazione:

2005: – 5.000.

 

28.26

Carrara, Bianconi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli atti di acquisizione da parte della regione Lombardia effettuati in applicazione dell’articolo 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e finanziate dall’articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono esenti dall’imposta di bollo, catastali, di registro e trascrizione, entro il limite di spesa di 1,1 milioni di euro, e possono beneficiare della riduzione degli onorari notarili».

Alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: – 1.100.

 

28.27

D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In favore della Regione Basilicata, al fine di porre in essere interventi di consolidamento del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2005-2007».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza a dell’onere.

 

28.28

D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In favore della Regione Basilicata è autorizzata la spesa quale contributo straordinario pari a milione di euro per l’anno 2005 per il risanamento arnbientale del fiume Basento».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:

2005: – 1.000.

 

28.29

Provera, Moro

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. II terzo comma dell’articolo 2 della Legge 2 maggio 1990 n. 102, disposizioni per la ricostruz1one e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» è sostituito dal seguente: «Gli stralci dello schema revisionale e programmatico del bacino del Po di cui all’articolo 3 e il piano di cui all’articolo 5 possono essere sottoposti, per i prossimi 3 anni, a revisione annuale, nel quadro della medesima disponibilità finanziaria, secondo le procedure disciplinate dalla normativa della Regione Lombardia che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri».

 

28.30

Carrara, Bianconi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 – Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» è sostituito dal seguente: «Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all’articolo 3 e il piano di cui all’articolo 5 possono essere sottoposti, per i prossimi 3 anni, a revisione annuale, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie, secondo le procedure disciplinate dalla normativa della Regione Lombardia che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri».

 

28.31

Zanda, Battisti, De Petris, Brutti Massimo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di procedere alla riqualificazione ambientale e alla valorizzazione storicopaesaggistica e archeologica della località Monte Cavo del Comune di Rocca di Papa a seguito della delocalizzazione degli impianti delle emittenti radio-telcvisive prevista dal Piano Territoriale di Coordinarnento della Regione Lazio approvato il 4 aprile 2001, e riconosciuto alla stessa un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l’anno 2005».

Conseguentemente all ’articolo 43, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell’interno, apportare le seguenti modificazioni.

2005: – 5.000.

 

28.32

Forte, Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione della variante alla Strada Statale n. 7 Appia (itinerario A 12 Pontina – Appia c.d. Pedemontana di Formia) in Comune di Formia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2005 50 milioni di euro per il 2006 e 100 milioni di euro per il 2007».

All’articolo 43 tabella A voce Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 100.000.

conseguentemente alla tabella B voce Ministero infrastrutture e trasporti apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 100.000.

 

28.33

Forcieri, Longhi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il raddoppio dell’intero tracciato, con priorità per la nuova galleria dl valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni.

2005: – 75.000;

2006: – 75.000;

2007: – 75.000.

e alla voce Ministero dell’interno apportare le seguenti variazioni:

2005: – 75.000;

2006: – 75.000;

2007: – 75.000.

 

28.34

Bastianoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Per la realizzazione degli interventi strutturali e di tutela ambientale per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’attività della raffineria API di Falconara è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2005 da assegnare alla Regione Marche».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell’organizzazione del Governo: - Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate« apportare le seguenti modifiche:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

28.35

Fabris, D’ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per il proseguimento delle attività di gestione della Biblioteca nazionale per l’ambiente di all’articolo 3, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 516.000 Euro».

Conseguentemente, la tassa sui superalcolici è aumentata dello 0,75 per cento.

28.36

Carrara, Bianconi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 dopo le parole: “...residenti da almeno cinque anni in tali centri urbani abitati“ aggiungere le seguenti parole: “ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché concessionati prima del 17 aprile 1999“».

 

28.37

Pedrizzi, Salerno, Balboni

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32, comma 1, lettera b), dopo le parole: “di animali“, sono aggiunte le seguenti: “nonché di pesci, mitili, molluschi e crostacei in mare, in invasi naturali su aree rappresentate in catasto o in invasi artificiali esistenti su terreni iscritti in catasto“;

b) all’articolo 33, il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Nei casi di esercizio associato delle attività agricole previste dall’articolo precedente con contratti di mezzadria, colonia parziaria e soccida, salvo il disposto dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve predisporre e conservare fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.“;

c) all’articolo 56, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che esercitano allevamento di pesci, mitili, molluschi e crostacei in mare, in invasi naturali su aree non rappresentate in catasto o in invasi artificiali esistenti su terreni non iscritti in catasto. Nei confronti di tali soggetti il reddito è determinato considerando come eccedente la totalità dei capi allevati“.

2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: “I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 32, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere esclusivamente le scritture contabili indicate nell’articolo 18-bis.“;

b) l’articolo 18-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 18-bis. – (Scritture contabili delle imprese di allevamento) – I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 32, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 svolgono attività di allevamento di animali devono tenere, oltre ai registri previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d’imposta.

L’obbligo della tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati s’intende assolto laddove dalle annotazioni dei libri e dei registri tenuti in osservanza di altre disposizioni normative risultino gli elementi previsti al comma precedente.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice“».

 

28.38

Giaretta, Veraldi, Scalera, Zanda, Dettori, Vallone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per finanziare la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi particolari categorie sociali quali nuclei di nuova forrnazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa, è autorizzata per ognuno degli armi 2005, 2006 e 2007 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell ’organizzazione del Governo - Art. 70, comma 2, «Agenzia delle entrate» apportare le seguenti modifiche:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

28.0.1

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio)

1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia, la realizzazione nelle città metropolitane di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali, i Comuni capoluogo e le Province sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell’Unione europea. 2.1 programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati. idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell’offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e non, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero ed ottimizzazione degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell’utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale. nonché inserimento nel tessuto complessivo di elementi di arredo urbano;

d) ammodernamento e potenziamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con particolare riguardo alla sicure degli impianti;

e) ottimizzazione dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo all’emarginazione delle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo e le province possono istituire un apposito ufficio speciale. 4. I programmi preliminari sono stati approvati dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato e, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L’approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all’adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso. 5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito annualmente entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di competenza, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell’intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia ed in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di ottimizzare le risorse del Fondo di cui al comma 5, ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

a) cofinanziamento da parte dell’Unione europea;

b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;ù

c) stipula di accordi di programma;

d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;

e) risorse dei privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del Comune capoluogo e il presidente della Provincia operano con i poter straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. l commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo sulla base di manifestazioni di interessi a seguito di avviso pubblico alla scelta dei soci privati stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui al comma 5 è stabilita mediante limiti di impegno quindicennali di 70 milioni di euro per l’anno 2005, 90 milioni di euro per l’anno 2006 e 100 milioni di euro per l’anno 2007. Sulla base del piano di riparto di cui al medesimo comma 5, le quote dei limiti di impegno sono trasferite ai Comuni capoluogo ed alle province rispettivamente competenti, sulla base di apposite istanze dalle quali risulti l’effettivo avvio degli interventi e la relativa portata finanziaria».

Conseguentemente, all’articolo 42, al comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dal 2005» e le parole: «pari a 500 milioni di euro» «con le seguenti: «pari a 675 milioni di euro.

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato)“ sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,68 per ettolitro e per grado-Plato, per l’anno 2005, euro 1,8 per l’anno 2006 ed euro 2 per l’anno 2007“;

b) le parole: “Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro“ sono sostituite dalle seguenti: “Prodotti alcolici intermedi: euro 66 per ettolitro per l’anno 2005, euro 67,3 per l’anno 2006 ed euro 75 per il 2007“;

c) le parole: “Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro“ sono sostituite dalle seguenti: “Alcole etilico: euro 785 per ettolitro anidro, per l’anno 2005, euro 850 per l’anno 2006 ed euro 910 per l’anno 2007“».

 

28.0.2

Fabris

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio)

1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia, la realizzazione nelle città metropolitane di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali, i Comuni capoluogo e le Province sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell’Unione europea.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale di razionalizzazione e potenziamento dell’offerta abitativa e sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e non anche mediante processi

delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b recupero ed ottimizzazione degli uffici pubblici favorendo le condizioni di accessibilità dell’utenza;

c risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale nonché inserimento nel tessuto complessivo di elementi arredo urbano;

d) ammodernamento e potenziamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) ottimizzazione dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo all’emarginazione delle periferie.

3. Per la predisposizione del programmi di cui al comma 1, i Comuni capoluogo e le province possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Comune capoluogo a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La Conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241 in materia di Conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato e, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L’approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere e comunque denominato. Gli enti locali provvedono all’adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programma, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal Consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito annualmente entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di competenza, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell’intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal Comune capoluogo dei comuni della Provincia ed in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Cittàautonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di ottimizzare le risorse del Fondo di cui al comma 5, ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

cofinanziamento da parte dell’Unione europea;

finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;

stipula di accordi di programma;

finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;

risorse dei privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del Comune capoluogo e il presidente della Provincia operano con i poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo sulla base di manifestazioni di interessi a seguito di avviso pubblico alla scelta dei soci privati stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di conversione, secondo la vigente normativa in materia.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui al comma 5 è stabilita mediante limiti di impegno quindicennali di 70 milioni di euro per l’anno 2005, 90 milioni di euro per l’anno 2006 e 100 milioni di euro per l’anno 2007. Sulla base del piano di riparto di cui al medesimo comma 5, le quote dei limiti di impegno sono trasferite ai Comuni capoluogo ed alle province rispettivamente competenti, sulla base di apposite istanze dalle quali risulti l’effettivo avvio degli interventi e la relativa portata finanziaria».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato“, sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,68 per elettrolito e per grado-Plato, per l’anno 2005, euro 1,8 per l’anno 2006 ed euro 2 per l’anno 2007“;

b) le parole: “Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro“ sono sostituite dalle seguenti: “Prodotti alcolici intermedi: euro 66 per ettolitro per l’anno 2005, euro 67,3 per l’anno 2006 ed euro 75 per il 2007“;

c) le parole: “Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro“ sono sostituite dalle seguenti: “Alcole etilico: euro 785 per ettolitro anidro, per l’anno 2005, euro 850 per l’anno 2006 ed euro 910 per l’anno 2007“».

 

28.0.3

Liguori, Vallone

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Investimenti ambientali)

1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione Europea, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 abbiano ottenuto o ottengano l’iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l’ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1º gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d’imposta di cui al comma I non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) La domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1º gennaio 2004;

b) Le spese sostenute per ottenere l’iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale.

5. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso ditale periodo, hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Conseguentemente, all’articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente:

«38. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull’orimulsion, nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005, ai sensi dell’allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998, anche al fine di ottenere per l’anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro».

 

28.0.4

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Investimenti ambientali)

1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione Europea, che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 abbiano ottenuto o ottengano l’iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l’ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1º gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d’imposta di cui al comma I non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) La domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1º gennaio 2004;

b) Le spese sostenute per ottenere l’iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale.

5. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso ditale periodo, hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Conseguentemente, all’articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente:

«38. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull’orimulsion, nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005, ai sensi dell’allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998, anche al fine di ottenere per l’anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro».

 

28.0.5

Liguori, Vallone

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per l’esecuzione del Protocollo di Kyoto)

1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto avvenuta con la legge 1º giugno 2002, n. 120, è istituito a decorrere dal 2005 il Fondo nazionale per l’attua ione del protocollo di Kyoto.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l’anno 2005, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l’anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concedo con il Ministro dell’economia e finanze sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

 

28.0.6

Grillo, Cicolani, Guasti, Chirilli, Pessina

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Legge obiettivo per le città)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescere le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città. Il programma, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri competenti regioni e province autonome interessate, è inserito, previo parere del Cipe e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel documento di programmazione economico-finanziaria con l’indicazione dei relativi stanziamenti.

2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1 il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socie economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

sostenere iniziati di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l’incremento della dotazione di infrastrutture e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturale del territorio;

rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

proseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l’efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l’implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Per l’attuazione del programma è istituito un Fondo in cui confluiscono le risorse di cui al comma 1. Il Fondo è istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e può emettere obbligazioni garantite dallo Stato ai sensi della normativa vigente.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 5. Le linee guida sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

5. Alla fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio. il personale ed i servizi generali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 5, d’intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionali. L’elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali ed alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell’iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 11.

6. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l’adozione dei seguenti strumenti:

dismissione del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche ovvero concessione del diritto di superficie per lo svolgimento di attività di interesse generale;

trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana; misure fiscali sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione; costituzione delle società di cui al comma 11.

7. Le proposte di piano sono valutate, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 e sulla base degli indirizzi forniti con le linee guida, da una commissione nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i cui componenti è presente almeno un rappresentante della regione competente per territorio. I comuni proponenti sono relatori della proposta di piano nel corso della fase di valutazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Cipe, per la relativa approvazione, l’esito dei lavori della commissione formalizzato in una graduatoria.

8. Ai piani approvati dal Cipe è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 4.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita la Conferenza per la città composta da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province e dei comuni interessati dal piano. La Conferenza si esprime sulla compatibilità dei piani con le previsioni di assetto territoriale raggiungendo un’intesa sottoscritta dai propri componenti, nonché sulle osservazioni e i pareri di cui al comma 8.

10. I comuni, individuati ai sensi del comma 5, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l’intesa sottoscritta dalla Conferenza per la città. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali che ne cura l’istruttoria per l’invio al Cipe. Il Cipe approva i piani definitivi ai fini della determinazione dell’ammontare dei finanziamenti da attribuire a ciascuno di essi.

11. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui al presente articolo, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubbliche e di soggetti privati.

12. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l’attuazione.

13. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali – che predispone una relazione annuale al Parlamento.

14. Per gli anni 2006 e 2007 è trasferita al Fondo di cui al comma 3, la somma di 5 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 43, la voce Ministero degli affari esteri è ridotta per gli anni 2006-2007 di 5 milioni di euro ciascuno.

 

28.0.7

Rotondo, Giovanelli, Gasbarri, Iovene

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a favore dell’ambiente)

1. Per l’attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici“, in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005 – 5.000;

2006 – 5.000;

2007 – 5.000.

 

28.0.8

Magnalbò

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 50.000.000,00 a decorrere dall’anno 2005, a sostegno degli interventi a difesa del suolo – Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/P).

2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266».

 

28.0.9

Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Iovene

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Investimenti ambientali)

1. Il Fondo per investimenti ambientali di cui al comma 18, dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

28.0.10

Liguori, Vallone

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti orfani)

1. Al fine di procedere alla bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e procedere al ripristino ambientale dei medesimi siti, qualora la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non è possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell’inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito a decorrere dal 2005 il Fondo nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti orfani.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma I sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l’anno 2005, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l’anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’economia e finanze sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

 

28.0.11

Martone, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, è finanziato, a decorrere dal 2005, con 100 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All’allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato“, sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato“;

b) le parole: “prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro“ sono sostituite dalle seguenti: “prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro“;

c) le parole: “alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro“ sono sostituite dalle seguenti: “alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro“».

 

28.0.12

Pizzinato, Del Pennino, Piatti, Maconi, Ripamonti, Marino

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: “, a seguito dell’approvazione“ fino a: “delle aree“ sono soppresse e dopo le parole: “gli interventi della bonifica“ sono inserite le seguenti: “di interesse pubblico“. Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1-quater. Per l’attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell’ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468“».

 

28.0.13

Manfredi, Rizzi, Lauro

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge n. 426 del 1998)

1. All’articolo 1, dopo il comma 6 della legge n. 426 del 1998, è aggiunto il seguente:

“6.bis. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse assegnate per la bonifica dei siti di interesse nazionale, l’autorizzazione a contrarre i mutui e ad effettuare la altre operazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 426 del 1998, viene concessa anche direttamente in capo alla Regione“.

2. All’articolo 1, dopo il comma 28 della legge n. 426 del 1998, aggiungere i seguenti:

“28-bis. Gli interventi di interesse nazionale di Balangero e di Casale Monferrato e l’utilizzo dei relativi stanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 426 del 1998 sono condotti in continuità con le finalità già previste, rispettivamente, dall’articolo 11 della legge del 27 marzo 1992, n. 257 e dalla legge del 19 marzo 1997, n. 137, nonché dal decreto del Ministero dell’ambiente 3007 del 29 gennaio 1996.

28-ter. Il progetto definitivo dell’intervento di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato individuerà le situazioni nella quali può essere finanziato l’intero ammontare degli interventi su aree private a fini di sanità pubblica, ovvero gli interventi che saranno realizzati a carico della Pubblica Amministrazione, e le modalità con finanziamento pubblico e privato.

28-quater. La rimozione del cosiddetto «polverino» di amianto, costituito dal materiale polverulento proveniente dalle operazioni di tornitura delle tubazioni in cemento amianto, viene effettuata secondo le metodiche attualmente utilizzate in via sperimentale nell’ambito e con le risorse del piano d’area critica di Casale Monferrato e positivamente valutate dagli organismi statali competenti.

28-quinquies. È autorizzata, a valere sulle risorse destinate all’intervento di bonifica dl interesse nazionale di Balangero, l’acquisizione e la conservazione al patrimonio pubblico di tutto o parte dell’area perimetrata con decreto del Ministero dell’ambiente del 1O gennaio 2000.

28-sexies. Per il completamento dell’intervento di Balangero viene destinata l’ulteriore somma di euro 11.000.000,00 da trasferire alla regione Piemonte.

28-septies. Per il completamento dell’intervento di Serravalle Scrivia, viene destinata

l’ulteriore somma di euro 10.000.000,00 da trasferire alla regione Piemonte»

Conseguentemente, alla tabella C, legge n. 225 del 1992, apportare le seguenti modifiche:

attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3):

2005: – 21.000.

 

28.0.14

Cambursano

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale del sito di Basse di Stura)

1. Il completamento delle attività di risanamento e bonifica del sito di Basse di Stura, già individuato come intervento di bonifica di interesse nazionale dal regolamento di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, riveste natura di intervento ambientale di preminente interesse nazionale.

2. Nell’esercizio delle prerogative e competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione la regione Piemonte provvede al completamento delle attività di risanamento ambientale delle aree di cui all’articolo 1 della presente legge mediante predisposizione di un apposito Piano di risanamento e bonifica, di seguito denominato “Piano“, da redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della provincia di Torino. Al Piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione e scansione temporale dei lavori previsti.

3. Il Piano comprende le operazioni di smantellamento, di rimozione, di demolizione e di rottamazione, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione. I valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito aventi analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.

4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale previsti dal Piano di cui al comma 2, è autorizzato il trasferimento alla regione Piemonte di un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005.

5. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del Piano di recupero del sito di Basse di Stura è attribuita a un Comitato di coordinamento e alta vigilanza delle attività di cui alla presente legge composto da cinque esperti, due dei quali nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno dalla regione Piemonte, uno dalla provincia di Torino, uno dal comune di Torino.

6. Il Comitato di cui al comma 5 svolge il controllo e il monitoraggio delle attività di attuazione del Piano e dei relativi stati di avanzamento, e ogni sei mesi presenta alla regione e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata rubrica Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000.

 

28.0.15

Franco Vittoria, Modica, Acciarini, Tessitore, Pagano

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n 269)

1. All’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“50-bis. Per l’anno 2005 viene erogato alle Regioni un contributo, pari a 100 milioni di euro, per il controllo satellitare del proprio territorio ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio. Il Ministro dell’economia e della finanze, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, ripartisce tale somma tra le Regioni e le Province autonome“».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – ;

2007: – .

 

28.0.16

Martone, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure in favore del diritto individuale all’acqua potabile)

1. Al fine di favorire il diritto individuale all’acqua potabile, il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, che preveda quanto segue:

a) i comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l’erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall’emanazione del suddetto decreto, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;

b) al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l’aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare.

2. Nel decreto legislativo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a individuare le risorse necessarie a maggiori trasferimenti dello Stato ai comuni e alle altre articolazioni della Repubblica di cui alla lettera a) del comma 1 per l’ulteriore compensazione dei minori introiti in misura non superiore al 25 per cento di questi ultimi. A copertura delle maggiori spese, si fa fronte, a decorrere dal 2005, con il maggior gettito, quantificato in 300 milioni d euro, derivante dalle misure di cui all’articolo 40-bis».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta dei successione sui grandi patrimoni)

3. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

 

28.0.17

Martone, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Dopo l’articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

“Art. 25-bis. – 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale d cui all’articolo 25, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l’obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta. da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

2. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari“».

 

28.0.18

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente.

«Art. 28-bis.

(Misure in favore del diritto universale all’acqua).

1. Dopo l’articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

“Art. 25-bis. – Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all’articolo 25, con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l’obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta. da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari“».

 

28.0.19

Martone, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure per il risparmio domestico dell’acqua potabile).

1. È ammesso a deduzione fiscale per le persone fisiche e le persone giuridiche la metà di tutte le spese seguenti:

1) impianti di raccolta e la depurazione delle acque meteoriche ad uso igienico negli edifici;

2) meccanismi per la differenziazione di erogazione del getto di acqua negli impianti di risciacquo dei servizi igienici;

3) meccanismi per il risparmio dell’acqua nei servizi igienici di ogni genere che assicurino un risparmio minimo potenziale del 10 per cento.

2. Alle minori entrate, quantificate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005, si fa fronte con maggior gettito previsto dalle misure di cui all’articolo 42, comma 47-bis».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All’allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “«Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato“ sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato“;

b) le parole: “prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro“ sono sostituite dalle seguenti: “prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro“;

c) le parole: “alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro“ sono sostituite dalle seguenti: “alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro“».

 

28.0.20

Martone, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato «programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche».

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nonché dell’Anci e dell’Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.

4. A tale programma è destinato, a decorrere dal 2005, l’incremento di gettito, quantificato in 300 milioni di euro, derivante dalle misure di cui all’articolo 40-bis».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

28.0.21

Martone, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 28, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È proibita la vendita delle acque potabili provenienti dalle reti acquedottistiche, anche se depurate e addizionate di anidride carbonica o imbottigliate, negli esercizi di ristorazione e negli esercizi commerciali. Per gli esercizi di ristorazione è consentito servire tali acque a titolo gratuito».

 

28.0.22

Martone, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

 

28.023

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro, che va a confluire nel fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli affari esteri, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

 


28.024

Pedrizzi, Salerno, Bonatesta

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)

1. Le somme residue degli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, pari a 3.960.000 euro, sono destinate all’attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

2. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.

3. Per le annualità 2005 e 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate ai sensi dell’articolo 2. comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che si rendono applicabili anche ai soggetti che esercitano attività di acquacoltura marina.

4. L’obbligo di cui all’art. 28, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, come modificato dal Decreto ministeriale 26 luglio 2004, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1º luglio 2005».

Conseguentemente all’onere derivante dall’attuazione del comma 3, pari a 39 milioni di euro per il 2005 e 18 milioni di euro per il 2006, si provvede mediante riduzione della tab. A, rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze con le seguenti variazioni:

2005: – 39.000;

2006: – 18.000.

 

28.025

Liguori, Vallone

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente.

«Art. 28-bis.

(Misure per favorire l’elettrificazione della mobilità collettiva nelle aree urbane e per limitare traffico privato nei centri storici)

1. Al fine di contribuire alla spesa dei comuni con più di 500.000 abitanti per interventi destinati all’elettrificazione della mobilità collettiva pubblica e per limitare il traffico privato nei centri storici è riconosciuto al Ministro delle infrastrutture e trasporti uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro in ragione d’anno.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i requisiti dei progetti da ammettere al finanziamento e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»

 


28.0.26

Lauro

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Agevolazioni per il trasporto pubblico a propulsione elettrica)

1. Al fine di incentivare nell’ambito urbano e suburbano l’utilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, sono concesse alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso annuale.

2. La misura delle agevolazioni è annualmente determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’importo delle agevolazioni è rimborsato ai soggetti interessati a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, nella tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

28.0.27

Liguori, Vallone

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a favore dell’ambiente)

1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l’acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 euro per l’anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura.

2005: – 7.500;

2006: – 15.000;

2007: – 15.000:

,

 

28.0.28

Rotondo, Giovanelli, Gasbarri, Iovene

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a favore dell’ambiente)

1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l’acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 di euro per l’anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 7.500;

2006: – 15.000;

2007: – 15.000.

 

28.0.29

Zanda, Battisti, De Petris, Brutti Massimo

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Parco archeologico del Tuscolo)

1. Ai fini della fruizione, della valorizzazione e della gestione dell’area archeologica di Tusculum è istituito il «Parco archeologico di Tuscolo», ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell’articolo 101, lettera f), del codice dei beni culturali, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La Comunità montana del Castelli Romani e Prenestini (XI zona del Lazio), proprietaria dell’area, promuove ed attua tutte le azioni previste dal citato decreto legislativo, articoli da 102 a 121 per la parte relativa ai beni culturali di proprietà pubblica.

3. Lo Stato concorre alla realizzazione del “Parco archeologico di Tuscolo“ mediante cofinanziamento delle spese per interventi materiali ed immateriali relative alla fase di strutturazione e di avvio della gestione. Per lo scopo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2005, e un milione d’euro in ragione d’anno per gli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero, dell’interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 3.000;

2006: – 1.000;

2007: – 1.000.

 

28.0.30

Grillo, Girfatti,

Dopo l’articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

(Navi passeggeri e traghetti)

1. A partire dal 1º gennaio 2010 non possono essere adibite al trasporto di passeggeri e/o autoveicoli su collegamenti di linea le navi passeggeri e le navi traghetto di età superiore ai trentacinque anni calcolata a decorrere dal 31 dicembre dell’anno di costruzione dell’unità.

2. Al fine di favorire e di accelerare l’eliminazione delle navi passeggeri e delle navi traghetto adibite ai collegamenti di linea non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, di tutela dell’ambiente marino e delle attività ad esso collegate, è autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, la spesa nel limite massimo di e 5 milioni annui, e per l’anno 2007 la spesa di e 4 milioni per la concessione di un contributo alla demolizione di tali navi, fatta salva l’eventuale integrazione degli stanziamenti a carico, degli esercizi finanziari 2006 e 2007 alla luce delle istanze presentate all’amministrazione rispettivamente entro il 31 luglio 2005 ed il 31 luglio 2006.

3. Il contributo è concesso per la demolizione delle navi passeggeri e delle navi traghetto la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre trenta anni e il cui impiego in servizi di linea risale ad almeno due anni.

4. Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2), alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all’articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità di proprietà delle stesse, o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che, alla data del 31 dicembre 2004, risultano iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006.

5. Il contributo di cui al comma 2) è pari a E 350 per tonnellata di stazza lorda per le unità aventi stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate, entro il limite massimo di 10.000 tonnellate per singola unità. Per le unità di stazza lorda inferiore o uguale alle 5.000 tonnellate detto contributo è elevato a e 500. Il contributo per le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo massimo erogabile per le unità di 5.000 tonnellate di stazza lorda. Il contributo non può essere superiore all’importo del mancato introito derivante dall’anticipata demolizione dell’unità rispetto alla data di ritiro dal servizio di cui al comma 1)».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all’articolo 43, alla voce: Ministero degli esteri per gli anni 2005 e 2006 ridurre gli importi di 5 milioni di euro annui, e per l’anno 2007 ridurre l’importo di 4 milioni di euro.

 

28.0.31

Grillo, Lauro, Girfatti

Dopo l’articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

(Navi Cisterna)

1. Al fine di favorire e di accelerare l’eliminazione delle unità cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, di tutela dell’ambiente marino e delle attività ad esso collegate, è autorizzata per gli anni 2005 e 2006 la spesa di e 5 milioni annui e per il 2007 la spesa di e 4 milioni per la concessione di un contributo alla demolizione di unità cisterna, fatta salva l’eventuale integrazione degli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari 2006 e 2007 alla luce delle istanze presentate all’amministrazione rispettivamente entro il 31 luglio 2005 ed il 31 luglio 2006.

2. Il contributo è concesso per la demolizione delle unità cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate la cui entrata in esercizio alla data del 1º gennaio 2003 risale ad oltre quindici anni.

3. Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1), alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all’articolo 143 del Codice della Navigazione che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto, unità di proprietà delle stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, iscritte non oltre la data del 31 dicembre 2003 nei registri tenuti dalle Autorità nazionali e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1 gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2006.

4. Il contributo di cui al comma 1) è pari a e 130 per tonnellata di portata lorda per le unità aventi portata lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità. Per le unità di portata lorda inferiore o uguale alle 10.000 tonnellate detto contributo è elevato a e 260. Il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo massimo erogabile per le unità di 10.000 tonnellate di portata lorda.

5. Il contributo è corrisposto direttamente al soggetto beneficiario e, per quanto compatibile, alle condizioni del contributo in conto esercizio di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e della decisione della Commissione delle Comunità europee 17 luglio 2002 (GUCE L 307 dell’8 novembre 2002)».

Conseguentemente alla Tabella A di cui all’articolo 43, alla voce Ministero degli affari esteri per gli anni 2005 e 2006 ridurre gli importi di 5 milioni di euro annui e per l’anno 2007 ridurre l’importo di 4 milioni di euro.

 

28.0.32

Rotondo, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 28, inserire, il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del settembre 2003 e da precedenti calamità naturali)

1. I datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, residenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17, 18 e 19 settembre 2003 e da precedenti calamita naturali delimitate ai sensi della legge n. 185 del 1992 possono saldare i contributi previdenziali maturati dal 1º gennaio 1998 e fino all’entrata in vigore della presente legge, anche se già cartolarizzati ed iscritti a ruolo, in unica soluzione senza alcun aggravio di somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili. Per favorire tale pagamento e concesso un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi concedibile riduce, nella misura massima dell’80 per cento il tasso di interesse annuo applicato dall’istituto mutuante sull’importo finanziato. Il datore di lavoro agricolo, pertanto, sarà tenuto all’eventuale pagamento degli interessi risultanti dalla differenza tra quelli richiesti dall’istituto mutuante e quelli rimborsabili attraverso il contributo. Per i primi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le azioni esecutive, anche se cautelari, nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato la volontà di avvalersi della predetta disposizione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, al fine di favorire il rimborso anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuta a seguito dell’adesione alla rateizzazione previdenziale agricola di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al 15 per cento per anno.

3. Al comma 17 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole “versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi“ sono aggiunte le parole “previdenziali“».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

28.0.33

Pizzinato, Battafarano, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti, Maconi, Piatti, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Dopo l’articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“1-bis. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore, si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche“».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

28.0.34

Pizzinato, Battafarano, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti, Maconi, Piatti, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Dopo l’articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto che hanno prestato la loro opera esposti all’amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;

b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di esposizione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura. relative a redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

28.0.35

Battafarano, Pizzinato, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti, Maconi, Piatti, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Dopo l’articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall’amianto)

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall’amianto denunciate e riconosciute a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell’importo annuo stabilito dalla “Tabella indennizzo danno biologico“ di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall’amianto, avvenuti dopo l’entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l’INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi I e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l’INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all’Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l’onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno. lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all’INAIL a consuntivo degli importi erogati nell’anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall’INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell’Istituto.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2005, 9 milioni di euro per l’anno 2006 e 11 milioni di euro per l’anno 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 6.000;

2006: – 9.000;

2007: – 11.000.

 

28.0.36

Pizzinato, Battafarano, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti, Maconi, Piatti, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Dopo l’articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all’amianto)

1. 1 lavoratori affetti da malattie professionali causate dall’amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all’amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l’intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma I sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l’INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall’INAIL nell’attività di accertamento e certificazione dell’esposizione all’amianto di cui al comma 4 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 


28.0.37

Pizzinato, Battafarano, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti, Maconi, Piatti, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per le vittime dell’amianto)

1. È istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell’esposizione all’amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l’ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l’equilibrio finanziario del Fondo. L’onere a carico dello Stato è valutato in 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 70.000;

2006: – 70.000;

2007: – 70.000.

 

28.0.38

Battafarano, Pizzinato, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti, Maconi, Piatti, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente: «6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

 

28.0.39

Battafarano, Pizzinato, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti, Maconi, Piatti, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:

“6-sexies. 5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell’adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto“».

 

28.0.40

Battafarano, Pizzinato, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba. Ripamonti, Maconi, Piatti, Di Siena, Gruosso, Piloni, D’Andrea, Viviani

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo, il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007«.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

28.0.41

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall’amianto)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato “Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici“, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per il risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento».

 

28.0.42

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Credito di imposta per le opere di bonifica dall’amianto)

1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione e il riconoscimento del credito di imposta di cui al comma 1.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può valere ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito di imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque deve essere proporzionale all’importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, inserire il seguente articolo:

Art. 47-bis.

L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 47-ter.

All’allegato Iº, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato“ sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato“;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: “prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro“;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti “alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro“.

 

28.0.43

Battafarano, Pizzinato, Forcieri, Treu, Muzio, Malabarba, Ripamonti, Maconi, Piatti, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, D’Andrea

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Agevolazioni tributarie per l’eliminazione dell’amianto dagli edifici privati)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni è inserito il seguente:

«6-bis. A decorrere dall’anno 2005, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati).

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L’agevolazione tributaria di cui al comma I è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l’attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 15.000;

2006: – 15.000;

2007: – 15.000.

 

28.0.44

Liguori

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica all’articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserito, infine, il seguente periodo “Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti“».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

28.0.45

Izzo, Barelli, Cicolani

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi nel settore delle infrastrutture)

È autorizzata spesa di 15 milioni di Euro per l’anno 2005 di 35 milioni di Euro per l’anno 2006 e di 30 milioni di Euro per l’anno 2007 per gli interventi di cui all’allegato I annesso alla presente legge, per le finalità e con gli importi ivi indicati:

Progetto preliminare e studio di impatto ambientale del secondo Raccordo Anulare di Roma:

2005: 5.000.000;

2006: 5.000.000;

2007: – .

Completamento dell’adeguamento della SS. Cassia fino a Viterbo:

2005: 10.000.000;

2006: 30.000.000;

2007: 30.000.000.

Conseguentemente all’articolo 37 nella tabella B, rubrica Ministero dell’Economia e Finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2005: 15.000.000;

2006: 35.000.000;

2007: 30.000.000.

 

28.0.46

Grillo, Cicolani, Menardi, Pedrazzini, Pellegrino, Pessina

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Programma sperimentale per la realizzazione di alloggi in locazione a canone economicamente sostenibile)

1. Al fine di incrementare l’offerta di alloggi in locazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove un programma sperimentale per la costruzione di alloggi in locazione a canone economicamente sostenibile per una durata massima di quindici anni. Per gli anni 2005-2007 per gli interventi costruttivi è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno. Per gli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. In fase di prima applicazione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri e le modalità per la presentazione delle proposte d’intervento, per la definizione dei contenuti sperimentali degli alloggi destinati alla locazione il cui canone dovrà garantire l’economicità del piano finanziario della proposta.

3. Per i finanziamenti da assegnare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dall’anno 2006, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvede al riparto dei fondi tra le Regioni e le province autonome. Le Regioni e le province autonome definiranno le modalità di presentazione delle proposte di intervento in base ai criteri emanati ai sensi del precedente comma 2 ed i fondi saranno trasferiti alle Regioni ed alle province autonome per l’assegnazione al soggetto proponente solo all’atto di inizio dei lavori.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono promossi da soggetti privati. In fase di prima attuazione alle proposte di intervento è allegata la delibera della giunta comunale di adozione del programma. I programmi sono localizzati, prioritariamente, nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con essi confinanti. Le proposte di programma potranno essere localizzate anche su immobili con destinazione diversa da quella residenziale mediante accordo di programma. Il comune potrà destinare ai programmi, di cui al presente comma immobili a qualsiasi titolo nella sua disponibilità assegnandoli ai soggetti di cui al presente comma previo confronto ad evidenza pubblica.

5. Unitamente agli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile, il soggetto promotore propone la realizzazione di alloggi destinati alla proprietà. Il numero di alloggi a canone economicamente sostenibile dovrà essere almeno pari al quaranta per cento degli alloggi complessivi previsti dalla proposta.

6. Il prezzo di cessione degli immobili di cui al presente programma è determinato nell’ambito della convenzione sottoscritta con il comune e deve garantire l’equilibrio del piano finanziario all’intero programma.

7. Gli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile beneficeranno, previa richiesta del soggetto promotore, di un contributo massimo pari al trenta per cento del valore convenzionale determinato tenendo conto dei costi di produzione come documentati dal soggetto promotore. Tale contributo sarà rimborsato dal proprietario degli immobili al diciottesimo anno a tasso zero. Le somme saranno versate su un apposito conto, con vincolo di destinazione alla realizzazione di immobili per la locazione a canone economicamente sostenibile, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano l’articolo comma 4, e l’art. 8, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Conseguentemente alla Tabella A di cui all’art. 43 alla voce Ministero del lavoro, ridurre gli importi per gli anni 2005-2006 e 2007 di 10 milioni di euro ciascuno.

 

 

Art. 29.

 

29.1

Cavallaro

Sopprimere l’articolo.

 

29.2

Grillotti

Sopprimere l’articolo.

 

29.3

Moro, Pirovano, Izzo

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione ovvero da cessazione dell’attività di intere unità produttive, quando comportino perdita di posti di lavoro, determina l’immediata cessazione del diritto ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo compresi quelli in essere e non completamente erogati.».

 

29.4

Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire le parole da: «soprattutto» fino alla fine dell’articolo», con le altre: «è impedita e non può essere presa in considerazione anche se precedentemente richiesta. Qualora fosse stata già concessa, va revocata automaticamente».

 

29.5

Curto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli investimenti all’estero che riguardino produzioni non caratteristiche delle imprese che li effettuano non si applica il limite massimo di intervento dei fondi di cui all’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fissato nei decreti istitutivi dei fondi stessi nella misura del doppio dell’intervento effettuato dalla Sintest S.p.A. a valere sulla legge 24 aprile 1990, n. 100».

«1-ter. Le agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 22, comma 5 lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernenti la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e di assistenza tecnica, non si applicano alle spese derivanti dalla realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero, quando l’investimento sia relativo a produzioni caratteristiche dell’impresa italiana che intende effettuarlo».

 

29.6

Curto

All’articolo 29, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Qualora Associazioni di categoria. imprese o consorzi, nell’ambito di Accordi di settore stipulati con il Ministero attività produttive, stipulino protocolli per interventi di riqualificazione produttiva con imprese delle Regioni obiettivo 1 e delle aree sottoutilizzate operanti nei settori tessile, calzaturiero e dei relativi accessori, il piano di marketing per la commercializzazione nei mercati extracomunitari delle produzioni riqualificate possono ottenere dal Ministero finanziamenti pari al 75 per cento del totale della spesa del piano approvato.

1-ter. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all’estero in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge e che intendono reinvestire sul territorio nazionale possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle norme in materia di contratti di localizzazione.

 

29.7

Menardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 30 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Gli atti stipulati dal 17 marzo 1985, ai quali non è stato allegato il certificato di destinazione urbanistica o, nell’ipotesi contemplata dal comma 4, nei quali non è contenuta la dichiarazione sostitutiva ivi prevista, possono essere confermati, anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente anche le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata in vigore alla data della stipulazione dell’atto da confermare“».

 

29.0.1

Manfredi, Rizzi, Lauro

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assicurazioni per i danni derivanti da calamità naturali)

“1. Al fine di favorire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati privati a qualsiasi uso destinati, con esclusione dei fabbricati abusivi, anche se condonati, le polizze assicurative, a copertura della parte di danno non risarcito dallo Stato ai sensi delle norme vigenti, sono esenti da ogni onere accessorio, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, e l’importo dei relativi premi è fiscalmente detraibile, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, nella misura de trenta per cento della rendita catastale dell’immobile assicurato rivalutata ai fini dell’IRPEF.

2. I contratti tipo per la stipula delle polizze di cui al comma 1 sono definiti mediante apposita convenzione con le compagnie assicuratrici, sentiti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’ISVAP favorendo, altresì, sia la costituzione di un consorzio nazionale di riassicurazione costituito tra le imprese operanti nello specifico settore e lo Stato sia la possibilità, da parte delle stesse imprese, di costituire apposite riserve tecniche.

3. Con apposito regolamento, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, il sistema assicurativo/riassicurativo e la gestione del Fondo di cui al presente articolo.

4. Per le finalità complessive, di cui ai commi 1, 2 e 3, è istituito un apposito Fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005, la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa)».

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell’articolo 30.

 

ORDINI DEL GIORNO

0/3223/76a/5ª

Rollandin, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Peterlini, Pedrini, Frau

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 28 del disegno di legge finanziaria per il 2005, impegna il Governo a provvedere, affinché in sede di applicazione dell’articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, siano osservate le seguenti condizioni:

che per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l’adesione al servizio idrico integrato sia facoltativa. Ove il comune non aderisca al servizio idrico integrato, il nuovo soggetto gestore non subentra all’azienda speciale, all’ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all’autorità d’ambito;

che sulle gestioni del servizio idrico, per gli enti sopra elencati, l’autorità d’ambito eserciti funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

 

0/3223/77/5ª

Maffioli, Tarolli, Ciccanti

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 28 del disegno di legge finanziaria per il 2005,

impegna il Governo,

a provvedere affinché per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l’adesione al servizio idrico integrato sia resa facoltativa prevedendo che, ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentri all’azienda speciale, all’ente o al consorzio pubblico esercente il servizio e prevedendo altresì che gli stessi comuni possano ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all’autorità d’ambito, che sulle gestioni suddette l’autorità d’ambito eserciti funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio e che, in ogni caso, le tariffe del servizio non possano essere superiori a quelle dei comuni limitrofi.

 

0/3223/78/5ª

Piccioni, Lauro

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 28 del disegno di legge finanziaria per il 2005,

impegna il Governo,

a provvedere affinché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti l’adesione al servizio idrico integrato si intenda facoltativa;

nonché a prevedere che, in ogni caso, la tariffa del servizio non possa essere superiore a quella dei comuni limitrofi.

 

0/3223/79/5ª

Tirelli

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 28 del disegno di legge finanziaria per il 2005,

impegna il Governo,

a provvedere affinché per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, l’adesione al servizio idrico integrato, si intenda facoltativa;

nonché a prevedere che, in ogni caso, la tariffa del servizio non possa essere superiore a quella dei comuni limitrofi.

 

 

Art. 30.

 

30.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

 

30.2

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

 

30.3

Fabris

Sopprimere l’articolo.

30.4

Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo

Sopprimere l’articolo.

 

30.5

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta, Costantini

Sopprimere i commi 1 e 2.

 

30.6

Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo

Sopprimere il comma 1.

 

30.7/1

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

All’emendamento del relatore 30.7, al comma 1, sopprimere le parole da: «attraverso la sottoscrizione» fino a: «derivanti da calamità naturali» indi, sopprimere le parole: «è costituita la Compagnia di Riassicurazioni di cui sopra e».

30.7/2

Bordon

All’emendamento del relatore 30.7, dopo il comma 1, ivi sostituito, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificate nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, è autorizzata l’erogazione di un contributo per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari a 4 milioni di euro annui, aggiuntivo rispetto alla dotazione finanziaria di cui al comma 2, ripartito con le medesime modalità».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 4.000;

2006: – 4.000;

2007: – 4.000.

 

30.7 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di Riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato e di sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di Riassicurazioni di cui sopra e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori».

 

30.7

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione dl una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di Riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato e di sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di Riassicurazioni di cui sopra e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori».

 

30.8

Ferrara, Lauro

Al comma 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di favorire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualsiasi uso destinati, è istituito un apposito Fondo la cui gestione è affidata alla CONSAP S.p.a.. La dotazione del predetto Fondo è stabilita in euro 50 milioni per l’anno 2005 e può essere integrata utilizzando in parte, anche su base pluriennale, le risorse del Fondo nazionale di protezione civile e del Fondo regionale di protezione civile».

 

30.9

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 1, dopo le parole: «dell’economia e delle finanze» sostituire le parole: «sentiti la Conferenza permanente, per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

 

30.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo le parole: «dell’economia e delle finanze» sostituire le parole: «sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

 

30.11

Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo

Sopprimere il comma 2.

 

30.12

Malan

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero apposita normativa legislativa».

 

30.13

Piccioni, Izzo, Lauro

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero apposita normativa legislativa».

 

30.14

Cavallaro

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti:

«Sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Deve essere comunque previsto un contributo per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: «legge 468 del 1978 articolo 9-ter, Fondo riserva per le autorizzazioni di spesa, apportare la seguente modifica:

2005: – 100.000.

 

30.14a

Castellani, Cavallaro, Bastianoni, Magistrelli, Angius, Di Girolamo, Brutti Paolo

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo comunque una quota per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni. nella legge 30 marzo 1998, n. 61, e».

 

30.14b

Brutti Paolo, Di Girolamo, Angius, Calvi, Mascioni, Castellani

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Deve essere comunque previsto un contributo per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

 

30.15

Forlani, Ronconi, Ciccanti, Eufemi

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Deve essere comunque previsto un contributo per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

 

30.16

Magistrelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano»; dopo il terzo periodo aggiungere il seguente periodo: «Il 30 per cento delle suddette risorse è destinato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998»; al quarto capoverso, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 


30.17

Di Girolamo, Angius, Calvi, Mascioni, Brutti Paolo, Castellani

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Al medesimo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61».

ed, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

30.18

Forlani, Ronconi, Ciccanti

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

30.19

Forlani, Ronconi, Ciccanti

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

 

30.20

Cavallaro

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992», aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano», e dopo le parole: «dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 2003», aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire l’importo di: «50 milioni di euro», con l’importo di: «60 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10 per cento».

 

30.21

Forlani, Ronconi, Ciccanti

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6. convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

30.22

Cavallaro

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992», aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano», e dopo le parole: «dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 2003», aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

30.23

Cavallaro

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano», e dopo le parole: «dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni della legge n. 61 del 1998».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: «Legge 468 del 1978 – Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa», apportare la seguente modifica:

2005: – 100.000.

 

30.24

Castellani

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» inserire le seguenti: «, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,».

 

30.25

Cavallaro

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d’intesa con il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

 


30.26

Dato

Al comma 2, dopo le parole: «San Giuliano di Puglia», aggiungere le seguenti: «e il 5 per cento delle risorse complessive alla realizzazione dei piani di ricostruzione degli altri comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

30.27

Magnalbò

Al comma 2, dopo le parole: «dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279», aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e nei territori delle province di Ascoli Piceno e Macerata colpiti dalla crisi sismica del 1997, di cui all’articolo 42, comma 6, della legge 1º agosto 2002, n. 166».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

30.28

Castellani, Cavallaro, Bastianoni, Magistrelli, Angius, Di Girolamo, Brutti Paolo

Al comma 2, sostituire le parole da: «16 aprile 2003» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «16 aprile 2003, e il 30 per cento delle medesime risorse alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 1. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua di 70 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2005».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

30.29

Moro

Al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «, nonché una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia».;

e all’ultimo periodo sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «54 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 4.000;

2006: – 4.000;

2007: – 4.000.

 

30.30

Collino, Salerno

Al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «, nonché una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia».;

e all’ultimo periodo sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «54 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 4.000;

2006: – 4.000;

2007: – 4.000.

 

30.31

Magistrelli

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire l’importo di: «50 milioni di euro», con l’importo di: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

30.32

Cavallaro

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

Conseguentemente, al quarto periodo sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente.

«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo, 6 ottobre l 995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10 per cento».

 


30.33

Castellani, Cavallaro, Bastianoni, Magistrelli, Angius, Di Girolamo, Brutti Paolo

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e il 30 per cento delle medesime risorse alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione ne territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

 

30.300

Il Relatore

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «e 5 per cento delle risorse complessive» con le seguenti: «almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

 

30.34a

Ferrara, Lauro

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «54,5 milioni».

Conseguentemente, all’articolo 35, comma 7, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «500 mila euro».

 

30.34

Ferrara, Lauro

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2005 sono autorizzati contributi novennali di importo pari a 20 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

 

30.34

Ferrara, Lauro

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «54,5 milioni» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2005 sono autorizzati contributi novennali di importo pari a 20 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente all’articolo 35, comma 7, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «500 mila euro».

 

30.35

Bastianoni, Castellani, Cavallaro, Magistrelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all’articolo 2 il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Alla cessazione dello stato d’emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie“.

b) all’articolo 4, è aggiunto il seguente periodo: “Alla cessazione dello stato di emergenza l’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio dei lavori.»;

c) all’articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali del Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali“;

d) all’articolo 14, comma 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “per un periodo massimo di tre anni“ sono sostituite dalle seguenti: “fino al completamento degli interventi nei limiti delle risorse assegnate“;

b) le parole: “2 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “quattro per cento“».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie  fino concorrenza dell’onere.

 

30.36

Moro, Tirelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, in aggiunta alle risorse già a disposizione del dipartimento della protezione civile, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2005».

Conseguentemente alla tabella D, di cui all’articolo 43, comma 3, Ministero dell’economia e delle finanze sopprimere la seguente voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – art. 1 comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32 – Ricapitalizzazione società trasporto aereo – cap. 7290)

 

30.37

Coviello, D’Andrea

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto sull’intero territorio nazionale, oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le Regioni, le Province Autonome e l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) che, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo con oneri a carico di stanziamenti straordinari contenuti in ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o dei propri bilanci, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, assicurando il rispetto delle esigenze selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, ovvero adeguando, se necessario, le proprie dotazioni organiche senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci».

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all’alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20 per cento, del 30 per cento e del 20 per cento».

 

30.38

Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad erogare alle Regioni ed enti locali contributi per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225. I criteri generali di utilizzazione dei contributi da parte delle Regioni ed enti locali, sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede mediante intesa con la conferenza Stato Regioni e Città, destinando il 5% delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per tre anni a decorrere dall’anno 2005».

 

30.39

Castellani, Cavallaro, Bastianoni, Magistrelli, Angius, Di Girolamo, Brutti Paolo

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per il completamento delle opere viarie e ferroviarie nelle zone colpite dal terremoto del settembre 1997, di cui al decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

2-ter. Per il completamento delle opere ivi previste, lo stanziamento di cui alla elegge 2 maggio 1983, n. 156 è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli armi 2005, 2006, 2007.

2-quater. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

30.40

Cavallaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l’attuazione degli accordi di programma nelle regioni colpite dal terremoto del settembre 1997, come previsto dalla legge di conversione del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, è assegnato alla stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 200 milioni di euro all’anno, per triennio 2005-2007 per il completamento delle opere viarie e ferroviarie.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce «decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell’organizzazione del Governo: - articolo 70, comma 2 Agenzia del demanio, apportare le seguenti modifiche.

2005: – 200.000;

2006: – 200.000;

2007: – 200.000.

 

30.41

Castellani, Cavallaro, Bastianoni, Magistrelli, Angius, Di Girolamo, Brutti Paolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l’attuazione degli accordi di programma nelle regioni colpite dal terremoto del settembre 1997, ai sensi della legge di conversione del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, è assegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito stanziamento di 200 milioni di euro in ragione d’armo, per il triennio 2005-2007, per il completamento delle opere viarie e ferroviarie.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli imporli relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

30.42

Mascioni, Brutti Paolo, Di Girolamo, Angius, Calvi, Castellani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole. «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

Conseguentemente, dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 350 milioni di euro annui.

 


30.43

Forlani, Ronconi, Ciccanti, Castellani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

 

30.44

Cavallaro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi. Detti soggetti possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999 versando, entro il 31 luglio 2005, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi. diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 31 luglio 2005.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

30.45

Forlani, Ronconi, Ciccanti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’Interno apportare le seguenti variazioni:

2005: – 40.000;

2006: – 40.000;

2007: – 40.000.

 

30.46

Magistrelli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 2 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazione, debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

30.47

Magistrelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente.

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributo che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».

 

30.200 (già 40.110)

Castellani, Cavallaro, Bastianoni, Magistrelli, Angius, Di Girolamo, Brutti Paolo, Ronconi

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

30.48

Castellani, Cavallaro, Bastianoni, Magistrelli, Angius, Di Girolamo, Brutti Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il sostegno dello sviluppo economico e dell’occupazione, anche attraverso il ripristino delle idonee condizioni territoriali ed ambientali, è autorizzata la spesa di un milione di euro, a decorrere dall’anno 2005, per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato per il personale già in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a seguito di specifici provvedimenti connessi alle emergenze sismiche delle Marche, dell’Umbria e all’alluvione verificatasi nel comune di Sarno.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A, rubrica Ministero dell’interno sono apportate le seguenti variazioni:

2005: – 1.000;

2006: – 1.000;

2007: – 1.000.

 

30.49

Cavallaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per il personale già in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a seguito di specifici provvedimenti connessi alle emergenze sismiche delle Marche, dell’Umbria e all’alluvione verificatasi nel Comune di Sarno.

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10 per cento.

 

30.50

Dato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i territori della provincia di Campobasso in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2005, destinando il dieci per cento delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 Aprile 2003, il trenta per cento delle risorse complessive alla realizzazione dei piani di ricostruzione dei quattordici comuni del cratere danneggiati dal terremoto del 31 ottobre 2002; il venti per cento delle risorse complessive alla realizzazione dei piani dì ricostruzione dei restanti comuni della provincia di Campobasso in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza; il quaranta per cento delle risorse complessive per le attività produttive.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni» e all’articolo 43, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di tutte le rubriche, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere residuo.

 

30.51

Mancino, Coviello, D’Andrea, Gruosso, Di Siena, Liguori, Manzione, Scalera, Formisano

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il ricavato dei mutui attivati singolarmente dalle Regioni Campania e Basilicata, per completamento della ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli Comuni presso le tesorerie provinciali, decurtate di un importo pari ai prelievi effettuati negli ultimi 18 mesi per ogni singolo Comune, è depositato ai fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti Spa per la costruzione di due “Fondi speciali“ accesi rispettivamente a nome della Regione Campania e la Regione Basilicata, sui quali sono finanziati i fondi dei rispettivi Comuni per il completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico 30 marzo 1990, n. 76. Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

2-ter. Le Regioni Campania e Basilicata a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procedendo secondo le necessità di cassa, all’accreditamento ai singoli Comuni nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte.

2-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resta investito dei poteri di indirizzo e coordinamento, nonché di verifica e di controllo, per l’intera area terremotata delle regione Campania, Basilicata e Puglia, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2-quinquies. Le Regioni Campania e Basilicata, su richiesta motivata dei Sindaci, previo parere di una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale, o un suo delegato e formata da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, un esperto nella specifica materia della ricostruzione e da cinque sindaci o loro delegati nominati dal Presidente della giunta regionale, di cui per questi ultimi, almeno tre di Comuni classifica disastrati, autorizzano l’impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni di competenza già disposte a favore di ciascun Comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun Comune.

L’autorizzazione per l’utilizzazione di fondi eccedenti le assegnazioni già disposte avvenire esclusivamente a seguito di dimostrazione di impegno di tutti i fondi assegnati. Relativamente all’autorizzazione inerente l’assegnazione di contributi prioritari, ai sensi della legge 232 gennaio 1992 n. 32, in quanto pratiche già istruite e approvate dall’organo competente, nonché la relativa documentazione amministrativa a dimostrazione della richiamata priorità.

2-sexies. Le Regioni sono autorizzate ad assegnare fondi eccedenti a quei Comuni che ne faranno richiesta, anche utilizzando tutti o parte dei fondi di quei Comuni che nell’anno solare precedente hanno effettuato prelievi inferiori al 7 per cento dell’importo di cassa potenziale a loro disposizione.

2-septies. I fabbisogni dei singoli Comuni sono definiti con decreto del presidente della Giunta regionale su istruttoria della Commissione di cui al comma 2-quinquies.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitori fino a concorrenza dell’onere.

 

30.52

Coviello, D’Andrea

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di protezione civile, anche derivanti dall’attuazione dell’articolo 5 del decreto legge n. 343/2001, convertito con modificazioni nella legge n 401/2001, gli enti pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono, anche per il tramite di altre strutture commissariali, di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto sul territorio nazionale, dichiarate ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge n. 225 del 1992, possono procedere, a valere sulle disponibilità dei fondi nella rispettiva dotazione, alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, tramite apposite procedure selettive, coprendo, ove necessario, i corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, anche adeguando il programma triennale di fabbisogno di personale. Dette procedure selettive possono essere iniziate soltanto successivamente alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato ai sensi del sopra citato articolo 5, comma 1, della legge 225/1992 e dovranno concludersi entro e non oltre 60 giorni.

2-ter. La trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si applica altresì al personale assunto dalla Regione Basilicata e dagli enti locali in conseguenza degli eventi sismici del 9 settembre 1998 che hanno colpito il medesimo territorio regionale sulla base delle disposizioni previste al comma 1, in quanto applicabili».

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all’alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20 per cento, del 30 per cento e del 20 per cento».

 

30.53

Coviello, D’Andrea, Gruosso, Di Siena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 15 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2006 e 2007.

I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi, spettano alla Regione Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

30.54

D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento dell’opera di ricostruzione post terremoto del 23 novembre 1980 nei comuni colpiti dagli eventi sismici, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata l’erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascun anno, nel triennio 2005-2008, in favore delle Regioni Basilicata e Campania, da ripartire con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

Conseguentemente l’articolo 43, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo: - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti modifiche.

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

30.55

Fasolino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Per il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria, come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, sono stanziati a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il riparto tra i comuni è effettuato dal CIPE, sentite le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nell’ambito dei riparti è soppressa la distinzione tra comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati».

Conseguentemente alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia diminuire come segue gli stanziamenti previsti.

2005: – 7.000;

2006: – 7.000;

2007: – 7 000.

 

30.56

Carella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/81, la regione Puglia è autorizzata a contrarre un ulteriore mutuo di durata quindicennale dell’importo di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2005, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del Sub Appennino Dauno in provincia di Foggia, colpiti dai citati eventi sismici.».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 1.000;

2006: – 1.000,

2007: – 1.000.

 

30.57

Morra

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/81, la Regione Puglia è autorizzata a contrarre mutuo di durata quindicinale per l’importo, della rata di ammortamento, di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2005, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno Meridionale in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

 

30.58

Stiffoni, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la messa in sicurezza del fiume Livenza e dei suoi affluenti, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro per l’anno 2005, a favore dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico. Al relativo onere pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno autorizzato per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166».

 

30.59

Magistrelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

30.60

Calvi, Mascioni, Di Girolamo, Brutti Paolo, Angius, Castellani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: – 4.000;

2006: – 4.000;

2007: – 4.000.

 

30.61

Magistrelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di assicurare gli interventi nelle aree colpite da calamità naturali, compreso il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156 è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 2006, 2007».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: – 4.000;

2006: – 4.000;

2007: – 4.000.

 

30.62

Semeraro

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi il giorno 8 settembre 2003, nel territorio della Provincia di Taranto, e autorizzata la spesa minima di 15 milioni di euro per l’anno 2005.

2-ter. Per l’erogazione delle risorse di cui al comma 3-bis, si tiene conto della disciplina prevista nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2003, n. 3323, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all’articolo 44, tabella A, voce: Ministro dell’Interno apportare le seguenti variazioni:

2005: – 15.000.

 

30.63

Izzo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione dei recenti eventi alluvionali verificatesi nel territorio della Provincia di Palermo, che ha portato alla dichiarazione dello stato d’allerta ed al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di straripamento ed esondazione di fiumi e torrenti, per l’anno 2005 il fondo della protezione civile è incrementato di euro 5.000.000,00 a valere sulle disponibilità del fondo speciale di conto capitale tabella B del ministero dell’economia e delle finanze. Lo stanziamento da destinare alla Provincia Regionale di Palermo è finalizzato anche al monitoraggio dei corpi idrici e l’individuazione delle opere e degli interventi da realizzare per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, per la stabilizzazione dei versanti e per la prevenzione dei rischi e la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici, nonché alla definizione e approvazione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e propedeutici alla realizzazione di adeguati interventi anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998, apportare la seguente variazione:

2005: – 5.000.

 

30.64

Tofani, Bongiorno, Legnini, Ferrara

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la ultimazione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto legge 26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ed alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, variare gli importi come segue:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

30.65

Gasbarri

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al fine di potenziare l’attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e al fine di consentire il proseguimento del programma di interventi previsto dall’articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziate le somme di dodici milioni e cinquecentomila euro per l’anno 2005 e di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006 per il mantenimento dei livelli operativi».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 12.500;

2006: – 5.000:

2007: – 5.000.

 

30.66

Bongiorno

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro 7 di cui 20 milioni per l’anno 2005, 30 milioni per l’anno 2006 e 50 milioni per l’anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 30.000;

2007: – 50.000.

 

30.67

Forcieri

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui all’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e autorizzato uno stanziamento per il triennio 2005-2007 di 8 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 8.000;

2006: – 8.000;

2007: – 8.000.

 

30.68

Tarolli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, di cui 5 milioni per l’anno 2005, 10 milioni per l’anno 2006 e 15 milioni per l’anno 2007».

Conseguentemente alla tabella B, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 10.000;

2007: – 15.000.

 

30.69

Bongiorno

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, di cui 5 milioni per l’anno 2005, 10 milioni per l’anno 2006 e 15 milioni per l’anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: - 10.000;

2007: - 15.000.

 

30.70

Iervolino

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse relative ai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ulteriormente incrementate con limiti di impegno pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Nell’ambito dei riparti è soppressa la distinzione tra comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 11 dell’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n.l66 come integrata dalle leggi 27 dicembre 2002, n. 289 e 24 dicembre 2003, n. 350».

 

30.71

Labellarte, Casillo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni sono autorizzati a rivedere gli oneri di costruzione e di urbanizzazione adeguandoli agli attuali costi di mercato».

 

30.72

Nocco, Izzo, Ferrara, Azzollini

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 44, comma 9-bis, della legge n. 326 del 2003, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sospensione dei termini di cui all’articolo 4 della citata legge n. 286 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004».

Conseguentemente: nella tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 3.000;

2006: – 3.000;

2007: – 3.000.

 

30.0.1 (testo 2)

Fabbri, Novi, Nocco

Dopo l’articolo 30, aggiungere, il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’Azienda per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (A.PA.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, ai sensi della menzionata legge n. 300 del 1999 ed, in particolare, dall’articolo 19 del regolamento previsto all’articolo 8, comma 4.

2. Le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici sono approvate con decreto del Ministero per la funzione pubblica di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono altresì applicabili nei confronti del personale, in possesso dei medesimi requisiti previsti dal comma 1, utilizzato presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

30.0.1

Fabbri, Novi, Nocco

Dopo l’articolo 30, aggiungere, il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’Azienda per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decretolegge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, nei ruoli dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (A.PA.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio l999, n. 300, ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, ai sensi della menzionata legge n. 300 del 1999 ed, in particolare, dall’articolo 19 del regolamento previsto all’articolo 8, comma 4.

2. Le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici sono approvate con decreto del Ministero per la funzione pubblica di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono altresì applicabili nei confronti del personale, in possesso dei medesimi requisiti previsti dal comma 1, utilizzato presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale».

 

30.0.2 (testo 2)

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di favorire la sollecita riduzione dell’arretrato e l’ottimale svolgimento delle funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato il ruolo dei Presidenti del Consiglio di Stato è aumentato di due unità e il ruolo dei consiglieri di Stato è incrementato di tre unità. Il ruolo dei referendari di tribunale amministrativo regionale è contestualmente ridotto di tre unità.

2. I cinque posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi del comma 1, sono conferiti, previa dichiarazione di assenso dell’interessato e con anzianità, nella qualifica decorrente dalla data del decreto di nomina, ai candidati risultati idonei al concorso a posti di consigliere di Stato, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di assenso alla nomina deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore; si considerano presentate in tempo utile anche le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro tale termine. Il conferimento ha luogo in deroga al criterio di ripartizione dei posti vacanti previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 e senza imputazione ad alcuna delle aliquote prevista da tale disposizione.

3. I posti di cui al comma 1, che non vengano coperti in tutto o n parte per mancanza degli assensi di cui al comma 2, sono conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma l, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli esteri, leggi n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

30.0.2

Scarabosio, Ferrara

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di favorire la sollecita riduzione dell’arretrato e l’ottimale svolgimento delle funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato il ruolo dei Presidenti del Consiglio di Stato è aumentato di due unità e il ruolo dei consiglieri di Stato è incrementato di tre unità. Il ruolo dei referendari di tribunale amministrativo regionale è contestualmente ridotto di tre unità.

2. I cinque posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi del comma 1, sono conferiti, previa dichiarazione di assenso dell’interessato e con anzianità, nella qualifica decorrente dalla data del decreto di nomina, ai candidati risultati idonei al concorso a posti di consigliere di Stato, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di assenso alla nomina deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore; si considerano presentate in tempo utile anche le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro tale termine. Il conferimento ha luogo in deroga al criterio di ripartizione dei posti vacanti previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 e senza imputazione ad alcuna delle aliquote prevista da tale disposizione.

3. I posti di cui al comma 1, che non vengano coperti in tutto o n parte per mancanza degli assensi di cui al comma 2, sono conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma l, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

 

30.0.3

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente detto 10 per cento.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significative.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004.

A tal fine il primo decreto di cui al comma precedente rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, le somme accantonate per imprevisti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato.

A decorrere dall’entrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate».

2. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui al capoverso 4-sexies del comma 1 nonché nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2005».

 

30.0.4

Grillo, Cicolani, Menardi, Pedrazzini, Pellegrino, Pessina, Izzo, Ferrara

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente detto 10 per cento.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significative.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma precedente rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dall’entrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

4-octies. I commi da 4-bis a 4-septies si applicano secondo le modalità di cui al comma 4-sexies nonché nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annue, a decorrere dall’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, variare gli importi come segue:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

30.0.5

Liguori, Giaretta, Bastianoni

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente detto 10 per cento.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significative.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma precedente rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dall’entrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le Regioni interessate.

4-octies. I commi da 4-bis a 4-septies si applicano nei limiti delle risorse di cui al comma 4-sexies nonché nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2005».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

30.0.6

Salerno

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente detto 10 per cento e comunque nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significative.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, le somme accantonate per imprevisti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le Regioni interessate».

 

30.0.7

Forlani, Ronconi, Ciccanti

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all’art. 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi d ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie“;

b) all’art. 4, comma 4, è aggiunto il seguente periodo: “alla cessazione dello stato di emergenza l’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio dei lavori“;

c) all’art. 12 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali“;

d) all’articolo 14, comma 14:

d1) le parole: “per un periodo massimo di tre anni“ sono sostituite dalle seguenti: “fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate“;

d2) le parole: “2 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “quattro per cento“.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), e d1), trovano applicazione in riferimento a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere a) e d1) trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, apportare la seguente modifica:

2005: – 18.000;

2006: – 18.000;

2007: – 18.000.

 


30.0.8

Castellani, Cavallaro, Bastianoni, Magistrelli, Angius, Di Girolamo, Brutti Paolo

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’interno per la disciplina degli interventi medesimi, con la esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie“;

b) all’articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla cessazione dello stato d’emergenza l’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio dei lavori“;

c) all’articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Alla cessazione dello stato d’emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali“.

d) all’articolo 14, comma 14:

1) le parole: “per un periodo massimo di tre anni“, sono sostituite dalle seguenti: “fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate“;

2) le parole: “2 per cento“, sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento“.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), c), e d), numero 1, trovano applicazione con riferimento a tutte le situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere a) e d), numero 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

30.0.9

Cavallaro

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 7, è sostituito dal seguente:

“7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’interno per la disciplina degli interventi medesimi, con la esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie“;

b) all’articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla cessazione dello stato d’emergenza l’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio dei lavori“;

c) all’articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Alla cessazione dello stato d’emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali“.

d) all’articolo 14, comma 14:

1) le parole: “per un periodo massimo di tre anni“ sono sostituite dalle seguenti: “fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate“;

2) le parole: “2 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento“.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), c), e d), numero 1), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere a) e d), numero 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

30.0.10

Di Girolamo, Mascioni, Brutti Paolo, Angius, Calvi, Castellani

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. A1 decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Alla cessazione dello stato d’emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie“;

b) all’articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla cessazione dello stato d’emergenza l’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio dei lavori“;

c) all’articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Alla cessazione dello stato d’emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno nell’arnbito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali“;

d) all’articolo 14, comma 14:

1) le parole: “per un periodo massimo di tre anni“ sono sostituite dalle seguenti: “fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate“;

2) le parole: “2 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento“.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), e d), numero 1), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere a) e d), numero 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci».

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni.

2005: – 18.000;

2006: – 18.000;

2007: – 18.000.

 

30.0.11

Cavallaro

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per il sostegno dello sviluppo economico e dell’occupazione, determinati anche dal ripristino delle idonee condizioni territoriali ed ambientali si assumono le misure di seguito indicate:

a) è autorizzata la spesa di un milione di euro nell’anno 2005 per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato per il personale già in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a seguito di specifici provvedimenti connessi alle emergenze sismiche delle Marche, dell’Umbria e all’alluvione verificatasi nel comune di Sarno;

b) per il completamento delle opere viarie e ferroviarie nelle zone colpite dal terremoto del settembre 1997, di cui al decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005;

c) per il completamento delle opere ivi previste, lo stanziamento di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156 è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007;

d) per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo:

Art. 70, comma 2 – Agenzia del territorio», apportare le seguenti modifiche:

2005: – 45.000;

2006: – 44.000;

2007: – 44.000.

 

30.0.12

Magnalbò

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dei territori delle province di Ascoli Piceno colpiti dalla crisi sismica del 1997, di cui all’articolo 42, comma 6, della legge 1º agosto 2002, n. 166 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 50.000.000,00 di euro a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266».

 

30.0.13

Liguori

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, è riconosciuto un contributo straordinario di 50.000.000 di euro per l’anno 2005 da ripartire, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, fra le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

 

 

Art. 31.

 

31.1

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sopprimere i commi 1 e 2.

 

31.2b (testo 2)

Ferrara, Izzo, Nocco, Lauro

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «destinato alla copertura», inserire le seguenti: «nei limiti di una ulteriore dotazione finanziaria di 2 milioni di euro annui del fondo di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, alla formazione del personale cui provvede l’organismo di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31/12/92 n. 545, mediante corrispondente programma di reingegnerizzazione e innovazione tecnologica ed informatica dello stesso organismo nonché alla copertura».

 

31.2/b

Ferrara, Izzo, Nocco, Lauro

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché la loro formazione» inserire le seguenti parole: «e quella del personale a cui provvede l’organismo di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, mediante corrispondente programma di reingegnerizzazione e innovazione tecnologica ed informatica dello stesso organismo, nei limiti della ulteriore dotazione finanziaria di 2 milioni di euro annui del fondo di cui all’articolo 29-bis dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992,».

 

31.2

Togni, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri. Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché la loro formazione» aggiungere le seguenti: «ed educazione ad un uso consapevole della rete e degli strumenti informatici, in particolare alle opportunità offerte dall’utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto».

 

31.3

Passigli

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le caratteristiche tecniche del personal computer non possono essere inferiori alle seguenti: memoria RAM di 512 MB DDR, dotati di processori di velocità di almeno 3 Mhz, a un hard disk di minimo 60 GB, dotati di tastiera, monitor, stampante e il cui costo non sia superiore a 960 euro IVA compresa».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

31.4

Iovene, Sodano Tommaso, Martone, De Zulueta, Malabarba, Pagliarulo

Alla tabella C «Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca», alla voce: «legge 338 del 2000 – disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» apportare le seguenti variazioni:

2005: + 110.000.

Conseguentemente, all’articolo 31, sopprimere il comma 2.

 

31.5

Moro, Pirovano

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2005, all’istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2005, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 1 e 2».

All’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

 

31.6

Falomi, Marino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui all’articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai comma 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati gli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 95.000;

2006: – 95.000;

2007: – 95.000.

 

31.7

Falomi, Marino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui all’articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai comma 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati all’anno 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 95.000.

 

31.8

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Iovene

All’articolo 31, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui all’articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai comma 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati all’anno 2005».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 95.000.

 


31.9

Montino Brutti Paolo, Montalbano, Iovene

All’articolo 31, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui all’articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai comma 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati per gli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 95.000;

2006: – 95.000;

2007: – 95.000.

 

31.10

Montino Brutti Paolo, Montalbano, Iovene

All’articolo 31, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’anno 2005 nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che acquistano un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 75 euro. All’onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, ne limite massimo di 20 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 5».

 

31.11

Scarabosio

Al comma 4, la parola: «ottenuta» è sostituita dalle seguenti: «e di altre tipologie di incentivi all’acquisto, definite».

 

31.12

Bastianoni

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

4-bis. Il comma 3 dell’articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propria acquisiti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla CONSIP s.p.a.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

31.13

Giaretta

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. Il comma 3 dell’articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propria acquisiti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla CONSIP s.p.a.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

31.14

Eufemi

Al comma 5 sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

 

31.15

Eufemi

Al comma 5, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con i seguenti:

All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998, possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta.  In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.»;

b) al comma 22 le parole «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati»;

c) al comma 23 le parole «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati»;

d) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Per il settore dell’artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

 

31.16

Scarabosio

Al comma 5, sostituire le parole da: «Tali somme» fino alla fine del comma con le seguenti: «Tali somme possono essere altresì utilizzate per la concessione di contributi agli interessi sui finanziamenti di programmi di investimento, come definiti dal regolamento (CE) n. 70 del 12 gennaio 2001, finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è definita la durata e l’importo massimo dei finanziamenti agevolati, la percentuale di contribuzione nonché i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi».

 

31.17a

Il Relatore

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «con quanto richiesto in seguito all’approvazione della nuova disciplina di Basilea» con le seguenti: «con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina».

 

31.18

Pedrizzi, Balboni, Castellani, De Petris, Girfatti, Labellarte, Moro, Pasquini, Thaler Ausserhofer

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modificazioni all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.“;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado“;

d) il comma 19 è abrogato;

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

“21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;

f) al comma 22 le parole: “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati“;

g) al comma 23 le parole: “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati“;

h) il comma 28 è sostituito dal seguente:

“28. Per il settore dell’artigianato, disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano“;

i) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

“4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese;

b) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione“;

J) al comma 32 dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:

“4-quater-bis. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

k) il comma 34 è sostituito dal seguente:

“34. All’articolo 2612 del codice civile è aggiunto il seguente comma: “Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio“;

l) il comma 35 è sostituito dal seguente:

“35. Il primo comma dell’articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

“Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori depositata presso l’ufficio del registro delle imprese“;

m) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

“35-bis. Ai confidi si applica l’articolo 2615-bis del codice civile, come modificato dal comma 35, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e dal provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 8 agosto 1992)“;

n) il comma 36 è sostituito dal seguente:

“36. Dopo l’articolo 2614 del codice civile è aggiunto il seguente: “2614-bis. - (Libri sociali obbligatori) – Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta t obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi, anche tenuto mediante mezzi elettronici;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo collegiale, se questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell’articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni pagina e bollato in ogni foglio dell’ufficio del registro delle imprese o da un notaio»;

o) dopo il comma 42, è inserito il seguente:

“42-bis. Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative“;

p) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004“».

 


31.19

Moro

Al comma 5 sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modificazioni all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado“;

c) il comma 21 è sostituito dal seguente:

“21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.“;

d) al comma 22 le parole “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati“;

e) al comma 23 le parole “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati“;

f) il comma 28 è sostituito dal seguente:

“28. Per il settore dell’artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo, adeguandole con quanto richiesto in seguito all’approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano“;

g) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

“4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese;

b) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese, al fine di facilitarne la fruizione“;

h) al comma 32 dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:

“4-quater-bis. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione“;

i) il comma 34 è sostituito dal seguente:

“34. All’articolo 2612 del codice civile è aggiunto il seguente comma: “Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio“;

j) il comma 35 è sostituito dal seguente:

“35. Il primo comma dell’articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente: “Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese“;

k) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

“35-bis. Ai confidi si applica l’articolo 2615-bis del codice civile, come modificato dal comma 35, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e dal provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’8 agosto 1992)“;

l) il comma 36 è sostituito dal seguente:

“36. Dopo l’articolo 2614 del codice civile è aggiunto il seguente articolo: “2614-bis. - (Libri sociali obbligatori) – Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta e obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi, anche tenuto mediante mezzi elettronici;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo collegiale, se questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. l primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell’articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio“;

m) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004“».

 

31.20

Castellani

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo e conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10 le parole: “; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali“, sono sostituite dalle seguenti: “. Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado“;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

“21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.“;

e) al comma 22 le parole “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati“;

f) al comma 23 le parole “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati“;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

“28. Per il settore dell’artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, il decreto del ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano“;

h) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

“4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione“;

i) al comma 32 dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:

“4-quater-bis. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione“;

i) il comma 34 è sostituito dal seguente:

“34. All’articolo 2612 del codice civile è aggiunto il seguente comma: “Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio“;

m) il comma 35 è sostituito dal seguente:

“35. Il primo comma dell’articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente: “Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese“;

n) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

“35-bis. Ai confidi si applica l’articolo 2615-bis del codice civile, come modificato dal comma 35, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e dal provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 8 agosto 1992)“;

o) il comma 36 è sostituito dal seguente:

“36. Dopo l’articolo 2614 del codice civile è aggiunto il seguente articolo: “2614-bis. - Libri sociali obbligatori – Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi, anche tenuto mediante mezzi elettronici;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo collegiale, se questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell’articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio“;

p) dopo il comma 42, è inserito il seguente:

“42-bis. Resta ferma l’applicazione ai confidi costituiti come società cooperative della legislazione fiscale prevista per le cooperative.“;

q) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004“».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

31.21

Pasquini, Caddeo, De Petris, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.“;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado“;

d) il comma 19 è abrogato;

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

“21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.“;

f) al comma 22 le parole “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati“;

g) al comma 23 le parole “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati“;

h) il comma 28 è sostituito dal seguente:

“28. Per il settore dell’artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, il decreto del ministro delle attività produttive di cui al comma 275 è emanato sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano“;

i) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

“4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione“;

j) al comma 32 dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:

“4-quater-bis. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione“;

k) il comma 34 è sostituito dal seguente:

“34. All’articolo 2612 del codice civile è aggiunto il seguente comma: “Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio“;

l) il comma 35 è sostituito dal seguente:

“35. Il primo comma dell’articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente: “Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese“;

m) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

“35-bis. Ai confidi si applica l’articolo 2615-bis del codice civile, come modificato dal comma 35, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e dal provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 8 agosto 1992)“;

n) dopo il comma 42, è inserito il seguente:

“42-bis. Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative“

o) il comma 43 è sostituito dal seguente:

“43. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 2545-undecies, comma 2, del codice civile, le società cooperative che divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38, non sono soggette all’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di scioglimento, nonché di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29;

p) al comma 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004“».

 

31.22

Pasquini, Caddeo, De Petris, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.

 

31.23a

Il Relatore

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «I commi 25, 26, 27», aggiungere le seguenti: «, 28».

 

31.24

Moro

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche: «dopo le parole: “I commi 25, 26, 27“, aggiungere la seguente: “28“.

 

31.25a

Il Relatore

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21 il primo periodo è sostituito dai seguenti: “I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regola la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998, possono anche costituire tali fondi;

b) ai commi 22 e 23 le parole: “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ sono costituite dalle parole: “delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati“;

c) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

“23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004“».

 

31.26

Salerno

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo tecnologico delle piccole medie imprese, così come definite nell’allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, è istituito, presso il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per la concessione di contributi agli interessi nella misura massima del 50 per cento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123. La contribuzione di cui al presente comma è elevata al 100 per cento per le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale. Le Regioni possono partecipare a tale fondo per cofinanziare l’agevolazione degli investimenti localizzati nei propri territori.

5-ter. Il contributo agli interessi di cui al comma 1 viene concesso a fronte di finanziamenti di programmi di investimento, come definiti dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, finalizzati ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali.

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definite la durata e l’importo massimo dei finanziamenti agevolati, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, le spese ammissibili, nonché le modalità di partecipazione regionale ai contributi stessi.

 

31.27

Greco, Nocco

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è soppresso;

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

“61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all’approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge“.

6-ter. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 le parole: “le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia“ sono sostituite dalle seguenti: “I finanziamenti alle attività di cui all’art. 43, commi uno e tre del presente decreto legislativo possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Garanzia“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis. - (Disposizioni in materia di giudizi innanzi alla Corte dei conti). – 1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici derivanti da sentenze della Corte dei conti possono formare oggetto di accordo transattivo tra l’Amministrazione creditrice ed il debitore individuato nell’ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti, nella misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell’importo per sorte capitale indicato nella sentenza stessa, sono comunque esclusi i crediti derivanti da sentenze penali di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.

2. Al relativo onere pari a euro 500.000 a decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A allegata alla presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Interno».

 

31.28

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è soppresso;

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

“61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all’approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge“.

6-ter. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 le parole: “le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia“ sono sostituite dalle seguenti: “I finanziamenti alle attività di cui all’articolo 43, commi uno e tre del presente decreto legislativo possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Garanzia“».

 

31.29

Cantoni, Ferrara

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è soppresso;

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

“61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all’approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge“.

6-ter. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 le parole: “le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia“ sono sostituite dalle seguenti: “I finanziamenti alle attività di cui all’articolo 43, commi uno e tre del presente decreto legislativo possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Garanzia“».

 

31.30

Cantoni, Ferrara

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. I finanziamenti a fronte di costi per la realizzazione di progetti che prevedono attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo, in conformità alle definizioni di cui all’allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca (96/C 45/06), comunque ammessi agli interventi di cui all’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, possono beneficiare della garanzia del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura dell’80 per cento dell’importo del finanziamento.

6-ter. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia sui finanziamenti di cui al precedente comma sono regolati con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca».

 

31.31

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di avviare le trasmissioni televisive numeriche, per l’anno 2005 è finanziata la digitalizzazione delle emittenti locali per l’importo di 100 milioni. Il finanziamento è destinato alle emittenti che condividano con altre emittenti i cosiddetti canali televisivi doppi che coprano lo stesso bacino già servito da altre frequenze o ogni canale che possa essere destinato al digitale e che condividano con altri operatori locali l’acquisto di apparecchiature necessarie per realizzare la rete di trasporto e degli impianti di diffusione. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 43-bis. - (Incremento aliquote tabacchi). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1,2 per cento».

31.32

Falomi, Marino

Sopprimere commi 7 e 8.

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca voce: legge 338 del 2000 – Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari apportare le seguenti variazioni:

2005: + 110.000.

 

31.33

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere i commi 7 e 8.

 

31.34

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sopprimere i commi 7 e 8.

 

31.35

Passigli

Sopprimere il comma 7 e conseguentemente utilizzare la sua copertura per incrementare lo stanziamento di 30 milioni di euro previsto per il comma 8 a 140 milioni di euro.

 

31.36

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di avviare le trasmissioni televisive numeriche, per l’anno 2005 è finanziata la digitalizzazione delle emittenti locali per l’importo di 110 milioni. Il finanziamento è destinato alle emittenti che condividano con altre emittenti i cosiddetti canali televisivi doppi che coprano lo stesso bacino già servito da altre frequenze o ogni canale che possa essere destinato al digitale e che condividano con altri operatori locali l’acquisto di apparecchiature necessarie per realizzare la rete di trasporto e degli impianti di diffusione. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

 

31.37

Zanda, Crema, Scalera, Battisti, Brutti Paolo, Falomi

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l’anno 2005, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l’abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l’accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1º gennaio 2005. L’intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 210 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali.»

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, dopo le parole: «e lo sviluppo delle comunicazioni» inserire le seguenti: «, nonché misure volte a sostenere la diffusione presso i giovani della lettura della stampa quotidiana e periodica».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni»

 

31.38

Labellarte, Biscardini, Casillo

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DVB/T-DAB) attraverso la riqualificazione e riconversione delle reti e degli impianti di trasmissione, nonché la diffusione di contenuti audiovisivi innovativi, è finanziato per l’anno 2005, l’importo di 110 milioni di euro. Il contributo è destinato nella misura del 50% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre televisivo (T-DVB) e nella misura del 30% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre radiofonico (T-DAB), delle reti e degli impianti di diffusione dei soggetti esercenti l’attività televisiva e radiofonica terrestre in ambito locale, anche riuniti in consorzi o network legalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2004 e che non abbiano già beneficiato, anche singolarmente, di contributi pubblici per la medesima finalità, il 20% è destinato alla produzione di contenuti innovativi televisivi e radiofonici e a carattere informativo e di pubblica utilità con particolare riferimento alle tematiche culturali, sociali ed ambientali e per la produzione di campagne di informazione sull’accessibilità ai mezzi di informazione di massa diffusi in tecnica digitale, da realizzarsi in coproduzione tra i soggetti esercenti l’attività televisiva e radiofonica digitale terrestre in ambito locale e gli organismi costituiti ai sensi dell’art. 36 ss. Codice Civile e dell’art. 1 ss. Legge n. 383 del 2000. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

 

31.39

Boco, Ripamonti, Cortiana, Donati, De Petris, Carella, Martone, Turroni, Zancan

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DVB/T-DAB) attraverso la riqualificazione e riconversione delle reti e degli impianti di trasmissione, nonché la diffusione di contenuti audiovisivi innovativi, è finanziato per l’anno 2005, l’importo di 110 milioni di euro. Il contributo è destinato nella misura del 50% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre televisivo (TDVB) e nella misura del 30% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre radiofonico (T-DAB), delle reti e degli impianti di diffusione dei soggetti esercenti l’attività televisiva e radiofonica terrestre in ambito locale, anche riuniti in consorzi (network legalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2004 e che non abbiano già beneficiato, anche singolarmente, di contributi pubblici per la medesima finalità, il 20% è destinato alla produzione di contenuti innovativi televisivi e radiofonici e a carattere informativo e di pubblica utilità con particolare riferimento alle tematiche culturali, sociali ed ambientali e per la produzione di campagne di informazione sull’accessibilità ai mezzi di informazione di massa diffusi in tecnica digitale, da realizzarsi in coproduzione tra i soggetti esercenti l’attività televisiva e radiofonica digitale terrestre in ambito locale e gli organismi costituiti ai sensi dell’art. 36 ss. Codice Civile e dell’art. 1 ss. legge n. 383 del 2000. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

 

31.40

Zanda, Crema, Scalera, Battisti, Brutti Paolo, Falomi

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di promuovere la diffusione presso gli studenti della lettura della stampa quotidiana e periodica, ai giovani di età compresa tra i dieci e i diciotto anni che sottoscrivano o risultino intestatari di un abbonamento annuale ad un quotidiano ovvero ad un periodico è riconosciuto, per l’anno 2005, un contributo statale pari a 40 euro per il massimo di un abbonamento cadauno. Per l’abbonamento a riviste scientifiche o periodici attinenti a materie di studio universitarie, l’accesso al contributo è ammesso fino al ventiseiesimo anno di età. I giornali quotidiani e i periodici per i quali è ammesso il contributo devono presentare le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma l, della deliberazione CIPE n. 53 del 2003. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sul costo del contratto di abbonamento stipulato dopo il 1º gennaio 2005. L’intervento di cui al presente comma è disposto entro il limite di spesa pari a 110 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali.»

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, dopo le parole: «e lo sviluppo delle comunicazioni», inserire le seguenti: «, nonché misure volte a sostenere la diffusione presso i giovani della lettura della stampa quotidiana e periodica».

 

31.41

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DVB/T-DAB) attraverso la riqualificazione e riconversione delle reti e degli impianti di trasmissione, nonché la diffusione di contenuti audiovisivi innovativi, è finanziato per l’anno 2005, l’importo di 110 milioni di euro. Il contributo è destinato nella misura del 50% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre televisivo (TDVB) e nella misura del 30% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre radiofonico (T-DAB), delle reti e degli impianti di diffusione dei soggetti esercenti l’attività televisiva e radiofonica terrestre in ambito locale, anche riuniti in consorzi (network legalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2004 e che non abbiano già beneficiato, anche singolarmente, di contributi pubblici per la medesima finalità, il 20% è destinato alla produzione di contenuti innovativi televisivi e radiofonici e a carattere informativo e di pubblica utilità con particolare riferimento alle tematiche culturali, sociali ed ambientali e per la produzione di campagne di informazione sull’accessibilità ai mezzi di informazione di massa diffusi in tecnica digitale, da realizzarsi in coproduzione tra i soggetti esercenti l’attività televisiva e radiofonica digitale terrestre in ambito locale e gli organismi costituiti ai sensi dell’art. 36 ss. Codice Civile e dell’art. 1 ss. legge n. 383 del 2000. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

 

31.42

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei segnali televisivi e radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DVB/T-DAB) attraverso la riqualificazione e riconversione delle reti e degli impianti di trasmissione, nonché la diffusione di contenuti audiovisivi innovativi, è finanziato per l’anno 2005, l’importo di 100 milioni di euro. Il contributo è destinato nella misura del 50% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre televisivo (T-DVB) e nella misura del 30% alla riconversione da analogico terrestre a digitale terrestre radiofonico (T-DAB), delle reti e degli impianti di diffusione dei soggetti esercenti l’attività televisiva e radiofonica terrestre in ambito locale, anche riuniti in consorzi o network legalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2004 e che non abbiano già beneficiato, anche singolarmente, di contributi pubblici per la medesima finalità, il 20% è destinato alla produzione di contenuti innovativi televisivi e radiofonici e a carattere informativo e di pubblica utilità con particolare riferimento alle tematiche culturali, sociali ed ambientali e per la produzione di campagne di informazione sull’accessibilità ai mezzi di informazione di massa diffusi in tecnica digitale, da realizzarsi in coproduzione tra i soggetti esercenti l’attività televisiva e radiofonica digitale terrestre in ambito locale e gli organismi costituiti ai sensi dell’art. 36 ss. codice civile e dell’art. 1 ss. Legge n. 383 del 2000. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

Art. 43-bis.

(Incremento aliquote tabacchi)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1,2 per cento.

 

31.43

Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Danzi, Tatò, Bucciero, Chirilli

Al comma 7, sostituire le parole: «110 milioni di euro» con le seguenti: «90 milioni di euro».

Conseguentemente inserire in Tabella A Ministero delle Comunicazioni Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) – art. 27, comma 10 e successive modificazioni e integrazioni: (4.1.2.5. – Radiodiffusione televisiva locale – cap. 3121)

2005; 20.000;

2006 – ;

2007 – .

 

31.44

Moro

Al comma 7, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

Conseguentemente:

all’articolo 35, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di potenziare le attività di controllo nelle operazioni doganali previste all’articolo 4, commi 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro delle finanze determina con decreto la percentuale minima ottimale di controlli dei container, che deve essere effettuata mediante apparecchiature scanner, nonché la percentuale minima di controllo effettivo del contenuto dei container che trasportano merci destinate al mercati dei consumatori non sottoposti alle apparecchiature scanner. Per l’attuazione della presente disposizione è autorizzata per l’anno 2005 una spesa pari a 20 milioni di euro».

 

31.45

Ciccanti, Tarolli

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «91,5 milioni».

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 70,00» con le seguenti: «50,00»;

all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni, apportare la seguente variazione:

2005: + 18,5.

 

31.46

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Iovene

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dall’1 gennaio 2005 la riduzione del 50% di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 si applica mediante riduzione delle relative somme fatturate dai gestori dei servizi esclusi i prelievi fiscali i quali provvedono ad applicare alle imprese radiotelevisive, ammesse ai benefici il primo anno, la riduzione a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400 del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le modalità e le procedure. È abrogato il comma 4 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.»

 

31.47

Falomi, Marino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo e sostituito dal seguente: “Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri e riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007“;

b) al comma 182, il primo periodo e sostituito dal seguente: “La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dall’organo amministrativo o dall’imprenditore individuale“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Emersione di attività detenute all’estero)

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell’articolo 6 del decreto-legge e 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l’aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L’aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All’articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma I e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001. n. 350 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All’articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, comma 1, lettera d), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «relativamente» a «precedente».

Art. 43-ter.

1. Dal 1º gennaio 2005 è istituita una imposta aggiuntiva sui margini delle imprese del comparto pubblicitario televisivo pari al 5% del fatturato calcolato su base annua.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Economia emana apposito decreto attuativo.

Art. 43-quater.

1. Dal 1º gennaio 2005 è istituita una imposta aggiuntiva sui margini delle imprese operanti nel settore della esportazione di materiale di armamento, inscritte nell’apposito registro di cui all’articolo 3 della legge n. 185 del 1990, pari al 4% del fatturato calcolato su base annua.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Economia emana apposito decreto attuativo.

Art. 43-quinquies.

1. Dal 1º gennaio 2005 è istituita una imposta pari al 5% del fatturato calcolato su base annua, derivante dall’acquisto dei diritti sportivi da parte delle imprese televisive.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Economia emana apposito decreto attuativo.

 

31.48

Zanda, Crema, Scalera, Battisti, Brutti Paolo, Falomi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle imprese editrici di quotidiani e dì periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007»;

b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dall’organo amministrativo o dall’imprenditore individuale».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, dopo le parole: «e lo sviluppo delle comunicazioni», inserire le seguenti. «, nonché misure volte a sostenere l’editoria».

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all’alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20%, del 30% e del 20%».

 

31.49

Tessitore, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo e sostituito dal seguente: “Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007“;

b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dall’organo amministrativo o dall’imprenditore individuale“».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e le parole: «500» con le parole «700»;

b) all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento“ con le seguenti “con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

 

31.50

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Iovene

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri e riconosciuti un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa d testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007“;

b) al comma 182, il primo periodo e sostituito dal seguente: “La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa al collegio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dall’organo amministrativo o dall’imprenditore individuale“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Superalcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici e aumentata del 5 per cento».

 

31.51

Tessitore, Franco Vittoria, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Togni

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

«8-bis. L’intervento di cui all’articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

31.52

Zanda, Crema, Scalera, Battisti, Brutti Paolo, Falomi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I benefici di cui all’articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati per gli anni 2005, 2006 e 2007, con le modalità di cui alla medesima legge. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, dopo le parole: “e lo sviluppo delle comunicazioni“, inserire le seguenti: “, nonché misure volte a sostenere l’editoria“»

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

31.53

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8 aggiungere il comma:

«8-bis. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l’aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall’anno 2005 la quota prevista valere dei contributi di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge 350 del 2003, ferma restando la misura stabilita al medesimo comma, del 10%, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell’articolo 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della Legge 15-03-1997, n. 59: articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8-Agenzia delle Entrate – capp. 3890)

2005: – 500 migliaia di euro;

2006: – 500 migliaia di euro;

2007: – 500 migliaia di euro.

 


31.54

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis: All’articolo 4, comma 190 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, dopo le parole: “31 gennaio“ sopprimere: “2004“ ed aggiungere le seguenti parole: “di ogni anno“».

 

31.55

Zanda, Crema, Scalera, Battisti, Brutti Paolo, Falomi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, è prorogato al 31 dicembre 2005. Al fine di riconoscere l’agevolazione di cui al presente comma agli investimenti effettuati nell’anno 2004, per i quali sia stata inoltrata richiesta di ammissione, nonché agli investimenti relativi all’anno 2005, è autorizzato lo stanziamento di 45 milioni di euro per l’anno 2005.»

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, dopo le parole: «e lo sviluppo delle comunicazioni» inserire le seguenti: «, nonché misure volte a sostenere l’editoria».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

 

31.56

Montino, Brutti Paolo, Montalbano

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

 

31.57

Montino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n 250 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sono corrisposte annualmente Lire 20 per copia stampata» sono sostituite dalle seguenti: «sono corrisposte annualmente euro 0,20 per copia stampata».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Superalcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici e aumentata del 5 per cento.

 

31.58

Betta, Acciarini, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’innovazione e delle tecnologie, è istituito un Fondo rotativo per l’innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005, destinato alla concessione di prestiti d’onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell’industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l’elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

8-ter. Ai fini dell’assegnazione del prestito di cui al comma 8-bis, i progetti sono valutati da comitati tecnico-scientifici, istituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione, con regolamento che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati sono integrati da un rappresentante del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, designato d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000.

 

31.59

Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione prevista dall’articolo 27 comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui all’allegato 1, per il finanziamento del prestito d’onore, è riservata alla concessione di prestiti d’onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell’industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l’elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

8-ter. Ai fini dell’assegnazione del prestito di cui al comma 8-bis, i progetti sono valutati da un comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con regolamento che definisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d’intesa con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

31.60

Cantoni, Ferrara

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Il Fondo Rotativo di Innovazione Tecnologica di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento dl attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 11 maggio 2001, n. 1034240 anche nella forma del contributo in conto interessi su fnanziamenti bancari concessi a condizioni liberament concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle Attività Produttive».

 

31.61 (testo 2)

Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Tatò, Bucciero, Chirilli, Danzi, Tarolli, Curto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. ll finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Legge n. 163 del 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2005: – ;

2006: – 25.000;

2006: – 25.000.

 

31.61

Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Tatò, Bucciero, Chirilli, Danzi, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. ll finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle Comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000;

2006: – ;

2006: – .

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Legge n. 163 del 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2005: – ;

2006: – 25.000;

2006: – 25.000.

 

31.62 (testo 2)

Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001. n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente

Tabella A Ministero delle Comunicazioni

2005: – 25.000.

2006: – ;

2007: – .

Tabella C Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2005: – ;

2006: – 25.000;

2007: – 25.000.

 

31.62

Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001. n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente

Tabella C Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2005: – ;

2006: – 25.000;

2007: – 25.000.

 

31.63

Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Danzi, Tatò, Bucciero, Chirilli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 35 milioni di euro limitatamente al 2005, di 70 milioni di euro limitatamente al 2006, e di 105 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2007.».

Conseguentemente: all’art. 37, comma 1, nella Tabella A, Rubrica Ministero degli Affari Esteri

2005 – 35.000;

2006 – 70.000;

2007 – 100.000.

 

31.64

Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Danzi, Tatò, Bucciero, Chirilli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 35 milioni di euro limitatamente al 2005, di 70 milioni di euro limitatamente al 2006, e di 105 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2007.».

Conseguentemente:

alla Tabella C

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Legge n. 163 del 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo)

2005 – 35.000;

2006 – 70.000;

2007 – 105.000.

 

31.65 (testo 2)

Curto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente

Tabella A Ministero delle Comunicazioni

2005: – 25.000.

2006: – ;

2007: – .

Tabella C Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2005: – ;

2006: – 25.000;

2007: – 25.000.

 


31.65

Curto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente

Tabella C Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2005: – ;

2006: – 25.000;

2007: – 25.000.

 

31.66

Tessitore

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. All’art. 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole “forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti «forfetizzazione della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici“.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

31.67

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, il canone di cui all’articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell’uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell’utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l’installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 13.000;

2007: – 13.000.

 

31.68

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il canone di cui all’articolo 15 della legge 14 aprile 1075, n. 103, e successive modifieazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell’uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell’utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non riehiedono l’installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di eoncessione governativa di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

4. All’onere di cui al comma 3, si provvede annualmente con Legge Finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

 

31.69

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. All’articolo 13, comma 1, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, primo periodo, sopprimere le parole: “per gli eredi“ e sostituirle con le seguenti: “per il coniuge e per i figli conviventi“».

 

31.70

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. All’articolo 13, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il comma 1 come segue: “In caso di decesso dell’abbonato, l’abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti“».

 

31.71

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. All’articolo 1, primo periodo, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il primo periodo come segue: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto“.

2. All’articolo 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, il secondo periodo è soppresso.

3. L’articolo 10, comma 1, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell’uso dell’apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell’abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l’utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.

4. Conseguentemente al comma 1 del presente articolo, all’articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: “apparecchi atti“ sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: “alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall’estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva“».

 

31.72

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. All’articolo 11 , dopo il comma 1 della legge 25 febbraio 1 987, n. 67, è aggiunto il seguente:

1-bis. Alle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario che trasmettono i propri programmi per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione tra le 07 e le 20, oltre a quanto previsto dal comma 1, viene corrisposto, a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore contributo annuo fisso pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell’armo precedente e comunque non superiore a 500.000,00 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 1.000;

2006: – 1.000;

2007: – 1.000.

 

31.73

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. All’articolo 4, comma 190 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, dopo le parole “emittenti radiofoniche“ sono inserite le seguenti: “comunque non inferiore a un milione di euro annui“».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo art. 70, comma. Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. –Agenzia delle entrate – capp. 3890)

2005: – 500;

2006: – 500;

2007: – 500.

 


31.74

Moro, Pedrazzini, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – 1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionaliœ alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali, per il triennio 2005-2007 il Ministero delle comunicazioni stanzia un contributo annuo pari a 6 milioni di euro. La concessionaria del servizio pubblico è esclusa da tale agevolazione.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 50 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2005, compresi tutti i capoluoghi di provincia.

3. L’agevolazione viene erogata attraverso il rimborso dei costi sostenuti dalle emittenti nell’esercizio precedente per l’acquisto o il noleggio, nonché per la manutenzione degli apparati e delle postazioni atte alla ricezione e la trasmissione in digitale.

4. Il Ministero delle comunicazioni provvede all’attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture in originale.

5. Alle emittenti radiofoniche nazionali di cui alla legge 650/96, articolo 1, comma 17, si applica l’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modificazioni. Per i canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, la riduzione applicabile è aumentata all’80 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

31.75

Manieri, Acciarini, Betta, Cortiana, D’andrea, Franco Vittoria, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l’utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il “digital-divide“ è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

31.76

D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare adeguati flussi di cassa agli investimenti in infrastrutture a banda larga, in particolare nelle aree svantaggiate, è attribuito un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per la realizzazione di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga da parte delle amministrazioni locali e di soggetti delle comunità locali in un ambito territoriale, non eccedente il territorio della provincia, che includa, con priorità, aree montane o insulari e distretti industriali. I progetti dovranno prevedere un unico centro di acquisto e promozione dei servizi a banda larga, costituito in forma associata o di consorzio, anche allo scopo di migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto e l’accesso ai servizi. I contributi, attribuiti in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell’Unione europea».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e le parole: «500» con le parole: «700»;

b) all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

31.77

Cortiana, Acciarini, Betta, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire, mediante le tecnologie a banda larga, lo sviluppo di reti dì interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è concesso un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro a piccole e medie imprese, costituite in forma associata o di consorzio, che rappresentino non meno del 10 per cento delle imprese appartenenti ad un distretto, per progetti realizzati nell’ambito territoriale del distretto medesimo. I contributi sono attribuiti alle imprese associate, cui è affidata la gestione e la promozione dei servizi previsti dalle reti, in relazione alla capacità del progetto di favorire l’aggregazione della domanda di servizi a banda larga nonché di migliorare l’efficienza della filiera produttiva, ridurre i costi di produzione e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati. I contributi, concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell’Unione europea».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e le parole: «500» con le parole: «700»;

b) all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

31.78

Angius, Bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Falomi, Acciarini, Betta, D’Andrea, Franco Vittoria, Cortiana, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Caddeo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire, mediante le tecnologie a banda larga, lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è concesso un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro a piccole e medie imprese, costituite in forma associata o di consorzio, che rappresentino non meno del 10 per cento delle imprese appartenenti ad un distretto, per progetti realizzati nell’ambito territoriale del distretto medesimo. I contributi sono attribuiti alle imprese associate, cui è affidata la gestione e la promozione dei servizi previsti dalle reti, in relazione alla capacità del progetto di favorire l’aggregazione della domanda di servizi a banda larga nonché di migliorare l’efficienza della filiera produttiva, ridurre i costi di produzione e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati. I contributi, concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo, documentato e documentabile, del progetto sono cumulabili con incentivi analoghi previsti da disposizioni regionali o dell’Unione europea».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e le parole: «500» con le parole: «700»;

b) all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

31.79

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l’aggiornamenti della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall’anno 2005 la quota prevista a valere dei contributi di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ferma restando la misura stabilita al medesimo comma, del 10 per cento, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell’articolo. 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15-03-1997, n. 59: art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8-Agenzia delle Entrate – capp. 3890).

2005: – 500.000;

2006: – 500.000;

2007: – 500.000.

 

31.80

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione del piano di e-government con le regioni e gli enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 50 milioni di euro per il 2007. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 20 per cento».

 

31.81

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione del piano di e-government con le Regioni e gli Enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento».

 

31.82

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione del piano di e-government con le Regioni e gli Enti locali, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per il 2005. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento».

 

31.83

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Iovene

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: “almeno nove numeri l’anno da esse edite“, aggiungere le parole: “anche su supporto informatico,“».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000.

 

3.184

Falomi, Marino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: “almeno nove numeri l’anno da esse edite“, aggiungere le parole: “anche su supporto informatico,“».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000.

 

3.185

Cantoni, Ferrara

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 sono prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all’originaria durata contrattuale a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 3 per cento».

 

31.86

Montino, Iovene, Brutti Paolo, Montalbano

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 10 dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112 alla fine aggiungere: “di cui almeno il 10 per cento per quelli editi da cooperative o da associazioni no profit o da società controllate da cooperative o da fondazioni o da associazioni no profit“. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, inserire alla fine: “g) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) b) e c) del presente comma sia effettuata utilizzando almeno un giornale edito da cooperative o da associazioni no profit o da società controllate da cooperative o da fondazioni o da associazioni no profit“».

 


31.0.1

Biscardini, Labellarte, Casillo

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Consiglio europeo della ricerca di base)

1. Per l’anno 2005 sono stanziati 10’0 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.

Conseguentemente all’articolo 37 tabella B voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: – 100.000.

 

31.0.2

Biscardini, Labellarte, Casillo

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Le università che, nell’esercizio finanziario dell’anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del budget complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

 

31.0.3

Zanda, Soliani

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riconoscimento della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore di università ed enti di ricerca finalizzate all’istituzione di borse di studio e borse di ricerca)

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

“l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 250 mila euro, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca“.

2. All’articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all’istituzione di borse di studio o di borse di ricerca;“.

3. Ai fini dell’applicazione del regime di deducibilità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), e all’articolo 100, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 4, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all’istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua con propria decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l’elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;

b) sussistenza di accordi di partenariato o di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;

c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.

5. Ai fini della permanenza nell’elenco di cui al comma 4, il medesimo decreto individua altresì le forme e modalità di verifica dell’effettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della deducibilità fiscale».

Conseguentemente all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aumentata nella misura del 15 per cento».

 

31.0.4

Coviello, Soliani, Giaretta, D’Andrea, Monticoni

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione)

1. Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell’alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di Programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l’anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell’ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

Conseguentemente all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

 

31.0.5

Soliani, Giaretta, D’Andrea, Monticone, Coviello, Bastianoni

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione di aree di ricerca nazionale nei settori di eccellenza)

1. Con decreto del Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuate le “Aree di ricerca nazionale nei settori di eccellenza“, di seguito “aree“, nonché le modalità e i criteri per l’accesso ai finanziamenti sul fondo di cui al comma 2.

2. Al fine di concorrere al finanziamento dei programmi di ricerca nelle aree, è istituito presso il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, il “Fondo per le aree di ricerca nazionale nei settori di eccellenza“, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro in ragione d’anno per gli 2005, 2006 e 2007, destinato ad integrare gli strumenti di finanziamento della ricerca riconosciuti sulla base della legislazione vigente.

3. I programmi di rieerca ammessi ai finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 2 sono individuati annualmente, con decreto del Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca, da adottarsi entro il 31 marzo, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, secondo la seguente ripartizione per funzioni-obiettivo:

a) rieerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di rieerea pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

4. In via di prima di applicazione, per l’anno 2005, i programmi di ricerca ammessi ai finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 2 sono individuati dal decreto di cui al comma 1.

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all’alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20%, del 30% e del 20%».

31.0.6

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di conseguire l’obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica anche mediante la semplificazione dell’azione amministrativa nei rapporti tra le diverse Amministrazioni pubbliche e tra queste ed altri soggetti pubblici o privati fruitori delle informazioni gestite dall’Indice Nazionale delle Anagrafi – Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (INA-SAIA), le modalità di comunicazione alle altre pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti pubblici o privati dei dati anagrafici e delle relative variazioni forniti dai Comuni e validati dal Ministero dell’interno attraverso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici e il circuito INA-SAIA, sono regolamentate da convenzioni stipulate tra il Ministero dell’interno, l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia e le pubbliche Amministrazioni o gli altri soggetti interessati.

2. Al fine di finanziare i relativi oneri, le convenzioni determinano la misura del contributo che le Amministrazioni pubbliche o i soggetti pubblici o privati interessati, devono riconoscere all’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, per la ripartizione tra tutti i Comuni fornitori dei dati».

 

31.0.7

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di conseguire l’obiettivo della razionalizzazione della spesa pubblica anche mediante la semplificazione dell’azione amministrativa nei rapporti tra le diverse Amministrazioni pubbliche e tra queste ed altri soggetti pubblici o privati fruitori delle informazioni gestite dall’Indice Nazionale delle Anagrafi – Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (INA-SAIA), le modalità di comunicazione alle altre pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti pubblici o privati dei dati anagrafici e delle relative variazioni fomiti dai Comuni e validati dal Ministero dell’interno attraverso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici e il circuito INA-SAIA, sono regolamentate da convenzioni stipulate tra il Ministero dell’interno, l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia e le pubbliche Amministrazioni o gli altri soggetti interessati.

2. Al fine di finanziare i relativi oneri, le convenzioni determinano la misura del contributo che le Amministrazioni pubbliche o i soggetti pubblici o privati interessati, devono riconoscere all’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, per la ripartizione tra tutti i Comuni fornitori dei dati».

 

31.0.8

Falomi, Marino

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sito Internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche)

1. Il Ministero degli interni predispone un sito Internet, in funzione di repository, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software, appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. II Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell’interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei software in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell’interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 500.000 euro, per l’anno 2006 la spesa di 250.000 euro, per l’anno 2007 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’interno per ciascuno degli anni corrispondenti».

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 500;

2006: – 250;

2007: – 100.

 

31.0.9

Falomi, Marino

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato “Fondo per l’incentivazione dello sviluppo del software libero“, con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di software applicativi appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l’accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del software. Il regolamento prevede l’istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del software. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di repository, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software presentati per i finanziamenti.

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze:

a) voce legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente apportare la seguente variazione:

2005: – 80.000;

b) voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: – 80.000;

2007: – 80.000.

 

31.10.10

Izzo

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carta d’identità elettronica)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006 il rilascio della carta d’identità, in quanto documento di riconoscimento, ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio ai fini della la tutela e della sicureza.

2. In conformità anche agli impegni assunti nelle sedi internazionali, dalla data indicata al comma 1, la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica, prevista dall’articolo 2 legge 16 giugno 1998, n. 191, e successive modificazioni.

3. I comuni, che non vi abbiano ancora provveduto, assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2006, i seguenti adempimenti preliminari:

a) il collegamento al backbone INA presso il CNSD;

b) l’attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all’INA attraverso il backbone;

c) il piano di sicureza per la gestione delle postazioni di emissione e della porta applicativa del backbone secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’interno.

4. Constatata l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell’interno ne dà notizia al Ministero dell’economia e delle finanze che, ai sensi del comma precedente, provvede alla fornitura ai comuni interessati dei supporti e delle attrezzature informatiche necessarie al rilascio della carta d’identità elettronica».

 

31.0.11

Izzo

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carta d’identità elettronica)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006 il rilascio della carta d’identità, in quanto documento di riconoscimento, ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio ai fini della la tutela e della sicureza.

2. In conformità anche agli impegni assunti nelle sedi internazionali, dalla data indicata al comma 1, la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica, prevista dall’articolo 2 legge 16 giugno 1998, n. 191, e successive modificazioni.

3. I comuni, che non vi abbiano ancora provveduto, assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2006, i seguenti adempimenti preliminari:

a) il collegamento al backbone INA presso il CNSD;

b) l’attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all’INA attraverso il backbone;

c) il piano di sicureza per la gestione delle postazioni di emissione e della porta applicativa del backbone secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’interno.

4. Constatata l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell’interno ne dà notizia al Ministero dell’economia e delle finanze che, ai sensi del comma precedente, provvede alla fornitura ai comuni interessati dei supporti e delle attrezature informatiche necessarie al rilascio della carta d’identità elettronica».

 

31.0.12

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carta d’identià elettronica)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 il rilascio della carta d’identità ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio.

2. Dalla medesima data la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica, prevista dall’articolo 2 legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. I Comuni, che non vi abbiano ancora provveduto assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2005, i seguenti adempimenti preliminari:

a) collegamento all’INA presso il CNSD;

b) attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all’INA;

c) piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’interno.

4. Constatata l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell’interno ne dà notizia al Ministero dell’economia e delle finanze che, ai sensi dell’articolo precedente, provvede alla fornitura e alla relativa manutenzione ai Comuni interessati dei supporti e delle attrezzature informatiche necessarie al rilascio delle carte d’identità elettroniche.

5. Il Ministero dell’interno, d’intesa con l’ANCI, definirà le modalità secondo cui saranno realizzate le attività di supporto e assistenza ai comuni per le operazioni di rilascio della CIE, di cui al comma 7 del precedente articolo.

6. I comuni potranno attivare, previa stipula di accordi, le necessarie collaborazioni finalizzate all’ampliamento del sistema dei servizi erogabili tramite CIE e alla diffusione dei punti di accesso agli stessi, coinvolgendo altri soggetti sia pubblici che privati, e identificando possibili forme alternative di finanziamento. Le modalità secondo cui potranno essere stipulati tali accordi saranno definite con decreto del Ministero dell’interno d’intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali».

 

31.0.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carta d’identità elettronica)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 il rilascio della carta d’identità ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio.

2. Dalla medesima data la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica. prevista dall’art. 2 legge 16.6.1998, n. 191.

3. I Comuni, che non vi abbiano ancora provveduto assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2005, i seguenti adempimenti preliminari:

a) collegamento all’INA presso il CNSD;

b) attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all’INA;

c) piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’Interno.

4. Constatata l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell’Interno ne dà notizia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che, ai sensi dell’art. precedente, provvede alla fornitura e alla relativa manutenzione ai Comuni interessati dei supporti e delle attrezzature informatiche necessarie al rilascio delle carte d’identità elettroniche.

5. Il Ministero dell’Interno, d’intesa con l’ANCI, definirà le modalità secondo cui saranno realizzate le attività di supporto e assistenza ai comuni per le operazioni di rilascio della CIE, di cui al comma 7 del precedente articolo.

6. I comuni potranno attivare, previa stipula di accordi, le necessarie collaborazioni finalizzate all’ampliamento del sistema dei servizi erogabili tramite CIE e alla diffusione dei punti di accesso agli stessi, coinvolgendo altri soggetti sia pubblici che privati, e identificando possibili forme alternative di finanziamento. Le modalità secondo cui potranno essere stipulati tali accordi saranno definite con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali».

 

31.0.14

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)

1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certificazioni di identità, autorizzazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fiscali, attestazioni di iscrizioni nei pubblici registri, ricettari per farmaci, segnaprezzi di beni con rimborso a carico dell’Erario, nonché supporti elettronici destinati all’erogazione di servizi in rete ad opera di Amministrazioni ed enti pubblici e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all’ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.

2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, può dichiarare carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.

3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per la loro destinazione caratteristiche di resistenza alle contraffazioni in quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche di sicurezza. Essi sono iscritti in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati.

4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro provvede ad individuare i fabbisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle Amministrazioni statali per la successiva commissione all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che. In esclusiva, esegue la loro fornitura.

5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione e per l’espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate – limitatamente agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il trasporto delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché la fornitura e manutenzione delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio – all’entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7. Le rimanenti entrate sono versate all’entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione agli specifici capitoli di spesa dello stato di previsione delle Amministrazioni statali competenti, per un importo pari al 50% per gli oneri sostenuti per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l’utilizzo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto ed il restante 50% per le iniziative di supporto ed assistenza ai comuni finalizzate al rilascio delle carte valori.

8. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

 

31.0.15 (testo 2)

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)

1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certificazioni di identità, autorizzazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fiscali, attestazioni di iscrizioni nei pubblici registri, ricettari per farmaci, segnaprezzi di beni con rimborso a carico dell’Erario, nonché supporti elettronici destinati all’erogazione di servizi in rete ad opera di Amministrazioni ed enti pubblici e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all’ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.

2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, può dichiarare carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.

3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per la loro destinazione caratteristiche di resistenza alle contraffazioni in quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche di sicurezza. Essi sono iscritti in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati.

4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro provvede ad individuare i fabbisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle Amministrazioni statali per la successiva commissione all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in esclusiva, esegue la loro fornitura.

5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione e per l’espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate – limitatamente agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il trasporto delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché la fornitura e manutenzione delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio – all’entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7. Le rimanenti entrate sono versate all’entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione agli specifici capitoli di spesa dello stato di previsione delle Amministrazioni statali competenti, per un importo pari al 50% per gli oneri sostenuti per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l’utilizzo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto ed il restante 50% per le iniziative di supporto ed assistenza ai comuni finalizzate al rilascio delle carte valori.

8. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

 

31.0.15

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)

1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certificazioni di identità, autorizzazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fiscali, attestazioni di iscrizioni nei pubblici registri, ricettari per farmaci, segnaprezzi di beni con rimborso a carico dell’Erario, nonché supporti elettronici destinati all’erogazione di servizi in rete ad opera di Amministrazioni ed enti pubblici e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all’ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.

2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, può dichiarare carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.

3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per la loro destinazione caratteristiche di resistenza alle contraffazioni in quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche di sicurezza. Essi sono iscritti in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati.

4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro provvede ad individuare i fabbisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle Amministrazioni statali per la successiva commissione all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in esclusiva, esegue la loro fornitura.

5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione e per l’espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate – limitatamente agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il trasporto delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché la fornitura e manutenzione delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio – all’entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7. Le rimanenti entrate sono versate all’entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione agli specifici capitoli di spesa dello stato di previsione delle Amministrazioni statali competenti, per un importo pari al 50% per gli oneri sostenuti per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l’utilizzo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto ed il restante 50% per le iniziative di supporto ed assistenza ai comuni finalizzate al rilascio delle carte valori.

8. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente dopo l’articolo 31-bis, inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

(Carta d’identità elettronica)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2006 il rilascio della carta d’identità ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul territorio nazionale è obbligatorio.

2. Dalla medesima data la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica. prevista dall’art. 2 legge 16.6.1998, n. 191.

3. I Comuni, che non vi abbiano ancora provveduto assicurano, ai predetti fini, entro il 31 dicembre 2005, i seguenti adempimenti preliminari:

a) collegamento all’INA presso il CNSD;

b) attivazione dei servizi di invio degli aggiornamenti all’INA;

c) piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’Interno.

4. Constatata l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il Ministero dell’Interno ne dà notizia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che, ai sensi del precedente articolo 31-bis, provvede alla fornitura e alla relativa manutenzione ai Comuni interessati dei supporti e delle attrezzature informatiche necessarie al rilascio delle carte d’identità elettroniche.

5. Il Ministero dell’Interno, d’intesa con l’ANCI, definirà le modalità secondo cui saranno realizzate le attività di supporto e assistenza ai comuni per le operazioni di rilascio della CIE, di cui al comma 7 del precedente articolo 31-bis.

6. I comuni potranno attivare, previa stipula di accordi, le necessarie collaborazioni finalizzate all’ampliamento del sistema dei servizi erogabili tramite CIE e alla diffusione dei punti di accesso agli stessi, coinvolgendo altri soggetti sia pubblici che privati, e identificando possibili forme alternative di finanziamento. Le modalità secondo cui potranno essere stipulati tali accordi saranno definite con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali».

 

31.0.16

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)

1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certificazioni di identità, autorizzazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fiscali, attestazioni di iscrizioni nei pubblici registri, ricettari per farmaci, segnaprezzi di beni con rimborso a carico dell’Erario, nonché supporti elettronici destinati all’erogazione di servizi in rete ad opera di Amministrazioni ed enti pubblici e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all’ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.

2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, può dichiarare carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.

3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per la loro destinazione caratteristiche di resistenza alle contraffazioni in quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche di sicurezza. Essi sono iscritti in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati.

4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro provvede ad individuare i fabbisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle Amministrazioni statali per la successiva commissione all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, in esclusiva, esegue la loro fornitura.

5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione e per l’espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate – limitatamente agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il trasporto delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché la fornitura e manutenzione delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio – all’entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7. Le rimanenti entrate sono versate all’entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione agli specifici capitoli di spesa dello stato di previsione delle Amministrazioni statali competenti, per un importo pari al 50% per gli oneri sostenuti per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l’utilizzo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto ed il restante 50% per le iniziative di supporto ed assistenza ai comuni finalizzate al rilascio delle carte valori.

8. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

 

31.0.17

Dato, Giaretta, Soliani, Coviello, Bastianoni

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente.

«Art. 31-bis.

(Agevolazioni per nuove società operanti nel settore della ricerca)

1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto per ciascun dipendente addetto alla ricerca assunto con contratto a tempo indeterminato entro tre anni dalla data di costituzione della società, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all’INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di cinque anni dalla data dell’assunzione, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione sul fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le relative quote di contribuzione sono poste a carico della fiscalità generale».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

31.0.18

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato “Fondo per l’incentivazione dello sviluppo del software libero“, con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di software applicativi appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l’accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del software. Il regolamento prevede l’istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del software. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di repository, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software presentati per i finanziamenti».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 80.000;

2006: – 80.000;

2007: – 80.000.

 

31.0.19

Dato, Giaretta, Coviello, Soliani, D’Andrea, Bastianoni

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Agevolazioni per favorire la ricerca e l’innovazione digitale nel settore privato)

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell’articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione digitale ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per la ricerca e l’innovazione digitale effettuate in centri situati nel territorio dello Stato.

3. L’agevolazione è riconosciuta a seguito di valutazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e non e’cumulabile con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

4. Ai fini di cui al comma 1, l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. L’incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei dieci periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’art. 42 dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 900 milioni di euro per il 2005 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2006.

 

31.0.20

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione del Programma «lotta al digital divide internazionale»)

1. È istituito a partire dal 1º gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato «Lotta al digital divide internazionale) le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all’accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;

e) creare e valorizzare un’industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l’istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1º aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all’esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l’attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all’attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull’attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l’attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all’interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull’intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell’innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell’intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al digital divide internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.»

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

 

31.0.21

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l’utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il «digital-divide» è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

31.0.22

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi alla realizzazione di reti integrate di piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire lo sviluppo, mediante l’utilizzo di tecnologie a banda larga, di reti dl interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti ad un distretto locale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti integrate nei distretti locali con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Ai progetti di sviluppo di reti integrate di cui al comma 1, presentati da imprese o consorzi di imprese, è riconosciuto, in ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici economici attesi dalla filiera produttiva;

b) l’impegno dei partecipanti ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della riduzione dei costi e del migliore accesso ai mercati;

d) la valutazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati e l’apporto dei singoli partecipanti.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

 

31.0.23

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga, finalizzate prioritariamente alle esigenze degli enti pubblici e di privati dislocati in aree caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Ai progetti di sviluppo delle reti di telecomunicazione di cui al comma 1, presentati dagli enti locali e da privati, è riconosciuto, in ragione della estensione del territorio e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici sociali ed economici attesi dalla diffusione dei servizi a banda larga nelle comunità locali;

b) l’impegno dei soggetti partecipanti al progetto ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della domanda esistente e potenziale, le risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati;

d) l’accessibilità alla rete da parte dei singoli fornitori di servizi, anche non partecipanti;

4. La selezione dei soggetti incaricati della realizzazione dei progetti è effettuata con procedura di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi «

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

 

31.0.24

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale e autorizzata, per gli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa annua di 550 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro alle regioni, che provvedono con proprie leggi alla gestione dei finanziamenti di concerto con gli enti locali, per l’indicizzazione e lo sviluppo dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, e 250 milioni di euro da destinare al rinnovo dei mezzi di trasporto anche utilizzando procedure di finanziamento innovative.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni, provvede, con proprio decreto, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 

31.0.25

Brutti Paolo, Chiusoli, Montino, Maconi, Montalbano, Baratella, Viserta Costantini, Garraffa

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per lo sviluppo e l’utilizzo dei veicoli a metano nelle aree metropolitane)

1. Al fine di incentivare l’impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo per lo sviluppo della rete di distribuzione di gas metano per autotrazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005. 2006 e 2007, finalizzato erogare finaziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano ed incentivi per l’acquisto di veicoli a metano da parte di imprese commerciali e di operatori pubblici e privati di trasporto pubblico.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di concessione dei finanziamenti».

Conseguentemente, dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni. dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 

31.0.26

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi per l’utilizzo del metano per autotrazione)

1. Al fine di incentivare l’impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, il contributo previsto dall’articolo 2, comma l, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 luglio 1998, n. 256, e successive modificazioni, a favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà è elevato a 800 euro esclusivamente per gli impianti di alimentazione a metano».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 40.000;

2006: – 40.000;

2007: – 40.000.

 

31.0.27

Forcieri, Longhi, Nieddu

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Promozione della ricerca in campo navale)

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell’industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento, di cui al comma 4, all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli Studi di Tecnica Navale S.p.A (CETENA) di Genova i contributi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 1º gennaio 2005 – 31 dicembre 2007.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento, pari al 7 per cento della tassa sui superalcolici».

 

31.0.28

Forcieri, Longhi

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per la progettazione della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2005».

Conseguentemente, nella tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle Finanze apportare la seguente variazione:

2005: – 40.000.

 

31.0.29

Forcieri, Longhi

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per la progettazione delle opere mancanti della linea ferroviaria Pontremolese autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2005».

Conseguentemente, nella tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle Finanze apportare la seguente variazione:

2005: – 35.000.

 

31.0.30

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi per lo sviluppo della rete di gas metano)

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’ambiente, provvede, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stanziare una quota parte dei proventi derivanti dall’aliquota d’accisa sulle benzine e sul diesel da autotrazione, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano da autotrazione.

2. Con il decreto di cui al comma l si provvede, altresì, a stabilire le modalità e i criteri per l’attuazione del «Piano di sviluppo della rete distributiva di impianti di gas naturale, ai quali le imprese di distribuzione devono attenersi.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 60.000;

2006: – 60.000;

2007: – 60.000.

 

31.0.31

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Agevolazioni per l ’acquisto di abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. All’articolo 15, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986. dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l’acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;“».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro».

 

31.0.32

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Agevolazioni per l’installazione di impianti per il risparmio energetico)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 

31.0.33

Brutti Paolo, Caddeo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana)

1. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all’articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, sono stanziate nuove risorse, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

 

31.0.34

Longhi

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per gli interventi inerenti all’infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 3,2 milioni di euro per l’anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, alla tabella A, nella rubrica Ministero degli esteri ridurre del seguente importo:

2005: – 3.200.

 

31.0.35

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro annui a partire dal 2005».

Conseguentemente, all’articolo 35, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall’articolo 19-bis. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata».

 

31.0.36

Vitali, Pasquini

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per la realizzazione del programma di intervento complessivo per la realizzazione della metropolitana automatica di Bologna è autorizzata una ulteriore spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all’articolo 43, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

31.0.37

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Vitali

Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, nonché per le finalità di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 1º agosto 2002, n. 166, 29 dicembre 2003, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l’ammodernamento e l’ampliamento degli aeroporti nazionali, sono concessi, in favore di ENAC, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 59,8 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata».

 

31.0.38 (vedi 32.0.200)

Tarolli

Dopo l’articolo 31, aggiungere i seguenti:

«Art. 31-bis.

1. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

«Art. 31-ter.

1. È istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con la dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l’anno 2005, per il finanziamento degli interventi consentiti dagli «Orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1º ottobre 2004.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale di Sviluppo Italia SpA quale struttura tecnica di supporto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2007: – 20.000.

«Art. 31-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: “composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni“ sono sostituite dalle seguenti: “composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni“;

b) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole “alla data del 1º gennaio 2000“ sono inserite le seguenti: “ovvero da almeno sei mesi, all’atto della presentazione della domanda,“;

c) all’articolo 17, comma 1, le parole: “nei sei mesi antecedenti la“ sono sostituite dalla seguente: “alla“;

d) all’articolo 23 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

‘4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE’.

Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nella misura massima di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

«Art. 31-quinquies.

1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 20 milioni di euro al 2005.

L’erogazione del suddetto finanziamento, limitatamente agli stanziamenti previsti per l’anno 2004, verrà effettuata en,tro il 28 febbraio 2005, nella misura dell’80 per cento delle quote erogate l’anno precedente, all’80 per cento delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie dell’anno precedente».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

 

Art. 32.

 

32.1

D’Amico

Sopprimere l’articolo.

 

32.2

D’Amico

Sostituire l’articolo con il seguente:

–«Art. 32. – 1. La società per azioni denominata “Sviluppo Italia“, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché le Società da questa partecipate, possono acquisire quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi con il fine di promuovere attività produttive, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse.

2. La partecipazione diretta e indiretta di Sviluppo Italia a ciascun fondo non può superare il cinquanta per cento del capitale dei fondi di investimento nei quali essa investe.

3. Il fondo o i fondi di cui al comma 1 sono scelti in esito a una procedura pubblica di selezione su base europea, disciplinata con regolamento, emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 ottobre 2005, al Ministro dell’economia e delle finanze un rapporto sull’attività svolta ai sensi del comma 1, con l’indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette il rapporto alle Camere, per l’esame e le valutazioni delle competenti commissioni».

 

32.3

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da far crescere i livelli occupazionali in loco, attraverso l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e in ossequio alle norme del C.C.N.L.».

Conseguentemente:

«1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: “nonché nel commi 1 e 2 dell’articolo 45“ sono sostituite dalle seguenti: “e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro“;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: “fra il 3,5 ed il 4,5“ sono sostituite dalle seguenti: “fra il 3,5 e il 7,5“.

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norrne e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

32.4

D’Amico

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le imprese di cui al comma 1 sono selezionate una volta l’anno sulla base di una procedura competitiva disciplinata con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze».

 

32.5

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’agevolazione dell’attrazione degli investimenti nelle aree sottosviluppate sarà anche nella direzione di un sostegno alle imprese caratterizzate da prevalente partecipazione femminile, nel quadro di un rifinanziamento e rilancio degli strumenti previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215».

 

32.6

Il Relatore

Al comma 2, all’alinea, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto,».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo della lettera c).

 

32.7

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché b) un contributo» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunquue un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

32.8

Ciccanti, Tarolli

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento e al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese».

 

32.9

Tarolli

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento e al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese».

 

32.10

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

«1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: “nonché nel commi 1 e 2 dell’articolo 45“ sono sostituite dalle seguenti: “e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro“;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: “fra il 3,5 ed il 4,5“ sono sostituite dalle seguenti: “fra il 3,5 e il 7,5“.

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norrne e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

32.11

Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate con le risorse a disposizione di un apposito Fondo per l’attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero delle attività produttive, il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente,

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: «del Fondo» aggiungere le seguenti: «per le aree sottoutilizzate»;

all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l’anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall’anno 2005»; sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

 

32.12

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il 30 per cento del fondo di cui al comma precedente va utilizzato, con la procedura di cui all’articolo 61 comma 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 a favore degli enti territoriali per programmare interventi strutturali tesi a creare iniziative e processi innovativi nell’edilizia pubblica e privata ai fini di un risparmio energetico non inferiore al 50 per cento dei consumi medi degli investimenti strutturali comparativi».

 

32.13

Moro, Monti

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall’anno 2005 le erogazioni alle imprese per nuovi contributi relativi all’articolo 1, comma 2, della legge n. 415 del 1992, convertito con modificazioni, dalla legge 488 del 1992, all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 1º marzo 1986, n. 64 e della legge 17 febbraio 1982, n. 46 sono da intendersi a fondo perduto nella misura del 20 per cento del capitale erogato. Per il restante 80 per cento del capitale finanziato, visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell’economia e delle finanze e successive modificazioni relativo alle disposizioni inerenti alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il decreto ministeriale 9 gennaio 2003 del Ministro dell’economia e delle finanze, recante: «Determinazione dei saggi attivi sui mutui della Cassa depositi e prestiti, si stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti».

 

32.14

Tessitore, Morando, Tarolli, Lauro, Izzo, Marini, Marino

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto del programmi pluriennali predisposti dall’Istituto italiano per gli studi storici (II.SS) e dall’Istituto italiano per gli studi filosofici (IISF), aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

4-ter. Ai fini di cui al comma precedente, i predetti istituti presentano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l’anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo».

 

32.200 (già 37.0.15)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il Cipe, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall’lstituto italiano per gli Studi storici (IISS) e dall’lstituto italiano per gli Studi filosofici (IISF), aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

4-ter. Ai fini di cui al comma precedente, i predetti Istituti presentano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno, per l’anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo».

 

32.15

Tarolli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPE può stabilire che una percentuale delle risorse di cui al comma 1 sia destinata al finanziamento del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disciplinando altresì le modalità di collegamento tra i due fondi»

 

32.16

Cantoni, Ferrara

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico del sistema produttivo e di elevarne la competitività, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione del presente provvedimento, la concessione di incentivi disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazione, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché dell’articolo 2, comma 203, lettere d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è regolata secondo i seguenti principi:

a) l’intervento agevolativo è articolato in una forma che prevede il graduale passaggio dal contributo in conto capitale ad altre forme di incentivazione, ivi compreso il finanziamento agevolato;

b) la copertura finanziaria dell’investimento oggetto dell’agevolazione, oltre al contributo in conto capitale, è costituita da un finanziamento bancario ordinario e da un finanziamento agevolato;

c) il finanziamento bancario è concesso a condizioni liberamente concordate tra le parti;

d) il finanziamento agevolato è concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa a valere sulle risorse del risparmio postale.

5-ter. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l’istruttoria delle domande di agevolazione di cui alla lettera d) del comma 6 e quelli relativi alla concessione della quota di contributo in c/capitale, sono affidati ai soggetti convenzionati con il Ministero delle attività produttive per gli incentivi di cui al comma 6 fino alla naturale scadenza delle convenzioni in essere, attraverso la stipula di un atto aggiuntivo alle stesse convenzioni.

5-quater. Gli adempimenti di cui al comma 6, lettera d) e quelli relativi alla concessione della quota di contributo in c/capitale, successivamente alla scadenza delle convenzioni in essere con il Ministero delle attività produttive, sono affidati ai soggetti prescelti, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

 


32.17

Coviello, Soliani, D’Andrea, Giaretta

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In attuazione dell’articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l’erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5-ter. Il Fondo è gestito da sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5-quater. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l’anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «515 milioni».

 

32.18

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Con riferimento alle entrate proprie, le regioni, le province ed i comuni, possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione degli atti destinati a disciplinare le proprie entrate, la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati ai concessionari nazionali della riscossione.

5-ter. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona, senza la corresponsione degli interessi di mora, con il pagamento da parte dei debitori:

a) di una somma percentuale pari all’importo iscritto a ruolo determinata da ciascuno dei predetti enti;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dal concessionario medesimo.

5-quater. Nei 30 giorni successivi all’adozione, da parte dei predetti enti, della definizione di cui al comma 1, i concessionari della riscossione informano i debitori della possibilità di avvalersi delle agevolazioni in parola. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un agio pari al 4 per cento.

 

32.19

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. 1) Con riferimento alle entrate proprie, le regioni, le province ed i comuni, possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione degli atti destinati a disciplinare le proprie entrate, la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati ai concessionari nazionali della riscossione.

2) La definizione di cui al comma 1 si perfeziona, senza la corresponsione degli interessi di mora, con il pagamento da parte dei debitori:

a) di una somma percentuale pari all’importo iscritto a ruolo determinata da ciascuno dei predetti enti;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dal concessionario medesimo.

3) Nei 30 giorni successivi all’adozione, da parte dei predetti enti, della definizione di cui al comma 1, i concessionari della riscossione informano i debitori della possibilità di avvalersi delle agevolazioni in parola. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

 

32.20

Labellarte, Biscardini, Casillo, Marini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziate per l’anno 2004 dall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato “Autostrade del mare“, di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliterazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, nonché, per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L’utilizzo di tali risorse non è subordinato all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2-quater, del citato decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265».

 

32.21

Labellarte, Biscardini, Casillo

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della società Rete autostrade mediterranee SpA (RAM), per la gestione dei contributi di cui all’articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265».

 

32.22

Rigoni, Giaretta

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 4, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il termine del 30 settembre 2003 ivi indicato è prorogato al 30 settembre 2004. Conseguentemente, il termine entro il quale gli interessati possono presentare l’apposita domanda a Sviluppo Italia Spa è stabilito al 30 marzo 2005 Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria, nella misura di almeno il 50 per cento, il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2004. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l’importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l’eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

32.23

Semeraro

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nel triennio 2005-2007, a favore delle imprese agricole che operano nei territori dell’obiettivo 1 e che realizzano attività di ricerca di prodotti innovativi nel settore alimentare è riconosciuto, con riferimento all’esercizio in cui tali attività sono realizzate, un credito di imposta nella misura massima di 25.000 euro per ciascuno impresa. Il beneficio è concesso nel limite di spesa complessiva pari a 50 milioni per ciascun anno del triennio 2005-2007. Le modalità ed i criteri per il riconoscimento del beneficio nonché per la verifica relativa alla fruizione del medesimo, in relazione alle risorse disponibili, sono stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l’anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall’anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti «pari a 550 milioni di euro».

 

32.24

Stanisci, Maritati

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Con i limiti di cui al comma 5, è costituito in favore del Sistema imprese del settore Tessile Abbigliamento Calzature (T.A.C.) della Regione Puglia un Fondo per la patrimonializzazione aziendale, la promozione del marchio, il sostegno a progetti di Franchising, l’incentivo alla ricerca e allo sviluppo, l’innovazione di prodotto e per l’estensione alle imprese pugliesi del settore T.A.C., ai sensi dell’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 del decreto legge 1º aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita attraverso uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.«

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l’anno 2005» con le parole: «A decorrere dall’anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «590 milioni di euro».

 

32.25

Legnini

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Con i limiti di cui al comma 5, è costituito in favore delle imprese del polo elettronico delle Province di L’Aquila e Chieti un Fondo per la patrimonializzazione aziendale, gli incentivi alla ricerca e allo sviluppo, l’innovazione di prodotto e per l’estensione alle suddette imprese, ai sensi dell’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto legge I aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita attraverso uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.»

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l’anno 2005» con le parole: «A decorrere dall’anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «525 milioni di euro».

 

32.26

Labellarte, Biscardini, Casillo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 6 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è sostituito dal seguente: «6. I diritti dell’azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze».

 

32.27

Dato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Contratto di Programma stipulato tra Fiat Powertrain e le Giunte Regionali del Molise e della Campania in favore dei siti industriali di Termoli, Pomigliano d’Arco e Pratola Serra, è riconosciuto un finanziamento pari a 250 milioni di euro per l’anno 2005.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

 

32.0.1

Labellarte, Biscardini, Casillo

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia autoimprenditorialità e autoimpiego)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: “composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni“ sono sostituite dalle seguenti: “composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni“;

b) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole “alla data del 1º gennaio 2000“ sono inserite le seguenti: “ovvero da almeno sei mesi, all’atto della presentazione della domanda,“;

c) all’articolo 17, comma 1, le parole “nei sei mesi antecedenti la“ sono sostituite dalla seguente: “alla“;

d) all’articolo 23 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE“.

2. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

 


32.0.2

Labellarte, Biscardini, Casillo

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Incentivi per le cooperative sociali e le imprese sociali)

1. In attuazione dell’articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l’erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed alle altre organizzazioni con natura di impresa sociale, ivi comprese le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l’anno 2005. Per gli anni successivi, il Fondo è finanziato, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato anche con contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

 

32.0.3

Labellarte, Biscardini, Casillo

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole “composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni“ sono sostituite dalle seguenti: “composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni“;

b) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole “alla data del 1º gennaio 2000“ sono inserite le seguenti: “ovvero da almeno sei mesi, all’atto della presentazione della domanda,“;

c) all’articolo 17, comma 1, le parole “nei sei mesi antecedenti la“ sono sostituite dalla seguente: “alla“;

d) all’articolo 23 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE».

Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

 

32.0.4

Labellarte, Biscardini, Casillo

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa straordinarla di 20 milioni di euro per il 2005, 30 milioni di euro per il 2006, e 70 milioni di euro per il 2007».

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla presente legge.

 

32.0.5

Marino, Muzio, Pagliarulo, Morando, Legnini, Pizzinato, Ripamonti

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interventi di incentivazione Jìscale)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2005 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta e commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta e concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con alt r i benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoragglo degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2005.

11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unita produttive ubicate nei territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo l del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che e pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di – 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società

cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

 

32.0.6

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Nuova disciplina dei crediti d’imposta sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2005 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta.

2. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2005.

11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di uií all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

 

32.0.7

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell’Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

 


32.0.8

Moro

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rifinanziamento del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio)

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante il definanziamento del Fondo di cui all’articolo 4, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n 350, per una somma pari a 10 milioni di euro, nonché, per i restanti 10 milioni di euro, mediante l’utilizzo delle risorse trasferite a Sviluppo Italia SpA nell’anno 2003 ai sensi dell’articolo 83 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il 20 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei crediti di imposta di cui agli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, è destinato annualmente al finanziamento del Fondo di cui al comma 1. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a quantificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’ammontare delle citate revoche, relative all’anno precedente, ed a trasferire al Fondo le somme già recuperate fino alla concorrenza della quota spettante ai sensi del presente comma.

4. Le risorse riservate alle aree sottoutilizzate del Centro Nord ai sensi dell’articolo 61, commi 9 e 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono conferite al Fondo di cui al comma 1 e destinate esclusivamente al finanziamento di interventi nel capitale di rischio delle imprese operanti nelle medesime aree. A tal fine, il Ministero delle attività produttive provvede a quantificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’ammontare delle citate risorse relative all’anno precedente ed a trasferire al Fondo le somme già recuperate».

 

32.0.9

Il Relatore

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rifinanziamento del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio)

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante il definanziamento dei Fondo di cui all’articolo 4, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per una somma pari a 10 milioni di euro, nonché, per i restanti 10 milioni di euro, mediante l’utilizzo delle risorse trasferite a Sviluppo Italia SpA nell’anno 2003 ai sensi dell’articolo 83 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il 20 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei crediti di imposta di cui agli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, è destinato annualmente al finanziamento del Fondo di cui al comma 1. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a quantificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’ammontare delle citate revoche, relative all’anno precedente, ed a trasferire al Fondo le somme già recuperate fino alla concorrenza della quota spettante ai sensi del presente comma.

4. Le risorse riservate alle aree sottoutilizzate del Centro Nord ai sensi dell’articolo 61, commi 9 e 10, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono conferite al Fondo di cui al comma 1 e destinate esclusivamente al finanziamento di interventi nel capitale di rischio delle imprese operanti nelle medesime aree. A tal fine, il Ministero delle attività produttive provvede a quantificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’ammontare delle citate risorse relative all’anno precedente ed a trasferire al Fondo le somme già recuperate».

 

32.0.200 (già 31.0.38)

Tarolli, Lauro

Dopo l’articolo 32, aggiungere i seguenti:

«Art. 32-bis.

1. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

«Art. 32-ter.

1. È istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con la dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l’anno 2005, per il finanziamento degli interventi consentiti dagli «Orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1º ottobre 2004.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale di Sviluppo Italia SpA quale struttura tecnica di supporto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2007: – 20.000.

«Art. 32-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: “composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni“ sono sostituite dalle seguenti: “composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni“;

b) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole “alla data del 1º gennaio 2000“ sono inserite le seguenti: “ovvero da almeno sei mesi, all’atto della presentazione della domanda,“;

c) all’articolo 17, comma 1, le parole: “nei sei mesi antecedenti la“ sono sostituite dalla seguente: “alla“;

d) all’articolo 23 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

‘4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE’.

Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nella misura massima di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

«Art. 32-quinquies.

1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 20 milioni di euro al 2005.

L’erogazione del suddetto finanziamento, limitatamente agli stanziamenti previsti per l’anno 2004, verrà effettuata en,tro il 28 febbraio 2005, nella misura dell’80 per cento delle quote erogate l’anno precedente, all’80 per cento delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie dell’anno precedente».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

32.0.10

Eufemi, Curto

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni l’articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 fermo restando quanto previsto nel successivo comma 6.

2. L’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli sono riservate all’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), il quale vi provvede direttamente ovvero attraverso soggetti appositamente costituiti e, comunque, individuati dallo stesso ente con procedura ad evidenza pubblica.

3. L’U.N.T.R.E., sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con proprio provvedimento sottoposto all’approvazione del Ministero per le politiche agricole e forestali, esercita e gestisce altresì, direttamente o affidandone la gestione a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica comunitaria, il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati tutti i dati relativi alle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini della emissione della ricevuta di scommessa per le scommesse a totalizzatore e ai fini della registrazione delle scommesse a libro.

4. Restano ferme le funzioni di vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali sull’U.N.I.R.E., nonché le funzioni degli altri organi competenti in materia di vigilanza, indirizzo e controllo sui giochi e sulle scommesse, comprese quelle del Ministero dell’economia e delle finanze in materia tributaria.

5. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, l’U.N.I.R.E. continua ad utilizzare i servizi dei totalizzatore nazionale gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma monopoli di Stato.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’U.N.I.R.E., con proprio provvedimento, sottoposto all’approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, determina le tipologie e la disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché le modalità di risoluzione delle relative controversie, da comporre eventualmente anche attraverso l’istituzione di una apposita camera arbitrale. Fino all’emanazione del suddetto provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è stabili l’ammontare delle quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli. Le quote di prelievo relative alle scommesse sulle corse dei cavalli sono di competenza dell’U.N.I.R.E. che le utilizza, al netto delle imposte, delle spese e dei costi di gestione, per il perseguimento e l’espletamento delle finalità e dei compiti istituzionali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449.

8. L’U.N.I.R.E. rilascia le nuove concessioni per l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli con procedura ad evidenza pubblica, da espletare nel rispetto della normativa comunitaria, fissandone preventivamente, con proprio provvedimento, sottoposto all’approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, i criteri quantitativi e qualitativi, soggettivi ed oggettivi per il rilascio.

9. L’U.N.I.R.E., con propri provvedimenti, sottoposti all’approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa altresì i criteri per la sospensione, la revoca e la decadenza delle concessioni per l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, anche con riferimento a quelle già rilasciate, che sono quindi integrate con quanto previsto da detti provvedimenti che a tal fine sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10. L’U.N.I.R.E. provvede direttamente, ovvero attraverso soggetti appositamente costituiti e, comunque, individuati dallo stesso ente mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, alla canalizzazione ed all’incasso delle somme relative alle quote di prelievo, ivi compresi i minimi garantiti, per l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, nonché agli altri proventi alla stessa spettanti in ordine ai concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli, anche con riferimento alle somme dovute precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle somme relative all’imposta unica, al cui incasso e recupero continua a provvedervi l’amministrazione finanziaria. Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma l’U.N.I.R.E. è autorizzato ad avvalersi delle disciplina di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

11. Nei locali di esercizio delle concessioni per la raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) possono essere svolti ed accettati anche altri giochi e scommesse disciplinati dall’ordinamento, quali il gioco del lotto, i concorsi pronostici e le scommesse, nel rispetto delle disposizioni vigente e secondo le modalità e i termini previsti per ciascuno.

12. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l’utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l’accettazione delle scommesse, esclusivamente all’U.N.I.R.E., che ne esercita la gestione secondo le indicazioni del Ministro per le politiche agricole e forestali.

13. Il numero 1, lettera b), del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è sostituito dal seguente:

“1) per ogni tipo di scommessa relativa alle corse dei cavalli 10 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa“.

I benefici derivanti dall’applicazione della presente disposizione sono destinati all’U.N.I.R.E. per il perseguimento e l’espletamento delle finalità e dei compiti istituzionali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449.

14. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede all’eventuale adeguamento delle norme attuative funzionali all’applicazione dei princìpi e delle disposizioni di cui ai precedenti commi».

 

32.0.11

Monti, Moro, Peruzzotti

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione delle legge n. 181 del 1989 al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate)

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul BURL in data 31 maggio 2004.

2. Il programma di deindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dimesse.

3. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente alla tabella D, voce Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) – art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576), apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 50.000;

2007: – 70.000.

 

32.0.12

Magnalbò

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1998, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61)

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, convertito nella legge 30 marzo 1998. n 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione Civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie.“;

b) all’articolo 4, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Alla cessazione dello stato d’emergenza, l’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio dei lavori.“;

c) all’articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.“;

d) all’articolo 14, al comma 14, sono apportate le seguenti modiche:

1) le parole: “per un periodo massimo di tre anni“, sono sostituite dalle seguenti parole: “fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate“;

2) le parole: “2 per cento“, sono sostituite dalle parole: “4 per cento“.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) punto 1), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelle di cui alle predette lettere a) e d) punto 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell’nterno sono apportate le seguenti variazioni:

2005 – 18.000.

 

32.0.13

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Le misure previste all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».

Onere (migliaia di euro)

2005: + 500.000;

2006: + 500.000;

2007: + 500.000.

Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2005.

 

32.0.14

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all’autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione anno».

Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2005.

 

32.0.15

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro, nonché le spese per il personale dipendente limitatamente ai nuovi assunti negli anni 2005, 2006 e 2007“;

2) è aggiunta la seguente lettera;

a-bis) sono ammessi in deduzione i costi relativi agli interessi passivi pari ad una quota del 50% pagati dai soggetti di cui all’articolo 3 primo comma lettere da a) ad e), limitatamente agli anni 2005, 2006 e 2007“».

Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), ridurre gli importi:

2005 – 500.000;

2006 – 500.000;

2007 – 500.000.

 

32.0.16

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cul all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’IRAP e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse in deduzione le spese per il personale dipendente limitatamente ai nuovi assunti negli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 199 7 n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), ridurre gli importi:

2005 – 500.000;

2006 – 500.000;

2007 – 500.000.


BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2004

596ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 21,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005 ), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, nel corso della quale - ricorda il presidente AZZOLLINI - si erano concluse le votazioni degli emendamenti presentati all’articolo 32 del disegno di legge n. 3223, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo. Prima di procedere all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 33, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti presentati allo stesso: 33.0.1, 33.0.22, 33.0.24, 33.0.64, 33.0.87 (per copertura finanziaria) e 33.0.67 (per materia).

 

Si passa all’illustrazione delle proposte emendative.

 

Il senatore BONGIORNO (AN) illustra l’emendamento 33.0.2, finalizzato ad introdurre misure a sostegno della competitività delle imprese nelle aree sottoutilizzate. In particolare, egli richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare alle imprese operanti in tali aree, oltre ad interventi di carattere finanziario ed infrastrutturali, anche un’effettiva semplificazione delle procedure amministrative. Si tratta, egli osserva, di una questione particolarmente delicata soprattutto nel Meridione, dove in talune occasioni l’eccessiva farraginosità delle procedure amministrative, che determina ritardi nella conclusione dei procedimenti, può costituire l’occasione di fenomeni di corruzione.

 

Il senatore MARINI (Misto-SDI) illustra, a sua volta, l’emendamento 33.0.3, rilevando anzitutto che esso è volto a introdurre una fiscalità di vantaggio per le aree sottoutilizzate. In particolare, la proposta istituisce un regime fiscale agevolato che viene esteso a tutte le nuove iniziative imprenditoriali, allo scopo di incentivare il trasferimento di capitali dall’esterno delle medesime aree. Si tratta, a suo avviso, di una misura senz’altro meritoria, anche in considerazione della circostanza che essa prefigura un adeguato sistema di garanzie sul controllo della spesa pubblica. Si prevede infatti, prosegue, che le agevolazioni siano riconosciute sulla base di parametri definiti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dell’economia e approvati dal CIPE.

 

Il senatore CURTO (AN) ricorda che l’emendamento in questione è divenuto l’emendamento 1.18.

 

Il senatore CADDEO (DS-U), in sede di illustrazione dell’emendamento 33.0.06, sottolinea che il suo Gruppo attribuisce un’importanza centrale alla riduzione dell’IVA, che viene fissata, poi, al 10 per cento, per il rilancio del turismo nel Mezzogiorno.

Si tratta di una misura di rilievo, tanto più in considerazione della circostanza che la sua applicazione è automatica e non richiede alcuna discrezionalità burocratica.

Il senatore illustra altresì l’emendamento 33.0.13, finalizzato ad istituire il Fondo per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici urbani e delle aree metropolitane del Mezzogiorno, rilevando che esso ha effetti positivi in termini occupazionali e di sviluppo del turismo.

 

Il senatore SALERNO (AN), in sede di illustrazione dell’emendamento 33.0.21, a sua firma, (identico agli emendamenti 33.0.19 e 33.0.20), sottolinea che esso è diretto a prorogare il regime dell’IVA nel settore agricolo. Nel rilevare l’importanza di tale misura, che - a suo avviso - dovrebbe persino essere portata a regime, egli tiene a precisare che gli oneri connessi trovano senz’altro un adeguata copertura attraverso l’incremento delle accise richiamate nell’emendamento. Giudicherebbe conclusivamente opportuno che, quanto meno, si procedesse ad accantonare tale proposta emendativa.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) osserva che vi sono ulteriori proposte emendative, presentate all’articolo 42, in tema di stabilizzazione del regime speciale dell’IVA per il settore agricolo.

 

Il senatore MARINI(Misto-SDI), nel sottolineare che per la cessione di beni e servizi delle cooperative operanti nel settore, si applica in taluni casi un’aliquota dell’IVA pari al 4 per cento ed in altri al 20 per cento, richiama l’opportunità che si predisponga un regime uniforme.

 

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti 33.0.25 e 33.0.26, rilevando che essi sono finalizzati ad incentivare l’occupazione femminile, che rappresenta peraltro uno dei principali obiettivi fissati nella Conferenza di Lisbona. Nello specifico, si prevede l’erogazione di un credito d’imposta per ciascuna lavoratrice assunta, pari a 600 euro mensili, a condizione che le medesime lavoratrici siano residenti in una area geografica nella quale il tasso di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello riferito alla disoccupazione.

 

Il senatore CADDEO(DS-U), intervenendo in sede dell’illustrazione dell’emendamento 33.0.32, osserva che esso è diretto a sostenere l’esigenza di rafforzare la disponibilità di credito nel Mezzogiorno. In particolare, l’emendamento contempla incentivi al credito cooperativo, nella forma di un credito d’imposta, per una spesa complessiva pari a 3 milioni di euro annui.

 

Il senatore FERRARA (FI) aggiunge la firma all’emendamento 33.0.56 e lo illustra, rilevando che esso istituisce un fondo (con dotazione pari a 52 milioni di euro per il 2005) per le necessarie compensazioni a favore dei datori di lavoro in dipendenza del conferimento del TFR ai fondi pensione da parte dei lavoratori, come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge n. 243 del 2004.

Si tratta, a suo avviso, di una prima importante iniziativa, anche se - avverte - saranno necessarie ulteriori risorse.

 

Nell’esprimere apprezzamento per l’intento perseguito con la proposta emendativa illustrata, il senatore MORANDO (DS-U) esprime perplessità in merito all’adeguatezza dello stanziamento complessivo.

 

Il senatore FERRARA (FI), dopo aver richiamato l’attenzione sulle condivisibili finalità recate dall’emendamento 33.0.61, ne auspica un accantonamento.

 

Il senatore LAURO (FI) illustra, a sua volta, l’emendamento 33.0.63, sottolineando che esso dispone misure per incentivare gli investimenti nel settore navale. Si tratta, osserva, di un iniziativa che assicurerebbe una forma di sostegno a tali investimenti, ponendosi peraltro in linea con analoghe iniziative assunte da parte di importanti Paesi europei, come Francia, Spagna e Regno Unito.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) dà indi conto dell’emendamento 33.0.82, finalizzato a definire interventi straordinari per lo sviluppo dell’intermodalità nel trasporto merci, per una spesa complessiva pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007. Giudica particolarmente apprezzabili le finalità recate dalla proposta, tanto più in considerazione della circostanza che il disegno di legge finanziaria ignora l’esigenza di realizzare investimenti infrastrutturali nel Paese.

 

Il senatore LAURO (FI) illustra l’emendamento 33.0.83, volto a promuovere la ricerca in campo navale, attraverso il coinvolgimento dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale (CETENA) di Genova.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo aver aggiunto la firma agli emendamenti 33.0.84 e 33.0.84a, sottolinea che essi tendono a tradurre in norme giuridiche l’impegno assunto dal Governo nei confronti di Roma per il suo ruolo di capitale. Con specifico riferimento all’emendamento 33.0.84a, diretto alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma, osserva che esso si pone nell’ottica di rilanciare il ruolo della Fiera. Conclusivamente, nel ribadire l’importanza delle finalità recate dalle proposte in esame, ricorda, con rammarico, che esse non erano state accolte nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento del disegno di legge finanziaria.

 

I restanti emendamenti presentati all’articolo 33 sono dati per illustrati.

 

Conclusa l’illustrazione degli emendamenti, il presidente AZZOLLINI invita il relatore ed il Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LP) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all’articolo 33, ad eccezione dell’emendamento 33.0.56, per il quale il parere è favorevole.

Passando ad argomentare il parere contrario su talune proposte emendative, egli sottolinea anzitutto che l’emendamento 33.3, nel sostituire il riferimento alle aeree sottoutilizzate con quello a specifici settori, si pone in contrasto con le finalità recate dall’articolo medesimo.

Il parere è altresì contrario nei confronti dell’emendamento 32.0.2, anche se il relatore riconosce l’esigenza di una maggiore semplificazione nelle procedure burocratiche, peraltro avvertita non solo nel Meridione.

Relativamente alle proposte emendative dirette a prevedere un’aliquota IVA agevolata, osserva che ogni eventuale decisione dovrebbe essere preceduta da un riscontro a livello comunitario.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all’articolo 33, ad eccezione dell’emendamento 33.0.2, per il quale propone l’accantonamento, al fine di consentire ai presentatori di apportare talune modifiche al fine di migliorare l’attuale formulazione dal punto di vista tecnico-normativo.

Quanto all’emendamento 33.0.6, sottolinea che eventuali riduzioni IVA richiederebbero un previa autorizzazione da parte dell’Unione Europea. Invita, pertanto, i presentatori a trasformare tale proposta in ordine del giorno.

Dopo aver sottolineato che gli emendamenti diretti a modificare l’articolo 33, nel senso di introdurre agevolazioni in determinati settori o micro-comparti, si pongono in contrasto con la ratio dell’articolo stesso, rileva che l’emendamento 33.0.13 non è condivisibile, in quanto eccessivamente oneroso.

Relativamente agli identici emendamenti 33.0.19, 33.0.20, 33.0.21, in tema di proroga di regime IVA nel settore agricolo, egli avverte poi che si pone, anche in questo caso, un problema di copertura finanziaria. Ritiene comunque che la questione potrà utilmente essere affrontata nel prosieguo dell’esame in assemblea.

Dopo aver rilevato che la proposta emendativa 33.0.25 reca, a sua volta, un onere eccessivo per le finanze pubbliche, il sottosegretario motiva inoltre il parere contrario sull’emendamento 33.0.32, affermando, da un lato, che il settore creditizio già gode di rilevanti benefici e, dall’altro, che il disegno di legge finanziaria non rappresenta la sede più opportuna per affrontare tale questione.

Pur condividendo i contenuti recati dall’emendamento 33.0.56, egli sottolinea indi l’opportunità di un ulteriore approfondimento della copertura finanziaria, al momento posta a carico degli stanziamenti per il Ministero del lavoro, contemplati nella Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria.

Dopo aver sottolineato che la tematica affrontata dall’emendamento 33.0.63, seppur interessante, dovrebbe - a suo avviso - essere affrontata in una sede più opportuna, il Sottosegretario si sofferma sugli emendamenti recanti interventi a favore di Roma, invitando a distinguere tra quelli finalizzati alle esigenze derivanti dall’essere sede della capitale e quelli più minuti, che potrebbero indurre richieste analoghe da parte di altre città.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), nel sottolineare che l’emendamento 33.0.84 non riveste certo un rilievo meramente locale, ne chiede l’accantonamento, affinché esso sia successivamente esaminato congiuntamente alle altre proposte emendative riferite a Roma capitale.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 33.

 

La Commissione pone ai voti e respinge l’emendamento 33.1

 

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo sull’emendamento 33.2, ha la parola il senatore CADDEO (DS-U), il quale sottolinea l’importanza di evitare che il Ministero dell’economia possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento in misura superiore al 25 per cento. Si pone, infatti, l’esigenza - prosegue - di fare in modo che i fondi di investimento mantengano una gestione privata, evitando che essi siano esposti ad un eccessiva attività di intermediazione politica.

 

La Commissione pone ai voti e respinge l’emendamento 33.2.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 33.3, richiamando anche la proposta 33.0.3, il senatore MARINI (Misto-SDI) sottolinea che le agevolazioni fiscali ivi previste per le aree a vocazione turistica del Mezzogiorno sono rispettose della disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza e risultano altresì compatibili con le esigenze di bilancio. In proposito, osserva infatti che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla previa definizione della normativa attuativa da parte dell’Esecutivo.

 

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 33.3 e 33.4.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9 e 33.10.

 

Dopo che il senatore LAURO (FI) ed il senatore IZZO (FI) vi appongono la propria firma, su richiesta del senatore BONGIORNO (AN), la Commissione dispone l’accantonamento dell’emendamento 33.0.2.

 

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 33.0.4, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7, 33.0.8, 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.13, 33.0.14, 33.0.15, 33.0.16, 33.0.17, 33.0.18, 33.0.19 e 33.0.20.

 

Dopo che i senatori TAROLLI (UDC) ed EUFEMI (UDC) vi appongono la propria firma, su richiesta del senatore SALERNO(AN), la Commissione dispone l’accantonamento dell’emendamento 33.0.21.

 

Posto ai voti, l’emendamento 33.0.23 è respinto.

 

Il senatore MORANDO(DS-U), dopo avervi apposto la propria firma, invita la Commissione ad approvare l’emendamento 33.0.25 che prevede per i datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con l’assunzione di giovani lavoratrici la concessione di un credito di imposta.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 33.0.25, 33.0.26, 33.0.27, 33.0.28, 33.0.29, 33.0.30, 33.0.31, 33.0.32, 33.0.33, 33.0.34, 33.0.35, 33.0.36, 33.0.37, 33.0.38, 33.0.39, 33.0.40, 33.0.41, 33.0.42 e 33.0.43.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) annuncia il proprio voto a favore sull’emendamento 33.0.44 con il quale si mira, attraverso una modifica della legge n. 488 del 1992, a concedere agevolazioni per progetti relativi allo sviluppo di attività e produzioni tecnologicamente avanzate.

 

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 33.0.44, 33.0.45, 33.0.46, 33.0.47, 33.0.48, 33.0.49, 33.0.50, 33.0.51 (sul quale il senatore IZZO (FI) appone la propria firma), 33.0.52, 33.0.53, 33.0.54 e 33.0.55.

 

Il senatore MORANDO(DS-U), in merito all’emendamento 33.0.56 sul quale in precedenza era stata avanzata una richiesta di accantonamento, fa presente che proposte del medesimo tenore sono state presentate anche da senatori dei Gruppi di opposizione ai quali, pertanto, dovrebbe essere lasciata la facoltà di sottoscrivere tale emendamento.

 

Dopo che il presidente AZZOLLINI conviene sulle considerazioni esposte dal senatore Morando, la Commissione dispone l’accantonamento dell’emendamento 33.0.56 che risulta sottoscritto anche dai senatori CADDEO(DS-U), RIPAMONTI(Verdi-U), GIARETTA (Mar-DL-U), LAURO (FI), MICHELINI(Aut), MARINI (Misto-SDI) ed IZZO (FI).

 

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 33.0.57, 33.0.58, 33.0.59 e 33.0.60.

 

Dopo che il senatore IZZO(FI) vi appone la propria firma, su richiesta del senatore LAURO (FI), la Commissione dispone l’accantonamento dell’emendamento 33.0.61.

Posto ai voti, risulta respinto l’emendamento 33.0.62.

 

Il senatore LAURO (FI) ritira l’emendamento 33.0.63 trasformandolo nell’ordine del giorno 0/3223/45a/5a , il quale viene accantonato.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) esprime il proprio sostegno all’emendamento 33.0.65 che tenta di conferire un obiettivo diverso alla società Sviluppo Italia S.p.A che, negli ultimi anni, si è venuta configurando come un’agenzia di sviluppo che, tramite anche una proliferazione delle strutture burocratiche, ha costituito una rete di partecipazioni azionarie presso numerose imprese. Appare dunque necessario riportare la menzionata società alle sue finalità originarie, ponendo altresì freno a quelle forme di condizionamento politico che hanno talvolta nuociuto alla sua attività.

 

Il senatore IZZO (FI), dopo aver ringraziato il senatore Caddeo, invita la Commissione ad approvare l’emendamento 33.0.65 che si prefigge l’obiettivo di rafforzare la competitività nazionale nell’attrazione degli investimenti esteri.

 

Posti ai voti, gli emendamenti 33.0.65 e 33.0.66 sono respinti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) chiede alcuni chiarimenti sulla declaratoria di inammissibilità dell’emendamento 33.0.67.

 

Il presidente AZZOLLINI ribadisce che l’emendamento menzionato risulta inammissibile per materia.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 33.0.68, 33.0.69. 33.0.70, 33.0.71, 33.0.72, 33.0.73, 33.0.74, 33.0.75, 33.0.76, 33.0.77, 33.0.78, 33.0.79, 33.0.80, 33.0.81, 33.0.82 e 33.0.83.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) chiede che l’emendamento 33.0.84 sia accantonato in modo che esso sia valutato insieme alle altre proposte vertenti sul finanziamento per Roma capitale.

 

Dopo che il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ha sottolineato l’esigenza di considerare i contenuti delle varie proposte presentate dai Gruppi di opposizione in merito alla questione del finanziamento per Roma capitale, il presidente AZZOLLINI fa presente che, come peraltro già ricordato dal sottosegretario Vegas in sede di espressione dei pareri, l’emendamento 33.0.84, come pure il successivo emendamento 33.0.84a, attiene ad un problema specifico che quindi non può essere inquadrato nel tema generale del finanziamento per Roma capitale. In ogni caso, come del resto già verificatosi in precedenza, nell’eventualità in cui fosse individuato un emendamento sul quale concentrare l’esame delle questioni ricordate dalla senatrice De Petris e dal senatore Ripamonti sarà data facoltà di sottoscriverlo ai senatori firmatari di proposte su analogo argomento.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 33.0.84, 33.0.84a e 33.0.85.

 

Il senatore BARELLI (FI) ritira l’emendamento 33.0.86 trasformandolo nell’ordine del giorno 0/3223/44a/5a, il quale viene accantonato.

 

Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 34 e volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara che gli emendamenti 34.10 e 34.11, ciascuno limitatamente all’ultimo periodo, sono inammissibili.

 

Tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 34 e volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso si intendono quindi illustrati.

 

Il presidente AZZOLLINI invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all’articolo 34 e su quelle aggiuntive di interi articoli.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) si dichiara contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 34 con l’eccezione delle proposte emendative 34.10 e 34.11 di identico contenuto, rispetto alle quali esprime parere favorevole nella parte non colpita da inammissibilità.

 

Il sottosegretario VEGAS dichiara di uniformarsi per intero ai pareri espressi dal Relatore.

 

Si passa quindi alla votazione sugli emendamenti riferiti all’articolo 34.

 

In esito a distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 34.1 a 34.9.

 

Posto ai voti l’emendamento 34.10 (testo 2) nella sua riformulazione conseguente alla declaratoria di inammissibilità relativa all’ultimo periodo della proposta emendativa, esso risulta approvato; risulta dunque approvato anche l’emendamento 34.11 (testo 2), di identico tenore.

 

In seguito a distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti da 34.12 a 34.17.

 

Si passa quindi al voto sulle proposte emendative aggiuntive di nuovi articoli.

 

Posti separatamente ai voti risultano respinti gli emendamenti da 34.0.1 a 34.0.4.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 35, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara preliminarmente le inammissibilità con riguardo agli emendamenti all’articolo 35. In particolare risultano inammissibili per mancanza di copertura finanziaria gli emendamenti 35.16 (limitatamente al comma 1-bis), 35.18, 35.39, 35.41, 35.44, 35.57, 35.62 (per materia e copertura), 35.63 (per materia e copertura), 35.64 (limitatamente all'anno 2006 e successivi), 35.70, 35.71, 35.72, 35.73, 35.74, 35.75, 35.77 (limitatamente al comma 5-ter), 35.86, 35.94 (limitatamente alla Tabella C), 35.107, 35.113, 35.116, 35.133, 35.134, 35.148, 35.151, 35.155, 35.162, 35.202, 35.203 (per materia e copertura), 35.213, 35.227, 35.244, 35.266, 35.274, 35.0.28, 35.0.31, 35.0.35. Sono altresì dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti: 35.20, 35.43, 35.79, 35.85, 35.119, 35.128, 35.137, 35.154, 35.184, 35.186, 35.188, 35.189/3, 35.199, 35.200, 35.230, 35.231, 35.240, 35.242, 35.243, 35.245, 35.246, 35.283, 35.253, 35.254, 35.255, 35.256, 35.257, 35.258, 35.259, 35.260, 35.261, 35.263, 35.267, 35.268, 35.272, 35.275, 35.0.20, 35.0.21, 35.0.24, 35.0.54 e 35.0.60.

 

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 35.

 

Sull’emendamento 35.4 interviene svolgendo alcuni brevi cenni illustrativi il senatore FERRARA(FI), specificando, tra l’altro, che con la proposta emendativa in questione si intende promuovere il potenziamento delle erogazioni strumentali, l’aggiornamento tecnologico nel settore della radiofonia e la ricerca avanzata di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico. Rileva come il comma 17 della proposta emendativa possa considerarsi invece in parte superato dall’accoglimento dell’emendamento a sua firma 34.11.

 

Sull’emendamento 35.19 interviene in sede di illustrazione la senatrice DE PETRIS (Verdi-U) osservando come, anche in seguito all’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza alimentare europea che troverà la sua sede a Parma, l’Italia rimanga l’unico dei paesi dell’Unione Europea a non aver ancora provveduto a dotarsi di un soggetto giuridico caratterizzato da spiccate caratteristiche di indipendenza e autonomia nel settore della sicurezza alimentare. E’ proprio a tali fini che la proposta emendativa si propone di istituire un’apposita agenzia dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa. Osserva conclusivamente come tale emendamento presenti anche delle evidenti interdipendenze con disegni di legge in esame presso l’altro ramo del Parlamento e volti a regolare la materia della sicurezza alimentare; é per questa ragione che ritiene ipotizzabile che si provveda ad un accantonamento della proposta emendativa al fine di garantire l’istituzione dell’agenzia alimentare senza sovrapposizioni e nel quadro di un progetto organico.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) provvede ad illustrare l’emendamento 35.23 con il quale si intende garantire al Ministero delle attività produttive di promuovere protocolli d’intesa con le Associazioni imprenditoriali di categoria avvalendosi, peraltro, della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero. Ciò consentirebbe, a suo modo di vedere, un più razionale ed efficiente impiego delle risorse del Fondo previsto all’articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 35.29 volto a garantire un incremento dei fondi per il made in Italy attraverso una disposizione di coordinamento normativo che incide sul comma 61 dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003, aumentando di 5 milioni di euro gli stanziamenti per ciascun anno del triennio 2005-2007.

 

Sull’emendamento 35.30 interviene la senatrice DE PETRIS (Verdi-U) rilevando come si tratti di una proposta emendativa recante un importo di spesa piuttosto contenuto e finalizzato a garantire una forma di tutela assai importante per i vitigni autoctoni antichi e tradizionali italiani, rilanciando le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione degli stessi vitigni anche mediante l’applicazione delle norme in materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, perché finalizzati all’organizzazione di mostre, esposizioni, studi e ricerche.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) svolge quindi una breve illustrazione dell’emendamento 35.31. Chiede, comunque, che la Commissione possa convenire sull’opportunità di un accantonamento della proposta emendativa.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) svolge quindi un’illustrazione delle proposte emendative 35.32, 35.33, 35.34, 35.35, 35.36 e 35.37 chiarendo come esse siano tutte volte a predisporre interventi di incentivazione in favore del settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Segnala, in particolare, il riferimento contenuto nell’emendamento 35.35 al piano d’azione nazionale sull’agricoltura biologica e sui prodotti biologici. Precisa quindi come in materia sia stato approvato il piano di azione europeo e pertanto appaia quanto mai opportuno provvedere al finanziamento del piano d’azione italiano. Conclude osservando come l’emendamento 35.36 sia finalizzato a promuovere un miglioramento dell’accesso dei prodotti agro-alimentari ai mercati locali garantendo una percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare da destinarsi esclusivamente ai prodotti agro-alimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza di ciascuna Regione. Con tale emendamento si intende attribuire nuovi poteri alle Regioni per far fronte ad una fase delicata nel generale contesto della produzione e della distribuzione dei prodotti agroalimentari.

 

Sull’emendamento 35.60 interviene il senatore EUFEMI (UDC) illustrandone l’intento di autorizzare le Regioni ad effettuare pagamenti superiori a quelli realizzabili in base ai piani finanziari allegati a ciascun piano di sviluppo rurale attuato ai sensi del Regolamento (CE) 1257/99. Ricorda come attraverso tale autorizzazione ad un maggior livello di spesa si intenda determinare l’attivazione del meccanismo premiale alla base delle tecniche di incentivazione comunitarie per le quote di coltura relative agli anni successivi al 2005.

 

Anche il senatore SALERNO (AN) si dice assolutamente favorevole a tale emendamento volto a determinare un overbooking dei fondi strutturali, utile ad attivare il meccanismo premiale citato dal senatore Eufemi.

 

Sull’emendamento 35.78 ha la parola il senatore LAURO (FI) per chiedere chiarimenti al relatore proponente sulla portata del riferimento relativo alle distanze chilometriche percorse in mare e ai costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, auspicando che tale disciplina venga a riguardare, se approvata, anche le isole minori.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) domanda chiarimenti sulla copertura finanziaria della proposta emendativa 35.78 avanzata dal relatore sul disegno di legge finanziaria.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP), proponente dell’emendamento 35.78, si riserva di fornire chiarimenti sui rilievi svolti dai senatori intervenuti.

 

Il senatore LAURO (FI) svolge una breve illustrazione dell’emendamento 35.82 volto al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica.

 

Il presidente AZZOLLINI avverte, quindi, che, in conseguenza dell’approvazione della proposta 30.34a, risultano preclusi gli emendamenti 35.89 e 35.90 (ad eccezione del primo capoverso).

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) presentatore dell’emendamento 35.89, prende atto della precisazione del presidente Azzollini, ritenendo tuttavia che il problema della soppressione dell’anzidetto comma rimanga, poiché da un lato la Banca d’Italia rimane esclusa dagli studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale, dall’altro l’autorizzazione di spesa prevista non risulta congrua rispetto alla finalità stabilita.

 

Il senatore TAROLLI (UDC) provvede ad illustrare l’emendamento 35.90 per la parte non preclusa. Esso intende promuovere l’elaborazione di ricerche e di studi di fattibilità nel settore creditizio anche, eventualmente, per favorire la creazione di Banche a carattere regionale.

La caratteristica preminente di tale proposta emendativa è quella di un autorizzazione di spesa che ammonta a soli 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2005 rispetto ai 5 milioni previsti nell’ultima parte del comma 7 dell’articolo 35 che essa intende sostituire. Osserva, quindi, come l’iniziativa prevista dal comma 7 dell’articolo 35 possa dirsi meritevole negli intenti ma certamente non condivisibile nella disciplina specifica che il comma reca, specialmente considerando il consistente impegno di spesa che esso prevede.

 

Dopo che il relatore Paolo FRANCO (LP) interviene per riformulare l’emendamento a sua firma 35.94, colpito da parziale inammissibilità, passa ad illustrarne brevemente il contenuto, rilevando come la proposta emendativa 35.94 (testo 2) sia volta al rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane.

 

Sull’emendamento 35.103 il senatore FERRARA (FI) interviene per precisare che si tratta di un incremento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 in favore delle risorse relative all’8 per mille.

 

L’emendamento 35.104 è fatto proprio dal senatore MARINO (Misto-Com).

 

Sull’emendamento 35.106 interviene il senatore FERRARA (FI) per precisare che si tratta semplicemente di una proroga della facoltà di presentare domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2003; tale facoltà, qualora la proposta emendativa trovasse accoglimento, potrebbe essere esercitata entro il 31 marzo 2005.

 

Sull’emendamento 35.109 interviene il senatore LAURO (FI) che lo fa suo e lo illustra, rilevando come si tratti di una proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ed in mobilità per le imprese esercenti attività commerciale con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti e infine, per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) passa quindi ad illustrare l’emendamento 35.115 volto a favorire l’accesso delle giovani coppie di cittadini dell’Unione Europea alla prima casa di abitazione.

 

L’emendamento 35.118 è brevemente illustrato dal senatore EUFEMI (UDC) che rileva come esso non importi nuove spese né riduzioni di entrate e come la sua approvazione sia tra l’altro in grado di sortire un effetto indiretto di liberalizzazione nel settore delle cooperative edilizie a proprietà divisa.

 

Il senatore LAURO (FI) fa suo ed illustra l’emendamento 35.132. Illustra quindi l’emendamento 35.143 rilevando come esso autorizzi la società Sviluppo Italia ad accettare il pagamento dell’importo dovuto dai soggetti che hanno presentato domanda di accesso alla procedura transattiva di cui all’articolo 4, comma 105, della legge n. 350 del 2003. Precisa quindi che tale proposta emendativa non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

 

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) illustra la propostaemendativa 35.144.

 

Sull’emendamento 35.149 interviene il senatore EUFEMI (UDC) rilevando come esso faccia fronte all’esigenza di istituire un fondo per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza della navi e delle strutture portuali svolte dal corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Precisa quindi che si tratta di esigenze derivanti, tra l’altro, dal necessario adeguamento agli standard di sicurezza previsti da apposite convenzioni internazionali. Di tale proposta emendativa propone, comunque, l’accantonamento.

 

L’emendamento 35.152 è fatto proprio dal senatore LEGNINI(DS-U).

 

Il senatore FERRARA (FI) fa suo e illustra l’emendamento 35.158.

 

L’emendamento 35.159 è illustrato dal senatore GIARETTA (Mar-DL-U) il quale sottolinea come esso sia volto a far fronte ad impegni internazionali dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e, in particolare, alle obbligazioni assunte e finora inadempiute dall’Italia, per il finanziamento del Fondo Globale per la lotta all’HIV, all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra quindi l’emendamento 35.174 che persegue l’obiettivo di un risanamento del fondo bieticolo nazionale, così da far fronte ai danni derivanti al settore agricolo dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2003 e poi protrattesi anche nel corso del 2004.

 

Il senatore LAURO (FI) sottoscrive l’emendamento 35.179 e si sofferma sull’emendamento 35.0.53 vertente su problematiche che sono state oggetto di un ordine del giorno approvato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U) appone la propria firma all’emendamento 35.187.

 

Il RELATORE ritira l’emendamento 35.189 e riformula l’emendamento 35.205 nell’emendamento 35.205 (testo 2) che include anche l’area di Marcianise in provincia di Caserta.

 

Il senatore MARINO (Misto-Com) esprime riserve sulla copertura dell’emendamento 35.205 (testo 2) che sottrae risorse al fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U) sottolinea che nell’emendamento in esame dovrebbero essere ricomprese anche le aree industriali di L’Aquila e di Chieti.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 35.190, volto a garantire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006, nonché l’emendamento 35.208 finalizzato a prevedere autorizzazioni di spesa per l’adozione di interventi per la promozione e lo sviluppo territoriale in bacini termali ubicati in aree ricomprese all’interno dei parchi naturali. Segnala altresì all’attenzione della Commissione gli emendamenti 35.226, 35.235, 35.252 e 35.0.36.

 

Il senatore BARELLI (FI) illustra quindi gli emendamenti 35.192 e 35.193.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) ed il senatore CICCANTI (UDC) appongono le rispettive firme sugli emendamenti 35.192 e 35.193.

 

Il senatore SALERNO (AN) segnala all’attenzione della Commissione l’emendamento 35.280 - volto alla proroga del fondo per il finanziamento della cassa integrazione speciale in determinate aree in crisi - e chiede chiarimenti sulla declaratoria di inammissibilità dell’emendamento 35.0.60.

 

I senatori CURTO (AN) e BONGIORNO (AN) sottoscrivono l’emendamento 35.280.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI) ribadisce l’inammissibilità dell’emendamento 35.0.60.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) riformula l’emendamento 35.282 nell’emendamento 35.282 (testo 2) al fine di risolvere alcuni squilibri verificatisi nella regione Sardegna con riferimento alle quote latte.

 

Il senatore MICHELINI (Aut) illustra l’emendamento 35.0.70 volto ad estendere le disposizioni di cui all’articolo 80, comma 37, della legge n. 289 del 2002 anche alle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano.

 

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato che i restanti emendamenti riferiti all’articolo 35 e volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso si intendono illustrati, il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 0,10.

 


EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

 

Art. 33.

 

33.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

33.2

Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Ministero dell’economia e delle finanze può sottoscrivere quote di uno o più fondi comuni di investimento, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in misura non superiore al 25 per cento del patrimonio del fondo stesso. I fondi verranno individuati con procedure ad evidenza pubblica, per assicurare che la gestione dei fondi stessi sia coerente con le finalità pubbliche».

 

33.3

Passigli

Al comma 1, sostituire le parole: «localizzate nelle aree sottoutilizzate» con le seguenti: «operanti nei settori delle biotecnologie, neuroscienze, postgenomica, nanotecnologie, robotica e areospaziale».

 


33.4

D’Amico

Al comma 1, dopo le parole: «uno o più fondi comuni» aggiungere le seguenti: «mobiliari chiusi».

 

33.5

Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «fondi comuni di investimento» aggiungere le seguenti: «prevalentemente destinati all’investimento in tali settori».

 

33.6

Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «fondi comuni di investimento» aggiungere le seguenti: «prevalentemente destinati all’investimento in tali aree».

 

33.7

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato».

 

33.8

D’Amico

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed eventualmente prevedendo» fino alla fine del comma.

 

33.9

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

33.10

Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse di un apposito Fondo per la promozione di fondi comuni di investimento nel Mezzogiorno il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. A decorrere dall’anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

 

33.0.1

Izzo

Dopo l’articolo 33, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta spettanti in base all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino al 18 novembre 2002».

 

33.0.2

Bongiorno, Lauro, Izzo

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno della competitività delle imprese nelle aree sottoutilizzate)

1. Nelle aree sottoutilizzate tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nullaosta, permesso e di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per l’esercizio di attività economiche sono sostituiti da una denuncia di inizio di attività da presentare all’amministrazione competente assieme alle dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. La pubblica amministrazione competente verifica entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di inizio di attività la veridicità delle dichiarazioni di autocertificazione prodotte e adotta i provvedimenti amministrativi conseguenti».

 

33.0.3 (vedi 1.18)

Marini, Crema, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fiscalità di vantaggio per le aree sottoutilizzate)

1. Al fine di favorire il trasferimento di capitali dall’esterno delle aree sottoutilizzate, le nuove iniziative imprenditoriali potranno fruire di un regime fiscale agevolato commisurato alla minore efficienza dei servizi pubblici erogati e alla minore dotazione infrastrutturale rispetto alla media nazionale. Le agevolazioni fiscali sono riconosciute in via automatica sulla base di parametri predisposti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dell’economia e delle finanze e approvati dal CIPE, nonché di una mappatura del territorio da effettuarsi, da parte del medesimo Dipartimento, indifferibilmente entro il primo semestre del 2005.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono considerate prioritarie rispetto ad altri strumenti e sono finanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo è esteso agli interventi prioritari del presente articolo. Per le finalità esposte al comma 1 il Fondo viene incrementato di 500 milioni per l’anno 2005.

3. In sede di successive leggi finanziarie, viene altresì determinata la quota di risparmi di spesa previsti con la progressiva trasformazione dei contributi in conto capitale in prestiti a tassi agevolati, da destinare annualmente al finanziamento del presente articolo».

Conseguentemente la copertura finanziaria per l’anno 2005 è assicurata dalla riduzione di 500 milioni dell’ammontare complessivo destinato al ripristino del saldo netto da finanziare del disegno di legge finanziaria iniziale.

 

33.0.4

Garraffa, Caddeo, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riduzione dell’aliquota IVA per gli stabilimenti balneari)

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

 

33.0.5

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)

1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed ai datori di lavoro che trasformano i contratti dei lavoratori interinali ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dei collaboratori a progetto ed alle altre figure lavorative disciplinate dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e di ogni altra figura di lavoratore parasubordinato disciplinata dalle leggi vigenti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 ed è estesa alle spese per la realizzazione di cataloghi e altri strumenti per la promozione e la commercializzazione dell’offerta Italia.

3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

4. Per gli anni 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l’IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

“120-bis. Case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

120-ter. Prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

120-quater. Prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;“.

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: “concerti vocali e strumentali,“ sono inserite le seguenti: “ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.6

Angius, Bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Sodano Tommaso, Falomi, Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu, Bastianoni, Coviello, Dettori, Veraldi, Montagnino

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riduzioni IVA per il rilancio del turismo nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio, lo sviluppo e l’insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2005, 2006 e 2007, al 10 per cento».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

i) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.7

Garraffa, Caddeo, Chiusoli, Maconi, Baratella

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Norme sull’applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche)

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, dopo il numero 120), sono inseriti i seguenti:

«120-bis. Case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135».

2. Al numero 123 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: “concerti vocali e strumentali,“ sono inserite le seguenti: “ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

 

33.0.8

Chirilli, Nessa, Meleleo, Curto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, ai fini della determinazione delle quote di compartecipazione all’IVA e del Fondo perequativo nazionale, al decreto legislativo n. 56 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

«all’articolo 7, comma 1, parte I, punto 2, le lettere c) e d), sono soppresse».

Conseguentemente, fino alla istituzione ed alla disciplina del fondo perequativo previsto dall’articolo 119, comma 3, della Costituzione, sono sospesi gli effetti positivi e negativi derivanti, alle quote di ciascuna Regione, dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, rispetto alle quote che si sarebbero determinate con l’applicazione del criterio della spesa storica.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalle quote attribuite alle Regioni per l’anno 2002. Eventuali somme già corrisposte saranno oggetto di conguaglio con le quote da attribuire per gli anni 2003 e 2004».

 

33.0.9

Nocco, Gentile, Ponzo

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Il comma 9 e il comma 12 dell’articolo 41 della legge n. 289 del 2003, sono così modificati:

«9. Fino al 31 dicembre 2006, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e del mobile imbottito rientranti nell’obiettivo 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l’anno 2003, 106,5 milioni di euro per l’anno 2004 e 70 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007. All’onere per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 si provvede a carico del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

 

33.0.10

Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Agevolazioni fiscali per le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. A decorrere dall’esercizio 2005, alle imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2, è riconosciuta l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa di un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono iscritti su un apposito prospetto sezionale di bilancio, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, e comunicati a consuntivo all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L’agevolazione di cui al comma 1, si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. L’efficacia del disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.11

Angius, Bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Sodano Tommaso, Falomi, Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu, Bastianoni, Coviello, Dettori, Veraldi, Montagnino

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Esenzione dall’Irap per l’assunzione di ricercatori nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente:

«4-bis.1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), ubicati nelle aree obiettivo 1 e 2, non si tiene conto, ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al comma 4-bis.1, dei lavoratori nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato esclusivamente a finalità di ricerca e sviluppo tecnologico di prodotti e processi produttivi, nonché degli apprendisti e dei disabili».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.12

Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Finanziamento poli tecnologici presso le Università localizzate nelle aree Obiettivo 1 del paese)

1. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è definita un’iniziativa speciale dello Stato diretta al potenziamento dell’innovazione tecnologica delle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 del Paese e, in particolare, al rafforzamento delle attività di ricerca tecnologica applicata condotte nelle Università meridionali.

2. Il programma di innovazione – condotto secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio europeo di Lisbona quale successivamente attuato dalla Commissione europea e definito dalle singole Università e valutato da soggetti indipendenti e di alta professionalità – è focalizzato sulla costruzione di parchi tecnologici localizzati nelle Università e diretto a promuovere la localizzazione di imprese di carattere innovativo in tali aree.

3. Le risorse necessarie al finanziamento del programma di cui al comma 2 sono ottenute attraverso la contrazione di mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, la Cassa Depositi e prestiti ed altre istituzioni finanziarie non aventi scopo di lucro.

4. Le risorse rinvenienti da tali mutui sono distribuite tra le varie realtà Universitarie che faranno richiesta sulla base di indicatori afferenti al grado di efficienza dell’Università, alle dimensioni ed alla qualità dei programmi di investimento proposti, al numero di imprese che abbiano fornito la propria disponibilità a localizzare i propri investimenti in tali aree, alla coerenza ed alla sinergia tra il programma di livello nazionale e quelli eventualmente condotti a livello regionale.

5. Per il finanziamento del programma di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno trentennali pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 19837 n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.13

Angius, Bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Sodano Tommaso, Falomi, Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu, Bastianoni, Coviello, Dettori, Veraldi, Montagnino

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il recupero dei centri storici urbani e delle aree metropolitane del Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle Regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.

2. Il Ministero per le attività e i beni culturali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, le Regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell’erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L’erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziate risorse pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

33.0.14

Garraffa, Caddeo, Montalbano, Rotondo, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Prestito d’onore per l’innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate)

1. Nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, di cui all’allegato 1, per il finanziamento del prestito d’onore, è riservata alla concessione di prestiti d’onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell’industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l’elaborazione di studi di fattibilità e per attivista di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell’assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attivista produttive, designato d’intesa con il Ministero dell’innovazione e dell’università e della ricerca scientifica».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

 

33.0.15

Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Credito d’imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la crescita delle imprese del Mezzogiorno, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate, a decorrere dall’anno 2005, all’incremento dell’occupazione nelle aree obiettivo 1 e 2. A tal fine si applicano, in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il credito d’imposta di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 450 euro per ciascun lavoratore nuovo assunto e per ciascun mese, rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

3. L’ammontare del credito d’imposta di cui al comma 10, articolo 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 250 euro».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.16

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Credito d’imposta per nuove assunzioni)

1. Al fine di favorire la crescita dell’occupazione, il credito d’imposta di cui al comma 2 dell’articolo 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 450 euro per ciascun lavoratore nuovo assunto e per ciascun mese, rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse aggiuntive destinate all’attuazione del comma 2, articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.17

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Debenedetti, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Innalzamento del limite per la compensazione dei crediti d’imposta)

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 le parole “è fissato in lire 1 miliardo“, sono sostituite con le seguenti: “è fissato in euro 1 milione“».

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro»;

b) all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

 

33.0.18

Chiusoli, Caddeo, Baratella, Maconi, Garraffa

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Credito d’imposta per investimenti in tecnologie anti-contraffazione)

1. Alle imprese, ai consorzi d’imprese, agli enti controllanti di gruppi di imprese e alle società di servizi appositamente costituite da imprese, che effettuano investimenti per la prevenzione dei fenomeni di contraffazione ed in tecnologie per l’identificazione dei prodotti, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, un credito d’imposta nella misura del 35 per cento delle spese sostenute a tal fine. Per definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.19

Tarolli, Ciccanti, Ronconi

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci associati o partecipanti nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione alla vendita collettiva per conto dei produttori soci“;

il comma 3 e abrogato;

al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario»;

il comma 10 e abrogato;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano salvo quella di cui al comma 7 ultimo periodo ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442“.

Conseguentemente, all’articolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Birra: euro 1.59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato»;

le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56.15 per ettolitro,» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;

le parole: «Alcole etilico: euro 730.87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».

 

33.0.20

Eufemi

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972. n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci“.

il comma 3 è abrogato;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;

il comma 10 è abrogato;

il comma 11 e sostituito dal seguente:

“11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442“.

Conseguentemente, all’articolo 36 dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato»;

le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56.15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»:

le parole: «Alcole etilico: euro 730.87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».

 

33.0.21

Salerno, Eufemi, Tarolli

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci;

il comma 3 è abrogato;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;

il comma 10 è abrogato;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442“.

Conseguentemente, all’articolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sul consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato»;

le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;

le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».

 

33.0.22

Filippelli

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all’obiettivo I dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, e costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità nel Mezzogiorno“.

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2005.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 150.000;

2006: – 150.000;

2007: – 150.000.

 

33.0.23

Salerno

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa straordinaria di 20 milioni di euro per il 2005, di 30 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n 289, come rifinanziato dalla presente legge.

 

33.0.24

Veraldi

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, e successive modificazioni, e n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, in materia rispettivamente di zone franche e depositi franchi e di istituzione del codice doganale comunitario, è autorizzata la costituzione di un punto franco nel porto di Gioia Tauro.

2. Alla delimitazione del punto franco di cui al comma 1 si provvede, d’intesa con la regione Calabria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per le politiche agricole.

3. L’area di cui al comma è considerata punto franco per quanto concerne:

a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;

c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull’incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

4. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime di esenzione di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la regione Calabria.

5. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nell’area di cui al comma 1 ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.

6. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti importati.

7. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma 5 godono dell’esenzione dai diritti di confine per l’importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all’attività produttiva.

8. La regione Calabria indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.

9. Nel punto franco di cui al comma 1, in deroga alla normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l’immissione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nel medesimo punto franco e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.

10. Il Governo, d’intesa con la regione Calabria, provvede a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo finale locale ai sensi del comma 8.

11. La regione Calabria provvede a definire un programma che indica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di punto franco.

12. La regione Calabria, con riferimento al punto franco di Gioia Tauro:

a) determina le imprese ammesse a operare al suo interno;

b) istituisce un Fondo di rotazione per le iniziative economiche;

c) assicura il funzionamento di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative economiche, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;

d) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali;

e) definisce condizioni agevolative per l’acquisto e l’affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali;

f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il funzionamento del punto franco;

g) attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie esterne, reali e monetarie, che contribuiscono ad originare le precondizioni dello sviluppo.

13. Gli oneri per la istituzione e la gestione del punto franco di Gioia Tauro sono a carico della regione Calabria.

14. Le norme di attuazione del presente articolo sono emanate, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, sentita la regione Calabria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

33.0.25

Dato, Giaretta, Magistrelli, Soliani, Baio Dossi, Treu, Morando

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi all’occupazione delle giovani donne)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l’assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all’ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001. esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;

b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;

c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;

d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.26

Dato, Treu, Giaretta, Soliani, Baio Dossi, Magistrelli, Coviello, Montagnino

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi all’occupazione delle giovani donne)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l’assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all’ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001. esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;

b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso dl occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;

c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;

d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito. con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.27

Angius, Bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Falomi, Battafarano, Montagnino, Dato, Treu, Pizzinato, Piloni, Viviani, Gruosso, Di Siena, Ripamonti, Sodano Tommaso

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi all’occupazione delle giovani donne)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l’assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all’ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta r per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo de lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;

b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;

c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;

d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.28

Dato, Treu, Giaretta, Soliani, Baio Dossi, Magistrelli, Coviello, Montagnino

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rifinanziamento delle misure a sostegno dell’imprenditoria e dell’autoimprenditorialità femminile)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo, donna nel lavoro, l’articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). – 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 1, approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non inferiore al 25 per cento, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per le pari opportunità.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1 comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell’anno in cui l’iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l’impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il “Comitato per l’imprenditoria femminile“, di cui all’articolo 10 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni con il seguente criterio: per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati; per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall’ISTAT, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente“.

2. A decorrere dall’anno 2004, il “Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile“, di cui all’articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è finanziato nella misura di 30 milioni di euro in ragione d’anno.

3. Nell’esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all’innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell’autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla forrnazione delle lavoratrici autonome».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmenle ridotti escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

33.0.29

Dato, Soliani, Baio Dossi, Magistrelli

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove norme in materia di lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione d sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all’articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2“;

b) al comma 8, le parole: “fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno dieci giorni lavorativi“;

c) al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione e della possibilità di denuncia del patto ai sensi del comma 10-bis“;

d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

“10-bis. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore può denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:

1) esigenze di carattere familiare connesse alla cura di figli minori di anni 12, anche adottivi o i affidamento;

2) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;

3) esigenze di assistenza a familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ovvero di familiari non autosufficienti;

4) per gravi motivi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

La denuncia in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

10-ter. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10-bis non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

10-quater. A seguito della denuncia di cui al comma 10-bis viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo“».

 

33.0.30

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2003 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato, per il periodo d’imposta in vigore al 1o gennaio 2005, in lire 5 milioni».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 


33.0.31

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall’esercizio finanziario 2005 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell’applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

33.0.32

Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incentivi al credito cooperativo)

1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni costituite fra il 1º gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all’obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d’imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza contenente gli elementi identificativi dell’istituto di credito fra cui, in particolare la data di costituzione dell’istituto, la data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

33.0.33

Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64)

1. All’articolo 9 della legge 1º marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ammodernare, qualificare ed ampliare l’apparato tecnologico, scientifico-professionale e produttivo delle imprese al fine di accrescerne la competitività sul mercato nazionale ed internazionale“;

b) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

a-bis) a fissare i criteri, le modalità e le quote di finanziarnento in conto capitale, agevolato e tramite credito bancario, delle iniziative e dei progetti. A tal fine, il finanziarnento in conto capitale deve essere pari ad almeno il 20 per cento dell’investimento programmato, da erogare sulla base dello stato di avanzamento dello stesso. Alle restanti risorse per le realizzazione delle iniziative e dei progetti si provvede mediante finanziamento agevolato erogato dalla Cassa depositi e prestiti SpA e mediante credito erogato dagli istituiti bancari”;

c) sostituire il camma 6 con il seguente:

“6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono ricompresse anche quelle relative alle commesse alle Università e ai Centri di ricerca, finalizzate allo sviluppo di prodotti e processi produttivi altamente innovativi, all’acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie, nonché le spese per la promozione commerciale dei prodotti su scala internazionale“».

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

33.0.34

Chiusoli, Caddeo, Baratella, Maconi, Garraffa

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Certezza dei tempi nei rapporti tra pubblica amministrazione e sistema delle imprese)

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli Uffici per le relazioni al pubblico, l’elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, stabilito dal responsabile dell’Ufficio competente ai sensi della legge 7 agosto l990, n. 241, da presentare all’atto dell’istanza ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo richiesto. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai privati documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità di cui al periodo precedente. L’eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all’elenco stabilito, è richiesta, previa motivazione del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione da parte dell’interessato della documentazione richiesta. Decorso tale termine senza che il responsabile del procedimento abbia richiesto l’integrazione della documentazione si prescinde ai fini dell’adozione del provvedimento. Nel caso in cui l’Amministrazione non adotti il provvedimento favorevole al richiedente in quanto la documentazione non acquisita è determinante per il completamento dell’istruttoria ai fini della tutela di interessi costituzionalmente garantiti, il responsabile del procedimento risponde personalmente per la mancata adozione del provvedimento favorevole».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

 

33.0.35

Tessitore, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili)

1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell’Innovazione tecnologica nel settore dell’energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall’anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall’obbligo relativo all’energia elettrica prodotta da fonti «assimilate», relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo dipendente dall’obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas; a tal fine, l’Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell’ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all’erogazione di contributi destinati all’ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell’ambito del Programma annuale di incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell’ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

7. A seguito dell’approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili».

 

33.0.36

Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di favorire la ricerca, l’individuazione e il recupero delle somme derivanti dall’evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale i Comuni –fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previa modiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all’attuazione dell’obiettivo della lotta all’evasione fiscale e contributiva – sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziale e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrate garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell’operazione.

2. Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all’evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al recupero essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell’operazione.

3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all’Ente Provincia di competenza.

4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e delle Province sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato».

Conseguentemente,

1. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

33.0.37

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Programma tetti fotovoltaici 2005)

1. Al fine di favorire l’impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica e allo scopo di promuovere fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico, Il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e autorizzato ad avviare il programma “Tetti fotovoltaici 2005“ con le stesse caratteristiche e modalità del precedente programma.

2. Le risorse destinate al finanziamento del programma “Tetti fotovoltaici 2005“ sono quantificate in 45 milioni di euro.

3. Il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio è tenuto a impegnare e a ripartire, fra le regioni e le province autonome che hanno aderito al nuovo programma, le risorse di cui al comma 2, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2005».

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 43-bis.

(Incremento aliquote tabacchi)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,6 per cento».

 

33.0.38

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione della Commissione per l ’avvio di un Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili)

 

1. Al fine di valutare gli effetti e i benefici derivanti dall’utilizzo di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico ed eolico il Governo è autorizzato ad istituire una apposita Commissione.

2. La Commissione composta da membri scelti fra esperti e docenti universitari nel campi delle fonti rinnovabili di energia, della fisica, dell’economia e dell’imprenditoria ha il compito di elaborare studi, progetti e valutazioni circa l’effettiva economicità e convenienza dell’avvio di un “Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili“ da installare lungo le reti nazionali delle autostrade e delle ferrovie, e relative pertinenze e strutture, quali stazioni ferroviarie, caselli autostradali, aree di servizio.

3. La commissione termina i suoi lavori entro un anno dalla sua effettiva costituzione e presenta una relazione finale trasmessa anche al Parlamento.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Aumento tassa superalcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell’1 per cento».

 

33.0.39

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Agevolazioni per i consumi ecosostenibili).

1. Per l’anno 2005, le persone fisiche titolari di un reddito annuo non superiore ad euro 35.000 possono detrarre, al fini dell’imposta sul reddito e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al il 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi corrisposti a banche e altri intermediari finanziari per finanziamenti di credito al consumo destinati all’acquisto di autoveicoli, motocicli ed elettrodomestici conformi ai più avanzati standard comunitari in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata complessiva superiore a tre anni e un tasso di interesse passivo superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto praticato nel trimestre precedente l’erogazione del finanziamento.

3. I criteri, le modalità di applicazione dell’agevolazione, compresa l’elencazione e le caratteristiche dei beni il cui acquisto è agevolabile, sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e del territorio e con il Ministro delle attività produttive da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

b) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

«Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

33.0.40

Brunale, Giovanelli, Chiusoli, Modica, Caddeo, Morando, Franco Vittoria

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell’uso dell’idrogeno)

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e sviluppo dell’uso dell’idrogeno, anche prodotto da fonti rinnovabili quali l’energia solare, l’eolica, l’idraulica e la geotermica, quale vettore energetico non inquinante, è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione. dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1, nell’ambito del “Piano nazionale della ricerca“».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

33.0.41

Pagano, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Soliani, Tessitore, Togni

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull’utilizzazione dell’idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuove centrali superiori a 300 Mw che non avviano i lavori di realizzazione dei progetti approvati dalle autorità competenti entro un anno dalla autorizzazione e comunque entro il 2005 per quelli già autorizzati. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici o amministrativi che impediscano l’avvio dei lavori.

2. Con decreto ministeriale sono definiti i criteri attuativi e il tasso di interesse legale per ciascuna annualità.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione».

 

33.0.42

Soliani, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull’utilizzazione dell’idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuovi centrali che non avviano i cantieri entro settembre 2005. La sanzione corrisponde al 10 per cento del valore dell’investimento previsto per la realizzazione della centrale stessa. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici, amministrativi o sociali che impediscono l’avvio dei lavori.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione».

 

33.0.43

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa.

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili)

1. È istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo Nazionale per il Sostegno della Ricerca e dell’Innovazione tecnologica nel settore dell’energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall’anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall’obbligo relativo all’energia elettrica prodotta da fonti «assimilate», relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall’obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma i sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, d seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas; a tal fine, l’Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell’ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all’erogazione di contributi destinati all’Enea e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell’ambito del Programma annuale di incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell’ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

7. A seguito dell’approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell’ambiente previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

33.0.44

Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Garraffa, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla Legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge l9 dicembre 1992, n. 488, prima della lettera a), è inserita la seguente:

“Oa) Le agevolazioni sono concesse, in via prioritaria e in misura non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili, per progetti relativi all’ampliamento di attività e produzioni tecnologicamente avanzate e per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica“».

 

33.0.45

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni

Dopo l’articolo 33 aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Enav e Asi).

1. Le quote versate all’ENAV e all’ASI ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all’ASI per l’esercizio 2005 per progetti presentati e non finanziati in precedenza pur se considerati idonei, con priorità a progetti internazionali di ricerca fondamentale, e per l’altra metà al Ministero delle attività produttive presso il Fondo di incentivazione industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l’esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell’ASI ed in particolare:

a) rendere più competitive le aziende italiane nell’assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell’Esa;

b) realizzazione incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull’infrastruttura satellitare Galileo;

c) promuovere l’attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;

d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;

e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;

f) realizzazione del centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;

g) realizzazione delle infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell’Agenzia europea di navigazione satellitare.

2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. I fondi sono assegnati con procedure concorsuali sulla base della qualità dei progetti presentati».

 

33.0.46

Guerzoni, Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa.

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero)

1. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma 4 dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti::

a) 1º anno: 100 per cento del costo;

b) 2º anno: 70 per cento del costo;

c) 3º anno: 50 per cento del costo;

d) 4º anno: 30 per cento del costo;

e) 5º anno e succ. 10 per cento del costo;

f) al termine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.

6-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari 700 milioni di euro».

b) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1.. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine d assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

 

33.0.47

Garraffa, Guerzoni

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma quarto dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:

a) 1 anno: 100 per cento del costo;

b) 2 anno: 60 per cento del costo;

c) 3 anno: 30 per cento del costo;

d) 4 anno e successivi: 5 per cento del costo;

f) al termine del 4 anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce «stracci».

6-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 


33.0.48

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di sostegno per lo sviluppo delle affiliazioni commerciali-franchising).

1. Al fine di promuovere azioni di sostegno allo sviluppo commerciale e all’innovazione delle affiliazioni commerciali-franchising in Italia nell’ambito delle iniziative avviate da Sviluppo Italia Spa, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un apposito fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Ai fini del comma 1, le imprese operanti nelle affiliazioni commerciali ai sensi della legge 6 maggio 2004, n. 129, ed in particolare gli affilianti con una rete attiva da almeno tre anni. potranno beneficiare di un finanziamento, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 disciplinato secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministero delle attività produttive da emanare entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

33.0.49

Garraffa, Rotondo, Montalbano, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005, ai soggetti titolari di reddito d’impresa, che risultino vittime di estorsioni e danneggiamenti ad attività produttive, locali. magazzini ed esercizi commerciali di proprietà, che denunciano alle autorità di polizia e alla magistratura i propri vessatori, è concessa una riduzione dell’aliquota d’imposta sui redditi, nella misura massima del 40 per cento rispetto a quelle vigenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole. «per l’anno 2005», con seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

b) dopo l ’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 


33.0.50

Garraffa, Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488. articolo 27, comma 11, di cui all’allegato 1, per il finanziamento dei prestito d’onore, è riservata alla concessione di prestiti d’onore per un importo pro capite non superiore a 25.000, euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d’onore di cui al comma 1».

 

33.0.51

Compagna, Izzo

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici“ sono sostituite dalle seguenti: “forfetizzazione della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici“».

Conseguentemente all’articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 6.000;

2006: – 6.000;

2007: – 6.000.

 

33.0.52

Valditara

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici“ sono sostituite dalle seguenti: “forfetizzazione della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici“».

Conseguentemente all’articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: – 6.000;

2006: – 6.000;

2007: – 6.000.

 

33.0.53

Montagnino, Lauria, Coviello, Bastianoni, Battaglia Giovanni, Rotondo

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. I termini di scadenza per l’attuazione dei Patti territoriali e per il completamento dei relativi progetti imprenditoriali e delle opere infrastrutturali sono prorogati di 12 mesi».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

33.0.54

Montagnino, Battaglia Giovanni, Rotondo

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Le Regioni hanno facoltà di prorogare i termini previsti dalla normativa per il completamento dei programmi di investimento agevolati nell’ambito dei Patti territoriali per un periodo non superiore a 12 mesi».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

33.0.55

Montagnino, Lauria, Coviello, Bastianoni, Battaglia Giovanni

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. I termini di scadenza per l’attuazione dei progetti imprenditoriali e la realizzazione delle open infrastrutturali dei Patti Territoriali decorrono dalla data di emissione dei decreti di finanziamento».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

33.0.56

Bettamio, Ferrara, Caddeo, Ripamonti, Giaretta, Lauro, Michelini, Marini, Izzo

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Compensazione del datore di lavoro in dipendenza del conferimento del TFR ai fondi pensione da parte del lavoratore).

1. Per le necessarie compensazioni, previste dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 9), della legge 23 agosto 2004, n. 243, degli oneri che derivano alle imprese per effetto del conferimento al trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori dipendenti alle forme pensionistiche collettive individuali, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo col, dotazione pari a 52 milioni di euro per l’anno 2005, 109 milioni di euro per l’anno 2006 e 172 milioni di euro per l’anno 2007».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 52.000;

2006: – 109.000;

2007: – 172.000.

 

33.0.57

Filippelli

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rifinanziamento dei patti territoriali e dei contratti d’area stipulati nella regione Calabria)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico locale nelle aree a maggiore tensione occupazionale già interessate da esperienze di programmazione negoziata, per gli anni 2005, 2006 e 2007, i contratti d’area e i patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, riferiti a territori ricompresi, in tutto o in parte, nella regione Calabria, sono rifinanziati nella misura di 500 milioni di euro in ragione d’anno.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 17 per cento».

 

33.0.58

Stiffoni, Vanzo, Moro

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di incentivazione e rafforzamento delle reti di impresa)

1. Al fine di incentivare l’aggregazione in rete delle piccole e medie imprese e la cooperazione interaziendale e di filiera, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero per l’innovazione e le tecnologie, sentiti gli altri Ministeri interessati, con proprio decreto provvede all’istituzione sono individuate misure atte alla ricognizione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese attraverso interventi volti a:

a) favorire l’adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed il recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l’individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese ed gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione del bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l’allestimento di strutture e servizi che, per filiera e/o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate cap 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

 

33.0.59

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi in materia di sicurezza stradale)

1. All’articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, modificato dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: “15 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento“.

2. Il Ministro dell’interno individua, con propri decreti, le modalità per l’assunzione di 12.000 unità da adibire alla Polizia Stradale.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza l’utilizzo di parte delle maggiori entrate previste dal comma 1, per i fini previsti dal comma 2.

4. All’articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «90 per cento».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Incremento dell’accisa sull’alcole etilico)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, l’aliquota di accisa sull’alcole etilico e l’aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

 

33.0.60

Filippelli

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Prestito d’onore)

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all’autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 100 milioni di euro in ragione d’anno.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento».

 

33.0.61

Ferrara, Lauro, Izzo

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dell’entrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di in adempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

4-octies. I commi da 4-bis a 4-septies si applicano nei limiti delle risorse di cui al comma 4-sexies nonché nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2005».

Conseguentemente alla tabella A, variare gli importi come segue:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

33.0.62

Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l’occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata “Agenzia“, con un capitale sociale iniziale di 200 milioni di euro, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto m).

2. L’Agenzia di cui al comma 1 ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l’attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi della persona, nella salvaguardia e cura dell’ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l’Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all’Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera a) l’Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un’azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell’occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le utilità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall’Agenzia sulla base di protocolli d’intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto e), preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera c) l’Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l’assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all’interno del piano di cui alla lettera c) o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui alla lettera d) possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto a);

f) sono organi dell’Agenzia:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei sindaci;

g) il presidente ha la rappresentanza dell’Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all’obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all’albo dei revisori contabili;

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l’occupazione del Mezzogiorno con gestione autonoma affidata ai Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento dei piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui alla lettera m) confluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del CIPE;

3) le plusvalenze che a partire dal 1º gennaio 2005 sono state realizzate rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell’ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui alla lettera c);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’economia e delle finanze contestualmente alla costituzione dell’Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell’occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l’attuazione degli interventi di cui alla lettera a), l’Agenzia e le società di cui alla lettera d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

33.0.63

Grillo, Ferrara, Girfatti, Lauro

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure per incentivare l’acquisto e l’utilizzazione di beni strumentali a lungo ammortamento)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano in relazione a beni mobili registrati il cui costo sia ordinariamente ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni e la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora:

a) detti beni siano concessi in locazione finanziaria da un Gruppo Europeo di interesse Economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per la quale sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 115, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di esercizio della locazione finanziaria, ad un’impresa utilizzatrice la quale li destini all’esercizio della propria abituale attività;

b) l’impresa utilizzatrice sia obbligata ad acquisirne la proprietà allo scadere del periodo di utilizzazione contrattualmente previsto;

c) l’acquisto da parte dei soggetti concedenti di cui alla precedente lettera a) sia stato preventivamente autorizzato dal Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Agli effetti della concessione dell’autorizzazione di cui al precedente comma 1, lettera c), il Ministro dell’economia e delle finanze è chiamato a valutare la ricorrenza dei seguenti presupposti:

a) che il prezzo di acquisto corrisposto dal soggetto concedente di cui al comma 1, lettera a), sia in linea con quelli ordinariamente praticati per beni aventi analoghe caratteristiche;

b) che l’investimento presenti un interesse economico e sociale significativo, in particolare sotto il profilo occupazionale;

c) che l’impresa utilizzatrice di cui al comma 1, lettera b), dimostri che il bene è strumentale all’esercizio della sua abituale attività;

d) che il risultato utile derivante dall’applicazione delle disposizioni contenute nei successivi commi 3 e 4 sia trasferito dal soggetto concedente di cui comma 1, lettera a), all’impresa utilizzatrice per almeno due terzi sotto forma di minori canoni di locazione o di un minor prezzo di acquisto dovuto da quest’ultima ai termine del contratto di locazione.

Per risultato utile di cui alla precedente lettera d) si intende l’importo della minore imposta assolta dal concedente per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 3 e 4.

L’importo minimo del vantaggio da trasferire ai sensi di quanto indicato alla precedente lettera d), è determinato dal Ministro delle Economia e delle Finanze nell’ambito del provvedimento di autorizzazione.

Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di assegnazione dei provvedimenti di autorizzazione.

3. Le quote di ammortamento del costo dei beni indicati nel precedente comma 1 sono deducibili, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai reddito del soggetto concedente di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, a partire dall’esercizio di entrata in funzione degli stessi.

La deduzione è ammessa in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, al 35 per cento del costo del bene.

È inoltre consentita, nel rispetto della misura massima indicata nel periodo precedente, la deducibilità di quote di ammortamento anteriormente all’esercizio di entrata in funzione del bene fino a concorrenza dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio.

L’importo delle quote eventualmente dedotte ai sensi del periodo precedente si considera sopravvenienza attiva in conformità all’articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti del soggetto concedente di cui al precedente comma 1, lettera a), nel periodo di imposta nel quale venga accertata l’impossibilità di consegna del bene allo stesso concedente.

4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della cessione all’impresa utilizzatrice dei beni di cui al precedente comma 1 al termine del periodo previsto nel contratto di locazione finanziaria.

Le plusvalenze indicate nel precedente periodo non rilevano ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di esclusione o limitazione della deducibilità contenute nell’articolo 109, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La misura massima indicata nell’articolo 102, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuita del trenta per cento per quanto concerne le quote di ammortamento deducibili dall’impresa utilizzatrice di cui al comma 1, lettera b), in relazione ai beni acquisiti per effetto della cessione di cui al primo periodo del presente comma.

5. Qualora i beni di cui al comma 1 vengano ceduti a soggetti diversi da quelli identificati nello stesso comma entro tre anni dalla loro consegna, l’impresa utilizzatrice decade dal beneficio di cui al comma 2, lettera d), con l’obbligo di versare allo Stato una somma corrispondente, insieme ai relativi interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della cessione, maggiorato di due punti.

Le disposizioni di cui all’articolo 160, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non trovano applicazione con riguardo ai minori canoni di locazione o prezzo di acquisto derivanti dal trasferimento del risultato utile di cui al comma 2, lettera d).

6. A partire dall’anno finanziario 2008 le autorizzazioni di cui al comma 2 sono concesse facendo sì che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria.

Per gli anni 2005-2007 tale misura è stabilita nel limite massimo di euro 5 milioni.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione dell’Unione europea».

Conseguentemente alla tabella A, di cui all’articolo 43, alla voce Ministero degli affari esteri per gli anni 2005-2007 ridurre gli importi di euro 5 milioni ciascuno.

 

33.0.64

Izzo, Gentile, Giuliano, Nocco

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rifinanziamento del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio)

1. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005 e 80 milioni di euro per il 2006.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) per il 2005, mediante il definanziamento del Fondo di cui all’articolo 4, comma 102, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per una somma pari a 10 milioni di euro, nonché, per i restanti 10 milioni di euro, mediante l’utilizzo delle risorse trasferite a Sviluppo Italia SpA nell’anno 2003 ai sensi dell’articolo 83 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per il 2006, mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche dei crediti di imposta di cui agli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni».

 

33.0.65

Izzo, Giuliano, Gentile, Nocco, Lauro

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Contratto di localizzazione)

1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell’attrazione degli investimenti esteri nonché di favorire il rientro delle imprese italiane che hanno realizzato all’estero proprie strutture produttive, Sviluppo Italia SpA, quale Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa e l’attrazione degli investimenti, promuove, stipula, approva e realizza appositi contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli accordi di programma quadro, denominati “Contratti di localizzazione“, nei quali sono inseriti.

2. Il Contratto di localizzazione finanzia anche la realizzazione di centri di ricerca.

3. I Contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, di programmi di ricerca, di trasferimento tecnologico e di formazione, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni. La gestione dei contratti di programma inseriti nei contratti di localizzazione viene svolta da Sviluppo Italia alla quale vengono trasferite le relative risorse.

4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono finanziati a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. I Contratti di localizzazione possono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per gli effetti di cui al comma 3, primo periodo, anche in zone non ricadenti nelle aree sottoutilizzate.

6. Il Cipe delibera la disciplina di attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di partecipazione di Sviluppo Italia al capitale dell’impresa beneficiaria».

 

33.0.66

Montino, Gasbarri

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396 è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1 della Legge 1º agosto 2002, n. 166 che risultino disponibili al 1º gennaio 2005».

Conseguentemente, dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

33.0.67

Bongiorno

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure per la facilitazione della panificazione e della commercializzazione del pane)

È consentita la vendita di pane fuori dalla provincia di produzione in deroga all’articolo 2 della legge n. 1002 del 31 luglio 1956 senza l’autorizzazione della Camera di Commercio della provincia in cui la vendita viene effettuata. A quest’ultima l’attività di commercializzazione deve comunque essere preventivamente comunicata 60 giorni prima dell’inizio dell’attività con indicazione dei comuni e degli esercizi commerciali in cui la vendita si svolgerà».

 

33.0.68

Fabris

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per l’anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2006 e 2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante l’incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

 

33.0.69

Crema, Marini, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri, Basso

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per l’anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2006 e 2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante l’incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

 

33.0.70

Curto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2 comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l’anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2006 e 2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante l’incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

 

33.0.71

Izzo

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l’anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2006 e 2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante l’incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

 

33.0.72

Izzo

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l’anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2006 e 2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante l’incremento del 5 per cento della tassa sui superalcolici».

 

33.0.73

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Vitali

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennale pari a 50 milioni di euro per l’anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2006 e 2007».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 70.000;

2007: – 70.000.

 

33.0.74

Fabris

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall’incremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

 

33.0.75

Crema, Marini, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri, Basso

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall’incremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

 

33.0.76

Curto

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall’incremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

 


33.0.77

Izzo

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

 

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall’incremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

 

33.0.78

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Vitali

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Investimenti per il risanamento e lo sviluppo del settore del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di pregiabilità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall’incremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

 

33.0.79

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla crescita della mobilità ciclistica e al sostegno dell’innovazione tecnologica nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa annua di 650 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:

a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari;

b) per un importo pari a 430 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati, nonché per la mobilità ciclistica, la mobilità sostenibile, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 27 Marzo 1998, ed il rinnovamento del parco autobus.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

47-bis. L’aliquota dell’imposta sostitutiva gravante sulle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico sulle imposte dei redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentata del 3 per cento.

47-ter. All’allegato Iº, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

47-quater. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

 

33.0.80

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l’incremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

 

33.0.81

Izzo

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall’incremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

 

33.0.82

Pasquini, Caddeo, Brutti Paolo, Turci, Brunale, Bonavita, Montino

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi straordinari per lo sviluppo del trasporto intermodale)

1. Al fine di promuovere gli interventi relativi allo sviluppo dell’intermodalità nel trasporto merci è autorizzata, dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’ulteriore spesa di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il finanziamento di investimenti finalizzati a:

a) trasformare gli interporti esistenti in nodi di una rete integrata, funzionale allo sviluppo dei distretti industriali e all’effettivo utilizzo delle diverse modalità di trasporto combinato da parte delle imprese;

b) adeguare le infrastrutture della rete degli interporti esistenti e completare la rete degli interporti nel Mezzogiorno;

c) supportare lo sviluppo di compagnie miste di trasporto che realizzino collegamenti economici sull’asse Nord-Sud;

d) dotare le strutture esistenti di nuove tecnologie, hardware e software, dedicate ai servizi di logistica avanzata, ivi compresi quelli necessari alla tracciabilità e alla sicurezza;

e) sostenere le attività di formazione di nuove figure professionali operative negli interporti esistenti».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

«sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

m) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

33.0.83

Grillo, Lauro, Girfatti

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Promozione della ricerca in campo navale)

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell’industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e dal Centro per gli Studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova, i contributi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 1o gennaio 2004-31 dicembre 2006.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo alla concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 6 della legge 31 luglio 1997 n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

33.0.84

Montino, Gasbarri, Pizzinato

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33.

1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica per l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

 

33.0.84a

Montino, Gasbarri, Pizzinato

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma)

1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 1.500;

2006: – 5.500;

2007: – 10.500.

 

33.0.85

Montino, Gasbarri

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33.

(Interventi urgenti per l’adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell’area metropolitana romana)

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell’area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in favore della provincia di Roma pari a 100 milioni di euro per l’anno 2005 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell’area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario provinciale, attraverso l’ammodernamento tecnologico delle linee e l’acquisizione di nuove vetture, a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all’esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l’offerta di stell, di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all’intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla regione Lazio pari a 2 milioni di euro per l’anno 2005, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito “Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento del sistema della mobilità nell’area metropolitana romana“, di seguito denominato «progetto». Il progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione, anche temporale, e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali, in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana romana; della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 102.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

33.0.86

Cicolani, Barelli

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

Completamento progetti definitivi trasversale nord Orte-Civitavecchia (tratto Viterbo-Civitavecchia):

2005: + 5 milioni di euro;

2006: – ;

2007: – .

Completamento dell’adeguamento della Cassia fino a Viterbo:

2005: + 10 milioni di euro;

2006: + 30 » ;

2007: + 30 » .

Adeguamento della Statale Salaria - Completamento trasversale Sud-Lazio (Sora-Frosinone):

2005: + 30 milioni di euro;

2006: + 30 » ;

2007: + 40 » .

Passo Corese-Rieti (opera ferroviaria):

2005: + 10 milioni di euro;

2006: + 30 » ;

2007: + 30 » .

Progetto preliminare e studio di impatto ambientale raddoppio per raccordo anulare:

2005: + 5 milioni di euro;

2006: + 5 » ;

2007: – ».

 

33.0.87

Zorzoli

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

Limiti d’impegno 2005 2006 2007 Anno Terminale

(in migliaia di euro)

Ministero delle attività produttive

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l’industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)

– – 50.000 2021

 

 

Art. 34.

 

34.1

Forcieri

All’articolo 34 apportare le seguenti modifiche:

«a) sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. Gli immobili di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera a) del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 - ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003 – possono essere alienati anche da società direttamente controllata dallo Stato“;

b) Sopprimere i commi 2 e 3;

c) Sostituire il comma 4 con i seguenti:

“4. L’Ufficio stralcio di cui all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979 è soppresso. Le residue funzioni passano definitivamente alle Regioni interessate.

4-bis. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D ) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.“».

 

34.2

Collino

All’articolo 34 apportare le seguenti modifiche:

«Sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. Gli immobili di cui all’articolo 9 comma 1-bis, lettera a) del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 – ivi compresi quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003 – possono essere alienati anche da società direttamente controllata dallo Stato“.

Sopprimere i commi 2 e 3;

Sostituire il comma 4, con il seguente:

“2. L’Ufficio stralcio di cui all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del decreto del Presidente del Consiglio 24 marzo 1979 è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle Regioni interessate“.

Dopo il comma 4 sostituito, aggiungere il seguente:

“4-bis. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112“».

 

34.3

Labellarte, Biscardini, Casillo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli immobili di cui all’articolo 9 comma 1-bis, lettera a) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 - ivi compresi quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003 – possono essere alienati anche da società direttamente controllata dallo Stato».

 

34.4

Collino, Massucco, Mugnai, Pontone, Semeraro

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli immobili di cui all’articolo 9 comma 1-bis, lettera a) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 giugno 2002, n. 112 ivi compresi quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del º1 luglio 2003 – possono essere alienati anche da società direttamente controllata dallo Stato».

 

34.5

Collino, Massucco, Mugnai, Pontone, Semeraro

Sopprimere i commi 2 e 3.

 

34.6

Labellarte, Biscardini, Casillo

Sopprimere il comma 2.

 

34.7

Labellarte, Biscardini, Casillo

Sopprimere il comma 3.

 

34.8

Pontone

Al comma 3, dopo le parole: «può procedere» è inserita la parola: «motivandola,».

 

34.9

Salerno

Al comma 3 dopo le parole: «può procedere» sono inserite le seguenti: «per giusta causa».

 

34.10 (testo 2)

Ferrara, Izzo, Nocco, Lauro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: “e per una durata massima di dodici mesi“ sono soppresse».

 

34.10

Ferrara, Izzo, Nocco, Lauro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo “della presente legge“ sono soppresse. Nell’articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il terzo periodo è soppresso“».

 

34.11 (testo 2)

Ferrara, Lauro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole “e per una durata massima di dodici mesi“ sono soppresse».

 

34.11

Ferrara. Lauro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui al articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo “della presente legge“ sono soppresse. Nell’articolo 2, comma l, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il terzo periodo è soppresso».

 

34.12

Collino, Massucco, Mugnai, Pontone, Semeraro

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L’Ufficio stralcio di cui all’articolo 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 del D.P.C.M 24 marzo 1979 è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle Regioni interessate».

 

34.13

Labellarte, Biscardini, Casillo

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. L’ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del ministero dell’economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c, del comma 1 bis dell’art. 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».

 

34.14

Collino, Massucco, Mugnai, Pontone, Semeraro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 1 bis dell’articolo 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».

 

34.15

Pedrizzi, Pace, Bonatesta, Bucciero, Tofani

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della Gestione liquidatoria dell’azienda universitaria Policlinico Umberto 1 di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla Regione Lazio l’importo complessivo di euro 265 milioni, suddiviso in quote paritarie per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la cui destinazione esclusiva è il saldo dei disavanzi che residuano dopo le assegnazioni finanziarie attribuite finora alla Regione Lazio.

5-ter. La Regione Lazio, in accordo con la Gestione liquidatoria, provvederà anche mediante accordi con le Organizzazioni imprenditoriali rappresentative delle imprese fornitrici interessate e con gli altri creditori, a definire un piano pluriennale per rimborsare integralmente tutti i soggetti il cui credito è stato accertato dalla Gestione liquidatoria. Nei predetti accordi sarà previsto che, a fronte del pagamento integrale del credito in conto capitale, nelle forme e nei tempi previsti dall’accordo, i creditori rinuncino mediante accordo transattivo ad ogni altra pretesa ivi compresa la richiesta degli interessi».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi di tutte le rubriche al netto delle regolazioni debitorie.

 

34.16

Bucciero

All’articolo 34 aggiungere, in fine, i seguenti:

«6. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della Gestione liquidatoria dell’azienda universitaria Policlinico Umberto 1 di Roma, pari ad euro 265.002.000, lo Stato provvede ad attribuire ai creditori rimasti insoddisfatti un credito di imposta da suddividere in somme uguali per il triennio 2005 – 2007, al fine esclusivo di provvedere al saldo di un ulteriore 51 per cento dell’importo dei crediti residui in favore dei soggetti creditori che, mediante accordo transattivo con la gestione liquidatoria, abbiano rinunciato ad ogni ulteriore pretesa.

7. Al fine della transazione di cui al precedente comma il termine di cui all’articolo 90 bis comma 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, così come richiamato dall’articolo 2, comma 6, secondo capoverso del D.L. 1 ottobre 1999, n. 341, convertito nella legge 3 dicembre 1999, n. 453, per l’accettazione della proposta della gestione liquidatoria è prorogato per tutti i creditori, anche se scaduto o diversamente consumato, fino a giorni trenta dall’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 88.334;

2006: – 88.334;

2007: – 88.334.

 

34.17

Salerno

Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell’ambito del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze».

 

34.0.1

Liguori

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Completamento del programma generale di metanizzazione del mezzogiorno)

1. Per il completamento del programma di metanizzazione del mezzogiorno di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è autorizzata la spesa di euro 40.000.000 per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: – 40.000;

2006: – 40.000;

2007: – 40.000.

 

34.0.2

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Incentivi all’occupazione nel Mezzogiorno)

1. Alle imprese ed agli enti pubblici economici, che effettuano nuovi investimenti nei territori dell’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, è riconosciuto un contributo per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2005 con un incremento del numero di lavoratori rispetto al 31 dicembre 2004, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 31 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002. Tale contributo è equivalente all’ammontare dei contributi a carico delle imprese e degli enti dovuti, per cinque anni dalla data di assunzione, all’INPS ed all’ENPALS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2005, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e di 250 milioni di euro per l’anno 2010. 3. Se il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni subisce riduzioni nel corso del periodo agevolato il datore di lavoro decade dal contributo di cui al comma 1 per un numero corrispondente di lavoratori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

all’articolo 41, comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: «programmi di dismissione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «programmi annuali di dismissione immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Dai predetti programmi devono derivare maggiori entrate a favore del bilancio dello Stato in misura non inferiore a 4.250 milioni di euro per l’anno 2005, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e 250 milioni di euro per l’anno 2010».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino ad un importo complessivo di 500 milioni di euro annui.

 

34.0.3

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente.:

«Art. 34-bis.

(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)

1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituiti fra il 1º gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all’obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d’imposta nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007. Il credito competente entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale. 2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza contenente gli elementi identificativi dell’istituto di credito, fra cui, in particolare, la data di costituzione dell’istituto, la data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 40.000;

2006: – 40.000;

2007: – 40.000.

 

34.0.4

Scarabosio

Dopo l’articolo 34, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis.

(Semplificazione in materia di trasmissione telematica di atti)

1. Dopo il comma 6, dell’articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

“6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell’Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai Comuni“.

2. L’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è sostituito dal seguente:

“1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, all’iscrizione ed all’annotazione nei registri immobiliari ed in altri pubblici registri ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti o fattispecie, nonché l’eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è attiva la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con i decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico; con lo stesso decreto può essere altresì prevista la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica, anche al fine della presentazione al conservatore dei registri immobiliari, per l’esecuzione delle relative formalità.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all’articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei Registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata:

a) la richiesta di registrazione;

b) la domanda di annotazione;

c) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione.

La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi addebiti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.

6. Nell’ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all’esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell’intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le nuove tariffe dell’imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dalla presente legge“».

 

 

Art. 35.

 

35.1

Moro, Pirovano

Al comma 1 sopprimere: «68,».

 

35.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 5» con le seguenti: «di cui al comma 3».

 

35.3

Curto

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «comma 3».

 

35.4

Ferrara, Lauro

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le seguenti. «fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 della legge n. 350 del 2003 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005»;

aggiungere, infine, i seguenti commi:

«9. Allo scopo di sostenere la conoscenza, la diffusione e il consumo nelle fasce di popolazione più giovani delle produzioni agricole di qualità provenienti dalle aree di cui all’obiettivo 1, in particolare attraverso il finanziamento di programmi da realizzare negli istituti scolastici, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 4 milioni di euro. Le produzioni oggetto dei programmi sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Allo scopo di favorire l’ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

11. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 153 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

12. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche-innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

13. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell’idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

14. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 160 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

15. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l’anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

16. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

17. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui al articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo “della presente legge“ sono soppresse.

18. Al fine di promuovere il potenziamento delle dotazioni strumentali e l’aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall’anno 2005, la quota prevista a valere dei contributi di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ferma restando la misura, stabilita al medesimo comma, del 10 per cento, non può comunque essere inferiore a un milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell’articolo 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, alla presentazione della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 74.000;

2006: – 39.000;

2007: – 37.000.

 

35.5

Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano, Pasinato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le parole: «, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».

 

35.6

Collino, Massucco, Mugnai, Pontone, Semeraro

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «Il relativo riparto», inserire le parole: «, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,».

 

35.7

Salerno

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto», inserire le parole: «, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».

 

35.8

Forlani, Tarolli, Ciccanti

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il relativo riparto» aggiungere le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,».

 

35.9

Tarolli, Ciccanti

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

35.10

Giaretta

Dopo il comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le seguenti:

«, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

35.11

Bastianoni

Dopo il comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

35.12

Ulivi, Demasi, Cozzolino

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto», inserire le seguenti:

«, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».

 

35.13

Curto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane, ed al fine di migliorarne la competitività nei processi di internazionalizzazione, sono previste le seguenti agevolazioni:

a) Le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione sono ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 2, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 304 articolo 3, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. articolo 22, comma 5 e dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 3, senza obbligo di prestazione di garanzia per la restituzione dei finanziamenti o il riacquisto delle partecipazioni fino ad un ammontare di agevolazione corrispondente all’investimento in ricerca e innovazione da effettuare nel periodo di durata del contratto;

b) ipotesi di ricorso ai benefici della legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 3, qualora il contratto stipulato dall’impresa con la Simest SpA preveda la cessione in usufrutto delle azioni da parte della Simest SpA, il corrispettivo dell’usufrutto non può essere superiore al 3 per cento per le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto;

c) le partecipazioni acquisite dalla Simest SpA ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto;

1-ter. I benefici previsti alle lettere a),b) e c) del comma 1 sono cumulabili.

1-quater. Le Università, i Parchi tecno-scientifici, Istituti di Ricerca che presentino progetti congiunti con piccole e medie imprese, comprese quelle artigiane, per l’implementazione di brevetti, ingegnerizzazione di prodotti, creazione di start up o joint-venture, possono ottenere il finanziamento del 75 per cento dell’importo delle spese necessarie per la realizzazione dei relativi studi di fattibilità il cui ammontare non può essere superiore a 200.000 euro. Qualora i progetti riguardino imprese delle Regioni obiettivo 1 o delle aree sotto-utilizzate la percentuale è elevata all’85 per cento. L’onere derivante dall’attuazione del presente comma è pari a 5 milioni di euro per l’esercizio 2005.

1-quinquies. Gli utili derivanti dalla società partecipate all’estero di piccole e medie imprese italiane interessate in processi di internazionalizzazione non sono soggetti ad oneri fiscali, entro un limite di minore entrata per il bilancio dello Stato di una somma non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2005, qualora gli utili medesimi vengano reinvestiti in programmi di ricerca e sviluppo da realizzarsi sul territorio nazionale o all’estero, in collaborazione con Istituti di ricerca od Università italiane.

1-sexies. Le piccole e medie imprese, i singoli inventori indipendenti, le persone fisiche e gli enti non aventi scopo di lucro beneficiano della riduzione del 50 per cento delle tasse previste al titolo IV «proprietà industriale ed intellettuale» della tariffa delle tasse sulla concessioni governative annessa al decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 1995, con esclusione delle tasse di concessione governativa relative ai marchi, qualora non concedano licenze o cedano, a qualsiasi titolo, per tre anni dalla domanda di brevetto, i diritti di proprietà industriale od intellettuale a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese. La violazione del predetto obbligo comporta il versamento all’Ufficio italiano dei brevetti e marchi di una somma pari a tre volte la riduzione fiscale usufruita».

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

35.14

Giaretta, Coviello, Soliani, Dato, D’Andrea, Bastianoni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis Il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014».

Conseguentemente, alla tabella A Ministero dell’interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

35.15

Curto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti commi:

«1-bis. Per l’esercizio 2005 il Fondo di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 21 marzo 2001, n. 8 è incrementato della somma di 50 milioni di euro.

1-ter. La quota del Fondo di cui al comma 5-bis finalizzata, a seguito della ripartizione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b) della medesima legge, alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo delle imprese, è altresì destinata alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e di assistenza tecnica relativi alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, ed è affidata alla gestione del Ministero delle attività produttive. Le relative somme sono iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere impegnate nell’esercizio finanziario successivo.

1-quater. Alle finalità di cui all’articolo 5-ter possono concorrere altresì le disponibilità finanziarie di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, sulla base delle quote affidate in gestione al Ministero delle attività produttive ed individuate secondo la ripartizione effettuata dal CIPE ai sensi dell’articolo 4 della menzionata legge n. 212 del 1992.

1-quinquies Eventuali iniziative di collaborazione con i Paesi ricadenti nelle aree individuate dall’articolo 1 della presente legge possono essere realizzate anche attraverso cofinanziamenti. finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Unione Europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali di cui l’Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella C, rubrica: Ministro dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento (6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

35.16 (testo 2)

Curto

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla crisi del settore turistico è previsto uno stanziamento aggiuntivo sul fondo di cui all’articolo 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 di 30 milioni di euro per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 “finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate)“ apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 20.000.

 

35.16

Curto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Per il sostegno della promozione internazionale del settore turistico, a decorrere dall’anno 2005, nella misura del 10 per cento, le risorse destinate allo Stato derivanti dalla gestione delle case da gioco secondo le vigenti disposizioni di legge, affluiscono al fondo di cui all’articolo 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1-ter. Per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla crisi del settore turistico è previsto uno stanziamento aggiuntivo sul fondo di cui all’articolo 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 di 30 milioni di euro per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 “finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate)“ apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 20.000.

 

35.17

Curto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire 1 inserimento sui mercati extracomunitari delle PMI informa associata o aggregata, le spese da sostenere per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati ad investimenti promozionali, commerciali o produttivi, sono finanziati fino al 75 per cento dell’importo totale che non può superare 300.000 euro. L’onere derivante dall’attuazione del presente comma è pari a 10 milioni di euro per l’esercizio 2005.

1-ter. Le spese relative alla realizzazione di manifestazioni e di campagne promozionali presso la grande distribuzione promosse congiuntamente da Regioni e associazioni di categorie possono usufruire di finanziamenti pari al 50 per cento del totale delle spese promozionali, in aggiunta ai progetti inseriti negli accordi di programma o di settore stipulati dal Ministero delle attività produttive, rispettivamente con le Regioni e le associazioni di categoria. L’onere derivante dall’attuazione del presente comma è pari a 20 milioni di euro per l’esercizio 2005».

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

35.18

Curto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare l’incremento dell’interscambio commerciale e la proiezione internazionale delle piccole e medie imprese del tessuto produttivo nazionale il Ministro delle attività produttive. di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, è autorizzato ad istituire la Società “SIPI EXPORT SPA – sistema Italia delle piccole imprese per l’export“.

Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di composizione e di funzionamento della Società di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza di associazioni di categoria, Regioni, sistema camerale e degli interessi pubblici e privati.

Per l’attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui all’articolo 4 comma 61 della legge n. 350 del 2003».

 

35.19

De Petris

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di incrementare e coordinare le attività rivolte alla ricerca ed al controllo in materia di sicurezza alimentare ed alla tutela dei consumatori, e in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive. prevede l’istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l’esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari. sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. L’onere derivante dal presente articolo è fissato nei limiti di spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

2-ter. Il regolamento di cui al comma 2-bis è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

35.20

Boscetto

Dopo il comma 2, inserire, il seguente:

«2-bis. Il Ministro per le politiche agricole procede, su istanza dell’Unione Cooperativa Floricoltori della Riviera s.c. a r.l., destinataria dei contributi di cui ai decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324 per la realizzazione, in esecuzione del disposto degli articolo 5, lettera a) della legge 1 luglio 1977, n. 403 e 4, comma 3, lettera c) della legge 8 novembre 1986, n. 752, del “centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei Fiori“ di Sanremo alla liquidazione finale dei contributi medesimi in conto capitale. La liquidazione é subordinata alla conferma, da parte del comune di Sanremo, alla concessione per la gestione dell’intero »centro« alla Cooperativa destinataria dei contributi di cui al comma 1 per un periodo pari a quello indicato nella convenzione 10 febbraio 1981, rep. n. 4712/2405, stipulata tra lo stesso comune e la Cooperativa, o comunque non inferiore al termine indicato nei suindicati decreto ministeriale, decorrente dalla data di liquidazione finale dei contributi ministeriali. Il vincolo di destinazione a “centro di commercializzazione prodotti floricoli, mercato dei fiori“, previsto dall’articolo 3, comma 108, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si intende riferito all’opera pubblica e relative infrastrutture e pertinenze».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’economia, legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

35.21

Izzo, Nocco, Giuliano, Gentile, Pasinato, Curto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell’istituto nazionale per il commercio estero».

 

35.22

Giaretta

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie. fino a concorrenza dell’onere.

 

35.23

Forlani, Tarolli, Ciccanti

Sostituire, il comma 3, con il seguente:

«3. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero».

 

35.24

Tarolli, Ciccanti

Sostituire, il comma 3, con il seguente:

«3. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero».

 

35.25

Salerno

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero».

 

35.26

Coviello, Bastianoni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero».

 

35.27

Ulivi, Demasi, Cozzolino

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle Attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero».

 

35.28

Collino, Massucco, Mugnai, Pontone, Semeraro

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle Attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero».

 

35.29

Ferrara, Izzo, Nocco, Lauro

Al comma 3 aggiungere alla fine i seguenti periodi: «Resta fermo quanto stabilito ai sensi del citato comma 61, secondo periodo, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, sostituire le parole: “5 milioni“ con le seguenti: “10 milioni“, e nel quarto periodo sostituire le parole: “per l’anno 2004“ con le seguenti: “per l’anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,“.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

35.30

De Petris, Piatti, Murineddu

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. È istituita la sezione IV “vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani“ del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiane o dall’importazione antica da altri Paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanto in Italia. I vitigni di cui al presente comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3-ter. Il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, su richiesta documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al certa le condizioni per l’iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne individua l’area di coltivazione, delimitata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3-quater. Sono vietati l’uso del nome e la coltivazione dei vitigni autoctoni al di fuori della zona delimitata con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 3-ter. L’inosservanza dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 16.000 euro.

3-quinquies. Alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione dei vitigni di cui al comma 3-bis, condotte a cura e spese delle aziende agricole, singole e associate, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 512, in materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche in quanto finalizzati all’organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale, e agli studi e ricerche a tal fine necessari.

Conseguentemente all’articolo 43, alla tabella A ivi richiamata, voce, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

35.31

Eufemi, Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell’ambito delle risorse preordinate sul fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi alla voce Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890):

2005: – 3.000;

2006: – 3.000;

2007: – 3.000.

 

35.32

De Petris

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I contributi di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono estesi al settore della pesca e dell’acquacoltura.

3-ter. I contributi, già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l’allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.33

De Petris

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

“2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha una durata di anni sei, a decorrere dal 1º gennaio 2005“».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (agenzie delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 15.500;

2006: – 15.500;

2007: – 15.500.

 

35.34

De Petris

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La dotazione del “Fondo emergenza blue tongue“, istituito dall’articolo 66, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata per l’anno 2005, di euro 20 milioni. Le Regioni sono autorizzate ad impegnare le risorse aggiuntive loro assegnate per il finanziamento dei seguenti interventi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili:

a) un contributo diretto a compensare costi e disagi sopportati dagli allevatori a seguito di provvedimenti sanitari di blocco della movimentazione dei capi;

b) un indennizzo per eventuali cali nella produzione del latte derivanti dalla diffusione della malattia o da interventi di profilassi veterinaria».

Conseguentemente all’articolo 43, alla tabella A ivi richiamata, voce, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000.

 

35.35

De Petris

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere l’attuazione di un Piano d’azione nazionale sull’agricoltura biologica e i prodotti biologici, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo con dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Alla ripartizione della dotazione di cui al presente comma si provvede d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1990: riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (upb 6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50 000.

 

35.36

De Petris, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di promuovere progetti finalizzati a migliorare l’accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, è assegnata alle Regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la dotazione aggiuntiva di euro 1 milione per ciascun anno del triennio 2005-2007. Le regioni stabiliscono per le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percentuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento, della superficie di vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza».

Conseguentemente all’articolo 43, alla tabella A ivi richiamata, voce, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 1.000;

2006: – 1.000;

2007: – 1.000.

 


35.37

De Petris

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all’articolo 1-bis del decreto legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all’articolo 43, alla tabella A ivi richiamata, voce, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

35.38

Curto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli importi dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero delle attività produttive, di cui alla tabella 1 allegata alla legge finanziaria, sono iscritti in un’unica unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministero delle attività produttive presenta annualmente una relazione a consuntivo sull’effettiva destinazione dei fondi».

 

35.39

Curto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme restituite a seguito dei provvedimenti di revoca dei contributi concessi ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212 sono versate in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui alla legge n. 212 del 1992. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale dei contributi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, sono riutilizzate dal Ministero delle attività produttive per le finalità della medesima legge n. 212 del 1992».

 

35.40

Curto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Allo scopo di rafforzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1334 del 2000 del Consiglio, il sistema dei controlli, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, sulle attività connesse alle esportazioni di beni a duplice uso sottoposte a procedura autorizzativa ai sensi dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è assegnato al Ministero delle attività produttive, quale autorità nazionale di cui al citato articolo 2, un contingente integrativo, nel numero massimo di quattro unità di personale proveniente da altre Amministrazioni in posizione di distacco».

 

35.41

Curto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2005 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

 

35.42

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 4 comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sostituire le parole: “20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006“ con le seguenti: “100 milioni di euro per il 2005, 150 milioni di euro per il 2006, 200 milioni di euro per il 2007“.».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

 

35.43

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la gestione e il rilancio del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è autorizzato a favore del citato Parco un contributo, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

35.44

Iovene, Sodano Tommaso, De Zulueta, Martone

Alla tabella C, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali «legge 328 del 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali», apportare le seguenti variazioni:

2005: + 600.000.

Alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze «legge 230 del 1998 – articolo 19 Fondo nazionale per il servizio civile (cap. 2185 Presidenza del Consiglio dei Ministri», apportare le seguenti variazioni:

2005: + 60.000.

Alla voce: Ministero degli affari esteri «Legge 7 del 1981 e Legge 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo...», apportare le seguenti variazioni:

2005: + 540.000.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

 

35.45

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 41, comma 7, sostituire le parole da: «non sono soggetti» fino a «prelazione è esercitato dall’» con le altre: «sono soggette a diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, da parte dell’».

Conseguentemente:

1. All’articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell’articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

35.46

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 40, comma 13, sostituire la parola: «quarto» con l’altra: «secondo».

Conseguentemente:

1. All’articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell’articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

35.47

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 38, comma 10, alinea “Art. 52-bis“, sostituire la parola: «dieci» con l’altra: «venti».

Conseguentemente:

1. All’articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell’articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

35.48

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 38, comma 9, dopo le parole «n. 138» inserire le altre: «, a condizione che comunque, non sia superiore al 100 per cento della superficie calpestabile;».

Conseguentemente:

1. All’articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell’articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

35.49

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 200l n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

35.50

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

 

35.51

Falomi

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l’anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 700 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace indicate all’articolo 4 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, legge 30 luglio 2004, n. 207».

Conseguentemente:

all’articolo 43, tabella C, rubrica Ministero degli affari esteri, voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 771.000.

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.52

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l’anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell’ambito di operazioni di Peace keeping».

Conseguentemente:

alla tabella C, rubrica, Ministero degli affari esteri, voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 600.000.

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.53

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l’anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell’ambito di operazione di Peace keeping».

Conseguentemente:

alla tabella C, rubrica, Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 800.000.

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.54

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l’anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 700 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell’ambito di operazione di Peace keeping».

Conseguentemente:

alla tabella C, rubrica Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni

2005: – 771.000.

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.55

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l’anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 950 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell’ambito di operazione di Peace keeping».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981, e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 950.000.

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.56

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l’anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 1.073 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell’ambito di operazioni di Peace keeping».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il Servizio civile – articolo. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16. – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio civile nazionale – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 127.000.

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.57

Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 4 sostituire le parole: «1.200 milioni »con le seguenti: «620 milioni».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987. Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, modificare gli importi come segue:

2005: – 580.000.

 

35.58

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 47 dell’articolo 42, inserire il seguente:

«47-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 2 dell’articolo 47 è inserito il seguente:

“Per l’anno 2005 la quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera b)“».

Conseguentemente al comma 4 dell’articolo 35 sostituire le parole: «1.200 milioni» con le altre «700 milioni».

 

35.59

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 4 dell’articolo 35 sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

 

35.60

Eufemi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2005 e 2006 le Regioni sono autorizzate ad effettuare pagamenti superiori a quelli realizzabili in base ai piani finanziari allegati a ciascun Piano di Sviluppo Rurale (PSR) attuato ai sensi del Regolamento (CE) 1257/99, nei limiti di 500 milioni di Euro di cofinanziamento nazionale, nell’ambito della dotazione di spesa del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, sulla base dei parametri di efficienza della spesa realizzata da ciascun PSR nel quinquennio 2000-2004, è assegnata tra le Regioni la rispettiva quota di ulteriori pagamenti, per i quali il concorso regionale al cofinanziamento nazionale deve essere previsto nella misura minima del 10 per cento per le regioni dell’Obiettivo 1 e del 15 per cento per le restanti regioni».

 

35.61

Salerno

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2005 e 2006 le Regioni sono autorizzate ad effettuare pagamenti superiori a quelli realizzabili in base ai piani finanziari allegati a ciascun Piano di Sviluppo Rurale (PSR) attuato ai sensi del Regolamento (CE) 1257/99, nei limiti di 500 milioni di Euro di cofinanziamento nazionale, nell’ambito della dotazione di spesa del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, sulla base dei parametri di efficienza della spesa realizzata da ciascun Psr nel quinquennio 2000-2004, è assegnata tra le Regioni la rispettiva quota di ulteriori pagamenti, per i quali il concorso regionale al cofinanziamento nazionale deve essere previsto nella misura minima del 10 per cento per le regioni dell’Obiettivo 1 e del 15 per cento per le restanti regioni».

 

35.62

Eufemi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, è incorporato nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi».

 

35.63

Salerno

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, è incorporato nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi».

 

35.64 (testo 2)

Piccioni

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire l’accesso al credito alle imprese della pesca di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, la somma di euro 20 milioni per il 2005 è destinata agli interventi previsti all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: «Finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)», apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000.

 

35.64

Piccioni

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire l’accesso al credito alle imprese della pesca di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, la somma di euro 20 milioni è destinata agli interventi previsti all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: «Finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)», apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000.

35.65

Piccioni

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 66, comma 3, della legge ’27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “imprese agricole ed agroalimentari“, aggiungere le seguenti: “e della pesca“. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: «Finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)», apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000.

 

35.66

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Biscardini, Bedin

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alla legge 30 dicembre 2002 n. 295 apportare le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 1, sopprimere le parole «e nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 4»;

b) all’articolo 4 aggiungere infine le seguenti parole «il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio derivanti dall’attuazione della presente legge attingendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine per coprire eventuali eccedenze, trasmettendo contestualmente alle commissioni competenti i relativi decreti di prelevamento».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

 

35.67

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Biscardini, Bedin

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il personale militare, con particolare riguardo a quello in servizio permanente nei ruoli di truppa, è compreso tra i beneficiari del programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

 

35.68

Iovene

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – funzionamento – e 9.1.2.2 – Pesi in via di sviluppo – dello stato di previsione del ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla tabella C allegata alla legge finanziaria non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all’art. 11, comma 3, lettera i-quater) della legge 468/78».

 

35.69

Garraffa, Caddeo, Battafarano, Di Siena, Pagano, Murineddu, Rotondo, Maritati, Montalbano, Iovene, Battaglia Giovanni, Pascarella, Tessitore, Villone, Stanisci, Nieddu

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini del proseguimento dell’attività di contrasto dell’usura e del racket, l’articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2005, 5 milioni di euro per l’anno 2006, 50 milioni di euro per l’anno 2007».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A,

voce: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

 

35.70

Izzo, Nocco, Giuliano, Gentile

Dopo il comma 5, è aggiungo il seguente:

«5-bis. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l’assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 4 della presente legge, fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per l’anno 2005, le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di euro 5 milioni. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

 

35.71

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l’assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 4 della presente legge, fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con Decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per l’anno 2005, le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di euro 5 milioni. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

 

35.72

Fasolino

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l’assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 4 della presente legge, fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con Decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per l’anno 2005, le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di euro 5 milioni. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

 

35.73

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l’anno 2005, le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di 5 milioni di euro. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

 

35.74

Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l’anno 2005, le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre n. 350, sono elevate di 5 milioni di euro. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

 

35.75

Fasolino

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l’anno 2005, le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono elevate di 5 milioni di euro. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

 

35.76

Liguori

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: “300 euro,“ sono inserite le seguenti: “ovvero di 500 euro se l’assunto è di sesso femminile e l’assunzione è effettuata nelle regioni dell’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999, del Consiglio del 21 giugno 1999. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di cui all’articolo 61 della legge n. 289 del 2002 è rifinanziato nella misura di 500 milioni di euro in ragione di anno per gli anni 2005 e 2006“.

5-ter. Con delibera Cipe da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le risorse del fondo di cui all’articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento dell’agevolazione di cui al comma 5-bis».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Con decreto direttoriale del Ministro dell’economia e delle finanze, le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico, sono aumentate, per gli anni 2005 e 2006, in misura da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro annui».

 

35.77 (testo 2)

Liguori

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: “300 euro,“ sono inserite le seguenti: “ovvero di 500 euro se l’assunto è di sesso femminile e l’assunzione è effettuata nelle regioni dell’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999, del Consiglio del 21 giugno 1999,“».

 

35.77

Liguori

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: “300 euro,“ sono inserite le seguenti: “ovvero di 500 euro se l’assunto è di sesso femminile e l’assunzione è effettuata nelle regioni dell’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999, del Consiglio del 21 giugno 1999,“.

5-ter. Con delibera Cipe da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le risorse del fondo di cui all’articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al contributo di cui al comma 5-bis».

 

35.78

Il Relatore

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d’imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».

 

35.79

D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di proseguire nel processo di reindustrializzazione dell’area della Valbasento, attraverso strumenti della programmazione negoziata che riguardano il settore della chimica nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:

2005: – 30.000.

 

35.80

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sopprimere il comma 6.

 

35.81

Il Relatore

Al comma 6, sostituire le parole da: «dal combinato disposto» fino alla fine del comma con le seguenti: «dal secondo e terzo periodo dello stesso articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000».

 

35.82

Grillo, Lauro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziate per l’anno 2004 per l’anno 2004, all’art. 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturali diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato “autostrade del mare“, di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, del 2 marzo 2001, nonché, per i restanti S milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla Delibera Cipe, 13 novembre 2003, n. 83. L’utilizzo di tali risorse non è subordinato all’emanazione del regolamento di cui all’art. 3, comma 2-quater, del citato Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265».

 

35.83

Garraffa, Iovene

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini del proseguimento dell’attività di contrasto dell’usura e del racket, l’articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2005, 5 milioni di euro per l’anno 2006, 50 milioni di euro per l’anno 2007».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

 

35.84

Grillo, Lauro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della società Rete Autostrade Mediterranee Spa (RAM), per la gestione dei contributi di cui all’articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265».

 

35.85

Manfredi, Bianconi, Chincarini, Falcier, Boscetto, Manunza, Rizzi, Scotti, Malan, Compagna, Consolo, Lauro

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) roga, su richiesta di parte, tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente,».

 

35.86

Zappacosta, Balboni, Battaglia A., Bevilacqua, Bobbio, Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo, Cozzolino, Curto, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi, Florino, Grillotti, Kappler, Magnalbò, Massucco, Meduri Menardi, Morselli, Mugnai, Mulas, Nania, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini Pontone, Ragno, Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Tofani, Ulivi, Valditara

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Palermo», inserire la seguente: «Pescara,».

 

35.87

Ferrara, Nocco, Izzo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 174, dopo le parole: “dei lavori di“ sono inserite le seguenti: “arredo urbano e per l’auditorium nonché di“. Per le finalità e in favore dell’ente di cui al medesimo articolo 2, comma 1, della legge n. 174 del 2002 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente: nella tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, quota limiti d’impègno, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 1.500;

2006: – 1.500;

2007: – 1.500.

35.88

D’Amico

Sopprimere il comma 7.

 

35.89

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone Turroni, Zancani

Sopprimere il comma 7.

 

35.90 (testo 2)

Tarolli, Ciccanti, Ripamonti, Izzo, Caddeo

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Governo, d’intesa con le corrispondenti amministrazioni regionali, promuove l’elaborazione di ricerche e di studi di fattibilità in materia creditizia anche, eventualmente, per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2005».

 

35.90

Tarolli, Ciccanti

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Governo, d’intesa con le corrispondenti amministrazioni regionali, promuove l’elaborazione di ricerche e di studi di fattibilità in materia creditizia anche, eventualmente, per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente all’articolo 35, aggiungere i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Interventi a favore di soggetti effetti da Sindrome di Down)

1. Per le persone con Sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 la pensione di reversibilità è cumulabile con proventi di attività lavorativa remunerata.

Art. 35-ter.

Il contributo statale annuo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997 n. 284, è aumentato a decorrere dall’anno 2005 di euro 350.000,00.

Art. 35-quater.

Il contributo statale annuo a favore dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è aumentato a decorrere dall’anno 2005 di euro 250.000,00.

Art. 35-quinquies.

All’articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133 modificato dall’articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole “31 dicembre 2003“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“.

Art. 35-sexies.

All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: “legalmente riconosciute“ con le seguenti: “legalmente costituite“.

Art. 35-septies.

All’articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: “associazioni sportive dilettantistiche“ sono inserite le seguenti: “e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici“».

Banche:+ 4.500.000,00

Down:– 300.000,00

Ciechi:– 350.000,00

Vittime Civile:– 250.000,00

Iva:– 1.100.000,00

Ass.ne Sportive e Cori Dilettantistiche:– 100.000,00

 

35.91

D’Amico

Al comma 7, sostituire le parole da «, il Consiglio Nazionale delle Ricerche» fino alla fine del comma, con le parole: «a decorrere dall’anno 2005 è concesso un contributo annuo di 5 milioni di euro allo Svimez per favorire la costituzione in collaborazione con la Banca d’Italia, di un Osservatorio sul mercato creditizio regionale».

 

35.92

D’Amico

Al comma 7, sostituire le parole: «Consiglio Nazionale delle Ricerche» con parole: «Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro».

 

35.93

D’Amico

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «procedendo, d’intesa» fino alla fine del periodo.

 

35.94 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per il rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui alla legge n. 321 del 1990, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti)

1. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “0,60 per cento“ ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “0,50 per cento“;

b) le parole: “nei nove esercizi successivi“ sono sostituite dalle seguenti: “nei dieci esercizi successivi“.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004.

3. Le maggiori entrate riscosse in attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, al netto dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7-bis dell’articolo 35, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di riserva di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978».

 

35.94

Il Relatore

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per il rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui alla legge n. 321 del 1990, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti)

1. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “0,60 per cento“ ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “0,50 per cento“;

b) le parole: “nei nove esercizi successivi“ sono sostituite dalle seguenti: “nei dieci esercizi successivi“.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, art. 9-ter – Fondo di riserva per spese impreviste, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 220.000;

2006: + 143.000;

2007: + 146.000.

 

35.95

Turroni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “entro il 30 aprile 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005“».

 

35.96

Minardo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire lo sviluppo ed incentivare la ripresa economica nelle zone meridionali del Paese di cui all’Obiettivo 1 ed in particolare della Sicilia, le aziende artigianali, commerciali, industriali ed agricole che hanno contratto debiti ed esposizioni con istituti bancari, in virtù dell’attività svolta e degli investimenti imprenditoriali, possono usufruire, su richiesta, di mutui ventennali corrispondenti all’importo netto dei debiti accertati senza il calcolo degli interessi che saranno a carico dello Stato e della Regione nella misura del 50 per cento cadauno.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, predisporrà apposite convenzioni con gli istituti Bancari».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

 

35.96a

Cicolani, Barelli

Sostituite il comma 8 con il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari almeno a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

Le predette maggiori entrate sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate, quanto a 16,5 milioni di euro, alla copertura delle spese di funzionamento della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e quanto alla differenza, all’avvio del processo di omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale di ruolo, anche dirigenziale, in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti, entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario l’assegnazione, in termini di competenza e di cassa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma».

 

35.97

Izzo, Nocco, Giuliano, Gentile, Pasinato

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT» ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l’adeguamento di cui al precedente comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell’articolo 80 del codice della strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005».

 


35.98

Giuliano, Izzo, Pasinato, Cicolani, Favaro, Barelli

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT» ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l’adeguamento di cui al precedente comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell’articolo 80 del codice della strada».

 

35.99

Salerno

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT» ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l’adeguamento di cui al precedente comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell’articolo 80 del codice della strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005».

 

35.100

Tarolli, Ciccanti

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT» ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l’adeguamento di cui al precedente comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell’articolo 80 del codice della strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005».

 

35.101

Bastianoni, Coviello

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 


35.102

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 8, in fine, sostituire le parole da: «per la copertura» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per finanziare l’attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

 

35.103

Ferrara, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 48 della legge n. 222 del 1985 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

35.104

Falomi, Marino

Dopo l’ultimo comma, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell’ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l’adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, inserire i seguenti:

«Art. 43-bis. - (Tassazione delle rendite finanziarie). – 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Art. 43-ter. - (Rimodulazione aliquote Irpef). – 1. All’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;».

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento“.

Art. 43-quater. - (Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni). – 1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 43-quinquies. - (Tassa sulle emissioni inquinanti - Carbon tax e Sport utility vehicles Tax). – 1. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione“.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L’imposta è dovuta all’atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

4. L’imposta deve essere corrisposta all’ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l’immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta“.

Art. 43-sexies. – 1. Dal 1º gennaio 2005 è istituita una imposta pari al 5 per cento del fatturato calcolato su base annua, derivante dall’acquisto dei diritti sportivi da parte delle imprese televisive.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia emana apposito decreto».

 

35.105

Stanisci

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-bis è abrogato».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.106

Ferrara

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’economia, legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 500.

 

35.107

Ciccanti, Tarolli, Meleleo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È istituita presso l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, INPDAP, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie a favore di coloro che, collocati a riposo, risultavano già iscritti in attività di servizio, alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

Il contributo obbligatorio, non rimborsabile, pari al 0,1 per cento dell’importo mensile della pensione, al netto delle ritenute di legge, graverà sul trattamento pensionistico e verrà versato a favore della nuova gestione unitaria autonoma.

I dipendenti degli enti e delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultano iscritti, ai fini pensionistici, presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP, confluiscono nella gestione unitaria di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996. Possono altresì, chiederne la iscrizione coloro che risultino già collocati a riposo».

 

35.108

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L’aliquota contributiva di cui all’ articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo entro il 31 gennaio 2008».

 

35.109

Bettamio, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l’anno 2005, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».

Conseguentemente, all’articolo 43, al comma 1, tabella A ivi allegata, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 140.000;

2006: – 105.000;

2007: – 70 000.

 

35.110

Rotondo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 le parole: “ha diritto a scegliere“ sono sostituite dalle seguenti: “ha diritto ad essere trasferito“».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

 

35.111

Zanoletti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive».

 

35.112

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’articolo 148 della legge n. 388 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 148. - (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. Il 60 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno ai portatori di handicap e alle famiglie meno abbienti, con particolare riferimento ai consumi energetici, all’istruzione, alla sanità ed ai trasporti pubblici. Il restante 40 per cento è destinato al finanziamento di progetti presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)».

 

35.113

Izzo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’articolo 13, comma 3 della legge del 7 agosto 1990, n. 253, è così sostituito:

“3. A decorrere dall’anno 2005 il trattamento economico dei Segretari Generali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale è pari a quello dei Dirigenti dello Stato di prima fascia. È stanziata la somma di 600.000 euro annui lordi, quale retribuzione di posizione variabile dei Segretari Generali, al fine di consentire l’adeguamento del trattamento economico a quello dei dirigenti Generali, da assegnarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che tenga conto delle dimensioni dei bacini e delle strutture organizzative di ciascuna autorità, nonché delle responsabilità e della complessità delle funzioni svolte dai Segretari Generali“.

Il comma 6 dell’articolo 13 della legge del 7 agosto 1990, n. 253, è così sostituito:

“6. A decorrere dall’anno 2005, per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1.220.000,00 euro“.

Il comma 8 dell’articolo 13 della legge del 7 agosto 1990, n. 253 è abrogato».

 

35.114

Moro, Tirelli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994, n. 338, anche nell’ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

La norma di cui al comma 1 si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni della presente legge sono comunque dichiarati estinti, anche d’ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti violazioni di natura contabile ed amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».

 


35.115/1

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

All’emendamento del relatore 35.115, al comma 8-bis, sopprimere le parole: «cittadini U.E.».

 

35.115

Il Relatore

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie di cittadini dell’Unione europea alla prima casa di abitazione, è istituito, in via sperimentale per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto Fondo per l’anno 2005 è fissata in 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 25.000.

 

35.116

Montino, Gasbarri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 41, dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

“41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta con riferimento alle annualità, anche parziali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o quella, se antecedente, in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. Il versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, entro il 30 giugno 2005, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d’imposta“».

 

35.117

Provera, Moro

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 dopo le parole: “residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati“ aggiungere la seguente dizione: “ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale perché concessionari prima del 17 aprile 1999“».

 

35.118

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“Per le cooperative edilizie a proprietà divisa i rapporti fra lo stato ed i sodalizi sono definiti nell’importo dei finanziamenti accordati, purché siano state restituite 20 annualità dei relativi mutui contratti. I soci hanno comunque diritto a stipulare con gli istituti mutuanti i corrispondenti mutui individuali entro 30 giorni dalla richiesta“».

 

35.119

Forcieri

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Gli atti di trasferimento immobiliari disposti in attuazione di programmi di dismissione del proprio patrimonio da parte degli enti territoriali senza l’indicazione prescritta dall’articolo 17 o l’allegazione del certificato prescritto dal successivo articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni integrazioni o sostituzioni sono sanati con efficacia retroattiva, fermo restando il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse condizioni e termini sono sanati altresì i trasferimenti d’immobili, sottoposti alla tutela di cui al Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 qualora sia intervenuta, successivamente alla vendita, la prescritta autorizzazione della competente Soprintendenza.

8-ter. La nullità prevista per la violazione degli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1987, n. 47, e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni non si applica, fermi restando gli effetti della sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia allegato anche con atto unilaterale, redatto nella stessa forma, all’atto di trasferimento originario il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale».

 

35.120

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 8. inserire il seguente:

«8-bis. L’avvenuta approvazione di progetti esecutivi relativi a strutture produttive mirate ad incentivare l’occupazione, eseguite con il concorso economico e finanziario dello Stato o delle Regioni, espressa da commissioni o nuclei di valutazione, a ciò demandati dalle norme prevedenti finanziamento, intende acquisiti tutti i pareri e nulla-osta occorrenti ad eccezione di quelli inerenti la stabilità degli edifici e le norme sanitarie vigenti».

 

35.121

Il Relatore

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività connesse alla partecipazione italiana al Task Force for international cooperation on holocaust education è autorizzata per gli anni 2005, 2006 e 2007 la spesa complessiva di 100.000 euro».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 100;

2006: – 100;

2007: – 100.

 

35.122

Amato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 56 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“, 5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5 vengono assicurate risorse pari all’uno virgola due per cento del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, da riservare alle Scuole già costituite in via autonoma alla data di entrata in vigore del presente dispositivo“».

 

35.123

Bevilacqua, Salerno

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, è stanziato un contributo in favore delle predette università ed istituti nel limite massimo di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006.

8-ter. Il contributo di cui al comma 8-bis è assegnato, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con handicap o aver requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio; c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 4.500;

2006: – 7.500.

 

35.124

Asciutti

Dopo il comma 8, inserire, il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, nella Tabella A allegata, ridurre di pari importo gli accantonamenti relativi alla voce «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

 

35.125

Basso, Vicini, Piatti, Murineddu, Flammia, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. – 1. Per finanziare misure adatte a migliorare l’accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l’attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. – (Aumento dell’aliquota dell’accisa sull’alcol etilico). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all’aumento dell’aliquota dell’accisa sull’alcol etilico, di cui all’articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

 

35.126

Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Per la realizzazione di sistemi di mobilità alternativa nelle città inserite nei siti italiani dell’Unesco, previsti dalla legge 26 febbraio 1992 n. 211 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni.

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

35.127

Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Per il finanziamento dei Piani di Gestione comunale e dei siti italiani dell’Unesco è autorizzato lo stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,2006 e 2007».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

35.128

Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al consorzio universitario della provincia di Ragusa è assegnata la somma di euro 2.500 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, quale contributo per consentire il funzionamento, il potenziamento e l’espansione del Polo decentrato dell’Università di Catania».

Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2005: – 2.500;

2006: – 2.500;

2007: – 2.500.

 

35.129

Compagna, Valditara

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. – Alla facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Pisa è precluso l’accesso, per l’anno 2005, al Fondo per gli investimenti della Ricerca di base (FIRB) d cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

 

35.130

Bettamio

Dopo il comma 8, aggiungere, i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G,H,I,J,K,M,N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione;

alla formazione e consulenza necessari all’avvio dei processi innovativi; all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa; alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all’adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);

all’acquisizione di servizi di connessione a larga banda; al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativa agli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all’innovazione dell’assetto e dell’offerta dell’impresa commercializzazione;

alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nei magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

8-ter. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi».

 

35.131

Giaretta, Bastianoni, Coviello, Cambursano

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G,H,I,J,K,M,N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione;

b) alla formazione e consulenza necessari all’avvio dei processi innovativi;

c) all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione commessa;

d) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all’adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);

e) all’acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

f) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativa agli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, il personale, le risorse strumentali;

g) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all’innovazione dell’assetto e dell’offerta dell’impresa commerciale;

h) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

8-ter. Con decreto del Ministero delle attività Produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi».

 

35.132

Tarolli, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere, i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G,H,I,J,K,M,N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione;

alla formazione e consulenza necessari all’avvio dei processi innovativi;

all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa; alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all’adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);

all’acquisizione di servizi di connessione a larga banda; al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativa agli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all’innovazione dell’assetto e dell’offerta dell’impresa commerciale;

alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

8-ter. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi».

 

35.133

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’esenzione disposta dall’art. 7 del D.Lgs 504/1992 lettera i), si intende applicabile alle attività indicate nel medesimo articolo a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse».

 

35.134

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 109, comma 3-bis, del Tuir, dopo le parole: “Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dl attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi“ sono aggiunte le seguenti: “escluse le liberalità“.».

 

35.135

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato per l’anno 2005 di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente:

«38. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull’orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005, ai sensi dell’allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l’anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 100 milioni di euro».

 

35.136

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fondo di cui all’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 40.000;

2006: – 40.000;

2007: – 40.000.

 

35.137

Grillo, Lauro, Girfatti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell’articolo 1.4.e. del Regolamento (CE) n. 1726/2003 de 22 luglio 2003, il divieto di trasportare prodotti petroliferi pesanti non si applica alle petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna Sono considerati prodotti petroliferi pesanti:

a) petrolio greggio con una densità, ad una temperatura di 15º C, superiore a 900 Kg/m3, corrispondente ad un grado API inferiore a 25,7;

b) oli combustibili con una densità, ad una temperatura di 15º C, superiore a 900 Kg/m3 o una viscosità cinematica, ad una temperatura di 50º C, superiore a 180 mm2/s, corrispondente ad una viscosità cinematica superiore a 180 cst;

c) bitume, catrame e relative emulsioni».

 

35.138

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un Fondo speciale denominato “Alta efficienza energetica“. Il Fondo è destinato, nel limite di 75 milioni di euro per il 2005, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio denominato “Alta efficienza energetica“ diretto a incentivare l’acquisizione e l’utilizzo, da parte delle persone fisiche residenti in Italia, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, l’entità e le modalità di erogazione dei contributi, le tipologie di elettrodomestici ammessi al contributo e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso da parte dei rivenditori».

Conseguentemente, all’articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanza, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 75.000.

35.139

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa un apposito Fondo, denominato “Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione“ volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall’art. 1 comma 85 della legge 23 agosto 2004, n. 239 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell’Autorità n. 42 del 2002 pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.

8-ter. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella GUCE del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione così articolati:

a) un finanziamento agevolato pari al 70 per cento di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell’EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell’intensità massima dell’aiuto.

8-quater. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni.

8-quinquies. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

8-sexties. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al fondo a valere dal 1º gennaio 2006».

Conseguentemente, all’articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 75.000;

2006: – 75.000;

2007: – 75.000.

 


35.140

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

a-bis) prodotta con impianti di tipo cogenerativo rispondenti ai requisiti stabiliti con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42 del 2002“;

a-ter) prodotta con impianti di microgenerazione così come definiti dall’articolo 1, comma 85 della legge 23 agosto 2004, n. 239“».

Conseguentemente, all’articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 210.800;

2006: – 210.800;

2007: – 210.800.

 

35.141

Chirilli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Coloro che svolgono l’attività lavorativa in un comune che dista almeno 500 chilometri da quello di residenza dei propri famigliari possono avvalersi del tariffario più vantaggioso concesso dalle Ferrovie dello Stato».

Conseguentemente alla tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 5 per cento.

 

35.142

Salerno

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata ad accettare, con una dilazione articolata in un massimo di quattro rate semestrali decorrenti non oltre il 31 marzo 2005 e dietro il rilascio di idonea garanzia fideiussoria o equipollente, il pagamento dell’importo dovuto dai soggetti che hanno presentato, entro il termine previsto, regolare domanda di accesso alla procedura transattiva di cui all’articolo 4, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A ciascuna delle rate si applicano interessi al tasso legale a decorrere dal 1º ottobre 2003».

 

35.143

Lauro

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata ad accettare, con una dilazione articolata in un massimo di quattro rate semestrali decorrenti non oltre il 31 marzo 2005 e dietro il rilascio di idonea garanzia fideiussoria o equipollente, il pagamento dell’importo dovuto dai soggetti che hanno presentato, entro il termine previsto, regolare domanda di accesso alla procedura transattiva di cui all’articolo 4, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A ciascuna delle rate si applicano interessi al tasso legale a decorrere dal 1º ottobre 2003».

 

35.144

Giaretta, Baio Dossi, Castellani, Dato, Bastianoni, D’Andrea

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In attuazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), numero 2), della legge 7 aprile 2003, n. 80, per l’anno 2005, è esclusa dalla base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, una quota pari all’80 per cento del corrispettivo pagato dal consumatore finale per l’acquisito di prodotti importati secondo la Carta italiana dei criteri sulla commercializzazione equo solidale».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

 

35.145

Baio Dossi, Castellani, Dato, Bastianoni, D’Andrea

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In attuazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), numero 2), della legge 7 aprile 2003, n. 80, per l’anno 2005, sui prodotti garantiti secondo gli standards delle organizzazioni esterne di certificazione del Fairtrade Labelling, e sui prodotti importati secondo la Carta italiana dei criteri sulla commercializzazione equo solidale, l’aliquota di imposta sul valore aggiunto è fissata al 10%».

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente.

«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10%».

 

35.146

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis .I proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9, dell’articolo 23, della Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, nonché quelli provenienti dalle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9, dell’articolo 25, della Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori nel settore elettrico e del gas naturale, la cui destinazione è oggetto di apposito decreto annuale del Ministro delle Attività Produttive, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il cui ammontare è annualmente indicato nel DPEF».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.147

Piccioni

1. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è sostituito dal seguente:

“1-bis. L’ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di una aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni Kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Il contributo è ripartito per il 50 per cento, in misura uguale, a ciascun sito dove sono istallate centrali nucleari dismesse che ancora detengono combustibile irraggiato e per il restante 50 per cento, in misura uguale, a ciascun sito nel quale insistono impianti del ciclo del combustibile nucleare e centrali nucleari dismesse che non contengono combustibile irraggiato. Il contributo relativo a ciascun sito è ripartito, in pari misura, tra il comune e la provincia; quest’ultima è tenuta ad impiegare le risorse assegnate nel finanziamento di progetti di recupero territoriale e ambientale nell’ambito del territorio del comune in cui è ubicato il sito nucleare e dei comuni contermini“».

 

35.148

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti per l’espletamento delle attività del Dipartimento dei Trasporti Terrestri connesse all’erogazione dei servizi tecnici della motorizzazione civile è autorizzata la spesa di 39.000,00 di euro.

Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in uno specifico fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per essere assegnati nel corso della gestione ai capitoli interessati iscritti nell’unità previsionale di base “Funzionamento“ del Dipartimento Trasporti Terrestri con decreti del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti comunicata anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze tramite l’Ufficio Centrale del Bilancio nonché alle competenti Commissioni Parlamentari ed alla Corte dei Conti».

 

35.149

Pirovano, Grillo, Lauro, D’Onofrio, Ferrara, Eufemi, Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

35.150

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti previsti sino alla concorrenza della cifra per gli anni 2005, 2006 e 2007.

 

35.151

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed internazionale“».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 15.000.

 

35.152

Stanisci, Legnini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di realizzare pienamente l’accollo, da parte dello Stato, delle garanzie concesse da soci di Cooperative agricole così come previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, e successive modificazioni, sulla base degli aventi diritto individuati nell’elenco n. 1 del decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, integrato di volta in volta in conseguenza di pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.

35.153

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003. n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) agli investimenti nelle imprese marittime, di cui alla Legge 16 marzo 2001, n. 88, per l’ammontare di 30 milioni annui a decorre dall’anno 2005;

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 2, per il sostegno all’industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, per un ammontare di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005».

 

35.154

Fasolino

Dopo il comma 8, aggiungere infine il seguente:

«8-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, qualora le amministrazioni pubbliche debbano acquistare impianti antincendio fissi per la protezione di beni ad elevato valore aggiunto o opere d’arte, tali impianti dovranno utilizzare idrofluorocarburi (di provenienza comunitaria)».

 

35.155

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All’articolo 58, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

“3-ter. Agli ufficiali del ruolo speciale provenienti dalla categoria dei sottufficiali, reclutati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, la data di nomina ad ufficiale è rideterminata uguale a quella dell’ufficiale pari corso proveniente dal complemento, mantenendo la stessa sequenza di iscrizione in ruolo. L’ordine di iscrizione in ruolo sarà rideterminato alla prima valutazione a scelta utile“.

8-ter. All’articolo 58, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente capoverso: “Qualora il suddetto personale abbia comunque espletato incarichi di comando o incarichi ad esso equipollenti, secondo i decreti ministeriali emessi conseguentemente alla emanazione del presente decreto legislativo o di quelli già in vigore per il ruolo normale, gli stessi sono da considerarsi validi ai fini del computo dei periodi di comando previsti nel grado“».

 

35.156

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 8, è aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini della realizzazione del maggior gettito derivante dall’articolo 26 comma 11-quater, della legge 23 novembre 2003, n. 326, sono da ritenersi alienabili gli alloggi ubicati all’esterno di basi, impianti, installazioni militari ed occupati da personale con titolo concessorio scaduto, in quanto non equiparabili ad infrastrutture militari.

Ai medesimi fini sono altresì alienabili gli alloggi occupati da personale per il quale la procedura di recupero forzoso non si sia conclusa con la notifica della sentenza passata in giudicato».

 

35.157

Curto, Grillotti

Dopo il comma 8, è aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini della realizzazione del maggior gettito derivante dall’articolo 26, comma 11-quater, della legge 23 novembre 2003, n. 326, sono da ritenersi alienabili gli alloggi ubicati all’esterno di basi, impianti, installazioni militari, in quanto non equiparabili ad infrastrutture militari. Ai medesimi fini sono altresì alienabili gli alloggi occupati da personale per il quale la procedura di recupero forzoso non si sia conclusa con la notifica della sentenza passata in giudicato».

 

35.158

Scarabosio, Ferrara

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: “comma 7-bis“ sono aggiunte le seguenti: “e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze“».

 

35.159

Giarretta, Baio Dossi, Gaglione, Liguori

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l’anno 2005 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all’HIV, all’AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo: – Art. 70, comma 2 Agenzia delle entrate, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 250.000.

 

35.160

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all’articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui all’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno.

8-quater. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all’annualità 2005 sostituisce l’istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dall’articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

35.161

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire alle Regioni e agli organismi pagatori le risorse necessarie alla corretta esecuzione delle attività e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore agricolo, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 20 milioni di euro».

Conseguentemente:

all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 mano 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

35.162

Bettamio

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, richieste da imprese o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, acquacoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l’eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica canone meramente ricognitorio.

8-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del precedente comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».

 

35.163

Montalbano

Dopo il comma 8, è aggiungere il seguente:

«8-bis. L’agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l’impiego agevolato in agricoltura.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.164

Comincioli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I contingenti di cui all’articolo 10, comma 15 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 49, sono computati in ogni caso con salvezza delle specificità regionali di cui al comma 28 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 350».

 

35.165

Comincioli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 2-bis, dell’articolo 2, decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dopo le parole: “zone di produzione omogenee“ aggiungere le seguenti: “fatte salve le specificità regionali di cui al comma 28 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 350“».

35.165a

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente.:

«8-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall’articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee“ sono soppresse;

b) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006“».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

 

35.166

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall’articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee“ sono sostituite dalle seguenti «ovvero in conformità con le Direttive Comunitarie in materia di regimi di aiuto nazionali».

 

35.167

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall’articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché negli impianti funzionali all’attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

35.168

Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

 

35.169

Montalbano

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto individua i criteri e le modalità per determinare le aliquote contributive dei lavoratori agricoli, che tengono conto della media europea. Per le Regioni dell’obiettivo I tali aliquote sono determinate nella misura non superiore al 50 per cento».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.170

Montalbano

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n. 9 del 1963 e n. 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l’INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano l’iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti previdenziali acquisiti e le prestazioni percepite».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.171

Montalbano

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini della revisione e dell’aggiornamento annuale degli studi di settore nella filiera agroalimentare, nonché al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, dal 1º gennaio 2005 è fatto obbligo di riportare il prezzo all’origine ditali prodotti in tutte le fatture emesse fino alla vendita finale e di indicano nell’etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. Per prezzo all’origine si intende quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l’irrogazione a carica del venditore della sanzione di cui all’articolo 22, comma 3 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. I titolari degli esercizi possono, oltre al prezzo all’origine, indicare il prezzo intermedio di acquisto all’ingrosso».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.172

Stanisci, Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore orto-frutticolo attraverso l’innovazione tecnologica e l’adozione di nuove varietà è concesso ai produttori agricoli singoli o associati un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di: euro 30.000 per l’anno 2005, di euro 30.000 per l’anno 2006, di euro 30.000 per l’anno 2007 a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

 

35.173

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario ad avviare un Piano di Settore, anche in relazione alle necessità di ristrutturazione della filiera bieticolosaccarifera e in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo».

Conseguentemente all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 

35.174

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il Fondo Bieticolo Nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella Legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, vericatesi nell’anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportate le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 

35.175

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo saccarifero nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, alla urgente necessità di riorganizzazione e rilancio della politica nazionale del comparto bieticolo saccarifero».

Conseguentemente all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000.

 

35.176

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990 n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente all’articolo 43, tabella C rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 


35.177

Eufemi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391 convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente all’articolo 37, tabella C, rubrica. Ministero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 Agenzia delle Entrate – cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 

35.178

Forlani, Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il Fondo Bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005 – 25.000.

 

35.179

Piccioni, Lauro

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il Fondo Bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per fare fronte, in conformità delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 


35.180

Magnalbò

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente alla tabella C, voce: del Ministero degli Affari Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005 – 25.000.

 

35.180a

Salerno

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 

35.181

Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003».

Conseguentemente all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 


35.182

Piccioni

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Fondo Bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro, per fare fronte, in conformità delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000.

 

35.183

Montalbano

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore orto-frutticolo attraverso l’innovazione tecnologica e l’adozione di nuove varietà è concesso ai produttori agricoli singoli, associati un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di impegno di:

2005: 30.000;

2006: 30.000;

2007: 30.000,

a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell’Organizzazione del Governo», articolo 11 Legge 15/3/1997, n. 59; art. 70 comma 2, «Finanziamento Agenzie Fiscali» (Agenzia Entrate) (6.1.2.8 Ag. Entrate Capp. 3890-3891):

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

 

35.184

Moro, Agoni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Fermo restando il rispetto delle misure eventualmente disposte per motivi di polizia veterinaria, i trasporti, a fini non commerciali, di animali di specie equina e asinina effettuati per diporto, affezione o per uso sportivo, eseguiti da privati con mezzi propri, sono esenti dall’osservanza delle disposizioni contenute agli articoli 31 e 36 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. L’autorizzazione, di cui all’articolo 38 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 esclusivamente per trasporti sopraindicati, è valevole per cinque anni».

 

35.185

Piccioni

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per fronteggiare la grave crisi del settore risicolo e dell’intera filiera connessa alla produzione del riso italiano e per realizzare, nell’anno internazionale dedicato dalla Fao a questo alimento, interventi dimostrativi della sostenibilità economica e ambientale della coltura del riso, capaci di coniugare la protezione del territorio con la produzione di prodotti di qualità, in linea con gli indirizzi comunitari, sono assegnati 7,5 milioni di euro all’anno per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 al Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 1998, n. 204, da destinare a progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione, da svolgere in collaborazione tra istituzioni di ricerca e imprese nell’ambito di un apposito progetto di Risoteca».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 7.500;

2006: – 7.500;

2007: – 7.500.

 

35.186

Curto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le autovetture utilizzate per lo svolgimento delle funzioni consolari, di competenza del singolo Console richiedente, previste e regolamentate dalla Convenzione Consolare di Vienna del 24-4-63 ratificata in Italia con legge 9/8/67 n. 804, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascerà ai Consoli Onorari di Nazioni estere accreditate in Italia, che ne faranno richiesta al Ministero degli Affari Esteri, la carta di circolazione e provvederà alla immatricolazione ed alla assegnazione della targa speciale consolare, previste dall’articolo 131 del Codice della strada, per il combinato disposto dei suoi commi 1 e 2. La concessione avrà validità pluriennale nei limiti temporali di validità dell’exquatur del Console, non comporterà alcuna esenzione fiscale e/o immunità non già contemplate dalla predetta Convenzione Consolare di Vienna e sarà soggetta al pagamento della tassa di concessione di Euro 500».

 

35.187

Dato, Soliani, Magistrelli, Baio Dossi, Legnini

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di rilanciare e promuovere l’imprenditoria e l’autoimprenditorialità femminili, nel quadro delle iniziative per il raggiungimento entro l’anno 2010 degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 in materia di livelli di partecipazione al lavoro delle donne, il fondo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è rifinanziato per il quinquennio 2005-2010 nella misura di 15 milioni di euro in ragione d’anno».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

35.188

Moro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il terzo comma dell’articolo 1 della legge, 3 aprile 2001, n. 142 è sostituito dal seguente: per esigenze organizzative e in relazione alla situazione del mercato, l’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire nei confronti del socio, successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto sia di lavoro, in forma subordinata o autonoma, sia in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi ed eventualmente di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte».

 

35.189/1

Moro, Stiffoni

All’emendamento del relatore 35.189, dopo le parole: «a favore degli enti locali proprietari degli impianti o delle società sportive», aggiungere le seguenti: «dilettantistiche».

 

35.189/2

Moro, Stiffoni

All’emendamento del relatore 35.189, sostituire le parole: «o che abbiano in concessione l’impianto o un diritto di superficie per un periodo non inferiore a vent’anni», con le seguenti: «di impianti».

 

35.189/3

Moro, Stiffoni

All’emendamento del relatore 35.189, dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. Le attività di cui ai punti 83, 84, 85, 87, 89, 90, 94 e 95 del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 non possono coesistere nel volume degli impianti sportivi all’aperto ovvero possono essere ubicate ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri».

 

35.189

Il Relatore

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per consentire l’adeguamento, la conservazione, la costruzione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare sportivo nazionale, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale in conto interessi pari a 15 milioni di euro per l’anno 2005 e 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. L’Istituto per il Credito sportivo è autorizzato alla concessione di finanziamenti diretti alla costruzione, acquisto, ristrutturazione, ampliamento o adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti di cui al precedente periodo a favore degli enti locali proprietari degli impianti o delle società sportive aventi personalità giuridica e riconosciute dal Coni che siano proprietarie o che abbiano in concessione l’impianto o un diritto di superficie per un periodo non inferiore a venti anni, sulla base di progetti che abbiano ottenuto il parere favorevole del Coni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le modalità e le condizioni per l’attuazione del presente comma. Alla copertura degli oneri si provvede, quanto alle annualità dal 2005 al 2014 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e a decorrere dal 2015 ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

 

35.190

Ferrara, Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ex legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, e quali opere di accompagnamento ex articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166, è autorizzato l’utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all’evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l’uso post olimpico».

 

35.191

Maffioli, Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Si privatizza l’Aero Club d’Italia, ponendolo, quale Federazione sportiva nazionale, sotto la vigilanza del C.O.N.I., restando titolare di ogni obbligazione attiva e passiva nonché proprietario dei beni mobili e immobili, anche registrati.

Il Comitato Olimpionico Nazionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge nominerà un Commissario Straordinario per la predisposizione del nuovo Statuto».

 

35.192

Barelli, Eufemi, Ciccanti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’ultimo periodo dell’articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato: “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I. nonché delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche“».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

 

35.193

Barelli, Eufemi, Ciccanti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 4, comma 18-bis, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazione nella legge 21 maggio 2004, n. 128, le parole: “È fatto“, sono sostituite con le seguenti: “Il CONI con propria deliberazione disciplina il“».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

 

35.194

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 352, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. I piloti possono restare iscritti fino al sessantacinquesimo anno di età; per fruire di tale beneficio dovrà essere presentata al capo del compartimento una apposita dichiarazione entro i novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno di età“».

 

35.195

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga».

 

35.196

Tarolli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga».

 

35.197

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga».

 


35.198

Pedrizzi, Bonatesta, Salerno

Dopo il comma 8, aggiunge il seguente:

«8-bis. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga».

 

35.199

Pedrizzi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’obbligo di cui all’articolo 28, comma 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato, con decreto ministeriale 26 luglio 2004, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1º luglio 2005».

 

35.200

Forte, Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’obbligo di cui all’articolo 28, comma 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio 2004, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1º luglio 2005».

 

35.201

Semeraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione degli interventi, il miglioramento delle infrastrutture e per il potenziamento dei sistemi informatici ed informativi è riconosciuto ad ognuno degli enti di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, un contributo di 1,5 milioni di euro. Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, le parole: “500 milioni“ sono modificate in: “506 milioni“».

 

35.202

Moro, Vanzo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorre dalla trasformazione dell’Ente Poste Italiane in Società per Azioni, le società nelle quali Poste Italiane SpA ha una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale versano per il personale dipendente con qualifica di operai-impiegati-quadri all’Istituto Postelegrafonici i contributi nella misura stabilita dall’orientamento dell’Istituto medesimo, così come già previsto per l’Ente Poste Italiane dall’articolo 6 comma 8 della legge 29 gennaio 1994 n. 71».




35.203

Moro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Poste trasmette al titolare del conto corrente le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico ovvero su apposito CD Rom o strumento equipollente e può distruggere i certificati di accredito dei bollettini postali. In ogni caso la società deve conservare le immagini dei bollettini di versamento su appositi microfilm o strumenti equipollenti. Ove il cliente comunichi di non essere attrezzato per ricevere i dati secondo le modalità di cui sopra, Poste fornirà copia cartacea delle ricevute di accredito“».

 

35.204

Il Relatore

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tal fine integrato dell’importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

35.205/1

Curto, Salerno, Specchia

All’emendamento del relatore 35.205, al comma 8-bis, dopo le parole: «Lainate (provincia di Milano)», aggiungere le seguenti: «e Brindisi».

Conseguentemente, alla tabella D, voce, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): articolo 61, comma 1, fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576):

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

35.205/2

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

All’emendamento del relatore 35.205, sostituire le parole da: «alla Tabella D», fino alla fine dell’emendamento, con le seguenti: «alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 30.000;

2006: – 50.000;

2007: – 70.000».

 

35.205 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul Burl in data 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise in provincia di Caserta.

8-ter. Il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

8-quater. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

8-quinquies. Per gli interventi di cui ai commi da 7-bis a 7-quater è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576):

2005: – 30.000;

2006: – 50.000;

2007: – 70.000».

 

35.205

Il Relatore

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul Burl in data 31 maggio 2004.

8-ter. Il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

8-quater. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

8-quinquies. Per gli interventi di cui ai commi da 7-bis a 7-quater è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576):

2005: – 30.000;

2006: – 50.000;

2007: – 70.000».

 

35.206

Pastore

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È istituito, presso al Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio superiore della lingua italiana (Csli), con una dotazione a partire dal 2005 di 2 milioni annui e con il compito di sovrintendente, nell’ambito degli orientamenti generali definiti dalla Presidenza della Repubblica e dal Governo, alla tutela, alla promozione ed alla diffusione della lingua italiana in Italia e fuori dell’Italia, ed alla politica nei confronti delle lingue straniere».

Conseguentemente alla tabella A Ministero degli affari esteri apportare le seguenti modifiche:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

35.207

Chiusoli, Vitali, Bonfietti, Baratella, Garraffa, Maconi, Pasquini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. A valere sulle risorse del Fondo, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 4.000;

2006: – 4.000;

2007: – 4.000.

 

35.208

Ferrara, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Per l’adozione degli interventi finalizzati alla promozione ed allo sviluppo territoriale previsti ai sensi degli articoli 9, 11, 12 e 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in bacini termali ubicati in aree ricomprese all’interno di Parchi naturali, con un numero non inferiore a 100 imprese alberghiere-stabilimenti termali, con un numero complessivo di impiegati nel settore ricettivotermale non inferiore a 5.000 unità, nonché di operatori di assistenza termale o dipendenti che erogano direttamente le prestazioni fangobalneoterapiche, muniti di diploma di formazione professionale rilasciato ai sensi della normativa regionale vigente, non inferiori a 1.500 unità, con un numero medio di presenze nell’ultimo anno non inferiore a 4.500.000 unità, e con un fatturato totale delle imprese ricadenti nel citato bacino non inferiore a 300 milioni di euro annui, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007 a valere sulle risorse previste nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

 

35.209

Tirelli, Moro

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire il sostegno e lo sviluppo del settore aerospaziale e dell’elettronica connessa, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 50 milioni di euro per l’anno 2005, per gli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni. Al relativo onere pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno autorizzato per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166».

 

35.210

Falomi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 187 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito con il seguente:

“187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana. percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973. n. 600

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

35.211

Bastianoni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l’adeguamento di cui al precedente comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005».

 

35.212

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli atti e i contratti, aventi per oggetto veicoli, per le iscrizioni o le trascrizioni al Pubblico Registro Automobilistico, non sono soggetti, anche in deroga al Codice Civile, alla legge notarile. Con regolamento del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri“, sono stabilite le forme dei suddetti atti e contratti e le relative modalità di sottoscrizione».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 


35.213

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:

“2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposito ruolo istituito presso le Camere di Commercio a seguito della verifica dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 21 agosto 1985“;

alla lettera b) il secondo e l’ultimo periodo sono soppressi».

 

35.214

Labellarte, Biscardini, Casillo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Ferma restando la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell’articolo 16 comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sono abrogate le parole: “da svolgersi in sale dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi di divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari“».

 

35.215

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un Fondo speciale denominato “Musica per i giovani“ con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2005. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali denominato “Musica per i giovani“ diretto a incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti musicali tra i giovani della scuola primaria. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dei beni e delle attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione degli incentivi e di presentazione delle istanze da parte degli interessati».

Conseguentemente, all’articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890, 3891), apportate le seguenti variazioni:

2005: – 30.000.

 


35.216

Collino, Massucco, Mugnai, Pontone, Semeraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: “come limiti massimi“ sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa“».

 

35.217

Bettamio

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: “come limiti massimi“ sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa“».

 

35.218

Bastianoni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: “come limiti massimi“ sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio dell’offerto economicamente più vantaggiosa“».

 

35.219

Maffioli, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Cipe nell’emanare la direttiva per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione, dovrà prevedere che i Comuni, che esercitano la gestione in economia del Servizio acquedotto, possano avvalersi delle stesse facoltà delle società di gestione private e municipalizzate».

 

35.220

Pedrazzini, Moro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il completamento e l’arrnonizzazione delle opere viarie in corso di realizzazione sulle strade statali di collegamento con i paesi extracomunitari di confine, sulle quali insistono regolari servizi di trasporto pubblico effettuato dal paese a noi confinante, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore dell’ANAS».

Conseguentemente alla tabella A dell’articolo 43, comma 1, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell’economa e delle finanze:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

voce Ministero dell’interno:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

35.221

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Vitali

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

All’articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titolo di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.

8-ter. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponibile complessivo determinato per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.222

Crema, Marini, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri, Basso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All’articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici“.

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponibile complessivo determinato per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 


35.223

Fabris

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

All’articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici“.

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponibile complessivo determinato per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.224

Izzo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All’articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici“

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponibile complessivo determinato per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.225

Curto

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All’articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici“.

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall’imponibile complessivo determinato per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.226

Ferrara, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 181,182,183,184,185,186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell’anno 2005. Il relativo limite di spesa per l’anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.».

Conseguentemente, in Tabella A, alla voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 95 milioni.

 

35.227

Eufemi

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Il terzo comma dell’articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato».

 

35.228

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 42, comma 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già differita al 31 dicembre 2004 dall’articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

35.229

Chiusoli, Bonfietti

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle delimitazioni o ridelimitazioni dei bacini imbriferi montani da eseguire ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959 provvedono le Regioni.

Nei casi in cui le delimitazioni o le ridelimitazioni di cui al comma precedente riguardino due o più Regioni, o nel caso la Regione non provveda entro sei mesi della richiesta da parte dei comuni, sarà il Ministro dell’ambiente ad emanare il provvedimento nel termine di sei mesi a decorrere dalla richiesta anche di uno solo dei comuni interessati.

Se un impianto idroelettrico, sia del tipo a semplice caduta sia di generazione per accumulo mediante pompaggio, è situato sul territorio di due o più Regioni, o Bacini Imbriferi Montani adiacenti, la competenza esclusiva a stabilire le modalità di ripartizione dei sovracanoni BIM e attribuita al Ministro dell’Ambiente.

8-ter. La ripartizione di cui al comma precedente sarà stabilita con i criteri generalmente seguiti in passato, riservando il quaranta per cento dei sovracanoni ai comuni sul cui territorio è situato l’impianto, tenendo presente la dislocazione delle diverse parti del medesimo.

8-quater. La ripartizione dei sovracanoni relativa agli impianti di generazione per accumulomediante pompaggio di cui alla legge 30 aprile 1999 articolo 28 comma 8 avrà decorrenza 1 gennaio 1999.

Per gli impianti di cui al comma precedente, i sovracanoni previsti dall’articolo 2 della Legge 22 dicembre 1980 n. 925 sono ripartiti tra i comuni interessati in apposita conferenza dei servizi, ferma restando la percentuale del 20 per cento alle rispettive province.

In mancanza di accordo la ripartizione dei sovracanoni di cui al comma precedente è operata dalla Regione se tutti i comuni ricadono sul suo territorio o dalla Agenzia del Demanio quando sono territorialmente interessate più Regioni».

 

35.230

Piatti, Stanisci

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le aree territoriali sede di centrali termoelettriche, già dichiarate ad alto rischio ambientale, considerato il numero e l’elevata potenza degli impianti di produzione, non possono essere autorizzati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi incrementi di potenza che comportino maggiori emissioni inquinanti nell’ambiente».

 

35.231

Piatti, Stanisci

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei territori dove insistono centrali termoelettriche che superano i 1000 MW e nelle aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale non possono essere autorizzati nuovi insediamenti di centrali termoelettriche. La distanza minima tra centrali termoelettriche esistenti e i nuovi insediamenti deve essere comunque superiore a 100 km dalle predette zone e tale da garantire elevati livelli di sicurezza ambientale e tutela della salute dei cittadini».

 

35.232

Carrara, Bianconi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione dei progetti bilaterali e multilaterali di ricerca avviati in; Pakistan e relativi al “Giubileo del K2, nel quadro del “partenariato internazionale“ promosso dalle Nazioni Unite, è disposta l’assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, pari a 1,350.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: – 1.350;

2006: – 1.350;

2007: – 1.350.

 

35.233

Carrara

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione dei progetti bilaterali e multilaterali di ricerca avviati in; Pakistan e relativi al “Giubileo del K2, nel quadro del “partenariato internazionale“ promosso dalle Nazioni Unite, è disposta l’assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, pari a 1,350.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: – 1.350;

2006: – 1.350;

2007: – 1.350.

 

35.234

Grillo, Lauro, Girfatti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le unità adibite ai servizi di assistenza alle piattaforme off-shore le formalità di ammissione a pratica e di partenza previste dagli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione devono essere effettuate presso l’Autorità marittima del porto base una volta al mese. Ai fini del computo del numero di viaggi effettuati dalle predette unità si conteggia il numero di spedizioni rilasciate ai sensi dell’articolo 181 del Codice della Navigazione. A tal fine è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005-2007».

Conseguentemente alla tabella A alla voce Ministero affari esteri ridurre gli importi per gli anni 2005-2007 di 1 milione per ciascuno degli anni.

 


35.235

Ferrara, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell’interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 82 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

8-ter. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’anno 2005, le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.

8-quater. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è ridotta dell’importo di 141 milioni di euro per l’anno 2005».

 

35.236

Veraldi, Giaretta

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 13-bis. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;“».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

35.237

Nania, Salerno

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il maggior fabbisogno riconosciuto a fronte degli oneri sostenuti nel periodo 2001-2004 per il contratto di servizio Regione Lazio/Metro spa, ex articolo 8 del decreto legislativo 422/97 è attribuita alla Regione Lazio la somma di euro 50.000.000,00».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione di Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Articolo 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890).

35.238

Moro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie ai titolari del diritto medesimo. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale in misura non inferiore alla differenza fra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie valutate al momento della trasformazione».

 

35.239

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini dell’articolo 74, primo comma, del TUIR (DPR 917/1986), il concetto di consorzio tra enti locali deve intendersi comprensivo dei consorzi tra enti pubblici territoriali, locali o regionali, cui partecipano enti rappresentativi di realtà locali, aventi le finalità di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

Conseguentemente, la tassa sui superalcolici è aumentata del 3 per cento.

 

35.240

Comincioli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, non è incompatibile con quella di amministratore di società di capitali a partecipazione mista costituite, in conformità alla deliberazione Cipe del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

 

35.241

Biscardini, Labellarte, Casillo

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di facilitare un regime di concorrenza nella gestione, l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma i è sempre separata da quella di erogazione degli stessi. È in ogni caso garantito l’accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi»;

b) al comma 4 le parole «Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi» sono soppresse; c) al comma 4, lettera a), le parole: «sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività»;

d) al comma 5, lettera b), dopo le parole «circolari specifiche» sono aggiunte le seguenti: «e che abbia requisiti specifici di competenza nel settore di attività della società»;

e) al comma 5, lettera c), le parole: «sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sul propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività»;

f) il comma 15-ter è soppresso;

g) al comma 15-quater, primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto di cui al comma 6 ha vigenza immediata».

8-ter. All’articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica» sono aggiunte le seguenti: «, intendendosi – sulla base della giurisprudenza comunitaria – che a rilevanza economica sia qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, anche in presenza di assenza di fini di lucro e in presenza di perseguimento di finalità sociali,»;

b) al comma 2, le parole «o per le caratteristiche del servizio» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole «dei servizi culturali e» sono soppresse».

 

35.242

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di consentire agli Enti locali una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche.

a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all’articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 a euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 a euro 2.000;

b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16, comma 4, 18 comma 5, 20 comma 4, 22, comma 11, 29, comma 3, 31, comma 2, 32, comma 6 e 33, comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 500 e a euro 2000;

c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17, comma 3, 23, comma 11 e 30 comma 8 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 1.000 e a euro 4.000;

d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all’art. 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 250 e a euro 1.000;

e) all’articolo 138, comma 11, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)“. Per l’attuazione di tale norma provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l’UPI e l’ANCI A decorrere dal 1º gennaio 2005 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall’articolo 5, comma 31, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

f) il comma 3 dell’articolo 195 è sostituito dal seguente: “3. La misura delle sanzioni pecuniarie amministrative è determinata in euro senza decimali. Per ogni quinquennio, entro il 1º ottobre, il Ministro della giustizia, dl concerto con i Ministri del tesoro e delle infrastrutture, fissa i nuovi limiti degli importi delle sanzioni edittali. nella misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei quattro anni precedenti. Gli aumenti si applicano dal l gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.“. Non si applicano gli aumenti previsti a decorrere dal 1º gennaio 2005 a norma del previgente comma 3.

g) dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

“Art. 12-bis. - (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). – Criterio a) – 1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di ‘ausiliari del traffico’.

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l’esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma I può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli ll ’e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3 lettera b), è limitata alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L’attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12“».

 

35.243

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di consentire agli Enti locali una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all’articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 a euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 a euro 2.000;

b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16, comma 4, 18 comma 5, 20, comma 4, 22, comma 11, 29, comma 3, 31, comma 2, 32, comma 6 e 33 comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 500 e a euro 2000;

c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17, comma 3. 23, comma 11 e 30, comma 8 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 1.000 e a euro 4.000;

d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all’art. 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 250 e a euro 1.000;

e) all’articolo 138, comma 11, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e).». Per l’attuazione di tale norma provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l’UPI e l’ANCI. A decorrere dal 1º gennaio 2005 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall’articolo 5, comma 31, del decreto legge 35 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

f) Il comma 3 dell’articolo 195 è sostituito dal seguente: «3. La misura delle sanzioni pecuniarie amministrative è determinata in euro senza decimali. Per ogni quinquennio, entro il 1º ottobre, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e delle infrastrutture, fissa i nuovi limiti degli importi delle sanzioni edittali, nella misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei quattro anni precedenti. Gli aumenti si applicano dal 1º gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.». Non si applicano gli aumenti previsti a decorrere dal 1º gennaio 2005 a norma del previgente comma 3.

g) Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale)

1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di «ausiliari del traffico».

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l’esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3 lettera b), è limitata alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L’attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12».

 

35.244

Montino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento alle entrate proprie, le regioni, le province ed i comuni, possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione degli atti destinati a disciplinare le proprie entrate, la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati ai concessionari nazionali della riscossione. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona, senza la corresponsione degli interessi di mora, con il pagamento da parte dei debitori:

a) di una somma percentuale pari all’importo iscritto a ruolo determinata da ciascuno dei predetti enti;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dal concessionario medesimo.

Nei 30 giorni successivi all’adozione, da parte dei predetti enti, della definizione di cui al comma 1, i concessionari della riscossione informano i debitori della possibilità di avvalersi delle agevolazioni in parola. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento».

 

35.245

Montino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni relative alle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, a dipendenti comunali o delle società incaricate delle operazioni, anche disgiunte, di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi delle altre entrate comunali.

Il conferimento della funzione di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale con l’efficacia di cui all’articolo 2700 del codice civile. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei preposti uffici comunali».

 

35.246

Zanoletti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall’articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo i numeri 4) e 4-bis) è aggiunto il seguente:

4-ter) anno 2005 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

 

35.247

Brunale, Bassanini, Vitali

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo l’articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. 1. Le contrade storiche e le associazioni di contrada si intendono comprese tra i soggetti indicati all’articolo 88, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle stesse si applicano le disposizioni in materia stabilite dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344.

2. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate“.».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 800;

2006: – 800;

2007: – 800.

 

35.248

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti“, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Sono esclusi dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mose e l’attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l’ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l’elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

 

35.284

Tonini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di avviare la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Lucca, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 12,5 per cento».


35.283

Tonini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di avviare la progettazione e la realizzazione della circonvallazione all’abitato del Comune di Altopascio, in provincia di Lucca, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l’anno 2005 e di euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 12,5 per cento».

 

35.249

Biscardini, Labellarte, Casillo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale Lombardia-Sardegna e per favorire lo stanziamento delle risorse necessario a garantire tariffe agevolate per i voli al nati in Sardegna e ai loro familiari, in applicazione all’articolo 4 del regolamento CEE n. 2408/92 del 13 luglio 1992 è autorizzato un contributo di 1 milione di euro, per agevolare i collegamenti degli aeroporti della Lombardia».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:

2005: – 1.000;

2006: – 1.000;

2007: – 1.000.

 

35.250

Manunza, Izzo, Nocco

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Viste le peculiarità del sistema produttivo lattiero caseario della Regione Sardegna, in deroga al disposto dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo di quote latte anche tra zone disomogenee».

 

35.251

Giaretta

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo l’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403 è inserito il seguente comma:

“L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o, in alternativa, dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di attuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403“.».

 

35.252

Ferrara

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, sono assegnate risorse finanziare per complessivi 60 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 60.000;

2006: – 60.000;

2007: – 60.000.

 

35.253

Grillo, Lauro, Girfatti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il divieto di cui al comma 4, dell’articolo 9 della Legge 28 dicembre 1999, n. 522, non si applica alle navi di bandiera di altri Stati comunitari che alla data del 31 dicembre 2004 sono state impiegate da almeno due anni in servizi di cabotaggio italiano».

 

35.254

Grillo, Lauro, Girfatti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a concedere al Centro Emergenze Mare S.r.l. (CEM) di Genova, per la realizzazione di un sistema logistico integrato per le Autostrade del Mare attraverso tecnologie informatiche, telematiche e di gestione satellitare, un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all’articolo 43, alla voce: Ministero dell’Ambiente per gli anni 2005, 2006 e 2007 ridurre gli importi di 500.000 euro annui.

 

35.255

Grillo, Lauro, Girfatti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio è autorizzato a concedere al Centro Emergenze Mare S.r.l. (CEM) di Genova, nel quadro dei programmi volti alla tutela della vita umana in mare e di protezione dell’ambiente marino, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all’articolo 43, alla voce: Ministero dell’ambiente per gli anni 2005, 2006 e 2007 ridurre gli importi di 300.000 annui.

 


35.256

D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per l’anno 2005 è autorizzata la spesa straordinaria di 10 milioni di euro finalizzata a finanziare la legge n. 771 del 1986 recante: “Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera“».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000.

 

35.257

Marini, Crema, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per assicurare la prosecuzione e il completamento dell’aeroporto di Sibari è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2005 e per l’anno 2006».

Conseguentemente, al fondo speciale di conto capitale della tabella B, relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

 

35.258

Marini, Crema, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per assicurare la prosecuzione e il completamento dell’aeroporto di Sibari e autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente integrazione del saldo netto da finanziare di cui all’articolo 1 del disegno di legge finanziaria».

 

35.259

Asciutti

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, è assegnato alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro dell’Opera di Roma un contributo straordinario di 938.000 euro per l’anno 2005 e di 2.438.000 euro per l’anno 2006».

Conseguentemente, nella tabella A allegata, ridurre di 938.000 euro per il 2005 e di 738.000 euro per il 2006 l’accantonamento relativo alla voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di 1.700.000 euro l’accantonamento relativo alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze.

 

35.260

Asciutti

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, è assegnato alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro dell’Opera di Roma un contributo straordinario di 938.000 euro per l’anno 2005 e di 738.000 euro per l’anno 2006».

Conseguentemente, nella tabella A allegata, ridurre di 938.000 euro per il 2005 e di 738.000 euro per il 2006 l’accantonamento relativo alla voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

35.261

Provera, Moro

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il finanziamento delle opere di interesse strategico nazionale denominate accessibilità della Valtellina è autorizzata la spesa di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore della regione Lombardia. Al relativo onere, pari a 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa corrente vigenti di cui all’articolo 10, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, per i fondi disponibili».

 

35.262

Provera, Moro

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il finanziamento delle opere di interesse strategico nazionale denominate accessibilità della Valtellina è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore della regione Lombardia».

Conseguentemente, alla tabella A dell’articolo 43, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

voce Ministero dell’interno:

2005: – 40.000;

2006: – 40.000;

2007: – 40.000.

 

35.263

Battaglia Giovanni

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la realizzazione di un Laboratorio di Diagnostica in attuazione dell’articolo 29, comma II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 è autorizzata la concessione di un finanziamento di 400 mila euro in favore del Comune di Ragusa a valere sull’esercizio finanziario 2005».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 400.

 

35.264

Ferrara, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le spese di funzionamento e di ricerca dell’Ospedale Casa sollievo della sofferenza è autorizzata l’ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L’erogazione da parte del Ministero della salute è vincolata alla presentazione di un piano finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del medesimo ospedale entro il 31 dicembre 2006, approvato dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della Regione Puglia».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

35.265

Zavoli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di rafforzare i legami di amicizia fra l’Italia e i paesi del mondo arabo e a promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici, è istituita la sezione italiana dell’Institut du monde Arabe, con sede nel Comune di Grottaferrata. Possono partecipare al progetto il Comune di Roma, i comuni dei Castelli Romani e altri soggetti pubblici e privati che condividano le finalità e le iniziative dell’Istituto. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato, alla sezione italiana dell’Istituto, un contributo di 50.000 euro per l’anno 2004 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50;

2006: – 150;

2007: – 150.

 

35.266

Pianetta

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola “Cuneo“, è sostituita dalla seguente: “Cuneo, cui sono destinati ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2005“».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 5.000.

 

35.267

Caddeo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per la salvaguardia e la valorizzazione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, di cui all’articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assegnato, dal Ministro dell’economia e delle finanze, un finanziamento di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per la realizzazione di progetti ed investimenti mirati alla conservazione delle principali strutture minerarie, allo sviluppo turistico dei siti e alla promozione di attività scientifiche, didattiche, sperimentali, di monitoraggio e di riutilizzo delle strutture di superficie e delle cavità sotterranee».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare la seguente variazione:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

35.268

Pizzinato, Maconi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività dello stabilimento di produzione alluminio primario di Fusina garantito fino al 31 dicembre 2005 con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 39 del 16 febbraio 1996, recante “Prezzi dell’energia elettrica per i settori industriali“, si istituisce un fondo pari a 46.2 milioni di euro a decorrere dal 31 dicembre 2005 e sino al 30 giugno 2007».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 46.200;

2006: – 46.200;

2007: – 46.200.

 

35.269

Ferrara, Lauro, Izzo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato lo stanziamento pari a 5.418 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all’adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell’Alto Commissario di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 3 del 2003».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2006: – 5.418;

2007: – 5.418.

e alla tabella C voce: Ministero dell’economia e delle finanze: Legge 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 –Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.418;

2006: –

2007: –

 

35.270

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 sono abrogati».

 

35.271

Nieddu

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, della legge 7 marzo 2001, n. 61, è assegnato un contributo di 2.066.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.066;

2006: – 2.066;

2007: – 2.066.

 

35.272

Izzo, Giuliano, Gentile, Nocco

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. 1. Nell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, le parole “, rinnovabile per non più di una volta,“ ed i numeri 1) e 2) sono soppressi».

 

35.273

Bettamio

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le finalità previste dall’articolo 24 comma 4 lettere c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente, all’articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2. Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate – cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000.

 

35.274

Crema, Marini, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di finanziare gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 3 febbraio 2001, n. 21 collocati utilmente per la graduatoria d cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2004 e sospesi a causa della cancellazione del relativo limite di impegno in applicazione dell’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 20.000.000,00 a decorrere dall’anno 2005».

 

35.275

Piccioni

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni in legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: “1º gennaio 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2006“».

 

35.276

Grillo, Lauro, Girfatti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per i benefici di cui all’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente alla tabella A, di cui all’articolo 43, alla voce: Ministero del lavoro gli importi sono ridotti per ciascuno degli anni 2006 e 2007 di euro 30 milioni.

 

35.277

Collino, Massucco, Mugnai, Pontone, Semeraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le finalità previste dall’articolo 24 comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente, all’articolo 37, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – altri fondi di riserva – Cap. 3003), apportare la seguente modifica:

2005: – 10.000.

 

35.278

Budin, Bordon

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 2, della legge 193 del 2004 le parole “è autorizzata la spesa di euro 4.650.000“ sono sostituite con le parole “è autorizzata la spesa di euro 6.000.000“.».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 1.350.000;

2006: – 1.350.000.

 

35.279

Biscardini, Labellarte, Casillo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: “e successive modificazioni“, aggiungere le seguenti: “e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti“.».

 

35.280

Ulivi, Demasi, Cozzolino, Salerno, Curto, Bongiorno

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole “entro il 30 aprile 2005“, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005, entro i limiti delle risorse disponibili“.».

 

35.281

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole “1º gennaio 1990“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 1967“.».

Conseguentemente all’onere recato dal presente emendamento, quantificato in due milioni di euro per l’anno 2005 e in 250. 000 euro per gli anni successivi, si provvede abrogando l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

 

35.282 (testo 2)

Caddeo, Nieddu, Murineddu

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 204, il comma 2-bis è soppresso».

«8-ter. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ripristinare il comma 28 come segue: “28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 19 del regolamento CE n. 1257/1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.“».

 

35.282

Caddeo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 204, il comma 2-bis è soppresso».

 

35.0.1

Pedrazzini, Moro

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituto nazionale per la fisica della materia)

1. Per consentire all’Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività dl integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell’ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell’istituto è aumentata di 10 milioni dì euro per ciascuna annualità dal 2005 al 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 127 del 2003 sono rinviati al 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - cap. 3890),

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

35.0.2

Asciutti

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituto nazionale per la fisica della materia)

1. Per consentire all’Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione fra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell’ambito europeo della fisica della materia, la dotazione dell’Istituto è aumentata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono rinviati al 2008».

Conseguentemente, alla tabella C allegata, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 gli importi relativi alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate).

 

35.0.3

Crema, Marini, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri, Basso

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l’articolo 18, comma 2, lettera g):

g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481“.

2. All’articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) l’indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all’impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato“.

3. All’articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera

i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all’incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi in corso alla medesima data“».

 

35.0.4

Izzo

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l’articolo 18, comma 2, lettera g):

g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481“.

2. All’articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) l’indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all’impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato“.

3. All’articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera:

i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all’incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

 

35.0.5

Izzo

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l’articolo 18, comma 2, lettera g):

g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481“.

2. All’articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) l’indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all’impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato“.

3. All’articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera:

i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all’incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

 

35.0.6

Fabris

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l’articolo 18, comma 2, lettera g):

g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481“.

2. All’articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) l’indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all’impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato“.

3. All’articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera:

i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all’incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

 

35.0.7

Curto

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l’articolo 18, comma 2, lettera g):

g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481“.

2. All’articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) l’indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all’impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato“.

3. All’articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera:

i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all’incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

 

35.0.8

Tarolli, Ciccanti

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi a sostegno del settore termale)

1. Al fine di sostenere il settore termale ai sensi della legge n. 323 del 2000 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007 avente per obiettivo la qualificazione sanitaria degli stabilimenti e l’integrazione con le strutture sanitarie del territorio.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede fino a concorrenza dell’importo con il seguente provvedimento: “All’articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1, le parole: ‘iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 1º gennaio 1999’ sono sostituite dalle seguenti: ‘iscritto nel bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con esercizio diverso dall’anno solare, iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla predetta data’“».

 

35.0.9

Tarolli, Ciccanti

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Campagna promozionale a sostegno del settore termale)

1. Al fine di promuovere una campagna pubblicitaria a sostegno del favore del settore termale per la cura delle patologie di cui all’articolo 4 della legge n. 323 del 2000 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2005 in favore delle Regioni che di concerto con il Ministero della salute entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge determinano le modalità di accesso ai mezzi radiotelevisivi pubblici e privati nonché della carta stampata.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede fino a concorrenza dell’importo con il seguente provvedimento: “All’articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1, le parole: ‘iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 1º gennaio 1999’ sono sostituite dalle seguenti: ‘iscritto nel bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con esercizio diverso dall’anno solare, iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla predetta data’“».

 


35.0.10             

Curto

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna regione, fatta eccezione per quelle regionali che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il Casinò di Campione d’Italia, strutture che verranno successivamente uniformate con apposito provvedimento ai princìpi del presente articolo, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata nei comuni richiedenti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti: a) potenziale turistico del comune richiedente; b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate; c) presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco; d) tradizione nel settore testimoniata dall’aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclarate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell’ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell’interno.

5. Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 2 i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell’interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L’autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall’apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 del presente articolo, affidano la costituzione e la gestione della stessa a società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si e aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario, unitamente al capitolato di cui al comma seguente.

8. Il Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d’appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni: a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie; b) i requisiti professionali e morali ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoni che deve possedere il concessionario; c) gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione; d) individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il comune provvede a sospendere la concessione per un periodo di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altre si la revoca della concessione per violazione delle disposizioni sullo svolgimento dell’attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività della casa da gioco per un periodo di 180 giorni. In tale caso può essere istituito una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno, sentito il parere del Ministro dell’economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua: a) specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all’interno delle case da gioco e loro regolamentazione, stabilendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela; b) disposizioni volte a garantire la tutela dell’ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso dei giocatori nella casa da gioco, che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative; c) disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco; d) disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7 del presente articolo; e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco, così come disciplinato dal presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) il 45 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 25 per cento è riservato allo Stato;

c) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

d) il 10 per cento è riservato alla Regione all’interno della quale ha sede la casa da gioco.

12-bis. La quota di pertinenza dello Stato, così come evidenziata nel comma precedente, a decorrere dall’anno 2005, è destinata, per il totale dei proventi lordi delle case da gioco, alla promozione internazionale del sistema produttivo ed economico del Paese, al sostegno della promozione internazionale del settore turistico, alla relativa valorizzazione dei servizi e delle infrastrutture.

12-ter. Sulla base del principio di leale collaborazione e sussidiarietà, le Regioni, gli enti locali e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con lo Stato, mediante apposite intese, la destinazione dei proventi dell’attività della pratica del gioco riservati a Regioni ed enti locali, per la parte finalizzata alla valorizzazione del territorio in coerenza con processi di internazionalizzazione del sistema economico del Paese, con particolare riguardo al sostegno della promozione internazionale del sistema turistico.

13. Nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituita, con apposito decreto del Ministro dell’interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d’azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

15. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e fatta eccezione per quelle regioni e/o quelle Province che dovessero essere ritenute dal Ministero dell’interno, sulla base di una specifica e nuova istruttoria, potenzialmente a rischio per ciò che concerne il fenomeno del riciclaggio».

Copertura

Gli eventuali oneri derivanti dalla istituzione di nuove case da gioco sono compensati dai proventi riferiti agli enti locali delle località dove sarebbe istituita la casa da gioco medesima.

 

35.0.11

Mulas, Danieli Paolo

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna regione, fatta eccezione per quelle regioni che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il Casino di Campione d’Italia, strutture che verranno successivamente uniformate con apposito provvedimento ai principi del presente articolo, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata nei comuni richiedenti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti: a) potenziale turistico del comune richiedente; b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate; c) presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco; d) tradizione nel settore testimoniata dall’aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclarate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell’ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell’interno.

5. Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 2 i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell’interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L’autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall’apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 del presente articolo, affidano la costituzione e la gestione della stessa a società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario, unitamente al capitolato di cui al comma seguente.

8. Il Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d’appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni: a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguare fideiussioni bancarie; b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario; c) gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione; d) individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il comune provvede a sospendere la concessione per un periodo di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altre si la revoca della concessione per violazione delle disposizione sullo svolgimento dell’attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività della casa da gioco per un periodo di 180 giorni. In tale caso può essere istituito una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno, sentito il parere del Ministro dell’economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua: a) specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all’interno delle case da gioco e loro regolamentazione stabilendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela; b) disposizioni volte a garantire la tutela dell’ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso dei giocatori nella casa da gioco, che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative; c) disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco; d) disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7 del presente articolo; e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco, così come disciplinato dal presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) il 45 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 25 per cento è riservato allo Stato;

c) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

d) il 10 per cento è riservato alla Regione all’interno della quale ha sede la casa da gioco.

12-bis. La quota di pertinenza dello Stato, così come individuata nel comma precedente, a decorrere dall’anno 2005, è destinata, per il totale dei proventi lordi delle case da gioco, alla promozione internazionale del sistema produttivo ed economico del Paese, al sostegno della promozione internazionale del settore turistico, alla relativa valorizzazione dei servizi e delle infrastrutture.

12-ter. Sulla base del principio di leale collaborazione e sussidiarietà, le Regioni, gli Enti locali e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con lo Stato, mediante apposite intese, la destinazione dei proventi dell’attività della pratica del gioco riservati a Regioni ed Enti locali, per la parte finalizzata alla valorizzazione del territorio in coerenza con processi di internazionalizzazione del sistema economico del Paese, con particolare riguardo al sostegno della promozione internazionale del sistema turistico.

13. Nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituita, con apposito decreto del Ministro dell’interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d’azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

15. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1999, n. 374».

 

35.0.12

Basso, Crema

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. L’autorizzazione di spesa, come limiti di impegno, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, prevista dalla deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004 «Legge n. 443 del 2001. Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema “MOSE“ è destinata ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Tre Porti per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 6, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 29 novembre 1984, n. 798».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli esteri, ridurre dei seguenti importi:

2005: – 12.000.

 

35.0.13

Basso, Crema

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure per finanziare le opere di salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. L’articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e l’articolo 23-quater del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono abrogati».

 

35.0.14

Rigoni

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi nel settore della pesca)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate per l’anno 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono ulteriormente prorogate per l’annualità 2006 nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.

2. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis. - (Concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura). – 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l’ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione ‘pesca’. Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell’iniziativa e con l’applicazione del disposto dell’articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 Febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dati autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall’approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall’autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazione competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre“.

3. All’articolo 56 al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è aggiunto, infine, il seguente comma:

“6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che esercitano attività di acquacoltura non assoggettai alla disciplina di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b). Nei confronti ditali soggetti il reddito è determinato considerando come eccedente la totalità dei capi allevati“.

4. I sostegni di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell’acquacoltura. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

5. I contributi per gli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 11 dei decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l’allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci nel limite massimo di 50 milioni di euro annui.

6. Al comma 19 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: “e successive modificazioni“, sono inserite le seguenti: “e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti“.

7. I residui di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono destinati all’attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

8. Al fine di ultimare la misura di riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002 n. 135, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad ulteriore spesa di 260.000 euro. Per la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia nelle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad un’ulteriore spesa di 320.000 euro, finalizzata alla definizione delle istanze ritenute idonee ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi ed ammodernamento della flotta esistente.

9. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.

10. Al fine di assicurare la continuità amministrativa delle funzioni in materia di pesca esercitate dal Ministero delle politiche agricole l’articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

“Art. 23. - (Abrogazione norme). – 1. La legge 17 febbraio 1982, n. 41 la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppresse a decorrere dall’entrata in vigore delle norme di attuazione previste dal presente decreto legislativo. Le norme soppresse sono indicate mediante espressa menzione in ciascuno dei corrispondenti decreti attuativi“».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: – 200.000;

2006: – 150.000;

2007: – 150.000.

 

35.0.15

Bettamio

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi in favore del settore ittico)

1. Al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: “1º gennaio 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2006“.

2. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a definire singoli regimi di aiuto, per un importo massimo di 1 milione di euro per l’anno 2005, con una o più regioni interessate, in coerenza con quanto stabilito dalle normative comunitarie. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 260.000,00.

4. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 Modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l’anno 2005.

5. All’articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole: “credito peschereccio“, e prima della parola: “dimostrino“, è inserita la seguente: “agevolato“.

6. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.

7. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Le imprese che esercitano attività di acquacoltura sono equiparate all’imprenditore ittico“.

8. All’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo la parola: “ospitalità,“ è inserita la seguente: “di ristorazione,“.

9. All’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: “imprenditori ittici, di cui all’articolo 6“ sono inserite le seguenti: “e soggetti che esercitano l’attività di acquacoltura.“.

10. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2.413.000 euro per l’anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

 

35.0.16

Piccioni, Izzo

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi in favore del settore ittico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 260.000,00.

2. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l’anno 2005.

3. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1.413.000 euro per l’anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

 

35.0.17

Rigoni, Bastianoni, Coletti, Gaglione

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura)

1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.

2. Al fine di assicurare la continuità amministrativa delle funzioni in materia di pesca esercitate dal Ministero dello politiche agricole l’articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

“Art. 23. - (Abrogazione norme). – 1. Le leggi: 17 febbraio 1982, n. 41; 5 febbraio 1992, n. 72; 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppresse a decorrere dall’entrata in vigore delle norme di attuazione previste dal presente decreto legislativo. Le norme soppresse sono indicate mediante espressa menzione in ciascuno dei corrispondenti decreti attuativi“.

3. L’obbligo di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1o luglio 2005».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

35.0.18

Biscardini, Labellarte, Casillo

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell’acquicoltura)

1. I sostegni nell’ambito dei fondi già stanziati di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell’acquicoltura.

2. I contributi, nell’ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l’allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci».

 

35.0.19

Bettiamo

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi in favore della pesca e dell’acquacoltura)

1. I sostegni nell’ambito dei fondi già stanziati di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell’acquacoltura.

2. I contributi, nell’ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l’allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci».

35.0.20

Coletti

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. È istituita la Sezione IV “Vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani» del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per “Vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani“ si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiane o dall’importazione antica da altri Paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanto in Italia. I vitigni di cui al presente comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002, su richiesta motivata e documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, accerta le condizioni per l’iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne delimita l’area di coltivazione. Ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è iscritto con il nome storico, accompagnato dai relativi sinonimi. Ad ogni nome è attribuita una sigla alfanumerica, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Per ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è altresì delimitata la zona di produzione. Sono vietati l’uso del nome e la coltivazione dei vitigni autoctoni al di fuori della zona delimitata con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali. L’inosservanza dell’obbligo è punita con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 a 16.000 euro, stabilita ai sensi della normativa introdotta dal decreto legislativo 16 luglio 2004, n. ..., per combattere le imitazioni e le usurpazioni di denominazioni protette, e all’espianto dei vitigni abusivi.

3. Alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione dei vitigni di cui alla presente norma condotte a cura e spese delle aziende agricole, singole e associate, si applicano in quanto compatibili le norme del comma 2 articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 in materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche in quanto finalizzati all’organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale, e agli studi e ricerche a tal fine necessari».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regole debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

35.0.21

Ronconi

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. È istituita la Sezione IV “Vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani» del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per “Vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani“ si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiane o dall’importazione antica da altri Paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanto in Italia. I vitigni di cui al presente comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002, su richiesta motivata e documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, accerta le condizioni per l’iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne delimita l’area di coltivazione. Ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è iscritto con il nome storico, accompagnato dai relativi sinonimi. Ad ogni nome è attribuita una sigla alfanumerica, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Per ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è altresì delimitata la zona di produzione. Sono vietati l’uso del nome e la coltivazione dei vitigni autoctoni al di fuori della zona delimitata con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali. L’inosservanza dell’obbligo è punita con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 a 16.000 euro, stabilita ai sensi della normativa introdotta dal decreto legislativo 16 luglio 2004, n. ..., per combattere le imitazioni e le usurpazioni di denominazioni protette, e all’espianto dei vitigni abusivi».

 

35.0.22

Bastianoni, Gaglione, Coletti, Liguori, Vallone

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure per il risparmio dell’acqua in agricoltura)

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato “programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura“. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l’utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui sopra».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

 

35.0.23

Zorzoli

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Le disposizioni dell’articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all’acquisto o all’assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1º gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di Finanza ed alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull’edillzia popolare ed economica, di cui al regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

2. Non è richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell’assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale».

 

35.0.24

Zorzoli

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

È autorizzata la spesa di 19,96 milioni di euro per l’anno 2005 e di 5,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 per la costituzione e il funzionamento del Centro di eccellenza internazionale per l’addestramento di personale specializzato di altri Stati, da impiegare in operazioni di supporto alla pace».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 19.960;

2006: – 5.900;

2007: – 5.900.

 

35.0.25

Zorzoli

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

1. Le somme attinenti al fondo-casa di cui all’articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio finanziario di competenza, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa».

 

35.0.26

Zorzoli

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

1. All’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole “quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata“ sono inserite le seguenti: “ovvero ad esigenze connesse alla difesa nazionale“.

2. Il programma di edilizia residenziale previsto dall’articolo 18 di cui al comma 1, è realizzato per l’esercizio finanziario 2005 con i fondi per l’edilizia residenziale pubblica non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 con gli stanziamenti autorizzati nell’annessa tabella C per le esigenze di edilizia residenziale da finanziare con risorse del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti».

 

35.0.27

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

(Programma di incentivi alla ricerca per la sicurezza stradale)

1. A partire dall’anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori finalizzati alla ricerca per la sicurezza stradale, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 della legge 14 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.0.28

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

1. Agli utilisti, o aventi causa, per oltre 20 anni di immobili abitativi disponibili dello Stato, e loro strumentali connessioni (garage, depositi e simili), non di pregio, di valore complessivo inferiore a 200.000 euro, ancorché rilasciati da non più di trentasei mesi in virtù di giudizio ancora oggi pendente, per i quali sia stata manifestata dagli utilisti medesimi volontà di acquisto, è riconosciuto l’esercizio della prelazione.

2. Il prezzo di vendita, determinato tenuto conto di vetustà e rispondenza a standard e norme abitative, è ridotto del 25% in caso di utilisti con reddito annuo inferiore a 30.000 Euro. Ulteriore riduzione del 20% è operata nel caso di immobili ultrasessantacinquennali che non abbiano mai beneficiato di interventi manutentivi da parte dello Stato.

3. Il pagamento del prezzo di acquisto, così come degli eventuali importi derivanti dalla definizione bonaria di questioni pendenti, potrà effettuarsi, cumulativamente, a mezzo mutuo ipotecario della durata di anni 15 con anticipo del 25%.

4. Nel caso di immobili ultra sessantacinquennali sui quali l’utilista acquirente abbia eseguito lavori adeguativi o conservativi, eventuali somme dovute a titolo di indennizzo detentivo sono ridotte del 50% e non generano interessi o rivalutazioni».

 

35.0.29

Forlani, Ciccanti

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

1. Il decreto-legge 30 gennaio l998, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, 61, è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all’articolo 2 il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Alla cessazione dello stato d’emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’Interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie“;

b) all’articolo 4, comma 4 è aggiunto il seguente periodo:

“Alla cessazione dello stato d’emergenza l’alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell’inizio dei lavori“;

c) all’articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

5-bis. Alla cessazione dello stato d’emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli Enti locali dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali“;

d) all’articolo 14, comma 14:

d1) le parole “per un periodo massimo di tre anni“ sono sostituite dalle seguenti “fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate“;

d2) le parole “2 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “quattro per cento“.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d1), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere a9 e dl trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.

 

35.0.30

Tarolli, Ciccanti

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

(Interventi nel settore del trasporto aereo)

1. per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie allo sviluppo dell’aviosuperficie di Grumento (PZ) e degli aeroporti di Fano (PU), di Aguscello (FE) e di Villanova D’Albenga (SV) è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l’aviosuperficie di Grumento (PZ), di 3,5 milioni di euro per l’aeroporto di Fano (PU), di 2,5 milioni di euro per l’aeroporto di Aguscello (FE) e di 5 milioni di euro per l’aeroporto di Villanova D’Albenga (SV) per complessivi 29,8 milioni di euro da iscrivere, per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ragione di complessivi 29,8 milioni di euro.

Conseguentemente: alla tabella D, rubrica: MEF legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziari anno 2003 – art. 61, comma l:Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 aree sottoutilizzate – cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 29.800.

 


35.0.31

Tarolli, Ciccanti

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

“Il termine di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47, che modifica il termine di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997 n. 59 è prorogato al 1º gennaio 2006“».

 

35.0.32

Ronconi

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme per favorire la privatizzazione della gestione di farmacie comunali)

1. Al primo comma dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

e) a mezzo delle società previste dall’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni“.

2. I comuni possono cedere in tutto o in parte le loro partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali senza che ciò comporti effetti sulla durata delle concessioni o degli affidamenti in essere.

3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 77 della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, le società controllate da società che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione e di prodotti farmaceutici possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette dai comuni per l’affidamento della gestione di farmacie comunali o per la scelta dei soci privati delle società che gestiscono farmacie comunali. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente periodo, le società concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria, economica e gestionale posseduti da società controllate o collegate o che le controllano ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Gli amministratori, i componenti dell’organo di controllo e il personale direttivo delle società che gestiscono farmacie comunali non possono far parte di strutture societarie di imprese che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione ai prodotti farmaceutici.

4. Sino all’approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l’attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali. Alle società oggetto della separazione societaria di cui al presente comma si applica l’ultimo periodo del precedente terzo comma».

 

35.0.33

Morando, Giaretta

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Gli emolumenti relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. La tassazione è operata direttamente dal datore di lavoro. Il dipendente può rinunciare alla tassazione sostitutiva comunicando tale scelta al proprio datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.0.34

Battafarano, Gruosso, Di Siena, Viviani, Piloni

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all’allegato 1, per il finanziamento del prestito d’onore, è riservata alla concessione di prestiti d’onore per un importo pro capite non superiore a 25.000, euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d’onore di cui al comma 1».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

“sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

35.0.35

Iovene

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è sostituito con il seguente:

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1º gennaio 2004 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell’esercizio finanziario 2005, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri;

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 nella misura massima di euro 10 milioni annui;

d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2004 e 2005 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d’aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2006 e 2007 con le medesime procedure».

 

33.0.36

Ferrara, Lauro

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche alla legge n. 285 del 2000)

1. All’articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “L’Agenzia può realizzare altresì, in forza di deliberazioni del Comitato di Regia che assicurano l’occorrente copertura finanziaria, infrastrutture temporanee e allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici. Per la realizzazione di tali opere l’Agenzia si avvale, senza oneri, di progettazioni predisposte dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici. Qualora le infrastrutture temporanee e gli allestimenti degli impianti siano realizzati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, dovrà essere richiesta l’intesa del Comitato di Regia ai fini dell’esercizio da parte dell’Agenzia della facoltà di cui al comma 2-ter“;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto dell’utilità dei lavori ai fini dello svolgimento dei Giochi olimpici, l’Agenzia può approvare varianti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1 aventi ad oggetto miglioramenti delle opere e della loro funzionalità, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 purché il relativo importo in aumento trovi copertura negli stanziamenti disposti per l’esecuzione dell’opera. Ove il Comitato di Regia, nella propria deliberazione, dia atto dell’urgenza dei lavori l’Agenzia può approvare tali varianti senza l’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 134 comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, qualora si tratti di pareri non vincolanti. La medesima procedura può essere utilizzata anche per l’approvazione delle varianti aventi ad oggetto miglioramenti delle opere e della loro funzionalità la cui esecuzione sia stata già disposta con ordini di servizio dalla stazione appaltante. Con la medesima procedura sono approvate varianti alle opere di cui all’articolo 1 concernenti la realizzazione delle infrastrutture e degli allestimenti di cui al comma 1, quando tali lavorazioni interferiscano con quelle relative alle opere principali. Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto dell’urgenza dei lavori, gli appalti relativi alle infrastrutture ed agli allestimenti di cui al comma 1, di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati a trattativa privata, mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per i lavori oggetto dell’appalto. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto della necessità di anticipare l’ultimazione degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1 ed assicuri la relativa copertura economica, l’Agenzia può approvare varianti aventi ad oggetto la contrazione dei tempi delle lavorazioni e la determinazione del maggior corrispettivo da riconoscersi, per tale causa, alle imprese appaltatrici, senza l’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 134, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, qualora si tratti di pareri non vincolanti“;

c) al comma 2-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “L’Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l’esecuzione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici da realizzarsi ai sensi del comma 1 ovvero a cura del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. In quest’ultimo caso saranno a carico del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici gli oneri per le indennità dovute agli aventi titolo e le spese per gli eventuali contenziosi“;

d) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

“2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere esercitata a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo o della variante relativa alle opere cui l’occupazione è preordinata. In tali casi spetta al proprietario un’indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. All’esercizio di tale facoltà si applicano le norme della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con abbreviazioni alla metà dei termini di cui all’articolo 3, comma 4, della medesima legge“».

 

35.0.37

Malan

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifica alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 recante Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006“)

1. Alla legge n. 286 del 2000, apportare le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: “villaggi olimpici“, aggiungere le seguenti: “l’Agenzia può realizzare altresì, in forza del comitato di regia che assicurano l’occorrente copertura finanziaria, infrastrutture temporanee e allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici. Per la realizzazione di tali opere l’Agenzia si avvale, senza oneri, di progettazioni predisposte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. Qualora le infrastrutture temporanee e gli allestimenti degli impianti siano realizzati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, dovrà essere richiesta l’intesa del Comitato di Regia ai finì dell’esercizio da parte dell’Agenzia della facoltà di cui al comma 2-ter“;

b) all’articolo 3, comma 2-ter, dopo le parole: “esigenze future“, aggiungere le seguenti: “L’Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l’occupazione sia necessaria per la realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici da realizzarsi ai sensi del comma 1 ovvero a cura del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. In quest’ultimo caso saranno a carico del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, gli oneri per le indennità dovute agli aventi titolo e le spese per gli eventuali contenziosi“;

c) all’articolo 3, il comma 2-quater, è riformulato come segue: “La facoltà di cui al comma 2-ter può essere esercitata a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo o della variante relativa alle opere cui l’occupazione è preordinata. In tali casi spetta al proprietario un’indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. All’esercizio di tale facoltà si applicano le norme della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con abbreviazione alla metà dei termini di cui all’articolo 3, comma 4, della medesima legge“;

d) all’articolo 3, comma 2, in fine, aggiungere il seguente paragrafo: “Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto dell’utilità dei lavori ai fini dello svolgimento dei Giochi olimpici, l’Agenzia può approvare varianti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1 aventi ad oggetto miglioramenti delle opere e della loro funzionalità, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 25, comma 3, della legge n. 109 del 1994, purché il relativo importo in aumento trovi copertura negli stanziamenti disposti per l’esecuzione dell’opera. Ove il Comitato di Regia, nella propria deliberazione, dia atto dell’urgenza dei lavori, l’Agenzia può approvare tali varianti senza l’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 134, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, qualora si tratti di pareri non vincolanti. La medesima procedura può essere utilizzata anche per l’approvazione delle varianti aventi ad oggetto miglioramenti delle opere e della loro funzionalità la cui esecuzione sia stata già disposta con ordini di servizio della stazione appaltante. Con la medesima procedura sono approvate varianti alle opere di cui all’articolo 1 concernenti la realizzazione delle infrastrutture e degli allestimenti di cui al comma 1, concernenti la realizzazione delle infrastrutture e degli allestimenti di cui al comma 1, quando tali lavorazioni interferiscano con quelle relative alle opere principali. Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto dell’urgenza dei lavori, gli appalti relativi alle infrastrutture e agli allestimenti di cui al comma 1, di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati a trattativa privata, mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell’appalto. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto della necessità di anticipare l’ultimazione degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1 ed assicuri la relativa copertura economica, l’Agenzia può approvare varianti aventi ad oggetto al contrazione dei tempi delle lavorazioni e la determinazione del maggior corrispettivo da riconoscersi, per tale causa, alle imprese appaltatrici, senza l’acquisizione di parere di cui all’articolo 134, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, qualora si tratti di pareri non vincolanti“».

 

35.0.38

Baratella, Chiusoli, Maconi, Garraffa

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Lotta al carovita)

1. Il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito cori modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli armi 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

35.0.39

Tessitore, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Consiglio europeo della ricerca di base)

1. Per l’anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000.

 

35.0.40

Basso, Crema

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi straordinari per la mobilità delle persone e merci nell’area Nord-Est del Paese)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle presente legge, sono stabiliti modalità e criteri d’incarico all’ANAS spa e a Infrastrutture spa per il:

a) completamento della 2º e 3º fase del Sistema di Trasporto Me-tropolitano di Superficie (SFMR) del Veneto e relative linee di adduzione con adeguamento delle strutture e delle stazioni; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pendolari (Treni ad Alta Frequenza – TAF);

b) completamento del Sistema di rete “Autostrade viaggianti Nord-Est“, sulle grandi direttrici interne e internazionali con particolare riguardo al traffico merci da e per i transiti orientali di Tarvisio e Villa Opicina non ancora serviti, con passaggio al sistema integrato strada-rotaia per autoveicoli merci: il relativo finanziamento è destinato all’acquisto di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR e per gli interventi di promozione e sostegno del passaggio al sistema integrato».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.0.41

Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: «programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura». Il programma e finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l’utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui sopra».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

35.0.42

Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, e finanziato per 100 milioni di euro».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

1. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura

 

35.0.43

Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. È istituito un fondo di rotazione, limitatamente all’anno 2005, per un importo di 10 milioni di euro, per l’erogazione di prestiti a tassi agevolati sia per l’esercizio delle attività agricole che per il rinnovo delle strutture agricole».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

35.0.44

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo rotativo per la promozione della diffusione della microgenerazione e della cogenerazione)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un apposito Fondo, denominato “Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione“ volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall’art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell’Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto del massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate.

3. Un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di preammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell’EURIBOR; un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’intensità massima dell’aiuto.

4. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

5. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

7. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2.

8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale “Fondo Speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 200».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

35.0.45

Viviani

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Ai fini dell’articolo 74, primo comma del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 il concetto di consorzio tra enti locali deve intendersi comprensivo dei consorzi tra enti pubblici territoriali, locali o regionali, cui partecipano enti rappresentativi di realtà locali, aventi le finalità di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

«a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

 

35.0.46

Battafarano, Murineddu, Stanisci

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Le Regioni, d’intesa con i Comuni, stabiliscono le modalità ed i criteri per riservare ai produttori agricoli spazi adeguati per l’esposizione e la vendita dei prodotti nei centri commerciali e nei supermercati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007«.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 3.000;

2006: – 3.000;

2007: – 3.000.

 

35.0.47

Montino, Gasbarri

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Contributo di soggiorno a favore dei Comuni)

1. I comuni possono deliberare con regolamento l’applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell’anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall’imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l’intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell’alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all’anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso.

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso da titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici».

 

35.0.48

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Vitali

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. All’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la lettera g) sostituita dalla seguente:

g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481“.

2. All’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo la lettera g) sono introdotti i seguenti commi:

g-bis) l’indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all’impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa e equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato;

g-ter) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all’incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente e risultante nella Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e inserisce automaticamente nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi in corso alla medesima data“.».

 

35.0.49

Tessitore, Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Soliani, Monticone, Pagano, D’Andrea, Cortiana

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A decorrere dall’anno 2005, è incrementato di 6,5 milioni di euro il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per le finalità di cui all’articolo 145, comma 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 6.500;

2006: – 6.500;

2007: – 6.500.

 

35.0.50

Pizzinato, Iovene

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

35.0.51

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Vitali

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Investimenti per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 123.200.000 euro quale contributo destinato a favore degli investimenti per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. Dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 123.200.000 di euro annui».

 

35.0.52

Grillo

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Contributo alle Accademie di Belle Arti non statali)

1. Al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in maniera prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005 006 e 2007».

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2005: – 1.000;

2006: – 1.000;

2007: – 1.000.

Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca

2005:- 500;

2006:- 500;

2007:- 500.

 

35.0.53

Lauro

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico)

1. Per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel comma 1, dell’art. 73, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, proprietari o gestori di centri fieristici, impiegata nell’investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell’esercizio stesso in cui si chiede l’agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

2. L’agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel comma 1.

3. L’agevolazione prevista dal comma 1 non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l’aliquota massima e dev’essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l’indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione dev’essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti o l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura».

Conseguentemente, nella tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2005: – 12.500;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

35.0.54

Bianconi

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L’INCA (Istituto Nazionale per le conserve alimentari) è trasformato in ente economico di diritto pubblico con la designazione Istituto Nazionale per la certificazione alimentare.

2. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive è approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell’ente con la determinazione degli organi sociali, della pianta organica, dei compiti e degli aspetti finanziari».

 

35.0.55

Liguori, Vallone

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme per incrementare l’efficacia dei meccanismi di incentivazione della generazione da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al comma 1, le parole: “è incrementata annualmente di 0735 punti percentuali“ è sostituita dalle seguenti: “è incrementata annualmente di 0,70 punti percentuali“».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell’onere.

 

35.0.56

Liguori, Vallone

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell’uso dell’idrogeno)

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell’uso dell’idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è istituito, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l’anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

 

35.0.57

Salerno

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa“.

“3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi del comma 4“».

 


35.0.58

Dato, Giaretta, Covilello, Bastianoni, Soliani, D’Andrea

Dopo l’articolo 35, inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Incentivi al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo)

1. A1 fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell’Innovazione, di seguito denominato “Fondo“. Il Fondo, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2005, 2006 e 2007, è destinato all’anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo è destinato altresì alla copertura dell’onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui all’articolo 35-ter.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall’anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’innovazione e dell’istruzione, università e ricerca e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all’innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi Proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati “Proponenti“, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l’elaborazione del prototipo che incorpora l’innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l’iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all’individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

a) gli obiettivi generali dell’innovazione;

b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;

c) la Capacità dei Proponenti di realizzare il progetto.

«Art. 35-ter.

(Incentivi agli studi di fattibilità)

1. Il contributo di cui all’articolo 35-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui all’articolo 35-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d’intesa con il Ministero dell’innovazione e dell’università e della ricerca scientifica.

2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnicooperative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell’impresa nel progetto in relazione all’organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall’erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali invia di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

Art. 35-quater.

(Incentivi alla prototipazione)

1. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui all’articolo 35-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l’innovazione, i medesimi Comitati di cui all’articolo 35-ter, comma 2, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all’articolo 35-bis, comma 4, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull’occupazione, sull’organizzazione della o delle imprese che utilizzano l’innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

 

Art. 35-sexies.

(Procedure di erogazione degli incentivi)

 

1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all’articolo 35-bis, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

2. I contributi di cui all’articolo 35-bis, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

 

Art. 35-septies.

(Revoca dei contributi)

 

1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all’articolo 35-quinquies, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 35-bis, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall’esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all’entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all’articolo 35-bis».

Conseguentemente all ’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro.»

 

35.0.59

Giaretta, Dato, Coviello, Bastianoni

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industria)

1. In aggiunta ai conferimenti di cui all’articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 200 milioni di euro».

Conseguentemente all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con prevedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro.»

 

35.0.60

Specchia, Tofani, Salerno, Bongiorno, Curto, Zappacosta, Demasi, Cozzolino

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito in legge nella legge 3 agosto 2004, n. 204, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 1-“quater. – 1. I prodotti offerti in vendita ai consumatori, esposti nelle vetrine esterne, all’ingresso degli esercizi commerciali ovvero nelle immediate vicinanze, su aree pubbliche o sui banchi vendita, ovunque ,collocati, devono indicare in modo chiaro, leggibile ed inequivocabile, sia il prezzo all’origine, sia il prezzo finale.

2. Ai fini della presente legge, s’intende per:

a) ‘prezzo all’origine’ il prezzo iniziale di un prodotto, certificato dalla fattura di vendita del produttore;

b) ‘prezzo finale’ il prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di ogni altra imposta, nonché dei ricarichi documentabili dalle fatture emesse nel percorso della filiera commerciale.

3. La violazione di quanto disposto dall’articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.000 euro con la sospensione dell’esercizio commerciale da uno a sei mesi in caso di recidiva.

4. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal sindaco.

5. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati al comune nel quale è stata commessa l’infrazione e sono utilizzati per alimentare il fondo per il sostegno dell’emergenza abitativa, allo scopo istituito presso ciascun comune».

 

35.0.61

Specchia, Tofani, Bongiorno, Bonatesta, Pace, Zappacosta, Salerno

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di sostenere l’adozione di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agricoli ed alimentari, di migliorare la sicurezza degli alimenti e accrescere l’informazione a vantaggio dei consumatori, a decorrere dal 10 gennaio 2005, alle imprese della filiera agroalimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l’avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari. anche in attuazione del Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d’imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005, di 20 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro per l’anno 2007».

Conseguentemente, all’articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005 – 1000;

2006 – 2000;

2007 – 2000.

 

35.0.62

Gaglione, Coletti, Bastianoni

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per far fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico, a seguito delle malattie e della crisi di mercato, con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi a favore degli allevamenti ovini colpiti dalla malattia della “lingua Blu“, di cui all’articolo 100 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007; 100. Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli;

b) interventi strutturali e di prevenzione della encefolopatia spongiforme bovina di cui all’articolo 129 comma 1, lettera b) della citata legge n. 388 del 2000: euro 7.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

c) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata, di cui all’articolo 129, comma 1 lettera d) della citata legge n. 388 del 2000: euro 15.000.000 per ciascuno degli armi 2005, 2006 e 2007;

d) interventi strutturali per fronteggiare fitopatie ed epizoire riconosciute con apposito decreto ministeriale: euro 10.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti a grave crisi di mercato Euro 100 milioni per l’anno 2005».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

35.0.63

Coletti, Gaglione

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme per garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare)

1. All’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-quater. Gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.

2-quinquies. Il prezzo di origine di cui al comma 2-quater è certificato dalla fattura di vendita del produttore e viene comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse.

2-sexies. L’indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 2-quater del presente articolo deve essere effettuata nei modi previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell’esercizio commerciale.

2-septies. La mancata esposizione del prezzo di origine e di almeno un prezzo intermedio o la loro indicazione in modo non chiaro comporta l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati ai comuni per le iniziative di cui al comma 2“».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

35.0.64

Bastianoni, Gaglione, Coletti

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari)

1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

1-bis. I consorzi agrari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente“;

b) all’articolo 4, comma 2, come modificato dall’articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545“ sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexsiesdecies, 2545-sepliesdecies e 2545-octiesdecies“;

c) all’articolo 5, comma 7-bis, introdotto dall’articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “all’articolo 2543“ sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2545-sexsiesdecies“;

d) all’articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, il diritto di opzione per l’acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati L’esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma“»

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

35.0.65

Coletti, Bastianoni, Gaglione

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari)

1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

all’articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, il diritto di opzione per l’acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati. L’esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma“».

 

35.0.66

Coletti, Bastianoni, Gaglione

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agricole, con specifico riguardo all’agricoltura biologica e di qualità, all’integrazione di filiera ed ad altre misure urgenti e necessarie, sono rifinanziati i seguenti interventi con gli importi rispettivamente indicati:

a) rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 209: euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

b) ulteriore finanziamento del fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, di cui all’articolo 59, comma 2-bis della legge 23 dicembre l999, n. 488: euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

c) ulteriore finanziamento delle iniziative collegate all’istituzione delle “strade del vino“, di cui all’articolo 4, commi 3 e 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268: 900.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

d) ulteriore finanziamento delle attività svolte dalle associazioni degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l’effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche, di cui alla legge 2 dicembre 1998, n. 423: euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

e) ulteriore finanziamento degli interventi per i completamento, l’adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l’accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere con priorità per quelle localizzate e nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208 ed all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni della legge 23 maggio 1997. n. 135: euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

35.0.67

Lauro

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico)

1. Per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel comma I dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell’esercizio stesso in cui si chiede l’agevolazione nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

2. L’agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel comma 1. 3. L’agevolazione prevista dal comma 1 non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l’aliquota massima e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l’indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura».

Conseguentemente all ’articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 12.500;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

 

35.0.68

Zanda, Battisti, De Petris, Brutti Massimo

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi urgenti per l’adeguamento infastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell’area metropolitana romana)

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell’area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in favore della Provincia di Roma e di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) pari a 100 milioni di euro per l’anno 2005 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell’area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario regionale sul nodo di Roma, attraverso l’ammodernamento tecnologico delle linee e l’acquisizione di nuove vetture; a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all’esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i progetti PRUSST per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio interrnodali ferro/gomma e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l’offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all’intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla regione Lazio e alla provincia di Roma pari a 2 milioni di euro per l’anno 2005, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito “Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento del sistema della mobilità nell’area metropolitana romana“, di seguito denominato “Progetto“. Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana romana, della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scarnbio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature.»

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

35.0.69

Bastianoni, Rigoni, Gaglione, Coletti

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Riconversioni reti da posta)

1. Al fine di ultimare la misura di riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002 n. 135, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad ulteriore spesa di 260.000 euro.

2. Per la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia nelle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad un’ulteriore spesa 1 320.000 euro, finalizzata alla definizione delle istanze ritenute idonee ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi ed ammodernamento della flotta esistente».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

 

35.0.70

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

All’articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “associazioni pro loco“ sono aggiunte le seguenti: “, nonché alle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano“».

 

ORDINI DEL GIORNO

 

0/3223/45a/5ª

Grillo, Ferrara, Girfatti, Lauro

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 32, del disegno di legge finanziaria per il 2005,

premesso che:

le imprese armatoriali del nostro Paese stanno attraversando un momento quanto mai positivo di sviluppo, ma al tempo stesso senz’altro delicato, in conseguenza della evoluzione del trasporto marittimo nel mutato scenario dell’economia mondiale;

tenuto conto che:

Paesi Europei, quali Francia e Spagna, hanno già sperimentato una forma di sostegno pubblico agli investimenti navali, chiamato «tax lease», sia pure in origine orientato prevalentemente, sia pure solo de facto, al sostegno della propria cantieristica navale;

tali regimi erano stati ritenuti dalla Commissione Europea compatibili con le regole del mercato comune,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, per l’adozione del tax lease scheme consistente in una riduzione dell’onere che gli armatori sono chiamati a sostenere per l’acquisizione di nuove navi, senza tuttavia comportare alcuna riduzione del corrispettivo pagato alle imprese costruttrici; ciò, quale conseguenza dei benefici fiscali conseguibili ( pro quota) dagli investitori attraverso la costituzione del soggetto fiscalmente trasparente destinato a detenere la titolarità giuridica dell’asset, vantaggi che rendono appetibile la partecipazione al finanziamento.

 

0/3223/44a/5ª

Cicolani, Barelli

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 33 del disegno di legge finanziaria per il 2005,

premesso:

che ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 190 del 2002, il CIPE dovrà disporre dei fondi per la realizzazione delle opere previste dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;

che le opere in narrativa sono previste in detta delibera e nel contratto di programma stipulato fra Governo e Regione Lazio;

che dette opere sono assolutamente urgenti e indifferibili sia per ragioni di sviluppo economico della Regione Lazio, sia per ragioni di sicurezza del trasporto, sia per la garanzia del diritto alla mobilità dei cittadini,

impegna il Governo:

a considerare prioritari i seguenti interventi:

1) Completamento progetti definitivi trasversale nord Orte-Civitavecchia (tratto Viterbo-Civitavecchia):

2005: + 5 milioni di euro;

2006: – ;

2007: – .

2) Completamento dell’adeguamento della Cassia fino a Viterbo:

2005: + 10 milioni di euro;

2006: + 30 » ;

2007: + 30 » .

3) Adeguamento della Statale Salaria:

2005: + 10 milioni di euro;

2006: + 30 » ;

2007: + 30 » .

4) Completamento trasversale Sud-Lazio (Sora-Frosinone):

2005: + 30 milioni di euro;

2006: + 30 » ;

2007: + 40 » .

5) Passo Corese-Rieti (opera ferroviaria):

2005: + 10 milioni di euro;

2006: + 30 – ;

2007: + 30 – .

6) Progetto preliminare e studio di impatto ambientale raddoppio per raccordo anulare:

2005: + 5 milioni di euro;

2006: + 5 » ;

2007: – ».


BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2004

597ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

 

La seduta inizia alle ore 9,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005 ), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) prospetta la necessità di chiedere al Governo la relazione tecnica in ordine all’emendamento 38.23, attesa la soppressione di una maggiore entrata prevista nell’ambito dello stesso.

 

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la richiesta del senatore Morando è giustificata e conseguentemente qualora la proposta emendativa in questione non venga ritirata dal presentatore, verrà formulata l’apposita istanza volta a richiedere la predisposizione della relazione tecnica. Ricorda, altresì, che nella precedente seduta notturna di ieri è stata svolta la declaratoria di inammissibilità degli emendamenti riferiti agli articoli 35 - aggiuntivi inclusi - della legge finanziaria in titolo. Tutti gli emendamenti riferiti al suddetto articolo sono stati successivamente illustrati nella medesima seduta (pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri). Si passa, quindi, all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti inerenti all’articolo 35, nonché su quelli aggiuntivi al medesimo articolo.

 

Il RELATORE, dopo aver dichiarato di ritirare l’emendamento 35.189, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti a propria firma, relativi all’articolo 35.

Si rimette inoltre al Governo per tutti gli emendamenti a firma del senatore Ferrara inerenti allo stesso articolo, nonché per le proposte emendative 35.122, 35.158 e 35.159.

Su tutti gli altri emendamenti inerenti all’articolo 35 - compresi gli aggiuntivi - formula parere contrario.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.2, 35.78, 35.81, 35.158, 35.118, 35.190, 35.269, 35.280 e 35.282 (testo 2).

Dopo aver espresso parere di nulla osta sull’emendamento 35.282 (testo 2), propone di accantonare l’esame degli emendamenti 35.4, 35.29, 35.94 (testo 2), 35.82, 35.103, 35.149, 35.115, 35.205, 35.208, 35.226, 35.235, 35.262 e 35.0.53.

Si rimette alla Commissione per quel che concerne le proposte emendative 35.23, 35.106, 35.192 e 35.193, invitando inoltre il relatore al ritiro dell’emendamento 35.121.

Esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti inerenti all’articolo 35, compresi gli aggiuntivi.

 

Il RELATORE, aderendo all’invito del rappresentante del Governo ritira l’emendamento 35.121.

 

Il senatore LAURO (FI) interviene per lamentare l’inammissibilità dell’emendamento 35.143.

 

Il senatore SALERNO (AN) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento 35.143 evidenziando la proficua disciplina contenuta nello stesso, improntata a canoni di flessibilità.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), riguardo al parere contrario espresso dal relatore sull’emendamento 35.159, rileva che su analogo emendamento a firma del senatore Giaretta, presentato in ordine di un diverso articolo, è stato espresso un avviso diverso da parte dello stesso relatore.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 35.

 

Dopo che è stato respinto l’emendamento 35.1, posto ai voti, viene approvato l’emendamento 35.2.

 

Successivamente, viene respinto l’emendamento 35.3.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 35.4, evidenziando che la disposizione di copertura finanziaria contenuta nello stesso utilizza talune risorse destinate al Ministero del lavoro, che risultano già inadeguate e che attraverso l’eventuale accoglimento di tale proposta emendativa potrebbero essere ulteriormente decurtate, con tutte le conseguenze negative connesse a tale decisione.

 

Il PRESIDENTE propone l’accantonamento dell’emendamento 35.4.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinte le proposte emendative da 35.5 a 35.20.

 

Dopo una dichiarazione di voto favorevole svolta dal senatore IZZO (FI) sulla proposta 35.21, il PRESIDENTE rileva che gli emendamenti 35.21, 35.22, 35.23, 35.24, 35.25, 35.26, 35.27 e 35.28 risultano identici limitatamente alla parte dispositiva - fatta quindi eccezione per le rispettive disposizioni di copertura finanziaria -. Posto che tali emendamenti non necessitano di copertura finanziaria, invita il presentatore della proposta emendativa 35.22 a riformulare la stessa in un testo identico all’emendamento 35.21.

 

Dopo che il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) ha riformulato la proposta 35.22, l’emendamento 35.21, posto ai voti insieme agli identici emendamenti 35.22 (testo 2) (pubblicato in allegato al presente resoconto), 35.23, 35.24, 35.25, 35.26, 35.27 e 35.28, viene accolto dalla Commissione.

 

Il PRESIDENTE propone quindi di accantonare l’emendamento 35.29.

 

Conviene la Commissione su tale proposta.

 

Posta ai voti, la proposta 35.30 risulta respinta.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) prospetta l’opportunità di accantonare l’emendamento 35.31.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che le frequenti richieste di accantonamento dell’esame degli emendamenti, avanzate dai singoli senatori, verificatesi nel corso dell’iter procedurale in questione, sono suscettibili di rallentare i lavori della Commissione. Prospetta, quindi, l’opportunità di ricondurre ad una sede più collegiale la decisione di accantonare le proposte emendative in esame attraverso una votazione formale.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che la richiesta del senatore Morando risulta fondata, pone ai voti la proposta di accantonamento dell’esame dell’emendamento 35.31.

 

La Commissione accoglie la sopra citata proposta.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinte le proposte emendative da 35.32 a 35.34.

 

Dopo che la senatrice DE PETRIS (Verdi-U) ha prospettato l’opportunità di accantonare l’esame dell’emendamento 35.35, in quanto analogo ad altri emendamenti aggiuntivi all’articolo 15 già accantonati, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di accantonamento in questione, che viene accolta dalla Commissione.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 35.36 a 35.77 (testo 2).

 

Il senatore MORANDO (DS-U) interviene per dichiarazione di voto sull’emendamento 35.78, preannunciandone l’astensione, precisando che lo stesso si giustifica esclusivamente alla luce delle criticità ravvisabili nell’assenza di un’adeguata copertura finanziaria.

 

Il senatore CADDEO(DS-U), dissociandosi dalla posizione assunta dal senatore Morando sull’emendamento 35.78, esprime il voto favorevole in ordine allo stesso, sottolineando la necessità di equiparare i costi marittimi di imbarco, gravanti sulle imprese di autotrasporto, ai costi autostradali.

 

Posto ai voti l’emendamento 35.78 viene approvato dalla Commissione.

 

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 35.79 e 35.80.

 

Posto ai voti, viene accolto l’emendamento 35.81.

 

Successivamente, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 35.82 a 35.88.

 

Dopo che l’emendamento 35.89 viene dichiarato precluso e che la proposta 35.90 risulta, dall’avvenuta approvazione della proposta 30.34a, parzialmente preclusa per la parte recante un articolo aggiuntivo all’articolo 35, il senatore TAROLLI (UDC) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla restante parte dell’emendamento 35.90 (testo 2), evidenziando che lo stesso è volto a consentire la promozione di ricerche e di studi di fattibilità in materia creditizia, anche per favorire la creazione di eventuali banche a carattere regionale.

 

Il senatore IZZO(FI) propone la trasformazione dello stesso in ordine del giorno, chiedendo di potervi apporre la propria firma.

 

Dopo che il senatore TAROLLI (UDC) ha ritirato la proposta emendativa in questione, al fine di trasformarla nell’ordine del giorno O/3223/81/5a - al quale dichiarano di aggiungere la propria firma anche i senatori RIPAMONTI (Verdi-U), CURTO (AN) e CADDEO (DS-U) - lo stesso, posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 35.91 a 35.93.

 

Dopo che il RELATORE ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 35.94 (testo 2) (pubblicato in allegato al presente resoconto), modificato in relazione alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dai primi 2 commi del capoverso 42-bis, il PRESIDENTE, stante la richiesta del Governo, pone ai voti la proposta di accantonare l’emendamento in questione.

 

La Commissione approva l’accantonamento della proposta 35.94 (testo 2).

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 35.95a 35.102.

 

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di accantonamento dell’esame dell’emendamento 35.103.

 

La Commissione approva tale proposta.

 

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 35.104 e 35.105.

 

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la proposta 35.106 è stata riformulata al fine di eliminare la copertura finanziaria ritenuta ultronea.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) preannuncia il proprio voto contrario sull’emendamento 35.106 (testo 2) (pubblicato in allegato al presente resoconto), evidenziando che la disciplina contenuta nello stesso introduce un ingiustificato regime privilegiato per i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo numero 594 del 1996. Tale disposizione normativa risulta particolarmente grave, in quanto le regole inerenti ai profili in questione dovrebbero essere uguali per tutti i cittadini, senza alcun privilegio per alcuni.

 

Il senatore FERRARA (FI) preannuncia il voto favorevole sull’emendamento 35.106 (testo 2), valutando demagogiche le considerazioni espresse dal senatore Pizzinato.

 

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 35.106 (testo 2), ritenendo inaccettabile la disciplina contenuta nello stesso, suscettibile di introdurre un vero e proprio privilegio per talune categorie di cittadini.

 

Posto ai voto l’emendamento 35.106 (testo 2) viene accolto.

 

Con separate votazioni sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da 35.108 a 35.112.

 

L’emendamento 35.114 viene posto ai voti e respinto. Viene altresì respinto il subemendamento 35.115/1.

 

La Commissione conviene quindi di accantonare l’emendamento 35.115.

 

L’emendamento 35.117 viene posto ai voti e respinto.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U) interviene in dichiarazione di voto sull’emendamento 35.118, volto a risolvere l’annosa questione della definizione dei rapporti tra lo Stato e i sodalizi in materia di cooperative edilizie a proprietà divisa. A suo avviso, pur essendo condivisibile la finalità di tale emendamento, appaiono poco chiare le modalità di definizione ivi previste tenuto conto, tra l’altro, che la statuizione prevista all’ultimo periodo appare già ricompresa nella normativa vigente.

Per tali ragioni, propone di accantonare temporaneamente tale proposta emendativa, al fine riformularla per svolgere ulteriori approfondimenti.

 

Il senatore CURTO (AN) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 35.118, che mira a risolvere una questione complessa. Dopo aver richiamato l’attenzione della Commissione sulla forte oscillazione verificatasi nei tassi di interesse dei mutui nel corso degli anni, esprime talune perplessità sulla previsione della restituzione di 20 annualità dei mutui contratti, che ritiene eccessivamente onerosa.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) ed il senatore EUFEMI (UDC) precisano che tale condizione si riferisce a somme già restituite.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene infine di accantonare l’emendamento 35.118.

 

L’emendamento 35.120 viene quindi posto ai voti e respinto.

 

Il relatore FRANCO Paolo (LP) ritira l’emendamento 35.121.

 

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti gli emendamenti da 35.122 a 35.147.

 

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell’importanza delle questioni affrontate, propone che i sottoscrittori dell’emendamento 35.150 aggiungano la propria firma all’emendamento 35.149, che potrebbe essere accantonato per svolgere ulteriori approfondimenti. La Commissione potrebbe quindi procedere ad una reiezione di carattere meramente tecnico dell’emendamento 35.150, che differisce dal precedente emendamento 35.149 unicamente sotto il profilo dei mezzi di copertura finanziaria.

 

Il senatore CICCANTI(UDC), accogliendo la proposta del presidente Azzollini, aggiunge la propria firma all’emendamento 35.149.

 

La Commissione conviene quindi di accantonare l’emendamento 35.149.

 

L’emendamento 35.150 viene posto ai voti e respinto.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U) interviene per dichiarazioni di voto sull’emendamento 35.152, preannunciando il proprio voto favorevole in quanto tale proposta emendativa prevede lo stanziamento di somme per realizzare pienamente l’accollo da parte dello Stato delle garanzie concesse dai soci di cooperative agricole. In subordine, suggerisce di accantonare tale emendamento per esaminarlo a seguito dei necessari approfondimenti.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti da 35.152 a 35.157.

 

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 35.158 viene posto ai voti e approvato.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti da 35.159, a 35.185.

 

Interviene il senatore LEGNINI (DS-U) preannunciando il proprio voto favorevole sull’emendamento 35.187, che prevede un rifinanziamento per il quinquennio 2005-2010 al fine di rilanciare e promuovere l’imprenditoria e l’autoimpreditorialità femminili, nel quadro degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000. Nel lamentare il mancato rifinanziamento del fondo di cui alla legge n. 215 del 1992 da parte del Governo, auspica fortemente l’accoglimento di tale proposta emendativa.

 

L’emendamento 35.187 viene posto ai voti e respinto.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta notturna di ieri il relatore Paolo FRANCO (LP) ha dichiarato di ritirare l’emendamento 35.189, pertanto risultano preclusi i subemendamenti 35.189/1, 35.189/2 e 35.189/3.

 

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo e l’avviso contrario del relatore, l’emendamento 35.190 viene posto ai voti ed approvato.

 

L’emendamento 35.191 viene posto in votazione e respinto.

 

Il senatore BARELLI (FI) preannuncia il proprio voto favorevole sull’emendamento 35.192, auspicandone l’approvazione. Rispondendo a domande di chiarimento dei senatori MORANDO (DS-U) e PIZZINATO(DS-U), precisa che tale proposta, nel solco di quanto precedentemente previsto dall’articolo 90 della legge finanziaria per il 2003, mira ad estendere la possibilità di erogare rimborsi spese anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, in favore delle Federazioni, degli enti di promozione sportiva riconosciuti e delle società e associazioni sportive e dilettantistiche.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) esprime forti perplessità sull’emendamento 35.192 in quanto a suo avviso tale proposta potrebbe costituire un viatico per consentire l’attribuzione di somme in favore di lavoratori “in nero”, facendo presente che nel campo sportivo dilettantistico il problema del lavoro sommerso ha già assunto proporzioni preoccupanti.

Sarebbe inoltre preferibile, a suo avviso, provvedere a modificare direttamente l’articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

 

Intervengono quindi i senatore BARELLI (FI) e SALERNO precisando che l’emendamento, volto a risolvere una questione complessa, si riferisce unicamente alla finalità di corresponsione di rimborsi spese per attività di accompagnamento in manifestazioni sportive di carattere non professionale, e non all’erogazione di veri e propri redditi di lavoro.

 

Il senatore MORO(LP), in considerazione della complessità delle questioni affrontate, suggerisce di accantonare l’emendamento 35.192 per svolgere i necessari approfondimenti.

 

Il senatore SALERNO (AN) aggiunge la propria firma all’emendamento 35.192.

 

Il senatore FERRARA (FI) dichiara di condividere la proposta di accantonamento suggerita dal senatore Moro.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI la Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 35.192 e 35.193, onde verificarne, per quest’ultimo, i profili finanziari di copertura.

 

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 35.194 a 35.201.

 

Su proposta del sottosegretario VEGAS la Commissione conviene quindi di accantonare l’emendamento 35.204.

 

Prende, poi, la parola, in dichiarazione di voto contrario, il senatore MARINO (Misto-Com), al fine di segnalare che la copertura della proposta 35.205 comporta un’ulteriore riduzione delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate.

 

Interviene, poi, il senatore LEGNINI (DS-U) chiedendo alcuni chiarimenti in ordine alla mancata ricomprensione delle aree industriali abruzzesi nell’emendamento 35.205 presentato dal relatore. A tal proposito ipotizza, in subordine, l’eventuale presentazione di un ordine del giorno nel quale si impegni il Governo ad estendere i contributi del fondo straordinario anche ad altre importanti realtà sul territorio nazionale.

 

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver dichiarato la propria disponibilità ad affrontare in seguito il problema dei sostegni anche alle aree della Regione Abruzzo, suggerisce una riformulazione dell’emendamento 35.205 che preveda una diversa quantificazione di risorse stanziate.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) dichiara la propria disponibilità a riformulare l’emendamento 35.205 sotto il profilo della quantificazione degli stanziamenti, proponendo sin da ora una riformulazione volta a ricomprendere il comune di Marcianise.

 

Il senatore CURTO auspica che il relatore, nell’effettuare un’eventuale riformulazione, tenga conto anche delle diverse soluzioni previste nei subemendamenti presentati.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI la Commissione conviene infine di accantonare l’emendamento 35.205 ed i relativi subemendamenti ad esso riferiti.

 

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 35.206 e 35.207.

 

La Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento 35.208.

 

Posti distintamente ai voti sono respinti gli emendamenti da 35.209 a 35.225.

 

L’emendamento 35.226, su deliberazione della Commissione, risulta accantonato.

 

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 35.228 e 35.229.

 

La Commissione conviene sull’accantonamento dell’emendamento 35.600.

 

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 35.232 a 35.234.

 

Come già richiesto dal rappresentante del Governo, la Commissione conviene di accantonare l’emendamento 35.235.

 

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 35.236 a 35.249.

 

Il senatore IZZO (FI) preannuncia un proprio voto favorevole sull’emendamento 35.250, pur ritenendo preferibile accantonare momentaneamente tale proposta, per svolgere ulteriori approfondimenti.

 

Il presidente AZZOLLINI suggerisce di porre comunque in votazione l’emendamento 35.250, atteso che tale proposta risulta di contenuto analogo a quello dell’emendamento 35.282.

 

L’emendamento 35.250 viene quindi posto ai voti e respinto. Viene altresì respinto l’emendamento 35.251.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) preannuncia il proprio voto favorevole sull’emendamento 35.252, che prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale. Tali interventi risultano infatti quanto mai necessari, anche allo scopo di evitare le tensioni sociali che deriverebbero da un repentino aumento dei costi per lo spostamento dei cittadini residenti nei territori insulari. A suo avviso, l’interruzione degli interventi per la continuità territoriale potrebbe determinare forti ricadute economiche di segno negativo, recando inoltre pregiudizio al diritto di spostamento di cui debbono poter godere tutti i cittadini.

 

Il senatore MARINO (Misto-Com) preannuncia un voto di astensione sull’emendamento 35.252. Pur condividendo infatti le finalità alla base di tale proposta esprime perplessità sulla scelta di reperire le risorse necessarie alla tabella A per la parte relativa al Ministero del lavoro. Suggerisce inoltre di attivare la possibilità di attingere le risorse necessarie dai cosiddetti “superutili” derivanti dalle società a partecipazione statale.

 

Il senatore PIZZINATO(DS-U), pur condividendo le finalità dell’emendamento 35.252, esprime perplessità sulle modalità di reperimento delle risorse necessarie.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) ribadisce il proprio parere contrario in quanto l’accoglimento di tale proposta andrebbe a scapito delle risorse previste per il Ministero del lavoro.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento 35.252.

 

Anche l’emendamento 35.262, di analogo tenore, risulta accantonato.

 

Il sottosegretario VEGAS interviene brevemente con riguardo all’emendamento 35.264, per il quale propone una reiezione tecnica, al fine di una riconsiderazione delle proposte recate, eventualmente nel corso dell’esame in Assemblea.

 

L’emendamento 35.264 viene quindi posto ai voti e respinto. Posto ai voti, viene altresì respinto l’emendamento 35.265.

 

Il senatore IZZO (FI) aggiunge la propria firma all’emendamento 35.269.

 

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l’emendamento 35.269 viene posto ai voti e approvato.

 

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 35.270 a 35.279.

 

I senatori EUFEMI(UDC), TOFANI(AN), BONGIORNO (AN) e CICCANTI (UDC) aggiungono la propria firma all’emendamento 35.280.

 

Segue un breve dibattito nel quale il sottosegretario Vegas, in risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO (DS-U), precisa che tale proposta può considerarsi pienamente assorbita dall’emendamento 24.0.1 (testo 2) del Governo, già approvato.

 

Il presidente AZZOLLINI avverte che non porrà in votazione l’emendamento 35.280, in quanto assorbito dall’emendamento 24.0.51(testo 2) già approvato dalla Commissione.

 

L’emendamento 35.281 viene posto ai voti e respinto.

 

Interviene il senatore IZZO (FI) in ordine all’emendamento 35.282(testo 2) (pubblicato in allegato al presente resoconto), per il quale ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, atteso che le finalità ivi previste non sembrano coincidere pienamente con quelle di cui all’emendamento 35.250, che pure era stato sottoposto ad una reiezione di carattere meramente tecnico.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) dichiara di condividere la necessità di ulteriori approfondimenti espressa dal senatore IZZO (FI) in quanto l’attuale formulazione dell’emendamento 35.282 non sembra del tutto in grado di risolvere il problema del progressivo abbandono delle zone montane.

 

Il sottosegretario VEGAS, nel suggerire una riformulazione che preveda semplicemente la proroga di un ulteriore anno della normativa già vigente fa presente che l’emendamento 35.282 (testo 2) dovrebbe comunque essere ulteriormente riformulato al fine di prevedere termini finali ben definiti.

 

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione della necessità di svolgere alcuni approfondimenti, propone di sospendere brevemente la seduta.

 

La Commissione conviene.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,50, é ripresa alle ore 12,20

 

Il senatore CADDEO (DS-U) riformula l’emendamento 35.282 (testo 3) (pubblicato in allegato al presente resoconto), in relazione al quale intervengono il senatore Giovanni BATTAGLIA (DS-U), per sottolineare come le esigenze proprie della Regione Sardegna siano le medesime anche della Regione Sicilia, nonché il senatore MARINI(Misto-SDI), per suggerire l’adozione di una formulazione più ampia della proposta emendativa.

 

Dopo che i senatori TAROLLI (UDC) e FEDERICI (FI) hanno aggiunto la propria firma, posto ai voti, l’emendamento 35.282 (testo 3) è approvato.

 

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata presentata una nuova formulazione della proposta 35.118, precedentemente accantonata. Avverte altresì che porrà in votazione l’emendamento 35.118 (testo 2) (pubblicato in allegato al presente resoconto). A tale emendamento chiedono di aggiungere la propria firma i senatori LEGNINI (DS-U) e IZZO (FI).

 

Dopo che i senatori LEGNINI (DS-U) ed EUFEMI (UDC) hanno replicato ad una richiesta di chiarimenti del senatore MICHELINI (Aut) e del presidente AZZOLLINI, l’emendamento 35.118 (testo 2), posto ai voti, viene approvato.

 

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo, dopo l’articolo 35.

 

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 35.0.1 a 35.0.15; analogamente, dopo che il senatore IZZO (FI) ha reso una dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 35.0.16, invitando il rappresentante del Governo a riconsiderare la posizione precedentemente espressa in merito, posto ai voti, risulta altresì respinto l’emendamento 35.0.16.

 

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti da 35.0.17 a 35.0.27.

 

Dopo gli interventi per dichiarazione di voto contraria del senatore MARINO(Misto-Com), il quale rileva criticamente come la copertura finanziaria incida sul Fondo per le aree sottoutilizzate e per dichiarazione di voto favorevole del senatore CICCANTI(UDC), il quale fa osservare l’importanza di prorogare gli interventi agevolativi a favore delle aree delle Regioni Marche e Umbria interessate da eventi sismici, posto ai voti, viene respinto l’emendamento 33.0.29. Il senatore CICCANTI (UDC) interviene poi per dichiarare che si riserva di presentare un ordine del giorno dal medesimo contenuto della proposta emendativa respinta.

 

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 35.0.30 a 35.0.32.

 

In relazione all’emendamento 35.0.33, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore MORANDO (DS-U), primo firmatario dello stesso. Evidenzia come la problematica della tassazione degli emolumenti relativi alle prestazioni di lavoro straordinario rivesta notevole portata nell’ottica di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale; infatti, come confermato anche dai dati forniti dall’ISTAT, nel Paese si riscontra una crescita del fenomeno del ricorso alle ore di lavoro straordinario, il quale si attesta su livelli superiori rispetto alla media degli altri Paesi europei. Sottolinea, peraltro, come negli ultimi anni tale fenomeno abbia assunto dimensioni ancora maggiori, le quali non risultano dai dati statistici ufficiali a causa del convergere degli interessi da un lato, dei datori di lavoro e, dall’altro, dei dipendenti a non dichiarare le ore di lavoro straordinario prestate e i pagamenti corrisposti. Ciò premesso, rileva come la proposta emendativa in discorso, introducendo l’assoggettamento degli emolumenti relativi alle prestazioni straordinarie ad un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura fissa, tenda a disincentivare la mancata dichiarazione, ferma restando la facoltà di ciascun dipendente di rinunciare alla tassazione sostitutiva. Conclude auspicando un’attenta riflessione del Governo, sulle citate problematiche.

 

Il sottosegretario VEGAS interviene incidentalmente, rilevando come l’emendamento appaia condivisibile nei contenuti, in quanto in linea con l’impostazione seguita dal Governo in materia fiscale, pur non condividendo i profili di copertura finanziaria dal punto di vista della tipologia delle maggiori entrate fiscali previste.

 

Il senatore FERRARA (FI) fa presente come debba essere attentamente calibrata la misura dell’imposta sostitutiva fissa sulle prestazioni di lavoro straordinario, al fine di evitare che l’opzione da parte delle imprese di aumentare il numero dei lavoratori, anziché avvalersi del lavoro straordinario, non risulti disincentivata.

Il presidente AZZOLLINI, nel condividere la rilevanza del tema della disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario, assicura la propria disponibilità ad un’attenta riflessione.

 

Posto ai voti, l’emendamento 35.0.33 viene respinto. Dopo che il senatore LEGNINI (DS-U) ha preannunciato il voto favorevole, viene altresì respinto l’emendamento 35.0.34.

 

Con separate votazioni, vengono poi respinte le proposte emendative da 35.0.36 a 35.0.69.

 

Interviene, infine, per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 35.0.70, il senatore MICHELINI(Aut), il quale ritiene che esso non risulti oneroso dal punto di vista della copertura finanziaria, poiché volto ad equiparare il trattamento fiscale delle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano a quello delle associazioni pro-loco, con riguardo non all’attività propria di tali aziende, bensì nell’organizzazione di manifestazioni di carattere locale. In tali sedi – osserva – vengono erogati corrispettivi difficilmente certificabili, ragion per cui reputa giustificata l’introduzione di un’apposita procedura volta a regolare le spese sostenute e le entrate riscosse, sottolineando peraltro come le operazioni di sponsorizzazione non siano incluse in tale regime. Conclude auspicando che il rappresentante del Governo e il Relatore condividano le valutazioni testé illustrate.

 

Posto ai voti, l’emendamento 35.0.70 viene respinto.

 

Si passa poi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 36 e aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l’articolo 36 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana).

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili, per difetto di idonea copertura finanziaria, gli emendamenti 36.4, 36.5, 36.6, 36.26 (limitatamente alla voce Ministero per i beni e le attività culturali), 36.27, (limitatamente al comma 3), 36.0.3 e 36.0.12, nonché, per estraneità al contenuto proprio della legge finanziaria, gli emendamenti 36.0.1 (testo 2) (limitatamente al comma 5) e 36.0.17.

 

Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti in esame.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 36.2, interamente soppressivo dell’articolo 36, rilevando come tale disposizione sia soggetta ad una duplice interpretazione: essa può presentarsi come superflua, data la difficoltà di rinvenire soggetti privati interessati a ricevere in uso i beni culturali immobili pubblici che richiedono interventi di restauro, ovvero, essa può essere intesa come recante misure di estrema delicatezza, poiché vi è il rischio che il concessionario privato che, a fronte dell’impegno a realizzare gli interventi di conservazione, risulti assegnatario del diritto d’uso, non rispetti la destinazione pubblica del bene.

Con riferimento all’emendamento, recante la propria firma, 36.7, fa osservare come esso introduca all’articolo 36 una clausola di salvaguardia del rispetto della normativa vigente in materia di uso dei beni culturali da parte dei concessionari privati.

 

Dopo che il senatore MARINI (Misto-SDI) ha aggiunto la propria firma, il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 36.19, rilevando come esso contenga cifre corrispondenti a quelle comunicate da parte del Ministero degli interni.

 

Il senatore IZZO (FI) formula un invito a sottoscrivere l’emendamento 36.19 ai senatori presentatori degli altri emendamenti, sinora accantonati, in materia di convenzioni stipulate per lo svolgimento di attività socialmente utili, nell’ambito della conservazione dei beni culturali.

 

Il presidente AZZOLLINI dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 36, nonché, dopo che il senatore BARELLI (FI) ha illustrato l’emendamento 36.0.16, di tenore analogo ad altre proposte emendative già accantonate, tutti i restanti emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo, dopo l’articolo 36.

 

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 13,05.

 


BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2004

598ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2005 ), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della seduta antimeridiana odierna ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 36 del disegno di legge n. 3223, nonché degli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo.

 

Il relatore sul disegno di legge finanziaria Paolo FRANCO (LP) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 36, ad eccezione dell'emendamento 36.10 del senatore Passigli, per il quale dichiara un parere favorevole, trattandosi di una proposta diretta ad apportare al comma 1 dell'articolo 36 un miglioramento di natura meramente redazionale. Con riferimento all'emendamento 36.19, si rimette al parere del Governo. Raccomanda, quindi, l'approvazione degli emendamenti a sua firma.

 

Il sottosegretario VEGAS dichiara un parere conforme a quello espresso dal relatore e, con riferimento all'emendamento 36.19, invita ad accantonarne l'esame per l'esigenza di verificare l'idoneità delle disposizioni di copertura in esso previste.

 

Posti ai voti, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3, 36.7, 36.8 e 36.9. Con successiva votazione, sono approvati gli identici emendamenti 36.10 e 36.11. Sono posti separatamente ai voti e non sono approvati, gli emendamenti 36.12 e 36.13.

 

Il senatore TAROLLI (UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 36.14, sottolineando come la proposta in esso contenuta costituisca semplicemente una precisazione di carattere tecnico, sulla quale richiama l'attenzione del Governo e del relatore.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha invitato a considerare l'opportunità di addivenire ad una bocciatura tecnica, l'emendamento 36.14 non è approvato. Sono quindi posti separatamente ai voti e non sono approvati, gli emendamenti 36.15, 36.16, 36.17 e 36.18.

 

Il senatore PIZZINATO(DS-U), con riferimento all'emendamento 36.19 ed alla proposta del Governo di disporre l'accantonamento dell'emendamento 36.19, invita a riconsiderare, alla luce di tale proposta, nel prosieguo dell'esame in Assemblea, altri emendamenti già esaminati che affrontano parimenti la materia dei lavori socialmente utili, ritenendo opportuno che di tutti gli emendamenti in discussione venga fatta una valutazione unitaria, con l'obiettivo di evitare disparità di trattamento.

 

Dopo che il senatore FERRARA(FI), aderendo alla proposta del rappresentante del Governo, ritiene opportuna una riflessione sulla copertura dell'emendamento 36.19, la Commissione conviene di disporne l'accantonamento.

 

Posti ai voti, in esito a distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 36.20, 36.21, 36.22, 36.23, 36.24, 36.25, 36.26 (testo 2), 36.27 (testo 2), 36.28, 36.0.1 (testo 3), 36.0.2, 36.0.4, 36.0.5, 36.0.6, 36.0.7, 36.0.8, 36.0.9, 36.0.10, 36.0.11, 36.0.13, 36.0.14, 36.0.15, 36.0.16 e 36.0.18.

 

Il senatore LAURO(FI), con riferimento all'emendamento 36.0.19, recante l'istituzione di nuove case da giuoco, invita il Governo a considerare attentamente le proposte espresse dall'emendamento medesimo, di cui raccomanda l'approvazione.

 

Posto ai voti, l'emendamento 36.0.19 non è approvato.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U) dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 37.1, sottolineando come la soppressione dell'area di esenzione dal versamento del contributo unificato finirà per avere riflessi negativi per moltissimi cittadini in ordine all'esercizio del diritto di adire un giudice per la tutela dei loro diritti. Appare infatti a dir poco paradossale la circostanza che, in virtù delle nuove disposizioni volute dal Governo, i cittadini, ad esempio, saranno tenuti a corrispondere circa 30 euro a titolo di contributo unificato, per poter contestare la legittimità di sanzioni amministrative di analogo importo. Sono quindi evidenti i rischi di tale innovazione, che finirà per scoraggiare il ricorso al giudice in molti casi, ancorché meritevoli di attenzione. Conclusivamente, sottolinea l'opportunità di mantenere in vigore la normativa vigente, per quanto attiene all'area di esenzione.

 

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 37 del disegno di legge n. 3223, nonché degli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo 37. Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 37.1, 37.14, 37.16, 37.19, 37.22, 37.0.34 (per copertura finanziaria); 37.15, 37.17, 37.28, 37.29, 37.0.2, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.5, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.12, 37.0.13, 37.0.14, 37.0.16 e 37.0.20 (per materia).

 

Ha quindi la parola il senatore MORANDO (DS-U) per chiedere alla presidenza chiarimenti in ordine alla valutazione di inammissibilità dell'emendamento 37.1.

 

Anche il senatore EUFEMI (UDC) manifesta perplessità in proposito, non comprendendo le ragioni per le quali alcuni emendamenti a sua firma, quali ad esempio il 37.1 e il 37.0.14, sono stati dichiarati inammissibili. In ogni caso, trattandosi di proposte dal significativo valore sociale, con oneri minimi per l'Erario, invita il Relatore ed il Rappresentante del Governo a recepire le istanze in essi contenute.

 

Il PRESIDENTE ricorda che non è ammessa la discussione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti e, comunque, riferendosi all'emendamento 37.0.14, ribadisce che l'inammissibilità deriva dal carattere palesemente ordinamentale della proposta emendativa.

 

Il senatore FERRARA(FI), riferendosi all'emendamento 37.22, sottolinea come si tratti di una proposta meritevole di attenzione in quanto ha per obiettivo quello di attribuire l'indennità di maternità per i magistrati che, al momento, a differenza di molte altre categorie, non ne beneficiano.

 

Il senatore LAURO (FI) aggiunge la propria firma all'emendamento 37.0.41.

 

Tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 37 sono dati per illustrati.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 37. Dichiara un parere favorevole sull'emendamento del Governo 37.0.100 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma.

 

Il rappresentante del GOVERNO dichiara un parere conforme a quello del relatore ed invita all'approvazione degli emendamenti del relatore. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 37.0.100 del Governo.

 

Posto ai voti, l'emendamento 37.2 è approvato. Sono quindi posti ai voti e, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 37.3, 37.4, 37.5 e 37.6, mentre la proposta 37.7 è dichiarata preclusa dal PRESIDENTE. L'emendamento 37.8 è quindi approvato. Risultano invece respinti gli emendamenti 37.9 e 37.10.

 

E' successivamente approvato l'emendamento 37.11. Posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 37.12, 37.13, 37.18, 37.20 e 37.21.

 

Il senatore FERRARA (FI) invita il Presidente a rivalutare i profili di ammissibilità della proposta 37.22, di cui raccomanda l'approvazione, in quanto concerne il riconoscimento dell'indennità di maternità anche ai magistrati, ritenendo facilmente superabili alcune perplessità concernenti i profili di copertura della disposizione.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) sottolinea come l'emendamento affronti una questione di particolare delicatezza, riguardando la tutela della maternità. Le appare quindi opportuno colmare una lacuna dell'ordinamento, della quale è difficile comprendere la ragione.

 

Il sottosegretario VEGAS ricorda che, con riferimento ad una previsione di analogo contenuto, vi è stata una valutazione contraria all'ammissibilità da parte dell'altro ramo del Parlamento. Invita, pertanto, ad una riflessione sull'opportunità di dar luogo, eventualmente, ad una diversa indicazione del Senato, nel merito, ancorché legittima.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) invita a considerare con attenzione l’esigenza di assumere un orientamento omogeneo con l’altro ramo del Parlamento in merito ai profili di ammissibilità di proposte come quella richiamata dal senatore Ferrara, la quale affronta peraltro un argomento meritevole di attenzione.

 

Il PRESIDENTE fa presente che, premessa la pari dignità ed autonomia di entrambi i rami del Parlamento, appaiono legittime differenti valutazioni in ordine all'ammissibilità, come in effetti la prassi testimonia, anche se non esclude che possa venire in rilievo una questione di opportunità, così come rappresentato dal Governo.

 

In considerazione della discussione svolta, il RELATORE presenta, quindi l'emendamento 37.220, che affronta la medesima tematica, risolvendo tuttavia i profili di copertura finanziaria, chiedendo che ne venga disposto l'accantonamento per consentire una opportuna riflessione.

 

La Commissione conviene quindi di accantonare l’emendamento 37.220.

 

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 37.23, 37.24, 37.25, 37.26 e 37.27, nonché le proposte recanti articoli aggiuntivi, 37.0.1, 37.0.6, 37.0.17, 37.0.19, 37.0.21, 37.0.22, 37.0.23, 37.0.24, 37.0.25, 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29, 37.0.30 e 37.0.31.

 

Il senatore IZZO(FI), riferendosi agli emendamenti 37.0.32, 37.0.35, 37.0.36 e 37.0.37 ne raccomanda l'approvazione, dichiarandosi, peraltro, favorevole anche ad un accantonamento per consentire al Governo il necessario approfondimento. Manifesta, infine, la sua disponibilità ad eventuali riformulazioni, sotto il profilo delle disposizioni di copertura, per favorire l'approvazione della sostanza del contenuto delle proposte emendative in esame.

 

Posti ai voti, gli emendamenti 37.0.32, 37.0.35, 37.0.36, 37.0.37, 37.0.38, 37.0.39 e 37.0.40 sono quindi respinti.

 

Il senatore LAURO (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 37.0.41, invitando il Governo a valutare la proposta in esso contenuta.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 37.0.41 e 37.0.42 non sono approvati.

 

Dopo che il senatore MORANDO (DS-U) ha sottolineato la particolare complessità dell'emendamento 37.0.100, per il quale appare opportuno approfondire quanto indicato nella relativa relazione tecnica, la Commissione ne dispone l'accantonamento.

 

Si passa quindi agli emendamenti relativi all'articolo 38, nonché all'esame di quelli aggiuntivi.

 

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 38.2, 38.20, 38.27, 38.30, 38.39, 38.40, 38.52, 38.53, 38.56, 38.63, 38.64, 38.65, 38.70, 38.87, 38.88, 38.102 (ammissibile a condizione della riformulazione dell'ultimo periodo), 38.107, 38.108, 38.109, 38.115, 38.116, 38.117, 38.118, 38.119, 38.122, 38.126, 38.127, 38.128, 38.0.1 (ammissibile a condizione della riformulazione dell'ultimo periodo); 38.0.4 (limitatamente al comma 5) e 38.0.5 (limitatamente al comma 5), 38.0.6, 38.0.15, 38.0.18 (limitatamente all'ultimo comma), 38.0.19 (limitatamente al comma 5), 38.0.20 (limitatamente al comma 15-sexies) e 38.0.21 per copertura finanziaria; 38.0.22, 38.0.23 e 38.0.24 per materia e copertura e 38.0.25 per materia.

 

Il senatore EUFEMI(UDC), riferendosi all'emendamento 38.2, dichiara di non comprendere le ragioni della inammissibilità, invitando comunque a prendere in considerazione la proposta in esso contenuta.

 

Il PRESIDENTE ribadisce che non è ammessa discussione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti.

 

Il RELATORE illustra l'emendamento 38.6a, di contenuto identico a quello di altri emendamenti che, modificando il numero 2 della lettera a) del comma 1, intendono escludere i contratti di somministrazione di servizi telefonici, dagli obblighi ivi previsti. Chiede, quindi, che venga disposto l'accantonamento dell'emendamento 38.23a, ritenendo opportuna una ulteriore riflessione sulla materia degli interventi per la tutela della fede pubblica in esso contenuti.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), riferendosi all'emendamento 38.58, illustra la proposta, in esso contenuta, di consentire l'affrancamento dell'ICI, mediante versamento di una somma una tantum. Ritiene infatti che dall'accoglimento dell'emendamento potrebbero derivare effetti favorevoli, sia per i contribuenti - potendone essi conseguire un maggiore valore di mercato del bene affrancato, ovvero, benefici per la trasmissione ereditaria del medesimo - sia per i Comuni, che potrebbero avere interesse all'immediata disponibilità di somme significative, da destinare ad investimenti. Riferendosi poi all'emendamento 38.0.10, invita a valutare con attenzione le proposte relative alle politiche in favore della famiglia, anche di nuova costituzione, in esso contenute, quali, ad esempio, la reintroduzione della dichiarazione congiunta dei redditi, ovvero, la possibilità di portare in deduzione una serie di spese. Dopo aver espresso apprezzamento per la posizione del Governo su questa direzione, sottopone all'attenzione della Commissione una serie di dati statistici, concernenti famiglie con anziani che dichiarano di avvalersi di persone addette alla loro cura ed assistenza personale, dai quali emerge l'esigenza che tali fenomeni siano adeguatamente considerati. Per queste ragioni richiama conclusivamente l'attenzione del Governo sia sull' ordine del giorno n. O/3223/73/5a, a sua firma, che impegna il Governo nella direzione sopraindicata, sia sulle proposte emendative sopra ricordate, in cui si sostanzia il cosiddetto "pacchetto famiglia".

 

Il senatore LAURO (FI) aggiunge la sua firma all'emendamento 38.79.

 

Il senatore FERRARA (FI) chiede che sia disposto l'accantonamento dell'emendamento 38.102, per approfondirne gli aspetti di copertura ai fini dell’ammissibilità relativamente all’ultimo periodo.

 

Tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 38 sono dati per illustrati.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP), esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 38, e ad esso aggiuntivi. Con riferimento all'emendamento 38.44, si rimette al parere del Governo. Invita quindi ad accogliere gli emendamenti 38.6a e 38.45a e le altre proposte a suo firma e chiede l'accantonamento degli emendamenti 38.102 e 38.0.1 ai fini dell’ammissibilità relativamente all’ultimo periodo..

 

Il GOVERNO formula un parere conforme al relatore e, con riferimento all'emendamento 38.44, esprime parere contrario.

 

Posto ai voti, l'emendamento 38.1 non è approvato. Sono quindi approvati gli emendamenti 38.3 (testo 2), 38.4, 38.5, 38.6a, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10 e 38.11. Posti separatamente ai voti, non sono invece approvati gli emendamenti 38.12, 38.13, 38.14, 38.15, 38.16, 38.17, 38.18,. 38.19 e 38.21. L'emendamento 38.22a è quindi approvato.

 

La Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 38.23a.

 

Posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 38.24, 38.25, 38.26, 38.28, 38.29, 38.31, 38.32, 38.33, 38.34, 38.35, 38.36, 38.37, 38.38, 38.41, 38.42, 38.43 e 38.44, mentre risulta approvata la proposta 38.45a. Vengono successivamente respinti gli emendamenti 38.46 e 38.47.

 

Dopo che il senatore LAURO (FI) ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 38.48, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 38.48, 38.49 e 38.50, sono pure respinti.

 

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) ritira l'emendamento 38.51.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.54, 38.55, 38.57 e 38.58.

 

Dopo che il senatore EUFEMI (UDC) ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 38.59, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 38.59, 38.60, 38.61, 38.62, 38.66 e 38.67 non sono approvati.

 

Il senatore IZZO (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 38.68, che interviene con una norma di carattere interpretativo.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 38.68, 38.69, 38.71, 38.72, 38.73, 38.74, 38.75 e 38.76 sono respinti, mentre risulta approvata la proposta 38.77a. Vengono successivamente respinte le proposte 38.78, 38.79, 38.80 e 38.81. L'emendamento 38.82.a è invece approvato. Non sono altresì approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 38.83, 38.84, 38.85, 38.86, 38.89, 38.90 e 38.91.

 

Il RELATORE, riferendosi all'emendamento 38.92 e ai successivi che propongono di sopprimere il comma 15 dell'articolo 38, invita la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere la sanzione della nullità dei contratti di locazione ed assimilati non registrati, evidenziando che le proposte in esame, peraltro conformi al parere reso dalla 2a Commissione, recano la firma, tra gli altri, del Presidente della Commissione Giustizia e del Presidente della Commissione Affari costituzionali.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U) osserva come la questione abbia costituito oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione Giustizia, che aveva espresso perplessità per l'indicazione della sanzione della nullità, riferita al contratto non registrato. Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale si è espressa in più occasioni dichiarando la illegittimità di disposizioni di analogo contenuto, raccomanda l'approvazione delle proposte in esame, anche perché non appaiono praticabili ipotesi alternative. Osserva, conclusivamente, come la disposizione contenuta al comma 15 dell'articolo 38, si presti a strumentalizzazioni nei rapporti tra privati, potendo le parti trarre spunto dalla nullità del contratto per sottrarsi agli obblighi nascenti dal medesimo, obblighi che, in assenza della registrazione, non avrebbero titolo giuridico.

 

Seguono brevi interventi del senatore MARINO (Misto-Com) - il quale esprime perplessità sulla previsione in esame, ritenendo inopportuno l'aver disposto la sanzione della nullità, in considerazione di motivazioni di carattere fiscale - del presidente AZZOLLINI - che ritiene che anche sotto il profilo della nascita dell'obbligo tributario, la disposizione in esame meriti più attenta considerazione - e del sottosegretario VEGAS, il quale non esclude l'opportunità di una ulteriore riflessione per verificare la fattibilità di una proposta alternativa, pur preferendo, per il momento, addivenire ad una bocciatura tecnica degli emendamenti interessati.

 

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 38.92, 38.93, 38.94, 38.95, 38.124, 38.96, 38.97, 38.98, 38.99, 38.100 e 38.101.

 

La Commissione dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 38.102.

 

Posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 38.103, 38.104, 38.105, 38.106, 38.110, 38.111, 38.112, 38.113, 38.114, 38.120, 38.121, 38.123 e 38.125.

 

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 38.0.1 (parzialmente inammissibile).

 

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4 (testo 2) e 38.0.5 (testo 2), 38.0.7, 38.0.8, 38.0.9, mentre il PRESIDENTE dichiara preclusa, dall’approvazione dell’emendamento 16.100, la proposta 38.0.10. Sono successivamente respinti gli emendamenti 38.0.11, 38.0.12, 38.0.13, 38.0.14, 38.0.16, 38.0.17, 38.0.18 (testo 2), 38.0.19 (testo 2) e 38.0.20 (testo 2).

 

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 39 e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.19, 39.20, 39.21, 39.22, 39.23, 39.25, 39.27, 39.28, 39.29 e 39.30.

 

Il senatore MICHELINI (Aut) illustra l'emendamento 39.7 con il quale si propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 39 che introduce a carico del contribuente l'obbligo di presentare l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture, nonché l'elenco dei soggetti dai quali sono state ricevute fatture. Difatti, l'obbligo di tale rendicontazione appare del tutto inutile e rappresenta un ulteriore aggravio per il contribuente.

 

Il senatore LAURO (FI), dopo averlo sottoscritto, illustra l'emendamento 39.0.5.

 

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che tutti i restanti emendamenti si intendono illustrati, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sugli stessi.

 

Il RELATORE esprime parere contrario su tutte le proposte, ad eccezione degli emendamenti 39.3 e 39.26 sui quali formula parere favorevole.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Posto ai voti, l'emendamento 39.1 è respinto.

 

Il senatore MORO (LP) ritira l'emendamento 39.2.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime forti perplessità sulla copertura dell'emendamento 39.3 il quale, nel merito, propone in modo apprezzabile la soppressione del comma 2 dell'articolo 39. Tale comma, infatti, introducendo a carico del contribuente l'obbligo di presentare l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nonché l'elenco dei soggetti da cui sono state ricevute fatture determina un inutile aggravio. Tuttavia, sebbene i contenuti della proposta siano condivisibili, suscita riserve la quantificazione della copertura recata dall'emendamento che prevede alcune modifiche all'articolo 40. A tal riguardo, occorre ricordare che nella relazione tecnica il Governo ha previsto, con riferimento all'articolo 39, un gettito di risorse di ammontare pari a 190 milioni di euro. Pertanto, la soppressione del comma 2 potrebbe non essere sufficientemente compensata con la copertura indicata. Questa valutazione risulterebbe maggiormente fondata se si effettuasse una quantificazione analitica del gettito che potrebbe derivare dalle altre disposizioni dell'articolo 39. Ad un esame sommario delle stesse, però, si può fin da ora evidenziare che gli effetti in termini di gettito derivanti dai restanti commi dell'articolo 39 sono alquanto limitati. Di conseguenza, il comma 2 - del quale si propone la soppressione - presenta gli effetti maggiori per quanto attiene alle previsioni di gettito.

Invita, pertanto, il relatore ed il rappresentante del Governo a fornire maggiori chiarimenti sulla portata della copertura indicata nell'emendamento 39.3.

 

Il RELATORE, dopo aver illustrato le modifiche ai commi 35 e 36 dell'articolo 40, modifiche che costituiscono la copertura dell'emendamento in esame, nel ribadire l'opportunità della soppressione del comma 2 dell'articolo 39, fa presente al senatore Morando che tale soppressione non determina un peggioramento nelle previsioni di gettito per le quali bisogna considerare anche le altre disposizioni contenute nel citato articolo 39.

 

Il senatore IZZO (FI) concorda con i contenuti dell'emendamento 39.3 anche perché la soppressione del comma 2 dell'articolo 39 era proposta anche in emendamenti presentati a propria firma.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U), nell'associarsi alle considerazioni esposte dal senatore Morando, ribadisce che la reintroduzione dell'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture costituisce un inutile aggravio. Tuttavia, aldilà di questo profilo di merito, l'emendamento suscita perplessità perché la copertura indicata non consente previsioni di gettito paragonabili a quelle che, stando alla relazione tecnica del Governo, ci si attende dall'articolo 39; infatti, le modifiche proposte ai commi 35 e 36 dell'articolo 40 hanno quale principale effetto quello di semplificare il procedimento esecutivo.

 

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento ai dubbi avanzati dal senatore Morando e dal senatore Legnini sulla portata della copertura indicata nell'emendamento 39.3, fa presente che, sulla base del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e degli schemi di copertura del disegno di legge finanziaria per il 2005, di cui all’allegato 7 della relazione tecnica, si evince che la previsione di un gettito pari a circa 190 milioni di euro sarebbe collegata ai commi 4 ed 11 - anziché al comma 2 del quale l'emendamento in esame propone la soppressione - dell'articolo 39. Conseguentemente, la formulazione dell'emendamento presentato dal relatore risulta adeguata sotto il profilo della sua copertura.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) prende atto delle spiegazioni fornite dal presidente Azzollini in relazione alla copertura dell'emendamento 39.3, sebbene continui a nutrire perplessità sulla valutazione circa le previsioni di gettito che si attenderebbero dai commi 4 ed 11 dell'articolo 39.

 

Il senatore SALERNO (AN) annuncia che i senatori del gruppo Alleanza Nazionale voteranno a favore dell'emendamento 39.3, dal momento che appare irragionevole introdurre a carico del contribuente l'obbligo di un ulteriore rendicontazione quando sono operativi sistemi telematici che assicurano il medesimo effetto, e dichiara di aggiungervi la propria firma.

 

Aggiungono la rispettiva firma alla proposta 39.3 anche i senatori MORO (LP), LAURO (FI), IZZO (FI), NOCCO (FI), TAROLLI (UDC), CICCANTI (UDC) e MICHELINI (Aut).

 

Posto ai voti, l'emendamento 39.3 è approvato, risultando di conseguenza assorbiti o preclusi gli emendamenti 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 e 39.8.

 

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 39.14, 39.15, 39.16, 39.17, 39.18 e 39.24.

 

Posto ai voti, l'emendamento 39.26 è approvato.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge i due emendamenti 39.31 e 39.0.1.

 

Il senatore MARINO (Misto-Com) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 39.0.2, volto a prevedere che il Governo sia autorizzato ad intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie il cui gettito potrebbe essere utilizzato in favore dei paesi meno avanzati.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7 e 39.0.8.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene quindi di sospendere brevemente la seduta.

 

La seduta sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,30.

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, anche allo scopo di procedere ad una corretta valutazione dei profili di ammissibilità dell’emendamento 40.500, presentato dal Governo, la Commissione stabilisce l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 40 e di quelli tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 41 e di quelli volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo lo stesso.

 

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 41.42, 41.43, 41.58, 41.88, 41.113, 41.119, 41.183, 41.143, 41.144, 41.183 (testo 2), 41.146, 41.156, 41.161, 41.162, 41.163, 41.164, 41.165, 41.173, 41.175, 41.182 (per copertura e materia), nonché 41.0.7, 41.0.8 e 41.0.9, per copertura finanziaria; sono altresì inammissibili per materia gli emendamenti 41.45, 41.136, 41.137, 41.155, 41.166, 41.167, 41.0.2, 41.0.5 e 41.0.6.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) si sofferma sull'emendamento 41.2 volto alla soppressione dell'articolo in quanto non si condividono i criteri tramite i quali si procede alla dismissione di beni del demanio e del patrimonio. Infatti, in tale operazione, si utilizza in modo spregiudicato la trattativa privata e non si permette, dopo che la vendita si è perfezionata, la conservazione della finalità pubblica del bene alienato. Un ulteriore motivo per il quale si richiede la soppressione dell'articolo 41 è la previsione, contenuta nel comma 2, di una possibile sanatoria per le opere abusive realizzate sul litorale fluviale, marittimo e nelle aree boschive. A tale riguardo, segnala altresì gli emendamenti 41.14 e 41.26.

 

Il senatore LAURO (FI) sottoscrive gli emendamenti 41.15, 41.75, 41.82, 41.86, 41.151 e 41.0.3.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U), dopo averli sottoscritti, illustra gli emendamenti 41.48 e 41.49 che prevedono che sia riconosciuto agli enti locali territoriali un diritto di prelazione sui beni immobili non oggetto delle procedure di dismissione.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) sottolinea la portata degli emendamenti 41.92 e 41.100 con i quali si prevede l'alienazione di alloggi in uso al Ministero dell' Interno. Con tale ultima proposta, inoltre, si conseguirebbe un significativo gettito per le casse dello Stato e si risparmierebbe sulla manutenzione degli immobili e delle infrastrutture.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 41.150 che prevede la costituzione di un fondo per l'intermodalità per finanziare gli investimenti necessari per la realizzazione di progetti finalizzati a decongestionare il traffico merci su gomma.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) si sofferma sull'emendamento 41.126 con il quale si propone la soppressione del comma 18 dell'articolo 41 nel quale si dispone che i piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL siano approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale disposizione rappresenta una grave lesione dell'autonomia dell'INAIL anche perché è il consiglio di amministrazione ed il comitato d'indirizzo e vigilanza a dover decidere quali sono gli investimenti da compiere. Peraltro, gli stessi enti previdenziali hanno segnalato gli effetti negativi di un atto di indirizzo adottato dal Ministero del lavoro con il quale si procederebbe alla vendita degli uffici periferici degli stessi enti previdenziali.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U),intervenendo in merito agli emendamenti 41.133, 41.134 e 41.135 ne sottolinea i contenuti che mirano a risolvere il contenzioso che si è aperto in seguito alla trasformazione in fondazioni degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza. A tale riguardo, fa presente che presso la Camera dei deputati è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad aprire un apposito tavolo per superare le questioni segnalate.

 

Il senatore FERRARA (FI) si sofferma sugli emendamenti 41.176, 41.180 e 41.181 con i quali si prevede che, al fine di favorire la realizzazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti previdenziali pubblici siano autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo purché questi versino l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito.

 

Il presidente CURTO, dopo aver fatto presente che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 41 e tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso si intendono illustrati, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere parere sugli stessi.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) si esprime in senso favorevole sull’emendamento 41.51, di cui egli stesso è il presentatore.

Sull’emendamento 41.100 si dichiara contrario, precisando che tale avviso nasce da una diversa concezione sul problema generale dei beni immobili non più utili a fini istituzionali che il presente emendamento intende semplicisticamente risolvere estendendo la categoria.

Sugli emendamenti da 41.127 a 41.130 dichiara il proprio parere contrario, poiché la loro eventuale approvazione porterebbe ad inficiare l’intera portata dell’articolo 41 della legge finanziaria. Sull’emendamento 41.176 si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Si esprime, quindi, in senso contrario sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario VEGAS si dichiara concorde con i pareri espressi dal relatore, mentre si rimette alla Commissione sull’emendamento 41.90. Con riferimento all’emendamento 41.176, dichiara la propria contrarietà, non ritenendo che la soluzione al problema delle occupazioni sine titulo possa trovare accoglimento in sede di legge finanziaria. Si riserva, quindi di esprimere il proprio parere sull’emendamento che eventualmente il relatore intenderà presentare al fine di modificare il testo del comma 19 dell’articolo 41.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di porre in votazione gli emendamenti relativi all’articolo 41, accantonando però le proposte emendative che insistono sul comma 19 del citato articolo, in attesa della presentazione dell’annunciato emendamento da parte del relatore, volto a modificare il medesimo comma 19 dell’articolo 41.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) chiede che il Presidente fissi un idoneo termine per la presentazione dei subemendamenti, qualora il relatore intendesse presentare una proposta emendativa modificativa del comma 19 dell’articolo 41.

 

Il presidente AZZOLLINI fornisce rassicurazioni in tal senso.

 

Sulla proposta avanzata dal Presidente, conviene quindi la Commissione.

 

Si passa, successivamente, alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 41.

 

In esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti da 41.1 a 41.41.

 

In seguito a distinte votazioni, risultano altresì respinti l’emendamento 41.44 e gli emendamenti da 41.46 a 41.50.

 

Sull’emendamento 41.51 il senatore MORANDO (DS-U) chiede al relatore proponente se la proposta emendativa non determini incidenze finanziarie non previste nel testo predisposto dal relatore.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) chiarisce che qualora si determinino effetti finanziari, essi potrebbero al limite risolversi nel senso di minori spese e non già in un nuovo aumento.

 

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, di procedere all’accantonamento dell’emendamento 41.51, che incide anche sul comma 19, in attesa dell’eventuale presentazione dell’emendamento del relatore volto a riformulare il comma 19 dell’articolo 41.

 

Conviene la Commissione; pertanto la proposta emendativa 41.51 risulta accantonata insieme al subemendamento 41.51/2, ad essa riferito.

 

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti da 41.52 a 41.57. Lo stesso esito consegue alla votazione sull’emendamento 41.59, che risulta dunque anch’esso respinto.

 

Risultano quindi respinte, in seguito a separate votazioni, le proposte emendative da 41.60 a 41.87.

 

Posto ai voti, è quindi respinto l’emendamento 41.89.

 

Viene quindi posto in votazione l’emendamento 41.90, rispetto al quale il proponente senatore IZZO (FI) auspica che Governo e relatore possano mutare il loro avviso contrario sull’emendamento in questione che intende provvedere all’interpretazione autentica del comma 27 dell’articolo 1 della legge n. 560 del 1993, per garantire la cessione degli alloggi in proprietà ai loro assegnatari o ai congiunti di questi.

 

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO si rimettono quindi alla Commissione.

 

Posto ai voti, l’emendamento 41.90 è approvato dalla Commissione.

 

In esito a distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti da 41.91 a 41.97.

 

Viene quindi posto in votazione l’emendamento 41.98 proposto dal relatore, che risulta approvato.

 

In seguito a separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 41.99 e 41.184, nonché quelli da 41.100 a 41.112.

 

Risultano altresì respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 41.114 e 41.115.

 

Interviene il senatore LAURO (FI) sull’emendamento 41.116, da lui proposto, per ritirarlo e a trasformarlo nell’ordine del giorno O/3223/82/5a, che viene successivamente accantonato.

 

Sull’emendamento 41.117 interviene il senatore LAURO(FI), auspicando, in dichiarazione di voto, che esso possa essere preso in considerazione del Governo e dal relatore in quanto volto a riqualificare l’arsenale dell’esercito di Napoli, il quale, allo stato, risulta abbandonato ed inutilizzato anche a causa delle difficoltà avanzate dai competenti Uffici del Ministero.

 

Il senatore IZZO (FI) aggiunge la firma all’emendamento 41.117.

 

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO dichiarano di rimettersi alla volontà della Commissione, la proposta emendativa 41.117, posta ai voti, risulta approvata.

 

In esito a separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 41.118, nonché quelli da 41.120 a 41.135.

 

Come precedentemente stabilito, la Commissione conviene sull’accantonamento degli emendamenti 41.138, 41.139, 41.140, 41.141, 41.142, 41.145, 41.147 e 41.148riferiti al comma 19 dell’articolo 41, in attesa che il relatore presenti la preannunciata proposta emendativa volta a modificare il comma 19 dell’articolo 41.

 

In seguito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 41.149 a 41.154 e le proposte emendative da 41.157 a 41.160.

 

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge quindi le proposte emendative da 41.168 a 41.172. Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 41.174, 41.176, 41.177, 41.178, 41.179, 41.180 e 41.181.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all’articolo 41.

 

In esito a separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 41.0.1, 41.0.3 e 41.0.4.

 

Posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti gli emendamenti da 41.0.10 a 41.0.13.

 

Il presidente AZZOLLINI ribadisce, quindi, che qualora il relatore intendesse presentare la propria proposta emendativa volta a modificare il comma 19 dell’articolo 41, questi è invitato a farla pervenire alla Presidenza nelle prime ore della mattinata di domani, in modo da consentire la fissazione di un congruo termine per i subemendamenti e, più in generale, l’esame degli emendamenti riferiti al comma 19 dell’articolo 41, accantonati nel corso della presente seduta.

 

Prende atto la Commissione.

 

Interviene, quindi, il senatore LAURO (FI), auspicando che possa essere consentito un congruo dibattito per esaminare la complessa problematica connessa con le eccedenze di spesa, oggetto anche di significativi interventi della Corte dei conti, anche in relazione alle prospettive di un’eventuale sanatoria per le spese passate, sulle quali non sarebbe possibile il ricorso ad un intervento legislativo specifico.

 

Il presidente AZZOLLINI rileva l’opportunità di affrontare la questione richiamata dal senatore Lauro in altra sede e propone, infine, di rinviare il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

 

Conviene la Commissione con la proposta del Presidente.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Ha la parola il senatore MORANDO (DS-U) il quale precisa di riservarsi di esaminare la relazione tecnica che il Governo dovrà presentare sull’emendamento relativo agli studi di settore (40.500) che egli, allo stato, ritiene non provvisto di adeguata copertura finanziaria. Ricordando che proprio per tale ragione egli ha rinunziato a presentare eventuali subemendamenti alla proposta emendativa del Governo, auspica che, qualora la relazione tecnica giustifichi e supporti la declaratoria di ammissibilità dell’emendamento governativo, vi sia la possibilità di un esame adeguato e di un eventuale termine per la proposizione di proposte emendative, così come ribadisce la richiesta di acquisire una relazione tecnica sull’emendamento del relatore 38.23a, chiedendo di prevedere anche per quest’ultimo un termine per i subemendamenti a partire dalla presentazione della suddetta relazione tecnica.

 

Il presidente AZZOLLINI fornisce rassicurazioni in tal senso e ribadisce, al contempo, che sarà garantito un ragionevole termine per presentare subemendamenti alla proposta di modifica del comma 19 dell’articolo 41 che il relatore eventualmente intenda presentare nella mattinata di domani.

 

La seduta termina alle ore 19,45.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

 

Art. 36.

36.1

Franco Vittoria, Tessitore, Acciarini, Modica, Soliani, Monticone, Pagano, D’Andrea, Cortiana

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis. - (Aliquote relative alle rendite di capitale) – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

36.2

Turroni, Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 17, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

36.3

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell’articolo 45 nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

36.4

Acciarini, D’Andrea, Franco Vittoria, Tessitore, Modica, Soliani, Monticone, Pagano, Cortiana

Sostituire l’articolo con il seguente:

–«Art. 36. – (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). – 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono. comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di locazione o in apposita convenzione allegata all’atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell’immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l’immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell’immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all’immobile o dai servizi realizzati attraverso l’immobile medesimo, i canoni di concessione. i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall’articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell’immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell’immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L’individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

 

36.5

D’Andrea, Franco Vittoria, Tessitore, Acciarini, Modica, Soliani, Monticone, Pagano, Cortiana

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 36. – (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). – 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono. comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di locazione o in apposita convenzione allegata all’atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell’immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l’immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell’immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all’immobile o dai servizi realizzati attraverso l’immobile medesimo, i canoni di concessione. i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall’articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell’immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell’immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L’individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

 

36.6

Soliani, D’Andrea, Franco Vittoria, Tessitore, Acciarini, Modica, Monticone, Pagano, Cortiana

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 36. – (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). – 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono. comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di locazione o in apposita convenzione allegata all’atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell’immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l’immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell’immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all’immobile o dai servizi realizzati attraverso l’immobile medesimo, i canoni di concessione. i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall’articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell’immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell’immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L’individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

 

36.7

Cortiana, Ripamonti, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della normativa vigente in materia di uso dei beni culturali di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

36.8

Acciarini, D’Andrea, Marino, Franco Vittoria, Tessitore, Modica, Soliani, Monticone, Pagano, Cortiana

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali», aggiungere le seguenti: «ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti».

 

36.9

Franco Vittoria, Acciarini, D’Andrea, Marino, Tessitore, Modica, Soliani, Monticone, Pagano, Cortiana

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali», aggiungere le seguenti: «ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 


36.10

Passigli

Al comma 1, sostituire le parole: «dati in uso» con le seguenti: «dati in concessione».

 

36.11

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dati in uso» con le seguenti: «dati in concessione».

 

36.12

Cortiana, Ripamonti, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 17, dopo le parole: «essere dati in uso», aggiungere le seguenti: «per finalità compatibili con la loro destinazione culturale e per una durata massima di dieci anni».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

36.13

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 36, comma 1 primo periodo, dopo le parole: «in uso», aggiungere le seguenti: «per un periodo non superiore a cinque anni non rinnovabili».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

36.14

Tarolli

All’articolo 36, comma 1, primo periodo le parole: «dal competente organo periferico preposto alla tutela», sono sostituite dalle seguenti: «dai competenti organi».

 

36.15

Turroni, Cortiana, Ripamonti, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «organo periferico preposto alla tutela.», aggiungere le seguenti: «Restano fermi tutti i vincoli – anche a carattere paesaggistico e ambientale – gravanti sui beni stessi.

Conseguentemente, all’articolo 43, comma I, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

36.16

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’uso privato dei beni culturali immobili concessi ai sensi del presente comma, deve essere in ogni caso compatibile con l’interesse storico artistico del bene stesso».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

36.17

Cortiana, Ripamonti, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I beni culturali concessi in uso ai sensi del presente comma rimangono a tutti gli effetti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo l16 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

 

36.18

Tessitore, Franco Vittoria, Acciarini, D’Andrea, Marino, Modica, Soliani, Monticone, Pagano, Cortiana

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario pervenga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

36.19

Ferrara, Izzo, Vizzini, Marino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti.

In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’art. 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2007.

Parimenti, il Ministro dell’interno, è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni, 127 mila euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 67 del 1997, convertito con modificazioni, nella legge 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

Conseguentemente, alla tabella C, tutti gli stanziamenti dl parte corrente sono ridotti del 1 per cento.

 

36.20

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:«rendere fruibile», aggiungere le seguenti: «anche a titolo gratuito per determinate categorie individuate tramite convenzione obbligatoria,».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

36.21

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

 

36.22

Provera, Moro

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera g), del comma 18, dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte le seguenti parole: “e agli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42“».

 

36.23

Boldi, Moro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. 1. Al comma 1-bis dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e alle associazioni di bande musicali amatoriali legalmente costituite senza scopo di lucro. A queste ultime non si applica l’imposta per un reddito imponibile inferiore a 3 mila euro annui“.».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

 

36.24

Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Danzi, Tatò, Bucciero, Chirilli

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al comma 1 dell’articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è apportata la seguente modificazione: dopo le parole: “per l’anno 2003“, sono inserite le seguenti: “, di 10 milioni di euro, in ragione di anno, per gli anni 2005, 2006 e 2007“».

Conseguentemente, alla tabella C Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

36.25

Zanda, Soliani

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

“2. Alle fondazioni che destinano, su base annua, una quota non inferiore ad un venticinquesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l’aliquota del 10 per cento ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all’anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione”.

3-ter. All’articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi e attività culturali nel settore della cultura. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto, da adottarsi con periodicità triennale, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni”.

3-quater. L’articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

Conseguentemente all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993. n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aumentata nella misura del 15 per cento».

 

36.26 (Testo 2)

Bongiorno, Grillotti, Salerno

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “spesa di 400.000 euro“, inserire le seguenti “e per ciascuno degli anni 2005 2006 e 2007 la spesa di 500.000 euro“».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 500;

2006: – 500;

2007: – 500.

 


36.26

Bongiorno, Grillotti, Salerno

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “spesa di 400.000 euro“, inserire le seguenti “e per ciascuno degli anni 2005 2006 e 2007 la spesa di 500.000 euro“».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 500;

2006: – 500;

2007: – 500.

ed alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 500;

2006: + 500;

2007: + 500.

 

36.27 (Testo 2)

Passigli

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell’immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell’immobile.

2. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L’individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica».

 

36.27

Passigli

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell’immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell’immobile.

2. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L’individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

3. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

 

36.28

Asciutti

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno 2005, continuano ad applicarsi, fino all’entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004 n. 72, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128».

«3-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 maggio 2004,n. 128, a decorrere dall’anno 2005 la percentuale di cui al citato articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentata di un ulteriore 2 per cento, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali».

 

36.0.1 (Testo 3)

Asciutti

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi vari nel settore dei beni e delle attività culturali)

1. L’articolo 72 e l’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,e successive modificazioni, non si applicano agli interventi nel settore dello spettacolo.

2. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, successive modificazioni, sono soppresse le parole: “presso il Ministero“.

3. Il comma 7, dell’articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e così sostituito: “7. La gestione finanziaria del Fondo è affidato o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai basi ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestioni offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio“.

4. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. La gestione di cui al comma 7 costituisce una gestione fuori bilancio autorizzata dal presente decreto. Le risorse giacenti sui fondi soppressi dal comma 2 del presente articolo confluiscono direttamente nel Fondo di cui al comma l in deroga a quanto previsto nell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e della legge 23 dicembre 1993, n. 559“.

 

36.0.1 (Testo 2)

Asciutti

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi vari nel settore dei beni e delle attività culturali)

1. L’articolo 72 e l’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,e successive modificazioni, non si applicano agli interventi nel settore dello spettacolo.

2. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, successive modificazioni, sono soppresse le parole: “presso il Ministero“.

3. Il comma 7, dell’articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e così sostituito: “7. La gestione finanziaria del Fondo è affidato o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai basi ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestioni offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio“.

4. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. La gestione di cui al comma 7 costituisce una gestione fuori bilancio autorizzata dal presente decreto. Le risorse giacenti sui fondi soppressi dal comma 2 del presente articolo confluiscono direttamente nel Fondo di cui al comma l in deroga a quanto previsto nell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e della legge 23 dicembre 1993, n. 559“.

5. L’intervento previsto al numero 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:

a) quanto euro 250.000, corrispondenti all’annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l’intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;

b) quanto euro 500.000, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005 i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l’esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari».

 

36.0.1

Asciutti

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi vari nel settore dei beni e delle attività culturali)

1. L’articolo 72 e l’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non si applicano agli interventi nel settore dello spettacolo,

2. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: “presso il Ministero“;

3. Il comma 7, dell’articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è così sostituito:

“7. La gestione finanziaria del Fondo è affidato a più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in basi ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestioni offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio“.

4. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. La gestione di cui al comma 7 costituisce una gestione fuori bilancio autorizzata dal presente decreto. Le risorse giacenti sui fondi soppressi dal comma 2 del presente articolo confluiscono direttamente nel Fondo di cui al comma 1 in deroga a quanto previsto nell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e della legge 23 dicembre 1993, n. 559“.

5. L’intervento previsto al numero 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:

a) quanto euro 250.000, corrispondenti all’annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l’intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;

b) quanto euro 500.000, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005 i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l’esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari».

 

36.0.2

Asciutti

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Valorizzazione del sistema museale, archivistico e

bibliografico nazionale)

1. Per la prosecuzione dei progetti relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, si prevede una spese pari a 40 milioni di euro nell’ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le seguenti annualità:

a) anno 2005: 12 milioni;

b) anno 2006: 8 milioni;

c) anno 2007: 20 milioni».

Conseguentemente, nella Tabella A allegata, alla rubrica: Ministero dell’interno ridurre gli stanziamenti di pari importo.

 

36.0.3

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti)

1. A partire dall’anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all’interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella B, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: – 200.000;

2006: – 200.000;

2007: – 200.000.

 

36.0.4

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti)

1. A partire dall’anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all’interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

36.0.5

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione)

1. Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell’alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. II Fondo è ripartito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l’anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell’ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi necessari, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) sono abrogati l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 83;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui;

c) l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, come determinata dall’articolo 36, comma 17, è modificata fino a concorrenza dell’onere».

 

36.0.6

Cortiana, Ripamonti, Boco, Carella, Donati, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo per lo sviluppo della ricerca pubblica di base)

1. E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007, a favore delle Università statali e dei Politecnici Universitari, finalizzato allo sviluppo della ricerca pubblica di base, ad esclusione di quella effettuata mediante sperimentazione animale.

2. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle componenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall’assegnazione alle commissioni medesime».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All’allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Birra: euro 1.59 per ettolitro e per grado-plato“ sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato“;

b) le parole “prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro“ sono sostituite dalle seguenti: “prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro“;

c) le parole alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro““ sono sostituite dalle seguenti: “alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro“».

 

36.0.7

Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, Donati, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione).

1. Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell’alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il fondo è ripartito dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l’anno 2005 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell’ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All’allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato“ sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato“;

b) le parole “prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro“ sono sostituite dalle seguenti: “prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro“;

c) le parole: “alcole etilitico: euro 730,87 per ettolitro anidro“ sono sostituite dalle seguenti: “alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro“

47-ter. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

36.0.8

Cortiana, Ripamonti, Boco, Carella, Donati, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti).

1. A partire dall’anno 2005 vengono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza che verranno stabilite con proprio decreto dal Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca previo parere obbligatorio e vincolante della Commissioni parlamentari competenti.

2. A tale fine vengono stanziati, a decorrere dal 2005 e per un triennio, 200 milioni di euro l’anno. Questi fondi vengono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministero dell’università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all’interno dei quali sono destinate delle sezioni ad hoc per finanziare.

a) ricerca di base:

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All’allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato“ sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,91 per ettolitro e grado-plato“;

b) le parole: “prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro“ sono sostituite dalle seguenti: “prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro“;

c) le parole: “alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro“ sono sostituite dalle seguenti: “alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro“».

 

36.0.9

Passigli

Dopo l’articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Borse di studio per la ricerca)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l’assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegno sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica con il massimo dei voti ovvero iscritti all’albo del dottorato di ricerca con parere favorevole del coordinatore del dottorato stesso, o del diploma di specializzazione universitaria di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all’estero.

2. I progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:

a) nanotecnologie, robotica, neuroscienze e postgenomica dell’informazione e della comunicazione;

b) biotecnologie;

c) tecnologie energetiche sostieniti;

d) tecnologie per lo spazio;

e) materiali avanzati;

f) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le università decidono automaticamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.

4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti scientifici presentati nonché da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:

a) originalità;

b) innovazione;

c) carattere internazionale;

d) produttività;

e) impatto socio-economico;

f) attrazione delle risorse;

g) gestione delle risorse;

h) valore aggiunto rispetto a possibili alternative».

5. L’importo lordo annuo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma 1 è determinato in 30.000 euro, da attribuirsi al beneficiario in rate mensili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un “Fondo di sostegno all’acquisizione di capitale umano e conoscenza“; Il fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell’anno accademico precedente a quello di riferimento, in base a criteri de modalità stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la conferenza dei rettori delle università italiane.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 50 milioni di euro annui per l’anno 2005 e a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

 

«Art. 36-ter.

(Prestito d’onore agli studenti universitari)

1. È istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi.

2. Il finanziamento viene concesso agli studenti universitari di nazionalità italiana che sono in regola con gli esami, a coloro che ne fanno richiesta fino al tetto massimo dei fondi disponibili per l’anno accademico, con priorità alle domande su base temporale.

3. Le domande possono essere presentate dal mese di giugno di ogni anno, i finanziamenti devono essere assegnati effettivamente entro ottobre.

4. L’importo massimo previsto per il prestito ammonta a euro 3500 per anno accademico e viene restituito dal beneficiario con prelievo dalla retribuzione con un interesse equivalente al tasso ufficiale di sconto.

5. Il fondo è finanziato con 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

6. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emana il decreto attuativo del Fondo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquota sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

 

36.0.10

Passigli

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti)

1. In attuazione del disposto dell’articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la frequenza di periodo di studio, stages, corsi incontri e di ogni altra attività scientifica, cultura e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all’estero.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sono utilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituiti, per l’anno 2005, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciari per la mobilità internazionale degli studenti» dell’importo di 10 milioni di euro.

4. La regione a statuto disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedendo direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

b) le penali a carico dell’azienda o dell’istituto di credito per il ritardo nell’erogazione delle rate del prestito;

c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell’inizio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l’erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio universitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le università, anche mediante convenzione con università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.

7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Nell’utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

9. Il comma 99 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 350 è abrogato.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

 

36.0.11

Forlani, Tarolli, Ciccanti

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il 2005-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si sono conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con handicap o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni.

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

 

36.0.12

Bergamo

Dopo l’articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

«1. Alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. - (Cessione del patrimonio immobiliare appartenente al Fondo edifici di culto). – 1. Il patrimonio immobiliare rappresentato dalle pertinenze degli edifici di culto siti nel territorio del comune di Venezia appartenente al Fondo edifici di culto è trasferito, senza oneri, in proprietà all’ente Patriarcato diocesi di Venezia a seguito di richiesta da questo avanzata e motivata da comprovate necessità di carattere religioso e di culto, per essere adibito ad uso abitativo e ad opera di natura“».

36.0.13

D’Onofrio, Tarolli, Ciccanti

Dopo l’articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Sono differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari già sospesi fino al 31 marzo 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 212 del 2000 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 gennaio 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 31 marzo 2004 dall’articolo10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315 e fino al 31 marzo 2005 dall’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7maggio 2004, n. 3354 in particolare nei comuni di seguito elencati già individuati con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 febbrai 2003: Castiglione di Sicilia, Santa Venerina, Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Trecastagni, Aci S. Antonio, Acireale, Fiumefreddo, Giarre, Linguaaglossa, Milo, Piedimonte Etneo, Aci Catena.

2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma precedente verranno effettuati dallo 01/01/2006 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione del presente provvedimento non sono ripetibili.

3. All’onere derivante dall’attuazione dei precedenti commi si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato Presidente della regione Sicilia che provvederà ai relativi versamenti all’entrata del bilancio dello Stato».

 

36.0.14

Mascioni, Boco, Calvi, Bastianoni, Labellarte

Dopo l’articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1917, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con handicap o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio; c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

 

36.0.15

Angius, Bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Sodano Tommaso, Falomi, Turci, Caddeo, De Petris, Pasquini, Brunale, Bonavita

Dopo l’articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni per il recupero fiscal drag)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente: “1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell’ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l’adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli I 1,12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per l’anno 2005, per i fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»

 

36.0.16

Barelli

Dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica al D.Lgs. 276/2003)

All’articolo 61, comma 3, primo periodo, dopo le parole “nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali a favore delle“, aggiungere le seguenti parole: “Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva, delle Discipline sportive associate riconosciute dal CONI, delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche“ e le parole da: “associazioni“ fino a: “27 dicembre 2002, n. 289“, sono soppresse».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

 

36.0.17

Magnalbò, Forlani

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il Teatro Arena Sferisterio di Macerata, attualmente Teatro di tradizione, è trasformato in Fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 e successive integrazioni e modifiche, contenente disposizioni riguardanti gli Enti Autonomi Lirici e le Istituzioni concertistiche assimilate di cui all’articolo 6, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Per la trasformazione del Teatro Arena Sferisterio di Macerata in fondazione di diritto privato trova applicazione la norma prevista dal citato decreto legislativo 134 del 1998».

 

36.0.18

Labellarte, Casillo

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All’articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16 aggiungere in fine: “fanno eccezione gli immobili, che pur rientrando nella tipologia di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, sono adibiti ad albergo, ristorante e/o similare attività economica“».

 

36.0.19

Specchia, Grillotti

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna regione, fatta eccezione per quelle regioni che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il Casinò di Campione d’Italia, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata ai comuni richiedenti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro novanta giorni dall’ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) potenziale turistico del comune richiedente;

b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate;

c) presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco;

d) tradizione nel settore testimoniata dall’aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclamate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell’ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell’interno.

5. Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 2, i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell’interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L’autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall’apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 affidano la costituzione e la gestione della stessa a società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario unitamente al capitolato di cui al comma 8.

8. Il Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d’appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni:

a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

c) gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione;

d) individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il comune provvede a sospendere la concessione per un periodo di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione delle disposizioni sullo svolgimento dell’attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività della casa da gioco per un periodo di centottanta giorni. In tale caso può essere istituita una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno, sentito il parere del Ministro dell’economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua:

a) specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all’interno delle case da gioco e loro regolamentazione, stabilendo anche un equilibrato rapporto tra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela;

b) disposizioni volte a garantire la tutela dell’ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso dei giocatori nella casa da gioco che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative;

c) disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco;

d) disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7;

e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma 10 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco d’azzardo presso ciascuna casa da gioco sono distribuiti secondo i seguenti criteri, fatte salve le case da gioco già esistenti che mantengono la ripartizione già prevista dalla legge:

a) il 50 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

c) il 20 per cento è riservato allo Stato;

d) il 10 per cento è riservato alla regione all’interno della quale ha sede la casa da gioco.

13. Nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituita, con apposito decreto del Ministro dell’interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale dl polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d’azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

15. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374».

 

 

Art. 37.

 

37.1

Eufemi, Iervolino, Legnini

Sopprimere i commi 1 e 4.

 

37.2

Il Relatore

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e trasformare il comma 3 in capoverso 2 del comma 2.

 

37.3

Magnalbò

All’articolo 37, sono apportate le seguenti modifiche:

a) «al comma 2, lettera a), le parole “30 euro“, sono sostituite dalle parole: “50 euro“;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: “3-bis. Al comma 5, dell’articolo 13 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sostituire le parole “euro 672“, con le parole: “euro 1.100“;

c) il comma 5 è sostituito con il seguente comma: «5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti comma 2, lettera a) e comma 3-bis sono versate al bilancio dello stato di previsione del Ministero della Giustizia allo scopo di stabilizzare, tramite procedure selettive, i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a), legge 1 agosto 2000, n. 242 presso l’Amministrazione giudiziaria, e allo scopo dl assumere gli idonei del concorso riservato agli ex messi di conciliazione, non dipendenti comunali, per la copertura di 320 posti di personale di area A posizione economica A1, bandito con P.d.G. del 5 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre, 2000, n. 79, nonché per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari».

 

37.4

Salerno

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «euro 30» con le parole: «euro 50».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: “3-bis. Al comma 5 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sostituire le parole: ’euro 672’ con le parole: ’euro 1.110’ “.

Sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate al bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento dei debiti pregressi, allo scopo di stabilizzare, tramite procedure selettive, i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a) legge 18 agosto 2000, n. 242 presso l’Amministrazione giudiziaria e allo scopo di assumere gli idonei del concorso riservato agli ex messi di conciliazione non dipendenti comunali bandito per la copertura di posti di personale di area A, posizione economica A1 presso gli uffici giudiziari, nonché per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari“».

 

37.5

Eufemi, Iervolino

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e per i processi in materia di condominio di valore indeterminabile, che non configurano la fattispecie di impugnazione di delibere condominiali».

 

37.6

Eufemi

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002».

 

37.7

Eufemi

Sopprimere il comma 3.

 

37.8

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole da: «Le somme derivanti» fino a: «per essere riassegnate» con le seguenti: «Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato».

 

37.9

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 15 comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 le parole: “della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa“ sono sostituite dalle seguenti: »delle conclusioni rese dalla parte».

 

37.10

Ferrara, Izzo, Nocco, Lauro

Nel comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «I termini previsti dall’articolo 11, comma 1, e 18, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono prorogati di due anni».

 

37.11

Il Relatore

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La disposizione recata dal comma 6 si applica anche ai giudici tributari».

Conseguentemente, sopprimere l’ultimo periodo del comma 6.

 

37.12

Giaretta

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ai presidenti di commissione tributaria provinciale e regionale non compete alcun compenso per i ricorsi decisi da altri giudici della Commissione da loro presieduta e ad essi si applica la disposizione di cui all’art. 15, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modifiche ed integrazioni».

 

37.13

Caruso Antonino

Al comma 7, sostituire le parole: «anche se non confiscati» con le altre: «se confiscati».

 

37.14

Tirelli, Moro

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di agevolazione la realizzazione di opere di costruzione di nuovi edifici penitenziari, il Ministero della giustizia, può avvalersi, a decorrere dall’anno 2005 delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) e successive modificazioni ed integrazioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Al finanziamento delle predette opere si provvede con i fondi iscritti nella tabella E, punto 17, allegata alla presente legge, nonché attraverso il rifinanziamento in tabella D della legge n. 910 del 22 dicembre 1986 per un importo pari a euro 273.330.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Per la realizzazione degli interventi è autorizzato il ricorso agli strumenti previsti dall’articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

 

37.15

Manfredi, Lauro, Chincarini, Falcier, Boscetto, Rizzi, Scotti, Compagna, Consolo, Bianconi, Malan, Palombo

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le controversie relative a compravendite di beni risultati successivamente al perfezionamento dell’atto, gravati da diritti di uso civico qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita».

 


37.16

Pastore, Ferrara

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Al fine di favorire la sollecita riduzione dell’arretrato e l’ottimale svolgimento delle funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, il ruolo dei Presidenti del Consiglio di Stato è aumentato di due unità e il ruolo dei consiglieri di Stato è incrementato di tre unità. Il ruolo dei referendari di tribunale amministrativo regionale è contestualmente ridotto di tre unità.

19-ter. I cinque posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi del comma precedente sono conferiti, previa dichiarazione di assenso dell’interessato e con anzianità nella qualifica decorrente dalla data del decreto di nomina, ai candidati risultati idonei al concorso a posti di Consigliere di Stato, che abbiano conservato senza soluzione di continuità i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di assenso alla nomina deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore; si considerano presentate in tempo utile anche le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro tale termine. 11 conferimento ha luogo in deroga al criterio di ripartizione dei posti vacanti previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e senza imputazione ad alcuna delle aliquote previste da tale disposizione.

19-quater. I posti di cui al comma 19-bis che non vengano coperti in tutto o in parte per mancanza degli assensi di cui al comma precedente, sono conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

 

37.17

Montino

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All’articolo 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 sono aggiunti i seguenti commi:

“5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o di irrogazioni delle sanzioni, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviati d’ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti“.

19-ter. All’articolo 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

“4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell’indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviati d’ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza. dandone comunicazione alle parti“».

 

37.18

Tirelli, Moro

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di agevolare la realizzazione di opere di costruzione di nuovi edifici penitenziari, il Ministero della giustizia può avvalersi a decorrere dall’anno 2005 delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 7, comma 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e successive modificazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia. Al finanziamento delle predette opere si provvede con i fondi di cui all’articolo 50 comma 1, lettera f) della legge 448 del 1998, nonché attraverso il rifinanziamento di cui all’articolo 7 comma 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per un importo pari a 273.330.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

19-ter. Per la realizzazione degli interventi è autorizzato il ricorso agli strumenti previsti dall’articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000 n. 388.»

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare le seguenti variazioni: art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) 6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – CAP. 3890):

2005: – 120.000;

2006: – 120.000;

2007: – 120.000.

alla voce Ministero degli affari esteri - legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

alla voce Ministero dell’istruzione e dell’università - Legge n. 537 del 1993, Art. 5, comma 1, Finanziamento ordinario delle Università statali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 123.330;

2006: – 123.330;

2007: – 123.330.

 

37.19

Calvi, Maritati

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti.

«19-bis. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2004, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro.

19-ter. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia – Centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro della giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: – 80.000.

 

37.20

De Petris

Dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

«19-bis. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, nei confronti di enti, società, persone fisiche istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2004, e autorizzata, per l’anno 2005 la spesa di 80 milioni di euro.

19-ter. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia – Centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria – per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro della Giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l ’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti».

Conseguentemente, all’articolo 43 comma 1, alla tabella A ivi richiamata, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 80.000;

2006: – 80.000;

2007: – 80.000.

 

37.21

Giuliano, Izzo, Compagna

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. I Giudici onorari aggregati in servizio alla data del 1º luglio 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della medesima legge, sono prorogati o confermati nell’esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005, anche in deroga al limite di età previsto dall’articolo 4, comma 2 della medesima legge 276 del 1997».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

 

37.220

Il Relatore

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All’articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981 n. 27 le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa prevista dagli articoli 31 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 500;

2006: – 500;

2007: – 500.

 

37.22

Ferrara

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All’articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981 n. 27 le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli articoli 31 e 47 commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

 

37.23

Firrarello

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale“ sono sostituite dalle seguenti: “i funzionari dell’area C, posizione economica C2 e C3“;

b) al comma 2, le parole: “Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale“ sono sostituite dalle seguenti: “I funzionari dell’area C, posizione economica C1 e impiegati dell’area B, posizione economica B3“;

c) al comma 3, le parole: “Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale“ sono sostituite dalle seguenti: “Gli impiegati dell’area B, posizione economica B2 e B1“;

d) al comma 4, le parole: “Il personale ausiliario con III qualifica funzionale“ sono sostituite dalle seguenti: “Il personale inquadrato nell’area A1“».

 

37.24

Firrarello

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e successive modificazioni, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell’ambito del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze».

 

37.25

Cantoni

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). – 1. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso, rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico in ogni caso compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali durano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di appartenenza.

4. I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commissioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

5. L’assegnazione di diversi incarichi o del medesimo incarico per trasferimento è disposto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali in servizio a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità d’età;

c) i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, indipendentemente dalla funzione o incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

6. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui al precedente comma, si applica il procedimento previsto dall’art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie regionali e provinciali“».

 

37.26

Gaburro

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente comma:

19-bis. All’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 dopo le parole: «importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici» aggiungere le seguenti parole: «salvo il caso in cui per la fornitura dei beni e servizi le cooperative si avvalgano del lavoro di persone detenute o internate negli istituti penitenziari, di condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi degli articoli 21, 47, 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

 

37.27

Tarolli, Ciccanti

Aggiungere in fine il seguente comma:

«19-bis. L’articolo 2, comma 43, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 è sostituito dal seguente: 43. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 23 agosto 2004 n. 239, la misura dei canoni di cui all’articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º gennaio 2005 la misura dei canoni di cui al comma precedente sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT».

 

37.28

Tarolli, Ciccanti, Forlani

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Nei giudizi di cui all’articolo 442 c.p.c. promossi da stranieri ovvero da cittadini italiani residenti all’estero nei confronti di Enti gestori forme di previdenza ed assistenza obbligatorie è competente il Tribunale ordinario in funzione di giudice del Lavoro nel cui circondario si trova la struttura territoriale dell’Ente che gestisce il rapporto previdenziale o assicurativo dell’interessato».

 

37.29

Montino

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: “3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio“. La disposizione contenuta nel precedente periodo si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».

 

37.0.1

Biscardini, Labellarte, Casillo

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere)

1. Il comma 1 dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000. n. 388, è sostituito dal seguente:

“1. Al personale di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, e ai superstiti dello stesso personale, uccisi nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è assicurata, a decorrere dal 1º gennaio 1961, l’applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990. e successive modificazioni, e dalla legge 23 novembre 1998. n 407“».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell’economia, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 2.500;

2006: – 2.500;

2007: – 2.500.

 

37.0.2

Fabris, D’ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Disposizioni per il credito al consumo delle famiglie)

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per il credito alle famiglie finalizzato all’acquisto di beni e servizi destinati ai minori di 25 anni non può superare di 4 punti percentuali il tasso di riferimento BCE (ex TUS).

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui al comma 1».

 

37.0.3

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Potenziamento dell’Aeroporto S. Anna di Isola di Capo Rizzuto)

1. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di prolungamento delle piste dell’Aeroporto S. Anna di Isola di Capo Rizzuto è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro da assegnare alla Società di gestione dell’Aeroporto per l’anno 2005».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 3 per cento».

 

37.0.4

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Potenziamento del Porto Commerciale di Crotone)

1. Per la progettazione e la realizzazione di opere di potenziamento, di collegamento con la ferrovia e con le Industrie di Crotone e Cutro, e di messa in sicurezza del Porto Commerciale di Crotone è autorizzata la spesa di 40.000.000 di euro per l’anno 2005 da assegnare al Consorzio per l’industrializzazione di Crotone».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n 76 per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 0,5 per cento».

 

37.0.5

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Miglioramenti della viabilità in Calabria)

1. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone: Cirò Marina – Cirò – Umbriatico – Verzino – Savelli SS 106;

Torre Melissa – Melissa – S. Nicola – Pallagorio – Verzino;

Strongoli – Casabona – Pallagorio;

SS 107 – Rocca di Neto – Belvedere – Verzino;

Crotone – Cutro – Roccabernarda – Mesica – Petilia;

Botricello – Belcastro – Petronà;

Sellia Marina – Sellia Superiore – Marcedusa – Taverna;

Strada 2 Mari – Tiriolo – Gimigliano – Catanzaro;

Tiriolo – S. Pietro Apostolo – Serrastretta – Cicala – Carlopoli;

Sorbo S. Basile – Taverna – Sersale – Andali – Petronà – Belcastro – Mesoraca;

SS 107 – S. Severina- Scandale – S. Mauro; SS 106 – Cropani – Sersale – Marcedusa;

SS 107 – Cotronei – Roccabernarda – Petilia;

Isola di Capo Rizzuto; Crotone – Capocolonna – Isola di Capo Rizzuto;

SS 106 – Cutro – S. Mauro; Svincolo SS 106 – Cirò Marina e Cavalcaferrovia Cirò Marina;

è autorizzata la spesa di 500.000.000 di euro per l’anno 2005, da assegnare alle Province di Crotone e di Catanzaro all’ANAS per i collegamenti SS 106 – Cirò Marina.

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n 76, il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto monopolio sono uniformemente incrementate del 5,7 per cento».

 

37.0.6

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Adeguamento della S.S. 106)

1. Per l’adeguamento della S.S. 106 alle norme UE è autorizzata la spesa di 2,5 miliardi di euro per l’anno 2005 da assegnare all’ANAS».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto monopolio sono uniformemente incrementate del 28 per cento».

 

37.0.7

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Miglioramenti della viabilità in Calabria)

1. Per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del cavalcaferrovia che congiunga la SS. 106 a Cirò Marina autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2005 da assegnare all’ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone: Cirò Marina – Cirò – Umbriatico – Verzino – Savelli – S. Giovanni in Fiore e autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2005 da assegnare all’ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade nelle zone: Botricello Petronà – Belcastro – Sersale è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2005 da assegnare all’ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade nelle zone: Strada due mari – Tiriolo – Gimigliano – Serrastretta – Carlopoli è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2005 da assegnare all’ANAS».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 24 per cento».

 

37.0.8

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 37-bis.

(Potenziamento del porto di Cirò Marina)

1. Per la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere di potenziamento del molo focaneo, del porto turistico peschereccio di Cirò Marina è autorizzata la spesa di 16.000.000 di euro da assegnare al Comune di Cirò Marina per l’anno 2005».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento».

 

37.0.9

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 37-bis.

(Istituzione nel comune di Botricello di una sezione

distaccata del tribunale di Catanzaro)

1. È istituita in Botricello una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro.

2. La sezione distaccata in Botricello del tribunale di Catanzaro comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Cropani.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Catanzaro, gli organici della sezione distaccata di cui all’articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Botricello del tribunale di Catanzaro, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Catanzaro sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Catanzaro gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l’udienza di discussione o è stata notificata l’ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1 . A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,3 per cento».

 

37.0.10

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 37-bis.

(Istituzione nel comune di Cirò Marina di una sezione distaccata del tribunale di Crotone)

1. È istituita in Cirò Marina una sezione distaccata del tribunale di Crotone.

2. La sezione distaccata in Cirò Marina del tribunale di Crotone comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Cirò.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Crotone, gli organici della sezione distaccata di cui all’articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Cirò Marina del tribunale di Crotone, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Crotone sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Crotone gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l’udienza di discussione o è stata notificata l’ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1 . A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,3 per cento».

 

37.0.11

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 37-bis.

(Istituzione nel comune di Tiriolo di una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro)

1. È istituita in Tiriolo una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro.

2. La sezione distaccata in Tiriolo del tribunale di Catanzaro comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Tiriolo.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Catanzaro, gli organici della sezione distaccata di cui all’articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Tiriolo del tribunale di Catanzaro, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Catanzaro sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Catanzaro gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l’udienza di discussione o è stata notificata l’ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1 . A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,3 per cento».

 

37.0.12

Filippelli

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Riapertura per il riacquisto della cittadinanza italiana)

1. A partire dal 1 gennaio 2005 è riaperto il termine di due anni previsto dall’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana che pertanto è prorogato fino al 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 1 per cento».

 

37.0.13

Filippelli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Potenziamento dei porti di Crotone e di Isola di Capo Rizzuto)

1. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di completamento del porto turisticopeschereccio di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro da assegnare ai Comuni di Isola di Capo Rizzuto e Crotone per l’anno 2005».

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 0,3 per cento.»

 

37.0.14

Eufemi

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni del codice della Navigazione)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge 9 novembre 2004, n. 265 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, ove del caso, con il Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell’E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall’assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica“».

 

37.0.15 (Vedi 32.200)

Marino, Muzio, Pagliarulo, Salvi

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Il Cipe, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall’Istituto italiano per gli Studi storici (Iiss) e dall’Istituto italiano per gli Studi filosofici (Iisf), aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

2. Ai fini di cui al comma precedente, i predetti Istituti presentano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno, per l’anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo».

 

37.0.16

Trematerra, Ciccanti, Tarolli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni a garanzia della gestione economica del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

1. Il gestore del mercato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può disciplinare l’istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle transazioni concluse sui mercati elettrici organizzati e gestiti dallo stesso gestore, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dagli operatori ammessi ai mercati. Il gestore del mercato individua, altresì, l’evento determinante l’escussione delle garanzie nonché la definitività degli ordini di pagamento. La gestione dei sistemi di garanzia può essere affidata ad un soggetto terzo.

2. Nel caso di costituzione di fondi di garanzia, ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo gestisce e dagli altri fondi.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati elettrici, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista né essere soggette ad azioni, sequestri o pignoramenti, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.

4. Non opera, nei confronti dell’ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria».

 

37.0.17

Ciccanti, Tarolli

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna regione, fatta eccezione per quelle regioni che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il casinò di Campione d’Italia, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata ai comuni richiedenti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) potenziale turistico del comune richiedente;

b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate;

c) presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco;

d) tradizione nel settore testimoniata dall’aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclarate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell’ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell’interno.

5. Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 2 i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell’interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L’autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall’apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I Comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 del presente articolo, affidano la costituzione e la gestione della stessa società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario, unitamente al capitolato di cui al comma seguente.

8. Il Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d’appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni:

a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

c) gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione;

d) individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il Comune provvede a sospendere la concessione per un periodo, di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione della disposizione sullo svolgimento dell’attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio della attività della casa da gioco per un periodo di 180 giorni. In tale caso può essere istituita una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

0. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno, sentito il parere del Ministro dell’economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua:

a) specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all’interno delle case da gioco e loro regolamentazione, stabilendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela;

b) disposizioni volte a garantire la tutela dell’ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso dei giocatori nella casa da gioco, che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative;

c) disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco;

d) disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7 del presente articolo;

e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco d’azzardo presso ciascuna casa da gioco sono distribuiti secondo i seguenti criteri, fatte salve le case da gioco già esistenti che mantengono la ripartizione già prevista dalla legge:

a) il 50 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

c) il 20 per cento è riservato allo Stato; d) il 10 per cento è riservato alla Regione all’interno della quale ha sede la casa da gioco.

13. Nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno istituita, con apposito decreto del Ministro dell’interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d’azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali dalla casa da gioco sono considerati pubblici.

15. Alla gestione della case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

 

37.0.19

Tarolli, Ciccanti, Forlani

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Nei procedimenti giurisdizionali promossi a decorrere dal 1 gennaio 2005 l’INPS può essere chiamato in giudizio esclusivamente in caso di mancato pagamento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti riconosciuti in sede amministrativa o giudiziaria.

2. L’accertamento del requisito sanitario per la concessione dei trattamenti di cui al comma precedente rimane di competenza esclusiva delle regioni, le quali restano i soli soggetti, per questa fase, passivamente legittimati.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, l’INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in accordo con la Conferenza Stato Regioni, stabiliscono le modalità tecniche per il trasferimento in via telematica all’INPS degli esiti relativi agili accertamenti sanitari effettuati dalle ASL e dalle competenti Commissioni mediche di verifica».

 

37.0.20

Tarolli, Ciccanti, Forlani

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. L’articolo 14 del decerto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. - (Esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti ed istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie). – 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e gli enti ed istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere alla notifica dell’atto di precetto e, comunque, ad esecuzione forzata.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione e dei procedimenti sommari e cautelari, gli atti di precetto, nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’amministrazione, dell’ente o istituto nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

3. Il pignoramento di crediti di cui all’articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile e il conseguente procedimento nei confronti degli enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell’esecuzione del tribunale nel cui circondario si trova la struttura territoriale che gestisce il rapporto previdenziale o assicurativo, in relazione al quale è stato emesso in primo grado il provvedimento giurisdizionale in forza del quale la procedura esecutiva è promossa.

4. Nei procedimenti instaurati a norma del comma precedente, l’intervento di cui all’articolo 551 del codice di procedura civile è ammesso soltanto per crediti derivanti da rapporti previdenziali o assicurativi gestiti dalle strutture territoriali in relazioni alle quali è determinata la competenza del giudice dell’esecuzione ai sensi del precedente comma 3. Negli altri casi l’intervento è ammesso qualora vi sia stata, in altro procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dinanzi al competente giudice dell’esecuzione, una dichiarazione negativa del terzo resa ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, ovvero l’accertamento negativo dell’obbligo del terzo ai sensi dell’articolo 548 del codice di procedura civile.

5. Il pignoramento di cui al terzo comma perde efficacia quando è trascorso un anno dalla dichiarazione positiva del terzo resa ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, ovvero dall’accertamento positivo dell’obbligo del terzo ai sensi dell’articolo 548 del codice di procedura civile, senza che sia stata disposta l’assegnazione. L’ordinanza che dispone ai sensi dell’articolo 553 del codice di procedura civile l’assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all’esazione delle somme assegnate. Sarà cura delle cancellerie giudiziarie comunicare alle parti ed al terzo pignorato l’intervenuta perdita di efficacia dei pignoramenti effettuati.

6. Nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 568, in deroga alle prescrizioni dell’ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

7. L’impignorabilità dei fondi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall’esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: ’Polizia di Stato’ sono inserite le seguenti: ’, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato’.

9. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica anche ai pignoramenti effettuati ed alle ordinanze emesse antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003. Per i giudizi pendenti alla data del 2 ottobre 2003 i creditori hanno un termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma per inoltrare istanza di assegnazione o riscuotere il credito già assegnato“».

 

37.0.21

Togni, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente.

Art. 37-bis.

(Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche)

A partire dall’anno 2005 sono istituite cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

a) esplorazione dell’universo e aereospazio;

b) biomedicina;

c) neurosclenze;

d) nanotecnologie;

e) tecnologie dell’informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all’interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, alla Tabella C rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate — cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

 

37.0.22

Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente.

«Art. 37-bis.

(Fondo per infrastrutture per la ricerca)

1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti. 2.1 settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo Gread e Geant, dotazione strumentale dei centri di ricerca. 3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) riguardo la Large Scale Facilities, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l’anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap 3890), apportare le seguenti variazioni.

2005: – 100.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

37.0.23

Betta, Acciarini, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente.

«Art. 37-bis.

1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei per ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l’attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni.

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007 – 100.000.

 

37.0.24

Cortiana, Acciarini, Betta, D’Andrea, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani Tessitore, Togni

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente.

Art. 37-bis.

(Istituto nazionale per la fisica della materia)

1. Per consentire all’Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell’ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell’Istituto è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono rinviati al 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

37.0.25

D’Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente.

«Art. 37-bis.

(Consiglio europeo della ricerca di base)

1. Per l’anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca, di base».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000.

 

37.0.26

Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Manieri, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente.

«Art. 37-bis.

(Consorzi tra università e enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma pari a 34 milioni di euro per gli anni 2005 e 2005 e con una somma pari a 32 milioni di euro per l’anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce. Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni.

2005: – 34.000;

2006: – 34.000;

2007: – 32.000.

 

37.0.27

Manieri, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Franco Vittoria, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente.

«Art. 37-bis.

1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

37.0.28

Pagano, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Vittoria Franco, Manieri, Modica, Monticone, Soliani, Tessitore, Togni

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Istituzione del “Fondo sapere aperto“ per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)

1. È istituito un fondo, denominato “Fondo sapere aperto“, dell’ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 200 destinato al finanziamento di progetti per l’introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all’utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l’utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

37.0.29

Soaliani, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Vittoria Franco, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo per l’incentivazione della mobilità studentesca europea)

1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall’anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell’ambito dello stesso programma, scelgono un’università ospitante italiana.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu)».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

37.0.30

Tessitore, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Vittoria Franco, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Soliani, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente.

«Art. 37-bis.

1. Per finanziare misure adatte a migliorare l’accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l’attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

37.0.31

Modica, Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Vittoria Franco, manieri, Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni, Vitali

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Le università che, nell’esercizio finanziario dell’anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del budget complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del suddetto tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente,

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole «per l’anno 2005» con le seguenti «a decorrere dall’anno 2005» e le parole «500» con le parole «700»;

b) all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

37.0.32

Izzo

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente articolo:

«Art. 37-bis.

(Fondo per le esigenze straordinarie anti-terrorismo.

Riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Per le specifiche esigenze dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l’Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:

la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 37 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di responsabilità pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro – per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;

la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di responsabilità sicurezza pubblica.

2. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 1 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Il Ministro dell’interno può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega, nonché i prefetti competenti per territorio, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occorrenti per l’attuazione delle misure di emergenza antiterrorismo e anticrimine anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

4. Per le spese che non possono essere effettuate nell’ambito delle risorse assegnate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno, può essere adottata la procedura di cui all’art. 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Per le esigenze di cui al comma 1 anche al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1º aprile 1981, n. 121, e nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell’ambito dello stesso Dipartimento, è istituita la direzione centrale dei servizi investigativi e di controllo del territorio della Polizia di Stato. Conseguentemente, all’articolo 10, comma 3, della predetta legge n. 121, le parole “può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a)“ sono sostituite dalle parole: “può chiedere all’ufficio di cui alla lettera c)“.

6. All’attuazione del comma 5 si provvede assicurando l’invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero dell’interno. A tale scopo:

a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto è soppressa la funzione di “direttore della scuola di perfezionamento delle forze di polizia“, che è attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell’Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) alla tabella l allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alla voce “dirigente generale di pubblica sicurezza“, ferma restando la dotazione organica, è aggiunta la funzione: “direttore della scuola di perfezionamento delle forze di polizia“;

c) il provvedimento da adottarsi a norma dell’articolo 5, comma settimo, della legge 1º aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonché delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

7. Resta ferma, per le ulteriori modificazioni o integrazioni di carattere organizzatorio, la procedura di cui all’articolo 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente,

alla tabella A, alla voce: Ministero dell’interno, sono apportate le seguenti variazioni:

2005: – 100.000.

 

37.0.34

Izzo

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente articolo:

«Art. 37-bis.

(Residui di esercizio del potenziamento delle Forze di polizia)

1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all’ammodernamento e potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti possono essere mantenute in bilancio, quali residui fino alla chiusura dell’esercizio 2005».

 

37.0.35

Izzo

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Potenziamento del sistema di difesa civile e del livello di erogazione del soccorso tecnico urgente in relazione agli scenari di rischio non convenzionale - NBCR)

1. Per il potenziamento dell’attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto dall’articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2005 e di 6 milioni di euro per l’anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’interno, sono apportate le seguenti variazioni:

2005: – 11.000;

2006: – 6.000.

 

37.0.36

Izzo

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Progetto AENEAS ed altri interventi in materia di immigrazione)

1. Per l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del 20 marzo 2004, finalizzato a dare ai paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di 25 milioni di euro per l’anno 2006.

2. La spesa di cui al comma 1 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 31.000;

2006: – 25.000.

 

37.0.37

Izzo

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Incremento della collaborazione internazionale - Ufficiali di collegamento)

1. Per l’integrazione e lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento, incaricati di stabilire e di mantenere contatti con le autorità dei paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

2. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia, del Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari e degli ufficiali interessati sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’interno, sono apportate le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

37.0.38

Battisti, De Petris

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge del 22 giugno 2000, n. 193, volta a favorire l’attività lavorativa dei detenuti e, secondo le disposizioni attuative adottate con decreto ministeriale 25 febbraio 2007, n. 87 che regolamenta la concessione di un credito di imposta in favore di imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti degli stessi, a decorrere dal 1º gennaio 2005, è determinato l’onere di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

37.0.39

Battisti

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo nazionale per il recupero dei detenuti ed ex detenuti)

1. Per il perseguimento delle finalità concernenti il reinserimento sociale dei condannati e degli internati, di cui agli articoli 1,17,19, 20 e 21 della legge del 26 luglio 1975, n. 354, e delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale degli ex detenuti, è istituito un apposito Fondo, denominato “Fondo nazionale per il recupero sociale dei detenuti ed ex detenuti“, volto a sostenere una politica penale che disincentivi i casi di recidiva e il sovraffollamento delle carceri.

2. Il Fondo è volto a promuovere e a sostenere programmi finalizzati alla realizzazione di percorsi di reinserimento dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, a promuovere la realizzazione di alloggi e strutture abitative per ex detenuti e per le detenute-madri, di centri diurni per le persone semilibere, a promuovere programmi di formazione professionale e di inserimento occupazionale.

3. Il Fondo, i cui contributi sono diretti alla realizzazione di programmi specifici per le finalità di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con apposito decreto il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno, provvede annualmente a definire le disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

4. Per l’anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 30 milioni di euro. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

 

37.0.40

Battisti, De Petris

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo nazionale per il recupero dei detenuti ed ex detenuti)

1. Per il perseguimento delle finalità concernenti il reinserimento sociale dei condannati e degli internati, di cui agli articoli 1,17,19, 20 e 21 della legge del 26 luglio 1975, n. 354, e delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale degli ex detenuti, è istituito un apposito Fondo, denominati “Fondo nazionale per il recupero sociale dei detenuti ed ex detenuti“, volto a sostenere una politica penale che disincentivi i casi di recidiva e il sovraffollamento delle carceri.

2. Il Fondo è volto a promuovere e a sostenere programmi finalizzati alla realizzazione di percorsi di reinserimento dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, a promuovere la realizzazione di alloggi e strutture abitative per ex detenuti e per le detenute-madri, di centri diurni per le persone semilibere, a promuovere programmi di formazione professionale e di inserimento occupazionale.

3. Il Fondo, i cui contributi sono diretti alla realizzazione di programmi specifici per le finalità di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con apposito decreto il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno, provvede annualmente a definire le disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

4. Per l’anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

 

37.0.41

Giaretta, Treu, Montagnino, Lauro

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione egli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l’impresa o l’ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l’applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l’ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

37.0.42

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del carico fiscale

sui prodotti petroliferi)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, è sostituito dai seguenti:

“2. Al fine di stabilizzare il carico fiscale complessivo gravante sui prodotti petroliferi indipendentemente dall’andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, le aliquote delle accise su tali prodotti sono variate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in aumento o in diminuzione, in misura atta a compensare le variazioni di segno opposto dell’IVA.

2bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, invia semestralmente una relazione al Parlamento sull’applicazione delle disposizioni d cui al comma 2“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

37.0.100

Il Governo

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

“i-bis. le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime.“;

2. All’articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.“;

3. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito come segue:

“Le prestazioni previste al comma 1, sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente.“;

4. Al comma 4 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “comma 2“, sono aggiunte le seguenti: “, secondo periodo,“;

5. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle prestazioni previste al comma 1 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall’articolo 205, comma 2-bis., del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall’articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

 

 

Art. 38.

 

38.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42) con il seguente:

«Art. 38.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: “nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45“, sono sostituite dalle seguenti: “e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7.25 per cento per i soggetti dì cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro“;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: “fra il 5 ed il 4,5“ sono sostituite dalle seguenti: “fra il 3,5 e il 7,5“.

2. A partire dal 1º gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione dell’istituzione di un’imposta europea sulle transazioni valutarie. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All’articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto deI Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, le parole: “45 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “47 per cento“.

6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. L’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell’anno 2004.

8. 11 comma 29 dell’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa e dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge La tassa si applica ai grandi impianti di combustione“».

 

38.2

Eufemi, Iervolino

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. I componenti del nucleo familiare possono presentare la dichiarazione in forma congiunta anche se tenuti alla dichiarazione unificata annuale. Per nucleo familiare si intende quello costituito dal contribuente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, nonché, se conviventi con il contribuente, dai rispettivi genitori, dai figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e gli affidati o affiliati». I componenti del nucleo familiare che presentano la dichiarazione in forma congiunta possono compensare tra di loro i crediti e i debiti dell’imposta sul reddito e delle addizionali regionali comunali all’imposta sul reddito, risultanti dalla medesima dichiarazione“».

 

38.3 (testo 2)

Giaretta

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

 


38.3

Giaretta

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell’onere.

 

38.4

Pedrazzini, Moro

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

 

38.5

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

 

38.6a

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

 

38.7

Salerno

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

 

38.8

Piccioni

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

 

38.9

Moro, Tirelli

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

 

38.10

Pedrini

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

 

38.11

Maffioli, Tarolli, Ciccanti

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: «di servizi telefonici».

 

38.12

Fasolino

Sopprimere il comma 1, lettera b), n. 2 ed il comma 2.

 

38.13

Tarolli, Ciccanti

Sopprimere il comma 1, lettera b), n. 2 ed il comma 2.

 

38.14

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.

 

38.15

Eufemi

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «gli stessi soggetti» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei fornitori dei servizi telefonici».

 

38.16

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «i dati catastali identificativi» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle norme relative alla difesa della privacy».

 

38.17

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Alla fine del comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere il seguente periodo: «Gli stessi enti, al fine di consentire gli opportuni accertamenti fiscali nonché il controllo delle autocertificazioni, inviano alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne facciano richiesta, le banche dati in loro possesso, anche attraverso reti telematiche, relativamente ai contratti di cui alla lettera g-ter del primo comma dell’articolo 6 e ai dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l’utenza».

 

38.18

Muzio, Marino, Pagliarulo

Alla fine del comma 1, lettera b) numero 2), aggiungere il seguente periodo: «Gli stessi enti, al fine di consentire gli opportuni accertamenti fiscali nonché il controllo delle autocertificazioni, inviano alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne facciano richiesta, le banche dati in loro possesso, anche attraverso reti telematiche, relativamente ai contratti di cui alla lettera g-ter del primo comma dell’articolo 6 e ai dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l’utenza».

 

38.19

Pedrazzini, Moro

Al comma 1, lettera b), numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il medesimo obbligo è esteso a gestori di “call center“ ove sia possibile il trasferimento di valuta. Su detti trasferimenti ai gestori di call center si applica una imposta forfettaria pari a euro 200,00 annui da inserire su apposito capitolo del Ministero degli interni finalizzato alla lotta al Sommerso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono fissate le modalità di attuazione della presente norma».

 


38.20

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il reddito derivante dalla locazione delle unità immobiliari è soggetto a tassazione separata con aliquota del 12,5 per cento. Di conseguenza, l’articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

 

38.21

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 2.

 

38.22a

Il Relatore

Al comma 3, sopprimere le parole: «di concerto» e sostituire le parole: «di cui al comma 9» con le seguenti: «di cui al comma 10».

 

38.23a

Il Relatore

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Interventi per la tutela della fede pubblica)

1. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del Territorio.

2. Ai sensi del presente articolo si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli Uffici dell’Agenzia del Territorio.

3. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l’acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale, quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all’ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell’Agenzia del Territorio per l’acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, da informazioni.

4. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del Territorio.

5. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del Territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 4, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

6. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo è demandato alla Guardia di Finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia del Territorio. A tal fine, per assicurare effettività all’indicata azione di contrasto all’utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla scuola superiore dell’economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell’azione di contrasto all’elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.

8. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del Territorio:

a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;

c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l’avvenuto deposito presso i Comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;

d) sono stabilite, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.

9. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell’Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo dello stesso».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, apportare le seguenti modificazioni:

2005: + 7.200;

2006: – 113.400;

2007: – 150.000.

 

38.24

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

38.25

Pedrizzi

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l’anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall’anno 2005; sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro».

 

38.26

Salerno

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17 sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro».

 

38.27

Eufemi, Iervolino

Sopprimere il comma 4.

 

38.28

Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno dodici mesi, ovvero per le quali non risulti versata l’imposta di registro, qualora dovuta. Ai Comuni che adottino quanto previsto dal presente comma e che dimostrino un entrata inferiore relativa all’ICI da ciò derivata, l’Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l’entrata accertata nell’anno precedente e l’entrata accertata nell’esercizio finanziario de cuius».

Conseguentemente,

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

38.29

Magnalbò

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio qualora, nell’attuale quadro i qualificazione degli immobili, verifichino categorie e classi tali da determinare un non perequato classamento, o carenze degli immobili, anche per singole zone censuarie, procedono, sentita la Commissione censuaria Provinciale, con provvedimento del competente Direttore provinciale, alla revisione del classamento e/o all’integrazione del quadro di categorie e classi. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è aggiornato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui al comma 8. Avverso il provvedimento direttoriale può essere proposto reclamo entro il termine di sessanta giorni alla Commissione Censuaria provinciale. Le rendite catastali attribuite a seguito della revisione del classamento saranno immediatamente notificate al Comune nel cui territorio insistono gli immobili, ed avranno effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello dell’avvenuta notifica.

Gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio registrano nelle proprie banche dati, oltre i dati relativi alle rendite catastali, anche i valori venali degli immobili, censiti nelle categorie speciali e particolari D ed E, nella misura dichiarata dalla parte denunciante ovvero accertata o rettificata dall’Ufficio stesso. Detto valore per le unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali, viene impiegato come riferimento per tutte le operazioni di fiscalità locale e per il calcolo delle relative imposte».

 

38.30

Tarolli

Al comma 4, primo periodo dell’articolo 38 dopo le parole: «unità immobiliari» sono inserite le seguenti: «di proprietà privata».

 

38.31

Giaretta

Al comma 4 dopo le parole: «microzone comunali», aggiungere ovunque le seguenti: «ovvero zone censuarie uniche».

 

38.32

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, dopo le parole: «si discosta», sostituire la parola: «significativamente» con le parole: «almeno del 10 per cento».

Al comma 4 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «L’agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata – entro due mesi sussistenza dei presupposti, attiva- entro i successivi quattro mesi – il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio».

Al comma 8 dopo la parola: «commi» aggiungere: «4».

 

38.33

Brunale, Vitali, Battaglia Giovanni, Maritati, Basso, Baratella

Al comma 4, dopo le parole: «si discosta», sostituire la parola: «significativamente» con le parole: «almeno del 10 per cento» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «l’agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata – entro due mesi – la sussistenza dei presupposti, attiva – entro i successivi quattro mesi – il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’agenzia del Territorio».

Conseguentemente al comma 8, dopo la parola «commi» aggiungere il numero «4».

 

38.34

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 4, dopo le parole: «si discosta», sostituire la parola: «significativamente» con le parole: «almeno del 10 per cento».

 

38.35

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 4 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «L’agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata – entro due mesi – la sussistenza dei presupposti, attiva – entro i successivi quattro mesi – il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’agenzia del Territorio».

 

38.36

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La clausola di miglio favore si applica comunque alle unità immobiliari, ad esclusione delle categorie catastali già A1, A8, A9, adibite a propria abitazione dai contribuenti proprietari di quell’unica casa, nonché a quelle concesse in affitto a seguito di sottoscrizione di contratto di locazione corrispondente alle norme del canale concordato previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

38.37

Brutti Paolo, Guerzoni, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei comuni individuati dal CIPE a maggior tensione abitativa che richiedano la revisione del classamento, di cui al presente comma, è destinato il maggior gettito dell’imposta sugli immobili determinato dalla revisione nella misura del 10 per cento, al Fondo per il sostegno all’accesso alle locazioni abitative di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.»

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

 

38.38

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

“Art. 8. Nei comuni individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi del comma 4, il reddito imponibile derivante al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3, dell’articolo 2, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2, dell’articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 12 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro assunto nella misura minima del 70 per cento“».

Conseguentemente tabella A rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2005: – 10.000

2006: – 10.000

2007: – 10.000

 

38.39

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, dopo l’articolo 26-ter è aggiunto il seguente:

Art. 26-quater. – I soggetti di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, applicano una ritenuta del 12,50 per cento, a titolo di imposta sui redditi dei fabbricati di cui all’articolo 34, comma 4-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Le somme ritenute sono versate, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive integrazioni e modificazioni, dal soggetto che ha richiesto la registrazione del contratto».

 

38.40

Tarolli

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «la presenza di immobili» sono inserite le seguenti: «di proprietà privata».

 

38.41

Tarolli, Ciccanti, Maffioli

Al comma 5, sostituire il penultimo periodo con il seguente: «Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell’agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalata entro 180 giorni dall’invio della comunicazione da parte del comune, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita all’interessato e comunicato le stesse, con gli estremi della notificazione, al comune richiedente».

 

38.42

Giaretta

Al comma 5, penultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla data della richiesta del comune».

 

38.43

Giaretta

Al comma 6, sostituire le parole: «ovvero dal 1º gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune» con le seguenti: «ovvero dal 1º gennaio del quinto anno precedente a quello di notifica della richiesta del comune».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

38.44

Tarolli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nei territori dei comuni, individuati con provvedimento del direttore dell’agenzia del Territorio, ricadenti nelle province in cui si applica il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949, n. 1142, confinanti con territori a sistema tavolare, possono applicarsi, secondo i criteri dettati nel medesimo decreto, le disposizioni di cui al regio-decreto 28 marzo 1929, n. 499».

 

38.45a

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «dall’articolo 28» con le seguenti: «, per il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 28» e le parole: «come modificati» con le seguenti: «dall’articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati».

 

38.46

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 8 dopo la parola: «commi» aggiungere: «4».

 

38.47

Pasquini, Vitali

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Nel comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole da “è costituita“ fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è ridotta del 20 per cento“.

8-ter. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All’articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

“7-bis. I fabbricati rurali e quelli strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133“.

b) All’articolo 7, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali E/2, E/4, E/5, E/6, E/7 ed E/8,“;

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter hanno effetto dal 1º gennaio 2005».

 

38.48

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio“ sono soppresse.

8-ter. L’onere di cui al comma precedente può essere rideterminato per effetto di quanto previsto all’articolo 14 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico».

Conseguentemente, all’articolo 43, al comma 1, tabella A, ivi allegata, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 7.500:

2007: – 5.000.

 

38.49

Montino, Gasbarri

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Ai fini della determinazione delle superfici delle utenze di cui all’allegato A, punto 4, di decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i comuni con proprio provvedimento regolamentare. possono applicare le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

8-ter. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente periodo:

“A far data dal 1º gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto dei fabbricati, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati i comuni provvederanno, con effetto dalla predetta data, a modificare d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici risultanti inferiori al predetto rapporto a seguito di incrocio con i dati forniti dall’Agenzia del territorio, secondo le modalità d’interscambio che saranno stabilite con provvedimento del Direttore della predetta agenzia, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali; ove, negli atti catastali, manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, ai soggetti di cui all’articolo 63, se intestatari catastali, sarà richiesto di presentare all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, al comune della consistenza di riferimento“».

 

38.50

Giaretta

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale (o commerciale) anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

38.51

Giaretta

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In deroga all’articolo 3, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti del riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell’onere.

 

38.52

Moro

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico vene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

 

38.53

Monti, Moro

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico vene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

 

38.54

Montino, Gasbarri

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 7 è aggiunto il seguente periodo: “Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5“».

 

38.55

Giaretta

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma e aggiunto in fine il seguente periodo: “Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5“».

 

38.56

Montino, Gasbarri

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d’imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta, senza l’applicazione di sanzioni e gli interessi, nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza».

38.57

Moro

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5.“».

 

38.58

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente: “Art. 8-bis. (Affrancamento dall’imposta) – 1. L’imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l’imposta dovuta all’atto del pagamento per l’anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell’imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l’affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell’mposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal comune sono destinate all’eliminazione del debito pregresso e a spese d’investimento».

 

38.59

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:

“Nel caso il comune stabilisca un’aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell’imposta a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev’essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell’ente in essere al momento dell’adozione dell’atto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta. L’obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un’imposta differente da quella ordinaria“».

 

38.60

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessario per la copertura.

 

38.61

Pasquini, Caddeo

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati»

 

38.62

Bettamio

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all’articolo 43, al comma 2, Tabella C ivi allegata, ridurre gli importi del 2 per cento di tutte le voci di natura corrente.

 

38.63

Moro

Sopprimere il comma 9.

 

38.64

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, dopo le parole: «seguenti periodi» aggiungere le seguenti: «I comuni con proprio provvedimento regolamentare possono prevedere che».

 

38.65

Fabris, D’ambrosio. Dentamaro, Filippelli. Righetti

Al comma 9. dopo le parole: «seguenti periodi» aggiungere le seguenti parole: «I comuni con proprio provvedimento regolamentare possono prevedere che».

 

38.66

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 9, dopo le parole: «la superficie di riferimento» aggiungere le seguenti: «, rappresentata da quella effettivamente calpestabile».

Conseguentemente il comma 1 dell’articolo 13 ed il comma 1 dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

 


38.67

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Debenedetti, Baratella, Garraffa

Al comma 9 sostituire le parole: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricato» con le seguenti: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, esclusi i locali e le aree non soggetti alla tassa».

Conseguentemente, dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

 

38.68

Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano

Al comma 9, sostituire le parole: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati» con le seguenti: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, esclusi i locali e le aree non soggetti alla tassa,».

 

38.69

Tarolli, Ciccanti

Al comma 9, sostituire le parole: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati» con le seguenti: «per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, esclusi i locali e le aree soggetti alla tassa,».

 

38.70

Tarolli

Al comma 9, nel primo periodo, dopo le parole: «, per gli immobili» inserire le seguenti: «di proprietà privata», e nell’ultimo periodo, dopo le parole: «della superficie catastale, i soggetti» inserire la seguente: «privati».

 

38.71

Izzo, Nocco Gentile, Giuliano, Pasinato

Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell’art. 65 del predetto decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 

38.72

Ulivi, Demasi, Cozzolino

Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell’art. 65 del predetto decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 

38.73

Tarolli, Ciccanti

Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell’art. 65 del predetto decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 

38.74

Bastianoni

Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «, fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell’art. 65 del predetto decreto».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

38.75

Collino

Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell’art. 65 del predetto decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 

38.76

Giaretta

Al comma 9, dopo le parole: «non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;» inserire le seguenti: «, fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli artt. 62 e 67 del decreto legislativo n. 507/93, e nel rispetto del disposto dell’art. 65 del predetto decreto».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo: Art. 70, comma 2: (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

 

38.77a

Il Relatore

Al comma 9, sostituire le parole: «al comune» con le seguenti: «presso il comune».

 

38.78

Montino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui cl capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

b) al comma 2, dopo la parola “tariffa“ aggiungere le seguenti parole: “avente natura tributaria“;

c) il comma 1-bis è abrogato;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. I comuni devono provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.“;

e) il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso. La riscossione spontanea può essere effettuata anche mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva è effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 mediante iscrizione a ruolo. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l’obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa.“»;

f) il comma 16 è sostituito dal seguente: “16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed è altresì in facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata. eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare.“;

g) dopo il comma 17 aggiungere il seguente: “17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all’articolo 12 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992. n. 546.“».

 

38.79

Grillo, Cicolani, Guasti, Pessina, Lauro

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. I comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni relative alle entrate tributarie ed extratributarie comunali, a dipendenti comunali o delle società incaricate delle operazioni, anche disgiunte, di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali. Il conferimento della funzione di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale con l’efficacia di cui all’art. 2700 c.c. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei preposti uffici comunali».

Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero degli esteri ridurre gli importi di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007.

 

38.80

Giaretta

Dopo il comma 9 inserire il seguente.

«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche in sede di determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997».

 

38.81

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

38.82a

Il Relatore

Al comma 10, capoverso: «Art. 52-bis», dopo le parole: «dal contratto» sopprimere le seguenti: «in misura».

 

38.83

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente,

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

38.84

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 11, alinea “Art. 41-ter“, comma 1, sostituire la parola: «10» con l’altra: «20».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

38.85

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 11, alinea articolo “41-ter“. comma 2, sostituire la parola: «10» con l’altra: «25».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

38.86

Battisti

Alla fine del comma 12 dopo le parole: «n. 431» aggiungere le seguenti: «, nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell’edilizia residenziale pubblica».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

38.87

Curto

Al comma 12, dopo le parole: «n. 431» aggiungere le seguenti: «nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell’edilizia residenziale pubblica».

 

38.88

Tarolli, Ciccanti

Al comma 12, dopo le parole: «n. 431» aggiungere le seguenti: «nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell’edilizia residenziale pubblica».

 

38.89

Eufemi, Iervolino

Al comma 13, dopo le parole: «anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322», sono inserite le seguenti: «e di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto dirigenziale del Ministero delle finanze entrate 31 luglio 1998».

 

38.90

Collino, Massucco, Mugnai, Pontone, Semeraro

Sopprimere il comma 14.

 

38.91

Ciccanti, Tarolli

Sopprimere il comma 14.

 

38.92

Pastore

Sopprimere il comma 15.

 

38.93

Legnini, Calvi, Ayala, Maritati, Fassone

Sopprimere il comma 15.

 

38.94

Caruso Antonino

Sopprimere il comma 15.

 

38.95

Pastore

Sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. Il comma 6 dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 non si applica ai contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati».

 

38.124

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La nullità del contratto non comporta la perdita del diritto dell’affittuario ad occupare l’unità immobiliare, non è causa di sfratto e produce l’automatica riscrittura dello stesso , secondo le norme relative al canale concordato previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

38.96

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

15-ter. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

15-quater. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ruolo, il ruolo stesso deve essere reso esecutivo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ingiunzione ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910 l’ingiunzione stessa deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.

15-quinquies. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell’istanza.

15-sexies. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

15-septies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15-octies. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

15-nonies. All’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera «e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15-decies. Sono abrogate le seguenti disposizioni: gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6: 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis, 12 dalle parole: “; il ruolo“ fino a “di sospensione“ e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

 

38.97

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma:

“8) I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili di cui al precedente comma ’possa essere aumentato fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione. In tale ipotesi non trova applicazione l’articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui consente l’aumento dell’aliquota fino ad un massimo di 2 punti“».

 

38.98

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il comma 41, dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

“41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’articolo 32 del decreto-legge 3u settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta con riferimento alle annualità, anche parziali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o quella, se antecedente, in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. Il versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, entro il 30 giugno 2005, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d’imposta“».

 

38.99

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma:

“7-bis. I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, a dell’imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentato fino ad un terzo per li unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal possessore o dai suo familiari o siano comunque tenute a propria disposizione. In tale ipotesi non trova applicazione l’articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui consente l’aumento dell’aliquota fino ad un massimo di 2 punti“».

 

38.100

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato il comma 4 dell’articolo 5;

b) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: “l’adibita ad abitazione principale del soggetto passivo“ si aggiungono le seguenti: “, intendendosi per tale salvo prova contraria quella di residenza anagrafica“;

c) all’articolo 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Dichiarazione e versamento dell’imposta“; i commi 1, 2, 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7 nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall’inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti erogati o autentica registrati con le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell’atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all’Agenzia del territorio sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell’Agenzia stessa con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell’Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani e con l’Agenzia del territorio. sentito il Consiglio nazionale del notariato sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell’imposta, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani è approvato il modello di dichiarazione anche congiunta da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 15 giugno pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 i comuni possono utilizzare per il versamento dell’imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento:

al comma 5 le parole da: ’Al fine di’ a ’suddette anagrafi’ sono sostituite dalle seguenti: ’Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un’efficace azione accertativa del comuni e per assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti l’Associazione nazionale del comuni italiani (Anci) organizzare le relative attività strumentali’; dopo le parole ‘alla riscossione’ aggiungere ‘, riversato, nel caso di gestione diretta a cura del tesoriere’;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

’6. Per gli immobili compresi nel fallimento nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazioni degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.’;

d) all’articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all’articolo 12, comma 1, la parola ’novanta’ è sostituita dalla seguente: ’sessanta’;

15-ter. All’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera 1) del comma I è sostituita dalla seguente ’l) semplificare e razionalizzare il procedimento. accertamento anche alfine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo’;

b) è abrogata la lettera n) del comma 1;

c) i commi 2 e 3 sono soppressi;

15-quater. All’articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: ’dell’articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti’ dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 11;.

15-quinquies. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per gli ani che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1º gennaio 2000, anche per li periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell’attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita;

15-sexies. L’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d’imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi, nonché al rimborso delle somme versato in eccedenza;

15-septies. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all’aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all’informatizzazione degli uffici stessi“».

 

38.101

Giaretta

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L’articolo 7 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si interpreta nel senso che l’esenzione ivi prevista si applica anche nei casi in cui l’attività sia qualificata ai fini fiscali e commerciale».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 17, aggiungere il seguente: «17bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 3 per cento».

 


38.102

Ferrara, Lauro

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili per i quali hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d’anno, possono definire le proprie posizioni irregolari nei confronti dell’erario ai fini delle imposte diverse dalle imposte sui redditi, mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 30 aprile 2005, con versamento di 4 euro per metro quadro in ragione d’anno, per ogni unità immobiliare oggetto della definizione. Si presume, salvo documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 marzo 2005 la seconda entro il 31 marzo 2006, la terza entro il 31 marzo 2007. In caso di rateazione sono dovuti gli interessi al tasso legale sulla seconda e sulla terza rata a decorrere dal 31 marzo 2005.

15-ter. Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma 15-bis sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all’avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano. Non si fa luogo alla restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili eventualmente in eccesso. Gli enti locali, con proprie deliberazioni, stabiliscono l’entità e le scadenza che i soggetti di cui al comma 15-bis. sono tenuti a versare per il mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali. Le comunicazioni di cui al presente comma costituiscono titolo per l’applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.

15-quater. Il perfezionamento della procedura prevista dai commi da 15-bis a 15-quinquies comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull’immobile nonché l’estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie.

15-quinquies. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono al censimento degli immobili privati dati in locazione commerciale, per civile abitazione o destinati a locazione turistica temporanea anche di durata inferiore al mese insistenti sul proprio territorio, anche mediante l’incrocio dei dati presenti per registri anagrafici dell’amministrazione comunale con quelli rilevati direttamente da personale appositamente preposto nonché acquisiti dalle aziende di soggiorno, pro loco, uffici turistici e dai soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare operanti nel territorio comunale che, se richiesti, non possono rifiutare la comunicazione e l’acquisizione dei dati citati.

15-sexies. Ai fini di repressione dell’evasione fiscale, della salvaguardia delle entrate proprie degli enti locali per i tributi e canoni di rispettiva competenza e per il più efficiente contrasto all’immigrazione clandestina attraverso il capillare controllo della destinazione effettiva degli immobili, la Guardia di finanza avvia un programma speciale di verifiche specifiche nel settore delle locazioni commerciali o per civile abitazione, che deve risultare operativo dal 31 marzo 2005. Il programma, sulla base anche delle risultanze acquisite presso altri uffici ed enti pubblici, Camere di commercio le verifiche nelle aree dove si registrano maggiori anomalie in base ai dati disponibili e deve assicurare non meno di 100.000 verifiche annue. A tale fine, possono essere acquisite anche le dichiarazioni della persona, fisica o giuridica, identificata come conduttore».

Conseguentemente, alla tabella C, legge n. 468 del 1978, riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Articolo 9-ter. fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) apportare le seguenti modificazioni:

2005: + 126.000;

2006: + 708.000;

2007: + 463.000.

 

38.103

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. I comuni possono con proprio regolamento istituire ed applicare un contributo finalizzato in base ai seguenti principi:

1) straordinarietà e temporaneità del contributo;

2) il contributo deve essere finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica e non può essere ripetuto per la medesima opera;

3) i soggetti passivi possono essere persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti nel territorio comunale;

15-ter. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze da emanare entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e i limiti per l’applicazione del contributo».

 

38.104

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis I comuni possono con proprio regolamento istituire ed applicare un contributo finalizzato in base ai seguenti principi:

1) straordinarietà e temporaneità del contributo;

2) il contributo deve essere finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica e non può essere ripetuto per la medesima opera;

3) i soggetti passivi possono essere persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti nel territorio comunale.

Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze da emanare entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e i limiti per l’applicazione del contributo».

 

38.105

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 7, è aggiunto il seguente periodo:

Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di L cui all’articolo 37, comma 5».

 

38.106

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 7 è aggiunto il seguente periodo:

Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5».

 

38.107

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. L’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d’imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta senza l’applicazione di sanzioni e di interessi. nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza».

 

38.108

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. L’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 è così modificato: dopo le parole: “modificazioni“, aggiungere le seguenti parole: “di categoria catastale da A1 a A9 e le relative pertinenze con esclusione di quelle non utilizzate come civile abitazione“».

 

38.109

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. L’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1993, n. 75 è così modificato: dopo le parole modificazioni, aggiungere le seguenti: “di categoria catastale da A1 a A9 e le relative pertinenze con esclusione di quelle non utilizzate come civile abitazione“».

 

38.110

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. Il comma 41, dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

“41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, è dovuta con riferimento alle annualità, anche parziali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o quella, se antecedente, in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. Il versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, entro il 30 giugno 2005, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d’imposta“».

 

38.111

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L’articolo 1 è abrogato;

b) all’articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole da: “per l’applicazione“ fino a: “sulla pubblicità e“, i commi 5 e 6 sono abrogati;

c) all’articolo 4, comma 1, sono soppresse le parole: “dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e“;

d) gli articoli da 5 a 17 e gli articoli da 23, 24 e 35 sono abrogati.

2. Al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell’articolo 38 dopo le parole: “e simili infissi di carattere stabile“ inserire le parole: “e delle tende retrattili“;

b) il comma 4 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente:

“4. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) all’articolo 39 è aggiunto il seguente periodo: “Per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari sono solidalmente obbligati al pagamento della tassa chi dispone dell’impianto e chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

d) la rubrica dell’articolo 42 è sostituita dalla seguente: “Determinazione della tassa“. I commi 1, 2 e 5 dell’articolo 42 sono abrogati;

e) Il comma 6 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui vengono realizzate contemporaneamente nella stessa area occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, deve essere corrisposta solo la tassa relativa alla fattispecie che determina un importo più elevato“.

f) L’articolo 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 43. - (Canone di concessione) – 1. L’applicazione della tassa non esclude, fatta salva la fattispecie di cui all’articolo 46, il pagamento di un canone di concessione stabilito con regolamento in base al valore economico dell’occupazione del suolo pubblico determinato in relazione all’apporto che detta occupazione reca all’attività con essa esercitata“;

g) L’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“Art. 44. - (Tariffe per le occupazioni ordinarie) – 1. La tariffa massima in base alla quale applicare la tassa per anno solare è pari a 80 euro per metro quadrato di superficie occupata, per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa massima è pari al settanta per cento di questa.

2. La tariffa può essere maggiorata fino al 200 per cento per particolari zone del territorio comunale in relazione alla loro importanza economica; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa per tali ipotesi, può essere maggiorata fino al 50 per cento; in ogni caso, la superficie complessiva di tali zone non può superare il 30 per cento del centro abitato come determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Per le occupazioni di durata inferiore a sei mesi nel corso dell’anno, la tassa è dovuta per ogni mese in base ad una tariffa massima pari ad un sesto di quella annuale. Per occupazioni inferiori ad un mese la tariffa massima, per ogni giorno, è pari ad un sesto di quella mensile.

4. Il comune può prevedere l’applicazione di una tariffa massima pari alla metà di quella di cui al comma 1 per le occupazioni realizzate con passi carrabili che comportino la modifica o l’interruzione del piano stradale. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare.

5. La tassa non è dovuta per gli accessi a raso, come definiti dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a meno che venga richiesta l’occupazione del suolo pubblico per ottenere il divieto di sosta nella zona antistante il passo stesso ed il posizionamento del relativo segnale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in questo caso la tassa è determinata in base ai criteri ed alla tariffa prevista per i passi carrabili.

6. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa di cui al presente articolo è ridotta ad un quarto.

7. Per l’occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, le tariffe non possono essere superiori a quelle previste dai commi 1, primo periodo, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo“;

h) L’articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Art. 45. (Occupazione con mezzi pubblicitari) – 1. Le occupazioni delle aree di cui all’articolo 3, realizzate con impianti destinati all’effettuazione della pubblicità esterna sono assoggettate alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per metro quadrato di superficie dell’impianto pubblicitario nelle misure e con le modalità di cui all’articolo 44, commi 1. 2. 3 e 7. Per superfici superiori a 6 e fino a 9 metri quadrati, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per superfici superiori a 9 metri quadrati la maggiorazione è del 100 per cento.

2. A titolo di rilascio dell’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle occupazioni realizzate su aree private, ad eccezione di quella all’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando la pubblicità risulti visibile da spazi ed aree pubbliche. Dette disposizioni si applicano altresì alla pubblicità effettuata con affissioni che non comportino occupazione, a quella realizzata con aeromobili, palloni frenati simili; a quella effettuata all’esterno ed all’interno di veicoli pubblici ed all’esterno di veicoli privati. La tariffa massima applicabile è pari alla metà di quella stabilita al comma 1“;

i) L’articolo 46 è sostituito dal seguente:

“Art. 46. - (Servizi a rete) – 1. Per l’occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la tassa è dovuta dal soggetto titolare dell’atto di concessione sulla base di una tariffa forfettaria di 1 euro per ogni utenza del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti in ciascun comune, con un minimo di euro 500 per comune.

2. La tassa è comprensiva degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.

3. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Per le occupazioni del suolo provinciale è dovuta una tassa pari al 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 per il numero complessivo delle utenze presenti in ciascun comune compreso nel territorio della provincia.

5. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti possono imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime“.

j) L’articolo 47 è sostituito dal seguente:

“Art. 47. - (Distributori di carburanti) - Per le occupazioni del sottosuolo comunale o provinciale con serbatoi per la distribuzione di carburanti si applica una tariffa annua di 100 euro per serbatoi di capacità complessiva non superiore a tremila litri, se i serbatoi sono di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità“.

k) L’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“Art. 48. - (Riduzioni) – 1. La tariffa è ridotta in ogni caso almeno del 50 per cento per superfici eccedenti i mille metri quadrati.

2. La tariffa può essere ridotta dell’80 per cento in caso di occupazione del suolo pubblico realizzata:

a) in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

b) con spettacoli viaggianti;

c) per l’esercizio dell’attività edilizia“.

I) Nell’articolo 49, aggiungere al comma 1, dopo la lettera g), le seguenti lettere:

g-bis) le insegne di esercizio che complessivamente per ciascuna sede adibita alla vendita di beni o alla prestazione di servizi non superino la superficie di cinque metri quadrati;

g-ter) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto, limitatamente alla superficie utilizzata da tali indicazioni“.

m) L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 50. - (Dichiarazione e pagamento della tassa) – 1. Prima di iniziare l’occupazione del suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune o alla provincia apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l’ubicazione dell’occupazione. Per l’occupazione del suolo pubblico inferiore ad un mese il pagamento della tassa equivale a dichiarazione.

2. Il pagamento dell’imposta annuale può essere effettuato anche utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di eguale importo di cui la prima avente scadenza entro il 15 giugno e la seconda entro il 15 dicembre di ciascun anno; il contribuente può effettuare un unico versamento pagando l’imposta complessiva entro il 15 giugno. Il pagamento della tassa inferiore all’anno può essere effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, o con modalità da questi stabilite, al momento del rilascio dell’atto amministrativo. Per l’occupazione del suolo pubblico che non prevede il rilascio di un atto amministrativo il pagamento della tassa deve essere effettuato contestualmente all’occupazione“.

n) nell’articolo 51 il comma 1 è abrogato; il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Il comune o la provincia procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. “Nel comma 3 le parole terzo anno“ sono sostituite dalle parole: “quinto anno“. Il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La riscossione coattiva dell’imposta è effettuata secondo le modalità previste dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La relativa cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine di tre anni da quando l’accertamento è divenuto definitivo“.

o) L’articolo 52 è abrogato;

p) Il comma 4 dell’articolo 53 è sostituito dal seguente:

“La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi della tassa è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;

q) dopo l’articolo 53, è aggiunto il seguente:

“Art. 53-bis. (Sanzioni amministrative) 1. Per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni amministrative tributarie previste nell’articolo 53, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Il comune e la provincia dispongono l’immediata rimozione degli impianti che costituiscono occupazione abusiva e delle affissioni abusive secondo le disposizioni dell’articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con successiva modificazione di apposito verbale di contestazione a norma dell’articolo 201 del medesimo decreto legislativo. altresì disposta l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che il messaggio sia privato di efficacia pubblicitaria.

3. Per il pagamento delle sanzioni e dei costi di rimozione dell’installazione abusiva si applica il comma 1-bis dell’articolo 39 del medesimo decreto legislativo“;

r) L’articolo 57 è abrogato.

3. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

4. La misura della tariffa della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere aggiornata ogni biennio con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la conferenza Stato-Città.

5. Per la prima applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e fino all’approvazione della relativa deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe previgenti per le analoghe fattispecie.

6. Ai soggetti cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è attribuita la gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni o/e questa non sia già effettuata da altro soggetto, indicato dallo stesso articolo 52. A tal fine le condizioni contrattuali e il relativo compenso sono stabiliti d’accordo tra le parti avendo riguardo alle nuove modalità di applicazione della tassa. In ogni caso a detti contratti, si applica il disposto dell’articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

38.112

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L’articolo 1 è abrogato;

b) all’articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole da: “per l’applicazione“ fino a: “sulla pubblicità e“, i commi 5 e 6 sono abrogati;

c) all’articolo 4, comma 1, sono soppresse le parole: “dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e“;

d) gli articoli da 5 a 17 e gli articoli da 23, 24 e 35 sono abrogati.

15-bis. Al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell’articolo 38 dopo le parole: “e simili infissi di carattere stabile“ inserire le parole: “e delle tende retrattili“;

b) il comma 4 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente:

“4. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) all’articolo 39 è aggiunto il seguente periodo: “Per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari sono solidalmente obbligati al pagamento della tassa chi dispone dell’impianto e chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

d) la rubrica dell’articolo 42 è sostituita dalla seguente: “Determinazione della tassa“. I commi 1, 2 e 5 dell’articolo 42 sono abrogati;

e) Il comma 6 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui vengono realizzate contemporaneamente nella stessa area occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, deve essere corrisposta solo la tassa relativa alla fattispecie che determina un importo più elevato“.

f) L’articolo 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 43. - (Canone di concessione) – 1. L’applicazione della tassa non esclude, fatta salva la fattispecie di cui all’articolo 46, il pagamento di un canone di concessione stabilito con regolamento in base al valore economico dell’occupazione del suolo pubblico determinato in relazione all’apporto che detta occupazione reca all’attività con essa esercitata“;

g) L’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“Art. 44. - (Tariffe per le occupazioni ordinarie) – 1. La tariffa massima in base alla quale applicare la tassa per anno solare è pari a 80 euro per metro quadrato di superficie occupata, per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa massima è pari al settanta per cento di questa.

2. La tariffa può essere maggiorata fino al 200 per cento per particolari zone del territorio comunale in relazione alla loro importanza economica; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa per tali ipotesi, può essere maggiorata fino al 50 per cento; in ogni caso, la superficie complessiva di tali zone non può superare il 30 per cento del centro abitato come determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Per le occupazioni di durata inferiore a sei mesi nel corso dell’anno, la tassa è dovuta per ogni mese in base ad una tariffa massima pari ad un sesto di quella annuale. Per occupazioni inferiori ad un mese la tariffa massima, per ogni giorno, è pari ad un sesto di quella mensile.

4. Il comune può prevedere l’applicazione di una tariffa massima pari alla metà di quella di cui al comma 1 per le occupazioni realizzate con passi carrabili che comportino la modifica o l’interruzione del piano stradale. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare.

5. La tassa non è dovuta per gli accessi a raso, come definiti dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a meno che venga richiesta l’occupazione del suolo pubblico per ottenere il divieto di sosta nella zona antistante il passo stesso ed il posizionamento del relativo segnale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in questo caso la tassa è determinata in base ai criteri ed alla tariffa prevista per i passi carrabili.

6. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa di cui al presente articolo è ridotta ad un quarto.

7. Per l’occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, le tariffe non possono essere superiori a quelle previste dai commi 1, primo periodo, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo“;

h) L’articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Art. 45. (Occupazione con mezzi pubblicitari) – 1. Le occupazioni delle aree di cui all’articolo 3, realizzate con impianti destinati all’effettuazione della pubblicità esterna sono assoggettate alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per metro quadrato di superficie dell’impianto pubblicitario nelle misure e con le modalità di cui all’articolo 44, commi 1. 2. 3 e 7. Per superfici superiori a 6 e fino a 9 metri quadrati, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per superfici superiori a 9 metri quadrati la maggiorazione è del 100 per cento.

2. A titolo di rilascio dell’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle occupazioni realizzate su aree private, ad eccezione di quella all’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando la pubblicità risulti visibile da spazi ed aree pubbliche. Dette disposizioni si applicano altresì alla pubblicità effettuata con affissioni che non comportino occupazione, a quella realizzata con aeromobili, palloni frenati simili; a quella effettuata all’esterno ed all’interno di veicoli pubblici ed all’esterno di veicoli privati. La tariffa massima applicabile è pari alla metà di quella stabilita al comma 1“;

i) L’articolo 46 è sostituito dal seguente:

“Art. 46. - (Servizi a rete) – 1. Per l’occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la tassa è dovuta dal soggetto titolare dell’atto di concessione sulla base di una tariffa forfettaria di 1 euro per ogni utenza del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti in ciascun comune, con un minimo di euro 500 per comune.

2. La tassa è comprensiva degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.

3. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

4. Per le occupazioni del suolo provinciale è dovuta una tassa pari al 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 per il numero complessivo delle utenze presenti in ciascun comune compreso nel territorio della provincia.

5. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti possono imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime“.

j) L’articolo 47 è sostituito dal seguente:

“Art. 47. - (Distributori di carburanti) - Per le occupazioni del sottosuolo comunale o provinciale con serbatoi per la distribuzione di carburanti si applica una tariffa annua di 100 euro per serbatoi di capacità complessiva non superiore a tremila litri, se i serbatoi sono di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità“.

k) L’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“Art. 48. - (Riduzioni) – 1. La tariffa è ridotta in ogni caso almeno del 50 per cento per superfici eccedenti i mille metri quadrati.

2. La tariffa può essere ridotta dell’80 per cento in caso di occupazione del suolo pubblico realizzata:

a) in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

b) con spettacoli viaggianti;

c) per l’esercizio dell’attività edilizia“.

I) Nell’articolo 49, aggiungere al comma 1, dopo la lettera g), le seguenti lettere:

g-bis) le insegne di esercizio che complessivamente per ciascuna sede adibita alla vendita di beni o alla prestazione di servizi non superino la superficie di cinque metri quadrati;

g-ter) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto, limitatamente alla superficie utilizzata da tali indicazioni“.

m) L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 50. - (Dichiarazione e pagamento della tassa) – 1. Prima di iniziare l’occupazione del suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune o alla provincia apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l’ubicazione dell’occupazione. Per l’occupazione del suolo pubblico inferiore ad un mese il pagamento della tassa equivale a dichiarazione.

2. Il pagamento dell’imposta annuale può essere effettuato anche utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di eguale importo di cui la prima avente scadenza entro il 15 giugno e la seconda entro il 15 dicembre di ciascun anno; il contribuente può effettuare un unico versamento pagando l’imposta complessiva entro il 15 giugno. Il pagamento della tassa inferiore all’anno può essere effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, o con modalità da questi stabilite, al momento del rilascio dell’atto amministrativo. Per l’occupazione del suolo pubblico che non prevede il rilascio di un atto amministrativo il pagamento della tassa deve essere effettuato contestualmente all’occupazione“.

n) nell’articolo 51 il comma 1 è abrogato; il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Il comune o la provincia procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. “Nel comma 3 le parole terzo anno“ sono sostituite dalle parole: “quinto anno“. Il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La riscossione coattiva dell’imposta è effettuata secondo le modalità previste dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La relativa cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine di tre anni da quando l’accertamento è divenuto definitivo“.

o) L’articolo 52 è abrogato;

p) Il comma 4 dell’articolo 53 è sostituito dal seguente:

“La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi della tassa è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;

q) dopo l’articolo 53, è aggiunto il seguente:

“Art. 53-bis. (Sanzioni amministrative) 1. Per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni amministrative tributarie previste nell’articolo 53, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Il comune e la provincia dispongono l’immediata rimozione degli impianti che costituiscono occupazione abusiva e delle affissioni abusive secondo le disposizioni dell’articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con successiva modificazione di apposito verbale di contestazione a norma dell’articolo 201 del medesimo decreto legislativo. altresì disposta l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che il messaggio sia privato di efficacia pubblicitaria.

3. Per il pagamento delle sanzioni e dei costi di rimozione dell’installazione abusiva si applica il comma 1-bis dell’articolo 39 del medesimo decreto legislativo“;

r) L’articolo 57 è abrogato.

15-quater. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

15-quinquies. La misura della tariffa della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere aggiornata ogni biennio con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la conferenza Stato-Città.

15-sexies. Per la prima applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e fino all’approvazione della relativa deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe previgenti per le analoghe fattispecie.

15-septies. Ai soggetti cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è attribuita la gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni o/e questa non sia già effettuata da altro soggetto, indicato dallo stesso articolo 52. A tal fine le condizioni contrattuali e il relativo compenso sono stabiliti d’accordo tra le parti avendo riguardo alle nuove modalità di applicazione della tassa. In ogni caso a detti contratti, si applica il disposto dell’articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

38.113

Muzio, Marino, Pagliaruolo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (i cui al capo 111 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dall’entrata in vigore della presente disposizione.

b)al comma 2, dopo la parola “tariffa“ aggiungere le seguenti parole: avente natura tributaria“;

c) il comma 1-bis è abrogato;

d) il comma 13 è sostituito da seguente:

“13. I comuni devono provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2 entro tre ani dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.“;

e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso. Il Comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva è effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2000, n. 112 mediante iscrizione a ruolo. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l’obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa.“;

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed è altresì in facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare.“;

g) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

“17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all’articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.“».

 

38.114

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1 La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“;

b) al comma 2, dopo la parola: “Tariffa“ aggiungere le seguenti parole: “avente natura tributaria“;

c) il comma 1-bis. è abrogato;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. I comuni devono provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.“;

e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso. Il Comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva è effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 mediante iscrizione a ruolo. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l’obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa.“;

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti sulle strade ed aree pubbliche ed è altresì in facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare.“;

g) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

“17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all’articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.“».

 

38.115

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. L’articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 133 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998, relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole si interpreta nel senso che deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

 

38.116

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, s’interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale, indicati nell’articolo 10 ultimo comma, della legge 11l luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale anche se fisicamente non incorporati al suolo».

 

38.117

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 s’interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale, indicati nell’art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono all determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

 

38.118

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso li realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del Comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato. I Comuni nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 18 e 19 del Decreto Legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni per l’erogazione dei servizi metropolitani possono affidare in concessione l’infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L’infrastruttura può essere altresì conferita dal Comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13, dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 14 comma 1. lettera G) del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d’uso della stessa».

 

38.119

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del Comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato. I Comuni nel rispetto della disciplina dettata dall’art 18 e 19 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni per l’erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l’infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L’infrastruttura può essere altresì conferita dal Comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13, dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 come modificato dall’articolo 1l4 comma 1, lettera G) del Decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d’uso della stessa».

 

38.120

Muzio, Marino, Pagliarulo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di accertamento de violazioni alle disposizioni relative alle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, a dipendenti comunali o delle società incaricate delle operazioni, anche disgiunte. di controllo, liquidazione. accertamento e riscossione dei tributi delle altre entrate comunali.

Il conferimento della funzione di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale con l’efficacia di cui all’art. 2700 del codice civile.

La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei preposti uffici comunali».

 

38.121

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di accertamento delle violazioni all disposizioni relative alle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, a dipendenti comunali o delle società incaricate delle operazioni, anche disgiunte, di controllo, liquidazione accertamento e riscossione dei tributi delle altre entrate comunali. Il conferimento della funzione di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale con l’efficacia di cui all’art. 2700 del codice civile L,a procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei preposti uffici comunali».

 

38.122

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. L’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d’imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza».

 

38.123

Ciccanti, Tarolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16. All’’articolo 1, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) pagamento dilazionato in quindici, venti e trenta anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia del costo dell’alloggio».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate cap. 3890, 3891 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate cap. 7775):

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

38.125

Manzione

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di contrastare fenomeni di elusione fiscale e garantire la certezza sulla proprietà immobiliare, consentendo la corretta attuazione della pubblicità delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, è fatto divieto di istituire archivi o conservatorie parallele tramite l’acquisizione giornaliera di tutte le formalità ipotecarie o attraverso l’acquisizione dell’elenco soggetti.».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’eventuale onere.

 

38.126

Fabbris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L’articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 133/94, come modificato D.P.R. n. 139/98 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, si interpreta nel senso che deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti.».

 

38.127

Curto, Zappacosta

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. (Norme per la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale) – Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del Territorio:

a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo.

c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l’avvenuto deposito presso i Comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti da tecnico che li ha redatti e dai soggetti che anno titolarità sui beni;

d) sono stabilite, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.».

 

38.128

Cicolani

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il reddito da locazione di case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, acquistate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è soggetto, per la durata di dieci anni, ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 12,50 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 9.600;

2006: – 9.600;

2007: – 9.600.

 

38.0.1

Ferrara, Lauro

Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: “30 settembre 2004“ ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2005“».

Conseguentemente, alla tabella C, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti modificazioni:

2005: + 45.000;

2006: + 11.500;

2007: + 12.000.

38.0.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ruolo, il ruolo stesso deve essere reso esecutivo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ingiunzione ai sensi del R. D. n. 639 del 1910, l’ingiunzione stessa deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera: “e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.“.

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; 12 dalle parole: “il ruolo“ fino a “di sospensione“ e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.».

 

38.0.3

Vitali, Brunale, Battaglia, Maritati, Basso, Baratella

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ruolo, il ruolo stesso deve essere reso esecutivo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ingiunzione ai sensi del R. D. n. 639 del 1910, l’ingiunzione stessa deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera: “e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.“.

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

b) gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; 12 dalle parole: “il ruolo“ fino a “di sospensione“ e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.».

 

38.0.4 (testo 2)

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modificazioni all’imposta comunale sugli immobili)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato il comma 4 dell’articolo 5;

b) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo“ si aggiungono le seguenti parole: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella 1 residenza anagrafica“.

c) all’articolo 10:

la rubrica è sostituita dalla seguente: “Dichiarazione e versamento dell’imposta“;

i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall’inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la di disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell’atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all’Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell’Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell’Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani e con l’Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell’imposta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 15 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,i comuni possono utilizzare per il versamento dell’imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento“.

al comma 5 le parole da “Al fine di“ a “suddette anagrafi“ sono sostituite dalle seguenti “Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conosciuti per un’efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali“, dopo le parole “alla riscossione“ aggiungere “, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere“.

il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento“.

d) all’articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all’articolo 127 comma 1, la parola “novanta“ è sostituita dalla seguente “sessanta“;

2. All’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera 1) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti potenziare l’attività di controllo sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo“;

è abrogata la lettera n) del comma 1;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

3. All’articolo 2, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole “dell’articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni“ sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 41“.

4. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1º gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell’attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita.

5. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all’aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all’informatizzazione degli uffici stessi».

 

38.0.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modificazioni all’imposta comunale sugli immobili)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato il comma 4 dell’articolo 5;

b) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo“ si aggiungono le seguenti parole: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella 1 residenza anagrafica“.

c) all’articolo 10:

la rubrica è sostituita dalla seguente: “Dichiarazione e versamento dell’imposta“;

i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall’inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la di disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell’atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all’Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell’Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell’Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani e con l’Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell’imposta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 15 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,i comuni possono utilizzare per il versamento dell’imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento“.

al comma 5 le parole da “Al fine di“ a “suddette anagrafi“ sono sostituite dalle seguenti “Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conosciuti per un’efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali“, dopo le parole “alla riscossione“ aggiungere “, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere“.

il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento“.

d) all’articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all’articolo 127 comma 1, la parola “novanta“ è sostituita dalla seguente “sessanta“;

2. All’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera 1) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti potenziare l’attività di controllo sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo“;

è abrogata la lettera n) del comma 1;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

3. All’articolo 2, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole “dell’articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni“ sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 41“.

4. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1º gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell’attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita.

5. L’articolo 74, comma 1. della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d’imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi, nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza.

6. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all’aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all’informatizzazione degli uffici stessi».

 

38.0.5 (testo 2)

Vitali, Brunale, Battaglia Giovanni, Maritati, Basso, Baratella

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modificazioni all’imposta comunale sugli immobili)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato il comma 4 dell’articolo 5;

b) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo“ si aggiungono le seguenti parole: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella 1 residenza anagrafica“.

c) all’articolo 10:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Dichiarazione e versamento dell’imposta“;

2) i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall’inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la di disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell’atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all’Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell’Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell’Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani e con l’Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell’imposta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 15 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,i comuni possono utilizzare per il versamento dell’imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento“.

3) al comma 5 le parole da “Al fine di“ a “suddette anagrafi“ sono sostituite dalle seguenti “Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conosciuti per un’efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali“, dopo le parole “alla riscossione“ aggiungere “, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere“.

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento“.

d) all’articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all’articolo 127 comma 1, la parola “novanta“ è sostituita dalla seguente “sessanta“;

2. All’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera 1) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti potenziare l’attività di controllo sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo“;

è abrogata la lettera n) del comma 1;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

3. All’articolo 2, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole “dell’articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni“ sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 41“.

4. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1º gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell’attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita.

5. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all’aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all’informatizzazione degli uffici stessi».

 

38.0.5

Vitali, Brunale, Battaglia Giovanni, Maritati, Basso, Baratella

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modificazioni all’imposta comunale sugli immobili)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato il comma 4 dell’articolo 5;

b) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo“ si aggiungono le seguenti parole: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella 1 residenza anagrafica“.

c) all’articolo 10:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Dichiarazione e versamento dell’imposta“;

2) i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall’inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la di disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell’atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all’Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell’Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell’Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani e con l’Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell’imposta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.

2. L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 15 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.

4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,i comuni possono utilizzare per il versamento dell’imposta anche il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento“.

3) al comma 5 le parole da “Al fine di“ a “suddette anagrafi“ sono sostituite dalle seguenti “Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conosciuti per un’efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali“, dopo le parole “alla riscossione“ aggiungere “, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere“.

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento“.

d) all’articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

e) all’articolo 127 comma 1, la parola “novanta“ è sostituita dalla seguente “sessanta“;

2. All’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera 1) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti potenziare l’attività di controllo sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo“;

è abrogata la lettera n) del comma 1;

i commi 2 e 3 sono soppressi.

3. All’articolo 2, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole “dell’articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni“ sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 41“.

4. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1º gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell’attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita.

5. L’articolo 74, comma 1. della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d’imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi, nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza.

6. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all’aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all’informatizzazione degli uffici stessi».

 

38.0.6

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2005 e per i successivi anni 2006 e 2007 a favore dei coniugi delle famiglie di nuova formazione è riconosciuto un credito d’imposta sino ad un massimo di euro 5000 pari all’IVA risultante dalle fatture relative ad acquisti di: mobili, elettrodomestici, arredi per la casa, spese per la celebrazione delle nozze, spese per la ristrutturazione dell’immobile ove i coniugi stabiliranno la propria residenza.

Con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione saranno stabiliti le modalità, ed i tempi per il pagamento del credito d’imposta che potrà essere erogato previa presentazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate delle relative fatture di acquisto. Con lo stesso regolamento dovrà essere prevista la facoltà per gli aventi diritto di aver liquidato il credito con pagamento diretto presso il competente concessionario della riscossione o in alternativa la possibilità della detrazione dell’intero importo riconosciuto ai sensi dell’articolo 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

 

38.0.7

Vanzo, Moro

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzione imponibile)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, alla quota di retribuzione imponibile percepita in applicazione dei contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, si applica l’aliquota del primo scaglione di reddito di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

All’articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

«Ministero degli affari esteri.

2005: – 80.000;

2006: – 80.000;

2007: – 80.000.

Alla Tabella C apportare la seguente variazione:

Rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze

D.lgs. 300 del 1999: Art. 70, comma 27 agenzie fiscali

2005 – 120.000;

2006: –120.000;

2007: – 120.000.

 

38.0.8

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall’imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell’aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l’aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all’acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all’acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale. tenuti presso Istituti riconosciuti».

Conseguentemente dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2005».

 

38.0.9

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All’articolo 37-bis comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2005».

 

38.0.10

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al primo comma dell’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:

c-quater) le spese sostenute per l’assistenza personale o familiare per un importo non superiore a euro 4.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali deducibili ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10. La detrazione si applica a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni con un reddito complessivo non superiore ad euro 32.600“».

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo. a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

 

38.0.11

Muzio, Marino, Pagliarulo

All’articolo 42, dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 63, dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto le risorse necessarie, possono procedere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato».

Conseguentemente dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art 38-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento“.

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, le parole: “nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45“ sono sostituite dalle seguenti: “nonché dal comma 1 dell’articolo 45“.

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

38.0.12

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. La legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed i decreti legislativi n. 276 del 2003, n. 254 del 2004 e n. 124 del 2004 sono abrogati».

Conseguentemente, dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art 38-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

5. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento“.

6. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, le parole: “nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45“ sono sostituite dalle seguenti: “nonché dal comma 1 dell’articolo 45“.

7. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

38.0.13

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. Al comma 62, articolo 3 della legge n. 350 del 2003, ove ricorrano le parole: “31 dicembre 2004“, sono sostituite con le altre: “31 dicembre 2005“».

Conseguentemente dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art 38-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento“.

10. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446 e successive modificazioni, le parole: “nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45“, sono sostituite dalle seguenti: “nonché dal comma 1 dell’articolo 45“.

11. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

38.0.14

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento“.

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446 e successive modificazioni, le parole: “nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45“ sono sostituite dalle seguenti: “nonché dal comma 1 dell’articolo 45“.

3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

38.0.15

Magnalbò

Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Alienazione degli alloggi in uso al Ministro dell’interno)

1. Con le stesse modalità di cui all’articolo 16, commi 10 e 10-bis della legge 266 del 28 luglio 1999, nel triennio 2005-2007, sono alienati tutti gli immobili del Patrimonio dello Stato, in uso al Ministero dell’interno, concessi in qualità di alloggi individuali al personale della Polizia di Stato e non, ubicati al di fuori, o nel perimetro delle strutture di servizio e/o di quelle non operative, e classificati quali alloggi di servizio connessi all’incarico.

2. L’alienazione di cui al comma precedente avviene sulla base del valore catastale degli immobili e secondo il valore più basso di mercato, sono da sospendere fino al completamento dell’eventuale vendita tutte le azioni di sfratto intraprese o da intraprendere da parte dell’Amministrazione dell’interno, per qualsiasi motivazione nei confronti degli utenti degli alloggi».

 

38.0.16

Angius, Bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Falomi, Turci, Caddeo, Pasquini, Brunale, Bonavita, Coviello, Bastianoni, De Petris, Sodano Tommaso

Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente.

3. Il Governo, nell’ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

a) riferisce l’esito dell’accertamento di cui al comma 2;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l’anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall’attuazione del presente articolo;

c) laddove l’accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l’integrale recupero, nell’ambito dell’anno di imposta successivo.

4. In relazione all’esito dell’accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all’anno d’imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 5 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell’integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all’adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l’integrale recupero, nell’ambito dell’anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981 n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2I novembre 1997, n. 461».

 

38.0.17

Montagnino, Manzione, D’Andrea

Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente.

3. Il Governo, nell’ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

a) riferisce l’esito dell’accertamento di cui al comma 2;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l’anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall’attuazione del presente articolo;

c) laddove l’accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l’integrale recupero, nell’ambito dell’anno di imposta successivo.

4. In relazione all’esito dell’accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all’anno d’imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 5 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell’integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all’adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l’integrale recupero, nell’ambito dell’anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al fine di contrastare fenomeni di elusione fiscale, di garantire la certezza sulla proprietà immobiliare, e al fine di consentire la corretta attuazione della pubblicità delle Conservatorie dei registri immobiliari, è fatto divieto di istituire archivi o conservatorie parallele tramite l’acquisizione dell’elenco soggetti.

2. La vendita di visure e formalità ipotecarie non deve essere effettuata ad un prezzo inferiore all’ammontare dei tributi dovuti all’ufficio dell’Agenzia del territorio».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

38.0.18 (testo 2)

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

AI fine di consentire il più rapido trasferimento e l’effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l’Agenzia del territorio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all’accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L’intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l’aggiornamento. le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

In caso di inerzia dell’Agenzia del territorio, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede – entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 – agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2 tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all’ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.

Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all’esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

 

38.0.18

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

AI fine di consentire il più rapido trasferimento e l’effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l’Agenzia del territorio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all’accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L’intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l’aggiornamento. le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

In caso di inerzia dell’Agenzia del territorio, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede – entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 – agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2 tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all’ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.

Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all’esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

A seguito dell’avvio della fase transitoria, è insediato un Comitato permanente di monitoraggio, composto da cinque componenti, di cui due designati dall’Agenzia del territorio, due designati dall’ANCI e uno designato dall’Ufficio del commissario straordinario per il decentramento delle funzioni catastali. Il Comitato permanente relaziona trimestralmente alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sull’andamento della fase transitoria nei Comuni di cui al comma 2».

 

38.0.19 (testo 2)

Baratella, Vitali, Brunale, Battaglia Giovanni, Maritati, Basso

Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Attribuzioni delle funzioni catastali ai comuni)

1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l’effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l’Agenzia del territorio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all’accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su uno il territorio nazionale. L’intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l’aggiornamento le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

2. In caso di inerzia dell’Agenzia del territorio, l’Ufficio del commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede – entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 – agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all’ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.

4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all’esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti. verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

 


38.0.19

Baratella, Vitali, Brunale, Battaglia Giovanni, Maritati, Basso

Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Attribuzioni delle funzioni catastali ai comuni)

1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l’effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l’Agenzia del territorio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all’accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su uno il territorio nazionale. L’intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l’aggiornamento le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

2. In caso di inerzia dell’Agenzia del territorio, l’Ufficio del commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede – entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 – agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all’ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.

4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all’esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti. verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. A seguito dell’avvio della fase transitoria, è insediato un Comitato permanente di monitoraggio composto da cinque componenti di cui due designati dall’Agenzia del territorio, due designati dall’ANCI e uno designato dall’Ufficio del commissario straordinario per il decentramento delle funzioni catastali. Il Comitato permanente relaziona trimestralmente alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sull’andamento della fase transitoria nei Comuni di cui al comma 2».

 

38.0.20 (testo 2)

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l’effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l’Agenzia del Territorio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all’accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L’intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l’aggiornamento, le modifiche e le variazioni al sistema di gestione. conservazione ed interscambio.

2. In caso di inerzia dell’Agenzia del territorio, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede – entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 – agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici Territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all’ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.

4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all’esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con DPCM previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

 

38.0.20

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di consentire il più rapido trasferimento e l’effettivo esercizio delle funzioni catastali ai Comuni, l’Agenzia del Territorio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le specifiche modalità del sistema di interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati unitamente ai criteri per la gestione della banca dati ivi compresi relativi all’accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio, garantendo la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale. L’intero applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Analogamente si procede per l’aggiornamento, le modifiche e le variazioni al sistema di gestione. conservazione ed interscambio.

2. In caso di inerzia dell’Agenzia del territorio, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, provvede – entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 – agli adempimenti di cui allo stesso comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, tutti i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, saranno ammessi, previa deliberazione dei propri organi, ad una fase transitoria di assunzione ed esercizio in forma diretta delle funzioni catastali della durata di ventiquattro mesi. La delibera verrà trasmessa agli Uffici Territoriali di Governo di competenza e per conoscenza all’ANCI entro il termine di sessanta giorni dal raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.

4. Tutte le procedure tecniche ed amministrative connesse al trasferimento ed all’esercizio delle funzioni catastali ai Comuni di cui al comma 3, anche in deroga alle normative vigenti, verranno definite con DPCM previo parere della Conferenza Stato-Città entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. A seguito dell’avvio della fase transitoria, è insediato un Comitato permanente di monitoraggio, composto da cinque componenti, di cui due designati dall’Agenzia del Territorio, due designati dall’ANCI e uno designato dall’Ufficio del Commissario straordinario per il decentramento delle funzioni catastali. Il Comitato permanente relaziona trimestralmente alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sull’andamento della fase transitoria nei Comuni di cui al comma 2.».

 

38.0.21

Pastore

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 51:

1) al comma 2, alla fine, dopo le parole “in comune commercio“, si aggiungano le parole “salvo il disposto dei commi successivi.“;

2) dopo il comma 2, si aggiungano i seguenti commi:

“2-bis. Per gli atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali di godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito dominicale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati per i coefficienti in vigore al momento della formazione dell’atto. Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi , 3 e 4 del presente articolo.

L’eventuale differenza tra il valore come sopra determinato ed il corrispettivo dichiarato in atto e pattuito in misura superiore al valore stesso è soggetta ad imposta di registro nella misura dello 0,25% ed è esente da imposta ipotecaria e catastale.“;

3) al comma 3, dopo le parole “ai fini dell’eventuale rettifica“ si aggiungano le parole «salvo quanto disposto al precedente comma 2-bis,“;

b) nell’articolo 52:

1) al comma 1, dopo il numero “51“ sono inserite le parole “diversi da quelli per i quali il comma 2-bis dello stesso articolo prevede la determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo pattuito,“;

2) nel comma 4, all’inizio, le parole “Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo“ sono sostituite dalle parole “Non è sottoposto a rettifica il valore“».

 

38.0.22

Battaglia Giovanni, Vitali, Brunale, Maritati, Basso, Baratella

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

“3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio“;

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli imponi liquidati ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali.».

 

38.0.23

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

“3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio“;

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali.».

 

38.0.24

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

“3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio“;

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali.».

 

38.0.25

Giaretta

Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

“3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio“;

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».

 

Art. 39.

39.1

Piccioni

I commi 2, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi ed il comma 10 è sostituito dal seguente:

«2. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è soppresso e all’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, numero 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, numero 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: “b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e presentata, nelle modalità stabilite dallo stesso decreto, entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all’effettuazione della prima operazione senza pagamento dell’imposta;“;

b) nel secondo comma, il primo periodo è soppresso;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“2-bis. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta ai sensi del primo comma devono:

a) indicare in un apposito prospetto della dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto, distintamente per mese, l’ammontare delle operazioni non imponibili e quello degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell’imposta risultante dalle relative fatture e bollette doganali;

b) annotare, entro la fine di ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, ovvero nel registro di cui al precedente comma, l’ammontare di riferimento delle operazioni non imponibili utilizzabile all’inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell’imposta ai sensi della predetta facoltà, risultante dalle relative fatture e bollette doganali. La mancata esecuzione delle annotazioni, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta l’inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria“».

Conseguentemente all’articolo 43 alla tabella A: rubrica: Ministero del lavoro delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

voce: Ministero degli affari esteri.

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

voce: Ministero dell’interno.

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

Alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: articolo 20, comma 8: fondo da ripartire per le politiche sociali (31.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711); apportare le seguenti variazioni:

2005: – 90.000;

2006: – 90.000;

2007: – 90.000.

 

39.2

Moro

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

All’articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento»;

 

39.3

Il Relatore, Moro, Lauro, Salerno, Izzo, Nocco, Tarolli, Ciccanti, Michelini

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente. all’articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 35, capoverso «Articolo 75-bis», dopo la parola: “ruolo“, inserire le seguenti: “o dei coobbligati“;

b) al comma 36 sostituire le parole da: “dall’incaricato“ a: “garante“ con le seguenti: “dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o“».

 

39.4

Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano, Pasinato

Il secondo comma dell’articolo 39 è soppresso.

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000.

 

39.5

Ulivi, Demasi, Cozzolino

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59 – art. comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (61.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000.

 

39.6

Tarolli, Ciccanti

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59 – art. comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (61.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000.

 

39.7

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

39.8

Bastianoni

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino concorrenza dell’onere.

 

39.9

Tarolli, Ciccanti

Sopprimere il comma 2.

 

39.10

Izzo, Nocco, Gentile, Giulino

Sopprimere il comma 2.

 

39.11

Izzo

Sopprimere il comma 2.

 

39.12

Ulivi, Demasi, Cozzolino

Sopprimere il comma 2.

 

39.13

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 2.

 

39.14

Salerno

All’articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

«1) Nel comma 2 le parole “nonché dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti“ sono sostituite dalle seguenti: “nonché dell’importo delle operazioni non imponibili, con distinta indicazione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 28 febbraio 1997, n. 28, e di quelle esenti“;

2) i commi 6, 7, 8 e 9 sono soppressi, ed il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è soppresso e all’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, numero 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, numero 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: ’b) che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e presentata, nelle modalità stabilite dallo stesso decreto, entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all’effettuazione della prima operazione senza pagamento dell’imposta;’“;

b) nel secondo comma, il primo periodo è soppresso.

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta ai sensi del primo comma devono:

a) indicare in un apposito prospetto della dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto, distintamente per mese, l’ammontare delle operazioni non imponibili e quello degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell’imposta, risultante dalle relative fatture e bollette doganali:

b) annotare, entro la fine di ciascun mese, nei registri di cui agli articoli 23, 24 o al secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, ovvero nel registro di cui al precedente comma, l’ammontare di riferimento delle operazioni non imponibili utilizzabile all’inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell’imposta ai sensi della predetta facoltà“».

 

39.15

Cantoni, Ferrara

Al comma 2, lett. a), dopo le parole: «Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1;», aggiungere le seguenti: «nonché le categorie dei contribuenti, come le imprese di assicurazione, le banche e gli altri intermediatori finanziari, che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti prevista dalle vigenti disposizioni ovvero derivanti da disposizioni regolamentari in ragione della particolare struttura dei servizi prestati».

 

39.16

Tarolli, Ciccanti

Al comma 2, lett. a), aggiungere, al capoverso 4-bis, terzo periodo, dopo le parole: «Sono esonerati dagli obblighi previsti dal comma i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1», inserire le seguenti: «nonché le società che effettuano operazioni di forniture di acqua, energia elettrica e gas».

 

39.17

Veraldi

Al comma 3, capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L’omessa comunicazione, da parte di anche uno solo degli obbligati, non consente l’immatricolazione fino all’acquisizione ed alla conferma della registrazione dei dati predetti».

 

39.18

Veraldi

Al comma 4, sostituire le parole: «e le modalità», con le seguenti: «, le modalità e le tariffe».

 

39.19

Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano

Sopprimere i commi 6, 8, 9 e 10.

 

39.20

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere i commi 6, 8, 9 e 10.

 

39.21

Tarolli, Ciccanti

Sopprimere i commi 6, 8, 9 e 10.

 

39.22

Ulivi, Demasi, Cozzolino

Sopprimere il comma 6.

 


39.23

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Sopprimere il comma 6.

 

39.24

Tarolli, Ciccanti

Al comma 6, sostituire dalle parole: Nella prima ipotesi», fino alla fine con le seguenti: «Nella prima ipotesi l’esportatore invia telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione d’intento, fornendo al cedente o prestatore la prova dell’avvenuta comunicazione al fine di ottenere il riconoscimento della non imponibilità dell’imposta».

 

39.25

Moro

Sopprimere il comma 9.

 

39.26

Il Relatore

Al comma 10, sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 6 del presente articolo».

 

39.27

Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano

Sopprimere il comma 11.

 

39.28

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 11.

 

39.29

Salerno

Sopprimere il comma 11.

 

39.30

Tarolli, Ciccanti

Sopprimere il comma 11.

 

39.31

Cortiana, Ripamonti, Boco, Carella, Donati, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Nella tabella A, Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre l972, n. 633, sono aggiunte le voci: «compact-disc audio», «compact-disc informatici (CD-ROM).

11-ter. L’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l’articolo 39 del secreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono abrogati».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

39.0.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al regime tributario dei fondi comuni d’investimento immobiliare e disciplina dei fondi comuni etici d’investimento immobiliare)

1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 2, le parole «pari all’1 per cento a titolo di imposta sostitutiva» sono sostituite dalle seguenti: «pari all’1,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva»;

b) al medesimo articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. L’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 è ridotta allo 0,5 per cento dell’ammontare del valore netto contabile del fondo qualora il regolamento del fondo medesimo preveda, con riferimento ai beni immobili ad uso residenziale, criteri di gestione etici e socialmente responsabili, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili, prevedendo altresì la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori degli immobili, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni, sia sotto forma di sconti sui prezzi di acquisto rispetto ai valori di mercato degli immobili, sia nelle veste della concessione di eventuali diritti di opzione e prelazione, sia con riferimento alla previsione di canoni per la locazione e il diritto di usufrutto particolarmente favorevoli in caso di cessione della nuda proprietà;

c) al medesimo articolo 6, comma 3, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

d) all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari all’1 per cento del valore delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «pari all’1,5 per cento del valore delle quote per i fondi assoggettati all’imposta sostitutiva del 5 per cento di cui all’articolo 6, comma 2, del presente decreto e allo 0,5 per cento del valore delle quote per i fondi immobiliari etici di cui all’articolo 6, comma 2-bis del presente decreto».

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e la CONSOB, determina con proprio regolamento i criteri di gestione di carattere etico che i regolamenti dei fondi immobiliari di cui all’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal presente articolo, devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente articolo.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e dei provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le società di gestione del risparmio possono optare per l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, dandone comunicazione alle competenti autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Conseguentemente all’onere derivante dall’applicazione del seguente articolo si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere Tabella A, di cui al comma 1 dell’articolo 43 della presente legge.

 

39.0.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il Governo è autorizzato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali e promuovere l’introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell’ambito di applicazione dell’imposta alle transazioni finanziarie, da e per l’estero di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l’effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un’aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un’aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all’incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all’incremento dei fondi per la cooperazione alla sviluppo; alla lotta contro l’AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.

 

39.0.3

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985. n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

Conseguentemente all’articolo 42, il comma 17 è soppresso.

 

39.0.4

Passigli

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Forfettizzazione dell’IVA sulla resa)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici“ sono sostituite dalle seguenti: “forfetizzazione della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani periodici“».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 13,5 per cento».

 

39.0.5

Compagna, Lauro

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “forfetizzazione della resa del 70 per cento per libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici“ sono sostituite dalle seguenti “forfetizzazione della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici“».

Conseguentemente all’art. 42 dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

«47-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata percentualmente fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura».

 

39.0.6

Giaretta

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo sono soppresse le parole: “recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente“;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: “restituito al cedente“, sono aggiunte le seguenti parole: “recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporsi prima di ottenere il visto doganale“».

 

39.0.7

De Petris, Martone, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati c di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento.

2. Dall’imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di imprese nazionali:

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare e’inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all’adozione da parte di almeno cinque membri dell’Unione europea di un’imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l’aliquota di cui al comma i corretta in maniera tale da essere pari all’aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell’Unione europea.

4. La modifica dell’aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro paesi membri dell’Unione europea hanno istituito un’imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell’Unione europea sono effettuate il 10 gennaio di ogni anno.

6. L’aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell’Unione europea nel corso dell’anno precedente.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall’imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione; la destinazione del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale“».

 

39.0.8

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli ad emissioni zero)

1 . Dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto merci ad emissioni zero è esentato dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972 n. 633.

2. Dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 l’esenzione di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento.

3. Dal 10 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 non sono dovute l’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 del Ministro delle finanze l’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto ministeriale 1º settembre 1994 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto dei veicoli di cui al comma 1, immatricolati per la prima volta.

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’articolo 13 della e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

 

Art. 41.

 

41.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.2

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre l981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre œ 983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo l983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 

41.3

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere i commi da 1 a 10.

Conseguentemente, all’articolo 42, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

 

41.4

Pasquini, Caddeo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell’agenzia del territorio, che si trovano stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativi ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile“».

Conseguentemente:

a) all’articolo 12, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a l00 milioni di euro annui».

«Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.5

Pasquini, Caddeo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 3, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’Si considerano di pregio gli immobili situati in aree di pregio dei centri storici, così come individuate dai singoli comuni d’intesa con l’Agenzia del territorio, per i quali non sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a l00 milioni di euro annui».

«Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.6

Pasquini, Caddeo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 3, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Si considerano di pregio gli immobili situati in aree di pregio dei centri storici, così come individuate dai singoli comuni d’intesa con l’Agenzia del territorio, per i quali non sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a l00 milioni di euro annui».

«Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.7

Pasquini, Caddeo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, al primo periodo, dopo le parole: “ai sensi del comma 13“ sono inserite le seguenti: “non occupate da conduttori che, per età e livello di reddito percepito, non si trovino nelle condizioni di potere accedere all’erogazione di un mutuo bancario“»

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a l00 milioni di euro annui».

«Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.8

Pasquini, Caddeo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 3, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’Si considerano di pregio gli immobili situati in aree di pregio dei centri storici, così come individuate dai singoli comuni d’intesa con l’Agenzia del territorio, per i quali non sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005, e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a l00 milioni di euro annui».

«Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.9

Maconi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell’ambito delle prime due operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici, al fine di garantire il diritto all’acquisto delle unità immobiliari ai conduttori titolari del diritto di opzione ed in regola con i canoni di locazione, che non hanno potuto procedere all’acquisto delle unità immobiliari per la mancata corretta individuazione degli immobili da trasferire alla SCIP srl, ovvero per l’omesso trasferimento dei mappali catastali, il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, di concerto con gli enti cessionari, tali unità immobiliari e a trasferirle alla SCIP per la relativa vendita ai conduttori titolari, con le modalità previste dalla legge n. 410 del 2001».

 

41.10

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.11

Passigli

Al comma 1, sostituire le parole: «a vendere a trattativa privata» con le seguenti: «con procedure di evidenza pubblica».

 

41.12

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, sopprimere le parole: «a trattativa privata, anche in blocco».

Conseguentemente,

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.14

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «mediante asta pubblica».

 

41.15

Moro, Lauro

Al comma 1, sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «mediante asta pubblica».

 

41.16

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo le parole: «a trattativa privata» sono inserite le seguenti: «sentiti i comuni interessati, che devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta».

 

41.17

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 1, dopo le parole: «a trattativa privata» inserire le seguenti: «sentiti i comuni interessati, che devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta».

 

41.18

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione degli immobili ad uso residenziale».

Conseguentemente,

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.19

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai conduttori degli immobili ad uso residenziale sono riconosciuti il diritto di prelazione e benefici di cui alla legge n. 560 del 1993 sul prezzo di cui al precedente periodo».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.20

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere i commi da 2 a 5.

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.21

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quelle appartenenti al demanio fluviale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e nelle zone umide d’importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma l dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.22

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle aree assoggettate a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche indicate dai piani di bacino ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.23

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «eccettuate le aree demaniali individuate dai piani stralcio ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.24

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle aree a rischio idrogeologico elevato per l’incolumità delle persone e del patrimonio ambientale culturale individuato dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.25

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «eccetto le aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.26

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «escluse quelle appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n 383, sono abrogati».

 

41.27

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle appartenenti al demanio marittimo».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.28

Ripamonti. Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «al demanio dello Stato», aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei territori inclusi nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente.

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.29

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «legge 29 settembre 1964, n. 847», aggiungere le seguenti: «in epoca anteriore al 1970».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.30

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 2, sopprimere le parole: «a titolo oneroso».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 202, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29, dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.31

D’Andrea, Ayala, Coviello, Gruosso, Di Siena

Al comma 2 sostituire la parola: «oneroso» con la seguente: «gratuito».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

41.32

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sopprimere le parole: «al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità».

 

41.33

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sopprimere le parole: «al patrimonio indisponibile del comune che le richiede con vincolo decennale di inalienabilità».

 

41.34

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2 sopprimere la parola: «decennale».

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.35

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2 sostituire la parola: «decennale» con la seguente: «permanente».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.36

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 41, comma 2, sostituire la parola: «decennale» con la seguente: «novantennale».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggetta all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e i disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 


41.37

Passigli

Al comma 2 sostituire la parola: «decennale» con la seguente: «ventennale».

 

41.38

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le suddette aree ricadano in un compendio di rilevante interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico, quali zone costiere integre, zone incluse o contigue rispetto a parchi nazionali o regionali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il trasferimento non ha luogo.

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma I dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. sono abrogati».

 

41.39

D’Andrea, Ayala, Coviello, Gruosso, Di Siena

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’Agenzia del demanio territorialmente competente provvede d’ufficio ai trasferimenti di cui comma 2, previa identificazione delle aree oggetto di trasferimento».

 

41.40

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggetta all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.41

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 4, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti «0,08 per cento».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 sostituito dal seguente:

“29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni d anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo) più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma l non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.42

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 4, aggiungere la seguente frase: «le somme dovute sono, a richiesta dell’ente interessato, dilazionate in 3 rate annuali». Ai fini dell’applicazione del presente comma, i valori unitari di cui all’elenco 2 allegato, sono ridotti alla metà.

 

41.43

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le somme dovute sono, a richiesta dell’ente interessato, dilazionate in 3 rate annuali». Ai fini dell’applicazione del presente comma, i valori unitari di cui all’elenco 2 allegato, sono ridotti alla metà.

 

41.44

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole: «a un terzo degli» con la seguente: «agli».

 

41.45

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «nei limiti della prescrizione quinquennale» con la seguente: «agli».

 


41.46

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.

 

41.47

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All’allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato“ sono sostituite dalle seguenti: “Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato“;

b) le parole: “prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro“ sono sostituite dalle seguenti: “prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro“;

c) le parole: “alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro“ sono sostituite dalle seguenti: “alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro“».

 

41.48

D’Andrea, Ayala, Coviello, Gruosso, Di Siena, Legnini

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sui beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, individuati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, è confermato il diritto di prelazione degli enti locali territoriali già previsto al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che trattasi di beni ricompresi in Piani di Sviluppo. Il corrispettivo dovuto dagli enti locali per l’acquisizione dei beni di cui al presente comma è determinato in misura pari al valore catastale corrispondente».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

41.49

D’Andrea, Ayala, Coviello, Gruosso, Di Siena, Legnini

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 200.000 euro, individuati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione di cui al comma 5 da parte degli enti locali interessati, possono essere alienati direttamente dall’Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

41.50

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 6 dopo le parole: «I beni immobili» aggiungere le seguenti: «appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato».

Conseguentemente, all’articolo 43 comma 1 alla tabella A richiamata, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 70.000;

2006: – 70.000;

2007: – 70.000.

 

41.51/2

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

All’emendamento del relatore 41.51, alla lettera c), sostituire le parole: «gravante sugli enti» con le seguenti: «riguardanti il patrimonio immobiliare strumentale degli enti».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

 

41.51

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 6, sostituire le parole: “200.000 euro“ con le seguenti: “100.000 euro“, e dopo le parole “a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire“, aggiungere le seguenti: “della quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale“;

b) al comma 7, sostituire le parole: “500.000 euro“ con le seguenti: “250.000“;

c) al comma 19, alla fine del secondo periodo, inserire le seguenti parole: “in nessun caso gravante sugli utenti“».

 

41.52

Tofani, Salerno

Al comma 6, dopo le parole: «dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001», aggiungere le seguenti: «nonché, previa assunzione in consistenza al Patrimonio dello Stato, i beni immobili richiamati dall’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2000 non erano utilizzati dallo Stato per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio idrico, in quanto lasciati vuoti o dati in concessione di locazione a titolo oneroso regolare atto formale,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

41.53

Moro

Al comma 6 sostituire le parole da: «possono essere» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono alienati direttamente dall’Agenzia del demanio mediante asta pubblica, di cui è data pubblicità anche in via telematica nel sito internet della medesima Agenzia».

 

41.54

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 6, sopprimere le parole a «trattativa privata».

Conseguentemente:

1. All’articolo 12 comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 3 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per copertura.

 

41.55

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «Restano fermi tutti i vincoli eventualmente gravanti sugli immobili alienati, ed in particolare quelli stabiliti dalle Parti II e III del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42:»

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

 

41.56

Ripamonti, Boco, Carella,Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole « Il prezzo di vendita non può essere inferiore al valore attribuito dall’Agenzia del demanio».

Conseguentemente, all’articolo 43 comma 1 alla tabella A richiamata, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

41.57

Ripamonti, Boco, Carella,Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I beni immobili di cui al presente comma possono essere venduti qualora i suddetti beni ricadano in un compendio di rilevante interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico, quali aree costiere integre, aree incluse o contigue rispetto a parchi nazionali o regionali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico».

Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.58

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fermi tutti i vincoli gravanti sugli immobili alienati, in particolare quelli stabiliti dalle parti II e III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

41.59

Ripamonti, Boco, Carella,Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esclusi dall’applicazione del presente comma i beni culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all’articolo 43 comma 1 alla tabella A richiamata, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000;

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

 

41.60

Tofani

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al Patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali pubblici privatizzati sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente c trasformazione in enti di diritto privato si applicano le disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

 

41.61

Dato, Montagnino, Treu, Giaretta

Dopo il comma 6, inserire il seguente.

«6-bis. Ai fini del conferimento o trasferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, restano esclusi i beni immobili ad uso strumentale degli enti pubblici di previdenza e assistenza».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 19817 n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

41.62

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere il comma 7.

 

41.63

Ripamonti, Boco, Carella,Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all’articolo 43 comma 1 alla tabella A richiamata, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 40.000;

2006: – 40.000;

2007: – 40.000.

 

41.64

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1º gennaio 7005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

1. Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.65

Moro

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le alienazioni di cui ai commi 1 e 6 sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali».

 

41.66

Pasquini, Brunale

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

 

41.67

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Questi sono necessariamente invitati alla trattativa privata, di cui al periodo seguente».

 

41.68

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Questi sono necessariamente invitati alla trattativa privata di cui al periodo seguente».

 

41.69

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 1.000;

2006: – 1.000;

2007: – 1.000.

 

41.70

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «novanta».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.71

D’Andrea, Ayala, Coviello, Gruosso, Di Siena

Al comma 8, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 7».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

41.72

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 8, dopo le parole: «diritto di prelazione» inserire le seguenti: «in ossequio ai benefici previsti dalla legge n. 560 del 1993 nel prezzo di acquisto,».

Conseguentemente,

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.73

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 8, sopprimere le parole: «nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione».

 

41.74

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: «qualora dovuti e se non prescritti».

 

41.75

Tarolli, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Limitatamente alle unità immobiliari ad uso residenziale, i diritti di opzione e di prelazione, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, sono estesi altresì agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni di alloggi di enti pubblici o provvedano al pagamento della indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, dalla data di inizio dell’occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti ed alla rifusione delle relative spese legali.

Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma che precede i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato».

 

41.76

Zorzoli

Sopprimere il comma 10.

 

41.77

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Il comma 223 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, viene sostituito con il seguente:

“Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24.12.1993, n. 560, s’interpreta nel senso che gli immobili, ubicati nell’intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dalla data di costruzione, dalla natura dell’Ente proprietario dell’immobile ovvero dalla legge di finanziamento e che siano stati riservati e/o assegnati a sensi degli articolo 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni nonché dell’articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 a cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge.

Per la determinazione delle condizioni di vendita, iví compresa la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto.

Per familiari conviventi, anche se non in possesso della qualifica di profugo. devono intendersi il coniuge, i figli legittimi, naturali e riconosciuti e adottivi. nonché gli ascendenti e i discendenti, i collaterali fino al 3º grado, gli affini fino al 2º grado purché stabilmente conviventi con l’assegnatario alla data del suo decesso.

La comunicazione del prezzo di cessione fatta dall’Ente proprietario dell’immobile al profugo assegnatario e al suo familiare convivente, che ne abbia domandato la cessione, seguita dal successivo versamento, a termine di legge, del prezzo di cessione, costituisce raggiungimento dell’accordo contrattuale tra le parti, cui deve necessariamente seguire la formalizzazione del contratto di cessione.

In caso di decesso dell’istante, nelle more del procedimento amministrativo in corso per la stipula del contratto di cessione dell’alloggio pubblico, il contratto dovrà stipularsi a favore degli eredi dell’avente diritto.

Nel caso in cui l’assegnatario deceduto non avesse richiesto il riconoscimento formale della qualifica di profugo, il familiare interessato all’acquisto potrà richiedere alla Prefettura competente il riconoscimento della qualifica «post mortem», onde beneficiare delle condizioni di miglior favore previste dal comma 24 dell’articolo unico della legge n. 560 del 24 dicembre 1993.

Se il profugo assegnatario è deceduto, il familiare convivente, che ha inoltrato nei termini la relativa domanda di acquisto, documentando la qualifica di profugo in capo al dante causa deceduto, potrà pure beneficiare delle condizioni di miglior favore di cui al comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 560 del 24 dicembre 1993“.

10-ter. Il Iº comma dell’articolo 45 co. IIIº della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è cosi modificato:

“Il termine per la domanda di cessione di immobili, ubicati nell’intero territorio nazionale ivi comprese le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni nonché di cui all’articolo 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 31 dicembre 2008“.

10-quater. Il comma 224 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 è sostituito con il seguente:

“Gli immobili di cui al comma IIIº dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni nonché quelli di cui all’articolo 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e di conseguenza, a prescindere dall’anno di costruzione, dalla natura dell’Ente proprietario dell’immobile ovvero dalla relativa legge di finanziamento, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato.

Laddove gli immobili di cui al comma precedente, non riscattati dal profugo originariamente assegnatario o da coloro ai quali sia stato successivamente attribuito in virtù del vincolo di destinazione d’uso sullo stesso esistente, risultino liberi o assegnati a persone non profughe e siano andati deserti ben tre bandi consecutivi per l’assegnazione dell’immobile alla categoria dei profughi, il vincolo di destinazione d’uso verrà a cessare e l’immobile potrà essere assegnato in locazione a cittadini beneficiari della normativa in materia di edilizia economica popolare.

Nel caso in cui la liberazione degli immobili assegnati a persone non profughe comporti eccessivi tempi di sgombero, l’Ente proprietario o gestore potrà emanare un bando a favore dei profughi per l’assegnazione e successivo riscatto dei sopraccitati immobili, lasciando al profugo neo proprietario l’onere dello sgombero“.

10-quinquies. L’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come integrata dall’articolo 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, è così modificato ed integrato:

“Dopo il comma IIIº-bis dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto seguente:

‘La Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati di cui all’articolo 1 della legge 16 marzo 2002, n. 72, indicherà all’Ente proprietario, a prescindere dalla sua natura, il nominativo dell’Associazione, ad essa aderente ed avente personalità giuridica, che formalizzerà l’acquisto degli immobili di cui all’articolo 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001’“.

10-sexies. Il comma 225 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, fornisce interpretazione autentica dell’articolo 24 della legge del 04.03.1952, n. 137, e del comma 8-ter dell’articolo 5 della legge 29 novembre 1996, n. 507“».

 

41.78

Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 2001 è sostituito dal seguente:

“1. La durata della concessione, di norma, non è superiore a dieci anni. Qualora l’amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l’opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai dieci anni, comunque non eccedente i sessanta anni. Può essere stabilito un termine superiore a dieci anni anche nell’ipotesi in cui si imponga al concessionario l’obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate“».

 

41.79

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.80

Battisti

Al comma 11, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà. a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, di tali alloggi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora dopo la scadenza di tale termine non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l’Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi tre mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Scaduto tale termine, il patrimonio è trasferito in proprietà ai comuni di cui sopra».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

41.81

Pasquini, Brunale

Al comma 11, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, di tali alloggi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora dopo la scadenza di tale termine non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l’Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi tre mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Scaduto tale termine, il patrimonio è trasferito in proprietà ai comuni di cui sopra».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.82

Tarolli, Ciccanti, Lauro

Al comma 11, sostituire il primo periodo con i seguenti: «l comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, di tali alloggi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora dopo la scadenza di tale tern1ine non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l’Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi tre mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Scaduto tale termine, il patrimonio è trasferito in proprietà ai comuni di cui sopra».

 


41.83

Curto

Al comma 11, sostituire il primo periodo con i seguenti: «l comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, di tali alloggi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora dopo la scadenza di tale tern1ine non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l’Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi tre mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Scaduto tale termine, il patrimonio è trasferito in proprietà ai comuni di cui sopra».

 

41.84

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 11, dopo la parole: «successive modificazioni» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

 

41.85

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 11, dopo la parole: «successive modificazioni» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

 

41.86

Izzo, Lauro

Al comma 11, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché agli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, ai quali sono estese le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

41.87

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui detti alloggi versino in stato tale da non renderne conveniente l’utilizzo e la relativa occupazione al comune oggetto del trasferimento è riconosciuto e trasferito l’80 per cento delle somme utilizzate per il recupero edilizio degli stessi».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessari per la copertura.

 

41.88

Moro, Stiffoni

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico, privi di reddito, sono trasferiti gratuitamente al demanio delle Regioni, delle province o dei comuni, su specifica richiesta dell’amministrazione interessata, da presentare all’Agenzia del Demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l’amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti e degli investimenti».

 

41.89

Ciccanti

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini della realizzazione del maggior gettito derivante dall’articolo 26, comma 11-quater, della legge 23 novembre 2003, n. 326, sono da ritenersi alienabili gli alloggi ubicati all’esterno di basi, impianti, installazioni militari, in quanto non equiparabili ad infrastrutture militari.

Ai medesimi fini sono altresì alienabili gli alloggi occupati da personale per il quale la procedura di recupero forzoso non si sia conclusa con la notifica della sentenza passata in giudicato».

 

41.90

Izzo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l’articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio».

Conseguentemente, aggiungere alla fine del comma 11 le seguenti parole: «nonché agli alloggi di cui al comma 11-bis».

 

41.91

Zorzoli

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 26, comma 11-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: “Per l’anno 2004“ sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: “dall’anno 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno successivo a quello della riassegnazione prevista dal presente comma».

 

41.92

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine dei maggiori introiti derivanti dalla applicazione della legge n. 266 del 1999, articolo 16, comma 10, con le modalità previste dalla legge n. 110 del 2001, sono alienati gli alloggi in uso al Ministero dell’interno, non ubicati all’interno delle infrastrutture di servizio o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio ed occupati da personale impiegato nella stessa struttura. Sono comunque sospese, fino al completamento del processo di vendita, tutte le azioni, intraprese o da intraprendere, di recupero forzoso nei confronti del personale senza valido titolo concessorio».

 

41.93

Budin, Bordon

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al primo comma dell’articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni, al numero 4), le parole: “otto decimi“ sono sostituite dalle seguenti parole: “dieci decimi»“. Con successiva norma di legge sarà definita la fiscalità relativa alle risorse necessarie al trasferimento delle competenze in materia di treni interregionali di cui al medesimo decreto legislativo n. 111 del 2004, non appena intervenuto il previsto accordo tra i Ministeri competenti e le Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1 tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.

 

41.94

Curto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. La determinazione delle indennità di esproprio per i procedimenti condotti dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1992 tiene conto della rivalutazione monetaria intervenuta nel predetto periodo, calcolata alla tregua degli indici Istat di rivalutazione monetaria».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17 sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

 

41.95

Curto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Nei procedimenti espropriativi condotti dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1992 la determinazione dell’indennità di espropriazione tiene conto della svalutazione monetaria calcolata alla stregua degli indici Istat di rivalutazione monetaria per il periodo predetto».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 17 sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall’anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

 

41.96

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

“29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.97

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.98

Il Relatore

Al comma 12, capoverso 13-ter, dopo la parola: «individua», inserire le seguenti: «con decreto».

 

41.99

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 12, capoverso 13-ter, dopo le parole: «beni immobili», aggiungere le seguenti: «ad uso diverso da quello residenziale».

Conseguentemente,

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.184

Grillotti, Curto

Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fra i su detti beni immobili non più utili ai fini istituzionali rientrano anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purché ubicati all’esterno di basi, impianti, installazioni militari ed occupati da personale in quiescenza e vedove, in quanto, ai fini della loro alienazione, non sono equiparabili ad infrastrutture militari».

 

41.100

Eufemi, Iervolino

Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fra i su detti beni immobili non più utili ai fini istituzionali rientrano anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purché ubicati all’esterno di basi, impianti, installazioni militari ed occupati da personale in quiescenza e vedove, in quanto, ai fini della loro alienazione, non sono equiparabili ad infrastrutture militari».

 

41.101

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martoni, Turroni, Zancan

Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i suddetti beni immobili ricadano in un compendio di rilevante interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico, quali aree costiere integre, aree incluse o contigue rispetto a parchi nazionali o regionali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il trasferimento avviene gratuitamente a beneficio del demanio delle Regioni, con un vincolo permanente di inalienabilità e destinazione a tutela ambientale».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.102

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi tutti i vincoli gravanti sugli immobili alienati, in particolare quelli stabiliti dalle parti II e III del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.103

Giaretta

Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fermi tutti i vincoli gravanti sugli immobili alienati, in particolare quelli stabiliti dalle parti II e III del decreto legislativo, Codice dei beni culturali e del paesaggio, del 22 gennaio 2004, n. 42».

 

41.104

Ciccanti

Al comma 12, capoverso 13-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fra i beni immobili non più utili ai fini istituzionali rientrano anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ubicati all’esterno delle infrastrutture militari».

 

41.105

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 12, capoverso 13-quater, sostituire le parole da «disponibile» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «indisponibile dello Stato e, assoggettati alle procedure di valorizzazione, sono trasferiti ai comuni con i vincolo di utilizzazione a scopo pubblico e sociale».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.106

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 12, capoverso 13-quater, sostituire la parola da: «disponibile» fino alla fine del capoverso con la seguente: «indisponibile».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.107

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Biscardini, Bedin

Al comma 12, capoverso 13-quater, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Agenzia del demanio» aggiungere le seguenti: «, di concerto con la direzione generale dei lavori e del demanio secondo criteri e valori del mercato».

 

41.108

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 12, sopprimere i capoversi 13-quinquies e 13-sexies.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.109

Zorzoli

Al comma 12, capoverso 13-quinquies, sostituire le parole: «una quota fino al 100 per cento» con le seguenti: «una quota pari al 100 per cento».

Conseguentemente, le parole: «non superiore a 954 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 954 milioni di euro».

 

41.110

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Biscardini, Bedin

Al comma 12, capoverso comma 13-quinquies, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «Una quota fino al 100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota pari al 100 per cento» e le parole: «non superiore a 954 milioni di euro.» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 954 milioni di euro».

 

41.111

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 12, capoverso 13-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «al soddisfacimento delle esigenze» aggiungere le seguenti: «abitative del personale e alla manutenzione degli immobili ad uso abitativo».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.112

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 12, capoverso 13-sexies, dopo le parole: «Dicastero su appositi fondi relativi» sopprimere le seguenti: «ai consumi intermedi e».

 

41.113

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Biscardini, Bedin

Al comma 12, capoverso comma 13-sexies, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Corte dei conti» aggiungere le seguenti: «ai fini della formulazione delle previsioni di spesa per gli esercizi successivi al 2005, le predette risorse sono considerate parte integrante degli stanziamenti iscritti nello stato di previsioni della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2005».

 

41.114

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Biscardini, Bedin

Al comma 12, capoverso comma 13-septies, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «A valere sulle» sono sostituite con le seguenti: «in aggiunta alle».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: – 30.000;

2006: – 30.000;

2007: – 30.000.

 

41.115

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Biscardini, Bedin

Al comma 12, capoverso comma 13-septies, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «la somma di 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 35 milioni di euro» e dopo le parole: «all’ammodernamento ed alla ristrutturazione» inserire le seguenti: «nonché alla formazione del personale».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000;

2007: – 5.000.

 

41.116

Lauro

Al comma 12, capoverso 13-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dello stabilimento balneare termale di Ischia».

 


41.117

Lauro, Izzo

Al comma 12, capoverso 13-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’Arsenale dell’esercito di Napoli».

 

41.118

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Biscardini, Bedin

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Ministro della Difesa individua gli alloggi di servizio di cui alla legge agosto 1978, n. 497 trasferibili all’Agenzia del demanio ai fini della loro inclusione nel procedimento di alienazione con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, tenendo principalmente conto del reddito dei conduttori e della loro possibilità di esercitare il diritto di opzione».

 

41.119

Fasolino

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. 1. Gli immobili in uso all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL quali sedi centrali e periferiche si intendono esclusi d cartolarizzazione in atto degli immobili appartenenti ad enti pubblici disciolti ed acquisiti al demanio statale.

12-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 concernenti il patrimonio immobiliare dell’Istituto superiore di sanità, sono estese all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL».

 

41.120

Pedrizzi, Balboni, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Bobbio, Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo, Cozzolino, Curto, Danieli, De Corato, Delogu Demasi, Florino, Grillotti, Kappler, Magnalbò, Massucco, Meduri, Menardi, Morselli, Mugnai, Mulas, Nania, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno, Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Tofani, Ulivi, Valditara, Zappacosta

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All’articolo 26 comma 11-quinquies del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente testo:

“È altresì riconosciuto il diritto di prelazione all’acquisto degli alloggi di cui al comma precedente, che risultino non occupati, a favore del personale militare delle Forze Armate in servizio, alla data di messa in vendita, presso Enti ubicati nella provincia in cui l’immobile insiste.

Il diritto di cui sopra può anche essere esercitato per più immobili, ma può concludersi, pena l’annullamento dell’atto, con l’acquisto di una sola unità abitativa su tutto il territorio nazionale.

Qualora fossero presenti più richieste di prelazione, da parte di soggetti diversi. riferite allo stesso immobile, si procederà con offerte segrete a rialzo sul valore posta a base della vendita“».

 


41.121

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.122

Castellani

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

41.123

Forcieri

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. I canoni delle concessioni demaniali rilasciate dalle Autorità portuali sono soggette ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti finora adottati dalle Autorità portuali in materia».

 

41.124

Montagnino, Battafarano, Battaglia Giovanni, Rotondo, D’Andrea

Sopprimere il comma 18.

 

41.125

Giaretta

Sopprimere il comma 18.

 

41.126

Battafarano, Pizzinato, Dl Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Sopprimere il comma 18.

 

41.127

Tofani, Demasi

Sopprimere il comma 18.

 

41.128

Baio Dossi, Dato, Gaglione, Formisano, D’Andrea

Il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’INAIL destina in via prioritaria una quota fino al 40 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l’acquisto di immobili, anche tramite accensioni di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero ai centri per la riabilitazione da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5 posti letto per mille abitanti, di cui l’1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie. Limitatamente al triennio 2005-2007, le risorse di cui al comma 6 dell’articolo 2 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, come sostituito dal primo periodo del presente comma sono destinate all’acquisto e alla realizzazione di strutture sanitarie dislocate nelle regioni meridionali indicate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le maggiori risorse acquisite dalle regioni in attuazione del secondo periodo del presente comma sono utilizzate dalle stesse per la realizzazione di un programma di implementazione dei servizi territoriali per la prevenzione e le cure primarie, per la ristrutturazione edilizia, per l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la promozione dell’eccellenza e dell’alta specializzazione, nonché la formazione e la qualificazione del personale sanitario e della ricerca biomedica nelle regioni meridionali».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

41.129

Dato

Al comma 18, sostituire le parole da: «I piani di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e», con le seguenti: «L’INAIL approva i piani di investimento immobiliare, sentito il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali».

41.130

Bianconi, Carrara

Al comma 18, dopo le parole: «approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro della salute».

 

41.131

Tredese, Salzano, Danieli Paolo, Tomassini, Carrara, Salini, Boldi

Al comma 18, le parole: «sentito il Ministero della salute e» sono sostituite con le seguenti: «e con il Ministro della salute, sentito».

 

41.132

Carrara, Bianconi

Al comma 18 sostituire la parola: «sentiti» con la seguente: «con».

 

41.133

De Petris, Ripamonti

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 140 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.134

De Petris, Ripamonti

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le condizioni di vendita di cui all’articolo 3 della legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.135

De Petris, Ripamonti

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L’articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004 n. 239 è abrogato».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.136

Moro, Vanzo

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. L’articolo 54, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soppresso».

 

41.137

Moro, Vanzo

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. L’articolo 54, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è sostituito dal seguente:

“54. Le Direzioni provinciali dell’Inail sono tenute a trasmettere le denunce di cui all’articolo 53, entro dodici ore dal ricevimento, all’autorità provinciale di pubblica sicurezza“».

 

41.138

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.139

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

41.140

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981. n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata».

 

41.141

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Il comma 19 è sostituito dai seguenti:

«19. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzione di fondi immobiliari o cessioni dirette. Costituiscono dismissioni immobiliari le concessioni in uso esclusivo di beni demaniali per un periodo non inferiore a 40 anni a fronte del riconoscimento di un corrispettivo determinato a valore di mercato anche eventualmente accompagnato da un canone annuo. Per quanto concerne il settore stradale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere concessi in uso esclusivo a società interamente controllate dallo stato, la cui attività sia indirizzata ad operare con caratteristiche di mercato, i tratti della rete stradale e autostradale nazionale individuata con Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 48l e successive modifiche suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il corrispettivo è fissato con modalità concordate tra il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e la società interessata. Il comma 1-bis, dell’articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modifiche è abrogato.

19-bis. «Le attività di concessione di cui al comma 2, dell’articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche sono esercitate da ANAS S.p.A. sulla rete stradale e autostradale nazionale individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 491, e successive modifiche; ivi comprese le tratte ad essa concesse in uso esclusivo ai sensi del precedente comma 19.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è fissato il canone dovuto da ANAS S.p.A. per le tratte di rete stradale e autostradale nazionale oggetto di concessione e non suscettibili di assoggettamento a tariffa.

19-ter. Entro il 30 giugno 2005 è stipulato, un contratto di programma tra ANAS S.p.A. ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze con il quale sono determinati, tra l’altro, i corrispettivi spettanti ad ANAS S.p.A. per l’espletamento dei compiti di concessionario di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche per le tratte della rete stradale e autostradale nazionale non suscettibili di assoggettamento a tariffa nonché le tariffe da applicare sulle strade e autostrade nazionali assoggettabili a pedaggio, ivi incluse quelle concesse in uso esclusivo ai sensi del comma 19 e quelle oggetto di nuove realizzazioni, riqualificazioni e adeguamenti in conformità al piano decennale di ANAS S.p.A ed ai suoi aggiornamenti. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati dalla Delibera Cipe 20 dicembre 1996 e devono essere coerenti con le tariffe autostradali praticate per situazioni analoghe. Le tariffe sono, comunque, soggette ad adeguamento annuale in misura pari all’indice di inflazione programmata, così come determinato dal documento di programmazione economica e finanziaria, e sono soggette a revisione in via ordinaria ogni cinque anni, in relazione all’eventuale variazione del piano decennale di ANAS S.P.A. ovvero anticipatamente in via straordinaria in relazione a mutate condizioni di mercato o altri eventi che alterino l’equilibrio finanziario della concessione.

19-quater. Il contratto di programma di cui al comma 19-ter ha durata almeno triennale ed assicura l’operatività di ANAS S.p.A. con caratteristiche di mercato. Il primo contratto di programma, con decorrenza 2003, ha per gli anni 2003 e 2004 valore meramente ricognitivo. Fermo quanto previsto al comma 19-ter, il contratto di programma individua altresì:

a) I criteri di determinazione a prezzi di mercato dei corrispettivi spettanti ad ANAS S.p.A. per l’espletamento dei compiti di concessionario di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002 n. 1, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche relativamente alle tratte stradali e autostradali non suscettibili di assoggettamento a tariffa, considerati anche i costi di manutenzione;

b) gli indici di valutazione del servizio reso da ANAS S.p.A. in attuazione del compiti di concessionario relativamente alle tratte stradali e autostradali nazionali non assoggettabili a tariffa ed alle tratte stradali e autostradali assoggettate a tariffa, ivi incluse quelle concesse in uso esclusivo ai sensi del comma 19;

c) le modalità di rilevazione del traffico delle tratte stradali e autostradali assoggettate a tariffa, ivi incluse quelle concesse in uso esclusivo ai sensi del comma 19, ai fini della corresponsione dei pedaggi effettivamente spettanti ad ANAS S.p.A. ove non applicati in tutto o in parte all’utenza;

d) le nuove opere ovvero gli interventi di riqualificazione e adeguamento della rete stradale e autostradale nazionale da realizzare con priorità nel periodo di durata del contratto in conformità del piano decennale di ANAS S.p.A. e nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario della concessione;

e) le nuove opere ovvero gli interventi di riqualificazione e adeguamento della rete stradale e autostradale di cui alla precedente lettera d) suscettibili di assoggettamento a tariffa, eventualmente in tutto o in parte applicabile all’utenza, da realizzare direttamente ovvero mediante contratto di concessione a terzi nonché le tratte stradali e autostradali esistenti da assoggettare a tariffa in tutto o in parte a carico dell’utenza;

f) le tratte stradali e autostradali nazionali suscettibili di assoggettamento a tariffa, i cui volumi di traffico siano idonei a ripagare almeno i costi di gestione e manutenzione con l’applicazione di una tariffa determinata ai sensi del comma 19-ter.

19-quinquies. Contestualmente al primo contratto di programma di cui al comma 19-quater è sottoscritto l’atto modificativo della concessione ad ANAS S.p.A. approvata con decreto n. 1030 del 31 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze per il recepimento di quanto previsto al comma 19-bis e seguenti.

Sino all’entrata in vigore del primo contratto di programma di cui al precedente comma 19-quater il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti assicura la copertura finanziaria degli impegni assunti da ANAS alla data del 31 dicembre 2002;

19-sexies. Il comma 1-quater dell’articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche è sostituito dal seguente: L’ANAS S.p.A. è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari al valore dei residui passivi dovuto all’ANAS S.p.A. di cui al comma 1-ter. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativi ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale. nonché alla copertura degli oneri inerenti l’eventuale ristrutturazione societaria.

19-septies. Il comma 1-quinquies dell’articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. Sono di esclusiva competenza di ANAS S.p.A. i sovrapprezzi previsti dall’articolo 15, comma 5, lettera b) della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modifiche nonché i canoni corrisposti dalle società concessionarie autostradali previsti all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche.

Sono altresì di esclusiva competenza di ANAS S.p.A. le entrate derivanti dalla utilizzazione da parte di terzi, autorizzati ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, di beni della rete stradale e autostradale nazionale, ivi incluse quelle relative alle tratte concesse in uso esclusivo ai sensi del comma 19. La riscossione di tali entrate è effettuata con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l’ANAS S.p.A. e l’Agenzia delle entrate“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

41.183 (testo 2)

Salerno

Al comma 19, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Anas S.p.A. è autorizzata a sottoporre a pedaggio tratti della rete stradale e autostradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modifiche. Con contratto di programma stipulato tra Anas S.p.A. ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati i tratti della rete stradale e autostradale nazionale da sottoporre anche progressivamente a pedaggio nel triennio di validità del contratto stesso, le tariffe da applicare ed i criteri di valutazione del servizio reso, le priorità per l’impiego dei ricavi conseguiti, le modalità di rilevamento del traffico e di corresponsione dei pedaggi figurativi spettanti ad Anas S.p.A. per i tratti della rete stradale e autostradale nazionale, anche di nuova realizzazione, non sottoposta a pedaggio dell’utenza. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati dalla Delibera CIPE 20 dicembre 1996. Possono formare oggetto di cessione pro soluto, anche in deroga alla legislazione vigente, i crediti anche futuri di Anas S.p.A. derivanti dal contratto di programma. Sino all’entrata in vigore del primo contratto di programma, avente decorrenza 2003 e valore ricognitivo per gli anni 2003 e 2004, il Ministero dell’economia e delle finanze assicura con propri decreti la copertura finanziaria degli impegni assunti da Anas S.p.A. alla data del 31 dicembre 2004».

 

41.183

Salerno

All’articolo 41, comma 19, sopprimere le parole da: «in coerenza con quanto previsto» fino alla fine del comma.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. A.N.A.S. S.p.A. cede, previa convenzione di concessione, a una o più società per azioni, appositamente Costituite, diritti alla medesima attribuiti dalla concessione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2002, n. 178, su tratti della rete stradale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

A.N.A.S. S.p.A. individua soggetti terzi dotati di adeguata competenza e indipendenza per la realizzazione, in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del sistema di monitoraggio del traffico sui tratti della rete stradale in merito ai quali siano trasferiti, ai sensi del comma precedente diritti di sfruttamento economico.

Partecipazioni al capitale delle società di cui al primo periodo del presente comma possono essere assunte da terzi, anche attraverso gli strumenti partecipativi di cui all’articolo 2346 del Codice Civile, purché A.N.A.S. S.p.A. conservi il controllo delle società medesime.

Alle procedure di dismissione si applicano le disposizioni del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474.

All’articolo 7, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni della legge 8 agosto 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla trasformazione dell’A.N.A.S. in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: “è trasferita“ sono sostituite dalle seguenti: “può essere trasferita“;

b) al comma 1-quater dopo le parole: “comma 1-bis“ aggiungere le seguenti “, ove trasferita“;

c) al comma 1-quinquies è inserita, prima della parola “trasferiti“, la parola: “eventualmente“».

 

41.142

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 19 sopprimere le parole da: «In coerenza con quanto previsto» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie;

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

41.143

Grillo, Pedrazzini, Cicolani, Menardi, Forte, Brutti, Donati, Veraldi, Fabris

Il secondo ed il terzo periodo del comma 19, dell’articolo 41, sono sostituiti dai seguenti:

«Anas Spa è autorizzata a sottoporre a pedaggio tratti della rete stradale e autostradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche. Con contratto di programma stipulato tra Anas Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati i tratti della rete stradale e autostradale nazionale da sottoporre anche progressivamente a pedaggio nel triennio di validità del contratto stesso, le tariffe da applicare ed i criteri di valutazione del servizio reso, le priorità per l’impiego dei ricavi conseguiti, le modalità di rilevamento del traffico e di corresponsione dei pedaggi figurativi spettanti ad Anas Spa per i tratti della rete stradale ed autostradale nazionale, anche di nuova realizzazione, non sottoposta a pedaggio dell’utenza. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati dalla Delibera Cipe 20 dicembre 1996. Possono formare oggetto di cessione pro soluto, anche in deroga alla legislazione vigente, i crediti anche futuri di Anas Spa derivanti dal contratto di programma.

Sino all’entrata in vigore del primo contratto di programma, avente decorrenza 2003 e valore ricognitivo per gli anni 2003 e 2004, il Ministero dell’economia e delle finanze assicura con propri decreti la copertura finanziaria degli impegni assunti da Anas Spa alla data del 31 dicembre 2004».

 

41.144

Grillo

Il secondo ed il terzo periodo del comma 19, dell’articolo 41, sono sostituiti dai seguenti:

«Anas Spa è autorizzata a sottoporre a pedaggio tratti della rete stradale e autostradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche. Con contratto di programma stipulato tra Anas Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati i tratti della rete stradale e autostradale nazionale da sottoporre anche progressivamente a pedaggio nel triennio di validità del contratto stesso, le tariffe da applicare ed i criteri di valutazione del servizio reso, le priorità per l’impiego dei ricavi conseguiti, le modalità di rilevamento del traffico e di corresponsione dei pedaggi figurativi spettanti ad Anas Spa per i tratti della rete stradale ed autostradale nazionale, anche di nuova realizzazione, non sottoposta a pedaggio dell’utenza. Le tariffe sono determinate applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati dalla Delibera Cipe 20 dicembre 1996. Possono formare oggetto di cessione pro soluto, anche in deroga alla legislazione vigente, i crediti anche futuri di Anas Spa derivanti dal contratto di programma».

 

41.145

Moro, Pedrazzini

Al comma 19, sostituire il secondo terzo e quarto periodo con i seguenti:

«La gestione dei tratti della rete autostradale di Gra di Roma, Roma-Fiumicino, A3-Salerno-Reggio Calabria, A29-Palermo-Catania, A29-Palermo-Mazzara del Vallo e degli altri tratti con caratteristiche tecniche analoghe, suscettibili di assoggettamento a tariffa, è affidata, a soggetti idonei da individuare mediante procedure di evidenza pubblica. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento della rete e per il relativo rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Il prezzo a base d’asta è fissato con modalità concordate tra il Ministro dell’economia e delle finanze e li Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per un importo complessivo minimo di 3 miliardi di euro».

 

41.146

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 41, comma 19, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto» fino a: «e dei trasporti», con le seguenti: «con provvedimento approvato dal Parlamento».

 

41.147

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 41, comma 19, secondo periodo, sostituire le parole da «a prezzo di mercato» fino alla fine del comma con le seguenti «a società interamente pubbliche».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29, dell’articolo 17, della legge n. 449, del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro I valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione“.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di matura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.148

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «2002, n. 178», aggiungere le seguenti: «comunque non».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo e quarto periodo.

Conseguentemente ancora,

1. All’articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.149

Moro, Pedrazzini

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. In ogni caso, ai fini del riequilibrio tariffario della rete autostradale sul territorio nazionale, i tratti della rete autostradale di GRA di Roma, Roma-Fiumicino, A3-Salerno-Reggio Calabria, A19-Palermo-Catania, A29-Palermo-Mazzara del Vallo e degli altri tratti con caratteristiche tecniche analoghe, sono assoggettati a tariffa da corrispondere direttamente dagli utenti dei tratti stradali medesimi».

 

41.150

Eufemi

Dopo il comma 19, è aggiunto il seguente:

«È costituito un Fondo per l’intermodalità per finanziare, in tutto od in parte, gli investimenti necessari per la realizzazione dei progetto di intermodalità finalizzati a decongestionare il traffico merci su gomma sulle tratte autostradali e stradali, dando priorità alla realizzazione della nuova linea ferroviaria tra la città di Torino e la città di Lione in Francia, prevista con l’accordo italo-francese del gennaio 1996.

Il fondo per l’intermodalità è appostato nel bilancio del Ministero delle infrastrutture dei trasporti delle comunicazioni ed è alimentato con una tassa di scopo sulle tariffe relative al pedaggio autostradale, di cui alla legge n. 498 del 1992, articolo 11 (e delibere CIPE del 7/12/94, 20/12/96 e 17/02/99) fissata nell’1,0 per cento per il periodo 31/12/2010.

L’aumento delle tariffe, derivante dall’applicazione della tassa di scopo per l’intermodalità, non è computabile per la determinazione da parte dell’ISTAT dell’andamento dei prezzi al consumo».

 

41.151

Grillo, Lauro

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. La cassa depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi del comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a partecipare, direttamente o indirettamente, a società per azioni specificamente ed esclusivamente autorizzata al rilascio, a condizioni di mercato, eventualmente anche come prestatore di secondo grado, delle garanzie richieste per l’affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento a quelle di interesse strategico. In ogni caso, la partecipazione della cassa depositi e prestiti non potrà risultare superiore al 20 per cento del capitale sociale».

 


41.152

Pedrizzi

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. La cassa depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi del comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a partecipare, direttamente o indirettamente, a società per azioni specificamente ed esclusivamente autorizzata al rilascio, a condizioni di mercato, eventualmente anche come prestatore di secondo grado, delle garanzie richieste per l’affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento a quelle di interesse strategico. In ogni caso, la partecipazione della cassa depositi e prestiti non potrà risultare superiore al 20 per cento del capitale sociale».

 

41.153

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Su tutti gli immobili e le aree a qualsiasi titolo trasferiti o alienati, ai sensi del presente articolo, restano fermi i vincoli di tutela esistenti in base alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

41.154

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora i suddetti beni immobili ricadano in un compendio di rilevante interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico (aree costiere integre; aree incluse o contigue dei parchi nazionali o regionali, anche solo individuati dalla programmazione regionale; aree sottoposte a vincolo paesaggistico con espliciti provvedimenti), il trasferimento avviene gratuitamente a beneficio del demanio delle regioni, con un vincolo permanente di inalienabilità e destinazione a tutela ambientale».

Conseguentemente,

1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.

2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

 

41.155

Bevilacqua, Salerno

Dopo l’ultimo comma, aggiungere i seguenti:

«20-bis. È autorizzato il trasferimento delle aree demaniali e patrimoniali (ex demanio marittimo) dello Stato ricadenti nel territorio del comune di Vibo Valentia, comprese in località “Pennello“ della superficie complessiva di metri quadrati 165.000 ed in località “Bivona“ della superficie complessiva di metri quadrati 45.000, al patrimonio disponibile del medesimo comune.

20-ter. L’Amministrazione finanziaria è autorizzata ad eseguire la cessione a trattativa privata dei beni di cui al comma 1, esentata da ogni formalità amministrativa preventiva, secondo le modalità previste dalla presente legge e in deroga ad ogni diversa previsione legislativa vigente.

20-quater. Il comune effettua, con apposita variante allo strumento urbanistico generale, adottata entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi di cui all’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, l’urbanizzazione delle località interessate, destinando ad uso pubblico tutte le aree non occupate e mantenendo tale destinazione, con vincolo di inalienabilità, per almeno trent’anni, dalla eseguibilità del contratto di compravendita».

 

41.156

Tarolli

Dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:

«20-bis. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia del demanio.

20-ter. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo della legge 24 novembre 2003. n. 326 le parole: “per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi“, sono così sostituite: “per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi“».

20-quater. Al comma 6-bis dell’articolo I del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall’articolo 26 comma 10 della legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, dopo le parole: “sono alienati“ aggiungasi “e valorizzati“; all’ultimo periodo, dopo le parole: “al momento dell’alienazione“ aggiungasi: “e valorizzazione“».

41.157

Il Relatore

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia del demanio.

20-ter. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo della legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: “per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.“ sono così sostituite: “per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi“».

«20-quater. Al comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall’articolo 26 comma 10 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, dopo le parole: “sono alienati“ aggiungasi: “e valorizzati“; all’ultimo periodo, dopo le parole: “al momento dell’alienazione“ aggiungasi: “e valorizzazione“».

 

41.158

Ciccanti, Tarolli

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad emanare direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale prevedendo una maggiorazione pari all’1 per cento sulle tariffe calcolate in base ai criteri stabiliti dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

20-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissate le tariffe di pedaggio autostradale conformemente alle direttive del CIPE emanate ai sensi del comma 20-bis.

20-quater. A decorrere dalla data di applicazione delle nuove tariffe le società concessionarie autostradali hanno l’obbligo di corrispondere un importo pari all’1 per cento delle tariffe riscosse secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali somme confluiscono nel fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, con l’obbligo di destinarne il 50 per cento alla ricerca scientifica in campo medico».

 

41.159

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

“1) all’articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

’Non sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge gli immobili realizzati o recuperati o acquisiti dagli enti pubblici dagli enti competenti in materia ai edilizia residenziale pubblica in forza di disposizioni vigenti’;

2) all’articolo 55, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

’Non è soggetta ad autorizzazione la alienazione dei beni di cui al comma 1 nei caso in cui essa sia disposta in favore di soggetti pubblici anche non territoriali, tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo’“».

 

41.160

Curto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

“1) all’articolo 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

’Non sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge gli immobili realizzati o recuperati o acquisiti dagli enti pubblici dagli enti competenti in materia ai edilizia residenziale pubblica in forza di disposizioni vigenti’;

2) all’articolo 55, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

’Non è soggetta ad autorizzazione la alienazione dei beni di cui al comma 1 nei caso in cui essa sia disposta in favore di soggetti pubblici anche non territoriali, tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo’“».

 

41.161

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini dei concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 sono rifinanziati dall’anno 2005 i limiti di impegno quindicennali di euro 36.151.982 ed a decorrere dall’anno 2006 di euro 5.681.025.

I finanziamenti e i limiti di impegno previsti dall’articolo 145, comma 33 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 decorrono dall’anno 2005».

 

41.162

Curto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini dei concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 sono rifinanziati dall’anno 2005 i limiti di impegno quindicennali di euro 36.151.982 ed a decorrere dall’anno 2006 di euro 5.681.025.

I finanziamenti e i limiti di impegno previsti dall’articolo 145, comma 33 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 decorrono dall’anno 2005».

 

41.163

Tarolli, Ciccanti

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell’imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni possono accordare ulteriori deduzione o l’esenzione dall’ICI, a fronte di un impegno degli Istituti autonomi case popolari a destinare l’importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

 

41.164

Curto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell’imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni possono accordare ulteriori deduzione o l’esenzione dall’ICI, a fronte di un impegno degli Istituti autonomi case popolari a destinare l’importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

 

41.165

Tarolli

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«20-bis. Al fine di consentire una più efficace azione finalizzata a garantire la corretta conservazione e manutenzione e, al tempo stesso, un ottimale utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo, nonché dei risparmi conseguiti mediante il contenimento delle locazioni passive delle amministrazioni dello Stato è iscritta nel limite di 25 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in apposito Fondo da assegnare all’Agenzia del Demanio per supportare l’azione di progressiva ottimizzazione della composizione del patrimonio immobiliare dello Stato. I conseguenti interventi di adeguamento normativo e funzionale, recupero, valorizzazione e trasformazione d’uso, da realizzare sulla base delle normative vigenti, saranno attuati massimizzando le sinergie esistenti con gli Enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate. Il fondo e attribuito alla pertinente unità revisionale di base dello stato di previsione interessato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l’ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo e determinato con legge di bilancio».

41.166

Tarolli

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Dopo il comma 15 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

“15-bis. L’Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la “Cinta Magistrale“ della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d uso del compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la “Cinta magistrale“. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo“.».

 

41.167

Viviani, Danieli, Gaburro, Chincarini, Frau

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 15 dell’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito c modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

“15-bis. L’Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la “Cinta Magistrale“ della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune testo. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d’uso del compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la “Cinta Magistrale“. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo“.».

 

41.168

Tarolli

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente:

«20-bis. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell’ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi».

 

41.169

Pasquini, Vitali, Brunale

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 


41.170

Battisti

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari. comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni sono equiparati, ai fini dell’imposizione ICI. alla prima abitazione. I Comuni possono accordare ulteriori deduzioni o l’esenzione dall’ICI, a fronte di un impegno degli Istituti autonomi case popolari a destinare l’importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi o tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

41.171

Battisti, Vallone

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 sono rifinanziati i limiti di impegno quindicennali di 36.151.982 euro per l’anno 2005 e 5.681.025 euro a decorrere dall’anno 2006. I finanziamenti e i limiti di impegno previsti dall’articolo 145, comma 33 della legge 23-12-2000 n. 388 decorrono dall’anno 2005.

Conseguentemente all’articolo 13, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.

 

41.172

Falomi

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della Legge 8 febbraio 2001, n. 21 sono rifinanziati dall’anno 2005 i limiti di impegno quindicennali di euro 36.151.982 ed a decorrere dall’anno 2006 di euro 5.681.025. I finanziamenti e i limiti di impegno previsti dall’articolo 145, comma 33 della legge 23-12-2000, n. 388 a decorrere dall’anno 2005.

Conseguentemente,

43-bis:

1. Dal 1º gennaio 2005 è istituita una imposta aggiuntiva sui margini delle imprese operanti nel settore della esportazione di materiale di armamento, inscritte nell’apposito registro di cui all’articolo 3 della/ legge n 185 del 1990, pari al 4% del fatturato calcolato su base annua.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia emana apposito decreto attuativo.

43-ter:

1. Dal I gennaio 2005 è istituita una imposta pari al 5% del fatturato calcolato su base annua, derivante dall’acquisto dei diritti sportivi da parte delle imprese televisive.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economica emana apposito decreto attuativo.

41.173

Bobbio, Salerno

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il comma 21 dell’articolo 32 del decreto-legge 269 del 2003, convertito con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è abrogato».

 

41.174

Pedrizzi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. È abrogato l’ultimo periodo del comma 114 dell’art. 3 della legge 23.12.96 n. 662. dalle parole: “Detti beni“ a “permutati“».

 

41.175

Salerno

Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:

«20-bis. Entro il 30 giugno 2005 il Ministero dell’economia e delle finanze conferisce a Sviluppo Italia S.p.A., in aumento di capitale, immobili statali suscettibili di valorizzazione turistica, per un importo, a valori catastali, non inferiore a 500.000.000,00 di euro».

 

41.176

Ferrara

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di favorire e accelerare la realizzazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2004 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali“.

 

41.177

Ferrara

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In sede di alienazione degli immobili già di proprietà degli Enti di previdenza ivi compresi quelli attualmente trasferiti alla SCIP, i diritti di opzione e di prelazione sono estesi agli inquilini che, alla data di entrata in vigore della legge 23/11/2001, n. 410, occupavano senza titolo, alloggi ad uso residenziale, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione e siano in regola con il pagamento dei canoni dovuti.

Per l’acquisto in forma individuale possono essere esercitati i diritti suddetti al prezzo determinato, secondo quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto-legge 25/9/2001 n. 351 convertito nella legge.

Il beneficio di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il regime di occupazione abbia integrato ipotesi di reato».

 

41.178

Centaro

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di favorire ed accelerare la realizzazione di piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitato matura alla data del 30 settembre 2004 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali».

 

41.179

Centaro

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Limitatamente alle unità immobiliari ad uso residenziale, i diritti di opzione e di prelazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, sono estesi altresì agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni di alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell’indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dalla data di inizio dell’occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti ed alla rifusione delle relative spese legali.

Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma che precede i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato».

 

41.180

Ferrara

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In sede di alienazione degli immobili già di proprietà degli Enti di previdenza ivi compresi quelli attualmente trasferiti alla SCIP, i diritti di opzione e di prelazione sono estesi agli inquilini che, alla data di entrata in vigore della legge 23/11/2001, n. 410, occupavano senza titolo, alloggi ad uso residenziale, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione e siano in regola con il pagamento dei canoni dovuti.

Il beneficio di cui al presente comma non si applica nei casi in cui il regime di occupazione abbia integrato ipotesi di reato».

 

41.181

Ferrara

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Limitatamente alle unità immobiliari ad uso residenziale, i diritti di opzione e di prelazione di cui all’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, sono estesi altresì agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni di alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento della indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 3 dicembre 1998, n. 431, dalla data di inizio dell’occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti ed alla rifusione delle relative spese legali.

Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma che precede i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato».

 

41.182

Specchia, Rizzi, Moncada, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Cozzolino, Demasi, Ulivi

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Ai sensi e per gli effetti della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono istituite le riserve naturali orientate di Castelvolturno, nel territorio su cui insistono laghetti artificiali, e di Montecorvino Pugliano, nel territorio su cui insistono attività di cave.

20-ter. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Regione interessata, determina con decreto i confini delle riserve di cui al comma precedente, né precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli.

20-quater. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio procede all’acquisizione dei terreni situati all’interno delle riserve, mediante espropriazione o esercitando il diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali, secondo le norme vigenti generali.

20-quinquies. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio finanzia l’attività di acquisizione e di recupero ambientale mediante risorse assegnate al medesimo con delibera CIPE 29 settembre 2004.

 

41.0.1

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l’articolo 13-ter, è inserito il seguente:

“Art. 13-quater.

(Detrazioni finalizzate alla sicurezza ed alla qualificazione

del patrimonio edilizio)

1. Dal 1 gennaio 2005, la detrazione fiscale spettante agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in cinque o dieci quote annuali, si applica nei seguenti casi:

a) interventi finalizzati alla prevenzione antisismica con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza sismica;

b) interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;

c) interventi relativi all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

d) interventi per l’installazione degli impianti a metano;

e) interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche;

f) interventi volti alla bonifica dell’amianto;

g) interventi per l’adozione di misure finalizzate al conseguimento di risparmi energetici anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia;

h) interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico.

2. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

3. Le modalità per l’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di intesa con il Ministro delle infrastrutture entro 60 giorni dalla data in vigore della presente legge.

4. Con decreto di cui al comma 3, sono altresì definite le modalità per l’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 anche agli immobili gestiti dagli IACP o dai nuovi enti che ne hanno assunto le funzioni“».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.0.2

Specchia, Bongiorno, Bonatesta, Curto, Salerno, Zappacosta

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

Al decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 è aggiunto il seguente comma:

“1-quater. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli nella filiera agro-alimentare, il prezzo all’origine dei prodotti deve essere indicato nella etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare anche il prezzo intermedio di acquisto all’ingrosso.

2. Si intende per prezzo all’origine quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il prezzo riportato in fattura accompagna il prodotto in tutte le fasi successive, dall’origine al consumo finale.

3. I titolari degli esercizi commerciali possono, separatamente all’etichetta di cui all’articolo 3, riportare, anche analiticamente, i costi fissi unitari gravanti sul prodotto e desunti sommariamente dal bilancio dell’esercizio commerciale.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l’irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

41.0.3

Izzo, Lauro

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

«1. Per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, alla tabella C, apportare la seguente variazione:

Ministero dell’economia, Legge n. 230 del 1998:

2005: – 10.000

2006: – 10.000

2007: – 10.000

 

41.0.4

Angius, Bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Falomi, Turci, De Petris, Pasquini, Brunale, Bonavita

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Ai fini della determinazione dell’imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l’aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002“.

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gennaio 2003».

Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendile di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983. n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 

41.0.5

Falcier, De Rigo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norma interpretativa in materia di demanialità della laguna di Venezia)

1. Il primo comma dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, si interpreta nel senso che la demanialità del bacino di acqua salsa, come delimitato ai sensi del secondo comma, non comprende le valli da pesca recinte mediante arginature stabili e manufatti di regimazione e contenimento ittico. La presente disposizione interpreta con ogni effetto retroattivo la vigente normativa per la fattispecie in questione».

 

41.0.6

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norma interpretativa in materia di demanialità della laguna di Venezia)

1. Il primo comma dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, si interpreta nel senso che la demanialità del bacino di acqua salsa, come delimitato ai sensi del secondo comma, non comprende le valli da pesca recinte mediante arginature stabili e manufatti di regimazione e contenimento ittico. La presente disposizione interpreta con ogni effetto retroattivo la vigente normativa per la fattispecie in questione».

 

41.0.7

Salini, Carrara, Salzano, Danieli Paolo, Tomassini, Tredese, Boldi, Izzo

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Gli immobili in uso all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL quali sedi centrali e periferiche si intendono esclusi dalla cartolarizzazione in atto degli immobili appartenenti ad enti pubblici disciolti ed acquisiti al demanio statale.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernenti il patrimonio immobiliare dell’Istituto superiore di sanità, sono estese all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPEL».

 

41.0.8

Salini, Carrara, Salzano, Danieli Paolo, Tomassini, Tredese, Boldi

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Gli immobili in uso all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL quali sedi centrali e periferiche si intendono esclusi dalla cartolarizzazione in atto degli Immobili appartenenti ad enti pubblici disciolti ed acquisiti al demanio statale.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n 3, concernenti il patrimonio immobiliare dell’Istituto superiore di sanità, sono estese all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL».

 

41.0.9

Falcier

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Interventi in favore del settore ittico)

1. Al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni in legge 27 marzo 2007, n. 77, le parole “1º gennaio 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2006“.

2. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a definire singoli regimi di aiuto, per un importo massimo di 1 milione di euro per l’anno 2005, con una o più regioni interessate, in coerenza con quanto stabilito dalle normative comunitarie. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di 260.000,00.

4. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l’anno 2005.

5. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.

6. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma aggiunto il seguente:

“5-bis. Le imprese che esercitano attività di acquacoltura sono equiparate all’imprenditore ittico“.

7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2.413.000 euro per l’anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

 

41.0.10

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garaffa

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni a favore delle concessioni demaniali

a fini turistico-ricreativi)

1. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 42-ter.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata».

 

41.0.11

Guerzoni, Pasquini, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Valutazione delle rimanenze

nei settori tessile abbigliamento e calzaturiero)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma quarto dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:

a) 1 anno: 100 per cento del costo;

b) 2 anno: 70 per cento del costo;

c) 3 anno: 50 per cento del costo;

d) 4 anno: 30 per cento del costo;

e) 5 anno e successivi: 10 per cento del costo;

f) al termine del 5 anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce ‘stracci’.

6-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art 43-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

41.0.12

Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all’estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

 

41.0.13

Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Pedemontana veneta)

1. Il limite di impegno quindicennale, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta già assegnato alla regione Veneto dall’articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è riassegnato allo Stato qualora non vengano rispettate le date di affidamento della concessione entro il 30 giugno 2005 e di apertura dei cantieri entro il 1º gennaio 2006».

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO

 

0/3223/82/5ª

Lauro

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 41 del disegno di legge finanziaria per il 2005,

impegna il Governo:

a valorizzare e rendere funzionale ed operativo lo stabilimento balneare termale di Ischia quale centro di eccellenza per il termalismo militare in Europa.